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Arch. Giulia Catani CITTA’ DI PORTO SANT’ ELPIDIO CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Fermo PIANO CASA - APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 02.10.2009 N. 22 NEL TERRITORIO COMUNALE 1 MARZO 2010 - VILLA BARUCHELLO

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CITTA’ DI PORTO SANT’ ELPIDIO CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Fermo PIANO CASA - APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 02.10.2009 N. 22 NEL TERRITORIO COMUNALE. 1 MARZO 2010 - VILLA BARUCHELLO. - PowerPoint PPT Presentation

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CITTA’ DI PORTO SANT’ ELPIDIO

CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Fermo

PIANO CASA - APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 02.10.2009 N. 22 NEL TERRITORIO

COMUNALE

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Riferimenti normativi

• Legge n. 22 avente per oggetto “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 24.11.2009 – atto d’indirizzo interpretativo della legge regionale 22/89

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1870 del 16.11.2009 – Protocollo Itaca

• Deliberazione consiliare n. 72 del 30 novembre 2009 recante “Determinazioni in merito alla applicazione della L.R. 8 ottobre 2009 n. 22 nel territorio comunale”

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Sintesi della legge regionalearticolo 1 - ampliamenti

• E’ consentito l’ampliamento degli edifici residenziali, ancorché ubicati in zona agricola, finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico, nei limiti del 20% della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 mc.

• Per gli edifici residenziali aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq è consentito raggiungere una superficie netta di 95 mq.

• Per gli edifici in zona agricola costruiti prima del 1950 è consentito l’ampliamento a condizione che non vengano alterate le caratteristiche architettoniche e la tipologia edilizia.

• Per gli edifici in zona agricola è consentito accorpare all’edificio principale, la volumetria degli accessori di pertinenza per un massimo di 70 mq, consentendone anche il mutamento della destinazione d’uso. Gli accorpamenti possono avvenire mediante intervento edilizio preventivo con apposito piano di recupero.

• Per gli edifici non residenziali ubicati nelle zone D (artigianali e commerciali) ed in zona E (agricola) è consentito un ampliamento nei limiti del 20% della Superficie Utile Lorda, fino al un massimo di mq 400 (per esigenze produttive), in caso di deroga alle altezze l’ampliamento è limitato a massimo mq 100 (gli interventi sono alternativi).

• Gli ampliamenti degli edifici diversi da quelli residenziali sono consentiti se motivati da specifiche esigenze produttive.

• Gli edifici produttivi presenti all’interno delle zone B e C possono essere ampliati del 20% del volume con un massimo di 200 mc, purché conformi alla destinazione della zona in cui si trovano.

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Sintesi della legge regionale Edifici produttivi

• L’ampliamento degli edifici produttivi è legato alla alle specifiche esigenze produttive.

• L’esigenza produttiva è un bisogno legato ad un ciclo lavorativo motivato da necessità economiche, ambientali, di sicurezza, di qualità o di quantità.

• L’esigenza produttiva va indicata nella richiesta e ne costituisce motivazione;

• Gli edifici con destinazione mista (più unità con differenti destinazioni) possono essere ampliati seguendo la destinazione in atto, oppure modificandola conformemente agli strumenti urbanistici vigenti

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Sintesi della legge regionalearticolo 2 – demolizione e ricostruzione

• Le finalità di tali interventi sono rappresentate dal miglioramento della qualità architettonica, dal conseguimento dell’adeguamento sismico, dal miglioramento della sostenibilità energetico – ambientale in applicazione al protocollo Itaca.

• Gli edifici residenziali possono essere incrementati del 35 % della volumetria esistente da demolire.

• Gli edifici non residenziali collocati nelle zone D (artigianali e commerciali) ed in zona E (agricola) possono essere incrementati del 35% della Superficie Utile Lorda demolita.

• Gli edifici non residenziali collocati in zone diverse da quelle artigianali/commerciali e agricole, purché conformi alle destinazioni di PRG, possono essere ampliati del 35% della volumetria.

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Sintesi della legge regionalearticolo 3 – patrimonio pubblico

• Gli interventi di ampliamento e di demolizione con ricostruzione in ampliamento possono essere consentiti anche per gli edifici pubblici o di pubblica utilità, ivi compresa l’edilizia residenziale pubblica, nonché per immobili di proprietà regionale, degli enti locali, delle ASUR inseriti nel piano delle dismissioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008.

• Le finalità degli ampliamenti sono sempre legati al miglioramento energetico, utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, al miglioramento o adeguamento sismico.

• Gli interventi relativi al patrimonio della regione e degli enti locali possono essere attuati anche nei centri storici e negli ambiti di tutela integrale, essendo applicabile la deroga per le opere pubbliche ai sensi dell’articolo 60 delle NTA del PPAR.

• Per il patrimonio dell’ERAP o comunale destinato ala edilizia residenziale pubblica è possibile un incremento del 50% delle volumetrie esistenti, previo sottoscrizione di accordo di programma.

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Sintesi della legge regionalearticolo 4

• Tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 22/2009 sono consentiti, per quanto riguarda altezze, densità edilizia, volumetrie, numero dei piani ed altri parametri che il comune potrà indicare con apposito atto, in deroga al regolamento edilizio ed ai piani urbanistici generali e territoriali approvati dai comuni, province e regione.

• Restano fermi ed inderogabili i limiti di altezza e di distanza tra fabbricati stabiliti dal D.M. 1444/68, fatti salvi quelli che prevedono ispessimento di murature e solai secondo le indicazioni della legge regionale 14/2008.

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Distanze inderogabili del DM. 1444/68

• 10,00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;• Nel caso in cui tra gli edifici siano interposte strade la

distanza tra pareti finestrate è pari alla larghezza della strada maggiorata di

- 5,00 ml per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00

- 7,50 ml per lato, per strade di larghezza comprese tra ml 7,00 e ml 15,00;

- 10,00 ml per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.Sono fatte salve distanze inferiori dai confini se previste dagli strumenti urbanistici vigenti, come ad esempio gli allineamenti su fronti stradali presitenti.

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Sintesi della legge regionalearticolo 4 - limitazioni

La legge regionale 22/2009 non è applicabile nei seguenti ambiti:• nei centri storici (il comune di Porto S. Elpidio non possiede centro

storico);• nelle aree a tutela integrale del PPAR o dei piani regolatori adeguati

al PPAR;• nelle aree a rischio di esondazione ;• all’interno di parchi e riserve naturali;• per tutti gli edifici privati su aree demaniali;• per gli edifici di interesse storico architettonico o tipologico

individuati dal PPAR o dai piani regolatori adeguati al PPAR o ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 13/90;

• per gli edifici vincolati• per gli edifici commerciali che prevedano deroghe alla legge

regionale 26/99 in termini di dotazione minima dei parcheggi e dimensionamento delle strutture di vendita

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Sintesi della legge regionalearticolo 6 – contributo di costruzione

• Per gli interventi in ampliamento siano essi di carattere residenziale che non, il contributo di costruzione, è ridotto del 20% e limitato al solo ampliamento.

• Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione è pari all’80% del dovuto per la porzione in ampliamento e al 20% del dovuto per la parte ricostruita.

• Il contributo non è dovuto nel caso in cui l’intervento di demolizione e ricostruzione comporti l’accessibilità totale delle unità immobiliari ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

• Il contributo è dovuto in misura intera nei casi di mutamento della destinazione d’uso di edifici non residenziali ubicati in zone B e C purché vi sia compatibilità con la zona.

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Attività dei comuni nell’ambito della legge

Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 22/2009 entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge i comuni possono:

• limitare l’applicazione in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale;

• individuare ulteriori parametri di deroga oltre quelli specificatamente indicati dalla legge;

• stabilire un aumento dei diritti di segreteria fino ad un massimo del 100%, per i procedimenti riferiti alla legge specifica da utilizzare per l’attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione delle pratiche, nonché allo svolgimento dei successivi controlli;

Nell’ambito della legge i comuni devono:• determinare le modalità di reperimento degli standard urbanistici

conseguenti al maggior carico insediativo a seguito dell’applicazione degli ampliamenti;

• stabilire il valore della loro eventuale monetizzazione.

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L’attività dell’amministrazione comunale

• Criteri generali : analisi territoriale per zone omogenee

• Deliberazione consiliare n. 72 del 30 novembre 2009 recante “L.R. 8 ottobre 2009 n. 22 - indirizzi in merito alla applicabilità nel territorio comunale”.

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Definizione di edificio esistente

• in riferimento all’applicabilità degli ampliamenti di cui alla legge regionale 22/09 per edificio esistente si intende l’edificio al grezzo costituito da copertura e murature perimetrali.

• In caso di edifici parzialmente completati l’aumento del 20% sarà riferito alla sola porzione tamponata.

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Interventi nel Borgo Marinaro

• Nella zona del Borgo Marinaro gli ampliamenti di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 22/2009 si applicano esclusivamente agli edifici con un numero di piani inferiore a tre e fino al conseguimento dell’altezza massima di ml 9,00, calcolata secondo i parametri definiti dal relativo particolareggiato (al di sotto del cornicione) . Sono fatte salve le norme del piano attuativo in relazione alla composizione delle facciate. Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, gli interventi di cui alla L.R. 22/09, nel limite dei 3 piani, si applicano previa presentazione di piano di recupero, attraverso il quale si valuteranno le condizioni particolari da applicare.

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Interventi all’interno delle zone B

• Nelle zone di tipo B, diverse dal Borgo Marinaro, gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 22/09 si applicano nel rispetto di quanto dettato dalla normativa generale (rispetto delle distanze del D.M. 1444/68) senza applicazione di ulteriori limitazioni o deroghe. Sono fatti salvi gli interventi che pur utilizzando gli ampliamenti di cui alla legge regionale 22/09 risultano essere conformi alle prescrizioni plano volumetriche contenute nei vigenti piani di recupero. La legge regionale 22/2009 non si applica alle pertinenze delle abitazioni che costituiscono corpi completamente distaccati dagli edifici principali

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Interventi all’interno delle zone C

• nelle zone di espansione residenziale di tipo C oltre alle deroghe specifiche contenute all’interno della legge regionale 22/09, sono applicabili le deroghe alle norme sulle distanze dai confini e dai limiti di zona, purché non in contrasto con i limiti inderogabili di cui al DM 1444/68, nei casi in cui gli interventi confinino con aree con destinazione a verde e/o a parcheggio e nel caso in cui confinino con zone agricole della stessa proprietà. Sono fatte salve le distanze del codice civile

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Interventi all’interno delle zone D

• nelle zone commerciali ed artigianali di tipo D le norme di cui alla legge regionale 22/2009 si applicano senza limitazioni o ulteriori deroghe.

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Interventi all’interno delle zone E - agricole

• nelle zone agricole E tutti gli interventi di cui alla legge regionale 22/04 si attuano attraverso un piano di recupero redatto ai sensi della legge 457/78 che potrà contenere anche previsioni di riordino dei volumi. Il piano attuativo avrà una validità massima di anni tre e potrà presentare anche traslazioni di sagoma nella direzione del rispetto delle distanze. Attraverso il piano di recupero verranno fissate e valutate di volta in volta le caratteristiche dell’intervento in relazione alle deroghe.

• Le norme di cui alla legge regionale n. 22/2009 non si applicano a tutti gli edifici in zona agricola che hanno mutato la destinazione d’uso successivamente alla data del 31.12.2008, trovandosi questi in una situazione non più corrispondente allo stato di fatto alla data di riferimento di applicabilità della legge.

• Per gli accessori ad uso agricolo tutti gli interventi, salvo quelli di riordino delle volumetrie esistenti, sono condizionati alla disponibilità di un lotto minimo pari a 2 Ha. Sia per gli imprenditori a titolo principale che per quelli a titolo secondario gli interventi sono assoggettati al conseguimento del parere prescrittivo dell’Ufficio agricolo di zona sulla base delle reali necessità aziendali ed in funzione dei mezzi a disposizione per la conduzione del fondo

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Esclusioni

• le norme di cui alla legge regionale 22/09 non si applicano agli edifici compresi nell’Album degli edifici Storici extraurbani allegato al PRG sia che essi siano soggetti a restauro e risanamento conservativo o a ristrutturazione;

• le norme di cui alla legge regionale 22/09 non si applicano agli edifici presenti all’interno delle zone bianche o all’interno di aree con destinazione di tipo pubblica soggette a vincoli espropriativi non ancora decaduti;

• le norme di cui alla legge regionale 22/09 non si applicano agli edifici esistenti all’interno di aree di espansione per le quali non sia vigente il relativo piano attuativo e per gli edifici esistenti all’interno di piani attuativi vigenti che ne prevedano la totale demolizione senza ricostruzione

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Reperimento degli standard

• Per la conformazione del territorio e per la topologia degli interventi gli standard pubblici devono essere di norma monetizzati;

• per gli interventi nelle zone di tipo D, prima dell’applicazione della monetizzazione, dovrà essere esplorata, in fase progettuale, la possibilità di reperire lo standard all’interno del lotto di pertinenza sul fronte strada.

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Valore della monetizzazione

• Per la determinazione del valore delle aree da monetizzare si fa riferimento a quelli deliberati ai fini ICI al momento della presentazione dei progetti ai sensi della legge regionale 22/09, facendo riferimento alla destinazione urbanistica dell’area ed alla sua collocazione all’interno delle varie fasce di mercato

• Per gli interventi in zona agricola il valore delle aree oggetto di monetizzazione sarà pari a quello corrispondente alle aree di tipo ZTR3 in zona azzurra

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Precisazioni ed interpretazioni

• I piani di recupero sia in zona agricola che nel Borgo Marinaro non necessitano della Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

• Essi non devono essere preceduti da una delibera di individuazione delle aree da assoggettare ai piani;

• L’iter amministrativo è quello di cui all’articolo 30 della legge regionale 34/92 e s.m.i., considerando gli interventi conformi al PRG.

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Precisazioni ed interpretazioni

• All’interno delle zone agricole gli artt. 1 e 2 della Legge Regionale 22/09 si applicano in deroga alla L.R. 13/90 e quindi anche per gli edifici residenziali con volumetria superiore a 1000 mc

• Per gli interventi di ampliamento e ricostruzione vale quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 13/90 cioè non si osserva il limite di 20 ml per le distanze dai confini

• Gli interventi in zona agricola si attuano nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche imposte dalla L.R. 13/90.

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Precisazioni ed interpretazioni

• I divieti stabiliti dalla legge regionale 22/09 in relazione alle zone soggette a tutela integrale, così come definite dal P.P.A.R., non sono derogabili dai Comuni.

• Valgono comunque le esenzioni stabilite dall’art. 60 del P.P.A.R. o quelle richiamate negli strumenti urbanistici ad esso adeguati.

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Precisazioni ed interpretazioni

• In relazione all’ampliamento delle strutture di carattere commerciale non è consentita l’applicazione della L.R. 22/89 qualora gli incrementi determinino il passaggio di categorie della struttura di vendita. Cioèvi è passaggio da esercizio di vicinato a media struttura di vendita, oppure da media struttura di vendita a grande struttura di vendita.

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Precisazioni ed interpretazioni

• Le norme di cui alla legge regionale 22/09 non possono essere utilizzate al fine di conseguire sanatorie;

• In caso di abusi edilizi ad interventi richiesti ai sensi della legge regionale 22/09, oltre all’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di cui al DPR 380/01, sono irrogate ulteriori sanzioni pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente all’aumento del volume o della SUL, nonché l’annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione

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Protocollo ITACA

• Con D.G.R. n. 1870 del 16.11.2009 è stata approvata una versione sintetica del Protocollo da applicare in maniera specifica agli interventi derivanti dall’applicazione della L.R. 22/09

• L’articolazione degli scaglioni di punteggio consentono di poter ampliare fino ad un massimo del 25% in caso di raggiungimento di punteggio pari ad 1,5, e del 35% in caso di raggiungimento di punteggio pari a 2,5

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Protocollo ITACA

• I criteri premianti del protocollo Itaca sono molteplici, il primo è indipendente dal comportamento dell’edificio e riguarda il rapporto con il sito. Si premiano edifici posti in ambito urbano centrale.

• Seguono i valori di carattere energetico con particolare riferimento all’involucro esterno.

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Protocollo ITACA

• Altri requisiti che influenzano la valutazione prestazionale dell’edificio sono:

- la ventilazione;

- la buona illuminazione naturale;

- l’uso di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda e di energia elettrica

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Protocollo ITACA

• Si incentivano gli usi di materiali naturali, provenienti da riciclo ovvero riciclabili;

• Si fa attenzione ai consumi idrici ed al recupero delle acque siano esse grigie che piovane;

• Si richiede una progettazione dell’impianto elettrico volta a diminuire l’inquinamento elettromagnetico indoor.