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OBBLIGAZIONI

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FONTI Art. 1173 c.c.

a) Contratto (art. 1321 ss.)

b) Fatto illecito (art. 2043 ss.)

c) Atti unilaterali

d) Fonti determinate dalla legge

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PARTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Soggetto passivo / DEBITORE: colui che è tenuto ad eseguire una PRESTAZIONE economicamente

valutabile x soddisfare un interesseanche non patrimoniale del

Soggetto attivo / CREDITORE

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PRESTAZIONE

a) Suscettibile di valutazione economica

b) Corrispondente ad un interesse anche non patrimoniale del creditore

c) Lecita, possibile, determinata o determinabile

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CONTENUTO

A seconda del contenuto della prestazione è possibile individuare

diverse tipologie di obbligazioni:

DARE FARE NON FARE

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ADEMPIMENTO

SOGGETTI

Chi deve eseguire la prestazione:Debitore; può avvalersi:ausiliariterzo (art. 1180)Caso del debitore incapace

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ADEMPIMENTO

SOGGETTI

Chi è legittimato a ricevere la prestazione:

• creditore

• rappresentante

• Creditore apparente

• Pagamento al creditore [email protected] 7v0.6/53

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ADEMPIMENTO

OGGETTO

• DARE• FARE• NON FARE

• PRESTAZIONE• PRESTAZIONE IN LUOGO

DELL’ADEMPIMENTO

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ADEMPIMENTO

• ADEMPIMENTO PARZIALE

• IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO

• TEMPO E LUOGO DELL’ADEMPIMENTO

• PAGAMENTO AL CREDITORE INCAPACE

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Obbligazioni con pluralità di oggetti

• Tipologie

Obbligazioni alternative: dedotte in obbligazione più prestazioni: ma ci si libera eseguendone una sola. Scelta al debitore, salvo attribuzione al creditore

Obbligazioni facoltative: obbligo ad una sola prestazione, ma prevista per il debitore una facoltà a liberarsi in altro modo. Ma la prestazione dovuta è una sola, sicché la sua impossibilità estingue l’obbligazione

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Pluralità di debitoriIn caso di più debitori l’obbligazione potrà essere:

parziaria: ciascuno obbligato solo pro parte

Possibile che l’obbligazione sia solidale: ciascuno è tenuto verso il creditore per il tutto, salvi i poteri interni di rivalsa e regresso (pro quota). Anzi, per sicurezza del credito, presunzione di solidarietà (passiva). Regole specifiche disciplinano le vicende dell’obbligazione solidale: in generale estensione a tutti i debitori degli effetti favorevoli, non di quelli sfavorevoli

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Contitolarità credito

In presenza di una pluralità di creditori

Credito solidale se ogni creditore può esigere l’intera prestazione dal debitore

Credito parziario: diritto solo alla propria quota di credito

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Ma se la prestazionefosse indivisibile?

• Es. vendita cavallo da corsa: si applicano le regole della solidarietà (attiva o passiva)

vedi anche attuazione congiunta

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Modi di estinzione dell’obbligodiversi dall’adempimento

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Tipologie

Tipologie

Satisfattori dell’interesse del creditore: compensazione e confusione

Non satisfattori: remissione, impossibilità sopravvenuta, novazione

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Compensazione

C. VOLONTARIA: Qualora tra due soggetti sussistono debiti reciproci ed omogenei si possono estinguere

per le quantità corrispondenti

Comp. legale se crediti liquidi ed esigibili: su eccezione di parte dal giorno della coesistenza

Comp. Giudiziale se anche non liquidi ma di pronta e facile liquidazione

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Confusione

• Riunione nello stesso soggetto della qualità di debitore e creditore

Es.: debitore diviene erede del creditore, o viceversa (eccetto il caso del benificio d'inventario).

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Impossibilità sopravvenuta

• Ex art. 1256 libera il debitore se non è a lui imputabile (e l’impossibilità parziale libera pro parte)

Se impossibilità temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo. Ma se ridiviene possibile quando il creditore non ne ha più interesse, l’obbligazione si estingue.

Così come anche nel caso in cui il debitore non può più ritenersi obbligato per via del decorso del tempo

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Novazione

• Su accordo delle parti, sostituita l’obbligazione originaria con una nuova obbligazione

Dovevo una somma di denaro ed invece stabiliamo che dovrò una quantità di grano. Alla base un contratto estintivo-costitutivo.

Elemento oggettivo: modifica oggetto o titolo obbligazione (da risarcimento a mutuo)

Elemento soggettivo: animus novandi

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Diversa la datio in solutum

Sempre accordo tra debitore e creditore in forza del quale il primo si libera con una prestazione diversa da quella originaria

Ma qui l’obbligo originario non si estingue con l’accordo, ma si estingue adempiendo l’obbligo diverso (fino ad allora rimane in vita l’obbligo originario) Es: devo una credenza, ma mi accordo di estinguere il debito con 800 Euro: fino al pagamento non è estinta l’obbligazione che ha ad oggetto il dare la credenza

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Remissione del debito

Art. 1236 c.c.: il creditore dichiara al debitore di estinguere il proprio credito (modo di estinzione classicamente non satisfattorio)

L’estinzione si produce immediatamente, ma se il debitore si oppone l’estinzione si ha per non avvenuta.

Tanto che è dubbio se la remissione sia un atto unilaterale ovvero un contratto, in cui il debitore manifesta il proprio consenso con la mancata opposizione alla remissione.

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Modificazione dei soggetti dell’obbligazione

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Ambulatorietà

• L’obbligazione è normalmente ambulatoria, poiché possono modificarsi, prima dell’estinzione, i soggetti attivi o passivi

In particolare lo sono le obbligazioni reali (o propter rem) in cui il soggetto stesso dell’obbligo si individua con riguardo alla titolarità di un certo bene: es. obbligo di riparare il bene comune ex art. 1104 c.c.

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Modifiche dal lato attivo: la cessione del credito

Schema: contratto con cui creditore “vende” ad altri il debito: per il trasferimento non serve consenso debitore ceduto

ceduto cessionario

cedente

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(segue) cessione del credito

• Trasferimento del diritto con il mero consenso (principio consensualistico)

Ma se il debitore ceduto non è stato informato? Se paga il suo pagamento sarà liberatorio alla stregua della regola del pagamento al creditore apparente. Proprio per ciò la legge prevede che al debitore debba essere notificata la cessione (o o che quest’ultimo la accetti); in assenza, salvo che si provi che il ceduto era a conoscenza della cessione, egli è liberato pagando al creditore originario. Allo stesso modo, in caso di molteplici cessioni a favore di più cessionari, prevale quella notificata per prima

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Garanzie del cedente

Cessione

Pro solvendo: si garantisce che il credito esista, ed anche la solvenza del ceduto, se pattuito

Normalmente nella cessione onerosa si garantisce solo l’esistenza non anche la solvenza: cessio pro soluto

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Divieti di cessione

Per particolari crediti divieti legali, per via del rischio di abusi: art. 1261

No per crediti personalissimi (es. crediti alimentari)

1260: patto di non cessione. Opponibile al cessionario solo se ne era a conoscenza

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La surrogazione

Un terzo si surroga nei diritti del creditore in 3 ipotesi

1) surrogazione per volontà debitore (che prende a mutuo da un terzo per pagare debito)

2) surrogazione per volontà creditore ( in caso di ademp. terzo)

3) Casi ex lege ex art. 1203

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La successione nel debito:

la delegazione Debitore incarica terzo di assumere o di pagare il suo debito al

creditore

Delegante debitore originario

Delegato

incaricato

Delegatario

creditore orig.

rapp- provvista

Rapp. finale

Rapp. valuta

E’ schema tipico della cambiale tratta o dell’assegno bancario

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Tipologie di delegazione

Delegazione

Delegazione di pagamento ovvero promittendi (di assunzione dell’obbligo): a seconda che il delegato paghi o si obblighi

Nel caso di delegazione promittendi: delegazione cumulativa o liberatoria: a seconda che il creditore liberi o meno il delegante creditore originario

Delegazione causale od astratta: a seconda che il nuovo debitore delegato possa opporre eccezioni fondate sul rapporto di provvista o sul rapporto di valuta

[email protected]@jus.unibs.it 30v0.6/53

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Espromissione

• Terzo si obbliga con il creditore a pagare un debito altrui

Espromittente

Espromessodebitore

Espromissario

Creditore

Rapp. provvista

Rapp.finale

Rapp .valuta

Diverso dal pagamento del terzo: qui ci si obbliga per altri, non si paga direttamente Sempre opponibile il rapporto di valuta. Anche qui cumulativa o [email protected] 31v0.6/53

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Accollo

• Accordo tra debitore e terzo che assume il debito

Accollato-debitore

AccollanteAccollatario-creditore

Il creditore può aderire all’accordo rendendolo irrevocabile, se no resta accollo interno. Anche qui possibile accollo liberatorio o cumulativo. Sì a eccezioni sul rapp. di provvista (cioè sul contratto di assunzione obbligo)

Rapp. provvista

Rapp.finale

Rapp. valuta

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Tipi particolari di obbligazioni

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Obbligazioni pecuniarie

• Sono quelle che hanno ad oggetto una somma di denaro

Un tempo definite come obbligazioni generiche (quantum di banconote: di qui era una datio in solutum il pagamento con assegni)

Oggi nozione dematerializzata di denaro ma come disponibilità monetaria cui è riconnesso un potere d’acquisto

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Principio nominalistico

• Art. 1277: “il debito pecuniario si estingue con moneta avente corso legale nello stato e per il suo valore nominale”

Principio di certezza ma pregiudizievole per il creditore in periodi di inflazione: non si ha riguardo alla perdita di potere d’acquisto della moneta. Ma ciò per

Debiti di valuta Diverso per debiti di valore, dove la somma di denaro rappresenta il valore di un valore reale. Liquidata la somma, diventa debito di valuta

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(segue) Principio nominalistico

• In periodi di inflazione possibili clausole di riadeguamento, es. clausole d’oro

• Diversa ipotesi di pagamento in moneta straniera giudicata più stabile

Regola 1278 consente comunque di pagare in moneta nazionale al corso del cambio al momento della scadenza

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Interessi

Tipologie

Interessi corrispettivi, principio di naturale fertilità denaro: se denaro resta ad altri, questi è tenuto a restituire con interessi: 1282 c.c.. Saggio legale salvo accordo parti

Interessi moratori, dovuti a titolo risarcimento del danno da ritardo

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PATOLOGIA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

• LA MORA DEL CREDITORE

• Artt. 1206-1217cc

• Offerta: reale o per intimazione

• Deposito

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EFFETTI DELLA MORA

• PASSAGGIO DEL RISCHIO

• CESSAZIONE OBBLIGO INTERESSI CORRISPETTIVI O MORATORI

• RISARCIMENTO PER DANNI DERIVANTI DALLA MORA E RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE

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INADEMPIMENTO

L’inadempimento imputabile al debitore comporta:

Responsabilità contrattuale

Responsabilità patrimoniale

In caso di ritardo:

MORA DEL DEBITORE

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MORA DEL DEBITOREil debitore è costituito in mora (art. 1219 c.c.)

quando il creditore gli intima per iscritto di adempiere ( mora ex persona)

quando senza che sia necessaria alcuna intimazione (mora ex re) :

1. il debito deriva da fatto illecito; in questo caso il debitore è in mora dal momento in cui si è verificato il fatto illecito

2. il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere

3. quando è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore

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EFFETTI DELLA MORA DEL DEBITORE

• in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore quest'ultimo dovrà comunque risarcire i danni al creditore, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore (art. 1221 c.c.);

• il debitore sarà obbligato a risarcire i danni che il creditore ha subito in seguito al ritardo nell'adempimento (art. 1223 c.c.).

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Le garanzie

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Principi della responsabilità patrimoniale

• 2740: responsabilità illimitata con il proprio patrimonio

• 2741: par condicio creditorum, salve le cause legittime di prelazione

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Deroghe alla responsabilità patrimoniale

Complessi di beni possono essere sottratti alla garanzia generale

Patrimonio separato: eredità accettata con beneficio d’inventario, solo quei beni rispondono dei debiti dell’eredità

Poi patrimonio autonomo: complesso di beni destinato ad uno scopo e che non rispondono dei debiti del titolare

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Deroghe alla par condicio

Cause di prelazione

Privilegi

Pegno

Ipoteca

Poi principio di surrogazione (art. 2742) a tutela del beneficiario della prelazione

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Il privilegio

• In considerazione della causa del credito, accordata ad un creditore una prelazione

Es. credito agli alimenti, ovvero crediti di lavoro, cioè, in genere crediti volti a soddisfare bisogni primari.

Ordine preciso di preferenza tra i diversi privilegi

Priv. Generale: su tutti i mobili debitore

Priv. Speciale: solo su certi beni.Es. cose trasportate: 2761

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Poi garanzie reali del creditore

Soddisfazione su beni

con preferenza

Pegno 2784: su cose mobili. Diritti: 1) far vendere cosa; 2) prelazione su ricavato 3) assegnazione diretta cosa 4) diritto ai frutti con imputazione ricavato. Costituzione con contratto reale di pegno

Ipoteca: beni immobili, ma anche usufrutto su immobili, enfiteusi e superficie. Costituzione con iscrizione nel registro, a seguito di diverse fonti: 1) volontaria; 2) giudiziale (sentenza di condanna); 3) art. 2817. Di qui diritto ad iscrivere ipoteca

NB: carattere di realità

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L’ipoteca

• Grado dell’ipoteca:Rileva numero d’ordine dell’iscrizione: artt. 2852-2853. Modificazione di grado con permute e postergazione di grado. Rilevante è la surrogazione del creditore perdente (2856) Poteri del titolare ipoteca: fare espropriare bene e

soddisfarsi sul ricavato, anche se il bene è stato venduto. Ma il terzo acquirente può: 1) pagare i creditori iscritti (con surrogazione nel credito) 2) rilascio beni 3) liberazione bene pagando prezzo del bene

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Divieto patto commissorio

• Art. 2744: nullo patto che trasferisce proprietà cosa in pegno o ipotecata nel caso di persistente inadempimento.

• Ragioni divieto

Evitare “usure” a carico del debitore

Par condicio creditorum

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Le garanzie personali: la fideiussione

• Contratto con cui un terzo garantisce al creditore l’adempimento di altri (1936)

Effetto: obbligati in solido debitore e fideiussore. Ma possibile patto di beneficio d’escussione a favore del fideiussore (1944). Fideiussore che paga è comunque surrogato di diritto nel credito e nelle garanzie. Poi regresso per spese, interessi, ecc.

Problema fideiussione omnibus e problema determinatezza oggetto: oggi importo massimo garantito per debiti futuri: art. 1938

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Mezzi di conservazione garanzia patrimoniale

Tipologie

Azione surrogatoria: creditore si sostituisce al proprio debitore nell’esercitare suoi diritti (patrimoniali) : pericolo nell’inerzia del debitore

Azione revocatoria: per fare dichiarare inefficaci atti con cui il debitore si è disfatto di propri beni in pregiudizio delle ragioni del creditori. Requisiti 1) Frode debitore 2) se atto oneroso conoscenza della frode anche dal terzo. Effetto: inefficacia solo nei riguardi del creditori

Sequestro conservativo(cautela): per impedire alienazione bene

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FONTI ≠ CONTRATTOE FATTO ILLECITO

• PROMESSE UNILATERALI

• TITOLI DI CREDITO

• GESTIONE D’AFFARI ALTRUI

• PAGAMENTO D’INDEBITO

• OBBLIGAZIONI NATURALI

• ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

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