7 Diritto Pubblico Costituzionale Per Esame

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    CAP. 1 LORDINAMENTO GIURIDICO ...................................................................................2 Lo Stato ............................................................................................................................................2

    CAP. 2 FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO ............................................................4CAP. 3 CARATTERI DEGLI ORDINAMENTI DEMOCRATICI ..........................................6CAP. 4 CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA ................................................8

    Il fascismo .......................................................................................................................................8 Il quinquennio rivoluzionario ........................................................................................................8 La Costituzione ................................................................................................................................9

    CAP. 5 LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO ........................................................................10CAP. 6 I RAPPORTI DELLO STATO CON LA COMUNITA INTERNAZIONALE ECON LUNIONE EUROPEA .........................................................................................................13CAP. 7 I RAPPORTI DELLO STATO CON LA CHIESA CATTOLICA E CON LEALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE ..........................................................................................15CAP. 8 LE LIBERTA E I DOVERI COSTITUZIONALI ......................................................16

    Storia ..............................................................................................................................................16 Le libert individuali .....................................................................................................................16 Le libert collettive ........................................................................................................................18 I rapporti economico-sociali .........................................................................................................18Gli altri diritti sociali .....................................................................................................................19

    La costituzione economica ............................................................................................................20 I doveri costituzionali ....................................................................................................................21

    CAP. 9 LA PARTECIPAZIONE POLITICA ............................................................................22 La rappresentanza politica ............................................................................................................22Sistemi elettorali ............................................................................................................................23

    Lesercizio diretto della sovranit popolare .................................................................................23 I partiti politici ...............................................................................................................................24

    CAP. 10 LORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE ..........................................................25 Il Parlamento .................................................................................................................................25 Il Presidente della Repubblica ......................................................................................................30 Il Governo ......................................................................................................................................32Gli organi ausiliari ........................................................................................................................35

    CAP. 11 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAZIONE AMMINISTRATIVA .......37 Il provvedimento amministrativo ..................................................................................................39

    CAP. 12 LORDINAMENTO GIUDIZIARIO E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE ....42 Il Csm .............................................................................................................................................42 La funzione giurisdizionale ..........................................................................................................43

    CAP. 13 LE AUTONOMIE TERRITORIALI ..........................................................................45

    Le Regioni ......................................................................................................................................45 Regioni a Statuto speciale .............................................................................................................48Comuni, Province e Citt metropolitane ......................................................................................48Gli altri enti locali .........................................................................................................................50

    CAP. 14 LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE ........................................................................52Sindacato in via incidentale ..........................................................................................................53Sindacato in via diretta .................................................................................................................55

    CAP. 15 LA REVISIONE COSTITUZIONALE .......................................................................57

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    DIRITTO PUBBLICO

    CAP. 1 LORDINAMENTO GIURIDICO

    Il diritto il prodotto di comunit organizzate secondo regole a loro preesistenti. L ordinamento

    giuridico linsieme delle regole giuridiche prodotte da un gruppo sociale organizzato; possiamoanche qualificare ordinamento giuridico listituzione o corpo sociale organizzato che esprime, dasignificato e validit alle norme da esso poste e che consta della compresenza di tre elementiessenziali :

    preesistenza di una comunit sociale ( plurisoggettivit ) una struttura organizzatoria , dove risiede il potere di governo e di guida della stessa

    comunit ( autorit governante ) la produzione da parte di tale autorit di norme regolanti i rapporti individuali, gli apparati

    pubblici e i rapporti tra questi e gli individui

    Vi sono tanti ordinamenti giuridici quanti sono i corpi sociali organizzati (ordinamento statale,canonico, sportivo, ecc.): si parla di pluralit degli ordinamenti giuridici. Il diritto oggettivo ilsistema di norme giuridiche di un dato ordinamento, mentre il diritto soggettivo il potere che lenorme giuridiche attribuiscono ad un soggetto per la realizzazione dei propri interessi, ritenutimeritevoli di tutela. Il rapporto giuridico la relazione intercorrente tra due o pi soggetti regolatadal diritto; i suoi elementi essenziali sono:

    un soggetto attivo , che vanta un diritto soggettivo un soggetto passivo , su cui grava lobbligo di rispettare la pretesa del soggetto attivo loggetto , i beni presi in considerazione

    il fatto , che fa sorgere, modificare o estinguere il rapporto giuridico

    Dal rapporto nasce il negozio giuridico , che consiste in una manifestazione di volont da parte diun soggetto giuridico diretta a produrre effetti giuridici. La norma giuridica una prescrizione, oregola di condotta, o di comportamento, che attribuisce diritti od obblighi ai consociati in funzionedel soddisfacimento degli interessi dei singoli e dei gruppi sociali; il testo normativo si chiamadisposizione , mentre norma la disposizione interpretata. I caratteri della norma giuridica sono:

    Generalit : la norma contiene previsioni generali e si rivolge a soggetti indeterminati Astrattezza : la norma dispone in via preventiva ed ipotetica Novit : la norma deve introdurre nuove prescrizioni rispetto a quelle esistenti, regolando

    nuove fattispecie Bilateralit : consiste nel collegamento simmetrico tra situazioni soggettive di vantaggio

    (diritti, poteri, facolt) e di svantaggio (doveri, obblighi, oneri) Coattivit : in caso di inosservanza la norma viene eseguita anche contro la volont del

    destinatario

    Lo StatoTra gli ordinamenti giuridici un posto particolare occupa lo Stato : esso una comunit, stanziata inun determinato territorio, organizzata in modo da provvedere alla cura e al perseguimento dei

    propri interessi attraverso istituzioni da essa liberamente costituite . Per Stato-ordinamento

    sintende lordinamento nel suo complesso e nella sua totalit, comprensivo dei vari ordinamentiparticolari ivi previsti. Per Stato-apparato sindica il complesso dellorganizzazione e dellattivitche fa capo al potere supremo del comando, con la funzione di assicurare le esigenze unitariedellordinamento.

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    Il popolo viene a costituire lelemento personale dello Stato e consiste in un complesso di personefisiche legate allo Stato dal rapporto di cittadinanza; un concetto diverso dalla nazione , con cui siindica una collettivit di uomini tra loro legati da idee, lingua, costumi, credenze, ecc; popolo vaanche distinto da popolazione, che indica tutti i soggetti che risiedono nel territorio dello Stato. La

    cittadinanza crea in capo allindividuo una situazione giuridica soggettiva consistente in uncomplesso di diritti e doveri; essa si acquista, normalmente, con la discendenza da genitori chesiano cittadini dello Stato, ed in via eccezionale con la nascita nel territorio dello Stato. Il territorio rappresenta lambito spaziale in cui insediato stabilmente il popolo ed entro cui lo Stato esercita lasua autorit; esso costituito da diverse parti: la terraferma (lo spazio terrestre compreso entro iconfini), lo spazio aereo , il mare territoriale (fino a 12 miglia dalla costa), la piattaformacontinentale (sottofondo marino), il sottosuolo , le sedi diplomatiche e consolari allestero, le navi egli aeromobili militari , le colonie (qualora vi siano). La sovranit dello Stato significa originarieted indipendenza del suo ordinamento nei confronti degli altri ordinamenti: in questo caso significache lordinamento statale si autolegittima, cio trova in s la legittimazione e giustificazionegiuridica della sua esistenza e del suo potere. Negli ordinamenti democratici e di diritto lasovranit intestata al popolo, che ne titolare ( principio della sovranit popolare ), anche se il suoesercizio delegato agli organi scelti dal popolo stesso ( principio della democraziarappresentativa ).

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    CAP. 2 FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

    Per forma di Stato sintende il modo di atteggiarsi degli elementi di uno Stato ed i loro reciproci

    rapporti, mentre per forma di governo i rapporti che vengono ad instaurarsi tra gli organifondamentali di uno Stato. Lo Stato patrimoniale si afferma in epoca feudale: il sovrano consideracome parti del proprio patrimonio sia il popolo che il territorio. Nello Stato assoluto , dellemonarchie europee prima della rivoluzione francese, il potere spetta esclusivamente al sovrano; conil XVI secolo si ha l assolutismo illuminato , dove il potere del re soggetto anchesso alla leggeed finalizzato al provvedere benessere per i sudditi: esso sfocia nello Stato di polizia , dove siafferma come dovere del sovrano quello di garantire benessere alla collettivit. Lo Stato moderno siafferma alla fine dell800 sotto varie forme:

    Stato di diritto : fondato sul principio di legalit e sul riconoscimento e la tutela delle libertcivili e politiche

    Stato costituzionale : retto da una Costituzione che riconosce e tutela i diritti fondamentali eattua la divisione dei poteri

    Stato rappresentativo : in cui i governanti sono rappresentanti del popolo in quanto daquesto direttamente eletti

    Stato sociale : in cui si allarga progressivamente la base della rappresentanza attraverso lagraduale estensione del suffragio fino alla sua universalit

    Lo Stato democratico costituzionale e di diritto si fonda sul principio della separazione delle funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva e giudiziaria) e sulle altre individuate dallaCostituzione e attribuite agli organi costituzionali, nonch sul principio pluralista , in quanto

    riconosce e tutela le autonomie personali, sociali e territoriali, e si muove nel rispetto e nella praticadei principi di sussidiariet e solidariet .In base alla distribuzione della sovranit nel territorio , le forme di Stato si dividono in:

    Stato unitario : dove la sovranit indivisibile ed propria dello Stato centrale Stato federale : in cui gli Stati membri conservano il proprio ordinamento a cui attribuita

    la competenza nelle materie non riservate alla competenza federale Stato regionale : in cui vi la devoluzione di alcune specifiche materie alla potest

    legislativa e amministrativa delle regioni, mentre la sovranit appartiene allo Stato centrale

    Riguardo ai rapporti tra autorit e cittadini , si hanno:

    Stato autoritario : che si presenta nel primo dopoguerra, in cui si afferma un partito unico ilcui capo si fa solo interprete della volont del popolo, con conseguente restrizione di alcunelibert fondamentali

    Stato democratico : si presenta nel secondo dopoguerra, ed ha come caratteristiche larappresentativit, lautogoverno, la tutela delle minoranze e la previsione di istituti dipartecipazione popolare diretta

    Stato socialista : affermatosi dopo la rivoluzione sovietica, si caratterizza con ilsuperamento della divisione dei poteri con lattribuzione di tutto il potere al popolo, ilcondizionamento dei diritti e delle libert dei cittadini agli interessi della societ e delloStato, la posizione del partito comunista come partito unico

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    Le principali forme di governo sono:

    Monarchia costituzionale pura : il potere legislativo affidato al Parlamento, mentrequello esecutivo al Re, che lo esercita formando un governo di ministri da lui nominati eresponsabili innanzi ad esso; la variante del cancellierato prevede che il solo capo delgoverno (il cancelliere) sia responsabile di fronte al Re, mentre gli altri ministri sonoresponsabili al cancelliere stesso

    Governo assembleare : previsto in Francia nel 1800 ma mai attuato, concentra tutti ipoteri in capo allAssemblea

    Governo direttoriale : realizzato nella Confederazione elvetica, prevede che lesecutivo,una volta nominato dal Parlamento, privo di responsabilit politiche nei suo confronti(assenza di rapporto fiduciario)

    Governo parlamentare : in cui vi linvestitura del capo dellesecutivo da parte delParlamento, con il conseguente instaurarsi di un rapporto fiduciario tra Parlamento eGoverno

    Governo presidenziale : Americano, in cui il Presidente riceve investitura dal corpoelettorale, unico responsabile della funzione esecutiva, capo delle forze armate e neiconfronti del potere legislativo (Congresso) ha facolt di veto sospensivo sui progetti dilegge

    Governo semipresidenziale : Francese, che una via di mezzo tra il governoparlamentare e quello presidenziale (vi elezione diretta del Presidente da parte delpopolo, che non responsabile innanzi al Parlamento a differenza del Primo ministro)

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    CAP. 3 CARATTERI DEGLI ORDINAMENTI DEMOCRATICI

    Democrazia significa governo del popolo. Per democrazia formale sintende la forma e le regole

    di governo ( governo del popolo ), mentre per democrazia sostanziale sintendono gli ideali delpensiero democratico ( governo per il popolo ). I regimi autoritari, dittatoriali o totalitari si fondanosu principi opposti a quelli democratici: disconoscono le libert fondamentali degli individui innome di una concezione mistica dello Stato, il potere accentrato ad una sola persona che regolacon violenza e arbitrio, vi lesasperazione del nazionalismo. Nelle Costituzioni Europee lademocrazia si presenta sotto diversi aspetti :

    Democrazia personalista : che riconosce e tutela le libert fondamentali della personaumana , elemento vitale e centrale della comunit politica, ed i suoi diritti civili, politici esociali

    Democrazia comunitaria : protesa alla realizzazione del bene comune ed allapartecipazione popolare alla vita della comunit

    Democrazia pluralista : che ammette lesistenza delle formazioni sociali autonome , liberedi organizzarsi e di perseguire i propri obiettivi

    Caratteristico di un ordinamento democratico il principio della divisione dei poteri , consistentenellarticolazione dellautorit dello Stato in tre funzioni:

    Funzione legislativa : che pone le norme giuridiche Funzione giurisdizionale : diretta a rendere concrete e operanti le norme giuridiche Funzione esecutiva : consistente nella cura degli interessi pubblici nel rispetto della legge

    Esso solo un mero principio organizzatorio, in quanto pi volte si affermano le interferenzefunzionali consistenti in spostamenti di competenza dalluno allaltro potere: alla ripartizione deipoteri e delle competenze attribuiti agli organi costituzionali consegue che questi ultimi, nellipotesiin cui vengano in contatto e ad interferire tra di loro, debbano ispirarsi al principio di lealecooperazione.Il principio di legalit significa primato della legge quale fondamento e guida dei pubblici poteri,nella realizzazione e nel perseguimento dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione. Taleprincipio strettamente legato alla legittimit (titolo del potere), come limitazione dellesercizio delpotere attraverso una disciplina legale. La riserva di legge un istituto di diritto costituzionalesecondo cui una determinata materia non pu che essere disciplinata dalla legge; essa risponde ad

    una duplice esigenza: garantire le libert fondamentali e garantire la democraticitdellordinamento. Vi sono diverse tipologie di riserva di legge:

    Riserva di legge assoluta : la disciplina della materia coperta da tale riserva deve esserecompiutamente fatta dalla legge (Parlamento)

    Riserva di legge relativa : dove basta che la legge disciplini in modo sufficiente e concretola materia, ammettendo altre fonti

    Riserva di legge rinforzata : aggiunge lobbligo di conferire alla legge un certo contenuto Riserva di legge costituzionale : disposizioni dettate per evitare larbitrio della

    maggioranza

    Il principio di eguaglianza , nelle carte rivoluzionare del 700, indicava eguaglianza davanti allalegge. Lart. 3 della Costituzione prevede sia luguaglianza formale ( pari uguaglianza davanti allalegge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e

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    sociali), sia luguaglianza sostanziale (impone allo Stato limpegno di intervenire promuovendouna politica di sostegno ed aiuto che consenta la piena e libera affermazione della persona ).Il principio di maggioranza significa la prevalenza della volont dei pi sulla volont dei pochi,che vale sia come principio di rappresentanza per lelezione degli organi supremi legittimati adecidere per la collettivit, sia come principio funzionale di formazione delle decisioni. Come

    principio di rappresentanza presuppone sia il suffragio universale attivo e passivo, sialuguaglianza e la libert del voto. In base ai sistemi elettorali si ha distinzione in:

    Democrazia maggioritaria : caratterizzata dallesistenza di due partiti o poli, dove il polovincente ha il diritto di governare, mentre la minoranza assume ruolo di opposizione, confunzione di controllo politico e di critica della maggioranza

    Democrazia consociativa : tenta di allargare al massimo le dimensioni della maggioranzache governa, in modo che tutti i maggiori partiti possano dividersi il potere esecutivo(governi svizzeri e belgi)

    Come principio funzionale , si prevedono le maggioranze semplici (met pi uno dei presentiallassemblea) e le maggioranze qualificate , come la maggioranza assoluta (met pi uno deicomponenti un collegio) o maggioranze pi consistenti (2/3). Ma alla regola della maggioranzafa seguito il riconoscimento e la tutela di alcune minoranze , come le minoranze linguistiche(art. 6 Cost.) e le minoranze religiose, come lart. 8 Cost. che in base al principio di laicit delloStato, ne riconosce la libert di culto e di autonomia organizzativa purch non in contrasto conlordinamento.Il principio del decentramento consiste nella dislocazione del potere politico-amministrativodal centro alla periferia, in modo da realizzare una gestione della cosa pubblica quanto pipossibile vicina ai cittadini amministrati: il decentramento diventa un modulo organizzatorioquando si tratta di attribuire funzioni amministrative su determinate materie dal centro allaperiferia, diventa strumento politico di articolazione quando comunit costituiscono gli entipolitici minori (art. 5 Cost. che parla di autonomie locali e di decentramento nellambito di unaRepubblica una e indivisibile). Al principio di decentramento si accompagna il principio disussidiariet (art. 118 Cost.), intesa sia come sussidiariet verticale (dispone che le funzioniamministrative sono attribuite ai Comuni, salvo caso in cui siano conferite a Provincie, Cittmetropolitane, Regioni e Stato per assicurarne lesercizio unitario), sia come sussidiarietorizzontale (dove Stato, Regioni, Citt metropolitane, Province e Comuni favorisconolautonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attivit di interesse generale).Il principio di laicit dello Stato non va inteso come indifferenza dello stesso nei confrontidelle confessioni religiose, ma come neutralit , equidistanza e imparzialit nei confronti diqueste.

    Il principio di solidariet sancito dallart. 2 Cost.: mentre afferma il riconoscimento e latutela dei diritti inviolabili delluomo, esso richiede ladempimento dei doveri di solidariet politica (partecipazione alla vita democratica del Paese per la realizzazione del bene comune),economica (dovere di svolgere una funzione o unattivit che concorra al progresso materiale ospirituale della societ) e sociale (la persona chiamata ad agire per libera e spontaneaespressione della socialit che caratterizza la persona stessa).

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    CAP. 4 CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA

    Lo Stato italiano nasce, come Regno , a seguito delle annessioni dei territori metropolitani al Regno di Sardegna : il re Vittorio Emanuele II proclama il Regno dItalia nel 1861 , dopolarmistizio di Villafranca e a seguito delle annessioni delle province dellItalia centrale e del

    Regno delle due Sicilie. Il nuovo ordinamento fu retto dallo Statuto albertino , concesso da reCarlo Alberto nel 1848 , che si present con i caratteri di una costituzione:

    Ottriata : non deliberata da unassemblea rappresentativa, ma concessa da un sovrano Flessibile : modificata attraverso il processo legislativo ordinario Corta : in quanto costituita da soli 84 articoli

    Si ha cos la monarchia costituzionale pura : al Parlamento (Camera dei deputati elettiva e Senatodel Regno di nomina regia) spettava il potere di legiferare, mentre lesecutivo era intestato alsovrano che lo esercitava a mezzo di Ministri da lui nominati e che dovevano godere della suafiducia.

    Il fascismoIl ventennio fascista si ha dal 1922 dopo la marcia su Roma , cui segu lincarico del re VittorioEmanuele III a Mussolini di formare il nuovo governo. Nello stesso anno viene istituito il GranConsiglio del fascismo e nel 1923 la milizia volontaria per la sicurezza nazionale ; nel 1926 cadeil regime parlamentare, cos che il potere esecutivo ottiene la facolt di emanare norme giuridiche:vengono fortemente limitati i diritti di libert individuali, di riunione, di associazione e dimanifestazione del pensiero, si istituisce il tribunale speciale per la difesa dello Stato, si prevede la

    pena di morte e la discriminazione razziale (1938). Viene soppressa la libert di organizzazionesindacale , sostituita con le corporazioni (1934). Si procede alla revisione dellordinamento localeallinsegna dell accentramento , con limposizione a capo di tutti i comuni del podest , insostituzione del Sindaco. Nel 1929 si ha la firma dei Patti lateranensi , voluti da Mussolini al finedi consolidare le basi del suo potere col favore della chiesa . Nel 1939 viene soppressa la Cameradei deputati in favore della Camera dei fasci e delle corporazioni , organo non rappresentativo adurata illimitata, composto da soggetti che rivestivano nel partito e nelle corporazioni caricheimportanti. La scelta di Mussolini del 1940, che port al patto di acciaio siglato con Hitler, portdissenso dalla gran parte della popolazione nei confronti del fascismo: la crisi viene provocata nel1943 dal Gran consiglio del Fascismo, che approva la sfiducia a Mussolini , arrestato e sostituito daBadoglio.

    Il quinquennio rivoluzionario

    Ha cos inizio il quinquennio rivoluzionario che va dal 1943 al 1948 e di cui vengono distinte trefasi. La prima fase ha inizio nel 1943 dopo la richiesta darmistizio del governo italiano, in cui siha il vano tentativo del Re di ripristinare la monarchia: si ha la defascistizzazione , con cui sisopprimono i nuovi organi creati dal fascismo e, successivamente, si perseguitano i membri delgoverno colpevoli di aver annullato le garanzie costituzionali, le libert popolari, creato il regimefascista e tradito le sorti del Paese.La seconda fase va dalla fine del 1943 a met 1944 (data di liberazione di Roma), in cui si registralo scontro tra la dinastia sabauda e le forze antifasciste, riunite nel CNL (Comitato di LiberazioneNazionale) e che riunisce i partiti antifascisti, che accusano il Re di non aver tutelato il sistemaparlamentare e di non aver fermato lavvento del fascismo. LItalia si ritrova divisa in due : il Regnodel sud, sorto a seguito dellabbandono di Roma da parte del sovrano, e la Repubblica sociale

    italiana (chiamata anche Repubblica di Sal ) sorta sotto la presidenza di Mussolini. La situazione sisblocca nei primi mesi del 1944 con il patto di Salerno , che prevedeva la convocazione, dopo lafine della guerra, di unAssemblea costituente , il rinvio a quella data del problema istituzionale,

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    lallontanamento del Re Vittorio Emanuele III con attribuzione di luogotenenza al figlio Umberto,lingresso nel governo Badoglio del CNL, che registra il primo tentativo di governo democraticodopo la caduta del fascismo.La terza fase parte da met 1944, a seguito della liberazione di Roma. Viene emanato un decretoche stabilisce lelezione di unassemblea costituente, a suffragio universale del popolo italiano, al

    fine di deliberare una nuova carta costituzionale, che i nuovi ministri ed il luogotenente nonavrebbero dovuto compiere atti che potessero pregiudicare la soluzione del quesito istituzionale(cosiddetta tregua istituzionale ), che il Consiglio dei ministri eserciti il potere legislativo amezzo di decreti legislativi in attesa dellentrata in vigore del nuovo Parlamento. Nel 1945 vieneistituita provvisoriamente la Consulta nazionale , con il compito di dare pareri su problemi generalie sui provvedimenti legislativi. Il 2 giugno 1946 si celebra il referendum istituzionale , che da lavittoria alla Repubblica , cos come lelezione dei 556 membri dellAssemblea costituente .LAssemblea si organizz in commissioni e sottocommissioni per la stesura della nuova cartacostituzionale , che fu discussa dai primi mesi del 1947 fino al dicembre dello stesso anno, doveviene approvata, con larga maggioranza, ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948 .

    La CostituzioneEssa consta di 139 articoli e di XVIII disposizioni transitorie e finali , cos suddivisi:

    Principi fondamentali (artt. 1-12) Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54): suddivisa in rapporti civili , rapporti etico-

    sociali , rapporti economici e rapporti politici Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139): suddivisa in Parlamento , Presidente della

    Repubblica , Governo , Magistratura , Regioni-Province-Comuni e Garanzie costituzionali

    Si possono individuare i principi e i valori posti a fondamento della Costituzione. Il principio dellasovranit popolare (art. 1), della centralit della persona umana (art. 2), di uguaglianza e paridignit sociale di tutti gli uomini (art. 3), sul valore della solidariet e del lavoro (art. 1 e 2), sullatutela delle minoranze (art. 6), sulla laicit dello Stato , sul riconoscimento dellindipendenza e dellasovranit della Chiesa cattolica e della libert di tutte le altre confessioni religiose (art. 7 e 8). LaCostituzione disegna una Repubblica una e indivisibile ma che riconosce le autonomie locali (art.5), aperta alla comunit internazionale (art. 10 e 117), che si ispira a principi pacifisti e che accettale limitazioni di sovranit necessari per realizzare la pace e la giustizia tra le nazioni.Il nostro ordinamento ha quindi subito diversi cambiamenti: da autoritario e centrale diventatovia via democratico e ispirato al principio del decentramento . Recentemente si trasformato in unordinamento parafederale , dove viene riconosciuta la pariordinazione tra Stato e regioni, che simanifesta anche nella subordinazione delle potest legislative agli stessi vincoli del rispetto della

    Costituzione, dellordinamento comunitario e degli obblighi internazionali; il che comporta laperdita di centralit dello Stato e della legge statale e la trasformazione e il conseguenteallargamento del parametro di costituzionalit della legge statale e di quella regionale.

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    CAP. 5 LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

    I soggetti pubblici deputati ad emanare nel nostro ordinamento norme giuridiche sono, oltre ilParlamento, Governo, Regioni, Comuni, Province e Citt metropolitane . Per la produzione diqueste norme esistono delle regole procedurali che sono poste dalle fonti sulla produzione,

    contenute nella Costituzione (articoli 70, 71, 72, 73, 76 e 77), nelle leggi ordinarie e nei regolamentiparlamentari. Dalle fonti sulla produzione derivano le fonti di produzione , cio le fonti cheproducono diritto e norme giuridiche: al loro interno si suddividono le fonti-atto (se la norma racchiusa in un documento scritto ) e fonti-fatto (regole consuetudinarie non scritte); un terzo tiposono le fonti di cognizione , regole che prevedono le forme di attivit pubblicitaria delle fonti diproduzione. Sono fonti del diritto :

    Le leggi I regolamenti Le norme corporative Gli usi

    Tra le fonti-atto vanno distinte: Le fonti supreme : principi alla base della Costituzione , e quindi non modificabili nemmeno

    col procedimento di revisione costituzionale (art. 139) Le fonti costituzionali : Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale Le fonti primarie : che si dividono in fonti di provenienza statale (leggi ordinarie, decreti

    legge, decreti legislativi, regolamenti, atti normativi aventi forza di legge), fonti di provenienza regionale (le leggi regionali e quelle delle province di Trento e Bolzano) e fontidi provenienza della comunit europea (regolamenti e direttive comunitarie)

    Le fonti secondarie : regolamenti governativi, ministeriali e interministeriali, regionali e

    locali

    Nelle fonti-fatto si fanno rientrare le consuetudini, fonte di produzione di diritto dove vi lacoesistenza di un elemento materiale (comportamento costante e uniforme nel tempo) e di unopsicologico (convinzione di osservare una regola di condotta obbligatoria e doverosa): essa persubordinata alle leggi ed ai regolamenti, in quanto ha efficacia soltanto se espressamente richiamatada una disposizione legislativa o regolamentare. Tra queste possiamo citare:

    Le consuetudini costituzionali : regole di condotta prodotte dagli organi costituzionali nelle loro reciproche relazioni

    Le convenzioni costituzionali : che sono il frutto di accordi taciti che intervengono tra gliorgani costituzionali

    Le consuetudini internazionali : che nascono dal comportamento che gli Stati abitualmentetengono nei loro rapporti (art. 10)

    Le fonti di cognizione , cio gli strumenti usati per rendere noto il diritto, vanno distinte in: Mezzi privilegiati di conoscenza : es. la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Meri mezzi di conoscenz : es. Raccolte degli usi generali del commercio, di competenza del

    Ministero dellindustria

    La delegificazione , che consiste nel trasferimento da parte del legislatore di una materia a una sede

    diversa da quella parlamentare, una riposta alla crescente inflazione normativa, alla declassazionedella legge statale e ai difetti di chiarezza e comprensibilit delle fonti normative; tramite i

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    regolamenti in delegificazione, cos, una fonte primaria pu essere abrogata da una fontesecondaria.

