13-03-1996 - Grafica Ed Editoria - Piccola e Media Industria

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Contratto: GRAFICA ED EDITORIALE - Piccola e media industria CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti delle piccole e medie aziende grafiche affini ed editoriali 16 MARZO 1993 (Decorrenza: 1° marzo 1993 - Scadenza: 31 dicembre 1995) rinnovato 13 MARZO 1996 (*) (Decorrenza: 1° gennaio 1996 - Scadenza: 31 dicembre 1999) La parte economica scadrà il 31 dicembre 1997 rinnovato per la parte economica 16 MARZO 1998 (Decorrenza: 1° gennaio 1998 - Scadenza: 31 dicembre 1999) Parti stipulanti UNIGEC-CONFAPI e SLC-CGIL FISTEL-CISI UILSIC-UIL USPI --------- (*) Integrato dall'accordo 20 gennaio 1998 per la costituzione del Fondo pensione nazionale. N.B.: In data 17 luglio 2001 le Organizzazioni dei lavoratori e la Confapi hanno raggiunto un'intesa per il rinnovo e la contestuale unificazione dei cc.cc.nn.l. Grafica - Piccola industria e Carta - Piccola industria. In attesa di completare la stesura definitiva dell'accordo in parola, le parti hanno elaborato le tabelle riguardanti i minimi retributivi applicabili ai lavoratori dei suddetti settori, che si riportano nella sezione "Sintesi". (I testi degli accordi sono riportati in calce al testo del c.c.n.l.) Testo del c.c.n.l. Parte Prima NORME GENERALI Art. 1 (Validità e limiti di applicabilità) Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti. Estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito. Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal

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Contratto: GRAFICA ED EDITORIALE - Piccola e media industria CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti delle piccole e medie

aziende grafiche affini ed editoriali

16 MARZO 1993

(Decorrenza: 1° marzo 1993 - Scadenza: 31 dicembre 1995)

rinnovato

13 MARZO 1996 (*)

(Decorrenza: 1° gennaio 1996 - Scadenza: 31 dicembre 1999) La parte economica scadrà il 31 dicembre 1997

rinnovato per la parte economica

16 MARZO 1998

(Decorrenza: 1° gennaio 1998 - Scadenza: 31 dicembre 1999)

Parti stipulanti UNIGEC-CONFAPI e SLC-CGIL FISTEL-CISI UILSIC-UIL USPI

--------- (*) Integrato dall'accordo 20 gennaio 1998 per la costituzione del Fondo pensione nazionale. N.B.: In data 17 luglio 2001 le Organizzazioni dei lavoratori e la Confapi hanno raggiunto un'intesa per il rinnovo e la contestuale unificazione dei cc.cc.nn.l. Grafica - Piccola industria e Carta - Piccola industria. In attesa di completare la stesura definitiva dell'accordo in parola, le parti hanno elaborato le tabelle riguardanti i minimi retributivi applicabili ai lavoratori dei suddetti settori, che si riportano nella sezione "Sintesi".

(I testi degli accordi sono riportati in calce al testo del c.c.n.l.)

Testo del c.c.n.l.

Parte Prima NORME GENERALI

Art. 1

(Validità e limiti di applicabilità) Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende

editoriali e i lavoratori dipendenti. Estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli

imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.

Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal

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presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Unigec/Confapi.

Art. 2

(Decorrenza e durata)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Il presente contratto ha validità dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1995 con decorrenze

indicate nei singoli articoli. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata.

Allo scopo di evitare, per quanto possibile, vacanza contrattuale, le trattative per il rinnovo del presente contratto avranno inizio tre mesi prima della data di scadenza. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Art. ... (Decorrenza e durata) Il presente accordo, per quanto non diversamente disciplinato in singoli articoli e istituti, entra in vigore il 1° gennaio 1996 e scadrà il 31 dicembre 1999, ad eccezione dei minimi tabellari che avranno vigore fino al 31 dicembre 1997. Per ciò che attiene le procedure di rinnovo, si fa riferimento a quanto disposto dal Protocollo del 23 luglio 1993. ---------- N.d.R.: L'accordo 16 marzo 1998 prevede quanto segue: Parte prima Art. ... (Decorrenza e durata) Quanto definito con il presente accordo entra in vigore, salvo quanto definito in singoli capitoli, dal 1° gennaio 1998 e scadrà il 31 dicembre 1999. Per ciò che attiene le procedure del rinnovo contrattuale, sia con riferimento all'intero c.c.n.l., sia con riferimento ai soli minimi tabellari, si fa riferimento a quanto disposto dal Protocollo del 23 luglio 1993.

Art. 3

(Osservatorio di settore)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la

presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, l'UNIGEC dichiara la propria disponibilità a costituire unitamente alle FILIS, FIS e UILSIC un osservatorio nazionale permanente del settore che sia sostitutivo dell'attuale sistema informativo.

L'osservatorio sarà costituito da 3 componenti designati dall'UNIGEC e da 3 componenti designati da FILIS-FIS-UILSIC che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.

Tale osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:

- andamenti e prospettive del mercato grafico; - tendenze di sviluppo tecnologico di settore con particolare riferimento alle tecnologie

informatiche; - tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti; - tendenze evolutive del mercato del lavoro con particolare riferimento alla legge n.

903/1977 di parità; - problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla

trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali. Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti

dell'osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative come sotto definite.

Le parti componenti l'osservatorio, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.

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In considerazione delle particolari difficoltà economiche e di mercato in atto al momento del presente rinnovo contrattuale, le parti si impegnano ad incontrarsi nel dicembre 1994 per una verifica degli andamenti complessivi, anche alla luce delle rilevazioni nel frattempo effettuate dall'osservatorio.

Dichiarazione comune Le parti reciprocamente riconoscono che l'attuale classificazione unica e i criteri sui quali la

stessa è strutturata non corrispondono alle modifiche tecnologiche e organizzative sviluppatesi nelle imprese.

Le parti pertanto convengono sulla necessità di procedere ad una completa modificazione di tale normativa che riconosca che la professionalità dei lavoratori è strettamente legata ai principi di autonomia nello svolgimento delle mansioni affidate, di responsabilità, di raggiungimento delle specifiche quantitative e qualitative richieste, di riconvertibilità della professionalità di base a seguito di modifiche tecnologiche. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Art. 3 (Sistema di informazione) Osservatorio di settore Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, Unigec e Filis, Fis e Uilsic convengono di costituire un osservatorio nazionale permanente del settore che sia sostitutivo dell'attuale sistema informativo. L'Osservatorio sarà costituito da 3 componenti designati dall'Unigec e da 3 componenti designati da Filis-Fis-Uilsic che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate. L'Osservatorio dovrà riunirsi almeno semestralmente, delle riunioni verrà redatta apposito verbale che sarà trasmesso alle parti costituenti l'Osservatorio. Nel corso della riunione costitutiva dell'Osservatorio, che dovrà tenersi entro 4 mesi dalla stipula del c.c.n.l., verrà redatto lo schema di raccolta delle informazioni valido per tutto il territorio nazionale. Tale osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a: - andamenti e prospettive del mercato grafico; - tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici; - tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti; - tendenze evolutive del mercato del lavoro; - grado di applicazione della L. n. 125/1991 e n. 104/1992; - dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore; - problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti per le implicazioni previste dalla legislazione vigente; - evoluzione del fenomeno del c.d. "telelavoro"; - analisi statistica del fenomeno assenteismo anomalo con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute. Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative come sotto definite. Inoltre nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali. La prima riunione dell'Osservatorio finalizzata a tale tema dovrà tenersi entro e non oltre il 30 giugno 1996. Le parti componenti l'osservatorio, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore. Aggiungere dichiarazione a verbale L'Unigec-Confapi conferma l'importanza del compito attribuito all'Osservatorio di procedere al monitoraggio del fenomeno dell'assenteismo anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati, influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro. In questo contesto di conferma di dati, Unigec si riserva di proporre soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurne gli effetti sulle PMI rappresentate.

Art. 4

(Sistema di informazione)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Metodo per il reperimento delle informazioni globali regionali e territoriali L'Unigec e le Filis, Fis e Uilsic annettono particolare importanza e significato al contenuto

delle informazioni del settore e dei comparti produttivi indicati e territorialmente raccolti ai livelli previsti, in quanto insieme di conoscenze che meglio permettono il riconoscimento delle varie fenomenologie concordemente identificate nei titoli di informazione facilitando, la possibilità di studiare le opportune iniziative in relazione a situazioni negative del settore e/o comparto e della relativa occupazione.

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Al fine di cui sopra le Sezioni Unigec di competenza forniranno alle Filis, Fis e Uilsic del livello territoriale interessato i risultati dell'indagine effettuata tra i propri associati mediante un questionario concordato a livello nazionale dalle stesse parti e distribuito a livello regionale e valido per tutto il territorio e ciò per rendere univoco il linguaggio utilizzato ed uniformi i dati raccolti.

Le parti si incontreranno entro tre mesi per concordare la formulazione del questionario sulla scorta dei punti al presente capitolo.

Sistema di informazione Le parti ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte

responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:

1) - Livello nazionale Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, in apposito incontro, l'Unigec fornirà per i

seguenti sotto settori: - Editoria scolastica - Editoria libraria - Editoria periodica - Grafica commerciale informazioni globali in merito all'andamento economico produttivo e alle implicazioni

occupazionali e previsioni di investimenti, linea di tendenza degli insediamenti nuovi, ovvero ampliamenti consistenti o trasformazioni degli esistenti, sulla loro localizzazione, sulle implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla professionalità, sulle implicazioni dell'occupazione femminile in relazione alla legge n. 903/1977 al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

(Il livello nazionale rimane in vigore in attesa che si renda operativo l'Osservatorio di settore).

2) - Livello regionale L'Unigec regionale annualmente, nel primo quadrimestre, in apposito incontro fornirà

informazioni complessive sulle prospettive produttive delle aziende associate e sui riflessi occupazionali delle stesse, anche avuto riguardo alla applicazione della legge n. 903/1977, su eventuali nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti e trasformazione degli esistenti, sui criteri generali di localizzazione, sulle implicazioni occupazionali di mobilità di qualificazione professionale di condizioni ambientali ed ecologiche.

Inoltre le parti in occasione di tale incontro concorderanno gli ambiti dei singoli livelli territoriali inferiori al regionale cui riferirsi per dare le stesse informazioni del livello regionale.

Nel corso dello stesso incontro e sulla base del quadro nazionale le parti effettueranno una verifica della situazione nel suo insieme in riferimento al livello regionale o territoriale inferiore di cui al comma precedente, con riguardo a:

- tendenze di sviluppo tecnologico del settore; - tendenze di tipologie professionali emergenti; - tendenze evolutive del mercato del lavoro; - problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro. 3) - Livello di gruppo Annualmente nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi

produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dall'Unigec nazionale, forniranno alle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle Organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto anche riguardo alla applicazione della L. n. 903/1977, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti) ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.

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4) - Livello di azienda Annualmente, nel corso di apposito incontro le aziende che abbiano alle proprie

dipendenze più di 200 dipendenti, assistite dalla Unigec provinciale, forniranno alle Rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Filis, Fis e Uilsic Provinciali informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Informazioni - Livello di gruppo Annualmente nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dall'Unigec nazionale, forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto anche riguardo alla applicazione della legge n. 903/1977, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti) ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori. - Livello di azienda Annualmente, nel corso di apposito incontro le aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di 200 dipendenti, assistite dalla Unigec provinciale, forniranno alle Rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Filis, Fis e Uilsic provinciali informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. A prescindere da quanto precedentemente espresso le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti alle intese relative alla costituzione del Premio di risultato di cui al successivo art. ... Art. ... (Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione) Le direzioni aziendali e le R.S.U. eventualmente assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti. Nel corso dell'esame preventivo di cui al comma precedente le R.S.U. potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari approfondimenti. Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall'applicazione di specifiche normative di legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali. Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.

Art. 5

(Affissioni - Diffusione della stampa sindacale) Fermo quanto previsto dall'art. 25 dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali

consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.

Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.

La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

Art. 6

(Assemblee) Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le

assemblee potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.

Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta prevista dal presente articolo, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla

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Direzione aziendale per il tramite delle Organizzazioni territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7

(Delegato di impresa)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più

di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.

Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Api territoriale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Rappresentanza sindacale unitaria 1. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil, in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui al Protocollo sottoscritto dal Governo e Parti sociali il 23 luglio 1993 secondo la disciplina della elezione di cui all'allegato ... Alla condizione che abbiano stipulato il citato Protocollo ed espresso formale adesione al presente c.c.n.l., l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle Associazioni abilitate alla presentazione di liste elettorali. 2. La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni stipulanti del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti. Le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto, a cui potranno partecipare tutti i lavoratori non in prova. L'elettorato passivo spetterà a tutti i lavoratori non in prova e con contratto a tempo indeterminato. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri) e del sesso dei lavoratori in forza all'unità lavorativa. 3. I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La sostituzione del singolo componente decaduto o che abbia rassegnato le dimissioni dalla carica avverrà secondo le seguenti regole: a) il componente eletto dimissionario o decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti nella lista di origine; b) il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente c.c.n.l. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite dell'API territorialmente competente. 4. I componenti delle R.S.U. subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari di tale tutela per il tramite dell'API territoriale. Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano stipulanti del presente c.c.n.l. o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della Rappresentanza sindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata. 5. Il monte ore complessivo riservato alla R.S.U. verrà ripartito in ragione del numero di delegati spettanti a ciascuna delle organizzazioni che hanno presentato liste. L'utilizzazione di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la R.S.U., dovrà avvenire nell'ambito delle attività delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzionamento della Rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso. 6. Salvo quanto diversamente disposto dal presente c.c.n.l., le Associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, dal presente c.c.n.l. e da accordi collettivi in atto. 7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della R.S.U., permessi per i componenti la R.S.U., diritto di informazione, ecc.). Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati. 9. Per le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. saranno presi opportuni accordi con la direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto. Norma transitoria Fino alla avvenuta elezione delle R.S.U. secondo le normative di cui al presente art. ... rimangono vigenti le normative precedenti e pertanto permangono le rappresentanze esistenti.

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Art. 8

(Versamento dei contributi sindacali)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'azienda

opererà, previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato, la trattenuta mensile in percentuale nella misura dell'1% sui valori base contrattuali e sull'indennità di contingenza secondo le modalità concordate a livello territoriale.

Tale trattenuta verrà rapportata per gli operai su un numero convenzionale di 166,5 h. mensili.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.

Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate a ciascun Sindacato tramite banca.

Previo rilascio di apposita delega l'azienda effettuerà, inoltre, la trattenuta ed il versamento della quota mutualistica a favore della Cassa nazionale mutualità e previdenza addetti all'Industria della carta e della stampa. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Art. 8 (Versamento dei contributi sindacali) L'azienda opererà, previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato, la trattenuta mensile in percentuale nella misura dell'1% sui valori base contrattuali e sull'indennità di contingenza secondo le modalità concordate a livello territoriale. (Omissis)

Art. 9

(Permessi ed aspettativa per cariche sindacali) Ai lavoratori che sono membri delle Commissioni esecutive delle strutture provinciali o del

Comitato direttivo delle Sezioni provinciali delle Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Oltre quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati Direttivi delle Associazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto o delle Sezioni provinciali delle Associazioni stesse, potranno essere invece concessi permessi retribuiti nella misura di 15 giorni annui complessivi per ciascuna delle Organizzazioni sindacali.

I permessi per i dirigenti provinciali e nazionali dovranno essere richiesti per iscritto all'azienda dalle Organizzazioni interessate tramite le Api territoriali. Le Organizzazioni dei lavoratori dovranno altresì comunicare alla azienda, per iscritto e tramite le Api territoriali, le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative.

Le presenti norme non si applicano alle aziende di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 10

(Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale)

Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione

professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonchè l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.

A tal fine i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento ed il potenziamento delle attività relative mediante il versamento di un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,1% delle retribuzioni, al quale non sono tenute le aziende editoriali.

Il versamento della quota contributiva, di cui al precedente comma diventerà operante, per le aziende associate, quando l'Unigec-Confapi avrà verificato l'esistenza delle condizioni di pari

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dignità all'interno degli organismi statutari dell'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.) sia nazionali che ad ogni livello territoriale.

Qualora la riscossione venga affidata ad un Istituto previdenziale o assicurativo, la suddetta percentuale verrà applicata sulle retribuzioni soggette ai contributi degli Istituti stessi.

Il contributo di cui sopra potrà essere modificato provincia per provincia - o diversa circoscrizione - da parte delle Organizzazioni territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, in armonia con le esigenze delle rispettive province o diverse circoscrizioni.

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica - E.N.I.P.G. - che provvede allo studio e al coordinamento delle iniziative dirette alla formazione professionale dei lavoratori poligrafici - e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione i Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuto e regolamento.

Per l'attività dell'Ente ciascuna provincia o diversa circoscrizione devolverà una percentuale dell'ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal 2° comma del presente articolo la cui misura sarà fissata dal Consiglio direttivo dell'Ente stesso.

L'amministrazione dei fondi è di competenza dei Comitati provinciali od interprovinciali ed i fondi stessi andranno a beneficio delle sedi provinciali o diversa circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti.

Ferma restando la competenza dei Comitati provinciali ed interprovinciali, le parti convengono sulla necessità, in attuazione degli scopi di cui al primo comma, di coordinare le iniziative per far fronte ai problemi posti dalle innovazioni tecnologiche o dalla riorganizzazione del lavoro.

Fanno parte dell'E.N.I.P.G. e dei Comitati provinciali od interprovinciali le Organizzazioni sindacali dei Datori di lavoro e dei lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; i Datori di lavoro ed i lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.

Altre Associazioni ed Enti interessati comunque al problema dell'istruzione professionale grafica potranno essere rappresentati nell'Organo deliberante dell'E.N.I.P.G. ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali come membri aggiuntivi con voto consultivo.

Sia l'E.N.I.P.G. che i Comitati provinciali od interprovinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto.

L'Organo deliberante dell'E.N.I.P.G. sarà composto di 28 membri; quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali saranno composti da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle Organizzazioni nazionali e territoriali dei Datori di lavoro e dei lavoratori. Nei rispettivi statuto e regolamento saranno inoltre disciplinate, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato esecutivo da costituire in seno all'E.N.I.P.G. e nei Comitati provinciali ed interprovinciali. Nell'Organismo deliberante dell'Ente ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali sia le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che quelle dei Datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

I Comitati provinciali o interprovinciali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dell'E.N.I.P.G., le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al 2° comma del presente articolo.

In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale od interprovinciale per l'istruzione professionale grafica l'E.N.I.P.G. procederà, con le modalità ritenute più idonee, alla riscossione del contributo di cui al 2° comma del presente articolo nella misura che sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell'E.N.I.P.G. Perdurando la mancata costituzione del Comitato provinciale od interprovinciale lo stesso E.N.I.P.G. sempre con delibera del proprio Consiglio Direttivo e sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali provinciali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori grafici competenti per territorio, potrà decidere l'impiego dei fondi così riscossi ed accantonati per iniziative di formazione professionale a beneficio della circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti oppure per iniziative di carattere generale.

Art. 11

(Fondo integrativo)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) U.N.I.G.E.C. e F.I.L.I.S., F.I.S. e U.I.L.S.I.C. si riuniranno nell'ambito di un Comitato

paritetico con il compito di verificare la fattibilità di costituire un Fondo pensionistico e/o assicurativo integrativo. Il comitato paritetico presenterà le proprie conclusioni entro 12 mesi.

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---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Previdenza complementare In relazione alle disposizioni legislative in materia ed alla necessità che il quadro normativo venga compiutamente definito in tempi brevissimi, le parti ritengono necessario che anche nel comparto Grafico delle PMI venga assicurato ai lavoratori interessati il diritto di usufruire di forme di previdenza volontaria complementare. Le parti si attiveranno affinchè le rispettive Confederazioni possano raggiungere eventuali intese per agevolare la costituzione di fondi pensionistici complementari che comprendano, nel rispetto delle specificità di settore e contrattuali, tutto il comparto delle PMI. Qualora, entro il 31 dicembre 1996, emergessero impossibilità di definizione di intese interconfederali, le parti opereranno per la costituzione di un fondo in cui possano confluire le imprese e i lavoratori di tutti i settori rappresentati da Unigec e Filis-Fis-Uilsic. ---------- N.d.R.: Si veda anche l'accordo 20 gennaio 1998 riportato in calce al c.c.n.l.

Art. 12

(Igiene e sicurezza del lavoro) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori,

mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Gli oneri relativi saranno a carico delle aziende purchè ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.

I risultati delle rilevazioni relative ai dati ambientali saranno annotati a cura della azienda su un apposito registro che sarà tenuto a disposizione delle R.S.A.

Le Direzioni aziendali sono tenute a comunicare ai lavoratori interessati le informazioni fornite dai produttori relative alla tossicità delle sostanze usate nel processo produttivo e alle modalità del loro corretto impiego.

Inoltre le direzioni aziendali affiggeranno in prossimità degli impianti produttivi una scheda contenente le norme di sicurezza.

Norma transitoria Gli impegni di cui al quarto e quinto paragrafo dell'articolo decorreranno dal 1° gennaio

1990.

Art. 13 (Consultori)

Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale

femminile consentiranno a richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.

L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 14

(Assunzione - Documenti) L'assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere

specificato: 1) la data di assunzione; 2) il gruppo e livello cui il lavoratore viene assegnato; 3) il trattamento economico; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali: 1) libretto di lavoro; 2) codice fiscale; 3) stato di famiglia (per il capo famiglia); 4) carta di identità o documento equipollente; 5) eventuale titolo di studio.

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Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul libretto di lavoro semprechè il lavoratore ne sia in possesso.

Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano i limiti di età previsti dalla legge e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonchè dei requisiti sanciti nella Parte quinta del presente contratto. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall'apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.

Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione dell'azienda eventuali cambiamenti di domicilio.

Alla cessazione del rapporto di lavoro gli eventuali documenti in possesso dell'azienda dovranno essere restituiti al lavoratore e, nel libretto di lavoro, dovranno essere riportate le indicazioni relative alla durata del rapporto, alla categoria o gruppo di appartenenza e alle mansioni disimpegnate.

Art. 15

(Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo - Art. 25, L. n. 223/1991) Tra le parti si conviene che le qualifiche delle quali non si deve tener conto ai fini del

calcolo della percentuale di cui all'art. 21, 1° comma della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano quelle ricomprese nei seguenti livelli di inquadramento:

- quadri; - qualifica impiegatizia: livello superiore al 7° livello; - qualifica operaia: livelli superiori al 7° livello per la generalità dei lavoratori, livelli superiori

all'8° livello per gli operai addetti all'area di legatoria.

Art. 16 (Visita medica)

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del

sanitario dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.

Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.

Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 17

(Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli) L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge

e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 18 (Contratto di formazione e lavoro)

Si rinvia agli accordi interconfederali CONFAPI/CGIL-CISL-UIL.

Art. 19

(Contratto a tempo determinato)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, legge 28 febbraio 1987, n. 56, vengono

individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e all'art. 8 bis legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine:

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- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;

- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione delle norme del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.

Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:

- 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 5 unità;

- 10% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti; - 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti. Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore. La durata massima del contratto a termine è di mesi 4, rinnovabile una sola volta per non

più dello stesso periodo. I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza

all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, legge n. 56/1987. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Art. 19 (Contratto a tempo determinato) In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, legge 28 febbraio 1987, n. 56, vengono individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e all'art. 8 bis, legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine: - incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; - esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; - punte di più intesa attività amministrative, burocratico- commerciali, tecniche connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione; - inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità; - sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro. In tale caso si procederà ad un esame congiunto con le R.S.U.; - assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione. Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al: - 20% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 10 unità; - 15% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti; - 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti. Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore. La durata massima del contratto a termine è di mesi 6, rinnovabile una sola volta per non più dello stesso periodo. I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, legge n. 56/1987. ---------- N.d.R.: L'accordo 16 marzo 1998 prevede quanto segue: L'art. 24 - Contratto a tempo determinato e lavoro interinale (Omissis) - sostituire il 2° comma con il seguente testo: - Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non può essere superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 10 unità. Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore. Le Parti, nelle zone a declino industriale ed in quelle in cui il rapporto tra lavoratori disoccupati ed occupati risulta superiore alla media nazionale, potranno valutare l'opportunità di ampliare tale aliquota e numero di lavoratori assumibili a tempo determinato. (Omissis) Lavoro interinale In attuazione di quanto definito nell'art. 1, 2° comma, art. 1, 4° comma, lettera a) e art. 1, 8° comma della L. n. 196/1997, si conviene che possano essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti fattispecie aggiuntive rispetto a quelle definite dalla legge: - incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;

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- esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale (a titolo meramente esemplificativo operazioni di direct MKTG, elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere, assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro); - sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le Parti aziendali; - sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate ovvero sostituzione di lavoratori assenti. Non potranno essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per attività riconducibili al 10° livello dell'inquadramento professionale e dei profili dei livelli 9° e 8° per i quali non sia previsto un iter professionale in livelli superiori. I contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore, per un tempo non superiore alla durata del primo contratto e per le fattispecie previste dal presente articolo. I prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente in forza ad un'impresa non potranno superare la percentuale del 17% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'impresa utilizzatrice. Nota a verbale Le Parti si danno reciprocamente atto che le percentuali definite per le tipologie di lavoro a termine e di lavoro interinale precedentemente definite non potranno dare luogo al superamento della percentuale complessiva del 27%, fermo restando le percentuali massime per ogni singolo istituto ed il numero dei lavoratori assumibili con contratto a termine. c) Procedure informative La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le R.S.U. dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei contratti di lavoro temporaneo utilizzati nell'arco del periodo considerato. La Direzione aziendale periodicamente informerà le R.S.U. dei contratti a termine stipulati. Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, 4° comma della L. n. 196/1997.

Art. 20

(Contratto a tempo parziale) In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5, comma 3° - 4°, legge n. 863/1984 il rapporto di

lavoro a tempo parziale è regolato come segue: - l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso

dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa;

- il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno a tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno;

- il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno, nonchè gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo parziale;

- in applicazione della deroga all'art. 5, legge n. 863/1984 disposta dal successivo comma 3° le aziende potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle prestazioni che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno.

Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del lavoro.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma 3 bis, art. 5, legge n. 863/1984 si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.

In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore grafico/editoriale, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario ridotto concordato in attuazione dell'art. 5, comma 3, lett. C) e 4, legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione, dalle normative in atto nel presente contratto relativamente al lavoro eccedente l'orario normale, in rapporto alla durata del part-time. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale prima dell'entrata in vigore del presente contratto sono fatte salve le condizioni esistenti in merito alle prestazioni aggiuntive.

Qualora le parti concordino sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, il lavoratore non è tenuto alla effettuazione di orario aggiuntivo salvo diversa intesa tra azienda e lavoratore;

- la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno;

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- il periodo di prova verrà proporzionalmente prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.

Interpretazione a verbale

1) Contratto a tempo parziale Con riferimento al prolungamento del periodo di prova di cui al 2° alinea del comma 6

dell'articolo 18 (contratto a tempo parziale), le parti concordano che, in ogni caso, il periodo di prova non potrà essere superiore al numero delle ore di effettivo lavoro previste per il periodo di prova dei lavoratori a tempo pieno.

Art. 21

(Orario di lavoro)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 l'orario di lavoro settimanale dei lavoratori è fissato in

38 ore e 30 minuti. In tale orario di lavoro medio sono assorbite tutte le riduzioni dell'orario di lavoro su base

annua previste dai precedenti c.c.n.l. e dal Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983, e, fino a concorrenza, gli orari inferiori esistenti a livello aziendale.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'orario di lavoro di 38 ore e 30 minuti settimanali possa essere raggiunto come media nell'arco dell'anno attraverso cicli plurisettimanali, in sede di prima applicazione di tale nuova normativa l'azienda, entro il 30 settembre 1993, comunicherà alle R.S.A. le modalità strutturali attraverso le quali verrà raggiunto l'orario di lavoro medio settimanale di cui al 1° comma del presente articolo. In particolare in tale comunicazione l'azienda specificherà le articolazioni dell'orario che dovranno essere realizzate per quanto attiene il numero delle giornate lavorative nell'ambito della settimana, le caratteristiche di omogeneità o meno nell'orario di lavoro nell'ambito delle singole giornate, le articolazioni di orari nell'ambito delle settimane lavorative il tutto per l'intera azienda, per reparti o uffici, e/o specifiche mansioni.

Entro i 7 giorni successivi a tale comunicazione le parti dovranno raggiungere una intesa sulla definizione delle modalità di gestione dell'orario; in mancanza di tale intesa si procederà, nei successivi 7 giorni ad una ulteriore analisi delle problematiche, essendo entrambe le parti assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali.

In assenza di intese entro i successivi 30 giorni si procederà a convocare le parti con la presenza degli organismi nazionali.

L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.

Fermo restando quanto definito ai precedenti commi, al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità produttive aziendali, con un migliore utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato derivanti da fattori non stabili e/o permanenti, l'Azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazione o gruppi di lavoratori, alla flessibilità dell'orario normale di lavoro, così come definito attraverso la procedura di cui ai commi 3 e seguenti del presente articolo, attraverso cicli plurisettimanali.

In tale caso, previa comunicazione motivata alle R.S.A., la Direzione aziendale attiverà, per l'intera azienda, per reparti, per tipi di lavorazioni e/o gruppi di lavoratori, regimi di orario che prevedano settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario definito con le procedure citate nei limiti dell'orario di legge e settimane con prestazioni inferiori.

I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali di orario tali da lasciare invariato il normale orario di lavoro medio settimanale.

Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione; per altro, per le ore prestate oltre l'orario contrattuale aziendale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 9,62% sulla retribuzione oraria, del 20% per le ore prestate oltre l'orario contrattuale aziendale in orari o turni notturni e del 19,25% per le ore prestate in giornate nelle quali non è prevista l'attività lavorativa.

Le prestazioni lavorative inferiori all'orario di lavoro contrattuale aziendale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.

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Qualora il programma dei recuperi definito dalla Direzione non possa essere rispettato a seguito di modificazioni delle condizioni che lo avevano generato, le parti potranno definire ulteriori tempistiche per il recupero.

Qualora le esigenze produttive non consentano nell'ulteriore periodo di riattivare il riequilibrio, le ore prestate oltre l'orario contrattuale aziendalmente definito, previa intesa con le R.S.A., potranno anche essere retribuite con una maggiorazione di 9,62 punti superiore alla maggiorazione di straordinario applicabile conguagliando quanto già erogato a titolo di flessibilità dell'orario.

L'orario normale di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1° e 2° turno: con decorrenza dal 1° gennaio 1994, 38 ore e 30 minuti settimanali; - 3° turno: 36 ore per quanto attiene la prestazione specificamente prestata in tale turno. In ogni caso ai turnisti di cui sopra sarà corrisposta una maggiorazione del 6% per il 1° e 2°

turno e del 24% per il 3° turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza di cui all'art. 22, Parte prima, Norme generali) con esclusione del 1° turno con interruzione meridiana.

Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite fino a concorrenza dai trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale.

Qualora l'articolazione dei tre turni giornalieri sia tale da consentire l'utilizzo degli impianti 24 ore per l'intero orario settimanale, ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la parte VI del presente contratto, vengono riconosciute n. 26 ore e 40 minuti di riduzione dell'orario di lavoro su base annua.

Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all'anno, la suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.

Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle 7 e terminare dopo le 24.

Qualora il secondo turno termini dopo le 23 e non oltre le 24 sarà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione limitatamente all'ora compresa tra le 23 e le 24.

A livello aziendale le parti potranno anticipare l'inizio del 1° turno alle ore 6, fermo restando che in tale caso la maggiorazione di cui al precedente comma verrà corrisposta per l'ora compresa tra le 22 e le 23.

Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.

In caso di effettuazione di più turni di lavoro avvicendati il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana.

L'attuazione dei regimi d'orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.

L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.

La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti, fissato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 677 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell'art. 20, comma 2°, della legge stessa, a mezz'ora.

Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale, le prestazioni effettuate oltre detto orario e fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale maggiorate del 20%. Sempre ai lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia che dovranno effettuare prestazioni in turni di lavoro avvicendati sarà corrisposta la maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 21, Parte prima, Norme generali, mentre per quelli del Gruppo B non compresi in turni avvicendati che dovessero prestare servizio normalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 25% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 21, Parte prima, Norme generali del presente contratto.

Ai sensi del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, modificato con D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760, i fattorini che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continua non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue.

Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, anche a sostegno dell'occupazione, tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale aziendale verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti dei periodicisti, nonchè i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge.

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Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

Norma transitoria Fino al 31 dicembre 1993, l'orario di lavoro rimane disciplinato secondo le normative di cui

all'art. 20, Parte prima, Norme generali del c.c.n.l. 20 luglio 1989 riportate nell'allegato. Per quanto attiene le percentuali di pagamento delle prestazioni in regime di flessibilità, le

stesse fino al 31 dicembre 1993, sono le seguenti: - 10% per le prestazioni in orari o turni diurni; - 20% per le prestazioni in giornate per le quali non è prevista l'attività lavorativa; - 10% nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero delle prestazioni effettuate.

Dichiarazione a verbale

Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle

norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata dalle Organizzazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.

Norma transitoria Nelle aziende che abbiano già in atto orari di lavoro articolati su tre turni, che coprono l'arco

delle 24 ore, le norme eventualmente concordate aziendalmente per disciplinare la materia dovranno essere raccordate con la nuova disciplina contrattuale al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Art. 21 (Orario di lavoro) Aggiungere dopo 8° comma: "Inoltre l'azienda potrà disporre, nel limite di n. 50 ore, l'utilizzo di prestazioni lavorative in regime di flessibilità positiva attraverso comunicazione alla R.S.U. e ai lavoratori direttamente interessati, con preavviso non inferiore a n. 36 ore per esigenze derivate da eventi non programmabili.". Eliminare 13° comma.

Art. 22

(Nomenclatura) Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione

"lavoratore" si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai, mentre la dizione "cartotecnico" è riferita ai lavoratori dipendenti di aziende dei comparti ex cartotecnici di cui all'art. 1.

Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadro, di impiegato e di operaio.

Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue: - Stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all'impiegato ed all'operaio in

base ai valori base contrattuali, di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportata nella Parte settima, ed all'indennità di contingenza;

- Retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall'impiegato e dall'operaio per la sua prestazione lavorativa.

Art. 23

(Conteggi perequativi per le aziende grafiche) Le maggiorazioni per lavori a turno e quelle previste dalle norme tecniche delle singole

specializzazioni del presente contratto, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli:

- per le ferie, in base a quanto avrebbe percepito il lavoratore se avesse prestato servizio; - per la tredicesima mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media maturata nell'anno ai

titoli di cui sopra.

Art. 24

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(Assenze) Tutte le assenze debbono essere giustificate. Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e comunque

non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

Per la comunicazione e la giustificazione dell'assenza per malattia ed infortunio si fa riferimento alle norme di cui agli artt. 10, Parte seconda, operai e 15, Parte terza, impiegati.

Art. 25

(Permessi) Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità

familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per

giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda. In particolare considerazione saranno tenute inoltre le richieste di permessi per consentire

agli eletti di partecipare alle riunioni degli Organismi scolastici di cui alla legge n. 416/1974. Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le

ore perdute potranno essere recuperate. Ai giovani apprendisti di ambo i sessi che documenteranno di frequentare con profitto

scuole professionali serali, riconosciute o registrate dall'E.N.I.P.G., saranno concessi permessi per frequentarle, senza operare nessuna trattenuta sulla retribuzione.

Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario all'anno. Tali permessi si aggiungeranno ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall'art. 10 della legge n. 300 del 1970.

Inoltre ai lavoratori predetti potranno essere concessi per le stesse esigenze permessi non retribuiti fino ad un massimo di una settimana di calendario all'anno.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio del diritto di cui ai commi precedenti.

La Rappresentanza sindacale aziendale potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti aziendali esistenti per lo stesso titolo.

Art. 26

(Portatori di handicap) Ai sensi della legge n. 482/1968 le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità

tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 27

(Aspettativa) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà un periodo di aspettativa

non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta: a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie

riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni;

b) per la documentata necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza.

Art. 28

(Diritto allo studio)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

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I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo precedente, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.

Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno.

All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.

I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze sindacali aziendali.

I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento della metà del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 4° comma, la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza, la Commissione interna, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 4° comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc.

Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.

I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.

Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali.

Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4° comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

L'applicazione della percentuale di cui al 4° comma avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Art. 28 (Diritto allo studio) Aggiungere dopo ultimo comma: Le parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie grafiche e dei sistemi editoriali richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui al presente articolo, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.

Art. 29

(Mutamento di mansioni) Ai sensi dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore deve essere adibito

alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo professionale e livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di un mese se operaio e di tre mesi se impiegato nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Art. 30

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(Passaggio di qualifica) Nel caso di passaggio di qualifica l'anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza deve

valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del trattamento di malattia. Per quanto concerne invece gli scatti di anzianità, gli scatti già maturati nella qualifica di

provenienza vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi secondo la normativa ed entro i limiti contemplati dall'art. 9, Parte terza, impiegati.

Art. 31

(Servizio militare) In conformità al D.L. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli

obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

La norma di cui sopra si applica subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo trascorso in servizio è computato agli effetti dell'anzianità.

Art. 32

(Tutela della maternità) Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici

madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall'Ente assicuratore o per atti di previdenza ai quali l'azienda è tenuta per disposizione di legge.

Agli effetti della determinazione della retribuzione si terrà conto dell'importo totale della stessa, percepito dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di considerarle assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti.

Qualora durante il periodo di cui al secondo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni dell'art. 10, Parte seconda o dell'art. 15, Parte terza del presente contratto, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa.

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della gratifica natalizia e delle ferie.

Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

Norma transitoria Per le assenze obbligatorie in corso alla data di stipula del presente c.c.n.l., l'integrazione

da parte dell'azienda compete unicamente dalla data di decorrenza dello stesso.

Art. 33 (Trattamento di fine rapporto)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di

fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.

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La quota così ottenuta viene attribuita nelle proporzioni di seguito indicate:

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese

intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle norme della legge 29 maggio

1982, n. 297 (v. allegato). Per quanto riguarda i criteri di computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31

maggio 1982, si rinvia all'allegato. Per gli impiegati è in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal

trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è, invece, ammessa per il mutamento di previdenza previsto dall'art. 17, Parte terza - Impiegati -, nonchè dall'art. 3, Parte quarta - Quadri - del presente contratto.

Nota a verbale

Ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dal 1° gennaio 1990 la quota di cui al primo

comma viene attribuita nella misura di 30/30 anche agli operai.

Art. 34 (Indennità in caso di morte)

In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del

preavviso debbono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile come modificato dalla sentenza n. 8 del 1972 della Corte Costituzionale.

Art. 35

(Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi - L. n. 190/1985).

In applicazione dell'art. 5 della legge n. 190/1985, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare

contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa (con esclusione della colpa grave e del dolo) tutti i dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art. 36

(Appalti)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Nelle aziende con più di 200 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione

ordinaria degli impianti di produzione a meno che non riguardi attività così specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell'azienda.

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Tutte le lavorazioni previste dal presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente contratto collettivo di lavoro.

L'applicazione del c.c.n.l. può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla Organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad es. attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del c.c.n.l.

Le aziende comunicheranno periodicamente alle Rappresentanze sindacali aziendali i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonchè il genere e la quantità dei lavori. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Art. 36 (Appalti) 2° comma: sostituire il "vigente" c.c.n.l. con "il presente" c.c.n.l.

Art. 37

(Lavoro esterno e a domicilio) Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le parti hanno

concordato: a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali

saranno affidati lavori a domicilio, nonchè il tipo dei lavori stessi; b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle

norme del presente contratto; c) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18%

della retribuzione; d) il compenso in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine rapporto verrà

corrisposto nella misura del 6% della retribuzione; e) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque consentire al lavoratore di

normale capacità lavorativa, nell'ambito delle otto ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto per i lavoratori interni della stessa categoria.

E' vietata l'assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai propri dipendenti.

Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione, quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all'interno dell'azienda, semprechè non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente c.c.n.l. o commessi ai sensi dell'art. 2230 cod. civ.

Art. 38

(Regolamento interno di azienda) Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle

previste dal presente contratto.

Art. 39 (Diffusione di libri e riviste)

Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali potranno

promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente contratto.

Art. 40

(Licenziamenti) Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono il D.P.R. 14 luglio 1960,

n. 1019, la legge 15 luglio 1966, n. 604 e la legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 41

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(Controversie) Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del

presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, e la Rappresentanza sindacale aziendale, dovranno essere deferite alle competenti API territoriali e rispettive Organizzazioni dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.

Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle API territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Unione nazionale di categoria Unigec/Confapi.

Art. 42

(Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore)

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed

inscindibili fra loro. Ferma l'inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso

sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.

Art. 43 (Norme complementari)

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli

accordi interconfederali.

Art. 44 (Corresponsione della retribuzione)

Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, la retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta

in misura mensile, con le modalità di erogazione in atto nelle singole aziende. In caso di assunzione o di risoluzione del rapporto in corso di mese al lavoratore verranno

corrisposte tante quote orarie quante sono le ore lavorate o comunque retribuite. Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 1994, in relazione alla modifica dell'orario di lavoro

a 38,5 settimanali, per tutti i casi nei quali sia necessario convertire i valori mensili in valori orari, tale conversione avverrà tramite l'utilizzo del coefficiente 166,5.

Le parti si danno atto che, a seguito della modifica del coefficiente di rapporto tra retribuzione mensile e retribuzione oraria, al fine di consentire che da tale operazione non discendano oneri o benefici per ciascuna parte, si è proceduto alla modifica di tutte le maggiorazioni calcolate in percentuale.

Qualora a livello aziendale sussistano percentuali diverse da quelle definite nel presente contratto, verrà applicata la seguente metodologia:

1° Esempio - da applicare nei casi in cui sia previsto il pagamento, in aggiunta alla retribuzione mensile,

di quote maggiorate:

Omissis 2° Esempio - applicato nei casi in cui sia previsto il pagamento, in aggiunta alla retribuzione mensile,

esclusivamente di maggiorazioni da calcolare sui valori orari senza la corresponsione della quota oraria medesima già ricompresa nella retribuzione mensile (caso relativo alle percentuali applicate per la prestazione di lavoro in regime di flessibilità):

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Ove RM (retribuzione mensile) è fissata per semplicità in L. 1.730.000 e, in via

esemplificativa, si utilizza la percentuale del 10% per lavoro prestato in regime di flessibilità in orari diurni e in giornate previste come giornate lavorative.

Ove X è la nuova percentuale di maggiorazione per lavoro prestato in regime di flessibilità

in orari diurni e in giornate previste come giornate lavorative. Con la retribuzione del mese di febbraio di tutti gli anni bisestili le aziende corrisponderanno

a tutti i lavoratori in servizio in tale mese un importo aggiuntivo "una tantum" di valore pari a n. 8 ore della retribuzione globale di fatto.

Le parti si danno pienamente atto che la corresponsione dell'importo di cui al comma precedente, unitamente al mancato riproporzionamento delle maggiorazioni per prestazioni lavorative effettuate in turno, è finalizzato a consentire che la operazione di modifica del coefficiente orario di rapporto tra retribuzione mensile ed oraria conseguente alla fissazione di un orario di lavoro medio settimanale di 38 ore e 30' e la mensilizzazione della retribuzione avvenga complessivamente senza oneri nè vantaggi per ciascuna delle due parti.

Parte Seconda OPERAI

Art. 1

(Periodo di prova)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) L'assunzione in servizio dell'operaio può avvenire con un periodo di prova da notificarsi per

iscritto. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato prestato ed in base alla retribuzione stabilita per il gruppo e il livello nel quale l'operaio ha prestato la sua opera, semprechè non sia stata precedentemente concordata in misura superiore.

Il servizio prestato durante il periodo di prova, in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Il periodo di prova non potrà essere superiore a due settimane di prestazione effettiva salvo che per gli operai dei livelli professionali 3, 4, 5, 6 e 7 per i quali la prova potrà protrarsi sino a tre settimane di prestazione effettiva.

Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Art. 1 (Periodo di prova) Operai La durata massima del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:

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Impiegati La durata massima del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:

In caso di distribuzione dell'orario di lavoro sui sei giorni lavorativi le durate precedentemente espresse sono moltiplicate per il coefficiente 1,2. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative, fatta eccezione per il contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni per la Cassa di previdenza per gli impiegati. Detto contributo dovrà essere corrisposto, dopo superato il periodo di prova, con decorrenza dalla data di assunzione. Non sono ammesse protrazioni nè la rinnovazione del periodo di prova. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Art. 2

(Lavoro straordinario, notturno e festivo) Ai soli effetti contrattuali per le maggiorazioni previste a tale titolo è considerato lavoro

straordinario quello effettuato oltre l'orario normale contrattuale di cui all'art. 20, Parte prima, Norme generali, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario di lavoro.

Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'ottava ora.

Per il lavoro svolgentesi a turno, di cui all'art. 20, Parte prima, Norme generali, lo straordinario si computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno.

Il lavoro straordinario è ispirato al principìo della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione

preventiva alle Rappresentanze sindacali aziendali. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il princìpio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali.

Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli

impianti, l'azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall'art. 20, Parte prima, Norme generali.

Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.

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E' considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel 2° e 3° turno, di cui all'art. 20, Parte prima, Norme generali, salvo deroghe pattuite in azienda.

E' considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il 3° turno, nonchè per quelle particolari mansioni (guardiani, custodi e portieri), per le quali ai sensi di legge, è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Per questi ultimi (guardiani, custodi e portieri) è considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sarà maggiorata del 14,4%.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:

- lavoro straordinario feriale: 30%; - lavoro notturno: 54%; - lavoro festivo: 54%. Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale: - se diurno: 30%, con un minimo di 2 ore di retribuzione; - se notturno: 60%, con un minimo di 3 ore di retribuzione. Per il lavoro straordinario notturno e festivo effettuato da lavoratori addetti a turno notturno

verranno applicate le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria: - lavoro notturno: 60%; - lavoro festivo: 60%. Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la

minore. Ai soli effetti della determinazione del compenso per il lavoro straordinario, notturno e

festivo, la retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascun turno.

Art. 3

(Interruzione di lavoro - Recuperi) In caso di interruzione temporanea di lavoro per causa di forza maggiore verificatasi dopo

l'inizio del lavoro, all'operaio sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso.

Nel caso che l'interruzione si verifichi prima dell'inizio del lavoro, all'operaio competerà egualmente la retribuzione normale qualora non sia stato tempestivamente preavvisato dell'interruzione stessa e ciò con i medesimi limiti di cui al precedente comma.

In tutti i casi restano fermi per l'azienda sia il diritto di rimborso a termine di legge nei riguardi della Cassa integrazione guadagni e sia la facoltà di adibire gli operai ad altri lavori durante il periodo di interruzione.

E' in facoltà dell'azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.

I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un'ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15° giorno dalla ripresa del lavoro.

Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal presente articolo.

Art. 4

(Riposo settimanale e giorni festivi) Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe

consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri, ecc.). Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo

compensativo settimanale, le seguenti: a) festività nazionali: - 25 aprile; - 1° maggio; b) altre festività: - Capodanno; - Epifania; - Lunedì successivo alla Pasqua;

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- 15 agosto (Assunzione della B.V.M.); - 1° novembre (Ognissanti); - 8 dicembre (Immacolata Concezione); - 25 dicembre (S. Natale); - 26 dicembre (S. Stefano); - giorno del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive

ubicate nel Comune di Roma 29 giugno - SS. Pietro e Paolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni

territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita. In caso di coincidenza di una o più festività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo tra

di loro, o con la domenica, o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di un 1/26 dell'intera retribuzione stessa.

La retribuzione mensile non subirà riduzioni per le giornate di festività anche nel caso in cui il lavoratore, in coincidenza con il giorno festivo, risulti assente dal lavoro per aspettativa facoltativa post partum, congedo matrimoniale, permessi e assenze per giustificati motivi e nei casi in cui il lavoratore risulti sospeso dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui al punto b), i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre due settimane.

In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. 5 marzo 1977, n. 54, così come modificate dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, vengono riconosciute n. 24 ore di riposo retribuito.

Le parti si danno atto che n. 2 ore e 40' di riposo retribuito sostitutive delle festività abolite dalle citate normative sono state utilizzate per il raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale di n. 38 ore e 30'.

Per quanto riguarda le due festività la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Norma transitoria Fino al 31 dicembre 1993 il numero di ore di riposo retribuito a fronte delle festività

infrasettimanali abolite dalla legge 4 marzo 1977, n. 54, così come modificate dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, è pari a 26 ore e 40'.

Art. 5

(Ferie) Le parti firmatarie del presente contratto, ravvisando l'interesse comune ad una più

razionale distribuzione del periodo feriale nel paese che consenta il superamento delle strozzature di inattività dei settori industriali che permetta una più consona finalizzazione al riposo si dichiarano disponibili e auspicano discipline che consentano lo scaglionamento territoriale o aziendale di tale distribuzione.

Gli operai e gli apprendisti di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, per ciascun anno di servizio prestato hanno diritto a n. 4, 5, settimane di ferie, ciascuna delle quali rapportata all'orario di lavoro settimanale di 38 ore e 30'.

Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 20 giorni.

