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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL’ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi In collaborazione con CEFAS In collaborazione con CEFAS A cura di: Danilo Monarca RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO BIOLOGICO AGENTI BIOLOGICI AGENTI BIOLOGICI

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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBOCORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL’ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi

In collaborazione con CEFASIn collaborazione con CEFAS

A cura di:Danilo Monarca

RISCHIO BIOLOGICORISCHIO BIOLOGICO

AGENTI BIOLOGICIAGENTI BIOLOGICI

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AGENTI BIOLOGICIAGENTI BIOLOGICI

La protezione da agenti biologici ècontemplata dal Titolo X: “Esposizione ad Agenti biologici –del Testo Unico sulla salute e sicurezza D.Lgs. N.81/2008.

Ciascun tipo presenta specifiche interazioni con l’organismo umano, sopravvivenza con l’ambiente esterno, durata media di vita.

Una diversa pericolosità intesa in senso generico

CAMPO DI APPLICAZIONE art. 266“ tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di agenti biologici”

Connessi alla manipolazione di microrganismi e/o all’esposizione(deliberata o potenziale) ad agenti biologici, capaci di provocare infezioni, allergie, intossicazioni.

L’Art 267 del D.Lgs. N.81/2008 definisce:a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

AGENTI BIOLOGICIAGENTI BIOLOGICI

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CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICODEL RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico, in generale, viene classificato in base alle caratteristiche di pericolosità di un microrganismo.

Tali caratteristiche sono:

•l’infettività: ossia la capacità del microrganismo patogeno di penetrare nell’ospite e di moltiplicarsi in esso;

•la patogenicità: ossia la capacità di produrre la malattia a seguito dell’infezione;

•la trasmissibilità: ossia la capacità di un microrganismo patogeno di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto sensibile;

•la neutralizzabilità: ossia la disponibilità di misure profilattiche per prevenire la malattia o di efficaci misure la cura.

Gli agenti biologici, nell’ Art 268 del D.Lgs.81/2008 ., a seconda delle caratteristiche di pericolosità, sono stati classificati in 4 gruppi:

- GRUPPO 1 Basso rischio individuale e collettivo : agenti con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani(es. E.coli) ;

- GRUPPO 2 Rischio moderato a livello individuale e limitato a livello collettivo : agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, è poco probabile che si propaga nella comunità; sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche (es. Salmonella, enterovirus);

CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICODEL RISCHIO BIOLOGICO

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- GRUPPO 3 un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

- GRUPPO 4 un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche e terapeutiche (es. virus Ebola).

CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICODEL RISCHIO BIOLOGICO

OBBLIGHI E MISURE DI PREVENZIONEOBBLIGHI E MISURE DI PREVENZIONEA CARICO DEL DATORE DI LAVOROA CARICO DEL DATORE DI LAVORO

1- Comunicare all’organo di vigilanza attività che comportano l’utilizzo di agenti biologici del gruppo 2 - 3 (art 269)

2- richiedere autorizzazione del Ministero della sanità per attività che comportano l’utilizzo di agenti biologici del gruppo 4

3- valutazione del rischio (art. 271) 4- misure tecniche-procedurali, 5- misure igieniche, 6- attività formative,7- interventi di sorveglianza sanitaria per il personale esposto a rischio per

la salute. 1- il nome ed indirizzo dell’azienda e del titolare;2- documento di valutazione di cui art. 271 comma 5 (rel. Tecnica)3- attività comportano la presenza di OGM , ai quali si applica l’all. 4 del D.Lgs.vo

206/2001

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

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Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206 Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 206

"Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 9"Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, 0/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente mconcernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati"odificati"

ALLEGATO IV

MISURE DI CONTENIMENTO E ALTRE MISURE DI PROTEZIONE

1. Le sottoelencate tabelle indicano i requisiti minimi e le misure necessarie, perciascun livello di contenimento in attivita' di laboratorio (tabella I) e per altre attivita' (tabella II). Le tabelle Ib e Ic riportano aggiunte e modifiche, rispetto alla tabella Ia, rispettivamente per serre o camere di crescita (Ib) e per stabulari (Ic).

AUTORIZZAZIONI art. 270AUTORIZZAZIONI art. 270

Il datore di lavoro che vuole utilizzare un ag. del gruppo 4, deve richiedere una autorizzazione al Min. della salute, correlata da:

- Informazioni art. 269- Elenco degli agenti che si intende utilizzare

L’autorizzazione è lasciata dal ministero ed ha durata di 5 anni, eventualmente rinnovabile. Il Ministero inoltre, comunica all’organo di vigilanza competente per il territorio, le autorizzazioni concesse e le eventuali variazioni.

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

• ART. 271 il datore di lavoro deve tener conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative; in particolare:

• Classificazione agenti biologici con riferimento all’allegato XLVI;• Informazioni delle malattie che possono contrarre;• Dei potenziali effetti allergici e tossici;• Della conoscenza della patologia alla quale è affetto il

lavoratore, che è da porre in correlazione all’attività svolta;• Del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati;• Ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente

che possono influire sul rischio

ARTICOLAZIONE DELLA VALUTAZIONEARTICOLAZIONE DELLA VALUTAZIONE

Analisi iniziale e valutativa

Fasi del procedimento lavorativoche comportano rischio biologico

Numero di lavoratori esposti

Nominativo del RSPP

Prevenzione e Protezione

Metodi e procedure lavorative adottate

Misure di prevenzione e protezione

Procedure di emergenza per l’esposizione ad agenti del gruppo 3 e 4

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MISURE IGIENICHEMISURE IGIENICHE

Art. 273:

Presenza di servizi sanitari con docce e lavaggi oculari e antisettici per la pelle

Indumenti protettivi devono essere tenuti separati da quelli civili e tolti quando il lavoratore lascia l’ambiente di lavoro

Indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici devono essere disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti

L’accesso alle aree di lavoro è consentito solo al personale autorizzato

Dispositivi di protezione individuale controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione (provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva)

E’ vietato mangiare, bere, fumare all’interno delle aree a rischio di esposizione

E’ sconsigliato portare anelli e bracciali, nonchéutilizzare lenti a contatto..

