RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI Riduzione rischio sismico... · riduzione del rischio...

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RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI AGEVOLAZIONI FISCALI E CRITERI DI APPLICAZIONE

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RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI

AGEVOLAZIONI FISCALI E CRITERI DI APPLICAZIONE

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Il 28 Febbraio 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato la «Classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni» ed il c.d. «Sismabonus».

Il c.d. SISMABONUS 2017 è una agevolazione inserita nel testo della Legge di Bilancio 2017 che prevede la possibilità di fruire di un’importante detrazione fiscale sugli interventi di riduzione del rischio sismico delle abitazioni, prime e seconde case, edifici produttivi e parti comuni condominiali. 2

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PERCHÈ IL SISMABONUS Negli edifici di nuova costruzione, progettati in accordo con le NTC 2008, i livelli minimi di sicurezza sono assicurati dal rispetto dei requisiti minimi di norma. La stessa cosa non riguarda gli edifici esistenti: infatti la maggior parte di questi sono caratterizzati da una vulnerabilità sismica molto elevata. ADEGUAMENTO SISMICO (SICUREZZA): Per pochi Consiste nell’allineamento del livello di sicurezza dell’esistente al livello di sicurezza del nuovo. Tuttavia adeguare tutte le costruzioni, pubbliche e private, e le opere infrastrutturali strategiche costerebbe al paese alcune centinaia di miliardi di euro. Una spesa di tale entità, A FRONTE DI RISORSE LIMITATE, non è sostenibile dallo Stato. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: Per molti Consiste nell’esecuzione di interventi di miglioramento, sia a carico del privato sia dello stato: attraverso opportune defiscalizzazioni bisogna spingere il privato ad intervenire sulla propria abitazione.

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Contestualmente a fine Febbraio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le «Linee guida sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie» (pubblicazione ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2017)

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1. LA DETRAZIONE FISCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici situati in zona sismica 1, 2 e 3 (ex O.P.C.M. 3274/2003) è possibile detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) le spese, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, in percentuale variabile in relazione alla Classe di Rischio Sismico raggiunta in seguito ai lavori. La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

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2. PERCENTUALI DI DETRAZIONE Nelle singole unità immobiliari, a destinazione sia residenziale sia produttiva, si parte da una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e si può arrivare: - al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore; - all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro. Negli edifici condominiali, si parte dalla detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e si può salire: - al 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore; - all’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

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RAFFRONTO PRE e POST SISMABONUS

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3. SPESE DETRAIBILI La detrazione fiscale è calcolata sulle spese per la realizzazione dei lavori sulle unità abitative, sugli edifici produttivi e sulle parti comuni dei condomìni. Sono inoltre detraibili le spese per: - la classificazione e la verifica sismica degli immobili; - la progettazione degli interventi; - le prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori; - la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 sugli impianti elettrici e della Legge 1083/1971 sugli impianti a metano; - l’acquisto dei materiali; - perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità; - Iva, imposte di bollo, rilascio di autorizzazioni; - oneri di urbanizzazione.

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4. ADEMPIMENTI PRIMA, DURANTE E DOPO I LAVORI La detrazione non viene riconosciuta o, se concessa, le somme rimborsate vengono recuperate dall’Agenzia delle Entrate se: - non è stato raggiunto il miglioramento antisismico dichiarato; - non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria; - il pagamento non è stato eseguito secondo le modalità stabilite; - nel bonifico non sono riportate le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico); - non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; - le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie; - sono state violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi.

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5. CESSIONE DEL CREDITO Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75% o dell’85%, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta, nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni. Le modalità di cessione dei crediti sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017.

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6. COME VALUTARE IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO Per calcolare il miglioramento antisismico generato da un intervento di messa in sicurezza è necessario basarsi sulle «Linee guida per la classificazione sismica degli edifici», strumento attuativo del Sismabonus che introduce 8 classi di rischio sismico: - da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio). Il proprietario che intende accedere al beneficio fiscale deve incaricare un professionista della valutazione della Classe di Rischio e della predisposizione del progetto d’intervento.

