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S.I.R.S. Servizio Informativo Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza BOLLETTINO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA RETE DI RLS DELLE AZIENDE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Sommario 1 4 3 di Comitato di Redazione U na recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 10553 del 7/5/2013) ha accolto come legittimo il licenziamento di un lavoratore, a seguito di una procedura disciplinare del datore di lavoro, per aver violato gli obblighi di sicu- rezza sui luoghi di lavoro, non utilizzando i DPI. Non interessa qui entrare nel merito della congruità o meno di una sanzione così estre- ma come il licenziamento ma riflettere sul problema dell’uso dei DPI e del rispetto delle procedure di sicurezza. Il lavoratore in questione era stato licenziato in data 7.3.2003 (all’epoca era ancora vigen- te il D.Lgs 626/94 ma ciò è irrilevante, in quanto le due normative su questo aspetto sono del tutto sovrapponibili) per essere stato sorpreso nel magazzino dove si svolgevano i lavori appaltati alla ditta stessa (rifacimento della copertura con bitume della volta del magazzino) mentre si trovava su un ponteg- gio, all’altezza di 15 metri, senza aver aggan- ciato al cavetto predisposto la cintura di sicu- rezza, pur indossata. Il problema era che il lavoratore non utiliz- zava il DPI previsto, non rispettando quindi le procedure di sicurezza, in quanto riteneva che usare il DPI rendesse più disagevole e difficile il lavoro, e fosse inutile dal punto vista preventivo. Così, si è “auto-autorizzato” a non usare il DPI e a non rispettare le procedure. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento: in primo grado il giudice ha dato ragione all’azienda, in secondo grado invece la sen- tenza è stata ribaltata ed è stata data ragione al lavoratore. Si è quindi arrivati al III° grado di giudizio, e la Cassazione ha dato ragione all’azienda. In sostanza, il principio ribadito dalla Cas- sazione è che il lavoratore è tenuto ad usa- re i DPI prescritti ed a rispettare le misure e procedure di prevenzione previste dall’azien- da: se le ritiene inadeguate, oppure carenti o non applicabili senza creare disagi o dis- servizi, non può di sua spontanea iniziativa non applicarle (non usando i DPI) ma deve far presente al datore di lavoro, o chi per lui, l’impossibilità o difficoltà ad adempiere alle indicazioni ricevute. Sarà quindi il datore di lavoro a dover attuare le opportune misure di rettifica (se le osserva- zioni del lavoratore sono fondate) delle pro- cedure previste (uso dei DPI incluso), così che le procedure stesse siano coerenti, efficaci ed applicabili ed il lavoratore possa seguirle senza problemi. Rispetto delle procedure di sicurezza e licenziamento Rispetto delle pro- cedure di sicurezza e licenziamento di Comitato di Redazione Ultimo rapporto an- nuale sugli infortuni dell’INAIL dell’Emi- lia-Romagna: alcuni dati in pillole di Inail Le ultime (stravaganti) novità sull’informazio- ne e formazione di Leopoldo Magelli ANNO 13 - NUMERO 6 NOVEMBRE DICEMBRE 2013 Provincia di Bologna Comune di Bologna Azienda USL di Bologna INAIL di Bologna Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna CGIL CISL UIL di Bologna

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S.I.R.S.Servizio InformativoRappresentantidei Lavoratori alla Sicurezza

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA RETE DI RLS DELLE AZIENDE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Som

mar

io 1

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di Comitato di Redazione

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 10553 del 7/5/2013) ha accolto come legittimo

il licenziamento di un lavoratore, a seguito di una procedura disciplinare del datore di lavoro, per aver violato gli obblighi di sicu-rezza sui luoghi di lavoro, non utilizzando i DPI.Non interessa qui entrare nel merito della congruità o meno di una sanzione così estre-ma come il licenziamento ma riflettere sul problema dell’uso dei DPI e del rispetto delle procedure di sicurezza. Il lavoratore in questione era stato licenziato in data 7.3.2003 (all’epoca era ancora vigen-te il D.Lgs 626/94 ma ciò è irrilevante, in quanto le due normative su questo aspetto sono del tutto sovrapponibili) per essere stato sorpreso nel magazzino dove si svolgevano i lavori appaltati alla ditta stessa (rifacimento della copertura con bitume della volta del magazzino) mentre si trovava su un ponteg-gio, all’altezza di 15 metri, senza aver aggan-ciato al cavetto predisposto la cintura di sicu-rezza, pur indossata. Il problema era che il lavoratore non utiliz-zava il DPI previsto, non rispettando quindi le procedure di sicurezza, in quanto riteneva che usare il DPI rendesse più disagevole e difficile il lavoro, e fosse inutile dal punto vista preventivo. Così, si è “auto-autorizzato” a non usare il DPI e a non rispettare le procedure.Il lavoratore ha impugnato il licenziamento: in primo grado il giudice ha dato ragione all’azienda, in secondo grado invece la sen-tenza è stata ribaltata ed è stata data ragione al lavoratore. Si è quindi arrivati al III° grado di giudizio, e la Cassazione ha dato ragione all’azienda. In sostanza, il principio ribadito dalla Cas-sazione è che il lavoratore è tenuto ad usa-re i DPI prescritti ed a rispettare le misure e

procedure di prevenzione previste dall’azien-da: se le ritiene inadeguate, oppure carenti o non applicabili senza creare disagi o dis-servizi, non può di sua spontanea iniziativa non applicarle (non usando i DPI) ma deve far presente al datore di lavoro, o chi per lui, l’impossibilità o difficoltà ad adempiere alle indicazioni ricevute. Sarà quindi il datore di lavoro a dover attuare le opportune misure di rettifica (se le osserva-zioni del lavoratore sono fondate) delle pro-cedure previste (uso dei DPI incluso), così che le procedure stesse siano coerenti, efficaci ed applicabili ed il lavoratore possa seguirle senza problemi.

Rispetto delle procedure di sicurezza e licenziamento

Rispetto delle pro-cedure di sicurezza e licenziamentodi Comitato di Redazione

Ultimo rapporto an-nuale sugli infortuni dell’INAIL dell’Emi-lia-Romagna: alcuni dati in pilloledi Inail

Le ultime (stravaganti) novità sull’informazio-ne e formazione di Leopoldo Magelli

Anno 13 - numero 6 NOVEMBRE

DICEMBRE 2013

Provincia di BolognaComune di BolognaAzienda USL di BolognaINAIL di BolognaDirezione Provinciale del Lavoro di BolognaCGIL CISL UIL di Bologna

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denunciati sul territorio nazionale è del -9,5% rispetto all’anno precedente. Considerando la distribuzione provin-ciale (Tabella 2), tutte le province presentano una diminu-zione del numero di infortuni denunciati nel settore Indu-stria e Servizi; il calo è più accentuato rispetto alla diminuzione dell’anno precedente per tutte le province, ad eccezione di Piacenza e Rimini, il cui calo è stabile. La di-minuzione più accentuata di infortuni denunciati si è avuta nelle province di Ferrara e di Rimini (-10,5% in entrambe le province). La diminuzione minima si ha nelle province di Parma (-6,2%) e di Bologna (- 6,4%), mentre la provin-cia di Modena, che fino allo scorso anno presentava una diminuzione percentuale piuttosto contenuta, quest’anno presenta un calo più che raddoppiato (-7,0%). In Agricol-tura il calo più accentuato si è verificato a Rimini (-18,3%), Modena (-16,2%) e Piacenza (-15,4%), ma anche nelle province di Forlì-Cesena (-14,6%) e Bologna (-14,2%).

Più contenuta la diminuzione nelle pro-vince di Ravenna (-8,2%) e di Parma con un calo di -1,6%, e in controtendenza il dato della provincia di Reggio Emilia, che presenta un aumento del 2,0%. Nella Ge-stione Conto Stato si registra un aumento in quasi tutte le province, con punte che toccano +16,3% a Forlì-Cesena e +11,2% a Parma. Diminuiscono invece nella pro-vincia di Ferrara (-5,6%), Modena (-1,6%) e Piacenza (-1,3%). Nella Tabella 3 si ri-portano gli infortuni denunciati del 2012, suddivisi per territorio provinciale e moda-lità di accadimento: infortuni in occasione di lavoro (sia nell’ambiente di lavoro ordi-nario che nell’ambito della circolazione stradale) ed infortuni in itinere (cioè avve-

nuti nel tratto casa-lavoro o viceversa). La diminuzione del numero di denunce di infortunio nel 2012 rispetto al 2011 è osservabile in tutte le province; si osserva un calo più elevato in provincia di Ferrara (-10,7%) e in provincia di Rimini (-10,5%), in entrambi i casi determinato so-prattutto dalla riduzione degli infortuni in occasione di lavoro. La provincia che presenta la minore diminuzione è quella di Parma (-5,5%) seguita da quella di Bologna (-6,1%), in cui tale dato risente presumibilmente di fatto-ri economici a livello locale, ma anche dell’aumento degli infortuni in itinere.

I dati infortunistici relativi al 2012 confermano la ten-denza alla diminuzione registrata in Emilia Romagna negli ultimi anni: la Figura 1 riporta il numero com-

plessivo di denunce di infortunio dal 2008 al 2012, sia regionale che nazionale.

Si osserva complessivamente una diminuzione di poco più marcata (-25,5%) rispetto a quella nazionale (-25,0%), de-terminata principalmente dal maggiore calo avvenuto nel 2009, ma che negli anni successivi sembra invece assestato di nuovo sulla medesima linea di tendenza. Nel 2012 in Emilia Romagna si è registrato il 14,0% degli infortuni de-nunciati sul territorio nazionale, percentuale simile a quella degli anni precedenti, ma con una tendenza in diminuzio-ne meno marcata rispetto all’intero territorio nazionale: sono infatti state 92.211 le denunce, con un calo del -7,5% rispetto all’anno precedente, mentre il calo degli infortuni

articol192 Anno 13 - numero 6

di INAIL

Ultimo rapporto annuale sugli infortuni dell’INAIL dell’Emilia-Romagna: alcuni dati in pillole

Tabella 3 - Infortuni denunciati 2011-12 per modalità di evento e territorio

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Approfondimento3

articol19

Tabella 2 – Infortuni denunciati 2008-2012 per Gestione e provincia (Variazione % per anno e nel quinquennio)

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Quesiti e pareriarticol194

Le ultime (stravaganti) novità sull’informazione e formazione

Anno 13 - numero 6

Nello scorso numero di Articolo 19 abbiamo rispo-sta ad alcuni quesiti sulla sorveglianza sanitaria, citando fra l’altro un recente provvedimento del

27 marzo 2013 che riguardava la semplificazione di alcu-ne procedure per i lavoratori stagionali.Nel citare quel decreto si specificava anche che esso, oltre alla sorveglianza sanitaria, si occupava anche di informa-zione e formazione, senza entrare nel merito però di que-sto aspetto.Evidentemente, questa segnalazione ha destato curiosità, e così un RLS ci ha chiesto quali fossero le novità su informa-zione e formazione e di seguito, quindi, le esporremo.Ricordiamo in premessa che il decreto (del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministro della Salute e quello delle Politiche Agricole, Minerarie e Fo-restali) è stato emanato in data 27 marzo 2013 e tiene conto di un avviso comune, stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative del settore.Le norme in oggetto su informazione e formazione si appli-cano (analogamente a quelle sulla sorveglianza sanitaria) ai lavoratori stagionali che svolgono, presso le stessa azienda, un numero di giornate di lavoro annue non superiore a 50 e che sono addetti a lavorazioni generiche e semplici, tali da non richiedere specifici requisiti professionali. Si applicano anche ai lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio, occupandosi di attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.Per tutti questi lavoratori gli adempimenti di legge relativi ad informazione e formazione si considerano assolti sem-plicemente mediante la consegna ai lavoratori stessi di do-cumenti informativi ad hoc, certificati dall’ASL o dagli enti bilaterali (appare legittimo chiedersi come?) e dagli organi-

smi paritetici del settore agricolo e della cooperazione a livel-lo nazionale o territoriale.Tali documenti devono contenere indicazioni idonee a fornire conoscenze per identificare, ri-durre e gestire i rischi ed idonee altresì a trasferire ai lavorato-ri conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competen-ze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e per identificare, ridurre e gestire i rischi in ambiente di lavoro.Vengono spontanee alcune domande:1) che garanzia c’è che i lavoratori leggano questo materiale?2) che garanzia c’è che, se anche lo leggono, lo capiscano perfettamente?3) se c’è qualcosa che non è chiaro, che garanzia c’è che pos-sano avere la possibilità di avere chiarimenti e/o spiegazioni?Non è nostra abitudine commentare più di tanto le norma-tive che illustriamo ma questa in particolare brilla per assur-dità e burocraticismo: basta consegnare un documento per essere in regola…no comment!Ma, attenzione, il Decreto fa inoltre un riferimento ai lavora-tori stranieri, che potrebbero (ma va…chi l’avrebbe mai pen-sato!) avere difficoltà di comprensione della lingua italiana e così prevede, testualmente, comma 2 dell’art. 3): “ai lavora-tori provenienti da altri paesi (e certamente tra gli stagionali in agricoltura qualche straniero c’è…) deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione”. Per restare in campo agricolo, nuove e immense praterie di opportunità di lavoro si potrebbero aprire per traduttori, in-terpreti, mediatori culturali!Non è mia abitudine scherzare su cose così serie come l’infor-mazione e la formazione alla sicurezza, ma questa parte su informazione e formazione del decreto di cui ci stiamo occu-pando deve essere per forza presa come uno scherzo, altri-menti…

di Leopoldo Magelli

articolo19 Anno 13 - Numero 6, NOVEMBRE-DICEMBRE 2013

Bimestrale della Provincia di Bologna

Iscrizione al tribunale di Bologna n° 729del 12/03/2003

Direttore responsabile: Davide Bergamini

Comitato Redazionale:Barbara Cevenini (Inail)Maria Capozzi (Direzione Provinciale del Lavoro)Leopoldo Magelli (Provincia di Bologna)Andrea Spisni (Azienda USL)Stefano Franceschelli (Cisl).Segreteria di redazione:Silvia Dall’Olio

S.I.R.S. Via Gramsci, 12 Terzo piano, lato ovest40121 BolognaFax 051/6079541

Sito internet:www.sirsrer.itAndreA SpiSni Tel. 051/[email protected]

Direzione: Provincia di BolognaVia Zamboni, 13 - 40126 Bolognatel. 051/6598435 - fax 051/6598226

Realizzazione a cura di:Produzioni editoriali Provincia di Bologna

Impaginazione:Annalisa Degiovannini