MISURE IGIENICHEMISURE IGIENICHE

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Evitare l’utilizzo dell’agente Limitare i lavoratori esposti Progettare i processi lavorativi Misure collettive di protezione Segnalazione di rischio biologico Procedure di emergenza Trattamento rifiuti in condizioni di sicurezza Procedure concordate per trasporto e manipolazione dell’agente in sicurezza

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVEMISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

MISURE SPECIFICHE PER STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIEMISURE SPECIFICHE PER STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIE

Procedure per la manipolazione, decontaminazione, ed eliminazione, senza rischi per i lavoratoriFar riferimento all’allegato XLVII Abbandono dell’area Informazione dell’Organo di Vigilanza Obbligo di segnalazione da parte dei lavoratori di infortuni o incidenti

Abbandono dell’area Informazione dell’Organo di Vigilanza Obbligo di segnalazione da parte dei lavoratori di infortuni

o incidenti

MISURE DI EMERGENZAMISURE DI EMERGENZA

INFORMAZIONE E FORMAZIONE art. 278INFORMAZIONE E FORMAZIONE art. 278 Rischi salute Precauzioni Misure igieniche Funzione degli indumenti Procedure manipolazione degli agenti Prevenzione incendi

All’atto dell’assunzione Ogni 5 anni Per cambiamenti del grado di rischio

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Medico Competente MC Visite mediche per i lavoratori a rischio Messa a disposizione di vaccini Allontanamento temporaneo

SORVEGLIANZA SANITARIA art. 280SORVEGLIANZA SANITARIA art. 280

Diritto dei lavoratori a ricevere informazioni sui controlli sanitari

ESPOSTI AL GRUPPO 3 E 4ESPOSTI AL GRUPPO 3 E 4Iscrizione al registro, annotando i lavoratori esposti, attività e la tipologia di agenteAggiornamento periodico del registro anche tramite MCConsegna del registro all’Istituto superiore di sanità, ISPESL, ASLComunicazione dell’eventuale cessazione di lavoro, consegna delle cartelle sanitarie di rischioComunicazione della cessazione lavorativa dell’azienda con consegna del registro alle autorità competentiI modelli e le modalità del registro sono determinati con decreto ministeriale

Datori di lavoro e dirigenti: arresto da 4 a 8 mesi e ammenda da2000 a 4000 euro per le violazioni Artt. 269, 279. 3000 a 18.000 euro per art. 280

Preposti: arresto da 4 a 8 mesi e ammenda da 2000 a 4000 euro per gli artt. 269, 279.

Lavoratori: arresto fino a 1 mese con l’mmenda da 150 a 600 E per la violazione art. 277 comma 3 e da 103 a 309 con la violazione art. 277 comma 1.

SANZIONISANZIONI

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AGENTI BIOLOGICIAGENTI BIOLOGICIEsempi di attività lavorative nelle quali si può rilevare rischio biologico

OspedaliServizi mortuariServizi sanitari

Impianti trattamento acqueDepurazione acque reflue

Discariche, inceneritoriRaccolta/smaltimento rifiuti

Analisi biochimicheLaboratori clinici

VeterinariaStabulariBiotecnologie

Industria farmaceutica-Centri ricerca

Stalle, allevamentiConcimazioneAgricoltura

MacellazioneManipolazione uovaCella frigorifera

Industria alimentare

Tipo attività/ Luogo svolgimentoSettore

OspedaliServizi mortuariServizi sanitari

Impianti trattamento acqueDepurazione acque reflue

Discariche, inceneritoriRaccolta/smaltimento rifiuti

Analisi biochimicheLaboratori clinici

VeterinariaStabulariBiotecnologie

Industria farmaceutica-Centri ricerca

Stalle, allevamentiConcimazioneAgricoltura

MacellazioneManipolazione uovaCella frigorifera

Industria alimentare

Tipo attività/ Luogo svolgimentoSettore

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALEDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Mascherine

Cuffia

Guanti Visiera

Occhiali

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L’ efficacia di un guanto può essere valutata a priori in base alla sua permeabilità al virus, sostanze chimiche. Gli indici di protezione (1-6) sono stabiliti in funzione del tempo di protezione (10-480 min).

Se correttamente utilizzati e indossati, i respiratori con certificazione governativa, ad esempio NIOSH o CE EN149:2001, consentono di ridurre l'esposizione alle sostanza nocive diffusenell'aria. Tali respiratori non escludono tuttavia il rischio dimalattia o morte. I respiratori N95 e alcuni di quelli europei con marchio CE EN 149: 2001 FFP2 venduti come mascherine chirurgiche possono essere ugualmente utilizzati per ridurre l'esposizione di chi li indossa.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALEDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE