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CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 125 DELL’11 MAGGIO 1953 APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA COL N. 4670 DEL 10 GIUGNO 1953 INTEGRATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 3 FEBBRAIO 1968 MODIFICATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON DELIBERAZIONE N. 457 DEL 31 MARZO 1982 MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI: N. 329 DEL 21 MARZO 1990 N. 5 DEL 26 GENNAIO 1996 N. 19 DEL 27 APRILE 2001 N. 27 DEL 5 APRILE 2002 N. 21 DEL 14 APRILE 2009

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CITTÀ di SAVONA

REGOLAMENTO DIPOLIZIA URBANA

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 125 DELL’11 MAGGIO 1953

APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA COL N. 4670 DEL 10 GIUGNO 1953

INTEGRATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 3 FEBBRAIO 1968

MODIFICATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON DELIBERAZIONE N. 457 DEL 31 MARZO 1982

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI:• N. 329 DEL 21 MARZO 1990• N. 5 DEL 26 GENNAIO 1996• N. 19 DEL 27 APRILE 2001• N. 27 DEL 5 APRILE 2002• N. 21 DEL 14 APRILE 2009

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INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Disciplina della polizia urbana pag. 8Articolo 2 Facoltà degli agenti di polizia municipale “ 8Articolo 3 Sequestri “ 8Articolo 4 Contravventori non identificati “ 8Articolo 5 Stemma civico “ 9Articolo 6 Suolo e luogo pubblici “ 9Articolo 7 Concessione di suolo pubblico “ 9Articolo 8 Pulizia delle vetrine “ 9

TITOLO II PULIZIA E DECORO DELLA CITTA’CAPO I PULIZIA

Articolo 9 Nettezza del suolo pubblico pag. 10Articolo 10 Obblighi dei concessionari di suolo pubblico “ 10Articolo 11 Commercianti ambulanti “ 10Articolo 12 Carico e scarico di merce “ 11Articolo 13 Trasporto di cose polverose “ 11Articolo 14 Demolizioni “ 11Articolo 15 Pubbliche discariche “ 11Articolo 16 Pubblici condotti, fossi e canali “ 12Articolo 17 Portici, cortili e scale “ 12Articolo 18 Portici e marciapiedi “ 12Articolo 19 Sbattimento di tappeti e simili “ 12Articolo 20 Getto di opuscoli “ 13Articolo 21 Battitura della lana “ 13Articolo 22 Segamento e spaccamento della legna –

utilizzazione altri materiali“ 13

Articolo 23 Tosatura, ferratura e pulitura degli animali “ 13Articolo 24 Foraggiamento degli animali (soppresso) 13Articolo 25 Custodia degli animali domestici “ 14Articolo 26 Lavatura e riparazione dei veicoli e degli

autoveicoli“ 14

Articolo 27 Casse e vasi di fiori “ 14Articolo 28 Animali “ 14Articolo 29 Abbandono di animali “ 15Articolo 30 Trasporto di panni sporchi “ 15

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CAPO II DECORO

Articolo 31 Facciate delle case, scale, portici e serramenta pag. 16Articolo 32 Cura degli edifici “ 16Articolo 33 Depositi nelle proprietà private “ 16Articolo 34 Lavori sul suolo pubblico “ 17Articolo 35 Lavatura della biancheria “ 17Articolo 36 Sciorinamento della biancheria “ 17Articolo 37 Contenitori e recipienti con rifiuti “ 18Articolo 37-bis Rimozione forzata dei veicoli –

riavvolgimento tende“ 18

Articolo 38 Viali e giardini pubblici “ 19Articolo 38-bis Verde urbano pubblico e privato “ 19Articolo 39 Vasche, peschiere, fontane “ 25Articolo 40 Danni alle peschiere, ai lavatoi e simili “ 25Articolo 41 Bestie macellate “ 25Articolo 42 Decenza personale “ 25Articolo 43 Bisogni fisiologici “ 26Articolo 44 Proprietà privata “ 26Articolo 45 Artigiani “ 26Articolo 46 Odori molesti “ 26Articolo 47 Casse mortuarie e trasporti funebri “ 26

TITOLO III TRANQUILLITA’CAPO UNICO TRANQUILLITA’

Articolo 48 Chiusura delle porte e saracinesche pag. 28Articolo 49 Suonatori ambulanti e simili “ 28Articolo 50 Festival – uso di megafoni ed altoparlanti “ 28Articolo 51 Assembramenti e comitive “ 28Articolo 52 Carico e scarico di merci che causano rumore “ 29Articolo 53 Trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche “ 29Articolo 54 Schioccamento della frusta “ 29Articolo 55 Detenzione di cani od altri animali “ 29Articolo 56 Esercizio di mestieri, arti, industrie “ 29Articolo 57 Impianto di macchinari “ 30Articolo 58 Funzionamento di motori “ 30Articolo 59 Rumori nelle private abitazioni “ 30Articolo 60 Rumori notturni “ 31

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Articolo 61 Schiamazzi, clamori, abusi di strumenti sonori pag. 31Articolo 62 Grida di rivenditori “ 31Articolo 63 Ingiusto disturbo o fastidio “ 31

TITOLO IV SICUREZZACAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 64 Cani vaganti pag. 32Articolo 65 Accalappiacani “ 32Articolo 66 Strade, viali, giardini, monumenti, edifici “ 32Articolo 67 Custodia dei bambini “ 33Articolo 68 Carovane di ambulanti “ 33Articolo 69 Illuminazione, elettricità, gas “ 33Articolo 70 Tenuta dei tetti, cornicioni e simili “ 33Articolo 71 Guasti e rotture “ 34Articolo 72 Costruzione, riattamento, demolizione di edifici “ 34Articolo 73 Gettito di materiale di demolizione “ 34Articolo 74 Insegne, persiane, vetrate di finestre “ 34Articolo 75 Lastroni di neve o ghiaccio “ 35Articolo 76 Portinai e simili “ 35Articolo 77 Illuminazione dei portici, scale e anditi “ 35Articolo 78 Ripari ai pozzi, cisterne e simili “ 35Articolo 79 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi “ 36Articolo 80 Divieto di innalzare o calare mobili e simili

dall’alto“ 36

Articolo 81 Protezione da schegge “ 36Articolo 82 Incudini di fabbri “ 36Articolo 83 Trasporto di acque gasate e di seltz “ 36Articolo 84 Mine “ 37

CAPO II DISPOSIZIONI PREVENTIVE CONTRO GLI INCENDI

Articolo 85 Disposizioni generali pag. 38Articolo 86 Sostanze infiammabili per uso domestico “ 38Articolo 87 Combustibili per caldaie con materiale di basso

valore“ 38

Articolo 87-bis Impianti di gas, di petroli liquefatti per uso domestico

“ 39

Articolo 88 Fuochi, falò, zolfanelli “ 39Articolo 89 Legna e materie simili accatastate nei cortili “ 39Articolo 90 Prescrizione per i depositi di combustibili “ 39Articolo 91 Autorimesse private “ 40

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Articolo 92 Fieno e paglia “ 40Articolo 93 Locale in cui si fa uso di fuoco “ 40Articolo 94 Botteghe e locali aperti al pubblico “ 40Articolo 95 Spazzamento dei camini, fucine ecc. “ 41Articolo 96 Fumaioli “ 41Articolo 97 Prescrizioni comuni per la prevenzione degli

incendi“ 41

Articolo 98 Certificato di prevenzione incendi “ 41Articolo 99 Disposizioni in caso di incendio “ 42

TITOLO V DISCIPLINA DEL COMMERCIOCAPO UNICO

Articolo 100 Licenza di commercio “ 43Articolo 101 Vendita mediante imbonimento “ 43Articolo 102 Bilance e misure “ 44Articolo 103 Carte nelle pesate “ 44Articolo 104 Collocamento di merci “ 44Articolo 105 Esercizio di vendita ambulante al minuto “ 44Articolo 106 Carretti a mano per la vendita ambulante “ 44Articolo 107 Divieto di vendita ambulante di crostacei,

molluschi, acqua“ 45

Articolo 108 Distanze da osservare dai venditori ambulanti “ 45Articolo 109 Soste dei venditori ambulanti “ 45Articolo 110 Divieto di esercizio e commercio ambulante “ 45Articolo 111 Divieto di vendita ambulante con veicoli a

trazione animale“ 46

Articolo 112 Comportamento dei commercianti “ 46

TITOLO VI SPAZZACAMINICAPO UNICO

Articolo 113 Licenza di esercizio per spazzacamino “ 47Articolo 114 Spazzatura camini con mezzi meccanici “ 47Articolo 115 Divieto del mestiere di spazzacamino ad elementi

non idonei“ 47

Articolo 116 Distintivo per spazzacamini “ 47

TITOLO VII CUSTODIA DI BICICLETTE ED AUTOMOBILICAPO UNICO

Articolo 117 Licenza per custodia di automobili private, motociclette e biciclette

“ 48

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Articolo 118 Luoghi, spazi ed orari per la custodia di automobili e motociclette

“ 48

Articolo 119 Posteggi per custodie di biciclette “ 48Articolo 120 Modalità per la custodia di biciclette “ 48Articolo 121 Berretto di custodi “ 49Articolo 122 Responsabilità dei custodi “ 49

TITOLO VIII POZZI NERICAPO UNICO

Articolo 123 Vuotacessi “ 50Articolo 124 Caratteristiche ed esame dei mezzi e procedimenti

per la vuotatura dei pozzi neri“ 50

Articolo 125 Caratteristiche delle botti per vuotare i pozzi neri “ 50

TITOLO IX FACCHINI, FATTORINI, ECC.CAPO UNICO

Articolo 126 Licenza per i mestieri di facchino, commissionario e lustrascarpe

“ 52

Articolo 127 Distintivo dei facchini “ 52Articolo 128 Prescrizione per i facchini “ 52Articolo 129 Sospensione o revoca della licenza di facchino “ 52Articolo 130 Prescrizioni per i commessi e fattorini di alberghi “ 53Articolo 131 Norme per le guide, facchini, commissionari, ecc. “ 53Articolo 132 Responsabilità dell’albergatore “ 53Articolo 133 Cambiamento di albergo “ 53Articolo 134 Esibizione della licenza del sindaco “ 54

