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LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI – La continuità aziendale Novembre 2013 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia – Esame di Revisione Aziendale – CPA – Anno Accademico 2013-2014 Materiale a supporto delle lezioni del Prof. Corrado Aprico Novembre 2013

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LA REVISIONE LEGALEDEI CONTI – La continuitàaziendale

Novembre 2013

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Novembre 2013

Indice

1. Introduzione

2. La responsabilità della Direzione

3. La responsabilità del revisore

4. Gli indicatori per valutare la continuità

5. Procedure di revisione

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5. Procedure di revisione

6. Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità

7. Gli elementi probativi della revisione

2novembre 2013LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI – La continuità aziendale

1 Introduzione

La continuità aziendale è un aspetto fondamentale ai fini dellapredisposizione del bilancio d’esercizio e della attività di revisione dellostesso.

I riferimenti normativi circa la continuità aziendale sono:

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a) CODICE CIVILE – Art. 2423 – bis, comma 1, punto 1)

b) Principi contabili – PC11 Bilancio d’esercizio – finalità e postulati.

c) IAS 1 – Presentazione del bilancio

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1 Introduzione

CODICE CIVILE – Art. 2423 – bis, comma 1, punto 1) stabilisce che:

“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nellaprospettiva della continuazione dell’attività…….”

PC 11 Bilancio d’esercizio – finalità e postulati, prevede che:

“La formazione del bilancio d’esercizio inteso come strumento di

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“La formazione del bilancio d’esercizio inteso come strumento diinformazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa infunzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata da continuità operativa,si fonda sui principi contabili”.

IAS 1 – Presentazione del bilancio prevede che:

“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione deve effettuare unavalutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come entità difunzionamento”

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1 Introduzione

IL BILANCIO D’ESERCIZIO, in mancanza di evidenze contrarie, varedatto nel presupposto della continuità dell’attività dell’impresa.Conseguentemente le attività e le passività sono valutate e classificatetenendo conto che l’impresa è in grado di realizzare le proprie attività esoddisfare le proprie passività nel normale svolgimento della sua attività.

Se il presupposto è ingiustificato è possibile che l’impresa non sarà ingrado di realizzare le proprie attività e vi possono essere variazioni

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grado di realizzare le proprie attività e vi possono essere variazionisignificative nelle scadenze e negli importi delle passività.Conseguentemente si applicano criteri di valutazione alternativi (principi diliquidazione).

Il revisore durante la fase di pianificazione, di svolgimento delleprocedure di revisione e nella di valutazione dei risultati deve sempre tenerconto del presupposto della continuità aziendale da parte della DirezioneAziendale (Doc. n. 570 – Continuità Aziendale)

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2 La responsabilità della Direzione

Il Documento n. 570 – Continuità Aziendale identifica:

Il soggetto responsabile della valutazione della sussistenza delpresupposto della continuità aziendale: Direzione aziendale.

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Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale: noninferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio.

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2 La responsabilità della Direzione

La valutazione della Direzione aziendale: consisterà nel farsi ungiudizio circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare.Necessariamente occorrerà prevedere l’esito futuro di eventi o circostanzeper sono per loro natura incerti.

Se in passato l’impresa ha sempre mostrato risultati gestionali positivi e nonha dimostrato difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie allo

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ha dimostrato difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie allosvolgimento dell’attività, la Direzione può effettuare la propria valutazionesenza lo svolgimento di particolari analisi di dettaglio.

In caso contrario, la valutazione del presupposto della continuità aziendaledeve essere corroborata da analisi maggiormente dettagliate (redditivitàattuale e attesa, piani di rimborso debiti, potenziali fonti di finanziamentoalternative ecc..)

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2 La responsabilità della Direzione

In tale ultimo caso, nel bilancio deve essere data adeguata informativa circail presupposto della continuità.

Al riguardo possono essere identificati tre scenari possibili:

1) vi è ragionevole aspettativa che la società continuerà sua esistenza. Ilbilancio viene predisposto sul presupposto della continuità e le eventuali

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bilancio viene predisposto sul presupposto della continuità e le eventualiincertezze rilevate non sono considerate significative. Tali incertezzedevono essere descritte e devono essere anche indicati i motivi per i qualigli amministratori non le ritengono significative.

2) sono stati identificati fattori che fanno sorgere dubbi significativi sullacontinuità, ma in ogni caso il presupposto della continuità appareappropriato. In tal caso occorre descrivere in maniera analitica l’originee la natura delle incertezze nonché le argomentazioni a sostegno delladecisione di redigere il bilancio comunque nel presupposto dellacontinuità.

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2 La responsabilità della Direzione

3) si ritiene improbabile che la società continui la propria esistenzaoperativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigereil bilancio nel presupposto della continuità.

In tal caso occorrerà descrivere con chiarezza e completezza lemotivazioni della conclusione raggiunta e descrivere analiticamente lepolitiche contabili adottate.

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2 La responsabilità della Direzione

Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale: noninferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio.

Il principio internazionale IAS 1 “Presentazione del bilancio” alparagrafo 23-24 tra le altre cose stabilisce che nel determinare se il

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paragrafo 23-24 tra le altre cose stabilisce che nel determinare se ilpresupposto della continuità aziendale sia appropriato la direzionedeve tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che èrelativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data diriferimento del bilancio.

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3 La responsabilità del revisore

Il revisore è responsabile di valutare:

l’adeguatezza dell’utilizzo del presupposto di continuità da parte dellaDirezione aziendale.

L’esistenza di eventuali elementi di incertezza significativa sullacontinuità tali da richiedere adeguata informativa in nota integrativa.

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Tale valutazione va effettuata:

a) In sede di pianificazione dell’attività di revisione;

b) Durante lo svolgimento delle procedure di revisione;

c) Nella valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte.

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3 La responsabilità del revisore

Il revisore non può avere la capacità di predire eventi o circostanze futureche possano compromettere il presupposto della continuità aziendale.

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Conseguentemente la relazione di revisione non può essere intesa comegaranzia sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità difunzionamento.

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4 Gli indicatori per valutare la continuità

Nel verificare l’esistenza del presupposto di continuità vanno consideratialcuni “indicatori” che presi singolarmente o nel loro complesso possono farsorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuitàaziendale.

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Per contro, si precisa che la presenza di uno o più elementi non significaautomaticamente che la continuità aziendale possa essere messa in dubbio.La valutazione va effettuata caso per caso valutando l’impresa nel suocomplesso.

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4 Gli indicatori per valutare la continuità

Gli indicatori si distinguono in tre categorie:

a) Indicatori finanziari.

b) Indicatori gestionali.

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b) Indicatori gestionali.

c) Altri Indicatori.

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4 Gli indicatori per valutare la continuità

Indicatori finanziari:

situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi sianoprospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessivadipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungotermine;

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termine;

indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte deifinanziatori e altri creditori;

bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;

principali indici economico-finanziari negativi;

consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attivitàche generano cash flow;

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4 Gli indicatori per valutare la continuità

Indicatori finanziari (segue) :

mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;

incapacità di saldare i debiti alla scadenza;

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incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dallacondizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;

incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodottiovvero per altri investimenti necessari.

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4 Gli indicatori per valutare la continuità

Indicatori gestionali:

perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;

perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, diconcessioni o di fornitori importanti;

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concessioni o di fornitori importanti;

difficoltà nell’organico del personale;

difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento daimportanti fornitori.

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4 Gli indicatori per valutare la continuità

Altri Indicatori :

capitale ridotto sotto i limiti legali o non conformità ad altre norme dilegge;

contenziosi legali o fiscali che in caso di soccombenza potrebbero

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contenziosi legali o fiscali che in caso di soccombenza potrebberocomportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado dirispettare;

modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendonoeffetti sfavorevoli all’impresa.

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5 Procedure di revisione

Se la Direzione aziendale ha effettuato la propria valutazione dellacontinuità aziendale, le procedure di revisione richieste dal Doc. n. 570 –Continuità aziendale sono le seguenti:

1) Il revisore deve esaminare e discutere con la Direzione aziendale i pianida essa predisposti e le decisioni assunte nella valutazione dell’esistenza

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da essa predisposti e le decisioni assunte nella valutazione dell’esistenzadel presupposto della continuità aziendale e deve:

- Considerare la conoscenza della società, le sue caratteristicheoperative, il settore di attività, la normativa applicabile il contestomacro – economico in cui opera;

- Discutere con tutti i dirigenti principali o strategici dell’impresa;- Valutare l’esistenza e le conseguenze di possibili cause legali.

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5 Procedure di revisione

2) Considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla Direzione. Nelcaso in cui tale periodo fosse inferiore ai dodici mesi dalla data dichiusura del bilancio, il revisore deve richiedere l’estensione dellavalutazione a un periodo di almeno dodici mesi.

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3) Svolgere procedure di revisione aggiuntive e specifiche nel caso sorganodubbi circa l’esistenza del presupposto della continuità aziendale ecomprendere se tali dubbi possano comportare errori significativi dibilancio.

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5 Procedure di revisione

Se la Direzione aziendale non ha effettuato la propria valutazione dellacontinuità aziendale, le procedure di revisione richieste dal Doc. n. 570 –Continuità aziendale sono le seguenti:

1) Discussione con la Direzione Aziendale circa le motivazioni alla basedell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

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dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

2) Richiedere alla Direzione Aziendale informazioni circa l’esistenza dieventi o circostanze che possano impattare sulla continuità.

3) Richiedere alla società l’effettuazione di tale tipo di valutazione qualorasiano identificati eventi o circostanze che mettono in dubbio la continuitàaziendale.

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6 Procedure di revisione in caso di dubbio sullacontinuità aziendale

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore devesvolgere le seguenti procedure di revisione specifiche (Doc. n. 570, paragrafi26, 27, 28 e 29).

a) Esame dei piani di azione della Direzione e valutare che tali pianipossano essere effettivamente implementati.

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possano essere effettivamente implementati.

b) Raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati che conferminola fattibilità dei piani di azione della Direzione.

c) Raccogliere elementi sufficienti e appropriati per confermare o menol’esistenza di una incertezza significativa circa la continuità aziendale.

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6 Procedure di revisione in caso di dubbio sullacontinuità aziendale

d) Stabilire se, successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato lasua valutazione, sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni tali dafar modificare le conclusioni cui la Direzione era giunta.

e) Richiedere ed ottenere attestazioni scritte da parte della Direzionerelative ai piani di azione futuri.

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relative ai piani di azione futuri.

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6 Procedure di revisione in caso di dubbio sullacontinuità aziendale

La valutazione dei piani aziendali generalmente prevede le seguenti attività:- Analisi comparativa (con riferimento al settore di appartenenza, ad altri

competitors, ad andamenti storici ecc …).- Fattibilità di eventuali operazioni straordinarie (per esempio cessioni

rami di azienda).- Rispetto clausole dei contratti di finanziamento.

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- Rispetto clausole dei contratti di finanziamento.- Verifica conformità ipotesi di formulazione dei piani rispetto a quanto

previsto dalle delibere degli organi sociali.- Richiesta di informazioni scritte da consulenti legali e/o fiscali.- Esame e discussione con la Direzione di eventuali bilanci intermedi.- Valutazione dei piani con riferimento agli ordini evasi da clienti.- Capacità nel far fronte alle scadenze a breve nei confronti di fornitori

strategici.

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7 Gli elementi probativi di revisione

Il revisore deve documentare analiticamente le procedure di revisione svolteai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto della continuitàaziendale nelle fasi di pianificazione, svolgimento delle procedure evalutazione dei risultati delle stesse.

Nella fase di pianificazione occorre dare adeguata evidenza:

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Nella fase di pianificazione occorre dare adeguata evidenza:

a) delle considerazioni effettuate in merito al presupposto della continuitàaziendale;

b) della tempestività con cui sono state pianificate le relative attività, conparticolare riferimento all’eventuale necessità di coinvolgimento degliesperti.

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7 Gli elementi probativi di revisione

Nella fase di svolgimento delle procedure di revisione occorre:

a) Documentare adeguatamente gli incontri con la Direzione aziendale.b) Esaminare i piani aziendali, esaminando l’attendibilità del sistema a

generare tali informazioni, le ipotesi su cui si basano le previsione edacquisire le relative delibere degli organi sociali.

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acquisire le relative delibere degli organi sociali.c) Ottenere conferme scritte da parte di consulenti legali e/o fiscali circa gli

esiti di significativi contenziosi in essere.d) In caso di eventuali conferme scritte prestate dai soci e/o società

controllanti (c.d. “support letter”), acquisire copia di tali conferme everificare che vi siano impegni irrevocabili e legalmente vincolanti.

e) Ottenere specifiche attestazioni in merito alla continuità aziendale dallaDirezione Aziendale nella “lettera di attestazione”.

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