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A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

1

ottobre 2006

Presentazione di Angelo Marinelli

La nuova previdenza complementare

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Le variabili più rilevanti nel lungo periodo  2002 2010 2020 2040 2050

Speranza di vita

MaschiFemmine

ITALIA 79.5 media U.E. 73

 76.682.9

  

77.984.4

  

79.686.2

  

81.488.1

ITALIA 84.7media U.E.80

 81,4 88.1

Tasso di dipendenza degli anziani rapp. Fra over 65/pop. 20 – 64

Tasso di dip. (over 65/pop. 15 – 64)

29.8

(28 –UE 24.2 )

34.1 40.3 64.9 68.8

(61 – UE 49)

Popolazione in età attiva

35.9 35.4 34.1 28.3 26.1

Tasso di occupazione (20 –64)

59 (UE 68)

Tasso occ. (55 -64) 28% (UE 38,8)

62.9 63.6 67.3 69

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Tasso di sostituzione prev. ObbligatoriaDep 60: lav. Dipendente in pensione a 60/65 anniSelf 60: lav. Autonomo in pensione a 60/65 anni

•I coefficienti di trasformazione del sistema pubblico sono stati aggiornati sulla base delle ipotesi sottostanti lo scenario demografico Eurostat centrale

N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004

Fig. 1.5.1 Tassi di sostituzione lordi del sistema pubblico - Carriere dinamiche

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2004

2010

2020

2030

2040

2050

% d

el

red

dit

o f

inale

60 dep 60 self 65 dep 65 self

Fig. 1.5.2 Tassi di sostituzione lordo del sistema pubblico - Carriere piatte

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

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Tasso di sostituzione prev. obbligatoria e complementare dopo impatto demografico e MDL

Fig. 1.5.5 Tassi di sostituzione netti pubblico + privato - Carriere dinamiche

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

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el

sa

lari

o f

ina

le

60 dep 60 self 65 dep 65 self

Fig. 1.5.6 Tassi di sostituzione netti pubblico + privato - Carriere piatte

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

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ina

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60 dep 60 self 65 dep 65 self

•crescita del PIL: 1,4%;•crescita me salari: 1,8%;•rendimento netto prev. complementare: 2%;•inflazione e deflatore del PIL: 0%.•Contrib. PC: 9,25%

N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004

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Perché la previdenza complementare?Perché la previdenza complementare?

R2: per recuperare La riduzione della pensione pubblica

La previdenza complementare è sempre più una necessità per i giovani e per tutti coloro la cui pensione è calcolata, in tutto o in parte, con le nuove regole del metodo contributivo

R2: individui diversi hanno preferenze diverse.

Alcune persone vogliono lavorare duramente quando sono giovani e avere una buona pensione; altre godersi la vita nei primi anni dopo il pensionamento; altre ancora assicurarsi la possibilità di una rendita reversibile per i propri cari. La propensione al rischio dipende dall'età ma è influenzata anche dal reddito e dalle condizioni patrimoniali e familiari

R3: il risparmio viene indirizzato verso il finanziamento di investimenti pubblici e privati

Garantire che i regimi pensionistici mantengano un corretto equilibrio fra la popolazione attiva e quella in pensione, evitando oneri eccessivi per la prima e fornendo prestazioni adeguate alla seconda.

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•aumento del rapporto numero delle pensioni/occupati;•Scarsa crescita della produttività e delle dinamiche retributive• incremento della speranza di vita;• aumento del tasso di dipendenza degli anziani;

L’impatto demografico e della dinamica del PIL sulla previdenza privata complementare

Le conseguenze degli shocks demografici ed economici sui sistemi a ripartizione e a capitalizzazione

L’impatto demografico e della dinamica del PIL sulla previdenza pubblica obbligatoria

•Il trasferimento delle possibilità di consumo fra coloro che lavorano e coloro che sono in pensione è affidata al mercato dei capitali;•La redistribuzione opera nei meccanismi di formazione dei rendimenti;•È differente il modo con cui si influenza il processo di accumulazione del capitale

