5. ATTIVITA’ GIURIDICA -...

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5. ATTIVITA’ GIURIDICA 1

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5. ATTIVITA’ 5. ATTIVITA’ GIURIDICA

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I fatti giuridici

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FATTO GIURIDICO

Il fatto giuridico è un accadimento al quale la norma collega uneffetto giuridico

� Fatti in senso stretto: sono fatti naturali, considerati dallanorma nella loro oggettività, rispetto ai quali un eventualecomportamento o azione umana non rileva.

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Es.: art. 934 cod. civ. Opere fatte sopra o sotto il suolo“Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra osotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto èdisposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risultidiversamente dal titolo o dalla legge”

� Fattispecie: è il fatto previsto dalla norma come idoneo aprodurre effetti giuridici.

I fatti giuridici

LE VARIE TIPOLOGIE DI FATTISPECIE

� Fattispecie astratta: insieme delle circostante previste da unanorma l’applicabilità di una fattispecie

� Fattispecie semplice: per il verificarsi di un effetto giuridico èsufficiente un solo fatto (es.: art. 1 cod. civ. la nascita determinal’acquisto della capacità giuridica)

� Fattispecie complessa: l’effetto giuridico si verifica solo

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� Fattispecie complessa: l’effetto giuridico si verifica sololaddove ricorrano una pluralità di fatti (es.: art. 1353 cod. civ. ilnegozio condizionato: la produzione o la cessazione degli effettiè subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto)

Il codice civile distingue le fattispecie in:� Fatti

� Atti

� Contratti

I fatti giuridici

FATTI E ATTI

I fatti produttivi di effetti giuridici si suddividono in:� fatti giuridici in senso stretto

� atti giuridici → i quali, a loro volta, si distinguono in: �atti giuridici in senso stretto → atti leciti ed atti illeciti

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�atti giuridici in senso stretto → atti leciti ed atti illeciti

�atti di privata autonomia/negozi giuridici → questi sidifferenziano in relazione alla:

o struttura soggettiva → atti o negozi unilaterali e atti onegozi bilaterali o plurilaterali;

o caratteristiche dell’oggetto → atti a contenutopatrimoniale e atti a contenuto non patrimoniale

I fatti giuridici

ATTI

Categoria contraddistinta da consapevolezza e volontarietà

leciti� ATTI

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illeciti

di eteronomia� ATTI

di autonomia

I fatti giuridici

ATTO LECITO

E’ un atto dal contenuto svariato ma comunque consentitodall’ordinamento.

Gli atti leciti si distinguono in:� Operazioni materiali: azioni che determinano modificazioni

della realtà alle quali seguono effetti giuridici; esse si dividono in

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atti in senso stretto;atti di autonomia

� Dichiarazioni: queste, a loro volta, possono essere:dichiarazioni di scienza: comportamenti che rappresentano o

comunicano all’esterno la realtà nel modo in cui il dichiarantel’ha conosciuta (es. giuramento, confessione);

dichiarazioni di volontà: comunicano all’esterno la volontà deldichiarante (es. remissione del debito, un contratto)

I fatti giuridici

ATTO ILLECITO

Comportamento vietato dall’ordinamento che viola undovere specifico o generico del soggetto agente.

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La legge vi ricollega una responsabilità con ilconseguente obbligo di risarcire il danno.

I fatti giuridici

ATTO ILLECITO

Atto illecito e responsabilità extracontrattuale(cfr. slides nn. 96-104

Voce “Responsabilità extracontrattuale” –

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Voce “Responsabilità extracontrattuale” –

Sezione 4 “Le obbligazioni”)

I fatti giuridici

ATTI LECITI

Gli atti conformi alle prescrizionidell’ordinamento giuridico:

Atti in senso stretto

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a) Atti in senso strettob) Atti di autonomia

I fatti giuridici

ATTI IN SENSO STRETTO

La volontà del soggetto rileva come semplice

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La volontà del soggetto rileva come semplicepresupposto di effetti giuridici integralmentepredeterminati dalla norma

I fatti giuridici

Esempio: COSTITUZIONE IN MORA(art. 1219 cod. civ.)

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.Non è necessaria la costituzione in mora:1) quando il debito deriva da fatto illecito;

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1) quando il debito deriva da fatto illecito;2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

I fatti giuridici

Esempio discusso: RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE

(art. 254 cod. civ.)

Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita,oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o

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oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita oal concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile [odavanti al giudice tutelare] o in un atto pubblico o in untestamento, qualunque sia la forma di questo.La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata algiudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressadal genitore in un atto pubblico o in un testamento importariconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

I fatti giuridici

ATTO DI AUTONOMIA

E’ una manifestazione di volontà, diretta a stabilireun certo assetto di interessi, disponibili da parte deiprivati

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Tale manifestazione può essere:1. espressa2. tacita3. per fatti concludenti

I fatti giuridici

DIFFERENZE TRA ATTI IN SENSO STRETTO E ATTI DI AUTONOMIA

� ATTI IN SENSO STRETTO1. è sufficiente la capacità di intendere e di volere2. non si applicano le norme sui vizi del volere

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� ATTI DI AUTONOMIA1. occorre la capacità di agire2. si applicano le norme sui vizi del volere

I fatti giuridici

DISCIPLINA DEGLI ATTI DI AUTONOMIA

� manca nel codice civile una disciplina unitaria

� esistono alcuni gruppi di norme sul:

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� esistono alcuni gruppi di norme sul:

� contratto, con rinvio agli atti unilaterali patrimoniali� matrimonio� testamento

I fatti giuridici

NEGOZIO GIURIDICO

� il codice civile non lo menziona

� prodotto di una elaborazione scientifica secolare

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� è la manifestazione di volontà di un soggetto diretta alla produzione di effetti giuridici

� caratteristica comune a tutti i negozi giuridici è di costituire un autoregolamento dei propri interessi

I fatti giuridici

TEORIE SUL NEGOZIO GIURIDICO

La ricostruzione del negozio giuridico ha subito storicamentevari mutamenti e comunque si presenta con una pluralità disfaccettature diverse. I due filoni teorici che si sono sviluppatisono:

� teoria volontaristica: appare essenzialmente attenta al

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� teoria volontaristica: appare essenzialmente attenta alcontenuto (volontà) piuttosto che alla dichiarazione (intesa comeveste esteriore della volontà)

� teoria precettiva: diviene decisiva la natura di comando che inegozi giuridici assumono per la condotta dell’autore o degliautori, per cui le regole poste dai privati assurgono alla dignità dicomandi solo con l’assorbimento nell’ordinamento generaledello Stato

I fatti giuridici

ATTI UNILATERALI

Art. 1324 cod. civ. Norme applicabili agli attiunilaterali: “Salvo diverse disposizioni di legge, le

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unilaterali: “Salvo diverse disposizioni di legge, lenorme che regolano i contratti si osservano, inquanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventicontenuto patrimoniale”

I fatti giuridici

PROMESSE UNILATERALI

Art. 1987 cod. civ. Efficacia delle promesse. “Lapromessa unilaterale di una prestazione non produce

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promessa unilaterale di una prestazione non produceeffetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.”

I fatti giuridici

TIPICITA’ DEGLI ATTI UNILATERALI

Il tenore della norma sembra indurre a ritenere che gli attiunilaterali siano tipici.

Viceversa, si propende per la possibilità di atti unilaterali atipici,purché siano rispettati due principi fondamentali:

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purché siano rispettati due principi fondamentali:1. che producano solo effetti incrementativi2. che sia lasciata la possibilità di respingerli, rinunciando.

Tecnicamente vi è differenza tra rifiuto, che opera sul pianodella conclusione del contratto, interrompendo il procedimentoformativo, e rinuncia, che postula un atto già formato ed incidesulla efficacia ed operatività del medesimo.

I fatti giuridici

PRINCIPALI OPERAZIONI REALIZZABILI MEDIANTE UN NEGOZIO UNILATERALE

1. Atti che riguardano solo il patrimonio di chi li compie (es.accettazione o rinuncia all’eredità, abbandono di una cosamobile da parte del proprietario - art. 927 cod. civ. (Coseritrovate) “Chi trova una cosa mobile deve restituirla alproprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senzaritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando lecircostanze del ritrovamento”)

2. Atti che possono influire su situazioni giuridiche diverse da chi li

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2. Atti che possono influire su situazioni giuridiche diverse da chi licompie, in quanto in capo al terzo sussiste la possibilità direndere quegli atti e i loro effetti del tutto indifferenti per sé(procura)

3. Atti unilaterali che incidono sulle situazioni altrui in modosvantaggioso (es. il recesso ex artt. 1373, 1569, 1660 cod. civ.,l’avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod.civ., etc.): in questo caso la manifestazione di volontà non è, percosì dire, autonoma, ma è espressione di un diritto potestativoche deriva dal contratto o dalla legge

I fatti giuridici

L’AUTONOMIA PRIVATA

� Inizialmente, libertà nei confronti del potere pubblico

� In seguito, libertà considerata nei limiti dellacompatibilità con l’uguaglianza intesa in senso

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compatibilità con l’uguaglianza intesa in sensosostanziale (lavoratore, consumatore, soggettodebole, etc.)

� Infine, passaggio dall’autonomia individualeall’autonomia collettiva (organizzazioni sindacali,associazioni dei consumatori, etc.).

I fatti giuridici

Il Contratto

NOZIONE DI CONTRATTO

art. 1321 cod. civ.

Il contratto è l’accordo di due o più parti per:

� costituire� regolare � estinguere

tra loro un rapporto giuridico

patrimoniale

25Il contratto

FONDAMENTO DELL’AUTONOMIA PRIVATA (art. 1322 cod. civ.)

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto neilimiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative].Le parti possono anche “creare” un contratto, ovvero concluderecontratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare,purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondol'ordinamento giuridico.

L’autonomia privata comporta una serie di libertà, fra queste:libertà di concludere il contratto;

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1. libertà di concludere il contratto;2. libertà di determinarne il contenuto;3. libertà di stipulare contratti atipici;4. libertà di farsi sostituire nell’attività.

Si tratta di prerogative che si sostanziano in diritti soggetti a limitifunzionali al loro corretto esercizio

AUTONOMIA CONTRATTUALE (cfr. Sezione “Requisiti del contratto” slides n. 53 ss.)

Il contratto

LIMITI ALL’AUTONOMIA PRIVATA

Il principio dell’autonomia privata sancito dall’art. 1322, comma 1,cod. civ., incontra il limite del potere normativo dell’ordinamento.Ed infatti ex art. 1418 cod. civ. il negozio che viola i limiti posti dallenorme imperative di legge all’autonomia privata è privo di effettigiuridici: è un negozio nullo (cfr. Voce “Nullità” slides nn. 164-176).

