Aleo Salvatore, DALLE FIGURE DELITTUOSE ASSOCIATIVE ALLA NOZIONE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

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    DALLE FIGURE DELITTUOSE ASSOCIATIVE ALLANOZIONE DI CRIMINALIT ORGANIZZATA

    Salvatore Aleo

    Professore ordinario di Diritto penale nellUniversit di Catania

    ABSTRACT: La materia che noi qualifichiamo della criminalit organizzata stata oggetto nella storia dellacodificazione delle figure delittuose autonome associative ed stata considerata, cos come sempre la categoria

    del reato politico, difforme rispetto ai principi definiti generali ordinari del diritto e della responsabilit penale:

    in ragione, luna, della particolare pericolosit costituita dalla forma associativa, laltra, della particolareentit dei beni tutelati esposti a rischio. La qualificazione di criminalit organizzata risale agli anni settanta del

    secolo da poco trascorso, sia per la diffusione ed entit dei fenomeni sia per laffermazione e la diffusione dellateoria e delle nozioni generali dellorganizzazione.La materia dei delitti associativi, della responsabilit penale a titolo associativo, tradizionalmente considerata

    carente di tassativit e determinatezza, viene riempita di contenuti e di significati, della definizione, della prova

    e dellargomentazione, quindi della motivazione dei provvedimenti, dallattraversamento della teoria generaledellorganizzazione, e quindi dalla epistemologia della complessit. Lorganizzazione peculiare, inverocostituisce la peculiarit, della stessa categoria del reato politico, che viene parimenti arricchita e pure

    ridefinita dalla teoria dellorganizzazioneOggi si pone il problema di un approccio di carattere (il pi possibile) generale e sistematico, dal punto di vista

    penalistico, alle forme e ai fenomeni di criminalit organizzata, sia comune che politica: un approccio che

    consenta il dialogo tra i vari sistemi giuridici e istituzionali, dei diversi Stati, differenti in modo particolare in

    queste materie. Questo approccio presuppone il collegamento delle nozioni generali dellorganizzazione (diffusenei pi diversi ambiti e settori scientifici) con le nozioni penalistiche ordinarie, le une e le altre comuni e fruibili

    fra le diverse culture

    PAROLE CHIAVE: Criminalit organizzata transnazionale; Convenzione di Palermo

    1. Le figure delittuose associative nella nostra cultura giuridica. Matrici,costruzioni, giustificazioni e obiezioni

    La problematica che oggi viene definita della criminalit organizzata oggetto nella

    codificazione delle figure delittuose autonome associative.

    Lautonomia delle figure delittuose associative, di questa responsabilit penale rispetto

    a quella dei delitti oggetto e scopo dellassociazione, ha avuto sempre giustificazione nella

    funzione di anticipazione, ovvero retrocessione, della soglia della risposta e della

    responsabilit penale, in confronto a quella ordinaria dei delitti, in considerazione della

    particolare pericolosit sociale costituita dallassociazione, diretta verso finalit delittuose. In

    questa giustificazione implicita la deroga del principio generale di non punibilit del mero

    accordo (di commettere un delitto) per la particolare pericolosit dellaccordo associativo.

    Unaltra difformit del delitto associativo, rispetto ai principi generali del diritto e della

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    responsabilit penale, riguarda le carenze di determinatezza (e quindi di tassativit) di tali

    nozioni di responsabilit: che fanno ritenere le medesime inaccettabili negli ordinamenti

    inglese e statunitense.

    In fondo questa giustificazione parallela di quella dei criteri di punibilit dei delitti

    politici, in termini di deroga dei principi generali del diritto e della responsabilit penale

    (punibilit dellistigazione, dellaccordo e dellassociazione, carenze di determinatezza delle

    nozioni del reato politico), in considerazione della particolare entit dei beni tutelati ed esposti

    a rischio nella categoria dei delitti politici.

    La problematica dei delitti associativi fortemente intrecciata con quella dei delitti

    politici: in primo luogo perch nella categoria dei delitti politici sono molte le figure

    delittuose associative; in secondo luogo, perch le stesse nozioni di ordine pubblico, di pace

    pubblica, di pubblica tranquillit, per indicare loggetto della tutela e delloffesa nei delitti di

    associazione per delinquere, riguardano linsieme della societ, la stessa dimensione del

    contratto sociale, fino al punto che lassociazione mafiosa considerata come un delitto

    politico (che contraddice le condizioni dordine e di sicurezza della polis, ovvero quale

    istituzione antistatale) e che nel nuovo codice penale francese lassociazione di malfattori stata inserita fra i crimini e delitti contro la nazione, lo Stato e la pace pubblica.

    Lungo la storia, nella codificazione, delle figure delittuose associative 1, possono essere

    fatte rilevare due tendenze diverse, contraddittorie.

    Una tendenza, che possiamo definire di tipo sociologico, quella di rilevazione e

    definizione della figura delittuosa con riferimento diretto a un fenomeno di delittuosit

    appreso nella sua dimensione sociale e storica concreta. Gi lassociazione di malfattori fu

    prevista nel codice napoleonico con riferimento diretto al fenomeno del banditismo, dellebande armate e violente (degli chauffeurs) che aggredivano e depredavano i passeggeri. Si

    pensi poi al modo in cui sono sorte nel nostro ordinamento le figure delittuose delle

    associazioni sovversive (nel codice del 1930, con riferimento diretto e dichiarato ai

    movimenti comunisti, socialisti ed anarchici), di associazione contrabbandiera (1896), di

    associazione per la fabbricazione clandestina di spirito (1933), di ricostituzione del partito

    1Ho sviluppato questa analisi nel volume Sistema penale e criminalit organizzata. Le figure delittuoseassociative, Milano, 1999, 3 ed..

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    fascista e di banda fascista e monarchica (1947), di associazione razzistica (1975), di

    associazione per delinquere relativa ai delitti sugli stupefacenti (1975) e poi associazione

    finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope (1990), di associazione terroristica

    (1979-80) poi anche internazionale (2001, dopo le Torri Gemelle), di associazione di tipo

    mafioso (1982), di associazioni segrete (1982, nella legge di scioglimento della loggia

    massonica P2), di associazione per delinquere diretta a commettere i delitti di schiavit e

    tratta di persone (2003).

    Siamo oltre la semplice, banale, osservazione che qualsiasi nozione giuridica esprime

    un dato rilevato nella realt sociale e storica concreta, perch qui le figure corrispondono alla

    emersione e dimensione di un fenomeno sociale aggregato, in atto e in via di svolgimento (e

    cio non solo di una determinata tipologia, astratta, di singoli eventi): fenomeno che va

    contrastato; donde la logica emergenziale.

    Una diversa tendenza, che possiamo definire di tipo tecnico-giuridico, stata quella alla

    progressiva astrazione e generalizzazione, dalloriginaria figura dellassociazione di malfattori

    alla figura dellassociazione per delinquere nella sua dimensione attuale.

    Nel codice penale napoleonico (1810)2, fra i Crimini, e Delitti contro la pacepubblica, e nella medesima sezione con i delitti di vagabondaggio e di mendicit, fu previsto

    il crimine di Associazione di malfattori. Art. 265: Ogni associazione di malfattori, diretta

    contro le persone o le propriet, un crimine contro la pace pubblica. Art. 266: Questo

    crimine esiste col solo fatto dellorganizzazione delle bande o di corrispondenza fra esse ed i

    loro capi o comandanti, o di convenzioni tendenti a render conto, o a distribuire o dividere il

    prodotto dei misfatti. Art. 267: Quando questo crimine non fosse stato accompagnato n

    susseguito da alcun altro, gli autori, i direttori dellassociazione, ed i comandanti in capo osottocomandanti di queste bande, saranno puniti coi lavori forzati a tempo. Art. 268:

    Saranno punite colla reclusione tutte le altre persone incaricate di un servizio qualunque in

    queste bande, e quelle che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande

    o alle loro divisioni delle armi, munizioni, istromenti atti al crimine, alloggio, ritirata o luogo

    di unione.

    2Riporto dallEdizione ufficiale del Codice dei delitti e delle pene pel Regno dItalia, Milano, 1810.

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    Nel codice napoleonico, fra i Crimini contro la sicurezza interna dello Stato, vi erano

    quelli di attentato, cospirazione, bande armate.

    Nel codice penale toscano (1853)3 non furono previste le bande armate e nel titolo Dei

    delitti contro gli averi altrui fu posta la previsione dellart. 421: 1. Quando tre o pi

    persone hanno formato una societ, per commettere delitti di furto, di estorsione, di pirateria,

    di truffa, di baratteria marittima, o di frode, bench non ne abbiano ancora determinata la

    specie, od incominciata lesecuzione; glistigatori e i direttori son puniti con la carcere da tre

    mesi a tre anni, e gli altri partecipanti soggiacciono alla medesima pena da un mese ad un

    anno. 2. E se i membri della detta societ hanno, in sequela di essa, tentato o consumato

    un delitto; la pena di questo concorre con quella stabilita dal precedente, secondo le norme

    degli art. 72 e seguenti. 3. In tutti i casi, contemplati dai precedenti 1 e 2, si applica

    ancora la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia.

