Responsabilità Dr.ssa Elisabetta Esposto Direzione Medica di Presidio – ASUR Zona Territoriale n....

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Responsabilità Dr.ssa Elisabetta Esposto Direzione Medica di Presidio – ASUR Zona Territoriale n. 7 Ancona Seminario Continuità generazionale: Responsabilità –Bologna, 10 giugno 2011

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Responsabilità

Dr.ssa Elisabetta Esposto Direzione Medica di Presidio – ASUR Zona Territoriale n. 7 Ancona

Seminario Continuità generazionale: Responsabilità –Bologna, 10 giugno 2011

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…Sentenza n. 8254 del 02/03/2011…

Il 9 giugno 2004 un uomo colpito da infarto miocardico con grave insufficienza respiratoria venne trasportato all’ospedale civile di Busto Arsizio dove fu sottoposto ad una angioplastica coronarica con applicazione di uno stent medicato.

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…Sentenza n. 8254 del 02/03/2011…

Dopo cinque giorni venne trasferito dal reparto di terapia intensiva, ove era stato ricoverato al suo arrivo in ospedale, a quello di cardiologia con diagnosi di “edema polmonare, infarto miocardico acuto”, con patologie preesistenti “fumatore, ipertensione arteriosa da tre anni con rifiuto di terapia, ipercolesterolemia grave, ipertrigliceridemia, obesità”.

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…Sentenza n. 8254 del 02/03/2011…

Nei giorni successivi furono eseguiti diversi accertamenti, tra cui un ECG holter.[…] nella cartella clinica venne registrato che il paziente risultava “asintomatico, obiettività negativa, con scomparsa dell’eritema che in precedenza aveva manifestato”; l’ecocardiodoppler di controllo aveva mostrato una moderata ipertrofia ventricolare sinistra, acinesia antero settate e laterale sinistra medio-apicale, restrittività diastolica, frazione di eiezione 29%, mentre l’ECG aveva registrato “esiti di infarto antero-laterale con emiblocco anteriore sinistro”.

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…Sentenza n. 8254 del 02/03/2011…

Il 18 giugno 2004, dove nove giorni di ricovero, essendo asintomatico, venne dimesso con la prescrizione di una terapia farmacologica con esecuzione di test ergometrico dopo due mesi ed una scintigrafia miocardica dopo sei mesi. Nella stessa notte della dimissione, a poche ore dal rientro a casa, il paziente venne colto da dispnea e tosse; trasportato in ospedale, vi giunse già privo di vita. Il riscontro diagnostico accertò che la causa della morte, dovuta ad affezione cardiaca, era derivata “non da scompenso congestizio, bensì da artmia tipo tachicardia-fibrillazione ventricolare”.

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…Iter giudiziale…

-Archiviazione da parte del Tribunale di Busto Arsizio del procedimento di tutti i medici coinvolti ad eccezione del medico addetto alle cure e terapie post operatorie chiamato a rispondere per omicidio colposo per negligenza, imprudenza ed imperizia;

-Primo giudice: condanna ad 8 mesi di reclusione e risarcimento di 50 mila euro;

- il medico impugna la sentenza di primo grado e la Corte di appello lo assolve perché il,fatto non sussiste;

-Impugnazione della sentenza da parte della Procuratore generale della Repubblica e parti civili;

-- sentenza impugnata annullata e rinvio da parte della cassazione ad altra sezione della Corte d’Appello.

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Il fine e il dovere del medico…

“Nel praticare la professione medica (….) il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità.”

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Non sufficienza del rispetto delle linee guida

“Il rispetto delle "linee guida", quindi, assunto nel caso di specie quale parametro di riferimento della legittimità della decisione di dimettere dall'ospedale il B. e di valutazione della condotta del medico, nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all'autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente.”

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Sistema Sanitario Nazionale e logica

economica…

(...) lo stesso sistema sanitario, nella sua complessiva organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto dei richiamati principi, di guisa che a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell'ammalato.

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Medico, non ragioniere…

(…) il medico, che risponde anche ad un preciso codice deontologico, che ha in maniera più diretta e personale il dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza e che si pone, rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia, non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico.

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Non sufficienza del rispetto delle linee-guida a escludere la

responsabilità del medico

“Se le "linee guida" richiamate dai giudici, addotte dall'imputato a giustificazione della decisione di dimettere il B., dovessero rispondere solo a logiche mercantili, il rispetto delle stesse a scapito dell'ammalato non potrebbe costituire per il medico una sorta di salvacondotto, capace di metterlo al riparo da qualsiasi responsabilità, penale e civile, o anche solo morale, poiché sul rispetto di quelle logiche non può non innestarsi un comportamento virtuoso del medico che, secondo scienza e coscienza, assuma le decisioni più opportune a tutela della salute del paziente.”

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Qual è la Responsabilità del Direttore Medico di Presidio che valida

protocolli e procedure?

???

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