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NORBERTO BOBBIO E I FONDAMENTI DEI DIRITTI UMANI: UNA POSIZIONE PLURALISTAdi Ilario Belloni SOMMARIO: 1. L’“antiriduzionismo” di Bobbio. – 2. Lo scetticismo sulla questione del fondamento. – 3. I “diritti storici” e il “consensus omnium gentium”. – 4. Le esigenze giusnaturalistiche e l’“appello ai valori”. – 5. I “vari fondamenti possibili”. 1. L’“antiriduzionismo” di Bobbio Nel presentare l'edizione italiana della Teoria dei diritti fondamentali di Gregorio Peces-Barba, così scriveva Bobbio, a proposito della questione dei fondamenti dei diritti umani: «Peces-Barba è un antiriduzionista. Ebbene, a torto o a ragione, lo sono anch’io. Questo atteggiamento ha la sua più conseguente manifestazione nel superamento del secolare scontro, rispetto al fondamento dei diritti, tra giusnaturalismo e positivismo giuridico» 1 . Questa professione di antiriduzionismo vale a rendere il contributo teorico di Bobbio sui fondamenti dei diritti umani come una delle più originali proposte per cercare di uscire dalla stringente alternativa suesposta. Un contributo che oltretutto, come si vedrà, può ben rappresentare una proposta quanto mai 1 N. BOBBIO, Presentazione a G. PECES–BARBA, Teoria dei diritti fondamentali , cit.

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NORBERTO BOBBIO E I FONDAMENTI DEI DIRITTI UMANI:UNA POSIZIONE “PLURALISTA”

di Ilario Belloni

SOMMARIO: 1. L’“antiriduzionismo” di Bobbio. – 2. Lo scetticismo sulla questione del fondamento. – 3. I “diritti storici” e il “consensus omnium gentium”. – 4. Le esigenze giusnaturalistiche e l’“appello ai valori”. – 5. I “vari fondamenti possibili”.

1. L’“antiriduzionismo” di Bobbio

Nel presentare l'edizione italiana della Teoria dei diritti fondamentali di

Gregorio Peces-Barba, così scriveva Bobbio, a proposito della questione dei

fondamenti dei diritti umani: «Peces-Barba è un antiriduzionista. Ebbene, a

torto o a ragione, lo sono anch’io. Questo atteggiamento ha la sua più

conseguente manifestazione nel superamento del secolare scontro, rispetto al

fondamento dei diritti, tra giusnaturalismo e positivismo giuridico»1. Questa

professione di antiriduzionismo vale a rendere il contributo teorico di Bobbio

sui fondamenti dei diritti umani come una delle più originali proposte per

cercare di uscire dalla stringente alternativa suesposta. Un contributo che

oltretutto, come si vedrà, può ben rappresentare una proposta quanto mai attuale

nell'ambito della problematica odierna sull'universalità dei diritti umani.

Cerchiamo di capire come e perché, ripercorrendo alcuni tra i momenti più

salienti del pensiero bobbiano per l'elaborazione di una sua riflessione sul tema

dei fondamenti dei diritti umani.

Che una concezione del diritto, la quale sia rigidamente o giusnaturalista

o giuspositivista o realista, dia comunque luogo ad una “teoria riduzionistica” è

una convinzione che Bobbio nutriva fin dalle sue lezioni torinesi della fine degli

anni Cinquanta, le quali sono state poi raccolte nella sua Teoria generale del

diritto2. In quest’opera si legge espressamente: «Chi vuol comprendere

l’esperienza giuridica nei suoi vari aspetti, dovrà tener conto che essa è quella

parte dell’esperienza umana i cui elementi costitutivi sono ideali di giustizia da

1 N. BOBBIO, Presentazione a G. PECES–BARBA, Teoria dei diritti fondamentali, cit.2 N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 31 e ss.

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realizzare, istituzioni normative per realizzarli, azioni e reazioni degli uomini di

fronte a quegli ideali e a queste istituzioni»3. Tuttavia Bobbio professava poi,

sul versante della teoria del diritto, un’adesione ad “un punto di vista formale”,

a partire dal quale si dovrebbe studiare e comprendere il fenomeno giuridico;

anche se, è bene precisarlo, questo punto di vista serve a considerare una norma

giuridica «indipendentemente dal suo contenuto, ovvero nella sua struttura»4, e

perciò non deve essere confuso, per Bobbio, col “formalismo giuridico” tout

court5.

Se questa è l’impostazione del pensiero di Bobbio nel campo della teoria

del diritto, è difficile poter affermare che essa permei tutta la riflessione

successiva dell’Autore su argomenti che oltretutto non si possono restringere al

campo della teoria generale, bensì implicano altri piani di considerazione che lo

stesso Bobbio non ha mai rifiutato di trattare, quali quello della filosofia

politica e della sociologia del diritto6. Così è avvenuto, appunto, per la

riflessione dell’Autore sui diritti dell’uomo; una riflessione che difficilmente si

può presentare come strettamente giuspositivista e formalistica, pur essendo

influenzata inevitabilmente da alcuni presupposti positivisti che

contraddistinguono il pensiero teorico complessivamente inteso di Norberto

Bobbio.

In altre parole, se c’è un Bobbio teorico del diritto, c’è anche, accanto ad

esso, un Bobbio filosofo politico che si è confrontato con i principali argomenti

di discussione contemporanei attinenti alla democrazia, alla pace e ai diritti

umani7. E riguardo a questi argomenti è evidente come non possa bastare la

lezione giuspositivista, occorrendo necessariamente anche l’adesione a (e la

3 Ivi, pp. 30-31.4 Ivi, p. 45.5 Bobbio intende, qui, per “formalismo giuridico” «una considerazione esclusiva del diritto come forma» (ivi, p. 46), la quale si esprimerebbe, poi, nelle tre diverse teorie del formalismo etico (che riduce la giustizia alla legge positiva), del formalismo giuridico propriamente inteso (che prescrive il modo e le forme in base a cui ciascuno deve agire per raggiungere i propri scopi) e del formalismo scientifico (che prescrive alla scienza giuridica un compito meramente dichiarativo e ricognitivo del diritto già posto). 6 Oltretutto sembra potersi anche rilevare una evoluzione ed un'apertura dell'impostazione originaria kelseniana del pensiero di Bobbio a nuove prospettive e interpretazioni della norma fondamentale e del rapporto tra diritto e potere. Su ciò cfr. S. COTTA, Bobbio: un positivista inquieto, in U. SCARPELLI (a cura di), La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali, Edizioni di Comunità, Milano, 1983, pp. 41-55.

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professione di) certi valori etici di riferimento e considerazioni non meramente

formalistiche di un fenomeno ma sostanziali, ovvero valutative, per non dire

anche politiche8. D’altra parte, se costante è stata, nell’opera di Bobbio, la

critica di ogni eccesso giusnaturalista, ciò non significa che l’Autore non sia

riuscito, o peggio ancora, non abbia voluto sottolineare e anche recepire (in

riferimento ad alcuni temi ricorrenti) certi importanti aspetti e contributi del

giusnaturalismo9. Forse anche tutto questo è da considerare un

“antiriduzionismo” (in senso lato) di Bobbio.

2. Lo scetticismo sulla questione del fondamento

La riflessione principale dell’Autore sui diritti umani si trova esposta nel

volume L’età dei diritti, che raccoglie una serie di saggi, scritti nel corso di

diversi anni, sui temi dei diritti dell’uomo, della democrazia, della pace e della

pena di morte.

Per quel che riguarda più in particolare i fondamenti dei diritti umani,

categorica è l’affermazione di Bobbio contenuta in uno di questi saggi: «Dallo

scopo che la ricerca del fondamento si propone nasce l’illusione del

7 Cfr. T. GRECO, Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica , Donzelli, Roma, 2000, in part. pp. 29 e ss.8 E’ noto, infatti, come Bobbio abbia preso posizioni decise e forti contro la pena di morte, la guerra e l’oppressione, e si sia da sempre schierato a favore delle idee liberali e di tolleranza che ne contraddistinguono perciò la sua opera. Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit.; nonché, con riferimento alle tematiche della guerra e del pacifismo, cfr. ID., Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino, Bologna, 1979, in cui, soprattutto a fronte della possibilità di guerre nucleari, Bobbio si schierava decisamente a favore di un’“obiezione di coscienza” e contro qualsiasi logica dell’uso delle armi (cfr. T. GRECO, Norberto Bobbio…, cit., in part. pp. 249 e ss.). Recentemente però, Bobbio, ritornando su questi argomenti, ha legittimato l’uso della forza militare nell’ottica di un rimedio alle gravi violazioni del diritto internazionale compiute da regimi totalitari. L’occasione è stata data dapprima dalla guerra del Golfo (su cui si veda N. BOBBIO, Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo, Marsilio, Venezia, 1991) e successivamente dall’intervento della NATO nei Balcani, riguardo al quale Bobbio è intervenuto con una serie di articoli giornalistici in cui ha sostenuto la legittimità sostanziale di tale intervento pur in assenza di una legittimità formale (mancando, come è noto, l’esplicita autorizzazione da parte dell’ONU). Su questi articoli si veda ora la raccolta di saggi di G. BOSETTI (a cura di), L’ultima crociata. Ragioni e torti di una guerra giusta, Libri di RESET, Roma, 1999. 9 Sulla funzione storica del diritto naturale e sul suo valore interno alla dimensione giuridica nella riflessione di Bobbio cfr. T. GRECO, Norberto Bobbio..., cit., pp. 165 e ss.

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fondamento assoluto, l’illusione cioè che, a furia di accumulare e vagliare

ragioni ed argomenti, si finirà per trovare la ragione e l’argomento irresistibile

cui nessuno potrà rifiutare di dare la propria adesione»10. Proprio il fatto di

“dare la propria adesione” sui diritti umani rappresenta per Bobbio lo scopo e il

presupposto di una ricerca sul fondamento dei diritti stessi: l’Autore, infatti,

constata il fatto che i diritti umani siano “cose desiderabili” e che tuttavia, pur

essendo tali, non vengano ancora, dappertutto e in egual misura, condivisi e

riconosciuti. Ricercare il loro fondamento, perciò, aiuterebbe in tal senso a

trovare più facilmente un accordo sui diritti umani, dato che quel fondamento

potrebbe essere accettato da tutti e divenire, dunque, unico e universale.

Tuttavia, proprio quest’ultima strada imboccata porterebbe, per Bobbio, ad una

sorta di fondamentalismo dei diritti dell’uomo, nel senso che genererebbe

sempre l’illusione di un fondamento assoluto, e, come tale, sarebbe criticabile.

In questa prospettiva risalta molto chiaramente lo scetticismo bobbiano

circa la validità e l’utilità di qualsiasi ricerca relativa al fondamento dei diritti

umani. In altre parole, Bobbio sospetta che tali ricerche mirino sempre a trovare

un “fondamento ultimo”, il quale, per definizione, «non è ulteriormente

discutibile così come il potere ultimo deve essere ubbidito senza discutere»11.

Se questo tipo di scetticismo può dirsi ancora metodologico, esso non può

andare disgiunto da uno scetticismo gnoseologico e assiologico che risalta nel

momento stesso in cui si crede di aver trovato un fondamento assoluto. Bobbio

ritiene, infatti, quest’ultimo criticabile in quanto tale e dunque “impossibile”12.

Il perché è presto detto: innanzitutto, un fondamento assoluto dei diritti

dell’uomo non avrebbe ragione di esistere perché già non è possibile dare una

nozione precisa di “diritti dell’uomo”; questa stessa espressione risulta, infatti,

per Bobbio, molto vaga di per sé e mal definibile. Per giunta, i tentativi più

intraprendenti di definire i “diritti dell’uomo”, a costo di non introdurre

tautologie o definizioni formali, finiscono per appellarsi a dei “valori ultimi”

(quali, ad esempio, il perfezionamento della persona umana o lo sviluppo della

10 N. BOBBIO, Sul fondamento dei diritti dell’uomo, in ID., L’età dei diritti, cit., p. 6. 11 Ibidem.12 Bobbio, infatti, si era posto la domanda, all’inizio del saggio citato, «se un fondamento assoluto sia possibile» (ivi, p. 5).

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civiltà). Tuttavia, scrive Bobbio, «i valori ultimi, a loro volta, non si

giustificano, si assumono: ciò che è ultimo, proprio perché è ultimo, non ha

alcun fondamento»13. Se a questo si aggiunge che «i valori ultimi, inoltre, sono

antinomici, non si possono realizzare tutti globalmente e

contemporaneamente»14, si comprende bene perché Bobbio si dica scettico sulle

possibilità di trovare un fondamento certo per i diritti dell’uomo.

In secondo luogo, per Bobbio non vi sarebbero diritti per loro natura

fondamentali, e ciò in base alla considerazione del fatto che «i diritti dell’uomo

costituiscono una classe variabile, come la storia di questi ultimi secoli mostra a

sufficienza»15. Diritti che erano ritenuti assoluti alla fine del Settecento, come la

proprietà, non sono più considerati tali nelle Costituzioni contemporanee; e

d’altra parte, gli attuali diritti sociali, o molti dei cosiddetti “nuovi diritti”, non

potevano essere ritenuti così fondamentali nei secoli precedenti come lo sono

ora. Questo è uno degli argomenti più forti che Bobbio usa per criticare un

preteso fondamento ultimo dei diritti umani, vale a dire la loro relatività da un

punto di vista storico, insieme alla constatata pluralità delle concezioni

religiose, etiche e politiche che storicamente hanno favorito l’affermarsi dei

diversi diritti fondamentali. Evidentemente queste concezioni, e gli stessi diritti,

non possono essere dimostrati, per Bobbio, come veri e propri teoremi.16

Infine esistono per Bobbio altri due argomenti inappellabili che

sconsigliano la ricerca di un fondamento assoluto per i diritti dell’uomo; questi

argomenti sono talmente evidenti che la loro inevitabile considerazione porta

necessariamente sulla strada dello scetticismo e del relativismo. I diritti umani,

in sostanza, si presentano spesso come incompatibili tra loro se non addirittura

come antinomici: alcuni diritti di libertà (economica e proprietaria) possono

facilmente entrare in contrasto con alcuni diritti sociali fondamentali, e nelle

13 Ivi, pp. 8-9.14 Ibidem.15 Ivi, p. 9.16 Del resto, ci esorta Bobbio, «non bisogna avere paura del relativismo» (ivi, p. 10); e subito dopo egli aggiunge: «Non si vede come si possa dare un fondamento assoluto di diritti storicamente relativi. […] La constatata pluralità delle concezioni religiose e morali è un fatto storico, anch’esso soggetto a mutamento. Il relativismo, che da questa pluralità deriva, è anch’esso relativo» (ibidem).

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alternative che ne conseguono è inevitabile che, a volte, debba essere soppressa

una pretesa fondamentale a favore di un’altra ugualmente importante. Tutto

questo si comprende meglio, per Bobbio, se si considera il fatto che, prima

ancora dei diritti, sono antinomici e spesso incompatibili tra loro i valori

fondanti i diversi diritti. Perciò, «due diritti fondamentali ma antinomici non

possono avere, gli uni e gli altri, un fondamento assoluto, un fondamento cioè

che renda un diritto e il suo opposto, entrambi, inconfutabili e irresistibili»17.

Queste sono, dunque, le ragioni che secondo Bobbio valgono a rendere

vana qualsiasi ricerca sul fondamento ultimo dei diritti dell’uomo. Da questo

punto di vista, il bersaglio che tale scetticismo intende raggiungere per criticare

è rappresentato dal razionalismo etico, il quale ha trovato espressione nelle

correnti giusnaturalistiche più intransigenti. Il razionalismo etico, secondo

Bobbio, «accanto al dogma della dimostrabilità dei valori ultimi […], sostiene

anche che la dimostrata razionalità di un valore è condizione non solo

necessaria ma sufficiente della sua attuazione»18; in altre parole, i diritti

dell’uomo sarebbero meglio attuati se venissero fondati su quei valori ultimi

che il razionalismo etico è in grado di dimostrare. Anche questo assunto,

tuttavia, «è smentito dall’esperienza storica»19: paradossalmente, infatti, i diritti

umani sono maggiormente garantiti e attuati nella nostra epoca nonostante la

crisi sui loro fondamenti, che non nelle epoche in cui si riteneva di aver trovato

un argomento irresistibile per fondarli. Per questo Bobbio esorta a prendere

come punto di riferimento necessario la Dichiarazione universale dei diritti

dell’uomo del 1948, la quale, da un lato, ha fatto perdere al problema dei

fondamenti dei diritti umani gran parte della sua importanza, ma, dall’altro, ha

generato un nuovo problema, ben più serio del precedente, ovvero quello delle

condizioni e degli strumenti per garantire meglio i diritti dell’uomo così

proclamati. Di fronte a questo problema, quello dei fondamenti perde, se non

d’interesse e di validità, quanto meno di attualità, tanto che Bobbio è indotto a

concludere il suo saggio affermando notoriamente: «Il problema di fondo

17 Ivi, p. 13.18 Ivi, p. 14.19 Ivi, p. 15.

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relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto

quello di proteggerli. E’ un problema non filosofico ma politico»20.

3. I “diritti storici” e il “consensus omnium gentium”

A questo punto ci si potrebbe chiedere: davvero, o meglio fino a che

punto, Bobbio ritiene il problema del fondamento dei diritti umani così poco

influente? E poi, il suo scetticismo è effettivamente così radicale come sembra

trasparire dai suoi contributi teorici sinora esaminati? Già precedentemente si è

anticipato come, in realtà, il pensiero di Bobbio sulle grandi questioni giuridico-

politiche del nostro tempo (quali i diritti umani sicuramente sono) non possa

interpretarsi in maniera stringente e univoca, dato che lo stesso Autore tende a

renderlo aperto anche ad un certo sistema di valori. E a ben guardare, in tema di

diritti umani è già notevole nella riflessione di Bobbio la loro caratterizzazione

in senso storicistico: uno dei punti fermi, dal quale Bobbio stesso dichiara di

non essersi mai allontanato21, è la convinzione che i diritti naturali siano, in

realtà, “diritti storici”, che nascono e si affermano nell’età moderna insieme con

la concezione individualistica della società e sono essi stessi uno dei maggiori

indicatori del progresso storico. Già questa visione dei diritti dell’uomo, e il

contestuale affidamento ad una filosofia della storia per certi versi

progressista22, contribuiscono a non rendere lo scetticismo di Bobbio uno

20 Ivi, p. 16.21 Cfr. N. BOBBIO, Introduzione a L’età dei diritti, cit.22 Bobbio, pur non ritenendosi un “cieco assertore del progresso” (cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, in ID., L’età dei diritti, cit., pp. 45-65), non disdegna, pur nella sua convinzione che la storia sia ‘ambigua’, di considerare come indicatori del progresso verso il meglio, alla maniera kantiana, determinati segni storici, ispirati al celebre signum prognosticum della filosofia della storia di Kant (su cui si veda I. KANT, Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio, in ID., Scritti di storia, politica e diritto, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 223-239, nonché N. BOBBIO, Kant e la Rivoluzione francese, in ID., L’età dei diritti, cit., pp. 143-155). Uno di questi segni è rappresentato, secondo Bobbio, proprio dall’attuale dibattito sempre più ampio sui diritti dell’uomo a seguito della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., pp. 49-50).

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scetticismo rigido o, peggio ancora, nichilista, e d’altra parte sembrano

introdurre nella riflessione dell’Autore una sorta di fondamento storicistico dei

diritti umani, che non per forza costituisce un elemento di assoluto relativismo.

Bobbio sa bene, infatti, che «i diritti dell’uomo, per fondamentali che

siano, sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte

per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in

una volta e non una volta per sempre»23; e tuttavia, questi stessi diritti vengono

poi così a stratificarsi, e a quelli che diventano ‘vecchi’ diritti se ne affiancano

dei ‘nuovi’, a volte anche incompatibili coi ‘vecchi’. In altre parole, il catalogo

dei diritti fondamentali e i loro stessi fondamenti restano, per Bobbio, sempre

“aperti” e su di un piano storico, senza mai diventare assoluti o definitivi; né si

relativizza, in tutto questo, ciò che la storia ha già acquisito e ciò che gli uomini

hanno strenuamente rivendicato e difeso, su tutto ciò anzi formandosi una sorta

di consensus omnium gentium che vale a rendere ancora più saldi e condivisi

generalmente certi diritti fondamentali.

A ben vedere, quest’ultimo argomento introduce un altro elemento

importante nella riflessione di Bobbio sui fondamenti dei diritti umani. Il

consenso generalizzato che storicamente si è formato su certi diritti

fondamentali degli uomini è rappresentato al meglio, per l’Autore,

dall’adesione della gran parte dei governi mondiali alla Dichiarazione

universale dei diritti dell’uomo del 1948. Questa adesione ha reso ancor meno

rilevante il problema dei fondamenti dei diritti umani, spostando l’attenzione

sulle soluzioni pratiche più efficaci per garantire e tutelare effettivamente i

diritti così sanciti. Bobbio considera fondamentale questa Dichiarazione e ne

enfatizza il valore e i gli intenti, se non altro perché essa rappresenta realmente

un punto d’incontro decisivo sulla questione dei diritti umani. L’Autore, però, si

spinge ancora più in là quando, in un altro saggio, non esita ad affermare che la

Dichiarazione «rappresenta la manifestazione dell’unica prova con cui un

sistema di valori può essere considerato umanamente fondato e quindi

riconosciuto: e questa prova è il consenso generale circa la sua validità. I

23 N. BOBBIO, Introduzione a L’età dei diritti, cit.

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giusnaturalisti avrebbero parlato di “consensus omnium gentium” o “humani

generis”»24.

In questo modo, però, come ha notato Baccelli, «Bobbio finisce per

reintrodurre una forma di fondamento»25. E d’altra parte, lo stesso Bobbio

ammette che, a suo giudizio, vi sarebbero «tre modi di fondare i valori: il

dedurli da un dato obbiettivo costante, per esempio la natura umana; il

considerarli come verità di per se stesse evidenti; e infine lo scoprire che in un

dato periodo storico sono generalmente acconsentiti (la prova, appunto, del

consenso)»26. Anche quest’ultimo è considerato dunque, dall’Autore, come un

modo di fondare comunque i valori, e tutto ciò sembra attenuare visibilmente

quello scetticismo metodologico e assiologico della riflessione di Bobbio che si

era messo in luce precedentemente. Quindi si può riparlare, per Bobbio, non

solo di ‘fondamento’ ma anche, e soprattutto, di ‘valori’, in base alla

considerazione per cui «un valore sarebbe tanto più fondato quanto più è

acconsentito»27. Certo, aggiunge l’Autore, «si tratta di un fondamento storico e

come tale non assoluto: ma è l’unico fondamento, quello storico del consenso,

che può essere attualmente provato»28. Tutto questo si ricollegherebbe

comunque, in ultima istanza, ad un’esigenza latu sensu giuspositivistica, in base

alla quale, con la Dichiarazione del 1948 (espressione di un fondamento

consensuale) si è aperta una fase «in cui l’affermazione dei diritti è insieme

universale e positiva»29.

4. Le esigenze giusnaturalistiche e l’“appello ai valori”

Se, tuttavia, queste esigenze giuspositivistiche ritornano periodicamente

nella riflessione di Bobbio sui diritti dell’uomo, è anche vero, però, che non

24 N. BOBBIO, Presente e avvenire dei diritti dell’uomo, in ID., L’età dei diritti, cit., pp. 18-19.25 L. BACCELLI, Il particolarismo dei diritti. Poteri dell’individuo e paradossi dell’universalismo, Carocci, Roma, 1999, p. 97.26 N. BOBBIO, Presente e avvenire dei diritti dell’uomo, cit., p. 19.27 Ivi, p. 20.28 Ibidem.29 Ivi, p. 23.

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possiamo non rilevare come l’Autore sia pure influenzato da alcune esigenze

giusnaturalistiche. Quando, infatti, Bobbio ribadisce il fatto che non si può

ragionare sui diritti umani in termini di assolutezza e ritenere gli stessi fondati

su valori ultimi e inconfutabili, contestualmente egli non può fare a meno di

salvare alcuni diritti (e i valori che li giustificano) dalla relatività storica, dalle

incompatibilità e dalle antinomie con gli altri diritti, così da ritenere gli stessi,

in un certo modo, “assoluti”.

E’ ciò su cui ha insistito anche Antonio Tarantino, quando ha messo in

evidenza questa che, a suo giudizio, è una incongruenza del pensiero di

Bobbio30. In realtà questa apparente incongruenza si spiega bene se si fa ancora

una volta riferimento all’ambivalenza della riflessione bobbiana e al suo

spaziare dalla teoria del diritto a campi più propri della filosofia politica. Per

Bobbio, infatti, esistono comunque alcuni diritti umani assoluti, espressioni di

quelli che egli stesso non esita a definire “valori assoluti”. A tal proposito egli

scrive: «Intendo per “valore assoluto” lo status che compete a pochissimi diritti

dell’uomo, valevoli in tutte le situazioni e per tutti gli uomini senza distinzione.

Si tratta di uno status privilegiato che dipende da una situazione che si verifica

molto raramente: è la situazione in cui vi sono diritti fondamentali che non

vengono in concorrenza con altri diritti pure fondamentali»31.

Queste parole sono emblematiche, e Bobbio, più avanti, dice di riferirsi,

in particolare, a due diritti fondamentali, i quali sono da considerarsi assoluti

perché i correlativi diritti che in teoria concorrerebbero con essi sono

assolutamente e intransigentemente da condannare, non potendo questi

richiedere alcuna attuazione o protezione e aspirare così ad essere parimenti

fondamentali e quindi incompatibili con i primi. Tali diritti (in teoria

concorrenti) sarebbero, per Bobbio, il diritto a possedere schiavi e il diritto a

torturare: due ‘diritti’ da sopprimere nella maniera più assoluta; mentre i due

diritti umani “assoluti” e che non ammettono mai eccezioni sono, perciò, il

diritto a non essere sottoposti a schiavitù e il diritto a non essere torturati.

30 Cfr. A. TARANTINO, I diritti umani fra natura e storia, in L. Lippolis (a cura di), La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo verso il Duemila, ESI, Napoli, 2001, pp. 271-294.31 N. BOBBIO, Presente e avvenire dei diritti dell’uomo, cit., p. 39.

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Infine, una valenza del giusnaturalismo ritorna nella riflessione di Bobbio

quando egli enfatizza quella che definisce come una vera e propria «rivoluzione

copernicana […] nel senso kantiano, come capovolgimento del punto di

osservazione»32. Questa rivoluzione radicale attiene, in sostanza, al modo di

concepire la struttura del rapporto politico: il giusnaturalismo, per Bobbio, è

stato fondamentale per la considerazione del rapporto tra governanti e governati

non più dal punto di vista dei primi ma dal punto di vista dei secondi, non più

ex parte principis bensì ex parte civium. La teoria dei diritti naturali degli

individui che precedono lo Stato e vincolano, in quanto originari, ogni potere

politico ha il grande merito di decretare la fine di una fede cieca nel modello

aristotelico e organicista, secondo cui «il tutto (la società) è anteriore alle sue

parti»33. A questo modello Bobbio ne contrappone un altro, che è figlio delle

teorie giusnaturalistiche e, in particolare, di quella tra esse che l’Autore ritiene

più importante, ovvero il giusnaturalismo lockiano: si tratta, in pratica, della

concezione individualistica della società, come tale contrapposta a quella

organicistica e fondante il pensiero politico moderno.

Bobbio fa sua in maniera decisa questa concezione individualistica, in

base alla quale l’individuo, con i suoi diritti, viene prima del “tutto”, della

società già organizzata politicamente dal potere (la polis di Aristotele). Tanto è

fondamentale, per Bobbio, questa concezione che egli la pone alla base

dell’idea moderna di democrazia, la quale «deve essere correttamente definita

non come veniva definita dagli antichi, il “potere del popolo”, ma come il

potere degli individui presi uno per uno, di tutti gli individui che compongono

una società retta da alcune regole essenziali tra cui quella fondamentale che

attribuisce a ciascuno, alla pari di tutti gli altri, il diritto a partecipare

liberamente alla presa delle decisioni collettive […]. La democrazia moderna -

precisa Bobbio- riposa sulla sovranità non del popolo ma dei cittadini»34. E

anche se, in altri scritti, Bobbio ha per lo più sempre sostenuto una concezione

32 N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 56.33 N. BOBBIO, L’eredità della grande Rivoluzione, in ID., L’età dei diritti, cit., p. 127.34 Ivi, pp. 128-129.

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procedurale della democrazia35, egli non ha mai rinunciato a quello che

significativamente definisce come un necessario «appello ai valori»36.

Quest’ultimo è sempre doveroso al fine di rispondere a delle questioni

problematiche fondamentali: «Se la democrazia -si chiede Bobbio- è

prevalentemente un insieme di regole di procedura, come può pretendere di

contare su “cittadini attivi”? Per avere dei cittadini attivi non occorrono forse

degli ideali? […] Ma come non rendersi conto quali grandi lotte ideali abbiano

prodotto quelle regole? Certo -risponde Bobbio- occorrono gli ideali»37. E non

per niente, nell’elencare questi valori imperituri, egli si riferisce all’ideale della

“tolleranza”, all’ideale della “nonviolenza”, a quello della libertà delle idee e,

infine, all’ideale della “fratellanza”38.

Tutto questo, oltre a rappresentare una riprova dell’ antiriduzionismo

bobbiano, legittima la celebre affermazione di Bobbio, che così dichiarava

altrove: «Di fronte allo scontro delle ideologie, dove non è possibile alcuna

tergiversazione, ebbene, sono giusnaturalista; riguardo al metodo, sono con

altrettanta convinzione, positivista»39. Ecco ancora una volta dimostrata la

necessità di valutare appieno la complessità del suo pensiero.

5. I “vari fondamenti possibili”

35 Cfr. N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 1984, ove l’Autore precisa che «l’unico modo d’intendersi quando si parla di democrazia […] è di considerarla caratterizzata da un insieme di regole (primarie o fondamentali) che stabiliscono chi è autorizzato a prendere le decisioni collettive e con quali procedure» (ivi, p. 4). 36 Ivi, p. 28.37 Ivi, p. 29.38 Cfr. ivi, pp. 29-30.39 N. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Comunità, Milano, 1972, p. 146.

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Questa complessità si ritrova tutta anche nel particolare contributo che

Bobbio ha dato in tema di fondamenti dei diritti umani. Se per certi versi, come

si è visto in precedenza, si può validamente rilevare uno scetticismo circa la

problematica del fondamento di tali diritti, valutando poi complessivamente la

riflessione dell’Autore non si può non prendere atto di un antiriduzionismo di

Bobbio sui fondamenti. E questo antiriduzionismo vuol dire pure pluralismo.

Bobbio, infatti, non ha intenzione di eludere sic et simpliciter la questione del

fondamento dei diritti umani in quanto ormai irrilevante; suo intento è anche (e

soprattutto) problematizzare tale questione al fine di vedere se ci sono possibili

vie d’uscita, per quanto relative esse possano poi essere. L’Autore sa bene,

anzi, che il vero problema è rappresentato oggi proprio da una «crisi dei

fondamenti»40; e tuttavia non bisogna «tentare di superarla cercando altro

fondamento assoluto da sostituire a quello perduto. Il nostro compito, oggi, -

osserva Bobbio- è molto più modesto, ma anche più difficile. Non si tratta di

trovare il fondamento assoluto […] ma, di volta in volta, i vari fondamenti

possibili»41. Ecco il messaggio finale che lancia Bobbio, un messaggio che

certamente non può più dirsi scettico nel senso stretto del termine. Se poi si va a

vedere anche la strada che Bobbio traccia per la ricerca dei vari fondamenti

possibili non si può non apprezzare l’attualità e il valore della sua proposta,

nonché l’integrazione tra i vari campi di ricerca e l’apertura al pluralismo dei

contributi storici, filosofici, sociologici e giuridici.

Bobbio conclude infatti affermando che «anche questa ricerca dei

fondamenti possibili […] non avrà alcuna importanza storica se non sarà

accompagnata dallo studio delle condizioni, dei mezzi e delle situazioni in cui

questo o quel diritto possa essere realizzato. Tale studio è compito delle scienze

storiche e sociali. Il problema filosofico dei diritti dell’uomo non può essere

dissociato dallo studio dei problemi storici, sociali, economici, psicologici,

inerenti alla loro attuazione: il problema dei fini da quello dei mezzi. Ciò

significa che il filosofo non è più solo»42. Il filosofo, in altre parole, dovrà

40 N. BOBBIO, Sul fondamento dei diritti dell’uomo, cit., p. 16.41 Ivi, p. 16.42 Ibidem.

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confrontarsi e operare col sociologo, con lo storico, col giurista, con lo

economista e con lo scienziato in genere. Solo questa collaborazione potrà

portare a dare fondamenti più concreti e sensati ai diritti dell’uomo43. Ecco il

senso ultimo della riflessione di Bobbio; anche perché, è bene precisarlo, «il

filosofo, che si ostina a restar solo, finisce per condannare la filosofia alla

sterilità. Questa crisi dei fondamenti è anche un aspetto della crisi della

filosofia»44.

43 E’ ciò che Bobbio ha sostenuto anche nel saggio Diritti dell’uomo e società, dove l’Autore si rivolge, in particolare, proprio ai sociologi del diritto e auspica una proficua collaborazione tra la filosofia e la sociologia al fine di comprendere meglio la complessa questione dei diritti umani nel loro rapportarsi con la realtà sociale. Cfr. N. BOBBIO, Diritti dell’uomo e società, in ID., L’età dei diritti, cit., pp. 67-86. 44 N. BOBBIO, Sul fondamento dei diritti dell’uomo, cit., p. 16.

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