    Rispetto alla previsione del codice napoleonico della banda dei malfattori, qui si

    previde molto pi astrattamente la societ formata da tre o pi persone per commettere i

    delitti contro gli averi altrui, altres ponendone in evidenza la dimensione preparatoria e

    stabilendone pene assai modeste. Nel codice napoleonico era poi prevista precipuamente lareclusione per tutte le altre persone incaricate di un servizio qualunque in queste bande, e

    quelle che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande o alle loro

    divisioni delle armi, munizioni, istromenti atti al crimine, alloggio, ritirata o luogo di unione.

    CARRARA, checome vedremofu contrario ai delitti di bande armate, tracci questa

    teoria dellassociazione delittuosa, in funzione di anticipazione, della soglia della risposta e

    della responsabilit penale, in deroga del principio di non punibilit del mero accordo di

    commettere un delitto, in considerazione della particolare pericolosit sociale costituitadallassociazione, diretta verso finalit delittuose; e defin (isol) e richiese la prova del fatto

    dello associarsi.

    Sottolineando le profonde differenze della previsione del codice toscano rispetto

    allassociazione di malfattori dei codici napoleonico, parmense e sardo,CARRARA (nel 1884,

    nella fase di elaborazione del codice ZANARDELLI) distinse proprio la nozione di

    3Codice penale pel Granducato di Toscana, Firenze, 1853.

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    responsabilit per il fatto della associazione: Sta bene che in tutte queste legislazioni il

    solo fatto della associazione abbia una pena sua propria. Sta bene che si abbia sempre un

    delitto in s perfetto consumato col solo associarsi anche prima di qualunque altra lesione di

    diritto. Sta bene che per ciascuno dei membri della associazione i quali commettano delitti

    speciali, debba infliggersi lapena propria dello associarsi, oltre le pene speciali per gli altri

    delitti ai quali abbia ciascuno di loro preso parte. Fin qui la somiglianza tra figura e figura pu

    illudere. Ma la illusione bisogna che si dilegui quando si vegga che a parallelo della pena del

    carcere minacciata tra noi contro i capi, da tre mesi a tre anni, si trova nelle altre legislazioni

    la galera fino a venti anni4.

    Dopo avere rilevato che noi nella nostra Provincia non abbiamo tradizioni n di

    briganti, n di bande, n di guerille, n di conventicole, CARRARA osservava che Nella

    figura dellart. 421 [del codice toscano] la forza fisica oggettiva del malefizio tutta si

    estrinseca nel vincolare a noi la volont di altre due persone le quali hanno stipulato a favor

    nostro un patto di commettere usurpazioni sulla propriet altrui; di commetterle in beneficio

    comune e di parteciparne il lucro con noi. Qui tutto finisce. La forza fisica oggettiva del reato

    toscano di associazione a delinquere tutta si esaurisce in un effetto morale. Nessunoabbandona il domicilio paterno. Non vi provvista di armi; non vi riunione di uomini in

    attitudine minacciosa. una societ in partecipazione nella quale ciascuno opera

    isolatamente, salvo le facilitazioni e i sussidi che loccasione potr richiedere. [...] una

    associazione che vuole essere punita eccezionalmente perch la sua costituzione aggredir i

    diritti, possibilmente, di tutti i consociati, e non limitativamente i diritti di alcuni determinati

    cittadini come nellaccordo ad un delitto determinato. (...) Nelle bande, al contrario, vi

    ben altro apparato di forza fisica oggettiva. Si procede uniti in attitudine da soverchiarechiunque sincontra, da soverchiare qualunque resistenza; ed questa la forza fisica oggettiva

    del malefizio che lo denatura e lo rende enormemente pi grave e pi pauroso5.

    4CARRARA, Lassociazione a delinquere secondo labolito codice toscano, in MANCINI (dir.),Enciclopediagiuridica italiana, Milano, 1884, p. 1117.5Ivi, pp. 1117-1118.

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    In questa rappresentazione, la banda costituita dalla effettivit dellattivit sia

    organizzativa che delittuosa, lassociazione dalla dimensione (organizzativa) meramente

    intellettuale dello accordo (con una dimensione e almeno una proiezione di stabilit).

    Debbo dunque rettificare continua CARRARAci che dissi in critica dello illustre

    PICCIONI al 2094 del mio Programma. Il PICCIONI aveva scritto che il reato previsto dal

    nostro art. 421 non era contemplato n dal codice francese, n dagli altri codici italiani; ed io

    per un precipitato giudizio dissi equivocata questa opinione del mio maestro, perch fui illuso

    dalla somiglianza dei nomi. Migliori studi mi hanno disingannato. E dico ancora io col

    venerato maestro che il delitto di associazione a delinquere un delitto di creazione toscana,

    e che quello che altrove (Francia, Parma, Sardegna) corre sotto il titolo di associazione di

    malfattori un titolo sostanzialmente differente nelle forze che lo costituiscono; un titolo di

    antichissima data, ma che non ha ragione desistere come titolo speciale bastando alluopo i

    titoli di violenza pubblica, di furto violento, ed altri derivanti dalla specialit dei diritti

    aggrediti i quali vengono per tal guisa a rientrare tutti nelle rispettive nozioni scientifiche

    aggravabili per le circostanze tutte soggettive od oggettive che ricorrono nei singoli casi. In

    conclusione, secondo CARRARA, La societ civile ha la sua ragione di esistere nella necessitdella difesa dei diritti di tutti. Una societ che nel suo seno voglia costituirsi col fine

    determinato di offendere i diritti di tutti, in perfetto antagonismo con la societ civile, e

    legittimamente questa ne decreta la repressione, perch nel fatto solo della sua costituzione

    trova una forza fisica oggettiva sufficiente a renderne legittima la repressione. [...] Il codice

    toscano [...] in quegli atti preparatori non ha gi punito un tentativo, ma ha punito un delitto

    consumato e perfetto6.

    Sembra utile riportare le considerazioni con cui CARRARA aveva contestato lacostruzione del delitto autonomo politico di banda armata, in seno alla Commissione del

    1876 per lelaborazione del codice penale dellItalia unita: Non possiamo consentire nelle

    disposizioni che si riferiscono alle bande. Il codice penale francese, per quanto a nostra

    memoria, fu il primo a farne una speciale figura di delitto politico, staccandola senza bisogno

    dal genere suo nel quale era naturalmente compresa. Ma lItalia non Francia n ha la Vandea

    6Ivi, p. 1118.

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    dalla quale guardarsi. E se per avventura si rivolta il pensiero alle provincie meridionali e

    sicule non fu esatto il giudizio. Il brigantaggio in quelle provincie si metta pure la maschera

    che crede possa pi giovare allequivoco. Non un reato politico. Sotto la maschera del

    brigante vi luomo, e luomo brigante un volgare malfattore. Del resto anche le

    associazioni dei briganti in quanto volessero e potessero preordinarsi a scopo politico

    necessariamente rientrerebbero nella nozione generale dellattentato e ne esaurirebbero gli

    estremi7.

    noto, altres, come CARRARA abbia omesso di illustrare, nel suoProgramma del corso

    di diritto criminale, la categoria dei delitti politici, in quanto non riducibili alla tela di

    principii assoluti e costanti, attorno ai quali come carne sulle ossa si avvolge la dottrina del

    giure punitivo, e definiti, piuttosto che dalle verit filosofiche, appunto razionali assolute e

    universali, dalla prevalenza dei partiti e delle forze, ovvero anche dalle sorti di una

    battaglia, cio dalla contingenza e mutevolezza della storia e delle vicende politiche. Perch

    non espongo questa classe proprio il titolo di questultimo capitolo delProgramma8.

    CARLO FIORE, nel riferire le posizioni di CARRARA in tema di delitti politici ed

    associativi, ha osservato che In effetti, sia nella previsione delle varie ipotesi dellacospirazione politica, sia nellincriminazione della condotta degli associati per delinquere, lo

    Stato liberale operava in via di deroga ad un altro dei sacri principi del diritto penale

    ottocentesco [oltre a quello, cio, di tassativit della previsione legale], vale a dire la regola

    per cui assoggettabile a pena solo quellatto che costituisce un principio di esecuzione del

    reato, e non un mero atto di preparazione9.

    Il commencement dexcution, va ricordato, fu il criterio adottato nella definizione del

    tentativo del codice napoleonico, poi seguito negli altri codici, e da cui nacque la distinzionetradizionale fra atti esecutivi punibili e atti preparatori in generale non punibili. Questa

    impostazione, e questo criterio, vanno considerati prefigurati alla condotta del singolo

    individuo, che in generale nella fase esecutiva diventa riconoscibile nella direzione delittuosa

    7CARRARA, Osservazioni e proposte delle sottocommissioni, Roma, 1877, pp. 9-10, riportato da INSOLERA,Lassociazione per delinquere, Padova, 1983, pp. 22-23.8CARRARA,Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale, vol. VII, 1871, 4 Prato, 1883, pp. 639 ss.9FIORE,Il controllo della criminalit organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti dellacultura giuridica, in Studi storici, 1988, p. 423.

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    e altres pi scarsamente suscettibile del cambiamento della destinazione. La diversa

    impostazione, e i diversi criteri di definizione, del tentativo del codice ROCCO vanno

    considerati anche alla stregua della condotta plurisoggettiva: che dalla pluralit e sinergia

    delle diverse condotte pi facilmente riconoscibile anche prima della fase esecutiva ed pi

    scarsamente suscettibile del mutamento della destinazione. Difatti, solo nel codice ROCCO la

    previsione, dellart. 115, di esclusione della punibilit per il mero fatto intellettuale

    dellaccordo di commettere un reato: come limite formale inferiore, cio, alla punibilit

    definita a titolo di tentativo.

    Al contrario, in confronto alla costruzione del tentativo secondo il criterio di principio

    di esecuzione si posto poi il problema di costruire la disciplina del complotto e della

    cospirazione: il complotto e la cospirazione10 dei delitti politici nei codici francese, tedesco,

    sardo-italiano e ZANARDELLI, il complotto di omicidio nel codice tedesco, la conspiracy dei

    reati di maggiore gravit nel sistema anglosassone.

    Merita di essere ricordato come nella Riforma della legislazione criminale toscana del

    1876 il granduca Pietro Leopoldo, di fronte alla vaghezza dei delitti di lesa maest, e

    nellimpossibilit di definire questa categoria con sufficiente determinatezza, avesse decisoradicalmente di abolirla. La disposizione dellart. LXII della riforma leopoldina era appunto:

    Ordiniamo che siano tolte e cassate tutte le leggi che con abusiva estensione hanno costituito

    e moltiplicato i delitti di lesa maest come provenienti la maggior parte dal dispotismo

    dellImpero Romano, e non tollerabili in veruna ben regolata societ. Ed a togliere un tale

    abuso, abolito ogni special titolo di delitto di cos detta lesa maest, abolite come gi si

    prescritto generalmente di sopra allart. XXVII tutte le prove privilegiate anco in materia di

    simili delitti ed abolita affatto la criminalit in tutte quelle azioni, che in s non delittuose, losono diventate in questa materia solo per la legge, tutte le altre dovranno considerarsi come

    delitti ordinari nella loro classe rispettiva, pi o meno qualificati secondo le circostanze, cio

    10 Sono termini corrispondenti: il termine complotdel codice napoleonico fu tradotto cospirazione nelledizioneufficiale per il Regno dItalia, cit., e cos sono rimasti rispettivamente nella cultura francese e nella nostra.

    Komplott il termine del codice tedesco.

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    furti, violenze, ecc. e come tali castigarsi non considerata la gravezza maggiore aggiuntavi

    dalla legge col pretesto di lesa maest11. Questa esperienza rimasta unica.

    La tendenza alla generalizzazione della figura dellassociazione per delinquere ebbe un

    passaggio fondamentale, di carattere sistematico, nel codice ZANARDELLI. La previsione

    Dellassociazione per delinquere fu collocata nel titolo Dei delitti contro lordine

    pubblico.

    Secondo la formulazione dellart. 248, comma primo, Quando cinque o pi persone si

    associano per commettere delitti contro lamministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o

    lincolumit pubblica, o il buon costume e lordine delle famiglie, o contro la persona o la

    propriet, ciascuna di esse punita, per il solo fatto dellassociazione, con la reclusione da

    uno a cinque anni.

    Erano cos indicati tutti i titoli del libro secondo del cod ice, nellordine in cui erano

    previsti nel codice (compresi i delitti contro il buon costume e lordine delle famiglie); tranne:

    a) i delitti contro la sicurezza dello Stato, per i quali erano previste le figure associative

    specifiche, corrispondenti alle nostre attuali di cospirazione politica e di banda armata, fra le

    disposizioni comuni a quel titolo; b) i delitti contro la pubblica amministrazione (perch giallora i legislatori ritenevano che i pubblici amministratori non possano costituire

    unassociazione per delinquere, ovvero siano esenti dalla configurazione di tale delitto?); c)

    gli stessi contro lordine pubblico, per i quali era prevista una figura delittuosa associativa

    specifica (art. 251), da cui poi ha tratto origine la figura delle associazioni sovversive dellart.

    270 del codice ROCCO.

    Secondo gli altri commi dellart. 248, Se gli associati scorrano le campagne o le

    pubbliche vie, e se due o pi di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la pena della reclusione da tre a dieci anni. Se vi siano promotori o capi dellassociazione, la pena

    per essi della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente

    articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso. Alle pene

    stabilite nel presente articolo sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale

    dellAutorit di pubblica sicurezza.

    11 Il testo di questa disposizione riportato da PADOVANI,Bene giuridico e delitti politici. Contributo alla criticaed alla riforma del titolo I, libro II, c.p. , inRiv. it. dir. e proc. pen., 1982, p. 7.

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    La previsione dellart. 249 era che Chiunque, fuori dei casi preveduti nellarticolo 64

    [la disciplina generale Del concorso di pi persone in uno stesso reato, e dunque fuori dei

    casi che definiamo di concorso eventuale o esterno], d rifugio o assistenza, o somministra

    vettovaglie agli associati, o ad alcuno tra essi, punito con la reclusione sino ad un anno.

    Va esente da pena colui che somministri vitto o dia rifugio ad un prossimo congiunto.

    Nellart. 250 era prevista la circostanza aggravante che Per i delitti commessi dagli

    associati, o da alcuno di essi, nel tempo o per occasione dellassociazione, la pena risu ltante

    dallapplicazione dellarticolo 77 [cumulo materiale per le ipotesi di concorso materiale,

    anche nei casi della nostra continuazione] aumentata da un sesto ad un terzo.

    Questa circostanza aggravante era stata aggiunta nel codice sardo alla disciplina

    dellassociazione di malfattori del codice napoleonico.

    Va fatto rilevare, in proposito, come nella storia delle figure delittuose associative le

    circostanze aggravanti dei delitti commessi da persone che fanno parte dellassociazione

    delittuosa o conformemente alle finalit di questa siano state ripetutamente inserite ed

    eliminate, a dimostrazione della difficolt, e problematicit, della definizione dei contenuti, e

    dei limiti, delle relative nozioni di responsabilit.La tendenza alla astrazione e generalizzazione della figura dellassociazione per

    delinquere ebbe compimento (termine) nella previsione dellart. 416 del codice Rocco,

    secondo cui tre o pi persone si associano per commettere pi delitti, dunque di qualsiasi

    tipo.

    Secondo MANZINI (che fu fra i compilatori del codice), Pi delitti sono anche due

    soli ed anche quando, dato il modo come gli associati concertarono o eseguirono i fatti, si

    debba applicare la norma sul reato continuato (art. 81 capov.). Non cos allorch un delitto considerato elemento costitutivo o circostanza aggravante daltro delitto (reato complesso: art.

    84), perch in tal caso la unificazione giuridica corrisponde allunit di fatto. Perci, se, ad

    es., unassociazione si propone di commettere una sola estorsione, sarebbe evidentemente

    assurdo ammettere che il suo scopo sia stato di commettere pi delitti solo perch

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    nellestorsione (art. 629) compresa, come elemento costitutivo, la violenza privata (art.

    610)12.

    Da un canto, pu rilevarsi come la figura (di parte speciale) dellassociazione per

    delinquere abbia carattere generalissimo: riguarda i delitti (cosiddetti scopo) di qualsiasi

    possibile tipologia ed entit.

    Dal punto di vista tecnico, va fatto rilevare, anche, come nei codici ZANARDELLI e

    ROCCO le figure di cospirazione politica e di banda armata siano state previste fra le

    disposizioni generali e comuni al titolo dei delitti contro lo Stato.

    Daltro canto, pu pure osservarsi che quando fu compiuto tale processo (che abbiamo

    definito di tipo tecnico-giuridico) di astrazione e generalizzazione della figura

    dellassociazione per delinquere, ha avuto anche inizio la legislazione speciale, ovvero la

    frammentazione legislativa, in questa materia: per la ovvia esigenza di articolazione e

    differenziazione della materia in relazione alle tipologie dei fenomeni e dei delitti; perch

    nella stessa unica figura dellassociazione per delinquere difficile ricomprendere puramente

    e semplicemente tanto i ladri di autoradio quanto i grandi mafiosi o trafficanti di droga.

    Oggi abbiamo numerosissime figure delittuose associative autonome, distinte daisingoli delitti che costituiscono lattivit delle associazioni, nonch le circostanze aggravanti

    di tali delitti realizzati conformemente alle finalit dellassociazione. Si pone, ovviamente, un

    problema di sistemazione, di sistematizzazione, e necessariamente di semplificazione.

    Dietro la contraddizione fin qui rilevata sta il fatto che la problematica

    dellassociazione, ovvero dellorganizzazione, delittuosa, ha una dimensione di carattere

    generale, e che pu quindi essere costruita come di parte generale del diritto penale, ed una di

    carattere speciale (secondo il tipo di fenomeni e di delitti) ovvero comunque di parte specialedel diritto penale.

    Quella appena formulata pu essere considerata unindicazione per la definizione

    penalistica della problematica della criminalit organizzata, e quindi per la sua

    sistematizzazione.

    12MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, Torino, 1946, p. 176.

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    Quando fu introdotta nel nostro ordinamento la figura dellart. 416 bis c.p.,

    dellassociazione di tipo mafioso, da un canto, vennero rivolte due obiezioni: che la mafia

    una nozione sociologica e non una nozione giuridica; che il giudice non deve lottare contro

    nessuno, deve applicare la legge. Daltro canto, venne pure ritenuto, tanto dai fautori che dai

    detrattori, che la figura serviva anche a superare ovvero semplificare problemi probatori

    (aveva e poteva avere, cio, una funzione di semplificazione probatoria) in confronto alla

    figura dellart. 416 c.p., cio della comune associazione per delinquere.

    Questultima osservazione devessere contraddetta, sia in linea di principio che come

    indicazione interpretativa. La figura dellassociazione di tipo mafioso di cui allart. 416 bis

    c.p. in rapporto di specialit con quella dellart. 416 c.p., nel senso che ogni associazione di

    tipo mafioso unassociazione per delinquere, mentre non vero il contrario, unassociazione

    per delinquere pu bene non essere di tipo mafioso. Elemento di specialit il metodo

    mafioso, che qualifica e anzi presuppone lattivit delittuosa dellassociazione13. In generale,

    sembra difficilmente contestabile che la prova e largomentazione dellassociazione di tipo

    mafioso richiedano un complesso di elementi pi corposo in confronto allassociazione per

    delinquere. Il fatto che in concreto si possa dimostrare lassociazione mafiosa a prescinderedalla correlazione con unattivit delittuosa mi pare in ogni caso contrario al sistema.

    La mafia certamente una nozione sociologica, ed anche una nozione giuridica,

    secondo la definizione contenuta nel terzo comma dellart. 416 bis c.p. Sarebbe, a mio avviso,

    superficiale, e non servirebbe a contraddire lobiezione riferita sopra, la considerazione che

    ogni nozione giuridica diventa tale in quanto sia stata precedentemente rilevata nella societ.

    La figura dellassociazione di tipo mafioso descritta, infatti, in relazione al fenomeno

    mafioso nella sua dimensione sociale e storica concreta: come dice anche la precisazionedellultimo comma dellart. 416 bis, che Le disposizioni del presente articolo si applicano

    13Lutilizzazione del metodo mafioso per controllare leconomia ovvero le competizioni elettorali (anzich cioper commettere delitti, della formula definitoria dellart. 416 bis comma terzo c.p.), da un canto, costituisce equindi qualifica ulteriormente la realizzazione delle figure delittuose di estorsione (consumata o tentata), daltrocanto, presuppone la storia delittuosa (intrinseca) dellassociazione, costituita da delitti. Lassociazione, infunzione di un programma delittuoso, di soggetti aventi storie criminali proprie anteriori, in concreto, non

    potrebbe costituire la forza di intimidazione adatta al controllo del territorio; costituirebbe la figura della comuneassociazione per delinquere; costituirebbe la figura dellassociazione di tipo mafioso solo nella effettivit delloavvalersi della forza di intimidazione, e dunque nella realizzazione di delitti.

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    anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente

    denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo

    perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Il riferimento

    alle associazioni straniere stato aggiunto con lart. 11 lett. b-bis n. 4 d.l. 23.5.2008 n. 92,

    conv. con modif. in l. 24.7.2008 n. 125; quello alla ndrangheta stato aggiunto con lart. 6

    d.l. 4.2.2010 n. 4, conv. con modif. in l. 31.3.2010 n. 50.

    Pu dirsi che la nozione di organizzazione sia una nozione eminentemente sociologica,

    perch riguarda una dinamica, un processo sociale in corso, nel corso del suo svolgimento. E

    queste figure servono a cogliere la relazione del singolo con la dimensione organizzativa

    dellassociazione delittuosa. In tal senso, pu dirsi anche, sono figure senza (la descrizione

    della) fattispecie: il modello normativo si riduce alla (necessaria ricostruzione della)

    relazione, eminentemente di partecipazione, del singolo con la struttura dellassociazione.

    Come abbiamo visto, tutte e comunque la stragrande maggioranza delle figure

    delittuose associative hanno una dimensione marcatamente sociologica, a cominciare

    dallassociazione di malfattori del codice napoleonico.

    Vedremo come sia parallela e connessa a questa la problematica della lotta ovvero delcontrasto contro le forme e i fenomeni di criminalit organizzata: nel mentre le leggi stesse

    sono state vieppi intitolate, appunto, con i riferimenti alla lotta ovvero al contrasto contro le

    organizzazioni criminali e le forme e i fenomeni di criminalit organizzata.

    Vanno attraversate le osservazioni di FERRAJOLI su i Lineamenti del diritto penale

    speciale o deccezione e La mutazione sostanzialistica del modello di legalit penale: La

    prima e pi rilevante alterazione del modello classico di legalit penale nei processi

    dellemergenza consiste nella mutazione sostanzialistica indotta dal paradigma delnemico di tutti e tre i momenti della tecnica punitiva (vale a dire la definizione del

    delitto, il processo, lesecuzione della pena). Questa mutazione colpisce innanzitutto la

    configurazione della fattispecie punibile. E si esprime in unaccentuata personalizzazione del

    diritto penale dellemergenza, che assai pi un diritto penale del reo che un diritto penale del

    reato. Le figure di qualificazione penale che hanno consentito questa personalizzazione sono

    molte e svariate: i delitti associativi banda armata, associazione sovversiva, insurrezione

    armata contro i poteri dello stato, associazione di stampo mafioso o camorristico , la

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    categoria del concorso morale e laggravante della finalit di terrorismo quale disvalore

    soggettivo dellattivit delittuosa: formule elastiche e polisense che si sono prestate, per la

    loro indeterminatezza empirica e le loro connotazioni soggettivistiche e valutative, ad essere

    usate come scatole vuote e a dare corpo a ipotesi sociologiche o a teoremi politico-

    storiografici, elaborati a partire dalla personalit degli imputati o da interpretazioni

    dietrologiche e complottistiche del fenomeno terroristico o mafioso. Il fatto, in queste figure

    normative, sfuma nel percorso di vita o nella collocazione politica o ambientale dellimputato,

    ed come tale tanto poco verificabile dallaccusa quanto poco confutabile dalla difesa. E si

    configura tendenzialmente come un reato di status, pi che come un reato di azione e di

    evento, identificabile, anzich con prove, con valutazioni riferite alla soggettivit eversiva o

    sostanzialmente antigiuridica del suo autore. Ne risultato un modello di antigiuridicit

    sostanziale anzich formale o convenzionale, che sollecita indagini sui rei anzich sui reati, e

    che corrisponde a una vecchia e mai spenta tentazione totalitaria: la concezione ontologica

    etica o naturalisticadel reato come male quiapeccatum e non solo quiaprohibitum, e lidea

    che si debba punire non perquel che si fatto ma perquel che si 14.

    Il collegamento di FERRAJOLI dei delitti associativi, e segnatamente di quello diassociazione mafiosa, alla categoria del delitto politico pu essere considerato simmetrico

    della qualificazione dei fatti di mafia, di camorra e delle altre organizzazioni similari quali

    fatti eversivi dellordine costituzionale, nella legge istitutiva della Commissione

    parlamentare antimafia della XII legislatura (art. 3, comma secondo, l. 30.6.1994 n. 430),

    quella presieduta da Violante.

    Il delitto politico, come stabil due secoli fa lart. 62 del codice penale di PIETRO

    LEOPOLDO, ove non equivalga a un delitto comune, non si giustifica come speciale figuracriminosa. Ho gi detto [...] della possibilit di sopprimere o al pi di ricondurre a delitti

    comuni, commessi o tentati, molti degli attuali delitti contro la personalit dello stato: i

    vilipendi, gli attentati, i delitti associativi e di cospirazione. Aggiungo ora che non c ragione

    per non includere tra i delitti comuni gli altri pochi delitti politici che, al pari dei peculati o

    delle corruzioni, ledono concreti beni giuridici di carattere pubblico: come il sabotaggio, lo

    14FERRAJOLI,Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989, 2 ed., 1990, pp. 858-859.

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    spionaggio, lusurpazione o limpedimento di pubbliche funzioni. Quanto ai rimanenti delitti

    politici, nella misura in cui hanno per oggetto ambigue ed astratte entit come la personalit

    o linteresse politico dello stato, non sono cosa diversa dagli antichi delitti di lesa maest e

    non se ne giustifica, ma ne va anzi esclusa, la punizione. Questa inconsistenza e vaghezza del

    loro oggetto giuridico rimanda infatti inevitabilmente alla figura del tipo dautore. E

    comporta, come lesperienza insegna, una distorsione sostanzialistica e soggettivistica delle

    fattispecie, una perversione inquisitoria del processo penale e una connotazione del reo come

    nemico che deve restare assolutamente estranea allo stato di diritto.

    Ne consegue che per il diritto non devono esistere delinquenti politici ma solo

    delinquenti comuni: nel duplice senso che nessun fatto non contemplato come delitto comune

    devessere penalizzato in ragione esclusiva del suo carattere oggettivamente politico, e

    nessun delitto devessere trattato diversamente dagli altri in ragione del carattere

    soggettivamente politico delle sue motivazioni. Sotto il primo profilo, ogni penalizzazione a

    titolo di delitto politico si risolve nella tutela eccessivamente anticipata di figure di pericolo

    astratto o presunto in contrasto con il principio di offensivit, o anche, come accade nei delitti

    associativi, in una duplicazione della responsabilit penale gi fatta valere per delitti comuni,come la detenzione o il porto di armi, gli atti di violenza commessi o tentati oppure il

    concorso nella loro commissione o progettazione. Sotto il secondo profilo ingiustificata e

    pericolosamente arbitraria qualunque forma di discriminazione sulla base del tipo dautore o

    delle motivazioni del fatto. Ci non vuol dire, ovviamente, che la personalit dellautore e le

    sue motivazioni politiche non debbano avere rilevanza sul piano dellequit, cio ai fini della

    comprensione della specificit del fatto e della valutazione della sua gravit. E neppure

    esclude che alle motivazioni politiche del delitto sia data rilevanza ai fini del divieto diestradizione o di quei provvedimenti per loro natura straordinari che sono le amnistie e gli

    indulti. Ci che si esclude solo che la natura politica del delitto possa giustificare la

    configurazione di fattispecie penali speciali, o alterazioni legali della misura della pena o

    peggio procedure speciali o eccezionali.

    Lo stesso discorso vale ovviamente anche per le altre figure di delitti e di delinquenti

    speciali, parimenti riconducibili a complessive fenomenologie criminali il brigantaggio, la

    mafia, la camorrae per di pi neppure caratterizzate da una specificit in astratto dei beni

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    protetti. Anche lespulsione dal diritto penale di simili tipologie dautore risponde a una

    garanzia di certezza contro le perversioni sostanzialistiche e inquisitorie, nonch ad

    unelementare esigenza di uguaglianza. Si tratta infatti di figure informate al paradigma

    costitutivo, e quindi contrarie al carattere esclusivamente regolativo che devono avere le

    norme penali. Naturalmente, anche in questi casi la natura mafiosa o camorristica di un delitto

    pu essere considerata come un connotato particolarmente grave in sede di comprensione e di

    valutazione equitativa del fatto. Ma neppure in questi casi si giustificano figure di reato

    speciale, come tipicamente, nel nostro ordinamento, lassociazione di tipo mafioso prevista

    dallart. 416 bis del codice penale in luogo della normale associazione a delinquere. Anche la

    mafia, come il terrorismo, deve e pu ben essere fronteggiata con i mezzi penali ordinari15.

    2. I diversi profili funzionali concreti delle figure delittuose associative

    La giustificazione tradizionale della funzione delle figure delittuose associative e la

    corrispondente ricostruzione del contenuto autonomo di questa forma di responsabilit penale

    nellanticipazione della soglia della risposta e responsabilit penale, in confronto a quella

    ordinaria dei delitti, in considerazione della particolare pericolosit costituita

    dallassociazione, diretta verso finalit di tipo delittuoso, lascia perplessi, appare in buona

    misura contraddetta dalla realt, ovvero abbastanza marginale in confronto alla realt, sia

    processuale, sia criminologia.

    In concreto, infatti, per lo pi, le associazioni delittuose vengono dedotte, anzi, ex post,

    dalla ricostruzione del complesso di unattivit delittuosa, di una pluralit di delitti, e dal

    collegamento di questi con un insieme di persone che ne considerato e che ne deve esseredimostrato struttura organizzativa. Anche per ci che riguarda la posizione del singolo

    nellassociazione, questa viene ricostruita e argomentata, pure indipendentemente da

    comportamenti in s delittuosi, comunque in correlazione con il complesso dellattivit

    delittuosa dellassociazione, sia pregressa sia in via di svolgimento.

    15Ivi, pp. 871-872.

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    Lobiezione precedente ha natura eminentemente processuale. Ma una teoria penalistica

    che non regge il confronto con la dimensione concreta processuale non pu essere certo

    condivisa e accettata.

    Lidentica obiezione vale, per, sul piano criminologico. In concreto, infatti, le

    associazioni delittuose nascono proprio attraverso (durante e mediante) le attivit delittuose,

    nella, e dalla, realizzazione dei delitti, in concorso di persone, delle stesse persone, dalla

    divisione ed eventuale riutilizzazione dei proventi dei delitti, dalla affermazione di figure

    personali di vertice, dal coinvolgimento di soggetti con esperienza di attivit delittuose.

    estremamente improbabile che unassociazione delittuosa nasca dallaccordo fra

    soggetti incensurati per svolgere una futura attivit delittuosa: nasce comunque dallincontro

    fra delinquenti in mezzo allo (durante lo) svolgimento di delitti, di attivit delittuose, e si

    evolve mediante nuovi progetti e il coinvolgimento di nuovi soggetti.

    La giustificazione delle figure delittuose autonome associative secondo la funzione

    cosiddetta di anticipazione contraddetta addirittura formalmente dalla definizione

    dellassociazione di tipo mafioso, dellart. 416 biscomma terzo c.p.: Lassociazione di tipo

    mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione delvincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omert che ne deriva per

    commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

    controllo di attivit economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o

    per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per s o per altri ovvero al fine di impedire od

    ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a s o ad altri in occasione di

    consultazioni elettorali.

    Nella norma descritta lattivit tipica delle associazioni di tipo mafioso. Questa attivitnon pu essere configurata come lo scopo (futuro) dellassociazione, la quale ha dunque

    dimensione (delittuosa) autonoma anteriore. Il dato di fatto di avvalersi della forza di

    intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omert (il metodo mafioso), che

    definitorio dellassociazione di tipo mafioso, qualifica e anzi presuppone lattivit delittuosa

    dellassociazione, con caratteristiche e diffusione tali da aver determinato la condizione di

    condizionamento ambientale e di controllo del territorio di cui appunto gli associati si

    avvalgono.

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    Quando (Lassociazione di tipo mafioso quando...) avverbio di tempo. Anche

    secondo la Corte di cassazione, lassociazione i cui componenti debbano esercitare la forza

    dintimidazione con condotte minacciose per realizzare delitti di estorsione costituisce

    unassociazione per delinquere, non unassociazione di tipo mafioso16.

    Proprio nel senso precedente, lassociazione di tipo mafioso stata definita

    unassociazione che delinque17, il risultato della trasformazione ovvero evoluzione di fatto

    della comune associazione per delinquere18. Possiamo dire che lassociazione di tipo mafioso

    nata come associazione per delinquere ed diventata di tipo mafioso (attraverso lattivit e

    la fama criminale). SPAGNOLO ha pure definito, per questo, lassociazione di tipo mafioso

    come un delitto associativo a struttura mista o complessa, in confronto ai delitti meramente

    associativi o associativi puri19.

    Lobiezione qui svolta, allanalisi della funzione di anticipazione delle figure delittuose

    associative (ovvero della funzione delle figure delittuose associative come di anticipazione

    della soglia della risposta e della responsabilit penale in confronto a quella ordinaria dei

    delitti e del diritto penale), incontra un limite, per ci che riguarda il processo di formazione

    reale delle figure di carattere politico: le associazioni di carattere politico nascono infatti dauna dimensione comunque intellettuale; e tuttavia le stesse associazioni di carattere politico

    assumono dimensione propriamente criminale, e rilevanza penale concreta, solo nella, e

    attraverso la, realizzazione di delitti. Cos, addirittura, la nostra obiezione trova conferma.

    Non si vuol dire, ovviamente, che lassociazione delittuosa, ovvero la partecipazione

    allassociazione delittuosa, non possa consistere nella dimensione meramente intellettuale

    dellaccordo. Si vuol dire che questa dimensione non pu essere considerata n caratteristica

    n prevalente nella realt concreta. E pi avanti si cercher comunque di definire e affrontareil problema cos indicato in un modo (a nostro avviso) pi scientifico: alla stregua della teoria

    generale dellorganizzazione.

    16Cass. I, ud. 30.1.1990, dep. 21.3.1990, Abbatista, in Cass. pen., 1990, p. 1709, n. 1345.17SPAGNOLO,Lassociazione di tipo mafioso, Padova, 5 ed. 1997, p. 51.18TURONE,Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 1995, 2 ed. aggiorn., 2008, pp. 127-128.19SPAGNOLO, op. cit., pp. 64 ss.; e gi Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista, in AA.VV.,

    Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, a cura del CRS, con la presentazione diRAMAT, Milano, 1987, pp. 156 ss..

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    Non si pu contestare che la partecipazione allassociazione delittuosa sia una figura

    delittuosa a consumazione anticipata. Ci che si vuole sottolineare, qui, che la funzione

    concreta prevalente delle figure delittuose autonome associative non pu essere indicata come

    di anticipazione della risposta penale e della soglia della responsabilit rispetto al compimento

    dei delitti.

