3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

27
Tribunale di Roma, sez. II, 21 gennaio 2000 - Giud. Lamorgese - Movimento Fe- derativo Democratico c. Associazione Bancaria Italiana, Banca popolare di Mi- lano soc. coop. a.r.l. e Banca Fideuram s.p.a., con l’intervento del Comitato con- sumatori Altroconsumo Contratti in generale - Clausole vessatorie - Condizioni generali di contratti utilizzati dal- le banche - Azione inibitoria È riconosciuta la possibilità di chiedere al giu- dice l’inibizione delle clausole da considerarsi vessatorie, anche in costanza dei parametri stabiliti dalla legge n. 281/98, a tutte le asso- ciazioni che il giudice ritenga rappresentative senza limitazioni particolari, nella particolare materia dei contratti stipulati con i consumato- ri. Contratti in generale - Clausole vessatorie - Condizioni generali di contratti utilizzati dal- le banche - Natura bilaterale della clausola di recesso - Superamento dello squilibrio delle parti - Esclusione La caratteristica di bilateralità della clausola, in sede di preventivo rimedio inibitorio, non com- porta il superamento dello squilibrio tra le parti. Contratti in generale - Clausole vessatorie - Condizioni generali di contratti utilizzati dal- le banche - Chiarezza della clausola - Man- canza La mancanza di trasparenza della clausola può mascherare la funzione che determina il prezzo, in modo tale da impedire l’accesso alla valuta- zione del significativo squilibrio. Contratti in generale - Clausole vessatorie - Condizioni generali di contratti utilizzati dal- le banche - Azione inibitoria - Estensione Va estesa anche agli effetti perduranti dei con- tratti conclusi ante legem n. 52/96 l’azione inibi- toria, ciò al fine di evitare una ingiusta disparità di trattamento tra clienti con identici rapporti. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 1997, il Movimento Federativo Democratico (MFD) ha convenuto in giudizio l’Associazione Bancaria Ita- liana (ABI), la Banca Popolare di Milano (BPM) e la Banca Fideuram (BF) e chiesto al giudice di accerta- re, ai sensi degli artt. 1469 bis ss. c.c., la vessatorietà e, di conseguenza, di inibire l’utilizzazione - tanto nei rapporti futuri che in quelli già in essere - di ot- tantasei clausole contenute nelle condizioni generali di contratto «utilizzate, raccomandate, auspicate o suggerite» dall’ABI (elencate dai nn. 72 a 86) ed «utilizzate» dalla BPM (nn. 1-42) e dalla BF (nn. 43- 71), di ordinarne la rettifica mediante lettera circola- re con la menzione degli estremi del presente giudi- zio, da indirizzare, quanto alle predette banche, alla clientela e, quanto all’ABI, alle associate e di dispor- re la pubblicazione integrale o per estratto dell’ema- nanda sentenza, a cura e spese dei convenuti, sui quotidiani nazionali Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Il Corriere della sera, con rifusione delle spese pro- cessuali. I convenuti, costituitisi separatamente, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, con rifu- sione delle spese processuali, deducendo: la ca- renza di legittimazione attiva del MFD, passiva dell’ABI, l’inammissibilità ed infondatezza delle domande. Con ordinanza in data 18 giugno 1998 il g.i. ha ri- gettato il ricorso cautelare proposto dal MFD, ai sensi degli artt. 1469 sexies, comma 2, c.c. e 669 bis ss. c.p.c., al fine di far accertare con urgenza la vessatorietà di alcune delle clausole già impu- gnate e di inibirne ai convenuti l’utilizzazione. All’udienza del 3 marzo 1999, fissata per i prov- vedimenti ex art. 184 c.p.c., ha proposto interven- to volontario nel processo il Comitato difesa con- sumatori Altroconsumo (CCA) che ha chiesto l’accoglimento delle domande proposte dal MFD e la rifusione delle spese processuali. All’udienza del 7 luglio 1999, cui è seguita la di- scussione orale il 18 novembre 1999, le parti han- no precisato le conclusioni: 1) il MFD ha confermato le conclusioni iniziali riducendo (anche rispetto a quelle indicate in se- de di precisazione delle domande ex art. 183, comma 4-5, c.p.c.) il numero delle clausole im- pugnate a quelle (in totale quarantadue) identifi- cate con i nn. 72-77-78, 83-84 dell’ABI, nn. 2, 4- 8, 14-17, 23-24, 30-31, 32, ,35, 37-42 della BPM e nn. 44, 46-52, 56-59, 62 e 66 della BF e confer- mando la richiesta (già precisata in corso di cau- G PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA 561 I CONTRATTI n. 6/2000 Contratti in generale IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI ROMA SULLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI BANCARI

Transcript of 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

Page 1: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

Tribunale di Roma, sez. II, 21 gennaio2000 - Giud. Lamorgese - Movimento Fe-derativo Democratico c. AssociazioneBancaria Italiana, Banca popolare di Mi-lano soc. coop. a.r.l. e Banca Fideurams.p.a., con l’intervento del Comitato con-sumatori Altroconsumo

Contratti in generale - Clausole vessatorie -Condizioni generali di contratti utilizzati dal-le banche - Azione inibitoria

È riconosciuta la possibilità di chiedere al giu-dice l’inibizione delle clausole da considerarsivessatorie, anche in costanza dei parametristabiliti dalla legge n. 281/98, a tutte le asso-ciazioni che il giudice ritenga rappresentativesenza limitazioni particolari, nella particolaremateria dei contratti stipulati con i consumato-ri.

Contratti in generale - Clausole vessatorie -Condizioni generali di contratti utilizzati dal-le banche - Natura bilaterale della clausola direcesso - Superamento dello squilibrio delleparti - Esclusione

La caratteristica di bilateralità della clausola, insede di preventivo rimedio inibitorio, non com-porta il superamento dello squilibrio tra le parti.

Contratti in generale - Clausole vessatorie -Condizioni generali di contratti utilizzati dal-le banche - Chiarezza della clausola - Man-canza

La mancanza di trasparenza della clausola puòmascherare la funzione che determina il prezzo,in modo tale da impedire l’accesso alla valuta-zione del significativo squilibrio.

Contratti in generale - Clausole vessatorie -Condizioni generali di contratti utilizzati dal-le banche - Azione inibitoria - Estensione

Va estesa anche agli effetti perduranti dei con-tratti conclusi ante legem n. 52/96 l’azione inibi-toria, ciò al fine di evitare una ingiusta disparitàdi trattamento tra clienti con identici rapporti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 1997,il Movimento Federativo Democratico (MFD) haconvenuto in giudizio l’Associazione Bancaria Ita-liana (ABI), la Banca Popolare di Milano (BPM) e laBanca Fideuram (BF) e chiesto al giudice di accerta-re, ai sensi degli artt. 1469 bis ss. c.c., la vessatorietàe, di conseguenza, di inibire l’utilizzazione - tantonei rapporti futuri che in quelli già in essere - di ot-tantasei clausole contenute nelle condizioni generalidi contratto «utilizzate, raccomandate, auspicate osuggerite» dall’ABI (elencate dai nn. 72 a 86) ed«utilizzate» dalla BPM (nn. 1-42) e dalla BF (nn. 43-71), di ordinarne la rettifica mediante lettera circola-re con la menzione degli estremi del presente giudi-zio, da indirizzare, quanto alle predette banche, allaclientela e, quanto all’ABI, alle associate e di dispor-re la pubblicazione integrale o per estratto dell’ema-nanda sentenza, a cura e spese dei convenuti, suiquotidiani nazionali Il Sole 24 Ore, La Repubblica, IlCorriere della sera, con rifusione delle spese pro-cessuali.I convenuti, costituitisi separatamente, hannochiesto il rigetto delle domande attoree, con rifu-sione delle spese processuali, deducendo: la ca-renza di legittimazione attiva del MFD, passivadell’ABI, l’inammissibilità ed infondatezza delledomande.Con ordinanza in data 18 giugno 1998 il g.i. ha ri-gettato il ricorso cautelare proposto dal MFD, aisensi degli artt. 1469 sexies, comma 2, c.c. e 669bis ss. c.p.c., al fine di far accertare con urgenzala vessatorietà di alcune delle clausole già impu-gnate e di inibirne ai convenuti l’utilizzazione.All’udienza del 3 marzo 1999, fissata per i prov-vedimenti ex art. 184 c.p.c., ha proposto interven-to volontario nel processo il Comitato difesa con-sumatori Altroconsumo (CCA) che ha chiestol’accoglimento delle domande proposte dal MFDe la rifusione delle spese processuali.All’udienza del 7 luglio 1999, cui è seguita la di-scussione orale il 18 novembre 1999, le parti han-no precisato le conclusioni:1) il MFD ha confermato le conclusioni inizialiriducendo (anche rispetto a quelle indicate in se-de di precisazione delle domande ex art. 183,comma 4-5, c.p.c.) il numero delle clausole im-pugnate a quelle (in totale quarantadue) identifi-cate con i nn. 72-77-78, 83-84 dell’ABI, nn. 2, 4-8, 14-17, 23-24, 30-31, 32, ,35, 37-42 della BPMe nn. 44, 46-52, 56-59, 62 e 66 della BF e confer-mando la richiesta (già precisata in corso di cau-

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

561I CONTRATTIn. 6/2000

Contratti in generale

IL PROVVEDIMENTODEL TRIBUNALE DI ROMASULLE CLAUSOLE VESSATORIENEI CONTRATTI BANCARI

Page 2: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

sa) di ordinare alle banche «la eliminazione e larettifica mediante eliminazione dei motivi di ves-satorietà nonché, in secondo luogo ed ove ciò siaritenuto necessario, la positiva rettifica delle con-dizioni generali di contratto con lettera da indi-rizzare (...)»;2) i convenuti hanno confermato le conclusioniiniziali e riproposto le eccezioni di inammissibi-lità dell’intervento del CCA e della domanda at-torea, considerata «nuova», di «positiva rettificadelle condizioni generali di contratto»;3) l’interventore ha aderito alle conclusioni delMFD.

Motivi della decisione

1) L’ammissibilità dell’intervento del CCA.Il CCA ha proposto, ai sensi dell’art. 105 c.p.c.,intervento volontario, qualificato «in via autono-ma e litisconsortile», all’udienza fissata per iprovvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c. (dopo lapresentazione delle memorie autorizzate delleparti ex art. 183, ultimo comma, c.p.c.) e chiestol’accoglimento delle domande del MFD.I convenuti hanno eccepito la tardività e, quindi,l’inammissibilità dello stesso.Benché l’art. 268, comma 1, c.p.c. - a norma delquale «L’intervento può aver luogo sino a chenon vengano precisate le conclusioni» - non siastato modificato dalle recenti novelle processua-li, una parte della dottrina, alla quale i convenutifanno riferimento a sostegno della propria ecce-zione, ha ritenuto che il sistema di preclusioni se-mirigido, qual è quello introdotto dal legislatoredegli anni ’90, abbia inciso anche sul regimedell’intervento in causa. Secondo questa dottrina,il citato art. 268, comma 1, c.p.c. riguarderebbesoltanto il cosiddetto intervento adesivo dipen-dente, che è quello nel quale non viene fatto vale-re un diritto proprio ma si vogliono sostenere leragioni di una delle parti del processo: il terzo, intal caso, non proponendo una domanda autono-ma, potrebbe intervenire sino all’udienza di pre-cisazione delle conclusioni e subirebbe soltantole limitazioni alla propria attività processualepreviste nel successivo comma 2 («Il terzo nonpuò compiere atti che al momento dell’interventonon sono più consentiti ad alcuna altra parte...»);gli interventi adesivo autonomo (o litisconsorti-le), con il quale viene fatto valere un diritto auto-nomo ma solo nei confronti di una delle parti delprocesso, ovvero principale, con il quale vieneaffermata l’esistenza di un diritto incompatibilerispetto a quello di cui sono portatrici tutte le par-ti originarie del processo, concretandosi proprionella formulazione di domande nuove rispetto aquelle introdotte dalle parti originarie, incorre-rebbero nelle preclusioni operanti nei confrontidelle parti originarie, con la conseguenza che, sel’interesse del terzo sorge dalla domanda attrice,egli deve intervenire (e proporre le domande) neltermine fissato dagli artt. 166 e 167 c.p.c. per lacostituzione del convenuto (o quanto meno neiventi giorni prima della prima udienza di tratta-zione ex art. 183 c.p.c.), analogamente a quanto èdisposto dall’art. 419 c.p.c. nel rito del lavoro.Rilevante ai fini della soluzione del problema è la

qualificazione dell’intervento del CCA, che ècondivisibile ritenere come autonomo-litiscon-sortile: l’effetto processuale della domanda delCCA, benché limitata all’accoglimento delle do-mande del MFD, dà luogo indubbiamente, nono-stante la sostanziale identità delle azioni (delMFD e del CCA) nel petitum e nella causa pe-tendi, all’ampliamento del tema decisorio, il qua-le dovrà riguardare anche la valutazione del fattocostitutivo dell’azione ex art. 1469 sexies c.c. sot-to il profilo soggettivo, con riferimento al requi-sito della rappresentatività dell’associazione in-tervenuta, cioè della titolarità in capo alla stessadell’interesse ad agire nell’interesse dei consu-matori e degli utenti.La tesi poc’anzi riassunta non è condivisibile. Siosserva, infatti, che: a differenza di quanto stabi-lito nel rito del lavoro (v. art. 419 c.p.c.), l’art.268 c.p.c. non prevede affatto che l’interventodebba avvenire entro il termine stabilito per lacostituzione del convenuto ma, al contrario, am-mette l’intervento di terzi, senza alcuna distinzio-ne, fino al momento della precisazione delle con-clusioni; l’asserita inammissibilità dell’interven-to principale e litisconsortile, in quanto avvenutooltre il termine per la costituzione del convenutoovvero dopo la prima udienza di trattazione, sem-bra porsi in contrasto anche con la qualità di par-te che il terzo acquista per effetto della mera co-stituzione in giudizio, ai sensi dell’art. 267 c.p.c.(è significativo che, con riguardo all’art. 419c.p.c., si sia ritenuto che l’interventore tardivo re-sta pur sempre parte del giudizio, tanto da esserelegittimato a proporre regolamento di giurisdi-zione: v. Cass. n. 3097/1985, Giur. it., 1987,354); se l’art. 344 c.p.c. consente finanche in ap-pello l’intervento dei terzi (tra i quali rientranogli interventori principali ed adesivo autonomo)che potrebbero proporre opposizione ai sensidell’art. 404 c.p.c., ancorchè tale intervento costi-tuisca indubbiamente una domanda nuova, inam-missibile in sede di gravame ex art. 345 c.p.c.,non si vede per quale ragione lo stesso interventonon debba essere consentito anche in primo gra-do; dubbi potrebbero sorgere, al più, per l’ipotesiin cui il terzo debba svolgere anche un’attivitàistruttoria e probatoria, mentre, qualora l’unicaattività sia quella assertiva (che è coessenzialeall’intervento principale e litisconsortile: v. Cass.14 maggio 1999, n. 4771), nessuna preclusionepuò dirsi operante nei confronti dell’interventore,verso il quale non vale infatti il divieto, che vin-cola le parti originarie, di proporre domande nuo-ve (la citata sent. n. 4771/99 ha stabilito che lapreclusione sancita dall’art. 268, comma 2, c.p.c.riguarda soltanto l’attività istruttoria che l’inter-ventore non può svolgere qualora, per la faseavanzata del procedimento, la stessa non sia piùconsentita alle parti originarie, v. Trib. Milano, 1°luglio 1997, Giur. it., 1998, 1156, in motiv., cheha stabilito l’ammissibilità dell’intervento adesi-vo autonomo sino all’udienza di precisazionedelle conclusioni).L’intervento del CCA, pertanto, deve ritenersiammissibile, anche in considerazione del fattoche è stato pienamente rispettato il diritto di dife-

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

562I CONTRATTIn. 6/2000

Page 3: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

sa del convenuti (ai quali è stato concesso,sull’accordo delle parti, il termine per memoriedi replica) e che nessuna attività istruttoria/pro-batoria è stata chiesta e svolta dallo stesso inter-ventore.2) La legittimazione attiva del MFD e del CCA.2 a) La rilevanza della legge 30 luglio 1998, n.281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degliutenti).I convenuti hanno eccepito il difetto di legittima-zione ad agire del MFD, per mancanza dei requi-siti di rappresentatività stabiliti dall’art. 5 dellacitata l. n. 281/98 (che ha attuato la dir. 98/27/CE), a norma del quale è stato costituito pres-so il Ministero dell’industria un elenco (nel qualeil CCA è stato iscritto con d.m. industria del 13settembre 1999) delle associazioni dei consuma-tori e degli utenti (in possesso di determinati re-quisiti: avvenuta costituzione da almeno tre anni,ordinamento a base democratica, scopo esclusivodella tutela dei consumatori e degli utenti, attivitàcontinuativa nei tre anni precedenti, numero diiscritti non inferiore a determinati limiti parame-trati in misura percentuale sulla popolazione na-zionale ecc.) ritenute rappresentative sul pianonazionale ed alle quali è stata attribuita la legitti-mazione ad agire a tutela degli interessi collettividi tali categorie (v. art. 3).Tale legge, quindi, avrebbe interpretato in modoautentico e con effetti retroattivi la norma di cuiall’art. 1469 sexies cit., che attribuisce, invece,senza ulteriori specificazioni, alle associazioni ri-tenute di volte in volta dal giudice «rappresenta-tive dei consumatori (...)» la legittimazione adagire in giudizio per far inibire l’uso di clausole econdizioni di cui sia accertata la vessatorietà, se-condo i parametri stabiliti dalla legge 6 febbraio1996, n. 52 (attuativa della dir. 93/13/CE).L’entrata in vigore successivamente all’introdu-zione del presente giudizio sarebbe argomentosufficiente per escludere la rilevanza della leggen. 281/98 ai fini della valutazione della “rappre-sentatività” e, quindi, della legittimazione delMFD ma tale conclusione è sostenuta anche daaltre considerazioni.L’operatività dell’elenco previsto dal citato art. 5della l. n. 281/98, cui consegue l’asserito effettocostitutivo della legittimazione ad agire, non hacoinciso con l’entrata in vigore della l. n. 281/98 ma è stata differita al 31 dicembre 1999, datasuccessiva anche all’udienza di discussione dellapresente causa, sicché non è possibile affermare apriori la carenza di legittimazione del MFD per lamancata iscrizione a tale elenco.Nonostante la contraria affermazione del Consi-glio di Stato (v. ord. sez. VI, 15 dicembre 1998, n.1884, Codacons c. Ministero trasporti, Foro it.,1999, III, 74), è ragionevole ritenere che la parte-cipazione al Consiglio nazionale dei consumatorie degli utenti per effetto della norma transitoria dicui all’art. 8 (in forza della quale, fino al 31 di-cembre 1999, tale organo avente funzioni consul-tive e propulsive in materia, istituito dall’art. 4della l. n. 281 cit., è composto dai membri dellaConsulta dei consumatori istituita presso il Mini-stero dell’industria) sia sintomatica anche della

legittimazione del MFD ad agire, in fase transito-ria, per la tutela dei diritti e degli interessi deiconsumatori.La contestazione dei convenuti circa la partecipa-zione del MFD alla Consulta dei consumatori epoi al Consiglio nazionale, è contraddetta dald.m. 11 novembre 1994 (v. doc. 4/attore) nel qua-le risulta che Giustino Trincia, vicesegretario na-zionale del MFD (v. verbale notarile allegato allostatuto del MFD in data 16 luglio 1993 ed atto co-stitutivo in data 3 aprile 1981, docc. 2-3), è com-ponente della Consulta.Ulteriore argomento, di carattere generale, a so-stegno dell’affermata irrilevanza, nella presentecontroversia, dei parametri stabiliti dalla l. n.281/98 in punto di legittimazione delle associa-zioni dei consumatori, deriva dal principio (che èpertinente richiamare data la premessa dei conve-nuti secondo cui la nuova legge sarebbe votata aregolamentare l’intera materia degli interessi col-lettivi dei consumatori e degli utenti) espresso dalbrocardo lex posterior generalis non derogatpriori speciali, in considerazione della specialitàdella precedente normativa introdotta dall’art.1469 bis ss. (v. sexies), che, nella particolare ma-teria dei contratti di cui siano parti consumatori,ha attribuito a qualunque associazione, di cui ilgiudice possa apprezzare la rappresentatività sen-za particolari limitazioni, il potere di chiedere algiudice di inibire l’uso di clausole di cui sia ac-certata l’abusività (a differenza della tutela inibi-toria generale ed atipica azionata dalle associa-zioni rappresentative ex lege, ai sensi dell’art. 3della l. n. 281/98).Una diversa interpretazione, che limitasse la le-gittimazione ex art. 1469 sexies cit. solo alle as-sociazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 l. n.281/98, finirebbe per frustrare lo spirito dellariforma introdotta dalla legge n. 52 del 1996 cheè di tutelare il consumatore rispetto alle pratichenegoziali illecite, obiettivo al quale ben può con-tribuire l’azione di associazioni non iscritte inquell’elenco, e porrebbe dubbi di costituzionalità(in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) in quanto fi-nirebbe per incidere sfavorevolmente su situazio-ni giuridiche soggettive preesistenti, quali sonoquelle degli enti esponenziali che, pur essendorappresentative secondo parametri diversi, ver-rebbero ad essere private della tutela giurisdizio-nale, con ripercussioni sull’interesse dei singoliassociati; inoltre, sarebbe contraddittoria rispettoalla stessa l. n. 281/98 che, all’art. 1, comma 2,lett. f), ha riconosciuto il fondamentale diritto«alla promozione e allo sviluppo dell’associazio-nismo libero, volontario e democratico tra i con-sumatori e gli utenti».Si può aggiungere che, nel nostro ordinamento, ilriconoscimento della legittimazione ad agire con-segue direttamente alla titolarità di un interessegiuridico in capo al soggetto, sia esso individualeo soggettivo, che intende impugnare l’atto di cuitrattasi (v. gli artt. 26 del r.d. 26 giugno 1924, n.1054, che attribuisce al Consiglio di Stato di de-cidere sulle impugnative contro atti o provvedi-menti «che abbiano per oggetto un interesse diindividui o di enti morali giuridici...», e 9 della l.

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

563I CONTRATTIn. 6/2000

Page 4: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

7 agosto 1990, n. 241, che «nel prevedere l’azio-nabilità degli interessi “diffusi” nell’ambito delprocedimento amministrativo estende la loro tu-tela a qualunque specie...»: in tal senso, v. Tar Pu-glia, 19 maggio 1994, n. 958, Foro amm., 1994,2209); è anche significativo che, sulla base diquesta implicita premessa, il Consiglio di Stato(sez. VI, 7 febbraio 1996, n. 182, Foro it., 1996,496; conf. Tar Sardegna, 25 maggio 1992, n. 610,in Rep. Foro it., 1994, voce Ambiente, n. 122),annullando la sentenza di primo grado che avevaritenuto il difetto di legittimazione ad agire diun’associazione di tutela dell’ambiente che,all’epoca del ricorso, non era riconosciuta in sedeamministrativa, abbia stabilito il seguente princi-pio: «L’art. 18, l. 8 luglio 1986 n. 349 ha intro-dotto un duplice sistema di accertamento della le-gittimazione ad agire in giudizio delle associa-zioni ambientaliste, nel senso che l’esistenza diun potere di individuazione del ministro dell’am-biente, ai sensi dell’art. 13 l. cit., non esclude ilconcorrente potere del giudice di accertare, casoper caso, la sussistenza della legittimazione diuna determinata associazione ad impugnareprovvedimenti lesivi di interessi ambientali».2 b) La “rappresentatività” del MFD.Per decidere sulla legittimazione ad agire delMFD e del CCA occorre aver riguardo alla loro“rappresentatività”, secondo quanto stabilitodall’art. 1469 sexies c.c, che, tuttavia, non preci-sa i criteri da adottare a tal fine ma rimette all’in-terprete il compito di effettuare tale valutazionecaso per caso.La giurisprudenza ha elaborato i criteri sulla basedei quali, come già ritenuto da questo tribunale inanaloghi giudizi promossi dal MFD (in tal senso,v. ord., 8 maggio 1998, Foro it., 1998, 1989; 27luglio 1998 e 29 luglio 1998, ivi, 3331), può es-sere affermata la legittimazione ad agire dellasuddetta associazione, avendo riguardo, in parti-colare: alle previsioni statutarie, i cui artt. 2 e 43evidenziano la tutela degli interessi dei consuma-tori tra gli scopi del MFD («il Movimento pro-muove e sostiene azioni individuali e collettivedirette a prevenire, a limitare o a rimuovere posi-zioni di soggezione e di sudditanza, situazioni disofferenza, di disagio e di discriminazione, peri-coli per le libertà individuali e collettive, attenta-ti all’integrità fisica e psichica e alla dignità dellepersone, che si producono, in particolare, negliambiti dei servizi pubblici e sociali, dell’informa-zione, dei consumi privati»; «Il Movimento ponela sua azione nel contesto europeo e internazio-nale e all’interno del più vasto movimento consu-merista. Esso agisce per la tutela dei diritti deiconsumatori e degli utenti e a salvaguardiadell’ambiente, del territorio e della salute indivi-duale e collettiva»), non potendosi attribuire ri-lievo negativo alla concomitanza con quello con-sumeristico di altri scopi, strettamente connessicon quelli tradizionali di tutela del consumo, fun-zionali alla tutela dei diritti di cittadinanza in sen-so lato e di libertà (anche economica) del cittadi-no; alla partecipazione ad organismi pubblici (siè detto della presenza del movimento alla Con-sulta dei consumatori e poi al Consiglio naziona-

le dei consumatori e degli utenti); al riconosci-mento ottenuto da autorità pubbliche (la Direzio-ne generale XXIV della Commissione europeaha accordato al MFD il sostegno al progetto diazioni giurisdizionali a tutela dei consumatori dicui è espressione anche la presente controversia:v. docc. b, g, h); alla serietà, dimostrata anchedall’organizzazione di convegni sui temi in que-stione, dell’attività di monitoraggio e controllosvolta dal movimento a tutela degli utenti in varisettori (postale, ferroviario, sanitario, del catastoecc.: v. docc. a, d, e, f), alla capillarità dell’orga-nizzazione, al radicamento su gran parte del terri-torio nazionale e, seppur non vi sia prova del nu-mero di iscritti, al numero consistente dei simpa-tizzanti (circa 350 mila è il numero dei parteci-panti alle elezioni primarie del movimento) (v.doc. a).2 c) La “rappresentatività” del CCA.La generica contestazione al riguardo svoltadall’ABI non è condivisibile.La legittimazione ad agire ex art. 1469 sexies cit.è stata riconosciuta al CCA in analoghi giudizi (v.Trib. Torino, 4 ottobre 1996, 16 agosto 1996, 14agosto 1996, in Foro it., 1997, 287 ss.; 7 giugno1999, CCA c. Autoset s.a.s. e Citroen Italia s.p.a.;16 aprile 1999, CCA c. Fiat Auto s.p.a. e Proget-to s.p.a.); lo scopo di «promuovere e difendere gliinteressi dei consumatori e degli utenti di beni eservizi (...)» è espresso nello statuto (v. art. 2 -doc. 1/CCA); si è già detto che la suddetta asso-ciazione è stata recentemente iscritta nell’elencodelle associazioni rappresentative dei consuma-tori, di cui all’art. 5 della citata l. n. 281/98; hafatto parte della Consulta dei consumatori ed at-tualmente del Consiglio nazionale dei consuma-tori e degli utenti presso il Ministero dell’Indu-stria; ha un numero rilevante di iscritti (300 mi-la); è componente di importanti organismi inter-nazionali competenti in materia di difesa degli in-teressi dei consumatori e degli utenti (es. il Bu-reau European des Unions de Consommateurs diBruxelles, l’European Consumer Law Group diBruxelles, il Consumers International - v. docc.3, 4, 5).3) La legittimazione passiva dell’ABI.L’ABI ha eccepito la propria carenza di legitti-mazione passiva sul presupposto che le bancheassociate sarebbero del tutto libere di utilizzaregli schemi contrattuali da essa elaborati e diffusimediante circolari; difettando, quindi, il rapportocon i consumatori, l’ABI non avrebbe interesserispetto a quell’utilizzazione e non rappresente-rebbe un’associazione di professionisti nei cuiconfronti sia possibile pronunciare l’inibitoria dicui all’art. 1469 sexies c.c.L’eccezione è infondata. L’art. 7, n. 3, della diret-tiva CE individuava come legittimati passividell’azione inibitoria in materia di condizionivessatorie i professionisti o le associazioni diprofessionisti che utilizzano «o raccomandano»l’inserzione delle clausole; l’art. 1469 sexies cit.ha stabilito che possono essere convenuti in giu-dizio «il professionista o l’associazione di pro-fessionisti che utilizzano condizioni generali dicontratto...».

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

564I CONTRATTIn. 6/2000

Page 5: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

In applicazione del noto principio secondo cui ildiritto interno, specie se di derivazione comunita-ria, dev’essere interpretato in modo conforme al-la lettera ed allo scopo della norma comunitaria,facendo optare per soluzioni ermeneutiche cheportino a conseguire il medesimo risultato di que-st’ultima (v. Corte Giust., 13 novembre 1990,causa C-106/89, Marleasing c. la Comercial In-ternacional, Racc., 1990, I, 4135), la formulaespressa dal legislatore italiano («che utilizza-no») dev’essere interpretata in senso conforme aquella del testo della direttiva («utilizzano o rac-comandano»), anche in considerazione del fattoche, a norma dell’art. 8 della direttiva, lo Statoitaliano non poteva stabilire disposizioni più re-strittive nella tutela dei consumatori rispetto aquelle previste dalla stessa direttiva.La ragionevolezza di tale soluzione si evince an-che dal rilievo che qualora il legislatore italianoavesse voluto effettivamente intendere che solole associazioni di professionisti che utilizzano leclausole (cioè che stipulino contratti individualisulla base di condizioni generali predisposte)possono essere destinatarie di un ordine inibito-rio, non avrebbe avuto senso far espresso riferi-mento nell’art. 1469 sexies c.c. alle associazionidi professionisti (le quali, infatti, non concludonocontratti con i consumatori), essendo stato suffi-ciente, a questo fine, il riferimento alla sola cate-goria dei professionisti.Nel concetto di utilizzazione devono farsi rientra-re anche i comportamenti che indirettamente emediatamente sono funzionali all’inserzione del-le condizioni generali nei moduli e formulari usa-ti dai terzi professionisti nei contratti individualicon i consumatori, cioè ogni attività di predispo-sizione di condizioni che siano destinate ad esse-re utilizzate nelle negoziazioni delle imprese as-sociate con i singoli consumatori (v. Trib. Roma,8 maggio 1998, cit., che ha affermato la legitti-mazione passiva dell’associazione nazionale del-le imprese di assicurazione, e Trib. Torino, 4 ot-tobre 1996, 7 giugno 1999 e 16 aprile 1999 cit.,che ha ritenuto ammissibile l’inibitoria nei con-fronti tanto del concessionario in qualità di diret-to utilizzatore delle condizioni generali quantodella casa costruttrice che ne raccomanda l’utiliz-zazione).Una diversa interpretazione (già paventata dallacommissione europea che, con lettera n. SG-98-D/2844 del 6 aprile 1998, ha avviato una proce-dura di infrazione, n. 98/2026, nei confronti delGoverno italiano, ai sensi dell’art. 169 TrattatoCE) determinerebbe un contrasto della norma ita-liana rispetto a quella comunitaria e ne giustifi-cherebbe la disapplicazione.Nel caso in questione, non può esservi dubbio sulvalore di raccomandazione o di suggerimento deitesti contrattuali predisposti dall’ABI. Infatti, co-me risulta dalla decisione della Commissione co-munitaria del 12 dicembre 1986 (in GUCE L 43del 13 febbraio 1987, n. 51), l’ABI è un’associa-zione di imprese che raccomanda alle banche as-sociate di adottare le norme uniformi elaborate incomune con (e vincolanti per) le stesse banche alfine di determinarne un comportamento unitario,

con il conseguente notorio effetto che per il clien-te non esiste pratica possibilità di sottrarsi allecondizioni generali che gli sono sottoposte, atte-sa l’uniformità delle condizioni proposte dalla to-talità (o quasi) delle imprese bancarie (è signifi-cativo che tali condizioni generali siano adottatedalle aziende di credito «sotto gli auspici dell’As-sociazione bancaria italiana»: v., ad es., i contrat-ti di deposito titoli della BPM e di conto correntedi corrispondenza e servizi connessi della BNL -docc. 6, 16 MFD); la Banca d’Italia ha invitatol’ABI (v. provv. in data 3 dicembre 1994, n. 12, inBanca e Borsa, 1995, II, 393) a modificare talunedisposizioni contenute nei contratti tipo che inte-gravano gli estremi delle intese limitative dellaconcorrenza, con ciò riconoscendo che le racco-mandazioni rivolte alle imprese associate produ-cono effetti sul mercato e, quindi, direttamentenei confronti dei consumatori (né è rilevante, pernegare la natura di raccomandazione delle normebancarie uniformi, che la Corte di Giustizia CE,con sent. del 21 gennaio 1999, Foro it., IV, 130,pur in realtà implicitamente riconoscendo l’esi-stenza nel caso di specie di un’intesa tra imprese,abbia negato la violazione degli artt. 85, n. 1, e 86del Trattato CE da parte di alcune di queste nor-me riguardanti determinate operazioni bancarie);l’ABI, inoltre, come riferito dalla convenutaBPM, ha promosso un protocollo d’intesa con al-cune associazioni di consumatori e cioè negozia-zioni collettive per conto e nell’interesse delleimprese bancarie, il che dimostra che trattasi dischemi negoziali destinati ad essere recepiti dalleimprese associate nella propria attività negozialecon i consumatori e gli utenti.4) Il controllo di vessatorietà delle clausole im-pugnate (riguardanti il recesso unilaterale dellabanca, l’individuazione del foro competente ed iltrattamento dei dati personali) nei contratti nonstipulati da consumatori, identificate dall’attorecon i nn. 5 (art. 6, lett. c, delle norme BPM per iconti correnti di corrispondenza e servizi connes-si - mod. 2873, ed. 10/96 - doc. 5 MFD), 17 (art.19 delle norme BPM citate), 30 (art. 19, erronea-mente indicato come 18, dei contratti BPM di ne-goziazione, sottoscrizione, collocamento e rac-colta ordini concernenti valori mobiliari - mod.3785, ed. 9/96 - doc. 7), 38 (art. 28 delle normeBPM per il servizio delle cassette di sicurezza -mod. 3018, ed. 6/96 - doc. 9), 42 (punto 4 delladomanda BPM di finanziamento a medio termine- mod. 5057, ed. 11/96 - doc. 11), 47 (art. 8, com-ma 1, delle norme BF sulla prestazione dei servi-zi bancari e finanziari - mod. 072N01, dal 16 set-tembre 1996 - doc. 12), 57 (art. 17 delle normeBF citate).Ad avviso del MFD e del CCA la tutela generale-preventiva, qual è quella inibitoria previstadall’art. 1469 sexies c.c. rispetto alle condizionigenerali abusive, sarebbe ammissibile anche in-dipendentemente dalle limitazioni soggettive sta-bilite per la tutela individuale dall’art. 1469 bisss. c.c. che è riferita, formalmente, solo ai con-tratti di cui siano parti il consumatore («personafisica che agisce per scopi estranei all’attività im-prenditoriale o professionale eventualmente svol-

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

565I CONTRATTIn. 6/2000

Page 6: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

ta») ed il professionista («persona fisica o giuri-dica, pubblica o privata, che, nel quadro della suaattività imprenditoriale o professionale, utilizza ilcontratto...»).Tale assunto, a prescindere dal profilo concer-nente la legittimazione del MFD e del CCA adagire nell’interesse anche dei professionisti, nonè condivisibile in considerazione dell’intitolazio-ne («dei contratti del consumatore») della disci-plina in esame (v. capo XIV bis, tit. II, libro IVc.c.), delle ragioni ispiratrici della direttiva93/13/CE e della lettera dell’art. 1469 sexies c.c.che consente al giudice di inibire «l’uso dellecondizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensidel presente capo» (v. Trib. Palermo, 22 ottobre1997, in Foro it., 1997, 3387).Seguendo la diversa interpretazione, l’accogli-mento dell’azione inibitoria collettiva nei rappor-ti endocommerciali produrrebbe effetti anche sulpiano individuale, rispetto al quale, contradditto-riamente, non sarebbe invece ammessa la tutelaper il singolo professionista.Si sostiene anche che non avrebbe avuto senso,altrimenti, l’attribuzione della legittimazioneall’azione collettiva in questione alle «associa-zioni rappresentative dei consumatori e dei pro-fessionisti e (...) Camere di Commercio...» (art.1469 sexies, c.c.).Si può replicare, tuttavia, come già rilevato dalladottrina, che la legittimazione attiva delle asso-ciazioni di categoria dei professionisti all’azionecollettiva si giustifica in considerazione dell’inte-resse ad ottenere la cessazione degli atti di con-correnza sleale tra professionisti concorrenti che,per compensare l’uso di clausole inique nei con-fronti dei consumatori, potrebbero essere indottiad una sleale riduzione dei prezzi, così come l’in-teresse ad esercitare un’attività di stimolo e con-trollo sullo svolgimento dei rapporti concorren-ziali giustifica la legittimazione delle camere dicommercio.Si sostiene anche che la nozione di consumatoredovrebbe essere valutata con riferimento all’ef-fettiva debolezza del soggetto nel rapporto con-trattuale, sicché dovrebbe essere considerato tale,ed essere ammessa la tutela sia individuale checollettiva, anche colui che, pur essendo profes-sionista, non lo sia nello specifico ramo di attivitàcui si riferisce la contrattazione, cosa che si veri-fica normalmente nei rapporti con le banche.La denuncia di vessatorietà in esame con riguar-do a condizioni generali nell’ambito dei rapporticontrattuali tra le imprese bancarie ed altri pro-fessionisti, non è ammissibile neanche da talepunto di vista, perché contraddittoria ed irrile-vante: se presuppone, come sembra, i concetti diprofessionista/consumatore e la loro reciproca di-stinzione, sarebbe volta ad ottenere un’interpre-tazione della nozione di consumatore (inteso co-me soggetto debole e meritevole di tutela controle pratiche negoziali abusive a prescindere daqualificazioni formali) che potrà essere rilevantese effettuata caso per caso nell’ambito del giudi-zio individuale-successivo (nel quale si potràcontrovertere sulla sussistenza delle condizionisoggettive stabilite dall’art. 1469 bis, commi 1-2,

c.c. per l’ammissibilità della tutela contro le pra-tiche negoziali abusive) ma non in quello collet-tivo ex art. 1469 sexies c.c., nel quale la qualifi-cazione soggettiva del consumatore (rectius, del-la categoria dei consumatori) come parte sostan-ziale del rapporto (e beneficiaria dell’ordine diinibitoria) è effettuata a livello generale ed astrat-to e precede il giudizio di vessatorietà delle sin-gole condizioni; qualora invece la denuncia inesame miri ad eliminare la distinzione soggettivain questione, allora l’infondatezza di tale prospet-tazione deriva dalle considerazioni già fatte.Pertanto, la domanda di inibitoria riguardante leclausole sopra menzionate riguardanti rapportinegoziali in cui siano parti soggetti non consu-matori dev’essere rigettata.5) La prova della vessatorietà con riguardo allealtre clausole impugnate (nei contratti in cui siaparte un consumatore).I convenuti hanno eccepito l’inammissibilità del-la domanda sotto il profilo della mancanza diprova in ordine alla vessatorietà delle clausoleimpugnate, cioè alla sussistenza «a carico delconsumatore [di] un significativo squilibrio deidiritti e degli obblighi derivanti dal contratto»(art. 1469 bis, comma 1, c.c.).L’eccezione è infondata. Si premette che la de-nuncia del MFD e del CCA riguarda un numerorilevante di clausole contrattuali standard (identi-ficate con sufficiente chiarezza) considerate dalpunto di vista dell’oggetto e degli effetti con spe-cifico ed argomentato riferimento alle ragioni perle quali è fatta valere la presunzione di vessato-rietà stabilita dagli artt. 1469 bis, comma 3, e1469 quinquies, comma 2, c.c. ovvero è dedottacaso per caso la violazione del principio di tra-sparenza (artt. 1469 ter, comma 2, e 1469 quaterc.c.) ovvero è richiamato, non essendo il giudicevincolato all’elenco («indicativo e non esaurien-te»): art. 3, n. 3, dir. 93/13/CE) delle clausole chesi presumono abusive, il significativo squilibriotra le parti dei diritti ed obblighi derivanti dalcontratto (art. 1469 bis, comma 1, c.c.).Tale riferimento consente di ritenere assolto, invia generale (salvo che per le clausole nn. 83-84),l’onere di allegazione che incombe all’attore insede inibitoria ex art. 1469 sexies c.c., nel cui par-ticolare ambito, trattandosi di una forma di tutelagenerale-preventiva, la vessatorietà è espressionedi un giudizio di carattere astratto più che un fat-to che deve essere dimostrato in concreto con ri-guardo alla dinamica e specificità del singolorapporto (a tale riguardo, la dottrina non ha man-cato di rilevare la sostanziale inutilizzabilità nelgiudizio ex art. 1469 sexies c.c. dei medesimi pa-rametri previsti e modellati con riferimento algiudizio individuale e, in particolare, di quelli in-dicati nell’art. 1469 ter, comma 1, c.c. - secondocui la vessatorietà è valutata «facendo riferimen-to alle circostanze esistenti al momento della (...)conclusione [del contratto]» -, nonostante che indetto giudizio il giudice inibisca «l’uso delle con-dizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi delpresente capo»). Inoltre, la rilevabilità d’ufficiodell’inefficacia della clausola «a vantaggio delconsumatore» (art. 1469 quinquies, comma 3,

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

566I CONTRATTIn. 6/2000

Page 7: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

c.c.) introduce un principio volto a facilitarel’adempimento dell’onere probatorio da parte delsingolo consumatore ma anche dell’ente colletti-vo che agisce nell’interesse della categoria deiconsumatori: in questo senso, eventuali carenzenell’allegazione dei profili di abusività con riferi-mento alle ipotesi tipiche considerate negli elen-chi contenuti negli artt. 1469 bis, comma 3, equinquies, comma 2, c.c. potranno essere colma-te dal giudice, fermo restando l’imprescindibileonere di parte di identificare con precisione leclausole impugnate.6) Le clausole impugnate. Premessa di metodo.Si ritiene opportuno, per comodità di esposizio-ne, di individuare le clausole impugnate secondol’ordine e la numerazione seguita dal MFD e diesaminarle, anziché in base alla provenienza ov-vero all’ordine numerico, per gruppi omogenei(ma talune sono riconducibili a più gruppi), in ba-se all’oggetto, agli effetti ed alle censure propo-ste.Si premette che dall’elenco delle clausole impu-gnate dev’essere espunta la clausola n. 35 (art.10, comma 3, delle norme BPM riguardanti ilservizio delle cassette di sicurezza), alla qualel’attore e l’interventore (che, rispettivamente, nelriepilogo a pagg. 4-17 della comparsa conclusio-nale e nella conclusionale del CCA, non vi ave-vano fatto riferimento) hanno rinunciato nel cor-so della discussione orale.7) Clausole sul recesso (nn. 8, 31, 48, 49, 78, 83,84).7 a) Cl. n. 8: art. 7, comma 6, delle norme BPMper i conti correnti di corrispondenza e serviziconnessi (mod. 2873, ed. 10/96 - doc. 5 MFD).«Salvo diverso accordo, e fermo restando quantodisposto nell’articolo precedente per l’ipotesi diapertura di credito o di sovvenzione, ad ognunadelle parti è sempre riservato il diritto di (...) re-cedere, in qualsiasi momento, con preavviso di 1giorno, dal contratto di conto corrente e dalla ine-rente convenzione di assegno».Il richiamato articolo precedente, nell’ambito divarie disposizioni relative all’apertura di credito,dispone anche che: «la banca ha la facoltà di re-cedere in qualsiasi momento, anche con comuni-cazione verbale, dall’apertura di credito, ancor-ché concessa a tempo determinato (...); per il pa-gamento di quanto dovuto sarà dato al correnti-sta, con lettera racc., un preavviso non inferiore a1 giorno. Qualora il correntista rivesta la qualifi-ca di consumatore (...) la banca ha la facoltà di re-cedere dall’apertura di credito a tempo indeter-minato, di ridurla o di sospenderla, al ricorrere diun giustificato motivo, ovvero con un preavvisonon inferiore a 15 giorni; nel caso di apertura dicredito a tempo determinato la banca ha facoltàdi recedere, di ridurre o di sospendere l’affida-mento al ricorrere di una giusta causa. Per il pa-gamento di quanto dovuto sarà dato al correnti-sta, con lettera racc., un preavviso di almeno 15giorni» (art. 6, lett. c).Il primo problema che si pone è di comprendereil senso del richiamo alla norma sull’apertura dicredito, stante la diversità della disciplina sul re-cesso (che, nell’art. 7, è ad nutum mentre nell’art.