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La scelta della rendita nella previdenza complementare

Situazione famigliare

Opzione reversibilità

Prestazione scelta Tipo rendita

monoparentale con marito vedovo

No •33% capitale;

•67% rendita

•Rendita costante vitalizia

•Long care term dall’evento invalidante

monoreddito con figlio minorenne

Si •1OO% rendita; •Rendita vitalizia reversibile;

•Rendita reversibile per X anni poi irreversibile

Bi –reddito con figli grandi

No •50% rendita;

•50% in forma capitale

•Rendita irreversibile vitalizia;

•Rendita irreversibile vitalizia decrescente

monoreddito senza figli con coniuge (moglie) non autosufficiente

Si •100% rendita •Prestazione in rendita maggiorata al 70esimo anno;

•Long term care al verificarsi dell’evento invalidante del marito

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I fattori che ostacolano il decollo della previdenza complementare

•asimmetrie informative rispetto alla propria aspettativa previdenziale futura (informare);•vincoli di carattere reddituale (incentivare e sostenere);•limiti derivanti dall’azione di contrasto dei datori di lavoro, dovuto alla perdita di liquidità conseguente al conferimento del TFR verso i fondi pensione (compensare);•diffuso senso di sfiducia nei confronti dei mercati finanziari (regole di vigilanza e controllo, funzionamento dei mercati, ruolo dello Stato)

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Le iscrizioni alla previdenza complementare (dati aggiornati al 30/06/2006)

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MACRO AREE DELLA RIFORMA della previdenza complementare

Norme a sostegno

dell’adesione

(silenzio – assenso)

Liberalizzazione del settore

della previdenza complementare

(equiparazione fra le forme pens.)

Disciplina fiscale della

previdenza complementare

Compensazioni alle imprese

per il conferimento del TFR

Modificazioni al regime

delle prestazioni

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manifestare una SCELTA ESPLICITA scegliere di destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale (ed eventualmente il suo contributo, attivando anche la contribuzione del datore di lavoro prevista dai CCNL)

Fondo chiuso

PIP – Piano individuale pensionistico

I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007

Dal 1° gennaio 2007 il

lavoratore dipendente del settore privato ha sei mesi di

tempo per

Fondo aperto con adesione individuale

manifestare una SCELTA TACITA (Silenzio – assenso)

Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1° gennaio 2007 (il 1° luglio 2007)o dopo sei mesi dall’assunzione se

successiva, il TFR va:

- Se l’azienda ha almeno 50 dipendenti, il datore di lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo per l’erogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato e gestito dall’INPS

Se non c’é nessun fondo pensione negoziale e NESSUN accordo collettivo aziendale, l’azienda provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso l’Inps (N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non confondere con quello istituito presso tesoreria di Stato)

Decidere di mantenere il TFR in azienda in tutto

(per i lavoratori non iscritti ai fondi

pensione) o in parte

al Fondo chiuso, o ad altra forma pensionistica complementare eventualmente prevista da un accordo collettivo aziendale (ma non si ha diritto al contributo del datore di lavoro)

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Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai

lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di

cui all’articolo 2120 del codice civile”, che viene gestito, per conto dello

Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria

statale.

Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato

(art. 84 DDL finanziaria 2007)

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Dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo pari al 100 per cento della quota di TFR

maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252 per i lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dipendenti.

Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con

Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del

trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata

dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo

in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo

Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato

(art. 84 DDL finanziaria 2007)

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Il fondo per la gestione dei TFR (3)

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IL DLGS 252/2005

• INNOVAZIONI ED EFFETTI:

• Volontarietà e obbligatorietà: il TFR - 1° gruppo• Gestione finanziaria - 2° gruppo• Prestazioni - 3° gruppo• Fiscalità - 4° gruppo• L’informazione/comunicazione - 5° gruppo• Il pubblico impiego - 6° gruppo• I fondi preesistenti - 7° gruppo

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1° GRUPPO

Volontarietà e obbligatorietà:

il TFR

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Verso l’inclusione della previdenza complementare nel concetto di previdenza sociale…

La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede,fra i criteri direttivi: “l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare”

I lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (a partire dal 1° gennaio 2007 ) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o individuale (fondo “chiuso”, fondo “aperto” o piano pensionistico individuale attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale stipulato con un’impresa assicurativa)

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TFR: trasferimento dal 1.1.2007

• Con adesione esplicita o tacita (silenzio assenso)

IL FONDO è tenuto a:• Adozione di una linea con garanzia per la raccolta del

TFR conferito tacitamente

• GARANZIA vuol dire: Certezza restituzione capitale versato : * a netto di oneri (costi contenuti) * a scadenza ed a eventi definiti

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Dal 1.1.2007

• Possibilità per ogni iscritto di aderire a più linee d’investimento in contemporanea nello stesso fondo

• Si diventa iscritto anche con il tacito consenso che non comporta il versamento del contributo del lavoratore (ma in tale caso non si attiva neppure il contributo del datore di lavoro)!

* versando anche il solo TFR spettano tutti i diritti e prerogative anche se non si

aderisce con la propria quota e quindi non si riceve quella aziendale.

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CONFERIMENTO DEL TFR:”SILENZIO-ASSENSO”  

Il conferimento del T.F.R. per silenzioNON IMPLICA L’OBBLIGO di contribuzione da parte del lavoratore e datore di lavoro. Si potrà sempre farlo successivamente comunicandolo all’Azienda con diritto al contributo contrattuale nei limiti e forme previste

I FONDI pensione dovranno prevedereLINEE DI INVESTIMENTO in grado di GARANTIRE la restituzione del capitale versato e RENDIMENTI COMPARABILI al tasso di rivalutazione del T.F.R.

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La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria

•Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dip. viene destinato al Fondo per l’erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS

•Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal (1° gennaio 2007), o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può:

Aderire ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale

Manifestare il proprio dissenso all’adesione

Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta

Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di 50 dipendenti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dipendenti va al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto

Non esprimere alcuna scelta (silenzio)

1) TFR NEI FONDI CONTRATTUALI salvo accordo aziendale per destinazione ad altra forma collettiva;

2) in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale)

3) nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi con il Fondo per l’erogazione dei TFR…questo è un fondo di previdenza complementare).

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Anche in presenza di un contratto collettivo o accordo anche

territoriale, le parti possono comunque decidere di destinare il TFR

maturando, mediante il silenzio – assenso, tramite accordo aziendale

(ma tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al

lavoratore, in modo diretto e personale):

•ai fondi istituiti o promossi dalle Regioni;

•ai fondi pensione “contrattuali”;

•ai fondi pensione aperti mediante ADESIONE COLLETTIVA;

•ai fondi istituiti per regolamento aziendale o con accordo tra soci di

cooperative

In caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito,

salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale l’azienda abbia aderito con

il maggior numero di lavoratori

TFR e “silenzio assenso”

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Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto, non

esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR

maturando in azienda*e in assenza di una forma pensionistica

complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi

della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro

trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico complementare

istituito presso l’INPS.

* Con gli effetti di cui all’art. 84 del ddl finanziaria per i lavoratori dipendenti di imprese con almeno 50

dipendenti

Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto

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Il silenzio assenso dopo la legge finanziaria

LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93

A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “silenzio – assenso” possono:

1)  MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti verrà destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto)

2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione

IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs possono

1) MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti verrà destinato al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall’INPS)

2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare (nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del 50%-elevabile succ.)

IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93 

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Il silenzio –assenso: la tempistica probabile

Dal 1° gennaio 2007

Il datore di lavoro deve informare ciascun dipendente delle scelte disponibili

Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni relative al Tfr

un mese prima della

scadenza dei sei mesi

il datore di lavoro deve comunicare ai dipendenti che non abbiano ancora optato il fondo di destinazione del Tfr alla scadenza del semestre

Dopo il periodo dei sei mesi utili per esercitare una scelta esplicita (dal 1° luglio 2007)

Scade il termine per esercitare le opzioni ed il Tfr inizia ad essere versato al fondo pensione di riferimento

Le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare

il Tfr maturando non optato resta in azienda se l’impresa ha meno di 50 dipendenti; va al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto se l’impresa ha almeno 50 dipendenti

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Modalità di funzionamento del conferimento tacito del TFR maturando ed effetti delle quote non destinate alle forme

pensionistiche complementari

C’é una forma pensionistica complementare collettiva ?

Sì Il Tfr è devoluto alla forma

NoSì Il Tfr è devoluto

alla formaindividuata dall’accordo

NoIl Tfr è devoluto al fondo residuale INPS

No

SìIl Tfr è devoluto

alla forma con più iscrittiNo

C’é una sola forma collettiva di riferimento (fondo chiuso o fondo aperto ad adesione collettiva)?

C’é un accordo a livello aziendale sulla forma di destinazione?

Silenzio nei 6 mesi

Esiste una forma con più iscritti in azienda?

In tutti i casi nei quali il lavoratore di imprese con almeno 50 dipendenti decida esplicitamente la non destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare, il 100% di questa quota verrà destinata al Fondo pubblico per l’erogazione del TFR acceso presso la tesoreria di Stato

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• Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato

• Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, dal 1° gennaio 2008, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito all’allegato del disegno di legge finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la gestione dei trattamenti di fine rapporto;

•Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR;

•Dal reddito d’impresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari o al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti);

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Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo

per l’erogazione del TFR

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•Contributo di solidarietà, fondo di garanzia contro il rischio di omissioni contributive e finanziamento della COVIP

A valere sul contributo di solidarietà del 10 per cento sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare:• é finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di garanzia istituito, presso l’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;• é destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005

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2° GRUPPO

Gestione finanziaria

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La gestioneI soggetti e la divisione dei ruoli:

FondoAssicurazione

Gestore

Service Banca

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I risultati

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I risultati

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Fondi pensione negoziali: la situazione finanziaria e le prospettive

della democrazia economica (Composizione delle risorse in gestione per area geografica e pertipologia di mandato).

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Esempio: pesi di alcuni titoli nel MIB 30 e esposizione di un F.P: “tipo” nel titolo

Titolo Peso nel MIB30

(14-12-05)

Esposizione del F.P. nel titolo

Eni 19,66% Il titolo pesa il 19,66% del 2,4% del patrimonio del F.P. (0,47 %del F.P.)

Telecom 7,90% Il titolo pesa il 7,90% del 2,4% del patrimonio del F.P. (0,18 %del F.P.)

Fiat 1,10% Il titolo pesa il 1,10% del 2,4% del patrimonio del F.P. (0,026 % del F.P.)

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LE SPESE

Amministrative Finanziarie

Sono i costi del service Si riferiscono alle commissioni amministrativo e del della Banca Depositaria fondo e dei gestori finanziari

L’accordo Istitutivo Vengono calcolate fissa un limite massimo rispettivamente sul patrimonio di spesa del fondo e su quello

affidato a ciascun gestore

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I Costi per i Fondi Aperti

• Spese legali e giudiziarie

• Commissioni di entrata

• Oneri di intermediazione

• Le varie tassazioni (11% sul risultato)

• Commissioni di gestione

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Stima delle commissioni per l’anno 2004Stima delle commissioni per l’anno 2004

I Costi dei Fondi Pensione negoziali

* Fonte Relazione Annuale COVIP 2005* Fonte Relazione Annuale COVIP 2005

0,15 %0,36%Comm. Gest. finanziaria

0,47 %1,72%Totale

0,05 %0,11%Banca depositaria

0,27 %1,40%Gestione amministrativa

Spese/patrimonioSpese/contribuzioneTipologia

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Fondi Pensione Aperti.Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale)N.B.: media semplice calcolata fra gli oneri dei comparti senza garanzia e con garanzia