    La CostituzioneLa Costituzione la fonte delle fonti , che sta al di sopra di tutte le altre fonti normative e ne

    condiziona la validit: linsieme di norme, dei principi e dei valori condivisi che regolano irapporti fondamentali di una data comunit politica, ponendo le norme giuridiche fondamentalicome inderogabili e obbligatorie. Possiamo quindi vedere la Costituzione in senso sostanziale ,come quella data dal complessivo assetto della societ statale , in senso formale , come assettocomposto in norme scritte , in senso materiale , come dato dallassetto fondamentale e dalle norme .Ma possibile anche distinguere le Costituzioni in:

    Corte : si limitano a dettare norme essenziali sullorganizzazione di governo e sui dirittifondamentali

    Lunghe : che ampliano il catalogo dei diritti , in linea con levoluzione dello stato di dirittoin stato sociale

    Flessibili : che possono essere modificate mediante un procedimento legislativo ordinario Rigide : che prevedono per la loro modifica procedimenti particolarmente aggravati Precetto : contengono norme prescrittive Programma : per lattuazione delle norme contenute richiedono lintervento del legislatore

    Fonti esterneVi sono fonti che, pur appartenendo ad ordinamenti giuridici diversi ed esterni allordinamentostatale, tuttavia producono effetti giuridici diretti sullordinamento statale: si tratta delle fontinormative comunitarie per lappartenenza del nostro Stato allUnione Europea . La Comunit

    Europea interviene attraverso i regolamenti , che sono obbligatori e direttamente applicabili (senza bisogno di un atto legislativo di recepimento) e le direttive , che vincolano lo Stato circa ilrisultato da raggiungere ; entrambe hanno efficacia diretta negli ordinamenti ed efficaciaimmediata (le disposizioni sono prevalenti su quelle interne, sia anteriori o posteriori, siano incontrasto o incompatibili). Si ha cos una sostanziale subordinazione del diritto interno al dirittocomunitario.Altre fonti normative specifiche vengono a far parte del nostro ordinamento in conseguenza deirapporti che lo Stato intrattiene con gli altri ordinamenti statali; lingresso di trattati o accordi nelnostro ordinamento avviene tramite la ratifica , attribuita per competenza al Presidente dellaRepubblica (art 87) previa legge di autorizzazione delle Camere.

    Altre fontiParticolari fonti-atto sono le leggi rinforzate , per le quali la Costituzione prevede un particolare

    procedimento di formazione ; esse sarebbero:

    La legge costituzionale La legge ordinaria : se tratta di province comuni regioni, che regola i rapporti dello

    Stato con le confessioni religiose, la legge di amnistia e indulto

    Sono fonti atipiche le leggi a competenza limitata (es. quelle di autorizzazione o approvazione),mentre fonte anomala la legge di delegazione con la quale le Camere conferiscono al Governo ipoteri per far fronte allo stato di guerra.

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    CriteriLe relazioni tra le fonti sono rette da due criteri: il criterio gerarchico e il criterio dellacompetenza ; si tratta di criteri legali, disciplinati dalle norme sulle fonti, diretti a risolvere conflittitra le norme. Per il criterio gerarchico , la fonte gerarchicamente superiore prevale su quellainferiore con essa in contrasto. Per il criterio della competenza quando la Costituzione o una norma

    sulla produzione attribuisce a fonti diverse una materia esclusiva di competenza, in caso di conflittotra fonti prevale quella a competenza riservata. Tra fonti dello stesso rango, si utilizza anche ilcriterio cronologico (prevalenza della fonte emanata per ultima in ordine di tempo): il suo effetto labrogazione , che pu essere espressa (se sotto disposizione della fonte abrogante), tacita (se lafonte successiva incompatibile con la precedente). Un altro criterio quello della specialit ,secondo cui la fonte speciale deroga sempre a quella generale.La legge produce i suoi effetti giuridici tutte le volte in cui si verifica la fattispecie che regola(ripetibilit delle norme giuridiche ). Nel nostro ordinamento vi la regola della irretroattivit :una legge non ha effetti su fattispecie avvenute prima della sua promulgazione (che pu esserederogata in via eccezionale dal giudice): lirretroattivit della legge penale disciplinata dallart. 25(nessuno pu essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fattocommesso principio costituzionale e quindi inderogabile).Per la legge vige il principio della sua territorialit : ha efficacia nellambito del territorio delloStato . Vi per leccezione costituita dallextraterritorialit della legge e riguarda:i cittadini italianiallestero (principio della nazionalit della legge).

    LinterpretazioneLinterpretazione giuridica consiste in una operazione volta a stabilire il senso ed il significato diun documento giuridico ; per evitare arbitri, la legge stabilisce alcune regole legali :

    Interpretazione letterale : alle parole usate dal legislatore bisogna attribuire il significatoche hanno nel linguaggio comune o in quello tecnico-giuridico

    Intenzione del legislatore Analogia : per casi simili (analogia legis) o per principi generali dellordinamento giuridico

    (analogia iuris)

    In base ai soggetti che interpretano la legge, si hanno i seguenti tipi di interpretazione: Interpretazione dottrinale : compiuta dai giuristi Interpretazione giudiziale : compiuta dai giudici Interpretazione autentica : compiuta dal legislatore stesso

    In base ai risultati dellattivit interpretativa si ha: Interpretazione dichiarativa : va a confermare linterpretazione letterale di un testo

    normativo Interpretazione restrittiva : restringe il campo di applicazione Interpretazione estensiva : estende il significato di una disposizione oltre linterpretazione

    letterale Interpretazione sistematica : consiste nel ricavare il significato di una disposizione dalla

    sua collocazione nel sistema del diritto Interpretazione adeguatrice : consiste nelladeguare il significato di una disposizione al

    significato di unaltra disposizione gerarchicamente superiore Interpretazione storica : attribuisce uno dei significati che la disposizione vennero attribuiti

    allepoca della sua emanazione Interpretazione evolutiva : attribuisce un significato nuovo rispetto a quello storico in basealle mutate condizioni in campo sociale ed istituzionale

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    CAP. 6 I RAPPORTI DELLO STATO CON LA COMUNITA INTERNAZIONALE ECON LUNIONE EUROPEA

    Con la fine della prima guerra mondiale viene istituita la Societ delle Nazioni , con lobiettivo direalizzare un dialogo tra le nazioni a fini umanitari e pacifici; alla fine della seconda guerra

    mondiale, essa viene sostituita con lOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU ) istituita nel 1945:ha come fini il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, lo sviluppo delle relazioniamichevole tra gli Stati, la cooperazione internazionale in campo politico, economico, sociale ededucativo (tramite propri istituti come lUNESCO, la FAO, lOrganizzazione mondiale dellaSanit). La Costituzione italiana contiene una serie di disposizioni riguardanti le relazioni e gliorganismi internazionali:

    Art. 10 : Tratta delle consuetudini internazionali a cui lordinamento giuridico italiano tenuto a conformarsi, sia della condizione giuridica dello straniero ed il diritto di asilo

    Art. 11 : Caratterizza il ostro ordinamento come pacifista , per il ripudio alla guerra; autorizzainoltre le limitazioni di sovranit necessarie per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni

    Art. 26 : Disciplina lestradizione del cittadino Art. 35 : Indica la Repubblica come promotrice di accordi internazionali con il fine di

    affermare e regolare i diritti del lavoro Art. 78 : Attribuisce alle Camere il potere di deliberare lo stato di guerra e di conferire al

    Governo i poteri necessari al riguardo Art. 80 : Attribuisce alle Camere il potere di autorizzare con legge la ratifica di trattati

    internazionali che sono di natura politica

    Tra le unioni politiche a carattere regionale vanno ricordate:

    Il Consiglio dEuropa : ha sede a Strasburgo e ha come scopo quello di studiare epromuovere una unit politica generale degli stati aderenti LUnione Europea Occidentale (UEO): ha come scopo lintegrazione degli stati europei

    partecipanti La Comunit Europea

    Il nostro Stato membro della Comunit Europea , costituita dalle tre Comunit:

    Comunit Europea del Carbone e dellAcciaio (CECA) Comunit Economica Europea (CEE) Comunit Europea dellEnergia Atomica (Euratom)

    Queste unit sono operanti e distinte, ed hanno organi unici: insieme, a seguito del Trattato di Maastricht (1992), vengono a formare lUnione Europea (UE), il cui obiettivo finale nel senso diuna federazione europea . Gli organi fondamentali di tale ordinamento sono: il Parlamentoeuropeo, il Consiglio dei ministri, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti. IlParlamento europeo lunico organo elettivo della Comunit: esso, oltre alladozione finale delbilancio della Comunit, pu costituire Commissioni temporanee dinchiesta; per i cittadini europei previsto il diritto di petizione verso questorgano. Il centro decisionale della Comunit ilConsiglio dei ministri : esso esercita funzioni di coordinamento delle politiche economiche, oltre adavere funzioni decisionali tramite lemanazione di atti normativi, quali i regolamenti, le direttive, le

    decisioni, i pareri e le raccomandazioni, con lo scopo di ottenere che i destinatari tengano undeterminato comportamento ritenuto pi rispondente agli interessi comuni. Lorgano esecutivo dellaComunit la Commissione , a cui attribuita in via esclusiva la competenza a dare esecuzione allenorme comunitarie e ad esercitare poteri normativi su delega del Consiglio; ha anche il ruolo di

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    custode dei trattati e della legalit comunitaria, in quanto chiamata a vigilare sullapplicazionedelle disposizioni dei trattati. Lorgano che assicura il rispetto del diritto nellinterpretazione enellapplicazione dei trattati la Corte di giustizia , affiancata da un Tribunale di primo grado ; hacome compiti:

    Il controllo nei confronti degli Stati membri per la violazione degli obblighi comunitari (ricorso per inadempimento)

    Controllo di legittimit nei confronti degli atti emessi dagli organi comunitari (ricorso perannullamento)

    Competenza sulla interpretazione e sulla validit dei trattati compiuti dalle istituzionicomunitarie e dalla Banca Centrale Europea (rinvio pregiudiziale)

    Al controllo dei conti comunitari preposta la Corte dei conti .

