Adesione al processo verbale di constatazione, adesione allinvito al contraddittorio e accertamento...
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Adesione al processo verbale di constatazione, adesione all’invito al contraddittorio e
accertamento con adesione
Ariccia, 8 novembre 2012
Vittoria Segre
Ambito di applicazione degli istituti
2
1. Attività di controllo presso la sede del contribuente da parte dell’A.d.E/della G.d.F.
Consegna del processo verbale di constatazione → possibilità di adesione al processo verbale di constatazione
2. Accertamenti basati su prove di natura presuntiva → emissione dell’invito al contraddittorio → possibilità di adesione all’invito al contraddittorio
3. Emissione dell’avviso di accertamento/di rettifica → possibilità di accertamento con adesione
8 novembre 2012
Riferimenti normativi e di prassi
3
Accertamento con adesione
Artt. 5 e 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218
Circolare n. 235/E dell’8 agosto 1997 - Risoluzione n. 159/E dell’11 novembre 1999 -Circolare n. 11 del 4 aprile 2001 Dir. Reg. Entrate Lombardia
Adesione al processo verbale di constatazione
Art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 inserito dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112
Provvedimenti AdE del 10 settembre 2008 e del 3 agosto 2009
Circolare n. 55/E del 17 settembre 2008 - Risoluzione n. 426/E del 6 novembre 2008
Adesione all’invito al contraddittorio
Art. 5, c. 1-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 inserito dal D.L. 29 novembre 2008 n. 185
Provvedimento AdE del 10 settembre 2008
Circolare n. 4/E del 16 febbraio 2009
8 novembre 2012
Adesione al p.v.c. e all’invito al contraddittorio - Ratio delle norme
48 novembre 2012
Introdurre nuove species del genus dell’«accertamento mediante adesione del contribuente»
Semplificare la gestione dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente
Comprimere i tempi di definizione degli accertamenti previo assenso del contribuente
Eliminare la fase del contraddittorio
Consentire l’integrale trasfusione dei contenuti del p.v.c. e dell’invito al contraddittorio in un atto di definizione
5
Adesione al p.v.c. e all’invito al contraddittorio - Vantaggi
8 novembre 2012
Comporta l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di un sesto del minimo edittale
Consente il pagamento rateizzato delle somme dovute senza prestazione di garanzia
6
Adesione al p.v.c.
8 novembre 2012
Possono formare oggetto di adesione i soli processi verbali che contengono la constatazione di violazioni SOSTANZIALI in materia di IIDD, IRAP ed IVA.
L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto INTEGRALE del p.v.c.
L’adesione deve riguardare TUTTI i periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni
L’adesione non può essere oggetto di revoca
7
Adesione al p.v.c. – aspetti critici
8 novembre 2012
Quantificazione delle sanzioni
Restano escluse:
• le violazioni anche SOSTANZIALI in materia di imposte diverse da IIDD-IVA
• le violazioni FORMALI
• le segnalazioni non ancora formalizzate nella constatazione di specifiche violazioni
8
Adesione al p.v.c. - iter del procedimento (1)
8 novembre 2012
L’adesione richiede una comunicazione all’Ufficio e all’organo che ha redatto il verbale utilizzando apposito modello (Provv. 10.9.2008)
Termine per la comunicazione: 30 GIORNI dalla consegna del p.v.c.
L’adesione determina l’emissione di un atto di definizione dell’accertamento parziale ENTRO 60 GIORNI dalla comunicazione
Versamento delle somme dovute ENTRO 20 GIORNI dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale, anche in forma rateale
Perfezionamento dell’adesione con la notifica dell’atto di definizione
Iscrizione a ruolo in caso di mancato versamento delle somme dovute
Esclusa la possibilità di rappresentanza mediante procuratore speciale
9
Modello per la comunicazione di adesione a p.v.c. e invito al contraddittorio
8 novembre 2012
10
Adesione al p.v.c. - iter del procedimento (2)
8 novembre 2012
Termine per la comunicazione
Emissione atto di
definizione
Scadenza versamento
T + 30 T + 90 T + 110
Consegna del p.v.c.
T
Adesione all’invito al contraddittorio
118 novembre 2012
L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto INTEGRALE dell’invito al contraddittorio
Soggetti interessati:
• Il contribuente nei cui confronti sono stati emessi accertamenti d’ufficio, rettifiche basate su presunzioni semplici ex art. 38, c. 3 e 39, c. 1, DPR 600/1973, accertamenti induttivi, accertamenti sintetici
Adesione all’invito al contraddittorio – iter del procedimento
128 novembre 2012
Nell’invito sono esplicitati gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’Ufficio, per consentire al contribuente “una immediata e completa cognizione delle questioni che formano oggetto della possibile pretesa impositiva”
Perfezionamento dell’adesione con il pagamento
Adesione effettuata con comunicazione all’Ufficio e versamento delle somme dovute (o della 1°rata) nei 15 giorni antecedenti la data di comparizione
Apposito modello di comunicazione con allegati quietanza di versamento e documento d’identità del contribuente
Esclusa la possibilità di rappresentanza mediante procuratore speciale
Iscrizione a ruolo in caso di mancato versamento delle rate successive alla prima
13
Adesione al p.v.c. e all’invito al contraddittorio - ipotesi particolari
8 novembre 2012
Società di persone
Soggetti che hanno optato per il regime della «trasparenza fiscale»
Soggetti che hanno optato per il regime del «consolidato fiscale»
Adesione all’invito al contraddittorio: ciascun soggetto potrà aderire ai contenuti autonomamente (invito emesso nei confronti sia dell’entità che dei soggetti partecipanti)
Adesione al p.v.c.:
• entro 30 giorni dalla consegna del p.v.c. la società di persone/trasparente/consolidata presenta la comunicazione di adesione
• l’Ufficio invia l’atto di definizione del reddito
• entro 30 giorni i soci manifestano l’intenzione ad aderire o meno attraverso l’invio della comunicazione
• entro 20 giorni i soci versano le somme dovute
Accertamento con adesione – ratio dell’istituto
148 novembre 2012
Consentire all’AdE di valutare il rapporto costi-benefici dell’adesione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso
Perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario nell'instaurazione di un diverso e meno conflittuale rapporto con il contribuente e nella limitazione al ricorso agli organi del contenzioso
Anticipare la riscossione dei tributi con risultati positivi concreti dell’azione di accertamento
Accertamento con adesione - natura dell’istituto
158 novembre 2012
L'accertamento con adesione:
non è un contratto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria determina insieme con il contribuente il contenuto dell'atto di accertamento;
non è una transazione in via amichevole;
è diretto all'emanazione di un atto espressivo di potestà pubblica. Il contraddittorio non assume la rilevanza della trattativa ma vale esclusivamente ad apportare ulteriori elementi di valutazione che l’Ufficio esamina al fine di determinare il contenuto dell'atto di accertamento «tenendo conto, tra l'altro, dei motivi di contestazione prospettati e del grado di sostenibilità della pretesa tributaria in sede contenziosa».
Attivazione del contraddittorio
Entità della pretesa sensibilmente ridimensionata se l’Ufficio accoglie le doglianze del contribuente (ma l’adesione si perfeziona anche se il contribuente accetta integralmente le rettifiche proposte dall’Ufficio)
Riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo del minimo edittale
Accertamento con adesione - vantaggi
168 novembre 2012
Accertamento con adesione
178 novembre 2012
Medesimo ambito di applicazione della conciliazione giudiziale
Estensione a TUTTI i contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali anche in qualità di sostituti d’imposta) e a TUTTE le categorie reddituali (IIDD-IVA e altre) in relazione a QUALSIASI fattispecie accertativa
Non sono previste cause di inammissibilità e di esclusione
La presentazione del ricorso comporta la rinuncia all’istanza di accertamento con adesione
Soggetti interessati:
• Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ad opera dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza (prima dell’emissione di un avviso di accertamento)
• Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica NON preceduto dall’invito al contraddittorio ex art. 5 D.Lgs. N. 218/1997 (prima del termine per la presentazione del ricorso)
• L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (attivazione non obbligatoria; mancata risposta del contribuente non sanzionabile)
Avvio del procedimento su istanza dell’Ufficio o del contribuente
Avvio in ogni caso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Sospensione feriale dei termini
Sospensione di 90 giorni del termine per la proposizione del ricorso
Entro 15 giorni formulazione dell’invito a comparire da parte dell’Ufficio
Svolgimento del contraddittorio con sintetica verbalizzazione di ciascun incontro
In caso di esito positivo:
• Redazione dell’atto di adesione
• Versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell’atto
• Consegna all’Ufficio entro 10 giorni dal pagamento della quietanza di pagamento
• Consegna dell’atto di adesione al contribuente
In caso di esito negativo:
• Stipula del verbale e proposizione del ricorso
Accertamento con adesione - iter del procedimento (1)
188 novembre 2012
La formulazione dell’invito non comporta alcun obbligo di definizione dell’accertamento per l’Ufficio
Il contribuente può avvalersi di un professionista delegato
Il perfezionamento si realizza con il pagamento dell’importo concordato
Pagamento in un’unica soluzione/in forma rateale con garanzia
Iscrizione a ruolo delle somme dovute in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima
Accertamento con adesione - iter del procedimento (2)
198 novembre 2012
20
Accertamento con adesione preceduto da avviso di accertamento - simulazione
8 novembre 2012
Invito a comparire
Emissione atto di
adesione
Versamento somme dovute
T + 15 T + 150 T + 170
Richiesta di
adesione
T
Deposito quietanza
T + 180
Accertamento con adesione - effetti della definizione
218 novembre 2012
L’accertamento definito con adesione:
non è impugnabile dal contribuente
non è modificabile o integrabile dall’Ufficio
consente l’ulteriore azione accertatrice in base a sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, in caso di accertamento parziale (art. 43 DPR 600/1973)
Rinuncia all’impugnativa ex art. 15, c. 2-bis: se l’avviso di accertamento/di liquidazione non è stato preceduto da invito al contraddittorio, le sanzioni sono ridotte ad 1/6.
