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  • 1. Considerazioni preliminariIn tempi recenti i modelli della solidariet e della parzia-riet sono stati oggetto di un particolare interesse delladottrina, con particolare riguardo al regime dellobbligoscaturente dallillecito extracontrattuale (1). Un impul-so fondamentale a tali studi proviene in parte dallordi-namento nordamericano e, in specie, dalla redazione delsecondo volume del Restatement Third of the Law of Tortspubblicato nel 2000 e dedicato, appunto, allApportion-ment of Liability (2).Il testo dellAmerican Law Institute, infatti, proponediversi meccanismi volti ad operare la ripartizione diresponsabilit, i quali non sono affatto esauriti dallajoint and several liability (gi consacrata nel Restate-ment Second) e dalla several liability (3), cos spingen-do il lo studioso del diritto ad affrontare un discorsoben pi ampio di quello basato sulla semplice con-trapposizione fra i due regimi di base (4). Del resto, seper un verso la solidariet certamente il modelloprevalente, vi sono vari ordinamenti che - anche direcente - hanno effettuato scelte di carattere sensibil-mente diverso (5).Peraltro, a prescindere dalladozione delluno o dellal-tro regime a livello di ius positum, la ricerca comparati-va condotta in materia consente di guardare allordi-namento italiano in chiave operazionale, s da scopri-re che la responsabilit parziaria non solo implemen-tata da varie disposizioni normative, ma anche resaoperativa dalla giurisprudenza in un ampio numero di

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/2007 1095

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Illecito extracontrattuale

    Solidariet e parziarietnellordinamento italiano: unanalisi operazionaledi Bruno Tassone

    In dottrina e giurisprudenza assai diffusa la convinzione che la solidariet sia lunico modello che rego-la i rapporti fra la vittima di un illecito civile (da un lato) e una pluralit di danneggianti (dallaltro). Tut-tavia, unanalisi in chiave operazionale dimostra che il modello della parziariet applicato in sede giudi-ziale - spesso in modo occulto o inconsapevole - in un significativo numero di casi. Inoltre, alcune recen-ti decisioni manifestano una spiccata sensibilit per i problemi propri della ripartizione di responsabilit,in linea con le tendenze che si manifestano in altri ordinamenti. Di qui il destro per allargare lo spettrodellindagine in prospettiva di comparazione e - ancora - per impostare lo studio dellapportionment of lia-bility considerando anche modelli diversi da quelli tradizionali.

    Note:

    (1) Nella dottrina italiana si vedano, in particolare, U. Violante, La re-sponsabilit parziaria, Napoli, 2004, nonch A. Gnani, Art. 2055 - La re-

    sponsabilit solidale, in Commentario al Codice Civile, fondato da P. Sch-lesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2005 (il quale in materia se-gue da presso linsegnamento di F.D. Busnelli, Lobbligazione soggettiva-mente complessa, Milano, 1974). Per ulteriori riferimenti bibliograficisia consentito rinviare a B. Tassone, La ripartizione di responsabilit nel-lillecito civile - Analisi giuseconomica e comparata, in corso di stampa epubblicato nella Collana della Facolt di Giurisprudenza dellUniver-sit di Teramo.

    (2) Restatement Third, Torts: Apportionment of Liability, Saint Paul, Min-nesota, 2000, che dora in avanti - per brevit - si indicher semplice-mente come Restatement.

    (3) Omettendo in questa sede i riferimenti alle varianti sul tema adotta-te nei singoli Stati dellUnione dAmerica, si pu in estrema sintesi ri-cordare che mentre le tracks A e B del Topic II del Restatement disciplina-no i tradizionali istituti della responsabilit solidale e parziaria, la track Cprevede un meccanismo di riallocazione della quota del soggetto insol-vente (o, pi precisamente, judgment-proof), la track D fa dipendere lap-plicazione del vincolo solidale dal superamento di una certa soglia di re-sponsabilit da parte del singolo danneggiante e la track E ne limita lap-plicazione ai non-economic damages.

    (4) Per il quale sia permesso rinviare nuovamente a Tassone, La riparti-zione di responsabilit nellillecito civile, cit.

    (5) Limitando la menzione ai dati provenienti dal formante legislati-vo, gli artt. 1319 e 1331 del Codice Civile dellUruguay prevedono adesempio il regime di solidariet per lillecito doloso e quello della par-ziariet per lillecito colposo. Pi radicale, sicuramente, la scelta delCodice Civile del Quebec del 1980, il quale allart. 1478 stabilisce cheWhere an injury has been caused by several persons, liability is sha-red by them in proportion to the seriousness of the fault of each. Thevictim is included in the apportionment when the injury is partly theeffect of his own fault, sebbene con il temperamento previsto dallart.1480 per i casi in cui sia impossibile accertare il nesso eziologico. Pre-messo che anche nello stato canadese del British Columbia in vigo-re un regime di responsabilit parziaria, appaiono di particolare inte-resse le riforme di recente poste in essere in Australia a livello sia sta-tale che federale, per lanalisi delle quali si rinvia a B. McDonald, Pro-portionate Liability in Australia: The Devil in the Detail, 2006, disponibi-le presso il sito www.ssrn. com, al quale adde R. Debus, Tort law reformin New South Wales: State and Federal Interactions, 8 U. New S. Wal.L.J. 13 (2002).

  • casi (6). Di seguito si cercher pertanto di approfondi-re lesame del formante giurisprudenziale per verifica-re quale atteggiamento lo stesso adotti rispetto alla ri-partizione di responsabilit nellillecito civile e qualisiano i modelli realmente utilizzati - appunto - a livel-lo di concreta applicazione delle regole.

    2. La parziariet che c ma non si vede: responsabilit vicaria e concorso di colpaUna prima fattispecie di responsabilit parziaria occul-ta si rinviene in materia di responsabilit vicaria e con-corso di colpa. In particolare, secondo un orientamentodella Suprema Corte ove il vicario risulti danneggiatoper lopera congiunta di un terzo e del soggetto di cui de-ve rispondere, poich il fatto lesivo degli ausiliari giuri-dicamente imputato a colui che ne utilizza il servizio, lapretesa risarcitoria del vicario contro il terzo devesserediminuita in ragione della parte di danno derivante dal-la condotta colposa del soggetto di cui deve rispondere(7). Dopo aver precisato che la regola riferita a fatti-specie in cui non viene in considerazione unomissionedel dovere di vigilanza (o di altro tipo) del vicario - laquale porterebbe ad ascrivergli una quota del danno inragione di una condotta allo stesso direttamente imputa-bile -, si deve osservare che attraverso la sua applicazio-ne la giurisprudenza si muove in realt in una logica diresponsabilit parziaria. Per meglio capire il perch oc-corre tuttavia operare alcune distinzioni e le stesse, persemplicit di esposizione, verranno rappresentate me-diante esempi che coinvolgono tutti lapplicazione del-lart. 2049 c.c. (8).La prima ipotesi da esaminare quella in cui il prepostoa causare il danno: in questo caso naturale che la colpadi tale soggetto sia considerata come colpa del vicario, inquanto la responsabilit indiretta ascritta al preponenteconsiste appunto nel fatto che questultimo a dover ri-spondere per lillecito commesso dal primo, indipenden-temente dalla ricostruzione della fattispecie in termini diresponsabilit oggettiva ovvero soggettiva (9).Come seconda ipotesi bisogna invece considerare quellain cui il danno non cagionato ma subito dal prepostoin ragione della condotta del terzo e, al contempo, percolpa del preponente: in tal caso si ovviamente fuoridal campo di applicazione dellart. 2049 c.c. e i due au-tori dellillecito saranno responsabili nei confronti dellavittima in via solidale, se del caso con il concorso di ti-toli diversi di responsabilit (in armonia con linterpre-tazione dominante dellart. 2055 c.c.) (10).Arriviamo cos alla terza ipotesi, quella che pi ci inte-ressa: nel caso in cui il danno sia stato cagionato al pre-ponente dal preposto e dal terzo, la giurisprudenza affer-ma che la pretesa risarcitoria del primo nei confronti delsoggetto estraneo al rapporto di preposizione devesserediminuita in ragione del contributo che ha dato il pre-posto al verificarsi del danno, in quanto tale contributo comunque da imputarsi al vicario. E a questo punto siimpongono ulteriori distinzioni: nelle ipotesi in cui ci si

    trova al di fuori della fattispecie di responsabilit indiret-ta - nel nostro caso, quando lillecito non avvenuto acausa o in occasione dello svolgimento delle mansionidel preposto -, evidente che la considerazione dellacolpa del responsabile diretto si potrebbe giustificare so-lo in applicazione di una regola espressa di responsabilitparziaria e che limputazione di tale colpa al preponentesi risolverebbe in una finzione. Ma la stessa conclusione,a ben vedere, va raggiunta anche quando si di fronte aduna situazione propriamente riconducibile (o forzata-mente ricondotta) allart. 2049 c.c. Al riguardo, bastaprendere in considerazione il caso di scuola in cui il sog-getto incaricato della conduzione di un automezzo per iltrasporto merci sia stato investito - anche a causa dellasua condotta di guida negligente - da un terzo e immagi-nare che i soli danni di cui il preponente intende chie-dere il risarcimento siano quelli relativi ai beni traspor-tati e allimpossibilit della loro commercializzazione, inquanto il veicolo usato non di sua propriet (11).

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/20071096

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (6) Il riferimento allart. 484 cod. nav.; allart. 18 della legge 8 luglio1986, n. 349 (ora abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma rispetto alquale rimane un qualche spazio per discorrere del regime applicabile aldanno ambientale, posto che latto normativo in parola non enunciaespressamente la regola della solidariet); allart. 1, comma 1-quater, del-la legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla legge 20 dicembre 1996,n. 639, di conversione del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543; nonch allart. 14del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, di recente confluito nel d.lgs. 6 settem-bre 2005, n. 206, senza modifica alcuna.

    (7) Cos, ad esempio, Cass. 14 novembre 1995, n. 11807, in Dir. ed econ.ass., 1996, 1074 ss.

    (8) In relazione a tale disposizione C.M. Bianca, Dellinadempimento delleobbligazioni, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, proseguitoda F. Galgano, Roma-Bologna, 1979, 422, afferma chiaramente chequando limprenditore danneggiato dal fatto compiuto dal suo dipen-dente in concorso con il fatto del terzo ci si deve chiedere se la pretesarisarcitoria verso il terzo debba essere diminuita in ragione della parte didanno imputabile al soggetto di cui il danneggiato risponde, affermandoche la risposta devessere senzaltro positiva, posto che [] il fatto dan-noso dellausiliario giuridicamente imputato a chi ne utilizza il servizio.

    (9) Infatti, il meccanismo che regola il funzionamento della responsabi-lit indiretta non cambia quando il responsabile si fa carico delle conse-guenze del fatto altrui avendo la possibilit di fornire una prova liberato-ria che chiama in causa - in modo pi o meno tenue - profili di responsa-bilit soggettiva. In merito alla ricostruzione della responsabilit di cui sitratta, per tutti, M. Franzoni, Dei fatti illeciti - Artt. 2043-2059, in Com-mentario del Codice Civile Scialoja-Branca, proseguito da F. Galgano, Ro-ma-Bologna, 1993, 398 ss.

    (10) Ad esempio, il preponente potrebbe aver violato uno specifico ob-bligo sullo stesso incombente, quale quello di adottare le misure che, se-condo la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, sono necessa-rie a tutelare lintegrit fisica e la personalit morale dei prestatori di la-voro ai sensi dellart. 2087 c.c. Per unapplicazione congiunta delle duedisposizioni codicistiche, Cass., sez. lav., 4 marzo 1993, n. 2605, in Giur.it., 1994, I, 1, 1606. Per ampi riferimenti agli orientamenti formatisi sul-lart. 2055 c.c., sia consentito il rinvio a B. Tassone, Pluralit di coautoridellillecito, in La colpa nella responsabilit civile, vol. I, trattato diretto P.Cendon, Torino, 2006, 629 ss.

    (11) Lesempio si colloca volutamente al di fuori della sfera di operativitdellart. 2054 c.c. Infatti, ove il preponente fosse altres proprietario delmezzo usato, lo stesso potrebbe evidentemente proporre unazione risar-

    (segue)

  • Ebbene, se si applica lorientamento sopra richiamato, cisi rende agevolmente conto che esso maschera unipote-si di responsabilit parziaria: imputare la condotta delpreposto al preponente vuol dire in sostanza stabilire cheil terzo risponde solo per la parte di danno da lui cagio-nata, in quanto lart. 2049 non dovrebbe in tal caso tro-vare applicazione e uninterpretazione che lo renda ope-rativo both ways (anche quando il danno subito dalpreponente) si traduce appunto nella regola secondo cuiil terzo risponde solo pro quota (12).Che il preposto e il terzo stiano di fronte al preponentecome due danneggianti ai quali si dovrebbe applicarelart. 2055 c.c. e che il rifiuto di procedere a tale opera-zione - gi collaudata in sede di interpretazione dellart.2054 c.c. - si risolva nellaccantonamento del regimedella solidariet (13), diviene ad esempio (e ulterior-mente) evidente considerando una decisione della Su-prema Corte relativa al caso in cui il preposto dellattoree del convenuto si erano accordati per truffare il prepo-nente del primo: lillecito doloso commesso dai due nonsi ritiene idoneo a collocare il fatto al di fuori delle man-sioni del soggetto incaricato dallassociazione attrice e,pertanto, la banca convenuta viene chiamata a rispon-dere delle conseguenze della condotta criminosa previariduzione del quantum debeatur in applicazione dellart.1227 c.c. (14).Non a caso, poi, in linea con lipotesi ricostruttiva indi-cata allinizio del paragrafo, in alcune decisioni inerentilart. 2054 c.c. si affermato che il proprietario del vei-colo pu agire contro il conducente dellaltro mezzocoinvolto solo dopo aver subito lo sconto della quotadi responsabilit attribuibile al guidatore del proprio vei-colo, contro il quale ovviamente lattore potr poi riva-lersi in via di regresso (15). Di nuovo, infatti, si pervienead una decisione conforme al principio di parziariet e -seguendo lo schema gi tracciato con riguardo allart.2049 c.c. - il terzo finisce per rispondere solo pro quota.Del resto, la riconducibilit della casistica relativa aldanno subito dal preponente per il fatto del terzo e delpreposto ad una (tacita) applicazione della several liabi-lity, viene indirettamente confermata dal confronto congli orientamenti relativi al concorso del genitore (perculpa in vigilando o in educando) e del terzo nel danno su-bito dal minore: secondo varie decisioni della SupremaCorte solo se il genitore agisce per il risarcimento deldanno patito dal figlio, cio in rappresentanza di questi enon in proprio, al responsabile non dato di invocarelart. 1227 c.c. in ragione del mancato rispetto del dove-re di sorveglianza (16). Ci perch il danneggiato (cio

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/2007 1097

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (segue nota 11)

    citoria anche per i danni riportati dal veicolo, in relazione ai quali - per- dovrebbe superare la presunzione di cui al comma 2 dellart. 2054. Adogni modo, come si vedr fra breve, anche ove si considerasse lapplica-zione di tale fattispecie normativa, il ragionamento di fondo in merito al-la concreta operativit del principio di parziariet non cambierebbe.

    Inoltre, va rilevato che sempre per semplicit non si considerato il pre-giudizio - parimenti patrimoniale - che eventualmente deriva al prepo-nente dallerogazione di retribuzioni a vuoto per il periodo di inabilit delpreposto, ove lo stesso sia un lavoratore subordinato (secondo la giuri-sprudenza ormai costantemente contrassegnata dalletichetta della tute-la aquiliana del credito), anche perch in tal caso sarebbe ben pi pro-blematico applicare la regola per cui il preponente ha unazione di re-gresso verso il preposto per la parte di danno a questo imputabile. Pur sein relazione alla voce di danno appena menzionata vi un maggior lega-me fra il pregiudizio patito dal preposto e quello subito dal preponente,non cambiano comunque le conclusioni che si raggiungeranno fra un at-timo nel testo: posto che il preponente non ha dato alcun contributo cau-sale al verificarsi del danno, ad applicare davvero il modello della re-sponsabilit solidale si dovrebbe sempre consentire allo stesso di agire perlintero nei confronti del terzo.

    (12) Peraltro, ove si obiettasse che se i terzi danneggianti i quali concor-rono con il preposto sono pi duno gli stessi rispondono in via solidale enon parziaria, ci non varrebbe a minare loperativit della regola di pro-portionate liability di cui si tratta, che deriva dalla estensione al prepo-nente della responsabilit inerente la quota del preposto. Infatti, da unatale osservazione uscirebbe semplicemente confermata la convivenza deiprincipi della responsabilit solidale e parziaria - quindi la pluralit di tec-niche utilizzate anche nel nostro ordinamento per gestire la ripartizionedi responsabilit - che gi si riscontra quando trovano contemporaneaapplicazione gli artt. 2055 e 1227 c.c. (come messo in luce da Violante,La responsabilit parziaria, cit., 57 ss., il quale evidenzia che la presenza delconcorso di colpa della vittima e/o di una pluralit di danneggianti de-termina, rispettivamente, lapplicazione del solo regime di parziariet, diquesto congiuntamente a quello della solidariet, nonch solo di que-stultimo).

    (13) A riprova di quanto detto va rilevato che, nel trattare di alcuni deiproblemi che lart. 2054 c.c. pone, una parte della dottrina ha espressa-mente ritenuto di poter esaminare i rapporti fra il proprietario del primodei due veicoli coinvolti in un sinistro, il conducente dello stesso e il con-ducente del secondo veicolo dallangolo visuale del primo dei tre sogget-ti indicati, concludendo che il proprietario ha di fronte a s - quali re-sponsabili solidali - entrambi i conducenti ai sensi dellart. 2055. Per talelettura della disciplina dei rapporti regolati dallart. 2054, D. Feola, Scon-tro di veicoli e danni reciproci tra responsabilit solidale per titoli diversi e con-corso di colpa della vittima (nota a Pret. La Spezia 6 marzo 1996), in Resp.civ. prev., 1997, 205-206.

    (14) Cos Cass. 29 luglio 1967, n. 2027, in Foro. it., 1968, I, 495, relativaad un caso in cui il cui cassiere della banca si era accordato con il man-datario dellassociazione attrice per appropriarsi delle somme da questogestite per conto della preponente ed in cui (senza peraltro ammettereche il dolo avesse spezzato il nesso di preposizione) stata applicata la re-sponsabilit solidale.

    (15) Si veda Cass. 18 gennaio 2001, n. 726, in Arch. circolaz., 2001, 463ss., la quale afferma che a norma dellart. 2054, comma 3, c.c. il proprie-tario del veicolo responsabile in solido con il conducente dei danni cau-sati a terzi dalla circolazione del suo veicolo e risponde della condotta col-posa del conducente (sia questa accertata o presunta ai sensi dei commi 1e 2 dellarticolo in questione), anche quando sia egli il danneggiato pereffetto di un evento causato dalla circolazione del suo veicolo e del vei-colo di un terzo, con la conseguenza che accertata (o presunta) la colpaconcorrente di entrambi i conducenti dei veicoli la cui circolazione haprodotto levento dannoso, nei rapporti tra il danneggiato/proprietario diuno dei veicoli ed il danneggiante, proprietario o conducente dellaltroveicolo, deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del primo nellaproduzione dellevento dannoso, la cui misura quella stessa del concor-so di condotta colposa del conducente del veicolo di propriet del dan-neggiato (fatta salva lazione del proprietario nei confronti del condu-cente del veicolo di sua propriet per il risarcimento della residua partedel danno).

    (16) In tal senso Cass. 8 luglio 2003, n. 11241, in Foro it., Rep. 2003, vo-ce Responsabilit civile, n. 225; Cass. 24 maggio 1997, n. 4633, id., Rep.1997, voce cit., n. 140; Cass. 9 giugno 1994, n. 5619, id., Rep. 1994, vo-ce cit., n. 92; nonch Cass. 11 aprile 1986, n. 2549, in Arch. civ., 1986,839 ss.

  • il figlio) ha comunque diritto allintero risarcimento daciascuno dei corresponsabili in solido (cio dal genitoree dal terzo), mentre la parte di pregiudizio addebitabile alsoggetto indirettamente responsabile deriva a ben vede-re da un fatto di questultimo, non del minore (17).Peraltro, proprio nei casi in cui la giurisprudenza (soprat-tutto di merito) si orienta in modo diverso e stabilisceche il terzo danneggiante ha invece diritto a far valere ilconcorso di colpa del sorvegliante - o dei sorveglianti,cumulando le relative quote - riemerge in via operazio-nale una regola di parziariet, posto che la vittima deldanno (cio il minore) potr di fatto agire contro il ter-zo solo pro quota (18).

    3. Uccisione del sussidiante o dello stretto congiunto e azione risarcitoriadei sussidiati o dei soggetti legati alla vittimada una particolare affectioUna seconda fattispecie di responsabilit parziaria oc-culta che si deve esaminare riguarda lampia casisticache si formata in materia di danni riflessi, con partico-lare riguardo al pregiudizio subito iure proprio da un sog-getto - spesso un parente stretto e/o lerede della vittima- per lillecito consumato ai danni di questa. Quandoviene provocato il passaggio a miglior vita del danneg-giato, chi era dallo stesso sussidiato pu infatti richiede-re allautore dellillecito il risarcimento del danno patri-moniale e un analogo orientamento si formato con ri-guardo ai danni morali sofferti dagli stretti congiunti del-la vittima per la sua morte ovvero, secondo una pi re-cente giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di le-sioni personali assai gravi (19). Proprio in relazione alladeterminazione del quantum che i soggetti in parola so-no legittimati a richiedere, si riscontra una fattispecie diresponsabilit parziaria occulta (sempre) attraverso lap-plicazione dellart. 1227 c.c. (20).In effetti, con riguardo alle fattispecie in cui vengono inconsiderazione danni di natura patrimoniale, gi in anninon recenti la Suprema Corte era prevalentementeorientata nel senso che il pregiudizio risarcito allerededella vittima o ad un terzo sussidiato dovesse essere li-quidato tenendo conto del concorso di colpa della prima(21). Alla fine degli anni 50, tuttavia, si era creata unasignificativa diversit di vedute fra il Presidente dellaTerza Sezione Civile della Suprema Corte e parte dellapi autorevole dottrina civilistica, la quale aveva invecesostenuto che il danno andasse risarcito per lintero (22).La giurisprudenza si poi attestata sulla posizione espres-sa originariamente e proprio le argomentazioni forniteper sostenere la tesi divenuta dominante dimostrano chela fattispecie in parola, in realt, va ricondotta a quellenon rispondenti ad una logica di solidariet (23).Invero, secondo linterpretazione (quasi autentica) for-nita dalla prima voce, occorre partire dalla constatazioneper cui lart. 2055 non ha portata generale, ma piutto-sto una regola di carattere speciale rispetto al principio atenore del quale ciascuno chiamato a rispondere solo

    per la parte di danno a lui imputabile ai sensi degli artt.2043, 1223 e 1298 c.c. (24). Inoltre, secondo la tesi inparola occorre considerare che il richiamo operato dal-lart. 2056 allart. 1227 non riguarda la specifica disposi-zione in esso contenuta - intesa in senso propriamenteletterale - ma piuttosto la logica che la stessa esprime, inquanto lart. 1227 non dichiarato tout court applicabi-le alla materia extracontrattuale e la norma di richiamo(cio lart. 2056) si limita a stabilire che il risarcimento determinato secondo le sue disposizioni.

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/20071098

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (17) Sul punto si veda altres P.G. Monateri, Manuale della responsabilitcivile, Torino, 2001, 85.

    (18) sintomatica, al riguardo, la decisione dei giudici di prime cureriformata in Corte dAppello e che ha poi portato (attraverso unimpu-gnazione proposta sotto altri profili) alla decisione resa da Cass. 8 luglio2003, n. 11241, in Foro it., Rep. 2003, voce Responsabilit civile, n. 225, re-lativa ad un caso in cui i genitori di un minore ferito allocchio da un sas-so lanciato da uno scolaro appartenente ad unaltra classe avevano agitocontro listituto e questo aveva chiamato in causa sia le rispettive inse-gnanti sia lorganizzatore della gara nel corso della quale il fatto si era ve-rificato: il Tribunale, infatti, aveva assegnato ai genitori dei due allievi unconcorso di colpa del 25% ciascuno, congiuntamente pari al 50%, sebbe-ne gli stessi non fossero nemmeno stati chiamati in causa (in via princi-pale o di regresso).

    (19) Si veda Cass., sez. un.,1 luglio 2002, n. 9556, fra le altre in Foro it,2002, I, 3060.

    (20) Nel senso che la riduzione del risarcimento del danno per il con-corso della vittima opera anche nei confronti dei congiunti che agisconoiure proprio, essendo essa conseguenza del fatto della vittima stessa, Cass.6 ottobre 1999, n. 11137, in Foro it., Rep. 1999, voce Danni civili, n. 134,in motivazione, nonch Cass. 29 settembre 1995, n. 10271, in Arch. cir-colaz., 1996, 292. In particolare, la prima decisione relativa ad un casoin cui erano stati ridotti in applicazione dellart. 1227 c.c. sia il danno pa-trimoniale che quello morale derivanti ad una minore dalla morte del pa-dre avvenuta a seguito di un sinistro di cui lo stesso era stato ritenuto cor-responsabile al 70%. Per unipotesi in cui il principio viene invece appli-cato alla richiesta di danno da lucro cessante avanzata dai genitori del mi-nore, Cass. 22 febbraio 1995, n. 1959, in Foro it., Rep. 1995, voce Dannicivili, n. 235, in motivazione.

    (21) Sul punto, anche per gli opportuni riferimenti alla giurisprudenzapi risalente - allinterno della quale si collocano, fra le tante, Trib. Roma26 luglio 1968, in Giur. it., 1969, I, 2, 232, ed in senso contrario, App.Milano 28 novembre 1961, in Mon. trib., 1962, 168, nonch Trib. Livor-no 12 dicembre 1957, in Arch. resp. civ., 1958, 47 -, M. Duni, Responsa-bilit da fatti illeciti. Solidariet. Regresso. Concorso di colpa della vittima e di-minuzione del risarcimento, in Giust. civ., 1966, 57 ss.

    (22) Cass. 20 marzo 1959, n. 849, in Foro it., 1959, I, 966, presieduta daMario Duni, il quale nello scritto al quale si sta facendo riferimento (Du-ni, Responsabilit da fatti illeciti, cit., 57 ss.) sostiene una tesi esattamenteopposta a quella del Prof. A. De Cupis, che annota la predetta decisionein senso ovviamente critico e, da ultimo, richiama la propria posizione ela dottrina che si formata sul punto in Id., Il danno, I, Milano, 1979, 254.

    (23) Afferma che la condotta della vittima va presa in considerazione aifini della proporzionale riduzione del risarcimento, la quale devessereoperata anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti ri-flessi che levento proietta su di essi, agiscono per ottenere i danni iureproprio, anche ove la vittima dellillecito sia un incapace dintendere e divolere, Cass. 10 febbraio 2005, n. 2704, in Foro it., 2005, I, 3103 ss. Si ve-dano altres Cass. 6 ottobre 1999, n. 11137, cit., e Cass. 29 settembre1995, n. 10271, cit.

    (24) Cos Duni, Responsabilit da fatti illeciti, cit., 61 ss., il quale osserva al-tres che, a ben vedere, secondo lart. 1292 c.c. ogni condebitore pu -ma non deve - essere costretto alladempimento per la totalit.

  • Alla luce di quanto detto, allora, la dottrina in com-mento afferma che dellart. 1227 si devono utilizzare i so-li principi, i quali non possono non espandersi nelpassaggio dallarea della responsabilit contrattuale aquella dellillecito aquiliano, perch mentre nella primaal legislatore stato sufficiente - nello scrivere lart. 1227- far riferimento alle due parti del rapporto obbligatorio,nel campo della responsabilit extracontrattuale occorreconsiderare la (potenziale) presenza di pi soggetti. Diqui la conclusione per cui la corretta interpretazione del-la disciplina codicistica quella che porta a determinarela riduzione dellobbligo gravante sullautore dellillecitoanche quando ad esser lesi sono, in aggiunta al danneg-giato diretto, altri soggetti che si collocano ex latere credi-toris. E poich gli stessi facevano affidamento sulla situa-zione patrimoniale della vittima - la quale ha colposa-mente contribuito a diminuire il proprio patrimonio -nessun soggetto legittimato iure proprio potr richiedereal responsabile un risarcimento superiore alla sua quotadi responsabilit (25).Dopo aver rilevato che il discorso non cambia quandosi passa ad esaminare la giurisprudenza formatasi in te-ma di danno non patrimoniale (perlopi morale) pati-to dagli stretti congiunti della vittima, chiaro cheanche in questo caso la regola si traduce in una direttaapplicazione del principio della responsabilit parzia-ria (26). Infatti, il danno subito da tali soggetti nonvaria minimamente nella sua entit e consistenza indipendenza del contributo, magari assai elevato, datodalla vittima al verificarsi dellillecito (27). Pure ri-spetto a tale orientamento una tacita (e magari incon-sapevole) applicazione del principio di parziariet, al-lora, spiega assai meglio il fatto che il pregiudizio nonpatrimoniale subito iure proprio dagli stretti congiuntidella vittima dellillecito sia proporzionalmente ridot-to in ragione della quota di responsabilit attribuibileal danneggiato.

    4. Concorso fra la concausa umana e la concausa naturaleAltro orientamento che ha seguito - questa volta alla lu-ce del sole - una logica di parziariet si formato in ma-teria di concorso fra la causa umana e la causa naturale.Infatti, sebbene la giurisprudenza pi recente (in parti-colare, intervenuta in materia di responsabilit medica)tenda a non dare alcun rilievo alla presenza di una con-causa di tal fatta, s da addossare lintero pregiudizio alconvenuto o ai convenuti, si registrano decisioni di se-gno contrario (28).In particolare, verso la met degli anni 70 la Corte di

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/2007 1099

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (25) Nel testo si precisato che la fattispecie esaminata quella delle pre-tese avanzate iure proprio, perch per quelle avanzate iure hereditatis dalla-vente causa del defunto evidente che lart. 1227 c.c. viene invece inconsiderazione senza che ci comporti alcuna deroga alla logica dellasolidariet.

    (26) Si veda Duni, Responsabilit da fatti illeciti, cit., 72, ove espressamen-te si afferma che il cennato principio secondo il quale ognuno rispondedel danno solo in quanto lo ha cagionato e non oltre appare in tutta lasua estensione nellart. 1227 cos come lo si deve intendere in tema di fat-ti illeciti, cio sostanzialmente riferito alla misura dellobbligo che de-ve gravare sul responsabile. Pertanto, il richiamo a tale disposizione con-tenuto nellart. 2056 va inteso nel senso fondamentale che il responsa-bile in nessun caso deve risarcire un danno o parte di danno che non haprodotto, con la conseguenza che il danno da Tizio arrecato per propriacolpa al proprio patrimonio importa [] che il patrimonio si deve consi-derare immediatamente e direttamente diminuito di tale danno, sia difronte a Tizio stesso, che di fronte ai terzi, in quanto Tizio non ha azionecontro nessuno. Anche Bianca, Dellinadempimento, cit., 424-425, sipronuncia a favore della riduzione del risarcimento richiesto dal soggettoche ha subito il danno riflesso, ma ci - tuttavia - in base alla diversa con-siderazione secondo cui lart. 2055 non trova applicazione, nel caso dispecie, semplicemente perch la vittima che ha concorso con il terzo acagionarsi un danno non pu ritenersi essere a sua volta, nei confronti delsoggetto danneggiato di riflesso, coautrice di un illecito civile.

    (27) Al riguardo, appare doveroso ricordare che la categoria dei danni ri-flessi di recente stata oggetto di approfondita trattazione nelle decisio-ni gemelle della Suprema Corte del 31 luglio 2003, nn. 8827 e 8828, laseconda delle quali si legge, fra le tante, in questa Rivista, 2003, 816 ss.

    (28) Per la nettezza della motivazione vale la pena di menzionare Cass.16 febbraio 2001, n. 2335, in Resp. civ., 2001, 580, a tenore della quale[i]n materia di rapporto di causalit nella responsabilit extracontrat-tuale, in base ai principi di cui agli art. 40 e 41 c.p., qualora le condizio-ni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realt fisica su cuiincide il comportamento imputabile delluomo siano sufficienti a deter-minare levento di danno indipendentemente dal comportamento me-desimo, lautore dellazione o della omissione resta sollevato, per intero,da ogni responsabilit dellevento, non avendo posto in essere alcun an-tecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quel-le condizioni non possano dar luogo, senza lapporto umano, alleventodi danno, lautore del comportamento imputabile responsabile per in-tero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalit; in talcaso, infatti, non pu operarsi una riduzione proporzionale in ragionedella minore gravit della sua colpa, in quanto una comparazione delgrado di incidenza eziologica di pi cause concorrenti pu instaurarsi sol-tanto tra una pluralit di comportamenti umani colpevoli, ma non trauna causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile(nella specie, il giudice di merito aveva graduato percentualmente la re-sponsabilit del medico in un caso in cui alla produzione del danno - te-traparesi spastica in neonato - avevano concorso il colposo ritardo nellasomministrazione di farmaci ossitociti e nellesecuzione del parto cesareocon conseguente asfissia neonatale del feto e un episodio di apnea veri-ficatosi al trentaquattresimo giorno di vita; la suprema corte, in applica-zione dellesposto principio, ha cassato con rinvio). Alla decisione del-la Suprema Corte appena richiamata si aggiungano Cass. 4 novembre2003, n. 16525, in Foro it., 2004, I, 779 ss.; Cass., sez. lav., 9 aprile 2003,n. 5539, in Resp. civ. prev., 2003, 1074; Cass. 16 maggio 2000, n. 6318,in Dir. giust., 2000, fasc. 20, 14 ss.; Cass., sez. lav., 5 novembre 1999, n.12339, in Nuova giur. civ., 2000, I, 661 ss., con nota di F. Alleva, Lirrile-vanza delle concause naturali ai fini dellaccertamento del nesso di causa ma-teriale nella responsabilit da fatto illecito, ove viene citata anche la giuri-sprudenza di merito orientata nel medesimo senso; Cass. 27 maggio1995, n. 5924, in Foro it., Rep. 1995, voce Responsabilit civile, n. 65;Cass. 1 febbraio 1991, n. 981, in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 797,con nota di A. Lepri, Concorso di cause umane e naturali nella responsabi-lit civile extracontrattuale, ove ulteriori riferimenti, mentre si rinvia a M.Bona, Danno psichico e concause: le risposte del diritto e della medicina lega-le a confronto, in questa Rivista, 2005, 357 ss., per la menzione di alcunedecisioni rimaste inedite. In argomento si veda altres Gnani, Art. 2055- La responsabilit solidale, cit., 171 ss., secondo il quale un problema diapplicazione dellart. 2055, comma 1, c.c., si presenta solo ove assieme aquella naturale concorrano pi cause umane (cio vi siano pi danneg-gianti), affermando per che il vincolo solidale insorge solo dopo averseparato lefficacia eziologica della concausa fortuita [] dai contribu-ti dei corresponsabili, s da stabilire quale minor evento lesivo sarebbederivato dai secondi [perch] [q]uel minore evento lesivo il solo a rile-vare ai fini dellart. 2055 c.c..

  • Cassazione ha stabilito che qualora nella produzione diun evento dannoso concorrano, come fattori concomi-tanti ma luno autonomo rispetto allaltro, un comporta-mento umano imputabile e una causa naturale, il giu-dice pu procedere ad una valutazione, secondo criteriequitativi, della diversa efficienza delle varie concauseed escludere che lautore di quel comportamento debbarisarcire nella loro integrit le conseguenze delleventodannoso (29).La statuizione, gi interessante di per s, diviene ancorapi significativa se confrontata con la fattispecie concre-ta: il caso, infatti, riguardava i proprietari di un immobi-le che avevano convenuto in giudizio un Comune ri-chiedendo il risarcimento dei danni loro derivati da unafrana causata dal crollo di una strada di propriet del-lente locale e del quale lo stesso aveva trascurato la ma-nutenzione, ottenendo una condanna poi ridotta dallaCorte dAppello ritenendo il convenuto responsabilesolo per un quarto, in ragione delloperare di una seriedi concause naturali (30).Ebbene, nel confermare integralmente la decisione resain secondo grado i giudici di legittimit ribadiscono ilprincipio secondo cui, in caso di concorso di caso fortui-to e di causa umana, in mancanza della possibilit dellaspecifica identificazione della parte di danno rapportabi-le alluno o allaltra dato al giudice di valutare e de-terminare con criterio equitativo la parte di responsabi-lit dellautore della condotta concorrente nella produ-zione dellevento dannoso. Pienamente legittimo si ri-tiene in tal caso il ricorso allapplicazione della norma dicui allart. 1226 c.c., dato che una sua interpretazioneestensiva risponde anche a ragioni di giustizia sostan-ziale che impediscono di addossare tutto il risarcimentodel danno al responsabile di una sola porzione di esso.Peraltro, dopo aver richiamato ben tre precedenti (31),la Suprema Corte afferma che nei casi di concorso delfattore umano con quelli naturali non si pu accoglierela soluzione della irrilevanza di tali fattori e che ricor-rono ragioni logico-giuridiche le quali consentono diprocedere ad una valutazione della diversa efficienza del-le varie concause e di escludere che lautore della con-dotta umana debba necessariamente sopportare nella lo-ro integralit le conseguenze dellevento dannoso (32). allora breve il passo per affermare che non pu ostarea questa conclusione la norma di cui allart. 2055, per-ch il fatto che la condotta imputabile di un unico sog-getto abbia agito in concomitanza con forze estranee eli-mina il presupposto fondamentale della citata disposizio-ne, consistente nel concorso di pi cause imputabili asoggetti diversi e per tali ragioni non pu entrare infunzione il correttivo che, nei rapporti interni, il dirittodi regresso introduce nel principio di solidariet.Del resto - concludono i giudici di legittimit -, alla lucedel comma 2 dellart. 2055 si pu affermare che il fra-zionamento della responsabilit non estraneo al siste-ma positivo e che della stessa soluzione danno testua-le conferma le regole dettate dallart. 1227 c.c., nelle

    quali preciso il riferimento alla possibilit della scissio-ne del nesso causale - stavolta con rilevanza verso le-sterno - sulla base del principio che la responsabilit vaproporzionata alle conseguenze che si riconnettono aduna determinata causa imputabile, sicch alla medesi-ma ratio si pu ricondurre il caso in esame, non essendo-vi ragione per usare al fattore causale meramente natu-rale un trattamento diverso rispetto a quello riservato alfatto dello stesso danneggiato.Poich la logica di apportionment seguita dalla sentenzade qua lampante, non occorrono al riguardo molticommenti - che pure si sarebbe tentati di fare - e fra letante considerazioni che la pronuncia suscita, due sole sene offrono al lettore. Primo: gi lorientamento di stam-po equitativo richiamato dalla decisione esprime inrealt una regola di responsabilit parziaria perch, nellamisura in cui il danno comunque attribuibile al dan-neggiante, poco importa che non si possa determinare ilcontributo di ogni fattore e - al contrario - proprio per-ch non dato di individuare le singole quote, non vi modo di sapere davvero se e fino a che punto ricorranole esigenze equitative che la Suprema Corte formalmen-te richiama. allora evidente che lapplicazione delle-quitas maschera una decisione improntata ad una logica

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/20071100

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (29) Cass. 25 ottobre 1974, n. 3133, in Giust. civ., 1974, 1489.

    (30) In particolare, il Comune viene condannato in primo grado a corri-spondere agli attori la somma di L. 1.164.000, poi ridotta dalla CortedAppello. Infatti, nel corso del giudizio si accerta che il danno non erastato causato dal difetto di manutenzione di cui sopra, bens dalloperaredi una serie di concause, fra le quali quelle naturali inerenti la formazio-ne geologica del terreno, la giacitura del medesimo e lazione delle acquepiovane e quelle umane rinvenute, da un lato, nelle opere effettuate dalComune al fine di convogliare le acque verso la strada e la scarpata doveinsisteva la casa degli attori; e, dallaltro, nella decisione di questi di co-struire su un terreno privo di garanzie di stabilit e sistemato in modoapprossimativo. Conseguentemente, dopo aver attribuito un quarto diresponsabilit anche ai proprietari, i giudici di seconde cure riduconolentit della condanna da L. 1.164.000 a L. 266.750.

    (31) I precedenti alla decisione de qua - indicati nello stesso testo dellapronuncia - sono in particolare costituiti da Cass. 13 marzo 1950, n. 657,in Mass. Foro it., 1950; Cass. 6 dicembre 1951, n. 2732, in Foro pad.,1952, I, 1312; Cass. 18 ottobre 1955, n. 3256, in Giust. civ., Rep. 1955,voce Danni civili, n. 188. In materia, si veda anche la successiva Cass. 11agosto 1982, n. 4544, in Foro it., Rep. 1982, voce Responsabilit civile, n.70, a tenore della quale [q]ualora la produzione di un evento dannoso ri-salga al concorso di cause autonome e si configurino difficolt probatoriein ordine allidentificazione della parte di danno rapportabile a ciascunadelle stesse, legittima la valutazione della diversa efficienza delle varieconcause con criteri equitativi, alla stregua di uninterpretazione estensi-va dellart. 1226 c.c. (ammissibile per qualsiasi norma) che risponde a ra-gioni di giustizia sostanziale ed impedisce di addossare tutto il risarcimen-to del danno al responsabile di una sola parte, talvolta anche minima, diesso.

    (32) Inoltre, i giudici di legittimit osservano che [c]ontro questa impo-stazione che, sebbene non compiutamente espressa, costituisce la base disostegno della sentenza impugnata, i ricorrenti contestano lammissibilitdel frazionamento dei fattori causali e, per riflesso, la riduzione ad unquarto della responsabilit del Comune, rilevando che la censura toc-ca profili che meritano una considerazione che vada al di l della segna-lazione delle pur evidenti ragioni equitative, che sostanzialmente giustifi-cano il ricordato indirizzo giurisprudenziale.

  • parziaria e tanto varrebbe adottare un sistema comequello della track D del Restatement che si avvale di unasoglia per stabilire se ad applicarsi luno o laltro regime(33), senza necessit di richiamare i correttivi di cui al-lart. 1226 c.c. (34).Secondo: la Suprema Corte non nasconde dietro unap-plicazione allinsegna dellequit la predilezione per laproportionate liability, avallando la ripartizione effettuatadai giudici di merito merc laffermazione a tenore dellaquale il frazionamento della responsabilit non estra-neo al sistema positivo. Viene allora da chiedersi in chemisura lentit del concorso di colpa dei danneggiati ab-bia influenzato la decisione, posto che in presenza di unaresponsabilit di 1/4 e 1/4 attribuita rispettivamente adattori e convenuto, ben si poteva dividere fra essi fifty-fifty anche la quota imputabile alla causa naturale e -adottando una soluzione peraltro pi consona ad una re-gola davvero equitativa - affermare che il danneggiantedoveva comunque sopportare per met le conseguenzedannose derivanti da quella concausa. Il fatto che tuttolonere derivante dalla concausa naturale si sia addossa-to al danneggiato porta a concludere che, perlomenocon riguardo alla fattispecie de qua, non vi spazio perconciliare i due principi della responsabilit solidale eparziaria (come solitamente avviene quando si rendonocongiuntamente operativi gli artt. 1227 e 2055 c.c.(35)), facendosi in tal caso unapplicazione del tutto as-sorbente del secondo.Prima di continuare la rassegna degli orientamenti che siinformano al principio di parziariet peraltro doverososvolgere qualche riflessione di carattere pi generale sulconcorso fra la condotta umana e la causa naturale, an-che se una sua trattazione ex professo richiederebbe benaltro spazio. Riducendo allosso le molteplici considera-zioni che vi sarebbero da fare, va intanto rilevato chenessuna fattispecie di danno pu ritenersi esclusivamenteimputabile alla condotta del danneggiante e, per con-verso, che unincidenza di concause diverse da quelleumane sempre in qualche misura presente.Di qui vari problemi, di natura sia teorica che operazio-nale. Intanto, il rilievo appena formulato mette in luce ilconflitto sussistente fra la teoria della condicio sine quanon e il connesso principio di equivalenza delle cause (daun lato) e la stessa possibilit di procedere alla ripartizio-ne di responsabilit (dallaltro), che peraltro viene ulte-riormente espresso tramite la secca alternativa fra risar-cimento ed esonero integrale enunciata dalla giurispru-denza in materia di fortuito e forza maggiore (36). Tutta-via, dietro il modo di ragionare di cui si tratta si cela unamarcata (e non condivisibile) riluttanza ad ammettere lascindibilit delle diverse serie eziologiche che hannoportato alla verificazione del danno - quindi la divisibilitdel nesso causale (37) -, che non a caso proprio unacompiuta riflessione in ordine alla ripartizione di respon-sabilit obbliga a porre in discussione (come si avr mo-do di spiegare rapidamente nel paragrafo 7).Daltronde, dal principio della condicio sine qua non deriva

    necessariamente il corollario dellirrilevanza delle con-cause solo se si attribuisce alla stessa un carattere esclusi-vo, cosa che non appare corretta alla luce dellargomen-to (sul quale non ci si pu soffermare in questa sede) percui se con la condotta di Caio ha concorso quella deter-minante di Tizio, ci vuol dire che in assenza di questaCaio non avrebbe cagionato esattamente quel danno ov-vero una parte di esso, dovendosi allora concludere checiascuna delle concause ha contribuito solo pro parte (38).Inoltre, va rilevato che gi mezzo secolo fa una dottrinaaveva invocato in materia lapplicazione di un criterioquantitativo distributivo simile a quello previsto dallart.1227, comma 1, c.c. - se del caso de iure condendo e conabrogazione almeno parziale dellart. 2055 c.c. -, nonchun giudizio teso ad imputare una congrua quota di dan-no alla concausa fortuita, s da soppesare lapporto ezio-logico delle varie cause e di ripartire il danno tra le me-desime (39). E non a caso si riscontrano in materia si-

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/2007 1101

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (33) Si veda, al riguardo, la precedente nota 3.

    (34) In altre parole, evidente che tali correttivi non hanno invero al-cun ruolo finch ci si muove davvero allinterno del regime di responsa-bilit solidale e si applica lart. 2055 c.c., in quanto loperativit di tale di-sposizione condizionata al solo accertamento dellan debeatur e non an-che alla determinazione del quantum discendente da ciascuna delle causeche hanno prodotto il pregiudizio subito dalla vittima.

    (35) Sul punto si veda la precedente nota 12.

    (36) infatti noto che la logica seguita da molte decisioni quella per cuio la concausa naturale era imprevedibile ed inevitabile (e quindi esonerail danneggiante da ogni responsabilit) o la stessa viene attratta nella sfe-ra del comportamento esigibile dal tortfeasor sotto il profilo della diligen-za (e, dunque, nessuna riduzione del danno viene concessa). Per le deci-sioni orientate nel senso di cui nel testo, oltre che per ampi riferimentidottrinali e giurisprudenziali al principio di cui si discorre, M. Franzoni, Ilconcorso di cause, condicio sine qua non e incidenti di massa, in La resp. civ.,2005, 106 ss., nonch Id., Problemi vecchi e nuovi in tema di causalit, in Re-sp. civ. prev., 2006, 1997 ss.

    (37) Pone in luce tale aspetto A.M. Princigalli, Perdita di chances e dannorisarcibile, in Riv. crit. dir. priv., 1985, 325-326.

    (38) Largomento spiegato gi in P. Forchielli, Il rapporto di causalit nel-lillecito civile, Padova, 1960, 150.

    (39) Dopo aver ricordato che M.L. Ruffini, Il concorso di colpa e di caso for-tuito nella produzione del fatto dannoso: lesperienza francese e il diritto italia-no, in Riv. dir. comm., 1964, I, 52 ss. preferisce raggiungere la soluzione dicui nel testo in via interpretativa piuttosto che tramite labrogazione del-lart. 2055 c.c., non ritenuta risolutiva, ben pi perentorio Forchielli, Ilrapporto di causalit, cit., 135 ss., il quale peraltro afferma che il concorsodel fortuito non differisce da quello della causa imputabile e, quindi, cheanche al primo si pu applicare il parametro della causalit adeguata. Lostesso, in particolare, non si identificherebbe con il giudizio di prevedibi-lit ed esso porta ad allocare il danno in proporzione diretta del minoreo maggior rischio (probabilit) che il danneggiato aveva di subire lo stes-so il danno, con la precisazione che il danneggiato non pu pretende-re di essere coperto di quei rischi che sia solito affrontare spontaneamen-te o magari inavvertitamente (e quindi implicitamente accettare), ognigiorno, ferma restando per il resto la naturale responsabilit del colpevo-le. Favorevole ad attribuire rilevanza alle concause naturali in analogiacon quanto dispone il comma 1 dellart. 1227 c.c., anche F.D. Busnelli, Il-lecito civile, in Enc. giur., XV, Roma, 1991, 17, secondo il quale nessunanorma autorizz[a] ad affermare lirrilevanza delle concause nel vigente si-stema della responsabilit civile, cos riprendendo la tesi esposta in Id.,Nuove frontiere della responsabilit civile, in Jus, 1976, 52 ss.

  • gnificative concordanze di carattere comparatistico, po-sto che anche un ordinamento come quello francese incui vige il principio dellequivalenza delle concause haconosciuto degli arrtes che - con in testa il caso Lamor-cire (40) - hanno fermamente applicato un criterio di ri-partizione della responsabilit a fronte di un danno im-putabile alla concausa umana e naturale (41), secondoun orientamento che riscuote ancora consenso in dottri-na (42).Come anticipato, il tema continua a dimostrare la pro-pria attualit nel nostro ordinamento anche con riguar-do a fattispecie del tutto nuove rispetto a quelle tradizio-nalmente considerate dalla giurisprudenza che si occu-pata dellargomento, come ad esempio si ricava dalle ri-flessioni recentemente svolte dalla dottrina in merito al-le (con)cause del danno psichico (43). Peraltro, gliorientamenti che pi di tutti sembrano oggi richiamareil problema sono quelli concernenti lutilizzo della cate-goria della perdita di chances in ambito sanitario, sullaquale si avr modo di ritornare pi oltre.

    5. Danno cagionato dai beni condominiali e responsabilit dei condominiSempre fra gli orientamenti che fanno applicazione delprincipio di parziariet ne va poi annoverato uno forma-tosi in materia di responsabilit dei condomini per i dan-ni cagionati dai beni di propriet degli stessi. Sebbeneanche tale fattispecie sia evidentemente da ricondurread unipotesi di responsabilit extracontrattuale - nelsolco dellart. 2051 c.c. -, la giurisprudenza di merito hain alcune occasioni deciso che i condomini debbano ri-spondere solo pro-quota (44). In particolare, in un casoin cui un condomino lamentava un danno arrecato al-limmobile di sua propriet da varie infiltrazioni dacquae di umidit, dopo aver accertato un concorso di colpadellattore pari al 50% ed aver condannato il condomi-nio a corrispondergli un indennizzo pari alla met del va-lore locativo del bene, in merito alla richiesta di paga-mento indirizzata anche agli altri condomini si affermache la solidariet devessere esclusa in quanto il singolocondomino risponde pro quota nei limiti dei millesimi dipropriet ex art. 1123 c.c. per i danni derivanti dalla ge-stione e dalluso dei beni comuni, precisandosi che[l]o impone anche la circostanza [per cui] il singolo so-stanzialmente impotente da solo a superare i problemiderivanti da detto uso (45).La statuizione appena riportata viene giustificata con ilrichiamo di due decisioni della Suprema Corte che, po-nendosi in contrasto con un pi risalente orientamento(46), affermano che le obbligazioni assunte per le cose, iservizi e gli impianti comuni non vincolano in solido icondomini, i quali rispondono unicamente per la pro-pria parte nei limiti fissati dallart. 1123 c.c. (47). Tutta-via, considerando che le citate pronunce non sono inrealt relative a debiti insorti a seguito della commissio-ne di un illecito aquiliano e che - invece - lorientamen-to pi risalente aveva affermato il principio della solida-

    riet anche in ipotesi di responsabilit extracontrattualeper danni cagionati a terzi, la decisione di merito soprarichiamata appare particolarmente rilevante (48). Inoltre, che laffermazione per cui il singolo condomino

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/20071102

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (40) Il riferimento alla decisione della Cour de Cassation del 19 luglio1951, in Dalloz, 1951, 747 ss., che, nonostante lespressa deroga allorien-tamento tradizionale, stata seguita da buona parte della giurisprudenzasuccessiva. Il caso, in particolare, riguardava i danni derivanti da un nau-fragio che, a fronte della violenza delluragano in cui il battello si era im-battuto, la Cassazione aveva posto solo nella misura di un quarto in capoal comandante, nonostante la sua condotta negligente.

    (41) Con riguardo allorientamento espresso dal caso di cui nel testo,nonch alle decisioni precedenti che avevano iniziato ad ammettere ti-midamente il principio ed a quelle successive che lhanno poi consolida-to, si veda lo studio di Ruffini, Il concorso di colpa, cit., 39 ss. In argomen-to altres Forchielli, Il rapporto di causalit, cit., 145 ss., mentre per la cita-zione di ulteriore dottrina e giurisprudenza francese, Princigalli, Perdita dichances, cit., 326, nt. 29.

    (42) Secondo la rassegna offerta da U. Violante, Concorso di colpe e allo-cazione di responsabilit, in Riv. crit. dir. priv., 2004, 495 ss.

    (43) In argomento, Bona, Danno psichico, cit., il quale, dopo aver richia-mato la prassi dei consulenti tecnici di offrire al magistrato una stima del-la percentuale del danno psichico imputabile alle condizioni preesistentidel danneggiato, afferma che la giurisprudenza della Suprema Corte(orientata in senso contrario e di cui si gi dato conto alla precedentenota 28) potrebbe essere affinata distinguendo le fattispecie in cui al mo-mento del sinistro lo stato del danneggiato era di mera predisposizioneo vulnerabilit - ma non si traduceva in una vera e propria menoma-zione dellintegrit psico-fisica - da quelle in cui il predetto stato assumeun vero e proprio carattere invalidante.

    (44) Sebbene si tratti di un aspetto che si potrebbe quasi dare per sconta-to, va ricordato che la giurisprudenza costante nellapplicare lart. 2051c.c. ai danni cagionati dai beni comuni del condominio, sempre che, ov-viamente, non si riscontri una negligenza specificamente imputabile aduno o pi condomini, nel qual caso viene reso operativo lart. 2043 c.c.:fra le tante, Cass. 20 maggio 2004, n. 9591, in La resp. civ., 2005, 703,nonch Cass. 20 agosto 2003, n. 12211, in Arch. locazioni, 2003, 798.

    (45) In tal senso la decisione (inedita) n. 13-02 della Sezione Stralcio delTribunale di Velletri resa in data 21 dicembre 2001, il cui passo fonda-mentale stato anche per tale ragione riportato nel testo.

    (46) Si vedano, al riguardo, Cass. 17 aprile 1993, n. 4558, in Arch. loca-zioni, 1993, 479, nonch Cass. 5 aprile 1982, n. 2085, in Giur. it., 1983, I,1, 989, secondo le quali, mentre nei rapporti interni tra i singoli condo-mini le spese comuni vanno ripartite pro quota ai sensi dellart. 1123 c.c.e in base alle norme del regolamento condominiale, nei confronti dei ter-zi i condomini sono solidalmente responsabili per le obbligazioni con-tratte dal condominio nel comune interesse.

    (47) Le due decisioni richiamate dal giudicante sono, in particolare,Cass. 23 febbraio 1999, n. 1510, in Arch. locazioni, 1999, 611, nonchCass. 27 settembre 1996, n. 8530, in Foro it., 1997, I, 872, con nota di V.Colonna, Sulla natura delle obbligazioni del condominio, alla quale si rinviaper ampi richiami alla giurisprudenza di merito.

    (48) Cos Cass. 25 giugno 1990, n. 6405, in Foro it., Rep. 1990, voce Co-munione e condominio, n. 83, secondo la quale i singoli proprietari dellevarie unit immobiliari a norma dellart. 1117 c.c. (salvo che risulti di-versamente dal titolo) sono comproprietari (delle parti comuni e, quin-di) del lastrico solare, del quale si assumono la custodia e il correlativo ob-bligo di manutenzione, con la conseguenza che, nel caso di danni a terziper difetto di manutenzione del detto lastrico, sorge la responsabilit so-lidale di tutti i condomini, a norma degli art. 2051 e 2055 c.c. ove nonprovino, come unica causa di tali danni, il caso fortuito, e ci a prescin-dere dalla conoscenza o meno dei danni stessi (salvo regresso del condo-mino che abbia risarcito lintero danno verso gli altri condomini in ra-gione delle rispettive quote di propriet).

  • risponde dei danni cagionati dalla gestione e dalluso deibeni comuni nei limiti dei millesimi di propriet esprimauna chiara scelta del regime di parziariet, si desume an-che dal fatto che lart. 1123 c.c. e altre specifiche dispo-sizioni inerenti il riparto delle spese trovano sovente ap-plicazione solo ai fini del regresso (49), anche se - ovvia-mente - deve riaffermarsi loperativit dellart. 2055,comma 2, c.c. ove si possa muovere uno specifico adde-bito di negligenza ad uno o pi condomini (50). Co-munque, sebbene sia difficile immaginare luso di altriparametri rispetto a quelli indicati dalle predette disposi-zioni codicistiche, il passaggio del medesimo criterio diripartizione dai rapporti interni a quelli esterni rende an-cora pi evidente lopzione per la proportionate liability ef-fettuata dalla predetta decisione (51).

    6. Orientamenti minori in odore di parziarietQuelli che si sono individuati nei paragrafi precedenticostituiscono orientamenti che, in modo palese, seguo-no a livello applicativo una regola di responsabilit par-ziaria anzich solidale. Accanto ad essi ve ne sono alcu-ni ispirati da una logica vicina alla proportionate liability -anche se non volti ad implementare regole ad essa pro-priamente rispondenti - ed altri che appaiono comunquerilevanti alla luce delle deroghe apportate al regime del-la solidariet, che, quindi, si possono certamente indica-re come minori rispetto agli altri passati in rassegna.Anche per il fatto che gli stessi dimostrano come la logi-ca della joint and several liability non sia sempre e comun-que seguita, appare opportuno darne conto, sempre al fi-ne di valutare quali modelli siano adottati nel nostro si-stema giuridico da un punto di vista operazionale.Un primo orientamento in odore di parziariet che oc-corre segnalare si formato in ordine allart. 1304 c.c., ilcui comma 1 dispone che La transazione fatta dal cre-ditore con uno dei debitori in solido non produce effettonei confronti degli altri, se questi non dichiarano di vo-lerne profittare. La giurisprudenza che ha fatto applica-zione della disposizione ha in linea generale precisatoche laccordo concluso fra il creditore e i condebitori de-ve riguardare lintera obbligazione solidale, essendoquello che ha ad oggetto solo una parte del debito nonprevisto dal legislatore e non disciplinato dal citato arti-colo (52). Ove laccordo concluso fra il danneggiato euno dei corresponsabili riguardi lintero debito, gli altridebitori sono liberi di dichiarare di volerne profittare e,quindi, di giovarsi degli effetti della transazione. Ma ovecos non avvenga, il creditore pu escludere la suddettapossibilit di adesione (oggetto di un vero e proprio di-ritto potestativo) con unapposita clausola, in considera-zione del fatto che a fondamento dellistituto vi semprela volont delle parti e che la stessa va apprezzata da en-trambi i lati del rapporto (53).La giurisprudenza ammette anche che il creditore possastipulare un accordo transattivo in relazione ad una par-te del debito e con un solo danneggiante, ovvero conuna parte dei danneggianti, anche se non con tutti. In

    tal caso laccordo verter su una o pi quote internedellobbligazione e, per soddisfare integralmente le pro-prie ragioni creditorie, il danneggiato dovr rivolgersi inseparata sede agli altri corresponsabili dellillecito. Inol-tre - ed qui che lorientamento in parola si fa interes-sante - quando laccordo transattivo verte solo sulla pre-detta quota interna, la sua conclusione determina la li-berazione dal vincolo solidale non solo per le parti del-laccordo (cosa alquanto ovvia), ma pure con effetto fralo stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangonoquindi obbligati nei limiti della loro quota (54).

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/2007 1103

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (49) In tal senso, Cass. 17 gennaio 2003, n. 642, in Rass. locazioni, 2003,261, con nota di M. De Tilla, Lastrico solare e ripartizione delle spese, ove ul-teriore citazione di giurisprudenza che ha fatto applicazione degli artt.1123 ss. ai fini del regresso. Si vedano altres Cass. 23 febbraio 1999, n.1510, cit., e Cass. 25 giugno 1990, n. 6405, cit.

    (50) Per un caso in cui il danno da infiltrazioni derivava dallopera che ilcondominio con uso esclusivo aveva deciso di compiere sul lastrico sola-re, la risalente Cass. 23 febbraio 1965, n. 296, in Giur. agr. it., 1965, II,542 ss.

    (51) Al riguardo, vale anche la pena di notare che a sostegno della pro-pria decisione il giudice richiama un argomento fortemente legato aiprofili equitativi della responsabilit parziaria - solitamente meno con-siderati dalla dottrina -, il quale si sostanzia nella considerazione che ilvincolo solidale imporrebbe al singolo condomino lonere relativo adun danno dallo stesso (in larghissima parte) non cagionato. E ad essaoccorre aggiungere quella per cui, in tale tipologia di fattispecie, le in-giustizie derivanti dallapplicazione della responsabilit solidale sareb-bero probabilmente acuite dal fatto che il patrimonio del danneggian-te per definizione aggredibile, in quanto per poter essere convenuto ilcondomino deve (evidentemente) disporre di un bene immobile gi in-dividuato dallattore. Anche su tali aspetti, tuttavia, mette conto rin-viare alle considerazioni svolte in Tassone, La ripartizione di responsabi-lit, cit.

    (52) Si vedano, al riguardo, Cass. 3 luglio 2001, n. 8991, in Foro it., Rep.2001, voce Obbligazioni in genere, n. 58, nonch Cass. 27 marzo 1999, n.2931, id., Rep. 1999, voce cit., n. 66. Nel medesimo senso Cass. 5 luglio2001, n. 9071, id., Rep. 2001, voce cit., n. 57, nonch - indirettamente -Cass. 5 luglio 1991, n. 7413, id., Rep. 1991, voce cit., n. 50, secondo laquale il debitore solidale rimasto estraneo alla transazione non ne puprofittare (ai sensi dellart. 1304 c.c.) ove essa non riguardi lintero debi-to solidale, ma sia limitata alla quota interna del debitore che labbia sti-pulata, con la conseguenza di restare destinata a produrre solo la riduzio-ne dellintero debito per limporto corrispondente alla quota transatta,senza interferenza di sorta sulla quota interna degli altri condebitori soli-dali.

    (53) Sulla ratio posta alla base della seconda ipotesi, C.M. Mazzoni, Le ob-bligazioni solidali e indivisibili, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Re-scigno, 9, Torino, 1984, 758, mentre per alcune decisioni che in forza del-la stessa adottano la regola indicata nel testo, Cass. 19 aprile 1991, 4257,in Giur. it., 1991, I, 1, 1320, nonch Trib. Monza, 8 novembre 1988, inForo it., Rep. 1989, voce Assicurazione (contratto), n. 115.

    (54) Nel senso che nel disciplinare gli effetti della transazione intervenu-ta fra il creditore ed uno dei condebitori solidali il comma 1 dellart. 1304c.c. si riferisce a quella concernente lintero debito solidale, mentrequando loggetto del negozio transattivo sia limitato alla quota internadel debitore solidale stipulante, si riduce lintero debito dellimporto cor-rispondente alla quota transatta con il conseguente scioglimento del vin-colo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto ri-mangono obbligati nei limiti della loro quota, Cass. 27 marzo 1999, n.2931, cit. Esattamente in termini, Cass. 19 dicembre 1991, n. 13701, inForo it., Rep. 1992, voce cit., n. 54, nonch Cass. 29 agosto 1990, n. 8957,id., Rep. 1990, voce cit., n. 39.

  • Sebbene la regola test menzionata sia affiancata da al-cuni correttivi volti ad evitare il rischio di indebite locu-pletazioni, evidente il suo rilievo per il tema qui tratta-to, in quanto con essa si consente alle parti del rapportodi disporre in via negoziale - ex post, ma con effetto an-che nei confronti dei soggetti estranei allaccordo - chedivenga parziaria unobbligazione che nasce e si ritienequasi per sua irrinunciabile natura solidale (55). E ci -peraltro - in contrasto con la recente affermazione deigiudici di legittimit secondo cui la transazione ineffi-cace nei confronti dei debitori che non vi hanno parte-cipato o che non hanno dichiarato di volerne profittarecon riguardo sia ai rapporti interni, sia a quelli con il cre-ditore (56).Anche senza poterci spingere oltre nellesame dei legamisussistenti fra gli istituti della solidariet e della transa-zione - nonch rinviando ai contributi specificamentededicati allargomento (57) -, va rilevato che nella Se-zione del Capo VII del Titolo I del Codice dedicata alleobbligazioni solidali vi sono altre regole che possonoportare a decisioni ispirate dalla logica della responsabi-lit parziaria. Fra queste, quella secondo cui il vincolo so-lidale si ritiene rinunciabile dal danneggiato, in relazio-ne alla quale la dottrina ha precisato che la rinuncia ver-so tutti i debitori trasforma lobbligazione da solidale inparziaria (58). Proprio in applicazione di tale regola lagiurisprudenza ha infatti deciso che lazione del minoretrasportato dal conducente-genitore (corresponsabiledel sinistro) promossa contro il solo conducente dellal-tro veicolo coinvolto (prospettandone lesclusiva re-sponsabilit) si deve configurare quale rinuncia tacita al-la solidariet, s da ritenere il terzo tenuto a risponderesolo pro quota (59). E in altra occasione - ponendosi so-stanzialmente sulla medesima linea -, si deciso che li-potesi dellazione del terzo trasportato e del conducentedel relativo veicolo promossa insieme contro il condu-cente e il proprietario dellaltro veicolo coinvolto inte-gra (ai sensi dellart. 1301 c.c.) gli estremi della remissio-ne nei confronti del primo debitore, con la conseguenzadi poter ottenere dai convenuti solo un parziale ristorodel danno subito (60).Del resto, gli orientamenti appena richiamati appaionosignificativi sia perch consentono alle parti del rappor-to sorto dallillecito di gestire il regime della relativaobbligazione, sia - soprattutto - perch svelano che ilvincolo di cui allart. 2055 c.c. il frutto di un scelta dellegislatore certamente non necessitata dalla strutturadegli istituti che vengono in considerazione, al punto daammettere che le parti possano disporre diversamente.Nel concludere la rassegna sugli orientamenti che han-no in qualche modo derogato al regime della solidariet,va infine segnalato quello risalente ad una non recentedecisione delle Sezioni Unite che prende in considera-zione il comportamento del danneggiante posto in statodi necessit dal fatto colposo di un terzo. Secondo la Su-prema Corte, infatti, il danneggiante materiale pu esse-re destinatario assieme al terzo dellazione risarcitoria

    proposta dal danneggiato, ma tenuto nei confronti diquestultimo solo nei limiti dellindennit dovuta per ilfatto di aver agito in stato di necessit e, dopo averla cor-risposta, potr rivalersi nei confronti del terzo in applica-zione soltanto per analogia e con adeguato contempe-ramento del criterio di cui allart. 2055 c.c. (61). Di l dal fatto che la solidariet utilizzata per regolare ilconcorso de quo certamente atipica, la decisione inparola appare interessante perch la possibilit di con-figurare un vincolo solidale a diversa misura apre lavia - almeno in teoria - a modelli intermedi fra quellopuro di joint and several liability e la responsabilit par-ziaria, come quello previsto dalla track C del Restate-ment, in forza del quale tutti i creditori sono tenuti neirapporti interni (ciascuno in misura diversa, se diverso il contributo dato alla verificazione dellillecito) aqualcosa in pi della loro quota e a qualcosa in menodellintero (62).

