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TERREMOTO EMILIA

aggiornamento disposizioni tecniche e normative nazionali, regionali e commissariali

dott. ing. Stefano Curli

EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE - AGGIORNAMENTO 1

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QUADRO NORMATIVO VIGENTE• Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 (EMERGENZA)• D.L. n. 74/2012 convertito in legge con L. 122/2012 (TERREMOTO)• D.L. n. 83/2012 convertito in legge con L. 134/2012 (SVILUPPO)• D.L. n. 95/2012 convertito in legge con L. 135/2012 (SPENDING REVIEW)• D.L. n. 174/2012 convertito in legge con L. 213/2012 (ENTI LOCALI)• D.L. n. 179/2012 convertito in legge con L. 221/2012 (CRESCITA BIS)

NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO• Decreto Ministero LL.PP. Del 16 gennaio 1996• Ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 2003• Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008 + Circ. MIT 617/2009• … AGGIORNAMENTO Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2012 in bozza) …!

DOCUMENTAZIONE TECNICA• Linee guida CNI/RELUIS 19 giugno 2012 (… ancora in bozza …)• Linee guida CSLLPP (… preview …)• Linee guida CSLLPP (… in ultimazione …) SPECIFICHE PER CAPANNONI

QUADRO DI RIFERIMENTO

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QUADRO NORMATIVO REGIONALE/COMMISSARIALE VIGENTE

Dal 8 giugno 2012 al 14 marzo 2013…: 124 Ordinanze Commissariali …!

Di specifico interesse del settore produttivo:

• Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. (Ord. 74, Ord. 15/2013)Richiesta Contributo di Ricostruzione AttivitRichiesta Contributo di Ricostruzione Attivitàà produttiveproduttive

• Ordinanza n. 63 del 25 ottobre 2012 e s.m.i. (Ord. 91 del 17/12 /2012)Obblighi per gli operatori economici (Obblighi per gli operatori economici (WhiteWhite--ListList))

• Ordinanza n. 23/2013 del 22 febbraio 2013 e s.m.i. (Ord. 26/2012)Fondi INAIL per imprese NON danneggiateFondi INAIL per imprese NON danneggiate

• LEGGE REGIONALE n. 16/2012 del 21 dicembre 2012NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DNORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E EL 20 E 29 MAGGIO 201229 MAGGIO 2012

QUADRO DI RIFERIMENTO

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Delibera di Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012• Istituzione dello stato di emergenza nelle

province colpite: Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,Reggio Emilia e Rovigo

• Poteri straordinari a Regione e Protezione Civile

STATO DI EMERGENZA

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OPC n. 2 del 2 giugno 2012

Ordinanza Protezione Civile n. 2 del 2 giugno 2012• Impone l’acquisizione della certificazione di

agibilità sismica ai titolari delle attività produttive

• Elenca i comuni che sono sottoposti a questo regime: per la provincia di Reggio Emilia sono 7:

• Campagnola• Correggio• Fabbrico• Novellara• Reggiolo• Rio Saliceto• Rolo

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L. 122/2012 - art. 3Comma 2L’accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.Comma 6In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, …omissis… della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, nonché alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti interessati comunicano ai comuni delle predette regioni l’avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, …omissis… I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino.

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Comma 7Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all’allegato 1 al presente decreto, nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell’attività` produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

L. 122/2012 - art. 3

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Comma 7-bisIn relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, e` necessaria e sufficiente, ai fini dell’immediata ripresa dell’attività, l’acquisizione della certificazione dell’agibilità ordinaria.Comma 8La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

L. 122/2012 - art. 3

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Comma 8-bisAi fini della prosecuzione dell’attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

Comma 9La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro entro dodici mesidodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Pubblicato in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 → in vigore dal 8 giugno 2012

N.B.: IL TERMINE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI SICUREZZA (COME INDICATO DALLE NTC 2008) È AD OGGI FISSATO PER IL 7 GIUGNO 20137 GIUGNO 2013

Il D.L. n. 174/2012 convertito in legge con L. 213/2012 Il D.L. n. 174/2012 convertito in legge con L. 213/2012 HA MODIFICATO I TERMINI DEL COMMA 9 IN 12 MESIHA MODIFICATO I TERMINI DEL COMMA 9 IN 12 MESI

L. 122/2012 - art. 3

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Comma 10Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 % dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l’accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 % dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. …segue…

L. 122/2012 - art. 3

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Comma 10… segue…Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 % della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 % della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l’equazione: 4 + (Ls – 30) / 5 .

