1_La Normativa Sulla Informatizzazione Della P.a.

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1 La normativa LA NORMATIVA sull’informatizzazione della p. a.

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1La normativa

LA NORMATIVA

sull’informatizzazione della p. a.

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Obiettivi e programma della sezione

Conoscere la normativa relativa alla gestione dei sistemi di protocollo informatico, alla tenuta degli archivi, all’uso della firma digitale e della posta elettronica certificata.

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3La normativa

Orientamento

La gestione informatica nell’ordinamento giuridico italiano

La normativa sul sistema documentario dal 1990 al 2006

Il Testo unico della documentazione amministrativa (dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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4La normativa

La gestione informatica nell’ordinamento giuridico italiano

“All’origine di tutte le recenti iniziative di regolamentazione del sistema amministrativo italiano c’è l’ambizione di trasformare il sistema documentario in un sistema informativo specializzato e altamente qualificato, affidato alla tecnologia informatica e telematica”.

Gli strumenti:

a) automazione delle attività di acquisizione e organizzazione dei documenti di archivio;

b) scambio telematico dei dati di registrazione e accesso in rete ai sistemi documentali, mediante lo sviluppo di regole e formati che garantiscano l’interoperabilità;

c) produzione, trasmissione e conservazione di documenti informatici giuridicamente validi, autentici e affidabili, ricorrendo a meccanismi di firma digitale;

d) integrazione dei flussi di lavoro amministrativo e documentario grazie all’utilizzo di programmi di workflow management.

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5La normativa

La gestione informatica nell’ordinamento giuridico italiano

In sostanza il processo normativo che ha accompagnato l’innovazione tecnologica ha ritenuto il

sistema documentario

un fattore importante di sviluppo, purché sottoposto a un generale processo di informatizzazione che lo trasformi in un sistema sempre aggiornato e flessibile di informazione e comunicazione per le imprese, le amministrazioni e i cittadini, predisposto alla cooperazione e alla integrazione.

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6La normativa

La gestione informatica nell’ordinamento giuridico italiano

Le norme divengono progressivamente meno frammentarie e dimostrano la consapevolezza del legislatore, l’esistenza di una visione globale dell’attività amministrativa, dei suoi obiettivi e degli strumenti da utilizzare

Sono stati creati negli ultimi anni nuovi organismi che si occupano specificamente di questi problemi, in particolare il CNIPA – Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione diventato nel 2009 DIGITPA, diventato AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE con D.L. 83/2012 e D.L. 179/2012

www.digitpa.gov.it

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7La normativa

LA RIFORMA DELLA PA

L’esigenza di identificazione certa del documento e di gestione della quantità di informazioni in esso contenute va ricondotta alle istanze di un più ampio processo di riforma in atto nella Pubblica Amministrazione.

… che obbligano le Amministrazioni a … 

- Ottimizzare la gestione dei processi interni

- Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti

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Agenda digitale europea

Presentata nel 2010 dalla Commissione europea per sfruttare il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC o ICT) a favore dell’innovazione, crescita economica e competitività.

E’ una delle 7 iniziative faro individuate dalla Strategia EU2020.

Individua i pilastri da realizzare a livello europeo in riferimento a:

Mercato digitale unico

Internet veloce e superveloce

Interoperabilità e standard

Fiducia e sicurezza informatica

Ricerca e innovazione

Alfabetizzazione informatica

ICT per la societàLa normativa

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Agenda digitale italiana

Istituita a marzo 2012 con decreto del Ministero dello sviluppo economico

Le misure da realizzare sono:

Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini

Amministrazione digitale

Servizi e innovazioni per favorire l’istruzione digitale

Misure per la sanità digitale

Forte impulso per la banda larga e ultralarga

Moneta e fatturazione elettronica

Giustizia digitale

La normativa

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10La normativa

Orientamento

La gestione informatica nell’ordinamento giuridico italiano

La normativa sul sistema documentario dal 1990 al 2006

Il Testo unico della documentazione amministrativa (dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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11La normativa

La normativa sul sistema documentario dal 1990 al 2000

La normativa è costituita da un insieme di atti di diverso livello:

leggi e decreti del presidente della Repubblica, decreti ministeriali, circolari, direttive e linee guida, queste ultime emanate dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie e dall’ex CNIPA (Centro nazionale per l’informatica della pubblica amministrazione).

Si elencano di seguito le principali norme:

- l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- dpr 20 ottobre 1998, n. 428 “Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche”;

- Dpcm 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo informatico”;

- Deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000 “Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”;

- dpr 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

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12La normativa

Legge 241/90

Dlgs.29/93

Principio di partecipazioneDiritto d’accessoRiproposizione di misure di semplificazione della documentazione amministrativa

Dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione tra PP.AA

Esigenza di informatizzazione dei flussi informativi tra amministrazioni e tra amministrazioni e amministrati

Riforma BassaniniDecentramentoSemplificazione delle procedure amministrative

Riforma e innovazione delsistema di gestione documentaria

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13La normativa

DAL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO AL DOCUMENTO INFORMATICO

L. 241/90 ABBANDONA LA NOZIONE CARTACEA DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

“OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALLA PA O COMUNQUE UTILIZZATI AI FINI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA”

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14La normativa

Il documento informatico nella normativa

Documento

InformaticoRappresentazione informatica di atti, fatti o dati formati dalle Amministrazioni pubbliche o comunque utilizzati ai fini dell’attività istituzionale o amministrativa.

Delibera Aipa 51/2000

Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

TU 445/2000 e Codice amm. digitale

Focus:

Documento giuridicamente

rilevante

Focus:

Tutti i documenti

formati /acquisiti

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15La normativa

Dpcm 31 ottobre 2000

Le regole tecniche approvate con questo provvedimento

precisano gli obiettivi di adeguamento delle amministrazioni, chiariscono ulteriormente i compiti del responsabile del servizio, individuano come strumento guida la predisposizione di un Manuale di gestione, che descriva il sistema di gestione e conservazione dei documenti e fornisca le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio di gestione del protocollo informatico, Indicano i requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico, le modalità tecniche di annullamento delle informazioni e il formato della segnatura,Stabiliscono le condizioni e i formati per consentire l’interoperabilità o forme di cooperazione applicativa tra soggetti diversi.

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16La normativa

La normativa sul sistema documentario dal 2001 al 2003

-Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. CR/28 “Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazione e associate ai documenti protocollati;

- D.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 “Recepimento della direttiva 1999/93/CE sulla firma elettronica”;

- Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 9 dicembre 2002 “Trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali”;

- Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 20 dicembre 2002 “Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione”;

- D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- D.M. 14 ottobre 2003 “Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi”;

- Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 27 novembre 2003 “Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni”;

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17La normativa

La normativa sul sistema documentario dal 2004 ad oggi

-dpcm 13 gennaio 2004 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale dei documenti informatici”;

-Deliberazione CNIPA n. 11 del 19/2/2004 Regola la conservazione sostitutiva dei documenti informatici. Definisce le regole tecniche da osservare per la riproduzione e conservazione dei documenti al fine di garantirne la conformità agli originali.

-dpr 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

- D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 “Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della PA” (abrogato dal Codice dell’amministrazione digitale);

- D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. fino al dlgs 235/2010

- Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 18 novembre 2005 "Linee guida per la pubblica amministrazione digitale"

-Dpcm 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”

-Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché per il processo civile”

- 5 agosto 2011, bozza sulle regole tecniche di attuazione del CAD (ai sensi art. 71) sottoposte a concertazione pubblica

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18La normativa

Orientamento

La gestione informatica nell’ordinamento giuridico italiano

La normativa sul sistema documentario dal 1990 al 2006

Il Testo unico della documentazione amministrativa (dpr 28 dicembre 2000, n. 445) ed altre disposizioni

Il Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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19La normativa

Il dpr 28 dicembre 2000, n. 445

Riunisce in un unico testo tutte le norme sulla documentazione amministrativa e sul documento informatico

Afferma la validità a tutti gli effetti di legge del documento informatico

Decreta l’eliminazione della frammentazione dei sistemi di protocollo

Stabilisce i principi di gestione degli archivi

Collega il sistema di protocollo alla gestione dei flussi documentali

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20La normativa

Riguarda:

- Il valore della certezza e il principio della semplicità dell’azione amministrativa;

- Le certificazioni;

-Il sistema della gestione informatica dei documenti

- Costituisce una sorta di ponte tra il vecchio e il nuovo sistema delle certezze pubbliche: infatti disciplina e semplifica sia i tradizionali strumenti di certezza (certificati e autocertificazioni), sia gli strumenti nuovi, come la firma digitale e il documento informatico.

Il dpr 28 dicembre 2000, n. 445

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21La normativa

- E’ un TESTO UNICO, quindi uno strumento di vera semplificazione normativa, che ha eliminato disposizioni ridondanti e armonizzato fra loro tutte le altre;

- E’ un testo di semplificazione amministrativa, in quanto le disposizioni hanno come oggetto la semplificazione della documentazione amministrativa.

Il dpr 28 dicembre 2000, n. 445

- L’oggetto del TU sono sia i documenti cartacei che quelli informatici.

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22La normativa

Il dpr 28 dicembre 2000, n. 445

IL DPR 445 COME PURE IL DPCM 31 ottobre 2000 SONO RIVOLTI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

DEFINITE DAL DLGS 165/2001:

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ENTI LOCALI (REGIONI, PROVINCE, COMUNI)

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

COMUNITA’ MONTANE, ISTITUZIONI UNIVERSITARIE, SCUOLE

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23La normativa

E’ articolato in sette capi:

Capo I – Definizione e ambiti di applicazione

Capo II – Documentazione amministrativa –

disposizioni su documento amministrativo e informatico, trasmissione di documentazione, autenticazione, la firma digitale, la legalizzazione di firme e fotografie

Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa - le istanze, i certificati, l’acquisizione diretta di documenti, l’esibizione di documenti, le dichiarazioni sostitutive

Capo IV - Sistema di gestione informatica di documenti

Capo V – Controlli

Capo VI – Sanzioni

Capo VII – Disposizioni finali

Il dpr 28 dicembre 2000, n. 445

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24La normativa

(Sezione I – artt. 50-57)

Gestione informatica dei documenti

(Sezione II – artt. 58-60) Accesso ai documenti e alle

informazioni del sistema

Registrazione di protocollo con sistemi informatici

Criteri uniformi di classificazione e archiviazione

Informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto

dall’amministrazione e i documenti formati nell’adozione dei provvedimenti

finali

Accesso degli utenti interni

Accesso esterno

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Capo IVSistema di gestione informatica dei documenti

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25La normativa

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Capo IVSistema di gestione informatica dei documenti

(Sezione III – artt. 61-63)

Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

(Sezione IV – artt. 64-66)

Sistema di gestione dei flussi documentali

Istituzione del Servizio per la tenuta del protocollo informatico,

della gestione dei flussi documentali e degli archivi

Gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi

informativi automatizzati

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26La normativa

Gestione informatica dei documenti Sezione II - art. 59 – Accesso esterno

• Le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti possono essere utilizzate per

l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e ss. legge 241/1990)

anche mediante l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte dell’interessato

• La ricerca e visualizzazione delle informazioni e dei documenti relativi ad un procedimento possono essere effettuate anche attraverso gli Uffici relazioni con il pubblico

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27La normativa

Adempimenti di natura organizzativa

Le amministrazioni sono tenute a:

Individuare le Aree organizzative omogenee (AOO);

Nominare, per ciascuna AOO, il responsabile del sistema di protocollo informatico;

Adottare e rendere pubblico il Manuale di gestione del Sistema di protocollo informatico;

Definire tempi, modalità e misure per la eliminazione dei protocolli cartacei esistenti prima dell’adozione del sistema di protocollo informatico.

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28La normativa

E’ definita dalla normativa come struttura amministrativa individuata da settori che, per tipologia di mandato istituzionale, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione unitaria e coordinata.

E’ definita dalla normativa come struttura amministrativa individuata da settori che, per tipologia di mandato istituzionale, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione unitaria e coordinata.

Soggetto produttore

E’ qualunque soggetto, pubblico o privato, che produca o acquisisca documenti nello svolgimento delle sue funzioni.Nella PA il soggetto produttore di documenti è individuato secondo principi di omogeneità organizzativa.

E’ qualunque soggetto, pubblico o privato, che produca o acquisisca documenti nello svolgimento delle sue funzioni.Nella PA il soggetto produttore di documenti è individuato secondo principi di omogeneità organizzativa.

Area organizzativa omogenea (A.O.O.)

Le Aree Organizzative Omogenee

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29Workflow

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Capo IVSistemi di Gestione dei flussi documentali - Sezione IV

• L’art. 64 riguarda la gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati e la classificazione dei documenti.

• “Le amministrazioni determinano, autonomamente e in modo coordinato per le A.O.O., le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d’archivio, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo”

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30Workflow

Fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il

fascicolo ed il singolo procedimento cui è associato Consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il

procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del

procedimento Fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio Consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi

documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter dei

procedimenti complessi.

Finalizzato al miglioramento dei servizi in funzione di criteri di:

Economicità

Efficacia dell’azione amministrativa

Pubblicità

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Capo IVSistemi di Gestione dei flussi documentali - Sezione IV art. 65

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31La normativa

Direttiva sulla trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali – 9 dicembre 2002

Obiettivo primario.. è quello di promuovere in tutte le amministrazioni centrali… la realizzazione dei sistemi

informativi per la gestione elettronica dei flussi documentali

DEMATERIALIZZAZIONE

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32La normativa

Direttiva sulla trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali – 9 dicembre 2002

Il protocollo informatico e la gestione elettronica dei flussi documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso la:

- eliminazione dei registri cartacei

- riduzione degli uffici di protocollo

- razionalizzazione dei flussi documentali

- trasparenza dell’azione amministrativa (accesso allo stato dei procedimenti e ai relativi documenti)

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33La normativa

Linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi

Con un decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 14 ottobre 2003 sono state emanate le “Linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi” (G.U. del 25 ottobre 2003, n. 249).

Lo scopo del documento era quello di contribuire:

• a creare un quadro unitario ed aggiornato, le condizioni organizzative, funzionali e tecnologiche per la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la revisione dei sistemi informativi automatizzati al fine di avviare dal 1° gennaio 2004, il protocollo informatico e gestire i procedimenti amministrativi in modo elettronico

• a promuovere una revisione sostanziale dei procedimenti amministrativi attraverso una loro semplificazione ed una maggiore trasparenza dei processi verso il cittadino e l’impresa.

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34La normativa

Linee guida in materia di digitalizzazione dell’Amministrazione Direttiva del 18 dicembre 2003

……..Trasparenza dell’azione pubblica:

dal 1° gennaio 2004 diventa obbligatorio l’utilizzo del protocollo informatico che riguarda, in questa prima fase, il “nucleo minimo” ossia l’automazione del registro di protocollo che rappresenta solo il primo passo verso la completa automazione degli scambi informativi e la realizzazione della trasparenza amministrativa..”

“Nel 2004 sarà, quindi, necessario accelerare, in tutti gli uffici, la realizzazione delle altre componenti (gestione del workflow delle pratiche, archiviazione elettronica e gestione documentale) ed ampliare significativamente la disponibilità di accesso esterno alle proprie pratiche ..”……

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35La normativa

Orientamento

La gestione informatica nell’ordinamento giuridico italiano

La normativa sul sistema documentario dal 1990 al 2006

Il Testo unico della documentazione amministrativa (dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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36La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: obiettivi.

Il 1°gennaio 2006 è entrato in vigore il Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82) , aggiornato negli anni da innumerevoli decreti legge fino all’ultima modifica introdotta dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Il Codice intende affrontare i modo organico i seguenti temi: utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione disciplina di fondamentali principi giuridici applicabili al documento informatico e alla firma digitale.

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37La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: obiettivi.

- Il Codice non si limita a raccogliere e organizzare la normativa vigente in materia di “Pubblica amministrazione digitale”, ma suggerisce alle amministrazioni un nuovo approccio di servizio ai cittadini, basato necessariamente sull’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione

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38

ORGANIZZAZIONE DEL CAD

La normativa

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Il modello del CAD

La normativa

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40La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: articolazione

E’ articolato in nove capi:

I.– Principi generali

II. - Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e scritture;

III. - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

IV. - Trasmissione informatica dei documenti

V. - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

VI. - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

VII. - Regole tecniche

VIII. - Sistema pubblico di connnettività e rete internazionale della pubblica amministrazione

IX. - Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni.

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41La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: novità

Fra le novità più rilevanti:

a) L’obbligo per le PP.AA. di scambiarsi on line i dati relativi alle pratiche di cittadini e imprese;

b) L’obbligo di adottare la Carta d’identità elettronica (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS) quali unici strumenti di accesso ai servizi on line;

c) Il diritto per i cittadini di trasmettere qualsiasi documento alla PA con qualsiasi mezzo telematico e informatico.

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42La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: disposizioni di particolare rilevanza

CAPO I – Principi generali

Art. 3Art. 3 – nasce il “diritto all’uso delle nuove tecnologie”:

I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali

le p.a. statali (e i gestori di pubblici servizi ) sono tenute a ricevere (inviare se richiesto) per via telematica: corrispondenza, documenti, atti relativi ad ogni adempimento amministrativo

Art. 4Art. 4

la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (rif. artt. 59 e 60 d.p.r. 445/2000)

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43La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: disposizioni di particolare rilevanza

CAPO I – Principi generali

Art. 12 – c. 1Art. 12 – c. 1: Le p. a. nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’ICT per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione –

c.1 terc.1 ter: .. i dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni del decreto.. rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti

Art. 15Art. 15 – La riorganizzazione strutturale e gestionale delle p.a. avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie …in particolare le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e presentazioni di istanze utilizzando tecnologie dell’ICT…. (rinvio per le regole tecniche)

Art. 17Art. 17 – Individuazione in ogni amministrazione di un “Centro di competenza”

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44La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: disposizioni di particolare rilevanza

CAPO II - Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e scritture

Art. 20Art. 20 –Il documento informatico (rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti) da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche (contenute nel CAD art. 71) sono validi e rilevanti agli effetti di legge

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45La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: disposizioni di particolare rilevanza

CAPO III - FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE  DEI DOCUMENTI  INFORMATICI

Art. 40Art. 40 – Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

con apposito regolamento (Ministri funzione pubblica, innovazione e tecnologie, beni e attività culturali) .. sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

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46La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: disposizioni di particolare rilevanza

Art. 42Art. 42 – Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 71

Art. 43Art. 43 – c. 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71.

c.3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali

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CAPO IV - TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 45Art. 45 – I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Art. 47Art. 47 - Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Vale a dire se sono:sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificatadotate di segnatura di protocollo trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata.è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax.

La normativa

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48La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: disposizioni di particolare rilevanza

CAPO V - DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

Art. 50Art. 50 – i dati della p.a. sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte di altre p. a. (regole tecniche del sistema pubblico di connettività) e dai privati

Art. 50bisArt. 50bis – 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

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49La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: disposizioni di particolare rilevanza

Art. 64Art. 64 – 1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio

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50La normativa

Codice dell’amministrazione digitale: disposizioni di particolare rilevanza

Art. 65Art. 65 – Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici per via telematica sono valide:se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

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Codice dell’amministrazione digitale: disposizioni di particolare rilevanza

Art. 71: adozione regole tecniche via dpcm su:

Formazione, trasmissione, conservazione,copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle PA e di gestione del fascicolo informatico;

Sistema di conservazione ai sensi degli artt. 44 e 44bis del CAD;

Protocollo informatico

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Codice dell’amministrazione digitale: disposizioni di particolare rilevanza

CAPO VIIISISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E RETE INTERNAZIONALE

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 73, c.2 - Art. 73, c.2 - Sistema pubblico di connettività Il SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,

per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

All’art 77 sono specificate le finalità del SPC

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Codice dell’amministrazione digitale: vantaggi

Dall’effettiva attuazione di queste norme il Governo si attende un consistente risparmio nei costi di funzionamento e un incremento effettivo di efficienza, consistenti in: a) un azzeramento dei certificati – circa 35.000 - prodotti annualmente dalle PP.AA. con un costo per i cittadini di circa € 13,50 ciascuno;

b) la sostituzione pressoché totale della trasmissione cartacea dei documenti con l’uso della posta elettronica, che farebbe risparmiare circa € 18.00 per ogni messaggio;

c) la possibilità per le PP.AA. di riutilizzare programmi informatici, abbattendo i costi degli investimenti in tecnologie e aiutando le amministrazioni con minore capacità di spesa ad acquisire tecnologie innovative;

d) la conservazione digitale dei documenti, che ridurrebbe tempi e costi di ricerca dei documenti e costi di gestione e manutenzione degli archivi, e consentirebbe il recupero di spazi precedentemente occupati dagli archivi cartacei.

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Ultime novità legislative

-“Decreto sviluppo” 83/2012 (legge di conversione n. 134/2012)

-“Decreto crescita 2.0” 179/2012 (legge di conversione n. 221/2012) modifiche sui criteri relativi alle informazioni che le PA sono tenute a pubblicare nei propri siti web. Assunzione del principio “open by default”

-Decreto trasparenza o decreto semplificazione 33/2013 in vigore da aprile

DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

qualora la PA non abbia pubblicato informazioni, dati, documenti da parte di chiunque è interessato

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Ultime novità legislative-dematerializzazione

Legge 69/2009

contiene norme finalizzate all’eliminazione dei costi derivanti dal mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è riconosciuto effetto di pubblicazione legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, o delle loro associazioni

A partire dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in sola forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale. Le pubblicazioni cartacee sono sostitute con pubblicazioni nei siti internet secondo le modalità definite con il D.P.C.M. 26 aprile 2011

Art. 14 ha stabilito che ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax.

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Ultime novità legislative-SPC

Legge 69/2012 (art. 36) ha stabilito la predisposizione di un programma triennale volto ad assicurare, entro il 2011, l’adesione al SPC di tutte le amministrazioni pubbliche e la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi operativi nonché la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi per ampliare la tipologia dei servizi online, erogati a cittadini ed imprese.

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Ultime novità legislative-Carta d’identità elettronica

Introdotta dalla legge 127/1997, «Snellimento dell’attività amministrativa»

Il CAD la definisce documento d’identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali.

decreto-legge n. 70/2011 ha riservato al Ministero dell’interno la responsabilità, in precedenza attribuita ai comuni, sul processo di produzione e rilascio della stessa.

D.L. n. 1/2012 ha previsto la definizione di una tempistica graduale per il rilascio della carta d’identità elettronica a partire dai comuni che dovranno essere identificati con decreto interministeriale. Inoltre, ha stabilito che le carte d’identità elettroniche devono essere munite anche della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

D.L. n. 70/2011, come modificato dal D.L. 179/2012 ha demandato ad un D.P.C.M. la definizione dell’ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d’identità elettronica anche in relazione all’unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria

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Ultime novità legislative-Open data

Principio “open by default” in relazione alle informazioni che le PA devono pubblicare sui siti istituzionali:

Dal 19 marzo 2013 tutti i dati e documenti che le pubbliche amministrazioni pubblicano con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza d’uso, si intendono rilasciati come dati aperti (open data by default).

(dal sito www.dati.gov.it ).Disponibilità e accesso: i dati devono essere disponibili nel loro complesso, preferibilmente mediante scaricamento da Internet. I dati devono essere disponibili in un formato utile e modificabile. Riutilizzo e ridistribuzione: i dati devono essere forniti a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e la ridistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati.

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Ultime novità legislative-Open data

Progettata per permettere a tutte le pubbliche amministrazioni italiane di diffondere i propri dati, la licenza Italian Open Data License (IODL) è stata sviluppata da Formez PA e ha lo scopo di promuovere la “liberazione” e valorizzazione dei dati pubblici secondo la linea già tracciata dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione con la pubblicazione del nuovo Codice dell’amministrazione digitale