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REGIONE CALABRIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) n. 182 del 21 novembre 2012 OGGETTO: Applicazione dell'art. 15, co. 13, lettere a) e b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 - Definizione dei tetti di spesa per acquisto di beni e servizi per l'anno 2012. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _

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REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzidel settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio deiMinistri del 30 Luglio 2010)

n. 182 del 21 novembre 2012

OGGETTO: Applicazione dell'art. 15, co. 13, lettere a) e b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica coninvarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazioni nella L. 7agosto 2012 n. 135 - Definizione dei tetti di spesa per acquisto di beni eservizi per l'anno 2012.

Pubblicato sul Bollettino Ufficialedella Regione Calabria n. del _

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REGIONE CALABRIA

Il Presidente della Giunta regionale

(nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi delsettore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del30 Luglio 2010)

PREMESSO che:

la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, comemodificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80,prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad unaricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativodi riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, didurata non superiore al triennio;

- ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e lasingola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per ilperseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degliadempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 10 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazionidalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, ditutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitariecomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrioeconomico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anchesotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitatoe del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che laregione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione eriqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1,comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesimaregione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per ilpiano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004,sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidentedella regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dallaDGR n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO che:

- l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegatiall'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, perla regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione deiprowedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria inmateria di programmazione sanitaria";

- l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventiindividuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere iprowedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla pienaattuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano

(1/ di Rientro, è prevista:

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la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da partedel Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistemanazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L.23/12/2005 n. 266;

la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, deiprowedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti iprowedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con laquale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta perl'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L.01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n° 191/09 il Presidente dellaRegione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gliulteriori atti e prowedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati inquanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone laprosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, direttia dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gliobiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazionee tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salutee dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con laquale il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub commissariper l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;

PRESO ATTO che il Dot1. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a fardata dal 01/02/2011 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 maggio 2011, con laquale il Dot1. Luigi D'Elia è stato nominato sub commissario per l'attuazione del piano di rientro deidisavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, in sostituzione del Dott. Giuseppe Navarria;

VISTI l'art. 15, comma 13, lettere a) e b) e l'art. 17, comma 1, lettera a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi aicittadini" convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135;

CONSIDERATO CHE:

il Piano di rientro approvato con deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2009, n.845, prevede, al punto 10, una serie di azioni tese al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, tracui la fissazione di budget di spesa per acquisti di beni e servizi per ciascuna azienda,assegnando come tetto massimo gli importi previsti a conto economico programmatico;

- al fine di effettuare tempestivamente le verifiche ed i controlli sulle procedure di acquisizione dibeni e servizi da parte delle Aziende del SSR sono in atto le attività di monitoraggio previstedalla DGR n. 102/2010;

- gli obiettivi di risparmio si perseguono anche attraverso il vigente obbligo del ricorso al mercatoelettronico - procedura CONSIP per quei beni e servizi che non vengono acquisiti tramitel'Autorità regionale SUA - Stazione Unica Appaltante;

- l'equilibrio economico regionale, in attuazione di quanto previsto nel Piano di rientro, èraggiungibile a condizione che ogni Azienda persegua, a sua volta, l'obiettivo di equilibrio deicosti e ricavi dell'esercizio;

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CONSIDERATO che:

- con note prot. n. 293214/SIAR del 05/09/2012 e prot. n. 327586/SIAR del 05/10/2012 laStruttura commissariale ha effettuato una ricognizione delle attività poste in essere dalleAziende del SSR in applicazione di quanto disposto dal DL 95/2012;

- nel corso delle riunioni con le Aziende per le analisi dei dati CE del 2° e del 3° trimestre2012 presso il Dipartimento Tutela della Salute, sono state acquisite informazioniriguardanti le azioni poste in essere in applicazione di quanto disposto dal DL 95/2012 ed irisparmi attesi relativamente alla spesa per beni e servizi;

- dalle prime analisi dei dati e dalle informazioni assunte è emersa la necessità diintraprendere ulteriori azioni strutturate e idonee a garantire l'efficacia degli strumenti dimonitoraggio e verifica della spesa sanitaria ed a raggiungere i conseguenti obiettivi dirisparmio ed equilibrio economico;

RITENUTO che il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e risparmio riguardo l'acquistodi beni e servizi non può prescindere dalla riorganizzazione e dal miglioramento dei processiorganizzativi aziendali e delle modalità di erogazione dei servizi sanitari;

