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1. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA Art. 1. Dei giudici. La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata: a) dal giudice di pace; b) [dal pretore ] ( 1 ); c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte suprema di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza ( 2 ). Sono regolati da leggi speciali l’ordinamento giudi- ziario dell’impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato ( 3 ), le giurisdizioni amministra- tive ed ogni altra giurisdizione speciale, nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi. ––––––––––– (1) Questa lettera è stata soppressa dall’art. 1, comma 2, del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51. Si veda inoltre l’art. 1, comma 1, del citato D. L.vo n 51/1998. (2) Questo comma è stato sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. (3) Questa norma è inefficace per effetto del D L.vo C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, contenente il trattato di pace tra gli alleati e l’Italia. Art. 2. ( 1 ) Del pubblico ministero. Presso la Cor- te di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordi- nari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero. ––––––––––– (1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 2, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51. Art. 3. Cancellerie e segreterie giudiziarie. Uffi- ciali ed uscieri giudiziari. Ogni corte, tribunale, [pretura] ( 1 ) ed ufficio del giudice di pace ha una can- celleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L’ ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento ( 2 ). Alle corti e ai tribunali ( 3 ) sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici del giudice di pace le fun- zioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell’articolo 28 ( 2 ). Il personale e gli uffici delle cancellerie e segrete- rie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari. ––––––––––– (1) Le parole: «, pretura» sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. a), del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51. (2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 5 della L. 1° febbraio 1989, n. 30, recante la costitu- zione delle preture circondariali. (3) Le parole: «Alle corti, ai tribunali ed alle pretu- re» sono state sostituite dalle parole: «Alle corti e ai tribunali» dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51. Art. 4. Ordine giudiziario. L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero ( 1 ). Appartengono all’ordine giudiziario come magi- strati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliato- ri, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli asses- sori della corte di assise ( 2 ) e gli esperti della magi- stratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie ( 3 ). Il personale delle cancellerie e segreterie giudizia- rie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giu- diziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario. ––––––––––– (1) Comma così modificato dall’art. 4 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. © Laurus Robuffo Ordinamento giudiziario

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DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA © Laurus Robuffo C APO I 1. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo

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1.

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamentogiudiziario.

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L’AMMINISTRAZIONE

DELLA GIUSTIZIA

Art. 1. Dei giudici. La giustizia, nelle materiecivile e penale, è amministrata:

a) dal giudice di pace;b) [dal pretore ] (1);c) dal tribunale ordinario;d) dalla corte di appello;e) dalla Corte suprema di cassazione;f) dal tribunale per i minorenni;g) dal magistrato di sorveglianza;h) dal tribunale di sorveglianza (2).

Sono regolati da leggi speciali l’ordinamento giudi-ziario dell’impero e degli altri territori soggetti allasovranità dello Stato (3), le giurisdizioni amministra-tive ed ogni altra giurisdizione speciale, nonché legiurisdizioni per i reati militari e marittimi.–––––––––––

(1) Questa lettera è stata soppressa dall’art. 1,comma 2, del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51. Siveda inoltre l’art. 1, comma 1, del citato D. L.vo n51/1998.

(2) Questo comma è stato sostituito dall’art. 1 delD.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(3) Questa norma è inefficace per effetto del DL.vo C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, contenenteil trattato di pace tra gli alleati e l’Italia.

Art. 2. (1) Del pubblico ministero. Presso la Cor-te di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordi-nari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficiodel pubblico ministero.–––––––––––

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art.2, comma 2, del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 3. Cancellerie e segreterie giudiziarie. Uffi-ciali ed uscieri giudiziari. Ogni corte, tribunale,[pretura] (1) ed ufficio del giudice di pace ha una can-celleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha unasegreteria. L’ ufficio di cancelleria o di segreteria puòessere costituito anche presso le sezioni distaccate dicui alla tabella B annessa al presente ordinamento (2).

Alle corti e ai tribunali (3) sono addetti ufficialigiudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutoridegli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Talepersonale può essere addetto anche alle sezionidistaccate di cui alla tabella B annessa al presenteordinamento. Negli uffici del giudice di pace le fun-zioni di ufficiale giudiziario sono esercitate neimodi indicati nell’articolo 28 (2).

Il personale e gli uffici delle cancellerie e segrete-rie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscierigiudiziari sono regolati da leggi particolari.–––––––––––

(1) Le parole: «, pretura» sono state soppressedall’art. 3, comma 1, lett. a), del D. L.vo 19 febbraio1998, n. 51.

(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 5della L. 1° febbraio 1989, n. 30, recante la costitu-zione delle preture circondariali.

(3) Le parole: «Alle corti, ai tribunali ed alle pretu-re» sono state sostituite dalle parole: «Alle corti e aitribunali» dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19febbraio 1998, n. 51.

Art. 4. Ordine giudiziario. L’ordine giudiziario ècostituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado deitribunali e delle corti e dai magistrati del pubblicoMinistero (1).

Appartengono all’ordine giudiziario come magi-strati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliato-ri, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori,gli esperti del tribunale ordinario e della sezione dicorte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli asses-sori della corte di assise (2) e gli esperti della magi-stratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzionigiudiziarie (3).

Il personale delle cancellerie e segreterie giudizia-rie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giu-diziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordinegiudiziario.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 4 D.Lgs. 19febbraio 1998, n. 51.

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Ordinamento giudiziario

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(2) Ora giudici popolari della Corte di assise edella Corte di assise di appello ai sensi della L. 10aprile 1951, n. 287.

(3) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 4D.Lgs. n. 51/98 cit.

Art. 5. Organici; sedi giudiziarie. Il numero, lesedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudi-ziari indicati nel primo comma dell’articolo 1 ed ilruolo organico della magistratura sono determinatidalle tabelle allegate al presente ordinamento, fattaeccezione per i giudici conciliatori.

Art. 6. Provvedimenti riflettenti lo stato dei magi-strati. I magistrati sono nominati, promossi, tramutatie revocati dal [Re Imperatore] (1), su proposta delMinistro di grazia e giustizia, osservate le forme delpresente ordinamento, salvo, per la nomina degli udi-tori, il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 127.

Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo statodei magistrati è emanato egualmente con decreto[reale] (2), su proposta del Ministro di grazia e giu-stizia (3), con l’osservanza delle norme stabilite nelpresente ordinamento, salvo che non sia diversa-mente stabilito.––––––––––

(1) Ora Presidente della Repubblica.(2) Ora decreto del Presidente della Repubblica.(3) Ora Ministero della Giustizia.

Art. 7. Provvedimenti riflettenti gli organi giu-diziari e il pubblico Ministero. Qualsiasi provvedi-mento che attua le disposizioni del presente ordina-mento, relative alla costituzione di sezioni ed allaripartizione dei magistrati tra i diversi uffici dellastessa sede, nonché i provvedimenti relativi alleapplicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze dimagistrati, sono emanati con decreto [reale] (1), sal-vo che non sia diversamente stabilito.––––––––––

(1) Ora decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 7-bis. Tabelle degli uffici giudicanti. 1. Laripartizione degli uffici giudiziari di cui all’articolo1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistratialle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione allesezioni dei presidenti, la designazione dei magistra-ti che hanno la direzione di sezioni a norma dell’ar-ticolo 47-bis, secondo comma, l’attribuzione degliincarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimentodelle specifiche attribuzioni processuali individuatedalla legge e la formazione dei collegi giudicantisono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministrodi grazia e giustizia in conformità delle deliberazio-ni del Consiglio superiore della magistratura assun-te sulle proposte dei presidenti delle corti di appello,sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l’ef-ficacia del decreto è prorogata fino a che nonsopravvenga un altro decreto. (1)

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adotta-te dal Consiglio superiore della magistratura, valuta-te le eventuali osservazioni formulate dal Ministro digrazia e giustizia ai sensi dell’articolo 11 della legge24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nelcorso del biennio per sopravvenute esigenze degliuffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti dellecorti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provve-dimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle,adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazionedei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salvala deliberazione del Consiglio superiore della magi-stratura per la relativa variazione tabellare.

2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudiceincaricato dei provvedimenti previsti per la fase del-le indagini preliminari nonché di giudice dell’udien-za preliminare solamente i magistrati che hannosvolto per almeno due anni funzioni di giudice deldibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienzapreliminare sono equiparate a quelle di giudice deldibattimento. (2)

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti pre-visti per la fase delle indagini preliminari nonché ilgiudice dell’udienza preliminare non possono eser-citare tali funzioni per più di sei anni consecutivi.Qualora alla scadenza del termine essi abbiano incorso il compimento di un atto del quale sono statirichiesti, l’esercizio delle funzioni è prorogato, limi-tatamente al relativo procedimento, sino al compi-mento dell’attività medesima. (3)

2-quater. Il tribunale in composizione monocraticaè costituito da un magistrato che abbia esercitato lafunzione giurisdizionale per non meno di tre anni. (3)

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per impre-scindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si appli-cano, anche in questo caso, le disposizioni di cui aicommi 1 e 2. (3)

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassa-zione il Consiglio superiore della magistratura deli-bera sulla proposta del primo presidente della stessacorte. (4)

3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzio-namento degli uffici giudiziari sono istituite le tabel-le infradistrettuali degli uffici requirenti e giudican-ti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezionedei capi degli uffici. (5)

3-ter. Il Consiglio superiore della magistraturaindividua gli uffici giudiziari che rientrano nellamedesima tabella infradistrettuale e ne dà immedia-ta comunicazione al Ministro di grazia e giustiziaper la emanazione del relativo decreto. (5)

3-quater. L’individuazione delle sedi da ricom-prendere nella medesima tabella infradistrettuale èoperata sulla base dei seguenti criteri:

a) l’organico complessivo degli uffici ricompre-si non deve essere inferiore alle quindici unità pergli uffici giudicanti;

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b) le tabelle infradistrettuali dovranno essereformate privilegiando l’accorpamento tra lorodegli uffici con organico fino ad otto unità se giu-dicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici sideve tener conto delle cause di incompatibilità fun-zionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geo-morfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, inmodo da determinare il minor onere per l’erario. (5)

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnatoanche a più uffici aventi la medesima attribuzione ocompetenza, ma la sede di servizio principale, adogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio delcui organico il magistrato fa parte. La supplenzainfradistrettuale non opera per le assenze o impedi-menti di durata inferiore a sette giorni. (5)

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delletabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le proce-dure previste dal comma 2. (5)––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 19febbraio 1998, n. 51.

(2) Comma aggiunto dall’art. 57, L. 16 dicembre1999, n. 479 e poi così modificato dall’art. 24, L. 1°marzo 2001, n. 63.

(3) Si riportano i commi 2 e 3 dell’art. 57, L. n.479/99 cit. (il co.3 come da ultimo sostituito dal-l’art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 31), pubblicata nel-la G.U. 18 dicembre 1999, n. 296:

«Art. 57. 1. Omissis.2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell’arti-

colo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, approvatocon regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdot-ta dal comma 1 del presente articolo, si applica aigiudici che assumono le funzioni di giudici incari-cati dei provvedimenti previsti per la fase delle inda-gini preliminari o di giudici dell’udienza prelimina-re successivamente alla data di entrata in vigoredella presente legge.

3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudiceincaricato dei provvedimenti previsti per la fase del-le indagini preliminari o di giudice dell’udienzapreliminare i sei anni decorrono dalla data di entra-ta in vigore della presente legge».

(4) Comma aggiunto dall’art. 57 L. n. 479/99 cit.(5) Comma aggiunto dall’art. 3 D.P.R. 22 settem-

bre 1998, n. 449.(6) Comma aggiunto dall’art. 6 L. 4 maggio 1998,

n. 133.

Art. 7-ter. Criteri per l’assegnazione degli affarie la sostituzione dei giudici impediti (1). 1. L’asse-gnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singo-li collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, daldirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione odal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivie predeterminati, indicati in via generale dal Consi-glio superiore della magistratura ed approvati conte-

stualmente alle tabelle degli uffici e con la medesimaprocedura (1). Nel determinare i criteri per l’assegna-zione degli affari penali al giudice per le indaginipreliminari, il Consiglio superiore della magistraturastabilisce la concentrazione, ove possibile, in capoallo stesso giudice dei provvedimenti relativi almedesimo procedimento e la designazione di un giu-dice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giu-dice dell’udienza preliminare (2). Qualora il dirigen-te dell’ufficio o il presidente della sezione revochinola precedente assegnazione ad una sezione o ad uncollegio o ad un giudice, copia del relativo provvedi-mento motivato viene comunicata al presidente dellasezione e al magistrato interessato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabili-sce altresì i criteri per la sostituzione del giudiceastenuto, ricusato o impedito (3).

[3. Il Consiglio superiore della magistratura deter-mina i criteri generali per l’organizzazione degliuffici del pubblico ministero e per l’eventuale ripar-tizione di essi in gruppi di lavoro.] (4)–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 4 D.P.R. 449/88.(1) L’art. 1, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138, ha così

sostituito la rubrica e il primo periodo del comma 1. (2) Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19

febbraio 1998, n. 51. (3) Aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 22 settembre 1988,

n. 449.(4) Il comma, aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 19 feb-

braio 1998, n. 51, è stato abrogato dall’art. 7,D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 con la decorrenzastabilita nell’art. 8 del citato decreto legislativo.

[Art. 8. Requisiti per l’ammissione a funzionigiudiziarie. Per essere ammesso a funzioni giudi-ziarie è necessario:

1° essere cittadino italiano, di razza italiana, disesso maschile, ed iscritto al P.N.F.; (1)

2° avere l’esercizio dei diritti civili;3° avere sempre tenuto illibata condotta civile,

morale e politica; (2)4° possedere gli altri requisiti previsti dalla legge

per le varie funzioni.] (3)–––––––––––

(1) I requisiti della razza italiana, del sessomaschile e dell’iscrizione al P.N.F. devono intender-si non più prescritti, rispettivamente, ai sensi del-l’art. 3 Cost. (per quanto concerne la razza italia-na), dell’art. 1 L. 9 febbraio 1963, n. 66 (per quan-to concerne il sesso maschile) e, per quanto concer-ne quello dell’iscrizione al P.N.F., per effetto dellacaduta del regime fascista.

(2) L’art. 3 della Costituzione ha eliminato qual-siasi discriminazione tra i cittadini in relazione alleopinioni politiche.

(3) Articolo abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n.160, a decorrere dalla data di entrata in vigo-re del decreto medesimo come stabilita dall'art. 56.

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Art. 9. Giuramento. I magistrati prestano giura-mento col rito prescritto dal regolamento e con laformula seguente: «Giuro di essere fedele allaRepubblica italiana ed al suo Capo, di osservarelealmente le leggi dello Stato e di adempiere concoscienza i doveri inerenti al mio ufficio». (1)

Il giuramento viene prestato entrando a far partedell’ordine giudiziario e non deve essere rinnovato.I magistrati onorari prestano giuramento prima diassumere le loro funzioni.–––––––––––

(1) La formula del giuramento è stata così stabilitaper effetto dell’art. 4, L. 23 dicembre 1946, n. 478.

Art. 10. Termine per l’assunzione delle funzio-ni. I magistrati debbono assumere le loro funzioninel termine di giorni trenta dalla data del bollettinoufficiale che pubblica la registrazione alla corte deiconti del decreto di nomina o destinazione.

Tale termine non può essere prorogato per nessunaragione, ma può essere abbreviato dal Ministro digrazia e giustizia per necessità di servizio.

Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servi-zio, che il magistrato tramutato o promosso continui adesercitare il precedente suo ufficio per un periodo ditempo non superiore a giorni trenta (1). In questo caso,il termine stabilito nel primo comma del presente arti-colo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e puòessere abbreviato per disposizione del Ministro.

Nei casi di necessità di servizio, il Ministro puòdisporre che i magistrati promossi o tramutati assu-mano servizio presso il nuovo ufficio anche primadella registrazione del relativo decreto alla corte deiconti. Nel caso di revoca del decreto per mancataregistrazione, il magistrato è considerato come inmissione, ed ha il diritto alla corrispondente inden-nità per il tempo in cui ha prestato servizio in ese-cuzione del decreto stesso.–––––––––––

(1) Il termine è stato elevato a mesi sei dall’art.34, L. 4 gennaio 1963, n.1.

Art. 11. Decadenza per inosservanza del termi-ne per assumere le funzioni. Il magistrato, che nonassume le funzioni nel termine stabilito dall’articoloprecedente, o in quello che gli è stato assegnato condisposizione del Ministro, decade dall’impiego.

Il magistrato decaduto dall’impiego ai sensi delprimo comma si considera aver cessato di far partedell’ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

La disposizione di cui al secondo comma si appli-ca anche alla ipotesi di decadenza prevista dall’arti-colo 127, primo comma, lettera c), seconda parte,del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-naio 1957, n. 3.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 28, D.Lgs. 23 feb-braio 2006, n. 109 con la decorrenza indicata nel-l’art. 32 del medesimo decreto legislativo.

[Art. 12. Obbligo della residenza. Sanzioni. Ilmagistrato ha l’obbligo di risiedere stabilmente nelcomune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso ilquale esercita le sue funzioni e non può assentarse-ne senza autorizzazione dei superiori gerarchici.

Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni delpresente articolo è soggetto a provvedimenti disci-plinari, e può comunque essere privato dello stipen-dio, con decreto ministeriale, per un tempo corri-spondente all’assenza abusiva.] –––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

Art. 13. Esenzione da uffici e servizi pubblici. Imagistrati sono esenti da qualunque ufficio o pub-blico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuatoil servizio militare.

Art. 14. Potestà di polizia dei giudici. Ogni giu-dice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiede-re, quando occorre, l’intervento della forza pubbli-ca e può prescrivere tutto ciò che è necessario per ilsicuro e ordinato compimento degli atti ai quali pro-cede.

Art. 15. Potestà dei magistrati del pubblicoMinistero di richiedere la forza armata. I magi-strati del pubblico ministero hanno, nell’eserciziodelle loro funzioni, il diritto di richiedere diretta-mente l’intervento della forza armata.

CAPO II

DELLE INCOMPATIBILITÀ

Art. 16. Incompatibilità di funzioni. I magistra-ti privati non possono assumere pubblici o privatiimpieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senato-re, di consigliere nazionale (1) o di amministratoregratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Nonpossono nemmeno esercitare industrie o commerci,né qualsiasi libera professione.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell’arti-colo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Sta-to, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonpossono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi spe-cie né possono assumere le funzioni di arbitro, sen-za l’autorizzazione del Consiglio superiore dellamagistratura. (2)

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitrounico o di presidente del collegio arbitrale ed esclu-sivamente negli arbitrati nei quali è parte l’Ammini-strazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici,salvo quanto previsto dal capitolato generale per leopere di competenza del Ministero dei lavori pubbli-ci, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. (2)–––––––––––

(1) Ora, deputato.

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(2) L’art. 14, L. 2 aprile 1979, n. 97 ha così sosti-tuito, con gli attuali commi secondo e terzo, l’origi-nario comma 2.

Art. 17. Incompatibilità speciali per i primi pre-sidenti e i procuratori generali della Repubblica.(1) I primi presidenti (2) ed i procuratori generali del-la Repubblica (1) non possono assumere alcun inca-rico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attri-buiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti condecreto [reale]. (3)–––––––––––

(1) Denominazione così modificata dalD.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

(2) Ora, primo presidente e presidente aggiuntodella Corte di cassazione e presidenti delle Corti diappello.

(3) Ora decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 18. Incompatibilità di sede per rapporti diparentela o affinità con esercenti la professioneforense. I magistrati giudicanti e requirenti dellecorti di appello e dei tribunali non possono apparte-nere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loroparenti fino al secondo grado, gli affini in primo gra-do, il coniuge o il convivente, esercitano la profes-sione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità disede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione forense svolta daisoggetti di cui al primo comma avanti all’ufficio diappartenenza del magistrato, tenuto, altresì, contodello svolgimento continuativo di una porzioneminore della professione forense e di eventuali for-me di esercizio non individuale dell’attività da par-te dei medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto ufficio, con particolareriferimento alla organizzazione tabellare;

c) materia trattata sia dal magistrato che dal pro-fessionista, avendo rilievo la distinzione dei settoridel diritto civile, del diritto penale e del diritto dellavoro e della previdenza, ed ancora, all’interno deipredetti e specie del settore del diritto civile, dei set-tori di ulteriore specializzazione come risulta, per ilmagistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) funzione specialistica dell’ufficio giudiziario. Ricorre sempre una situazione di incompatibilità

con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati inun’unica sezione o alle Procure della Repubblica isti-tuite presso Tribunali strutturati con un’unica sezio-ne, salvo che il magistrato operi esclusivamente insezione distaccata ed il parente o l’affine non svolgapresso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudi-canti e requirenti sono sempre in situazione diincompatibilità di sede ove un parente o affineeserciti la professione forense presso l’Ufficiodagli stessi diretto, salvo valutazione caso per casoper i Tribunali ordinari organizzati con una plura-

lità di sezioni per ciascun settore di attività civile epenale.

Il rapporto di parentela o affinità con un pratican-te avvocato ammesso all’esercizio della professioneforense, è valutato ai fini dell’articolo 2, comma 2,del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,e successive modificazioni, tenuto conto dei criteridi cui al secondo comma.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 29, D.Lgs. 23 feb-braio 2006, n. 109 con la decorrenza indicata nel-l’art. 32 del medesimo decreto legislativo.

Art. 19. Incompatibilità di sede per rapporti diparentela o affinità con magistrati o ufficiali oagenti di polizia giudiziaria della stessa sede. Imagistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o diaffinità sino al secondo grado, di coniugio o di convi-venza, non possono far parte della stessa Corte o del-lo stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità disede è verificata sulla base dei criteri di cui all’arti-colo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentelao di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di con-vivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tri-bunale o della stessa Corte organizzati in un’unicasezione ovvero di un Tribunale o di una Corte orga-nizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procu-re della Repubblica, salvo che uno dei due magistra-ti operi esclusivamente in sezione distaccata e l’al-tro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentelao di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero diconiugio o di convivenza, non possono mai far par-te dello stesso collegio giudicante nelle corti e neitribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudi-canti o requirenti della stessa sede sono sempre insituazione di incompatibilità, salvo valutazione casoper caso per i Tribunali o le Corti organizzati conuna pluralità di sezioni per ciascun settore di attivitàcivile e penale. Sussiste, altresì, situazione diincompatibilità, da valutare sulla base dei criteri dicui all’articolo 18, secondo comma, in quanto com-patibili, se il magistrato dirigente dell’ufficio è inrapporto di parentela o affinità entro il terzo grado,o di coniugio o convivenza, con magistrato addettoal medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunaledel capoluogo di distretto ed i giudici addetti al loca-le Tribunale per i minorenni, tra il Presidente dellaCorte di appello o il Procuratore generale presso laCorte medesima ed un magistrato addetto, rispetti-vamente, ad un Tribunale o ad una Procura dellaRepubblica del distretto, ivi compresa la Procurapresso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stes-so ufficio giudiziario ove i loro parenti fino alsecondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono

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attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Laricorrenza in concreto dell’incompatibilità è verifi-cata sulla base dei criteri di cui all’articolo 18,secondo comma, per quanto compatibili.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 29, D.Lgs. 23 feb-braio 2006, n. 109 con la decorrenza indicata nel-l’art. 32 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO II

DEI GIUDICI

CAPO I

DEL GIUDICE CONCILIATORE (1)

Artt. 20 – 29. Abrogati (1)–––––––––––

Il Capo I del Titolo II, contenente gli articoli da 20a 29, è stato abrogato dall’art. 47, L. 21 novembre1991, n. 374, ai sensi dell’art. 1, L. 4 dicembre 1992,n. 477 e dell’art.13, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571conv., con modif., dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673,salvo quanto disposto dall’art. 44 L. n. 374/91 cit.

CAPO II

DEL PRETORE (1)

Artt. 30 – 41. Abrogati (1).–––––––––––

(1) Gli artt. da 30 a 41 sono stati abrogati dall’art.30, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

CAPO III

DEI TRIBUNALI (1).

Sezione IDel tribunale ordinario (1)

–––––––––––(1) Intitolazione così sostituita dagli artt. 9 e 10,

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

Art. 42. Sede del tribunale. Il tribunale ordinarioha sede in ogni capoluogo determinato nella tabellaA annessa al presente ordinamento.

Art. 42-bis. Composizione dell’ufficio del tribu-nale ordinario.

Il tribunale ordinario è diretto dal presidente deltribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tri-bunale ordinario possono essere addetti uno o piùpresidenti di sezione.

Al tribunale ordinario possono essere addetti giu-dici onorari (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51.

Art. 42-ter. Nomina dei giudici onorari di tribu-nale. I giudici onorari di tribunale sono nominaticon decreto del Ministro di grazia e giustizia, inconformità della deliberazione del Consiglio supe-riore della magistratura, su proposta del consigliogiudiziario competente per territorio nella composi-zione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge21 novembre 1991, n. 374.

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguentirequisiti:

a) cittadinanza italiana;b) esercizio dei diritti civili e politici;c) idoneità fisica e psichica;d) età non inferiore a venticinque anni e non

superiore a sessantanove anni;e) residenza in un comune compreso nel distret-

to in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale èpresentata domanda, fatta eccezione per coloro cheesercitano la professione di avvocato o le funzioninotarili;

f) laurea in giurisprudenza;g) non avere riportato condanne per delitti non

colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e nonessere stato sottoposto a misure di prevenzione o disicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l’e-sercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelleonorarie;

b) della professione di avvocato, anche nellaqualità di iscritto nell’elenco speciale previsto dal-l’articolo 3, quarto comma, lettera b), del regiodecreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelleuniversità o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancel-lerie e segreterie giudiziarie con qualifica di diri-gente o con qualifica corrispondente alla soppressacarriera direttiva;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o conqualifica corrispondente alla soppressa carrieradirettiva nelle amministrazioni pubbliche o in entipubblici economici.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assen-za di quelli indicati nel terzo comma, il consegui-mento del diploma di specializzazione di cuiall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre1997, n. 398.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia,adottato su conforme deliberazione del Consigliosuperiore della magistratura, sono disciplinate lemodalità del procedimento di nomina (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51. Vedi, inoltre, quanto disposto dal-l’art. 247 dello stesso decreto. Per il procedimentodi nomina dei giudici onorari di tribunale vedi ilD.M. 7 luglio 1999.

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Art. 42-quater. Incompatibilità. Non possonoesercitare le funzioni di giudice onorario di tribu-nale:

a) i membri del parlamento nazionale ed euro-peo, i membri del Governo, i titolari di cariche elet-tive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, icomponenti degli organi deputati al controllo sugliatti degli stessi enti ed i titolari della carica di difen-sore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni reli-giose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei treanni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei parti-ti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincolisiano incompatibili con l’esercizio indipendente del-la funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei treanni precedenti attività professionale non occasiona-le per conto di imprese di assicurazione o bancarie,ovvero per istituti o società di intermediazionefinanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinionon possono esercitare la professione forense dinan-zi agli uffici giudiziari compresi nel circondario deltribunale presso il quale svolgono le funzioni di giu-dice onorario e non possono rappresentare o difen-dere le parti, nelle fasi successive, in procedimentisvoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il giudice onorario di tribunale non può assumerel’incarico di consulente, perito o interprete nei pro-cedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudi-ziari compresi nel circondario del tribunale presso ilquale esercita le funzioni giudiziarie (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51. Vedi, inoltre, quanto disposto dal-l’art. 247 dello stesso decreto. Per il procedimentodi nomina dei giudici onorari di tribunale vedi ilD.M. 7 luglio 1999.

Art. 42-quinquies. Durata dell’ufficio. (1) Lanomina a giudice onorario di tribunale ha la duratadi tre anni. Il titolare può essere confermato, allascadenza, per una sola volta. (2)

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso laprocedura di conferma nell’incarico rimangono inservizio fino alla definizione della procedura di cuial secondo comma, anche oltre il termine di sca-denza dell’incarico. La conferma della nomina ha,comunque, effetto retroattivo con decorrenza dalprimo giorno successivo alla scadenza del trienniogià decorso. In caso di mancata conferma i giudicionorari di tribunale in proroga cessano dall’incari-co dal momento della comunicazione del relativoprovvedimento del CSM che non necessita didecreto del Ministro. (3)

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario,nella composizione prevista dall’articolo 4, comma

1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime ungiudizio di idoneità alla continuazione dell’eserciziodelle funzioni sulla base di ogni elemento utile,compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Ilgiudizio di idoneità costituisce requisito necessarioper la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale puravendo effetto dalla data del decreto ministeriale dicui all’articolo 42-ter, primo comma, ha duratatriennale con decorrenza dal 1° gennaio dell’annosuccessivo alla nomina. (3)–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51. Vedi, inoltre, quanto disposto dal-l’art. 247 dello stesso decreto. Per il procedimentodi nomina dei giudici onorari di tribunale, vedi ilD.M. 7 luglio 1999.

(2) Si riporta il comma 2-bis dell’art. 9, D.L. 30giugno 2005, n. 115 conv., con modif., dalla L. 17agosto 2005, n. 168:

«2-bis. In attesa della riforma organica dellamagistratura onoraria di tribunale e in deroga aquanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primocomma, dell’ordinamento giudiziario, di cui alregio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici ono-rari di tribunale ed i vice procuratori onorari giàconfermati, che esercitano le funzioni alla data dientrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, anche per effetto di proroga nel-l’incarico, sono ulteriormente confermati per unperiodo di altri due anni dopo il termine dell'inca-rico».

(3) Comma aggiunto dall’art. 22, L. 24 novembre2000, n. 341.

Art. 42-sexies. Cessazione, decadenza e revocadall’ufficio. Il giudice onorario di tribunale cessadall’ufficio:

a) per compimento del settantaduesimo anno dietà;

b) per scadenza del termine di durata della nomi-na o della conferma;

c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comu-nicazione del provvedimento di accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio:a) se non assume le sue funzioni entro sessanta

giorni dalla comunicazione del provvedimento dinomina o nel termine più breve eventualmente fis-sato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi del-l’articolo 10;

b) se non esercita volontariamente le funzioni ine-renti all’ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per lanomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il giudice onorario di tribunale è revocato dall’uf-ficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti almedesimo.

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La cessazione, la decadenza o la revoca dall’uffi-cio è dichiarata o disposta con le stesse modalitàpreviste per la nomina (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51. Vedi, inoltre, quanto disposto dal-l’art. 247 dello stesso decreto. Per il procedimentodi nomina dei giudici onorari di tribunale vedi ilD.M. 7 luglio 1999.

Art. 42-septies. Doveri e diritti del giudice ono-rario di tribunale. Il giudice onorario di tribunaleè tenuto all’osservanza dei doveri previsti per imagistrati ordinari, in quanto compatibili.

Al giudice onorario competono esclusivamente leindennità e gli altri diritti espressamente attribuitidalla legge con specifico riferimento al rapporto diservizio onorario (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51. Vedi, inoltre, quanto disposto dal-l’art. 247 dello stesso decreto. Per il procedimentodi nomina dei giudici onorari di tribunale vedi ilD.M. 7 luglio 1999.

Art. 43. Funzioni ed attribuzioni del tribunaleordinario. Il tribunale ordinario:

a) esercita la giurisdizione in primo grado e inappello, contro le sentenze pronunciate dal giudicedi pace, in materia civile;

b) esercita la giurisdizione in primo grado inmateria penale;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre

funzioni ad esso deferite (1).–––––––––––

(1) Articolo prima modificato dall’art. 11, D.P.R.22 settembre 1988, n. 449 e poi così sostituito dal-l’art. 9, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 43-bis. Funzioni dei giudici ordinari edonorari addetti al tribunale ordinario. I giudiciordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordi-nario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presi-dente del tribunale o, se il tribunale è costituito insezioni, dal presidente o altro magistrato che dirigela sezione.

I giudici onorari di tribunale non possono tenereudienza se non nei casi di impedimento o di man-canza dei giudici ordinari.

Nell’assegnazione prevista dal primo comma, èseguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedi-menti cautelari e possessori, fatta eccezione per ledomande proposte nel corso della causa di merito odel giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice perle indagini preliminari e di giudice dell’udienza pre-liminare, nonché la trattazione di procedimenti

diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codicedi procedura penale (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51. La lett. b) del co.3 è stata sosti-tuita dall’art. 3 bis D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv.,con mod., nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

Art. 44. Ufficio d’istruzione penale (1).–––––––––––

(1) Abrogato dall’art. 12, D.P.R. 22 settembre1988, n. 449.

Art. 45. Giudice di sorveglianza. Nella sede deltribunale ordinario, e nelle sedi designate con decretodel Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annual-mente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull’e-secuzione delle pene detentive e sulla applicazione edesecuzione delle misure amministrative di sicurezza.

Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, inmateria di misure amministrative di sicurezza edesercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

In caso di bisogno possono essere incaricati dellefunzioni di sorveglianza anche altri giudici del tri-bunale ordinario.

L’incarico di esercitare funzioni di giudice di sor-veglianza è revocabile anche se conferito a giudiciinamovibili.–––––––––––

Articolo modificato dall’art. 10 D.P.R. 449/88.

Art. 46. Costituzione delle sezioni. Il tribunaleordinario può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono bien-nalmente designate le sezioni alle quali sono devolu-ti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili,gli affari penali e i giudizi in grado di appello, non-ché, separatamente, le controversie in materia di lavo-ro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni èistituita una sezione dei giudici incaricati dei prov-vedimenti previsti dal codice di procedura penaleper la fase delle indagini preliminari e per l’udienzapreliminare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelleai sensi dell’articolo 7-bis, sono destinati giudici nelnumero richiesto dalle esigenze di servizio, tenutoconto del numero dei processi pendenti, dell’urgen-za della definizione delle controversie, nonché delnumero delle controversie sulle quali il tribunalegiudica in composizione collegiale (1).

I giudici destinati a ciascuna sezione non possonoessere comunque in numero inferiore a cinque. Talelimite non opera per la sezione dei giudici incarica-ti dei provvedimenti previsti dal codice di procedu-ra penale per la fase delle indagini preliminari e perl’udienza preliminare (2).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, D.Lgs. 19febbraio 1998, n. 51.

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(2) Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 4 maggio1999, n. 138.

Art. 47. Attribuzioni del presidente del tribuna-le. Il presidente del tribunale dirige l’ufficio e, neitribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavorotra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezio-ne. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuitedalla legge nei modi da questa stabiliti (1).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 19febbraio 1998, n. 51.

Art. 47-bis. Direzione delle sezioni. Nei tribuna-li costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti postidi presidente di sezione, la direzione delle sezioni èattribuita ad un presidente di sezione.

Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti dipresidente di sezione, dell’organizzazione dellavoro della sezione è incaricato il magistrato desi-gnato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51.

Art. 47-ter. Istituzione dei posti di presidente disezione. (1) Salvo quanto previsto dal secondo e dalterzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni aiquali sono addetti più di dieci giudici ordinari pos-sono essere istituiti posti di presidente di sezione, innumero non superiore a quello determinato dallaproporzione di uno a dieci. (2)

Il posto di presidente di sezione può essere comun-que istituito, senza l’osservanza dei limiti previstidal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle sin-gole sezioni della medesima, quando il numero del-le udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenutoconto della loro consistenza numerica e delle speci-fiche esigenze organizzative:

1) sezioni incaricate della trattazione delle contro-versie in materia di lavoro e di previdenza e assi-stenza obbligatorie;

2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle pro-cedure concorsuali;

3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedi-menti previsti del codice di procedura penale perla fase delle indagini preliminari e per l’udienzapreliminare, salvo quanto previsto dal terzo com-ma. (2)

In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella Aallegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, lasezione dei giudici incaricati dei provvedimenti pre-visti dal codice di procedura penale per la fase delleindagini preliminari e per l’udienza preliminare èdiretta da un presidente di sezione. Si applicano ledisposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decre-

to-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dallalegge 24 novembre 1989, n. 380.–––––––––––(1) Articolo aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 feb-

braio 1998, n. 51.(2) Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 4

maggio 1999, n. 138. (2) Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 4

maggio 1999, n. 138.

Art. 47-quater. Attribuzioni del presidente disezione. Il presidente di sezione, oltre a svolgere illavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e,in particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di can-celleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici evigila sulla loro attività, curando anche lo scambio diinformazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’in-terno della sezione. Collabora, altresì, con il presidentedel tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio.

Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis,al presidente di sezione può essere attribuito l’inca-rico di dirigere più sezioni che trattano materie omo-genee, ovvero di coordinare uno o più settori di atti-vità dell’ufficio (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51.

Art. 47-quinquies. Presidenza dei collegi.Quando il tribunale giudica in composizione colle-giale, la presidenza del collegio è assunta dal presi-dente del tribunale o da un presidente di sezione odal magistrato più elevato in qualifica o dal piùanziano dei magistrati di pari qualifica componentiil collegio (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51.

Art. 48. Composizione dell’organo giudicante.In materia civile e penale il tribunale giudica incomposizione monocratica e, nei casi previsti dallalegge, in composizione collegiale.

Sull’applicazione delle misure di prevenzione per-sonali e patrimoniali il tribunale giudica sempre incomposizione collegiale.

Salve le disposizioni relative alla composizionedelle sezioni specializzate, il tribunale, quando giu-dica in composizione collegiale, decide con il nume-ro invariabile di tre componenti (1).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 14,D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Sezione I-bisDelle sezioni distaccate di tribunale (1)

Art. 48-bis. Sezioni distaccate del tribunale ordi-nario.

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Nei comuni indicati nella tabella B annessa al pre-sente ordinamento sono istituite sezioni distaccatedel tribunale ordinario con la circoscrizione stabilitaper ciascuna di esse (1).–––––––––––

(1) La sezione I-bis e gli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono stati aggiuntidall’art. 15, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 48-ter. Istituzione, soppressione e modificadella circoscrizione delle sezioni distaccate.

All’istituzione, alla soppressione ed alla modificadella circoscrizione delle sezioni distaccate del tri-bunale ordinario si provvede con decreto motivatodel Ministro di grazia e giustizia di concerto con ilMinistro del tesoro, previo parere del Consigliosuperiore della magistratura.

Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivied omogenei, che tengono conto dell’estensione delterritorio, del numero degli abitanti, dei sistemi dimobilità, dell’indice di contenzioso in materia civi-le e penale degli ultimi due anni, della complessità edell’articolazione delle attività economiche e socia-li che si svolgono nel territorio.

L’avvio del procedimento è comunicato agli entilocali interessati, ai consigli giudiziari e ai consiglidegli ordini degli avvocati. Si osservano le disposi-zioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990,n. 241.

Il parere del Consiglio superiore della magistratu-ra è comunicato al Ministro di grazia e giustiziaentro quarantacinque giorni dal ricevimento dellarichiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emana-to anche in mancanza del parere (53/h).–––––––––––

(1) La sezione I-bis e gli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono stati aggiuntidall’art. 15, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Perl’efficacia delle disposizioni contenute nel presentearticolo 48-ter vedi il comma 2 dell’art. 247 D.Lgs.n. 51 sopracitato, come modificato dall’art. 3-ter,D.L. 24 maggio 1999, n. 145, nel testo integrato dal-la relativa legge di conversione.

Art. 48-quater. Affari trattati nelle sezionidistaccate. Nelle sezioni distaccate sono trattati gliaffari civili e penali sui quali il tribunale giudica incomposizione monocratica, quando il luogo inragione del quale è determinata la competenza perterritorio rientra nella circoscrizione delle sezionimedesime.

Le controversie in materia di lavoro e di previden-za e assistenza obbligatorie sono trattate esclusiva-mente nella sede principale del tribunale. In talesede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzionidel giudice per le indagini preliminari e del giudicedell’udienza preliminare (1).

In deroga a quanto previsto dal secondo comma,con decreto del Ministro di grazia e giustizia in

conformità della deliberazione del Consiglio supe-riore della magistratura assunta sulla proposta delpresidente del tribunale sentito il consiglio dell’or-dine degli avvocati, può disporsi che nelle sezionidistaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettua-te la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche lecause concernenti controversie di lavoro e di previ-denza e assistenza obbligatorie. La deroga può esse-re prevista anche per un tempo determinato in rela-zione a particolari circostanze (2).–––––––––––

(1) La sezione I-bis e gli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono stati aggiuntidall’art. 15, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Comma aggiunto dall’art. 5-bis, D.L. 24 mag-gio 1999, n. 145, nel testo integrato dalla relativalegge di conversione.

Art. 48-quinquies. Udienze relative a procedi-menti da trattare nella sede principale e nelle sezio-ni distaccate.

In considerazione di particolari esigenze, il presi-dente del tribunale, sentite le parti, può disporre cheuna o più udienze relative a procedimenti civili openali da trattare nella sede principale del tribunalesiano tenute in una sezione distaccata, o che una opiù udienze relative a procedimenti da trattare in unasezione distaccata siano tenute nella sede principaleo in altra sezione distaccata.

Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio del-l’ordine degli avvocati, il provvedimento può essereadottato anche in relazione a gruppi omogenei diprocedimenti (1).–––––––––––

(1) La sezione I-bis e gli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono stati aggiuntidall’art. 15, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 48-sexies. Magistrati assegnati alle sezionidistaccate. I magistrati assegnati alle sezionidistaccate del tribunale ordinario possono svolgerefunzioni anche presso la sede principale o pressoaltre sezioni distaccate, secondo criteri determinaticon la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis.

Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti dipresidente di sezione (1).–––––––––––

(1) La sezione I-bis e gli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono stati aggiuntidall’art. 15, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Sezione IIDel tribunale per i minorenni

Art. 49. Costituzione e giurisdizione del tribu-nale per i minorenni. In ogni sede di corte diappello o di sezione distaccata di corte di appello ècostituito un tribunale per i minorenni.

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Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tut-to il territorio della corte di appello o della sezionedi corte di appello, nei limiti di competenza deter-minati dalla legge.

Art. 50. Composizione del tribunale per i mino-renni. Il tribunale per i minorenni è composto da unmagistrato di corte di appello, che lo presiede, da unmagistrato di tribunale e da due esperti, un uomo euna donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, aiquali è conferito il titolo di giudice onorario del Tri-bunale per i minorenni. Possono anche essere nomi-nati due o più supplenti.

Gli esperti del Tribunale per i minorenni sononominati con decreto del Capo dello Stato, su pro-posta del Ministro per la grazia e giustizia (1), per untriennio, e possono essere confermati (2).–––––––––––

(1) Gli esperti sono ora nominati dal Consigliosuperiore della magistratura.

(2) Articolo così sostituito dall’art. 5, L. 27 dicem-bre 1956, n. 1441.

Art. 50-bis. Giudice per le indagini preliminari.1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magi-strati sono incaricati, come giudici singoli, dei prov-vedimenti previsti dal codice di procedura penaleper la fase delle indagini preliminari. L’organizza-zione del lavoro dei predetti giudici è attribuita alpiù anziano.

2. Nell’udienza preliminare, il tribunale per iminorenni, giudica composto da un magistrato e dadue giudici onorari, un uomo e una donna, dellostesso tribunale (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 14, D.P.R. 22 set-tembre 1988, n. 449.

Art. 51. Giudice di sorveglianza presso il tribu-nale per i minorenni. Le funzioni di giudice di sor-veglianza sono esercitate dal giudice addetto al tri-bunale per i minorenni.

Il presidente del tribunale ordinario, sentito il pro-curatore della Repubblica, può con suo decreto,destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni,al tribunale per i minorenni.

CAPO IV

DELLA CORTE DI APPELLO

Sezione IDisposizioni generali

Art. 52. Sede della corte di appello. La corte diappello ha sede nel capoluogo dei distretti indicatinella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 53. Funzioni ed attribuzioni della corte diappello. La corte di appello:

a) esercita la giurisdizione nelle cause di appellodelle sentenze pronunciate in primo grado dai tribu-nali in materia civile e penale (1);

b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dalcodice di procedura penale diverse da quelle delgiudizio di appello avverso le sentenze pronunciatenel dibattimento di primo grado; delibera in cameradi consiglio nei casi previsti dal codice di proceduracivile e conosce degli altri affari ad essi deferiti dal-le leggi (2).–––––––––––

(1) Lettera così modificata dall’art. 18, D.Lgs. 19febbraio 1998, n. 51.

(2) Comma così sostituito dall’art. 15, D.P.R. 22settembre 1988, n. 449.

Art. 54. Costituzione delle sezioni nelle corti diappello. Nella formazione delle tabelle ai sensi del-l’articolo 7-bis sono designati i presidenti e i consi-glieri che fanno parte di ciascuna sezione e i sup-plenti (1).

Si osserva per le corti di appello il disposto del-l’art. 46, in quanto applicabile.

Sono altresì designate le sezioni in funzione dicorte di assise, la sezione incaricata esclusivamentedella trattazione delle controversie in materia dilavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, lasezione per i minorenni ed eventualmente quella chefunziona da tribunale regionale delle acque pubbli-che (2).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 16, D.P.R. 22settembre 1988, n. 449.

(2) Comma così modificato dall’art. 19, D.Lgs. 19febbraio 1998, n. 51.

Art. 55. Magistrati della corte di appello. Il pre-sidente presiede la prima sezione della corte diappello e può presiedere anche le altre sezioni.

Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.I giudici delle corti di appello hanno il titolo di

consiglieri.

Art. 56. Costituzione del collegio giudicante. Lacorte di appello giudica con il numero invariabile ditre votanti (1).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 8 agosto1977, n. 532.

Art. 57. Sezione istruttoria (1).–––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 17, D.P.R. 22 set-tembre 1988, n. 449.

Art. 58. Sezione per i minorenni. Una sezionedella corte giudica sulle impugnazioni dei provvedi-menti del tribunale per i minorenni. Ad essa sonoaltresì demandate le altre funzioni della corte diappello previste dal codice di procedura penale, neiprocedimenti a carico di imputati minorenni (1).

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La sezione giudica con l’intervento di due esperti,un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescrittidalla legge i quali si aggiungono ai tre magistratidella sezione (2).

Agli esperti della sezione per i minorenni è confe-rito il titolo di consigliere onorario della sezione del-la Corte di appello per i minorenni; ad essi è appli-cabile il disposto dell’ultimo comma dell’art. 50.

Le funzioni di consigliere delegato per la sorve-glianza sono, per i minorenni, esercitate da uno deimagistrati della sezione di Corte di appello per iminorenni (3).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 18, D.P.R. 22settembre 1988, n. 449.

(2) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 8 agosto1977, n. 532.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 5, L. 27 dicem-bre 1956, n. 1441.

Art. 59. Sezioni distaccate di corte d’appello.Le sezioni distaccate delle corti di appello hannosede nei comuni indicati nella tabella A, annessa alpresente ordinamento.

Esse, nella circoscrizione territoriale nella qualeesercitano la giurisdizione, costituiscono sezionidelle corti di appello dalle quali dipendono.

Alle sezioni distaccate di corte di appello sonopreposti presidenti di sezione alla dipendenza delpresidente, ed alle rispettive procure generali sonopreposti avvocati generali alla dipendenza del pro-curatore generale della Repubblica.

Sezione IIDella Corte di assise (1)

Artt. 60 – 62. Omissis. (1)–––––––––––

(1) Le disposizioni della presente Sezione devonointendersi superate da quelle contenute nella L. 10aprile 1951, n. 287.

Sezione IIIDalla magistratura del lavoro

Art. 63. Costituzione della magistratura dellavoro. Una speciale sezione della corte di appellofunziona come magistratura del lavoro, con le attri-buzioni e le modalità stabilite dal codice di proce-dura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica colnumero invariabile di tre magistrati, di cui un presi-dente di sezione e due consiglieri, e di due espertiche vi sono aggregati di volta in volta. (1)

La magistratura del lavoro, quando giudica sullecontroversie individuali in materia corporativa ingrado di appello, è integrata da due consiglieri desi-

gnati annualmente dal primo presidente, in sostitu-zione degli esperti.–––––––––––

(1) La competenza della magistratura del lavoroin materia di controversie collettive è venuta menoper effetto dell’abrogazione dell’ordinamento cor-porativo.

Sezione IVDel tribunale regionale delle acque pubbliche (1)

–––––––––––(1) Vedi anche l’art. 138 ss R.D. 11 dicembre

1933, n. 1775.

Art. 64. Costituzione del tribunale regionale del-le acque pubbliche. Il tribunale regionale delleacque pubbliche ha sede presso le corti di appelloindicate nella tabella E annessa al presente ordina-mento.

Il tribunale regionale delle acque pubbliche costi-tuisce una sezione della corte di appello presso laquale è istituito.

Alla sezione sono aggregati tre funzionari del cor-po reale del genio civile designati dal presidente delconsiglio superiore dei lavori pubblici e nominaticon decreto [reale] (1), su proposta del Ministro digrazia e giustizia. Essi durano in carica cinque annie possono essere confermati.

La sezione di corte di appello funzionante cometribunale regionale delle acque pubbliche giudicacol numero invariabile di tre votanti, in essi com-preso il funzionario tecnico che per legge concorre acostituire il collegio. Questo funzionario deve pre-stare giuramento davanti al presidente della sezione,con la formula indicata nell’articolo 9.–––––––––––

(1) Ora decreto del Presidente della Repubblica.

CAPO V

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Art. 65. Attribuzioni della corte suprema di cas-sazione. La corte suprema di cassazione, qualeorgano supremo della giustizia, assicura l’esattaosservanza e l’uniforme interpretazione della legge,l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto deilimiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti dicompetenza e di attribuzioni, ed adempie gli altricompiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Romaed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno,dell’impero e su ogni altro territorio soggetto allasovranità dello Stato (1).–––––––––––

(1) Ora, su tutto il territorio dello Stato e su ognialtro territorio soggetto alla sua sovranità.

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Art. 66. Composizione della corte suprema dicassazione. La corte suprema di cassazione è costi-tuita in sezioni, e composta da un primo presidente(1), da presidenti di sezione e da consiglieri.

Il primo presidente presiede le udienze a sezioniunite e le adunanze solenni e può presiedere leudienze delle singole sezioni.

La composizione annuale delle sezioni è stabilita aisensi dell’articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civi-li e penali è preposto un presidente di sezione e pos-sono essere assegnati altri presidenti di sezione (2).–––––––––––

(1) Con la L. 4 gennaio 1963, n. 1, è stato istituitoun posto di presidente aggiunto della Corte di cas-sazione.

(2) Comma così sostituito dall’art. 19, D.P.R. 22settembre 1988, n. 449.

Art. 67. Costituzione del collegio giudicante. Lacorte suprema di cassazione in ciascuna sezione giu-dica col numero invariabile di cinque votanti. Giu-dica a sezioni unite col numero invariabile di novevotanti (1).

Il collegio a sezioni unite in materia civile è com-posto da magistrati appartenenti alle sezioni civili;in materia penale è composto da magistrati apparte-nenti alle sezioni penali.–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 8 agosto1977, n. 532.

Art. 68. Ufficio del massimario e del ruolo. Presso la corte suprema di cassazione è costituito

un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da unmagistrato della corte medesima designato dal pri-mo presidente.

All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzocomma dell’articolo 135, nove magistrati, di gradonon superiore a consigliere di corte d’appello o pari-ficato, cinque dei quali possono essere collocati fuo-ri del ruolo organico della magistratura, entro i limi-ti numerici stabiliti nell’articolo 210 del presenteordinamento.

Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e delruolo sono stabilite dal primo presidente della cortesuprema di cassazione, sentito il procuratore genera-le della Repubblica.

TITOLO IIIDEL PUBBLICO MINISTERO

CAPO IDELLA COSTITUZIONE

DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 69. Funzioni del pubblico ministero (1). Ilpubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del

Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che lalegge gli attribuisce.–––––––––––

(1) Questo articolo è stato cosi sostituito dall’art.39, del R.D.L.vo 31 maggio 1946, n. 511, sulle gua-rentigie della magistratura.

Art. 70. Costituzione del pubblico ministero. 1.Le funzioni del pubblico ministero sono esercitatedal procuratore generale presso la corte di cassazio-ne, dai procuratori generali della Repubblica pressole corti di appello, dai procuratori della Repubblicapresso i tribunali per i minorenni e dai procuratoridella Repubblica presso i tribunali ordinari. Negliuffici delle procure della Repubblica presso i tribu-nali ordinari possono essere istituiti posti di procu-ratore aggiunto in numero non superiore a quellorisultante dalla proporzione di un procuratoreaggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio.Negli uffici delle procure della Repubblica presso iltribunale del capoluogo del distretto può esserecomunque istituito un posto di procuratore aggiuntoper specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento deicompiti della direzione distrettuale antimafia (1).

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello lefunzioni del procuratore generale sono esercitatedall’avvocato generale, a norma dell’art. 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero diri-gono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’at-tività ed esercitano personalmente le funzioni attri-buite al pubblico ministero dal codice di procedurapenale e dalle altre leggi, quando non designino altrimagistrati addetti all’ufficio. Possono essere desi-gnati più magistrati in considerazione del numerodegli imputati o della complessità delle indagini odel dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistratodesignato svolge le funzioni del pubblico ministerocon piena autonomia e può essere sostituito solo neicasi previsti dal codice di procedura penale. Il titola-re dell’ufficio trasmette al Consiglio superiore dellamagistratura copia del provvedimento motivato concui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura dellaRepubblica, che, fuori dell’esercizio delle sue funzio-ni, viene comunque a conoscenza di fatti che possanodeterminare l’inizio dell’azione penale o di indaginipreliminari, può segnalarli per iscritto al titolare del-l’ufficio. Questi, quando non sussistono i presuppostiper la richiesta di archiviazione e non intende proce-dere personalmente provvede a designare per la trat-tazione uno o più magistrati dell’ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o ilprocuratore generale presso la corte di appello dispo-ne l’avocazione delle indagini preliminari nei casi pre-visti dalla legge, trasmette copia del relativo decretomotivato al Consiglio superiore della magistratura e aiprocuratori della Repubblica interessati (2).

6 bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del prov-

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vedimento di avocazione, il procuratore dellaRepubblica interessato può proporre reclamo al pro-curatore generale presso la Corte di cassazione.Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto diavocazione, disponendo la restituzione degli atti (3).–––––––––––

(1) Questo comma è stato sostituito dall’art. 20 delD.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art.10 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo del-la Direzione Nazionale Antimafia, convertito, conmodificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8.

(3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 10 delD.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Dire-zione Nazionale Antimafia, convertito, con modifi-cazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8.

Art. 70 bis. Direzione distrettuale antimafia. (1)Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indi-cati nell’articolo 51 comma 3 bis del codice di proce-dura penale il procuratore della Repubblica presso iltribunale del capoluogo del distretto costituisce, nel-l’ambito del suo ufficio, una direzione distrettualeantimafia designando i magistrati che devono farneparte per la durata non inferiore a due anni. Per la desi-gnazione, il procuratore distrettuale tiene conto dellespecifiche attitudini e delle esperienze professionali.Della direzione distrettuale non possono fare parteuditori giudiziari. La composizione e le variazioni del-la direzione sono comunicate senza ritardo al Consi-glio superiore della magistratura.

Il procuratore distrettuale o un suo delegato è pre-posto all’attività della direzione e cura, in particola-re, che i magistrati addetti ottemperino all’obbligodi assicurare la completezza e la tempestività dellareciproca informazione sull’andamento delle indagi-ni ed eseguano le direttive impartite per il coordina-mento delle investigazioni e l’impiego della poliziagiudiziaria.

Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettualedesigna per l’esercizio delle funzioni di pubblicoministero, nei procedimenti riguardanti i reati indi-cati nell’art. 51 comma 3 bis del codice di procedu-ra penale, i magistrati addetti alla direzione.

Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione delladirezione distrettuale antimafia la designazione deimagistrati avviene sentito il procuratore nazionaleantimafia. Delle eventuali variazioni nella composi-zione della direzione, il procuratore distrettualeinforma preventivamente il procuratore nazionaleantimafia.–––––––––––

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’art. 5 delD.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Dire-zione nazionale antimafia, convertito, con modifica-zioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8.

Art. 71. (1) Nomina e funzioni dei magistrationorari della procura della Repubblica presso il

tribunale ordinario. Alle procure della Repubblicapresso i tribunali ordinari possono essere addettimagistrati onorari in qualità di vice procuratori perl’espletamento delle funzioni indicate nell’articolo72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dal-la legge.

I vice procuratori onorari sono nominati con lemodalità previste per la nomina dei giudici onoraridi tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni dicui agli articoli 42 ter, 42 quater, 42 quinquies e 42sexies.–––––––––––

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art.21 del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 71 bis. (1) Esercizio delle funzioni di viceprocuratore onorario presso la sola sede princi-pale o sezione distaccata. Il procuratore dellaRepubblica può stabilire che determinati vice procu-ratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le fun-zioni del pubblico ministero soltanto presso la sedeprincipale del tribunale o presso una o più sezionidistaccate, ovvero presso la sede principale e una opiù sezioni distaccate.

In tal caso, per i vice procuratori onorari che eser-citano la professione forense l’incompatibilità di cuiall’articolo 42 quater, secondo comma, è riferitaunicamente all’ufficio o agli uffici presso i qualisono svolte le funzioni.–––––––––––

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 22 delD.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 72. (1) Delegati del procuratore dellaRepubblica presso il tribunale ordinario. Neiprocedimenti sui quali il tribunale giudica in com-posizione monocratica, le funzioni del pubblicoministero possono essere svolte, per delega nomina-tiva del procuratore della Repubblica presso il tribu-nale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudi-ziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio,da personale in quiescenza da non più di due anniche nei cinque anni precedenti abbia svolto le fun-zioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureatiin giurisprudenza che frequentano il secondo annodella scuola biennale di specializzazione per le pro-fessioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legi-slativo 17 novembre 1997, n. 398 (2);

b) nell’udienza di convalida dell’arresto o delfermo, da uditori giudiziari che abbiano compiutoun periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché,limitatamente alla convalida dell’arresto nel giudi-zio direttissimo, da vice procuratori onorari addettiall’ufficio in servizio da almeno sei mesi;

c) per la richiesta di emissione del decreto pena-le di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1,e 565 del codice di procedura penale, da vice procu-ratori onorari addetti all’ufficio;

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d) nei procedimenti in camera di consiglio di cuiall’articolo 127 del codice di procedura penale, sal-vo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimentidi esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’artico-lo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei proce-dimenti di opposizione al decreto del pubblico mini-stero di liquidazione del compenso ai periti, consu-lenti tecnici e traduttori ai sensi dell’articolo 11 del-la legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratorionorari addetti all’ufficio;

e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari,da vice procuratori onorari addetti all’ufficio o dailaureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).

[La delega è conferita in relazione ad una determi-nata udienza o a un singolo procedimento. Nellamateria penale, essa è revocabile nei soli casi in cuiil codice di procedura penale prevede la sostituzionedel pubblico ministero.] (3)

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio dinon delegare le funzioni del pubblico ministero inrelazione a procedimenti relativi a reati diversi daquelli per cui si procede con citazione diretta a giu-dizio secondo quanto previsto dall’art. 550 c.p.p.–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 23 del D.L.vo19 febbraio 1998, n. 51 e poi modificato dall’art. 58L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Lettera così sostituita dall’art. 17, comma 5,D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dallaL. 31 luglio 2005, n. 155.

Il successivo comma 5-bis, D.L. n. 144/2005 cit.,ha inoltre stabilito che, ai fini dell’applicazione delcomma 5, il personale in quiescenza non può in nes-sun caso essere considerato quale richiamato inservizio.

(3) Comma abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 20 feb-braio 2006, n. 106 con la decorrenza indicata nel-l’art. 8 del citato decreto legislativo.

CAPO IIDELLE ATTRIBUZIONI

DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 73. Attribuzioni generali del pubblicoministero. Il pubblico ministero veglia alla osser-vanza delle leggi, alla pronta e regolare amministra-zione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Sta-to, delle persone giuridiche e degli incapaci, richie-dendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautela-ri che ritiene necessari;

promuove la repressione dei reati e l’applicazio-ne delle misure di sicurezza;

fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedi-mento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osser-vare le leggi d’ordine pubblico e che interessano idiritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corpora-

tivo, sempre che tale azione non sia dalla legge adaltri organi attribuita.

Art. 74. Attribuzioni del pubblico ministero inmateria penale. Il pubblico ministero inizia ed eser-cita l’azione penale (112 Cost.).

Un rappresentante del pubblico ministero intervie-ne a tutte le udienze penali delle Corti e dei tribuna-li ordinari (1). In mancanza del suo intervento, l’u-dienza non può aver luogo.

Le attribuzioni del pubblico ministero negli attipreliminari del giudizio e nelle udienze della corted’assise spettano al procuratore generale dellaRepubblica presso la corte d’appello, il quale leesercita personalmente o per mezzo di altro magi-strato addetto al suo ufficio (2).

Il procuratore generale, nella circoscrizione dellacorte di appello, provvede alla designazione dei magi-strati del pubblico ministero che debbono intervenirealle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del-la Repubblica o un sostituto presso il tribunale ordina-rio della sede dove è convocata la corte d’assise.

La norma del comma precedente si applica ancheper le udienze di corte d’assise che si tengono nellacircoscrizione di una sede distaccata di corte d’ap-pello.–––––––––––

(1) Le parole: «delle corti, dei tribunali ordinari edelle preture» sono state così sostituite dalle attua-li: «delle corti e dei tribunali ordinari» dall’art. 24del D. L. vo 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Si vedano l’art. 70 di questo regio decreto el’art. 40 della L. 10 aprile 1951, n. 287, recante nor-me per il riordinamento dei giudizi di Assise.

Art. 75. Attribuzioni del pubblico ministero inmateria civile ed amministrativa. Il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei pro-cessi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancan-za del suo intervento, quando è richiesto dalla legge,l’udienza non può aver luogo.

Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civilee le altre attribuzioni demandategli nella stessamateria, in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Il pubblico ministero presso le corti di appello inter-viene sempre nelle cause collettive ed individuali dellavoro (1) e negli altri casi stabiliti dalla legge.–––––––––––

(1) Si veda, ora, la L. 11 agosto 1973, n. 533, con-tenente norme sulle controversie in materia di lavoro.

Art. 76. Attribuzioni del pubblico ministeropresso la Corte di cassazione.(1) Il pubblico mini-stero presso la Corte di cassazione interviene e con-clude in tutte le udienze civili e penali e redigerequisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.–––––––––––

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art.5, L. 8 agosto 1977, n. 532, recante provvedimentiurgenti sull’ordinamento giudiziario.

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Art. 76 bis. Procuratore nazionale antimafia. (1)Nell’ambito della procura generale presso la Cortedi cassazione è istituita la Direzione nazionale anti-mafia.

Alla Direzione è preposto un magistrato di cassa-zione, scelto tra coloro che hanno svolto anche noncontinuativamente, per un periodo non inferiore adieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudi-ce istruttore, sulla base di specifiche attitudini,capacità organizzative ed esperienze nella tratta-zione di procedimenti relativi alla criminalità orga-nizzata. L’anzianità nel ruolo può essere valutatasolo ove risultino equivalenti i requisiti professio-nali (2),

Alla nomina del procuratore nazionale antimafia siprovvede con la procedura prevista dall’art. 11, ter-zo comma, della L. 24 marzo 1958, n. 195. L’incari-co ha durata di quattro anni e può essere rinnovatouna sola volta.

Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magi-strati con funzione di magistrati di corte di appello,nominati sulla base di specifiche attitudini ed espe-rienze nella trattazione di procedimenti relativi allacriminalità organizzata. Alle nomine provvede ilConsiglio superiore della magistratura, sentito ilprocuratore nazionale antimafia. Il procuratorenazionale antimafia designa uno o più dei sostitutiprocuratori ad assumere le funzioni di procuratorenazionale antimafia aggiunto (3).

Per la nomina dei sostituti, l’anzianità nel ruolopuò essere valutata solo ove risultino equivalenti irequisiti professionali.

Al procuratore nazionale antimafia sono attribuitele funzioni previste dall’art. 371 bis del codice diprocedura penale.

Prima della nomina disposta dal Consiglio supe-riore della magistratura, il procuratore generalepresso la Corte di cassazione applica, quale procura-tore nazionale antimafia, un magistrato che posseg-ga, all’epoca dell’applicazione, i requisiti previstidal comma 2 (4).–––––––––––

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’art. 6 delD.L. 20 novembre 1991 n. 367, istitutivo della Dire-zione Nazionale Antimafia, convertito, con modifi-cazioni nella L. 20 gennaio 1992, n. 8.

(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art.21 quater, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,in tema di criminalità mafiosa, convertito, conmodificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art.21 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in temadi criminalità mafiosa, convertito, con modificazio-ni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 21quater, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, intema di criminalità mafiosa, convertito, con modifi-cazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 76 ter. Attribuzioni del procuratore gene-rale presso la Corte di cassazione in relazioneall’attività di coordinamento investigativo. (1) Ilprocuratore generale presso la Corte di cassazioneesercita la sorveglianza sul procuratore nazionaleantimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

[Nella relazione generale sull’amministrazionedella giustizia prevista dall’art. 86, il procuratoregenerale comunica l’attività svolta e i risultaticonseguiti dal procuratore nazionale antimafia edalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia.](2)–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9 del D. L. 20novembre 1991, n. 367, istitutivo della DirezioneNazionale Antimafia, convertito, con modificazioni,nella L. 20 gennaio 1992, n. 8.

(2) Comma abrogato dall’art. 2, co. 29, L. 25luglio 2005, n. 150.

Art. 77. Azione di annullamento, revocazione erevisione delle sentenze. Il pubblico ministero, neicasi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura,può proporre ricorso per cassazione nell’interessedella legge, ed impugnare per revocazione le sen-tenze civili, nonché chiedere la revisione delle sen-tenze penali.

Art. 78. Attribuzioni del pubblico ministero nelprocesso di esecuzione. Il pubblico ministero pro-muove la esecuzione delle sentenze e degli altriprovvedimenti del giudice penale, secondo le dispo-sizioni del codice di procedura penale e delle leggi aquesto complementari.

Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudicecivile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblicoministero nei casi preveduti dalla legge.

Art. 79. Richieste del pubblico ministero per ladisciplina delle udienze. Il pubblico ministero fa leopportune richieste al giudice per la disciplina delleudienze penali, e di quelle civili nelle quali intervie-ne, salvi i poteri diretti in tale materia che la leggegli attribuisce per il tempo in cui il giudice è incamera di consiglio.

Art. 80. Intervento in camera di consiglio delpubblico ministero presso le corti di appello ed itribunali. Presso le corti di appello ed i tribunaliordinari il pubblico ministero non può assistere alladeliberazione della decisione delle cause civili epenali.

Il pubblico ministero interviene nei procedimentidi camera di consiglio in materia penale, ma nonpuò assistere alle relative deliberazioni. Non puòassistere nemmeno alle deliberazioni in camera diconsiglio in materia civile.

Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni cheriguardano l’ordine ed il servizio interno delle Cortio dei tribunali.

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Art. 81. Attribuzioni del pubblico ministeronelle assemblee generali e in materia disciplinare.Il pubblico ministero interviene alle assembleegenerali delle Corti nel modo indicato nell’art. 96del presente ordinamento.

Esercita in materia disciplinare le attribuzioni chegli sono conferite dalle leggi.

Art. 82. Potestà del pubblico ministero dirichiedere la convocazione di assemblee generali.Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servi-zio e la disciplina il procuratore generale dellaRepubblica richiede, ed il primo presidente dellaCorte ordina, la convocazione dell’assemblea gene-rale per le relative deliberazioni.

Art. 83. Subordinazione della polizia giudizia-ria al pubblico ministero (1). Il procuratore gene-rale presso la corte d’appello esercita la sorve-glianza nel distretto della corte di appello sullaosservanza delle norme relative alla diretta dispo-nibilità della polizia giudiziaria da parte dell’auto-rità giudiziaria.–––––––––––

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art.23 del D. P. R. 22 settembre 1988, n. 449.

Art. 84. Abrogato (1).–––––––––––

(1) Abrogato dall’art. 24, D.P.R. 22 settembre1988, n. 449.

TITOLO IVDELL’ANNO GIUDIZIARIO,

DELLE ASSEMBLEE GENERALI,DELLE SUPPLENZE

E DELLE APPLICAZIONI

CAPO IDELL’ANNO GIUDIZIARIO

Art. 85. Inizio dell’anno giudiziario. (1)–––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, R.D.L. 16 agosto1943, n. 732 che, all’articolo 2, dispone: "L’annogiudiziario comincia il 1° gennaio".

Art. 86. Relazioni sull’amministrazione della giu-stizia. 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di iniziodi ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustiziarende comunicazioni alle Camere sull’amministrazio-ne della giustizia nel precedente anno nonché sugliinterventi da adottare ai sensi dell’articolo 110 dellaCostituzionee sugli orientamenti e i programmi legi-slativi del Governo in materia di giustizia per l’anno incorso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocatele assemblee generali della Corte di cassazione e del-le corti di appello, che si riuniscono, in forma pubbli-ca e solenne, con la partecipazione del Procuratoregenerale presso la Corte di cassazione, dei procuratori

generali presso le corti di appello e dei rappresentantidell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’ammi-nistrazione della giustizia da parte del primo Presiden-te della Corte di cassazione e dei presidenti di corte diappello. Possono intervenire i rappresentanti degliorgani istituzionali, il Procuratore generale e i rappre-sentanti dell’avvocatura.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 2, co. 29, L. 25luglio 2005, n. 150.

Art. 87. Relazione del Ministro di grazia e giu-stizia alla maestà del Re Imperatore (1). Il Mini-stro di grazia e giustizia riferisce alla maestà del ReImperatore (1), per ogni anno giudiziario, sull’ammi-nistrazione della giustizia nel regno, nell’impero enegli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.–––––––––––

(1) Ora, Presidente della Repubblica.

Art. 88. Relazione dei procuratori generali del-la Repubblica per l’inaugurazione dell’anno giu-diziario. Il Ministro di grazia e giustizia (1) puòdisporre che il procuratore generale della Repubbli-ca presso la corte suprema di cassazione ed i procu-ratori generali presso le corti di appello riferiscanonell’assemblea generale di tutte o di alcune corti, perla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario,sull’amministrazione della giustizia.–––––––––––

(1) Vedi, ora, l’art. 41 comma 2 D.P.R. 16 settem-bre 1958, n. 916.

[Art. 89. Convocazione dell’assemblea generaleper l’inizio dell’anno giudiziario. L’assembleagenerale delle corti per l’inaugurazione dell’annogiudiziario e per la lettura del decreto reale che com-pone le sezioni si riunisce entro il quinto giorno dal-la data d’inizio dell’anno giudiziario.

L’assemblea generale si riunisce in forma pubblicae solenne per ascoltare la relazione del procuratoregenerale della Repubblica nel caso indicato nell’ar-ticolo precedente.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 2, co. 29, L. 25 luglio2005, n. 150.

Art. 90. Ferie dei magistrati durante l’anno giu-diziario. I magistrati che esercitano funzioni giudi-ziarie hanno un periodo annuale di ferie di quaran-tacinque giorni.

Per i magistrati della Corte suprema di cassazione,delle Corti di appello e dei Tribunali ordinari nonchéper i magistrati addetti ai Commissariati degli usicivici, ai Tribunali ordinari delle acque pubbliche, ilperiodo è fissato al principio di ogni anno con decre-to ministeriale.–––––––––––

Articolo sostituito dall’art. 2, L. 28 luglio 1961, n.7 04.

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Successivamente il comma 1 è stato così sostituitodall’art. 8, L. 2 aprile 1979, n. 97 mentre il comma2 è stato così modificato dall’art. 25, D.Lgs. 19 feb-braio 1998, n. 51.

Art. 91. Affari penali nel periodo feriale deimagistrati. Durante il periodo feriale dei magistra-ti le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano lecause penali relative ad imputati detenuti o a reatiche possono prescriversi o che, comunque, presen-tano carattere di urgenza. (1)–––––––––––

(1) Vedi, anche, L. 14 luglio 1965, n. 818, recantenorme sulla sospensione dei termini processuali nelperiodo feriale.

Art. 92. Affari civili nel periodo feriale deimagistrati. Durante il periodo feriale dei magistra-ti le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano lecause civili relative ad alimenti, alla materia corpo-rativa (1), ai procedimenti cautelari, per l’adozionedi ordini di protezione contro gli abusi familiari, disfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quel-le relative alla dichiarazione ed alla revoca dei falli-menti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritar-data trattazione potrebbe produrre grave pregiudizioalle parti. (2)

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza èfatta dal presidente in calce alla citazione o al ricor-so, con decreto non impugnabile, e per le cause giàiniziate, con provvedimento del giudice istruttore odel collegio, egualmente non impugnabile. (3)–––––––––––

(1) Ora, in materia di lavoro.(2) Comma così modificato dall’art. 4, L. 4 aprile

2001, n. 154.(3) Vedi, anche, L. 14 luglio 1965, n. 818, recante

norme sulla sospensione dei termini processuali nelperiodo feriale.

CAPO II

DELLE ASSEMBLEE GENERALI

Art. 93. Oggetto delle assemblee generali. Lacorte suprema di cassazione e le corti di appello siriuniscono in assemblea generale:

1 per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;2 per dare al governo pareri richiesti su disegni di

legge od altre materie di pubblico interesse;3 per deliberare su materie d’ordine e di servizio

interno e che interessano l’intiero organo giudiziario.Il procuratore generale della Repubblica può chie-

dere la convocazione della corte in camera di consi-glio per eventuali rilievi e richieste di provvedimen-ti. La corte delibera con l’intervento del procuratoregenerale.

Art. 94. Convocazione delle assemblee generali.Le assemblee generali sono convocate dal presiden-

te (1) della corte o da chi ne fa le veci, di propria ini-ziativa, o su richiesta del pubblico ministero.–––––––––––

(1) Denominazione così modificata dall’art. 13, L.5 maggio 1952, n. 4 05.

Art. 95. Costituzione delle assemblee generali.L’assemblea generale è costituita dalla riunione ditutte le sezioni della corte.

Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessa-rio l’intervento di almeno due terzi dei magistratidella corte.

L’assemblea generale può adunarsi, in caso diurgenza, anche durante il periodo feriale, nel qualecaso essa è legittimamente costituita quando viintervengono tutti i magistrati in servizio.

Art. 96. Intervento del pubblico ministero nelleassemblee generali. Il pubblico ministero intervienenelle assemblee generali per mezzo del procuratoregenerale della Repubblica o di chi ne fa le veci. Alleadunanze solenni intervengono tutti i magistrati delpubblico ministero che appartengono all’ufficio.

Alle deliberazioni delle assemblee generali assisteil rappresentante del pubblico ministero.

Nel caso preveduto dall’art. 93, n. 2, il rappresen-tante del pubblico ministero ha voto individualedeliberativo.

CAPO IIIDELLE SUPPLENZE E

DELLE APPLICAZIONI (1)–––––––––––

(1) Vedi, anche, art. 42, D.P.R. 16 settembre 1958,n. 916.

Sezione IDelle supplenze

Art. 97. Supplenze di magistrati negli organigiudiziari collegiali. Negli organi giudiziari colle-giali costituiti in sezioni i magistrati che compongo-no ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di man-canza o di impedimento, con magistrati di altresezioni.

Il provvedimento è emanato con decreto del presi-dente della corte suprema di cassazione o della cor-te di appello o del presidente del tribunale ordinarioo del presidente del tribunale per i minorenni per imagistrati addetti ai rispettivi uffici (2).

Il presidente della corte di appello provvede, inol-tre, per i magistrati che compongono le corti di assi-se di appello, le corti di assise e i tribunali regionalidelle acque pubbliche (2).

È vietato l’intervento in ciascuna sezione di più diun supplente estraneo al collegio.

I provvedimenti di supplenza ai sensi dell’articolo7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente del-

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la corte di appello o dal procuratore generale pressola medesima corte a seconda che si tratti di ufficigiudicanti o requirenti (3).–––––––––––

(2) Comma così sostituito dall’art. 25, D.P.R. 22settembre 1988, n. 449.

(3) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 4 maggio 1998,n. 133.

Art. 98. Destinazione alle sezioni di magistratiaventi particolari funzioni. I magistrati addettiagli organi giudiziari indicati nel terzo comma del-l’articolo precedente, e quelli incaricati dei provve-dimenti previsti dal codice di procedura penale perla fase delle indagini preliminari e alle sezioni dellecontroversie individuali in materia corporativa (1),nonché i giudici di sorveglianza possono anche farparte di qualunque sezione della corte o del tribuna-le ordinario (2).–––––––––––

(1) Ora, in materia di lavoro.(2) Così modificato dall’art. 26, D.P.R. 22 settem-

bre 1988, n. 449.

Art. 99. Supplenza del giudice conciliatore e delvice-conciliatore. In caso di mancanza o di impe-dimento del giudice conciliatore o del viceconcilia-tore di un comune avente più uffici di conciliazione,il presidente del tribunale ordinario può incaricaretemporaneamente della supplenza il giudice conci-liatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dellostesso comune, designato dal procuratore dellaRepubblica.

Se la mancanza o l’impedimento si verifica in uncomune avente un solo ufficio di conciliazione,negli stessi modi, l’incarico è conferito al giudiceconciliatore o al vice-conciliatore di un comuneviciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico delcomune ove si reca, ad una indennità da determinar-si nel regolamento.

Art. 100. Supplenza del cancelliere. In caso dimancanza o di impedimento temporaneo del cancel-liere, può essere, in via di urgenza, assunto ad eser-citarne le funzioni altro impiegato del comune dele-gato dal podestà. (1)–––––––––––

(1) Ora, sindaco.

Artt. 101 – 102. Abrogati.–––––––––––

Gli articoli 101 e 102 sono stati abrogati dall’art.7, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

Art. 103. Abrogato.–––––––––––

Articolo abrogato, da ultimo, dall’art. 30, D.Lgs.19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 104. Supplenza in caso di mancanza odimpedimento del presidente del tribunale ordina-rio o della sezione. Il magistrato destinato a presie-

dere il tribunale ordinario o la sezione in caso dimancanza o di impedimento del titolare viene desi-gnato annualmente.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fale veci del titolare mancante o impedito il più anzia-no dei giudici che compongono la sezione. Nellefunzioni che gli sono specialmente attribuite, il pre-sidente del tribunale ordinario è supplito dal piùanziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza diessi, dal più anziano dei giudici.

Art. 105. Supplenza nelle sezioni del tribunaleordinario. [Se in una sezione manca o è impedito ilpresidente o alcuno dei giudici necessari per costi-tuire il collegio giudicante, il presidente del tribuna-le ordinario o chi ne fa le veci, quando non puòprovvedere a norma dell’articolo 97, delega un pre-tore o un vice pretore della stessa sede] (1).–––––––––––

(1) Articolo prima sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 28luglio 1989, n. 273 e poi abrogato dall’art. 30,D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 106. Supplenza di giudici istruttori e di giu-dici di sorveglianza. In caso di mancanza o di impe-dimento di un giudice istruttore o di un giudice disorveglianza, il presidente, con suo decreto, destinaaltro giudice del tribunale ordinario a farne le veci.

Art. 107. Supplenza del presidente della cortedi assise. In caso di mancanza o di impedimento,il presidente della corte di assise viene sostituito,con provvedimento del primo presidente della cor-te di appello, sentito il procuratore generale del ReImperatore, da un altro presidente di sezione o daun consigliere di corte di appello, sempre che ilprimo presidente non decida di presiederla eglistesso.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata,il primo presidente della corte di appello ha facoltàdi destinare un presidente aggiunto, meno anziano diquello ordinario, il quale assiste al dibattimento, percontinuarlo in caso di legittimo impedimento delpresidente ordinario.–––––––––––

Articolo superato dall’art. 8, L. 10 aprile 1951, n.287.

Art. 108. Supplenza dei magistrati della corte diappello. Sono annualmente designati i magistratidestinati a presiedere la corte o la sezione, in caso dimancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fale veci del titolare mancante o impedito il più anzia-no dei magistrati del grado immediatamente inferio-re, appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o è impedito il presiden-te o alcuno dei consiglieri necessari per costituire ilcollegio giudicante, il presidente (1), quando nonpuò provvedere a norma dell’art. 97, delega a sup-

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plirli il presidente o il più anziano dei presidenti disezione del tribunale ordinario.–––––––––––

(1) Denominazione così modificata dall’art. 13,legge 5 maggio 1952, n. 405.

Art. 109. Supplenza di magistrati del pubblicoministero (1). In caso di mancanza o di impedimen-to: del procuratore generale della Repubblica (2),regge l’ufficio l’avvocato generale o il sostitutoanziano;

del procuratore della Repubblica ove non sia statonominato un vicario (2), regge l’ufficio il procurato-re aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pub-blico ministero del distretto, il procuratore generalepresso la corte di appello può disporre che le relati-ve funzioni siano esercitate temporaneamente daaltri magistrati di altri uffici del pubblico ministerodel distretto (3).–––––––––––

(1) Vedi, anche, art. 1, co. 2°, D.P.R. 30 agosto1951, n. 757.

(2) Le parole «ove non sia stato nominato un vica-rio» sono state aggiunte dall’art. 7, D.Lgs. 20 feb-braio 2006, n. 106 con la decorrenza indicata nel-l’art. 8 del citato decreto legislativo.

(3) Alinea così sostituito dall’art. 27, D.P.R. 22settembre 1988, n. 449.

Sezione IIDelle applicazioni (1).

–––––––––––

(1) L’art. 2, D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 232,così dispone:

“Art. 2. Qualora sorga la improvvisa ed urgentenecessità di sostituire magistrati mancanti, assenti oimpediti, per assicurare il funzionamento di un uffi-cio o la composizione di un collegio, i capi delleCorti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, inderoga alle vigenti norme in materia, provvederealla supplenza anche con magistrati del grado infe-riore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici deldistretto.

Il Ministro per la grazia e giustizia può inoltredestinare pretori a posti di giudice o sostituto pro-curatore del Regno e viceversa”.

Tale norma che, ai sensi del successivo art. 4,doveva avere efficacia fino a sei mesi dopo la con-clusione della pace è stata prorogata fino a nuovadisposizione dall’art.1, L. 5 marzo 1951, n. 190.Vedi, anche, l’art.63, comma 2, D.P.R. 16 settembre1958, n. 916.

Art. 110. Applicazione dei magistrati. (1) 1. Pos-sono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribuna-li per i minorenni e di sorveglianza, alle corti diappello, indipendentemente dalla integrale copertu-

ra del relativo organico, quando le esigenze di servi-zio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti,uno o più magistrati in servizio presso gli organigiudicanti del medesimo o di altro distretto; per glistessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffi-ci del pubblico ministero di cui all’art. 70, comma 1,sostituti procuratori in servizio presso uffici di pro-cura del medesimo o di altro distretto. I magistrati ditribunale possono essere applicati per svolgere fun-zioni, anche direttive, di magistrato di corte d’ap-pello (2).

2. La scelta dei magistrati da applicare è operatasecondo criteri obiettivi e predeterminati indicati invia generale dal Consiglio superiore della magistra-tura ed approvati contestualmente alle tabelle degliuffici e con la medesima procedura. L’applicazioneè disposta con decreto motivato, sentito il consigliogiudiziario, dal presidente della corte di appello peri magistrati in servizio presso organi giudicanti delmedesimo distretto e dal procuratore generale pres-so la corte di appello per i magistrati in serviziopresso uffici del pubblico ministero. Copia deldecreto è trasmessa al Consiglio superiore dellamagistratura e al Ministero di grazia e giustizia anorma dell’articolo 42 del D.P.R. 16 settembre1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudi-canti o uffici del pubblico ministero di altro distret-to l’applicazione è disposta dal Consiglio superioredella magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi epredeterminati fissati in via generale ai sensi delcomma 2, su richiesta motivata del Ministero di gra-zia e giustizia ovvero del presidente o, rispettiva-mente, del procuratore generale presso la corte diappello nel cui distretto ha sede l’organo o l’ufficioal quale si riferisce l’applicazione, sentito il consi-glio giudiziario del distretto nel quale presta servizioil magistrato che dovrebbe essere applicato. L’appli-cazione è disposta con preferenza per il distretto piùvicino; deve essere sentito il presidente o il procura-tore generale della corte di appello nel cui distrettoil magistrato da applicare, scelto dal Consiglio supe-riore della magistratura, esercita le funzioni.

3-bis. Quando l’applicazione prevista dal comma3 deve essere disposta per uffici dei distretti di cor-te di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro,Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggiodi Calabria, il Consiglio superiore della magistratu-ra provvede d’urgenza nel termine di quindici gior-ni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvedeentro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai com-mi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l’interessa-to, nel termine perentorio di quindici giorni dallarichiesta.

5. L’applicazione non può superare la durata di unanno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale ilmagistrato è applicato può essere rinnovata per un

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periodo non superiore ad un anno. In ogni caso unaulteriore applicazione non può essere disposta senon siano decorsi due anni dalla fine del periodoprecedente. In casi di eccezionale rilevanza da valu-tarsi da parte del Consiglio superiore della magistra-tura, la applicazione può essere disposta, limitata-mente ai soli procedimenti di cui all’ultima parte delcomma 7, per un ulteriore periodo massimo di unanno. Alla scadenza del periodo di applicazione al difuori del distretto di appartenenza, il magistrato cheabbia in corso uno dei reati previsti dall’art.51, com-ma 3-bis, del codice di procedura penale, è proroga-to nell’esercizio delle funzioni limitatamente a taliprocedimenti (3).

6. Non può far parte di un collegio giudicante piùdi un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono deter-minate dalla pendenza di uno o più procedimentipenali la cui trattazione si prevede di durata partico-larmente lunga, il magistrato applicato presso orga-ni giudicanti non può svolgere attività in tali proce-dimenti, salvo che si tratti di procedimenti per unodei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, delcodice di procedura penale.–––––––––––

(1) L’articolo è stato così sostituito prima dall’art.1,L. 21 febbraio 1989, n. 58, poi dall’art. 1, L. 16 otto-bre 1991, n. 321 ed infine così modificato, nei commi3-bis e 7, dall’art. 2, D.Lgs. 23 ottobre 1992, n.416.

(2) Comma così modificato dall’art. 26, D.Lgs. 19febbraio 1998, n. 51.

(3) Comma così modificato prima dall’art. 23,D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif.,dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 e poi dall’art.1, L.14 maggio 2002, n. 94 (che ha aggiunto l’ultimoperiodo).

Art. 110 bis. Applicazione di magistrati delpubblico ministero in casi particolari. 1. Per latrattazione dei procedimenti relativi ai delitti indi-cati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di pro-cedura penale, il procuratore nazionale antimafiapuò, quando si tratta di procedimenti di particolarecomplessità o che richiedono specifiche esperienzee competenze professionali, applicare temporanea-mente alle procure distrettuali i magistrati apparte-nenti alla Direzione nazionale antimafia e quelliappartenenti alle direzioni distrettuali antimafianonché, con il loro consenso, magistrati di altreprocure della Repubblica presso i tribunali. L’appli-cazione è disposta anche quando sussistono protrat-te vacanze di organico, inerzia nella conduzionedelle indagini, ovvero specifiche e contingenti esi-genze investigative o processuali. L’applicazione èdisposta con decreto motivato. Il decreto è emessosentiti i procuratori generali e i procuratori dellaRepubblica interessati. Quando si tratta di applica-zioni alla procura distrettuale avente sede nel capo-luogo del medesimo distretto, il decreto è emesso

dal procuratore generale presso la corte di appello.In tal caso il provvedimento è comunicato al procu-ratore nazionale antimafia.

2. L’applicazione non può superare la durata di unanno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale ilmagistrato è applicato, può essere rinnovata per unperiodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamenteesecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consigliosuperiore della magistratura per l’approvazione,nonché al Ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato è appli-cato non può designare il medesimo per la trattazio-ne di affari diversi da quelli indicati nel decreto diapplicazione (1).–––––––––––

(1) Aggiunto dall’art. 11, D.L. 20 novembre 1991,n. 367.

Artt. 111 – 114. Abrogati.–––––––––––

Articoli abrogati dall’art. 2, L. 21 febbraio 1989,n. 58.

Art. 115. Magistrati di tribunale destinatiall’ufficio del massimario e del ruolo della Cortedi cassazione. Della pianta organica della Corte dicassazione fanno parte trentasette magistrati desti-nati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predet-to ufficio possono essere designati magistrati conqualifica non inferiore a magistrato di tribunale connon meno di cinque anni di effettivo esercizio dellefunzioni di merito.–––––––––––

L’articolo - già sostituito dall’art. 2, L. 13 feb-braio 2001, n. 48 - è stato da ultimo così sostituitodall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24,con la decorrenza indicata nell’art. 6.

Il testo dell’art. 115 precedentemente in vigore -così come sostituito dall’art. 2, L. n.48/2001 cit. -era il seguente:

«Art.115. Magistrati di appello e di tribunaledestinati alla Corte di cassazione. 1. Della piantaorganica della Corte di cassazione fanno parte tren-ta magistrati di merito con qualifica non inferiore amagistrato di appello e ventidue magistrati di meri-to con qualifica non inferiore a magistrato di tribu-nale, destinati a prestare servizio presso l’ufficio delmassimario e del ruolo. Con decreto del primo pre-sidente della Corte di cassazione i magistrati diappello possono essere autorizzati, per esigenze diservizio, ad esercitare le funzioni di consigliere del-la Corte di cassazione».

[Art. 116. Magistrati di appello destinati allaProcura generale presso la Corte di cassazione.1. Della pianta organica della Procura generalepresso la Corte di cassazione fanno parte ventiduemagistrati di merito con qualifica non inferiore amagistrato di appello. Con decreto del Procuratore

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generale i magistrati possono essere autorizzati,per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni disostituto procuratore generale della Corte di cassa-zione.]–––––––––––

L’articolo - così sostituito dall’art. 2, L. 13 feb-braio 2001, n. 48 - è stato abrogato dall’art. 4,D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, con la decorrenzaindicata nell’art. 6.

Art. 117. (1) Destinazione dei magistrati [diappello e] (2) di tribunale alla Corte di cassazionee alla Procura generale presso la medesima Cor-te. 1. I posti di magistrati di appello e di tribunaledestinati alla Corte di cassazione [e alla Procuragenerale presso la medesima Corte] (2) sono messi aconcorso con le procedure ordinarie.–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 13 feb-braio 2001, n. 48.

(2) Parole soppresse dall’art. 3, D.Lgs. 23 gen-naio 2006, n. 24, con la decorrenza indicata nel-l’art. 6.

TITOLO VDELLO STATO GIURIDICO

DEI MAGISTRATI

CAPO IDEI GRADI E DELLE FUNZIONI

DEI MAGISTRATI (1).–––––––––––

(1) Le disposizioni contenute nel presente Capo sonosuperate dagli artt. 1 ss, L. 24 maggio 1951, n. 392.

Artt. 118-120. Omissis

CAPO II

DELL’AMMISSIONE IN MAGISTRATURAE DELL’UDITORATO

[Art. 121. Ammissione a funzioni giudiziarie.Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nellamagistratura giudicante o nel pubblico ministero ènecessario aver compiuto un tirocinio in qualità diuditore giudiziario (1).] (2)–––––––––––

(1) Articolo così modificato dall’art. 13, L. feb-braio 2001, n. 48.

(2) Articolo abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

Art. 122. Abrogato.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 13, L. 13 febbraio2001, n. 48.

[Art. 123. Concorso per uditore giudiziario. 1.La nomina ad uditore giudiziario si conseguemediante concorso per esame.

2. L’esame consiste:a) in una prova scritta su ciascuna delle materie

indicate nell’articolo 123-ter, comma 1;b) in una prova orale su ciascuna delle materie

indicate nell’articolo 123-ter, comma 2 (1).] (2)–––––––––––

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 9,L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(2) Articolo abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

Art. 123-bis. Abrogato.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001,n. 48.

[Art. 123-ter. Prove concorsuali. 1. La provascritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;b) diritto penale;c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguentimaterie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di dirit-to romano;

b) procedura civile;c) diritto penale;d) procedura penale;e) diritto amministrativo, costituzionale e tribu-

tario;f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;g) diritto comunitario;h) diritto internazionale ed elementi di informa-

tica giuridica;i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle

ufficiali dell’Unione europea.3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che

ottengono non meno di dodici ventesimi di punti inciascuna delle materie della prova scritta. Conse-guono la idoneità i candidati che ottengono nonmeno di sei decimi nelle materie della prova orale dicui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), ecomunque una votazione complessiva nelle due pro-ve, esclusa la prova orale sulla materia di cui allalettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sonoammesse frazioni di punto.

4. Il candidato deve indicare nella domanda di par-tecipazione al concorso la lingua straniera sulla qua-le intende essere esaminato. Con decreto del Mini-stro della giustizia, previa delibera del Consigliosuperiore della magistratura, terminata la valutazio-ne degli elaborati scritti, sono nominati componentidella commissione esaminatrice docenti universitaridelle lingue indicate dai candidati ammessi alla pro-

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va orale. I commissari così nominati partecipano insoprannumero ai lavori della commissione, ovverodi una o entrambe le sottocommissioni, se formate,limitatamente alle prove orali relative alla linguastraniera della quale sono docenti. Il voto sullaconoscenza della lingua straniera si aggiunge a quel-lo complessivo ottenuto dal candidato ai sensi delcomma 3 (1).] (2)–––––––––––

(1) L’articolo, aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 17novembre 1997, n. 398 è stato, poi, così sostituitodall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(2) Articolo abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n.160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

Art. 123-quater – 123-quinquies. Abrogati.–––––––––––

Articoli abrogati dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001,n. 48.

[Art. 124. Requisiti per l’ammissione al concor-so. Al concorso sono ammessi i laureati in giuri-sprudenza in possesso, relativamente agli iscritti alrelativo corso di laurea a decorrere dall’anno acca-demico 1998/1999, del diploma di specializzazionerilasciato da una delle scuole di cui all’articolo 17,comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127,che, alla data di scadenza del termine per la presen-tazione della domanda, risultino di età non inferioreagli anni ventuno e non superiore ai quaranta, sod-disfino alle condizioni previste dall’articolo 8 delpresente ordinamento ed abbiano gli altri requisitirichiesti dalle leggi vigenti (1).

Il Ministro dell’università e della ricerca scientifi-ca e tecnologica, con le disposizioni attuative dellaprogrammazione universitaria e del diritto allo stu-dio, assicura l’uniforme distribuzione sul territorionazionale delle scuole di cui al primo comma e laprevisione di adeguati sostegni economici agliiscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi (1).

Se le domande di partecipazione al concorso pre-sentate dai candidati di cui al secondo comma sonoinferiori a cinque volte il numero dei posti per i qua-li il concorso è bandito, sono altresì ammessi anchei candidati in possesso della sola laurea in giurispru-denza (1).

Il limite di età di cui al primo comma per la parte-cipazione al concorso è elevato di cinque anni infavore di candidati che abbiano conseguito l’abilita-zione alla professione di procuratore legale entro ilquarantesimo anno di età (2).

L’elevamento di cui al secondo comma non sicumula con quelli previsti da altre disposizionivigenti (2).

Si applicano le disposizioni vigenti per l’eleva-mento del limite massimo di età nei casi stabiliti dal-le disposizioni stesse.

Il Consiglio superiore della magistratura nonammette al concorso i candidati che, per le infor-mazioni raccolte non risultano di condotta incensu-rabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primogrado ed in linea collaterale entro il secondo, han-no riportato condanne per taluno dei delitti di cuiall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice diprocedura penale. Qualora non si provveda allaammissione con riserva, il provvedimento di esclu-sione è comunicato agli interessati almeno trentagiorni prima dello svolgimento della prova scritta(3) (4).] (5)–––––––––––

(1) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituisconol’originaria comma 1 per effetto dell’art. 6, D.Lgs.17 novembre 1997, n. 398.

(2) Gli attuali commi 4 e 5 (già commi 2 e 3) sonostati aggiunti dall’art. 1, L. 9 agosto 1993, n. 295. Iltermine “procuratore legale” deve intendersi sosti-tuito con “avvocato” per effetto dell’art. 3, L. 24febbraio 1997, n. 27.

(3) Comma così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 17novembre 1997, n. 398

(4) La Corte cost., con sentenza 13-28 luglio 2000,n. 391, ha dichiarato l’illegittimità dell’attuale set-timo comma nella parte in cui, nel disciplinare irequisiti di ammissione ai concorsi della magistra-tura ordinaria, prevede che non siano ammessi alconcorso i candidati i cui parenti, in linea rettaentro il primo grado ed in linea collaterale entro ilsecondo, hanno riportato condanne per taluno deidelitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) delcodice di procedura penale.

(5) Articolo abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

[Art. 125. Indizione del concorso e svolgimentodella prova scritta. 1. Salvo quanto previsto dalcomma 3-bis, il concorso ha luogo in Roma, di rego-la una volta l’anno, in relazione ai posti vacanti nel-l’organico della magistratura.

2. Nella determinazione dei posti da mettere a con-corso ai sensi degli articoli 123 e 126-ter può tener-si conto, oltre che dei posti già disponibili, anche diquelli che si renderanno vacanti entro l’anno in cuiè indetto il concorso e nei cinque anni successivi,aumentati del trentacinque per cento.

3. Il concorso è bandito con decreto del Ministrodella giustizia, previa delibera del Consiglio supe-riore della magistratura, che determina il numero deiposti. Con successivi decreti del Ministro della giu-stizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sonodeterminati il luogo ed il calendario di svolgimentodella prova scritta.

3-bis. In considerazione del numero dei posti mes-si a concorso, la prova scritta può aver luogo con-temporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicu-

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rando il collegamento a distanza della commissioneesaminatrice con le diverse sedi.

3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contempo-raneamente in più sedi, la commissione esaminatri-ce espleta presso la sede di svolgimento della provain Roma le operazioni inerenti alla formulazione,alla scelta dei temi ed al sorteggio della materiaoggetto della prova. Presso le altre sedi le funzionidella commissione per il regolare espletamento del-le prove scritte sono attribuite ad un comitato divigilanza nominato con decreto del Ministro dellagiustizia, previa delibera del Consiglio superioredella magistratura, e composto da cinque magistrati,dei quali uno con qualifica non inferiore a magistra-to di appello con funzioni di presidente, coadiuvatoda personale amministrativo dell’area C, così comedefinita dal contratto collettivo nazionale del com-parto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipu-lato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria.Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta conla presenza di non meno di tre componenti. In casodi assenza o impedimento, il presidente è sostituitodal magistrato più anziano. Si applica ai predettimagistrati la disciplina dell’esonero dalle funzionigiudiziarie o giurisdizionali, prevista dall’articolo125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata del-l’attività del comitato (1).] (2)–––––––––––

(1) L’articolo, sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 17novembre 1997, n. 398, è stato poi così modificatodall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48 che ne ha sosti-tuito la rubrica, ha modificato i commi 1, 2, sostitui-to il comma 3 ed aggiunto i commi 3-bis e 3-ter.

(2) Articolo abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n.1 60, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

[Art. 125-bis. Presentazione della domanda. 1.La domanda di partecipazione al concorso per udi-tore giudiziario, indirizzata al Consiglio superioredella magistratura, è presentata o spedita, a mezzoraccomandata, entro il termine di trenta giornidecorrente dalla pubblicazione del decreto di indi-zione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore dellaRepubblica presso il tribunale nel cui circondario ilcandidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso icandidati le cui domande non rispettano il termine dicui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio del-lo Stato possono presentare la domanda alla autoritàconsolare competente o al procuratore della Repub-blica di Roma (1).] (2)–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 17 novem-bre 1997, n. 398.

(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata in

vigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

[Art. 125-ter. Commissione esaminatrice. 1. Lacommissione esaminatrice è nominata nei diecigiorni che precedono quello di inizio della provascritta con decreto del Ministro della giustizia, pre-via delibera del Consiglio superiore della magistra-tura, ed è composta da un magistrato di cassazionedichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato aifini della nomina alle funzioni direttive superiori,con funzioni di legittimità, che la presiede, da unmagistrato di qualifica non inferiore a quella dimagistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormen-te valutato ai fini della nomina a magistrato di cas-sazione con funzioni di vicepresidente, da ventiduemagistrati con qualifica non inferiore a quella dimagistrato di appello, nonché da otto docenti uni-versitari di materie giuridiche. Non può esserenominato componente chi ha fatto parte della com-missione in uno dei tre concorsi precedentementebanditi.

1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consi-glio superiore della magistratura designa, tra i com-ponenti della commissione, due magistrati e tredocenti universitari delle materie oggetto della pro-va scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamen-te al presidente ed al vicepresidente, si insedianoimmediatamente. I restanti componenti si insedianodopo l’espletamento della prova scritta e prima chesi dia inizio all’esame degli elaborati.

1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoicomponenti, la commissione definisce i criteri per lavalutazione degli elaborati scritti e delle prove oralidei candidati.

2. Il presidente della commissione e gli altri com-ponenti appartenenti alla magistratura possono esse-re nominati anche tra i magistrati a riposo da non piùdi tre anni, che, all’atto della nomina, non hannosuperato i settantatre anni di età e che, all’atto dellacessazione dal servizio, rivestivano la qualificarichiesta per la nomina.

3. Il presidente della commissione può esseresostituito dal vice presidente o dal più anziano deimagistrati presenti.

4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione,nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costi-tuite, svolgono la loro attività in ogni seduta con lapresenza di almeno nove di essi, compreso il presi-dente, dei quali almeno uno docente universitario. Incaso di parità di voti, prevale quello del presidente.Nella formazione del calendario dei lavori il presi-dente della commissione assicura, per quanto possi-bile, la periodica variazione della composizione del-le sottocommissioni e dei collegi di cui all’articolo14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre1997, n. 398, e successive modificazioni.

5. Possono far parte della commissione esamina-trice esclusivamente quei magistrati che hanno pre-

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stato il loro consenso all’esonero totale dall’eserci-zio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

6. L’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdi-zionali, deliberato dal Consiglio superiore dellamagistratura contestualmente alla nomina a compo-nente della commissione, ha effetto dall’insedia-mento del magistrato sino alla formazione della gra-duatoria finale dei candidati.

7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere ilnumero di componenti stabilito dal comma 1, ilConsiglio superiore della magistratura nomina com-ponenti della commissione magistrati che non han-no prestato il loro consenso all’esonero dalle fun-zioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. Le funzioni di segreteria della commissionesono esercitate da personale amministrativo di areaC, così come definita nel contratto collettivo nazio-nale di lavoro del comparto Ministeri per il qua-driennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 esono coordinate da un magistrato addetto al Mini-stero di grazia e giustizia (1).] (2)–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 novem-bre 1997, n. 398 e poi così modificato dall’art. 9, L.13 febbraio 2001, n. 48 (che ha sostituito i commi 1e 4, aggiunto i commi 1-bis e 1-ter, modificato ilcomma 6).

(2) Articolo abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

[Art. 125-quater. Lavori della commissione. 1.La commissione esaminatrice, durante la valutazio-ne degli elaborati scritti e durante le prove orali,articola i propri lavori in ragione di dieci sedute allasettimana, delle quali cinque antimeridiane e cinquepomeridiane, salvo assoluta impossibilità della com-missione stessa.

1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepre-sidente possono in ogni caso disporre la convoca-zione di sedute supplementari qualora ciò risultinecessario per assicurare il rispetto delle cadenze edel termine di cui al comma 3-bis.

2. I componenti della commissione esaminatricefruiscono del congedo ordinario nel periodo com-preso tra la pubblicazione dei risultati delle provescritte e l’inizio delle prove orali. L’eventuale resi-duo periodo di congedo ordinario può essere godutodurante lo svolgimento della procedura concorsuale,purché sia assicurata la continuità dei lavori, secon-do le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustifica-ta, di un componente a due sedute della commissio-ne, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedutestesse, può costituire motivo per la revoca dellanomina da parte del Consiglio superiore della magi-stratura.

3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocom-missioni formate ai sensi dell’articolo 14 del decre-to legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successi-ve modificazioni, esamina ogni mese gli elaboratiscritti di non meno di trecentoventi candidati ed ese-gue l’esame orale di non meno di ottanta candidati.Nell’ipotesi in cui trovi applicazione la procedura dicui all’articolo 125-quinquies, il numero di trecento-venti elaborati si intende riferito agli elaboratirimessi direttamente alla valutazione della commis-sione esaminatrice. La commissione forma la gra-duatoria entro il tempo occorrente per l’esame ditutti i candidati con le cadenze predette, aumentatodi un mese.

3-ter. Il termine per la formazione della graduato-ria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, èprorogabile con decreto del Ministro della giustizia,su motivata richiesta del presidente della commis-sione.

3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e deltermine di cui al comma 3-bis può costituire motivoper la revoca della nomina del presidente o del vice-presidente da parte del Consiglio superiore dellamagistratura.

3-quinquies. Con decreto del Ministro della giusti-zia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan-cio e della programmazione economica, sono deter-minate le indennità spettanti ai docenti universitaricomponenti della commissione (1).] (2)–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 17novembre 1997, n. 398 e poi così modificato dal-l’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48 (che ha aggiuntoi commi 1-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

[Art. 125-quinquies. Correttori esterni. 1. Qua-lora i candidati siano in numero superiore a cinque-cento, il Ministro della giustizia invita, con propriodecreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominati-vi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albispeciali per le giurisdizioni superiori e professoriuniversitari in materie giuridiche, di sicura compe-tenza e affidabilità, ai quali affidare il compito dicorrettori esterni, incaricati della valutazione deglielaborati dei candidati che avranno portato a termi-ne la prova scritta.

2. Il numero dei correttori esterni è definito con ildecreto di cui al comma 1 in misura comunque nonsuperiore alle trecento unità. Con il medesimo decre-to i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzio-ne della consistenza dell’organico dei magistrati.

3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, iConsigli dell’ordine degli avvocati e le Facoltà digiurisprudenza del distretto al fine di ottenere ladisponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto

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concerne gli avvocati e i professori, l’attestazioneche i nominativi rispondono ai requisiti di cui alcomma 1. Quindi provvedono alla formulazionedell’elenco dei designati, nel numero definito daldecreto, facendo in modo che le materie oggetto del-la prova scritta abbiano possibilmente un egualnumero di correttori, e che le tre componenti sianorappresentate nel rapporto di un avvocato e un pro-fessore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consigliogiudiziario aggiunge una lista di supplenti in egualnumero e proporzione.

4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sononominati con decreto del Ministro della giustizia,previa delibera del Consiglio superiore della magi-stratura.

5. Ultimate le prove scritte, la commissione esa-minatrice forma due copie di ciascun elaborato scrit-to e invia ciascuna di esse ad un correttore esternonella materia di competenza del medesimo. Le copiesono rigorosamente anonime, e individuate median-te codici di identificazione difformi fra loro. Per cia-scun elaborato i correttori incaricati della correzionesono individuati mediante sorteggio, facendo inmodo che il carico complessivo di ciascuno nonsuperi tendenzialmente il numero di cinquanta. Oveoccorra, l’elenco dei correttori titolari è integratoricorrendo ai supplenti che possono altresì essereutilizzati per la sostituzione dei titolari eventual-mente indisponibili. A ciascun correttore esternoviene inviata altresì copia della risoluzione con laquale la commissione esaminatrice ha definito i cri-teri per la valutazione degli elaborati scritti.

6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaboratientro trenta giorni, assegnando a ciascuno un pun-teggio in ventesimi, e formulando per ciascuno unsintetico giudizio.

7. La commissione esaminatrice convalida il giu-dizio dei correttori esterni se identico nel punteggio;attribuisce all’elaborato un punteggio facente mediadelle due valutazioni, anche se costituente frazionedi punto, qualora le stesse siano entrambe positive enon divergano per più di tre ventesimi, ovvero qua-lora siano entrambe negative; effettua direttamentela valutazione nei restanti casi.

8. Il Ministro della giustizia, con regolamento daadottare, entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente disposizione, ai sensi dell’arti-colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentito il Consiglio superiore della magistratu-ra, disciplina analiticamente le modalità della proce-dura del presente articolo, i modi della formazionedei correttori esterni al compito specifico e i com-pensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposi-zione di coordinamento con le altre norme dell’ordi-namento giudiziario.

9. Le disposizioni del presente articolo operanoaltresì quando il conseguimento del diploma, di cuiall’articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio

1997, n. 127, sia divenuto condizione per l’ammis-sione al concorso per l’accesso alla magistratura, e icandidati superino complessivamente il numero dicinquecento (1).] (2)–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 13 febbraio2001, n. 48.

(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n.160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

[Art. 126. Limiti di ammissibilità a successiviconcorsi in magistratura. Coloro che sono statidichiarati non idonei in tre concorsi per l’ammissio-ne in magistratura non possono essere ammessi adaltri concorsi (1).

Agli effetti dell’ammissibilità ad ulteriori concorsi,si considera separatamente ciascun concorso svoltosisecondo i precedenti ordinamenti. Si cumulano ledichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsiindetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter (2).

L’espulsione del candidato dopo la dettatura deltema, durante le prove scritte, equivale ad inido-neità.] (3)–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’articolo unico, L.23 febbraio 1967, n. 44.

(2) Periodo aggiunto dall’art. 15, L. 13 febbraio2001, n. 48.

(3) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dall’art.56.

[Art. 126-bis. Esclusione dai concorsi. 1. Il Con-siglio superiore della magistratura, sentito l’interes-sato, può escludere da uno o più successivi concorsichi, durante lo svolgimento delle prove scritte di unconcorso, è stato espulso per comportamenti fraudo-lenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazio-ni non consentite, o per comportamenti violenti checomunque abbiano turbato le operazioni del concor-so (1).] (2)–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 17novembre 1997, n. 398.

(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n.160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

[Art. 126-ter. Concorso per magistrato di tribu-nale. 1. Conseguono la nomina a magistrato di tribu-nale mediante concorso per esame, per un numero diposti non superiore ad un decimo di quello previstodal ruolo organico del personale della magistratura gliavvocati che abbiano cinque anni di effettivo eserciziodella professione o che abbiano esercitato funzionigiudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, pur-

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ché nei loro confronti non siano stati adottati i prov-vedimenti di revoca previsti dall’articolo 42-sexies delpresente ordinamento, dall’articolo 7 della legge 22luglio 1997, n. 276, e dall’articolo 9 della legge 21novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammes-si coloro che, in possesso dei requisiti indicati nelmedesimo comma 1, hanno un’età inferiore a qua-rantacinque anni.

3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito,contestualmente a quello per uditore giudiziario, perun numero di posti non superiore ad un decimo diquelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

4. L’esame consiste:a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti

materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2:

1) diritto civile e diritto processuale civile;2) diritto penale e diritto processuale penale;3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materieindicate al comma 2 dell’articolo 123-ter.

5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni dettate per il concorso per uditoregiudiziario (1).] (2)–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 14, L. 13 febbraio2001, n. 48.

(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

[Art. 127. Nomina ad uditore giudiziario. I con-correnti dichiarati idonei sono classificati secondo ilnumero totale dei punti riportati.In caso di parità di punti si applicano le disposizio-ni generali vigenti, sui titoli di preferenza per leammissioni ai pubblici impieghi (1).

I documenti comprovanti il possesso di titoli dipreferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomi-na sono presentati, a pena di decadenza, entro ilgiorno di svolgimento della prova orale (2).

Entro cinque giorni dall’ultima seduta delle proveorali del concorso per uditore giudiziario il Ministrodi grazia e giustizia richiede al Consiglio superioredella magistratura di assegnare ai concorrenti risul-tati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulte-riori posti disponibili o che si renderanno tali entrosei mesi dall’approvazione della graduatoria mede-sima. Il Consiglio superiore della magistratura prov-vede entro un mese dalla richiesta (2).

Sono nominati uditori giudiziari, con decretoministeriale, i primi classificati entro il limite deiposti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensidel comma che precede (2).] (3)–––––––––––

(1) Vedi anche l’art. 12 L. 24 marzo 1958, n. 195e l’art. 54 D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(2) Gli attuali commi 3, 4 e 5 così sostituisconol’originario comma 3 per effetto dell’art. 12, D.Lgs.17 novembre 1997, n. 398.

(3) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

Art. 128. Destinazione degli uditori - Assimila-zione gerarchica - Trattamento economico. [Gliuditori giudiziari sono destinati negli uffici di voltain volta stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia percompiervi il periodo di tirocinio.] (1)

[Essi sono assimilati, durante il primo semestre dieffettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11di gruppo A, e del periodo successivo, fino alla pro-mozione, a quelli di grado 10.] (2)

[Gli uditori percepiscono una indennità mensilenella misura determinata nella tabella Q annessa alpresente ordinamento.] (2)–––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 38, D.Lgs. 30 gen-naio 2006, n. 26, con la decorrenza indicata nel-l’art. 39 del medesimo decreto.

(2) Comma abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n.160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

[Art. 129. Tirocinio giudiziario. Gli uditori deb-bono compiere un periodo di tirocinio della duratadi almeno due anni presso i tribunali e le procuredella Repubblica, con opportuni avvicendamenti, epossono essere incaricati delle funzioni di vicepre-tore e destinati alle preture, di cui all’art. 31, congiurisdizione piena, dopo almeno un anno di tiroci-nio, previo parere favorevole del consiglio giudizia-rio di cui all’art. 212 del presente ordinamento.

Le norme per il tirocinio sono determinate dalMinistro di grazia e giustizia.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 38, D.Lgs. 30 gennaio2006, n. 26, con la decorrenza indicata nell’art. 39del medesimo decreto.

[Art. 129-bis. Tirocinio. 1. Gli avvocati chehanno superato le prove di cui all’articolo 126-tercompiono un periodo di tirocinio della durata di unanno, le cui modalità sono definite dal Consigliogiudiziario, che tiene conto della precedente espe-rienza professionale maturata da ciascuno. Siapplicano, in quanto compatibili, le disposizionidel decreto del Presidente della Repubblica 17luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degliuditori giudiziari.

2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui alcomma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribu-nale con due anni di anzianità sin dall’inizio del tiro-cinio.

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3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimentodel tirocinio, prendono posto, nell’ordine di gradua-toria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magi-stratura, subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribu-nale avente almeno tre anni di anzianità.

4. La circoscrizione territoriale dell’ufficio giudi-ziario assegnato come prima sede agli avvocati dicui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o inparte, con il circondario del tribunale nel quale essihanno esercitato la professione forense.]–––––––––––

L’articolo - aggiunto dall’art. 16, L. 13 febbraio2001, n. 48 - è stato abrogato dall’art. 38, D.Lgs. 30gennaio 2006, n. 26, con la decorrenza indicata nel-l’art. 39 del medesimo decreto.

[Art. 129-ter. Trattamento previdenziale e assi-stenziale. 1. Ai magistrati di tribunale nominati aisensi dell’articolo 126-ter è attribuito il trattamentoprevidenziale e assistenziale dei magistrati ordinari.Per il periodo di pregressa attività forense si appli-cano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990,n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato(1).] (2)–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 16, L. 13 febbraio2001, n. 48.

(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

Art. 130. Nomina di uditori in soprannumeroConcorsi (1). Il Ministro di grazia e giustizia hafacoltà di nominare uditori giudiziari in soprannu-mero ai posti fissati per tale grado nella tabella Fannessa al presente ordinamento, purché siano man-tenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori delruolo dei pretori (2) ed in quello della magistraturacollegiale, globalmente considerati.

Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresì facoltà diindire i relativi concorsi sempre che lo ritenganecessario, premesse le autorizzazioni richieste dal-le disposizioni vigenti.–––––––––––

(1) Vedi, ora, art. 43, D.P.R. 16 settembre 1958, n.916.

(2) Il ruolo dei pretori è stato abolito, dall’art. 8,L. 24 maggio 1951, n. 392.

CAPO IIIDELLE PROMOZIONI IN GENERALE

E DELL’ESAME PRATICO PER LA NOMINAAD AGGIUNTO GIUDIZIARIO

[Art. 131. Promozioni nella magistratura. Sal-vo il disposto degli art. 139 e 140, primo comma, lepromozioni in magistratura si effettuano:

1 mediante concorso per esame e per titoli;2 mediante concorso per titoli;3 per merito distinto o per merito, a seguito di

scrutinio.La sola anzianità non costituisce titolo per la pro-

mozione.Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto

riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposi-zioni speciali vigenti (1).] (2)–––––––––––

(1) Il comma deve ritenersi non più in vigore, pereffetto dell’abrogazione delle norme contenentilimitazioni, in dipendenza dello stato di celibe, ope-rata dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 707.

(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n.160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art.56.

Artt. 132 - 135. Abrogati (1).–––––––––––

(1) Gli articoli da 132 a 135, sono stati abrogatidall’art. 7, L. 25 maggio 1970, n. 357

[Art. 136. Dispensa dal servizio degli uditorinon idonei. Omissis (1).

Il periodo di uditorato è valido, come praticaforense, agli effetti dell’ammissibilità all’esameper l’esercizio della professione di procuratorelegale.] (2)–––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 7, L. 25 maggio1970, n. 357.

(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n.160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art.56.

Artt. 137 - 138. Abrogati.–––––––––––

Articoli abrogati dall’art. 18, L. 2 aprile 1979,n. 97.

CAPO IVDEGLI AGGIUNTI GIUDIZIARI, DEI PRETORI E DEI GIUDICI E

SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

Art. 139. Abrogato.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 18, 2 aprile 1979, n. 97.

Art. 140 - 144. Omissis–––––––––––

Gli articoli - che erano già da ritenersi abrogatidall’art. 1, L. 24 maggio 1951, n. 392 - sono statiespressamente abrogati dall’art. 54, D.Lgs. 5 apri-le 2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

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CAPO VDELLE PROMOZIONI

IN CORTE DI APPELLO.

Artt. 145 – 174. Omissis (1)–––––––––––

Le disposizioni contenute nel presente capo (arti-coli da 145 a 174) sono superate da quelle di cuialla L. 25 luglio 1966, n. 570.

Fra l’altro, l’art. 54, D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160(con la decorrenza stabilita dall’art. 56 del decretomedesimo), ha abrogato gli artt. 145, primo comma,147, primo comma, 149, 150,151, 152, commisecondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174.

In precedenza, l’art. 4, L. 18 novembre 1952, n.1794 aveva abrogato gli artt. 145, commi secondo,terzo e quarto, 146 e 147, commi secondo e terzo.

Il medesimo art. 54, D.Lgs. n. 160/2006 cit. ha,inoltre, abrogato anche la citata L. 25 luglio 1966,n. 570.

CAPO VI

DELLE PROMOZIONI AL GRADODI PRIMO PRETORE.

Art. 175. Omissis–––––––––––

Le disposizioni contenute nel presente capo (art.175) sono superate dall’abolizione dei ruoli dei pre-tori e dei primi pretori, disposta dagli artt. 8 e 9, L.24 maggio 1951, n. 392.

CAPO VII

DELLE PROMOZIONI IN CORTEDI CASSAZIONE.

Artt. 176 - 187. Omissis–––––––––––

Le disposizioni contenute nel presente capo (arti-coli da 176 a 187) sono superate da quelle di cuialla L. 4 gennaio 1963, n. 1.

CAPO VIII

DEGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE CORTIDI APPELLO E DELLA CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE (1).–––––––––––

(1) Vedi, ora, la L. 20 dicembre 1973, n. 831.

Art. 188. Nomina ai gradi di primo presidentedi corte di appello e parificati. Le promozioni aprimo presidente di Corte di appello e gradi parifi-cati sono conferite, su proposta del Ministro per lagrazia e giustizia, e previa deliberazione del Consi-

glio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinqueanni di grado di consigliere di Corte di cassazioneod equiparato scelti fra coloro che, per il modo colquale hanno esercitato le loro funzioni, per i prece-denti di carriera, e per speciali incarichi assolti,risultano non solo distinti per cultura giuridica, maanche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustiziadeve essere preceduta dal parere motivato del Con-siglio superiore della magistratura.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 41, R.D.Lgs. 31maggio 1946, n. 511.

Art. 189. Nomina del primo presidente e delprocuratore generale della corte suprema di cas-sazione. Il primo presidente e il procuratore gene-rale della corte suprema di cassazione sono scelti trai magistrati aventi grado non inferiore a primo pre-sidente di corte di appello o parificato, e nominati suproposta del Ministro di grazia e giustizia, previadeliberazione del consiglio dei Ministri.–––––––––––

Vedi, ora, artt. 10 e 11, L. 24 marzo 1958, n. 195.

CAPO IXDELLE FUNZIONI GIUDICANTI E

REQUIRENTI, DELLA ASSEGNAZIONE DELLE SEDI E DEI TRAMUTAMENTI

[Art. 190. Passaggio dalle funzioni requirentialle giudicanti e viceversa. 1. La magistratura, uni-ficata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nelruolo di anzianità, è distinta relativamente alle fun-zioni giudicanti e requirenti.

2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giu-dicanti alle requirenti e da queste a quelle puòessere disposto, a domanda dell’interessato, soloquando il Consiglio superiore della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, abbiaaccertato la sussistenza di attitudini alla nuovafunzione (1).] (2)–––––––––––

(1) Così sostituito dall’art. 29, D.P.R. 22 settembre1988, n. 449.

(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

[Art. 191. Anzianità in caso di cambio di fun-zioni. I magistrati che, per la speciale loro idoneitàalle funzioni requirenti, ottengono la promozionenel pubblico Ministero con anticipazione sui lorocolleghi parimenti classificati promossi nella magi-stratura giudicante, se successivamente fanno pas-saggio alle funzioni giudicanti, perdono l’anzianitàderivante dalla promozione anticipata ed è ad essiattribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero

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stati promossi nella magistratura giudicante. Se nonè giunto il loro turno per tale promozione, essi nonpossono ottenere che il richiamo alle funzioni e algrado anteriore alla promozione, ferma in ogni casola classifica per effetto della quale conseguironol’anticipata promozione. ]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

Art. 192. Assegnazione delle sedi per tramuta-mento. L’assegnazione delle sedi per tramutamen-to è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nelBollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giusti-zia. L’annuncio può, peraltro, essere omesso pernecessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sonodirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giu-stizia (1) e possono essere presentate in qualunquemomento, indipendentemente dall’attualità dellavacanza o dall’annuncio di questa nel BollettinoUfficiale. Esse conservano validità fino a quandonon sono, con successiva dichiarazione o con altradomanda, revocate.

All’assegnazione di ciascuna sede si procede inbase alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fattadal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascunodi essi, al suo stato di famiglia e di salute, al meritoed all’anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre con-dizioni personali quelli indicati nell’articolo148.Non sono ammesse domande di tramutamentocon passaggio dalle funzioni giudicanti alle requi-renti o viceversa, salvo che per tale passaggio esistail parere favorevole del consiglio superiore dellamagistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel BollettinoUfficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacantedebbono fare domanda di tramutamento, ove nonl’abbiano presentata precedentemente, entro diecigiorni dalla pubblicazione dell’annuncio. Trascorsotale termine, non si tiene conto della domanda.–––––––––––

(1) Vedi, ora, l’art. 39, D.P.R. 16 settembre 1958,n. 916, in relazione agli artt. 10, nn. 1 e 11, L. 24marzo 1958, n. 195.

Art. 193. Assegnazione delle sedi per promozio-ne. Nell’assegnazione delle sedi per promozione siha riguardo al grado di merito, desunto, sia dallaclassificazione ottenuta dal magistrato a seguito diconcorso o di scrutinio, sia dal modo col quale egliha esercitato le sue funzioni per il tempo posteriorealla classificazione medesima, tenuto conto delleattitudini da lui dimostrate in relazione al posto daassegnarsi.

Sono, altresì, valutati lo stato di famiglia ed i tito-li indicati nell’art. 148.

Art. 194. Tramutamenti successivi. Il magistra-to destinato, per trasferimento o per conferimento difunzioni, ad una sede da lui chiesta, non può esseretrasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioniprima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effetti-vo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravimotivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o difamiglia (1).–––––––––––

(1) Così sostituito dall’art. 2, L. 16 ottobre 1991,n. 321, poi modificato dall’art. 2, L. 8 novembre1991, n. 356 ed infine così sostituito dall’art. 4, L. 4maggio 1998, n. 133. Vedi, anche, l’art. 21-quater,D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e gli artt. 36 e 37, D.Lgs.19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 195. Disposizioni speciali per i presidenti(1) e per i procuratori generali di corte di appel-lo. Le disposizioni degli artt. 192 e 194 non siapplicano ai presidenti (1) e ai procuratori generalidi corte di appello, nonché ai magistrati ad essiequiparati.–––––––––––

(1) Denominazione così modificata dall’art. 13, L.5 maggio 1952, n. 405.

CAPO XDEI MAGISTRATI CON FUNZIONI

AMMINISTRATIVE DEL MINISTERODI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Art. 196. Destinazione di magistrati al Mini-stero di grazia e giustizia. I magistrati possonoessere destinati ad esercitare funzioni amministra-tive nel Ministero di grazia e giustizia, in confor-mità delle norme speciali contenute nell’ordina-mento del Ministero medesimo, nel numero e neigradi stabiliti dalla tabella N annessa al presenteordinamento (1). Tale tabella può essere, con decre-to reale, modificata su proposta del Ministro digrazia e giustizia, di concerto con il Ministro dellefinanze.

Essi sono collocati fuori del ruolo organico dellamagistratura durante l’esercizio delle predette fun-zioni (2).–––––––––––

(1) Vedi, ora, la tabella C allegata alla L. 4 gen-naio 1963, n. 1.

(2) Vedi l’art. 15, L. 24 marzo 1958, n. 195.

[Art. 197. Requisiti per la destinazione deimagistrati al Ministero. Nel Bollettino Ufficialeviene data notizia dei posti vacanti nel Ministero digrazia e giustizia. Essi sono conferiti, in seguito aconcorso, a magistrati scelti tra quelli che ne fannoistanza.

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La domanda, corredata di un rapporto informativodei superiori gerarchici sul servizio prestato dall’a-spirante, sulla sua condotta e sulle attitudini alle fun-zioni amministrative, deve pervenire al Ministeronel termine di quindici giorni dall’annunzio dellavacanza nel Bollettino Ufficiale.

La decisione spetta al Ministro, sentito, qualora loritenga opportuno, il consiglio di amministrazionedel Ministero. La decisione del Ministro non è sog-getta a gravame (1).] (2) –––––––––––

(1) Vedi l’art. 15, L. 24 marzo 1958, n. 195.(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile

2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata in vigo-re del decreto medesimo come stabilita dall’art. 56.

[Art. 198. Ricollocamento in ruolo di magistratigià destinati al Ministero. I magistrati addetti confunzioni amministrative al Ministero di grazia e giu-stizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nelruolo organico della magistratura e destinati agli uffi-ci giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro gra-do. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio delMinistro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto conquelle requirenti, indipendentemente dalla qualificaposseduta dal magistrato (1).] (2)–––––––––––

(1) Vedi l’art. 15, L. 24 marzo 1958, n. 195.(2) Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile

2006, n. 160, a decorrere dalla data di entrata invigore del decreto medesimo come stabilita dal-l’art. 56.

Art. 199. Servizio dei magistrati addetti alMinistero. Le norme speciali contenute nell’ordi-namento del Ministero determinano il numero e leattribuzioni dei magistrati dei vari gradi che presta-no servizio negli uffici del Ministero medesimo. Ildetto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quelloprestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto del-l’articolo seguente.

Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tran-ne per quanto riguarda l’ordinamento gerarchico e lepromozioni, si applicano ai magistrati le disposizionisullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

[Art. 200. Partecipazione a concorsi e scrutinidi magistrati non addetti ad uffici giudiziari. Imagistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudi-ziari non possono partecipare a concorsi o scrutiniper promozione, se non hanno prestato effettivo edininterrotto servizio negli uffici giudiziari, per alme-no un triennio nel grado di giudice, sostituto procu-ratore della Repubblica o pretore, e per almeno unbiennio nel grado di consigliere di corte di appello eparificato o di primo pretore.] –––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile 2006,n. 160, a decorrere dalla data di entrata in vigore deldecreto medesimo come stabilita dall’art. 56.

CAPO XIDELL’ANZIANITÀ E DELLE ASPETTATIVE

Art. 201. Computo dell’anzianità. L’anzianitàdei magistrati si computa dalla data del decreto dinomina in ciascun grado. In caso di nomina contem-poranea, l’anzianità è determinata dall’ordine nelquale le promozioni sono conferite secondo ledisposizioni contenute nel presente titolo. (1)

L’anzianità degli uditori è determinata dall’ordinedella graduatoria a norma dell’art. 127.

Resta salva la diversa decorrenza di anzianità sta-bilita dalle disposizioni in vigore in relazione allostato civile dei magistrati (2).–––––––––––

(1) Il riferimento al grado di cui al primo periododel comma, deve intendersi operato alla categoria,ai sensi della L. 24 maggio 1951, n. 392.

(2) Comma da ritenersi superato per effetto del-l’abrogazione delle norme contenenti limitazioni indipendenza dello stato di celibe (R.D.L. 2 agosto1943, n.707).

Art. 202. Sospensione ed interruzione del servi-zio. Il periodo trascorso dai magistrati in aspettati-va per servizio militare o per motivi di salute nonimporta interruzione di servizio, né pregiudizioall’anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordineal tempo utile per la pensione.

Il periodo trascorso in disponibilità non è utile aifini dell’avanzamento ai gradi 8, 7 e 6.

Il servizio militare non importa interruzione deltirocinio degli uditori, necessario per l’ammissioneall’esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.

Nel caso di sospensione dall’ufficio, seguita da unprovvedimento disciplinare di rimozione o di desti-tuzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell’even-tuale trattamento di quiescenza, il periodo di duratadella sospensione medesima.

Art. 203. Aspettative. Il magistrato in aspettativaè posto immediatamente fuori del ruolo organico, sela aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, edopo due mesi, se per motivi di salute o per serviziomilitare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.Al termine dell’aspettativa, il magistrato ha dirit-

to di occupare il posto che aveva nella graduatoriadi anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordineal tempo utile per la pensione. Egli è destinato aduna delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro(1), previa interpellazione se trattasi di magistratoinamovibile. Se il magistrato non accetta la sedeoffertagli, è confermato in aspettativa, ma questanon può eccedere il termine massimo consentitodalla legge.–––––––––––

(1) Vedi, ora, art. 10, L. 24 marzo 1958, n. 195.

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CAPO XIIDEGLI STIPENDI E DEGLI ASSEGNI

Art. 204. Stipendi ed assegni fissi. Gli stipendispettanti ai magistrati di ciascun grado gerarchico edi relativi aumenti periodici e supplementi di servizioattivo sono determinati dalle leggi generali (1).–––––––––––

(1) Vedi, ora, la L. 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 205. Indennità di rappresentanza. Aimagistrati indicati nella tabella P annessa al presen-te ordinamento sono assegnate le indennità per spe-se di rappresentanza nella misura stabilita nellatabella stessa (1).–––––––––––

(1) Vedi, ora, la tabella B allegata alla L. 24 mag-gio 1951, n. 392.

Art. 206. Indennità per i magistrati di corted’assise. Ai magistrati destinati a prestare servizionelle corti di assise, fuori della loro residenza spet-tano le indennità stabilite dalle disposizioni vigentiper le missioni.

L’indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo ilprimo mese, quando fra una sessione e l’altra non siverifica l’interruzione di almeno quindici giorni (1).–––––––––––

(1) Vedi, ora, la L. 15 aprile 1961, n. 291.

Art. 207. Indennità per i magistrati che eserci-tano funzioni speciali. Ai presidenti di sezione dicorte di appello incaricati delle funzioni di presi-dente di assise, ai magistrati dell’ufficio di istru-zione dei processi penali ed applicati all’ufficiomedesimo sono assegnate rispettivamente le inden-nità stabilite nella tabella Q annessa al presenteordinamento (1).–––––––––––

(1) Vedi, ora, la tabella C allegata alla L. 24 mag-gio 1951, n. 392.

Art. 208. Abrogato.–––––––––––

Abrogato dall’art.4, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

Art. 209. Indennità di missione per i magistratiaddetti al tribunale ordinario. Il trattamento eco-nomico di missione per i magistrati addetti al tribu-nale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuoridella ordinaria sede di servizio è regolato dalle nor-me vigenti per gli impiegati dello Stato, in quantonon modificate da norme particolari sulle trasfertegiudiziarie.

L’autorizzazione a risiedere altrove, prevista dalprimo comma dell’articolo 12, è richiesta al presi-dente del tribunale, il quale provvede con decretomotivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia delprovvedimento è rimessa al Consiglio superiore del-la magistratura e all’interessato. Contro il diniego

dell’autorizzazione l’interessato può proporre recla-mo al Consiglio superiore della magistratura.–––––––––––

Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art.28,D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 209-bis. Determinazione della sede ordina-ria di servizio. Ai fini del trattamento economico dimissione, si considera ordinaria sede di servizio lasede del tribunale o della sezione distaccata pressola quale il magistrato è incaricato di esercitare lefunzioni in via esclusiva.

Per i magistrati incaricati di esercitare funzionipresso più sezioni distaccate del tribunale, ovveropresso una o più sezioni distaccate e presso la sedeprincipale del tribunale, la sede ordinaria di servizioè stabilita, anche ai fini dell’obbligo di residenzaprevisto dall’articolo 12, con la procedura tabellaredisciplinata dall’articolo 7-bis.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 29, D.Lgs. 19 febbraio1998, n. 51.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 210. Collocamento fuori ruolo di magistra-ti per incarichi speciali. Salvo quanto è dispostonell’art. 17, sono collocati fuori del ruolo organicodella magistratura i magistrati ai quali dal Ministro digrazia e giustizia, o col suo consenso (1), sono confe-riti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti,se per tali incarichi debbano sospendere il serviziogiudiziario per un periodo maggiore di due mesi.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico anorma della presente disposizione non possono, inogni caso, superare il numero di sei (2).

Essi conservano il trattamento economico del pro-prio grado e, possono, per esigenze di servizio, esse-re temporaneamente destinati ad esercitare le fun-zioni del loro grado od equiparato, in soprannume-ro, negli uffici giudiziari della sede nella quale risie-dono per l’espletamento dell’incarico stesso.

Al cessare dell’incarico, il magistrato è richiamatonel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedidisponibili.–––––––––––

(1) Vedi, ora, art. 15, ult. co., L. 24 marzo 1958, n.195.

(2) Comma da ultimo così sostituito dall’art. 2, L.9 dicembre 1977, n. 908.

Art. 211. Divieto di riammissione in magistratura.Il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giu-diziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivodeterminata, anche se ha assunto altri uffici dello Sta-to, non può essere riammesso in magistratura.

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La disposizione che precede non si applica a chi,già appartenente all’ordine giudiziario, sia transitatonelle magistrature speciali ed in esse abbia prestatoininterrottamente servizio (1).

Questi può essere riammesso, a domanda, previavalutazione del Consiglio superiore della magistra-tura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personaledel richiedente, nel deliberare la riammissione, col-loca il magistrato, anche in soprannumero, nel postodi ruolo risultante dalla ricongiunzione dei serviziprestati e dalle valutazioni e relative nomine daeffettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e suc-cessive modificazioni (1).

In nessun caso gli interessati possono essere collo-cati in ruolo in un posto anteriore a quello cheavrebbero normalmente avuto se non fossero transi-tati nelle magistrature speciali (1).–––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 7, L. 2 aprile 1979,n. 97.

TITOLO VIDEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LECORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIOSUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Artt. 212-216. Abrogati–––––––––––

Articoli abrogati dall’art.43, R.D.Lgs. 31 maggio1946, n. 511.

TITOLO VIIDELLE PREROGATIVE

DELLA MAGISTRATURA

Art. 217-227. Abrogati–––––––––––

Articoli abrogati dall’art.43, R.D.Lgs. 31 maggio1946, n. 511.

TITOLO VIIIDELLA DISCIPLINA

DELLA MAGISTRATURA

Artt. 228-254. Abrogati–––––––––––

Articoli abrogati dall’art. 3, R.D.Lgs. 31 maggio1946, n. 511.

TITOLO IXDISPOSIZIONI TRANSITORIE

Artt. 255 – 275. Omissis–––––––––––

Gli articoli 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265,266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 sono stati

abrogati dall’art. 54, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, adecorrere dalla data di entrata in vigore del decretomedesimo come stabilita dall’art. 56.

TITOLO XDISPOSIZIONI FINALI

Art. 276. Abrogazione di vigenti disposizionilegislative e riferimento a leggi e regolamentigenerali. Sono abrogate tutte le disposizioni con-trarie od incompatibili concernenti la materia rego-lata dal presente ordinamento.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazio-ne di norme regolamentari per l’esecuzione dell’or-dinamento medesimo, continuano ad aver vigore iregolamenti esistenti, in quanto applicabili (1).

Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applica-bili le disposizioni generali relative agli impiegaticivili dello Stato, solo in quanto non sono contrarieal presente ordinamento e ai relativi regolamenti (2).–––––––––––

(1) Le norme regolamentari non sono state ancoraemanate; debbono, pertanto, ritenersi ancora vigen-ti, in quanto applicabili le norme del R.D. 14 dicem-bre 1865, n. 2641.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4-22 giu-gno 1992, n. 289, ha dichiarato l’illegittimità delcombinato disposto dell’art. 87, D.P.R. 10 gennaio1957, n. 3, e dell’art. 276, R.D. 30 gennaio 1941, n.12, nella parte in cui consente l’applicazione aimagistrati della riabilitazione prevista per gli impie-gati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.

Art. 277. Disposizioni di coordinamento, inte-grative e complementari. Con successivi decretireali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia diconcerto con il Ministro delle finanze, sono emanatele norme di coordinamento e le altre, anche di carat-tere integrativo e complementare, occorrenti per lacompleta attuazione del presente ordinamento.

Si omettono le Tabelle.

2.

R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Guarenti-gie della magistratura.

TITOLO IDELLE GUARENTIGIE

DELLA MAGISTRATURA

CAPO IDELLA INAMOVIBILITÀ

Art. 1. Disposizione generale. I magistrati nonpossono essere privati delle funzioni e dello stipen-

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dio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a ripo-so, oppure essere destinati ad altra sede o ad altrefunzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dalpresente decreto.

Art. 2. Inamovibilità della sede. I magistrati digrado non inferiore a giudice, sostituto procuratoredella Repubblica (1) o pretore, non possono esseretrasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, senon col loro consenso.

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consen-so, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altrefunzioni, previo parere del Consiglio superiore del-la magistratura, quando si trovino in uno dei casi diincompatibilità previsti dagli artt. 16, 18 e 19 del-l’Ordinamento giudiziario approvato con regiodecreto 30 gennaio 1941, numero 12, o quando, perqualsiasi causa indipendente da loro colpa non pos-sono, nella sede occupata, svolgere le proprie fun-zioni con piena indipendenza e imparzialità (2). Ilparere del Consiglio superiore è vincolante quandosi tratta di magistrati giudicanti (3).

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, imagistrati che ne fanno parte, se non possono esse-re assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessasede, sono destinati a posti vacanti del loro grado adaltra sede (4).

Qualora venga ridotto l’organico di un ufficio giu-diziario, i magistrati meno anziani che risultino insoprannumero, se non possono essere assegnati adaltro ufficio della stessa sede, sono destinati ai postivacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tie-ne conto, in quanto possibile, delle aspirazioni deimagistrati da trasferire.–––––––––––

(1) Denominazione così modificata dall’art. 1,D.Lgs. C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

(2) L’ultima parte del primo periodo del comma 2è stata così modificata dall’art. 26, D.Lgs. 23 feb-braio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata nel-l’art. 32 del citato decreto legislativo.

Per disposizioni di carattere transitorio, vedi ilcomma 2 dell’art. 26, D.Lgs. n. 109/2006 cit.

(3) Vedi art. 55, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916. (4) In deroga al presente comma vedi l’art. 37,

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 3. Dispensa dal servizio o collocamento inaspettativa di ufficio per debolezza di mente odinfermità. Se per qualsiasi infermità, giudicata per-manente, o per sopravvenuta inettitudine, un magi-strato non può adempiere convenientemente ed effica-cemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dalservizio, previo parere conforme del Consiglio supe-riore della magistratura. Se l’infermità o la sopravve-nuta inettitudine consentono l’efficace svolgimento difunzioni amministrative, il magistrato dispensato puòessere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei

limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dellagiustizia, secondo modalità e criteri di comparazionedefiniti con decreto del Ministro della giustizia, diconcerto con il Ministro per la funzione pubblica e ilMinistro dell’economia e delle finanze, tenuto contodel tipo e della gravità dell’infermità o della soprav-venuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantieneil diritto al trattamento economico in godimento, conl’eventuale attribuzione di un assegno ad personamriassorbibile, corrispondente alla differenza retributivatra il trattamento economico in godimento alla data delprovvedimento di dispensa e il trattamento economicocorrispondente alla qualifica attribuita (1).

Se la infermità ha carattere temporaneo, il magi-strato può, su conforme parere del Consiglio supe-riore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino altermine massimo consentito dalla legge.

Decorso tale termine, il magistrato che ancora nonsi trovi in condizioni di essere richiamato dall’a-spettativa, è dispensato dal servizio.

Le disposizioni precedenti per quanto concerne ilparere del Consiglio superiore non si applicano agliuditori, i quali possono essere collocati in aspettati-va o dispensati dal servizio con decreto del Ministroper la grazia e giustizia, previo parere del Consigliogiudiziario nel caso di dispensa.

Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensadal servizio è disposta con decreto Reale, su confor-me parere del Consiglio giudiziario.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario previ-sto nei due precedenti commi può essere propostoricorso al Consiglio superiore della magistraturacosì dall’interessato come dal Ministro, entro diecigiorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effettosospensivo (2).–––––––––––

(1) Il secondo ed il terzo periodo del comma 1sono stati aggiunti dall’art. 27, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109, con la decorrenza indicata nell’art. 32del citato decreto legislativo.

(2) Vedi art. 55, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

Art. 4. Formalità per il parere del Consiglio supe-riore e dei Consigli giudiziari. Quando viene richie-sto il parere del Consiglio superiore della magistratu-ra o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedentiartt. 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comuni-cazione all’interessato, il quale ha diritto di prenderevisione e copia degli atti trasmessi al Consiglio supe-riore o al Consiglio giudiziario, e può presentare dedu-zioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziarionon possono provvedere se non decorsi trenta gior-ni dalla data della comunicazione di cui al prece-dente comma.

Art. 5. Collocamento a riposo per limiti di età.Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compi-mento del settantesimo anno di età.

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Con successivo decreto saranno emanate le normetransitorie e di attuazione relative alla disposizionedi cui al precedente comma, che avranno efficaciadalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO IIDEI CONSIGLI GIUDIZIARI E DEL CONSIGLIO SUPERIORE

DELLA MAGISTRATURA.

Sezione IDei Consigli giudiziari

[Art. 6. Costituzione dei Consigli giudiziari.Presso ogni Corte di appello è costituito un Consi-glio giudiziario presieduto dal primo presidente del-la Corte d’appello e composto dal procuratore gene-rale della Repubblica nonché da otto membri di cuitre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni datutti i magistrati degli uffici giudiziari del distrettocon voto personale e segreto nelle seguenti propor-zioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra imagistrati di Cassazione; due effettivi ed uno sup-plente tra i magistrati di Corte d’appello; due effet-tivi ed uno supplente tra i magistrati di Tribunale.Nei distretti nei quali non è possibile eleggere imagistrati di Cassazione, i posti sono attribuiti amagistrati di Corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il primopresidente ed il procuratore generale sono sostituitidal magistrato che ne esercita la funzione.

I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti,seguono quelli risultati eletti, vengono, nell’ordineed in numero non superiore a tre per gli effettivi eda due per i supplenti chiamati a sostituire quelli checessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla caricaanche i membri che hanno sostituito altri durante ilbiennio medesimo. Il Consiglio giudiziario costitui-to presso la Corte di appello è competente anche peri magistrati appartenenti alla circoscrizione dellasezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudi-ziario sono esercitate dal magistrato, componente,effettivo, meno anziano per servizio]. –––––––––––

L’articolo - così sostituito dall’art. 1, L. 12 ottobre1966, n. 825 - è stato abrogato dall’art. 18, D.Lgs.27 gennaio 2006, n. 25 con la decorrenza indicataall’art. 19 del decreto medesimo.

Sezione IIDel Consiglio superiore della magistratura

Artt. 7-12. Abrogati–––––––––––

Articoli abrogati ai sensi dell’art. 42, L. 24 marzo1958, n. 195.

TITOLO IIDELLA DISCIPLINA

DELLA MAGISTRATURA

Sezione IDella sorveglianza sui magistrati

Art. 13. Poteri di sorveglianza spettanti alMinistro. Il Ministro per la grazia e giustizia eser-cita l’alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari,su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblicoMinistero (1).–––––––––––

(1) Vedi anche art. 56, D.P.R. 16 settembre 1958,n. 916.

Art. 14. Poteri di sorveglianza sui magistratigiudicanti. Il primo presidente della Corte Supremadi cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici esui magistrati della Corte.

Il presidente (1) della Corte di appello esercita lasorveglianza sugli uffici del distretto comprese lesezioni distaccate e sui magistrati della Corte mede-sima, dei tribunali, [delle preture] (2) e degli uffici diconciliazione del distretto e delle circoscrizioni del-le sezioni distaccate.

Il presidente della sezione distaccata esercita lasorveglianza sugli uffici e sui magistrati giudicanticompresi nella circoscrizione della sezione.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza,oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale,anche su quelli del tribunale dei minorenni, [delle pre-ture,] (2) e degli uffici di conciliazione del circondario.

Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistra-ti del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.–––––––––––

(1) Denominazione così modificata dall’art. 13,Legge 5 maggio 1952, n. 405.

(2) L’ufficio del pretore è stato soppresso dall’art.1 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 15. Poteri di sorveglianza del presidente [edel pretore in udienza] (1). Il presidente del Colle-gio giudicante [ed il pretore] (1) esercitano la sorve-glianza durante l’udienza su tutti i magistrati che vipartecipano.

Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorve-glianza durante le deliberazioni sui magistrati che viprendono parte.–––––––––––

(1) L’ufficio del pretore è stato soppresso dall’art.1 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 16. Poteri di sorveglianza sui magistratirequirenti. Il procuratore generale presso la CorteSuprema di cassazione esercita la sorveglianza suimagistrati e sugli uffici della procura generale pres-so la Corte medesima.

Il procuratore generale presso la corte di appelloesercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici

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della procura generale, delle procure della Repub-blica presso i tribunali ordinari e presso i tribunaliper i minorenni [e delle procure della Repubblicapresso le preture del distretto] (1), nonché sulledipendenti procure generali presso le sezioni distac-cate e delle procure della Repubblica comprese nel-le circoscrizioni di tali sezioni (2).

L’avvocato generale presso la sezione distaccatadella Corte di appello esercita la sorveglianza suimagistrati e sugli uffici del pubblico Ministero dellacircoscrizione della sezione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunaleordinario, il procuratore della Repubblica presso iltribunale per i minorenni [e il procuratore dellaRepubblica presso la pretura] (1) esercitano la sorve-glianza sui magistrati addetti ai rispettivi uffici (2).–––––––––––

(1) L’ufficio del pretore e del pubblico ministeropresso la pretura circondariale sono stati soppressi,rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 D.Lgs. 19 febbraio1998, n.51.

(2) Commi così sostituiti dall’art. 30, D.P.R. 22settembre 1988, n. 449.

Sezione IIDella disciplina dei magistrati

[Art. 17. Disposizione generale. I magistrati nonpossono essere sottoposti a sanzioni disciplinari senon nei casi e nelle forme previsti dal presentedecreto.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

[Art. 18. Responsabilità disciplinare dei magi-strati. Il magistrato che manchi ai suoi doveri, otenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo ren-da immeritevole della fiducia e della considerazio-ne di cui deve godere, o che comprometta il presti-gio dell’ordine giudiziario, è soggetto a sanzionidisciplinari secondo le disposizioni degli articoliseguenti.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

[Art. 19. Sanzioni disciplinari. Le sanzionidisciplinari sono:

1) l’ammonimento;2) la censura;3) la perdita dell’anzianità;4) la rimozione;5) la destituzione.Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell’ammo-

nimento, devono essere precedute dal procedimentodisciplinare stabilito, dal presente decreto, salvo

quanto è disposto dall’art. 38 relativamente agli udi-tori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che puòimportare una delle sanzioni previste nei nn. 4 e 5 delpresente articolo, non ha diritto di sottrarsi al proce-dimento disciplinare e ai conseguenti provvedimentiper effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per lagrazia e giustizia ha facoltà di respingere.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

[Art. 20. Ammonimento. L’ammonimento consi-ste nel rilievo della mancanza commessa e nelrichiamo del magistrato all’osservanza dei suoidoveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedi-mento disciplinare, è disposto dal Ministro per lagrazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere disorveglianza.

L’ammonimento è rivolto oralmente dal capogerarchico immediato, il quale ne redige verbale,trasmettendone copia al Ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui furivolto l’ammonimento può chiedere di essere sotto-posto a procedimento disciplinare.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

[Art. 21. Altre sanzioni disciplinari. La censuraconsiste in un biasimo formale per la trasgressioneaccertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è esegui-to dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redigeverbale, con la indicazione della trasgressione com-messa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell’anzianità può estendersi da duemesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di dura-ta corrispondente a quella della sanzione inflitta,nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, enelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdi-ta dell’anzianità, non può essere inferiore ad un qua-rantesimo, né superiore ad un decimo dei posti diorganico del relativo grado, ed è determinato dallostesso Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare, quando infligge una san-zione più grave dell’ammonimento, può stabilireche il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferi-to di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale oparziale del trattamento di quiescenza, da deliberar-si dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il magistrato rimosso o destituito non può essereriammesso in servizio.

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In ogni caso, rimane fermo il disposto dell’art.155, primo e secondo capoverso del vigente ordina-mento giudiziario.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

Sezione IIIDei Tribunali disciplinari

Artt. 22-26. Abrogati–––––––––––

Articoli abrogati ai sensi dell’art. 42, L. 24 marzo1958, n. 195. Vedi ora artt. 4, 6 e 10, n. 3 L. 195/58cit., nonché artt. 32, 33 e 59, D.P.R. 16 settembre1958, n. 916.

CAPO IV

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE–––––––––––

Gli articoli da 27 a 38 sono stati abrogati dall’art.31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 con la decor-renza indicata nell’art. 32 del medesimo decretolegislativo.

Per le nuove disposizioni in tema di procedimentodisciplinare per i magistarti vedi, ora, il D.Lgs. n.109/2006 cit.

[Art. 27. Titolarità dell’azione disciplinare. Laazione disciplinare è promossa, su richiesta delMinistro per la grazia e giustizia, dal pubblico Mini-stero presso il Tribunale disciplinare competente.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

[Art. 28. Rapporti tra il procedimento discipli-nare e il giudizio civile o penale. Il procedimentodisciplinare è promosso indipendentemente dall’a-zione civile o penale che procede dal medesimo fat-to, od anche se il procedimento civile o penale e incorso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a pro-cedimento penale, si applicano gli artt. 3 del Codicedi procedura penale e 31 del presente decreto. Qua-lora nei confronti del magistrato sia pronunziatasentenza penale, si applica l’art. 29 del presentedecreto.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

[Art. 29. Effetti disciplinari dei giudicati penali.Il magistrato incorso nella interdizione perpetua otemporanea dai pubblici uffici in seguito a condannapenale, ovvero condannato alla reclusione per delittonon colposo, diversa da quelli previsti dagli artt. 581,

582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, èdestituito di diritto, e può, con le forme stabilite peril procedimento disciplinare, essere privato in tutto oin parte del trattamento di quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciol-to dal giudice penale con sentenza, pronunziata nel-l’istruzione o nel giudizio, per insufficienza di pro-ve o per una causa estintiva del reato ovvero perimpromovibilità o improseguibilità dell’azionepenale, deve sempre essere sottoposto al procedi-mento disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di prosciogli-mento, il Ministro decide se deve farsi luogo a pro-cedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre statol’accertamento dei fatti che formarono oggetto delgiudizio penale, risultanti dalla sentenza passata ingiudicato.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

[Art. 30. Sospensione del magistrato sottopostoa procedimento disciplinare. All’inizio o nel cor-so del procedimento, il Tribunale disciplinare, surichiesta del Ministro o del pubblico Ministero pres-so il Tribunale stesso, può, sentito l’incolpato,disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni edallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figliminorenni, può essere attribuito un assegno alimen-tare non eccedente i due terzi dello stipendio e dellealtre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai pre-cedenti commi possono essere adottati con decretodel Ministro, il quale però deve richiedere contem-poraneamente il giudizio disciplinare.

Il Tribunale disciplinare può, anche di ufficio,revocare la sospensione, o concedere l’assegno ali-mentare negato o modificare la misura di quelloconcesso.

Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giu-diziario ai sensi dei precedenti commi, è ammessoricorso alla Corte disciplinare, da parte dell’incolpa-to o del pubblico Ministero presso il Tribunale disci-plinare entro cinque giorni dalla comunicazione, eda parte del Ministro entro venti giorni dalla comu-nicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presenta-to a norma dell’art. 37.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

[Art. 31. Sospensione preventiva del magistratosottoposto a procedimento penale. Il magistratosottoposto a procedimento penale è sospeso di dirit-to dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuoridel ruolo organico della magistratura dal giorno in

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cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine dicattura.

Qualora l’arresto sia avvenuto senza ordine o man-dato, la sospensione decorre dal giorno dell’arrestose l’autorità giudiziaria ha ritenuto che l’imputatodeve rimanere in istato di detenzione a norma del-l’art. 246 del Codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale perdelitto non colposo può, con provvedimento delMinistro per la grazia e giustizia, essere provviso-riamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedereal magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli mino-renni di lui, un assegno alimentare non eccedente idue terzi dello stipendio e delle altre competenze dicarattere continuativo.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistra-to riacquista il diritto agli stipendi e assegni nonpercepiti, detratta la somma corrisposta per assegnoalimentare, salvo che, essendo istituito o istituendo-si il procedimento disciplinare per il medesimo fat-to, sia altrimenti disposto.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

[Art. 32. Istruttoria nel procedimento discipli-nare. Il pubblico Ministero procede in via somma-ria alla istruttoria, o richiede l’istruzione formale alpresidente del Tribunale disciplinare.

Quando debba procedersi ad istruzione formale, lefunzioni di istruttore sono conferite dal presidentead uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

Per l’istruzione si osservano, in quanto compatibi-li, le norme relative alla istruzione dei procedimentipenali.

Il pubblico Ministero o il commissario istruttoreper gli atti da compiersi fuori della sua residenza,può richiedere un altro magistrato superiore in gra-do o più anziano del magistrato sottoposto a proce-dimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazionedel giuramento, nel modo indicato dagli artt. 142,316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, ledisposizioni degli artt. 366, 372, 373, 376, 377 e 384del Codice penale.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

[Art. 33. Chiusura dell’istruzione. Compiuta laistruzione, il pubblico Ministero formula le suerichieste, sulle quali il Tribunale disciplinare prov-vede in Camera di consiglio.

Il Tribunale disciplinare dichiara non farsi luogo arinvio al dibattimento solo se, su conforme richiestadel pubblico Ministero, ritiene che dalle prove risul-tino esclusi gli addebiti.

In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disci-plinare fissa, con suo decreto, il giorno della discus-sione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nellaistruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuova-mente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni primadella data fissata, al pubblico Ministero ed al magi-strato, il quale ha diritto di comparire personalmente.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

[Art. 34. Discussione nel giudizio disciplinare.Nella discussione orale un membro del Tribunaledisciplinare, nominato dal presidente fra quelli che nonhanno avuto l’incarico di istruttore, fa la relazione.

La discussione ha luogo a porte chiuse. Non èammessa l’assistenza di difensori o di consulenti tec-nici, ma l’incolpato può farsi assistere da altro magi-strato, di grado non inferiore a giudice od equiparatoed a consigliere di Corte di appello od equiparato,rispettivamente per i giudizi davanti ai Consigli giu-diziari e per quelli davanti alla Corte disciplinare.

Si osservano, in quanto compatibili con la naturadel procedimento e con le disposizioni del presentedecreto, le norme dei dibattimenti penali.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio-8giugno 1994, n. 220, aveva dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 34, secondo comma, nellaparte in cui non consentiva alla Sezione disciplinaredel Consiglio Superiore della Magistratura di dispor-re d’ufficio la nomina di un magistrato difensore.

Ancora la Corte Costituzionale, con sentenza 16novembre 2000, n. 497, aveva dichiarato l’illegittim-lità costituzionale del comma 2 nella parte in cuiescludeva che il magistrato sottoposto a procedimen-to disciplinare potesse farsi assistere da un avvocato.

[Art. 35. Sentenza disciplinare. Il Collegio deli-bera immediatamente dopo l’assunzione delle provee le conclusioni del pubblico Ministero, sentito perultimo l’incolpato. Il pubblico Ministero non assistealla deliberazione in Camera di consiglio.

Se non è raggiunta prova sufficiente delle colpedel magistrato, ma risulta che egli ha perduto nellaopinione pubblica la stima, la fiducia e la considera-zione richieste dalla sua funzione, può essere deli-berata la dispensa dall’ufficio.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

[Art. 36. Corresponsione degli arretrati almagistrato sospeso. Quando l’incolpato è, con sen-tenza definitiva, assolto o condannato a pena diver-sa dalla rimozione o destituzione, cessa di diritto lasospensione provvisoria eventualmente disposta, e

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sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e deglialtri assegni non percepiti.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

[Art. 37. Impugnazioni delle decisioni dei Tri-bunali disciplinari. Avverso le decisioni dei Con-sigli giudiziari possono ricorrere alla Corte discipli-nare l’incolpato, il pubblico Ministero presso il Con-siglio ed il Ministro per la grazia e giustizia.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteriadel Consiglio giudiziario che ha emessa la decisioneimpugnata entro dieci giorni dalla pronuncia. Il ter-mine per il Ministro è di giorni venti dalla comuni-cazione.

Se l’incolpato non è presente al dibattimento, iltermine decorre per lui dalla comunicazione deldispositivo.

La dichiarazione di impugnazione dell’incolpatopuò essere presentata anche al proprio superioregerarchico, e quella del Ministro può essere deposi-tata anche nella segreteria della Corte disciplinareper la magistratura.

Il ricorso ha effetto sospensivo.In ogni tempo può essere richiesta, dal Ministro o

dall’interessato o, se questi sia morto, da un suo ere-de o prossimo congiunto, che ne abbia interesseanche soltanto morale, la revisione del procedimentodisciplinare, se siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuo-vi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisio-ne fu determinata da errore di fatto o da falsità.

Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari nonè ammesso alcun altro gravame.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

[Art. 38. Disposizione speciale per gli uditori.Le disposizioni sul procedimento disciplinare non siapplicano agli uditori, ai quali le sanzioni previstedal precedente art. 19 sono inflitte con decreto delMinistro per la grazia e giustizia, sentito il parere delConsiglio giudiziario presso la Corte di appello nel-la cui circoscrizione trovasi l’ufficio al quale l’udi-tore è addetto, fermo il disposto dell’art. 3 per ladispensa di uditori con funzioni giudiziarie.

Si applica il disposto dell’art. 4.]–––––––––––

Articolo abrogato. Vedi, in proposito, nota in cal-ce al presente Capo IV.

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Artt. 39 – 41. Omissis–––––––––––

Recano modificazioni al R.D. 30 gennaio 1941,n. 12.

Art. 42. Applicazione di magistrati inamovibili.Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministroper la grazia e giustizia di disporre, per esigenza diservizio, l’applicazione, anche senza il loro consenso,di magistrati di grado non superiore a consigliere diCorte di appello od equiparato a posti vacanti od occu-pati da magistrati che non prestino effettivo servizio,ed ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

Per tali applicazioni che non possono avere duratasuperiore a sei mesi, e che possono essere rinnovateper eguale periodo, è necessaria la proposta, anchenon nominativa, del capo di Corte alla cui dipen-denza il magistrato deve prestare servizio durantel’applicazione.

Art. 43. Abrogazione di disposizioni contrarie oincompatibili. Sono abrogati i titoli sesto, settimoed ottavo dell’Ordinamento giudiziario approvatocon R. decreto 30 gennaio 1941, numero 12, ed ognialtra disposizione contraria od incompatibile conquelle del presente decreto.

3.

L. 24 marzo 1958, n. 195. Norme sulla costi-tuzione e sul funzionamento del ConsiglioSuperiore della Magistratura (G.U. 27 mar-zo 1958, n. 75).

CAPO ICOMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 1. Componenti e sede del Consiglio (1). IlConsiglio superiore della magistratura è presiedutodal Presidente della Repubblica ed è composto dalprimo presidente della Corte suprema di cassazione,dal procuratore generale della Repubblica presso lastessa Corte, da sedici componenti eletti dai magi-strati ordinari e da otto componenti eletti dal Parla-mento, in seduta comune delle due Camere (2).

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i compo-nenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma.–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art.1, L. 22 dicem-bre 1975, n. 695.

(2) Comma così modificato dall’art.1, L. 28 marzo2002, n. 44.

Art. 2. Comitato di presidenza. Presso il Consi-glio superiore è costituito un Comitato di presidenzacomposto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dalPrimo Presidente della Corte suprema di cassazione edal procuratore generale presso la Corte medesima.

Il Comitato promuove l’attività e l’attuazione del-le deliberazioni del Consiglio, e provvede alla

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gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi del-l’art. 9.

Art. 3. Commissioni. Su proposta del Comitato dipresidenza, il Presidente del Consiglio superiorenomina all’inizio di ogni anno le Commissioni aven-ti il compito di riferire al Consiglio nonché la Com-missione speciale di cui all’art. 11, terzo comma.

Art. 4. Composizione della sezione disciplinare(1). La cognizione dei procedimenti disciplinari acarico dei magistrati è attribuita ad una sezione,disciplinare, composta da sei componenti effettivi edi quattro supplenti (2)(5).

I componenti effettivi sono: il vicepresidente delConsiglio superiore, che presiede la sezione; uncomponente eletto dal Parlamento, che presiede lasezione in sostituzione del Vicepresidente del Con-siglio superiore; un magistrato di Corte di cassazio-ne con esercizio effettivo delle funzioni di legitti-mità; due magistrati che esercitano le funzioni di cuiall’articolo 23, comma 2, lettera c); un magistratoche esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma2, lettera b) (3)(5).

I componenti supplenti sono: un magistrato diCorte di cassazione, con esercizio effettivo dellefunzioni di legittimità; un magistrato che esercita lefunzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b);un magistrato che esercita le funzioni di cui all’arti-colo 23, comma 2, lettera c); un componente elettodal Parlamento (3)(5).

Il vicepresidente del Consiglio superiore è compo-nente di diritto; gli altri componenti, effettivi e sup-plenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i proprimembri. L’elezione ha luogo per scrutinio segreto, amaggioranza dei due terzi dei componenti il Consi-glio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti allastessa categoria, è eletto il più anziano per età.

[Nell’elezione dei due componenti supplenti traquelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascunodi essi, quale è il componente effettivo eletto dalParlamento che è chiamato a sostituire] (4)(5).

Nell’ipotesi in cui il Presidente del Consigliosuperiore si avvalga della facoltà di presiedere lasezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezio-ne disciplinare sono esercitate dal procuratore gene-rale presso la Corte di cassazione.–––––––––––

(1) Articolo così sostituito prima dall’art. 1, L. 18dicembre 1967, n. 1198 e poi dall’art.1, L. 3 gennaio1981, n.1.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, L. 28 mar-zo 2002, n. 44.

(3) Comma prima sostituito dall’art. 3, L. 22novembre 1985, n. 44 e poi così modificato dall’art.2, L. n. 44/2002 cit.

(4) Comma abrogato dall’art. 2, L. n. 44/2002 cit.(5) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 22

luglio 2003, n. 262, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 4, nel testo modificato dal-l’art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella par-te in cui non prevede l’elezione da parte del Consi-glio superiore della magistratura di ulteriori mem-bri supplenti della Sezione disciplinare.

Art. 5. Validità delle deliberazioni del Consigliosuperiore. Per la validità delle deliberazioni delConsiglio superiore della magistratura è necessariala presenza di almeno dieci magistrati e di almenocinque componenti eletti dal Parlamento (1).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di votie, in caso di parità, prevale quello del Presidente.–––––––––––

(1) Comma prima sostituito dall’art. 2, L. 22dicembre 1975, n. 695 e poi così modificato dal-l’art.3, L. 28 marzo 2002, n. 44.

Art. 6. Deliberazioni della sezione disciplinare.In caso di assenza, impedimento, astensione e ricu-sazione il vicepresidente è sostituito, sempre che ilPresidente del Consiglio superiore non intendaavvalersi della facoltà di presiedere la sezione dalcomponente effettivo eletto dal Parlamento. Il com-ponente che sostituisce il vicepresidente e gli altricomponenti effettivi sono sostituiti dai supplentidella medesima categoria (1).

Il componente effettivo eletto dal Parlamento èsostituito dal supplente della stessa categoria (2).

La disposizione del comma precedente si applicaanche nel caso in cui il componente effettivo sosti-tuisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti daisupplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezionedisciplinare, decide la stessa sezione, previa sostitu-zione del componente ricusato con il supplente cor-rispondente (2).

Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svol-ge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell’incol-pazione non riguardano l’esercizio della funzionegiudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela deldiritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilitàdella funzione giudiziaria con riferimento ai fatticontestati e all’ufficio che l’incolpato occupa, lasezione disciplinare può disporre, su richiesta di unadelle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse (3).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza deivoti. In caso di parità prevale la soluzione più favo-revole all’incolpato (4).–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 4, L. 28 mar-zo 2002, n. 44.

(2) Comma così sostituito, da ultimo, dall’art. 2, L.3 gennaio 1981, n. 1.

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 12 aprile 1990,n. 74.

(4) Comma aggiunto dall’art. 4, L. n. 44/2002 cit.

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Art. 7. Composizione della segreteria. 1. Lasegreteria del Consiglio superiore della magistraturaè costituita da un magistrato con funzioni di legitti-mità che la dirige, da un magistrato con funzioni dimerito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso diimpedimento, da quattordici dirigenti di segreteriadi livello equiparato a quello di magistrato di tribu-nale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui alcomma 4.

2. I magistrati della segreteria sono nominati condelibera del Consiglio superiore della magistratura.A seguito della nomina, sono posti fuori del ruoloorganico della magistratura. Alla cessazione dell’in-carico sono ricollocati in ruolo con deliberazione delConsiglio. L’incarico cessa alla metà della consilia-tura successiva a quella del suo conferimento; essosi protrae comunque fino al momento dell’effettivasostituzione, ma non può essere rinnovato. L’asse-gnazione alla segreteria nonché la successiva ricol-locazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effet-ti trasferimenti di ufficio.

3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguitodi concorso pubblico, le cui modalità sono determi-nate con apposito regolamento. Titolo di base per lapartecipazione al concorso è la laurea in giurispru-denza.

4. All’ufficio di segreteria sono addetti, inoltre,ventotto funzionari della carriera dirigenziale edequiparati e della carriera direttiva delle cancelleriee segreterie giudiziarie, nonché quaranta collabora-tori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatoriamministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e dianticamera, quattro agenti tecnici e quaranta condu-centi di automezzi speciali.

5. Detto personale è inserito in un proprio ruoloorganico autonomo del Consiglio superiore dellamagistratura, istituito con decreto del Presidentedella Repubblica ai sensi dell’articolo 17 della legge23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superio-re della magistratura.

6. Sino all’istituzione del ruolo organico autonomodel Consiglio, alle necessità di questo ed altro per-sonale provvede il Ministro di grazia e giustiziamediante comando o distacco su richiesta motivatadel Consiglio superiore della magistratura.

7. La segreteria dipende funzionalmente dal comi-tato di presidenza. Le funzioni del segretario gene-rale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti disegreteria sono definite dal regolamento interno.–––––––––––

Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 2, L. 12aprile 1990, n. 74.

Art. 7-bis. Ufficio studi e documentazione. 1.L’ufficio studi e documentazione del Consigliosuperiore della magistratura è composto di dodicifunzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi eotto commessi. All’ufficio studi si accede medianteconcorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di

ammissione sono determinati con apposito regola-mento, da emanarsi con decreto del Presidente dellaRepubblica ai sensi dell’articolo 17 della legge 23agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superioredella magistratura. Titolo per la partecipazione alconcorso per funzionari direttivi è in ogni caso lalaurea in giurisprudenza o in scienze politiche o inscienze statistiche o economico-statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell’ufficiostudi. Le modalità della nomina e le funzioni deldirettore e dell’ufficio studi nel suo complesso sonodefinite dal regolamento interno del Consiglio.L’ufficio studi dipende direttamente dal comitato dipresidenza.

3. All’interno dell’ufficio studi, e nell’ambito del-l’organico complessivo, può essere costituito ungruppo di lavoro per diretta assistenza ai componen-ti del Consiglio, sulla base di apposita determinazio-ne del comitato di presidenza.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 12 aprile 1990, n.74.

Art. 8. Ispettorato. Il Consiglio superiore, peresigenze relative all’esercizio delle funzioni ad essoattribuite, si avvale dell’Ispettorato generale istituitopresso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 9. Fondi per il funzionamento del Consigliosuperiore. Il Consiglio superiore della magistratu-ra provvede all’autonoma gestione delle spese per ilproprio funzionamento, nei limiti del fondo stanzia-to a tale scopo nel bilancio dello Stato.Il predetto stanziamento viene collocato, con unicocapitolo, nello stato di previsione della spesa delMinistero del tesoro.

Il Consiglio superiore della magistratura, con pro-prio regolamento interno, stabilisce le norme direttea disciplinare la gestione delle spese.

Il rendiconto della gestione viene presentato allaCorte dei conti alla chiusura dell’anno finanziario.

Restano a carico del Ministero di grazia e giustiziagli stipendi sia per i magistrati componenti del Con-siglio sia per i magistrati e per il personale addettoalla segreteria del Consiglio medesimo.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 18 dicembre1967, n. 1198.

CAPO II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTODEL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 10. Attribuzione del Consiglio superiore.Spetta al Consiglio superiore di deliberare:

1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazionidi sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e suogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

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2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari,dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché deicomponenti estranei alla Magistratura delle sezionispecializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori ei componenti estranei è ammessa la delega ai presi-denti delle Corti di appello;

3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati,in esito ai procedimenti disciplinari iniziati surichiesta del Ministro o del procuratore generalepresso la Corte suprema di cassazione;

4) sulla designazione per la nomina a magistrato diCorte di Cassazione, per meriti insigni, di professo-ri e di avvocati;

5) sulla concessione, nei limiti delle somme all’uo-po stanziate, in bilancio, dei compensi speciali pre-visti dall’art. 6 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19, edei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giu-diziarie o alle loro famiglie.

Può fare proposte al Ministro per la grazia e giu-stizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudi-ziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizza-zione e il funzionamento dei servizi relativi alla giu-stizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di leggeconcernenti l’ordinamento giudiziario, l’ammini-strazione della giustizia e su ogni altro oggettocomunque attinente alle predette materie.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuitadalla legge.

Art. 10-bis. Formazione delle tabelle degli ufficigiudiziari. La ripartizione degli uffici giudiziari insezioni, la designazione dei magistrati componentigli uffici, comprese le corti di assise, e la individua-zione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affaricivili, gli affari penali, le controversie in materia dilavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettua-te ogni biennio con decreto del Presidente dellaRepubblica, in conformità delle deliberazioni delConsiglio superiore della magistratura, assunte sulleproposte formulate dai presidenti delle corti diappello sentiti i consigli giudiziari; decorso il bien-nio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a chenon sopravvenga un altro decreto.

A ciascuna sezione debbono essere destinati imagistrati nel numero richiesto dalle esigenze delservizio, tenuto conto del numero dei processi pen-denti e della urgenza della definizione delle con-troversie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sonoadottate dal Consiglio superiore valutate le eventua-li osservazioni formulate dal Ministro di grazia egiustizia ai sensi dell’articolo 11 e possono esserevariate nel corso del biennio per sopravvenute esi-genze degli uffici giudiziari.

Per la costituzione o la soppressione delle sezionidelle corti di assise e delle corti di assise di appellocontinuano ad osservarsi le disposizioni di cuiall’articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287,

aggiunto dall’articolo 1 della legge 21 febbraio1984, n. 14.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 4, D.L. 25 settembre1987, n. 394, conv. dalla L. 25 novembre 1987, n.479.

Art. 11. Funzionamento del Consiglio. Nellematerie indicate al n. 1 dell’articolo 10 il Ministroper la grazia e giustizia può formulare richieste (1).

Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dellostesso articolo, il Consiglio delibera su relazionedella Commissione competente, tenute presenti leeventuali osservazioni del Ministro di grazia e giu-stizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quel-li di pretore dirigente nelle preture aventi sede nelcapoluogo di circondario e di procuratore dellaRepubblica presso le stesse preture, il Consiglio deli-bera su proposta, formulata di concerto col Ministroper la grazia e giustizia, di una commissione forma-ta da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti daimagistrati e due eletti dal Parlamento (2).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 5, L. 18 dicem-bre 1967, n. 1198.

(2) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 3 gennaio1981, n. 1 e poi così modificato dall’art. 32, D.P.R.22 ottobre 1988, n. 449.

Art. 12. Assunzione dei magistrati per concor-so. (1) 1. La commissione esaminatrice del concor-so per uditore giudiziario, terminati i lavori, formala graduatoria che è immediatamente trasmessa perla approvazione al Consiglio superiore della magi-stratura, con le eventuali osservazioni del Ministrodi grazia e giustizia. Il Consiglio superiore dellamagistratura approva la graduatoria e delibera lanomina dei vincitori entro venti giorni dalla rice-zione. I relativi decreti di approvazione della gra-duatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dalMinistro di grazia e giustizia entro dieci giorni dal-la ricezione della delibera. La graduatoria è pubbli-cata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Mini-stero di grazia e giustizia e dalla pubblicazionedecorre il termine di trenta giorni entro il quale gliinteressati possono proporre reclamo. Gli eventua-li provvedimenti di rettifica della graduatoria sonoadottati entro il successivo termine di trenta giorni,previa delibera del Consiglio superiore della magi-stratura.

2. La graduatoria formata dalla commissione esa-minatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale delMinistero di grazia e giustizia prima della trasmis-sione al Consiglio superiore della magistratura perla approvazione (2).

Dalla pubblicazione decorre il termine di trentagiorni entro il quale gli interessati possono proporrereclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia

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e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Neisuccessivi trenta giorni il Consiglio superiore dellamagistratura provvede su reclami e sulle osservazio-ni ed approva la graduatoria, anche modificandola.–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 13, D.Lgs. 17novembre 1997, n. 398.

(2) Comma così modificato dall’art. 11, L. 13 feb-braio 2001, n. 48.

Art. 13. Promozioni dei magistrati per scruti-nio. Il Consiglio superiore nomina, per l’interoperiodo della sua durata, la commissione di scruti-nio per le promozioni in Corte di cassazione, chedeve essere presieduta dal presidente aggiunto del-la Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzio-ne, da un presidente di sezione titolare della Cortemedesima che il Consiglio superiore designa comesupplente.

La commissione procede allo scrutinio secondo lenorme che lo regolano.

La deliberazione della commissione di scrutinio ècomunicata agli interessati e al Ministro per la gra-zia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporrericorso al Consiglio superiore nel termine di trentagiorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamenteanche nel merito.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 18 dicembre1967, n. 1198.

Art. 14. Attribuzioni del Ministro per la graziae giustizia. Il Ministro per la grazia e giustizia, fer-mo quanto stabilito dall’art. 11:

[1) ha facoltà di promuovere mediante richiestal’azione disciplinare. L’azione disciplinare puòperaltro essere promossa anche dal procuratoregenerale presso la Corte suprema di cassazione nel-la sua qualità di Pubblico Ministero presso la sezio-ne disciplinare del Consiglio superiore;] (1)

2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti infor-mazioni circa il funzionamento della giustizia e puòal riguardo fare le comunicazioni che ritiene oppor-tune;

3) esercita tutte le altre attribuzioni demandateglidalla legge sull’ordinamento giudiziario e in genereriguardanti l’organizzazione e il funzionamento deiservizi relativi alla giustizia.–––––––––––

(1) Numero abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 feb-braio 2006, n. 109 con la decorrenza indicata nel-l’art. 32 del medesimo decreto legislativo.

Art. 15. Destinazione di magistrati al Ministero.Incarichi speciali ai magistrati. Per la destinazio-ne dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, ilMinistro, previo assenso degli interessati, fa lenecessarie richieste nominative, nei limiti dei postiassegnati al Ministero, al Consiglio superiore della

Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esi-genze di servizio, delibera il collocamento fuori ruo-lo dei magistrati richiesti.

Quando il magistrato cessa dalla destinazione alMinistero, il Ministro ne dà comunicazione al Con-siglio superiore per i provvedimenti di sua compe-tenza facendo le proposte, che riterrà opportune, perla destinazione agli uffici giudiziari.

Le disposizioni del comma primo si applicanoanche per il conferimento a magistrati, giusta le nor-me vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni.Quando cessa l’incarico o quando il magistrato pos-sa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmen-te con l’incarico stesso, il Ministro provvede ai sen-si del comma precedente.

Art. 16. Intervento del Ministro alle adunanzedel Consiglio superiore. Il Ministro può intervenirealle adunanze del Consiglio superiore quando ne èrichiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportunoper fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Eglituttavia non può essere presente alla deliberazione.

Art. 17. Forma dei provvedimenti. Tutti i prov-vedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, inconformità delle deliberazioni del Consiglio supe-riore, con decreto del Presidente della Repubblicacontrofirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabilitidalla legge, con decreto del Ministro per la grazia egiustizia. Per quanto concerne i compensi specialiprevisti dall’art. 6 del decreto legislativo 27 giugno1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di con-certo con il Ministro per il tesoro.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricor-so in primo grado al tribunale amministrativo regio-nale del Lazio per motivi di legittimità. Contro ledecisioni di prima istanza è ammessa l’impugnazio-ne al Consiglio di Stato (1).

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, èammesso ricorso alle sezioni unite della Cortesuprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospen-sivo del provvedimento impugnato.–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 12 aprile1990, n. 74.

Art. 18. Attribuzioni del Presidente del Consi-glio superiore. Il Presidente del Consiglio superio-re:

1) indice le elezioni dei componenti magistrati;2) richiede ai Presidenti delle due Camere di prov-

vedere alla elezione dei componenti di designazioneparlamentare;

3) convoca e presiede il Consiglio superiore;4) convoca e presiede la sezione disciplinare in

tutti i casi in cui lo ritenga opportuno (1);5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

–––––––––––(1) Numero così sostituito dall’art. 4, L. 3 gennaio

1981, n. 1.

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Art. 19. Attribuzioni del Vice Presidente. IlVice Presidente del Consiglio superiore sostituisce ilPresidente in caso di assenza o impedimento, eserci-ta le attribuzioni indicate dalla presente legge equelle che gli sono delegate dal Presidente.

Art. 20. Attribuzioni speciali del Consigliosuperiore. Il Consiglio superiore:

1) verifica i titoli di ammissione dei componentieletti dai magistrati e decide sui reclami attinentialle elezioni;

2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componen-ti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la man-canza, né dà comunicazione ai Presidenti delle dueCamere;

3) elegge il Vice Presidente;4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal

Ministro;5) esprime parere nei casi previsti dall’articolo 10,

penultimo comma;6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla

segreteria;7) può disciplinare con regolamento interno il fun-

zionamento del Consiglio.

CAPO III

COSTITUZIONE, CESSAZIONEE SCIOGLIMENTO

DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

Art. 21. Convocazione dei corpi elettorali. Leelezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entrotre mesi dallo scadere del precedente Consiglio (1).

Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidentedel Consiglio superiore e dal Presidente delle dueCamere del Parlamento.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaconvocazione dei rispettivi corpi elettorali avvienealmeno 40 giorni prima delle elezioni.–––––––––––

(1) Il predetto termine venne prorogato di 90 gior-ni dal D.L. 2 agosto 1985, n. 394, conv. in L. 1° otto-bre 1985, n. 485 e di altri 30 giorni dall’art.4, L. 22novembre 1985, n. 655. Vedi, anche, il comma 2 del-l’art. 14, L. 28 marzo 2002, n. 44.

Art. 22. Componenti eletti dal Parlamento. Laelezione dei componenti del Consiglio superiore daparte del Parlamento in seduta comune delle dueCamere avviene a scrutinio segreto e con la mag-gioranza dei tre quinti dell’assemblea.

Per ogni scrutinio saranno gradualmente procla-mati eletti coloro che avranno riportato la maggio-ranza preveduta nel comma precedente.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficientela maggioranza dei tre quinti dei votanti.

I componenti da eleggere dal Parlamento sonoscelti tra i professori ordinari di università in mate-

rie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni diesercizio professionale.

Art. 23. Componenti eletti dai magistrati. 1.L’elezione da parte dei magistrati ordinari di sedicicomponenti del Consiglio superiore della magistra-tura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L’elezione si effettua:a) in un collegio unico nazionale, per due magi-

strati che esercitano le funzioni di legittimità pressola Corte suprema di cassazione e la Procura genera-le presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per quattromagistrati che esercitano le funzioni di pubblicoministero presso gli uffici di merito e presso la Dire-zione nazionale antimafia, ovvero che sono destina-ti alla Procura generale presso la Corte suprema dicassazione ai sensi dell’articolo 116 dell’ordina-mento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 2 della leg-ge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magi-strati che esercitano le funzioni di giudice presso gliuffici di merito, ovvero che sono destinati alla Cor-te suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regiodecreto n. 12 del 1941, come sostituito dall’articolo2 della citata legge n. 48 del 2001.–––––––––––

Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 5, L. 28marzo 2002, n. 44.

Art. 23-bis. Divieto di rieleggibilità. [Non sonoeleggibili i componenti che abbiano fatto parte delConsiglio superiore della magistratura per la cui rin-novazione vengono convocate le elezioni].–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 22 dicembre 1975,n. 695 e poi abrogato dall’art. 12, L. 28 marzo 2002,n. 44.

Art. 24. Elettorato attivo e passivo. 1. All’ele-zione dei magistrati componenti il Consiglio supe-riore della magistratura partecipano tutti i magistra-ti con la sola esclusione degli uditori giudiziari aiquali, al momento della convocazione delle elezio-ni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie,e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesidall’esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili:a) i magistrati che al momento della convocazio-

ne delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarieo siano sospesi dalle medesime ai sensi degli artico-li 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511del 1946, e successive modificazioni;

b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunaleche al momento della convocazione delle elezioni

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non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianitànella qualifica;

c) i magistrati che al momento della convocazio-ne delle elezioni abbiano subìto sanzione disciplina-re più grave dell’ammonimento, salvo che si trattidella sanzione della censura e che dalla data delrelativo provvedimento siano trascorsi almeno diecianni senza che sia seguita alcun’altra sanzione disci-plinare;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio pres-so l’Ufficio studi o presso la Segreteria del Consi-glio superiore della magistratura per la cui rinnova-zione vengono convocate le elezioni;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consi-glio superiore della magistratura per la cui rinnova-zione vengono convocate le elezioni.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 28 marzo2002, n. 44.

Art. 24-bis. Costituzione dei collegi circoscrizio-nali mediante estrazione a sorte. [1. Quattro mesiprima della scadenza del Consiglio superiore dellamagistratura si provvede alla composizione deiquattro collegi circoscrizionali mediante estrazionea sorte tra tutti i distretti di corte di appello.

2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti dicorte di appello siano divisi in quattro collegi.

3. Il primo e il secondo collegio comprendonodistretti di corte di appello nei quali complessiva-mente esercitano le funzioni al momento dell’estra-zione a sorte non meno del venti per cento e non piùdel ventiquattro per cento dei magistrati effettiva-mente in servizio sul territorio nazionale.

4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distret-ti nei quali complessivamente esercitano le loro fun-zioni al momento dell’estrazione a sorte non menodel ventisei per cento dei magistrati effettivamentein servizio sul territorio nazionale.

5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previstidai commi 3 e 4, sono considerati in servizio pressoil distretto di corte di appello nel cui territorio svol-gono la loro attività.

6. A ciascuno dei primi due collegi compete la ele-zione di quattro componenti del Consiglio superioredella magistratura; a ciascuno degli altri competeinvece l’elezione di cinque componenti.

7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono deter-minate con decreto del Ministro di grazia e giustizia,fermo restando che debbono far parte di diversi col-legi territoriali i distretti di corte di appello di Mila-no, Roma, Napoli, Palermo.

8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvedealtresì alla costituzione dell’ufficio elettorale centra-le che provvede:

a) alla costituzione dei collegi circoscrizionalimediante estrazione a sorte;

b) all’attribuzione dei magistrati che esercitanofunzioni di legittimità ai singoli collegi circoscrizio-

nali secondo le modalità indicate nell’articolo 24-ter;

c) agli altri adempimenti di sua competenza].–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 12 aprile 1990, n.74 e poi abrogato dall’art. 12, L. 28 marzo 2002, n.44.

Art. 24-ter. Sorteggio per l’assegnazione deimagistrati con funzioni di legittimità ai quattrocollegi territoriali. [1. I magistrati con effettivoesercizio di funzioni di legittimità votano presso laCorte di cassazione.

2. L’assegnazione avviene mediante sorteggio,attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoria-li lo stesso numero di elettori.

3. In caso di numero non divisibile per quattro glieventuali ultimi non ancora sorteggiati vengonoassegnati al distretto della corte di appello di Roma.

4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla con-vocazione dei comizi elettorali presso la presidenzadella Corte di cassazione].–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 12 aprile 1990, n.74 e poi abrogato dall’art. 12, L. 28 marzo 2002, n.44.

Art. 25. Convocazione delle elezioni, uffici elet-torali e spoglio delle schede. 1. La convocazionedelle elezioni è fatta dal Consiglio superiore dellamagistratura almeno sessanta giorni prima della datastabilita per l’inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimentodi convocazione delle elezioni, il Consiglio superio-re della magistratura nomina l’ufficio centrale elet-torale presso la Corte suprema di cassazione costi-tuito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti inservizio presso la stessa Corte che non abbiano subì-to sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimen-to, e presieduto dal più elevato in grado o da coluiche vanta maggiore anzianità di servizio o dal piùanziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convo-cazione delle elezioni devono essere presentateall’ufficio centrale elettorale le candidature, median-te apposita dichiarazione con firma autenticata dalPresidente del tribunale nel cui circondario il magi-strato esercita le sue funzioni unitamente ad unalista di magistrati presentatori non inferiore a venti-cinque e non superiore a cinquanta. I magistrati pre-sentatori non possono presentare più di una candi-datura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 del-l’articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta.Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche,sotto la responsabilità del candidato, che non sussi-ste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’ar-ticolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cin-que giorni successivi, l’ufficio centrale elettorale

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accerta che il candidato eserciti le funzioni indica-te nell’articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), chenon sussista in capo allo stesso alcuna delle causedi ineleggibilità indicate al comma 2 dell’articolo24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma3 del presente articolo; trasmette quindi immedia-tamente le candidature ammesse alla Segreteria delConsiglio superiore della magistratura. Contro ilprovvedimento di esclusione, che deve essere sem-pre motivato, è ammesso ricorso alla Corte supre-ma di cassazione nei tre giorni successivi allacomunicazione all’interessato. La Corte si pronun-cia entro i successivi cinque giorni dal ricevimentodel ricorso.

5. L’elenco dei candidati, distinti nei collegi di cuiall’articolo 23, comma 2, è immediatamente pubbli-cato sul notiziario del Consiglio superiore dellamagistratura, è inviato a tutti i magistrati presso irispettivi uffici almeno venti giorni prima della datadella votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine,a cura del Presidente della Corte d’appello di ognidistretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quellodelle votazioni, il Consiglio superiore della magi-stratura nomina una commissione centrale elettoralecomposta da cinque magistrati effettivi e due sup-plenti in servizio presso la Corte suprema di cassa-zione che non abbiano subìto sanzioni disciplinaripiù gravi dell’ammonimento, presieduta dal più ele-vato in grado o da colui che vanta maggiore anzia-nità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzio-ne, presso ciascun tribunale del distretto, di un seg-gio elettorale composto di cinque magistrati che pre-stano servizio nel circondario e che non abbianosubìo sanzioni disciplinari più gravi dell’ammoni-mento, presieduto dal più elevato in grado o da coluiche vanta maggiore anzianità di servizio o dal piùanziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i qualisostituiscono i componenti effettivi in caso di loroassenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Pro-cure della Repubblica presso i tribunali, le Corti diappello, le Procure generali presso le Corti di appel-lo, i tribunali per i minorenni e le relative Procuredella Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza,votano nel seggio del tribunale del luogo nel qualeha sede l’ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Dire-zione nazionale antimafia e i magistrati di meritodestinati alla Corte suprema di cassazione ed allaProcura generale presso la stessa Corte, ai sensidegli articoli 115 e 116 dell’ordinamento giudizia-rio di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,come sostituiti dall’articolo 2 della legge 13 feb-braio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale diRoma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legit-timità presso la Corte suprema di cassazione e laProcura generale presso la stessa Corte votano pres-so l’ufficio centrale elettorale ivi costituito.–––––––––––

Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 7, L. 28marzo 2002, n. 44.

Art. 26. Votazioni. 1. Alle operazioni di voto èdedicato un tempo complessivo effettivo non infe-riore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascu-no dei tre collegi unici nazionali di cui all’articolo23, comma 2.

3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solomagistrato su ciascuna scheda elettorale.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni

che rendono il voto riconoscibile.6. È nullo il voto espresso per magistrati non

eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi daquello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso inmodo da non consentire l’individuazione della pre-ferenza.

7. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettoralecostituito presso la Corte suprema di cassazione pre-siedono alle operazioni di voto, all’esito delle qualidividono le schede per collegio e le trasmettono allacommissione centrale elettorale di cui all’articolo25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazionidi voto nel collegio di appartenenza e alle successi-ve operazioni di scrutinio presso la commissionecentrale elettorale.–––––––––––

Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 8, L. 28marzo 2002, n. 44.

Art. 27. Scrutinio e assegnazione dei seggi. 1.La commissione centrale elettorale provvede alloscrutinio, separatamente per ciascun collegio, apren-do le schede elettorali e dividendo quelle valide ingruppi secondo la preferenza espressa; determina iltotale dei voti validi e il totale delle preferenze perciascun candidato.

2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbianoottenuto il maggior numero di voti, in numero pari aquello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. Incaso di parità di voti, prevale il candidato più anzia-no nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale ilcandidato più anziano.

3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiara-ti eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro unmese vengono indette elezioni suppletive per l’asse-gnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all’assegna-zione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti efunzioni istituzionali del Consiglio superiore dellamagistratura è assicurato dalla presenza di compo-

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nenti eletti in numero non inferiore a dodici, deiquali otto togati e quattro eletti dal Parlamento inseduta comune; degli otto membri togati almeno duedevono rispettivamente appartenere alle categorie dicui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 23.In caso diverso si applicano le disposizioni delsecondo comma dell’articolo 30.–––––––––––

Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 9, L. 28marzo 2002, n. 44.

Art. 28. Contestazioni. 1. I seggi elettorali e l’uf-ficio centrale elettorale costituito presso la Cortesuprema di cassazione provvedono a maggioranzacirca le contestazioni sorte durante le operazioni divoto.

2. La commissione centrale elettorale provvede amaggioranza circa le contestazioni sulla validità del-le schede.

3. Delle contestazioni e delle decisioni relative èdato atto nel verbale delle operazioni elettorali.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 10, L. 28 marzo2002, n. 44.

Art. 29. Reclami. I reclami relativi alla eleggibi-lità e alle operazioni elettorali vanno presentati alConsiglio superiore, e devono pervenire nella segre-teria di questo entro il quindicesimo giorno succes-sivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hannoeffetto sospensivo.

Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15giorni dal termine di cui al primo comma.

Art. 30. Cessazione del Consiglio al termine delquadriennio. Il Consiglio superiore scade al termi-ne del quadriennio.Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consigliocontinua a funzionare quello precedente.

Art. 31. Scioglimento del Consiglio superiore. IlConsiglio superiore, qualora ne sia impossibile ilfunzionamento, è sciolto con decreto del Presidentedella Repubblica, sentito il parere dei Presidenti delSenato della Repubblica e della Camera dei deputa-ti e del Comitato di presidenza.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dal-la data dello scioglimento.

CAPO IVPOSIZIONE GIURIDICA

DEI COMPONENTIDEL CONSIGLIO SUPERIORE.

Art. 32. Durata della carica. I componenti elet-tivi del Consiglio superiore durano in carica quattroanni e non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 32-bis. Opinioni espresse nell’esercizio del-le funzioni. I componenti del Consiglio superiore

non sono punibili per le opinioni espresse nell’eser-cizio delle loro funzioni, e concernenti l’oggetto del-la discussione.–––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

Art. 33. Incompatibilità. I componenti del Con-siglio superiore non possono far parte del Parlamen-to, dei consigli regionali, provinciali e comunali,della Corte costituzionale e del Governo (1).

I componenti eletti dal Parlamento, finché sono incarica, non possono essere iscritti negli albi profes-sionali. Non possono neanche essere titolari di impre-se commerciali, né far parte di consigli di ammini-strazione di società commerciali. Non possono altresìfar parte di organi di gestione di unità sanitarie loca-li, di comunità montane o di consorzi, nonché di con-sigli di amministrazione o di collegi sindacali di entipubblici, di società commerciali e di banche (2).

Del consiglio superiore non possono far parteparenti o affini entro il quarto grado. Se l’incompa-tibilità si verifica tra due componenti magistrati,resta in carica colui che appartiene alla categoria piùelevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se siverifica tra un magistrato e un componente designa-to dal Parlamento, resta in carica il componentedesignato dal Parlamento; se si verifica tra due com-ponenti designati dal Parlamento, resta in caricacolui che ha ottenuto maggior numero dei voti e incaso di parità il più anziano di età.

Del Consiglio superiore non possono far partemagistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

I componenti del Consiglio superiore non possonosvolgere attività proprie degli iscritti ad un partitopolitico (3).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 11, L. 12 apri-le 1990, n. 74.

(2) Periodo aggiunto dall’art. 11, L. n. 74/1990cit.

(3) Comma aggiunto dall’art. 12, L. n. 74/1990 cit.

Art. 34. Divieto di partecipazione ai concorsi eagli scrutini. Omissis–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 2, L. 13 luglio 1965, n.838.

Art. 35. Divieto di incarico di uffici direttivi. Aimagistrati componenti elettivi del Consiglio superio-re non possono essere conferiti gli uffici direttivi dicui all’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392,salvo che, da almeno un anno, non facciano più partedel Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.

Art. 36. Divieto di assunzioni in magistraturaper meriti insigni. I componenti del Consigliosuperiore eletti dal Parlamento non possono essereassunti in magistratura per meriti insigni, fin quandosia in carica il Consiglio al quale appartengono ohanno appartenuto.

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Art. 37. Sospensione e decadenza. I componentidel Consiglio superiore possono essere sospesi dallacarica se sottoposti a procedimento penale per delit-to non colposo.

I componenti del Consiglio superiore sono sospesidi diritto dalla carica quando contro di essi sia emes-so ordine o mandato di cattura ovvero quando ne siaconvalidato l’arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti il Consiglio superioresono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti aprocedimento disciplinare, sono stati sospesi a nor-ma dell’articolo 30 del regio decreto legislativo 31maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono didiritto dalla carica se sono condannati con sentenzairrevocabile per delitto non colposo.

I magistrati componenti il Consiglio superioreincorrono di diritto nella decadenza dalla carica seriportano una sanzione disciplinare più grave del-l’ammonimento.

La sospensione e la decadenza sono deliberate dalConsiglio superiore. La sospensione facoltativa èdeliberata a scrutinio segreto con la maggioranza deidue terzi dei componenti.

Nei casi di proscioglimento per una causa estinti-va del reato, ovvero per impromovibilità o imperse-guibilità dell’azione penale, relativi a componentieletti dal Parlamento, il Presidente del Consigliosuperiore ne dà comunicazione ai Presidenti delledue Camere, le quali decidono se debba farsi luogoa sostituzione.–––––––––––

L’attuale art. 37 così sostituisce gli originari artt.37 e 38 per effetto dell’art. 6, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

Art. 38. Omissis–––––––––––

L’attuale art. 37 così sostituisce gli originari artt.37 e 38 per effetto dell’art. 6, L. 3 gennaio 1981, n. 1.

Art. 39. Sostituzione dei componenti eletti daimagistrati. 1. Il componente eletto dai magistratiche cessa dalla carica per qualsiasi ragione primadella scadenza del Consiglio superiore della magi-stratura è sostituito dal magistrato che lo segue pernumero di preferenze nell’ambito dello stesso colle-gio. In mancanza, entro un mese vengono indetteelezioni suppletive, con le modalità previste dall’ar-ticolo 27, comma 3, per l’assegnazione del seggio odei seggi divenuti vacanti.___________

Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 11, L.28 marzo 2002, n. 44.

Art. 40. Assegni e indennità ai componenti delConsiglio. Al Vice Presidente del Consiglio supe-riore è corrisposto un assegno mensile lordo pari altrattamento complessivo spettante, per stipendio eindennità di rappresentanza, al Primo Presidentedella Corte suprema di cassazione.

Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corri-sposto un assegno mensile lordo pari al trattamentocomplessivo spettante, per stipendio ed indennità dirappresentanza, ai magistrati indicati nell’art. 6, n. 3,della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Qualora i componenti eletti dal Parlamento frui-scano di stipendio o di assegni a carico del bilanciodello Stato, spetta il trattamento più favorevolerestando a carico dell’Amministrazione di apparte-nenza l’onere inerente al trattamento di cui risultinogià provvisti, ed a carico del Ministero di grazia egiustizia quello relativo all’eventuale eccedenza deltrattamento loro spettante quali componenti delConsiglio superiore.

Ai componenti è attribuita una indennità per ogniseduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma,l’indennità di missione per i giorni di viaggio e dipermanenza a Roma. La misura dell’indennità per lesedute e il numero massimo giornaliero delle seduteche danno diritto a indennità, sono determinati dalConsiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamentodi amministrazione e contabilità (1).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 7, L. 3 gennaio1981, n. 1.

Art. 41. Posizione giuridica dei segretari. Imagistrati addetti alla segreteria del Consigliosuperiore non possono partecipare ai concorsi oagli scrutini, salvo che abbiano cessato di far partedella segreteria almeno un anno prima della sca-denza del termine stabilito per presentare ladomanda di partecipazione al concorso o allo scru-tinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteriafacevano parte, sia cessato prima della scadenzaanzidetta (1).–––––––––––

(1) Vedi, ora, artt. 2, ultimo comma, e 3, comma 7,L. 4 gennaio 1963, n. 1.

CAPO VDISPOSIZIONI FINALI

Art. 42. Abrogazioni di norme incompatibili.Le norme dell’ordinamento giudiziario, approvatocon regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altreleggi sulla medesima materia continuano ad osser-varsi in quanto siano compatibili con le norme dellapresente legge.

Con l’inizio del funzionamento del Consigliosuperiore della Magistratura cessano di funzionare iTribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed ilConsiglio superiore attualmente esistenti.

Art. 43. Delega al Governo. Entrata in vigoredella presente legge. La presente legge entrerà invigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stes-so termine, le disposizioni aventi carattere transito-

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rio e di attuazione e quelle di coordinamento con lealtre leggi in materia di ordinamento giudiziario (1).–––––––––––

(1) Vedi D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 nonchèl’art. 8, L. 22 dicembre 1957, n. 695.

4.

D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916. Disposizio-ni di attuazione e di coordinamento della L.24 marzo 1958, n. 195, concernente la costi-tuzione e il funzionamento del Consigliosuperiore della magistratura e disposizionitransitorie.

PREAMBOLO

Il Presidente della Repubblica:Visto l’art. 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195,

che autorizza il Governo ad emanare le disposizioniaventi carattere transitorio e di attuazione e quelle dicoordinamento della legge anzidetta con le altre leg-gi in materia di ordinamento giudiziario;

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segreta-

rio di Stato per la grazia e giustizia, di concerto conil Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1. Collegi elettorali per l’elezione dei magi-strati di Corte d’appello e dei magistrati di tri-bunale. I collegi istituiti dall’art. 26 della leggecomprendono il territorio dei distretti di Corte diappello indicati per ciascuno di essi nell’annessatabella A. Nella stessa tabella è indicato il capoluo-go di ciascun collegio.

Art. 2. Uffici, elettorali. Per l’elezione del magi-strati di Corte di cassazione con ufficio direttivo edei magistrati di Corte di cassazione è istituito unufficio unico elettorale presso la Corte suprema dicassazione.

Per l’elezione dei magistrati di Corte di appello eper l’elezione dei magistrati di tribunale è istituitoun ufficio elettorale, rispettivamente presso ciascu-na Corte di appello o sezione distaccata di Corte diappello e presso ciascun tribunale.

Per l’elezione dei magistrati indicati nel commaprecedente è istituito altresì, in ciascun collegio, unufficio centrale elettorale presso la Corte di appellodel capoluogo del collegio stesso.

Art. 3. Composizione degli uffici elettorali.L’ufficio unico elettorale presso la Corte suprema dicassazione o composto di un presidente di sezione,

che lo presiede, e di due magistrati di Corte di cas-sazione, designati dal Primo Presidente.

Gli uffici elettorali presso le Corti di appello epresso le sezioni distaccate delle Corti di appellosono composti di tre magistrati di Corte di appello inservizio nel territorio del distretto, il più anziano deiquali esercita le funzioni di presidente, designati dalPresidente della Corte. Le funzioni di segretariosono esercitate da un magistrato di Corte di appellonominato dal Presidente della Corte. Gli uffici elet-torali presso i tribunali sono composti di tre magi-strati di tribunale in servizio nel territorio del cir-condario, il più anziano dei quali esercita le funzio-ni di presidente, designati dal Presidente del Tribu-nale. Le funzioni di segretario sono esercitate da unmagistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario,nominato dal Presidente del Tribunale.

L’Ufficio centrale elettorale presso le Corti diappello dei capoluoghi di collegio è composto delPresidente della Corte, ovvero di un presidente disezione da lui delegato, che lo presiede, di duemagistrati di Corte di appello e di due magistrati ditribunale, designati dal Presidente della Corte. Lefunzioni di segretario sono esercitate da un magi-strato di tribunale o da un aggiunto giudiziario,nominato dal Presidente della Corte.

Art. 4. Categorie di elettori e di eleggibili. L’ap-partenenza dei magistrati, nel giorno dell’elezione,alle categorie di elettori e di eleggibili indicate nel-l’art. 23 della legge, si determina con riferimeto alladata del decreto di nomina o di promozione.

Art. 5. Appartenenza dei magistrati alle circo-scrizioni degli uffici e ai collegi elettorali. Ai finidella determinazione dell’ufficio e del collegio elet-torale, secondo le disposizioni degli articoli 25 e 27della legge, il magistrato trasferito si consideraappartenente alla circoscrizione dell’ufficio di pro-venienza finché non abbia assunto servizio nel nuo-vo. Questa disposizione si applica anche nel caso didestinazione a seguito di promozione, ferma tutta-via, per quanto concerne il cambiamento di catego-ria, la disposizione dall’articolo che precede.

Agli stessi effetti di cui al comma precedente: a) i magistrati in supplenza o in applicazione con-

tinuativa, ovvero collocati fuori ruolo per incarichispeciali ai sensi dall’art. 210 dell’ordinamento giudi-ziario o di altre disposizioni di legge, ovvero comun-que addetti continuativamente ad altri uffici, anchenon giudiziari, si considerano appartenenti alla cir-coscrizione dell’ufficio nel quale prestano effettivoservizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;

b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si con-siderano appartenenti alla circoscrizione dell’ufficiocui erano assegnati prima dell’aspettativa. I magi-strati comunque in servizio fuori del territorio delloStato votano, secondo la rispettiva categoria, pressogli uffici elettorali di Roma.

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Art. 6. Formazione delle liste degli elettori edegli eleggibili. Entro dieci giorni dalla pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convo-cazione del corpo elettorale, il Ministro per la graziae giustizia comunica:

a) al Primo Presidente della Corte suprema dicassazione, l’elenco dei magistrati di Corte di cassa-zione con ufficio direttivo e quello dei magistrati diCorte di cassazione, con l’indicazione dell’ufficiogiudiziaria cui ciascuno di essi è addetto:

b) al Primo Presidente della Corte suprema dicassazione e ai presidenti delle Corti di appello,secondo la rispettiva competenza, gli elenchi deimagistrati in servizio presso uffici non giudiziari edi quelli collocati fuori ruolo;

c) al Primo Presidente della Corte suprema dicassazione e al Presidente della Corte di appello diRoma, secondo la rispettiva competenza, gli elenchidei magistrati in servizio fuori del territorio delloStato, nonché quelli dei magistrati addetti al Mini-stero di grazia e giustizia con funzioni amministrati-ve.

Il Primo Presidente della Corte suprema di cassa-zione, di concerto con il Procuratore Generale, for-ma la lista generale dei magistrati di Corte di cassa-zione, indicando separatamente quelli con ufficiodirettivo, con l’indicazione, per tutti, dell’ufficio diappartenenza, e la trasmetta ai presidenti e ai procu-ratori generali delle Corti di appello.

I presidenti delle Corti di appello, di concerto coni procuratori generali, formano due liste dei magi-strati che prestano servizio negli uffici compresi neirispettivi distretti: nella prima sono iscritti i magi-strati di Corte di appello, nella seconda i magistratidi tribunale e gli aggiunti giudiziari. Estratti di que-st’ultima lista, comprendenti i magistrati in servizioin ciascun circondario, sono trasmessi ai presidentidei rispettivi tribunali.

I presidenti delle Corti di appello inviano copiadelle due liste indicate nel precedente comma al Pre-sidente della Corte di appello del capoluogo del col-legio, il quale, di concerto con il Procuratore gene-rale, forma due liste generali dei magistrati in servi-zio nei distretti compresi nel Collegio, indicando perciascuno l’ufficio di appartenenza. Copie della pri-ma lista, nella quale sono iscritti i magistrati di Cor-te di appello, sono trasmesse ai presidenti e ai pro-curatori generali delle Corti di appello del collegio;copie della seconda, in cui sono iscritti i magistratidi tribunale e gli aggiunti giudiziari, sono trasmesseai Presidenti e ai procuratori della Repubblica pres-so i tribunali compresi nel collegio medesimo.

Art. 7. Magistrati esclusi dal voto e non eleggi-bili. Nelle liste di cui all’articolo precedente nonsono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni. Incorrispondenza dei nomi dei magistrati che si trova-no nelle condizioni previste nell’art. 24 della legge èapposta l’annotazione «non eleggibile». La stessa

annotazione è apposta in corrispondenza dei nomidegli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunalecon meno di quattro anni di anzianità alla data delleelezioni.

Art. 8. Deposito delle liste. Almeno quindicigiorni prima di quello stabilito per la votazione, lalista generale indicata nell’art. 6, secondo comma, èdepositata nella cancelleria della Corte suprema dicassazione e nelle cancellerie delle Corti di appello.

Entro lo stesso termine, la prima delle due listegenerali indicate nel quarto comma dall’articolo cita-to è depositata nelle cancellerie delle Corti di appello,comprese nel collegio, e la seconda nelle cancelleriedei tribunali facenti parte del collegio medesimo.

Tutti i magistrati possono prendere visione delleliste.

Art. 9. Aggiornamento delle liste. Le liste sonoaggiornate fino al giorno che precede le elezioni. Atal fine, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale del decreto di convocazione del corpo eletto-rale:

a) il Ministro per la grazia e giustizia comunicaai capi di Corte i provvedimenti di promozione o ditrasferimento;

b) dell’assunzione delle funzioni da parte deimagistrati che, in seguito a promozione o a trasferi-mento, raggiungono una sede compresa nella circo-scrizione di un diverso ufficio elettorale, è dataimmediata comunicazione ai capi degli uffici giudi-ziari presso i quali sono costituiti i due uffici eletto-rali e, se il nuovo ufficio è compreso in altro distret-to di Corte di appello o in altro collegio, anche aipresidenti delle due Corti di appello e ai presidentidelle Corti di appello dei due capoluoghi di collegio.

Art. 10. Liste da trasmettere agli uffici elettorali.Una copia della lista generale indicata nell’art. 6,secondo comma, è trasmessa al presidente dell’ufficiounico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.

Ai presidenti degli uffici elettorali costituiti pressole Corti di appello e presso i tribunali sono trasmes-si, rispettivamente, una copia della lista dei magi-strati di Corte di appello e l’estratto della lista deimagistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari,indicati nell’art. 6, terzo comma.

Ai presidenti degli uffici elettorali indicati nelcomma precedente è comunicata altresì, secondo larispettiva competenza, copia delle liste generali dicui all’art. 6, quarto comma.

Ai presidenti degli uffici centrali elettorali è tra-smessa copia di entrambe le liste generali indicatenel comma precedente.

Art. 11. Rimborso di spese e indennità. Ai magi-strati che per esercitare il diritto di voto si recanofuori del comune in cui ha sede l’ufficio cui sonoaddetti, e ai componenti degli uffici elettorali incari-cati a norma dall’art. 23 di consegnare gli atti della

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elezione all’ufficio centrale elettorale, competono ilrimborso delle spese di viaggio o l’indennità di mis-sione secondo le disposizioni in vigore.

Art. 12. Giorno della votazione. La votazioneper l’elezione dei componenti magistrati ha luogo inun giorno di domenica presso gli uffici elettoraliprevisti nell’art. 2, primo e secondo comma.

Art. 13. Schede. Le schede per la votazione sonostampate in tre tipi diversi a seconda della categoriadegli elettori, in conformità ai modelli A, B e Cannessi al presente decreto.

Esse sono spedite in congruo numero dal Ministe-ro di grazia e giustizia al Primo Presidente dellaCorte suprema di cassazione e ai presidenti delleCorti di appello almeno venti giorni prima di quellostabilito per le elezioni.

I presidenti delle Corti di appello trasmettono aipresidenti delle sezioni distaccate e ai presidenti deitribunali dipendenti le schede occorrenti per la vota-zione, in congruo numero.

Art. 14. Sala elettorale. La sala in cui ha luogola votazione deve essere arredata in modo da assi-curare il regolare svolgimento delle operazioni elet-torali e la segretezza del voto che deve essereespresso in cabina. Deve esservi un’urna la quale,previa constatazione dell’assenza di ogni contenu-to, è sigillata prima dell’inizio della votazione.Una copia delle liste generali indicate nel primo eterzo comma dell’art. 10 è affissa nella sala in cuiha luogo la votazione.

È vietata l’esposizione o la diffusione, sotto qual-siasi forma, di altre liste di eleggibili o comunquel’indicazione di persone o di gruppi di personedeterminate per le quali può essere espresso il voto.

Art. 15. Operazioni preliminari. L’ufficio elet-torale si riunisce alle ore 8.

Il presidente appone il bollo dell’ufficio giudiziariopresso cui ha sede l’ufficio elettorale più un numerodi schede pari a quello degli elettori iscritti nellalista. Il bollo è apposto all’esterno della scheda.

Le altre schede sono conservate a cura del presi-dente, e sono utilizzate, previa apposizione del bol-lo, qualora si presentino a votare, a norma del secon-do comma dall’articolo seguente, elettori non iscrit-ti nella lista, ovvero quando occorra sostituire sche-de deteriorate. La votazione ha inizio alle ore 9 eprosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale orasi trovano nella sala dell’ufficio elettorale sonoammessi a votazione anche oltre il termine predetto.

Art. 16. Votazione. I magistrati, previa identifi-cazione, votano secondo l’ordine in cui si presenta-no. Sono ammessi a votare i magistrati iscritti,rispettivamente, nelle liste degli elettori indicatenell’art. 6, secondo e quarto comma, e quelli che,anche se non iscritti, provino di avere assunto servi-zio entro il giorno delle elezioni in un ufficio com-

preso nella circoscrizione dell’ufficio elettorale.Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista.

Il presidente dell’ufficio elettorale, o in sua assen-za il componente più anziano, consegna una schedae una matita a ciascun votante. Questi, nell’appositacabina, scrive sulla scheda il cognome e il nome deimagistrati per i quali vota, aggiungendo, nei casi diomonimia, anche l’indicazione dell’ufficio cui essisono addetti.

L’elettore chiude quindi la scheda e la riconsegnaal presidente, il quale, in presenza dell’elettore, lapone nell’urna.

Il segretario prende nota, nella lista degli elettori,dell’avvenuta manifestazione del voto.

Nello spazio riservato all’ufficio elettorale, glielettori sono ammessi per il tempo necessario allamanifestazione del voto.

Art. 17. Chiusura della votazione. Dopo che tut-ti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hannovotato, il presidente dichiara chiusa la votazione eaccerta il numero dei votanti sulla base delle indica-zioni apposte dal segretario nella lista degli elettori.

La lista, firmata in ogni foglio dal presidente e dauno dei magistrati componenti l’ufficio, è chiusa inplico sigillato. In altro plico sono chiuse le schedenon utilizzate, comprese quelle deteriorate. I dueplichi sono immediatamente depositati nella cancel-leria dell’ufficio giudiziario presso cui è costituitol’ufficio elettorale.

Art. 18. Spoglio delle schede. Ultimate le opera-zioni di cui all’articolo precedente uno dei compo-nenti del seggio estrae le schede dall’urna ad una aduna e le porge al presidente, il quale denuncia i voti.Di questi è presa nota, contemporaneamente, inapposite tabelle, da un altro componente dell’ufficioe dal segretario.

Durante tali operazioni gli elettori possono sostarenello spazio riservato all’ufficio elettorale e solleva-re contestazioni sulla validità delle schede e dei voti.

Art. 19. Nullità delle schede e dei voti. Sono nul-le, oltre le schede bianche:

a) le schede non conformi al modello prescritto oprive del bollo indicato nell’art. 15, ovvero recantiscrittura o segni tali da far riconoscere l’elettore;

b) le schede contenenti voti a favore di un nume-ro di magistrati eccedente quello per il quale è con-sentito votare secondo le indicazioni delle schedestesse.

Sono nulli i voti espressi a favore di magistratiappartenenti ad uffici non compresi nel collegioelettorale, ovvero a favore di magistrati di categoriadiversa da quella per cui ha luogo la votazione.

Art. 20. Vidimazione di carte e schede. Le carterelative ad osservazioni e proteste sono immediata-mente vidimate con la firma del presidente dell’uffi-cio elettorale.

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Nello stesso modo sono vidimate le schede bian-che, quelle per le quali sia stata rilevata o dichiara-ta, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche disingoli voti in esse contenuti e quelle contestate.Sulle schede è indicato il motivo per cui ha luogo lavidimazione.

Art. 21. Formazione dei plichi. Alla fine delleoperazioni, gli uffici presso i quali ha avuto luogo lavotazione procedono alla formazione:

a) del plico contenente le carte relative ad osser-vazioni e proteste, le schede bianche, le schede dicui sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli arti-coli seguenti, la nullità anche di singoli voti in essecontenuti, e le schede contestate;

b) del plico contenente le schede con voti validie una copia delle tabelle di scrutinio.

Art. 22. Compiti dell’ufficio unico elettorale.L’ufficio unico elettorale presso la Corte suprema dicassazione:

a) decide sulle questioni e proteste riferentesialle operazioni di voto;

b) attribuisce i voti validi, dichiara le nullità odecide sulla contestazioni relative alla validità delleschede e dei voti.

Compiute tali operazioni, il presidente dell’ufficio: a) proclama eletti, nel limite dei posti riservati a

ciascuna categoria di eleggibili, i magistrati di Cor-te di cassazione con ufficio direttivo e i magistrati diCorte di cassazione che hanno riportato il maggiornumero di voti;

b) comunica al Presidente del Consiglio superio-re della magistratura i nomi dei magistrati eletti;uguale comunicazione è fatta agli eletti e al Ministroper la grazia e giustizia;

c) dispone che un esemplare del verbale delleoperazioni, con annessa copia dello tabelle di scruti-nio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria delConsiglio superiore, un altro sia inviato al Ministroper la grazia e giustizia, e un terzo sia conservato nel-la cancelleria della Corte suprema di cassazioneinsieme con i plichi di cui all’articolo precedente.

Art. 23. Compiti degli uffici elettorali. Gli uffi-ci elettorali presso le Corti di appello o sezionidistaccate di Corte di appello e presso i tribunali:

a) decidono sulle questioni o proteste riferentisialle operazioni di voto;

b) attribuiscono i voti validi non contestati; c) rilevano le nullità e prendono atto delle conte-

stazioni sulla validità delle schede o dei voti, riser-vando la decisione, in entrambi i casi, all’ufficiocentrale elettorale.

Compiute tali operazioni, il presidente dell’uffi-cio:

a) incarica uno dei magistrati componenti l’uffi-cio di consegnare immediatamente all’ufficio cen-trale elettorale presso la Corte di appello del capo-luogo del collegio un esemplare del verbale delle

operazioni, con copia delle tabelle di scrutinio, ed ilplico di cui alla lettera a) dell’art. 21;

b) dispone che un altro esemplare del verbale siacustodito nella cancelleria dell’ufficio giudiziariopresso cui ha sede l’ufficio elettorale, insieme con ilplico di cui alla lettera b) dall’articolo citato.

Art. 24. Compiti dell’ufficio centrale elettorale.L’ufficio centrale elettorale presso la Corte d’appel-lo del capoluogo del collegio:

a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alleproprie operazioni;

b) decide sulla validità delle schede e dei voti neicasi indicati nella lettera c) del primo comma dal-l’articolo precedente;

c) somma i voti attribuiti a ciascun magistrato diCorte di appello o a ciascun magistrato di tribunalenegli uffici elettorali del collegio;

d) forma il plico contenente le carte relative adosservazioni o proteste.

Compiute tali operazioni, il presidente dell’ufficio: a) proclama eletti il magistrato di Corte di appel-

lo e il magistrato di tribunale che hanno riportato ilmaggior numero di voti;

b) provvede alle comunicazioni prescritte dal-l’art. 22, secondo comma, lettera b);

c) dispone che un esemplare del verbale delleoperazioni, non annessa copia delle tabelle di scruti-nio, sia immediatamente trasmesso alla segreteriadel Consiglio superiore; un altro sia inviato al Mini-stro per la grazia e giustizia; e un terzo sia conser-vato nella cancelleria della Corte di appello insiemecon il plico di cui alla lettera d) del comma prece-dente e con gli atti pervenuti dagli uffici elettoralidel collegio, previa ricostituzione dei plichi di cuiall’art. 21, lettera a).

Art. 25. Verbali. I verbali delle operazioni eletto-rali e dei risultati dello scrutinio sono redatti dalsegretario e firmati in ciascun foglio e sottoscritti datutti i componenti dell’ufficio.

I magistrati per i quali è stato espresso il voto sonoelencati nei verbali secondo l’ordine decrescente delnumero dei voti assegnati a ciascuno di essi.

Art. 26. Provvedimenti sui reclami. Agli effettidella disposizione contenuta nell’art. 29 della legge,il Consiglio superiore della magistratura può richie-dere, agli uffici giudiziari presso cui sono deposita-ti, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.

Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche con-seguenti all’accoglimento dei reclami.

Se annulla le operazioni di uno o più uffici eletto-rali, può disporre, in quanto sia necessario e limita-tamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle ele-zioni. Queste hanno luogo entro sessanta giorni dal-la dichiarazione di nullità delle precedenti operazio-ni, salva l’osservanza della disposizione dall’art. 21,ultimo comma, della legge.

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Art. 27. Divieto di rielezione. Il divieto stabilitodall’art. 32 della legge vale anche per i componentiche, per qualsiasi ragione, siano cessati dalla caricaprima della scadenza del quadriennio. Parimenti uncomponente già eletto dai magistrati non può essererieletto dal Parlamento per il quadriennio successi-vo, e viceversa.

Art. 28. Cessazione dalla carica per promozio-ne. Il magistrato componente del Consiglio supe-riore, se è promosso in base a dichiarazione di pro-movibilità ottenuta nello scrutinio prima dell’elezio-ne, ovvero in seguito a concorso la cui graduatoriasia stata formata prima dell’elezione stessa, cessa difar parto del Consiglio dal giorno in cui assume lenuove funzioni.

Art. 29. Incompatibilità. Se le cause di incompa-tibilità previste nell’art. 33, primo, secondo e quartocomma delle legge, preesistono alla elezione, ilcomponente del Consiglio superiore deve, entrotrenta giorni dalla proclamazione dei risultati,comunicare la propria opzione al Presidente. Nelcaso di contestazione dell’elezione, il termine restasospeso fino alla pronunzia di cui all’art. 29, secon-do comma, della legge.

Se il componente dichiara di optare per la perma-nenza nel Consiglio superiore, deve entro quindicigiorni far cessare la causa di incompatibilità. Se ilcomponente non ottempera alle disposizioni deicommi precedenti, il Consiglio superiore della magi-stratura lo dichiara decaduto dalla carica. Qualora lecause di incompatibilità si verifichino durante il qua-driennio, il componente decade dalla carica. La deca-denza è dichiarata dal Consiglio superiore.

Art. 30. Collocamento fuori ruolo. I magistraticomponenti del Consiglio superiore continuano aesercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari aiquali appartengono.

I magistrati componenti elettivi sono collocati fuo-ri del ruolo organico della magistratura. Alla cessa-zione della carica il Consiglio superiore della magi-stratura dispone, eventualmente anche in soprannu-mero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede diprovenienza e nelle funzioni precedentemente eser-citate. Prima che siano trascorsi due anni dal giornoin cui ha cessato di far parte del Consiglio superioredella magistratura, il magistrato non può esserenominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diver-so da quello eventualmente ricoperto prima dell’ele-zione o nuovamente collocato fuori del ruolo orga-nico per lo svolgimento di funzioni diverse da quel-le giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tut-tavia non si applica quando il collocamento fuori delruolo organico è disposto per consentire lo svolgi-mento di funzioni elettive (1).–––––––––––

(1) Comma così sostituito, da ultimo, dall’art. 13,L. 28 marzo 2002, n. 44.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 13 cit., la disposi-zione di cui al secondo comma dell’art. 30, D.P.R. n.916/1958, come novellata dal citato art. 13, L. n.44/2002, «non si applica ai magistrati componentielettivi che abbiano fatto parte del Consiglio supe-riore della magistratura anteriormente alla data dientrata in vigore» della L. n. 44/2002 cit.

Art. 30 bis. Collocamento fuori ruolo organicodei professori delle Università eletti componentidel Consiglio superiore. I professori di ruolo delleUniversità eletti componenti del Consiglio superio-re sono collocati fuori del ruolo organico per ladurata dell’incarico con provvedimento del Ministrodella pubblica istruzione che avrà efficacia dal gior-no di insediamento del Consiglio superiore.

Ai professori collocati fuori ruolo si applicano ledisposizioni dell’articolo 7, quarto e quinto comma,della legge 11 marzo 1953, n. 87 (1).–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, l. 3 gennaio1981, n. 1.

Art. 31. Commissioni. Il Presidente del Consi-glio superiore della magistratura, su proposta delComitato di presidenza, determina all’inizio di ognianno il numero e le attribuzioni delle commissioni,aventi il compito di riferire al Consiglio, previstedall’art. 3 della legge, e nomina i componenti sce-gliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, eper un terzo fra quelli eletti dal Parlamento.

Nomina altresì i presidenti delle commissioni indi-cate nel precedente comma e quello della commis-sione speciale di cui all’art. 11, ultimo comma, del-la legge.

Art. 32. Sostituzione dei componenti della sezio-ne disciplinare. Se alcuno dei componenti dellasezione disciplinare, che non sia membro di diritto,cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostitu-zione ha luogo mediante elezione dopo che il Consi-glio superiore sia stato integrato a norma dell’artico-lo 39 della legge. Se deve essere sostituito un com-ponente effettivo può essere eletto al suo posto ancheun componente supplente. Ove questi risulti eletto, siprocede a nuova elezione per la sua sostituzione (1).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 10, l. 3 gen-naio 1981, n. 1.

Art. 33. Composizione del collegio giudicantedella sezione disciplinare. [Il presidente dellasezione disciplinare stabilisce mediante sorteggio,per ogni procedimento, quale dei due componentieffettivi eletti dal Parlamento debba concorrere acostituire il collegio giudicante a norma dall’art. 6della legge. Provvede egualmente nei casi in cui, anorma dello stesso articolo, uno solo dei due magi-strati di corte di cassazione componenti effettivi del-la sezione debba far parte del collegio.

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Se manca, o è impedito, un componente effettivoche non sia membro di diritto, è chiamato a far par-te del collegio il secondo componente effettivo o, inmancanza, il componente supplente della medesimacategoria, salva l’applicazione dall’art. 32.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare unodei due magistrati di Corte di cassazione con ufficiodirettivo, componente della sezione disciplinare,questa è presieduta dal Presidente del Consigliosuperiore ed e composta, oltre che dal Vice Presi-dente e dal più anziano per carica o per età dei com-ponenti eletti dal Parlamento, dal Primo Presidentedella Corte suprema di cassazione, dall’altro com-ponente con qualifica di magistrato di Corte di cas-sazione con ufficio direttivo e dai due componentimagistrati di Corte di cassazione.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare unmagistrato di Corte di cassazione cui sia stato conferi-to uno degli uffici direttivi indicati nell’art. 6, n. 3, del-la legge 24 maggio 1951, n. 392, la sezione è presie-duta dal Vice Presidente del Consiglio superiore ed ècomposta dal Primo Presidente della Corte suprema dicassazione, dai due magistrati di Corte di cassazionecon ufficio direttivo, da due magistrati di Corte di cas-sazione e da un componente eletto dal Parlamento]. –––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 11, l. 3 gennaio 1981,n. 1.

Art. 34. Magistrati e cancellieri della segreteria.I magistrati che costituiscono la segreteria sonoposti fuori del ruolo organico della Magistratura.Alla cessazione dell’incarico sono ricollocati in ruo-lo, previa deliberazione del Consiglio superiore,sentito il Ministro.

I magistrati della segreteria cessano dall’incaricoalla scadenza del Consiglio superiore, ma possonoessere riconfermati. Continuano tuttavia nell’incari-co finché non sono sostituiti.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudizia-rie addetti alla segreteria del Consiglio superioresono posti fuori delle piante organiche degli ufficigiudiziari.

Art. 35. Attribuzioni dei segretari. I magistratidella segreteria:

a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Con-siglio superiore o della sezione disciplinare e redi-gono il verbale;

b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Co-mitato di presidenza e delle commissioni di cui agliarticoli 3 e 11, ultimo comma, della legge;

c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dal-la legge e dal Comitato di presidenza, ricevendo ledisposizioni dal Presidente di detto Comitato.

Art. 36. Inizio del funzionamento. Ad ogni effet-to, la durata del Consiglio superiore si computa dalgiorno dell’insediamento.

Art. 37. Adunanze. Gli argomenti da trattarsi inciascuna seduta del Consiglio superiore sono comu-nicati preventivamente al Ministro, il quale può for-mulare osservazioni.

Nelle materie in cui è prescritta la relazione dellacommissione competente, si dà anzitutto lettura del-la relazione stessa, salvo che questa non sia fattaoralmente da un componente della commissione.Sono lette quindi le osservazioni del Ministro, quan-do questi non le esponga personalmente avvalendo-si della facoltà di cui all’art. 16 della legge. Si fa poiluogo alla discussione e alla deliberazione.

Il segretario del Consiglio superiore redige il pro-cesso verbale della riunione, indicando le personeintervenute, gli argomenti trattati e, succintamente,le dichiarazioni fatte.

Il processo verbale è sottoscritto dal presidente edal segretario. Esso è letto ed approvato nella sedu-ta successiva.

Un estratto del verbale è trasmesso dal Comitato dipresidenza al Ministro per i provvedimenti di cuiall’art. 17 della legge.

Il Ministro ha facoltà di richiedere al Consigliosuperiore copia degli atti in base ai quali esso ema-na le proprie deliberazioni.

Art. 38. Delega ai presidenti delle Corti diappello. La delega ai presidenti delle Corti diappello per la nomina e la revoca dei conciliatori,dei vice conciliatori e dei componenti estranei allaMagistratura delle sezioni specializzate, è conferita,su conforme deliberazione del Consiglio superiore,con decreto del Presidente della Repubblica, contro-firmato dal Ministro. La delega può esser conferitaper tutta la durata del Consiglio superiore.

Art. 39. Istanze e rapporti. Tutte le istanze rela-tive a materie di competenza del Consiglio superio-re della magistratura, nelle quali il Ministro può farerichieste o formulare osservazioni, possono essererivolte o al Consiglio superiore per il tramite delMinistro, che, in tal caso, le trasmette al Consigliocon le proprie richieste od osservazioni; oppuredirettamente al Consiglio superiore, che le comuni-ca al Ministro per le sue richieste od osservazioni.

La medesima disposizione si applica ai rapportidei capi di Corte, salvo che questi non siano statirichiesti direttamente dal Consiglio superiore o dalMinistro.

Ai rapporti di carattere disciplinare si applica ladisposizione dell’art. 59, primo comma.

Art. 40. Richieste all’Ispettorato. Il Consigliosuperiore, nel fare le sue richieste all’Ispettoratogenerale presso il Ministero di grazia e giustizia, neinforma il Ministro, al quale può richiedere cheautorizzi l’esame dei fascicoli personali dei singolimagistrati.

L’ispettore generale trasmette direttamente al Con-siglio la relazione e gli atti delle inchieste promosse

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dal Consiglio stesso, e contemporaneamente neinvia copia al Ministro.

Art. 41. Relazioni annuali dei procuratori gene-rali. Le relazioni previste nell’art. 86 dell’ordina-mento giudiziario sono inviate anche al Consigliosuperiore.

La facoltà prevista nell’art. 88 dell’ordinamentogiudiziario è esercitata dal Consiglio superiore.

Art. 42. Comunicazione delle applicazioni e del-le supplenze. I capi delle Corti di appello, quandodispongono applicazioni o supplenze, ne informanoil Consiglio superiore ed il Ministro.

Art. 43. Concorsi. Il concorso per la nomina auditore giudiziario, l’esame pratico per la promozio-ne ad aggiunto giudiziario e i concorsi per le pro-mozioni a magistrato di Corte di appello e a magi-strato di Corte di cassazione, su richiesta del Mini-stro, sono deliberati dal Consiglio superiore e indet-ti dal Ministro stesso.

Art. 44. Commissioni di concorso e di scrutinio.La composizione delle commissioni giudicatrici èregolata dalle norme dell’ordinamento giudiziario.

Delle commissioni di concorso e di scrutinio pos-sono far parte anche magistrati componenti del Con-siglio superiore.

I componenti delle commissioni possono essereconfermati anche per l’espletamento di esami e con-corsi consecutivi.

Art. 45. Composizione delle commissioni discrutinio. Gli scrutini sono deliberati dal Consigliosuperiore su richiesta del Ministro. Essi sono rego-lati dalle norme dell’ordinamento giudiziario.

La commissione di scrutinio per le promozioni allacategoria di magistrato di Corte di cassazione ècomposta dal Primo Presidente della Corte supremadi cassazione, che la presiede, e da quattro magi-strati di Corte di cassazione, dei quali due devonoricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell’art. 6,n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. Sononominati componenti supplenti quattro magistrati diCorte di cassazione, due dei quali devono ricoprireuno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno deicomponenti effettivi e uno dei componenti supplen-ti devono appartenere al pubblico ministero.

La commissione di scrutinio per le promozioni allacategoria di magistrato di Corte di appello è compo-sta del Procuratore Generale presso la Corte supre-ma di cassazione, che la presiede, e da quattro magi-strati di Corte di cassazione. Sono nominati compo-nenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassa-zione. Uno dei componenti effettivi e uno dei com-ponenti supplenti devono appartenere al pubblicoministero.

In caso di assenza o di impedimento, il presidentedella Commissione di scrutinio per le promozioni amagistrato di Corte di cassazione è sostituito dal

componente effettivo più anziano tra quelli apparte-nenti alla categoria di magistrato di Corte di cassa-zione con ufficio direttivo, a norma dell’art. 6, n. 3,della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidentedella Commissione di scrutinio per le promozioni amagistrato di Corte di appello è sostituito dal com-ponente effettivo più anziano (1).–––––––––––

(1) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto, han-no sostituito gli originari commi secondo e terzo pereffetto dell’art. 1, l. 11 maggio 1965, n. 480.

Art. 46. Ammissione al concorso per uditoregiudiziario. Il giudizio sull’ammissione al concor-so per uditore giudiziario. previsto nell’art. 124, ulti-mo comma, dell’ordinamento giudiziario, spetta alConsiglio superiore.

Art. 47. Nomina a uditore giudiziario. Lafacoltà prevista nell’art. 127, ultimo comma, del-l’ordinamento giudiziario è esercitata dal Consigliosuperiore su richiesta del Ministro.

[Art. 48. Tirocinio giudiziario. Le norme per iltirocinio degli uditori, previste nell’art. 129, ultimocomma, dell’ordinamento giudiziario, sono determi-nate dal Consiglio superiore sentito il Ministro.] –––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 38, D.Lgs. 30 gen-naio 2006, n. 26, con la decorrenza indicata nel-l’art. 39 del decreto medesimo.

Art. 49. Ammissione all’esame per aggiuntogiudiziario. [L’ammissione all’esame pratico per lapromozione ad aggiunto giudiziario, a norma dal-l’art. 132 dell’ordinamento giudiziario, è deliberatadal Consiglio superiore su parere motivato dei Capidella Corte di appello] (1). –––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 7, l. 25 maggio1970, n. 357.

Art. 50. Promozione a magistrato di tribunale.La promozione alla categoria di magistrato di tribu-nale, prevista nell’art. 139 dell’ordinamento giudi-ziario, è disposta su parere motivato del Consigliogiudiziario presso la Corte d’appello del distretto diresidenza.

Il parere è comunicato all’interessato e al Ministro.L’interessato, in caso di parere contrario, ha facoltàdi presentare deduzioni al Consiglio superiore, entrotrenta giorni dalla comunicazione; il Ministro puòformulare in ogni caso osservazioni a norma dal-l’art. 11 della legge.

Art. 51. Ammissione al concorso per magistratodi Corte di appello. L’ammissione al concorso perla promozione a magistrato di Corte di appello èdeliberata dal Consiglio superiore su parere motiva-to del Consiglio giudiziario.

Il parere è comunicato all’interessato ed al Mini-stro. L’interessato, in caso di parere contrario, ha

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facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superio-re, entro quindici giorni dalla comunicazione; ilMinistro può formulare in ogni caso osservazioni anorma dall’art. 11 della legge.

Per i magistrati che prestano servizio presso ilMinistero di grazia e giustizia il parere per l’ammis-sione al concorso è riservato al Ministro, sentito ilConsiglio di amministrazione.

Art. 52. Produzione dei titoli nei concorsi enegli scrutini. La determinazione del periodo alquale debbono riferirsi i lavori giudiziari a normadall’art. 158, secondo comma, dell’ordinamentogiudiziario, spetta al Consiglio superiore. Il provve-dimento previsto dal terzo comma è adottato dalComitato di presidenza.

Le stesse disposizioni si applicano per la determi-nazione dei periodi previsti negli articoli 163, secon-do comma, dell’ordinamento giudiziario.

Art. 53. Ordine delle promozioni per scrutinio.La facoltà, prevista nell’art. 172, primo comma, del-l’ordinamento giudiziario, di derogare all’ordinedelle promozioni quando ricorrono speciali esigenzedi servizio, spetta al Consiglio superiore della magi-stratura.

Art. 54. Reclami e ricorsi. Scaduto il termine ditrenta giorni indicato nell’art. 12 della legge, ilConsiglio superiore prende in esame i reclami pro-posti, ed entro i trenta giorni successivi approva lagraduatoria quando non vi riscontra violazioni dilegge.

Alle decisioni del Consiglio superiore sui ricorsiprevisti nell’art. 13 della legge si applica la disposi-zione dall’art. 167, settimo comma, dell’ordinamen-to giudiziario.

I magistrati componenti elettivi del Consigliosuperiore che abbiano fatto parte di commissioni diconcorso o di scrutinio non possono partecipare alledeliberazioni del Consiglio sui reclami e sui ricorsiproposti, a norma degli articoli 12 e 13 della legge,avverso gli atti e le deliberazioni delle commissionistesse (1). –––––––––––

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30aprile 1973, n. 51 (G.U. 9 maggio 1973, n. 119) hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimocomma dell’art. 54, nella parte in cui esclude imembri di diritto del Consiglio superiore dellamagistratura dal divieto di partecipare alle deli-berazioni del Consiglio, previste nei commi primoe secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e recla-mi avverso gli atti e le deliberazioni delle com-missioni.

Art. 55. Provvedimenti in materia di inamovi-bitità. I provvedimenti previsti negli articoli 2,secondo comma, e 3 del regio decreto legislativo 31maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magi-

stratura, sono adottati in conformità di deliberazionemotivata del Consiglio superiore, osservate le for-malità prescritte dall’art. 4 dello stesso decreto.

Nei casi previsti nel quarto o quinto comma dal-l’art. 3 sopra citato non è richiesto il parere del Con-siglio giudiziario.

Art. 56. Poteri di sorveglianza del Ministro. Perl’esercizio dell’azione disciplinare, per l’organizza-zione del funzionamento dei servizi relativi alla giu-stizia, nonché per l’esercizio di ogni altra attribuzio-ne riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sor-veglianza su tutti gli uffici giudiziari e può chiedereai capi di Corte informazioni sul conto di singolimagistrati.

[Art. 57. Sospensione provvisoria del magistra-to in sede disciplinare. Nella ipotesi prevista nel-l’art. 30, terzo comma, del regio decreto legislativo31 maggio 1946, n. 511, i provvedimenti ivi indica-ti sono adottati dalla sezione disciplinare, su richie-sta del Ministro o del pubblico ministero.] –––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

[Art. 58. Sospensione provvisoria del magistra-to sottoposto a procedimento penale. I provvedi-menti previsti nell’art. 31, terzo e quarto comma, delregio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,sono adottati in conformità di deliberazione dellasezione disciplinare su richiesta del Ministro o delpubblico ministero.] –––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

[Art. 59. Azione disciplinare. I rapporti relativi afatti suscettibili di valutazione in sede disciplinaresono trasmessi al Ministro e al Procuratore Genera-le presso la Corte suprema di cassazione.

Il Ministro promuove l’azione disciplinaremediante richiesta al Procuratore Generale presso laCorte suprema di cassazione.

Il Procuratore Generale inizia l’azione disciplina-re richiedendo al Consiglio superiore della magi-stratura l’istruzione formale, ovvero comunicandoallo stesso Consiglio che procedo con istruzionesommaria.

Il Procuratore Generale, quando intende promuo-vere l’azione disciplinare avvalendosi della facoltàattribuitagli dall’art. 14 della legge, ne dà notizia alMinistro dieci giorni prima, indicando sommaria-mente i fatti per i quali intende procedere. Il Mini-stro, se ritiene che l’azione disciplinare debba esse-re estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al ProcuratoreGenerale anche dopo l’inizio dell’azione stessa.

La comunicazione preventiva di cui al comma pre-

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cedente non è richiesta quando il Procuratore Gene-rale contesta o chiede che siano contestati nuovi fat-ti durante il corso dell’istruzione.

L’azione disciplinare non può essere promossadopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il pro-curatore generale hanno avuto notizia del fatto cheforma oggetto dell’addebito disciplinare (1).

La richiesta del Ministro al procuratore generaleovvero la richiesta o la comunicazione del procura-tore generale al Consiglio superiore determina a tut-ti gli effetti l’inizio del procedimento (1).

Dell’inizio del procedimento deve essere datacomunicazione all’incolpato con la indicazione delfatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori nonprecedeuti dalla comunicazione all’incolpato sononulli, ma la nullità non può essere più rilevata se nonè dedotta con dichiarazione scritta e motivata neltermine di cinque giorni dalla comuinicazione deldecreto che fissa la discussione orale davanti allasezione disciplinare (1).

Entro un anno dall’inizio del procedimento deveessere comunicato all’incolpato il decreto che fissala discussione orale davanti alla sezione disciplina-re. Nei due anni successivi dalla predetta comunica-zione deve essere pronunciata la sentenza. Quando itermini non sono osservati, il procedimento discipli-nare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta(1) (2).

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è tra-smessa copia al Ministro (1).

Il corso dei termini di cui al presente articolo èsospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l’a-zione penale, ovvero se nel corso del procedimen-to viene sollevata questione di legttimità costitu-zionale, e riprende a decorrere rispettivamente dalgiorno in cui è pronunciata la sentenza o il decretoindicati nell’articolo 3 del codice di procedurapenale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata ladecisione della Corte costituzionale. Il corso deitermini è altresì sospeso durante il tempo in cuil’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamen-ti specialistici, ovvero durante il tempo in cui ilprocedimento è rinviato a richiesta dell’incolpato(1).] (3)–––––––––––

(1) Gli attuali commi settimo, ottavo, nono, deci-mo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono l’o-riginario settimo comma per effetto dell’art. 12, l. 3gennaio 1981, n. 1.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12-28dicembre 1990, n. 579 (G.U. 2 gennaio 1991, n. 1 -serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità delnono comma nella parte in cui non estendeva i ter-mini ivi fissati al procedimento di rinvio.

(3) Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 feb-braio 2006, n. 109 con la decorrenza indicata nel-l’art. 32 del medesimo decreto legislativo.

[Art. 60. Ricorso avverso le decisioni della

sezione disciplinare. Il ricorso previsto nell’art. 17,ultimo comma, della legge, può essere proposto allesezioni unite civili della Corte suprema di cassazio-ne dal Ministro per la grazia e giustizia, dal Procu-ratore Generale presso la stessa Corte e dall’incol-pato, entro sessanta giorni dalla comunicazione delprovvedimento disciplinare in copia integrale.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

[Art. 61. Provvedimenti disciplinari. Esecuzio-ne. È abolita la facoltà prevista nell’art. 20, secon-do comma, del regio decreto legislativo 31 maggio1946, n. 511.

Le decisioni disciplinari con cui è inflitto l’am-monimento o la censura sono eseguite nelle formerispettivamente previste negli articoli 20 e 21 deldecreto citato nel comma precedente. Copia delverbale è trasmessa al Consiglio superiore e alMinistro.

Le decisioni che infliggono la perdita dell’anzia-nità, la rimozione o la destituzione sono eseguitemediante decreto del Presidente della Repubblicacontrofirmato dal Ministro.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

[Art. 62. Revisione del procedimento discipli-nare. Il potere di chiedere la revisione del proce-dimento disciplinare, previsto nell’art. 37, sestocomma, del regio decreto legislativo 31 maggio1946, n. 511, può essere esercitato anche dal Pro-curatore Generale presso la Corte suprema di cas-sazione. ]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 31, D.Lgs. 23 febbraio2006, n. 109 con la decorrenza indicata nell’art. 32del medesimo decreto legislativo.

Art. 63. Competenza del Consiglio e del Mini-stro in ordine a particolari provvedimenti. Iprovvedimenti previsti negli articoli 7, 12, secondocomma, 37 e 112 dell’ordinamento giudiziarioapprovato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, sono adottati, su richiesta`del Ministro, conl’osservanza delle forme previste nell’art. 17 dellalegge. Restano ferme le facoltà attribuite al Mini-stro negli articoli 10 e 162, secondo comma, del-l’ordinamento giudiziario, e quelle attribuite aicapi di Corte in materia di applicazioni e di sup-plenze a norma dello stesso ordinamento e dall’art.2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio1945, n. 232.

Art. 64. Autorizzazione alle funzioni di arbitro.L’autorizzazione prevista nell’art. 16, secondo com-

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ma, dell’ordinamento giudiziario è concessa dalConsiglio superiore che ne informa il Ministro.

Art. 65. Incompatibilità per vincoli di parentelao di affinità. La valutazione prevista nell’art. 19,secondo comma, dell’ordinamento giudiziario, spet-ta al Consiglio superiore.

Art. 66. Elezioni. Nella prima attuazione dellalegge:

a) le attribuzioni di cui all’art. 18, numeri 1 e 2,della legge sono esercitate dal Ministro per la graziae giustizia;

b) la comunicazione prescritta dagli articoli22, secondo comma, lettera b), e 24, secondocomma, lettera b), è fatta al Presidente dellaRepubblica;

c) l’esemplare del verbale da trasmettersi allasegreteria del Consiglio superiore della magistraturaa norma degli articoli 22, secondo comma, lettera c),e 24, secondo comma, lettera c), è inviato alla segre-teria del Consiglio superiore della magistraturacostituito a norma del regio decreto legislativo 31maggio 1946, n. 511, che ne curerà la trasmissionealla nuova segreteria.

Art. 67. Segreteria. Le attribuzioni di segreteriasono esercitate dalla segreteria dell’attuale Consi-glio superiore fino all’entrata in funzione dellasegreteria del nuovo Consiglio.

Art. 68. Revisione dello scrutinio. Contro ledeliberazioni delle sezioni dell’attuale Consigliosuperiore relative agli scrutini, l’interessato, se alladata dell’insediamento del nuovo Consiglio non haproposto istanza di revisione, ha facoltà di proporreal Consiglio superiore il ricorso previsto nell’art. 13della legge, purché non sia scaduto il termine pre-visto nell’art. 167, sesto comma, dell’ordinamentogiudiziario.

Il Ministro, se non ha già chiesto la revisione, hafacoltà di proporre ricorso; in tal caso il termine pre-visto nell’art. 13, secondo comma, della legge, decor-re dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

Se è stata proposta l’istanza di revisione dal Mini-stro o dall’interessato, su di essa delibera il nuovoConsiglio superiore.

Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, ledeliberazioni e gli elenchi relativi agli scrutini resta-no fermi.

Art. 69. Assunzioni e promozioni dei magistra-ti per concorso. Le commissioni esaminatrici deiconcorsi per le assunzioni e le promozioni e quellaper gli esami di aggiunto giudiziario, già nominatealla data dell’insediamento del nuovo Consiglio,restano in funzione. Alle graduatorie da esse for-mate si applica la disposizione dall’art. 12 dellalegge.

Art. 70. Giudizi disciplinari in corso. La cogni-zione dei procedimenti disciplinari in corso alla data

di insediamento del nuovo Consiglio superiore èdevoluta alla sezione disciplinare, ferma restando lavalidità degli atti già compiuti.

Art. 71. Ricorsi in materia disciplinare. Sealla data dell’insediamento del nuovo Consigliosuperiore non è stato proposto ricorso contro ledecisioni dei Consigli giudiziari costituiti in tribu-nali disciplinari e non sono scaduti i termini pre-visti nell’art. 37 del regio decreto legislativo 31maggio 1946, n. 511, il ricorso può essere propo-sto alla sezione disciplinare del nuovo Consigliosuperiore.

Art. 72. Revisione del procedimento disciplina-re. I giudizi di revisione previsti nell’art. 37, sestocomma, del regio decreto legislativo 31 maggio1946, n. 511, sono devoluti alla sezione disciplinaredel nuovo consiglio superiore.

Art. 73. Esecuzione dei provvedimenti discipli-nari. Le decisioni definitive dei Consigli giudiziaricostituiti in tribunali disciplinari e della Corte disci-plinare, che alla data dell’insediamento del nuovoConsiglio non hanno avuto esecuzione, sono esegui-te nelle forme previste dall’art. 61.

Art. 74. Entrata in vigore del presente decreto.Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-sivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana.

Mod. A (rosa) Scheda per la manifestazione del voto

da parte dei magistrati di Corte di cassazione.

Elezione del Consiglio superiore della magistratura

(1) VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COM-PONENENTI APPARTENENTI

ALLA CATEGORIA DEI MAGISTRATI DICORTE DI CASSAZIONE

Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo

1.............................................................................................................................................................. 2.............................................................................................................................................................. 3.............................................................................................................................................................. 4..............................................................................................................................................................

Magistrati di Corte di cassazione 1.............................................................................................................................................................. 2..............................................................................................................................................................

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3.............................................................................................................................................................. 4.............................................................................................................................................................. 5.............................................................................................................................................................. 6..............................................................................................................................................................

–––––––––––(1) Indicare il giorno in cui deve aver luogo la

votazione.

Avvertenza Ciascun magistrato di Corte di cassazione ha

facoltà di votare per non più di 3 magistrati di Cor-te di cassazione con ufficio direttivo e per non più di6 magistrati di Corte di cassazione.

Agli effetti della elezione, per magistrati di Cor-te di cassazione con ufficio direttivo si intendonoil Presidente del tribunale superiore delle acquepubbliche, i Presidenti delle Corti di appello e iProcuratori generali presso le stesse Corti, i Pre-sidenti di sezione della Corte suprema di cassa-zione e gli Avvocati generali presso la Cortemedesima.

Per l’espressione del voto occorre indicare ilcognome e il nome del magistrato e, in caso di omo-nimie nell’ambito della stessa categoria, anche l’uf-ficio cui esso è addetto.

MOD. B (verde)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di Corte di appello.

Primo (1) Collegio ( ) (2)

Elezione del Consiglio superiore della magistratura.

(3) VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI

COMPONENTI APPARTENENTIALLA CATEGORIA DEI MAGISTRATI DI

CORTE D’APPELLO

1 ............................................................ 2 ............................................................

Avvertenza. Ciascun magistrato di Corte di appello ha facoltà

di votare per non più di due magistrati di Corte diappello facenti parte di uffici compresi nel collegioelettorale.

Per l’espressione del voto occorre indicare ilcognome e il nome del magistrato e, in caso di omo-nimie nell’ambito della stessa categoria e dello stes-so collegio, anche l’ufficio cui esso è addetto. –––––––––––

(1) Oppure: secondo, terzo, quarto. (2) Indicare i capoluoghi dei distretti di Corte di

appello compresi nel collegio. (3) Indicare il giorno in cui deve aver luogo la

votazione.

MOD. C (bianco)

Scheda per la manifestazione del voto da parte deimagistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari

Primo (1) Collegio ( ) (2) Elezione del Consiglio superiore della magistratura

(3) VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI

COMPONENTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI MAGISTRATI

DI TRIBUNALE

1 .......................................................... 2 ..........................................................

Avvertenza. Ciascun magistrato di tribunale o aggiunto giudi-

ziario ha facoltà di votare per non più di due magi-strati di tribunale (con almeno quattro anni dianzianità dalla promozione a tale categoria) facen-ti parte di uffici compresi nel collegio elettorale.Per l’espressione del voto occorre indicare il cogno-me e il nome del magistrato e, in caso di omonimienell’ambito della stessa categoria e dello stesso col-legio, anche l’ufficio cui esso è addetto. –––––––––––

(1) Oppure: secondo, terzo, quarto. (2) Indicare i capoluoghi dei distretti di Corte di

appello compresi nel collegio. (3) Indicare il giorno in cui dove aver luogo la

votazione.

5.

L. 13 aprile 1988, n. 117. Risarcimento deidanni cagionati nell’esercizio delle funzionigiudiziarie e responsabilità civile dei magi-strati

Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Le disposizio-ni della presente legge si applicano a tutti gli appar-tenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa,

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contabile, militare e speciali, che esercitano l’atti-vità giudiziaria, indipendentemente dalla natura del-le funzioni, nonché agli estranei che partecipanoall’esercizio della funzione giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicanoanche ai magistrati che esercitano le proprie funzio-ni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine«magistrato» comprende tutti i soggetti indicati neicommi 1 e 2.

Art. 2. Responsabilità per dolo o colpa grave. 1.Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di uncomportamento, di un atto o di un provvedimentogiudiziario posto in essere dal magistrato con dolo ocolpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovveroper diniego di giustizia può agire contro lo Stato perottenere il risarcimento dei danni patrimoniali eanche di quelli non patrimoniali che derivino da pri-vazione della libertà personale.

2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie nonpuò dar luogo a responsabilità l’attività di interpre-tazione di norme di diritto né quella di valutazionedel fatto e delle prove.

3. Costituiscono colpa grave:a) la grave violazione di legge determinata da

negligenza inescusabile;b) l’affermazione, determinata da negligenza

inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontra-stabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza ine-scusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incon-trastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l’emissione di provvedimento concernente lalibertà della persona fuori dei casi consentiti dallalegge oppure senza motivazione.

Art. 3. Diniego di giustizia 1. Costituisce dinie-go di giustizia il rifiuto, l’omissione o il ritardo delmagistrato nel compimento di atti del suo ufficioquando, trascorso il termine di legge per il compi-mento dell’atto, la parte ha presentato istanza perottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmen-te, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla datadi deposito in cancelleria. Se il termine non è previ-sto, debbono in ogni caso decorrere inutilmentetrenta giorni dalla data del deposito in cancelleriadell’istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato,prima della sua scadenza, dal dirigente dell’ufficiocon decreto motivato non oltre i tre mesi dalla datadi deposito dell’istanza. Per la redazione di sentenzedi particolare complessità, il dirigente dell’ufficio,con ulteriore decreto motivato adottato prima dellascadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il ter-mine di cui sopra.

3. Quando l’omissione o il ritardo senza giustifica-to motivo concernono la libertà personale dell’im-putato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cin-

que giorni, improrogabili, a decorrere dal depositodell’istanza o coincide con il giorno in cui si è veri-ficata una situazione o è decorso un termine che ren-dano incompatibile la permanenza della misurarestrittiva della libertà personale.

Art. 4. Competenza e termini. 1. L’azione dirisarcimento del danno contro lo Stato deve essereesercitata nei confronti del Presidente del Consigliodei Ministri. Competente è il tribunale del capoluo-go del distretto della corte d’appello, da determinar-si a norma dell’articolo 11 del codice di procedurapenale e dell’articolo 1 delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice di procedurapenale, approvate con decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271 (1).

2. L’azione di risarcimento del danno contro loStato può essere esercitata soltanto quando sianostati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o glialtri rimedi previsti avverso i provvedimenti caute-lari e sommari, e comunque quando non siano piùpossibili la modifica o la revoca del provvedimentoovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando siaesaurito il grado del procedimento nell’ambito delquale si è verificato il fatto che ha cagionato il dan-no. La domanda deve essere proposta a pena didecadenza entro due anni che decorrono dalmomento in cui l’azione è esperibile.

3. L’azione può essere esercitata decorsi tre annidalla data del fatto che ha cagionato il danno se intal termine non si è concluso il grado del procedi-mento nell’ambito del quale il fatto stesso si è veri-ficato.

4. Nei casi previsti dall’articolo 3 l’azione deveessere promossa entro due anni dalla scadenza deltermine entro il quale il magistrato avrebbe dovutoprovvedere sull’istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confrontidella parte che, a causa del segreto istruttorio, nonabbia avuto conoscenza del fatto.–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 2 dicem-bre 1998, n. 420. L’art. 8 co.2 della stessa legge hainoltre disposto che gli articoli 4 e 8 della presentelegge si applicano ai giudizi iniziati successivamen-te alla pubblicazione della citata legge n. 420 nellaGazzetta Ufficiale.

Art. 5. Ammissibilità della domanda. 1. Il tri-bunale, sentite le parti, delibera in camera di consi-glio sull’ammissibilità della domanda di cui all’ar-ticolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udien-za, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto aprovvedere entro quaranta giorni dal provvedimentodi rimessione del giudice istruttore.

3. La domanda è inammissibile quando non sonorispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

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4. L’inammissibilità è dichiarata con decreto moti-vato, impugnabile con i modi e le forme di cuiall’articolo 739 del codice di procedura civile,innanzi alla corte d’appello che pronuncia anch’essain camera di consiglio con decreto motivato entroquaranta giorni dalla proposizione del reclamo.Contro il decreto di inammissibilità della corte d’ap-pello può essere proposto ricorso per cassazione,che deve essere notificato all’altra parte entro trentagiorni dalla notificazione del decreto da effettuarsisenza indugio a cura della cancelleria e comunquenon oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nellacancelleria della stessa corte d’appello nei successi-vi dieci giorni e l’altra parte deve costituirsi nei die-ci giorni successivi depositando memoria e fascico-lo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzio-ne delle parti o dopo la scadenza dei termini per ildeposito, trasmette gli atti senza indugio e comun-que non oltre dieci giorni alla Corte di cassazioneche decide entro sessanta giorni dal ricevimentodegli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulliil provvedimento di inammissibilità della corted’appello, dichiara ammissibile la domanda. Scadu-to il quarantesimo giorno la parte può presentare,rispettivamente al tribunale o alla corte d’appello o,scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassa-zione, secondo le rispettive competenze, l’istanza dicui all’articolo 3.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la doman-da dispone la prosecuzione del processo. La corted’appello o la Corte di cassazione che in sede diimpugnazione dichiarano ammissibile la domandarimettono per la prosecuzione del processo gli attiad altra sezione del tribunale e, ove questa non siacostituita, al tribunale che decide in composizioneintieramente diversa. Nell’eventuale giudizio diappello non possono far parte della corte i magistra-ti che abbiano fatto parte del collegio che ha pro-nunziato l’inammissibilità. Se la domanda è dichia-rata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissionedi copia degli atti ai titolari dell’azione disciplinare;per gli estranei che partecipano all’esercizio di fun-zioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agliorgani ai quali compete l’eventuale sospensione orevoca della loro nomina.

Art. 6. Intervento del magistrato nel giudizio.1. Il magistrato il cui comportamento, atto o prov-vedimento rileva in giudizio non può essere chia-mato in causa ma può intervenire in ogni fase e gra-do del procedimento, ai sensi di quanto disposto dalsecondo comma dell’articolo 105 del codice di pro-cedura civile. Al fine di consentire l’eventualeintervento del magistrato, il presidente del tribuna-le deve dargli comunicazione del procedimentoalmeno quindici giorni prima della data fissata perla prima udienza.

2. La decisione pronunciata nel giudizio promossocontro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se

il magistrato non è intervenuto volontariamente ingiudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedi-mento non può essere assunto come teste né nel giu-dizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.

Art. 7. Azione di rivalsa. 1. Lo Stato, entro un annodal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudizia-le o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiara-zione di ammissibilità di cui all’articolo 5, esercita l’a-zione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. In nessun caso la transazione è opponibile almagistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudiziodisciplinare.

3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispon-dono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei allamagistratura che concorrono a formare o formanoorgani giudiziari collegiali rispondono in caso didolo e nei casi di colpa grave di cui all’articolo 2,comma 3, lettere b) e c).

Art. 8. Competenza per l’azione di rivalsa emisura della rivalsa. 1. L’azione di rivalsa deveessere promossa dal Presidente del Consiglio deiMinistri.

2. L’azione di rivalsa deve essere proposta davan-ti al tribunale del capoluogo del distretto della corted’appello, da determinarsi a norma dell’articolo 11del codice di procedura penale e dell’articolo 1 del-le norme di attuazione, di coordinamento e transito-rie del codice di procedura penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (1).

3. La misura della rivalsa non può superare unasomma pari al terzo di una annualità dello stipendio,al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magi-strato al tempo in cui l’azione di risarcimento è pro-posta, anche se dal fatto è derivato danno a più per-sone e queste hanno agito con distinte azioni diresponsabilità. Tale limite non si applica al fattocommesso con dolo. L’esecuzione della rivalsaquando viene effettuata mediante trattenuta sullo sti-pendio, non può comportare complessivamente ilpagamento per rate mensili in misura superiore alquinto dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano ancheagli estranei che partecipano all’esercizio delle fun-zioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa ècalcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, alnetto delle trattenute fiscali, che compete al magi-strato di tribunale; se l’estraneo che partecipa all’e-sercizio delle funzioni giudiziarie percepisce unostipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomonetto inferiore allo stipendio iniziale del magistratodi tribunale, la misura della rivalsa è calcolata inrapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cuil’azione di risarcimento è proposta.–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 2 dicem-bre 1998, n. 420. L’art. 8 co.2 della stessa legge ha

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inoltre disposto che gli articoli 4 e 8 della presentelegge si applicano ai giudizi iniziati successivamen-te alla pubblicazione della citata legge n. 420 nellaGazzetta Ufficiale.

Art. 9. Azione disciplinare. 1. Il procuratore gene-rale presso la Corte di cassazione per i magistratiordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altricasi devono esercitare l’azione disciplinare nei con-fronti del magistrato per i fatti che hanno dato causaall’azione di risarcimento, salvo che non sia stata giàproposta, entro due mesi dalla comunicazione di cuial comma 5 dell’articolo 5. Resta ferma la facoltà delMinistro di grazia e giustizia di cui al secondo com-ma dell’articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essereacquisiti, su istanza di parte o d’ufficio, nel giudiziodi rivalsa.

3. La disposizione di cui all’articolo 2, che circo-scrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa graveivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

Art. 10. Consiglio di presidenza della Corte deiconti. 1. Fino all’entrata in vigore della legge diriforma della Corte dei conti, la competenza per igiudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti econseguenti che riguardano le funzioni dei magi-strati della Corte dei conti è affidata al consiglio dipresidenza.

2. Il consiglio di presidenza è composto:a) dal presidente della Corte dei conti, che lo pre-

siede;b) dal procuratore generale della Corte dei conti;c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o,

in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano(1);

d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presi-denti delle due Camere tra i professori universitariordinari di materie giuridiche o gli avvocati conquindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche dipresidente di sezione, consigliere o vice procurato-re, primo referendario e referendario in proporzionealla rispettiva effettiva consistenza numerica qualerisulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell’anno dicostituzione dell’organo.

2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presi-denza durano in carica 4 anni e non sono nuova-mente eleggibili per i successivi otto anni dalla sca-denza dell’incarico (2).

3. Alle adunanze del consiglio di presidenza parte-cipa il segretario generale senza diritto di voto.

4. Il consiglio di presidenza ha il compito di deci-dere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adu-nanze che hanno tale oggetto non partecipa il segre-tario generale ed il procuratore generale è chiamatoa svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti,esclusivamente le funzioni inerenti alla promozionedell’azione disciplinare e le relative richieste.

5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 nonpossono esercitare alcuna attività suscettibile diinterferire con le funzioni della Corte dei conti.

6. Alla elezione dei componenti di cui alla letterae) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti imagistrati con voto personale e segreto.

7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltan-to una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre talenumero.

8. Per l’elezione è istituito presso la Corte dei contil’ufficio elettorale nominato dal presidente della Cor-te dei conti e composto da un presidente di sezione,che lo presiede, e da due consiglieri più anziani diqualifica in servizio presso la Corte dei conti.

9. Il procedimento disciplinare è promosso dalprocuratore generale della Corte dei conti. Nellamateria si applicano gli articoli 32, 33, commisecondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n.186.

10. Fino all’entrata in vigore della legge di riformadella Corte dei conti si applicano in quanto compa-tibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto,quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto com-ma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3),e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), dellalegge 27 aprile 1982, n. 186.–––––––––––

(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 7 feb-braio 2006, n. 62, pubblicato nella G.U. 3 marzo2006, n. 52 (e, secondo quanto disposto dall’art. 2del medesimo decreto, in vigore dal novantesimogiorno successivo a quello della sua pubblicazionenella G.U.).

(2) Comma inserito dall’art. 1, D.Lgs. 7 febbraio2006, n. 62. Per l’entrata in vigore delle disposizio-ni di cui al citato D.Lgs. n. 62/2006, vedi preceden-te nota (1).

Art. 11. Disposizioni concernenti i referendari eprimi referendari della Corte dei conti. 1. È abo-lito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 delregio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della leg-ge 13 ottobre 1969, n. 691.

2. Si applicano ai referendari e primi referendaridella Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimocomma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile1982, n. 186, con decorrenza dall’entrata in vigoredella presente legge (1).

3. Al relativo onere si provvede mediante l’indispo-nibilità per tre anni di cinque posti di quelli cumulati-vamente previsti per le qualifiche di consigliere, viceprocuratore generale, primo referendario e referenda-rio dalla tabella B annessa alla legge 20 dicembre1961, n. 1345, integrata ai sensi dell’articolo 13 deldecreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,e dell’articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.–––––––––––

(1) Vedi anche la L. 13 luglio 1990, n. 189.

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Art. 12. Stato giuridico ed economico dei com-ponenti non magistrati del consiglio di presidenzadella Corte dei conti. 1. Per lo stato giuridico deicomponenti non magistrati del consiglio di presiden-za della Corte dei conti si osservano in quanto appli-cabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958,n. 195, e successive modificazioni. Il trattamentoeconomico di tali componenti è stabilito con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, avutoriguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro edall’indennità dei componenti del Consiglio superioredella magistratura eletti dal Parlamento.

Art. 13. Responsabilità civile per fatti costi-tuenti reato. 1. Chi ha subito un danno in conse-guenza di un fatto costituente reato commesso dalmagistrato nell’esercizio delle sue funzioni ha dirit-to al risarcimento nei confronti del magistrato e del-lo Stato. In tal caso l’azione civile per il risarcimen-to del danno ed il suo esercizio anche nei confrontidello Stato come responsabile civile sono regolatidalle norme ordinarie.

2. All’azione di regresso dello Stato che sia tenutoal risarcimento nei confronti del danneggiato si pro-cede altresì secondo le norme ordinarie relative allaresponsabilità dei pubblici dipendenti.

Art. 14. Riparazione per errori giudiziari. 1. Ledisposizioni della presente legge non pregiudicano ildiritto alla riparazione a favore delle vittime di erro-ri giudiziari e di ingiusta detenzione.

Art. 15. Esenzioni. 1. Si osserva, in quanto appli-cabile, l’articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n.319, come sostituito dall’art. 10, della legge 11 ago-sto 1973, n. 533.–––––––––––

L’originario art. 15 è stato così modificato pereffetto delle modificazioni apportate dagli artt. 299e 300, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (che ne hasostituito la rubrica; abrogato gli originari commi 1e 2; sostituito l’originario comma 2 con l’attualeprimo comma), in vigore dal 1° luglio 2002.

Art. 16. Responsabilità dei componenti gli orga-ni giudiziari collegiali. 1. All’articolo 148 del codi-ce di procedura penale dopo il comma terzo èaggiunto il seguente:

«Dei provvedimenti collegiali è compilato som-mario processo verbale il quale deve contenere lamenzione della unanimità della decisione o del dis-senso, succintamente motivato, che qualcuno deicomponenti del collegio, da indicarsi nominativa-mente, abbia eventualmente espresso su ciascunadelle questioni decise. Il verbale, redatto dal menoanziano dei componenti togati del collegio e sotto-scritto da tutti i componenti del collegio stesso, èconservato a cura del presidente in plico sigillatopresso la cancelleria dell’ufficio» (1).

2. All’articolo 131 del codice di procedura civile èaggiunto, in fine, il seguente comma:

«Dei provvedimenti collegiali è compilato som-mario processo verbale, il quale deve contenere lamenzione dell’unanimità della decisione o del dis-senso, succintamente motivato, che qualcuno deicomponenti del collegio, da indicarsi nominativa-mente, abbia eventualmente espresso su ciascunadelle questioni decise. Il verbale, redatto dal menoanziano dei componenti togati del collegio e sotto-scritto da tutti i componenti del collegio stesso, èconservato a cura del presidente in plico sigillatopresso la cancelleria dell’ufficio» (1).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicanoanche ai provvedimenti di altri giudici collegialiaventi giurisdizione in materia penale e di prevenzio-ne; le disposizioni di cui al comma 2 si applicanoanche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventigiurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delledeliberazioni è redatto dal meno anziano dei compo-nenti del collegio o, per i collegi a composizionemista, dal meno anziano dei componenti togati, ed èsottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Nei casi previsti dall’articolo 3, il magistratocomponente l’organo giudiziario collegiale ri-spon-de, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiu-sto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivatodall’inosservanza di obblighi di sua specifica com-petenza.

5. Il tribunale innanzi al quale è proposta l’azione dirivalsa ai sensi dell’articolo 8 chiede la trasmissionedel plico sigillato contenente la verbalizzazione delladecisione alla quale si riferisce la dedotta responsabi-lità e ne ordina l’acquisizione agli atti del giudizio.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustiziavengono definiti i modelli dei verbali di cui ai com-mi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conserva-zione dei plichi sigillati nonché della loro distruzio-ne quando sono decorsi i termini previsti dall’arti-colo 4 (2).–––––––––––

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-18gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato l’illegittimità delprimo e secondo comma dell’art. 16, nella parte incui dispongono che «è compilato sommario proces-so verbale» anziché «può, se uno dei componentidell’organo collegiale lo richieda, essere compilatosommario processo verbale».

(2) Vedi il D.M. 16 aprile 1988.

Art. 17. Modifica dell’articolo 328 del codicepenale. 1. Il secondo comma dell’articolo 328 delcodice penale è sostituito dal seguente:

«Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi èomissione o ritardo quando siano decorsi i terminiprevisti dalla legge perché si configuri diniego digiustizia».

Art. 18. Misure finanziarie. 1. Agli oneri conse-guenti all’attuazione dell’articolo 15 della presentelegge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d’an-

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no a decorrere dall’esercizio 1988, si fa frontemediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione delMinistero del tesoro per l’anno 1988, utilizzandoparzialmente l’accantonamento «Revisione dellanormativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Gli altri oneri derivanti dall’attuazione della pre-sente legge sono imputati ad apposito capitolo da isti-tuire «per memoria» nello stato di previsione del Mini-stero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in con-siderazione della natura della spesa, mediante preleva-mento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ed’ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19. Entrata in vigore. 1. La presente leggeentra in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.

2. La presente legge non si applica ai fatti illecitiposti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagliarticoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigo-re (1).–––––––––––

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-22 otto-bre 1990, n. 468, ha dichiarato l’illegittimità costitu-zionale dell’art. 19, comma secondo, nella parte incui, quanto ai giudizi di responsabilità civile deimagistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988,non prevede che il Tribunale competente verifichi conriti camerale la non manifesta infondatezza delladomanda ai fini della sua ammissibilità.

6.

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. Approva-zione delle norme per l’adeguamento del-l’ordinamento giudiziario al nuovo processopenale ed a quello a carico degli imputatiminorenni.

Art. 1. Nomina di avvocati e professori univer-sitari all’ufficio di consigliere di cassazione. 1. Iprofessori ordinari di università nelle materie giuri-diche e gli avvocati che abbiano almeno quindicianni di effettivo esercizio e siano iscritti nell’albospeciale per le giurisdizioni superiori di cui all’arti-colo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meritiinsigni, all’ufficio di consigliere della Corte di cas-sazione in numero non superiore ad un decimo deiposti previsti nell’organico complessivo della Corte.Entro tale limite è annualmente riservato alle nomi-

ne di cui al presente comma un quarto dei posti mes-si a concorso dal Consiglio superiore della magi-stratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini dicui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio1989, n. 32.

2. La nomina è conferita con decreto del Presiden-te della Repubblica, su designazione del Consigliosuperiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzodi ogni anno sono inviate al Consiglio superiore del-la magistratura, con le modalità da questo stabilite,le segnalazioni di persone disponibili, effettuatedagli organismi universitari e forensi individuati dalConsiglio stesso. Il Consiglio superiore della magi-stratura, acquisiti i documenti comprovanti il pos-sesso dei requisiti necessari per la nomina e di quel-li utili a comprovare la presenza dei meriti insigni,nonché una dichiarazione attestante l’insussistenzadelle cause di incompatibilità previste dalla legge,determina il numero dei posti da coprire e, acquisitoil parere del Consiglio universitario nazionale(CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvedealla designazione dei nominandi con deliberazionemotivata. Il Presidente della Repubblica emana iprovvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, edentro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cas-sazione nominati assumono possesso dell’ufficio.

4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso dimancata copertura dei posti riservati, il Consigliosuperiore della magistratura provvede alla coperturacon magistrati ordinari.

Art. 2. Requisiti per la nomina ed elementi dispecifica rilevanza. 1. Per la nomina a consiglieredi cassazione ai sensi della presente legge, oltre aquelli previsti dal comma 1 dell’articolo 1, sonorichiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;b) godere dell’esercizio dei diritti civili e politici;c) non avere riportato condanne per delitti non

colposi o a pena detentiva anche per contravvenzio-ne, non essere incorso nella interdizione perpetua otemporanea dai pubblici uffici, non essere stato sot-toposto a misure di prevenzione o di sicurezza, nonaver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’av-vertimento;

d) non aver superato l’età di sessantacinque annie avere idoneità fisica e psichica;

e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impe-gnati a cessare, l’esercizio dell’attività forense e diqualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa,autonoma o dipendente; per i professori universita-ri, l’avere ottenuto o richiesto, o l’essere impegnatia richiedere, la cessazione del rapporto d’impiegocon l’amministrazione o l’ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la desi-gnazione deve cadere su persona che, per particola-ri meriti scientifici o per la ricchezza dell’esperien-za professionale, possa apportare alla giurisdizione

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di legittimità un contributo di elevata qualificazioneprofessionale. A tal fine, costituiscono parametri divalutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, lerelazioni svolte in occasione della partecipazione aconvegni.

3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi dispecifica rilevanza:

a) l’esercizio dell’attività forense da parte di pro-fessore d’università presso le giurisdizioni superiori;

b) l’insegnamento universitario in materie giuri-diche per un periodo non inferiore a dieci anni;

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudizia-rie per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. A parità di possesso degli elementi di specificarilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamentenominati coloro che risultano avere maggiore anzia-nità nel ruolo dei docenti universitari o nell’iscrizio-ne agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazionedell’attività pregressa, questa deve avvenire, a penadi decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3. Collocazione nel ruolo e stato giuridico.1. Il magistrato nominato ai sensi della presente leg-ge prende posto nel ruolo di anzianità della magi-stratura subito dopo l’ultimo dei magistrati dichiara-ti idonei ad essere ulteriormente valutati al fine delconferimento delle funzioni; nel caso in cui piùmagistrati vengano collocati nel predetto ruolo, cia-scuno vi prende posto secondo l’anzianità di iscri-zione nel ruolo dei docenti universitari o nell’albospeciale per le giurisdizioni superiori.

2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico deimagistrati ordinari ed è tenuto all’osservanza deirelativi doveri, con possibilità di deroga per quantoconcerne l’obbligo della residenza di cui all’articolo12 dell’ordinamento giudiziario, approvato conregio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successivemodificazioni.

3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magi-strato nominato ai sensi della presente legge è sotto-posto a valutazione di idoneità da parte del Consi-glio superiore della magistratura al fine del conferi-mento delle funzioni direttive superiori nell’ambitodella Corte di cassazione.

Art. 4. Destinazione per l’esercizio delle funzioni.1. Il magistrato nominato ai sensi della presente leg-ge può essere destinato esclusivamente alle funzionigiudicanti nell’ambito della Corte di cassazione.

Art. 5. Trattamento economico. 1. Al magistra-to nominato ai sensi della presente legge è attribuitoil trattamento economico complessivo annuo spet-tante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981,n. 27, e successive modificazioni, al magistratodichiarato idoneo ai fini del conferimento delle fun-zioni di cassazione con venti anni di anzianità com-plessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni dianzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.

2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferi-mento delle funzioni direttive superiori nell’ambitodella Corte di cassazione, prevista nell’articolo 3,comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, adecorrere dal compimento del quarto anno dallanomina.

Art. 6. Trattamento previdenziale. 1. Al consi-gliere di cassazione nominato ai sensi della presentelegge è attribuito il trattamento previdenziale edassistenziale dei magistrati ordinari.

2. Nel caso di pregresso esercizio dell’attivitàforense si applicano le disposizioni di cui alla legge5 marzo 1990, n. 45.

7.

D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398. Modificaalla disciplina del concorso per uditore giu-diziario e norme sulle scuole di specializza-zione per le professioni legali, a norma del-l’articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15maggio 1997, n. 127 (G.U. 18 novembre1997, n. 269).

CAPO ISEMPLIFICAZIONE DEL CONCORSO

PER UDITORE GIUDIZIARIO

Artt.1 – 13. Omissis (1)–––––––––––

(1) Recano modificazioni al R.D. 30 gennaio1941, n. 12.

Art. 14. Sottocommissioni. 1. Se i candidati chehanno portato a termine la prova scritta sono più ditrecento, il presidente forma per ogni seduta duesottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna,secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati daesaminare. Le sottocommissioni sono rispettiva-mente presiedute dal presidente e dal vice presiden-te, sostituiti dal commissario magistrato più anzia-no in caso di assenza o impedimento, ed assistite daun segretario.

2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presi-dente articola ciascuna sottocommissione in tre colle-gi, di almeno tre componenti, presieduti dal presiden-te, dal vicepresidente o dal commissario magistratopiù anziano ed assistiti da un segretario. In caso diparità di voti, prevale quello del presidente. Ciascuncollegio esamina gli elaborati di una delle materieoggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sotto-commissione si applicano, rispettivamente, le dispo-sizioni dettate per le sottocommissioni e la commis-sione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 otto-bre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Ciascuna sottocommissione procede all’esameorale dei candidati ed all’attribuzione del punteggio

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finale, osservate, in quanto compatibili, le disposi-zioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 otto-bre 1925, n. 1860.

4. La commissione delibera su ogni oggetto ecce-dente la competenza delle sottocommissioni.

5. Prima di procedere all’esame degli elaboratiscritti ed allo svolgimento della prova orale, la com-missione ne definisce i criteri di valutazione (1).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 9, L. 13 feb-braio 2001, n. 48.

Art. 15. Informazioni. 1. Le autorità alle qualisono trasmesse richieste di informazioni ai sensidell’articolo 124, comma quinto, del regio decreto30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entrotrenta giorni.

CAPO IISCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 16. Scuola di specializzazione per le profes-sioni legali (1). 1. Le scuole di specializzazione per leprofessioni legali sono disciplinate, salvo quantoprevisto dal presente articolo, ai sensi dell’articolo 4,comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (2).

2. Le scuole di specializzazione per le professionilegali, sulla base di modelli didattici omogenei i cuicriteri sono indicati nel decreto di cui all’articolo 17,comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, enel contesto dell’attuazione della autonomia didatti-ca di cui all’articolo 17, comma 95, della predettalegge, provvedono alla formazione comune dei lau-reati in giurisprudenza attraverso l’approfondimentoteorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzatoall’assunzione dell’impiego di magistrato ordinarioo all’esercizio delle professioni di avvocato onotaio. L’attività didattica per la formazione comu-ne dei laureati in giurisprudenza è svolta anche damagistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, pre-vio accordo o convenzione, sono anche condottepresso sedi giudiziarie, studi professionali e scuoledel notariato, con lo specifico apporto di magistrati,avvocati e notai (3).

2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 èfissata in due anni per coloro che conseguono la lau-rea in giurisprudenza secondo l’ordinamento didat-tico previgente all’entrata in vigore degli ordina-menti didattici dei corsi di laurea e di laurea specia-listica per la classe delle scienze giuridiche, adottatiin esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509del Ministro dell’università e della ricerca scientifi-ca e tecnologica (4).

2-ter. L’ordinamento didattico delle scuole di cuial comma 1 è articolato sulla durata di un anno percoloro che conseguono la laurea specialistica per laclasse delle scienze giuridiche sulla base degli ordi-

namenti didattici adottati in esecuzione del decretodel Ministro dell’università e della ricerca scientifi-ca e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Condecreto del Ministro dell’università e della ricercascientifica e tecnologica, di concerto con il Ministrodella giustizia, sono definiti i criteri generali ai finidell’adeguamento dell’ordinamento medesimo alladurata annuale (4).

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite,secondo i criteri indicati nel decreto di cui all’arti-colo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.127, dalle università, sedi di facoltà di giurispruden-za, anche sulla base di accordi e convenzioni interu-niversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà coninsegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione dicui al comma 1 sono presenti almeno un magistratoordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola,è determinato con decreto del Ministro dell’univer-sità e della ricerca scientifica e tecnologica, di con-certo con il Ministro di grazia e giustizia, in misuranon inferiore al dieci per cento del numero com-plessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel cor-so dell’anno accademico precedente, tenendo conto,altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizioa qualunque titolo nell’anno precedente aumentatodel venti per cento del numero di posti resisi vacan-ti nell’organico dei notai nel medesimo periodo, delnumero di abilitati alla professione forense nel cor-so del medesimo periodo e degli altri sbocchi pro-fessionali da ripartire per ciascuna scuola di cui alcomma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuo-le. L’accesso alla scuola avviene mediante concorsoper titoli ed esame. La composizione della commis-sione esaminatrice, come pure il contenuto delleprove d’esame ed i criteri oggettivi di valutazionedelle prove, è definita nel decreto di cui all’articolo17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.Il predetto decreto assicura la presenza nelle com-missioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno con-tenuto identico sul territorio nazionale e si svolgonoin tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. Lavotazione finale è espressa in sessantesimi. Ai finidella formazione della graduatoria, si tiene conto delpunteggio di laurea e del curriculum degli studi uni-versitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione èsubordinato alla certificazione della regolare frequen-za dei corsi, al superamento delle verifiche interme-die, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all’art.17, comma 114, della L.15 maggio 1997, n.127, è emanato sentito il Consi-glio superiore della magistratura (5).–––––––––––

(1) Rubrica così modificata dall’art. 17, L. 13 feb-braio 2001, n.48.

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(2) Comma così modificato dall’art. 17, l. n.48/2001 cit. Con D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, èstato emanato il regolamento contenente le normeper l’istituzione e l’organizzazione delle scuole dispecializzazione per le professioni legali.

(3) Comma così modificato dall’art. 17, L.n.48/2001 cit.

(4) Comma aggiunto dall’art. 17, L. n. 48/2001 cit. (5) L’art. 1, D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, ha

disposto che il diploma di specializzazione, conse-guito presso le scuole di specializzazione per le pro-fessioni legali di cui al presente articolo è valutatoai fini del compimento del periodo di pratica perl’accesso alle professioni di avvocato e notaio per ilperiodo di un anno.

CAPO IIIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17. Norme transitorie e finali. Omissis (1)–––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 9, L. 13 febbraio2001, n. 48.

Art. 18. Abrogazioni. 1. Sono abrogate le normeincompatibili con il presente decreto legislativo edin particolare:

a) l’articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n.746;

b) la legge 4 febbraio 1985, n. 11;c) l’articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio

1989, n. 32;d) gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre

1925, n. 1860;e) l’articolo 12, comma secondo, del regio decre-

to 15 ottobre 1925, n. 1860, come sostituito, da ulti-mo, dall’articolo 1 del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 maggio 1965, n. 617;

f) l’articolo 4, primo comma, del regio decreto15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 19. Termini per adozione di provvedimen-ti. Omissis (1)–––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 9, L. 13 febbraio2001, n. 48.

Art. 20. Norme applicabili al concorso per udi-tore giudiziario riservato alla provincia autono-ma di Bolzano. 1. Fermo restando quanto previstodalle norme vigenti, al concorso per uditore giudi-ziario riservato per la provincia autonoma di Bolza-no, non si applicano i seguenti articoli: 124, commiprimo, secondo e terzo, 125, 125-ter e 125-quaterdel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Al concor-so sono ammessi i laureati in giurisprudenza che,alla data di scadenza del termine per la presentazio-ne della domanda, risultino di età non inferiore aglianni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfinoalle condizioni previste dall’articolo 8 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altrirequisiti richiesti dalle leggi vigenti (1).–––––––––––

(1) Articolo così modificato dall’art. 11, L. 13 feb-braio 2001, n. 48.

8.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Norme inmateria di istituzione del giudice unico diprimo grado (in S.O. alla G.U. 20 marzo1998, n.66) (Stralcio)

Artt. 1 – 15. Omissis.

Art. 16. 1. Omissis.2. La tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12 è sostituita dalla tabella B allegata alpresente decreto.

Art. 17 – 247. Omissis.

Tabella A. Omissis.Tabella B

SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE

1. CORTE D’APPELLO DI ANCONA1 - Tribunale di Ancona

Sezioni distaccate di:1) Fabriano2) Iesi3) Osimo4) Senigallia

2 - Tribunale di Ascoli PicenoSezioni distaccate di:1) San Benedetto del Tronto

3 - Tribunale di Camerino4 - Tribunale di Fermo

Sezioni distaccate di:1) Sant’Elpidio a Mare

5 - Tribunale di MacerataSezioni distaccate di:1) Civitanova Marche

6 - Tribunale di PesaroSezioni distaccate di:1) Fano

7 - Tribunale di Urbino

2. CORTE D’APPELLO DI BARI1 - Tribunale di Bari (1)

Sezioni distaccate di:1) Acquaviva delle Fonti2) Altamura3) Bitonto4) Modugno

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5) Monopoli6) Putignano7) Rutigliano

2 - Tribunale di FoggiaSezioni distaccate di:1) Cerignola2) Manfredonia3) San Severo4) Trinitapoli

3 - Tribunale di LuceraSezioni distaccate di:1) Apricena2) Rodi Garganico

4 - Tribunale di TraniSezioni distaccate di:1) Andria2) Barletta3) Canosa di Puglia4) Molfetta5) Ruvo di Puglia

3. CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA1 - Tribunale di Bologna

Sezioni distaccate di:1) Imola2) Porretta Terme

2 - Tribunale di Ferrara3 - Tribunale di Forlì

Sezioni distaccate di:1) Cesena

4 - Tribunale di ModenaSezioni distaccate di:1) Carpi2) Pavullo nel Frignano3) Sassuolo

5 - Tribunale di ParmaSezioni distaccate di:1) Fidenza

6 - Tribunale di Piacenza7 - Tribunale di Ravenna

Sezioni distaccate di:1) Faenza2) Lugo

8 - Tribunale di Reggio EmiliaSezioni distaccate di:1) Guastalla

9 - Tribunale di Rimini

4. CORTE D’APPELLO DI BRESCIA1 - Tribunale di Bergamo

Sezioni distaccate di:1) Clusone2) Grumello del Monte3) Treviglio

2 - Tribunale di Brescia

Sezioni distaccate di:1) Breno2) Salò

3 - Tribunale di Crema4 - Tribunale di Cremona5 - Tribunale di Mantova

Sezioni distaccate di:1) Castiglione delle Stiviere

5. CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI1 - Tribunale di Cagliari

Sezioni distaccate di:1) Carbonia2) Iglesias3) Sanluri

2 - Tribunale di Lanusei3 - Tribunale di Oristano

Sezioni distaccate di:1) Macomer2) Sorgono

6. CORTE D’APPELLO DI SASSARISezione della Corte d’appello di Cagliari1 - Tribunale di Nuoro2 - Tribunale di Sassari

Sezioni distaccate di:1) Alghero

3 - Tribunale di Tempio PausaniaSezioni distaccate di:1) La Maddalena2) Olbia

7. CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA1 - Tribunale di Caltanissetta2 - Tribunale di Enna3 - Tribunale di Gela4 - Tribunale di Nicosia

8. CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO1 - Tribunale di Campobasso2 - Tribunale di Isernia3 - Tribunale di Larino

Sezioni distaccate di:1) Termoli

9. CORTE D’APPELLO DI CATANIA1 - Tribunale di Caltagirone

Sezioni distaccate di:1) Grammichele

2 - Tribunale di CataniaSezioni distaccate di:1) Acireale2) Adrano3) Belpasso

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4) Bronte5) Giarre7) Mascalucia8) Paternò

3 - Tribunale di Modica4 - Tribunale di Ragusa

Sezioni distaccate di:1) Vittoria

5 - Tribunale di SiracusaSezioni distaccate di:1) Augusta2) Avola3) Lentini

10. CORTE D’APPELLO DI CATANZARO1 - Tribunale di Castrovillari2 - Tribunale di Catanzaro

Sezioni distaccate di:1) Chiaravalle Centrale

3 - Tribunale di CosenzaSezioni distaccate di:1) Acri2) San Marco Argentano

4 - Tribunale di CrotoneSezioni distaccate di:1) Strongoli

5 - Tribunale di Lamezia Terme6 - Tribunale di Paola

Sezioni distaccate di:1) Scalea

7 - Tribunale di Rossano8 - Tribunale di Vibo Valentia

Sezioni distaccate di:1) Tropea

11. CORTE D’APPELLO DI FIRENZE1 - Tribunale di Arezzo

Sezioni distaccate di:1) Montevarchi2) Sansepolcro

2 - Tribunale di FirenzeSezioni distaccate di:1) Empoli2) Pontassieve

3 - Tribunale di GrossetoSezioni distaccate di:1) Orbetello

4 - Tribunale di LivornoSezioni distaccate di:1) Cecina2) Piombino3) Portoferraio

5 - Tribunale di LuccaSezioni distaccate di:1) Viareggio

6 - Tribunale di Montepulciano7 - Tribunale di Pisa

Sezioni distaccate di:1) Pontedera

8 - Tribunale di PistoiaSezioni distaccate di:1) Monsummano Terme2) Pescia

9 - Tribunale di Prato

10 - Tribunale di SienaSezioni distaccate di:1) Poggibonsi

12. CORTE D’APPELLO DI GENOVA

1 - Tribunale di Chiavari

2 - Tribunale di Genova

3 - Tribunale di Imperia

4 - Tribunale di La SpeziaSezioni distaccate di:1) Sarzana

5 - Tribunale di MassaSezioni distaccate di:1) Carrara2) Pontremoli

6 - Tribunale di SanremoSezioni distaccate di:1) Ventimiglia

7 - Tribunale di SavonaSezioni distaccate di:1) Albenga

13. CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA

1 - Tribunale di Avezzano

2 - Tribunale di ChietiSezioni distaccate di:1) Ortona

3 - Tribunale di L’Aquila

4 - Tribunale di LancianoSezioni distaccate di:1) Atessa

5 - Tribunale di PescaraSezioni distaccate di:1) Penne2) San Valentino in Abruzzo Citeriore

6 - Tribunale di Sulmona

7 - Tribunale di TeramoSezioni distaccate di:1) Atri2) Giulianova

8 - Tribunale di Vasto

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14. CORTE D’APPELLO DI LECCE1 - Tribunale di Brindisi

Sezioni distaccate di:1) Fasano2) Francavilla Fontana3) Mesagne4) Ostuni

2 - Tribunale di LecceSezioni distaccate di:1) Campi Salentina2) Casarano3) Galatina4) Gallipoli5) Maglie6) Nardò7) Tricase

15. CORTE D’APPELLO DI TARANTOSezione della Corte d’appello di Lecce1 - Tribunale di Taranto

Sezioni distaccate di:1) Ginosa2) Grottaglie3) Manduria4) Martina Franca

16. CORTE D’APPELLO DI MESSINA1 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Sezioni distaccate di:1) Lipari2) Milazzo

2 - Tribunale di MessinaSezioni distaccate di:1) Taormina

3 - Tribunale di Mistretta4 - Tribunale di Patti

Sezioni distaccate di:1) Sant’Agata di Militello

17. CORTE D’APPELLO DI MILANO (2) 1 - Tribunale di Busto Arsizio

Sezioni distaccate di:1) Gallarate2) Saronno

2 - Tribunale di ComoSezioni distaccate di:1) Cantù2) Erba3) Menaggio

3 - Tribunale di Lecco4 - Tribunale di Lodi5 - Tribunale di Milano

Sezioni distaccate di:1) Cassano D’Adda2) Legnano3) Rho

6 - Tribunale di MonzaSezioni distaccate di:1) Desio

7 - Tribunale di Pavia8 - Tribunale di Sondrio

Sezioni distaccate di:1) Morbegno

9 - Tribunale di VareseSezioni distaccate di:1) Luino

10 - Tribunale di VigevanoSezioni distaccate di:1) Abbiategrasso

11 - Tribunale di Voghera

18. CORTE D’APPELLO DI NAPOLI (3)1 - Tribunale di Ariano Irpino2 - Tribunale di Avellino

Sezioni distaccate di:1) Cervinara

3 - Tribunale di BeneventoSezioni distaccate di:1) Airola2) Guardia Sanframondi

4 - Tribunale di NapoliSezioni distaccate di:1) Afragola2) Capri3) Frattamaggiore4) Ischia5) Marano di Napoli6) Portici7) Pozzuoli

5 - Tribunale di Nola6 - Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi7 - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Sezioni distaccate di:1) Aversa2) Carinola3) Caserta4) Marcianise5) Piedimonte Matese

8 - Tribunale di Torre AnnunziataSezioni distaccate di:1) Castellammare di Stabia2) Gragnano3) Sorrento4) Torre del Greco

19. CORTE D’APPELLO DI PALERMO (4) 1 - Tribunale di Agrigento

Sezioni distaccate di:1) Canicattì2) Licata

2 - Tribunale di Marsala

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Page 71: 53 ORDINAM GIUDIZ

Sezioni distaccate di:1) Castelvetrano2) Mazara del Vallo3) Partanna

3 - Tribunale di PalermoSezioni distaccate di:1) Bagheria2) Carini3) Monreale4) Partinico

4 - Tribunale di Sciacca5 - Tribunale di Termini Imerese

Sezioni distaccate di:1) Cefalù2) Corleone

6 - Tribunale di TrapaniSezioni distaccate di:1) Alcamo

20. CORTE D’APPELLO DI PERUGIA1 - Tribunale di Orvieto2 - Tribunale di Perugia

Sezioni distaccate di:1) Assisi2) Città di Castello3) Foligno4) Gubbio5) Todi

3 - Tribunale di Spoleto4 - Tribunale di Terni

21. CORTE D’APPELLO DI POTENZA1 - Tribunale di Lagonegro2 - Tribunale di Matera

Sezioni distaccate di:1) Pisticci3 - Tribunale di Melfi4 - Tribunale di Potenza

22. CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA1 - Tribunale di Locri

Sezioni distaccate di:1) Siderno

2 - Tribunale di PalmiSezioni distaccate di:1) Cinquefrondi

3 - Tribunale di Reggio CalabriaSezioni distaccate di:1) Melito di Porto Salvo

23. CORTE D’APPELLO DI ROMA (5) 1 - Tribunale di Cassino

Sezioni distaccate di:1) Sora

2 - Tribunale di Civitavecchia3 - Tribunale di Frosinone

Sezioni distaccate di:1) Alatri2) Anagni

4 - Tribunale di LatinaSezioni distaccate di:1) Gaeta2) Terracina

5 - Tribunale di Rieti6 - Tribunale di Roma

Sezioni distaccate di:1) Bracciano2) Castelnuovo di Porto3) Frascati4) Palestrina5) Tivoli

7 - Tribunale di VelletriSezioni distaccate di:1) Albano Laziale2) Anzio

8 - Tribunale di ViterboSezioni distaccate di:1) Civita Castellana2) Montefiascone

24. CORTE D’APPELLO DI SALERNO1 - Tribunale di Nocera Inferiore2 - Tribunale di Sala Consilina

Sezioni distaccate di:1) Sapri

3 - Tribunale di SalernoSezioni distaccate di:1) Amalfi2) Cava De’ Tirreni3) Eboli4) Mercato San Severino5) Montecorvino Rovella

4 - Tribunale di Vallo della Lucania

25. CORTE D’APPELLO DI TORINO (6)1 - Tribunale di Acqui Terme2 - Tribunale di Alba

Sezioni distaccate di:1) Bra

3 - Tribunale di AlessandriaSezioni distaccate di:1) Novi Ligure

4 - Tribunale di Aosta5 - Tribunale di Asti6 - Tribunale di Biella7 - Tribunale di Casale Monferrato8 - Tribunale di Cuneo

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9 - Tribunale di Ivrea10 - Tribunale di Mondovì11 - Tribunale di Novara

Sezioni distaccate di:1) Borgomanero

12 - Tribunale di Pinerolo13 - Tribunale di Saluzzo14 - Tribunale di Torino

Sezioni distaccate di:1) Chivasso2) Ciriè3) Moncalieri4) Susa

15 - Tribunale di Tortona16 - Tribunale di Verbania

Sezioni distaccate di:1) Domodossola

17 - Tribunale di VercelliSezioni distaccate di:1) Varallo

26. CORTE D’APPELLO DI TRENTO1 - Tribunale di Rovereto2 - Tribunale di Trento

Sezioni distaccate di:1) Borgo Valsugana2) Cavalese3) Cles4) Tione di Trento

27. CORTE D’APPELLO DI BOLZANO/BOZENSezione della Corte d’appello di Trento1 - Tribunale di Bolzano/Bozen

Sezioni distaccate di:1) Bressanone/Brixen2) Brunico/Bruneck3) Merano/Meran4) Silandro/Schlanders

28. CORTE D’APPELLO DI TRIESTE1 - Tribunale di Gorizia2 - Tribunale di Pordenone

Sezioni distaccate di:1) San Vito al Tagliamento

3 - Tribunale di Tolmezzo4 - Tribunale di Trieste5 - Tribunale di Udine

Sezioni distaccate di:1) Cividale del Friuli2) Palmanova

29. CORTE D’APPELLO DI VENEZIA1 - Tribunale di Bassano del Grappa2 - Tribunale di Belluno

Sezioni distaccate di:1) Pieve di Cadore

3 - Tribunale di PadovaSezioni distaccate di:1) Cittadella2) Este

4 - Tribunale di RovigoSezioni distaccate di:1) Adria

5 - Tribunale di TrevisoSezioni distaccate di:1) Castelfranco Veneto2) Conegliano3) Montebelluna

6 - Tribunale di VeneziaSezioni distaccate di:1) Chioggia2) Dolo3) Portogruaro4) San Donà di Piave

7 - Tribunale di VeronaSezioni distaccate di:1) Legnago2) Soave

8 - Tribunale di VicenzaSezioni distaccate di:1) Schio

–––––––––––(1) Così corretto con avviso pubblicato nella

Gazz. Uff. 1° ottobre 1998, n. 229.(2) Le sezioni distaccate di tribunale presso la

Corte d’appello di Milano sono state così modifica-te prima dall’allegato 2 al D.M. 11 ottobre 2000 edinfine dall’art. 1, L. 21 febbraio 2006, n. 98.

(3) Per la revisione delle sezioni distaccate di tri-bunale presso la Corte d’appello di Napoli vedi gliallegati 2 e 4 al D.M. 11 ottobre 2000.

(4) Le sezioni distaccate di tribunale presso laCorte d’appello di Palermo sono state così modifi-cate dall’allegato 2 al D.M. 11 ottobre 2000.

(5) Per la revisione delle sezioni distaccate di tri-bunale presso la Corte d’appello di Roma vedi gliallegati 2 e 6 al D.M. 11 ottobre 2000.

(6) Le sezioni distaccate di tribunale presso laCorte d’appello di Torino sono state così modifica-te dall’allegato 2 al D.M. 11 ottobre 2000.

9.

L. 5 agosto 1998, n. 303. Nomina di professoriuniversitari e di avvocati all’ufficio di consi-gliere di cassazione, in attuazione dell’artico-lo 106, terzo comma, della Costituzione.

Art. 1. Nomina di avvocati e professori univer-sitari all’ufficio di consigliere di cassazione. 1. I

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professori ordinari di università nelle materie giuri-diche e gli avvocati che abbiano almeno quindicianni di effettivo esercizio e siano iscritti nell’albospeciale per le giurisdizioni superiori di cui all’arti-colo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meritiinsigni, all’ufficio di consigliere della Corte di cas-sazione in numero non superiore ad un decimo deiposti previsti nell’organico complessivo della Corte.Entro tale limite è annualmente riservato alle nomi-ne di cui al presente comma un quarto dei posti mes-si a concorso dal Consiglio superiore della magi-stratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini dicui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio1989, n. 32.

2. La nomina è conferita con decreto del Presiden-te della Repubblica, su designazione del Consigliosuperiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzodi ogni anno sono inviate al Consiglio superiore del-la magistratura, con le modalità da questo stabilite,le segnalazioni di persone disponibili, effettuatedagli organismi universitari e forensi individuati dalConsiglio stesso. Il Consiglio superiore della magi-stratura, acquisiti i documenti comprovanti il pos-sesso dei requisiti necessari per la nomina e di quel-li utili a comprovare la presenza dei meriti insigni,nonché una dichiarazione attestante l’insussistenzadelle cause di incompatibilità previste dalla legge,determina il numero dei posti da coprire e, acquisitoil parere del Consiglio universitario nazionale(CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvedealla designazione dei nominandi con deliberazionemotivata. Il Presidente della Repubblica emana iprovvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, edentro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cas-sazione nominati assumono possesso dell’ufficio.

4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso dimancata copertura dei posti riservati, il Consigliosuperiore della magistratura provvede alla coperturacon magistrati ordinari.

Art. 2. Requisiti per la nomina ed elementi dispecifica rilevanza. 1. Per la nomina a consiglieredi cassazione ai sensi della presente legge, oltre aquelli previsti dal comma 1 dell’articolo 1, sonorichiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;b) godere dell’esercizio dei diritti civili e politici;c) non avere riportato condanne per delitti non

colposi o a pena detentiva anche per contravvenzio-ne, non essere incorso nella interdizione perpetua otemporanea dai pubblici uffici, non essere stato sot-toposto a misure di prevenzione o di sicurezza, nonaver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’av-vertimento;

d) non aver superato l’età di sessantacinque annie avere idoneità fisica e psichica;

e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impe-gnati a cessare, l’esercizio dell’attività forense e diqualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa,autonoma o dipendente; per i professori universita-ri, l’avere ottenuto o richiesto, o l’essere impegnatia richiedere, la cessazione del rapporto d’impiegocon l’amministrazione o l’ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la desi-gnazione deve cadere su persona che, per particola-ri meriti scientifici o per la ricchezza dell’esperien-za professionale, possa apportare alla giurisdizionedi legittimità un contributo di elevata qualificazioneprofessionale. A tal fine, costituiscono parametri divalutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, lerelazioni svolte in occasione della partecipazione aconvegni.

3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi dispecifica rilevanza:

a) l’esercizio dell’attività forense da parte di pro-fessore d’università presso le giurisdizioni superiori;

b) l’insegnamento universitario in materie giuri-diche per un periodo non inferiore a dieci anni;

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudizia-rie per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. A parità di possesso degli elementi di specificarilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamentenominati coloro che risultano avere maggiore anzia-nità nel ruolo dei docenti universitari o nell’iscrizioneagli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazionedell’attività pregressa, questa deve avvenire, a penadi decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3. Collocazione nel ruolo e stato giuridico.1. Il magistrato nominato ai sensi della presente leg-ge prende posto nel ruolo di anzianità della magi-stratura subito dopo l’ultimo dei magistrati dichiara-ti idonei ad essere ulteriormente valutati al fine delconferimento delle funzioni; nel caso in cui piùmagistrati vengano collocati nel predetto ruolo, cia-scuno vi prende posto secondo l’anzianità di iscri-zione nel ruolo dei docenti universitari o nell’albospeciale per le giurisdizioni superiori.

2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico deimagistrati ordinari ed è tenuto all’osservanza deirelativi doveri, con possibilità di deroga per quantoconcerne l’obbligo della residenza di cui all’articolo12 dell’ordinamento giudiziario, approvato conregio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successivemodificazioni.

3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magi-strato nominato ai sensi della presente legge è sotto-posto a valutazione di idoneità da parte del Consi-glio superiore della magistratura al fine del conferi-mento delle funzioni direttive superiori nell’ambitodella Corte di cassazione.

Art. 4. Destinazione per l’esercizio delle funzioni.1. Il magistrato nominato ai sensi della presente leg-

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ge può essere destinato esclusivamente alle funzionigiudicanti nell’ambito della Corte di cassazione.

Art. 5. Trattamento economico. 1. Al magistra-to nominato ai sensi della presente legge è attribui-to il trattamento economico complessivo annuospettante, in applicazione della legge 19 febbraio1981, n. 27, e successive modificazioni, al magi-strato dichiarato idoneo ai fini del conferimentodelle funzioni di cassazione con venti anni dianzianità complessiva nelle qualifiche inferiori equattro anni di anzianità nella qualifica di magi-strato di cassazione.

2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferi-mento delle funzioni direttive superiori nell’ambitodella Corte di cassazione, prevista nell’articolo 3,comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, adecorrere dal compimento del quarto anno dallanomina.

Art. 6. Trattamento previdenziale. 1. Al consi-gliere di cassazione nominato ai sensi della presentelegge è attribuito il trattamento previdenziale edassistenziale dei magistrati ordinari.

2. Nel caso di pregresso esercizio dell’attivitàforense si applicano le disposizioni di cui alla legge5 marzo 1990, n. 45.

10.

D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491. Istituzione dinuovi tribunali e revisione dei circondari diMilano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, anorma dell’articolo 1 della L. 5 maggio1999, n. 155.–––––––––––

Vedi norma riportata al n. 6 alla voce “Codice diprocedura penale”.

11.

D.M. 11 ottobre 2000. Modificazioni dell’as-setto territoriale di taluni uffici giudiziari.

Art. 1. La tabella A allegata al Regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, è sostituita, per la parte relati-va ai distretti di corte di appello di Milano, Napoli,Palermo, Roma e Torino, dall’allegato 1 del presen-te decreto.

Art. 2. La tabella B allegata al Regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, è sostituita, per la parte relati-va ai distretti di corte di appello di Milano, Napoli,Palermo, Roma e Torino, dall’allegato 2 del presen-te decreto.

Art. 3. A decorrere dalla data di inzio del funzio-namento del tribunale e della relativa procura della

Repubblica istituiti presso la sede di Giugliano inCampania, la tabella A allegata al Regio decreto 30gennaio 1941, n. 12 è sostituita, per la parte relativaal distretto della corte di appello di Napoli, dall’al-legato 3 al presente decreto.

Art. 4. A decorrere dalla data di inzio del funzio-namento del tribunale e della relativa procura dellaRepubblica istituiti presso la sede di Giugliano inCampania, la tabella B allegata al Regio decreto 30gennaio 1941, n. 12 è sostituita, per la parte relativaal distretto della corte di appello di Napoli, dall’al-legato 4 al presente decreto.

Art. 5. A decorrere dalla data di inzio del funzio-namento del tribunale e della relativa procura dellaRepubblica istituiti presso la sede di Tivoli, la tabel-la A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12è sostituita, per la parte relativa al distretto della cor-te di appello di Roma, dall’allegato 5 al presentedecreto.

Art. 6. A decorrere dalla data di inzio del funziona-mento del tribunale e della relativa procura dellaRepubblica istituiti presso la sede di Tivoli, la tabellaB allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 èsostituita, per la parte relativa al distretto della corte diappello di Napoli, dall’allegato 6 al presente decreto.

Art. 7. La competenza territoriale degli uffici delgiudice di pace compresi nell’ambito del distretto dicorte di appello di Milano è riportata, a titolo rico-gnitivo, dall’allegato 7 al presente decreto.

Art. 8. La competenza territoriale degli uffici delgiudice di pace compresi nell’ambito del distretto dicorte di appello di Napoli è riportata, a titolo rico-gnitivo, dall’allegato 8 al presente decreto.

Art. 9. A decorrere dalla data di inzio del funzio-namento del tribunale e della relativa procura dellaRepubblica istituiti presso la sede di Giugliano inCampania, la competenza territoriale degli uffici delgiudice di pace compresi nell’ambito del distretto dicorte di appello di Napoli è riportata, a titolo ricogni-tivo, dall’allegato 9 al presente decreto che sostitisceintegralmente l’allegato di cui all’articolo precedente.

Art. 10. La competenza territoriale degli uffici delgiudice di pace compresi nell’ambito del distretto dicorte di appello di Palermo è riportata, a titolo rico-gnitivo, dall’allegato 10 al presente decreto.

Art. 11. La competenza territoriale degli uffici delgiudice di pace compresi nell’ambito del distretto dicorte di appello di Roma è riportata, a titolo ricogni-tivo, dall’allegato 11 al presente decreto.

Art. 12. A decorrere dalla data di inzio del fun-zionamento del tribunale e della relativa procuradella Repubblica istituiti presso la sede di Tivoli, lacompetenza territoriale degli uffici del giudice dipace compresi nell’ambito del distretto di corte di

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appello di Roma è riportata, a titolo ricognitivo, dal-l’allegato 12 al presente decreto che sostitisce inte-gralmente l’allegato di cui all’articolo precedente.

Art. 13. La competenza territoriale degli uffici delgiudice di pace compresi nell’ambito del distretto dicorte di appello di Torino è riportata, a titolo rico-gnitivo, dall’allegato 13 al presente decreto.

Art. 14. A decorrere dall’entrata in vigore della leg-ge 18 agosto 2000, n. 237, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 202 del 30 agosto 2000, la tabella A alle-gata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sosti-tuita, per la parte relativa al distretto della corte diappello di Brescia, dall’allegato 14 al presente decreto.

Art. 15. A decorrere dall’entrata in vigore dellalegge 18 agosto 2000, n. 237, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000, la tabellaA allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,come modificata dall’allegato 1 di cui al precedentearticolo 1, è sostituita, per la parte relativa al distret-to della corte di appello di Milano, dall’allegato 15al presente decreto.

Art. 16. A decorrere dall’entrata in vigore dellalegge 18 agosto 2000, n. 237, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000, la compe-tenza territoriale degli uffici del giudice di pacecompresi nell’ambito del distretto di corte di appel-lo di Brescia è riportata, a titolo ricognitivo, dall’al-legato 16 al presente decreto.

Art. 17. A decorrere dall’entrata in vigore dellalegge 18 agosto 2000, n. 237, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000, la compe-tenza territoriale degli uffici del giudice di pacecompresi nell’ambito del distretto di corte di appel-lo di Milano è riportata, a titolo ricognitivo, dall’al-legato 17 al presente decreto, che sostituisce inte-gralmente l’allegato di cui al precedente articolo 7.

Si omettono gli allegati.

12.

L. 13 febbraio 2001, n. 48. Aumento del ruo-lo organico e disciplina dell’accesso in magi-stratura (G.U. 12 marzo 2001, n. 59).

CAPO IRUOLO ORGANICO

DELLA MAGISTRATURA

Art. 1. Aumento del ruolo organico. 1. Il ruoloorganico del personale della magistratura è aumen-tato complessivamente di mille unità, delle quali tre-cento da destinare alla trattazione delle controversiedi cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successi-ve modificazioni.

2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993,n. 295, è sostituita dalla tabella allegata alla presen-te legge.

3. Salvo quanto previsto nell’articolo 2, con sepa-rati decreti del Ministro della giustizia, da emana-re, sentito il Consiglio superiore della magistratu-ra, prima dello svolgimento della prova scritta diciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo18 sono incrementate complessivamente di cinque-centoquarantasei posti le piante organiche degliuffici giudiziari in relazione al numero di postimessi a concorso e in attuazione delle disposizionidi cui al comma 1.

Art. 2. Magistrati di appello e di tribunaledestinati alla Corte di cassazione ed alla Procuragenerale presso la medesima Corte.

1. Omissis (1)2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio

superiore della magistratura, provvede con decretoad inserire nella pianta organica della Corte di cas-sazione e della Procura generale presso la medesimaCorte i magistrati di cui al comma 1. I magistratiche, alla data di emanazione del decreto, sono appli-cati alla Corte di cassazione o alla Procura generalesono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i postinelle piante organiche relative.

3. Sono abrogate le L. 21 maggio 1956, n. 489, L.29 novembre 1971, n. 1050, e L. 30 luglio 1985, n.405.–––––––––––

(1) Il primo comma sostituisce gli articoli 115, 116e 117, R.D. 30 gennaio 1941, n.12.

Art. 3. Magistrati destinati a funzioni non giu-diziarie. 1. Nel ruolo organico della magistraturasono istituiti duecento posti di magistrati di meritoo di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi,con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati asvolgere funzioni diverse da quelle giudiziarieordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni dilegge.

2. Cessato l’esercizio delle funzioni di cui al com-ma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffi-ci giudiziari di provenienza, con le precedenti fun-zioni, anche in soprannumero che deve essere rias-sorbito con le successive vacanze.

3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuo-ri del ruolo organico della magistratura per lo svolgi-mento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordi-narie si applicano ai magistrati che occupano i postidi ruolo organico istituiti con il presente articolo.

CAPO IISOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI

ASSENTI DAL SERVIZIO

Art. 4. Magistrati distrettuali. 1. Con i decreti dicui al comma 3 dell’articolo 1, il Ministro della giu-

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stizia provvede alla formazione presso ogni corte diappello della pianta organica dei magistrati distret-tuali, costituita dai magistrati di corte di appello edai magistrati di tribunale, da destinare alla sostitu-zione dei magistrati del distretto. I magistrati diappello possono essere chiamati a sostituire magi-strati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso lefunzioni svolte sono comunque considerate funzionidi magistrati di tribunale.

2. La consistenza numerica di ciascuna piantaorganica è determinata con decreto del Ministro del-la giustizia, sentito il Consiglio superiore dellamagistratura, in relazione alle medie statistiche diassenze dei magistrati verificatesi negli uffici deldistretto nei tre anni precedenti alla data di entrata invigore della presente legge.

3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto arevisione biennale da parte del Ministro della giusti-zia, sentito il Consiglio superiore della magistratura,in relazione alle medie statistiche di assenze deimagistrati verificatesi negli uffici del distretto neidue anni precedenti.

4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e3, devono distinguersi i magistrati distrettuali desti-nati alla sostituzione di magistrati cui sono attribui-te funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostitu-zione di magistrati cui sono attribuite funzionirequirenti.

5. Il capoluogo del distretto di corte d’appello oveil magistrato distrettuale esercita le sue funzioni èconsiderato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

Art. 5. Compiti dei magistrati distrettuali. 1. Imagistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzio-ne nei seguenti casi di assenza dall’ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro

per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipote-si disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell’articolo 192 del regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all’e-secuzione del provvedimento di trasferimento di altromagistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenzadi procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizio-nali deliberato ai sensi dell’articolo 125-ter del regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificatodalla presente legge.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi diassenza di magistrati con funzioni direttive o semi-direttive.

Art. 6. Designazione dei magistrati in sostitu-zione. 1. In presenza di alcuna delle situazioni pre-viste nell’articolo 5, il presidente della corte d’ap-pello, sentito il consiglio giudiziario, provvede allasostituzione del magistrato assente designando unodei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui

all’articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati almomento della formazione delle tabelle. Il procura-tore generale presso la corte d’appello provvede,con le stesse modalità, alla designazione dei magi-strati requirenti.

2. I provvedimenti di designazione sono comuni-cati al Consiglio superiore della magistratura.

3. Il magistrato distrettuale che, allorquando vienemeno la sostituzione, abbia in corso la celebrazionedi uno o più dibattimenti o udienze preliminari, èprorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamen-te ai procedimenti medesimi.

Art. 7. Ulteriori attribuzioni dei magistratidistrettuali. 1. Quando non sussistono i presuppostiper la sostituzione di magistrati assenti dal servizio,i magistrati distrettuali sono applicati negli ufficigiudiziari del distretto secondo le disposizioni pre-viste dall’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta ecce-zione per quella di cui al terzo periodo del comma 5dello stesso articolo 110. L’applicazione può essererevocata con la medesima procedura qualora risultila necessità di procedere alla sostituzione di unmagistrato assente dal servizio.

2. Quando non sussiste necessità di applicazione, imagistrati distrettuali possono essere utilizzati daiConsigli giudiziari per le attività preparatorie edattuative delle loro deliberazioni.

Art. 8. Destinazione alle funzioni di magistratodistrettuale. 1. I posti destinati ai magistrati distret-tuali sono messi a concorso con le procedure ordi-narie.

2. Qualora i posti messi a concorso in un distrettosiano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25per cento, ai magistrati successivamente destinati atale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, siapplicano i benefìci giuridici di cui all’articolo 5 del-la legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numerodei posti scoperto non scende al di sotto del predettovalore, con oneri a carico degli ordinari stanziamen-ti di bilancio del Ministero della giustizia.

CAPO IIIDISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO

PER UDITORE GIUDIZIARIO

Art. 9. Modifiche alla disciplina del concorsoper uditore giudiziario.

1 – 8. Omissis (1)9. Per l’attuazione del presente articolo è autoriz-

zata per l’anno 2001 la spesa massima complessivadi lire 2.361.468.000.–––––––––––

(1) I commi da 1 a 8 recano modificazioni al R.D.30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 10. Modifica dell’articolo 127 dell’ordina-mento giudiziario. 1. Nell’articolo 127, comma

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quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, esuccessive modificazioni, le parole: "ha facoltà dirichiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede"e le parole: "nel limite massimo di un decimo deiposti messi a concorso" sono soppresse

Art. 11. Norme di coordinamento. 1. Nell’artico-lo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole:“"alla data della pubblicazione del bando di concor-so” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di sca-denza del termine per la presentazione della doman-da”.

2. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislati-vo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: “123, comma 1, let-tera a), 123-bis, 123-quater, 123-quinquies,” e leparole: “nonché l’articolo 17 del presente decretolegislativo”;

b) Omissis (1).3. All’articolo 6, settimo comma, del regio decreto

15 ottobre 1925, n. 1860, le parole: “due membri”sono sostituite dalle seguenti: "un membro".

4. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 24 mar-zo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le paro-le: “Se il numero degli idonei è superiore a quellodei posti messi a concorso, eventualmente aumenta-ti di un decimo,” sono soppresse.

[5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successi-ve modificazioni, dalla legge 30 maggio 1965, n.579, e, da ultimo, dal decreto del Presidente dellaRepubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzet-ta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, il Consigliosuperiore della magistratura, per esigenze degli uffi-ci giudiziari conseguenti a significative carenze diorganico, può ridurre fino a dodici mesi la duratacomplessiva del tirocinio degli uditori giudiziari,assicurando peraltro che il tirocinio mirato abbiadurata non inferiore a cinque mesi; in tal caso, aimagistrati è fatto obbligo di partecipare, per i cinqueanni successivi all’assunzione delle funzioni e perdue mesi all’anno, agli incontri di studio sulla for-mazione professionale, organizzati, fino alla istitu-zione della scuola della magistratura, dal Consigliosuperiore della magistratura.] (2)–––––––––––

(1) Aggiunge un periodo al comma 1 dell’art.20,D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

(2) Comma abrogato dall’art. 38, D.Lgs. 30 gen-naio 2006, n. 26, con la decorrenza indicata nel-l’art. 39 del decreto medesimo.

Art. 12. Norma di interpretazione autentica. 1.Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del-la legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dal-l’articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre1997, n. 398, e all’articolo 125, comma 2, del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dal-l’articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre1997, n. 398, si interpretano nel senso che si proce-de alle nomine nei limiti delle effettive vacanze deiposti del ruolo organico e nell’ordine in cui queste siverificano, seguendo la graduatoria finale di meritodei vincitori

CAPO IVAMMISSIONE DI AVVOCATI ALL’UFFICIO DI

MAGISTRATO DI TRIBUNALE

Art. 13. Modifiche e abrogazioni nel capo II deltitolo V dell’ordinamento giudiziario. 1. Nell’arti-colo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,sono soppresse le parole: “, salvo quanto è dispostonell’articolo seguente”.

2. L’articolo 122 del regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, è abrogato.

Art. 14. Concorso per magistrato di tribunale.1. Omissis (1).[2. Con regolamento del Ministro della giustizia,

da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del-la legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consi-glio superiore della magistratura, sono determina-te le necessarie disposizioni di attuazione degliarticoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gen-naio 1941, n. 12, come modificato dalla presentelegge.] (2)

[3. Fermo restando quanto previsto dalle normevigenti, le disposizioni di cui agli articoli 126-ter e129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,come modificato dalla presente legge, non si appli-cano ai concorsi riservati per la provincia di Bolza-no.] (2)

[4. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo si provvede nei limiti degliordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dellagiustizia.] (2)–––––––––––

(1) Aggiunge l’art.126-ter R.D. 30 gennaio 1941,n. 12.

(2) Commi abrogati dall’art. 38, D.Lgs. 30 gen-naio 2006, n. 26, con la decorrenza indicata nel-l’art. 39 del decreto medesimo.

Art. 15. Limiti di ammissibilità e successivi con-corsi.

1. Omissis (1).–––––––––––

(1) Aggiunge un periodo al secondo comma del-l’art. 126, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 16. Tirocinio e trattamento previdenziale eassistenziale.

1. Omissis (1).–––––––––––

(1) Aggiunge gli articoli 129-bis e 129-ter, R.D. 30gennaio 1941, n. 12.

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CAPO VNORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17. Modifiche all’articolo 17 della legge n.127 del 1997 e all’articolo 16 del decreto legislati-vo n. 398 del 1997. 1. All’articolo 17, comma 113,della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppressa laseguente parola: “biennale"”.

2. All’articolo 16 del decreto legislativo 17novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) nella rubrica è soppressa la parola: “biennale” enei commi 1 e 2 è soppressa la parola: “biennali”;

b) Omissis (1).–––––––––––

(1) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all’art. 16,D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

Art. 18. Reclutamento di uditori giudiziari. 1. Ilreclutamento di uditori giudiziari per la copertura ditutti i posti vacanti nell’organico della magistraturaalla data di entrata in vigore della presente legge,compresi quelli derivanti dall’aumento di cui all’ar-ticolo 1, avviene mediante tre concorsi, da bandireentro quattro anni dalla data di entrata in vigore del-la presente legge (1).

2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scrittaverte su due delle materie indicate dal comma 1 del-l’articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificato dalla presente legge, individuatemediante sorteggio effettuato nell’imminenza dellaprova. Particolare attenzione è dedicata, in sede diprova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.

3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicatiidonei i candidati che conseguano in ciascuna mate-ria della prova scritta e della prova orale i punteggiindicati nell’articolo 123-ter del regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presen-te legge, e comunque una votazione complessivanelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla let-tera i) del comma 2 del citato articolo 123-ter, noninferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammessefrazioni di punto.

4. Qualora all’esito delle prove scritte e orali ilnumero complessivo dei candidati giudicati idonei,ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter, siainferiore di oltre un decimo a quello che i bandi sipropongono di reclutare, è in facoltà del Ministrodella giustizia, su conforme parere del Consigliosuperiore della magistratura, ammettere altresì icandidati che abbiano conseguito almeno dodiciventesimi di punti in ciascuna delle materie dellaprova scritta e almeno sei decimi in ciascuna dellematerie della prova orale.–––––––––––

(1) Comma così risultante a seguito delle modifi-che effettuate prima dal comma 2 dell’art. 19, L. 28dicembre 2001, n. 448, poi dall’art. 12, D.L. 25ottobre 2002, n. 236, conv., con modif., dall’art. 1

della L. 27 dicembre 2002, n. 284 ed infine dall’art.1, lett. a), D.L. 7 settembre 2004, n. 234 conv., conmodif., dalla L. 5 novembre 2004, n. 262.

Art. 19. Proroga di graduatorie concorsuali. 1.Per sopperire alla carenza di organico del personaleamministrativo presso gli uffici giudiziari, è proro-gata fino al 30 giugno 2001:

a) la graduatoria generale di merito relativa alconcorso circoscrizionale per ex assistente giudi-ziario (attualmente cancelliere, posizione economi-ca B3) indetto con provvedimento del direttoregenerale della organizzazione giudiziaria e degliaffari generali 20 maggio 1997, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 43 del 3giugno 1997;

b) la graduatoria generale di merito relativa alconcorso per 954 posti di ex operatore amministra-tivo (attualmente operatore giudiziario, posizioneeconomica B2) indetto con provvedimento delmedesimo direttore generale 27 novembre 1997,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie specia-le, n. 99 del 19 dicembre 1997;

c) la graduatoria di merito relativa al concorsoper 368 posti di ex dattilografo giudiziario (attual-mente operatore giudiziario, posizione economicaB1) indetto con provvedimento del medesimo diret-tore generale 27 novembre 1997, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 99 del 19dicembre 1997.

Art. 20. Disposizioni concernenti i giudici dipace. 1. Anche in deroga a quanto previsto dall’arti-colo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e suc-cessive modificazioni, il magistrato onorario che,dopo essere stato confermato, esercita le funzioni digiudice di pace alla data di entrata in vigore dellapresente legge può essere ulteriormente confermatoper un periodo di altri due anni dopo il termine del-l’incarico.

Art. 21. Copertura finanziaria. 1. All’onere deri-vante dall’attuazione della presente legge, valutatoin lire 4.379 milioni per l’anno 2001 e in lire102.938 milioni a decorrere dall’anno 2002, si prov-vede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambitodell’unità previsionale di base di parte corrente“Fondo speciale” dello stato di previsione del Mini-stero del tesoro, del bilancio e della programmazio-ne economica per l’anno 2001, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento relativo alMinistero della giustizia.

Art. 22. Disciplina transitoria. 1. Le disposi-zioni di cui al capo IV diventano efficaci in segui-to all’attuazione delle disposizioni di cui all’arti-colo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,n. 398, come modificato dalla presente legge, in

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materia di scuole di specializzazione per le profes-sioni legali.

2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizio-ni della presente legge riguardanti la disciplina deiconcorsi per l’accesso in magistratura, ad eccezionedi quelle dettate dall’articolo 12, si applicano ai con-corsi banditi successivamente alla data della suaentrata in vigore.

3. Qualora non sia possibile completare tempesti-vamente l’organizzazione necessaria per la corre-zione degli elaborati scritti secondo la disciplinaprevista dall’articolo 125-quinquies del regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificatodalla presente legge, il Ministro della giustizia può,sentito il Consiglio superiore della magistratura,differire, con proprio decreto motivato, l’applica-zione della disciplina medesima ai concorsi suc-cessivi a quelli previsti dal comma 1 dell’articolo18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo com-ma 1 dell’articolo 18 sono preceduti dalla provapreliminare prevista dall’articolo 123-bis del regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgen-te alla data di entrata in vigore della presente leggee si svolgono secondo la disciplina di cui al capoIII della presente legge; si applicano altresì gli arti-coli 123-quater e 123-quinquies del citato regiodecreto nel testo previgente alla data di entrata invigore della presente legge.

3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra icandidati esonerati dalla prova preliminare di cuiall’articolo 123-bis, comma 5, dell’ordinamentogiudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,n. 12, sono, altresì, inclusi:

a) coloro che hanno conseguito la laurea in giu-risprudenza a seguito di corso universitario didurata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-guito l’abilitazione all’esercizio della professioneforense;

b) coloro che hanno conseguito la laurea in giu-risprudenza a seguito di corso universitario di dura-ta non inferiore a quattro anni e hanno svolto le fun-zioni di magistrato onorario per almeno quattro annisenza demerito e senza essere stati revocati o disci-plinarmente sanzionati;

c) coloro che hanno conseguito la laurea in giu-risprudenza a seguito di corso universitario di dura-ta non inferiore a quattro anni ed hanno conseguitoil dottorato di ricerca in materie giuridiche;

d) coloro che hanno conseguito la laurea in giu-risprudenza a seguito di corso universitario di dura-ta non inferiore a quattro anni ed hanno conseguitoil diploma di specializzazione in una disciplina giu-ridica al termine di un corso di studi della durata noninferiore a due anni presso le scuole di specializza-zione di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 10 marzo 1982, n. 162 (1).–––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, lett. b), D.L. 7

settembre 2004, n. 234 conv., con modif., dalla L. 5novembre 2004, n. 262.

Allegato (Omissis)

(Articolo 1, comma 2)–––––––––––

L’Allegato che si omette sostituisce la Tabella Bannessa alla L. 9 agosto 1993, n. 295, ai sensi diquanto disposto dall’art. 1, comma 2 della presentelegge.

13.

L. 28 marzo 2002, n. 44. Modifiche alla legge24 marzo 1958, n.195, recante norme sullacostituzione e sul funzionamento del Consi-glio superiore della magistratura (G.U. 29marzo 2002, n. 75).

Artt. 1 – 12. Omissis (1)–––––––––––

(1) Recano modificazioni alla L. 24 marzo 1958, n.195.

Art. 13. 1. Omissis (1)2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si

applica ai magistrati componenti elettivi che abbia-no fatto parte del Consiglio superiore della magi-stratura anteriormente alla data di entrata in vigoredella presente legge.–––––––––––

(1) Sostituisce il comma 2 dell’art. 30, D.P.R. 16settembre 1958, n. 916.

Art. 14. 1. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, esuccessive modificazioni, le disposizioni di attua-zione e di coordinamento della presente legge even-tualmente necessarie, entro sessanta giorni dalladata della sua entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio supe-riore della magistratura successive alla data dientrata in vigore della presente legge debbanoeffettuarsi, ai sensi dell’articolo 21 della legge 24marzo 1958, n.195, prima della scadenza del ter-mine di cui al comma 1, il termine di cui al pre-detto articolo 21 è prorogato di non oltre sessantagiorni.

Art. 15. 1. Le disposizioni della presente leggenon si applicano al Consiglio superiore della magi-stratura in carica alla data di entrata in vigore dellamedesima.

Art. 16. 1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale.

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14.

D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168. Istituzione diSezioni specializzate in materia di proprietàindustriale ed intellettuale presso tribunalie corti d’appello, a norma dell’articolo 16della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (G.U. 11luglio 2003, n. 159).

Art. 1. Istituzione delle sezioni. 1. Sono istituitepresso i tribunali e le corti d’appello di Bari, Bolo-gna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezionispecializzate in materia di proprietà industriale edintellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilanciodello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

Art. 2. Composizione delle sezioni e degli orga-ni giudicanti. 1. Le sezioni specializzate in mate-ria di proprietà industriale ed intellettuale sonocomposte di un numero di giudici non inferiore asei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche com-petenze. Le sezioni decidono in composizione col-legiale ai sensi dell’articolo 50-bis, primo comma,n. 3), del codice di procedura civile, salve le diver-se previsioni di leggi speciali. Il collegio giudican-te è composto da tre magistrati. Lo svolgimentodelle attività istruttorie è assegnato ad un magistra-to componente il collegio.

2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essereassegnata, rispettivamente dal Presidente del tribu-nale o della corte d’appello, anche la trattazione diprocessi diversi, purché ciò non comporti ritardonella trattazione e decisione dei giudizi in materia diproprietà industriale ed intellettuale.

Art. 3. Competenza per materia delle sezioni. 1.Le sezioni specializzate sono competenti in materiadi controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali,internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione eper nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegnie modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie diconcorrenza sleale interferenti con la tutela dellaproprietà industriale ed intellettuale.

Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni. 1.Le controversie di cui all’articolo 3 che, secondo gliordinari criteri di ripartizione della competenza ter-ritoriale e nel rispetto delle disposizioni normativespeciali che le disciplinano, dovrebbero essere trat-tate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sonoassegnate alle sezioni specializzate di primo esecondo grado istituite secondo il seguente criterio:

a) per i territori ricompresi nei distretti di corted’appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distacca-ta), e Potenza: sono competenti le sezioni specializ-zate di Bari;

b) per i territori ricompresi nei distretti di corted’appello di Bologna e Ancona: sono competenti lesezioni specializzate di Bologna;

c) per i territori ricompresi nei distretti di corted’appello di Catania, Messina, Reggio Calabria eCatanzaro: sono competenti le sezioni specializzatedi Catania;

d) per i territori ricompresi nei distretti di corted’appello di Firenze e Perugia: sono competenti lesezioni specializzate di Firenze;

e) per i territori ricompresi nel distretto di corted’appello di Genova: sono competenti le sezionispecializzate di Genova;

f) per i territori ricompresi nei distretti di corted’appello di Milano e Brescia: sono competenti lesezioni specializzate di Milano;

g) per i territori ricompresi nei distretti di corted’appello di Napoli, Salerno e Campobasso: sonocompetenti le sezioni specializzate di Napoli;

h) per i territori ricompresi nei distretti di corted’appello di Palermo e Caltanissetta: sono compe-tenti le sezioni specializzate di Palermo;

i) per i territori ricompresi nei distretti di corted’appello di Roma, L’Aquila, Cagliari e Sassari(sezione distaccata): sono competenti le sezioni spe-cializzate di Roma;

l) per i territori ricompresi nel distretto di corted’appello di Torino: sono competenti le sezioni spe-cializzate di Torino;

m) per i territori ricompresi nel distretto di corted’appello di Trieste: sono competenti le sezioni spe-cializzate di Trieste;

n) per i territori ricompresi nei distretti di corted’appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezionedistaccata): sono competenti le sezioni specializzatedi Venezia.

Art. 5. Competenze del Presidente della sezio-ne specializzata. 1. Nelle materie di cui all’artico-lo 3, le competenze riservate dalla legge al Presi-dente del tribunale e al Presidente della corte d’ap-pello spettano al Presidente delle rispettive sezionispecializzate.

Art. 6. Norma transitoria. 1. I giudizi aventi adoggetto le materie di cui all’articolo 3 ed iscritti aruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnatialla trattazione delle sezioni specializzate per la pro-prietà industriale ed intellettuale.

2. Le controversie aventi ad oggetto le materie dicui all’articolo 3 e già pendenti alla data del 30 giu-gno 2003, restano assegnate al giudice competentein base alla normativa previgente.

Art. 7. Entrata in vigore. 1. Il presente decretolegislativo entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

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15.

D.M. 4 maggio 2005. Modifica ed integrazio-ne dei criteri per la nomina e la confermadei giudici onorari di Tribunale (G.U. 16maggio 2005, n. 112).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAVisti il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2003 -serie generale - n. 258 e il decreto ministeriale 25novembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale12 dicembre 2003 - serie generale - n. 288 con i qua-li vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e laconferma dei giudici onorari di tribunale;

Viste le circolari in data 16 dicembre 2004, 13gennaio 2005 e 24 marzo 2005 con le quali il Con-siglio Superiore della Magistratura ha apportatomodifiche sostanziali ai criteri per le nomine e leconferme dei giudici onorari di tribunale;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decretoministeriale che recepisca il testo della circolare delConsiglio Superiore della Magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modificheed integrazioni;

Visto l’art. 42-ter, ultimo comma, del regio decre-to 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1. Disposizioni di carattere generale. 1. Igiudici onorari di tribunale svolgono presso il tribu-nale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnatodal presidente del tribunale, e possono tenere udien-za solo nei casi di impedimento o di mancanza deigiudici ordinari.

2. I giudici onorari di tribunale sono nominati condecreto del Ministro della giustizia, in conformitàdella deliberazione del Consiglio Superiore dellaMagistratura, su proposta del Consiglio giudiziariocompetente per territorio nella composizione previ-sta dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre1991, n. 374.

3. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribu-nale non può essere superiore alla metà dei magi-strati professionali previsti in organico per l’ufficiointeressato, salvo che specifiche esigenze di servizio- da motivare espressamente - consiglino di elevaretale numero.

Art. 2. Nomina (requisiti e documentazione). 1.Per conseguire la nomina (e per ottenere la confer-ma) a giudice onorario di tribunale è necessario chel’aspirante:

a) sia cittadino italiano; b) abbia l’esercizio dei diritti civili e politici; c) abbia l’idoneità fisica e psichica; d) abbia un’età non inferiore a venticinque anni

e non superiore a sessantanove anni, con riferimen-to, per la nomina, alla data di presentazione delladomanda, e per la conferma, alla data di scadenzadell’incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso neldistretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per ilquale è presentata domanda, fatta eccezione percoloro che esercitano la professione di avvocato o lefunzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza inuna delle università della Repubblica o presso unauniversità estera di un paese con il quale sia interve-nuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti noncolposi o a pena detentiva per contravvenzioni e nonsia stato sottoposto a misura di prevenzione o disicurezza.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla datadella presentazione della domanda di nomina o con-ferma, salvo quanto previsto, con riguardo ai limitidi età, al comma 1, lettera d), che precede.

3. Alle istanze di nomina, presentate al Presidentedella Corte di Appello e successivamente trasmesseal Consiglio giudiziario, in originale e in copia,dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:

prodotti dall’interessato: a) istanza di nomina dell’aspirante; b) certificazione o autocertificazione dei requisi-

ti di cui al paragrafo precedente, con l’indicazione,quanto al punto f), del luogo e della data in cui siastata conseguita la laurea e della votazione conse-guita;

c) certificato attestante l’idoneità fisica e psichi-ca rilasciato da un ente pubblico (A.S.L. o medicomilitare);

d) rilascio del nullaosta incondizionato da partedell’amministrazione di appartenenza o del datore dilavoro degli aspiranti all’incarico di giudici onoraridi tribunale;

e) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna anon esercitare la professione forense nell’ambito delCircondario del Tribunale (v. art. 5);

f) dichiarazione sulla insussistenza di cause diincompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).

prodotti dall’Ufficio: a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla

Procura della Repubblica presso il tribunale; b) certificato penale ai sensi dell’art. 688, comma

1, c.p.p.; c) rapporto informativo del prefetto; d) parere motivato del competente Consiglio del-

l’ordine degli avvocati.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l’appo-sito modulo debitamente compilato a cura dell’inte-ressato.

Art. 3. Procedimento per la nomina. 1. Le istan-ze di nomina, dirette al Consiglio Superiore della

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Magistratura devono essere presentate nelle ore diufficio, ovvero fatte pervenire per mezzo raccoman-data con ricevuta di ritorno, al Presidente della Cor-te di Appello competente entro il termine di giorniquaranta dalla pubblicazione del decreto del Mini-stro della giustizia, emanato con cadenza biennale,che recepisce la delibera consiliare con la quale si dàinizio alla procedura di nomina dei giudici onoraridi tribunale.

Le istanze di nomina dovranno essere redatte incarta libera secondo lo schema che sarà allegato alcitato decreto ministeriale di inizio della proceduradi nomina.

La domanda, ai sensi dell’art. 38 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, è valida se sottoscritta dall’interessato in pre-senza del dipendente addetto alla ricezione ovverose sottoscritta e presentata per mezzo raccomandatacon ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostati-ca non autenticata di un documento di identità delsottoscrittore.

Chi è iscritto all’albo degli avvocati non può pre-sentare domande per più di due distretti di corte diappello a pena di inammissibilità delle domandestesse.

Nelle domande devono essere complessivamenteindicate un numero massimo di quattro sedi, in stret-to ordine di preferenza, presso le quali il richieden-te chiede di essere assegnato;

2. Il Presidente della Corte di Appello provvede,una volta istruite le istanze di nomina dei giudicionorari di tribunale:

a) convocare il Consiglio giudiziario nella com-posizione integrata prevista dall’art. 4, comma 1,della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valuta-zione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudicionorari e per la predisposizione di una graduatoriadi tutti coloro che partecipano alle procedure seletti-ve. La proposta di graduatoria predisposta dal Con-siglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti allanomina che hanno presentato istanza nel termine dicui al primo comma;

b) eventuali osservazioni nei confronti della gra-duatoria, proposte entro venti giorni dalla sua appro-vazione da parte del Consiglio giudiziario, sarannovalutate dallo stesso Consiglio giudiziario primadell’inoltro della graduatoria al Consiglio Superioredella Magistratura;

c) predisposta la proposta di graduatoria il Con-siglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativiatti (in originale e in copia) entro novanta giorni dal-la scadenza del termine di cui al punto 1 al Consi-glio Superiore della Magistratura per la successivaapprovazione e la conseguente nomina dei candida-ti che copriranno i posti vacanti;

d) coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà uti-lizzata dal Consiglio Superiore della Magistraturafino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di

coprire i posti resisi eventualmente vacanti a segui-to del verificarsi di una delle condizioni previstedall’art. 12 del presente decreto. La nomina a giudi-ce onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istan-za presentata presso altri uffici giudiziari;

e) in caso di esaurimento della graduatoria primadella scadenza biennale, il Presidente della Corte diAppello può richiedere al Consiglio Superiore dellaMagistratura l’attivazione della procedura previstadal punto 1 di cui al presente articolo;

f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudi-ziario integrato provvederà al rinnovo della gra-duatoria, prendendo in considerazione esclusiva-mente le istanze presentate nel periodo previsto dalcomma 1;

g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre iltermine di presentazione delle istanze di cui al com-ma 1, sono rigettate con provvedimento del Presi-dente della Corte di Appello.

3. Le proposte dei Consigli giudiziari dovrannoessere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina econferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiestidall’art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudi-ziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenen-do presente che non potranno essere proposte per lanomina o conferma persone che non abbiano avutoin passato la conferma nell’incarico da parte delConsiglio Superiore della Magistratura o siano stateda esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenutoconto dell’attività svolta dagli aspiranti e delle carat-teristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timo-re di parzialità nell’amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degna-mente ed a soddisfare con assiduità ed impegno leesigenze di servizio, desunta da provate garanzie diprofessionalità e da accertati requisiti di credibilitàed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali acarico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professio-ne di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazionedelle proposte, dovranno tenere conto dei parerimotivati espressi dai Consigli dell’Ordine di appar-tenenza.

5. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari diretti-vi addetti, per ciascuna Corte di Appello, ai serviziriguardanti la magistratura onoraria attesteranno laregolare allegazione della documentazione per leistanze di nomina e di conferma e cureranno la tra-smissione solo delle pratiche corredate da tutta ladocumentazione di cui sopra, ivi incluso il suddettoapposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di confermadei giudici onorari, con la relativa documentazione,dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore

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della Magistratura a cura dei Presidenti delle Cortidi Appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli uffici inte-ressati comunicare a questo Ministero e al ConsiglioSuperiore della Magistratura la presa di possesso,mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata dal Presidentedel tribunale la mancata presa di possesso nel termi-ne stabilito per l’attivazione della procedura didecadenza dall’incarico.

Art. 4. Titoli di preferenza. 1. Costituisce titolodi preferenza per la nomina, nell’ordine sotto ripor-tato, l’esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelleonorarie;

b) della professione di avvocato, anche nellaqualità di iscritto nell’elenco speciale previsto dal-l’art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelleuniversità o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancel-lerie e segreterie giudiziarie con qualifica di diri-gente o con qualifica corrispondente alla soppressacarriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiestoper un ufficio giudiziario diverso da quello in cuisiano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o conqualifica corrispondente alla soppressa carrieradirettiva nelle amministrazioni pubbliche o in entipubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, inassenza di quelli sopra indicati, il conseguimento deldiploma biennale di specializzazione per le profes-sioni legali di cui all’art. 16 del decreto-legge 17novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidatiaventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulterio-ri criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle letterea), c), d), e) del precedente comma primo, prevale lamaggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla letterab), prevale la maggiore anzianità di iscrizione all’al-bo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea; d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla

minore anzianità anagrafica.

Art. 5. Incompatibilità. 1. Non possono esercita-re le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed euro-peo, i membri del governo, i titolari di cariche elet-tive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, icomponenti degli organi deputati al controllo sugliatti degli stessi enti ed i titolari della carica di difen-sore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessionireligiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei treanni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei parti-ti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincolisiano incompatibili con l’esercizio indipendente del-la funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei treanni precedenti attività professionale non occasiona-le per conto di imprese di assicurazione o bancaria,ovvero per istituti o società di intermediazionefinanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinionon possono esercitare la professione forense dinan-zi agli uffici giudiziari compresi nel circondario deltribunale presso il quale svolgono le funzioni di giu-dice onorario di tribunale e non possono rappresen-tare o difendere le parti, nelle fasi successive, in pro-cedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Non è compatibile con le funzioni onorarie l’e-sercizio dell’attività legale c.d. stragiudiziale direttaall’esercizio dell’attività professionale davantiall’ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onora-rio svolge le sue funzioni.

4. Il giudice onorario di tribunale non può assume-re l’incarico di consulente, perito o interprete neiprocedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giu-diziari compresi nel circondario del tribunale pressoil quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunalele incompatibilità previste dall’art. 18 Ord. Giud.

6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale leincompatibilità previste dall’art. 19 Ord. Giud., ivicomprese quelle tra coniugi secondo l’interpreta-zione della circolare del Consiglio Superiore dellaMagistratura n. 8160/82 e successive modifiche,anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, inservizio presso lo stesso ufficio di tribunale.

7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l’art. 8cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361, pertanto,coloro che intendono candidarsi, hanno l’obbligo didimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6. Tirocinio. 1. Ai fini di consentire ai giudicionorari di tribunale di nuova nomina una indispensa-bile formazione professionale, i Presidenti di tribu-nale cureranno che costoro, subito dopo la nomina,effettuino un periodo di tirocinio della durata di quat-tro mesi (due nel settore civile e due in quello pena-le) anteriormente all’assunzione di funzioni giudizia-rie, e i Consigli giudiziari individueranno per ciascunsettore un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio deifascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudicetitolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenu-te da magistrati professionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodicaorganizzazione di incontri teorico-pratici in sede di

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tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediantel’apporto di magistrati all’uopo designati e di rap-presentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferi-mento, esprimono in una relazione una valutazionesulla qualità dell’impegno e sulla professionalità delmagistrato onorario nell’esame e nello studio degliatti processuali, nonché sulla redazione delle minu-te dei provvedimenti e sulle attitudini all’eserciziodelle funzioni giurisdizionali.

5. Nel caso in cui anche in un solo settore di tiro-cinio vi sia una valutazione negativa dell’attivitàsvolta dal magistrato onorario, il Presidente del tri-bunale redige apposita relazione per l’inizio dellaprocedura di revoca dall’incarico di cui all’art. 42-sexies comma 2, lettera c), Ord. Giud., secondoquanto previsto dall’art. 13.

Art. 7. Conferma. 1. Ai fini della conferma, ilConsiglio giudiziario, nella composizione previstadall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991,n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza deltriennio, un giudizio di idoneità alla continuazionedell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni ele-mento utile, compreso l’esame a campione dei prov-vedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisitonecessario per la conferma.

3. Alle istanze o proposte di conferma sarà suffi-ciente allegare:

prodotti dall’interessato: a) istanza di conferma, da presentare al Presi-

dente del tribunale almeno sei mesi prima della datadi scadenza del mandato di nomina a pena di inam-missibilità (v. art. 8.3);

b) certificazione o autocertificazione dei requisi-ti di cui all’art. 2, commi, a), b), d), e), g);

c) dichiarazione con cui il confermando si impe-gna a non esercitare la professione forense nell’am-bito del circondario del tribunale presso il qualesvolge le funzioni (v. art. 5);

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause diincompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).

prodotti dall’ufficio: relazione del Presidente del tribunale sull’attività

svolta dall’interessato nel triennio decorso, con l’al-legazione dei prospetti statistici relativi a dettoperiodo e sull’esistenza di eventuali situazioni diincompatibilità.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l’appo-sito modulo debitamente compilato a cura dell’inte-ressato.

4. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari ter-ranno conto della valutazione espressa dal Presiden-te del tribunale presso il quale il giudice onorario haprestato la propria attività.

Art. 8. Durata dell’incarico e procedimento perla conferma. 1. La nomina a giudice onorario di tri-

bunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essereconfermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può ripropor-si alcuna istanza di nomina a giudice onorario di tri-bunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenzadel primo incarico triennale gli interessati dovrannopresentare domanda di conferma ed i capi degli uffi-ci dovranno immediatamente procedere alla relativaistruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata, secondole modalità previste dagli articoli 2, lettera d), e 7 alPresidente del tribunale, che una volta istruita, latrasmette al Presidente della Corte di Appello con ilproprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudi-ziario, nella composizione prevista dall’art. 4, com-ma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, espri-me un giudizio di idoneità alla continuazione dell’e-sercizio delle funzioni sulla base di ogni elementoutile, compreso l’esame a campione dei provvedi-menti. Il giudizio di idoneità costituisce requisitonecessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, puravendo effetto dalla data del decreto ministeriale dicui all’art. 42-ter, comma 1, Ord. Giud., ha duratatriennale con decorrenza dal primo gennaio dell’an-no successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9. Assegnazione ad altro ufficio o funzione.1. Il giudice onorario di tribunale può presentaredomanda per il conferimento di analoghe funzionipresso altro tribunale partecipando all’espletamentodella ordinaria procedura di cui all’art. 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione deldecreto di nomina, il giudice onorario di tribunaledovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secon-do quanto previsto dai precedenti commi, al giudiceonorario di tribunale non si applicano le disposizio-ni di cui all’art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell’attivitàdi giudice onorario di tribunale non può derogare ilimiti di cui all’art. 8.

5. Il giudice onorario di tribunale può presentaredomanda per la partecipazione alle procedure diselezione per la nomina a vice procuratore onorarioo a giudice di pace. L’eventuale nomina a seguitodell’espletamento dell’ordinaria procedura di cuiall’art. 3. deve intendersi nomina ad una funzioneonoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10. Doveri e diritti. 1. Il giudice onorario ditribunale è tenuto a svolgere le sue funzioni in posi-zione di assoluta indipendenza ed autonomia, nelrispetto dell’imparzialità e del ruolo di terzietàrichiesto dalla funzione giurisdizionale, nonchéall’osservanza di tutti gli altri doveri previsti per imagistrati ordinari, in quanto compatibili.

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2. La competente autorità giudiziaria dovrà daretempestiva comunicazione al Consiglio Superioredella Magistratura della pendenza di procedimentipenali instaurati successivamente alla nomina o con-ferma, e dell’esito degli stessi, al fine di consentirele opportune valutazioni in ordine all’eventualedichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11. Sorveglianza sull’adempimento deidoveri dei giudici onorari di tribunale. 1. Il Presi-dente del tribunale ha l’obbligo di vigilare sull’atti-vità dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicem-bre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buonandamento del servizio con apposita relazione. Talecompito può essere delegato ad altro magistrato del-l’ufficio nell’ambito del progetto tabellare.

2. Nell’ambito dell’attività di cui al precedentecomma, è fatto obbligo al capo dell’ufficio di vigi-lare sulla effettiva durata dell’incarico del magistra-to onorario, attivando tempestivamente prima dellascadenza le eventuali procedure di conferma orichieste di nuova nomina.

3. Il Presidente del tribunale che venga a cono-scenza di fatti o comportamenti di possibile rilievoai fini di un procedimento di decadenza o discipli-nare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui alsuccessivo art. 13.

Art. 12. Cessazione, decadenza, revoca dall’uf-ficio. 1. Il giudice onorario di tribunale cessa dal-l’incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo annodi età;

b) per scadenza del termine di durata della nomi-na o della conferma;

c) per dimissioni. 2. Il giudice onorario di tribunale decade dall’uf-

ficio: a) se non assume le funzioni entro sessanta gior-

ni dalla comunicazione del provvedimento di nomi-na o di conferma o nel termine più breve eventual-mente fissato dal Ministro della giustizia ai sensidell’art. 10 Ord. Giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioniinerenti all’ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari osopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale è revocato dal-l’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerential medesimo o in seguito ad esito negativo del tiro-cinio.

Art. 13. Procedura per la decadenza e revoca. 1.Nell’ipotesi in cui la decadenza sia determinata perle ragioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma1 e a) e b) del comma 2 dell’articolo precedente,poiché si tratta di prendere atto dell’accadimento diun fatto al quale la legge ricollega automaticamentedeterminati effetti, il Consiglio Superiore dellaMagistratura dispone la immediata decadenza del

magistrato onorario appena la condizione si verificasenza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determina-te dal venir meno di uno dei requisiti necessari odal sopravvenire di una causa di incompatibilità(art. 12, lettera c), e di revoca per inosservanza deidoveri inerenti all’ufficio (art. 12, comma 3), ilPresidente del tribunale che abbia avuto notizia diun fatto che possa dar luogo alla decadenza o allarevoca per le ragioni sopraindicate, può, in ognimomento, proporre al Consiglio giudiziario inte-grato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n.374 del 1991, da cinque avvocati designati dai con-sigli dell’ordine degli avvocati del distretto di Cor-te d’Appello, la revoca o la decadenza del giudiceonorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formu-lare la contestazione indicando succintamente, i fat-ti suscettibili di determinare l’adozione dei provve-dimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fattisono tratte e l’avvertimento che, entro il termine diquindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessa-to può presentare memorie e documenti o indicarecircostanze sulle quali richiede indagini o testimo-nianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consi-glio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno deicomponenti.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all’esito degliaccertamenti effettuati, se la notizia si è rivelatainfondata, dispone l’archiviazione del procedimen-to; se, in caso contrario, la notizia non si è rivelatainfondata viene notificato tempestivamente all’inte-ressato il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deli-berazione, avvertendolo che ha facoltà di prenderevisione degli atti relativi alla notizia dalla quale èscaturito il procedimento e degli eventuali accerta-menti svolti. L’interessato è avvertito, altresì, chepotrà comparire personalmente, che potrà essereassistito da un difensore scelto tra i magistrati, ancheonorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gliavvocati del libero Foro e che se non si presenteràsenza addurre un legittimo impedimento si proce-derà in sua assenza. La data fissata per la delibera-zione deve essere notificata almeno dieci giorni pri-ma del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario hafacoltà di rivolgere domande all’interessato sui fattia lui riferiti. Questi può presentare memorie e pro-durre ulteriori documenti che dimostri di non averpotuto produrre in precedenza. Il Presidente dà laparola al difensore, se presente, ed infine all’interes-sato che la richieda.

7. All’esito di tale attività il Consiglio giudiziarioinvierà la proposta motivata di decadenza o di revo-ca al Consiglio Superiore della Magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Con-siglio Superiore della Magistratura potrà accogliere

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la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nelcaso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla,procedendo, se necessario, a richiedere chiarimential Consiglio giudiziario stesso o all’espletamento diulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall’uf-ficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministrodella giustizia, in conformità alla deliberazione delConsiglio Superiore della Magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall’incaricodi giudice onorario di tribunale, il Presidente del tri-bunale chiede al Consiglio Superiore della Magi-stratura di nominare a copertura del posto resosivacante il candidato che risulti idoneo secondo l’or-dine progressivo della graduatoria deliberata dalConsiglio Superiore della Magistratura.

16.

D.M. 4 maggio 2005. Modifica ed integrazio-ne dei criteri per la nomina e la confermadei vice procuratori onorari presso i tribu-nali ordinari (G.U. 16 maggio 2005, n. 112).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2003 -serie generale - n. 258 e il decreto ministeriale 25novembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale12 dicembre 2003 - serie generale - n. 288 con i qua-li vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e laconferma dei vice procuratori onorari presso i tribu-nali ordinari;

Viste le circolari in data 16 dicembre 2004 e 13gennaio 2005 con le quali il Consiglio Superioredella Magistratura ha apportato modifiche sostan-ziali ai criteri per le nomine e le conferme dei viceprocuratori onorari presso i tribunali ordinari;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decretoministeriale che recepisca il testo della circolare delConsiglio Superiore della Magistratura P-10370/2003 coordinato con le successive modifichee integrazioni;

Visti gli articoli 42-ter, ultimo comma, e 71 delregio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1. Disposizioni di carattere generale. 1. AlleProcure della Repubblica presso i tribunali ordinaripossono essere addetti magistrati onorari in qualitàdi vice procuratori onorari per l’espletamento dellefunzioni indicate nell’art. 72 O.G. e delle altre adessi specificatamente attribuite dalla legge.

2. I vice procuratori onorari sono nominati condecreto del Ministro della giustizia, in conformitàdella deliberazione del Consiglio Superiore della

Magistratura, su proposta del Consiglio giudiziariocompetente per territorio nella composizione previ-sta dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre1991, n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni dicui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinques e 42-sexies dell’O.G.

3. Il numero dei vice procuratori onorari delle Pro-cure della Repubblica presso ogni tribunale non puòessere superiore ai due terzi dei magistrati professio-nali previsti in organico per l’ufficio interessato, sal-vo che specifiche esigenze di servizio - da motivareespressamente - consiglino di elevare tale numero.

Art. 2. Nomina (requisiti e documentazione). 1.Per conseguire la nomina (e per ottenere la confer-ma) a vice procuratore onorario è necessario che l’a-spirante:

a) sia cittadino italiano; b) abbia l’esercizio dei diritti civili e politici; c) abbia l’idoneità fisica e psichica; d) abbia un’età non inferiore a venticinque anni

e non superiore a sessantanove anni, con riferimen-to, per la nomina, alla data di presentazione delladomanda e per la conferma, alla data di scadenzadell’incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso neldistretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per ilquale è presentata domanda, fatta eccezione percoloro che esercitano la professione di avvocato o lefunzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza inuna delle università della Repubblica o presso unauniversità estera di un paese con il quale sia interve-nuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti noncolposi o a pena detentiva per contravvenzioni e nonsia stato sottoposto a misura di prevenzione o disicurezza.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla datadella presentazione della domanda di nomina o con-ferma, salvo quanto previsto, con riguardo ai limitidi età, al comma 1, lettera d) che precede.

3. Alle istanze di nomina, presentate al Procurato-re generale della Repubblica e successivamente tra-smesse al Consiglio giudiziario, in originale e incopia, dovranno essere allegati a pena di inammissi-bilità:

prodotti dall’interessato: a) istanza di nomina dell’aspirante; b) certificazione o autocertificazione dei requisi-

ti di cui al paragrafo precedente, con l’indicazione,quanto al punto f), del luogo e della data in cui siastata conseguita la laurea e della votazione conse-guita;

c) certificato attestante l’idoneità fisica e psichi-ca rilasciato da un ente pubblico (A.S.L. o medicomilitare);

d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte

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della amministrazione di appartenenza o del datoredi lavoro degli aspiranti all’incarico di vice procura-tore onorario;

e) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna anon esercitare la professione forense nell’ambito delCircondario del tribunale o della sezione distaccata,presso la quale svolge esclusivamente le funzioni (v.art. 5);

f) dichiarazione sulla insussistenza di cause diincompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).

prodotti dall’ufficio: a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla

Procura della Repubblica presso il tribunale; b) certificato penale ai sensi dell’art. 688, com-

ma 1, c.p.p.; c) rapporto informativo del prefetto; d) parere motivato del competente Consiglio del-

l’ordine degli avvocati.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l’appo-sito modulo debitamente compilato a cura dell’inte-ressato.

Art. 3. Procedimento per la nomina. 1. Le istan-ze di nomina, dirette al Consiglio Superiore dellaMagistratura, devono essere presentate nelle ore diufficio, ovvero fatte pervenire per mezzo raccoman-data con ricevuta di ritorno, al Procuratore Generaledella Repubblica presso la Corte di Appello compe-tente entro il termine di giorni quaranta dalla pub-blicazione del decreto del Ministro della giustizia,emanato con cadenza biennale, che recepisce la deli-bera consiliare con la quale si dà inizio alla proce-dura di nomina dei vice procuratori onorari.

Le istanze di nomina dovranno essere redatte incarta libera secondo lo schema che sarà allegato alcitato decreto ministeriale di inizio della proceduradi nomina.

La domanda, ai sensi dell’articolo 38 del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, è valida se sottoscritta dall’interessato in pre-senza del dipendente addetto alla ricezione ovverose sottoscritta e presentata per mezzo raccomandatacon ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostati-ca non autenticata di un documento di identità delsottoscrittore.

Chi è iscritto all’albo degli avvocati non può pre-sentare domande per più di due distretti di corte diappello a pena di inammissibilità delle domandestesse.

Nelle domande devono essere indicate complessi-vamente un numero massimo di quattro sedi, instretto ordine di preferenza, presso le quali il richie-dente chiede di essere assegnato.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica, tra-smetterà le istanze al Presidente della Corte diAppello per la successiva istruzione:

a) il Presidente della Corte di Appello, una voltaistruite le istanze, provvede quindi a convocare il

Consiglio giudiziario nella composizione integrataprevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novem-bre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed ititoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per lapredisposizione di una graduatoria di tutti coloro chepartecipano alle procedure selettive. La proposta digraduatoria predisposta dal Consiglio giudiziariocomprende tutti gli aspiranti alla nomina che hannopresentato le istanze nel termine di cui al comma 1;

b) eventuali osservazioni nei confronti della gra-duatoria, proposte entro venti giorni dalla sua appro-vazione da parte del Consiglio giudiziario, sarannovalutate dallo stesso Consiglio giudiziario primadell’inoltro della graduatoria al Consiglio Superioredella Magistratura;

c) predisposta la proposta di graduatoria il Con-siglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativiatti (in originale e in copia) entro novanta giorni dal-la scadenza del termine di cui al punto 1 al Consi-glio Superiore della Magistratura per la successivaapprovazione e la conseguente nomina dei candida-ti che copriranno i posti vacanti;

d) coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà uti-lizzata dal Consiglio Superiore della Magistraturafino al 30 giugno del successivo biennio, al fine dicoprire i posti resisi eventualmente vacanti a segui-to del verificarsi di una delle condizioni previstedall’art. 12 del presente decreto. La nomina a viceprocuratore onorario caduca ogni ulteriore istanzapresentata presso altri uffici giudiziari;

e) in caso di esaurimento della graduatoria primadella scadenza biennale, il Procuratore Generaledella Repubblica può richiedere al Consiglio Supe-riore della Magistratura l’attivazione della procedu-ra prevista dal punto 1 di cui al presente articolo;

f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudi-ziario integrato provvederà al rinnovo della gra-duatoria, prendendo in considerazione esclusiva-mente le istanze presentate nel periodo previsto dalcomma 1;

g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre iltermine di presentazione delle istanze di cui al com-ma 1, sono rigettate con provvedimento del Procu-ratore Generale della Repubblica.

3. Le proposte dei Consigli giudiziari dovrannoessere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina econferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiestidall’art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudi-ziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenen-do presente che non potranno essere proposte per lanomina o conferma persone che non abbiano avutoin passato la conferma nell’incarico da parte delConsiglio Superiore della Magistratura o siano stateda esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenutoconto dell’attività svolta dagli aspiranti e delle carat-

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teristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timo-re di parzialità nell’amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamen-te ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esi-genze di servizio, desunta da provate garanzie diprofessionalità e da accertati requisiti di credibilitàed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali acarico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professio-ne di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazionedelle proposte, dovranno tenere conto dei parerimotivati espressi dai Consigli dell’ordine di appar-tenenza.

5. I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttiviaddetti, per ciascuna Procura Generale della Repub-blica, ai servizi riguardanti la magistratura onorariaattesteranno la regolare allegazione della documen-tazione per le istanze di nomina e di conferma ecureranno la trasmissione solo delle pratiche corre-date da tutta la documentazione di cui sopra, iviincluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di confermadei vice procuratori onorari, con la relativa docu-mentazione, dovranno essere trasmesse al ConsiglioSuperiore della Magistratura a cura dei Presidentidelle Corti di Appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli uffici inte-ressati comunicare a questo Ministero e al ConsiglioSuperiore della Magistratura la presa di possesso,mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata dal Procuratoredella Repubblica la mancata presa di possesso neltermine stabilito per l’attivazione della procedura didecadenza dall’incarico.

Art. 4. Titoli di preferenza. 1. Costituisce titolodi preferenza per la nomina, nell’ordine sotto ripor-tato, l’esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelleonorarie;

b) della professione di avvocato, anche nellaqualità di iscritto nell’elenco speciale previsto dal-l’art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelleuniversità o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancel-lerie e segreterie giudiziarie con qualifica di diri-gente o con qualifica corrispondente alla soppressacarriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiestoper un ufficio giudiziario diverso da quello in cuisiano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o conqualifica corrispondente alla soppressa carrieradirettiva nelle amministrazioni pubbliche o in entipubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, inassenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del

diploma biennale di specializzazione per le profes-sioni legali di cui all’art. 16 del decreto-legge 17novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidatiaventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulterio-ri criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle letterea), c), d), e) del precedente comma primo, prevale lamaggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla letterab) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all’al-bo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea; d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla

minore anzianità anagrafica.

Art. 5. Incompatibilità. 1. Non possono esercita-re le funzioni di vice procuratore onorario:

a) i membri del parlamento nazionale ed euro-peo, i membri del governo, i titolari di cariche elet-tive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, icomponenti degli organi deputati al controllo sugliatti degli stessi enti ed i titolari della carica di difen-sore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessionireligiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei treanni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei parti-ti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincolisiano incompatibili con l’esercizio indipendente del-la funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei treanni precedenti attività professionale non occasiona-le per conto di imprese di assicurazione o bancaria,ovvero per istituti o società di intermediazionefinanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patroci-nio non possono esercitare la professione forensedinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circonda-rio del tribunale presso il quale svolgono le funzio-ni di vice procuratore onorario e non possono rap-presentare o difendere le parti, nelle fasi successive,in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Il Procuratore della Repubblica può stabilire chedeterminati vice procuratori onorari addetti al suoufficio esercitino le funzioni di pubblico ministerosoltanto presso la sede principale del tribunale opresso una o più sezioni distaccate, ovvero presso lasede principale e una o più sezioni distaccate. In talcaso, per i vice procuratori onorari che esercitano laprofessione forense l’incompatibilità è limitata uni-camente all’ufficio o agli uffici presso le quali sonosvolte le funzioni.

4. Non è compatibile con le funzioni onorarie l’e-sercizio dell’attività legale c.d. stragiudiziale direttaall’esercizio dell’attività professionale davantiall’ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onora-rio svolge le sue funzioni.

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5. Il vice procuratore onorario non può assumerel’incarico di consulente, perito o interprete nei pro-cedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudi-ziari compresi nel circondario del tribunale presso ilquale esercita le funzioni giudiziarie.

6. I vice procuratori onorari non possono essereaddetti a più di una Procura della Repubblica pressoil tribunale.

7. Non si estendono ai vice procuratori onorari leincompatibilità previste dall’art. 18 Ord.Giud.

8. Si estendono ai vice procuratori onorari leincompatibilità previste dall’art. 19 Ord.Giud., ivicomprese quelle tra coniugi secondo l’interpretazio-ne della circolare del Consiglio Superiore dellaMagistratura n. 8160/82 e successive modifiche,anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, inservizio presso lo stesso ufficio di tribunale.

9. Si applica ai vice procuratori onorari l’art. 8 cpv.della legge 30 marzo 1957, n. 361, pertanto, coloroche intendono candidarsi, hanno l’obbligo di dimet-tersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6. Tirocinio. 1. Ai fini di consentire ai viceprocuratori onorari di nuova nomina una indispen-sabile formazione professionale, i Procuratori dellaRepubblica cureranno che costoro, subito dopo lanomina, effettuino un periodo di tirocinio delladurata di tre mesi anteriormente all’assunzione difunzioni giudiziarie e i Consigli giudiziari indivi-dueranno un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio deifascicoli, svolto seguendo le indicazioni del Pubbli-co Ministero titolare e la presenza ad udienze dibat-timentali cui parteciperanno pubblici ministeri pro-fessionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodicaorganizzazione di incontri teorico-pratici in sede ditirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l’ap-porto di magistrati all’uopo designati e di rappre-sentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferi-mento, esprimono in una relazione una valutazionesulla qualità dell’impegno e sulla professionalità delvice procuratore onorario nell’esame e nello studiodegli atti processuali, nonché sulla redazione delleminute dei provvedimenti e sulle attitudini all’eser-cizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nel caso in cui vi sia una valutazione negativadell’attività svolta, nel corso del periodo di tirociniodel vice procuratore onorario, il Procuratore dellaRepubblica redige apposita relazione per l’iniziodella procedura di revoca dall’incarico di cui all’art.42-sexies comma 2, lettera c), Ord. Giud., secondoquanto previsto dall’art. 13.

Art. 7. Conferma. 1. Ai fini della conferma, ilConsiglio giudiziario, nella composizione previstadall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991,n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del

triennio, un giudizio di idoneità alla continuazionedell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni ele-mento utile, compreso l’esame a campione dei prov-vedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisitonecessario per la conferma.

3. Alle istanze o proposte di conferma sarà suffi-ciente allegare:

Prodotti dall’interessato: a) istanza di conferma, da presentare al Procura-

tore della Repubblica almeno sei mesi prima delladata di scadenza del mandato di nomina a pena diinammissibilità (v. art. 8.3);

b) certificazione o autocertificazione dei requisi-ti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g);

c) dichiarazione con cui il confermando si impe-gna a non esercitare la professione forense nell’ambi-to del Circondario del tribunale o nella sezione distac-cata, presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5);

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause diincompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).

Prodotti dall’ufficio: relazione del Procuratore della Repubblica sull’at-

tività svolta dall’interessato nel triennio decorso,con l’allegazione dei prospetti statistici relativi adetto periodo, e sull’esistenza di eventuali situazio-ni di incompatibilità.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l’appo-sito modulo debitamente compilato a cura dell’inte-ressato.

4. Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari ter-ranno conto della valutazione espressa dal Procura-tore della Repubblica presso il quale il vice procura-tore onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8. Durata dell’incarico e procedimento perla conferma. 1. La nomina a vice procuratore ono-rario ha la durata di tre anni. Il titolare può essereconfermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può ripropor-si alcuna istanza di nomina a vice procuratore ono-rario presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenzadel primo incarico triennale gli interessati dovrannopresentare domanda di conferma ed i capi degli uffi-ci dovranno immediatamente procedere alla relativaistruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata, secondole modalità previste dagli articoli 2, lettera d), e 7 alProcuratore della Repubblica, il quale, una voltaistruita la trasmette al Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte di Appello con il proprioparere motivato. Sarà cura del Procuratore Generaleinoltrare successivamente le suddette proposte alPresidente della Corte di Appello.

5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudizia-rio, nella composizione prevista dall’art. 4, comma1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un

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giudizio di idoneità alla continuazione dell’eserciziodelle funzioni sulla base di ogni elemento utile,compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Ilgiudizio di idoneità costituisce requisito necessarioper la conferma.

6. La nomina dei vice procuratori onorari, puravendo effetto dalla data del decreto ministeriale dicui all’art. 42-ter, comma 1, Ord. Giud., ha duratatriennale con decorrenza dal primo gennaio dell’an-no successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9. Assegnazione ad altro ufficio o funzione.1. Il vice procuratore onorario può presentaredomanda per il conferimento di analoghe funzionipresso altra procura partecipando all’espletamentodella ordinaria procedura di cui all’art. 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione deldecreto di nomina, il vice procuratore onorariodovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secon-do quanto previsto dai precedenti commi, al viceprocuratore onorario non si applicano le disposizio-ni di cui all’art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell’attivitàdi vice procuratore onorario non può derogare ilimiti di cui all’art. 8.

5. Il vice procuratore onorario può presentaredomanda per la partecipazione alle procedure di sele-zione per la nomina a giudice onorario di tribunale oa giudice di pace. L’eventuale nomina a seguito del-l’espletamento dell’ordinaria procedura di cui all’art.3 deve intendersi nomina ad una funzione onorariadiversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10. Doveri e diritti. 1. Il vice procuratoreonorario è tenuto all’osservanza dei doveri previstiper i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà daretempestiva comunicazione al Consiglio Superioredella Magistratura della pendenza di procedimentipenali instaurati successivamente alla nomina o con-ferma, e dell’esito degli stessi, al fine di consentirele opportune valutazioni in ordine all’eventualedichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11. Sorveglianza sull’adempimento deidoveri dei vice procuratori onorari. 1. Il Procura-tore della Repubblica ha l’obbligo di vigilare sul-l’attività dei vice procuratori onorari e riferisceentro il 31 dicembre di ciascun anno al Consigliogiudiziario sul buon andamento del servizio conapposita relazione. Tale compito può essere delega-to ad altro magistrato dell’ufficio nell’ambito delprogetto tabellare.

2. Nell’ambito dell’attività di cui al precedentecomma, è fatto obbligo al capo dell’ufficio di vigi-lare sulla effettiva durata dell’incarico del magistra-to onorario, attivando tempestivamente prima dellascadenza le eventuali procedure di conferma orichieste di nuova nomina.

3. Il Procuratore della Repubblica che venga aconoscenza di fatti o comportamenti di possibilerilievo ai fini di un procedimento di decadenza odisciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento dicui al successivo art. 13.

Art. 12. Cessazione, decadenza, revoca dall’uffi-cio. 1. Il vice procuratore onorario cessa dall’incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo annodi età;

b) per scadenza del termine di durata della nomi-na o della conferma;

c) per dimissioni. 2. Il vice procuratore onorario decade dall’ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta gior-ni dalla comunicazione del provvedimento di nomi-na o di conferma o nel termine più breve eventual-mente fissato dal Ministro della giustizia ai sensidell’art. 10 Ord. Giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioniinerenti all’ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari osopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il vice procuratore onorario è revocato dall’uffi-cio in caso di inosservanza dei doveri inerenti almedesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13. Procedura per la decadenza e revoca. 1.Nell’ipotesi in cui la decadenza sia determinata perle ragioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma1 e a) e b) del comma 2 dell’articolo precedente,poiché si tratta di prendere atto dell’accadimento diun fatto al quale la legge ricollega automaticamentedeterminati effetti, il Consiglio Superiore dellaMagistratura dispone la immediata decadenza delmagistrato onorario appena la condizione si verificasenza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinatedal venir meno di uno dei requisiti necessari o dalsopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12lettera c), e di revoca per inosservanza dei doveriinerenti all’ufficio (art. 12, comma 3), il Procurato-re della Repubblica che abbia avuto notizia di unfatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revo-ca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momen-to, proporre al Consiglio giudiziario integrato, aisensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991,da cinque avvocati designati dai consigli dell’ordinedegli avvocati del distretto di Corte d’Appello, larevoca o la decadenza del vice procuratore onorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formu-lare la contestazione indicando succintamente, i fat-ti suscettibili di determinare l’adozione dei provve-dimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fattisono tratte e l’avvertimento che, entro il termine diquindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessa-to può presentare memorie e documenti o indicarecircostanze sulle quali richiede indagini o testimo-nianze.

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4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consi-glio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno deicomponenti.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all’esito degliaccertamenti effettuati, se la notizia si è rivelatainfondata, dispone l’archiviazione del procedimento;se, in caso contrario, la notizia non si è rivelata infon-data viene notificato tempestivamente all’interessatoil giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deliberazio-ne, avvertendolo che ha facoltà di prendere visionedegli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito ilprocedimento e degli eventuali accertamenti svolti.L’interessato è avvertito, altresì, che potrà comparirepersonalmente, che potrà essere assistito da un difen-sore scelto tra i magistrati, anche onorari, apparte-nenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del libe-ro Foro e che se non si presenterà senza addurre unlegittimo impedimento si procederà in sua assenza.La data fissata per la deliberazione deve essere noti-ficata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario hafacoltà di rivolgere domande all’interessato sui fattia lui riferiti. Questi può presentare memorie e pro-durre ulteriori documenti che dimostri di non averpotuto produrre in precedenza. Il Presidente dà laparola al difensore, se presente, ed infine all’interes-sato che la richieda.

7. All’esito di tale attività il Consiglio giudiziarioinvierà la proposta motivata di decadenza o di revo-ca al Consiglio Superiore della Magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Con-siglio Superiore della Magistratura potrà accoglierela proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nelcaso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla,procedendo, se necessario, a richiedere chiarimential Consiglio giudiziario stesso o all’espletamento diulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall’uf-ficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministrodella giustizia, in conformità alla deliberazione delConsiglio Superiore della Magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall’incaricodi vice procuratore onorario, il Procuratore dellaRepubblica chiede al Consiglio Superiore dellaMagistratura di nominare a copertura del posto reso-si vacante il candidato che risulti idoneo secondol’ordine progressivo della graduatoria deliberata dalConsiglio Superiore della Magistratura.

17.

L. 25 luglio 2005, n. 150. Delega al Governoper la riforma dell’ordinamento giudiziariodi cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per ildecentramento del Ministero della giustizia,per la modifica della disciplina concernente

il Consiglio di presidenza, della Corte deiconti e il Consiglio di presidenza della giu-stizia amministrativa, nonché per l’emana-zione di un testo unico (in S.O. alla G.U. 29luglio 2005, n. 175).

Art. 1. Contenuto della delega. 1. Il Governo èdelegato ad adottare, entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, con l’osser-vanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all’ar-ticolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piùdecreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l’accesso in magi-stratura, nonché la disciplina della progressione eco-nomica e delle funzioni dei magistrati, e individuarele competenze dei dirigenti amministrativi degliuffici giudiziari (1);

b) istituire la Scuola superiore della magistratura,razionalizzare la normativa in tema di tirocinio eformazione degli uditori giudiziari, nonché in temadi aggiornamento professionale e formazione deimagistrati (2);

c) disciplinare la composizione, le competenze ela durata in carica dei Consigli giudiziari, nonchéistituire il Consiglio direttivo della Corte di cassa-zione (3);

d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero (4); e) modificare l’organico della Corte di cassazione

e la disciplina relativa ai magistrati applicati pressola medesima (5);

f) individuare le fattispecie tipiche di illecitodisciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e laprocedura per la loro applicazione, nonché modifi-care la disciplina in tema di incompatibilità, dispen-sa dal servizio e trasferimento d’ufficio (6);

g) prevedere forme di pubblicità degli incarichiextragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordinee grado (7).

2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativiemanati nell’esercizio della delega di cui al comma1 divengono efficaci dal novantesimo giorno suc-cessivo a quello della pubblicazione nella GazzettaUfficiale, fermo restando quanto previsto dall’arti-colo 2.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novan-ta giorni successivi alla scadenza del termine di cuial comma 1, uno o più decreti legislativi recanti lenorme necessarie al coordinamento delle disposizio-ni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio delladelega di cui al medesimo comma con le altre leggidello Stato e, con l’osservanza dei principi e dei cri-teri direttivi di cui all’articolo 2, comma 9, la neces-saria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’a-brogazione delle disposizioni con essi incompatibi-li. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dalpresente comma divengono efficaci a decorrere dal-la data indicata nel comma 2.

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4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’e-sercizio della delega di cui al comma 1 sono tra-smessi al Senato della Repubblica ed alla Camera deideputati, ai fini dell’espressione dei pareri da partedelle Commissioni parlamentari competenti permateria e per le conseguenze di carattere finanziario,che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalladata di trasmissione, decorso il quale i decreti sonoemanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trentagiorni successivi all’espressione dei pareri, il Gover-no, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivieventualmente formulate, esclusivamente con riferi-mento all’esigenza di garantire il rispetto dell’artico-lo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmettealle Camere i testi, corredati dai necessari elementiintegrativi di informazione, per i pareri definitivi del-le Commissioni competenti, che sono espressi entrotrenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si appli-cano anche per l’esercizio della delega di cui alcomma 3, ma in tal caso il termine per l’espressionedei pareri è ridotto alla metà.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4,entro due anni dalla data di acquisto di efficacia diciascuno dei decreti legislativi emanati nell’eserci-zio della delega di cui al comma 1, può emanaredisposizioni correttive nel rispetto dei principi e deicriteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 e 8. –––––––––––

(1) In attuazione di quanto previsto dalla presentelett. a) del comma 1, è stato emanato il D.Lgs. 5aprile 2006, n. 160.

(2) In attuazione di quanto previsto dalla presentelett. b) del comma 1, è stato emanato il D.Lgs. 30gennaio 2006, n. 26.

(3) In attuazione di quanto previsto dalla presentelett. c) del comma 1, è stato emanato il D.Lgs. 27gennaio 2006, n. 25.

(4) In attuazione di quanto previsto dalla presentelett. d) del comma 1, è stato emanato il D.Lgs. 20febbraio 2006, n. 106.

(5) In attuazione di quanto previsto dalla presentelett. e) del comma 1, è stato emanato il D.Lgs. 23gennaio 2006, n. 24.

(6) In attuazione di quanto previsto dalla presentelett. f) del comma 1, è stato emanato il D.Lgs. 23febbraio 2006, n. 109.

(7) In attuazione di quanto previsto dalla presentelett. g) del comma 1, è stato emanato il D.Lgs. 2 feb-braio 2006, n. 35.

Art. 2. Principi e criteri direttivi, nonché dispo-sizioni ulteriori. 1. Nell’esercizio della delega dicui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo siattiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l’ingresso in magistratura: 1) che sia bandito annualmente un concorso per

l’accesso in magistratura e che i candidati debbano

indicare nella domanda, a pena di inammissibilità,se intendano accedere ai posti nella funzione giudi-cante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritteed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter,commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui alregio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successivemodificazioni, nonché nelle materie attinenti aldiritto dell’economia;

3) che la commissione di concorso sia unica eche sia nominata dal Ministro della giustizia, previadelibera del Consiglio superiore della magistratura, eche sia composta da magistrati, aventi almeno cinqueanni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, innumero variabile fra un minimo di dodici e un mas-simo di sedici e da professori universitari di primafascia nelle materie oggetto di esame da un minimodi quattro a un massimo di otto, e che la funzione dipresidente sia svolta da un magistrato che eserciti daalmeno tre anni le funzioni direttive giudicanti dilegittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti disecondo grado e quella di vicepresidente da un magi-strato che eserciti funzioni di legittimità; che ilnumero dei componenti sia determinato tenendoconto del presumibile numero dei candidati e dell’e-sigenza di rispettare le scadenze indicate al numero1) della lettera d); che il numero dei componenti pro-fessori universitari sia tendenzialmente proporziona-to a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell’attribuzione delle fun-zioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituiscatitolo preferenziale per la scelta della sede di primadestinazione e che tale scelta, nei limiti delle dispo-nibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito dellafunzione prescelta (1);

b) prevedere che siano ammessi al concorso perl’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti enelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurispruden-za a seguito di corso universitario di durata non infe-riore, a quattro anni ed hanno conseguito diplomapresso le scuole di specializzazione nelle professio-ni legali previste dall’articolo 16 del decreto legisla-tivo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modi-ficazioni, stabilendo inoltre che il numero dei lau-reati da ammettere alle scuole di specializzazioneper le professioni legali sia determinato, fermoquanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 deldecreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, inmisura non superiore a dieci volte il maggior nume-ro dei posti considerati negli ultimi tre bandi di con-corso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurispruden-za a seguito di corso universitario di durata non infe-riore a quattro anni ed hanno conseguito il dottoratodi ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurispruden-za a seguito di corso universitario di durata non infe-

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riore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilita-zione all’esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurispruden-za a seguito di corso universitario di durata non infe-riore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il supera-mento del relativo concorso, funzioni direttive nellepubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurispruden-za a seguito di corso universitario di durata non infe-riore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni dimagistrato onorario per almeno quattro anni senzademerito e senza essere stati revocati o disciplina-mente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurispruden-za a seguito di corso universitario di durata non infe-riore a quattro anni ed hanno conseguito il diplomadi specializzazione in una disciplina giuridica; altermine di un corso di studi della durata non inferio-re a due anni presso le scuole di specializzazione dicui al decreto del Presidente della Repubblica 10marzo 1982, n. 162 (1);

c) prevedere che, nell’ambito delle prove orali dicui alla lettera a), numero 2), il candidato debbasostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinaleall’esercizio della professione di magistrato, anchein relazione alle specifiche funzioni indicate nelladomanda di ammissione (1);

d) prevedere che: 1) le prove scritte avvengano tendenzialmente

a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente pros-simi al 15 settembre di ogni anno; che la correzionedegli elaborati scritti e le prove orali si svolganoinderogabilmente in un tempo non superiore a novemesi; che l’intera procedura concorsuale sia espleta-ta in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15settembre dell’anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorsocoloro che sono stati già dichiarati non idonei per trevolte (1);

e) prevedere che, dopo il compimento del periododi uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguanoin funzioni di merito e di legittimità e siano leseguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado; 2) funzioni requirenti di primo grado; 3) funzioni giudicanti di secondo grado; 4) funzioni requirenti di secondo grado; 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo

grado; 6) funzioni semidirettive requirenti di primo

grado; 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo

grado; 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo

grado; 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di

primo grado e di primo grado elevato;

10) funzioni direttive giudicanti o requirenti disecondo grado;

11) funzioni giudicanti di legittimità; 12) funzioni requirenti di legittimità; 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di

legittimità; 14) funzioni direttive superiori giudicanti o

requirenti di legittimità; 15) funzioni direttive superiori apicali di legit-

timità (1); f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspet-tativa per mandato parlamentare o collocati fuori dalruolo organico in quanto componenti elettivi delConsiglio superiore della magistratura, fino al com-pimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistra-tura debbano essere svolte effettivamente le funzio-ni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magi-stratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti eorali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso inmagistratura, previo concorso per titoli, possanoessere svolte funzioni giudicanti o requirenti disecondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzionidi secondo grado, previo concorso per titoli, ovverodopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura,previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali,possano essere svolte funzioni di legittimità; che alconcorso per titoli ed esami, scritti e orali, per lefunzioni di legittimità possano partecipare anche imagistrati che non hanno svolto diciotto anni di ser-vizio e che hanno esercitato per tre anni le funzionidi secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistraturaattribuisca le funzioni di secondo grado e di legitti-mità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) ele funzioni semidirettive o direttive previo concorsoper titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelliper esami, scritti e orali, previsti dalla presente leg-ge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in par-ticolare, che le prove scritte consistano nella risolu-zione di uno o più casi pratici, aventi carattere dicomplessità e implicanti alternativamente o con-giuntamente la risoluzione di rilevanti questioni pro-batorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzionirichieste e stabilendo, altresì, che le prove orali con-sistano nella discussione del caso o dei casi praticioggetto della prova scritta;

6) che i magistrati che in precedenza abbianosubito una sanzione disciplinare superiore all’am-monimento siano ammessi ai concorsi di cui ainumeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di annispecificatamente indicato nella sentenza disciplina-re definitiva, comunque non inferiore a due e nonsuperiore a quattro rispetto a quanto previsto dainumeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i) (1);

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g) prevedere che: 1) entro il terzo anno di esercizio delle funzio-

ni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento delperiodo di tirocinio, i magistrati possano parteciparea concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superioredella magistratura, per l’assegnazione di postivacanti nella funzione requirente, dopo aver fre-quentato un apposito corso di formazione presso laScuola superiore della magistratura di cui al comma2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio supe-riore della magistratura;

2) la commissione esaminatrice sia quella indi-cata alla lettera l), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzio-ni requirenti assunte subito dopo l’espletamento delperiodo di tirocinio, i magistrati possano parteciparea concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superioredella magistratura, per l’assegnazione di postivacanti nella funzione giudicante, dopo aver fre-quentato un apposito corso di formazione presso laScuola superiore della magistratura di cui al comma2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio supe-riore della magistratura;

4) la commissione esaminatrice sia quella indi-cata dalla lettera l), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistraturaindividui, con priorità assoluta, i posti vacanti al finedi consentire il passaggio di funzione nei casi indi-cati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, invia transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia con-sentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quel-le requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti arequirenti e viceversa debba avvenire per posti dispo-nibili in ufficio giudiziario avente sede in diversodistretto, con esclusione di quello competente ai sen-si dell’articolo 11 del codice di procedura penale (1);

h) prevedere che: 1) funzioni giudicanti di primo grado siano

quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribuna-le per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado sianoquelle di sostituto procuratore della Repubblicapresso il tribunale ordinario e di sostituto procurato-re della Repubblica presso il tribunale per i mino-renni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado sianoquelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado sianoquelle di sostituto procuratore generale presso lacorte di appello nonché quelle di sostituto addettoalla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quel-le di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quel-le di sostituto procuratore generale presso la Cortedi cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primogrado siano quelle di presidente di sezione di tribu-nale, cui possono accedere, previo concorso per tito-li, magistrati che abbiano superato il concorso per ilconferimento delle funzioni di secondo grado danon meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primogrado siano quelle di procuratore della Repubblicaaggiunto, cui possono accedere, previo concorso pertitoli, magistrati che abbiano superato il concorsoper il conferimento delle funzioni di secondo gradoda non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondogrado siano quelle di presidente di sezione di cortedi appello, cui possono accedere, previo concorsoper titoli, magistrati che abbiano superato il concor-so per il conferimento delle funzioni di seconde gra-do da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondogrado siano quelle di avvocato generale della procuragenerale presso la corte di appello, cui possono acce-dere, previo concorso per titoli, magistrati che abbia-no superato il concorso per il conferimento delle fun-zioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo gradosiano quelle di presidente di tribunale e di presiden-te del tribunale per i minorenni, cui possono accede-re, previo concorso per titoli, magistrati che abbianosuperato il concorso per il conferimento delle fun-zioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo gradosiano quelle di procuratore della Repubblica pressoil tribunale ordinario e di procuratore della Repub-blica presso il tribunale per i minorenni, cui posso-no accedere, previo concorso per titoli, magistratiche abbiano superato il concorso per il conferimen-to delle funzioni di secondo grado da non meno dicinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo gradoelevato siano quelle di presidente di tribunale e dipresidente della sezione per le indagini preliminaridei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordina-mento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, e successive modificazioni, di presiden-te dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella Aallegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-sive modificazioni, cui possono accedere, previoconcorso per titoli, magistrati che abbiano superatoil concorso per le funzioni di secondo grado daalmeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo gradoelevato siano quelle di procuratore della Repubblicapresso i tribunali di cui alla tabella L allegata all’or-dinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cuipossono accedere, previo concorso per titoli, magi-strati che abbiano superato il concorso per le fun-zioni di secondo grado da almeno otto anni;

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15) funzioni direttive giudicanti di secondogrado siano quelle di presidente della corte di appel-lo, cui possono accedere, previo concorso per titoli,magistrati che abbiano superato il concorso per lefunzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo gra-do siano quelle di procuratore generale presso lacorte di appello e di procuratore nazionale antima-fia, cui possono accedere, previo concorso per titoli,magistrati che abbiano superato il concorso per lefunzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13),14), 15) e 16) possano essere conferite esclusiva-mente ai magistrati che, in possesso dei requisitirichiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio pri-ma della data di ordinario collocamento a riposo,prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l’ap-posito corso di formazione alle funzioni direttivepresso la Scuola superiore della magistratura di cuial comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Con-siglio superiore della magistratura, e siano stati posi-tivamente valutati nel concorso per titoli previstoalla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concor-so per le funzioni di legittimità possano partecipareai concorsi per le funzioni semidirettive e difettiveindicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14);che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudi-canti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria,titolo preferenziale per il conferimento degli incari-chi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) eal numero 14) (1);

i) prevedere che: 1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità

siano quelle di presidente di sezione della Corte dicassazione, cui possono accedere, previo concorsoper titoli, magistrati che esercitino funzioni giudi-canti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimitàsiano quelle di avvocato generale della procuragenerale presso la Corte di cassazione, cui possonoaccedere, previo concorso per titoli, magistrati cheesercitino funzioni requirenti di legittimità da alme-no quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti dilegittimità siano quelle di presidente aggiunto dellaCorte di cassazione e quella di presidente del Tribu-nale superiore delle acque pubbliche, cui possonoaccedere, previo concorso per titoli, magistrati cheesercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti dilegittimità siano quelle di Procuratore generalepresso la Corte di cassazione e di Procuratoregenerale aggiunto presso la Corte di cassazione,cui possono accedere, previo concorso per titoli,magistrati che esercitino funzioni direttive requi-renti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legit-timità siano quelle di primo Presidente della Cortedi cassazione, cui possono accedere, previo concor-so per titoli, magistrati che esercitino funzioni diret-tive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possa-no essere conferite esclusivamente ai magistrati che,in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequenta-to un apposito corso di formazione alle funzionidirettive presso la Scuola superiore della magistra-tura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valu-tato dal Consiglio superiore della magistratura, sia-no stati positivamente valutati nel concorso per tito-li previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, edabbiano ancora due anni di servizio prima della datadi ordinario collocamento a riposo, prevista dall’ar-ticolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e5) possano essere conferite esclusivamente ai magi-strati che, in possesso dei requisiti richiesti, sianostati positivamente valutati nel concorso per titoliprevisto alla lettera f), numero 4), ultima parte (1);

l) prevedere che: 1) annualmente i posti vacanti nella funzione

giudicante di primo grado, individuati quanto alnumero nel rispetto dell’esigenza di assicurare ilpassaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile,all’esito delle determinazioni adottate dal Consigliosuperiore della magistratura, previa acquisizione delparere motivato del consiglio giudiziario, sulledomande di tramutamento presentate dai magistratiche esercitino da almeno tre anni le funzioni giudi-canti di primo grado, vengano assegnati, secondol’anzianità di servizio, ai magistrati che ne faccianorichiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per laparte residua, vengano posti a concorso per l’acces-so in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzionerequirente di primo grado, individuati quanto alnumero nel rispetto dell’esigenza di assicurare ilpassaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile,all’esito delle determinazioni adottate dal Consigliosuperiore della magistratura, previa acquisizione delparere motivato del consiglio giudiziario, sulledomande di tramutamento presentate dai magistratiche esercitino da almeno tre anni le funzioni requi-renti di primo grado, vengano assegnati, secondol’anzianità di servizio, ai magistrati che ne faccianorichiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per laparte residua, vengano posti a concorso per l’acces-so in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti residuatinella funzione giudicante di secondo grado, indivi-duati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delledeterminazioni adottate dal Consiglio superiore del-la magistratura, previa acquisizione del parere moti-

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vato del consiglio giudiziario, sulle domande di tra-mutamento presentate dai magistrati che esercitinoda almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondogrado, vengano assegnati dal Consiglio superioredella magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegna-ti ai magistrati giudicanti che abbiano conseguitol’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti edorali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima par-te, tenuto conto del giudizio finale formulato al ter-mine dell’apposito corso di formazione alle funzio-ni di secondo grado presso la Scuola superiore dellamagistratura di cui al comma 2 e del giudizio di ido-neità formulato all’esito del concorso;

3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegna-ti ai magistrati giudicanti che abbiano conseguitol’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dallalettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto delgiudizio finale formulato al termine dell’appositocorso di formazione alle funzioni di secondo gradopresso la Scuola superiore della magistratura di cuial comma 2 e del giudizio di idoneità formulatoall’esito del concorso;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a con-corso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, aimagistrati valutati positivamente nel concorso persoli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nellostesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a con-corso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, aimagistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli edesami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) edespletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura,acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari egli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai finidel conferimento delle funzioni giudicanti di secondogrado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3)e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concor-si per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le fun-zioni giudicanti di secondo grado; ai sensi di quantoprevisto al numero 3.5) possano presentare doman-da di tramutamento dopo che sia decorso il terminedi due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le fun-zioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quantoprevisto al numero 3.5) presso una sede indicatacome disagiata e che abbiano presentato domanda ditramutamento dopo che sia decorso il termine di treanni abbiano diritto a che la loro domanda vengavalutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistraturavaluti specificatamente la laboriosità con riguardoalle domande di tramutamento presentate ai sensidei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti residuatinella funzione requirente di secondo grado, indivi-

duati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delledeterminazioni adottate dal Consiglio superiore del-la magistratura, previa acquisizione del parere moti-vato del consiglio giudiziario, sulle domande di tra-mutamento presentate dai magistrati che esercitinoda almeno tre anni le funzioni requirenti di secondogrado, vengano assegnati dal Consiglio superioredella magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegna-ti ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’i-doneità nel concorso per titoli ed esami, scritti edorali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima par-te, tenuto conto del giudizio finale formulato al ter-mine dell’apposito corso di formazione alle funzio-ni di secondo grado presso la Scuola superiore dellamagistratura di cui al comma 2 e del giudizio di ido-neità formulato all’esito del concorso;

4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegna-ti ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l’i-doneità nel concorso per soli titoli previsto dalla let-tera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto delgiudizio finale formulato al termine dell’appositocorso di formazione alle funzioni di secondo gradopresso la Scuola superiore della magistratura di cuial comma 2 e del giudizio di idoneità formulatoall’esito del concorso;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a con-corso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, aimagistrati dichiarati idonei nel concorso per solititoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stes-so anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a con-corso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, aimagistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli edesami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) edespletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura,acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari egli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai finidel conferimento delle funzioni requirenti di secon-do grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2),4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativiconcorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per solititoli;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le fun-zioni requirenti di secondo grado ai sensi di quantoprevisto al numero 4.5) possano presentare doman-da di tramutamento dopo che sia decorso il terminedi due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le fun-zioni requirenti di secondo grado ai sensi di quantoprevisto al numero 4.5) presso una sede indicatacome disagiata e che abbiano presentato domanda ditramutamento dopo che sia decorso il termine di treanni abbiano diritto a che la loro domanda vengavalutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistraturavaluti specificatamente la laboriosità con riguardo

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alle domande di tramutamento presentate ai sensidei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita unacommissione composta da un magistrato che eserci-ti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovve-ro le funzioni direttive giudicanti di secondo grado,da un magistrato che eserciti le funzioni giudicantidi legittimità, da tre magistrati che esercitino le fun-zioni giudicanti di secondo grado da almeno tre annie da tre professori universitari di prima fascia inmaterie giuridiche, nominati dal Consiglio superioredella magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita unacommissione composta da un magistrato che eserci-ti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovve-ro le funzioni direttive requirenti di secondo grado,da un magistrato che eserciti le funzioni requirentidi legittimità, da tre magistrati che esercitino le fun-zioni requirenti di secondo grado da almeno tre annie da tre professori universitari di prima fascia inmaterie giuridiche, nominati dal Consiglio superioredella magistratura;

7) annualmente i posti vacanti residuati nellefunzioni giudicanti di legittimità, come individuatiall’esito delle determinazioni adottate dal Consigliosuperiore della magistratura, previa acquisizione delparere motivato del consiglio giudiziario e del Con-siglio direttivo della Corte di cassazione, sulledomande di riassegnazione alle funzioni di legitti-mità di provenienza presentate dai magistrati cheesercitino funzioni direttive o semidirettive giudi-canti ovvero sulla loro riassegnazione conseguentealla scadenza temporale dell’incarico rivestito, ven-gano assegnati dal Consiglio superiore della magi-stratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegna-ti ai magistrati che esercitino da almeno tre anni fun-zioni giudicanti di secondo grado e che abbiano con-seguito, l’idoneità nel concorso per soli titoli previ-sto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenutoconto del giudizio finale formulato al termine del-l’apposito corso di formazione alle funzioni giudi-canti di legittimità presso la Scuola superiore dellamagistratura di cui al comma 2 e del giudizio di ido-neità formulato all’esito del concorso;

7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnatiai magistrati con funzioni giudicanti che abbianosvolto diciotto anni di servizio in magistratura ovve-ro ai magistrati che, pur non avendo svolto diciottoanni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le fun-zioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano con-seguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami,scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3),seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formu-lato al termine dell’apposito corso di formazione allefunzioni giudicanti di legittimità presso la Scuolasuperiore della magistratura di cui al comma 2 e delgiudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a con-corso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, aimagistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli edesami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) edespletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a con-corso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, aimagistrati dichiarati idonei nel concorso per solititoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stes-so anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura,acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari egli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai finidel conferimento delle funzioni giudicanti di legitti-mità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3)e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi con-corsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti edorali;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita unacommissione composta da un magistrato che eserci-ti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tremagistrati che esercitino le funzioni giudicanti dilegittimità da almeno tre anni e da tre professori uni-versitari di prima fascia in materie giuridiche, nomi-nati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti residuati nellefunzioni requirenti di legittimità, come individuatiall’esito delle determinazioni adottate dal Consigliosuperiore della magistratura, previa acquisizione delparere motivato del consiglio giudiziario e del Con-siglio direttivo della Corte di cassazione, sulledomande di riassegnazione alle funzioni di legitti-mità di provenienza presentate dai magistrati cheesercitino funzioni direttive o semidirettive requi-renti ovvero sulla loro riassegnazione conseguentealla scadenza temporale dell’incarico rivestito, ven-gano assegnati dal Consiglio superiore della magi-stratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 70 per cento i posti siano assegna-ti ai magistrati che esercitino da almeno tre anni fun-zioni requirenti di secondo grado e che abbiano con-seguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previ-sto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenutoconto del giudizio finale formulato al termine del-l’apposito corso di formazione alle funzioni requi-renti di legittimità presso la Scuola superiore dellamagistratura di cui al comma 2 e del giudizio di ido-neità formulato all’esito del concorso;

9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegna-ti ai magistrati con funzioni requirenti che abbianosvolto diciotto anni di servizio in magistratura ovve-ro ai magistrati che, pur non avendo svolto diciottoanni di servizio, abbiano esercitato per tre anni lefunzioni requirenti di secondo grado e che abbianoconseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esa-mi, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finaleformulato al termine dell’apposito corso di forma-

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zione alle funzioni requirenti di legittimità presso laScuola superiore della magistratura di cui al comma2 e del giudizio di idoneità formulato all’esito delconcorso;

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a con-corso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, aimagistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli edesami scritti ed orali, indicato al numero 9.2) edespletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a con-corso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, aimagistrati dichiarati idonei nel concorso per solititoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stes-so anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura,acquisito il parere motivato dei consigli giudiziariegli ulteriori elementi di valutazione rilevati ai finidel conferimento delle funzioni requirenti di legitti-mità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3)e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi con-corsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti edorali;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita unacommissione composta da un magistrato che eserci-ti le funzioni direttive requirenti di legittimità da tremagistrati che esercitino le funzioni requirenti dilegittimità da almeno tre anni e da tre professori uni-versitari di prima fascia in materie giuridiche, nomi-nati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei tito-li ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera,sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si ten-ga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quanti-tativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magi-strato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie,desunta da specifici e rilevanti elementi e da verifi-care anche mediante esame a campione, effettuatotramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stessoadottati nonché dell’eventuale autorelazione e, inparticolare, della complessità dei procedimenti trat-tati, degli esiti dei provvedimenti adottati, dellerisultanze statistiche relative all’entità del lavorosvolto, tenuto specificamente conto della sede e del-l’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato,con loro proiezione comparativa rispetto a quelledelle medie nazionali e dei magistrati in serviziopresso lo stesso ufficio i titoli vengano valutati inmodo tale che, ove possibile, i componenti dellacommissione esaminatrice non conoscano il nomi-nativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esamisi proceda alla valutazione dei titoli solo in caso diesito positivo della prova di esame e la valutazionedei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cen-to sulla formazione della votazione finale sulla cuibase viene redatto l’ordine di graduatoria; nellavalutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione dellefunzioni di sostituto procuratore presso la Direzionenazionale antimafia resta fermo quanto previsto in

via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, del-l’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30gennaio 1941, n. 12;

12) l’esito dei corsi di formazione alle funzionidi secondo grado e alle funzioni di legittimità abbiauna validità di sette anni, salva la facoltà per il magi-strato di partecipare in detto periodo ad un nuovocorso (1);

m) prevedere che: 1) i concorsi per gli incarichi direttivi consista-

no in una dichiarazione di idoneità allo svolgimentodelle relative funzioni previa valutazione, da partedelle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei tito-li, della laboriosità del magistrato, nonché della suacapacità organizzativa; il Consiglio superiore dellamagistratura, acquisiti ulteriori elementi di valuta-zione ed il parere motivato dei consigli giudiziari edel Consiglio direttivo della Corte di cassazionequalora si tratti di funzioni direttive di secondo gra-do, proponga al Ministro della giustizia per il con-certo le nomine nell’ambito dei candidati dichiaratiidonei dalla commissione di concorso, tenuto contodel giudizio di idoneità espresso al termine delmedesimo; sia effettuato il coordinamento della pre-sente disposizione con quanto previsto dall’articolo11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successivemodificazioni; il Ministro della giustizia, fuori daicasi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteridello Stato in relazione a quanto previsto dall’arti-colo Il della predetta legge, possa ricorrere in sede digiustizia amministrativa contro le delibere concer-nenti il conferimento o la proroga di incarichi diret-tivi;

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi con-sistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgi-mento delle relative funzioni previa valutazione, daparte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), deititoli, della laboriosità del magistrato, nonché dellasua capacità organizzativa; il Consiglio superioredella magistratura, acquisiti ulteriori elementi divalutazione ed il parere motivato dei consigli giudi-ziari, assegni l’incarico semidirettivo nell’ambitodei candidati dichiarati idonei dalla commissione diconcorso, tenuto conto del giudizio di idoneitàespresso al termine del medesimo;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelliindicati nella lettera i), abbiano carattere tempora-neo e siano attribuiti per la durata di quattro anni,rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Mini-stro della giustizia, previa valutazione positiva daparte del Consiglio superiore della magistratura, perun periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cuial numero 3), possa concorrere per il conferimentodi altri incarichi, direttivi di uguale grado in sediposte fuori dal circondario di provenienza e perincarichi direttivi di grado superiore per sedi postefuori dal distretto di provenienza, con esclusione di

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quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codi-ce di procedura penale; ai fini di quanto disposto dalpresente numero si considerano di pari grado le fun-zioni direttive di primo grado e quelle di primo gra-do elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero3), il magistrato che abbia esercitato funzioni diret-tive, in assenza di domanda per il conferimento dialtro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione dellastessa, sia assegnato alle funzioni non direttive daultimo esercitate nella sede di originaria provenien-za, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiorioneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primoe di secondo grado abbiano carattere temporaneo esiano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidiret-tive requirenti, allo scadere del termine di cui alnumero 6), possa concorre per il conferimento dialtri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi diprimo grado e di primo grado elevato in sedi postefuori dal circondario di provenienza nonché di inca-richi direttivi di secondo grado in sedi poste fuoridal distretto di provenienza, con esclusione di quel-lo competente ai sensi dell’articolo 11 del codice diprocedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero6), il magistrato che abbia esercitato funzionisemidirettive requirenti, in assenza di domandaper il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipo-tesi di reiezione della stessa, sia assegnato allefunzioni non direttive da ultimo esercitate nellasede di originaria provenienza, se vacante, ovveroin altra sede, senza maggiori oneri per il bilanciodello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame allefunzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidi-rettive giudicanti, composta da un magistrato cheeserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità,da tre a cinque magistrati che esercitino le funzionigiudicanti di legittimità e da due magistrati che eser-citino le funzioni giudicanti di secondo grado, non-ché da tre professori universitari di prima fascia inmaterie giuridiche, nominati dal Consiglio superioredella magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame allefunzioni direttive requirenti e alle funzioni semidi-rettive requirenti, composta da un magistrato cheeserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità,da tre a cinque magistrati che esercitino le funzionirequirenti di legittimità e da due magistrati che eser-citino le funzioni requirenti di secondo grado, non-ché da tre professori universitari di prima fascia inmaterie giuridiche, nominati dal Consiglio superioredella magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli ven-gano individuati con riferimento alla loro specificarilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo

svolgimento di funzioni direttive o semidirettive;fermo restando il possesso dei requisiti indicati dal-le lettere h) ed i) per il conferimento delle funzionidirettive o semidirettive, il pregresso esercizio difunzioni direttive o semidirettive costituisce titolopreferenziale; in ogni caso si applichino le disposi-zioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzio-ni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamenteconto della pregressa esperienza maturata dal magi-strato nello specifico settore oggetto dei procedi-menti trattati dalla sezione di tribunale o di corte diappello la cui presidenza è messa a concorso; nellavalutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione dellefunzioni direttive di Procuratore nazionale antimafiaresta fermo quanto previsto in via preferenziale dal-l’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’or-dinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gen-naio 1941, n. 12 (1);

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3),5) e 10) della lettera m) si applichino anche per ilconferimento dell’incarico di Procuratore nazionaleantimafia e che, alla scadenza del termine di cui alcitato numero 3) il magistrato che abbia esercitato lefunzioni di Procuratore nazionale antimafia possaconcorrere per il conferimento di altri incarichidirettivi requirenti ubicati in distretto diverso daquello competente ai sensi dell’articolo 11 del codi-ce di procedura penale (1);

o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delledisposizioni della presente legge, il periodo trascor-so dal magistrato fuori dal ruolo organico dellamagistratura sia equiparata all’esercizio delle ultimefunzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento inruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Sta-to, avvenga nella medesima sede, se vacante, o inaltri sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nelcaso di cessato esercizio di una funzione elettivaextragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse lesue funzioni presso la Corte di cassazione o la Pro-cura generale presso la Corte di cassazione o laDirezione nazionale antimafia, in una sede diversavacante, appartenente ad un distretto sito in unaregione diversa da quella in cui è ubicato il distrettopresso cui è posta la sede di provenienza nonché inuna regione diversa da quella in cui, in tutto o in par-te, è ubicato il territorio della circoscrizione nellaquale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fat-ta eccezione per i magistrati in aspettativa per man-dato parlamentare e per i magistrati eletti al Consi-glio superiore della magistratura, il collocamentofuori ruolo non possa superare il periodo massimocomplessivo di dieci anni. In ogni caso i magistraticollocati fuori dal ruolo organico in quanto compo-nenti elettivi del Consiglio superiore della magistra-tura ovvero per mandato parlamentare non possonopartecipare ai concorsi previsti dalla presente legge.Resta fermo quanto previsto dal secondo commadell’articolo 30 del decreto del Presidente della

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Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successivemodificazioni (1);

p) prevedere che: 1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) sia-

no nominate per due anni e siano automaticamenteprorogate sino all’esaurimento delle procedure con-corsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, adeccezione dei magistrati che esercitino funzionidirettive requirenti di legittimità, non siano imme-diatamente confermabili e non possano essere nuo-vamente nominati prima che siano decorsi tre annidalla cessazione dell’incarico (1);

q) prevedere che: 1) la progressione economica dei magistrati si

articoli automaticamente secondo le seguenti classidi anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3)e fermo restando il migliore trattamento economicoeventualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto dinomina a sei mesi;

1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni; 1.3) terza classe: da due a cinque anni; 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni; 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni; 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni; 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni disecondo grado a seguito del concorso per titoli edesami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero2), prima parte, conseguano la quinta classe dianzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni dilegittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f),numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità (1);

r) prevedere che il magistrato possa rimanere inservizio presso lo stesso ufficio svolgendo il mede-simo incarico per un periodo massimo di dieci anni,con facoltà di proroga del predetto termine per nonoltre due anni, previa valutazione del Consigliosuperiore della magistratura fondata su comprovateesigenze di funzionamento dell’ufficio e comunquecon possibilità di condurre a conclusione eventualiprocessi di particolare complessità nei quali il magi-strato sia impegnato alla scadenza del termine; pre-vedere che non possano essere assegnati ai magi-strati per i quali è in scadenza il termine di perma-nenza di cui sopra procedimenti la cui definizionenon appare probabile entro il termine di scadenza;prevedere che la presente disposizione non si appli-chi ai magistrati che esercitano funzioni di legitti-mità (1);

s) prevedere che: 1) siano attribuite al magistrato capo dell’uffi-

cio giudiziario la titolarità e la rappresentanza del-l’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con entiistituzionali e con i rappresentanti degli altri ufficigiudiziari, nonché la competenza ad adottare i prov-

vedimenti necessari per l’organizzazione dell’atti-vità giudiziaria e, comunque, concernenti la gestio-ne del personale di magistratura ed il suo stato giu-ridico;

2) siano indicati i criteri per l’assegnazione aldirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteriadelle risorse finanziarie e strumentali necessarie perl’espletamento del suo mandato, riconoscendogli lacompetenza ad adottare atti che impegnano l’ammi-nistrazione verso l’esterno, anche nel caso in cuicomportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di can-celleria o di segreteria la gestione delle risorse dipersonale amministrativo in coerenza con gli indi-rizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il pro-gramma annuale delle attività e gli sia attribuito l’e-sercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4,terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall’emanazione delladirettiva del Ministro della giustizia di cui all’arti-colo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascunanno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed ildirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria pre-dispongano, tenendo conto delle risorse disponibilied indicando le priorità, il programma delle attivitàda svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capodell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio dicancelleria o segreteria possano apportare eventualimodifiche al programma nel corso dell’anno; nell’i-potesi di mancata predisposizione o esecuzione delprogramma, oppure di mancata adozione di modifi-che divenute indispensabili per la funzionalità del-l’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro del-la giustizia, specificandone condizioni e modalità diesercizio, poteri di intervento in conformità a quan-to previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n.165 del 2001, nonché poteri decisionali circa lerispettive competenze;

t) prevedere che: 1) presso le corti di appello di Roma, Milano,

Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e lagestione dei servizi non aventi carattere giurisdizio-nale siano affidate a un direttore tecnico, avente laqualifica di dirigente generale, nominato dal Mini-stro della giustizia, al quale sono attribuiti i compitidi gestione e controllo delle risorse umane, finanzia-rie e strumentali relative ai servizi tecnico-ammini-strativi degli uffici giudicanti e requirenti del distret-to, di razionalizzazione ed organizzazione del loroutilizzo, nonché i compiti di programmare la neces-sità di nuove strutture tecniche e logistiche e diprovvedere al loro costante aggiornamento, nonchédi pianificare il loro utilizzo in relazione al caricogiudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione diesso e alle esigenze di carattere sociale nel rapportotra i cittadini e la giustizia;

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2) per ciascuna corte di appello di cui al nume-ro 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-ammini-strativa di supporto all’attività del direttore tecnico,composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posi-zione economica C2, 3 alla posizione economicaC1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizio-ne economica B2 e che, nell’ambito di dette posi-zioni economiche, in sede di prima applicazione, siapossibile avvalersi di personale tecnico estraneoall’Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) sianoallestite attraverso il ricorso allo strumento dellalocazione finanziaria.

2. Nell’attuazione della delega, di cui all’articolo1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene aiseguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione come ente autonomodella Scuola superiore della magistratura qualestruttura didattica stabilmente preposta:

1) all’organizzazione e alla gestione del tiroci-nio e della formazione degli uditori giudiziari,curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecni-co, operativo e deontologico;

2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamen-to professionale e di formazione dei magistrati,curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecni-co, operativo e deontologico;

3) ,alla promozione di iniziative e scambi cul-turali, incontri di studio e ricerca;

4) all’offerta di formazione di magistrati stra-nieri, nel quadro degli accordi internazionali di coo-perazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magi-stratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica,organizzativa e funzionale ed utilizzi personale del-l’organico del Ministero della giustizia, ovverocomandato da altre amministrazioni, in numero nonsuperiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie acarico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magi-stratura sia articolata in due sezioni, l’una destinataal tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggior-namento professionale e alla formazione dei magi-strati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata diventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni del-la durata di sei mesi quella presso la Scuola supe-riore della magistratura e di diciotto mesi quellapresso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in uncollegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirentedi primo grado e otto mesi in un ufficio corrispon-dente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimentodel tirocinio che tengano conto della diversità dellefunzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditorisaranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuolasuperiore della magistratura gli uditori giudiziariricevano insegnamento da docenti di elevata compe-tenza e autorevolezza, scelti secondo principi diampio pluralismo culturale, e siano seguiti assidua-mente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilatauna scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formu-lata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti igiudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso,una valutazione di idoneità all’assunzione delle fun-zioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superio-re della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finalenegativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulte-riore periodo di tirocinio, di durata non superiore aun anno, e che da un’ulteriore deliberazione negati-va derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magi-stratura sia diretta da un comitato che dura in caricaquattro anni, composto dal primo Presidente dellaCorte di cassazione o da un magistrato dallo stessodelegato, dal Procuratore generale presso la Corte dicassazione o da un magistrato dallo stesso delegato,da due magistrati ordinari nominati dal Consigliosuperiore della magistratura, da un avvocato conalmeno quindici anni di esercizio della professionenominato dal Consiglio nazionale forense, da uncomponente professore universitario ordinario inmaterie giuridiche nominato dal Consiglio universi-tario nazionale e da un membro nominato dal Mini-stro della giustizia; prevedere che nell’ambito delcomitato, i componenti eleggano il presidente; pre-vedere che i componenti del comitato, diversi dalprimo Presidente della Corte di cassazione, dal Pro-curatore generale presso la stessa e dai loro even-tuali delegati, non siano immediatamente rinnovabi-li e non possano far parte delle commissioni di con-corso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascu-na sezione, chiamato a dare attuazione alla pro-grammazione annuale per il proprio ambito di com-petenza, a definire il contenuto analitico di ciascunasessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteridi ammissione alle sessioni di formazione, ad offri-re ogni utile sussidio didattico e a sperimentare for-mule didattiche, a seguire lo svolgimento delle ses-sioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito diciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuatepresso la Scuola selezionando i tutori nonché idocenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, inciascuna sezione, il comitato di gestione sia formatoda un congruo numero di componenti, comunquenon superiore a cinque, nominati dal comitato diret-tivo di cui alla lettera l);

n) prevedere che, nella programmazione dell’atti-vità didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l)

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possa avvalersi delle proposte del Consiglio superio-re della magistratura, del Ministro della giustizia, delConsiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari,del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, non-ché delle proposte dei componenti del Consiglio uni-versitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipa-re ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate emotivate esigenze organizzative e funzionali degliuffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggior-namento professionale e a quelli di formazione con-seguente riconoscimento di un corrispondente perio-do di congedo retribuito; in ogni caso assicurare ildiritto del magistrato a partecipare ai corsi di forma-zione funzionali al passaggio a funzioni superiori ilcui esito abbia la validità prevista dal comma 1, let-tera l), numero 12), con facoltà del capo dell’ufficiodi rinviare la partecipazione al corso per un periodonon superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiorna-mento professionale, sia formulata una valutazioneche contenga elementi di verifica attitudinale e diproficua partecipazione del magistrato al corso,modulata secondo la tipologia del corso, da inserirenel fascicolo personale del magistrato, al fine dicostituire elemento per le valutazioni operate dalConsiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia par-tecipato ai corsi di aggiornamento professionaleorganizzati dalla Scuola superiore della magistratu-ra, possa nuovamente parteciparvi trascorso almenoun anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedidella Scuola superiore della magistratura a compe-tenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso inmagistratura, i magistrati che non abbiano effettuatoil passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requi-renti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g),numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuo-la superiore della magistratura il corso di aggiorna-mento e formazione alle funzioni da loro svolte e,all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superioredella magistratura, secondo i criteri indicati alla let-tera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in viadefinitiva delle funzioni medesime; che, in caso diesito negativo, il giudizio di idoneità debba essereripetuto per non più di due volte, con l’intervallo diun biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso diesito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichil’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6,lettera o), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hannosostenuto i concorsi per le funzioni di secondo gra-do o di legittimità, dopo aver frequentato l’appositocorso di aggiornamento e formazione presso laScuola superiore della magistratura, il cui esito è

valutato dal Consiglio superiore della magistratura,siano sottoposti da parte di quest’ultimo a valutazio-ni periodiche di professionalità, desunte dall’attivitàgiudiziaria e scientifica, dalla produttività, dallalaboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio,dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal trat-to con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia,nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); preve-dere che le valutazioni di cui alla presente letteradebbano avvenire al compimento del tredicesimo,ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso inmagistratura e che il passaggio rispettivamente allaquinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale,possa essere disposto solo in caso di valutazionepositiva, prevedere che, in caso di esito negativo, lavalutazione debba essere ripetuta per non più di duevolte, con l’intervallo, di un biennio tra una valuta-zione e l’altra; prevedere che, in caso di esito nega-tivo, di tre valutazioni consecutive, si applichi l’ar-ticolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6,lettera o), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno soste-nuto i concorsi per il conferimento delle funzioni disecondo grado o di legittimità e non abbiano ottenu-to i relativi posti, la commissione di concorso comu-nichi al Consiglio superiore della magistratura l’e-lenco di coloro i quali, per inidoneità, non devonoessere esentati dalle valutazioni periodiche di pro-fessionalità (2).

3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1,comma 1, lettera c) il Governo si attiene ai seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivodella Corte di cassazione, composto, oltre che daimembri di diritto di cui alla lettera c), da un magistra-to che eserciti funzioni direttive giudicanti di legitti-mità, da un magistrato che eserciti funzioni direttiverequirenti di legittimità, da due magistrati che eserciti-no effettive funzioni giudicanti di legittimità in servi-zio presso la Corte di cassazione, da un magistrato cheeserciti effettive funzioni requirenti di legittimità inservizio presso la Procura generale della Corte di cas-sazione, da un professore ordinario di università inmaterie giuridiche e da un avvocato con venti anni diesercizio della professione che sia iscritto da almenocinque anni nell’albo speciale per le giurisdizionisuperiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati delConsiglio direttivo della Corte di cassazione sianodesignati, rispettivamente, dal Consiglio universita-rio nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consigliodirettivo della Corte di cassazione siano il primo Pre-sidente, il Procuratore generale della medesima Cor-te e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

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d) prevedere che il Consiglio direttivo della Cor-te di cassazione sia presieduto dal primo Presidenteed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vicepresidente scelto tra i componenti non togati, ed unsegretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Cor-te di cassazione si applichino, in quanto compatibi-li, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r) e v) peri consigli giudiziari presso le corti d’appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le cor-ti d’appello nei distretti nei quali prestino serviziofino a trecentocinquanta magistrati ordinari sianocomposti, oltre che dai membri di diritto di cui allalettera l), da cinque magistrati in servizio presso gliuffici giudiziari del distretto, da quattro membri nontogati, di cui uno nominato tra i professori universi-tari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati cheabbiano almeno quindici anni di effettivo eserciziodella professione e due dal consiglio regionale dellaregione ove ha sede il distretto, o nella quale rientrala maggiore estensione del territorio su cui hannocompetenza gli uffici del distretto, eletti con mag-gioranza qualificata tra persone estranee al consigliomedesimo, nonché da un rappresentante eletto daigiudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestinoservizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari,i consigli giudiziari siano composti, oltre che daimembri di diritto di cui alla lettera l), da sette magi-strati in servizio presso uffici giudiziari del distretto,da quattro membri non togati, dei quali uno nomina-to tra i professori universitari in materie giuridiche,uno nominato tra gli avvocati con almeno quindicianni di effettivo esercizio della professione e duenominati dal consiglio regionale della regione oveha sede il distretto, o nella quale rientra la maggioreestensione del territorio su cui hanno competenza gliuffici del distretto, eletti con maggioranza qualifica-ta tra persone estranee al medesimo consiglio, non-ché da un rappresentante eletto dai giudici di pacedel distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del con-siglio giudiziario siano cinque, due dei quali magi-strati che esercitano, rispettivamente, funzionirequirenti e giudicanti nel distretto e tre componen-ti non togati nominati con lo stesso criterio di cuialle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascu-na delle tre categorie non togate indicate nellemedesime lettere f) e g);

i) prevedere che i componenti avvocati e profes-sori universitari siano nominati, rispettivamente, dalConsiglio nazionale forense ovvero dal Consigliouniversitario nazionale, su indicazione dei consiglidell’ordine degli avvocati del distretto e dei presididelle facoltà di giurisprudenza delle università dellaregione;

l) prevedere che membri di diritto del consigliogiudiziario siano il presidente, il procuratore genera-

le della corte d’appello ed il presidente del consigliodell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluo-go del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia pre-sieduto dal presidente della corte d’appello ed eleg-ga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presi-dente scelto tra i componenti non legati, ed un segre-tario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri incarica quattro anni e che i componenti non possanoessere immediatamente confermati;

o) prevedere che l’elezione dei componenti toga-ti del consiglio giudiziario avvenga in un collegiounico distrettuale con il medesimo sistema vigenteper l’elezione dei componenti togati del Consigliosuperiore della magistratura, in quanto compatibile,così da attribuire tre seggi a magistrati che esercita-no funzioni giudicanti e due seggi a magistrati cheesercitano funzioni requirenti nei distretti che com-prendo fino a trecentocinquanta magistrati, quattroseggi a magistrati che esercitano funzioni giudican-ti e tre seggi a magistrati che esercitano funzionirequirenti nei distretti che comprendono oltre tre-centocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consi-glio giudiziario che esercitano funzioni giudicantiuno abbia maturato un’anzianità di servizio noninferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti sup-plenti del Consiglio direttivo della Corte di cassa-zione e dei consigli giudiziari presso le corti d’ap-pello avvenga secondo i medesimi criteri indicatiper la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario venganoattribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degliuffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dallalegge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta delConsiglio superiore della magistratura, sull’attivitàdei magistrati sotto il profilo della preparazione, del-la capacità tecnico-professionale, della laboriosità,della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio dellefunzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal com-ma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nellaqualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudi-ziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valu-tazioni del consiglio dell’ordine degli avvocatiavente sede nel luogo ove il magistrato esercita lesue funzioni e, se non coincidente, anche del consi-glio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capo-luogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistraticon obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rile-vanti ai titolari dell’azione disciplinare;

4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudi-ziari nel distretto, con segnalazione delle eventualidisfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

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5) formulazione di pareri e proposte sull’orga-nizzazione ed il funzionamento degli uffici del giu-dice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo statodei magistrati, con particolare riferimento a quellirelativi ad aspettative e congedi, dipendenza diinfermità da cause di servizio, equo indennizzo,pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta delConsiglio superiore della magistratura, in ordineall’adozione da parte del medesimo Consiglio diprovvedimenti inerenti collocamenti a riposo,dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni dititoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulinopareri, anche su richiesta del Consiglio superioredella magistratura, su materie attinenti ad ulterioricompetenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presentelegge le disposizioni vigenti che prevedono ulterioricompetenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere che i componenti designati dal con-siglio regionale prendano parte esclusivamente alleriunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni ine-renti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e5);

v) prevedere che gli avvocati, i professori ed ilrappresentante dei giudici di pace che compongonoil consiglio giudiziario possano prendere parte soloalle discussioni e deliberazioni concernenti le mate-rie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappre-sentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa allediscussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21novembre 1991, n. 374 (3).

4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1,comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguen-ti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica,quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, siail titolare esclusivo dell’azione penale e che la eser-citi sotto la sua responsabilità nei modi e nei termi-ni stabiliti dalla legge, assicurando il corretto eduniforme esercizio della stessa e delle norme sulgiusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblicapossa delegare un procuratore aggiunto alla funzio-ne del vicario, nonché uno o più procuratori aggiun-ti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficioperché lo coadiuvino nella gestione per il compi-mento di singoli atti, per la trattazione di uno o piùprocedimenti o nella gestione dell’attività di un set-tore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblicadetermini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio equelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione dellatrattazione dei procedimenti ai procuratori aggiuntio ai magistrati del proprio ufficio, precisando per

quali tipologie di reato riterrà di adottare meccani-smi di natura automatica; di tali criteri il procurato-re della Repubblica deve dare comunicazione alConsiglio superiore della magistratura; prevedereche il procuratore della Repubblica possa determi-nare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistratidelegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nel-l’adempimento della delega, con facoltà di revoca incaso di divergenza o di inosservanza dei criteri; pre-vedere che il procuratore della Repubblica trasmettaal Procuratore generale presso la Corte di cassazio-ne il provvedimento di revoca della delega alla trat-tazione di un procedimento e le eventuali osserva-zioni formulate dal magistrato o dal procuratoreaggiunto cui è stata revocata la delega; che il prov-vedimento di revoca e le osservazioni venganoacquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedereche il procuratore della Repubblica possa determi-nare i criteri generali cui i magistrati addetti all’uffi-cio devono attenersi nell’impiego della polizia giu-diziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tec-nologiche dell’ufficio e nella impostazione delleindagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficaciadel primo dei decreti legislativi emanati nell’eserci-zio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lette-ra d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, del-l’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 deldecreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano orichiedano di incidere su diritti reali o sulla libertàpersonale, siano assunti previo assenso del procura-tore della Repubblica ovvero del procuratoreaggiunto o del magistrato eventualmente delegato aisensi della lettera b); prevedere tuttavia che le dispo-sizioni della presente lettera non si applichino nelleipotesi in cui la misura cautelare personale o reale èrichiesta in sede di convalida del fermo o dell’arre-sto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misu-re cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore del-la Repubblica, in ragione del valore del bene o del-la rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà didovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblicatenga personalmente, o tramite magistrato apposita-mente delegato, i rapporti con gli organi di informa-zione e che tutte le informazioni sulle attività del-l’ufficio vengano attribuite impersonalmente allostesso; prevedere che il procuratore della Repubbli-ca segnali obbligatoriamente al consiglio giudizia-rio, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r),numero 3), i comportamenti dei magistrati del pro-prio ufficio che siano in contrasto con la disposizio-ne di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso lacorte di appello, al fine di verificare il corretto eduniforme esercizio dell’azione penale, nonché il

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rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui allalettera a), acquisisca dalle procure del distretto datie notizie, relazionando annualmente, oltre che quan-do lo ritenga necessario, al Procuratore generalepresso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimentiriguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto sal-vo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordina-mento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, e successive modificazioni (4).

5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1,comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguen-ti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti dimagistrato d’appello previsti in organico presso laCorte di cassazione nonché di tutti i posti di magi-strato d’appello destinato alla Procura generale pres-so la Corte di cassazione e la loro sostituzione conaltrettanti posti di magistrato di cassazione, presso irispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti dimagistrato d’appello previsti in organico presso laCorte di cassazione la loro sostituzione con altret-tanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Cortedi cassazione facciano parte trentasette magistraticon qualifica non inferiore a magistrato di tribunalecon non meno di cinque anni di esercizio delle fun-zioni di merito destinati a prestare servizio pressol’ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almenootto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolodella Corte di cassazione costituisca, a parità di gra-duatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione dellefunzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 del-l’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, eprevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubricadel citato ordinamento giudiziario di cui al regiodecreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: "diappello e" (5).

6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1,comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguen-ti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi diillecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’e-sercizio della funzione sia estranee alla stessa,garantendo comunque la necessaria completezzadella disciplina con adeguate norme di chiusura,nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere: 1) che il magistrato debba esercitare le funzio-

ni attribuitegli, con imparzialità, correttezza, dili-genza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni ilmagistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall’esercizio delle sue fun-zioni il magistrato non debba tenere comportamenti,ancorché legittimi, che compromettano la credibilitàpersonale, il prestigio e il decoro del magistrato o ilprestigio dell’istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costitui-sca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesipreviste dalle lettere c), d) ed e);

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevede-re che costituiscano illeciti disciplinari nell’eserci-zio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cuialla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebitovantaggio ad una delle parti; l’omissione dellacomunicazione al Consiglio superiore della magi-stratura della sussistenza di una delle situazioni diincompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordi-namento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-naio 1941, n. 12, e successive modificazioni, comemodificati ai sensi della lettera p); la consapevoleinosservanza dell’obbligo di astensione nei casi pre-visti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravementescorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori,dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con ilmagistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario,ovvero nei confronti di altri magistrati o di collabo-ratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giu-diziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazioneal capo dell’ufficio delle avvenute interferenze daparte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata daignoranza o negligenza inescusabile; il travisamentodei fatti determinato da negligenza inescusabile; ilperseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;l’emissione di provvedimenti privi di motivazione,ovvero la cui motivazione consiste nella sola affer-mazione della sussistenza dei presupposti di leggesenza indicazione degli elementi di fatto dai qualitale sussistenza risulti, quando la motivazione èrichiesta dalla legge; l’adozione di provvedimentinon consentiti dalla legge che abbiano leso dirittipersonali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; lareiterata o grave inosservanza delle norme regola-mentari o delle disposizioni sul servizio giudiziarioadottate dagli organi competenti; l’indebito affida-mento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanzadell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sedel’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dallenorme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizioall’adempimento dei doveri di diligenza e laborio-sità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nelcompimento degli atti relativi all’esercizio dellefunzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustifica-to al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio oil presidente di una sezione o il presidente di un col-legio l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i

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relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligodi rendersi reperibile per esigenze di ufficio quandoesso sia imposto dalla legge o da disposizione legit-tima dell’organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divul-gazione di atti del procedimento coperti dal segretoo di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, non-ché la violazione del dovere di riservatezza sugliaffari in corso di trattazione, o sugli affari definiti,quando è idonea a ledere diritti altrui; pubblichedichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo,riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvoltinegli affari in corso di trattazione e che non sianostati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all’attività delproprio ufficio con gli organi di informazione al difuori delle modalità previste al comma 4, lettera f);il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti allapropria attività di ufficio ovvero il costituire e l’uti-lizzare canali informativi personali riservati o privi-legiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in vio-lazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l’adozione intenzionale di provvedimentiaffetti da palese incompatibilità tra la parte disposi-tiva e la motivazione, tali da manifestare una preco-stituita e inequivocabile contraddizione sul pianologico, contenutistico o argomentativo;

8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio odel presidente di una sezione o di un collegio, dellacomunicazione agli organi competenti di fatti chepossono costituire illeciti disciplinari compiuti damagistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio;l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovveroda parte del magistrato cui competere il potere disorveglianza della comunicazione al Consigliosuperiore della magistratura della sussistenza di unadelle situazioni di incompatibilità previste dagli arti-coli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui alregio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successivemodificazioni, come modificati ai sensi della letterap), ovvero delle situazioni che possono dare luogoall’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovve-ro di atti e provvedimenti che costituiscano eserciziodi una potestà riservata dalla legge ad organi legi-slativi o amministrativi ovvero ad altri organi costi-tuzionali;

10) l’emissione di un provvedimento restrittivodella libertà personale fuori dei casi consentiti dallalegge, determinata da negligenza grave ed inescusa-bile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e9), non può dar luogo a responsabilità disciplinarel’attività di interpretazione di norme di diritto inconformità all’articolo 12 delle disposizioni sullalegge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinaridi fuori dell’esercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine diconseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedi-mento penale o di prevenzione comunque trattatodal magistrato, o persona che a questi consta esserestata dichiarata delinquente abituale, professionale oper tendenza o aver subìto condanna per delitti noncolposi alla pena della reclusione superiore a treanni o una misura di prevenzione, salvo che siaintervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenererapporti consapevoli di affari con una di tali perso-ne;

3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari sen-za la prescritta autorizzazione dell’organo compe-tente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili conla funzione giudiziaria o tali da recare concreto pre-giudizio all’assolvimento dei doveri indicati nellalettera b), numeri 1), 2), e 3);

5) l’ottenere, direttamente o indirettamente,prestiti o agevolazioni da soggetti che, il magistratosa essere indagati, parti offese, testimoni o comun-que coinvolti in procedimenti penali o civili pen-denti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza opresso altro ufficio che si trovi nel distretto di corted’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie,ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso odissenso in ordine ad un procedimento in corsoquando, per la posizione del magistrato o per lemodalità, con cui il giudizio è espresso, sia idonea acondizionare la libertà di decisione nel procedimen-to medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o icui vincoli sono oggettivamente incompatibili conl’esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti poli-tici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centripolitici o affaristici che possano condizionare l’eser-cizio delle funzioni o comunque appannare l’imma-gine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale dà compro-mettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialitàdel magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

10) l’uso strumentale della qualità che, per laposizione del magistrato o per le modalità di realiz-zazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzionicostituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinariconseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irre-vocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi del-l’articolo 444, comma 2, del codice di procedurapenale, per delitto doloso o preterintenzionale,quando la legge stabilisce la pena detentiva sola ocongiunta alla pena pecuniaria;

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2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irre-vocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi del-l’articolo 444, comma 2, del codice di procedurapenale, per delitto colposo, alla pena della reclusio-ne, sempre che presentino, per modalità e conse-guenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irre-vocabile è stata pronunciata sentenza ai sensi del-l’articolo 444, comma 2, del codice di procedurapenale, alla pena dell’arresto, sempre che presenti-no, per le modalità di esecuzione, carattere di parti-colare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compro-mettere la credibilità del magistrato, anche se il rea-to è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale nonpuò essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari: 1) l’ammonimento; 2) la censura; 3) la perdita dell’anzianità; 4) l’incapacità temporanea ad esercitare un

incarico direttivo o semidirettivo; 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a

due anni; 6) la rimozione;

g) stabilire che: 1) l’ammonimento consista nel richiamo,

espresso nel dispositivo della decisione, all’osser-vanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rap-porto all’illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formaleespresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell’anzianità siainflitta per un periodo compreso tra due mesi e dueanni;

4) la sanzione della temporanea incapacità adesercitare un incarico direttivo o semidirettivo siainflitta per un periodo compreso tra sei mesi e dueanni. Se il magistrato svolge funzioni direttive osemidirettive, debbono essergli conferite di ufficioaltre funzioni non direttive o semidirettive, corri-spondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, ilmagistrato non può riprendere l’esercizio delle fun-zioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dovele svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altre-sì la sospensione dallo stipendio ed il collocamentodel magistrato fuori dal ruolo organico della magi-stratura. Al magistrato sospeso è corrisposto unassegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio edelle altre competenze di carattere continuativo, se ilmagistrato sta percependo il trattamento economicoriservato alla prima o seconda o terza classe stipen-diale; alla metà se alla quarta o quinta classe; ad unterzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rap-porto di servizio;

7) quando per il concorso di più illeciti disci-

plinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni menogravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità,sola o congiunta con quella meno grave se compati-bile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguitamediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione noninferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cuialla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebitovantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell’obbligo diastensione nei casi previsti dalla legge;

3) l’omissione, da parte dell’interessato, dellacomunicazione del Consiglio superiore della magi-stratura della sussistenza di una delle cause diincompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordi-namento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-naio 1941, n. 12 come modificati ai sensi della let-tera p);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rap-porti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nelprocedimento ovvero a causa di avvenute interfe-renze, costituiscano violazione del dovere di impar-zialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) del-la lettera c);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli digiustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimentodegli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale; 9) la grave o abituale violazione del dovere di

riservatezza; 10) l’uso della qualità di magistrato al fine di

conseguire vantaggi ingiusti; 11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari

senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autoriz-zazione dal Consiglio superiore della magistratura,qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fattonon si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzionenon inferiore alla perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cuialla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno aindebito vantaggio ad una delle parti;

2) l’uso della qualità di magistrato al fine diconseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) del-la lettera d);

l) stabilire che: 1) sia punita con la sanzione della incapacità ad

esercitare un incarica difettivo o semidirettivo l’in-terferenza nell’attività di altro magistrato da partedel dirigente dell’ufficio a del presidente dellasezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiorealla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo

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svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla leggeovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichiper i quali non è stata richiesta o ottenuta la pre-scritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natu-ra dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gra-vità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato con-dannato in sede disciplinare per i fatti previsti dallalettera d), numero 5), che incorre nella interdizioneperpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguitoa condanna penale o che incorre in una condanna apena detentiva per delitto non colposo non inferioread un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa aisensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o perla quale sia intervenuto provvedimento di revocadella sospensione ai sensi dell’articolo 168 dellostesso codice;

m) stabilire che, nell’infliggere una sanzionediversa dall’ammonimento e dalla rimozione, lasezione disciplinare del Consiglio superiore dellamagistratura possa disporre il trasferimento delmagistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando,per la condotta tenuta, la permanenza nella stessasede o nello stesso ufficio appare in contrasto con ilbuon andamento dell’amministrazione della giusti-zia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricor-re una delle violazioni previste dal numero 1) dellalettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbli-go di astensione nei casi previsti dalla legge e del-l’inosservanza dell’obbligo della comunicazione alConsiglio superiore della magistratura, dal numero1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzionedella sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento discipli-nare per addebiti punibili con una sanzione diversadall’ammonimento, su richiesta del Ministro dellagiustizia o del Procuratore generale presso la Corte dicassazione, ove sussistano gravi elementi di fonda-tezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi diparticolare urgenza, possa essere disposto dalla sezio-ne disciplinare del Consiglio superiore della magi-stratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimen-to ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni;modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regiodecreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilen-do che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dallaprima parte della presente lettera in sede di procedi-mento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o ladestinazione ad altre funzioni possano essere disposticon procedimento amministrativo dal Consiglio supe-riore della magistratura solo per una causa incolpevo-le tale da impedire al magistrato di svolgere le suefunzioni, nella sede occupata, con piena indipenden-za e imparzialità; prevedere che alla data di entrata invigore del primo dei decreti legislativi emanati nel-l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferi-mento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo com-

ma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, pendenti presso il Consiglio superiore dellamagistratura, per fatti astrattamente riconducibili allefattispecie disciplinari previste dal presente commasiano trasmessi al Procuratore generale presso la Cor-te di cassazione per le sue determinazioni in ordineall’azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regiodecreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consen-tendo anche di far transitare nella pubblica ammini-strazione, con funzioni amministrative, i magistratidispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modi-ficazioni, in maniera più puntuale e rigorosa preve-dendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinatecon riferimento all’entità dell’organico nonché alladiversità di incarico, l’incompatibilità per il magi-strato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficioin cui parenti sino al secondo grado, affini in primogrado, il coniuge o il convivente esercitano la pro-fessione di magistrato o di avvocato o di ufficiale oagente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quellidelle dimissioni (6).

7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1,comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quelche riguarda la procedura per l’applicazione dellesanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteridirettivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministe-ro nel procedimento disciplinare siano esercitate dalProcuratore generale presso la Corte di cassazione oda un suo sostituto, e che all’attività di indaginerelativa al procedimento disciplinare proceda il pub-blico ministero;

b) stabilire che: 1) l’azione disciplinare sia promossa entro un

anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito disommarie indagini preliminari o di denuncia circo-stanziata o di segnalazione del Ministro della giusti-zia;

2) entro un anno dall’inizio del procedimentodebba essere richiesta l’emissione del decreto chefissa la discussione orale davanti alla sezione disci-plinare, entro un anno dalla richiesta debba pronun-ciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annul-lata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cas-sazione, il termine per la pronuncia nel giudizio dirinvio è di un anno e decorre dalla data in cui ven-gono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti delprocedimento. Se i termini non sono osservati, ilprocedimento disciplinare si estingue, sempre chel’incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso: 3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il pro-

cedimento penale, riprendendo a decorrere dalla

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data in cui non è più soggetta ad impugnazione lasentenza di non luogo a procedere ovvero sono dive-nuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale dicondanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinareviene sollevata questione di legittimità costituziona-le; riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pub-blicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o adaccertamenti specialistici, e per tutto il tempo neces-sario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviatoa richiesta dell’incolpato o del suo difensore o perimpedimento dell’incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che: 1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di

promuovere l’azione disciplinare mediante richiestadi indagini al Procuratore generale presso la Corte dicassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunica-zione al Consiglio superiore della magistratura, conindicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte dicassazione abbia l’obbligo di esercitare l’azionedisciplinare dandone comunicazione al Ministrodella giustizia e al Consiglio superiore della magi-stratura, con indicazione sommaria dei fatti per iquali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritie-ne che l’azione disciplinare deve essere estesa adaltri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, edanaloga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, iconsigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbanocomunicare al Ministro della giustizia e al Procura-tore generale presso la Corte di cassazione ogni fat-to rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidentidi sezione e i presidenti di collegio debbono comu-nicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’at-tività dei magistrati della sezione o del collegio chesiano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministrodella giustizia al Procuratore generale o la comuni-cazione da quest’ultimo data al Consiglio superioredella magistratura ai sensi del numero 2) determini-no a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte dicassazione possa contestare fatti nuovi nel corsodelle indagini, anche se l’azione è stata promossadal Ministro della giustizia, salva la facoltà delMinistro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che: 1) dell’inizio del procedimento debba essere

data comunicazione entro trenta giorni all’incolpatocon l’indicazione del fatto che gli viene addebitato;analoga comunicazione debba essere data per leulteriori contestazioni di cui al numero 5) della let-tera c).

L’incolpato può farsi assistere da altro magi-strato o da un avvocato, designati in qualunque

momento dopo la comunicazione dell’addebito,nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comu-nicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, segià designato, siano nulli, ma la nullità non possaessere più rilevata quando non è dedotta con dichia-razione scritta e motivata nel termine di dieci giornidalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenzadel contenuto di tali atti o, in mancanza, da quelladella comunicazione del decreto che fissa la discus-sione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l’attività di indagine si osservino, in quan-to compatibili, le norme del codice di procedurapenale, eccezione fatta per quelle che comportano l’e-sercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputa-to, delle persone informate sui fatti, dei periti e degliinterpreti; si applica comunque quanto previsto dal-l’articolo 133 del codice di procedura penale. Allepersone informate sui fatti, ai periti e interpreti siapplicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis,371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;prevedere che il Procuratore generale presso la Cortedi cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle suedeterminazioni sull’azione disciplinare, possa acqui-sire atti coperti da segreto investigativo senza che det-to segreto possa essergli opposto; prevedere altresìche nel caso in cui il Procuratore generale acquisiscaatti coperti da segreto investigativo ed il procuratoredella Repubblica comunichi motivatamente che dallaloro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudi-zio alle indagini, il Procuratore generale disponga condecreto che i detti atti rimangano segreti per un perio-do non superiore a dodici mesi e sospenda il procedi-mento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio,il pubblico ministero possa richiedere altro magi-strato in servizio presso la procura generale dellacorte d’appello nel cui distretto l’atto deve esserecompiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratoregenerale con le richieste conclusive di cui alla lette-ra e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo delprocedimento e ne dia comunicazione all’incolpato;il fascicolo sia depositato nella segreteria dellasezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà diprenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che: 1) il Procuratore generale presso la Corte di

cassazione, al termine delle indagini, se non ritienedi dover chiedere la declaratoria di non luogo a pro-cedere, formuli l’incolpazione e chieda al presiden-te della sezione disciplinare la fissazione dell’udien-za di discussione orale; il Procuratore generale pres-so la Corte di cassazione dà comunicazione al Mini-stro della giustizia delle sue determinazioni ed inviacopia dell’atto;

2) il Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cuiabbia promosso l’azione disciplinare, ovvero abbia

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chiesto l’integrazione della contestazione, in caso dirichiesta di declaratoria di non luogo a procedere,abbia facoltà di proporre opposizione entro diecigiorni, presentando memoria. Il Consiglio superioredella magistratura decide in camera di consiglio,sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giornidal ricevimento della comunicazione di cui al nume-ro 1), possa chiedere l’integrazione e, nel caso diazione disciplinare da lui promossa, la modificazio-ne della contestazione, cui provvede il Procuratoregenerale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi,con suo decreto, il giorno della discussione orale,con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunica-to, almeno dieci giorni prima della data fissata per ladiscussione orale, al pubblico ministero e all’incol-pato nonché al difensore di quest’ultimo se già desi-gnato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale riten-ga che si debba escludere l’addebito, faccia richiestamotivata alla sezione disciplinare per la declaratoriadi non luogo a procedere. Della richiesta è datacomunicazione al Ministro della giustizia, nell’ipo-tesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare,ovvero richiesto l’integrazione della contestazione,con invio di copia dell’atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giornidal ricevimento della comunicazione di cui al nume-ro 6), possa richiedere copia degli atti del procedi-mento nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azio-ne disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione dellacontestazione, e, nei venti giorni successivi alla rice-zione degli stessi, possa richiedere al presidente del-la sezione disciplinare la fissazione dell’udienza didiscussione orale, formulando l’incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sullarichiesta di non luogo a procedere la sezione disci-plinare decida in camera di consiglio. Se rigetta larichiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fis-sazione della discussione orale, si provvede neimodi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pub-blico ministero, nella discussione orale, sono eserci-tate dal Procuratore generale presso la Corte di cas-sazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale siadato avviso al Ministro della giustizia, nell’ipotesiin cui egli abbia promosso l’azione disciplinare,ovvero richiesto l’integrazione della contestazione,il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’u-dienza delegando un magistrato dell’Ispettoratogenerale;

10) il delegato del Ministro della giustizia pos-sa presentare memorie, esaminare testi, consulenti eperiti e interrogare l’incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente dellasezione disciplinare nominato dal presidente svolgala relazione;

2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezionedisciplinare, su richiesta di una delle parti, possacomunque disporre che la discussione non sia pub-blica se ricorrono esigenze di tutela della credibilitàdella funzione giudiziaria, con riferimento ai fatticontestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa,ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anched’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa dispor-re o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettoratogenerale del Ministero della giustizia, dei consigligiudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di attidei fascicoli personali nonché delle prove acquisitenel corso delle indagini; possa consentire l’esibizio-ne di documenti da parte del pubblico ministero,dell’incolpato e del delegato del Ministro della giu-stizia. Si osservano, in quanto compatibili, le normedel codice di procedura penale sul dibattimento,eccezione fatta per quelle che comportano l’eserci-zio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato,dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fer-mo quanto previsto dall’articolo 133 del codice diprocedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti siapplicano le disposizioni di cui agli articoli 366,372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediata-mente dopo l’assunzione delle prove, le conclusionidel pubblico ministero, del delegato del Ministrodella giustizia e della difesa dell’incolpato; questidebba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministe-ro non assiste alla deliberazione in camera di consi-glio;

5) se non è raggiunta la prova sufficiente del-l’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclu-sa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nellasegreteria della sezione disciplinare entro trentagiorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezionedisciplinare sia data comunicazione al Ministro del-la giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promossol’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazionedella contestazione, con invio di copia integrale,anche ai fini della decorrenza dei termini per la pro-posizione del ricorso alle sezioni unite della Corte dicassazione. Il Ministro può richiedere copia degliatti del procedimento;

g) stabilire che: 1) l’azione disciplinare sia promossa indipen-

dentemente dall’azione civile di risarcimento deldanno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto,fermo restando quanto previsto dal numero 3) dellalettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudi-zio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di

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condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma2, del codice di procedura penale, che è equiparataalla sentenza di condanna, e quella irrevocabile diassoluzione pronunciata perché il fatto non sussisteo perché l’imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che: 1) a richiesta del Ministro della giustizia o del

Procuratore generale presso la Corte di cassazione,la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dal-lo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico dellamagistratura il magistrato, sottoposto a procedimen-to penale, nei cui confronti sia stata adottata unamisura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenzadi non luogo a procedere non più soggetta ad impu-gnazione o alla sentenza irrevocabile di prosciogli-mento; la sospensione debba essere revocata, anched’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché lamisura cautelare è revocata per carenza di graviindizi di colpevolezza; la sospensione possa essererevocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca odi cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto unassegno alimentare nella misura indicata nel secon-do periodo del numero 5) della lettera g) del comma6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendie alle altre competenze non percepiti, detratte lesomme corrisposte per assegno alimentare, se è pro-sciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’artico-lo 530 del codice di procedura penale. Tale disposi-zione si applica anche se è pronunciata nei suoi con-fronti sentenza di proscioglimento per ragioni diver-se o sentenza di non luogo a procedere non più sog-getta ad impugnazione, qualora, essendo stato ilmagistrato sottoposto a procedimento disciplinare,lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicatanel numero 3) della lettera m);

i) prevedere che: 1) quando il magistrato è sottoposto a procedi-

mento penale per delitto non colposo punibile,anche in via alternativa, con pena detentiva, o quan-do al medesimo possono essere ascritti fatti rilevan-ti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità,siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, ilMinistro della giustizia o il Procuratore generalepresso la Corte di cassazione possano chiedere lasospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipen-dio, e il collocamento fuori dal ruolo organico dellamagistratura, anche prima dell’inizio del procedi-mento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistra-to con un preavviso di almeno tre giorni e provvedadopo aver sentito l’interessato o dopo aver constata-to la sua mancata presentazione. Il magistrato puòfarsi assistere da altro magistrato o da un avvocatoanche nel corso del procedimento di sospensionecautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dallasezione disciplinare in qualsiasi momento, anched’ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lette-ra h), numeri 3) e 4);

l) prevedere che: 1) contro i provvedimenti in materia di sospen-

sione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenzedella sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministrodella giustizia e il Procuratore generale presso laCorte di cassazione possano proporre un ricorso percassazione, nei termini e con le forme previsti dalcodice di procedura penale. Nei confronti dei prov-vedimenti in materia di sospensione di cui alle lette-re h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo delprovvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unitepenali, entro sei mesi dalla data di proposizione delricorso;

m) prevedere che: 1) il magistrato sottoposto a procedimento

penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad esse-re reintegrato a tutti gli effetti nella situazione ante-riore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabi-le ovvero sia pronunciata nei suoi confronti senten-za di non luogo a procedere non più soggetta adimpugnazione. Se il posto prima occupato non èvacante ha diritto di scelta fra quelli disponibili, edentro un anno può chiedere l’assegnazione ad uffi-cio analogo a quello originariamente ricoperto, conprecedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di dirittoquando diviene definitiva la pronuncia della sezionedisciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo aprocedere o se l’incolpato è assolto o condannato aduna sanzione diversa dalla rimozione o dallasospensione dalle funzioni per un tempo pari o supe-riore alla durata della sospensione cautelare even-tualmente disposta, siano corrisposti gli arretratidello stipendio e delle altre competenze non perce-piti, detratte le somme già riscosse per assegno ali-mentare;

n) prevedere che: 1) in ogni tempo sia ammessa la revisione del-

le sentenze divenute irrevocabili, con le quali è sta-ta applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenzarisultano incompatibili con quelli accertati in unasentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenzadi non luogo a procedere non più soggetta ad impu-gnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo ladecisione, nuovi elementi di prova, che, soli o unitia quelli già esaminati nel procedimento disciplinare,dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l’applica-zione della relativa sanzione sono stati determinati

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da falsità ovvero da altro reato accertato con senten-za irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revi-sione debbano, a pena di inammissibilità delladomanda, essere tali da dimostrare che, se accertati,debba essere escluso l’addebito o debba essereapplicata una sanzione diversa da quella inflitta setrattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzioneapplicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magi-strato al quale è stata applicata la sanzione discipli-nare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacitàdi questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbiainteresse anche soltanto morale;

4) l’istanza di revisione sia proposta personal-mente o per mezzo di procuratore speciale. Essadeve contenere, a pena di inammissibilità, l’indica-zione specifica delle ragioni e dei mezzi di provache la giustificano e deve essere presentata, unita-mente ad eventuali atti e documenti, alla segreteriadella sezione disciplinare del Consiglio superioredella magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’i-stanza debba essere unita copia autentica della sen-tenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dalMinistro della giustizia e dal Procuratore generalepresso la Corte di cassazione, alle condizioni di cuiai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti delprocedimento disciplinare e, sentiti il Ministro dellagiustizia, il Procuratore generale presso la Corte dicassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiariinammissibile l’istanza di revisione se proposta fuo-ri dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanzadelle disposizioni di cui al numero 4) ovvero serisulta manifestamente infondata; altrimenti,disponga il procedersi al giudizio di revisione, alquale si applicano le norme stabilite per il procedi-mento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissi-bile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso allesezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell’istanza di revi-sione la sezione disciplinare revochi la precedentedecisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevo-cabile a seguito di giudizio di revisione abbia dirittoalla integrale ricostruzione della carriera nonché apercepire gli arretrati dello stipendio e delle altrecompetenze non percepiti, detratte le somme corri-sposte per assegno alimentate, rivalutati in base allavariazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumoper le famiglie di operai e di impiegati (6).

8. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1,comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguen-ti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Con-siglio superiore della magistratura, sia reso noto l’e-lenco degli incarichi extra giudiziari il cui svolgi-mento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indi-cando l’ente conferente, l’eventuale compenso per-cepito, la natura e la durata dell’incarico e il nume-ro degli incarichi precedentemente assolti dal magi-strato nell’ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestralesia data, per i magistrati di rispettiva competenza,dal Consiglio di presidenza della giustizia ammini-strativa, dal Consiglio di presidenza della Corte deiconti, dal Consiglio della magistratura militare e dalMinistero della giustizia relativamente agli avvocatie procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui alle letterea) e b) sia realizzata mediante pubblicazione neibollettini periodici dei rispettivi Consigli e Mini-stero (7).

9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,comma 3, il Governo definisce la disciplina transi-toria attenendosi ai seguenti principi e criteri diretti-vi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a)del comma 1 indetti fino al quinto anno successivoalla data di acquisto di efficacia del primo dei decre-ti legislativi emanati nell’esercizio della delega dicui all’articolo 1, comma 1 lettera a), siano ammes-si anche coloro che hanno conseguito la laurea ingiurisprudenza a seguito di corso universitario didurata non inferiore a quattro anni, essendosi iscrit-ti al relativo corso di laurea anteriormente all’annoaccademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazioneal corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dal-la lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6),e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1),7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiestosolo dopo l’entrata in funzione della Scuola superio-re della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla datadi acquisto di efficacia del primo dei decreti legisla-tivi emanati nell’esercizio della delega di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tremesi dalla predetta data, possano richiedere il muta-mento delle funzioni nello stesso grado da giudican-ti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento difunzioni, previa valutazione positiva da parte delConsiglio superiore della magistratura, si realizzerànel limite dei posti vacanti individuati annualmentenei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamen-to di funzioni, il Consiglio superiore della magistra-tura formerà la graduatoria dei magistrati richieden-ti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nel-le funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, aparità o in assenza di anzianità sulla base dell’anzia-nità di servizio; che la scelta nell’ambito dei postivacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e

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debba comunque riguardare un ufficio avente sedein un diverso o circondario nell’ipotesi di eserciziodi funzioni di primo grado e un ufficio avente sedein un diverso distretto, con esclusione di quellocompetente ai sensi dell’articolo 11 del codice diprocedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzio-ni di secondo grado; che il rifiuto del magistratorichiedente ad operare la scelta secondo l’ordine digraduatoria comporti la rinuncia alla richiesta dimutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1),3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non siapplichino ai magistrati che, alla data di acquisto diefficacia del primo dei decreti legislativi emanatinell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, com-ma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compianonei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalladata del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1),7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non siapplichino ai magistrati che, alla data di acquisto diefficacia del primo dei decreti legislativi emanatinell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, com-ma 1, lettera a) abbiano già compiuto, o compianonei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalladata del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d)ed e), per un periodo di tempo non superiore a treanni a decorrere dalla data di acquisto di efficaciadel primo dei decreti legislativi emanati nell’eserci-zio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lette-ra a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai con-corsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimentorispettivamente delle funzioni di appello giudicantio requirenti e di quelle giudicanti o requirenti dilegittimità siano disposte nell’ambito dei postivacanti da attribuire a domanda previsti dal comma1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cen-to dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguitodell’accoglimento delle domande di tramutamentopresentate dai magistrati che già esercitano funzionigiudicanti o requirenti di secondo grado; che, decor-so tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fat-ta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per tito-li ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferi-mento delle funzioni giudicanti o requirenti di legit-timità siano disposte, previo concorso per titoli ed acondizione che abbiano frequentato l’apposito corsodi formazione alle funzioni giudicanti o requirenti dilegittimità presso la Scuola superiore della magi-stratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale èvalutato dal Consiglio superiore della magistratura,nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, let-tera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini delconferimento degli uffici semidirettivi e direttivi dicui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11),12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dalcomma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i

magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimentodi tredici anni di servizio dalla data del decreto dinomina ad uditore giudiziario equivalga al supera-mento del concorso per le funzioni di secondo gra-do; prevedere che, ai fini del conferimento degliuffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistra-ti di cui alla lettera e) il compimento di venti anni diservizio dalla data del decreto di nomina ad uditoregiudiziario equivalga al superamento del concorsoper le funzioni di legittimità; prevedere che i magi-strati di cui alla lettera e) per un periodo di temponon superiore a cinque anni e fermo restando quan-to previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultimaparte, possano ottenere il conferimento degli incari-chi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1),2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di eser-cizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legitti-mità o delle funzioni direttive giudicanti o requiren-ti di legittimità o delle funzioni direttive superiorigiudicanti di legittimità rispettivamente previsti neipredetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a cari-co del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alladata di acquisto di efficacia del primo dei decretilegislativi emanati nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano fun-zioni direttive ovvero semidirettive requirenti man-tengano le loro funzioni per un periodo massimo diquattro anni, decorso il quale, senza che abbianoottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altrefunzioni, ne decadano restando assegnati con fun-zioni non direttive nello stesso ufficio, eventual-mente anche in soprannumero da riassorbire allesuccessive vacanze, senza variazione dell’organicocomplessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dalcomma 1, lettera r), i magistrati che, alla data diacquisto di efficacia del primo dei decreti legislativiemanati nell’esercizio della delega di cui all’artico-lo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il perio-do di dieci anni di permanenza all’incarico nellostesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabi-liti dalla normativa vigente e dai commi 27 e 28, fer-mo restando che, una volta ottenuto il passaggio adaltro incarico,o il tramutamento eventualmenterichiesto, si applicano le norme di cui al citato com-ma 1, lettera r);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi delcomma 5, lettere a) e h), siano trattenuti i magistra-ti in servizio alla data di acquisto di efficacia delledisposizioni emanate in attuazione del comma 5 eche ad essi possano essere conferite dal Consigliosuperiore della magistratura le funzioni di legitti-mità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine dianzianità di servizio se in possesso dei seguentirequisiti:

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1) necessaria idoneità precedentemente conse-guita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la pre-detta data delle funzioni di legittimità per aver con-corso a formare i collegi nelle sezioni ovvero peraver svolto le funzioni di pubblico ministero inudienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi delcomma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transito-ria, i magistrati di appello in servizio alla data diacquisto di efficacia del primo dei decreti legislativiemanati nell’esercizio della delega di cui all’artico-lo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia statopossibile il conferimento delle funzioni di legitti-mità ai sensi della lettera i) del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo deimagistrati che risultino fuori ruolo alla data diacquisto di efficacia del primo dei decreti legislativiemanati nell’esercizio della delega di cui all’artico-lo 1, comma 1, lettera a):

1) che i magistrati in aspettativa per mandatoelettorale vengano ricollocati in ruolo secondoquanto previsto dal comma 1 lettera o);

2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto delricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto treanni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocatiin ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, let-tera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilanciodello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto delricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di treanni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocatiin ruolo secondo la disciplina in vigore alla data dientrata in vigore della presente legge, senza nuovi omaggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che resta fermo per il ricollocamento in ruo-lo dei magistrati fuori ruolo in quanto componentielettivi del Consiglio superiore della magistraturaquanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30del decreto del Presidente della Repubblica 16 set-tembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficaciadel primo dei decreti legislativi emanati nell’eserci-zio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lette-ra a):

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o) e in via tran-sitoria dalla lettera m) del presente comma, numeri1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento disede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) nonsi applichi in caso di gravi e comprovate ragioni disalute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramu-tamento per le ragioni indicate al numero 2) non siaconsentito il successivo tramutamento alla sede diprovenienza prima che siano decorsi cinque anni.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, un decreto legislativo volto a disciplinare ilconferimento degli incarichi direttivi giudicanti erequirenti di legittimità nonché degli incarichi diret-tivi giudicanti e requirenti di primo e di secondogrado nel periodo antecedente all’entrata in vigoredelle norme di cui alla lettera h), numero 17), allalettera i), numero 6) del comma 1, con l’osservanzadei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicantie requirenti di legittimità non possano essere confe-riti a magistrati che abbiano meno di due anni di ser-vizio prima della data di ordinario collocamento ariposo, prevista all’articolo 5 del regio decreto legi-slativo 31 maggio 1946, n. 511, e che, gli incarichidirettivi giudicanti e requirenti di primo grado e disecondo grado non possano essere conferiti a magi-strati che abbiano meno di quattro anni di servizioprima della data di ordinario collocamento a riposoprevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sul-la base delle ordinarie vacanze di organico deimedesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limi-te di spesa di euro 9.750.000 per l’anno 2005 e dieuro 8.000.000 a decorrere dall’anno 2006 (8).

11. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al com-ma 10 si applica la disposizione di cui al comma 4dell’articolo 1.

12. Il Governo è delegato ad adottare entro unanno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare,su base regionale il decentramento del Ministerodella giustizia.

Nell’attuazione della delega il Governo si attieneai seguenti principi e criteri difettivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali ointerregionali dell’organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interre-gionali per le aree funzionali riguardanti il personalee la formazione, i sistemi informativi automatizzati,le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) riserva all’amministrazione centrale: 1) del servizio del casellario giudiziario cen-

trale; 2) dell’emanazione di circolari generali e della

risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; 3) della determinazione del contingente di per-

sonale amministrativo da destinare alle singoleregioni, nel quadro delle dotazioni organiche esi-stenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livellonazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di primaassegnazione, salvo che per concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministra-tivo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e peraltre amministrazioni;

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7) dei passaggi di profili professionali, dellerisoluzioni del rapporto di impiego e delle riammis-sioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva epensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superioriall’ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo,coordinamento e controllo degli uffici periferici.

13. Per gli oneri di cui al comma 12 relativi allalocazione degli immobili, all’acquisizione in loca-zione finanziaria di attrezzature e impiantistica ealle spese di gestione, è autorizzata la spesa massi-ma di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si prov-vede mediante corrispondente riduzione dello stan-ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale2005-2007, nell’ambito dell’unità, previsionale dibase di parte corrente “Fondo speciale” dello statodi previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo al Ministerodella giustizia.

14. Per gli oneri di cui al comma 12 relativi alpersonale, valutati in euro 3.556.928 per l’anno2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno2006, si provvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-cio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unitàprevisionale di base di parte corrente "Fondo spe-ciale" dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2005, alloscopo parzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero della giustizia. Il Ministrodell’economia e delle finanze provvede al monito-raggio dell’attuazione del presente comma, ancheai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, com-ma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-sive modificazioni, e trasmette alle Camere, corre-dati da apposite relazioni, gli eventuali decretiemanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma n.2), della legge n. 468 del 1978.

15. In ogni caso, le disposizioni attuative delladelega di cui al comma 12 non possono avere effi-cacia prima della data del 1° luglio 2005.

16. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al com-ma 12 si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

17. Il Governo è delegato ad adottare, entro unanno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, un decreto legislativo per la modifica delladisciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti principie criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consi-glio di presidenza della Corte dei conti durino incarica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui allalettera a) non siano eleggibili per i successivi ottoanni;

c) prevedere che per l’elezione dei magistraticomponenti elettivi del Consiglio di presidenza del-la giustizia amministrativa ciascun elettore abbia lafacoltà di votare per un solo componente titolare eun solo componente supplente.

18. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al com-ma 17 si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

19. Il Governo è delegato ad adottare, entro quat-tro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ulti-mo dei decreti legislativi emanati nell’eserciziodella delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, undecreto legislativo contenente il testo unico delledisposizioni legislative in materia di ordinamentogiudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro ledisposizioni della presente legge e quelle contenu-te nei predetti decreti legislativi con tutte le altredisposizioni legislative vigenti al riguardo, appor-tandovi esclusivamente le modifiche a tal finenecessarie.

20. Per l’emanazione del decreto legislativo di cuial comma 19 si applicano le disposizioni del comma4 dell’articolo 1.

21. Il Governo provvede ad adottare, entro unanno dalla data di entrata in vigore del testo unico dicui al comma 19, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400, il testo unico del-le disposizioni regolamentari in materia di ordina-mento giudiziario.

22. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successivemodificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successivemodificazioni, si applica anche ai magistrati ordina-ri compatibilmente con quanto previsto dal comma6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sededi servizio dell’appartenente alle categorie di cui alcitato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266,o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazionea funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nellasede di provenienza.

23. Le disposizioni di cui al comma 22 continuanoad applicarsi anche successivamente alla data diacquisto di efficacia delle disposizioni emanate inattuazione del comma 1.

24. Le disposizioni di cui al comma 22 si applica-no anche se, alla data della loro entrata in vigoreovvero successivamente alla data del matrimonio, ilmagistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligodi residenza nella sede di servizio non è residentenello stesso luogo del coniuge ovvero non è con ilmedesimo stabilmente convivente.

25. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi22 e 24 non dà luogo alla corresponsione di inden-nità di trasferimento.

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26. Dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 24 nondevono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilan-cio dello Stato.

27. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo perio-do, dell’ordinamento giudiziario di cui al regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’arti-colo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.479, le parole:

“sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “diecianni”.

28. All’articolo 57, comma 3, della legge 16dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni,le parole: “sei anni” sono sostituite dalle seguenti:“dieci anni”.

29. All’ordinamento giudiziario di cui al regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente: “Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della

giustizia). - 1. Entro il ventesimo giorno dalla datadi inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministrodella giustizia rende comunicazioni alle Cameresull’amministrazione della giustizia nel precedenteanno nonché sugli interventi da adottare ai sensidell’articolo 110 della Costituzione e sugli orienta-menti e i programmi legislativi del Governo inmateria di giustizia per l’anno in corso. Entro i suc-cessivi dieci giorni, sono convocate le assembleegenerali della Corte di cassazione e delle corti diappello, che si riuniscono, in forma pubblica esolenne, con la partecipazione del Procuratoregenerale presso la Corte di cassazione, dei procu-ratori generali presso le corti di appello e dei rap-presentanti dell’avvocatura, per ascoltare la rela-zione sull’amministrazione della giustizia da partedel primo Presidente della Corte di cassazione edei presidenti di corte di appello. Possono interve-nire i rappresentanti degli organi istituzionali, ilProcuratore generale e i rappresentanti dell’avvo-catura”;

b) l’articolo 89 è abrogato; c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

30. Nella provincia autonoma di Bolzano restanoferme le disposizioni dello statuto speciale e dellerelative norme di attuazione, in particolare il titoloIII del decreto del Presidente della Repubblica 26luglio 1976, n. 752.

31. Ai magistrati in servizio presso gli ufficiaventi sede nella provincia autonoma di Balzano,assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degliarticoli 33 e seguenti del decreto del Presidentedella Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e succes-sive modificazioni, si applicano le disposizionicontenenti le previsioni sulla temporaneità degliincarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulladurata massima dello svolgimento di un identicoincarico presso il medesimo ufficio, in quantocompatibili con le finalità dello statuto di autono-

mia e delle relative norme di attuazione, anchetenendo conto delle esigenze di funzionamentodegli uffici giudiziari di Balzano. I predetti magi-strati possono comunque concorrere per il conferi-mento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, diuguale o superiore grado, nonché mutare dalla fun-zione giudicante e requirente, e viceversa, in sedi euffici giudiziari posti nel circondario di Balzanoalle condizioni previste dal comma 1, lettera g),numeri da 1) a 6).

32. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secon-do grado, presso la sezione distaccata di Bolzanodella corte d’appello di Trento, nonché alle funzionidirettive e semidirettive, di primo e secondo grado,giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziaridella provincia autonoma di Bolzano, si accedemediante apposito concorso riservato ai magistratiprovenienti dal concorso speciale di cui all’articolo35 del decreto del Presidente della Repubblica 26luglio 1976, n. 752.

33. Nella tabella A allegata al decreto legislativo19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla cortedi appello di Trento - sezione distaccata di Bolza-no/Bozen - tribunale di Bolzano/Bozen:

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano,le parole: "Lauregno/Laurein", e "Proves/Proveis"sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano,sono inserite le parole: "Lauregno/Laurein" e "Pro-ves/Proveis".

34. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

“Art. 1-bis. - 1. È istituita in Bolzano una sezionedistaccata della corte d’assise di appello di Trento,con giurisdizione sul territorio compreso nella cir-coscrizione del tribunale di Bolzano”.

35. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q),numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata ineuro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 adecorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il fun-zionamento delle commissioni di concorso di cui alcomma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonchélettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesamassima di euro 323.475 per l’anno 2005 ed euro646.950 a decorrere dall’anno 2006.

36. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), eautorizzata la spesa massima di euro 1.500.794 perl’anno 2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’an-no 2006, di cui euro 1.452.794 per l’anno 2005 edeuro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2006 per iltrattamento economico del personale di cui al com-ma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 48.000 perl’anno 2005 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimen-to delle strutture di cui al comma 1, lettera t), nume-ro 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma siprovvede mediante corrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

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2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale dibase di parte corrente "Fondo speciale" dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo al Ministerodella giustizia.

37. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuo-la superiore della magistratura, di cui al comma 2,lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 adecorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 perl’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall’an-no 2006 per i beni da acquisire in locazione finan-ziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro3.733.500 a decorrere dall’anno 2006 per le spese difunzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed eeuro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per iltrattamento economico del personale docente, euro2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 adecorrere dall’anno 2006 per le spese dei parteci-panti ai corsi di aggiornamento professionale, euro56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorreredall’anno 2006 per gli oneri connessi al funziona-mento del comitato direttivo di cui al comma 2, let-tera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi alfunzionamento dei comitati di gestione di cui alcomma 2, lettera m).

38. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa pre-vista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cuieuro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decor-rere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 edeuro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli one-ri connessi al comma 3, lettere f) e g).

39. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa pre-vista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.

40. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizza-ta la spesa di .euro 9.750.000 per l’anno 2005 e dieuro 8.000.000 a decorrere dall’anno 2006. Aglioneri derivanti dal presente comma si provvedemediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di partecorrente "Fondo speciale" dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze per l’an-no 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quan-to a euro 9.750.000 per l’anno 2005, l’accantona-mento relativo al Ministero della giustizia, e quantoa euro 8.000.000 a decorrere dall’anno 2006, l’ac-cantonamento relativo al Ministero del lavoro e del-le politiche sociali.

41. Agli oneri indicati nei commi 35, 37, 38 e 39,pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro18.869.611 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 edeuro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006,mediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base diparte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzan-do l’accantonamento relativo al Ministero dellagiustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corri-spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa dicui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,come rideterminata dalla tabella C allegata alla leg-ge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Il Ministro dell’economia e delle finanze prov-vede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1,2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,corredati da apposite relazioni, gli eventuali decretiemanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.2), della legge n. 468 del 1978.

43. Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.

44. In ogni caso, le disposizioni attuative dei prin-cipi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l),m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia primadella data del 1° luglio 2005.

[45. Nelle more dell’attuazione della delega pre-vista dal comma 10, non possono essere conferitiincarichi direttivi giudicanti e requirenti di legitti-mità a magistrati che abbiano meno di due anni diservizio prima della data di ordinario collocamentoa riposo prevista dall’articolo 5 del regio decretolegislativo 31 maggio 1946, n. 511, e non possonoessere conferiti incarichi direttivi giudicanti erequirenti di primo grado e di secondo grado amagistrati che abbiano meno di quattro anni di ser-vizio prima della data di ordinario collocamento ariposo prevista dal citato articolo 5 del regio decre-to legislativo n. 511 del 1946. Tale disposizione siapplica anche alle procedure per il conferimentodegli incarichi direttivi in corso alla data di entratain vigore della presente legge.] (9)

46. Nelle more dell’attuazione della delega previ-sta al comma 17, per l’elezione dei componenti delConsiglio di presidenza della giustizia amministrati-va ciascun elettore può votare per un solo compo-nente titolare e per un solo componente supplente; ivoti eventualmente espressi oltre tale numero sononulli.

47. Il Governo trasmette alle Camere una relazio-ne annuale che prospetta analiticamente gli effettiderivanti dai contratti di locazione finanziaria stipu-lati in attuazione della presente legge.

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48. La presente legge entra in vigore il giorno suc-cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale. –––––––––––

(1) In attuazione dei principi contenuti nel comma1, è stato emanato il D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

(2) In attuazione dei principi contenuti nel comma2, è stato emanato il D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.

(3) In attuazione dei principi contenuti nel comma3, è stato emanato il D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25.

(4) In attuazione dei principi contenuti nel comma4, è stato emanato il D.Lgs. 20 febbraio 2006, n.106.

(5) In attuazione dei principi contenuti nel comma5, è stato emanato il D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24.

(6) In attuazione dei principi contenuti nei commi6 e 7, è stato emanato il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n.109.

(7) In attuazione dei principi contenuti nel comma8, è stato emanato il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 35.

(8) In attuazione dei principi contenuti nel comma10, è stato emanato il D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20(pubblicato in G.U. 27 gennaio 2006, n. 22 ed invigore dal 28 gennaio 2006).

(9) Le norme di cui al comma 45 hanno cessato diavere effetto ai sensi di quanto disposto dall’art. 6,D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20 (pubblicato in G.U.27 gennaio 2006, n. 22 ed in vigore dal 28 gennaio2006).

18.

D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20. Disciplina tran-sitoria del conferimento degli incarichi diret-tivi giudicanti e requirenti di legittimità, non-ché di primo e secondo grado, a norma del-l’articolo 2, comma 10, della L. 25 luglio2005, n. 150 (G.U. 27 gennaio 2006, n. 22).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante dele-

ga al Governo per la riforma dell’ordinamento giu-diziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero della giusti-zia, per la modifica della disciplina concernente ilConsiglio di presidenza della Corte dei conti e ilConsiglio di presidenza della giustizia amministrati-va, nonché per l’emanazione di un testo unico;

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 10, dellacitata legge n. 150 del 2005, che conferisce al Gover-no la delega ad adottare un decreto legislativo volto adisciplinare il conferimento degli incarichi direttivigiudicanti e requirenti di legittimità, nonché degliincarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e

secondo grado nel periodo antecedente alla data dientrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), nume-ro 6), della medesima legge n. 150 del 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati, espressi in data 29novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e delSenato della Repubblica, espressi in data 30 novem-bre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, a norma del-l’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulatedalla Commissione bilancio, tesoro e programma-zione della Camera dei deputati e dalla Commissio-ne programmazione economica, bilancio del Senatodella Repubblica, con riferimento all’esigenza digarantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma,della Costituzione, nonché alla condizione formula-ta dalla Commissione giustizia della Camera deideputati relativamente alla precisazione che la legit-timazione a concorrere per il conferimento degliuffici direttivi va riferita alla data della vacanza enon a quella della pubblicazione della medesima;

Ritenuto di non recepire la condizione formulatadalla Commissione giustizia della Camera deideputati relativamente all’inserimento, dopo l’ar-ticolo 3, di un ulteriore articolo, atteso che ladisposizione in esso contemplata non apparerispondente all’esigenza di individuazione di untermine oggettivo a partire dal quale computare,rispetto alla data della vacanza del posto, il perio-do di servizio che i magistrati aspiranti ad incari-chi direttivi sono in grado di assicurare prima del-la data di ordinario collocamento a riposo, in con-siderazione dell’incertezza della data in cui ilConsiglio superiore della magistratura provvedeall’adozione della delibera con la quale è dispostoil trasferimento o il conferimento di nuovo incari-co al magistrato;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Com-missione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Oggetto. 1. Il presente decreto legislativosi applica esclusivamente alla magistratura ordinariae disciplina il conferimento, sulla base delle ordina-rie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giu-dicanti e requirenti di legittimità, nonché degli inca-richi direttivi giudicanti e requirenti di primo e disecondo grado nel periodo antecedente alla data di

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entrata in vigore della disciplina prevista dall’artico-lo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i),numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Art. 2. Disposizioni per il conferimento degliincarichi direttivi giudicanti e requirenti dilegittimità. 1. Gli incarichi direttivi giudicanti erequirenti di legittimità possono essere conferitiesclusivamente ai magistrati che, al momento del-la data della vacanza del posto messo a concorso,assicurano almeno due anni di servizio prima delladata di ordinario collocamento a riposo previstadall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 mag-gio 1946, n. 511.

Art. 3. Disposizioni per il conferimento degliincarichi direttivi giudicanti e requirenti di pri-mo e di secondo grado. 1. Gli incarichi direttivigiudicanti e requirenti di primo e di secondo gradopossono essere conferiti esclusivamente ai magistra-ti che, al momento della data della vacanza del postomesso a concorso, assicurano almeno quattro anni diservizio prima della data di ordinario collocamentoa riposo prevista dall’articolo 5 del regio decretolegislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 4. Magistrati ai quali è stato prolungato oripristinato il rapporto di impiego ai sensi degliarticoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decre-to legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n.126. 1. Ai fini del conferimento degli incarichidirettivi di cui agli articoli 2 e 3 ai magistrati aiquali è stato prolungato o ripristinato il rapporto diimpiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2,comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 mag-gio 2004, n. 126, alla data di ordinario colloca-mento a riposo indicata nei medesimi articoli 2 e 3è aggiunto un periodo pari a quello della sospen-sione ingiustamente subita e del servizio non esple-tato per l’anticipato collocamento in quiescenza,cumulati fra loro

Art. 5. Copertura finanziaria. 1. Per l’attuazionedegli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, è autoriz-zata la spesa massima di 9.750.000 euro per l’anno2005 e di 8.000.000 euro a decorrere dall’anno2006. Al relativo onere si provvede a valere dellerisorse previste dall’articolo 2, comma 40, della leg-ge 25 luglio 2005, n. 150.

2. L’INPDAP provvede al monitoraggio deglieffetti finanziari derivanti dalle disposizioni delpresente decreto legislativo, comunicando i risulta-ti al Ministero della giustizia, al Ministero dellavoro e delle politiche sociali e al Ministero del-l’economia e delle finanze, anche ai fini dell’appli-cazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-qua-

ter), e dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. IlMinistro dell’economia e delle finanze trasmettealle Camere, corredati da apposite relazioni, glieventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del1978

Art. 6. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dallamedesima data cessa di avere effetto la disposizionedi cui all’articolo 2, comma 45, della legge 25 luglio2005, n. 150.

19.

D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24. Modificaall’organico dei magistrati addetti alla Cor-te di cassazione, a norma dell’articolo 1,comma 1, lettera e), della legge 25 luglio2005, n. 150 (G.U. 3 febbraio 2006, n. 28).

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante dele-

ga al Governo per la riforma dell’ordinamento giu-diziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero della giusti-zia, per la modifica della disciplina concernente ilConsiglio di presidenza della Corte dei conti e ilConsiglio di presidenza della giustizia amministrati-va, nonché per l’emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, letterae), e 2, comma 5, della citata legge n. 150 del 2005,che conferiscono al Governo la delega ad adottareuno o più decreti legislativi diretti a modificare l’or-ganico della Corte di cassazione e la disciplina rela-tiva ai magistrati di merito ad essa applicati;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati, espressi in data 30 novem-bre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senatodella Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005ed in data 24 novembre 2005, a norma dell’articolo 1,comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulatedalla Commissione bilancio, tesoro e programma-zione della Camera dei deputati e dalla Commissio-ne programmazione economica, bilancio del Senatodella Repubblica, con riferimento all’esigenza digarantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma,della Costituzione, nonché alle condizioni formula-te dalla Commissione giustizia della Camera deideputati, ed esaminate le osservazioni formulatedalla medesima Commissione giustizia della Came-

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ra dei deputati e dalla Commissione giustizia delSenato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n ail seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modificazioni all’organico dei magistra-ti addetti alla Corte suprema di cassazione. 1.All’organico della magistratura ordinaria sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppressi i trenta posti di magistrato diappello previsti in organico presso la Corte di cassa-zione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sonoistituiti quindici posti di consigliere di cassazione;

b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato diappello destinato alla Procura generale presso laCorte di cassazione; sono contestualmente istituitiventidue posti di sostituto procuratore generale pres-so la Corte di cassazione.

2. L’attribuzione dei posti di magistrato di cassa-zione di cui al comma 1, lettere a) e b), è in ognicaso subordinata al contestuale riassorbimento delleposizioni soprannumerarie eventualmente determi-natesi per effetto dell’applicazione dell’articolo 5.

3. L’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario dicui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e suc-cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:Omissis.

“115. (Magistrati di tribunale destinati all’ufficiodel massimario e del ruolo della Corte di cassazione).- Della pianta organica della Corte di cassazione fan-no parte trentasette magistrati destinati all’ufficio delmassimario e del ruolo; al predetto ufficio possonoessere designati magistrati con qualifica non inferio-re a magistrato di tribunale con non meno di cinqueanni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.”.

4. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991,n. 71, e successive modificazioni, è conformementemodificata ed è sostituita dall’allegato 1 al presentedecreto.

5. La pianta organica per la Corte suprema di cas-sazione è modificata come da allegato 2 al presentedecreto.

6. La pianta organica per la Procura generale pres-so la Corte suprema di cassazione è modificatacome da allegato 3 al presente decreto.

Art. 2. Criteri per la attribuzione delle funzionigiudicanti di legittimità. 1. Il servizio prestato peralmeno otto anni presso l’ufficio del massimario e delruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità diposizione in graduatoria, titolo preferenziale nell’at-tribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

Art. 3. Modificazioni all’articolo 117 dell’ordi-namento giudiziario. 1. All’articolo 117 ed allarelativa rubrica, dell’ordinamento giudiziario di cuial regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successi-ve modificazioni, sono soppresse le parole: “diappello e” e le parole: “e alla Procura generale pres-so la medesima Corte”.

Art. 4. Abrogazione. 1. L’articolo 116 dell’ordina-mento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 5. Magistrati di merito in servizio presso laCorte di cassazione. 1. Nei posti soppressi ai sensidell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono tratte-nuti i magistrati in servizio alla data di acquisto diefficacia del presente decreto legislativo, ai quali ilConsiglio superiore della magistratura può conferi-re, effettuate le valutazioni di competenza, nei limi-ti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità diservizio, le funzioni di legittimità, se in possesso deiseguenti requisiti:

a) conseguimento, precedentemente alla predettadata, della qualifica di magistrato dichiarato idoneoad essere ulteriormente valutato ai fini della nominaa magistrato di cassazione;

b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla datadi acquisto di efficacia del presente decreto legisla-tivo, delle funzioni di legittimità per avere concorsoa formare i collegi nelle sezioni ovvero per averesvolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.

2. I magistrati in servizio alla data di acquisto diefficacia del primo dei decreti legislativi emanatinell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, com-ma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150,per i quali non e’ stato possibile il conferimento del-le funzioni di legittimità ai sensi del comma 1, sonotrattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti sop-pressi.

3. Il procedimento di copertura dei posti di cui alcomma 1 può essere iniziato con modalità d’urgen-za dal Consiglio superiore della magistratura fin dalgiorno stesso di pubblicazione del presente decretonella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6. Decorrenza dell’efficacia. 1. Fatto salvoquanto previsto dall’articolo 5, comma 3, le disposi-zioni contenute nel presente decreto legislativo sonoefficaci a far data dal novantesimo giorno successi-vo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

Art. 7. Copertura finanziaria. 1. Per l’attuazionedell’articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa mas-sima di 629.000 euro per l’anno 2005 e di 1.258.000euro a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere siprovvede a valere delle risorse previste dall’articolo2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Si omettono le tabelle.

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20.

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25. Istituzione delConsiglio direttivo della Corte di cassazionee nuova disciplina dei consigli giudiziari, anorma dell’articolo 1, comma 1, lettera c),della L. 25 luglio 2005, n. 150 (in S.O. allaG.U. 3 febbraio 2006, n. 28, S.O.).

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante dele-

ga al Governo per la riforma dell’ordinamento giu-diziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero della giusti-zia, per la modifica della disciplina concernente ilConsiglio di presidenza della Corte dei conti e ilConsiglio di presidenza della giustizia amministrati-va, nonché per l’emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lette-ra c), e 2, comma 3, della citata legge n. 150 del2005, che conferiscono al Governo la delega adadottare uno o più decreti legislativi diretti a disci-plinare la composizione, le competenze e la duratain carica dei consigli giudiziari, nonché ad istituire ilConsiglio direttivo della Corte di cassazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati, espressi in data 29 novem-bre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senatodella Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005ed in data 30 novembre 2005, a norma dell’articolo 1,comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulatedalla Commissione bilancio, tesoro e programma-zione della Camera dei deputati e dalla Commissio-ne programmazione economica, bilancio del Senatodella Repubblica, con riferimento all’esigenza digarantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma,della Costituzione, ed esaminate le osservazioni for-mulate dalla Commissione giustizia della Cameradei deputati e dalla Commissione giustizia del Sena-to della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO DELLACORTE DI CASSAZIONE

CAPO I ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE

E DURATA IN CARICADEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 1. Istituzione e composizione del Consigliodirettivo della Corte di cassazione. 1. È istituito ilConsiglio direttivo della Corte di cassazione, com-posto dal primo presidente, dal procuratore generalepresso la stessa Corte e dal presidente del Consiglionazionale forense, che ne sono membri di diritto,nonché da un magistrato che esercita funzioni diret-tive giudicanti di legittimità, da un magistrato cheesercita funzioni direttive requirenti di legittimità,da due magistrati che esercitano funzioni giudicantidi legittimità e da un magistrato che esercita funzio-ni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistratiin servizio presso la Corte di cassazione e la Procu-ra generale presso la stessa Corte, da un professoreordinario di università in materie giuridiche, nomi-nato dal Consiglio universitario nazionale, e da unavvocato con almeno venti anni di effettivo eserci-zio della professione, iscritto da almeno cinque anninell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regiodecreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, converti-to, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,n. 36, e successive modificazioni, nominato dalConsiglio nazionale forense.

Art. 2. Membri supplenti. 1. Il Consiglio diretti-vo della Corte di cassazione è altresì composto dasei membri supplenti, di cui quattro magistrati cheesercitano, rispettivamente, funzioni direttive giudi-canti di legittimità, funzioni direttive requirenti dilegittimità, funzioni giudicanti di legittimità e fun-zioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magi-strati in servizio presso la Corte di cassazione e laProcura generale presso la stessa Corte, un profes-sore ordinario di università in materie giuridiche,nominato dal Consiglio universitario nazionale edun avvocato con almeno venti anni di effettivo eser-cizio della professione, iscritti da almeno cinqueanni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 delregio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gen-naio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nomi-nato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i mem-bri di diritto del Consiglio direttivo della Corte dicassazione sono sostituiti da chi ne esercita le fun-zioni.

Art. 3. Organi. 1. Il Consiglio direttivo della Cor-te di cassazione è presieduto dal primo presidentedella Corte. Nella prima seduta il Consiglio eleggeal suo interno, con votazione effettuata a scrutiniosegreto, un vice presidente, scelto tra i componentinon togati e, tra i componenti togati, il segretario.

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2. Alle spese connesse all’attività svolta dallasegreteria del Consiglio direttivo della Corte di cas-sazione si provvede nell’ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili presso la Cortedi cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a caricodel bilancio dello Stato.

Art. 4. Elezione dei componenti togati del Consi-glio direttivo della Corte di cassazione. 1. Ai finidella elezione, da parte dei magistrati in servizio pres-so la Corte di cassazione e la Procura generale pressola stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivie dei quattro componenti togati supplenti del Consi-glio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettorericeve quattro schede, una per ciascuna delle catego-rie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solomagistrato componente effettivo e per un solo magi-strato componente supplente per ciascuna delle cate-gorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hannoottenuto il maggior numero di voti, in numero pari aquello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare aciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevaleil candidato più anziano nel ruolo.

Art. 5. Durata in carica del Consiglio direttivodella Corte di cassazione. 1. I componenti non didiritto del Consiglio direttivo della Corte di cassa-zione durano in carica quattro anni.

2. I componenti magistrati elettivi ed i componen-ti nominati dal Consiglio universitario nazionale edal Consiglio nazionale forense non sono immedia-tamente rieleggibili o rinominabili.

3. Il componente magistrato elettivo che per qual-siasi ragione cessa dalla carica nel corso del qua-driennio è sostituito dal magistrato che lo segue pernumero di voti nell’ambito della stessa categoria.

4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dallacarica anche i componenti che hanno sostituito altrinel corso del quadriennio medesimo.

5. Finché non è insediato il nuovo Consiglio, con-tinua a funzionare quello precedente.

Art. 6. Compensi. 1. Ai componenti non togati delConsiglio direttivo della Corte di cassazione è corri-sposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, lacui entità è stabilita con decreto del Ministro dellagiustizia, di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze, da adottarsi entro sessanta giornidalla data di acquisto di efficacia delle disposizionidel presente decreto.

CAPO II COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 7. Competenze del Consiglio direttivo dellaCorte di cassazione. 1. Il Consiglio direttivo dellaCorte di cassazione esercita le seguenti competenze:

a) formula il parere sulla tabella della Corte dicassazione di cui all’articolo 7-bis, comma 3, delregio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successivemodificazioni, nonché sui criteri per l’assegnazionedegli affari e la sostituzione dei giudici impediti dicui all’articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimoregio decreto, proposti dal primo presidente dellaCorte di cassazione, verificando il rispetto dei criterigenerali direttamente indicati dal citato regio decreton. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;

b) formula pareri sull’attività dei magistrati, sot-to il profilo della laboriosità, della diligenza, dellapreparazione, della capacità tecnico-professionale,dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, nei casiprevisti da disposizioni di legge o di regolamento oda disposizioni generali del Consiglio superiore del-la magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio.A tali fini, il Consiglio direttivo della Corte di cas-sazione acquisisce le motivate e dettagliate valuta-zioni del Consiglio nazionale forense;

c) esercita la vigilanza sul comportamento deimagistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di cas-sazione, qualora, nell’esercizio della vigilanza,abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione insede disciplinare, deve farne rapporto al Ministrodella giustizia ed al procuratore generale presso laCorte di cassazione;

d) esercita la vigilanza sull’andamento degli uffi-ci. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione,qualora, nell’esercizio della vigilanza, rilevi l’esi-stenza di disfunzioni nell’andamento di un ufficio,le segnala al Ministro della giustizia;

e) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuri-dico ed economico dei magistrati riguardanti aspet-tative e congedi, riconoscimento di dipendenza diinfermità da cause di servizio, equo indennizzo,pensioni privilegiate e concessione di sussidi;

f) formula pareri, anche su richiesta del Consi-glio superiore della magistratura, in ordine alla ado-zione, da parte del medesimo Consiglio superiore,dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo,dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni dititoli onorifici, e riammissioni in magistratura deimagistrati;

g) formula pareri, anche su richiesta del Consi-glio superiore della magistratura, su materie attinen-ti ad ulteriori competenze ad esso attribuite;

h) può formulare proposte al comitato direttivodella Scuola superiore della magistratura in materiadi programmazione della attività didattica dellaScuola.

Art. 8. Composizione del Consiglio direttivodella Corte di cassazione in relazione alle compe-tenze. 1. I componenti avvocati e professori univer-sitari, anche nella qualità di vice presidenti, parteci-pano esclusivamente alle discussioni e deliberazionirelative all’esercizio delle competenze di cui all’ar-ticolo 7, comma 1, lettere a) e d).

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TITOLO II COMPOSIZIONE, COMPETENZE E

DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

CAPO I COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Art. 9. Composizione dei consigli giudiziari. 1.Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte diappello è composto dal presidente della corte diappello, dal procuratore generale presso la corte diappello e dal presidente del consiglio dell’ordinedegli avvocati avente sede nel capoluogo del distret-to, che ne sono membri di diritto.

2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a tre-centocinquanta magistrati il consiglio giudiziario ècomposto, oltre che dai membri di diritto di cui alcomma 1, da dieci altri membri effettivi, di cui cin-que magistrati in servizio presso gli uffici giudiziaridel distretto, quattro componenti non togati, un pro-fessore universitario in materie giuridiche nominatodal Consiglio universitario nazionale, su indicazionedei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle uni-versità della regione o delle regioni sulle quali han-no, in tutto o in parte, competenza gli uffici deldistretto, un avvocato con almeno quindici anni dieffettivo esercizio della professione, nominato dalConsiglio nazionale forense, su indicazione dei con-sigli dell’ordine degli avvocati del distretto, duenominati dal consiglio regionale della regione ove hasede il distretto o nella quale rientra la maggioreestensione di territorio sul quale hanno competenzagli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di trequinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, ditre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesi-mo consiglio, nonché un rappresentante eletto daigiudici di pace del distretto nel proprio ambito.

3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre tre-centocinquanta magistrati il consiglio giudiziario ècomposto, oltre dai membri di diritto di cui al com-ma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui settemagistrati in servizio presso gli uffici giudiziari deldistretto, quattro componenti non togati, un profes-sore universitario in materie giuridiche nominato dalConsiglio universitario nazionale, su indicazione deipresidi delle facoltà di giurisprudenza delle univer-sità della regione o delle regioni sulle quali hanno,in tutto o in parte, competenza gli uffici del distret-to, un avvocato con almeno quindici anni di effetti-vo esercizio della professione, nominato dal Consi-glio nazionale forense, su indicazione dei consiglidell’ordine degli avvocati del distretto, due nomina-ti dal consiglio regionale della regione ove ha sedeil distretto o nella quale rientra la maggiore esten-sione di territorio sul quale hanno competenza gliuffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quin-

ti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di trequinti dei votanti, tra persone estranee al medesimoconsiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudi-ci di pace del distretto nel proprio ambito.

Art. 10. Membri supplenti. 1. Il consiglio giudi-ziario è altresì composto da cinque componentisupplenti, di cui due magistrati che esercitano,rispettivamente, funzioni giudicanti e requirentinel distretto e tre componenti non togati, un pro-fessore universitario in materie giuridiche nomina-to dal Consiglio universitario nazionale, su indica-zione dei presidi delle facoltà di giurisprudenzadelle università della regione o delle regioni sullequali hanno, in tutto o in parte, competenza gliuffici del distretto, un avvocato con almeno quin-dici anni di esercizio della professione, nominatodal Consiglio nazionale forense, su indicazione deiconsigli dell’ordine degli avvocati del distretto euno nominato dal consiglio regionale della regioneove ha sede il distretto o nella quale rientra la mag-giore estensione di territorio sul quale hanno com-petenza gli uffici del distretto, eletto, a maggioran-za di tre quinti dei componenti e, dopo il secondoscrutinio, di tre quinti dei votanti, tra personeestranee al medesimo consiglio.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i mem-bri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituitida chi ne esercita le funzioni.

Art. 11. Organi. 1. Il consiglio giudiziario è pre-sieduto dal presidente della corte di appello. Nellaprima seduta il consiglio elegge al suo interno, convotazione effettuata a scrutinio segreto, un vice pre-sidente, scelto tra i componenti non togati, e, tra icomponenti togati, il segretario.

Art. 12. Elezione dei componenti togati dei con-sigli giudiziari. 1. L’elezione, da parte dei magistra-ti in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto,dei cinque componenti togati effettivi dei consigligiudiziari presso le corti di appello nel cui distrettoprestano servizio fino a trecentocinquanta magistra-ti si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicantiche ha maturato un’anzianità di servizio non infe-riore a venti anni;

b) due magistrati che esercitano funzioni giudi-canti;

c) due magistrati che esercitano funzioni requi-renti.

2. L’elezione, da parte dei magistrati in serviziopresso gli uffici giudiziari del distretto, dei settecomponenti togati effettivi dei consigli giudiziaripresso le corti di appello nel cui distretto prestanoservizio oltre trecentocinquanta magistrati si effet-tua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicantiche ha maturato un’anzianità di servizio non infe-riore a venti anni;

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b) tre magistrati che esercitano funzioni giudi-canti;

c) tre magistrati che esercitano funzioni requi-renti.

3. L’elezione, da parte dei magistrati in serviziopresso gli uffici giudiziari del distretto, dei due com-ponenti togati supplenti dei consigli giudiziari sieffettua in un collegio unico distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti; b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascu-na delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2e 3, per l’elezione dei componenti togati effettivi esupplenti.

5. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solomagistrato componente effettivo e per un solo magi-strato componente supplente per ciascuna delle cate-gorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hannoottenuto il maggior numero di voti, in numero pari aquello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. Incaso di parità di voti, prevale il candidato più anzia-no nel ruolo.

Art. 13. Durata in carica dei consigli giudiziari.1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziaridurano in carica quattro anni.

2. I componenti magistrati elettivi, i componentinominati dal Consiglio universitario nazionale, dalConsiglio nazionale forense e dal consiglio regiona-le ed il componente rappresentante dei giudici dipace del distretto non sono immediatamente rieleg-gibili o rinominabili.

3. Il componente magistrato elettivo che per qual-siasi ragione cessa dalla carica nel corso del qua-driennio è sostituito dal magistrato che lo segue pernumero di voti nell’ambito della stessa categoria.

4. Alla scadenza del quadriennio cessano dallacarica anche i componenti che hanno sostituito altrinel corso del quadriennio medesimo.

5. Finché non è insediato il nuovo consiglio giudi-ziario, continua a funzionare quello precedente.

Art. 14. Compensi. 1. Ai componenti non togatidei consigli giudiziari è corrisposto un gettone dipresenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilitacon decreto del Ministro della giustizia, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, daadottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquistodi efficacia delle disposizioni del presente decreto.

CAPO II COMPETENZE DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Art. 15. Competenze dei consigli giudiziari. 1.I consigli giudiziari esercitano le seguenti compe-tenze:

a) formulano il parere sulle tabelle degli ufficigiudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui

all’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,n. 12, nonché sui criteri per l’assegnazione degliaffari e la sostituzione dei giudici impediti di cuiall’articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regiodecreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari,verificando il rispetto dei criteri generali diretta-mente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;

b) formulano pareri sull’attività dei magistratisotto il profilo della preparazione, della capacità tec-nico-professionale, della laboriosità, della diligenza,dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, nei casiprevisti da disposizioni di legge o di regolamento oda disposizioni generali del Consiglio superiore del-la magistratura od a richiesta dello stesso Consiglio.A tali fini, il consiglio giudiziario acquisisce le moti-vate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordi-ne degli avvocati avente sede nel luogo dove ilmagistrato esercita le sue funzioni e, se non coinci-dente, anche del consiglio dell’ordine degli avvoca-ti avente sede nel capoluogo del distretto;

c) esercitano la vigilanza sul comportamento deimagistrati in servizio presso gli uffici giudiziari deldistretto. Il consiglio giudiziario che, nell’eserciziodella vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di valu-tazione in sede disciplinare, deve farne rapporto alMinistro della giustizia ed al procuratore generalepresso la Corte di cassazione;

d) esercitano la vigilanza sull’andamento degliuffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudizia-rio, che nell’esercizio della vigilanza rileva l’esi-stenza di disfunzioni nell’andamento di un ufficio,le segnala al Ministro della giustizia;

e) formulano pareri e proposte sull’organizzazio-ne e il funzionamento degli uffici del giudice di pacedel distretto;

f) adottano i provvedimenti relativi allo status deimagistrati in servizio presso gli uffici giudiziari deldistretto riguardanti aspettative e congedi, ricono-scimento di dipendenza di infermità da cause di ser-vizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e con-cessione di sussidi;

g) formulano pareri, anche su richiesta del Con-siglio superiore della magistratura, in ordine allaadozione, da parte del medesimo Consiglio, deiprovvedimenti inerenti a collocamenti a riposo,dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni dititoli onorifici e riammissioni in magistratura deimagistrati in servizio preso gli uffici giudiziari deldistretto o già in servizio presso tali uffici almomento della cessazione dal servizio medesimo;

h) formulano pareri, anche su richiesta del Con-siglio superiore della magistratura, su materie atti-nenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

i) può formulare proposte al comitato direttivodella Scuola superiore della magistratura in materiadi programmazione della attività didattica dellaScuola.

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2. Il consiglio giudiziario costituito presso la cortedi appello esercita le proprie competenze anche inrelazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.

Art. 16. Composizione dei consigli giudiziari inrelazione alle competenze. 1. I componenti desi-gnati dal consiglio regionale ed i componenti avvo-cati e professori universitari, anche nella qualità divice presidenti, nonché il componente rappresentan-te dei giudici di pace partecipano esclusivamentealle discussioni e deliberazioni relative all’eserciziodelle competenze di cui all’articolo 15, comma 1,lettere a), d) ed e).

2. Il componente rappresentante dei giudici di pacepartecipa, altresì, alle discussioni e deliberazionirelative all’esercizio delle competenze di cui agliarticoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4, del-la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successivemodificazioni.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17. Copertura finanziaria. 1. Agli oneriderivanti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo14, comma 1, valutati in euro 303.931 per l’anno2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, dicui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 adecorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessiall’articolo 6, comma 1, ed euro 295.409 per l’anno2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006per gli oneri connessi all’articolo 14, comma 1, siprovvede con le risorse di cui all’articolo 2, comma38, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze prov-vede al monitoraggio dell’attuazione del comma 1anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-cessive modificazioni, e trasmette alle Camere, cor-redati da apposite relazioni, gli eventuali decretiadottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.2), della legge n. 468 del 1978.

Art. 18. Abrogazioni. 1. Oltre a quanto previstodal decreto legislativo di attuazione della delega dicui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di effica-cia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) l’articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927,n. 1235;

b) l’articolo 6 del regio decreto legislativo 31maggio 1946, n. 511, come sostituito dall’articolo 1della legge 12 ottobre 1966, n. 825.

Art. 19. Decorrenza di efficacia. 1. Le disposi-zioni contenute nel presente decreto legislativo sonoefficaci a far data dal novantesimo giorno successi-vo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

21.

D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26. Istituzionedella Scuola superiore della magistratura,nonché disposizioni in tema di tirocinio eformazione degli uditori giudiziari, aggior-namento professionale e formazione deimagistrati, a norma dell’articolo 1, comma1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150(in S.O. alla G.U. 3 febbraio 2006, n. 28).

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante dele-

ga al Governo per la riforma dell’ordinamento giu-diziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero della giusti-zia, per la modifica della disciplina concernente ilConsiglio di presidenza della Corte dei conti e ilConsiglio di presidenza della giustizia amministrati-va, nonché per l’emanazione di un testo unico;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, letterab), e 2, comma 2, della citata legge n. 150 del 2005,concernenti l’istituzione della Scuola superiore del-la magistratura, nuove norme in tema di tirocinio eformazione degli uditori giudiziari nonché nuovenorme in tema di aggiornamento professionale e for-mazione dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati, espressi in data 29novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e delSenato della Repubblica, espressi in data 1° dicem-bre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma del-l’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulatedalla Commissione bilancio, tesoro e programma-zione della Camera dei deputati e dalla Commissio-ne programmazione economica, bilancio del Senatodella Repubblica, con riferimento all’esigenza digarantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma,della Costituzione, come pure alla condizione for-mulata dalla Commissione giustizia della Cameradei deputati in ordine all’articolo 20, comma 1;

Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condi-zione formulata dalla Commissione giustizia dellaCamera dei deputati in ordine alla soppressione degliarticoli 9 e 16, mediante l’eliminazione, dal noverodei casi di incompatibilità con l’ufficio di compo-nente del comitato direttivo e di componente deicomitati di gestione, del riferimento alla attivitàimprenditoriale o di componente di organi di ammi-nistrazione di enti pubblici e privati, fermo restando,invece, il mantenimento di tale incompatibilità, perragioni di opportunità ritenute non superabili e tenu-to conto di come, nella parte motiva del parere, la

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stessa Commissione ponga in rilievo criticamentenon già l’introduzione di casi di incompatibilità, mal’eccessiva estensione dei medesimi, in relazione allecariche pubbliche elettive ed alla attività di compo-nente di organi di controllo di enti pubblici e privati;

Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizioneformulata dalla Commissione giustizia della Came-ra dei deputati relativamente all’articolo 27, comma1, atteso che forti e non superabili ragioni di oppor-tunità, hanno suggerito di non includere, nell’ambi-to dei soggetti che il comitato di gestione può chia-mare a tenere i corsi di formazione per il passaggiodei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati dellibero foro;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Com-missione giustizia della Camera dei deputati e dallaCommissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I ISTITUZIONE DELLA

SCUOLA SUPERIORE DELLAMAGISTRATURA

CAPO I FINALITÀ E FUNZIONI

Art. 1. Scuola superiore della magistratura. 1. Èistituita la Scuola superiore della magistratura, diseguito denominata: “Scuola”.

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva inmateria di aggiornamento e formazione dei magi-strati.

3. La Scuola è una struttura didattica autonoma,con personalità giuridica di diritto pubblico, pienacapacità di diritto privato e autonomia organizzati-va, funzionale e gestionale, negoziale e contabile,secondo le disposizioni del proprio statuto e deiregolamenti interni, nel rispetto delle norme di leg-ge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, laScuola si avvale di personale, che alla data di entra-ta in vigore del presente decreto, risulti già nell’or-ganico del Ministero della giustizia, ovvero coman-dato da altre amministrazioni, in numero complessi-vamente non superiore a cinquanta unità.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze,da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pub-blicazione del presente decreto nella Gazzetta Uffi-ciale, vengono individuate tre sedi della Scuola: unaper i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia,

Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d’Aosta/Valléed’Aoste, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Piemonte,Liguria ed Emilia Romagna; una per i distrettiricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria,Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per idistretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia,Basilicata, Calabria e Sicilia.

Art. 2. Finalità. 1. La Scuola è stabilmente prepo-sta:

a) all’organizzazione e alla gestione del tirocinioe della formazione degli uditori giudiziari, curandoche entrambi siano attuati sotto i profili tecnico,operativo e deontologico;

b) all’organizzazione dei corsi di aggiornamentoprofessionale e di formazione dei magistrati, curan-do che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico,operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi cultura-li, incontri di studio e ricerca;

d) all’offerta di formazione di magistrati stranie-ri, nel quadro degli accordi internazionali di coope-razione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate allelettere a) e b) del comma 1, la Scuola è composta dadue distinte articolazioni.

CAPO II Organizzazione

Sezione I Statuto e organi

Art. 3. Statuto. 1. La Scuola è retta da un propriostatuto, adottato dal comitato direttivo con il votofavorevole di almeno cinque componenti.

2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazioneinterna, in conformità alle disposizioni dello statuto.

Art. 4. Organi. 1. Gli organi della Scuola sono: a) il comitato direttivo; b) il presidente; c) i comitati di gestione.

Sezione II Il comitato direttivo

Art. 5. Composizione e funzioni. 1. Il comitatodirettivo è composto dal presidente e da altri seimembri. Esso si riunisce nella sede individuata per idistretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana,Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalitàe all’attività della Scuola, salvo quanto di competenzadei comitati di gestione ed esercita funzioni di indiriz-zo, nonché di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regola-menti interni ed il bilancio; nomina i membri dei

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comitati di gestione; programma l’attività didatticadella Scuola, avvalendosi delle proposte del Consi-glio superiore della magistratura, del Ministro dellagiustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consi-gli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte dicassazione, nonché delle proposte dei componentidel Consiglio universitario nazionale esperti inmaterie giuridiche.

Art. 6. Nomina. 1. Del comitato direttivo fannoparte di diritto il primo presidente della Corte di cas-sazione, o il magistrato dallo stesso delegato allaScuola, con funzioni non inferiori a quelle direttivegiudicanti di legittimità, nonché il procuratore gene-rale presso la Corte di cassazione, o il magistratodallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni noninferiori a quelle direttive requirenti di legittimità.

2. Del comitato direttivo fanno altresì parte duemagistrati ordinari scelti dal Consiglio superioredella magistratura, che esercitano le funzioni disecondo grado da almeno tre anni, un avvocato conalmeno quindici anni di esercizio della professionenominato dal Consiglio nazionale forense, un pro-fessore universitario ordinario in materie giuridichenominato dal Consiglio universitario nazionale edun componente nominato dal Ministro della giusti-zia, scelti tutti tra insigni giuristi.

3. I componenti del comitato direttivo sono nomi-nati per un periodo di quattro anni; fatta eccezioneper i soggetti indicati al comma 1, essi non possonoessere immediatamente rinnovati e non possono fareparte delle commissioni di concorso per uditore giu-diziario.

4. I componenti cessano dalla carica per dimissio-ni o per il venire meno dei requisiti previsti per lanomina.

Art. 7. Funzionamento. 1. Il comitato direttivodelibera con la presenza di almeno cinque compo-nenti e a maggioranza relativa, salvo i casi di cuiagli articoli 3, comma 1, e 11, comma 1. In caso diparità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

2. Il componente che si trova in conflitto di inte-resse in relazione a una specifica deliberazioneovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiaratale situazione al comitato e si astiene dal partecipa-re alla discussione e alla relativa deliberazione.

Art. 8. Indipendenza dei componenti. 1. I com-ponenti del comitato direttivo esercitano le propriefunzioni in condizioni di indipendenza rispettoall’organo che li ha nominati.

Art. 9. Incompatibilità. 1. Salva l’attività di stu-dio e di ricerca, l’ufficio di componente del comita-to direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pub-blica elettiva o attività di componente di organi dicontrollo di enti pubblici e privati.

Art. 10. Trattamento economico. 1. L’indennitàdi funzione del presidente ed il gettone di presenza

dei componenti del comitato direttivo sono stabiliti,rispettivamente fino ad un massimo di € 20.000annui e di € 600 per seduta, con decreto del Mini-stro della giustizia, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottarsi entro ses-santa giorni dalla data di efficacia delle disposizionidel presente decreto, tenuto conto del trattamentoattribuito per analoghe funzioni pressa la Scuolasuperiore della pubblica amministrazione.

Sezione III Il presidente

Art. 11. Funzioni. 1. Il presidente ha la rappre-sentanza legale della Scuola ed è eletto tra i compo-nenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta.Il presidente presiede il comitato direttivo, ne con-voca le riunioni fissando il relativo ordine del gior-no ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente incaso di assenza o impedimento sono disciplinatedallo statuto.

Sezione IVI comitati di gestione

Art. 12. Funzioni. 1. Per ciascuna delle articola-zioni previste dall’articolo 2, comma 2, è istituito uncomitato di gestione composto da cinque membriche eleggono, tra loro, un presidente.

2. I comitati di gestione si riuniscono nella sedeindividuata per i distretti ricompresi nelle regioniMarche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise eSardegna.

3. Ciascun comitato di gestione: a) attua la programmazione annuale dell’attività

per il proprio ambito di competenza; b) definisce il contenuto analitico di ciascuna

sessione; c) individua i docenti chiamati a svolgere l’inca-

rico di insegnamento in ciascuna sessione; d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di

formazione; e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove

formule didattiche; f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta,

all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive; g) cura il tirocinio o l’aggiornamento professio-

nale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezio-nando i tutori, nonché i docenti incaricati anno peranno e quelli occasionali.

Art. 13. Nomina. 1. I componenti dei comitati digestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra imagistrati ordinari che esercitano le funzioni giudi-canti o quelle requirenti da almeno quindici anni,nonché tra gli avvocati con non meno di quindicianni di esercizio della professione e tra i professoriuniversitari in materie giuridiche.

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2. I componenti dei comitati sono nominati per unperiodo di quattro anni e non possono essere imme-diatamente rinnovati; essi non possono fare parte del-le commissioni di concorso per uditore giudiziario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni oper il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

Art. 14. Funzionamento. 1. I comitati di gestionedeliberano a maggioranza relativa, con la presenzadi almeno tre componenti. In caso di parità prevaleil voto del presidente. Il voto è palese.

2. Il componente, che si trovi in conflitto di inte-resse in relazione a una specifica deliberazioneovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiaratale situazione al comitato e si astiene dal partecipa-re all’attività del medesimo, nonché alle discussionie relative deliberazioni.

3. L’astensione è obbligatoria nei casi in cui il com-ponente del comitato direttivo svolga attività profes-sionale o di lavoro autonomo in procedimenti tratta-ti da magistrati che frequentano i corsi presso laScuola superiore della magistratura e comunque finoalla valutazione di cui all’articolo 30 e la discussioneo la deliberazione riguardi tali magistrati.

Art. 15. Indipendenza dal comitato direttivo. 1.I componenti dei comitati di gestione esercitano leproprie funzioni in condizioni di indipendenzarispetto all’organo che li ha nominati.

Art. 16. Incompatibilità. 1. Salva l’attività di stu-dio e di ricerca, l’ufficio di componente del comita-to di gestione è incompatibile con qualsiasi caricapubblica elettiva o di componente di organi di con-trollo di enti pubblici e privati.

Art. 17. Trattamento economico. 1. Ai compo-nenti dei comitati di gestione è corrisposto un getto-ne di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è sta-bilita, fino ad un massimo di € 300 per seduta, condecreto del Ministro della giustizia, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, da adottar-si entro sessanta giorni dalla data di efficacia delledisposizioni del presente decreto, tenuto conto deltrattamento attribuito per analoghe funzioni presso laScuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Ai componenti dei comitati di gestione che sirecano fuori della sede di cui all’articolo 12, comma2, è riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rim-borso delle spese di trasferta.

TITOLO II DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO DEGLI UDITORI GIUDIZIARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18. Durata. 1. Il tirocinio degli uditori giudi-ziari ha una durata di ventiquattro mesi.

Art. 19. Articolazione. 1. Il tirocinio si articola insessioni, una delle quali della durata di sei mesi,anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola eduna della durata di diciotto mesi, anche non conse-cutivi, effettuata presso uffici giudiziari di primogrado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dalComitato direttivo.

CAPO II SESSIONE PRESSO LA SCUOLA

Art. 20. Contenuto e modalità di svolgimento. 1.Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola,gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfon-dimento teorico-pratico, approvati dal competentecomitato di gestione nell’ambito della programma-zione dell’attività didattica deliberata dal comitatodirettivo della Scuola medesima, riguardanti il dirit-to civile, il diritto penale, il diritto processuale civi-le, il diritto processuale penale ed il diritto ammini-strativo, con eventuale approfondimento anche dialtre materie tra quelle comprese nella prova oraledel concorso per l’accesso in magistratura, previstedal decreto legislativo di attuazione della delegacontenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera a), nume-ro 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché del-le ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. Lasessione presso la Scuola deve in ogni caso tendereal perfezionamento delle capacità operative e delladeontologia dell’uditore giudiziario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata compe-tenza e professionalità, scelti dal comitato di gestio-ne al fine di garantire un ampio pluralismo culturalee scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori degli udito-ri giudiziari; i tutori assicurano agli uditori l’assi-stenza didattica.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti com-pilano una scheda valutativa per ciascun uditore giu-diziario loro assegnato; la scheda è trasmessa alcomitato di gestione della sezione per le conseguen-ti valutazioni.

CAPO III SESSIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 21. Contenuto e modalità di svolgimento. 1.La sessione presso gli uffici giudiziari si articola intre periodi: il primo periodo, della durata di settemesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella par-tecipazione all’attività giurisdizionale relativa allecontroversie o ai reati rientranti nella competenzadel tribunale in composizione collegiale, compresala partecipazione alla camera di consiglio, in manie-ra che sia garantita all’uditore la formazione di unaequilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo

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periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso leprocure della Repubblica presso i tribunali; il terzoperiodo, della durata di otto mesi, è svolto presso unufficio corrispondente a quello di prima destinazio-ne dell’uditore.

2. Il comitato di gestione approva per ciascun udi-tore il programma di tirocinio da svolgersi presso gliuffici giudiziari del capoluogo del distretto di resi-denza dell’uditore, salva diversa autorizzazione del-lo stesso comitato di gestione per gravi e motivateesigenze; il programma garantisce all’uditore un’a-deguata formazione nei settori civile e penale e unaspecifica preparazione nelle funzioni che sarà chia-mato a svolgere nella sede di prima destinazione.

3. Il comitato di gestione provvede, altresì, ad indi-viduare, presso ciascun ufficio giudiziario, i magi-strati affidatari presso i quali gli uditori svolgono iprescritti periodi di tirocinio.

4. Al termine della sessione, i singoli magistratiaffidatari compilano, per ciascun uditore loro asse-gnato, una scheda valutativa che trasmettono alcomitato di gestione.

CAPO IVVALUTAZIONE FINALE

Art. 22. Procedimento. 1. Al termine del periododi tirocinio ordinario, il comitato di gestione dellasezione, sulla base delle schede valutative redattedai docenti e dai magistrati affidatari, nonché diogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccol-to durante le sessioni del tirocinio, formula per cia-scun uditore giudiziario un giudizio di idoneitàall’assunzione delle funzioni giudiziarie.

2. I giudizi sono trasmessi al Consiglio superioredella magistratura che, sulla base di essi e di ognialtro elemento eventualmente acquisito, deliberasulla idoneità di ciascun uditore all’assunzione dellefunzioni giudiziarie.

3. In caso di deliberazione finale negativa, il Con-siglio superiore della magistratura comunica la pro-pria decisione al comitato di gestione.

4. L’uditore valutato negativamente è ammesso adun nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno,consistente in una sessione presso le sedi della Scuo-la della durata di due mesi, che si svolge con lemodalità previste dall’articolo 20, e in una sessionepresso gli uffici giudiziari. La sessione presso gliuffici giudiziari si articola in tre periodi: il primoperiodo, della durata di tre mesi, è svolto presso i tri-bunali e consiste nella partecipazione all’attività giu-risdizionale relativa alle controversie o ai reati rien-tranti nella competenza del tribunale in composizio-ne collegiale, compresa la partecipazione alla came-ra di consiglio, in maniera che sia garantita all’udito-re la formazione di una equilibrata esperienza neidiversi settori; il secondo periodo, della durata di due

mesi, è svolto presso le procure della Repubblicapresso i tribunali; il terzo periodo, della durata di cin-que mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente aquello di prima destinazione dell’uditore.

5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al com-ma 4 ed all’esito del procedimento indicato ai com-mi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistraturadelibera nuovamente; la seconda deliberazionenegativa determina la cessazione del rapporto diimpiego dell’uditore giudiziario.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN TEMA

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEI MAGISTRATI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23. Tipologia dei corsi. 1. Ai fini della for-mazione e dell’aggiornamento professionale, non-ché della formazione per il passaggio a funzionisuperiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggioda funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e perl’accesso a funzioni direttive, il comitato di gestionedella sezione competente approva annualmente ilpiano dei corsi nell’ambito dei programmi didatticideliberati dal comitato direttivo, tenendo conto del-la diversità delle funzioni svolte dai magistrati.

CAPO II CORSI DI FORMAZIONE

E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 24. Oggetto. 1. I corsi di formazione e diaggiornamento professionale si svolgono presso lesedi della Scuola e consistono nella frequenza disessioni di studio tenute da docenti di elevata com-petenza e professionalità.

2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il pro-gramma e le modalità previste dal piano approvatodal comitato di gestione.

Art. 25. Obbligo di frequenza e durata. 1. Tuttii magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipa-re ai corsi di cui all’articolo 24 ogni cinque anni, adecorrere dalla assunzione delle prime funzioni dimerito.

2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato èriconosciuto un periodo di congedo retribuito.

3. Il differimento della partecipazione ai corsi, chepuò essere disposto dal capo dell’ufficio giudiziariodi appartenenza per comprovate e motivate esigenzedi organizzazione o di servizio, non può in ogni casoarrecare pregiudizio al magistrato.

4. I corsi hanno una durata fino a due settimaneanche non consecutive.

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5. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi diaggiornamento solo dopo che sia trascorso un annodalla precedente partecipazione.

Art. 26. Valutazione finale. 1. Al termine del cor-so di aggiornamento professionale, il comitato digestione, in base ai pareri espressi dai docenti airisultati delle prove sostenute dai partecipanti ed alladiligenza dimostrata da ciascun partecipante duran-te il corso, formula una sintetica valutazione finaleche tiene conto del livello di preparazione del magi-strato e di specifici elementi attitudinali allo svolgi-mento delle funzioni giudiziarie.

2. La valutazione è inserita nel fascicolo persona-le del magistrato e il Consiglio superiore della magi-stratura ne tiene conto ai fini delle determinazionirelative al magistrato medesimo.

CAPO III CORSI DI FORMAZIONE

PER IL PASSAGGIO A FUNZIONI SUPERIORI, PER IL PASSAGGIO DA FUNZIONI

GIUDICANTI A REQUIRENTI E VICEVERSAE PER L’ACCESSO A FUNZIONI DIRETTIVE

Art. 27. Oggetto. 1. I corsi di formazione per il pas-saggio a funzioni superiori, per il passaggio da fun-zioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l’acces-so a funzioni direttive si svolgono presso le sedi del-la Scuola e consistono in sessioni di studio tenute daprofessori universitari, associati, straordinari ed ordi-nari in materie giuridiche, da magistrati che svolgonofunzioni di secondo grado, nonché delle giurisdizionisuperiori, ordinaria e amministrativa, anche a riposo,e da avvocati dello Stato con non meno di quindicianni di servizio nominati dal comitato di gestione nel-l’ambito del piano di cui all’articolo 23.

2. I corsi di formazione per il passaggio a funzionisuperiori, nonché per il passaggio da funzioni giudi-canti a requirenti e viceversa, debbono prevedereuna parte teorica e una parte pratica. La parte prati-ca prevede lo studio e la discussione di casi giudi-ziari e la redazione di provvedimenti aventi adoggetto questioni relative all’esercizio delle funzio-ni richieste dal magistrato.

3. I corsi di formazione per l’accesso a funzionidirettive hanno ad oggetto lo studio delle problema-tiche teoriche e pratiche relative all’esercizio dellefunzioni del dirigente, con riferimento sia a quelle dinatura giudiziaria che a quelle di amministrazionedella giurisdizione.

Art. 28. Frequenza e durata. 1. Ciascun magi-strato ha diritto a partecipare ai corsi.

2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato èriconosciuto un periodo di congedo retribuito.

3. Il differimento della partecipazione ai corsi puòessere disposto dal capo dell’ufficio giudiziario diappartenenza per un periodo non superiore a sei

mesi per comprovate e motivate esigenze di orga-nizzazione o di servizio.

4. Il comitato di gestione dispone la partecipazio-ne del magistrato al primo corso successivo alla sca-denza del termine di cui al comma 3. Non sonoammessi ulteriori differimenti.

5. I corsi hanno una durata di due settimane con-secutive.

6. Al termine dei corsi ogni docente esprime unparere su ciascuno dei partecipanti che tenga contodel livello di professionalità manifestato dal magi-strato.

CAPO IVVALUTAZIONI PERIODICHE DEI MAGISTRATI

Sezione I Prima valutazione

Art. 29. Periodicità. 1. I magistrati che, al settimoanno dall’ingresso in magistratura, non hanno effet-tuato il passaggio dalle funzioni giudicanti alle fun-zioni requirenti, o viceversa, hanno l’obbligo di fre-quentare un corso di aggiornamento e di formazioneprofessionale relativo alle funzioni da essi svolte,che si tiene secondo le modalità previste dall’artico-lo 24.

Art. 30. Valutazione della Scuola. 1. Al terminedi ciascun corso, il comitato di gestione, sulla basedei pareri espressi dai docenti ai sensi dell’articolo28, comma 6, dei risultati delle prove sostenute daipartecipanti e della diligenza dimostrata da ciascunpartecipante durante il corso, formula una sinteticavalutazione finale che tiene conto del livello di pre-parazione del magistrato e di specifici elementi atti-tudinali inerenti le funzioni svolte. La valutazione èinserita nel fascicolo personale del magistrato e ilConsiglio superiore della magistratura ne tiene con-to ai fini delle proprie determinazioni relative almagistrato medesimo.

Art. 31. Valutazione del Consiglio superioredella magistratura. 1. Il Consiglio superiore dellamagistratura, all’esito del corso, esprime un giudiziodi idoneità del magistrato all’esercizio definitivodelle funzioni giudiziarie.

2. Ai fini del giudizio di cui al comma 1, il Consi-glio superiore della magistratura si basa sui seguen-ti elementi:

a) il giudizio valutativo della Scuola, espressoall’esito del corso di aggiornamento professionale edi formazione svolto dal magistrato;

b) la laboriosità e produttività; c) la capacità tecnica; d) l’attività giudiziaria e scientifica; e) l’equilibrio; f) la disponibilità alle esigenze del servizio;

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g) il comportamento nei confronti dei soggettiprocessuali;

h) il rispetto della deontologia. 3. In caso di esito negativo, il corso viene ripetuto

per non più di due volte, con le stesse modalità pre-viste per il primo.

4. Tra un giudizio e l’altro deve intercorrere unperiodo di tempo di due anni.

5. In caso di tre giudizi negativi consecutivi, ilmagistrato è dispensato dal servizio ai sensi dell’ar-ticolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, esuccessive modificazioni.

Sezione II Valutazioni successive

Art. 32. Periodicità. 1. I magistrati che non han-no sostenuto i concorsi per le funzioni di secondogrado o di legittimità sono sottoposti, da parte delConsiglio superiore della magistratura, a valutazionidi professionalità al compimento del tredicesimo,ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso inmagistratura.

Art. 33. Corso di formazione presso la Scuola.1. Ciascuna delle valutazioni di cui all’articolo 32 èpreceduta dalla partecipazione, da parte del magi-strato interessato, ad un corso di aggiornamento e diformazione professionale presso le sedi della Scuo-la che termina con un giudizio trasmesso al Consi-glio superiore della magistratura; si applicano ledisposizioni di cui agli articoli 24 e 30.

2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 nonè suscettibile di differimento.

Art. 34. Valutazione del Consiglio superioredella magistratura. 1. Il Consiglio superiore dellamagistratura, all’esito del corso presso la Scuola,esprime sul magistrato il giudizio valutativo di cuiall’articolo 32.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo31, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 35. Progressione economica. 1. Il passaggioalla quinta, sesta e settima classe stipendiale puòessere disposto solo se il magistrato è stato positiva-mente valutato dal Consiglio superiore della magi-stratura.

Art. 36. Magistrati che non hanno ottenuto l’i-doneità nei concorsi per il conferimento dellefunzioni di secondo grado o di legittimità. 1.All’esito dei concorsi per il conferimento dellefunzioni di secondo grado o di legittimità, la com-missione di concorso comunica al Consiglio supe-riore della magistratura l’elenco dei magistrati chenon hanno ottenuto i relativi posti e che, in quan-to giudicati non idonei, devono essere sottopostialle valutazioni di professionalità di cui all’artico-lo 32.

TITOLO IVDISPOSIZIONI FINALI

Art. 37. Copertura finanziaria. 1. Agli onerifinanziari conseguenti alla applicazione del presentedecreto, con esclusione dell’articolo 1, comma 4, siprovvede mediante l’utilizzo dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge 25luglio 2005, n. 150.

2. All’attuazione della disposizione di cui all’arti-colo 1, comma 4, si provvede con le risorse umanedel Ministero della giustizia, all’uopo utilizzando lerisorse finanziarie a tale scopo già destinate e senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

Art. 38. Abrogazioni. 1. Oltre a quanto previstodal decreto legislativo di attuazione della delega dicui all’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di efficaciadelle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) l’articolo 128, primo comma, dell’ordinamen-to giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio1941, n. 12;

b) l’articolo 129 dell’ordinamento giudiziario dicui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e suc-cessive modificazioni;

c) l’articolo 129-bis dell’ordinamento giudiziariodi cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, intro-dotto dall’articolo 16 della legge 13 febbraio 2001,n. 48;

d) l’articolo 11, comma 5, della legge 13 feb-braio 2001, n. 48;

e) l’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13febbraio 2001, n. 48;

f) la legge 30 maggio 1965, n. 579; g) l’articolo 48 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché ledisposizioni emanate in attuazione di tale articolo.

Art. 39. Efficacia. 1. Le disposizioni del presentedecreto hanno effetto a decorrere dal novantesimogiorno successivo a quello della sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

22.

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 35. Pubblicità degliincarichi extragiudiziari conferiti ai magi-strati, a norma dell’articolo 1, comma 1, let-tera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio2005, n. 150 (G.U. 13 febbraio 2006, n. 36).

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante dele-

ga al Governo per la riforma dell’ordinamento giu-diziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.

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12, per il decentramento del Ministero della giusti-zia, per la modifica della disciplina concernente ilConsiglio di presidenza della Corte dei conti e ilConsiglio di presidenza della giustizia amministrati-va, nonché per l’emanazione di un testo unico;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, letterag), e 2, comma 8, della citata legge n. 150 del 2005,che conferiscono al Governo la delega ad adottareuno o più decreti legislativi diretti a disciplinare leforme di pubblicità degli incarichi extragiudiziariconferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati, espressi in data 14 dicem-bre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senatodella Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005ed in data 15 novembre 2005, a norma dell’articolo1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulatadalla Commissione giustizia della Camera dei depu-tati ed esaminate le osservazioni formulate dallaCommissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emanail seguente decreto legislativo:

Art. 1. Pubblicità degli incarichi extragiudizia-ri conferiti ai magistrati ordinari. 1. Il Consigliosuperiore della magistratura rende noto ogni seimesi, mediante inserimento in apposita sezione delproprio sito internet, l’elenco degli incarichi extra-giudiziari conferiti nel semestre ai magistrati ordi-nari, autorizzati dal Consiglio medesimo.

2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono indicati, perciascun incarico, l’ente che lo ha conferito, l’even-tuale compenso percepito, la natura, la durata ed ilnumero degli incarichi precedentemente svolti dalmagistrato nell’ultimo triennio.

Art. 2. Pubblicità degli incarichi extragiudiziariconferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni edagli avvocati e procuratori dello Stato. 1. L’elencodegli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestreai magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverseda quella ordinaria, nonché agli avvocati e procura-tori dello Stato, per il personale di rispettiva compe-tenza, dal Consiglio di presidenza della giustiziaamministrativa, dal Consiglio di presidenza dellaCorte dei conti, dal Consiglio della magistraturamilitare, nonché dal Consiglio degli avvocati e pro-curatori dello Stato, o da questi autorizzati, è resonoto ogni sei mesi con indicazione, per ciascun inca-rico, dell’ente che lo ha conferito, dell’eventuale

compenso percepito, della natura, della durata e delnumero degli incarichi svolti nell’ultimo triennio.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è assicurata, peril personale di rispettiva competenza, dal Consigliodi presidenza della giustizia amministrativa, dalConsiglio di presidenza della Corte dei conti, dalConsiglio della magistratura militare, nonché dalConsiglio degli avvocati e procuratori dello Stato,che trasmette, inoltre, i dati al Presidente del Consi-glio dei Ministri, il quale da’ notizia dell’avvenutoadempimento anche al Ministro della giustizia.

3. La pubblicità di cui al comma 1 è realizzatamediante pubblicazione nei bollettini periodici, oveesistenti ai sensi della normativa vigente. In ogni caso,il Consiglio competente assicura la pubblicità median-te pubblicazione in apposita sezione accessibile alpubblico del pertinente sito Internet istituzionale.

Art. 3. Decorrenza di efficacia. 1. Le disposizio-ni contenute nel presente decreto sono efficaci dalnovantesimo giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

23.

D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106. Disposizioniin materia di riorganizzazione dell’ufficiodel pubblico ministero, a norma dell’artico-lo 1, comma 1, lettera d), della legge 25luglio 2005, n. 150 (G.U. 20 marzo 2006, n.66).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante dele-

ga al Governo per la riforma dell’ordinamento giu-diziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero della giusti-zia, per la modifica della disciplina concernente ilConsiglio di presidenza della Corte dei conti e ilConsiglio di presidenza della giustizia amministrati-va, nonché per l’emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lette-ra d), e 2, comma 4, della medesima legge n. 150 del2005 che prevedono la riorganizzazione dell’ufficiodel pubblico ministero;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri adottata nella riunione del 14 ottobre2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati, espressi in data 14 dicem-bre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senatodella Repubblica, espressi in data 29 novembre2005, in data 7 dicembre 2005 ed in data 15 novem-bre 2005 a norma dell’articolo 1, comma 4, dellacitata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulatadalla Commissione giustizia della Camera dei depu-

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tati relativamente alla soppressione del comma 2dell’articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio deiMinistri in sede di deliberazione preliminare, non-ché alla condizione formulata dalla stessa Commis-sione giustizia della Camera dei deputati in ordineall’articolo 1, comma 1;

Ritenuto di non recepire le condizioni formulatedalla Commissione giustizia della Camera dei depu-tati relativamente all’articolo 1, comma 3, atteso cheil potere di designazione del vicario, da parte del pro-curatore della Repubblica, ricomprende in sé anche ilpotere di revoca della designazione medesima e rela-tivamente all’articolo 1, comma 4, atteso che la stes-sa previsione, contenuta nella legge di delegazione,della possibilità, per il procuratore della Repubblica,di "delegare" uno o più procuratori aggiunti o uno opiù magistrati addetti all’ufficio perché lo coadiuvi-no nella gestione per il compimento di singoli atti,per la trattazione di uno o più procedimenti o nellagestione dell’attività di un settore di affari, non puòavere riguardo, dato il significato giuridico del con-cetto di delega, che al trasferimento dell’esercizio diparte del potere rientrante nella competenza dal pro-curatore della Repubblica, soggetto delegante, aisoggetti delegati sopra indicati, mentre, d’altra parte,appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contestodegli uffici di grandi dimensioni, che il procuratoredella Repubblica possa in prima persona gestire l’in-tero ufficio cui è preposto, sia pure "coadiuvato" daisoggetti di cui sopra;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Com-missione affari costituzionali e dalla Commissionegiustizia del Senato della Repubblica;

Preso atto del nulla osta espresso dalla Commis-sione bilancio, tesoro e programmazione dellaCamera dei deputati e del parere favorevole espres-so dalla Commissione programmazione economica,bilancio del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n ail seguente decreto legislativo:

Art. 1. Attribuzioni del procuratore dellaRepubblica. 1. Il procuratore della Repubblica,quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, ètitolare esclusivo dell’azione penale e la esercita sot-to la propria responsabilità nei modi e nei terminifissati dalla legge.

2. Il procuratore della Repubblica assicura il cor-retto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azionepenale ed il rispetto delle norme sul giusto processoda parte del suo ufficio.

3. Il procuratore della Repubblica può designare,tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita

le medesime funzioni del procuratore della Repub-blica per il caso in cui sia assente o impedito ovve-ro l’incarico sia rimasto vacante.

4. Il procuratore della Repubblica può delegare aduno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno opiù magistrati addetti all’ufficio la cura di specificisettori di affari, individuati con riguardo ad aree omo-genee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivitàdell’ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

5. Nella designazione di cui al comma 3 e nellaattribuzione della delega di cui al comma 4, il procu-ratore della Repubblica può stabilire, in via generaleovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratoriaggiunti ed i magistrati dell’ufficio devono attenersinell’esercizio delle funzioni vicarie o della delega.

6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell’ufficio;b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai

procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio,individuando eventualmente settori di affari da asse-gnare ad un gruppo di magistrati al cui coordina-mento sia preposto un procuratore aggiunto o unmagistrato dell’ufficio;

c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi diassegnazione del procedimento siano di natura auto-matica.

7. I provvedimenti con cui il procuratore dellaRepubblica adotta o modifica i criteri di cui al com-ma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superio-re della magistratura.

Art. 2. Titolarità dell’azione penale. 1. Il procura-tore della Repubblica è il titolare esclusivo dell’azio-ne penale che esercita, sotto la sua responsabilità, neicasi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, per-sonalmente ovvero delegando uno o più magistratiaddetti all’ufficio. La delega può riguardare la tratta-zione di uno o più procedimenti ovvero il compimen-to di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposi-zioni di cui all’articolo 70-bis del regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Con l’atto di delega per la trattazione di un pro-cedimento, il procuratore della Repubblica può sta-bilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi nel-l’esercizio della stessa. Se il delegato non si attieneai principi e criteri definiti in via generale o con ladelega, ovvero insorge tra il delegato ed il procura-tore della Repubblica un contrasto circa le modalitàdi esercizio della delega, il procuratore della Repub-blica può, con provvedimento motivato, revocarla;entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca,il delegato può presentare osservazioni scritte; subi-to dopo la scadenza del termine il procuratore dellaRepubblica trasmette il provvedimento di revoca ele eventuali osservazioni al procuratore generalepresso la Corte di cassazione; il provvedimento direvoca della delega e le eventuali osservazioni deldelegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fasci-coli personali.

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Art. 3. Prerogative del procuratore della Repub-blica in materia di misure cautelari. 1. Il fermo diindiziato di delitto disposto da un procuratore aggiun-to o da un magistrato dell’ufficio deve essere assenti-to per iscritto dal procuratore della Repubblica ovve-ro dal procuratore aggiunto o dal magistrato apposita-mente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4.

2. L’assenso scritto del procuratore della Repub-blica, ovvero del procuratore aggiunto o del magi-strato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1,comma 4, è necessario anche per la richiesta dimisure cautelari personali e per la richiesta di misu-re cautelari reali.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre,con apposita direttiva di carattere generale, che l’as-senso scritto non sia necessario per le richieste dimisure cautelari reali, avuto riguardo al valore delbene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza delfatto per il quale si procede.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicanonel caso di richiesta di misure cautelari personali oreali formulate, rispettivamente, in occasione dellarichiesta di convalida dell’arresto in flagranza o delfermo di indiziato ai sensi dell’articolo 390 delcodice di procedura penale, ovvero di convalida delsequestro preventivo in caso d’urgenza ai sensi del-l’articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedu-ra penale.

Art. 4. Impiego della polizia giudiziaria dellerisorse finanziarie e tecnologiche. 1. Per assicura-re l’efficienza dell’attività dell’ufficio, il procurato-re della Repubblica può determinare i criteri gene-rali ai quali i magistrati addetti all’ufficio devonoattenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nel-l’uso delle risorse tecnologiche assegnate e nellautilizzazione delle risorse finanziarie delle qualil’ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizio-ni contenute nel decreto legislativo emanato inattuazione della delega di cui agli articoli 1, comma1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25luglio 2005, n. 150.

2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore dellaRepubblica può definire criteri generali da seguireper l’impostazione delle indagini in relazione a set-tori omogenei di procedimenti.

Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione.1. Il procuratore della Repubblica mantiene perso-nalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficioappositamente delegato, i rapporti con gli organi diinformazione.

2. Ogni informazione inerente alle attività dellaprocura della Repubblica deve essere fornita attri-buendola in modo impersonale all’ufficio ed esclu-dendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari delprocedimento.

3. È fatto divieto ai magistrati della procura dellaRepubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire noti-

zie agli organi di informazione circa l’attività giudi-ziaria dell’ufficio.

4. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo disegnalare al consiglio giudiziario, per l’eserciziodel potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azio-ne disciplinare, le condotte dei magistrati del suoufficio che siano in contrasto col divieto fissato alcomma 3.

Art. 6. Attività di vigilanza del procuratoregenerale presso la corte di appello. 1. Il procura-tore generale presso la corte di appello, al fine diverificare il corretto ed uniforme esercizio dell’a-zione penale ed il rispetto delle norme sul giustoprocesso, nonché il puntuale esercizio da parte deiprocuratori della Repubblica dei poteri di direzio-ne, controllo e organizzazione degli uffici ai qualisono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procu-re della Repubblica del distretto ed invia al procu-ratore generale presso la Corte di cassazione unarelazione almeno annuale.

Art. 7. Abrogazioni e modificazioni. 1. Oltre aquanto previsto dal decreto legislativo di attuazionedella delega di cui all’articolo 1, comma 3, della leg-ge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla datadi acquisto di efficacia delle disposizioni contenutenel presente decreto:

a) gli articoli 7-ter, comma 3 e 72, secondo com-ma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e suc-cessive modificazioni;

b) l’articolo 3 delle norme di attuazione, di coor-dinamento e transitorie del codice di procedura pena-le, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. All’articolo 109 del regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo leparole: “del procuratore della Repubblica”, sonoaggiunte le seguenti parole: “ove non sia statonominato un vicario”.

Art. 8. Decorrenza di efficacia. 1. Le disposizio-ni contenute nel presente decreto legislativo sonoefficaci a decorrere dal novantesimo giorno succes-sivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

24.

D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Disciplinadegli illeciti disciplinari dei magistrati, dellerelative sanzioni e della procedura per laloro applicabilità, nonché modifica delladisciplina in tema di incompatibilità,dispensa dal servizio e trasferimento di uffi-cio dei magistrati, a norma dell’articolo 1,comma 1, lettera f), della legge 25 luglio2005, n. 150 (G.U. 21 marzo 2006, n. 67).

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CAPO IDELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

DEI MAGISTRATI

Sezione IDegli illeciti disciplinari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante

delega al Governo per la riforma dell’ordinamen-to giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, per il decentramento del Ministerodella giustizia, per la modifica della disciplinaconcernente il Consiglio di presidenza della Cortedei conti e il Consiglio di presidenza della giusti-zia amministrativa, nonché per l’emanazione di untesto unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lette-ra f), e 2, commi 6 e 7, della citata legge n. 150 del2005 che prevedono la individuazione delle fattispe-cie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati edelle relative sanzioni, la modifica della proceduraper l’applicazione delle medesime, nonché la modi-fica della disciplina in tema di incompatibilità,dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio deimagistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati, espressi in data 20dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005, e delSenato della Repubblica, espressi in data 7 dicem-bre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a normadell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulatadalla Commissione giustizia del Senato dellaRepubblica in ordine alla soppressione dell’articolo2, con ciò dovendosi ritenere contestualmente assor-bita anche la condizione formulata dalla Commis-sione giustizia della Camera dei deputati in ordine almedesimo articolo; Esaminate le osservazioni for-mulate dalla Commissione giustizia del Senato del-la Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di con-certo con i Ministri dell’economia e delle finanze eper la funzione pubblica;

E m a n ail seguente decreto legislativo:

Art. 1. Doveri del magistrato. 1. Il magistratoesercita le funzioni attribuitegli con imparzialità,correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equili-

brio e rispetta la dignità della persona nell’eserciziodelle funzioni.

2. Il magistrato, anche fuori dall’esercizio delleproprie funzioni, non deve tenere comportamenti,ancorché legittimi, che compromettano la credibilitàpersonale, il prestigio e il decoro del magistrato o ilprestigio dell’istituzione giudiziaria.

3. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelleipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio dellefunzioni. 1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’e-sercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),i comportamenti che, violando i doveri di cui all’ar-ticolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantag-gio ad una delle parti;

b) l’omissione della comunicazione, al Consigliosuperiore della magistratura, della sussistenza di unadelle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modi-ficazioni, come modificati dall’articolo 29 del pre-sente decreto;

c) la consapevole inosservanza dell’obbligo diastensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravementescorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori,dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con ilmagistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario,ovvero nei confronti di altri magistrati o di collabo-ratori;

e) l’ingiustificata interferenza nell’attività giudi-ziaria di altro magistrato;

f) l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio,da parte del magistrato destinatario, delle avvenuteinterferenze;

g) la grave violazione di legge determinata daignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negli-genza inescusabile;

i) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveried alla funzione giudiziaria;

l) l’emissione di provvedimenti privi di motiva-zione, ovvero la cui motivazione consiste nella solaaffermazione della sussistenza dei presupposti dilegge senza indicazione degli elementi di fatto daiquali tale sussistenza risulti, quando la motivazioneè richiesta dalla legge;

m) l’adozione di provvedimenti adottati nei casinon consentiti dalla legge, per negligenza grave einescusabile, che abbiano leso diritti personali o, inmodo rilevante, diritti patrimoniali;

n) la reiterata o grave inosservanza delle normeregolamentari o delle disposizioni sul servizio giu-diziario adottate dagli organi competenti;

o) l’indebito affidamento ad altri di attività rien-tranti nei propri compiti;

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p) l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nelcomune in cui ha sede l’ufficio in assenza dell’auto-rizzazione prevista dalla normativa vigente se ne èderivato concreto pregiudizio all’adempimento deidoveri di diligenza e laboriosità;

q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nelcompimento degli atti relativi all’esercizio dellefunzioni; si presume non grave, salvo che non siadiversamente dimostrato, il ritardo che non eccede iltriplo dei termini previsti dalla legge per il compi-mento dell’atto;

r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificatoall’attività di servizio;

s) per il dirigente dell’ufficio o il presidente diuna sezione o il presidente di un collegio, l’omette-re di assegnarsi affari e di redigere i relativi provve-dimenti;

t) l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperi-bile per esigenze di ufficio quando esso sia impostodalla legge o da disposizione legittima dell’organocompetente;

u) la divulgazione, anche dipendente da negli-genza, di atti del procedimento coperti dal segretoo di cui sia previsto il divieto di pubblicazione,nonché la violazione del dovere di riservatezzasugli affari in corso di trattazione, o sugli affaridefiniti, quando è idonea a ledere indebitamentediritti altrui;

v) pubbliche dichiarazioni o interviste che, sottoqualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivogliatitolo coinvolti negli affari in corso di trattazione,ovvero trattati e non definiti con provvedimento nonsoggetto a impugnazione ordinaria;

z) il tenere rapporti in relazione all’attività delproprio ufficio con gli organi di informazione al difuori delle modalità previste dal decreto legislativoemanato in attuazione della delega di cui agli artico-li 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge25 luglio 2005, n. 150;

aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinentialla propria attività di ufficio ovvero il costituire el’utilizzare canali informativi personali riservati oprivilegiati;

bb) il rilasciare dichiarazioni ed interviste in vio-lazione dei criteri di equilibrio e di misura;

cc) l’adozione intenzionale di provvedimentiaffetti da palese incompatibilità tra la parte disposi-tiva e la motivazione, tali da manifestare una preco-stituita e inequivocabile contraddizione sul pianologico, contenutistico o argomentativo;

dd) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio odel presidente di una sezione o di un collegio, dellacomunicazione agli organi competenti di fatti a luinoti che possono costituire illeciti disciplinari com-piuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o delcollegio;

ee) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficioovvero da parte del magistrato cui compete il potere

di sorveglianza, della comunicazione al Consigliosuperiore della magistratura della sussistenza di unadelle situazioni di incompatibilità previste dagli arti-coli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui alregio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ulti-mo modificati dall’articolo 29 del presente decreto,ovvero delle situazioni che possono dare luogoall’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e27 del presente decreto;

ff) l’adozione di provvedimenti al di fuori di ogniprevisione processuale ovvero sulla base di un erro-re macroscopico o di grave e inescusabile negligen-za ovvero di atti e provvedimenti che costituisconoesercizio di una potestà riservata dalla legge adorgani legislativi o amministrativi ovvero ad altriorgani costituzionali;

gg) l’emissione di un provvedimento restrittivodella libertà personale fuori dei casi consentiti dallalegge, determinata da negligenza grave ed inescusa-bile.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g),h), i), l), m), n), o), p), cc) ed ff), l’attività di inter-pretazione di norme di diritto in conformità all’arti-colo 12 delle disposizioni sulla legge in generalenon dà mai luogo a responsabilità disciplinare.

Art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell’eserciziodelle funzioni. 1. Costituiscono illeciti disciplinarial di fuori dell’esercizio delle funzioni:

a) l’uso della qualità di magistrato al fine di con-seguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedi-mento penale o di prevenzione comunque trattatodal magistrato, o persona che a questi consta esserestata dichiarata delinquente abituale, professionale oper tendenza o aver subito condanna per delitti noncolposi alla pena della reclusione superiore a treanni o essere sottoposto ad una misura di prevenzio-ne, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovve-ro l’intrattenere rapporti consapevoli di affari conuna di tali persone;

c) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senzala prescritta autorizzazione del Consiglio superioredella magistratura;

d) lo svolgimento di attività incompatibili con lafunzione giudiziaria di cui all’articolo 16, comma 1,del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successi-ve modificazioni, o di attività tali da recare concre-to pregiudizio all’assolvimento dei doveri discipli-nati dall’articolo 1;

e) l’ottenere, direttamente o indirettamente, pre-stiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato saessere parti o indagati in procedimenti penali o civi-li pendenti presso l’ufficio giudiziario di apparte-nenza o presso altro ufficio che si trovi nel distrettodi Corte d’appello nel quale esercita le funzioni giu-diziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché

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ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti oagevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, daparti offese o testimoni o comunque da soggetticoinvolti in detti procedimenti;

f) la pubblica manifestazione di consenso o dis-senso in ordine a un procedimento in corso quando,per la posizione del magistrato o per le modalità concui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionarela libertà di decisione nel procedimento medesimo;

g) la partecipazione ad associazioni segrete o icui vincoli sono oggettivamente incompatibili conl’esercizio delle funzioni giudiziarie;

h) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politi-ci ovvero il coinvolgimento nelle attività di centripolitici o operativi nel settore finanziario che posso-no condizionare l’esercizio delle funzioni o comun-que compromettere l’immagine del magistrato;

i) l’uso strumentale della qualità che, per la posi-zione del magistrato o per le modalità di realizza-zione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzionicostituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromet-tere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità delmagistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza.

Art. 4. Illeciti disciplinari conseguenti a reato.1. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti alreato:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irre-vocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi del-l’articolo 444, comma 2, del codice di procedurapenale, per delitto doloso o preterintenzionale,quando la legge stabilisce la pena detentiva sola ocongiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irre-vocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi del-l’articolo 444, comma 2, del codice di procedurapenale, per delitto colposo, alla pena della reclusio-ne, sempre che presentino, per modalità e conse-guenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irre-vocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi del-l’articolo 444, comma 2, del codice di procedurapenale, alla pena dell’arresto, sempre che presenti-no, per le modalità di esecuzione, carattere di parti-colare gravità;

d) qualunque fatto costituente reato idoneo aledere l’immagine del magistrato, anche se il reato èestinto per qualsiasi causa o l’azione penale non puòessere iniziata o proseguita.

Sezione IIDelle sanzioni disciplinari

Art. 5. Sanzioni. 1. Il magistrato che viola i suoidoveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) l’ammonimento;b) la censura;c) la perdita dell’anzianità;

d) l’incapacità temporanea a esercitare un incari-co direttivo o semidirettivo;

e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a dueanni;

f) la rimozione.2. Quando per il concorso di più illeciti disciplina-

ri si debbono irrogare più sanzioni di diversa gra-vità, si applica la sanzione prevista per l’infrazionepiù grave; quando più illeciti disciplinari, commessiin concorso tra loro, sono puniti con la medesimasanzione, si applica la sanzione immediatamente piùgrave. Nell’uno e nell’altro caso può essere applica-ta anche la sanzione meno grave se compatibile.

Art. 6. Ammonimento. 1. L’ammonimento è unrichiamo, espresso nel dispositivo della decisionedisciplinare, all’osservanza, da parte del magistrato,dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso.

Art. 7. Censura. 1. La censura è una dichiarazio-ne formale di biasimo contenuta nel dispositivo del-la decisione disciplinare.

Art. 8. Perdita dell’anzianità. 1. La perdita del-l’anzianità non può essere inferiore a due mesi e nonpuò superare i due anni.

Art. 9. Temporanea incapacità ad esercitare unincarico direttivo o semidirettivo. 1. La tempora-nea incapacità ad esercitare un incarico direttivo osemidirettivo non può essere inferiore a sei mesi enon può superare i due anni. Se il magistrato svolgefunzioni direttive o semidirettive, debbono essergliconferite di ufficio altre funzioni non direttive osemidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.

2. Applicata la sanzione, il magistrato non puòriprendere l’esercizio delle funzioni direttive osemidirettive presso l’ufficio ove le svolgeva ante-riormente al provvedimento disciplinare.

Art. 10. Sospensione dalle funzioni. 1. Lasospensione dalle funzioni consiste nell’allontana-mento dalle funzioni con la sospensione dallo sti-pendio e il collocamento del magistrato fuori dalruolo organico della magistratura.

2. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegnoalimentare pari ai due terzi dello stipendio e dellealtre competenze di carattere continuativo, se ilmagistrato sta percependo il trattamento economicoriservato alla prima o seconda o terza classe stipen-diale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; a unterzo, se alla sesta o settima classe.

Art. 11. Rimozione. 1. La rimozione determina lacessazione del rapporto di servizio e viene attuatamediante decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 12. Sanzioni applicabili. 1. Si applica unasanzione non inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cuiall’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebitovantaggio a una delle parti;

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b) la consapevole inosservanza dell’obbligo diastensione nei casi previsti dalla legge;

c) l’omissione, da parte dell’interessato, dellacomunicazione al Consiglio superiore della magi-stratura della sussistenza di una delle cause diincompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordi-namento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-naio 1941, n. 12, come modificati dall’articolo 29del presente decreto;

d) il tenere comportamenti che, a causa dei rap-porti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nelprocedimento ovvero a causa di avvenute interfe-renze, costituiscano violazione del dovere di impar-zialità;

e) i comportamenti previsti dall’articolo 2, com-ma 1, lettere d), e) ed f);

f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giu-stizia;

g) il reiterato o grave ritardo nel compimentodegli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;i) la grave o abituale violazione del dovere di

riservatezza;l) l’uso della qualità di magistrato al fine di con-

seguire vantaggi ingiusti;m) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari

senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autoriz-zazione dal Consiglio superiore della magistratura,qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fattonon si appalesi di particolare gravità.

2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdi-ta dell’anzianità per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cuiall’articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno oindebito vantaggio a una delle parti;

b) l’uso della qualità di magistrato al fine di con-seguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

c) i comportamenti previsti dall’articolo 3, com-ma 1, lettera b).

3. Si applica la sanzione della incapacità a eserci-tare un incarico direttivo o semidirettivo per l’inter-ferenza, nell’attività di altro magistrato, da parte deldirigente dell’ufficio o del presidente della sezione,se ripetuta o grave.

4. Si applica una sanzione non inferiore allasospensione dalle funzioni per l’accettazione e losvolgimento di incarichi e uffici vietati dalla leggeovvero per l’accettazione e lo svolgimento di incari-chi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la pre-scritta autorizzazione, qualora per l’entità e la naturadell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

5. Si applica la sanzione della rimozione al magi-strato che sia stato condannato in sede disciplinareper i fatti previsti dall’articolo 3, comma 1, letterae), che incorre nella interdizione perpetua o tempo-ranea dai pubblici uffici in seguito a condanna pena-le o che incorre in una condanna a pena detentivaper delitto non colposo non inferiore a un anno la cui

esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli arti-coli 163 e 164 del Codice penale o per la quale siaintervenuto provvedimento di revoca della sospen-sione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice.

Art. 13. Trasferimento d’ufficio e provvedi-menti cautelari. 1. La sezione disciplinare del Con-siglio superiore della magistratura, nell’infliggereuna sanzione diversa dall’ammonimento e dallarimozione, può disporre il trasferimento del magi-strato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per lacondotta tenuta, la permanenza nella stessa sede onello stesso ufficio appare in contrasto con il buonandamento dell’amministrazione della giustizia. Iltrasferimento è sempre disposto quando ricorre unadelle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1,lettera a), nonché nel caso in cui è inflitta la sanzio-ne della sospensione dalle funzioni.

2. Nei casi di procedimento disciplinare per adde-biti punibili con una sanzione diversa dall’ammo-nimento, su richiesta del Ministro della giustizia odel Procuratore generale presso la Corte di cassa-zione, ove sussistano gravi elementi di fondatezzadell’azione disciplinare e ricorrano motivi di parti-colare urgenza, la Sezione disciplinare del Consi-glio superiore della magistratura, in via cautelare eprovvisoria, può disporre il trasferimento ad altrasede o la destinazione ad altre funzioni del magi-strato incolpato.

CAPO IIDEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 14. Titolarità dell’azione disciplinare. 1.L’azione disciplinare è promossa dal Ministro dellagiustizia e dal Procuratore generale presso la Cortedi cassazione.

2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuo-vere l’azione disciplinare mediante richiesta di inda-gini al Procuratore generale presso la Corte di cas-sazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazio-ne al Consiglio superiore della magistratura, conindicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassa-zione ha l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare,dandone comunicazione al Ministro della giustizia eal Consiglio superiore della magistratura, con indica-zione sommaria dei fatti per i quali si procede. IlMinistro della giustizia, se ritiene che l’azione disci-plinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richie-sta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, i con-sigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l’obbli-go di comunicare al Ministro della giustizia e al Pro-curatore generale presso la Corte di cassazione ognifatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presiden-ti di sezione e i presidenti di collegio debbono comu-nicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’at-

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tività dei magistrati della sezione o del collegio chesiano rilevanti sotto il profilo disciplinare.

5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassa-zione può contestare fatti nuovi nel corso delle inda-gini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministrodella giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui alcomma 3, ultimo periodo.

Art. 15. Termini dell’azione disciplinare. 1. L’a-zione disciplinare è promossa entro un anno dallanotizia del fatto, della quale il Procuratore generalepresso la Corte di cassazione ha conoscenza a segui-to dell’espletamento di sommarie indagini prelimi-nari o di denuncia circostanziata o di segnalazionedel Ministro della giustizia. La denuncia è circo-stanziata quando contiene tutti gli elementi costitu-tivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di talielementi, la denuncia non costituisce notizia di rilie-vo disciplinare.

2. Entro un anno dall’inizio del procedimento ilProcuratore generale deve formulare le richiesteconclusive di cui all’articolo 17, commi 2 e 6; entroun anno dalla richiesta, la sezione

disciplinare del Consiglio superiore della magi-stratura, nella composizione di cui all’articolo 4 del-la legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia.

3. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro del-la giustizia al Procuratore generale o la comunica-zione da quest’ultimo data al Consiglio superioredella magistratura ai sensi dell’articolo 14, comma3, determinano, a tutti gli effetti, l’inizio del proce-dimento.

4. Dell’inizio del procedimento deve essere datacomunicazione, entro trenta giorni, all’incolpato,con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato.Deve procedersi ad analoga comunicazione per leulteriori contestazioni di cui all’articolo 14, comma5. L’incolpato può farsi assistere da altro magistra-to, anche in quiescenza, o da un avvocato, designa-ti in qualunque momento dopo la comunicazionedell’addebito, nonché, se del caso, da un consulen-te tecnico.

5. Gli atti di indagine non preceduti dalla comuni-cazione all’incolpato o da avviso al difensore, quan-do è previsto, se già designato, sono nulli, ma la nul-lità non può essere più rilevata quando non è dedot-ta con dichiarazione scritta e motivata nel termine didieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avutoconoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza,da quella della comunicazione del decreto che fissala discussione orale davanti alla sezione disciplinaredel Consiglio superiore della magistratura.

6. Se la sentenza della sezione disciplinare delConsiglio superiore della magistratura è annullatain tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazio-ne, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvioè di un anno e decorre dalla data in cui vengonorestituiti gli atti del procedimento dalla Corte dicassazione.

7. Se i termini non sono osservati, il procedimentodisciplinare si estingue, sempre che l’incolpato viconsenta.

8. Il corso dei termini è sospeso:a) se per il medesimo fatto è stata esercitata l’a-

zione penale, ovvero il magistrato è stato arrestato ofermato o si trova in stato di custodia cautelare,riprendendo a decorrere dalla data in cui non è piùsoggetta ad impugnazione la sentenza di non luogoa procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sen-tenza o il decreto penale di condanna;

b) se durante il procedimento disciplinare vienesollevata questione di legittimità costituzionale,riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubbli-cata la decisione della Corte costituzionale;

c) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accer-tamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato arichiesta dell’incolpato o del suo difensore o perimpedimento dell’incolpato o del suo difensore.

Art. 16. Indagini nel procedimento disciplinare.1. Il pubblico ministero procede all’attività di inda-gine. Le funzioni di pubblico ministero sono eserci-tate dal Procuratore generale presso la Corte di cas-sazione o da un magistrato del suo ufficio.

2. Per l’attività di indagine si osservano, in quantocompatibili, le norme del codice di procedura pena-le, eccezione fatta per quelle che comportano l’eser-cizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato,delle persone informate sui fatti, dei periti e degliinterpreti. Si applica, comunque, quanto previstodall’articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Alle persone informate sui fatti, ai periti e inter-preti si applicano le disposizioni degli articoli 366,371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codi-ce penale.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassa-zione, se lo ritiene necessario ai fini delle determi-nazioni sull’azione disciplinare, può acquisire atticoperti da segreto investigativo senza che dettosegreto possa essergli opposto. Nel caso in cui ilprocuratore della Repubblica comunichi, motivata-mente, che dalla divulgazione degli atti coperti dasegreto investigativo possa derivare grave pregiudi-zio alle indagini, il Procuratore generale dispone,con decreto, che i detti atti rimangano segreti per unperiodo non superiore a dodici mesi e sospende ilprocedimento disciplinare per un analogo periodo.

5. Il pubblico ministero, per gli atti da compiersifuori dal suo ufficio, può richiedere altro magistra-to in servizio presso la procura generale della corted’appello nel cui distretto l’atto deve essere com-piuto.

Art. 17. Chiusura delle indagini. 1. Compiute leindagini, il Procuratore generale formula le richiesteconclusive di cui ai commi 2 e 6 e invia alla sezionedisciplinare del Consiglio superiore della magistratu-

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ra il fascicolo del procedimento, dandone comunica-zione all’incolpato. Il fascicolo è depositato nellasegreteria della sezione a disposizione dell’incolpato,che può prenderne visione ed estrarre copia degli atti.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassa-zione, al termine delle indagini, se non ritiene didover chiedere la declaratoria di non luogo a proce-dere, formula l’incolpazione e chiede al presidentedella sezione disciplinare la fissazione dell’udienzadi discussione orale. Il Procuratore generale pressola Corte di cassazione dà comunicazione al Ministrodella giustizia delle sue determinazioni ed inviacopia dell’atto.

3. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dalricevimento della comunicazione di cui al comma 2,può chiedere l’integrazione e, nel caso di azionedisciplinare da lui promossa, la modificazione dellacontestazione, cui provvede il Procuratore generalepresso la Corte di cassazione.

4. Il presidente della sezione disciplinare fissa, consuo decreto, il giorno della discussione orale, conavviso ai testimoni e ai periti.

5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato,almeno dieci giorni prima della data fissata per ladiscussione orale, al pubblico ministero e all’incol-pato nonché al difensore di questo ultimo, se giàdesignato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promos-so l’azione disciplinare, richiesto l’integrazione o lamodificazione della contestazione, al Ministro dellagiustizia, il quale può esercitare la facoltà di parteci-pare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispet-torato.

6. Il Procuratore generale, nel caso in cui ritengache si debba escludere l’addebito, fa richiesta moti-vata alla sezione disciplinare per la declaratoria dinon luogo a procedere. Della richiesta è data comu-nicazione al Ministro della giustizia, nell’ipotesi incui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovve-ro richiesto l’integrazione della contestazione, coninvio di copia dell’atto.

7. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalricevimento della comunicazione di cui al comma6, può richiedere copia degli atti del procedimento,nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azionedisciplinare, ovvero richiesto l’integrazione dellacontestazione, e, nei venti giorni successivi allaricezione degli stessi, può richiedere al presidentedella sezione disciplinare la fissazione dell’udienzadi discussione orale, formulando l’incolpazione.Sulla richiesta, si provvede nei modi previsti neicommi 4 e 5 e le funzioni di pubblico ministero,nella discussione orale, sono esercitate dal Procura-tore generale presso la Corte di cassazione o da unsuo sostituto. Il Ministro della giustizia può eserci-tare la facoltà di partecipare all’udienza delegandoun magistrato dell’Ispettorato.

8. Decorsi i termini di cui al comma 7, sulla richie-sta di non luogo a procedere la sezione disciplinare

decide in camera di consiglio. Se accoglie la richie-sta, provvede con ordinanza di non luogo a procede-re. Se rigetta la richiesta, il Procuratore generaleformula l’incolpazione e chiede al presidente dellasezione disciplinare la fissazione dell’udienza didiscussione orale. Si provvede nei modi previsti daicommi 4 e 5.

Art. 18. Discussione nel giudizio disciplinare. 1.Nella discussione orale un componente della sezio-ne disciplinare del Consiglio superiore della magi-stratura nominato dal presidente svolge la relazione.Il delegato del Ministro della giustizia può presenta-re memorie, esaminare testi, consulenti e periti einterrogare l’incolpato.

2. L’udienza è pubblica. La sezione disciplinare,su richiesta di una delle parti, può disporre che ladiscussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esi-genze di tutela della credibilità della funzione giudi-ziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’uffi-cio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tute-la del diritto dei terzi.

3. La sezione disciplinare può:a) assumere, anche d’ufficio, tutte le prove che

ritiene utili;b) disporre o consentire la lettura di rapporti del-

l’Ispettorato generale del Ministero della giustizia,dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, lalettura di atti dei fascicoli personali nonché delleprove acquisite nel corso delle indagini;

c) consentire l’esibizione di documenti da partedel pubblico ministero, dell’incolpato e del delegatodel Ministro della giustizia.

4. Si osservano, in quanto compatibili, le normedel codice di procedura penale sul dibattimento,eccezione fatta per quelle che comportano l’eserci-zio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato,dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Resta fer-mo quanto previsto dall’articolo 133 del codice diprocedura penale.

5. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano ledisposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376,377 e 384 del codice penale.

Art. 19. Sentenza disciplinare. 1. La sezionedisciplinare del Consiglio superiore della magistra-tura delibera immediatamente dopo l’assunzionedelle prove, le conclusioni del pubblico ministero,del delegato del Ministro della giustizia e della dife-sa dell’incolpato, il quale deve essere sentito perultimo. Il pubblico ministero non assiste alla delibe-razione in camera di consiglio.

2. La Sezione disciplinare provvede con sentenza,irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non èraggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa lasussistenza dell’addebito. I motivi della sentenzasono depositati nella segreteria della sezione disci-plinare entro trenta giorni dalla deliberazione.

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3. I provvedimenti adottati dalla sezione discipli-nare sono comunicati al Ministro della giustizia nel-l’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disci-plinare, ovvero richiesto l’integrazione o la modifi-cazione della contestazione, con invio di copia inte-grale, anche ai fini della decorrenza dei termini perla proposizione del ricorso alle sezioni unite dellaCorte di cassazione. Il Ministro può richiedere copiadegli atti del procedimento.

Art. 20. Rapporti tra il procedimento discipli-nare e il giudizio civile o penale. 1. L’azione disci-plinare è promossa indipendentemente dall’azionecivile di risarcimento del danno o dall’azione pena-le relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesidi sospensione dei termini di cui all’articolo 15,comma 8.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudiziodisciplinare quanto all’accertamento della sussisten-za del fatto, della sua illiceità penale e dell’afferma-zione che l’imputato lo ha commesso:

a) la sentenza penale irrevocabile di condanna;b) la sentenza irrevocabile prevista dall’articolo

444, comma 2, del codice di procedura penale.3. Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disci-

plinare quanto all’accertamento che il fatto non sus-siste o che l’imputato non lo ha commesso, la sen-tenza penale irrevocabile di assoluzione.

Art. 21. Sospensione cautelare obbligatoria. 1.A richiesta del Ministro della giustizia o del Procu-ratore generale presso la Corte di cassazione, laSezione disciplinare del Consiglio superiore dellamagistratura sospende dalle funzioni e dallo stipen-dio e colloca fuori dal ruolo organico della magi-stratura il magistrato, sottoposto a procedimentopenale, nei cui confronti sia stata adottata una misu-ra cautelare personale.

2. La sospensione permane sino alla sentenza dinon luogo a procedere non più soggetta ad impu-gnazione o alla sentenza irrevocabile di prosciogli-mento.

3. La sospensione è revocata, anche d’ufficio, dal-la sezione disciplinare, allorché la misura cautelareè revocata per carenza di gravi indizi di colpevolez-za. Negli altri casi di revoca o di cessazione deglieffetti della misura cautelare, la sospensione puòessere revocata.

4. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegnoalimentare nella misura indicata nell’articolo 10,comma 2.

5. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi ealle altre competenze non percepite, detratte le som-me corrisposte per assegno alimentare, se è pro-sciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’artico-lo 530 del codice di procedura penale. Tale disposi-zione si applica anche se è pronunciata nei suoi con-fronti sentenza di proscioglimento per ragioni diver-se o sentenza di non luogo a procedere non più sog-

getta ad impugnazione, qualora, essendo stato ilmagistrato sottoposto a procedimento disciplinare,lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicatanell’articolo 22, comma 5.

Art. 22. Sospensione cautelare facoltativa. 1.Quando il magistrato è sottoposto a procedimentopenale per delitto non colposo punibile, anche in viaalternativa, con pena detentiva, o quando al medesi-mo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il pro-filo disciplinare che, per la loro gravità, sianoincompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Mini-stro della giustizia o il Procuratore generale pressola Corte di cassazione possono chiedere alla Sezio-ne disciplinare del Consiglio superiore della magi-stratura la sospensione cautelare dalle funzioni edallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruoloorganico della magistratura, anche prima dell’iniziodel procedimento disciplinare.

2. La Sezione disciplinare del Consiglio superioredella magistratura convoca il magistrato con unpreavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aversentito l’interessato o dopo aver constatato la suamancata presentazione. Il magistrato può farsi assi-stere da altro magistrato o da un avvocato.

3. La sospensione può essere revocata dalla Sezio-ne disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio.

4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo21, commi 4 e 5.

5. Se è pronunciata sentenza di non luogo a pro-cedere o se l’incolpato è assolto o condannato aduna sanzione diversa dalla rimozione o dallasospensione dalle funzioni per un tempo pari osuperiore alla durata della sospensione cautelareeventualmente disposta, sono corrisposti gli arre-trati dello stipendio e delle altre competenze nonpercepiti, detratte le somme già riscosse per asse-gno alimentare.

Art. 23. Cessazione degli effetti della sospensio-ne cautelare. 1. Fatti salvi gli effetti delle disposi-zioni di cui agli articoli 3, commi 57 e 57-bis, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modi-ficazioni, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 11 maggio 2004, n. 126, il magistrato sottopostoa procedimento penale e sospeso in via cautelare,qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabileovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenzadi non luogo a procedere non più soggetta ad impu-gnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti glieffetti nella situazione anteriore, con attribuzione,nei limiti dei posti vacanti, di funzioni di livello paria quelle più elevate assegnate ai magistrati che loseguivano nel ruolo al momento della sospensionecautelare, ad eccezione delle funzioni direttive supe-riori giudicanti e requirenti di legittimità e delle fun-zioni direttive superiori apicali di legittimità, previavalutazione, da parte del Consiglio superiore della

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magistratura, delle attitudini desunte dalle funzionida ultimo esercitate. Qualora non possano essereassegnate funzioni più elevate rispetto a quelle svol-te al momento della sospensione, il magistrato èassegnato al posto precedentemente occupato, sevacante; in difetto, ha diritto di scelta fra quellidisponibili, ed entro un anno può chiedere l’asse-gnazione ad ufficio analogo a quello originariamen-te ricoperto, con precedenza rispetto ad altri even-tuali concorrenti.

2. La sospensione cautelare cessa di diritto quandodiviene definitiva la pronuncia della sezione disci-plinare che conclude il procedimento.

Art. 24. Impugnazioni delle decisioni dellasezione disciplinare del Consiglio superiore del-la magistratura. 1. L’incolpato, il Ministro dellagiustizia e il Procuratore generale presso la Cortedi cassazione possono proporre, contro i provvedi-menti in materia di sospensione di cui agli articoli21 e 22 e contro le sentenze della sezione discipli-nare del Consiglio superiore della magistratura,ricorso per cassazione, nei termini e con le formeprevisti dal codice di procedura penale. Nei con-fronti dei provvedimenti in materia di sospensioneil ricorso non ha effetto sospensivo del provvedi-mento impugnato.

2. La Corte di cassazione decide a sezioni unitepenali, entro sei mesi dalla data di proposizione delricorso.

Art. 25. Revisione. 1. È ammessa, in ogni tempo,la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, conle quali è stata applicata una sanzione disciplinare,quando:

a) i fatti posti a fondamento della sentenza risul-tano incompatibili con quelli accertati in una sen-tenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza dinon luogo a procedere non più soggetta ad impu-gnazione;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la deci-sione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti aquelli già esaminati nel procedimento disciplinare,dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l’applicazionedella relativa sanzione sono stati determinati da fal-sità ovvero da altro reato accertato con sentenzairrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revi-sione debbono, a pena di inammissibilità delladomanda, essere tali da dimostrare che, se accertati,debba essere escluso l’addebito o debba essereapplicata una sanzione diversa da quella inflitta setrattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzioneapplicata è conseguito il trasferimento d’ufficio.

3. La revisione può essere chiesta dal magistrato alquale è stata applicata la sanzione disciplinare o, incaso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi,

da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesseanche soltanto morale.

4. L’istanza di revisione è proposta personalmenteo per mezzo di procuratore speciale. Essa deve con-tenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione spe-cifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giu-stificano e deve essere presentata, unitamente adeventuali atti e documenti, alla segreteria dellasezione disciplinare del Consiglio superiore dellamagistratura.

5. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b),all’istanza deve essere unita copia autentica dellasentenza penale.

6. La revisione può essere chiesta anche dal Mini-stro della giustizia e dal Procuratore generale pressola Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai com-mi 1 e 2 e con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti delprocedimento disciplinare e, sentiti il Ministro del-la giustizia, il Procuratore generale presso la Cortedi cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiarainammissibile l’istanza di revisione se propostafuori dai casi di cui al comma 2, o senza l’osser-vanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovverose risulta manifestamente infondata; altrimenti,dispone il procedersi al giudizio di revisione, alquale si applicano le norme stabilite per il procedi-mento disciplinare.

8. Contro la decisione che dichiara inammissibilel’istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioniunite penali della Corte di cassazione.

9. In caso di accoglimento dell’istanza di revisio-ne la sezione disciplinare revoca la precedente deci-sione.

10. Il magistrato assolto con decisione irrevocabi-le a seguito di giudizio di revisione ha diritto allaintegrale ricostruzione della carriera nonché a per-cepire gli arretrati dello stipendio e delle altre com-petenze non percepiti, detratte le somme corrisposteper assegno alimentare, rivalutati in base alla varia-zione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai e di impiegati.

CAPO IIIMODIFICA DELLA DISCIPLINA IN TEMA

DI INCOMPATIBILITÀ, DISPENSA DALSERVIZIO E TRASFERIMENTO DI UFFICIO

Art. 26. Modifiche all’articolo 2 del regio decre-to legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materiadi trasferimento di ufficio di natura amministra-tiva. 1. All’articolo 2, secondo comma, del regiodecreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le paro-le da: “per qualsiasi causa” a: “dell’ordine giudizia-rio” sono sostituite dalle seguenti: “per qualsiasicausa indipendente da loro colpa non possono, nellasede occupata, svolgere le proprie funzioni con pie-na indipendenza e imparzialità”.

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2. Alla data di entrata in vigore del presente decre-to legislativo, gli atti relativi ai procedimenti ammi-nistrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’ar-ticolo 2, secondo comma, del regio decreto legisla-tivo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Con-siglio superiore della magistratura, per fatti astratta-mente riconducibili alle fattispecie disciplinari pre-viste dagli articoli 2, 3 e 4, del presente decreto,sono trasmessi al Procuratore generale della Repub-blica presso la Corte di cassazione per le sue deter-minazioni in ordine all’azione disciplinare.

Art. 27. Modifiche all’articolo 3 del regio decre-to legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materiadi trasferimento di ufficio di natura amministra-tiva. 1. All’articolo 3, primo comma, del regiodecreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo ilprimo periodo è aggiunto il seguente: Omissis.

Art. 28. Modifiche all’articolo 11 del regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12. 1. L’articolo 11dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,è sostituito dal seguente: Omissis.

Art. 29. Modifiche agli articoli 18 e 19 del regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12. 1. Gli articoli 18 e19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regiodecreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni,sono sostituiti dai seguenti: Omissis.

CAPO IVDISPOSIZIONI FINALI E AMBITO

DI APPLICAZIONE

Art. 30. Ambito di applicazione. 1. Il presentedecreto non si applica ai magistrati amministrativi econtabili.

Art. 31. Abrogazioni. 1. Oltre a quanto previstodal decreto legislativo di attuazione della delega dicui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di effica-cia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) l’articolo 12 del regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, e successive modificazioni;

b) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legi-slativo n. 511 del 1946;

c) gli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del decretodel Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,n. 916;

d) l’articolo 14, primo comma, n. 1), della legge24 marzo 1958, n. 195.

Art. 32. Decorrenza di efficacia. 1. Le disposi-zioni contenute nel presente decreto legislativosono efficaci a far data dal novantesimo giorno suc-cessivo a quello della pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

25.

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Nuova discipli-na dell’accesso in magistratura, nonché inmateria di progressione economica e di fun-zioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1,comma 1, lettera a), della legge 25 luglio2005, n. 150 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2006,n. 99).

CAPO IDISPOSIZIONI IN TEMA DI AMMISSIONE

IN MAGISTRATURA E UDITORATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante dele-

ga al Governo per la riforma dell’ordinamento giu-diziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero della giusti-zia, per la modifica della disciplina concernente ilConsiglio di presidenza della Corte dei conti e ilConsiglio di presidenza della giustizia amministrati-va, nonché per l’emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1, letteraa), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio2005, n. 150, concernenti la modifica della discipli-na per l’accesso in magistratura, nonché la discipli-na della progressione economica e delle funzioni deimagistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9,della medesima legge numero 150 del 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati, espressi in data 20 dicem-bre 2005 ed in data 10 gennaio 2006, e del Senatodella Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005ed in data 12 gennaio 2006, a norma dell’articolo 1,comma 4 della citata legge numero 150 del 2005;

Ritenuto, cogliendo il significato della condizioneposta dalla Commissione giustizia della Camera deideputati in ordine all’articolo 19, comma 2, di inse-rire, all’articolo 55, una disposizione transitoria, alloscopo di evitare che il Consiglio superiore dellamagistratura sia costretto a disporre repentini muta-menti delle funzioni o, comunque, dell’incarico,rispetto a tutti i magistrati che hanno già maturato ilperiodo massimo di permanenza, con conseguentipossibili difficoltà di funzionamento degli uffici,consentendo, viceversa, al medesimo organo, unospazio temporale, la cui durata è mutuata da quellaprevista, in materia di proroga della permanenza,dall’articolo 19, comma 1, entro il quale provvederecomunque ai mutamenti suddetti;

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Ritenuto di non conformarsi alla condizione postadalla Commissione giustizia della Camera dei depu-tati in ordine all’articolo 1, comma 1, atteso che,qualora la stessa si riferisca anche alle prove scrittedel concorso, il suo accoglimento determinerebbeun aumento del numero delle medesime da tre aquattro che appare estraneo ai principi e criteri didelega, nonché inopportuno, tenuto conto del piùridotto rilievo, rispetto alla vita professionale delmagistrato, delle materie attinenti al diritto dell’eco-nomia, rispetto alle altre tre oggetto della provascritta; qualora la condizione debba, viceversa,intendersi come riferita esclusivamente alle proveorali del concorso, deve invece osservarsi che, nel-l’ambito di tali prove, lo schema prevede già l’inse-rimento delle materie, tra quelle riconducibili al"diritto dell’economia", con le quali più frequente-mente il magistrato dovrà confrontarsi nella propriavita professionale;

Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla con-dizione posta dalla Commissione giustizia dellaCamera dei deputati in ordine all’articolo 26, com-ma 2, atteso che la legge di delegazione, col preve-dere, all’articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), qua-le principio e criterio direttivo, che nella individua-zione e valutazione dei titoli, si tenga conto "preva-lentemente (...) dell’attività prestata dal magistratonell’ambito delle sue funzioni giudiziarie", nonesclude che, ai fini di tale individuazione e valuta-zione, venga attribuito rilievo, pur se non in misuraprevalente, a titoli che, anche se non direttamenteattinenti alla attività svolta come magistrato, possa-no tuttavia, come nel caso delle pubblicazioni di stu-di e ricerche apprezzabili su argomenti di caratteregiuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli atte-stanti qualificate esperienze tecnico-professionali,essere indicativi del livello di professionalità rag-giunto;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Com-missione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n ail seguente decreto legislativo:

Art. 1. Concorso per uditore giudiziario. 1. Lanomina ad uditore giudiziario si consegue medianteconcorso per esame, bandito con cadenza annuale.

2. L’esame consiste in una prova scritta ed in unaprova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguen-ti materie:

a) diritto civile;b) diritto penale;c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguentimaterie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di dirit-to romano;

b) procedura civile;c) diritto penale;d) procedura penale;e) diritto amministrativo, costituzionale e tribu-

tario;f) diritto commerciale e industriale;g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;h) diritto comunitario;i) diritto internazionale ed elementi di informati-

ca giuridica;l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra

quelle ufficiali dell’Unione europea.5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che

ottengono non meno di dodici ventesimi di punti inciascuna delle materie della prova scritta. Conse-guono la idoneità i candidati che ottengono nonmeno di sei decimi nelle materie della prova orale dicui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i),e comunque una votazione complessiva nelle dueprove, esclusa la prova orale sulla materia di cui allalettera l), non inferiore a centocinque punti. Nonsono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di par-tecipazione al concorso, a pena di inammissibilità,se intende accedere a posti nella funzione giudican-te ovvero a quelli nella funzione requirente. Deveindicare, inoltre, la lingua straniera sulla qualeintende essere esaminato. Con decreto del Ministrodella giustizia, previa delibera del Consiglio supe-riore della magistratura, terminata la valutazionedegli elaborati scritti, sono nominati componentidella commissione esaminatrice docenti universitaridelle lingue indicate dai candidati ammessi alla pro-va orale. I commissari così nominati partecipano insoprannumero ai lavori della commissione, ovverodi una o entrambe le sotto commissioni, se formate,limitatamente alle prove orali relative alla linguastraniera della quale sono docenti. Il voto sullaconoscenza della lingua straniera, espresso in deci-mi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dalcandidato ai sensi del comma 5.

7. Nell’ambito delle prove orali di cui al comma 4,i candidati sostengono un colloquio di idoneità psi-co-attitudinale all’esercizio della professione dimagistrato, anche in relazione alle specifiche funzio-ni indicate nella domanda di ammissione. La valuta-zione dell’esito del colloquio, condotto dal professo-re universitario incaricato di cui all’articolo 5, com-ma 1, è operata collegialmente dalla commissione.

Art. 2. Requisiti per l’ammissione al concorso.1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza aseguito di corso universitario di durata non inferiorea quattro anni ed hanno conseguito diploma presso

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le scuole di specializzazione nelle professioni legalipreviste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.Il numero dei laureati da ammettere alle scuole dispecializzazione per le professioni legali è determi-nato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’arti-colo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, in misura non superiore a dieci volte il maggiornumero dei posti considerati negli ultimi tre bandi diconcorso per uditore giudiziario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza aseguito di corso universitario di durata non inferiorea quattro anni ed hanno conseguito il dottorato diricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza aseguito di corso universitario di durata non inferiorea quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazioneall’esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza aseguito di corso universitario di durata non inferiorea quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamentodel relativo concorso, funzioni direttive nelle pub-bliche amministrazioni per almeno tre anni;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza aseguito di corso universitario di durata non inferiorea quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magi-strato onorario per almeno quattro anni senza deme-rito e senza essere stati revocati o disciplinarmentesanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza aseguito di corso universitario di durata non inferiorea quattro anni ed hanno conseguito il diploma dispecializzazione in una disciplina giuridica, al ter-mine di un corso di studi della durata non inferiorea due anni presso le scuole di specializzazione di cuial decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo1982, n. 162.

2. sono ammessi al concorso i candidati che, alladata di scadenza del termine per la presentazionedella domanda, risultano di età non inferiore aglianni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfi-no alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;b) avere l’esercizio dei diritti civili;c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leg-

gi vigenti.3. Si applicano le disposizioni vigenti per l’eleva-

mento del limite massimo di età nei casi stabiliti dal-le disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura nonammette al concorso i candidati che, per le informa-zioni raccolte, non risultano di condotta incensura-bile. Qualora non si provveda alla ammissione conriserva, il provvedimento di esclusione è comunica-to agli interessati almeno trenta giorni prima dellosvolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l’accesso in magistratura indettifino al quinto anno successivo alla data di acquisto

di efficacia del primo dei decreti legislativi emanatinell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, com-ma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,sono ammessi, oltre a coloro che sono in possessodei requisiti per l’ammissione al concorso di cui alpresente articolo, anche coloro che hanno consegui-to la laurea in giurisprudenza a seguito di corso uni-versitario di durata non inferiore a quattro anni,essendosi iscritti al relativo corso di laurea anterior-mente all’anno accademico 1998-1999. L’accesso alconcorso avviene con le modalità di cui al presentearticolo.

Art. 3. Indizione del concorso e svolgimentodella prova scritta. 1. Salvo quanto previsto dalcomma 4, il concorso ha luogo in Roma, di regolanei giorni immediatamente prossimi al 15 settembredi ogni anno e, comunque, nei trenta giorni prima odopo la predetta data.

2. Il concorso è bandito con decreto del Ministrodella giustizia, previa delibera del Consiglio supe-riore della magistratura, che determina il numero deiposti. Con successivi decreti del Ministro della giu-stizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sonodeterminati il luogo ed il calendario di svolgimentodella prova scritta.

3. In considerazione del numero delle domande, laprova scritta può aver luogo contemporaneamente inRoma ed in altre sedi, assicurando il collegamento adistanza della commissione esaminatrice con lediverse sedi.

4. Ove la prova scritta abbia luogo contempora-neamente in più sedi, la commissione esaminatriceespleta presso la sede di svolgimento della prova inRoma le operazioni inerenti alla formulazione, allascelta dei temi ed al sorteggio della materia oggettodella prova. Presso le altre sedi le funzioni dellacommissione per il regolare espletamento delle pro-ve scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanzanominato con decreto del Ministro della giustizia,previa delibera del Consiglio superiore della magi-stratura, e composto da cinque magistrati, dei qualiuno con anzianità di servizio non inferiore a tredicianni con funzioni di presidente, coadiuvato da per-sonale amministrativo dell’area C, così come defini-ta dal contratto collettivo nazionale del compartoMinisteri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Ilcomitato svolge la sua attività in ogni seduta con lapresenza di non meno di tre componenti. In caso diassenza o impedimento, il presidente è sostituito dalmagistrato più anziano. Si applica ai predetti magi-strati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudi-ziarie o giurisdizionali, prevista dall’articolo 5, limi-tatamente alla durata dell’attività del comitato.

Art. 4. Presentazione della domanda. 1. Ladomanda di partecipazione al concorso per uditoregiudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della

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magistratura, è presentata o spedita, a mezzo racco-mandata, entro il termine di trenta giorni decorrentedalla data di pubblicazione del decreto di indizionenella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repub-blica presso il tribunale nel cui circondario il candi-dato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso icandidati le cui domande sono presentate oltre il ter-mine di cui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio del-lo Stato possono presentare la domanda, entro lostesso termine, alla autorità, consolare competente oal procuratore della Repubblica di Roma.

Art. 5. Commissione di concorso. 1. La commis-sione di concorso è nominata nei dieci giorni cheprecedono quello di inizio della prova scritta condecreto del Ministro della giustizia, previa deliberadel Consiglio superiore della magistratura, ed ècomposta da magistrati, aventi almeno cinque annidi esercizio nelle funzioni di secondo grado, innumero variabile fra un minimo di dodici e un mas-simo di sedici e da professori universitari di primafascia nelle materie oggetto di esame da un minimodi quattro a un massimo di otto; il professore uni-versitario incaricato del colloquio psico-attitudinaledi cui all’articolo 1, comma 7, è scelto tra i docentidi una delle classi di laurea in scienze e tecniche psi-cologiche, di cui al decreto del Ministro dell’univer-sità e della ricerca scientifica e tecnologica del 4agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n.170 - e successive modificazioni. La funzione dipresidente è attribuita ad un magistrato che esercitada almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti dilegittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti disecondo grado e quella di vicepresidente da unmagistrato che esercita funzioni di legittimità; ilnumero dei componenti è determinato tenendo con-to del presumibile numero dei candidati e dell’esi-genza di rispettare le scadenze indicate nell’articolo7; il numero dei componenti professori universitariè tendenzialmente proporzionato a quello dei com-ponenti magistrati. Non può essere nominato com-ponente chi ha fatto parte della commissione in unodegli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consigliosuperiore della magistratura designa, tra i compo-nenti della commissione, due magistrati e tre docen-ti universitari delle materie oggetto della prova scrit-ta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al pre-sidente ed al vicepresidente, si insediano immedia-tamente. I restanti componenti si insediano dopo l’e-spletamento della prova scritta e prima che si diainizio all’esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi com-ponenti, la commissione definisce i criteri per lavalutazione degli elaborati scritti e delle prove oralidei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri com-ponenti appartenenti alla magistratura possono esse-re nominati anche tra i magistrati a riposo da non piùdi cinque anni, che, all’atto della nomina, non han-no superato i settantacinque anni di età e che, all’at-to della cessazione dal servizio, esercitavano le fun-zioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può esseresostituito dal vice presidente o, in caso di assenza oimpedimento di quest’ultimo, dal più anziano deimagistrati presenti.

6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione,nonché ciascuna delle sottocommissioni, ovecostituite, svolgono la loro attività in ogni sedutacon la presenza di almeno nove di essi, compresoil presidente, dei quali almeno uno professore uni-versitario. In caso di parità di voti, prevale quellodel presidente. Nella formazione del calendariodei lavori il presidente della commissione assicu-ra, per quanto possibile, la periodica variazionedella composizione delle sottocommissioni e deicollegi di cui all’articolo 14, comma 2, del decre-to legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e succes-sive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esamina-trice esclusivamente quei magistrati che hanno pre-stato il loro consenso all’esonero totale dall’eserci-zio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdi-zionali, deliberato dal Consiglio superiore dellamagistratura contestualmente alla nomina a compo-nente della commissione, ha effetto dall’insedia-mento del magistrato sino alla formazione della gra-duatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere ilnumero di componenti stabilito dal comma 1, ilConsiglio superiore della magistratura nomina com-ponenti della commissione magistrati che non han-no prestato il loro consenso all’esonero dalle fun-zioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissionesono esercitate da personale amministrativo di areaC, così come definita nel contratto collettivo nazio-nale di lavoro del comparto Ministeri per il qua-driennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 esono coordinate da un magistrato addetto al Mini-stero della giustizia.

Art. 6. Lavori della commissione. 1. La commis-sione esaminatrice, durante la valutazione degli ela-borati scritti e durante le prove orali, articola i pro-pri lavori in modo da formare la graduatoria entro iltermine di nove mesi a decorrere dal primo giornosuccessivo a quello di espletamento dell’ultima pro-va scritta.

2. L’intera procedura concorsuale è espletata inmodo da consentire l’inizio del tirocinio degli udito-ri entro dodici mesi dalla data di conclusione delleprove scritte del relativo concorso.

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3. I lavori della commissione sono articolati inragione di un numero minimo di dieci sedute a set-timana, delle quali cinque antimeridiane e cinquepomeridiane, salvo assoluta impossibilità della com-missione stessa.

4. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresi-dente possono in ogni caso disporre la convocazio-ne di sedute supplementari qualora ciò risulti neces-sario per assicurare il rispetto delle cadenze e deitermini di cui ai commi 1, 2 e 7.

5. I componenti della commissione esaminatricefruiscono del congedo ordinario nel periodo com-preso tra la pubblicazione dei risultati delle provescritte e l’inizio delle prove orali. L’eventuale resi-duo periodo di congedo ordinario è goduto al termi-ne della procedura concorsuale.

6. La mancata partecipazione, anche se giustifica-ta, di un componente a due sedute della commissio-ne, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedutestesse, può costituire motivo per la revoca dellanomina da parte del Consiglio superiore della magi-stratura.

7. La commissione, o ciascuna delle sottocommis-sioni formate ai sensi dell’articolo 14 del decretolegislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successivemodificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scrit-ti di non meno di quattrocento candidati ed eseguel’esame orale di non meno di cento candidati.

8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini dicui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per larevoca della nomina del presidente o del vicepresi-dente da parte del Consiglio superiore della magi-stratura.

9. Con decreto del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze,sono determinate le indennità spettanti ai professoriuniversitari componenti della commissione.

Art. 7. Limiti di ammissibilità ed esclusioni inrelazione a successivi concorsi in magistratura. 1.Coloro che sono stati dichiarati non idonei per trevolte in concorsi per l’ammissione in magistraturanon possono essere ammessi ad altri concorsi inmagistratura.

2. Agli effetti dell’ammissibilità ad ulteriori con-corsi, si considera separatamente ciascun concorsosvoltosi secondo i precedenti ordinamenti.

3. L’espulsione del candidato dopo la dettaturadel tema, durante le prove scritte, equivale ad ini-doneità.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, senti-to l’interessato, può escludere da uno o più succes-sivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle pro-ve scritte di un concorso, è stato espulso per com-portamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad uti-lizzare informazioni non consentite, o per comporta-menti violenti che comunque abbiano turbato leoperazioni del concorso.

Art. 8. Nomina ad uditore giudiziario. 1. I con-correnti dichiarati idonei sono classificati secondo ilnumero totale dei punti riportati e, nello stesso ordi-ne, sono nominati, con decreto ministeriale, uditoregiudiziario, nei limiti dei posti messi a concorso.

2. Espletata la procedura di cui al comma 1, l’indi-cazione di cui all’articolo 1, comma 6, primo periodo,costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limi-ti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede diprima destinazione nell’ambito della funzione indica-ta. In caso di parità di punti si applicano, altresì, ledisposizioni generali vigenti sui titoli di preferenzaper le ammissioni ai pubblici impieghi.

3. I documenti comprovanti il possesso di titoli dipreferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomi-na, sono presentati, a pena di decadenza, entro ilgiorno di svolgimento della prova orale.

Art. 9. Tirocinio degli uditori e ammissibilitàall’esame per l’esercizio della professione diavvocato. 1. Gli uditori giudiziari svolgono il perio-do di tirocinio con le modalità stabilite dal decretolegislativo emanato in attuazione della delega di cuiagli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2,della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Il periodo di uditorato è valido, come praticaforense, agli effetti dell’ammissibilità all’esame perl’esercizio della professione di avvocato.

CAPO IIFUNZIONI DEI MAGISTRATI

Art. 10. Funzioni dei magistrati. 1. Oltre a quan-to previsto dal decreto legislativo emanato in attua-zione della delega di cui agli articoli 1, comma 1,lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005,n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono infunzioni di merito e in funzioni di legittimità e sonole seguenti:

a) giudicanti di primo grado;b) requirenti di primo grado;c) giudicanti di secondo grado;d) requirenti di secondo grado;e) semidirettive giudicanti di primo grado;f) semidirettive requirenti di primo grado;g) semidirettive giudicanti di secondo grado;h) semidirettive requirenti di secondo grado;i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado

e di primo grado elevato;l) direttive giudicanti o requirenti di secondo gra-

do;m) giudicanti di legittimità;n) requirenti di legittimità;o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;p) direttive superiori giudicanti o requirenti di

legittimità;q) direttive superiori apicali di legittimità.

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Art. 11. Funzioni di merito e di legittimità. 1. Lefunzioni giudicanti di primo grado sono quelle digiudice di tribunale, di giudice del tribunale per iminorenni e di magistrato di sorveglianza.

2. Le funzioni requirenti di primo grado sono quel-le di sostituto procuratore della Repubblica presso iltribunale ordinario e di sostituto procuratore dellaRepubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sonoquelle di consigliere di corte di appello.

4. Le funzioni requirenti di secondo grado sonoquelle di sostituto procuratore generale presso laCorte di appello nonché quelle di sostituto addettoalla Direzione nazionale antimafia.

5. Le funzioni semidirettive giudicanti di primogrado sono quelle di presidente di sezione di tribu-nale.

6. Le funzioni semidirettive requirenti di primogrado sono quelle di procuratore della Repubblicaaggiunto.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondogrado sono quelle di presidente di sezione di corte diappello.

8. Le funzioni semidirettive requirenti di secondogrado sono quelle di avvocato generale della Procu-ra generale presso la corte di appello.

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo gradosono quelle di presidente di tribunale e di presiden-te del tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive requirenti di primo gradosono quelle di procuratore della Repubblica presso iltribunale ordinario e di procuratore della Repubbli-ca presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti di primo gra-do elevato sono quelle di presidente di tribunale edi presidente della sezione per le indagini prelimi-nari dei tribunali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dallalegge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente deitribunali di sorveglianza di cui alla tabella A alle-gata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivemodificazioni.

12. Le funzioni direttive requirenti di primo gradoelevato sono quelle di procuratore della Repubblicapresso i tribunali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dallalegge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modi-ficazioni.

13. Le funzioni direttive giudicanti di secondo gra-do sono quelle di presidente della Corte di appello.

14. Le funzioni direttive requirenti di secondo gra-do sono quelle di procuratore generale presso la cor-te di appello e di procuratore nazionale antimafia.

15. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quel-le di consigliere della Corte di cassazione.

16. Le funzioni requirenti di legittimità sono quel-le di sostituto procuratore generale presso la Cortedi cassazione.

17. Le funzioni direttive giudicanti di legittimitàsono quelle di presidente di sezione della Corte dicassazione.

18. Le funzioni direttive requirenti di legittimitàsono quelle di avvocato generale della procura gene-rale presso la Corte di cassazione.

19. Le funzioni direttive superiori giudicanti dilegittimità sono quelle di presidente aggiunto dellaCorte di cassazione e di presidente del Tribunalesuperiore delle acque pubbliche.

20. Le funzioni direttive superiori requirenti dilegittimità sono quelle di procuratore generale pres-so la Corte di cassazione e di procuratore generaleaggiunto presso la Corte di cassazione;

21. Le funzioni direttive superiori apicali di legit-timità sono quelle di primo presidente della Corte dicassazione.

CAPO IIIDELLA PROGRESSIONE NELLE FUNZIONI

Art. 12. Progressione nelle funzioni. 1. Salvo ilconferimento delle funzioni giudiziarie a seguito delpositivo espletamento del periodo di tirocinio comedisciplinato dal decreto legislativo emanato in attua-zione della delega di cui agli articoli 1, comma 1,lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005,n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell’ottavo anno dallanomina a uditore giudiziario di cui all’articolo 8,comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettiva-mente, funzioni requirenti o giudicanti di primo gra-do, ad eccezione di coloro posti in aspettativa permandato parlamentare o collocati fuori ruolo orga-nico in quanto componenti elettivi del Consigliosuperiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma2, il Consiglio superiore della magistratura attribuiscele funzioni, giudicanti o requirenti, di secondo gradoprevio superamento di concorso per titoli ed esami,scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingressoin magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni disecondo grado, il Consiglio superiore della magi-stratura attribuisce le funzioni di legittimità, previosuperamento di concorso per titoli, ovvero, dopodiciotto anni dall’ingresso in magistratura, previoconcorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali,per l’attribuzione delle funzioni di legittimità posso-no partecipare anche i magistrati che non hannosvolto diciotto anni di servizio e che hanno esercita-to per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attri-buisce le funzioni semidirettive o direttive previoconcorso per titoli.

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CAPO IVPassaggio di funzioni

Art. 13. Passaggio dalle funzioni giudicanti aquelle requirenti. 1. Entro il terzo anno di eserciziodelle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’e-spletamento del periodo di tirocinio, i magistratipossono presentare domanda per partecipare a con-corsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore dellamagistratura, per l’assegnazione di posti vacantinella funzione requirente. Se non è bandito il con-corso al momento della domanda, questa è presenta-ta con riserva di integrare i titoli e dispiega effettoper la partecipazione al primo bando di concorso adessa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbonofrequentare un apposito corso di formazione pressola Scuola superiore della magistratura il cui giudiziofinale è valutato, per l’assegnazione dei posti, dalConsiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella previstaall’articolo 28, comma 2.

Art. 14. Passaggi dalle funzioni requirenti allefunzioni giudicanti. 1. Entro il terzo anno di eserci-zio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’e-spletamento del periodo di tirocinio, i magistratipossono presentare domanda per partecipare a con-corsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore dellamagistratura, per l’assegnazione di posti vacantinella funzione giudicante. Se non è bandito il con-corso al momento della domanda, questa è presenta-ta con riserva di integrare i titoli e dispiega effettoper la partecipazione al primo bando di concorso adessa successivo.

2. Si applica il comma 2 dell’articolo 13.3. La Commissione esaminatrice è quella prevista

all’articolo 28, comma 1.

Art. 15. Periodicità dei passaggi. 1. Il Consigliosuperiore della magistratura individua annualmentee, comunque, con priorità assoluta, i posti vacantinelle funzioni giudicanti e requirenti di primo gradoal fine di consentire il passaggio di funzione di cuiagli articoli 13 e 14.

2. Fuori dai casi indicati agli articoli 13 e 14 e, invia transitoria, dall’articolo 16, non è consentito ilpassaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requi-renti e viceversa.

3. Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall’ar-ticolo 16, il mutamento delle funzioni da giudicantia requirenti e viceversa deve avvenire per postidisponibili in ufficio giudiziario avente sede indiverso distretto, con esclusione di quello compe-tente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedu-ra penale.

Art. 16. Regime transitorio. 1. La frequentazio-ne, presso la Scuola superiore della magistratura, deicorsi di formazione di cui all’articolo 13, comma 2,

non è richiesta ai fini della partecipazione ai con-corsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti aquelle requirenti e viceversa banditi in data anterio-re alla effettiva entrata in funzione della Scuola.

2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficaciadel primo dei decreti legislativi emanati nell’eserci-zio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lette-ra a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, i magistra-ti in servizio a tale data possono presentare doman-da per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzio-ni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

3. Il mutamento effettivo di funzioni è disposto,previa valutazione positiva del Consiglio superioredella magistratura, nel limite dei posti vacantiannualmente individuati dallo stesso Consiglio neicinque anni successivi a quello di acquisto di effica-cia del decreto legislativo di cui al comma 2.

4. Per i magistrati che si trovano in posizione di fuo-ri del ruolo organico al momento dell’acquisto di effi-cacia del decreto legislativo di cui al comma 2, salvoche il mutamento di funzioni sia già avvenuto all’attodel ricollocamento in ruolo, il termine di cui medesi-mo comma 2 decorre dalla data di ricollocamentomedesimo. In tale ipotesi, il termine quinquennale dicui al comma 3 decorre da quest’ultima data. Si appli-cano le modalità di cui ai commi 3, 5 e 6.

5. Ai fini del passaggio di funzioni, il Consigliosuperiore della magistratura forma la graduatoria deimagistrati richiedenti sulla base dell’eventualeanzianità di servizio nelle funzioni verso le quali èrichiesto il passaggio e, a parità o in assenza dianzianità in tali funzioni, sulla base dell’anzianità diservizio.

6. Nell’ambito dei posti vacanti, i magistratirichiedenti scelgono, secondo l’ordine di graduato-ria, un ufficio avente sede in un diverso circondario,nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado,ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, conesclusione di quello competente ai sensi dell’artico-lo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi diesercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto delmagistrato richiedente di operare la scelta secondol’ordine di graduatoria comporta la rinuncia allarichiesta di mutamento delle funzioni.

CAPO VASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE

FUNZIONI DI PRIMO GRADO

Art. 17. Posti vacanti nella funzione giudicante.1. Ferma l’esigenza di assicurare numericamente ilpassaggio di funzioni di cui agli articoli 14, comma1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione giu-dicante di primo grado vengono individuati, quantoalle sedi giudiziarie, all’esito delle determinazioniadottate dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Assegnati annualmente i posti, secondo l’anzia-nità di servizio, al fine di assicurare il passaggio di

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funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superioredella magistratura provvede poi sulle domande ditrattamento presentate dai magistrati che esercitanoda almeno tre anni le funzioni giudicanti di primogrado, previa acquisizione, sulla domanda, del pare-re motivato del consiglio giudiziario.

3. Per la parte residua i posti vengono messi a con-corso per l’accesso in magistratura.

Art. 18. Posti vacanti nella funzione requirente.1. Ferma l’esigenza di assicurare numericamente ilpassaggio di funzioni di cui agli articoli 13, comma1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzionerequirente di primo grado vengono individuati, quan-to alle sedi giudiziarie, all’esito delle determinazioniadottate dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Assegnati annualmente i posti, secondo l’anzia-nità di servizio, al fine di assicurare il passaggio difunzioni di cui al comma 1, il Consiglio superioredella magistratura provvede poi sulle domande ditramutamento presentate dai magistrati che esercita-no da almeno tre anni le funzioni requirenti di primogrado, previa acquisizione, sulla domanda, del pare-re motivato del consiglio giudiziario.

3. Per la parte residua i posti vengono messi a con-corso per l’accesso in magistratura.

Art. 19. Permanenza nell’incarico presso lo stes-so ufficio. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo esecondo grado possono rimanere in servizio pressolo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o,comunque, il medesimo incarico nell’ambito dellestesse funzioni, per un periodo massimo di diecianni, con facoltà di proroga del predetto termine pernon oltre due anni, previa valutazione del Consigliosuperiore della magistratura fondata su comprovateesigenze di funzionamento dell’ufficio e comunquecon possibilità di condurre a conclusione eventualiprocessi di particolare complessità nei quali il magi-strato sia impegnato alla scadenza del termine.

2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termi-ne di permanenza di cui al comma 1, nonché nel cor-so del biennio di cui al comma 2, ai magistrati nonpossono essere assegnati procedimenti la cui defini-zione non appare probabile entro il termine di per-manenza nell’incarico.

CAPO VIASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE

FUNZIONI DI SECONDO GRADO

Art. 20. Posti vacanti nella funzione giudicante.1. I posti vacanti nella funzione giudicante di secon-do grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consigliosuperiore della magistratura, sono annualmenteassegnati dal Consiglio medesimo sulle domande ditramutamento dei magistrati che esercitano da alme-no tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado,

previa acquisizione, sulla domanda, del parere moti-vato del consiglio giudiziario.

2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnatidal Consiglio superiore della magistratura con leseguenti modalità:

a) per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti chehanno conseguito l’idoneità nel concorso per titolied esami, scritti ed orali, previsto dall’articolo 12,comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulatoal termine dell’apposito corso di formazione allefunzioni di secondo grado presso la Scuola superio-re della magistratura di cui al decreto legislativoemanato in attuazione della delega di cui agli artico-li 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità for-mulato all’esito del concorso;

b) per il 70 per cento, ai magistrati giudicantiche abbiano conseguito l’idoneità nel concorso persoli titoli previsto dall’articolo 12, comma 3, tenu-to conto del giudizio finale formulato al terminedell’apposito corso di formazione alle funzioni disecondo grado presso la Scuola superiore dellamagistratura di cui al decreto legislativo emanatoin attuazione della delega di cui agli articoli 1,comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n.150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulatoall’esito del concorso;

c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso enon coperti, sono assegnati ai magistrati valutatipositivamente nel concorso per soli titoli indicatoalla lettera b) ed espletato nello stesso anno;

d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso enon coperti, sono assegnati ai magistrati dichiaratiidonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e ora-li, indicato alla lettera a), ed espletato nello stessoanno.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acqui-sito il parere motivato dei consigli giudiziari e gliulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini delconferimento delle funzioni giudicanti di secondogrado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a),b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativiconcorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per solititoli, formando la relativa graduatoria.

4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giu-dicanti di secondo grado ai sensi di quanto previstoal comma 3 possono presentare domanda di tramu-tamento dopo che sia decorso il termine di due annidalla data di assunzione delle funzioni.

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successivemodificazioni, i magistrati che hanno assunto le fun-zioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quantoprevisto al comma 3 presso una sede indicata comedisagiata e che hanno presentato domanda di tramu-tamento dopo che sia decorso il termine di tre annidalla data di assunzione delle funzioni, hanno dirit-to a che la loro domanda venga valutata con prefe-

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renza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previ-sto dal comma 6.

6. Il Consiglio superiore della magistratura valutaspecificatamente la laboriosità con riguardo alledomande di tramutamento presentate ai sensi deicommi 4 e 5.

Art. 21. Posti vacanti nella funzione requirente.1. I posti vacanti nella funzione requirente di secon-do grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consigliosuperiore della magistratura, sono annualmenteassegnati dal Consiglio medesimo sulle domande ditramutamento dei magistrati che esercitano da alme-no tre anni le funzioni requirenti di secondo grado,previa acquisizione, sulla domanda, del parere moti-vato del Consiglio giudiziario.

2. Tutti i posti residuati sono annualmente asse-gnati dal Consiglio superiore della magistratura conle seguenti modalità:

a) per il 30 per cento, ai magistrati requirenti chehanno conseguito l’idoneità nel concorso per titolied esami, scritti ed orali, previsto dall’articolo 12,comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulatoal termine dell’apposito corso di formazione allefunzioni di secondo grado presso la Scuola superio-re della magistratura di cui al decreto legislativoemanato in attuazione della delega di cui agli artico-li, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità for-mulato all’esito del concorso;

b) per il 70 per cento, ai magistrali requirenti chehanno conseguito l’idoneità nel concorso per solititoli previsto dall’articolo 12, comma 3, tenuto con-to del giudizio finale formulato al termine dell’ap-posito corso di formazione alle funzioni di secondogrado presso la Scuola superiore della magistraturadi cui al decreto legislativo emanato in attuazionedella delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b)e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giu-dizio di idoneità formulato all’esito del concorso;

c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso enon coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magi-strati dichiarati idonei nel concorso per soli titoliindicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;

d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso enon coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magi-strati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esa-mi, scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed espleta-to nello stesso anno.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acqui-sito il parere motivato dei consigli giudiziari e gliulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini delconferimento delle funzioni requirenti di secondogrado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a),b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativiconcorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per solititoli, formando la relativa graduatoria.

4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requi-renti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al

comma 3 possano presentare domanda di tramuta-mento dopo che sia decorso il termine di due annidalla data di assunzione delle funzioni.

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successivemodificazioni, i magistrati che hanno assunto le fun-zioni requirenti di secondo grado ai sensi di quantoprevisto al comma 3 presso una sede indicata comedisagiata e che hanno presentato domanda di tramu-tamento dopo che sia decorso il termine di tre annidalla data di assunzione delle funzioni hanno dirittoa che la loro domanda venga valutata con preferen-za assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previstodal comma 6.

6. Il Consiglio superiore della magistratura valutaspecificatamente la laboriosità con riguardo alledomande di tramutamento presentate ai sensi deicommi 4 e 5.

Art. 22. Regime transitorio. 1. La frequentazione,presso la Scuola superiore della magistratura, dei cor-si di formazione alle funzioni giudicanti e requirentidi secondo grado, di cui agli articoli 20 e 21, non èrichiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente,dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante disecondo grado e dei posti vacanti residuati nella fun-zione requirente di secondo grado, di cui ai medesimiarticoli, messi a concorso in data anteriore all’effetti-vo funzionamento della Scuola medesima.

2. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 non siapplicano ai magistrati che, alla data di acquisto diefficacia del primo dei decreti legislativi emanatinell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, com-ma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,hanno già compiuto, o compiranno nei successiviventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decretodi nomina ad uditore giudiziario.

3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, leassegnazioni per l’effettivo conferimento delle fun-zioni di secondo grado ai magistrati di cui al comma2, sono disposte, per un periodo di tempo non supe-riore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia deldecreto legislativo di cui al medesimo comma, nel-l’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda dicui agli alinea dei commi 2 degli articoli 20 e 21, e sul40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacantia seguito dell’accoglimento delle domande di tramu-tamento presentate dai magistrati che già esercitanofunzioni giudicanti o requirenti di secondo grado. Iltermine triennale resta sospeso dalla data di presenta-zione della domanda sino alla data di comunicazionedell’esito della medesima.

CAPO VIIASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE

FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ

Art. 23. Posti vacanti nella funzione giudicante.1. I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legitti-

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mità sono annualmente assegnati dal Consiglio supe-riore della magistratura sulle domande di riassegna-zione alle funzioni di legittimità presentate dai magi-strati che, avendo già esercitato funzioni di legitti-mità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giu-dicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguentealla scadenza dell’incarico direttivo o semidirettivorivestito, previa acquisizione, sulle domande o sullariassegnazione conseguente alla scadenza dell’incari-co, del parere motivato del Consiglio giudiziario e delConsiglio direttivo della Corte di cassazione.

2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnatidal Consiglio superiore della magistratura con leseguenti modalità:

a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercita-no da almeno tre anni funzioni giudicanti di secon-do grado e che hanno conseguito l’idoneità nel con-corso per soli titoli previsto dall’articolo 12, comma4, tenuto conto del giudizio finale formulato al ter-mine dell’apposito corso di formazione alle funzio-ni giudicanti di legittimità presso la Scuola superio-re della magistratura di cui al decreto legislativoemanato in attuazione della delega di cui agli artico-li 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneitàformulato all’esito del concorso;

b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzionigiudicanti che hanno svolto diciotto anni di servizioin magistratura ovvero ai magistrati che, pur nonavendo svolto diciotto anni di servizio, hanno eser-citato per tre anni le funzioni giudicanti di secondogrado, e che abbiano conseguito l’idoneità nel con-corso per titoli ed esami, scritti ed orali, previstodall’articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudiziofinale formulato al termine dell’apposito corso diformazione alle funzioni giudicanti di legittimitàpresso la Scuola superiore della magistratura di cuial decreto legislativo emanato in attuazione delladelega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2,comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudiziodi idoneità formulato all’esito del concorso;

c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso enon coperti, sono assegnati ai magistrati dichiaratiidonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed ora-li, indicato alla lettera b) ed espletato nello stessoanno;

d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso enon coperti, sono assegnati ai magistrati dichiaratiidonei nel concorso per soli titoli indicato alla lette-ra a) ed espletato nello stesso anno.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acqui-sito il parere motivato dei consigli giudiziari e gliulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini delconferimento delle funzioni giudicanti di legittimità,assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c),d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsiper soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali,formando la relativa graduatoria.

Art. 24. Posti vacanti nella funzione requirente.1. I posti vacanti nelle funzioni requirenti di legitti-mità sono annualmente assegnati dal Consigliosuperiore della magistratura sulle domande di rias-segnazione alle funzioni di legittimità presentate daimagistrati che, avendo già esercitato funzioni dilegittimità, svolgono incarichi direttivi o semidiret-tivi requirenti ovvero sulla loro riassegnazione con-seguente alla scadenza dell’incarico direttivo osemidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulladomanda o sulla riassegnazione conseguente allascadenza dell’incarico, del parere motivato del con-siglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Cor-te di cassazione.

2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnatidal Consiglio superiore della magistratura con leseguenti modalità:

a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercita-no da almeno tre anni funzioni requirenti di secondogrado e che hanno conseguito l’idoneità nel concor-so per soli titoli previsto dall’articolo 12, comma 4,tenuto conto del giudizio finale formulato al terminedell’apposito corso di formazione alle funzionirequirenti di legittimità presso la Scuola superioredella magistratura di cui al decreto legislativo ema-nato in attuazione della delega di cui agli articoli 1,comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 50del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all’esi-to del concorso;

b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzionirequirenti che hanno svolto diciotto anni di servizioin magistratura ovvero ai magistrati che, pur nonavendo svolto diciotto anni di servizio, hanno eser-citato per tre anni le funzioni requirenti di secondogrado e che hanno conseguito l’idoneità nel concor-so per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dal-l’articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudiziofinale formulato al termine dell’apposito corso diformazione alle funzioni requirenti di legittimitàpresso la Scuola superiore della magistratura di cuial decreto legislativo emanato in attuazione delladelega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2,comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudiziodi idoneità formulato all’esito del concorso;

c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso enon coperti, sono assegnati ai magistrati dichiaratiidonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed ora-li, indicato alla lettera b) ed espletato nello stessoanno;

d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso enon coperti, sono assegnati ai magistrati dichiaratiidonei nel concorso per soli titoli indicato alla lette-ra a) ed espletato nello stesso anno.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acqui-sito il parere motivato dei consigli giudiziari e gliulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini delconferimento delle funzioni requirenti di legittimità,assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e

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d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsiper soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali,formando la relativa graduatoria.

Art. 25. Regime transitorio. 1. La frequentazio-ne, presso la Scuola superiore della magistratura, deicorsi di formazione alle funzioni giudicanti e requi-renti di legittimità, di cui agli articoli 23 e 24, non èrichiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente,dei posti vacanti residuati nella funzione giudicantedi legittimità e dei posti vacanti residuati nella fun-zione requirente di legittimità, di cui ai medesimiarticoli, messi a concorso in data anteriore all’effet-tivo funzionamento della Scuola medesima.

2. Le disposizioni degli articoli 23 e 24 non siapplicano ai magistrati che, alla data di acquisto diefficacia del primo dei decreti legislativi emanatinell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, com-ma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,hanno già compiuto, o compiranno nei successiviventiquattro mesi, venti anni dalla data del decretodi nomina ad uditore giudiziario.

3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi,le assegnazioni per l’effettivo conferimento dellefunzioni di legittimità ai magistrati di cui al comma2, sono disposte, per un periodo di tempo non supe-riore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia deldecreto legislativo di cui al medesimo comma, nel-l’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda dicui agli alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Iltermine triennale resta sospeso dalla data di presen-tazione della domanda sino alla data di comunica-zione dell’esito della medesima.

CAPO VIIICONCORSI E COMMISSIONI

Art. 26. Concorsi per titoli e concorsi per titolied esami. 1. La valutazione dei titoli ai fini dei con-corsi previsti dagli articoli 13, 14, 20, 21, 23 e 24deve porre in evidenza la professionalità del magi-strato. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,si deve tener conto, in via prevalente, della attivitàprestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzio-ni giudiziarie, denotata dal numero dei provvedi-menti emessi, dalla rilevanza e complessità delle fat-tispecie esaminate e delle questioni giuridiche trat-tate, da verificare anche mediante esame a campio-ne, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimentimedesimi, nonché dall’eventuale autorelazione edagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi egradi di giudizio. Nella valutazione delle risultanzestatistiche relative al lavoro svolto, si deve tenerconto specificamente della sede dell’ufficio cui ilmagistrato è stato assegnato, con esame comparati-vo rispetto alle statistiche medie nazionali nonchédei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio. Laprofessionalità del magistrato è altresì desunta dalle

pubblicazioni di studi e ricerche scientificamenteapprezzabili su argomenti di carattere giuridico,nonché da titoli di studio oda ulteriori titoli attestan-ti qualificanti esperienze tecnico-professionali.

3. È utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere l’a-nonimato dell’estensore del provvedimento o del-l’autore della pubblicazione.

4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede allavalutazione dei titoli solamente in caso di esito posi-tivo della prova di esame. La valutazione dei titolideve incidere nella misura del 50 per cento sulla for-mazione della votazione finale sulla cui base vieneredatto l’ordine di graduatoria.

5. Nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegna-zione delle funzioni di sostituto procuratore pressola Direzione nazionale antimafia resta fermo quantoprevisto in via preferenziale dall’articolo 76-bis,quarto comma, dell’ordinamento giudiziario di cuial regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successi-ve modificazioni.

6. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami,svolte in modo da assicurare l’anonimato del candi-dato, consistono nella risoluzione di uno o più casipratici, aventi carattere di complessità e implicantila risoluzione di una o più rilevanti questioni pro-cessuali relative alle funzioni richieste.

7. Le prove orali dei concorsi di cui al comma 6consistono nella discussione del caso o dei casi pra-tici oggetto della prova scritta.

8. I magistrati che, prima dell’espletamento diuno dei concorsi di cui all’articolo 12, hanno rice-vuto l’applicazione di una sanzione disciplinaresuperiore all’ammonimento, sono ammessi aimedesimi concorsi dopo il maggior numero di annispecificatamente indicato nella sentenza discipli-nare definitiva. Detto periodo di maggiorazionetemporale non può essere, comunque, inferiore adue nè superiore a quattro anni, rispetto a quantoprevisto dall’articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capoVIII.

Art. 27. Corsi di formazione. 1. La valutazioneconseguita all’esito dei corsi di formazione alle fun-zioni di secondo grado e alle funzioni di legittimitàha una validità di sette anni, salva la facoltà per ilmagistrato di partecipare in detto periodo ad un nuo-vo corso.

Art. 28. Commissioni di concorso. 1. La com-missione di concorso istituita per l’assegnazione deiposti di cui all’articolo 20 è composta da un magi-strato che esercita funzioni direttive giudicanti dilegittimità ovvero funzioni direttive giudicanti disecondo grado, da un magistrato che esercita fun-zioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati cheesercitano funzioni giudicanti di secondo grado daalmeno tre anni e da tre professori universitari diprima fascia in materie giuridiche, nominati dalConsiglio superiore della magistratura.

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2. La commissione di concorso istituita per l’asse-gnazione dei posti di cui all’articolo 21 è compostada un magistrato che esercita funzioni direttiverequirenti di legittimità ovvero funzioni direttiverequirenti di secondo grado, da un magistrato cheesercita funzioni requirenti di legittimità, da tremagistrati che esercitano funzioni requirenti disecondo grado da almeno tre anni e da tre professo-ri universitari di prima fascia in materie giuridiche,nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La commissione di concorso istituita per l’asse-gnazione dei posti di cui all’articolo 23 è compostada un magistrato che esercita funzioni direttive giu-dicanti di legittimità, da tre magistrati che esercita-no funzioni giudicanti di legittimità da almeno treanni e da tre professori universitari di prima fasciain materie giuridiche, nominati dal Consiglio supe-riore della magistratura.

4. La commissione di concorso istituita per l’asse-gnazione dei posti di cui all’articolo 24 è compostada un magistrato che esercita funzioni direttiverequirenti di legittimità, da tre magistrati che eserci-tano funzioni requirenti di legittimità da almeno treanni e da tre professori universitari di prima fasciain materie giuridiche, nominati dal Consiglio supe-riore della magistratura.

5. Le commissioni sono nominate per due anni esono automaticamente prorogate sino all’esaurimentodelle procedure concorsuali in via di espletamento.

6. I componenti delle predette commissioni, adeccezione dei magistrati che esercitano funzionidirettive requirenti di legittimità, non sono imme-diatamente confermabili e non possono essere nuo-vamente nominati prima che siano decorsi tre annidalla cessazione dell’incarico.

CAPO IXINCARICHI SEMIDIRETTIVI E DIRETTIVI

Arti. 29. Individuazione dei posti vacanti negliincarichi semidirettivi e direttivi di merito. 1. Iposti vacanti negli incarichi semidirettivi giudicantie requirenti di primo e secondo grado, negli incari-chi direttivi, giudicanti e requirenti, di primo gradoe di primo grado elevato, nonché degli incarichidirettivi di secondo grado, sono individuati, quantoalle sedi, all’esito delle determinazioni adottate dalConsiglio superiore della magistratura.

Art. 30. Attribuzione degli incarichi semidiret-tivi di primo grado. 1. Sono legittimati a partecipa-re al concorso per titoli per il conferimento degliincarichi semidirettivi giudicanti di primo grado imagistrati che hanno superato il concorso per il con-ferimento delle funzioni giudicanti di secondo gradoda non meno di tre anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso pertitoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi

requirenti di primo grado i magistrati che hanno supe-rato il concorso per il conferimento delle funzionirequirenti di secondo grado da non meno di tre anni.

Art. 31. Attribuzione degli incarichi semidiret-tivi di secondo grado. 1. Sono legittimati a parteci-pare al concorso per titoli per il conferimento degliincarichi semidirettivi giudicanti di secondo grado imagistrati che hanno superato il concorso per il con-ferimento delle funzioni giudicanti di secondo gradoda non meno di sei anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso pertitoli per il conferimento degli incarichi semidiretti-vi requirenti di secondo grado i magistrati che han-no superato il concorso per il conferimento dellefunzioni requirenti di secondo grado da non meno disei anni.

Art. 32. Attribuzione degli incarichi direttivi diprimo grado. 1. Sono legittimati a partecipare alconcorso per titoli per il conferimento degli incari-chi direttivi giudicanti di primo grado i magistratiche hanno superato il concorso per il conferimentodelle funzioni giudicanti di secondo grado da nonmeno di cinque anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso pertitoli per il conferimento degli incarichi direttivirequirenti di primo grado i magistrati che hannosuperato il concorso per il conferimento delle fun-zioni requirenti di secondo grado da non meno dicinque anni.

Art. 33. Attribuzione degli incarichi direttivi diprimo grado elevato. 1. Sono legittimati a parteci-pare al concorso per titoli per il conferimento degliincarichi direttivi giudicanti di primo grado elevatoi magistrati che hanno superato il concorso per ilconferimento delle funzioni giudicanti di secondogrado da almeno otto anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso pertitoli per il conferimento degli incarichi direttivirequirenti di primo grado elevato i magistrati chehanno superato il concorso per il conferimento dellefunzioni requirenti di secondo grado da almeno ottoanni.

Art. 34. Attribuzione degli incarichi direttivi disecondo grado. 1. Sono legittimati a partecipare alconcorso per titoli per il conferimento degli incari-chi direttivi giudicanti di secondo grado i magistratiche hanno superato il concorso per il conferimentodelle funzioni giudicanti di legittimità da almenocinque anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso pertitoli per il conferimento degli incarichi direttivirequirenti di secondo grado i magistrati che hannosuperato il concorso per il conferimento delle fun-zioni requirenti di legittimità da almeno cinque anni.

Art. 35. Conferimento degli incarichi direttividi merito. 1. Gli incarichi direttivi di cui agli arti-

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coli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusiva-mente ai magistrati che, al momento della data del-la vacanza del posto messo a concorso, assicuranoalmeno quattro anni di servizio prima della data diordinario collocamento a riposo, prevista dall’arti-colo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,n. 511, hanno frequentato l’apposito corso di forma-zione alle funzioni direttive presso la Scuola supe-riore della magistratura di cui al decreto legislativoemanato in attuazione della delega di cui agli artico-li 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valu-tato dal Consiglio superiore della magistratura, esono stati positivamente valutati nel concorso pertitoli previsto all’articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superioredella magistratura del corso di cui al comma 1 non èrichiesta ai fini del conferimento degli incarichidirettivi di merito da conferire in data anterioreall’effettivo funzionamento della Scuola medesima.

Art. 36. Magistrati ai quali è stato prolungato oripristinato il rapporto di impiego ai sensi degliarticoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126. 1. Aifini del conferimento degli incarichi direttivi di cuiagli articoli 32, 33 e 34 ai magistrati ai quali è statoprolungato o ripristinato il rapporto di impiego aisensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decre-to-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126,alla data di ordinario collocamento a riposo indicatanell’articolo 35, comma 1, è aggiunto un periodopari a quello della sospensione ingiustamente subitae del servizio non espletato per l’anticipato colloca-mento in quiescenza, cumulati fra loro.

Art. 37. Titolo preferenziale per il conferimentodi incarichi semidirettivi e direttivi di merito. 1. Imagistrati che hanno superato il concorso per il con-ferimento delle funzioni di legittimità di cui all’arti-colo 12, commi 4 e 5, possono partecipare ai con-corsi per gli incarichi semidirettivi e direttivi indica-ti agli articoli 30, 31, 32, 33.

2. L’esercizio di funzioni di legittimità giudicanti orequirenti costituisce, a parità di graduatoria, costi-tuisce titolo preferenziale per il conferimento degliincarichi direttivi di cui all’articolo 33.

Art. 38. Individuazione dei posti vacanti negliincarichi direttivi e direttivi superiori di legitti-mità. 1. Il numero dei posti vacanti negli incarichidirettivi e direttivi superiori di legittimità è indivi-duato dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 39. Attribuzione degli incarichi direttivi dilegittimità. 1. Sono legittimati a partecipare al con-

corso per titoli per il conferimento degli incarichidirettivi giudicanti di legittimità i magistrati cheesercitano funzioni giudicanti di legittimità da alme-no quattro anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso pertitoli per il conferimento degli incarichi direttivirequirenti di legittimità i magistrati che esercitanofunzioni requirenti di legittimità da almeno quattroanni.

Art. 40. Attribuzione degli incarichi direttivisuperiori e superiori apicali di legittimità. 1. Sonolegittimati a partecipare a concorso per titoli per ilconferimento degli incarichi direttivi superiori giu-dicanti di legittimità i magistrati che esercitano inca-richi direttivi giudicanti di legittimità.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso pertitoli per il conferimento degli incarichi direttivisuperiori requirenti di legittimità i magistrati cheesercitano incarichi direttivi requirenti di legittimità.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il magi-strato che esercita l’incarico di procuratore generaleaggiunto presso la Corte di cassazione è legittimatoa partecipare al concorso per titoli per il conferi-mento dell’incarico di procuratore generale pressola Corte di cassazione.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magi-strati che esercitano incarichi direttivi e i magistratiche esercitano incarichi direttivi superiori giudican-ti di legittimità sono legittimati a partecipare al con-corso per titoli per il conferimento dell’incaricodirettivo superiore apicale di legittimità.

Art. 41. Conferimento degli incarichi direttividi legittimità. 1. Gli incarichi direttivi di cui all’ar-ticolo 39 possono essere conferiti esclusivamente aimagistrati che, al momento della data della vacanzadel posto messo a concorso, assicurano almeno dueanni di servizio prima della data di ordinario collo-camento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regiodecreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hannofrequentato l’apposito corso di formazione alle fun-zioni direttive presso la Scuola superiore della magi-stratura di cui al decreto legislativo emanato inattuazione della delega di cui agli articoli 1, comma1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dalConsiglio superiore della magistratura, e sono statipositivamente valutati nel concorso per titoli previ-sto all’articolo 12, comma 6.

2. Gli incarichi direttivi di cui all’articolo 40 pos-sono essere conferiti esclusivamente ai magistratiche sono stati positivamente valutati nel concorsoper titoli previsto dall’articolo 12, comma 6.

3. La frequentazione presso la Scuola superioredella magistratura del corso di cui al comma 1 non èrichiesta ai fini del conferimento degli incarichidirettivi di legittimità da conferire in data anterioreall’effettivo funzionamento della Scuola medesima.

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Art. 42. Magistrati ai quali è stato prolungato oripristinato il rapporto di impiego ai sensi degliarticoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126. 1. Aifini del conferimento degli incarichi direttivi di cuiall’articolo 39 ai magistrati ai quali è stato prolun-gato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensidegli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alladata di ordinario collocamento a riposo indicata nel-l’articolo 41, comma 1, e aggiunto un periodo pari aquello della sospensione ingiustamente subita e delservizio non espletato per l’anticipato collocamentoin quiescenza, cumulati fra loro.

Art. 43. Concorsi per gli incarichi direttivi. 1. Iconcorsi per gli incarichi direttivi determinano unadichiarazione di idoneità allo svolgimento dellerelative funzioni previa valutazione, da parte dellecommissioni di cui all’articolo 47, dei titoli, dellalaboriosità del magistrato, nonché della sua capacitàorganizzativa.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acqui-siti ulteriori elementi di valutazione ed il pareremotivato dei consigli giudiziari e del Consigliodirettivo della Corte di cassazione, qualora si trattidi funzioni direttive di secondo grado, forma la gra-duatoria fra gli idonei e propone al Ministro dellagiustizia, secondo le modalità del concerto di cuiall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, esuccessive modificazioni, le nomine nell’ambito deicandidati dichiarati idonei dalla commissione diconcorso, tenuto conto del giudizio espresso al ter-mine del medesimo.

3. Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricor-so per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Statoin relazione a quanto previsto dall’articolo 11 dellalegge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifica-zioni, può ricorrere esclusivamente al giudiceamministrativo contro le delibere concernenti il con-ferimento o la proroga di incarichi direttivi.

4. Nell’ambito della valutazione di cui al comma1, i titoli sono individuati con riferimento alla lorospecifica rilevanza ai fini della verifica delle attitu-dini allo svolgimento di funzioni direttive.

5. Fermo restando il possesso dei requisiti richiestiper il conferimento delle funzioni direttive, costitui-sce titolo preferenziale il pregresso esercizio di fun-zioni semidirettive o direttive.

6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 26, commi da 1 a 5.

7. Nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegna-zione delle funzioni direttive di Procuratore nazio-nale antimafia resta fermo quanto previsto in viapreferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo

periodo, del1’ordinamento giudiziario di cui al regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 44. Concorsi per l’attribuzione degli incari-chi semidirettivi. 1. I concorsi per gli incarichi semi-direttivi determinano una dichiarazione di idoneitàallo svolgimento delle relative funzioni previa valuta-zione, da parte delle commissioni di cui all’articolo47, in via prevalente, della laboriosità del magistratoe della sua capacità organizzativa Ai fini della predet-ta valutazione di idoneità, possono essere altresì valu-tati, sebbene in via non prevalente, i titoli.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acqui-siti ulteriori elementi di valutazione ed il pareremotivato dei consigli giudiziari, assegna l’incaricosemidirettivo nell’ambito dei candidati dichiaratiidonei dalla commissione di concorso, tenuto contodel giudizio di idoneità espresso al termine delmedesimo.

3. Nell’ambito della valutazione di cui al comma1, i titoli sono individuati con riferimento alla lorospecifica rilevanza ai fini della verifica delle attitu-dini allo svolgimento di funzioni semidirettive.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiestiper il conferimento delle funzioni semidirettive,costituisce titolo preferenziale il pregresso eserciziodi funzioni semidirettive o direttive.

5. Ai fini dell’individuazione e della valutazionedei titoli, si applicano le disposizioni di cui all’arti-colo 26, commi da 1 a 5.

6. Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezio-ni specializzate si deve tenere adeguatamente contodella pregressa esperienza maturata dal magistratonello specifico settore oggetto dei procedimenti trat-tati dalla Sezione di tribunale o di Corte di appellola cui presidenza è messa a concorso.

Art. 45. Temporaneità degli incarichi direttivi.1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indi-cati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneoe sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinno-vabili a domanda, acquisito il parere del Ministrodella giustizia, previa valutazione positiva da partedel Consiglio superiore della magistratura, per unperiodo ulteriore di due anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cuial comma 1, permane nell’incarico di cui al medesi-mo comma, egli può concorrere per il conferimentodi altri incarichi direttivi di uguale grado in sediposte fuori dal circondario di provenienza e perincarichi direttivi di grado superiore per sedi postefuori dal distretto di provenienza, con esclusione diquello competente ai sensi dell’articolo 11 del codi-ce di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano dipari grado le funzioni direttive di primo grado equelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, ilmagistrato che ha esercitato funzioni direttive, in

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assenza di domanda per il conferimento di altro uffi-cio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, èassegnato alle funzioni non direttive da ultimo eser-citate nella sede di originaria provenienza, se vacan-te, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per ilbilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di effica-cia del primo dei decreti legislativi emanati in attua-zione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, let-tera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricopronogli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cuial comma 1, mantengono le loro funzioni per unperiodo massimo di quattro anni. Decorso tale perio-do, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione adaltro incarico o ad altre funzioni, ne decadonorestando assegnati con funzioni non direttive nellostesso ufficio, eventualmente anche in soprannume-ro da riassorbire alle successive vacanze, senzavariazione dell’organico complessivo della magi-stratura.

Art. 46. Temporaneità degli incarichi semidiret-tivi. 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primoe di secondo grado hanno carattere temporaneo esono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidiret-tive requirenti, allo scadere del termine di cui aicomma 1, permane nell’incarico, egli può concorre-re per il conferimento di altri incarichi semidirettivio di incarichi direttivi di primo grado e di primo gra-do elevato in sedi poste fuori dal circondario di pro-venienza nonché di incarichi direttivi di secondogrado in sedi poste fuori dal distretto di provenien-za, con esclusione di quello competente ai sensi del-l’articolo 11 del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, ilmagistrato che ha esercitato funzioni semidirettiverequirenti, in assenza di domanda per il conferimen-to di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione del-la stessa, è assegnato alle funzioni non direttive daultimo esercitate nella sede di originaria provenien-za, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi omaggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di effica-cia del primo dei decreti legislativi emanati in attua-zione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, let-tera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricopronogli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma1, mantengono le loro funzioni per un periodo mas-simo di quattro anni. Decorso tale periodo, senzache abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incari-co o ad altre funzioni, ne decadono restando asse-gnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio,eventualmente anche in soprannumero da riassorbi-re alle successive vacanze, senza variazione dell’or-ganico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo,resta fermo quanto previsto dall’articolo 19.

Art. 47. Commissioni di concorso. 1. La com-missione di concorso istituita per l’assegnazione deiposti relativi alle funzioni direttive giudicanti e allefunzioni semidirettive giudicanti è composta da unmagistrato che esercita le funzioni direttive giudi-canti di legittimità, da tre a cinque magistrati cheesercitano le funzioni giudicanti di legittimità e dadue magistrati che esercitano le funzioni giudicantidi secondo grado, nonché da tre professori universi-tari di prima fascia in materie giuridiche, nominatidal Consiglio superiore della magistratura.

2. La commissione di esame alle funzioni direttiverequirenti e alle funzioni semidirettive requirenti ècomposta da un magistrato che esercita le funzionidirettive requirenti di legittimità, da tre a cinquemagistrati che esercitano le funzioni requirenti dilegittimità e da due magistrati che esercitano le fun-zioni requirenti di secondo grado, nonché da tre pro-fessori universitari di prima fascia in materie giuri-diche, nominati dal Consiglio superiore della magi-stratura.

3. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 28.

Art. 48. Concorso per l’incarico di Procuratorenazionale antimafia. 1. Le disposizioni degli arti-coli 43, commi 1, 2, e 3, 45, commi 1 e 4, e 47, com-ma 2, si applicano anche per il conferimento dell’in-carico di Procuratore nazionale antimafia.

2. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 45,comma 1, il magistrato che ha esercitato le funzionidi Procuratore nazionale antimafia può concorrereper il conferimento di altri incarichi direttivi requi-renti ubicati in distretto diverso da quello competen-te ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedurapenale.

Art. 49. Regime transitorio. 1. Ferma restando lapartecipazione ai concorsi, ai fini del conferimentodegli incarichi semidirettivi e direttivi di cui agliarticoli 30, 31, 32 e 33, per i magistrati di cui agliarticoli 22, comma 2 e 25, comma 2, il compimentodi tredici anni di servizio dalla data del decreto dinomina ad uditore giudiziario equivale al supera-mento del concorso per l’attribuzione delle funzionidi secondo grado.

2. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, aifini del conferimento degli incarichi direttivi di cuiall’articolo 34, per i magistrati di cui all’articolo 25,comma 2, il compimento di venti anni di serviziodalla data del decreto di nomina ad uditore giudizia-rio equivale al superamento del concorso per l’attri-buzione delle funzioni di legittimità.

3. Ferma restando la partecipazione ai concorsi,per i magistrati che, alla data di acquisto di effica-cia del primo dei decreti legislativi emanati nell’e-sercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, abbia-no già compiuto o compiranno nei successivi ven-tiquattro mesi venti anni dalla data del decreto di

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nomina ad uditore giudiziario, per un periodo ditempo non superiore a cinque anni, il conferimen-to degli incarichi direttivi di cui agli articoli 39 e40 può avvenire anche in assenza dei requisiti diesercizio delle funzioni giudicanti o requirenti dilegittimità o delle funzioni direttive giudicanti orequirenti di legittimità, ovvero delle funzionidirettive superiori giudicanti di legittimità, rispetti-vamente previsti nei suddetti articoli. Il terminequinquennale resta sospeso dalla data di presenta-zione della domanda fino alla data di comunicazio-ne dell’esito della medesima.

CAPO XMAGISTRATI FUORI RUOLO

Art. 50. Ricollocamento in ruolo. 1. Il periodotrascorso dal magistrato fuori dal ruolo organicodella magistratura è equiparato all’esercizio delleultime funzioni giudiziarie svolte e il ricolloca-mento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per ilbilancio dello Stato, avviene nella medesima sede,se vacante, o in altra sede, e nelle medesime fun-zioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di unafunzione elettiva extragiudiziaria, salvo che ilmagistrato svolgesse le sue funzioni presso la Cor-te di cassazione o la Procura generale presso laCorte di cassazione o la Direzione nazionale anti-mafia, in una sede diversa vacante, appartenente adun distretto sito in una regione diversa da quella incui è ubicato il distretto presso cui è posta la sededi provenienza nonché in una regione diversa daquella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territo-rio della circoscrizione nella quale il magistrato èstato eletto.

2. Il collocamento fuori ruolo non può superare ilperiodo massimo complessivo di dieci anni, conesclusione del periodo di aspettativa per mandatoparlamentare o di mandato al Consiglio superioredella magistratura. In detto periodo massimo non ècomputato quello trascorso fuori ruolo antecedente-mente all’entrata in vigore del presente decreto.

3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruo-lo organico in quanto componenti elettivi del Consi-glio superiore della magistratura ovvero per manda-to parlamentare non possono partecipare ai concorsiprevisti dal presente decreto.

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo com-ma dell’articolo 30 del decreto del Presidente dellaRepubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successivemodificazioni.

5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati cherisultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficaciadel primo dei decreti legislativi emanati in attuazio-ne della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lette-ra a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:

a) per i magistrati in aspettativa per mandatoelettorale, secondo le modalità di cui al comma 1,

seconda parte, e con assegnazione di sede per con-corso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’attodel ricollocamento in ruolo;

b) per i magistrati che, all’atto del ricollocamen-to in ruolo, non hanno compiuto tre anni di perma-nenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma1, prima parte e, qualora la sede di provenienza nonsia vacante, con assegnazione di altra sede per con-corso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’attodel ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuo-vi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

c) per i magistrati che, all’atto del ricollocamen-to in ruolo, hanno compiuto più di tre anni di per-manenza fuori ruolo, con le modalità previste dal-l’articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001,n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destina-zione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanzadi tale richiesta, con assegnazione di altra sede perconcorso virtuale nell’ambito dei posti vacantiall’atto del ricollocamento in ruolo e, comunque,senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilanciodello Stato. Non si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 15, comma 3.

6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45e 46 e dal comma 1, nonché, in via transitoria, dalcomma 5, non è consentito il tramutamento di sedeper concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e com-provate ragioni di salute o di sicurezza. In quest’ul-timo caso non è consentito il successivo tramuta-mento alla sede di provenienza prima che sianodecorsi cinque anni.

CAPO XIPROGRESSIONE ECONOMICA

DEI MAGISTRATI

Arti 51. Classi di anzianità. 1. La progressioneeconomica dei magistrati si articola automaticamen-te secondo le seguenti classi di anzianità, salvoquanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando ilmigliore trattamento economico eventualmente con-seguito:

a) prima classe: dalla data del decreto di nominaa sei mesi;

b) seconda classe: da sei mesi a due anni;c) terza classe: da due a cinque anni;d) quarta classe: da cinque a tredici anni;e) quinta classe: da tredici a venti anni;f) sesta classe: da venti a ventotto anni;g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni disecondo grado a seguito del concorso per titoli edesami, scritti ed orali, di cui all’articolo 12, comma3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legit-timità a seguito dei concorsi di cui all’articolo 12,comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità.

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CAPO XIIDISPOSIZIONI FINALI E AMBITO

DI APPLICAZIONE

Art. 52. Ambito di applicazione. 1. Il presentedecreto si applica esclusivamente alla magistraturaordinaria.

Art. 53. Copertura finanziaria. 1. Agli oneriderivanti dall’attuazione degli articoli 13, comma 3,14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1e 2, pari a 646.950 euro annui a decorrere dall’anno2006, e a quelli derivanti dall’attuazione dell’artico-lo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annuia decorrere dall’anno 2006, si provvede a valere del-le risorse previste dall’articolo 2, comma 35, dellalegge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Si applica la clausola di salvaguardia di cuiall’articolo 2, comma 42, della legge 25 luglio 2005,n.150.

Art. 54. Abrogazioni. 1. Oltre a quanto previstodal decreto legislativo di attuazione della delega dicui all’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto diefficacia delle disposizioni contenute nel presentedecreto:

a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinques, 126, 126-bis,126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter,

131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, primo com-ma, 147, primo comma, 149, 150,151, 152, commisecondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197,198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265,266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell’ordina-mento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio1941, n. 12, e successive modificazioni;

b) la legge 25 luglio 1966, n. 570;c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Art. 55. Disposizione transitoria. 1. In deroga aquanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19, imagistrati che, alla data di acquisto di efficacia delprimo dei decreti legislativi emanati ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio2005, n. 150, svolgono da oltre dieci anni il medesi-mo incarico nell’ambito dello stesso ufficio, posso-no ulteriormente permanervi per un biennio, decor-rente dalla suddetta data. Ottenuto il passaggio adaltro incarico o il tramutamento ad altro ufficio,anche nei confronti dei magistrati di cui al presentearticolo si applica quanto previsto dal comma 1 del-l’articolo 19.

Art. 56. Decorrenza di efficacia. 1. Le disposi-zioni del presente decreto hanno effetto a decorreredal novantesimo giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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