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Il professionista individuerà la Classe di Rischio della costruzione prima dei lavori, progetterà l’intervento di riduzione del rischio sismico e determinerà la nuova classe di rischio della costruzione a seguito del completamento dei lavori, certificandola attraverso un’asseverazione (Allegato B delle Linee guida).

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Per determinare la Classe di Rischio, pre e post lavori, si deve fare riferimento a due metodi: - metodo «CONVENZIONALE», è un metodo analitico, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e che consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente l’intervento. Permette un salto fino a due classi (con detrazioni fino all’85%); - metodo «SEMPLIFICATO», è un metodo tabellare, con un ambito applicativo limitato agli edifici in muratura. È indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale. Permette il salto di una sola classe (con detrazioni fino al 75%). Per distinguere l’attribuzione di classe mediante il metodo semplificato da quella ottenuta mediante il metodo convenzionale, le classi ottenute con il metodo semplificato sono contrassegnate da un asterisco (A+*, A*, B*, …).

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METODO «CONVENZIONALE» - INTERVENTI E PASSAGGIO DI CLASSE DI RISCHIO Utilizzando il metodo convenzionale, l’effetto degli interventi per la riduzione del rischio, in termini di numero di cambi di Classe di Rischio conseguiti, è facilmente determinabile valutando la Classe di Rischio della costruzione in esame attraverso una modellazione strutturale nella situazione pre-intervento e post-intervento ed applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione.

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METODO «SEMPLIFICATO» - INTERVENTI E PASSAGGIO DI CLASSE DI RISCHIO È possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore solo quando siano soddisfatte le condizioni indicate in apposite tabelle. L'entità degli interventi deve essere tale da non produrre sostanziali modifiche al comportamento della struttura nel suo insieme e da consentire quindi l'inquadramento come interventi locali, con riferimento ai soli edifici in muratura.

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ALTRI CASI - INTERVENTI E PASSAGGIO DI CLASSE DI RISCHIO I capannoni industriali potranno usufruire direttamente del Sismabonus al 70% (salto di una classe) anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, se saranno eliminate dalla costruzione le principali carenze strutturali specificate all’interno delle Linee Guida. Per gli edifici in calcestruzzo armato è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, se saranno eliminate dalla costruzione le principali carenze strutturali specificate all’interno delle Linee Guida.

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OSSERVAZIONI SULLE METODOLOGIE L’attribuzione della Classe di Rischio mediante il metodo semplificato è da ritenersi una stima attendibile ma non sempre coerente con la valutazione ottenuta con il metodo convenzionale, che rappresenta, allo stato attuale, il necessario riferimento omogeneo e convenzionale. Laddove si preveda l’esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio, l’attribuzione della Classe di Rischio pre e post intervento deve essere effettuata utilizzando il medesimo metodo e con le stesse modalità di analisi e di verifica, tra quelle consentite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. Nel caso di edifici la Classe di Rischio associata alla singola unità immobiliare coincide con quella dell’edificio e, comunque, il fattore inerente la sicurezza strutturale deve essere quello relativo alla struttura dell’edificio nella sua interezza. Caso più articolato, è quello relativo agli aggregati edilizi (caratterizzanti molti dei centri storici) in cui l’individuazione dell’unità strutturale è più complessa e per la quale, per semplicità, può farsi riferimento al metodo semplificato

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CONTENUTI DELL’ASSEVERAZIONE L’attestazione, asseverata dai firmatari, dovrà contenere: 1. la Classe di Rischio della costruzione (con asterico se determinata con il metodo semplificato); 2. il metodo utilizzato per la valutazione della classe; 3. l’indice di sicurezza strutturale (IS-V) (omesso per valutazioni con metodo semplificato); 4. il valore delle perdite annue medie attese (PAM) (omesso per valutazioni con metodo semplificato); 5. il riferimento alla data di emissione dalla versione della Linea Guida utilizzata a base delle valutazioni e dei suoi eventuali aggiornamenti; 6. in allegato, la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti; sia con riferimento allo stato di fatto, sia per lo stato che consegue i lavori che permettono il passaggio di classe per i quali, la medesima attestazione sopra detta, andrà integrata con: 7. gli estremi della denuncia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile per le autorizzazioni in zona sismica.

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7. ITER PROCEDURALE a. recupero della DOCUMENTAZIONE progettuale originaria se presente; b. RILIEVI geometrici e strumentali in sito (pacometro magnetico, sclerometro);

c.1. ANALISI CONVENZIONALE - valutazione dello stato di fatto dell’edificio per mezzo di un’analisi di vulnerabilità sismica con modellazione software tridimensionale della struttura e simulazione dinamica del suo comportamento sismico; c.2. ANALISI SEMPLIFICATA (se possibile) - Valutazione dello stato di fatto dell’edificio per mezzo di un’analisi semplificata del comportamento sismico della struttura;

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d. Interpretazione dei risultati, redazione di un PROGETTO di miglioramento / adeguamento sismico per il raggiungimento delle nuova Classe di Rischio e redazione del COMPUTO METRICO dei lavori; e. PRATICHE COMUNALI – redazione degli adempimenti tecnici presso gli uffici preposti; f. DIREZIONE DEI LAVORI previsti e COLLAUDO delle opere realizzate; g. ASSEVERAZIONE del raggiungimento delle nuova Classe di Rischio.

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8. CONCLUSIONI Il c.d. SISMABONUS 2017 è una agevolazione inserita nel testo della Legge di Bilancio 2017 che prevede la possibilità di fruire di un’importante detrazione fiscale sugli interventi di riduzione del rischio sismico delle abitazioni, prime e seconde case, edifici produttivi e parti comuni condominiali. È l’occasione per i cittadini, di valutare e mettere in sicurezza le proprie abitazioni. Si applica nelle zone 1, 2 e 3 della classificazione sismica del territorio nazionale (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). Si attiva per tutti gli interventi strutturali effettuati tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021 che permettono di conseguire un miglioramento sismico. Per usufruire delle agevolazioni fiscali bisogna essere in possesso della DIAGNOSI SISMICA dell’edificio ovvero avvalersi di un tecnico professionista per determinare, anche attraverso una valutazione semplificata, la classe di rischio sismico dell’edificio.

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Sono state individuate 8 Classi di Rischio Sismico con rischio crescente dalla lettera A+ (meno rischio) alla lettera G (più rischio). Sono disponibili due metodologie di diagnosi: 1. Metodo CONVENZIONALE, analitico, più oneroso, permette un salto fino a due classi; 2. Metodo SEMPLIFICATO, tabellare, meno oneroso, applicabile alle costruzioni in

muratura, permette un salto di una sola classe; Per ottenere il bonus bisogna: 1. eseguire la diagnosi; 2. progettare un intervento di messa in sicurezza 3. asseverare i nuovi valori di rischio ottenuti con le opere di consolidamento. L’ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio non può superare 96.000 euro per unità immobiliare, comprese le spese effettuate per la classificazione e la veri-fica sismica degli immobili. La detrazione si recupera in 5 anni con quote di pari importo.

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Maggiori sono i miglioramenti dal punto di vista sismico, più elevate sono le detrazioni. 1. PER ABITAZIONI, PRIME E SECONDE CASE E PER EDIFICI PRODUTTIVI 70% se migliora di 1 classe di rischio 80% se migliora di 2 o più classi di rischio 2. PARTI COMUNI CONDOMINIALI 75% se migliora di 1 classe di rischio 85% se migliora di 2 o più classi di rischio Per i capannoni e gli edifici in cemento armato, se si eseguono specifici interventi, ci si può avvalere di una procedura semplificata e accedere agli incentivi senza determinare preventivamente la classe di rischio sismico. Le ristrutturazioni antisismiche che non comportano una variazione di classe dell’edificio possono avvalersi comunque di una detrazione del 50% in 5 anni.

Grazie per l’attenzione

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