Corso antincandio per Guardia Particolare Giurata (D.M. 10/03/1998)
3.1.1 IL DECRETO - south-land.itaspirante guardia giurata particolare deve possedere i requisiti di...
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3.1.1 IL DECRETO I decreti autorizzazione di polizia. Abbiamo più volte ribadito che a qualsiasi cittadino è riconosciuta la facoltà di procedere a segnalazioni circa le infrazioni alla vigente normativa in difesa dell’ambiente, mentre alle “guardie giurate”, sono riconosciuti particolari e graduali poteri per rendere le segnalazioni più efficaci, tanto da fargli assumere il carattere di “verbalizzazione”, e pertanto, è riconosciuta la facoltà di redigere “verbale di accertamento”. La GPG (volontaria e non) trae la sua ragione di esistere dall’esigenza di custodia e pro-tezione dei beni altrui da parte di strutture organizzate, attraverso l’opera di personale appositamente selezionato e addestrato. Alle GPG (volontarie e non) è possibile, in qualità di pubblico ufficiale, effettuare verbali di accertamento in merito a:
Differente, invece, vengono accertati dalla polizia giudiziaria e denunciati alla magistratura (autorità giudiziaria):
Istanza di riconoscimento Guardia Giurata Ambientale/ Ittica. L’Istanza di riconoscimento Guardia Giurata Ambientale/Ittica deve essere sottoscritta dal rappresentante dell’ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani dei requisiti prescritti dall’articolo 138 della legge. In caso di richiesta/rinnovo di decreto di guardia ambientale l'istituto di vigilanza invia l'istanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo- , a differenza in caso di
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richiesta/rinnovo di decreto di guardia giurata ittica l'istituto di vigilanza invia l'istanza alla Provincia. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal questore, a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (1).
La legge 241/90, ex art. 2 I° comma, prevede che ogni procedimento deve sempre concludersi ... ed in un tempo ben definito. Se l'amministrazione che deve compiere il procedimento non ha previsto per regolamento un tempo per la definizione della pratica, lo stesso deve intendersi 30 giorni (art. 2 III° comma, citata 241/90). Nel caso specifico, trattandosi di rilasci di decreti di Guardie Particolari Giurate il tempo massimo per il rilascio è di 90 giorni (Decreto del Ministero degli Interni del 2 febbraio 1993 n°284 - pagina 37). Competenza Ufficio Territoriale del Governo
- n. 30 giorni prima della scadenza. Modulo A1: richiesta rilascio Decreto Guardia Ambientale; Modulo C2: richiesta rinnovo Decreto Guardia Ambientale.
Competenza Amministrazione Provinciale - n. 7 giorni prima della scadenza. Modulo B1: richiesta rilascio Decreto Guardia Ittica; Modulo D2: richiesta rinnovo Decreto Guardia Ittica.
Inoltre, il singolo cittadino è tenuto:
A non impedire l’esercizio di questa attività, A collaborare, perché in caso di contrasto potrebbe integrare il reato di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale,
A collaborare nel verbalizzare con l’accertatore con eventuali dichiarazioni. Requisiti. L'aspirante guardia giurata particolare deve possedere i requisiti di cui all'art. 138 del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773), con particolare riferimento alla "buona condotta". Art.138: Le guardie particolari devono possedere i seguenti requisiti:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ;
avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
sapere leggere e scrivere; non avere riportato condanna per delitto; essere persona di ottima condotta politica e morale; essere munito della carta di identità; essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a
quella degli infortuni sul lavoro.
Esse hanno competenza nell'accertamento di illeciti sia amministrativi e sia penali nella specifica materia di competenza – indicata nell’autorizzazione di polizia: “decreto” - in tutta la provincia di competenza. Se i beni sono posti nel territorio di province diverse è necessario il decreto di approvazione da parte del prefetto di ciascuna provincia.
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Le guardie particolari giurate, essendo cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi (per pistola e revolver a tassa ridotta) secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Ad ogni buon conto:
Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate.
Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria. Il Giuramento. L’Art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Prevede che ottenuta la approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al sindaco giuramento con la formula:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e l'unico intento di perseguire il pubblico interesse”.
Turnazioni delle guardie giurate ambientali. Le turnazioni ordinarie di servizio impegnano, di regola, 3 (tre) guardie per un periodo minimo di tre ore. Per appostamenti e presidio di zone a rischio le guardie, possono essere impegnate anche da sole, purché siano in contatto radiotelefonico con collaboratori presenti nella centrale operativa. Ogni guardia ha il dovere di coprire 3 turni mensili. I fogli di servizio, vengono redatti, di regola due giorni prima della sua effettuazione. Essi, se richiesto, potranno essere inviati o consegnati alla locale stazione di polizia competente per territorio.
3.1.2 IDENTIFICAZIONE RIFIUTO DI GENERALITA’ E FERMO PER IDENTIFICAZIONE 349 c.p.p.: Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Se la persona rifiuta di farsi identificare o si presuppone che abbia fornito generalità o documenti di identificazione falsi la polizia giudiziaria, dopo giusta autorizzazione del P.M., viene accompagnata presso gli uffici del vicino Comando di Arma dei Carabinieri o di Polizia Locale, dove la si trattiene (non più di dodici ore), al fine di acquisirne le generalità. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto. Il 651 c.p. sanziona invece chi rifiuta di rendere le generalità... si badi bene.... ripeto... rifiuta di rendere le generalità ... da non confondere con rifiuto di esibire i documenti... Non esiste una norma che imponga l'esibizione di documenti per dimostrare l'identità. Esistono invece diverse norme che impongono l'esibizione di documenti in relazione alla situazione e/o attività che si sta svolgendo. Per esempio:
licenza di pesca per il pescatore porto d'armi per chi si muove armato patente di guida per condurre certi veicoli ecc.....
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Da ricordare: Il fermo non è applicabile se la persona nota ai verbalizzanti. Pertanto, si può concludere che il fermo per identificazione è consentito solo nei seguenti due casi:
-la persona rifiuta di fornire le proprie generalità verbali; -la persona fornisce generalità verbali o documenti di identificazione, in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità.
Non esiste la possibilità del fermo unicamente perché la persona è priva di documenti. In quanto, tale operazione limitativa della libertà personale deve essere necessariamente seguita dal Verbale di accompagnamento per identificazione.
3.1.3.1 MONITORAGGIO AMBIENTALE Le fasi del monitoraggio ambientale. Dettagliamo accuratamente cos’è e come si svolge un monitoraggio ambientale:
1.“Missione esterna” 2.Redazione schede di monitoraggio 3.Relazione sul monitoraggio 4.Invio missive 5.Archiviazione pratica 6.Verifica periodica
1. “Missione esterna”: E’ la fase principale del monitoraggio. Consiste nella verifica pratica di un sito o di una località o di qualsiasi altra zona che è oggetto di controllo, su disposizione e autorizzazione del responsabile del nucleo di vigilanza. Una volta sul posto occorre rendere al meglio l’idea o l’obiettivo prefissato facendo foto con la panoramica del luogo (in modo che si riconosca la zona con facilità), senza lesinare sul numero delle foto ed evitando una certa approssimazione scattandole. Evitare di comparire nelle foto. Bisogna giungere sul luogo con una certa discrezione ed allontanarsi da esso senza dare nell’occhio. Di Conseguenza il kit per intraprendere una missione è, così, composto:
1. Macchina fotografica digitale; 2. Radio trasmittente; 3. G.P.S..
Dopo la “missione” occorre tornare in sede e …
• Scaricare le foto sul P.C.; • Redigere le schede – monitoraggio; • Redigere la relazione.
2.Redazione schede di monitoraggio:
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Le guardie, dopo il monitoraggio effettuato, redigono un apposito modulo contenente i dati e alcune osservazioni sulla “missione”. Detto modulo si chiama:
RAPPORTINO DI III LIVELLO. Una volta compilato il rapportino bisogna compilare (da parte dei volontari) la relazione usando le foto e le notazioni delle guardie. Detta relazione non ha uno schema o un modulo pre‐stabilito, ma deve essere soddisfacente dal punto di vista fotografico e delle spiegazioni. Una relazione e una segnalazione fotografica non possono essere inviate direttamente agli Enti interessati così come le abbiamo archiviate noi, devono essere accompagnate da una lettera a cui va accluso tutto (schede e relazione). Detta lettera anticiperà la località e la problematica, conterrà richieste specifiche (es. ulteriori controlli, ripristino dello stato dei luoghi, informazioni …). La lettera accompagnatoria avrà un protocollo autonomo secondo le “regole di un protocollo unico” e la relazione farà riferimento allo stesso numero. 4.Invio missive Possono essere destinatari del materiale raccolto:
- I Comuni - La Provincia - L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPA Campania) - La Procura della Repubblica - Altri Enti interessati.
5.Archiviazione pratica Occorre che:
La lettera accompagnatoria La relazione fotografica Le schede – monitoraggio
Siano inserite in una cartella Monitoraggio Ambientale 2008 con il numero di protocollo assegnato. Occorre che:
La lettera accompagnatoria La relazione fotografica Le schede – monitoraggio
Siano inserite in una cartella Monitoraggio Ambientale 2008 con il numero di protocollo assegnato 6.Verifica periodica Ogni tanto le schede vengono ricontrollate, facendo delle verifiche pratiche sui luoghi in precedenza monitorati, dette verifiche ridanno vita alla prassi che le ha generate, anche se un luogo è stato ripulito, difatti, si usa segnalare all’Ente la rimozione assicurando una vigilanza fattiva onde evitare altri problemi. Purtroppo di solito le verifiche accertano una permanenza (se non un peggioramento) delle condizioni precedenti, in questo caso ripercorrendo l’iter si allega alla segnalazione alcune foto del precedente monitoraggio.
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3.1.3.2 SEGNALAZIONI A.I.S. Progetto Acque Interne Salernitane Si implementa attraverso lo studio meticoloso dell’asse fluviale con i suoi affluenti, cercando di rispondere ai seguenti punti cardine:
1. Declarazione del fiume 2. Studio sulla qualità delle acque 3. Fonti inquinanti 4. Regolamento di pesca 5. Fauna ittica 6. Bellezze naturali e ambientali 7. La pressione di pesca 8. I prelievi idrici 9. Artificializzazione del corso d'acqua 10. Eventi sentinella 11. Lo studio sull’IBE con il prof. Orfeo Picariello della facoltà di Biologia allocata a Portici
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3.1.3.3 Il Controllo della Processionaria. Progetto antiprocessonaria. L’obiettivo di questo progetto si prefigge di verificare la presenza di questo particolare lepidottero nei parchi con alberi di pino o in singoli alberi presenti in tutti i Comuni, all’interno o a ridosso dei centri abitati, con esclusione contestuale di quei Comuni che non sono interessati dalla presenza dei pini. Con conseguente informativa agli enti locali interessati (ASL comprese) dello stato dei luoghi, cioè numero degli alberi interessati dalla presenza di nidi e condizioni degli stessi, attraverso la compilazione della scheda di rilevazione n°941/2008, di seguito riportata.
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3.1.3.4 Il Controllo ai Frantoi Oleari. Censimento dei frantoi presenti in zona. Durante l’attività di controllo nei frantoi oleari dobbiamo tener presente che rientrano in due fattispecie di reflui oleari a seconda che essi rientrino nel regime dei rifiuti (decreto Ronchi) o degli scarichi (normativa sulla tutela delle acque). Più sinteticamente: Quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico per far posto alla fase dello smaltimento del rifiuto, rientra così nel Dec. Ronchi.
Sanzioni Amministrative. 1.1 Ai sensi dell’art. 38 della 152/1999
Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi previsti o non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione impartito è punito con ammenda da 1000 € o con arresto fino ad un anno.
2.1 L’art. 36 della 152/1999 Riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane . Prevede che il gestore di impianti di acque reflue può essere autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi mentre il produttore e il trasportatore sono assoggettati alla normativa prevista dal D.Lgs n. 22/1997 (c. d. Dec. Ronchi)
Quindi in conclusione possiamo affermare che l’osservanza rigida del regime tecnico/amministrativo è stabilito solo per le acque destinate all’utilizzazione agronomica. In base a quanto esposto è importante che un territorio individui come proprio valore il riciclo globale del prodotto applicando strumenti maggiormente garantisti per l’interesse pubblico e quindi per attività di minor impatto ambientale.
3.1.4 VERBALIZZAZIONE Verbale di Accertamento. I dati acquisiti nel corso dell’attività accertativa devono essere riversati nel verbale di accertamento che va distinto dal verbale di contestazione, sono entrambi atti scritti ma che si differenziano sotto il profilo contenutistico. Il verbale di accertamento _ comprende descrizione completa degli atti di vigilanza ambientale (ai sensi dell’art. 14, comma 2 l. 689/1981). La contestazione _ indica i soli estremi della violazione. Quiondi: L’accertamento _ consiste nell’acclarare le violazioni della normativa punita dalla legge con sanzioni amministrative.
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Il verbale di accertamento _ rappresenta il documento che attesta i dati acquisiti attraverso degli atti di accertamento.
LEGGE REGIONE CAMPANIA - N. 13 DEL 10-01-1983 ARTICOLO 3 Il processo verbale di accertamento della violazione, ai sensi dell’art.3 della L.R.Campania n°13/83 contiene:
1. l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento ed eventuale avvenuta contestazione o la sommaria descrizione dei motivi della mancata immediata contestazione di cui al successivo art. 4;
2. le generalità e la qualifica del verbalizzante;
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3. le generalità del trasgressore se identificato ovvero, quando sia possibile, ‐ nell' Ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato ‐ le generalità di chi ne era tenuto alla sorveglianza;
4. la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l' indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
5. l' indicazione delle norme che si ritengono violate e sanzione;
6. l' individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell' art. 6 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
7. l' indicazione dell' ente o dell' organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell' art. 7.
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L. n. 689/1981 -Contestazione e notificazione- La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni. Di conseguenza si presentano due metodologie di comunicazione:
1. Immediata _ mediante contestazione attraverso la consegna di copia del verbale di illecito amministrativo direttamente al trasgressore, che lo controfirma per ricevuta,
2. Differita _ mediante notifica dell’atto di contestazione agli interessati residenti in Italia entro il termine perentorio di 90 giorni dall’accertamento (eseguita da funzionario ente accertatore o a mezzo posta).
Per la contestazione immediata dell’infrazione è fondamentale seguire le seguenti istruzioni, poiché una mancanza potrebbe comportare l’annullamento del verbale:
1. L’infrazione deve essere contestata al contravventore immediatamente (se possibile), chiedendogli di apporre la propria firma sul verbale e rilasciandogliene una copia. In caso di impossibilità nel procedere alla contestazione immediata, occorre indicarne i motivi sul verbale.
2. Se il contravventore si rifiuta di firmare, scrivere sul verbale “SI RIFIUTA DI FIRMARE”.
3. Se il contravventore si rifiuta anche di ritirare la copia, scrivere sul verbale “SI RIFIUTA DI RITIRARE LA COPIA”.
4. a questo punto la predetta copia “sarà lasciata in vista”.
Il verbale è costituito dall’originale e da due copie auto calcanti. Una copia va al contravventore. L’originale e l’altra copia auto calcante vanno inviate dagli Agenti verbalizzanti al Responsabile dell’Associazione nel più breve tempo possibile, entro 24 o al massimo 48 ore. E’ il Responsabile dell’Associazione che provvederà poi a trasmetterli alla Polizia Provinciale. Si raccomanda di non farli transitare attraverso terze persone (ad eccezione dei capinuclei) anche per ragioni di tutela della privacy. La trasmissione deve avvenire (oltrechè direttamente) attraverso mezzo postale. Gli Agenti verbalizzanti dovranno conservare una fotocopia del verbale, poiché in caso di smarrimento degli originali sarebbe comunque possibile utilizzarla ai fini amministrativi. A conferma del fatto che verbale di “accertamento e contestazione” sono due documenti distinti e separati la giurisprudenza ritiene che non deve essere notificato quel documento allegato al processo verbale di contestazione dell’infrazione che non concerne gli estremi della violazione. Quindi, solo la contestazione è comunicata all’interessato e circoscrive l’oggetto del procedimento amministrativo sanzionatorio. La verbalizzazione dell’accertamento deve essere eseguita nel momento in cui l’accertamento si compie.
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Sotto il profilo procedurale di verbalizzazione dell’accertamento,avremo uno o più processi verbali:
1. Verbali di ispezione
2. Verbali di sequestro
3. Verbale di accertamento compiuto (quando si è conclusa la verifica). 4.
I tempi per il trasgressore: 1. Di 60 giorni per il pagamento
2. Di 30 giorni per l’esercizio delle difese
Entrambi a decorrere dalla data della ricezione dell’atto di contestazione attestata dall’avviso di ricevimento.
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3.1.5.1 Sanzioni Ronchi. Sanzioni
L. n. 689/1981: Art. 10: Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
L. n. 689/1981: Art. 8
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
L. n. 689/1981: Art. 16
Pagamento in misura ridotta. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
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Controllo sull’abbandono illegittimo dei rifiuti.
IL DIVIETO DI ABBANDONO/DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI
(art. 14-50 e 51 D. Lgs n. 22 del 5/2/97 con modifiche del D.Lgs n. 389/97)
DIFFERENTE REGIME SANZIONATORIO PER 1. Violazione del divieto da parte di privati (art. 50/1° comma)
1.1IPOTESI ORDINARIA
Sanzione amministrativa da € 103 a € 619
1.2 IPOTESI ATTENUATA (RIFIUTI NON PERICOLOSI O INGOMBRANTI) sanzione amministrativa da € 25 a € 154
2. Violazione del divieto da parte di titolari di imprese e responsabili di enti (art. 50/1° comma) 2.1Sanzione amministrativa da € 258 a € 1.549
IL SISTEMA SANZIONATORIO PER LA REALIZZAZIONE Di DISCARICA ABUSIVA
(art. 51 D.Lgs n.22 del 5/2/97)
1. RIFIUTI NON PERICOLOSI arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.582 a € 25.822
2. RIFIUTI PERICOLOSI arresto da uno a tre anni e ammenda da € 5.164 a € 51.645
ART. 55 (Competenza e giurisdizione). 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all`irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall`articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune. ART. 55 bis (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all`esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi
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i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all`articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni. Le competenze per questa fattispecie e la stessa sanzione amministrativa sono del Comune.
Questo significa che è necessario un protocollo d’intesa con l’ente locale per intervenire con i poteri di guardia di cui si dispone.
3.1.5.2 R.D. n. 1486 del 1914
e n. 1604 del 1931 e SANZIONI Atti da non compiere
Sanzione amministrativa Euro 34,33 (R.D. n. 1486 del 1914)
Art.7
Pesca mediante sbarramento, prosciugamento, sommovimento del fondo, durante l’asciutta
occupazione di più della metà del bacino o della metà del corso d’acqua (lasciare almeno 1 mt. per il passaggio del pesce).
Art. 8
Pesca a distanza inferiore a quella prescritta da ponti, sbocchi di canali. (40 mt. con attrzzi e 1 mt. Azione canna – rifugio pesci ‐ pericolo)
Art. 12
Mancato rispetto della distanza di pesca dall’altro pescatore.
Art. 13
Pesca di pesci in periodo di divieto (sul verbale, indicare la specie cui appartengono i pesci) ;
Art. 15
Pesca zona di divieto;
Art. 18
Raccolta o detenzione di uova di pesci dei quali è vietata la pesca;
Art. 19
Introduzione di nuove specie o varietà di pesce senza permesso (sul verbale, indicare la specie cui appartengono i pesci). ;
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Sanzione amministrativa Euro 34,33 (n. 1604 del 1931 e SANZIONI)
Art. 33
Pesca in acque riservate senza l’autorizzazione del concessionario.
Sanzione amministrativa Euro 6,66 (n. 1604 del 1931 e SANZIONI)
Art.37 Pesca senza licenza.
Art.37 Dimenticanza della licenza di pesca (il possesso della stessa deve essere stato successivamente accertato, prima si procede con la pesca senza licenza)
Il regolamento Provincia sulla pesca definisce attrezzi, esche, tempi, zone e modalità, riguardo all’esercizio in essere.
Per le sanzioni valgono le leggi nazionali, tranne che per…
Art. 12 R.P Pesca con esche non consentite
Euro 50,00 (sul verbale indicare le esche).
Art. 4 R.P Pesca di salmonidi in numero superiore a cinque
Euro 50,00 (sul verbale indicare il numero complessivo di salmonidi).
Art. 6 R.P Pesca di più di 5 Kg. di pesce
Euro 50,00 (sul verbale, indicare il peso complessivo del pescato).
ILLECITI PENALI (REATI)
Denuncia all’Autorità Giudiziaria contravvenzione
Art. 6 comma 1 ‐ 1604/1931:
1. pesca con esplosivi
2. corrente elettrica e
3. sostanze venefiche
3.1.5.3 LEGGE REGIONALE N. 40/1994 FLORA ENDEMICA E RARA
Prevede il divieto di danneggiare, asportare, detenere o commercializzare le piante indicate in apposito elenco (55 in totale) di cui riportiamo:
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arnica, assenzio, belladonna, camomilla, cicuta, lavanda, liquirizia, tiglio, timo, saponara.
Nei territori non soggetti a vincolo di tutela naturale, la raccolta di fragole ed asparagi e’ consentita asportando il prodotto senza danneggiare le radici o la piantina, nel quantitativo massimo giornaliero di:
a) fragole (Frugaria vesca L.): Kg 1 a persona al giorno;
b) asparagi (Asparagus acutifolius L.): Kg 1 a persona al giorno.
Per tali violazioni si applica la sanzione amministrativa di 103,00 euro e la confisca dei prodotti raccolti.
3.1.5.4 Funghi e Tartufi Sanzioni Amministrative
Art. 4 ‐ AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
L’AUTORIZZAZIONE E’ VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE X 6 ANNI – PREVIO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL’ENTE PREPOSTO AL RILASCIO DEL TESSERINO DI 30.00
€ ANNUI .
LA RACCOLTA PUO’ ESSERE DI UN MASSIMO DI 3 KG AL GIORNO, DI CUI 1 KG DI AMANITA CESAREA (OVULO BUONO) E CALOCYBE GAMBOSA (PRUGNOLO)AI RESIDENTI E’ CONSENTITO DI RACCOGLIERE FINO A 6 KG .
Art. 6 Modalità di raccolta
• E’ vietata la raccolta mediante l’uso di rastrelli, uncini o altri attrezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio o l’apparato della vegetazione
• E’ vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie
• E’ obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta
• I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi ed areati idonei a consentire la diffusione delle spore
DIVIETI
• E’ VIETATO L’USO DI CONTENITORI DI PLASTICA NON PERVI (che non siano ben areati, che consentano il passaggio delle spore)
• E’ VIETATA LA RACCOLTA E L’ASPORTAZIONE, ANCHE AI FINI DI COMMERCIO, DELLA COTICA SUPERFICIALE DEL TERRENO
• E’ VIETATA LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI COMMESTIBILI IN PERICOLO D’ESTINZIONE
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Art. 7 LUOGHI DI RACCOLTA
• DA UN’ORA PRIMA DEL LEVAR DEL SOLE A UN’ORA DOPO IL TRAMONTO
• DIVIETO NEI PERIODI DI RACCOLTA DELLE CASTAGNE, ESCLUSO AI DETENTORI DEL FONDO
Art. 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO LE SEGUENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE:
• DA € 50,00 A € 300,00 PER:
‐ CHI ESERCITA LA RACCOLTA DEI FUNGHI SENZA AUTORIZZAZIONE
‐ CHI ESERCITA LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI COMMESTIBILI SENZA AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE
DA € 25,00 AD € 150,00 PER OGNI KG DI FUNGHI, O FRAZIONE DI ESSO, RACCOLTI IN ECCEDENZA AL QUANTITATIVO PREVISTO
DA € 25,00 AD € 150,00 PER CIASCUNA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 (modalità di raccolta)
DA € 258,00 AD € 1.032,00 PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI VIOLAZIONI:
‐ VENDITA DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI SPONTANEI SENZA AUTORIZZAZIONE COMUNALE;
‐ VENDITA DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI SPONTANEI SENZA IL DOVUTO CONTROLLO SANITARIO O SENZA LA CERTIFICAZIONE DELLO STESSO
‐ VENDITA DI FUNGHI EPIGEI FRESCHI SPONTANEI APPARTENENTI A SPECIE NON AMMESSE
‐ VENDITA DI FUNGHI NON RICONOSCIBILI A CAUSA DI ROTTURE O DEL NON IDONEO STATO DI CONSERVAZIONE O PERCHE’ MESCOLATI AD ALTRE SPECIE CHE NE PREGIUDICANO IL RICONOSCIMENTO OVVERO PERCHE’ INVASI DA MUFFE E PARASSITI.
REGOLAMENTO N. 3 DEL 24 LUGLIO 2007
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI O CONSERVATI E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI”
Art. 9 Comma 1: Il raccoglitore, o cercatore,per ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi sostiene un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica del richiedente”.
Art. 7 Tassa di Concessione: L’AUTORIZZAZIONE E’ VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE X 1 ANNO SOLARE PREVIO VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO ALL’ENTE
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
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PREPOSTO AL RILASCIO DEL TESSERINO DI € 185,92 PER IL RINNOVO IL VERSAMENTO E’ DI € 92,96.
Art. 9:“Sanzioni”:
PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL CENTO AL DUECENTO PER CENTO DELLA TASSA MEDESIMA E, IN OGNI CASO, NON INFERIORE A EURO DUECENTO COLUI CHE NON E’ IN POSSESSO DI ATTO ABILITATIVO O DEL VERSAMENTO DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA GOVERNATIVA
a)pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
1. ricerca e raccolta dei tartufi senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con un numero di cani maggiore di quello previsto al comma 2dell’articolo 6;
2. scavo delle buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti;
3. scavo di buche in soprannumero o non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
4. raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di 8 anni da quello del rimboschimento;
5. raccolta di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall’articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche;
b)pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti in eccedenza al quantitativo previsto dal comma 5 dell’art.6;
c) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
1. ricerca e raccolta senza l’autorizzazione prescritta, sempre che non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendola nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di contestazione dell’infrazione, all’autorità cui appartiene l’agente verbalizzante;
2. ricerca e raccolta nei periodi e negli orari di divieto;
3. raccolta di tartufi immaturi o avariati;
4. ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione;
5. ricerca dei tartufi con ogni cane in più previsto dal comma 2 dell’articolo 6;
d) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti abusivamente nelle tartufaie controllate e coltivate riconosciute, riservate e tabellate, anche consorziali;
e) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
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• 1. commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
• 2. commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previsto dall’articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche;
• 3. vendita abusiva ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;
• 4. commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte, salvo il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.
f) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate nel presente articolo.
1. Per tutti i casi indicati nel comma 1, è prevista la confisca dei tartufi, fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione dell’infrazione, la legittimità della provenienza. Trascorso tale termine, si procede alla distruzione del prodotto e copia dell’apposito verbale è rilasciata al contravventore.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a, b, c, d ed f, a cura dell’ente, organo o istituzione cui appartiene l’agente verbalizzante, è data comunicazione all’ente che ha rilasciato il tesserino, ai fini dell’annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui al comma 10 dell’articolo 9.
3. Le violazioni accertate con provvedimento definitivo sono annotate nel tesserino di cui all’articolo 9.
3.1.5.5 Il Parco Regionale dei Monti Picentini Norme generali di salvaguardia
1. Tutela dell’ambiente: cave e discariche;
2. Protezione della fauna;
3. Raccolta di singolarità;
4. Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo – pastorali;
5. Tutela delle zone boschive;
6. Tutela delle risorsa idropotabile e dell’assetto idrogeologico;
7. Infrastrutture di trasporto e cartellonistica;
8. Infrastrutture impiantistiche;
9. Circolazione;
10. Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.