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27 marzo 2017 RISCHIO SISMICO Due criteri per il rischio sismico Il Sole 24 Ore pag. 25 del 27/03/2017 Le competenze guidano l’attestato del professionista Il Sole 24 Ore pag. 25 del 27/03/2017 DDL TERREMOTO Ricostruzione in Centro Italia, contributo del 100% anche per gli impianti www.edilportale.com del 27/03/2017 ECOBONUS Ecobonus, tutto pronto al click Italia Oggi7 pag. 17 del 27/03/2017 SERVIZI DI PROGETTAZIONE Progettazione, Anac già al lavoro sulle linee guida per l'assegnazione delle gare con il Bim www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 27/03/2017 DEPOSITI IVA Depositi Iva, valida alternativa ad altre forme di agevolazione Italia Oggi7 pag. 11/12 del 27/03/2017 PROFESSIONI Il jobs act aiuta l’Ordine? La rivolta indipendente Corriere della Sera - L’Economia pag. 41 del 27/03/2017 SENTENZA Segreto professionale a protezione rafforzata Il Sole 24 Ore pag. 19 del 27/03/2017 PREVIDENZA Ricongiunzione, recesso limitato Il Sole 24 Ore pag. 16 del 27/03/2017 CASSE Marcatura stretta sulle Casse Italia Oggi pag. 31 del 25/03/2017

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27 marzo 2017

RISCHIO SISMICO Due criteri per il rischio sismico Il Sole 24 Ore pag. 25 del 27/03/2017 Le competenze guidano l’attestato del professionista Il Sole 24 Ore pag. 25 del 27/03/2017 DDL TERREMOTO Ricostruzione in Centro Italia, contributo del 100% anche per gli impianti www.edilportale.com del 27/03/2017 ECOBONUS Ecobonus, tutto pronto al click Italia Oggi7 pag. 17 del 27/03/2017 SERVIZI DI PROGETTAZIONE Progettazione, Anac già al lavoro sulle linee guida per l'assegnazione delle gare con il Bim www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 27/03/2017 DEPOSITI IVA

Depositi Iva, valida alternativa ad altre forme di agevolazione Italia Oggi7 pag. 11/12 del 27/03/2017 PROFESSIONI

Il jobs act aiuta l’Ordine? La rivolta indipendente Corriere della Sera - L’Economia pag. 41 del 27/03/2017 SENTENZA Segreto professionale a protezione rafforzata Il Sole 24 Ore pag. 19 del 27/03/2017 PREVIDENZA Ricongiunzione, recesso limitato Il Sole 24 Ore pag. 16 del 27/03/2017 CASSE Marcatura stretta sulle Casse Italia Oggi pag. 31 del 25/03/2017

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31PROFESSIONISTI - Rassegna Stampa 27/03/2017 - 27/03/2017

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32PROFESSIONISTI - Rassegna Stampa 27/03/2017 - 27/03/2017

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NORMATIVA

Ricostruzione in Centro Italia, contributo del

100% anche per gli impianti di Paola Mammarella

Ok della Camera il ddl Terremoto: procedura negoziata per gli incarichi di

progettazione, 8x1000 ai beni culturali e dipartimento Casa Italia

27/03/2017

27/03/2017 – Progettazione degli interventi di ricostruzione, creazione del dipartimento

“Casa Italia”, 8 per mille ai beni culturali. Sono alcuni dei contenuti del disegno di legge per

la conversione del decreto “terremoto” (DL 8/2017), che la Camera ha approvato in prima

lettura. La norma completa il quadro degli aiuti per le popolazioni del Centro Italia colpite

dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Contributo del 100% anche agli impianti

Anche gli impianti potranno accedere al contributo del 100% per la ricostruzione, finora

riconosciuto solo alle strutture e alle finiture interne ed esterne. Si tratta dei contributi

introdotti con il primo decreto “Terremoto” (DL 189/2016), cioè contributo del 100% dei

costi per la ricostruzione di prime e seconde case all’interno del cratere, contributo del

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100% per le prime case e per le seconde case situate nei centri storici e nei borghi fuori dal

cratere, contributo del 50% in tutti gli altri casi fuori dal cratere.

Progettazione degli interventi di ricostruzione

In generale, la progettazione degli interventi di ricostruzione sarà eseguita dal personale

interno alle Pubbliche Amministrazioni. In mancanza di professionisti qualificati, e solo per

importi fino a 209mila euro (soglia comunitaria prevista dal Codice Appalti per

l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura da parte delle amministrazioni sub-

centrali), si potrà procedere con procedura negoziata, invitando almeno cinque

professionisti iscritti nell’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario alla

ricostruzione, come previsto dall’articolo 34 del DL 189/2016.

Tra i soggetti che possono iscriversi all’elenco speciale non ci sono solo i professionisti, in

forma singola o associata, ma anche le società di ingegneria. Questa possibilità, data dalla

norma, ha causato un acceso botta e risposta tra rappresentanti dei professionisti e delle

società.

Per evitare il conflitto di interessi, i professionisti che abbiano avuto rapporti con le

imprese coinvolte nella ricostruzione non potranno ricoprire il ruolo di direttore dei lavori.

La pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione sarà curata dai Comuni e non

dagli Uffici speciali per la ricostruzione. I Comuni potranno sempre chiedere la

collaborazione degli Uffici speciali.

8permille ai beni culturali

Per 10 anni la quota dello Stato dell’8permille Irpef sarà destinata alla ricostruzione dei

beni culturali danneggiati dal sisma. Secondo le stime della Camera, si tratta di circa 150 o

200 milioni di euro all’anno, quindi 2 miliardi in dieci anni, che consentiranno la

ricostruzione e riparazione degli oltre milleduecento luoghi culturali distrutti.

Dipartimento ‘Casa Italia’

Casa Italia diventerà un dipartimento di Palazzo Chigi che si occuperà della sicurezza delle

aree urbane e dell'efficientamento energetico degli edifici. Il suo obiettivo sarà ottimizzare

gli strumenti volti alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio

abitativo, in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica.

Edilizia scolastica

Per accelerare la ricostruzione delle scuole, in vista del prossimo anno scolastico, alla

progettazione degli interventi potrà partecipare anche il personale di Invitalia e Fintecna

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assegnato al commissario e agli Uffici per la ricostruzione. Al programma stanno

partecipando anche le Università. È il caso dello IUAV di Venezia, che ha progettato

la scuola di Caldarola (Macerata) e dell'Università Politecnica delle Marche, che ha curato

il progetto di ricostruzione del campus per 445 studenti nel centro storico di San Ginesio

(Macerata).

Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico, situato nelle zone sismiche

1 e 2 nei comuni del cratere del sisma, dovrà essere sottoposto a verifica di vulnerabilità

sismica.

Cratere sismico

Dato il ripetersi degli eventi sismici, aumenteranno i Comuni inseriti nel cratere del sisma,

che potranno usufruire di aiuti per la ricostruzione e il riavvio delle imprese.

Per il monitoraggio della sequenza sismica nel cratere e la redazione della cartografia

geologica e geotematica delle aree, saranno erogati un milione di euro per il 2017, 3

milioni per il 2018 e 4 milioni per il 2019. Il testo dovrà ora essere esaminato dal Senato.

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17Lunedì 27 Marzo 2017A M B I E N T ELe istruzioni per il riconoscimento dell’agevolazione sulla riqualifi cazione energetica

Ecobonus, tutto pronto al clickAttivato il portale per gli interventi effettuati nel 2017

Pagina a curaDI BRUNO PAGAMICI

Via libera all’invio delle pratiche ecobonus 2017 per la detrazione fi sca-le del 65%. L’Enea ha

annunciato che è stato attivato il nuovo portale a disposizione degli utenti in possesso dei re-quisiti per richiedere il bonus. Attraverso il sito http://fi nan-ziaria2017.enea.it è possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di effi cienza energe-tica ammessi alla detrazione fi scale del 65% e conclusi dopo il 31 dicembre 2016. L’Enea ha tuttavia precisato anche che «attualmente non è ancora possibile inviare la documen-tazione relativa agli interventi realizzati su parti comuni di edifi ci condominiali che pos-seggano i requisiti per usufru-ire delle entità di detrazione del 70 e 75%». La detrazione del 65% per le spese relative a interventi di riqualifi cazione energetica degli edifi ci è stata prorogata al 31/12/ 2017 dal-la legge di Bilancio (legge n. 232/2016), mentre per gli in-terventi relativi alle parti co-muni degli edifi ci condominiali i termini sono stati fi ssati al 31/12/2021.

I bonus per la riqualifi cazio-ne energetica degli edifi ci sono stati introdotti per la prima volta con la legge fi nanziaria 2007 e più volte modifi cati. I benefi ciari sono tutti i contri-buenti, persone fi siche, profes-sionisti, società e imprese che sostengono spese per l’esecu-zione degli interventi su edifi -ci esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o de-tenuti. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazio-

ni d’imposta delle spese soste-nute, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli in-terventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef e dall’Ires concesse per interventi che au-mentano il livello di effi cienza energetica degli edifi ci esisten-ti e che riguardano, in partico-lare, le spese sostenute per:

- interventi di riqualifica-zione energetica di edifi ci esi-stenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la clima-tizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai

valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far ri-ferimento sono quelli defi niti con decreto del ministro dello sviluppo economico dell’11/3/ 2008, così come modifi cato dal decreto 26/1/ 2010): detrazione massima 100 mila euro;

- interventi su edifi ci esisten-ti, parti di edifi ci esistenti o unità immobiliari, riguardan-ti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fi ne-stre comprensive di infissi: detrazione massima 60 mila euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di tra-

smittanza termica U, espres-sa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittan-za, validi dal 2008, sono stati defi niti con il decreto del mini-stro dello sviluppo economico dell’11/3/2008, così come mo-difi cato dal decreto 26/1/2010). In questo gruppo rientra an-che la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che deli-mitano l’involucro riscaldato dell’edifi cio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle fi ne-stre;

- l’installazione di pannelli solari per la produzione di ac-qua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università: detra-zione massima 60 mila euro;

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dota-ti di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30 mila euro;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta effi -cienza e con impianti geoter-mici a bassa entalpia: detra-zione massima 30 mila euro;

- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di ac-qua calda sanitaria: detrazio-ne massima 30 mila euro;

- l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al dlgs 311/2006: detrazione massima 60 mila euro;

- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da bio-masse combustibili: detrazio-ne massima 30 mila euro;

- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositi-vi multimediali per il control-lo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazio-ne delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolez-za dei consumi energetici da parte degli utenti e a garanti-re un funzionamento effi ciente degli impianti.

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Per ottenere le agevolazioni è bene tener presente che:- non è necessario effettuare comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle entrate;- è previsto l’esonero dalla presentazione della certifi ca-zione energetica per la sostituzione di fi nestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;- i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti ad acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal dm 19/2/2007 e a trasmettere, entro 90 giorni dalla fi ne dei lavori, all’Enea copia dell’attesta-to di certifi cazione energetica, ovvero di qualifi cazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;- i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifi co bancario o postale;- al momento del pagamento del bonifi co effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste italiane hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori (8%);- l’agevolazione non è cumulabile con altri benefi ci fi scali previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi riconosciuti dall’Ue.

Le condizioni Al momento, come comunicato da Enea, non è possibile trasmettere i dati rela-tivi agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifi-ci condominiali che danno diritto alle maxi detrazioni del 70 e del 75%, in-trodotte dall’art. 1, comma 2, punto 3 della legge di Bilancio 2017. Il bonus del 70% spetta per gli inter-venti sull’involucro edilizio con un’in-cidenza superiore al 25% della superfi-cie dell’edificio, mentre l’agevolazione al 75% compete se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale delle parti comuni e conseguono almeno la qualità media definita dal dm 26/6/2015 del mi-nistero dello sviluppo economico. La sussistenza delle condizioni tecni-che richieste deve essere asseverata da professionisti abilitati. Su tali dichiara-zioni, l’Enea potrà effettuare controlli, anche a campione. La non veridicità dell’attestazione com-porterà la decadenza dal beneficio, fer-ma restando la responsabilità del pro-

fessionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per tali interventi, le detra-zioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40 mila, moltiplicato per il nu-mero delle unità immobiliari che com-pongono l’edificio. Le detrazioni sono fruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp), per gli in-terventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica.Per i suddetti interventi, a decorrere dall’1/1/2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli in-terventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia succes-sivamente cedibile. Le modalità attuative dell’opzione do-vranno essere definite con apposito provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate. Rimane esclusa la ces-sione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Maxi detrazioni del 70 e 75% congelate

Le detrazioni

Gli interventi di riqualifi cazione energetica degli edifi ci che consentono la detra-zione fi scale del 65% possono essere realizzati fi no al 31 dicembre 2017Gli interventi di riqualifi cazione energetica relativi a parti comuni degli edifi ci condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condo-minio possono essere realizzati fi no al 31 dicembre 2021

Per gli interventi di riqualifi cazione energetica di parti comuni degli edifi ci con-dominiali la misura della detrazione è aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edifi cio e al 75% nel caso di interventi fi nalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano de-terminati standard

Le detrazioni del 70/75% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edifi cio

I condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. È esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari fi nanziariLe detrazioni per la riqualifi cazione energetica sono usufruibili anche dagli Iacp, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica

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27/3/2017 Progettazione, Anac già al lavoro sulle linee guida per l'assegnazione delle gare con il Bim

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27 Mar 2017

Progettazione, Anac già al lavoro sulle lineeguida per l'assegnazione delle gare con ilBimMauro Salerno

Non ci sarà soltanto il decreto del Mit a dare guidare le stazioni appaltanti e le impresesull'utilizzo delle nuove piattaforme Bim (Building information modeling) nei lavori pubblici.Anche l'Autorità Anticorruzione è al lavoro per indicare alle stazioni appaltanti la strada perintrodurre nelle gare d'appalto le nuove soluzioni digitali per la progettazione delle operepubbliche.

Non si tratterà di un nuovo provvedimento. Ma più probabilmente di un'integrazione alle lineeguida sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura approvata dall'Authorithy loscorso settembre. A dare l'annuncio è stato il consigliere dellAnac Michele Corradino, durante laConferenza nazionale degli ordini degli architetti tenutasi lo scorso venerdì 24 marzo aRoma.«Le linee guida sui servizi di ingegneria e architettura sono state le prime a essereemanate - ha detto Corradino - Ora stiamo già lavorando sulla regolamentazione del Bim,perché ci siamo resi conto che possono esserci alcuni punti critici». Il riferimento è ad alcunedecisioni dei Tar che «hanno comportanto l'annullamento» di alcune delle prime gare conobbligo di Bim «anche in relazione ai requisiti troppo ampi» inseriti nei bandi.

Prima di varare le linee guida però l'Anac attenderà il varo definitivo del decreto sul Bim in via dielaborazione da parte di una speciale commissione nominata dal mninistero delleInfrastrutture. «Il nostro provvedimento - ha spiegato ancora Corradino - si concentrerà sulleindicazioni relative all'assegnazione degli appalti con previsione di progettazione in Bim».Mentre il decreto riguarderà l'introduzione dell'obbligo graduale di utilizzare il Bim nellaprogettazione delle opere pubbliche.

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11Lunedì 27 Marzo 2017F I S C OLe novità, in vigore dal 1° aprile, introdotte dal collegato fi scale alla legge di Bilancio

Depositi Iva, valida alternativa ad altre forme di agevolazione

Pagine a curaDI FRANCO RICCA

Scatteranno sabato prossimo, 1° aprile, le modifi che che il dl n. 193/2016 ha ap-

portato alla disciplina dei depositi Iva. Concepite so-prattutto come una stretta all’agevolazione, concretiz-zata nell’obbligo di assol-vere l’imposta mediante pagamento e non più con il meccanismo dell’inversione contabile, le nuove misure sono state sensibilmente at-tenuate, prima dalla legge di conversione, poi dal decreto ministeriale attuativo pub-blicato nella G.U. il 17 mar-zo scorso. L’allentamento del rigore iniziale, peraltro, è certamente positivo per l’economia nazionale, giac-ché riduce il rischio, già evi-denziato su queste pagine a commento delle disposizioni del dl n. 193 (il cosiddetto decreto fi scale collegato alla legge di Bilancio 2017), del dirottamento delle opera-zioni di importazione in al-tri stati membri.

Conquista così maggiore risalto un’altra innovazio-ne, molto positiva: l’aper-tura dei depositi a tutte le cessioni di beni «B2B», senza più limitazioni og-gettive o soggettive, che implica la possibilità di ef-fettuare senza il pagamento dell’Iva qualsiasi transazio-ne non rivolta al consumo, con conseguente rinvio del-la tassazione al momento dell’estrazione (se i beni restano in Italia, perché se vanno all’estero la catena delle cessioni agevolate si chiuderà con un’operazione non imponibile). Facciamo il punto sulle novità ai blocchi di partenza.

