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ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Barletta (Bt) – 16 febbraio 2013 Dott. Alessandro Mastacchi www.arseasrl.it

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ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALIASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Barletta (Bt) – 16 febbraio 2013

Dott. Alessandro Mastacchi

www.arseasrl.it

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PERCORSO DI RICONOSCIMENTO DI UNA A.S.D.REQUISITI FORMALIREQUISITI FORMALI

Per un fattivo riconoscimento di una associazione ai fini sportivi è necessario che :

� Lo statuto associativo - debitamente registrato – risponda ai requisiti di cui all’art. 148, 8° comma del TUIR (Enti non Commerciali) e previsti anche dall’art. 90 della Legge 289/2002 (A.s.d.); oltre che ad eventuali altri requisiti introdotti con Delibere del CONI

� Sia affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), ad una Disciplina Sportiva Associata (DSA) o ad un Ente di Promozione Sportiva (EPS)

� Sia iscritta al Registro CONI (iscrizione con validità annuale)

Se questi passaggi sono rispettati l’associazione può qualificarsi come A.S.D. ed accedere alle relative agevolazioni fiscali 2

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MODELLO EAS

Il D.L. n. 185 del 29/11/2009 art. 30 ha introdotto un ulteriore obbligo per tutte le associazioni che vogliano qualificarsi come Enti non Commerciali, che consiste nell’invio del c.d. Modello EAS entro 60 gg dalla loro costituzione.

Le A.S.D. iscritte al registro CONI possono inviare il modello EAS Semplificato (risposta a soli 6 quesiti). Non sono tenute ad inviare il Modello EAS le A.S.D. prive di P.IVA ed i cui unici introiti siano le quote annuali di adesione dei soci all’associazione.

In merito la Circ. dell’Ag. delle Entrate n. 45/E del 29/10/2009

ha chiarito che :ha chiarito che :

“Al riguardo, si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12, che sono tenute all’onere della trasmissione del modello le associazioni sportive

dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché “decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte

delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti

corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.” 3

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GLI STATUTI DELLE ASD DEVONO INDICARE

� nella denominazione “la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica”;

� l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

� l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

� l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;

� le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle modalità uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle modalità associative e dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

� l'obbligo di redazione di rendiconto economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

� le modalità di scioglimento dell'associazione;

� l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

� Intrasmissibilità della quota associativa 4

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GLI STATUTI DEVONO INDICARE (Delibera CONI 15/07/ 2004)

obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI …….“nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la

società o associazione intende affiliarsi”

LE A.S.D.: CARICHE ED INCOMPATIBILITA’È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o

disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

(art.90, comma 18bis della Legge 289/2002)

VINCOLI PREVISTI PER AFFILIARSI A FSN/DSA/EPS

Rapporto di natura privatistico = gli Enti possono prevedere ulteriori requisiti al cui possesso subordinare il rapporto di affiliazione …. quindi verificare

sempre le “carte federali”

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REQUISITI SOSTANZIALI REQUISITI SOSTANZIALI Comportamenti obbligatori e comportamenti virtuosi

1) Instaurare correttamente il vincolo associativo;

2) Dimostrare che l’associazione esclude la temporaneità del vincoloassociativo;

3) Convocare le assemblee utilizzando idonee modalità nel rispetto delleprocedure indicate in statuto;

4) Dimostrare che l’assemblea è validamente costituita anche attraverso lacorretta formalizzazione del verbale;

5) Dimostrare – attraverso i verbali – l’elezione delle cariche sociali e5) Dimostrare – attraverso i verbali – l’elezione delle cariche sociali el’esistenza di una reale vita associativa democratica);

6) Garantire la trasparenza gestionale attraverso la predisposizione direndiconti;

7) Dimostrare – attraverso l’approvazione delle relazioni al bilancio – che leattività realizzate dall’associazione sono coerenti agli scopi istituzionali;

8) Specificare - in qualsiasi strumento di comunicazione – che trattasi diassociazione sportiva dilettantistica chiarendo che le attività sono rivolteesclusivamente a soci/tesserati;

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9) Dimostrare che le transazioni finanziarie di importo superiore ad euro516,46 sono avvenute esclusivamente mediante bonifico/assegno nontrasferibile, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria (€ 258.23) eper le associazioni in regime ex Legge 398/91, la decadenza dallerelative agevolazioni;

10) Dimostrare la corretta gestione contabile e che l’attività, quandodecommercializzata, è rivolta a soci, attraverso emissione di quietanzacon riferimento ad ogni importo percepito in cui sia indicato nome ecognome dell’erogante al fine di verificare che sia effettivamente sociodel sodalizio;

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LIBRI SOCIALI

Le ASD come tutte le associazioni sono tenute a dimostrare l’effettivaesistenza di una vita associativa democratica. Tale dimostrazione avvieneattraverso la tenuta dei seguenti registri:

1. Registro verbali delle deliberazioni delle ASSEMBLEE DEI SOCI2. Registro verbali delle deliberazioni del CONSIGLIO DIRETTIVO

Inoltre poiché l’attività agevolata fiscalmente (ISTITUZIONALE) èprincipalmente quella rivolta ai propri soci la A.S.D. è tenuta ad avere etenere correttamente il LIBRO DEI SOCI.principalmente quella rivolta ai propri soci la A.S.D. è tenuta ad avere etenere correttamente il LIBRO DEI SOCI.

Tale registro può anche essere composto dalla raccolta delle domande diadesione

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COME TENERE I LIBRI SOCIALI ?

La legge non impone la vidimazione dei libri (libro soci, libro verbali assemblee, libro verbali consiglio Direttivo) né descrive i suoi contenuti minimi ma per

evitare contestazioni si consiglia di …

LIBRO SOCI

Indicare:

1. i dati identificativi del socio (nome,

cognome, luogo e data di nascita,

residenza o domicilio, eventualmente

LIBRI VERBALI

Indicare:

1. se trattasi di adunanza in prima o

seconda convocazione

2. numero dei soci/consiglieri presentiresidenza o domicilio, eventualmente

codice fiscale),

2. la data di ammissione

3. la data di eventuale esclusione

Questi elementi possono essere contenuti nella

domanda di ammissione che dovrà essere

accompagnata dal verbale del

Consiglio/Assemblea di accettazione della

domanda di adesione ovvero domanda di

adesione sottoscritta, per accettazione, dal

Consigliere all’uopo delegato

2. numero dei soci/consiglieri presenti

3. ordine del giorno

4. delibere assunte in sintesi, con

indicazione degli eventuali

soci/consiglieri dissenzienti e dei

motivi del relativo dissenso

5. sottoscrizione dei soci/consiglieri

presenti

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ASPETTI CONTABILIDalla prima nota al rendiconto economico

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Nessuna norma impone l’obbligo della tenuta della contabilità

PERO’ PERO’ PERO’ PERO’ …………………….. :.. :.. :.. :

� Obbligo di redigere ed approvare annualmente (a cura dell’assemblea) un rendiconto economico e finanziario elaborato secondo le indicazioni statutarie. Il documento dovrà evidenziare distintamente le attività istituzionali da quelle commerciali (ex art.144 T.U.I.R.)

� Obbligo di redigere ed approvare (a cura dell’assemblea) un separato rendiconto � Obbligo di redigere ed approvare (a cura dell’assemblea) un separato rendiconto economico e finanziario delle attività di raccolta fondi (art.20 DPR 600/1973);

Posta la necessità di redigere un rendiconto i passi successivi sono:

A- capire cosa si deve raccogliere, quale documentazione è idonea;

B - capire come si può gestire la documentazione;

C - capire come si deve organizzare la documentazione raccolta, al fine di rappresentare correttamente la gestione economica dell’associazione.

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A- COSA SI DEVE RACCOGLIERE

TUTTO !!(non però qualsiasi cosa …)

Nel senso che ogni spesa ed ogni entrata deve essere correttamente documentata tramite fattura, nota, scontrino, ricevuta.

Tutti i dati esposti nel rendiconto devono essere suffragati dalla presenza di un documento giustificativo chiaro e formalmente corretto.documento giustificativo chiaro e formalmente corretto.

B – COME SI DEVONO GESTIRE I DOCUMENTI?La raccolta di una “montagna” di carta impone di trovare un modo per organizzarla in corso d’opera, attraverso un sistema di rilevazione che tenga memoria dei flussi finanziari, permetta una ricerca rapida dei documenti, incaselli i costi ed i ricavi verso voci di rendiconto omogenee per natura.

E’ FONDAMENTALE AVER ORGANIZZATO LO SCHEMA DI RAPPRESENTAZIONE (piano dei conti)12

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LA PRIMA NOTArilevazione dei movimenti monetari in entrata ed in uscita avvenuti nel corso dell’anno

sociale.

Forma: libera, non è necessaria vidimazione.

Può essere tenuta, oltre che con un registro cartaceo, anche con supporti informatici (excel)

ESEMPIO DI PRIMA NOTA

n Data Descrizione CASSA BANCA Conto

Entrate Uscite Entrate Uscite

1 07/01 ALFA cartoleria 50,00 1205

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1 07/01 ALFA cartoleria 50,00 1205

2 15/01 Sig. XY quota associativa 100,00 1001

3 20/01 Fattura consulente 500,00 1206

4 20/01 Spese di bonifico 2,07 1212

5 24/01 Incasso fattura n. 12/2009 600,00 1009

6 30/01 Versamento in banca 100,00 100,00

7 30/01 ENEL n. 1438459 205,45 1203

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C - CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DELLA

GESTIONE ECONOMIAIl rendiconto economico – finanziario rappresenta la sintesi finale della catalogazione della documentazione contabile gestita con la primanota. Rappresenta il quadro di sintesi delle vicende economiche vissute dall’associazione durante l’esercizio sociale.

Vista l’eterogeneità delle realtà che compongono il Terzo settore il legislatore non ha voluto imporre un modello specifico di rendiconto, quindi ogni associazione, a seconda delle proprie dimensioni e/o complessità organizzativa, dovrà scegliere la rappresentazione più idonea che comunque garantisca chiarezza e trasparenza sulla gestione economica.trasparenza sulla gestione economica.

CRITERI (alternativi) DI REDAZIONE:

a) Principio di cassa: solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la chiusura dell’esercizio sociale (principio adeguato alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del RENDICONTO degli INCASSI/PAGAMENTI, integrati con alcune informazioni patrimoniali;

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b) Principio di competenza: I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da STATO PATRIMONIALE e RENDICONTO GESTIONALE.

L’Agenzia per le ONUS ha fornito come indicazione generale (non tassativa) che le associazioni con volume di entrate fino a 250mila euro possono adottare un rendiconto di cassa mentre le altre quello di competenza. Fatti salvi i postulati della chiarezza e della trasparenza.della chiarezza e della trasparenza.

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ALCUNE PARTICOLARITA’Per l’attività commerciale esercitata gli Enti non Commerciali hanno l’obbligo

della CONTABILITÀ SEPARATA. (Art. 144, comma 2, del Tuir)

In cosa consista tale principio di separatezza ? Nella possibilità di distinguerecon immediatezza Costi/ricavi Istituzionali da Costi/Ricavi Commerciali

“nell'intento di rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commistione con l'attività istituzionale,

anche al fine di individuare più agevolmente l'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione, impone, in via generale, agli enti non commerciali per

l'attività commerciale …” l'attività commerciale …” (Circolare 124 del 12/05/1998)

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE PRE SPENDING REVIEW

Il comma 5 dell’art. 25 della Legge 133/1999 prescrive per le A.S.D. che “Ipagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche (..) e iversamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a Euro516,47, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondoaltre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria losvolgimento di efficaci controlli. (…) L'inosservanza della presente disposizionecomporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398.” 16

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ASPETTTI FISCALI introiti fiscalmente agevolati per le a.s.d.Art. 143 e 148 TUIR e Art. 4 d.p.r. 633/72

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Le ENTRATE ISTITUZIONALI� quote annuali di iscrizione all’associazione;� Contributi erogati a titolo di liberalità da parte di enti pubblici e da

privati� per le ASD con solo codice fiscale: la vendita di beni di modico

valore/prestazioni di servizi realizzate nell’ambito di occasionali campagnedi sensibilizzazione/ricorrenze/celebrazioni,

e le ENTRATE DECOMMERCIALIZZATE (attività per loro natura commerciali ma in tutto o in parte agevolate)

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� corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attivitàorganizzate dall’associazione nell’ambito delle finalità istituzionali (es:quota iscrizione corsi);

� attività convenzionate con Enti pubblici (tale attività non concorre allaformazione della base imponibile IRES, ma è soggetta ad IVA fattaeccezione per le prestazioni esenti come quelle educative);

� attività di raccolta fondi: per le asd in 398: i proventi realizzati nellosvolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali +attività di raccolta fondi nell’ambito MAX di 2 eventi, sono soggetti ad IVAma non ad IRES/IRAP per MAX € 51.645,68;

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ANCORA ……

� cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni ceduteprevalentemente agli associati ;

� somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi incui viene svolta l'attività istituzionale;

� organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché attivitàcomplementari a quelle istituzionali. Tale attività non concorre allaformazione della base imponibile IRES, ma è soggetta ad IVA

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INTROITI FISCALMENTE RILEVANTI PER LE A.S.D.ART. 4 C.5 DPR 633/72

Gli introiti commerciali devono essere “accessorie” alla realizzazione delle finalità statutarie, pur non applicandosi per le ASD la norma di cui all’Art. 149, c. 1 e 4 TUIR

1) Le SPONSORIZZAZIONI (anche quando questa si concretizza attraverso la fornitura di beni/servizi);

2) Le prestazioni PUBBLICITARIE;

La RISTORAZIONE (salvo che non rientri nell’ambito degli eventi di 3) La RISTORAZIONE (salvo che non rientri nell’ambito degli eventi di raccolta fondi);

4) La cessione di BENI NUOVI prodotti per la vendita (es: la vendita di abbigliamento sportivo);

5) Le prestazioni di SERVIZI rese a soggetti che non sono soci o tesserati;

… e tutti gli introiti che non risultino fiscalmente agevolati, o i corrispettivi anche da soci per attività non previste dallo statuto.

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IL REGIME EX LEGE 398/91 E ART. 74 DPR 633/72

QUANDO E COME OPTARE

L’opzione per questo regime fiscale può essere effettuato :

� prima dell’inizio dell’anno solare;

� a condizione che l’A.S.D. non abbia conseguito introiti di natura commerciale superiori a 250 mila Euro nell’esercizio precedente;

� a patto di comunicare l’opzione:

� mediante raccomandata a/r all'ufficio SIAE territorialmente competente. � mediante raccomandata a/r all'ufficio SIAE territorialmente competente. L'opzione è vincolante per un quinquennio salvo superamento del tetto;

� in sede di prima dichiarazione dei redditi tramite quadro VO (Iva). Comportamento concludente.

Le Asd perdono diritto al regime agevolato, a far data dalla violazione riscotrata se utilizzano contante per transazioni di importo superiore ai 516 euro (Art. 25 Legge 133/1999)

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CONTINUA …. REGIME 398

AGEVOLAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI:

� Esonero scritture contabili e libri I.V.A. (vendite e acquisti)

� Esonero emissione scontrino fiscale

� Esonero dall’emissione delle fatture di vendita tranne quelle relative a pubblicità, sponsorizzazioni e cessione dei diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica

Conservazione fatture di acquisto e vendita e loro numerazione progressiva per anno solare

Utilizzo registro “IVA Minori” non vidimato in cui annotare l’ammontare dei corrispettivi e di ogni provento commerciale. Sul prospetto devono essere distintamente annotati i proventi commerciali che non costituiscono reddito imponibile (due eventi), le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie

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IL REGIME “398”: EFFETTI SULLE IMPOSTE DIRETTE1. Agevolazioni riconosciute� Determina il reddito imponibile applicando al volume complessivo d’affari

(quello ai fini I.V.A. – alias imponibile dell’attività commerciale) l’aliquota del 3%. L’imposta da pagare (IRES) è il 27,50% da calcolare sul � reddito imponibile + � proventi da cessione dei diritti degli atleti (non imponibile invece il premio

di addestramento e formazione) + � Plusvalenze� Plusvalenze

Il reddito complessivo, è composto dal reddito di IMPRESA e dagli eventuali redditi FONDIARI, di CAPITALE e DIVERSI

2. Adempimenti:� Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (Unico ENC - Redditi +

IRAP);� Versamento delle imposte nei termini ordinari;

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IL REGIME “398”: EFFETTI SULLE IMPOSTE INDIRETTE

1. Agevolazioni riconosciute:

� Forfetizzazione ordinaria 50% dell’IVA incassata� Forfetizzazione Sponsorizzazioni 1/10� Forfetizzazione per cessioni diritti di ripresa televisiva e trasmissione

radiofonica 1/3

2. Adempimenti2. Adempimenti

� Versamento trimestrale I.V.A. (senza maggiorazione 1%);� Annotazione dei corrispettivi e dei versamenti periodici effettuati sul

registro “IVA Minori”� Esonero da dichiarazione annuale I.V.A.

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ULTERIORI INCOMBENZE FISCALI

� Presentazione SPESOMETRO a partire dalle transazioni relative all’anno 2012 senza limiti di importo, ma SOLO se inerenti l’attività commerciale,;

� Presentazione Modelli INTRA per TUTTE le operazioni intracomunitarie;

� Presentazione dichiarazione BLACK LIST per le operazioni con Paesi inseriti nella black list, in relazione a transazioni afferenti alle sole attività commerciali dell’A.S.D. e di importo superiore ai 500 euro;

� Presentazione del MOD. 770 per tutti i rapporti di lavoro instaurati e per i rimborsi spese forfettari sportivi (anche se sotto la soglia dei 7.500 euro di esenzione)

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I COMPENSI SPORTIVIL. 133/99 ar. 25 + art. 67 e 69 TUIR

www.arseasrl.it

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COLLABORAZIONE ENDOASSOCIATIVA DI NATURA

SPORTIVA DILETTANTISTICA (COMPENSO SPORTIVO)L. 133/99 AR. 25 + ART. 67 E 69 TUIR

Il nostro ordinamento riconosce la specialità dell’ordinamento sportivo circostanza che ha portato alla nascita dei rimborsi spese forfettari, qualificati

tali anche per importi superiori ad euro 7.500

CHI PUÒ EROGARLI – ASD in possesso del riconoscimento ai fini sportivi CHI PUÒ EROGARLI – ASD in possesso del riconoscimento ai fini sportivi (Iscrizione al registro CONI), oltre ad FSN, DSA e EPS

A CHI E’ POSSIBILE EROGARLI - istruttori, tecnici, allenatori, responsabili attività, arbitri, collaboratori amministrativo-gestionali (es: chi si occupa di tesseramento e della prima contabilità)

QUANDO E’ POSSIBILE EROGARLI - quando non si tratta dell’attività professionale e/o esclusiva del percipiente, in caso contrario lavoro autonomo (anche CO.CO.CO./associato in partecipazione) o dipendente con contributi ENPALS.

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QUALI AGEVOLAZIONI SONO PREVISTE:

� non costituiscono reddito per il percipiente < 7.500 annui (NO RITENUTE Irpef). La soglia è fissata in capo al percipiente ed è unica in riferimento a tutti i diversi rapporti di questa natura che può intrattenere

� per importi superiori si applica la ritenuta nella misura fissata per il 1°scaglione di reddito irpef (23%) + l’addizionale Reg.le di compartecipazione all‘IRPEF (0,90%, in virtù dell’art.28 del DL 201/2011, l’addizionale passa all’1,23%. Tale modifica si applica a decorrere l’addizionale passa all’1,23%. Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011).

� Le ritenute sono a titolo d’imposta che diventa a titolo d’acconto sulla soglia che supera € 28.158,28

� No INPS, No INAIL, No ENPALS (VEDI DOPO....)

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QUALI INFORMAZIONI È NECESSARIO ACQUISIRE PER LA CORRETTA INSTAURAZIONE DI UN CONTRATTO SPORTIVO?

� di non svolgere professionalmente tale attività;

� di non avere una posizione Enpals aperta in relazione ad attività per le

quali percepirebbe compensi sportivi;

� di non essere un dipendente pubblico oppure

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� di non essere un dipendente pubblico oppure

� di essere un dipendente pubblico e di aver comunicato all’Amministrazione di appartenenza l’inizio di tale attività, consentita (ex art.90 L.289/2002) in quanto non prevede una retribuzione ma esclusivamente l’erogazione di indennità e rimborsi e in quanto prestata al di fuori dell’orario di lavoro;

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PERCHE’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE ENDOASSOCIATIVAENDOASSOCIATIVA

� perché la causa del rapporto non risiede nella percezione di un compenso ma nella volontà di cooperare nella realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione;

� perché si conferisce ad un tesserato socio dell’associazione sportiva dilettantistica erogante;

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sportiva dilettantistica erogante;

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QUALI ADDIZIONALI IRPEF SI APPLICANO ?

L’articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999,

“le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico (…) maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta

sul reddito delle persone fisiche”.

= quali addizionali?

� solo l’addizionale regionale nella quota statale ?

� l’addizionale regionale nella quota statale + quota deliberata dallaRegione ?

� anche l’addizionale comunale nella quota deliberata dal Comune ?

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Agenzia delle Entrate nota n. 2006/19456 del 29 dicembre 2006 (FIGC)

“Con riferimento all’addizionale comunale all’IRPEF, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 360 del 1998 rinvia, per la determinazione dell’aliquota di

compartecipazione della suddetta addizionale, all’emanazione di uno o più decreti adottati dal Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il

Ministero dell’interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. I suddetti decreti ministeriali non sono stati emanati e, pertanto, fino a

quando gli stessi non interverranno a determinare l’aliquota di compartecipazione comunale all’IRPEF, il riferimento contenuto nel citato

articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, alle “addizionali di

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articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, alle “addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche “ deve

intendersi riferito alla sola addizionale regionale di compartecipazione”.

=

La ritenuta è pari all’1,23% in virtù dell’art.28 del DL 201/2011 che ne ha decretato l’incremento dall’originario 0,90% (a decorrere dall'anno di imposta

2011)

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Sul tema delle Add.li all’Irpef da applicare sulla parte oltre i 7.500 euro è intervenuta la Risoluzione 106 del 11/12/2012 in cui in cui l’Ag. Entrate ha recepito un parere del Min. Econ. E Finanze – Direz. Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale .

Secondo tale parere sui compensi oltre i 7.500 deve essere applicata l’Addiz. Regionale, oltre che per la quota di compartecipazione deliberata dallo stato, anche per la quota deliberata dal singolo Ente + le addizionali comunali questo perché a parere dello scrivente ufficio l’art. 25 della L. 133/1999 “se individua in perché a parere dello scrivente ufficio l’art. 25 della L. 133/1999 “se individua in maniera puntuale l'aliquota da applicare ai fini Irpef, diversamente, opera un generico rinvio alle addizionali, …”

Semplicemente NON E’ VERO !

L’art. 25 della L. 133/1999 rinvia specificamente alle sole Addizionali di compartecipazione (cioè quelle deliberate dalla Stato entro il 15 dicembre dell’anno precedente alla loro applicazione).

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Quali complicazioni da questa interpretazione???

� Le addizionali possono essere quantificate valutando la situazione economica del percipiente, ossia:

1. prevedendo aliquote differenziate in ragione degli scaglioni di redditi;2. prevedendo la non applicazione qualora il reddito complessivo non superi

una determinata soglia.

� In entrambi i casi il committente deve conoscere la situazione complessiva del percipiente, non solo quindi con riferimento al reddito derivante dalla collaborazione sportiva. reddito derivante dalla collaborazione sportiva.

� Non essendo in molti casi contemplabile un conguaglio, si rende difficile una corretta quantificazione dell’addizionale.

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