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DL 74/2012CONVERSIONE IN LEGGE

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,

il 20 e il 29 maggio 2012

INDICAZIONI OPERATIVEevoluzione degli adempimenti normativi

verifica/valutazione di sicurezzatecnici abilitati

obbligo di adeguamento/miglioramento sismico della strutturaesempi

dott. ing. Stefano Curli

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PROVVEDIMENTI D’URGENZA• Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012• Ordinanza Protezione Civile n. 2 del 2 giugno 2012• Ordinanza Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012• Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 + allegato (DL TERREMOTO)• Circolare Emilia Romagna n. 2 del 12 giugno 2012• Vademecum Emilia Romagna del 13 giugno 2012• Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (DL SVILUPPO)• Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (DL SPENDING REVIEW)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO• Decreto Ministero LL.PP. Del 16 gennaio 1996• Ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 2003• Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008

DOCUMENTAZIONE TECNICA• Linee guida CNI/RELUIS 19 giugno 2012 (bozza)• Linee guida CSLLPP (progetto)

QUADRO DI RIFERIMENTO

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Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012

• Istituzione dello stato di emergenza nelle province colpite: Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,Reggio Emilia e Rovigo

• Poteri straordinari a Regione e Protezione Civile

QUADRO DI RIFERIMENTO

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QUADRO DI RIFERIMENTO

Ordinanza Protezione Civile n. 2 del 2 giugno 2012• Impone l’acquisizione della certificazione di

agibilità sismica ai titolari delle attività produttive

• Elenca i comuni che sono sottoposti a questo regime: per la provincia di Reggio Emilia sono 7:

• Campagnola• Correggio• Fabbrico• Novellara• Reggiolo• Rio Saliceto• Rolo

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QUADRO DI RIFERIMENTO

DL n. 74 progetto di conversione in legge• Proroga lo stato di emergenza

fino al 31 maggio 2013 • Individua fondi per i risarcimenti (2,5 miliardi di €. 500 + 1000 +1000 in 3

anni)• Imposta (da definire in maniera attuativa da parte delle Regioni) una

procedura di riparto dei fondi• Individua procedure per gli interventi sugli edifici distinguendo fra le

varie tipologie residenziale/produttivo e pubblico/privato• Introduce deroghe:

al patto di stabilità interno per PA, alle procedure amministrative, ai termini dei procedimenti giudiziari e alle scadenze amministrative e fiscali, ai vincoli urbanistici in ambito rurale

• Impone interventi di adeguamento strutturale per gli edifici produttivi prefabbricati secondo modalità variabili

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DL 74/2012 conversione in legge - art. 3Comma 2

L’accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

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DL 74/2012 conversione in legge - art. 3Comma 6In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, …omissis… della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, nonché alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti interessati comunicano ai comuni delle predette regioni l’avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa …omissis… I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino

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DL 74/2012 conversione in legge - art. 3Comma 7Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all’allegato 1 al presente decreto, nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell’attività` produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

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DL 74/2012 conversione in legge - art. 3Comma 7-bisIn relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attivitàproduttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, e` necessaria e sufficiente, ai fini dell’immediata ripresa dell’attività`, l’acquisizione della certificazione dell’agibilità` ordinaria.Comma 8La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attivitàproduttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

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DL 74/2012 conversione in legge - art. 3Comma 8-bisAi fini della prosecuzione dell’attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

Comma 9La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

N.B.: IL TERMINE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI SICUREZZA (COME INDICATO DALLE NTC 2008) È CONFERMATO PER IL 6 DICEMBRE 2012

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DL 74/2012 conversione in legge - art. 3Comma 10Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l’accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. …segue…

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DL 74/2012 conversione in legge - art. 3Comma 10… segue…Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per centodella sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per centodella sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l’equazione: 4 + (Ls – 30) / 5 .

N.B.: IL TERMINE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI SICUREZZA (COME INDICATO DALLE NTC 2008) È CONFERMATO PER IL 6 DICEMBRE 2012

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DL 83/2012 conversione in legge - art. 10Art. 10 - Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

Commi 1/11Definiscono poteri ai Commissari straordinari per le procedure di emergenza e la relativa copertura finanziaria a provenire dal Fondo di cui al DL 74/2012

Comma 14Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero dell’economia e delle finanze, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio2012, individuate ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

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DL 83/2012 conversione in legge - art. 10N.B.: È STATO APPROVATO ALLA CAMERA SPECIFICO O.D.G.La Camera, premesso che l’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, come modificato nel corso dell'esame parlamentare prevede che Fintecna o società da questa interamente controllata assicuri sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero dell'economia e delle finanze alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,

impegna il Governoad adottare le opportune iniziative volte a specificare in sede di attuazione

della disposizione, anche attraverso l'emanazione di circolari, che il supporto fornito da Fintecna o da società da questa interamente controllata non deve essere obbligatoriamente richiesto né, ove richiesto, ha carattere di esclusività , affinché venga salvaguardato il diritto di ogni soggetto privato o pubblico di scegliere le professionalità di cui avvalersi per l'espletamento delle attività tecnico-ingegneristiche necessarie nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

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DL 95/2012 conversione in legge

Fondi da destinare alla ricostruzione per i danni del sisma del 20 e 29 maggio 2012 ……….€. ??????

Il testo è in approvazione oggi al Senato…

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QUADRO DI RIFERIMENTO

Circolare Emilia Romagna n. 2 del 12 giugno 2012• Viene emessa per “favorire la rapida ripresa delle

attività produttive” e per “favorire la rapida e uniforme applicazione della disciplina dell’art. 3 del DL 74/2012”

• Limita l’ambito di applicazione dei disposti dell’art. 3 commi 7 e 8 alle attività produttive che si svolgano in edifici che possano presentare le 3 carenze descritte nel DL o eventuali altre carenze conseguenza dei danneggiamenti

• In particolare individua questa tipologia di edifici:i capannoni prefabbricati in cemento armato

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QUADRO DI RIFERIMENTO

…segueCircolare Emilia Romagna n. 2 del 12 giugno 2012• Impone per “la prosecuzione o la ripresa

dell’attività” l’acquisizione del “certificato di agibilità sismica provvisorio”per l’ottenimento di tale “certificato” va verificato da parte di un “professionista abilitato”che NON sono presenti le 3 carenze strutturali descritte al comma 8 del DL 74/2012 o altre carenze derivate da danni ovvero che tali carenze sono state risolte

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QUADRO DI RIFERIMENTO

…segueCircolare Emilia Romagna n. 2 del 12 giugno 2012• Ripropone l’elenco delle carenze strutturali che

devono essere risolte per ottenere il “certificato” in via provvisoria:

1. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

2. presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

3. presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso

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QUADRO DI RIFERIMENTO

…segueCircolare Emilia Romagna n. 2 del 12 giugno 2012• Consente per l’esecuzione delle opere di cui

ante per la soluzione delle 3 carenze strutturali elencate l’applicazione delle procedure semplificate di cui al comma 6 dell’art. 3del DL 74/2012

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QUADRO DI RIFERIMENTO

…segueCircolare Emilia Romagna n. 2 del 12 giugno 2012• Impone per entro 6 mesi dal 7 giugno 2012 la

redazione di una “verifica di sicurezza, secondo quanto disposto dalle NTC 2008 capitolo 8”(Le NTC 2008 definiscono la “valutazione della sicurezza”)

• “Qualora la verifica dia come esito un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello richiesto per un edificio nuovo, nei successivi 18 mesi occorre attuare gli interventi per raggiungerlo ed ottenere il certificato di agibilità sismica”

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QUADRO DI RIFERIMENTONTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)• La Valutazione di sicurezza deve stabilire se:o l’uso della costruzione possa continuare senza

interventi;o l’uso debba essere modificato (declassamento,

cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);

o sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

• Distinzione delle categorie di intervento:o ADEGUAMENTOo MIGLIORAMENTO

• Analisi, progettazione e definizione degli interventi effettuata secondo lo SLU (Stato Limite Ultimo)

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QUADRO DI RIFERIMENTONTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra una delle seguenti circostanze:- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;- provati gravi errori di progetto o di costruzione;-cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;- …omissis…La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.

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QUADRO DI RIFERIMENTONTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)ADEGUAMENTO (8.4.1)È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:a) sopraelevare la costruzione;b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

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QUADRO DI RIFERIMENTONTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)MIGLIORAMENTO (8.4.2)Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1.Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche dicomportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE (8.4.3)In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

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QUADRO DI RIFERIMENTONTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E LA REDAZIONE DEI PROGETTI (8.4.2)Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le piùdiverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal Progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni generali di seguito esposte.

8.7.2 COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO O IN ACCIAIONelle costruzioni esistenti in cemento armato o in acciaio soggette ad azioni sismiche viene attivata la capacità di elementi e meccanismi resistenti, che possono essere “duttili” o “fragili”. … omissis…La plasticizzazione di un elemento o l’attivazione di un meccanismo duttile in genere non comportano il collasso della struttura.…segue…

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QUADRO DI RIFERIMENTONTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)…segue…8.7.2 COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO O IN ACCIAIOI meccanismi fragili possono localizzarsi in qualsiasi punto della struttura e possono determinare il collasso dell’intera struttura.L’analisi sismica globale deve utilizzare, per quanto possibile, metodi di analisi che consentano di valutare in maniera appropriata sia la resistenza che la duttilità disponibile. L’impiego di metodi di calcolo lineari richiede da parte del progettista un’opportuna definizione del fattore di struttura in relazione alle caratteristiche meccaniche globali e locali della struttura in esame.…omissis…

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QUADRO DI RIFERIMENTONTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)8.7.4 CRITERI E TIPI D’INTERVENTOPer tutte le tipologie di costruzioni esistenti gli interventi di consolidamento vanno applicati, per quanto possibile, in modo regolare ed uniforme. L’esecuzione di interventi su porzioni limitate dell’edificio va opportunamente valutata e giustificata, considerando la variazione nella distribuzione delle rigidezze e delle resistenze e la conseguente eventuale interazione con le parti restanti della struttura. Particolare attenzione deve essere posta alla fase esecutiva degli interventi, in quanto una cattiva esecuzione può peggiorare il comportamento globale delle costruzioni.…omissis…In generale dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:- riparazione di eventuali danni presenti;- riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani;- miglioramento della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi,- riduzione delle condizioni che determinano situazioni di forte irregolaritàdegli edifici, in termini di massa, resistenza e/o rigidezza, anche legate alla presenza di elementi non strutturali;

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QUADRO DI RIFERIMENTONTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)…segue…8.7.4 CRITERI E TIPI D’INTERVENTO- riduzione delle masse, anche mediante demolizione parziale o variazione di destinazione d’uso,- riduzione dell’impegno degli elementi strutturali originari mediante l’introduzione di sistemi d’isolamento o di dissipazione di energia,- riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti,- miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali,- incremento della resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo eventualmente conto di una possibile riduzione della duttilità globale per effetto di rinforzi locali;- realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare gli urti.- miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario.

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QUADRO DI RIFERIMENTONTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)…segue…8.7.4 CRITERI E TIPI D’INTERVENTOPer le strutture in c.a. ed in acciaio si prenderanno in considerazione, valutandone l’eventuale necessità e l’efficacia, anche le tipologie di intervento di seguito esposte o loro combinazioni:- rinforzo di tutti o parte degli elementi;- aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti in c.a., controventi in acciaio, etc.;- eliminazione di eventuali comportamenti a piano “debole”;- introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere per intero all’azione sismica di progetto;- eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali, come nel caso di incamiciatura in c.a. di pareti in laterizio.

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QUADRO DI RIFERIMENTONTC 2008 - Capitolo 8 (costruzioni esistenti)…segue…8.7.4 CRITERI E TIPI D’INTERVENTOInfine, per le strutture in acciaio, potranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:- miglioramento della stabilità locale e flesso-torsionale degli elementi e globale della struttura;- incremento della resistenza dei collegamenti;- miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone dissipative e nei collegamenti trave-colonna;- introduzione di indebolimenti locali controllati, finalizzati ad un miglioramento del meccanismo globale di collasso.

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PROCEDURE DA PREDISPORREIn base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:(Prima fase: Certificazione di agibilità sismica provvisoria)

1. Sopralluogo e verifica della situazione dell’immobile sia dal punto di vista formale che sostanziale.Il tecnico deve:

a) reperire dal titolare della attività tutta la documentazione inerente l’immobile (data di costruzione, permessi, progetto esecutivo, deposito strutture ecc.) per farsi un’idea della situazione “formale” della costruzione;

b) verificare “a vista”, anche con l’ausilio di mezzi di sollevamento in quota avendo avuto cura di rimuovere provvisoriamente ogni impedimentomateriale (controsoffitti, impianti, merci ecc.) eventuali danneggiamenti alle strutture provocati dal sisma;

c) Nel caso di tipologia di fabbricato in cui non sia presente continuità tra gli elementi strutturali, verificare se sussistono le “carenze strutturali” di cui al comma 8 del D.L. 74/2012.

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PROCEDURE DA PREDISPORREIn base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:(Prima fase: Certificazione di agibilità sismica provvisoria)

2. Determinazioni successive alle verifiche di cui al punto 1.In base alle risultanze di cui al punto precedente il professionista può:

a. rilasciare, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica solo nel caso in cui non siano presenti le carenze strutturali di cui ai punti b. e c. del punto 1;

b. non procedere al rilascio del certificato, evidenziando in formascritta al titolare della attività dei motivi che impediscono il rilascio di tale certificazione.

3. Individuazione degli interventi necessari per eliminare le carenze strutturali che impediscono il rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica.Il professionista redige un progetto di riparazione locale del fabbricato che ha l’obiettivo di risolvere adeguatamente le carenze strutturali individuate al precedente punto 2.

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PROCEDURE DA PREDISPORREIn base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:(Prima fase: Certificazione di agibilità sismica provvisoria)

4. Individuazione di un piano di sicurezza adeguato per consentire l’esecuzione dei lavori di risoluzione delle 3 carenze strutturali su edifici nei quali si svolgono processi produttivi a volte molto complessi. Individuazione delle eventuali fasi successive di intervento. VEDI DISPOSIZIONI AUSL

5. Direzione dei lavori necessari per eliminare le carenze strutturali che impediscono il rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica.In base alle necessità ed alle richieste del titolare della attività, il professionista svolge le consuete prestazioni professionali connesse alla esecuzione di lavori (comunicazione avvio dei lavori, stima, appalto, d.l., contabilità ecc. ).

6. Rilascio del CERTIFICATO PROVVISORIO DI AGIBILITÀ SISMICA Risolte adeguatamente le carenze strutturali individuate al punto 2, il professionista procede al rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica.

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PROCEDURE DA PREDISPORREIn base a quanto previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:

7. VERIFICA DELLA NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AL 60%Ai sensi del comma 10 art. 3 del DL 74/2012 va effettuata una analisi della struttura del fabbricato che consenta di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti in termini di effettiva accelerazione spettrale subita.Esclusa la presenza di danni o altre criticità, il professionista incaricato effettua ai sensi delle norme tecniche vigenti (Cap. 8 delle NTC 2008) una analisi strutturale del fabbricato che consenta di risalire al periodo proprio fondamentale della struttura.Dall’analisi dei dati relativi alle accelerazioni al suolo rilevate da parte degli strumenti di analisi (accelerometri) per gli eventi sismici in questione e dei dati emersi dall’analisi di cui al punto precedente si ricava quale èl’accelerazione spettrale subita dal fabbricato in esame e di conseguenza l’avvenuto o meno superamento del 70% dell’accelerazione spettrale elastica di progetto per un edificio nuovo.

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N.B.: PARTE DEI COMUNI INSERITI NEL CRATERE NON HANNO IN NESSUN PUNTO DEL LORO TERRITORIO LE CARATTERISTICHE SOPRA DESCRITTE

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PROCEDURE DA PREDISPORREIn base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:(Seconda fase: Valutazione della sicurezza e Progetto di miglioramento strutturale)

8. VALUTAZIONE DI SICUREZZAIl professionista effettua ai sensi delle norme tecniche vigenti (NTC 2008) e nel rispetto del contenuto dei commi 7, 9 e 10 dell’art. 3 del DL, la valutazione di sicurezza per l’immobile. INCLUSE LE OPERE GIÀ ESEGUITE

9. Individuazione degli interventi di miglioramento sismico eventualmente necessari per superare positivamente la verifica sismica. Il professionista redige il progetto di miglioramento sismico del fabbricato necessario per raggiungere il livello minimo di sicurezza previsto dal comma 10 dell’art. 3 del DL..

10. Direzione dei lavori necessari per il miglioramento sismico del fabbricato. In base alle necessità ed alle richieste del titolare della attività, il professionista svolge le consuete prestazioni professionali connesse alla esecuzione di lavori (comunicazione avvio dei lavori, stima, appalto, d.l., contabilitàecc.). I TEMPI DI REALIZZAZIONE SONO QUELLI PREVISTI DAL comma 10 art. 3

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PROCEDURE DA PREDISPORREIn base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:(Seconda fase: Valutazione della sicurezza)

11. Rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ SISMICAVerificata la sicurezza del fabbricato (anche a seguito degli eventuali lavori necessari di miglioramento sismico) ai sensi delle norme tecniche vigenti e nel rispetto del contenuto dei commi 7, 9 e 10 dell’art. 3 del DL, il professionista procede al rilascio del certificato di agibilità sismica.

12. Valutazione economica del danno.Redazione di perizia di stima dei danni e dei costi di adeguamento.Redazione di perizia giurata “a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici”.

N.B.: la certificazione di agibilità sismica NON ESISTE in nessuna normativa tecnica italiana; viene descritta una agibilità post sisma nel DM 5/5/2011 in relazione al ripristino di agibilità di edifici danneggiati da valutarsi con le schede AEDES

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TECNICI ABILITATI

I tecnici abilitati a progettare, calcolare, effettuare la direzione lavori degli interventi di miglioramento/adeguamento parziale sopra descritti da realizzarsi su fabbricati situati in zona sismica sono TECNICI LAUREATI (INGEGNERI e ARCHITETTI) iscritti al rispettivo albo professionale

Per la redazione delle schede AEDES i tecnici abilitati sono professionisti (INGEGNERI E ARCHITETTI) iscritti all’albo che abbiano frequentato i corsi di prima emergenza organizzati dalla Protezione Civile

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia ha predisposto un elenco fra i propri iscritti di PROFESSIONISTI ESPERTI nella progettazione, calcolo e Direzione Lavori di strutture con particolare riferimento alla emergenza sismica in attoTale elenco è disponibile al link:http://www.ordineingegneri-re.it/attachments/article/136/Elenco%20Professionisti-agg.27-07-2012.pdf

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PROCEDURE DA PREDISPORREVERIFICA DELLA NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AL 60%

Esempio in comune di Correggio

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Per predisporre lo studio della accelerazione di progetto del fabbricato in esame è necessario effettuare una modellazione della struttura che consenta di risalire al periodo proprioSi supponga di ottenere un periodo T1 = 1 sec.

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PROCEDURE DA PREDISPORREVERIFICA DELLA NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AL 60%

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Con il periodo proprio del fabbricato si “entra” nello spettro di progetto relativo alla categoria di suolo in sito (C o D) e si ricava la accelerazione di progetto per il fabbricato in esame il cui 70% deve essere stato superato dal fabbricato.

Suolo DSAdesign = 42%gSAD_70% = 29%g

Suolo CSAdesign = 23%gSAD_70% = 16%g

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Sarebbero necessari dai più precisi e inconfutabili da cui far discendere una analisi puntuale dei dati di accelerazione al suolo punto per punto

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SAE (subita) = 5%gSAD_70% = 16%gNON VERIFICATO!!!!!

NOV

SAG0

MOD

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LINEE GUIDA RELUIS/CNI

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LINEE GUIDA RELUIS/CNI

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LINEE GUIDA CSLLPPEVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 REGGIO EMILIA – CLASSIC HOTEL – 31 luglio 2012EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO – INDICAZIONI OPERATIVE 60/64

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LINEE GUIDA CSLLPPEVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 REGGIO EMILIA – CLASSIC HOTEL – 31 luglio 2012EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO – INDICAZIONI OPERATIVE 61/64

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CONCLUSIONI

• La risoluzione delle 3 criticità immediate per l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica provvisoria è da eseguire indistintamente. Tutte le imprese che hanno sede in edifici di tipo prefabbricato hanno nel responsabile della sicurezza il delegato per l’esecuzione delle opere di cui sopra. NON NECESSARIAMENTE COINCIDE CON LA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE.

• Rimane il presupposto che finché non è stato ottenuto il certificato di agibilità sismica provvisoria gli immobili nei comuni del cratere sono daconsiderarsi inagibili.

• In assenza di dati più precisi gran parte dei territori dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia non ha superato il 70% della accelerazione spettrale di progetto in campo elastico: è da effettuare la valutazione di sicurezza ex. NTC 2008 e presumibilmente conseguentemente da predisporre una serie di interventi per il raggiungimento del 60% imposto per un edificio nuovo.

…segue…

EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 REGGIO EMILIA – CLASSIC HOTEL – 31 luglio 2012EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO – INDICAZIONI OPERATIVE 62/64

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CONCLUSIONI

• I tempi per la Valutazione di sicurezza sono brevi: termine 06/12/2012.• I tempi per la progettazione e realizzazione delle opere volte ad

ottenere il 60% del livello di sicurezza per un edificio nuovo sono stati allungati: da 4 a 8 anni.

• A seguito della Valutazione di sicurezza sarà da effettuare anche una analisi costi-benefici. Non sempre per fabbricati datati si potrà ritenere conveniente intervenire sull’esistente piuttosto che programmare, con un orizzonte temporale ampio, una ricostruzione.

• Le accelerazioni al suolo che si sono verificate durante le due scosse piùintense (20 e 29 maggio 2012), pari a circa 0,35 g., sono il massimo valore di progetto per gli edifici prefabbricati: ANCHE FABBRICATI COSTRUITI OGGI CON NORME ATTUALI AVREBBERO POTUTO SUBIRE DANNI INGENTI E PERSINO CROLLI LOCALIZZATI.

EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 REGGIO EMILIA – CLASSIC HOTEL – 31 luglio 2012EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO – INDICAZIONI OPERATIVE 63/64

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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

dott. ing. Stefano Curli

EVENTI SISMICI 20 e 29 MAGGIO 2012 REGGIO EMILIA – CLASSIC HOTEL – 31 luglio 2012EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO – INDICAZIONI OPERATIVE 64/64