Estensione delle opera-zioni agevolate. Il comma 4 dell’articolo 50-bis del dl n. 331/93, prima delle mo-difiche apportate dal dl 193/2016, tra le operazio-ni effettuabili senza il pa-gamento dell’imposta con l’utilizzo dei depositi Iva contemplava:

- alla lettera c), le ces-sioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi identificati in un altro sta-to membro dell’Ue, esegui-te mediante introduzione in un deposito Iva;

- alla lettera d), le ces-sioni aventi a oggetto beni compresi nella tabella A-bis allegata al dl n. 331/93 (sta-gno, rame, cereali, tè, caffè non torrefatto, ecc) effettua-te nei confronti di soggetti diversi da quelli menzionati alla lettera c), eseguite me-

diante introduzione in un deposito Iva.

Al di fuori delle suddet-te ipotesi non era possibile utilizzare il deposito Iva nelle cessioni interne. In particolare, se il cessionario era un operatore stabilito in Italia oppure un operatore extra Ue, il regime di favore poteva applicarsi esclusiva-mente per le cessioni di beni compresi nella predetta ta-bella A-bis. Risultavano di conseguenza limitate anche le potenzialità della pre-visione della lettera e) del comma 4, che agevola og-gettivamente «le cessioni di beni custoditi in un deposito Iva», la cui applicazione esi-ge infatti la previa introdu-zione dei beni nel deposito in dipendenza di una operazio-ne agevolabile.

In merito alla descritta di-sciplina, applicabile ancora fi no al 31 marzo 2017, il dl 193/2016 ha introdotto le se-guenti modifi che con effetto dal 1° aprile 2017:

- è stata riformulata la lettera c), che nel nuovo testo menziona ora oggetti-

vamente le «cessioni di beni eseguite mediante introdu-zione in un deposito Iva», senza alcun riferimento di carattere soggettivo; è di-venuto irrilevante, dunque, il luogo di stabilimento del cessionario (Italia, altro pa-ese Ue, extra Ue);

- è stata soppressa, di con-seguenza, la successiva let-tera d), divenuta inutile per effetto della oggettivazione della previsione della lettera precedente.

Queste modifi che, in linea con l’obiettivo delle disposi-zioni sui depositi Iva, fa-voriranno la realizzazione delle operazioni «a catena»: essendo state rimosse le circostanze oggettive e sog-gettive che erano necessarie per effettuare una cessione senza il pagamento dell’im-posta mediante introduzio-ne dei beni nel deposito, sia tale cessione, sia quelle successive, potranno effet-tuarsi senza il pagamento dell’imposta, in base alla previsione della lettera e) richiamata sopra. Per lo stesso motivo, aumenteran-

no di fatto anche le occasioni di applicazione delle dispo-sizioni della lettera h) del comma 4 dell’art. 50-bis, che consente di effettuare senza il pagamento dell’imposta le prestazioni di servizi su beni custoditi in un deposito Iva, anche se eseguite in locali limitrofi .

I vantaggi saranno massi-mi se l’ultima operazione «a valle», quella che comporta la fuoriuscita dei beni dal deposito, consiste in una cessione intracomunitaria ex art. 41, dl 331/93, oppure in una cessione all’esporta-zione ex art. 8, dpr 633/72, poiché in tali casi, all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, l’Iva non deve es-sere assolta, realizzandosi le ipotesi previste dalle lettere f) e g) del comma 4 dell’art. 50-bis.

Così, per esempio, l’inte-ra catena delle cessioni tra gli operatori nazionali Alfa, Beta, Gamma e Delta è ef-fettuabile senza pagamento dell’imposta se i beni ven-gono introdotti nel deposito Iva a cura del primo cedente

Alfa e vi permangono fi no al momento dell’estrazione da parte dell’ultimo cessiona-rio Delta; inoltre, come si è appena detto, anche l’estra-zione dei beni da parte di Delta sarà effettuata senza pagamento dell’Iva se i beni saranno estratti in dipen-denza di una cessione intra-comunitaria o una cessione all’esportazione non imponi-bile posta in essere da detto operatore.

L’utilizzo del deposito Iva diventa quindi una valida alternativa ad altri mecca-nismi agevolativi, quali la non imponibilità delle cessio-ni interne in triangolazione verso l’estero, subordinata alla condizione dell’invio di-retto dei beni all’estero da parte del primo cedente, non sempre agevole da realizzare nella pratica, oppure la non imponibilità delle cessioni verso esportatori abituali, condizionata alla disponibili-tà del plafond. Si deve richia-mare l’attenzione su quello che, come ritenuto dall’am-ministrazione fi nanziaria, da ultimo nella circolare n. 12/E del 24 marzo 2015 dell’Agen-zia delle entrate, è un pre-supposto indispensabile per l’applicazione delle disposi-zioni in esame: l’introduzione fi sica dei beni nel deposito. La circolare osserva infatti che «in ragione della funzio-ne svolta dall’istituto del de-posito Iva le agevolazioni in esame si rendono applicabili se i beni sono materialmente introdotti nel deposito, non essendo suffi ciente la mera presa in carico documentale degli stessi nell’apposito re-gistro detenuto dal deposita-rio», fatta eccezione per i beni oggetto di lavorazione. Dalla formulazione della norma, «è dato desumere che il deposi-to deve comunque assolvere le funzioni di stoccaggio o custodia dei beni, anche se non è obbligatorio il materia-le scarico dei beni dal mezzo di trasporto (che potrebbe essere costituito anche da un container)… L’assenza o la simulazione del contratto di deposito impediscono l’ap-plicazione delle disposizioni agevolative di cui all’art. 50-bis del dl n. 331 del 1993».

La circolare sottolinea inol-tre che non possono utilizza-re i depositi Iva gli operatori economici che svolgono esclu-sivamente attività di vendita al minuto, mentre quelli che esercitano promiscuamente sia la vendita al minuto che quella all’ingrosso potranno avvalersi dei depositi Iva limitatamente alla seconda attività, previa separazione contabile.

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Il nuovo comma 4 dell’art. 50-bis, dl 331/93

Sono effettuate senza pagamento dell’Iva le seguenti operazioni:

gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un a. deposito Iva

le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari desti-b. nati a essere introdotti in un deposito Iva previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta (… omissis)

le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Ivac.

d) (abrogata)d.

le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spe-e. dizione in un altro stato membro dell’Ue, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello stato

le cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione f. fuori del territorio dell’Ue

le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le g. manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limi-trofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni (*)

il trasferimento dei beni in altro deposito Iva.h. (*) Secondo l’art. 16, comma 5-bis, del dl n. 185/2008, la disposizione della lettera h) «si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito Iva, senza che sia necessaria la pre-ventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All’estrazione della merce dal deposito Iva per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l’Iva si deve ritenere defi nitivamente assolta». L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la norma interpretativa riguarda solo la fattispecie prevista nella lettera h), cioè le prestazioni di servizi effettuate su beni in regime di deposito, per cui resta fermo, per le altre fattispecie, l’obbligo di introdurre materialmente nel deposito.

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12 Lunedì 27 Marzo 2017 F I S C O

L’altra novità in arrivo riguarda le modali-tà con le quali deve essere assolta l’Iva

al momento dell’estrazione dei beni dal deposito. Secon-do le previgenti disposizioni del comma 6 dell’art. 50-bis (applicabili, si ripete, ancora fi no al 31 marzo 2017), l’uni-ca modalità era l’inversione contabile ex art. 17, secondo comma, dpr n. 633/72, mentre dal 1° aprile le regole sono più articolate. Dopo le modifi che apportate dal dl 193/2016, le disposizioni del predetto com-ma 6 stabiliscono infatti che:

- per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva ai sensi del comma 4, lettera b), l’imposta è dovuta dal sogget-to che procede all’estrazione, a norma dell’art. 17, secondo comma, previa prestazione di idonea garanzia con i conte-nuti, secondo modalità e nei casi defi niti con decreto del ministro dell’economia e del-le fi nanze;

- nei restanti casi di cui al comma 4 (e per quelli di cui al trattino precedente, sino all’adozione del decreto ivi previsto), l’imposta è dovu-ta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale sog-getto dal gestore del deposito, che è solidalmente respon-sabile dell’imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell’art. 17 del dlgs n. 241/97, esclusa la compensa-zione, entro il termine di cui all’art. 18 dello stesso dlgs, ri-ferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all’estrazione an-nota nel registro di cui all’art. 25 del dpr 633/72 una fattura emessa ai sensi dell’art. 17, secondo comma, stesso dpr, e i dati della ricevuta del ver-samento suddetto;

- per i beni introdotti in un deposito Iva in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all’estra-zione assolve l’imposta prov-vedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi even-tualmente resi e dell’impo-sta, e alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’art. 23 del dpr 633/72 entro 15 giorni dall’estrazione e con riferi-mento alla relativa data.

L’emanazione del decre-to ministeriale 23 febbraio 2017 (pubblicato nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2017) ha completato tempestivamen-te il nuovo quadro normati-vo, individuando i casi in cui occorre prestare garanzia per estrarre beni immessi in deposito Iva a seguito di immissione in libera pratica; conseguentemente, anche dopo il 31 marzo 2017, l’im-posta dovuta per l’estrazione di beni introdotti nel deposi-to ai sensi della lettera b) del comma 4 dell’art. 50-bis è dovuta in ogni caso con il meccanismo dell’inversione contabile, dietro emissione di autofattura, dovendosi soltanto distinguere in rela-zione alla sussistenza o meno

dell’obbligo di prestare ga-ranzia (come si vedrà oltre). Ai sensi dell’art. 2 del citato dm, la garanzia, quando do-vuta, deve essere prestata secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, comma 5, del dpr 633/72 ai fi ni del rimbor-so del credito Iva (fi deiussio-

ne, cauzione in titoli pubblici ecc.), a favore del competente uffi cio dell’Agenzia delle en-trate, per l’importo corrispon-dente all’Iva dovuta e per la durata di sei mesi dalla data dell’estrazione. Copia della garanzia deve essere conse-gnata dal soggetto che prov-

vede all’estrazione al gestore del deposito.

Come si è detto, l’imposta rimane dovuta con il mecca-nismo dell’inversione conta-bile, inoltre, per l’estrazione di beni che erano stati intro-dotti nel deposito in forza di un acquisto intracomunita-

rio: a tal fi ne, il soggetto che procede all’estrazione deve integrare la relativa fattura con l’indicazione dell’impo-sta e annotare la variazione in aumento nel registro di cui all’art. 23 del dpr 633/72, en-tro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla relati-va data. Dalla formulazione della norma pare evincersi che questa fattispecie si re-alizza soltanto se il soggetto che provvede all’estrazione è lo stesso che aveva effettuato l’acquisto intraUe con immis-sione dei beni in deposito.

In tutti gli altri casi di cui al comma 4 dell’art. 50-bis, l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, dal primo aprile 2017, deve essere versata all’erario a cura del gestore del deposito, in nome e per conto del soggetto passivo che procede all’estrazione (il qua-le è responsabile in solido). Il versamento dovrà essere ese-guito con il modello F24, sen-za possibilità di compensare eventuali crediti, entro il gior-

no 16 del mese successivo a quello di estrazione. Il sogget-to passivo dovrà poi formare un’autofattura riportante gli elementi dell’operazione, che annoterà nel registro degli acquisti al fi ne di esercitare la detrazione dell’imposta stessa (se spettante). In pro-posito, qualora il contribuente abbia già registrato la fattura d’acquisto, è da ritenere che debba contabilizzare soltan-to l’imposta come variazione in aumento (in analogia con quanto chiarito dall’Agen-zia delle entrate nella circo-lare n. 12/2015 a proposito dell’estrazione di beni di cui alla tabella A-bis).

Come espressamente pre-visto dal riformulato comma 6, il pagamento dell’imposta potrà essere evitato se il sog-getto passivo che estrae i beni possiede lo status di esporta-tore abituale e decide di av-valersi del plafond; a tal fi ne, la dichiarazione d’intento, da trasmettere previamen-te all’Agenzia delle entrate, dovrà essere indirizzata, per ciascuna operazione, al gesto-re del deposito (si vedano le istruzioni fornite dall’Agen-zia con la risoluzione n. 35/2017).

