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Servizio Tirocini Aggiornamento di maggio 2014

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Servizio Tirocini

Aggiornamento di maggio 2014

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contenuti

• Legge Regionale n°7 del 2013

• Deroghe 1471/2013 e 1472/2013 alla LR n°7

• Deroga 2024/2013

• Deroga 379/2014

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Novità introdotte

1.Esistono tre tipi di tirocinio

2.I tirocini hanno una durata massima che va dai 6 ai 24 mesi a seconda della tipologia di tirocinio.

3.Il tirocinio NON è replicabile, tranne per i soggetti con disabilità e con svantaggio (Organismo Tecnico di Valutazione)

4.È prevista un’indennità per i tirocinanti

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1. Le tipologie di tirocinio - 1

1.TIPO A – formativi e di orientamento: per persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi.

2.TIPO B – inserimento e reinserimento: per disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.

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1. Le tipologie di tirocinio - 2

3. TIPO C - di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento lavorativo e/o sociale in favore di persone con disabilità (ai sensi della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (ai sensi della legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (ai sensi della art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

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• La durata massima dei Tirocini di tipo C è di 12 mesi (24 per i disabili), rinnovabile una volta attraverso il parere dell’Organismo Tecnico di Valutazione (due volte per i disabili psichici o con disabilità > al 79%, la prima senza parere dell’Organismo Tecnico di Valutazione).

• Nel caso di soggetti con disabilità la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi, e sono inoltre previste condizioni di maggior favore per la durata e la ripetibilità del periodo per soggetti con disabilità, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale

2. Durata del tirocinio - 1

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2. Durata del tirocinio - 2

• Il tirocinante ha diritto ad un sospensione in caso di malattia, maternità, infortunio che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. La sospensione non concorre al calcolo della durata complessiva del tirocinio

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4. Indennità di partecipazione• È commisurata all’effettiva partecipazione

al tirocinio

• Per i tirocini tipo C varia a seconda del monte ore settimanale:– Fino a 10 ore: indennità pari a 0– Da 11 a 20 ore: indennità pari a 200€– Da 21 a 40 ore: indennità pari a 450€

• Al tirocinante possono spettare rimborsi per pasti e trasporti pubblici

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Organismo Tecnico di Valutazione

• Ha competenza territoriale

• Interviene su ripetibilità e indennità

Per i soggetti svantaggiati può decidere per un rinnovo

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Chi può promuovere i tirocini• Enti di formazione, Istituzioni scolastiche statali e paritarie• Università statali e non, Istituti di alta formazione• Centri per l’Impiego • Soggetti provati accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l’impiego• Associazioni e Enti autorizzati dalla Regione• Soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro all’attività di all’intermediazione (Agenzie

per il Lavoro o Agenzie Interinali)

I tirocini per persone che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale possono essere attivati anche da:

• cooperative sociali• comunità terapeutiche• ASP• Comuni• ASL

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Finanziamento pubblico

• Regione, Province, Comuni, Pubbliche Amministrazioni possono finanziare (o contribuire a finanziare) tirocini di tipo C per favorire l’inclusione sociale, a seguito di positiva valutazione dell’Organismo Tecnico di Valutazione

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Chi può ospitare tirocini - 1

• Datori di lavoro pubblici o privati che:– Non abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 12

mesi, eccetto quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo

– Non abbiano fruito di ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio

• Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio per il medesimo tirocinante

A meno di diversa decisione dell’Organismo Tecnico di Valutazione

per i tirocini C

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Chi può ospitare tirocini - 2

• I soggetti ospitanti devono: – Essere in regola con la normativa su salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro– Essere in regola con gli obblighi della L.68/99

• Non devono fruire di CIG per attività equivalenti a quella del tirocinio

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Tutor Organizzativo

Doveri:

• Monitorare l’andamento del tirocinio

• Redigere l’attestazione finale, sulla base

di elementi forniti dal SO

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Mancato rispetto degli obblighi

• Divieto di attivare ulteriori tirocini, sia per il SP che per il SO, per i successivi 12 mesi

• Immediata interruzione di eventuali altri tirocini attivati da entrambi i soggetti

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Sanzioni pecuniarie• Fino a 1.250 € per mancata

comunicazione al SARE

• Fino a 6.000 € per mancata indennità

• Trasformazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato per eventuali altre non conformità alla LR e alla legislazione nazionale

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Deroga 1471/2013

• L’indennità del tirocinio è commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione al tirocinio

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Deroga 1472/2013• Sono esclusi dai limiti (art.26bis, comma 4), i tirocini a

favore di disabili, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

• Per le persone svantaggiate il tirocinio può essere rinnovato una volta, anche con un progetto formativo identico o simile, a seguito di valutazione positiva dell’Organismo Tecnico di Valutazione

• Stabilisce, per i tirocini di tipo C, il variare dell’indennità mensile a seconda del monte ore settimanale

• Per i tirocini di tipo C l’indennità può essere sostituita da contribuiti e/o finanziamenti da Regioni, Province, Comuni, PA in forma singola o associata

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Deroga 2024/2013

• Anche i soggetti privati possono riconoscere contributi (per l’indennità mensile) a beneficio dei tirocinanti di tipo C

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Deroga 379/2014Per fasce di utenza dei Servizi Sociali e Sociosanitari e delle Amministrazioni dei Servizi per l’Impiego caratterizzate da vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro:• Possibilità per PA (Servizi Sociali, Sociosanitari, Servizi

per l’Impiego), soggetti pubblici e privati di riconoscere contributi per l’erogazione dell’indennità di partecipazione

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Deroga 379/2014

• Fragilità: – Situazione dinamica– Multifattoriale (variabili sociali e individuali)– Può essere ridotta o estinta con politiche

attive di partecipazione al lavoro

– Viene valutata dall’Organismo Tecnico di Valutazione