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    CAP. 7 I RAPPORTI DELLO STATO CON LA CHIESA CATTOLICA E CON LEALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE

    Vi sono organizzazioni religiose che per la loro particolare rilevanza sociale hanno portato ad una

    disciplina pubblica delle loro relazioni con lo Stato, questo soprattutto per la Chiesa Cattolica , i cuirapporti con lo Stato hanno nel tempo trovato diversi assetti. In epoca antica si ha il cesaro-papismo : il cristianesimo considerato come una religione ufficiale dello Stato e il Capo delloStato il Capo supremo della chiesa ; fino al XVIII secolo si afferma il giurisdizionalismo , dovelo Stato si attribuisce una serie di poteri sullorganizzazione ecclesiastica a difesa della Chiesa maanche a difesa dello Stato dalla Chiesa; in epoca moderna si afferma il sistema della separazione traStato e Chiesa: i relativi rapporti sono regolati secondo il diritto comune.Dapprima, allepoca dello Statuto albertino del 1848, la religione cattolica dichiarata religione distato . Dopo la presa di Roma si adotta il sistema giurisdizionalista con la legge delle guarantigie ,dove vengono disciplinati in via unilaterale i rapporti tra Stato e Chiesa. Durante il fascismo, aseguito dei Patti lateranensi , la religione cattolica viene valutata come la sola religione dello Stato ,e si riconosce la sovranit e la giurisdizione esclusiva della Santa Sede sulla Citt del Vaticano.La Costituzione, nellart. 8 , stabilisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente liberedavanti alla legge, e nellart. 19 proclama la libert di religione , intesa come libert di professarela propria fede in qualsiasi forma, purch non si tratti di riti contrari al buon costume. Il riferimentoai Patti lateranensi effettuato dallart. 7, quale fonte di disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa, nonha inteso costituzionalizzare tali Patti, ma soltanto il principio concordatario , nel senso che ilcarattere originario dei due ordinamenti consiste nella loro indipendenza reciproca e nella lorosovranit.

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    CAP. 8 LE LIBERTA E I DOVERI COSTITUZIONALI

    StoriaNei rapporti tra lindividuo e lo Stato il tema delle libert e dei diritti individuali acquista significatopolitico e giuridico soprattutto in epoca liberale , tra il diciottesimo ed il diciannovesimo secolo, ad

    opera della borghesia rivoluzionaria prima, e poi della classe operaia. E lAmerica del nord cheapre la stagione dei diritti con la Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776) dove per la primavolta viene proclamata nel diritto lesistenza di diritti umani fondamentali, naturali, inalienabili eimprescrittibili. Analoghi diritti vengono affermati nella Dichiarazione dei diritti contenuta nellaCostituzione federale degli Stati Uniti dAmerica del 1787: tali dichiarazioni si differenziano daitesti classici delle libert inglesi (Magna Charta del 1215, Bill of Righs del 1689) in quantoaffermano diritti spettanti ad ogni uomo in quanto tale, e non come suddito. Dapprima, quindi, siaffermano le cosiddette libert negative , che secondo la dottrina liberale stanno ad indicare unostato di non impedimento ; successivamente si passa alla libert positiva , cio alla libert nelloStato , attraverso soprattutto i diritti di partecipazione politica e alla libert a mezzo dello stato(Welfare State o stato del benessere).Le Costituzioni considerano particolarmente rilevanti alcune libert, quelle fondamentali , cuicorrispondono alcuni diritti inviolabili . Lart. 2 chiama in causa la Repubblica intesa come stato-ordinamento: il riferimento alle formazioni sociali da un lato attribuisce alle stesse la garanzia deidiritti individuali allinterno, e dallaltro le eleva a soggetti di diritto costituzionale , con ilconseguente riconoscimento ad esse della titolarit. I diritti della prima generazione corrispondono alle libert individuali a carattere negativo , configurati come diritti di difesa dellelibert individuali dalla ingerenza dello Stato, seguiti dai diritti della seconda generazione ,corrispondenti ai diritti sociali, economici e culturali propri dello Stato sociale. Di recenteacquisizione sono i diritti della terza generazione , dove si fanno rientrare il diritto alla pace, idiritti dei consumatori, i diritti al qualit della vita e il diritto alla libert informatica. Unultimacategoria di diritti, qualificati come diritti della quarta generazione , include tutti i diritti inerentialla bioetica , dal diritto alla vita al diritto allintegrit della persona.

    Le libert individualiLart. 13 tratta la libert personale , intesa sia come diritto allintegrit fisico-psichica dellapersona, sia come libert morale e della dignit della persona: secondo il criterio della degradazionegiuridica si fanno rientrare nel disposto tutte quelle misure che, pur non risolvendosi in unacoercizione fisica, tuttavia vengono ad incidere negativamente sulla dignit della persona. A tuteladella libert personale sono previste degli strumenti :

    La riserva di legge assoluta : riserva di legge statale , nel senso che il provvedimento

    restrittivo deve essere previsto da una legge generale e astratta La riserva di giurisdizione : riferimento allautorit giudiziaria La motivazione obbligatoria dellatto : latto deve contenere la dimostrazione che nel caso

    concreto ricorrano le circostanze previste dalla legge

    Tra le restrizioni alla libert personale, lart. 13 fa menzione, oltre che della detenzione , dellaispezione e della perquisizione personale , anche di qualsiasi altra restrizione della libert personale:le misure di sicurezza detentive, le misure di prevenzione (che a prescindere dalla commissione diun reato, hanno la funzione di evitare che soggetti ritenuti socialmente pericolosi possanodelinquere); le misure antimafia e la custodia cautelare. La Costituzione si occupa del trattamentodel detenuto , prevedendo una duplice garanzia: la prima prevista dallart. 13 riguarda le persone

    sottoposte a restrizione della libert personale e consiste nel divieto di ogni violenza fisica e morale,mentre la seconda, prevista dallart. 27, indica che le pene non possono consistere in trattamenticontrari al senso di umanit e devono tendere alla rieducazione del condannato.

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    La libert di domicilio viene a costituire un diritto soggettivo inviolabile previsto dallart. 14. Ildomicilio il luogo in cui lindividuo localizza gli elementi essenziali della propria persona, intesoin via ampia non solo dellabitazione, ma anche dellufficio, dellazienda, della camera dalbergo,della roulotte, del cabinato e anche dellautovettura. Titolari di tale diritto di libert sono, oltre icittadini,anche gli stranieri, nonch le associazioni. Quanto ai limiti della inviolabilit, lo stesso

    articolo ammette accertamenti ed ispezioni soltanto per motivi di sanit e di incolumit pubblica, oa fini economici e fiscali.Lart. 15 dichiara inviolabile la libert e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra formadi comunicazione, ed aggiunge che la loro limitazione pu avvenire soltanto per atto motivatodellautorit giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge; la garanzia comprende qualsiasi formaespressiva, sia attuale che futura, in relazione ai progressi della tecnica al riguardo.Lart. 21 garantisce sia la manifestazione che la divulgazione del proprio pensiero con la parola,lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione: limitazioni sostanziali di tale libert non possono essereposte se non per legge ( riserva assoluta di legge ) e devono trovare fondamento in precetti e principicostituzionali; titolari di tale diritto sono i cittadini, gli stranieri e le formazioni sociali. La Cortecostituzionale ha riconosciuto il diritto di critica nei confronti delle pubbliche istituzioni, purch diqueste non resti pregiudicato lespletamento dei compiti loro affidati. La tutela costituzionale coprenon soltanto a libert di manifestare il proprio pensiero (libert positiva) ma anche la libert diastenersi da tale manifestazione: il cosiddetto diritto al silenzio .Per quanto riguarda la libert dinformazione , questa va distinta in tre posizioni: diritto diinformarsi, diritto ad essere informati, diritto di informare; solo questultimo diritto rientra nellalibert di manifestazione del proprio pensiero, mentre per gli altri si fa riferimento alle altredisposizioni costituzionali (art. 1 2 3). Nella libert di informare si fa rientrare il diritto dicronaca, che incontrerebbe un limite nei diritti della personalit, cio nei diritti alla riservatezza,allonore, alla reputazione, alla dignit sociale. Il diritto di essere informati un interesse generaleallinformazione, ed assicurato attraverso una pluralit di voci concorrenti, ritenendo che lo stessoimplichi libero accesso alle fonti di informazione e assenza di ostacoli legali. Il diritto di informarsi ,cio il diritto di ricercare e acquisire notizie, si ritiene che esso costituisca soltanto un valorecostituzionale e non un diritto inviolabile. Per quanto riguarda i mezzi di diffusione del pensiero,lart. 21 stabilisce che sono vietate le manifestazioni contrarie al buon costume; questo articoloconsidera espressamente lo strumento della stampa , che cos disciplina:

    La stampa non pu essere soggetta a controlli preventivi : autorizzazioni o censure tali dapoter impedire la produzione, la pubblicazione o la diffusione dello stampato

    Lammissione del sequestro cautelare o preventivo di giornali periodici: ma solo con attomotivato dallautorit giudiziaria

    Ad assicurare la libert della stampa e per evitare che si intacchi il principio del pluralismodellinformazione provvede la legge sulleditoria, che prevede controlli da esercitarsi da parte delParlamento tramite lAutorit per le garanzie nelle comunicazioni.Fa parte del nucleo essenziale dei valori di personalit il diritto dellindividuo alla riservatezza della propria sfera privata: a questo diritto va riconosciuto il carattere dellinviolabilit e la saeventuale limitazione non pu che avvenire per legge e solo per il soddisfacimento di un interessepubblico primario.Lart. 16 riconosce ad ogni cittadino il diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasiparte del territorio nazionale, fatte salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale permotivi di sanit o di sicurezza. La libert di soggiorno si concretizza nel diritto di fissare o anchetrasferire la propria residenza o il proprio domicilio in qualsiasi parte del territorio nazionale. Lo

    stesso articolo contempla la libert di espatrio , disponendo che ogni cittadino libero di uscire dalterritorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

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    Considerata come particolare specificazione della libert di manifestazione del pensiero, la libertreligiosa espressamente riconosciuta dallart. 19: il diritto in parola , rientrante tra i dirittiinviolabili delluomo, comprende oltre il diritto di professare la propria fede e le proprieconvinzioni religiose, anche la libert di aderire o meno a determinate confessioni religiose, nonchil diritto di non professare alcuna fede, e quindi di essere atei; si ricava quindi il riconoscimento

    della libert di religione quale diritto inviolabile delluomo. Lart. 19 garantisce anche la libert dicoscienza dei non credenti , che violata quando sia imposto al soggetto il compimento di atti consignificato religioso.Lart. 33 proclama la libert dellarte e della scienza , garantendone lesercizio anche attraversolinsegnamento , che a sua volta libero: le due locuzioni arte e scienza sono usate dallaCostituzione in senso lato, e quindi comprensivi nella prima di qualsiasi forma di espressioneartistica, sia letteraria che materiale, e nella seconda di qualsiasi attivit in cui rilevante il metodoscientifico. Connessa con la libert della scienza e dellarte la libert di insegnamento , in quantorappresenta quasi una prosecuzione ed espansione della prima.

    Le libert collettiveLart. 17 riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senzarmi, senza obbligo dipreavviso allautorit se non per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate soltantoper comprovati motivi di sicurezza o di incolumit pubblica. Si tratta di una libert a caratterecollettivo riconosciuta a tutti coloro che volontariamente di ritrovano in uno stesso luogo perqualsiasi scopo. In base al luogo in cui esse si svolgono, la Costituzione distingue le riunioni inprivate, aperte al pubblico e pubbliche, richiedendo preavviso allautorit di pubblica sicurezzasoltanto per queste ultime per motivi di ordine pubblico: esclusi da tale obbligo sono i comizielettorali, in quanto strumenti necessari di attuazione di fondamentali principi costituzionali. Sonosottratti al preavviso le riunioni in luogo privato e quelle in luogo aperto al pubblico (soggette alimitazioni relativamente allingresso, tipo teatro, chiesa, ecc.); a queste ultime sono assimilati gliassembramenti, consistenti in riunioni occasionai di pi persone in un luogo pubblico, per i qualivalgono le stesse limitazioni.Diversa dalla libert di riunione, dove mancherebbe una organizzazione e uno scopo comuneconsacrato in uno statuto, la libert di associazione : la Costituzione allart. 18 garantisce aicittadini il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale;rientra nella tutela costituzionale non solo il diritto di costituire liberamente associazioni, o diaderire a quelle esistenti, ma anche di recedere da quelle a cui si aderito e di non associarsi.

    I rapporti economico-socialiSotto la denominazione di rapporti economici la Costituzione elenca una serie di dirittiriconosciuti ai lavoratori (art 35 38, 40, 46), occupandosi anche dellorganizzazione sindacale

    (art. 39), delliniziativa economica privata (art 41), alla propriet pubblica e privata (art. 42)alla riserva o trasferimento di attivit e di beni di interesse generale (art. 43), alla proprietterriera (art. 44), alla cooperazione (art. 45) ed al risparmio (art. 47), che vengono a costituire lacostituzione economica. I principi costituzionali dettati a tutela del lavoro e dei lavoratori sono:

    Diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantit e qualit del suolavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s e alla famiglia unesistenza libera edignitosa (art 36): sono due principi, il primo alladeguatezza di una retribuzione che valgaad impedire un antisociale sfruttamento del lavoratore (retribuzione proporzionata), ilsecondo ad una retribuzione non limitata a garantire il minimo vitale ma ad assicurare ilminimo tenore di vita socialmente adeguato (retribuzione sufficiente)

    Dritto del lavoratore al riposo giornaliero, al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite(art. 36): allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche e consentirne il recupero

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    Parit tra uomo e donna in materia di lavoro (art. 37): attribuisce alla donna gli stessidiritti delluomo, ma anche il diritto che le siano assicurate condizioni di lavoro tali daconsentirle ladempimento della sua funzione familiare ed una adeguata protezione affinchposa svolgere anche il compito di madre.

    Tutela del lavoro minorile (art. 37): a garanzia dei minori, a parit di lavoro, del diritto allaparit di retribuzione

    Diritto al mantenimento e all assistenza sociale dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti deimezzi necessari per vivere (art. 38): gli inabili e i minorati hanno, altres, dirittoalleducazione e allavviamento professionale

    Diritto dei lavoratori alla previdenza e alla assistenza sociale (art. 38): che fanno capoallIstituto nazionale della previdenza sociale ( INPS ), allIstituto nazionale per le malattie( INAM ) e allIstituto nazionale per gli infortuni sul lavoro ( INAIL)

    Diritto dei lavoratori alla collaborazione e alla gestione delle aziende (art. 46): al finedellelevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze dellaproduzione

    Il sindacato nasce a tutela dei diritti dei lavoratori allo scopo di migliorarne le condizioni di vita edi lavoro. La Costituzione proclama allart. 39 la libert di organizzazione sindacale e cio lalibert dei lavoratori di organizzarsi liberamente in sindacati, e dallaltro garantisce ai sindacati lalibert di agire nellinteresse dei lavoratori; da esso si trae anche il principio della pluralitsindacale , ossia della libert di costituire pi organizzazioni sindacali nellambito di una stessacategoria e settore economico. La funzione fondamentale dei sindacati quella di stipularenellinteresse dei lavoratori contratti collettivi di lavoro: questi rientrano nella categoria delleassociazioni non riconosciute, con la conseguenza che possono stipulare contratti collettivi di dirittoprivato che hanno efficacia soltanto per i propri iscritti, anche se di fatto oggi i contenuti minimiinderogabili dei contratti stessi vengono estesi a tutti i contratti stipulati per quel settore.

    Laltro strumento di pressione in mano ai lavoratori nei confronti dei datori di lavoro costituitodallo sciopero , riconosciuto espressamente come diritto dallart. 40: esso caratterizzato dallasospensione collettiva dallattivit lavorativa, strumentale per il conseguimento dei beni economico-sociali che il sistema costituzionale collega alle esigenze di tutela e di sviluppo della persona umanaquale lavoratore. Lo sciopero si concretizza in forme particolari, come lo sciopero a singhiozzo (dove a periodi brevi di astensione seguono altrettanti periodi brevi di lavoro), gli scioperi ascacchiera (dove lastensione proclamato da un reparto e non da tutti, in modo che in ogni caso illavoro bloccato per lintero settore) o gli scioperi bianchi (dove non vi una vera astensione dallavoro ma un rallentamento dello stesso). Allo sciopero si pu far legittimamente ricorso non soloper il conseguimento di fini di carattere economico e retributivo, ma anche per tutte lerivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori: si tratta degli scioperi politici

    dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale a condizione che non siano diretti a sovvertirelordinamento costituzionale. Anche gli imprenditori possono utilizzare uno strumento di protesta edi lotta collettiva costituito dalla serrata , e cio dalla sospensione dellattivit produttiva diretta aindurre i lavoratori ad accettare o la modifica dei preesisteni contratti collettivi ( serrata offensiva ) osoluzioni di compromesso rispetto alle pretese avanzate ( serrata difensiva ).

    Gli altri diritti socialiLa Costituzione si preoccupa di garantire altri diritti sociale collegati allappartenenzadellindividuo a determinate formazioni sociali in cui si svolge la sua personalit. La prima diqueste formazioni sociali la famiglia , quale societ naturale fondata sul matrimonio, di cui laRepubblica riconosce i diritti (art. 29): la famiglia qui intesa come realt sociale e giuridica, chepresuppone che tra i soggetti che ne costituiscono il nucleo essenziale, i coniugi, esista e permangala comunione spirituale e materiale, oltre che unassoluta parit morale e giuridica.

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    Laltra formazione sociale presa in considerazione la scuola : lart. 34 stabilisce che la scuola aperta a tutti, riconoscendo cos in via generale il diritto allistruzione di tutti i cittadini. Il dirittoallistruzione, quale diritto sociale, comprende dal lato attivo il diritto di istruire e dal lato passivoil diritto di ricevere una istruzione ; il diritto di istruire a sua volta si articola nella libert diinsegnamento e nella libert di istituire e gestire scuole ed istituti di educazione ( libert della

    scuola ); mentre il diritto alla istruzione si presenta come libert di scelta della scuola e come dirittoa ricevere un insegnamento, inteso come diritto sociale soltanto per listruzione obbligatoria: lart.34 riconosce soltanto ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradipi alti degli studi.E lart. 6 che fa carico alla Repubblica, intesa come stato-ordinamento, di tutelare con appositenorme le minoranze linguistiche , fatto in particolare per gli abitanti di lingua tedesca del Trentino-Alto Adige e ai cittadini di lingua francese residenti nella Valle dAosta.In attuazione e in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 stata emanata la legge quadro per larealizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali , considerati le attivit relativealla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economichedestinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolt che la persona umanaincontra nel corso della sua vita, con lobiettivo di assicurare alle persone e alle famiglie interventidiretti a garantire la qualit della vita, pari opportunit, non discriminazione e diritti di cittadinanzaIl bene della salute tutelato dallart. 32 sia come fondamentale diritto dellindividuo, sia comeinteresse della collettivit: sotto il primo profilo va considerato come un diritto primario efondamentale, come interesse della collettivit il diritto alla salute si traduce nel diritto ad unambiente salubre (art. 9). Nellambito dellart. 32 si fa rientrare il cosiddetto diritto a trattamentisanitari , comprensivo di ogni attivit terapeutica e diagnostica diretta a prevenire e curare malattie:lo stesso articolo riconosce agli indigenti il diritto a cure gratuite, e dispone anche che nessuno puessere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, da cui sidesume il diritto del singolo alla scelta dei trattamenti sanitari cui sottoporsi. Sul pianoorganizzativo, la tutela della salute garantita attraverso il Servizio sanitario nazionale , mentre allaRegione compete di definire larticolazione del proprio territorio in Unit sanitarie locali, perassicurare i livelli essenziali di assistenza: queste si costituiscono in Aziende con personalitgiuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, la cui organizzazione e il cui funzionamento sonodisciplinati con atto aziendale di diritto privato.

    La costituzione economicaIl complesso delle disposizioni costituzionali contenute negli articoli dal 41 al 47 costituiscono lacosiddetta costituzione economica. Si inizia con il riconoscimento della libert di iniziativaeconomica privata , quale libert dei privati di scelta e di svolgimento delle attivit economichesenza interventi pubblici che la restringano in modo arbitrario; liniziativa economica, comunque

    essa si manifesti, non pu svolgersi in contrasto con lutilit sociale o in modo da arrecare dannoalla sicurezza, alla libert ed alla dignit umana. La legge ha dettato specifiche norme anti-trust dirette a contrastare intese restrittive della libert di concorrenza ed a vietare labuso da parte di unao pi imprese di una posizione dominante allinterno del mercato, istituendo un apposito organo digaranzia, lAutorit garante della concorrenza e del mercato.Larticolo 42 si dedica alla propriet , distinguendo la stessa in pubblica e privata in relazione aititolari di tale diritto; esso si occupa anche dellespropriazione della propriet privata, consistentenon soltanto nel trasferimento coattivo, ma anche in tutti i casi in cui il godimento del bene sia intutto o in parte sottratto, per finalit di pubblico interesse e nei casi previsti dalla legge al titolare deldiritto. L espropriazione della propriet privata comporta la corresponsione di un indennizzo, chenon significa in ogni caso integrale ristoro del sacrificio subito per effetto della espropriazione

    stessa, ma deve corrispondere al massimo di contributo e di riparazione che, nellambito degli scopidi generale interesse, la pubblica amministrazione pu garantire allinteresse privato.

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    Lart. 44 si occupa della propriet terriera privata e delle zone montane. Quanto alla proprietterriera privata, il disposto costituzionale ammette che a carico della medesima la legge impongaobblighi e vincoli, fissi limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuova eimponga la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unitproduttive.

    Lart. 45 si occupa di due specifiche forme di esercizio di attivit economiche, costituite dallacooperativa e dall artigianato . Per quanto riguarda la cooperazione, il disposto assegna allaRepubblica (intesa come stato-comunit) il compito di riconoscere la funzione sociale dellacooperazione a carattere di mutualit e senza fini di speculazione privata. Quanto allartigianato,larticolo assegna alla legge il compito di provvedere alla sua tutela e al suo sviluppo.Larticolo 47 assegna la Repubblica il compito di: incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sueforme, di disciplinare coordinare e controllare lesercizio del credito e di favorire laccesso delrisparmio popolare alla propriet dellabitazione, alla propriet diretta coltivatrice e al diretto eindiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

    I doveri costituzionaliLa Costituzione alla elencazione dei diritti costituzionalmente garantiti fa seguire alcuni doveri chegravano sui cittadini e alcuni di essi anche sugli stranieri; si tratta dei doveri: al lavoro, di difesa, difedelt alla Repubblica e tributario. Il dovere al lavoro accennato dallaffermazione che la nostraRepubblica fondata sul lavoro e non quindi sul privilegio o sulla fatica altrui.Laltro dovere sancito il dovere di difesa della Patria , considerato come sacro dallart. 52, da cuidiscende lobbligatoriet del servizio militare.Altro dovere quello di concorrere alle spese pubbliche e quindi di adempiere alle prestazionitributarie, in ragione della propria capacit contributiva (art. 53). Allobbligo tributario di recenteha fatto seguito lapprovazione dello Statuto dei diritti del contribuente : chiarezza e trasparenzadelle disposizioni tributarie, irretroattivit delle disposizioni tributarie, divieto di disporre condecreto legge la istituzione di nuovi tributi.Lultimo dovere sancito dallart. 54, che incombe su tutti i cittadini, ed quello di essere fedelialla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi .

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    CAP. 9 LA PARTECIPAZIONE POLITICA

    La rappresentanza politicaIl diritto di voto una delle pi alte espressioni della sovranit popolare: in questo modo viene arealizzarsi la democrazia rappresentativa (o indiretta), che si distingue dalla democrazia diretta, in

    quanto in questultima al popolo viene conferito il potere di esprimere direttamente quella volontsuprema. La rappresentanza politica va distinta dalla rappresentanza di volont: nellarappresentanza politica leletto rappresenta la Nazione, e non lelettore, ed esercita le sue funzionisenza vincolo di mandato (art. 67) e quindi senza che gli elettori abbiano il potere di revocarle.L elezione giuridicamente da qualificare come un atto (giuridico) a mezzo del quale il popolo, insede collegiale (corpo elettorale), esercita il suo potere di investitura a cariche supreme, per unperiodo temporale limitato, dellorganizzazione dello Stato, della Regione, della Provincia, delComune e delle Citt metropolitane, di enti, cio, esponenziali di comunit umane insediatestabilmente in un determinato territorio. Le elezioni, quindi, non sono altro che atti deliberativicollegiali con funzione di investitura: essi sono costituiti dalla somma dei voti espressi dai singolicittadini elettori, i quali godono di un diritto, il diritto di voto, riconosciuto e garantito dallart. 48 atutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore et. Luniversalit del voto, oltre cherappresentare una delle pi significative espressioni del principio di eguaglianza (art. 3) una delleforme pi rilevanti di estrinsecazione della sovranit popolare; ma non tutti i cittadini sono elettori:lo sono quelli che godono della capacit elettorale attiva, cio i cittadini italiani che hanno raggiuntola maggiore et. Il diritto di voto escluso per:

    Incapacit civile : interdetti e inabilitati Effetto di sentenza penale irrevocabile : non sono elettori i condannati a pena che importi

    linterdizione perpetua dai pubblici uffici Casi di indegnit morale : coloro che sono sottoposti a detenzione o libert vigilata, i

    commercianti falliti e coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione

    La capacit elettorale passiva lidoneit a ricoprire cariche elettive ed disciplinata dallart. 51.Tra i requisiti positivi per lelezione a deputato vi lavere compiuto i venticinque anni di et (art.56), mentre per essere eletto a senatore necessario il compimento del quarantesimo ano di et (art.58). Sono ineleggibili coloro che ricoprono determinati uffici, che potrebbero, a causa della loronatura, rendere possibile pressioni sugli elettori (es. sindaci). La incompatibilit presupponenelleletto il possesso di tutti i requisiti necessari per far ritener valida lelezione, ma vuole impediresolo il cumulo della carica elettiva con unaltra: alcune incompatibilit sono previste dallaCostituzione, ad esempio non si pu essere al contempo senatore e deputato (art. 65). Per coloro chesono stati condannati per alcuni gravi reati la legge prevede la incandidabilit, il divieto di esser

    inseriti nelle liste di candidati, anche qui a garanzia della libert di voto.I cittadini elettori costituiscono il corpo elettorale : si tratta di una parte qualificata del popolo stessoe non distinta da esso. Quanto ai caratteri del voto , essi sono precisati dallart. 48, secondo cui ilvoto :

    Personale : questo va espresso personalmente dallelettore , il quale quindi non pu farsirappresentare, n pu inviare il voto per iscritto, ad eccezione dei cittadini italiani residentiallestero

    Eguale : costituisce lapplicazione del principio di eguaglianza , ed esclude ladozione disistemi di votazione che diano un peso diverso al voto di alcuni elettori per la loroparticolare situazione sono vietati cos sia il voto plurimo (lattribuzione allelettore di pivoti), sia il voto multiplo (la possibilit data allelettore di votare in pi circoscrizioni)

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    Libero e segreto : assicurato sia dallobbligo di esprimere il voto in apposita cabina sullascheda di stato, sia dalle disposizioni di carattere penale che puniscono corruzione,costrizione o coartazione, materiale o morale, della volont degli elettori

    Sistemi elettorali

    Nulla dispone la Costituzione in ordine al sistema elettorale da adottare per le due Camere. I sistemielettorali consentono di realizzare la diretta investitura dei governanti da parte dei governati: sitratta di regole che stabiliscono i criteri di distribuzione di quote di rappresentanza tra i soggettipolitici (es. partiti) e i conseguenti metodi diretti a tradurre in seggi i voti conseguiti dalle varieforze politiche concorrenti. Nelle democrazie occidentali i sistemi elettorali pi utilizzati sonoessenzialmente tre: i sistemi maggioritari, i sistemi proporzionali e i sistemi misti.Ai sistemi maggioritari accedono generalmente i collegi uninominali (dove il numero dei collegi eguale al numero dei seggi da assegnare e quindi ogni collegio elegge un solo rappresentante); iseggi in palio vengono assegnati al partito che ottiene, allinterno del collegio uninominale, lamaggioranza semplice dei voti ( modello plurality , maggior numero di voti), oppure la maggioranzaassoluta ( modello majority , maggioranza dei voti validi). Nei sistemi proporzionali i seggivengono ripartiti tra tutti i partiti che partecipano alla competizione elettorale in proporzione alnumero dei voti da ciascuno di essi ottenuto, assicurando la rappresentanza anche alle minoranze:tali sistemi determinano normalmente una frammentazione politica, generando governi meno stabilima pi rappresentativi. Nei sistemi misti si combinano, in uno stesso sistema elettorale, siaelementi proporzionalistici che elementi maggioritari.

    Lesercizio diretto della sovranit popolareLa sovranit popolare, oltre che esprimersi attraverso la elezione dei propri rappresentanti, ha mododi manifestarsi in via diretta attraverso alcuni istituti : la petizione, liniziativa legislativa e ireferendum.Lart. 50 della Costituzione prevede il diritto di petizione , disponendo che tutti i cittadini possonorivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit.La richiesta deve provenire da coloro che abbiano la cittadinanza italiana, pu riguardare anchematerie riservate alliniziativa del Governo o sottratte allabrogazione referendaria, pu esserediretta a sollecitare provvedimenti legislativi sia ordinari che costituzionali, e deve in ogni casoprospettare interessi generali. Nonostante luso limitato, esso stato ripreso dagli statuti regionali ecomunali.Ai sensi dellart. 71, il popolo ha la facolt di esercitare liniziativa legislativa mediante laproposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.La nostra Costituzione prevede i seguenti tipi di referendum : il referendum abrogativo (art. 75), ilreferendum costituzionale (art. 138) e i referendum consultivi per gli interessi regionali (es. fusione

    tra regioni, art. 132); i primi due sono facoltativi ed eventuali, gli altri sono obbligatori e necessariin quanto fasi determinanti dei procedimenti legislativi.Il referendum abrogativo previsto dallart. 75, che stabilisce che 500.000 elettori o 5 consigliregionali possono richiedere lindizione di un referendum popolare per deliberare labrogazione,totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, salvo quelle tributarie, di bilancio,di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, Costituzione e leggi costituzionali. Hanno dirittoa parteciparvi i maggiorenni, e la proposta soggetta a referendum approvata se ha partecipato lamaggioranza degli aventi diritto (quorum strutturale) e se raggiunta la maggioranza dei voti(quorum funzionale). La legge stabilisce il procedimento referendario, articolandolo in 3 fasi :

    Fase della iniziativa : la raccolta delle 500.000 firme effettuata dai promotori i qualidebbono presentarsi alla Cancelleria della Corte di Cassazione, che ne da atto verbale

    Giudizio di legittimit : spetta allUfficio centrale per il referendum presso la Corte diCassazione constatare la regolarit formale

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    Giudizio di ammissibilit : da parte della Corte Costituzionale

    Nellipotesi in cui la sentenza della Corte Costituzionale dichiari lammissibilit del referendum,lindizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio deiministri, dove viene fissata la data di convocazione degli elettori. In caso il referendum sia contrario

    allabrogazione, non pu proporsi un altro sulla stessa legge prima che siano trascorsi 5 anni.

    I partiti politiciLart. 49 riconosce il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamene in partiti per concorrere conmetodo democratico a determinare la politica nazionale: esso una specificazione della libert diassociazione, con i suoi stessi limiti, oltre che a divieto della ricostituzione del partito fascista (XIIdisposizione transitoria). Lart. fa riferimento al limite del metodo democratico : ci significarispettare quelle regole che in democrazia disciplinano la lotta politica (divieto della violenza,rispetto dei meccanismi elettorali, ecc.). Per la loro delicata funzione nel 1974 venne emanata unalegge che prevedeva il finanziamento pubblico dei partiti , per contribuire alle loro spese elettorali edi funzionamento; la legge stabiliva una serie i divieti, in particolare quello di ricevere contributi efinanziamenti non iscritti nei bilanci): le continue violazioni hanno dato via alle vicende ditangentopoli, che nel 1993 portarono allabrogazione del finanziamento pubblico. Ora soloprevisto un rimborso per le spese elettorali sostenute.

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    CAP. 10 LORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE

    PremessaLo Stato-soggetto e gli altri enti pubblici territoriali, quando agiscono per il perseguimento dei fini edegli interessi pubblici stabiliti dalla legge, si avvalgono dellopera di persone fisiche; lo Stato

    viene considerato una persona giuridica pienamente capace, per cui va esclusa la esistenza di unaduplicit di soggetti, ma tra la persona giuridica Stato e gli individui che agiscono in esso e per essosi instaura un rapporto di compenetrazione ( rapporto organico ). L organo la persona fisica o ilcomplesso di persone fisiche esercitanti pubbliche potest; esso non si estingue con il venir menodella persona fisica che lo fa agire: la funzione dellorgano identica e continua nonostantelavvicendamento delle persone fisiche che ne sono nel tempo titolari ( principio della continuitdellorgano ) e nonostante che le stesse possano essere temporaneamente suppliti o sostituiti(principio della fungibilit della persona fisica titolare dellorgano). Degli organi si fanno diverseclassificazioni , e possono essere:

    Monocratici : composti da una singola persona Collegial i: i cui titolari sono pi di uno Rappresentativi : i cui titolari sono eletti da gruppi sociali Burocratici : i cui titolari sono nominati a seguito di pubblico concorso Esterni : chiamati a manifestare allesterno la volont dellente Interni : la cui manifestazione di volont esaurisce i suoi effetti allinterno

    dellorganizzazione Centrali : la cui competenza abbraccia lintero territorio dello Stato Periferici : la cui competenza limitata a single parti del territorio Permanenti Temporanei Ordinari Straordinari Costituzionali : previsti dalla Costituzione , ma tra loro indipendenti e giuridicamente pari A rilevanza costituzionale : quelli non essenziali nella caratterizzazione della forma di Stato

    o di governo, ma ugualmente previsti dalla Costituzione

    Tra gli organi vi il rapporto di gerarchia tra organi appartenenti allo stesso ramo diamministrazione ( relazione interorganica ) e che comporta lattribuzione allorgano superiore di unaserie di poteri nei riguardi di quello inferiore, che vanno da quello di indirizzo, al controllo, alpotere sostitutivo.

    Il ParlamentoIl Parlamento, unica sede della rappresentanza politica nazionale, costituito dalle due Camere, laCamera dei deputati e il Senato della Repubblica , e sono previste quattro assemblee, costituitedalle due Camere, dal Parlamento in seduta comune e dal Parlamento in seduta comune integratodai delegati regionali; le Camere sono espressione diretta della sovranit popolare in quanto i loromembri sono eletti a suffragio universale e diretto, realizzando la democrazia rappresentativa. IlParlamento nella sua normale composizione di tipo bicamerale perfetto, nel senso che ambedue leCamere esercitano gli stessi poteri e che la funzione legislativa lesercitano collettivamente. Esse sidifferenziano per il numero dei componenti (630 deputati, 315 senatori, a cui vanno aggiunti gli exPresidenti della Repubblica e i senatori a vita).

    Possono votare i candidati deputati i maggiorenni, mentre possono essere votati gli elettori cheabbiano compiuto 25 anni (art. 56). Il sistema elettorale, ad un unico turno, maggioritariouninominale per il 75% e proporzionale per il 25% dei seggi: lelettore (in due schede diverse)

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    designa il candidato da eleggere con il sistema maggioritario uninominale e il partito politico checoncorre alla quota proporzionale, salvo scorporo parziale e che raggiunga il 4% dei voti (soglia disbarramento).Lelezione del Senato avviene su base regionale, da parte di elettori che abbiano superato il 25anno di et per leleggibilit a senatori di elettori che abbiano compiuto il 40 anno di et (art. 58);

    Il sistema elettorale maggioritario per il 75% e proporzionale per il 25% su base regionale. In unasola scheda lelettore vota sia il candidato, sia il partito scelto per il recupero proporzionale conscorporo totale.Al Parlamento in seduta comune la Costituzione assegna delle specifiche competenze:

    Elezione del Presidente della Repubblica (art. 83): lorgano integrato dai rappresentantidelle regioni

    Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (art. 90): per alto tradimento oattentato alla Costituzione

    Elezione di cinque dei giudici della Corte costituzionale (art. 135) Elezione di cinque dei componenti il Consiglio superiore della magistratura (art. 104) Formazione di un elenco di 45 persone tra cui sorteggiare 16 giudici che integrano i giudici

    costituzionali quando la Corte costituzionale chiamata a giudicare sulle accuse neiconfronti del Presidente della Repubblica

    La Costituzione dedica allorganizzazione delle Camere delle disposizioni contenute negli articoli64 e 72. E affermato il principio della pubblicit delle sedute delle Camere, con la facolt perciascuna Camera di deliberare di adunarsi in seduta segreta: il principio espressione dellademocraticit del nostro ordinamento.Lautonomia regolamentare una prerogativa intesa ad affermare una netta indipendenza delParlamento da ogni altro organo: essa trova in una fonte apposita, il regolamento, la sua disciplina e

    il suo limite. I regolamenti parlamentari non possono essere difformi dalle norme costituzionali chepongono i principi organizzativi relativi al Parlamento stesso; essi disciplinano lorganizzazioneinterna delle Camere, i rapporti tra i vari organi interni, i rapporti tra Governo e Camere, lordinedelle sedute, le modalit di votazione e le procedure di indirizzo, controllo e informazione.Gli organi interni delle Camere si distinguono in organi a carattere ordinario e permanente e inorgani temporanei e straordinari. Gli organi ordinari sono:

    LUfficio di Presidenza : composto dal Presidente, 4 vicepresidenti (collaborano con ilPresidente e lo sostituiscono), 8 segretari (sovrintendono alla redazione del processo verbaledelle sedute), 3 questori (curano il buon andamento dellamministrazione della Camera).Ogni Presidente rappresenta la propria Camera, garantisce losservanza del regolamento e ne

    linterprete, dirige e modera la discussione, mantiene lordine, d la parola, pone lequestioni, stabilisce lordine delle votazioni e ne proclama i risultati esercita un poteredisciplinare nei confronti dei parlamentari, cos quando sorge tumulto in Aula e riescanovani i suoi richiami, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa.

    I Gruppi parlamentari : sono proiezione dei partiti in Parlamento, anche se vi sono gruppiparlamentari che raggruppano parlamentari eletti da diversi partiti (gruppo misto). Nasconocome libere associazioni di parlamentari, anche se essi sono organi delle Camere. Per la lorocostituzione stabilito un numero minimo di parlamentari, 20 per la Camera e 10 per ilSenato. Godono di autonomia regolamentare, e sono chiamati a partecipare alla formazionedelle Commissioni permanenti e speciali e alla composizione delle Commissioni dinchiesta.

    Le Commissioni parlamentari permanenti : hanno come principale compito quello diesaminare in via preliminare i progetti e i disegni di legge presentati alle Camere daisoggetti legittimati e di riferirne in Assemblea (Commissioni in sede referente). AlleCommissioni possono essere richiesti dei pareri sulle materie di cui sono competenti, cos

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    come possono agire in sede redigente (formulando, esaminando e deliberando dei singoliarticoli di un progetto di legge) o in sede deliberante (quando la Commissione chiamatanon solo ad esaminare un progetto di legge, ma anche ad approvarlo in via definitiva).

    Giunta per il regolamento : a cui spetta liniziativa o lesame di ogni proposta dimodificazione dei regolamenti, nonch di esprimere parere sulle questioni di interpretazione

    Giunta delle elezioni : ha il compito di riferire sulle regolarit delle operazioni e