    La spiegazione (qui criticata) nei termini dellanticipazione, in considerazione della

    particolare pericolosit costituita dallassociazione, costituisce, fra laltro, una giustificazione

    della eccezionalit delle pratiche, nonch un alibi del reale abbassamento del livello

    probatorio, dellargomentazione e della motivazione, quindi delle garanzie.

    Va fatto rilevare, altres, come oggi la dimensione del delitto individuale sia divenuta

    davvero marginale, dal punto di vista criminologico e della rilevanza ovvero della funzione

    penalistica. E cos il rapporto fra normale ed eccezionale, nel confronto fra delittuosit

    individuale e criminalit organizzata, precipuamente in ordine alla funzione penale, si

    addirittura rovesciato.

    Nel sistema anglosassone, abbiamo fatto cenno, respinta la forma della responsabilit

    penale per la partecipazione o appartenenza ad unassociazione ovvero organizzazione, per lacarenza di determinatezza: considerata dalla Corte suprema statunitense incompatibile con i

    principi costituzionali. Pu dirsi, per certi versi, che il problema cacciato dalla porta gli rientra

    dalla finestra: con la dilatazione ovvero diluizione dei nessi di responsabilit dei delitti

    avvenuti nel contesto di una organizzazione a carico dei capi ovvero organizzatori della

    stessa, e anche sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori della giustizia.

    La figura della conspiracy (formalmente) alternativa di anticipazione del tentativo, in

    relazione a un delitto determinato, di una certa gravit, a dimensione o in un contestoorganizzativo. Concepita e teorizzata in funzione di anticipazione della soglia del tentativo20,

    la figura della conspiracy non ha mai avuto in concreto questa funzione nella giurisprudenza

    inglese e americana21.

    20Per questo vale la proximity rule, il criterio degli atti pericolosamente prossimi alla consumazione.21 Cfr. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy. Tipicit e stretta legalit nellanalisi comparata, Padova,1993.Ivi, p. 1: Prestando fede alle descrizioni offerte dai giuristi dellarea di common law, la conspiracy risultadestinata a punire in via generale il mero accordo per la commissione di un fatto di reato, ma non ha mai svolton in Inghilterra n negli Stati Uniti una simile funzione di anticipazione della tutela penale. A dispetto della

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    Configurata, addirittura, unitamente con gli estremi del tentativo, come del consumato,

    la conspiracy ha avuto in concreto funzioni affatto diverse: a) di aggravamento della

    responsabilit, per i fatti realizzati a dimensione ovvero in contesti organizzativi; b) di

    strumento del patteggiamento, di questa configurazione, per ottenere la collaborazione

    dellimputato (il componente di unorganizzazione criminale che pu fornire indicazioni sulle

    condotte dei capi dellorganizzazione), nel sistema della discrezionalit dellazione penale; c)

    ha consentito di attribuire a ciascun cospiratore la responsabilit penale a titolo di concorso

    nel reato per ogni fatto realizzato da ogni altro cospiratore in esecuzione e durante la

    permanenza del programma comune; d) ha consentito al giudice di discostarsi dal caso

    precedente (ove il fatto era stato ritenuto irrilevante almeno penalmente) e di ritenere la

    responsabilit penale per via della dimensione organizzativa del fatto (possono farsi gli

    esempi della violazione delle cautele anti-infortunistiche o della violazione fiscale che siano

    state concertate fra pi persone nellambito dellazienda).

    Nei modi cos indicati, la conspiracy stata strumento, soprattutto processuale, di lotta

    contro la criminalit organizzata.

    Il riferimento alla giurisprudenza inglese e soprattutto americana in materia diconspiracy va considerato assai significativo, della generale resistenza, nelle prassi

    giudiziarie, allanticipazione della soglia della responsabilit penale rispetto a quella del

    tentativo. E costituisce una conferma dellanalisi fin qui svolta in relazione alla funzione reale

    delle figure delittuose associative.

    Infatti, la funzione qui definita di anticipazione certo molto pi facilmente

    ipotizzabile, dal punto di vista criminologico e da quello giudiziario, in relazione a un singolo

    delitto (che pi persone stanno preparando, e della cui dimensione preparatoria si sia avutaconoscenza) che in confronto a unattivit delittuosa complessa, costituita da una pluralit,

    determinata o indeterminata, di delitti. Eppure, anche in confronto al delitto singolo, la teoria

    dellanticipazione non trova riscontri.

    classificazione dogmatica della fattispecie criminosa in discorso in termini di inchoate crime, ossia come reatoincompiuto, la concreta applicazione giurisprudenziale dimostra come da sempre la conspiracy abbia assuntoallinterno degli ordinamenti inglese e statunitense un ruolo affatto differente.

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    Nei confronti della teoria della (associazione delittuosa come fatto intellettuale di

    accordo in funzione di) anticipazione (della soglia della risposta e della responsabilit

    penale in confronto a quella ordinaria dei delitti e del diritto penale) possono rivolgersi alcune

    altre osservazioni.

    Una osservazione che tale funzione dovrebbe restare assorbita e superata dalla

    successiva attivit di realizzazione dei delitti, c.d. scopo dellassociazione. E invece questo

    problema non pu porsi.

    Secondo la nozione di associazione, come fatto intellettuale di accordo, la

    partecipazione costituita dalla (manifestazione di) adesione della persona e dallaccettazione

    da parte (dei membri) dellassociazione.

    Da un canto, lipotesi del soggetto che abbia manifestato la propria adesione

    allassociazione e che poi non sia mai stato disponibile quando c stato bisogno delle sue

    prestazioni dovrebbe essere suscettibile (ove se ne riscontrino gli estremi) del criterio generale

    di non punibilit della desistenza.

    Daltro canto, costituisce la partecipazione la relazione stabile di disponibilit, verso le

    richieste e i bisogni dellassociazione, del soggetto che pure non abbia mai dato la propriaadesione formale.

    Questi problemi si risolvono in termini di teoria dellorganizzazione.

    Lultima osservazione, che mi sembra molto importante, che nessuno mai penserebbe

    di ricostruire la problematica del concorso di persone nel reato con riferimento al momento e

    al fatto dellaccordo, mentre pensiamo (pensano) che si possa ricostruire la problematica

    molto pi complessa dellorganizzazione criminale con riferimento alle manifestazioni

    formali di accordo e di disponibilit: la cui prova, peraltro, non mai disponibile, e vienesostituita, spesso, da ricostruzioni assai congetturali.

    La funzione svolta concretamente dalle figure delittuose associative pu essere

    considerata e definita, in primo luogo, digeneralizzazione: di definizione della responsabilit

    per il contributo personale dato alla struttura (quindi allesistenza) e allattivit

    dellassociazione, considerate in generale, e distintamente dalla responsabilit dei singoli

    delitti che costituiscono questa attivit. Tale funzione , perci, di distinzione: della

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    responsabilit per il contributo dato in generale allassociazione dalla responsabilit per i

    singoli delitti di questa.

    La funzione pu essere considerata e definita, inoltre, di interdizione, di tipo concreto e

    dinamico, dellesistenza e dellattivit dellassociazione delittuosa, considerata nella sua

    dimensione generale, in via di svolgimento, nella fase stessa del suo svolgimento. Questa

    funzione pu essere considerata difforme rispetto alla funzione considerata ordinaria del

    diritto penale, di prevenzione astratta e generale del tipo di fatto mediante la previsione della

    pena (di cui sono poi corollari lapplicazione ed esecuzione). Di questa funzione sono

    essenziali le misure di premialit della collaborazione con la giustizia e le misure di

    prevenzione, personali e patrimoniali (che sono ricorrenti nella storia della prevenzione e

    repressione delle forme e dei fenomeni di criminalit organizzata, comune e politica22): le une

    e le altre tendono a disarticolare la dimensione generale organizzativa nelle sue risorse,

    rispettivamente, personali e materiali.

    Le nozioni appena indicate emergono dallapplicazione a questa materia della teoria

    dellorganizzazione: entro cui, come vedremo, pu essere ricondotta tutta la teoria

    dellassociazione; mentre non mi sembra altrettanto vero il contrario.Le figure delittuose associative sono diventate inoltre, presupposti, della progressiva

    differenziazione del sistema penale nei confronti delle forme e dei fenomeni di criminalit

    organizzata: in particolare, quelle di associazione terroristica, di associazione mafiosa, di

    associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, presupposti e baricentri di veri e propri

    sotto-sistemi penali, con elementi di marcata differenziazione, sotto i profili della definizione

    e determinazione della responsabilit penale, del processo (soprattutto dei modi di conduzione

    delle indagini e anche di formazione della prova) e della esecuzione della pena detentiva (edelle alternative alla detenzione).