TITOLO X DISPOSIZIONI VARIE E FINALICAPO I OGGETTI RINVENUTI – CONTROLLO

DEI VEICOLI

Articolo 135 Oggetti rinvenuti “ 55Articolo 136 Controllo dei veicoli “ 55

CAPO II PERMESSI DI POLIZIA

Articolo 137 Permessi di polizia “ 56Articolo 138 Uso non conforme delle autorizzazioni “ 56

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CAPO III CONTRAVVENZIONI E SEQUESTRI DI MERCI

Articolo 139 Accertamento delle contravvenzioni “ 57Articolo 139-bis Spese del procedimento “ 57Articolo 140 Contravvenzione imputabile a più persone “ 58Articolo 141 Obblighi dei contravvenuti “ 58Articolo 142 Vendita della merce sequestrata “ 58Articolo 143 Merce depositata non suscettibile di vendita “ 59Articolo 143-bis Definizione del dehors “ 59Articolo 143-ter Attrezzamento del dehors “ 59Articolo 143-quater

Istanza per ottenere la concessione e l’autorizzazione

“ 60

Articolo 143-quinquies

Rilascio dell’autorizzazione e della concessione “ 60

Articolo 143-sexies

Sequenze stagionali “ 61

Articolo 143-septies

Revocabilità – Annullabilità della concessione e dell’autorizzazione

“ 61

Articolo 143-octies

Decadenza della concessione e dell’autorizzazione

“ 62

Articolo 143- nonies

Sanzioni “ 62

CAPO IV ENTRATA IN VIGORE DELREGOLAMENTO

Articolo 144 Entrata in vigore “ 63

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TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal seguente regolamento. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini anche orali dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 2Facoltà degli agenti di polizia municipale

Gli agenti di polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei delle case, officine, botteghe e stabilimenti tutti sottoposti all'ispezione e vigilanza della polizia municipale. Hanno pure accesso nei laboratori, retrobotteghe e cantine annesse alle botteghe.

Articolo 3Sequestri

Gli agenti, quando ne sia il caso, possono sequestrare gli oggetti posti in vendita dai venditori ambulanti non autorizzati e i mezzi di trasporto di detti oggetti adoperati per tale commercio sul suolo pubblico. La restituzione degli oggetti sequestrati al proprietario verrà fatta dopo definito il procedimento contravvenzionale.

Articolo 4Contravventori non identificati

Quando i contravventori non siano identificati all'atto dell'accertamento delle contravvenzioni perché sprovvisti di documenti idonei, gli agenti debbono accompagnarli al comando vigili urbani.

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Articolo 5Stemma civico

E' vietato qualunque uso dello stemma civico da chi non ne abbia avuta autorizzazione scritta da parte dell'Autorità comunale.

Articolo 6Suolo e luoghi pubblici

Ogni qualvolta nel presente regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la polizia urbana sono usate le espressioni "luogo pubblico" o "suolo pubblico", si vogliono con esse designare non soltanto i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici e relativi spazi interpilastri nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade. Sono considerate anche aree e spazi di uso pubblico quelle di proprietà privata non cintata.

Articolo 7Concessione di suolo pubblico

Salvo quanto è disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo e di aree pubbliche, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa ed autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le concessioni sono fatte, salvo richiesta degli interessati, dal Sindaco per le occupazioni temporanee e dalla Giunta Municipale per quelle permanenti, sempre quando le credano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità, del decoro cittadino, dei pubblici servizi e del patrimonio stradale. Alla medesima disciplina sono soggette le occupazioni precarie e momentanee degli spazi soprastanti al suolo pubblico. Senza pregiudizio delle norme del codice stradale in vigore e del locale regolamento di circolazione urbana, per gli autoveicoli e veicoli si considera occupazione abusiva di suolo pubblico quella che si protrae per oltre tre ore senza l'autorizzazione di cui al presente articolo.

Articolo 8Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita senza speciale autorizzazione sino alle ore 9,30. Le ditte e le imprese che eseguiscono questi lavori di pulizia per conto di terzi dovranno munirsi di permesso, in qualunque ora avvengano le occupazioni relative.

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TITOLO II

PULIZIA E DECORO DELLA CITTA'

CAPO I

PULIZIA

Articolo 9Nettezza del suolo pubblico

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

Articolo 10Obblighi dei concessionari di suolo pubblico

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Articolo 11Commercianti ambulanti

E' proibito agli esercenti il commercio ambulante di gettare anche momentaneamente o lasciare cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto forma oggetto della loro attività.

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Articolo 12Carico e scarico di merce

Chiunque eseguisce operazioni di carico e scarico di merci o di qualsiasi altra materia deve curare che non resti ingombrato e lordato il suolo pubblico e deve altresì provvedere, in ogni caso, all'immediata rimozione dell'ingombro ed a rimettere il suolo pubblico in istato di nettezza. In particolare nelle vie e piazze lastricate, bitumate ed incatramate, ad eccezione della Calata P. Sbarbaro e delle vie e piazze della zona del molo, lo scarico di carbone, terra, calce ed altro materiale sfuso che possa macchiare e comunque sporcare il suolo pubblico può effettuarsi soltanto mediante l'uso di quei mezzi (sacchi o recipienti idonei) e di quegli accorgimenti particolari atti ad evitare che ne possa venire macchiato il suolo pubblico o che possa sollevarsi polvere.

In ogni caso dev'essere immediatamente provveduto in modo che non rimanga traccia del materiale scaricato.

Articolo 13Trasporto di cose polverose

Il trasporto di cose polverose deve eseguirsi in modo da impedire la diffusione della polvere e può essere solo effettuato lungo le strade e nelle ore determinate dall'Autorità comunale.

Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge e di regolamento relative ai vari tipi di rifiuti previsti dalla classificazione in vigore.

Articolo 14Demolizioni

Nella demolizione delle fabbriche o di parte di esse chi ne ha ordinato e dirige l'esecuzione dovrà di tratto in tratto far bagnare la parte che si distrugge onde impedire il sollevamento di polvere.

Articolo 15Pubbliche discariche

La pubblica discarica di detriti, pietre e simili non potrà farsi che nella località espressamente indicata dall'Autorità comunale e con le cautele che verranno da questa stabilite. Le suddette materie non possono essere trasportate prima dell'alba e dopo il tramonto e, in ogni caso, sempre dietro permesso municipale e per le strade in esso indicate.

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Dell'osservanza della presente disposizione sono altresì responsabili l'impresario e il proprietario per conto dei quali detto scarico viene effettuato.

Articolo 16Pubblici condotti, fossi e canali

E' vietato versare materie e liquidi inquinanti nelle bocchette dei pubblici condotti e nei fossi e canali.

Articolo 17Portici, cortili e scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuocia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Articolo 18Portici e marciapiedi

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza, di rompere e coprire con materie adatte antisdrucciolevoli i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi acqua che possa congelarvisi.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale con i proprietari relativi e pel tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno, ai quali è vietato inoltre di portare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e dei corsi le immondizie provenienti dalla loro bottega.

Articolo 19Sbattimento di tappeti e simili

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie o piazze, panni o altri oggetti simili.

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E' pure vietato sbattere tappeti, panni e simili in luoghi aperti al pubblico, all'infuori di quelli che verranno designati dal comando vigili urbani.

E' rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni comunque che sono dal presente articolo consentite dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato o al pubblico.

Articolo 20Getto di opuscoli

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possono comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico.

Articolo 21Battitura della lana

La battitura della lana sugli spazi pubblici è in genere vietata. Essa può effettuarsi, solo da parte degli artigiani, nelle località e nelle ore determinate dall'Autorità comunale e sempre in modo da non arrecare disturbo o fastidio a terzi.

Articolo 22Segamento e spaccamento della legna - utilizzazione altri materiali

Sul suolo pubblico è vietato il segamento, lo spaccamento di legna e ogni altra attività di manipolazione di qualsiasi altro materiale utilizzato o da utilizzare per usi domestici.

Articolo 23Tosatura, ferratura e pulitura degli animali

E' vietato accudire agli animali al di fuori dei maneggi o di altri spazi all'uopo attrezzati.

Articolo 24Foraggiamento degli animali (soppresso)

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Articolo 25Custodia degli animali domestici

E' fatto obbligo a chi di ragione di evitare che i propri animali soddisfino bisogni corporali su suolo pubblico o aperto al pubblico transito (portici, marciapiedi, ecc.) ed in luoghi di privata pertinenza soggetti a vigilanza pubblica.

La violazione dell'obbligo di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da comminarsi da parte del Sindaco nella misura di legge. Non si fa luogo all'irrogazione della sanzione nel caso in cui l'accompagnatore dell'animale provveda alla pulizia eliminando immediatamente dai siti di cui al primo comma gli escrementi.

Articolo 26Lavatura e riparazione dei veicoli e degli autoveicoli

E' proibita in luoghi pubblici od aperti al pubblico la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Articolo 27Casse e vasi di fiori

Le casse e i vasi con piante di qualsiasi genere posti sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre od in altre parti della casa e dei muri prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono essere provveduti di ripari opportuni perché lo stillicidio, anche della semplice innaffiatura non cada in detti luoghi, né renda molestia al pubblico od agli abitanti dei piani inferiori.

Articolo 28Animali

Salvo quanto è disposto dalle leggi sanitarie, di pubblica sicurezza dal Regolamento locale di igiene e dal presente Regolamento (relativamente alla detenzione di cani) è vietato lasciar vagare animali entro l'abitato.

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In ogni caso è, in genere proibito tenere animali in quei luoghi, compresi terrazze, verande, poggioli e altre pertinenze dai quali si dia, per esalazioni ed altri inconvenienti, in qualsiasi modo molestia.

Articolo 29Abbandono di animali

Nelle piazze e vie pubbliche od aperte al pubblico transito è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia animali.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione scritta dell'Autorità comunale la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Articolo 30Trasporto di panni sporchi

Ferme restando le disposizioni riguardanti l'igiene e la sanità pubblica, la biancheria ed i panni sporchi non potranno essere trasportati per le pubbliche vie se non diligentemente involti in tele impermeabili.

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CAPO II

DECORO

Articolo 31Facciate delle case, scale, portici e serramenta

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e le serramenta prospicienti l'esterno, il portico e le scale. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga dall'Autorità comunale riconosciuta la necessità. Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

Articolo 32Cura degli edifici

E' proibito insudiciare od in qualsiasi modo deturpare o danneggiare gli edifici pubblici e privati, i monumenti, il suolo, i parapetti, i muri di cinta o simili nonché gli atrii, le scale ed i portoni. E' vietato in ogni caso di apporre sui muri esterni, sui marciapiedi, sulle vie e piazze pubbliche ad esse equiparate qualunque scritto, segno o figura, salvo eventuali concessioni scritte dell'Autorità comunale, sentiti, ove ne sia il caso, i proprietari degli stabili. L'Autorità comunale provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore ed, ove questo ultimo rimanga sconosciuto, per quanto concerne i muri esterni, le spese saranno a carico dei rispettivi proprietari.

Articolo 33Depositi nelle proprietà private

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica od al decoro della città.

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Articolo 34Lavori sul suolo pubblico

I lavori sul suolo pubblico, che sono e devono essere a carico dei privati, saranno fatti eseguire esclusivamente dal Municipio il quale si rivarrà sui proprietari per le spese sostenute in conformità dell'apposito regolamento comunale che disciplina la manomissione del suolo pubblico da parte dei privati.

Articolo 35Lavatura della biancheria

Il trattamento della biancheria, dei panni e di quant'altro, non è permesso fuori dagli appositi locali o dalle lavanderie autorizzate.

Articolo 36Sciorinamento della biancheria

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico se gli oggetti sciorinati distesi od appesi siano visibili dal suolo pubblico. L'Autorità comunale potrà, con provvedimento scritto, consentire eccezioni per determinate località di volta in volta indicate, sempre che gli oggetti esposti: a) non sporgano più di 50 centimetri dal muro esterno delle case sopra il suolo

pubblico;b) non abbiano dal suolo stradale un'altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo

inferiore degli oggetti;c) non producano il benché minimo stillicidio;d) lascino libera circolazione dell'aria, non tolgano la luce e non arrechino

incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o delle case vicine. Per le abitazioni che non hanno prospetti in cortile o in anditi interni, le operazioni di cui sopra potranno essere consentite, sino alle ore 9 antimeridiane da marzo a ottobre e fino alle ore 10 negli altri mesi, con provvedimento scritto dall'Autorità comunale nel quale dovrà sempre essere indicata la durata della sua validità. E' vietato sciorinare e stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure attaccare funi agli alberi delle passeggiate per sciorinarvi o stendervi biancheria od altro.Nelle località in cui è consentito lo sciorinamento della biancheria, questo deve effettuarsi da quelle finestre che prospettano verso le vie meno importanti. In ogni caso le operazioni suddette dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato od al pubblico.

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Articolo 37Contenitori e recipienti con rifiuti

E' vietato abbandonare o lasciare in luoghi pubblici e privati, aperti od esposti al pubblico recipienti e sacchetti contenenti rifiuti.

I rifiuti solidi urbani, ben chiusi in sacchetti biodegradabili devono essere posti negli appositi contenitori durante la seguente fascia oraria:

17,00 - 24,00 (diciassette - ventiquattro).L'Amministrazione comunale e per essa il Sindaco, si riserva la facoltà di

modificare con propria ordinanza, specialmente nel periodo estivo, la succitata fascia oraria.

E' fatto altresì divieto di spostare dalle aree opportunamente riservate e delimitate mediante tracciamento sul suolo i contenitori e/o recipienti di qualsiasi tipo e destinati alla raccolta differenziata o no di qualsiasi rifiuto solido, ovvero di parcheggiare i veicoli a ridosso degli stessi in modo tale da intralciare o impedire le operazioni di raccolta o di smaltimento.

Fatti salvi gli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 13, è inoltre, vietato abbandonare imballaggi di qualunque specie ed altro materiale attorno o in prossimità dei contenitori e/o recipienti.

I rifiuti voluminosi (cartone, cassettame e materiale da imballaggio) fatti salvi i disposti di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, prima di essere introdotti nei contenitori devono essere rotti e compattati per ottenere il minimo ingombro.

Nei cestini porta rifiuti installati lungo le vie cittadine vanno introdotti oggetti vari di piccola pezzatura mentre è vietato il loro uso per deporvi sacchetti pieni di rifiuti o comunque materiale la cui sistemazione più opportuna è all'interno dei normali contenitori all'uopo predisposti.

Articolo 37-bisRimozione forzata dei veicoli - riavvolgimento tende

Lungo i percorsi di spazzamento meccanico e nelle ore di svolgimento di tali operazioni è stabilita la sanzione della rimozione forzata dei veicoli in sosta.

Lo stesso dicasi nelle vie ove è previsto l'intervento dei canaljets e delle altre macchine utilizzate per il servizio.

E' fatto obbligo per gli esercizi commerciali e pubblici posti nelle vie interessate ai succitati interventi di riavvolgere a fine giornata le tende da sole dai propri negozi o esercizi per non intralciare il passaggio della spazzatrice da marciapiede in servizio notturno.

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Articolo 38Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi,

carretti, cavalli e altri animali, eccettuati i cani con i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con la museruola per i cani di media ed alta taglia o comunque di tutti coloro che arrecano molestia e pericolo;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;c) passare o coricarsi nei siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle

panchine;d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o

appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose qualsiasi, fisse o mobili.Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole

piante e simili esistenti nelle vie o piazze della città.

Articolo 38-bisVerde pubblico e privato

1. Le norme del presente articolo sono previste al fine di salvaguardare e migliorare la qualità del territorio comunale, tenuto conto delle precipue funzioni igieniche, ambientali, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e quello privato rivestono con particolare attenzione per il grave problema degli incendi boschivi.

2. Esse si applicano al verde pubblico e privato di tutto il territorio comunale, fatte comunque salve le norme della legislazione nazionale e regionale in materia ed in particolare quanto contenuto nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ed atti collegati.

3. Sono oggetto delle presenti norme:a) gli alberi e gli arbusti con un diametro di fusto, misurato a mt. 1,50 dal suolo,

superiore a cm 15; ovvero, nel caso in cui più tronchi si dipartono dallo stesso ceppo, quando almeno uno di essi presenta un diametro minimo di cm. 10, sempre misurato a mt. 1,50 dal suolo;

b) gli alberi appartenenti alle seguenti specie: leccio, tasso, corbezzolo, olivo, arancio amaro, quando il diametro del tronco è pari o superiore a cm. 7, e le palme di qualsiasi specie quando l’altezza dello stipite è superiore a mt. 0,50;

c) gli alberi che, pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, sono stati messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti, secondo quanto previsto al successivo comma 10;

d) ogni tipologia di alberi con caratteristiche autoctone.

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4. Restano espressamente non disciplinate dalle norme del presente articolo le piante da frutto a scopi produttivi, ad eccezione dell’olivo, nonché le piante, le colture e le attività forestali disciplinate specificatamente da leggi regionali o poste sotto diretto controllo del Corpo Forestale dello Stato e del competente Assessorato Provinciale.

5. Per quanto riguarda piante considerate infestanti, quali ad esempio la Robinia pseudoacacia, l’Ailanthus altissima e la Amorpha fruticosa, così come pure per piante inadatte quali il pino marittimo (pinus pinaster) e l’abete di natale (Pinea excelsa) è consigliato l’abbattimento e la loro sostituzione con essenze autoctone o di tipologia compatibile con il nostro territorio. Tale intervento è soggetto a previa comunicazione in forma scritta al Comune e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, fatti comunque salvi i poteri di accertamento in capo all'Autorità Comunale od organi competenti.

6. E’ vietato, senza specifica autorizzazione da parte degli organi competenti, tagliare, abbattere o danneggiare la chioma, il tronco e le radici degli alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3. L’autorizzazione sarà rilasciata dalle competenti autorità comunali in caso di sussistenza di grave malattia della pianta, problemi di stabilità, pericolo di tenuta, come anche nel caso di intervento sulla vegetazione in occasione di attività edilizie. L'autorizzazione, che potrà contenere apposite prescrizioni, sarà rilasciata previa verifica da parte dell'Autorità Comunale della sussistenza del titolo.

7. Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentorie e conservative, purché eseguite a regola d’arte, in periodo di riposo vegetativo, con attrezzi adeguati.

8. Ove il fatto non costituisca reato, ai fini dell'applicazione della presente norma, sono considerati danneggiamenti degli alberi e degli arbusti i seguenti interventi:a) sramatura dei palchi basali, e/o potature tali da incidere sulla stabilità delle

piante da adulte;b) cimature e capitozzature;c) effettuazione di scavi a distanza dal tronco inferiore a quella tollerabile per

l’integrità dell’albero in ragione della specie e dell’età;d) pavimentazione con materiali impermeabili a meno di cm. 50 dal tronco

considerato con le dimensioni della pianta ad avvenuto sviluppo;e) deposito o versamento nel terreno, nella zona interessata dalle radici, di

sostanze tossiche ai vegetali;f) asporto di terriccio dalla zona interessata dalle radici, se non finalizzata alla

sua sostituzione con altro più idoneo allo sviluppo della pianta;g) scortecciare o incidere il tronco e/o i rami.

9. Sono fatti salvi gli interventi urgenti e necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, al fine di evitare pericoli imminenti o danni a persone o cose. Tali interventi devono comunque essere preventivamente comunicati al Comune in forma scritta ed entro cinque giorni dall'intervento stesso adeguatamente documentati e motivati da tecnico specializzato a cura e spese

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dell'interessato, fatti comunque salvi i poteri di accertamento in capo all'Autorità Comunale od Organi competenti.

10.In ogni caso di abbattimento di albero o alberi, si dovrà procedere, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Autorità Comunale per casi particolari, alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, cui dovrà provvedere l’interessato a proprie spese con un numero almeno equivalente di alberi della stessa specie o di altre specie con caratteristiche autoctone o di tipologia compatibile con il nostro territorio. La posa a dimora dovrà avvenire secondo le modalità indicate dal Comune, eventualmente inserite anche nell'autorizzazione, laddove occorra. L’obbligo di impianto sarà ritenuto soddisfatto dopo comunicazione da parte dell’interessato dell’avvenuto impianto di specifiche essenze interessate e dopo verifica di avvenuto attecchimento da parte dei competenti organi comunali.

11.Le sistemazioni a verde nell'ambito di progetti edilizi che prevedano la realizzazione di nuove aree a verde o la ristrutturazione di aree verdi esistenti, devono essere oggetto di specifica progettazione da sottoporre all’esame della Commissione Edilizia Integrata e devono essere effettuate con l’utilizzo di piante autoctone o di tipologia compatibile con il nostro territorio.

12.Il progetto della sistemazione a verde, in scala 1:200, dovrà, essere accompagnato da relazione tecnica redatta a cura di professionista iscritto al Collegio dei Periti Agrari o all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che illustri dettagliatamente:a) il rilievo della vegetazione esistente comprendente:

- numero, qualità, posizione, dimensione, sviluppo e stato fitosanitario delle alberature esistenti;

- l’indicazione delle eventuali piante da abbattere;b) la sistemazione definitiva dell’area di progetto;c) le modalità di esecuzione dei lavori e, in linea di massima, le necessità per il

mantenimento dell’area;d) l’elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo

conto della loro compatibilità ambientale;e) la conformità al presente Regolamento ed, in particolare, al presente articolo.

13.Qualora la sistemazione a verde sia accompagnata da un intervento edilizio, essa sarà autorizzata con il titolo abilitativo necessario per realizzare lo stesso intervento edilizio.

14.Nella progettazione dovranno essere tenute in debita considerazione la profondità del suolo e lo spazio a disposizione per l’apparato radicale, il microclima stazionale e l’esposizione.

15. Il terreno impiegato per nuove realizzazioni dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie o detriti di qualsiasi genere.

16.Le distanze delle piante dai fabbricati e tra loro dovranno tenere conto dello sviluppo che assumeranno da adulte, in modo tale da non creare situazioni di danno e da garantire negli anni una crescita equilibrata; relativamente alle

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distanze dai confini si rinvia alla disciplina del Codice Civile (articoli 892-899) e del Codice della Strada.

17.Si avrà cura di evitare il danneggiamento alla vegetazione a causa di fonti luminose, di sorgenti di calore e di emissioni di fumi o sostanze gassose concentrate.

18.Al fine delle funzioni igieniche e per la sicurezza, onde evitare il pericolo di incendi, tutte le aree verdi pubbliche e private devono ricevere annualmente gli essenziali interventi di manutenzione e pulizia.

19.Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma dieci, qualora si intendano ricreare ambienti di pregio estetico o di valore scientifico, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale od Organi competenti, si potrà piantumare essenze diverse da quelle con caratteristiche autoctone o di tipologia compatibile, fermo restando il divieto di introdurre specie inadatte al clima, nonché di piante invadenti o infestanti, privilegiando piante tipiche della zona.

20.Ai fini del presente articolo, fermo restando comunque quanto previsto nei precedenti commi in materia, si riporta un elenco delle principali specie vegetali consigliate per il territorio comunale savonese:1. Acacia dealbata mimosa2. Acca sellowiana3. Acer spp.4. Aesclus hippocastanum5. Albizia6. Alnus glutinosa ontano7. Arbutus unedo corbezzolo8. Azalea spp.9. Berberis spp.

10. Brabea arnata11. Buxus sempervirens bosso12. Camelia spp.13. Castanea sativa castagna14. Cedrus spp. cedri15. Celtis australis bagolaro16. Ceratonia siliqua carrubo17. Cercis siliquastrum albero di Giuda18. Chamaerops spp.19. Cistus spp.20. Citrus spp. e altri generi agrumi21. Cornus mas corniolo22. Corylus avellana nocciolo23. Cotoneaster spp.24. Crataegus levigata biancospino25. Crataegus inonogyna biancospino26. Crataegus x carrierei cratego

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27. Cupressus sempervirens cipresso28. Cycas revoluta29. Cytisus spp. ginestrino30. Diospyros kaki caco31. Eleagnus spp.32. Eleagnus x ebbingei eleagno33. Eriobotrya japonica nespolo34. Eucalyptus spp.35. Euonymus europea cappello di prete/evonimo36. Fagus sylvatica faggio comune37. Ficus carica fico38. Fraxinus excelsior frassino39. Fraxinus ornus orniello40. Gardenia spp.41. Genista spp. ginestra42. Hibiscus spp. ibisco43. Ilex aquifolium agrifoglio44. Ilex spp. agrifogli45. Jubea chilensis46. Junglans regia noce47. Juniperus communis ginepro48. Juniperus spp. ginepri49. Laburnum anagiroides maggiociondolo50. Laurus nobilis alloro51. Ligustrum vulgaris ligustro52. Magnolia grandiflora53. Myrtus spp. mirto54. Nerium oleander oleandro55. Olea europea olivo56. Ostrya carpinifolia carpino nero57. Paulownia tomentosa58. Phoenix canariensis59. Phoenix dactilifera60. Pinus halepensis pino d’Aleppo61. Pinus pinea pino domestico/pino da pinoli62. Pistacia lentiscus pistacchio63. Pittosporum tobira pittosforo64. Platanus acerifolia platano65. Plumbago spp.66. Populus alba pioppo bianco67. Prunus avium ciliegio68. Prunus mahaleb69. Punica granatum melograno

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70. Pyracanta spp.71. Quercus coccifera quercia spinosa72. Quercus cerri73. Quercus ilex leccio74. Quercus pubescens roverella75. Quercus suber quercia da sughero76. Rosa spp.77. Rosmarinus officinalis rosmarino78. Salix caprea salice79. Sorbus aria sorbo montano80. Spartium junceum ginestra81. Tamarix gallica tamerice82. Taxus baccata tasso83. Teucrium fruticans84. Tilia cordata tiglio85. Trachicarpus fortunei86. Ulnus87. Viburnum lantana88. Viburnum opulus89. Viburnum tinus90. Washingtonia filifera91. Waschingtonia robusta92. Yucca spp.

21. Per le violazioni al presente articolo verranno applicate le seguenti sanzioni:- per il danneggiamento della chioma, del tronco, dei rami e delle radici degli

alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00 a pianta;

- per il taglio, l’abbattimento senza autorizzazione degli alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3), ovvero per la mancata piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a pianta. La medesima sanzione sarà applicata, altresì, per la violazione di quanto disposto nei precedenti commi 5 e 9;

- per la mancata effettuazione, anche a seguito di ingiunzione, degli essenziali interventi di messa in sicurezza, manutenzione, pulizia delle aree verdi la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 oltre le relative spese a carico degli inadempienti per l'esecuzione d'ufficio delle attività omesse;

- la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per le diverse fattispecie non previste dai precedenti periodi.

22.Qualora, in ogni caso, siano abbattute piante di proprietà pubblica ovvero sia necessario l'abbattimento delle stesse a seguito di gravi danneggiamenti, ovvero nel caso di abbattimento diretto o conseguenziale di piante appartenenti al verde privato, in violazione alla disciplina di cui al presente articolo, l'autore del fatto o

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il responsabile in solido, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma e altre norme in materia, dovrà corrispondere una somma equivalente al valore ornamentale dell'albero o dell'arbusto. Tale somma verrà utilizzata per interventi migliorativi del patrimonio verde comunale.

Articolo 39Vasche, peschiere, fontane

E' proibito gettare o dare causa che cadano o comunque, lasciar cadere nelle fontane, vasche, peschiere, cisterne e pozzi, siano pubblici o privati, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' fatta eccezione per l'utilizzazione degli appositi giocattoli nelle vasche all'uopo previste per i giuochi dei bambini.

Articolo 40Danni alle peschiere, ai lavatoi e simili

E' vietato arrecare danno alle peschiere, ai lavatoi, alle fontanelle pubbliche e disperdere o dar causa che si disperda senza necessità l'acqua delle fontanelle. Niuno può estrarre od usare dell'acqua delle fontanelle pubbliche tranne che per gli usi domestici ed è vietato porre sotto i rubinetti botti od altri recipienti di grossa portata. E' vietato altresì attingere acqua per usi domestici e privati dalle vasche pubbliche.

Articolo 41Bestie macellate

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali ed in genere oggetti che possano offendere il pubblico decoro o imbrattare i passanti ed il suolo.

Articolo 42Decenza personale

E' vietato mostrarsi in pubblico con abiti o attrezzi macchiati di sangue e comunque indecenti.

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Articolo 43Bisogni fisiologici

E' vietato soddisfare alle esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati.Tutti gli esercizi pubblici ed i luoghi di pubblico ritrovo devono essere dotati,

così come previsto dalla legge, di adeguati ed idonei servizi igienici.

Articolo 44Proprietà privata

E' vietato cintare con filo di ferro spinato le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o comunque aperte al pubblico. Tale divieto non è esteso alle zone rurali.

Articolo 45Artigiani

E' proibito agli artigiani di esercitare il loro mestiere, arte o professione fuori dai loro locali, occupando suolo pubblico, salvo i casi di concessione o autorizzazione per l'ambulantato.

Articolo 46Odori molesti

I proprietari e conduttori di un esercizio pubblico, di un'industria, di un deposito, di un magazzeno ed in genere di qualsiasi immobile, sono tenuti a prendere tutte le disposizioni opportune per evitare le diffusioni di odori molesti agli abitanti vicini ed a chi passa lungo le vie attigue anche se detti odori non siano di pregiudizio alla salute. Ove, malgrado diffida, l'odore rimanga, l'autorità comunale, senza pregiudizio delle misure contravvenzionali relative, potrà ordinare la chiusura dell'esercizio o dell'opificio e la rimozione del deposito ed in genere l'adozione di tutte quelle misure che varranno a fare cessare le cause delle cattive e moleste esalazioni.

Articolo 47Casse mortuarie e trasporti funebri

E' vietato trasportare in modo visibile casse mortuarie dal luogo di fabbricazione o di deposito al domicilio delle famiglie che le richiedono.

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E' vietato far sostare nelle vie e piazze i veicoli destinati ai trasporti funebri oltre il tempo necessario per effettuare i singoli trasporti e le cerimonie relative.

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TITOLO III

TRANQUILLITA'

CAPO UNICO

TRANQUILLITA'

Articolo 48Chiusura delle porte e saracinesche

In ogni ora del giorno e particolarmente dalle ore 21 alle ore 7 la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e simili dovrà effettuarsi con la massima cautela ed in modo tale da evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 49Suonatori ambulanti e simili

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani.

Articolo 50Festival - uso di megafoni ed altoparlanti

Salvo quanto disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza nella relativa licenza, è vietato nell'interno dei festival, baracconi, giostre ecc., l'uso di organi, sirene, microfoni, campane, macchine esplodenti e qualsiasi altro strumento che rechi disturbo alla quiete del vicinato.

Articolo 51Assembramenti e comitive

E' vietato assembrarsi sui marciapiedi o sostarvi in modo da impedire oppure da ostacolare la libera circolazione. Deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco di tutte quelle manifestazioni che possano recare incaglio al pubblico transito sulle strade e piazze per il numero delle persone che vi prendono parte e per altre circostanze.

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Articolo 52Carico e scarico di merci che causano rumore

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Articolo 53Trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche dev'essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 54Schioccamento della frusta

I vetturali ed i carrettieri di ogni sorta non possono fare schioccare la frusta né di giorno né di notte anche percorrendo le strade di circonvallazione.

Articolo 55Detenzione di cani od altri animali

E' vietato nei centri abitati del comune la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzeni, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso.

Articolo 56Esercizio di mestieri, arti, industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. Salvo speciale concessione scritta, è vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 8 dal 1° ottobre al 30 aprile e tra le ore 21 e le

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ore 7,30 dal 1° maggio al 30 settembre arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

L'Autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

I servizi tecnici municipali sul reclamo degli interessati o d'ufficio accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini dell'Autorità comunale perché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario dell'esercizio.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di che trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Articolo 57Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è di massima vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Articolo 58Funzionamento di motori

E' vietato far funzionare negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile motori di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che azionati producano rumore o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7,30 e dopo le ore 21 dal 10 aprile al 30 settembre e prima delle ore 8 e dopo le ore 20 dal 1° ottobre al 31 marzo.

L'Autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui all'articolo 56°.

Articolo 59Rumori nelle private abitazioni

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio. L'Autorità comunale, su

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denuncia degli interessati e previa diffida, accerta le contravvenzioni a carico dei responsabili.

Articolo 60Rumori notturni

Dalle ore 23 alle 7 il suono di strumenti musicali o sonori nonché i rumori di qualsiasi genere devono contenersi in modo da non essere percepiti nelle abitazioni vicinali o circostanti.

Articolo 61Schiamazzi, clamori, abusi di strumenti sonori

In genere sono vietati tutti gli schiamazzi e clamori, le grida, gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di cessazione del lavoro. Per l'inizio del lavoro potranno usarsi altri mezzi con effetto sonoro limitato all'interno degli stabilimenti stessi ed alle immediate vicinanze esterne.

In ogni caso l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori udibili dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Articolo 62Grida di rivenditori

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e di qualunque oggetto anche nell'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati. In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie nonché nomi propri quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura annunciazione in modo conveniente del titolo dei giornale di vendita.

Articolo 63Ingiusto disturbo o fastidio

Sono vietati in genere tutti quegli atti e fatti che arrecano in qualsiasi modo ingiusto disturbo o fastidio a terzi.

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TITOLO IV

SICUREZZA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 64Cani vaganti

I cani di qualunque razza o taglia non potranno vagare od introdursi in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di un collare portante inciso il nome, cognome e domicilio del possessore ed il numero d'ordine corrispondente a quello di denuncia o comunque la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa. I cani di alta taglia, i bulldogs, i danesi e altri di razza mastina devono inoltre essere tenuti al guinzaglio. Dovranno altresì essere tenuti al guinzaglio e non potranno essere mai abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani vaganti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per sei giorni; trascorsi i quali senza che siano reclamati dal proprietario potranno essere uccisi.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento, oltre il pagamento della multa.

Articolo 65Accalappiacani

E' proibito impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni col favorire la fuga dei cani che stessero per essere accalappiati od in qualsiasi altro modo.

Articolo 66Strade, viali, giardini, monumenti, edifici

A tutela dell'ordine pubblico, nei corsi, nelle vie, nei vicoli, sotto i portici , nei giardini ed in qualunque luogo destinato anche temporaneamente ad uso e transito pubblico, è vietato a meno di speciale concessione:a) occupare in qualsiasi modo il suolo viabile ed il relativo sottosuolo;

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b) tenere qualsiasi cosa fissa al di sopra del suolo viabile o comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili;

c) collocare vetrine, banchi, panche, ceste di qualunque dimensione, mobili e paraventi sui marciapiedi, nei vani dei portici, negli interpilastri ed in qualunque altro luogo di uso pubblico;

d) giuocare alle bocce, alla palla, alla fionda o ad altro qualsiasi giuoco, od altrimenti recare fastidio o pericolo ai cittadini e alle abitazioni od ingombrare il suolo con arnesi dei giuochi.

Articolo 67Custodia dei bambini

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico non possono essere lasciati incustoditi a cura di chi ne ha la patria potestà, tutela, direzione o vigilanza, i fanciulli di età inferiore ad anni sei.

Articolo 68Carovane di ambulanti

E' fatto divieto alle carovane di ambulanti di accampare o sostare sul suolo pubblico o su quello in vista od aperto al pubblico, salva la preventiva autorizzazione scritta della Autorità comunale.

Articolo 69Illuminazione, elettricità, gas

E' vietato manomettere comunque le lampade della pubblica illuminazione, danneggiare le stesse ed i loro sostegni, le condutture del gas, dell'elettricità e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

Articolo 70Tenuta dei tetti, cornicioni e simili

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

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Articolo 71Guasti e rotture

Qualunque guasto o rottura che si verifichi nel pavimento, griglie e telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve provvedere altresì immediatamente ad un'adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole o simili esistenti sul suolo pubblico.

Articolo 72Costruzione, riattamento, demolizione di edifici

Quando venga a intraprendersi una costruzione nuova od il riattamento o la demolizione di edifici o simili oltre alla osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si dovranno collocare nella strada sottostante gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'ufficio tecnico municipale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Quanto sopra senza pregiudizio delle leggi generali e speciali in materia.

Articolo 73Gettito di materiale di demolizione

E' proibito gettare al basso sia dai ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dell'Autorità municipale la quale stabilirà di volta in volta le cautele necessarie.

Articolo 74Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro.

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Articolo 75Lastroni di neve o ghiaccio

I proprietari di case hanno l'obbligo di provvedere tempestivamente, adoperando gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni e molestia a terzi, alla rimozione dai loro stabili dei lastroni di neve o ghiaccio che minacciano di cadere, sia pure in piccola quantità, su vie, strade, luoghi pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio o luoghi privati ma di comune o di altrui uso, procurando che prima o durante la rimozione sopra detta venga adeguatamente segnalato il pericolo. In caso di mancata tempestiva esecuzione dell'obbligo di cui sopra l'autorità comunale provvederà direttamente e, se del caso, anche senza alcun preavviso agli interessati, ponendo a loro carico le spese relative e gli eventuali danni conseguenti derivanti.

Articolo 76Portinai e simili

In tutte le case di nuova costruzione, per quanto possibile al piano terreno, in locale conveniente, dovrà esservi persona (portinaio, lavascala o simile), alla quale possa farsi capo per l'osservanza dei regolamenti municipali.

Articolo 77Illuminazione dei portici, scale e anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore di notte convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi nelle ore stabilite dall'Autorità di pubblica sicurezza. Quando vi siano cortili aventi più di un accesso, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che non rimanga aperto che un solo accesso e questo sia illuminato fino all'ora della chiusura.

Articolo 78Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne, le peschiere, le fontane devono avere le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

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Articolo 79Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi.

Il trasporto dei ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Articolo 80Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto

E' vietato innalzare o calare dalle finestre e dai terrazzi, etc. prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico, casseforti, mobili o altro senza previa autorizzazione scritta dell'Autorità comunale.

Articolo 81Protezione da schegge

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico od aperto al pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele debbono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luogo di pubblico passaggio.

Articolo 82Incudini di fabbri

Le incudini dei fabbri devono essere collocate nell'interno delle officine alla distanza non minore di un metro dalla porta di ingresso.

Articolo 83Trasporto di acque gasate e di seltz

I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gasate devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti.

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Articolo 84Mine

Salvo quanto sia disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza averne preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta licenza.

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CAPO II

DISPOSIZIONI PREVENTIVE CONTRO GLI INCENDI

Articolo 85Disposizioni generali

Salvo quanto è disposto dagli articoli 63 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e dal relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635, dal D.M. 21 luglio 1934, dal D.M. 12 maggio 1937 e successive modificazioni e salvo quanto è specificatamente stabilito nel presente regolamento, chiunque nel territorio del Comune intenda detenere, anche in temporanea sosta, materie liquide, solide e aeriformi che presentano pericoli di scoppi o di incendi, deve munirsi di speciale permesso scritto da rilasciarsi dall'Autorità comunale la quale prescrive caso per caso le norme che devono essere costantemente e rigorosamente osservate.

A tale scopo l'interessato deve tempestivamente presentare regolare domanda contenente tutte le indicazioni atte ad individuare ed a fare convenientemente valutare il deposito di cui trattasi.

In tale domanda devono specialmente essere enunciati i quantitativi massimi delle sostanze che essi intendono detenere e l'ubicazione precisa della località in cui verrebbe ad effettuarsi tale detenzione.

Articolo 86Sostanze infiammabili per uso domestico

Le norme di cui all'articolo precedente non si applicano alla detenzione in abitazioni private e in quantitativo non superiore complessivamente a 5 Kg., delle sostanze destinate ad usi domestici, quali cera, acquaragia, benzina, petrolio ed alcool.

Articolo 87Combustibili per caldaie con materiale di basso valore

Sono considerati come depositi soggetti alla vigilanza del presente Regolamento anche i combustibili destinati ad alimentare caldaie per il riscaldamento centrale degli stabili ed ancora quei piccoli depositi di materiale di basso valore di uso domestico saltuario che, a causa dell'ubicazione ove sono mantenuti, come sottotetto ripostigli sotterranei rappresentano nell'abitato un permanente pericolo di inizio di incendio.

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Articolo 87-bisImpianti di gas, di petroli liquefatti per uso domestico

Le bombole di gas di petroli liquefatti debbono essere installate all'esterno del

locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'esterno).

La tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del g.p.l.. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Per evitare la fuoriuscita di gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento di fiamma, può risultare utile l'applicazione di adatti dispositivi in commercio.

Articolo 88Fuochi, falò, zolfanelli

In conformità alle leggi speciali nonché all'art, 57 del T.U. della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 ed al relativo regolamento, sono vietati i fuochi ed i falò per le vie e piazze specialmente in prossimità di luoghi pubblici e privati nei quali siano depositate legna od altre materie accendibili od esplosive.

E' proibito di gettare nelle strade e luoghi di passaggio pubblico od aperti al pubblico zolfanelli od altri oggetti in corso di accensione.

Articolo 89Legna e materie simili accatastate nei cortili

Non si possono accatastare allo scoperto nei cortili legna o altre materie di facile accensione, salvo le cautele da prescriversi secondo i casi.

Articolo 90Prescrizione per i depositi di combustibili

I locali destinati a contenere carbone, legna, fascine, paglia, fieno, fogliame secco, canapa, cordami, zolfo, catrame ed altre materie facilmente accendibili debbono essere separati da quelli in cui siano stabilite manifatture od officine con

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uso di fuoco. In detti locali non si può accendere né portar fuoco né usare altri lumi che non siano lanterne chiuse.

Articolo 91Autorimesse private

Non possono istituirsi e condursi autorimesse private senza autorizzazione scritta dell'Autorità comunale la quale potrà subordinare la concessione stessa oltre che a preventivo nulla osta da parte dei vigili del fuoco a tutte quelle altre misure precauzionali che riterrà del caso.

Articolo 92Fieno e paglia

I locali destinati a deposito di mercanzia facilmente combustibile debbono essere di solida costruzione. Il fieno e la paglia non vi potranno essere riposti umidi ed allo stato verde o tale che possano accendersi per spontanea combustione. Per essere autorizzati all'impianto di tali depositi occorre ottenere permesso scritto dall'autorità comunale la quale lo rilascerà prescrivendo quelle cautele, che, a seconda dei casi crederà convenienti.

Articolo 93Locale in cui si fa uso di fuoco

Ogni locale in cui si faccia abitualmente uso di fuoco deve essere provveduto di focolai per gli usi domestici e di canne da fumo con la bocca di emissione sopra il tetto.

Articolo 94Botteghe e locali aperti al pubblico

Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo precedente, nelle botteghe o locali aperti al pubblico in cui si fa uso di fuoco, compresi quelli di friggitoria, rosticceria od altro modo di cottura di sostanze alimentari, il focolare a ciò destinato deve essere collocato in fondo al locale in modo stabile, provvisto di cappa che sovrasti a tutti i fornelli e di regolare condotta di fumo.

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Articolo 95Spazzamento dei camini, fucine ecc.

Ogni anno, e comunque ogni qualvolta se ne constati il bisogno, i proprietari devono far spazzare il camino, le canne fumarie e simili di abitazioni, fucine, forni e cucine di loro proprietà.

Articolo 96Fumaioli

I fumaioli devono essere collocati alla distanza di almeno cinque metri dalle finestre delle case circostanti. I fumaioli dei forni, trattorie, alberghi, osterie e simili nei quali si fa uso di carbone fossile e di carbone coke devono superare almeno di tre metri il tetto più elevato entro un raggio di metri venti. Quelli delle officine e di qualunque altro stabilimento in cui siano in esercizio caldaie a vapore devono superare di metri 10 i tetti più alti entro un raggio di 40 metri; dovranno inoltre essere provvisti di parafulmine e, nelle parti in cui formano parete verso locali abitati, devono essere costruiti a doppia fodera in modo che tra l'una e l'altra resti uno spazio vuoto di almeno 5 centimetri. Quando, nonostante l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, i fumaioli diano ugualmente disturbo o fastidio o procurino inconvenienti e danni a terzi, l'autorità comunale potrà prescrivere speciali ulteriori accorgimenti cui dovrà essere subordinato l'esercizio dei fumaioli stessi.

Articolo 97Prescrizioni comuni per la prevenzione degli incendi

In aggiunta a quanto dispongono gli articoli 86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96 del presente regolamento dovranno essere osservate le norme e le cautele prescritte dal comando dei vigili del fuoco a termini della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e successive aggiunte e modificazioni.

Articolo 98Certificato di prevenzione incendi

Non saranno autorizzati il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazione delle licenze di commercio se non previa presentazione ove occorra di un certificato prevenzione incendi di data recente dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

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Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire, il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazione della licenza saranno subordinati alla preventiva visita di controllo che accerti l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi. La visita di prevenzione incendi ai fini di cui sopra è comunque obbligatoria in ogni caso di voltura della licenza, trasferimento dell'esercizio o nel caso in cui nei locali di vendita, nei depositi e simili vengano apportate notevoli modifiche. Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Savona deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e deve essere presentato ad ogni richiesta degli Agenti di Pubblica Sicurezza, dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco.

Articolo 99Disposizioni in caso di incendio

I proprietari e gli abitanti delle strade o piazze in cui si manifesta un incendio e quelli delle strade adiacenti devono dare accesso nelle loro proprietà od abitazioni ai Vigili del Fuoco ed altri agenti incaricati dell'estinzione e permettere che sia attinta acqua dai loro pozzi.

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TITOLO V

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

CAPO UNICO

Articolo 100Licenza di commercio

Salvo quanto fosse disposto dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nessuno può esercitare il commercio fisso od ambulante di vendita al pubblico se non ha ottenuto l'autorizzazione di cui alle leggi 16 dicembre 1926 n. 2174 e 25 febbraio 1934 n. 327 e successive modificazioni ed aggiunte.

Le licenze di commercio e di vendita di cui alle leggi suddette, rilasciate dal Sindaco, debbono essere esposte in luogo visibile al pubblico, mentre quelle di cui alla legge 16 dicembre 1926 n. 2174 devono altresì essere presentate ai competenti uffici comunali per il visto annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

Esse cessano di essere valide:a) se chi ha ottenuto la licenza per l'apertura di nuovo esercizio non lo abbia aperto

al pubblico entro tre mesi dalla concessione della licenza;b) se un esercizio rimanga chiuso per uno spazio di oltre tre mesi senza che il

titolare della licenza ne abbia dato previo avviso al Sindaco;c) se malgrado tale avviso e spirato il termine di tre mesi dalla data dell'avviso

stesso, l'esercizio non sia stato riaperto;d) in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

In caso di necessità potrà essere richiesta una proroga di validità della licenza di commercio indirizzando all'uopo domanda motivata al Sindaco su carta legale.

Salvo ogni altro provvedimento di legge, sarà ordinata la immediata chiusura di quei locali i quali vengono aperti abusivamente o condotti da persona che non sia il titolare della licenza o suo diretto dipendente o nei quali venga esercitato un commercio diverso da quello indicato nella licenza; ugualmente si procederà in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 101Vendita mediante imbonimento

Nei negozi ove viene esercitato il commercio fisso di cui alla legge 16 dicembre 1926 n. 2174 e nelle vie e piazze ove è consentito il commercio ambulante è vietato, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Autorità comunale, l'esercizio del commercio col sistema del "treppo" ovvero mediante imbonimento o simili.

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Articolo 102Bilance e misure

Le bilance e le misure che servono alla vendita devono essere mantenute pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare le pesate.

Articolo 103Carta nelle pesate

Lasciando in facoltà al compratore di far pesare la merce senza carta i venditori non potranno valersi per la vendita delle loro merci di carta che abbia un peso maggiore di grammi uno per ogni decimetro quadrato nonché dimensione complessiva superiore a quanto strettamente occorra per avvolgere la merce salvo diversa richiesta del consumatore.

Articolo 104Collocamento di merci

Le merci commestibili o che comunque possono lordare, come farina, carni fresche, formaggi ecc., devono essere tenute almeno venti centimetri dentro gli stipiti e dal ciglio dei banchi ad evitare che possano lordare chi accede al negozio.

Articolo 105Esercizio di vendita ambulante al minuto

Per esercitare la vendita ambulante, anche a domicilio, di qualsiasi merce occorre che l'interessato, oltre alla licenza ed autorizzazioni richieste dalla legge, si provveda di regolare permesso municipale.

Articolo 106Carretti a mano per la vendita ambulante

La circolazione con veicoli a mano per spaccio di qualsiasi genere di merce è di massima vietata. Ad esclusivo giudizio della civica Amministrazione potrà farsi temporanea eccezione a tale divieto mediante la concessione di speciali permessi scritti, con particolari condizioni stabilite sia per quanto concerne la durata sia per l'itinerario.

In ogni caso i veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere a due ruote, solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e

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decenza. Non possono superare la lunghezza di metri due e venticinque centimetri comprese le stanghe e la larghezza di metri uno e centimetri venti compresi i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i centimetri settantacinque di altezza dal piano del carretto stesso.

Articolo 107Divieto di vendita ambulante di crostacei, molluschi, acqua

E' in ogni caso rigorosamente vietata la vendita ambulante di crostacei e molluschi. E' altresì vietato il mestiere di acquaiolo ambulante.

Articolo 108Distanze da osservare dai venditori ambulanti

La vendita ambulante di qualsiasi merce o derrata deve sempre avvenire:1) ad una conveniente distanza dagli ospedali, dalle scuole, dagli istituti pubblici di

istruzione;2) ad una distanza di almeno trenta metri dai mercati o dalle botteghe ove è

effettuata la vendita di merci o derrate congeneri;3) ad una distanza di almeno dieci metri dagli incroci delle strade.

Tali disposizioni non sono applicabili ai mercati settimanali che sono regolati a parte.

Articolo 109Soste dei venditori ambulanti

I venditori ambulanti non possono sostare comunque nelle pubbliche vie o piazze se non per il tempo strettamente necessario a compiere gli atti di vendita. Non è permesso ai venditori ambulanti di sostare in località nelle quali la loro presenza possa incagliare il libero transito o rendersi molesta. Essi devono, in ogni caso, allontanarsi alla semplice intimazione degli agenti di polizia.

Articolo 110Divieto di esercizio e commercio ambulante

E' vietato ai venditori ambulanti, eccettuati i venditori di giornali, di esercitare il loro commercio nelle vie e piazze che l'amministrazione comunale potrà indicare con suo provvedimento.

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Articolo 111Divieto di vendita ambulante con veicoli a trazione animale

L'esercizio del commercio ambulante con veicoli a trazione animale è di regola vietato nel centro urbano.

Potranno eccezionalmente essere accordati permessi scritti per tale genere di commercio in occasione di fiere o di mercati.

Articolo 112Comportamento dei commercianti

E' vietato ai venditori, sia fissi che ambulanti, di recare fastidio ai passanti od al vicinato allo scopo di esitare la loro merce.

I commercianti sia fissi che ambulanti, devono, nell'esercizio della loro attività commerciale, usare tratto cortese con i clienti ed il pubblico in genere e devono il più possibile evitare alterchi e questioni.

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TITOLO VI

SPAZZACAMINI

CAPO UNICO

Articolo 113Licenza di esercizio per spazzacamino

Non si può esercitare il mestiere di capo spazzacamini senza apposito permesso dell'Autorità comunale per ottenere il quale l'interessato deve produrre, insieme alla domanda, certificato di nascita e quello generale del casellario giudiziario di data recente.

I garzoni devono in ogni caso essere muniti di atto di consenso da parte di chi esercita su di essi la patria potestà.

Articolo 114Spazzatura camini con mezzi meccanici

La spazzatura dei camini che hanno la canna di diametro inferiore ai centimetri 45 (quarantacinque) è permesso solo con mezzi meccanici.

Articolo 115Divieto del mestiere di spazzacamino ad elementi non idonei

Oltre a quanto è disposto dalla legge, è vietato valersi dell'opera di quei ragazzi i quali, per il loro deficiente sviluppo fisico, non siano riconosciuti atti alle fatiche del mestiere dall'ufficio municipale di igiene.

Articolo 116Distintivo per spazzacamini

Gli spazzacamini devono portare sul petto una placca di ottone con la dicitura "spazzacamini" e col numero d'ordine loro assegnato. I garzoni a loro volta devono portare sul petto una placca più piccola sulla quale deve essere riportato il rispettivo numero d'ordine e quello assegnato al loro capo. I modelli delle placche sono stabiliti dall'Autorità comunale.

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TITOLO VII

CUSTODIA DI BICICLETTE ED AUTOMOBILI

CAPO UNICO

Articolo 117Licenza per custodia di automobili private, motociclette e biciclette

Per esercitare la custodia delle automobili private, delle motociclette e delle biciclette sul suolo pubblico occorre una speciale autorizzazione del Sindaco che può essere rilasciata solamente a chi sia munito del certificato di iscrizione nel registro previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

Articolo 118Luoghi, spazi ed orari per la custodia di automobili e motociclette

Nell'autorizzazione municipale per la custodia delle automobili e delle motociclette saranno indicati i luoghi e lo spazio dove la custodia può essere esercitata da ciascun concessionario e l'orario relativo ai luoghi stessi.

Articolo 119Posteggi per custodie di biciclette

La delimitazione precisa dei posteggi per la custodia delle biciclette è fatta dal Comune, a mezzo del competente ufficio. Il servizio su questi posteggi dovrà effettuarsi da parte dei custodi autorizzati dalle ore 7 alle ore 21.

Articolo 120Modalità per la custodia di biciclette

La custodia delle biciclette dovrà effettuarsi a mezzo di rastrelliere rispondenti alle caratteristiche del tipo approvato dal Comune. La custodia effettuata su terreno privato dovrà essere approvata dal Comune e, trattandosi di luoghi esposti al pubblico, dovranno adoperarsi rastrelliere conformi a quelle usate per la custodia in luoghi pubblici.

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Articolo 121Berretto di custodi

I custodi dovranno indossare un berretto conforme al modello depositato in municipio e vestire decorosamente.

Articolo 122Responsabilità dei custodi

L'autorizzazione municipale non esime il custode dalle responsabilità verso coloro che affidano le macchine alla sua custodia.

Nessuna responsabilità potrà incontrare il Comune od essergli accollata in relazione a quanto sopra.

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TITOLO VIII

POZZI NERI

CAPO UNICO

Articolo 123Vuotacessi

Coloro che intendano esercitare il mestiere di vuotacessi od effettuare in qualsiasi modo la vuotatura dei pozzi neri devono chiederne l'autorizzazione al Sindaco indicando il sistema che intendono praticare e che dovrà assolutamente essere inodore. Il rilascio e la rinnovazione del permesso sono subordinati, oltre che all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, al pagamento di un canone annuo, in corrispettivo della facoltà di valersi per lo scarico dei liquami delle bocchette municipali di immissione nei canali neri della fognatura.

Articolo 124Caratteristiche ed esame dei mezzi e procedimenti per

la vuotatura dei pozzi neri

Le trombe aspiranti e gli altri mezzi meccanici o procedimenti inodori devono prima di essere messi in esercizio, essere sottoposti a visita di periti delegati dall'Autorità municipale.

Il permesso di adoperarli non è rilasciato se non dopo esperimenti che ne garantiscano il servizio senza inconvenienti.

Tutti i carri adoperati dai vuotacessi devono essere muniti di convenienti tubi di gomma con vite terminale che si adatti perfettamente alla madrevite esistente nelle bocchette della fognatura nera municipale in modo che lo scarico si effettui il più rapidamente possibile senza dar luogo ad alcun fetore e senza spargimento delle materie.

Articolo 125Caratteristiche delle botti per vuotare i pozzi neri

Le botti devono essere catramate o tinte a biacca e conservate costantemente in buono stato ed esternamente pulite. Parimenti la massima nettezza deve riscontrarsi sui carri e sul personale addetto.

Ogni botte deve portare scritto sui fianchi il nome e il cognome del proprietario o del vuotacessi che l'adopera nonché un numero progressivo e deve

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conservare lo speciale bollo a fuoco applicato dal Comune. L'Autorità municipale procederà ogni qualvolta lo reputerà opportuno all'ispezione del materiale adoperato dai vuotacessi e potrà ordinarne la sostituzione qualora esso appaia non più atto allo scopo cui deve servire.

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TITOLO IX

FACCHINI, FATTORINI, ECC.

CAPO UNICO

Articolo 126Licenza per i mestieri di facchino, commissionario e lustrascarpe

Coloro che intendono esercitare il mestiere di facchino, commissionario, lustrascarpe, oltre all'iscrizione di cui all'articolo 121 del T.U. della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, debbono ottenere e far rinnovare annualmente il permesso dell'Autorità comunale.

Articolo 127Distintivo dei facchini

I facchini devono, nell'esercizio del loro mestiere, portare un berretto uniforme con l'iscrizione "facchino commissionario" e con il numero d'ordine.

Tale numero deve pure essere inciso sopra una placca senza la quale essi non possono prestare servizio, che deve tenersi visibile al lato sinistro del petto. Il berretto e la placca devono essere conformi al modello depositato presso l'ufficio municipale di polizia ed essere sempre tenuti puliti ed in buono stato.

Articolo 128Prescrizione per i facchini

E' vietato ai facchini di ingombrare i marciapiedi, di infastidire i passanti con grida o cenni o di usare modi insistenti per ottenere trasporti o commissioni.

Articolo 129Sospensione o revoca della licenza di facchino

Ogni pretesa di rimunerazione superiore a quella sancita dalla tariffa, la mancanza di rispetto a chicchessia, l'insubordinazione ai funzionari ed agenti municipali, l'aspetto trasandato o sporco e qualsiasi trasgressione ai regolamenti possono dar luogo alla proposta all'Autorità di Pubblica Sicurezza di cancellazione dall'apposito registro.

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Articolo 130Prescrizioni per i commessi e fattorini di alberghi

I commessi ed i fattorini di alberghi che per il loro servizio frequentano le stazioni ferroviarie devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Municipio.

All'arrivo dei viaggiatori non devono oltrepassare i limiti del posto loro designato dagli agenti municipali né recare molestia con grida o con offerte inesistenti.

Essi devono portare la divisa ed i distintivi loro prescritti con provvedimento dell'Autorità comunale e non potranno sostare nelle pubbliche vie e piazze per invitare in qualsiasi modo il pubblico a servirsi di determinati alberghi, trattorie e simili.

Articolo 131Norme per le guide, facchini, commissionari, ecc.

E' fatto divieto alle guide pubbliche autorizzate, facchini e commissionari di piazza, portieri, fattorini di albergo e simili di sviare i viaggiatori dall'albergo al quale sono diretti.

Articolo 132Responsabilità dell'albergatore

Della violazione delle norme contenute nell'articolo precedente è tenuto anche responsabile l'albergatore dal quale dipende colui che abbia trasgredito alla norma stessa.

E' del pari tenuto responsabile l'albergatore che faccia lavorare per proprio conto fattorini di albergo e conducenti di automobili ed omnibus di albergo non muniti della prescritta licenza comunale.

Articolo 133Cambiamento di albergo

Nel caso in cui un fattorino od un conducente di automobile od omnibus di albergo debba passare dalle dipendenze di un albergo a quelle di un altro non può prestare il suo servizio se prima non sia dall'Ufficio di Polizia stata annotata la relativa variazione sulla licenza comunale.

Dell'inosservanza della presente norma è tenuto responsabile non soltanto l'intestatario della licenza, ma altresì il proprietario dell'albergo.

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Articolo 134Esibizione della licenza del sindaco

I fattorini di albergo, i conducenti di automobili e omnibus di albergo, i facchini e i commissionari di piazza devono a richiesta dei Vigili Urbani, degli agenti ferroviari e di pubblica sicurezza presentare la licenza comunale, fornire le informazioni ed osservare gli ordini che vengono loro impartiti nell'interesse generale dei pubblici servizi.

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TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

OGGETTI RINVENUTI - CONTROLLO DEI VEICOLI

Articolo 135Oggetti rinvenuti

I proprietari e i rivenditori di oggetti o valori rinvenuti e depositati negli uffici comunali a' sensi dell'articolo 927 e seguenti del Codice Civile, all'atto del ritiro degli oggetti stessi sono tenuti al pagamento a titolo di rimborso al Comune per le spese per gli stessi occorse, delle somme seguenti:a) lire dieci a titolo di rimborso spese di registrazione e di involucro per tutti

indistintamente gli oggetti e valori resi al proprietario o al rivenditore;b) la cifra annua di custodi (oltre a quella fissa di cui sopra) in ragione del 5%

per gli oggetti o valori da lire dieci a lire cento, del 4% (quattro per cento) per le eccedenze fino a lire mille e del due per cento sulle eccedenze di lire mille. Rimane fermo per gli animali rinvenuti il rimborso delle spese di mantenimento e custodia.

Allo scadere del termine di cui all'articolo 929 del codice civile, se il rivenditore non ritira entro due mesi dall'avviso regolarmente notificatogli l'oggetto o valore da lui rinvenuto, il Comune procederà, a cura dell'ufficio economato, all'alienazione dell'oggetto stesso ed all'incameramento del ricavato.

Articolo 136Controllo dei veicoli

Indipendentemente da quanto è prescritto dal R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740, i proprietari di carri a due ruote montati su molle con sedile, destinati al trasporto cumulativo di persone e merci sono tenuti a farne denuncia all'ufficio di Polizia Municipale. Su detti carri deve essere apposto, nel modo e nella forma che saranno indicati dall'Ufficio predetto, un numero d'ordine e questo non può essere tolto né coperto né in alcuna guisa alterato.

Verificandosi il passaggio di proprietà di un carro tanto il proprietario cedente quanto quello cessionario sono tenuti a farne denuncia all'ufficio medesimo entro 15 giorni all'avvenuto trapasso.

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CAPO II

PERMESSI DI POLIZIA

Articolo 137Permessi di polizia

Per la concessione e l'uso dei permessi di polizia saranno osservate le norme stabilite con appositi regolamenti.

L'Autorità comunale può revocare in qualunque momento quelle autorizzazioni il cui oggetto non sia più rispondente al decoro cittadino, alle particolari esigenze estetiche di talune località ed alle esigenze della circolazione.

Articolo 138Uso non conforme delle autorizzazioni

L'uso delle autorizzazioni non conforme alle condizioni e modalità di esecuzione prescritte dà luogo, oltre che alla revoca dell'autorizzazione, anche alla contestazione della contravvenzione.

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CAPO III

CONTRAVVENZIONI E SEQUESTRI DI MERCI

Articolo 139Accertamento delle contravvenzioni

La violazione e l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sono perseguite a termini dell'art. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non sia già per esse (violazioni e inosservanza) stabilita una sanzione determinata dal Regolamento stesso.

La previsione e l'accertamento delle contravvenzioni previste dal presente Regolamento spettano ai funzionari e agli agenti della Polizia Municipale, nonché ad ogni altro ufficiale ed agente della Forza Pubblica secondo le leggi dello Stato e della Regione Liguria.

Articolo 139-bisSpese del procedimento

In via transitoria e fino a quando non saranno indicati - a livello nazionale - i parametri per la quantificazione delle spese del procedimento contravvenzionale, tra le spese di quest'ultimo (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) sono ricomprese quelle di notificazione per tramite del servizio postale di Stato. Pertanto se la notificazione non avviene mediante consegna a mano della copia del verbale, o comunque dell'atto sanzionatorio, nelle mani del destinatario, o persona della sua famiglia, o addetta alla casa, l'ufficio di Polizia Municipale è autorizzato a predisporre la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto di cui si è detto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale si spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato - con avviso di ricevimento - facendo menzione, al fine di ottenere legittimamente il rimborso, di quanto è stato, appunto, anticipato per spese postali.

Per quanto applicabile si rinvia alla legge 20 novembre 1982. n. 890, nonché agli articoli 136 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

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Articolo 140Contravvenzione imputabile a più persone

Ove la contravvenzione sia imputabile a più persone queste ne sono responsabili in solido e la parte di contributo di ciascuno nelle spese fatte per il provvedimento ordinato dall'ufficio viene determinata dal Sindaco.

Resta però salva ed impregiudicata alle parti, nei rapporti tra di loro, la facoltà di far determinare più esattamente, ove occorra e come di diritto, la rispettiva quota di contributo

Quando l'intimazione da farsi e la contravvenzione riguardino la conservazione e l'uso delle parti comuni di una casa in condominio o la proprietà frazionata e consti che la collettività dei condomini abbia, nella persona di un proprietario, l'amministratore o rappresentante del condominio, l'intimazione in preavviso o la procedura di contravvenzione e definizione di questa, anche agli effetti della misura della somma da pagarsi in via di conciliazione, potranno farsi in confronto del detto amministratore o rappresentante. Questo senza pregiudizio del diritto comune, potrà rivolgersi direttamente ai singoli proprietari.

Articolo 141Obblighi dei contravvenuti

La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specifiche, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione dell'opera o al compimento dell'atto che siano stati omessi.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico o pericolo alle persone l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore all'eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese occorse a carico del contravventore stesso.

Articolo 142Vendita della merce sequestrata

Se le cose sequestrate sono soggette a facile deterioramento o, per la loro natura o per altre circostanze non possono essere economicamente ed agevolmente trasportate nella depositeria comunale, l'autorità comunale può disporne l'immediata vendita.

Per le altre cose suscettibili di conservazione, sempre che non debbano rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria, si procederà all'alienazione dopo sei mesi dalla data del sequestro, quando la persona a cui carico fu eseguito il sequestro stesso, sebbene regolarmente avvisata, non si presenti per il ritiro.

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Detratto dal provento di essa le somme dovute all'erario dello Stato e a quello comunale, il residuo rimane depositato a disposizione dell’avente diritto.

Articolo 143Merce depositata non suscettibile di vendita

Qualora la vendita immediata delle cose soggette a facile deterioramento a giudizio dell'Autorità comunale non sia possibile, le merci sequestrate sono destinate ad un istituto di beneficenza e, se per il loro stato non possono essere utilizzate, sono senz'altro distrutte.

Articolo 143-bisDefinizione del dehors

Ai fini del presente regolamento, si intende per "dehors" uno spazio pubblico o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico, occupato - previa apposita autorizzazione o concessione - dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti.

Articolo 143-terAttrezzamento del dehors

Il dehors può essere attrezzato esclusivamente in uno dei modi seguenti:a) con fioriere poste, anche in modo discontinuo lungo il suo perimetro o al suo

interno nonché con ombrelloni esclusivamente all'interno;b) con pedana, di estensione non superiore allo spazio assentito, poggiata sul suolo

e sulla quale potranno essere posizionati ombrelloni e fioriere come alla precedente lettera a). La pedana dovrà essere realizzata in legno o con altri materiali del tipo a "pavimento galleggiante", tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili;

c) con struttura di tipo leggero, ancorata come al successivo punto 1) e poggiata sulla pedana di cui alla precedente lettera b), a un piano interamente ed agevolmente smontabile, tale da consentire il rapido ed agevole smantellamento senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo pubblico che, in ogni caso, saranno a carico del soggetto titolare della concessione o dell'autorizzazione.Le relative caratteristiche costruttive saranno le seguenti:1 - struttura portante: dovrà essere realizzata in profili metallici a sezione minima

verniciati. L'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato da

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particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno. Limitatamente alle zone ricadenti nella categoria IV dello ambito di applicazione della T.O.S.A.P. e nelle zone balneari, e portuali potranno essere utilizzate strutture in legno verniciato. La struttura portante dovrà essere ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente;

2 - tamponamento perimetrale esterno: dovrà essere realizzato mediante pannelli in materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile) ovvero mediante fioriere. L'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

3 - copertura: sarà realizzata in tessuto impermeabilizzato, tela plastificata o pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente o vetro infrangibile; l'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti allo intorno. Dovrà comunque essere regimentata la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

Articolo 143-quaterIstanza per ottenere la concessione e l'autorizzazione

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione di suolo pubblico per realizzare un dehors deve essere corredata da idonei elaborati grafici, in scala 1:100, nonché - limitatamente al caso in cui si intenda attrezzare il dehors come da precedente articolo 143 ter, lettera c) - da:- documentazione fotografica, con vista d'insieme e fotomontaggio;- relazione illustrativa che dimostri le tipologie esistenti nell'intorno e le

particolarità architettoniche del sito.

Articolo 143-quinquiesRilascio dell'autorizzazione e della concessione

L'autorizzazione per occupazione temporanea o la concessione per occupazione permanente di suolo pubblico per la realizzazione di dehors sarà rilasciata previa acquisizione dei pareri dei Settori dei Lavori Pubblici e della Polizia Municipale nonché del Settore Urbanistica e, se ritenuto da questo ultimo, della Commissione Edilizia.

I pareri di cui al comma precedente verranno rilasciati tenuto conto dei seguenti criteri direttivi ed elementi di valutazione per effetto dei quali il dehors:1) deve essere realizzato, di norma, entro le proiezioni ortogonali delle fronti

dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posto, salvo condizioni

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particolari da valutarsi in sede di commissione edilizia e previa autorizzazione dei terzi interessati;

2) deve avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento ambientale;3) non deve costituire intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale né

porsi in contrasto con le norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;

4) non deve comportare compromissioni per l'identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, singolo e di carattere generale e deve garantire una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito;

5) deve essere progettato, nel caso di cui al precedente articolo 143-ter, lettera c), da tecnico abilitato il quale dovrà tener conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi similari contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta di concessione o autorizzazione. Nel caso in parola, la commissione edilizia (ove occorra integrata a norma di legge), nell'esprimere il proprio parere, ha facoltà di indicare modifiche e prescrizioni in esito alle conclusioni cui perverrà tenendo conto di quanto precede.

Articolo 143-sexiesSequenze stagionali

Le eventuali sequenze stagionali di rimozione e ripristino della struttura di cui al precedente articolo 143-ter, lettera c), una volta che il relativo progetto sia stato favorevolmente esaminato, richiedono, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, il solo obbligo di reiterazione della domanda ai fini dell'aut0orizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 143-septiesRevocabilità - Annullabilità della concessione e dell'autorizzazione

La concessione e l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di dehors sono sempre annullabili o revocabili ricorrendone i presupposti di legge e, in particolare, in caso di violazione delle disposizioni contenute negli artt. da 143-bis a 143-sexies compresi del presente regolamento.

In tali evenienze, l'interessato è tenuto alla immediata rimozione delle strutture installate senza che lo stesso abbia titolo alcuno ad ottenere risarcimenti o indennizzi di qualsiasi genere. Tuttavia ove si sia proceduto alla revoca per motivi di sopravvenuto pubblico interesse, il Comune è tenuto a rimborsare la tassa corrisposta per l'occupazione di suolo pubblico limitatamente alla quota

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commisurata al periodo di ridotta fruizione del suolo stesso rispetto all'originario termine.

In caso di inottemperanza all'obbligo di rimozione di cui al comma precedente nel termine perentorio a tal fine assegnato, il settore lavori pubblici provvederà d'ufficio in danno del soggetto obbligato e con successivo recupero coattivo delle spese sostenute; quest'ultimo incombente farà carico al competente ufficio del settore finanziario.

Articolo 143-octiesDecadenza della concessione e dell'autorizzazione

La concessione e l'autorizzazione per l'occupazione previste dal precedente art. 143-bis decadono, previo formale provvedimento di accertamento, nei casi in cui il soggetto interessato:a) non proceda alla installazione del dehors entro sessanta giorni dal ritiro del

titolo abilitante;b) adibisca ad altri usi il dehors.

Articolo 143-noniesSanzioni

Fatta salva l'applicazione di sanzioni previste da altre disposizioni, l'occupazione, senza titolo, di suolo pubblico o di uso pubblico per la realizzazione di dehors comporta la applicazione di una sanzione amministrativa di lire 1.000.000 (un milione) oltre quanto previsto dal precedente articolo.

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CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 144Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Autorità tutoria e abroga tutte le precedenti disposizioni contrarie od incompatibili in materia.

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