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GLI ASPETTI FISCALI DEI MINI BOND E DELLE CAMBIALI FINANZIARIE GLI ASPETTI FISCALI GLI ASPETTI FISCALI DEI MINI BOND E DEI MINI BOND E DELLE CAMBIALI FINANZIARIE DELLE CAMBIALI FINANZIARIE Bologna, 19 giugno 2014 a cura di R. Bigi a cura di R. Bigi

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GLI ASPETTI FISCALI

DEI MINI BOND E

DELLE CAMBIALI FINANZIARIE

GLI ASPETTI FISCALI GLI ASPETTI FISCALI

DEI MINI BOND E DEI MINI BOND E

DELLE CAMBIALI FINANZIARIEDELLE CAMBIALI FINANZIARIE

Bologna, 19 giugno 2014

a cura di R. Bigia cura di R. Bigi

Principali riferimenti normativi e di prassi

• Art. 32 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo o Crescita), convertito in data 7 agosto 2012, così come successivamente modificato:

– dall’art. 36 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita-bis), convertito in data 17 dicembre 2012;

– dall’art. 12 del Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), convertito in data 21 febbraio 2014.

• Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2013, n.

4/E.

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Finalità delle modifiche apportate

• Agevolare l’accesso al canale di finanziamento mini-bond e cambiali finanziarie per le società non quotate rendendolo assimilabile, anche dal punto di vista fiscale, alle forme di provvista bancaria;

• Favorire la sottoscrizione dei mini-bond e delle cambiali finanziarie eliminando l’applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi corrisposti. In tale ottica è da leggere anche l’estensione della normativa di favore ai mini-bond dell’imposizione indiretta sui finanziamenti avvenuta con il già citato decreto legge 145 del 23 dicembre 2013.

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Regime di deducibilità degli interessi passivi (ante Decreto Sviluppo)

• doppio del tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, per le obbligazioni e titoli similari negoziati su mercati regolamentati UE e di Stati white list aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;

• tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3, per le obbligazioni e i titoli similari diversi da quelli del precedente punto.

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Limiti alla deducibilità ex art. 3, c. 115, della Legge n.549/1995 per società «non quotate».

Gli interessi passivi sono indeducibili per l’ammontare eccedente quelli risultanti dall’applicazione dei seguenti tassi:

Regime di deducibilità degli interessi passivi (ante Decreto Sviluppo)

Conseguenze:

• indeducibilità della maggior parte degli interessi passivi, alla luce del (basso) valore del tasso ufficiale di riferimento;

• mancanza di convenienza rispetto al finanziamento bancario, i cui interessi passivi non subiscono il predetto limite di deducibilità.

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Questa disposizione era, quindi, fortemente limitante per lo sviluppo dei mini-bond e delle cambiali finanziarie come forme alternative e complementari ai finanziamenti bancari.

Regime di deducibilità degli interessi passivi (ante Decreto Sviluppo)

La disposizione in oggetto non si applica agli interessi passivirelativi alle obbligazioni e titoli similari emessi dai Grandi Emittenti (società con azioni quotate, enti pubblici trasformati in società per azioni, banche) per i quali valgono le regole fissate dall’articolo 96 del TUIR sulla base del quale gli interessi passivi e gli oneri ad essi assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza èdeducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).

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Regime di deducibilità degli interessi passivi (post Decreto Sviluppo)

Disapplicazione dei limiti alla deducibilità ex art. 3, c. 115, della Legge n. 549/1995 per società «non quotate», a condizione che:

– i mini bond siano «quotati» (i.e. negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione UE e diStati white list aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo);

– ove non «quotati», i mini bond siano detenuti da investitori qualificati (e.g. banche, SIM, SGR, assicurazioni) che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati che consentono lo scambio di informazioni.

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Regime di deducibilità degli interessi passivi (post Decreto Sviluppo)

Con le modifiche introdotta la deducibilità degli interessi passivi legati all’emissione di mini-bond e cambiali finanziarie quotati e non (in quest’ultimo caso vi sono alcune condizioni abbastanza stringenti da rispettare) rientra nei limiti dell’art. 96 del TUIR e quindi:

� eccedenza tra interessi passivi ed interessi attivi e proventi assimilati deducibile ogni anno nei limiti del 30% della differenza tra valore e costo della produzione dell’articolo 2425 con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b) e dei canoni di locazione finanziaria, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

In sintesi, gli interessi passivi riconosciuti sulle cambiali finanziarie ed i mini-bond sono assimilati a quelli relativi ai finanziamenti bancari.

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Regime di deducibilità degli interessi passivi

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

Mini bond «quotati»

• Il requisito della quotazione deve sussistere al momento dell’emissione.

• Il delisting successivo all’emissione non pregiudica il venir meno dei benefici, che pertanto si devono considerare acquisiti sin dall’origine.

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Regime di deducibilità degli interessi passivi

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

Mini bond «non quotati»

• I mini bond devono essere sottoscritti e circolare esclusivamente tra investitori qualificati così come individuati dall’art. 100 del decreto legislativo 58 del 1998 (T.U.F.).

• Gli investitori non devono detenere, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria, più del 2% del capitale o del patrimonio netto della società emittente. Da considerare tutte le tipologie di azioni (anche privilegiate, postergate, di mero godimento) ed anche eventuali partecipazioni dei familiari e l’effetto demoltiplicativo.

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Regime di deducibilità degli interessi passivi

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

Mini bond «non quotati»

• Il beneficiario dei proventi deve essere residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (non è strettamente necessario che sia uno Stato in white list).

• Per essere considerato beneficiario effettivo, il percettore degli interessi deve ricevere i pagamenti come destinatario finale e non come mero veicolo di transito come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.47/E del 2 novembre 2005.

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Regime di deducibilità degli interessi passivi

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

Mini bond «non quotati»

• Nella delibera assembleare di emissione delle obbligazioni andrebbe, prudentemente, previsto che i titoli:

– possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente tra investitori qualificati ex art. 100 del T.U.F.;

– non possono essere sottoscritti da soci che detengono più del 2% del capitale della società emittente

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Queste informazioni dovrebbero essere riportate anche nel prospetto di offerta dei titoli emessi.

Regime di deducibilità degli interessi passivi

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

Mini bond «non quotati»

La società emittente deve acquisire apposita certificazione da parte del sottoscrittore o del successivo acquirente nella qualelo stesso attesti di essere un investitore qualificato ai sensi dell’art. 100 del T.U.F., di non possedere più del 2% del capitale sociale della società emittente e che il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o, comunque, in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni.

L’eventuale indeducibilità si applica solo pro quota.

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Regime di deducibilità dei costi di emissione

Le spese di emissione dei mini bond, delle cambiali finanziarie e titoli similari (commissioni per la determinazione del rating del soggetto emittente, commissioni di collocamento, compensi per prestazioni professionali legate all’emissione) sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio e, quindi, secondo il principio di cassa.

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Regimi della ritenuta alla fonte (ante Decreto Sviluppo)

Applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari, ad eccezione di quelli emessi da Grandi Emittenti e, in particolare, da società «quotate» che sono soggetti all’imposizione sostitutiva prevista dal decreto legislativo n°239 del 1° aprile 1996. Tale decreto prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva (26% dal 1° luglio 2014) per i percettori nettisti e l’erogazione dei proventi al lordo dell’imposta per i cosidetti lordisti.

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Regimi della ritenuta alla fonte (post Decreto Sviluppo)

Ampliamento della disapplicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi:

– di mini bond e cambiali finanziarie «quotati»;

– di mini bond e cambiali finanziarie non «quotati», a condizione che siano corrisposti ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (O.I.C.V.M.) con quote detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in mini bond, cambiali finanziarie e titoli assimilati (Decreto Legge 145 del 23/12/2013).

Disapplicazione non prevista per le cartolarizzazioni.

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Regimi della ritenuta alla fonte

Mini bond «quotati»

In forza dell’estensione del regime dei titoli emessi dai Grandi Emittenti (Dlgs n. 239/1996) ai mini bond «quotati», trova altresì applicazione l’esenzione da imposta in Italia sugli interessi percepiti da:

i. soggetti residenti di Paesi che consentano lo scambio d’informazioni;

ii. enti od organismi internazionale costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

iii. investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentano lo scambio d’informazioni;

iv. banche centrali.

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Opzione per il regime sostitutivo per garanzie sui mini bond

Con il novello art. 20-bis del Dpr n. 601/1973, è estesa l’applicabilità ̀ dell’imposta sostitutiva ex art. 15 e seg. del Dpr n. 601/1973, alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione (anche) alle emissioni di obbligazioni o titoli similari da chiunque sottoscritte, esentandole quindi dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali ordinariamente dovute.

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Opzione per il regime sostitutivo per garanzie sui mini bond

In presenza di emissioni obbligazionarie il regime dell’imposta sostitutiva sulle eventuali garanzie prestate sarà applicabile su opzione da esercitare nella stessa delibera assembleare di emissione dei titoli. In caso di esercizio dell’opzione, l’operazione sarà soggetta alla sola imposta sostitutiva dello 0,25% e non saràassoggettata alle ordinarie imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali. L’imposta sostitutiva si applica sull’intero ammontare delle obbligazioni collocate.

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Opzione per il regime sostitutivo per garanzie sui mini bond

• I benefici dell’opzione, che deve essere esercita nella delibera di emissione, si estendono anche agli eventuali successivi atti collegati, ivi inclusi le estinzioni.

• Rispetto al passato, la nuova disposizione rende accessibile l’emissione di mini bond «ipotecari».

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Dematerializzazione delle cambiali

Sulla base del comma 7 dell’art 32 del decreto legge 83 del 2012, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata avvalendosi, a tale fine, di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Il vantaggio fiscale delle cambiali finanziarie dematerializzate è l’esenzione dall’imposta di bollo (pari allo 0,01%) ferma restando l’esecutività del titolo.

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