(37 Udienza 27.06.2011)

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 1 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE I^ COLLEGIALE VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE PAGINE VERBALE: n. 50 REDATTORE: Lorenzo Dominici CARATTERI: n. 149.388 PRESIDENTE Dott. MEZZOFIORE GIUDICE A LATERE Dott.ssa CUPPONE GIUDICE A LATERE Dott.ssa SANTOLINI PUBBLICO MINISTERO Dott.ssa PASSANITI PUBBLICO MINISTERO Dott. BOMBARDIERI PROCEDIMENTO PENALE N. 21927/10 R.G. A CARICO DI: BERRIOLA LUCA + ALTRI UDIENZA DEL 27/06/2011 ESITO: RINVIO AL 11/07/2011 AULA OCCORSIO ___________________________________________

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SEZIONE I^ COLLEGIALE PUBBLICO MINISTERO Dott.ssa PASSANITI PUBBLICO MINISTERO Dott. BOMBARDIERI UDIENZA DEL 27/06/2011 REDATTORE: Lorenzo Dominici CARATTERI: n. 149.388 VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri PAGINE VERBALE: n. 50 1 INDICE ANALITICO PROGRESSIVO R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri . 2

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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE I^ COLLEGIALE

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 50

REDATTORE: Lorenzo Dominici CARATTERI: n. 149.388

PRESIDENTE Dott. MEZZOFIORE

GIUDICE A LATERE Dott.ssa CUPPONE

GIUDICE A LATERE Dott.ssa SANTOLINI

PUBBLICO MINISTERO Dott.ssa PASSANITI

PUBBLICO MINISTERO Dott. BOMBARDIERI

PROCEDIMENTO PENALE N. 21927/10 R.G.

A CARICO DI: BERRIOLA LUCA + ALTRI

UDIENZA DEL 27/06/2011

ESITO:

RINVIO AL 11/07/2011 AULA OCCORSIO

___________________________________________

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INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL‟IMPUTATO

MAROTTA LUIGI Da pag. 39 a pag. 49

.

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Presidente: Dott. Mezzofiore

Giudice a latere: Dott.ssa Cuppone

Giudice a latere: Dott.ssa Santolini

Pubblico Ministero: Dott.ssa Passaniti

Pubblico Ministero: Dott. Bombardieri

Cancelliere: Dott.ssa Bonfigli

Ausiliario tecnico: Recchia Emma

Udienza del 27/06/2011 Aula Occorsio

Procedimento penale n. 21927/10

A CARICO DI: BERRIOLA LUCA E ALTRI

Il Presidente procede alla costituzione delle parti come da

verbale d‟udienza.

AVV. LAURO: Massimo Lauro per il Maggiore Luca Berriola. Io

farò, signori del Tribunale, un intervento brevissimo che poi

verrà completato dal collega Antonello Giudice. In maniera

molto sintetica, la richiesta della Procura è del 1 marzo

2011, il Tribunale ovviamente la conosce perchè è stata

regolarmente depositata. Io volevo far notare in primo luogo,

signor Presidente e signori del Tribunale, che l‟ufficio della

Procura si è limitato pedissequamente a richiedere la

sospensione dei termini di durata massima della custodia

cautelare facendo riferimento ovviamente all‟articolo 304, 2°

comma del Codice di Rito, sinteticamente richiamando tre

sentenze della Corte di Cassazione; per altro sulle quali

potremmo anche discutere perchè – ripeto, il collega le

illustrerà ancora meglio – ve ne sono altre di senso opposto a

quelle portate alla vostra attenzione dal Pubblico Ministero.

Noto e rilevo che l‟istanza per quello che concerne la

posizione del nostro assistito non è in alcun modo motivata e,

ripeto, si riferisce ad un provvedimento datato 1 marzo 2011.

Ora non voglio ricordare al Tribunale circostanze in punto di

diritto che il Tribunale conosce molto meglio di me. I due

requisiti previsti dalla norma devo essere uno l‟appartenenza

delle figure criminose contestate …(incomprensibile)…

l‟articolo 407 e l‟altra la complessità del dibattimento. Ora

per quanto riguarda il Maggiore Luca Berriola ci sarebbe solo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE I^ COLLEGIALE

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uno dei due requisiti perchè i reati per i quali è chiamato a

rispondere dinanzi a voi non rientrano nella norma di cui al

407, 2° comma, lettera A, come richiamato poi dal 304. E

quindi si tratterebbe solo di valutare la complessità del

dibattimento che oggettivamente non possiamo negare che non vi

sia. Ma io mi limito a segnalare questa circostanza: ora è

vero che la norma autorizza e facoltizza il Tribunale a

congelare e a sospendere i termini. Ora ci troviamo da marzo,

data in cui è stata presentata la richiesta, al 27 di giugno

dove ovviamente pur essendo indubbiamente complesso il

dibattimento ma ci troviamo in una situazione diametralmente

opposta rispetto alla data in cui la Procura ha avanzato la

richiesta. Cioè sono passati 4 mesi circa, ma non è un

problema temporale. Abbiamo fatto molta istruttoria

dibattimentale, sono stati sentiti moltissimi testimoni.

Quindi, voglio dire, poichè voi dovete decidere oggi allo

stato degli atti in una determinata situazione è chiaro che, e

in questo non credo errare, se questa richiesta viene

formulata al termine del dibattimento ovviamente secondo me

non può trovare accoglimento.

Quindi non è una valutazione teorica ma quello che io voglio

segnalare, secondo il mio punto di vista, è una valutazione

pratica, quindi concreta, vedere caso per caso quali sono le

singole circostanze. L‟ufficio della Procura ha fatto

riferimento nella istanza depositata a tre sentenze della

Cassazione. Che cosa dicono in sintesi queste sentenze? Dicono

che si estende per tutti eventualmente il provvedimento

indipendentemente dal fatto che alcuni hanno questo divieto e

altri no, mi riferisco ovviamente al 407. Ma io credo che però

la richiesta sia non accoglibile per quanto riguarda la

posizione del Maggiore Berriola perchè, ripeto, non è in alcun

modo motivata la richiesta relativa al nostro assistito. Cioè

qui la Procura si limita a dire: “il dibattimento è complesso,

ci sono solo tre posizioni per le quali comunque è imposta,

potremmo dire tra virgolette, questa sospensione ma per tutti

gli altri vengono attratti queste estensioni della possibilità

di sospender i termini, e quindi punto”. Ma secondo me avrebbe

dovuto motivare, cioè ci dovrebbe dire la Procura per quale

motivo, dopo aver svolto oggi almeno per quello che riguarda

la posizione del nostro assistito quasi tutta l‟istruttoria

dibattimentale almeno dal punto di vista dell‟accusa, perchè

ci sarebbe adesso da esaminare i testimoni della difesa, però

l‟impianto accusatorio è stato oramai abbondantemente portato

avanti.

Quindi io credo che sotto questo profilo e solo sotto questo

profilo già per questa ragione la richiesta debba essere

disattesa. In punto strettamente di diritto, come dicevo

prima, vi sono sentenze di spessore e tenore diverse, che

illustrerà poi meglio il collega che mi seguirà dopo. Ma ne

cito solo una a titolo esemplificativo e la Corte di

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Cassazione qui fa riferimento al carattere eccezionale di

questa richiesta e quindi dell‟adozione di questo

provvedimento da parte del Tribunale, e dà un consiglio tra le

righe molto intelligente secondo me, dice: impone al Giudice e

quindi a voi un‟interpretazione restrittiva di questa norma.

Sappiamo che ci sono poi sentenze successive che non

coincidono con questa tanto è vero che sono quelle poi

richiamate appunto nell‟istanza dalla stessa Procura. Credo

che però il principio di diritto che vine qui richiamato e

cioè, quello che vi dicevo, non può trovare applicazione nei

confronti di quegli imputati per i quali manca la prima di

dette condizioni e cioè quella che si tratti di taluno dei

reati indicati dal 407, 2° comma del Codice di Procedura.

Quindi per questa ragione la difesa del Maggiore Berriola

chiede che l‟istanza venga rigettata. Grazie, Presidente.

AVV. OLIVA: interverrei io, Oliva per la difesa di Focarelli

(trascrizione fonetica), per porre una serie di questioni.

Intanto per dare atto che il problema posto dalla richiesta

della Procura in qualche modo per quanto riguarda la posizione

Focarelli non è mutato ma si è comunque stemperato con

l‟applicazione della misura più gradata degli arresti

domiciliari, nel senso che obiettivamente quella che noi

riteniamo essere, laddove il Tribunale dovesse sposare la tesi

della Procura, una lesione grave del favor libertatis da un

punto di vista quantitativo si colloca in maniera diversa se

non altro perchè appunto la misura come sostituita e meno

afflittiva. Naturalmente non cambia tuttavia la questione

interpretativa della norma che pone la Procura.

Io mi occuperò di una sola questione perchè è la questione che

più riguarda la posizione Focarelli e cioè l‟applicabilità o

meno della sospensione dei termini ai coimputati non raggiunti

da imputazioni rientranti nel 407, comma 2, lettera A. Faccio

questo per una questione di comodità espositiva e anche per

risparmiare duplicazioni al Tribunale perchè altri colleghi

evidentemente tratteranno questioni che riguardano e la

complessità del dibattimento e la compatibilità col rito,

insomma tutta una serie di questioni pur assolutamente

rilevanti che però evito di trattare per ritagliare questa

parte che pure è una parte che ha una qualche pregnanza

secondo me e anche una sua complessità.

O diceva prima il collega: la Procura formula la propria

istanza poggiandola sostanzialmente sulla decisione delle

Sezioni Unite 23381 del 2007. E di questo occorre parlarne,

c‟è poco da dire, è evidente che questo è il punto di

riferimento. Così come forse è inutile premettere che si

tratta sicuramente di una decisione assolutamente autorevole,

altrettanto sicuramente di una decisione che non vincola il

Giudice che qualora dovesse convincersi dell‟erroneità di tale

decisione ben potrebbe tranquillamente discostarsene. Due

brevi premesse che non valgono a smentire quanto ho appena

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detto ma per collocare più precisamente questa sentenza delle

Sezioni Unite. Le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere, val

la pena di sottolinearlo, una questione affatto diversa da

quella di cui noi ci occupiamo, e questa questione tratta in

modo assai approfondito, la questione in particolare era

quella del calcolo dei termini di custodia della sentenza di

primo grado in caso di condanna in continuazione ed il

contrasto giurisprudenziale che era sorto sul fatto che

dovesse calcolarsi la pena finale irrogata ovvero dovesse

tenersi conto delle pene irrogate per i singoli reati. Questa

è la questione sulla quale è chiamata a dirimere il conflitto.

È pur vero che a Cassazione entra nel merito successivamente

anche della questione che ci riguarda ma, è sufficiente

leggere la motivazione per convincersene, lo fa senza

quell‟approfondimento che giustamente dedica alla questione

principale che la occupa sulla quale è chiamata a dirimere il

conflitto. Un‟altra questione val la pena di notare, che il

caso concreto che le Sezioni Unite affrontano è un caso

radicalmente diverso da quello che ci occupa. In quel caso

tutte le persone per le quali è chiesta la sospensione erano

tutti imputati di 416 bis, quindi tutti rientranti nell‟ambito

del 407 in un primo momento. Dopo di che interviene una

sentenza di condanna per alcuni e di assoluzione per altri sul

416 bis, e in seconda fasa cioè in fase di appello con

l‟impugnazione per altro del Pubblico Ministero si pone la

questione dell‟estensibilità. Perchè marco questa differenza?

Perchè se non altro sotto un profilo che è quello della

strettissima evidente connessione delle posizioni processuali,

connessione che come dirò alla fine non c‟è proprio nel nostro

caso o quanto meno c‟è in termini meramente occasionali, lì

c‟è una situazione che nasce da una imputazione comune e

quindi una situazione che dal punto di vista fattuale delle

imputazioni, delle condotte imputate, è sicuramente e

strettamente connessa.

Ho detto questo non per eludere il problema. In ogni caso

quelle sezioni unite sposano la tesi della Procura, o meglio

la Procura sposa la tesi di quelle Sezioni Unite, e non voglio

sottrarmi a questo. Quindi con tutta la modestia che si deve

in questi casi affronterò il problema per come va affrontato,

cioè dicendo che sommessamente dissento dall‟approdo delle

Sezioni Unite e penso che il Tribunale possa e debba

discostarsi da quell‟approdo. Provo a spiegare perchè.

Prima di tutto la sentenza affronta in tre punti, che sono il

punto 13, 14 e 15, la spiegazione sul profilo che ci riguarda,

e l‟affronta sotto il profilo sistematico, poi sotto il

profilo di un raffronto con una sentenza della Corte

Costituzionale e poi ne trae le conclusioni. Proverò a sondare

questi tre profili premettendo però una cosa: c‟è un dato che

la sentenza delle Sezioni Unite non affronta affatto ed è il

dato dell‟interpretazione letterale della norma. A me non pare

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privo di senso. La norma dice: quando si procede. E questo

“quando si procede”, che viene utilizzato nel sistema delle

stesse norme, in particolare dal 303 reiteratamente, tutte le

volte che ci si riferisce al computo di pena è chiaramente

individualizzante, lo è sempre, in tutte le parti in cui il

Codice usa questa espressione. Quando si procede, se non altro

in ossequio al principio di personalità della responsabilità

penale non può che riguardare il soggetto, mai il

dibattimento. Quando si procede è per sua natura

individualizzante, ripeto, lo è in tutte le parti in cui

l‟articolo 303 lo utilizza. Lo dico perchè è un dato estraneo

alla valutazione delle Sezioni Unite, che però affrontano

soprattutto al punto 13 quello che è decisamente il profilo

più importante, quello su cui poi risolvono la questione, che

è quello che le Sezioni Unite chiamano il profilo sistematico.

Che cosa dice la sentenza in estrema sintesi? Dice: Il sistema

della sospensione dei termini di custodia è quello che viene

disegnato dall‟articolo 304, comma 1, lettere A e B. È

perfetto, nel senso che è proprio così secondo me, e basta la

lettura della norma per convincersi che su questo ha

perfettamente ragione. Il problema però è quando si deve

comprendere quale sarebbe questo sistema disegnato

dall‟articolo 304, comma 1, lettere A e B. Perchè la Corte

conclude che questo è il sistema di applicazione generalizzata

anche delle cause personali a tutti i coimputati del medesimo

dibattimento complesso. Cioè una situazione in cui

l‟oggettività della complessità del dibattimento si comunica

in qualche modo anche alle cause soggettive. E questo fa sulla

base di una interpretazione a mio parere monca proprio

dell‟articolo 304, comma 1, lettera A e B. Perchè come

interpreta la Corte? Interpreta con questa formula, decisiva

per comprendere l‟impostazione. Scrive: “Salvo poi per gli

interessati non coinvolti nella causa chiederne l’eliminazione

attraverso la separazione dei procedimenti”. Fa riferimento

evidentemente al comma 5°. Cioè la norma generale, la regola,

sarebbe l‟applicazione generalizzata. L‟eccezione sarebbe

questa. Il che, se ci si sofferma a una lettura un pò

superficiale, per le verità, della norma potrebbe apparir

vero, ma se si vede qual è il meccanismo operativo di questa

norma e soprattutto quale ne è la ratio questa impostazione

viene a mio parere del tutto sconfessata. Perchè? Perchè il

sistema previsto dall‟articolo 301, lettere A e B e dal 5°

comma non prevede affatto, come dice erroneamente sotto questo

profilo la Corte, chiederne l‟eliminazione attraverso la

separazione; perchè è sufficiente la semplice richiesta per

provocare automaticamente la non applicabilità della

sospensione; e non soltanto non si richiede che il Tribunale

disponga effettivamente la separazione ma non si richiede

neppure alcuna indagine sulla sussistenza dei requisiti per la

separazione.

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Allora qual è la ratio in verità di questa automatica

corrispondenza fra non applicabilità della sospensione e

richiesta fatta dalla difesa dei coimputati? La ratio è

evidente per la verità, la ratio è quella di evitare che il

coimputato si sottragga alla sospensione dei termini pur

volendosi comunque giovare del differimento, della stasi del

dibattimento chiesto da altri. Quindi si dice: attenzione,

volendo togliere efficacia a condotte difensive pur legittime

ma qualche volta anche coordinate tra vari difensori e vari

coimputati, laddove la richiesta legittima ma provocante la

sospensione dell‟uno giova automaticamente agli altri senza

che questi possano essere attinti dalla medesima, tra

virgolette, sanzione che attinge il richiedente, allora la

norma funge da meccanismo che vuole togliere efficacia a

queste condotte.

Che sia così è evidente dal meccanismo che opera nella norma

ma è evidente nella stessa storia della norma che per la

verità è fatta con estrema precisione proprio da quella

sentenza della Corte Costituzionale che al punto 15 viene

richiamata dalle Sezioni Unite. Se si legge la cronistoria

delle norme che fa quella sentenza è assolutamente questa,

spiega a che cosa serve quella norma. Il meccanismo non può

che servire a questo. Quindi una lettura più attenta della

norma, lungi dal portarci a poter concludere per una

generalizzata salvo eccezione e estensione anche delle cause

personali, deve portarci da tutt‟altra parte. La ratio essendo

quella di evitare gli effetti dilatori dei coimputati volti

alla scarcerazione per decorrenza termini, il contrario

dell‟efficacia generalizzata è la regola. La regola è che la

sospensione vale soltanto verso chi con proprie istanze o

impedimenti ha provocato la stasi, salvo che altri non

dichiarando di essere disponibili alla separazione, chiedere

la separazione, vogliono giovarsi di quella stasi. Questa è la

regola vera che emerge dal meccanismo della norma.

Che cosa conferma il fatto che il meccanismo sia questo? Lo

conferma la norma stessa. Quell‟inciso, sempre che la

sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze

di acquisizione della prova o a seguito di concessione dei

termini a difesa, ci dice tutto. Cioè ci dice che

evidentemente nei casi in cui si tratta di esigenze di

carattere obiettivo e non in qualche modo lasciate alle

discrezionalità non valutabile della difesa, legittima ma non

valutabile, non opera la sospensione e non opera per nessuno.

Quindi ancora una volta questa è la smaccata conferma del

fatto che con quella norma si vuole creare da un lato un

bilanciamento corretto tra la possibilità di espansione delle

esigenze difensive e l‟impossibilità che questo operi sui

termini e quindi sia proposta a scopi meramente dilatori e

quindi a scopo di far scadere il termine di custodia

cautelare. Questo è il meccanismo in cui opera.

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In una dimensione puramente oggettiva come quella a cui fanno

riferimento le Sezioni Unite questa norma non avrebbe alcun

senso. Se ne vuole un‟ulteriore conferma subito esterna a

questo sistema applicativo, ma l‟ulteriore conferma si ha

nell‟unica vera circostanza di carattere oggettivo che è

prevista dal Codice ed è quella del 304, comma 1, lettera C. È

quella l‟unica conferma, l‟unica vera estensione oggettiva.

E perchè può essere costituzionalmente legittima e trova una

ratio ragionevole quella norma? Esclusivamente perchè, come

per altro al punto 6 le stesse Sezioni Unite scrivono a

proposito della questione principale di cui si occupano, in

quel caso è affievolito in qualche modo il principio

costituzionale della non colpevolezza perchè c‟è già stata la

sentenza di 1° grado di condanna per un verso; e per l‟altro

verso, esaurita con la decisione la fase vera e propria e

quindi l‟accertamento del fatto a prescindere dalla

motivazione che serve solo per il controllo in appello, vi è

la necessità di adeguare la cautela non più alla imputazione

ma all‟effettiva condanna che il soggetto ha subito.

Queste sono le ragioni per cui può trovar luogo quella unica

eccezione per cui è anche costituzionalmente legittima,

quell‟unica eccezione che si ha quando è già intervenuta la

condanna e c‟è lo spazio per motivare la sentenza.

Nessun‟altra mai, il sistema prevede alcuna altra estensione

di carattere oggettivo. Nè potrebbe essere altrimenti, perchè

una qualunque diversa collocazione di carattere oggettivo

della norma estensiva della sospensione dei termini di

custodia violerebbe un‟evidente principio. Cioè chè quando si

fa riferimento al sistema nel quale la norma deve essere

collocata non può non vedersi che tutte le norme sulla

sospensione dei termini devono poi essere armonicamente

collocate all‟interno del sistema più generale della custodia

cautelare e quindi devono rispondere ai principi

costituzionali del favor libertatis e della indispensabilità

della misura a cui tutte le norme sulla custodia rispondono.

Quindi il sistema deve tenersi armonicamente insieme e

coerentemente al sistema complessivo della custodia.

Quindi la disciplina della custodia è tutta evidentemente una

disciplina che riguarda il singolo imputato e mai può

sganciare questo sistema da valutazioni personalistiche.

Quindi questo sistema deve rispettare i principi di stretta

interpretazione di tassatività della norma, che sarebbero, lo

dico ma è evidente, violati nel caso di specie perchè vi

sarebbe un‟estensione analogica di fattispecie non comprese

nel 407, comma 2, lettera A attraverso questo meccanismo

dell‟estensione oggettiva per complessità del dibattimento.

E il principio è quello per cui oltretutto norme di sfavore

devono trovare sempre bilanciamento in interessi

costituzionalmente rilevanti quanto quelli che vengono messi

in discussione. Allora l‟ulteriore domanda è: ma come bilancia

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l‟articolo 13 e l‟articolo 27 della Costituzione e l‟articolo

3 sotto il profilo della ragionevolezza una previsione come

quella che farebbe scaturire dalla norma la sentenza delle

Sezioni Unite? Qual‟è l‟interesse contrapposto? È un interesse

costituzionalmente rilevante? La mia risposta è: non vi è

nessun interesse, neanche non costituzionalmente rilevante,

perchè il problema è che può procedersi unitariamente con

alcuni liberi ed altri in custodia senza che in qualche modo

venga a mutare di una virgola il principio di speditezza del

processo, comunque di durata ragionevole del processo.

Qui questa considerazione si sposa con una parte un pò confusa

e secondo me, mi permetto di dire, erronea della sentenza

delle Sezioni Unite. Perchè in verità molto nasce da una sorta

di confusione tra la separazione dei procedimenti e le

tematiche che attengo alla riunione e separazione dei

procedimenti e quelle che attengono ai termini di custodia

cautelare. Questo emerge anzitutto dalla lettura che viene

fatta al punto 14 di quella sentenza 238 del ‟97 della Corte

Costituzionale. Le Sezioni Unite dicono: da quella sentenza si

ricava il convincimento certo che le posizioni sono

inscindibili dei singoli imputati perchè la sentenza ci dice

che il Giudice e il Pubblico Ministero non possono scegliere,

data la complessità del dibattimento, a quali imputati

applicare e a quali non applicare la sospensione.

Ma forse leggere la questione su cui si pronuncia la Corte

Costituzionale è illuminante sul punto. Si tratta non a caso

di imputati tutti raggiunti da imputazioni ex articolo 407,

comma 2, lettera A, e questa impossibilità di scegliere

attiene all'impossibilità di differenziare all‟interno di

quegli imputati. Perchè la ricorrenza del requisito del 407 è

una ricorrenza automatica, o c‟è o non c‟è. È sulla

complessità del dibattimento che si articola la motivazione e

la valutazione anche del Tribunale. E del resto mi permetto di

dire che sarebbe bastata una lettura completa di quella

sentenza, perchè quella sentenza testualmente dice: “la

facoltà consentita al Giudice di cui al 2° comma dell’articolo

304 del Codice di Procedura Penale non può comportare

l’effettivamente esercitata distinzione individuale tra gli

imputati nel processo sempre che raggiunti da imputazioni fra

quelle di cui all’articolo 407, comma 2, lettera A”. Ora

questo “sempre che raggiunti” è illuminante, non può che voler

dire che in tutti i casi in cui non siano raggiunti la

distinzione si impone. Ma perchè non è una distinzione che

nasce dalla richiesta del Pubblico Ministero o dalla

discrezionalità del Tribunale nel concederla, è una

distinzione ex lege. Cioè comunque va fatta unitariamente la

richiesta, ma l‟applicabilità concreta non può riguardare

coloro che non sono attinti da questa imputazione.

Al punto 15, dicevo, le Sezioni Unite traggono le conclusioni

del loro ragionamento. Le conclusioni sono in parte

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conseguenza di ciò che ho prima detto e che mi sono permesso

in qualche modo di contrastare. In parte però sono in sè

problematiche quella conclusioni. Scrivono le Sezioni Unite:

“In questo senso il presupposto che si proceda per un reato

indicato dall’articolo 407, 2° comma, lettera A individua i

giudizi – quindi non individua i soggetti ma i giudizi – in

cui può operare la sospensione per l’allarme sociale

suscitato”. Mi si consenta una domanda retorica: perchè mai

l‟allarme sociale dovrebbe riguardare il fatto che decorrano i

termini di custodia e quindi vengono scarcerati soggetti non

ricompresi nell‟articolo 407, comma 2, lettera A? L‟allarme

non è dato dal processo, l‟allarme è dato dalla posizione

custodiale dei soggetti, altrimenti bisognerebbe tenere in

custodia tutti i soggetti coimputati nello stesso processo

indipendentemente dall‟imputazione che recano. Come si fa a

riferire l‟allarme al processo e poi l‟allarme per la

scarcerazione dei singoli soggetti a prescindere

dall‟imputazione dalla quale i soggetti sono per l‟appunto

gravati? È evidente che in questo modo si finisce per

sovrapporre, anzi per contrapporre alla valutazione che il

legislatore ha fatto nell‟inclusione dei reati nell‟articolo

407 con una valutazione di tipo diverso ma non consentita,

legata unicamente alla complessità del dibattimento.

Vi è un‟altra ragione per cui la motivazione in sè rivela un

percorso non condivisibile. Scrive ancora la Corte: “Per

salvaguardare l’unitarietà del trattamento processuale

l’efficacia del provvedimento di sospensione non può che

riguardare tutti i titoli di custodia emanati”. E perchè mai?

Come se ancora una volta alla scarcerazione di alcuni

coimputati dovesse derivare la separazione del procedimento.

Cosa che non esiste mai, cioè non ha senso di esistere. C‟è

una confusione radicale, ripeto, tra il percorso della

separazione e riunione dei processi e il percorso della

custodia cautelare che è problematico anche per la speditezza

del processo, perchè se noi leghiamo due aspetti così

radicalmente quanto ratio e funzione non c‟è dubbio che

dovendo garantire l‟aspetto da garantirsi si finisce per

pregiudicare quella che il legislatore ha voluto come una

scelta discrezionale e ha persino sottratto a tutte le

impugnazioni. Voglio dire, la separazione o la riunione dei

processi sono provvedimenti non impugnabili, il che significa

che sono provvedimenti deboli, tra virgolette, sotto l‟aspetto

della loro attitudine a ledere le garanzie della difesa,

altrimenti sarebbero quanto meno impugnabili. E come si fa a

subordinare a queste scelte così il deboli della custodia

cautelare? È qui che secondo me mostra ancor di più il proprio

limite quella sentenza delle Sezioni Unite.

Occorre quindi separare i due temi e nel caso concreto, mi

avvio a concludere, come non vedere quanto è tenue il filo che

soprattutto dopo la separazione della posizione del Senatore

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De Girolamo lega la connessione di quei tre imputati che hanno

l‟articolo 7 con il cuore di questo processo. È una

connessione solo occasionale, poteva tranquillamente farsi un

altro processo. Il Pubblico Ministero ha deciso legittimamente

di farlo nello stesso processo per ragioni di speditezza, di

concentrazione, tutto quello che si vuole. Ragioni legittime,

ma come posso queste ragioni, soprattutto quando sono legate

da un filo così tenue influenzare il prolungamento dei termini

di custodia cautelare per quegli imputati che non sono

raggiunti da imputazione rientranti nel 407, comma 2, lettera

A?

La mia conclusione è perchè per queste ragioni, per quanto

riguarda la posizione di Carlo Focarelli, il Tribunale rigetti

l‟istanza del Pubblico Ministero. Ma la mia necessaria

subordinata ulteriore questione è che qualora il Tribunale

dovesse aderire a quella interpretazione del 304 trasmetta,

sollevi questione di costituzionalità dall‟articolo 304, 2°

comma nella parte in cui estende la sospensione dei termini

massimi di custodia cautelare anche ai coimputati di

dibattimento complesso non raggiunti da imputazioni rientranti

nel 407, comma 2, lettera A, per contrasto con gli articolo 3,

13 e 27 della Costituzione.

Depositiamo insieme all‟Avvocato Rossi una breve memoria

scritta per dar luogo al Tribunale più facilmente di

…(incomprensibile)….

AVV. GIANNONE: signor Presidente, soltanto per Marotta, io non

posso che associarmi alle osservazioni che sono state testè

formulate in ordine alle quali ovviamente non ho nulla da

aggiungere perchè qualsiasi cosa sarebbe riduttiva di quello

che è il loro contenuto. Mi limito soltanto a segnalare al

Tribunale che il Marotta, come il Tribunale ovviamente non

ignora, è imputato soltanto del reato associativo

dell‟associazione per delinquere di cui alla lettera A, con la

conseguenza che nessuna connessione nè alcun legame sotto il

profilo sia soggettivo che probatorio potrebbe ravvisarsi il

reato contestato a Marotta e i reati per cui invece vige la

opportunità da parte del Tribunale di concedere, di sospendere

appunto il decorso dei termini di custodia cautelare. Come

opportunamente segnalato dal difensore che mi ha preceduto, in

effetti nei confronti del Marotta si vorrebbe in qualche

misura estendere in maniera sostanziale la durata della

custodia cautelare in virtù di un provvedimento di riunione

del procedimento che lo riguarda con riferimento al reato che

lo riguarda, a quello per il quale appunto ricorrono i

presupposti previsti dall‟articolo 304 e 407, senza che il

Marotta nè la sua difesa ovviamente possano contro questo

provvedimento proporre alcun rimedio. In altri termini, nel

momento in cui si attribuisse alla facoltà del Pubblico

Ministero, consistente nella riunione dei procedimenti, questo

ulteriore corollario e cioè quello di richiedere la

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 13

sospensione dei termini nei confronti dell‟imputato non

raggiunto da una imputazione che appunto questo tipo di

istituto consente si attribuirebbe a una delle parti a danno

dell‟altra e senza che il Giudice possa in qualsiasi modo

intervenire in ordine a questa decisione la facoltà di

estendere al misura cautelare, per meglio dire la misura

cautelare oltre i termini previsti appunto dalla normativa di

settore. A me sembra questa una soluzione assolutamente in

contrasto con quelli che sono i principi cardine, il primo fra

tutti quello delle esigenze cautelari che in questa maniera

verrebbero ad essere procrastinate oltre il termine massimo

previsto dall‟articolo 303.

Mi oppongo pertanto alla sospensione dei termini per quanto

riguarda il Marotta riportandomi, come dicevo, a quanto già

sostenuto dall‟altra difesa. Ho finito, grazie.

AVV. MARAFIOTI: signor Presidente, signori del Tribunale, devo

confessare una piccola difficoltà ad affrontare questo tema,

perchè al di là della profondità degli interventi che mi hanno

preceduto e soprattutto l‟affresco datoci al tema

dall‟Avvocato Oliva, ci ricordavano che la richiesta è del 1

marzo e quindi noi rischiamo oggi, dopo giorni in cui più o

meno ci preparavamo a questa tematica, di arrivare scarichi

come quei giocatori che vengono fatti scaldare ripetutamente a

bordo campo per entrare, e il timore è un pò quello di

sentirsi come il Rivera degli ultimi di Italia-Brasile ed

entrare quando è ormai un pò tardi per il calore della

partita. Però devo agganciarmi al brillantissimo, proprio

straordinario intervento dell‟Avvocato Oliva. Se mi consente

l‟Avvocato Oliva, ai limiti del commovente processuale. Perchè

io sono facile alla commozione, ormai con il passare degli

anni, non ho gli anni dell‟Avvocato Melandri però comincio a

commuovermi. Perchè l‟Avvocato Oliva ci ha detto una cosa che

io non avrei saputo forse dire nello stesso modo ma che

pensavo da stamattina: il precedente invocato delle Sezioni

unite rispetto a questo caso non è un precedente. Io cerco

proprio di essere più esplicito ancora, di andare oltre,

perchè ringrazio chi mi ha dato la possibilità di parlare

magari anticipando altre posizioni, e mi scuso se

eventualmente prosciugherà l‟acqua nello stagno delle altre

difese, ma mi sentivo proprio di agganciarmi a questo

discorso.

Non c‟è uno stare decisis, non è un precedente. L‟Avvocato

oliva l‟ha detto brillantissimamente con quel suo modo di

periodare che prende dalla coda i problemi e li porta

all‟inizio, che è veramente elegante, mi si consenta un

giudizio personale. Perchè il dictum della Cassazione, come

diceva l‟Avocato, invocato molto sinteticamente, dice

addirittura immotivatamente, addirittura per relationem,

addirittura col copia-incolla dall‟accusa nel chiederci questo

provvedimento, nel chiedervi questo provvedimento di

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 14

sospensione con gli effetti discutibilissimi che poi vedremo,

non riguarda la stesso quaestio iuris – correggi me sbaglio,

Franco – non riguarda la stesso quaestio facti. Cioè oggi si

discute tantissimo di precedente vincolante, si discute

tantissimo di stare decisis, si discute tantissimo di

introdurre quel vincolo addirittura delle Sezioni Unite

rispetto alle Sezioni Semplici con quell‟obbligo di rimettere

la questione alle Sezioni Unite qualora le Sezioni Semplici si

vogliano discostare, e non c‟è nonostante nei lavori poi s‟era

discusso e se ne riparla, ma non ci sarebbe nemmeno in quel

caso, perchè quel presupposto, quello stare decisis presuppone

la stessa quaesto iuris cioè una sovrapponibilità fra le due

questioni.

Appassionatamente, con eloquenza, Franco Oliva ci ha ricordato

che è ben diverso il caso, è molto diverso. Non sono quindi

sicuro, anzi sono certo, se mi si consente questa espressione,

che non funga da precedente, cioè sia un procedente – non lo

prenda l‟accusa come offensivo – invocato, tra virgolette, a

sproposito. È un precedente che fino a qualche minuto fa o

qualche secondo fa sembrava schiacciarci nella nostra

posizione difensiva ma che guardato più attentamente non è un

precedente, non vale come precedente, cioè non è un vincolo

nemmeno per voi, signor Presidente e signori della Corte. È

questo che sto cercando di dirvi.

Ci ha spiegato Franco Oliva, il suo richiamo non p stato solo

accorato, ma c‟è un altro aggettivo che è un aggettivo a cui

tengo moltissimo per quel pochissimo di materia che mi

interessa e di cui si discute oggi. L‟aggettivo è sistematico.

Cioè ci ha invocato qualche cosa di assolutamente importante

per il Giudice, cioè l‟interpretazione sistematica di quel

comma che oggi viene invocato, tra virgolette, come

precedente, tra virgolette, a sproposito dall‟accusa. Ci dice

che cosa Franco Oliva, ci fa riflettere su che cosa, e ci

smarca dal pericoloso apparentemente precedente che sembra

schiacciarci rispetto alla fattispecie concreta che noi

abbiamo di fronte oggi? Ci dice franco Oliva qualche cosa, io

vado avanti – Franco, correggimi se sbaglio – la connessione

occasionale non è la regola, la connessione occasionale è

l‟eccezione nel processo. La vicenda cautelare riguarda i

singoli titoli di reato, quindi i singoli imputati. Noi

dovremmo considerare il processo cumulativo un‟eccezione e

dovremmo partire dalla premessa così come è stato concepito il

processo originariamente, è concepito per un imputato e per

una impostazione. Poi per una serie di accidenti processuali

può diventare cumulativo. Allora ci dice Franco Oliva, noi

dobbiamo guardare il processo, il Giudice che ha davanti i

parametri costituzionali, i parametri processuali e i

parametri di discrezionalità nella valutazione delle

fattispecie cautelari deve pensare prima di tutto il processo

come se fosse per un imputato e per una imputazione, cioè per

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 15

Denaro Manlio (trascrizione fonetica), penso adesso in questo

momento, non …(incomprensibile)… in verbale Giudice, per

Focarelli. Il fatto che per ragioni di scelte discrezionali

dell‟accusa in qualche modo agganciate alla fattispecie

vengono unite fattispecie che obiettivamente comportano o

possono comportare quell‟effetto… va ricordato, signor

Presidente e signori della Corte, possono comportare anche per

quelle fattispecie, questo va detto. Allora attenzione al

“possono”, signor Presidente e signori della Corte, perchè il

possono va collegato al principio costituzionale della

libertà, dell‟inviolabilità della libertà personale da

presunzione di innocenza.

Cerco di spiegarmi il meglio possibile. Il sono un

arciconvinto fautore del fatto che nel momento in cui si

emette una misura cautelare la componente discrezionale che il

Giudice ha di fronte alla libertà personale dell‟imputato sia

ineliminabile; cioè hai voglia, possiamo discuterne, si

possono fare progetti di legge, si possono pensare delle leggi

concepite come dei binari in cui il Giudice non si può

assolutamente muovere, io non lo condivido, ma comunque rimane

una componente discrezionale di ancoraggio della fattispecie

al fatto, alla persona, alla fattispecie cautelare che sono

ineliminabilmente discrezionali. E già questo ci crea problemi

sotto il profilo della tassatività della libertà personale, il

principio dell‟articolo 13, ci crea già dei problemi, ci crea

dei dubbi. E lo crea secondo me, non voglio invadere il vostro

compito, ogni giorno che voi fatti il vostro lavoro, dei

dubbi. Siamo nell‟arco della Costituzione, ci siamo, non ci

siamo? Stiamo tutelando il valore ineliminabile, inviolabile

della libertà personale o no? Cosa che dobbiamo fare per

funzione, perchè il Giudice penso che sia prima di tutto a

tutelare quello, non a tutelare altri interessi. Per quello

c‟è il Pubblico Ministero, la Polizia, tanti altri organi

importantissimi.

Allora, mi si consenta questa espressione, se c‟è un margine e

non si vuole di discrezionalità nel momento in cui – uso il

termine della clessidra che usa i penalisti a proposito di

altre cose della pena – è più ampio nel momento in cui si

emette la misura cautelare, la mia impressione è che questo

margine vada restringendosi. Perchè? Perchè inevitabilmente se

la tutela è limite alla libertà personale, è una estrema ratio

nel nostro sistema, cioè se il principio è che la libertà

personale è inviolabile noi dobbiamo ritenere per definizione

più tassative, ancora più tassative tutte le fattispecie, non

solo e non tanto che introducono una misura cautelare ma che

la prolungano, che la dilagano, che la estendono. Tutto questo

va interpretato con maggiore tassatività.

Allora, diceva giustamente Franco Oliva, dobbiamo fare una

lettura cronologica dell‟introduzione di queste fattispecie,

cioè guardando nella storia in cui queste fattispecie si sono

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susseguite, dobbiamo dargli una interpretazione sistematica,

dobbiamo dare una lettura funzionale. E Franco Oliva ci ha

spiegato una cosa importantissima facendo riferimento al 1°

comma che a mio modesto avviso è molto più importante di

quanto sembri. Se uno le legge distrattamente, non ci fa caso,

magari non lo nota il significato, l‟importanza sistematica,

l‟importanza di perno che quella norma ha. Ci dice: in caso in

cui ci sia una causa di sospensione della custodia cautelare

che riguarda un imputato l‟altro se ne può avvalere come non

avvalere, non deve andare a suo danno. E che non debba andare

a suo danno e che quello alla speditezza del processo e, mi si

consenta, alla libertà personale sia un bene inviolabile è

dato dal significato sistematico che è alla ipotesi di

separazione che è stata introdotta. C‟è una ipotesi di

separazione, non l‟ha detto lui e la parola l‟aggiungo io,

automatica. Cioè è talmente poca la discrezionalità che lì si

deve separare.

Che significa, signor Presidente e signori del Tribunale, che

norma analoga non è ripetuta nella fattispecie oggi invocata?

Sono tante le possibilità. La prima è che il legislatore se

l‟è dimenticato. Va bene, diamo questa interpretazione ma è un

fatto diciamo di costume, di interpretazione legislativa. La

realtà è che questa norma non può operare in damnosis

evidentemente, così come non può operare in damnosis quella

del primo comma, tant‟è che è prevista la separazione

automatica.

Ci dice Franco Oliva, non esiste nessuna altra forma di

estensione di carattere oggettivo. E bisognerebbe aggiungere:

non è possibile introdurre interpretativamente nessuna altra

forma di estensione di carattere oggettivo. Che cosa fa la

richiesta dei Pubblici Ministeri? Dimentica quello che ci ha

detto la Corte Costituzionale con la sentenza già richiamata

838 del 1997. La corte Costituzionale, ovviamente si trattava

di altro, è un principio fissato all‟interno di una sentenza

interpretativa, ma è una sentenza della Corte Costituzionale,

non è una sentenza delle Sezioni Unite che riguarda una

quaestio facti e una quaestio iuris visibilmente diverse. Ci

dice chiaramente che la previsione del 304, comma 2 si applica

soltanto ai processi relativi ai delitti indicati

dell‟articolo 407, comma 2, lettera A nel caso di dibattimenti

particolarmente complessi. Allora se noi guardiamo questa

norma, e questo devo dire a me personalmente mi ha preoccupato

fino a che non ho potuto pensare diversamente perchè, come mi

hanno insegnato, le cose quando non le capisci devi girarle

dall‟altra parte, se insomma la norma prevede due presupposti,

l‟articolo 407, comma 2 prevede due presupposti. Come è

possibile che se ne legga soltanto uno? Cioè come è possibile,

signor Presidente e signori della Corte, che un presupposto

discrezionale, discutibile, sindacabile, obiettabile,

opinabile - tant‟è che il Giudice può sospendere - quale è

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 17

quello della complessità del dibattimento vale, e quello

oggettivo no? Cioè questo è quello che i tedeschi chiamano

Inversionsmethode cioè una inversione metodologica, è un

capovolgimento dei principi costituzionali. Cioè la norma

costituzionale viene vista al contrario. Certamente la nostra

giurisprudenza costituzionale, certamente la nostra

giurisprudenza di Cassazione, certamente la nostra

giurisprudenza di merito ci ha abituato a delle violazioni dei

principi costituzionali, ma ovviamente sono quelle che valgono

le interpretazioni delle norme. Allora non mi viene altra

parola per ricordare che la Corte Costituzione, anche la

stessa giurisprudenza di …(incomprensibile)…, hanno più volte

chiarito che la complessità del dibattimento è cosa diversa

dalla gravità del reato. La domanda che io mi pongo, ma qua

veramente la pongo a voi: ma qual è il motivo per cui Manlio

Denaro, ce l’ho come esempio concreto, che è imputato di una

partecipazione minore all’interno di un processo e di un

singolo reato in materia fiscale, che non ha assolutamente

niente a che fare con la cosiddetta aggravante contestata ad

alcuni imputati tra l’altro in parte all’interno di questo

processo, qual è il motivo, signor Presidente e signori della

Corte, per cui Manlio Denaro dovrebbe fare 6 mesi di più di

custodia cautelare sulla base di una interpretazione di una

norma che non dice chiaramente questo?

Allora se io mi domando: la logica della interpretazione è

costituzionalmente conforme, questa interpretazione è

costituzionalmente conforme? Ricordiamoci che i passaggi sono

diversi. Bisogna elidere uno dei due presupposti della norma

per primo. Bisogna dire che non vale soggettivamente ma è

possibile estenderlo anche a persone che non hanno a che fare

con quel presupposto, secondo passaggio. E bisogna farlo

discrezionalmente, sulla base di una valutazione

interpretativa. Cioè bisogna fare qualcosa che la legge non

dice. Allora fa bene Oliva a ricordarci che in questa materia

è vietata l‟interpretazione analogica. È vietata

l‟interpretazione estensiva, ma è vietata addirittura anche

quella analogica.

Ricordiamoci qual‟è la situazione di un processo

soggettivamente e oggettivamente cumulativo. La valutazione

della complessità, signor Presidente e signori della Corte,

non deve essere anche compiuta con riferimento alle singole

posizioni? Cioè la domanda che mi pongo e che scarico di nuovo

sul Giudice del dibattimento così come hanno scaricato sul

Giudice del dibattimento i Pubblici Ministeri la loro

richiesta: la complessità non va guardata anche con

riferimento alle singole imputazioni? Cioè se insomma il

Pubblico Ministero per una scelta discrezionale che di

discrezionale contiene vari passaggi, perchè discrezionalmente

tiene avvinti gli imputati, discrezionalmente sceglie

l‟immediato, crea a carico di posizioni minori la complessità

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 18

del dibattimento, perchè il Pubblico Ministero che dice di

essere organo di giustizia deve far stare 6 mesi in più in

custodia cautelare un imputato che quella posizione non ha?

Questo è un quesito non piccolo purtroppo, non è facile da

risolvere.

Ma c‟è un‟altra ragione. Ci diceva Franco Oliva: guardiamo la

ratio delle norme. E io la ratio delle norme la collegherei,

collegherei l‟articolo 304 e un altro articolo, l‟articolo 18.

Voi sapete che all‟interno dell‟articolo 18 è stato aggiunto

un comma in relazione all‟esigenza e al problema del decorso

dei termini di custodia cautelare. Un istituto, quello della

separazione, che chi lo ha studiato magari con l‟entusiasmo di

gioventù lo vedeva finalizzato alla tutela del favor

separationis, cioè diceva che la separazione deve servire a

costruire dei dibattimenti a misura d‟uomo perchè guardava

terrorizzato all‟esperienza drammatica dei maxi processi e

pensava che la separazione potesse essere, diciamo, una sorta

di panacea rispetto ai mali dei dibattimenti ingestibili, sa

benissimo che se guarda le ipotesi precedenti, cioè quelle che

precedono l‟introduzione di questo comma aggiuntivo unitamente

all‟ultimo comma che prevede una separazione consensuale, vede

respirare un‟aria di tutela dell‟imputato, di garanzia

dell‟individuo, di ragionevole durata del processo, di

garanzia della tutela della libertà. E improvvisamente il

legislatore accompagna, inserisce, innesta all‟interno

dell‟articolo 18 un comma che sembra avere tutta un‟altra

funzione, cioè evitare che gli imputati vengano scarcerati. Lo

dico in soldoni, a me piace parlare molto chiaramente certe

volte di questa materia che sembra tanto difficile se la

guardi dalla parte sbagliata. Sembra una norma – uso un

termine molto semplice - porcaiola, mentre il resto

dell‟articolo 18 sembra una norma garantista.

Ed invece, signor Presidente, io questo penso di averlo capito

solo stamattina, credo che questa norma possa essere letta

anche in maniera garantista. Improvvisamente mi sono accorto

che ha una funzione garantista, anche in un caso del genere.

Io mi domando perchè Manlio Denaro debba essere in questo

momento sottoposto a 6 mesi più… so per scontato 6 mesi,

signor Presidente, perchè conosciamo la giurisprudenza

assolutamente pacifica che la sospensione non vale soltanto

per le udienze, altra giurisprudenza secondo me sciagurata.

Non vale soltanto per le udienze ma vale anche per i tempi

morti, quindi mi porta via 6 mesi in più, e questo mi ha

sempre veramente inquietato. Mi domando perchè Manlio Denaro

debba subire la sorte di un imputato a cui è stata contestata

una imputazione che al momento fino adesso, non so quante

udienze abbiamo fatto insieme, in 35 udienza mi sembra

un‟aggravante fantomatica. Allora mi domando, il Tribunale che

è stressato dalla richiesta di giudizio immediato e non può

reagire per la giurisprudenza che voi avete invocato e per la

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 19

ordinanza che avete emesso, che è stressato dalla richiesta di

sospensione dei termini interpretativa al cubo perchè c‟è un

doppio passaggio interpretativo che ci porta a dire qualche

cosa che la legge non dice, il Tribunale di fronte a una

richiesta temeraria come questa può sindacare questa

aggravante fantomatica? Perchè non può farlo? Deve farlo. Deve

sindacare l‟aggravante fantomatica ai fini esclusivi della

richiesta formulata dal Pubblico Ministero, non certo

anticipando in merito. Deve formulare e sindacare quella

interpretazione ai fini di evitare che agli altri imputati

venga esteso in via interpretativa un regime deteriore sulla

base di una sentenza della Corte di Cassazione che non c‟entra

con il caso concreto.

E allora perchè Il Tribunale non può fare un‟altra cosa

ancora? Se è vero che ritiene eventualmente non fantomatica

l‟aggravante, ipotesi subordinata, in via subordinata perchè

non deve poter separare i procedimenti? Perchè Manlio Denaro,

Scoponi, tutti gli altri imputati debbono subire una sorte che

non li riguarda? Perchè l‟esigenza che per quegli imputati

stia venendo a scadere il termine di custodia cautelare non

deve essere visto soltanto in termini forcaioli come una certa

interpretazione di quella norma dell‟articolo 18 così come

modificato ci ha insegnato. Deve essere letta anche, poter e

dover essere letta in forma garantistica. Per Manlio Denaro,

per Focarelli, per Scoponi i termini di custodia cautelare

stanno per scadere; e senza quella sospensione sciaguratamente

invocata, erroneamente richiamata e interpretativamente

forzata delle Sezioni Unite avrebbero diritto alla

scarcerazione. Perchè la loro posizione non deve essere

separata e evitare che gli effetti nefasti di una

interpretazione che comunque può essere respinta, che comunque

può essere sindacata per la infondatezza fantomatica della

imputazione, che comunque può essere sindacata per la sua

erroneità abbiano effetti anche nella sfera di imputati che

non legittimamente verrebbero a subire delle conseguenze nel

merito?

Per questo motivo io chiedo in via principale che venga

rigettata la richiesta del Pubblico Ministero. In via

subordinata, premesso che quanto ha detto la Corte

Costituzionale con la sentenza 238 del ‟97 è una

interpretazione abbastanza vincolante, più che vincolante, del

significato normativo ed esprime un comando giuridico verso il

quale vi è dovere d‟osservanza, premesso altresì che

l‟interpretazione che da parte della pubblica accusa si vuole

patrocinare di questa norma è oggettivamente e palesemente

iniqua in violazione dei principi costituzionali per quanto

riguarda la posizione degli imputati non raggiunti da

imputazioni rientranti nell‟articolo 407, comma 2, in questo

caso si formula sin d‟ora, qualora non venisse accolta o

venisse respinta sulla base delle considerazioni avanzate la

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richiesta formulata dal Pubblico Ministero, affinchè il

Tribunale sollevi questione di illegittimità costituzionale

per violazione degli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione,

dell‟articolo 304, comma 2, nella parte in cui estenderebbe la

sospensione dei termini di misura cautelare anche ad altre

condotte criminose al di fuori di quella indicate all‟articolo

407, comma 2, lettera A del Codice di Procedura Penale come

nel caso di specie. In terza battuta disporre la separazione

dei procedimenti ai sensi dell‟articolo 18, comma 1, lettere A

e B del Codice di Procedura Penale. Grazie.

AVV. CINCIONI: a me sembra, Presidente, nell‟associarmi nella

sostanza a quanto è stato già detto, che i temi fondamentali

di questa questione poi possano essere ridotti a due. Il

primo, come vi ha detto l‟Avvocato Oliva, al quale in visione

coreutica ed elegiaca ci associamo tutti per la lucidità

dell‟intervento, a me sembra che il problema sia

essenzialmente quello di valutare la riferibilità al

precedente evocato di natura di precedente giurisprudenziale e

di precedente rispetto a questa situazione concreta. Ma

soprattutto e in via più generale il tema va visto, rispetto

appunto a quel che si diceva, in una visione sistematica.

Questo precedente seppur promanante dall‟organo che in qualche

misura deve svolgere la funzione nomofilattica e quindi di

superamento degli eventuali conflitti finirebbe,

nell‟applicazione rigorosa che se ne invoca, per creare un

conflitto di sistema e all‟interno del sistema. Perchè che la

indicazione dei reati previsti dal 407 sia pacificamente

tassativa e arresto giurisprudenziale ormai non superabile, e

che nel contempo l‟estensione non analogica ovviamente perchè

non ci troviamo al cospetto di un profilo di natura

sostanziale che prevede l‟estensione in via analogica, ma la

sostanziale estensione di un effetto processuale

pregiudizievole a reati per i quali questo effetto il

legislatore non ha voluto prevedere e che nella costante

interpretazione della norma che la stessa Corte Suprema di

Cassazione ha fornito ci si trova ad una interpretazione e

anelastica come sono tutte le interpretazioni in maniera

cautelare, faccio riferimento all‟arresto giurisprudenziale

promanante sempre dalle Sezioni Unite non riferibile al caso

concreto ma che è quello che ha già dal 2000 stabilito

l‟anelasticità dei termini di custodia cautelare con

riferimento ai termini del 309 per esempio, cioè tutta quella

giurisprudenza, tutto quel corpus di pronunciamenti che hanno

ribadito in più circostanze la necessità di una

interpretazione tassativa delle norme che riguardano lo status

cautelare. E allora se così è, vi dicevo e su questo tema vi

abbandono subito perchè tutto è stato detto, di fatto ed in

concreto l‟applicazione rigorosa di quell‟affermazione

giurisprudenziale, di quell‟arresto contenuto in quel

pronunciamento di fatto va a finire per collocarsi in via

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 21

antitetica tutta un‟altra serie di pronunciamenti, perchè di

fatto costituisce il presupposto per ritenere applicabile in

via estensiva, in via analogica, in via arbitraria a norme che

nel 407 non sono previste. Quindi di fatto e tanto è vero che

come vi ha detto Oliva la Corte a Sezioni Unite in quel caso

non era chiamato a risolvere quel problema, incidentalmente

affronta quella questione, ma il conflitto non era su quel

tema. Quindi qui si potrebbe discutere se addirittura quel

pronunciamento al di là dell‟autorevolezza della sua origine

sia comunque inquadrabile nell‟ottica e nella logica dei

pronunciamenti che derivano dalle Sezioni Unite quando le

Sezioni Unite sono chiamate e derimere un conflitto. E non è

questo il caso perchè la quaestio facti vi dimostra che non è

questo il caso.

Di fatto voi sostanzialmente con l‟applicazione rigorosa,

ribadisco e concludo su questo tema, di quel principio

finireste nella sostanza a creare il presupposto per un

contrasto tra quel corpus di pronunciamenti sempre della Corte

Suprema e a Sezioni Unite che parlano di anelasticità, di

tassatività in materia di norme cautelari con un criterio che

i contrappone in maniera logica e giuridica proprio a quei

principi.

Secondo tema: in concreto a fondamento di ogni decisione in

materia cautelare, e questo è ovviamente una banalità persino,

ad ogni decisione in materia cautelare deve da parte del

Giudice presupporsi la valutazione che è il presupposto, il

prius logico di qualsiasi decisione cautelare, la sussistenza

di esigenza cautelare. È vero che le decisioni in materia

cautelare sono sempre allo stato degli atti e quindi come tali

rivisitabili, rivalutabili con buona pace del principio tutto

giurisprudenziale del giudicato cautelare. Di fatto la Procura

già dal 1 marzo vi ha chiamato a fare una valutazione di

perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, e questo

secondo me è il tema concreto che voi dovete affrontate. Io

oggi ovviamente non vi pongo qui una richiesta in concreto di

rivalutazione. Vi chiedo se il Tribunale in un momento quale è

questo a fronte di uno svolgimento dibattimentale quale è

quello che ci ha visti a vario titolo o protagonisti o astanti

nel corso del quale la prova in concreto inquinabile è stata

sostanzialmente tutta sviscerata, perchè non vorremmo mica

sostenere che è possibile alterare …(incomprensibile)… di una

attenuazione cautelare o di una valutazione di insussistenza

concreta di esigenze cautelari e inquinabile in materiale

tecnico, non credo che nessuno avrà l‟ardire di sostenere

questo. Non credo che in concreto si potrà sostenere che

sussista un pericolo per l‟acquisizione e la genuinità della

prova con riferimento alla testimonianza degli operanti perchè

sarebbe veramente risibile un‟affermazione di questo genere.

Quindi sul piano della valutazione probatoria il discorso è

finito.

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 22

Io tutto questo ragionamento ve lo faccio evidentemente non

con la finalità di prospettarvi una richiesta cautelare ma di

sottoporvi quello che secondo me è il vostro perimetro

valutativo ora per allora, e valutare se ad oggi e rispetto a

una richiesta fatta al 1 marzo sussisteranno nel momento in

cui si verificherà in concreto l‟esigenza della perduranza

della custodia cautelare se le esigenze cautelari saranno

sempre quelle che hanno assistito il momento generico e i

successivi momenti valutativi. Voi non potete non farla questa

valutazione. E siccome vi si chiede ora per allora la dovete

fare sin da ora a mio modestissimo parere. Questo è

sostanzialmente il tema, ed è il tema anche con riferimento

alle altre ipotesi di esigenze cautelari agli avvisi del

articolo …(incomprensibile)…, ma non vi annoio. Perchè non è

pensabile che esisterà ancora un periodo di fuga ove mai sia

pure esistito come non è in concreto sostenibile nemmeno il

pericolo di reiterazione, perchè la semplice esistenza in vita

di questo processo non consente di ritenere concretamente per

la natura dei reati contestati che sono sostanzialmente non a

concorso necessario formale ma che sostanzialmente

presuppongono un concorso eventuale di reato e che siccome la

vostra valutazione la dovete fare ai reati di questa indole e

non ad una generale pericolosità sociale è ovvio che voi non

potrete non in conto ora per allora che nessuno si potrà

rivolgere mai più a questi signori per la semplice esistenza

in vita di questo processo. Questo tipo di valutazioni non può

essere sottratto, perchè presuppone il vostro provvedimento di

proroga, presuppone la valutazione attuale e futura,

prognostica delle esigenze cautelari. Voi non potrete non

tener conto anche di questo perchè altrimenti moncherete la

vostra decisione di quella che è il presupposto logico,

normativo e indefettibile di ogni valutazione in materia

cautelare, l‟attuale sussistenza di esigenze cautelari.

Quindi io come vi avevo detto mi sono semplicemente limitato

ad alcuni brevissime indicazioni e insisto per il rigetto

dell‟istanza del Pubblico Ministero.

AVV. GIUDICE: Avvocato Giudice per la difesa del Maggiore

Berriola. Soltanto poche considerazioni, già questa difesa ha

preso il tempo con l‟Avvocato Lauro e non voglio sottrarre

tempo al Tribunale e agli altri difensori. Però solo alcune

osservazioni. Le valutazioni dal punto di vista della

sussistenza delle esigenze cautelari io le lascio sullo sfondo

perchè ritengo che il Tribunale le potrà fare riservatamente e

autonomamente per ciascuna delle posizioni, quindi io non mi

dilungo sugli aspetti del presupposto delle esigenze

cautelari, perchè quello senz‟altro voi lo potete fare sia che

prendiate la decisione di sospendere i termini sia che non

prendiate la decisione di sospendere i termini, perchè quello

è un problema che riguarda ciascuno dei soggetti che sono

imputati in questo processo. Tra l‟altro sotto questo aspetto

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 23

questa sentenza della Cassazione a Sezioni Uniti che

certamente non rappresenta un precedente che si attanaglia e

si attaglia perfettamente al caso di specie però dice una cosa

che secondo me è assolutamente emblematica quando parla di

pericolo rilevato in termini collettivi. È evidente che se un

pericolo è collettivo nessun Tribunale e certamente il vostro

si potrà arrestare di fronte a una valutazione in termini

collettivi di situazioni che sono relative a ciascun imputati.

Quindi gli imputati poi avranno modo nei termini che

valuteranno di fare tutte le valutazioni sulle esigenze

cautelari. Io invece vado al secondo punto che volevo

sviluppare ed è questo: sostanzialmente noi ci troviamo

attraverso una interpretazione di quella norma che è stata

ampiamente diffusa e giustamente criticata e obiettata da

coloro che mi hanno preceduto, una interpretazione della norma

che elude un principio che è un principio che la stessa

Cassazione più volte, da ultimo anche recentemente, ha

enucleato. L‟elencazione dei reati previsti dall‟articolo 407,

comma 2, lettera A, che sono il presupposto per invocare la

sospensione è una elencazione tassativa, riguarda quei reati,

e la Cassazione, come ha già detto il collega Lauro, invoca

una valutazione in termini restrittivi dell‟applicabilità di

questa norma.

Ora l‟osservazione che io propongo da mediano, volendo

continuare l‟esempio che ha svolto l‟Avvocato Marafioti in

termini calcistici, è questa: invocare una richiesta di

sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti

quanti i reati che riguardano questo processo e quindi per

tutti i soggetti significa sostanzialmente fa rientrare dalla

finestra qualcosa che la Cassazione ha messo alla porta, cioè

il fatto che soltanto per alcuni reati elencati in maniera

tassativa, e noi sappiamo che cosa vuol dire tassativo nel

mondo del diritto, non possono accedere a questa possibilità,

altrimenti si verrebbe a creare una situazione di violazione

dell‟articolo 13, comma 5° della Costituzione, che ben

l‟Avvocato Giannone ha illustrato, quando dice che

sostanzialmente una richiesta di sospensione proposta da una

delle due parti, cioè la pubblica accusa, varrebbe

sostanzialmente a creare una situazione per cui la custodia

cautelare si prolunga senza che ve ne siano le condizioni,

senza che ve ne sia una previsione in termini normativi, senza

che ve ne siano condizioni stabiliti in termini obiettivi e

imparziali. Cioè la mera richiesta legata soltanto alla mera

esistenza di un dibattimento complesso nel quale si imbattono

come in una grande rete anche soggetti che non hanno nulla a

che fare con quei reati, ammesso che quei ripeti che

determinano la sussistenza della possibilità di richiedere la

sospensione esistano. Ma lasciamo stare, sono stati contesti.

Ma c‟è un dato ineliminabile, c‟è un dato oggettivo: questi

reati non sono stati contestati alla stragrande maggioranza se

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 24

non la prevalente totalità degli imputati di questo processo.

Io con i reati elettorali non ho niente a che fare, io con i

reati aggravati dal voler favorire l‟associazione mafiosa non

ho nulla a che fare. Questo aspetto è un aspetto che non può

non essere considerato perchè è un aspetto che va a incidere

in termini obiettivi e rilevantissimi sulla libertà personale.

E bene ha fatto il collega, credo che fosse l‟Avvocato Oliva,

a invocare una valutazione che è oggettiva. Il fatto che

alcuni soggetti vadano in decorrenza termini di custodia

cautelare dopo 18 mesi tra l‟altro, non stiamo certo parlando

tra l‟altro di una custodia cautelare limitata, nulla incide,

non determina alcun tipo di conseguenza sul prosieguo del

processo e sulla prosecuzione del processo. Non crea alcun

tipo di problema nè alla speditezza, nè alla concentrazione,

nè a tutto ciò che attiene allo svolgimento di questo

dibattimento; dibattimento che per altro, ed è un dato

oggettivo perchè si è svolto dinanzi a voi, è sostanzialmente

terminato quanto all‟istruttoria dibattimentale accusatoria.

Ma questo è un dato di merito che, ripeto, non voglio

affrontare perchè riguarda poi singole posizioni.

Un dato è certo: vi sono sentenze della Corte di Cassazione

che chiariscono in maniera esplicita questo presupposto.

L‟elencazione dei reati è tassativa, vi è Cassazione fino al

2006 estremamente esplicita nel dire che giacchè lo stesso

legislatore ha stabilito termini di fase dal punto di vista

cautelare diversi a seconda dei reati contestati non si può

non tener conto di questo elemento quando si va a valutare se

all‟interno di un dibattimento vi siano reati per i quali è

possibile sospendere e reati per i quali non è possibile.

Io non tolgo altro tempo al Tribunale e agli interventi

sicuramente più autorevoli di altri colleghi. Insisto perchè

la richiesta venga rigettata. Ribadisco, non è questione a mio

avviso di valutare le esigenze cautelari, che a mio avviso non

sussistono più, ma è un fattore di presupposto. Il fattore di

presupposto è che quella norma e quella interpretazione della

Cassazione su situazione di fatto diversa non possono essere

invocati con processi di questo genere. Diciamoci la verità,

questo non è un processo di criminalità organizzata. Quel tipo

di norme scattano e debbono giustamente operare in situazioni

di quel genere. Questo è un processo nel quale l‟unico

elemento che consente al Pubblico Ministero di svolgere la sua

richiesta che io non voglio definire temeraria, da suo punto

di vista la svolge, ma a mio avviso assolutamente

inconferente, è l‟invocazione di un‟aggravante, nemmeno di un

416 bis, di un‟aggravante che è soltanto per alcuni dei

soggetti, tra l‟altro 3 su 25 persone. Io insisto per questo

nella richiesta di rigetto della richiesta del Pubblico

Ministero. Grazie.

AVV. SPIGARELLI: io sarò brevissimo, però volevo integrare

rispetto agli interventi che sono stati esaustivi una

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 25

questione che è stata sollevata è che è la eventuale questione

di costituzionalità che all‟esito dell‟applicazione della

richiesta del Pubblico Ministero e della lettura coordinata

con quella Sezione Unite si avrebbe a determinare. Qui c‟è un

punto. Signori del Tribunale, che è di particolare importanza.

Noi abbiamo una richiesta del Pubblico Ministero, parlo di una

richiesta di proroga del Pubblico Ministero che ope legis

discrezionale, così come è discrezionale è la vostra eventuale

applicazione della sospensione del termine di custodia

cautelare. Intanto questa è una questione che in una certa

misura, come è già stato ricordato, distingue questa ipotesi

dalla ipotesi che viene fatta al 1° comma della stessa norma.

Cioè noi dobbiamo valutare se in un quadro di questo genere la

lettura che si vuole anche da parte della Corte di Cassazione

a Sezioni Unite regga rispetto alla tutela dei valori

costituzionalmente garantiti, cioè se una attività del

Pubblico Ministero ampiamente discrezionale possa incidere su

determinati beni che sono costituzionalmente garantiti. Ma qui

non è solo discrezionale la decisione di chiedere la

sospensione della custodia cautelare ma è discrezionale il

presupposto, come è stato ricordato. Cioè discrezionale è tra

l‟altro forzando quello che lo spirito del Codice, il Codice è

ispirato al favor separationis, questo tutti lo sappiamo

perfettamente, anche se per la verità poi ad ogni legge che

viene proposta il legislatore se …(incomprensibile)…. Ma

l‟ipotesi di, in questo caso, riunire una determinata

fattispecie che aveva anche in prospettiva questa possibilità

sullo sfondo - io adesso non è che penso male sempre per

definizione di quello che fa l‟accusa però in certi casi mi

viene da farlo – era ampiamente lasciata alla discrezionalità

di chi stava procedendo. Una discrezionalità molta ampia in

questo processo, bisogna dirlo, perchè chi stava procedendo ha

proceduto per ormai… mentre quando abbiamo fatto le prime

eccezioni non lo sapevate, ma adesso sapete che questo è un

processo che muove in indagine dall‟anno 2005. Poi avviene

quello che avviene, avviene la scelta di chiedere la custodia

cautelare nell‟anno X-Y, quindi molto tempo dopo e anche con

una curiosa attesa sullo sviluppo degli avvenimenti.

Ma questo solo per dire che da un lato noi abbiamo una

richiesta, tra virgolette, discrezionale del Pubblico

Ministero, anzi una decisione discrezionale del Pubblico

Ministero e cioè di tenere unite fattispecie tutt‟affatto

diverse; abbiamo una decisione discrezionale del Pubblico

Ministero che decide quando chiedere la custodia cautelare

rispetto allo sviluppo delle sue indagini; e abbiamo a fronte

di questo una vostra potenziale discrezionalità giacchè

secondo la norma quella richiesta non vi vincola affatto a

differenza di quella che avviene per altre ipotesi di

sospensione della custodia cautelare.

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 26

Allora il punto è questo: questa discrezionalità su quali beni

cade? È stato ricordato, cade sul bene tutelato dall‟articolo

13 della Costituzione. Questa discrezionalità, c‟è stata una

vicenda abbastanza simile da questo punti di vista che

riguardava il principio di contestazione da parte del Pubblico

Ministero. Si dice: il Pubblico Ministero ha l‟obbligo di

contestare quello che agli atti emerge. Quell‟obbligo di

contestazione poi può essere mal svolto dal Pubblico

Ministero, tanto è vero che nel corso del processo una

situazione semipatologica qualche cosa che pure era agli atti

emerge successivamente e viene contestato successivamente

secondo il meccanismo degli articoli 515 e seguenti.

Che cosa era successo da parte di Procure particolarmente

inventive? Era successo, faccio riferimento al noto processo

di Milano, che per esempio non veniva contestata una

determinata aggravante che avrebbe spostato la competenza per

territorio, si svolgeva la fase delle eccezioni preliminari,

risolta la questione di competenza per territorio si

contestava quell‟aggravante secondo la nota sentenza, mi pare,

Bonaventura o quant‟altro, a Sezioni Unite guarda caso, che

diceva che era perfettamente possibile che in limine litis il

Pubblico Ministero integri la contestazione. Solo che qual era

l‟esito di quel tipo di attività? L‟esito di quel tipo di

attività era che in quella maniera il Pubblico Ministero

determinava la competenza per territorio, cioè sposando quella

indicazione puoi sempre farlo in limine litis ma facendola

operare nel momento successivo alla risoluzione delle

questioni preliminari la fattispecie si proponeva come una

sorta di arbitrio del Pubblico Ministero sulla determinazione

della competenza per territorio. E questo ha portato i

Tribunali che hanno affrontato la questione a violare un

principio che era il principio solidissimo della perpetuatio

iurisdictionis per cui se tu fai una contestazione suppletiva

che sposta la competenza per territorio ormai si è

solidificata quella giurisdizione e quindi te la tieni anche

con la contestazione suppletiva. “No” dissero quei Tribunali.

Di fronte all‟utilizzo arbitrario, nel senso buono, da parte

del Pubblico Ministero delle norme processuali si violano

anche i tabù come quello della perpetuatio iurisdictionis.

Quindi si dà la possibilità di fronte ad una contestazione

suppletiva che avviene in questo momento di riaprire la

questione sulla competenza per territorio e di ridiscuterla

completamente. Perchè? Perchè altrimenti, ci spiegò quella

giurisprudenza correttamente, l‟ambito di discrezionalità del

Pubblico Ministero, tra l‟altro in quel caso patologicamente

esplicato, avrebbe inciso su un bene costituzionalmente

garantito che era quello fissato secondo cui devi essere

giudicato dal tuo Giudice naturale e non dal Giudice che in

qualche maniera il Pubblico Ministero determina.

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 27

Perchè faccio riferimento a questa vicenda? Perchè qui stiamo

esattamente nello stesso caso. Cioè qui siamo esattamente in

un caso in cui surrettiziamente e violando un principio

trasversale che vi è stato ricordato che è quello del favor

separationis si è contestato un fatto, si è mantenuta una

contestazione di questo genere per sfruttare quella

possibilità e ritornarla a danno di tutti gli altri. Questo è

quello che è avvenuto. E questo è quello che è avvenuto tra

l‟altro in una vicenda processuale che ha quelle

caratteristiche ormai ben note che abbiamo sottolineato e cioè

il protrarsi nel tempo per un periodo assai lungo e anche

determinare la decisione di privare della libertà gli indagati

non nel momento in cui appaiono pericolosi socialmente ma nel

momento in cui più funzionale all‟indagine. Perchè altrimenti

alcune decisioni sarebbero state prese precedentemente.

Non entro poi nell‟ulteriore sviluppo del discorso che

riguarda l‟immediato cautelare perchè questo lo lascio a

persone molto più ferrate di me sul tema.

Ma allora è questa la questione. Qui la valvola di sfogo c‟è

per evitare questo perverso effetto ed è legato al fatto che

comunque è un provvedimento discrezionale. Ma discrezionale su

che cosa? Cioè qual è la discrezionalità che ha il Tribunale?

La norma ci dice che anche di fronte ad un dibattimento

complesso per un reato che rientra nell‟elenco il Tribunale

potrebbe ben decidere di non sospendere in termini. O no? È

questa la particolarità rispetto alle altre ipotesi di

sospensione obbligatoria. Voi non siete legati alla richiesta

del Pubblico Ministero, voi dovete solo motivare perchè

ritenete o perchè potete ritenere che questo non avvenga. Voi

potete anche motivarlo in relazione al concetto di complessità

di questo dibattimento che si è dimostrato complesso

inizialmente ma una complessità addotta dal Pubblico Ministero

ma non in realtà dimostrata poi dallo sviluppo. Perchè lungo

non significa complesso, non è che sono termini equivalenti.

Ma al di là di questo e quindi al di là della vostra

possibilità di motivare discrezionalmente questa circostanza

rimane il fatto della questione che vi è stata sollevata. Cioè

se voi ritenete che questo effetto perverso legato ad una

scelta ampiamente discrezionale possa comportare anche nei

confronti di chi non rientra in quell‟elenco tassativo un

allungamento dei termini di custodia cautelare allora voi

state riconoscendo che nel quadro costituzionale è ammessa da

parte del Pubblico Ministero la possibilità di determinare con

discrezionalità assoluta un allungamento dei termini di

custodia cautelare. Questo è il punto in discussione. cioè se

voi asseverate con la vostra decisione, io non torno su quello

che ha detto benissimo Oliva e ancora meglio di me Marafioti,

però se voi asseverate questa interpretazione in sostanza

state dando a un Pubblico Ministero la possibilità, attraverso

una connessione così ampiamente riconosciuta, di determinare

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 28

in punto di libertà personale un allungamento dei termini di

custodia cautelare che dovrebbe essere invece ancorato a dei

criteri assolutamente tassativi e non discrezionali. Questa è

la questione.

Quindi se riterrete che quella sentenza così criticabile, e

fra l‟altro è francamente stupefacente anche se purtroppo

ormai è ricorrente che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite

faccia delle sentenze in cui nella sostanza non vi è sviluppo

motivazionale e nella lettera vi è… insomma la soluzione della

Corte di Cassazione a Sezioni Unite è funzione dell‟allarme

sociale che le situazioni provocato. E francamente in punto di

libertà personale la Corte Costituzionale ce l‟ha rammentato

anche ulteriormente quando ha parlato dell‟automatismo in

punto di privazione della libertà negli ultimi due arresti,

che è un automatismo che si giustifica in funzione della

materialità di certe contestazioni, mica dell‟allarme sociale.

Cioè si dice: attenzione, funziona solo per questo tipo di

reato associativo l‟obbligo, tra virgolette, di custodia

cautelare in carcere, non è che funziona in relazione alla

gravità. Perchè anche e violenze sessuali sono gravi e creano

allarme sociale. Ma son cose diverse, cioè in quel punto è una

valutazione che deve essere oggettiva, non legata all‟allarme

sociale. Quella sentenza in quel punto che è stato richiamato

da Franco Oliva in realtà di allarme sociale parla, non è che

parla di altro.

Allora io quel che dico è questo: se voi riterrete di dover

applicare quell‟insegnamento, se insegnamento si può definire,

allora vi dovete porre il problema di quanto ampio è in un

meccanismo di quel genere l‟ambito della discrezionalità della

pubblica accusa nel determinare il presupposto della

situazione che viene a d emergere. E non potrete che ritenere,

così come è stato fatto in altre occasioni e per altre

questioni, che quell‟ambito di discrezionalità è troppo ampio

e dunque sfugge alla lettera della Costituzione. Grazie.

AVV. GIANSI: io parlo in difesa di Colosimo. Non attiene alla

posizione degli altri due imputati da me difesi. Vorrei

sottoporre un pò alla valutazione del Tribunale quello che è

un profilo che attiene proprio alla posizione di coloro nei

confronti dei quali essendo stata contestata per alcuni reati

per altro minori la gravante di cui all‟articolo 7 si trovano

nella necessità di dover soggiacere nel caso di accoglimento

della richiesta del Pubblico Ministero ad una proroga dei

termini massimi di custodia cautelare. Finora questo aspetto

mia pare nella discussione che abbiamo seguito, perchè io in

particolare ho seguito con molta attenzione, non è stato

illustrato e non è stato messo in evidenza, ma a me pare che

sia evidente quello che sto per dire. Cioè la necessità di non

creare delle situazioni anomale che si verrebbero a

determinare nel caso in cui, e mi pare che giustamente le tesi

sono state prospettare, coloro che non rispondono di reati

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 29

previsti dall‟articolo 407, e credo che questa tesi sostenuta

sia esatta, non possono essere sottoposti al regime della

sospensione facoltativa ai sensi del numero 2 dell‟articolo

304. Allora diamo per scontato nella risoluzione di questa

problematica sulla quale è intervenuta la Corte di Cassazione

a Sezioni Unite e sulla quale sono stati richiamati i principi

e di ordine generale e di ordine più specifico, diamo per

scontato che la interpretazione sia questa perchè a me pare

sia fra l‟altro al più compatibile con i principi generali in

tema di tutela della libertà personale.

Diamo pure per scontato che siamo in presenza di un processo

per reati connessi per i quali c‟è stata una valutazione di

riunione delle singole procedure per i singoli reati sia sotto

il profilo della connessione soggettiva o della connessione

teleologica. Qual è la conseguenza in ordine a coloro che si

trovano invece nella condizione richiesta dall‟articolo 2

perchè rispondono di reati per i quali è prevista la

sospensione del numero 2 dell‟articolo 304? Non può essere una

soluzione automatica. E non può nemmeno avvenire che la

complessità del processo per quanto riguarda soggetti nei cui

confronti non è applicabile il numero 2 dell‟articolo 304 si

riverberi negativamente sulla posizione di coloro che hanno

avuto la sola sfortuna di vedersi, a mio avviso a torto perchè

ne mancano tutti gli estremi costitutivi, contestata

l‟aggravante dell‟articolo 7. Più in generale altro reato per

il quale alla sospensione facoltativa di cui al numero 2 si

può provvedere.

Allora poichè la legge non può non avere una sua coerenza e

poichè non è ammissibile che un soggetto per un reato rispetto

al quale le esigenze di approfondimento dibattimentale sono

minori rispetto ad altre situazioni che sono in questo

processo cumulativo sottoposte all‟accertamento e alla

valutazione da parte del Giudice ne viene come conseguenza una

sostanziale ingiustizia dell‟applicare semplicemente a coloro

che sono chiamati a rispondere di reati che rientrano

nell‟articolo 407, questo istituto che indubbiamente è un

istituto che finisce per ledere o attenuare o comunque

influisce negativamente sul bene della libertà. E qui valgono

quelle considerazioni ovvie sulla tassatività della previsione

di vincoli sulla libertà.

E come possiamo uscire allora da questa situazione, che cioè

vi sono dei soggetti nei cui confronti si procede per reati

che rientrano nell‟articolo 407 ma rispetto ai quali

l‟approfondimento dibattimentale o si è già concluso o non è

assolutamente complesso perchè si potrebbe definire in un

giorno solo, come in un normale processo contro un solo

imputato, e la esigenza che invece è stata avvertita dal

Pubblico Ministero di una sospensione che riguarda la

complessità del processo in generale.

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 30

Noi dobbiamo richiamarci alle ragioni che hanno indotto nel

lontano 3 marzo il Pubblico Ministero ad avanzare una

richiesta che in quel momento giustamente il Tribunale non ha

ritenuto di accogliere. Allora la soluzione del problema a mio

avviso non può che essere provata su quello che è il

presupposto principale dell‟applicazione del numero 2

dell‟articolo 304. Cioè siamo o meno i presenza di un

dibattimento particolarmente complesso? La risposta a questo

interrogativo, se si deve come si deve tener conto solo di

reati che rientrano nel 407 del Codice di Procedura Penale,

non può che essere quella di una valutazione di quei soggetti

e di quelle imputazioni che appunto rientrano nel 407. Allora

voi se dobbiamo operare questa scissione, non in senso

processuale me in senso valutativo, e ai fini

dell‟applicazione del numero 2 tra coloro che non rispondo no

reati previsti nell‟articolo 407 e soggetti che invece

rispondono di questi reati, dovete necessariamente portare la

vostra valutazione su quelle situazioni soggettive ed

oggettive, quindi attribuzione del reato, natura e tipologia

di reato contestato che consentono appunto questo

provvedimento dell‟articolo 2.

Allora io credo che voi, valutando la posizione di quei

soggetti che rispondono di reati con l‟aggravante

dell‟articolo 7 e quindi reati che rientrano nella previsione

del 407, dovrete valutare se esiste una particolare

complessità, non in generale, perchè noi che siamo imputati

per rientrano nel 407, finiremmo per subire il peso negativo

ingiustificatamente per una complessità dibattimentale o di

decisione che non ci tocca. Quindi bisogna uscire da questa

empasse che si verrebbe a creare.

Allora se è come io ritengo e come è stato richiesto dai

colleghi che mi hanno preceduto, coi dovete portare la vostra

indagine nell‟ambito dei reati rientranti nell‟articolo 407,

questa indagine non deve essere solo limitata alla mera

individuazione del reato ma alla complessità del processo.

Solo nella ipotesi in cui fosse complessa la indagine

dibattimentale o la indagine per la stesura della sentenza in

relazione a quei soggetti che mi pare siano 3 in tutto, per

quei reati minori fra l‟altro per i quali la contestazione

dell‟articolo 7 è avvenuta, solo in questo caso si potrebbe

applicare il disposto del numero 2 come è stato chiesto dal

Pubblico Ministero. Grazie.

AVV. GIOVENE: per dirla come Marafioti mi sento molto meno di

Rivera, visto che tutto è stato ormai ampiamente trattato. Il

mio intervento sarà limitato soltanto ad alcuni punti che a

mio giudizio attengono specificamente alla posizione di

Gennaro Mokbel così come ricordava il professor Giansi alla

posizione di Colosimo ed evidentemente alla posizione di

Gabriele. Dico questo perchè il tema fondamentale, non posso

fare mie pur associandomi ovviamente alle intelligenti

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 31

osservazioni dell‟Avvocato Oliva, perchè effettivamente

Gennaro Mokbel risponde ai capi 25, 26 e 27 di reati che sono

aggravati dall‟articolo 7 e che quindi pacificamente la

finalità di agevolazione dell‟associazione mafiosa giustifica

questa richiesta di congelamento o per meglio dire di

sospensione. Brevi osservazioni in punto di diritto. Una

sfumatura l‟ha già avanzata l‟Avvocato Oliva: la compatibilità

col rito. Questo è un tem che mi sta particolarmente a cuore

perchè è un tema sul quale abbiamo mosso i primi passi in

questo dibattimento ma soprattutto è un tema su cui già c‟è

un‟ordinanza del Tribunale. E mi sembra importante fissare

questa ordinanza del Tribunale come un punti di pa

Non dimentichiamo che il Pubblico Ministero nel sostenere

questa richiesta di sospensione dei termini ha aggiunto

qualche cosa al richiamo meramente giurisprudenziale in tema

di complessità del dibattimento con una espressione che a mio

giudizio lascia trasparire una debolezza della Procura in

questa richiesta di congelamento, e cioè il dibattimento in

corso – dice il Pubblico Ministero – ha già evidenziato

aspetti di oggettiva difficoltà sia sotto il profilo delle

singole imputazioni che della ricostruzione dei fatti oggetto

di accertamento. Allora la richiesta di sospensione ex 304,

comma 2 in riferimento a tre capi di imputazione che finiscono

poi, come abbiamo capito, sia dal punto di vista oggettivo che

soggettivo nel trascinare tutti gli imputati di questo

processo si fonda su una motivazione che a parte il richiamo

alla estendibilità a chi dei reati di cui al 407 non risponde

lascia intendere che la ragione della complessità, unico tema

sul quale il Tribunale è chiamato a intervenire, che è

l‟ultimo tema che lascia uno spazio di discrezionalità, è

quello offerto dallo stesso Pubblico Ministero nel

giustificare la richiesta, cioè una difficoltà nella

ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento. Allora un

primo legame logico sta nella giustificazione tra la

ricostruzione di questi fatti, evidentemente non dei fatti di

cui ai capi 25, 26 e 27, ricostruzione che evidentemente è

assolutamente agevole in questo dibattimento, e non è neanche

il perno di questo dibattimento, perchè il perno di questo

dibattimento è evidentemente, come sappiamo tutti, l‟aspetto

delle violazioni fiscali e per quanto attiene la posizione di

Gennaro Mokbel di riciclaggio. Quindi l‟affermazione del

Pubblico Ministero col quale si sostiene e si incoraggia un

congelamento dei termini di custodia cautelare attiene alla

difficoltà nella ricostruzione dei fatti oggetto di

accertamento.

Allora mi lascia abbastanza basita questa motivazione, ed è

l‟unico tema che fa proprio il Pubblico Ministero tanto nella

richiesta scritta quanto nella espressione orale svolta

all‟udienza del 1 marzo a sostegno della richiesta, perchè lo

stesso Pubblico Ministero laddove ha inteso sostenere con

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 32

particolare forza la validità della richiesta di giudizio

immediato si è particolarmente prodigato nel sostenere che i

tema della velocità del processo sarebbe stato un tema che

avrebbe connotato il nostro dibattimento, un tema tale da

giustificare per il Pubblico Ministero quella richiesta di

immediata attività di indagine completata e conclusa tale da

quindi richiedere lo svolgimento di un dibattimento limitato

perchè l‟attività principale svolta dalla Procura era

un‟attività inquirente che si concludeva con la fase delle

indagini preliminari. Diciamo che questo tema che ha

giustificato per il Pubblico Ministero la completezza delle

indagini è stato il tema cardine sulla base del quale

giustamente, dico oggi, codesto Tribunale ha ritenuto di

chiudere il cerchio in ordine alla legittimità della richiesta

di immediato cautelare, un immediato cautelare che

evidentemente si fondava su una pacifica assenza di qualsiasi

pregiudizio per le attività di indagine. Indagini, ripeto,

concluse, definite, complete.

Allora se quindi è valida la richiesta ex 453, comma 1 bis,

c‟è da valutare se questa richiesta oggi, a distanza ormai di

qualche mese dall‟inizio di questo dibattimento e a 35 udienze

ormai celebrate, fosse valida quella giustificazione data dal

Pubblico Ministero allora rispetto alla velocità che il

dibattimento avrebbe avuto perchè le attività di indagine

erano ormai chiuse. Non è certo più in discussione il tema

della scelta del rito ma sicuramente è in discussione il tema

della opportunità della richiesta di congelamento che oggi il

Pubblico Ministero avanza in maniera assolutamente non

coerente con quelle premesse che aveva molto diffusamente

avanzato all‟udienza del 12 gennaio.

Allora se il tema di fondo è quello - ma signori - ci troviamo

di fronte ad una attività di indagine chiusa, una attività di

indagine completa, una attività di indagine completa che ha

consentito a questo Pubblico Ministero di scadenzare in

termini piuttosto rapidi la richiesta di immediato, perchè i

4, 5, 6 anni di attività di indagine, non dimentichiamo che ci

sono dei reati di cui è stato trattato in questo dibattimento

che trovano la loro iscrizione nelle notizie di reato non nei

confronti di Mokbel ma sicuramente nei confronti di altri

imputati di questo processo addirittura nel 2003, ebbene se la

completezza di quelle indagini è il sostegno della richiesta

di immediato e oggi stiamo celebrando un rito immediato sulla

base di quella completezza io sento il dovere di richiamare al

Tribunale un passo fondamentale dell‟ordinanza che ha

pronunciato ove dice: “Il protrarsi della custodia cautelare

non costituisce di certo lo scopo perseguito dal legislatore

ma ne rappresenta l’effetto fisiologico ed ineludibile in

conseguenza del passaggio da fase delle indagini preliminari a

quella del giudizio”. Allora se la completezza delle indagini,

lo sviluppo di un contraddittorio sui temi oggetto di quelle

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 33

contestazioni, la completezza del contraddittorio che è il

presupposto del rito immediato, la celebrazione in tempi

rapidi, entro quei famosi 180 giorni dall‟esecuzione della

misura, esecuzione della misura che si pone a valle di

un‟attività di 6 anni di indagine, beh, non sfugga a codesto

Tribunale lo spirito fortemente polemico di questa difesa

laddove sottolinea che forse l‟affermazione che oggi ci

troviamo in difficoltà nel ricostruire i fatti oggetto

dell‟accertamento tali da giustificare una proroga della

custodia cautelare lascia veramente più che basiti la difesa.

Perchè ritengo doveroso da parte del Pubblico Ministero eletta

una via non dare ricorso a un‟altra scelta, una scelta che

pesa evidentemente soltanto sugli imputati in ragione di una

difficoltà di accertamento che ben poteva essere prevista.

Quindi mi consenta in Tribunale non giustificare quella

rapidità con la quale il Pubblico Ministero ha inteso condurci

in quest‟aula costringendoci in custodia cautelare,

rinunciando evidentemente alla ordinarietà del processo. Però

questa è la situazione. Allora se la situazione è la necessità

di ricostruire i fatti oggetto di accertamento, i fatti

contestati con una pretesa complessità a cui tutti aderiamo,

perchè il dibattimento è complesso nella misura in cui

necessita l‟analisi di fattispecie che evidentemente non sono

ictu oculi connotati da una gravità indiziaria che era quella

che aveva giustificato la richiesta di immediato in ordine

alla quale gravità indiziaria gli imputati avevano già avuto

la possibilità di difendersi, come dice lo stesso Tribunale,

nell‟ambito del contraddittorio che è sancito dal 453, 1 bis

come condizione per accedere al rito immediato.

Allra se questo è lo sfondo sulla base del quale noi ci stiamo

collocando mi viene da chiedere se questa pretesa complessità

che evidentemente poteva essere ben prevista all‟inizio di

questa vicenda, ma questa è la parte polemica rispetto alla

quale ogni sanzione processuale evidentemente ormai è venuta

meno, ebbene oggi ci dobbiamo chiedere se coerentemente la

Procura abbia validamente sostenuto la complessità del

processo tale da giustificare una richiesta di proroga della

misura cautelare a danno degli imputati. Cioè non si può

pensare di scaricare sugli imputati una complessità del

dibattimento che era già facilmente prevedibile all‟epoca

quando si è fatta la scelta dell‟immediato cautelare.

Allora credo anche che a completamento di un tema che poi è

riassunto nella memoria che deposito valga la pena evidenziare

quanto siano circoscritte queste fattispecie di reato

aggravate dal 7, perchè viene anche da pensare a una

strumentalità di questa contestazione in ragione di una

strategia che il Pubblico Ministero ha condotto nell‟ambito di

questo dibattimento. È abbastanza singolare che queste

contestazioni, 25, 26 e 27, questi sono i capi relativi al

decreto di immediato, siano circoscritti non sono

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 34

soggettivamente ma anche nel tempo, perchè si collocano in un

arco temporale tra il marzo e il giugno del 2008, perchè si

riferiscono alla nota vicenda della intestazione fittizia di

beni aggravata dal favoreggiamento ad associazione mafiosa,

minaccia per impedire l‟esercizio del voto aggravato dal

metodo mafioso e scambio elettorale aggravato dal metodo

mafioso, cioè la vicenda che si circoscrive esattamente nella

nota contestazione che viene mossa al Senatore Di Girolamo. E

lascia perplessi il fatto che anche altri reati che pur si

riferiscono a questa contestazione ma che non sono aggravati

dal metodo mafioso sono stati lasciati completamente estranei

rispetto a questo giudizio perchè si è ritenuto di non

portarli in questa vicenda processuale ma per i quali si

procede separatamente. E noterà sicuramente il Tribunale nella

lettura del decreto di giudizio immediato che al foglio 22 del

decreto questi reati sono riportati senza neanche una

numerazione progressiva relativa al capo di imputazione che

avrebbe dovuto essere contestato.

Quindi non solo sono circoscritti i reati in merito al quale

c‟è la contestazione del 7, ma all‟interno di quei reati che

si riferiscono alla vicenda elettorale si circoscrivono a lro

volta soltanto quei tre capi di imputazione che si riferiscono

oggi soltanto a 3 imputati di questo processo e a sua volta il

Pubblico Ministero ritiene di lasciare da parte, cioè

procedere separatamente con un giudizio separato del quale

questa difesa non ha alcuna notizia, per fatti che sono pure

in concorso con la vicenda elettorale. Fatti per i quali la

misura cautelare non è stata mai richiesta e quindi

evidentemente non entrano a far parte della richiesta di

giudizio immediato e del relativo decreto.

Un‟ultima battuta, Presidente, perchè poi vista anche l‟ora

ritengo utile richiamarmi integralmente a quanto già

diffusamente sostenuto dai colleghi. Ma c‟è un sintomo che

segna la differenza tra la richiesta del rito immediato, tra

l‟istituto del rito immediato, per meglio immediato cautelare

ovviamente, e il 304, comma 2: cioè quanto siano tra loro

compatibili questi istituti. Non avanzo questioni di

legittimità costituzionale però visto che tutta la

giurisprudenza che questa difesa si è fatta carico di

analizzare mai si riferisce alla richiesta di immediato, mai

si riferisce al giudizio immediato. Ci deve essere una ragione

per la quale questo sintomo merita una ulteriore riflessione.

Allora io ho trovato soltanto uno spunto ulteriore di

riflessione, non so quanto valido ma lo offro alla vostra

attenzione. Come tra l‟altro viene detto dallo stesso Pubblico

Ministero quando svolge diffusamente la trattazione

all‟udienza del 12 gennaio 2011, dice che il diritto a veder

svolgere velocemente il processo nell‟ambito dell‟immediato

cautelare non ce l‟ha il latitante. Ed è condivisibile perchè

ovviamente il latitante non può entrare a far parte del

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 35

giudizio di immediato cautelare. Mi lascia riflettere la

ragione per la quale invece per il latitante sia possibile il

congelamento del 304, comma 2. Perchè per il latitante, e

questo è giurisprudenza pacifica, proprio al fine di non

escluderlo dal un congelamento in ragione di quel dibattimento

complesso che presente o non presente il soggetto, latitante o

non latitante, evidentemente è oggettivamente complesso in sè

perchè la giurisprudenza richiede questa oggettivizzazione,

ebbene c‟è un indirizzo chiaro che indica anche per il

latitante la possibilità di applicare il 304, comma 2 con il

congelamento dei termini. Mi lascia abbastanza incuriosita il

dato, semplicemente da un punto di vista sistematico, per il

quale vi sia questa evidente differenza nell‟applicazione dei

due istituti. Questo tanto per chiudere l‟intervento, per

suggerire a codesto Tribunale una valutazione ulteriore che

attiene da un lato al limitato, circoscritto episodio in seno

al quale si riferisce dell‟aggravante dell‟articolo 7 che

giustifica ovviamente tutto il nostro intervento, e dall‟altro

il fatto che già sistematicamente l‟istituto del 304, comma 2

di è ritenuto essere applicabile anche ai casi nei quali

invece l‟immediato cautelare non è applicabile.

Mi riporto per il resto alla memoria che deposito e ovviamente

le conclusioni sono la richiesta che venga rigettata la

richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ex

304, comma 2. Grazie.

AVV. TRANCHINO: per la difesa Cherubini. Ovviamente tutto è

già stato detto dai colleghi sul dissenso rispetto

all‟interpretazione che è stata data alla norma dalla Suprema

Corte, che la Procura ha mostrato di condividere avanzando

l‟istanza di cui stiamo discutendo. Volevo svolgere solo una

brevissima riflessione ed è questa: quand‟anche si volesse

aderire all‟interpretazione fornita dalla Suprema Corte

comunque non può non considerarsi che la valutazione della

causa di sospensione dei termini di custodia cautelare viene

valutata come obiettiva sempre in relazione al fatto che

obiettivamente il processo tratti di quei reati per i quali

viene disposta la causa e perchè si possa individuare un

intreccio tra le imputazioni tale per cui non è possibile

l‟individuazione di posizioni differenziate. Ora la

giurisprudenza ha sempre chiarito che questa valutazione sulla

complessità deve essere fatta avndo riguardo non al capo di

imputazione in sè in quanto il capo di imputazione costituisce

il presupposto di operatività dell‟istituto, quindi deve

essere fatto in concreto: quindi con riferimento al numero dei

reati contestati, alle modalità e quindi all‟intreccio

concreto della fattispecie oggetto dell‟analisi.

Quindi per quanto riguarda il caso che ci occupa ovviamente il

processo è effettivamente complesso avuto riguardo al numero

di testi da sentire, alla documentazione da esaminare. Però

questa valutazione dell‟intreccio non può essere fatta in

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 36

generale, deve essere fatta con riferimento al rapporto tra le

posizioni di coloro ai quali vengono contestati i reati

elencati nella norma e coloro ai quali tali reati non vengono

contestati. Quindi sotto questo profilo, come è già stato

ampiamente illustrato, al signor Cherubini come a moltissimi

altri imputati vengono contestati fatti che non hanno alcuna

attinenza con i fatti che hanno dato origine alla

contestazione dell‟aggravante di cui all‟articolo 7. Per cui

anche volendo aderire all‟orientamento espresso dalla Suprema

Corte comunque nel caso di specie non sussistono i presupposti

per l‟applicazione dell‟istituto perchè trattandosi di norma

comunque che va ad incidere sulla libertà personale

l‟interpretazione deve essere fatta in senso strettamente

rigoroso, restrittivo. Quindi anche la valutazione

dell‟intreccio, la comunanza, la inscindibilità delle

posizioni deve essere fatta con riguardo non in generale ma

tra le posizioni appunto di coloro ai quali viene contestato

il reato aggravato dall‟articolo 7 del decreto legislativo e

tutti gli altri. Quindi nel caso di specie non si ravvisano

questi presupposti e si chiede il rigetto dell‟istanza.

AVV. LEI: per la posizione dell‟ingegner Bruno Zito.

Presidente, sottopongo alla vostra attenzione una questione

parzialmente differente da quelle illustrate che prende le

mosse da una diversa posizione dell‟ingegner Zito che è

attinto dall‟istanza di sospensione e versa dal punto di vista

della contestazione in una condizione divergente in quanto gli

viene mosso un addebito di associazione per delinquere

finalizzata ai reati fiscali, o meglio al reato fiscale del

2004 realizzato appunto in seno alla dichiarazione Fastweb del

2004, periodo di imposta 2003. Tutte le altre posizioni per le

quali richiesta la sospensione, avrà modo di verificare il

Tribunale, attengono a fatti di riciclaggio quindi ad un

versante completamente diverso. Si tratta di una

considerazione preliminare che credo abbia una importante

significatività perchè è la stessa Corte di Cassazione a

Sezioni Unite nel momento in cui assegna la motivazioni in

ordine alla efficacia estensiva della causa di sospensione di

cui discutiamo a tracciarne in maniera precisa i contenuti. La

Corte di Cassazione nella motivazione relativa alla richiamata

sentenza a Sezioni Unite del 2007 chiarisce che la operatività

oggettiva - leggo testualmente – dell‟istituto è basata su una

situazione unitaria che coinvolge secondo le norme sulla

connessione in genere incolpazioni correlate e accomunanti

siano o non siano contenute nella previsione del richiamato

articolo 407. Situazione unitaria che fa leva sulle norma in

materia di connessione. Rispetto alla posizione dell‟ingegner

Zito che, come si diceva, è una contestazione di reati fiscali

ancorchè in un‟ottica associativa non vi è alcun collegamento

in punto di connessione con le fattispecie appunto oggetto di

contestazione nell‟ottica dell‟aggravante mafiosa. È elemento

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 37

importante perchè qui sono si viene ad instaurare una

situazione necessariamente unitaria come sostiene la Corte di

Cassazione ma la situazione è eventualmente unitaria ovvero

occasionalmente unitaria, stante il fatto che mai è

ipotizzabile un collegamento nelle forme del collegamento

probatorio ex articolo 371, comma 2, lettera B. Cosa significa

questo? Che in realtà il Giudice ha facoltà di disporre la

riunione dei procedimenti collegati, non si tratta di un

obbligo giuridico. Se l‟esigenza sottesa all‟articolo 12 che

appunto riguarda l‟ipotesi di connessione è una esigenza

correlata al Giudice precostituito per legge la riunione è

meramente facoltativa e poggia su esigenze di natura meramente

processuale. Si tratta di un elemento importante perchè in

effetti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione ancorchè

sotto aspetti e profili diversi, la situazione processuale che

riguarda i singoli imputati rimane autonoma e giustifica

provvedimenti diversi e separati, stante il fatto che non è

unitaria la situazione ma è la trattazione ad essere unitaria

in un‟ottica appunto squisitamente processuale. Mi limito,

perchè è forse molto più chiaro, a leggere un provvedimento

della Corte di Cassazione appunto sui rilievi poc‟anzi

prospettati. Dice la Corte di Cassazione che la riunione

appunto che si giustifica sulla base di un collegamento

meramente probatorio non pregiudica le esigenze processuali

dei singoli imputati in ragione della propria autonomia, ciò

consentendo valutazione e provvedimenti completamenti autonomi

dalla originaria riunione. Ciò sta a significare in

definitiva, e qui concludo perchè non credo debba aggiungere

altro, che una mera occasionalità quale è quella di un

collegamento probatorio rispetto alle circostanze aggravanti

che consentono la sospensione non può fondare un effettivo

estensivo si quella causa appunto di congelamento dei termini,

stante il fatto che si tratta di una esigenza meramente

processuale che non può determinare la trasmigrazione

dell‟effetto sospensivo.

Per voler essere ancora più espliciti, in un procedimento

ordinario laddove il Giudice disponesse facoltativamente la

riunione tutti coloro che occasionalmente si trovano riuniti

in quel procedimento potrebbero maleficiare, mi si passi il

termine, della efficacia sospensiva della causa di

congelamento. Laddove il Giudice non ritenesse invece di dover

disporre al riunione per esigenze di natura diversa allora

quella causa estensiva non potrebbe operare. Ovviamente questo

non può essere rimesso ad una mera valutazione processuale,

qui si innesta un differenza sostanziale di trattamento che è

quella tra i reati connessi e i reati probatoriamente

collegati che oggi nei confronti dell‟ingegner Zito non può

giustificare per appunto l‟effetto sospensivo di natura

oggetitva perchè è fuori campo rispetto a quanto ritenuto

dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, anzi proprio perchè

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 38

nella motivazione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

escludono che un collegamento probatorio possa determinare

tanto facendo riferimento a casi oggettivi di connessione.

Per questi motivi si chiede che le Signorie loro vogliano

rigettare l‟istanza di estensione appunto della causa di

congelamento nei confronti dell‟ingegner Zito che versa in

condizione processuale completamente diversa rispetto a quella

dei soggetti imputati nei confronti dei quali è stata chiesta

appunto la sospensione. Grazie.

AVV. PLACANICA: Avvocato Placanica per Gennaro Mokbel. A

questo punto del processo testimonia di un dato che ha un

carattere generale, che non riguarda solo questo processo,

cioè testimonia di come in questo tipo di processi e più che

mai in questo processo l‟impostazione della Procura della

Repubblica abbia condizionato l‟iter processuale e sia in

condizioni di condizionare addirittura il proseguimento dello

stato cautelare dei soggetti che sono a voi sottoposti.

Vedete, noi facciamo questa discussione esclusivamente con

riferimento a tre capi di imputazione, cioè il punto a cui ci

ancoriamo, perchè se no non ci sarebbe stata materia del

contendere, e giustamente gli altri Avvocati che difendono

persone completamente distanti da questi capi di imputazione

si disperano, ci disperiamo noi – e vi dirò da qui a un attimo

perchè – immaginate quanto si possa disperare per esempio Zito

o per esempio altri soggetti che non c‟entrano niente con

questi tre capi; che sono tre capi come dice giustamente

l‟Avvocato Giovene di cui ho avuto il consenso per questo

intervento e che condivide le responsabilità di questo

intervento, sono tre satelliti, sono tre cose che non

c‟entrano niente con il resto del processo, con la logica del

processo e quello che il processo meritoriamente dal punto di

vista di chi lo ha escudito mira a disinnescare. Sono tre capi

di imputazione che riguardano due questo Franck One e uno

l‟elezione di Di Girolamo. Ora io vi chiedere i questo e sono

veramente telegrafico: nel momento in cui decidete su questo

tenete presente che la prova regina sulla sussistenza di

questo articolo 7 voi l‟avete già avuta in aula, perchè è

stata la testimonianza – io la chiamo così - ma è ancora di

più di una testimonianza perchè il testimone è disinteressato,

Di Girolamo non era disinteressato a questa vicenda,

traspariva da ogni frase che diceva, ogni cosa doveva essergli

estorta in un certo modo, quindi avete avuto un teste d‟accusa

a 360 gradi il quale vi ha dato il quadro completo di questo

articolo 7. E vi chiedo, e non ve lo posso chiedere ovviamente

in questo momento di ritenere l‟insussistenza dell‟articolo 7,

ma io vi chiedo di ragionare su questo punto: voi state per

prorogare una custodia cautelare nei confronti di soggetti –

scusate lo scolastico – presuntivamente innocenti sulla scorta

di una fatto storico, uso il virgolettato, inventato in

qualche modo, nel senso proprio una intuizione ma

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 39

completamente scollegata dai fatti dell‟organo accusatorio,

che come tale su cui avete modo di ragionare perchè avete

avuto la prova regina di questo articolo 7. Quando decidete di

prorogare la custodia cautelare proporzionatevi anche alla

sostanza. Io lo so che gli Avvocati non dovrebbero mai

riguardare l‟aspetto sostanziale della giustizia del fatto, e

io rimasi male una volta che un magistrato mi regalò un libro

e dice: perchè, vede, la giustizia è al di là del diritto. Non

esiste la giustizia al di là del diritto, è fin troppo ovvio.

Il processo e la giustizia è un fatto così violento,

intrinsecamente violento e di cui noi non ci rendiamo conto

perchè noi siamo come dei medici che non vedono il sangue, non

vedono i parenti piangere. Questo è stato un caso eccezionale

di un processo con ritmi serrati in cui avete visto una

sofferenza di una persona progressivamente nello stato

cautelare. Ma noi non siamo nelle case quando si va alle 05:00

di mattina, non vediamo i bambini piangere, non sentiamo le

mani addosso. Perchè per fare giustizia si mettono le mani

addosso, è un fatto violento, al di là dell‟ipocrisia. Nel

prorogare questa violenza che è un male necessario, me ne

rendo conto, rispetto al contratto sociale, valutate anche

l‟aspetto sostanziale non puramente formalistico che è la base

su cui si fonda questa ulteriore richiesta di questo articolo

7, e avete la possibilità di riscontrarlo al di là delle

interpretazioni mie, rileggetevi la testimonianza di Di

Girolamo e ditemi se sulla scorta di quel materiale probatorio

sia idoneo e opportuno prorogare la custodia cautelare per

questi soggetti. Grazie.

AVV. FEDERICO: la difesa di …(incomprensibile)… si associa e

si riporta alla memoria che abbiamo già depositato in

cancelleria la settimana scorsa.

IMP. MAROTTA: mi scuso di rubarle del tempo però sono

costretto a fare una piccola cronistoria della mia posizione.

Io ho avuto il primo interrogatorio dal Gip Dottor Morgigni a

fine febbraio 2010. Sono stato accusato di truffa e di essere

intermediario tra Focarelli e gli inglesi. Il mio Avvocato ha

portato i documenti che provavano che dal 2002 al 2007 io ero

detenuto in Inghilterra. Il Gip ha provato una certa

meraviglia perchè non ne era probabilmente al corrente, questo

DICHIARAZIONI SPONTANEE

MAROTTA LUIGI

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 40

si evince dall‟interrogatorio. Ha insistito dopo di questo,

dopo che io ho detto: “quando si è commesso questo eventuale

reato?”. “Dal 2003 al 2007”. Io ero in galera dal 2002, dal 6

dicembre 2002 fino al 26 novembre del 2006. Io pensavo “si

renderà conto che non posso aver partecipato a questa cosa”.

Invece il Gip ha continuato a insistere che io ero il tramite

con gli inglesi, che io avevo partecipato attivamente in

questa operazione. Io ho sbagliato perchè ho detto: “Ma mi

scusi, mi state prendendo in giro?”. Perchè è stata

sicuramente una frase infelice, però probabilmente nello

stress di essere stato arrestato per una cosa dalla quale

cadevo dalle nuvole ho avuto una frase infelice. Mi ha

cacciato, e le chiedo chiedo cortesemente se lei può farmi il

regalo, la cortesia di poter rileggere questo interrogatorio

che è abbastanza surreale. Io gli ho detto: “Guardi, io

lavoravo da quando sono uscito di galera con un regolare

contratto di consulenza con la Acumen che erano delle persone

di specchiata onestà in Inghilterra, non avevano precedenti

penali di nessun genere, quindi… io li conoscevo dal ‟96,

avevamo avuto dei rapporti molto intensi e mi aveva offerto

questa possibilità e ho lavorato per loro”. Mi ha detto che io

non potevo lavorare perchè non ero iscritto alla Camera di

Commercio italiana. Io sono caduto dalle nuvole. Dico: “Scusi,

che senso ha? Io vivevo in Inghilterra dal ‟94, pagavo le

tasse in Inghilterra, ho anche votato alle elezioni

amministrative. Che senso ha? Cioè io ritorno in Italia e mi

iscrivo alla Camera di Commercio quando io pago le tasse in

Inghilterra e sono regolarmente residente in Inghilterra?”.

Niente, sono stato cacciato e mandato via. Questo è durato sì

e no 10 minuti. Vi chiedo di leggere questa trascrizione

perchè veramente è molto pregnante di tutta la mia situazione.

Poi dopo, a parte il fatto che ho chiesto di poter provare

questa cosa qui, dico: “Scusi, basta vedere in Inghilterra,

chiedere i documenti in Inghilterra, vedere che io ho fato un

progetto in Argentina per un hotel, c‟è stata la televisione

argentina che ha intervistato O‟Connor e Neave quando sono

andati in Argentina. Ci sono varie operazioni che possono

fare, certamente non le posso fare io dalla galera. Quindi non

possono premunirmi e disporre di tutti i documenti”. Non è

successo niente.

Dopo di questo interrogatorio diciamo un pò kafkiano io devo

aspettare il 10 maggio quando io sono stato interrogato dal

Procuratore, il dottor Capaldo. Arrivo lì e dico. “finalmente

potrò spiegarmi visto che non è stato possibile farlo”. Gli

dico: “Dottor Capaldo, come posso aver fatto questa truffa?”.

“No, no, lei con la truffa non c‟entra niente, non era il

tramite con gli inglesi”. “Scusi, allora perchè io sto in

galera, me lo può spiegare? Qualcuno mi può spiegare perchè

sono stato privato della mia libertà con un interrogatorio di

pochi minuti e basta?”. Niente. Dico: “Scusi, io se sapevo

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 41

della truffa come potevo averci partecipato?”. Dice: “Ma lei

sapeva che questa era una truffa?”. “Se io leggo gli atti sì,

certo. Non ho pagato l‟Iva per cui è una truffa. Ma se leggo

gli atti, non perchè io ci ho partecipato”. Gli chiedo perchè

non mi manda a casa. Mi risponde: “Non siamo al mercato, ne

parleremo con il suo Avvocato”. Questo è il secondo e ultimo

interrogatorio, è finito così, senza darmi nessuna

possibilità. Probabilmente, diciamo così, che quando uno si

trova in galera ha una reattività minore che se si trova da

uomo libero con i suoi documenti, con le sue cose per poter

provare, potendo telefonare, avere le carte che provino che il

mio era un lavoro completamente legittimo. Certo, nella

posizione in custodia è leggermente differente. Ho presentato

una memoria e questa memoria io l‟ho presentata il 10 maggio.

Praticamente io ricapitolo dicendo che ero stato arrestato in

Francia il 06/12/2002 per cui non avrei potuto partecipare.

Come potevo essere il tramite tra il Focarelli e gli inglesi

quando nel 2007 i rapporti tra Focarelli e gli inglesi sono

diventati praticamente inesistenti, dopo che gli inglesi si

erano rifiutati di partecipare ad un incontro con gli Avvocati

del Focarelli? Io penso e dico: “guardate che probabilmente

sono altri i soggetti che hanno partecipato, hanno fatto

questo quando io ero meramente… non certo tenuto al corrente

dal signor O‟Connor e signor Neave se hanno partecipato a

questa truffa.

Rimando a dire che io avevo rapporti con il Focarelli per un

debito pregresso che risale ai tempi di Promodata. Poi le

parlerò di Promodata, quando capii molto dopo che questo era

il cardine del teorema per cui io stavo dentro. Mi dicono che

io ho partecipato, che i soldi erano illeciti che mi dava

Focarelli. Sono soldi legittimi che gli avevo dato nel ‟95. E

chiedevo la restituzione di questi soldi perchè per la prima

volta in vita mia mi trovavo senza soldi. D‟altra parte con

quello che era… piccolo inciso: i 4 anni che io fatto in

Inghilterra sono stati oggetto di una richiesta di revisione

accettata in Inghilterra, per cui è ancora da decidere se sia

colpevole o meno di questo reato.

Poi mi dice: “lei ha partecipato a un pranzo con il

Focarelli”. Io dico: “il famoso pranzo con il Focarelli ed

altre persone a Londra è stato solo un pranzo”, perchè come

corollario a questo pranzo c‟è l‟episodio Harrods come è stato

enunciato, che a Harrods erano stati messi nei cassetti di

sicurezza dei soldi dei quali ero totalmente all‟oscuro.

Facciamo presente che basterebbe vedere la prenotazione fatta

da Harrods a questo pranzo, è stato aggiunto un posto dopo

perchè io ho saputo da O‟Connor e Neave che c‟era Focarelli a

Londra. Per cui mi sono precipitato e ho detto: “Ma come, ci

conosciamo da 20 anni, mi devi dei soldi, non ti fai manco

vivo?”. Diciamo che non molto …(incomprensibile)…. Sono andato

a questo pranzo, non ho parlato con nessuno escluso O‟Connor,

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 42

Neave e Gurevich con i quali io sono andato perchè si sono…

dice: “Non ti preoccupare, ora stai zitto, al pranzo abbiamo

altre cose da discutere”. C‟è stata una sorveglianza,

potrebbero chiedere: “Marotta ha parlato con qualcuno?”. No.

“Qualcuno è stato presentato, introdotto a qualcuno?”. No.

Chieda ai miei coimputati che ho conosciuto solo nella gabbia.

Avete conosciuto Marotta? No! Nessuno mi ha conosciuto. Io non

conosco nessuno escluso Focarelli, Neave e O‟Connor che fino a

prova contraria sono delle persone di specchiata onestà. Poi

se saranno condannati in questo peocesso si inizia in

Inghilterra per loro al mese di luglio, per cui si deciderà se

loro siano colpevoli o meno. Ma in ogni caso a quell‟epoca

erano delle persone di specchiata onestà. Quindi io lavoravo

tra le persone tra le più ricche del Regno Unito. Sono stati

fatti industriali dell‟anno, premiati per le loro attività,

quindi non è che lavoravo per, diciamo, Totò Riina. Erano

delle persone normalissime. O‟Connor, Neave e Gurevich si sono

proposti di fare da pacieri tra me e Focarelli, tanto è vero

che si vede dalle intercettazioni, dopo di che siamo andati

all‟Hilton, abbiamo avuto una riunione e allora Focarelli ha

detto: “dagli intanto 100.000 a O‟Connor”. Poi spiegherò

perchè O‟Connor mi ha dato 100.000 e poi dopo se li è tenuti

sul progetto che mi doveva pagare. Perchè lui dice che

Focarelli non glieli ha ridati, Focarelli dice che lui glieli

ha ridati. Io non lo so, certamente sono il vaso di coccio tra

due vasi di ferro.

Nella memoria difensiva che io le allego, che ho già comunque

presentato, io ho avuto una intercettazione telefonica, una

conversazione di un‟ora e mezza con il Focarelli in cui gli

chiedevo di spiegarmi come funzionava questo meccanismo di

questo affare o supposta truffa, se di truffa si è trattata.

Io ho detto anche che avrei potuto replicare l‟affare in

Argentina, in Romania, in Ucraina, e gli avrei detto che gli

potevo vendere dei terreni sulla Luna, qualsiasi cosa, basta

che potevo portare a casa dei soldi. Siccome non è certo che

sono la persona che può spaventare, non sono dedito alla

violenza, se non voleva darmeli dovevo cercare e ho cercato di

farmi amico il più possibile per cercare di recuperare il mio,

perchè ne avevo veramente bisogno. È facile chiedere al

Acumen, perchè c‟è un progetto che è così, che se esco io lo

posso produrre e lo produrrò quando potrò uscire. È un

progetto di un albergo, sono stati intervistati dalla TV

argentina. Poi dopo ho fatto un‟altra introduzione al

Gurevich, ma non al Gurevich, a Nadelli, il capo della AUB

Bank (trascrizione fonetica), la Asia Universal Bank, perchè

aprisse una banca in Argentina tramite dei miei amici

argentini. E tutto questo è verificabile. Ci sono prove,

riunioni, la televisione che ha partecipato, ci sono i fatti

pubblici. Certo da qui io non posso procurare… solo parole,

posso dirle quello che è successo. Io ritengo che O‟Connor,

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 43

Neave e Gurevich possono confermare sicuramente che io non

c‟entro niente. Io ho avuto rapporti finanziari solo con il

Focarelli per la restituzione di questo debito. Debito, si

tratta di titoli si Stato che io ho ereditato da mia madre e

che ho dato a Focarelli nel ‟95 con i quali lui ha iniziato

Promodata. Lei ha le carte che gli sono state date, che io per

la faccenda Promodata sono stato assolto in Inghilterra. E non

esiste assoluzione tecnica. I giurati escono e dicono “not

guilty”, non colpevole. È finita. E quello è quello che è

successo a me. Però questo è ancora… ci verrò dopo, fa parte

del teorema.

Non esiste alcuna prova del mio… oramai sono state fatte 35

udienze, avete avuto fior fiore di gente che è venuta qui a

spiegare questo traffico telefonico, chi l‟ha fatto, chi

eventualmente c‟ha partecipato. Io non lo so. Io sicuramente

non ho partecipato in nulla in ciò, in niente. Le allego

questa memoria difensiva che io ho presentato il 10 maggio.

Ho chiesto, più di chiedere al dottor Capaldo di interrogarmi

per ben 2 volte, a maggio e a giugno, volevo commentare questa

memoria difensiva con la quale io chiedevo di essere

prosciolto, perchè dicevo: “come posso aver fatto un truffa?

Allora incolpate anche il governatore della prigione di

Belfast perchè mi ha fatto uscire forse di straforo per poter

partecipare. Certo che dalla prigione partecipare lo trovo un

pò difficile, pò dura. Ditemi in che cosa sono colpevole”. Ho

chiesto due volte di essere interrogato. Ci sono le due

ricevute del carcere di Rebibbia, a modello 13, ho chiesto:

“interrogatemi”. Neanche questo. Niente. Chiedo al dottor

Morgigni, perchè era il mio interlocutore, potevo parlare colo

con lui, chiedo di essere liberato, di essere mandato a casa.

Mi dice: “anche in considerazione della dichiarazione a carico

del prevenuto reso dai coimputati”. Oggi sappiamo che nessun

coimputato mi ha chiamato correo. Però questo resta e pesa. È

la prima dichiarazione. La seconda volta gli chiedo di essere

liberato, al dottor Morgigni, perchè io produco la

dichiarazione spontanea fatta dal Focarelli nell‟ambito del

processo Promodata che dice: “io ho iniziato queste cose con i

500.000.000 di lire che mi ha dato Marotta”. Dice che sono

crediti, tra parentesi, imprecisati, illegittimi. Illegittimi?

Focarelli era incensurato fino a prova contraria. Per

Promodata lui è stato prosciolto ma, andiamo piano, è stato

prosciolto per prescrizione, potremmo dire: “beh, però poteva

essere un escamotage”. Ma la Commissione Tributaria, la Corte

di Cassazione e Sezioni Riunite hanno ridato a Promodata tutti

i soldi quindi non c‟è un illecito. Niente. Si dice che sono

completamente assurde. Io glielo lascio. Mi faccia la cortesia

di dedicarmi 2 minuti visto che fino ad ora nessuno mi ha

dedicato un secondo in questo processo, di vedere come è stata

rifiutata la mia libertà provvisoria. Andiamo avanti.

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Io sono stato poi dopo, e questa è una chicca, rinviato a

giudizio per associazione a delinquere. La truffa è finita.

Non se ne parla più. Giustamente il dottor Capaldo dice: “so

che lei non ha partecipato alla truffa, so che lei non era il

tramite tra il Focarelli e gli inglesi”. Benissimo. “Io

aspetto di essere liberato. Se l‟accusa è caduta che ci sto a

fare in galera?”. No. Sono stato rinviato a giudizio per

associazione a delinquere transazionale pluriaggravata per

aver aiutato con ignoti a reinvestire i soldi. Però nessuno me

l‟ha contestato. Mi si rinvia a giudizio immediato senza che

nessuno dice: “ma lei ha fatto questo. Come lo ha fatto”.

Niente. Signor Presidente, nulla. Mi scusi, forse posso

risultarle leggermente aggressivo, non è questa la mia

volontà. Sono semplicemente angosciato.

A fine settembre però finalmente ho capito il teorema del

…(incomprensibile)…. L‟associazione a delinquere iniziata con

Promodata si è ricostruita dopo la mia uscita di prigione del

2006. Questo è il teorema dell‟accusa, questo è il teorema per

cui sono 17 mesi che sto dentro. Io sono stato assolto in

Inghilterra, ne bis in idem, lei me lo insegna, perchè io ho

soltanto laurea in ingegneria e in economia, non ho una laurea

in legge. Però ho imparato da sempre che uno non può essere

processato due volte per la stessa cosa. E l‟Inghilterra fion

a prova contraria fa parte dell‟Europa, cioè non è il Burkina

Faso.

Morgigni, sempre lui, Gup per Promodata, non mi rinvia a

giudizio perchè io ero accusato per Promodata, ma mi dà

prescritto, senza rinviarmi a giudizio. Ha ricevuto, perchè

nel giorno che io sono andato, che era maggio o giugno, non mi

ricordo quando, io ho presentato le carte che io ero stato

assolto in Inghilterra. Mi aspettavo che mi dicesse: “la

prosciogliamo perchè non può essere processato due volte, è

stato già trovato innocente”. Io le produrrò le carte ora

nelle quali, se lei vede, si parla di Asia Computer e United

Computer. Questi sono i miei capi d‟accusa per Promodata, capi

d‟accusa per cui l‟Inghilterra… lei ha già avuto la mia

assoluzione se non sbaglio e comunque gliela ripropongo se lei

mi permette. E sono stato prosciolto. Naturalmente avrei

dovuto fare ricorso ma non avevo i soldi per farlo. Mi trovo

in una situazione indigente. Capita nella vita, è colpa mia,

sicuramente non è colpa di nessuno, non certo di questa

situazione. Mi trovo senza soldi. Diciamo che se avessi avuto

i soldi che Focarelli mi doveva forse starei un pò meglio. Ho

dovuto accettare la prescrizione, anche perchè all‟epoca io

non sapevo che questo sarebbe stato il teorema. Probabilmente

avrei reagito in una maniera differente. Francamente dicevo:

“sono stato assolto in Inghilterra”. D‟altra parte questo è

successo alla fine, perchè io non sapevo, l‟ho saputo dopo,

che al Tribunale del riesame il Pubblico Ministero parla per

ultimo. Quando ha detto questo io volevo parlare ma non era

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possibile. Giustamente questa è la procedura, io non la

conosco. Per cui vorrei che qualcuno mi spiegasse questo

teorema, visto che non è stato fatto in 17 mesi.

Ora precisiamo una cosa: Focarelli mi restituisce una parte

dei soldi, perchè io dovevo pagare i miei Avvocati in

Inghilterra, quando io ero in galera. Quindi allora mi dà

quasi 63-65.000 euro. Lui mi dà un acconto per una mia

futuribile partecipazione in un… che poi è riciclaggio, per

fortuna non me l‟hanno dato il riciclaggio, non è che chiedo

al Pubblico Ministero di darmelo, però diciamo associazione a

delinquere per reinvestire i soldi. Quindi lui sa, prevede che

io 2 anni dopo avrei fatto questa associazione a delinquere

con lui per cui mi anticipa 65.000 euro. E questo fa parte,

perchè in tutto stiamo a parlare di 100.000 che mi sono stati

rigurgitati dagli inglesi, perchè nelle intercettazioni lui mi

dice: “ma io ti ho già dato 200.000” e io gli dico: “sì”.

Ammetto. Cioè non ho niente da nascondere. Diciamo che è così.

Ora il Tribunale del Riesame è abbastanza pregnante perchè si

parla di crediti imprecisati, si parla sempre di reato per la

commissione di delitti di natura fiscale. Quindi praticamente

la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Perchè mentre

il dottor Capaldo mi dice: “lei con la truffa non c‟entra”, mi

rinvia a giudizio per associazione a delinquere, il Tribunale

del Riesame me lo rifiuta perchè io ho fatto reati di natura

fiscale quindi ho partecipato alla truffa. Questo è abbastanza

sui generis. Non documentate naturalmente nessuna illecita

attività tra i due, e si finisce con un‟altra chicca in cui si

dice che io ho fatto questa truffa e poi a carico del

prevenuto si …(incomprensibile)… altresì un procedimento

pendente per truffa e associazione a delinquere. Purtroppo

questo… il resto sono tutte supposizioni, per cui si dice che

il modus operandi dell‟organizzazione criminale, la società

Cartiere, (trascrizione fonetica), cose che non mi riguardano.

Non mi riguardano perchè lo ha ammesso il Pubblico Ministero

che non mi riguardano, però se ne continua a parlare. Poi si

dice che io faccio… invece no. Qui si parla di Promodata nella

quale sono stato prosciolto 4 mesi prima. Io gliela lascio. Mi

faccia la cortesia, se ha due minuti, di poterla leggere anche

questa. Probabilmente si può meglio inquadrare una posizione

allucinante come la mia.

Poi parliamo di intercettazioni. Io domanda nel marzo del 2007

come si è strutturato l‟affare con una lunga telefonata. Ero

in ufficio a Londra. Loro lo dicono: è l‟aggravante, stava in

un ufficio a Londra, per cui se stava in ufficio a londra

partecipava alla truffa. Ma se il signor O‟Connor e il signor

Neave avessero, se l‟hanno fatta la truffa, io ho i miei

dubbi, ma se l‟hanno fatta la truffa non me l‟hanno certo

detto. Se noi io, scusi, facvo tre metri: “Paul, Andy, mi

spiegato come è stato fatto st‟affare?”. Perchè avevo bisogno

di telefonare dall‟ufficio loro? Lo dicono l‟accusa. Io ho

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partecipato, perchè stavo in ufficio quindi partecipavo, e per

cui a un dato momento io faccio una lunghissima telefonata

mentre avrei potuto andarmene.

Poi ricordiamo una cosa. Il signor O‟Connor e il signor Neave

non hanno avuto nessun coinvolgimento penale per Promodata o

altri tipi di illeciti penali. Hanno avuto soltanto una

indagine fiscale, gli sono stati sequestrati una montagna di

soldi, gli sono stati restituiti, sono andati a Strasburgo,

come il Pubblico Ministero ha confermato, e sono stati assolti

a Strasburgo. Cioè è pregnante questo. Fino a questo momento

sono sempre di specchiata onestà. Le persone per cui lavoro

sono delle persone integerrime. Poi se hanno fatto questa

truffa pagheranno, non pagheranno, è un problema che non mi

riguarda. Tanto il processo c‟è tra poco e per cui si saprà.

Però per il precedente gli hanno restituito 23 milioni di

sterline. La Corte di Strasburgo ha ordinato di restituirgli i

soldi. E io sto a lavorare per delle persone di questa

portata, però se sto lì sono colpevole. Non c‟è dubbio, sono

colpevole. Ora andiamo avanti.

Hanno avuto questa indagine fiscale, gli hanno restituito

tutto i soldi e noi andiamo al pranzo a Londra. Questo è

l‟unico mio contatto con il gruppo. Un pranzo. Maledetto

quando c‟ho partecipato. Perchè il signor O‟Connor e il signor

Neave mi dicono: “c‟è Focarelli a Londra”. È chiaro che mi

precipito. Che potevo fare? Io sono andato lì per incontrare

Focarelli, non ho parlato con nessuno. Basta vedere queste

intercettazioni. Nessuno ha fatto la prenotazione, hanno

aggiunto uno strapuntino lì. Siccome ci sono le foto anche se

hanno fatto vedere una foto mia, ero lì e non ho potuto

neanche vedere se era bella o brutta, ma se c‟era una

sorveglianza ambientale avranno visto che io non parlavo con

nessuno, non ho mangiato, sono stato così. Non vedevo l‟ora

che finisse, Paul e Andy a dirmi: “stai fermo, stai calmo!

Dobbiamo parlare di cose importante, stai calmo”. E io stavo

calmo. Dico: ”Arriverà e finisce „sto maledetto pranzo e posso

parlare con Focarelli”. Ho chiesto di fare indagini, ho

chiesto di acquisire le registrazioni della TV argentina. Io

che potevo fare da me? Il progetto l‟ho fatto ed era di

150.000, mi hanno dato 50.000 e sono dovuti andare delle

persone in Argentina e hanno fatto tutta la parte dei disegni,

perchè io sono un cane a disegnare. Il progetto l‟ho

organizzato io però i disegni sono stati fatti in Argentina.

Per cui praticamente mi sono stati rigurgitati. Quindi in

tutto io ho preso 100.000.

Poi parliamo dei soldi avuti da Focarelli. Ammetto di aver

ricevuto 200.000. Come lo ho detto 65.000 prima di uscire di

prigione. Ci sono stati questi 100.000 in cui ad un dato

momento io non potevo fare niente. da marzo in poi non si

parlavano più. Focarelli e gli inglesi non si parlavano più.

Che potevo fare io? Che cosa potevo fare? Io potevo soltanto

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cercare, dice: “Marotta però non chiedeva i soldi”. No, m‟ha

detto: “Se vuoi io ti posso aiutare però non posso fare altro

perchè non abbiamo… quando vieni in Italia faremo i conti di

Promodata”. Perchè non ci sono soltanto i 250.000

approssimativamente 500 milioni, c‟è anche l‟ultima fattura

fatta da United Computer che è la mia, totalmente mia, e

integerrima visto che l‟Inghilterra me l‟ha ridata come era e

mi ha ridato i pochi soldi che c‟erano dentro. Io non so a chi

credere. Certo è che non possono metterli insieme perchè uno

non viene più a Londra e gli altri di certo non vengono in

Italia. Io ho agito nell‟unico modo che potevo per cercare i

soldi da Focarelli. Gli proponevo affari sperando che mette

qualche lira. Siccome sa che io sono una persona che non si è

mai impossessata di soldi di altri per cui…. Sì, ho un passato

carico, questa è l‟unica cosa che son qui, Signor Presidente.

Se io non avessi avuto un passato certamente nessuno si

sarebbe neanche sognato. Però il passato io l‟ho anche pagato,

io l‟ho pagato, ero in affidamento sociale, vuol dire che un

Giudice ha deciso che ero recuperabile. E ritengo di essere

recuperabile. Ho chiuso una parentesi, sono ben più di 10 anni

che non commetto nessun tipo di reato. Per cui ad un dato

momento pensavo di potermi rifare una vita. Mi è stato negato.

Che cosa potevo fare? Li chiedevo con veemenza? No. Non è il

mio stile. “Dammi qualcosa, dammi qualcosa”. Piccola chicca: è

stato detto, siccome 18.000 li ha avuti mia figlia io l‟ho

fatto perchè è una forma di sviare, lo dicevo per telefono:

“Dalli a Mariaelsa”. Purtroppo ho tre famiglie. Nessuno è

perfetto. Che sanno quello che è successo. Il disastro delle

mie famiglie non è certo oggetto di questa cosa.

Ora andiamo avanti. Se io fossi stato attivamente partecipe in

questo pranzo, con la logorrea che hanno avuto questi signori,

parlano al telefono, ci sono intercettazioni per tonnellate, e

nessuno che parli di me, gli altri coimputati. Dice: “Allora

al pranzo c‟era anche Marotta?”. Mi telefona anche Focarelli e

mi dice se io ho un Avvocato. Dico: “Perchè?”. “A un mio amico

gli hanno sequestrato qualcosa da Harrods”. E io ho detto:

“vai dall‟Avvocato Monti Rafael, è il mio studio di Londra, se

vuoi ti posso fare una presentazione”. Vivo a Londra da 15

anni e conoscevo varie persone. Poi dopo non si è fatto

niente, probabilmente perchè se no si sarebbe venuto a sapere

che c‟erano vari milioni dentro e chiaramente avrei detto:

“Porca miseria, mi devi dei soldi!”. Non so se Focarelli

c‟entri o non c‟entri in questa cosa, non è mio compito

decidere se c‟entra. Io commento solo una telefonata avuta

nella quale… altra cosa in cui io sono estremamente colpevole,

mi chiedeva delle carte telefoniche e io gliele ho mandate.

Che dovevo fare? Io cercavo di tenere in piedi un rapporto con

le unghie e con i denti prendendomi un litro di camomilla

prima di chiamarlo al telefono. Non potevo far altro. Se

questi soldi fossero stati parte dell‟affare io gli avrei

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chiesto i soldi con veemenza. “Dammi quanto mi devi o se no

avrei telefonato ai vari altri partecipanti”. Io non parlo con

nessuno, non ho colloqui con nessuno. Ho colloqui solo col

Focarelli che gli chiedo dei soldi. Niente. Il Capitano dell

Guardia di Finanza ha parlato per 4 o 5 udienze, ha parlato

del circolo dei soldi. Ci fosse stata una volta che mi ha

nominato. “Cinque lire sono passate tramite Marotta”. La

chicca più bella è il Capitano dei ROS. Se io ho partecipato

in questa cosa che con veemenza le dico io non c‟entro. Nulla.

Mi scusi se forse il mio tono è così, cerchi di capirmi. 17

mesi e non posso andare ai domiciliari perchè non c‟ho… ho

vari amici, conosco tanta gente. Tutti mi dicono “T‟accetto a

casa mia, a cuore aperto, tanto so che sei un lavoratore,

inizi a lavorare e ti fai i soldi. Però se mi devono venire i

Carabinieri a bussare alle 03:00, c'ho i bambini, c‟ho mia

moglie, i vicini di casa”. Non si può fare.

Il Capitano dei Ros dice che io appaio per la prima volta a

Londra nel 2007. Bella forza. E non c‟è traccia di soldi

passati tramite me. Signor Presidente, l‟ha detto

testualmente, non c‟è traccia di soldi passati tramite me. Ma

allora di che cosa io sono accusato? Non c‟è un conto a mio

nome, non c‟è un viaggio fatto insieme ai coimputati escluso

quando ho visto quel famoso pranzo a Londra. Se io fossi stato

parte perchè dopo nessuno dei coimputati mi chiama, mi dice?

Eppure sono una persona abbastanza sociale, anche ingombrante

forse. Per ottenere di farmi nominare da qualcuno il Pubblico

Ministero deve chiedere a non mi ricordo come si chiama,

assomigliava Forrest Gump, Toseruni (trascrizione fonetica) e

dice che mi ha visto a Londra. Lui dice: “forse in ufficio ad

Acumen o al bar a prendere un caffè”. Primo è falso, perchè

una faccia come questa me la sarei ricordata. Ma comunque,

anche se fosse vero, diamo per scontato che è vero, mi dice

che non mi può neanche riconoscere. Quindi non ho parlato con

lui, non ho avuto… mi ha visto al bar a prendere un caffè. Io

se lei si ricrda avevo chiesto lo stralcio della mia

posizione. Chiaramente è evidente, anche per poter essere

liberato, ma principalmente perchè almeno si potesse discutere

della mia posizione subito. Sono 17 mesi che non riesco… è la

prima volta che grazie alla sua cortesia io riesco a parlare.

Se no nessuno ha mai voluto degnarsi di sentirmi. Io non vedo

i due inglesi spercarsi le mani patrocinando un traffico

fittizio. Tutto può essere, io non lo so. Io ho lavorato 2

anni per loro. Perchè tenga presente che io nel 2009 sono

stato arrestato per delle cose vecchie per cui poi sono andato

in affidamento sociale. Ho un passato, non lo nego, però l‟ho

anche pagato. Per cui io ho fatto in libertà dal 2006,

dicembre, quindi diciamo 2007-2008. Io in due anni ho lavorato

a questo progetto di questo albergo per cui avevo fatto tutto

lo studio di fattibilità per fare la banca in Argentina, ho

lavorato a questi due unici progetti per conto di queste due

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persone inglesi. Non ho partecipato a nient‟altro, è

deducibile che se loro si fossero aperti con me probabilmente

avrebbero dovuti dirmi: “tu mi ha presentato nel ‟96

Focarelli, ci sono 5 lire per te”. Per fortuna, perchè allora

probabilmente pensando che era regolare avrei di buon cuore

accettato. E per fortuna che non è successo così.

I soldi del ‟95 è fscile verificare che erano titoli dello

Stato, provenivano da mia madre, erano stati acquistati da mio

padre, e sicuramente negli ultimi 7 secoli non c‟è stato

nessuno, sono stato l‟unica pecora nera e per fortuna non c‟è

più mio padre perchè se no….

Io chiedo una cosa: perchè si dice che io sono stato chiamato

in casa di coimputati per rifiutarmi la libertà provvisoria

quando non è vero? Nessuno dei coimputati parla di soldi con

me, mi coinvolge anche solo marginalmente. Io non lo so, che

cosa devo fare per provare… Non certo vale il principio della

innocenza fino a prova contraria, ma anche il principio della

colpevolezza fino a prova contraria, le prove contraree ce n‟è

una tonnella per me. Signor Presidente, non c‟è nessuno che

parla di me. Io ho partecipato a un pranzo. Certo se me lo

dite per il mio passato allora vido che sicuramente ho fatto

cose di cui non vado fiero. Fino all‟età di 35 anni non ho

avuto neanche una multa per divieto di sosta. Ho perso tutto

in Iran e invece di rivolgermi alla mia famiglia per uno

stupido, idiota sentimento di orgoglio ho fatto dal „80 al ‟83

tante di quelle schiocchezze che la metà ne basta. Nel ‟94, io

nel momento che potrò uscire chiederò la revisione del

processo, sarebbe l‟ultimo reato fatto. Io ho lavorato sempre,

ho lavorato in Persia, ho dei brevetti a mio nome.

Naturalmente ho fatto in inglese si dice headless chicken, un

pollo senza testa che continua a girare attorno. Quello che ho

fatto dal ‟80 al ‟83 se mi avessero ibernato sarebbe meglio.

Io le chiedo semplicemente di poter riconsiderare la mia

richiesta. Il mio Avvocato lo sta facendo dicendo così,

dandomi fiducia, perchè quel poco che fanno lo fanno dandomi

solo fiducia, ha detto che forse riusciva a trovare una casa e

forse avrebbe presentato per i domiciliari. Io ho bisogno di

lavorare per mantenermi. Qui tutti chi prende i domiciliari è

come se avesse vinto la lotteria. Io non ho vinto alla

lotteria. Non ho altro da dirle.

IL TRIBUNALE, SENTITE LE PARTI, RINVIA ALL’UDIENZA DEL

11/07/2011, AULA OCCORSIO.

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R.G. 21927/10 - 27/06/2011 c/ Berriola Luca e altri 50

Il presente verbale, redatto a cura di ART.CO. SERVIZI COOP.,

è composto da n° 50 PAGINE per un totale di caratteri (spazi

inclusi): n. 149.388

L'ausiliario tecnico: Emma Recchia

Il redattore: Lorenzo Dominici

Firma del redattore

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