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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE D.LGS. 218/1997 procedura e sentenze dott. Alessandro Zacà

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L’ACCERTAMENTO CON ADESIONED.LGS. 218/1997

procedura e sentenze

dott. Alessandro Zacà

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«È UN’OPPORTUNITÀ PER IL CONTRIBUENTE, CHE HA SUBÌTO ACCESSI,

ISPEZIONI, VERIFICHE OPPURE RICEVUTO UN AVVISO DI

ACCERTAMENTO, DI APRIRE UNA FINESTRA DI DIALOGO CON IL

FISCO, PRESENTARE NUOVI ELEMENTI O DATI E RIDISCUTERE LA

PROPRIA POSIZIONE.

SE IL CONTRADDITORIO VA A BUON FINE, SI RIDEFINISCONO LE

MAGGIORI IMPOSTE DOVUTE, CON VANTAGGI PER ENTRAMBE LE

PARTI CHE POSSONO COSÌ EVITARE UN LUNGO CONTENZIOSO.»

� Definizione Agenzia delle Entrate

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ELEMENTO CENTRALE: IL CONTRADDITTORIO

OBIETTIVO:

PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO

ATTRAVERSO UNA DEFINIZIONE

CONCORDATA E PREVENTIVA DELLA CONTROVERSIA

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ART. 1 DEL D.LGS. N. 218/1997

POSSONO ESSERE DEFINITI IN «ADESIONE» GLI ACCERTAMENTI:

- IMPOSTE SUI REDDITI

- I.V.A.

- IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

- DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E COMUNALE SULL’INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI *

* POSSONO ESSERE DEFINITI CON L’ADESIONE ANCHE DI UNO SOLO DEGLI OBBLIGATI(RESPONSABILITÀ SOLIDALE)

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- PERSONE FISICHE (IMPRENDITORI E NON)

- SOCIETÀ DI PERSONE (EX ART. 5 DEL TUIR)

- ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

- SOCIETÀ DI CAPITALI (EX ART. 73 DEL TUIR)

- ENTI

- SOSTITUTI D’IMPOSTA

CHI PUÒ “ADERIRE”

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TUTTE LE CATEGORIE DI REDDITO:(FONDIARIO, CAPITALE, LAV. AUTONOMO O DIPENDENTE, IMPRESA,REDDITI DIVERSI)

- TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO *(ANALITICO, INDUTTIVO, SINTETICO)

* PARTICOLARMENTE ADATTO NEL CASO DI METODOLOGIE INDUTTIVE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO O IN PRESENZA DI ELEMENTI SUSCETTIBILI DI APPREZZAMENTO VALUTATIVO:- ART. 41, DPR 600/1973- ART. 39, C. 2, DPR 600/1973- ART. 39, COMMA 1, LETT D), DPR 600/1973- ART. 38, COMMI 4-8, DPR 600/1973

AMBITO APPLICATIVO

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- POSSONO ESSERE OGGETTO QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO

- ANCHE LITI SOGGETTE A RECLAMO E MEDIAZIONE(ART. 17-BIS, D.LGS. 546/1992)

L’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE 9/E DEL 2012, HA AFFERMATO CHE NELLE IPOTESI IN CUI, PRECEDENTEMENTE ALLA NOTIFICA DELL’ISTANZA, SIA STATA INUTILMENTE ESPERITA LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DI CUI AL D.LGS. 218/1997, E’ OPPORTUNO CHE L’UFFICIO VALUTI TUTTI GLI ELEMENTI UTILI PER LA MEDIAZIONE, RISULTANTI DAGLI ATTI ACQUISITI, INCLUSA L’EVENTUALE PROPOSTA DI DEFINIZIONE FORMULATA IN FASE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

AMBITO APPLICATIVO

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ART. 2, COMMA 1

.

LA DEFINIZIONE, OLTRE CHE AD AVERE PER OGGETTO ANCHE LE FATTISPECIE RILEVANTI AI SOLI FINI DELL’I.V.A. STABILISCE CHE

«LA DEFINIZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI HA EFFETTO ANCHE PER L’I.V.A., RELATIVAMENTE ALLE FATTISPECIE PER ESSA RILEVANTI»

L’ATTO DI DEFINIZIONE E’ UNITARIO

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ART. 2, COMMA 1

L’ALIQUOTA MEDIA VIENE DETERMINATA IN BASE AL SEGUENTE RAPPORTO:

IVA SU OP. IMPONIBILI - IVA SU CESSIONI BENI AMMORTIZZ. - IVA DETRAIBILE REGIMI SPECIALI

VOLUME D’AFFARI + OPERAZ. NON SOGG. IVA + OPERAZ. NON SOGG. A DICHIARAZIONE

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PRECISA CHE L’ALIQUOTA MEDIA IVA TROVERA’ APPLICAZIONE QUANDO DALL’ACCERTAMENTO NON E’ INDIVIDUABILE L’EFFETTIVA NATURA DELLE OPERAZIONI IVA.

LA C.M. 8 AGOSTO 1997, N. 235/E

LA DEFINIZIONE PRODUCE EFFETTI SUI:

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI , LA CUI BASE IMPONIBILE E’ RICONDUCIBILE A QUELLA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.SULLE MAGGIORI SOMME DOVUTE AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON SI APPLICANO SANZIONI E INTERESSI.

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— ATTI CHE COMPORTANO LA SOLA IRROGAZIONE DI SANZIONI;

— GLI ESITI DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLE DICHIARAZIONI (EX ART. 36-BIS D.P.R. N. 600/1973 E ART. 54-BIS D.P.R. N. 633/1972)

RIMANGONO ESCLUSI ATTI CHE NON HANNO NATURA DI ACCERTAMENTO:

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- INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SCATURENTE DA INVITO DELL’UFFICIO O DA ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

- COMPARIZIONE DELLE PARTI NELLA DATA FISSATA E DISCUSSIONE

- EVENTUALE ESITO POSITIVO DEL CONTRADDITTORIO

- STESURA DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- VERSAMENTO DELLE SOMME O PRIMA RATA

- RILASCIO DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DA PARTE DELL’UFFICIO

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

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- PER INIZIATIVA DELL’UFFICIO:PRIMA DELLA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO (ART. 5, COMMA 1)

- SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE:

DOPO L’AVVENUTA NOTIFICA DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA UN

INVITO DELL’UFFICIO NELLA FASE ISTRUTTORIA (ART. 6, COMMA 2)

E QUANDO NEI SUOI CONFRONTI SONO STATI EFFETTUATI ACCESSI, ISPEZIONI O VERIFICHE (ART. 6, COMMA 1)

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

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PER INIZIATIVA DELL’UFFICIO

FORMULAZIONE INVITO A COMPARIRE

NEL QUALE SONO INDICATI PERIODI D'IMPOSTA SUSCETTIBILI DI ACCERTAMENTO, GIORNO E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO, LE MAGGIORI

IMPOSTE, RITENUTE,SANZIONI E INTERESSI DOVUTI NONCHE' TUTTI I MOTIVI CHE HANNO DATO LUOGO ALLA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

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NEI CUI CONFRONTI SONO STATE EFFETTUATI ACCESSI, ISPEZIONI O

VERIFICHE

ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

CHE HA AVUTO UNA NOTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO

O DI RETTIFICA(senza invito a comparire)

ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE(entro i termini di impugnazione 60gg. )

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IL TERMINE PER IMPUGNARE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI RETTIFICA È SOSPESO PER UN PERIODO DI 90 GIORNI DALLA DATA DI

PRESENTAZIONE DELL‘ISTANZA DEL CONTRIBUENTE (ART. 6, COMMA 3)

LA SOSPENSIONE OPERA IN AUTOMATICO E NON VIENE MENO PER IL FATTO CHE LE PARTI, ESPERITO IL CONTRADDITTORIO, NON ABBIANO

FORMALIZZATO L’ACCORDO DI ADESIONE PRIMA DELLA SCADENZA DI 90 GIORNI

PURCHE’

L’ISTANZA SIA FINALIZZATA IN CONCRETO ALL’ADESIONE(C.T.P. TREVISO DEL 18/07/2012, N. 73/8/12)

TERMINI DI IMPUGNAZIONE

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ALLA DATA FISSATA IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARSI PER L’INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

CONTRADDITTORIOIN SEDE DI CONTRADDITTORIO, L’UFFICIO VERIFICA LA FONDATEZZA DELLA PROPRIA PRETESA

RENDENDOLA RISPONDENTE AI PRINCIPI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA (ex art. 53 Cost.)