6 deve essere preceduto, nell’ambito dei contrat-ti con i consumatori, dal preavviso, salvo che sus-sista un giustificato motivo): il rinvio richiamaanche la disciplina sul recesso di cui all’art. 6 lett.c) e la distinzione ivi contenuta tra i contratti sti-pulati con i consumatori ed i professionisti?L’equivocità e non trasparenza della clausola (art.1469 quater c.c.), accentuata dalla difesa BPM(che, con considerazioni che attengono al conte-nuto intrinseco dell’impugnato art. 7, comma 6,difende la clausola contestando la vessatorietàdel recesso ad nutum: v. pag. 37 della conclusio-nale), è essa stessa fonte di squilibrio tra le partied iniquità sostanziale aggravando l’asimmetriainformativa già presente nei contratti per adesio-ne: la conseguenza che se ne deve trarre nell’am-bito del procedimento collettivo, finalizzato aduna tutela di carattere essenzialmente preventivo,è l’inibitoria dell’uso della stessa.Né può obiettarsi che effetto dell’intrasparenzadovrebbe essere solo quello di dare ingresso aduna valutazione dello squilibrio, con la possibi-lità per il consumatore di compensare, medianteun’interpretazione adeguatrice (art. 1469 quater,comma 2, c.c.), lo svantaggio determinatodall’oscura redazione della clausola con altrivantaggi derivanti dall’intero programma nego-ziale, avendo riguardo alla natura del bene o delservizio oggetto del contratto, ad altre circostan-ze del caso concreto ovvero alla stessa contratta-zione della clausola (art. 1469 ter, comma 1 e 4,c.c.).Tale orientamento può essere condiviso nell’am-bito del giudizio individuale-successivo, nel qua-le il consumatore può far valere il suo interessealla conservazione della pur oscura clausola inforza di un’interpretatio contra proferentem manon in quello collettivo ex art. 1469 sexies c.c., ilcui scopo, realizzato dall’inibitoria preventiva, èdi contrastare la diffusione delle clausole abusi-ve, potenzialmente dannose nei confronti di tuttii consumatori, anticipatamente rispetto alla loroinserzione nei contratti individuali (si è detto indottrina che, ai fini della valutazione di vessato-rietà, la comprensibilità del testo contrattualedev’essere dal giudice considerata in modo di-verso nel giudizio individuale ed in quello collet-tivo: nel primo avendo riguardo al consumatore«medio», nel secondo a quello «meno avvedu-to»).Tale conclusione rende irrilevante l’esame deimotivi di censura della clausola con riferimentoagli altri parametri di valutazione della vessato-rietà, indicati nell’art. 1469 bis, comma 1 e 3, n.8, c.c.7 b) Cl n. 31: domanda BPM di concessione di fi-do (mod. 3385, ed. 3/94 - doc. 8).«Il sottoscritto (...) dichiara di accettare integral-mente le seguenti clausole: (...) 2) facoltà dellabanca di revocare in qualsiasi momento la con-cessione con conseguente immediata sospensio-ne dell’utilizzo e con il diritto di pretendere l’im-mediato rimborso di quanto dovuto per capitale,interessi e spese» (v. p. 6, n. 2, della domanda inquestione).Il parametro di riferimento per la valutazione

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

567I CONTRATTIn. 6/2000

Page 8: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

concernente la vessatorietà o meno della clausolaè visto nel significativo squilibrio dei diritti e de-gli obblighi derivanti dal contratto nei confrontidel consumatore (art. 1469 bis, comma 1, c.c.) enella violazione dell’art. 1469 bis, comma 3, n. 8,c.c. (che presume la vessatorietà delle clausoleche consentono «al professionista di recedere dacontratti a tempo indeterminato senza un ragio-nevole preavviso, tranne nel caso di giusta cau-sa»).Trattandosi di recesso ad nutum della banca sen-za preavviso ed a prescindere da un giustificatomotivo, la clausola è vessatoria senza possibilitàdi invocare utilmente la previsione dell’art. 1469bis, comma 4, n. 1, c.c. che, nei contratti aventiad oggetto la prestazione di servizi finanziari atempo indeterminato (quali, in gran parte, sonoquelli bancari), in deroga al citato art. 1469 bis,comma 3, n. 8, c.c., consente al professionista di«recedere, qualora vi sia un giustificato motivo,senza preavviso, dandone immediata comunica-zione al consumatore», nè è condivisibile il tau-tologico e generico rilievo della difesa BPM se-condo cui la vessatorietà dovrebbe essere esclusain considerazione della natura del servizio presta-to dalla banca.7 c) Cl. n. 48: art. 8, comma 2, delle norme BFsulla prestazione dei servizi bancari e finanziari(mod. 072N01 del 16 settembre 1996 - doc. 12).«[Le aperture di credito che la banca ritenesseeventualmente di concedere al cliente sono sog-gette alle seguenti statuizioni: (...) la banca ha lafacoltà di recedere in qualsiasi momento (...)].Qualora il cliente sia un consumatore ai sensi delsecondo comma dell’art. 1469 bis c.c. (...) per ilrecesso, la riduzione o la sospensione dell’aper-tura di credito a tempo indeterminato dovrà esse-re dato un preavviso non inferiore a due giorni,salvo che ricorra un giustificato motivo; in tutti icasi dovrà essere data immediata comunicazioneal consumatore».Il parametro di riferimento è indicato ancoranell’art. 1469 bis, commi 1, 3 n. 8, 4 n. 1, c.c. Lacensura è fondata. L’alternativa (che è a fonda-mento della legittima facoltà di recesso della ban-ca, ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 4, n. 1, c.c.)tra preavviso e giustificato motivo è qui solo ap-parente, in considerazione dell’eccessiva ristret-tezza del termine (due giorni) entro il quale puòessere dato il preavviso senza motivazione (l’art.1845, comma 3, c.c. stabilisce che, in mancanzadi contrattazione, il termine di preavviso è diquindici giorni e, nel caso dei contratti per ade-sione, non può ravvisarsi alcuna contrattazioneche giustifichi la predetta riduzione del terminené può ravvisarsi un uso normativo in tal senso).Il formale rispetto della lettera della norma sopracitata non esclude la vessatorietà in considerazio-ne dell’incongruo svantaggio che ne deriva alconsumatore e, quindi, del significativo squili-brio dei diritti e degli obblighi derivanti dal con-tratto, ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 1, c.c.7 d) Cl. n. 49: art. 9 delle norme BF sulla presta-zione dei servizi bancari e finanziari (doc. 12).«Salvo diverso accordo, e fermo restando quantodisposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di

apertura di credito o di sovvenzione, ad ognunadelle parti è sempre riservato il diritto di recedereda tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momen-to, con il preavviso di un giorno oppure per ungiustificato motivo dandone immediata comuni-cazione alla controparte».Identico è il parametro di riferimento della cen-sura di vessatorietà (art. 1469 bis, comma 1 e 3,n. 8, c.c.). Anche qui la clausola, la cui equivocitànel richiamo alla norma sull’apertura di credito èaccentuata dalla difesa della BF (v. pag. 42 dellaconclusionale), è vessatoria per le ragioni espres-se sia al punto 7a) che al punto 7c) (ove è esami-nato l’art. 8 richiamato dall’art. 9 in commento).Né a diverse conclusioni può condurre il rilievoche il recesso è consentito ad entrambe le parti:l’irragionevolezza del termine di preavviso (inmancanza di un giustificato motivo) rende inope-rante la deroga ex art. 1469 bis, comma 4, n. 1,c.c. ed automaticamente vessatoria la clausola;inoltre, la bilateralità del recesso non è sufficien-te, in sede di rimedio inibitorio generale-preven-tivo, a superare lo squilibrio tra le parti che è ac-centuato dalla previsione della facoltà di recessodel professionista modellata nei modi previstidalla clausola in esame.7 e) Cl. n. 78: art. 7, comma 7, delle norme ABIrelative al conto corrente di corrispondenza aservizi connessi (v. contratti bancari tipo, p. 15 -doc. 15 MFD) che, nel nuovo testo, corrispondeall’art. 7, comma 6 (doc. 2 all. ABI).La clausola qui impugnata può essere così identi-ficata nel senso proposto dall’ABI (a pagg. 23/24della comparsa di risposta e 17 della conclusio-nale) e non contestato dal MFD né dal CCA, an-che in considerazione del fatto che il MFD ha di-stinto questa ipotesi (riguardante il recesso dellabanca nei contratti di conto corrente) da quellasuccessiva del recesso nel contratto di apertura dicredito in conto corrente (v. cl. n. 83).La norma stabilisce che: «Salvo diverso accordo,e fermo restando quanto disposto nell’articoloprecedente per l’ipotesi di apertura di credito o disovvenzione, ad ognuno delle parti è sempre ri-servato il diritto di (...) recedere, in qualsiasi mo-mento, con preavviso di un giorno, dal contrattodi conto corrente e dalla inerente convenzione diassegno»; il precedente art. 6 contiene, tra le va-rie disposizioni, anche la seguente: «la banca hala facoltà di recedere in qualsiasi momento, an-che con comunicazione verbale, dall’apertura dicredito, ancorché concessa a tempo determinato(...); per il pagamento di quanto dovuto sarà datoal correntista, con lettera raccomandata, unpreavviso non inferiore a ... giorni. Qualora ilcorrentista rivesta la qualifica di consumatore(...), la banca ha facoltà di recedere dall’aperturadi credito a tempo indeterminato secondo le mo-dalità sopra indicate; nel caso di apertura di cre-dito a tempo determinato la banca ha facoltà direcedere (...) al ricorrere di una giusta causa. Peril pagamento di quanto dovuto sarà dato al cor-rentista, con lettera raccomandata, un preavvisodi ... giorni (...)» (v. lett. c, modif. con circ. ABIdel 23 febbraio 1996/serie legale n. 17 - doc.13/MFD).

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

568I CONTRATTIn. 6/2000

Page 9: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

I parametri di valutazione sono identici a quelliindicati a proposito delle clausole precedenti (art.1469 bis, comma 1, 3 n. 8, 4 n. 1, c.c.).Si deve premettere che per effetto della citata cir-colare ABI del 1996 è venuta meno la distinzionetra il recesso nel contratto a tempo determinato(per il quale è ora prevista la necessità della giu-sta causa, conformemente all’art. 1845, comma1, c.c., il che fa escludere la vessatorietà trattan-dosi di norma riproduttiva di disposizioni di leg-ge, ai sensi dell’art. 1469 ter, comma 3, c.c.) ed inquello a tempo indeterminato.Con riguardo a quest’ultimo, la clausola non puòsuperare positivamente il vaglio ex art. 1469 bis ess. c.c. Il richiamo all’art. 6 rende la clausolaequivoca per le ragioni e con le conseguenzespiegate nel punto 7a). Ad identica conclusionedi vessatorietà si giunge anche interpretando il ri-chiamo come recettizio, cioè ritenendo operanteper il recesso dal contratto di conto corrente la di-stinzione (introdotta per l’apertura di credito dal-la lett. c del cit. art. 6) tra contratti in cui sia par-te un professionista ovvero un consumatore.La tesi dell’ABI secondo cui essa sarebbe ripro-duttiva dell’art. 1845, comma 3, c.c., che autoriz-zerebbe il recesso ad nutum, non è condivisibile.Tale norma condiziona il recesso al preavviso(nel termine negoziato dalle parti ovvero di quin-dici giorni) ma questo è necessario e non può es-sere omesso, come invece fa la clausola impu-gnata (ove il preavviso è riferito al diverso effet-to del pagamento di quanto dovuto dal correnti-sta), tranne il caso in cui sussista un giustificatomotivo, ipotesi di cui la nuova formulazione del-la predetta clausola (riportata in neretto tra virgo-lette nella circolare del 1996 cit.) non fa espressamenzione.Sull’irrilevanza della bilateralità del recesso, sirinvia alle considerazioni espresse al punto 7 d).7 f) Cl. n. 83: art. 4, comma 1, delle norme ABIrelative all’apertura di credito in conto corrente(contratti bancari-tipo del 1986, p. 113 - doc. 15).7 g) Cl. 84: art. 6 delle norme ABI relativeall’apertura di credito in conto corrente (contrat-ti bancari-tipo del 1986, p. 114 - doc. 15).L’ABI ha dedotto (in tal senso vedi anche la circ.28 dicembre 1994 - doc. 3/ABI) che tali clausole(concernenti, rispettivamente, il recesso dellabanca immotivato e quello determinato dall’ina-dempimento del cliente) riguardano condizionigenerali relative al contratto di apertura di credi-to in conto corrente non più in vigore da molti an-ni, essendo l’apertura di credito completamentedisciplinata nel citato art. 6 delle norme sul contocorrente (v. clausola n. 78). Nulla hanno obietta-to il MFD ed il CCA, sicché l’impugnazionedev’essere rigettata, in mancanza di un dimostra-to interesse attuale all’azione. Generico ed inido-neo ad identificare con sufficiente chiarezza ulte-riori clausole impugnante è il riferimento delMFD, nell’ambito della clausola n. 83, ad altri(cioè diversi rispetto all’art. 4, comma 1 cit.) «ar-ticoli corrispondenti negli altri contratti di aper-tura di credito» (v. p. 30 della citazione e 41 del-la conclusionale MFD).

8) Clausole che hanno per oggetto o produconol’effetto di esonerare o limitare la responsabilitàdella banca (nn. 16, 24, 32, 39, 41, 42, 51, 52, 72)e in caso di smarrimento di assegni (nn. 2, 58).8 a) Cl. n. 16: art. 18, comma 2, delle normeBPM per i conti correnti di corrispondenza e ser-vizi connessi (doc. 5).La clausola - «In assenza di particolari istruzionidel correntista, le modalità di esecuzione degliincarichi assunti sono determinate dalla banca te-nendo conto della natura degli stessi e delle pro-cedure più idonee nell’ambito della propria orga-nizzazione» - è impugnata perché avrebbe l’indi-retto effetto di determinare una potenziale limita-zione di responsabilità dell’azienda di credito neiconfronti del cliente, rilevante ai sensi dell’art.1469 bis, comma 1 e 3, nn. 2 (che esclude o limi-ta le azioni del consumatore in caso di inadempi-mento del professionista: v. art. 1469 quinquies,comma 2, n. 2, c.c.), 4 (che subordina l’esecuzio-ne della prestazione del professionista a condi-zioni il cui adempimento dipende dalla sua vo-lontà), 15 (che limita la responsabilità diquest’ultimo), 16 (che limita o esclude l’opponi-bilità dell’eccezione di inadempimento da partedel consumatore), 18 (che limita i poteri difensi-vi di quest’ultimo nei confronti del professioni-sta) e, si può aggiungere, n. 14 (che riserva alprofessionista il potere di accertare il proprioadempimento o di interpretare il contratto).La censura è fondata. La norma, nella sua equi-voca formulazione (che ne autorizza lo scrutinioanche ai sensi dell’art. 1469 quater c.c.) ha l’ef-fetto di rimettere genericamente allo stesso debi-tore la determinazione del parametro di riferi-mento per la valutazione del proprio comporta-mento (in termini di adempimento/inadempimen-to della prestazione). La genericità del riferimen-to alla natura degli incarichi ed alla organizzazio-ne interna della banca non consente di ritenereconferente il richiamo, effettuato dalla difesaBPM, alla natura del servizio bancario, ai sensidell’art. 1469 ter, comma 1, c.c.8 b) Cl. n. 24: art. 1, comma 4, del modulo di do-manda allegata ai contratti BPM di negoziazio-ne, sottoscrizione, collocamento e raccolta ordi-ni concernenti valori mobiliari (mod. 3785, ed.9/96 - doc. 7).La norma, la cui censura è fondata, è la seguente:«È facoltà della banca non eseguire l’ordine con-ferito dal cliente, dandone immediata comunica-zione al cliente stesso».Il parametro di riferimento è indicato nell’art.1469 bis, comma 1 e 3, nn. 4 e 11 (che riguarda laclausola che consente al professionista di modifi-care unilateralmente le condizioni contrattualisenza un giustificato motivo), oltre ai già citatinn. 15, 16 e 18 e 1469 quinquies, comma 2, n. 2,c.c.La clausola affida all’unilaterale volontà dellabanca l’adempimento del contratto, nell’ambitodel quale essa assume l’incarico di «negoziare ivalori mobiliari di cui agli ordini di compraven-dita ... sottoscrivere i valori mobiliari ... di cuiagli ordini ... raccogliere (...) ordini di acquisto edi vendita di valori mobiliari» (v. premessa dello

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

569I CONTRATTIn. 6/2000

Page 10: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

schema di contratto in questione) e, inoltre, difet-ta di chiarezza (art. 1469 quater c.c.) non specifi-cando in quali condizioni, per quali motivi ed invirtù di quali criteri la banca possa decidere di av-valersi della facoltà di non eseguire gli ordini. Néè condivisibile il rilievo della difesa BPM, secon-do cui nessun preesistente obbligo contrattuale visarebbe per la banca e la predetta facoltà altronon sarebbe che espressione del generale princi-pio di libertà contrattuale. Il vincolo contrattualedal quale sorge l’obbligo della banca di negozia-re, sottoscrivere e raccogliere gli ordini, nascenel momento in cui il cliente le ha affidato l’inca-rico, come si evince dal seguente testo contrat-tuale: «premesso che (...) ho/abbiamo preso com-pleta cognizione delle norme contrattuali qui diseguito riportate che dichiaro/dichiariamo di ac-cettare integralmente; vi conferisco/conferiamol’incarico di (...) Prendo/Prendiamo atto che unesemplare del presente contratto mi/ci viene rila-sciato debitamente sottoscritto)».8 c) Cl. n. 32: art. 3, comma 2, delle norme BPMper il servizio delle cassette di sicurezza (mod.3018, ed. 6/96 - doc. 9).8 d) Cl. n. 39: dichiarazione integrativa allegataal contratto BPM per il servizio delle cassette disicurezza (doc. 9).8 e) Cl. n. 72: art. 3, comma 2, delle norme ABIper il servizio delle cassette di sicurezza (circ.ABI serie legale n. 40 del 27 novembre 1995 -doc. 14).«Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la bancafosse tenuta ad un risarcimento verso l’utente, es-sa non lo rimborserà che del danno comprovatoed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del va-lore di affezione e tenuto conto di quanto dispo-sto all’art. 2», a norma del quale: «L’utente è te-nuto a dichiarare il massimale assicurativo ade-guato a coprire il rischio della banca medesimaper il risarcimento dei danni che dovessero even-tualmente derivare all’utente dalla sottoscrizione,dal danneggiamento o dalla distruzione delle co-se contenute nella cassetta»; dichiarazione inte-grativa: «Prendo atto che avrete titolo per richie-derci il risarcimento di eventuali danni da voi su-biti in conseguenza della mancata corrisponden-za del massimale da me indicato all’effettivo va-lore delle cose contenute nella cassetta».La clausola - censurata con riferimento ai para-metri di cui all’art. 1469 bis, comma 1 e 3, nn. 2,16, 18 (e, si può aggiungere, all’art. 1469 quin-quies, comma 2, n. 2) c.c. - è stata in tal sensomodificata dall’ABI nel 1995 allo scopo di ade-guarla all’indirizzo giurisprudenziale (v. Cass. 7maggio 1992, n. 5421 e 12 maggio 1992, n. 5617,Foro it., 1993, 879; 1° luglio 1994, n. 6625, ivi,1994, 3422) che aveva affermato il seguente prin-cipio: «Con riguardo al contratto bancario ine-rente al servizio delle cassette di sicurezza, laclausola, che contempli la concessione dell’usodella cassetta per la custodia di cose di valore noneccedente un determinato ammontare, facendocarico al cliente di non inserirvi beni di valorecomplessivamente superiore, e che, correlativa-mente, neghi oltre detto ammontare la responsa-bilità della banca per la perdita dei beni medesi-

mi, lasciando sul cliente gli effetti pregiudizievo-li ulteriori, integra un patto limitativo nondell’oggetto del contratto, ma del debito risarci-torio della banca, in quanto, a fronte dell’inadem-pimento di essa all’obbligo di tutelare il contenu-to della cassetta (obbligo svincolato da quel valo-re, alla stregua della segretezza delle operazionidell’utente), fissa un massimale all’entità deldanno dovuto in dipendenza dell’inadempimentostesso. Tale clausola, pertanto, è soggetta alle di-sposizioni dell’art. 1229, comma 1, c.c. in temadi nullità dell’esclusione o delimitazione conven-zionale della responsabilità per i casi di dolo ocolpa grave».La nuova norma, secondo l’ABI, avrebbe l’effet-to di porre a carico del cliente, il quale sarebbepur sempre libero di utilizzare senza limiti la cas-setta ed avrebbe diritto al risarcimento integraledel danno ai sensi dell’art. 1839 c.c., l’obbligo didichiarare la misura della copertura assicurativache, a suo avviso, la banca dovrebbe attivare pergarantirsi nel caso fosse tenuta al risarcimentodei danni conseguenti alla sottrazione, danneg-giamento o distruzione delle cose contenute nellacassetta; qualora la banca fosse tenuta a pagareimporti maggiori di quelli per i quali si era assi-curata, potrebbe rivalersi in via riconvenzionalenei confronti del cliente per la differenza fra ildanno quantificato dal giudice ed il massimaleassicurato individuato secondo le erronee infor-mazioni rese dal cliente.A parte i dubbi sulla conformità del nuovo testodella clausola (la quale premette che la banca ri-sarcirà il danno comprovato ed obiettivo ma pre-cisa «tenuto conto di quanto disposto all’art. 2»cioè della dichiarazione del cliente in ordine almassimale assicurato) all’intento espresso dallacircolare ABI cit., il che ne autorizzerebbe la cen-sura anche sotto il profilo del difetto di trasparen-za (art. 1469 quater c.c.), non sembra, tuttavia,che tale modifica possa far superare i profili di il-liceità già evidenziati dalla giurisprudenza. Nonpuò essere negato, infatti, che identico è l’effettodi realizzare una limitazione convenzionale deidanni e della responsabilità della banca nei con-fronti del consumatore (nell’ambito di un servi-zio, qual è quello delle cassette di sicurezza, alcui schema legale tipico è estraneo il collega-mento tra il corrispettivo ed il rischio assunto dal-la banca: nel modulo della predetta dichiarazioneintegrativa si prevede invece una variazione delcanone in relazione al massimale dichiarato) e dideterminare a carico del consumatore, con riferi-mento ai parametri normativi sopra citati, un si-gnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighicontrattuali che, indipendentemente dall’even-tuale invalidità della clausola, è sufficiente a far-la considerare vessatoria.8 f) Cl. n. 41: punto 3 dello schema di domandaBPM di finanziamento ipotecario (mod. 3618, ed.11/96 - doc. 10).«il/i sottoscritto/i (...) autorizza/no irrevocabil-mente la Banca Popolare di Milano al trattamen-to dei dati relativi sia a tutti i rapporti di affida-mento/finanziamento, nonché eventuali carte dicredito (...) Acconsente altresì che a tali dati ac-

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

570I CONTRATTIn. 6/2000

Page 11: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

cedano (...) in genere i soggetti economici che nefacessero richiesta (...)».La censura è fondata nell’ambito dei contratti coni consumatori. La clausola ha l’effetto di obbliga-re il cliente a consentire, ed in modo irrevocabile,il trattamento dei propri dati personali (qualun-que siano e per qualunque scopo) a pena di nonpoter concludere il contratto: l’effetto è di deter-minare un significativo squilibrio ai danni delconsumatore (art. 1469 bis, comma 1, c.c.) e di li-mitare potenzialmente i diritti del consumatore ela responsabilità dell’impresa bancaria (art. 1469bis, comma 3, nn. 2, 14, 15, 16, 18, 1469 quin-quies, comma 2, n. 2 c.c.), anche in violazionedelle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 675 del31 dicembre 1996 (v. art. 11 ss.).8 g) Cl. 51: art. 11 delle norme contrattuali BFsulla prestazione dei servizi bancari e finanziari(doc. 12).La clausola - «Le comunicazioni e gli ordini delcliente hanno corso a suo rischio, per ogni conse-guenza derivante da errori, disguidi o ritardi nel-la trasmissione. La banca non assume alcuna re-sponsabilità per ogni conseguenza derivante daesecuzione di ordini o di operazioni che sia cau-sata da fatto di terzi o comunque non direttamen-te imputabile a dipendenti della banca» - introdu-ce, quanto alla prima parte, l’esonero della bancada responsabilità (che è attribuita sempre al clien-te) al ricorrere di eventi dannosi e, quanto alla se-conda, una limitazione di responsabilità, in viola-zione degli artt. 1228, 1229, comma 2, e 1717,comma 1, c.c. che stabiliscono la responsabilitàdel debitore per i fatti dolosi o colposi dei terzi dicui si avvale nell’adempimento dell’obbligazioneanche se non sono suoi dipendenti. La fondatezzadella censura si giustifica con riferimento ai para-metri di cui agli artt. 1469 bis, comma 1 e 3, nn.2, 14, 15, 16, 18 e, si può aggiungere, n. 17 (ri-guardante la clausola che consente al professioni-sta di sostituire a sé un terzo qualora risulti dimi-nuita la tutela dei diritti del consumatore) e 1469quinquies, comma 2, n. 2, c.c. La stessa ABI,inoltre, ha invitato le banche ad eliminare daipropri schemi contrattuali le clausole che produ-cono l’effetto di escludere la propria responsabi-lità per ogni conseguenza derivante generica-mente da eventi ad essa non imputabili, in con-trasto con il più rigoroso principio espressodall’art. 1218 c.c. che richiede, a quel fine, l’im-possibilità della prestazione derivante da causanon imputabile (v. circ. n. 739 del 3 febbraio1995 e del 1996 cit.).8 h) Cl. n. 52: art. 12, comma 1-4, delle normecontrattuali BF sulla prestazione dei servizi ban-cari e finanziari (doc. 12).«È in facoltà della banca assumere o meno gli in-carichi del cliente»: la vessatorietà della clausola,in considerazione anche della generalizzata ap-plicabilità a qualsiasi operazione bancaria, si giu-stifica per le ragioni espresse a proposito dellaclausola n. 24 (v. p. 8 b).«In relazione agli incarichi ricevuti dal cliente, labanca è autorizzata, ai sensi e per gli effettidell’art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell’esecuzio-ne dell’incarico da un proprio corrispondente, an-

che non bancario, non rispondendo dell’operatodel corrispondente a meno che non sia stata incolpa nella scelta di quest’ultimo»: la vessato-rietà si giustifica a causa della limitazione di re-sponsabilità della banca (rilevante con riferimen-to all’art. 1469 bis, comma 1 e 3, nn. 2, 15, 16,17, 18, c.c.) per l’inadempimento della personache la sostituisce al solo caso di colpa nella scel-ta di quest’ultima; né può ritenersi che la clauso-la riproduca disposizioni di legge (v. art. 1469ter, comma 3, c.c.), atteso che l’autorizzazioneche il mandante può dare al mandatario di farsisostituire, con la conseguente limitazione di re-sponsabilità di quest’ultimo (ai sensi dell’art.1717, comma 2, c.c.), presuppone che la relativaprevisione sia stata negoziata, il che non è in ca-so di condizioni generali di contratto unilateral-mente predisposte.«In assenza di istruzioni particolari del cliente, ilsistema di esecuzione degli ordini di pagamentoo di bonifico sarà determinato dalla banca in rela-zione alle procedure utilizzate nell’ambito dellapropria organizzazione»; «Col valersi dei servizidella banca si intendono senz’altro accettate dalcliente le norme e le condizioni da essa stabiliteper singoli servizi (...)»: la vessatorietà si giusti-fica per le ragioni già espresse a proposito dellaclausola n. 16 (v. p. 8 a) e, quanto al secondo ca-poverso, con riferimento anche agli artt. 1469bis, comma 3, n. 10 (che riguarda il diverso casoin cui il consumatore è vincolato a clausole chenon ha avuto la possibilità di conoscere primadella conclusione del contratto) e 1469 quin-quies, comma 2, n. 3, c.c.8 i) Cl. n. 2: art. 3, comma 2, delle norme BPMper i conti correnti di corrispondenza e serviziconnessi (doc. 5).8 l) Cl. n. 58: art. 18, comma 2, delle norme con-trattuali BF sulla prestazione dei servizi bancarie finanziari (doc. 12).La clausola è identica: «Il correntista è tenuto acustodire con ogni cura i moduli di assegni ed irelativi moduli di richiesta, restando responsabiledi ogni dannosa conseguenza che potesse risulta-re dalla perdita, dalla sottrazione o dall’uso abu-sivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdi-ta o sottrazione deve dare immediata comunica-zione alla banca (...)».La censura di vessatorietà, con riferimento ai pa-rametri di cui all’art. 1469 bis, comma 1 e 3, nn.2 (v. art. 1469 quinquies, comma 2, n. 2), 16, 18c.c., è fondata. La clausola collega la responsabi-lità della banca all’adempimento dell’onere delcliente di comunicare la perdita o la sottrazionedei moduli di assegno, con l’effetto di limitarlaqualora conseguenze dannose per il consumatorederivino da eventi alla stessa banca imputabili,nel qual caso (come, ad esempio, quello del pa-gamento di assegni contraffatti) nessuna rilevan-za diretta può assumere la mancata comunicazio-ne immediata, la cui generica previsione, peral-tro, è intrasparente (art. 1469 quater c.c.) inquanto lascia alla stessa banca di determinare iltempo utile entro il quale la comunicazione ètempestiva ed efficace e si presta ad essere inter-pretata nel senso di disconoscere preventivamen-

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

571I CONTRATTIn. 6/2000

Page 12: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

te la rilevanza di circostanze che possano giusti-ficare il ritardo nella comunicazione da parte delcliente.9) Cl. n. 23 di deroga alla competenza giurisdi-zionale (territoriale): art. 19 delle norme BPMrelative al contratto di deposito titoli (mod. 3657,ed 7/95 - doc. 6).«Per qualunque controversia foro elettivo perchiamare in giudizio la banca è quello nella cuicircoscrizione si trova la dipendenza della bancache ha effettuato l’operazione mentre quest’ulti-ma potrà chiamare in giudizio le altre parti a pro-pria insindacabile scelta, sia dinanzi al foro di cuisopra sia dinanzi al Foro di Milano».La vessatorietà della clausola in questione, chestabilisce come foro esclusivo della controversiatra la banca ed il consumatore un luogo poten-zialmente diverso da quello nel quale il consuma-tore ha la residenza o il domicilio elettivo, si giu-stifica con riferimento all’art. 1469 bis, comma 2,n. 19, c.c., alla cui disposizione anche l’ABI, nel-la circ. del 1996 cit., ha invitato le banche ad ade-guarsi (in senso conf., v. Trib. Palermo, 3 feb-braio 1999, Foro it., 1999, 2085; 2 giugno 1998,ivi, 358).10) Clausole sulle modificazioni unilaterali (n. 7,15, 37, 50, 52) o che vincolano il consumatore anorme che non conosce (n. 40).10 a) Cl. n. 7: art. 7, comma 3, seconda parte,delle norme BPM per i conti correnti di corri-spondenza e servizi connessi (doc. 5).«Qualora l’interesse sia indicizzato, la modificasfavorevole al correntista derivante dalla modifi-ca del parametro pattuito, non è soggetta all’ob-bligo di comunicazione al cliente (...)».La clausola è stata censurata e la vessatorietà sigiustifica per l’esclusione dell’obbligo di comu-nicazione al consumatore delle variazioni sfavo-revoli del tasso indicizzato di interesse. Non si di-scute qui dell’ammissibilità (riconosciuta, peral-tro «a condizione che le modalità di variazionesiano espressamente descritte», dall’ultimo com-ma dell’art. 1469 bis c.c.) della modifica del tas-so di interesse per effetto delle variazioni dell’in-dice di riferimento cui sia agganciato (nel qualcaso la modifica non è subordinata alla sussisten-za di un giustificato motivo, com’è invece previ-sto in generale, in materia di tassi e condizionieconomiche del rapporto, dall’art. 1469 bis, com-ma 5, c.c.). Tuttavia, la mancata comunicazioneaggrava a carico del consumatore lo squilibriodelle posizioni contrattuali delle parti (art. 1469bis, comma 1, c.c.), in considerazione del vantag-gio di cui indubbiamente gode l’azienda di credi-to nella possibilità di venire a conoscenza dellevariazioni dell’indice di riferimento: tale squili-brio, dal quale può risultare una compressione(rilevante con riferimento anche ai parametri dicui ai nn. 12, 13 - che riguardano le clausole checonsentono al professionista di modificare unila-teralmente il prezzo del bene o servizio - e 18 giàcitato della lista) dei diritti di difesa del cliente(che voglia, ad esempio, muovere contestazioniovvero recedere tempestivamente dal rapporto),dev’essere compensato dall’obbligo di informa-zione che è espressione del principio generale di

buona fede ben conosciuto dal legislatore in ma-teria bancaria (v. artt. 118, comma 1, del t.u. n.385 del 1° settembre 1993 e 1469 bis, comma 5,c.c.; è significativo che la Corte di giustizia CE,21 gennaio 1999 cit. al punto 3, con riguardo allaclausola che, nell’apertura di credito in contocorrente, consente alle banche di modificare iltasso d’interesse mediante affissione nei proprilocali, ha considerato opportuno che le bancheprevedano forme di comunicazione più idonee).10 b) Cl. n. 15: art. 16 delle norme BPM citatesub 10 a).«La banca si riserva la facoltà di modificare lepresenti “Norme” nel caso in cui si rendesse ne-cessario adeguarle a nuove disposizioni di leggeovvero a proprie necessità organizzative. Le co-municazioni relative saranno validamente fattedalla banca mediante lettera semplice all’ultimoindirizzo indicato dal correntista ed entreranno invigore con la decorrenza indicata in tale comuni-cazione, fermo restando la possibilità da parte delcorrentista di recedere dal contratto entro 15 gior-ni dal ricevimento della comunicazione. La ban-ca si riserva la facoltà di modificare le condizionieconomiche applicate ai rapporti regolati in con-to corrente, rispettando, in caso di variazioni insenso sfavorevole al correntista, le prescrizionidel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385e delle relative disposizioni di attuazione».La clausola è vessatoria sia nella prima parte, chedisciplina le modifiche unilaterali da parte dellabanca delle condizioni giuridico-normative delrapporto, che nella seconda, che riguarda le mo-difiche economiche (cioè il tasso di interesse el’importo originariamente convenuto degli altrioneri relativi alla prestazione finanziaria).La prima parte, nel consentire la modifica incon-dizionata, senza un giustificato motivo, è in con-trasto con l’art. 1469 bis, comma 4, n. 2, c.c., che,in deroga al n. 11 della lista, per i contratti aventiad oggetto la prestazione di servizi finanziari atempo indeterminato, stabilisce che il professio-nista può «modificare, qualora sussista un giusti-ficato motivo, le condizioni del contratto (...)»;inoltre, è censurabile per le ragioni già espresse(v. p. 8 a, 8 h/3) a proposito del generico riferi-mento alle «proprie necessità organizzative».La seconda, nel subordinare la modifica alle soleprescrizioni formali (peraltro non specificamenterichiamate) del d.lgs. n. 385 del 1993 - i cui artt.117, comma 5 e 118, comma 2 e 3, stabilisconoche il ius variandi deve essere previsto nel con-tratto con clausola specificamente approvata eche le variazioni sfavorevoli devono essere co-municate al cliente il quale ha diritto di recedereentro quindici giorni (cfr. artt. 124, comma 2 e 4,del d.lgs. cit.) - è in contrasto con l’art. 1469 bis,comma 5, c.c. che, in deroga ai nn. 12 e 13 dellalista, consente al professionista finanziario di«modificare, senza preavviso, sempreché vi siaun giustificato motivo (...) il tasso di interesse ol’importo di qualunque altro onere relativo allaprestazione finanziaria originariamente convenu-ti, dandone immediata comunicazione al consu-matore (...)» (anche l’ABI, del resto, ha invitatole aziende di credito ad espungere dai propri for-

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

572I CONTRATTIn. 6/2000

Page 13: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

mulari le clausole che riservano alla banca la fa-coltà meramente potestativa di modificare le nor-me che disciplinano il rapporto contrattuale: v.circ. del 1995 e 1996 cit.).10 c) Cl. n. 37: art. 27, comma 1-2, delle normeBPM per il servizio delle cassette di sicurezza(doc. 9).La vessatorietà di tale clausola, che è identica al-la precedente (v. p. 10 b), risulta con riferimentoai parametri di cui ai nn. 11 (che colpisce la clau-sola che consente al professionista di modificareunilateralmente le clausole del contratto «senzaun giustificato motivo indicato nel contratto stes-so»), 12 e 13 (che colpiscono quelle che consen-tono al professionista di modificare unilateral-mente il prezzo del bene o servizio) della listacontenuta nell’art. 1469 bis c.c. A tale conclusio-ne si giunge senza necessità di richiamare qui lederoghe stabilite dall’art. 1469 bis, comma 4 e 5,c.c. per il professionista finanziario, qualora si ri-tenga che il servizio offerto dall’azienda di credi-to nel contratto inerente al servizio delle cassettedi sicurezza non rientri nella nozione di «presta-zione di servizi finanziari» (che sarebbe invecequella destinata a procurare al soggetto un finan-ziamento, tramite l’erogazione del credito, l’in-vestimento in prodotti finanziari od operazionianaloghe); interpretando, invece, la nozione dioperazione finanziaria come equivalente all’atti-vità bancaria in genere, l’abusività della clausolan. 37 si giustifica per le stesse ragioni già dette (v.p. 10 b) a proposito della clausola n. 15 (a soste-gno di tale interpretazione è l’art. 10, comma 3,del t.u. n. 385/93: «Le banche esercitano, oltreall’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria(...) nonché attività connesse o strumentali», il ri-ferimento generico, contenuto nel capo I del tito-lo VI del d.lgs. n. 385/1993, alle «operazioni eservizi bancari e finanziari» e l’art. 1, comma 2,lett. f, del d.lgs. cit. che, nell’elencare le «attivitàammesse al mutuo riconoscimento», comprendela «locazione di cassette di sicurezza».10 d) Cl. n. 50: art. 10 delle norme contrattualiBF sulla prestazione dei servizi bancari e finan-ziari (doc. 12).La clausola è vessatoria per le ragioni espresse alpunto 10 b) a proposito della clausola n. 15), allaquale è analoga (con la differenza che per la mo-difica delle condizioni normative del rapportonon è richiamata la necessità di adeguamento al-le modifiche legislative ovvero alle esigenze or-ganizzative della banca e, quanto alla comunica-zione al cliente, è ammessa la forma, che peraltronon garantisce il raggiungimento dello scopo,dell’esposizione dell’avviso nei locali della ban-ca).10 e) Cl. n. 40: punto 2 dello schema di domandaBPM di finanziamento ipotecario (doc. 10).La vessatorietà della clausola - «Il/i sottoscritto/iprende/ono atto che l’operazione sarà regolatasecondo le norme e le modalità in vigore pressola banca (...)» - si giustifica per intrasparenza (art.1469 quater c.c.) e con riferimento ai parametridi cui ai nn. 10 e 18 della lista contenuta nell’art.1469 bis, comma 3, c.c. (v. p. 8 h/cl. n. 52).11) Clausole che introducono rinunce, limitazio-

ni di eccezioni, inversioni d’onere o decadenzeper il consumatore (n. 32, 54, 56, 62, 66), anchesotto forma di clausole contenenti dichiarazionidel consumatore (n. 32, 39, 72) o attraverso l’ef-ficacia delle scritture contabili contro il consu-matore (n. 56, 66).11 a) Cl. n. 32: v. p. 8 c).11 b) Cl. n. 54: art. 15 delle norme contrattualiBF sulla prestazione dei servizi bancari e finan-ziari (doc. 12).«Gli eventuali reclami in merito alle operazionieffettuate dalla banca per conto del cliente do-vranno essere fatti da questo, per lettera o tele-gramma, appena in possesso della comunicazio-ne di esecuzione, a seconda che l’avviso gli siastato dato per lettera o telegramma. Trascorso iltempo ordinariamente occorrente per la ricezionedella lettera o del telegramma di reclamo, l’ope-rato della banca si intenderà approvato».La vessatorietà della clausola si giustifica, in re-lazione ai possibili effetti indiretti considerati dainn. 2, 14, 15, 16 e 18 della lista contenutanell’art. 1469 bis c.c. (cfr. art. 1469 quinquies,comma 2, n. 2, c.c.), a causa del significativosquilibrio che determina a carico del consumato-re, il quale deve inoltrare reclamo immediato, eda vantaggio della banca, la quale gode di un ter-mine discrezionale («ordinariamente occorren-te») trascorso il quale il proprio operato è consi-derato come approvato. La stessa ABI ha censu-rato le clausole che indicano un termine discre-zionale per un adempimento a carico della bancao per l’effetto di comunicazione alla stessa (v.circ. del 1995 e 1996 cit.).11 c) Cl. n. 56: art. 16, ult. comma, delle normeBF citate sub 11 b).«Gli estratti dei libri e delle altre scritture conta-bili della banca fanno piena prova nei confrontidel cliente».La vessatorietà della clausola, censurata anchedall’ABI (v. circ. del 1995 e 1996 cit.) e contrariaall’art. 2709 c.c. (secondo cui le scritture contabi-li dell’impresa fanno prova contro l’imprendito-re), si giustifica con riferimento all’evidente si-gnificativo squilibrio contrattuale che realizza trale parti ed ai parametri di cui ai nn. 2, 16 e 18 del-la lista. Né è condivisibile il rilievo secondo cui sitratterebbe di clausola riproduttiva di norma dilegge, cioè dell’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993(«La Banca d’Italia e le banche possono chiedereil decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633c.p.c. anche in base all’estratto conto, certificatoconforme alle scritture contabili da uno dei diri-genti della banca (...)»: è evidente che altro è laprova scritta con efficacia limitata ai fini dellapronuncia di un decreto ingiuntivo, altro è la pro-va legale costituita nei confronti del consumatoreda documenti di provenienza unilaterale dallabanca.11 d) Cl. n. 62: art. 27 delle norme BF citate sub11 b).«La banca non provvede ad inviare gli avvisi dimancata accettazione o di mancato pagamentodegli effetti e degli assegni, ma si limita a resti-tuire i titoli non appena in grado. Il correntista ri-nuncia a detti avvisi nonchè all’osservanza dei

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

573I CONTRATTIn. 6/2000

Page 14: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

termini di cui agli artt. 52 della legge sulla cam-biale e 47 della legge sull’assegno, anche neiconfronti degli eventuali portatori successivi».La vessatorietà si giustifica per l’effetto dellaclausola, non negoziata, di aggravare lo squili-brio delle parti e di limitare i diritti del consuma-tore (v. comma 1 e 3, n. 18, dell’art. 1469 bisc.c.), sotto il profilo, ad esempio, della conse-guente rinuncia imposta al cliente all’azione(prevista dall’ultimo comma degli artt. 52 del r.d.14 dicembre 1933, n. 1669 e 47 del r.d. 21 di-cembre 1933, n. 1736) di responsabilità verso labanca, nonché per la discrezionalità del termineper la restituzione dei titoli (v. p. 11 b).11 e) Cl. n. 66: art. 35 delle norme BF citate sub11 b).«L’addebito in conto delle somme prelevate vie-ne eseguito dalla banca in base alle registrazionieffettuate automaticamente dallo sportello auto-matico abilitato presso il quale è stato effettuatoil prelievo e documentate dal relativo “giornale difondo’’, le cui risultanze fanno piena ed esclusivaprova nei confronti del correntista, anche nel ca-so di eventuale rilascio di comunicazione scrittacontestuale a ciascun prelievo».La clausola in questione conferisce a determinatescritture contabili della banca (il giornale di fon-do degli apparecchi automatici) il valore di provalegale nei confronti del cliente: la vessatorietà sigiustifica per le ragioni già dette (v. p. 11 c/cl, n.56).11 f ) Clausole nn. 32, 39, 72, 56, 66: si rinvia, ri-spettivamente, ai punti 8 c), 8 d), 8 e), 11 c), 11 e).12) Clausole sull’anatocismo (n. 6, 59, 77).12 a) Cl. n. 6: art. 7, comma 2-3, delle normeBPM per i conti correnti di corrispondenza e ser-vizi connessi (doc. 5).«I conti che risultino, anche saltuariamente, debi-tori vengono chiusi contabilmente con periodi-cità trimestrale e cioè a fine marzo, giugno, set-tembre e dicembre di ogni anno applicando agliinteressi dovuti dal correntista ed alle spese ecommissioni previste dal comma precedente va-luta data di regolamento del conto, fermo restan-do che a fine d’anno, a norma del precedentecomma, saranno accreditati gli interessi dovutidalla banca e operate le ritenute fiscali di legge.Gli interessi (...) sono riconosciuti al correntista odallo stesso corrisposti (...) e producono a lorovolta interessi nella stessa misura».La vessatorietà della clausola è argomentata, inmodo condivisibile, nello squilibrio (rilevante exart. 1469 bis, comma 1, c.c.) che la diversità, nonnegoziata dalle parti, dei termini di chiusura delconto (trimestrale per i conti debitori ed annualeper quelli creditori) determina nei confronti delcliente, il quale è tenuto a corrispondere interessianatocistici capitalizzati trimestralmente mentrericeve dalla banca interessi capitalizzati annual-mente, squilibrio destinato ad aggravarsi per ef-fetto della maggior crescita che nel tempo subi-sce il debito per interessi del consumatore rispet-to a quello della banca.Né è condivisibile il rilievo che si tratterebbe diclausola insuscettibile di sindacato, ai sensidell’art. 1469 ter, comma 2, c.c., perché attinente

alla determinazione del corrispettivo, cioè delprezzo del servizio. Il controllo del giudice è in-vece ammissibile (v. Trib. Monza, 2 marzo 1999,Foro it., 1999, 1340) perché riguarda non la «de-terminazione dell’oggetto del contratto» ovverola «adeguatezza del corrispettivo» (come invecesi avrebbe se ad essere sindacata fosse, ad esem-pio, l’entità del tasso d’interesse ovvero la discre-panza tra tassi attivi e passivi) ma solo gli effettideterminati sul piano dell’equilibrio delle presta-zioni da un elemento accessorio, qual è quello ri-guardante la determinazione delle modalità an-che temporali di pagamento in relazione al mo-mento della capitalizzazione degli interessi.Qualora, invece, si ritenesse il contrario, allora laclausola dovrebbe essere censurata per intraspa-renza (artt. 1469 ter, comma 2 e quater c.c.) e ri-tenersi per ciò stesso vessatoria (non essendopossibile salvarla mediante un’interpretazioneadeguatrice, ai sensi dell’art. 1469 quater, com-ma 2, c.c.), in quanto ne risulterebbe mascheratala funzione di determinazione del prezzo, conl’effetto di aggirare il principio, strumentale aquello di trasparenza, della necessaria determina-zione nel contratto di tutte le condizioni econo-miche dell’operazione finanziaria (v., in tal sen-so, l’art. 117, comma 4 e 6, del d.lgs. n. 385/1993). Infatti, come è stato detto in dottrina, ben-ché l’effetto pratico sia in ogni caso quello di farconseguire alla banca gli interessi al medesimotasso annuo x1 (dove x1 è il valore risultante perl’effetto combinato del tasso annuo pattuito x edella capitalizzazione trimestrale), non si può ne-gare che per il cliente la formula contrattuale sot-topostagli dalla banca «gli interessi sono compu-tati al tasso x in ragione di anno e i conti si chiu-dono ogni tre mesi» è ben diversa da quella, mol-to più chiara, «gli interessi sono computati al tas-so x1 in ragione di anno».L’evidente squilibrio determinato dalla clausolain esame è stato riconosciuto anche dal legislato-re che, nel comma 2 dell’art. 120 del d.lgs. cit.(introdotto dall’art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n.342), ha disposto che: «Il CICR stabilisce moda-lità e criteri per la produzione di interessi sugli in-teressi maturati nelle operazioni poste in esserenell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendoin ogni caso che nelle operazioni in conto corren-te sia assicurata nei confronti della clientela lastessa periodicità nel conteggio degli interessi siadebitori che creditori» (a nulla rileva poi che lostesso legislatore, al comma 3 del nuovo testodell’art. 120 cit., abbia in via transitoria stabilitola validità ed efficacia delle clausole contenutenei contratti stipulati sino alla data di entrata invigore della delibera del CICR, atteso che, allascadenza di tale termine, determinato in cento-venti giorni dall’entrata in vigore del decreto, lesuddette clausole «debbano essere adeguate al di-sposto della menzionata delibera» e, in mancan-za, «divengano inefficaci»).L’affermazione di nullità della clausola in esameda parte della Cassazione - che ha negato l’esi-stenza di un uso normativo che giustifichi, ai sen-si dell’art. 1283 c.c., la deroga al principio secon-do cui gli interessi scaduti possano produrre ef-

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

574I CONTRATTIn. 6/2000

Page 15: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

fetti solo dal giorno della domanda giudiziale oper effetto di convenzione posteriore alla loroscadenza e sempre che si tratti di interessi dovutiper almeno sei mesi (v. sent. 16 marzo 1999, n.2374, in Guida al diritto, 1999, n. 13, 43; 17 apri-le 1999, n. 3845, Foro it., 1999, 1429; 11 novem-bre 1999, n. 12507) - non esclude e, anzi, in con-siderazione della perdurante esecuzione dellaclausola (inserita in condizioni generali di con-tratto in vigore ad ampia diffusione), aggrava ilgiudizio di vessatorietà che si è dato, rendendoquindi necessario l’ordine di inibitoria, ai sensidell’art. 1469 sexies c.c.In considerazione della rilevanza indiretta che, aifini del giudizio di abusività, assume la questioneinerente alla nullità della clausola in esame, è op-portuno dar conto di quell’orientamento (espres-so da Trib. Roma 14 aprile 1999 e 26 maggio1999, Foro it., 1999, 2370) che, discostandosidalle conclusioni della giurisprudenza di legitti-mità, la ritiene valida in quanto «in tema di contocorrente bancario, la capitalizzazione trimestraledegli interessi dovuti dal cliente alla banca, po-nendosi quale naturale conseguenza della perio-dica chiusura del conto alle scadenze pattuite, èlegittima fino all’estinzione del rapporto».Pur sorvolando sulla discutibile trasposizione nelconto corrente bancario (e nelle operazioni ban-carie regolate in conto corrente) delle norme sulconto corrente ordinario (e, in particolare,dell’art. 1831 c.c. riguardante la chiusura delconto, nonostante che l’art. 1857 c.c., nel richia-mare le norme del conto corrente ordinario appli-cabili nel conto corrente bancario, ometta dimenzionare proprio l’art. 1831), anche in consi-derazione delle differenze strutturali tra i duecontratti (nel primo, le partite di dare ed avere sicompensano progressivamente, il correntista puòdisporre in qualsiasi momento delle somme risul-tanti a suo credito e ciascuna parte può recederein ogni momento se il contratto è a tempo inde-terminato, nel secondo la chiusura periodica delconto è necessaria per rendere esigibile il saldo econsentire il recesso unilaterale), non si può ne-gare che l’effetto (ottenuto mediante un meccani-smo censurabile anche sotto il profilo della frodealla legge, ex art. 1344 c.c.) della pattuizione re-lativa alla chiusura del conto ogni tre mesi è dieludere (almeno nella parte in cui consente di an-dare al di sotto del limite minimo semestrale)l’applicazione di una norma pacificamente rite-nuta imperativa, qual è quella dell’art. 1283 c.c.,secondo cui, in mancanza di usi normativi diffor-mi, la cui esistenza è ormai affermata solo dalleaziende di credito, la convenzione anatocisticapuò essere conclusa soltanto dopo la maturazionedegli interessi ai quali essa si riferisce.12 b) Cl. n. 59: art. 20, comma 2, delle norme BFsulla prestazione dei servizi bancari e finanziari(doc. 12).La clausola, analoga alla n. 6), è vessatoria per leragioni espresse al punto 12 a).12 c) Cl. n. 77: art. 7, comma 1-2, delle normeABI relative al conto corrente di corrispondenza(v. contratti bancari-tipo del 1986, p. 11 ss.).La clausola censurata dal MFD e dal CCA è stata

modificata dall’ABI con circolare in data 3 feb-braio 1995 ed il nuovo testo, rispetto al qualedev’essere effettuato il giudizio di vessatorietà, èil seguente: «1. I rapporti di dare e avere relativia conti creditori vengono chiusi contabilmentecon la periodicità pattuita ed indicata nel moduloallegato (...) 2. I conti che risultino anche saltua-riamente debitori vengono chiusi contabilmentecon la periodicità pattuita ed indicata nel moduloallegato (...) 3. Gli interessi (...) sono riconosciu-ti al correntista o dallo stesso corrisposti nella mi-sura pattuita ed indicata nel modulo allegato eproducono a loro volta interessi nella stessa mi-sura».Nonostante il riferimento alla «periodicità pattui-ta», che farebbe escludere l’esistenza di una rac-comandazione o suggerimento dell’ABI alle ban-che nel senso di prevedere un termine diverso dicontabilizzazione degli interessi ed a prescinderedall’esistenza del predetto modulo allegato (nonprodotto in giudizio), la citata nota 2) richiama(con pieno effetto di raccomandazione nei con-fronti delle associate) il punto 12) della «Raccol-ta degli usi e consuetudini del settore del creditoaccertati su base nazionale, revisione 1990-1995» nel quale è prevista la capitalizzazione tri-mestrale degli interessi relativi ai conti correntidebitori.Pertanto, le ragioni di vessatorietà espresse alpunto 12 a) valgono anche per la presente clauso-la limitatamente al contenuto della predetta nota2) al comma 3 dell’articolo in esame.13) Clausole sulla garanzia patrimoniale dellabanca sui beni personali dei coniugi (nn. 14, 44).13 a) Cl. n. 14: art. 13, comma 3, delle normeBPM per i conti correnti di corrispondenza e ser-vizi connessi (doc. 5).13 b) Cl. n. 44: art. 5, comma 4, delle norme BFsulla prestazione dei servizi bancari e finanziari(doc. 12).«In deroga all’art. 190 c.c. la banca è espressa-mente autorizzata ad agire in via principale, anzi-ché sussidiaria, e per l’intero suo credito, sui be-ni personali di ciascuno dei coniugi cointestata-ri».La vessatorietà risulta dalla mancata negoziazio-ne di una clausola che determina a carico del con-sumatore un significativo squilibrio dei diritti edegli obblighi contrattuali (rilevante ai sensidell’art. 1469 bis, comma 1 e 3, n. 18, c.c.), inconsiderazione dell’inversione della regola lega-le, stabilita dall’art. 190 c.c., che consente al cre-ditore di agire sui beni personali dei coniugi soloin via sussidiaria (in caso di incapienza di quellicomuni) e nella misura della metà del credito.14) Clausole sul trattamento dei dati personali(n. 41) e che consentono la compensazione unila-terale (n. 4, 46).14 a) Cl. n. 41: si rinvia al punto 8 f).14 b) Cl. n. 4: art. 5, comma 3-4, delle normeBPM per i conti correnti di corrispondenza e ser-vizi connessi (doc. 5).«Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art.1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano ne-gativamente sulla situazione patrimoniale, finan-ziaria o economica del correntista, in modo tale

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

575I CONTRATTIn. 6/2000

Page 16: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

da porre in pericolo il recupero del credito vanta-to dalla banca, quest’ultima ha altresì il diritto divalersi della compensazione ancorché i crediti,seppure in monete differenti, non siano liquidi edesigibili e ciò in qualunque momento senza ob-bligo di preavviso e/o formalità fermo restandoche dell’intervenuta compensazione - contro lacui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsila convenzione di assegno - la banca darà pronta-mente comunicazione al correntista. Se il conto èintestato a più persone, la banca ha facoltà di va-lersi dei diritti suddetti, sino a concorrenzadell’intero credito risultante dal saldo del conto,anche nei confronti di conti e di rapporti di perti-nenza di alcuni soltanto dei cointestatari».La vessatorietà risulta dalla mancata negoziazio-ne di una clausola, qual è quella in esame, che de-termina a carico del consumatore un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali(rilevante ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 1 e 3,nn. 2 e 18, non invece del n. 3 che riguarda laclausola che vieta l’opponibilità della compensa-zione da parte del consumatore), atteso che la de-roga alla compensazione legale (che, a normadell’art. 1243 c.c., può operare solo tra debitiugualmente liquidi ed esigibili) è ammissibile aisensi dell’art. 1252 c.c. ma presuppone una nego-ziazione tra le parti che, nei contratti standard, èassente (è significativo che l’art. 14, lett. c, dellestesse norme consenta alla BPM di non onoraregli assegni emessi successivamente alla ricezionedella dichiarazione con cui la banca dà comuni-cazione al cliente di avvalersi della facoltà dellacompensazione tra crediti illiquidi ed inesigibili).14 c) Cl. n. 46: art. 7, comma 4-5, delle normeBF sulla prestazione dei servizi bancari e finan-ziari (doc. 12).«La banca ha altresì il diritto di valersi dellacompensazione ancorché i crediti non siano li-quidi ed esigibili ed anche qualora il credito delcliente derivi da rapporti di mandato, in qualun-que momento senza obbligo di preavviso e di for-malità, fermo restando che dell’intervenuta com-pensazione, contro la cui attuazione non potrà innessun caso eccepirsi la convenzione di assegno,la banca darà prontamente comunicazione alcliente (...) Per effettuare la compensazione labanca è altresì autorizzata irrevocabilmente dalcliente a chiedere in suo nome e per suo conto laliquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte leattività del cliente (...)».La vessatorietà si giustifica per le considerazioniespresse al p. 14 b) a proposito della cl. n. 4).15) L’inibitoria.A norma dell’art. 1469 sexies, comma 1, c.c.dev’essere inibito all’ABI, alla BPM ed all BFl’uso delle trentadue clausole, contenute neglischemi contrattuali unilateralmente predisposti eriassuntivamente elencate in dispositivo, di cui èstata accertata l’abusività: a tale ordine le conve-nute dovranno ottemperare rinunciando all’uso ditali clausole ovvero modificandole nel senso dieliminare i profili di abusività.Non può essere accolta, invece, la domanda(svolta dal MFD nella memoria ex art. 183, com-ma 5, c.p.c.) di «positiva rettifica delle condizio-

ni generali di contratto». Ciò non per le ragioni(dedotte dalle convenute) inerenti alla novità del-la stessa: sotto questo profilo, infatti, la domandaè ammissibile, essendo finalizzata all’attivazionedi poteri tipicamente ufficiosi del giudice, qualisono quelli, discrezionali, inerenti alla determi-nazione delle modalità e delle forme di attuazio-ne del provvedimento inibitorio (è significativo ilriferimento della dottrina alla tecnica di tutela of-ferta dall’art. 2599 c.c. secondo cui «la sentenzache accerta atti di concorrenza sleale ne inibiscela continuazione e dà gli opportuni provvedimen-ti affinché ne vengano eliminati gli effetti»), maper ragioni di merito. La «positiva rettifica», im-plicando una necessaria opera di sostituzione,adattamento o abrogazione del testo negoziale,determinerebbe, infatti, un’impropria invasionedel giudice nell’ambito negoziale riservato alleparti (nel caso specifico, alla parte predisponentele condizioni generali), la cui autonomia negozia-le deve invece liberamente esplicarsi con il solodivieto di riproporre la clausola interdetta in ver-sioni che nella forma e, soprattutto, nella sostan-za non rispettino l’inibitoria giudiziale.16) La divulgazione della sentenza.Al fine di informare la collettività dei consuma-tori, nei cui confronti l’accertamento della vessa-torietà compiuto nel presente giudizio collettivoproduce effetti (anche se, secondo una parte delladottrina, non vincolanti nell’ambito delle succes-sive controversie individuali) e di scongiurarel’inserzione delle clausole abusive nei contrattiindividuali, è opportuno, ai sensi dell’art. 1469sexies, comma 3, c.c., ordinare la pubblicazionedel dispositivo della presente sentenza su tre quo-tidiani a diffusione nazionale.Strumentale rispetto a detti scopi e, soprattutto,all’eliminazione degli effetti dannosi derivantidalla perdurante applicazione di condizioni gene-rali di contratto abusive, è l’ordine che, in acco-glimento del MFD e del CCA, è opportuno rivol-gere all’ABI di dare notizia dell’esito del presen-te giudizio a tutte le imprese bancarie associateche quegli effetti concretizzano recependo le rac-comandazioni contenute negli schemi contrattua-li predisposti dall’associazione. È invece da ri-gettare la richiesta di ordinare alla BPM e alla BFl’invio di analoga lettera informativa alla propriaclientela.17) Gli effetti temporali della sentenza.I convenuti eccepiscono l’inapplicabilità dell’ini-bitoria ai contratti in corso (la cui fase esecutivasi dispieghi a cavallo della variazione del quadronormativo) ma solo a quelli futuri, conclusi cioèdopo l’entrata in vigore della legge n. 52 del 1996che ha dato attuazione alla dir. 93/12/CE.Tale orientamento, per effetto del quale dovreb-bero trovare applicazione le norme vigenti il gior-no in cui il contratto è stato stipulato, è ispirato aduna visione monolitica del rapporto contrattuale enon è convincente, essendo, invece, condivisibilel’opinione (in tal senso, v. Trib. Palermo, 7 aprile1998, in Foro it., 1998, 1624) secondo cui gli ef-fetti di un rapporto contrattuale sorto primadell’entrata in vigore dell’art. 1469 bis ss. c.c. de-vono essere disciplinati dalla legge vigente nel

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

576I CONTRATTIn. 6/2000

Page 17: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

tempo in cui quegli effetti si realizzano, in appli-cazione del principio dell’efficacia immediatadella legge in vigore (art. 11 disp. prel. c.c.), cuifa eccezione quello, che pertanto avrebbe dovutoessere espressamente previsto, dell’ultrattivitàdella legge previgente. Tale soluzione è coerente,oltre che con la ratio della direttiva sopra citata, ilcui art. 8 conferiva agli Stati membri di adottaredisposizioni più severe e protettive per i consu-matori di quanto non lo fossero quelle contenutenella stessa direttiva, con l’orientamento giuri-sprudenziale secondo cui il principio di irretroat-tività delle leggi non impedisce che la norma in-novatrice disciplini gli effetti di un fatto genera-tosi anteriormente quando gli stessi effetti conti-nuano a perdurare al momento della sua entrata invigore (in materia di fideiussione omnibus, a se-guito della riforma dell’art. 1938 c.c., v. Corte co-st. 27 giugno 1997, in Foro it., 1997, 204, in mo-tiv., e Cass. 28 gennaio 1998, n. 831, ivi, 1998,779; in materia di intese restrittive della concor-renza derivanti da convenzioni concluse anterior-mente all’entrata in vigore dell’art. 2 della l. n.

287 del 10 ottobre 1990, v. Cass. 1° febbraio1999, n. 827, ivi, 1999, 831; in materia di rinvioagli usi per la determinazione degli interessi ban-cari prima della legge n. 154 del 17 febbraio1992, v. Trib. Catania, 29 luglio 1998 e Trib. Ro-ma, 19 febbraio 1998, ivi, 1998, 2997). Una solu-zione diversa produrrebbe invece un’ingiustifica-ta disparità di trattamento tra clienti che intratten-gono con la banca rapporti finanziari identici so-lo perché hanno stipulato il contratto in data pre-cedente o successiva all’entrata in vigore dellanuova legge e, soprattutto, sarebbe irragionevolein considerazione del tipo di inibitoria da adotta-re ai sensi dell’art. 1469 sexies c.c. che riguardanon l’inserzione di clausole vessatorie nelle con-dizioni generali di contratto ma «l’uso» dellestesse, sicché al predisponente deve ritenersi im-pedito non solo la stipulazione di nuovi contratticontenenti le clausole dichiarate abusive ma an-che l’esercizio dei poteri che da quelle clausolederivano in tutti i rapporti contrattuali in essereanche se stipulati anteriormente.... Omissis ...

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

577I CONTRATTIn. 6/2000

IL COMMENTOdi Vincenzo Mariconda

Dei molteplici motivi di interes-se proposti dalla decisione incommento mi pare che meritinoapprofondimento soprattutto treaspetti: a) anzitutto quello rela-tivo agli argomenti con cui ilGiudice romano ha affermato lalegittimazione ad agire di unadelle due associazioni e cioè delMovimento Federativo Demo-cratico (essendo l’altra associa-zione, Comitato ConsumatoriAltro Consumo, intervenuta nelcorso del giudizio presumibil-mente al fine di superare la que-stione di legittimazione delMFD); b) in secondo luogoquello relativo ad alcune enun-ciazioni di carattere generaleche il Giudice romano ha dedi-cato al fine di sostenere le pro-prie conclusioni in ordine allaabusività delle clausole oggettodella domanda inibitoria; c) in-fine il collegamento esistentetra queste enunciazioni di carat-tere generale e la loro applica-zione alle singole clausole de-nunciate.Poiché sono state dichiarateabusive ben 32 clausole utiliz-zate dalle banche convenute,non può sfuggire al lettore la se-guente alternativa: o si ritieneche il sistema bancario sia rima-sto del tutto passivo di fronte al-la entrata in vigore della legge

sui contratti dei consumatori,nel senso che non abbia provve-duto ad adeguare le propriecondizioni generali di contrattoalla nuova disciplina (1); oppu-re le conclusioni del Giudice ro-mano presentano ampi marginidi opinabilità e costituiscono,quindi, l’inevitabile risvolto deirischi connessi ad una legisla-zione per clausole generali (2).

La legittimazione attivadel Movimento FederativoDemocratico

Come emerge dalla motivazionedella pronuncia, il MFD non so-lo non è stato iscritto nell’elencoistituito presso il Ministerodell’Industria a seguito della en-trata in vigore della legge 30 lu-glio 1998, n. 281 e del suo rego-lamento attuativo (D.M. 19 gen-naio 1999, n. 20); ma, a quantoeccepito dai convenuti, è caren-te dei requisiti di rappresentati-vità stabiliti dall’art. 5 dellamenzionata legge n. 281/98.Essendo la controversia decisacon la pronuncia in commentosorta prima della entrata in vi-gore della legge 30 luglio 1998,n. 281 ed avendo i convenutisostenuto la natura interpretati-va della stessa legge e la sua ef-

ficacia retroattiva in relazionealla disciplina della legittima-zione ex art. 1469 sexies Codicecivile, il provvedimento in esa-me ha anzitutto ritenuto inappli-cabile la legge n. 281/98, tantopiù che l’operatività dell’elencoprevisto nel relativo art. 5 erastata differita al 31 dicembre1999, data successiva ancheall’udienza di discussione. Sul-la base di detta premessa si èquindi ritenuto la “legittimazio-ne del MFD ad agire, in viatransitoria, per la tutela dei di-ritti e degli interessi dei consu-matori” in considerazione dellapartecipazione del MFD, peral-tro contestata, alla Consulta deiConsumatori, e ciò ai sensi eper gli effetti di cui all’art. 8della legge n. 281/98.A questi argomenti di diritto

Note:

(1) In tal senso pare orientato, da ulti-mo, De Poli, Libero Mercato e control-lo legale nei contratti del consumato-re, in Riv. dir. civ., 1999, II, 757 ss., inparticolare, 798 ss..

(2) Fa riferimento a una vera e propria“mannaia” per le condizioni generali dicontratto elaborate dall’ABI A. diMajo, Trasparenza e squilibrio nelleclausole vessatorie, a commento del-la stessa sentenza, in Corr. giur.,2000, 527.

Page 18: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

transitorio la sentenza ne ha fat-to seguire altro, definito “di ca-rattere generale” e sintetizzabi-le con il richiamo, espressa-mente operato dalla pronuncia,al brocardo lex posterior gene-ralis non derogat priori specia-li: mentre le associazioni rap-presentative ex lege, ai sensidell’art. 3 legge n. 281/98,avrebbero la possibilità di agireper richiedere la “tutela inibito-ria generale ed atipica”, la legit-timazione ad agire nella materiadei contratti di cui siano parte iconsumatori sarebbe attribuita“a qualunque associazione dicui il giudice possa apprezzarela rappresentatività senza parti-colari limitazioni” risultandoaltrimenti frustrato “lo spiritodella riforma introdotta dallalegge n. 52 del 1996” ed essen-do la contraria interpretazionecontraddittoria “rispetto allastessa legge n. 281/98 che,all’art. 1, secondo comma, lett.f), ha riconosciuto il fondamen-tale diritto ‘alla promozione eallo sviluppo dell’associazioni-smo libero, volontario e demo-cratico tra i consumatori e gliutenti’”. La sentenza del giudi-ce romano ha quindi affermatola legittimazione ad agire delMFD fondandosi: a) sulle pre-visioni statutarie del Movimen-to, che enunciano, tra gli altri,lo scopo di tutela degli interessidei consumatori; b) sulla relati-va partecipazione ad organismipubblici e su ulteriori dati difatto, tra i quali la capillaritàdella organizzazione e il suo ra-dicamento su gran parte del ter-ritorio nazionale.Analoghe, anche se più sinteti-che valutazioni, sono state dedi-cate all’altra associazione CCA,la cui iscrizione nell’elenco del-le associazioni rappresentativecontemplato dall’art. 5 dellalegge n. 281/1998 vale però asuperare gran parte dei problemiinerenti alla posizione del MFD.Dei riportati argomenti, con iquali è stata riconosciuta la le-gittimazione del MFD, ce n’èuno che merita particolare at-tenzione dal momento che vaoltre il problema di diritto tran-sitorio collegato alle iniziativesorte prima ma decise dopol’entrata in vigore della legge n.281/98: della quale è difficilesostenere la natura meramente

interpretativa e, quindi, la effi-cacia retroattiva, con la conse-guenza che pare corretto riven-dicare, così come fatto dal Tri-bunale di Roma, l’autonomiadel giudizio in ordine alla rap-presentatività dell’associazioneche abbia promosso un procedi-mento ex art. 1469 sexies Codi-ce civile prima dell’entrata invigore della menzionata leggeo, secondo una tesi che dà rilie-vo costitutivo alla istituzionedell’elenco di cui al citato art. 5legge n. 281/98, prima del 31dicembre 1999.Più difficile appare sostenereche il giudizio sulla rappresen-tatività delle associazioni possaprescindere del tutto, con riferi-mento alle azioni promosse pri-ma dell’entrata in vigore dellalegge sui diritti dei consumatorie degli utenti, dai criteri intro-dotti dalla menzionata legge.In effetti la nozione di “associa-zioni rappresentative dei consu-matori e dei professionisti”, inmancanza di altre indicazionida parte dell’art. 1469 sexiesCodice civile, si presenta pale-semente vaga e tale, pertanto,da riproporre, enfatizzandole, lenumerose incertezze che hannocaratterizzato gli interventi giu-risprudenziali, sia del giudiceordinario sia del giudice ammi-nistrativo, a far tempo dagli an-ni ’70 e che si sono poi concen-trate in particolare, dopo l’en-trata in vigore della legge 8 lu-glio 1986, n. 349, sulle disposi-zioni di cui agli artt. 13 e 18 didetta legge (3).Pare, in particolare, che non sipossa prescindere quanto menodal requisito già enunciato nelladefinizione di “associazioni deiconsumatori e degli utenti”,quale emerge dall’art. 2 dellalegge 30 luglio 1998, n. 281,che fa riferimento alle forma-zioni sociali che abbiano perscopo statutario esclusivo la tu-tela dei diritti e degli interessidei consumatori e degli utenti.L’esclusività dello scopo di tu-tela degli interessi dei consuma-tori costituisce pertanto, nelladisciplina della legge 30 luglio1998, n. 281, oltre a uno dei re-quisiti espressamente richiestidall’art. 5, lett. a), ancor prima,un connotato identificativo cheil legislatore ha ritenuto impre-scindibile ai fini della qualifica-

zione di una associazione qualeassociazione dei consumatori.Non altro senso pare attribuibi-le al contenuto della “definizio-ne”, quale leggesi nell’art. 2: gliarticoli successivi richiamanola categoria delle “associazionidei consumatori e degli utenti”presupponendo la relativa iden-tificazione con quella definitaall’art. 2 cosicché è ben difficileimmaginare che anche le altrenorme emanate prima della leg-ge n. 281/98, e tra esse l’art.1469 sexies Codice civile, nelfare riferimento alle associazio-ni rappresentative dei consuma-tori, possano essere interpretateprescindendo dal connotatoidentificativo emergente dal piùvolte citato art. 2 (4). Ne derivache già sotto questo primo pro-filo non pare condivisibile laconclusione cui è pervenuto ilGiudice romano in ordine allalegittimazione del MFD (5).

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

578I CONTRATTIn. 6/2000

Note:

(3) Nella stessa sede (Corr. giur.2000, 513) si trova l’ampio ed articola-to commento di A. Orestano al qualesi rinvia per l’inquadramento generaledella problematica affrontata dal prov-vedimento. Detto commento è peròdichiaratamente limitato all’esamedelle “linee guida” emergenti dallapronuncia. Ritengo di maggior inte-resse legare le affermazioni di ordinegenerale ad alcune delle clausole rite-nute abusive potendo emergere soloin virtù di detto collegamento una piùsignificativa presa di posizione dellecritiche che, a mio avviso, si possonoformulare nei confronti della senten-za.

(4) Quanto meno entro questi limitipare pienamente condivisibile quantoscrive De Nova, I contratti dei consu-matori e la legge sulle associazioni, inquesta Rivista, 1998, 545, in ordine alfatto che i requisiti di cui all’art. 5 benpotrebbero essere utilizzati, al fine diapplicare l’art. 1469 sexies, ad azioniinibitorie promosse prima della nuovalegge, al fine di accertare se l’associa-zione attrice possa dirsi rappresenta-tiva dei consumatori.

(5) È ben vero che nello stesso senso,della legittimazione dell’MFD, si eragià pronunciato il Tribunale di Romacon le ordinanze in data 8 maggio1998, in Foro it., 1998, I, 1989 ss. e indata 27 e 29 luglio 1998, in Foro it.,1998, I, 3331 ss.: ma è facile consta-tare che queste pronunce sono tutteprecedenti l’entrata in vigore della leg-ge n. 281/1998 (29 agosto 1998) eche non dedicano particolare sforzoargomentativo al fine di fare emergerela rappresentatività dell’MFD qualeassociazione dei consumatori.

Page 19: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

Ma la critica più rilevante alprovvedimento romano concer-ne l’ulteriore argomento con cuisi vorrebbe sostenere che, purcon riferimento ai giudizi suc-cessivi al 29 agosto 1998, lalegge 30 luglio 1998, n. 281 sa-rebbe da considerare irrilevanteai fini di risolvere il problemadella legittimazione della asso-ciazione che agisca ex art. 1469sexies. L’argomento legato al ri-portato brocardo lex posteriorgeneralis non derogat priorispeciali non presenta anzituttoil pregio della chiarezza: non èchiaro in particolare se il riferi-mento alla specialità della disci-plina previgente alla legge n.281/98 sia fatto avendo riguar-do all’intera legge che ha intro-dotto il capo XIV bis nel titoloII del libro IV del codice civilein relazione all’intera legge n.281/98; ovvero se detto riferi-mento sia limitato al solo art.1469 sexies in rapporto al soloart. 3 della legge n. 281/98.Sotto il primo profilo, che pren-da in considerazione le due di-scipline complessivamente at-tuate dalla novella che ha intro-dotto gli artt. 1469 bis ss. Codi-ce civile e dalla legge n. 281/98,non pare corretto valutare l’unacome speciale rispetto all’altra:ed infatti la prima delle due leg-gi contiene la normativa gene-rale dei contratti dei consuma-tori; e la seconda, così comeemerge dalla stessa intitolazio-ne, costituisce la disciplina ge-nerale dei diritti dei consumato-ri e degli utenti. Sicchè parecorretto affermare l’esistenza diun evidente rapporto di interfe-renza e di complementarietà delcomplesso delle due previsioninormative. Quanto poi alla spe-cifica disposizione di cui all’art.1469 sexies, è vero che essacontempla una inibitoria speci-fica, quella avente ad oggetto“l’uso delle condizioni di cuisia accertata l’abusività ai sensidel presente capo”; e ciò a fron-te della più generale previsionedell’art. 3 della legge n. 281/98che prevede la possibilità, per leassociazioni legittimate, di agi-re chiedendo tra l’altro “di ini-bire gli atti ed i comportamentilesivi degli interessi dei consu-matori e degli utenti”: ma non sivede su quali argomenti di ca-rattere sostanziale possa far le-

va la tesi della autonomia delgiudizio di legittimazioneall’esercizio dell’azione inibito-ria ex art. 1469 sexies Codicecivile rispetto a quello ancoratosulle disposizioni della legge n.281/98, e ciò pur a fronte dellasostanziale omogeneità di ispi-razione delle due leggi, entram-be di origine comunitaria e fina-lizzate ad introdurre tutele dicarattere generale nei confrontidei consumatori.Non è certo questa la sede perapprofondire la natura della le-gittimazione, ordinaria o straor-dinaria, contemplata dall’art.1469 sexies Codice civile neiconfronti delle associazioni dicategoria (6); nonché le com-plesse questioni dei rapporti tral’interesse tutelato dalla men-zionata norma e quelli cui si ri-ferisce la legge n. 281/98 (7).Pare peraltro difficile sostenereche la richiesta di inibitoriadell’uso delle clausole abusiveai sensi dell’art. 1469 sexiesCodice civile e le domande diinibitoria degli atti e comporta-menti lesivi degli interessi deiconsumatori e degli utenti aisensi dell’art. 3 della legge n.281/98 abbiano diverso fonda-mento, tanto da confortare la te-si della autonomia dei giudizi inordine alla rappresentativitàdella associazione ai fini dellalegittimazione ad agire ex art.1469 sexies Codice civile ed exart. 3 legge n. 281/98 (8). Pared’altro canto che, a volere con-dividere questa tesi, dovrebbepervenirsi al risultato che comeil Giudice adito ai sensi dell’art.1469 sexies Codice civile po-trebbe affermare la rappresenta-tività di una associazione chenon presenti i requisiti di cuiall’art. 5 della legge n. 281/98 enon sia iscritta nell’appositoelenco così potrebbe conclude-re per la non rappresentativitàdi una associazione che com-paia tra quelle iscritte nell’elen-co: risultato, questo, che non

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

579I CONTRATTIn. 6/2000

Note:

(6) In relazione a questo complessoproblema cfr. in particolare Giussani,Considerazioni sull’art. 1469 sexiescod civ., in Riv. dir. priv., 1997, 321ss. al quale si rinvia per gli ampi riferi-menti dottrinari. Questo Autore ritieneche alla base della previsione dell’art.1469 sexies Codice civile vi sia, con

pieno parallelismo rispetto all’art. 28dello statuto dei lavoratori, “un dirittosoggettivo proprio (delle associazionidi categoria) ad operare in un ambien-te scevro di prassi commerciali abusi-ve nei contratti standard” ed esprimeperplessità nei confronti di una sceltavolta a legare la rappresentatività aqualificazioni operate sulla base di unprovvedimento legislativo o ammini-strativo per poi concludere che “si po-trebbe considerare rappresentativaqualsiasi associazione di consumatoriche non risulti gravata da conflitti di in-teresse rispetto all’interesse superin-dividuale dei consumatori da tutelareindirettamente”. Conclusioni, quelleora sinteticamente richiamate, chepur essendo ampiamente argomenta-te con particolare riferimento ai profilidi diritto comparato paiono difficilmen-te condivisibili in un sistema nel qualela rappresentatività delle associazioniè legata non all’attribuzione di specifi-che situazioni di diritto soggettivo maal fenomeno della tutela degli interes-si collettivi: per i riferimenti generali al-la problematica della tutela degli inte-ressi collettivi e diffusi cfr. Mandrioli,Corso di diritto processuale civile, Xed., I, 54 ss., in particolare n. 6, oveampi riferimenti dottrinari e giurispru-denziali.

(7) Lo stesso Autore citato nella notaprecedente (Giussani, La tutela di in-teressi collettivi nella nuova disciplinadei diritti dei consumatori, in Danno eresp., 1998, 1061 ss.), dopo avere ri-chiamato la propria tesi in ordineall’inquadramento delle situazionisoggettive alla base dell’art. 1469sexies Codice civile, ritiene che le di-sposizioni della legge n. 281/98 sianosenz’altro omologabili nella prospetti-va della tutela, da parte delle associa-zioni, degli interessi collettivi dei con-sumatori. È inutile sottolineare che inrelazione alle iniziative degli enti as-sociativi questione oltremodo delicatae complessa è quella relativa ai limitisoggettivi del giudicato che si sia for-mato in relazione alla iniziativa di unadelle associazioni: trattandosi da unlato di verificare se il giudicato even-tualmente sfavorevole alla associa-zione attrice possa essere oppostodalla controparte nei confronti di ini-ziative di altre associazioni; e dall’al-tro lato di verificare l’incidenza dellapronuncia di inibitoria nei rapporti tra ilsoggetto soccombente ed i singoliconsumatori.

(8) Il Consiglio di Stato ha ad esempiodato rilievo alla iscrizione nell’elencocontemplato dall’art. 5 legge n.281/98 al fine di risolvere i problemi dilegittimazione avanti al Giudice ammi-nistrativo: “un’associazione che nonsia iscritta nell’elenco previsto nell’art.5 L. 281/98, ancorchè i suoi rappre-sentanti siano presenti nel Consiglionazionale dei consumatori e degliutenti, non è legittimata a chiedere algiudice amministrativo provvedimenticautelari a tutela dell’interesse degliutenti ad una corretta organizzazionedell’erogazione dei pubblici servizi, sìda garantirne la sicurezza e la qualità”(così Cons. Stato ord., 15 dicembre1998, in Foro it., 1999, III, 74).

Page 20: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

può non apparire aberrante, tan-to da imporre la soluzione dicompromesso - che però non sigiustifica dal punto di vista del-la ipotizzata autonomia dei duegiudizi di rappresentatività -che pure ai sensi dell’art. 1469sexies Codice civile sarebberolegittimate le associazioniiscritte nell’elenco, ma oltre adesse potrebbero agire anche lealtre che il giudice ritenga co-munque rappresentative deiconsumatori.A quest’ultimo proposito pareinoltre che vadano tenuti distin-ti due profili emergenti dallanormativa di cui alla legge n.281/98: a) quello relativo allapresenza dei requisiti sostanzia-li necessari al fine di ottenerel’iscrizione nell’elenco istituitopresso il Ministero dell’Indu-stria; b) quello relativo alla ef-fettiva iscrizione nell’elenco.Le critiche mosse ad un sistemache subordini la rappresentati-vità dell’associazione al previoriconoscimento ad opera di unprovvedimento amministrativonon possono essere riferite inmodo automatico pure ai requi-siti richiesti dalla legge al finedi ottenere l’iscrizione: in unsettore tanto importante e deli-cato qual’è quello della difesadegli interessi collettivi, non sipossono trascurare i rischi ine-renti alla mancanza di critericerti sui quali fondare il giudi-zio di rappresentatività. Sonoad esempio stati sottolineati ipericoli di iniziative strumenta-li volte a pregiudicare impreseconcorrenti (9) o dirette, più chea tutelare gli interessi della ca-tegoria, all’attesa di un ritornoin termini di immagine (10).Ora, a prescindere dal fatto chel’associazione che aspiri all’iscri-zione nell’elenco ministerialeben potrà reagire con gli strumen-ti di giustizia amministrativa e/oordinaria nel caso in cui ritengaingiusta la mancata iscrizione, èsempre possibile che il giudiceordinario proceda all’accerta-mento incidentale della illegitti-mità del provvedimento che ha ri-conosciuto o escluso la iscrizioneal fine della relativa disapplica-zione (11): e peraltro la valutazio-ne del giudice non potrà non es-sere condotta alla stregua dei re-quisiti sostanziali di rappresenta-tività quali emergono dalla legge

n. 281/98, essendo altrimenti deltutto disancorata da precostituiticriteri normativi pur a fronte del-la esistenza di una disciplina or-ganica dei requisiti di legittima-zione quali enunciati nell’art. 3legge n. 281/98.Non si vede pertanto come lacomplessa e coordinata disci-plina di questi requisiti di legit-timazione possa essere supera-ta, così come ha fatto il provve-dimento in commento, median-te il semplice riferimento allaspecialità della previsionedell’art. 1469 sexies Codice ci-vile rispetto a quella emergentedalla successiva legge n.281/98.

Inibitoria e contrattiin corsoSotto un ulteriore profilo alprovvedimento annotato puòessere rivolta la medesima criti-ca di avere sottovalutato la rile-vanza dei rapporti tra la disposi-zione dell’art. 1469 sexies Co-dice civile e la legge n. 281/98.Nella parte finale della motiva-zione, il giudice, dopo avereescluso la possibilità di proce-dere a “positiva rettifica dellecondizioni generali di contrat-to”, ha poi ritenuto estensibiligli effetti della inibitoria pure aicontratti in corso.Non è chiaro, dalla lettura dellasentenza, se l’eccezione deiconvenuti di inapplicabilità delprovvedimento richiesto ai con-tratti in corso si riferisse ai solicontratti conclusi prima dell’en-trata in vigore della legge n.52/96 o, più in generale, a tutti icontratti stipulati fino al mo-mento dell’adozione del prov-vedimento. La motivazione delGiudice romano prende in con-siderazione solo il primo dei dueprofili e dà quindi per scontatoche la sentenza di inibitoria con-templata dall’art. 1469 sexiesCodice civile comprenda la pos-sibilità di incidere sui contrattistipulati prima della adozionedel provvedimento, limitandosiad affermare, a questo proposi-to, che la previsione normativa“riguarda non l’inserzione diclausole vessatorie nelle condi-zioni generali di contratto ma“l’uso” delle stesse, sicché alpredisponente deve ritenersi im-

pedito non solo la stipulazionedi nuovi contratti contenenti leclausole dichiarate abusive maanche l’esercizio dei poteri cheda quelle clausole derivano intutti i rapporti contrattuali in es-sere anche se stipulati anterior-mente”.Ora non si vede anzitutto comeuna affermazione del genere sipossa giustificare alla luce del so-lo argomento letterale che fa levasul riferimento alla inibitoriadell’“uso”: è sfuggito all’estenso-re della pronuncia che l’inibitoriaè, per sua natura, un provvedi-mento a contenuto essenzialmen-te negativo che non può pertantoimplicare lo svolgimento di unacomplessa e neppure determinataattività quale è quella che si ri-chieda all’imprenditore cui vengaimposto di neutralizzare gli effet-ti di una clausola contrattuale po-sta nei contratti già stipulati (12).

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

580I CONTRATTIn. 6/2000

Note:

(9) In tal senso Bellelli, in C.M. Bian-ca, Busnelli ed altri, Commentario alcapo XIV - bis del codice civile: deicontratti del consumatore, in Nuoveleggi civ. comm., 1997, sub art. 1469sexies, 1270.

(10) In tal senso, Giussani, La tutela,cit., 1064.

(11) Possibilità che viene definita “re-mota” da Giussani, op. cit., 1064 mache vale, in linea di principio, a salva-guardare il momento della giurisdizio-ne rispetto ai possibili abusi della am-ministrazione.

(12) La collocazione della tutela inibi-toria quale tutela preventiva è comu-ne alla dottrina processuale: cfr.,Mandrioli, op. cit., 72 che ricordal’orientamento quasi unanime delladottrina che fa riferimento alla tutelapreventiva come caratteristica funzio-nale comune a diversi tipi di tutela etra essi a quella attuata mediante leinibitorie; cfr. altresì C. Rapisarda, Ini-bitoria, in Dig. disc. priv., Sez civ., IX,Torino, 1993, 474 ss. che, dopo averechiarito che “l’inibitoria si distingue inprimo luogo dalle tutele di tipo suc-cessivo, che intervengono cioè in se-guito al verificarsi dell’illecito per ripa-rarne o rimuoverne le conseguenzelesive”, affronta poi il problema dellaattuazione coattiva della condannainibitoria per sottolineare la necessità,a tal fine, di specifici interventi legisla-tivi che realizzino l’attuazione coattivaindiretta mediante l’impiego di sanzio-ni civilistiche o pubblicistiche.Pare orientata nel senso, condivisibi-le, della riferibilità della pronuncia ini-bitoria ex art. 1469 sexies ai soli con-tratti futuri, Trib. Torino 16 aprile1999, in Danno e resp., 2000, 74, che

(segue)

Page 21: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

Il Giudice romano non si è anzi-tutto posto il problema di comela conclusione espressa da ulti-mo sia compatibile con la pre-cedente conclusione in ordine alfatto che l’autonomia negozialedel singolo “professionista”debba liberamente esplicarsi“con il solo divieto di ripropor-re la clausola interdetta in ver-sioni che nella forma e, soprat-tutto, nella sostanza non rispet-tino l’inibitoria giudiziale”.Inoltre il provvedimento anno-tato ha trascurato, anche sottoquesto profilo, di approfondire irapporti tra l’art. 1469 sexiesCodice civile e l’art. 3 legge n.281/98: infatti le associazionidei consumatori e degli utentiinserite nell’elenco di cuiall’art. 5 della legge n. 281/98non sono legittimate solo achiedere l’inibitoria degli atti edei comportamenti lesivi degliinteressi dei consumatori e de-gli utenti (lett. a) dell’art. 3 del-la legge); ma anche a chiederel’adozione delle “misure idoneea correggere o eliminare gli ef-fetti dannosi delle violazioni ac-certate”. Se è vero che, come èstato puntualizzato (13), la leg-ge non ha contemplato un regi-me di misure coercitive idoneoad assicurare l’ottemperanza al-la pronuncia giudiziaria, è peròinnegabile la diversa portatache presentano le iniziativeconsentite ai sensi del menzio-nato art. 3 rispetto a quella dicui all’art. 1469 sexies Codicecivile.

Difetto di trasparenzadelle clausolee relativa inibitoria

Passando al secondo e terzo or-dine di problemi che ho men-zionato all’inizio di queste bre-vi note, le affermazioni di prin-cipio di maggior rilievo che siritrovano nella sentenza impu-gnata sono nel senso che:a) “l’equivocità e non traspa-renza della clausola è essa stes-sa fonte di squilibrio tra le partied iniquità sostanziale, aggra-vando l’asimmetria informativatra le parti, già presente nel con-tratto per adesione, e ciò massi-mamente nel giudizio collettivoex art. 1469 sexies ove non puòipotizzarsi lo interesse del con-

sumatore alla conservazionedella clausola pur oscura”, im-ponendo nel procedimento col-lettivo l’inibitoria della clauso-la;b) “il formale rispetto della let-tera (art. 1469 quarto comma, n.1, Codice civile) della normanon esclude la vessatorietà inconsiderazione dell’incongruosvantaggio che ne deriva al con-sumatore”;c) “la bilateralità del recessonon è sufficiente in sede di ri-medio inibitorio generale - pre-ventivo, a superare lo squilibriotra le parti”;d) la clausola sugli interessi ana-tocistici è suscettibile del sinda-cato di vessatorietà non attenen-do alla determinazione del cor-rispettivo, dovendo altrimenti“essere censurata per intraspa-renza e ritenersi perciò stessovessatoria”. La relativa nullità,quale valutata dal più recenteorientamento della Cassazione,“non esclude e, anzi, in conside-razione della perdurante esecu-zione della clausola aggrava ilgiudizio di vessatorietà”.In relazione alla prima delle ri-portate enunciazioni, essa si in-serisce in una problematicaestremamente delicata qual’èquella della rilevanza del difettodi chiarezza della clausola nelgiudizio di relativa vessatorietà:com’è infatti noto, è molto di-scusso in dottrina se la mancan-za di chiarezza e trasparenzadelle clausole possa determina-re per ciò solo, nei procedimen-ti ex art. 1469 sexies Codice ci-vile, l’emanazione del provve-dimento di inibitoria (14).Anche a questo proposito nonpare priva di rilievo la formula-zione della legge 30 luglio1998, n. 281 che riconosce co-me diritto fondamentale deiconsumatori e degli utenti, tragli altri, il diritto “alla correttez-za, trasparenza ed equità neirapporti contrattuali ...” consen-tendo alle associazioni legitti-mate ai sensi dell’art. 3 di agireal fine di ottenere l’inibitoriadegli “atti e comportamenti” le-sivi (anche) di detti diritti. Atti ecomportamenti che possono ov-viamente consistere proprionella stipulazione di contratti enella loro esecuzione in mododa violare i menzionati diritti.Ma queste più ampie articola-

zioni delle possibili richieste diinibitoria si inseriscono nel con-testo della legge sui diritti deiconsumatori che prevede, comeaccennato in precedenza, oltread una azione preventiva delleassociazioni, anche le iniziativedi cui alla lettera b) dell’art. 3,che presuppongono l’avvenutaviolazione dei diritti tutelatidalla legge e sono volte “a cor-reggere o eliminare gli effettidannosi delle violazioni accer-tate”.

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

581I CONTRATTIn. 6/2000

attribuisce alla norma dell’art. 1469sexies Codice civile la finalità “dellatutela del mercato commerciale, at-tuata attraverso l’inibitoria all’utilizzodelle clausole riputate vessatorie e ciòper prevenire e quindi l’impedire il sor-gere di rapporti contrattuali viziati dauno squilibrio di forze”. In precedenzalo stesso Giudice aveva puntualizzatoche “con l’art. 1469 sexies Codice ci-vile il legislatore ha disciplinato in at-tuazione dell’art. 7 della direttiva(93/13/CEE del 5 aprile 1993) (il) ri-medio di carattere general preventivofinalizzato a prevenire il futuro inseri-mento, nelle condizioni generali dicontratto predisposte ed utilizzate dalprofessionista, di quelle clausole dicui è stata accertata l’abusività” (Trib.Torino ord., 14 agosto 1996, in Foroit., 1997, I, 287 ss., 304); ed ancorache “si tratta di un rimedio di tipo ge-nerale preventivo, che viene ad inci-dere sui formulari contrattuali consi-derati in modo generale ed astratto,quale fonte normativa privata ed indi-pendentemente dal loro impiego con-creto e dalla stipulazione di contrattiindividuali con singoli consumatori”(Trib. Torino, 4 ottobre 1996, in Foroit., 1997, I, 293). A sua volta il Tribu-nale di Roma fa riferimento a due for-me di tutela, la seconda delle qualiavente la funzione “di tutela dell’inte-resse collettivo della generalità deiconsumatori a che vengano preventi-vamente eliminate dai contratti cheverranno conclusi con il professioni-sta o i professionisti le clausole, con-tenute in condizioni generali utilizzateda questi ultimi, che risultino ‘abusi-ve’” (Trib. Roma ord., 28 maggio1997, in Foto it., 1997, I, 2296).

(13) Ha scritto di “grande occasionemancata dal legislatore” Giussani,proprio in considerazione della man-cata previsione di misure coercitiveidonee a dare maggiore effettività apronunce quasi mai suscettibili di ese-cuzione in forma specifica.

(14) Per un’ampia analisi della proble-matica cfr. Rizzo, Trasparenza e con-tratti del consumatore, Napoli, 1997; eid. in Commentario cit., Nuove leggiciv. comm. 1997, sub art. 1469, qua-ter, 1194 ss., ove ampi riferimenti dot-trinari.

Note:

(segue nota 12)

Page 22: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

Non pare per contro che il difet-to di chiarezza della clausolapossa giustificare per ciò solo lapronuncia di inibitoria ai sensidell’art. 1469 sexies Codice ci-vile:a) anzitutto una conclusione delgenere deve essere coordinatacon il combinato disposto degliartt. 1469 sexies e 1469 bis, pri-mo comma Codice civile cheimpongono di considerare ves-satorie le clausole (ma solo es-se) che “determinano a caricodel consumatore un significati-vo squilibrio dei diritti e degliobblighi derivanti dal contrat-to”. Affermare che la mancanzadi chiarezza è essa stessa “fontedi squilibrio”, senza fornire al-cuna spiegazione del perchè edel come dello squilibrio, signi-fica cadere in una petizione diprincipio tanto più grave se rap-portata alla lacunosità della mo-tivazione sulla intrasparenzadella clausola (15);b) in secondo luogo, l’art. 1469quater, primo comma, nell’im-porre la redazione delle clauso-le in modo chiaro e comprensi-bile, non prevede, come ci si sa-rebbe potuti attendere se questafosse stata l’intenzione dellanorma, la inefficacia delle clau-sole prive di detti requisiti;c) inoltre, di fronte ad unaclausola asseritamente priva dichiarezza e comprensibilità sa-rebbe pur sempre necessariofar emergere quali sarebbero irisultati applicativi cui si per-verrebbe per effetto della am-biguità del testo. Risultati ap-plicativi che dovrebbero percontro essere evitati solo checlausola non presentasse la de-nunciata ambiguità (altrimentimancherebbe alcun rapporto dicausa ed effetto tra mancanzadi chiarezza della clausola esua applicazione a danno deiconsumatori);d) infine non pare presenti rilie-vo, a sorreggere la conclusionedel Giudice romano, la inappli-cabilità del secondo commadell’art. 1469 quater nei giudizidi inibitoria ex art. 1469 sexiesCodice civile: inapplicabilitàgià ritenuta imposta, secondouna tesi, dalla lettura della no-vella di cui agli artt. 1469 bis,ss. Codice civile conforme alladirettiva comunitaria (16), edora espressamente sancita dal

comma aggiunto all’art. 1469quater (17).Ed infatti il ricorso al metrodella interpretatio contra stipu-latorem non porta in nessun ca-so, neppure nei giudizi indivi-duali, a conservare una clauso-la che altrimenti dovrebbe esse-re considerata vessatoria ai sen-si dell’art. 1469 bis Codice ci-vile. Il menzionato metro vienein considerazione, nei giudiziindividuali o, meglio, nellecontroversie interpretative susingole clausole, anzitutto al-lorchè non sorgano questioni dipossibile vessatorietà dellaclausola di dubbio significato;o, in secondo luogo, se tra icontrapposti significati ve nefosse uno che porterebbe ad in-ficiare la clausola, ad esso oc-correrebbe aver riguardo comea quello più favorevole al nonpredisponente: ma ciò non solonel raccordo tra l’art. 1469 qua-ter, secondo comma e 1469 bisCodice civile, bensì anche neirapporti tra artt. 1370 e 1367Codice civile (18). Deve aggiungersi che i frequen-ti riferimenti alla intrasparenzadi clausole, quali contenuti nelprovvedimento annotato, susci-tano peraltro un interrogativoulteriore che non trova rispostanel provvedimento: viene infat-ti da chiedersi quale sia la intra-sparenza di clausole che, alme-no ad una prima lettura, si pre-sentano connotate da un buonlivello di chiarezza, tanto danon avere originato almeno daquanto si ricava dalla letturadella motivazione della senten-za, alcuna questione interpreta-tiva.

Le clausole dichiaratevessatorie per mancanzadi chiarezza: i) la clausoladi rinvio in materiadi recesso; ii) la clausolaanatocistica

È infatti logico affermare che ilprimo segnale della mancanzadi chiarezza e trasparenza do-vrebbe essere l’esistenza di uncontrasto, nella lettura dellaclausola, tra l’ente predispo-nente e l’associazione dei con-sumatori che chiede l’inibito-ria: per contro, con specifico

riferimento ad alcune tra leclausole disciplinanti il recessodal contratto di conto corrente,il relativo senso complessivopare del tutto comprensibile seè vero che le clausole inizianoprevedendo la salvezza di“quanto disposto nell’articoloprecedente per l’ipotesi diapertura di credito o di sovven-zione” e poi stabiliscono che“ad ognuna delle parti è sem-pre riservato il diritto di rece-dere, in qualsiasi momento,con previsione di un giorno,dal contratto di conto correntee dalla inerente convenzione diassegno”.L’articolo precedente a quelloora riportato, quale del restocompare testualmente enuncia-to dal Giudice romano, prevedeun diverso regime del recesso

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

582I CONTRATTIn. 6/2000

Note:

(15) Rizzo, op. ult. cit., perviene allaconclusione che “il passaggio attra-verso la vessatorietà appare inelimi-nabile al fine dell’applicazione del pro-cedimento di inibitoria ai casi intra-sparenza”. Conforme, Cesaro, (cur),Clausole vessatorie e contratto delconsumatore, Padova, 1996, 449 e450.

(16) È noto che secondo l’art. 5 dellaDirettiva la regola dell’interpretazionepiù favorevole al consumatore non èapplicabile nei giudizi promossi aisensi dell’art. 7, secondo comma, del-la stessa Direttiva (cioè ai sensidell’attuale art. 1469 sexies Codice ci-vile). Si poteva sostenere che al me-desimo risultato si dovesse pervenirein Italia sia per una interpretazionedella nostra legge conforme alla Diret-tiva sia perché la regola della interpre-tatio contra stipulatorem riguarda persua natura un dubbio interpretativorelativo ad un concreto contratto.

(17) Per i primi commenti sulla legge21 dicembre 1999, n. 526 cfr. Maffeis,in questa Rivista, 2000, 271 ss.; v.Carbone, in Corr. giur., 2000, n. 4 incorso di pubblicazione; De Cristofaro,in Studium Iuris, 2000, 393 ss..

(18) Cfr., in tal senso, Bigliazzi Geri,L’interpretazione del contratto, in,Commentario cod. civ. diretto da Sch-lesinger, Milano, 1991, 347, ove leg-gesi che: “carattere dominante do-vrebbe invece essere assegnato allanorma in esame rispetto all’art. 1367e ad un’esigenza di conservazioneche dovrebbe quindi cedere di fronteal significato che la prima impone chesia adottato. Sicchè tra due soluzioni,l’una che condurrebbe all’efficienza,l’altra all’inefficienza della clausola, lascelta dovrebbe cadere, contro la re-gola dell’art. 1367, sulla seconda tuttele volte in cui tale soluzione dovesserisultare più favorevole all’aderente”.

Page 23: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

nella ipotesi di apertura di cre-dito a seconda che il cliente del-la Banca sia o non sia consuma-tore; e per la prima evenienza,stabilisce che “la banca ha la fa-coltà di recedere dall’aperturadi credito a tempo indetermina-to, di ridurla o di sospenderla, alricorrere di un giustificato moti-vo, ovvero con un preavvisonon inferiore a quindici giorni”;ed aggiunge che “nel caso diapertura di credito a tempo de-terminato, la banca ha la facoltàdi recedere, di ridurre o di so-spendere l’affidamento al ricor-rere di una giusta causa”.Non si riesce francamente acomprendere sulla base di qua-li elementi il provvedimentoannotato si ponga il seguentequesito: “il rinvio richiama an-che la disciplina sul recesso dicui all’art. 6 lett. c) e la distin-zione ivi contenuta tra i con-tratti stipulati con i consumato-ri ed i professionisti?”. Ma,vien fatto di chiedersi, chi maiaveva sostenuto il contrario esulla base di quali argomenti?E’ evidente che il solo sensoletterale e logico attribuibilealla clausola è che quando labanca ha concesso credito osovvenzione al cliente e ilcliente è un consumatore il re-cesso è disciplinato in confor-mità della previsione espressa-mente richiamata.Sicchè: i) non pare che la clau-sola fosse di dubbia interpreta-zione; ii) non emerge dalla mo-tivazione della sentenza qualifossero le due interpretazionialternativamente proposte e nonsi capisce pertanto come si siapotuta dichiarare vessatoria unaclausola che, nella parte richia-mata, è addirittura riproduttivadi una disposizione di legge; iii)non pare che l’eliminazionedell’inciso “fermo restandoquanto disposto nell’articoloprecedente per l’ipotesi di aper-tura di credito o di sovvenzio-ne” determini un mutamentosostanziale della disciplinacomplessiva della clausola, cheè chiaramente finalizzata a det-tare differenti condizioni per ilrecesso dal contratto di contocorrente a seconda che esso siinnesti o no su un affidamento(apertura di credito o sovven-zione) operato dalla banca a fa-vore del cliente.

Un secondo richiamo alla nontrasparenza quale ragione dellavessatorietà della clausola, si hain materia di clausola anatoci-stica.Va premesso che l’interesseper la clausola anatocistica inrelazione al giudizio di vessa-torietà è duplice. Viene in pri-mo luogo in considerazione ilproblema dei criteri cui il Giu-dice si deve attenere, nel giudi-zio collettivo - preventivo, alfine di accertare se la clausoladi cui la legge non presume lavessatorietà, realizzi il “signi-ficativo squilibrio dei diritti edegli obblighi derivanti dalcontratto” a carico del consu-matore. Ciò perchè detta clau-sola non rientra in nessuna del-le ipotesi di vessatorietà pre-sunta in base all’art. 1469 bis,terzo comma: sotto questo pro-filo la clausola può essere esa-minata unitamente ad altre dicui è stata affermata la vessato-rietà direttamente ai sensidell’art. 1469 bis, primo com-ma, Codice civile.In secondo luogo la stessa clau-sola è stata ritenuta non chiara e“perciò stesso vessatoria”, sullabase di un complesso ordine ar-gomentativo, quale di seguitosintetizzato, che ha dovuto dareconto della suscettibilità di sin-dacato della clausola stessamalgrado essa investa il regola-mento economico del rapporto:a) pur investendo la clausolaanatocistica la concreta deter-minazione del tasso di interessidovuto dal correntista, il con-trollo del giudice è ammissibileperché si concentra sull’esamedegli “effetti determinati sulpiano dell’equilibrio delle pre-stazioni da un elemento acces-sorio, qual’è quello riguardantela determinazione delle moda-lità anche temporali di paga-mento in relazione al momentodella capitalizzazione degli in-teressi”;b) altrimenti la clausola “do-vrebbe essere censurata per in-trasparenza e ritenersi per ciòstesso vessatoria” perché na-sconderebbe la vera funzione dideterminazione del prezzo;c) l’evidente squilibrio dellaclausola è stato riconosciuto an-che dal legislatore con la previ-sione di cui all’art. 25 delD.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342

modificativa del secondo com-ma dell’art. 120 del T.U. banca-rio;d) essendo irrilevante che lostesso legislatore “al comma 3del nuovo testo dell’art. 120 cit.(rectius: al terzo comma del ci-tato art. 25, non trasfuso nelT.U.) abbia stabilito la validitàed efficacia delle clausole con-tenute nei contratti stipulati sinoalla data di entrata in vigoredella delibera del CICR ...”;e) e ben potendosi procedere al-la inibitoria di una clausola daultimo dichiarata nulla dallaCassazione ma nondimeno tut-tora eseguita.Dei menzionati passaggi argo-mentativi quelli che, a mio av-viso, meritano una verifica con-giunta sono i primi due: postoinfatti che la clausola censuratasi presenta, in sé considerata,del tutto chiara sia nel suo con-tenuto normativo sia nella suaindubbia incidenza sul calcolocomplessivo degli oneri econo-mici a carico del cliente neiconti passivi, non pare che laclausola possa essere censurataper difetto di chiarezza per ilsolo fatto che introduce un ulte-riore momento, oltre a quellorelativo alla fissazione del tassodegli interessi passivi, del qualeil cliente deve tenere conto al fi-ne della determinazione deglioneri economici connessi aiconti passivi per il cliente. D’al-tro canto il ragionamento che faleva sul fatto che “per il clientela formula contrattuale sotto-postagli dalla banca “gli inte-ressi sono computati al tasso xin ragione di anno e i conti sichiudono ogni tre mesi” è bendiversa da quella, molto piùchiara, “gli interessi sono com-putati al tasso x in ragione dianno””, nulla toglie al fatto chequalunque consumatore, allalettura della clausola, è in gradodi rendersi conto del suo signi-ficato normativo; per cui l’in-certezza sulle conseguenze eco-nomiche della capitalizzazionetrimestrale non pare diversa daquella, consentita ai sensi delsecondo comma dell’art. 1469bis Codice civile, in relazione aiprezzi “collegati alle fluttuazio-ni di un corso o di un indice diborsa o di un tasso di mercatofinanziario non controllato dalprofessionista ...”.

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

583I CONTRATTIn. 6/2000

Page 24: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

Ne deriva che, non contenendola clausola anatocistica alcunaambiguità in ordine al suo si-gnificato letterale, la motiva-zione della vessatorietà dellastessa clausola collegata allasua non trasparenza non parecondivisibile e resta il dubbioche l’assoggettamento dellastessa clausola al giudizio divessatorietà abbia inciso sulla“adeguatezza del corrispettivodei beni e dei servizi” chel’art. 1469 ter Codice civilesottrae al menzionato sindaca-to (19).Ulteriori riferimenti alla“equivoca formulazione (chene autorizza lo scrutinio ancheai sensi dell’art. 1469 quaterCodice civile)” si rinvengonoin materia di clausola che au-torizza la banca a determinarele modalità di esecuzione de-gli incarichi in assenza di par-ticolari istruzioni (sulla qualein prosieguo); ed ancora, inmateria di clausola che auto-rizza la banca a “non eseguirel’ordine conferito dal cliente,dandone immediatamente co-municazione al cliente stes-so”; e di clausola che pone acarico del correntista l’obbli-go di custodire i moduli di as-segni e di denunciare tempe-stivamente eventuali sottra-zioni o smarrimenti (sulla qua-le in seguito). Anche in rela-zione a queste clausole si pos-sono formulare osservazionianaloghe a quelle già anticipa-te in via generale: i dubbi in-terpretativi prospettati paionofacilmente risolvibili e si pre-sentano, in mancanza di con-dotte imputabili agli istituti dicredito, sostanzialmente im-motivati. Poichè è difficile im-maginare condizioni generalidi contratto che non diano luo-go ad alcun problema interpre-tativo, sarà sempre possibile,qualora dovesse prendere con-sistenza l’indirizzo interpreta-tivo secondo cui la mancanzadi chiarezza comporta di persè la vessatorietà della clauso-la, ottenere la pronuncia inibi-toria ex art. 1469 sexies Codi-ce civile in relazione a clauso-le che non sono mai state ese-guite dal predisponente in mo-do conforme alla interpreta-zione consentita dalla lamen-tata ambiguità.

Il criterio del significativosquilibrio: la mancataenunciazione delle ragionidello squilibrioUn’ulteriore motivo di perples-sità in ordine al modo in cui ilGiudice romano è pervenuto al-la affermazione della vessato-rietà di numerose clausole, in-veste in particolare le clausoleche non rientravano in alcunadelle ipotesi ricomprese nella li-sta di quelle che “si presumonovessatorie fino a prova contra-ria” (art. 1469 bis, secondocomma Codice civile).L’elenco di queste clausole, perle quali la vessatorietà è stataaffermata a norma dell’art.1469, primo comma, Codice ci-vile, non è di poco rilievo e nonpare che si possa condividerel’affermazione per cui nelleazioni inibitorie ex art. 1469sexies Codice civile, l’oneredella prova della vessatorietà sipresenterebbe attenuato per ilfatto che “la vessatorietà èespressione di un giudizio di ca-rattere astratto più che un fattoche deve essere dimostrato inconcreto con riguardo alla dina-mica e specificità del singolorapporto”.A me pare per contro che l’ac-certamento del “significativosquilibrio” debba essere, neigiudizi collettivi più che inquelli individuali, legato a fattiche si presentano maggiormen-te impressivi proprio perché in-vestono rapporti futuri e pre-scindono da concreti comporta-menti tenuti dalle parti dei sin-goli rapporti contrattuali, tali dafare emergere, nella fase dellaesecuzione del rapporto, il “si-gnificativo squilibrio” in cui sisostanzia l’effetto proprio delleclausole vessatorie.D’altro canto, nel sistema italia-no conseguente al modo in cui ladirettiva comunitaria è stata rece-pita dagli artt. 1469 bis, ss. Codi-ce civile, la previsione della listadelle clausole che si presumonovessatorie presenta il duplice ri-lievo di imporre l’affermazionedella vessatorietà delle clausolerientranti nella lista “fino a provacontraria”; e di imporre l’esclu-sione della vessatorietà delleclausole non rientranti nella listaa meno che il consumatore o la

relativa associazione non forni-sca la prova della sussistenza delsignificativo squilibrio (20). G

PARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

584I CONTRATTIn. 6/2000

Note:

(19) Qualora si ritenga che la finalitàdell’art. 25, terzo comma, D.Lgs. 4agosto 1999, n. 342 sia stata quella disalvare retroattivamente le clausolebancarie anatocistiche, così come tuttolascia ritenere malgrado la infelice for-mulazione della norma e la deprecabi-le tecnica legislativa di intervenire suun contenzioso giudiziale in corso, nonpare che la precisione della validità edefficacia delle clausole, normativamen-te sancita, consenta di sottrarre lestesse al giudizio di vessatorietà invirtù del disposto dell’art. 1469 ter, ter-zo comma. Infatti è difficilmente soste-nibile che le clausole siano riproduttivedi una disposizione di legge avente ef-ficacia retroattiva, così come forse eranell’intenzione del legislatore, doven-dosi in ogni caso ritenere che la disci-plina anatocistica è pur sempre nego-ziale e non deriva da una disposizionedi legge. Su tutta la problematicadell’anatocismo e sui riferimenti giuri-sprudenziali e dottrinari conseguenti alrevirement della Cassazione, cfr. Dol-metta, Le nuove modifiche al TestoUnico Bancario, Commentario alD.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, 92 ss.;cui adde Cass. 11 novembre 1999, n.12507 e Trib. Palermo 17 dicembre1999; Trib. Roma 17 dicembre 1999;Trib. Brindisi 8 novembre 1999, in Foroit. 2000, I, 451 (confermativa, la prima,del nuovo corso giurisprudenziale; edespressive, le pronunce di merito, del-le incertezze e dei dubbi di costituzio-nalità originanti dalla emanazionedell’art. 25, terzo comma, D.Lgs. n.342/99. Cfr., per la manifesta infonda-tezza di ogni questione di legittimitàcostituzionale sollevata in relazione alcitato art. 25, Trib. Milano 23 dicembre1999, in Giur. mil., 2000, 130 ss.

(20) In tal senso si esprime, Roppo, Ladefinizione di clausola vessatoria neicontratti dei consumatori, in questa Ri-vista, 2000, 83 ss., in specie 86, che,nel ricordare il dibattito nel Workshop3, sottolinea che “nel sistema italianorisultante dall’attuazione della Direttivail senso della lista trasposta dall’Allega-to riguarda propriamente la distribuzio-ne dell’onere della prova. Se la clauso-la sotto esame corrisponde a una clau-sola della lista, essa non necessaria-mente è abusiva, ma soltanto si presu-me abusiva: è possibile che essa risul-ti in concreto non abusiva (dunque inItalia la lista è “grigia”); ma l’onere diprovare che essa non presenta i carat-teri dell’abusività grava sul professioni-sta. Se invece la clausola sotto esamenon è compresa nella lista, questo nonimpedisce che essa sia dichiarata abu-siva: ma questa volta spetta al consu-matore l’onere di provare che essapresenta i requisiti dell’abusività”. In re-lazione a queste puntualizzazioni l’Au-tore aggiunge che “i partecipanti alladiscussione hanno sostanzialmenteconcordato con questa impostazione”.

Page 25: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

Alla luce di questa premessanon può non apparire priva diriscontri effettivi e concreti laconclusione cui il Giudice ro-mano è pervenuto in ordine allavessatorietà, direttamente invirtù dell’art. 1469 bis, primocomma, Codice civile delle se-guenti clausole: a) la clausolaanatocistica già richiamata (do-ve il solo squilibrio prospettabi-le e concretamente prospettatoinveste un aspetto inerente allaadeguatezza del corrispettivo);b) la clausola del recesso bilate-rale (laddove la bilateralitàesclude la presunzione di vessa-torietà di cui al n. 7 dell’art.1469 bis, secondo comma Co-dice civile); c) la clausola chepone a carico del consumatorel’obbligo di dichiarare il massi-male assicurativo adeguato acoprire il rischio connesso agliobblighi di custodia e conserva-zione della banca in relazione alcontenuto delle cassette di sicu-rezza; d) la clausola che pone acarico del consumatore l’obbli-go di custodire i moduli di asse-gni e i relativi moduli di richie-sta nonchè di denunciare fatti disottrazione o smarrimento deglistessi; e) la clausola che escludel’obbligo di comunicazione alcliente della modifica sfavore-vole, conseguente alla indiciz-zazione degli interessi; f) laclausola che prevede la possibi-lità per la banca di recuperare ilcredito vantato avvalendosi del-la compensazione “ancorchè icrediti, seppure in monete diffe-renti, non siano liquidi ed esigi-bili”; g) la clausola che prevedeche in assenza di particolariistruzioni del correntista “lemodalità di esecuzione degli in-carichi assunti sono determina-te dalla banca tenendo contodella natura degli stessi e delleprocedure più idonee nell’am-bito della propria organizzazio-ne”; h) la clausola che in derogaall’art. 190 Codice civile auto-rizza la banca ad agire “in viaprincipale, anziché sussidiaria,e per l’intero suo credito, suibeni personali di ciascuno deiconiugi cointestatari”.Per ciascuna delle richiamateclausole il provvedimento an-notato tende a confermare ilgiudizio di vessatorietà, ancora-to alla previsione di cui all’art.1469 bis, primo comma, Codice

civile, mediante il riferimento oal difetto di trasparenza e chia-rezza oppure a qualcuna delleipotesi di vessatorietà presunta.Peraltro i richiami si presentanoper lo più immotivati e comun-que non pertinenti.Così, ad esempio, non è datocomprendere il perchè dellavessatorietà della clausola che,senza escludere le eventuali re-sponsabilità della banca, ponea carico del cliente l’obbligo dicustodire i moduli di assegni edi comunicare eventuali fatti disottrazione o smarrimento: an-che se mancasse una previsio-ne contrattuale in tal senso, gliobblighi di correttezza impor-rebbero comunque al cliente dicustodire gli assegni e di de-nunciarne le eventuali sottra-zioni.Ancora, nella tormentata vicen-da delle cassette di sicurezza, laprevisione dell’obbligo delcliente di dichiarare il massima-le assicurativo adeguato a co-prire il rischio della banca me-desima, non interferisce conl’obbligo della banca di risarci-re l’intero valore dei beni conte-nuti nella cassetta, anche se su-periore al massimale assicurati-vo indicato dal cliente: nei con-fronti del quale, pur se consu-matore, valgono gli ordinariprincipi in materia di obblighidi correttezza e buona fede e,tra essi, di obblighi di informa-zione. Sicché la previsione diuno specifico obbligo di infor-mazione non pare possa di persé determinare lo squilibrio rile-vante ai fini dell’art. 1469, pri-mo comma, Codice civile. Nep-pure si può considerare vessato-ria la stessa clausola nella partein cui prevede il risarcimento“del danno comprovato edobiettivo, escluso ogni apprez-zamento del valore di affezio-ne”: detta clausola è infatti ri-produttiva, da un lato, della nor-ma sull’onere della prova di cuiall’art. 2697 Codice civile e,dall’altro della previsionedell’art. 2059 Codice civile cheammette il risarcimento deidanni non patrimoniali nei solicasi previsti dalla legge.Quanto poi alla clausola che ri-mette alla banca di stabilire, inmancanza di particolari istru-zioni del correntista, le moda-lità di esecuzione degli incari-

chi, essa non pare contenere al-cuna limitazione di responsabi-lità e costituisce per contro ap-plicazione dei principi in mate-ria di mandato.Pare in conclusione che dalprovvedimento annotato emer-ga una linea argomentativa invirtù della quale ogni clausolache non sia oggetto di trattativaindividuale o, secondo l’espres-sione più volte ricorrente, dispecifica negoziazione e che siamodificativa del diritto disposi-tivo è perciò solo vessatoria se isuoi effetti siano sotto qualcheprofilo anche marginale poten-zialmente peggiorativi della po-sizione dei clienti della banca:può anche darsi che la giuri-sprudenza si orienterà in modoconforme a questo criterio divalutazione ma a me pare cheesso non riproduca le linee diorientamento cui si è attenuto illegislatore italiano nel dare at-tuazione alla direttiva comuni-taria in materia di clausole abu-sive.

La ritenuta irrilevanzadella bilateralitàdella clausola di recesso

Una sottolineatura specificameritano, sotto il profilo da ulti-mo evidenziato, le conclusioniin materia di vessatorietà dellaclausola di recesso bilaterale edi “ius variandi”.Va premesso che la tecnica ar-gomentativa seguita dal Giudi-ce romano, col raggruppare tut-te le clausole relative alla stessamateria e motivare, con riferi-mento a ciascuna di esse, il pro-filo di abusività ritenuto assor-bente (tanto più in dichiarata as-senza di un potere di rettifica o,il che fa lo stesso, di inibitoriaparziale), rende difficile unaanalisi che proceda dall’inizioalla fine a verificare le applica-zioni concrete delle enunciazio-ni di principio di carattere gene-rale.Così, a voler continuare nellalettura della clausola in materiadi recesso già dichiarata abusi-va per difetto di chiarezza e dicui mi sono occupato in prece-denza, essa si caratterizza, a dif-ferenza di altre riportate nelprovvedimento, per la sua bila-teralità e per la previsione di un

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

585I CONTRATTIn. 6/2000

Page 26: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

termine minimo di preavviso(un giorno).Il provvedimento in esame hanegato rilievo alla bilateralitàesaminando un’altra delle clau-sole denunciate; ma la motiva-zione espressa al riguardo appa-re del tutto evanescente se è ve-ro che si risolve nell’enunciatosecondo cui detta bilateralitànon è sufficiente, in sede di ri-medio generale e preventivo, “asuperare lo squilibrio tra le par-ti”.La bilateralità vale per contro aescludere la presunzione di ves-satorietà di cui al n. 7 del terzocomma dell’art. 1469 bis, con laconseguenza che, non potendoil Giudice accrescere la listadelle clausole la cui vessatorietàè presunta, il provvedimentodoveva dar conto delle ragioniche avevano orientato verso laconclusione positiva in ordineal significativo squilibrio, a ca-rico del consumatore, dei dirittied obblighi derivanti dal con-tratto.É ben vero che la soluzione an-corata al principio della bilate-ralità non è idonea di per sé atutelare il consumatore che haben diverse ragioni per temerel’esercizio del recesso ad operadel professionista di quantoquesti ne abbia per temere il re-cesso del consumatore: ma ri-petesi che nel complesso equi-librio tra clausola generale dicui al primo comma dell’art1469 bis ed elenco di presun-zioni normative di vessato-rietà, il giudice non può farecome se questo elenco non cifosse allorché viene in consi-derazione una clausola rispet-tosa di una delle relative previ-sioni. Per contro nella specie siè ragionato come se anche laprevisione di recesso bilateraledetermini, in mancanza di giu-stificato motivo o di un preav-viso ritenuto congruo, la pre-sunzione di vessatorietà nonsuperabile in sede di rimediogenerale - preventivo.A mio avviso la situazione sipone in termini esattamentecontrari: la mancanza di unadelle ipotesi normative di ves-satorietà presunta impone algiudice di respingere la doman-da di inibitoria che non sia fon-data su elementi tali da faremergere, già a livello generale,

uno squilibrio ai danni della ca-tegoria dei consumatori.Uno squilibrio che andava ov-viamente valutato con riferi-mento ai rapporti di conto cor-rente bancario non collegati acontratti di apertura di credito oad affidamenti in genere a favo-re di clienti: tutti sanno, infatti,che ben diversa è la situazioneche si verifica, per il cliente del-la banca, nel caso di recesso daun rapporto passivo per il clien-te, rispetto a quella collegata aduna posizione attiva per lo stes-so cliente. Quest’ultimo infattinon ha alcuna difficoltà di tro-vare altro istituto di credito inluogo di quello eventualmenterecedente qualora non ambiscaa ricevere sovvenzioni di sorta.Ne deriva che in un giudiziocollettivo-preventivo, una clau-sola di recesso di cui non si pre-suma la vessatorietà a normadell’art. 1469 bis, secondo com-ma, Codice civile, in tanto puòessere giudicata vessatoria aisensi del primo comma dellostesso art. 1469 bis Codice civi-le in quanto, in relazione ad es-sa, siano prospettabili squilibrisignificativi ai danni dei consu-matori in relazione al modo incui si verifica la cessazione delrapporto e alle conseguenti dif-ficoltà di instaurarne immedia-tamente altri del medesimo tipo(21).

Le clausole relative al iusvariandiLa pronuncia ha ritenuto vessa-toria la clausola contrattualeche prevede il diritto della ban-ca di modificare le condizioninormative del contratto al finedi “adeguarle a nuove disposi-zioni di legge ovvero a proprienecessità organizzative” e lecondizioni economiche applica-te ai rapporti regolati in contocorrente, “rispettando, in casodi variazioni in senso sfavore-vole al correntista, le prescri-zioni del decreto legislativo 10settembre 1993, n. 385 e dellerelative disposizioni di attua-zione”.A mio avviso quest’ultima pre-visione non si sottrae alla pre-sunzione di vessatorietà con-templata dai numeri 12 e 13dell’art. 1469 bis, terzo comma,

Codice civile. Infatti la disposi-zione di legge che consente diderogare ai menzionati numeripresuppone l’esistenza di ungiustificato motivo che per con-tro non è richiamato nella ripor-tata clausola. D’altro canto, com’è noto, se-condo la tesi di gran lunga do-minante e sicuramente condivi-sibile, si sottrae al giudizio divessatorietà la sola clausola ri-produttiva di disposizione dilegge e perciò superflua; manon pure la clausola semplice-mente consentita da una dispo-sizione di legge e, così, nellaspecie, dal T.U.B. (22).A diversa conclusione mi paresi debba pervenire con riferi-mento alla prima parte dellaclausola dal momento che essaindividua due categorie di moti-vi idonei a giustificare la modi-fica delle condizioni normative:anzitutto le eventuali variazioninormative ed in secondo luogol’esistenza di esigenze organiz-zative della banca.La contraria conclusione enun-ciata nel provvedimento, secon-do cui la clausola sarebbe ves-satoria perché consentirebbe “lamodifica incondizionata, senzaun giustificato motivo”, non è

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

586I CONTRATTIn. 6/2000

Note:

(21) Su tutta la problematica delleclausole vessatorie nei contratti ban-cari cfr. Sirena, La nuova disciplinadelle clausole vessatore nei contrattibancari di credito al consumo, in Ban-ca, borsa e tit. credito, 1997, I, 354ss.. Con specifico riferimento al servi-zio di cassette di sicurezza cfr. da ulti-mo, Cass. 10 settembre 1999, n.9640, in Foro it., 2000, 532 ss. connota di Bellantuono, e in questa Rivi-sta, 2000, 387 ss., con nota di Amba-nelli, ove ampi riferimenti, in particola-re, al problema della assicurazionecontratta dalla banca.

(22) Non manca chi, in dottrina, ha so-stenuto che “in materia possa conti-nuare a trovare applicazione la disci-plina dettata dal T.U.B.” (così Sesta,Commentario cit., Le nuove leggi civi-li, 1997, 1105); ma la tesi di gran lun-ga dominante è in senso contrario edè argomentata dal fatto che il T.U.B.non prevede un diritto legale di varia-zione delle clausole economiche delrapporto ma consente semplicementela possibilità della previsione di clau-sole di variazione ponendo specificirequisiti di forma (cfr. in tal senso Si-rena, op. cit., 357; Gaggero, La modi-ficazione unilaterale dei contratti ban-cari, Padova, 1999, in specie, 291ss.).

Page 27: 3301670_cntr_2000_00_00_6_COM_561_00561

condivisibile: da un lato essanon spiega perché le esigenzecollegate a modifiche normati-ve non potrebbero costituire,così come invece costituiscono,giustificato motivo; dall’altro,la censura “per le ragioni giàespresse (v.p. 8a, 84/3)” del ri-ferimento alle “proprie neces-sità organizzative” pare evane-scente risolvendosi nell’indi-mostrata affermazione cheavrebbe “l’effetto di rimettere

genericamente allo stesso debi-tore la determinazione del pa-rametro di riferimento per lavalutazione del proprio com-portamento”.Se la clausola avesse fatto rife-rimento ad un non meglio iden-tificato “giustificato motivo”essa sarebbe stata riproduttivadel disposto dell’art. 1469 bis,quarto comma, n. 2 Codice ci-vile: l’avere circostanziato ilgiustificato motivo con riferi-

mento alle “proprie necessitàorganizzative” non vale a ri-mettere alla banca la determi-nazione del parametro di riferi-mento più di quanto avverrebbese detto criterio fosse quello del“giustificato motivo”. In ognicaso rimarrebbe al giudice, nelconflitto individuale e succes-sivo, il sindacato in ordine allasussistenza concreta dei pre-supposti per l’operatività dellaclausola.

GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA

587I CONTRATTIn. 6/2000

Ho deciso di aderire all’AIRC come:

� Socio aggregato da L. 6.000 � Socio ordinario da L. 50.000� Socio affiliato da L. 10.000 � Socio sostenitore da L. 500.000� Socio animatore da L. 25.000

e ho versato

� sul c/c postale 307272 � con assegno bancario allegato

È inteso che come socio ho diritto alla tessera di iscrizione e al notiziario mensile

cognome

nome

via n.

cap. località prov.

Tagliare e spedire in busta chiusa a: AIRC - via Corridoni 7 - 20122 Milano

AIUTACI AD AIUTARTICosì abbiamo speso i tuoi aiuti negli ultimi tre anni:

40 miliardi a Istituti e Laboratori di tutta Italia specializzati in Oncologia,oltre 300 Borse di Studio per ricerche in Italia e all’estero.

1/3 della Ricerca Nazionale dipende dalla nostra forza. Grazie a te!

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

20122 Milano - Via Corridoni, 7 - Conto Corrente Postale 307272