Fondi Pensione Aperti.Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale)N.B.: media semplice calcolata fra gli oneri dei comparti senza garanzia e con garanzia

Polizze Pensionistiche Individuali.Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale)media semplice fra unit linked e tradizionale

Polizze Pensionistiche Individuali.Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale)media semplice fra unit linked e tradizionale

I Costi di Mercato

* Fonte Relazione Annuale COVIP 2005* Fonte Relazione Annuale COVIP 2005

5,1 %179Totale

4,6 %132Caricamento non previsto

6,5 %47Caricamento sul I° premio previsto

Commissione media a 3 anniNumero LineeTipologia

1,7 %154Obbligaz.

1,9 %251Totale

1,8 %95Bilanciato

2,2 %74Azionario

Commissione mediaNumero comp.Tipologia

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3° GRUPPO

Prestazioni

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Previdenza Complementare

• Prestazioni agli iscritti:

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.Viene superata l’attuale distinzione fra prestazioni di previdenza complementare per anzianità e per vecchiaia.

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Le Prestazioni AL MOMENTO DELLA PENSIONE

• Prestazione in forma capitale (consentita fino al 50% dell’importo accumulato presso il fondo) ma l’iscritto può ottenere la liquidazione interamente in forma di capitale, se la sua rendita risulta di importo esiguo (quando l’importo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale accumulato presso il fondo pensione é inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS).

• Prestazione in forma di rendita mediante conversione del montante maturato presso il fondo in annualità vitalizie;

• In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche potranno essere, su richiesta dell’aderente, effettuate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti previsti per l’accesso alla pensione obbligatoria.

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Oggi Dal 01.01.2007

• Per spese sanitarie - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 100% del capitale - tassazione separata (min. 23%)

• Per acquisto o ristrutturazione 1a casa - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 100% del capitale - tassazione separata (min. 23%)

• Per spese sanitarie gravissime - in qualsiasi momento - fino al 75% del capitale - aliquota fissa (min. 9% max. 15%)

• Per acquisto o ristrutturazione 1a casa - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 75% del capitale - aliquota fissa (23%)

• Per “ulteriori esigenze” - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 30% del capitale - aliquota fissa (23%)

Ai fini dell’anzianità valgono i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare

LE ANTICIPAZIONI

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Ed inoltre ......Ed inoltre ......

• Dopo due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica;

• gli statuti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica nel caso esista una gestione multicomparto

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Le anticipazioni

Il lavoratore potrà richiedere, in qualsiasi momento, un’anticipazione della posizione individuale maturata:•per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie, e a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche (la prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è colpita da ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali);•per un importo non superiore al 75 per cento dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (ritenuta a titolo di imposta del 23% sull’anticipazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta);•per un importo non superiore al 30 per cento, dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari per ulteriori esigenze degli aderenti. (ritenuta a titolo di imposta sull’anticipazione del 23 per cento al netto dei redditi già assoggettati ad imposta);  

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Oggi Dal 01.01.2007

• solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione

• fino al 100% del capitale • tassazione ordinaria (riscatti “volontari”) min. 23%

• tassazione separata (riscatti “involontari”) min. 23%

• solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione •tassazione con aliquota 23%

Ipotesi previste dal Decreto che danno luogo ad una tassazione agevolata (15% + abbattimento per periodi di iscrizione lunghi)

• riscatto totale del capitale solo in caso di: - invalidità permanente; - disoccupazione per almeno 4 anni;

• riscatto del 50% del capitale in caso di: - mobilità o CIG; - disoccupazione per almeno 1 anno;

I RISCATTI

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L e p r e s t a z i o n i in caso di cessazione del rapporto di lavoroL e p r e s t a z i o n i in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Perdita dei requisiti di

partecipazione (passaggio ad altra

azienda)

A scelta dell’iscritto:

il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS;

il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;

Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione;

Il mantenimento della posizione presso il fondo (in quiescenza)

In caso di morte dell’iscritto prima del

pensionamento quanto maturato verrà

liquidato ai beneficiari previsti dalla legge o in

loro assenza a un beneficiario designato.

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4° GRUPPO

fiscalità

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12%red.

comp.

5.164,57

5.164,57

•Oggi posso portare in deduzione il minore fra il 12% del reddito complessivo e i 5.164,57 euro annui• fino al doppio del TFR destinato alle forme pensionistiche collettive

La deducibilità oggi … la deducibilità prevista dallo

schema di decreto

•Lo schema di decreto prevede una deducibilità riferita esclusivamente al limite espresso in cifra fissa: potrò dedurre dal reddito complessivo contributi versati al F.P. fino a 5.164,57 euro annui.

Il trattamento fiscale della contribuzione dopo l’attuazione della legge delega

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La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitaleLa disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale

il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS;

il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;

Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti

La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento

Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette 23%

15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo (riduzione max 6%)

N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d’imposta

al netto dei redditi già assoggettati ad imposta

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50%33%

Prima della delega

Tassazione separata al netto dei rendimenti già colpiti da imposta

Dopo la delega50%

Ritenuta a titolo d’imposta al netto dei rendimenti finanziari già colpiti presso il fondo e della contribuzione eventualmente non dedotta (15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo con una riduzione max del 6%).

Tassazione separata al lordo dei rendimenti già colpiti da imposta

TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE IN FORMA DI CAPITALE

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Prestazione in forma di capitale(max 50% del montante*)

Prestazione in forma di rendita

* È possibile percepire l’intera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il 70% del montante si ottenga una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale

tassazione con ritenuta d’imposta (15%) ridotta per ogni anno di iscrizione eccedente il 15° fino ad un minimo del 9%)

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

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5° GRUPPO

L’informazione/comunicazione

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LIVELLI DI INFORMAZIONE

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE: soggetti super partes (Presid. Consiglio, MinWelf., Covip,

Mefop)

INFORMAZIONE NELLE AZIENDE(funzionale al silenzio-assenzo/tacito conferimento del TFR)

INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI

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Obblighi informativi dei fondi pensione

I fondi pensione dovranno dotarsi per le adesioni successive al 1° gennaio 2008, di una Nota informativa per la raccolta delle adesioni redatta in conformità allo schema predisposto dalla COVIP

Obiettivi:

•omogeneità degli standard di rappresentazione delle informazioni delle diverse forme pensionistiche (comparabilità delle diverse offerte);

•definizione di un “Indicatore sintetico dei costi”, costruito in modo da fornire, mediante ricorso ad unico valore, una rappresentazione immediata dell’onerosità della partecipazione alle diverse forme pensionistiche, nonché delle diverse offerte all’interno di ciascuna di esse

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Obblighi informativi a carico dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa scritta, in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare, sulle diverse scelte disponibili, secondo la seguente tempistica:

•In prossimità dell’entrata in vigore del decreto, per i lavoratori già assunti a quella data;•Contestualmente all’assunzione per i lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del decreto

Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento tacito del TFR maturando alla previdenza complementare (entro il 1° giugno 2007 per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto ed entro cinque mesi dall’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007) i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà conferito in caso di diversa manifestazione di volontà alla scadenza del semestre

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• Nota informativa

•Scheda sintetica – che ha lo scopo, in modo semplice, di introdurre l’aderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare

•Progetto esemplificativo – da mettere a disposizione dell’aderente in forme e con modalità idonee, incluso l’utilizzo di strumenti informatici anche successivamente all’adesione

fornire all’aderente un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e l’importo iniziale della prestazione complementare, consentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali scelte avranno nel tempo

accessibilità, sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite sui meccanismi di funzionamento e sulle condizioni di partecipazione

prospetto informativo per la raccolta delle adesioni dove è evidenziato l’indicatore sintetico dei costi

OBBIETTIVI DELLE COMUNICAZIONI PRE-CONTRATTUALI O IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALL’ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMETARI

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Nota informativa

Obiettivo: Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche,

dettando disposizioni volte all’applicazione di “regole comuni”

Strumento: Schema unico rivolto a tutte le forme pensionistiche complementari

Metodologia: Allineamento degli standard di trasparenza, in riferimento sia ai contenuti che alla

struttura dell’informazione

Struttura: Parte prima: “Caratteristiche della forma pensionistica complementare” Parte seconda: “Dati storici di rischio/rendimento e di costo”

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Scheda sinteticaObiettivo: Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando

disposizioni volte all’applicazione di regole comuni

Strumento: Schema unico per tutte le forme pensionistiche complementari

Metodologia: Allineamento degli standard di trasparenza sia per contenuti che per struttura dell’informazione Simile ai “Key features” degli schemi pensionistici anglosassoni Privilegia accessibilità/ sinteticità/immediatezza delle informazioni: una sorta di brochure del

FP

Struttura: Parte prima: “Caratteristiche della forma pensionistica complementare” Parte seconda: “Dati storici di rischio/rendimento e di costo”

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Il progetto esemplificativo

• Il Progetto è volto a fornire un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell’importo iniziale della prestazione complementare.

• Lo stesso costituisce anche uno strumento utile all’aderente nell’adozione delle scelte relative alla partecipazione (misura della contribuzione, linea di investimento, ecc.), consentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo

• I parametri e le procedure di calcolo del Progetto saranno stabilite da Covip

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6° GRUPPO

Pubblico impiego

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E per il pubblico impiego cosa cambia?

 “Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente integralmente la previgente normativa”.

•Tutto è rinviato all’adozione di un apposito provvedimento, •visto che la delega conferita dalla legge 243/04 è scaduta

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Intanto per i dipendenti del pubblico impiego…

In data 2 marzo 2006 è stata sottoscritta all’Aran l’accordo quadro che proroga il termine indicato dall’art. 2, comma 3, dell’AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare.

Il termine per esercitare l’opzione per il passaggio dal TFS al TFR con contestuale adesione dei pubblici dipendenti alla previdenza complementare, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2001, già prorogato al 31 dicembre 2005, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare.

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7° GRUPPO

I fondi preesistenti

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Disciplina fiscale per i “vecchi iscritti a vecchi fondi”

Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421:a)     alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il nuovo limite di deducibilità;b)    alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;•c)     alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del nuovo regime fiscale sulle prestazioni.

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Disciplina fiscale per i “vecchi iscritti a vecchi fondi”

Le forme pensionistiche già istituite dalla data del 15 novembre 1992, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico–finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare alle norme relative al finanziamento (TFR) e alla disciplina delle prestazioni (anticipazioni, prestazioni in forma capitale). Ai relativi contributi versati continuerà ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

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Entrata in vigore del decreto legislativo

Il decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005 entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attienealle disposizioni di cui::• all’art. 16, comma 2, lettera b) – norme relative al finanziamento della COVIP, con onere a valere sul contributo di solidarietà;• all’art. 18 – vigilanza sulel forme pensionistiche complementari;•all’art. 19 – compiti della COVIP•all’art. 22, comma 1 – disposizioni finanziarie relative allo stanziamento di 17 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative

Queste disposizioni entrano il vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana..

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Le norme specifiche per le imprese di assicurazione

•Le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima dellapredetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:• alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui dell’articolo 13, comma3 del decreto, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;• alla predisposizione del regolamento previsto dallo stesso articolo 13, comma 3.

•I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.

•A decorrere dal 1° gennaio 2007, solo le forme pensionistiche complementari che hannoprovveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione,anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR