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AMMORTIZZATORI IN DEROGA E FONDI PREVISTI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE "FORNERO" Relatore: dott. Massimo Brisciani Palermo, 31 ottobre 2014

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AMMORTIZZATORI IN DEROGA E FONDI PREVISTI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE "FORNERO"

Relatore: dott. Massimo Brisciani

Palermo, 31 ottobre 2014

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ARGOMENTI

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 3

PARTE I

I FONDI DI SOLIDARIETA’ 15

PARTE II

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PARTE IAMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

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1.FONTI

Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla

riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni

derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese,

per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici

accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla

normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di

trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a

settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine

destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione.

(Art 1 D.L. 54/2013)

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1.FONTI

Decreto interministeriale n.83473 del 1° agosto 2014

•Stabilisce i criteri generali per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga

•Lascia alle regioni e alle province il compito di disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di competenza territoriale

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2.SOGGETTI

Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o

prorogato ai lavoratori subordinati – operai, impiegati e quadri – compresi

apprendisti e lavoratori somministrati

Non hanno accesso a tale trattamento i lavoratori per i quali ricorrono le

condizioni per il riconoscimento di analoghe prestazioni previste dalla

normativa vigente

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3.CIG IN DEROGA

REQUISITI SOGGETTIVI

Per le prestazioni di CIG in deroga relative all’anno 2014 è sufficiente che il lavoratore abbia maturato un’anzianità lavorativa di 8 mesi

Anzianità lavorativa

Almeno 12 mesi di anzianità presso l’impresa alla data di inizio del periodo d’intervento

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3.CIG IN DEROGA

CAUSALI DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO

La sospensione o riduzione dell’orario di lavoro deve essere determinata da una delle seguenti cause:

• situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori

• situazione aziendale determinata da situazioni temporanee di mercato• crisi aziendale • ristrutturazione o riorganizzazione

Il trattamento non può essere concesso per cessazione di attività d’impresa

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3.CIG IN DEROGA – Procedura

CONCESSIONE CIG IN DEROGA SULLA BASE DI ACCORDI REGIONALI

Entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, l’azienda presenta telematicamente all’Inps e alla Regione la domanda di concessione o proroga del trattamento di CIG in deroga, corredata dall’accordo

Entro 30 giorni la Regione effettua l’istruttoria e, verificata la sussistenza dei presupposti, determina e comunica all’Inps l’onere connesso al trattamento integrativo in deroga

Dopo aver accertato la coerenza dell’onere con l’importo stimato preventivamente nell’accordo, l’Inps eroga il trattamento

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della stessa

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3.CIG IN DEROGA – Procedura

CONCESSIONE CIG IN DEROGA SULLA BASE DI ACCORDI SOTTOSCRITTI IN SEDE GOVERNATIVA

Il Mlps, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell’Inps, effettua l’istruttoria per accertare la sussistenza dei presupposti

Il Mlps quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione al Ministero dell’Economia per acquisirne, entro 15 giorni, il parere conforme

Entro 5 giorni dalla concessione, il MLPS trasmette all’Inps copia del provvedimento

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3. CIG IN DEROGA

DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento, in relazione a ciascuna delle unità produttive coinvolte, può avere una durata massima pari a:

•11 mesi per l’anno 2014•5 mesi per l’anno 2015

Per le imprese soggette alla disciplina in materia di integrazione salariale, il superamento dei limiti temporali previsto dalla normativa vigente può essere disposto unicamente in casi eccezionali legati alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva.

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3. CIG IN DEROGA

MONITORAGGIO

Per consentire all’Inps il monitoraggio dei flussi finanziari legati alle concessioni

di trattamenti di integrazione salariale in deroga, le aziende destinatarie del

provvedimento di concessione devono trasmettere mensilmente all’Inps i

modelli per l’erogazione del trattamento, entro e non oltre il venticinquesimo

giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento

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4.MOBILITA'

DURATA DEL TRATTAMENTO

*Si considerano anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell’annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati prima del 1°agosto 2014

Periodo di riferimento

Periodo (anche non continuativo) in cui il

lavoratore ha già beneficiato del trattamento

Durata massima del trattamento in deroga

Residenti nel Mezzogiorno

2014

maggiore di 3 anni 5 mesi nel corso del 2014* + 3 mesi*

inferiore a 3 anni7 mesi*

Periodo di fruizione massimo complessivo: 3 anni e 5 mesi

+ 3 mesi*

2015–2016 inferiore a 3 anni6 mesi

Periodo di fruizione massimo complessivo: 3 anni e 4 mesi

+2 mesi

dal 2017 Il trattamento NON potrà più essere erogato

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4.MOBILITA'

ISTANZA

I lavoratori interessati alla fruizione del trattamento di mobilità in

deroga devono presentare istanza all’Inps entro 60 giorni dalla data di

licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita

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4.MOBILITA'

PROCEDURA

•Lavoratori dipendenti da imprese con unità produttive site in un’unica Regione

La Regione adotta i provvedimenti di concessione dei trattamenti di mobilità in deroga, ne quantifica l’onere finanziario e trasmette i provvedimenti all’Inps

•Lavoratori dipendenti da imprese con unità produttive site in diverse Regioni

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza il MLPS effettua l’istruttoria e, accertata la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere finanziario e trasmette lo schema di decreto al Ministero dell’Economia per acquisirne il parere conforme entro 15 giorniEntro 5 giorni dall’adozione del decreto interministeriale, il MLPS deve darne comunicazione all’Inps

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PARTE IIFONDI BILATERALI A SOSTEGNO DEL REDDITO

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1.FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI

“Al fine di assicurare la definizione di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale”

Art. 3, comma 4 L. 92/2012

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1.FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI

CARATTERISTICHE DEI FONDI1)non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS2)l’istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano più di 15 dipendenti3)nei casi previsti dalla normativa in tema di CIGO o CIGS, assicurano la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale con durata non inferiore a un ottavo delle ore lavorabili in un biennio mobile (monte ore trimestrale) e non superiore al periodo massimo previsto per la CIGO (proroghe trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi nel biennio)

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1.FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI

FINALITÀ DEI FONDI

1)assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria

2)assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’ASPI

3)erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni

4)contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea

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2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE

FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE

(Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2014, pubblicato in G.U. del 6 giugno 2014, n.129)

Il trattamento previsto dal fondo residuale non si applica a favore del personale

dirigente, salvo che il fondo settoriale non lo preveda espressamente

Soggetti

datori di lavoro con organico superiore a 15 unità appartenenti a settori che non abbiano ancora stipulato contratti collettivi per l’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali

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2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE

PRESTAZIONE

Il fondo eroga ai lavoratori sospesi, o la cui attività sia stata ridotta,

un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale al

netto della riduzione del 5,84%

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2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE

Le imprese interessate devono versare

• un contributo ordinario mensileAliquota pari allo 0,50% della retribuzione imponibile dei lavoratori dipendentidi cui :•un terzo a carico del lavoratore•due terzi a carico del datore di lavoro

• un contributo addizionale In caso di ricorso all’ammortizzatore sociale per sospensione o riduzione dell’attività, il datore di lavoro dovrà versare al Fondo un contributo addizionale calcolato in rapporto alle retribuzioni perse pari al:•3% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti•4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti

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2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE

DURATA

La prestazione può essere erogata al massimo per tre mesi continuativi,

con possibile proroga trimestrale fino ad un massimo di nove mesi in un

biennio mobile in casi eccezionali

Durante i periodi di sospensione, al lavoratore è riconosciuta la copertura

contributiva ai fini pensionistici

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2.FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE

LIMITI

Il fondo potrà riconoscere prestazioni solo nei limiti delle proprie

disponibilità

A partire dal 1° gennaio 2020 potranno essere erogate prestazioni nei limiti

dei contributi versati da ciascuna impresa negli otto anni precedenti,

dedotte le prestazioni già autorizzate

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