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Non c’è più solo l’inversione

Il decreto ministeriale 23 febbraio 2017, che secondo la norma avrebbe dovuto in-dividuare i casi in cui l’estrazione dei beni introdotti nel deposito all’atto dell’importazione (comma 4, lettera b) è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, in realtà individua, al contra-rio, le ipotesi in cui l’obbligo non sus-siste. In particolare, l’articolo 2 prevede che non sono tenuti a prestare la garanzia i soggetti in possesso dei seguenti requi-siti di affi dabilità:a) presentazione della dichiarazione an-nuale Iva nei tre periodi d’imposta prece-denti l’operazione di estrazione;b) esecuzione dei versamenti dell’im-posta dovuta in base alle ultime tre di-chiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione; i versa-menti si considerano eseguiti anche in caso di pagamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito della liquida-zione automatizzata delle dichiarazioni (art. 54-bis, dpr 633/72), o di tempestivo pagamento, anche rateale, a seguito della successiva notifi ca della cartella di pa-gamento delle medesime somme iscritte a ruolo; c) assenza di rettifi che o accertamenti defi nitivi per i quali non sia stato ese-guito il pagamento delle somme dovute, per violazioni concernenti l’emissione o l’utilizzo di fatture per operazioni inesi-stenti, notifi cati nel periodo d’imposta in corso al momento dell’operazione di estrazione o nei tre precedenti;d) assenza di formale conoscenza dell’ini-zio di procedimenti penali o di condanne o di patteggiamenti, per uno dei delitti tributari di cui agli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 10-

ter, 10-quater e 11, del dlgs n. 74/2000, e dell’art. 216 del rd 267/1972. Per le neoimprese, i requisiti sub a), b) e c) devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, inter-corsi dalla costituzione. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redat-ta in conformità al modello approvato dall’Agenzia delle entrate con provvedi-mento del 24/3/2017. La dichiarazione va consegnata al gestore del deposito all’at-to della prima estrazione e ha validità per l’intero anno solare. Il gestore trasmette poi la dichiarazione, tramite posta elettronica certifi cata, alla direzione regionale (o a quelle provin-ciali di Trento e di Bolzano) dell’Agen-zia delle entrate competente nei propri confronti, ai fi ni dei controlli. L’articolo 4 del decreto, rubricato «casi di esclusione», stabilisce inoltre che i requisiti dell’articolo 2 si intendono sussistenti se l’estrazione dei beni è effettuata:a) dallo stesso soggetto che ha effet-tuato l’immissione in libera pratica con introduzione nel deposito (in tal caso, il contribuente ha già dovuto prestare garanzia per effettuare l’importazione senza il pagamento dell’Iva), oppureb) da un soggetto in possesso dello sta-tus di operatore economico autorizzato (Aeo), oppure esonerato dall’obbligo di garanzia ai sensi dell’art. 90 del dpr n. 43/1973 (amministrazioni, enti pubblici, ditte di notoria solvibilità).Ricorrendo i casi dell’articolo 4, dunque, sarà irrilevante l’insussistenza di uno o più requisiti indicati nell’articolo 2.

Quando è necessaria la garanzia

Estrazione dei beni, così il pagamento dell’Iva

A decorrere dal 1° aprile 2017, l’Iva dovuta all’atto dell’estrazione deve essere assolta con le seguenti modalità:

per l’estrazione di beni introdotti in deposito a seguito di importazione, 1. con il meccanismo dell’inversione contabile (autofattura), senza onere di garanzia se l’impresa possiede i requisiti di affi dabilità (art. 2, dm 23/2/2017) o rientra nei casi di esclusione (art. 4)

per l’estrazione di beni introdotti in deposito a seguito di importazione, 2. con il meccanismo dell’inversione contabile (autofattura), con onere di garanzia se l’impresa non possiede i requisiti di affi dabilità (art. 2, dm 23/2/2017) e non rientra nei casi di esclusione (art. 4)

per l’estrazione di beni introdotti in deposito a seguito di acquisto intra-3. comunitario, con il meccanismo dell’inversione contabile (integrazione della fattura del fornitore)

in tutti gli altri casi, mediante versamento con modello F24 da parte del 4. gestore del deposito, in nome e per conto del soggetto che provvede all’estrazione (il pagamento può essere evitato se il soggetto è un espor-tatore abituale che utilizza il plafond). Ai fi ni della detrazione dell’imposta, occorre predisporre un’autofattura L’imposta rimane

dovuta con il mecca-nismo dell’inversione

contabile, inoltre, per l’estrazione di

beni che erano stati introdotti nel deposi-to in forza di un ac-quisto intracomuni-

tario. In tutti gli altri casi l’imposta dovuta all’atto dell’estrazio-ne dei beni dal de-posito il versamento dovrà essere eseguito con il modello F24

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