Accertamento con adesione -Circ. n. 11 del 4 aprile 2001 Dir. Reg. Entrate Lombardia
228 novembre 2012
La sospensione disposta ex lege per 90 giorni costituisce effetto automatico della presentazione dell’istanza da parte del contribuente
«Il termine per proporre ricorso ricomincia a decorrere dallo spirare del novantesimo giorno di sospensione normativamente previsto, a nulla rilevando la data in cui viene consacrato l’insuccesso del procedimento di adesione»
Accertamento con adesione - Circ. n. 11 del 4 aprile 2001 Dir. Reg. Entrate Lombardia
238 novembre 2012
Possibile sanare le irregolarità concernenti il versamento e la prestazione della garanzia, laddove sia riscontrabile la prevalenza dell'interesse pubblico al perfezionamento, se:
procedimento di definizione dell'accertamento avviato su istanza del contribuente, purché non sia ancora spirato il termine per l'impugnazione dell'accertamento notificato dall'ufficio (non vi sono indicazioni normative sufficienti per escludere una reiterazione dell'istanza avviandosi così un nuovo procedimento che, con ogni probabilità, si concluderà con un atto di adesione analogo al precedente);
procedimento per la definizione dell'accertamento avviato su iniziativa dell'ufficio (non esistono indicazioni normative sufficienti per escludere che l'ufficio possa reiterare l'invito di adesione. Se l'ufficio dovesse decidere di notificare un avviso di accertamento, l'ufficio non potrà non tenere conto di quanto emerso e valorizzato nella fase del precedente contraddittorio. Sicché l'imposta accertata sarà probabilmente pari a quella concordata e la definizione delle sanzioni comporterà nella generalità dei casi il medesimo risultato dell'accertamento con adesione).
Necessario regolamentare la fase della sanatoria nelle ipotesi in cui questa è stata ritenuta possibile. Non appena rilevi una delle irregolarità prima indicate, l‘Ufficio provvederà immediatamente ad invitare il contribuente a sanarle entro dieci giorni. Scaduto inutilmente anche quest'ulteriore termine, si deve assumere per acclarata la volontà del contribuente di non perfezionare l'accertamento con adesione prima sottoscritto.
Format di istanza di accertamento con adesione
248 novembre 2012
DOMANDA DI ADESIONE DOPO LA NOTIFICA DELL’ACCERTAMENTOALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di …Oggetto: Domanda di accertamento con adesione ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, art. 6, comma 2Contribuente ............ Codice fiscale .............. P. IVA .............. Imposta ........ Periodo di imposta ........... Il sottoscritto ..................... in proprio/in qualità di ………………
PREMESSO che in data................ Gli è stato notificato l’avviso di accertamento/rettifica protocollo n. ........... del........... non preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997
CHIEDEdi aderire al predetto avviso di accertamento/rettifica ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio.
Cognome ................................................................ Nome ………………………….................................Via .......................................................................... Città ........................................................................Recapito telefonico ..................................................................................................................................Luogo e data Firma........................................ ...........................................
FONTE: www.toscana.agenziaentrate.it
Riflessi in ambito penale
258 novembre 2012
Circostanza attenuante per i fatti accertati perseguibili anche penalmente, purché il pagamento delle somme dovute avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Art. 13 del D.Lgs. 74/2000: abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e disapplicazione delle sanzioni accessorie tra cui l'interdizione dagli uffici direttivi; l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria; l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; la pubblicazione della sentenza).
D.L. 138/2011( convertito con legge 148 del 14/09/2011) ha inasprito le soglie previste dal D.Lgs. 74/2000:
§ Dichiarazione fraudolenta: € 30.000 (articolo 3) – precedentemente 150 milioni di Lire
§ Dichiarazione infedele : € 50.000 (articolo 4) – precedentemente 200 milioni di Lire
§ Dichiarazione omessa: € 30.000 (articolo 5) - precedentemente 150 milioni di Lire
Riflessi in ambito penale
268 novembre 2012
Sentenza della Corte di Cassazione 5640/2012: cosa succede se con l’accertamento con adesione si scende al di sotto della soglia di rilevanza penale? Nell’accertamento con adesione e ogni forma di concordato fiscale c'è un'iniziale pretesa tributaria che poi viene ridimensionata non già dal giudice tributario, ma da un atto negoziale concordato tra le parti del rapporto. Nondimeno il giudice penale non è vincolato all'imposta così accertata; ma per discostarsi dal dato quantitativo risultante dall'accertamento con adesione o dal concordato fiscale, per tener conto invece dell'iniziale pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria al fine della verifica della soglia di punibilità prevista dalla legge, occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta.