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"# Affari blicità, studi Legali Fisco/1 - La detassazione dei premi di produttività ora ha più appeal. Benefici per lavoratori con redditi fino a 80 mila euro Cirioli a pag. 4 Fisco/2- Pre- compilata 2017 al countdown: entro il 31 gennaio l’in- vio dei dati delle spese sanitarie. Aumentano i soggetti obbligati Bongi a pag. 5 Fisco/3 - Lettere d’intento old style fino al 28 febbraio: il nuovo modello utilizzabile per acquisti dal 1° marzo 2017 Ricca da pag. 6 Fisco/4 - Dati e notizie subito o niente. Se il contribuente non si attiva su sollecitazione dell’ufficio, rischia di essere penalizzato in contenzioso Felicioni a pag. 8 Impresa/1 - Agevolazioni a tutto campo per startup e pmi innovative. Via libera alla pos- sibilità di cedere le perdite Pagamici da pag. 12 Impresa/2 - Per aziende ed enti cambieranno gli obblighi relativi alla privacy. Ne- cessario nominare il responsabile dei dati (Dpo) Ciccia Messina da pag. 14 Affari in Piazza - Mercati, 2017 rebus complicato. Ma il clima rimane favorevole, soprattutto per il comparto azionario dell’Olio da pag. 18 Spendere meglio - Non solo spesa al supermercato. Dal car sharing all’idraulico, si mol- tiplicano i servizi offerti per risparmiare tempo e denaro Greguoli Venini a pag. 20 Immobili & condominio - Poteri limitati per il super- condominio: l’assemblea può soltanto nominare l’ammini- stratore, non revocarlo Di Rago a pag. 35 Documenti - I testi delle sentenze tribu- tarie commentati nel- la Selezione www.italiaoggi.it/docio7 I N E VIDENZA * * * NELL’INSERTO/2 I perammortamento per favorire pro- cessi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» . La misura andrà a supportare in particolare gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con possibile proroga dell’ultimazione al 30 giugno 2018. Prevede l’innalzamento della percentuale di ammortamento del 150% per i beni am- missibili. L’acquisto di questa tipologia di beni consente quindi un ammortamento al 250% a favore di molte categorie di beni. L’elenco è allegato alla legge di Bilancio. Vi rientrano molte tipologie di macchina- ri che vengono classificati come funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0. Con la legge di Bilancio 2017 diventa operativo anche l’allargamento del superammorta- mento del 140% anche ai software/sistemi informatici. Questi, però, non sono ammis- sibili da soli, ma possono avere l’ammorta- mento maggiorato, se rispettano il requisi- to di essere utilizzati per la connessione ai beni ammissibili a industria 4.0., in quanto devono contribuire alla interconnessione con il sistema di gestione della produzione. Ecco i primi consigli tecnici per fruire delle nuove agevolazioni. Lenzi a pag. 37 NELL’INSERTO/1 9 Gennaio 2017 Selezione di Sentenze tributarie A CURA DELLOSTUDIOFUOCO 1. AUTOTUTELA, RICORSO CONTRO IL SILENZIO RIFIUTO 2. CARTELLA NULLA SE NON MOTIVATA SUGLI INTERESSI 3. FONDOPATRIMONIALE, NOALLIPOTECA ERARIALE 4. CHIAMATA DEL CREDITORE ONERE DEL CONCESSIONARIO 5. RADDOPPIO DEI TERMINI DACCERTAMENTO KO 6. PRIMA CASA, TRE ANNI PER LA RESIDENZA 7. FINANZIAMENTO SOCI, RINUNCIA SENZA IMPOSTE I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7 9 Gennaio 2017 L’iperammortamento è stato introdotto per fa- vorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» nelle imprese produttive. Si tratta di una misura di so- stegno che andrà a supportare in particolare gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con possibile proroga dell’ultimazione al 30 giu- gno 2018. La misura prevede l’innalzamento della percentuale di ammortamento del 150% per i beni ammissibili. L’acquisto di questa tipologia di beni consente quindi un ammortamento al 250% a favo- re di molte categorie di beni. L’elenco degli stessi è allegato alla legge di Bilancio. Vi rientrano mol- te tipologie di macchinari che vengono classificati come funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0. Con la legge di Bilancio 2017 diventa operativo an- che l’allargamento del superammortamento del 140% anche ai software/sistemi informa- tici. Questi, però non sono ammissibili da soli, ma possono avere l’ammortamento maggiorato, se rispettano il requisito di essere utilizzati per la connessione ai beni ammissibili ad industria 4.0., in quanto devono contribuire alla interconnessio- ne con il sistema di gestione della produzione. La norma non ha ancora un circolare attuativa, ma sembra ricalcare il superammortamento, se confer- mato, le imprese potrebbero cumulare l’incentivo anche con altre agevolazioni. La più semplice e utilizzabile in tutte le regioni è la Sabatini, che ha previsto una maggiorazione del contributo del 30% per i beni che rientrano nell'iperammorta- mento. Il cumulo potrebbe essere possibile anche con altre agevolazioni regionali nel momento in cui le stesse non riportino esplicitamente il divie- to di cumulo. Perizia giurata in caso di investimenti ol- tre 500 mila euro Contrariamente al superammortamento del 140% che non prevedeva adempimenti partico- lari, l'iperammortamento deve rispettare alcuni requisiti specifici e soprattutto prevede la neces- sità per investimenti oltre i 500 mila euro di una perizia giurata. Quest’ultima è propedeutica ai fi- ni dell’applicazione della maggiorazione del costo ammortizzabile e dovrà essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di cer- tificazione accreditato. La perizia giurata dovrà inoltre attestare che il bene possiede caratteri- stiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni ammissibili secondo la normativa. Ma dovrà anche attestare che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla re- te di fornitura. La relazione di accompagnamento lo evidenzia bene. Il bene deve «entrare» attiva- mente nella catena del valore dell’impresa. Per gli acquisti di costo unitario non superiore a 500 mila euro, le imprese potranno usufruire di una semplificazione che consentirà di fornire, in luogo della perizia tecnica, una dichiarazione di atto no- torio rilasciata dal legale rappresentante che dovrà specificare le stesse caratteristiche e gli elementi che consentono l’ interconnettività. La dichiarazio- ne del legale rappresentante e l’eventuale perizia dovranno essere acquisite dall’impresa entro il pe- Iperammortamento Investimenti agevolabili e caratteristiche aziendali per fruire del sostegno previsto dalla legge di Bilancio a cura di ROBERTOLENZI DI MARINO LONGONI [email protected] L a sentenza della Corte di cassazio- ne del 7 dicembre che dichiara la legittimità del licenziamento del lavoratore motivato dalla necessi- tà di una diversa organizzazione aziendale orientata al perseguimento di un maggior profitto, anticipata da ItaliaOggi del 29 di- cembre, è stata ripresa e commentata da moltissime testate, cartacee od online. C’è chi ha sostenuto che non ci sia niente di in- novativo, perché la norma applicata è del 1966 e non è mai cambiata, chi ha cercato di annegare questa sentenza in numerose altre che hanno trattato lo stesso argomen- to, alcune favorevoli, molte altre contrarie. Altri ne hanno riconosciuta la portata rivo- luzionaria. In effetti, anche se la norma non è cambiata dal 1966, la maggior parte delle sentenze, sia di merito, sia di legittimità, l’ha interpretata nel senso che la riorganiz- zazione dell’azienda o del reparto consente il licenziamento del lavoratore solo a fronte di una grave crisi economica: in questo caso il sacrificio imposto a un lavoratore è giu- stificato dall’esigenza di evitare la chiusura aziendale e quindi la perdita di un numero più alto di posti di lavoro. Alcune sentenze, non molte per la verità, si erano già oppo- ste a questa impostazione dominante ma nessuna con l’approfondimento, la cura e l’efficacia persuasiva della sentenza del 7 dicembre. In questo senso di stratta di una sentenza che potrebbe segnare una svolta nell’orientamento della Suprema corte e, col tempo, anche dei tribunali di merito. L’argomento viene affrontato prima dal punto di vista della logica giuridica: ammettere la legittimità del licenziamento solo quando esso tenda ad evi- tare il fallimento dell’impresa è costituzionalmente imprati- cabile e illogico, scrivono i giu- dici: infatti «in termini macro- economici, nel lungo periodo e in regime di concorrenza l’im- presa che ha il maggior costo di produzione è destinata a esse- re espulsa dal mercato». In al- tri termini non si può impedire all’imprenditore di persegui- re il costante miglioramento dell’organizzazione aziendale, pena, prima o poi, la chiusura dell’azienda. L’organizzazione aziendale è perciò materia rimessa alla sola valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, visto che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’artico- lo 41 della Costituzione. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza delle motivazioni proposte dall’imprendi- tore. La sentenza della Cassazione del 7 di- cembre, dopo aver fatto una panoramica delle più importanti pronunce di legittimi- tà, sia contrarie sia favorevoli, allarga anche il campo di indagine alla disciplina sovra- nazionale, richiamando l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che così recita: «Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenzia- mento ingiustificato, conformemente al di- ritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali». E nella legislazione italiana non c’è nessun divieto del licenziamento motiva- to dal solo profitto. La Carta sociale euro- pea, all’articolo 24, si limita a stabilire l’im- pegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo e tra essi pone quel- lo «basato sulle necessità di funzionamen- to dell’impresa». Ancora una conferma dell’approccio meno restrittivo. Non manca neppure la esemplificazione di alcuni casi concreti che, astratta- mente, potrebbero giustifica- re il licenziamento del lavo- ratore a fronte della esigenza della modifica della struttura organizzativa: per esempio la soppressione della funzione cui il licenziato era addetto, oppure la c.d. esternalizzazio- ne della sua attività a terzi, o la ripartizione delle mansioni di questi tra più dipendenti già in forze, infine la innova- zione tecnologica che rende superfluo il suo apporto. Si tratta di condizioni che non sono rare nella vita pro- duttiva di molte aziende. Una pronuncia di questo ge- nere ha la funzione di resti- tuire all’imprenditore maggiori margini di autonomia, sciogliendolo da qualche laccio o lacciuolo che imbrigliava inutilmente la sua capacità di manovra. Una presa di posizione necessaria in un momento nel quale le imprese italiane si trovano a combattere spesso su mercati globalizzati e con concorrenti con molti meno vincoli normativi di loro. Un orientamento che, in prospettiva non può che migliorare la com- petitività del made in Italy, la redditività, e, inevitabilmente, anche l’occupazione. © Riproduzione riservata • I PROFESSIONISTI IN CRESCITA • da pag. 49 * Offerta indivisibile con Affari Legali (ItaliaOggi Sette € 2,50 + Affari Legali € 0,50) Investimenti e caratteristiche aziendali per fruire dello strumento agevolativo previsto dalla legge di Bilancio Guida all’iperammortamento D D d ta la www.i Con guida «Voluntary Disclosure bis» a € 6,00 in più; Con «L’Atlante delle banche Leader 2016» a € 1,50 in più; Con guida «Rottamazione delle cartelle esattoriali» a € 5,00 in più; Con guida «Il decreto iscale» a € 6,00 in più; Con guida «La legge di bilancio» a € 6,00 in più; Con «L’Atlante delle Assicurazioni Leader 2016» a € 1,50 in più; Con guida «Le nuove pensioni» a € 5,00 in più C’è la libertà di licenziamento Per la Cassazione la ristrutturazione aziendale mirata al profitto legittima la rimozione del lavoratore. 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Affari

blicità, studi

Legali

Fisco/1 - La detassazione dei premi di produttività ora ha più appeal. Benefici per lavoratori con redditi fino a 80 mila euro

Cirioli a pag. 4

Fisco/2- Pre-compilata 2017 al countdown: entro il 31 gennaio l’in-vio dei dati delle

spese sanitarie. Aumentano i soggetti obbligati

Bongi a pag. 5

Fisco/3 - Lettere d’intento old style fino al 28 febbraio: il nuovo modello utilizzabile per acquisti dal 1° marzo 2017

Ricca da pag. 6

Fisco/4 - Dati e notizie subito o niente. Se il contribuente non si attiva su sollecitazione dell’ufficio, rischia di essere penalizzato in contenzioso

Felicioni a pag. 8

Impresa/1 - Agevolazioni a tutto campo per startup e pmi innovative. Via libera alla pos-sibilità di cedere le perdite

Pagamici da pag. 12

Impresa/2 - Per aziende ed enti cambieranno gli obblighi relativi alla privacy. Ne-cessario nominare

il responsabile dei dati (Dpo)Ciccia Messina da pag. 14

Affari in Piazza - Mercati, 2017 rebus complicato. Ma il clima rimane favorevole, soprattutto per il comparto azionario

dell’Olio da pag. 18

Spendere meglio - Non solo spesa al supermercato. Dal car sharing all’idraulico, si mol-tiplicano i servizi offerti per risparmiare tempo e denaro

Greguoli Venini a pag. 20

Immobili & condominio - Poteri limitati per il super-condominio: l’assemblea può soltanto nominare l’ammini-stratore, non revocarlo

Di Rago a pag. 35

Documenti - I testi delle sentenze tribu-tarie commentati nel-la Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA

* * *

NELL’INSERTO/2 Iperammortamento per favorire pro-cessi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» . La misura andrà a supportare

in particolare gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con possibile proroga dell’ultimazione al 30 giugno 2018. Prevede l’innalzamento della percentuale di ammortamento del 150% per i beni am-missibili. L’acquisto di questa tipologia di beni consente quindi un ammortamento al 250% a favore di molte categorie di beni. L’elenco è allegato alla legge di Bilancio. Vi rientrano molte tipologie di macchina-ri che vengono classifi cati come funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0. Con la legge di Bilancio 2017 diventa operativo anche l’allargamento del superammorta-mento del 140% anche ai software/sistemi informatici. Questi, però, non sono ammis-sibili da soli, ma possono avere l’ammorta-mento maggiorato, se rispettano il requisi-to di essere utilizzati per la connessione ai beni ammissibili a industria 4.0., in quanto devono contribuire alla interconnessione con il sistema di gestione della produzione. Ecco i primi consigli tecnici per fruire delle nuove agevolazioni.

Lenzi a pag. 37

NELL’INSERTO/1

9 Gennaio 2017

Selezione di Sentenze tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. AUTOTUTELA, RICORSO CONTRO IL SILENZIO RIFIUTO

2. CARTELLA NULLA SE NON MOTIVATA SUGLI INTERESSI

3. FONDO PATRIMONIALE, NO ALL’IPOTECA ERARIALE

4. CHIAMATA DEL CREDITORE ONERE DEL CONCESSIONARIO

5. RADDOPPIO DEI TERMINI D’ACCERTAMENTO KO

6. PRIMA CASA, TRE ANNI PER LA RESIDENZA

7. FINANZIAMENTO SOCI, RINUNCIA SENZA IMPOSTE

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

9 Gennaio 2017

L’iperammortamento è stato introdotto per fa-vorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» nelle imprese produttive. Si tratta di una misura di so-stegno che andrà a supportare in particolare gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con possibile proroga dell’ultimazione al 30 giu-gno 2018. La misura prevede l’innalzamento della percentuale di ammortamento del 150% per i beni ammissibili. L’acquisto di questa tipologia di beni consente quindi un ammortamento al 250% a favo-re di molte categorie di beni. L’elenco degli stessi è allegato alla legge di Bilancio. Vi rientrano mol-te tipologie di macchinari che vengono classificati come funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0. Con la legge di Bilancio 2017 diventa operativo an-che l’allargamento del superammortamento del 140% anche ai software/sistemi informa-tici. Questi, però non sono ammissibili da soli, ma possono avere l’ammortamento maggiorato, se rispettano il requisito di essere utilizzati per la connessione ai beni ammissibili ad industria 4.0., in quanto devono contribuire alla interconnessio-ne con il sistema di gestione della produzione. La norma non ha ancora un circolare attuativa, ma sembra ricalcare il superammortamento, se confer-mato, le imprese potrebbero cumulare l’incentivo anche con altre agevolazioni. La più semplice e utilizzabile in tutte le regioni è la Sabatini, che ha previsto una maggiorazione del contributo del 30% per i beni che rientrano nell'iperammorta-mento. Il cumulo potrebbe essere possibile anche

con altre agevolazioni regionali nel momento in cui le stesse non riportino esplicitamente il divie-to di cumulo.

Perizia giurata in caso di investimenti ol-tre 500 mila euro

Contrariamente al superammortamento del 140% che non prevedeva adempimenti partico-lari, l'iperammortamento deve rispettare alcuni requisiti specifici e soprattutto prevede la neces-sità per investimenti oltre i 500 mila euro di una perizia giurata. Quest’ultima è propedeutica ai fi-ni dell’applicazione della maggiorazione del costo ammortizzabile e dovrà essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di cer-tificazione accreditato. La perizia giurata dovrà inoltre attestare che il bene possiede caratteri-stiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni ammissibili secondo la normativa. Ma dovrà anche attestare che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla re-te di fornitura. La relazione di accompagnamento lo evidenzia bene. Il bene deve «entrare» attiva-mente nella catena del valore dell’impresa. Per gli acquisti di costo unitario non superiore a 500 mila euro, le imprese potranno usufruire di una semplificazione che consentirà di fornire, in luogo della perizia tecnica, una dichiarazione di atto no-torio rilasciata dal legale rappresentante che dovrà specificare le stesse caratteristiche e gli elementi che consentono l’ interconnettività. La dichiarazio-ne del legale rappresentante e l’eventuale perizia dovranno essere acquisite dall’impresa entro il pe-

IperammortamentoInvestimenti agevolabili

e caratteristiche aziendali per fruire del sostegno previsto

dalla legge di Bilancioa cura di ROBERTO LENZI

DI MARINO LONGONI [email protected]

La sentenza della Corte di cassazio-ne del 7 dicembre che dichiara la legittimità del licenziamento del lavoratore motivato dalla necessi-

tà di una diversa organizzazione aziendale orientata al perseguimento di un maggior profitto, anticipata da ItaliaOggi del 29 di-cembre, è stata ripresa e commentata da moltissime testate, cartacee od online. C’è chi ha sostenuto che non ci sia niente di in-novativo, perché la norma applicata è del 1966 e non è mai cambiata, chi ha cercato di annegare questa sentenza in numerose altre che hanno trattato lo stesso argomen-to, alcune favorevoli, molte altre contrarie. Altri ne hanno riconosciuta la portata rivo-luzionaria. In effetti, anche se la norma non è cambiata dal 1966, la maggior parte delle sentenze, sia di merito, sia di legittimità, l’ha interpretata nel senso che la riorganiz-zazione dell’azienda o del reparto consente il licenziamento del lavoratore solo a fronte di una grave crisi economica: in questo caso il sacrificio imposto a un lavoratore è giu-stificato dall’esigenza di evitare la chiusura aziendale e quindi la perdita di un numero più alto di posti di lavoro. Alcune sentenze, non molte per la verità, si erano già oppo-ste a questa impostazione dominante ma nessuna con l’approfondimento, la cura e l’efficacia persuasiva della sentenza del 7 dicembre. In questo senso di stratta di una sentenza che potrebbe segnare una svolta nell’orientamento della Suprema corte e, col tempo, anche dei tribunali di merito.

L’argomento viene affrontato prima dal punto di vista della logica giuridica: ammettere la legittimità del licenziamento solo quando esso tenda ad evi-tare il fallimento dell’impresa è costituzionalmente imprati-cabile e illogico, scrivono i giu-dici: infatti «in termini macro-economici, nel lungo periodo e in regime di concorrenza l’im-presa che ha il maggior costo di produzione è destinata a esse-re espulsa dal mercato». In al-tri termini non si può impedire all’imprenditore di persegui-re il costante miglioramento dell’organizzazione aziendale, pena, prima o poi, la chiusura dell’azienda.

L’organizzazione aziendale è perciò materia rimessa alla sola valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, visto che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’artico-lo 41 della Costituzione. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza delle motivazioni proposte dall’imprendi-tore.

La sentenza della Cassazione del 7 di-cembre, dopo aver fatto una panoramica delle più importanti pronunce di legittimi-tà, sia contrarie sia favorevoli, allarga anche il campo di indagine alla disciplina sovra-nazionale, richiamando l’articolo 30 della

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che così recita: «Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenzia-mento ingiustifi cato, conformemente al di-ritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali». E nella legislazione italiana non c’è nessun divieto del licenziamento motiva-to dal solo profi tto. La Carta sociale euro-pea, all’articolo 24, si limita a stabilire l’im-pegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo e tra essi pone quel-lo «basato sulle necessità di funzionamen-

to dell’impresa». Ancora una conferma dell’approccio meno restrittivo.

Non manca neppure la esemplifi cazione di alcuni casi concreti che, astratta-mente, potrebbero giustifi ca-re il licenziamento del lavo-ratore a fronte della esigenza della modifi ca della struttura organizzativa: per esempio la soppressione della funzione cui il licenziato era addetto, oppure la c.d. esternalizzazio-ne della sua attività a terzi, o la ripartizione delle mansioni di questi tra più dipendenti già in forze, infi ne la innova-zione tecnologica che rende superfl uo il suo apporto.

Si tratta di condizioni che non sono rare nella vita pro-duttiva di molte aziende. Una pronuncia di questo ge-nere ha la funzione di resti-

tuire all’imprenditore maggiori margini di autonomia, sciogliendolo da qualche laccio o lacciuolo che imbrigliava inutilmente la sua capacità di manovra. Una presa di posizione necessaria in un momento nel quale le imprese italiane si trovano a combattere spesso su mercati globalizzati e con concorrenti con molti meno vincoli normativi di loro. Un orientamento che, in prospettiva non può che migliorare la com-petitività del made in Italy, la redditività, e, inevitabilmente, anche l’occupazione.

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• I PROFESSIONISTI IN CRESCITA • da pag. 49

* Offerta indivisibile con Affari Legali (ItaliaOggi Sette € 2,50 + Affari Legali € 0,50)

Investimenti e caratteristiche aziendali per fruire dello strumento agevolativo previsto dalla legge di Bilancio

Guida all’iperammortamento

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C’è la libertà di licenziamento Per la Cassazione la ristrutturazione aziendale mirata al profitto legittima la rimozione del lavoratore. Così si diventa competitivi e si evitano fallimenti

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2 Lunedì 9 Gennaio 2017 I M P R E S E & L AVO R OGli effetti della sentenza 25201/16 della Cassazione su datori di lavoro e dipendenti

L’imprenditore può licenziareper migliorare il profitto

DI LUCA FAILLA*

Il licenziamento individuale potrà (e dovrà) essere con-siderato legittimo anche solo se fi nalizzato alla mi-

gliore e più profi cua redditività dell’azienda, e pertanto fi naliz-zato alla ricerca del maggiore profi tto. Così ha affer-mato la Cassazione, con la sentenza del 7 dicembre 2016 n. 25201 (si veda ItaliaOggi del 29 dicembre), in modo defi nitivamente chiaro e inequivocabile.

Erano decisamente maggioritarie, sino ad oggi, sia fra i giudici di merito che fra quelli di legittimità pronunzie che avevano ritenuto illegitti-mo il licenziamento del lavo-ratore, reintegrandolo, quando motivato dalla riduzione dei costi in funzione della migliore effi cienza della organizzazione aziendale. La crisi aziendale era il prerequisito di fondo del legittimo licenziamento. Per contro, alle aziende «sane» era precluso licenziare.

Con la pronuncia n. 25201,

con ampi richiami del diritto comunitario e dei principi co-stituzionali, la Suprema corte prende invece in maniera defi -nitiva apertamente posizione contro l’orientamento sino ad oggi maggioritario anche all’in-terno della stessa Cassazione.

In passato, infatti, mai il

tema del profitto era stato analizzato in modo cosi ap-profondito.

Nelle poche pronunzie che l’avevano menzionato il tema era sempre sullo sfondo e mai utilizzato in modo così dirom-pente a giustificare la legit-timità del recesso intimato dall’azienda a valle della mo-difi ca organizzativa che l’aveva poi determinato.

Non è la prima volta che i giudici della Suprema corte toccano tale questione (da ulti-mo le stesse Cass. 13516/2016 e Cass. 15082/2016) ma è cer-tamente la prima volta che la Corte di cassazione prende posizione in modo così netto e preciso, e non en passant come

in passato, sul tema del legittimo «profi tto».

Significativo che le sentenze citate facciano chiarezza sulle radici normative di tale orien-tamento: da un lato chia-rendo senza ombra di smentita che l’art. 3 del-la legge 604/66 consente il licenziamento se determi-nato da «ragioni inerenti all’attività produttiva,

all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» e dall’altro rispolveran-do il troppe volte dimenticato art. 30, legge 183/2010 secondo cui al giudice del lavoro non è consentito di entrare nel meri-to delle scelte aziendali dell’im-prenditore.

Ovviamente ciò che è vieta-to non è la ricerca del profi tto mediante la riduzione del co-

sto del lavoro o di altri fatto-ri produttivi ma perseguire il profi tto soltanto mediante un abbattimento del costo del lavoro realizzato con il puro e semplice licenziamento di un dipendente. Licenziamento che non sia dovuto ad un effettivo mutamento dell’organizza-zione tecnico-produttiva ma esclusivamente al bisogno di sostituirlo con un altro dipen-dente da retribuire di meno malgrado l’identità o la sostan-ziale equivalenza delle mansio-ni (cosi Cass. 15082/2016).

Pur tuttavia ben potrà esse-re sostituito personale meno qualifi cato, o performante ag-giungo io, con dipendenti mag-giormente dotati di conoscenze e di esperienze e quindi di at-titudini produttive (così Cass. 23620/2015), né l’esercizio di tale potere è sindacabile nel merito dal giudice.

Aziende moderne sempre più votate all’effi cienza e alla migliore redditività potranno legittimamente, in forza della libertà imprenditoriale sanci-ta dalla Costituzione, tagliare quelle posizioni individuali non più in linea con una mo-

derna effi cienza organizzativa (si pensi al caso dello scarso rendimento ad esempio tema ormai assai sentito dalle azien-de), restando al giudice del lavoro (unicamente) il compi-to di verifi care in concreto la «sussistenza» della scelta or-ganizzativa effettuata ed il nesso di causalità rispetto al licenziamento di quel dipen-dente, senza alcuna possibili-tà tuttavia di ingerenza nelle sovrane valutazioni decisio-nali e gestionali dell’impren-ditore.

È un cambio di mentalità ormai ineludibile: alle azien-de il compito legittimo di perseguire profi tto attraverso la creazione di posti di lavo-ro funzionali a tale ricerca (e non di creare posti di lavoro tout-court a prescindere dalle effettive necessità), allo Stato (e non più alle aziende a fronte di sussidi pubblici concessi) il compito di favorire la occupa-zione dei soggetti in grado di prestare attività lavorative in funzione delle concrete esigen-ze del mercato.

* LabLaw© Riproduzione riservata

Licenziamento per profi tto - Le principali e più recenti sentenze favorevoli della Cassazione

Sentenza 11 aprile 2003

n. 5777

Riguarda il caso di un licenziamento per giustii cato motivo oggettivo di una dipendente della Otr snc a «causa della terziarizzazione dei servizi a cui la stessa era applicata». La dipendente, infatti, che svolgeva mansioni amministrative, è stata licenziata a causa di una riorganizzazione dei servizi amministrativi attraverso l’afi -damento ad una struttura esterna delle medesime mansioni. Il Tribunale di Torino, confermando la decisione di primo grado, dichiarava legittimo il licenziamento motivando che «anche una ragione di mera convenienza, insita in una diversa modalità organizzativa, è sufi ciente a legittimare il licenziamento, rispetto al quale non è dato al giudice alcuno spazio per un controllo della razionalità del provvedimento datoriale se non quella della effettività delle ragioni produttive». La Cassazione, chiamata a esprimersi sulla sentenza della Corte di Torino, ha confermato la legittimità del licenziamento affermando il principio «della insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, nella gestione dell’impresa, poiché tali scelte sono espressione della libertà di iniziativa econo-mica, tutelata dall’art. 41 della Costituzione». La Cassazione, inoltre, riprendendo i due principali orientamenti giurisprudenziali sul tema, ha optato per l’orientamento per cui «è legittima ogni ragione (in senso economico) che abbia determinato il licenziamento, e quindi non solo i fattori esterni come le esigenze di mercato, ma anche le modii che organizzative esclusivamente i nalizzate a un aumento dei proi tti».

Sentenza 18 novembre 2015

n. 23620

Concerne il licenziamento di una dipendente della Gepos srl, un’azienda operante nel settore delle sanità privata convenzionata, assunta come tecnico di laboratorio con contratto a termine, dichiarato nullo dal giu-dice e convertito in contratto a tempo indeterminato. Il Tribunale in primo grado aveva accolto la richiesta di nullità del licenziamento confermata anche dalla Corte d’appello di Napoli in quanto riteneva non provate dalla datrice di lavoro le necessità di sopprimere il posto di lavoro e che queste risultavano un mero pretesto. Contro questa sentenza la Gepos ricorre in Cassazione sostenendo che il motivo oggettivo di licenziamento «può essere dato non solo dalla necessità di contrarre la produzione e di conseguenza di ridurre il numero dei lavoratori, ma anche dalla decisione imprenditoriale di riorganizzare la produzione attraverso la soppres-sione di i gure in pianta organica, onde realizzare economie», indicando così la violazione degli artt. 3 della L.604/1966 e 30, comma 1 della L. 183/2010, il quale vieta al giudice di intervenire nelle scelte di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro». La Cassazione ritiene fondati i motivi del ricorso dell’azienda e li accoglie motivando che «il contratto di lavoro possa essere sciol-to a causa di un’onerosità non prevista nel momento della sua conclusione e tale sopravvenienza ben può consistere in una valutazione dell’imprenditore che, in base all’andamento economico dell’impresa rilevato dopo la conclusione del contratto di lavoro, avvisi la possibilità di sostituire un personale meno qualii cato con dipendenti dotati di maggiori conoscenze e di esperienze e quindi di attitudini produttive». Aggiunge, inoltre, «che un aumento del proi tto si traduce non, o non solo, in un vantaggio del patrimonio

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3Lunedì 9 Gennaio 2017LuneI M P R E S E & L AVO R O

DI GIULIANO CAZZOLA*

È legittimo il licenzia-mento di un lavoratore motivato dall’azienda con l’intento di realiz-

zare «una organizzazione più conveniente per un incremen-to del profitto». Lo ha stabi-lito la Sezione Lavoro della Suprema corte di cassazione con sentenza n. 25201 del 7 dicembre scorso. La sentenza ha capovolto il giudizio della Corte di appello di Firenze (29 maggio 2015) che non aveva ri-conosciuto, nella fattispecie, un valido motivo oggettivo, sulla base del discutibile presup-posto per cui il licenziamento economico sarebbe giustifi cato soltanto dall’esigenza di «far fronte a sfavorevoli e non me-ramente contingenti situazioni infl uenti in modo decisivo sul-la normale attività produttiva ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordi-nario». Una teoria veramente singolare secondo la quale, per essere legittimo, il recesso per motivo oggettivo dovrebbe avere un carattere «difensivo» (alla stregua di una tipologia del contratto di solidarietà) e servire al superamento di una situazione di diffi coltà produt-tiva. Certo la giurisprudenza non è univoca (anche nella controversia in esame la Cor-te d’Appello aveva corretto la sentenza di primo grado che, nel 2013, aveva sancito la le-gittimità del licenziamento). Ma ha davvero senso mettersi

a contare se sono in numero maggiore le sentenze coerenti con quella del 7 dicembre o le altre, in linea con la Corte d’ap-pello fi orentina?

Volendo, si potrebbe cita-re una sfi lza di sentenze del primo tipo emesse dalla Suprema corte. E, comun-que, è di analogo avviso la parte più autorevole della dottrina, secondo la quale (si veda il manuale dei «maestri» Carinci, De Luca Tamajo, Tosi e Treu), nel caso di licenziamento per motivi oggettivi, il giu-dice è tenuto ad accertare l’effettiva soppressione di una posizione lavorativa all’interno dell’azienda, ma, in forza del princi-pio di libertà dell’inizia-tiva economica privata di cui all’articolo 41 Cost., le scelte di gestione dell’imprenditore non sono sindacabili, ma soltanto verifi cabili nella loro concreta attuazione. E quindi il giudice non può valutare la convenien-za economica o l’indispensabi-lità della ristrutturazione e della riconversione che restano

nell’esclusiva discrezionalità organizzativa del datore.

In sostanza, è quanto la Suprema corte ha ribadito il 7 dicembre. Se ci fosse la ne-cessità di ulteriori chiarimenti basterebbe citare un brano di

Riccardo Del Punta, uno dei giuslavoristi più apprezzati della nuova generazione: «Il primo problema che si pone è se il giudice, ai fi ni della valu-tazione sulla sussistenza del giustifi cato motivo oggettivo di licenziamento, possa sinda-care il c.d. merito della scelta imprenditoriale (…) Tale pos-

sibilità è uffi cialmente negata dalla giurisprudenza (…)» Il punto, poi, ricorda Del Punta, è stato ribadito dall’art.30 com-ma 1 della legge n. 183/2010, il quale recita in modo inequivo-cabile: «il controllo giudiziale

è limitato esclusiva-mente, in conformità ai principi generali dell’or-dinamento, all’accerta-mento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sinda-cato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e pro-duttive che competono al datore di lavoro».

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (o economi-co) è stato introdotto

dalla legge n. 604 del 1966 (che rappresentò una svolta in materia) ed è determinato «da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzio-namento di essa». È evidente che è consentito di ricorrere al licenziamento di un lavoratore per conseguire questi obiettivi

non solo per fronteggiare una fase di diffi coltà dell’azienda, ma allo scopo di perseguire anche una migliore effi cienza produttiva e quindi un più soli-do profi tto, che non è lo «sterco del diavolo» ma il fi ne dell’at-tività economica organizzata svolta dall’imprenditore (art. 2082 c.c.).

La sentenza della Supre-ma corte, in conclusione, non ha, poi, nulla da spartire con le modifi che introdotte nella disciplina del recesso dal rap-porto di lavoro sia dalla legge n.92/2012 (la riforma Fornero), sia dal dlgs n.23/2015 che ha introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescen-ti (vi sono decine di sentenze in data precedente emanate nel contesto del previgente regime del recesso). Anzi: se anche l’11 gennaio prossimo i giudici delle leggi dichiarassero, Dio non vo-glia!, l’ammissibilità del quesi-to referendario sull’articolo 18 e l’elettorato si pronunciasse in modo favorevole all’abroga-zione delle recenti innovazio-ni legislative, la sentenza n. 25201/2016 continuerebbe a essere conforme alla legge, alla giurisprudenza consolidata e alla migliore dottrina.

*Docente di dirittodel lavoro Uniecampus

Confutata la teoria per cui sarebbe legittimo solo il recesso economico per motivi difensivi

Scelte datorialinon sindacabili

Licenziamento per profi tto - Le principali e più recenti sentenze favorevoli della Cassazione

individuale ma principalmente in un incremento degli utili dell’impresa ossia in un benei cio per la comunità dei lavoratori».

Sentenza 1° luglio 2016

n. 13516

Riguarda il caso del licenziamento per giustii cato motivo oggettivo di una dipendente della Unilav Spa respinta dalla Corte d’appello di Messina contro la cui decisione la dipendente è ricorsa in Cassazione sostenendo insufi cienti «ai i ni della legittimità del licenziamento, la mera scelta aziendale di sopprimere un posto di lavoro per ridurre i costi, essendo indispensabile che il datore di lavoro provi l’effettiva necessità della contrazione dei costi», indicando un omesso «controllo giudiziale della reale sussistenza del motivo di licenziamento addotto». Si contesta, in sostanza, la falsa applicazione dell’art. 3 legge 604/66. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso della dipendente e confermato il licenziamento ha ribadito che «il controllo giurisdizionale, per non sconi nare in valutazioni di merito che si sovrappongono a quelle dell’imprenditore, deve limitarsi a verii care che il recesso sia dipeso da genuine scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e non da non pretestuose ragioni». La costante, nelle ipotesi di licenziamento di questo tipo è «data dal i ne di migliorare la produttività e quindi la riduzione dei costi. A questo punto poco importa che tale risparmio o contrazione dei costi serva solo a prevenire o contenere perdite di esercizio oppure sia destinato a procurare un incremento del proi tto; l’importante è che tale i nalità si traduca in un genuino mutamento nell’organizzazione tecnico-produttiva e non strumentalmente piegato ad espellere personale non gradito».

Sentenza 21 luglio 2016

n. 15082

Riguarda il licenziamento di una dipendente della Oppefs società consortile a r.l. dichiarato illegittimo dalla Corte d’appello di Ancona. La cassazione ha accolto il ricorso dell’azienda rigettando la motivazione del secondo grado di giudizio che riteneva il licenziamento illegittimo «in quando la società non versava in una situazione di crisi non altrimenti rimediabile». La Cassazione ribadisce nelle motivazioni della sentenza che il controllo giurisdizionale «per non sconi nare in valutazioni di merito che si sovrappongono a quelle dell’im-prenditore deve limitarsi a verii care che il recesso sia dipeso da genuine scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e non da non pretestuose ragioni. Ciò che conta è la genuinità dell’effettivo mutamento nell’organizzazione tecnico-produttiva (non contingente e transeunte, ma destinato a protrarsi nel tempo) all’esito del quale risulti in esubero una data posizione lavorativa». La cassazione ricorda che il presupposto di una scelta di licenziamento effettiva e non pretestuosa può derivare, in estrema sintesi da: una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete; dall’esternalizzazione delle mansioni; dalla soppressione di un reparto o dalla riduzione dei sui addetti rilevatosi sovrabbondante per l’impiego richiesto; da una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale già in servizio».

di Luca Failla LabLaw

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È consentito ricorrere al li-cenziamento di un lavoratore non solo per fronteggiare una fase di diffi coltà dell’azienda, ma allo scopo di perseguire

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diavolo» ma il fi ne dell’attività economica organizzata svolta

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4 Lunedì 9 Gennaio 2017 F I S C ODal 2017 si applica i no 3 mila € di premi (4 mila se c’è coinvolgimento organizzativo)

La detassazione ha più appealBenefi ci per i lavoratori con redditi fi no a 80 mila €

Pagina a curaDI DANIELE CIRIOLI

Cambia la detassazione e acquista appeal. Dal 1° gennaio, infatti, può applicarsi fi no a 3 mila

euro di premi (2 mila fi no allo scorso anno) ovvero 4 mila (2,5 mila in precedenza) se c’è un coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Ne possono benefi ciare, inoltre, i lavoratori con redditi fi no a 80 mila euro (50 mila euro fi no al 31 dicembre scorso). Le novità, previste dalla legge di Bilancio 2017, n. 232/2016, in vigore da questo anno, ampliano inoltre le vie alternative per incentiva-re forme di welfare aziendale. Oltre ai benefi t già previsti an-che lo scorso anno, i lavoratori possono optare per versamenti di contributi a fondi pensione, fondi sanitari o per l’attribu-zione di azioni.

Fisco soft sul lavoro di-pendente. La detassazione è un incentivo di tipo fi scale, che mira a favorire la produt-tività aziendale. La legge di Bilancio 2017 conserva l’ar-chitettura operativa, rifatta completamente nuova dallo scorso anno dalla legge di Sta-bilità 2016 (legge n. 208/2015), ma ne eleva i limiti operativi. In questo modo rende l’in-centivo più appetibile, perché produttivo di sconti maggiori e perché fruibile da un maggior numero di lavoratori. In base

alle nuove regole si applica alle seguenti quote retributive: premi di produttività; quote di partecipazione agli utili d’im-presa; benefit e voucher per spese familiari. Nei primi due casi l’Irpef è ridotta al 10%, nel caso di benefi t e voucher è ad-dirittura azzerata.

La detassazione, come nel passato, è riservata al solo settore privato (sono escluse pubbliche amministrazioni ed

enti pubblici) e ai lavoratori di-pendenti. L’incentivo è fi scale e si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente fi no a 80 mila euro nell’anno preceden-te a quello di percezione delle somme agevolate, i cosiddetti premi. Qui c’è la prima novi-tà: il limite è molto più alto rispetto al passato, quand’è stato pari a 40 mila euro con la sola eccezione dell’anno scorso, il 2016, per il quale il limite è

stato di 50 mila euro. L’effetto, dunque, è quello di estendere l’incentivo ai lavoratori con reddito compreso tra 50 mila e 80 mila euro, prima esclusi.

L’incentivo. L’incentivo, come detto, è di tipo fiscale e consiste nell’applicazione dell’Irpef agevolata (10%) o addirittura azzerata (nel caso di benefi t). L’incentivo si ap-plica fi no a un certo importo

di premio ricevuto dai lavora-tori. Questo limite, fi no al 31 dicembre pari a 2 mila euro ed elevato a 2.500 euro all’azien-da che coinvolga i lavoratori in maniera paritetica nell’or-ganizzazione del lavoro, dal 1° gennaio, per effetto della leg-ge di Bilancio, è salito a 3 mila elevabile a 4 mila euro nel caso l’azienda coinvolga i lavoratori in maniera paritetica nell’or-ganizzazione del lavoro.

Il deposito dei contratti. Anche la nuova detassazione prevede l’obbligo del deposito dei contratti quale atto neces-sario ai fi ni del riconoscimen-to dell’incentivo. Deposito che continua a doversi fare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi, azienda-li o territoriali, insieme a una dichiarazione di conformità del contratto alla disciplina.

Tasse ridotte anche negli studi professionali. Con la sottoscrizione dell’intesa qua-dro, avvenuta il 6 dicembre scorso, tra Confprofessioni e sindacati, ha preso il via la de-tassazione anche negli studi professionali. L’intesa ha adot-tato un modello di accordo ter-ritoriale, necessario all’accesso all’agevolazione, che lascia ai singoli studi professionali la facoltà di scegliere gli indici e gli obiettivi di produttività, nonché i criteri di misurazione più adatti alle caratteristiche del proprio contesto.

La detassazione è applicabile:a) ai premi di risultato di ammon-tare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produtti-vità, redditività, qualità, effi cienza ed innovazione;b) alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’im-presa; c) allo scambio di premi/utili con benefi t aziendali (questa terza via è del tutto nuovo, non prevista nelle passate edizioni).Per «premi di risultato» s’intendono «le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a in-crementi di produttività, redditività, qualità, effi cienza e innovazione». Riguardo ai criteri «di incremento», ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, l’individuazione è rimessa alla contrattazione colletti-va, aziendale o territoriale, la quale deve fi ssare questi criteri non solo per la misurazione ma anche per la verifi ca degli incrementi di produt-tività, redditività, qualità, effi cienza e innovazione. Secondo l’art. 2 dm 25 marzo i criteri «possono consi-stere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qua-lità dei prodotti e dei processi, an-che attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordina-rio o il ricorso al lavoro agile quale

modalità fl essibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, ri-spetto a un periodo congruo defi nito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verifi cabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere apposi-tamente individuati». Vale la pena evidenziare che la vigente disciplina, già dall’anno scorso, non riconosce più il bonus fi scale alla cosiddetta «retribuzione di produttività», bensì ai «premi di risultato» con la conse-guenza di escludere dall’incentivo voci retributive quali, per esempio, straordinari, maggiorazioni per lavo-ro notturno, festivo, a turni, erogati cioè a seguito di un processo di rior-ganizzazione del lavoro fi nalizzato senza altri obiettivi a incrementare la produttività. Quote degli utili dell’impresa. È una novità introdotta lo scorso anno: la possibilità di applicare il bonus dell’imposta agevolata (10%) an-che le «somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’im-presa». Non si tratta dell’attribu-zione di quote di partecipazione al capitale sociale dell’impresa, ma di una modalità d’erogazione della retribuzione, prevista dal codice civile nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell’impresa, secondo cui il lavoratore può essere retribuito, in tutto o in parte, appun-

to, anche con «partecipazione agli utili». La fattispecie è distinta e se-parata dalla corresponsione di pre-mi di risultato e ammette la detas-sazione a prescindere da incrementi di produttività, redditività, qualità, effi cienza e innovazione (elementi, questi, come detto, che devono in-vece ricorrere necessariamente in caso di corresponsione dei premi di risultato). A differenza dei premi di risultato, i quali possono essere erogati (e detassati) anche quando l’impresa è in perdita, la detassazio-ne degli utili presuppone la chiusura in attivo del bilancio aziendale (se è in perdita, ovviamente, non ci sono utili da distribuire).Benefi t al posto di premi/utili. In base alla disciplina in vigore dall’an-no scorso, il lavoratore ha una ter-za via di fruizione dell’incentivo fi scale: sostituire i premi/utili di cui ha diritto con benefi t aziendali (si tratta delle «somme e valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 Tuir di cui al dpr n. 917/86»). Lo scambio può essere di tutto o solo di una parte dei premi di risultati e/o delle quote di utili cui si ha diritto, mentre la convenienza (allo scambio) c’è, tra l’altro, per il fatto che i benefi t sono esentas-se entro certi limiti fi ssati dal Tuir. Per cui, per esempio, sostituendo il premio con buoni pasto, il lavoratore

può fruire dell’esenzione totale dei buoni pasto fi no a 7 euro al giorno (così stabilisce il Tuir), anziché della tassazione agevolata al 10%. La quo-ta di premio/utile non sostituita con benefi t resta assoggettata all’impo-sta sostitutiva (10%) o alla tassazio-ne ordinaria, a scelta del lavoratore. La terza via è praticabile a una con-dizione: lo scambio premi/utili con beni e servizi (benefi t) deve essere prevista dai contratti aziendali o ter-ritoriali, i quali devono riconoscere ai lavoratori tale facoltà di scelta. Il benefi t sostitutivo del premio/utile può consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previsto dal Tuir (è il caso, per esempio, del be-nefi t del rimborso spese scolastiche) o essere erogato mediante voucher. Anche in tal caso la legge di Bilancio 2017 aumenta l’appeal all’agevola-zione perché estende il benefi cio ad altri casi: contributi versati a fondi pensioni scelti dal lavoratore, contri-buti versati per assistenza sanitaria; attribuzione azioni ai dipendenti.Dal punto di vista pratico, il benefi t ricevuto in sostituzione di premi/utili, soggiace al doppio limite di agevolazione fi scale:• dell’ammontare massimo delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva (3.000/4.000 euro);• degli importi stabiliti per i singoli benefi t dal Tuir.

Dai premi di risultato allo scambio premi/utili: le vie di agevolazione

alle nuove regole si applica enti pubblici) e ai lavoratori di- stato di 50 mila euro L’effetto

Come cambia la detassazione

Anno 2016 Dall’anno 2017

Limite di reddito ai i ni dell’accesso

all’incentivo

2.000 euroelevabile a 2.500 euro

3.000 euroelevabile a 4.000 euro

Importo massimo del premio detassabile

50.000 euro 80.000 euro

Vie ordinarie di agevolazione

Erogazione:premi di risultato d’importo variabile, legata a incre-• menti di produttività, redditività, qualità, efi cienza, innovazionesomme sotto forma di partecipazione a utili d’im-• presa

Vie alternative di agevolazione

Scambio: premi/utili con:

benei t aziendali •

Scambio premi/utili con:benei t aziendali

contributi a fondi pen-• sionecontributi a fondi sa-• nitariattribuzione azioni•

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5Lunedì 9 Gennaio 2017 5Lunedì 9 Gennaio 2017F I S C ODa quest’anno nuovi soggetti obbligati che vanno ad afi ancarsi a quelli già arruolati

Precompilata al countdownSpese sanitarie: entro il 31/1 l’invio online dei dati

Pagina a curaDI ANDREA BONGI

Precompilata 2017, si parte. Entro il 31 gen-naio prossimo devono essere trasmessi te-

lematicamente al fi sco i dati delle spese sanitarie relative al 2016 mentre entro il 28 febbraio andranno trasmessi tutti gli altri dati necessari all’implementazione della dichiarazione dei redditi.

Ai nastri di partenza ci sono quest’anno una serie di nuovi soggetti che si affi ancheran-no nell’invio dei dati a quelli già arruolati fin dall’inizio dell’operazione.

Tali nuovi soggetti sono sta-ti obbligati all’invio dei dati con decorrenza dalle spese relative al periodo d’imposta 2016 da due distinti decreti del ministero dell’Economia e delle fi nanze. Il primo decreto è quello del 1° settembre 2016 che ha inserito nuove catego-rie di professionisti e imprese operanti nell’area sanitaria far i quali gli psicologi e le parafarmacie. Il secondo de-creto è stato invece emanato il 1° dicembre 2016 inserendo fra i soggetti obbligati alla co-municazione dei dati relativi al 2016 tutti gli enti che han-no erogato rimborsi di spese universitarie e gli ammini-stratori di condominio per quanto riguarda le spese di ri-strutturazione edilizia, acqui-sto di mobili e arredi nonché interventi di riqualifi cazioni energetica aventi ad oggetto le parti comuni del condominio.

Vediamo breve-mente i contenuti salienti dei due provvedimenti so-pra ricordati sia per quanto riguarda la platea dei soggetti coinvolti nell’opera-zione trasmissione dati sia per quanto riguarda i conte-nuti oggetti delle comunicazioni e le relative scadenze.

I nuovi obbligati. I nuovi soggetti arruolati dal fi sco per l’operazione dichiarazione dei redditi precompilata che do-vranno attivarsi per la prima volta a partire dal 2017 sono piuttosto numerosi.

Alcuni di questi dovranno passare attraverso il sistema tessera sanitaria altri invece effettueranno le loro comuni-cazioni all’Agenzia delle en-trate senza passare da tale ambito.

Rientrano nella prima ca-tegoria i seguenti soggetti: le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sani-tari e non accreditate presso il Servizio sanitario naziona-le; le strutture per la vendita al dettaglio dei medicinali ve-

terinari; gli esercizi commer-ciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato as-segnato dal Ministero della salute il codice identifi cativo univoco; gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comu-nicazione al Ministero della salute.

A questi soggetti vanno poi ad aggiungersi gli iscritti agli albi professionali degli psico-logi, degli infermieri, delle ostetriche e ostetrici, dei me-dici veterinari e dei tecnici sanitari di radiologia medica. Per queste attività professio-

nali, al pari di quanto già pre-visto per i medici chirurghi e gli odontoiatri, l’obbligo di trasmissione dei dati sussi-ste anche qualora l’esercizio dell’attività sia svolta con la tipologia di studio associato.

I soggetti non ricompresi nelle suddette tipologie di attività non saranno inve-ce tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie 2016. Fra questi dovrebbero esse-re esclusi da questo secondo arruolamento forzato alla precompilata tutti coloro che svolgono attività all’interno di categorie diverse da quelle sopra citate, quali ad esem-pio gli odontotecnici. Tali soggetti infatti pur operando nell’ambito sanitario, hanno giuridicamente la qualifica

di imprenditori artigiani che pur effettuando prestazioni che possono dar diritto alla detrazione irpef, non sono espressamente ricompresi all’interno delle categorie obbligate alla trasmissione dei dati 2016.

Si ricorda che le nuove cate-gorie di soggetti, individuate dal citato decreto 1° settem-bre 2016, potranno attivarsi al Sistema tessera sanitaria soltanto dopo che le loro cate-gorie di appartenenza (ordini professionali, rappresentanze ed associazioni) avranno co-municato al sistema stesso gli elenchi dei loro iscritti.

Rientrano invece nella seconda cate-goria di nuovi sog-getti obbligati alla trasmissione dei dati direttamente all’anagrafe tribu-taria gli ammini-stratori di condo-minio e i soggetti che hanno erogato rimborsi di spese universitarie.

I dati da co-municare. Ovvia-

mente i dati da comunicare al fi sco relativi al 2016 variano a seconda del soggetto che effettua la comunicazione te-lematica.

Sul fronte delle spese sani-tarie i dati che affl uiranno in anagrafe tributaria saranno molto più elevati rispetto allo scorso anno. Ciò è dovuto sia all’ampliamento delle catego-rie di soggetti obbligati alla trasmissione dei dati come sopra ricordato, sia perché per l’anno 2016 i dati relativi agli scontrini delle farmacie per l’acquisto dei medicinali da banco copriranno l’intero arco dei 12 mesi. Lo scorso invece, per problemi tecnici, i dati relativi al primo seme-stre del 2015 andarono in lar-ga parte perduti.

Sul fronte delle spese sa-nitarie e dei nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati per effetto delle disposizioni contenute nel dm del 1° set-tembre 2016 una menzione a parte va riservata agli iscritti agli albi professionali dei ve-terinari.

Questi ultimi infatti, tenuto conto delle disposizioni con-tenute nell’articolo 2 del de-creto sopraccitato, dovranno procedere alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie dell’anno 2016 limitatamente a quelle aventi ad oggetto la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono soltanto le spese di questo ge-nere e per queste specifi che tipologie di animali che danno infatti diritto ai contribuenti di ottenere la detrazione Irpef d’imposta del 19% all’interno del modello 730 o Unico per-sone fi siche.

Al momento dell’invio del-le spese sanitarie per le pre-stazioni effettuate nel 2016 il veterinario dovrà dunque suddividere le stesse cura di trasmettere al sistema tessera sanitaria solo quelle relative agli animali da com-pagnia o per la pratica spor-tiva. Niente obbligo di tra-smissione per le prestazioni eseguite, ad esempio, a favore di imprese di allevamento di animali destinati al consumo alimentare o simili.

Per quanto riguarda in-vece gli amministratori di condominio il decreto del 1° dicembre 2016 dispone l’ob-bligo di comunicazione in via telematica all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifi ci.

Sempre in relazione a tali tipologie di immobili gli am-ministratori di condominio

dovranno trasmettere tele-maticamente al fi sco anche i dati relativi agli acquisti di mobili e di grandi elettrodo-mestici fi nalizzati all’arredo delle parti comuni degli im-mobili oggetto di ristruttura-zioni.

L’ultimo capoverso dell’arti-colo 2 del decreto sopra richia-mato prevede inoltre a carico degli amministratori di condo-minio la comunicazione anche delle quote di spesa imputate ai singoli condomini.

I termini per le trasmis-sioni al fi sco. Per la trasmis-sione dei dati all’anagrafe tri-butaria il countdown è di fatto già iniziato.

Entro il 31 gennaio tutti i soggetti che erogano pre-stazioni sanitarie dovranno procedere all’invio dei dati relativi al 2016.

Sul sito internet dell’Agen-zia delle entrate nell’apposito sezione dedicata alle scaden-ze fi scali si legge testualmen-te che tali soggetti dovranno effettuare entro martedì 31 gennaio la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal-le persone fi siche nell’anno 2016, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, com-prensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sani-taria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fi ni della predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata.

Per quanto riguarda inve-ce gli amministratori di con-dominio e i soggetti che nel 2016 hanno erogato rimborsi di spese universitarie, l’obbli-go di trasmissione telematica di tali dati al fi sco scadrà il 28 febbraio 2017.

Dal punto di vista norma-tivo e procedurale oltre i due decreti ministeriali già ci-tati, i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle ulteriori spese sa-nitarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria sono stati ulteriormente precisati e defi -niti con i decreti del Ministero dell’economia e delle fi nanze del 2 agosto 2016 e del 16 set-tembre 2016.

Per quanto riguarda invece le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie trasmesse alle strutture au-torizzate per l’erogazione dei servizi sanitari l’Agenzia del-le entrate ha emanato invece due provvedimenti ad hoc il 29 luglio 2016 e il 15 settembre 2016. Manca all’appello invece il provvedimento che defi nisce le modalità tecniche per gli amministratori di condomi-nio e per i soggetti che hanno erogato rimborsi di spese uni-versitarie.

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Precompilata 2017, i nuovi obbligati

Decreto MEF 1.9.2016(invio dati entro

il 31 gennaio 2017)

Esercizi commerciali che svolgono attività di • distribuzione al pubblico di farmaciIscritti agli albi degli psicologi• Iscritti agli albi professionali degli infermieri• Iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i• Iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari • di radiologia medicaEsercenti arte ausiliaria di ottico• Iscritti agli albi professionali dei veterinari•

Decreto MEF 1.12.2016(invio dati entro

il 28 febbraio 2017)

Soggetti che erogano rimborsi delle spese uni-• versitarieAmministratori di condominio per interventi • recupero edilizio, riqualii cazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici

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6 Lunedì 9 Gennaio 2017 F I S C ONuovo modello da utilizzare per acquisti in sospensione d’imposta a partire dal 1° marzo

Lettere d’intento vecchio stilefino al 28 febbraio 2017

Pagine a curaDI FRANCO RICCA

Dichiarazioni d’intento «old style» fi no al 28 febbraio 2017: il nuo-vo modello approvato

dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 2 dicem-bre 2016 dovrà essere utiliz-zato dagli esportatori abituali per gli acquisti in sospensio-ne d’imposta da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Da tale data, le dichiarazioni già rilasciate sul vecchio modello diventeranno inefficaci, ma soltanto se non sono in linea con la novità, consistente nella soppressione della possibilità di non indicare, per le fornitu-re senza addebito dell’imposta, un limite monetario, bensì un arco temporale (campi 3 e 4). Non sarà invece necessario sostituire le dichiarazioni che indicano il limite monetario, riferito a una sola operazione (campo 1) oppure a più opera-zioni (campo 2). Sarebbe per-tanto opportuno, per non do-ver rinnovare l’adempimento, adeguarsi sin d’ora alla novità, evitando di inviare ai fornitori dichiarazioni con la compila-zione dei campi 3 e 4.

Gli esportatori abituali. Possono avvalersi della facoltà di acquistare e importare beni e servizi senza il pagamento dell’Iva, prevista e disciplina-ta dall’art. 8 del dpr 633/72 e dall’art. 1 del dl n. 746/83, le imprese che hanno registrato per l’anno precedente operazio-ni non imponibili di ammon-tare complessivo superiore al 10% del volume d’affari (de-purato delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, nonché delle operazioni non territoriali sottoposte ad ob-bligo di fatturazione ai sensi del comma 6-bis dell’art. 21 del dpr 633/72).

Le operazioni non imponibi-li utili ai fi ni dell’agevolazione sono quelle che confluiscono nel rigo VE30 della dichiara-zione annuale Iva, ossia:

- cessioni all’esportazione, anche tramite commissionari, a cura del cedente nazionale [art. 8, primo comma, lett. a)];

- cessioni all’esportazione a cura del cessionario non resi-dente [art. 8, primo comma, lett. b)];

- cessioni e prestazioni nel settore aeronavale (art. 8-bis, primo comma);

- prestazioni di servizi in-ternazionali (art. 9, primo comma);

- cessioni verso la Repub-blica di San Marino e lo Stato Vaticano (art. 71);

- cessioni e prestazioni age-volate in base ad accordi inter-nazionali (art. 72);

- cessioni intracomunitarie, comprese le triangolazioni (art. 41, dl 331/93);

- cessioni all’esportazione o intracomunitarie di beni pre-levati da un deposito Iva (art. 50-bis, dl 331/93);

- cessioni, a soggetti residen-ti, di beni inviati direttamente in altro stato membro (art. 58, comma 1, dl 331/93);

- cessioni all’esportazione di beni usati, disciplinate dalle speciali disposizioni del dl n. 41/95, limitatamente al mar-gine dell’operazione.

Non si tiene conto, invece, delle opera-zioni non imponibi-li diverse da quelle sopra elencate, che confl uiscono nei ri-ghi VE31 e VE32 della dichiarazione annuale: per esem-pio, cessioni e pre-stazioni non impo-nibili a esportatori abituali, cessioni nei confronti di viaggia-tori extracomunita-ri non imponibili ai sensi dell’art. 38-quater.

L’impresa che, avendo re-gistrato operazioni non im-ponibili per oltre il 10% del fatturato, possiede lo status di esportatore abituale, può acquistare o importare beni e servizi, con la sola eccezio-ne dei beni immobili, senza pagamento dell’imposta fino a concorrenza del medesimo ammontare delle operazioni non imponibili considerate ai fini della determinazione dello status. Tale ammontare rappresenta il plafond, ossia il limite entro il quale devono es-sere contenuti, nell’anno in cui si fruisce dell’agevolazione, gli acquisti e le importazioni sen-za pagamento dell’Iva.

Va ricordato che, poiché sono utili le operazioni non imponi-bili «registrate» per l’anno pre-cedente, si tiene conto anche dei corrispettivi delle fatture emesse in relazione a future cessioni all’estero, per esempio a fronte dell’incasso di un ac-conto. Il pagamento anticipato non è rilevante come momento di effettuazione delle cessio-ni intracomunitarie; all’atto dell’incasso, pertanto, non vi è

obbligo di emissione della fat-tura. Se però viene emessa la fattura prima della consegna o spedizione dei beni, l’operazio-ne si considera effettuata, alla data della fattura, limitata-mente all’importo fatturato.

Vendite di beni situati all’estero. In base alle dispo-sizioni dell’art. 7-bis del dpr n. 633/72, le cessioni aventi a oggetto beni che non si trova-no fisicamente sul territorio nazionale nel momento in cui si realizza l’effetto traslativo, in via di principio, devono qua-

lifi carsi «non soggette» per ca-renza di territorialità, per cui non possono rientrare tra le operazioni «non imponibili» e assumere rilevanza ai fini dell’agevolazione in esame. L’amministrazione fi nanziaria è però orientata a distinguere l’ipotesi in cui il perfezionamen-to della cessione quando i beni si trovano all’estero dipende dal differimento del momento di effettuazione dell’operazione rispetto all’invio dei beni: è il caso delle cessioni di beni in base a un contratto estimatorio o a un contratto di consigment stock. In casi del genere può ri-tenersi che il perfezionamento della cessione in un momento successivo all’invio o spedizio-ne dei beni consegua al verifi -carsi di una sorta di condizione sospensiva e consenta pertanto di attribuire all’operazione la medesima natura che avrebbe avuto in assenza del differi-mento del momento di effet-tuazione, ossia di qualifi carla come «cessione all’esportazio-ne» territoriale nello stato, non imponibile ai sensi dell’art. 8, dpr 633/72, anziché cessione extraterritoriale.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58 del 5 maggio 2005 in relazione alla fatti-specie del consignment stock e, successivamente, con la riso-luzione n. 94 del 13 dicembre 2013 in relazione ad un’ope-razione di vendita di beni che erano stati preventivamente stoccati all’estero senza tra-sferimento della proprietà, ma in base a un accordo fra le parti che prevedeva l’im-pegno alla compravendita. È stato sostenuto che la stessa

conclusione dovrebbe valere per altre tipologie di operazioni nelle quali l’atto negoziale compiuto successivamente alla spe-dizione dei beni all’estero si ricollega all’originaria fi nalità di vendita già esi-stente al momento della spedizione, per esempio la tentata vendita e le cessioni di beni eseguite all’estero in occasione di fiere-mercato. Sul pun-to, si è però espresso in senso negativo il dipar-

timento delle dogane con nota prot. n. 839 del 5 giugno 2000, osservando che nel momento in cui si realizza l’effetto tra-slativo della proprietà i beni non si trovano nel territorio dello stato, per cui la cessione deve considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto della territorialità.

Commissionari e triangola-zioni. Il corrispettivo delle ces-sioni non imponibili effettuate dai soggetti che operano in ve-ste di commissionari, nonché dai promotori delle «triango-lazioni» interne a destinazio-ne extra Ue oppure Ue (art. 8, lettera a, del dpr 633/72 e art. 58 del dl n. 331/93), concorre alla formazione di due distinti plafond:

- un primo plafond costitui-to dalla differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto (in pratica, l’utile del commis-sionario o del promotore della triangolazione), utilizzabile liberamente…

- un secondo plafond «vinco-lato», pari alla residua quota del corrispettivo (in sostanza, il costo), utilizzabile solo per ac-

quistare beni da esportare così come sono stati acquistati, cioè nello stato originario, entro sei mesi dalla consegna (in real-tà la norma parla di «sei mesi successivi alla loro consegna», lasciando quindi intendere che la scadenza sia fi ssata alla fi ne del sesto mese successivo).

Per esempio, in relazione all’operazione triangolare promossa da IT1 che ha acqui-stato merci per 100.000 euro, incaricando il fornitore IT2 di spedire direttamente i beni in Svizzera al proprio cliente, al quale li ha rivenduti per 150.000 euro:

- IT2, effettivo esportatore dei beni, consegue un plafond di 100.000 euro, pari all’impor-to fatturato per la cessione a IT1;

- IT1 consegue (i) un pla-fond utilizzabile liberamente pari a 50.000 euro (il margine dell’operazione), nonché (ii) un plafond vincolato di 100.000 euro utilizzabile solo per acqui-stare beni da esportare entro sei mesi nello stato originario.

Agli effetti della verifi ca del-lo status di esportatore abitua-le, IT1 terrà conto dell’intero importo fatturato in regime di non imponibilità al cliente svizzero (150.000 euro).

Il plafond «mobile» (o «men-sile»). In alternativa all’am-montare delle operazioni re-gistrate per l’anno precedente (cosiddetto plafond «annuale» o «fi sso»), il contribuente può assumere come limite per gli acquisti in sospensione d’im-posta, in ciascun mese, i cor-rispettivi delle operazioni dei dodici mesi precedenti (plafond «mensile» o «mobile»). Possono avvalersi di questa alternati-va i contribuenti che hanno iniziato l’attività da almeno dodici mesi. Istruzioni sul fun-zionamento del plafond mobile sono contenute nella circolare n. 73 del 19 dicembre 1984 e nella circolare dell’Agenzia delle dogane n. 8 del 27 feb-braio 2003.

L’adozione del plafond mo-bile impone la necessità di verifi care in ciascun mese la sussistenza dello status di esportatore abituale, con con-seguente obbligo di astenersi dall’effettuare acquisti in so-spensione d’imposta nei periodi in cui il requisito non sussiste: per esempio, se nell’arco tempo-rale marzo 2016-febbraio 2017 risultano registrate operazioni non imponibili per 80.000 euro nell’ambito di un fatturato di milione di euro, nel mese di marzo 2017 non si potranno effettuare acquisti senza pa-gamento dell’Iva (e così fi no a quando non si tornerà in pos-sesso, con riferimento ai dodici mesi precedenti, dello status di esportatore abituale).

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cessioni intracomunitarie obbligo di emissione della fat In tal senso si è espressa

Il nuovo quadro

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7Lunedì 9 Gennaio 2017 7Lunedì 9 Gennaio 2017F I S C O

Il soggetto che, posseden-do lo status di esportato-re abituale, intende ac-quistare in sospensione

d’imposta, deve darne comu-nicazione al fornitore invian-do, anteriormente all’effet-tuazione dell’operazione, la dichiarazione (o lettera) d’intento. Prima di inviare la dichiarazione ai fornitori, l’esportatore deve però tra-smetterla per via telematica all’Agenzia delle entrate, che rilascia, sempre telematica-mente, apposita ricevuta.

Solo dopo avere assolto tale incombenza il dichiarante invierà al fornitore la dichia-razione d’intento, unitamen-te alla ricevuta di avvenuta presentazione. Per utilizzare il plafond nelle importazio-ni, non è necessario inviare la dichiarazione d’intento all’uffi cio delle dogane, essen-do suffi ciente la trasmissione all’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni d’intento posso-no essere consultate, sia dal dichiarante che dal ricevente, nel rispettivo cassetto fi scale online.

La dichiarazione d’intento deve essere redatta sul mo-dello approvato dall’Agenzia delle entrate. Per gli acquisti da effettuare fi no al 28/2/2017, occorre utilizzare il modello approvato con i provvedimenti del 12 dicembre 2014 e dell’11 febbraio 2015, mentre per gli acquisti successivi occorrerà utilizzare il nuovo modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016.

La modifica del modello, spiega il provvedimento, mira a consentire all’Agen-zia «un più puntuale monito-raggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fi ne di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’uti-lizzo improprio» dell’agevo-lazione.

A tale sco-po, nel nuovo modello non è più prevista la possibilità di chiedere forniture in sospensione d ’ i m p o s t a per un deter-minato arco t empora le , senza l ’ in-dicazione di un ammontare massimo pre-stabilito. La novità, infatti, consiste nella soppressione dei campi 3 e 4 della sezione «dichiarazione». Pertanto, la richiesta dell’esportatore abituale potrà riguardare, in alternativa, una sola opera-zione per un importo massi-mo predeterminato (campo 1), oppure più operazioni fi no a concorrenza di un importo predeterminato (campo 2).

Al riguardo, con risoluzio-ne n. 120/E del 22 dicembre 2016, l’Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti:

- il nuovo modello dovrà essere utilizzato solo per gli acquisti da effettuare dal 1° marzo 2017, mentre per quel-li precedenti deve essere uti-lizzato il vecchio modello;

- qualora sia presentata una dichia-r a z i o n e d ’ i n t e n t o con il vec-chio model-lo recante la compi-lazione dei campi 3 e 4, ossia in re laz ione alle forni-ture di un determina-

to arco temporale, la dichiara-zione sarà valida soltanto per gli acquisti effettuati fi no al 28 febbraio 2017; in tal caso, pertanto, qualora si inten-dano effettuare acquisti in sospensione anche dopo tale data, occorrerà rinnovare la dichiarazione d’intento sul nuovo modello;

- qualora sia presentata, invece, una dichiarazione sul vecchio modello recante la ri-

chiesta di acquisti in sospen-sione per una sola operazione fi no a un certo importo (campo 1), oppure per più operazioni fi no a concorrenza di un certo importo (campo 2), la dichia-razione resterà effi cace, fi no a concorrenza dell’importo in-dicato, anche per le operazio-ni dal 1° marzo 2017, per cui non occorrerà ripresentarla;

- l’importo da indicare nel campo 2 deve rappresentare l’ammontare fino a concor-renza del quale si intende utilizzare la facoltà di effet-tuare acquisti senza Iva nei confronti del fornitore desti-natario della dichiarazione, il quale dovrà verifi care che l’importo fatturato senza imposta non superi quello indicato nella dichiarazione stessa; nel caso in cui l’espor-tatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, voglia acquistare senza imposta per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento presentata, dovrà presentarne una nuova, in-dicando l’ulteriore importo di riferimento.

In seguito alle modifiche apportate alla disciplina dei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, dl n. 331/93, con effetto dal 1° aprile 2017, dall’artico-

lo 4 del dl n. 193/2016, conver-tito dalla legge n. 225/2016, in particolare con riguardo alle modalità di assolvimen-to dell’Iva dovuta all’atto dell’estrazione di beni dal deposito Iva, gli esportatori abituali potranno utilizzare il plafond anche per estrarre i beni dal deposito in sospen-sione d’imposta, trasmetten-do la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate. È pertanto probabile un ulterio-re aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento.

Con il dpr n. 435 del 7 dicembre 2001 sono stati soppressi gli obblighi di an-notazione contabile relativi alla gestione del plafond, prevedendo, in sostituzione, che gli esportatori abituali devono indicare in apposito prospetto della dichiarazio-ne annuale Iva (quadro VC), distintamente per ciascun mese:

- l’ammontare delle espor-tazioni e delle operazioni assimilate, nonché di quelle comunitarie, effettuate

- l’ammontare degli acqui-sti e delle importazioni fatti senza pagamento dell’impo-sta.

Inoltre, a richiesta dell’am-ministrazione, gli esportatori abituali devono fornire l’am-montare del plafond utiliz-zabile all’inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della ri-chiesta, e quello dell’utilizzo effettuato.

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Dichiarazioniprevio invio all’Ae

L’esportatore abituale che effettua acquisti o importazioni in sospensio-ne d’imposta senza averne diritto, oppure oltre i limiti consentiti, è soggetto alla sanzione da una a due volte l’imposta, prevista dall’art. 7, comma 4, del dlgs 471/97, oltre al pagamento dell’imposta stessa. La violazione può essere regolarizzata secondo le disposizioni dell’articolo 13 del dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso). Se la violazione è stata commessa in fase di importazione, occorre rivol-gersi all’uffi cio doganale. Per il superamento del plafond negli acquisti interni, la regolarizzazione può avvenire con due differenti mo-dalità:a) richiesta al fornitore di emissio-ne, in relazione agli acquisti ecce-denti il plafond, della nota di adde-bito dell’imposta ex art. 26, fermo restando che gli interessi e la sanzio-ne sono a carico dell’acquirente;b) autoapplicazione dell’imposta relativa agli acquisti eccedenti il plafond. La seconda modalità, in base alle in-dicazioni fornite dal ministero delle fi nanze con la circolare n. 50 del 12 giugno 2002, si concretizza nei se-guenti adempimenti:- emissione di autofattura in duplice esemplare, contenente gli estremi identifi cativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l’ammontare degli acquisti eccedenti il plafond e l’ammontare della relativa imposta che avrebbe dovuto applicarsi;- versamento, mediante modello

F24, dell’imposta regolarizzata con l’autofattura, degli interessi e della sanzione ridotta (nella misura pre-vista dall’art. 13 del dlgs 472/97), indicando per l’imposta e gli inte-ressi il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effet-tuato l’acquisto senza l’applicazione dell’Iva, e per le sanzioni il codice 8904. Secondo la stessa circolare, è possibile corrispondere l’impo-sta, anziché mediante versamento diretto, computando il debito nella liquidazione periodica; è da osserva-re, però, che all’epoca della circolare vigeva l’obbligo della dichiarazione Iva periodica;- presentazione di copia dell’autofat-tura all’uffi cio delle Entrate compe-tente; invero, questo passaggio, che la circolare menziona in analogia con il procedimento di regolarizzazione degli acquisti senza fattura o con fattura irregolare (art. 6, comma 8, dlgs n. 471/97), appare inutile, non sussistendo la ragione giustifi catrice di portare a conoscenza dell’ammi-nistrazione un inadempimento della controparte;- annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti, al fine di esercitare la detrazione.L’imposta regolarizzata confluirà così nell’ammontare dell’imposta ammessa in detrazione (quadro VF); poiché, però, l’imposta affl uirà auto-maticamente anche tra i versamenti effettuati (e sarà riportata dunque nel rigo VL29 della dichiarazione), per ragioni di quadratura contabile, al fi ne di bilanciare la doppia detra-zione dell’imposta regolarizzata,

occorre indicare l’imposta stessa in un’apposita posta di debito nella di-chiarazione annuale (precisamente nel rigo delle variazioni in aumento del quadro VE).Detrazione dell’imposta regolariz-zata. L’Iva versata in sede di rego-larizzazione del cosiddetto «spla-fonamento» costituisce imposta detraibile sugli acquisti. Al riguardo, con la circolare n. 12 del 12 marzo 2010, l’Agenzia delle entrate ha rico-nosciuto che tale imposta può essere detratta nella dichiarazione relati-va al periodo d’imposta al quale si riferisce la regolarizzazione, anche se versata nell’anno successivo. La precisazione dell’Agenzia ha fuga-to il dubbio che, fermo restando il computo «per competenza» del versamento, per recuperare l’im-posta sugli acquisti si dovesse inve-ce attendere l’anno di formazione dell’autofattura. Detrazione dell’imposta accertata. Con la circolare n. 35/2013, l’agen-zia delle entrate ha chiarito che, in armonia con le modifi che apportate all’art. 60 del dpr n. 633/72 dall’art. 1 del dl n. 1/2012, anche a seguito di accertamento della violazione di «splafonamento» da parte dell’uffi -cio, il contribuente ha diritto alla detrazione dell’imposta accertata a proprio carico; tale diritto va eserci-tato, al più tardi, con la dichiarazio-ne relativa al secondo anno succes-sivo a quello in cui il contribuente ha provveduto al pagamento dell’im-posta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.Adempimenti dei fornitori. Nella

vigente disciplina, come modifi cata dal dlgs n. 175/2014, i fornitori degli esportatori abituali hanno l’onere di verifi care che i loro clienti abbiano ottemperato all’obbligo della tra-smissione telematica della dichia-razione d’intento all’Agenzia delle entrate. A tal fi ne, sul sito dell’Agen-zia è resa disponibile al cedente e al prestatore la funzione a libero accesso per consentire la predetta verifi ca in via telematica.Ai sensi dell’art. 20 del citato dlgs, il fornitore deve inoltre riepilogare nella dichiarazione annuale Iva i dati contenuti nelle dichiarazioni d’in-tento ricevute. A tale scopo, nella dichiarazione annuale, a decorrere dall’anno scorso, è stato istituito il quadro «VI», nel quale i contribuenti che hanno ricevuto lettere d’intento per l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dovranno indicare:- il numero di partita Iva del cessio-nario/committente (campo 1);- il numero di protocollo attribui-to dall’Agenzia delle entrate alla dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente all’Agenzia stessa dal cessionario/committente (cam-po 2).Limitatamente all’anno d’imposta 2015, in mancanza del numero di protocollo, in fase di prima appli-cazione, era previsto che si dovesse indicare il numero progressivo attri-buito dall’esportatore abituale alla dichiarazione d’intento (campo 3 ); tale campo non fi gura più nella dichiarazione Iva 2017 (per l’anno d’imposta 2016).

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Acquisti fuori dai limiti, l’esportatore abituale può mettersi in regola

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La modifi ca del mo-dello mira a consenti-re all’Agenzia un più

puntuale monitoraggio e una migliore analisi

del rischio delle opera-zioni anche al fi ne di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti

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8 Lunedì 9 Gennaio 2017 F I S C OIn una recente sentenza la Cassazione accoglie la tesi dell’inutilizzabilità in contenzioso

Dati e notizie, subito o nienteContribuenti penalizzati dalla mancata risposta all’uffi cio

Pagina a curaDI ALESSANDRO FELICIONI

Due pesi e due misure nei rapporti fi sco con-tribuente. Quando è l’uffi cio a doversi at-

tivare per il contraddittorio, l’eventuale inottemperanza non crea particolari effet-ti concreti sulla legittimità dei successivi atti (si veda ItaliaOggi Sette del 27 di-cembre 2016); se invece è il contribuente a non attivarsi (sollecitato dall’uffi cio) per la produzione di dati o notizie allora la mancata risposta impedisce l’utilizzo dei docu-menti non prodotti nella fase contenziosa. Tanto più che lo stesso comportamento omis-sivo legittima l’uffi cio a pro-cedere con il ben più temibi-le accertamento induttivo in luogo di quello analitico.

L’orientamento sempre più rigido delle commissioni tributarie e della Corte di cassazione sull’interpreta-zione degli articoli 32 del dpr 600/73 (imposte dirette) e 52 dpr 633/72 (Iva) in tema di utilizzabilità dei documenti non prodotti a richiesta degli uffi ci crea un disallineamen-to sempre più evidente nei rapporti tra contribuente ed amministrazione finan-ziaria, laddove i principi ispiratori dello statuto del contribuente, con particolare riferimento all’affi damento e alla buona fede, sembrano avere una valenza diversa se riferiti all’amministrazione (articolo 6 dello Statuto) o al contribuente (articolo 10).

L’ultimo tassello lo ha po-sto la sentenza n. 22743 del 9 novembre 2016 pronunciata dalla sezione V della Corte di cassazione. Ribaltando le due pronunce di merito delle commissioni provinciali e re-gionali, gli ermellini hanno accolto la tesi dell’ammini-strazione fi nanziaria volta a chiedere l’inutilizzabilità della documentazione pro-dotta dal contribuente in sede contenziosa, giacché la stessa non era stata prodotta nella precedente fase ammi-nistrativa.

Così, benché sulla base di tale documentazione i giudici di merito avevano accolto le difese del contribuente, ido-nee a scardinare l’originario accertamento induttivo pro-mosso dall’uffi cio, la corte di cassazione ha fatto prevale-re, ancora una volta, la forma sulla sostanza, applicando in maniera piuttosto rigida, il precetto di cui all’articolo 32 del dpr 600/73.

Ora è evidente che una tale situazione si manifesti, da punto di vista del buon senso e della logica, alquan-to ostica da digerire. Se la documentazione che contra-sta l’accertamento dell’Uf-

fi cio è veritiera e idonea a dimostrare l’inconsistenza dell ’azione dell ’ammini-strazione finanziaria, la sua inutilizzabilità in sede contenziosa appare sanzio-ne del tutto sproporzionata rispetto al potenziale danno procurabile all’amministra-zione. Danno che si concre-tizza, nel peggiore dei casi, nell’aver impiegato risorse e tempo per emettere un avvi-so di accertamento quando, in presenza dei documenti richiesti e non prodotti dal contribuente, si sarebbe po-tuto evitare.

Tanto più quando la docu-mentazione richiesta proven-ga non già dal contribuente ma da un terzo, e sia quindi inattaccabile da un punto di vista della sua genuinità. Senza contare che in alcune circostanze, tale documen-

tazione può essere reperita dall’uffi cio per altre vie (si pensi ai rapporti bancari).

Peraltro va sottolineato che la mancata esibizione dei documenti o la manca-ta risposta a questionari ha comunque un sua sanzione pecuniaria autonoma, a pre-scindere dai successivi svi-luppi del mancato adempi-mento. Tale condotta, quindi, appare già sanzionata e, se proprio si vuole calcare la mano su tali comportamen-ti, meglio sarebbe inasprire la sanzione amministrativa e togliere qualsiasi rifl esso sulla possibilità di difesa del contribuente nelle fasi successive.

L’evoluzione interpretati-va della norma sembra aver deviato significativamen-te dalla ratio della stessa. Il comma 4 dell’articolo 32

prevede che le notizie e i dati non addotti e gli atti, i docu-menti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in ri-sposta agli inviti dell’Uffi cio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fi ni dell’ac-certamento in sede ammini-strativa e contenziosa. Tale divieto di utilizzo intende punire, legittimamente, tutti quei comportamenti caratterizzati dal rifiuto esplicito di consegnare la documentazione richiesta o l’occultamento della stessa in sede di verifica per poi farla apparire solo nella fase successiva all’emissio-ne dell’atto accertativo, o in sede di accertamento con adesione o in sede contenzio-sa. Per questa ultima ipote-si, tra l’altro, è previsto che l’inutilizzabilità non scatta

se il contribuente deposita in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando co-munque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffi ci per causa a lui non imputabile. L’ordinamento sembra, dun-que, diffi dare della genuinità dei documenti che non siano esibiti in esito ad una spe-cifi ca richiesta, in quanto il documento di cui sia stata originariamente rifiutata l’esibizione potrebbe essere stato contraffatto o creato in un secondo momento.

Se questo è lo scopo, non appare condivisibile assimi-lare il comportamento di chi volontariamente e con l’unico fi ne di ostacolare i controlli, rifi uti espressamente o, peg-gio ancora, occulti le scrittu-re, da quello di chi non ha prodotto tali documenti non avendo, semplicemente, ri-sposto ad un questionario o adempiuto a una richiesta scritta e asettica da parte dell’uffi cio.

Tanto più che il mecca-nismo perverso prevede la possibilità da parte dell’uf-fi cio di procedere ad accer-tamento induttivo laddove il contribuente non abbia ottemperato alle richieste di produzione documentale; in tal modo l’uffi cio si crea un doppio vantaggio per-ché da un lato la mancata esibizione dei documenti ne impedisce la produzione successivamente e dall’altro l’accertamento che dovrà essere contrastato da par-te del contribuente sarà di tipo induttivo e quindi con la possibilità per l’uffi cio di uti-lizzare presunzioni sprovvi-ste dei requisiti di certezza, precisione e concordanza e il conseguente ribaltamen-to dell’onere della prova sul contribuente stesso.

Insomma, il contribuen-te si troverà di fronte a un accertamento in cui l’uffi cio può basarsi su una miriade di presunzioni, di qualsiasi natura lasciando al contri-buente l’onere di smontarle; il tutto senza poter fare af-fi damento sui documenti in suo possesso all’epoca non prodotti.

Ancora una volta la pos-sibilità per l’uffi cio di pro-cedere ad accertamento induttivo costituisce di per sé una sanzione all’omesso adempimento documentale che, sommata a quella di tipo amministrativo di cui sopra (eventualmente potenziata), sembra suffi ciente a colpire proporzionalmente il compor-tamento negligente del con-tribuente, senza che venga irrimediabilmente leso il di-ritto alla difesa dello stesso.

© Riproduzione riservata.

Per contrastare il divieto di utilizzo dei documenti non prodotti tempestivamen-te due sono le vie principali: o si riesce a dimostrare che tali documenti all’epoca della richiesta non erano disponibili o si cerca di scardinare la validità dell’origi-naria richiesta dimostrando che la stes-sa non può essere idonea a confi gurare l’ipotesi di inutilizzabilità.Con riferimento alla prima circostanza, il contribuente può avvalersi dei docu-menti solamente depositando in alle-gato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell’uffi cio, e dichiarando, comun-que, contestualmente di non aver potu-to adempiere alle richieste degli uffi ci per causa a lui non imputabile (Cassa-zione, sentenza 10489/2014). Dichiara-zione che, ovviamente, va supportata da elementi idonei a dimostrarla. Si pensi, tanto per stare sul concreto, a licenze o autorizzazioni non disponibili all’epoca della richiesta nonché ad ulteriori do-cumenti sopraggiunti successivamente, che potrebbero scardinare l’accerta-

mento emesso.In ogni caso anche l’invito da parte dell’uffi cio deve essere formulato se-guendo precise regole in assenza delle quali non potrà essere invocata l’inuti-lizzabilità dei documenti non prodotti.Intanto è certo che «la sanzione dell’inu-tilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del dpr n. 600/1973, opera solo in pre-senza di un invito specifi co e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministra-zione, purché accompagnato dall’avver-timento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, e si giustifi ca, in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost., per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco» (Cas-sazione, 22126/2013 e 11765/2014).Inoltre l’invito dovrà prevedere un termine per la consegna idoneo e non troppo breve, anche in funzione della documentazione richiesta. Da ultimo l’in-vito non può indicare generalmente una serie di documenti da produrre ma deve precisare dettagliatamente le richieste avanzate.

© Riproduzione riservata.

Documenti, due le vie per rimediare

Limiti all’utilizzo di dati, documenti e notizie non forniti su richiesta

Articolo 32, comma 4 dpr 600/1973

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documen-ti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufi cio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai i ni dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufi cio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta

Articolo 52, comma 5 dpr 633/1972

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rii utata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai i ni dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rii uto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione

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9Lunedì 9 Gennaio 2017 9Lunedì 9 Gennaio 2017F I S C OL’Ocse ha levato i veli sull’ultima tornata di accordi che inizieranno a dar frutti quest’anno

Trasparenza fiscale step by stepAltro round di intese in agenda per marzo e giugno

Pagina a curaDI TANCREDI CERNE

Ancora una vittoria per l’Ocse nella crociata al segreto bancario. Ma la strada verso la

trasparenza è ancora lunga e tortuosa. L’Organizzazione per la cooperazione e lo svi-luppo economico ha levato i veli sull’ultima tornata di 350 nuovi accordi fi scali bilaterali tra gli Stati aderenti al Com-mon reporting standard (1.300 in tutto), entrati in vigore nei giorni scorsi. Un fi ume in pie-na di intese che inizieranno a dare i propri frutti a partire da quest’anno. E questo, nonostan-te un blocco cospicuo di accordi (326) ancora fermi ai nastri di partenza in attesa che sei go-verni (su 54) facciano tutto il necessario per attrezzarsi da un punto di vista informatico e legislativo in modo da dare seguito a quanto convenuto a livello multilaterale.

Ma il cammino verso la pie-na trasparenza appare ancora diffi cile. A cominciare dall’ap-provazione di un nuovo round di intese bilaterali in agenda per i mesi di marzo e giugno che potrebbe riservare qualche sorpresa. Al di là dei Paesi che si sono rassegnati alla traspa-

renza fi nanziaria per evitare ritorsioni economiche, esiste tuttavia uno zoccolo duro di irriducibili che non sembra intenzionato a venire incontro alle richieste della maggioran-za. A conferma di questo, un rapporto pubblicato di recen-te da The Boston consulting group secondo cui le ricchezze detenute nei paradisi fi scali da parte degli evasori residenti in America, Europa e Giappone sono calate nel 2015 di appe-na il 3%. Una goccia nel mare se si pensa che più di 16mila miliardi di dollari sono sfuggiti dal 1980 a oggi al Fisco dei Pa-esi di tutto il mondo andando a rifugiarsi nelle casseforti dei centri offshore. A preoccupare maggiormente gli esperti non ci sarebbero, tuttavia, i classici forzieri della Svizzera, Monte-carlo, Bahamas o Andorra che hanno avviato, a più riprese, un cammino di apertura alla tra-sparenza. I maggiori indiziati sembrerebbero invece i Paesi meno noti dell’Africa subsaha-riana dove, a detta di Gabriel Zucman, esperto di finanzia internazionale dell’università di Berkley, si anniderebbe il 30% del totale della ricchezza non dichiarata: almeno 5 mila miliardi di dollari, pari a quasi due volte la ricchezza prodotta

in un anno da Paesi come Fran-cia o Regno Unito.

Il paradiso perduto nel cuore dell’Africa non rappresenta, co-munque, un’opzione facilmente percorribile da tutti gli evasori. Per cercare di bloccare la morsa dell’Ocse e dei Paesi del G20, in molti hanno iniziato ad at-trezzarsi convertendo i propri averi in beni facilmente tra-sportabili e del tutto esenti da controlli incrociati. Tra questi, i diamanti, i lingotti d’oro e le opere d’arte. «Sono sempre di più le persone che decidono di acquistare qualche milione di euro di pietre preziose per poi

metterle al sicuro all’interno delle cassette di sicurezza», ha spiegato Arthur VanDesande, un ex agente speciale dell’Irs, l’Agenzia delle entrate a stelle e strisce. A conferma di ciò, i dati sull’andamento del Zim-nisky Global Rough Diamond Price Index, uno dei principali indicatori delle vendite di dia-manti che nel 2016 ha segnato un’accelerazione del 12%. E il trend non sembra destinato a interrompersi se è vero, come riportano i report previsionali di De Beers, che le vendite di diamanti continueranno a sali-re a ritmi sostenuti almeno per

tutti i prossimi tre anni. Stessa sorte per le quotazioni dell’oro che hanno continuato a salire negli ultimi dieci anni arrivan-do a recuperare più del 230% del loro valore. Salvo lo scivolo-ne registrato nei due o tre anni di crisi a ridosso del 2009. Ma non è tutto. Secondo gli esperti di fi scalità internazionale, in-fatti, un altro fenomeno stareb-be facendo da contraltare alla pressione dei governi verso la trasparenza fi scale: il nomadi-smo tributario. Sarebbero sem-pre più i contribuenti che deci-dono di abbandonare il proprio Paese di origine in cerca di una nuova residenza fiscalmente più vantaggiosa, dove mettere al riparo i propri capitali dalle fauci dell’Erario. Per cercare di frenare questo fl usso in aumen-to, alcuni Paesi hanno deciso di innalzare balzelli in grado, se non di abbattere, quantomeno di limitare il dilagare del fe-nomeno. A muoversi con una legge ad hoc, per il momento, sono stati solamente Francia, Stati Uniti, Canada, Giappo-ne e Olanda. Ma sono in tanti a guardare con attenzione al fenomeno, pronti a mettersi in scia per catturare qualche ul-timo denaro prima che i soldi prendano defi nitivamente la via dell’estero.

in un anno da Paesi come Fran- metterle al sicuro all’interno

Lussemburgo in linea con le norme Ue. Dopo lo scanda-lo dei tax rulings, il governo del Granducato ha adottato una circolare sul trattamento fi scale per le multinazionali che esercitano transazioni all’interno del proprio gruppo, in modo da assicurare che il prezzo del trasferimento dei ricavi non sia più tassato in modo da risultare aiuto di stato illegale ma si conformi alle regole sulla concorrenza. L’operazione è stata condotta on l’Antitrust Ue, che ha già stangato Fiat in Lussemburgo, Starbucks in Olanda e Apple in Irlanda, mentre sono in corso indagini su ulteriori tax rulings che danno un vantaggio fi scale selettivo alle società che di fatto pagano le imposte a un tasso d’imposizione estremamente basso o quasi nullo rispetto alle altre.

Lussemburgo in rigacon la normativa Ue

Accordi di condivisione delle informazioni fi scali attivati dall’Italia

Paese Tipologia di accordo fi scale

Andorra Accordo EU

Argentina CRS MCAA – Attivato il 20 ottobre 2016

Australia CRS MCAA – Attivato il 22 dicembre

Austria Direttiva Ue 2014/107/UE

Belgio Direttiva Ue 2014/107/UE

Bulgaria Direttiva Ue 2014/107/UE

Colombia CRS MCAA – Activated on 22 December 2016

Croazia Direttiva Ue 2014/107/UE

Cipro Direttiva Ue 2014/107/UE

Rep. Ceca Direttiva Ue 2014/107/UE

Danimarca Direttiva Ue 2014/107/UE

Estonia Direttiva Ue 2014/107/UE

Faroe Islands CRS MCAA – Activated on 20 October 2016

Finlandia Direttiva Ue 2014/107/UE

Francia Direttiva Ue 2014/107/UE

Germania Direttiva Ue 2014/107/UE

Gibilterra Direttiva Ue 2014/107/UE

Grecia Direttiva Ue 2014/107/UE

Groenlandia CRS MCAA – Attivata il 22 dicembre 2016

Guernsey CRS MCAA – Attivata il 20 ottobre 2016

Ungheria Direttiva Ue 2014/107/UE

Islanda CRS MCAA – Attivata il 20 ottobre 2016

India CRS MCAA – Attivata il 20 ottobre 2016

Irlanda Direttiva Ue 2014/107/UE

Paese Tipologia di accordo fi scale

Isola di Man CRS MCAA – Attivata il 20 ottobre 2016Jersey CRS MCAA – Attivata il 20 ottobre 2016Corea CRS MCAA – Attivata il 20 ottobre 2016Latvia Direttiva Ue 2014/107/UELiechtenstein Accordo UeLituania Direttiva Ue 2014/107/UELussemburgo Direttiva Ue 2014/107/UEMalta Direttiva Ue 2014/107/UEMauritius CRS MCAA – Attivata il 22 dicembre 2016Mexico CRS MCAA – Attivata il 20 ottobre 2016Monaco Accordo UeOlanda Direttiva Ue 2014/107/UENorvegia CRS MCAA – Attivata il 20 ottobre 2016Polonia Direttiva Ue 2014/107/UEPortogallo Direttiva Ue 2014/107/UERomania Direttiva Ue 2014/107/UESan Marino Accordo UeSeychelles CRS MCAA – Attivata il 20 ottobre 2016Slovacchia Direttiva Ue 2014/107/UESlovenia Direttiva Ue 2014/107/UESudfrica CRS MCAA – Attivata il 20 ottobre 2016Spagna Direttiva Ue 2014/107/UESvezia Direttiva Ue 2014/107/UESvizzera Accordo UeRegno Unito Direttiva Ue 2014/107/UE

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10 Lunedì 9 Gennaio 2017 F I S C OLe valutazioni che l’impresa deve effettuare per ottenere il sostegno più conveniente

Credito per R&S sotto analisiPossibile utilizzare il bonus dal 16 gennaio o attendere

Pagina a curaDI ROBERTO LENZI

Utilizzare subito i co-sti ai fi ni del credito di imposta alla ri-cerca utilizzando il

contributo dal 16 gennaio 2017 o rimandare di 12 mesi contando sul fatto di poter ottenere una agevolazione più elevata? Questo il que-sito che si stanno ponendo le imprese che hanno effet-tuato ricerca e sviluppo nel 2016 e che intendono conti-nuarla nel 2017. Il dubbio su come procedere nasce dal fatto che con la nuova legge di Bilancio per tutte le tipo-logie di spese dal 2017 sarà previsto un bonus del 50%, senza più distinzione di con-tributo in particolare fra il personale altamente qualifi -cato e quello che non lo è.

Occhi sulle spese di personale impiegato nella R&S. Quello che ri-leva in maniera principale è il caso del personale non qualifi cato e della sua com-binazione con i costi della ricerca contrattuale, anche alla luce della recente riso-luzione dell’l’Agenzia delle entrate n. 119/E del 22 di-cembre 2016 che riprende la risposta a un parere del ministero dello Sviluppo economico (Mise). Nel 2016 e 2015 c’erano inizialmente dei dubbi se fosse ammis-sibile il costo del personale non qualifi cato che parteci-pava alla attività di ricerca, in quanto la voce di spesa del personale si riferiva a «personale altamente quali-fi cato» e non era stato anco-ra precisato che all’interno della voce «competenze tec-niche» potessero rientrare anche i costi del personale non altamente qualifi cato, come stato poi in seguito chiarito.

La legge di Bilancio 2017 prevede tra le spese ammis-sibili ai fi ni della determina-zione del credito d’imposta quelle relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Questo in sostituzione della pre-cedente formulazione che richiedeva la qualifica di «personale altamente qua-lifi cato» nelle attività di ri-cerca e sviluppo, in posses-so di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifi co. La possibilità di «decidere» in che anno imputare le spe-se per la ricerca extra muros è data dalla specifi ca della circolare 5/E Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 sul momento di effettuazio-ne dell’investimento.

L’impresa è libera di deci-dere se spesare l’attività dei contratti di ricerca parzial-mente nel 2016, accettando uno stato di avanzamento parziale dei lavori ricevuti oppure decidere di imputa-re tutto il costo alla conclu-

sione dei lavori, spesando così tutta la spesa nel 2017. Il contributo relativo alle spese di ricerca e contrat-tuale è sempre pari al 50% sia che siano imputate nel 2016 o che lo siano nel 2017. Ma attenzione al contributo

globale, questo può infatti variare sensibilmente a se-conda dell’anno di imputa-zione, come mostra l’esem-pio in questa pagina.

Modalità di fruizione dal 16 gennaio. Il credito d’imposta, anche se deve es-

sere indicato nella dichiara-zione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenu-ti i costi, può essere utilizza-to in compensazione dal 16 gennaio. Questa facoltà, ai sensi dell’art. 17 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, può esse-re esercitata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

La norma specifi ca che il credito di imposta non con-corre alla formazione del reddito e della base imponi-bile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fi ni del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi -cazioni.

In merito ai limiti di frui-zione, si specifi ca che il cre-dito di imposta non è sog-getto alla limitazione di cui all’articolo 31 del dl 78/2010, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte eraria-li e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Inoltre, al bonus ricer-ca non si applicano i limiti previsti dall’art. 1, comma 53, della legge 244/07 e, pertanto, può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di 250 mila euro applicabile ai crediti di imposta agevolati-vi e non si applica neanche il limite generale di compen-sabilità di crediti di imposta e contributi, di cui all’artico-lo 34 della legge 388/2000, pari attualmente a 700 mila euro.

La facoltà di utilizzare dal 16 gennaio o attendere è di-screzionale. In una ottica di prudenza l’impresa dovreb-be utilizzare il credito una volta concertato gli importi con il presidente del collegio sindacale o in mancanza di esso con il revisore che fi rma la perizia, in modo da avere i calcoli precisi.

Ma in periodi di crisi, poter risparmiare sul versamento dei contributi (F24), al rien-tro dalle festività natalizie, nelle quali le imprese non hanno lavorato e riscosso, può ingolosire e portare a fare scelte non opportune. La buona prassi sarebbe quella di utilizzare il credi-to una volta valutato bene i costi e l’attività svolta. Alcune imprese non stanno considerando che l’ attività di ricerca per essere ammis-sibile deve andare oltre i cri-teri di attività di ricerca su prodotti che l’impresa non ha. La ricerca infatti deve essere nuova almeno per il settore di appartenenza.

Il momento di effettuazione dell’investi-mento, con riferimento alla voce Spese per contratti di ricerca «extra muros» a cui afferiscono anche i costi per prove e test, come specifi cato dalla risoluzione 119/E del 22 dicembre 2016 è quello, indi-cato dall’articolo 4, comma 1, del decreto attuativo, di imputazione per competenza ai sensi dell’articolo 109 del Tuir. Ne con-segue che trattandosi di ricerca «commis-sionata» a soggetti esterni, i relativi costi, secondo l’Agenzia delle entrate, vengono

considerati sostenuti alla data di ultima-zione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente. L’Agenzia precisa, inoltre, che tutti i costi di competenza, rilevano a prescindere dalla data di stipula del contratto. Pertanto, risulta ammissibile anche la parte di costi sostenuti nel pe-riodo di vigenza dell’agevolazione relati-vi ad attività di ricerca «commissionata» anteriormente.

Ricerca contrattuale, momento ad hoc

L’impresa è libera di deci- sione dei lavori spesando globale questo può infatti

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La nuova legge di Bilancio ha abolito a partire dal 2017 la distinzione tra perso-nale altamente qualifi cato e quello che non lo è in quanto ha previsto all’interno della voce di spesa per il personale tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, senza più la precisazione del requisito di essere altamente qualifi cato. A partire dal 2017 viene inoltre esteso a tutte le spese la percentuale di contributo del 50%, senza più alcuna distinzione.Per il 2016 solo per il personale altamente qualifi cato e per le consulenze esterne è possibile benefi ciare dell’aliquota del 50%, mentre per le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e per le compe-tenze tecniche e privative industriali l’ali-quota di contributo è del 25%.La modifi ca introdotta dalla legge di Bi-lancio permetterà pertanto, a partire dal 2017, di usufruire di un bonus del 50% non solo per il personale altamente qualifi cato ma anche per quello che non lo è.

La legge di Bilancio non ha tolto il requi-sito della spesa incrementale, rimane dun-que possibile usufruire del bonus ricerca solo sull’incremento complessivo di spese di R&S, rispetto alla media del triennio 2012-2014. Per «incremento complessivo di spese di R&S», la legge intende la diffe-renza positiva tra l’ammontare complessi-vo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nel trien-nio 2012-2014. La legge di Bilancio 2017 ha inoltre esteso di un anno, fi no al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investi-menti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter benefi ciare del credito di imposta. Questa ha inoltre elevato l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun benefi ciario da 5 a 20 milioni di euro.

Personale, abolite le distinzioni

Esempio

Impresa ha costi di ricerca per personale non qualii cato pari a 100 mila euro (nel 2016, presume stessa cifra nel 2017), costi di ricerca extra muros pari a 100 mila euro (50 mila euro realizzati nel 2016 e 50 mila euro completati nel 2017).Media triennio precedente 2012-2014: 50 mila euro personale e 50 mila euro ricerca extra muros.

Opzione 1 ) Imputazione a stato avanzamento lavori per 50 mila euro nel 2016

Impresa ha contributo di 12.500 euro nel 2016 (12.500 di personale e • 0 su consulenze)Impresa ha contributo di 25 mila euro nel 2017 (25 mila di personale e • 0 su consulenze)Contributo totale 37.500 euro•

Opzione 2) Ricerca imputata alla data di ultimazione 2017Impresa ha contributo di 12.500 euro nel 2016 (12.500 euro di personale • e 0 su consulenze)Impresa ha contributo di 50 mila euro nel 2017 (25 mila euro di personale • e 25 mila euro su consulenze)contributo totale 62.500 euro•

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11Lunedì 9 Gennaio 2017 11Lunedì 9 Gennaio 2017F I S C OIl bonus è pari al 30% dei costi agevolabili (i no a un massimo di 200 mila euro)

Tax credit alberghi, si parteDal 9 gennaio la presentazione delle istanze d’accesso

Pagine a curaDI BRUNO PAGAMICI

Al via il tax credit per la riqualificazione delle strutture al-berghiere. Con avviso

pubblicato sul proprio sito lo scorso 30 dicembre 2016, il ministero dei beni e delle at-tività culturali e del turismo (Mibact), ha reso noto i ter-mini di presentazione delle istanze per accedere al credi-to d’imposta per la ristruttu-razione degli edifi ci adibiti ad attività ricettive. Il bonus fa riferimento ai costi sostenuti nel 2016 (periodo d’imposta 2016 - modello unico 2017), è pari al 30% dei costi agevola-bili (fi no a un massimo di 200 mila euro) ed è riconosciuto alle imprese alberghiere esi-stenti al 1° gennaio 2012.

Imprese interessate. L’agevolazione, introdotta dall’art. 10 del dl 83/2014 e disciplinata dal dm 7 maggio 2015, è riconosciuta alle im-prese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, intese come strutture aperte al pubblico, a gestione unita-ria, con servizi centralizza-ti, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifi ci.

La struttura deve essere composta da non meno di sette camere per il pernot-tamento degli ospiti. Rien-trano nell’agevolazione gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alber-ghiere, gli alberghi diffusi e le altre «strutture alberghie-re» individuate dalle specifi -che normative regionali.

Il ministero dei beni cul-turali ha chiarito che non possono partecipare al rico-noscimento del credito d’im-posta i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affi ttacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per va-canze.

Non sono inoltre ammes-se le imprese che risultano avere i seguenti codici Ate-co all’interno della classifi ca 55.2: 55.20.2 (ostelli della gioventù); 55.20.3 (rifugi di montagna); 55.20.4 (colonie marine e montane); 55.20.51 (tutte le voci ad eccezione dei residence); 55.20.52 (at-tività di alloggio connesse alle aziende agricole).

Interventi agevolabili. Il credito d’imposta può es-sere richiesto per:

- interventi di ristruttu-razione edilizia, intendendo tali, oltre quelli di ristrut-turazione vera e propria, anche gli interventi di ma-nutenzione straordinaria e quelli di restauro e risana-mento conservativo;

- interventi di eliminazio-ne delle barriere architet-toniche, ad esempio quelli fi nalizzati a eliminare: gli ostacoli fi sici che sono fonte di disagio per la mobilità; gli ostacoli che limitano o impediscono la comoda e si-cura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permetto-no l’orientamento e la rico-noscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo; le barriere sensoriali e della comunica-zione;

-interventi di incremento dell’efficienza energetica (interventi di riqualifica-zione energetica, interventi sull’involucro edilizio, inter-venti di sostituzione, inte-grale o parziale, di impianti di climatizzazione);

- acquisto di mobili e com-ponenti d’arredo nuovi, de-stinati esclusivamente alle strutture alberghiere, vale a dire cucine o attrezzature professionali per la ristora-

zione, mobili e complementi d’arredo da interno o ester-no, arredi fi ssi, pavimenta-zioni di sicurezza, strumen-tazione per convegnistica, attrezzature sportive, per parchi giochi o per centri benessere situati nella struttura turistica.

Il Mibact nell’ambito delle faq pubblicate sul proprio sito ha chiarito che l’agevolazione per l’acquisto di mobili e complementi d’arredo potrà essere richiesta anche in assenza di interventi di ri-qualifi cazione dell’immobile.

Credito d’imposta. Il cre-dito d’imposta è pari al 30% dei costi agevolabili, ricono-sciuti fino a un massimo di 666.667 euro (il credito d’im-posta massimo è, quindi, pari a 200 mila euro).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile né delle im-poste sui redditi né dell’Irap.

Deve essere ripartito in 3 quo-te annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione soltanto tramite i servizi telematici

dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo 6850.

Come ottenere il bonus. L’istanza per accedere all’age-volazione relativa ai costi 2016 deve essere presentata in forma telematica, assieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, trami-te il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.benicul-turali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx). La procedura di acces-

so all’agevolazione si distin-gue in:

- una prima fase di prepa-razione, in cui il legale rap-presentante dell’impresa può procedere alla registrazione al portale e alla compilazione e caricamento dell’istanza;

- la seconda fase di trasmis-sione delle domande (c.d. click day), in cui viene inviata tele-maticamente l’istanza e la re-lativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese.

Preparazione doman-de. Nella fase preparato-ria, il legale rappresentante dell’impresa procede alla re-gistrazione al portale e alla compilazione dell’istanza. Per i costi sostenuti nel 2016, la registrazione e la compilazio-ne delle domande sul Portale potrà avvenire dalle ore 10 del 9 gennaio 2017 fi no alle ore 16 del 27 gennaio 2017.

Il rappresentante legale dovrà registrarsi sul portale dei procedimenti e ricevere (tramite e-mail) i codici di accesso e compilare l’istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese so-stenute, scaricare in formato pdf non modifi cabile l’istanza e l’attestazione di effettività

delle spese, fi rma-re digitalmente l’istanza e ottenere dal soggetto au-torizzato la sotto-scrizione median-te firma digitale all’attestazione di effettività delle spese sostenute.

L’attestazione po-trà essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti: presi-dente del collegio sindacale, revisore, commercialisti e degli esperti contabili, periti commerciali, consulenti del lavoro, responsabili di Caf.

Il legale rappresentante potrà poi procedere al ca-ricamento nel portale dei procedimenti dell’istanza (da questi fi rmata) e dell’at-testazione di effettività delle spese sostenute (fi rmata dal soggetto abilitato). Conclu-sa la fase preparatoria, non sarà più possibile compilare le istanze e le attestazioni nel portale.

Click day. Si tratta della presentazione vera e propria delle domande. Dalle ore 10 del 2 febbraio 2017 alle ore 16 del 3 febbraio 2017 si potrà procedere all’invio telemati-co della domanda, corredata dall’attestazione di effettività delle spese sostenute.

Il credito di imposta sarà ri-conosciuto previa verifi ca dei requisiti soggettivi, oggetti-vi e formali, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

© Riproduzione riservata

Canone tvINDIVIDUAZIONE DELLE UTENZE

Modalità per individuazione delle uten-ze addebitabili e chiarimenti in merito ai pagamenti (circolare Agenzia delle entrate numero 45/e del 30 dicembre 2016)

PIÙ UTENZE

In presenza di più utenze residenziali prevale quella comunicata alla impresa elettrica (circolare Agenzia delle entrate numero 45/E del 30 dicembre 2016)

CassazioneAnche ai fini Iva il contribuente può pre-sentare in giudizio i documenti non esibiti se dimostra che l’omissione era dipesa da cause a questo non imputabili (sentenza del-la cassazione numero 118/e del 9 novembre 2016)

Altre notizieApprovato il modello per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (provv. Agenzia delle entrate n. 2169 del 4 gennaio 2017)

FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

La versione integra-le è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7

Come opera il bonus ristrutturazioni alberghi

Strutture agevolabili

Alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, al-berghi diffusi e altre «strutture alberghiere» individuate dalle specii che normative regionali

Interventiammessi

Interventi di riqualii cazione edilizia (manutenzione straordi-• naria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;• interventi di incremento dell’efi cienza energetica•

Credito d’imposta

È pari al 30% dei costi agevolabili i no a un massimo di 666.667 euro (quindi bonus pari a 200 mila euro)

Click dayDalle ore 10 del 2.2.2017 alle ore 16 del 3.2. 2017 si potrà inviare telematicamente la domanda con l’attestazione di ef-fettivo sostenimento delle spese

Strutture escluse

Campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza, bed and breakfast, afi ttacamere per brevi soggiorni, case e appar-tamenti per vacanze, ostelli della gioventù), rifugi di montagna), colonie marine e montane

nche dell’Agenzia delle Entrate

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Dalle ore 10 del 2 febbraio 2017 alle ore 16 del 3 febbraio 2017

si potrà procedere all’invio telematico della domanda, corredata dall’attestazione

di effettività delle spese sostenute

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12 Lunedì 9 Gennaio 2017 I M P R E S ALe novità contenute nella legge di Bilancio. Via libera alla possibilità di cedere le perdite

Agevolazioni a tutto campoper start-up e pmi innovative

Pagine a curaDI BRUNO PAGAMICI

Start-up e pmi inno-vative «premiate» dal legislatore della legge di Bilancio 2017 con un

incremento delle misure age-volative e con la possibilità di cedere le perdite. In pratica, dal 2017 verrà elevato a 1.000.000 di euro (dagli attuali 500.000 euro) il tetto della detrazione d’imposta per i soggetti Irpef e il bonus fi scale, che passa al 30%. Inoltre, come risulta dalla relazione illustrativa alla ma-novra, poiché per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli inve-stimenti in start-up da parte di società quotate, è stata attribuita a queste ultime la possibilità di essere «sponsor» di start-up, consentendo loro di acquistare le perdite fi scali.

Agevolazioni potenziate. Il legislatore della legge di Bi-lancio 2017 ha rafforzato gli incentivi fi scali previsti per i soggetti che investono nel capi-tale sociale delle start-up inno-vative e delle pmi innovative.

Si ricorda che tali agevola-zioni, istituite dall’art. 29 del dl 179/2012 (convertito dalla legge 221/2012), possono es-sere fruite dalle persone fi si-che e giuridiche che riversano somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.

All’art. 29 del dl 179/2012, per il quadriennio 2013-2016, si prevedeva che alle persone fi siche fosse riconosciuta una detrazione Irpef del 19% (25% per le start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico) dei conferimenti effettuati in una o più start-up innovative, con un ammontare massimo di investimento con-sentito in ciascun periodo pari a 500.000 euro.

Al citato articolo 29, inoltre, a vantaggio dei soggetti Ires, per il quadriennio 2013-2016, si prevedeva una deduzione dall’imponibile Ires del 20% (27% per le start-up a vocazio-ne sociale o operanti in ambito energetico) dei conferimenti ri-levanti effettuati in una o più start-up innovative, con un ammontare massimo di inve-stimento consentito in ciascun periodo pari a 1.800.000 euro.

Con l’intervento della legge di Bilancio 2017 (comma 66) la percentuale dell’investimento considerata (sia ai fi ni delle de-trazioni che per le deduzioni) è aumentata al 30% del totale,

a decorrere dal 2017: ciò vale anche per le start-up a voca-zione sociale e per quelle che sviluppano e commercializ-zano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto

valore tecnologico in ambito energetico.

Viene inoltre previsto che a decorrere dall’anno 2017, l’in-vestimento massimo detraibile per i soggetti Irpef è aumen-

tato da 500.000 a 1.000.000 di euro.

La legge di Bilancio 2017 (comma 67) condiziona l’ef-fi cacia della novella all’auto-rizzazione della Commissio-

ne europea, che dovrà essere richiesta dal ministero dello sviluppo economico.

Altra novità riguarda l’incre-mento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l’investimento agevolato pena la decadenza dalle agevolazio-ni.

Inoltre, viene meno la limi-tazione che consentiva alle pmi innovative che operava-no sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, di valersi delle agevolazioni fi scali solo qua-lora fossero «in grado di pre-sentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente miglio-rati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato». Ora la novella introdotta dalla legge di Bilancio fa sì che le agevo-lazioni si applichino a tutte le pmi innovative.

La clausola di salvaguardia della disciplina europea, in proposito, è anch’essa variata, non consistendo più «nel ri-spetto delle condizioni e dei li-miti previsti dall’articolo 21 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giu-gno 2014», bensì «nel rispetto delle condizioni e dei limiti pre-visti dagli orientamenti sugli aiuti di stato destinati a pro-muovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)».

Esonero imposta bollo. Con il comma 69 viene inoltre disposto l’esonero dal paga-mento delle imposte di bollo (e dei diritti di segreteria) dell’at-to costitutivo delle start-up innovative, laddove si tratti di atto pubblico ovvero atto sotto-scritto con le modalità previste dall’art. 24 del codice dell’am-ministrazione digitale (redatti dal 2015 secondo un modello uniforme adottato con decre-to del ministro dello sviluppo economico e così trasmessi al competente uffi cio del registro delle imprese).

Si ricorda che la start-up, a differenza delle altre aziende, non deve pagare gli oneri di co-stituzione e registrazione pres-so le Cciaa fi no al quinto anno dopo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle im-prese (esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto camerale annuale). Inoltre esistono particolari requisiti di forma per l’atto costitutivo e per la domanda di iscrizione nel registro delle imprese. Con dm 17 febbraio 2016 sono state infatti defi nite le linee guida per la redazione dell’atto costitutivo, che preve-dono la possibilità di costituire una start-up senza l’obbligo del notaio.

© Riproduzione riservata.

a decorrere dal 2017: ciò vale valore tecnologico in ambito tato da 500 000 a 1 000 000 di

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Le società quotate avranno la possibilità di acquisire le perdite fi scali, utilizzabili in diminuzione del reddito complessivo dei pe-riodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile e per l’intero importo (art. 84 Tuir), da parte di società start-up partecipate per almeno il 20%. La relazione illustrativa alla legge di bilancio afferma che per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in start-up da parte di società quotate. A tal fi ne la norma attribuisce a queste ultime la possibilità di essere «sponsor» di start-up, consentendo loro di acquistare le perdite fi scali di nuove aziende. In pratica le per-dite oggetto di cessione sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso perio-do d’imposta e per la differenza nei succes-sivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibi-le di ciascuno di essi, a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva. La cessione può avvenire con le stes-se modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta, ovvero tramite notifi -ca all’uffi cio delle Entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al competente concessionario del servizio della riscossione (art. 43-bis, dpr 602/1973). Sono previste le seguenti condizioni: - le azioni della società cessionaria o della società che controlla direttamente o indi-rettamente la società cessionaria, devono

essere negoziate in un mercato regolamen-tato;- il rapporto di partecipazione deve pre-vedere una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20%;- la società cedente non deve svolgere in via prevalente attività immobiliare; - la cessione deve riguardare l’intero am-montare delle perdite fi scali;- la società cedente e la società cessionaria devono avere un esercizio sociale coinci-dente;- il requisito partecipativo del 20% deve sussistere al termine del periodo d’imposta relativamente al quale avviene la cessione delle perdite fi scali;- la cessione deve essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiara-zione dei redditi. È inoltre previsto l’obbligo per la società cessionaria di remunerare la società ceden-te del vantaggio fi scale ricevuto, determi-nato, in ogni caso, mediante applicazio-ne all’ammontare delle perdite acquisite dell’aliquota Ires relativa al periodo d’im-posta in cui le perdite sono state consegui-te dalla società cedente, entro trenta gior-ni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d’imposta. Le somme percepite o versate tra le società non concorrono alla formazione del reddito imponibile. La società cedente non può optare per i regimi di trasparenza fi scale, consolidato nazionale e mondiale in relazione ai periodi d’imposta nei quali ha conseguito le perdite fi scali cedute.

Le quotate possono diventare sponsor

Gli incentivi per start-up e pmi innovative

Agevolazioni potenziate

A decorrere dall’anno 2017:l’investimento massimo detraibile per i soggetti Irpef • è aumentato a euro 1.000.000;ai i ni i scali detrazioni e deduzioni salgono al 30%;• il termine minimo di mantenimento dell’investimento • detraibile è aumentato a 3 anni

Meno limiti per le pmi innovative

Viene meno la limitazione che consentiva alle pmi innova-tive che operavano sul mercato da più di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, di valersi delle agevolazioni i scali solo qualora fossero «in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato». Ora invece le agevolazioni si appli-cano a tutte le pmi innovative

Cessione perdite i scali

Alle società quotate è consentito acquisire le perdite i scali, utilizzabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile e per l’intero importo, subìte da parte di start-up innovative partecipate per almeno il 20%

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13Lunedì 9 Gennaio 2017Lunedì 9 Gennaio 2017I M P R E S ALa manovra prevede anche l’intervento i nanziario dell’Inail a favore delle imprese

Nuove risorse per 95 milioni €I

l legislatore della legge di Bilancio 2017 aumen-ta la posta in gioco nella scommessa sulle start-up

innovative con un ulteriore stanziamento di 95 milioni di euro, e coinvolge anche l’Inail. A favore della categoria di im-prese che dovrebbe contribuire a dare una spinta all’economia nazionale, oltre all’incremen-to del monte agevolazioni con risorse rivenienti sia da fonte nazionale sia dal Pon in cui è previsto il coinvolgimento di Invitalia, del Mise e delle regioni, il testo della manovra prevede anche l’intervento fi -nanziario dell’Inail, il quale potrà sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’at-tivazione di start-up innova-tive. Tra gli incentivi messi a disposizione di queste ultime, il testo della legge di Bilancio prevede anche il ricorso alla firma elettronica avanzata autenticata, che offre la fa-coltà di evitare l’intervento del notaio in occasione della sottoscrizione dell’atto costitu-tivo da parte della società. Alle risorse destinate alle start-up innovative si aggiungono an-che ulteriori 95 milioni di euro desinati a sostenere iniziative di autoimprenditorialità (dlgs 185/2000).

Start-up innovative. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile (Fcs), destinata all’erogazione dei finanziamenti agevolati per il sostegno e la nascita delle start-up innovative, è stata incrementata della somma di 47,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l’anno 2018 (comma 72).

Il Fcs già a partire dal dm 20 giugno 2013 ha fi nanziato interventi volti al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo (finalizzati alla realizzazio-ne di nuovi prodotti, proces-si o servizi o al signifi cativo miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti) di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in par-ticolare, per la competitività delle pmi.

In questo quadro, il Mise ha emanato decreti di concessione di agevolazioni per program-mi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponde-ranti di ricerca industriale, at-tuati da imprese start-up. Tali programmi sono quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di:

- impianti, macchinari e at-trezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla rea-lizzazione del progetto;

- componenti hardware e software funzionali al pro-getto;

- brevetti e licenze; - certificazioni, know-how

e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché diret-tamente correlate alle esi-genze produttive e gestionali

dell’impresa; - progettazione, sviluppo,

personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, con-sulenze specialistiche tecno-logiche funzionali al progetto di investimento, nonché re-lativi interventi correttivi e adeguativi.

I programmi prevedono anche la fi nanziabilità di co-sti di esercizio, quali: interes-si sui fi nanziamenti esterni concessi all’impresa; quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifi ci, con particolare ri-ferimento a quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della co-municazione, necessari all’at-tività di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l’agevolazione delle spese di acquisizione; cano-ni di leasing ovvero spese di affi tto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature; costi salariali relativi al per-sonale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requi-siti di legge; licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli del-la proprietà industriale; licen-ze relative all’utilizzo di sof-tware; servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certifi cati.

Autoimprenditorialità. Per il finanziamento delle iniziative relative all’autoim-prenditorialità e all’autoim-piego (titolo I, dlgs 185/2000) la legge di Bilancio 2017 ha

autorizzato la pesa per com-plessivi 95 milioni di euro, di cui 47,5 nel 2017 e 47,5 nel 2018 (comma 71).

I fondi, gestiti da Invitalia (si tratta di fondi rotativi per la gestione dei mutui agevola-ti con il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego), alimen-teranno incentivi destinati prevalentemente ai giovani e alle donne, ai fi ni della costi-tuzione di imprese di piccola dimensione o ai fi ni di amplia-menti aziendali.

Gli aiuti sono concessi nei limiti del regolamento de minimis e consistono in un fi nanziamento agevolato sen-za interessi (tasso zero) della durata massima di otto anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura fi nanziaria e realiz-zare gli investimenti entro 24 mesi dalla fi rma del contratto di fi nanziamento.

Altre risorse per il 2017. Le misure agevolative sono poi

oggetto di un’ulteriore facoltà di finanziamento accordata al Mise e alle regioni (comma 73): nell’anno 2017, 120 milio-ni aggiuntivi possono essere ricavati (70 per l’autoimpren-ditorialità e 50 per le start-up innovative) dalle risorse del programma operativo nazio-nale «Imprese e competitivi-tà», sui Programmi operativi regionali e sulla connessa Programmazione nazionale 2014-2020. In particolare, il Pon Imprese e Competitività rende disponibili 45,5 milio-ni di euro per gli interventi Smart & Start Italia per la na-scita e lo sviluppo di start-up innovative e nuove imprese a tasso zero per il sostegno alla nuova imprenditorialità (il decreto ministeriale 9 agosto 2016 di assegnazione di risor-se del Pon è stato pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 246 del 20 ottobre 2016). Al fi ne di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risor-se, il Mise promuoverà specifi -ci accordi con le regioni.

L’intervento dell’Inail. La legge di Bilancio 2017 preve-

de forme di investimento da parte dell’Inail in favore del settore delle imprese start-up innovative (commi 82 e 83).

In particolare, si prevede che l’Inail, previa adozione di un apposito regolamento, da sottoporre all’approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali e del ministero dell’economia e delle fi nanze, possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso (nei fondi co-muni di investimento di tipo chiuso il rimborso delle quote è ammesso solo in periodi pre-determinati), dedicati all’atti-vazione di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare (anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri) a start-up di tipo societario, intese all’utilizzazione indu-striale dei risultati della ri-cerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di pro-dotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici. I singoli atti di sottoscrizione di quote dei fondi suddetti o di costi-tuzione e partecipazione alle società summenzionate sono subordinati ad autorizzazio-ne del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di inte-sa con il ministero dell’econo-mia e delle fi nanze.

Per lo svolgimento delle at-tività in esame, l’Inail opera nell’ambito delle risorse umane, strumentali e fi nan-ziarie disponibili a legislazio-ne vigente.

Atti senza notaio. L’atto costitutivo di start-up inno-vative può essere sottoscritto oltre che con fi rma digitale

anche con firma elettronica avanzata autenticata (com-ma 65).

Il legislatore ha modifi cato la disciplina (art. 4, comma 10-bis, del dl 3/2015, conver-tito dalla legge 33/2015) che favorisce mediante modalità amministrative semplifi cate l’avvio di attività imprendito-riale, con l’obiettivo di garan-tire una più uniforme appli-cazione delle disposizioni in materia di start-up innovati-ve e di incubatori certifi cati.

Finora, l’atto costitutivo e le successive modifi cazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubbli-co ovvero per atto sottoscritto con fi rma digitale (modalità di cui all’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale-cad). Con la modifi ca introdot-ta, si aggiunge la possibilità di redigere i medesimi atti con la firma autenticata: si ha pertanto per riconosciuta, ai sensi dell’art. 2703 c.c., la fi rma elettronica o qualsiasi altro tipo di fi rma elettroni-ca avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico uf-fi ciale.

Rifi nanziamenti e semplifi cazioni

Start-upinnovative

La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, de-stinata all’erogazione dei i nanziamenti agevolati per il sostegno e la nascita delle start-up innovative, è stata incrementata della somma di 47,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l’anno 2018. I programmi i nanziati di spesa riferiti a investimenti e costi di esercizio, comprendono anche attività non preponderanti di ricerca industriale

Autoimprenditorialità

Per il i nanziamento delle iniziative relative all’autoim-prenditorialità (i nanziamenti agevolati a tasso zero della durata massima di 8 anni che possono coprire i no al 75% delle spese totali) il legislatore ha auto-rizzato la spesa per complessivi 95 milioni di euro, di cui 47,5 nel 2017 e 47,5 nel 2018

Investimenti in start-up da parte

dell’Inail

L’Inail potrà sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare a start-up aventi a oggetto prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico

Firma elettronica

È stata integrata la disciplina della sottoscrizione dell’atto costitutivo di start-up innovative, preveden-do che esso possa essere sottoscritto oltre che con i rma digitale anche con i rma elettronica avanzata autenticata

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14 Lunedì 9 Gennaio 2017 I M P R E S AAziende ed enti pubblici dovranno nominare il responsabile della protezione dei dati

Privacy, alle imprese convienemettersi alla ricerca del DpoPagine a cura

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Le aziende, che trattano dati su larga scala, e gli enti pubblici devono nominare il Responsa-

bile della protezione dei dati o, all’inglese, Data protection offi cer («Dpo»). Lo prevede il regolamento Ue 2016/679 sulla privacy. Parlerà con il Garante della privacy, istruirà impren-ditori e p.a., darà il suo bene-stare ai progetti più importanti valutando le criticità di privacy e raccoglierà le doglianze degli interessati.

L’identikit della nuova fi gu-ra si è arricchito degli elementi descritti dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 della Commissio-ne europea (siglabile «WP29»), nelle Linee guida del 13 dicem-bre. È vero che lo vedremo apri-re i battenti il 25 maggio 2018, ma non si trovano Dpo dall’oggi al domani. E se bisogna assu-merne uno, o acquisire una consulenza esterna, bisogna guardarsi in giro per tempo.

L’impresa obbligata e la pub-blica amministrazione devono scegliere un Dpo preparato e affi dabile e devono, per il loro stesso bene, guardare di buon occhio al fatto che il Dpo farà, dovrà fare le pulci se qualcosa, nel trattamento dei dati, non va per il verso giusto. D’altra parte gli importi, draconiani, delle sanzioni amministrative consigliano si adeguarsi e di scegliere il Dpo più in grado di aiutare l’impresa e l’ente nel

contesto in cui operano.La stessa mancata nomina

del Dpo, di per sé, può costare caro: fi no a 10 milioni di euro; o, se superiore, per le imprese, fi no al 2% del fatturato totale mondiale annuo.

A parte la diffi coltà di rite-nere verosimile che un piccolo comunello sia soggetto a una sanzione così alta (e, a questo proposito, si aspettano le indi-cazioni dei garanti europei sul-la graduazione delle sanzioni), resta il fatto dell’obbligo della nomina.

Il «Dpo». È una funzione aziendale o dell’ente pubblico, investita di compiti consultivi,

di assistenza e di vigilanza del rispetto della disciplina del regolamento Ue sulla privacy. Può essere contattato diretta-mente dagli interessati e dal Garante della privacy. I compiti del Dpo sono descritti nell’art. 39 del Regolamento Ue. Al Dpo possono essere assegnati diversi compiti: informare e fornire consulenza sugli ob-blighi derivanti dalla norma-tiva sulla protezione dei dati; sorvegliare l’osservanza delle norme, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibi-lizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trat-tamenti e alle connesse attività

di controllo; fornire pareri in merito alla valutazione d’im-patto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento; cooperare con il Garante e fun-gere da punto di contatto con lo stesso.

Obbligo di nomina. In al-cuni casi la nomina del Dpo è obbligatoria. In sintesi si tratta degli enti pubblici e dei soggetti privati che effettuano monito-raggio delle persone su larga scala oppure trattano dati sensibili su larga scala.

Il problema è l’assoluta va-ghezza e indeterminatezza del Regolamento Ue, che non defi -nisce il concetto di larga scala

e gli altri requisiti valutativi della norma specifi ca (art. 37).

Le Linee guida in commento offrono qualche spunto in più, ma non suffi ciente. Se ne rende conto lo stesso Gruppo di lavoro che rinvia a ulteriori precisa-zioni e esemplifi cazioni.

Privati. Le Linee guida dan-no alcuni indici generali per in-dividuare i requisito della larga scala: numero degli interessati; volume dei dati e tipi di dati trattati, durata del trattamen-to, ambito geografi co dell’atti-vità. Si forniscono anche alcuni esempi di trattamenti su larga scala: gli ospedali, i sistemi di traporto pubblico, geo-localizza-zione dei clienti di una catena commerciale internazionale, le compagnie di assicurazione, le banche, i fornitori di servizi di telecomunicazioni, i motori di ricerca per trattamenti di dati per pubblicità mirata al com-portamento delle persone.

Enti pubblici. Tutti gli enti pubblici, tranne gli organi giudiziari, devono nominare il Dpo: i ministeri come le univer-sità, i comuni come le regioni. Le Linee guida, sul punto della individuazione degli enti pub-blici, rinviano alle leggi nazio-nali. Poi aggiungono che ci sono enti, diversi dagli enti pubblici istituzionali, cui si applica dirit-to pubblico, e che operano per il pubblico interesse. Ad esem-pio le società in mano pubblica nel settore dei servizi pubblici (energia, ambiente ecc.). Per questi enti la nomina del Dpo non è obbligatoria, ma è consi-gliato come buona pratica.

Il mercato ha forti aspettative e hanno altrettanto forti aspettative anche i consulenti, che aspirano a un impiego di alto livello e possi-bilmente ben remunerato. D’altra parte, aziende ed enti pubblici devo-no stare attenti a individuare bene i soggetti idonei: se si affi dano a chi dà loro cattivi consigli, questo non eliminerà la responsabilità verso clienti, utenti o la responsabilità amministrativa o penale. E può es-sere che far causa al cattivo Dpo sia una magra consolazione (quando non ineffi cace, per mancanza di sol-vibilità o di copertura assicurativa del rischio professionale del Dpo).Dunque, vediamo che cosa deve sa-pere il Dpo.È importante, sostengono le Linee guida, che il Dpo abbiano compe-tenza sulla normativa nazionale ed europea e sulle prassi relative alla materia della protezione di dati. Le Linee guida aggiungono la neces-sità di una profonda conoscenza del regolamento europeo. È utile anche prevedere programmi di aggiorna-mento continuo.A queste competenze sulla norma-tiva specifi ca della privacy è utile

aggiungere la conoscenza del set-tore commerciale del titolare del trattamento. Il Dpo dovrebbe avere suffi ciente conoscenza delle operazioni di trat-tamento, e altrettanta suffi ciente conoscenza del sistema informati-vo, della sicurezza de dati e delle esigenza di protezione dei dati. Nel caso di ente pubblico, il Dpo dovrebbe avere una solida cono-scenza dell’ordinamento e dell’or-ganizzazione delle pubbliche ammi-nistrazioni.Riportando le parole delle Linee guida alle esigenze della pratica quotidianità imprenditoriale o dell’attività dell’ente pubblico, il Dpo deve essere un giurista, deve essere uno che è capace di compren-dere la volo il vocabolario giuridico del Regolamento.Il Dpo, qualunque siano il curri-culum degli studi e i titoli formali posseduti, deve sapere manovrare i testi giuridici: regolamento e diret-tive europei, normativa nazionale e provvedimenti delle autorità ga-ranti.Questa competenza giuridica il Dpo la deve soprattutto a se stesso per

non assumere compiti che non è in grado di svolgere: se sottovaluterà questo aspetto si renderà respon-sabile per colpa e destinato a pa-gare i danni al proprio committente (anche se non è da escludere una responsabilità diretta a favore degli interessati).Tanto per fare esempi: il Dpo deve distinguere a menadito il consenso esplicito da quello inequivoco; deve sapere quando scatta la valutazione di impatto privacy e quando c’è vio-lazione delle libertà altrui in caso di portabilità dei dati e cosa signifi ca responsabilità solidale e così via.Responsabilità. Il Gruppo di lavoro art. 29 affronta il quesito della re-sponsabilità del Dpo sia nelle Linee guida sia in una delle faq allegate alle stesse.In caso di trattamenti non conformi al regolamento europeo, il Gruppo di lavoro afferma che il Dpo non è personalmente responsabile, richia-mando il fatto che il regolamento esige la dimostrazione di osservan-za del regolamento sesso solo a ca-rico del titolare e del responsabile del trattamento.Si deve aggiungere, però, che in

caso di cattiva consulenza al tito-lare del trattamento, questo potrà fare causa al Dpo per inadempimen-to del contratto di servizio e per chiedere i conseguenti danni. Si ag-giunge che non è da escludere una responsabilità extracontrattuale diretta del Dpo nei confronti degli interessati, che subiscano danni per un trattamento operato dal titola-re, ma conforme al parere errato del Dpo.Società di Dpo. Le Linee guida evi-denziano che la funzione di Dpo può anche essere svolta da un consulen-te esterno o da una organizzazione esterna (ad esempio, una società) sulla base di un contratto di servizi. Nel caso di società è essenziale che ogni componente dell’organizzazio-ne esterna possieda i requisiti di conoscenza e competenza.Sempre nel caso di società di Dpo, il Gruppo di lavoro ex art. 29 esige che si debba assegnare a ogni cliente un singolo Dpo, come referente specifi -co, che ha in carico quel particolare titolare di trattamento.Di tutto ciò si deve dare conto nel contatto di servizio.

© Riproduzione riservata.

Il titolare del trattamento potrà fare causa per inadempimento

Chi nomina il Dpo secondo il Reg. Ue

Soggetto Attività Contenuto Modalità

Autorità pubblica od organismo pubblico

Eccettuate le auto-rità giurisdizionali quando esercita-no le loro funzioni giurisdizionali

Soggetto privato

Attività principali: trattamenti

Per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati

Su larga scala

Soggetto privato

Attività principali: trattamenti

Di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’ar-ticolo 10

Su larga scala

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15Lunedì 9 Gennaio 2017Lunedì 9 Gennaio 2017I M P R E S AIl regolamento consente la nomina di un’unica i gura purché facilmente raggiungibile

Gruppi, designazione congiunta

Il responsabile del sistema informativo aziendale non può fare il Dpo della sua organizzazione: è coinvol-

to nel trattamento dei dati e non può rispondere ai requi-siti di indipendenza prefi gu-rati dal regolamento europeo 2016/679. Lo sottolineano le risposte elaborate dal WP29 alle faq allegate alle Linee guida del 14 dicembre 2016 sul Dpo.

Vediamo il dettaglio dei chiarimenti forniti dal grup-po di lavoro.

Nomina del Dpo. Gli Stati europei possono regolamenta-re la nomina del Dpo aggiun-gendo casi a quelli indicate dal regolamento. Le aziende possono e, anzi, sono caldeg-giate a nominare una fi gura analoga su base volontaria.

Designazione congiun-ta. Il regolamento europeo consente che un gruppo di imprese designi un unico Dpo, purché facilmente raggiungi-bile da ciascuna sede.

La reperibilità si riferisce all’obiettivo di avere un Dpo in grado di svolgere I suoi com-piti. Quindi signifi ca disponi-bilità (non esclusivamente fi -sica) e raggiungibilità dei suoi punti di contatto, possibilità di comunicare in maniera profi -cua con gli interessati e con le autorità di controllo.

Deve conoscere le lingue utilizzate dalle autorità di controllo e dagli interessati.

Reperibilità del Dpo. Il regolamento Ue richiede la pubblicazione dei riferimenti del punto di contatto, ma non precisa che sia pubblicato il nome del Dpo. Nonostante ciò possa essere una buona prassi le Linee guida chiari-scono che è compito del titola-re del trattamento e del Dpo decidere che fare. Al Garante e ai dipendenti del titolare, co-munque, deve essere reso noto il nome del Dpo, che potrebbe essere pubblicato sulla rete intranet aziendale o sulla ru-brica telefonica interna e negli organigrammi.

Dpo esterno. È possibile nominare un Dpo tra i propri dipendenti o incaricare un esterno. Il soggetto esterno potrà essere un consulente individuale oppure un’orga-

nizzazione (ad esempio, una società di Dpo).

Se ci si affida a un’orga-nizzazione esterna, nel seno di quest’ultima deve essere designato un referente (sin-golo individuo) per ciascun cliente.

Requisiti professionali. Il Dpo deve essere scelto per-chè esperto conoscitore della normativa sulla protezione dei dati e in grado di assolvere a compiti previsti dal regola-mento Ue.

Il grado di conoscenza deve essere adeguato al conteso in cui è chiamato ad operare. Se l’attività di trattamento è particolarmente complessa o comprende l’uso di dai sensi-bili, il Dpo deve essere parti-colarmente esperto.

Le abilità necessarie inclu-dono: competenza nella nor-mative, europea e nazionale, sulla privacy e nelle prassi, compresa una profonda co-noscenza del regolamento 2016/679; conoscenza dei

trattamenti effettuati e delle tecnologia e della sicurezza; conoscenza dell’organizzazio-ne del committente e del set-tore merceologico di attività; capacità di promuovere la cul-tura della protezione dei dati nell’organizzazione.

Risorse. Il committente deve mettere a disposizione del Dpo una serie di risorse umane e strumentali.

In particolare il Dpo deve poter contare su: collaborazio-ne da parte del management; risorse fi nanziarie, infrastrut-ture e staff, se necessario; ac-cesso alle informazioni neces-sarie; formazione continua; comunicazione uffi ciale della designazione del Dpo a tutto lo staff.

Garanzie. Il Dpo non deve essere condizionato dal suo committente mediante istru-zioni su come deve svolgere la sua funzione. Inoltre il Dpo non deve essere esposto a li-cenziamento, recesso o pena-lità per l’attività svolta.

Confl itto di interesse. Il Dpo non deve essere in confl it-to di interesse in relazione a possibili altri incarichi azien-dali o nell’ente pubblico.

Il Dpo non può ricoprire una posizione nell’organizzazione aziendale o dell’ente pubblico che lo porti ad essere il respon-sabile apicale che determina scopi e mezzi del trattamento di dati personali.

Di regola si riscontra un confl itto di interesse con po-sizioni di senior management come direttore esecutivo, di-rettore operative, direttore fi nanziario, direttore del mar-keting delle risorse umane o del sistema informativo.

Peraltro anche ruoli ge-rarchicamente inferiori nella struttura aziendale o dell’ente pubblico possono essere con-fl ittuali se interferiscono con il trattamento dei dati (fi nalità e mezzi).

Sorveglianza. Il Dpo deve sorvegliare sulla conformità dei trattamento agli standard

normativi. Per questo può cen-sire i trattamenti, analizzare e misurare il livello di adegua-mento e infi ne deve informare, consigliare e diffondere racco-mandazioni.

Responsabilità. In mate-ria di responsabilità il WP29 sostiene che il Dpo non è per-sonalmente responsabile per il mancato adeguamento al regolamento Ue. Questo prov-vedimento chiarisce che l’im-presa o l’ente pubblico (non il Dpo) sono tenuti a dimostrare la conformità dei propri trat-tamenti: la protezione dei dati è un’incombenza del ti-tolare del trattamento e non del Dpo.

Su questo punto, si aggiun-ge, che tuttavia le Linee gui-da non considerano l’ipotesi di non conformità alla norma-tiva causata da negligenza o imprudenza, imperizia o dolo del Dpo. In tale caso pare dif-fi cile scartare una responsa-bilità diretta del Dpo.

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Conflitto di interesse Il normativi Per questo può cen-

Il Gruppo è stato istituito dall’art. 29 della diretti-va 95/46 sulla privacy. È un organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno stato dell’Ue, dal Garante europeo del-la protezione dei dati, e da un rappresentante della Commissione europea. Svolge attività consultive e di coordinamento della normativa sulla tutela della riser-vatezza. Fra i compiti più rilevanti del WP29: esamina-re le questioni attinenti all’applicazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva; formulare pa-reri sul livello di tutela nella Unione e nei paesi terzi; consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifi ca della direttiva.

Organismo ex art. 29: ecco quali funzioni svolge

Come cambiano i protagonisti dell’organigramma privacy

Soggetto Nel codice della privacy Nel regolamento Ue

Il responsabile della protezione dei dati o Dpo non va confuso con il responsabile del trattamento dei dati.Il primo è una i gura che non deve essere coinvolta nella gestione dei trattamenti, anzi è soggetto che deve poter sorvegliare l’ade-guatezza dei trattamen-ti, senza coinvolgimenti nella determinazione delle i nalità e mezzi dei trattamenti stessi.Il responsabile del trattamento è, invece, soggetto che tratta e gestisce i dati per conto del titolare del trattamento

Titolare Detentore del potere deci-sionale su i nalità e mezzi del trattamento dei dati

Dei nizione invariata

Responsabile del trattamento dati

preposto al trattamento• facoltativo• interno o esterno• persona i sica o giuridica•

dei nito espressamente il • responsabile esternotratta dati per conto del • titolarepersone i sica o giuridica•

Incaricato del trattamento

Persona i sica autorizzata a compiere operazioni del trattamento dal titolare/responsabile

Non espressamente dei -nito; il regolamento fa rife-rimento alle persone auto-rizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del titolare i del responsabile

Responsabiledella protezione

dei dati

Non previsto Soggetto interno o esterno, indipendente, incaricati di compiti informativi, consu-lenziali, monitoraggio della conformità dei trattamenti, contatto e cooperazione con il Garante

Nomina Dpo - Gli esempi del Wp29

Obbligati Non obbligati

Ospedale Medico

Sistemi di traporto pubblico Avvocato

Geo-localizzazione dei clienti di una catena commerciale internazionale

Public companies

Assicurazioni

Banche

Motori ricerca per pubblicità basata sulla proi lazione

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16 Lunedì 9 Gennaio 2017 A M B I E N T ERisponde penalmente il dipendente che non verii ca la legittimità dell’ordine datoriale

Rifiuti, la negligenza si pagaGestione illecita: l’obbedienza non salva il lavoratore

DI VINCENZO DRAGANI

Della gestione illecita di rifiuti risponde il dipendente di una azienda privata che la

pone materialmente in essere eseguendo un ordine del datore di lavoro della cui illegittimità avrebbe dovuto accorgersi. Questo il principio di diritto sotteso alla sentenza della Su-prema corte di cassazione 30 novembre 2016 n. 50760 che da un lato conferma la non applicabilità della scriminante dell’«adempimento del dovere» ex articolo 51 del codice penale ai rapporti di diritto privato e dall’altro richiede comunque la sussistenza dell’elemento psi-cologico in capo all’autore della condotta contra legem per l’in-tegrazione del reato.

Il fatto. La fattispecie sotte-sa alla decisione della Corte di cassazione verte sull’attività di raccolta e trasporto di rifi uti sia urbani che speciali prodotti da terzi effettuata da un dipenden-te di una azienda privata senza la necessaria iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambienta-li. Il lavoratore, si evince dalla sentenza di legittimità, era sta-to assolto dal reato ex articolo 256, comma 1, lettera a) (attivi-tà di gestione di rifi uti non peri-colosi senza autorizzazione) del dlgs 152/2006 ad opera del giu-dice di prime cure, avendo que-sti ritenuto assente l’elemento soggettivo poiché in qualità di operaio si era limitato ad ob-bedire ad un ordine del datore di lavoro senza obbligo di con-testarlo o di sottrarsi ad esso. Contro la sentenza assolutoria (pronunciata nella formula de «il fatto non costituisce reato») proponeva ricorso per Cassazio-ne la Procura della repubblica, che deduceva (tra le altre) l’er-

ronea applicazione della legge penale nella parte in cui la scriminante dell’adempimento di un dovere, richiamata im-plicitamente dalla sentenza di assoluzione, sarebbe stata dal giudice di primo grado applica-ta ad un rapporto di carattere privatistico, laddove la legge ne limita invece la portata alle di-sposizioni operative provenienti da una autorità pubblica.

La norma. La regola di dirit-to sostanziale sulla quale ruota il caso in esame è quella pre-vista dall’articolo 51 del codice penale (dalla rubrica: «Eserci-zio di un diritto o adempimen-to di un dovere»), a mente del quale: «L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridi-ca o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la pu-nibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato rispon-de sempre il pubblico uffi ciale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedi-re a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine ille-gittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine».

La sentenza della Cassa-zione. Accogliendo il ricorso della Procura, e per l’effetto annullando la sentenza impu-gnata, la Corte di cassazione ha con la pronuncia in esame confermato l’orientamento giu-risprudenziale in base al quale il suddetto articolo 51 del co-dice penale trova applicazione esclusivamente ai rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico e non anche a quelli di matrice privata, come quelli posti in essere tra i pri-vati datori di lavoro e i loro di-pendenti.

Ne deriva, precisa la Corte di cassazione nella sentenza 50760/2016, che i dipendenti privati sono (in primo luogo) tenuti a verifi care secondo gli ordinari canoni di diligenza la rispondenza alla legge delle disposizioni operative ricevu-te dai propri datori di lavoro e (in secondo luogo) obbligati a rifi utarne l’esecuzione qualora rilevino l’illegittimità degli or-dini stessi.

Nell’annullare la sottesa sen-tenza di assoluzione, la Corte di cassazione ha però rimesso la fattispecie al tribunale di me-rito per verifi care (alla luce del principio di diritto espresso) l’effettiva presenza in capo al

dipendente in parola dell’ele-mento soggettivo del reato.

Il contesto giuridico. La ri-chiesta formulata dalla Supre-ma corte della necessaria verifi -ca della presenza dell’elemento psicologico del reato appare utile (anche) per comprendere l’effettiva rilevanza dell’ordine illegittimo nell’ambito del rap-porto di lavoro privato. L’istitu-to previsto dall’articolo 51 del codice penale deve infatti, dal punto di vista dottrinale, essere sistematicamente collocato tra le cause «oggettive» di esclusio-ne del reato.

La scriminante dell’adempi-mento del dovere (al pari del consenso dell’avente diritto, del-la legittima difesa, dello stato di necessità parimenti codifi cate) ove applicabile, rende infatti la condotta lecita incidendo sul piano del «fatto tipico» com-messo, facendone venir meno la c.d. «antigiuridicità», senza giungere quindi a toccare il ter-zo elemento necessario per la confi gurazione del reato, ossia quello della «colpevolezza».

Dunque, ove una determi-nata condotta corrisponda sì al «fatto tipico» previsto dalla norma penale (per aver l’autore posto in essere proprio l’azione prevista e provocato l’evento

conseguente), sia al contempo anche «antigiuridica» (perché non scriminata da una causa di giustifi cazione, insistente o non applicabile, come nel caso in esame), per essere effettiva-mente rilevante quale reato deve comunque essere impu-tabile al soggetto agente sotto il profi lo della «colpevolezza» (ossia, a titolo di dolo o colpa).

Dunque, la non applicabilità della scriminante ex articolo 51 c.p. al lavoratore privato che ha eseguito un ordine illegittimo del datore di lavoro rende sem-pre necessaria l’indagine sulla sussistenza di un errore (e sua eventuale scusabilità) commes-so dal dipendente stesso nel va-lutare come lecito tale ordine. E in tal senso appare essere dalla dottrina letta la stratifi -cata giurisprudenza formatasi in materia.

In base all’applicazione dei principi generali in materia di «colpevolezza», rilevano au-torevoli Autori, la punibilità dell’esecutore di un ordine pri-vato illecito dovrebbe comunque essere esclusa nel caso in cui tale soggetto non avesse avuto né la consapevolezza né la pos-sibilità concreta di percepire la illiceità del fatto commesso.

Dunque rileva la stessa dottrina, al lavoratore privato subordinato che per limitate cognizioni tecniche o per situa-zione di fatto non sia in grado di rendersi conto della illegit-timità dell’ordine ricevuto non potrebbe essere rimproverata a titolo, appunto, di «colpa» la condotta posta in essere.

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ronea applicazione della legge La sentenza della Cassa dipendente in parola dell’ele

Gestione illecita rifi uti e rapporto di lavoro

In caso di ordine datoriale illegittimo:

Inapplicabilità al rapporto di lavoro privato della scriminante 1. ex articolo 1. 51, Codice penale («adempimento di un dovere»).

Il lavoratore per evitare responsabilità ex dlgs 152/2006 deve sempre:2. verii care con diligenza la legalità degli ordini ricevuti dal datore di • lavoro;rii utarne l’esecuzione qualora rilevi l’illegittimità delle disposizioni • ricevute

La sentenzasul sito www.italia-oggi.it/docio7

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17Lunedì 9 Gennaio 2017Lunedì 9 GennaiP R E V I D E N Z ALa chance, alle battute i nali, è prevista per commercianti con 62 anni d’età (57 le donne)

La licenza apre alla pensioneDomanda di indennità da presentare entro il 31 gennaio

Pagina a curaDI CARLA DE LELLIS

Cala il sipario sulla «rottamazione delle licenze». Ai commer-cianti rimane qualche

settimana per rifl ettere e deci-dere se abbassare le serrande del negozio in anticipo rispetto all’epoca di maturazione del diritto alla pensione di vec-chiaia, ma senza correre il ri-schio di restare senza reddito. L’ultima occasione è offerta ai commercianti con 62 anni d’età (57 anni per le donne) entro il 31 dicembre 2016: chiudendo definitivamente il negozio e riconsegnando la licenza com-merciale, potranno accedere al benefi cio di un indennizzo fi no al compimento dell’età per la pensione pari al trattamento minimo dell’Inps (502 euro mensili). Si tratta, insomma, di una sorta di prepensio-namento la cui domanda si presenta entro il 31 gennaio 2017, termine che vale anche per quanti hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2009. Fino al 31 dicembre 2018, in-vece, i commercianti dovranno pagare la maggiorazione con-tributiva (0,09%) fi nalizzata a fi nanziarie il benefi cio.

La rottamazione licenze. Si chiama così perché aggan-ciata alla chiusura defi nitiva di una licenza commerciale (è il titolo autorizzativo rilascia-to dai comuni per esercitare un’attività commerciale: ne-gozi e botteghe vari).

È una sorta di prepensiona-mento perché consente di anti-cipare la chiusura del negozio rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, senza correre il ri-schio di restare senza reddito: in attesa della pensione si per-cepisce una «indennità», il cui importo è pari al minimo Inps di pensione. Quando poi si ma-turano i requisiti, l’indennità è sostituita dalla pensione vera e propria. La misura ha fatto esordio la prima volta nel 1996 ed è rimasta operativa fi no al 2011; poi è stata bloccata. La legge di Stabilità 2014 l’ha riattivata, prevedendo che possano avvalersene, nelle misure e in base alle modalità previste dalla previgente disci-plina, i soggetti in possesso dei requisiti nel periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.

Soggetti, requisiti e con-dizioni. Destinatari della misura sono: i titolari o coa-diutori di attività commer-ciale al minuto in sede fi ssa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi ecc.); i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fi ere ecc.); gli esercenti attività di som-ministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, risto-

ranti, pizzerie ecc.); gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per maturare il diritto all’in-dennizzo occorre essere in pos-sesso dei seguenti requisiti:

• età di 62 anni se uomo ov-vero di 57 anni se donna;

• anzianità d’iscrizione di al-meno cinque anni alla gestio-ne «artigiani e commercianti»

Inps, come titolare o come coa-diutore familiare, al momento di cessazione dell’attività.

Si può conseguire il diritto all’indennizzo alle seguenti condizioni:

• cessazione definitiva dell’attività commerciale (l’at-tività deve «cessare»: il nego-zio, cioè, deve essere defi nitiva-

mente chiuso, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell’attività);

• riconsegna al comune dell’autorizzazione per l’eser-cizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazio-ne al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel

caso di attività abbinata (la co-siddetta «licenza commercia-le»). Se l’attività commerciale è stata avviata dopo l’ultima riforma (dlgs n. 114/1998) va comunicata al comune la sola cessazione dell’attività. Inol-tre, è necessario pure che il titolare dell’attività effettui la cancellazione:

• dal registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura;

• dal registro degli esercenti il commercio (cosiddetto Rec), tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubbli-co di alimenti e bevande. Tale requisito è richiesto soltanto per coloro che si sono iscritti fino al 23 aprile 1999; dopo tale data, infatti, non è più richiesto l’obbligo d’iscrizione al Rec per chi esercita attivi-tà di commercio al minuto e, pertanto, non può esserci can-cellazione;

• dal Ruolo provinciale de-gli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso la Camera di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltu-ra.

La domanda. La legge di Stabilità 2014 non ha solo riat-tivato l’incentivo per chi matu-ri requisiti e condizioni dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, ha pure riaperto i termi-ni per le «vecchie» chiusure, os-sia per quelle avvenute entro il 31 dicembre 2011 da parte di soggetti che hanno matura-to i requisiti tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Pertanto, dal 1° gennaio 2014 possono presentare domanda d’indennizzo:

• chi ha maturano i requi-siti nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016;

• chi, pur avendo maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, non aveva presentato domanda o gli era stata riget-tata perché presentata oltre il termine ultimo (era fi ssato al 31 gennaio 2012).

Attenzione; l’Inps ha preci-sato che, in ogni caso (a «nuovi» e/o a «vecchi»), la decorrenza degli indennizzi non può esse-re antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge.

L’indennizzo. L’Indennizzo verrà erogato dal mese succes-sivo alla domanda fi no a tutto il mese in cui il benefi ciario compie l’età per la pensione di vecchiaia (si veda tabella); a partire dal mese successivo percepirà la pensione. La mi-sura è pari al trattamento mi-nimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione «arti-giani e commercianti» Inps che oggi (anni 2015 e 2016) è pari a 502 euro.

© Riproduzione riservata

In pensione rottamando la licenza

Periodo Età per la pensione di vecchiaia

Lavoratrici iscritte alla gestione commercianti dell’Inps

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesiDal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesiDal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesiDal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mesi Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi Dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi (*)

Lavoratori iscritti alla gestione commercianti dell’Inps

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anniDal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesiDal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi Dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi (*)

(*) Requisito da adeguare alla speranza di vita

ranti pizzerie ecc ); gli agenti e Inps come titolare o come coa- mente chiuso senza possibilità

Alcuni casi particolari

Indennizzo e pensione di anzianità (o anticipata)Chi rottama la licenza ha diritto all’indennizzo anche se è già titolare o ha comunque maturato i requisiti per la pensione di anzianità o anticipata della gestione “arti-giani e commercianti”. In tal caso l’indennizzo spetta i no al mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e durante tale periodo non è accreditata alcun contributo, neppure i gurativo (perché l’art. 3, comma 2, dlgs n. 207/1996 preve-de espressamente che il periodo di fruizione dell’indennizzo “è utile ai soli i ni del conseguimento del diritto a pensione” e non anche della “misura”). Fonte: Inps, messaggio n. 7384/2014

Indennizzo e assegno socialeChi rottama la licenza ha diritto all’indennizzo anche se è titolare di assegno sociale. Tuttavia, poiché il diritto all’assegno sociale è subordinato al fatto che il benei ciario non abbia redditi propri (salvo alcune esclusioni tassativamente i ssate dalla legge, tra cui non compare l’indennizzo) o li possegga d’importo inferiore alla misura dello stesso assegno, nella maggior parte dei casi potrà scaturire la revoca del diritto all’assegno sociale, laddove sia superato il limite reddituale annuale. Per l’anno 2015 tale limite è pari a 5.830,63 euro.Fonte: Inps, messaggio n. 7384/2014

Indennizzo e pensione di vecchiaiaL’indennizzo non può essere concesso a quei soggetti che, al momento della domanda, hanno compiuto l’età per la pensione di vecchiaia. Il divieto, ovvio, arriva dalla disciplina stessa la quale stabilisce che l’indennizzo spetta i no a tutto il mese in cui il benei ciario compie l’età pensionabile. Secondo l’Inps, in conseguenza di ciò è l’impossibilità di estendere il godimento dell’indennizzo i no ai 70 anni d’età (età i no a cui si può restare a lavoro per migliorare la pensione di vecchiaia); e l’impossibilità di erogare l’indennizzo ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia della gestione Inps “artigiani e commercianti” o a quanti siano in possesso dei relativi requisiti.Fonte: Inps, messaggio n. 7384/2014

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18 Lunedì 9 Gennaio 2017 A F FA R I I N P I A Z Z ASugli investimenti pesa una serie di incognite. Non mancano comunque i fattori favorevoli

Mercati, 2017 rebus complicatoMa il clima rimane positivo

Pagine a curaDI LUIGI DELL’OLIO

A voler mettere in fi la tutte le incognite che pesano sui mercati finanziari si rischia

lo scoramento. Ma è pur vero che l’incertezza è inevitabile quando si parla di investi-menti, così come è innegabile che vi siano numerosi fattori favorevoli a un’ulteriore riva-lutazione di alcune asset class. Così non resta che mettere su un piatto fattori di forza e di debolezza per provare a indi-viduare le situazioni di poten-ziale inespresso.

Gli ostacoli geopolitici. Secondo le stime delle prin-cipali istituzioni fi nanziarie, quest’anno la crescita mon-diale dovrebbe attestarsi in-torno al 3,5% a evidenziare un ritmo non entusiasmante, ma nemmeno disprezzabile. Ancora una volta il traino ar-riverà soprattutto dai mercati emergenti (Cina intesta), con gli Stati Uniti uno punto sot-to la media e l’Europa con il fi atone.

Tuttavia non mancano i fattori di possibile intralcio, a cominciare da quelli di natura geopolitica. La vittoria di Do-nal Trump alle presidenziali americane è stata accolta po-sitivamente dai mercati, che hanno guardato soprattutto alle promesse di accelerazione della crescita legate a nuovi investimenti in campo infra-strutturale. Mentre non si è data importanza alle ricadute di questo approccio in termini di possibile rafforzamento del dollaro e accelerazione dell’in-fl azione. Resta da capire come si potrà trovare un equilibrio tra questi fattori, evitando una stretta di carattere monetario e/o fi scale. Per il momento la Fed appare orientare a prose-guire nel processo di norma-lizzazione dei tassi con gran-de prudenza, il che significa piccoli ritocchi verso l’altro (quasi sicuramente sempre dello 0,25%), seguiti da una fase di verifi ca sugli impatti di mercato.

Quanto all’altra sponda dell’Atlantico, la principale incognita è legata alle elezioni in programma in Germania, Francia e Olanda (e non è escluso che si torni alle urne anche in Italia), con il rischio di una vittoria da parte dei parti-ti populisti e contrari all’inte-grazione europea.

Focus sulle banche cen-trali. In questo scenario, è la previsione di Bob Jolly, head of global macro strategy di Schro-ders, occorre prepararsi a un periodo di volatilità, in cerca di una direzione. Da qui la scelta di adottare una strategia di investimento opportunistica,

in cerca delle occasioni che si presenteranno di volta in vol-ta all’orizzonte. Detto questo, da Schroders ricordano che il mondo non è più economica-mente sincronizzato come lo è stato negli ultimi sette-anni anni. «È improbabile che ri-vedremo i rendimenti reali e nominali estremamente ne-gativi che abbiamo visto nel corso dell’estate del 2016, ma è altrettanto improbabile che i rendimenti tornino sui livelli ai quali gli investitori si erano abituati prima dello scoppio della crisi finanziaria», è la previsione.

Cavalcare il ritorno dell’infl azione. Un pensiero condiviso da Ibrahima Kobar, co-chief investment offi cer e head of fi xed income di Nati-xis Asset Management, per il quale le divergenze di politica monetaria (detto della Banca centrale americana, la Bce e la Boj sono invece attese a una conferma dell’approccio ultra-accomodante) potranno creare tensioni sui mercati obbligazionari. «Dopo essere stati sopraffatte da pressio-ni defl azionistiche nel corso degli ultimi anni, le banche centrali dei paesi sviluppati hanno esaurito gli strumen-ti a loro disposizione», è la convinzione di Thomas A. Nelson, senior vice president e director of investment solu-tions di Franklin Templeton. «La bassa crescita globale ha innescato un diffuso sup-porto per lo stimolo fiscale nei mercati sviluppati, che è stata espresso e sostenuto dai due candidati alle presi-denziali degli Stati Uniti per un aumento delle spese delle

infrastrutture. Noi credia-mo che i mercati fi nanziari riconosceranno le condizioni favorevoli per l’infl azione nel 2017. Il miglioramento degli indici d’occupazione, assieme alle proposte potenziali di un incremento della spesa sulle infrastrutture e un mercato protezionistico, supporteran-no l’aspettativa dell’infl azio-ne statunitense nel medio termine».

Al contrario, gli esperti ri-tengono che l’abbassamento del livello di inflazione nei mercati sviluppati lasci spa-zio a una maggiore fl essibi-lità della politica monetaria rispetto ai paesi sviluppati. «L’evolversi delle politiche ci suggerisce che il ciclo di mer-cato attuale probabilmente si estenderà ancora per qualche anno», precisano. Da qui l’in-dicazione di interesse verso gli Us Treasury Infl ation-Pro-tected Securities. «I prezzi del mercato dei buoni del Tesoro Usa stanno incorporando ec-cessivamente le convinzioni di una crescita fi acca e di un percorso conservativo nei ri-alzi dei tassi di interesse nel medio periodo», è la spiega-zione.

Spazio di rivalutazione per i corporate bond. Men-tre Fidelity International vede margini di rivalutazio-ne soprattutto nel comparto delle obbligazioni societarie. «Prevediamo che nel 2017 gli investitori a caccia di rendi-mento accentueranno la ten-denza ad abbandonare i titoli di Stato per posizionarsi sul credito», è la previsione del chief investment offi cer obbli-gazionario Charles McKenzie.

«Da parte nostra, prediligia-mo il segmento investment grade, pur ritenendo tuttora interessante l’obbligazionario ad alto rendimento». Nel debi-to dei mercati emergenti», ag-giunge, «vi sono opportunità interessanti in particolare nel segmento delle obbligazioni societarie in valuta forte».

Per Salman Ahmed, chief investment strategist di Lombard Odier Investment Managers, sui bond occorre avere un approccio fl essibi-le, pronti a cambiare rotta in base all’evolversi di tre elementi: la situazione dei tassi di interesse (che nelle previsioni dovrebbero restare bassi), l’aumento del rischio di mercato (la duration lunga di molti investitori rischia di creare prolungata volatilità) e la liquidità frammentata.

Le materie prime resta-no un’incognita. Il rimbalzo del 2016 ha consentito di re-cuperare solo una parte del-le perdite che hanno colpito le materie prime negli anni precedenti.

E anche le stime degli ana-listi su questo fronte sono all’insegna dell’incertezza. Per Christian Gerlach, gesto-re di Gam, è impossibile che un rally delle materie prime si verifi chi in assenza di uno stimolo sul fronte del credi-to e della liquidità. «Il rally messo a segno dal mercato è molto fragile e l’infl azione po-trebbe, alla fi ne, non materia-lizzarsi, portandoci potenzial-mente ad affrontare gli stessi problemi che hanno affl itto le materie prime dal 2008», spiega l’esperto, invitando a seguire da vicino l’evolversi

dello scenario, alla ricerca di eventuali opportunità.

Guarda con ottimismo a questa asset class Etf Secu-rities, per il quale il ritorno atteso dell’infl azione, il per-manere delle incertezze ge-opolitiche e la spinta della Trump Economy agli asset reali sosterranno le quotazio-ni delle commodity. Massimo Siano, head of Southern Eu-rope della società, stima che quest’anno il prezzo medio dell’oro sarà 1.440 dollari l’oncia, quasi il 20% in più rispetto al livello attuale, e quello dell’argento a 23 dollari all’oncia, con un potenziale di rivalutazione superiore a un terzo. «Entriamo in una fase in cui il mondo occidentale punterà meno sull’austerità, favorendo piuttosto gli inve-stimenti pubblici», è la con-vinzione dell’esperto che fa da base alle sue previsioni.

Quanto al petrolio, Bank of America-Merrill Lynch indi-ca per quest’anno un prezzo medio del Brent a quota 61 dollari al barile (non distan-te dai livelli attuali), con la possibilità di toccare un massimo di 70 dollari verso la fine del primo semestre. L’attesa è per un taglio della produzione secondo quanto stabilito dall’Opec, anche se resta il pericolo di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che farebbe ritracciare il prezzo in area 40 dollari.

Più ottimisti gli analisti di Société Générale, secondo i quali il prezzo medio 2017 del Wti sarà di 54,8 dollari, per poi crescere a 62,5 dollari nel 2018.

© Riproduzione riservata

Stime di consensus su oil e infl azione 2016-2017

Fonte: Bloomberg

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19Lunedì 9 Gennaio 2017Lunedì A F FA R I I N P I A Z Z ASi stima un rialzo nei primi mesi. Rischio politico in cima ai fattori di preoccupazione

Piazza Affari, spazi di risalitaI

l calo del 10% nel corso del 2016 ha fatto di Piazza Af-fari uno dei listini peggio-ri, almeno in Occidente. E

il conto sarebbe stato ancora più salato senza il recupero delle ultime settimane, trai-nato dai titoli fi nanziari.

Il ruolo dei fi nanziari. E anche il nuovo anno riparte da quello che per Borsa Ita-liana è il settore più impor-tante con un peso intorno al 20% della capitalizzazione e che nel corso del 2016 ha per-so quasi il 40% del suo valore, pur con profonde differenze tra i singoli titoli. Messa in sicurezza Mps con il previsto intervento dello Stato nella ricapitalizzazione, a breve si chiarirà il quadro relati-vo all’aumento di capitale di Unicredit. L’istituto di Piaz-za Gae Aulenti si rivolgerà al mercato per reperire i 13 miliardi di euro necessari a riconquistare indicatori pa-trimoniali di assoluta sicu-rezza. E altri interventi po-trebbero essere necessari nel settore bancario se si proce-derà con nuove svalutazioni dei crediti deteriorati nell’in-tento di fare defi nitivamente pulizia in bilancio.

Inoltre è attesa un’acce-lerazione nel processo di fusioni e acquisizioni sotto la doppia spinta della rifor-ma riguardante le banche popolari (la trasformazione obbligatoria delle più grandi in società per azioni apre il capitale all’arrivo di nuovi investitori) e della crescita lenta (che comprime la mar-ginalità, obbligando a inter-venire soprattutto sul fronte dei costi).

Sullo sfondo resta poi il problema dei non performing loans accumulati nella lun-ga stagione della crisi: negli ultimi mesi l’ammontare ha smesso di crescere, ma il trend non si è ancora invertito. Il risultato è che i bilanci delle banche risultano appesantiti da una serie di crediti divenu-ti ormai di diffi cile esigibilità, che limitano sensibilmente le nuove erogazioni.

Spazi di risalita. «Il mer-cato Italiano arriva da anni di notevole sottoperformance rispetto a tutti i mercati eu-ropei e globali, come appare dai principali indicatori di Borsa», è il punto di parten-za dell’analisi curata da Gu-glielmo Manetti, vice diret-tore generale di Intermonte Advisory e Gestione.

Nell’ultimo anno i settori che hanno fatto peggio sono state banche, assicurazioni e telecom, mentre i vincitori in termini relativi sono stati capital goods, industriali ci-clici e real estate, che hanno rimbalzato alla luce della crescita internazionale e del rafforzamento del dollaro ri-spetto all’euro. «Confrontan-do i p/e (rapporto tra prezzo di Borsa e utili attesi, ndr) con le

crescite previste è evidente il contributo negativo che ban-che e fi nanziari hanno dato al calo degli utili nel 2016, e come buona parte del recupe-ro stimato per il 2017 dipenda anche da un rimbalzo di que-sti stessi».

Su base storica, aggiunge Intermonte, il mercato trat-ta a sconto del 15% rispetto alla sua media storica. Se si confronta l’attuale p/e a un anno con i livelli storici del mercato, l’indicatore è supe-riore rispetto ai recenti mini-mi post-Lehman del 2009 e 2012, quando il p/e era intor-no a 9 volte, ma è allineato ai precedenti minimi, che hanno coinciso con un p/e nel range 15-20 volte.

Il rischio politico. Se il potenziale di risalita non manca, va comunque con-siderato che non mancano i fattori di preoccupazione, a cominciare dal rischio poli-tico che ha già condizionato il 2016. «Il nostro caso base è quello che l’attuale governo lavori ad una soluzione relati-

va alla legge elettorale, anche sulla scia di quanto potrà dire la Corte costituzionale a fi ne gennaio», stima Intermonte. «In quest’ottica vediamo una probabilità superiore al 50% che le elezioni si tengano nella seconda metà del semestre».

Quindi, aggiungono gli esperti, senza voler sottova-lutare l’impatto di una pro-lungata crisi politica in Ita-lia, «riteniamo che il rischio principale che potrà essere percepito dal mercato, ovvero un governo a maggioranza 5 Stelle con nuove elezioni, po-trà essere mitigato dal tempo e dall’esito e forma della nuo-va legge elettorale».

Tirando le somme, la sti-ma è per un rialzo del mer-cato italiano nei primi mesi dell’anno.

I titoli preferiti. Anche Banca Imi vede un 2017 po-sitivo per Piazza Affari, con un rialzo atteso intorno al 10%. Un’indicazione accom-pagnata da un elenco di titoli promettenti, a cominciare da Unicredit, per il quale proprio

di recente è stata rivista la raccomandazione da «hold» a «add», con il prezzo obiet-tivo alzato da 2,4 a 3 euro. Indicazione d’acquisto anche per Generali, con target price fi ssato a 16 euro, mentre nel settore del risparmio gestito Banca Imi inserisce tra le sue top pick Anima, il cui fair va-lue 5,8 euro, con la raccoman-dazione «buy».

Tra i titoli scelti ci sono anche Eni, Ferrari e Fca. Gli esperti di Banca Imi segnala-no anche alcuni titoli a piccola e media capitalizzazione, con-vinti che il Ftse Star sia an-cora relativamente attraente se confrontato con la media 2009-2016 dei rispettivi va-lori del rapporto prezzo/utile. L’attenzione è rivolta soprat-tutto verso le società più espo-ste al dollaro come Prima In-dustrie e Salini Impregilo, ma si guarda con interesse anche alle società che mostrano una crescita affi dabile degli utili come Fila, Ivs e Sesa.

Da segnalare anche le pre-visioni di Equita Sim, che tra

le blue chip sceglie Eni, Fine-co Bank, Ferrari, Luxottica e Telecom Italia Risparmio, mentre tra le mid-small cap Anima, Brembo, Interpump, Ovs e Technogym.

L’impatto del super-dollaro. Dall’estero punta sull’Italia Daniel Gros, diret-tore del Ceps di Bruxelles, per il quale la Penisola benefi cerà più di altri dell’ascesa del dol-laro, come già successo all’ini-zio degli anni Ottanta dopo l’avvento alla Casa Bianca di Ronald Reagan. L’effetto del dollaro forte, secondo l’econo-mista tedesco, è tre volte più forte per l’export italiano, orientato alle esportazioni leggere rispetto alla Germa-nia, forte nei beni di investi-mento parzialmente imper-meabili all’effetto cambi.

Maggiore prudenza emerge invece da un sondaggio della Reuters tra 20 analisti ed eco-nomisti, che vede una leggera discesa del Ftse Mib nei mesi a venire, con una risalita all’in-circa ai livelli attuali per fi ne anno.

Mercato italiano – Multipli e crescite attese per il 2016/2017

Fonte: Intermonte

Dopo aver messo a segno una se-rie di nuovi record storici, è il mo-mento di testare se le promesse di Donald Trump troveranno confer-ma nei fatti con politiche business oriented. Da questo dipenderà il fu-turo di Wall Street, che attualmen-te presenta multipli superiori alle medie storiche grazie soprattutto alla corsa iniziata proprio dopo la vittoria alle presidenziali da parte dello stesso Trump.Per MarketWatch, i principali indici statunitensi hanno già corso tanto, ma potrebbero registrare un’ulte-riore upside in caso di effettivi de-regolamentazione e tagli alle im-posti sulle società, due promesse della campagna repubblicana. Anche se è attesa una spiccata vo-latilità alla luce di una personalità, come quella di Trump, con inclina-zione ad assumere posizioni forti e

spesso inattese.Per David Kostin di Goldman Sachs la riforma del fi sco sulle imprese e gli attesi investimenti infrastrut-turali sosterranno i listini ancora per qualche settimana, ma andran-no a scemare nella seconda metà dell’anno.Un’incognita importante riguarda il comportamento del dollaro. Un ul-teriore rafforzamento del biglietto verde, già reduce da settimane di crescita, potrebbe infatti compro-mettere l’export americano. E la tendenza della Fed a rialzare i tassi, a differenza dell’approccio seguito dalle banche centrali dell’Unione europea e del Giappone, potrebbe spingere ulteriormente le quotazio-ni del dollaro.Guarda con prudenza a Wall Street anche Comgest, secondo cui l’inizio del ciclo di rialzo dei tassi e il dol-

laro forte riducono la sua attratti-vità nel 2017.Il mercato americano ha anche un elevato e pericoloso livello di va-lutazione, ricordano gli esperti, riducendo ulteriormente l’attrat-tività del profi lo rischio/rendimen-to. Mentre viene espresso ottimi-smo verso il Giappone, data la sua consistente esposizione ai settori ciclici.Infi ne, per quanto riguarda i mer-cati emergenti, Syz Asset Manage-ment si aspetta una spinta positiva dal consolidamento della domanda finale nelle economie sviluppate e dalla fine della correzione per i prezzi delle materie prime, pur nella consapevolezza che la forza del dollaro minaccia di destabiliz-zare l’ingente debito accumulato dai mercati emergenti dal 2009. Insomma, si naviga a vista.

Wall Street scruta Trump

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20 Lunedì 9 Gennaio 2017 S P E N D E R E M E G L I ODa luoghi d’acquisto di prodotti ad alleati di chi vuole risparmiare tempo e denaro

Supermercati, non solo spesaDal car sharing all’idraulico: si moltiplicano i servizi

Pagina a cura DI IRENE GREGUOLI VENINI

I supermercati stanno di-ventando luoghi in cui non si fa solo la spesa: il mondo della grande di-

stribuzione organizzata si sta muovendo per offrire sempre più servizi nuovi in modo da rispondere all’esigenza dei consumatori di risparmiare tempo e di fare più cose nello stesso punto vendita. Diverse insegne per esempio stanno lanciando iniziative nell’am-bito della mobilità sostenibi-le proponendo progetti di car sharing o di noleggio a lungo termine di auto elettriche; op-pure ci sono catene che dan-no la possibilità di contattare professionisti per la manu-tenzione della casa come un fabbro o un idraulico, di farsi recapitare presso il negozio articoli acquistati online o di sottoscrivere contratti per la fornitura dell’energia elettri-ca e del gas.

Coop fa spazio alla mo-bilità sostenibile. In occa-sione della recente apertura del Supermercato del futuro Coop presso il Bicocca Village a Milano, Coop Lombardia e Car Server, società specia-lizzata nel noleggio a lungo termine per aziende e privati, in collaborazione con Nissan e con il supporto dei consulen-ti di Arthur D. Little, hanno annunciato l’avvio di un’ini-ziativa che sarà lanciata uffi -cialmente in tutti i punti ven-dita Coop nel febbraio 2017 per promuovere l’adozione, tramite la formula del noleg-gio a lungo termine, dell’auto elettrica.

La Lombardia è, infatti, tra le regioni più attive nella crescita di questa nuova for-ma di mobilità con oltre 150 infrastrutture di ricarica, a cui si aggiungerà una serie di nuove colonnine presso i punti vendita Coop, in gra-do di garantire una ricarica dell’80% in massimo 30 mi-nuti. Ci sono diverse offerte: per esempio si può avere una Leaf, versione Acenta, per 60 mesi con manutenzione, tasse e assicurazioni Rca, Kasko e furto incendio tutti inclusi in un’unica rata da 299 euro al mese Iva inclusa (a fronte di un anticipo di 4 mila euro). Il cliente e socio Coop potrà benefi ciare di alcuni vantag-gi, come 200 euro di buono spesa da utilizzare presso un punto vendita, 600 euro di sconto Iva inclusa sul cano-ne mensile proposto, oppure a scelta la fornitura di un treno completo di gomme termiche, la disponibilità per tre setti-mane all’anno di un’auto di fascia superiore o l’azzera-mento della penale risarci-toria legata all’assicurazione Rca. Inoltre, attualmente è in

fase di studio l’ampliamento dell’offerta, con la possibili-tà di inserire nel canone di noleggio la ricarica presso i negozi Coop, l’abbonamento per la ricarica nelle colonni-ne pubbliche dei principali operatori e l’installazione di una postazione a casa. Per usare il servizio occorre andare su www.ilgustodiguida-re.com, sito della partnership tra Coop Lombardia e CarServer, e prendere un ap-puntamento per effettuare il test drive e richiede-re informazioni.

Oltre a ciò Coop sta speri-mentando una serie di soluzioni hi-tech nel Su-permercato del futuro, grazie alla partnership con Accenture e Avanade (una joint venture tra Accenture e Microsoft). Per esempio ci sono banchi interattivi, su cui sono espo-sti i prodotti: con un movi-mento della mano è possibile visualizzare su un monitor informazioni aggiuntive su ciò che viene proposto, tra cui l’origine, i valori nutri-zionali, l’eventuale presenza di ingredienti allergizzanti, le istruzioni per lo smaltimento, i prodotti correlati e le promo-zioni in corso.

Carrefour: dal car sha-ring all’idraulico. Anche Carrefour sta cominciando a muoversi nell’ambito della mobilità sostenibile abbrac-

ciando però il car sharing, grazie a un accordo con Share’ngo, con veicoli elet-trici prodotti da Xindayang Corporation. La partnership siglata prevede la creazione nel 2016 delle prime 8 Sha-re’ngo Service Station all’in-

terno di altrettanti Carrefour di Milano con 30 postazioni di ricarica e fi no a 40 posizioni di parcheggio, cui seguiranno nel 2017 altre aperture sia a Milano che a Roma.

Oltre a ciò Carrefour Italia ha sviluppato alcuni servizi che vanno al di là di quelli classici di un supermercato, come Carrefour Banca con 30 sportelli operativi e 24 stazio-ni di carburante gestite dal gruppo. L’insegna sta aprendo punti vendita con un nuovo format, per esempio a Mila-no e Torino, chiamato Market Urbano, aperto 24 ore che prevede, tra le altre cose, la possibilità di contattare pro-

fessionisti per la manutenzio-ne della casa o dell’uffi cio: c’è una postazione dedicata cui i clienti possono richiedere l’assistenza di idraulici, fab-bri, elettricisti, tapparellisti, tecnici di caldaia e addetti alla sanificazione dei con-

dizionatori, in partnership con Europe Assistan-ce; ci sono due pacchetti: uno da 39 euro che inclu-de la sola uscita de l l ’ a r t ig iano se serve solo un prevent ivo, e un secondo a 99 euro che prevede, oltre all’uscita, anche due ore di manodopera.

Altri servizi che la catena rende disponibili nei supermercati sono la lavande-ria, l’invio di de-naro in tutto il mondo attraver-so Moneygram, l’acquisto di bi-

glietti per eventi attraverso Ticketone, oltre a fotocopie, la stampa delle foto, lo scan-ner, il fax, il pagamento dei bollettini e la carica delle batterie per i device mobili.

Auchan e Unes facilita-no gli acquisti online. Car sharing e car pooling sono aree dove pure Auchan sta puntando con due progetti promossi con il Comune di Cesano Boscone, in colla-borazione con due aziende specializzate nei processi di mobilità eco-sostenibile, BringMe ed e-vai: sono sta-te installate postazioni per il car sharing e-vai presso il

parcheggio del centro com-merciale Auchan di Cesano Boscone ed è stato attiva-to il servizio di car pooling aziendale JoJob di BringMe, con l’obiettivo di incenti-vare la condivisione delle vetture per gli spostamenti casa-lavoro da parte dei di-pendenti dei diversi uffici e di altre aziende dell’area. Sempre nel centro commer-ciale è presente un sistema di consegna e ritiro degli acquisti online, grazie alla collaborazione con InPost, attraverso i cosiddetti locker, ovvero distributori automati-ci di nuova generazione che permettono il ritiro in pochi secondi dei pacchi ordinati dagli e-shop convenzionati. Il sistema informa il cliente dell’arrivo del pacco tramite notifi che inviate per e-mail e sms e si può anche effettua-re il pagamento dei prodotti acquistati direttamente al locker, tramite bancomat o carta di credito.

La possibilità di farsi reca-pitare gli acquisti effettuati sul web è disponibile anche nei negozi Unes: la catena ha infatti collocato in molti supermercati dei punti di ri-tiro self-service (gli Amazon locker), che offrono la possi-bilità ai clienti di Amazon di ritirare la loro spedizione in completa autonomia, acces-sibili dalle 8 alle 20, sette giorni su sette.

Conad si dà all’energia. A partire dalla fi ne di gen-naio 2017, in tutti i punti di vendita Conad sarà invece proposto un contratto per la fornitura luce e gas da par-te di Green Network Energy per i clienti Conad titolari di Carta Insieme (la carta fedel-tà dell’insegna).

È prevista una tariffa stabile nel tempo, calcolata garantendo un prezzo pari o inferiore alla media delle cinque migliori offerte pre-senti sul sito Trova Offerte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico; le tariffe saranno aggiornate bimestralmen-te per garantire il rispetto dell’andamento dei prezzi del mercato e l’assistenza ai clienti sarà garantita da un customer service dedica-to. L’offerta sarà accessibile via web dal sito www.green-networkenergyperconad.it o chiamando il servizio clienti. Al momento della sottoscri-zione del contratto luce e gas si ricevono mille punti omag-gio che si possono convertire in due buoni spesa da 5 euro o utilizzare per altri premi in catalogo; in caso di un unico contratto di fornitura (luce oppure gas) sono riconosciuti 500 punti omaggio pari a un buono spesa di 5 euro.

© Riproduzione riservata.

Alcuni esempi

Insegna Servizi

Coop

Da febbraio 2017 proporrà, in Lombardia, la possibilità di no-leggiare a lungo termine auto elettriche, in collaborazione con Nissan e Car Server, e collocherà nuove colonnine a ricarica ultra veloce presso i punti vendita

Carrefour

Sta installando stazioni di car sharing per veicoli elettrici presso i supermercati in collaborazione con Share’ngo.Sta sviluppando servizi come l’assistenza i nanziaria e la pos-sibilità di contattare professionisti per la manutenzione della casa o dell’ufi cio

Auchan

Ha installato postazioni per il car sharing e-vai e ha attivato un sistema di consegna e ritiro di acquisti online attraverso distributori automatici di nuova generazione, presso il centro commerciale Auchan di Cesano Boscone (Milano)

UnesHa installato in molti supermercati dei punti di ritiro self-service che offrono la possibilità ai clienti di Amazon di ritirare la loro spedizione in completa autonomia

ConadPropone un contratto per la fornitura luce e gas, in collaborazione con Green Network Energy, per i titolari della carta fedeltà

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21Lunedì 9 Gennaio 2017Lunedì 9 GennaC O N TA B I L I TÀUtili le indicazioni dell’Agenzia delle entrate contenute nella circolare 37/E del 16/9

Assegnazioni, contabilizzazioneal valore di mercato del bene

Pagine a cura DI NORBERTO VILLA

E FRANCO CORNAGGIA

Riapertura dei termini per le operazioni age-volate di estromissione di immobili da verifi ca-

re con gli ultimi orientamenti dell’Agenzia delle entrate. Non pochi contribuenti non han-no posto in essere una delle operazioni agevolate entro lo scorso 30 settembre, in quanto le indicazioni defi nitive della prassi sono giunte in extremis. Considerata la riapertura dei termini contenuta nella legge di bilancio ecco dunque che tali indicazioni contenute nella cir-colare 37/E del 16 settembre tornano di gran moda.

Il primo punto da considerare riguarda le modalità di conta-bilizzazione dell’assegnazione che in base al paragrafo del do-cumento di prassi deve seguire queste indicazioni: “l’assegna-zione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore conta-bile attribuito al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o infe-riore al suo precedente valore netto contabile. Ne deriva che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di uti-li e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.

Il comportamento contabile adottato dall’impresa deve es-sere coerente con i principi di

riferimento. Tre punti da sot-tolineare:

• l’assegnazione comporta l’annullamento di riserve del patrimonio netto;

• l’operazione deve essere ef-fettuata considerando il valore del bene attribuito in sede di assegnazione che non è detto che sia il netto contabile;

• se non vi sono riserve alme-no pari al valore di assegnazio-ne, l’operazione non può essere effettuata.

Tale ultima situazione può rendere ardua la possibilità di accedere all’assegnazione in non poche situazioni. So-prattutto se si considera che «il comportamento contabile adottato dall’impresa deve es-sere coerente con i principi con-tabili di riferimento». Sul punto diviene decisivo individuare il valore da attribuire al bene in sede di assegnazione. Nella so-stanza il dubbio che ci si deve porre è se tale operazione debba trovare rappresentazione sul-la base dei meri valori conta-bili o se invece l’assegnazione debba essere rappresentata a valori reali anche se differenti da quelli contabili (seguendo questa seconda tesi si deve poi analizzare dove tale differenza debba essere imputata). Già il riferimento della circolare al fatto che tale valore possa esse-re inferiore o superiore al netto contabile porta a ritenere che il valore di mercato sia quello corretto da adottare.

Pur in assenza di un rife-rimento specifi co dei principi contabili, si ricorda che tale

tesi è stata quella sostenuta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che in un do-cumento di studio dello scorso mese di marzo ha illustrato gli impatti contabili dell’operazio-ne indicando l’obbligo di conta-bilizzarla al valore di mercato con imputazione della plusva-lenza a conto economico. Quin-di: si ipotizzi che la società abbi iscritto in bilancio un immobile al valore di € 30 che pari ha un valore di mercato pari a € 100. La scrittura contabile risulterà come indicato in tabella.

Ma qui potrebbe sorgere un problema (non così raro so-prattutto nei casi in cui i beni assegnati siano stati acquista-

ti molto lontano nel tempo) nel caso in cui il patrimonio netto non sia capiente per poter «reg-gere» una distribuzione di tali dimensioni. Se, per esempio, nel nostro esempio il patrimonio netto della società sia nel caso sopra illustrato pari a 10 l’ope-razione non risulterebbe possi-bile in quanto si giungerebbe a distribuire un importo mag-giore rispetto a quello presente nel patrimonio. E il plusvalore emergente in quanto imputato a conto economico potrebbe ri-stabilire la situazione solo dopo la chiusura dell’esercizio.

Ma la soluzione indicata nel documento è quella che meglio coglie la sostanza dell’operazio-

ne. Si pensi ad una Srl con due soci al 50%. A uno degli stessi si decide di assegnare l’immobile iscritto in bilancio per 30 ma di valore di mercato pari a 100. Salvo deroghe è presumibile che l’altro socio faccia valere il proprio diritto a ottenere una medesima quantità di utili che però sarà pesato non on base al valore contabile ma a quello reale dell’immobile e che quindi si può ipotizzare pari a 100 che saranno regolati in denaro. Da ciò grazie alla contabilizzazione dell’assegnazione in base ai va-lori di mercato la par condicio tra i due soci risulterà perfet-tamente rappresentata anche dalle scritture contabili.

Anche l’Oic indirettamente sposa la tesi della contabi-lizzazione al valore di mercato. I principi contabili non dedicano un spazio ad hoc per il caso dell’assegnazione di beni ma le regole possono essere individuate in altre parti degli standard. Ad esempio nell’Oic 19 dedicato ai debiti si tratta il caos in cui gli stessi siano pagabili con una attività diversa dalle disponibilità liquide e si afferma con chiarezza che in sede di contabilizzazione deve essere fatto prevalere il valore di mercato. Questa affermazione può essere di supporto alla tesi che nel caso di assegnazione dei beni prevede la contabilizza-zione al valore di mercato. E consente di comprovare la tesi esposta dal Cndcec in merito alle modalità di contabilizzazione dell’assegnazione di beni ai soci.

Indicazioni indirettenell’Oic 19 sui debiti Plusvalenza da iscrivere nel conto econo-

mico. La circolare 37/E afferma che «nel caso di beni iscritti tra le immobilizzazioni, la differenza tra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile può generare l’iscrizione a conto economico di una plu-svalenza. La plusvalenza non assume rile-vanza fi scale, considerato che l’assolvimen-to dell’imposta sostitutiva prevista dalla disciplina dell’assegnazione agevolata in esame «sostituisce» la tassazione ordinaria dei componenti positivi ai fi ni delle imposte sui redditi e ai fi ni Irap e chiude qualsiasi debito tributario in capo alla società». An-che dalla circolare come già dal documento Cndcec si chiude la strada alla possibilità

di iscrizione della plusvalenza a patrimonio netto. Il documento prevedeva che quando il bene assegnato è qualifi cato come bene immobilizzato (sottoclasse B.II dell’attivo patrimoniale) la sua eliminazione comporta la rilevazione di una plusvalenza o minu-svalenza, a fronte dell’estinzione dell’ob-bligazione della società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato. In questo caso si appalesa l’esistenza di un plusvalore fi no a quel momento latente. Secondo il documento le plusvalenze che non hanno contropartita monetaria devono fi gurare in bilancio nella voce A5 del conto econo-mico così come l’eventuale minusvalenza devono essere indicate nella voce B14.

Plusvalenza nel conto economico

Pagine a cura riferimento Tre punti da sot

La scrittura contabile

Riser ve del patrimonio

100

a

Immobile 30

Plusvalenza ** 70

t i è t t ll t t d l ti lt l t l t ) l Si i d S l d

Le scritture per l’assegnazione

La società Alfa decide di assegnare riserve per 90 ai tre soci partitari:30 monetari al socio A• 30 monetari al socio A• un immobile con costo storico di 50 e fondo di ammortamento pari a 30 • al socio C

Scritture contabili da effettuare in sede di approvazione del bilancio, ovve-ro nella diversa circostanza in cui l’assemblea delibera di distribuire parte dell’utile in natura:

Distribuzione dell’utile

Riserve a Diversi 90

Socio A c/utili 30

Socio B c/utili 30

Socio A c/utili 30

Chiusura del fondo ammortamento

Fondo a Immobili 30 30

Regolamento del debito nei confronti dei soci

Socio A c/utili a Banca 30 30

Socio B c/utili a Banca 30 30

Socio B c/utili a Diversi 30

Immobili 20

Plusvalenza 10

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22 Lunedì 9 Gennaio 2017 C O N TA B I L I TÀQuelle in sospensione d’imposta sono da utilizzare soltanto in via residuale

Riserve, la società è vincolataL

a società è vincolata dalla natura delle ri-serve per il loro utilizzo nel caso di assegnazio-

ne. Le riserve in sospensione d’imposta sono da utilizzare solo in via residuale. La cir-colare 37/E si è soffermata anche circa le modalità di uti-lizzo del patrimonio netto a fronte dell’operazione di asse-gnazione e pur ricordando che non deve applicarsi in queste ipotesi la presunzione di prio-ritario utilizzo delle riserve di utili prevista dall’articolo 47, comma 1, secondo periodo, del Tuir, ha sostenuto:

• la fuoriuscita dei beni oggetto di assegnazione age-volata, la società può libera-re le riserve in sospensione d’imposta con applicazione dell’imposta sostitutiva in misura pari al 13 per cento;

• ai fini del versamento dell’ imposta sostitutiva del 13 per cento rileva l’ammon-tare delle riserve annullate, a prescindere dal fatto che que-ste siano diverse dal valore normale/catastale del bene;

• possono essere liberate riserve di importo non su-periore a quello utilizzato in sede contabile per consentire la fuoriuscita del bene;

• il contribuente può utiliz-zare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’as-segnazione dopo aver utiliz-zato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili.

Ecco un esempio.Alfa presenta questa situa-

zione: • riserve di utili: 30 • riserve di capitale: 50 • riserve in sospensione

d’imposta: 100 • valore attribuito al bene

in sede contabile: 90. Alfa deve annullare riserve

in misura pari al valore at-

tribuito al bene in sede con-tabile (90) e a tal fi ne oltre ad annullare 30 di riserve di utili e 50 di riserve di capita-le affranca con il versamento dell’imposta sostitutiva del 13 per cento riserve in sospen-sione d’imposta di ammonta-re non superiore a 10.

Tale tesi segue e si allinea a quanto affermato dalla corte di cassazione. Nella sentenza 2347/1999 si è infatti soste-nuto che «È principio genera-le che le disponibilità delle so-cietà devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe delibe-rarne la destinazione ai soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità mag-giore di quello relativo alle ri-serve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall’assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, debbono es-sere utilizzati, nell’ordine, prima le riserve facoltative, poi, quelle statutarie, quindi, quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale». E anche che

«quest’ordine, e soprattutto la posizione fi nale attribuita all’utilizzazione del capitale sociale, traggono la loro ra-gion d’essere dal dato che i l capitale rappresenta il valore delle attività patri-moniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dall’attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la du-rata della so-cietà. Quindi, mira non sol-tanto alla tutela dei soci, ma anche a quella dei terzi».

Per concludere le illustrazio-ni in tema di contabilizzazione dell’operazione di assegnazio-ne si sostiene:

• nel caso di assegnazione di una immobilizzazione con emersione di una plusvalenza la stessa è da imputare nella

voce A5 del conto economico;• nel caso di assegnazione

di una immobilizzazione con emersione di una minusva-

lenza la stessa è da imputare nella voce B14 del conto eco-nomico;

• nel caso di assegnazione di un bene merce vi potrà essere l’emersione di un componente positivo o negativo di reddito che emerge in contabilità dal confronto tra ricavi e costi. Se l’assegnazione di beni merce

dà origine a un componente positivo lo stesso non assume rilevanza ai fi ni della determi-nazione del reddito d’impresa e dell’Irap. Se emerge invece un componente negativo di reddi-to il differenziale negativo di reddito rilevato in contabilità (ricavi e costi) assume rilevan-za ai fi ni della determinazione del reddito d’impresa, sempre che il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.

Inoltre le ulteriori due preci-sazioni sono:

• nell’ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni as-segnati sia inferiore al costo fi -scalmente riconosciuto, la base imponibile ai fi ni del calcolo dell’imposta sostitutiva sarà pari a zero e la minusvalenza generata dall’assegnazione di beni diversi da quelli merce

non è deducibile nella determina-zione del reddito d’impresa;

• in presenza dell’assegnazione agevolata di più beni, se vengono effettuate sia as-segnazioni di beni merce che di altri beni, le compo-nenti negative di reddito, che ori-ginano dall’asse-gnazione di beni merce prendendo a riferimento il valore normale/

catastale, devono essere «uti-lizzate» per ridurre l’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostituti-va. Nel caso in esame, quindi, i componenti positivi saranno assoggettati a imposta sosti-tutiva al netto dei componen-ti negativi.

© Riproduzione riservata.

Via libera all’assegnazione dei beni per i quali si è titolari di un singolo diritto come l’usufrutto o la nuda proprietà. Tale indica-zione contenuta in precedente documento di prassi è stata meglio specifi cata nella circolare 37/E partendo dal presupposto che non può essere oggetto di assegnazione o cessione agevolata il singolo diritto (es. usufrutto, nuda proprietà), in quanto lo stesso non è un bene. Ma le indicazioni divengono più chiare grazie ad alcuni esempi:• la società può benefi ciare della disciplina agevolativa quando ri-sulta titolare di un diritto reale sul bene (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e si liberi del suo diritto reale assegnando o cedendo defi nitivamente il bene al socio;• la società può benefi ciare della norma agevolativa quando ha la piena proprietà del bene e si liberi dello stesso bene assegnando o cedendo ai soci singoli diritti reali (ad esempio, usufrutto ad un socio e nuda proprietà ad un altro socio). Sul punto occorre anche ricordare che per benefi ciare della disci-plina delle operazioni agevolate è necessario che i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 e che la circolare n. 26/E ha chiarito che, relativamente alle società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, società di per-sone), l’identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2015 deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa. Al riguardo si precisa che può costituire titolo idoneo l’atto di trasfe-rimento della partecipazione.

Agevolazioni per i titolaridi diritti reali sul bene

L’affi tto d’azienda può bloccare le operazioni agevolate. Con la circolare 26 del 1° giugno l’amministrazione fi nanziaria in tema di estromissione degli immobili delle imprese individuali ha chiarito che «non è dato avvalersi dell’agevolazione nel caso in cui l’unica azienda dell’imprenditore individuale sia stata concessa in affi tto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2016, atteso che per l’in-tera durata dell’affi tto o della concessione viene a cessare l’attività d’impresa, come si desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir. In tale ipotesi tutti i beni che fanno parte dell’azienda concessa in affi tto restano beni relativi all’impresa e, in caso di successiva cessione dell’azienda stessa, concorreranno alla formazione dell’eventuale plusvalenza realizzata». Con la circolare 37/E invece con riguardo alle opera-zioni agevolate societarie sul tema della possibilità di benefi ciarne con riferimento a beni facenti parte di un complesso immobiliare concesso in affi tto d’azienda, si è sostenuto che: • il contratto di affi tto di azienda, avendo ad oggetto una univer-salità di beni, non consente di ricondurre il singolo bene compreso nell’azienda alla tipologia di «bene» suscettibile di assegnazione/cessione ai sensi della normativa agevolativa in esame e ciò anche nel caso in cui la società svolga in via esclusiva o prevalente l’attività di affi tto d’azienda; • possono essere, invece, assegnati/ceduti in via agevolata i singoli beni ricompresi nel contratto di affi tto di azienda che, prima dell’as-segnazione/cessione, non rientrino più nel contratto di affi tto del complesso aziendale.

L’affi tto d’azienda puòbloccare le operazioni

Assegnazione

DIRITTI PARZIALI AFFITTO D’AZIENDA

È POSSIBILE la società è titolare di un diritto • reale sul bene e si liberi del suo diritto reale assegnando o cedendo dei nitivamente il bene al socio;la società ha la piena proprietà del • bene e si liberi dello stesso bene assegnando o cedendo ai soci sin-goli diritti reali

NON È POSSIBILE per i beni facenti parte dell’azienda • afi ttata

È POSSIBILE per i beni ricompresi nel contratto • di afi tto di azienda che, prima dell’assegnazione/cessione, non rientrino più nel contratto di afi tto del complesso aziendale

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Anno 26 - Numero 7 - € 0,50 Lunedì 9 Gennaio 2017

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Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.comIN EDICOLA CON

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DI ROBERTO MILIACCA

Compirà cinque anni, a dicembre di quest’an-no, la legge di riforma dell’ordinamento fo-

rense, cioè la legge n. 247/2012. Quella riforma fu approvata, dopo una lunghissima gestazio-ne, proprio nel pieno della più lunga crisi che il paese, e la professione di avvocato, abbiano mai registrato. All’interno di quella riforma, nel tentativo di aprire nuove opportunità per la categoria, governo e parlamento avevano previsto la possibilità, per gli studi legali, di farsi pubblicità, riprendendo quanto peraltro era già stato affermato dal decreto Bersani del 2006. È «consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professiona-le, sulla organizzazione e struttura dello stu-dio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifi ci e professionali posseduti», si legge nell’articolo 10 della legge 247. «La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, deb-bono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professio-nisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive». Ci vollero altri due anni perché il Consiglio nazionale forense approvasse il nuovo codice deontologico, consentendo ai legali di far-si conoscere sul mercato. A oggi, secondo quanto emerge dall’indagine che Affari Legali ha com-piuto questa settimana, gli studi legali che han-no scelto di farsi pubblicità sono ancora pochi, e operano soprattutto nel campo del diritto del lavoro o del diritto alla salute. Le resistenze sono principalmente culturali; in altri paesi il «farsi conoscere» è una prassi consolidata, specie su mercato che sono sempre più ampi e concorren-ziali. Chissà che il 2017 non faccia registrare cambiamenti anche su questo fronte.

AffariLegali

IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA

Gli studi legali, a distanza di 5 anni dalla riforma, ancora restii a farsi conoscere

Pubblicità ancora per pochi

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Avvocati e scrittori,ecco i libri dei legali Costa a pag. IV

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II Lunedì 9 Gennaio 2017 S T U D I & C A R R I E R EGli avvocati si avvicinano ancora con prudenza alle campagne pubblicitarie

Legali e pubblicità, l’appealresta alto solo su lavoro e salute

Pagine a curadi MARIA CHIARA FURLÒ

Pubblicità e studi le-gali, vorrei ma non posso. In realtà si può eccome, la legge

e il codice deontologico lo consentono, ma quello che il più delle volte frena è «la reputazione» o una punta di snobismo verso una pratica considerata troppo com-merciale per la professione forense. Eppure, qualcosa sta cam-biando e soprattut-to in alcuni settori del mondo legale. I giuslavoristi, ad esempio, hanno ca-pito che una comu-nicazione efficace può aiutarli ad av-vicinarsi ai clienti e ad ampliare il loro business.

Lo studio Tof-foletto De Luca Tamajo e Soci, realtà nazionale nel diritto del lavo-ro e sindacale, ha ad esempio da poco presentato la sua nuova campagna pubblicita-ria firmata anche quest’an-no dal creativo Francesco Emiliani. Competenza, professionalità e prodotti originali, anche digitali, è quello che lo studio ha vo-luto far emergere dalle im-magini pubblicitarie come risposte alle necessità e ai nuovi bisogni dei clienti.

«Attraverso la comunica-zione pubblicitaria gli studi professionali possono comu-nicare i valori che risiedono nel loro marchio, che spesso sono sconosciuti ai clienti, e tutto ciò che offrono», ha risposto Franco Toffolet-to, managing partner dello studio, al perché uno studio legale dovrebbe decidere di investire in pubblicità. «Oggi che siamo passati dall’essere conosciuti ad essere riconosciuti, abbia-mo deciso di comunicare il valore d’avanguardia dello Studio in tutti i suoi pro-dotti. Abbiamo voluto posi-zionare il cliente e le sue esigenze al centro della comunicazione per raccon-tare in modo concreto i plus delle molteplici soluzioni da noi offerte – ha aggiunto Toffoletto - Abbiamo voluto una campagna contempora-nea, che unisce visionarie-tà a risposte determinate e certe evidenziando che l’innovazione è una nostra priorità da sempre. Per noi è sempre stato importante comunicare i nostri valori e l’efficienza della nostra organizzazione: che porta-

no vantaggi concreti per i nostri clienti».

Nelle campagne lanciate dallo studio negli anni scor-si, «ci siamo focalizzati sui valori fondanti del nostro marchio: specializzazione, tradizione, innovazione e qualità. Quest’anno abbia-mo deciso di puntare sui nostri prodotti e servizi. Il nostro obiettivo è infatti di comunicare alle aziende che forniamo prodotti innovati-

vi, di alta qualità e a prezzi molto competitivi, realizzati

per soddisfare le loro esigen-ze soprattutto in un mercato sempre più internazionale e globale», ha spiegato Toffo-letto, sottolineando di aver voluto trasmettere il valore d’avanguardia e innovazio-

ne «che mettiamo in tutto ciò che lo studio offre».

Negli anni precedenti, gli intenti dello studio sono stati molto diversi. La cam-pagna ideata nel 2012, in occasione della fusione con lo studio De Luca Tamajo,

voleva sottolineare ciò che derivava da quest’operazio-ne: la dimensione nazionale, l’organizzazione integrata delle quattro sedi, l’approc-cio internazionale e tecnolo-gico, il rapporto stretto con

i clienti. L’anno successivo hanno voluto stupire e al-lontanarsi maggiormente dalle rappresentazioni tra-dizionali degli studi legali scommettendo su un’imma-gine grafica, ideata dal gio-vane street artist pugliese

Riccardo Refolo, piena di dettagli molto colorati per tutti gli elementi che carat-terizzano lo studio: organiz-zazione, conoscenza puntua-le della materia che deriva dall’occuparci esclusiva-

mente di dirit-to del lavoro e sindacale per le imprese, lavoro in team, capa-cità di trovare soluzioni inno-vative, ecc... «A fine 2014, in-vece, nella no-stra campagna abbiamo voluto raccontare in modo nuovo e creativo attra-verso le imma-gini oniriche del fotografo polac-co Leszek Buj-nowski i valori che permeano lo studio nell’af-

frontare la professione e la consulenza con una visione diversa, sottolineando in particolare specializzazione, efficienza e qualità», ha con-cluso Franco Toffoletto.

Per la loro ultima cam-pagna invece «è stata una

La pianifi cazione della comunica-zione, per uno studio legale, deve avere, al suo interno, molte com-ponenti. «L’importante, però, è di

riuscire a raccontare lo studio in modo semplice, chiaro e differenziante». È questa la ricetta per fare una buona co-municazione, secondo Claudio Cosetti, responsabile di B&P Legal, la struttu-ra interna alla società di comunicazione Barabino & Partners che si occupa del settore legale.

Domanda. Perché uno studio le-gale dovrebbe investire in una cam-pagna pubblicitaria e perché molti invece preferiscono non farlo?

Risposta. Come per altri settori l’ad-vertising è uno degli strumenti di comu-nicazione attraverso i quali promuovere e posizionare il brand dello studio legale, aumentarne l’awarness e l’associazione spontanea dello studio con specifiche competenze o caratteristiche. Personal-mente credo che l’utilizzo della pubblicità in ambito di studi legali sia effi cace in chiave corporate soprattutto se coordi-nata con altre iniziative all’interno di un piano di comunicazione integrato e coe-rente. Molti studi preferiscono non fare la pubblicità perché considerano questo strumento non allineato alle specifi cità della professione. In realtà, può essere uno degli strumenti da attivare all’inter-no di una strategia di comunicazione mi-rata. Ad oggi, almeno in Italia, esistono

ancora pochi esempi di pubblicità per gli studi legali in cui in cui messaggio, visual e copy siano allineati nel perseguire un chiaro obiettivo.

D. Quali sono i settori legali in cui fare una campa-gna di comuni-cazione potrebbe avere più succes-so?

R. Come detto, credo che, in ambito legale, la pubblicità abbia un senso se utilizzata soprat-tutto in chiave cor-porate con l’obietti-vo di lavorare sul brand e non sui ser-vizi. Teoricamente quindi non ci sono settori dove è più efficace e settori dove sarebbe meno effi cace. Ad oggi, da osservatore, quello che si può constatare è che la pubblici-tà viene utilizzata in quegli ambiti che stanno registrando un trend di attività maggiore o che sono caratterizzati da un maggiore livello di competitività. Negli ultimi anni, sicuramente, l’ambito del di-ritto del lavoro ha visto più di altri settori un ricorso alla pubblicità.

D. Quali sono i temi e i target su

cui puntare per una pubblicità di successo?

R. In ambito di studi legali la pubbli-cità presenta ovviamente caratteristiche e specifi cità differenti da altri ambiti, ad

esempio il settore consumer. Il lin-guaggio da utiliz-zare deve essere adeguato al target a cui deve parlare e, come detto pri-ma, il focus deve essere soprattutto istituzionale. Fatte queste premesse, è importante e fon-damentale che la pubblicità possa essere memorabi-le e ricordata. Per caratterizzarsi sono importanti un messaggio chiaro, un visual che sap-pia incuriosire e

una capacità di spiegare in modo sem-plice concetti complessi. Raccontare uno studio in modo semplice, chiaro e differen-ziante è la vera ricetta per una pubblicità di successo. Proprio per questo, probabil-mente, molti studi tendono a guardare con diffi denza la pubblicità temendo che lo slogan e la sintesi non siano in grado di rappresentare le unicità della sigla.

CLAUDIO COSETTI, BARABINO & PARTNERS

La pubblicità è efficace, ma va coordinata con altre iniziative

La campagna pubblicitaria dello studio Toffoletto De Luca Tamajo in materia di lavoro

Claudio Cosetti

Franco Toffoletto

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IIILunedì 9 Gennaio 2017LuneS T U D I & C A R R I E R E

impresa pionieristica comu-nicare i valori del brand», commentato il creativo che l’ha realizzata Francesco Emiliani, «dall’essere co-nosciuti all’essere ricono-sciuti, una soddisfazione incredibile. Ora c’è bisogno di fare education, di comu-nicare il valore d’avanguar-dia dello studio in tutti i suoi prodotti. Posizionare il cliente e le sue esigenze al centro di un segno unico. Ed ecco che il logo si pone come elemento iconico. Si plasma per raccontare in modo concreto ma an-che surreale i plus delle soluzioni molteplici del-lo Studio. Una campagna contemporanea che unisce visionarietà a risposte de-terminate e certe. L’innova-zione da oggi ha un segno in più. Anzi molti».

Sempre nell’ambito del diritto del lavoro, anche lo studio Lablaw ha investi-to in due campagne pub-blicitarie, entrambe cura-te nella parte creativa da Barabino & Partners. La prima risale al 2009 e l’ul-tima proprio a quest’anno, il decimo di attività dello studio. Già sette anni fa, gli obiettivi da raggiungere erano quelli di posiziona-re il brand, aumentare la notorietà dello stesso e la sua associazione spontanea al settore del diritto del la-voro.

«Ad oggi la comunica-zione e la pubblicità sono diventati uno strumento di promozione commercia-

le essenziale per uno stu-dio legale. Non basta esse-re bravi ma occorre che la qualità sia percepita come tale», ha commentato Luca

Failla, founding partner di LabLaw specificando che per quanto li riguarda, la comu-nicazione si rivolge essenzial-mente alle aziende e ai quadri

dirigenti delle stesse. «La com-petenza senza dubbio, la veloci-tà e la capacità di rispondere in tempo reale alle esigenze della clientela sia italiana che este-

ra», questo è quello che hanno voluto comunicare attraverso la loro campagna.

© Riproduzione riservata

Il «riconoscimento» dello studio al centro della scelta

Venticinque anni fa, mentre in Francia e in Germania, agli

avvocati veniva conces-so di fare pubblicità nei limiti in cui si potessero dare informazioi al pub-blico sull’attività senza assumere connotati di carattere commercia-le, in Italia, il «giurista del rigore», Edilberto Ricciardi, scriveva: «il divieto di propaganda costituisce un principio deontologico importante, diretto a sottolineare la particolare dignità della professione forense, che non è equiparabile ad una qualunque attività di servizi». E ancora, il codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, all’art.17, prevedeva espressamente il divieto di pubbli-cità per gli avvocati, in linea con il tradizio-nale atteggiamento di chiusura dimostrato dall’ordinamento professionale italiano. Le cose sono cominciate a cambiare solo una decina di anni fa, quando nel 2006 con il «de-creto Bersani» furono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano - con riferimento alle attività libero professio-nali e intellettuali - il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteri-stiche del servizio offerto, ma anche il prezzo

e i costi complessivi del-le prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. L’ultima norma a esse-re intervenuta in merito alla pubblicità forense è la legge numero 247 del 31 dicembre 2012 (os-sia la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) che, all’art. 10, prevede che sia consentita all’av-vocato «la pubblicità in-formativa sulla propria attività professionale, sulla organizzazione e struttura dello studio e

sulle eventuali specializzazioni e titoli scien-tifi ci e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamen-te con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, cor-rette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive». In quest’ultima normativa, nelle informazioni che possono essere diffuse con le pubblicità sono incluse le specializzazioni, ma restano fuori i prezzi delle prestazioni. Nella seduta del 31 gennaio 2014, in esecuzione dell’articolo 65 della rifor-ma forense, il Cnf, oggi guidato da Andrea Mascherin, ha approvato il nuovo codice deontologico, modifi cando così le disposizioni degli articoli 17 e 35.

CON LA MODIFICA DEL CODICE DEONTOLOGICO

La svolta è avvenuta solo nel 2014

La campagna per i 10 anni dello studio LabLaw

«Problemi di malasanità? Ti aiuteremo ad ottenere un equo risarcimento danni a causa di un errore medico,

in tutta Italia!» , oppure «Se vuoi otte-nere un risarcimento per i danni che hai subito, a causa di un errore medico, ti seguiamo in tutta Italia». Gli specia-listi della responsabilità medica, sono fra gli avvocati più dediti alla pubblici-tà, probabilmente perché è il modo più semplice per comunicare e raggiungere i loro potenziali clienti, che molto spes-so non sono neanche a conoscenza dei diritti e delle possibilità che hanno per far valere le proprie istanze. Messaggi radio, video ma soprattutto internet. Questi i canali con cui molti studi at-tivi nel settore si fanno pubblicità. Sul sito dello studio legale Lombardo ad esempio vengono riportate delle storie di «successo» seguite dagli avvocati e terminate con un risarcimento, si tratta di errori di diagnosi di patologie, inter-venti chirurgici errati, mancata diagno-si di infarto e chirurgia plastica danno-sa. I risarcimenti citati vanno dai 90 ai 750 mila euro e ottenerli per lo studio dovrebbe essere fondamentale, vista la politica seguita del «pagherai solo a ri-sarcimento ottenuto!», come si legge sul sito. Anche il nome del portale fa la sua parte, non a caso quello dello studio le-gale Sgromo, fondato nel 1964 ad ope-ra di Giovambattista Sgromo e oggi

guidato da Bruno Sgromo, si chiama proprio «risarcimentomalasanita.net»

e appena lo si visita parte l’audio dello spot «Vuoi giustizia per la tua salute a causa dell’errore del medico o di una struttura sanitaria? (…) Fai valere la tua legge e i tuoi diritti senza spese fi no al risarcimento», anche questo studio infatti applica la politica del «paghi la parcella solo quando vieni risarcito». In questo caso, la pubblicità parla proprio di un «Patto Sgromo», che sul sito è descritto come «un accordo basato sul risultato. Dopo aver accertato la re-

sponsabilità del medico, viene defi nito insieme al cliente un corrispettivo sul

risarcimento che verrà onorato solo ed esclusivamente ad esito positivo della controversia». Come si legge sul por-tale, il «Patto» fa si che l’intero staff (l’ avvocato, il medico specialista ed il medico legale) sia interessato al buon esito della controversia tanto quanto il cliente visto che vengono retribui-ti in termini percentuali, sul valore della controversia, esclusivamente a risarcimento ottenuto «(ai sensi del nuovo codice deontologico forense ap-provato dal consiglio nazionale foren-se nella seduta del 31 gennaio 2014)», riporta il sito. Questo studio legale ha anche una pagina Facebook seguita da oltre 13mila persone, sempre molto aggiornata con gli articoli relativi agli ultimi fatti di cronaca riguardanti la malasanità e non solo, ci sono infatti anche esempi positivi di ospedali che

funzionano e che sono attenti ai pa-zienti e anche notizie in generale sulla sanità.

© Riproduzione riservata

IL CASO DEI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI IN MALPRACTICE SANITARIA

Malasanità, un settore ad alta vocazione di spot

Bruno Sgromo

Supplemento a cura di ROBERTO MILIACCA

[email protected] GIANNI MACHEDA

[email protected]

Andrea Mascherin

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IV Lunedì 9 Gennaio 2017 A T T UA L I TÀSempre più numerosi gli avvocati che, accantonata la toga, pubblicano un libro

Quando il legale scrive romanziNon solo giallo o legal thriller, ma anche amore e sociale

Pagina a curaDI ANGELO COSTA

Esiste un fi lone lettera-rio che certamente an-drebbe maggiormente indagato: gli avvocati,

i magistrati, ed in giuristi in generale, che si scoprono scrit-tori di romanzi, a volte anche di successo.

I numeri sono in crescita, per lo più sono i magistrati a coltivare la passione per la scrittura, ma ultima-mente le maggiori case editrici italiane segna-lano anche avvocati che riescono a conquistare con la loro scrittura un pubblico sempre più vasto.

Arrighi e Marone: il successo letterario e la toga

Se si chiede a Gian-luca Arrighi, giallista di successo ed avvocato, di au-todefi nirsi, risponde di essere uno scrittore di thriller a sfondo giudiziario e un giurista appas-sionato del diritto penale. Arri-ghi, l’avvocato, ama scrivere e la sua scrittura è inscindibilmente legata al suo lavoro: «È proprio questo che rende coniugabili le due cose. L’Arrighi scrittore non potrebbe esistere senza l’Arrighi avvocato e viceversa. Ormai, dopo oltre quindici anni di professione, nel mio studio ho assunto diverse valide collabo-ratrici che mi sgravano di molte incombenze. Certo, non posso dedicare alla scrittura tutto il tempo che essa meriterebbe, ma riesco spesso a ritagliarmi dei momenti nel corso della giornata. E poi, c’è sempre la notte…»

L’amore di Arrighi per la scrittura arriva da lontano, dalle sue letture giovanili, che spaziavano da Edgar Allan Poe a Georges Simenon, da James Ellroy a Raymond Chandler, da Dashiell Hammett a Stephen King.

E quando gli chiediamo cosa voglia dire oggi per un giurista, per un avvocato, scrivere un ro-manzo, egli risponde: «scrivere un romanzo non può prescinde-re dall’impegno sociale. Nei miei libri cerco sempre di tessere tra-me noir denunciando, al tempo stesso, vizi e malfunzionamenti della martoriata giustizia italia-na».

Lorenzo Marone, altro av-vocato e scrittore, racconta inve-ce ad Affari Legali che la profes-sione di avvocato e la scrittura sono due cose che per lui non si sono mai incontrate: «ho smesso di esercitare nel 2008 e da allo-ra mi sono dedicato completa-mente alla scrittura.»

Marone con la sua scrittura parla di emozioni e di individuo. «Credo - dice con una nota di en-tusiasmo - di essere uno scrit-tore autentico, e questo i lettori

lo sentono. Come giurista sarei stato mediocre, perché non si può fare questo lavoro senza es-sere mossi da passione e grande dedizione, a mio avviso. Scrivo - conclude - da quando sono ra-gazzo, l’amore è nato grazie alla lettura, sono un grande lettore, come tutti gli scrittori in effet-ti. Alla domanda «cosa vuol dire per un giurista

scr ivere un roman-zo» non so risponde-

re. So, però, che molti giuristi e non solo sentono la necessità di esprimere la propria creatività, di esternare il proprio mondo interiore. Molti sono mossi dalla voglia di rifugiarsi nella fanta-sia, che a volte è la sola arma che abbiamo per difenderci da una realtà troppo «ingombran-te.»»

La scrittura collettiva del giurista

Infi ne Nicola Fiorita, (scrit-tore del collettivo Lou Palanca), giurista, docente di Diritto e religioni nello spazio europeo presso l’Università della Cala-

bria, racconta che a suo pare-re: «esistano infi niti modi per raccontare il mondo. Il mondo come è, il mondo come ci appare e il mondo come crediamo che dovrebbe essere. Anche il dirit-to, in fondo, è una narrazione del mondo.

La legge organizza e regola-menta i fenomeni sociali ed i cambiamenti che in-tervengono nel corso del tempo arrivando, in gene-re, con una certa lentezza e con una certa macchino-sità a cristallizzare in una dizione fredda ed imperso-nale l’equilibrio tra istan-ze di varia, se non opposta, natura, di cui demanda l’attuazione all’opera di diversi protagonisti: bu-rocrati, avvocati, giudici. Molto spesso quegli stessi fenomeni sono intercetta-

ti dalla narrativa, magari più velocemente e magari con una maggiore rotondità. Le storie, i racconti, le opere teatra-li possono illuminare le esigenze, i desideri, i bisogni, i confl itti che la regola giuridica ten-de ad occultare. La let-teratura, in sostanza, non è solo una passione ma anche un antidoto a un certo modo di in-tendere il diritto fonda-to sull’indeterminatez-za e indifferenza della norma, in nome della riaffermazione della dimensione concreta e individuale dell’agire umano».

Fiorita di se stesso dice di es-sere uno scrittore atipico, non

essendo così frequente l’espe-rienza della scrittura collettiva, e un giurista atipico, incline a non fermarsi al dato tecnico e disposto ad inseguire tutto quello che ruota intorno al diritto. «Nell’uno come nell’altro caso - aggiun-

ge - quello che mi muove è la curiosità, il fasci-no delle storie e delle loro deri-

vazioni, in-dipenden-t e m e n t e dall’essere

racchiuse in un personaggio o in una sentenza».

Quando gli chiediamo come

sia nato questo amore per la scrittura? E cosa vuol dire, oggi, per un giurista scrivere un ro-manzo? Risponde che: «l’amore

per la scrittura, così come quello per il diritto, non hanno una data di nascita né un evento scatenan-te. Fanno parte di me, da sempre direi, e non ho do-vuto fare altro (né potevo fare altro) che accettarne la lenta emersione. Quanto al resto, la mia esperienza è molto diversa da

quella della maggior parte dei giuristi, sia per il fatto di scri-vere insieme ad altri sia perché le storie che raccontiamo sono molto distanti dal mondo giu-

ridico. Ma come docente uni-

versitario - conclude - so che il diritto può assume-re forse molto diverse: c’è il diritto noioso degli stu-denti non troppo motiva-ti, quello incomprensibile di alcuni provvedimenti normativi dal linguaggio involuto, quello misterioso di alcune sentenze troppo o troppo poco sensibili, quello affascinante dei grandi ricercatori e del-le loro complesse teorie,

quello generoso e appassio-nato dei giovani tesisti, quello degli interpreti illuminati che apre le porte della giustizia ma anche – e per fortuna - quello divertente e sfaccendato che vive nei romanzi».

Gianni Simone da l’impressio-ne di essere un uomo perenne-mente in viaggio: è stato magi-strato e nella sua carriera si è

occupato di casi rilevanti, come l’omicidio di Giorgio Ambrosoli oppure la mor-te di Michele Sindona nel carcere di Voghera. Oggi è scrittore (anche se ama definirsi ex magistrato) di romanzi dove l’osservazio-ne, spesso cruda, della vita sembra intrecciarsi con una scrittura leggera, a tratti anche onirica, che fa dei suoi romanzi una del-le note più rilevanti nella produzione narrativa di questi ultimi anni.

Domanda. Come si coniuga l’esse-re operatore del diritto con la pas-sione per la scrittura?

Risposta. Si dice che da noi sono più coloro che scrivono rispetto a coloro che leggono. Come in tutti i luoghi comuni c’è del vero e i magistrati non si sottraggono alla regola (Basti pensare al numero di libri che vengono pubblicati giornalmen-te e alla crisi dell’editoria). Non credo

però che vi sia uno stretto legame tra chi è stato o è un operatore del diritto e uno scrittore. I due aspetti si coniugano tra loro senza

alcun rapporto di conseguen-zalità. L’unico particolare del-lo scrittore che fa o ha fatto il magistrato è pertanto quel-lo che eviterà di scrivere del-le corbellerie che, viceversa, possono sfug-gire dalla penna di chi col diritto non abbia cognizioni dirette.

D. Che defi nizione darebbe di lei come scrittore e che defi nizione da-rebbe di lei come giurista?

R. Non amo defi nirmi uno scrittore. Uno scrittore (buono o meno buono che sia) è persona che alla scrittura si dedi-ca professionalmente e vive dei proventi della sua attività. Io sono piuttosto un ex magistrato che, pensionatosi anzitempo, scrive delle storie e i cui proventi editoria-

li servono solo ad arrotondare la sua già lauta pensione. Il giurista è uno studioso

del diritto. Io sono semplicemente una persona che ha passato gran parte della sua vita a fare il giu-dice, cercando di applicare e di interpretare al meglio, le norme emesse dal legislatore. Non posso quindi considerarmi neppure un «giurista».

D. Come le è nato questo amore per la scrittura? E cosa vuol dire, oggi, per un giuri-sta scrivere un romanzo?

R. L’amore per la scrittura per quanto mi riguarda è nato dalla lettura (la prima è figlia della

seconda). Scrivere un romanzo per chi sia stato magistrato e abbia conosciuto la società in cui vive e l’animo umano in tutti i suoi risvolti, può essere importan-te, dal momento che il romanzo poliziesco (è questo il mio campo) raggiunge un nu-mero indeterminato di persone che non si cimenterebbero mai nella lettura di un saggio o di un romanzo impegnato, e può quindi diventare non solo uno strumento di intrattenimento, ma anche il veicolo per trasmettere al lettore messaggi cul-turali o politico-sociali.

IL CASO DI GIANNI SIMONE

La concorrenza dei giudici-scrittori

Gianluca Arrighi

Lorenzo Marone

Gianni Simone

Nicola Fiorita

Fiori per un vagabondo

Vincolo di sangue

La tentazione di essere felici

Ti ho vista che ridevi

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9 Gennaio 2017

Selezione di Sentenze tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. AUTOTUTELA, RICORSO CONTRO IL SILENZIO RIFIUTO

2. CARTELLA NULLA SE NON MOTIVATA SUGLI INTERESSI

3. FONDO PATRIMONIALE, NO ALL’IPOTECA ERARIALE

4. CHIAMATA DEL CREDITORE ONERE DEL CONCESSIONARIO

5. RADDOPPIO DEI TERMINI D’ACCERTAMENTO KO

6. PRIMA CASA, TRE ANNI PER LA RESIDENZA

7. FINANZIAMENTO SOCI, RINUNCIA SENZA IMPOSTE

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] l’attribuzione al giudice tri-butario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le con-troversie in materia di tributi di qua-lunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di eserci-zio dell’autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto ob-bligatorio tributario, (…) quindi, per quanto riguarda lo specifi co tema della proponibilità della domanda, si deve ricordare che l’esercizio del potere di autotutela «non costituisce un mezzo di tutela del contribuente» e che nel giudizio instaurato contro il rifi uto di esercizio dell’autotutela può esercitar-si un sindacato - nelle forme ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla legittimità del rifi uto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto che giustifi chi-no l’esercizio di tale potere e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, atte-

so che, altrimenti, si avrebbe un’indebi-ta sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai defi nitivo, né l’impu-gnazione del diniego di provvedere in autotutela può ridondare direttamente i suoi effetti sull’atto al quale si riferisce, oramai defi nitivo (…) Il contribuente che richiede all’Ammi-nistrazione fi nanziaria di agire in au-totutela, come nel caso in esame, non può dedurre eventuali vizi dell’atto im-positivo, la cartella, il cui esame deve ritenersi defi nitivamente precluso dalla mancata impugnazione della stessa, ma deve prospettare l’esistenza di un inte-resse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto che, ai sensi del dl 20 settembre 1994, n. 564, art. 2- quater convertito con modifi cazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, e del dm 11 febbraio 1997, n. 37, art. 3,

ne giustifi chino l’esercizio, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria. 10. Diversamente opinando, o si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa, o si dareb-be inammissibilmente ingresso a una controversia sulla legittimità di un atto impositivo, che è divenuto defi nitivo (Cass. nn. 15220/2012, 3442/2015; cfr. Cass. SS.UU. n. 16097/2009, nella quale si è proprio ribadito, più in gene-rale, che il concreto ed effettivo eserci-zio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento d’uffi cio e/o di revoca dell’atto contestato non costitui-sce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti).

Autotutela, ricorsocontro il silenzio rifi uto

È ammissibile il ricorso proposto contro il diniego tacito, formatosi per effetto della man-cata risposta dell’amministrazione, all’istanza di autotutela presentata dal contribuente; tut-tavia, i motivi devono riguardare la legittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto che giustifichino l’esercizio di tale potere, e non anche sulla fondatezza della pretesa tributaria. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 25705/16 della Corte di Cassazione, depositata in cancelleria il 14 dicembre. La vertenza nasce dall’impugnazione di un silenzio rifiuto, formatosi per effetto della mancata risposta dell’Agen-zia delle entrate ad un’istanza di autotutela presentata dal contribuente, con cui chiedeva l’annullamento di una pretesa tributaria per la quale era stata emessa la cartella esattoriale. In primo grado il ricorso veniva accolto, mentre il giudice d’appello aveva ribaltato l’esito. La Cassazione ha corretto la decisione dei giudici di seconde cure, per quanto attiene la motivazione, pur confermando l’esito del giudizio. Sul tema dell’impugnabilità degli atti tributari, spiega la Cassazione, l’attribuzione di cui alla legge n.

448/01, art. 12, comma 2, di tutte le controver-sie in materia di tributi di qualunque genere al giudice tributario, comporta che rientrino nella sua giurisdizione anche quelle relative agli atti di esercizio dell’autotutela. Per cui, anche il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza del contribuente è impugnabile. Tuttavia, il ricorso del contribuente viene respinto poiché i giudici chiariscono quali siano i limiti. Nel giudizio instaurato contro il silenzio rifiuto all’autotutela può esercitarsi un sindacato limitato alla legittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto che giustifichi-no l’esercizio di tale potere; è precluso, invece, qualsiasi esame sulla fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe una sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. In definitiva, pur essendo ammissibile il ricorso tributario, esso investe un ambito di applicabilità molto limitato. Non è più possibile sindacare sul contenuto di un atto ormai definitivo, bensì possono muoversi eccezioni soltanto di legittimità del diniego.

Benito Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Con atto depositato in data 06.06.2016, la Srl, proponeva im-pugnativa avverso «cartella di paga-mento», a seguito di controllo auto-matizzato effettuato ai sensi dell’art. 36/bis Dpr n. 600/73 e/o art. 54/bis Dpr n. 633/1972 dall’Agenzia delle entrate di Fermo al Mod. Unico/2013 Società di Capitali presentata per il periodo d’imposta 2012. Con il ricorso la ricorrente opponeva l’illegittimità dell’atto impugnato so-stenendo nei motivi anche la nullità della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi: la som-ma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi ex art. 2 Dlgs n. 472/1997.L’Agenzia delle entrate si costitui-sce e deduce che gli interessi sono calcolati ai sensi dell’art. 20 del Dpr 602/73.Chiede, pertanto, il rigetto del ricor-so e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L’Agente della riscossione «Equitalia

Sud Spa» non è costituito.[omissis] In merito al calcolo degli interessi ex art. 36/bis, c. 2, lett. f) del Dpr 600/73. L’amministrazione procedendo al controllo delle dichia-razioni e alla tempestività dei versa-menti,può addebitare gli interessi maturati, il cui «computo deriva direttamente dalla legge e non necessita di alcuna attività discrezionali di accertamen-to» (Cass. n. 10412/2011).Tal motivazione appare carente, at-teso che, la ricorrente non e stata posta nella condizione di verifi care la correttezza dei calcoli effettuati dall’agente della riscossione, doven-dosi specifi care dettagliatamente il metodo di calcolo e il periodo di rife-rimento. In tal senso una recente sen-tenza della Cass. n. 7056/2014, nella quale è stato affermato che «l’obbligo di motivazione della cartella deve in-tendersi esteso anche all’indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi di cui viene

intimato il pagamento, pure nel caso in cui la stessa rappresenti l’atto con-sequenziale di un prodromico avviso di accertamento».Dall’esposta situazione processuale il ricorso va accolto parzialmente per carenza di motivazione limitatamente al calcolo degli interessi, rigetta per il resto. La reciproca soccombenza giu-stifi ca la compensazione delle spese, ex art. 92 c.p.c.PQM Il Collegio, defi nitivamente decidendo sulla domanda, assorbita ogni ulteriore deduzione ed eccezio-ne, così decide:- accoglie limitatamente agli interessi ritenuti dovuti, per carenza di moti-vazione;- rigetta per il resto;- compensa le spese.

Cartella nulla se non motivata sugli interessi

La cartella di pagamento, così come ogni atto emesso dall’ente esattore e dall’amministrazi-ne finanziaria, in quanto manifestazione di una pretesa impositiva, deve riportare una chiara e congrua motivazione, non deve mancare degli elementi essenziali, che consentano al contribuente di verificare se le somme che gli vengono richieste siano corrette o meno. È d’obbligo, quindi, per il concessionario motivare adeguatamente anche in relazione agli interessi addebitati nelle cartelle di pagamento, indicando il tasso e il metodo di calcolo. Di più, non è onere del contribuente effettuare rico-struzioni particolari ed attingere a nozioni giuridiche per conoscere le motivazioni della pretesa, che non sono di competenza e di pertinenza dello stesso. In definitiva, la mancata indicazione del tasso applicato e dei criteri utilizzati per il calcolo degli interessi addebitati integra un difetto di motivazione dell’atto esattoriale, e di conseguenza la cartella di pagamento è da considerarsi nulla (per la parte che concerne gli interessi). Sono queste le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 863/02/16 della Ctp di Frosinone (Presidente Ferrara, Relatore Nuzzi), depositata il 25 novembre.

Il ricorrente si opponeva all’illegittimità della

cartella di pagamento emessa da Equitalia servizi di riscossione Spa di Frosinone, relativa a imposte dell’anno 2012, che veniva recapitata a mezzo Pec, successivamente a un controllo automatizzato dall’Agenzia; in particolare si opponeva sostenendo nei motivi anche la nullità della cartella per «omessa indicazione del calcolo degli interessi: la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi ex art. 2 Dlgs n. 472/1997».

L’Agenzia, di contro, deduceva che la cartella fosse legittima e adeguatamente motivata, anche relativa-mente al calcolo degli interessi. La Commissione ha accolto parzialmente il ricorso ed annullato la cartella, per la parte relativa agli interessi, richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 7056/2014 che cosi si pronuncia «l’obbligo di motivazione della cartella, deve intendersi esteso anche all’indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi di cui viene intimato il pagamento, pure nel caso in cui la stessa rappresenti l’atto consequenziale di un prodromico avviso di accertamento».

Il recente orientamento della Cassazione, che si legge nella sentenza n. 24933/16 riporta lo stesso principio.

Nicola Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] L’appello è infondato e va confermata la sentenza di primo gra-do. In via preliminare si rileva che la do-glianza secondo cui la sentenza è in-giusta perché l’iscrizione ipotecaria ha funzione cautelare e non espropriati-va è infondata giacché trattasi di atto propedeutico alla espropriazione che svuota il bene di gran parte del suo valore sin dal momento della sua iscri-zione. Quanto alla doglianza secondo cui la sentenza è erronea laddove rico-nosce la connessione dei debiti tribu-tari con le esigenze di tipo familiare si osserva quanto segue. L’art. 170 codice civile stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai biso-gni della famiglia. In giurisprudenza per la Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016 (Rv. 638353) l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’ese-

cuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applica-bile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del Dpr n. 602 del 1973, sic-ché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia sta-to da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell’ipotesi contraria - purché il tito-lare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, doven-dosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effet-tuata. Per Cass. sez. 6-5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015 (Rv. 637586) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del Dpr n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fon-do patrimoniale alle condizioni indica-te dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia

strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne co-nosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa. Nella fattispecie concreta manca la prova della natura del credito se si ri-ferisca o meno a bisogni familiari sic-ché in mancanza di prove l’appello va rigettato. Ne deriva che la sentenza di primo grado va confermata. Le spese seguono la soccombenza. PQM La Commissione rigetta l’appel-lo. Condanna l’appellante alle spese processuali che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge.

Fondo patrimoniale,no all’ipoteca erariale

In presenza di un Fondo Patrimoniale, l’Ufficio finanziario che voglia iscrivere legittimamente ipoteca, dovrà provare che la natura del credito si riferisca a bisogni familiari. Sono le conclusioni della sentenza n.640 emessa dalla sezione prima della Ctr di Campobasso, depositata il 7 dicembre.

La vicenda riguarda un appello presentato dal concessionario della riscossione che sosteneva la funzione cautelare e non espropriativa dell’ipoteca. I giudici regionali di Campobasso hanno rigettato l’appello confermato la decisione di prime cure. «In via preliminare» si legge nella sentenza «si rileva che la doglianza secondo cui la sentenza è ingiusta perché l’iscrizione ipotecaria ha funzione cautelare e non espropriativa è infondata giacché trattasi di atto propedeutico alla espropriazione che svuota il bene di gran parte del suo valore sino dal momento della sua iscrizione». Il collegio regionale osserva come la giurisprudenza di Cassazione (sent. n.1652/16) nel disciplinare l’ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale dice che l’iscrizione ipotecaria è legittima solo se l’obbligazione tributa-ria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; circostanze che non possono

ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa. L’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c.. L’articolo dispone: «L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia». La ratio consiste ancora nel precisare la destinazione particolare dei beni del fondo patrimoniale. Viene pertanto accentuata la natura del fondo, costituito per far fronte ai bisogni della famiglia e sul quale non potrà aversi esecuzione forzata se non per i debiti contratti per le esigenze connesse al nucleo familiare in tal modo conosciute dal creditore (in caso contrario, ossia di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari, con la conoscenza di tale circostanza da parte del creditore, vige l’inesecutabilità del fondo). Ne consegue che l’iscrizione ipotecaria sarà legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, con la precisazione che la prova della natura del credito (se questo si riferisca o meno ai bisogni familiari) dovrà essere fornita dall’Amministrazione finanziaria.

Benito Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] La cancellazione dal Re-gistro delle imprese della società è avvenuta in data 27.09.2012, cioè prima della entrata in vigore della riforma di cui all’art 28, co.4, Dlgs 175/2014 sulla ultrattività ai fi ni fiscali delle società; la nuova formu-lazione dell’articolo 2495 c.c., preve-de, infatti, che i rapporti giuridici at-tivi e passivi non risolti al momento della estinzione della società entrino nella sfera giuridica del socio non a titolo originario, bensì per l’operare di un meccanismo di tipo derivativo - successorio. (...) La cancellazione della società dal Registro delle imprese, prima del-la legge del 2012 aveva una porta-ta estintiva anche ai fi ni fiscali e la norma applicabile al caso de quo prevede che, ferma restando l’estin-zione della società di capitali dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi

riscosse in base al bilancio fi nale di liquidazione ma in questo caso non risulta distribuzione di alcuna utilità che, comunque, dovrebbe essere pro-vata dall’uffi cio.In defi nitiva la socia può essere re-sponsabile solo nei limiti delle even-tuali utilità ricevute in sede di riparto ex art. 2495 cc ante riforma e l’onere della prova della percezione di som-me in seguito al riparto fi nale spetta all’uffi cio.Vi è anche un’altra questione. La ricorrente ha chiamato in giudizio solo Equitalia e non l`Agenzia delle entrate che è il soggetto che ha emes-so il ruolo impugnato. Per questo Equitalia si dichiara non legittima-ta passivamente ritenendo tale solo l’ente creditore. Tuttavia Part. 39 del Dlgs 112/ 1999 dispone che l’agente della riscossione «nelle liti promos-se contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validi-tà degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato;

in mancanza risponde delle conse-guenze della lite». Dunque nel caso in esame l’agente della riscossione si è costituito, non è stata avanzata nessuna richiesta di chiamata in giu-dizio dell’Agenzia delle entrate e la commissione è tenuta unicamente a valutare la fondatezza dei motivi del ricorso non essendo prevista alcu-na integrazione del contraddittorio d’uffi cio (Cass SS.UU. 16412/2007). L’eccezione di procedura non è quin-di accoglibile.Il ricorso deve essere accolto e non occorre affrontare gli altri motivi di doglianza. La complessità della con-troversia giustifi ca la compensazione delle spese. PQM La Commissione accoglie il ri-corso, compensa le spese.

Chiamata del creditoreonere del concessionario

Anche alla luce dell’abolizione di Equitalia pre-visto dalla manovra fiscale della legge di bilancio 2107, viene a consolidarsi sempre più il principio secondo il quale è possibile instaurare un conten-zioso tributario anche solo nei confronti dell’Agente di riscossione, impugnando qualsiasi vizio risulti nell’atto emesso dallo stesso, ivi comprese eccezioni che rientrino nella esclusiva sfera di responsabilità dell’ente titolare del credito e autore dell’iscrizione a ruolo. Sono le conclusioni che si leggono nella sen-tenza n. 466/02/16 della Ctp di Pistoia, depositata lo scorso 13 dicembre.

Secondo tale principio, è onere (o facoltà) dell’Agente della riscossione evocare in giudizio l’ente creditore; in mancanza, egli risponde delle conseguenze della lite, anche in ordine alla refusione delle spese. Parimenti, non spetta al giudice adito alcun obbli-go di ordinare l’integrazione del contraddittorio, essendo tale valutazione rimessa alla volontà del concessionario.

Nel caso in esame, l’agenzia di riscossione di Pi-stoia – Equitalia centro Spa, già Equitalia servizi di riscossione Spa – si costituisce in giudizio avverso l’impugnazione da parte della ricorrente della car-tella di pagamento (riguardante l’omesso versamento

dell’imposta di registro, relativa alla vendita di un terreno non edificabile); il concessionario eccepisce nei motivi anche la propria mancanza di legittima-zione passiva in ordine alle eccezioni relative al ruolo perché è competente solo l’ente impositore. La ricorrente ha chiamato in giudizio solo Equitalia e non l’Agenzia delle entrate che è il soggetto che ha emesso il ruolo impugnato. Equitalia si considera non legittimata passivamente ritenendo tale solo il soggetto che ha emesso il ruolo impugnato.

I giudici sono chiari sul punto: dichiarano che l’eccezione avanzata non è accoglibile, viene richia-mato, inoltre, l’art. 39 del Dlgs 112/1999 in riferi-mento agli adempimenti dell’agente di riscossione in merito alle liti nelle quali è chiamato in causa: nelle liti promosse contro l’agente di riscossione, in mancanza di chiamata in causa dell’ente creditore interessato, Equitalia «risponde delle conseguenze della lite». Viene citata anche la sentenza della Suprema Corte a sezioni unite, la n. 16412/2007, evidenziando il fatto che la commissione è tenuta unicamente a valutare la fondatezza dei motivi del ricorso, non essendo prevista alcuna integrazione del contraddittorio d’ufficio.

Nicola Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Questa Commissione ritiene quindi che l’avviso di accertamento per l’anno 2004 notificato alla E. Srl. sia illegittimo. Del resto, va rilevato che il comma 132 della legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 2015) ha abolito per il futu-ro il sistema del raddoppio dei termini per l’accertamento e ha stabilito che, «per i periodi d’imposta precedenti» a quello in corso al 31.12.2016, «gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successi-vo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omes-sa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 di-cembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta ob-bligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal Dlgs 10

marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazio-ne; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministra-zione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo «. In ordine all’applicabilità di tale nor-ma, con sentenza n. 386/V/2016, de-positata il 12.01.2016, la Commissio-ne tributaria regionale di Milano ha sostenuto che «... anche se il comma 132 nulla dice sulla vigenza dell’art. 2 del Dlgs n. 128 del 2015 - entrato in vigore il 2 settembre 2015 - poiché le norme disciplinano la stessa mate-ria e non è applicabile il criterio della specialità, questo Collegio ritiene che debba intendersi implicitamente abro-gato il terzo comma del medesimo articolo 2, laddove precisava che sono comunque fatti salvi gli effetti degli

avvisi di accertamento... notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto...», interpretazione ribadita in numerose decisioni sia di primo che di secondo grado e a cui questa Commis-sione ritiene di aderire.Pertanto, anche in applicazione della normativa in vigore nel momento in cui è stata presa questa decisione, l’av-viso di accertamento in questione deve essere dichiarato illegittimo. L’accoglimento di tale motivo d’ap-pello rende superfluo l’esame degli altri motivi, che pertanto si intendono assorbiti.(…)

Raddoppio dei terminid’accertamento ko

In tema di raddoppio dei termini d’accertamento, la c.d. clausola di salvaguardia precedentemente inclusa nell’art. 2, comma 3, Dlgs 128/15 (de-creto sulla certezza del diritto), deve ritenersi implicitamente abrogata per effetto della legge di Stabilità 2016 e del regime transitorio dettato dal comma 132, che disciplina la sorte degli avvisi di accertamento precedenti al periodo d’imposta 2016, senza riproporre la salvezza per gli atti già notificati. È quanto afferma la Ctr di Venezia, nella sentenza n. 1203/7/16 (Presidente Scarano Relatore Guarda) depositata il 9 novembre.

Il collegio regionale Veneto affronta la questione del raddoppio dei termini d’accertamento, la cui disciplina ha subito recenti modificazioni, fino ad essere abolita del tutto con la legge di stabilità, ma solo per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2016 e successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, il comma 132, articolo 1, della stessa legge stabilisce che il raddoppio dei termini opera soltanto a condizione che venga inoltrata, entro gli ordinari termini, la denuncia penale (a differenza della originaria disciplina). Il tempestivo inoltro della denuncia era, in verità, già stato introdotto dal decreto sulla certezza del

diritto (Dlgs 128/15), il quale aveva però previsto una clausola di salvaguardia per gli avvisi già notificati. Clausola che, invece, non viene affatto riproposta nel comma 132 della legge di Stabilità. A parere della Ctr di Venezia, che associa il suo pensiero a numerose, altre pronunce precedenti dello stesso tenore, la clausola di salvaguardia deve ritenersi implicitamente abrogata dal comma 132, che disciplina la stessa materia e non risul-ta, di conseguenza, applicabile il criterio della specialità. Insomma, chiosano i giudici regionali, «anche se il comma 132 nulla dice sulla vigenza dell’articolo 2 del Dlgs n.128/2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015... Questo Collegio ritiene che debba intendersi implicitamente abrogato il terzo comma del medesimo articolo 2 laddove faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento... Notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto...». Per tali ragioni, deve rilevarsi la decadenza del potere accerta-tivo dell’Agenzia delle entrate per le annualità accertate usufruendo del raddoppio termini, per le quali non sia stata tempestivamente inoltrata, nei termini ordinari, la denuncia penale.

Benito Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] L’Agenzia delle entrate no-tificava al contribuente l’Avviso di accertamento con cui gli comunicava la perdita del beneficio fiscale previsto dall’art. 1 del Dpr n.131 del 1986 (per il caso di acquisto della prima casa), a cagione ed in ragione del fatto che Egli aveva trasferito la residenza nella nuo-va abitazione oltre il termine di diciotto mesi stabilito dalla legge.La Commissione Provinciale respin-geva il ricorso del Contribuente, che impugnava l’atto deducendo che il predetto termine non è perentorio e che comunque la decadenza dal bene-ficio va riconnessa all’inutile decorso del termine di tre anni decorrente dal-la registrazione dell’atto di acquisto dell’immobile. Il contribuente impugna la sentenza chiedendone l’annullamen-to per i seguenti motivi.[omissis] 1. L’appello è fondato.Con il primo mezzo di gravame il Con-tribuente lamenta la ingiustizia dell’im-pugnata sentenza deducendo che il

Giudice di primo grado ha erroneamen-te ritenuto che il termine di 180 giorni per il trasferimento nella prima casa, ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale prevista dall’art.1 del Dpr n.131 del 1986, sia perentorio.La doglianza merita accoglimento.La Corte di Cassazione ha già affermato al riguardo, in precedenti identici, che il termine in questione non è perentorio e che la decadenza dal beneficio fiscale per il caso di acquisto di prima casa interviene solamente nell’ipotesi in cui il Contribuente non effettui il trasferi-mento nella nuova casa entro tre anni dalla registrazione dell’atto (Cfr. Cass. n. 14399 del 2013).E poiché nella fattispecie il trasferi-mento è avvenuto entro tale termine, il provvedimento dell’Amministrazione non resiste alla doglianza; e, in rettifica dell’impugnata sentenza, va annullato.2. In considerazione delle superiori os-servazioni, l’appello della Contribuente va accolto, con conseguente annul-

lamento della sentenza impugnata e dell’Avviso di accertamento impugnato in primo grado.Si ravvisano giuste ragioni per condan-nare l’Agenzia delle entrate al paga-mento, in favore dell’appellante, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.PQM la Commissione Tributaria Re-gionale di Roma, Sez. XXIA, disatte-sa ogni contraria istanza ed eccezio-ne, accoglie l’appello proposto dalla Contribuente; e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata e l’Avviso di ac-certamento impugnato in primo gra-do. Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese processuali in misura di €.1000,00, oltre Iva e accessori dovuti ex lege.

Prima casa, tre anni per la residenza

Nell’ambito delle agevolazioni connesse all’ac-quisto della prima casa, il termine di 180 giorni per trasferire la residenza non deve intendersi come perentorio: con la conseguenza che, qualora il tra-sferimento sia avvenuto comunque entro tre anni dall’atto (termine per emettere l’eventuale rettifica fiscale), le agevolazioni vengono conservate. E’ il principio nella sentenza n. 6222/21/16 della Ctr di Roma, depositata il 19 ottobre.

Un contribuente della Capitale impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate retti-ficava i benefici fiscali fruiti in sede di acquisto di un’abitazione «prima casa». La rettifica si basava sul mancato trasferimento della residenza entro i 180 giorni dal rogito; trasferimento che, tuttavia, era avvenuto entro i tre anni. In tal senso, infatti, i requisiti per fruire delle agevolazioni fanno riferimento a tre diversi aspetti: le caratteristiche intrinseche dell’immobile acquistato, il tempo massimo entro il quale stabilire la residenza nello stesso Comune ove è ubicato, e la pregressa situazione patrimoniale dell’acquirente. Anzitutto è necessario che la nuova abitazione non sia stata accatastata come un immobile di lusso; inoltre, qualora il contribuente non abbia già la residenza stabilita nello stesso Comune dove si

trova l’immobile acquistato, dovrà dichiarare nell’atto di acquisto di volercela stabilire entro 18 mesi; infine lo stesso acquirente dovrà dichiarare «di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato» e «di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa».

La Ctp respingeva il ricorso e contro la sentenza proponeva appello il contribuente. Il collegio di seconde cure ha accolto il gravame, ribaltando la decisione. Il termine di 180 giorni, spiega la Ctr, non deve intendersi quale perentorio, e in tal senso si esprime la corte di Cassazione nella sentenza n. 14399/13 richiamata. La decadenza dal beneficio fiscale si ha soltanto nel caso in cui il trasferimento non avvenga entro i tre anni dall’atto notarile: termine che coincide con la decadenza del potere d’accertamento da parte dell’Uf-ficio fiscale, per recuperare le maggiori imposte.

Nicola Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Con atto notarile del 30/7/2012 la sig. J.A.M.S. in M. cedeva la propria quota della società C. al sig. D.R. In questo atto la suddetta socia e gli altri soci da-vano atto della esistenza di un debito della società verso i soci stessi per fi-nanziamenti infruttiferi in precedenza erogati alla società. Sempre da questo atto notarile i soci danno atto che ri-nunciano al credito conferendolo inte-gralmente alla società mediante rinun-cia, precisando che tale conferimento non era atto di liberalità.Dal suddetto rogito l’ufficio ravvisava la presenza di un atto a contenuto patri-moniale relativo al finanziamento soci richiamato e avvenuto in precedenza. (…)L’art. 22 del Dpr n. 131 del 1986 è chia-ro al riguardo della registrazione di atti enunciati: «Se in un atto sono enuncia-te disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione,

l’imposta si applica anche alle dispo-sizioni enunciate. Se l’atto enunciato a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria.L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termi-ne fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle di-sposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.». È fuori di dubbio che con l’atto del 30/7/2012 il contribuente esprimeva la volontà di far cessare il finanziamento e di conferire il mede-simo importo, mediante rinuncia del credito, a titolo di apporto di capitali alla medesima società. È evidente che non vi è stato movimento di denaro perché il debito residuo della società (il debito negli anni è stato in parte re-stituito) viene trasformato in capitale senza obbligo di restituzione, dopo le opportune movimentazioni contabili. L’art. 22 prevede la non registrazione dell’atto enunciato se l’atto enunciante

ne fa cessare gli effetti giuridici. Non è prevista la cessazione degli effetti economici-patrimoniali che vengono portati a motivazione delle proprie pre-tese da parte dell’ufficio.Gli effetti del contratto verbale di fi-nanziamento cessano proprio perché richiamati, e ne nascono altri derivanti dal diverso titolo a cui vengono lasciate in disponibilità alla società le medesi-me cifre. Non ha alcuna importanza se vi è stato movimento di denaro oppure no: quello che importa sono gli effetti giuridici che in effetti vengono a cessa-re. Difatti la restituzione del finanzia-mento non è più dovuta e questi sono gli unici effetti che la norma prevede che cessino. L’appello dell’ufficio non merita accoglimento.

Finanziamento soci, rinuncia senza imposte

La rinuncia al i nanziamento soci, enunciata all’interno di un atto sottoposto a registrazione, non è soggetta all’imposta di registro nella misura del 3% sugli importi. Ciò perché attraverso l’enun-ciazione si verii ca la cessazione del i nanziamento medesimo, poiché si rende applicabile l’articolo 22, comma 2, del Dpr 131/86 secondo cui l’enuncia-zione di contratti verbali non dà luogo all’applica-zione dell’imposta quando gli effetti delle disposi-zioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione stessa.Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 1459/01/16 della Ctr di Torino, depositata in se-greteria lo scorso 2 dicembre.Il collegio piemontese affronta un’annosa questio-ne, sulla quale esistono orientamenti difformi. Il caso riguarda un atto di cessione di quote, redat-to da un notaio, all’interno del quale si enunciava che i cedenti rinunciavano al i nanziamento soci risultante dai bilanci, destinando tali somme a ri-serva di capitale. L’originario i nanziamento soci non era stato tassato, poiché contenuto in contratto verbale. Il i nanziamento soci, infatti, non è sog-getto ad imposta di registro se effettuato sulla base di intese verbali o con scambio di corrispondenza commerciale. Ciò vale salvo che tale i nanziamento

non risulti «richiamato» in atti pubblici soggetti a registrazione poiché, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del Dpr 131/1986, «se in un atto sono enuncia-te disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enuncia-zione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate». In tal senso la giurisprudenza di legit-timità (sentenza 30.6.2010 n. 1558520) ha sancito l’applicabilità dell’imposta nella misura del 3% (come da Tariffa, Parte II, Dpr 131/1986) anche di un i nanziamento soci non registrato.Tuttavia, nel caso trattato dalla Ctr di Torino, l’enunciazione contenuta nell’atto di cessione di quote, in cui si richiamava il i nanziamento soci, riguardava proprio la cessazione di tale i nanzia-mento. Così che, secondo il collegio giudicante, non deve esserci tassazione, applicando le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 22 del Dpr 131/86, in base al quale «L’enunciazione di con-tratti verbali non soggetti a registrazione in termi-ne i sso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione».

Nicola Fuoco

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VLunedì 9 Gennaio 2017Lunedì 9 GeA F FA R I L E G A L IItaliaOggi Sette pubblica la mappa completa dei giudici nelle procure e nei tribunali

Gli organici rivisti ogni 5 anniIl 2017 inizia con 176 magistrati in dotazione in più

DI MARZIA PAOLUCCI

Nuove piante orga-niche per la magi-stratura ogni cin-que anni. È quanto

annuncia a ItaliaOggi Sette Fabio Bartolomeo, a capo della Direzione generale di statistica e analisi organiz-zativa del Ministero. Una dichiarazione spiazzante che arriva a caldo, sull’onda del decreto ministeriale del pri-mo dicembre scorso con cui sono state riviste dopo de-cenni di inattività, le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali

ordinari e delle relative pro-cure della Repubblica. Il 2017 inizia così con 176 magistrati in più in dotazione agli uffi ci giudicanti di primo grado e requirenti di cui 136 giudici e 40 pubblici ministeri. La svolta che si attendeva da tempo è arrivata dallo stesso ministro Orlando: «È stato lui a volere fortemente l’incre-mento nel numero di posti, il gruppo di lavoro ha sempre formulato scenari in autono-mia ma raccordandosi conti-nuamente con lui», dichiara Bartolomeo che del gruppo ne ha fatto parte con il capo di gabinetto Giovanni Melillo e

Antonio Mura con Gioacchino Natoli, rispettivi titolari dei dipartimenti Affari di giusti-zia e Organizzazione giudi-ziaria. Come già documentato la scorsa settimana (si veda ItaliaOggi del 30 dicembre 2016), a distanza di tre anni dalla revisione delle circoscri-zioni giudiziarie, è ora arri-vata la revisione delle piante organiche della magistratura che ancora mancava.

I NUMERI«Un lavoro di squadra ini-

ziato a gennaio e terminato a luglio con proposta inviata al Csm. A fi ne novembre sono

arrivati i rilievi del Consiglio che sono stati in gran parte recepiti: abbiamo accolto più della metà delle risorse in più che ci chiedevano», racconta il tecnico a Italiaoggi. «La pro-posta ministeriale», ricorda, «aggiungeva inizialmente 118 giudici al numero complessi-vo di 5113 già in pianta orga-nica. I pm, invece, partivano da 1955 e noi ne aggiungeva-mo 28. Il Csm, di rimando, ne chiedeva ancora complessivi 57 di cui 30 giudici e 27 pm. A chiudere, il Ministero ne acco-glieva più della metà: trenta,

Autori – Alberto Giusti e Massimo Calabrese Titolo – Guida per manager nell’era digitale Casa editrice – Ipsoa, Milano, 2016, pagg. 355Prezzo – Euro 32Argomento – La radio ci ha messo 38 anni per raggiungere 50 milioni di utenti. La televisione ce ne ha messi

14. L’iPad 80 giorni. Il mondo è cambia-to. La velocità del business è cambia-ta. Siamo nel mezzo della seconda rivo-luzione digitale in cui la tecnologia sta divorando set-tore dopo settore. «La progressiva digitalizzazione di tutte le informa-zioni e l’aumentare

della potenza di calcolo a costi sem-pre minori hanno permesso l’accadere della Digital transformation in molti settori». Si è, quindi, passati da una società dove l’asset era il capitale per poter avere economie di scala ad una basata sull’informazione. Ormai è chiaro che bisogna adeguarsi per non rimanere tagliati fuori. Ma una volta capito che la tecnologia abilita crescite esponenziali, con che modelli organiz-zativi si devono gestire tali crescite? E che capacità devono avere i manager digitali? Il testo in recensione ha come obiettivo quello di fornire ai top manager di oggi (e di domani) un modello operativo per prendere possesso delle leve digitali e disegnare una road map di rapida adozione. Tale processo, testato su bu-siness reali, si chiama metodo dei Di-gital building blocks: un modello ope-rativo che ha l’obiettivo di individuare l’insieme delle soluzioni tecnologiche e strategie digitali attraverso le qua-li un’organizzazione può acquisire e mantenere un vantaggio competitivo.Il modello può essere applicabile a qualsiasi tipologia di business: ven-dita di prodotti o servizi, B2B o B2C, mercato locale o distribuito. Attraver-so numerosi esempi e casi aziendali gli autori aiutano i manager azienda-li a costruire modelli efficaci per l’in-troduzione del digitale nella propria azienda.

Autore – coordinato da Pasquale

BronzoTitolo – Rassegna sul codice di proce-dura penale L. I T. ICasa editrice – Giuffrè editore, Mi-lano, 2016, pagg. 1.024Prezzo - Euro 115Argomento – Un’opera classica della casa editrice, con alle spalle una lun-ga tradizione, che coniuga l’elevato spessore della trattazione con una vocazione pratica, grazie all’autore-volezza dei direttori, Giorgio Lattanzi ed Ernesto Lupo, nonché agli autori, scelti tra esperti magistrati, accade-mici e avvocati. La dimensione in dieci volumi dimostra chiaramente che que-sta nuova rassegna non costituisce un

semplice aggiorna-mento, perché per darle autonomia si è ritenuto oppor-tuno corredare le varie disposizioni del codice con un commento comple-to, che muove dai contenuti dell’ulti-ma edizione, conve-nientemente sinte-tizzati, e si sviluppa con una ragionata e

guidata esposizione di tutto il copioso materiale giurisprudenziale e dottri-nale sopravvenuto in questi ultimi anni, che ha significativamente muta-to il panorama del processo penale. La denominazione di «Rassegna di giuri-sprudenza e di dottrina», con la prece-denza data alla parola giurisprudenza, sta a significare che l’intento dell’ope-ra è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un’informazione puntuale sul significato normativo del-le disposizioni del codice di procedura penale muovendo dalla giurispruden-za, della quale, quando è utile riporta anche la casistica, mettendo in eviden-za i contrasti e le correlate soluzioni offerte, con peculiare approfondimento delle pronunce delle Sezioni unite; ma dà pure ampiamente conto delle opi-nioni della dottrina più autorevole, e fa riferimento a questa per illustrare aspetti delle disposizioni che non han-no formato oggetto di considerazione giurisprudenziale, accompagnandole con un commento completo e imperso-nale. Le massime, accuratamente sele-zionate e sistematicamente collegate tra loro, sono riportate integralmente e, ove opportuno, le affermazioni di principio sono state chiarite con l’in-

dicazione della fattispecie alla quale si riferiscono e delle argomentazioni più significative che le sorreggono. Il coor-dinamento costante delle disposizioni del codice di procedura penale con le norme della legislazione complemen-tare, lette alla luce delle più recenti riforme, assicura la completezza del quadro informativo di riferimento, permettendo di orientarsi facilmente nel frammentario tessuto normativo e nella sua evoluzione temporale e di individuare agevolmente la specifica soluzione al caso concreto.

Autore – Giuseppe Bernoni.Titolo – Professionisti&Studi, asso-ciarsi per competereCasa editrice – Ipsoa, Milano, 2016, pagg. 165Prezzo - Euro 20Argomento – Il vecchio adagio «l’unione fa la forza» riferito alle pro-fessioni intellettuali è quanto mai

attuale in un perio-do in cui gli spazi ridotti sul mercato e la globalizzazione galoppante costrin-gono i professio-nisti ad avere una visione strategica a 360° del proprio business. Come evidenziato nel testo di Giuseppe Bernoni uno studio professionale mul-

tidisciplinare che riesce ad avere una visione d’insieme delle problematiche da affrontare e delle soluzioni da pro-porre sarebbe di estremo aiuto per qualsiasi azienda. Tuttavia nel no-stro Paese gli studi associati rappre-sentano ancora una realtà residuale nell’ambito delle professioni operanti nell’area economico-giudico-contabile e un rinnovamento dell’esercizio pro-fessionale in tale direzione rappre-senta la via da percorrere se si vuole rimanere competitivi. L’autore del testo in recensione, avvocato, dottore commercialista e revisore legale, nel suggerire e stimolare l’aggregazione tra professionisti, tratteggia il quadro attuale delle professioni di commer-cialista, avvocato, consulente del la-voro ponendo l’accento sulle esigenze organizzative e funzionali e gettando uno sguardo esplorativo sulle nuove funzioni.

a cura di Francesco Romano

LETTURE DI DIRITTO

Nel giudizio per Cassa-zione qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma e abbia indicato l’indirizzo di posta elet-tronica certifi cata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notifi cazione del controri-corso presso la cancelleria della Corte di cassazione.

È il principio ribadito dai giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 23395 dello scorso 17 no-vembre. Il ricorso per cassa-zione può cumulare diversi profi li di doglianza, ma, ai fi ni della relativa ammissi-bilità, la sua formulazione deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consen-tirne, se necessario, l’esa-me separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state arti-colate in motivi diversi, singolarmente numerati. Secondo i supremi giudici questo perché mentre l’in-dicazione della Pec senza ulteriori specifi cazioni è idonea a far scattare l’ob-bligo del notifi cante di uti-lizzare la notifi cazione te-lematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indi-cato in ricorso per le sole comunicazioni di cancel-leria. I giudici di piazza Cavour hanno, altresì, os-servato come il giudizio di cassazione sia un giudizio a critica vincolata, delimi-tato e vincolato dai motivi di ricorso.

Pertanto, hanno sotto-lineato gli Ermellini, «il motivo del ricorso deve ne-cessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specifi cità ed esige una precisa enunciazio-ne, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profi li tra loro confusi e inestrica-bilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enuclea-ta dal codice di rito».

Maria Domanico

Notifi che in Cassazione

continua a pag. VI

La sentenzasul sito www.italia-oggi.it/docio7

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VI Lunedì 9 Gennaio 2017 A F FA R I L E G A L ISEGUE DA PAG. V

di cui 18 giudici e 12 pm». I giudici di primo grado pas-sano così dal totale di 5.113 a 5.249 mentre gli iniziali 1.955 pubblici ministeri di-ventano 1.995.

I CRITERITra i criteri utilizzati per

rivedere gli organici, il pri-mo è stato la domanda di giustizia: il complesso de-gli affari civili e penali. Al secondo posto, l’analisi del gruppo di lavoro si è con-centrata sui volumi di affa-ri più vicini alla situazione attuale, quelli del biennio 2014/2015 che rappresenta l’andamento della domanda già con la nuova confi gura-zione di geografi a giudizia-ria e a seguire sul triennio 2011-2013, anno spartiac-que per via delle nuove cri-coscrizioni giudiziarie. Al terzo posto, tra i criteri, la composizione della doman-da per macromateria nel civile e per rito nel penale. Al quarto posto, i servizi al cittadino, al quinto il nume-ro delle imprese e al sesto, l’indice di presenza mafi osa. Restano poi da considerarsi indicatori di secondo livello come la popolazione e le pen-denze comunque destinati a infl uire nelle scelte. «Il tut-to», conclude Bartolomeo, «è stato integrato da valuta-zioni di politica giudiziaria di esclusiva competenza del ministro supportate sia dal-la statistica che da esigenze raccolte dal contatto diretto con il territorio. La direzio-ne Statistica ha prodotto tutti i dati di base che sono stati incrociati con quelli degli altri dipartimenti per verifi care se gli uffi ci erano sottodimensionati o meno».

L’ANALISI «Il dimensionamento degli

uffi ci non può arrivare ogni 50 anni perché il settore è in continua evoluzione, l’idea-le è proprio ogni cinque e così sarà d’ora in avanti». Così Bartolomeo ribadisce quella che sarà la linea del ministro Orlando sugli organici: nessuna scelta di lunga durata ma piuttosto rivedibile a scadenza così da privilegiare effi cienza e flessibilità. «Tutti i capo-luoghi di distretto», rileva, «hanno avuto più risorse e se tribunali metropolitani come Roma e Napoli han-no perso, lo è stato a van-taggio delle procure e sedi minori. Viceversa Veneto e Lombardia, in particolare il territorio del Bresciano, per il loro tessuto imprendi-toriale, l’Emilia Romagna e la Calabria per via della sua incidenza della criminalità organizzata, hanno avuto più risorse. E se», conclude, «qualche uffi cio si lamenterà per quanto disposto, sappia che la prossima revisione delle piante organiche non arriverà più chissà quando ma solo tra cinque anni».

I dati sui tribunali a pag. VII

Piante organiche a confronto: le procure

Pianta organica

precedente

Pianta organica nuova

Variazione

Ancona 11 12 1Macerata 10 9Pesaro 7 6Fermo 6 5Ascoli Piceno 5 5 0Urbino 3 3 0Bari 34 37 3Foggia 25 25 0Trani 12 12 0Bologna 26 29 3Modena 13 14 1Ravenna 10 10 0Ferrara 9 9 0Parma 9 10 1Reggio Emilia 9 10 1Rimini 9 9 0Forlì 8 8 0Piacenza 6 6 0Brescia 24 28 4Bergamo 18 19 1Cremona 7 8 1Mantova 7 8 1Cagliari 21 22 1Sassari 10 10 0Nuoro 7 8 1Oristano 7 7 0Tempio Pausania 5 5 0Lanusei 3 3 0Caltanissetta 19 19 0Enna 9 8Gela 6 6 0Campobasso 6 7 1Isernia 4 4 0Larino 4 3Catania 46 47 1Siracusa 15 15 0Ragusa 10 9Caltagirone 5 5 0Catanzaro 21 28 7Cosenza 14 14 0Castrovillari 10 11 1Crotone 7 6Paola 7 6ViboValentia 7 8 1LameziaTerme 6 5Firenze 31 33 2Lucca 11 11 0Livorno 10 9Pisa 10 10 0Arezzo 8 8 0Grosseto 8 8 0Prato 8 9 1Siena 8 8 0Pistoia 7 8 1Genova 33 34 1Imperia 12 12 0Savona 8 9 1La Spezia 7 8 1Massa 6 6 0L’Aquila 15 15 0Pescara 13 13 0Chieti 11 11 0Teramo 10 10 0Lecce 21 22 1Taranto 19 19 0Brindisi 14 14 0Messina 24 23Patti 7 6Barcellona PdG 6 5Milano 86 86 0

Pianta organica

precedente

Pianta organica nuova

Variazione

Monza 16 17 1Pavia 14 14 0Busto Arsizio 12 12 0Como 12 12 0Varese 9 9 0Lodi 7 7 0Sondrio 6 6 0Lecco 5 5 0Napoli 107 107 0Napoli Nord 30 30 0Santa Maria CV 27 27 0Benevento 15 15 0Nola 15 16 1Torre Annunziata 15 16 1Avellino 13 13 0Palermo 72 69 -3Agrigento 15 14Trapani 13 13 0Termini Imerese 10 10 0Marsala 9 9 0Sciacca 5 5 0Perugia 14 15 1Terni 8 8 0Spoleto 4 6 2Potenza 15 15 0Matera 7 6Lagonegro 6 5Reggio Calabria 30 33 3Palmi 12 11Locri 9 8Roma 100 100 0Latina 13 14 1Velletri 12 13 1Civitavecchia 9 9 0Cassino 8 8 0Frosinone 8 8 0Tivoli 8 9 1Viterbo 8 8 0Rieti 6 6 0Salerno 33 33 0Nocera Inferiore 8 11 3Vallo Della Lucania 4 4 0Torino 62 62 0Alessandria 14 13Asti 12 11Cuneo 12 11Novara 8 8 0Vercelli 8 8 0Ivrea 6 7 1Verbania 6 5Aosta 5 5 0Biella 4 4 0Bolzano/Bozen 12 12 0Trento 11 11 0Rovereto 3 3 0Udine 17 16Trieste 10 11 1Pordenone 8 8 0Gorizia 6 6 0Venezia 22 25 3Verona 17 18 1Padova 16 18 2Vicenza 14 16 2Treviso 11 13 2Belluno 6 6 0Rovigo 6 7 1

Totale Nazionale 1.955 1.995 40

Fonte: Direzione statistica del Ministero della giustizia

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VIILunedì 9 Gennaio 2017

Piante organiche a confronto: i tribunali

Ufi cio Dimensione ufi ci con

regola CSM*

Pianta organica

precedente

Pianta organica nuova

Variazione

Ancona MP 29 31 2Macerata MP 22 22 0Pesaro P 15 16 1Ascoli Piceno P 14 14 0Fermo P 13 13 0Urbino P 6 6 0Bari MG 88 93 5Foggia MG 65 66 1Trani MP 37 38 1Bologna MG 72 78 6Modena MP 35 39 4Parma MP 24 27 3Reggio Emilia MP 23 27 4Ravenna MP 22 23 1Ferrara MP 21 22 1Forlì MP 21 22 1Rimini P 20 22 2Piacenza P 15 16 1Brescia MG 61 71 10Bergamo MP 48 53 5Mantova MP 21 22 1Cremona P 20 21 1Cagliari MG 59 60 1Sassari MP 27 27 0Oristano P 17 17 0Nuoro P 16 16 0Tempio Pausania P 11 12 1Lanusei P 6 6 0Caltanissetta MP 33 33 0Enna P 19 18Gela P 14 14 0Campobasso P 11 11 0Isernia P 9 9 0Larino P 8 8 0Catania G 110 114 4Siracusa MP 36 35Ragusa MP 26 25Caltagirone P 13 12Catanzaro MP 40 50 10Cosenza MP 36 38 2Castrovillari MP 28 29 1Crotone MP 22 23 1Vibo Valentia P 19 20 1Paola P 17 17 0Lamezia Terme P 15 15 0Firenze MG 80 85 5Lucca MP 28 28 0Livorno MP 25 25 0Pisa MP 25 25 0Arezzo P 20 21 1Prato P 20 22 2Pistoia P 19 20 1Siena P 19 19 0Grosseto P 16 16 0Genova MG 92 93 1Savona MP 23 24 1Imperia P 20 21 1La Spezia P 20 21 1Massa P 15 15 0Chieti MP 29 29 0L’aquila MP 28 29 1Pescara MP 26 26 0Teramo MP 21 22 1Lecce MG 62 63 1Taranto MG 59 59 0Brindisi MP 37 37 0Messina MP 49 48Patti P 19 18Barcellona PdG P 15 15 0

Ufi cio Dimensione ufi ci con

regola CSM*

Pianta organica

precedente

Pianta organica nuova

Variazione

Milano MET 290 287 -3Monza MG 55 58 3Pavia MP 35 36 1Busto Arsizio MP 32 34 2Como MP 29 29 0Varese MP 23 23 0Lodi P 16 17 1Lecco P 15 15 0Sondrio P 12 12 0Napoli MET 319 313 -6Santa Maria CV MG 88 89 1Napoli Nord MG 80 81 1Torre Annunziata MP 49 51 2Nola MP 47 50 3Avellino MP 39 38Benevento MP 36 35Palermo G 125 128 3Agrigento MP 33 32Marsala MP 25 24Trapani MP 25 25 0Termini Imerese MP 22 22 0Sciacca P 10 10 0Perugia MP 33 34 1Terni P 20 20 0Spoleto P 11 14 3Potenza MP 33 34 1Lagonegro P 19 18Matera P 16 16 0Reggio Calabria MP 50 59 9Palmi MP 31 31 0Locri MP 27 29 2Roma MET 379 370 -9Latina MP 39 40 1Velletri MP 34 37 3Frosinone MP 22 23 1Cassino MP 21 23 2Tivoli MP 21 23 2Civitavecchia P 20 22 2Viterbo P 19 19 0Rieti P 13 13 0Salerno MG 72 73 1Nocerainferiore MP 28 30 2Vallo Della Lucania P 12 12 0Torino G 165 162 -3Alessandria MP 29 29 0Cuneo MP 27 26Asti MP 25 24Vercelli P 19 19 0Ivrea P 18 21 3Novara P 18 18 0Verbania P 14 14 0Biella P 12 12 0Aosta P 8 8 0Bolzano/Bozen MP 39 39 0Trento MP 21 21 0Rovereto P 9 9 0Udine MP 36 36 0Trieste MP 25 27 2Pordenone P 19 20 1Gorizia P 11 12 1Venezia MG 57 61 4Verona MP 46 51 5Padova MP 41 46 5Vicenza MP 36 42 6Treviso MP 34 40 6Rovigo P 17 19 2Belluno P 11 12 1Totale nazionale 5.113 5.249 136

* Dimensione ufi ci con regola CSM:P – Piccoli = Tribunali i no a 20 giudici in P.O.MP – Medio piccoli = Tribunali tra 21 e 50 giudici in P.O.MG – Medio grandi = Tribunali tra 51 e 100 giudici in P.O.

G – Grandi = Tribunali con più di 100 giudici in P.O.MET – Metropolitani = Tribunali di Milano, Napoli e Roma.Popolazione residente: fonte Censimento ISTAT 2011

Lunedì 9 Ge

te organiche a confronto: i tribunali

A F FA R I L E G A L I

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VIII Lunedì 9 Gennaio 2017 A F FA R I L E G A L IFREEDOM OF INFORMATION ACT/ Le linee guida dell’Anac sull’accesso civico

Velo su pareri e scritti difensiviNeanche il Foia supera la segretezza degli atti legali

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Velo sui pareri legali e sugli atti difensivi. Ne-anche il Foia supera la segretezza degli atti

degli avvocati.Le linee guida dell’Autori-

tà nazionale anticorruzione, Anac, sull’accesso civico gene-ralizzato (articolo 5, comma 2, dlgs 33/2013, modificato dal dlgs 97/2013), approvate con determinazione n. 1309 del 28/12/2016, elencano le ecce-zioni alla trasparenza della pubblica amministrazione. Tra queste un posto di rilievo va assegnato al segreto profes-sionale degli avvocati.

In generale le eccezioni all’accesso civico generalizzato possono essere assolute o rela-tive. Vediamo alcuni dei casi più rilevanti.

Pareri legaliCominciamo dai pareri le-

gali. L’Anac dichiara sottratti dal diritto di accesso civico ge-neralizzato i «pareri legali» che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o am-ministrativa). Le linee guida citano a sostegno gli articoli 2 e 5 del dpcm del 26 gennaio

1996, n. 200.Questo articolo, per salva-

guardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso, dichiara sottratti all’accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; gli atti defen-sionali; la corrispondenza ine-rente agli affari trattati.

La materia dei pareri è stata più volte studiata dalla giuri-sprudenza amministrativa, so-prattutto con riferimenti all’ar-ticolo 24 della legge 241/1990. Tar e Consiglio di stato, in proposito, distinguono i pare-ri resi per un procedimento amministrativo dai parei resi in relazione a un contenzioso: i primi assoggettati al diritto di accesso e i secondi invece esclusi.

Se il parere dell’avvocato mira a risolvere una questio-ne di diritto interna a un pro-cedimento amministrativo, il parere fa parte dell’attività istruttoria e gli argomenti del parere diventano elemento della motivazione del provve-dimento fi nale.

Se il parere, invece, concerne una linea difensiva da assume-re, magari con segnalazione di criticità fonti di possibili soc-combenze, il diritto di difesa va protetto, anche per le pubbliche

amministrazioni.Stando alle linee dell’Anac

neanche la disciplina dell’ac-cesso civico generalizzato ha cambiato le carte in tavola e la sfera della segretezza del legale non è scalfi ta.

Altre ipotesi di segretoAltre ipotesi di segreto tute-

lati dall’accesso civico genera-lizzato sono il segreto banca-rio previsto dall’articolo 7 del dlgs 385/1993 e le disposizioni sui contratti secretati previ-ste dall’articolo 162 del dlgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

L’elenco delle esclusioni è nutrito: il segreto scientifico e il segreto industriale di cui all’articolo 623 del codice pe-nale; il segreto sul contenuto della corrispondenza (articolo 616 codice penale); il segre-to professionale (articolo 622 codice penale e 200 codice di procedura penale).

Si prosegue con i divieti di divulgazione connessi al se-greto d’ufficio come discipli-nato dall’articolo 15 del dpr n. 3/1957.

Tra i casi di segreto previsti dall’ordinamento, rientra an-che quello istruttorio in sede penale, delineato dall’art. 329 codice di procedura penale:

la disciplina sulla conoscenza degli atti è regolata esclusiva-mente dal codice di procedura penale.

Paradosso trasparenzaAltra fonte di circostanze

che non possono essere svelate neppure con un accesso civico generalizzato, quindi altra fon-te di limiti alla trasparenza è rappresentato, anche se sem-bra un gioco di parole, dalla normativa sulla trasparenza.

Per queste ipotesi la prima scelta è l’accesso parziale, con oscuramento dei dati.

In ogni caso i divieti di divul-gazione previsti dalla norma-tiva sulla trasparenza riguar-dano: i dati idonei a rivelare lo stato di salute, e cioè qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamen-te, lo stato di malattia o l’esi-stenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handi-cap fi sici e/o psichici (articolo 22, comma 8, del Codice della privacy e articolo 7-bis, comma 6, dlgs n. 33/2013); i dati ido-nei a rivelare la vita sessuale (articolo 7-bis, comma 6, dlgs n. 33/2013); i dati identifi cativi di persone fi siche benefi ciarie di aiuti economici da cui è pos-

sibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ov-vero alla situazione di disagio economico-sociale degli interes-sati (articolo 26, comma 4, dlgs n. 33/2013).

L’accesso tradizionaleAttenzione a distinguere

l’accesso civico generalizzato (articolo 5 dlgs 33/2013) dal tradizionale accesso documen-tale (legge 241/1990). Le linee guida ricordano che se non si può avere l’accesso civico, ma-gari si può chiedere l’accesso documentale, che è riservato a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispon-dente a una situazione giuri-dicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Di fatto, conclude sul punto l’Anac, con riferimen-to alla conoscenza dei dati personali, l’istanza di accesso generalizzato si trasforma in un’istanza di accesso ai sensi della legge 241/1990.

C’è, infine, ancora un caso e cioè il diritto di accesso ai propri dati personali previsto dall’articolo 7 del codice della privacy, che ha una sua discipli-na speciale anche per la parte che riguarda i limiti (non si possono ottenere dati di terzi).

© Riproduzione riservata

Per le società a totale o parziale parteci-pazione pubblica, se non diversamente ed espressamente stabilito, si applica la disciplina privatistica dettata in mate-ria societaria dal codice civile. La nomi-na degli amministratori da parte del so-cio pubblico è, pertanto, atto di gestione regolato da norme di diritto societario, e non di matrice pubblicistica, con la conseguenza che eventuali controver-sie sono rimesse alla giurisdi-zione del giudice ordinario, e non di quello amministrati-vo. Così le sezioni unite della Cassazione, con ordinanza n. 24591/16 del 1° dicembre che sembra chiudere un annoso dibattito. Essa affronta la que-stione del riparto di giurisdi-zione, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali, anche comunitari, e analiz-zando in maniera approfon-dita la vigente normativa in materia di società partecipa-te ovvero cosiddette in house, con speciale riferimento, da ultimo, al dlgs 175/2016 (T.u. società partecipate). È stata anzitutto indagata, sotto il profilo istitutivo, la «natura» di tali «società miste»: per la Corte, infatti, esse non muta-no la loro essenza di soggetti di diritto privato solo perché un ente pubblico ne detenga, in tutto o in parte, le parteci-pazioni. Il rapporto tra società ed ente/socio è, infatti, di pie-

na e assoluta autonomia, non essendo consentito a quest’ultimo di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della società mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali di origine pubblicistica, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, ancorché rimessi a esponenti dell’orga-no di governance di nomina pubblica

(art. 2449 c.c.). È stato poi rilevato che la norma codicistica, per la quale, ap-punto, se previsto dallo statuto, nomina e revoca di una quota di amministratori e sindaci sono appannaggio esclusivo dell’ente pubblico, conferisce al mede-simo ente pubblico una mera potestà di diritto privato, seppur derogatoria del-la disciplina ordinaria (a mente della quale gli organi esponenziali sono scelti

dall’assemblea dei soci). La riserva di nomina in capo all’ente pubblico è, quin-di, meramente espressiva di un potere attinente a una situazione giuridica so-cietaria, restando esclusa qualsiasi sua valenza amministrativa. In altre parole, gli Ermellini hanno evidenziato che, per l’ente pubblico, nel rapporto inter-no alla società stessa, non si configu-ra, salvo espresse deroghe legislative,

alcuna situazione giuridica identificabile con un interes-se legittimo, circostanza che imporrebbe, ricorrendone le condizioni, la devoluzione di eventuali controversie allo scrutinio del giudice ammi-nistrativo. Per tale ragione, quindi, è stato enunciato il principio di diritto per il quale le azioni concernen-ti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci del-le società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il mo-dello del cosiddetto in house providing.

Maurizio Finocchio e Fabio Antonio Ferrara

SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE/IN UN’ORDINANZA IL PUNTO SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Società partecipate, decide il tribunale ordinario

Inapplicabilità dello jus superveniens alla prescrizione dell’azione disciplinare: lo ha stabilito la Cassazione, a sezioni unite, nel-la sentenza n. 25054/2016. Intervenuta sul ricorso di un legale ritenuto colpevole degli illeciti disciplinari contestatigli dal consiglio dell’ordine di appartenenza (illeciti per i quali era stata comminata la sanzione della radia-zione), la Suprema corte, riprendendo alcune pronunce conformi sul punto (Cass., ss.uu., n. 14905/2015 e Cass., ss.uu., nn. 23364 e 23836/2015), ha ribadito come «in tema di azione disciplinare nei confronti degli avvo-cati, il nuovo e più mite regime della prescri-zione di cui alla legge n. 247 del 2012 non si applica ai procedimenti in corso, giacché il principio di retroattività della lex mitior non riguarda il termine di prescrizione, ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena». Questo perché l’istituto della prescrizione ha fonte legale e non deontologica, il che comporta che resta operante il criterio generale dell’ir-retroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative e non può ritenersi applicabile lo jus superveniens. Così argomentando ha

rigettato il ricorso del libero professionista, il quale lamentava, nel primo motivo di censura, la violazione e l’erroneità della mancata appli-cazione, al caso di specie, del comma 1 dell’art. 56 della legge 247/2012 (relativa alla «Nuova disciplina dell’ordinamento delle professioni forensi»), norma che prevede espressamente il limite dei sei anni dal compimento del fatto quale termine di prescrizione dell’azione di-sciplinare, e del successivo comma 3, il quale stabilisce che «in nessun caso» il detto termi-ne può essere prolungato di oltre un quarto. La stessa Corte di Strasburgo, continuano gli Ermellini, avrebbe riconosciuto che il prin-cipio della lex mitior riguarderebbe «esclu-sivamente la fattispecie incriminatrice e la pena», mentre risulterebbero estranee al suo ambito di operatività le ipotesi nelle quali non si verifi ca «un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che por-ti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità». Hanno quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giu-dizio.

Adelaide Caravaglios

Illeciti disciplinari, regole soft al futuro

Le decisionisul sito www.italia-oggi.it/docio7

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35Lunedì 9 Gennaio 2017IMMOBILI & CONDOMINIOUna sentenza del Tribunale di Milano fa chiarezza sul funzionamento dell’assemblea

Supercondominio limitatoEsclusa la possibilità di revoca dell’amministratore

Pagina a curaDI GIANFRANCO DI RAGO

L’assemblea del su-percondominio può soltanto provve-dere alla nomina

dell’amministratore e non anche alla sua revoca, ma-teria che non rientra nella propria competenza, vista la specialità della disposizione normativa che ne regolamen-ta l’attività. Questa la deci-sione del Tribunale di Milano contenuta nella sentenza n. 9844 dello scorso 30 agosto 2016, nella quale viene fat-ta maggiore chiarezza sulle modalità di funzionamento dell’organo deliberativo del supercondominio.

Il caso concreto. Nella specie l’amministratore di un supercondominio aveva ricevuto da parte di alcuni condomini una richiesta di convocazione assembleare avente a oggetto la revoca del suo incarico, la nomina di un nuovo amministratore e quella di un revisore dei conti ai sensi del nuovo art. 1130-bis c.c.

L’amministratore in que-stione si era adoperato in tal senso, come previsto dall’art. 66 disp. att. c.c., inviando però gli avvisi di convocazio-ne non ai soli rappresentanti dei singoli edifi ci condomi-niali dei quali si componeva il supercondominio, come richiesto dai predetti con-domini istanti, ma all’intera compagine condominiale. I condomini istanti, per tutta risposta, avevano provveduto ad autoconvocare una distin-ta assemblea ristretta ai soli rappresentanti dei predetti edifi ci. Le due diverse assem-blee si erano così riunite en-trambe.

Alla prima riunione, no-nostante ci fossero molti dei condomini convoca-ti, era stato ammesso al voto soltanto l’unico rappresentate di palaz-zo ivi presente, il quale aveva votato per la revo-ca dell’amministratore del supercondominio, la nomina di un sostituto e l’incarico a un reviso-re dei conti. Alla secon-da riunione, alla quale erano presenti soltanto i rappresentanti dei sin-goli edifi ci condominiali, si era quindi provveduto alla ratifi ca delle predette deliberazioni con il voto del medesimo rappre-sentante di palazzo che aveva partecipato alla precedente assemblea e nonostante il voto contrario degli altri rappresentanti.

I condomini che aveva-no chiesto la convocazio-ne dell’assemblea avevano quindi impugnato tutte le

predette delibere dinanzi al Tribunale di Milano che, con la sentenza in questione, ha provveduto a dichiararne l’inesistenza e la nullità sulla base di un’ampia e articolata motivazione.

Il supercondominio. Con gli artt. 1117-bis c.c. e 67 disp. att. c.c. la riforma di cui alla legge n. 220/2012 ha, da un lato, espressamen-te esteso al supercondominio l’applicazione delle disposi-zioni di cui agli artt. 1117 ss. del codice civile in materia condominiale e, dall’altro, ha disciplinato in maniera spe-cifi ca alcuni aspetti del fun-

zionamento dell’assemblea del supercondominio.

È stato infatti stabilito che, qualora i partecipanti al supercondominio siano complessivamente più di 60,

ciascun condominio debba designare il proprio rappre-sentante per la partecipazio-ne all’assemblea del super-condominio per la gestione ordinaria delle parti comuni ai singoli condomini di cui lo stesso si compone e per la nomina dell’amministratore. I predetti rappresentanti ri-spondono in base alle regole del mandato e sono tenuti a comunicare tempestivamen-te agli amministratori dei singoli condomini l’ordine del giorno e le decisioni assunte in sede assembleare.

Detta disciplina è apparsa fi n da subito eccessivamen-te stringata e ha sollevato

numerosi problemi inter-pretativi, non essendo del tutto chiaro come l’assem-blea del supercondominio e i rappresentanti dei singoli edifi ci debbano raccordare la

propria attività con quella del-le assemblee e degli ammini-stratori dei sin-goli condomini. Nella sentenza in questione i l Tribunale di Milano ha quindi provato a esemplifi care quelle che do-vrebbero esse-re le varie fasi di formazione della volontà del supercon-dominio (si veda la relativa tabella).

Le competenze dell’as-semblea del supercondo-minio. L’argomento centrale preso in esame dal tribunale meneghino è stato però quel-lo della competenza di tale assemblea. Si tratta, infatti, di stabilire se quest’ultima, vista la sua particolare com-posizione, per così dire ri-stretta, possa occuparsi solo delle materie espressamen-te individuate dal legislato-re nell’art. 67 disp. att. c.c. (gestione delle parti comuni e nomina dell’amministrato-re), oppure se tali competen-ze possano essere allargate in via analogica.

Il Tribunale di Milano si è pronunciato negativamente su tale questione, traendo spunto proprio dalla natura speciale della predetta dispo-sizione normativa.

Poiché si tratta di una previsione affatto speciale che, si legge nella senten-

za, «costituisce un vistoso vulnus al principio di demo-crazia partecipata in seno al condominio, che vede quali protagonisti unicamente i condomini e non soggetti de-legati», la stessa non è infatti applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti.

Posta questa premessa, il giudice meneghino si è quin-di occupato della questione se il potere di revocare l’am-ministratore del supercondo-minio potesse per così dire considerarsi ricompreso nel potere di nomina espressa-mente attribuito dalla legge alla competenza dell’assem-blea del supercondominio. La difesa dei condomini che aveva impugnato le predet-te deliberazioni assembleari aveva sul punto evidenziato, tra le altre cose, come la no-mina di un nuovo ammini-stratore non richieda la pre-via formale revoca di quello in carica atteso che, verten-dosi in tema di mandato, la nomina di un nuovo manda-tario equivale a una revoca tacita di quello precedente, come previsto dall’art. 1724

c.c. Il tribunale del capoluo-go lombardo, in maniera per certi versi discutibile, non ha però fatto propria questa interpretazione, ritenendo sostanzialmente di doversi attenere al disposto lettera-le di cui all’art. 67 disp. att. c.c. che, come detto, parla soltanto di nomina, e non anche di revoca, dell’ammi-nistratore del supercondo-minio.

Per quanto sopra il Tribu-nale di Milano ha provvedu-to a dichiarare l’inesistenza e la nullità delle delibere impugnate, poiché i rappre-sentanti dei singoli condo-mini non avrebbero avuto la competenza a revocare l’amministratore del super-condominio, trattandosi di delibera di contenuto straor-dinario (come tale riservata all’assemblea che riunisce tutti i partecipanti al super-condominio), come parimen-ti avvenuto in relazione alla nomina del revisore dei conti ex art. 1130-bis c.c.

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Il Tribunale di Mila-no ha provveduto a dichiarare l’inesistenza e la nullità delle delibere impugnate, poiché i

rappresentanti dei singoli con-domini non avrebbero avuto la competenza a revocare l’ammi-nistratore del supercondomi-nio, trattandosi di delibera di contenuto straordinario, come tale riservata all’assemblea che riunisce tutti i partecipanti al

supercondominio

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Come si forma la volontà del supercondominio

L’amministratore del supercondominio convoca l’assemblea annuale per la gestione ordinaria delle parti comuni ai vari condomini e per la nomina dell’am-ministratore: la convocazione deve essere indirizzata a tutti i condomini, per fare in modo che gli stessi possano riunirsi in assemblea per designare il proprio rappresentante di palazzo

L’assemblea del singolo condominio provvede alla nomina del proprio rap-presentante di palazzo (è richiesta la maggioranza degli intervenuti che rappresentino i due terzi dei millesimi)

La nomina di ogni rappresentante di palazzo viene comunicata all’amministrato-re del supercondominio, in modo che quest’ultimo possa comunicare a ognuno di essi (e questi a propria volta all’amministratore del proprio stabile) l’ordine del giorno e la data della convocanda assemblea del supercondominio

Gli amministratori dei singoli condomini provvedono allora a convocare le rispettive assemblee perché i condomini possano fornire le istruzioni ai ri-spettivi rappresentanti di palazzo in ordine agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea del supercondominio

Una volta terminata l’assemblea del supercondominio, ogni rappresentante di palazzo informa l’amministratore del proprio stabile delle decisioni ivi assunte

Gli amministratori dei singoli condomini provvedono allora a riferire ai propri condomini le decisioni assunte in sede di assemblea del supercondominio (da questa data decorrono i termini di cui all’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle relative delibere da parte di ciascun condomino)

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LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

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PROGRAMMA

IN COLLEGAMENTO CON LE SEDI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Modera: Marino Longoni - Condirettore ItaliaOggi

Temi

La Voluntary Disclosure bis

I residenti non domiciliati

La rottamazione delle cartelle esattoriali

Addio agli studi di settore

Lo spesometro trimestrale e il pacchetto

semplificazioni

La nuova Iri e i beni ai soci

Il regime di cassa per le pmi

Novità fiscali in agricoltura

La riforma delle pensioni

Il pacchetto competitività per le aziende

Le novità sul Gruppo Iva

I premi di produttività e i bonus per le famiglie

I nuovi principi contabili Oic

RISPOSTE AI QUESITI DA PARTE DEI DIRIGENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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9 Gennaio 2017

L’iperammortamento è stato introdotto per fa-vorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» nelle imprese produttive. Si tratta di una misura di so-stegno che andrà a supportare in particolare gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con possibile proroga dell’ultimazione al 30 giu-gno 2018. La misura prevede l’innalzamento della percentuale di ammortamento del 150% per i beni ammissibili. L’acquisto di questa tipologia di beni consente quindi un ammortamento al 250% a favo-re di molte categorie di beni. L’elenco degli stessi è allegato alla legge di Bilancio. Vi rientrano mol-te tipologie di macchinari che vengono classifi cati come funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0. Con la legge di Bilancio 2017 diventa operativo an-che l’allargamento del superammortamento del 140% anche ai software/sistemi informa-tici. Questi, però non sono ammissibili da soli, ma possono avere l’ammortamento maggiorato, se rispettano il requisito di essere utilizzati per la connessione ai beni ammissibili ad industria 4.0., in quanto devono contribuire alla interconnessio-ne con il sistema di gestione della produzione. La norma non ha ancora un circolare attuativa, ma sembra ricalcare il superammortamento, se confer-mato, le imprese potrebbero cumulare l’incentivo anche con altre agevolazioni. La più semplice e utilizzabile in tutte le regioni è la Sabatini, che ha previsto una maggiorazione del contributo del 30% per i beni che rientrano nell'iperammorta-mento. Il cumulo potrebbe essere possibile anche

con altre agevolazioni regionali nel momento in cui le stesse non riportino esplicitamente il divie-to di cumulo.

Perizia giurata in caso di investimenti ol-tre 500 mila euro

Contrariamente al superammortamento del 140% che non prevedeva adempimenti partico-lari, l'iperammortamento deve rispettare alcuni requisiti specifi ci e soprattutto prevede la neces-sità per investimenti oltre i 500 mila euro di una perizia giurata. Quest’ultima è propedeutica ai fi -ni dell’applicazione della maggiorazione del costo ammortizzabile e dovrà essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di cer-tifi cazione accreditato. La perizia giurata dovrà inoltre attestare che il bene possiede caratteri-stiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni ammissibili secondo la normativa. Ma dovrà anche attestare che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla re-te di fornitura. La relazione di accompagnamento lo evidenzia bene. Il bene deve «entrare» attiva-mente nella catena del valore dell’impresa. Per gli acquisti di costo unitario non superiore a 500 mila euro, le imprese potranno usufruire di una semplifi cazione che consentirà di fornire, in luogo della perizia tecnica, una dichiarazione di atto no-torio rilasciata dal legale rappresentante che dovrà specifi care le stesse caratteristiche e gli elementi che consentono l’ interconnettività. La dichiarazio-ne del legale rappresentante e l’eventuale perizia dovranno essere acquisite dall’impresa entro il pe-

IperammortamentoInvestimenti agevolabili

e caratteristiche aziendaliper fruire del sostegno previsto

dalla legge di Bilancioa cura di ROBERTO LENZI

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2

IPERAMMORTAMENTO

riodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitu-ra. La relazione di supporto alla manovra precisa che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà frui-ta solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. La re-dazione di questo documento è molto importante, in quanto deve essere idonea a dissipare qualsiasi dubbio sull’ammissibilità dei beni e sul fatto che gli stessi si interconnettono al sistema aziendale del-la produzione o di rete. Ne consegue che l’impresa per poter benefi care dell'iperammortamento deve possedere o acquisire un sistema di informatizza-zione idoneo alla gestione della produzione. Solo una volta che questo è presente potrà valutare se i beni che va ad acquisire possono interconnetter-si con questo.

SUPERAMMORTAMENTO SOFTWARE, OK SOLO CON ACQUISTO BENI IDONEI PER IPERAMMORTAMENTO

Le imprese che beneficiano dell’iperammor-tamento, potranno beneficiare anche di un ammortamento potenziato al 140% per beni im-materiali strumentali, ossia i software funzionali a favorire una transizione verso i processi tec-nologici secondo il modello «Industria 4.0». Il superammortamento per i beni immateriali potrà essere sfruttato solamente da quelle imprese che benefi ceranno anche dell’iperammortamento. Le aziende che non acquisteranno beni materiali stru-mentali nuovi previsti dal modello «Industria 4.0» non potranno, di conseguenza, nemmeno sfrutta-re il superammortamento del 140% per acquistare software. Lo prevede la legge di Bilancio 2017, la quale, oltre a introdurre questa nuova agevolazio-ne per i beni immateriali, fi ssa anche i paletti per potervi accedere. Anche il «superammortamento beni immateriali», in analogia alle nuove ana-loghe misure, sarà applicabile agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti ac-cettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Perizia tecnica anche per i beni immaterialiNon solo i beni materiali «iperammortizzati» do-

vranno essere supportati da una perizia tecnica, anche i beni immateriali dovranno essere oggetto della stessa valutazione. La norma prevede infatti che l’impresa debba produrre una dichiarazione di atto notorio resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizio-ne superiore a 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certifi cazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo tra quelli agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nonostante la semplifi cazio-

ne offerta per i beni al di sotto dei 500 mila euro, in cui ricadrà probabilmente gran parte dei beni immateriali che godranno del superammortamen-to, sarà importante che il legale rappresentante valuti con molta attenzione l’aspetto tecnico del-la dichiarazione da sottoscrivere e capisca se sia comunque opportuno ricorrere alla perizia tecni-ca giurata di un terzo.

Ammissibili software, sistemi e system integra-tion, piattaforme e applicazioni

Il nuovo superammortamento agevolerà l’acqui-sizione di beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». In particolare, saranno incentivati software, sistemi, piattafor-me e applicazioni per la progettazione, defi nizione/qualifi cazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la pro-gettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifi ca si-multanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazio-ni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi Edm, Pdm, Plm, Big Data Analytics). Oltre a questi, sa-ranno agevolati software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progetta-zione dei sistemi produttivi che tengano conto dei fl ussi dei materiali e delle informazioni, nonché di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifi che azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’effi cienza del sistema di produzio-ne. Rientrano anche software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamen-to della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la lo-gistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fi eldbus, sistemi Scada, sistemi Mes, sistemi Cmms, soluzioni innovative con caratteri-stiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing).

Superammortamento anche per strumenti «cloud»

Potranno beneficiare dell’ammortamento al 140% anche software, sistemi, piattaforme e ap-plicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, nonché appli-cazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assem-blaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali. Sono agevolabili inoltre software, sistemi, piat-taforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di con-testi reali, nonché beni immateriali in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, oltre che per il dispatching delle attività e l’instradamento dei

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IPERAMMORTAMENTO

prodotti nei sistemi produttivi. Saranno incentivati anche software, sistemi, piattaforme e applicazio-ni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e confi gurabi-le di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing) e per industrial analytics dedi-cati al trattamento e all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in am-bito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting). Otterranno il benefi cio anche software, sistemi, piattaforme e applicazio-ni di artifi cial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abi-lità e/o attività intelligente in campi specifi ci a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affi dabile del macchinario e/o dell’impianto.

Agevolabili anche i «cybersystem»Il 140% di ammortamento spetterà ai softwa-

re, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratte-rizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfi gurabilità (cybersystem), ma anche a quelli per l’utilizzo lungo le linee produttive di ro-bot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione preditti-va. L’incentivo riguarda inoltre software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device, per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchi-na che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato voca-le, visuale e tattile, ma anche per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di ef-fi cienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono es-sere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica. Infi ne, saranno agevolabili software, si-stemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cyber-security), nonché di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e ca-ricando le informazioni sui sistemi cyberfi sici al termine di tutte le verifi che, consentono di evita-re ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

QUANDO L’INVESTIMENTO VIENE CON-SIDERATO REALIZZATO

Per gli esercizi a cavallo d’anno diventa fon-damentale evidenziare la data di realizzazione dell’investimento. Per il superammortamento e di conseguenza si presume anche per l'iperammor-tamento valgono le regole previste dall’art. 109, commi 1 e 2 del Tuir. Gli investimenti per i beni mo-bili si considerano sostenuti alla data di consegna o spedizione, oppure se diversa e successiva, alla da-ta in cui si verifi ca l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Nel caso di

leasing vale sempre la data di consegna del bene a meno che non sia prevista la clausola di prova, in quest’ ultimo caso fa fede la data della dichiara-zione di esito positivo del collaudo della macchina da parte dello stesso locatario. Relativamente al leasing la legge di Bilancio non specifi ca niente, prevede solo che il costo di acquisizione dei beni è maggiorato del 150%. Questo farebbe propendere per ammissibilità dei canoni di leasing, leggendo la norma come una continuazione di quanto già previsto per il superammortamento, tesi sostenuta anche da Confi ndustria nella circolare sulla legge di Bilancio del 22 dicembre. Alcuni dubbi erano ve-nuti dalla relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio che specifi ca che i commi da « 8-13 pro-rogano le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituiscono una nuova misura di mag-giorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).» La stessa relazione prosegue specifi cando che il com-ma 8 «proroga l’aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali» quindi comprende ambedue sia am-mortamento che canoni di leasing. Il comma 9 che introduce l'iperammortamento declama «...ricono-scendo per gli investimenti, effettuati nel periodo di cui al comma precedente, in beni materiali stru-mentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell’allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizio-ne del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto».

In caso di appalto a terzi, le spese vengono con-siderate sostenute dal committente alla data di ultimazione della prestazione o nel caso del col-laudo vengono considerate sostenute dall’esito positivo di questo. Se invece ci sono stati avanza-mento lavori, i beni si considerano sostenuti alla data in cui l’opera o parte di essa viene accettata dal committente.

Quando scatta il diritto all’agevolazioneIl diritto al contributo scatta non con la realiz-

zazione dell’investimento, ma solo quando il bene viene interconnesso. Se l’azienda non è in condizio-ne di far interconnettere il bene non può utilizzare l’agevolazione, l’importante precisazione è inseri-ta nella scheda di lettura della legge di Bilancio. Questa specifi ca che la dichiarazione del legale rappresentante e dell’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di ge-stione della produzione o alla rete di fornitura. Viene precisato che in questo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. La norma non specifi ca però cosa deve intendere l’impresa per interconnessione al sistema azien-dale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il comma 11 stabilisce solo che, ai fi ni dell’applicazione della maggiorazione del costo dei

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IPERAMMORTAMENTO

beni materiali e immateriali l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresen-tante resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero per gli acquisti di costo unitario supe-riori a 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industria-le iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certifi cazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da in-cluderlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Specifi -ca anche che il bene deve «entrare» attivamente nella catena del valore dell’impresa. Il super e l’iperammortamento non modifi cano l’importo de-gli acconti dovuti. La norma stabilisce infatti che la determinazione degli acconti dovuti per il pe-riodo d’imposta 2017 e per quello successivo dovrà essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determi-nata in assenza delle agevolazioni.

I beni possono essere nuovi anche se non acquistati dal produttore o rivenditore

Nello schema di lettura viene precisato, per cir-coscrivere la tipologia di beni che benefi ciano della misura, la nozione di bene materiale «strumentale nuovo». Ne consegue che gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumentalità, rispetto all’attività dell’impresa benefi ciaria. Devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzio-ne all’interno del processo produttivo dell’impresa (cfr. in tal senso la Circolare 5/E del 19 febbraio 2015). Tali beni devono poi essere contraddistinti dall’attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da altri soggetti. In concreto un bene viene defi nito come nuovo quando viene acquista-to dal produttore o dal rivenditore, da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore. Il bene non deve essere mai stato ad alcun titolo utilizza-to, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto. Al riguardo viene precisato che il requisito della novità è riconosciuto anche al bene esposto in show-room e utilizzato dal rivenditore a solo scopo espositivo.

INDUSTRIA 4.0: TUTTI I BENI AMMISSI-BILI

È fondamentale la selezione dei macchinari che deve essere effettuata da parte delle impre-se per capire se gli acquisti da fare sono idonei ad industria 4.0 e se quindi possono beneficia-re dell'iperammortamento del 250%. La scelta è fondamentale e vede impegnate imprese e tecni-ci. Gli amministratori e il collegio sindacale sono molto interessati a queste caratteristiche, poiché considerando che tutta l’operazione si fonda su au-todichiarazioni, la valutazione deve essere molto attenta per non incorrere in dichiarazioni non ve-ritiere. È abbastanza evidente che la sola conferma da parte del fornitore del macchinario potrebbe es-sere letta in modo strumentale. Solo i beni oltre i 500 mila euro hanno l’obbligo di avere il suppor-to di una perizia giurata di un tecnico esterno

all’impresa. Ovviamente è facoltà dell’impresa av-valersene anche per importi minori. L’allegato A alla legge di Bilancio presenta un elenco di mac-chine che sono ammissibili. Possono essere divise in tre diverse tipologie. La prima riguarda i mac-chinari per la produzione in senso stretto. Questi devono possedere cinque caratteristiche specifi che e possedere almeno due sistemi di integrazione o assimilazione ai sistemi cybernetici, la seconda riguarda macchinari di controllo, test e prove, la terza infi ne è relativa a dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergono-mia e della sicurezza del posto di lavoro.

La suddivisione proposta dall’allegato a può es-sere ripartita come segue:

1) BENI STRUMENTALI AMMISSIBILI:Sono ammissibili i beni strumentali il cui funzio-

namento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. La legge di Bilancio elenca i macchinari ammissibi-li in funzione delle attività che devono svolgere:

- macchine utensili per asportazione,- macchine utensili operanti con laser e altri

processi a fl usso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, pro-cessi elettrochimici,

- macchine utensili e impianti per la realizza-zione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,

- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

- macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzio-ne e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio,

- macchine utensili di de-produzione e riconfe-zionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fi ne vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la sepa-razione, la frantumazione, il recupero chimico),

- robot, robot collaborativi e sistemi multi-ro-bot,

- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifi ca delle caratteristiche superfi ciali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfi ci,

- macchine per la manifattura additiva utilizza-te in ambito industriale,

- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimen-tazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, Agv e sistemi di convogliamento e movimentazione fl essibili, e/o dotati di riconosci-mento dei pezzi (ad esempio Rfi d, visori e sistemi di visione e meccatronici),

- magazzini automatizzati interconnessi ai siste-mi gestionali di fabbrica.

Le cinque caratteristiche obbligatorie dei beni strumentali

Tutte le macchine sopra citate devono risponde-re a cinque caratteristiche:

disporre di un controllo per mezzo di Cnc 1.

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5

IPERAMMORTAMENTO

(Computer numerical control) e/o Plc (Pro-grammable logic controller);avere la capacità di interconnessione ai 2. sistemi informatici di fabbrica con cari-camento da remoto di istruzioni e/o part program;devono essere predisposti per integrazione 3. automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con al-tre macchine del ciclo produttivo;devono avere un interfaccia tra uomo e mac-4. china semplici e intuitive;rispondere ai più recenti parametri di sicu-5. rezza, salute e igiene del lavoro.

Almeno due sistemi di integrazione o assi-milazione ai sistemi cybernetici

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti carat-teristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfi sici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,

- caratteristiche di integrazione tra macchina fi sica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svol-gimento del processo (sistema cyberfi sico).

1 Bis) Altri beni strumentali- dispositivi, strumentazione e componentistica

intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esi-stenti;

- fi ltri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’effi cienza fi ltrante e della presenza di anomalie o sostan-ze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

2) Sistemi per l’assicurazione della quali-tà e della sostenibilità

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomo-grafi a computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifi ca dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque li-vello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fi ne di as-sicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualifi care i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, altri sistemi di monitorag-gio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che con-sentono di qualifi care i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema in-

formativo di fabbrica,- sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei

materiali (ad esempio macchine di prova materia-li, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomo-grafi a) in grado di verifi care le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di gene-rare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,

- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di pro-duzione mediante tecnologie additive, sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabili-tà dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio Rfi d - Radio frequency identifi cation), si-stemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di compo-nenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informa-tivi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identifi cazione o la marcatura automatica dei prodotti, con colle-gamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di mo-nitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consen-tendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo effi ciente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, fi ltri e sistemi di trattamento e recupe-ro di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’effi cienza fi ltran-te e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

3) Dispositivi per l’interazione uomo mac-china e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logi-ca «4.0»:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzio-ni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fi siche degli ope-ratori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

- sistemi per il sollevamento/traslazione di par-ti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotiz-zata/interattiva il compito dell’operatore;

- dispositivi wearable, apparecchiature di co-municazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e vir-tual reality;

- interfacce uomo-macchina (Hmi) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fi ni di sicurezza ed

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6

IPERAMMORTAMENTO

effi cienza delle operazioni di lavorazione, manu-tenzione, logistica.

SOFTWARE AMMISSIBILI AL SUPERAM-MORTAMENTO 140%

Sono ammissibili al superammortamento 140% anche i beni immateriali come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, ma attenzione solo se si tratta di beni connessi ad in-vestimenti in beni materiali «Industria 4.0» con le caratteristiche di cui sopra.

La legge di Bilancio elenca una serie di sof-tware che sono ammissibili e sono considerati funzionali a favorire una transizione verso i pro-cessi tecnologici. Le tipologie ammissibili possono essere ripartite in software a supporto della pro-gettazione, della gestione, dell’innovazione, della produzione e dell’ effi cienza dell’impresa. Vedia-moli nel dettaglio:

1) Software di progettazione:- Software, sistemi, piattaforme e applicazio-

ni per la progettazione, defi nizione/qualifi cazione delle prestazioni e produzione di manufatti in ma-teriali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modella-zione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifi ca simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archivia-zione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vi-ta del prodotto (sistemi Edm, Pdm, Plm, Big Data Analytics)

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei si-stemi produttivi che tengano conto dei fl ussi dei materiali e delle informazioni.

2) Software di gestione e a supporto del-le decisioni

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifi che azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’effi cienza del sistema di produzio-ne, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzio-ne con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione. Vengono citati come esempio quelli relativi a sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fi eldbus, sistemi Scada, sistemi Mes, sistemi Cmms, soluzioni innovative con caratteri-stiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informa-tivi di fabbrica e/o con soluzioni cloud.

3) Software per l’innovazione- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni

di realtà virtuale per lo studio realistico di com-

ponenti e operazioni ad esempio di assemblaggio, sia in contesti immersivi o solo visuali.

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostru-zione virtuale di contesti reali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi.

- Software, sistemi, piattaforme e applicazio-ni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in for-mato vocale, visuale e tattile.

4) Software a supporto della produzione- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni

per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, software, si-stemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi.

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condivi-so e confi gurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing).

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento e all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industria-le (Data Analytics &Visualization, Simulation e Forecasting), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artifi cial intelligence & machine le-arning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifi -ci a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affi dabile del macchinario e/o dell’impianto.

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratte-rizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfi gurabilità (cybersystem).

- Software, sistemi, piattaforme e applicazio-ni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti fi nali e la manutenzione predittiva.

5) Software per l’effi cienza e le economie- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni

per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di effi cienza energetica e di decentra-lizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (alme-no parzialmente) alla fabbrica, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).

- Software, sistemi, piattaforme e applicazio-

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7

IPERAMMORTAMENTO

ni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le in-formazioni sui sistemi cyberfi sici al termine di tutte le verifi che, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

Cosa fare per ogni acquisto:contattare direttamente i fornitori per 1. far confermare se macchinari o altri be-ni rispondono alle caratteristiche riportate sottoverifi care se le informazioni rilasciate dal 2. fornitore sono attendibili e confermate da tecnici terziverifi care se l’impresa ha un sistema azien-3. dale di gestione della produzione che può essere interconnesso in alternativa valutare come l’impresa può 4. interconnettersi alla rete di fornitura (in questo caso è opportuno già coinvolgere il tecnico che redigerà la perizia in caso di dubbio)far redigere perizia giurata per beni oltre i 5. 500 mila euro di spesa (consigliabile anche per importi minori)cercare strumenti di agevolazione cumu-6. labili idonei a massimizzare benefici di intervento

ESEMPIO Bene acquistato e interconnes-so nel 2017

Investimento produttivo 1.100.000 € (1.000.000 € macchinari + 100.000 € software):

Software ammortamento 20.000 € (ordina-• rio) + 8.000 € (superammortamento +40%)Macchinario ammortamento di 200.000 € • (ordinario) + 300.000 € (iperammortamen-to +150%)

= r i s p a r m i o d i a m m o r t a m e n t o pari a 126.720 € (Ires al 24% su valore ammor-tizzabile pari a 528.000 euro dato dalla somma di 200.000+300.000+20.000+8.000).

Risparmio Ires (imposte non pagate) in 5 anni 633.600 euro

LA LEGGE DI BILANCIO 2017Abbiamo visto che l'iperammortamento è stato

introdotto dalla legge di Bilancio 2017, vediamo nel dettaglio cosa prevede questa norma:

«8. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b -bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenu-to il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

9. Al fi ne di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo in-dicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A an-nesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150%.

10. Per i soggetti che benefi ciano della maggiora-zione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni im-materiali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%.

11. Per la fruizione dei benefi ci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazio-ne resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta-ri in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscrit-ti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certifi cazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includer-lo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

13. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

LA RELAZIONE ALLA LEGGE DI BILAN-CIO

Stralcio relazione:«I commi 8-13 prorogano le misure di maggiora-

zione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituiscono una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnolo-gico (Industria 4.0).

Il comma 8 proroga l’aumento del 40% delle quo-te di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97) a fronte di investi-menti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa. L’agevo-lazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la me-desima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

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8

IPERAMMORTAMENTO

Con particolare riferimento ai veicoli e agli al-tri mezzi di trasporto, il benefi cio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumen-tale all’attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).

In generale, al fine di circoscrivere la tipolo-gia di beni che benefi ciano della misura è utile soffermarsi sulla nozione di bene materiale «stru-mentale nuovo». Gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumen-talità rispetto all’attività dell’impresa benefi ciaria, in sostanza devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzio-ne all’interno del processo produttivo dell’impresa (cfr. in tal senso la Circolare 5/E del 19 febbraio 2015). Tali beni devono poi essere contraddistinti dall’attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da altri soggetti. In concreto un bene è defi nibile come nuovo quando viene acquistato dal produttore o dal rivenditore, da un soggetto diver-so dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da par-te del cedente, né da parte di alcun altro soggetto. Al riguardo si precisa che il requisito della novità è riconosciuto anche al bene esposto in show-room e utilizzato dal rivenditore a solo scopo espositivo.

Il comma 9 introduce un nuovo benefi cio ricono-scendo per gli investimenti, effettuati nel periodo di cui al comma precedente, in beni materiali stru-mentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell’allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un va-lore pari al 250% del costo di acquisto. A.S. n. 2611 Articolo 1, commi 8-13

Nel corso dell’esame presso la Camera è stato integrato il predetto Allegato A nella parte rela-tiva ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. In par-ticolare, viene specifi cato con riferimento alla voce «macchine per la realizzazione di prodotti median-te la trasformazione dei materiali e delle materie prime», che sono ammessi all’agevolazione gli in-vestimenti riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti per la realizzazione dei prodotti citati. Inoltre sono introdotte anche le motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi e viene specifi cato che tra i sistemi dotati di riconoscimento dei pez-zi sono ammessi anche quelli meccatronici. Infi ne, con riferimento ai sistemi per l’assicurazione del-la qualità e della sostenibilità, si tiene conto, oltre che dei consumi energetici, anche di quelli idrici e delle emissioni; a tal fi ne sono ammessi, oltre ai i componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo effi ciente e il monitoraggio dei consumi energetici, anche quelli riferiti ai consu-mi idrici e alla riduzione delle emissioni.

Il comma 10 dispone, nei confronti dei soggetti che benefi ciano dell’ammortamento di cui al com-ma precedente e che investono, nel periodo di cui al

comma 8, in beni immateriali strumentali (inclusi nell’allegato B della legge, ossia software funzio-nali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggio-razione del 40%.

Il comma 11 stabilisce che, ai fini dell’appli-cazione della maggiorazione del costo dei beni materiali (comma 9) e immateriali (comma 10) di cui agli allegati A) e B) alla legge di Bilancio, l’im-presa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del Dpr 28 di-cembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500 mila euro, una pe-rizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certifi cazione accredi-tato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In pratica il bene deve «entrare» atti-vamente nella catena del valore dell’impresa.

La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’im-presa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al siste-ma aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisi-to dell’interconnessione.

Il comma 12 prevede che la determinazione de-gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è ef-fettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte.

Il comma 13 ribadisce che restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016. Sono pertanto esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coeffi cienti di ammortamento inferio-ri al 6,5% (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’al-legato 3 annesso alla predetta legge di stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fi ni dell’applicazione de-gli studi di settore.

L’allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbot-tigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utiliz-zate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggia-mento.

Gli acquisti in leasing sono fi nanziabili?La relazione non cita esplicitamente che il su-

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9

IPERAMMORTAMENTO

perammortamento del 150% si applica anche ai canoni di leasing, questo ha determinato dubbi in-terpretativi. La norma, come specifi cato sopra, però utilizza solo la nozione di investimento. I favorevoli all’ammissibilità del leasing, ritengono che è ormai consolidato che l’investimento può essere fatto sia in leasing che in forma diretta, per questo i soste-nitori di questa tesi ritengono che anche il canone di locazione è ammissibile. Un chiarimento risolu-tore sarebbe opportuno.

Il sistema di gestione della produzione in-terconnettibile: un’ipotesi

Il requisito di base per ottenere l'iperammorta-mento è quello di avere un sistema di gestione della produzione idoneo a mettere impresa in condizio-ne di controllare i processi produttivi integrati con la gestione aziendale o per la connessione alla re-te di fornitura. La normativa attuale non spiega quali requisiti deve avere un sistema di gestione della produzione. La legge si limita a far trasparire che deve esserci. Nella circolare di Confi ndustria viene specifi cato che i funzionari del ministero so-no al lavoro per defi nire le linee guida. Il ritardo dei tempi potrebbe far slittare di un anno l’utiliz-zo dell’ iperammortamento. Ricordiamo che può essere utilizzato solo una volta che il sistema è in-terconnesso. Una prima specifi ca su cosa si può intendere per interconnessione è arrivata dal con-vegno organizzato da Club Mep e Confl avoro il 12 dicembre. Il comitato scientifi co www.clubmep.it ha spiegato che questa sembra confi gurarsi come un sistema informatico che supervisiona autono-mamente in modo automatizzato e/o supporta chi supervisiona/decide a più alto livello alcune delle attività svolte dai sistemi che operano in ottica In-dustry 4.0 . Tali attività possono riguardare molti dei processi di qualunque azienda ma sicuramente riguardano tutte o almeno alcune, di quelle di alto livello per gestire il ciclo di vita del prodotto.

I quattro principi a cui deve sottostare il sistema di gestione

Secondo i relatori ci sono quattro principi che supportano le aziende per individuare e attuare gli scenari di Industry 4.0 ritenuta assimilabile a Smart Factories:

Interoperatività. Deve essere garantita la ca-pacità di macchine, dispositivi, sensori e persone di connettersi e comunicare tra loro in ottica IoE;

Trasparenza delle informazioni. I sistemi informativi devono essere capaci di creare una copia virtuale del mondo fi sico, arricchendo i mo-delli digitali (degli impianti, della domanda, dei prodotti...) con i dati dei moltissimi sensori. Que-sto richiede la memorizzazione di una gran mole di dati grezzi (Big Data) e la loro Analisi (Analyti-cs) per ottenere informazioni di contesto-valore più alto;

Assistenza tecnica, espressa attraverso le seguenti 2 capacità:

capacità dei sistemi di auto assistersi e/o di 1. sostenere l’assistenza da parte degli esseri umani aggregando e visualizzando le infor-

mazioni in modo comprensibile per prendere decisioni informate e risolvere i problemi ur-genti con breve preavviso;capacità dei sistemi cyber fi sici di sostituire 2. fi sicamente gli esseri umani, occupandosi di una serie di compiti sgradevoli, troppo fati-cosi o pericolosi;

Decisione decentrante. La capacità dei si-stemi cyber fi sici di prendere decisioni per conto proprio (Intelligenza Artifi ciale) e di svolgere i lo-ro compiti nel modo più autonomo possibile; solo in caso di eccezioni, interferenze o obiettivi con-trastanti, tali compiti devono essere delegati a un livello superiore/umano.

Fonte Club Mep

Fatte le premesse resta da capire se con un si-stema aziendale di gestione della Produzione in Ottica Industry 4.0 si deve intendere il Sistema informatizzato per la gestione ad alto livello dei processi del ciclo di vita dei prodotti integrato nel più vasto sistema di gestione aziendale.

O se invece sarà suffi ciente procedere in manie-ra semplifi cata con:

Il cumulo con altre agevolazioniL'iperammortamento sembra nascere con la pos-

sibilità di cumulo con altre agevolazioni. Questo vuol dire che potrebbe cumularsi con tutte le agevo-lazioni, nazionali, regionali e comunitarie che non hanno esplicitato il divieto di cumulo nei confronti dell' iperammortamento. Ricordiamo che l'iperam-mortamento non può essere considerato aiuto di stato in quanto è applicabile a tutte le imprese, senza distinzione di dimensione, localizzazione o differenziazione di contributo. Ne consegue che i divieti di cumulo esplicitati dalle diverse norma-

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IPERAMMORTAMENTO

tive che vietano il cumulo con aiuti di stato non possono impedire il cumulo con questa agevolazio-ne. La cumulabilità con la legge Nuova Sabatini 2017 sembra confermata dal fatto che per i beni che rientrano in industria 4.0 è previsto una mag-giorazione del 40% del contributo in conto interessi erogato dal ministero dello sviluppo economico. La prospettiva per l'impresa diventa pertanto mol-to allettante, in quanto può contare su un ampio spettro di agevolazioni: fi nanziamento Nuova Sa-batini a copertura del 100% dell'investimento a cui si aggiunge un contributo in conto interessi maggiorato del 30% rispetto alla vecchia Sabatini, probabile risparmio Ires grazie all'iperammorta-mento ed eventualmente se il macchinario viene impiegato in attività di ricerca e sviluppo, bonus del 50% per la parte pro-quota di ammortamento annuale standard.

La legge SabatiniPossono benefi ciare delle agevolazioni, le Pmi

che, alla data di presentazione della domanda:a) hanno una sede operativa in Italia e sono re-

golarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pe-sca;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sot-toposte a procedure concorsuali;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in diffi coltà così come individuata nel re-golamento Gber.

Il fi nanziamento deve essere interamente uti-lizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing fi nanziario, di macchinari, im-pianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di har-dware, software e tecnologie digitali, classifi cabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di ac-cesso ai contributi. I fi nanziamenti, della durata massima di 5 anni ed erogati da banche conven-zionate, saranno accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa benefi ciaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. Il fi nanziamento mini-mo richiedibile è pari a 20 mila euro. Le imprese potranno quindi richiedere anche diversi fi nan-ziamenti e a distanza di tempo l’uno dall’altro. I fi nanziamenti potranno benefi ciare della garan-zia del Fondo centrale fi no all’80% dell’importo. Il fi nanziamento può coprire fi no al 100% dell’inve-stimento. A fronte del fi nanziamento è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un fi nanziamento al tasso

d'interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto fi nanziamento. Il contributo aumenta del 30% per gli investimenti in macchinari che rientrano in industria 4.0. L’age-volazione è sicuramente cumulabile con la misura fi scale «Super ammortamenti 140% che prevede una deduzione extra-contabile del 40%, ripartita sul periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di leasing. La stessa possibilità di cumulo sembrerebbe ipotizzabile anche per il superam-mortamento, anche in questo caso una conferma da parte di agenzia sarà utile a dirimere ogni dub-bio interpretativo.

Credito imposta alla ricerca e sviluppoIl credito d’imposta è una agevolazione che viene

concessa sulle spese di ricerca e sviluppo effettua-te dalle imprese. Può arrivare fi no a un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun benefi ciario. È concessa a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevola-zione ammonti almeno ad euro 30.000. L’importo ammissibile deve eccedere la media dei medesi-mi investimenti realizzati nel periodo 2012 2013 e 2014. La «spesa incrementale complessiva» è calcolata considerando la differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investi-menti in attività di ricerca e sviluppo, sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale l’im-presa intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione. Da notare che la media di ri-ferimento individuata dalla norma primaria per il calcolo della spesa incrementale resta fi ssa, quin-di ancorata ai periodi d’imposta 2012-2014. Ne benefi cano in modo particolare le imprese costitu-ite successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. Per queste la media di rife-rimento non potrà che essere pari a zero, poiché andrebbe calcolata con riferimento ai costi soste-nuti nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nei quali l’azienda non esisteva. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 % della spesa incrementale relativa ai costi ammissibili: personale, consulenze ester-ne e macchinari utilizzabili nell’attività di ricerca e sviluppo.

SUPERAMMORTAMENTO DEL 140% PER I BENI STRUMENTALI

(Legge di Stabilità 2016)Riportiamo di seguito la sintesi del superam-

mortamento. Ricordiamo che l'iperammortamento è una estensione di questo strumento. Le differen-ze sostanziale sono due. La prima è riconducibile alla percentuale di incremento: nel caso di super ammortamento il 40%, nel caso dell’iperammor-tamento è del 150%. La seconda riguarda i beni ammissibili, quelli di superammortamento sono molto ampi, quelli dell'iperammortamento sono

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IPERAMMORTAMENTO

solo quelli riconducibili a quanto riportato in alle-gato a e b della legge di Bilancio

Oggetto:L'incentivo fi scale, attraverso un aumento del

40% della quota di ammortamento e dei cano-ni di locazione fi nanziaria, consente di arrivare a dedurre il 140% del prezzo di acquisto dei beni strumentali. L'innalzamento dei costi aziendali provoca una conseguente riduzione delle impo-ste da pagare.

Ambito di riferimento:Intero territorio nazionale.Benefi ciari:Professionisti e imprese, in particolare:Persone fi siche che svolgono attività produttive

di reddito di lavoro autonomo;Persone fi siche esercenti attività commerciali,

anche forma familiare o di aziende coniugali;Società in nome collettivo e Società in accoman-

dita semplice;Società di armamento;Società di fatto esercenti un’attività commer-

ciale;Società consortili a rilevanza interna ed ester-

na;Società per azioni, Società a responsabilità limi-

tata, Società in accomandita per azioni;Società cooperative e di mutua assicurazione;Enti pubblici e privati, nonché trust aventi per

esercizio esclusivo e non l’attività commerciale;Stabili organizzazioni in Italia di società, enti

commerciali e persone fi siche non residenti;Società non operative e in liquidazione.Associazioni professionali senza personalità giu-

ridica costituite tra persone fi siche;Società tra professionisti (Stp);Risultano esclusi:i redditi equiparati a quelli autonomi;gli imprenditori individuali e agricoli con at-

tività agrituristica che si avvalgono del regime forfettario;

i soggetti esercenti attività agricole ex art. 56 comma 5 e 56-bis del Dpr 917/1986 (Tuir);

le persone fi siche e le società semplici con rife-rimento all’attività agricola, svolta entro i limiti dell’art. 32 del Tuir;

gli enti non commerciali non titolari di reddi-to d’impresa.

Spese ammissibili:L’agevolazione interessa tutti i beni strumenta-

li nuovi o mai usati acquistati direttamente o in leasing; quindi di uso durevole ed impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Risultano esclusi:i fabbricati;le costruzioni;i beni a più lunga vita utile con coeffi ciente di

ammortamento inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, ecc.);

i beni immateriali;i beni usati;i beni merce;

i materiali di consumo;i beni specifi cati all'Allegato 3 della L. 208/2015

(relativi a diversi gruppi di tipologie di industrie con relative eccezioni come ad esempio, condut-ture, condotte, materiale rotabile ferroviario e tramviario ecc.).

Sono agevolabili gli acquisti effettuati fi no al 31 dicembre 2017, se pagato il 20% entro questa data la consegna può avvenire entro il 30 giugno 2018. I beni risultano vincolati fi no alla fi ne del periodo di ammortamento.

In merito all'acquisto di beni di importo inferiore a 516,46 euro, l'Agenzia delle entrate ha specifi -cato che la maggiorazione non infl uisce sul limite di 516,46 previsto dall’art. 102 comma 5 del Tu-ir, e quindi la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno, neppure nel caso in cui il costo del bene maggiorato del 40% superi tale limite. Ad esempio, nel caso di un acquisto di 516,00 euro, con la maggiorazione del 40%, risulta pari a 722,40 euro, può essere dedotto interamen-te nell'esercizio.

Inoltre, la stessa Agenzia ha precisato che la maggiorazione in questione non rileva ai fi ni dei parametri che caratterizzano il test di operatività delle società non operative, visto che il benefi cio si applica esclusivamente alle quote di ammortamen-to ed ai canoni leasing. Tuttavia la disciplina che regola questi soggetti non implica il venir meno delle agevolazioni fi scali previste; questo compor-ta che la maggiore quota di ammortamento del periodo porta alla riduzione del reddito minimo presunto rilevante per le società di comodo.

Le imprese ed i professionisti non devono tener conto dell’agevolazione in sede di determinazio-nedegli acconti.

Ammissibili, nel rispetto delle relative indi-cazioni normative, anche i beni complessi (alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usari).

Altre specifi che:Come specificato dalle Agenzie delle entra-

te a Telefi sco, risultano esclusi dell'agevolazione i contribuenti in regime forfettario in quanto il reddito viene determinato con l'applicazione di un coeffi ciente di redditività al volume dei ricavi o compensi. Questo signifi ca che l'ammontare dei costi, inclusi quelli per beni strumentali nuovi o mai usati, non rileva ai fi ni del calcolo del reddi-to imponibile.

L’agevolazione risulta invece accessibile per i contribuenti in regime di vantaggio, per i quali l'applicazione del principio di cassa non è conside-rato un ostacolo all'adozione della stessa.

L'effetto prodotto dall'intervento è esclusiva-mente fiscale e consente la determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fi ni Irpef e Ires; infatti si ha una deduzione extra-contabile del 40%, ripartita sul periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di leasing. L'agevola-zione non produce effetti ai fi ni Irap e non non infl uenza il calcolo di eventuali plusvalenze/mi-

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IPERAMMORTAMENTO

nusvalenze del periodo.Nel caso di imprese, nel primo anno di entra-

ta in funzione del bene, la maggiorazione del 40% deve essere applicata alla metà della quo-ta di ammortamento ordinariamente deducibile. Tale modalità non è prevista per i lavoratori au-tonomi.

In caso di affi tto di azienda, se il locatario ha l’onere del mantenimento dell’effi cienza, oltre che sostituzione e implementazione, degli impianti e degli altri beni strumentali del compendio azien-dale, a fruire dell’agevolazione è il locatario. Se fosse stato derogato contrattualmente l’onere sa-rebbe a carico dell’impresa concedente.

In caso di cessione o eliminazione non si potrà fruire delle quote non dedotte della maggiora-zione.

Su indicazione dell'Agenzia delle entrate, per la determinazione della maggiorazione spettante vengono applicate le regole generali di com-petenza per l'imputazione degli investimenti. Questo signifi ca che gli ammortamenti del 40% aggiuntivi possono essere dedotti solo a partire dell'esercizio di entrata in funzione del bene.

La norma agevolativa non prevede nessuna limitazione circa la sua cumulabilità con altre misure di favore, salvo quanto previsto dalle spe-cifi che norme relative a tali misure fi scali.

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43Lunedì 9 Gennaio 2017

Supplemento a cura di FRANCA FLORIS

[email protected]

SUOrienta spa. L’agenzia per il lavoro salva 400 lavorato-ri in somministrazione dal fallimento di Trenkwalder, agenzia dichiarata fallita dal Tribunale di Modena

GIÙ

Dalla badante al facilitatore digitale passando per l’infermiere La white economy non conosce crisi e amplia il perimetro

Assistere per lavoro

Padova in digitaleA scuola di videoeditingPadova sempre più digitale. Presso il FabLab a gennaio inizieranno, infatti, i corsi di videoediting per costruire una storia aziendale di successo sui social network e un seminario avanzato sulle opportu-nità dell’artigianato digitale. Il FabLab di Padova fa parte del FabLab network veneto, che conta già storie di successo con associa-zioni di categoria come Cna, con cui nel 2016 è stata ideata l’Accademia del restauro, spin off di un corso culminato a novembre 2016 con un seminario nell’ambito di Auto e moto d’epoca a cui hanno partecipato quasi 200 addetti ai lavori.

La Maremma punta all’occupazione localeConfcommercio Grosseto in campo per il lavoro. Assieme all’agenzia accreditata Cat Ascom Maremma, infatti, offre una completa gamma di corsi di formazione studiati ad hoc per rispondere al meglio alle esigenze occupazionali del territorio. In particolare, il 16 gennaio partiranno due percorsi formativi aperti a tutti gli interessati. Quello per «Agente di affari in mediazioni immobiliari», con l’obiettivo di far acquisire conoscenze e competenze in materia di mediazione ed «ex Rec», per chi invece sogna di aprire o prendere in gestione un bar o un ristorante oppure un’attività di vendita di generi alimentari. In questo caso si tratteranno le materie specifi che, dai principi di igiene per la somministrazione fi no alla legislazione del settore.

Tempo di formazione in salsa europea

Grande successo per la Settimana europea di formazione. Sono stati, infatti, oltre 700 mila i partecipan-ti ai primi sette giorni dedicati alla formazione e all’istruzione professionale. Nel dettaglio, 702.250 persone hanno preso parte alle 977 attività organizzate in tutta Europa nel contesto della tre giorni dell’European vocational skills week 2016 che si è tenuta a dicembre e che ha visto l’Italia padrina di 47 iniziative sul territorio, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di se stessi e dei propri interessi e talenti per poter scegliere la giusta formazione professionale e, quindi, intraprendere una carriera di successo.

SCELTI & PRESCELTI

San Francisco. L’aeroporto californiano fi nisce all’ultimo posto nella gestione dei voli du-rante le festività. Il 20% dei tra-sporti risulta essere in ritardo, sia in partenza sia in arrivo

LavoroIl settimanale delle

Opportunità professionali

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44 Lunedì 9 Gennaio 2017 L’ I N C H I E S TALa mappa dei proi li professionali (e dei percorsi formativi) in crescita nella white economy

Lavori al servizio delle personeI servizi di cura e assistenza creano nuova occupazione

Pagine a curaDI SABRINA IADAROLA

Occorre una badante a un nostro fami-liare, ma il costo è troppo alto? La solu-

zione ideale potrebbe essere la badante di condominio: un’operatrice specializzata che accudisca e curi contem-poraneamente più persone di uno stesso palazzo. Le fa-miglie condivideranno costi e servizio. Con un risparmio notevole sulla spesa com-plessiva. È una delle nuove professioni fi glie della white economy che comprende la filiera delle attività rivol-te alla salute, sia le cure in senso stretto che i servizi per il benessere delle persone e delle famiglie. Un settore che nell’ultimo Rapporto Censis-Unipol è stato stimato in 290 miliardi di euro (oltre il 9% del pil nazionale). Al di là del valore economico, c’è quello occupazionale: gli occupati diretti nei diversi comparti sono 2,8 milioni, ai quali si aggiunge un altro milione di

lavoratori grazie all’indotto e ai settori trasversali. At-tività economiche in cresci-ta, che hanno continuato a espandersi anche negli anni della crisi, sia pure a un ritmo

rallentato e in aumento an-che nel prossimo futuro, dato il nostro andamento demo-grafi co e la conseguente ne-cessità di gestire le cronicità di una popolazione sempre più anziana. Di fatto siamo il paese più vecchio in Europa, con il 21,4% di cittadini over 65 e il 6,4% over 80, secondi al mondo dopo il Giappone. E quindi, dal settore della white economy, sembrano

nascere interessanti novità e prospettive, per i giovani e i lavoratori in cerca di nuo-va occupazione, non sempre note. A confermarlo è lo stu-dio recente condotto dal Pro-

getto EQuIPE 2020 di Italia Lavoro in collaborazione con l’Istituto per la ricerca sociale, nel quale sono identifi cati 28 profi li innovativi nell’ambito dei principali rami di attività presenti nella white economy (servizi sanitari e sociali, bio-tecnologie, bioscienze e indu-stria farmaceutica, attività riconducibili all’informatica, alla digitalizzazione e all’e-health, industria del benes-

sere e silver economy, settore no-profi t e agricoltura socia-le). Undici riguardano la whi-te economy in senso stretto e sono, oltre alla citata badante di condominio, il care mana-ger (Coordinatore Operativo dell’Assistenza), il case ma-nager (Medico Supervisore), il consulente fi nanziario e as-sicurativo per il welfare inte-grato, l’educatore fi nanziario, l’esperto di welfare aziendale, il facilitatore digitale, l’infer-miere di famiglia, il mana-ger di struttura complessa, il medico di genere, il welfare platform designer.

«La tecnologia e le opportu-nità dell’innovazione, le linee di indirizzo della industria 4.0, l’aumento della domanda di salute e il decentramento socio-sanitario», spiega Anto-nella Marsala di Italia Lavo-ro, responsabile del progetto, «stanno determinando alcuni importanti cambiamenti sul-la domanda di lavoro e sul-le caratteristiche dei profi li professionali di questo ampio settore. In questo panorama, le aziende hanno sempre più

bisogno, sia di lavoratori che dispongano di nuove com-petenze, sia di alcuni profi li inediti, meno noti al grande pubblico. Ci serviva capire», aggiunge Marsala, «come stanno cambiando le profes-sioni delle persone occupate nel settore sanitario e as-sistenziale, con un duplice obiettivo: mettere a disposi-zione di tutte le imprese sa-nitarie uno strumento utile di orientamento e indirizza-re i giovani a intraprendere con consapevolezza percorsi formativi e professionali in settori in crescita come quel-li riconducibili alla cosiddetta white economy». Si tratta in sostanza di profi li professio-nali talvolta completamente nuovi, altre volte di profili tradizionali con competenze rinnovate nell’Ict, nella ca-pacità organizzativa, negli aspetti di comunicazione e relazionali, nella capacità di gestione economica o nelle conoscenze giuridiche. Nella tabella compiti, competenze e iter formativo degli undici profi li citati.

I profili più richiesti della white economy

BADANTE DICONDOMINIO

Gestione della casa e assistenza degli anziani. I servizi sono in condivisione tra persone che abitano nello stesso condominio o quartiere, permettendo così di dividerne i costi in base alle ore prestate per svolgere le varie com-missioni.La formazione è la stessa dell’Assistente familiare, per la quale ogni Regione ha deinito standard speciici. I corsi sono inanziati attraverso risorse nazionali (ad esempio Fondo per la non autosuficienza) o europee (Fondo Sociale Europeo) e sono gratuiti per i partecipanti. Non esiste un riconoscimento della igura della badante di condominio a livello nazionale, ma sono attualmente in corso alcune sperimentazioni: a Milano, a Bologna (progettazione di un servizio di assistenza condivisa nell’ambito del progetto Gender Community inanziato dalla Città metropolitana di Bologna, che sperimenterà ASPPI), a Firenze (sperimentazione in corso della Coop. Girasole in collaborazione con il Comune di Firenze), a Pescara (sperimentazione della Coop Camelia in collaborazione con il Comune di Pescara).

CAREMANAGER

È l’infermiere o l’operatore sociale formato per aiutare il cittadino nella gestione ordinaria dell’assistenza una volta deinito il piano di cura, soprattutto per le patologie più croniche. Figura non attualmente prevista nei percorsi accademici e di specializzazione tradizionali. Sono stati avviati alcuni percorsi speciici in relazione a una attività di Telemonitoraggio Dialisi Domiciliare nell’ambito del progetto di ricerca Smart Health 2.0 Education” in Regione Puglia.

CASEMANAGER

Si tratta di un proilo in grado di occuparsi del Case Management, ovvero della presa in carico del paziente/utente attraverso la pianiicazione, il coordinamento, la gestione ed eventuale revisione dell’intero percorso assistenzia-le nell’ambito delle malattie croniche con dificoltà più elevata o di utenze con problematiche socio-assistenziali signiicative. Il Case Manager necessita di spiccate competenze organizzative: deve essere in grado di coordinare specialisti diversi e prendersi carico dei bisogni complessivi (anche psicologici) del malato e della sua famiglia.. Entra nel merito della terapia, anche se non deve necessariamente possedere competenze specialistiche.Non è attualmente previsto nei percorsi accademici e di specializzazione tradizionali. Tuttavia, sono stati avviati alcuni percorsi speciici, fra cui il Master in Case management geriatrico dell’Ospedale S. Andrea di Roma, in collaborazione con l’Università degli Studi La Sapienza di Roma e i percorsi formativi per case e care manager in relazione a una attività di Telemonitoraggio Dialisi Domiciliare nell’ambito del progetto di ricerca Smart Health 2.0 Education” in Regione Puglia.

CONSULENTE FINANZIARIO EASSICURATIVO PER ILWELFAREINTEGRATO

E’ colui che, da tecnico esperto in attività inanziarie e assicurative, offre consulenza su prodotti di previdenza e gestione dei rischi e di risparmio più tradizionali (pensioni integrative, polizze vita e assicurazioni sanitarie, ecc.) ino a forme di voucher di assistenza e di servizio.Le competenze sono acquisibili attraverso percorsi triennali e magistrali in discipline economiche, giuridiche e politico-sociali. Sono poi presenti corsi di perfezionamento che prevedono lo studio e l’approfondimento delle varie tematiche che caratterizzano la gestione dei fondi – ad esempio fondi pensione e fondi sanitari (acquisizione di competenze giuridiche, economiche, inanziarie, iscali, ecc.) – e che forniscono le competenze tecniche e manageriali utili per poter operare nei vari settori (previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, ecc.). E’ attivo, a titolo di esempio, un percorso formativo della LUISS Business School denominato “Corso di Perfezionamento Universitario in Organizzazione e Management del Welfare Integrativo.

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45Lunedì 9 Gennaio 2017Lunedì 9 GennaioL’ I N C H I E S TA

I profili più richiesti della white economy

EDUCATOREFINANZIARIO

L’educatore inanziario, a differenza del consulente inanziario, svolge attività di formazione inalizzata a rendere le persone e le famiglie autonome nel processo di gestione delle risorse economiche. In tempi molto recenti, è divenuta una igura richiesta nelle politiche e negli interventi di welfare (compreso il microcredito) per soggetti e nuclei familiari in condizione di fragilità, come dimostrano le esperienze di attivazione di percorsi e sportelli in diversi Comuni italiani (Torino, Milano, ecc).Sono richieste competenze professionali di natura più tecnica (competenze in ambito inanziario, previdenziale, ecc.), competenze relazionali e capacità di insegnamento/formazione, anche con riferimento a target fragili. Esisto-no percorsi formativi promossi dall’Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) e alcuni percorsi ad hoc svolti nell’ambito di progetti a sostegno del welfare inanziario, come nel caso del percorso formativo e di abilitazione gratuito del Comune di Milano.

ESPERTO DIWELFARE AZIENDALE

Non si tratta di una igura nuova ma con competenze innovative che si innestano su professionalità già esistenti. Si occupa non soltanto degli aspetti giuridici ed economici del welfare (legati alle normative vigenti, alla contratta-zione collettiva, alla iscalità dei beneit, all’ottimizzazione del costo del lavoro, ecc.) ma del disegno complessivo del piano di welfare aziendale, ovvero dell’insieme di politiche strutturate e iniziative on demand che l’impresa può adottare a beneicio dei propri dipendenti intervenendo in materia di conciliazione, di sostegno alla salute e al benessere del lavoratore, mediante iniziative di corporate social responsibility, ecc. Non esistono percorsi formativi strutturati: la formazione prevede un ampliamento delle competenze di igure già operanti a servizio delle aziende (come nel caso dei consulenti del lavoro) o di soggetti nuovi (ricercatori e consu-lenti esperti di policy) mediante la partecipazione a speciici corsi brevi di aggiornamento di una o due giornate.

FACILITATOREDIGITALE

Offre servizi di assistenza, anche attraverso corsi, ai cittadini per l’utilizzo delle nuove tecnologie, sia per coloro che non hanno accesso alle tecnologie di base (PC, Internet, ecc.), sia per coloro che vogliono migliorare le proprie conoscenze digitali (servizi professionali). Per l’acquisizione delle competenze esiste un Corso di formazione nell’ambito del progetto Pane e Internet, dedi-cato alla igura del facilitatore digitale. L’iniziativa è inalizzata a introdurre e illustrare il ruolo dei facilitatori digitali, presentare il modello europeo per la diffusione delle competenze digitali DIGCOMP, e avviare un sistema di rela-zioni e condivisione tra i facilitatori digitali. Ci sono poi percorsi “tradizionali” per tecnici informatici, dal diploma di scuola secondaria superiore a percorsi di formazione superiore quali laurea in informatica o ingegneria informatica. Mancano, invece, percorsi mirati per acquisire competenze in ambiti speciici (ad esempio per il settore sociale, per quello dell’educazione o quello culturale, ecc.). Sono presenti anche alcuni percorsi di formazione di tipo universitario e alcuni master inalizzati all’acquisizione di conoscenze di informatica applicata alla comunicazione mediata da tecnologia (ad esempio Informatica per la Comunicazione Digitale – UniMilano; Scienze e Tecnologie Multimediali, Università degli Studi di Udine).

INFERMIEREDI FAMIGLIA

Svolge un ruolo di promozione della salute, prevenzione della malattia, riabilitazione e assistenza ai malati e ai morenti. Dialoga con tutte le igure sanitarie presenti sul territorio: medico, operatori del Terzo settore, isioterapisti, ostetriche, per la presa in carico di un soggetto. E’ necessaria una formazione che consenta di identiicare lo stato di salute ed i bisogni dell’individuo in relazione al proprio contesto familiare e socio culturale; favorire ed erogare interventi speciici di assistenza alle famiglie; promuovere e partecipare ad iniziative atte a favorire lo sviluppo dei fattori di prevenzione e protezione; coordinare e gestire l’assistenza domiciliare, compresa quella delegata ad altro personale; valutare l’eficacia degli interventi e delle iniziative attraverso la conoscenza degli standard di qualità e delle nuove tecnologie di comunicazione con il paziente (es. teleassistenza).Su tutto il territorio nazionale sono stati attivati ad oggi 9 Master per Infermiere di Famiglia. Il primo è stato istituito a Torino.

MANAGERDI STRUTTURA COMPLESSA

Si tratta di uno speciico ruolo manageriale nell’ambito del settore dei servizi sanitari e sociali: il riferimento è a tutti i ruoli dell’alta direzione, dal Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo, Sociale a ruoli di responsabilità di livello distrettuale e dipartimentale. Un manager di struttura complessa deve possedere una conoscenza specializzata del sistema sanitario e sociale e degli strumenti di economia aziendale e management per un'amministrazione eficace nella veste di dirigente, imprenditore e consulente. L’interdisciplinarietà è considerata una competenza imprescindibile per rivestire adeguatamente questo ruolo. Nei setting assistenziali dove prevale il lato organizzativo (ad esempio una casa di riposo) sono più importanti competenze gestionali o economiche. Dove prevale un sape-re anche disciplinare (ad esempio un hospice) risultano più opportune competenze infermieristiche, ovviamente sempre coniugate con quelle gestionali La igura del manager che gestisce gli ospedali o strutture socio-sanitarie (ad es. RSA) rappresenta una nuova igura professionale importata dai grandi college anglosassoni in cui si è registrata una esplosione di master in healthcare administration, la formazione per manager di strutture ospedaliere. Diversi sono i programmi attivati in Italia: dal Master in Management per la Sanità della Sda Bocconi al Master in Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dal corso in Management delle aziende sanitarie della LUISS a quello per executive in Economia e Management della Sanità in programma alla Ca’ Foscari di Venezia.

MEDICODI GENERE/MEDICODI CLUSTER

E’ un medico che svolge la professione adottando un approccio di genere che tenga conto delle differenze tra gli organismi di donne e uomini. La medicina di genere indaga sulle relazioni tra l'appartenenza al genere sessuale e l'eficacia delle terapie nel trattamento di determinate patologie. Questa innovativa branca della ricerca biomedica, relativamente inedita per l'Italia, rappresenta una nuova prospettiva per il futuro della salute. Recentemente la igura del medico di genere sta subendo una ulteriore evoluzione nella direzione del medico di cluster, che lega la propria specializzazione ai diversi cluster sociali emergenti tenendo conto non soltanto del genere ma anche delle altre caratteristiche individuali (età, etnia, orientamento sessuale, ecc.). Non si tratta di una specializzazione medica, ma di una integrazione trasversale di specialità e di competenze me-diche che tengono contro, nella presa in carico del paziente, delle differenze di genere, non solo a livello anatomico e isiologico, ma anche di quelle biologiche, psicologiche, culturali ecc.Sono presenti percorsi formativi organizzati da ASL o da enti di formazione nell’ambito della sanità, come il percorso online proposto dall’Azienda USL di Ferrara o, per portare un altro esempio, quello promosso dalla Azienda Ospeda-liera Universitaria Integrata di Verona che consentono di maturare crediti ECM (educazione continua in medicina).

WELFAREPLATFORMDESIGNER

La igura professionale, con competenze che uniscono quelle sanitarie all’Information Technologies, dovrebbe essere in grado di immaginare e progettare l’equivalente delle Piattaforma del car sharing o di Tripadvisor per il welfare. Non si tratta di sviluppatori di tecnologie, ma di qualcuno in grado di trasformarle in servizi sanitari ad alto valore aggiunto. Si tratta di un proilo professionale in grado, ad esempio, di usare modelli di sharing economy per fare welfare sanitario di secondo livello afinché, ad esempio, i diabetici adottino stili di comportamento corretti. Non esiste un percorso formativo speciico, ma si tratta di competenze maturabili on the job e attraverso percorsi formativi molto diversi.

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46 Lunedì 9 Gennaio 2017 F O R M A Z I O N EIl corso del Poli.design in collaborazione con l’Esa

Uno stile spazialeIn orbita con materiali innovativi

Pagina a cura DI FILIPPO GROSSI

Scatta il 30 gennaio la prima edizione del cor-so di alta formazione in Fashion in orbit-Moda,

tecnologia, ispirazione spazia-le organizzato da Poli.design in collaborazio-ne con l’Agenzia spa-ziale europea (Esa). Il progetto, denominato Couture in orbit, ri-volto alla realizzazio-ne di una collezione di abiti che integra tecnologie spaziali e materiali innovati-vi, ha riscosso tanto interesse al punto di divenire un vero e proprio master che si avvale anche della collabora-zione di TexClubTec (associa-zione tessili tecnici innovativi) e Colmar aprendo la parteci-pazione anche a professioni-sti e aziende che operano nel fashion system. Se è vero che le innovazioni spaziali avranno nel prossimo futuro una sem-pre più forte influenza su trend

di consumo e comportamenti, al fashion designer spetta ca-pire come diventare protagoni-sta attivo e più consapevole di questo processo per approda-re alla creazione di prodotti e modelli di business innovativi, che comprendano smart texti-

le, wearable ma anche tecno-logie per l’ambiente e politiche di sostenibilità per la moda. Il corso, oltre a trasferire compe-tenze specifiche sulle innova-zioni tecnologiche e capacità progettuali avanzate, offre un’opportunità unica di costru-ire relazioni trasversali con esperti appartenenti al settore

tecnologicamente più avanzato al mondo e di esplorare come la ricerca condotta nello spa-zio possa ispirare la moda e creare nuove opportunità di crescita sociale e business. I partecipanti avranno, inoltre, la possibilità di realizzare una

vera e propria cap-sule collection carat-terizzata da un alto livello di innovazio-ne e di presentarla attraverso un por-tfolio professionale. La capsule collection sarà sviluppata sul-la base di un brief preciso che prenderà ispirazione da una tecnologia spaziale tra quelle presen-tate e i partecipanti

lavoreranno in aula e in labo-ratorio sartoriale con materiali tessili innovativi riproducendo le dinamiche reali di un’azien-da di moda, dall’immagine complessiva del prodotto alla comunicazione. Per iscriversi e per avere maggiori informazio-ni, consultare il sito web: www.polidesign.net.

Entro il 31 gennaio è possibile inviare la domanda di parteci-pazione per uno dei

26 tirocini formativi previsti dalla Consob. Gli stage, della durata di sei mesi, da svol-gersi presso le sedi di Roma e Milano della Commissione nazio-nale per le società e la borsa, hanno l’obiet-tivo di completare e approfondire il per-corso di studi svolto. Ai tirocinanti verrà riconosciuta una in-dennità di partecipa-zione pari a 800 euro mensili lordi a fonte del regolare svolgi-mento delle attività richieste come certificato dal tutor del tirocinante stesso. Per essere ammessi i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di lau-rea di secondo livello speciali-stica con votazione non infe-riore a 105/110, dottorato di ricerca, master universitario di II livello, corso di specializ-zazione universitario e, infi-

ne, un’età compresa tra i 26 e i 32 anni a seconda del titolo di studio posseduto. Al fine di definire le graduatorie si terrà conto del voto di laurea, del possesso di titoli di studio ulteriori rispetto alla laurea e

dei titoli professionali posse-duti. Le domande di parteci-pazione e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno pervenire entro il 31 gennaio e potranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo [email protected]. Per scaricare il bando di concorso, visitare il sito in-ternet: www.consob.it

Domande entro il 31 gennaio

Formazione a 360°grazie alla Consob

C’è tempo fi no al 12 gennaio per presentare la propria candidatura al master in Imprenditorialità e inno-vazione organizzato dall’università di Salerno. Il master, che si terrà dal 31 gennaio al 20 di-cembre 2017, costituisce un’opportunità per chi vuole acquisire competenze e fa-re esperienze nel mondo dell’inno-vazione e delle startup. In par-ticolare, si rivol-ge a giovani con laurea magistrale, specialistica, o vec-chio ordinamento (in qualsiasi disciplina) ed intende formare nuove fi gure professionali sulle tema-tiche dell’open innovation, dell’im-prenditorialità innovativa (start-up e spin-off), del trasferimento tecnologico, della proprietà intellettuale, e più in generale dello sviluppo di eco-sistemi innovativi. Il profi lo in uscita potrà quindi avere sbocchi professionali in incubatori, acceleratori, società di consulenza e trasferimento tecnologico, operatori di venture capital, agenzie per l’innovazione, technology transfer offi ce universitari e, infi ne, start-up innovative. Un’opportunità per chi vuole lavorare nel settore dell’innova-zione e delle startup, sia per la qualità del programma formativo sia per le esperienze sul campo che gli allievi potranno realizzare grazie ai numerosi partner che il master può vantare. Per presentare la propria candidatura, occorre consultare il sito web: http://www.masterm2i.unisa.it

Fino al 12 gennaio è possibile

iscriversi al master in Fashion com-munication and styling organizzato da Ied a Milano. Il master, che si svolgerà dal 26 gennaio 2017 al 26

gennaio 2018, intende formare una fi gura professionale fon-

damentale nel settore del fashion. Comunicare i

contenuti della moda è un compito comples-so, che impone un approccio reattivo e l’applicazione di misure strategiche a un mercato dagli scenari mutevoli e

instabili. Occorre poi considerare il rapporto

tra mercato ed evoluzione dei nuovi media e il ruolo

cruciale della comunicazione visiva nel mondo di oggi. Lo stylist

è colui che apporta valore alla comuni-cazione dei prodotti di moda, che crea l’immagine e si inca-rica della scelta dei capi e della selezione degli abbinamenti da presentare nella collezione. Lo stylist è un vero e proprio giornalista e repor-ter visivo, l’anello di congiunzione tra il produttore di moda e i consumatori e lettori delle riviste di moda. I responsabili della comunicazione di moda possono lavorare come fashion communica-tion manager, consulenti d’immagine, fashion stylist, ricercatori e trend setters, responsabili delle pubbliche re-lazioni presso uffi ci stampa, agenzie di pubbliche relazioni e di organizzazione eventi, editori (per la stampa, il web e

la tv) e uffi ci di design di case di moda italiane e internazionali. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, visi-tare il sito web: www.ied.it/milano

Entro il 30 gennaio è possibile iscriversi al master in Bilancio e am-ministrazione aziendale organizzato dall’università degli studi di Pisa. Il master, che si terrà dal 24 febbraio 2017 al 23 febbraio 2018, prevede un percorso formativo che permette di acquisire i fonda-menti di management (strategia, marketing, organizzazione, fi nan-za, tax accounting), conoscenze specialisti-che nelle diverse aree dell’amministrazione aziendale (con-tabilità generale, bilancio logico-tecni-co, bilancio riclassifi cato per l’analisi

e bilancio legale, utilizzo software contabile/gestiona-le) e del controllo di gestione (contabili-tà analitica, pianifi -cazione economico-fi nanziaria, budge-ting e reporting). Il master, inoltre, si rivolge a giovani laureati che abbia-no già intrapreso un percorso lavo-

rativo-professionale e che desiderino acquisire un’adeguata qualifi cazione sulle tematiche inerenti il bilancio, il controllo di gestione e la tecnica profes-sionale, senza interrompere l’attività di lavoro. È prevista, infi ne, una parte applicativa consistente nell’elaborazio-ne di un project work individuale volto

ad applicare le conoscenze e compe-tenze professionali acquisite. La parte formativa viene svolta con il supporto di avanzate metodologie didattiche che garantiscono l’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e com-petenze tecniche da parte degli allievi i quali saranno attivamente coinvolti in simulazioni operative, testimonianze

e discussioni di casi aziendali concreti. Per iscriversi e avere mag-giori informazioni, consultare il sito web: www.unipi.it

Al via la 39ª edizio-ne del master in Tou-rism quality manage-ment organizzato da Uninform Group. Il

master, che forma i manager del turi-smo, si svolge in due sessioni (febbraio e ottobre 2017) e prevede due mesi di alta formazione in aula, a Roma o a Milano, e un doppio stage con vitto e alloggio gratuito nelle più importanti realtà economiche del turismo europee e del Mediterraneo. L’ultima settimana di lezioni della fase d’aula si svolgerà, infatti, in crociera su Costa Diadema. In particolare, il doppio stage è di sei mesi, tre dei quali in strutture alber-ghiere situate nelle principali città europee e gli altri tre mesi in strutture turistiche del Mediterraneo: vi ade-riscono, infatti, importanti aziende turistiche nazionali e internazionali. Il master rappresenta uno dei più im-portanti percorsi formativi in Italia nel management del settore turistico, nella direzione delle strutture alberghiere e nel coordinamento dei tour operator. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, occorre visitare il sito internet: www.uninform.com

CORSI & MASTER

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47Lunedì 9 Gennaio 2017Lunedì 9 Gennaio 201P E R C O R S IL’analisi di EasyHunters illustra le caratteristiche necessarie per emergere nel settore

Finanza, spazio agli specialistiTra i profi li richiesti contabili, controller e amministratori

Pagina a curaDI ROBERT HASSAN

Crescono le richieste di profi li specializza-ti in ambito finance: contabile clienti/for-

nitori, controller, responsabile amministrazione finanza e controllo. Lo rivela un survey di EasyHunters, società di ri-cerca e selezione del persona-le che analizza le competen-ze richieste per questi ruoli: è indispensabile avere una laurea in economia o in inge-gneria gestionale ed è molto apprezzato un master. Non meno importante, poi, la per-fetta conoscenza dell’inglese ed eventualmente di una secon-da lingua straniera. Si tratta in generale di ruoli cruciali, all’interno delle aziende ita-liane e multinazio-nali, che prendono parte sempre più attivamente all’im-plementazione delle strategie commer-ciali e di sviluppo del business all’in-terno delle realtà in cui operano. Ed è proprio per que-sto motivo che, oggi, le competenze tecniche da sole non bastano più. Diventano indispensabili anche doti di relazione/comu-nicazione e marketing, cono-scenze informatiche e spiccate capacità commerciali.

Un contabile si occupa della gestione delle riconciliazioni bancarie, della registrazione delle fatture in entrata e in uscita, della preparazione e della liquidazione Iva e sup-porta i colleghi nella predispo-sizione del bilancio. Per questo professionista le retribuzioni generalmente possono arriva-re mediamente fi no a 30 mila euro annui lordi, purché abbia almeno tre anni di esperienza e parli un inglese fl uente. Un controller invece si occupa di

monitorare le performance e lo stato di salute dell’impresa dal punto di vista finanzia-rio. Deve essere laureato, con inglese fl uente ed esperienze pregresse in multinazionali. Può toccare anche i 40 mila euro annui lordi. Infi ne, il re-

sponsabile di amministrazione fi nanza e controllo supporta, dal punto di vista economico, fi nanziario e patrimoniale, la direzione della società e col-labora alla sua crescita e alla defi nizione delle strategie di sviluppo. Ha una retribuzione mediamente sui 50 mila/60 mila euro lordi annui.

Nell’area amministrazione il mercato richiede anche la fi gu-ra più specifi ca che si occupa dei sistemi di retribuzione. La sua mansione essenzialmente consiste nel mantenere l’equi-tà dei sistemi di retribuzione basati sulle prestazioni, as-sicurare un controllo concor-renziale costante, garantire la competitività globale delle

offerte sui salari e i benefi ts. Si occupa inoltre di effettuare le indagini salariali, analizzare i risultati, consigliare le misure correttive e/o proporre nuovi package, preparare le revisioni dei salari. Ha il ruolo di forza propositrice in occasione della

defi nizione della politica sa-lariale, elemento motivante e fi delizzante per il persona-le. È alle dirette dipendenze del direttore delle risorse umane o, più raramente, del direttore amministrati-vo e fi nanziario. A seconda delle dimensioni del gruppo in cui lavora, può supervi-sionare un’équipe di ana-listi che lo assiste nel suo compito. Partecipa, insieme

alla direzione risorse umane, alla defi nizione delle politiche salariali, assicura la gestione operativa delle retribuzioni dirette e indirette, individuali e collettive, oltre che il moni-toraggio dell’applicazione di tale politica. Ha un ruolo di analisi e studio dell’evolu-zione dei sistemi retributivi nelle società del gruppo e nel mercato di riferimento.

Il profilo dipende princi-palmente dalle dimensioni dell’azienda e dal perimetro d’intervento. Tuttavia, deve avere un’esperienza operati-va precedente di almeno cin-que anni relativa agli aspetti della retribuzione e della ge-stione salariale o in azienda

o in uno studio di consulenza specializzato. La conoscenza informatica, soprattutto del programma Access, è un ele-mento apprezzabile per por-tare a termine con successo questa missione. Il compito di questa fi gura professionale quindi consiste nell’adattare al meglio la politica di retri-buzione relativa al singolo dipendente, intervenendo su tutte le componenti dello sti-pendio e i benefi ts. La sua re-tribuzione lorda annua dopo tre-cinque anni di esperienza mediamente è di 35 mila/45 mila euro, dopo cinque-dieci anni è di 45 mila-50 mila, ol-tre i dieci anni è di 50 mila-70 mila euro. Può essere ag-giunta una quota variabile che può raggiungere il 15% a seconda delle aziende. Nello specifi co, l’esperto che si oc-cupa di retribuzioni analizza le componenti della busta paga, stabilendo i criteri di riconoscimento della perfor-mance: è dunque una fi gura specializzata che ha l’obiet-tivo di incentivare il miglio-ramento delle prestazioni dei dipendenti e di mantenere gli stipendi in linea col mercato. Generalmente ha una laurea in discipline economiche o giu-ridiche e successivamente non sono previsti né periodi di tiro-cinio né esami di abilitazione ma, data la delicatezza delle sue scelte.

La figura che si oc-cupa dei sistemi di retribuzione dunque pianifi ca la retribuzio-ne base, attraverso la verifi ca della coerenza interna e della compe-titività esterna della retribuzione stessa, defi nendo o rifocaliz-zando la struttura e i programmi retributi-vi, i criteri di ricono-scimento delle presta-zioni e valorizzando in termini temporali gli effetti delle decisio-ni di tale politica sul monte salari comples-sivo e sulle situazioni retributive individuali. È un profi lo che defi ni-sce dunque la retribu-zione variabile attra-verso l’individuazione di aree di miglioramen-to di tale retribuzione e la progettazione e la revisione del relativo sistema che compren-de la definizione di principi e di obiettivi, la scelta dei modelli, la determinazione dei ci-cli temporali, la simu-lazione costi/benefi ci, la selezione dei criteri di misura delle presta-zioni e la loro defi ni-zione.

Per svolgere questa professione, è fonda-mentale un costante confronto con il mer-cato attraverso inda-gini di tipo retributivo su aziende dello stes-so settore o di settori contigui e all’interno dell ’organizzazione con il management per individuare i sistemi più adatti per incenti-vare le risorse umane a migliorare le presta-zioni individuali. È un profilo che ha spesso una consolidata espe-rienza di apprendi-mento e professionale sviluppata sul campo all’interno della dire-zione risorse umane di contesti aziendali strutturati.

Questo ruolo è in genere assunto come quadro, ma può avan-zare verso posizioni manageriali o spostarsi orizzontalmente verso altre figure dell’area amministrazione del personale. Nel suo la-voro di analisi delle componenti della bu-sta paga generalmente viene coadiuvato da un commercialista.

Retribuzionida gestire

Sono alla prima esperienza di lavoro. Come emergere nel web marketing?

Anna, Varese

Il settore del web marketing è ca-ratterizzato da un livello alto di com-petizione: di conseguenza, soprattut-to se si è alle prime esperienze, sarà importante ottenere riscontri positivi per acquisire sicurezza e per crescere nella carriera. Le «aree» che afferisco-no all’ambito digitale sono numerose e diversifi cate tra loro e la necessità di una web agency è quella di far leva su professionalità specializzate che si occupino in maniera mirata, per esem-pio, dei social media o della grafi ca. Sarà fondamentale, dunque, il defi nire le proprie mansioni peculiari e il resta-re all’interno di un ambito delimitato

nel momento in cui ci si presenti a un datore di lavoro, dimostrando di sa-per gestire le tecniche e le strategie che competono alla propria attività specifi ca. Qualora venga affi dato un progetto, sarà decisivo l’adottare una strategia chiara, sapendo pianifi care gli investimenti in base al budget di-sponibile, gli strumenti da mettere in campo e le tempistiche da rispettare. Il proprio valore sarà dimostrato già nella fase iniziale del piano di lavo-ro, quando si spiegheranno le ragioni in base a cui esso risulterà effi cace e vincente. Anche in tale frangente si dovrà essere abili nel focalizzare l’at-tenzione di chi ascolta e nel risponde-re esaustivamente alle sue domande. Nell’ambito del web marketing, forse più che in altri settori, viene offerta

l’opportunità di sperimentare inizia-tive personali. Il successo ottenuto mediante una propria campagna» vincente potrebbe, quindi, rivelarsi duplice: da un lato consentirebbe di ottenere un oggettivo miglioramen-to del business aziendale, dall’altro, determinerebbe un apprezzamen-to sincero delle proprie capacità e dell’autonomia nel lavoro. Il riuscire a distinguersi e a mettere in luce i propri punti di forza, in due parole il «fare la differenza» in ambito digi-tale non sarà semplice, ma dovrà es-sere l’obiettivo primario se si desideri emergere, lasciando un’impressione positiva di sé, connessa strettamente a una mansione specifi ca.

Angelo Boccato [email protected]

STRATEGIE DI LAVORO

Voler fare la differenza

monitorare le performance e offerte sui salari e i benefits Si o in uno studio di consulenza

L’identikit

Ruolo Anni di esperienza Retribuzione annua lorda

Figura che si occupa dei sistemi di retribuzione

3-5 anni 35 mila-45 mila euro

5-10 anni 45 mila-50 mila euro

Più di 10 anni 50 mila-70 mila euro

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48 Lunedì 9 Gennaio 2017 A Z I E N D ELe selezioni della società avvengono attraverso l’exponential recruiting

Per Bip 350 consulentiRicercati neolaureati e profi li con esperienza

Pagina a curaDI LAURA ROTA

Bip per il 2017 prevede circa 350 nuove as-sunzioni, di cui 200 di fi gure con esperienza

e 150 senza esperienza, neo-laureati e laureandi. Tra i re-quisiti richiesti ai neo, ottimo inglese, lauree scientifi che, in particolare ingegneria gestionale, informatica, telecomunicazioni, energia su tutte ed economia, fl es-sibilità, problem solving, teamworking, proattività, disponibilità a viaggiare. Per i senior, oltre a quanto sopra, dai tre ai cinque anni di esperienza in consulenza di management, conoscen-za privilegiata industry, fi nancial services, energy e utilities, Telecom e media. Le competenze richieste sono business process reenginee-ring, Ict governance, intelli-genza artificiale e cognitive learning.

Business integration part-ners, prima multinazionale di consulenza italiana, ha messo

in campo un format che con-sente di accelerare i processi di selezione rendendoli più coinvolgenti, sperimentato lo scorso 19 settembre al Poli-tecnico di Milano. Dall’idea fi no alla realizzazione, Bip ha praticato il design thinking secondo la metodologia della Stanford University. Dalla

prima stretta di mano alla fi rma del contratto in poche ore. Al posto dell’iter classico di recruiting, che solitamente dura diverse settimane e pre-vede almeno tre fasi distinte (presentazione dell’azienda in università e raccolta curricu-lum, assessment in azienda

e colloquio con manager di area), il nuovo approccio, ba-sato sulla dinamica collabora-tiva, consente ai recruiter e ai manager di linea di valutare nella stessa giornata tutti i candidati e consegnare diret-tamente nella medesima sede di incontro il contratto di assun-zione agli allievi selezionati, che

inizieranno a lavorare già a partire dal lunedì successivo.

«Siamo molto orgo-gliosi», commenta Car-lo Capè, co-fondatore e a.d. di Bip, «dei risulta-ti raggiunti attraverso questo format innovati-vo, che permette di velo-cizzare incredibilmente l’iter di selezione, a be-neficio dell’azienda e dei candidati. Il nostro

obiettivo è quello di inserire nel nostro organico 120 professio-nisti nel prossimo anno attra-verso l’exponential recruiting». «Con l’exponential recruiting», aggiunge Angelo Proietti, part-ner di Bip e ideatore del format, «proviamo a far vivere la con-sulenza invece di raccontarla.

L’approccio utilizzato, defi nito dal design thinking permette infatti ai candidati di conosce-re concretamente l’azienda at-traverso la propria esperienza, vivendo da subito l’approccio Bip alla professione del con-sulente e a noi di sviluppare un’idea molto più chiara del loro reale potenziale».

Nella seconda metà di di-cembre l’azienda ha conferito per il secondo anno consecu-tivo a due giovani laureati il riconoscimento di stagista dell’anno 2016. Il premio è un riconoscimento al merito, all’entusiasmo e alla passione degli oltre 200 giovani laureati o laureandi che nel 2016 sono entrati con un contratto di sta-ge. L’anno scorso oltre il 90% degli stage è stato convertito in contratto a tempo indeter-minato. Gli interessati possono presentare la candidatura al sito www.businessintegration-partners.com, careers. Possono essere utilizzati anche i canali on line (Linkedin, Monster) e off line più conosciuti (career day in università, referral in-terni).

Al via la seconda edizione del programma di recrui-ting Make it di Prysmian Group, tra i primi nel mondo nei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, che cerca 50 talenti da inserire nei propri centri di produzione internazionali. Dopo il successo della prima edizione, che ha ottenuto oltre 6 mila candidature e l’assunzione di 50 fi gure, anche quest’anno il gruppo è alla ricerca, in Italia e nel mondo, di ingegneri di pro-cesso, di manutenzione, di progettazione e della qualità e di altre fi gure tecniche specializzate. Sono richieste laurea in ingegneria e un’esperienza di 3/7 anni, padro-nanza della lingua inglese e doti di leadership. «In Pry-smian», dichiara Fabrizio Rutschmann, svp risorse uma-ne e organizzazione, «crediamo fortemente nei giovani, p e r c h é rappre-sentano il futu-ro e il n o s t r o o b i e t -t i v o è valoriz-zarli in modo che possano esprimere al massimo il proprio potenziale. In quest’ottica Make it, così come il nostro graduate program Build the Future, è uno dei tanti progetti che ci permettono di intercettare i talenti che per noi possono davvero fare la differenza». L’ap-prendimento, il training e la possibilità di una crescita professionale sono gli elementi chiave alla base della fi losofi a dell’azienda e della strategia di sviluppo del capitale umano. Attraverso un percorso professionale di quattro anni, Make it offre formazione mediante la partecipazione alla Prysmian Group Academy, che punta a sviluppare le competenze essenziali per la car-riera dei prescelti. Il programma include due settimane presso la nuova sede milanese e due di formazione nella Manufacturing Academy di Mudanya (Turchia), polo specialistico recentemente inaugurato in uno degli stabilimenti del gruppo. La selezione terminerà alla fi ne di marzo e l’inserimento è previsto non oltre maggio 2017. Per candidarsi, collegarsi al sito www.prysmiangroup.com, people & careers.

Prysmian a cacciadi cinquanta talenti

Il gruppo Volkswagen sta rafforzando il proprio team con specialisti It altamente qualifi cati e sta espandendo fortemente il proprio know-how nei campi dell’intelligenza artifi ciale, dei big data, del-la realtà virtuale, della produzione intelligente e della connettività. Per queste attività, l’azienda sta reclutando sempre più personale specializzato pro-veniente da vari settori dell’high-tech, dall’industria dei videogame e dalla ricerca di alto livello. Soltanto nei prossimi tre anni saranno assunti più di 1.000 esperti It, metà dei quali lavorerà a Wolfsburg. Nel corso degli ul-timi mesi, l’It del gruppo ha già reclutato n u o v e f i g u -re altamente specializzate provenienti da una varietà di settori e paesi, inclusi esper-ti di robotica, di design thinking e ricercatori nel campo dell’intelligenza artifi ciale.

I nuovi assunti sono impiegati in unità come il Vir-tual Engineering Lab, il Data Lab, lo Smart Produc-tion Lab, l’Ideation Hub o l’It di gruppo a Wolfsburg. «Chi vuole dare forma al futuro della mobilità», af-ferma Karlheinz Blessing, membro del consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen responsa-bile per le hr, «sta venendo in Volkswagen. Stiamo affrontando le maggiori sfi de del futuro, digitalizza-zione, sviluppo di software, mobilità elettrica, gui-da autonoma e servizi di mobilità, con le persone migliori. Per questi settori, stiamo rafforzando il nostro team con esperti di prima classe«. »I compiti che affrontiamo», aggiunge Martin Hofmann, cio del gruppo, «sono più vari e interessanti che mai. Per il gruppo Volkswagen, azienda di mobilità globale, It signifi ca: collaborazione internazionale, lavorare in team versatili, creativi e dinamici e la tecnologia più avanzata». Gli interessati possono presentare la candidatura al sito http://www.volkswagengroup.it/lavora-con-noi.

Il gruppo Volkswagenrafforza il team It

Il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (Fi) seleziona per il nuovo negozio Primark diversi senior department mana-ger e department manager con anni di esperienza e conoscenza della lingua inglese e assistant store manager; per il ristorante Il Lupo un cuoco esperto, con diploma di scuola alberghiera, capacità rela-zionali e fl essibilità oraria. Gli interessati possono candidarsi al sito www.igigli.it, jobzone.

HP (Hewlett Packard Company), multinaziona-le statunitense operante nel settore dell’It, ricerca per la sede principale italiana di Cernusco sul Naviglio (Mi) online busi-ness development printing e graduate e-commerce online specialist, laureati in economia, marketing o fi nanza; partner service consultant a3 portfolio ingegneri o informatici e offre stage nell’area legale. Curriculum a https://h30631.www3.hp.com/search-jobs.

La società calcistica AS Roma cerca personale con conoscenza dell’inglese da assumere nei propri punti vendita: store ma-nager e sales assistant/addetti vendita AS Roma store, con doti di relazione, comunicazione e predi-sposizione al lavoro in team; sales executive Villa Ruggeri presso lo stadio Olimpico. Candidarsi al sito www.asroma.com/it/club/careers, inviando curriculum e lettera di presentazione via mail all’indirizzo indicato.

Aeroviaggi ha concluso un accordo con Invitalia per riaprire l’ex villaggio Valtur di Pollina (Pa), che sarà trasformato in un complesso alberghie-ro a quattro stelle, il Pollina Resort, e vedrà l’inserimento di circa 65 persone, tra receptionist, camerieri ai piani, segre-tari, portieri, addetti sala e cucina e alle pulizie, nella prossima stagione estiva che incomincerà il 9 giugno. Candidature al sito www.aeroviaggi.it, lavora con noi.

Unipol Gruppo Finan-ziario seleziona addetti di fi liale bancaria da inserire nelle stesse a tempo deter-minato per 12 mesi nelle regioni Marche, Veneto e Toscana, con titolo di stu-dio a indirizzo economico; operatori call center in-bound per Torino, diploma-ti con conoscenza dell’ingle-se; medico per liquidazione sinistri ramo malattia e programmatore java/.net a Bologna. Candidarsi a http://www.unipol.it/it/, lavora con noi.

NEWS

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49Lunedì 9 Gennaio 2017Lunedì 9 Gennaio 201IL PROFESSIONISTA

Giovanni Maggi, presidente di Assofondipensione dal dicembre 2016. La previdenza del domani

Una passione chiamata territorioGestire un’attività legata alle proprie origini signii ca collaborare al massimo con coloro che hanno tradizioni e i nalità differenti ma uguali motivazioni

DI BEATRICE MIGLIORINI

Winston Churchill diceva: «Alcune persone vedono un’impresa privata come una tigre feroce da ucci-

dere subito, altri come una mucca da mungere, pochissimi la vedono com’è in realtà: un robusto cavallo che traina un carro molto pesante». Parole che si sono rivelate essere sempre più vere con il passare degli anni e con le quali molti imprendito-ri italiani con il tempo si sono trovati a dovere aver a che fare affrontando situazioni che solo una profonda de-dizione al proprio lavoro e al pro-prio territorio hanno permesso di superare. Lo sa bene Giovanni Maggi, neopresidente di Assofon-dipensione, che dopo gli studi ha iniziato a lavorare in una delle aziende di famiglia, un catenifi cio dove si è occupato quasi subito delle attività commerciali in Ita-lia e all’estero. Marito e padre di famiglia, 53 anni, la passione di Maggi per ciò che è oltreconfi ne è riscontrabile anche nel desiderio, come ha rac-contato a ItaliaOggi Set-te, «di prendersi un anno sabbatico per viaggiare con la famiglia per visi-tare nuovi luoghi». Legato alla sua terra di origine, il Lecchese, il desiderio di Maggi di impegnarsi in ambito associativo na-sce contemporaneamente all’impegno stabile con le attività di famiglia. «L’impegno in ambito associativo, per me è sempre stata una vera e propria passione, che si è sempre coniu-gata con il desiderio di portare avanti l’attività imprenditoriale, dando continuità alla storia in-dustriale quasi centenaria della mia famiglia. Ecco, quindi», ha raccontato Maggi, «che il primo incarico in campo associativo è arrivato con la presidenza del Gruppo giovani dell’Associazione piccole e medie industrie della pro-vincia lecchese, nei primi anni 90. Il percorso è, poi, proseguito senza interruzioni perché l’impegno sul e per il territorio dove sono nato e vivo è per me un aspetto fonda-mentale». Ed è seguendo il solco di questa attività che, negli anni, è

riuscito ad essere presente nei cda di diverse società quotate e non, sia in ambito fi eristico che in ambi-to previdenziale e fi nanziario, che gli hanno consentito di maturare nel corso degli anni un’esperienza importante nel settore che a di-cembre del 2016 gli hanno dato la possibilità di arrivare alla guida di Assofondipensione, «l’Associazione dei fondi pensione negoziali costi-tuita nel 2003 che conta 32 fondi associati per un numero di oltre 2 milioni di iscritti e che rappresenta una realtà importante nel settore della previdenza complementare»,

ha sottolineato Maggi.Una nuova avventura che Maggi

non esita a defi nire un vero e pro-prio osservatorio privilegiato, tan-to da essere pronto a lavorare con la nuova consiliatura per portare avanti le attività dell’Associazione, «in vista delle prossime sfi de che attendono il secondo pilastro, an-

che sulla base delle novità normative recate dalla legge di Bilancio 2017 e dai provvedimenti di prossima ema-nazione come il ddl Concorrenza. In particolare», ha sottolineato il ne-opresidente, «in relazione ai fondi

pensione negoziali, un tema di notevole rilevanza è quello del loro raffor-zamento sot-to il duplice e connesso profi -lo della loro ca-pacità di azione e della capacità

di attuare politiche di asset allocation meglio orientate all’economia re-ale del paese, anche al fi ne di contribuire alla crescita dell’occupazione.

L’obiettivo di lungo ter-mine», ha concluso Mag-gi, «è quello di rimarcare l’importanza strutturale del sistema di previdenza complementare, per certi

versi ridimensionata sulla base delle scelte politiche in-tervenute negli ultimi anni, e la necessità di apportare quei correttivi in grado di rendere il sistema dei fondi pensione negoziali sempre più moderno e adeguato alle esigenze dei la-voratori e delle imprese».

NOME

Giovanni MaggiNATO A

LeccoIL

3 maggio 1963PROFESSIONEDopo essersi applicato nello studio di discipline econo-

miche e lingue, inizia a impegnarsi nelle attività di famiglia, la holding Maggi Group spa, cui fanno capo aziende che producono e commercializzano catene da neve e catene per la nautica, di cui attualmente è socio e consigliere dele-gato. Ottiene il primo incarico in campo associativo all’inizio degli anni 90 con la presidenza del Gruppo giovani dell’As-

sociazione piccole e medie industrie della provincia lecchese. Dal mag-gio 2016 è presidente del Comitato tecnico welfare di Coni ndu-stria nazionale e da dicembre è presi-dente di Assofon-dipensione.

Chi è Giovanni Maggi• Impegnato tutti i giorni su più fronti, appena può si rilassa con una attenta partita a scacchi• Viaggiatore appassionato, non perde occasione per visitare luoghi nuovi con tutta la famiglia• Legato fortemente alla sua terra, tra i luoghi che predilige spicca il lago di Lecco • Lettore eclettico e vorace, non riesce a resistere al fascino emanato da una libreria piena

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50 Lunedì 9 Gennaio 2017 PROFESSIONISTI IN CRESCITA

Gabriella Fabotti nuovo cfo di Italiaonline

Gabriella Fabotti entra in Ita-liaonline come nuovo chief finan-cial officer della società. Gabriella Fabotti, che proviene dal gruppo Euticals, ha maturato negli anni significative esperienze nel ruolo di cfo in importanti gruppi.

Nata ad Alassio (Sv) e laureata in economia e commercio all’Uni-versità di Genova, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Ansaldo. Dopo essere stata controller divisio-ne oral care in Gillette group Italy e responsabile del reporting e bi-lancio consolidato di Pirelli Cavi, è entrata nel gruppo Telecom dove ha

ricoperto il ruolo di direttore ammi-nistrazione controllo e credito del gruppo Seat e, successivamente, quello di chief financial officer in It Telecom spa.

Dal 2004 al 2007 è stata in Lotto-matica Italia con il ruolo di diretto-re amministrazione e controllo e, a seguire, nel gruppo Pierrel, azienda farmaceutica quotata. Nel 2009 ha ricoperto il ruolo di restructuring manager e cfo nel gruppo Soco-therm, operante nel rivestimento delle condotte petrolifere, per poi passare al gruppo Bialetti, sempre con la funzione di cfo. Dal 2012 al 2016 è stata cfo & corporate direc-tor del Gruppo Euticals, società chimico-farmaceutica controllata da Clessidra sgr.

Giancarlo Cremonesi alla guida di Sorgente Rem

Giancarlo Cremonesi, già presi-dente di Acea e della Camera di commercio di Roma, è il nuovo pre-sidente di Sorgente Rem, società del gruppo Sorgente specializzata nella gestione tecnico-amministrativa e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che gestisce oltre 200 immobili per un valore di 2,2 mi-liardi di euro. Il nuovo consigliere delegato è Manfredi de Marco, in precedenza direttore area immobi-li di Sorgente Sgr. In Sorgente dal 2015, de Marco vanta un’importante esperienza nel settore immobiliare, avendo lavorato in Kpmg corporate

finance, diverse società di gestio-ne del risparmio e in un primario gruppo di sviluppo immobiliare.

A Massimo Ferro la guida del gruppo Nestlé in Italia

Nasce in Nestlé la Direzione Corpora-te Strategy la cui direzione è affidata a Massimo Ferro che guiderà l’intero Gruppo Nestlé in Italia nel suo svi-luppo e assetto nel lungo termine, gestendo i progetti strategici e garan-tendo all’intera xto delle attività del gruppo. Le sue precedenti esperienze professionali lo hanno visto operare per diverse aziende (Spillers Petfood, Arena, GlaxoSmithKline), sia a livello nazionale che internazionale.

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lista di orga-nizzazione nel gruppo Bosch e in BTicino; suc-cessivamente è passata in Sal-vatore Ferra-gamo dove, per oltre vent’anni, ha r icoperto diversi ruoli, contr ibuendo allo sviluppo del Gruppo nel rispetto dei va-lori fondanti

l’Azienda. Dal 2012 ha ricoperto il ruolo di vicedirettore generale della maison fi orentina.

Ciucchi alla guida de Il Bisonte

Giancarlo Cremonesi finance diverse società di gestio-

Federico Pa-lumbieri è il nuovo finan-ce director di Jaguar Land Rover Italia. P a l u m b i e r i , in uscita da Amazon, van-ta esperienze nel ramo del-la consulenza f i n a n z i a r i a p e r r e a l t à come Deloit-te e Pricewa-terhouseCoopers, negli Stati Uniti e in Lussemburgo. Oltre all’obiettivo di consolidare i

successi otte-nuti nell’area Finance & Ad-ministration, P a l u m b i e r i avrà la re -sponsabilità della corretta tenuta della contabilità e dei libri socia-li, del control-lo di gestione, del rispetto degli adempi-menti fiscali

e del supporto all’azienda nel raggiungimento dei target di business.

Palumbieri in Jaguar Land Rover

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52 Lunedì 9 Gennaio 2017 PROFESSIONISTI IN CRESCITA

Dla Piper e Orrick nel i nanziamento ad Ampliter

Si è conclusa l’operazione di finanziamento tra UniCredit, in qualità di banca finanziatrice, assi-stita dallo studio legale Dla Piper, da un lato e Ampliter N.V., assisti-ta dallo studio Orrick Herrington

& Sutcliffe – dall’altro, volta alla concessione di due finanziamenti a breve termine, di importo comples-sivamente pari a 110 milioni di euro. Il primo finanziamento, pari a 70 milioni di euro, è stato sotto-scritto a novembre scorso, mentre il secondo è stato sottoscritto il 15 dicembre per un importo pari a 40 milioni di euro. Per Dla Piper ha agito un team del dipartimen-to Finance & Projects coordinato dal partner Antonio Lombardo e formato dal partner Ugo Calò, dalla legal director Claudia Scial-done e dal lead lawyer Giampiero Priori. Per Orrick ha agito un team composto dal senior counsel Luigi Colombo, dal partner Guido Testa e dallo special counsel Francesco Seassaro.

Orrick nella cartolarizzazione di 366 milioni di euro di NPLs del Gruppo Iccrea

Orrick ha assistito Iccrea Banca in qualità di arranger nella car-tolarizzazione di un portafoglio composto da 7.900 posizioni rap-

presentate da crediti ipotecari re-sidenziali e commerciali e crediti chirografari originati da 4 società del Gruppo Iccrea, 28 Banche di Credito Cooperativo e dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Cre-dito Cooperativo, per un valore lor-do di 366 milioni di euro. Il veicolo di cartolarizzazione Sirius SPV ha emesso titoli ABS che sono stati sottoscritti dal Fondo Bayview As-set Management. Il team di Orrick che ha seguito l’operazione è stato composto da Patrizio Messina, Ma-naging Partner per l’Italia, Gian-rico Giannesi, partner e deputy head del team italiano di Finance, in collaborazione con Daniela Pie-trini e Andrea Cicia, senior asso-ciates, e Simone Fioretti, attorney trainee.

Tutti gli studi coinvolti nel project bond di Metropolitana Milanese spa

Simmons & Simmons, Bonelli Ere-de e Ashurst hanno assistito rispetti-vamente il lead manager Banca IMI,

l’emittente MM spa, e il principal paying agent, security agent e note-holders’ representative Bnp Paribas Securities Services nell’emissione del project bond di MM spa da 100 milioni di euro con scadenza fi nale nel 2035, primo bond idrico assoggettato alla disciplina dei project bond in Italia e fi nalizzato a fi nanziare l’ammoderna-mento della rete idrica della città di Milano. Il titolo, che prevede una cedo-la a tasso fi sso del 3,15% e una strut-tura amortizing, cioè con rimborso ra-teale del capitale tra il 2025 e il 2035, è stato collocato presso investitori istituzionali Italiani ed esteri specia-lizzati nel segmento infrastrutturale ed è stato quotato sul mercato rego-lamentato della Borsa di Dublino. Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito Banca IMI nel processo di emissione del project bond e con riferimento al contratto inter-creditorio concluso con altri creditori dell’emittente, con un team coordinato dal socio del dipartimento Financial Markets Paola Leocani, coadiuvata dal managing associate Baldassarre Battista e dal supervising associate Pietro Josè Magnaghi, dal of Counsel Nunzio Bicchieri e dalla associate

Elena Macchi per gli aspetti di dirit-to amministrativo, dal socio Nicholas Lasagna, coadiuvato dal managing associate Alessandro Elisio, per gli aspetti Banking e dal socio Miche-le Citarella e dal senior associate Ernesto Caso per gli aspetti fi scali. BonelliErede ha assistito MM spa nel processo di emissione del project bond e con riferimento al contratto intercreditorio concluso con alcuni creditori dell’emittente, con un team guidato dal partner Catia Tomasetti e coordinato dal senior associate Gior-gio Frasca, coadiuvati dagli associate Michele Florio e Andrea Calò e dalla managing associate Giovanna Zaga-ria per gli aspetti di diritto ammini-strativo. Ashurst ha assistito BNP Pa-ribas Securities Servicesin qualità di principal paying agent, security agent e noteholders’ representative, con un team coordinato dal socio Carloan-drea Meacci, coadiuvato dal counsel Umberto Antonelli e dall’associate Andrea Semmola. Questa emissione obbligazionaria si colloca nell’ambito di una più ampia operazione che ha previsto anche la sottoscrizione di un contratto di fi nanziamento per com-

plessivi 70 milioni di Euro da parte di MM S.p.A. (assistita sempre da BonelliErede) con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), assistita da Legance - Avvocati Associati per gli aspetti regolatori ed i rapporti inter-creditori, con un team guidato con un team guidato dal partner Monica Co-lombera, coadiuvata dalla managing associate Francesca Brilli, dal senior associate Simone Ambrogi, dall’asso-ciate Serena Monghini e dal senior

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners ha assistito Camicissi-ma nell’emissione di due minibond per un ammontare complessivo di 8 milioni di euro, sottoscritti da vari fondi dedicati ai minibond gestiti ri-spettivamente da Finint Investments sgr e da Anthilia Capital Partners sgr. Il team di Gop è stato composto dai soci Rosario Zaccà (nella foto) e Ghe-rardo Cadore per i profi li societari, nonché dal socio Fabio Ilacqua per gli aspetti capital markets, coadiu-vati dalla senior associate Valentina Canalini, dall’associate Chiara Rug-geri e dall’associate Gaia Casciano. Il team di Orrick che ha assistito Finint Investments sgr e da Anthilia Capital Partners sgr è stato guidato da Patrizio Messina, Managing Partner per l’Italia, coadiuvato dalla Senior Associate Sabrina Seti-ni e dall’Associate Roberto Percoco. Mps Capital Services ha agito in qualità di arranger. Banca Monte dei Paschi di Siena in qualità di banca agente.

Gop con Camicissimanell’emissione di due minibond

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Antonio Lombardo e Ugo Calò

Telefono 02-58219.1 - e-mail: [email protected]

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53Lunedì 9 Gennaio 2017

counsel Luca Geninatti Satè per gli aspetti di diritto amministrativo. Nel contesto del contratto intercreditorio tra portatori del project bond e la BEI, MM SpA è stata assistita sempre da BonelliErede mentre Simmons & Sim-mons ha assistito Banca IMI anche in questo ambito.

Dentons e Rödl & Partner nella risoluzione dell’accordo di riscadenziamento del debito del Gruppo Beghelli

Dentons e Rödl & Partner sono stati advisor nella risoluzione an-ticipata dell’accordo di riscaden-ziamento del debito finanziario

del Gruppo Beghelli sottoscritto nel 2013 con gli istituti di credito, nel contesto di una procedura ai sensi dell’articolo 67, terzo comma,

lettera d), della legge fallimentare. Gli istituti bancari sono stati as-sistiti dallo Studio legale Dentons con il managing partnerFederico Sutti e il senior counsel Cristian Fischetti. Il Gruppo Beghelli è stato assistito dallo studio legale Rödl & Partner con l’AvvocatoGiu-liana Durand.

Gattai Minoli Agostinelli advisor di Banco di Desio e di Banca Popolare di Spoleto

Gattai Minoli Agostinelli & partners, con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi dall’asso-ciate Andrea Mangini, ha assisti-to, Banco di Desio e della Brianza («Banco Desio») e Banca Popolare

di Spoleto nella cessione a Cre-ditech spa, società del Gruppo Mediobanca, di due portafogli di crediti non performing. I portafo-gli oggetto dell’operazione hanno un valore nominale complessivo di circa 150 milioni di euro e sono costituiti da prestiti sia retail che corporate.

Carnelutti con Castello sgr nella vendita di sei immobili

Carnelutti studio legale associa-to, nelle persone dei soci Benedetta Amisano e Gian Matteo Santucci, ha assistito Castello sgr, società attiva nel settore dei fondi comuni di investimento immobiliare, nel-la sottoscrizione del preliminare di vendita di sei immobili ad uso logistico, di proprietà dei fondi Au-gusto e Valore Immobiliare Globale dalla stessa gestiti, a Kryalos sgr spa tramite il fondo Camelot.

L’acquirente è stato assistito da Legance, con il socio Andrea Fedi e la counsel Francesca D’Amico.

Legance e Clifford Chance nel i nanziamentodel portafoglio fotovoltaicodel fondo «Tages Helios»

Legance – avvocati associati ha assistito il Fondo comune di investimento immobiliare «Tages Helios», gestito dalla società di gestione del risparmio Tages Ca-

pital Sgr spa, nella strutturazione dell’operazione di fi nanza innova-tiva in relazione all’investimento e finanziamento del portafoglio fotovoltaico acquisito lo scorso 5 agosto da First Reserve. Il team di Legance è stato coordinato dai soci Monica Colombera, Bruno Bartocci e Claudia Gregori. In particolare, il team di Legance ha supportato il Fondo sia nella defi nizione degli aspetti di governance delle società acquisite e di struttura complessiva dell’operazione, sia nella defi nizio-ne, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione fi nan-ziaria lato «sponsor». Per gli aspet-ti di struttura societaria e inerenti alla documentazione di progetto, i partner Monica Colombera e Bruno Bartocci sono stati coadiuvati dal Senior Counsel Antonio Palazzolo, dal Counsel Giacomo Gitti e dal Se-nior Associate Paolo Guaragnella. Gli aspetti inerenti alla struttura-zione e negoziazione lato sponsor di tutta la documentazione fi nan-ziaria inerente all’operazione, sono stati coordinati dal partner Monica Colombera e gestiti dal senior asso-ciate Simone Ambrogi, coadiuvato dall’associate Emanuela Procario. La documentazione hedging lato sponsor è stata seguita dal socio Andrea Giannelli, con il managing associate Roberto Mazzarano. Claudia Gregori si è invece occupa-ta di tutti gli aspetti fiscali ineren-ti le varie fasi dell’operazione, con il supporto del counsel Francesco di

gli N l

lettera d), della legge fallimentare.Gli i tit ti b i t ti

di Spoleto nella cessione a Cre-dit h i tà d l G

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PROFESSIONISTI IN CRESCITA

continua a pag. 54

Cristian Fischetti

Emanuela Campari Bernacchi

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.comIN EDICOLA CON

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54 Lunedì 9 Gennaio 2017

Bari e del senior associate Davide Ne-spolino. Il pool di banche fi nanziatrici è stato assistito da Clifford Chance con un team guidato dai Soci Giuseppe De Palma e Carlo Galli. Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche fi -nanziatrici sia nella revisione e com-mento della struttura dell’operazione, sia negli aspetti di due diligence, non-ché nella stesura, negoziazione e perfe-zionamento di tutta la documentazione fi nanziaria lato banche. Clifford Chance ha prestato assistenza al pool di banche fi nanziatrici - composto da Banca Imi, Bnp Paribas - Italian Branch, Intesa Sanpaolo, Natixis-Milan Branche Uni-credit S.p.A. - sia nella revisione del-la struttura dell’operazione, sia negli aspetti relativi alla struttura, negozia-zione e perfezionamento di tutta la do-cumentazione fi nanziaria lato banche nonché per gli aspetti di due diligence. Il team di Clifford Chance è stato gui-dato dal socio Giuseppe De Palma e dal counsel Francesca Cuzzocrea. Il socio Carlo Galli si è occupato della revisione di tutti gli aspetti fi scali dell’operazione.Nel team di Clifford Chance anche il senior associate Chiara Commis, l’asso-ciate Luca Maria Chieffo per gli aspetti relativi al fi nanziamento e l’associate Sara Mancinelli per gli aspetti fi scali.

Nctm per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada «A4»

Nctm studio legale ha assistito il

commissario delegato (presidente della Regione Friuli-Venezia Giu-lia) per la realizzazione della ter-za corsia dell’»A4, tratto Venezia - Trieste», nelle procedure di ap-palto pubblico per l’assegnazione dei contratti di attuazione delle infrastrutture ed esecuzione degli stessi. L’area di specifico interesse comprende il terzo e il quarto lotto

dei lavori previsti, ossia il tratto che va dal Nuovo ponte sul fiume Tagliamento al nodo di Palmanova, fino a Villesse. I relativi contratti, sottoscritti nel 2016, hanno un va-lore complessivo di oltre 500 mi-lioni di euro, e segnano un’impor-tante accelerazione nell’esecuzione dell’opera. Il commissario delegato, Debora Serracchiani, è stato assi-

stito da Nctm con un team guidato da Marco Monaco.

Grimaldi con Elettra Investimentinell’acquisizione di Tholos

Grimaldi studio legale, con un team coordinato dal partner Ric-cardo Salvatori, ha assistito Elet-tra Investimenti spa nell’acquisi-zione dell’intero capitale sociale di Tholos srl, EsCo operante nel settore dell’efficienza energetica che promuove e finanzia relativi interventi. Salvatore Grimaldi, coadiuvato da Luca Salvatori, ha curato gli aspetti contrattuali e so-cietari dell’operazione, mentre Ric-cardo Cimato coadiuvato da Mara Alaimo, ha assistito la società per gli aspetti di diritto tributario. I profili regolamentari e i rapporti con Borsa Italiana sono stati cura-ti dai partner Paolo Daviddi e Do-natella de Lieto Vollaro. La parte venditrice, Dromos Holding srl, è stata assistita dallo studio Russo De Rosa Associati nelle persone di Gianmarco Di Stasio e Alessandro Manico, per gli aspetti contrattua-li e societari dell’operazione e dei dott. Alberto Russo ed Erika Cus-so, per gli aspetti di diritto tribu-tario.

Advisor finanziario della parte venditrice è stata KFinance con i dott. Antonio Scarabosio, Maximi-liano Turelli e Stefano Libera.

Gabriele Ventura

stito dd M

PROFESSIONISTI IN CRESCITA

segue da pag. 53

Pavia e Ansaldo ha assistito Gpi spa nell’ambito di una complessa operazione che ha portato alla quotazione della società trentina su Aim Italia, sistema multilate-rale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana spa, e al perfezionamento dell’acquisizio-ne da Tbs Group spa del 55% di Insiel Mercato spa e del 100% di Pcs-Professional Clinical Softwa-re GmbH. La quotazione su Aim Italia di Gpi è conseguente alla business combination con Capital For Progress 1 spa, Spac promos-sa da Massimo Capuano, Antonio Perricone, Marco Fumagalli e Alessandra Bianchi che ha raccolto circa 51 mln/€ da investitori italiani ed esteri. L’acquisizione del-le partecipazioni in Insiel Mercato e Pcs costituisce un’ulteriore tappa del percorso di sviluppo industriale e di realizzazione di sinergie sul fronte produttivo, commerciale e organizzativo intra-preso da tempo da Gpi. Per Pavia e Ansaldo hanno agito Vittorio Loi, Francesco Manara, Mia Rinetti (nella foto) coadiuvati da un team composto da Paolo Lupini, Paola Carlotti, Antonella Camilli e Fabio Lui.

Pavia e Ansaldo con Gpinella quotazione in Aim Italia

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IL DECRETOFISCALE

Tutte le novità del dl 193 commentate dagli esperti di ItaliaOggi

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55Lunedì 9 Gennaio 2017

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori aldi Azioni

Global Technology EUR 27,92 05/01/2017 GBP 23,83 05/01/2017 USD 29,59 05/01/2017

Healthcare Opportunities EUR 22,24 05/01/2017 GBP 18,98 05/01/2017 USD 23,57 05/01/2017

Polar Japan Fund USD 22,81 06/01/2017 GBP 18,41 06/01/2017 JPY 2647,37 06/01/2017

UK Absolute Return EUR 12,22 18/11/2013 GBP 10,25 18/11/2013 USD 16,50 18/11/2013 EUR 12,51 18/11/2013 GBP 10,49 18/11/2013 USD 16,89 18/11/2013

Class AClass AClass AClass IClass IClass I

Il resto,scopritelo da voi.

+ VELOCE DA USARE

+ MODERNO DA LEGGERE

+ BELLO DA CONDIVIDERE

+ RICCO NEI CONTENUTI

+ FACILE DA NAVIGARE

NEW

CNP Alpenbank Aggressive 103,59 30/12/2016

CNP Alpenbank Balanced 96,41 30/12/2016

CNP Alpenbank Balanced 2 102,30 30/12/2016

CNP Alpenbank Dynamic 125,94 30/12/2016

CNP Alpenbank Substance 108,81 30/12/2016

CNP CIIS Aggressivo 94,52 30/12/2016

CNP CIIS Dinamico 95,91 30/12/2016

CNP CIIS Equilibrato 96,08 30/12/2016

CNP CIIS Moderato 97,95 30/12/2016

CNP CIIS Prudente 99,63 30/12/2016

CNP CIIS Total Return 97,46 30/12/2016

CNP CIIS Essential 87,44 30/12/2016

CNP CIIS Advanced 92,63 30/12/2016

CNP Aggressivo 99,67 11/10/2016

CNP Crescita 95,34 30/12/2016

CNP Dynamic Structured Opp 100,17 11/10/2016

CNP Equilibrato 98,36 30/12/2016

CNP Fondo Interno Certius IV 94,29 30/12/2016

CNP Fondo Interno Certius V 55,27 30/12/2016

CNP Linea Aggressiva 102,52 11/10/2016

CNP Linea Conservativa 96,96 30/12/2016

CNP Dinamico 97,78 30/12/2016

CNP Moderato 100,51 30/12/2016

CNP Protezione 98,34 30/12/2016

CNP Prudente 101,81 30/12/2016

CNP Reddito 98,81 30/12/2016

CNP Sviluppo 93,77 30/12/2016

CNP WB Alternative 101,34 11/10/2016

Dynamic Recovery 102,25 30/12/2016

Linea Prudente 100,00 30/12/2016

Linea Bilanciata - -

Linea Flessibile - -

Linea Total Return 100,07 30/12/2016

NATIONALE SUISSE VITA Gruppo HELVETIA

FONDI PENSIONE APERTI Valori in Euro

Valori al 30/12/2016

PREVISUISSE-Crescita-MAIN 15,79PREVISUISSE-Dinamica-MAIN 14,77PREVISUISSE-Garanzia-MAIN 16,29

Valori al 05/01/2017

Ivy Gl.Investors Asset Strat.A EUR 1516,22

UNIT LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

INDEX LINKED

PIP - FONDI INTERNI

PIP - FONDI INTERNI

ATTIVO SPECIFICO

www.helvetia.it

Helvetia Vita S.p.A. Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano - Tel. 02 53.51.1 -Fax 02 53.72.89 E-mail PEC: [email protected] - www.helvetia.it - CapitaleSociale € 47.594.000 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I.03215010962 - R.E.A. n. 1882793 - Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - IscrizioneAlbo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031 - Società soggetta alla Direzione ed alCoordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, RappresentanzaGenerale e Direzione per l'Italia - Società con unico Socio - Imp. Autor. all'eser. delle ass.sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

INDEX LINKED

CANALE AGENTI E BROKER

BANCASSICURAZIONE

UNIDESIO 760071 12,170 30/12/2016

UNIDESIO 760072 12,620 30/12/2016

UNIDESIO 760073 12,644 30/12/2016

UNIDESIO 760075 13,016 30/12/2016

UNIDESIO 760078 11,768 30/12/2016

UNIDESIO 760080 12,180 30/12/2016

UNIDESIO 760082 11,905 30/12/2016

UNIDESIO 760085 10,824 30/12/2016

UNIDESIO 760088 12,639 30/12/2016

UNIDESIO 760091 12,689 30/12/2016

UNIDESIO 760095 10,571 30/12/2016

UNIDESIO 760098 12,523 30/12/2016

UNIDESIO 760099 11,756 30/12/2016

UNIDESIO 760102 11,274 30/12/2016

UNIDESIO 760104 11,199 30/12/2016

UNIDESIO 760105 10,604 30/12/2016

UNIDESIO 760106 11,878 09/12/2016

UNIDESIO 760109 11,614 30/12/2016

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,866 30/12/2016

AZZOAGLIO DINAMICO 6,169 30/12/2016

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 7,213 30/12/2016

UNIDESIO PRUDENTE 11,810 30/12/2016

UNIDESIO MODERATO 12,391 30/12/2016

UNIDESIO ATTIVO 13,075 30/12/2016

UNIDESIO VIVACE 13,347 30/12/2016

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,756 30/12/2016

AZIONARIO EURO 9,305 30/12/2016

AZIONARIO GLOBALE 13,160 30/12/2016

BILANCIATO 12,555 30/12/2016

CONSERVATIVE 10,408 30/12/2016

BOND MIX 10,853 30/12/2016

BALANCED 12,225 30/12/2016

GLOBAL EQUITY 15,527 30/12/2016

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,280 30/12/2016

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 11,116 30/12/2016

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 12,265 30/12/2016

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 16,474 30/12/2016

OBBIETTIVO 03/2021 9,838 30/12/2016

OBBIETTIVO 05/2021 10,407 30/12/2016

HIGH DIVIDEND 9,689 30/12/2016

MEGATREND 8,522 30/12/2016

PREVIMISURATO 13,903 29/12/2016

PREVIBRIOSO 14,633 29/12/2016

PREVIDINAMICO 14,708 29/12/2016

LINEA 1 12,182 30/12/2016

LINEA 1 - FASCIA A 12,654 30/12/2016

LINEA 1 - FASCIA B 12,406 30/12/2016

LINEA 2 13,550 30/12/2016

LINEA 2 - FASCIA A 13,877 30/12/2016

LINEA 2 - FASCIA B 14,040 30/12/2016

LINEA 3 13,680 30/12/2016

LINEA 3 - FASCIA A 13,930 30/12/2016

LINEA 3 - FASCIA B 15,081 30/12/2016

UNIDESIO 760125 12,346 30/12/2016

UNIDESIO 760129 12,174 30/12/2016

UNIDESIO 760130 10,843 30/12/2016

UNIDESIO 760139 11,926 30/12/2016

UNIDESIO 760140 11,989 30/12/2016

UNIDESIO 760147 12,138 30/12/2016

UNIDESIO 760149 12,034 30/12/2016

UNIDESIO 760150 12,070 30/12/2016

UNIDESIO 760156 10,216 30/12/2016

UNIDESIO 760157 13,017 30/12/2016

UNIDESIO 760159 12,105 30/12/2016

UNIDESIO 760169 13,868 30/12/2016

UNIDESIO 760170 12,810 30/12/2016

UNIDESIO 760174 12,452 30/12/2016

UNIDESIO 760179 11,949 30/12/2016

UNIDESIO 760180 12,115 30/12/2016

UNIDESIO 760183 11,584 30/12/2016

UNIDESIO 760185 11,550 30/12/2016

UNIDESIO 760186 11,493 30/12/2016

UNIDESIO 760187 12,116 30/12/2016

UNIDESIO 760189 12,184 30/12/2016

UNIDESIO 760191 10,465 30/12/2016

UNIDESIO 760192 11,960 30/12/2016

UNIDESIO 760193 12,357 30/12/2016

UNIDESIO 760201 11,618 30/12/2016

UNIDESIO 760202 12,406 30/12/2016

UNIDESIO 760203 13,527 30/12/2016

UNIDESIO 760205 10,880 30/12/2016

UNIDESIO 760206 10,896 30/12/2016

UNIDESIO 760210 12,797 30/12/2016

UNIDESIO 760216 11,278 30/12/2016

UNIDESIO 760229 11,664 30/12/2016

UNIDESIO 760234 10,085 30/12/2016

UNIDESIO 760235 10,091 30/12/2016

UNIDESIO 760243 10,236 30/12/2016

DUAL INDEX - 2012 104,271 04/01/2017

DUAL INDEX - 2013 101,753 04/01/2017

INDEX EURO DIVIDEND - 2013 111,273 04/01/2017

INDEX EuroCrescita 2014 99,659 04/01/2017

INDEX TOP DIVIDEND 2013 112,476 04/01/2017

HELVETIA EUROCRESCITA 97,735 04/01/2017

LINEA GARANTITA 12,381 30/12/2016

LINEA BILANCIATO 13,894 30/12/2016

LINEA OBBLIGAZIONARIO 13,371 30/12/2016

LINEA AZIONARIO 10,749 30/12/2016

HELVETIA WORLD EQUITY 166,780 27/12/2016

HELVETIA EUROPE BALANCED 214,530 27/12/2016

HELVETIA WORLD BOND 252,150 27/12/2016

HELVETIA GLOBAL BALANCED 177,780 27/12/2016

HELVETIA GLOBAL EQUITY 135,250 27/12/2016

FONDO CONSERVATIVO 9,867 30/12/2016

FONDO SVILUPPO 9,912 30/12/2016

FONDO OPPORTUNITA 9,788 30/12/2016

Pick 25 10,126 30/12/2016

UNIBOND 10,047 30/12/2016

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 12,650 28/12/2016

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 13,780 28/12/2016

HELVETIA QUATTRO.10 98,833 04/01/2017

HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2013 108,886 04/01/2017

HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2014 96,969 04/01/2017

EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.Via Vittorio Veneto, 74 - 00187 - Roma

Tel. 06 474821

UNIT in EURO DATA PREZZO

www.eurovita.it

UNIT LINKED

Quality 28/12/2016 7,703

Progress 28/12/2016 7,129

Maximum 28/12/2016 5,709

Global Equity 28/12/2016 6,431

Global 100 28/12/2016 5,663

Flex Equity 100 28/12/2016 11,718

Opportunità Reddito 28/12/2016 4,955

Opportunità Reddito Plus 28/12/2016 4,928

Opportunità Crescita 28/12/2016 4,968

Opportunità Crescita Plus 28/12/2016 4,918

Consultinvest Crescita 28/12/2016 5,223

Privilege 28/12/2016 5,023

Eurovita Dynamic Allocation 28/12/2016 5,079

Eurovita Conservative Allocation 28/12/2016 5,125

Low Volatility Plus 28/12/2016 5,090

Platinum 1 28/12/2016 5,072

Syncro Bilanciato 28/12/2016 4,996

Syncro Flessibile 28/12/2016 4,899

Synchro Altamente Dinamico 28/12/2016 4,937

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04/01/2017

MetLife Protezione in Crescita 70% 1,276

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Alico Gest.Bilanc.Glob 1,432

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Alico Multi Comm. 0,428

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