    In concreto, non v dubbio che le figure delittuose associative abbiano svolto e

    svolgano anche una funzione probatoria, autonoma e specifica rispetto a quella dei singoli

    22 Nei codici sono frequenti le misure di premialit della dissociazione e collaborazione degli autori dei delitti dicospirazione politica, e nel codice napoleonico lattentato contro la persona del sovrano era punito con la pena dimorte e la confisca dei beni del condannato, per sottrarre alla dimensione organizzativa, necessaria per ilcompimento dei delitti politici, le risorse materiali. Il medioevo una storia di collaboratori e spie nella difficiledistinzione fra il diritto penale, la politica, le lotte feudali e la pratica della guerra.

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    delitti avvenuti nel contesto dellattivit. Questa funzione, che corrisponde, in effetti, al

    contenuto autonomo (allautonomia del contenuto) della responsabilit a titolo associativo,

    pone tuttavia problemi sotto il profilo generale delle garanzie del cittadino e dellesercizio del

    diritto di difesa in particolare. Il problema si pone in modo precipuo in relazione alle

    dichiarazioni e alla funzione dei collaboranti, ma riguarda di per s il contenuto e

    largomentazione della responsabilit a titolo associativo.

    Le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che Tizio sia affiliato o vicino al Clan

    Tal dei Tali non sono, come tali, controvertibili, cio a prescindere dalle (concrete e

    molteplici) indicazioni circa il ruolo ovvero lattivit svolti da Tizio. N il problema pu

    ritenersi risolubile nei termini (principali) della credibilit dei collaboratori. Se diversi

    collaboratori dicono che Tizio il giorno x era nel luogo y a svolgere lattivit z, Tizio avr

    modo di dimostrare, eventualmente, il contrario, perch il fatto addotto o vero o falso.

    Appare molto diversa la problematica della prova circa la relazione di un soggetto con la

    struttura di unassociazione delittuosa.

    Una considerazione riguarda la rilevanza progressivamente crescente della

    responsabilit penale a titolo associativo: si sono moltiplicate, come abbiamo visto, le figuredelittuose autonome associative; aumentata a dismisura la pena di queste. Si considerino, da

    un canto, la pena dellart. 421 del codice penale toscano del 1853 e le considerazioni in

    proposito di CARRARA, sopra riportate, e daltro canto, in modo precipuo, gli aumenti

    avvenuti delle pene dellassociazione mafiosa e dellassociazione per gli stupefacenti dal

    momento della introduzione di queste figure a oggi.

    Queste figure, e queste pene, vanno riempite, necessariamente, di prove, e di

    argomentazioni. In tal senso, soccorre la teoria dellargomentazione. Anzi, pu dirsi pure chelaumento delle pene dei delitti associativi, nonch delle stesse figure delittuose associative,

    (come del resto, si vedr, la stessa diffusione della nozione di criminalit organizzata)

    corrisponde non solo alla crescente dimensione organizzativa delle attivit delittuose (come di

    tutte le attivit umane) ma anche allo sviluppo e alla diffusione della teoria

    dellorganizzazione, cio della consapevolezza della problematica dellorganizzazione.

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    3. Epistemologia della complessit, teoria dei sistemi e analisifunzionalistica. Limiti della causalit, teoria dellorganizzazione e dirittopenale

    Le carenze di tassativit e determinatezza delle nozioni di responsabilit dei delitti

    associativi, come dei delitti politici, possono essere considerate corollari della complessit dei

    dati oggetto della considerazione, della rappresentazione normativa e, concretamente, oggetto

    di necessaria ricostruzione.

    Per ci che riguarda i delitti politici, si pensi alle nozioni di (compiere atti per)

    sovvertire lordinamento costituito dello stato o sottoporre lo stato alle dipendenze di uno

    stato straniero. La rilevanza della relazione del singolo non pu essere concepita in generale

    come causale (senza la quale levento non si sarebbe verificato nonch di per s adeguata al

    verificarsi dellevento) e tuttavia, malgrado le ripetute giustificate obiezioni, queste nozioni

    sono presenti in tutti gli ordinamenti.

    Per ci che riguarda i delitti associativi, da una parte, la prova della adesione formale

    allassociazione non frequentemente disponibile (e, peraltro, abbiamo visto, neppure pu

    essere considerata risolutiva), daltra parte, la prova e largomentazione in concreto della

    partecipazione, peggio del concorso esterno, sono state spesso assai discutibili, invero

    insufficienti. Anche di queste nozioni, tuttavia, non si riesce a fare a meno.

    Problema di carattere generale che tutte le attivit umane, e quelle delittuose, sono

    realizzate a dimensione vieppi complessa e organizzata. In tale dimensione i nessi causali

    sbiadiscono fino a diventare non significativi. E tuttavia i singoli contributi sono, e vanno

    considerati, rilevanti.

    Per rappresentare la situazione del diritto penale oggi, e in confronto alla teoria modernadella responsabilit, possiamo dire che quando vi siano pi di un autore o pi di una vittima,

    gi, la causalit (lanalisi di tipo causale) diventa insufficiente. Si pensi, cos, rispettivamente,

    alle problematiche della criminalit organizzata e dellinquinamento, sotto i pro fili della

    molteplicit degli imput e degli output.

    La nozione di complessit stata usata per la prima volta, ad esprimere lanalisi (e i

    risultati dellanalisi) di tipo multifattoriale e contestuale, dal matematico americano WARREN

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    WEAVER nel 194823. Ed stata distinta in complessit organizzata e complessit non

    organizzata, ad esprimere, rispettivamente, la problematica e la teoria dellorganizzazione e

    lanalisi dei flussi. stata ripresa, in tali termini dal biologo austriaco LUDWIG VON

    BERTALANFFY, del Circolo di Vienna, che ha elaborato la teoria dei sistemi, con riferimento

    eminentemente ai sistemi viventi24. Parallelamente, il sociologo tedesco NIKLAS LUHMANN ha

    applicato il metodo funzionalistico e ha sviluppato la teoria dei sistemi in relazione ai sistemi

    sociali, cominciando col riflettere in modo particolare sulla crisi della categoria, e dello stesso

    pensiero, causale25. Grande studioso della complessit stato ILYA PRIGOGINE, chimico e

    fisico russo naturalizzato belga, vincitore del premio Nobel per la chimica nel 1977 per i suoi

    studi sulla termodinamica dei sistemi complessi e in particolare per la sua teoria sulle

    strutture dissipative (i vortici)26.

    Il sociologo MARTINOTTIha scritto che lorganizzazione la vera grande scoperta

    della specie umana nel XX secolo27. Io aggiungerei che la teoria e le nozioni

    dellorganizzazione sono fra i dati culturali generali pi importanti nel corso degli ultimi

    quarantanni.

    La misura di quanto le nozioni della complessit e precipuamente dellorganiz zazionesiano assolutamente trasversali, nonch fondamentali, delle scienze e della cultura mondiali

    pi recenti si coglie bene nel fatto che le voci Ordine/disordine, Organizzazione e Sistema

    dellEnciclopedia Einaudi siano state redatte proprio dal fisico-chimico PRIGOGINE, insieme

    23WEAVER, Science and Complexity, inAmerican Scientist, 1948, n. 36, pp. 536 ss.24VON BERTALANFFY,Il sistema uomo. La psicologia nel mondo moderno, 1967, Milano, 1971; Teoria generaledei sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni, 1968, trad. it., Istituto Librario Internazionale, Milano, 1971.25LUHMANN, Funzione e causalit, 1962, e Metodo funzionale e teoria dei sistemi, 1964, in Illuminismo

    sociologico, 1970, trad. it., Milano, 1983, dove vedi la bella introduzione di ZOLO,Funzione, senso, complessit.I presupposti epistemologici del funzionalismo sistemico. V. poi LUHMANN, Sistemi sociali. Fondamenti di unateoria generale, 1984, Bologna, 1990, e Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, 1983, Milano, 1995,entrambe le edizioni italiane a cura di FEBBRAIO.26NICOLIS e PRIGOGINE, La complessit. Esplorazioni nei nuovi campi della scienza, 1987, Torino, 1991;PRIGOGINE - STENGERS, La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, 1979, Torino, 1981, 1993, 1999;PRIGOGINE,Le leggi del caos(da un ciclo di lezioni tenute allUniversit Statale di Milano presso la cattedra diFilosofia della scienza del prof. GIORELLO), Roma-Bari, 1993, 2006.27 G. MARTINOTTI,Prefazione a CASTELLS,La nascita della societ in rete, 1996, 2000, Milano, 2002, p. XXVI.

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    con ISABELLE STENGERS, studiosa belga laureata in chimica che insegna filosofia della

    scienza28.

    La nozione di criminalit organizzata ha cominciato a essere usata in Italia solo a

    partire dalla met degli anni settanta, in relazione ai fenomeni dei sequestri di persona e di

    diffusione degli stupefacenti ed ai primi gruppi terroristici. Negli Stati Uniti l Organized

    Crime Control Act(OCCA) del 1970 ha avuto riferimento ai reati tipici dei settori in cui

    agiscono le organizzazioni criminali.

    La diffusione progressiva della nozione di criminalit organizzata ha una spiegazione

    sia reale sia culturale: va correlata, da un canto, alla dimensione organizzativa crescente delle

    attivit di tipo delittuoso, come di tutte le attivit umane, e allo sviluppo delle dimensioni e

    del livello di pericolosit delle organizzazioni criminali, daltro canto, allo sviluppo e alla

    diffusione della cultura, della teoria e delle nozioni dellorganizzazione, come abbiamo detto,

    in tutti i settori della scienza e della cultura.

    Torniamo alla epistemologia della complessit. Abbiamo detto che si tratta dellanalisi,

    della metodologia e dei risultati dellanalisi, multifattoriale e contestuale: una molteplicit di

    elementi sono analizzati nelle correlazioni (interazioni) reciproche e in un ambito sia spazialeche temporale, quindi in modo dinamico e contestuale.

    In generale possiamo definiresistema un insieme di elementi considerati nelle relazioni

    reciproche e alla stregua di un ambiente. Una differenza di carattere culturale che nelle

    scienze della natura le nozioni di sistema e di organizzazione tendono ad essere

    sovrapponibili, mentre nelle scienze umane e sociali la nozione di organizzazione implica

    ulteriormente la libert di scelta dellindividuo.

    Secondo COASE, economista premio Nobel nel 1991 con studi di teoriadellorganizzazione, lorganizzazione caratterizzata dalla sostituzione nellimpresa delle

    transazioni tipiche del mercato, ed costituita da isole di potere cosciente, cio soggetti

    liberi di scelte, a differenza di un organismo (come anche il sistema economico del mercato)

    che funziona da solo29.

    28PRIGOGINE ed STENGERS, voci Ordine/disordine, Organizzazione e Sistema dellEnciclopedia Einaudi, Torino,rispettivamente, vol. X, 1980, pp. 87 ss. e 178 ss., vol. XII, 1981, pp. 993 ss.29COASE,La natura dellimpresa, 1937, inImpresa, mercato e diritto, Bologna, 1995, 2006, pp. 74-75.

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    In effetti, concetto chiave posto in evidenza da PRIGOGINE (che tende cos a definire in

    modo unitario questa problematica) quello di biforcazione, cio di equiprobabilit di

    verificarsi di eventi diversi al verificarsi di un dato evento. E in natura non c biforcazione

    pi sicura e semplice della libert di scelta dellindividuo.

    Lorganizzazione pu essere definita come la coordinazione dellagire in vista di una

    determinata finalit ed costituita, fra una pluralit di persone, dallinsieme delle convenzioni

    di carattere generale che tengono luogo degli accordi caso per caso.

    Sono elementi dellorganizzazione coloro che si fannogaranti (e comunque si sono resi

    tali, per effetto dei loro reiterati comportamenti) delle loro prestazioni, sulle quali, quindi, gli

    altri, interni ed esterni allorganizzazione, possono fare legittimo affidamento, e fanno

    affidamento. Questa correlazione fra garanzia e affidamento circa le prestazioni dei soggetti

    costitutiva di per s dellorganizzazione. Che soggetti facciano affidamento sulle prestazioni

    altrui dato di per s significativo dellesistenza dellorganizzazione.

    Lorganizzazione va distinta dallorganigramma. Questo consiste nella

    rappresentazione formale dei ruoli in una qualsiasi struttura organizzativa. Lorganizzazione

    costituita dalla effettivit del complesso delle relazioni funzionali, in una data struttura(sistema) e in un dato contesto spazio-temporale (ambiente). In tal senso, ho gi detto sopra,

    una nozione di carattere sociologico. Lorganizzazione un processo, un fenomeno, una

    dinamica (contestualizzata).

    Lorganizzazione caratterizzata dallastabilit, della struttura e dellanalisi; leffetto

    dellanalisi di una struttura in termini di stabilit, in un contesto (spazio-temporale).

    Nella maggior parte dei casi le relazioni di disponibilit, fra la struttura e i soggetti che

    la costituiscono, sono leffetto di accordi di carattere formale. Ma le stesse possono dipendereanche dalla reiterazione dei comportamenti, che per questo diventano oggetto dellaltrui

    affidamento. Una caratteristica della problematica dellorganizzazione la ricorsivit, delle

    relazioni e delle condotte.

    In tal senso, abbiamo detto anche, la teoria dellassociazione pu essere ricuperata

    dentro la teoria dellorganizzazione (mentre non pu dirsi il reciproco). Partecipazione la

    relazione funzionale stabiledella persona con la struttura e lattivit dellassociazione. Questa

    relazione dipende normalmente da unadesione formale, ma poi diviene nella effettivit delle

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    reciproche disponibilit e condotte: tale, appunto, che vi sia (e si sia creato, di fatto) un

    reciproco affidamento.

    Degli amici che si vedono ogni sabato pomeriggio, per giocare a carte, ovvero ogni

    domenica pomeriggio, per assistere alle partite alla televisione, sono una struttura organizzata.

    Ci normalmente avviene per la reiterazione nel tempo di determinati comportamenti,

    essenziali di quella dimensione organizzativa.

    Le persone che si conoscono normalmente si salutano, e quando una non saluta laltra

    questa si stupisce, sinterroga, sindispettisce, si offende, ecc. Questo un dato che dimostra,

    e costituisce, la dimensione organizzativa della societ. Ma gli uomini, e quelle persone in

    concreto quando si sono conosciute (quando sono state presentate), non si sono messi

    formalmente daccordo che si devono salutare, e che si sarebbero salutati, ogni volta che si

    sarebbero incontrati.

    Il contratto sociale di ROUSSEAU una finzione letteraria che esprime la dimensione

    organizzativa, e normativa, della societ: nessuno di noi lha mai sottoscritto formalmente,

    eppure ne facciamo parte.

    Lorganizzazione, il processo di organizzazione, organizzativo, pu dipendere da (dalledirettive di) uno o pi soggetti principali (organizzatori) o avvenire in modo spontaneo dal

    basso: auto-organizzazione.

    La differenza fra la partecipazione (o appartenenza) allassociazione delittuosa e il

    concorso eventuale o esterno nel delitto associativo costituita dal fatto che la partecipazione

    data dalla relazione funzionale stabilecon la struttura organizzativa e (quindi) con lattivit

    dellassociazione, il concorso esterno dato dal contributo ovvero relazione personale

    funzionale con effetti di stabilit sulla struttura e attivit dellassociazione considerate intermini generali.

    Il contributo caratterizzato dalla funzionalit, sia per la struttura organizzativa che per

    lattivit di questa.

    Il contributo dellestraneo (che non riguarda le convenzioni di carattere generale

    costitutive della dimensione organizzativa) deve essere (singolarmente) negoziato fra la

    struttura dellorganizzazione e il soggetto che lo deve arrecare.

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  • 7/27/2019 Aleo Salvatore, DALLE FIGURE DELITTUOSE ASSOCIATIVE ALLA NOZIONE DI CRIMINALIT ORGANIZZATA

    29/73

    Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea

    dellUniversit Kore di Enna

    www.koreuropa.eu

    Il contributo funzionale per la struttura organizzativa e per lattivit dellassociazione

    in quanto (pur non essendo caratterizzato dalla sua stabilit, comunque) ha effetti di stabilit

    su tale struttura ed attivit, considerate in termini generali. Altrimenti pu essere (costitutivo

    di) concorso in un singolo reato, o favoreggiamento.

    Nellanalisi sistemica (quindi della complessit, delle condotte plurime,

    dellorganizzazione) le relazioni sono apprezzabili in generale comefunzionali.

    Funzione un concetto pi debole di causa, in quanto non determinante, ma

    espressione di unanalisi molto pi ricca, appunto multifattoriale e dinamica.

    La causalit una relazione binaria fra eventi (espressione della logica formale binaria,

    che presuppone la predefinizione formale delle tipologie degli eventi, cio del tipo delluno e

    dellaltro), nei termini della riproducibilit-evitabilit della successione ( espressione di un

    pensiero normativo: la spiegazione di un evento difforme rispetto al corso che pu essere

    considerato normale degli eventi, presuppone la ricerca delle leggi di natura, il confronto con

    le leggi universali che governano il mondo, ed esprime laspirazione e lidea circa la

    possibilit di riprodurre o evitare levento); esplicativa (tende a rispondere alla domanda

    perch?).Funzione la relazione di co-variazione fra grandezze (non tra eventi): quindi la

    relazione fra grandezze numeriche, variabili (alla stregua del contesto). Funzione la

    relazione di utilit, in termini di probabilit dellevento, di rapporto fra costi e benefici, di

    massimizzazione dei risultati, quindi di probabilit del miglior risultato, di minimizzazione

    dei costi e dei rischi.

    La connotazione di astrattezza e generalit della funzione data dalla dimensione

    numerica.La causalit espressione di unanalisi segmentata della realt: A causa di B, B

    causa di C, ecc., mediante collegamento fra coppie di significati, di tipo (tendenzialmente)

    decontestuale: la ricerca delle leggi di natura, delle leggi universali che governano il mondo.

    La funzione espressione dellanalisi sistemica (il complesso delle relazioni funzionali che

    costituiscono il sistema nellambiente) ed connotata dalla stabilit ovvero persistenza

    dellanalisi: che anali