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L’atto di autonomia privata è nullo solo laddove violi normeimperative (inderogabili dai privati), mentre è valido e produceeffetti giuridici se contrasta con norme dispositive (derogabili).

L’autonomia privata è limitata dalla norma imperativa dell’art. 1325cod. civ. la quale stabilisce quali sono gli elementi essenziali delcontratto (cfr. Voce “I requisiti del contratto” slides nn. 52 ss.)

Il contratto

Libertà di sostituire un altro soggetto

al diretto interessato

Rappresentanza

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RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza è conferito:a) dalla legge → rappresentanza legale

dall’interessato → rappresentanza volontaria: ilb) dall’interessato → rappresentanza volontaria: ilpotere di rappresentanza viene attribuito alrappresentante mediante un negozio giuridicounilaterale denominato procura

29La rappresentanza

TIPOLOGIE DI RAPPRESENTANZA

Il rappresentante pone in essere per l’interessato(rappresentato) un atto che quest’ultimo non può o non vuoleporre in essere personalmente → il rappresentante si sostituisceal diretto interessato nel compimento di un atto giuridicoLa rappresentanza può essere:diretta: un soggetto ha il potere di compiere atti giuridici in� diretta: un soggetto ha il potere di compiere atti giuridici innome e per conto di un altro soggetto, con effetti diretti nelpatrimonio di quest’ultimo

� indiretta: un soggetto compie atti giuridici in nome proprio, maper conto del rappresentato. In tal caso, gli effetti degli atti postiin essere si produrranno nella sfera giuridica delrappresentante, il quale dovrà stipulare successivamente con ilrappresentato un negozio giuridico di trasferimento

30La rappresentanza

RAPPRESENTANZA (art. 1388 cod. civ.)

Rappresentanza diretta (il rappresentante agisce in nome e per conto

del rappresentato):� nome: il rappresentante stipula in nome del rappresentato (cd. spendita del

nome del rappresentato);� interesse: il rappresentante, inoltre, stipula nell’interesse del rappresentato.

Il rappresentante non può agire in conflitto di interessi perseguendo unproprio scopo in contrasto con l’interesse del rappresentato.

� effetti: il contratto posto in essere dal rappresentante produce effetti solo in � effetti: il contratto posto in essere dal rappresentante produce effetti solo in capo al rappresentato ed il rappresentante ne rimane del tutto estraneo.

Rappresentanza indiretta (il rappresentante agisce per conto altruima in nome proprio):� nome: il rappresentante stipula in nome proprio;� interesse: il rappresentante stipula nell’interesse del rappresentato;� effetti: gli atti compiuti posti in essere producono effetti in capo al

rappresentante che ha l’obbligo di trasferirli in favore del sostituito (es.mandato senza rappresentanza art. 1705 cod. civ.)

31La rappresentanza

Rappresentanza indirettae tutela del mandante

In caso di inadempimento del rappresentante che agiscein nome proprio, il mandante (rappresentato) può:

� agire con l’azione di rivendica in caso di beni mobili (salvi i diritti agire con l’azione di rivendica in caso di beni mobili (salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede ex artt. 1153 o 1155 c.c.)

� beneficiare della tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di beni immobili o mobili registrati

Ove non sia possibile esperire tali tutela, il mandante potrà agiresolo per il risarcimento del danno

RAPPRESENTANZAVOLONTARIA. LA PROCURA

� negozio unilaterale (secondo alcuni recettizio, secondoaltri non recettizio), con cui il rappresentato conferisce alrappresentante i relativi poteri

� deve essere conferita nelle forme prescritte per il contrattoche il rappresentante deve concludere (art. 1392 cod. civ.)che il rappresentante deve concludere (art. 1392 cod. civ.)

� è generale se il rappresentante può compiere tutti gli attidi ordinaria amministrazione

� è speciale se l’oggetto concerne uno o più atti specifici� solitamente la procura si accompagna al contratto di

gestione, che regola, invece, il rapporto interno, e cioèquello fra rappresentante e rappresentato

� La procura può essere modificata

33La rappresentanza

ESTINZIONE DELLA PROCURA

La procura si estingue mediante:

1. revoca (atto unilaterale non recettizio) che deve essereportata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 1396cod. civ.)cod. civ.)

2. compimento dell’affare da parte del rappresentante3. scadenza termine o verificarsi condizione risolutiva4. estinzione del rapporto interno di gestione5. morte del rappresentante o del rappresentato, o la

sopravvenuta incapacità di quest’utlimo6. rinuncia da parte del rappresentante

34La rappresentanza

POTERI DEL RAPPRESENTANTE

� il rappresentante può agire solo nei limiti dellaprocura e nell’interesse del rappresentato

� in caso contrario, si applicano gli artt. 1398 e 1399cod. civ.

35La rappresentanza

RAPPRESENTANZA SENZA POTERE(art. 1398 cod. civ.)

Colui che ha contrattato come rappresentante senzaaverne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltàaverne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltàconferitegli, è responsabile del danno che il terzocontraente ha sofferto per avere confidato senza suacolpa nella validità del contratto.

36La rappresentanza

LA RATIFICA(art. 1399 cod. civ.)

Nell'ipotesi in cui il rappresentante agisca senza i necessaripoteri ovvero eccedendo i limiti della procura, il contratto puòessere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle formeprescritte per la conclusione di esso.

� La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.� Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono

d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.� Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla

ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio,la ratifica s'intende negata.

� La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

37La rappresentanza

ABUSO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA

Art. 1394 cod. civ. Conflitto d'interessi. “Il contrattoconcluso dal rappresentante in conflitto d'interessi colconcluso dal rappresentante in conflitto d'interessi colrappresentato può essere annullato su domanda delrappresentato, se il conflitto era conosciuto oriconoscibile dal terzo”.

38La rappresentanza

CONTRATTO CON SE STESSO (art. 1395 cod. civ.)

� E' annullabile il contratto che il rappresentante concludecon se stesso, in proprio o come rappresentante diun'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbiaautorizzato specificatamente ovvero il contenuto delautorizzato specificatamente ovvero il contenuto delcontratto sia determinato in modo da escludere lapossibilità di conflitto d'interessi.

� L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

39La rappresentanza

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

(artt. 1401-1405 cod. civ.)

Forma particolare di rappresentanza che ricorre quando,al momento della conclusione del contratto, una parte siriserva la facoltà di nominare successivamente la personache acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi, e di indicarela parte sostanziale del contratto stesso.la parte sostanziale del contratto stesso.

In questo caso il contraente agisce in nome e per contoaltrui ma si tratta di una rappresentanza solo eventuale, inquanto ex art. 1405 cod. civ. se la dichiarazione di nominanon è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge odalle parti il contratto produce effetti tra le parti contraenti.

40La rappresentanza

Libertà di concludere un contrattoLibertà di concludere un contratto

al di là degli schemi previsti:

contratto atipico

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TIPO CONTRATTUALE

Configurazione della operazione economica che leparti possono adottare, utilizzando uno schema che

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parti possono adottare, utilizzando uno schema cheracchiude in sé la rappresentazione di un contrattoricorrente nella pratica commerciale.

Il contratto atipico

CONTRATTO ATIPICO

Il contratto non corrispondente ad alcuno schema

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Il contratto non corrispondente ad alcuno schemacontrattuale già predisposto dal legislatore

Il contratto atipico

CONTRATTO ATIPICO

� due interrogativi:

1. persegue interessi meritevoli secondo l’ordinamentogiuridico?

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giuridico?2. quali norme saranno applicabili?

Il contratto atipico

GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

� La meritevolezza riguarda la idoneità dello schema

previsto dai privati a regolamentare gli interessi in

assenza di una preventiva opera di tipizzazione

� La meritevolezza opera a livello di tipo e non di causa e sirisolve in un giudizio sulla idoneità dell’assetto privato a

derogare dallo schema tipico nel rispetto delle norme

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derogare dallo schema tipico nel rispetto delle norme

inderogabili di carattere procedimentale e formale

� Il giudizio sulla meritevolezza si distingue da quello diliceità

� La liceità riguarda la eventuale contrarietà ai canoni

regolamentari dell’ordinamento giuridico che ha giàvalutato la configurazione dell’operazione economica

Il contratto atipico

DISCIPLINA APPLICABILE

� disciplina degli artt. 1321-1469 cod. civ. (sui contrattiin generale)

� disciplina del tipo contrattuale a cui quel contratto si

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� disciplina del tipo contrattuale a cui quel contratto siavvicina di più (ove occorra colmare le lacunelasciate nel regolamento dalla incompletadeterminazione delle parti)

Il contratto atipico

TIPICITA’ SOCIALE

� Si ha quando l’operazione economica si è assestatanel comune utilizzo, acquistando la c.d. tipicitàsociale

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� In tal caso, il legislatore è indotto a regolare ilmodello contrattuale e a disciplinarlo, trasformandoloda socialmente tipico in legislativamente tipico

Il contratto atipico

ESEMPI. LEASING

1. leasing operativo simile alla locazione, in quanto una parteconcede all’altra un bene, verso il corrispettivo di un canoneperiodico, stabilendo che alla fine del contratto questa parte potràscegliere se restituire la cosa, rinnovare il contratto, riscattarne laproprietà

2. leasing finanziario vi sono 3 parti: il concedente finanziatore, ilconduttore, il produttore del bene che fornisce l’oggetto delcontratto. Il finanziatore-concedente è proprietario del bene locato.

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contratto. Il finanziatore-concedente è proprietario del bene locato.Il vantaggio del conduttore finanziato, oltre a quello di nonanticipare l’intera somma, è quello di avere alla fine del contrattodiverse opzioni, oltre a conseguire vantaggi fiscali, dato che icanoni possono essere imputati al passivo dell’impresa. Ulterioreaspetto che allontana il leasing dalla locazione si rinviene nel fattoche il conduttore si assume il rischio per il perimento edeterioramento del bene e si obbliga, in genere, ad assicurarlo.

Il contratto atipico

SALE AND LEASE BACK

� L’imprenditore vende i suoi macchinari al finanziatore, che poiglieli dà in leasing.

� Da molti ritenuta illecita perché configurerebbe un pattocommissorio (art. 2744 cod. civ.: “È nullo il patto col quale siconviene che, in mancanza del pagamento del credito nel

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conviene che, in mancanza del pagamento del credito neltermine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegnopassi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore allacostituzione dell'ipoteca o del pegno”).

� Tuttavia la Cassazione è intervenuta ripetutamente peraffermare la liceità di questa operazione, la quale siconfigurerebbe come un contratto misto (vendita + leasing)

Il contratto atipico

CONTRATTO MISTO

E’ il contratto in cui le parti, per realizzare l’interesse chehanno di mira, concludono un contratto in cui si trovanocommisti più tipi contrattuali che si condizionanoreciprocamente dando luogo ad un’unica causa.

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� teoria dell’assorbimento porta ad individuare ladisciplina con il criterio della prevalenza

� teoria della combinazione porta a evidenziare che i tipinon confluiscono, ma mantengono ciascuno una propriaautonomia

Il contratto atipico

CONTRATTI COLLEGATI

� i diversi contratti restano distinti, ma sono tra lorocollegati in vista della finalità complessivadell’operazione

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dell’operazione

� il collegamento non è solo volontario, a volte è lalegge stessa che prevede un collegamento, che sipone come collegamento necessario

Il contratto atipico

I requisiti del contratto

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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

� Parliamo di elementi essenziali del contratto, conriguardo alla struttura, e ciò in quanto la norma valetta in collegamento con l’art. 1418 cod. civ. (cfr. sul

punto le slides 164-176 sulla nullità)

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punto le slides 164-176 sulla nullità)� “La struttura del contratto non è il portato della

somma degli elementi essenziali; essi, quindi, nonvanno visti come parti di un tutto ma comeprospettive diverse dalle quali la realtà unitaria, che sidetermina attraverso il regolamento di interessi, vaconsiderata” (A. Cataudella)

I requisiti del contratto

ELEMENTI ACCIDENTALI (cfr. slides n. 95-101 della presente Sezione)

Sono clausole contrattuali, che tengono conto di uncontenuto costante, che non può non esserci, perchéin mancanza non si configurerebbe quel tipo

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in mancanza non si configurerebbe quel tipocontrattuale, e di un contenuto ulteriore, che nonincide sul tipo, ma che, una volta inserito, entra a farparte del contenuto del contratto, come elementoessenziale

I requisiti del contratto

art. 1325 cod.civ.

Indicazione dei requisitiI requisiti del contratto sono:1) l'accordo delle parti;2) la causa;

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2) la causa;3) l'oggetto;4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità

I requisiti del contratto

L’ACCORDO

formazione dell’accordo, contratto formazione dell’accordo, contratto preliminare e responsabilità

precontrattuale

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ACCORDO DELLE PARTI

art. 1326 cod. civ. Conclusione del contratto. “Ilcontratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto laproposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra.L'accettazione deve giungere al proponente nel termineda lui stabilito o in quello ordinariamente necessariosecondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

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da lui stabilito o in quello ordinariamente necessariosecondo la natura dell'affare o secondo gli usi.Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva,purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.Qualora il proponente richieda per l'accettazione unaforma determinata, l'accettazione non ha effetto se è datain forma diversa.Un'accettazione non conforme alla proposta equivale anuova proposta.

L’accordo

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

� il contratto non nasce sempre dall’incontro proposta-accettazione

� la formazione del contratto consiste in un

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� la formazione del contratto consiste in unprocedimento (sequenza di atti e di comportamentiumani fra loro coordinati secondo un modelloprefissato in modo convenzionale dal diritto)

L’accordo

MODELLO PROPOSTA -ACCETTAZIONE

Proposta e accettazione

� sono atti unilaterali di carattere recettizio, devono, cioè, essereportati a conoscenza di un soggetto determinato

� sono atti revocabili: art. 1328 cod. civ. (Revoca della proposta edell'accettazione.) “La proposta può essere revocata finché il

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dell'accettazione.) “La proposta può essere revocata finché ilcontratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne haintrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notiziadella revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spesee delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga aconoscenza del proponente prima dell'accettazione”.

� Sono caratterizzati dalla conformità (art. 1326, comma 5, cod.civ.)

L’accordo

PRESUNZIONE DI CONOSCENZA

art. 1335 cod. civ. “La proposta, l'accettazione, laloro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a unadeterminata persona si reputano conosciute nel

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determinata persona si reputano conosciute nelmomento in cui giungono all'indirizzo del destinatario,se questi non prova di essere stato, senza sua colpa,nell'impossibilità di averne notizia.”

L’accordo

PROPOSTA IRREVOCABILE

art. 1329 cod. civ. “Se il proponente si è obbligato amantenere ferma la proposta per un certo tempo, larevoca è senza effetto.Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte

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Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morteo la sopravvenuta incapacità del proponente nontoglie efficacia alla proposta, salvo che la naturadell'affare o altre circostanze escludano taleefficacia.”

L’accordo

OPZIONE

art. 1331 cod. civ. “Quando le parti convengono cheuna di esse rimanga vincolata alla propriadichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla omeno, la dichiarazione della prima si considera quale

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meno, la dichiarazione della prima si considera qualeproposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo

1329.Se per l'accettazione non è stato fissato un termine,questo può essere stabilito dal giudice.”

L’accordo

ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE

art. 1327 cod. civ. “Qualora, su richiesta delproponente o per la natura dell'affare o secondo gliusi, la prestazione debba eseguirsi senza una

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usi, la prestazione debba eseguirsi senza unapreventiva risposta, il contratto è concluso nel tempoe nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.L'accettante deve dare prontamente avviso all'altraparte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, ètenuto al risarcimento del danno.”

L’accordo

ADESIONE DI ALTRE PARTI AL CONTRATTO

art. 1332 cod civ. “Se ad un contratto possonoaderire altre parti e non sono determinate le modalitàdell'adesione, questa deve essere diretta all'organo

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dell'adesione, questa deve essere diretta all'organoche sia stato costituito per l'attuazione del contratto o,in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.”

L’accordo

CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE

art. 1333 cod. civ. “La proposta diretta a concludereun contratto da cui derivino obbligazioni solo per ilproponente è irrevocabile appena giunge a

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proponente è irrevocabile appena giunge aconoscenza della parte alla quale è destinata.Il destinatario può rifiutare la proposta nel terminerichiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. Inmancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.”

L’accordo

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La norma costituisce la fonte essenziale dei cc.dd. contrattistandard, utilizzati essenzialmente nell’attività d’impresa verso iconsumatori.

art. 1341 cod. civ. “Le condizioni generali di contrattopredisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confrontidell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le

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dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi leha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria

diligenza.In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamenteapprovate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore dicolui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltàdi recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovverosanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazionialla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertàcontrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazionedel contratto, clausole compromissorie o deroghe allacompetenza dell'autorità giudiziaria.”

L’accordo

Segue: art. 1341 cod. civ.

Condizioni generali di contratto

Contratti standard e contratti con il consumatore

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Contratti standard e contratti con il consumatore(Rinvio)

L’accordo

CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O

FORMULARI

art. 1342 cod. civ. “Nei contratti conclusi mediante lasottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per

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sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti perdisciplinare in maniera uniforme determinati rapporticontrattuali, le clausole aggiunte al modulo o alformulario prevalgono su quelle del modulo o delformulario qualora siano incompatibili con esse,anche se queste ultime non sono state cancellate.Si osserva inoltre la disposizione del secondo commadell'articolo precedente.”

L’accordo

CONTRATTO PRELIMINARE

� il procedimento di formazione si realizza attraverso la sequenza preliminare-definitivo

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� rappresenta la forma più intensa e compiuta divincolo che ha per oggetto la conclusione di un futurocontratto

L’accordo

PRELIMINARE UNILATERALE

DIFFERENZE CON L’OPZIONE� Nel preliminare unilaterale, si hanno due contratti ed

occorre una nuova manifestazione di volontà per ildefinitivo; nell’opzione, il contratto definitivo si conclude a

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definitivo; nell’opzione, il contratto definitivo si conclude aseguito dell’esercizio di un diritto potestativo

� Si preferirà il preliminare unilaterale quando le partivincolate vogliono riservarsi la possibilità di controllarepresupposti o sopravvenienze o quando il regolamentod’interessi abbisognerà di ulteriori integrazioni;diversamente si può optare per il patto di opzione.

L’accordo

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

art. 2932 cod. civ. Esecuzione specifica dell'obbligo diconcludere un contratto. “Se colui che è obbligato aconcludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altraparte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo,può ottenere una sentenza che produca gli effetti del

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può ottenere una sentenza che produca gli effetti delcontratto non concluso.Se si tratta di contratti che hanno per oggetto iltrasferimento della proprietà di una cosa determinata o lacostituzione o il trasferimento di un altro diritto, ladomanda non può essere accolta, se la parte che l'haproposta non esegue la sua prestazione o non ne faofferta nei modi di legge, a meno che la prestazione nonsia ancora esigibile.”

L’accordo

TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE

art. 2645-bis c.c. (Trascrizione di contratti preliminari.) – “I contrattipreliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cuiai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti acondizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione,devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scritturaprivata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituiscacomunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1,

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comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1,ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenerel'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevalesulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienantedopo la trascrizione del contratto preliminare.Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e siconsiderano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenutatra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni casoentro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita latrascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituiscacomunque esecuzione del contratto preliminare o della domandagiudiziale di cui all'articolo 2652, comma 1, numero 2).”

L’accordo

TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

art. 1337 cod. civ. “Le parti, nello svolgimento delletrattative e nella formazione del contratto, devono

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trattative e nella formazione del contratto, devonocomportarsi secondo buona fede.”

L’accordo

CONOSCENZA DELLE CAUSE D'INVALIDITÀ

art. 1338 cod. civ. “La parte che, conoscendo odovendo conoscere l'esistenza di una causad'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia

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d'invalidità del contratto, non ne ha dato notiziaall'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questarisentito per avere confidato, senza sua colpa, nellavalidità del contratto.”

L’accordo

RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

Comporta il risarcimento del solo interesse negativo,cioè spese sostenute e dei danni conseguenti alla

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cioè spese sostenute e dei danni conseguenti allamancata conclusione di altri affari

L’accordo

ACCORDI PREPARATORI E INTESE

� prima del perfezionamento del vincolo, non si può parlaredi contratti preparatori, espressione riservata al contrattopreliminare e al patto di prelazione

� talvolta, si parla in maniera generica di accordipreparatori

1. puntuazione del contratto le parti, per agevolare la

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1. puntuazione del contratto le parti, per agevolare latrattativa, al fine di non tornare su determinati punti,fissano e puntualizzano, a fini probatori, singoli aspetti,riservandosi di discutere aspetti ulteriori

2. lettere di intenti, ossia manifestazioni di disponibilità chel’una parte rivolge all’altra e che, se inosservate, possonoessere anche esse fonte di responsabilità precontrattuale

� questi accordi non vincolano alla conclusione

L’accordo

CONTRATTI NORMATIVI

� intese con le quali le parti predispongono unregolamento contrattuale destinato a valere per laconclusione di eventuali futuri contratti tra di loro o

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conclusione di eventuali futuri contratti tra di loro oanche nei riguardi dei terzi

� da tali intese non sorge un obbligo a contrarre, ma unobbligo di inserire nei futuri contratti le regolecontenute nell’intesa

L’accordo

La causa

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CAUSA

� il codice non la definisce, anzi, ne fa una menzione in negativocon riferimento alla sua mancanza ed essenzialmente allailliceità

� il diritto italiano ha operato la scelta della causalità negoziale

� il requisito della causa si riferisce al contratto consideratocomplessivamente

� concezione oggettiva della causa: funzione economico-sociale

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del contratto� concezione temperata: ponendo attenzione alla funzione

economico-individuale della ragione che deve giustificare l’atto.Una concezione oggettiva, così poco attenta alla diversità deicasi concreti, finirebbe con il determinare una confusione fracausa e tipo

� si ritiene pertanto necessario guardare al concreto assetto diinteressi che le parti hanno inteso perseguire con quellaoperazione contrattuale.

La causa

CAUSA E MOTIVI

� I motivi sono rappresentazioni psichiche che inducono ilsoggetto al contratto

� a differenza della causa, il motivo varia sempre nelcontenuto, può essere diverso da soggetto a soggetto eda momento a momento

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da momento a momento

� l’identificazione della causa con il tipo rende più difficile ladistinzione tra causa e motivo

� la distinzione può essere fatta tenendo conto di quegliinteressi che la parte tende a soddisfare, ma che nonentrano nel contenuto del contratto

La causa

RILEVANZA DEI MOTIVI

art. 1345 cod. civ. Motivo illecito. “Il contratto èillecito quando le parti si sono determinate a

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illecito quando le parti si sono determinate aconcluderlo esclusivamente per un motivo illecitocomune ad entrambe.”

La causa

PRESUPPOSIZIONE

� non trova espressa menzione nel codice� occorre determinare se e come questo mutamento o

questo non avveramento della situazione presupposta,che ha orientato il concreto regolamento di interessi,possa incidere sulla sua validità o sulla sua efficacia

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� diverse soluzioni:1. condizione implicita2. mancanza di causa in concreto3. annullabilità per errore4. alterazione dell’equilibrio contrattuale con possibilità di

ricorrere alla risoluzione

La causa

CAUSA ESTERNA

� casi in cui la prestazione si presenta isolata, la causa nonè espressamente e compiutamente indicata

� scissione fra l’atto di attribuzione patrimoniale e la causaesterna che lo giustifica

� la causa in realtà c’è, altrimenti si applicherebbero le

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norme sulla ripetizione dell’indebito (artt. 2033 e seguenticod. civ.)

� es. art. 1706, comma 2, cod. civ. “Se le cose acquistatedal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti inpubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle almandante. In caso d'inadempimento, si osservano lenorme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre”.

La causa

CAUSA INTERNA / CAUSA ESTERNA

� causa interna: la conseguenza è l’invalidità dell’atto,in particolare la nullità (accertata in giudizio, consentedi esperire l’azione di rivendica a difesa dellaproprietà e, quindi, anche contro i terzi)

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proprietà e, quindi, anche contro i terzi)

� causa esterna: la conseguenza è l’azione diripetizione dell’indebito (ha carattere personale, nonè esperibile contro i terzi che hanno acquistato nelfrattempo)

La causa

L’oggetto

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OGGETTO

� Locuzione ambigua, impiegata dal legislatore in modi e incontesti non univoci, tanto che diverse norme dell’ordinamentoidentificano l’oggetto in modo differente:

� oggetto come prestazione (art. 1349 cod. civ.(“Determinazione dell'oggetto): “Se la determinazione dellaprestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo…”)oggetto come cosa (ad es. l’art. 1348 cod. civ.: “La prestazione

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� oggetto come cosa (ad es. l’art. 1348 cod. civ.: “La prestazionedi cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolaridivieti della legge”)

� oggetto come complesso delle disposizioni sulle quali leparti concordano (es. l’art 1470 cod. civ.: “La vendita è ilcontratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà diuna cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivodi un prezzo”)

L’oggetto

REQUISITI DELL’OGGETTO(art. 1346 cod. civ.)

L'oggetto del contratto deve essere:

� possibile,

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� lecito,� determinato o determinabile.

L’oggetto

OGGETTO E CONTENUTO

Differenza tra oggetto e contenuto e sulla rilevanzache assume il contenuto nei contratti standard (Cfr. art.

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che assume il contenuto nei contratti standard (Cfr. art.

1341 cod. civ.).

L’oggetto

La forma

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FORMA

� E’ un elemento essenziale solo quando è richiesta ad

substantiam

� il requisito legale della forma scritta è soddisfatto anchedal documento informatico: qualora al documento, invecedella firma elettronica semplice, venga apposta la firmadigitale esso assume valore come scrittura privata

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digitale esso assume valore come scrittura privataautenticata (art. 4 d.PR. 513/97; art.10 d.PR. 445/2000;art. 10 d.lgs. 10/2002).

� la forma scritta è quella richiesta con maggiore frequenza(es. per i contratti di trasferimento o di costituzione di dirittireali è richiesta la forma scritta autenticata, anche per lapubblicità)

La forma

ATTO PUBBLICO

art. 2699 cod. civ. Atto pubblico

L'atto pubblico è il documento redatto, con lerichieste formalità, da un notaio o da altro pubblicoufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nelluogo dove l'atto è formato

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art. 2700 cod. civ. Efficacia dell'atto pubblico

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso,della provenienza del documento dal pubblicoufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazionidelle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficialeattesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La forma

FORMA AD SUBSTANTIAM E FORMA AD PROBATIONEM

� ad substantiam: la forma è richiesta ai fini della validitàdell’atto ed il mancato rispetto comporta la nullità

� ad probationem: la forma rileva ai fini della prova, la sua

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� ad probationem: la forma rileva ai fini della prova, la suamancanza non inficia la validità del contratto, ma la forma ènecessaria come prova nell’eventuale contesto di una lite, e sipone come limite alla prova dell’altro (es. art. 1417 cod. civ.:“Prova della simulazione. La prova per testimoni dellasimulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda èproposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valerel'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalleparti”).

La forma

ESIGENZE CUI ASSOLVE LA FORMA

1. responsabilizzazione del consenso, come nella donazione;

2. certezza dell’atto e, in particolare, sicurezza dellacircolazione dei beni immobili e collegamento con lapubblicità;

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3. certificazione di un fatto storico accaduto (ad es.verbalizzazione di organi collegiali);

4. opponibilità ai terzi del contratto concluso tra le parti (ad es.art. 1524, comma 1, cod. civ.: “La riserva della proprietà èopponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da attoscritto avente data certa anteriore al pignoramento”)

La forma

FORME CONVENZIONALI

� art. 1352 cod. civ.

“Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottareuna determinata forma per la futura conclusione di uncontratto, si presume che la forma sia stata voluta

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contratto, si presume che la forma sia stata volutaper la validità di questo”.

� Nei contratti dei consumatori ricorre la locuzioneforma di protezione, alla cui inosservanza è soventelegato solo il risarcimento del danno

La forma

Elementi accidentali del contrattocontratto

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ELEMENTI ACCIDENTALI. CONTENUTO DEL CONTRATTO

� Il contenuto del contratto si articola attraversoclausole o termini del contratto utili per realizzare inconcreto la cd. autonomia. Difatti:

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� La clausola rappresenta una articolazione autonomadel contenuto del contratto (es. artt. 1339, 1340,1367, 1469 cod. civ.);

� talvolta anche l’espressione “condizioni” sta perclausole (es. artt. 1341, 1342 cod. civ.). Rinvio aicontratti standard e con il consumatore.

Elementi accidentali del contratto

CONTENUTO DEL CONTRATTO

� CONTENUTO FORMALE: le clausole non hanno valoredispositivo (es.: il preambolo)

� CONTENUTO SOSTANZIALE: le clausole hanno valoredispositivo (es.: clausola recante la volontà di vendere o di

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dispositivo (es.: clausola recante la volontà di vendere o dicomprare).

� per una parte della dottrina, il contenuto riguarda l’interoregolamento di interessi, sia di fonte autonoma che di fonteeteronoma

Elementi accidentali del contratto

ELEMENTI ACCIDENTALISono clausole che servono ad atteggiare in un certomodo l’assetto di interessi. Esse sono:

1. MODO: imposizione di una prestazione a carico delsoggetto che ha ricevuto la liberalità (apponibile ai soli attia titolo gratuito)

2. TERMINE: l’efficacia del contratto è certa, ma può essere

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2. TERMINE: l’efficacia del contratto è certa, ma può esseredifferita nel tempo (termine iniziale) o limitata nel tempo(termine finale). Esso incide sulla efficacia del contratto(riferimenti al termine in art. 1347 cod. civ.: “Il contrattosottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido,se la prestazione inizialmente impossibile divienepossibile prima dell'avveramento della condizione o dellascadenza del termine”.

3. CONDIZIONE: artt. 1353-1361 cod. civ.

Elementi accidentali del contratto

CONDIZIONE

art. 1353 cod. civ. Contratto condizionale. “Le partipossono subordinare l'efficacia o la risoluzione delcontratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro eincerto.”

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� condizione sospensiva: sospende gli effetti delcontratto fino al verificarsi di un determinato evento.

� condizione risolutiva: nel momento in cui si verifical’evento vengono meno gli effetti del contratto.

Elementi accidentali del contratto

CONDIZIONI ILLECITE O IMPOSSIBILI

aaaartrtrtrt.... 1354135413541354 codcodcodcod.... civcivcivciv.... “È nullo il contratto al quale è appostauna condizione, sospensivasospensivasospensivasospensiva o risolutivarisolutivarisolutivarisolutiva, contraria a normeimperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibileimpossibileimpossibileimpossibile rende nullonullonullonullo il contratto se èsospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

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sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un pattosingolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficaciadel patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermoquanto è disposto dall'articolo 1419.”

Elementi accidentali del contratto

PENDENZA DELLA CONDIZIONE

art. 1356 cod. civ.In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di undiritto può compiere atti conservativi.L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, inpendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puòcompiere atti conservativi.art. 1358 cod. civ.Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto

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Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sottocondizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizionerisolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsisecondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altraparte.art. 1359 cod. civ.La condizione si considera avverata qualora sia mancata percausa imputabile alla parte che aveva interesse contrarioall'avveramento di essa.

Elementi accidentali del contratto

Interpretazione e integrazione del contrattointegrazione del contratto

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INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

E’ un procedimento giuridico attraverso il quale si ricostruisce laregola dettata dall’autonomia privataIl codice civile disciplina tale fenomeno negli articoli 1362-1371 (regole dell’interpretazione che vincolano l’attività dell’interprete)

� interpretazione soggettiva: artt. 1362-1365 cod. civ.

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� interpretazione soggettiva: artt. 1362-1365 cod. civ.

� interpretazione oggettiva: artt. 1367-1371 cod. civ.

� art. 1366 cod. civ.: norma di raccordo tra i due tipi diinterpretazione

� priorità dell’interpretazione soggettiva e sussidiarietà di quellaoggettiva

Integrazione ed interpretazione del contratto

Intenzione dei contraenti

art. 1362 cod. civ. “Nell’interpretare il contratto si deve indagarequale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi alsenso letterale delle parole.

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Per determinare la comune intenzione delle parti, si devevalutare il loro comportamento complessivo anche posteriorealla conclusione del contratto”

L’interpretazione testuale è il punto di partenza ma non basta;occorre anche un’interpretazione extratestuale globale

Integrazione ed interpretazione del contratto

Interpretazione complessivadelle clausole

(c.d. interpretazione sistematica)

art. 1363 cod. civ. “Le clausole del contratto si

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art. 1363 cod. civ. “Le clausole del contratto siinterpretano le une per mezzo delle altre, attribuendoa ciascuna il senso che risulta dal complessodell'atto”

Integrazione ed interpretazione del contratto

Espressioni generali

art. 1364 cod. civ. “Per quanto generali siano leespressioni usate nel contratto, questo non

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espressioni usate nel contratto, questo noncomprende che gli oggetti sui quali le parti si sonoproposte di contrattare”

Integrazione ed interpretazione del contratto

Indicazioni esemplificative

art. 1365 cod. civ. “Quando in un contratto si èespresso un caso al fine di spiegare un patto, non sipresumono esclusi i casi non espressi, ai quali,

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presumono esclusi i casi non espressi, ai quali,secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”

Integrazione ed interpretazione del contratto

Interpretazione di buona fede(art. 1366 cod. civ.)

“Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”.L’art. 1366 cod. civ. è il punto di raccordo tra l’interpretazioneoggettiva e quella soggettiva del contratto.

Buona fede come:� correttezza e lealtà, ovvero regola di condotta

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� correttezza e lealtà, ovvero regola di condotta � ragionevole affidamento che le parti hanno riposto (o

potevano riporre) su quanto i loro comportamenti e le lorodichiarazioni hanno lasciato intendere alla streguadell’ordinaria diligenza

La buona fede è una clausola generale il cui contenuto variasulla base delle peculiarità del vicende del singolo casoconcreto cui si riferisce.

Integrazione ed interpretazione del contratto

Conservazione del contratto

art. 1367 cod. civ. “Nel dubbio, il contratto o lesingole clausole devono interpretarsi nel senso in cui

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singole clausole devono interpretarsi nel senso in cuipossono avere qualche effetto, anziché in quellosecondo cui non ne avrebbero alcuno”

Integrazione ed interpretazione del contratto

Pratiche generali interpretative

art. 1368 cod. civ. “Le clausole ambigues'interpretano secondo ciò che si praticageneralmente nel luogo in cui il contratto è stato

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generalmente nel luogo in cui il contratto è statoconcluso.Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore,le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che sipratica generalmente nel luogo in cui è la sededell'impresa.”

Integrazione ed interpretazione del contratto

Espressioni con più sensi

art. 1369 cod. civ. “Le espressioni che possonoavere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel

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avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nelsenso più conveniente alla natura e all'oggetto delcontratto”

Integrazione ed interpretazione del contratto

Interpretazionecontro l’autore della clausola

art. 1370 cod. civ. “Le clausole inserite nellecondizioni generali di contratto o in moduli o formulari

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condizioni generali di contratto o in moduli o formularipredisposti da uno dei contraenti s'interpretano, neldubbio, a favore dell'altro.”

Integrazione ed interpretazione del contratto

Regole finali

art. 1371 cod. civ. “Qualora, nonostantel'applicazione delle norme contenute in questo capo,il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso

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il contratto rimanga oscuro, esso deve essere intesonel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titologratuito, e nel senso che realizzi l'equocontemperamento degli interessi delle parti, se è atitolo oneroso”

Integrazione ed interpretazione del contratto

INTEGRAZIONEDEL CONTRATTO

Operazione volta a ricostruire il regolamentocontrattuale che si ricollega all’operare di fontieteronome

art. 1374 cod. civ. “Il contratto obbliga le parti nonsolo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche atutte le conseguenze che ne derivano secondo lalegge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.”

114Integrazione ed interpretazione del contratto

Fonti eteronome di integrazione

A fianco delle fonti autonome, si pongono quindi le fonti eteronome:

legge, usi, equità

La legge è la prima fonte di integrazione del contratto (c.d. integrazione legale).Essa supplisce a quanto le parti non hanno espressamente stabilito(integrazione suppletiva) ovvero sostituisce la volontà delle parti perché incontrasto con l’ordinamento giuridico (integrazione cogente)

Le norme integratrici si distinguono:� norme suppletive: integrano il contratto solo se le parti non hanno

autoregolamentato un dato aspetto del rapporto loro contrattuale� norme dispositive: se le parti hanno regolamentato in modo incompleto un

dato aspetto� norme imperative o cogenti: operano anche in difformità di clausole

difformi apposte dalle parti, art. 1339 cod. civ.

115Integrazione ed interpretazione del contratto

Gli usi

Ai fini dell’integrazione del contratto si distingue tra:� Usi negoziali

art. 1340 cod. civ. Clausole d'uso “Le clausole d'usos'intendono inserite nel contratto, se non risulta che nonsono state volute dalle parti. “sono state volute dalle parti. “

� Usi normativi

art. 1374 cod. civ. Integrazione del contratto “Il contrattoobbliga le parti non solo a quanto è nel medesimoespresso, ma anche a tutte le conseguenze che nederivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gliusi e l’equità”.

116Integrazione ed interpretazione del contratto

L’equità

E’ la prima fonte di integrazione c.d. giudiziale, la quale diversamente dall’integrazione legale (che opera ex ante e attraverso fonti a contenuto predeterminato) – opera ex post e medianti criteri a contenuto non determinato (clausole generali)

Oltre che nell’art. 1374 cod. cov., l’equità è richiamata anche in altre norme codicistiche dettate sia nella disciplina del contratto in generale (es.: artt. 1349, 1447, 1450, 1371) sia nella disciplina di singoli tipi contrattuali (es.: artt. 1526, 1660, 1733, 1738, 1748)

Art. 1384: riduzione della penale manifestamente eccessiva: è un caso di integrazione giudiziale cogente

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Integrazione secondo buona fede

La buona fede in senso oggettivo, oltre che essere laregola che governa l’esecuzione del contratto (art.regola che governa l’esecuzione del contratto (art.1375 cod. civ.), è anche una delle sue principali fontidi integrazione

118Integrazione ed interpretazione del contratto

Inserzione automatica di clausole

Art. 1339 cod. civ. “Le clausole, i prezzi di beni o diservizi, imposti dalla legge (o da norme corporative)sono di diritto inseriti nel contratto, anche insono di diritto inseriti nel contratto, anche insostituzione delle clausole difformi apposte dalleparti”

Costituisce un meccanismo di integrazione cogente

119Integrazione ed interpretazione del contratto

Efficacia del contratto Efficacia del contratto

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EFFICACIA DEL CONTRATTO

Art. 1372 cod. civ.:

“Il contratto ha forza di legge tra le parti”“Il contratto ha forza di legge tra le parti”

121Effetti del contratto

CONSEGUENZE DEL PRINCIPIO

Il regolamento contrattuale, una volta raggiuntol’accordo, non può essere modificato o integrato,salvi i casi di integrazione del contratto (v. slides nn.114-119)

Il contratto, per essere vincolante, deve essere chiaro

Il legislatore pone una serie di norme per la suainterpretazione in caso di dubbio (v. slides nn. 103-113)

122Effetti del contratto

CONSEGUENZE DEL PRINCIPIO

Il contratto non può essere sciolto che per mutuoconsenso o per cause ammesse dalla legge

� per mutuo consenso → contratto risolutorio� per cause ammesse dalla legge → recesso (legale o

convenzionale)

123Effetti del contratto

Mutuo dissenso(o risoluzione consensuale)

Il c.d. “mutuo dissenso” è il contratto con cui le parti sciolgonoun precedente contratto fra di esse, liberandosi così del relativovincolo (con efficacia retroattiva ovvero ex nunc). Esso:

� è espressione dell’autonomia contrattuale, poiché il potere diporre in essere atti dispositivi della propria sfera giuridicaimplica anche il potere di non volere tali atti (il tutto sempre nelimplica anche il potere di non volere tali atti (il tutto sempre nelrispetto dei diritti altrui);

� lo stesso art. 1321 cod. civ., nel definire il contratto come“l’accordo … per costituire, regolare o estinguere un rapportogiuridico patrimoniale”, prevede la possibilità che l’accordo delleparti abbia ad oggetto, appunto, l’estinzione di un precedenterapporto contrattuale;

124Mutuo consenso

Il recesso

� E’ una delle cause ammesse dalla legge per lo scioglimento del vincolo contrattuale a iniziativa di una sola parte

� Recesso unilaterale (art. 1373 c.c.): negozio unilaterale con cui una parte del contratto ne dispone lo scioglimento

� Diritto potestativo attribuito dalla legge (recesso legale) o dall’autonomia privata (recesso convenzionale)

125

Recesso legale

Nella disciplina prevista per i singoli tipi contrattuali è attribuito spessoad uno dei contraenti o a entrambi il diritto di recedere → forteridimensionamento della regola generale dell’art. 1372 cod. civ.

I recessi legali hanno logiche e funzioni diverse: di liberazione (es.:contratti di durata), di autotutela (in caso di inadempimento dell’altraparte o di fatti sopravvenuti, es.: art. 1660 cod. civ.); di pentimento (v.parte o di fatti sopravvenuti, es.: art. 1660 cod. civ.); di pentimento (v.slide n. 128)

A seconda del tipo di contratto il legislatore può vincolare l’esercizio delrecesso a un presupposto (es.: giusta causa o giustificato motivo o,ancora, gravi motivi) e/o richiedere un termine di preavviso (es.: neicontratti a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere inqualunque momento ma con un congruo preavviso rispetto alla data incui opererà il recesso e il rapporto contrattuale sarà effettivamenteinterrotto)

126Il recesso

Recesso legale comeesercizio di un diritto potestativo

Il recesso come esercizio di un diritto potestativo Es. art. 1722 cod. civ. Contratto di mandato.

Il mandato si estingue: � 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del

mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito; � 2) per revoca da parte del mandante; � 3) per rinunzia del mandatario; � 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (artt. 414 ss.) del

mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha peroggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresanon si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo ildiritto di recesso delle parti o degli eredi (art. 184).

127Il recesso

Recesso legale comeesercizio di un diritto di ripensamento

Il recesso in alcuni tipi di contratti è strutturato come un rimedio:nei contratti dei consumatori esso è definito “diritto diripensamento”

art. 64 Codice del consumoart. 64 Codice del consumo

Esercizio del diritto di recesso

� comma 1: Per i contratti e per le proposte contrattuali adistanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, ilconsumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità esenza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giornilavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.

128Il recesso

Regole per l’esercizio del recesso

Nei contratti ad esecuzione istantanea, se a una delle parti è attribuita lafacoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché ilcontratto non abbia avuto un principio di esecuzione (art. 1373, 1°comma, cod.civ.), salvo però patto contrario (art. 1373, 4°comma, cod. civ.)

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica (cc.dd. contratti di durata)tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non haeffetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373, 2°effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373, 2°comma, cod. civ.)

Multa penitenziale: corrispettivo (denaro o cose fungibili) per il recesso che leparti possono prevedere nel regolamento contrattuale: in tal caso il recesso haeffetto quando tale corrispettivo viene erogato (art. 1373, 3°comma, cod. civ.)

Caparra penitenziale: corrispettivo per il recesso dato al momento dellaconclusione del contratto

129Il recesso

Segue: regole per l’esercizio del recesso

� la forma del recesso può essere vincolata se la fonte attributiva del diritto (legge o clausola contrattuale) lo prevede

� in mancanza di vincolo formale espresso, richiede la stessa forma del contratto revocatoforma del contratto revocato

130Il recesso

Effetti del contratto

131

I diversi tipi di effetti

I contratti possono essere suddivisi, sul piano deglieffetti, in:

� CONTRATTI CON EFFETTI REALI sono quelli che«hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di unacosa determinata, la costituzione o il trasferimento di uncosa determinata, la costituzione o il trasferimento di undiritto reale o il trasferimento di un altro diritto».

� CONTRATTI AD EFFICACIA OBBLIGATORIA sonoquelli che obbligano le parti a una qualche attività per larealizzazione dell’interesse

132Efficacia del contratto

Esempi di contrattia effetti reali differiti

art. 1472 cod. civ. Vendita di cose future

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura,l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosal'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosaviene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono glialberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quandogli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.Qualora le parti non abbiano voluto concludere uncontratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non vienead esistenza.

133Efficacia del contratto

Segue: esempi di contrattia effetti reali differiti

art. 1478 cod. civ. Vendita di cosa altrui

Se al momento del contratto la cosa venduta non era diproprietà del venditore, questi è obbligato a procurarneproprietà del venditore, questi è obbligato a procurarnel'acquisto al compratore.Il compratore diventa proprietario nel momento in cui ilvenditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

134Efficacia del contratto

Contratti consensualie contratti reali

Oltre che sul piano degli effetti, i contratti possono esseresuddivisi, sempre in relazione alla loro efficacia, inconsiderazione del momento del perfezionamento

� CONTRATTI CONSENSUALI: si concludono per effettodel mero consenso;

� CONTRATTI REALI: non si considerano conclusi semanca la consegna, che non è un effetto obbligatorio, maè elemento costitutivo degli stessi (ad esempio, comodato,mutuo, pegno)

135Efficacia del contratto

PRINCIPIO CONSENSUALISTICO

� Efficacia traslativa del semplice consenso

� art. 1376 cod. civ.

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento dellaproprietà di una cosa determinata, la costituzione o iltrasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altrodiritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano pereffetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

� È dunque sufficiente il consenso espresso nella forma richiestadalla legge, perché si realizzi l’effetto traslativo

136Efficacia del contratto

Correttivi al principio consensualistico.Alcuni esempi

art. 1155 cod. civ. Acquisto di buona fede eprecedente alienazione ad altri “Se taluno consuccessivi contratti aliena a più persone un benemobile, quella tra esse che ne ha acquistato inbuona fede il possesso è preferita alle altre, anchese il suo titolo è di data posteriore.”

137Efficacia del contratto

Segue: alcuni esempi

art. 2644 cod. civ. Effetti della trascrizione

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effettoriguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistatoriguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistatodiritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscrittoanteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro coluiche ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di dirittiacquistati verso il suo autore, quantunque l'acquistorisalga a data anteriore.

138Efficacia del contratto

Segue: alcuni esempi

art. 1265 cod. civ. Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioniSe il medesimo credito ha formato oggetto di più cessionia persone diverse, prevale la cessione notificata per primaal debitore, o quella che è stata prima accettata daldebitore con atto di data certa, ancorché essa sia di dataposteriore.La stessa norma si osserva quando il credito ha formatooggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

139Efficacia del contratto

Effetti nei riguardi dei terzi

140

EFFETTINEI RIGUARDI DEI TERZI

Il principio della cd. relatività degli effetti delcontratto è sancito dall’art. 1376, comma 2, cod.civ.:«Il contratto non produce effetto nei riguardi deiterzi se non nei casi previsti dalla legge».

141Effetti nei riguardi dei terzi

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RELATIVITA’ DEL CONTRATTO

Art. 1381 c.c. Promessa dell'obbligazione o delfatto del terzo “Colui che ha promessol'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto aindennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta diobbligarsi o non compie il fatto promesso.”

142Effetti nei riguardi dei terzi

ALCUNE ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA RELATIVITA’ DEL CONTRATTO

� talvolta il contratto può produrre effetti favorevolinella sfera del terzo

� si tratta di effetti favorevoli provvisori perché alterzo è sempre data la facoltà di rifiuto

143Effetti nei riguardi dei terzi

Segue: ALCUNE ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA RELATIVITA’ DEL

CONTRATTO

art. 1411 cod. civ. Contratto a favore di terzi

E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lostipulante vi abbia interesse.Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro ilpromittente per effetto della stipulazione.promittente per effetto della stipulazione.Questa però può essere revocata o modificata dallostipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche inconfronto del promittente, di volerne profittare.In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo diprofittarne, la prestazione rimane a beneficio dellostipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontàdelle parti o dalla natura del contratto.

144Effetti nei riguardi dei terzi

Segue: ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA RELATIVITA’ DEL CONTRATTO

art. 1920 cod. civ. Assicurazione a favore di un terzo

E’ valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo.La designazione del beneficiario può essere fatta nelcontratto di assicurazione, o con successiva dichiarazionecontratto di assicurazione, o con successiva dichiarazionescritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa èefficace anche se il beneficiario è determinato sologenericamente. Equivale a designazione l’attribuzione dellasomma assicurata fatta nel testamento a favore di unadeterminata persona.Per effetto della designazione il terzo quindi acquista undiritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

145Effetti nei riguardi dei terzi

I contratti che si basano sull’apparenza e sulla

reciproca fiducia

146

SIMULAZIONE(artt. 1414 ss. cod. civ.)

Talvolta due soggetti possono avere interesse a creare di frontea terzi l’apparenza di aver concluso un determinato contratto.Perciò pongono materialmente in essere tale contratto (cd.contratto simulato o apparente), ma sono d’accordo che essonon deve produrre alcun effetto giuridico, oppure che esso devenon deve produrre alcun effetto giuridico, oppure che esso deveservire ad occultare un diverso contratto realmente voluto (cd.contratto dissimulato).La simulazione si compone di:

a) un contratto simulato posto in essere nel rispetto di tutte le formalità;

b) un accordo tra le parti, preesistente o contemporaneo alcontratto simulato e destinato a rimanere segreto, con il quale sistabilisce la natura fittizia del contratto simulato edeventualmente si determina il contenuto del contratto realmentevoluto, ovvero quello dissimulato. Quest’ultimo accordo vienedocumentato per iscritto e forma la cd. controdichiarazione.

147I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

TIPOLOGIE DI SIMULAZIONE

La simulazione può essere:

� assoluta: le parti si accordano affinché non siproducano gli effetti del contratto concluso in apparenza eproducano gli effetti del contratto concluso in apparenza ela situazione giuridica permanga inalterata

� relativa: le parti non vogliono gli effetti del contrattoapparentemente posto in essere, ma gli effetti di undiverso contratto dissimulato risultante dallacontrodichiarazione

148I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI

art. 1414 cod. civ. Effetti della simulazione tra le parti

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.Se le parti hanno voluto concludere un contratto diversoSe le parti hanno voluto concludere un contratto diversoda quello apparente, ha effetto tra esse il contrattodissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza edi forma.Le precedenti disposizioni si applicano anche agli attiunilaterali destinati a una persona determinata, che sianosimulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

149I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI

art. 1415 cod. civ. Effetti della simulazione rispetto ai terzi

La simulazione non può essere opposta né dalle partiLa simulazione non può essere opposta né dalle particontraenti, né dagli aventi causa o dai creditori delsimulato alienante, ai terzi che in buona fede hannoacquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti dellatrascrizione della domanda di simulazione.I terzi possono far valere la simulazione in confronto delleparti, quando essa pregiudica i loro diritti.

150I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

CONFLITTI TRA CREDITORI

art. 1416 cod. civ. Rapporti con i creditori

La simulazione non può essere opposta dai contraenti aicreditori del titolare apparente che in buona fede hannocreditori del titolare apparente che in buona fede hannocompiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggettodel contratto simulato.I creditori del simulato alienante possono far valere lasimulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto coni creditori chirografari del simulato acquirente, sonopreferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'attosimulato.

151I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

PROVA DELLA SIMULAZIONE

art. 1417 cod. civ. Prova della simulazione

La prova per testimoni della simulazione è ammissibileLa prova per testimoni della simulazione è ammissibilesenza limiti, se la domanda e proposta da creditori o daterzi e, qualora sia diretta a far valer l’illiceità del contrattodissimulato, anche se è proposta dalle parti.

152I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

CONTRATTO FIDUCIARIO

� un soggetto, detto fiduciante, trasferisce ad un altrosoggetto, detto fiduciario, dei beni con l’accordo (pactum

fiduciae), che ne farà un uso determinato

� l’effetto traslativo è fatto in vista di uno scopo ulteriore,lecito, altrimenti il contratto sarebbe in frode alla legge(quindi, nullo ai sensi dell’art. 1344 cod. civ.)

� l’effetto è realmente voluto, ma è strumentale rispetto alraggiungimento di scopi specifici

153I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

Segue: CONTRATTO FIDUCIARIO

� Il fiduciario può essere una persona fisica o una personagiuridica

� Il fiduciario diventa l’effettivo titolare del diritto trasferitogli� Il fiduciario diventa l’effettivo titolare del diritto trasferitogli(e in ciò risiede la differenza con il contratto simulato cheinvece non produce effetto tra le parti)

� però la titolarità del fiduciario è solo strumentale e limitatadall’obbligazione assunta verso il fiduciante con il pactum

fiduciae di fare del bene l’uso che hanno convenuto.

154I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

APPLICAZIONI LEGISLATIVE

� il meccanismo è utilizzato anche dalle SIM autorizzate dal d.lgs.23 luglio 1996, n. 415, a svolgere servizi di investimento, per cuiil fiduciante conferisce loro un patrimonio con l’intesa che vengagestito sulla base di una specifica esperienza professionale

� il decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996, “Recepimentodella direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizidi investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezzapatrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi"si può leggere nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 9 agosto 1996 -supplemento ordinario n. 133

155I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

TRUST

� un problema che può sorgere è quello della eventuale possibilitàdi tenere separati i beni del fiduciante da quelli a lui attribuitistrumentalmente, in particolare per sottrarli alle pretese deicreditori, specialmente nell’ipotesi di fallimento

� uno strumento per realizzare tale finalità può essererappresentato dal trustrappresentato dal trust

� dal 1989 l’Italia ha ratificato la Convenzione internazionaledell’Aja sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento

� sono riconoscibili in Italia i trust validamente stipulati nei Paesi ilcui ordinamento giuridico prevede e disciplina tale istituto

156I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

Segue: TRUST

� con il trust il fiduciante (settlor) attribuisce al fiduciario (trustee),mediante atto inter vivos o una disposizione testamentaria, laproprietà di beni affinchè siano gestiti a favore di uno o piùsoggetti terzi oppure per un fine determinato (ad es. quello dibeneficienza).

� Il patrimonio fiduciario (trust fund) costituisce una massapatrimoniale separata dai beni personali del trustee → perciò èinattaccabile dai creditori del trustee

� i beni che il fiduciario ha alienato abusivamente possono essererecuperati presso i terzi che non siano in buona fede (cd.tracing)

157I contratti basati sull’apparenza e la reciproca fiducia

PATOLOGIA DEL CONTRATTO

158

Invalidità e inefficacia

159

INVALIDITA’

� E’ l’irregolarità giuridica del contratto e consiste nellamancanza di conformità del contratto alla fattispecielegale

� La mancanza degli effetti di un contratto invalido è soloeventuale. Infatti un contratto invalido, che di normadetermina un rapporto inefficace (contratto nullo oannullato), può anche causare un rapporto efficace datodal contratto annullabile che produce i suoi effetti finchénon viene esercitata l’azione di annullamento e che saràefficace quando questa si sarà prescritta.

160Invalidità ed inefficacia

INEFFICACIA IN SENSO LATO

� abbraccia i casi nei quali al contratto non sianocollegati gli effetti suoi propricollegati gli effetti suoi propri

� non costituisce una categoria autonoma, avendo solorilevanza negativa

161Invalidità ed inefficacia

INEFFICACIA

L’inefficacia è l’inidoneità dell’atto a produrre i suoi effetti� L’inefficacia può essere:

� originaria ovvero successiva: coeva o meno al sorgeredella fattispecie (esempi: condizione sospensiva o termine iniziale:finché la condizione non si realizza o il termine scade il contratto nonproduce effetti; ovvero condizione risolutiva o termine finale: il contrattoproduttivo di effetti non sarà più efficace al verificarsi della condizione o alloscadere del termine)scadere del termine)

� Assoluta ovvero relativa: a seconda di chi è legittimato a farla valeree nei confronti di chi può essere fatta valere (si identifica con l’opponibilità)

� L’inefficacia può dipendere da:� fatto esterno al negozio (es. condizione o termine)

� difetto strutturale o funzionale del negozio (es.: negozio invalido)

� accadimenti successivi al perfezionamento del negozio (es.: contratto risolto per indampimento)

162Invalidità ed inefficacia

La nullitàLa nullità

163

NULLITA’

art. 1418 cod. civ. Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,salvo che la legge disponga diversamente.salvo che la legge disponga diversamente.Producono nullità del contratto la mancanza di uno deirequisiti indicati dall’art. 1325, l'illiceità della causa,l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e lamancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346.Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dallalegge.

164La nullità

NULLITA’ VIRTUALE

E’ una violazione di norma imperativa che determinala nullità del contratto, anche se non testualmentela nullità del contratto, anche se non testualmenteprevista dalla norma

165La nullità

NULLITA’ PARZIALE

art. 1419 cod. civ. Nullità parziale

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singoleclausole importa la nullità dell'intero contratto, se risultaclausole importa la nullità dell'intero contratto, se risultache i contraenti non lo avrebbero concluso senza quellaparte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.La nullità di singole clausole non importa la nullità delcontratto, quando le clausole nulle sono sostituite di dirittoda norme imperative.

166La nullità

CONTRATTO ASSURDO E CONTRATTO DISAPPROVATO

� contratto c.d. assurdo è quello che manca dei requisiti,pertanto, non merita riconoscimento, perché riflette unaoperazione giuridicamente irrealizzabile

� contratto c.d. disapprovato si identifica nel contrattoillecito

167La nullità

ILLICEITA’ PER CONTRARIETA’ A NORME IMPERATIVE, ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME

� della causa (art. 1343 cod. civ.)

� del motivo (art. 1345 cod. civ.)� del motivo (art. 1345 cod. civ.)

� dell’oggetto (art. 1346 cod. civ.)

� della condizione (art. 1354 cod. civ.)

168La nullità

ILLICEITÀ PER CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE: LA CAUSA

art. 1343 cod. civ. Causa illecita

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative,all'ordine pubblico o al buon costumeall'ordine pubblico o al buon costume

art. 1344 cod. civ. Contratto in frode alla legge

La causa è considerata illecita quando il contratto è ilmezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

169La nullità

art. 1345 cod. civ. Motivo illecito

Il contratto è illecito quando le parti si sono

ILLICEITÀ PER CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE: IL MOTIVO

Il contratto è illecito quando le parti si sonodeterminate a concluderlo esclusivamente per unmotivo illecito comune ad entrambe

170La nullità

ILLICEITÀ PER CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE: L’OGGETTO

art. 1346 cod. civ. Requisiti dell’oggetto del contratto

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito,L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito,determinato o determinabile.Laddove l’oggetto sia impossibile, illecito, indeterminato oindeterminabile il contratto è nullo.

171La nullità

CONDIZIONI ILLECITE O IMPOSSIBILI

art. 1354 cod. civ.

E’ nullo il contratto al quale è apposta una condizione,sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative,sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative,all'ordine pubblico o al buon costume.La condizione impossibile rende nullo il contratto se èsospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un pattosingolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficaciadel patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermoquanto è disposto dall'art. 1419.

172La nullità

CARATTERISTICHE DELL’AZIONE DI NULLITÀ

� art. 1421 cod. civ.: la nullità può essere fatta valere dachiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficiodal giudice (c.d. legittimazione assoluta)

� art. 1422 cod. civ.: l’azione di nullità è imprescrittibile

� la sentenza che pronuncia la nullità del contratto ha naturameramente dichiarativa, in quanto non modifica lasituazione giuridica preesistente, essendo il negozio nullo insé inidoneo a produrre effetti

� il contratto nullo non può essere convalidato (art. 1423cod. civ.)

173La nullità

CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO

art. 1424 cod civ.

Il contratto nullo può produrre gli effetti di uncontratto diverso, del quale contenga i requisiti dicontratto diverso, del quale contenga i requisiti disostanza e di forma, qualora, avuto riguardo alloscopo perseguito dalle parti, debba ritenersi cheesse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto lanullità (1367).

174La nullità

NULLITA’ SPECIALI O DI PROTEZIONE

Ratio: esigenze di protezione di alcune categorie disoggetti in posizione di debolezza strutturale o didipendenza rispetto all’altra parte contrattuale

Caratteristiche e differenze con le nullità ordinarie:

� in deroga alla regola generale dell’art. 1421 cod. civ., lanullità può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui

interesse essa è prevista, ad esempio dal consumatore odal cliente (c.d. nullità relativa);

� in deroga alla regola generale dell’art. 1419 cod. civ., lanullità delle clausole considerate non si estende mai

all’intero contratto (c.d. nullità parziale necessaria)

175La nullità

ESEMPI

art. 36 Codice del consumo

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il

resto.2. (Omissis).La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore eLa nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore epuò essere rilevata d’ufficio dal giudice.art. 134 Codice del consumo

E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione alvenditore del difetto di conformità, volto ad escludere olimitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dalpresente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solodal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dalgiudice.

176La nullità

L’annullabilitàL’annullabilità

177

ANNULLABILITA’

� è testuale, ossia ricorre solo nei casi in cui èespressamente prevista dalla legge

� i vizi che la determinano sono:� i vizi che la determinano sono:� 1) incapacità� 2) vizi del consenso

178L’annullabilità

1) INCAPACITA’

art. 1425 cod. civ. Incapacità delle parti

Il contratto è annullabile se una delle parti eraIl contratto è annullabile se una delle parti eralegalmente incapace di contrattare.E' parimenti annullabile, quando ricorrono lecondizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulatoda persona incapace d'intendere o di volere.

179L’annullabilità

1) INCAPACITA’

art. 1426 cod. civ. Raggiri usati dal minore

Il contratto non è annullabile, se il minore ha conIl contratto non è annullabile, se il minore ha conraggiri occultato la sua minore età; ma la semplicedichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne nonè di ostacolo all'impugnazione del contratto.

180L’annullabilità

2) VIZI DEL CONSENSO

art. 1427 cod. civ. Errore, violenza e dolo

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore,Il contraente, il cui consenso fu dato per errore,estorto con violenza o carpito con dolo, può chiederel'annullamento del contratto secondo le disposizioniseguenti.

181L’annullabilità

VIZI DEL CONSENSO:ERRORE

art. 1428 cod. civ. Rilevanza dell'errore

L'errore è causa di annullamento del contratto L'errore è causa di annullamento del contratto quando è:

� essenziale e� riconoscibile dall'altro contraente

182L’annullabilità

ERRORE ESSENZIALE(art. 1429 cod. civ.)

L'errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione

ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo ilovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo ilcomune apprezzamento o in relazione alle circostanze,deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identità o sulle qualità della personadell'altro contraente, sempre che l'una o le altre sianostate determinanti del consenso;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragioneunica o principale del contratto.

183L’annullabilità

RICONOSCIBILITÀ DELL’ERRORE

art. 1431 cod. civ. Errore riconoscibile

L'errore si considera riconoscibile quando, inL'errore si considera riconoscibile quando, inrelazione al contenuto, alle circostanze del contrattoovvero alla qualità dei contraenti, una persona dinormale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

184L’annullabilità

ERRORE DI CALCOLO

art. 1340 cod. civ.

L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento delL'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento delcontratto, ma solo a rettifica, tranne che,concretandosi in errore sulla quantità, sia statodeterminante del consenso

185L’annullabilità

ERRORE OSTATIVO

art. 1433 cod. civ. Errore nella dichiarazione onella sua trasmissione

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicanoLe disposizioni degli articoli precedenti si applicanoanche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione,o in cui la dichiarazione è stata inesattamentetrasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne erastato incaricato.

186L’annullabilità

VIZI DEL CONSENSO: VIOLENZA

art. 1434 cod. civ. Violenza

� La violenza è causa di annullamento del contratto, anchese esercitata da un terzo.

� La violenza consiste in una minaccia psichica di un maleingiusto e notevole e va tenuta distinta dalla minacciafisica che, costringendo materialmente un soggetto acompiere un determinato atto, riflette un più elevato gradodi antigiuridicità e determina la nullità del contratto.

187L’annullabilità

CARATTERI DELLA VIOLENZA

art. 1435 cod. civ. Caratteri della violenza

La violenza deve essere di tal natura da farLa violenza deve essere di tal natura da farimpressione sopra una persona sensata e da farletemere di esporre se o i suoi beni a un male ingiustoe notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età,al sesso e alla condizione delle persone.

188L’annullabilità

ALTRE NORME RILEVANTI

art. 1436 cod. civ. Violenza diretta contro terziLa violenza è causa di annullamento del contratto anchequando il male minacciato riguarda la persona o i beni delconiuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento delcontratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanzeda parte del giudice.

art. 1437 cod. civ. Timore riverenzialeIl solo timore riverenziale non è causa di annullamento delcontratto.

art. 1438 Minaccia di far valere un dirittoLa minaccia di far valere un diritto può essere causa diannullamento del contratto solo quando è diretta a conseguirevantaggi ingiusti.

189L’annullabilità

VIZI DEL CONSENSO: DOLO

Il dolo consiste in condotte che integrano artifici o raggiri

art. 1439 cod. civ. DoloIl dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiriusati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi,l'altra parte non avrebbe contrattato.Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto èannullabile se essi erano noti al contraente che ne ha trattoQuando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto èannullabile se essi erano noti al contraente che ne ha trattovantaggio.

art. 1440 cod. civ. Dolo incidenteSe i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, ilcontratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato conclusoa condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde deidanni.

190L’annullabilità

AZIONE DI ANNULLAMENTO

art. 1441 cod. civ. Legittimazione

� può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse èprevista (c.d. legittimazione relativa)

art. 1442 cod. civ. Prescrizione

� l’azione si prescrive in cinque anni.� Se l’annullabilità del contratto dipende da vizi del consenso o da

incapacità legale il termine decorre dal giorno in cui è cessata laviolenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato diinterdizione o di inabilitazione, o il minore ha raggiunto lamaggiore età.Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione delcontratto

191L’annullabilità

Segue: AZIONE DI ANNULLAMENTO

� la sentenza che pronuncia l’annullamento del contratto hanatura costitutiva, in quanto modifica la situazione giuridicapreesistente, eliminando retroattivamente gli effetti provvisoriprodotti dal contratto annullabile.

� art. 1443 cod. civ. Ripetizione contro il contraente incapace

Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti,questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta senon nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio

192L’annullabilità

CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE

art. 1444 cod. civ. Convalida

Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente alquale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto checontenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità,contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità,e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettaval'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzioneconoscendo il motivo di annullabilità.La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizionedi concludere validamente il contratto.

193L’annullabilità

EFFETTI DEL CONTRATTO ANNULLATO NEI CONFRONTI DI

TERZI

art. 1445 cod. civ. Effetti dell’annullamento neiconfronti dei terzi

Il contratto annullato non a causa dell’incapacitàlegale non pregiudica i diritti acquistati a titolooneroso dai terzi in buona fede, salvo gli effetti dellatrascrizione della domanda di annullamento

194L’annullabilità

RESCISSIONE

e RISOLUZIONEe RISOLUZIONE

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il codice civile contempla 2 ipotesi di rescissione,relativamente al contratto concluso:

� in stato di pericolo (art. 1447 cod. civ.)� in stato di pericolo (art. 1447 cod. civ.)

� in stato di bisogno (artt. 1448-1452 cod. civ.)

196Rescissione e risoluzione

CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO

(art. 1447 cod. civ.)

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni acondizioni inique, per la necessità, nota alla controparte,condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte,di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno gravealla persona, può essere rescisso sulla domanda dellaparte che si è obbligata.Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo lecircostanze, assegnare un equo compenso all'altra parteper l'opera prestata.

197Rescissione e risoluzione

AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE

(art. 1448 cod. civ.)

� Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, ela sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del qualel'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata puòdomandare la rescissione del contratto.

� L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valoreche la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata avevaal tempo del contratto.

� La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

� Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

� Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione. 198Rescissione e risoluzione

ULTERIORI CARATTERISTICHEDELL’AZIONE

art. 1449 cod. civ. Prescrizione

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusionedel contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimocomma dell'art. 2947.La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via diLa rescindibilità del contratto non può essere opposta in via dieccezione quando l'azione è prescritta.

art. 1450 cod. civ. Offerta di modificazione del contratto

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione puòevitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente perricondurlo ad equità.

art. 1451 cod. civ. L'inammissibilità della convalida

Il contratto rescindibile non può essere convalidato. 199Rescissione e risoluzione

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CARATTERISTICHE:� mira a riequilibrare la posizione economico-patrimoniale dei

contraenti eliminando, con efficacia ex tunc, gli effetti delcontratto;

� si applica solo ai contratti a prestazione corrispettive;� si applica solo ai contratti a prestazione corrispettive;� costituisce un rimedio a uno squilibrio tra le prestazioni dovuto a

vizi funzionali, che attengono al rapporto, e non a vizi genetici,che attengono invece all’atto.TIPI

1. per inadempimento2. per impossibilità sopravvenuta3. per eccessiva onerosità sopravvenuta

200Rescissione e risoluzione

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

MODI DI ATTUAZIONE� giudiziale:

1. è diretta ad ottenere una sentenza che ha natura costitutiva, in quanto lo scioglimento del rapporto si verifica al momento della pronuncia del giudicepronuncia del giudice

2. non è possibile risolvere il contratto se l’inadempimento ha «scarsa importanza», occorre, cioè, che l’inadempimento sia grave, avuto riguardo all’interesse dell’altra

� di diritto (opera in via stragiudiziale):

1. art. 1454 cod. civ. diffida ad adempiere2. art. 1456 cod. civ. clausola risolutiva espressa3. art. 1457 cod. civ. termine essenziale

201Rescissione e risoluzione

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTOIN VIA GIUDIZIALE

art. 1453 cod. civ. Risolubilità del contratto perinadempimento

Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno deicontraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a suacontraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a suascelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto,salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.La risoluzione può essere chiesta anche se già è stato promossoil giudizio per ottenere l’adempimento, mentre non può esserechiesto l’adempimento se è stata richiesta la risoluzione.Dal giorno in cui è stata domandata la risoluzione del contratto laparte inadempiente non può più adempiere alla suaobbligazione.

202Rescissione e risoluzione

RISOLUZIONE DI DIRITTO.DIFFIDA AD ADEMPIERE

art. 1454 cod. civ. Diffida ad adempiere

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto diadempiere in un congruo termine, con dichiarazione che,decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderàdecorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderàsenz'altro risoluto.Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvodiversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura delcontratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto,questo è risoluto di diritto.

203Rescissione e risoluzione

RISOLUZIONE DI DIRITTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

art. 1456 cod. civ. Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che ilcontratto si risolva nel caso che una determinatacontratto si risolva nel caso che una determinataobbligazione non sia adempiuta secondo le modalitàstabilite.In questo caso, la risoluzione si verifica diritto quandola parte interessata dichiara all'altra che intendevalersi della clausola risolutiva.

204Rescissione e risoluzione

RISOLUZIONE DI DIRITTO. TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI

art. 1457 cod. civ. Termine essenziale per una delle parti

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deveconsiderarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvoconsiderarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvopatto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostantela scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entrotre giorni.In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche senon è stata espressamente pattuita la risoluzione.

205Rescissione e risoluzione

RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

art. 1463 cod. civ. Impossibilità totale

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per lasopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non puòchiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbiagià ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizionegià ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizionedell'indebito.

art. 1464 cod. civ. Impossibilità parziale

Quando la prestazione di una parte è divenuta soloparzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a unacorrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, epuò anche recedere dal contratto qualora non abbia uninteresse apprezzabile all'adempimento parziale.

206Rescissione e risoluzione

CONTRATTO CON EFFETTI TRASLATIVI

O COSTITUTIVI

art. 1465 cod. civ. Contratto con effetti traslativi o costitutivi

Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinataovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosaper una causa imputabile all'alienante non libera l'acquirentedall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non glisia stata consegnata.dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non glisia stata consegnata.La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo ocostitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nelgenere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire lacontroprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa èstata individuata.L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se iltrasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità èsopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

207Rescissione e risoluzione

RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’

SOPRAVVENUTA

art. 1467 cod. civ. Contratto con prestazioni corrispettive

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero aesecuzione differita, se la prestazione di una delle parti èdivenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi didivenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi diavvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve taleprestazione può domandare la risoluzione del contratto, con glieffetti stabiliti dall'articolo 1458.La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenutaonerosità rientra nell'alea normale del contratto.La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarlaoffrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

208Rescissione e risoluzione