11/12/20141 INCONTRO CON GLI AVVOCATI DI PESARO SU L’ESECUZIONE PENALE.

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22/06/22 1 INCONTRO CON GLI AVVOCATI DI PESARO SU L’ESECUZIONE PENALE

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INCONTRO CON GLI AVVOCATI DI PESARO

SUL’ESECUZIONE PENALE

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Il diritto penale dell’esecuzioneCon il passaggio in giudicato della sentenza penale o del decreto penale di condanna sorge il diritto - dovere dello Stato alla realizzazione della pretesa punitiva.L’insieme delle regole che disciplinano la concreta attuazione del comando contenuto nel provvedimento di condanna costituisce il diritto penale dell’esecuzione.

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Ripartizione della disciplina

La disciplina è ripartita tra norme di diritto sostanziale e norme di diritto processuale. Le prime sono contenute nel codice penale (71-84, 141-149, 171-184); le seconde in circa quaranta articoli del codice di procedura (Libro X), compresi quelli relativi alla magistratura di sorveglianza, in pochi altri delle norme di attuazione (181-200) e in otto articoli, compresi alcuni adempimenti di cancelleria, delle norme regolamentari di procedura (27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34) (01).

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“Tempus regit actum”• Le disposizioni concernenti l'esecuzione

penale e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, non hanno carattere di norme penali sostanziali, e quindi - in assenza di specifiche norme transitorie - soggiacciono al principio tempus regit actum e non alla disciplina dell'art. 2 c.p. e dell'art. 25 Cost. Ne consegue che le nuove disposizioni, anche se sfavorevoli, sono immediatamente applicabili. (Cass)

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TIPOLOGIE DI INTERVENTO

In questa fase si configurano due grandi tipologie di intervento, dovendosi distinguere le questioni che attengono all’esistenza del titolo e alle possibili modificazioni dello stesso, che rientrano nella competenza del giudice dell’esecuzione, da quelle inerenti le modalità di espiazione della pena (in carcere o mediante l’applicazione di una misura alternativa, che sono di competenza della magistratura di sorveglianza).

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Giurisdizionalizzazione dell’esecuzione penale

Nel procedimento d’esecuzione si ripropone lo schema triadico tipico del processo accusatorio:

a) il P.M. dà impulso all’esecuzione; b) il difensore effettua il controllo di legittimità

nell’interesse del condannato;c) il giudice decide dopo aver sentito le opposte

ragioni delle parti (principio del contraddittorio), con ordinanza ricorribile in cassazione, ma immediatamente esecutiva (01).

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I soggetti dell’esecuzione penale• Si distinguono in necessari ed eventuali.• Soggetti necessari: il giudice, il pubblico

ministero, il condannato e il suo difensore.• Soggetti eventuali: la parte civile, il

responsabile civile, il civilmente obbligato per l’ammenda ovvero chiunque vi abbia interesse (conseguire un vantaggio / evitare un danno) e possono, di conseguenza, partecipare all’udienza e impugnare la decisione. (art. 165.1 c.p.)

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I SOGGETTI NECESSARI

Il giudice dell’esecuzione

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Il giudice dell’esecuzioneIn materia vige il principio della “unicità del giudice dell’esecuzione” (01).

Si tratta di competenza di tipo funzionale, quindi, assoluta e inderogabile (02).

Secondo la regola generale posta nell’art. 665.1 c.p.p., la competenza spetta al giudice che ha deliberato la sentenza in esecuzione (03).

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Individuazione del giudice competente

Il criterio generale appena enunciato può non essere sufficiente per determinare quello che sarà il giudice dell’esecuzione.La condanna, infatti, può essere stata pronunciata nei diversi gradi di giudizio ovvero nei confronti di più soggetti, le cui scelte possono influire nella determinazione del giudice competente.Molteplici sono le situazioni che possono verificarsi.

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Sentenza unica

A) sentenza di primo grado non impugnata (01);

B) sentenza di primo grado impugnata in appello (02);

C) sentenza (di primo o di secondo grado) impugnata mediante ricorso per cassazione (03);

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Sentenze emesse da giudici diversiSi è detto che, se l’esecuzione concerne più condanne pronunciate da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. Il Tribunale per i Minorenni è da considerarsi giudice ordinario.

All’interno dello stesso Tribunale, il giudice collegiale prevale sul monocratico (01).

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Il Giudice di pace. ParticolaritàLa materia è regolata dall’art. 41 del d.lgs n. 274/2000 che, nel primo e nel secondo comma, riproduce le disposizioni del primo e del quarto comma dell’art. 665 c.p.p..Competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento del giudice di pace è lo stesso giudice di pace. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.Le particolarità riguardano il concorso di un provvedimento del giudice di pace con altro emesso da altro giudice, ordinario o speciale, e l’appello. (01).

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Tribunale Minori - Particolarità

• La regola generale posta nell’art. 665.4 c.p.p., - secondo la quale, se l’esecuzione concerne più condanne pronunciate da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - si applica anche quando l’esecuzione riguarda sentenze emesse dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i Minorenni (Cass.)

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I SOGGETTI NECESSARI

Il Pubblico Ministero

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Il Pubblico Ministero• Il PM riveste le funzioni di organo

promotore dell’esecuzione penale e di parte necessaria, a pena di nullità assoluta, nei procedimenti di esecuzione (art. 655 c.p.p., 73 e 78 ord. giud.) e di sorveglianza (art. 666 c.p.p.).

• Tali funzioni sono svolte dal PM in maniera assolutamente vincolata, senza alcuno spazio all’esercizio di poteri discrezionali.

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Segue … Il Pubblico Ministero• Come già accennato, i provvedimenti

emessi dal PM, quale organo promotore dell’esecuzione penale, anche se incidenti sulla libertà del condannato, non hanno natura giurisdizionale, ma eminentemente amministrativa e, pertanto, non sono suscettibili di autonoma impugnazione, anche se abnormi.

• L’unico rimedio esperibile è il ricorso al giudice dell’esecuzione mediante incidente di esecuzione.

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Segue … Il Pubblico Ministero• La legge Simeone – Saraceni (L. n. 165/1998) e

la legge n. 199/2010 hanno ampliato notevolmente le funzioni del PM nell’esecuzione attribuendogli nuovi doveri, in particolare: quello di sospendere l’esecuzione per consentire al condannato di accedere direttamente ad una misura alternativa; di informare il condannato sulla misura alternativa applicabile nel suo caso; infine, di attivare di ufficio il magistrato di sorveglianza per la valutazione circa l’applicabilità di una misura alternativa alla detenzione.

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Segue … Il Pubblico Ministero• Le funzioni esecutive del PM sono espletate dal:• PG presso la Corte di cassazione (nella sola

ipotesi prevista dall’art. 626 cod. proc. pen.);• PG presso la Corte di appello (PM anche dinanzi

ai Tribunali di Sorveglianza);• Procuratori della Repubblica presso i tribunali

ordinari e presso i tribunali per i minorenni (PM anche dinanzi al Magistrato e al Tribunale di Sorveglianza);

• Magistrati della direzione distrettuale antimafia per i reati di stampo mafioso.

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La segreteria del PM

• La crescente complessità di ogni procedura esecutiva, che si arricchisce costantemente di nuovi adempimenti, comporta che il PM, per poter svolgere tutte le attività dell’esecuzione, necessita di un efficiente apparato di segreteria, che lo supporti in questo lavoro ed a cui demandare tutta una serie di adempimenti di grande importanza e delicatezza.

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I SOGGETTI NECESSARI

Il condannato

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Il condannato. Prerogative

Con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l’imputato acquista lo status di condannato.

Il condannato è, pertanto, il naturale destinatario dell’esecuzione penale, alla quale deve necessariamente sottostare.

Per effetto della giurisdizionalizzazione dell’esecuzione, il condannato gode di una serie di garanzie (prerogative) (01).

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Il difensoreLa nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di cognizione non vale per la fase esecutiva. Deve essere rinnovata.È, tuttavia, prevista una prorogatio nell’ipotesi in cui l’esecuzione sia sospesa per consentire l’accesso ad una misura alternativa.In tal caso, l’ordine di esecuzione va notificato al difensore della cognizione che, essendo informato della situazione del proprio assistito, può più tempestivamente presentare istanze, anche se non ancora munito di specifica nomina (01, 655.5 c.p.p.).

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Il procedimento cameraleL’udienza camerale si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione nel contraddittorio tra le parti e si snoda attraverso l’eventuale audizione personale dell’interessato, l’eventuale lettura delle dichiarazioni rese al magistrato di sorveglianza, l’eventuale assunzione di prove, la discussione orale, che serve al pubblico ministero e al difensore per precisare meglio le loro richieste e le loro conclusioni (01).

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La decisioneIl giudice decide con ordinanza, che deve essere notificata o comunicata, senza ritardo, alle parti e ai loro difensori, per consentire loro di proporre ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione.Al fine di evitare il proliferare di impugnazioni presentate a scopo dilatorio, l’art. 666.7 c.p.p. stabilisce che il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza a meno che il giudice che l’ha deliberata non disponga diversamente (01).

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La procedura de planoll giudice dell’esecuzione adotta i suoi provvedimenti anche attraverso una procedura semplificata, detta de plano, caratterizzata dall’assenza di contraddittorio e, perciò, riservata a poche situazioni, tutte espressamente previste (01). Il contraddittorio non è escluso, è solo posticipato e rimesso alla scelta delle parti. Infatti, le parti, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza, possono proporre opposizione allo stesso giudice dell’esecuzione che l’ha emessa. In caso di opposizione si procede con le formalità previste dall’art. 666 c.p.p.

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Le particolarità del procedimento dinanzi al GdP - GE

L’unica particolarità del procedimento d’esecuzione dinanzi al GdP è data dal diverso regime delle impugnazioni.

La decisione può essere impugnata solo per motivi di legittimità mediante ricorso al Tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza non impugnabile (01).

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L’inizio dell’esecuzione

Gli adempimenti della Cancelleria del GE e della Segreteria del PM

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Adempimenti della Cancelleria del GE

• Sono previsti dall’art. 29 del Regolamento per l’esecuzione del cod. proc. pen.

• In sintesi, quando un provvedimento di condanna (sentenza o decreto) diviene definitivo, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento che deve essere eseguito informa la segreteria del PM, che deve annotarlo nell’apposito registro (Siep) e promuoverne l’esecuzione senza ritardo. (Reg.)

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Adempimenti della segreteria del PM

• Sono previsti dall’art. 29 del Regolamento per l’esecuzione del cod. proc. pen.

• In sintesi, ricevuto l’estratto esecutivo, la segreteria del PM deve anzitutto verificare, acquisendo il certificato penale aggiornato, l’effettiva eseguibilità della pena; infatti, solo se la pena deve essere eseguita, provvede ad iscrivere il condannato nel registro dell’esecuzione (cartaceo mod. 35, informatizzato RES o SIEP) e a aprire un fascicolo. (Reg.)

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Il cumulo (unificazione delle pene)

• Se nei confronti del condannato sono in esecuzione più sentenze o decreti penali di condanna, il PM deve emettere provvedimento di cumulo ai sensi dell’art. 663 c.p.p.

• Il cumulo è, pertanto, il provvedimento con il quale il PM riunisce in un unico atto (unifica) tutti i titoli suscettibili di esecuzione (sentenze I decreti penali di condanna), al fine di determinare la pena complessiva (unica) da scontare.

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Unificazione = Sommatoria (con eccezioni)

Vanno, anzitutto, sommate, per specie omogenee, le pene inflitte con le condanne in esecuzione, detratto il periodo di custodia cautelare eventualmente sofferto nei singoli processi (cumulo materiale).

• Sommate le pene, occorre verificare che non si siano superati i limiti di espiabilità stabiliti negli articoli 71-80 c.p. (cumulo giuridico).

• In presenza di plurimi periodi di carcerazione o di detenzione, le condanne relative a reati commessi prima di ciascun periodo di carcerazione o successivamente alla detenzione andranno suddivise in gruppi (cumulo giuridico frazionato o parziale), con possibilità di cumulo misto (Unificazione delle pene).

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L’ordine di esecuzione

• Determinata la pena da scontare, anche mediante il cumulo delle pene inflitte con plurimi provvedimenti di condanna, il PM emette ordine di esecuzione che, nel termine di trenta giorni dalla sua emissione, deve - a pena di nullità - essere consegnato in copia al condannato e notificato al difensore, i quali possono proporre opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, eccependo ogni vizio procedurale ed ogni errore nel quale sia incorso il PM.

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Il mandato di arresto europeo• Il mandato di arresto europeo (detto MAE)

consiste in una decisione emessa da uno Stato membro della Comunità Europea in vista dell’arresto o della consegna da parte di uno Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale (in questo caso si parla di MAE processuale), dell’esecuzione di una pena (e allora si parla di MAE esecutivo), ovvero dell’esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà (MAE).

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…. MAE

• Il MAE è stato disegnato prendendo come riferimento una singola sentenza. L’Italia è l’unico paese (forse) che prevede l’istituto del cumulo giuridico. Si pone il problema di come comportarsi. La soluzione è stata rinvenuta nel senso che l’organo dell’esecuzione (PM o PG) deve operare lo scioglimento del cumulo (Vedi).

11/04/23 Incontro con gli Avvocati di Pesaro

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Il d.lgs. 161 del 2010• Consente di eseguire una sentenza

di condanna pronunciata dalla AG di uno Stato membro della UE nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla (Vedi).

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L’ART. 656 C.P.P.

• Norma ponte tra il giudizio e l’esecuzione, l’art. 656 cpp stabilisce una macro divisione (quantitativa) tra:

• condanne a pena detentiva superiore a 3 anni (6/4 anni per i tossicodipendenti): in tal caso deve essere emesso l’ordine di esecuzione e di carcerazione;

• condanne a pena uguale o inferiore a 3 anni: in tali situazioni deve essere emesso ordine di esecuzione e carcerazione con sospensione. Numerose sono, tuttavia, le eccezioni, tutte riconnesse ad una presunzione di pericolosità del condannato o all’impossibilità di fruire dei benefici penitenziari. (ART. 656 CPP)

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I divieti di sospensione

1) condannato già detenuto in espiazione di pena (656.2 c.p.p.);

2) latitante o evaso, trattandosi di situazioni equiparabili a quella del detenuto (Cass);

3) precedente sospensione (656.7);

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… i divieti di sospensione

4) condannati per uno dei delitti individuati mediante rinvio formale non ricettizio all’art. 4-bis O.P. o mediante riferimento a specifici delitti del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 TU 309/90 (656.9A) (89TUStup).

5) condannato in custodia cautelare per lo stesso titolo da eseguire (656.9B);

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… i divieti di sospensione

• 6) la recidiva reiterata. Il divieto di sospensione è correlato non già alla condizione di recidivo, bensì alla circostanza che la recidiva di cui all'art. 99.4 c.p. sia stata effettivamente applicata dal giudice e abbia perciò prodotto effetti concreti sulla pena irrogata. In tal caso il divieto opera anche quando il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna ovvero si tratti di tossicodipendente, che non abbia un programma terapeutico in corso (656.9C).

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Casi particolari di sospensione

• A) condannato in stato di custodia cautelare in carcere per altro fatto (Cass);

• B) condannato agli arresti domiciliari per lo stesso titolo da eseguire (656.10);

• C) condannato in espiazione di pena detentiva già ammesso a misura alternativa (51-bis Ord. Pen.);

• D) detenzione in casa per pene detentive brevi (L199-2010);

• E): condannato tossico - dipendente (amplius).

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Le competenze del GE

• Dubbio sulla identità fisica (amplius);• Persona condannata per errore di nome (

668);• Questioni sul titolo esecutivo: mancata

formazione del titolo e restituzione nel termine per impugnare (art. 670 c.p.p.).

• L’applicazione del concorso formale o della continuazione in executivis (CPP671).

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Segue… le competenze del GE

• L’amnistia (impropria) e l’indulto (Vedi).

• La revoca della sentenza (art. 673 cpp: abrogazione, riscrittura, revisione).

• La grazia (05).

• Revoca dell’indulto (06).

• Revoca della grazia (07).

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Segue … le competenze del GE• Revoca della sospensione condizionale

della pena (Amplius).

• La falsità dei documenti (02).

• Le competenze residue (03).

• Gli interventi e i controlli sul cumulo delle pene (663 c.p.p., 04), sulla mancata sospensione della esecuzione (656 c.p.p., 05), e sul computo della pena fungibile (art. 657 c.p.p., 06).

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Le nuove frontiere• Già nello scorso anno e in quello in corso, si è

fatto ampio ricorso all’art. 673 c.p.p. per disapplicare l’art. 14, comma 5, del t.u. sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) che puniva la mancata ottemperanza dell’ extracomunitario all’ordine di espulsione (Vedi).

• Si discute se sia possibile adire il GE ex art. 673 c.p.p. per chiedere la revoca della condanna, valorizzando un mutamento giurisprudenziale di magistrature superiori in senso favorevole alla posizione del condannato (Amplius).

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… le nuove frontiere• Applicabilità in sede esecutiva, dei principi

enunciati con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 17 settembre 2009, nella causa Scoppola c. Italia (Vedi).

• Attribuito al procuratore della Repubblica il potere di sospendere le procedure esecutive espropriative e, più in generale, i termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali (Amplius).

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Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo