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Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 335 7262435 - 335 7262863 Fax: +39 06 62276535 [email protected] www.coisp.it CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE PRIMA SESTA 1° Sentenza dell' 08 ottobre 2010 Divulghiamo nr. 5 recenti Sentenze del Consiglio di Stato. I colleghi ricorrenti, dopo aver presentato e vinto Ricorso al Tar al fine dI ottenere il pagamento delle somme per il congedo ordinario non fruito, si erano nuovamente presentati al Tar per mancanza del soddisfo da parte del Ministero, al quale era stata disposto il Decreto Ingiuntivo. Contro il Decreto Ingiuntivo, il Ministero con le predette Sentenze, ha di fatto perso definitivamente tutti i Ricorsi prodotti. N. 04702/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 4702 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amoroso, con domicilio eletto presso l’ avv. Sandro Picciolini in Roma, viale Parioli, n. 72; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00273/2006, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME PER CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO (REVOCA DECRETO INGIUNTIVO). Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; "5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

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Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 335 7262435 - 335 7262863 Fax: +39 06 62276535 [email protected] – www.coisp.it

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE PRIMA SESTA 1° Sentenza dell' 08 ottobre 2010

Divulghiamo nr. 5 recenti Sentenze del Consiglio di Stato. I colleghi ricorrenti, dopo aver presentato e vinto Ricorso al Tar al fine dI ottenere il pagamento delle somme per il congedo ordinario non fruito, si erano nuovamente presentati al Tar per mancanza del soddisfo da parte del Ministero, al quale era stata disposto il Decreto Ingiuntivo. Contro il Decreto Ingiuntivo, il Ministero con le predette Sentenze, ha di fatto perso definitivamente tutti i Ricorsi prodotti.

N. 04702/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4702 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amoroso, con domicilio eletto presso l’ avv. Sandro Picciolini in Roma, viale Parioli, n. 72;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00273/2006, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME PER CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO (R EVOCA DECRETO INGIUNTIVO).

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

Viste le note difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato Barbieri e l’ avv. Amoroso.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell’ Interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento in favore del sig. (OMISSIS), già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non fruito, perché collocato in aspettativa per malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.

Il Tribunale amministrativo, in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie - indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’ obbligo di monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice, sottolineando che nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per infermità.

Il sig. (OMISSIS), costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello, insistendo per la conferma della sentenza appellata.

All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) L’ appello è infondato.

Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.

La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità (vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520; 21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n. 1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa) che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779; 27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).

Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:

- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);

- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non imputabile all’ interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);

- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;

- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).

La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

L’ appello va, quindi, respinto.

In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Severini, Presidente / Paolo Buonvino, Consigliere / Rosanna De Nictolis, Consigliere / Maurizio Meschino, Consigliere / Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione

2° Sentenza 8 ottobre 2010

N. 07362/2010 REG.SEN.

N. 02176/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

Sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2006, proposto dal Ministero dell'interno, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

(OMISSIS), non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00272/2006, resa tra le parti, concernente DECRETO

INGIUNTIVO PAGAMENTO FERIE NON FRUITE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero appellante l’

avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso

proposto dal Ministero dell’interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento in favore del sig.

(OMISSIS), già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non

fruito, perché collocato in aspettativa per malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità

fisica.

Il Tribunale amministrativo, in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non

viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie -

indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’ obbligo di monetizzazione

per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio,

tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice.,

sottolineando che nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in

aspettativa per infermità.

Il sig. (OMISSIS) non si è costituito in giudizio.

All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) L’ appello è infondato.

Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18

d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio

normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo

sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di

concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante,

infatti, da queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso

sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che

non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.

La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:

2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione

dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità

(vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle

tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520;

21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n.

1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto

orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si

configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa)

che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui

costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779;

27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).

Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:

- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione,

non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è

stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita

dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del

periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);

- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non imputabile all’

interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che

per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e

non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento

in aspettativa per malattia);

- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al

compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18

del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò

non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la

mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;

- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità,il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo

costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il

secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).

La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte

dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per

equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per

riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del

pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.

L’ appello va, quindi, respinto.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituitala parte intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.

Nulla per le pese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori: Giuseppe Severini,

Presidente / Paolo Buonvino, Consigliere / Rosanna De Nictolis, Consigliere / Maurizio Meschino, Consigliere / Bruno

Rosario Polito, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione

3° Sentenza 8 ottobre 2010

N. 07361/2010 REG.SEN.

N. 02120/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amoroso, con domicilio eletto presso l’ avv.to Sandro

Picciolini in Roma, viale Parioli, 72;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00276/2006, resa tra le parti,

concernente PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO PER GIORNI DI CONGEDO ORDINARIO NON

FRUITO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le note difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le

parti l’ avvocato dello Stato Barbieri e l’ avvocato Amoroso.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell’interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la

condanna al pagamento in favore del sig. (OMISSIS), già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una

somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non fruito, perché collocato in aspettativa per

malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.

Il Tribunale amministrativo, in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di

congedo ordinario non viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del

mancato godimento delle ferie - indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’

indennità sostitutiva. L’ obbligo di monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso

eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa

sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio. Avverso detta sentenza ha proposto appello il

Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice, sottolineando che nessuna pretesa

economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per

infermità.

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

Il sig. (OMISSIS), costituitosi in giudizio ha, in via preliminare, eccepito l’ inammissibilità dell’ appello per

acquiescenza del Ministro istante alla sentenza di primo grado; nel merito ha contraddetto i motivi di

impugnativa, insistendo per la conferma della sentenza appellata.

All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) L’appello è infondato.

Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo

ordinario di cui agli artt. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le

Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad

ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999)

e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il

personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio

1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da

queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al

compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da

imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento

in aspettativa.

La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:

2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante

corresponsione dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto

collocato in aspettativa per infermità (vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente

pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato,

che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520; 21 aprile 2008, n. 1765,

specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n. 1084; e

già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso

l’opposto orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle

ferie non godute non si configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo

stato di infermità causante l’aspettativa) che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la

quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui costringa il dipendente ad effettuare la prestazione

lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779; 27 aprile 2005, n. 1956; 27

dicembre 2004, n. 8245).

Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in

rilievo:

- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36

della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del

lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale -

che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del

lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia:

Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non

imputabile all’ interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso

sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione

lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione

in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa

per malattia);

- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in

cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt.

14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto

invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni

altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie

per collocamento in aspettativa per infermità;

- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità,il diritto al congedo ordinario e al compenso

sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso

si dovrà sostituire il secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).

La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non

recedono a fronte dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di

consequenzialità la maturazione del diritto alla ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in

diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per equivalente. In contrario, come posto in

rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in

ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del

pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del

diritto al riposo per ferie.

L’ appello va, quindi, respinto.

In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Severini, Presidente / Paolo Buonvino, Consigliere / Rosanna De Nictolis, Consigliere / Maurizio

Meschino, Consigliere / Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione

o Regionale del Lazio

11

"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

4° Sentenza 8 ottobre 2010

N. 07360/2010 REG.SEN.

N. 02005/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amoroso, con domicilio eletto presso l’ avv.to Sandro Picciolini in

Roma, viale Parioli, 72;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00275/2006, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO

SOMME PER CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le note difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato Barbieri e l’ avvocato Amoroso.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

o Regionale del Lazio

12

"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso

proposto dal Ministero dell’interno in opposizione a un decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento in favore del sig.

(OMISSIS), già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non

fruito, perché collocato in aspettativa per una malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità

fisica.

Il Tribunale amministrativo in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non

viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie -

indipendentemente da un’espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’ obbligo di

monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la

dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio. Avverso

detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice sottolineando

che, nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per

infermità.

Il sig. (OMISSIS), costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello, insistendo per la conferma della sentenza

appellata. All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) L’ appello è infondato.

Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18

d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del

provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001

ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio

1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio

1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da queste disposizioni

si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso sostitutivo postula che il fatto

causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della

malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.

La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:

2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione

dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità

(vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle

tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520;

21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n.

1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto

orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si

configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa)

che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui

costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779;

27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).

Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:

- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione,

non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita

dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del

periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);

- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non imputabile all’

interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che

per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e

non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento

in aspettativa per malattia);

- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al

compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18

del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò

non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la

mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;

- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità,il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo

costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il

secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).

La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte

dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla

ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per

equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per

riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del

pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.

L’ appello va, quindi, respinto.

In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori: Giuseppe Severini, Presidente / Paolo Buonvino, Consigliere / Rosanna De Nictolis, Consigliere / Maurizio Meschino, Consigliere / Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

5° Sentenza 05 ottobre 2010

N. 07295/2010 REG.SEN.

N. 05775/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5775 del 2006, proposto dal Ministero dell'interno , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amoroso, con domicilio eletto presso l’ avv. Sandro Picciolini in Roma, viale Parioli, n. 72;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00274/2006, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME PER FERIE NON FRUITE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le note difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato Barbieri e l’ avvocato Amoroso.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell’interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

in favore del sig. (OMISSIS), già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non fruito, perché collocato in aspettativa per malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.

Il Tribunale amministrativo regionale , in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie - indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’ obbligo di monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio. Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice , sottolineando che nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per infermità.

Il sig. (OMISSIS), costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello, insistendo per la conferma della sentenza appellata.

All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) ) L’ appello è infondato.

Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.

La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:

2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità (vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520; 21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n. 1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa) che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779; 27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).

Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:

- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la

o Regionale del Lazio

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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito

conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);

- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non imputabile all’ interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);

- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;

- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).

La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.

L’ appello va, quindi, respinto.

In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori: Giuseppe Severini, Presidente / Paolo Buonvino, Consigliere / Rosanna De Nictolis, Consigliere / Maurizio Meschino, Consigliere / Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione