ABI, ASSONIME e ASSOSIM: linee guida

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ABI, ASSONIME e ASSOSIM: linee guida ABI, ASSONIME e ASSOSIM hanno elaborato congiuntamente le linee guida che definiscono i flussi e le procedure tra emittenti e intermediari per l’invio delle comunicazioni all’emittente e il rilascio di certificazioni per l’esercizio di alcuni diritti , per l’invio di segnalazioni agli emittenti previste dal Provvedimento congiunto Banca d’Italia – Consob sulla gestione accentrata del 2008 (di seguito anche “Provv.”). Il Provvedimento, modificato con atto del 22 ottobre 2013 per allinearlo alle novità introdotte nella normativa in materia di diritti degli azionisti di società quotate, ad opera del d.lgs. n. 91/2012, correttivo del d.lgs. n. 27/2010 che aveva recepito la direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate (direttiva 2007/36/CE), entrerà in vigore il 15 aprile 2014. La legge sui diritti degli azionisti ha innovato profondamente la disciplina dell'assemblea delle società quotate prevedendo o codificando alcuni diritti a favore degli azionisti; in particolare ha: - modificato la disciplina sull'intervento e sul voto in assemblea, introducendo la regola della record date (la data di registrazione, anteriore all'assemblea, dei soggetti legittimati a votare) e ha rimesso agli statuti la possibilità di prevedere il voto elettronico o per corrispondenza e la partecipazione mediante mezzi elettronici; - introdotto la facoltà di identificazione degli azionisti; - modificato la disciplina sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno; - sancito il diritto di porre domande prima dell'assemblea; - semplificato la disciplina delle deleghe di voto e della sollecitazione di deleghe; - riordinato la disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione; - demandato a un regolamento di attuazione d'intesa Consob-Banca d'Italia la determinazione di alcuni profili collegati alla detenzione di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, tra cui l'individuazione dei modelli, dei termini e delle modalità con cui l'intermediario effettua il rilascio e la revoca delle certificazioni e l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni relative all'esercizio dei diritti collegati alla detenzione delle azioni. Le linee guida congiunte, che sono indirizzate agli intermediari e agli emittenti i cui strumenti finanziari siano ammessi al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, disciplinano, in particolare, il contenuto, le modalità e le procedure per: - l’invio delle comunicazioni dall’intermediario all’emittente (ex art. 23 Provv.), per l’esercizio dei diritti di recesso, ispezione dei libri sociali, identificazione degli azionisti su richiesta delle minoranze, integrazione dell’ordine del giorno, diritto di porre domande prima dell’assemblea, diritto di presentazione di liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo, nonché l’invio delle connesse comunicazioni rettificative e di revoca (ex art. 24 Provv.); - l’emissione delle certificazioni a favore dei titolari di alcuni diritti (ex art. 25 Provv.), ovvero per le certificazioni attestanti la legittimazione all’esercizio di diritti diversi da quelli indicati, e che quindi possono avere il contenuto più vario - quale, per esempio a mero titolo esemplificativo - il diritto di avere accesso alla documentazione sociale, il diritto di convocazione dell’assemblea da parte dei soci , il diritto di impugnativa delle delibere assembleari; PARLAMENTO: LAVORI IN CORSO 1/2

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ABI, ASSONIME e ASSOSIM hanno elaborato congiuntamente le linee guida che definiscono i flussi e le procedure tra emittenti e intermediari per l’invio delle comunicazioni all’emittente e il rilascio di certificazioni per l’esercizio di alcuni diritti, per l’invio di segnalazioni agli emittenti previste dal Provvedimento congiunto Banca d’Italia – Consob sulla gestione accentrata del 2008 (di seguito anche “Provv.”). Il Provvedimento, modificato con atto del 22 ottobre 2013 per allinearlo alle novità introdotte nella normativa in materia di diritti degli azionisti di società quotate, ad opera del d.lgs. n. 91/2012, correttivo del d.lgs. n. 27/2010 che aveva recepito la direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate (direttiva 2007/36/CE), entrerà in vigore il 15 aprile 2014.

La legge sui diritti degli azionisti ha innovato profondamente la disciplina dell'assemblea delle società quotate prevedendo o codificando alcuni diritti a favore degli azionisti; in particolare ha:

- modificato la disciplina sull'intervento e sul voto in assemblea, introducendo la regola della record date (la data di registrazione, anteriore all'assemblea, dei soggetti legittimati a votare) e ha rimesso agli statuti la possibilità di prevedere il voto elettronico o per corrispondenza e la partecipazione mediante mezzi elettronici; - introdotto la facoltà di identificazione degli azionisti; - modificato la disciplina sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno; - sancito il diritto di porre domande prima dell'assemblea; - semplificato la disciplina delle deleghe di voto e della sollecitazione di deleghe; - riordinato la disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione; - demandato a un regolamento di attuazione d'intesa Consob-Banca d'Italia la determinazione di alcuni profili collegati alla detenzione di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, tra cui l'individuazione dei modelli, dei termini e delle modalità con cui l'intermediario effettua il rilascio e la revoca delle certificazioni e l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni relative all'esercizio dei diritti collegati alla detenzione delle azioni.

Le linee guida congiunte, che sono indirizzate agli intermediari e agli emittenti i cui strumenti finanziari siano ammessi al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, disciplinano, in particolare, il contenuto, le modalità e le procedure per:

- l’invio delle comunicazioni dall’intermediario all’emittente (ex art. 23 Provv.), per l’esercizio dei diritti di recesso, ispezione dei libri sociali, identificazione degli azionisti su richiesta delle minoranze, integrazione dell’ordine del giorno, diritto di porre domande prima dell’assemblea, diritto di presentazione di liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo, nonché l’invio delle connesse comunicazioni rettificative e di revoca (ex art. 24 Provv.);

- l’emissione delle certificazioni a favore dei titolari di alcuni diritti (ex art. 25 Provv.), ovvero per le certificazioni attestanti la legittimazione all’esercizio di diritti diversi da quelli indicati, e che quindi possono avere il contenuto più vario - quale, per esempio a mero titolo esemplificativo - il diritto di avere accesso alla documentazione sociale, il diritto di convocazione dell’assemblea da parte dei soci , il diritto di impugnativa delle delibere assembleari;

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- l’invio delle segnalazioni agli emittenti (ex artt. 26, 26-bis e 27 Provv.), cioè la segnalazione dei nominativi di coloro che hanno richiesto la certificazione ex art. 25 Provv., nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari, segnalazione per l’identificazione degli azionisti su richiesta della società e per l’identificazione dei titolari di altri strumenti finanziari, segnalazione delle informazioni per permettere la maggiorazione del dividendo.

Dott. Francesca D’Ambrosio

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