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/20071104

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (55) Il rischio di cui nel testo viene evitato precisando che ove il dan-neggiato abbia convenuto due danneggianti e poi abbia transatto conuno di questi, lo stesso pu pretendere dallaltro solo il risarcimento dellaparte residua, corrispondente alla sua quota interna: cos Cass. 19 set-tembre 1979, n. 4820, in Giur. it., 1979, I, 1, 879, nonch, pi di recen-te, Cass., sez. lav., 17 maggio 2002, n. 7212, in Foro it., Rep. 2002, voceObbligazioni in genere, n. 14.

    (56) Cos Cass. 18 aprile 2006, n. 8946, in I contratti, 2007, 10 ss., con no-ta di E. Vaglio, Transazione e obbligazione solidale, rispetto alla quale nonconstano precedenti in termini e secondo cui, se la transazione ha ridot-to o aumentato lammontare del debito, la misura del regresso continuaad essere determinata tenendo conto dellammontare originario e non diquello ridotto o aumentato dallaccordo.

    (57) Il riferimento a G. Cerdonio-Chiaromonte, Solidariet e transazio-ne, Padova, 2002, nonch a M. Costanza, Obbligazione solidale e transazio-ne, Milano, 1978, ai quali adde la dottrina menzionata da Vaglio, Transa-zione, cit., 12 ss.

    (58) Sul punto, Busnelli, Lobbligazione soggettivamente complessa, cit.,235.

    (59) App. Brescia, 30 gennaio 1974, in Dir. prat. ass., 1976, 220.

    (60) Trib. Milano, 29 marzo 1973, n. 141, in Resp. civ. prev., 1973, 134.Ovviamente, non la semplice proposizione dellazione contro uno solodei corresponsabili ad integrare gli estremi della rinuncia a far valere lasolidariet ovvero della remissione o della rinuncia al credito, altrimentisi priverebbe il creditore di una della fondamentali facolt previste dal-lart. 1292 c.c., secondo quanto ha da ultimo chiarito Cass. 14 luglio2006, n. 16125 (in questa Rivista, 2007, 655 ss., con nota di M. Selvini,Proposizione dellazione nei confronti di un solo corresponsabile, ove ulterioririferimenti giurisprudenziali), peraltro confermando la possibilit di unarinuncia e di una remissione poste in essere in via tacita.

    (61) Cass., sez. un., 21 febbraio 1953, n. 427, in Foro it., I, 798. Per la dot-trina che si occupata dellargomento, M. Franzoni, Lillecito, Milano,2004, 91-92.

    (62) Questo, infatti, lesito concreto al quale conduce il meccanismo diriallocazione richiamato alla nota 3, il quale opera (salvo eccezioni, sullequali non ci si pu soffermare) secondo la seguente formula: la quota diresponsabilit assegnata al singolo convenuto viene divisa per la sommadelle quote dei destinatari della riallocazione (dalla quale, ovviamente,viene esclusa la quota del soggetto insolvente) e si moltiplica il risultatoper lentit del danno rivelatosi uncollectible, dopodich la parte di quotariallocata si somma a quella originaria di cui il danneggiante gi dove-va rispondere.

  • 7. Lapportionment of liability nellagiurisprudenza pi recente: mancato uso delle cinture di sicurezza e concorso di colpaFra gli orientamenti recenti che manifestano una spicca-ta sensibilit per la tematica dellapportionment of liabilityse ne segnala uno relativo al concorso di colpa del sog-getto trasportato per mancato uso delle cinture di sicu-rezza, mentre per quelli che trovano spiegazione soprat-tutto alla luce della ripartizione di responsabilit occorreevocare la complessa tematica della colpa medica e del-la perdita di chances. Poich di entrambi ci si diffusa-mente occupati su queste colonne, il richiamo sar menche fugace (63).Quanto al primo, con la sentenza 11 marzo 2004, n.4993, la Suprema Corte ha stabilito che la messa in cir-colazione dellautoveicolo in condizioni di insicurezza daparte del conducente - e tale la circolazione del vei-colo senza che il soggetto trasportato abbia allacciato lecinture di sicurezza - integra gli estremi della coopera-zione nel fatto colposo altrui e rende il conducente stes-so corresponsabile del danno derivante al soggetto tra-sportato dal mancato uso dei sistemi di ritenzione (64).E in applicazione del principio test enunciato vieneconfermata la decisione di merito secondo cui la parte didanno derivante dal mancato uso delle cinture di sicu-rezza pari al 50%, poi da suddividere ulteriormente frail conducente e il soggetto trasportato addebitando aglistessi, rispettivamente, il 20% e il 30% del pregiudiziocomplessivamente subito dalla vittima.A fronte di una fattispecie concreta che pu considerar-si tipica, assai originale la soluzione data dai giudici dimerito e poi confermata dalla Suprema Corte (65), datoche prima della pronuncia in parola non si rinvenivanostatuizioni in ordine al rapporto fra gli artt. 1227 e 2055c.c. tali da portare ad una suddivisione della quota di re-sponsabilit addebitata al danneggiato (che ) ulteriorerispetto alla ripartizione gi operata nel valutare le con-dotte del danneggiante e della vittima in base al comma1 della disposizione per prima richiamata. In sostanza, del tutto inedito il ragionamento secondo cui, in ragio-ne della responsabilit omissiva del conducente, datodi smembrare in due sotto-quote la parte di danno giattribuita alla vittima secondo le ordinarie regole che so-vrintendono allapplicazione dellart. 1227 c.c. (66).Rinviando ad altra sede per lesame dei numerosi profilidi interesse che la decisione presenta (anche in chiavecritica) (67), appare doveroso sottolineare che - secondoi giudici di legittimit - nel caso di specie si rinviene unapartecipazione di ciascuno alla condotta colposa del-laltro e, pi in particolare, unipotesi di cooperazionenel fatto colposo, cio di cooperazione nellazione pro-duttiva dellevento. Tale affermazione sembra infattigiustificare una suddivisione delle serie causali merc laomogeneizzazione delle condotte del danneggiante edel danneggiato al fine di procedere alla loro compara-zione, s da offrire unoriginale ricostruzione del rapportofra lart. 1227 e lart. 2055 c.c.: posto che fino ad ora la

    giurisprudenza aveva semplicemente affermato che lart.1227 c.c. costituisce una species della figura di cui allart.2055 c.c. (68), per schierarsi poi pi apertamente a favo-re della tesi che vede nella disposizione lespressione delprincipio di causalit (69), con la decisione in commen-to i giudici di legittimit sembrano esser andati oltre lepronunce appena richiamate e aver considerato sostan-zialmente la vittima del danno alla stregua di uno dei re-sponsabili del pregiudizio che si poi verificato (70).

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/2007 1105

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (63) La decisione si legge, fra le altre, in questa Rivista, 2004, 724, con no-ta di B. Tassone, Mancato uso delle cinture di sicurezza, colpa omissiva delconducente e apportioning of liability.

    (64) In materia di mancato uso delle cinture di sicurezza e concorso dicolpa della vittima si veda, da ultimo, Cass. 2 marzo 2007, n. 4954, in Fo-ro it., 2007, I, 2069, sebbene vertente su profili diversi da quelli che quiinteressano.

    (65) La fattispecie concreta riguardava infatti una ragazza ventisettennetrasportata su unautovettura che, ad un certo punto della marcia, erauscita di strada ed era andata a collidere contro un muro: mentre il con-ducente non riporta alcun danno, la trasportata viene sbalzata a vari me-tri di distanza dal mezzo e sbatte il capo contro lasfalto, entrando pur-troppo in stato di coma irreversibile. Nella giurisprudenza civile non si ri-scontravano precedenti in ordine allaffermazione della responsabilit delconducente per non aver fatto allacciare al passeggero le cinture di sicu-rezza, rinvenendosi solo un paio di decisioni delle Sezioni Penali della Su-prema Corte, poi seguite da una terza pronuncia di poco successiva aquella in commento: Cass. pen. 27 ottobre 1992, S., in Foro it., Rep.1993, voce Omicidio e lesioni personali colpose, n. 38, e Cass. pen., ud. 27settembre - dep. 20 novembre 1996, Commensoli, in Arch. circolaz.,1996, 896, nonch Cass. pen., 29 gennaio 2003, Sulejmani, in Foro it.,2004, II, 431.

    (66) In particolare, nel corso del giudizio di primo grado lapplicazionedellart. 1227 c.c. quella tradizionale, in quanto durante listruttoria siaccerta che la vittima non indossava le cinture di sicurezza ed il Tribuna-le le ascrive un concorso di colpa pari al 5%. invece la Corte dAppel-lo a proporre la regola enunciata nel testo, dopo aver stabilito che il man-cato uso degli strumenti di protezione de quibus ha inciso in misura pari al50% sulla verificazione del danno, dovendosi addebitare alla condottanegligente di guida del conducente il restante 50%. Al riguardo, i giudicidi seconde cure osservano che la giovane ha certamente contribuito alverificarsi del danno non usando i predetti strumenti di ritenzione, mache - dal canto suo - il conducente doveva imporre alla [trasportata] lu-so della cintura e, non avendo a ci provveduto, si deve ritenere chequel 50% inerente il mancato uso delle cinture vada poi suddiviso fra ilconducente e la vittima, s da attribuire al primo unulteriore percentua-le di responsabilit pari al 20% nella causazione del danno e facendo re-siduare in capo alla seconda - a titolo di concorso di colpa - il solo 30%.

    (67) Per varie considerazioni sulliter argomentativo della decisione, sullaregola concretamente adottata, sul rilievo della pronuncia rispetto aglispecifici orientamenti relativi al concorso di colpa della vittima che nonfa uso delle cinture di sicurezza, nonch a quelli inerenti la responsabilitomissiva, sia consentito rinviare nuovamente a Tassone, Mancato uso del-le cinture di sicurezza, cit.

    (68) Cass. 4 maggio 1990, n. 3729, in Foro it., 1991, I, 216 e, pi di re-cente, Cass. 3 dicembre 2002, n. 17152, in questa Rivista, 2003, 497.

    (69) E prendere espressamente posizione contro lopinione che la ritieneunespressione del principio di auto-responsabilit, come emerge da Cass.3 dicembre 2002, n. 17152, cit., nonch da Cass. 6 luglio 2006, n. 15383,in Foro it., 2006, I, 3358, con nota di P. Laghezza.

    (70) Infatti, a supporto della specifica ipotesi di concorso inerente il man-cato uso delle cinture, il Supremo Collegio richiama candidamente lo-rientamento che ammette linsorgenza di una responsabilit solidale del

    (segue)

  • Inoltre, si pu ipotizzare che con tale decisione la Supre-ma Corte schiuda lapplicazione ad unanalisi tramite laquale - in modo ben pi sofisticato di quanto si finorafatto - i giudici civili vengano a determinare quale partedi danno imputabile alla condotta di un solo soggettoe quale parte invece imputabile ad almeno due coau-tori dellillecito, procedendo ad una pi meticolosa ecomplessa ripartizione delle responsabilit (71). Proprioqui risiede laspetto pi interessante del ragionamentosotteso allorientamento di cui si tratta, che propone undouble-step process per distinguere la parte di danno deri-vante dalla condotta di guida negligente da quella con-nessa al concorso in omissione del conducente e delpasseggero. Infatti, tale modus procedendi presenta signi-ficative assonanze con le indicazioni che il Restatementfornisce in materia di ripartizione di responsabilit nelsuo Topic V (72) - rispondendo ad una logica legata allastessa evoluzione della responsabilit civile nella tradi-zione di Common Law e individuata dal formante dottri-nale fin dalla prima met del XX secolo (73) -, s da apri-re una nuova prospettiva per definire i rapporti fra soli-dariet passiva e nesso causale (74).

    DANNO E RESPONSABILIT N. 11/20071106

    OPINIONITUTELA DEI RISPARMIATORI

    Note:

    (segue nota 70)

    conducente del veicolo e del soggetto trasportato in relazione ai danni ca-gionati ad un terzo (ad esempio espresso da Cass. 6 giugno 2002, n. 8216,in Foro it., Rep. 2002, voce Circolazione stradale, n. 212) e afferma che lu-nica differenza rispetto a tale ipotesi che in quella considerata il pregiu-dizio arrecato alla vittima (la quale, quindi, sembra doversi considerarecome uno dei danneggianti), affermando che lottica del concorso ezio-logico di cause rimane identica - salvo ovviamente che tale concorso di-sciplinato dallart. 1227, c. 1, c.c. - nel caso in cui il trasportato, con il suocomportamento, cagioni danni a s stesso. Anche le gi richiamate con-siderazioni inerenti la partecipazione di ciascuno alla condotta colposadellaltro e la verificazione di una ipotesi di cooperazione nel fatto col-poso seguono sostanzialmente la logica della pluralit di condotte illeci-te, salvo - ovviamente - a non poter applicare lart. 2055 e a dover inve-ce utilizzare lart. 1227 c.c. rispetto a quella sorta di illecito nellillecitorappresentato dal mancato uso delle cinture di sicurezza nellambito diuna attivit di guida negligente. Sebbene in questa sede non ci si possasoffermare sul rilievo della prospettiva che considera anche la vittima al-la stregua di uno dei coautori del danno - adottata dallo stesso Restatement-, per alcuni cenni ad essa si veda la precedente nota 12.

    (71) Per rendersene conto basta pensare che non appena verr portata al-lattenzione dei giudici (di merito) una fattispecie analoga a quella ogget-to della presente decisione, gli stessi dovranno prima determinare qualeparte di danno imputabile alla condotta di guida del danneggiante e poiquale parte di danno deriva dal mancato uso delle cinture di sicurezza daparte del passeggero, per procedere - infine - a suddividere ulteriormentela seconda parte di danno in ragione del contributo dato alla sua verifica-zione dal danneggiante e dalla vittima. Nella giurisprudenza pi recentevale la pena di menzionare Trib. La Spezia 30 marzo 2005, Sturlese, inArch. circolaz., 2005, 729 ss., relativa ad un caso in cui il sinistro era deri-vato dalla condotta colposa della conducente del mezzo che si era volta-ta a controllare come stesse la sua neonata, accanto alla quale sedeva lazia della stessa che, col consenso della madre, aveva tolto la piccola dal-lapposito seggiolino per porla in posizione verticale. In particolare, il tri-bunale ligure ha affermato un concorso di colpa del trasportato nella mi-sura di un terzo per la morte della piccola.

    (72) In estrema sintesi, le variegate regole da applicarsi al fine di operarelapportionment of liability (di cui alle cinque tracks contenute nel Topic IIe di cui si detto alla nota 3) presuppongono che, almeno concettual-mente, sia stato stabilito (secondo le regole contenute nel citato Topic V,

    oltre che secondo quelle dettate in materia di nesso causale) che i dannisubiti dalla vittima non siano da ricondurre a distinte serie causali. Tutta-via, nel caso in cui i danni patiti dal danneggiato siano separatamente im-putabili a diversi danneggianti - cio possano essere divided by causa-tion - chi d il contributo allinterno di una serie causale non rispondeper i danni derivanti da altra serie causale (salvo eccezioni). In sostanza,le regole contenute nel Topic V si applicano nel caso in cui una parte deidanni subiti dal danneggiato stata cagionata da uno o pi danneggiantie unaltra parte dei danni - chiaramente distinguibili e separabili dai pri-mi - stata cagionata da uno o pi danneggianti (non totalmente coin-cidenti con quello o quelli del primo gruppo di responsabili). La diversaimputazione delle due parti di danno avviene in base a serie causali (al-meno parzialmente) indipendenti, anche se ci non implica che uno opi danneggianti non possano aver dato il proprio contributo sia nel-lambito delluna che dellaltra.Al riguardo, si pu richiamare il caso di Tizio che, coinvolto in un inci-dente stradale con Caio, riporta alcune lesioni personali, venendo poi cu-rato non adeguatamente da Sempronio, suo medico di fiducia. Ipotizzan-do che mentre Tizio trasportato in ospedale, subito dopo il sinistro, Me-vio approfitti della situazione per sottrarre gli effetti personali presentinella sua autovettura, si dovr concludere che una quota di responsabilitdel danno alla persona subito dal danneggiato va attribuita alla condottanegligente di Caio (in concorso di colpa con Tizio) ed unaltra parte, cal-colata sulla base dellaggravamento delle condizioni di salute, esclusiva-mente alla condotta di Sempronio. Questultimo, in ogni caso, non sarin alcun modo responsabile della perdita del possesso degli effetti perso-nali del danneggiato, la quale potr eventualmente essere attribuita, oltreche al ladro Mevio, anche alla condotta negligente di Caio (sempre con-teggiando il concorso di colpa di Tizio). Ancora, vale la pena di ricorda-re lesempio formulato nel Commento ufficiale al Restatement Second(inerente un danno non solo divisible, ma anche distinct) del sog-getto ferito contemporaneamente ad una gamba e ad un braccio da duediversi danneggianti mediante due distinte armi da fuoco, i quali - ap-punto - sono responsabili solo e soltanto per il danno da ciascuno separa-tamente cagionato allattore.

    (73) Si veda, al riguardo, lo studio di W.L. Prosser, Joint Torts and SeveralLiability, 25 Cal. L. Rev. 413 (1937), nonch, per varie riflessioni in me-rito alla nozione di indivisible harm ed un attento esame della giuri-sprudenza, H.L.A. Hart e T. Honor, Causation in the Law, Oxford, 1985,225 ss. Il rilievo del modus operandi in questione peraltro espressamentericonosciuto anche dai pi strenui sostenitori della responsabilit solida-le, fra i quali R.W. Wright, The Vitality of Joint and Several Liability: Ami-ci Curiae Brief, Norfolk & Western Railway Co. v. Ayers, 123 S. Ct. 1210(2003), disponibile presso il sito www.ssrn. com.

    (74) Volendo menzionare alcune delle fattispecie pi significative, si in varie occasioni deciso che sono danni separable quelli cagionati dadue cani che insieme uccidono una pecora (a meno che non si rinvengauna concerted action dei relativi proprietari), nonch quelli provoca-ti da immissioni dacqua nel medesimo appezzamento di terreno e da im-missioni inquinanti nello stesso fiume (per le opportune citazioni giuri-sprudenziali, W.P. Keaton, Prosser and Keaton on Torts, St. Paul, Minne-sota, 1984, 348 ss.). Peraltro - occorre precisare -, con riguardo a questeultime la tendenza sta cambiando e anche nei personal toxic cases(valgano per tutti quelli riconducibili alla gi menzionata asbestos litiga-tion) si tende a considerare il danno indivisible, al pari di quanto tra-dizionalmente accade per i pregiudizi derivanti da incidenti stradali edalla medical malpractice (cos D.B. Dobbs, The Law of Torts, Saint Paul,Minnesota, 2001, vol. I, 423-425), nonch per quelli derivanti dallin-quinamento dellambiente (in argomento, con riferimenti che non si li-mitano alla tematica del danno ambientale, F. Prager, Apportioning Lia-bility for Cleanup Costs Under CERCLA, 6 Stan. Envtl. L.J. 198 (1997).Anche in tale ambito, tuttavia, la nozione di cui nel testo ha in qualchecaso portato a seguire la logica della ripartizione di responsabilit (comerisulta dalla rassegna offerta da J.M. Hyson, Fairness and Joint and Se-veral Liability in Government Cost Recovery Actions under CERCLA, 21Harv. Envtl. L. Rev. 137 (1997); B. Todd Wetzel, Divisibility of Harm Un-der CERCLA: Does an Indivisible Potential or Averted Harm Warrant theImposition of Joint and Several Liability?, 81 Ky. L.J. 825 (1993); nonchG.W. Boston, Toxic Apportionment: A Causation and Risk ContributionModel, 25 Envtl. L. 549 (1995)). Del resto, anche rispetto allorienta-

    (segue)

  • Invero, pur se il discorso non pu essere sviluppato pioltre in questa sede - anche in ragione del suo legamecon la tematica del nesso causale e con la eventuale va-lorizzazione del suo carattere endemicamente mobile -, la logica in questione consente di ipotizzare che non ri-mangano pi confinate nellarea delle massime (alquan-to mentitorie) quelle con le quali la nostra Corte di Cas-sazione ha precisato, che nellipotesi di fatto dannosoimputabile a pi persone, la solidariet passiva postulalunicit del danno configurabile, pur in presenza di piazioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendoinvece escludersi tale solidariet se le condotte realizzateda pi soggetti hanno leso separatamente interessi diver-si del danneggiato (75).Proprio lidea per cui prima di discorrere di ripartizionedi responsabilit in senso proprio - quindi, di quale regi-me applicare allillecito con pluralit di coautori - si deb-ba vagliare la fattispecie concreta al fine di stabilire se visiano state diverse serie causali innescate dai coautoridellillecito (allinsegna del cosiddetto causal appor-tionment) e se il danno non debba pertanto esserescomposto in componenti non ulteriormente divisibi-li su base causale, pu condurre alla convivenza di diver-se tecniche di ripartizione di responsabilit