L. 122/2012 - art. 3

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TECNICI ABILITATI

I tecnici abilitati a progettare, calcolare, effettuare la direzione lavori degli interventi di miglioramento/adeguamento parziale e definitivo sopra descritti da realizzarsi su fabbricati situati in zona sismica sono TECNICI LAUREATI (INGEGNERI e ARCHITETTI) iscritti al rispettivo albo professionale

Per la redazione delle schede AEDES i tecnici abilitati sono professionisti (INGEGNERI E ARCHITETTI) iscritti all’albo che abbiano frequentato i corsi di prima emergenza organizzati dalla Protezione Civile

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia ha predisposto un elenco fra i propri iscritti di PROFESSIONISTI ESPERTI nella progettazione, calcolo e Direzione Lavori di strutture con particolare riferimento alla emergenza sismica in attoTale elenco è disponibile al link:http://www.ordineingegneri-re.it/index.php/bacheca/comunicazioni/136-sisma-

emilia-romagna-elenchi-professionisti

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TECNICI ABILITATIElenco TECNICI ESPERTI

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RILIEVO E PROVE

1 di 3 CARENZE??? n INTERVENTI DI RINFORZO LOCALE

Comma 8La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

VALUTAZIONE E EVENTUALE RISOLUZIONE ALTRE CRITICITÀ

AGIBILITÀ SISMICA PROVVISORIA

SCAFFALI

ANALISI DOC.NESI

L. 122/2012 - FASE 1EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 14

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VERIFICA AI SENSI DEL COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SAComma 10Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 % dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto.

SHAKEMAPS INGV

COORDINATE (x,y)SPETTRI NTC 2008

VALUT. SICUREZZA

MIGLIORAMENTO 60%

>70%

<70%?

CLASSE D’USO NTC

CAMPO ELASTICO?? VERIFICA TECNICO

SI

AGIBILITÀ SISMICA

NO

L. 122/2012 - FASE 2EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 25

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VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA

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VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA

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Sono disponibili per ogni punto del territorio (x,y) i valori delle accelerazioni spettrali fondamentali: 0 sec.; 0,3 sec.; 1,0 sec.; 3,0 sec..

VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA

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SPETTRO ELASTICO SUOLO C TR 475 ANNI

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,00

0,44

0,61

0,78

0,95

1,12

1,28

1,45

1,62

1,79

1,96

2,13

2,30

2,47

2,64

2,81

2,98

3,15

3,32

3,49

3,66

3,83

4,00

T

%g

SA_100% SA_70% DA NTC 2008 eL. 122/2012

DA INGV shakemaps

DATI INGV DAL SITO SHAKEMAPS

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

T

%g

VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA – CLASSE 2

EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 29

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T = 1,0 sec.SA = 50/70% g

VALORI DI PROGETTONTC 2008T = 1,0 sec.SAD = 25% g !!!!!!!!!!!!!

VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA – CLASSE 2

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VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA – CLASSE 2

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COMUNI RESUL CONFINE:FABBRICOREGGIOLO

COMUNI RE CON OBBLIGO DI VERIFICA DI SICUREZZA:CAMPAGNOLACORREGGIONOVELLARARIO SALICETO

Il dato definitivo sarà licenziato a giorni dal Gruppo di Esperti istituito con l’ord. 58. La superficie di esclusione sarà identificata punto per punto. Potranno in ogni caso essere realizzati studi che valutino casi specifici nelle zone di bordo (1~2 km)

COMUNI RE SENZA OBBLIGO DI VERIFICA DI SICUREZZA:ROLO

VERIFICA AI SENSI ART. 3 COMMA 10 – SUPERAMENTO 70% SA – CLASSE 2

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NTC 2008NTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)• La Valutazione di sicurezza deve stabilire se:o l’uso della costruzione possa continuare senza

interventi;o l’uso debba essere modificato (declassamento,

cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);

o sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

• Distinzione delle categorie di intervento:o ADEGUAMENTOo MIGLIORAMENTO

•• Analisi, progettazione e definizione degli interventi Analisi, progettazione e definizione degli interventi effettuata secondo lo SLU (Stato Limite Ultimo)effettuata secondo lo SLU (Stato Limite Ultimo)

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NTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra una delle seguenti circostanze:- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;- provati gravi errori di progetto o di costruzione;- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;- …omissis…La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.