IL CONTRIBUENTE DEVE MUOVERE OBIEZIONI CIRCONSTANZIATE IN MERITO ALLA PRETESA AL FINE DI OTTENERE UNA RETTIFICA DELL’ACCERTAMENTO INIZIALE O POTENZIALE

IN QUESTA SEDE SI PROCEDE ALLA DISCUSSIONE DELLA VICENDA E IL CONTRIBUENTE HA LA FACOLTA’ DI ESIBIRE EVENTUALI DOCUMENTI RICHIESTI

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ESITI DEL CONTRADDITTORIO

• CHIUSURA DELLA PROCEDURA E RINUNCIA DA PARTE DELL’UFFICIO ALLE SUE PRETESE NEL CASO EMERGA LA MANCANZA DELLE CONDIZIONI PER PROCEDERE ALL’ACCERTAMENTO

• SOTTOSRIZIONE DELL’ATTO DI ADESIONE, NEL CASO IN CUI VENGA RAGGIUNTO UN ACCORDO

• SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI CONTRADDITTORIO NEGATIVO,NEL CASO IN CUI NON VENGA RAGGIUNTO ALCUN ACCORDO

• RINUNCIA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE ALL’ISTANZA

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ESITO POSITIVO DEL CONTRADDITTORIO

L’UFFICIO PROCEDE ALLA STESURA DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ATTO SCRITTO IN DUPLICE ESEMPLARE E SOTTOSCRITTO:

• DAL CONTRIBUENTE O DAL SUO PROCURATORE GENERALE O SPECIALE

• DAL DIRETTORE DELL’UFFICIO O DA UN SUO DELEGATO.

NELL’ATTO DEVONO ESSERE INDICATI:

� ELEMENTI E MOTIVAZIONE SU CUI SI FONDA LA DEFINIZIONE

� LA LIQUIDAZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE

� LA LIQUIDAZIONE DELLE SANZIONI

� LA LIQUIDAZIONE DELLE ALTRE SOMME EVENTUALMENTE DOVUTE

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VERBALE ACCERTAMENTO CON ADESIONE

I SOTTOSCRITTI:......... IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIODI......,ED IL CONTRIBUENTE:........................, C.F..................., COMUNE DI NASCITA...,DOMICILIO FISCALE IN ................... RAPPRESENTATO DA ....................................PRESSO QUESTO UFFICIO SITO IN …………... SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. N.218 DEL 1997

SI PREMETTE

CHE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO N. .............. È STATA PRESENTATA ISTANZA DI ACCERTAMENTOCON ADESIONE;.CHE IN DATA ………….... QUESTO UFFICIO HA INVITATO IL CONTRIBUENTE AL CONTRADDITTORIO PER ATTIVARE IL PROCEDIMENTODI ACCERTAMENTO CON ADESIONE;CHE IL CONTRADDITTORIO SI È INSTAURATO COME DA VERBALE REDATTO IL ………..... CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTEDEL PRESENTE ATTO;

MOTIVAZIONI

L’ATTO DI ADESIONE VIENE DEFINITO SECONDO LA PROPOSTA CONCORDATA TRA L’UFFICIO E IL CONTRIBUENTE NELCONTRADDITTORIO DEL GIORNO....LE PARTI, QUINDI, DEFINISCONO COME SEGUE IL RAPPORTO TRIBUTARIO:

ANNO TRIBUTOIMPOSTESANZIONIINTERESSITOTALE

RITENUTA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER LA RATEIZZAZIONE DELL’IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONTRIBUENTEDI EURO ............ IN NUMERO... RATE TRIMESTRALI DI EURO............. CAD., LA PRIMA SCADENTE IL 20°GIORNO SUCCESSIVO ALLA STIPULA DEL PRESENTE ATTO E LE SUCCESSIVE NEI TRIMESTRI SUCCESSIVI, SI CONCEDERATEIZZAZIONE COME DA PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO.

IL CONTRIBUENTE DOVRÀ PRODURRE GARANZIA CON LE MODALITÀ STABILITE DALL’ART. 38 DEL D.P.R. N. 633/72,SE L’IMPORTO DELLE RATE RESIDUE SUPERA 50.000 EURO, E PRODURRE RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA PRIMARATA ENTRO DIECI GIORNI DALLA SUA SCADENZA.

PER ADESIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IL CONTRIBUENTE............................................. ........................................................

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1) RIDEFINIRE LA PRETESA TRIBUTARIA ATTRAVERSO UNCONTRADDITORIO NEL QUALE POSSONO ESSERE PRESENTATI NUOVI DATI E DOCUMENTI

2) L’ACCERTAMENTO SI SOSPENDE PER 90 GIORNI

3) SE IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE POSITIVAMENTE, IL CONTRIBUENTE:

- OTTIENE LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI A 1/3 DEL MINIMO

- POSSIBILITA’ DI RATEAZIONE IN 8 RATE TRIMESTRALI

VANTAGGI

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4) REATI TRIBUTARI

LE PENE PREVISTE SONO RIDOTTE FINO ALLA METÀ E NON SI APPLICANO LE SANZIONI ACCESSORIE, SE IL CONCORDATO È STATO PERFEZIONATO PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTITO DI PRIMO GRADO, CON ESTINZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO

VANTAGGI

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ASPETTI PREMIALI DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

�POSSIBILE RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE;�RIDUZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AD UN TERZO DAL

MINIMO EDITTALE;�NESSUNA IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

ACCESSORIE;� LE VIOLAZIONI NON RILEVANO AI FINI DELLA RECIDIVA;�RIDUZIONI FINO AD UN TERZO DELLE SANZIONI PENALI;�NESSUNA APPLICAZIONE DI PENE ACCESSORIE.

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ASPETTI PREMIALI DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONENon vi è alcuna relazione tra i procedimenti amministrativo epenale, nel senso che la presenza di una notizia di reato nonimpedisce la definizione dell’accertamento con adesione,così come la definizione in adesione non impedisce chevenga inoltrata l’informativa di reato alla Procura dellaRepubblica.

COMUNQUE

Se a seguito dell’accertamento con adesione l’imposta evasa scende al di sottodella soglia penale, viene meno il reato; ciò in quanto il Giudice penale, pur nonessendo vincolato all’accertamento del Giudice tributario, non può prescinderedalla pretesa tributaria dell’amministrazione.(Cass. pen., 14 febbraio 2012, n. 5640)

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IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE È PREVISTA UNA SANZIONE CHE VADAL 90 AL 180% DELL’IMPOSTA EVASA

IMPOSTA EVASA = 100SANZIONE = (FINO A)180RICHIESTA COMPLESSIVA = 280

IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE E IN SEDE DI CONTRADDITTORIO FORNISCE DOCUMENTI DI CUI L’AGENZIA NON DISPONEVA, SULLA BASE DEI QUALI LA RICHIESTA VIENE RIDETERMINATA IN 90(RISPETTO AGLI ORIGINARI 100):

IMPOSTA RIDETERMINATA = 90SANZIONE = 27 1/3 DEL MINIMO (90% DI 90)IMPORTO DA VERSARE = 117 (RISPARMIO DI 163).

ESEMPIO:

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NEL CASO IN CUI SIANO PRESENTI DEI RILIEVI PENALI, IL PAGAMENTODELLE SOMME DOVUTE RAPPRESENTA UNA

CIRCOSTANZA ATTENUANTE

- SANZIONI PENALI PREVISTE VENGONO RIDOTTE FINO A 1/3

- SANZIONI PENALI ACCESSORIE NON VENGONO APPLICATE

ESEMPIO:

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PERFEZIONAMENTO(ARTT. 5-BIS e 9, D.LGS. 218/1997)

VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ENTRO 20 GIORNI

UNICA SOLUZIONE:ENTRO 10 GIORNI DAL VERSAMENTO (INTERO IMPORTO O PRIMA RATA) CONSEGNA QUIETANZA DI PAGAMENTOL’UFFICIO RILASCIA AL CONTRIBUENTE COPIA DELL’ATTO DI DEFINIZIONE

RATEALMENTE:• MASSIMO 8 RATE TRIMESTRALI DI PARI IMPORTO• MASSIMO 12 RATE TRIMESTRALI PER SOMME DOVUTE > € 51.645,69

PRIMA RATA ENTRO 20 GIORNI DALLA REDAZIONE DELL’ATTORATE SUCCESSIVE PIU’ INTERESSI AL SAGGIO LEGALE DALLA DATA DELL’ATTONON E’ PIU’ RICHIESTA LA GARANZIA PER UN PERIODO DI RATEAZIONE SUPERIORE A UN ANNO

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MANCATO PAGAMENTO(ART. 8, COMMA 3-bis, D.LGS. 21/97)

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTOIL CONTRIBUENTE DECADE DAL BENIFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

E SUBISCE L’IRROGAZIONE DI SANZIONI

IL D.LGS.159/2015 HA INTRODOTTO L’ART. 15-ter DEL D.P.R. 602/1973,SECONDO CUI UN LIEVE INADEMPIMENTO NEL PAGAMENTO DIQUANTO DOVUTO NON COMPORTA LA DECADENZA DELLAPRODEDURA SE:

� INSUFFICIENTE PER UNA FRAZIONE NON SUPERIORE AL 3%� TARDIVO MA NON SUPERIORE A 7 GIORNI

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ULTERIORI ASPETTI ED EFFETTI DELL’ADESIONE

L’ART. 2, COMMA 3, STATUISCE CHE L‘ACCERTAMENTO CON ADESIONE :

NON E’ ATTO IMPUGNABILE

NON E’ INTEGRABILE O MODIFICABILE DALL’UFFICIO

NON RILEVA AI FINI EXTRA TRIBUTARI, FATTA ECCEZIONE PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LA CUI BASE IMPONIBILE E’ RICONDUCIBILE A QUELLA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

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L‘ADESIONE NON ESCLUDE L’ESERCIZIO DELL’AZIONE ACCERTATRICE(ART. 43 D.P.R. 600/1973 E ART. 57 D.P.R. 633/1972)

a) SOPRAVVIENE LA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI IN BASE AI QUALI E’ POSSIBILE ACCERTARE UN MAGGIOR REDDITO SUPERIORE AL 50% DEL REDDITO DEFINITO;

b) SE LA DEFINIZIONE RIGUARDA ACCERTAMENTI PARZIALI;

c) SE LA DEFINIZIONE RIGUARDA REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’, ASSOCIAZIONI O AZIENDA CONIUGALE NON GESTITE IN FORMA SOCIETARIA;

d) SE L’AZIONE ACCERTATRICE E’ ESERCITATA NEI CONFRONTI DI SOCIETA’ O ASSOCIAZIONI O AZIENDA CONIUGALE NON GESTITA IN FORMA SOCIETARIA ALLE QUALI PARTECIPA IL CONTRIBUENTE NEI CUI RIGUARDI E’ INTERVENUTA LA DEFINIZIONE

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Breve rassegna giurisprudenziale

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Ord. Cassazione del 5/06/2015, n. 11632È inapplicabile la sospensione feriale all’accertamento con adesione

La Cassazione, superando il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa, ha ritenuto inapplicabile la sospensione feriale dei termini processuali all’accertamento con adesione.Sulla base di tale principio, un contribuente che presenta istanza di accertamento con adesione, adesempio nel mese di luglio, non beneficerà della sospensione feriale dei termini (1° a al 31Agosto) in quanto essi continueranno a decorrere.

Prima dell’emanazione dell’ordinanza, il Ministero delle Finanze, chiamato a fornire chiarimenti in merito al termine di redazione dell’atto di accertamento con adesione, con riferimento alla sospensione di 90 giorni prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione alla sospensione feriale dei termini processuali, con la risoluzione n. 159/E del 11/11/1999, aveva ribadito la cumulatività di entrambe le sospensioni avendo, le stesse, diverse finalità.

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CASSAZIONE, 30/10/2013, n. 24435

La mancata audizione del contribuente, che ha attivato laprocedura di accertamento con adesione, è ininfluente ai finidell’impugnazione della successiva cartella di pagamento.

Infatti, la cartella esattoriale che deriva da un avviso diaccertamento è un’intimazione di pagamento ma non unnuovo atto impositivo e, come tale, è censurabile in giudiziosolo per vizi propri e non anche per problematiche legateall’atto di accertamento.

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CASSAZIONE, 31/05/2013, n. 13750

L’accertamento con adesione non può ritenersi perfezionatoin mancanza della prestazione della garanzia fideiussoria enon rileva l’avvio (poi interrotto, nel caso di specie) delpagamento rateizzato dell’importo dovuto al Fisco.

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CASSAZIONE, 2/10/2013, n. 22510

L’accertamento con adesione, con versamento dilazionato, siperfeziona soltanto se, prima che scada la seconda rata,l’Amministrazione finanziaria riceve la prova dell’avvenuto saldodella prima tranche, oltre che la stipula della garanzia fideiussoria(se richiesta ratione temporis), pena l’annullamento dell’accordocon il fisco.

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CASSAZIONE, 14/02/2012, n. 5640

Se, a seguito dell’accertamento con adesione,l’imposta accertata scende al di sotto della soglia dipunibilità, non sussiste il reato di evasione d’imposta.

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CASSAZIONE,30/04/2009, n. 10086

L’accertamento con adesione è intoccabile e, fissatol’importo dell’imposta, il contribuente non può piùimpugnare né l’atto impositivo iniziale, né l’accordocon il fisco.

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CASSAZIONE,12/10/2012, n. 17439La sospensione del termine derivante da istanza diaccertamento con adesione si verifica anche se le parti, nellemore del contraddittorio, non riescono a pervenire ad unaccordo.Se, però, a seguito dell’incontro, la domanda di adesione vengarevocata, non essendo più sorretta dalla volontà delcontribuente di proseguire le trattative, la sospensione deltermine si interrompe.In questo ultimo caso, il termine per ricorrere non è di 150 giorni(60 giorni ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 + 90 ex art. 6 d.lgs. n.218/1997), ma di 60 giorni + il tempo intercorrente tra la data diinvio della domanda di adesione e quella in cui vi è stata larinuncia.

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Vi ringrazio per l’attenzione…

dott. Alessandro Zacà