In relazione a quanto disposto nei precedenti commi, all'operaio e all'apprendista assenti per ferie, fermo restando la corresponsione della normale retribuzione mensile, verranno detratte dal monte ore di ferie un numero di ore pari a quelle lavorabili nelle giornate di godimento.

Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.

Nel caso di risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo agli operai e agli apprendisti spetterà il compenso per le ferie maturate. Qualora la risoluzione avvenga nel corso dell'anno il compenso sarà proporzionato ai mesi interi di anzianità.

Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.

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L'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente, di norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo.

Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo

trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.

Art. 6 (Trasferte)

All'operaio in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di

viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto, nonchè il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio, a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi l'operaio ad incontrare tali spese.

Art. 7

(Congedo matrimoniale) In caso di matrimonio l'operaio ha diritto ad un periodo di congedo della durata di 15 giorni

consecutivi con il compenso di 13 giornate di retribuzione, di cui 7 giorni quale anticipo per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui all'accordo interconfederale vigente in materia.

Art. 8

(Gratifica natalizia) La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella

misura di 192 ore e 30' di retribuzione e dal relativo importo non dovrà essere effettuata alcuna detrazione di quanto corrisposto dall'INPS o dall'INAIL per i casi di malattia o d'infortunio sul lavoro.

Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.

I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonchè i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Art. 9

(Aumenti periodici di anzianità) Agli operai per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente

da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.

L'importo degli aumenti - rapporto a mese - è il seguente:

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Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei

cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo. Gli aumenti periodici decorrono dal primo del mese immediatamente successivo a quello in

cui si compie il biennio di anzianità. Tuttavia qualora vi sia automatismo di carriera l'anzianità utile ai fini della maturazione degli

aumenti periodici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'operaio avrà completato il previsto iter professionale della propria specializzazione.

Poichè l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.

Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale di carriera.

Art. 10

(Malattia ed infortunio) Le assenze e le prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al

datore di lavoro con la massima tempestività e giustificate con il recapito o con l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro due giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.

Al fine di regolarizzare la situazione relativa ai controlli sullo stato di infermità, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tenuto conto delle fasce orarie di controllo, si è concordato quanto segue:

1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 disponibile per le visite di controllo;

2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;

3) il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l'intero periodo di malattia;

4) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.

Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.

A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro L'operaio, non in prova, che è assente dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro ha

diritto al seguente trattamento: - conservazione del posto di lavoro senza interruzione di anzianità per tutta la durata della

malattia fino ad un massimo di 15 mesi. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a

1095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.

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Superati i limiti di conservazione del posto di lavoro, i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità, debitamente documentate, potranno richiedere un periodo di aspettativa durante il quale non decorrerà retribuzione nè si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.

Tale aspettativa sarà inoltre considerata periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal presente articolo.

B) Trattamento economico Entro i limiti di conservazione del posto di cui al precedente punto A) ai lavoratori in

malattia verrà riconosciuto il seguente trattamento economico: - integrazione del trattamento economico a carico INPS fino al raggiungimento del 100%

della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) fino ad un massimo di 180 gg.

Superato tale periodo, il lavoratore avrà diritto per ulteriori 120 gg. ad un'integrazione del trattamento economico a carico INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario). Qualora peraltro fosse superato il limite temporale previsto per le prestazioni economiche a carico dell'INPS il lavoratore avrà diritto, per tali ulteriori 120 gg. o per quella parte in cui si verificasse la condizione precedentemente citata, ad un trattamento economico a carico dell'azienda pari al 50% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario).

Sia nel caso di assenza per malattia che di infortunio o malattia professionale saranno assorbite fino a concorrenza le eventuali integrazioni aziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.

Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre il termine suddetto è in facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.

Analogamente, nel caso in cui, per il perdurare della malattia o dell'infortunio oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, escluso il preavviso.

Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano inoltre le disposizioni di legge.

Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia stessa ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto è dovuto, per i giorni stessi, dall'INPS.

L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a livello inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale livello inferiore.

In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.

Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a livello inferiore.

Norma transitoria Ai fini dell'applicazione della presente normativa verranno computate le malattie verificatesi

a partire dal 1° marzo 1993.

Art. 11 (Corresponsione della retribuzione e delle indennità)

La retribuzione sarà corrisposta settimanalmente o per altro periodo.

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La corresponsione della retribuzione e delle indennità spettanti all'operaio per cessazione del rapporto di lavoro sarà accompagnata da una busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.

Art. 12

(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 14 o le sue dimissioni

dovranno aver luogo con un preavviso di due settimane per gli operai con anzianità fino a 10 anni e di tre settimane per gli operai con anzianità superiore ai 10 anni.

Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l'ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva.

In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.

L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.

L'operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.

La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Periodo di preavviso Per il lavoratore che avesse partecipato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratico con la partecipazione di docenti esterni, comprendendo tra questi anche i tecnici delle case produttrici degli impianti acquisiti dall'impresa datrice di lavoro, il periodo di preavviso individuale è incrementato di n. 2 mesi di effettivo lavoro.

Art. 13

(Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda) Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di

azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il periodo di preavviso previsto dall'art. precedente sarà portato a quattro settimane.

Nel trapasso o nella trasformazione di azienda l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto quanto gli spetta.

Per dar luogo al licenziamento collettivo, il trapasso o trasformazione di azienda deve risultare da atto pubblico.

Art. 14

(Disciplina del lavoro) Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti: - rimprovero verbale o rimprovero scritto; - multa sino a tre ore di lavoro normale; - sospensione dal lavoro fino a tre giorni; - licenziamento senza preavviso. L'importo delle multe sarà devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei

lavoratori d'accordo fra la Direzione e la Commissione interna. Nelle sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o

scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando l'operaio:

a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 10, salvo il caso di impedimento giustificato;

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b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza; d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione;

ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;

e) sia trovato addormentato; f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande

alcoliche nello stabilimento; g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l'operaio verrà

allontanato; h) alterchi anche con vie di fatto purchè non assumano carattere di rissa; i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza

autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorchè si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;

l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene;

m) trasgredisca alle disposizioni mediche nonchè all'obbligo del reperimento domiciliare nelle fasce indicate nell'art. 10, 2° comma della presente Parte seconda.

Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di: 1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della

Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto a), salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;

2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;

3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;

4) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

5) prestare la propria opera presso aziende che svolgono attività similari a quella presso la quale è occupato;

6) insubordinazione grave verso i superiori; 7) furto; 8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del

materiale in lavorazione; 9) rissa nell'azienda; 10) reati di cui al punto 4) commessi nell'ambito aziendale; 11) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di

fabbricazione o riproduzione degli stessi. Fermo restando l'espletamento della procedura di cui alla L. n. 300/1970, il rapporto di

lavoro, nei casi che potrebbero comportare il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato.

Il rapporto di lavoro non potrà pertanto essere risolto per motivi disciplinari fino ad esaurimento della procedura di cui alla citata legge.

Parte Terza IMPIEGATI

Art. 1

(Periodo di prova)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) L'assunzione dell'impiegato può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per iscritto,

non superiore a sei mesi di prestazione effettiva per gli impiegati dei livelli 1 e 2 e non superiore a tre mesi di prestazione effettiva per gli impiegati degli altri livelli.

Non sono ammesse protrazioni nè la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente

contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

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Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo da ciascuna delle due parti senza preavviso.

In caso di risoluzione del rapporto dell'impiegato spetta la normale retribuzione per il periodo di servizio prestato; inoltre, se la prova ha avuto una durata superiore a 15 giorni sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la misura e i criteri previsti dall'art. 32, Parte prima, Norme generali; se la prova ha avuto una durata superiore al mese, saranno corrisposti anche i ratei di ferie maturati secondo la misura e i criteri previsti dall'art. 5.

Alla scadenza del periodo di prova, l'impiegato s'intenderà confermato in servizio ove l'azienda non abbia proceduto alla disdetta.

I versamenti previdenziali si effettuano anche durante il periodo di prova, fatta eccezione per il contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni per la Cassa di previdenza per gli impiegati. Detto contributo dovrà essere corrisposto, dopo superato il periodo di prova, con decorrenza dalla data di assunzione. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Art. 1 (Periodo di prova) Operai La durata massima del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:

Impiegati La durata massima del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:

In caso di distribuzione dell'orario di lavoro sui sei giorni lavorativi le durate precedentemente espresse sono moltiplicate per il coefficiente 1,2. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative, fatta eccezione per il contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni per la Cassa di previdenza per gli impiegati. Detto contributo dovrà essere corrisposto, dopo superato il periodo di prova, con decorrenza dalla data di assunzione. Non sono ammesse protrazioni nè la rinnovazione del periodo di prova. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Art. 2

(Lavoro straordinario, notturno e festivo) Ai soli effetti contrattuali per le maggiorazioni previste a tale titolo è considerato lavoro

straordinario quello effettuato oltre l'orario normale contrattuale di cui all'art. 20, Parte prima, Norme generali, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario di lavoro.

Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.

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Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali aziendali.

Tuttavia, nei casi di improrogabile necessità non prevedibili nè programmabili non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali.

Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli

impianti, l'azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall'articolo 20, Parte prima, Norme generali.

E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali valgono le norme stabilite dall'art. 20, Parte prima, Norme generali.

E' lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell'art. 5. Per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti

maggiorazioni sulla retribuzione: - lavoro straordinario feriale: 30%; - lavoro festivo: 54%; - lavoro notturno: 54%. Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale: - se diurno: 30% con un minimo di due ore di retribuzione; - se notturno: 60% con un minimo di tre ore di retribuzione. Per il lavoro straordinario notturno e festivo effettuato da lavoratori addetti a turno notturno

verranno applicate le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria: - lavoro notturno: 60%; - lavoro festivo: 60%. Norma transitoria Fino al 31 dicembre 1993, rimane il coefficiente 170.

Art. 3

(Quota oraria) Per il computo della retribuzione normale oraria si dividerà la retribuzione mensile per

166,5% e per l'orario collegato al turno notturno per 156 (centocinquantasei). Norma transitoria Fino al 31 dicembre 1993, rimane il coefficiente 173. In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di cui all'art. 20, Parte

prima, Norme generali, disposte dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.

Art. 4

(Riposo settimanale e giorni festivi) Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe

consentite dalla legge. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo

compensativo settimanale, le seguenti: a) festività nazionali: - 25 aprile; - 1° maggio; b) altre festività: - Capodanno; - Epifania; - Lunedì successivo alla Pasqua; - 15 agosto (Assunzione della B.V.M.); - 1° novembre (Ognissanti); - 8 dicembre (Immacolata Concezione); - 25 dicembre (S. Natale); - 26 dicembre (S. Stefano);

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- la ricorrenza del Santo Patrono delle località ove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma 29 giugno - S.S. Pietro e Paolo). Tale festività sarà localmente spostata ad un altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.

In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende che il pagamento della festività stessa è compreso nella retribuzione mensile percepita dall'impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all'impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.

Nel caso in cui le festività sopra elencate cadono di domenica, sarà dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione stessa.

In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, vengono riconosciute n. 24 ore di riposo retribuito.

Le parti si danno atto che n. 2 ore e 40' di riposo retribuito sostitutive delle festività abolite dalle citate normative sono state utilizzate per il raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale di n. 38 ore e 30'.

Per quanto riguarda le due festività la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Norma transitoria Fino al 31 dicembre 1993 il numero di ore di riposo retribuito a fronte delle festività

infrasettimanali abolite dalla legge 4 marzo 1977, n. 54, così come modificate dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, è pari a 26 ore e 40'.

Art. 5

(Ferie) Le parti firmatarie del presente contratto, ravvisando l'interesse comune ad una più

razionale distribuzione del periodo feriale nel paese che consenta il superamento delle strozzature di inattività dei settori industriali che permetta una più consona finalizzazione al riposo si dichiarano disponibili e auspicano discipline che consentano lo scaglionamento territoriale o aziendale di tale distribuzione.

Gli impiegati per ciascun anno di servizio prestato hanno diritto a n. 4, 5 settimane di ferie, ciascuna delle quali rapportata all'orario di lavoro settimanale di 38 ore e 30'.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente agli impiegati assenti per ferie, fermo restando la corresponsione della normale retribuzione mensile, verranno detratte dal monte ore di ferie un numero di ore pari a quelle lavorabili nelle giornate di godimento.

Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi nè nella giornata di sabato per le aziende che abbiano attuato la concentrazione dell'orario di lavoro nei primi cinque giorni della settimana.

Nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.

Comunque agli impiegati non in prova, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.

Nel caso di risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo agli impiegati non in prova spetterà il compenso per le ferie maturate. Qualora la risoluzione avvenga nel corso dell'anno il compenso sarà proporzionato ai mesi interi di anzianità.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 6 (Congedo matrimoniale)

Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione,

per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.

Art. 7

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(Tredicesima mensilità) L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari a 30/26 della retribuzione mensile

percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Art. 8

(Aumenti periodici di anzianità) Agli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda

indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziato per ciascun livello retributivo.

L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:

Gli aumenti periodici decorrono dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui

si compie il biennio di anzianità. L'anzianità utile per la maturazione degli aumenti decorre dal compimento del 20° anno di

età. Poichè l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di

passaggio di livello si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.

Norme applicative per gli impiegati in servizio al 1° maggio 1979

1) Impiegati grafici, editoriali e cartotecnici Gli impiegati grafici, editoriali e cartotecnici hanno diritto alla maturazione di un importo

massimo complessivo corrispondente a 12 scatti. 2) Passaggi di livello a) Impiegati grafici ed editoriali Nei casi di passaggio di livello si farà luogo, sino a concorrenza dei nuovi valori base

contrattuali, all'assorbimento degli eventuali scatti di anzianità già maturati e l'eventuale eccedenza verrà mantenuta in cifra con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.

b) Impiegati cartotecnici Nei casi di passaggio di livello verrà mantenuta la cifra già maturata a titolo di scatti con

diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal presente articolo nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.

Per gli aumenti periodici maturati anteriormente al 1° maggio 1979 viene richiamata la precedente normativa di settore.

3) Passaggi da operaio a impiegato

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In caso di passaggio da operaio a impiegato verranno rivalutati gli scatti maturati come operaio - secondo la disciplina prevista dal presente articolo - al valore valevole per il livello di acquisizione, con diritto alla maturazione di ulteriori scatti nei limiti di un importo massimo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 5 scatti.

Art. 9

(Retribuzione) La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione dei suoi elementi

costitutivi liquidabili mensilmente. Nel caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno

diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e del mancato preavviso.

In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 10

(Indennità di cassa) All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà

corrisposta una maggiorazione nella misura del 7% dello stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 20, Parte prima, Norme generali, della sua categoria di assegnazione.

Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.

Art. 11 (Trasferte)

Agli impiegati in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto

(per viaggi in ferrovia non inferiori alla prima classe); b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata

del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Art. 12

(Trasferimenti) I lavoratori di età superiore ai 50 anni, se uomini, e 45, se donne, potranno essere trasferiti

in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare a richiesta del lavoratore in sede sindacale. In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate

ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.

In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 30 giorni.

I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.

L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

L'impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso, salvo che per gli impiegati dei Gruppi A e B per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.

All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.

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E' dovuta inoltre la diaria "una tantum" nella misura di 1/3 della retribuzione mensile all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione mensile, oltre ad 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'impiegato con famiglia.

Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese.

All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.

Art. 13 (Alloggio)

Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano

possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 km, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.

Art. 14

(Malattia e infortunio) Le assenze e le prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al

datore di lavoro con la massima tempestività e giustificate con il recapito o con l'invio a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento all'azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro due giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.

Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:

1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5 della legge n. 638/1983, disponibile per le visite di controllo;

2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;

3) il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l'intero periodo di malattia;

4) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.

Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.

A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da

eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:

- conservazione del posto senza interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 15 mesi.

L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.

Superati i limiti di conservazione del posto di lavoro, i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità, debitamente documentate, potranno richiedere un periodo di aspettativa durante il quale non decorrerà retribuzione nè si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.

B) Trattamento economico

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Entro i limiti di conservazione del posto di cui al precedente punto A) verrà riconosciuto il seguente trattamento:

- corresponsione dell'intera retribuzione per mesi 6 e del 50% della retribuzione per i successivi 4 mesi.

Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.

Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all'art. 32 della Parte prima, Norme generali.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a temine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.

Norma transitoria Ai fini dell'applicazione della presente normativa verranno computate le malattie verificatesi

a partire dal 1° marzo 1993.

Art. 15 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Il licenziamento dell'impiegato non in prova e non ai sensi dell'art. 19 o le sue dimissioni,

dovranno aver luogo con un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:

1) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1-2; 2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 3-4; 3) mesi 1 per gli impiegati dei livelli 6-7-9.

b) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10: 1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1-2; 2) mesi 2 per gli impiegati dei livelli 3-4; 3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 6-7-9.

c) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1-2; 2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 3-4; 3) mesi 2 per gli impiegati dei livelli 6-7-9.

I termini di disdetta decorrono dal 1° o dal 15° di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve

corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

La retribuzione corrisposta in caso di preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.

Per il trattamento di fine rapporto nel caso di preavviso non lavorato, si terrà conto dell'eventuale variazione dell'indennità di contingenza che dovesse intervenire durante l'intero periodo di preavviso.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Periodo di preavviso Per il lavoratore che avesse partecipato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratico con la partecipazione di docenti esterni, comprendendo tra questi anche i tecnici delle

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case produttrici degli impianti acquisiti dall'impresa datrice di lavoro, il periodo di preavviso individuale è incrementato di n. 2 mesi di effettivo lavoro.

Art. 16

(Previdenza) A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di

previdenza istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17

(Cessione o trasformazione di azienda) La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per sè il

contratto d'impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione del trattamento di fine rapporto e di iniziare "ex novo" un altro rapporto di lavoro.

Art. 18

(Disciplina del lavoro) L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla

dignità della sua funzione e particolarmente: a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione; b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli

dall'azienda; c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non

divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni o campionature;

d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;

e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;

f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati; g) comunicare l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura dell'art. 15,

salvo il caso di impedimento giustificato; h) osservare le disposizioni mediche nonchè l'obbligo del reperimento domiciliare nelle

fasce indicate nell'art. 15, 2° comma. Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non

superiore a 5 giorni; e) licenziamento senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in

considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).

Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.

Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato. Fermo restando l'espletamento della procedura di cui alla L. n. 300/1970, il rapporto di

lavoro, nei casi che potrebbero comportare il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato.

Il rapporto di lavoro non potrà pertanto essere risolto per motivi disciplinari fino a quando non si sia esaurita la procedura di cui alla citata legge.

Parte Quarta

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QUADRI

Art. 1 (Trattamento normativo)

Al "quadro" si applica il trattamento normativo contrattuale previsto per gli impiegati del

primo livello.

Art. 2 (Coperture assicurative)

In aggiunta a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della Parte prima - Norme generali -

l'azienda erogherà a favore del "quadro", in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari a 50 milioni.

A tal fine l'azienda provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell'onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al comma precedente.

L'azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del quadro, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:

a) una somma pari a quattro annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;

b) una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;

c) una somma a favore degli aventi diritto, pari a tre annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi.

Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente articolo.

Art. 3

(Responsabilità civile legata alla prestazione) L'azienda è tenuta altresì ad assicurare il "quadro" contro il rischio di responsabilità civile

verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali. E' escluso da tale copertura assicurativa il rischio da responsabilità civile verso terzi

conseguente a colpa grave o dolo.

Art. 4 (Indennità di funzione)

Ai lavoratori aventi la qualifica di quadro, in forza dal 16 marzo 1993 viene riconosciuta, a

decorrere dal 1° settembre 1993, un importo di lire 100.000 mensili, a titolo di indennità di funzione.

Parte Quinta

CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE UNICA

Art. 1 (Classificazione professionale unica)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

I lavoratori addetti al settore grafico ed affine ed al settore editoriale sono inquadrati in una

classificazione unica articolata in undici livelli retributivi. L'inquadramento dei lavoratori (operai, impiegati e quadri), che secondo il sistema di

classificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in sede aziendale, è teso a

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garantire ai lavoratori il conseguimento della professionalità ed una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, della organizzazione del lavoro e della produttività.

L'applicazione della classificazione prevede due momenti: un momento "statico" e uno "dinamico".

Il momento "statico" è quello che classifica i lavoratori in base alla massima professionalità e intercambiabilità delle mansioni conseguibili nell'ambito delle lavorazioni relative alla specializzazione.

Il momento "dinamico" rappresenta uno strumento di inquadramento dei lavoratori (operai e impiegati) in rapporto a capacità professionali arricchite rispetto alla specializzazione, idoneo ad assicurare sia maggior efficienza e mobilità del lavoro, sia ulteriori possibilità di valorizzazione dei lavoratori nel rispetto delle condizioni oggettive aziendali salvaguardando le esigenze tecnico-organizzative e produttive e laddove si realizzi lo sviluppo di strutture tecnologiche innovative.

Pertanto il processo di crescita professionale dei lavoratori sarà conseguente allo sviluppo di nuove forme di O.d.L. che nel concreto adotteranno princìpi, modi e tempi del cambiamento alla specificità ed alla opportunità dei diversi contesti aziendali che saranno valutate con modalità da definire a livello aziendale tra direzione e R.S.A. eventualmente assistite dalle OO.SS territoriali, con riferimento tanto alle prestazioni qualitative e quantitative che definiscono le nuove professionalità, quanto alle finalità produttive della nuova organizzazione.

Ne consegue che il momento dinamico (definito dalle parti a livello aziendale) non avrà carattere di automatismo nè in termini di soluzioni organizzative nè in termini di carriera dei singoli.

Il momento dinamico si applica ai lavoratori già in possesso della specializzazione, avendone compiuto l'iter contrattuale, ed avendone acquisito la completa professionalità prevista dalla specializzazione stessa.

Esso potrà applicarsi, in coerenza con le declaratorie della classificazione professionale unica, anche a quelle particolari situazioni di effettivo superamento delle professionalità tradizionali che si siano già manifestate nelle realtà aziendali.

Per le modalità applicative del momento dinamico, le parti a livello aziendale faranno riferimento ai seguenti criteri:

1 - Esame preliminare congiunto delle fasi di lavorazione introdotte a livello aziendale e loro caratteristiche, intendendo per fase l'insieme delle operazioni che, con il concorso delle specializzazioni richieste dalla particolare organizzazione aziendale, realizzano un prodotto compiuto o un servizio complesso.

2 - Individuazione di nuove e più elevate forme di professionalità all'interno di ciascuna fase conseguenti alla nuova O.d.L. ed alle nuove tecnologie; definizione di competenze e responsabilità e precisazione dei criteri di valutazione dei nuovi ruoli sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

3 - Nel processo graduale di introduzione della nuova O.d.L. ogni stadio sarà proporzionato entro il quadro delle esigenze di funzionamento ottimale dell'apparato produttivo e di sviluppo professionale dei lavoratori.

Questo sarà supportato da attività formative attraverso programmi concordati a livello aziendale o regionale tra le Organizzazioni stipulanti.

Condizione per l'accesso alla nuova professionalità sarà la completa acquisizione delle specializzazioni richieste.

A tal fine si darà luogo ad un incontro di verifica in sede aziendale. 4 - Le fasi di cui al precedente punto 1 comportano forme di mobilità coerenti con gli

obiettivi della O.d.L. Sarà comunque mantenuta la disponibilità del lavoratore ad assolvere anche ai compiti già

pertinenti ai livelli di provenienza. Per l'inquadramento dei lavoratori, anche nelle nuove forme di professionalità, si

utilizzeranno le declaratorie e i profili esemplificativi previsti nel seguente schema di classificazione professionale unica.

1 (Quadri)

Declaratoria Lavoratori che, in possesso dei requisiti professionali di cui al livello precedente,

partecipano con carattere di continuità, su direttive non mediate della proprietà e/o della

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direzione, ai processi di definizione degli obbiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, gli obbiettivi aziendali in servizi ed aree produttive fondamentali dell'azienda.

1° Livello

Declaratoria Lavoratori che oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello 2 ed a

possedere esperienza specifica, svolgono in completa autonomia decisionale e gestionale attività di coordinamento di servizi o aree produttive fondamentali dell'azienda ovvero svolgono, anche singolarmente, attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali e della gestione delle risorse.

Profili a) Responsabile di servizi, aree produttive di rilevante complessità articolate in più unità

operative o CED, con poteri discrezionali, di responsabilità gerarchica e di autonomia di decisione nell'ambito delle direttive generali ricevute dal vertice dell'azienda.

b) Progettista di sistemi informativi di rilevante complessità. c) Lavoratore in grado di analizzare e sviluppare progetti complessi particolarmente

significativi dal punto di vista della scelta e della utilizzazione delle tecnologie e delle risorse aziendali.

2° Livello

Declaratoria Lavoratori che nell'ambito della gestione sia tecnica che amministrativa svolgono funzioni

direttive o che richiedano particolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite nonchè lavoratori che coordinano e controllano in condizioni di autonomia decisionale e operativa più aree di lavorazione anche se riferite ad un solo turno.

Profili Impiegati amministrativi e tecnici a) Responsabile di ufficio amministrativo o tecnico con funzioni discrezionali, di

responsabilità gerarchica e di autonomia di decisione nei limiti delle direttive impartitegli. b) Analista che elabori autonomamente programmi su elaborati con capacità di analisi delle

situazioni operative. c) Lo specialista che, con piena padronanza di complessi strumenti di software orientati alla

strutturazione di banche dati, progetta e cura la realizzazione di rilevanti prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.

d) Lavoratore che in piena autonomia imposta programmi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e complessità partecipando alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie.

e) L'incaricato che stipula contratti di compravendita con procura. f) L'impiegato che crea ed elabora bozzetti artistici per carte valori. g) Il redattore editoriale che con facoltà discrezionale provvede a rendere i manoscritti

conformi al tipo di pubblicazione della casa, apportando modificazione ai testi, rettificando punteggiatura e collaborando alla stesura degli apparati.

h) Capoturno responsabile della parte esecutiva che effettua il coordinamento di più aree di lavorazione partecipando alla pianificazione produttiva.

3° Livello

Declaratoria Lavoratori che, attraverso l'assunzione di capacità di coordinamento e conduzione del

reparto loro affidato, svolgono attività richiedenti elevata autonomia decisionale ed operativa; ovvero lavoratori che con ampia esperienza svolgono, nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa, attività che richiedono elevata autonomia con capacità di iniziativa e responsabilità dei risultati; ovvero lavoratori che, a perfetta conoscenza della funzionalità

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strutturale degli impianti tecnologicamente avanzati loro affidati, delle correlazioni del processo produttivo precedente e susseguente l'area di loro operatività, operano, in piena autonomia operativa, garantendo il pieno raggiungimento degli obbiettivi qualitativi e quantitativi prefissati dall'azienda avendo la responsabilità del coordinamento operativo di altri lavoratori che operano sugli stessi impianti di stampa o coordinando le attività di altri lavoratori nella stessa fase di preparazione.

Profili Impiegati amministrativi a) L'analista-programmatore che, avendo la padronanza di almeno due linguaggi di

programmazione, analizza e programma situazioni operative complesse. b) L'esperto informatico che, utilizzando linguaggi di programmazione evoluti e strumenti di

gestione di Basi di Dati, analizza e sviluppa progetti complessi inerenti prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.

c) Impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.

Impiegati tecnici a) l'operatore redazionale che in base alle specifiche dell'opera redige i testi o interviene

sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati e curando la ricerca iconografica (nelle aziende editoriali);

b) il grafico impaginatore che concorre alla progettazione delle opere editoriali o pubblicitarie e cura la realizzazione grafica delle stesse;

c) impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi;

d) il disegnatore litografo e l'incisore a bulino che, oltre alla riproduzione di disegni, eseguono lavori di ideazione o di progettazione (nelle aziende grafiche);

e) il capo reparto avente mansioni di concetto nella conduzione del reparto affidatogli (nelle aziende grafiche).

4° Livello

Declaratoria Lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni di

concetto con autonomia decisionale ed operativa, nei limiti delle loro attribuzioni, ovvero abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità e di elevato contenuto tecnologico; ovvero siano addetti a sistemi o linee complesse di preparazione del testo, dell'immagine o delle forme stampanti (sistemi complessi di fotocomposizione, linee di scansione automatizzate o altri sistemi comunque integrati) operando in piena autonomia e responsabilità; ovvero lavoratori, anche complementari, che avendo arricchito e integrato la propria professionalità e specializzazione di partenza attraverso conoscenze complete della intera fase nell'ambito produttivo equivalente, operano in piena autonomia e con responsabilità sui risultati, su più specializzazioni come verranno definite dalle nuove forme di O.d.L.

Profili Impiegati amministrativi a) il contabile che redige la prima nota o controlla il lavoro di altri contabili; b) l'impiegato addetto agli uffici meccanografici che imposta la contabilità; c) il cassiere; d) l'economo; e) l'impiegato che elabora le pratiche e redige la relativa corrispondenza; f) l'addetto all'ufficio personale e mano d'opera che studia e cura l'applicazione delle

disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso gli Istituti ed Enti riguardanti la previdenza e ritenute dei lavoratori;

g) il magazziniere principale che coordina il movimento dei magazzini dipendenti; h) lo stenodattilografo in lingue estere; i) l'operatore meccanografico (nelle aziende editoriali); l) il pannellista addetto ai centri elettro-contabili ed elettronici, che compone il pannello

secondo le procedure richieste, assumendo la responsabilità delle elaborazioni risultanti; m) il responsabile del reparto macchine perforatrici del centro elettrocontabile;

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n) l'addetto al supporto tecnico all'utenza e all'aggiornamento del software di prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni;

o) il responsabile dell'elaboratore del centro elettrocontabile; p) il responsabile della segreteria del centro elettrocontabile; q) il traduttore in lingua estera che svolge tale mansione con carattere continuativo; r) l'impiegato che analizzando tecnicamente il lavoro grafico provvede alla fatturazione

mediante capitolati tecnici (nelle aziende grafiche); s) il correttore di bozze, ivi comprese quelle degli elenchi telefonici (nelle aziende editoriali); t) l'archivista capo con almeno due impiegati alle sue dipendenze (nelle aziende editoriali); u) l'impiegato che coordina i servizi di trasporto e di spedizione (nelle aziende editoriali); v) il propagandista per edizioni scolastiche (nelle aziende editoriali); z) l'ispettore amministrativo o di diffusione (nelle aziende editoriali). Impiegati tecnici a) il revisore di originali o di bozze che cura la corretta grafia dei vocaboli tecnici o di lingue

straniere, corregge date e cifre inesatte con l'ausilio di tabelle, statistiche, vocabolari o enciclopedie e apporta tutte quelle altre correzioni che presuppongono una cultura generale normale agli impiegati di concetto; il correttore che è adibito con continuità alla correzione, a fronte di un originale, di tutti gli errori di composizione e alla verifica dell'esatta esecuzione della composizione stessa (spaziatura, capoverso, corsivo, virgolato, ecc.) (nelle aziende grafiche);

b) l'addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche);

c) il cartellonista e cromista che eseguono riproduzioni di bozzetti a colori con matita grassa o penna anche nel caso che congiuntamente riproducano fotocolor. Il fotolitografo, al quale siano normalmente affidate lavorazioni che implichino mansioni di collaborazione artistica o di particolare difficoltà e responsabilità (ad es. riproduzione di quadri artistici ad oltre quattro colori, riproduzioni dal vero, ed altri lavori di particolare rilievo) (nelle aziende grafiche);

d) il cartografo che oltre alla compilazione degli originali esegue incisioni su pietra e su pellicola, disegno su astralon e disegno di montagna a sfumo ed a tratteggio (nelle aziende grafiche);

e) l'archivista di redazione che, addetto ad un archivio redazionale, collabora concettualmente alla sua formazione ed è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza redazionale (nelle aziende grafiche);

f) i periti diplomati da istituti tecnici industriali ad indirizzo grafico e fotografico, i tecnici delle industrie grafiche diplomati dagli istituti professionali grafici quinquennali riconosciuti o registrati dall'E.N.I.P.G., a norma dell'apposito regolamento, che svolgano mansioni inerenti alla propria qualificazione professionale, trascorso un biennio dall'assunzione (nelle aziende grafiche);

g) il revisore che corregge i testi, anche se in bozza, per uniformarli a un modello ricevuto senza facoltà discrezionali di intervento (nelle aziende editoriali);

h) il segretario di redazione che prepara e controlla i calendari di lavorazioni, elabora la corrispondenza e predispone la liquidazione dei compensi (nelle aziende editoriali);

i) il grafico o il disegnatore che realizza su direttive del progettista i bozzetti di qualsiasi lavoro per la stampa (nelle aziende editoriali);

l) l'addetto al controllo, dal punto di vista grafico, dell'impaginazione degli spazi pubblicitari telefonici con autonomia e responsabilità (nelle aziende editoriali);

m) l'addetto alla risoluzione delle discordanze delle commissioni pubblicitarie telefoniche con autonomia e responsabilità (nelle aziende editoriali);

n) l'operatore specialista in servizi fotografici esterni che, seguendo le indicazioni di carattere iconografico ricevute, realizza opere fotografiche di elevato contenuto professionale.

Operai a) capo macchina rotativa rotocalco periodici (oltre cm 100 formato carta a 5 elementi e

oltre), capo macchina rotativa calcografica (oltre 4 colori) e capo macchina rotolito; b) disegnatore litografo finito e incisore di musica ex prima cat.; c) capi macchina ex 5° livello (capi macchina da stampa offset quadricolore ed oltre, capo

macchina rotativa tipografica) qualora una diversa e più ricca attribuzione di compiti o una tecnologia più sofisticata consentano l'arricchimento professionale;

d) lavoratore addetto ai sistemi complessi di fotocomposizione che, in possesso della specializzazione e disponendo di conoscenze complesse in relazione alle nuove tecnologie

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esegue in piena autonomia operativa e con risultati consoni alle aspettative aziendali tutte le operazioni integrate necessarie in lavorazioni di alta complessità.

5° Livello

Declaratoria Lavoratori che abbiano piena e complessa responsabilità di un impianto o macchina la cui

complessità e il contenuto tecnologico richiedano un livello professionale superiore alla specializzazione; ovvero lavoratori, che avendo arricchito e integrato la propria professionalità di partenza attraverso adeguate conoscenze in relazione all'intera fase o all'ambito produttivo equivalente, operano in autonomia e responsabilità sui risultati in più specializzazioni che saranno definite dalle nuove norme di O.d.L.

Profili Operai a) capo macchina di stampa offset quadricolore ed oltre o capo macchina rotativa

tipografica per i quali non sussistono le particolari condizioni previste nel precedente livello; b) lavoratore che ha responsabilità della conduzione, regolazione e controllo di una catena

completa di allestimento, dalla segnatura al prodotto finito, che possiede completa e approfondita conoscenza degli impianti di competenza e che provvede personalmente all'addestramento delle squadre di macchina;

c) macchinista su rotativa a bobina che sia in possesso della specializzazione completa e disponga di particolari capacità, conoscenza del mezzo ed esperienze che gli consentano di espletare le funzioni più complesse e impegnative (regolazioni, pre-set, controlli di ogni tipo, con particolare attenzione a quelli qualitativi fuori macchina);

d) macchinista su macchina da stampa offset a 4 colori ed oltre, per i capi macchina delle quali si siano realizzate le condizioni previste al livello precedente, che, in possesso della specializzazione completa e a fronte di modifiche dell'O.d.L. e/o dell'introduzione di innovazioni tecnologiche complesse e della conseguente ridefinizione degli organici, disponga di particolari capacità ed esperienza che gli consenta di svolgere funzioni complesse ed impegnative di regolazioni pre-set, controllo di ogni tipo con particolare attenzione a quelli qualitativi fuori macchina;

e) lavoratore addetto a lavori complementari su impianti diversificati e complessi che, in possesso della specializzazione abbia una approfondita conoscenza delle funzioni operative delle macchine e dei relativi impianti di servizio ed in piena autonomia e discrezionalità esegua qualsiasi intervento complesso per la riparazione di guasti e disfunzioni.

6° Livello

Declaratoria Lavoratori che provenienti da diversi livelli di qualificazione, esplichino funzioni che

presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione: ovvero lavoratori che nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa o della produzione svolgano lavorazioni di normale complessità.

Profili Impiegati amministrativi e tecnici - impiegato d'ordine con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova

organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi. Operai a) linotipista e monotipista; b) serigrafo; c) stampatore su latta; d) operaio ex prima cat.; e) operaio ex prima cat.; f) legatore extra. E' l'operaio che viene adibito alla scolpitura a mano e decorazione per

lavori fini, alla decoratura a mano, alla smussatura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle, pergamena, tartaruga, madreperla o celluloide per lavori fini.

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Sono inoltre di categoria extra gli operai adibiti alla legatura di registri all'inglese, alla tagliatura di carte valori, di etichette e di immagini sacre di formato piccolo nonchè i rigatori che conducono due macchine contemporaneamente;

g) capo macchina confezione e spedizione periodici; h) conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico con una sola fase di

lavorazione che, in possesso della specializzazione, sappia alternarsi alla conduzione di più tipi di macchine per operazioni diverse, nonchè addetto ad una catena completa di allestimento, dalla segnatura al prodotto finito, che, in possesso della specializzazione, sappia controllare più posizioni di lavoro;

i) cartotecnico extra (conduttore responsabile di macchine fustellatrici automatiche da bobina, conduttore responsabile di macchine incollatrici e applicatrici di rivestimenti interni a tubo (lining machine), conduttore responsabile di macchine Bobst, conduttore responsabile di macchine accoppiatrici e/o plastificatrici per estrusione e compositore di fustelle);

l) lavoratori allestitori o legatori che, in possesso delle specifiche capacità tecniche e di adeguata esperienza, posseggano inoltre conoscenze sulla fase e operano sulle principali posizioni di una catena complessa, ovvero su più posizioni impegnative e distinte per lavorazioni diverse.

m) complementare specializzato di Gruppo A: a) l'elettricista ed il meccanico di aziende grafiche che provvedono a riparare o a mettere a

punto autonomamente impianti e macchine molto complesse o di rilevanti dimensioni con congegni elettronici di rilievo delle quali sappiano individuare guasti e difetti;

b) il conduttore responsabile di impianti di condizionamento di aziende grafiche che provvede direttamente alla regolazione degli impianti, alla taratura degli strumenti, all'individuazione e riparazione dei guasti.

c) infermiere professionale.

7° Livello Declaratoria Lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni

d'ordine; ovvero lavoratori che svolgano mansioni per le quali sono richieste specifiche capacità tecniche ed adeguata esperienza.

Profili Impiegati amministrativi e tecnici a) l'aiuto contabile e comptometrista; b) il magazziniere che ha la responsabilità del magazzino e che contabilizza

amministrativamente il movimento di carico e scarico; c) il fatturista; d) l'adremista che predispone e punzona targhette, stampa gli indirizzi ed è preposto al

targhettario; e) l'archivista; f) il commesso di cassa ed esattore; g) lo stenodattilografo, il dattilografo ed il protocollista che, oltre alle loro normali mansioni,

svolgono lavori che richiedono esperienza e pratica d'ufficio; h) il telescriventista; i) il kardexista; l) il preparatore di commissioni, ossia colui che essendo a perfetta conoscenza del catalogo

editoriale o del listino generale appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni dei clienti (nelle aziende editoriali);

m) l'addetto alla registrazione dei movimenti di carico e scarico nell'ufficio tecnico materiali (nelle aziende editoriali);

n) l'addetto alla preparazione degli ordinativi telefonici da perforare con acquisita preparazione professionale (nelle aziende editoriali);

o) l'addetto all'elaborazione delle commissioni pubblicitarie con acquisita preparazione professionale (nelle aziende editoriali);

p) l'addetto alla copiatura e smistamento degli ordinativi telefonici con specifica preparazione professionale (nelle aziende editoriali).

Operai a) legatore ex prima cat.;

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b) confezionatore e speditore periodici finito nonchè gli addetti al magazzino purchè impiegabili in operazioni di finissaggio, spedizione e movimentazione in genere;

c) conduttore con preparazione o preparatore di macchine o impianti cartotecnici; d) complementare specializzato di Gruppo B: - l'operaio di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria

professione, si sia specializzato in particolari mansioni di costruzione e manutenzione caratteristiche delle aziende grafiche ed editoriali;

- il conduttore di caldaie a vapore per impianti che richiedano la patente di primo grado o di secondo grado A;

e) discontinuo gruppo A: autisti per servizi esterni, motoscafisti, infermieri patentati e motocarristi;

f) l'addetto al magazzino che, essendo a perfetta conoscenza del catalogo editoriale o del listino generale appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni ai clienti, aggiorna i prezzi e ne cura direttamente l'imballo, la impacchettatura, l'etichettatura e la spedizione redigendo nel contempo le necessarie documentazioni ad uso interno ed esterno.

8° Livello

Declaratoria Lavoratori che, provenienti dal 9° livello svolgano mansioni per le quali è richiesto un

adeguato grado di qualificazione. Profili Operai a) disegnatore litografo - 2° biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello 6); b) incisore di musica ex seconda cat. (dopo 2 anni acquisisce il livello 6); c) operaio ex seconda cat. (dopo 2 anni acquisisce il livello 6); d) legatore ex seconda cat. (dopo 2 anni acquisisce il livello 7); e) confezionatore e speditore periodici - 2° biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello 7); f) aiutante conduttore e preparatore di macchine ed impianti cartotecnici (dopo 2 anni

acquisisce il livello 7); g) addetto a macchine ed impianti cartotecnici e a lavori semplici di allestimento, raccolta e

confezione del prodotto; h) addetto al magazzino: colui che svolge nel magazzino stesso, mansioni per le quali è

richiesta una competenza specifica (esempio: imballatori, impacchettatori, speditori, etichettatori, fattorini di mezzi motorizzati di case editrici, ecc.).

9° Livello

Declaratoria Lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica svolgano mansioni per le

quali è richiesta una generica preparazione ed esperienza, ovvero lavoratori che addetti ai vari rami delle lavorazioni o ai servizi svolgono mansioni per le quali è richiesto un normale grado di qualificazione.

Profili Impiegati a) lo stenodattilografo; b) l'addetto a mansioni semplici di segreteria; c) l'addetto al controllo fatture; d) l'addetto al controllo documenti relativi al movimento dei materiali; e) l'addetto alla verifica e alla perforazione delle schede meccanografiche; f) il dattilografo; g) il centralinista telefonico; h) il protocollista; i) l'addetto a mansioni di scritturazione e copia; l) l'adremista; m) l'aiuto dell'impiegato che coordina il servizio di trasporto e di spedizione (nelle aziende

editoriali); n) l'addetto alla spedizione del materiale per la stampa (nelle aziende editoriali);

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o) l'addetto al controllo abbonamenti nell'ufficio periodici (nelle aziende editoriali); p) l'addetto alla copiatura degli ordini telefonici (nelle aziende editoriali). Gli impiegati dopo 1 anno di permanenza in 9° livello saranno assegnati al 7°, dove

l'anzianità maturata in 9° sarà utile per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Operai a) disegnatore litografo - 1° biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello 8); b) incisore di musica - 1° biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello 8); c) operai ex seconda e terza cat. (dopo 2 anni acquisiscono il livello 8); d) addetti a lavorazioni varie: mettifoglio alle macchine tipografiche, litografiche e

calcografiche (dopo 2 anni acquisiscono il livello 8); e) addetti a lavorazioni varie: levafoglio, porgifoglio, bronzatore e spolveratore; f) torcoliere, montatore e fresatore; g) confezionatore e speditore periodici - 1° biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello 8); h) addetto a macchine ed impianti cartotecnici o a lavori semplici di allestimento, raccolta e

confezione del prodotto (dopo 2 anni acquisisce il livello 8). i) complementare qualificato ed equiparati: operai che nel proprio mestiere abbiano

raggiunto un normale grado di capacità. Sono equiparati ai "complementari qualificati" i lisciapietre, i granitori di zinco per litografia, i

fonditori di lastre di piombo per incisione e gli addetti alla manutenzione di macchine compositrici, i conduttori di carrelli a motore elevatori con ganasce per bobine.

Per addetti alla manutenzione di macchine compositrici si intendono gli operai che provvedono alla pulizia giornaliera delle macchine compositrici, delle matrici e degli spazi mobili e che curano l'eliminazione dei normali incidenti di macchina;

l) ausiliario specializzato: l'operaio che compie lavori di preparazione dei materiali necessari alla lavorazione. A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli ausiliari specializzati: i lisciatori di pietra, i granitori di zinco per la litografia, i fornisti per latta, i fonditori di lastre di piombo per incisioni, gli addetti alla fondita dei rulli, gli addetti alle caldaie di stereotipia, gli addetti alla manutenzione dei motori, gli addetti alla pulitura delle macchine per la composizione meccanica e rifondita del materiale relativo, gli ausiliari addetti ai reparti di lisciatura, pulitura e galvanizzazione dei cilindri e lastre di rame per rotocalco, gli ausiliari della fotografia industriale, i mettipiombo alla linotype ed il conduttore di carrelli a motore nonchè i fattorini delle case editrici.

Ove esista un reparto speciale di marginatori, gli addetti ai trasporti delle forme devono ritenersi ausiliari specializzati;

m) discontinuo gruppo B: custodi, guardiani, uscieri, portieri, fattorini (esclusi quelli delle case editrici), infermieri non patentati, addetti ad altre mansioni.

Al fattorino conduttore di mezzi motorizzati leggeri (escluso quello delle case editrici) sarà corrisposta una maggiorazione del 12% sul salario contrattuale (valore base ed indennità di contingenza) di cui all'art. 21, Parte prima, Norme generali.

10° Livello

Declaratoria Lavoratori addetti a lavori o servizi di manovalanza comune. Esemplificazione delle categorie degli impiegati tecnici che prestano servizio

esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri. Le qualifiche agli impiegati tecnici sono attribuite in ragione delle mansioni svolte in

appresso specificate: 2° Livello - ex prima cat. impiegati: capi tecnici che abbiano alle dipendenze uno o più capi reparto; capi tecnici di reparti

autonomi con mansioni direttive e responsabilità del ciclo completo di lavorazione. 4° Livello - ex seconda cat. impiegati: impiegati tecnici con mansioni di concetto o di consulenza tecnica; capi reparto con

mansioni tecniche e disciplinari. 7° Livello - ex terza cat. impiegati:

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impiegati tecnici ordinari con mansioni di operatori (sistemazione macchine, controllo lavorazioni, ecc.). ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Art. 1 (Classificazione professionale unica) - Aggiungere i seguenti profili agli impiegati tecnici del 3° livello: "L'operatore infografico che, utilizzando sistemi redazionali integrati, sulla base delle indicazioni della redazione, anche di periodici, effettua la realizzazione grafica di diagrammi, tabelle, prospetti redigendone le relative didascalie e curando la ricerca iconografica e raccogliendo informazioni anche da banche dati e/o centri informativi interni/esterni". "Il cartografo addetto a sistemi informatici o tradizionali che operi in piena autonomia e responsabilità nell'insieme delle fasi che vanno dalla progettazione alla realizzazione". - Aggiungere al 2° livello il seguente profilo: "il coordinatore di redazione di pubblicazione periodica che, con facoltà discrezionale, provvede a rendere gli articoli conformi al tipo di pubblicazione, apportando modificazioni e rettifiche ai testi". - Sostituire il 1° profilo di impiegato tecnico del 3° livello con il seguente: "L'operatore redazionale che in base alle specifiche dell'opera o della pubblicazione periodica, redige i testi o gli articoli o interviene sugli stessi ... nelle aziende editoriali". - Inserire al 6° livello i seguenti profili: a) "Redattore di pubblicazione periodica di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo due anni il 2° livello". b) "Operatore redazionale di pubblicazione periodica di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo due anni il 3° livello".

Art. 2

(Mobilità ed intercambiabilità del personale) La mobilità dei lavoratori costituisce elemento per la funzionalità dei processi produttivi e

come tale crescita professionale dei lavoratori. Le parti definiranno a livello aziendale quelle forme di mobilità tra aree produttive

omogenee che, nel rispetto dei valori professionali individuali, siano idonee a favorire un migliore utilizzo delle potenzialità degli impianti.

Forme più ampie di mobilità potranno essere individuate e concordate tra le parti a livello aziendale anche allo scopo di far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.

Art. 3

(Qualifiche operai, impiegati e quadri) Le dizioni "operaio", "impiegato" e "quadro" indicate nello schema di classificazione unica e

contenute nelle altre parti del presente contratto vengono mantenute agli effetti delle norme di legge, contrattuali e previdenziali che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.

Art. 4

(Scarto retributivo minori) Per gli impiegati di ex quarta categoria (livello 9), gli addetti al magazzino (livello 8), gli

ausiliari specializzati e comuni (livello 9 e 10) e i discontinui gruppo B (livello 9) di età inferiore ai 18 anni è previsto uno scarto retributivo dell'8,50% in meno rispetto ai valori tabellari della corrispondente categoria.

Art. 5

(Quota oraria operai) In relazione al sistema di classificazione unica adottato, i valori base contrattuali degli

operai vengono espressi ai fini contabili in valori mensili. La retribuzione degli operai continuerà peraltro ad essere conteggiata e corrisposta con le

modalità e le scadenze in atto presso ciascuna azienda. Agli effetti contrattuali e previdenziali, la conversione degli importi da mensili ad orari verrà

determinata per gli operai dividendo gli importi mensili stessi per 173. Norma transitoria Fino al 31 dicembre 1993, rimane il coefficiente 173.