NTC 2008

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NTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)ADEGUAMENTO (8.4.1)È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:a) sopraelevare la costruzione;b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

NTC 2008

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NTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)MIGLIORAMENTO (8.4.2)Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1.Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE (8.4.3)In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

NTC 2008EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 36

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NTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E LA REDAZIONE DEI PROGETTI (8.5)Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal Progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni generali di seguito esposte.

NTC 2008

Circolare esplicativa emanata dal Consiglio Superiore dei Lavori PubbliciIntegra il Cap. 8 NTC 2008 con procedure specifiche per gli edifici esistentiprocedure specifiche per gli edifici esistenti

Circolare CSLP n. 617 del 2 febbraio 2009

Indicazioni applicative redatte (per ora solo in pre-wiew) con specifico riferimento agli interventi previsti dall’art. 3 della l. 122/2012 in capo agli edifici produttivi prefabbricati che presentino le carenze di cuedifici produttivi prefabbricati che presentino le carenze di cui al comma 8i al comma 8

Linee Guida CSLP – specifiche capannoni

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L. 122/2012 - FASE 2 - CASI STUDIO

ELEMENTO STRUTTURALE XXFATTORE DI SICUREZZA = 1.65 (=165%)

ELEMENTO STRUTTURALE YYFATTORE DI SICUREZZA = 0.71 (=71%)

ELEMENTO STRUTTURALE ZZFATTORE DI SICUREZZA = 0.32 (=32%) !!!!

ORGANISMO STRUTTURALEFATTORE DI SICUREZZA = 0.32 (=32%)

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L. 122/2012 - FASE 2 - CASI STUDIOEVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 39

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Art. 11 - Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012

Comma 1-ter: All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

L. 213/2012

Comma 3-ter: … Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica"; …

Il termine per il deposito della valutazione di sicurezza è stato prorogato al7 giugno 2013

Per le imprese dei comuni di:Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino … ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 si applicano gli artt. 2, 3, 10, 11 e 11-bis … della l. 122/2012

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Definizione dei “Territori ammissibili” per la richiesta di contributo:… per territori interessati dagli eventi sismici, previsti nell’art. 1, comma 1dell’ordinanza, si intendono i territori compresi nei seguenti Comuni:

Provincia di Reggio Emilia:· Boretto· Brescello· Campagnola Emilia· Campegine· Correggio· Fabbrico· Gualtieri· Guastalla· Luzzara· Novellara· Reggio Emilia· Reggiolo· Rio Saliceto· Rolo· San Martino in Rio

ORD. 57 e s.m.i.EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 41

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ORD. 57 e s.m.i.Art. 1 BENFICIARI e REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ• Iscrizione CCIAA• Essere imprese … di cui all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento CE n.

800/2008 situate nei comuni elencati o limitrofi con presenza di danni verificati da parte del Commissario

• Essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento• Possedere regolarità contributiva• Rispettare la normativa prevenzione infortuni• Non avere richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione

Europea illegali• … professionisti … lavoratori autonomi … partita IVA … iscrizione

all'ordine/collegio … regolarità contributiva• … per tutti i beneficiari, non devono sussistere cause di divieto, sospensione

o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia)…

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ORD. 57 e s.m.i.Art. 2 CONTRIBUTI…sono concessi contributi per:• la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento

sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

• la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

• la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziac'1lento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

• la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto al!'art. 3 comma l lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

• i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. h-bis;

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Art. 23. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere

comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata.4. La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per

la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'Art l 07.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia Romagna e/o da altre A.P..

5. Per immobili si intendono gli edifici comprensivi dei necessari impianti …8. E' ammessa a contributo la delocalizzazione totale o parziale delle

attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, di cui al comma 12 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, nel rispetto delle procedure per le autorizzazioni ambientali secondo le tempistiche di cui all'art. 19, comma 2 del medesimo decreto e comunque all'interno dei Comuni interessati dal sisma così come definiti all'art. 1.

