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1 AVV. ANTONELLA BONANNO – AVV. NICOLA GIUDICE ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO ISTANZA EX ART. 59 CPA (Ric. n. 1247/2020, Sez. II) delle Associazioni LEGAMBIENTE SICILIA APS, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (W.W.F. ITALIA) O.N.L.U.S., LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (L.I.P.U.) ODV, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, risultante da atto separato c o n t r o l’ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e nei confronti di ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI E CONSORTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Giovanni Di Giunta e Clelia Lucrezia Ludovica Principato del Foro di Catania; LIBERI CACCIATORI SICILIANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Di Giunta e Clelia Lucrezia Ludovica Principato del Foro di Catania;

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AVV. ANTONELLA BONANNO – AVV. NICOLA GIUDICE

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SICILIA - PALERMO

ISTANZA EX ART. 59 CPA

(Ric. n. 1247/2020, Sez. II)

delle Associazioni LEGAMBIENTE SICILIA APS, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL

WORLD WIDE FUND FOR NATURE (W.W.F. ITALIA) O.N.L.U.S., LEGA ITALIANA

PROTEZIONE UCCELLI (L.I.P.U.) ODV, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del giudizio, risultante da atto separato

c o n t r o

l’ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA

PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore

Regionale pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Palermo

e nei confronti di

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI E CONSORTI, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Giovanni Di Giunta e Clelia

Lucrezia Ludovica Principato del Foro di Catania;

LIBERI CACCIATORI SICILIANI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Di Giunta e Clelia Lucrezia Ludovica Principato del

Foro di Catania;

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UNIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE SICILIANE – Un.A.Ve.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano

Valenza;

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, FEDERCACCIA SICILIA, Anuu,

Associazione Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale, e

CONSORTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi

dall’Avv. Alberto Maria Bruni

INTERVENIENTI AD OPPONENDUM

per l’esecuzione

dell’ordinanza cautelare n. 944/2020 dei 24-26 settembre 2020, resa inter partes da codesto TAR

Palermo, Sez. II, Relatore Dott. Francesco Mulieri, con la quale è stata sospesa in parte qua

l’esecuzione del D.A. n. 80/Gab dei 6/7 agosto 2020 e relativo All. “A”, dell’Assessore Regionale

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto “Calendario

Venatorio 2021-2021”.

F A T T O

1. Con ricorso del 18 agosto 2020 le associazioni ricorrenti hanno impugnato il calendario

venatorio 2020-2021 deducendone la illegittimità sotto diversi profili e chiedendone

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

L’istanza di misura cautelare monocratica è stata rigettata con D.P. n. 839 del 21 agosto

2020. In vista della prima Camera di Consiglio utile del 24 settembre 2020, le Associazioni

ricorrenti hanno depositato memoria difensiva nella quale - iinn oosssseeqquuiioo aall pprriinncciippiioo ddii eeffffeettttiivviittàà

ddeellllaa ttuutteellaa ggiiuurriissddiizziioonnaallee ddii ccuuii aallll’’aarrtt.. 11 CCPPAA eedd iinn ccoonnffoorrmmiittàà aallllaa pprreecciissaa sscceellttaa ddii ccaammppoo ddeell

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LLeeggiissllaattoorree ddii rriitteenneerree ““pprreemmiinneennttee”” llaa nneecceessssiittàà ddii ttuutteellaa ddeell ppaattrriimmoonniioo ffaauunniissttiiccoo rriissppeettttoo aallllaa

lliibbeerrttàà ddii eesseerrcciittaarree llaa ccaacccciiaa”” - hanno specificamente ed espressamente chiesto a codesto G.A. la

sospensione del calendario venatorio impugnato con riferimento alle parti in cui l’Assessore

regionale:

a) ha autorizzato illegittimamente l’apertura della caccia al Coniglio selvatico a decorrere

dal 20 settembre 2020, in violazione dei pareri resi dagli organi scientifici, in assenza di censimenti

aggiornati ed in tutti indistintamente gli AA.TT.CC., consentendo l’uso del furetto;

b) ha previsto illegittimamente il prolungamento del prelievo venatorio della specie

Beccaccia fino al 20 gennaio 2020, anziché prevederne la chiusura al 31 dicembre 2020;

c) ha autorizzato illegittimamente l’apertura della caccia alla Volpe sia in forma libera sia in

forma collettiva (a squadre) con l’ausilio di cani a decorrere dal 20 settembre e non dal 1° ottobre

2020, in contrasto con il parere ISPRA e con le risultanze della CTU a firma dl prof. Bruno Massa;

d) ha autorizzato illegittimamente il prelievo venatorio delle specie Pavoncella e

Moriglione, in violazione delle disposizioni ministeriali in materia di prelievo di queste due specie

di Anatidi;

e) ha previsto illegittimamente la liberazione con successivo abbattimento delle specie

Starna e Fagiano nelle aziende agro-venatorie;

ff) ha autorizzato illegittimamente il prelievo delle “diverse forme fenotipiche” del Cinghiale

(Sus scrofa), ossia di animali vaganti riconducibili alla fauna domestica e non alla “fauna selvatica”.

2. Con ordinanza n. 944/2020 meglio indicata in epigrafe, codesto TAR ha accolto la

domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora

nelle parti a), b), c), d), ed e) censurate dalle associazioni ricorrenti.

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In particolare, richiamando il precedente contenzioso sul CV 2028-2019, conclusosi con

sentenza n. 2647/2019 di questo stesso TAR passata in giudicato e con ordinanza n. 856/2018 del

CGA, codesto G.A ha correttamente esposto una serie di chiarissime ineccepibili motivazioni a

sostegno del proprio convincimento secondo cui “…la doglianza con cui parte ricorrente deduce

l’illegittimità del decreto impugnato nei punti sub a-b-c-e (e poi anche d), sotto altro profilo di

illegittimità - ndr) laddove si discosta immotivatamente dal parere ISPRA appare suscettibile di

favorevole apprezzamento; convincimento che peraltro trova conforto nella più autorevole

giurisprudenza costituzionale ed amministrativa. Meritevoli di attenzione sono in particolare due

precisazioni di codesto TAR (corroborate da recentissima giurisprudenza del TAR Liguria e della

Corte di Giustizia UE) qui di seguito testualmente riportate:

- “in mancanza di certezza scientifica, l’attività di programmazione, regolatoria e

amministrativa, deve ispirarsi al principio di precauzione, il quale può giustificare

l’adozione di misure di protezione anche laddove permangano incertezze scientifiche

sull’esistenza o la portata dei rischi”;

- sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione relativamente

ai punti sub a-b-c-d-e “avuto riguardo anche al fatto che l’interesse pubblico generale

alla tutela di specie animali che costituiscono patrimonio indisponibile della

collettività prevale senz’altro sull’interesse volto ad estendere la platea delle specie

cacciabili a favore degli associati delle associazioni intervenienti”.

3. Senonchè, con D.A. 102/GAB del 28 settembre 2020, l’Assessore regionale

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nell’asserito ed apparente

intento di “dover dare immediata esecuzione all’Ordinanza n. 1247/2020” (?), ha da un lato,

ottemperato al provvedimento cautelare (limitatamente ai punti sub b-c-d-e), e, dall’altro lato, ha

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invece incredibilmente autorizzato il prelievo venatorio del Coniglio Selvatico con decorrenza dal

1° ottobre 2020, regolamentando il prelievo stesso in modo assolutamente identico al calendario

impugnato E PER QUESTA PARTE SOSPESO! (eccezion fatta per il divieto di uso del furetto).

Le associazioni ricorrenti, avendo appreso della imminente pubblicazione del D.A. n.

102/GAB, hanno prontamente inviato nota PEC in data 29 settembre 2020 nella quale hanno

diffidato l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ed

il Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo rurale e territoriale, cui compete il controllo e la

vigilanza sulla regolamentazione dell’attività venatoria e sulla tutela della fauna a:

a) pubblicare sul sito web istituzionale del Dipartimento il testo dell’ordinanza del T.A.R.;

b) emanare urgentemente una declaratoria dei nuovi divieti discendenti dall’obbligatoria

ottemperanza alla citata Ordinanza, dandone ampia diffusione presso gli uffici periferici e le

Associazioni di categoria e con pubblicazione sul sito web istituzionale col valore legale di

cui all'art. 68 della L.r. n. 21/2014 s.m.i.;

c) emanare puntuali indicazioni a tutti i corpi di polizia e di vigilanza ai fini dell’applicazione

dei nuovi divieti, dandone ampia diffusione e con pubblicazione sul sito web istituzionale

col valore legale di cui all'art. 68 della L.r. n. 21/2014 s.m.i., ricordando che l’esercizio di

attività venatoria in violazione dei divieti scaturenti dall’ordinanza del T.A.R. configura i

reati di esercizio venatorio a carico di specie per le quali la caccia non è consentita ai sensi

dell’art. 30 della Legge-quadro n. 157/1992;

d) astenersi dal porre in essere provvedimenti o atti amministrativi volti ad aggirare o

comunque eludere il chiaro dettato delle richiamate statuizioni del Giudice amministrativo.

La diffida non ha purtroppo trovato riscontro.

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Per converso, il deprecabile modus operandi della P.A. regionale, oltre a legittimare il

ragionevole sospetto della “preminenza” ad oltranza di non meglio identificati interessi sottesi al

mondo venatorio, si pone ancora una volta in palese dispregio, violazione ed elusione delle

chiarissime statuizioni dell’anzidetta ordinanza cautelare n. 944/2020 e giustifica la proposizione

della presente istanza fondata sui seguenti motivi in

D I R I T T O

Il decreto assessoriale n. 102/GAB costituisce sostanziale violazione ed elusione

dell’ordinanza cautelare, essendo com’è totalmente privo di qualsiasi consistenza e preordinato solo

al mantenimento “ad oltranza” dell’illegittimo prelievo venatorio del Coniglio Selvatico in Sicilia

(sia pure con con divieto di uso del furetto), nonostante l’acclarata mancanza di certezza scientifica

e l’applicazione del principio di precauzione disposta dal TAR; principio al quale l’attività della

P.A. regionale dovrebbe spontaneamente aderire ed essere improntata (SIC!).

Né vale per converso richiamare fittiziamente, come si fa da parte dell’Assessore:

a. i risultati del monitoraggio demografico straordinario realizzato nel 2019 dall’Università

degli Studi di Palermo;

b. l’impossibilità di effettuare, causa COVID 19, i censimenti del Coniglio nella corrente

stagione, come (asseritamente) ribadito da ISPRA con le indicazioni del 17 marzo 2020.

Entrambe le argomentazioni sono meramente pretestuose e prive di fondamento:

l’evidente incredibile intento della P.A. è quello di aggirare le perentorie statuizioni cautelari

del TAR sul divieto generale di caccia al Coniglio Selvatico!

Al fine di consentire “ad oltranza” tale illegittimo prelievo venatorio di una specie “in

declino”, non avendo realizzato il censimento annuale propedeutico alla programmazione della

stagione venatoria in corso, l’Assessore ha richiamato ad hoc i risultati del censimento 2019 relativo

alla scorsa stagione venatoria, interpretando artatamente la nota ISPRA del 17 marzo 2020

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(https://www.isprambiente.gov.it/it/news/stato-emergenziale-per-epidemia-di-covid-19-indicazioni-

per-i-piani-di-prelievo-di-ungulati-e-galliformi) che nulla ha a che vedere con il Coniglio selvatico!

Si osserva preliminarmente che la richiamata nota Ispra è del 17 marzo 2020 e quindi

BEN ANTERIORE al parere Ispra sul C.V. reso nel successivo mese di giugno il quale ha

previsto specificatamente la necessità dei censimenti per la specie Coniglio Selvatico nella

regione Siciliana proprio ai fini del prelievo sostenibile.

Ma vi è di più.

La nota ISPRA non solo si riferisce alla caccia di selezione agli ungulati e ad alcuni

galliformi - mentre NON fa alcun riferimento ai Lagomorfi, ordine a cui appartiene il Coniglio

selvatico - ma addirittura consiglia di sospendere la caccia in assenza di monitoraggio

primaverile ai fini del “prelievo sostenibile” di alcuni galliformi.

Per quanto riguarda le tre specie di Galliformi prese in esame da ISPRA (Coturnice, Pernice

sarda e Fagiano di monte), si fa infatti riferimento alla “gestione sostenibile” di queste specie,

basata sul monitoraggio primaverile delle popolazioni e con la verifica del successo riproduttivo in

tarda estate. Lo stesso Istituto, su queste tre specie, ritiene che “in mancanza di tali informazioni per

l’anno in corso, si ritiene opportuno escludere Coturnice, Pernice Sarda e Fagiano di monte dal

prelievo nella stagione venatoria 2020/21”.

Nel caso del Coniglio selvatico in Sicilia, si tratta anche per questa specie di “gestione

sostenibile” (come anche indicato nella parte conclusiva della relazione, prodotta dall’Università di

Palermo nel 2019, relativa al monitoraggio di questa specie).

A fortiori la Regione Siciliana - mutatis mutandis, posto che è lo stesso Assessore a

pretendere di avvalersi di un’interpretazione “estensiva” della citata nota ISPRA del 17.03.2020

relativa ad ungulati e galliformi - in assenza di monitoraggi primaverili dei Conigli in Sicilia, in

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ossequio al principio di precauzione, avrebbe dovuto escluderlo ex se dalle specie cacciabili nel

corrente calendario venatorio!

A ciò non è bastata nemmeno l’ordinanza cautelare di accoglimento in parte qua di codesto

TAR, la cui esecuzione per tale profilo è stata manifestamente, tempestivamente ed incredibilmente

disattesa elusa dalla P.A. regionale!

Peraltro il censimento regionale del Coniglio era perfettamente ripetibile anche nel corso di

questa stagione venatoria, in quanto da effettuare nei mesi di luglio e agosto (periodo ampiamente

fuori da lockdown); infatti il monitoraggio del coniglio a cui si riferisce l’amministrazione è stato

realizzato nei mesi di luglio e agosto del 2019 e pertanto, per essere significativi i dati, il

monitoraggio di quest’anno si sarebbe dovuto ripetere negli stessi mesi (luglio e agosto), durante i

quali non vi sono state particolari restrizioni per COVID-19 che avrebbero potuto impedire

l’aggiornamento del monitoraggio, ma l’amministrazione non ha ritenuto di procedere in questa

direzione.

Anche tale argomentazione si rivela quindi radicalmente inconsistente e comunque

insuscettibile di giustificare l’insanabile ed inammissibile inadempimento della P.A. regionale

all’ordinanza cautelare n. 944/2020 (“camuffato” da presunta ottemperanza!).

Infine, richiamare nel decreto in questione “l’impossibilità, causa l’emergenza Covid-19, di

poter ritirare ed esaminare i Tesserini Venatori 2019/2020 nei tempi previsti, ai fini della

rilevazione statistica dei dati riferibili ai capi abbattuti” non può essere considerata una

motivazione valida per consentire il “prelievo sostenibile” del Coniglio selvatico in contrasto con le

chiare statuizioni di codesto TAR e con il principio di precauzione, per i quali il prelievo venatorio

del Coniglio va sospeso sull’intero territorio regionale.

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Ad ogni buon fine si riportano testualmente qui di seguito le motivazioni della richiesta

sospensione della caccia per il Coniglio Selvatico articolate nella memoria difensiva.

“B2. CONIGLIO SELVATICO

Va preliminarmente rilevato che codesto TAR con sentenza n. 2647/2019 dei 17.05-16.11

2019, passata in autorità di giudicato, si è già ampiamente occupato della duplice questione

relativa da un lato, all’anticipazione del prelievo venatorio del Coniglio selvatico all’inizio del mese

di settembre e, dall’altro lato, alla previsione di cacciabilità del Coniglio stesso nella Regione

Siciliana.

Le esatte statuizioni che è dato di leggere nella detta sentenza (riguardanti la stagione

venatoria 208-2019) sono suscettibili di assumere valenza conformativa e generale in occasione

della riedizione del medesimo potere (da parte della P.A. odierna resistente) di regolamentazione

dell’attività venatoria; ciò anche e soprattutto perché la situazione dei conservazione della specie

non solo è rimasta immutata, ma anzi è sensibilmente peggiorata!

Ed invero, nell’ultimo decennio (sin dal 2013) la popolazione siciliana di Coniglio selvatico

È IN DECISO DECLINO (cfr. pag. 195 del PRFV); anche la migliore letteratura scientifica

nazionale e internazionale ha evidenziato il decremento della popolazione e il cattivo stato di

conservazione della specie (cfr. documentazione prodotta in atti: Lo Valvo et al., 2014; Biometric

characterisation and taxonomic considerations of European rabbit Oryctolagus cuniculus (Linnaeus

1758) in Sicily (Italy. World Rabbit Sci., 22: 207-214; Lo Valvo et al., 2017. mtDNA diversity in a

rabbit population from Sicily (Italy). Turk J Zool, 41: 645-653;Vecchio et al., 2018. Monitoring by

radiotracking of a wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) restocking group in area of Agrigento

(Sicily): preliminary analysis of servival. Congresso ATIT; Di Vittorio M., Lo Valvo M., Di

Trapani E., Sanguinetti A., Ciaccio A., Grenci S., Zafarana M., Giacalone G., Patti N., Cacopardi

S., Rannisi P., Scuderi A., Luiselli L., La Grua G., Cortone G., Merlino S., Falci A., Spinella G.,

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López-López P., 2019. Long-term changes in the breeding period diet of Bonelli’s eagle (Aquila

fasciata) in Sicily, Italy. Wildlife Research, 46(5): 409-414).

Il declino di questa specie è stato anche attestato dall’emanazione della L. reg. sic. 8 maggio

2018, n. 8. “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità

regionale”, che, all’Art. 58, riporta “Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico e per la

ricerca sui virus che ne determinano la moria. Per le finalità di cui all’articolo 38 della legge

regionale 1 settembre 1997, n. 33, l’Assessorato regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la

pesca mediterranea – dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale è autorizzato a

stanziare la somma di 200 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2018, per il ripopolamento e

la ricerca sui virus che determinano la moria del coniglio selvatico”.

Peraltro, all’esito della consulenza d’ufficio disposta dal CGA nel giudizio cautelare

d’appello proprio relativo al CV 2018-2019 il CTU ha riconosciuto il CATTIVO STATO DI

CONSERVAZIONE DI QUESTA SPECIE, suggerendo (a pagina 37), di mantenere chiusa

l'attività venatoria al Coniglio selvatico nonché di condurre “seri censimenti” e concludendo,

in applicazione del principio di precauzione, nel senso che QUANDO LE POPOLAZIONI DI

CONIGLIO SELVATICO AVRANNO DI NUOVO RAGGIUNTO DENSITÀ

CONSISTENTI, ALLORA SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE DI NUOVO IL PRELIEVO

VENATORIO TRADIZIONALE, CON APERTURA DELLA CACCIA IN COINCIDENZA

CON QUELLA DI ALTRE SPECIE (16 SETTEMBRE).

Nel 2019 la P.A. regionale, preso atto della necessità di costruire una serie storica

dell’abbondanza del coniglio finalizzata ad un “prelievo sostenibile”, ha commissionato il primo

censimento su scala regionale della specie e, in maniera prudenziale, ha consentito un prelievo

venatorio di questa specie, in attesa di ulteriori censimenti negli anni a venire. La relazione finale

redatta dal Laboratorio di Zoologia applicata dell’Università di Palermo (prodotta in atti) perviene

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alle seguenti conclusioni: “…infine, considerato che si è trattato del primo monitoraggio su scala

regionale del Coniglio selvatico e che questo monitoraggio è anche servito per mettere punto una

complessa pianificazione, si suggerisce di ripetere il monitoraggio il prossimo anno per rendere

più robusti i risultati ottenuti e rendere il prelievo di questa specie sempre più sostenibile.”

Orbene, in manifesto dispregio degli effetti conformativi del giudicato scaturenti dalla

sentenza n. 2647/2019 cit. di codesto onle TAR, del parere reso nel 2019 dal più autorevole organo

scientifico universitario operante in materia, del parere ISPRA, della CTU del prof. Massa, e non da

ultimo, del superiore principio di precauzione, nel 2020 l’Amministrazione regionale ha omesso

di effettuare il censimento della popolazione siciliana di Coniglio; né, allo stato degli atti, essa

P.A. ha messo in atto azioni significative e concrete per arrestare il declino della specie, nè le

Ripartizioni Faunistico Venatorie, uffici decentrati della regione e competenti sull’argomento,

hanno verificato la consistenza di questa specie negli AA.TT.CC. di propria competenza.

In altri termini, il prelievo del Coniglio sta pertanto avvenendo non solo in assenza di un

secondo censimento della specie (che avrebbe permesso di valutare il trend della specie sia pure

minimo), ma ha aumentato il potenziale prelievo aumentando il numero di giornate di caccia, con

un’anticipazione già sconsigliata dal CTU.

Con il calendario impugnato l’Amministrazione regionale consente illegittimamente ad ogni

cacciatore di poter prelevare n. 1 Coniglio per ogni giornata di caccia, con un carniere massimo

stagionale di n. 15 capi; è utile ribadire (situazione identica al CV 2018-2019) che tale previsione di

cacciabilità:

viola l’art. 1, comma 2, della L. n. 157/92, secondo cui l'esercizio dell'attività

venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica

e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;

viola l’art. 1, comma 2, della L. reg. sic. n. 33/97, secondo cui le disposizioni

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contenute nel Capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e

regolamentano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, anche a fini sportivi, e delle

attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione

della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività

agricole, zootecniche e forestali;

non è in linea con il preambolo della Direttiva 147/2009/CE che recita testualmente

“gli atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a

un livello soddisfacente”; ed è in contrasto con il principio di precauzione;

non motiva lo scostamento dal parere ISPRA che subordina ESPLICITAMENTE la

caccia al coniglio a piani di prelievo locali ben articolati a seguito di censimenti (cfr. Cons. Stato,

Sez. III, n. 3852/2018, il quale ha precisato che“…compete alla Regione, ove voglia discostarsi dal

parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, la sussistenza delle speciali condizioni,

predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali

licenziate dall’ISPRA…”).

A ciò si aggiunge il fatto che quest’estate l’impatto devastante degli incendi sul gran parte

del territorio regionale ha sicuramente influito sulle precarie condizioni delle già rarefatte

popolazioni di Coniglio selvatico sull’isola.

Un periodo di “riposo biologico” per questa specie, oltre che logicamente, sarebbe

“eticamente” auspicabile!

Orbene, in considerazione dell’illegittimo comportamento dell’Amministrazione regionale,

palesemente omissivo ed elusivo della misura cautelare relativa al divieto di prelievo venatorio del

Coniglio Selvatico su tutto il territorio della Regione, posta a garanzia dell’effettività non soltanto

della tutela giurisdizionale, ma anche del principio di precauzione e della preminenza della tutela e

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conservazione del patrimonio faunistico-ambientale rispetto all’interesse alla pratica della caccia si

chiede

VVOOGGLLIIAA LL’’ OONN..LLEE TTRRIIBBUUNNAALLEE AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO RREEGGIIOONNAALLEE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 CPA, ordinare all’Amministrazione regionale resistente

l’esecuzione integrale dell’ordinanza cautelare n. 944/2020 dei 24-26 settembre 2020 e

segnatamente della parte relativa alla totale sospensione del prelievo venatorio del Coniglio

selvatico nell’intero territorio regionale;

Ove occorra, sempre ai sensi dell’art. 59 cit. disporre le opportune misure attuative per assicurare

l’effettiva esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa, indicandone le modalità e, se del caso, il

soggetto che deve provvedere, ovvero nominando eventualmente a tal fine un Commissario ad acta.

Con ogni consequenziale statuizione sulla condanna alle spese ed ai compensi, che tenga conto del

comportamento omissivo, elusivo e temerario della P.A. regionale odierna resistente.

Ove ne ravvisi l’opportunità si chiede che codesto on.le TAR disponga la trasmissione degli atti del

presente procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché alla

Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, per gli accertamenti di

competenza.

Palermo, 29 settembre 2020.

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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Nicola Giudice, in qualità di difensore delle associazioni LEGAMBIENTE

SICILIA e WWF ITALIA e LIPU

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica che precede del ricorso

è conforme all’originale in mio possesso.

Palermo, 29 settembre 2020.

Avv. Nicola Giudice