CONSIDERATO necessario, per ogni Azienda, stabilire i tetti di spesa per l'acquisto di beni eservizi per l'anno 2012 al fine di raggiungere l'obiettivo di risparmio prefissato, in coerenza con ilvalore programmatico del Piano di Rientro regionale e con le disposizioni del già citato art. 15, co.13, lettere a) e b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012n.135;

DATO ATTO che occorre fare riferimento, ai fini della determinazione del budget annuale 2012, aidati dei modelli CE Consuntivi 2011 ed alle analisi relative ai modelli CE 2° e 3° trimestre 2012trasmessi dalle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere;

RITENUTO opportuno fornire alle Aziende del SSR le linee guida per l'applicazione dell'art. 15,comma 13, lettere a) e b) e dell'art. 17, comma 1, lettera a) dell'anzidetto D.L. n. 95/2012,coerentemente con le esigenze di monitoraggio della spesa sanitaria;

TENUTO CONTO che, ai sensi della normativa vigente e degli adempimenti ministeriali posti acarico delle Regioni ai fini dell'accesso all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilanciodello Stato, le aziende del Servizio Sanitario Regionale sono tenute al rispetto del vincolo dicrescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica laspecifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la lorocrescita annua non sia superiore al 2%, rispetto ai dati di preconsuntivo relativi al quarto trimestre2004, trasmessi dalle Regioni al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), al netto di eventualicosti del personale di competenza di esercizi precedenti (art. 5 dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo2005);

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante esostanziale:

DI STABILIRE per l'esercizio in corso, in coerenza con il valore programmatico del Piano diRientro regionale nonché con i contenuti dell'art. 15, co. 13, lettere a) e b) e dell'art. 17, comma 1,lettera a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesapubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012n. 135, il tetto di spesa regionale per gli acquisti di beni e servizi in 431.602 €/OOO;

DI STABILIRE, altresì, per ogni azienda il seguente valore massimo di spesa per beni e servizi:

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Budget acquisto beni e servizi anno 2011 E/OOO

ASP CosenzaASP CrotoneASP CatanzaroASP Vibo ValentiaASP Reggio CalabriaAD CosenzaAD CatanzaroAD Mater DominiAD Reggio CalabriaINRCA CSTotale regionale

98.80127.88341.23926.05865.59751.44146.25331.10341.095

2.135431.602

DI STABILIRE che, all'interno di ciascun tetto aziendale, il livello di spesa complessivo è riferitoalla sommatoria delle voci CE elencate nell'allegato al presente provvedimento quale parteintegrante e sostanziale (Allegato 1);

DI ADOTTARE le linee guida per le Aziende del SSR, per l'applicazione dell'art. 15, comma 13,lettere a) e b) e dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.L. n. 95/2012, allegate al presenteprovvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2), coerentemente con le esigenze dimonitoraggio della spesa sanitaria;

DI STABILIRE che la modalità di verifica al fine della valutazione del rispetto del vincolo di crescitadelle voci dei costi di produzione è quella di seguito rappresentata:

- viene presa in considerazione la voce di CE B99999 "Totale costi della produzione", alnetto delle voci BA2840, BA2860, BA2870, BA2880;

per l'anno 2004 sarà considerato il valore di consuntivo, mentre per l'anno 2012 saràconsiderato il valore di IV trimestre;

- a tale valore andranno sottratti gli importi delle voci:

• BA2090 - Personale del ruolo sanitario

• BA 1420 - Indennità a personale universitario

• BA2230 - Personale del ruolo professionale

• BA2320 - Personale del ruolo tecnico

• BA241 O- Personale del ruolo amministrativo

• BA041 O-Acquisti servizi sanitari per medicina di base

• BA0570- Acquisti di servizi sanitari da medici Sumai;

- verranno quindi aggiunti i valori a saldo delle voci sopravvenienze ed insussistenze attive epassive e degli accantonamenti che non si riferiscono al personale, alle convenzioni permedicina di base ed al Sumai (tale importo sarà detto "costi di produzione al netto dei costidel personale");

- il vincolo sarà ritenuto rispettato se i costi di produzione, al netto dei costi del personale perl'anno 2012, risulteranno inferiori o uguali al corrispondente valore per l'anno 2004incrementato del 2% annuo. In caso contrario le Aziende saranno considerate adempientisolo nel caso in cui abbiano comunque assicurato l'equilibrio economico;

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DI STABILIRE che la mancata attuazione o il ritardo nel conseguimento degli obiettivi fissati dalpresente prowedimento da parte dei Direttori Generali costituisce presupposto per la segnalazionealle autorità competenti e, in ogni caso, per la valutazione dei risultati di mandato con eventualeapplicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa di riferimento;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agliinteressati, ai Ministeri dell'Economia e Finanze e della Salute, per la pubblicazione sul Bollettinoregionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Il Dirigen~~~ervìzio

Dr. Vinct!'! Ferrari

Il Dirigente di Settore

Dr. a Nicolace

Il b~O missario}G n. Do . Luciano/Pezzi

j c-t d91~

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ALLEGATO 1 al D.P.G.R. n. l.g2 del~12

Voci del modello CE afferenti agli aggregati di spesa relativi a beni e servizi

8A0100

BA0210

8A0220

8A0230

8A0240

BA0250

BA0260

BA0270

BA02BO

BA0290

8.1.A.2.3) da altri soggetti

B.l.A.3) Dispositivi medici

8.1A.3.1) Dispositivi medici

8.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi

B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro CIVO)

B.l.A.4) Prodotti dietetici

B.l.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)

B.l.A.6) Prodotti chimici

B.l.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario

B.l.A.B) Altri beni e prodotti sanitari

BA0320

BA0330

BA0340

BA0350

BA0360

BA0370

B.l.B.l) Prodotti alimentari

B.l.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

B.l.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti

B.l.B.4) Supporti Informatici e cancelleria

B.l.8.5) Materiale per la manutenzione

B.l.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari

B.2.B.l) Servizi non sanitari

8.2.8.1.1) Lavanderia

8.2.8.1.2) Pulizia

8.2.8.1.3) Mensa

8.2.8.1.4) Riscaldamento

8.2.8.1.5) Servizi di assistenza informatica

8.2.8.1.6) Servizi trasporti [non sanitari)

8.2.8.1.7) Smaltimento rifiuti

8.2.8.1.8) Utenze telefoniche

8.2.8.1.9) Utenze elettricità

8.2.8.1.10) Altre utenze

8.2.8.1.11) Premi di assicurazione

B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.e. Professionale

8.2.8.1.11.8) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

8.2.8.1.12) Altri servizi non sanitari

B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici

B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNLBgiugno 2000

B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato

8.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria

8.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria

8.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando

B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato

8.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero

8.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

8.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92

B.2.A.14.S) Altri rimborsi, assegni e contributi

BA1690

BA1700

8Al710

BA1570

BA15BO

BA1590

BA1600

8A1610

BA1620

BA1630

BA1640

BA1650

BA1660

BA1670

BA16BO

BA12BO

8A1290

8A1300

8A131O

8A1320

BAl330

BA1370

8A13BO

BA1390

BA1400

BA1430

BA1440

BA1450

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1f?2 2..1 MOV. 2012ALLEGATO 1 al D.P.G.R. n. del _

Voci del modello CE afferenti agli aggregati di spesa relativi a beni e servizi

BAl770

BA1780

BA1790

BA1820

BA1830

BA1840

BA1860

BA1870

BA1BBO

BA1890

BA1900

BAlnoBA1930

BA1940

BA1950

BA1960

BA1970

BA2000

BA2010

BA2020

BA2030

BA2040

BA20S0

BA2060

8.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici

8.2.8.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato

B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato

8.2.8.2.3.0) Lavoro interinale - area non sanitaria

B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria

8.2.8.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando

8.2.8.2.4.8) Rimborso oneri stipenctiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università

S.2.S.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

B.2.B.3.1) Formazione [esternalizzata e non) da pubblico

8.2.8.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

D.3A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze

8.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

D.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

D.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi

B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni

B.4.A) Fitti passivi

B.4.B) Canoni di noleggio

8.4.8.1) Canoni di noleggio - area sanitaria

8.4.8.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria

B.4.C) Canoni di leasing

8.4.C.l) Canoni di leasing - area sanitaria

8.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

(*) Nota 1: su tali voci del modello CE non si definisce budget in quanto voci rientranti nella compensazioneinfragruppo e che costituiscono un saldo nullo nell'aggregato regionale.

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1(;) 2 1 NOV. 2012ALLEGATO 2 al D.P.G.R. n. :1.62 del

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW" RELATIVAMENTE ALLA SPESA PER BENI E SERVIZI -

DECRETO LEGGE 95/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 135/2012, ART. 15 COMMA 13 LETT. A), B) E

D) E DECRETO LEGGE 52/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONIIN LEGGE 94/2012, ART. 7 COMMI 1 E 2.

La natura della "Spending Review" deve essere inquadrata in un più ampio contesto diriorganizzazione e miglioramento dei processi organizzativi aziendali e delle modalità dierogazione dei servizi sanitari, tale da consentire una riduzione dei costi con invarianza deiservizi offerti.

In particolare, si rende necessaria un'incisiva azione che miri ai seguenti obiettivi:

• una più efficiente organizzazione;

• l'eliminazione degli sprechi;

• la realizzazione di economie negli acquisti.

Riduzione del 5% degli importi e delle connesse prestazioni dei contratti

Decreto Legge 95/2012 - Articolo 15, comma 13) lett. a)

Il testo recita: "ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e leconnesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni eservizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Serviziosanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura didispositivi medici opera fino al31 dicembre 2012".

Ambito di Applicazione

La disposizione non rende obbligatoria l'applicazione generalizzata di uno sconto del 5%sull'importo dei contratti, ma consente alle Aziende di ottenere delle economie riducendounilateralmente la quantità delle prestazioni che si era obbligata ad acquistare.

L'applicabilità della norma è quindi condizionata dalla possibilità materiale di ridurre leprestazioni acquistate a prescindere dall'eventuale adesione dei fornitori. È possibile richiederela riduzione nella fornitura di beni o servizi per le seguenti fattispecie:

• nel caso di appalti di servizi o fornitura di beni o servizi con prestazioni che l'Azienda,sulla base del contratto, ha l'obbligo di acquistare o richiedere in quantità fisse epredeterminate;

• nel caso di appalti di servizi o fornitura di beni o servizi in somministrazione continua,laddove le prestazioni presunte indicate in contratto, ridotte dell'importo previsto dallanorma, non siano ancora state superate.

Appare invece difficile l'applicazione della norma nel caso di forniture la cui prestazioni siarappresentata da un'unità indivisibile e nel caso di acquisto o noleggio di dispositivi medici "sumisura".

Si evidenzia, infine, che in funzione del carattere di "revisione della spesa pubblica a serviziinvariati", le riduzioni delle prestazioni non debbono influenzare l'erogazione dei Livelli

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Essenziali di Assistenza ma devono essere ottenute mediante una revisione delle modalitàorganizzative di erogazione dei servizi.

Azioni da Intraprendere

In relazione a tutti i contratti in essere per forniture di beni e servizi, fatta esclusione per ifarmaci, le Aziende Sanitarie sono tenute a:

• Ridurre il budget di spesa ed i relativi ordinativi di fornitura del 5% a decorrere dal 7luglio 2012, in funzione del miglioramento organizzativo delle modalità di erogazione deiservizi;

• Comunicare la volontà di procedere alla rinegoziazione del contratto al fornitore,valutando la possibilità di concordare una riduzione delle prestazioni;

• Definire l'importo contrattuale da ridurre" intendendosi tale riduzione pari allapercentuale del 5% delle quantità e dei corrispondenti importi contrattualizzati. Per i solidispositivi medici, il periodo di competenza è calcolato a partire dal 7 luglio 2012 e finoal31 dicembre 2012;

• In aggiunta agli interventi sulle quantità di prestazioni acquistate, laddove risulti difficileraggiungere l'obiettivo di risparmio del 5% del valore del contratto mediante le azioni dicui ai precedenti punti, l'Azienda deve verificare con i fornitori la possibilità di ottenereuna riduzione del prezzo di acquisto tale da portare il risparmio complessivo ai livelliindicati dalla norma;

• A titolo esemplificativo, si allegano al presente documento alcune delle possibili misuredi riduzione delle prestazioni da valutare con i fornitori (allegato 1).

Chiarimenti applicativi

• La riduzione è riferita ai contratti formalmente attivi alla data del 7 luglio 2012 e siapplica anche ai contratti eventualmente in proroga o in rinnovo;

• La norma si applica al valore delle forniture contrattualizzate ma non ancora ordinatealla data del 7 luglio 2012;

• Nel caso di forniture di beni per le quali le quantità residue da ordinare non consentanodi operare riduzioni pari a quanto previsto dalla norma, l'Azienda deve valutare leseguenti possibilità:

o effettuare dei correttivi agli ordini di acquisto non ancora consegnati;

o effettuare dei resi di merce.

• L'obiettivo di riduzione del 5% del valore dei contratti è concorrente e non alternativo aquello della lettera b) comma 13 art. 15, trattato nel prossimo paragrafo.

Applicazione prezzi di riferimento

Decreto Legge 95/2012 - Articolo 15, comma 13) lett. b)

Il testo recita: "Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonchésulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie astrumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di

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beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sonotenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre iprezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciòcomporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziendesanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciòin deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenzesignificative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo diriferimento" .

Azioni da Intraprendere

In relazione a tutti i contratti in essere alla data del 7 luglio 2012, le Aziende Sanitarie sonotenute a:

• Confrontare i prezzi unitari attualmente corrisposti rispetto ai valori di riferimentopubblicati dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, tenendo conto delle indicazioni daquest'ultimo fornite, in merito alle modalità di definizione di tali prezzi. I valori diriferimento sono disponibili per le seguenti categorie merceologiche:

Servizio di lavanolo Servizio di Ristorazione

Servizio di pulizie Materiale da guardaroba

Principi attivi Prodotti da cancelleria

Dispositivi medici

• Stante l'applicazione di quanto previsto dal D.L. 95/2012, articolo 15, comma 13) lett. a),proporre formalmente ai fornitori una rinegoziazione, in caso di scostamento dei prezziunitari rispetto ai prezzi di riferimento superiore al 20%. L'obiettivo di tale rinegoziazioneè quello di ricondurre i prezzi unitari effettivamente corrisposti a quelli di riferimentodell' Osservatorio;

• Recedere dal contratto in essere, in caso di mancato accordo con i fornitori nei 30 giornisuccessivi alla richiesta;

• Stipulare nuovi contratti tramite l'accesso a convenzioni-quadro anche di altre Regioni otramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contrattostipulato da altri enti mediante gare ad evidenza pubblica, con prezzi unitari in linea aquelli di riferimento.

Chiarimenti applicativi

• L'interpretazione letterale della norma prevede che la rinegoziazione con il fornitore icui prezzi risultino superiori del 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati dalAVCP, abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento(comportando quindi uno sconto sul prezzo almeno pari alla differenza di prezzorilevata);

• Nel caso in cui si rilevi un contratto con un prezzo unitario superiore del 20% aiprezzi di riferimento, nel tentativo di garantire uniformità di trattamento, l'Azienda è

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tenuta a proporre a tutti i fornitori del medesimo bene o servizio la riconduzione deiprezzi contrattualizzati al prezzo di riferimento.

Utilizzo degli Strumenti Consip

Decreto Legge 95/2012 - Articolo 15 comma 13) lett. d)

Il testo recita: "gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le provinceautonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categoriemerceologiche presenti nella piattaforma CONS/P, gli strumenti di acquisto e negoziazionetelematici messi a disposizione dalla stessa CONS/P, ovvero, se disponibili, dalle centrali dicommittenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presentelettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilitàamministrativa" .

Decreto Legge 52/2012 - Articolo 7 comma 1

Il testo modifica l'art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che: "glienti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando leconvenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operativeconvenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.".

Decreto Legge 52/2012 - Articolo 7 comma 2

Il testo modifica l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che:"fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti dibeni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso almercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti aisenti del medesimo articolo 328".

Azioni da Intraprendere

In relazione alle nuove procedure di acquisto, le Aziende Sanitarie, fermo restando quantostabilito dagli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 e dagli artt. 12 e 13 delregolamento regionale 15 aprile 2009, n. 4 dell'Autorità regionale SUA - Stazione UnicaAppaltante, sono tenute a:

• Verificare la presenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A;• Aderire alla convenzione Consip S.p.A., rispettando le prescrizioni stabilite dalla

normativa vigente;• Utilizzare gli strumenti telematici (Sistema Dinamico di Acquisizione, owero Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione) messi a disposizione da Consip S.p.A., incaso di indisponibilità delle suddette convenzioni.

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