9. Sono altresì ammesse a contributo le ricostruzioni degli immobili adibiti ad attività produttive, anche a seguito di delocalizzazione, ai sensi del comma 13-bis dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, non considerando ai fini della quantificazione del contributo stesso la maggiorazione fino al 20% di SU…

ORD. 57 e s.m.i.EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 44

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Art. 4 COSTI AMMISSIBILI PER IMMOBILI1. Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili è

pari alla minore somma tra:- il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico- estimativo redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012, …e- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’ I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 …(costo parametrico riferito a superficie netta riconosciuta)

3. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31.12.2015.

4. Le Spese Tecniche …(vedi protocollo Ordini – Regione ER) …

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Comma 7 dell’art. 4:Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell’IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:- 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;- 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli interventi per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;- 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, per le delocalizzazioni temporanee e per i danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012, fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme oltre 1 milione €.Ai fini della presente ordinanza, il contributo per le spese tecniche tiene inoltre conto del Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013.

PROTOCOLLO ORDINI - EREVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 46

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Nelle ordinanze viene stabilito un limite all’entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell’attività tecnica prevedibile per ordinari interventi di riparazione, rafforzamento locale e miglioramento sismico di edifici colpiti dal sisma, ma non anche alla determinazione dell’onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge.Le prestazioni che seguono compongono le spese tecniche su cui è riconosciuto il contributo nella misura massima del 10% del costo dell’intervento ammesso:-progetto architettonico e strutturale, compresi particolari costruttivi;-computo metrico estimativo;-redazione perizia asseverata e/o giurata;-presentazione domanda di contributo e richiesta di titolo abilitativo;-direzione dei lavori architettonici e strutturali;-coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;-contabilità dei lavori;-asseverazione regolare esecuzione lavori e dichiarazione agibilità;-agibilità sismica provvisoria quando necessaria;-richiesta conformità edilizia;-collaudo strutturale.

PROTOCOLLO ORDINI - EREVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 47

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Sono invece escluse dalle spese tecniche e ricomprese nel “costo dell’intervento” le “indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione” nonché le “prove di laboratorio” che quindi non concorrono alla formazione del 10%.

Sono escluse anche dalla formazione del 10%:- pratiche di accatastamento;- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici, ovvero il “rilievo critico” indispensabile nel caso di edifici sottoposti a vincoli monumentali ex d.lgs. 42/04 o di pianificazione urbanistica;-progetto e D.L. impianti nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati;-rilievi geometrici dell’edifico e delle singole unità immobiliari-valutazione di conformità con zonizzazione acustica.Tali voci possono computare un compenso aggiuntivo se effettuate:- il 4% del costo dell’intervento; < 40.000 €.;- il 3% del costo dell’intervento; 40.000 €. < costo < 100.000 €.;- il’2% del costo dell’intervento, 100.000 €. < costo < 250.000 €.;- oltre i 250.000 €. non si applica alcun incremento.

Il contributo minimo riconosciuto per spese tecniche è pari a 2.000 €.

PROTOCOLLO ORDINI - EREVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 48

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Art. 410. Sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso

dell'esecuzione dei lavori; le varianti che comportano un aumento di contributo, debitamente motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia. In caso di varianti in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett. a) in sede di liquidazione.

16. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l’immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, il contributo è commisurato in base alle tipologie del danno subito, di cui alle Tabelle A, B, E ed F e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore. La domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico dell’intervento di riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico o della nuova costruzione di cui al presente articolo, riferito sia al progetto di delocalizzazione sia al progetto di recupero di cui sopra.

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Art. 5 BENI MOBILI E STRUMENTALI E SCORTE DELOCALIZZAZIONI1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili

strumentali necessari per l’attività dell’impresa, … la valutazione del danno, da effettuarsi sulla base della perizia giurata … deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario … e basarsi sul costo di sostituzione, al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, montaggio, collaudo) o sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. (se superiore al 70% sarà riconosciuta la sostituzione)

3. scorte di magazzino …· accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. … scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell’ultimo inventario …· considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. …

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Art. 6 DELOCALIZZAZIONI2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le spese, sostenute nella

nuova sede successivamente alla data del sisma fino alla data di rientro nell’immobile danneggiato e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d’uso, in altro immobile sito nei comuni di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente Ordinanza:- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;- spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera;- spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;

- spese per il noleggio o l’utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.

Va garantito il rientro entro il 31 dicembre 2015Va garantito il rientro entro il 31 dicembre 2015

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È prorogata al 31/12/2013 la data ultima per la presentazione delle domande

Art. 8 PRESENTAZIONE DOMANDE1. I soggetti indicati nell’articolo 1 dovranno presentare la domanda di

contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - tramite la compilazione e validazione della stessa sull’applicativo appositamente predisposto e disponibile dal 15 novembre 2012 sul sito web www.regione.emiliaromagna.it/terremoto, entro la data del 31 dicembre 2013.Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

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È ammessa la presentazione di domande separate o di una domanda unica

Comma 5 art. 8Per le imprese che hanno subito danni riconducibili alle diverse tipologie di cui al comma 2 dell’art. 2 è consentito, facendo salvo quanto contenuto nei commi precedenti:- presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni;- presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni riferiti ad ogni unità locale o corpo aziendale nel caso di imprese agricole;- presentare, per ogni unità locale, due domande di cui una riferita agli immobili e una riferita a beni strumentali, scorte, delocalizzazioni temporanee.Nel caso in cui l’impresa intenda presentare più domande, al fine di fornire le informazioni necessarie alla valutazione di cui all’articolo 10, ogni domanda dovrà essere corredata da una relazione sintetica contenente il quadro definito dei danneggiamenti subiti e la descrizione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione previsti per assicurare la ripresa dell’attività produttiva, compreso il quadro dei livelli occupazionali, con riferimento:- agli interventi ancora da presentare;- agli interventi oggetto di precedente concessione ai sensi della presente ordinanza.

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Viene concessa la corresponsione del contributo al 100% sugli immobiliComma 1 art. 11Per gli interventi sugli immobili di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) della presente Ordinanza e per gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi degli art. 12 e 13 bis del D.L. 74/12 è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibilecontributo pari al 100% del costo ammissibile … Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili e in stato di normale manutenzione, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, nonché per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50% ...

Comma 2 art. 11Contributo per i beni strumentali pari al 80%Contributo per i beni strumentali pari al 80%

Comma 3 art. 11Contributo per le scorte pari al 50% dedotto il 20% di franchigiContributo per le scorte pari al 50% dedotto il 20% di franchigiaa

Comma 4 art. 11Contributo sulla delocalizzazione al 50%Contributo sulla delocalizzazione al 50%

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Termine per lTermine per l’’esecuzione delle opere 31 dicembre 2015esecuzione delle opere 31 dicembre 2015

Art. 12 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI SU BENI IMMOBILIArt. 13 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI SU BENI STRUMENTALI E SULLE SCORTE

I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.

Viene ridefinita la modulazione delle erogazioni (SAL)

Comma 2 Art. 14… 4 SAL incluso il saldo …;… SAL pari ad almeno il 20% del costo ammesso per gli interventi inferiori ad 1 milione di Euro e una spesa pari ad almeno il 10% per gli interventi superiori ad 1 milione di Euro.

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BANDO INAIL RIVOLTO AD AZIENDE CHE NON HANNO SUBITO DANNI MA SONO GRAVATE DAGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L. 122/2012

Requisiti necessari•Tutte le imprese … ATECO 2007 ad eccezione della sezione A “Agricoltura, …”;•hanno l’unità locale, sede operativa … nell’allegato 1 del DL 74/2012;•hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali ex. comma 8;•Sono in possesso del Certificato di agibilità sismica provvisorio.

• Proprietarie dell’immobile;• Affittuari con manutenzione straordinaria a carico contratto ante 20/05/2012;• Locatari finanziari con manutenzione straordinaria a carico contratto ante

20/05/2012;• No immobiliari (fondi INAIL).

Ammissibilità• Essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento;• Regolarità contributiva;• Rispettare le norme sulla sicurezza …;• No aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla CE.

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Spese ammissibiliA) Opere connesse all’eliminazione di una o più delle carenze di seguito

specificate: 1. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi

strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 2. presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente

ancorati alle strutture principali; 3. presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che

possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;

4. eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.

B) Spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco;

C) Le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale delle sopracitate voci A) + B).

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Contributi• Contributo fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile.• Spesa minima ammissibile € 12.000,00. • Contributo massimo concedibile € 149.000,00.

In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui al presente bando èriconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili,e gli indennizzi assicurativi corrisposti.

L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità: - in un’unica soluzione; - per interventi superiori all’importo di € 50.000,00, in due soluzioni: a) con una prima erogazione almeno il 35%; b) con una successiva erogazione a saldo entro il 31 dicembre 2013.

Divieto di cumulabilitàI contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri contributipubblici concessi per le stesse spese.Va dichiarato di non avere richiesto contributi su Va dichiarato di non avere richiesto contributi su ordord. 57 e . 57 e s.m.is.m.i..

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Presentazione domande• dall’8 marzo 2013 all’8 aprile 2013• dal 30 aprile 2013 al 15 maggio 2013• dal 31 maggio 2013 al 14 giugno 2013

Allegati• fotocopia della carta d’identità o del passaporto• perizia giurata• copia del Certificato di agibilità sismica provvisorio• relazione tecnica-illustrativa degli interventi• copia delle fatture quietanzate

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLE WHITE-LIST DI CUI ALL’ART. 5bis DELLA L. 122/2012…sono individuati quali soggetti obbligati all’iscrizione negli elenchi cui all’art. 5- bis comma 1, della L. 122/2012 … nei seguenti settori :a) fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi;b) demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;c) movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamentid) noleggio con conducente di mezzi speciali;e) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;f) fornitura, e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico ed alimentare;g) fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici, nel settore farmaceutico;

… L’elenco di cui al punto precedente potrà essere ulteriormente integrato …

… è fatto obbligo alle imprese affidatarie di cui al L. 122/2012 di comunicare alla Prefettura competente per territorio il piano dei sub-affidamenti di lavori, forniture o servizi …

ORD. 63 e s.m.i.EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 60

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PDC in deroga - termini dimezzati varianti urbanistiche

Art. 10 Misure per favorire la ripresa delle attività produttive1. Fino al 31 dicembre 2015, previa deliberazione del Consiglio comunale, è consentito il rilascio di permessi di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 31 del 2002, per gli interventi di ricostruzione di edifici ad uso produttivo non agricolo da realizzare nelle aree produttive individuate dalla pianificazione urbanistica. La deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza nonché dei limiti inderogabili stabiliti dalle norme statali o regionali, può riguardare esclusivamente la densità edilizia, l'altezza delle costruzioni e la distanza tra fabbricati e dai confini.2. Fuori dai casi di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto all'articolo A-14-bis della L.R. n. 20 del 2000 per l'approvazione, nell'ambito dell'intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, di interventi di ampliamento o di ristrutturazione di fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data del 20 maggio 2012 e collocati nel territorio urbanizzato dei comuni interessati dal sisma, che comportino variante agli strumenti urbanistici. Nei casi di cui al presente comma, i termini previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo A-14-bis sono ridotti della metà.

L.R. 16/2012EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 61

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Proroga processi edilizi in itinere - pagamenti oneri

Art. 15 Proroga di termini per i processi edilizi avviati prima del sisma1. Nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere prorogati per due anni, previa presentazione di motivata istanza degli interessati:a) i termini di inizio e fine lavori previsti dai permessi di costruire rilasciati entro il 20 maggio 2012, nonché dalle denunce di inizio attività e dalle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro la stessa data;b) i termini di inizio e fine lavori stabiliti nelle convenzioni urbanistiche di cui all'articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 20 del 2000, approvate entro il 20 maggio 2012.2. Il comune, con apposito provvedimento, può altresì prorogare i termini di pagamento di quote del contributo di costruzione relativo ai titoli abilitativi edilizi formati prima del 20 maggio 2012.

L.R. 16/2012EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 62

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CONCLUSIONI• Verifiche di sicurezza da effettuarsi entro in 7 giugno 2013

• Contributi per la ricostruzione degli immobili al 100% incluse le opere di miglioramento sismico

• Contributi per imprese danneggiate ordinanza 57Presentazioni domande entro 31 dicembre 2013ESECUZIONE OPERE ENTRO 31 DICEMBRE 2015

• Contributi per imprese non danneggiate ordinanza 23 (Bando INAIL)Finestre di presentazione fino 14 giugno 2013OPERE GIÀ ESEGUITE

• Permessi di costruire in deroga concessi per interventi di ricostruzione/riparazione

• La Task Force di Confindustria ER continua ad operare: FAQ e GUIDA

EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA – 15/03/2013 QUADRO NORMATIVO/PROCEDURALE – AGGIORNAMENTO 63

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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

dott. ing. Stefano Curli

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