5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante
-
Upload
milanospaziocomune -
Category
Law
-
view
117 -
download
1
Transcript of 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante
![Page 1: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/1.jpg)
1
ALLEGATO A) ALLA DELIB.G.P.NN. 198/65367 DEL 28-8-2 012
PROVINCIA DI FERRARA
Prot. n…… Rep.n. …..
CONCESSIONE IN COMODATO PRECARIO DELL’IMMOBILE
DENOMINATO “EX COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ”
SITO IN FERRARA, VIA POLEDRELLI N. 21
…/…/……
L'anno ……….., questo giorno di ………… del mese di ………, in
Ferrara, C.so Isonzo n. 26, presso gli Uffici della Provincia di Ferrara.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di
legge, tra la PROVINCIA DI FERRARA (c.f.00334500386), rappresentata
dal suo Dirigente Ing. Mauro Monti, in qualità di Dirigente del Settore
Tecnico, Infrastrutture, Edilizia, Protezione Civile, Appalti e Gare e
Patrimonio, che agisce in esecuzione della Deliberazione della Giunta
Provinciale nn. ……………. del …………………., esecutiva ai sensi di legge,
di seguito denominata anche “Provincia” o “Comodante”, e l’Associazione
Grisù (C.F.:……………………), rappresentata da Fabrizio Casetti, nato a ….
Il … Residente a… , in qualità di presidente, che agisce in esecuzione della
……………………….., esecutiva ai sensi di legge, di seguito denominata
anche “Comodatario”.
Premesso che
- l’Associazione Grisù, con nota n. 44783 del 07/06/2012 ha formulato
un progetto rientrante nel piano di sviluppo delle politiche culturali europee
di sostegno alla produzione creativa, consistente nella riconversione di uno
spazio dismesso, di proprietà della Provincia di Ferrara, denominato “ex
![Page 2: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/2.jpg)
2
comando dei Vigili del Fuoco”, nel futuro “Spazio Grisù”, incubatore per
“imprese creative d’eccellenza”, con ricaduta sulla realtà ferrarese ma anche
su quella internazionale;
- L’associazione Grisù è stata costituita in data 22/03/2012, non
persegue finalità di lucro ed ha come scopo principale la promozione di
attività creative e artistiche spaziando dall’arte al design dall’architettura alle
nuove tecnologie e al video con particolare attenzione alla formazione e alle
fasi dello start up d’impresa.
- Che tali intenti sono perseguiti tramite la cessione temporanea da
parte dell’associazione di spazi e studi d’artista a singoli o associazioni
italiane od estere sulla base della qualità dei progetti presentati al momento
della richiesta degli spazi favorendo in tal modo la nascita di attività e servizi
legati alla creatività giovanile in un’ottica di scambi internazionali,
contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dei cittadini e a
una più completa formazione umana e civile.
- I contenuti del “Progetto Grisù” sono dettagliatamente enunciati nel
seguito;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO
1. La Provincia di Ferrara concede in comodato precario, ai sensi dell’art.
1810 C.C., all’Associazione Grisù la parte dell’immobile (come da
planimetria allegata) denominato “Ex Comando Provinciale Vigili del Fuoco”,
con salvezza degli effetti derivanti dall’attuazione del disposto di cui all’art.
23, comma 14 e seguenti, della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e
dell’art. 17 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge
![Page 3: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/3.jpg)
3
n.135 del 14-8-2012.
2. La porzione di immobile oggetto del presente contratto è censita al
Catasto del Comune di Ferrara come segue:
CATASTO TERRENI
- Foglio n. 376, particella n. 176;
CATASTO FABBRICATI
- Foglio n. 376, particella n.176, sub 1, sub 3, sub 7, sub 9.
3. COMPOSIZIONE. L’ex Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è
costituito da un complesso di edifici contigui disposti a cortina sul perimetro
di un poligono chiuso di forma rettangolare con un angolo ad ampio smusso
a 45° sul vertice nord-ovest. Gli edifici circondan o un'ampia corte esclusiva.
4. TIPOLOGIA E MORFOLOGIA. Gli edifici hanno le seguenti
caratteristiche tipologiche e morfologiche:
a) Corpo principale fronti NW e NE: fabbricato originario con tipologia
neoclassica stile impero, comprendente la torre di manovra, che
riprende la serialità tipica degli anni 30 per edifici pubblici ad angolo,
comprendente lo "smusso" planimetrico;
b) Prima addizione lato SW: fabbricato di tipologia capannone adibito a
rimesse a pianta rettangolare a un solo piano fuori terra;
c) Seconda addizione lato SE: fabbricato civile a due piani fuori terra a
pianta rettangolare adibito parte a servizi e casermaggio parte a
rimesse;
d) AREA SCOPERTA in corte composta da:
- Ampia zona a verde centrale, parzialmente pavimentata, con alberi di
alto fusto e materiale di scarto proveniente dalla demolizione di un
![Page 4: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/4.jpg)
4
bungalow;
- Anello asfaltato compreso tra gli edifici e la zona a verde;
5. L’accesso principale al complesso avviene da un cancello carraio
situato in via Poledrelli n.21. Accessi secondari sono situati:
a) in via Ortigara, pedonale con portoncino, per accesso agli uffici;
b) all’angolo tra via Ortigara e via Poledrelli, n. 3 accessi carrabili con
portoni da ripristinare;
c) in via Poledrelli, di fianco al principale, pedonale con portoncino.
6. Gli edifici e l’area scoperta saranno consegnati all’atto della stipula del
presente comodato e saranno occupati progressivamente rispetto alle
esigenze dell’Associazione “Grisù” e ai tempi di ripulitura e recupero degli
spazi.
7. All’atto della consegna al comodatario della parte di complesso
immobiliare oggetto del presente contratto sarà redatto apposito verbale di
consegna e consistenza da redigersi in contraddittorio ed a cui si farà
riferimento per la riconsegna al termine del comodato.
8. Le parti danno atto che, ai fini dell’art. 1803 del Codice Civile, il
presente comodato assicura i termini recati dal comma 2 del medesimo
articolo 1803 del Codice Civile in quanto l’interesse della Provincia, in qualità
di comodante, non ha di per sè contenuto patrimoniale ovvero, con
riferimento alle opere di manutenzione straordinaria di cui nel seguito,
queste ultime costituiscono prospettiva di interesse secondario della
Provincia medesima il cui vantaggio, indiretto e mediato, non viene a
trovarsi in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al
comodatario.
![Page 5: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/5.jpg)
5
9. Peraltro, poiché l’immobile è inserito nel piano delle alienazioni
immobiliari allegato al bilancio di previsione 2012 approvato con delibera del
Consiglio Provinciale n. 7/85822/2011 del 25/01/2012, e modificato, da
ultimo, con delibera del Consiglio Provinciale n. 29/13863 del 08/03/2012,
con il presente comodato la Provincia assicura la custodia dell’immobile e la
sua conservazione fino all’avveramento della vendita.
Art. 2 - DURATA
1. Il comodato avrà validità dalla data di sottoscrizione del presente atto
fino all’avvenuta eventuale alienazione dell’immobile mediante gara
pubblica, le cui procedure sono state avviate dalla Provincia.
2. Data l’indeterminatezza dell’avverarsi dell’evento futuro, si stabilisce
che il contratto di comodato si intende comunque automaticamente risolto al
compimento del terzo anno decorrente dalla data di stipula, salvo rinnovo
per un periodo di anni due da formalizzarsi nelle medesime forme del
presente contratto.
3. In deroga alle disposizioni dell’art. 1810 C.C., in considerazione della
particolare natura e utilità pubblica delle attività svolte la Provincia potrà
recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno otto mesi da
comunicare per iscritto al Comodatario.
Art. 3 - STRUTTURE CONCESSE AL COMODATARIO
1. La porzione di immobile oggetto del presente comodato è costituita
dagli edifici graficamente evidenziati con velatura di colore verde nella
planimetria che si allega al presente atto come sub 1) e dall’intera area
scoperta di cui all’art. 1, comma 4, lettera d).
2. La Provincia manterrà l’uso delle restanti porzioni di immobile,
![Page 6: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/6.jpg)
6
pertanto il comodatario consentirà l’accesso all’immobile ed all’area
scoperta senza limitazione alcuna al personale ed ai mezzi della Provincia
stessa e di eventuali soggetti terzi da questa autorizzati.
3. Con la firma del presente contratto, il Comodatario accetta in
comodato le strutture di cui al comma 1 nello stato di fatto in cui esse si
trovano, dichiarandole comunque idonee all'esercizio delle attività che vorrà
espletarvi e al conseguimento delle relative autorizzazioni per l'uso
dell'immobile di cui al successivo art. 4 e così come risulteranno descritte
nel verbale di consegna e consistenza di cui all’art.1 e si impegna a
restituirle al termine del contratto nelle medesime condizioni in cui le ha
ricevute, salvo il normale deperimento d’uso.
4. L’ottenimento di ogni titolo edilizio e dei conseguenti certificati di
agibilità, eventualmente necessari all’espletamento delle attività previste dal
progetto e comportanti eventuali interventi di sistemazione, saranno a totale
cura e spese del comodatario.
5. L’eventuale cambio di destinazione urbanistica sarà a totale cura e
spese del comodatario.
6. Al termine del presente contratto verrà redatto apposito verbale di
riconsegna e verifica.
7. Ai fini degli obblighi assunti dal comodatario con il presente articolo, la
Provincia assicura, per quanto nelle disponibilità proprie, appropriate forme
di assistenza ed intermediazione.
Art. 4 - USO DELL’IMMOBILE
1. Il Comodatario dovrà utilizzare l’immobile oggetto del presente
comodato in coerenza con gli obiettivi del progetto denominato “Spazio
![Page 7: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Grisù”, di cui in premessa, di seguito per brevità denominato “progetto”.
2. Il complesso concesso in comodato dovrà essere adibito a:
a) Creazione di una “Factory” basata sui concetti di creatività,
produttività, condivisione, con forte attenzione alla sostenibilità e al
sociale.
b) Svolgimento di Workshop in collaborazione con università italiane ed
estere che si occupano di tematiche legate all’arte, all’architettura, al
design, al fund raising e all’economia della cultura, con inoltre la
finalità di riportare in città eccellenze ferraresi che attualmente
lavorano all’estero e invitare eccellenze internazionali interessate ad
uno scambio con la creatività italiana;
c) Fucina creativa per studi di giovani architetti, designer, grafici, artisti,
esperti di web, realtà aumentata e nuove tecnologie, utilizzando gli
spazi comuni per scambio di idee e co-working, dal quale possano
nascere collaborazioni trasversali, all’insegna della sinergia delle
competenze;
d) Organizzazione di laboratori, mostre, spettacoli e concerti anche per
coinvolgere la realtà del quartiere in un ottica di riqualificazione,
soprattutto sociale, attraverso il coinvolgimento di anziani e bambini;
e) Organizzazione di spazi da offrire gratuitamente in autogestione per
avviare “start up” di imprese creative e/o favorire l’espansione di realtà
imprenditoriali avviate da poco ma potenzialmente in forte crescita.
3. L’autogestione degli spazi sarà disciplinata da precise regole stabilite
dall’associazione no profit “Grisù”, la quale affiderà la gestione degli spazi
stessi ad un apposito Comitato e si occuperà della ricerca di finanziamenti,
![Page 8: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/8.jpg)
8
puntando soprattutto su sponsor tecnici e su fondi europei. Ogni anno il
Comodatario darà formale e puntuale informazione alla Provincia.
4. Le attività che si realizzeranno nell’immobile oggetto del presente atto
dovranno essere svolte dal Comodatario nel pieno rispetto della normativa
vigente, in particolare in materia di sicurezza, e tenendo conto delle
condizioni di igiene, salubrità, vetustà e sicurezza statica dell’immobile
stesso.
5. Il Comodatario, in relazione alle attività via via svolte, sarà in ogni caso
tenuto al rispetto delle corrispondenti disposizioni vigenti in materia.
6. Il Comodatario risponderà in proprio dell’uso dell’immobile concesso in
comodato, che non potrà in alcun modo comportare responsabilità in capo
alla Provincia di Ferrara.
7. Il Comodatario, entro un anno di tempo decorrente dalla data di stipula
del presente contratto, dovrà avviare le attività di cui al comma 2 del
presente articolo, pena la risoluzione del contratto.
Art. 5 - GESTIONE DEL PERSONALE
1. Il Comodatario corrisponderà gli stipendi ed emolumenti al personale
eventualmente dipendente nell'osservanza delle norme di legge in vigore e
dei contratti di lavoro, anche per quanto riguarda gli oneri assicurativi e
previdenziali;
2. Il Comodatario osserverà ogni norma vigente in materia di
assicurazioni sociali e di impiego e di tutela della salute dei lavoratori e
assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni
eventualmente arrecati dal personale e dai volontari a persone e a cose
nell'esecuzione delle attività svolte nell’immobile;
![Page 9: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/9.jpg)
9
3. Il mancato rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti potrà essere
considerato causa di risoluzione del contratto.
Art. 6 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IM MOBILE
1. Relativamente all’immobile oggetto del presente comodato, Il
Comodatario garantisce il rispetto delle finalità principali del progetto come
indicate all’art. 4 del presente atto, fornendo ogni documentazione e/o
informazione utile e necessaria anche per la verifica del rispetto degli
obblighi di cui all’art. 5.
2. Il Comodatario ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di
soggetti terzi, purchè qualificati ed in regola con le normative vigenti per
prestazioni di servizi e per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.
3. Tutte le spese per la conduzione dell’immobile, a decorrere dalla
consegna dell’immobile stesso, sono a carico del Comodatario, che
provvederà tempestivamente a propria cura e spese alle eventuali
volturazioni relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua) ed
ai nuovi allacciamenti eventualmente necessari per lo svolgimento delle
attività, nonché alle tasse, imposte e tariffe (es. T.I.A.) attribuibili al
comodatario in ragione della porzione di immobile concessa ed occupata.
4. Tutti gli eventuali oneri e le spese di custodia e guardiania della parte
di immobile concessa in comodato sono a carico del Comodatario.
5. La gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di tutti gli impianti
installati nell’immobile, ivi compresa l’assunzione delle responsabilità
previste dalle normative vigenti relativamente all’impianto termico, impianto
elettrico, agli scambiatori del teleriscaldamento ed ai presidi antincendio
(estintori, idranti, ecc.) sono a carico del Comodatario
![Page 10: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/10.jpg)
10
6. Tutte le attività e le opere di manutenzione e gestione ordinaria
dell’immobile necessarie alla fruizione dell’immobile stesso secondo le
finalità di cui al presente contratto sono a carico del Comodatario.
7. In relazione all’obbligazione assunta dal Comodatario di effettuare una
buona e confacente manutenzione ordinaria dell’immobile, il medesimo
garantisce la libertà di accesso a tutte le strutture da parte del personale
della Provincia di Ferrara per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal
senso.
8. La Provincia effettuerà periodicamente ed a propria discrezione,
sopralluoghi, ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e
manutenzione ordinaria.
9. Il Comodatario prende atto che la mancata o carente manutenzione
ordinaria dell’immobile, come sopra accertata, costituirà per la Provincia
motivo di richiesta di immediata restituzione del bene a termini dell’art. 1804
del codice civile.
Art. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE
1. Il Comodatario si obbliga ad eseguire tutti i lavori necessari ed urgenti
per consentire l’uso dell’immobile, previa presentazione dei relativi progetti
che dovranno essere approvati dalla Provincia.
2. Le spese per l’adattamento e la sistemazione dei locali rimarranno a
carico del comodatario.
3. L’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria da parte del
Comodatario sarà sempre subordinata all'acquisizione di preventivo parere
favorevole della Provincia da esprimere in sede di valutazione del relativo
progetto e non daranno diritto ad alcun rimborso.
![Page 11: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/11.jpg)
11
4. Eventuali migliorie all’immobile potranno pure essere effettuate dal
Comodatario, previa acquisizione di preventivo parere favorevole della
Provincia da esprimere in sede di valutazione del relativo progetto.
5. Gli interventi di manutenzione straordinaria e le migliorie eseguite dal
Comodatario saranno sottoposte a verifica al termine dei lavori le cui
risultanze potranno essere oggetto di apposito verbale da redigersi in
contraddittorio in riscontro alla regolare esecuzione delle opere in conformità
al progetto approvato.
6. In caso di difformità non sanabili, la Provincia si riserva la facoltà di
richiedere la rimessa in pristino con eventuale rimozione delle opere e/o il
risarcimento di ogni eventuale danno.
7. Nel caso in cui l’immobile venga alienato, anche prima della scadenza
del presente contratto di comodato, il Comodatario non avrà diritto ad alcun
rimborso a ristoro delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione
straordinaria e per le migliorie di cui ai punti precedenti, ancorché
autorizzate dalla Provincia.
8. In tutti i casi la realizzazione degli interventi e delle opere di
manutenzione straordinaria e delle migliorie, salvo patto contrario, non
daranno diritto ad alcuna pretesa da parte del Comodatario e, al termine del
rapporto e sempre salvo patto contrario, resteranno definitivamente acquisiti
al patrimonio provinciale.
![Page 12: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Art. 8 - ASSICURAZIONI
1. Gli oneri di assicurazione derivanti dalla polizza incendio/tutti i rischi a
protezione dell’immobile restano espressamente in capo alla Provincia in
qualità di proprietaria.
2. La tutela assicurativa dei beni mobili di proprietà di Grisù contenuti nei
locali dello stabile resterà a carico del comodatario.
3. Relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/RCO), la
Provincia assicurerà la copertura per le responsabilità ad essa derivanti in
quanto proprietaria del fabbricato.
4. Il Comodatario, pertanto, dovrà attivare proprie polizze di RCT/RCO a
copertura delle responsabilità conseguenti alla gestione degli immobili ed
all’esercizio delle attività in essi intraprese.
Art. 9 - CONSEGNA DELL’IMMOBILE
1. Al verbale di consegna di cui all’art. 1.7 sarà allegato l’elenco dei beni
mobili presenti nell’immobile con l’indicazione della proprietà, corredato di
idonea documentazione fotografica.
2. Alla scadenza del contratto verrà redatto apposito verbale di
riconsegna e verifica.
3. Il Comodatario si impegna a riconsegnare l’immobile nello stato in cui
lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso e si impegna a risarcire
eventuali danni causati ai beni stessi nel corso del comodato.
Art. 10 - RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE E CONTROVER SIE
1. Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno
riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia, con particolare
![Page 13: 5 ferrara. assegnazione diretta a collettivo, ma non occupante](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022071817/55ae284e1a28ab143c8b47eb/html5/thumbnails/13.jpg)
13
riguardo agli artt. 1803 e seguenti.
2. In caso di qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà
competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.
3. E’ escluso il giudizio arbitrale.
Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente
atto, quali spese di bollo e registrazione, sono a carico del Comodatario che
si impegna a corrisponderle con le modalità stabilite dalla Provincia che
successivamente trasmetterà relativa rendicontazione.
2. Il presente contratto di comodato sarà registrato a cura della Provincia
di Ferrara in termine fisso ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Parte Prima
della Tariffa allegata al DPR 131/86.
3. Il presente atto viene sottoscritto in due originali dalle Parti nei modi
e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.
Per la Provincia di Ferrara
(Ing. Mauro Monti)
Per l’Associazione Grisù