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Art. 6

(Apprendista e formazione professionale)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) La formazione professionale si acquisisce mediante l'apprendistato di mestiere la cui

durata, nell'ambito delle varie specializzazioni o lavorazioni grafiche, è la seguente: - tipografo, stereotipista, stereogalvanotipista, fotoincisore, litografo,

rotocalcografo, calcografo e fototipista, serigrafo e fotografo indu- striale (acquisiscono il livello 9) 4 anni

- incisore di musica (acquisisce il livello 9) 4 anni - legatore-allestitore (acquisisce il livello 9) 3 anni - fonditore caratteri (acquisisce il livello 9) 3 anni

Addetti alle lavorazioni varie: mettifoglio alle litografiche, alle calcografiche, alle tipografiche spol- veratore, porgifoglio, levafoglio e bronzatore (acquisiscono il livello 9) 2 anni Addetti alle lavorazioni cartotecniche (acquisiscono il livello 9) 2 anni

L'apprendista che abbia effettuato almeno due anni di addestramento in aziende del settore nell'ambito della specializzazione potrà chiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato nel rispettivo livello di acquisizione.

La prova di esame avverrà sulla base dei programmi elaborati dall'Ente nazionale per l'Istruzione professionale grafica e presso scuole o sedi indicate dall'Ente stesso. Coloro che sono in possesso di attestato di "qualificazione" conseguito presso scuole professionali grafiche riconosciute o registrate dall'E.N.I.P.G., a norma dell'apposito Regolamento, saranno assegnati ai rispettivi livelli di acquisizione. Essi avranno la preferenza e la precedenza nell'assunzione e, in relazione alle peculiarità delle mansioni affidate ed all'apporto determinante sostenuto dal settore per la loro formazione professionale, si provvederà ad inoltrare agli Uffici di collocamento richiesta nominativa per l'avviamento al lavoro.

Gli apprendisti in servizio all'atto del conseguimento del diploma di "qualificazione" presso una scuola serale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. verranno assegnati ai rispettivi livelli di acquisizione e vi resteranno per sei mesi, dopodichè acquisiranno il diritto al passaggio al previsto livello superiore.

Durante il periodo di tirocinio l'apprendista ha diritto ad aumenti di paga a mezzo scatti semestrali nella misura di cui alle tabelle salariali.

E' fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni dieci operai addetti ad ogni singola specializzazione.

Per gli apprendisti, sono previsti i seguenti limiti di età per accedere alle seguenti specializzazioni:

a) litografi (macchine bicolori): 17 anni compiuti con 2 anni almeno di apprendistato come impressori;

b) rotocalcografi (impressori macchine foglio disteso): 18 anni compiuti con 3 anni almeno di apprendistato come impressori di tipografia;

c) calcografi: 16 anni compiuti; d) fotoincisori (fresatori e montatori): 17 anni compiuti. Non sono ammessi apprendisti sulle macchine rotative tipografiche per lavori diversi e

periodici. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, 3° comma, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, il

numero delle ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in quattro ore settimanali, le quali sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Nota a verbale

Quanto sopra previsto riferentesi all'E.N.I.P.G. è subordinato alla realizzazione delle

condizioni previste al 3° comma dell'art. 10, Parte prima. ---------- N.d.R.: L'accordo 16 marzo 1998 prevede quanto segue: Apprendistato L'apprendistato è disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16 e dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalle seguenti disposizioni. Durata e trattamento economico

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Vengono confermate le normative del vigente c.c.n.l. Formazione esterna Le Parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in applicazione dell'emanando decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere, sarà previsto un impegno formativo ridotto. Per gli apprendisti in possesso di titolo di scuola media superiore o laurea l'impegno formativo pari a 20 ore sarà relativo alla disciplina del rapporto di lavoro, alla Organizzazione e alle misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Tutore Il tutore delle iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell'azienda, di livello non inferiore a quello dell'apprendista, nel titolare dell'azienda, ovvero, a fronte di particolari esigenze e/o figure professionali, in consulenti esterni aventi le caratteristiche professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

Art. 7

(Tirocinio) La qualificazione professionale, limitatamente ai casi in cui non sia possibile per legge o

per contratto effettuare l'apprendistato, si acquisisce anche mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni, con retribuzione rapportata al livello parametrale del gruppo della classificazione unica, al termine del quale il tirocinante viene inserito, come l'apprendista, nell'iter professionale previsto per la sua specializzazione.

Art. 8

(Iter professionale) Terminato il periodo di apprendistato, che per le preparazioni e la stampa è di anni 4 e per

la legatoria di anni 3, o di tirocinio l'operaio verrà inquadrato a livello 9 della classificazione professionale.

La permanenza a livello 9 è fissata in anni 2, trascorsi i quali l'operaio acquisirà il diritto al passaggio al livello 8.

La permanenza dell'operaio a livello 8 è fissata in anni 2; trascorso tale periodo acquisterà il diritto all'inquadramento previsto per la specializzazione.

Art. 9

(Operai complementari) Sono considerati operai complementari coloro che esplicano un'attività di mestiere che è di

complemento all'attività principale (es. meccanici, elettricisti, conduttori patentati di caldaie a vapore, ecc.).

Art. 10

(Personale addetto alla bronzatura) Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito, a cura della ditta, di indumenti

adatti (tute e cuffie). Dovrà avere quotidianamente la normale razione di latte; se è impossibile la somministrazione di latte fresco si dovrà supplire con latte condensato ed in polvere.

Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 20, Parte prima, Norme generali, per tutto il periodo della lavorazione stessa.

La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

Art. 11 (Personale adibito alle lavorazioni di carte valori)

In quelle aziende o reparti ove si stampano carte valori dovrà essere corrisposta una

maggiorazione del 7% sul salario e sullo stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 20, Parte prima, Norme generali, ai lavoratori addetti a tutte le fasi della preparazione, della stampa, dell'allestimento, al controllo, al magazzino valori, limitatamente ai soli periodi di effettiva lavorazione (salvo migliori condizioni in atto concordate direttamente in sede aziendale).

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Tale maggiorazione non è cumulabile con altre date allo stesso titolo.

Art. 12 (Organici)

Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame tra la Direzione

aziendale e la R.S.A. delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, delle tipologie produttive, dell'organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla classificazione professionale unica.

Art. 13

(Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione) Le Direzioni aziendali e le R.S.A. eventualmente assistite dalle rispettive Organizzazioni

territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro che faccia sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.

Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.

Norme tecniche speciali per la composizione meccanica

Art. 1 (Linotipista)

Linotipista appartenente al livello 6 è l'operaio che, oltre a conoscere il funzionamento della

macchina e ad eliminare i normali incidenti di macchina, esegue tutti i lavori relativi alla propria specializzazione.

Saranno ammessi alle macchine linotype in qualità di allievi gli operai compositori appartenenti al livello 6 nonchè quelli che abbiano superato il primo anno di appartenenza al livello 9 e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. a norma dell'apposito Regolamento. Nell'ammissione degli allievi sarà data, nel limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.

Gli allievi alla linotype saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di tirocinio di 16 settimane, dimostrino di avere acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacità di eliminare i normali incidenti di cui al primo comma e sappiano dare una produzione minima corretta di 5.000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana.

Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovrà dare una produzione minima corretta, con originali come sopra specificati, di lettere 5.500 orarie.

Per il computo della produzione verrà adottato il metodo della ripetizione dell'alfabeto fino al completamento della riga. Quando sulla riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuerà sulla base di 40 e per errori debbono intendersi solo quelli tipografici. Nel computo della produzione dovrà tenersi conto del tempo occorrente per il cambiamento di caratteri, di giustezza e per eventuali interruzioni per cause di forza maggiore.

Durante il periodo di tirocinio, all'allievo verrà corrisposta la paga della categoria di provenienza.

L'allievo, ultimato il periodo di tirocinio e riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per la categoria linotipisti.

Qualora alla pulizia non provveda altro personale, al linotipista del primo turno verrà concesso un periodo di almeno 30 minuti per la pulizia della macchina.

In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzione di un lavoro, mancanza di originale, guasti di macchina, ecc.) il personale adibito alla linotype potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.

Art. 2

(Tastierista monotipista)

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Tastierista monotipista, appartenente al livello 6, è l'operaio che, oltre a conoscere il

funzionamento della macchina e ad eliminare i normali incidenti di tastiera, esegue tutti i lavori della propria specializzazione.

Saranno ammessi alla tastiera in qualità di allievi gli operai compositori appartenenti al livello 6 o che abbiano superato il primo anno di appartenenza al livello 9, nonchè i fonditori monotipisti provenienti dai compositori a mano e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. a norma dell'apposito Regolamento. Nell'ammissione degli allievi sarà data, nel limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.

Gli allievi tastieristi saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di apprendistato di sei mesi, dimostrino di avere acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacità di eliminare i normali incidenti di tastiera e diano una produzione minima corretta di 6.000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana.

Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovrà dare una produzione minima corretta di 7.000 lettere orarie con originali correnti in lingua italiana e materiale adeguato.

Per il computo della produzione si terrà conto del numero delle unità contenute nella riga diviso per 8. Quando nella riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuerà sulla base di 40. Per errori si intendono solo quelli tipografici. Nel computo della produzione dovrà tenersi conto del tempo occorrente per il cambiamento dei caratteri, della giustezza, per la pulizia e per interruzioni per cause di forza maggiore.

Durante il periodo di tirocinio all'allievo verrà corrisposta la paga della categoria di provenienza.

L'allievo, ultimato il periodo di tirocinio e riconosciuto idoneo, acquisisce il diritto al salario previsto per il tastierista.

In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzioni di un lavoro, mancanza di originali, guasti di macchina, ecc.), il personale adibito alla tastiera potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.

Art. 3

(Fonditore monotipista) Fonditore monotipista appartenente al livello 6 è l'operaio che, oltre a conoscere il

funzionamento di tutte le parti che compongono la macchina e ad eliminare i normali incidenti di macchina, esegue tutti i lavori relativi alla propria specializzazione.

Sono ammessi alla fonditrice in qualità di allievi gli operai compositori che abbiano superato i 4 anni di apprendistato e i 19 anni di età, ed i provenienti da una scuola professionale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. a norma dell'apposito Regolamento, purchè abbiano l'età suddetta.

Alla fonditrice potranno essere adibiti, in qualità di allievi, i fonditori di caratteri provenienti dalle fonderie.

Nell'ammissione degli allievi sarà data, nei limiti del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.

L'allievo che dopo i 4 anni di apprendistato di composizione a mano venga ammesso alla fonditrice percepirà per il primo anno la paga del livello 9 e per gli ulteriori 18 mesi la paga del livello 8, dopo di che gli sarà riconosciuto il livello 6 quando dimostri di avere acquistato la competenza di cui al comma primo del presente articolo e sappia dare una produzione minima di 7.500 lettere orarie per i corpi dal 6 al 10 compreso, e di lettere 6.000 orarie per i corpi 11 e 12, sempre che il materiale corrisponda alle esigenze di lavoro.

Per il computo della produzione si procederà come stabilito per la tastiera. Quando nella riga vi siano meno di 40 lettere il conto si farà sulla base di 40. Nel computo si terrà conto delle righe false. Nel computo della produzione dovrà tenersi altresì conto del tempo occorrente per il cambiamento della forma, del carattere e per eventuali interruzioni per cause di forza maggiore.

L'allievo, ultimato il periodo di tirocinio e riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per il fonditore.

In caso di sospensione di lavoro strettamente connessa alla specializzazione (quale interruzione di un lavoro, guasti di macchina, ecc.), il personale adibito alla fonditrice potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.

Qualora alla pulizia non provveda altro personale, al fonditore del primo turno verrà concesso il tempo necessario per la pulizia e l'oliatura della macchina.

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Ogni operatore o allievo non potrà attendere a più di una macchina. E' ammesso un allievo fino a quattro operai: successivamente è ammesso un allievo ogni

cinque operai o frazioni di cinque.

Norme tecniche speciali per la T.T.S.

Art. 1 (Controllore fonditrici di T.T.S.)

Alle macchine destinate alla composizione con nastro T.T.S. dovrà essere adibito l'operaio

linotipista.

Art. 2 (Operatore tastierista)

Operatore tastierista appartenente al livelLo 6 è l'operaio addetto al perforatore T.T.S. che

perfora il nastro o copiando il testo o per ricezione acustica. Saranno adibiti al perforatore T.T.S. i compositori a mano dei livelli 6 e 9.

Qualora non si possa provvedere all'assunzione di lavoratori della categoria dei compositori potranno essere ammessi al tirocinio lavoratori di altra provenienza con attitudini atte alla mansione.

Art. 3

(Tirocinio per operatore tastierista) Il tirocinio per l'operatore tastierista avrà la durata massima di 12 mesi consecutivi di

effettiva prestazione presso la stessa azienda. All'operatore tastierista durante i primi sei mesi di tirocinio sarà riconosciuta la paga della

categoria di provenienza, e nei successivi sei mesi la paga comunque del compositore del livello 6.

Per coloro che eventualmente non provengano dalla categoria dei compositori a mano la retribuzione per i primi sei mesi sarà pari alla paga tabellare del perforatore ridotta del 50% e per i successivi sei mesi ridotta del 25%.

E' operatore finito chi supera in una prova d'esame della durata di un'ora la produzione corretta di 12.000 battute copiando dal normale originale dattiloscritto.

Art. 4

(Paga oraria del perforatore finito) La paga oraria del perforatore finito alla tastiera della T.T.S. sarà pari a quella del tastierista

di monotype.

Norme tecniche speciali per la fotocomposizione

Art. 1 (Addetti alla fotocomposizione)

Saranno adibiti a tutte le fasi della lavorazione operai linotipisti, tastieristi e fonditori

monotipisti, tastieristi tipo T.T.S., compositori a mano dei livelli 6 e 9 nonchè coloro che, facendo parte del settore, abbiano conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole riconosciute dall'E.N.I.P.G.

Con l'introduzione di un impianto di fotocomposizione i compositori a macchina e a mano manterranno il livello di provenienza e saranno adibiti a tale impianto previo corso di riqualificazione, ove riconosciuti idonei al termine di un tirocinio di 1 anno.

Art. 2

(Tirocinio operatore tastierista)

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Il periodo di tirocinio avrà la durata massima di 1 anno di effettiva prestazione nella stessa azienda.

All'operatore tastierista durante i mesi di tirocinio sarà riconosciuta la paga del livello di provenienza.

La paga oraria del tastierista finito sarà pari a quella del linotipista (6° livello) salvo mantenimento della eventuale paga superiore in atto.

Art. 3

(Montatori, fotografi, ritoccatori, incisori) Tali specializzazioni saranno inquadrate secondo quanto previsto per la litografia.

Art. 4

(Macchine Diatype e unità fotocompositrici) Alle macchine Diatype saranno ammessi i compositori con livello reributivo del monotipista. Alle unità fotocompositrici saranno ammessi compositori del livello 6 con qualifica di

addetto alla conduzione delle macchine.

Norme tecniche speciali per la tipografia

Art. 1 (Preavviamento)

L'impressore che ha la responsabilità del preavviamento deve essere del livello 6.

Norme tecniche speciali per la litografia

Art. 1

(Disegnatori litografi) Nella qualifica di disegnatori litografi si intendono inclusi i cartellonisti, i cromisti, i

fotolitografi (disegnatori di fotolito), gli incisori ed i ritoccatori all'aerografo ed in genere tutti coloro che eseguano o perfezionino disegni o selezioni nel settore della litografia.

Ultimato il periodo di apprendistato il lavoratore inizia un periodo di tirocinio a scopo di perfezionamento della durata complessiva di anni quattro. Tale periodo sarà diviso in due distinti bienni (2 anni al livello 9 e 2 anni al livello 8 della classificazione unica).

Ultimato il tirocinio di perfezionamento il lavoratore acquisisce il livello 4.

Norme tecniche speciali per la incisoria di musica Incisore di musica Ultimato il periodo di apprendistato o di tirocinio e trascorsi 2 anni al livello 9 e 2 anni al

livello 8 il lavoratore acquisisce il livello 4.

Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento Impiego metalli in polvere Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere sarà corrisposta, per il

tempo che trascorrono in quel lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 20, Parte prima, Norme generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere.

Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri

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Le norme che seguono sono applicate esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.

Art. 1

(Apprendistato) L'apprendista che venga immesso direttamente nel ciclo produttivo passerà al livello 9 di

cui al successivo articolo 2 e il periodo di apprendistato sarà considerato utile, nella misura del 50%, per il periodo di tirocinio di cui all'art. 2 stesso.

Art. 2

(Operai) Sono inquadrati nel livello 9: a) coloro che abbiano terminato il periodo di apprendistato (3 anni); b) gli operai immessi all'assunzione direttamente nel ciclo produttivo che abbiano la

seguente preparazione professionale a indirizzo industriale: - licenza di scuola media; - licenza di scuola tecnica; - diploma di corsi professionali equipollenti e che abbiano compiuto un tirocinio di tre mesi

al taglio, un anno alle macchine sotto la guida di un istruttore e superato un periodo senza istruzione di tre mesi. Essi percepiranno per il periodo di tirocinio una paga equivalente al 93% del minimo tabellare dell'operaio del livello 9.

Qualora gli operai di cui al comma b) non siano muniti del titolo di studio previsto, il periodo di tirocinio dovrà essere integrato da 9 mesi di pratica in reparto; essi percepiranno:

- se inferiori a 18 anni per i primi 18 mesi di tirocinio una paga corrispondente all'81,50% del minimo tabellare del livello 9 ed al 93% per il residuo periodo;

- se superiori a 18 anni: 93% del minimo tabellare del livello 9 per tutto il periodo. La permanenza nel livello 9, superato il tirocinio o l'apprendistato, è di 2 anni trascorsi i

quali l'operaio passerà al livello 8 dove permarrà un ulteriore periodo di 2 anni prima di acquisire definitivamente il livello 6.

Art. 3

(Lavorazioni varie) Il personale addetto al pantografo già messo a punto da altri, alla creneria, alle lavorazioni

di immagazzinamento, impacchettatura e spedizione dei caratteri e dei filetti, nonchè a lavori accessori dopo un periodo iniziale di 6 mesi di addestramento, semprechè abbia compiuto il 18° anno di età, con livello retributivo del livello 10 della classificazione unica, sarà inquadrato nel livello 9.

Alle lavorazioni di immagazzinamento ed impacchettatura di caratteri di piombo non potrà essere addetto personale con età inferiore ai 18 anni.

Art. 4

(Appretto) Alle mansioni di appretto e collaudo debbono essere adibiti normalmente operai di livello 6

o, eccezionalmente, di livello 9 con un minimo di anzianità di categoria di almeno un anno alle macchine a fondere; in tal caso percepiranno, per il periodo in cui vi sono adibiti, la retribuzione corrispondente al livello 6.

Parte Sesta

STAMPA PERIODICI

Norme speciali per la stampa dei periodici

Premessa

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Le presenti particolari norme ad eccezione dell'art. 4, si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonchè alle altre aziende grafiche che limitatamente però per quest'ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.

Art. 1

(Maggiorazioni) A favore dei lavoratori (operai, impiegati tecnici e quadri tecnici) addetti alla preparazione,

alla stampa (compreso l'eventuale completamento del periodico con macchina a foglio steso), alla confezione e spedizione dei periodici illustrati stampati con le macchine rotative rotocalco a carta in bobina saranno corrisposti i seguenti importi in cifra fissa.

Art. 2 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, Parte prima, Norme generali, a

favore dei lavoratori di cui all'art. 1 il lavoro straordinario feriale sarà compensato con una percentuale di maggiorazione del 35% sulla retribuzione, mentre per quello notturno e festivo la percentuale sarà dell'73%.

Art. 3

(Limiti di applicabilità: artt. 1 e 2) Le norme di cui agli artt. 1 e 2 saranno applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi

(operai ed impiegati tecnici) delle seguenti specializzazioni delle aziende aventi le caratteristiche di cui sopra, con esclusione di quelli, anche di eguale categoria, appartenenti ai reparti "lavori diversi" delle aziende stesse:

compositori a mano, addetti alle T.T.S. prevalentemente adibiti a lavoro dei periodici - revisori - compositori a macchina e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) - fotografi - ritoccatori - incisori e loro ausiliari - disegnatori - galvanisti e loro ausiliari - montatori - impressori di rotativa rotocalcografica e loro ausiliari - confezionatori, speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) - conduttori di caldaie a vapore e addetti al recupero del solvente - impressori addetti alla stampa di veline - lisciatori di cilindro di rotocalco - autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici - meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine dei reparti rotocalco per la stampa dei periodici - ausiliari addetti prevalentemente al magazzino bobine dei periodici.

Nelle aziende miste agli autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici, ai meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine del reparto rotocalco per la stampa dei periodici ed agli ausiliari prevalentemente addetti al magazzino bobine dei periodici, saranno estese le maggiorazioni di cui all'art. 1, mentre per quanto riguarda gli altri istituti contrattuali il relativo miglior trattamento riservato al settore periodici verrà trasformato in paga.

Art. 4

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(Confezionatori) Gli addetti alle macchine cucitrici a catena sono considerati confezionatori con la seguente

posizione professionale secondo lo schema di classificazione unica: - Capo macchina: livello 6; - Confezionatore: livello 7 trascorsi 2 bienni di appartenenza ai livelli 9 e 8; - Tirocinanti: livello 9, con salario ridotto del 10% per il 1° semestre e del 5% per il 2°

semestre.

Art. 5 (Apprendistato)

L'apprendistato è ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di

preparazione e di stampa al pigmento e di incisione.

Art. 6 (Tirocinio)

I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche. Laddove

non si riscontri tale provenienza o non sia obiettivamente possibile effettuare l'apprendistato, è previsto un periodo di tirocinio secondo quanto contemplato dalla Parte quinta, Classificazione professionale unica, del presente contratto.

Art. 7

(Compositori, revisori ed addetti al recupero del solvente) I compositori a mano addetti ai periodici devono essere di prima categoria (livello 6), i

revisori dei periodici sono considerati impiegati tecnici di seconda categoria (livello b/2), mentre gli addetti al recupero dei solventi sono classificati "complementari qualificati" (livello 9).

Art. 8

(Ripartizione retributiva nelle aziende miste) Per le aziende a lavorazione mista, ad evitare spiacevoli differenziazioni di trattamento, i

benefici di cui all'art. 1, e, ove si ritenga opportuno, anche dell'art. 2, verranno estesi alla intera massa di lavoratori all'uopo procedendo alla ripartizione dell'onere complessivo derivante alle aziende dalla concessione. Tale ripartizione sarà effettuata tenendo presente lo stesso rapporto di forze tra il personale addetto alle varie lavorazioni.

La valutazione della ripartizione sarà fatta d'accordo tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali o la Commissione interna rispettivamente assistite dalle Organizzazioni sindacali locali. In caso di mancato accordo saranno investite della questione le Associazioni di secondo grado stipulanti.

Art. 9

(Riposi retribuiti) Fermo restando quanto previsto all'art. 20 - orario di lavoro - Parte prima - Norme generali -

ai periodicisti, che abbiano una ininterrotta anzianità aziendale di un anno, verranno riconosciuti riposi retribuiti da godersi nel corso dell'anno nella misura di 8 giorni all'anno.

Art. 10

(Indennità per intossicazione professionale) Il lavoratore, vittima di un'intossicazione professionale riconosciuta, riceverà dall'azienda

una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all'interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate.

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Art. 11 (Ferie)

In deroga alla misura prevista dall'art. 5 - Parte terza - Impiegati - sono riconosciuti i

seguenti giorni di ferie per gli impiegati tecnici individuati all'art. 3 - Parte sesta. Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 3 anni altri 3 giorni. Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 8 anni ulteriori 3 giorni.

Art. 12

(Tecnologie informatiche) La composizione e la trattazione dei testi e l'impaginazione dei testi e delle immagini

costituiscono la fase iniziale del processo produttivo grafico indipendentemente dal luogo in cui sono installati gli impianti di produzione.

E' quindi compito dei lavoratori disciplinati dal c.c.n.l. grafici procedere alla composizione e alla trattazione dei testi e all'impaginazione dei testi e delle immagini.

Peraltro, dato che gli adeguamenti dell'organizzazione produttiva agli investimenti in innovazione tecnologica devono essere finalizzati all'incremento della produttività e della competitività delle imprese, vanno evitate duplicazioni di operazioni non richieste dal processo produttivo.

L'utilizzazione dei sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) e la conseguente organizzazione del ciclo produttivo del periodico, compresa la fase di videoimpaginazione, non deve, comunque, determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti ai quali compete la elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni.

Sono pertanto di competenza dei lavoratori grafici le fasi produttive del periodico - comprese quelle relative al trattamento digitale delle immagini, nonchè quelle connesse alla realizzazione del progetto grafico per la videoimpaginazione - con esclusione della ribattitura dei testi elaborati direttamente e immessi in produzione con i terminali da ciascun giornalista dipendente dall'azienda editrice o utilizzando testi provenienti dalle agenzie di informazione o intervenendo sulle fonti di informazione collegate in linea con il sistema editoriale nonchè degli interventi effettuati dai giornalisti nelle varie fasi di realizzazione delle pagine relativi a successive verifiche del progetto originario di videoimpaginazione.

E' inoltre consentita, sempre previa contrattazione tra le parti a livello aziendale, la costituzione nelle redazioni di gruppi di lavoro composti da grafici e giornalisti che operino sui video impaginatori nell'intento di migliorare la professionalità degli addetti e la qualità grafica del giornale.

In caso di disaccordo tra le parti aziendali sull'interpretazione o sull'applicazione di quanto sopra previsto, la questione verrà demandata all'esame delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto.

Parte Settima

STIPENDI E SALARI

Art. 1 (Determinazione della paga base degli apprendisti)

La paga degli apprendisti è determinata, mediante scatti semestrali, sulla base delle

seguenti aliquote percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare del livello a fianco segnato della classificazione professionale unica e sull'indennità di contingenza.

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(1) Per accedere al liv. 9 della Classificazione Professionale Unica.

Art. 2

(Tabella dei minimi di stipendio e di salario)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) I minimi di stipendio e di salario sono quelli indicati nella tabella seguente:

Tabella dei minimi di stipendio e di salario

(esclusa l'indennità di contingenza)

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Con la corresponsione della gratifica natalizia del 1993 le aziende corrisponderanno ai

lavoratori in servizio all'atto di tale corresponsione un importo "una tantum" di L. 50.000 in cifra fissa uguale per tutti; tale importo non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le parti, nel determinare gli aumenti retributivi e il costo complessivo del presente contratto hanno assunto come riferimento vincolante le direttive di compatibilità espresse dal Governo e dalle Confederazioni.

Poichè i miglioramenti concordati saturano la percentuale complessiva di aumenti del costo del lavoro fissata per il periodo di validità del contratto, le parti si impegnano a non procedere, durante il medesimo periodo, a erogazioni unilaterali collettive e ad altre ad esse assimilabili nonchè a negoziati a livello di imprese, fatte salve le procedure relative a crisi o ristrutturazioni aziendali, dai quali negoziati possano derivare incrementi retributivi per le imprese.

Restano altresì salvi gli incontri in sede aziendale previsti dal c.c.n.l. nella disciplina dei diversi istituti.

Nel caso a livello interconfederale venga raggiunto un accordo sulla revisione degli assetti contrattuali e sulla riforma del salario le parti si reincontreranno per raccordare i contenuti della intesa generale con le pattuizioni oggetto del presente rinnovo e concordare le eventuali conseguenti modalità applicative necessarie. ----------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 13 marzo 1996 prevede quanto segue: Aumenti retributivi

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio 1996 ed in servizio alla data di stipula della presente ipotesi di accordo, verrà erogata, con la prima retribuzione utile successiva alla ratifica della presente ipotesi, la somma una tantum di L. 140.000 lorde in relazione al servizio prestato nel periodo 1° gennaio - 29 febbraio 1996. Tale somma una tantum non avrà incidenza alcuna sugli istituti contrattuali e/o di legge e sarà erogata in misura proporzionale all'orario in atto nel suddetto periodo. ---------- N.d.R.: L'accordo 16 marzo 1998 prevede quanto segue: Minimi tabellari

Livelli Dall'01.04.1998 Dall'01.04.1999 Dall'01.07.1999 Aumento totale Quadri 39.600 39.600 39.600 118.800 1° 39.300 39.300 39.300 117.900 2° 33.300 33.300 33.300 99.900 3° 31.000 31.000 31.000 93.000 4° 29.000 29.000 29.000 87.000 5° 27.000 27.000 27.000 81.000 6° 25.000 25.000 25.000 75.000 7° 21.400 21.400 21.400 64.200 8° 19.300 19.300 19.300 57.900 9° 18.000 18.000 18.000 54.000 10° 16.000 16.000 16.000 48.000

Una tantum Ai lavoratori in forza alla data del 16 marzo 1998 verrà erogato l'importo una tantum lordo di cui alla seguente tabella, commisurato all'anzianità di servizio nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 marzo 1998 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, CIG a zero ore. L'una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali diretti e indiretti e non utile ai fini del trattamento di fine rapporto verrà corrisposto con la retribuzione del mese di aprile 1998.

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Livelli Aumento totale Quadri 118.800 1° 117.900 2° 99.900 3° 93.000 4° 87.000 5° 81.000 6° 75.000 7° 64.200 8° 57.900 9° 54.000 10° 48.000

Decorrenza e durata del contratto 1° marzo 1993 - 31 dicembre 1995 salvo quanto diversamente disciplinato in specifici

articoli.

Protocollo aggiuntivo Distribuzione del contratto Le aziende provvederanno alla distribuzione del contratto ai propri dipendenti. Le copie necessarie saranno inviate alle aziende stesse dalle Organizzazioni sindacali

stipulanti.

I

Ipotesi di accordo 13 marzo 1996 per il rinnovo del c.c.n.l.

per i dipendenti delle piccole e medie aziende grafiche affini ed editoriali

Il giorno 13 marzo 1996 tra Unigec-Confapi, con l'adesione dell'USPI (Unione stampa periodica italiana), e Filis/Cgil Fis/Cisl Uilsic/Uil si è convenuta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. scaduto il 31

dicembre 1995, per i dipendenti delle piccole e medie aziende grafiche, affini ed editoriali. Detta ipotesi, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 15 aprile

1996 e diverrà applicabile all'atto della firma definitiva.

Art. 3 (Sistema di informazione)

Osservatorio di settore Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la

presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, Unigec e Filis, Fis e Uilsic convengono di costituire un osservatorio nazionale permanente del settore che sia sostitutivo dell'attuale sistema informativo.

L'Osservatorio sarà costituito da 3 componenti designati dall'Unigec e da 3 componenti designati da Filis-Fis-Uilsic che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.

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L'Osservatorio dovrà riunirsi almeno semestralmente, delle riunioni verrà redatta apposito verbale che sarà trasmesso alle parti costituenti l'Osservatorio.

Nel corso della riunione costitutiva dell'Osservatorio, che dovrà tenersi entro 4 mesi dalla stipula del c.c.n.l., verrà redatto lo schema di raccolta delle informazioni valido per tutto il territorio nazionale.

Tale osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:

- andamenti e prospettive del mercato grafico; - tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento

alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici; - tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti; - tendenze evolutive del mercato del lavoro; - grado di applicazione della L. n. 125/1991 e n. 104/1992; - dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore; - problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla

trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti per le implicazioni previste dalla legislazione vigente;

- evoluzione del fenomeno del c.d. "telelavoro"; - analisi statistica del fenomeno assenteismo anomalo con particolare attenzione alle

assenze brevi e ripetute. Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti

dell'osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative come sotto definite.

Inoltre nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali. La prima riunione dell'Osservatorio finalizzata a tale tema dovrà tenersi entro e non oltre il 30 giugno 1996.

Le parti componenti l'osservatorio, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.

Aggiungere dichiarazione a verbale L'Unigec-Confapi conferma l'importanza del compito attribuito all'Osservatorio di procedere

al monitoraggio del fenomeno dell'assenteismo anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati, influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro.

In questo contesto di conferma di dati, Unigec si riserva di proporre soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurne gli effetti sulle PMI rappresentate.

Art. ...

Le parti nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al c.c.n.l. una funzione di

gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale convengono di costituire una Commissione paritetica per l'interpretazione contrattuale avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi organismi territoriali con circolare congiunta.

La Commissione paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle parti contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell'art. ... controversie.

Informazioni

- Livello di gruppo Annualmente nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi

produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dall'Unigec nazionale, forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto anche riguardo alla applicazione della legge n. 903/1977, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove

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tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti) ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.

- Livello di azienda Annualmente, nel corso di apposito incontro le aziende che abbiano alle proprie

dipendenze più di 200 dipendenti, assistite dalla Unigec provinciale, forniranno alle Rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Filis, Fis e Uilsic provinciali informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

A prescindere da quanto precedentemente espresso le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti alle intese relative alla costituzione del Premio di risultato di cui al successivo art. ...

Art. ...

(Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione) Le direzioni aziendali e le R.S.U. eventualmente assistite dalle rispettive organizzazioni

territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.

Nel corso dell'esame preventivo di cui al comma precedente le R.S.U. potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari approfondimenti.

Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall'applicazione di specifiche normative di legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali.

Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.

Contrattazione aziendale In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra le parti sociali ed il

Governo, le parti convengono sui seguenti principi: 1) la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie di competenza di altre

sedi negoziali; 2) la contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie: a) materie per le quali è previsto uno specifico rinvio nel presente c.c.n.l.; b) salario secondo i contenuti di cui all'art. ... Premi di risultato. Tale contrattazione avrà

cadenza quadriennale secondo le modalità del citato art. ...; c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a particolari rinvii della

legislazione vigente, nel rispetto di quanto già convenuto in materia dal c.c.n.l.; d) applicazione dell'inquadramento professionale e programmi di formazione; e) pari opportunità ed applicazione della L. n. 125 sulle azioni positive; f) gestione degli orari di lavoro nell'ambito dei rinvii esercitati in materia dal c.c.n.l. Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. e le strutture

territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.

Premio di risultato

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Le parti, in coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra le parti sociali ed il Governo concordano la seguente disciplina della contrattazione aziendale con contenuti economici per le aziende applicanti il vigente c.c.n.l.

La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita nell'ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto con particolare attenzione alle specificità tipiche delle piccole e medie industrie.

Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.

Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle API territorialmente competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.

Oggetto della contrattazione è esclusivamente l'istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'impresa.

In tale contesto le parti potranno anche esaminare le possibilità di utilizzare le risorse che matureranno a titolo di premio in direzioni funzionali all'occupazione.

Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti gli indicatori, i meccanismi di calcolo e gli importi collegati.

Qualora l'obiettivo definito consista in un miglioramento rispetto ad una precedente situazione le parti dovranno definire la base su cui effettuare i calcoli dei miglioramenti da realizzare. A tale fine le parti potranno individuare i risultati raggiunti nella media di più anni, entro un massimo di 3, ovvero il miglior risultato raggiunto in una serie di anni.

Le parti al fine di ottenere la massima omogeneità tra il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati e il grado di reale e miglioramento dello stato dell'impresa auspicano che le parti aziendali individuino una pluralità di indicatori preferibilmente di diversa natura.

In ogni caso il premio dovrà essere rapportato ai diversi livelli di professionalità. Nell'accordo aziendale che definisce il premio di risultato dovranno essere concordati

forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo.

In relazione a quanto sopra esposto il premio non potrà essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.

Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che dovrà essere emanata in attuazione al Protocollo 23 luglio 1993.

L'accordo del premio avrà durata quadriennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedure di cui al presente articolo. La prima contrattazione sarà avviata a partire dal 1° novembre 1996.

La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell'accordo.

Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di iniziative unilaterali sulle materie di discussione per un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente.

I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a livello aziendale rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno più oggetto di successiva contrattazione. Le parti all'atto della istituzione del premio risultato procederanno alla loro armonizzazione fermo restando che da tale operazione non devono derivare nè oneri per le aziende nè perdite per i lavoratori.

Al fine di ridurre l'eventuale assenteismo anomalo, le parti si danno reciprocamente atto che l'erogazione del premio di 2° livello potrà essere rapportata all'effettiva prestazione del singolo lavoratore.

Art. 19

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(Contratto a tempo determinato) In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, legge 28 febbraio 1987, n. 56, vengono

individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e all'art. 8 bis, legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine:

- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;

- punte di più intesa attività amministrative, burocratico- commerciali, tecniche connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione;

- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità;

- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro. In tale caso si procederà ad un esame congiunto con le R.S.U.;

- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.

Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:

- 20% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 10 unità;

- 15% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti; - 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti. Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore. La durata massima del contratto a termine è di mesi 6, rinnovabile una sola volta per non

più dello stesso periodo. I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza

all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, legge n. 56/1987.

Art. 21

(Orario di lavoro) Aggiungere dopo 8° comma: "Inoltre l'azienda potrà disporre, nel limite di n. 50 ore, l'utilizzo di prestazioni lavorative in

regime di flessibilità positiva attraverso comunicazione alla R.S.U. e ai lavoratori direttamente interessati, con preavviso non inferiore a n. 36 ore per esigenze derivate da eventi non programmabili.".

Eliminare 13° comma.

Art. 1 (Periodo di prova)

Operai La durata massima del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla

seguente tabella:

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Impiegati La durata massima del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla

seguente tabella:

In caso di distribuzione dell'orario di lavoro sui sei giorni lavorativi le durate

precedentemente espresse sono moltiplicate per il coefficiente 1,2. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova,

ai sensi delle leggi relative, fatta eccezione per il contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni per la Cassa di previdenza per gli impiegati. Detto contributo dovrà essere corrisposto, dopo superato il periodo di prova, con decorrenza dalla data di assunzione.

Non sono ammesse protrazioni nè la rinnovazione del periodo di prova. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il

lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Periodo di preavviso

Per il lavoratore che avesse partecipato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione delle

dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratico con la partecipazione di docenti esterni, comprendendo tra questi anche i tecnici delle case produttrici degli impianti acquisiti dall'impresa datrice di lavoro, il periodo di preavviso individuale è incrementato di n. 2 mesi di effettivo lavoro.

Rappresentanza sindacale unitaria

1. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil, in ciascuna unità

lavorativa con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui al Protocollo sottoscritto dal Governo e Parti sociali il 23 luglio 1993 secondo la disciplina della elezione di cui all'allegato ...

Alla condizione che abbiano stipulato il citato Protocollo ed espresso formale adesione al presente c.c.n.l., l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle Associazioni abilitate alla presentazione di liste elettorali.

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2. La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni stipulanti del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.

Le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto, a cui potranno partecipare tutti i lavoratori non in prova. L'elettorato passivo spetterà a tutti i lavoratori non in prova e con contratto a tempo indeterminato.

Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri) e del sesso dei lavoratori in forza all'unità lavorativa.

3. I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.

La sostituzione del singolo componente decaduto o che abbia rassegnato le dimissioni dalla carica avverrà secondo le seguenti regole:

a) il componente eletto dimissionario o decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti nella lista di origine;

b) il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente c.c.n.l.

I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite dell'API territorialmente competente.

4. I componenti delle R.S.U. subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.

Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari di tale tutela per il tramite dell'API territoriale.

Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano stipulanti del presente c.c.n.l. o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della Rappresentanza sindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.

5. Il monte ore complessivo riservato alla R.S.U. verrà ripartito in ragione del numero di delegati spettanti a ciascuna delle organizzazioni che hanno presentato liste. L'utilizzazione di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la R.S.U., dovrà avvenire nell'ambito delle attività delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzionamento della Rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso.

6. Salvo quanto diversamente disposto dal presente c.c.n.l., le Associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, dal presente c.c.n.l. e da accordi collettivi in atto.

7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della R.S.U., permessi per i componenti la R.S.U., diritto di informazione, ecc.).

Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.

9. Per le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. saranno presi opportuni accordi con la direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto.

Norma transitoria Fino alla avvenuta elezione delle R.S.U. secondo le normative di cui al presente art. ...

rimangono vigenti le normative precedenti e pertanto permangono le rappresentanze esistenti.

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Previdenza complementare In relazione alle disposizioni legislative in materia ed alla necessità che il quadro normativo

venga compiutamente definito in tempi brevissimi, le parti ritengono necessario che anche nel comparto Grafico delle PMI venga assicurato ai lavoratori interessati il diritto di usufruire di forme di previdenza volontaria complementare.

Le parti si attiveranno affinchè le rispettive Confederazioni possano raggiungere eventuali intese per agevolare la costituzione di fondi pensionistici complementari che comprendano, nel rispetto delle specificità di settore e contrattuali, tutto il comparto delle PMI.

Qualora, entro il 31 dicembre 1996, emergessero impossibilità di definizione di intese interconfederali, le parti opereranno per la costituzione di un fondo in cui possano confluire le imprese e i lavoratori di tutti i settori rappresentati da Unigec e Filis-Fis-Uilsic.

Parte quinta

Art. 1

(Classificazione professionale unica) - Aggiungere i seguenti profili agli impiegati tecnici del 3° livello: "L'operatore infografico che, utilizzando sistemi redazionali integrati, sulla base delle

indicazioni della redazione, anche di periodici, effettua la realizzazione grafica di diagrammi, tabelle, prospetti redigendone le relative didascalie e curando la ricerca iconografica e raccogliendo informazioni anche da banche dati e/o centri informativi interni/esterni".

"Il cartografo addetto a sistemi informatici o tradizionali che operi in piena autonomia e responsabilità nell'insieme delle fasi che vanno dalla progettazione alla realizzazione".

- Aggiungere al 2° livello il seguente profilo: "il coordinatore di redazione di pubblicazione periodica che, con facoltà discrezionale,

provvede a rendere gli articoli conformi al tipo di pubblicazione, apportando modificazioni e rettifiche ai testi".

- Sostituire il 1° profilo di impiegato tecnico del 3° livello con il seguente: "L'operatore redazionale che in base alle specifiche dell'opera o della pubblicazione

periodica, redige i testi o gli articoli o interviene sugli stessi ... nelle aziende editoriali". - Inserire al 6° livello i seguenti profili: a) "Redattore di pubblicazione periodica di prima esperienza in fase di inserimento,

acquisisce dopo due anni il 2° livello". b) "Operatore redazionale di pubblicazione periodica di prima esperienza in fase di

inserimento, acquisisce dopo due anni il 3° livello".

Parte prima

Art. 8 (Versamento dei contributi sindacali)

L'azienda opererà, previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato, la trattenuta

mensile in percentuale nella misura dell'1% sui valori base contrattuali e sull'indennità di contingenza secondo le modalità concordate a livello territoriale.

(Omissis)

Art. 28

(Diritto allo studio) Aggiungere dopo ultimo comma: Le parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie grafiche e dei

sistemi editoriali richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a

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livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui al presente articolo, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.

Art. 36

(Appalti) 2° comma: sostituire il "vigente" c.c.n.l. con "il presente" c.c.n.l.

Art. ...

(Decorrenza e durata) Il presente accordo, per quanto non diversamente disciplinato in singoli articoli e istituti,

entra in vigore il 1° gennaio 1996 e scadrà il 31 dicembre 1999, ad eccezione dei minimi tabellari che avranno vigore fino al 31 dicembre 1997.

Per ciò che attiene le procedure di rinnovo, si fa riferimento a quanto disposto dal Protocollo del 23 luglio 1993.

Aumenti retributivi

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio 1996 ed in servizio alla data di stipula della presente

ipotesi di accordo, verrà erogata, con la prima retribuzione utile successiva alla ratifica della presente ipotesi, la somma una tantum di L. 140.000 lorde in relazione al servizio prestato nel periodo 1° gennaio - 29 febbraio 1996.

Tale somma una tantum non avrà incidenza alcuna sugli istituti contrattuali e/o di legge e sarà erogata in misura proporzionale all'orario in atto nel suddetto periodo.

II

Ipotesi di accordo 16 marzo 1998 per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l. per i dipendenti delle piccole e medie aziende

grafiche affini ed editoriali L'art. 24 - Contratto a tempo determinato e lavoro interinale (Omissis) - sostituire il 2° comma con il seguente testo: - Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere

contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non può essere superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 10 unità.

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Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore. Le Parti, nelle zone a declino industriale ed in quelle in cui il rapporto tra lavoratori

disoccupati ed occupati risulta superiore alla media nazionale, potranno valutare l'opportunità di ampliare tale aliquota e numero di lavoratori assumibili a tempo determinato.

(Omissis) Lavoro interinale In attuazione di quanto definito nell'art. 1, 2° comma, art. 1, 4° comma, lettera a) e art. 1, 8°

comma della L. n. 196/1997, si conviene che possano essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti fattispecie aggiuntive rispetto a quelle definite dalla legge:

- incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;

- esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale (a titolo meramente esemplificativo operazioni di direct MKTG, elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere, assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro);

- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le Parti aziendali;

- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate ovvero sostituzione di lavoratori assenti.

Non potranno essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per attività riconducibili al 10° livello dell'inquadramento professionale e dei profili dei livelli 9° e 8° per i quali non sia previsto un iter professionale in livelli superiori.

I contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore, per un tempo non superiore alla durata del primo contratto e per le fattispecie previste dal presente articolo.

I prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente in forza ad un'impresa non potranno superare la percentuale del 17% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'impresa utilizzatrice.

Nota a verbale

Le Parti si danno reciprocamente atto che le percentuali definite per le tipologie di lavoro a

termine e di lavoro interinale precedentemente definite non potranno dare luogo al superamento della percentuale complessiva del 27%, fermo restando le percentuali massime per ogni singolo istituto ed il numero dei lavoratori assumibili con contratto a termine.

c) Procedure informative La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le R.S.U.

dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei contratti di lavoro temporaneo utilizzati nell'arco del periodo considerato. La Direzione aziendale periodicamente informerà le R.S.U. dei contratti a termine stipulati.

Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, 4° comma della L. n. 196/1997.

Apprendistato

L'apprendistato è disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal relativo regolamento

approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16 e dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalle seguenti disposizioni.

Durata e trattamento economico Vengono confermate le normative del vigente c.c.n.l. Formazione esterna Le Parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda

di 120 ore medie annue in applicazione dell'emanando decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere, sarà previsto un impegno formativo ridotto. Per gli apprendisti in possesso di titolo di scuola media superiore o laurea l'impegno formativo pari a 20 ore sarà relativo alla disciplina del rapporto di lavoro, alla Organizzazione e alle misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Tutore Il tutore delle iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell'azienda, di livello

non inferiore a quello dell'apprendista, nel titolare dell'azienda, ovvero, a fronte di particolari esigenze e/o figure professionali, in consulenti esterni aventi le caratteristiche professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

Parte prima

Art. ...

(Decorrenza e durata) Quanto definito con il presente accordo entra in vigore, salvo quanto definito in singoli

capitoli, dal 1° gennaio 1998 e scadrà il 31 dicembre 1999. Per ciò che attiene le procedure del rinnovo contrattuale, sia con riferimento all'intero

c.c.n.l., sia con riferimento ai soli minimi tabellari, si fa riferimento a quanto disposto dal Protocollo del 23 luglio 1993.

Minimi tabellari

Livelli Dall'01.04.1998 Dall'01.04.1999 Dall'01.07.1999 Aumento totale Quadri 39.600 39.600 39.600 118.800 1° 39.300 39.300 39.300 117.900 2° 33.300 33.300 33.300 99.900 3° 31.000 31.000 31.000 93.000 4° 29.000 29.000 29.000 87.000 5° 27.000 27.000 27.000 81.000 6° 25.000 25.000 25.000 75.000 7° 21.400 21.400 21.400 64.200 8° 19.300 19.300 19.300 57.900 9° 18.000 18.000 18.000 54.000 10° 16.000 16.000 16.000 48.000

Art. 27

(Nomenclatura) (Omissis) Sostituire il 3° comma con il seguente: Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue: - per stipendio o salario contrattuale, la somma dei minimi tabellari e della indennità di

contingenza; - per retribuzione l'insieme degli emolumenti percepiti nell'anno per la prestazione

lavorativa nell'orario contrattuale.

Una tantum Ai lavoratori in forza alla data del 16 marzo 1998 verrà erogato l'importo una tantum lordo

di cui alla seguente tabella, commisurato all'anzianità di servizio nel periodo 1° gennaio 1998 -

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31 marzo 1998 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, CIG a zero ore.

L'una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali diretti e indiretti e non utile ai fini del trattamento di fine rapporto verrà corrisposto con la retribuzione del mese di aprile 1998.

Livelli Aumento totale Quadri 118.800 1° 117.900 2° 99.900 3° 93.000 4° 87.000 5° 81.000 6° 75.000 7° 64.200 8° 57.900 9° 54.000 10° 48.000

III

Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende - FONDAPI

In Roma, il 20 gennaio 1998 tra Unionmeccanica, Unionchimica, Uniontessile, Unionalimentari, Unigec e FIOM-FIM-UILM, FILCEA-FLERICA-UILCER, FILTEA-FILTA-UILTA, FLAI-FAT-UILA, SLC-

FILS-UILSIC, assistiti rispettivamente da CONFAPI e CGIL-CISL-UIL - vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e

complementare; - preso atto delle importanti modifiche apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di

forme pensionistiche complementari;

si concorda di istituire il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dipendenti delle

piccole e medie aziende - FONDAPI al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema obbligatorio.

Le parti, inoltre, nel realizzare l'obiettivo indicato, assumono quali criteri-guida il principio democratico nello schema organizzativo del Fondo, la trasparenza e la governabilità nei rapporti con i lavoratori associati e nella gestione delle risorse.

1. Costituzione del Fondo pensione FONDAPI è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Destinatari Sono destinatari di FONDAPI tutti i lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti

collettivi di lavoro i cui firmatari sono le categorie riportate in premessa. Nei confronti di tali lavoratori ed imprese si applicano ai soli effetti contributivi, quanto al

riguardo stabilito nei rispettivi c.c.n.l.

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3. Associati Sono associati a FONDAPI: a) i lavoratori dipendenti non in prova, se non già associati a FONDAPI, destinatari della

forma pensionistica complementare così come richiamati al punto 2, che hanno aderito volontariamente a FONDAPI;

b) i lavoratori pensionati con prestazioni erogate da FONDAPI, secondo quanto previsto dallo Statuto;

c) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati FONDAPI. L'associazione a FONDAPI dei lavoratori dei settori come precedentemente definiti al punto

2, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente concordata, per ciascun settore, tra le suddette Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive Organizzazioni imprenditoriali di settore che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.

A FONDAPI possono essere inoltre associati i dipendenti delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del presente accordo. Nei confronti di tali associazioni troveranno applicazione solo le norme statutarie relative alla contribuzione.

Possono inoltre essere associati a FONDAPI, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda operato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 abbiano perso i requisiti di cui alla lettera a) del 1° comma del presente punto, sempre che nell'azienda non operi analogo fondo pensione.

4. Organi del Fondo Sono organi di FONDAPI: - l'Assemblea dei delegati; - il Consiglio di amministrazione; - il Presidente ed il Vicepresidente; - il Collegio dei revisori contabili. 5. Assemblea dei delegati L'Assemblea dei delegati è costituita inizialmente da 60 delegati dei quali il 50% eletto dalle

imprese aderenti e il 50% eletto dai lavoratori associati a FONDAPI e potrà essere aumentato fino ad un numero massimo di 80, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle fonti istitutive ed allegato allo Statuto.

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento del numero di almeno 5.000 adesioni a FONDAPI.

6. Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione è composto da 14 (quattordici) consiglieri dei quali, in

attuazione del principio di pariteticità, 7 eletti in rappresentanza delle imprese e 7 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a FONDAPI.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come prescritto dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 124/1993.

Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente rispettivamente ed alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti le imprese ed i componenti del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati a FONDAPI.

7. Collegio dei revisori Il Collegio dei revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, per metà eletti

dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza delle imprese e, per l'altra metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a FONDAPI, così come previsto dallo Statuto.

I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come prescritti dai decreti attuativi della legge.

Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente il quale deve appartenere alla rappresentanza sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

8. Comitato paritetico delle organizzazioni fondative Il Comitato paritetico delle organizzazioni fondative è costituito dai rappresentanti delle parti

istitutive del Fondo.

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Fermo restando il principio della pariteticità il Comitato paritetico sarà composto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.

Il Comitato, al fine di contribuire al buon andamento di FONDAPI e di mantenere il collegamento tra FONDAPI e le fonti istitutive, esprime il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazioni in merito alla corretta applicazione dei c.c.n.l. (o accordi) istitutivi di FONDAPI, per le materie relative alla adesione al FONDAPI stesso;

- indirizzi generali di gestione del Fondo; - individuazione dei criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti; - i criteri per la scelta dei gestori, della banca depositaria e dei gestori dei servizi; - modifiche statutarie. Il parere, quando richiesto dal Consiglio di amministrazione, deve essere fornito nei termini

di tempo indicati dal Consiglio di amministrazione stesso. I costi di funzionamento del Comitato sono a carico delle parti istitutive del Fondo. 9. Impiego delle risorse Le risorse finanziarie di FONDAPI sono integralmente affidate in gestione mediante

convenzione a soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dall'art. 6, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

In coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.

Le convenzioni di gestione oltre alle linee di indirizzo dell'attività conterranno le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonchè termini e modalità della facoltà di recesso dalle convenzioni medesime.

Gli investimenti potranno riguardare almeno due tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze che derivano dall'utilizzo del t.f.r.

Nella fase di avvio, il Fondo opererà al fine di realizzare un rendimento comune per tutti i lavoratori aderenti.

10. Contribuzione Nei confronti di lavoratori e imprese si applicano le contribuzioni nelle misure definite nei

c.c.n.l. o negli accordi nazionali di categoria. Nei casi di inadempienza contrattuale sa in termini di totale, parziale o ritardata

contribuzione a FONDAPI, da parte delle imprese, queste saranno tenute: 1) al versamento delle quote non corrisposte; 2) al riconoscimento dei mancati rendimenti derivanti da tali inadempienze, come certificato

dal FONDAPI, sulla base dell'ultimo rendimento approvato dall'Assemblea dei delegati; 3) al versamento degli interessi legali dovuti per legge che restano di competenza di

FONDAPI. 11. Adesione e permanenza nel Fondo I lavoratori aderiscono a FONDAPI per libera scelta individuale con le modalità previste

dalla normativa vigente e dallo Statuto. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda

informativa contenente le indicazioni previste dalla legge. A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale dipende, assumono l'obbligo di

versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permanente la condizione

di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore.

12. Cessazione dell'obbligo di contribuzione La contribuzione a FONDAPI, a carico sia del lavoratore che dell'impresa, cessa al

momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

Si conviene di regolamentare l'eventuale cessazione dell'obbligo di versare i contributi, richiesta unilateralmente dal lavoratore, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo.

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La cessazione della contribuzione dovrà essere preceduta da un periodo di preavviso e comporterà la liquidazione del capitale maturato e dei relativi rendimenti solo al raggiungimento dei requisiti temporali previsti dallo Statuto e dalle norme operative interne ed in conformità a quanto disposto dalla legge.

13. Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere

a FONDAPI la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età

pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di iscrizione a FONDAPI.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di iscrizione a FONDAPI.

La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche l'anzianità di iscrizione maturata nel Fondo di provenienza.

Il lavoratore associato, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

FONDAPI provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo può essere esercitato a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.

Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso FONDAPI.

Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.

Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta associato a FONDAPI alle condizioni e con le modalità previste dalle norme operative interne.

Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi associati agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo punto ma quelle conseguenti al D.Lgs. n. 124/1993 e sue successive modificazioni.

Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari delle prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti.

L'associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi derivanti da quote di t.f.r., può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di t.f.r. versato a FONDAPI.

Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio tecnico-finanziario e la stabilità del Fondo, così come previsto dallo Statuto.

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. FONDAPI non può concedere o assumere prestiti. 14. Trasferimenti L'associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione a FONDAPI prima

del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni: a) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui l'associato

acceda in relazione ad un cambiamento di azienda o di categoria giuridica; b) trasferimento della posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto. La richiesta di trasferimento di cui alla lettera a) può avvenire in concomitanza con gli

eventi previsti mentre la richiesta di trasferimento di cui alla lettera b) non può avvenire prima che siano trascorsi 5 anni di permanenza nel Fondo.

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Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro fondo, l'obbligo contributivo - in costanza di rapporto di lavoro - decade.

Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nello Statuto e nelle norme operative interne. Gli adempimenti relativi a carico di FONDAPI sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno della comunicazione.

15. Spese di avvio e quota di iscrizione al Fondo Le spese di avvio e la quota di iscrizione al Fondo saranno definite dalle parti nei rispettivi

c.c.n.l. o accordi nazionali di categoria. 16. Quota associativa Annualmente il Consiglio di amministrazione sottopone alla ratifica dell'Assemblea dei

delegati gli importi, pariteticamente ripartiti tra lavoratori ed imprese, da destinare al funzionamento delle attività del Fondo.

Le parti istitutive determineranno con apposito accordo il limite massimo delle spese per la gestione del Fondo.

La determinazione del suddetto limite sarà espressa in percentuale a valere sulle quote stabilite ai fini della contribuzione di cui al precedente punto 10.

17. Fase transitoria Le parti si impegnano a predisporre, contestualmente alla firma del presente accordo, lo

Statuto ed il Regolamento elettorale del Fondo. All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i

componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea dei delegati, insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, non abbia proceduto alla elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 14 componenti, di cui il 50% in rappresentanza delle imprese e il 50% in rappresentanza dei lavoratori.

Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 2 componenti di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.

Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei delegati.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio, dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti organi di vigilanza, definirà le modalità di adesione al Fondo.

I componenti il Comitato paritetico delle Organizzazioni fondative di cui al comma 1 dell'art. 8 sono designati contestualmente alla firma del presente accordo.

18. Norma finale In caso di modifiche del quadro normativo o suggerite dall'autorità di controllo le parti si

rivedono per armonizzare il presente accordo.

Statuto

Sezione I COSTITUZIONE DI FONDAPI

Art. 1

(Costituzione, denominazione, durata e sede) 1. In attuazione dell'accordo sindacale stipulato in data 20 gennaio 1998 tra Unionmeccanica, Unionchimica, Uniontessile, Unionalimentari, Unigec (CONFAPI) e FIOM-FIM-UILM, FILCEA-FLERICA-UILCER, FILTEA-FILTA-UILTA, FLAI-FAT-UILA, SLC-

FILS-UILSIC, (CGIL-CISL-UIL)

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2. E' costituito il "Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dipendenti delle

piccole e medie imprese - FONDAPI", di seguito denominato "FONDAPI". 3. FONDAPI è costituito quale Associazione ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile

e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. 4. FONDAPI ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al

successivo art. 36. 5. FONDAPI ha sede in Roma, via della Colonna Antonina, 52.

Art. 2 (Scopo)

1. Scopo esclusivo di FONDAPI è l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari

del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare ai beneficiari di cui al successivo art. 30, più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 124/1993.

2. FONDAPI non ha fini di lucro.

Art. 3 (Associati)

1. Sono associati a FONDAPI: a) i lavoratori dipendenti non in prova, se già non associati a FONDAPI, a cui si applicano i

contratti collettivi di lavoro i cui firmatari sono indicati al punto del precedente art. 1, i quali abbiano aderito volontariamente a FONDAPI, secondo le modalità e per gli effetti di cui al successivo art. 25;

b) i lavoratori pensionati, con prestazioni erogate da FONDAPI; c) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati a FONDAPI. 2. Le imprese permangono nella condizione di associate fino allo scadere del mandato

assembleare, di cui al successivo art. 5, ancorchè rimaste prive di lavoratori associati. 3. A FONDAPI possono inoltre essere associati: a) i dipendenti delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro, firmatarie degli accordi di cui

al precedente art. 1; b) i dipendenti delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro, firmatarie degli accordi di cui

al precedente art. 1 e loro Organizzazioni a livello territoriale nazionale. Nei confronti di dette Associazioni trovano applicazione le norme del presente Statuto

esclusivamente e per quanto concerne la contribuzione. 4. Possono altresì permanere associati a FONDAPI, previo accordo sindacale, i lavoratori

che in seguito a trasferimento d'azienda, operato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 1, lett. a) e sempre che nell'azienda non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

5. L'adesione a FONDAPI comporta la piena accettazione del presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole inerenti la previdenza complementare, definite dalle fonti istitutive, ivi comprese quelle relative alla contribuzione.

Sezione II

ORGANI DI FONDAPI

Art. 4 (Organi di FONDAPI)

Sono organi di FONDAPI: a) l'Assemblea dei delegati; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente e il Vicepresidente; d) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 5 (Assemblea dei delegati)

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1. I lavoratori e le imprese aderenti a FONDAPI sono rappresentati da un numero

predefinito di soggetti i quali costituiscono l'Assemblea dei delegati, appresso denominata Assemblea.

2. L'Assemblea è costituita inizialmente da 60 associati delegati, 50% eletti dalle imprese associate e 50% eletti dai lavoratori associati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che forma parte integrante del presente Statuto.

3. Nel caso in cui sia superata la soglia di 100.000 lavoratori associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 80, pariteticamente suddiviso fra eletti dai lavoratori e eletti dai datori di lavoro; tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell'Assemblea immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia e della conseguente modifica nella composizione dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.

4. I delegati rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età.

6. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, il quale redige il verbale della riunione.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e custodito a cura del Consiglio di amministrazione.

8. L'Assemblea si svolge presso la sede di FONDAPI ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.

9. Nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio.

Art. 6 (Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. 2. L'Assemblea in seduta ordinaria: a) elegge i consiglieri di amministrazione e i componenti il Collegio dei revisori contabili

secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi articoli 11 e 17 e, su proposta del Consiglio di amministrazione, ne determina i compensi;

b) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori contabili e sulla loro eventuale revoca;

c) determina l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui al successivo art. 19, su proposta del Consiglio di amministrazione;

d) approva il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa di FONDAPI predisposto dal Consiglio di amministrazione;

e) approva il rendiconto annuale di FONDAPI e la relazione illustrativa, predisposti dal Consiglio di amministrazione;

f) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, di sottoporre a certificazione contabile i rendiconti annuali di FONDAPI e sulla scelta della società di revisione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in materia di:

a) modifiche dello Statuto e degli atti che ne formano parte integrante; b) scioglimento e procedure di liquidazione di FONDAPI, relative modalità e nomina dei

liquidatori.

Art. 7 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno,

entro i termini previsti dalla Commissione di Vigilanza, per l'adempimento di cui al precedente art. 6, comma 2, lettere d) ed e).

2. L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando lo richiedono, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei delegati, ovvero un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.

3. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione.

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4. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.

Art. 8

(Deliberazioni dell'Assemblea) 1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o

per delega, di almeno i 7/10 dei delegati e delibera con il voto favorevole dei 6/10 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno 8/10 dei delegati e:

a) delibera solitamente con il voto favorevole dei 6/10 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9;

b) delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9 quando sia convocata per decidere modifiche statutarie;

c) delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9, quando sia convocata per decidere lo scioglimento di FONDAPI.

Art. 9

(Rappresentanza nell'Assemblea) 1. Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato. 2. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi

devono essere custoditi a cura del Consiglio di amministrazione. 3. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di

convocazione. 4. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per ogni singola Assemblea,

con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea per gli eventuali aggiornamenti.

5. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori o ai Revisori.

6. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

Art. 10 (Cessazione, decadenza e sostituzione dei delegati)

1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato, la perdita dei requisiti di

eleggibilità indicati dal regolamento elettorale. 2. Se nel corso del suo mandato un delegato venga a cessare dalla carica, per decadenza,

morte, impedimento fisico, la sostituzione avviene secondo le procedure previste dal regolamento elettorale.

3. Il subentrante resta in carica sino al termine di validità dell'Assemblea. 4. I delegati che non presenzino o che non si facciano rappresentare ai sensi del

precedente art. 9, a due adunanze assembleari successive, decadono dalla carica e per la loro sostituzione si interviene come previsto al precedente comma 2.

Art. 11

(Il Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 14 (quattordici) consiglieri dei quali, in

attuazione del principio di pariteticità, 7 eletti in rappresentanza delle imprese e 7 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a FONDAPI, Presidente e Vicepresidente compresi.

2. In attuazione del principio di pariteticità i delegati dalle imprese ed i delegati dai lavoratori in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla nomina della propria metà dei consiglieri, sulla base di rispettive liste elettorali.

3. Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. In caso di subentro di un supplente, la prima Assemblea utile provvederà all'elezione del corrispondente supplente con le modalità previste per l'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.

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4. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a 2/3 dei votanti di ciascuna parte, consegue la totalità dei consiglieri, in difetto, l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio fra due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

5. Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o dai delegati rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 dei medesimi.

6. I consiglieri che all'atto della elezione si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996, hanno facoltà di optare tra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili, in caso di opzione negativa, subentra il supplente corrispondente, tale opzione va esercitata nei quindici giorni successivi alla elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità conformemente alle disposizioni previste dalla legge e dai decreti ministeriali e a loro carico non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile.

8. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a parità, di maggiore età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di delegato.

Art. 12 (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria di FONDAPI e dispone di tutte le facoltà necessarie e opportune per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi associativi che non siano espressamente riservate all'Assemblea, può inoltre deliberare in ordine all'apertura di uffici operativi.

2. Il Consiglio di amministrazione, determinandone le facoltà, può delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, al Presidente, al Vicepresidente o a uno o più degli altri suoi componenti.

3. Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il

Vicepresidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art. 16; b) provvede alla gestione amministrativa di FONDAPI ed alla sua organizzazione, in

conformità alle istruzioni della Commissione di vigilanza, emanate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 124/1993;

c) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale, con l'allegata relazione illustrativa e il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa di FONDAPI;

d) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio di FONDAPI; e) decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione

del rischio in materia di investimenti e partecipazioni in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel successivo art. 21;

f) decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, le politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel successivo art. 21;

g) sceglie con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i soggetti gestori ed individua la banca depositaria delle risorse di FONDAPI, coerentemente con quanto stabilito dalla disciplina legislativa che regola la materia e con quanto stabilito nel successivo art. 24 e definisce i contenuti delle convenzioni;

h) decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità con le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 124/1993;

i) propone all'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le modifiche allo Statuto, il Consiglio di amministrazione ha, in particolare, l'obbligo di promuovere, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, gli adeguamenti del presente Statuto e degli atti che ne formano parte integrante, in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal D.Lgs. n. 124/1993, nonchè l'obbligo di invio delle delibere

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relative agli adeguamenti di cui è caso alla Commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, art. 17, comma 2, lett. b);

j) propone all'Assemblea di deliberare di sottoporre a certificazione contabile i rendiconti d'esercizio e di deliberare sulla scelta della società di revisione;

k) predispone ed invia alle parti istitutive di FONDAPI, al Comitato paritetico di cui al punto 8 dell'accordo istitutivo del 20 gennaio 1998 e al Collegio dei revisori, la relazione e il rendiconto della gestione almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale, nonchè, con il preavviso ritenuto opportuno, notizie e dati in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di amministrazione valuti opportuno segnalare ai predetti soggetti;

l) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati; m) propone all'Assemblea di deliberare sull'entità della quota di iscrizione, in conformità a

quanto disposto dalle parti istitutive, e della quota associativa, sulla base del bilancio di previsione, nel limite massimo determinato dalle fonti istitutive;

n) riferisce alla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio di FONDAPI, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

o) determina, con deliberazione adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, l'ammontare delle anticipazioni complessivamente erogabili da FONDAPI, di cui al successivo art. 35;

p) esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori mobiliari di proprietà di FONDAPI conferiti in gestione secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, conferendo delega al Presidente o ad altro consigliere.

Art. 13

(Convocazione del Consiglio di amministrazione) 1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale

documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei revisori almeno dieci giorni prima della data della riunione.

2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 14

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più

uno dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.

2. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.

3. Per la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt. 20 e 23 è richiesta la presenza di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/1997, rispettivamente eletti uno dai delegati delle imprese e uno dai delegati dei lavoratori.

Art. 15

(Cessazione, decadenza e sostituzione degli amministratori) 1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di consigliere la perdita dei requisiti legali e

statutari e comunque il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.

2. Qualora durante il mandato, uno degli amministratori venga a cessare, per decadenza o per morte o per impedimento fisico o per dimissioni, subentra il supplente corrispondente; qualora risulti in condizioni di incompatibilità, egli può optare fra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili entro 15 giorni dal subentro e comunque prima della assunzione delle funzioni; gli

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amministratori subentranti decadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei revisori contabili il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, sono da considerarsi decaduti dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 16

(Presidente e Vicepresidente) 1. Il Presidente ed il Vicepresidente di FONDAPI sono eletti dal Consiglio di

amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i lavoratori associati e le imprese associate.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di FONDAPI e sta per esso in giudizio. Il Presidente, inoltre:

a) sovrintende al funzionamento di FONDAPI; b) indice le elezioni dei delegati per la composizione dell'Assemblea secondo quanto

previsto dal Regolamento elettorale; c) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea come previsto dal precedente art. 7; d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione; e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi; f) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza,

in particolare riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio di FONDAPI, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, trasmette alla Commissione di vigilanza ogni innovazione o modifica della fonte istitutiva, corredata da nota illustrativa del contenuto;

g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio o dalla legge.

4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 17

(Collegio dei revisori contabili) 1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da 4 revisori effettivi e da 2 supplenti, è eletto

dalla Assemblea dei rappresentanti per metà in rappresentanza dei lavoratori associati e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate.

2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva; ciascuna lista contiene i nomi di due revisori effettivi e di un revisore supplente; risultano eletti per ciascuna parte istitutiva i revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali; a loro carico non devono sussistere cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile nè situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.

4. La carica di revisore e di delegato sono incompatibili. 5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla

rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di FONDAPI. 6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera a.r. o fax o telegramma, con

periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno tre componenti: in caso di parità, al Presidente spetta voto doppio.

7. Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile; il Collegio partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

8. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 124/1993.

9. Spetta in particolare al Collegio:

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a) emettere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che delibera su quanto sub a), b) e c) di cui al punto 2 del successivo art. 23, la relazione diretta ai delegati sulla gestione d'esercizio, sul rendiconto e sul bilancio preventivo di FONDAPI;

b) vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di FONDAPI con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge;

c) segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio di FONDAPI, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 124/1993;

d) comunicare alla Commissione di vigilanza eventuali irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione di FONDAPI, allegando i relativi verbali, ancorchè sia stata esclusa a maggioranza la sussistenza di irregolarità ma insistano dissensi in seno al Collegio.

10. Il Collegio dei revisori contabili deve comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione di FONDAPI ogni irregolarità riscontrata.

11. I componenti del Collegio dei revisori contabili durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

12. Il revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato, la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.

Sezione III

FINANZIAMENTO E PATRIMONIO DI FONDAPI

Art. 18 (Sistema di gestione e contribuzione)

1. Il finanziamento di FONDAPI avviene mediante contribuzione definita, ai sensi del

successivo art. 19. 2. La gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo della capitalizzazione

individuale.

Art. 19 (Quota di iscrizione e quota associativa - Conto associativo)

1. La quota di iscrizione capitaria una tantum e la quota associativa annuale di cui alla lett.

m) del precedente art. 12, concorrono a sostenere le spese di funzionamento FONDAPI. 2. I relativi importi sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di

amministrazione, come previsto dalla lett. m) del precedente art. 12. 3. La quota di iscrizione e la quota associativa costituiscono le entrate del conto

associativo, su cui gravano spese di funzionamento del seguente tenore: a) locali attrezzati a uffici di sede, struttura organizzativa, beni strumentali; b) attività degli organi statutari; c) gestione amministrativa di FONDAPI e delle posizioni individuali; d) supporti per l'assunzione delle decisioni degli organi di FONDAPI in materia di gestione

amministrativa e delle risorse; e) servizi della banca depositaria; f) attività promozionale; g) spese legali e notarili; h) altre spese varie necessarie al funzionamento associativo. 4. Il conto associativo è distinto dal patrimonio di FONDAPI di cui al successivo art. 20 ed è

assoggettato a contabilità separata. 5. Gli oneri relativi alle gestioni delle risorse finanziarie sono addebitati direttamente sul

patrimonio.

Art. 20 (Entrate e patrimonio)

1. Le entrate di FONDAPI sono costituite da: a) i contributi a carico dei lavoratori, come determinati dai contratti collettivi nazionali di

lavoro o da accordi nazionali di categoria, al netto della quota associativa di cui al precedente art. 19;

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b) i contributi a carico delle imprese, come determinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di categoria, al netto della quota associativa di cui al precedente art. 19;

c) le quote di t.f.r., come previsto dalla legge o determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di categoria;

d) gli importi maturati dai lavoratori relativi a posizioni trasferire da altri fondi pensione; e) i rendimenti delle risorse investite; f) eventuali donazioni, eredità e legati e ogni altro provento a qualsiasi titolo maturato o

acquisito. 2. L'insieme delle attività immesse nella titolarità di FONDAPI ne costituisce il patrimonio. 3. Sul patrimonio di FONDAPI gravano le uscite destinate alla erogazione delle prestazioni,

ai trasferimenti delle posizioni individuali, ai riscatti e alle anticipazioni.

Art. 21 (Impiego delle risorse)

1. Le risorse finanziarie di FONDAPI sono integralmente affidate in gestione mediante

convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dell'art. 6, del D.Lgs. n. 124/1993.

2. Per la scelta di ogni soggetto gestore il Consiglio di amministrazione è tenuto all'osservanza del disposto del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 e richiede offerte contrattuali fra loro comparabili ad almeno tre soggetti abilitati ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993, selezionati sulla base di parametri qualitativi e quantitativi consolidati dallo stato di conoscenza del mercato finanziario e assicurativo e con esclusione di soggetti appartenenti a identici gruppi societari comunque legati da rapporti, diretti o indiretti, di controllo.

A tal fine, il Consiglio di amministrazione si adegua alle istruzioni della Commissione di vigilanza.

3. Le convenzioni di gestione, definite dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993, devono:

a) prevedere le linee di indirizzo degli investimenti alle quali il soggetto gestore deve orientare la propria attività e contengono i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio;

b) definire i termini di durata della convenzione; c) prevedere termini e modalità per l'esercizio della facoltà di anticipato recesso per il caso

di inadempimento e per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, contemplando le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie inerenti l'investimento;

d) indicare i parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, rispetto ai quali valutare la qualità dei risultati ottenuti, adottando periodi di osservazione coerenti con la composizione dei valori costitutivi del patrimonio;

e) disporre per la conservazione della titolarità dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà di FONDAPI, definendo le linee guida per l'esercizio dei poteri di cui alla lett. p) del precedente art. 12.

4. Nella stipulazione e nell'esercizio della convenzione, il Consiglio di amministrazione persegue l'obiettivo della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio, contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento di FONDAPI e massimizzando i rendimenti netti.

5. Il Consiglio di amministrazione definisce un opportuno bilanciamento degli investimenti in modo da soddisfare le esigenze legate alla disponibilità della quota contributiva derivante dal t.f.r. e delle relative anticipazioni di cui al successivo art. 35.

6. Nella identificazione degli investimenti il Consiglio di amministrazione, avvalendosi dei gestori ed in collaborazione con la banca depositaria di cui al successivo art. 24 rispetta i limiti agli investimenti indicati dall'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.

7. E' in facoltà del Consiglio di amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori associati (gestione pluricomparto), per i primi tre esercizi verrà adottata solamente la gestione monocomparto.

8. E' fatto salvo il passaggio alla gestione pluricomparto al termine del primo triennio, dopo acquisizione del parere del Comitato paritetico di cui al punto 8 dell'accordo istitutivo del 20 gennaio 1998, previa variazione del presente Statuto.

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9. Sulla adozione della delibera di attivazione della gestione pluricomparto, vengono adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22

(Conflitti d'interesse) 1. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad osservare la normativa in vigore in materia di

conflitto di interessi. 2. Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei

revisori, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto d'interessi rilevante ai sensi della vigente normativa.

3. Il Presidente è tenuto a comunicare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente, quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando comunque ne sia venuto a conoscenza.

4. Ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, si considerano rilevanti le fattispecie di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996, nonchè ogni altra situazione individuata da sopravvenienti norme di legge o disposizioni ministeriali.

5. Il Presidente informa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto, di cui al presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse o che possano determinare una gestione delle risorse non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti.

Art. 23

(Esercizio sociale - Rendiconto annuale) 1. L'esercizio di FONDAPI inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Per ogni esercizio ed entro i termini di cui alle disposizioni della Commissione di

vigilanza, il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea: a) il rendiconto annuale consuntivo; b) il bilancio annuale preventivo; c) la relazione annuale di rendiconto redatta dal Consiglio stesso; d) la relazione annuale redatta dal Collegio dei revisori contabili. 3. Il rendiconto e la relazione allegata saranno messi a disposizione del Collegio dei

revisori 30 giorni prima della data dell'Assemblea. 4. I documenti di cui al precedente punto 2) saranno inviati ai delegati contestualmente alla

convocazione dell'Assemblea. 5. I documenti di cui al precedente punto 2) saranno messi a disposizione di tutti gli

associati che ne facciano richiesta.

Art. 24 (Banca depositaria)

1. FONDAPI deposita le risorse affidate in gestione presso una banca depositaria,

sottoscrivendo apposita convenzione di custodia. 2. Il Consiglio di amministrazione può convenire con la banca depositaria l'assegnazione

dei servizi di tesoreria del conto associativo di cui al precedente art. 19 e per la raccolta dei contributi e per la erogazione delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di separatezza verso i soggetti gestori e di cui al punto 4 del precitato art. 19.

3. La banca depositaria è resa responsabile nei confronti di FONDAPI e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sopra richiamata.

4. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un termine di durata e deve comunque disciplinare il recesso straordinario di FONDAPI per serie ragioni oggettive e soggettive.

5. La scelta della banca depositaria deve avvenire secondo le procedure contemplate per la scelta dei soggetti gestori, di cui al precedente art. 21, attuando gli opportuni adattamenti.

Sezione IV

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RELAZIONI ASSOCIATIVE

Art. 25 (Adesione e permanenza in FONDAPI)

1. I lavoratori aderiscono a FONDAPI per libera scelta individuale con le modalità previste

dalla normativa vigente e secondo le procedure previste dalle norme operative interne. 2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una

scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge. 3. L'adesione del lavoratore viene manifestata tramite il datore di lavoro con atto scritto che

contiene, oltre all'impegno di contribuire nei termini stabiliti dalla fonte istitutiva e successive modifiche, la delega al datore di lavoro a operare le trattenute corrispondenti sulle proprie spettanze.

4. L'adesione del lavoratore comporta la contestuale acquisizione della condizione di associato dell'azienda da cui il lavoratore dipende ove questa non sia già associata a FONDAPI ai sensi del precedente art. 3.

5. A seguito dell'adesione il lavoratore e l'impresa dalla quale esso dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura e con le modalità determinate dagli accordi vigenti.

6. L'adesione del lavoratore comporta la permanenza minima di almeno cinque anni in FONDAPI, salva la perdita dei requisiti di appartenenza a FONDAPI, con gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 124/1993.

7. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione a FONDAPI, il lavoratore che non abbia riscattato la propria posizione individuale, non abbia richiesto il trasferimento e non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo art. 31, rimane associato a FONDAPI.

8. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, il lavoratore permane nella condizione di associato; l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.

Art. 26

(Contribuzione) 1. I soggetti tenuti alla contribuzione, sono gli associati di cui al precedente art. 3, ciascuno

secondo le misure, le modalità e i termini di cui alla Fonte istitutiva del 20 gennaio 1998, dagli accordi ivi richiamati e dalle modifiche successivamente intervenute.

2. In caso di tardivo o mancato versamento dei contributi, l'azienda, ai fini della regolazione dell'obbligo contributivo è tenuta a corrispondere a FONDAPI, con gli oneri relativi alla gestione dell'arretrato:

a) il versamento delle quote non corrisposte; b) il versamento dei conseguenti mancati rendimenti, sulla base dell'ultimo rendiconto

approvato in Assemblea; c) il versamento degli interessi di mora al tasso legale d'interesse, che confluiscono nel

conto associativo di cui al precedente art. 19.

Art. 27 (Rapporti con gli associati)

1. Nel rispetto dei criteri di massima trasparenza, i rapporti tra FONDAPI e i propri associati

sono improntati ad un costante livello di informazioni sempre aggiornate sull'andamento amministrativo e finanziario di FONDAPI stesso.

2. Agli associati, FONDAPI provvederà a consegnare copia dello Statuto, delle norme operative interne e degli atti correlati.

3. Gli associati sono tenuti a fornire a FONDAPI nel rispetto della legge n. 675/1996, tutti i dati richiesti per una corretta gestione.

4. Almeno una volta all'anno, FONDAPI, insieme con il prospetto della posizione individuale, fornisce comunicazione a ogni associato lavoratore dei versamenti effettuati dall'impresa, conforme alle istruzioni della Commissione di vigilanza, di cui all'art. 17, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 124/1993.

Art. 28

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(Cessazione della contribuzione a FONDAPI) 1. La contribuzione a FONDAPI, a carico sia del lavoratore che dell'azienda, cessa al

momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

2. Nel caso in cui il lavoratore associato, che non abbia perduto i requisiti di iscrizione a FONDAPI, faccia richiesta di trasferimento della propria posizione presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore, l'obbligo contributivo decadrà non prima di 5 anni a far data dall'iscrizione a FONDAPI.

Art. 29

(Deroghe all'obbligo di versamento dei contributi) 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28 e fatta salva la permanenza del

rapporto associativo con FONDAPI, il lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente la sospensione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, mediante comunicazione scritta all'impresa da effettuarsi entro il 30 novembre e che l'impresa trasmetterà sollecitamente a FONDAPI, la sospensione ha effetto con il 1° gennaio successivo.

2. In tal caso si determina automaticamente anche la cessazione dell'obbligazione contributiva a carico dell'azienda.

3. La sospensione dall'obbligo di versare i contributi può essere disposta una sola volta in costanza del rapporto associativo e, comunque, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di adesione.

4. Durante il periodo di sospensione, il lavoratore resta associato a tutti gli effetti. 5. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione sopravvenuta durante il periodo di

sospensione, il lavoratore permane nella condizione di associato e mantiene la propria posizione individuale.

6. Il riscatto è possibile solo nei modi e alle condizioni previste nel successivo art. 34. 7. Il lavoratore che abbia chiesto la sospensione unilaterale dell'obbligo di versare i

contributi può, successivamente, chiederne la riattivazione, con effetti anche a carico dell'azienda.

Sezione V

BENEFICIARI E PRESTAZIONI

Art. 30 (Beneficiari)

1. Beneficiari delle prestazioni di FONDAPI sono i lavoratori associati. 2. In caso di decesso del lavoratore in servizio prima del pensionamento, la posizione

maturata è riscattata dai soggetti indicati dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 (Prestazioni)

1. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a

richiedere a FONDAPI la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. 2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età

pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di iscrizione a FONDAPI.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione a FONDAPI.

4. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.

5. Il lavoratore associato può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. FONDAPI provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

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7. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.

8. Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto e non si trova nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni previste dal presente Statuto può rimanere iscritto a FONDAPI.

Art. 32

(Deroghe al regime delle prestazioni) 1. Agli iscritti prima del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari costituite

prima del 15 novembre 1992 che facciano richiesta di trasferimento della loro posizione pensionistica a FONDAPI, qualora, sulla base della documentazione prodotta, FONDAPI riconosca tale anzianità di iscrizione agli effetti di legge:

a) non si applicano le norme di cui al precedente art. 31, commi 2 e 3; b) viene riconosciuto il diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica

indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica;

c) è consentito optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione pensionistica.

Art. 33

(Trasferimenti ad altro fondo) Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale

maturata presso FONDAPI: 1. ad altro fondo pensione complementare negoziale, cui il lavoratore, persa la qualifica di

associato di cui all'art. 3, abbia accesso in relazione ad un cambiamento di impresa o di categoria giuridica;

in tal caso: a) la richiesta di trasferimento può essere effettuata in concomitanza della perdita dei

requisiti; b) FONDAPI provvede entro sei mesi dalla richiesta al trasferimento del montante maturato

alla fine del mese precedente il trasferimento stesso; 2. un fondo pensione complementare istituito attraverso accordo collettivo nella azienda

nella quale il lavoratore associato presta la propria attività; in tal caso: a) il trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque anni di vita di FONDAPI e,

successivamente, non prima che il lavoratore abbia trascorso 3 anni di permanenza in FONDAPI;

b) l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro cessa con il mese in cui si completano i precitati limiti di tempo;

c) FONDAPI provvede entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo del montante maturato alla fine del mese precedente il trasferimento stesso;

3. a un fondo pensione complementare non negoziale o - se negoziale - a cui abbia diritto di accesso in relazione alla propria attività lavorativa a tempo parziale;

in tal caso: a) il trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque anni di vita di FONDAPI e,

successivamente, non prima che il lavoratore abbia trascorso 3 anni di permanenza in FONDAPI;

b) l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro cessa con il mese in cui si completano i precitati limiti di tempo;

c) FONDAPI provvede entro 6 mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo del montante maturato alla fine del mese precedente il trasferimento stesso.

Art. 34

(Riscatto) 1. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia

maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 31, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso FONDAPI.

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2. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita a FONDAPI.

3. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione del montante maturato alla fine del mese precedente la liquidazione del riscatto stesso; la liquidazione avverrà entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.

Art. 35

(Anticipazioni) 1. Il lavoratore associato per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi

consistenti in quote di t.f.r., può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'intero ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di t.f.r. versato a FONDAPI.

2. Il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare della anticipazione complessivamente erogabile nel corso dell'esercizio, secondo quanto stabilito dalle norme operative interne, in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità di FONDAPI.

3. L'ammontare complessivo delle anticipazioni erogabili nell'esercizio, non potrà essere inferiore al 5% del patrimonio contabilizzato alla chiusura del precedente esercizio.

4. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.

5. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. 6. FONDAPI non può concedere e assumere prestiti.

Art. 36 (Scioglimento di FONDAPI)

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, FONDAPI si scioglie

per deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili il raggiungimento degli scopi ovvero il funzionamento di FONDAPI.

2. L'Assemblea può deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento di FONDAPI a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento di FONDAPI è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno 8/10 dei delegati.

4. La delibera relativa è valida se adottata a maggioranza di almeno 3/4. 5. In caso di liquidazione di FONDAPI, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di

uno o più liquidatori, determinandone i poteri, in conformità alle iniziative e intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel precedente art. 1 e comunque in adempimento alle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 124/1993.

Art. 37

(Clausola di rinvio) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alla

normativa vigente in materia di fondi pensione.

Sezione VI DISPOSIZIONI FINALI

Regolamento elettorale

Parte I

ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

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1. Indizione delle elezioni Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei

delegati, il Presidente del Fondo stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati, informando tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo del Fondo pensione complementare FONDAPI.

Contestualmente il Presidente del Fondo provvede ad informare i lavoratori associati mediante comunicazione da affiggere negli spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale.

Ove il Presidente del Fondo non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni sindacali stipulanti provvedono in sostituzione ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2. Elettorato attivo e passivo Hanno diritto di votare tutti i lavoratori associati a FONDAPI la cui domanda di adesione sia

pervenuta nei 60 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni, nel caso di insediamento della prima assemblea, ovvero che siano iscritti nel libro degli associati ad un mese dalla data di indizione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea.

Nei 15 giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 1. della Parte comune gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per impresa e per province e regioni.

Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra. 3. Liste elettorali All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono: 1) liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle

Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo del Fondo pensione complementare FONDAPI;

2) liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in non meno di 50 imprese presenti in almeno 6 regioni.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni sindacali promotrici ed i nominativi dei candidati proposti.

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente. I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 1. della Parte comune

non sono candidabili. Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da

eleggere e per ogni singolo candidato dovrà essere presentato il supplente per la sostituzione in caso di cessazione o decadenza.

Le liste sono presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 1. della Parte comune almeno due mesi prima della data fissata per le elezioni.

Le liste devono rimanere esposte negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a FONDAPI almeno nei 15 giorni precedenti le elezioni.

4. Collegio elettorale Le elezioni si volgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale. 5. Schede elettorali La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione elettorale

di cui al punto 1. della successiva Parte comune. La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a

ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni sindacali promotrici. Le schede, già firmate da almeno un componente la Commissione elettorale, devono

essere controfirmate da almeno un componente il seggio elettorale. 6. Modalità di votazione Ogni impresa associata a FONDAPI consegnerà ai lavoratori aventi diritto la scheda

elettorale contenente tutte le liste regolarmente presentate.

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Contestualmente il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco per ricevuta. L'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria, laddove presente, copia dell'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto contenente le sottoscrizioni che attestano l'avvenuto ritiro delle schede.

Le operazioni di voto dovranno concludersi entro 3 giorni lavorativi successivi alla data delle elezioni.

La restituzione della scheda contenente il voto espresso sarà effettuata mediante busta chiusa e anonima da riconsegnare ai seggi aziendali, ai seggi territoriali o inviata per posta a FONDAPI, secondo le indicazioni della Commissione elettorale di cui al punto 1) della successiva Parte comune.

Nel caso di riconsegna della scheda presso i seggi elettorali, il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco, che certificherà l'avvenuta votazione.

In caso di smarrimento della scheda elettorale, il duplicato potrà essere consegnato esclusivamente dall'azienda di appartenenza e la votazione potrà avvenire solo presso il seggio aziendale o, in mancanza, per posta.

7. Seggi elettorali aziendali I seggi elettorali sono costituiti in ciascuna impresa od unità lavorativa presso la quale

risultino associati a FONDAPI almeno 30 lavoratori. Ciascun seggio è composto da 1 rappresentante per ogni lista designato dalla relativa

Organizzazione sindacale e dal gruppo sottoscrittore e da 1 rappresentante dell'impresa con funzioni di segretario del seggio. Il Presidente del seggio è scelto tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Il seggio è validamente costituito quando vi sia almeno un rappresentante delle liste dei candidati.

La designazione dei componenti, da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

I componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti ed alle esigenze di lavoro dell'impresa o dell'unità produttiva, in luogo dell'apertura continuata possono stabilire dei turni orari di apertura del seggio.

In tal caso provvedono ad informare immediatamente i lavoratori mediante avviso contenente le modalità di svolgimento delle elezioni da affiggere negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale.

8. Modalità di votazione per i lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive con meno

di 15 iscritti a FONDAPI Per i lavoratori dipendenti da imprese o da unità produttive con meno di 30 iscritti a

FONDAPI sono costituiti seggi presso le sedi delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo di FONDAPI, ovvero è ammessa la votazione per posta.

Seggi elettorali territoriali La Commissione elettorale di cui al punto 1) della successiva Parte comune, in relazione

alla particolare densità associativa, valuterà l'istituzione del seggio elettorale territoriale. Ciascun seggio è costituito da due rappresentanti designati dalle relative Organizzazioni

sindacali e dai presentatori delle liste e da un rappresentante, con funzione di segretario del seggio, proposto dalle API territoriali.

La designazione dei componenti, da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

I componenti del seggio, in relazione al numero dei potenziali votanti che insistono nel territorio ed alle esigenze in luogo dell'apertura continuata possono stabilire dei turni orari di apertura del seggio.

Voto per posta Allo scopo ciascuna impresa, in tempo utile per la data fissata per le elezioni, fornirà ai

lavoratori interessati la scheda elettorale, una per ogni elettore, corredata di relativa busta appositamente predisposta dalla Commissione elettorale per la successiva spedizione alla Commissione medesima.

Il lavoratore interessato, dopo aver proceduto al voto, provvederà ad inviare personalmente l'apposita busta contenente la scheda votata.

La Commissione elettorale considererà utili ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori tutte le schede pervenute entro il 15° giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.

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Lo scrutinio dei voti pervenuti per posta sarà eseguito dalla Commissione elettorale. 9. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati Ultimate le operazioni di voto, i componenti il seggio elettorale procedono allo scrutinio

delle schede e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali utilizzando il modello predisposto dalla Commissione elettorale.

Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati: 1) il numero degli associati aventi diritto al voto; 2) il numero degli associati che hanno esercitato il diritto di voto; 3) il numero delle schede da utilizzare per le operazioni di voto ricevute dalla Commissione

elettorale; 4) il numero di voti attribuito a ciascuna lista; 5) il numero delle schede nulle; 6) il numero delle schede bianche; 7) il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della

contestazione; 8) il numero delle schede rimaste inutilizzate. Ultimato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere sottoscritto

da tutti i componenti il seggio elettorale, il Presidente del seggio provvede ad inviare alla Commissione elettorale, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte rispettivamente le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.

10. Validità delle elezioni Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono

comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

11. Validità dei voti L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo

all'intestazione della lista. Non è ammesso il voto di preferenza. Il voto è da considerarsi nullo: 1) quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste

concorrenti; 2) quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una

lista ed abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato inserito in una lista diversa; 3) quando l'elettore, non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di

alcuna lista, abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti;

4) quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca). Il voto è da considerarsi valido: 1) quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una

lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista;

2) quando l'elettore non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista.

12. Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti La Commissione elettorale, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio

aziendale o territoriale e dei voti giunti per posta, procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista.

I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale. A tal fine si applicano le seguenti regole: 1) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti

validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;

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2) si divide il numero dei delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;

3) qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

Qualora dall'esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla ripartizione dei seggi fra le diverse liste concorrenti la Commissione elettorale, assunte le informazioni del caso e richiesti i chiarimenti necessari al Presidente del seggio o dei seggi elettorali interessati, procede alla conseguente rettifica dei risultati.

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultati informando gli organi di FONDAPI e le Organizzazioni sindacali interessate.

13. Controllo generale e conservazione della documentazione La Commissione elettorale trasmette al Presidente del Fondo tutta la documentazione

relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati. Il Consiglio di amministrazione del Fondo, nei 60 giorni successivi, esamina il contenuto dei

verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.

Il Consiglio di amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di amministrazione, per tutta la durata del mandato dell'Assemblea alla cui elezione si riferiscono.

14. Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per

qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il rispettivo supplente come indicato nella lista.

Parte II

ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

1. Indizione delle elezioni a) Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei delegati che compongono

l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei delegati in rappresentanza delle imprese, informando le imprese associate a FONDAPI e le Organizzazioni imprenditoriali di CONFAPI stipulanti i c.c.n.l., aderenti a FONDAPI.

b) Ove il Consiglio di amministrazione non si attivi nei termini sopra indicati, le suddette Organizzazioni imprenditoriali procedono direttamente a indire le elezioni in tempo utile e ai relativi adempimenti.

2. Formazione delle liste elettorali a) Le Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente punto 1, per l'elezione delle

imprese-associate, formano la lista elettorale unica, contenente un numero complessivo massimo imprese-associate candidate, pari alla quota di delegati statutariamente competente, aumentata di 10.

b) Se il numero delle candidature riportate nella lista è inferiore al totale come sopra determinato, le Organizzazioni imprenditoriali proporranno nella lista un numero di righe in bianco, complementare al predetto totale, che in sede di votazione le imprese potranno completare con l'indicazione di imprese-associate di loro preferenza.

c) La lista riporterà accanto alle imprese-associate candidate alle elezioni, di cui al punto a), il nome della persona fisica cui è conferita procura speciale di rappresentanza. In caso di elezione di imprese-associate indicate nelle righe in bianco della scheda elettorale, di cui al punto b), l'impresa designerà la persona fisica cui è conferita procura speciale di rappresentanza.

3. Votazione

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a) Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale, procedono alla votazione in uno dei giorni di cui all'intervallo indicato sub b) 1, del precedente punto 1.

b) Ciascuna impresa può votare uno o più candidati, tra quelli riportati nella scheda o tra quelli aggiunti dall'impresa se nella scheda vi siano righe in bianco.

c) La scheda votata dovrà essere restituita alla Commissione elettorale mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alla scheda.

d) La Commissione elettorale considera utili ai fini dello scrutinio le schede pervenute entro il 15° giorno successivo all'ultimo dei giorni di cui all'intervallo sub b) 1 del precedente punto 1.

4. Scrutinio e proclamazione a) Acquisite le schede, la Commissione elettorale procede allo scrutinio. b) Verranno presi in considerazione tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo in lista,

compresi i voti attribuiti ai candidati eventualmente designati direttamente dalle imprese. c) Esaurito lo scrutinio, gestendo anche i casi relativi a schede non correttamente votate, il

Comitato dichiara eletti i candidati, nel numero statutariamente previsto, che hanno riportato il maggior numero di voti e, in base al numero di voti riportati da ciascun candidato, stabilisce la graduatoria dei candidati non eletti.

d) Terminate le operazioni elettorali, la Commissione elettorale redige apposito verbale e comunica i risultati al Consiglio di amministrazione di FONDAPI e alle Organizzazioni imprenditoriali.

Parte comune

1. Commissione elettorale All'atto dell'indizione delle elezioni viene insediata una Commissione elettorale composta

da un rappresentante per ciascuna parte istitutiva di FONDAPI ed un rappresentante per ogni Organizzazione presentatrice di lista, non ricompresa tra le parti istitutive.

La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente. I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale. Il Presidente di FONDAPI trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori

aventi diritto al voto suddivisi per imprese. La Commissione svolge tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni sia dei

rappresentanti dei lavoratori associati che dei rappresentanti delle imprese associate, ed in particolare:

1) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste; 2) predispone la scheda elettorale; 3) invia a ciascuna impresa gli elenchi dei lavoratori associati a FONDAPI da essa

dipendenti aventi diritto al voto; 4) invia alle imprese associate la scheda per l'elezione e le relative istruzioni per le

votazioni dei propri rappresentanti; 5) invia alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo di

FONDAPI gli elenchi dei lavoratori associati a FONDAPI suddivisi per impresa, per province e per regioni;

6) dispone in relazione alle diverse esigenze l'istituzione di eventuali seggi a livello territoriale;

7) invia a ciascun seggio elettorale un numero congruo di schede da utilizzare per le operazioni di voto avuto riguardo al numero dei lavoratori aventi diritto;

8) annota il numero delle schede inviate a ciascun seggio; 9) predispone il modello di verbale da compilare presso ciascun seggio elettorale; 10) impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e delle

operazioni di scrutinio; 11) riceve da ciascun seggio elettorale i verbali di votazione, le schede utilizzate e quelle

non utilizzate; 12) procede allo scrutinio generale delle schede; 13) proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati

mediante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a FONDAPI;

14) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di amministrazione di FONDAPI, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei delegati.

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La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di FONDAPI, alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo di FONDAPI ed ai gruppi sottoscrittori delle liste.

2. Norma transitoria Per la elezione della prima Assemblea di FONDAPI la procedura elettorale è attivata dal

Consiglio di amministrazione provvisorio al raggiungimento di 5.000 iscritti a FONDAPI. Le elezioni si svolgeranno entro 90 giorni dalla loro indizione.