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1 LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI BANCA-CLIENTE E L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO Giuseppe Boccuzzi UNIVERSITA’ LUISS Guido Carli di Roma MASTER in “Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari” Roma 17 novembre 2012

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LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI BANCA-CLIENTE E L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Giuseppe Boccuzzi

UNIVERSITA’ LUISSGuido Carli di Roma

MASTER in“Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari”

Roma17 novembre 2012

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1. I rapporti banca – cliente nella regolamentazione bancaria.

2. L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il quadro normativo; la struttura e il funzionamento; dati statistici.

3. Caratteristiche dei principali ADR in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna. Un esame comparato.

Agenda

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1. I rapporti banca-cliente nella 1. I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancariaregolamentazione bancaria

1.1 Perché una regolamentazione del 1.1 Perché una regolamentazione del rapporto intermediario-cliente?rapporto intermediario-cliente?

Esigenza di protezione del contraente debole

- presenza di asimmetrie informative

- disparità di potere negoziale

- comportamenti degli utenti non sempre razionali

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Fino al 2010

tutela del cliente come finalità intermedia o indiretta della vigilanza complementarità tra tutela del cliente e tutela della stabilità degli

intermediari i rischi legali e reputazionali

Dopo il 2010 con innovazioni al TUB introdotte dal D.lgs. n. 141

tutela del cliente come finalità autonoma della vigilanza dalla trasparenza alla correttezza dei comportamenti- Titolo VI – nuova rubrica (“trasparenza delle condizioni contrattuali e

dei rapporti con i clienti”)- art. 127 – nuove finalità (“trasparenza delle condizioni contrattuali e

correttezza dei rapporti con la clientela”)- art. 146 – nuovi obiettivi della sorveglianza sul sistema dei pagamenti

(“protezione degli utenti”)

I rapporti banca-cliente nella I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancariaregolamentazione bancaria

Quali finalità?Quali finalità?

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I rapporti banca-cliente nella I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria regolamentazione bancaria

IL RUOLO DELLA BANCA D’ITALIA

Funzione normativa• - Disposizioni in materia di trasparenza e correttezza• - Disposizioni in materia di compliance Disposizioni in materia

di compliance

Controlli e interventi - Ispettivi e a distanza

• - Lettere di richiamo • - Sanzioni specifiche• - Misure inibitorie ex art. 128-ter

Gestione degli esposti Educazione finanziariaArbitro Bancario e Finanziario

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I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancariaI rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria

QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA?QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA?

I I limiti della precedente normativa limiti della precedente normativa

- Informazioni frammentarie, ridondanti e non - Informazioni frammentarie, ridondanti e non focalizzatefocalizzate

- Molte prescrizioni, pochi principi - Molte prescrizioni, pochi principi

- Difficile comparabilità dei documenti - Difficile comparabilità dei documenti concretamente predisposti dagli intermediari concretamente predisposti dagli intermediari

- Nessuna regola per l’intermediario di - Nessuna regola per l’intermediario di organizzarsi in modo da assicurare rapporti con la organizzarsi in modo da assicurare rapporti con la clientela trasparenti e corretticlientela trasparenti e corretti

In un contesto di cultura finanziaria modestaIn un contesto di cultura finanziaria modesta

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La spinta innovativa della legislazione La spinta innovativa della legislazione comunitariacomunitaria

Direttive:Direttive:Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatoriconsumatori (2002/65/CE Parte III, Tit III Sez. IV-bis (2002/65/CE Parte III, Tit III Sez. IV-bis dlgs. n. 206/2005 – Codice del Consumo)dlgs. n. 206/2005 – Codice del Consumo)Commercio elettronicoCommercio elettronico (2000/31/CE dlgs. n. 70/2003(2000/31/CE dlgs. n. 70/2003Servizi di pagamentoServizi di pagamento(2007/64/CE dlgs n. 11/2010)(2007/64/CE dlgs n. 11/2010)Credito al consumo (2008/48/CE dlgs. (2008/48/CE dlgs. nn . 141/2010). 141/2010)

I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancariaI rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria

QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA? (segue)QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA? (segue)

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La normativa secondaria – Dalla disciplina del 2003 La normativa secondaria – Dalla disciplina del 2003 alla riforma del 2009alla riforma del 2009

DELIBERA CICR del 4 marzo 2003DELIBERA CICR del 4 marzo 2003

attribuisce alla BI il compito di dettare disposizioni di attribuisce alla BI il compito di dettare disposizioni di attuazione del titolo VI TUBattuazione del titolo VI TUB

DISCIPLINA BI SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI DISCIPLINA BI SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARISERVIZI BANCARI

- Provvedimento BI 25 luglio 2003- Provvedimento BI 25 luglio 2003

- Riforma della disciplina del 29 luglio 2009 (si applica a - Riforma della disciplina del 29 luglio 2009 (si applica a partire dal 1° gennaio 2010)partire dal 1° gennaio 2010)

SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Guide su conto corrente e mutuo (novembre 2009 e Guide su conto corrente e mutuo (novembre 2009 e successive modifiche) ISC conti correnti (febbraio 2010) successive modifiche) ISC conti correnti (febbraio 2010) servizi di pagamento (febbraio 2010) credito ai consumatori servizi di pagamento (febbraio 2010) credito ai consumatori (febbraio 2011) (febbraio 2011) Nuova disciplina attuativa del Titolo VI Capo I Nuova disciplina attuativa del Titolo VI Capo I (non ancora emanata) (non ancora emanata)

I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancariaI rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria

QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA? (segue)QUALE NORMATIVA DI TRASPARENZA? (segue)

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PRINCIPI GENERALI: Correttezza nelle relazioni con la clientela, PRINCIPI GENERALI: Correttezza nelle relazioni con la clientela, completezza, comprensibilità delle informazionicompletezza, comprensibilità delle informazioni

COME?COME?

1. Razionalizzazione adempimenti e comunicazioni1. Razionalizzazione adempimenti e comunicazioni

2. Tecniche di redazione documenti (impaginazione, struttura, sintassi, 2. Tecniche di redazione documenti (impaginazione, struttura, sintassi, linguaggio)linguaggio)

3. 3. Standardizzazione/confrontabilità prodottiStandardizzazione/confrontabilità prodotti

4. Informazione 4. Informazione sintetiche sui costisintetiche sui costi

5. Proporzionalità obblighi in relazione a caratteristiche del cliente5. Proporzionalità obblighi in relazione a caratteristiche del cliente

6. Clausole complesse (es. cms): assistenza alla clientela, predisposizione 6. Clausole complesse (es. cms): assistenza alla clientela, predisposizione strumenti di calcolo, offerta alternativastrumenti di calcolo, offerta alternativa

7. Informativa pubblica reclami e ricorsi all’Arbitro bancario e finanziario7. Informativa pubblica reclami e ricorsi all’Arbitro bancario e finanziario

INTRODUZIONE SPECIFICIREQUISITI ORGANIZZATIVI

I rapporti banca-cliente nella I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: regolamentazione bancaria: LA NUOVA NORMATIVA

DI TRASPARENZA: PRINCIPALI INNOVAZIONI

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La documentazione da predisporreLa documentazione da predisporre1. Documento generale 1. Documento generale sui dirittisui diritti (riguarda tutti i servizi, (riguarda tutti i servizi,

differenziato a seconda del canale di commercializzazione) differenziato a seconda del canale di commercializzazione)

2. Foglio informativo2. Foglio informativo (rende conoscibili (rende conoscibili ex anteex ante alla generalità alla generalità della clientela le condizioni offerte per ciascun servizio) della clientela le condizioni offerte per ciascun servizio)

3. Documento di sintesi 3. Documento di sintesi (è il frontespizio del contratto; dà info (è il frontespizio del contratto; dà info sulle principali condizioni del contratto sia in fase di stipula sia sulle principali condizioni del contratto sia in fase di stipula sia successivamente)successivamente)

4. Copia del contratto idonea per la stipula 4. Copia del contratto idonea per la stipula (consente al (consente al cliente una cliente una “valutazione ponderata”“valutazione ponderata” delle condizioni delle condizioni economiche e contrattuali offerte dall’intermediario)economiche e contrattuali offerte dall’intermediario)

I rapporti banca-cliente nella I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: regolamentazione bancaria: LA NUOVA NORMATIVA

DI TRASPARENZA: PRINCIPALI INNOVAZIONI (segue)

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Quali novità nella pubblicità e nell’informativa precontrattuale?

- Semplificazione struttura foglio - Semplificazione struttura foglio informativo e documento di sintesi informativo e documento di sintesi

- Standardizzazione documento generale sui - Standardizzazione documento generale sui diritti; standardizzazione f.i. e documento diritti; standardizzazione f.i. e documento di sintesi per conti correnti e mutui a di sintesi per conti correnti e mutui a consumatoriconsumatori

- Introduzione Guide pratiche specifiche - Introduzione Guide pratiche specifiche (conti correnti e mutui, accesso all’ABF)(conti correnti e mutui, accesso all’ABF)

I rapporti banca-cliente nella I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: regolamentazione bancaria: LA NUOVA NORMATIVA

DI TRASPARENZA: PRINCIPALI INNOVAZIONI (segue)

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Quali novità nella stipula del contratto e Quali novità nella stipula del contratto e nelle comunicazioni periodiche?nelle comunicazioni periodiche?

- - Introduzione Introduzione conto di base - Limiti ai rimborsi spese per

comunicazioni di trasparenza- Informativa su iniziative di portabilità- Riepilogo annuale spese e operazioni

(clienti al dettaglio)- Monitoraggio costi sostenuti

I rapporti banca-cliente nella I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: regolamentazione bancaria: LA NUOVA NORMATIVA

DI TRASPARENZA: PRINCIPALI INNOVAZIONI (segue)

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LE INNOVAZIONI PIU’ RILEVANTI

Introduzione specifici requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti

- Formalizzazione apposite procedure interne

- Formazione addetti rete di vendita

- Verifiche audit/compliance

- Obbligatorietà funzione reclami

I rapporti banca-cliente nella I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: regolamentazione bancaria: GLI OBBLIGHI GLI OBBLIGHI

ORGANIZZATIVIORGANIZZATIVI

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I rapporti banca-cliente nella regolamentazione I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancariabancaria

GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI - Quadro di sintesiGLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI - Quadro di sintesi

Le procedure interne adottate Le procedure interne adottate dall’intermediario devono garantire:dall’intermediario devono garantire:

Nella fase del confezionamento del prodottoNella fase del confezionamento del prodotto

- comprensibilità da parte della clientela della comprensibilità da parte della clientela della struttura, delle caratteristiche e dei rischi struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessitipicamente connessi

Nella fase di commercializzazioneNella fase di commercializzazione

- documentazione informativa completa, chiara, documentazione informativa completa, chiara, accessibile accessibile

- uso attivo della documentazione informativa da uso attivo della documentazione informativa da parte degli addetti alla rete di venditaparte degli addetti alla rete di vendita

- adeguata formazione degli addetti alla rete di adeguata formazione degli addetti alla rete di venditavendita

- coerenza prodotti e remunerazione della retecoerenza prodotti e remunerazione della rete

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I rapporti banca-cliente nella regolamentazione I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancariabancaria

GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI - Quadro di sintesi GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI - Quadro di sintesi (segue)(segue)

Le procedure interne adottate Le procedure interne adottate dall’intermediario devonodall’intermediario devono garantire:

NNella fase di svolgimento del rapportoella fase di svolgimento del rapporto

- la possibilità per il cliente di ottenere in tempi la possibilità per il cliente di ottenere in tempi rapidi copia aggiornata del contratto, se sono rapidi copia aggiornata del contratto, se sono state apportate modifiche unilateralistate apportate modifiche unilaterali

- una tempestiva restituzione dei costi una tempestiva restituzione dei costi recuperabilirecuperabili

- un’efficace trattazione dei reclami

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- Individuazione di un responsabile e/o di un ufficio, indipendenti rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione

- Forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da parte degli intermediari che includono in ogni caso la posta ordinaria e la posta elettronica

- Gratuità per il cliente dell’interazione con il personale preposto alla gestione del reclamo e agli eventuali call center

- Formazione del personale preposto adeguata in relazione ai rispettivi compiti

- Tempi massimi di risposta comunque non superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo

- Registrazione elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per risolvere il problema sollevato

- Pubblicazione annuale sul sito internet dell’intermediario o, in mancanza di altra forma adeguata, di un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati

I rapporti banca-cliente nella I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: regolamentazione bancaria: GLI OBBLIGHI GLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI (in particolare la funzione reclami)ORGANIZZATIVI (in particolare la funzione reclami)

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IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA

• “…. le banche sono chiamate a prestare attenzione soprattutto agli utenti dei servizi offerti, non solo attraverso la puntuale e coerente applicazione della disciplina a tutela della clientela, ma anche assicurando un’informazione completa che promuova la consapevole assunzione delle scelte finanziarie” (La funzione di compliance - luglio 2007)

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IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA

• “Motivi di insoddisfazione da parte della clientela non possono essere considerati un dato fisiologico…..

• L’attività dell’ufficio reclami deve tendere a preservare i rapporti con il cliente anche quando abbiano modesto valore economico….una particolare attenzione dovrà essere rivolta al contributo che può essere dato alla crescita della cultura finanziaria della clientela” (La gestione degli esposti - ottobre 2007)

• “Motivi di insoddisfazione da parte della clientela non possono essere considerati un dato fisiologico…..

• L’attività dell’ufficio reclami deve tendere a preservare i rapporti con il cliente anche quando abbiano modesto valore economico….una particolare attenzione dovrà essere rivolta al contributo che può essere dato alla crescita della cultura finanziaria della clientela” (La gestione degli esposti - ottobre 2007)

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Maggiore Maggiore enforcement enforcement della normativadella normativa

Estensione delle fattispecie sanzionabili Non più soloNon più solo inosservanza disposizioni sulla inosservanza disposizioni sulla

pubblicità ma anche violazioni norme pubblicità ma anche violazioni norme susu- contratti (forma, contenuto e modifica - contratti (forma, contenuto e modifica

condizioni)condizioni)- comunicazioni periodichecomunicazioni periodiche- comportamenti scorretti (costi non dovuti)comportamenti scorretti (costi non dovuti)

I rapporti banca-cliente nella regolamentazione I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: bancaria: L’APPARATO SANZIONATORIOL’APPARATO SANZIONATORIO

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Maggiore Maggiore enforcement enforcement della normativadella normativa

LE MISURE INIBITORIELE MISURE INIBITORIENuovo art. 128-ter TUB Nuovo art. 128-ter TUB

- - divieto di continuare l’attività, anche di singole divieto di continuare l’attività, anche di singole aree o sedi secondariearee o sedi secondarie

- ordine di restituire somme indebite e - ordine di restituire somme indebite e comportamenti conseguenticomportamenti conseguenti

- divieto di specifiche forme di offerta, promozione - divieto di specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contrattio conclusione di contratti

- per particolare urgenza, sospensione provvisoria - per particolare urgenza, sospensione provvisoria dell’attività per non più di 90 ggdell’attività per non più di 90 gg

- pubblicazione in Bollettino di Vigilanza e altre - pubblicazione in Bollettino di Vigilanza e altre forme di pubblicazioneforme di pubblicazione

I rapporti banca-cliente nella regolamentazione I rapporti banca-cliente nella regolamentazione bancaria: bancaria: L’APPARATO SANZIONATORIO (segue)L’APPARATO SANZIONATORIO (segue)

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Conclusioni Un nuovo modello di

relazione

trasparenza sostanziale

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IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA

un

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informare SPIEGARE

consegnare UTILIZZARE

RISOLVEREdecidere

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IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA

Non solo costi di compliance..

minore contenzioso

più soddisfazione

più fidelizzazione

prevenzione dei conflitti

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2. L’Arbitro Bancario Finanziario

Sistema di ADR

nel settore dei servizi bancari e finanziari

L’organizzazione e la gestione del sistema sono affidate alla Banca d’Italia

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Il quadro normativo

Gli ADR nel Settore Finanziario: le finalità

Principali finalità: – Riduzione di tempi e costi rispetto alla giustizia

civile;– Miglioramento dei rapporti tra intermediari e

clientela e della fiducia del pubblico nei prestatori di servizi bancari e finanziari

– Contenimento dei rischi legali e reputazionali degli intermediari; contributo alla stabilità del sistema finanziario

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ABF: fonti normative – quadro comunitario

Raccomandazione della Commissione Europea 98/257/CE del 30 marzo 1998 (principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie: indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà, rappresentanza)

Proposta di Direttiva sugli ADR per i consumatori (novembre 2011)

Rete FIN.NET promossa dalla commissione europea (2001) – consente al cliente di rivolgersi al proprio ADR nazionale che lo mette in contatto con quello dello stato membro UE dove risiede l’intermediario con cui è in essere la controversia

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ABF: fonti normative – quadro nazionale

• Legge sul risparmio (262/2005)

- Art. 27 (servizi di investimento – CONSOB) - Art. 29 (operazioni e servizi disciplinati dal

TUB)• Art. 128-bis TUB (imparzialità,

rappresentatività; rapidità, economicità, effettività della tutela)

• Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 su proposta BI

• Disposizioni della Banca d’Italia (giugno 2009, aggiornate a dicembre 2011)

• regolamento dei Collegi, codice deontologico, chiarimenti su questioni applicative pubblicati sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it

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La mediazione civileD.lgs 28/2010

Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processoprocesso

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia dicontroversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti contratti assicurativi, bancari bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazioneesperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' procedimento di mediazione e' condizione di procedibilitàcondizione di procedibilità della domanda giudiziale.della domanda giudiziale.

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La mediazione civileD.lgs 28/2010

Dichiarazione di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del D.Lgs. 28/2010 (di attuazione della dir. 2008/52/Ce) nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione in materia civile e commerciale (udienza del 23.10.12, comunicato stampa del 24.10.12)

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Interventi di coordinamento D.Lgs. 28/10 Esclusione dalla cognizione dell’arbitro delle controversie per cui sia pendente il tentativo di conciliazione/mediazione e interruzione del procedimento (per gli avvii successivi) solo nei casi in cui la procedura conciliativa sia stata promossa dal cliente o questi vi abbia aderito

Modifiche al procedimento (trasmissione copia del ricorso all’intermediario da parte della ST, in precedenza affidata al ricorrente, trasmissione delle controdeduzioni al ricorrente (non solo su richiesta), pronta comunicazione del solo dispositivo a verbale della decisione alle parti, eliminazione della pubblicazione sul sito web BI dell’inadempimento).

•Introduzione del Collegio di coordinamentoQuestioni di particolare importanza o che hanno dato/possono dare luogo a orientamenti non uniformi; Composizione: i tre presidenti e due membri delle associazioni estratti a sorte annualmente dalla B.I.

•Correzione, su richiesta di una delle parti, della decisione affetta da omissioni o errori materiali/di calcolo (Fase preliminare di ammissibilità della richiesta di correzione, interruzione del termine per l’adempimento, decisione entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità)

•Il ruolo del Presidente (compiti di coordinamento e regolazione attività del Collegio anche al fine di garantire il rispetto dei termini della procedura, potere di rimessione di questioni al Collegio di coordinamento, compito di dichiarare la manifesta irricevibilità/inammissibilità dei ricorsi e di fissare un termine per la regolarizzazione,valutazione delle richieste/comunicazioni delle parti, successive alla decisione)

ABF: fonti normative – la revisione delle “Disposizioni”(dicembre 2011)

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Il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario. La natura giuridica.

In dottrina taluni hanno accostato la decisione dell’ABF a un parere sui parere sui torti e le ragioni dei litigantitorti e le ragioni dei litiganti, privo dei caratteri tipici della pronuncia giurisidizionale (RUPERTO)

Secondo altra impostazione, la decisione dell’ABF assumerebbe il valore giuridico di una determinazione conformativa di un procedimento determinazione conformativa di un procedimento amministrativoamministrativo segnatamente quello finalizzato all’esercizio da parte della Banca d’Italia dei propri poteri di vigilanza sugli intermediari (AULETTA)

Altri, ancora, hanno evocato la figura di un “giudice-autorità”,Altri, ancora, hanno evocato la figura di un “giudice-autorità”, investito di poteri giudicanti in ambito creditizio, in aggiunta ai già esistenti poteri di vigilanza e sanzionatori esercitati dalla Banca d’Italia nei confronti degli intermediari (CAPRIGLIONE)

in controtendenza rispetto all’orientamento interpretativo prevalente, che nega la vincolatività nei confronti delle parti della decisione dell’ABF, ne è stata sottolineata la natura di vera e propria decisione arbitrale - natura di vera e propria decisione arbitrale - riconducibile al paradigma del lodo irrituale -riconducibile al paradigma del lodo irrituale - nell’ambito di una più generale configurazione del procedimento avanti all’ABF come vero e proprio arbitrato, seppur libero (GUIZZI)

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La natura giuridica. L’intervento della Corte Costituzionale.

Ordinanza della Corte Costituzionale n. 218 del 4.7.2011 in G.U. del 27.7.2011 (esclude la legittimazione dell’ABF a sollevare q.l.c.).

- E’ esclusa la natura di organo giurisdizionale dell’Arbitro Bancario Finanziario.

- Funzione “giustiziale” dell’ABF (nel senso di Organismo chiamato a “procedere e adottare le proprie determinazioni secundum ius”).

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La natura giuridica. L’intervento della Corte Costituzionale.

La Corte, per escludere la natura di organo giurisdizionale dell’ABF, ha valorizzato:

• L’assenza di una normativa di rango primario quale fonte L’assenza di una normativa di rango primario quale fonte delle disposizioni istitutive e operative dell’ABFdelle disposizioni istitutive e operative dell’ABF (“già alla stregua del carattere delle disposizioni in base alle quali l’organismo in questione è stato effettivamente istituito ed è chiamato a procedere e decidere, si profilano, sul piano strutturale e funzionale, connotazioni che valgono ad escludere la riconducibilità di tale organo a quelli giurisdizionali, ancorati, per loro stessa natura, al fondamento costituzionale e alla riserva di legge”)

• I criteri, i requisiti di nomina dei componenti, il loro stato I criteri, i requisiti di nomina dei componenti, il loro stato giuridico e il complesso delle regole deontologichegiuridico e il complesso delle regole deontologiche (“gli stessi criteri e requisiti di nomina dei componenti, il loro stato giuridico e il complesso delle regole deontologiche, non siano paragonabili ai presìdi corrispondentemente previsti nei confronti di organismi chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali”)

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La natura giuridica. L’intervento della Corte Costituzionale.

• La previsione, contenuta nelle “Disposizioni,” della preclusione circa la La previsione, contenuta nelle “Disposizioni,” della preclusione circa la possibilità di adire l’ABF in caso di sottoposizione della controversia possibilità di adire l’ABF in caso di sottoposizione della controversia all’Autorità Giudiziaria all’Autorità Giudiziaria - “risulta particolarmente rilevante la circostanza per la quale l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario è, da un lato, precluso nell’ipotesi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla autorità giudiziaria o rimessa a decisione arbitrale (art. 2, comma 6, della citata delibera CICR) e, dall’altro, risulta ugualmente vanificato qualora nel corso del procedimento la controversia stessa sia devoluta ai giudici o agli arbitri (art. 6, comma 4, della medesima delibera)”.

• Il carattere non vincolante della pronuncia resa dal Collegio Il carattere non vincolante della pronuncia resa dal Collegio “i caratteri della giurisdizione si rivelano, del pari, inesistenti anche con riguardo al profilo relativo alla decisione, posto che la stessa non assume, in realtà, alcun valore cogente per nessuna delle parti “in causa”, svolgendo essa solo una funzione destinata ad incidere sulla immagine e sulla reputazione dell’intermediario, in particolare se non ottemperante, secondo connotazioni che possono riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in autotutela”

In conclusione: “ “gli indici di riconoscibilità considerati tipici delle funzioni gli indici di riconoscibilità considerati tipici delle funzioni

giurisdizionali appaiono del tutto assenti in riferimento alle specifiche giurisdizionali appaiono del tutto assenti in riferimento alle specifiche attribuzioni che l’organismo in discorso è chiamato a svolgere alla attribuzioni che l’organismo in discorso è chiamato a svolgere alla stregua delle richiamate fonti che ne disciplinano il funzionamento”.stregua delle richiamate fonti che ne disciplinano il funzionamento”.

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35

La struttura e il funzionamento

• Quanto alla struttura, l’ABF è

1. un sistema di tipo decisorio

2. attivabile solo su iniziativa del cliente

3. il ricorso presuppone l’espletamento della fase preliminare del reclamo

all’intermediario

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36

L’ambito di applicazione.

Quanto all’ambito di applicazione:la cognizione dei Collegi decidenti incontra limiti sotto il profilo:

• “temporale”;• del “valore” della controversia; • della “materia”;• dei “soggetti”.

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37

Le fasi principali della procedura

- Inoltro del ricorso da parte del ClienteInoltro del ricorso da parte del Cliente

- Istruttoria a cura della Segreteria TecnicaIstruttoria a cura della Segreteria Tecnica

- Decisione dell’Organo collegiale- Decisione dell’Organo collegiale

- Verifica dell’adempimento- Verifica dell’adempimento

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38

clienteufficio reclami intermediario

Ufficio reclami

cliente

segreteria tecnica BI

organo decidente

reclamo non accolto

Le fasi principali della procedura. Sistema risoluzione stragiudiziale controversie - schema

reclamo

ricorso

controdeduzioni

istruttoria

reclamo accolto

ricorso respinto

ricorso accolto

cliente / intermediario

Inadempimento intermediario

pubblicità

decisione

I fa

seII f

ase

III fa

seIV

fase

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39

30/45 gg.

60 gg.

30 gg.

Ricezione ricorso in B.I.

Ricezione controdeduzioni

dell’intermediario

Pronuncia del collegio

Adempimento da partedell’intermediario

Comunicazione della Pronuncia alle parti

30 gg.

max 165 gg.

Le fasi principali della procedura. I Tempi.

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40

Linguaggio

Modalità di inoltro

Contenuti

Le fasi principali della procedura. Il modulo di ricorso - Le scelte effettuate

Semplicità e chiarezza espositiva

Istruzioni per la compilazione

Solo informazioni essenziali Invio alla Segreteria tecnica

o a tutte le Filiali Presentazione alle Filiali

aperte al pubblico Possibilità di rappresentanza Elementi identificativi e

legittimazione dei ricorrenti Dichiarazioni e

autocertificazioni

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Le fasi principali della procedura. I tre collegi ABF: Milano, Roma, Napoli

componente designato da

INTERMEDIARI

componente designato da

CLIENTI

componente designato da

BI

Presidente designato da BI (5

anni) componente designato da BI (3 anni) ORGANO ORGANO

DECIDENTDECIDENTEE

consumatori (CNCU)

Org. Ass. rappr.

(Conciliatore)

Poste

altri soggetti

Imprese (Confindustria)

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Il Collegio

Composizione dell’organismo determinata in relazione alla tipologia delle parti coinvolte

Il Presidente individua un relatore per la discussione; coordina i lavori del collegio; accerta i risultati delle votazioni; sottoscrive la decisione;

Adunanza per l’esame (valutazione della documentazione, decisione oppure eventuale richiesta di integrazione dell’istruttoria)

Decisione a maggioranza (no dissenting opinion)

Formulazione del dispositivo e verbalizzazione

Stesura della motivazione da parte del relatore

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• Compiti Istruttori:

– ricezione dei ricorsi e formazione del relativo fascicolo– verifiche preliminari di ricevibilità: nei casi di manifesta

irricevibilità o inammissibilità del ricorso, sottopone prontamente lo stesso al Presidente per l’assunzione delle determinazioni previste (inammissibilità o regolarizzazione).

– Istruttoria dei ricorsi e delle controdeduzioni (richieste istruttorie), con predisposizione di relazione per il Collegio.

– Convocazione dei membri, predisposizione delle agende dei lavori, verbalizzazione riunione comunicazioni alle parti nel corso della procedura

– Qualora risulti l’inadempimento dell’intermediario e nei casi dubbi, la segreteria tecnica ne informa il collegio; ove quest’ultimo accerti l’inadempimento, ne viene data notizia secondo le modalità stabilite (v. nota).

– Comunicazioni con l’esterno.

Le Segreterie Tecniche presso le tre Sedi della Banca d’Italia – Milano Roma Napoli

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Le tipologie di decisioni

Accoglimento totale o parziale– Contenuto comunicazione all’intermediario

– Termini per l’adempimento (30 giorni)– Restituzione contributo al cliente (20 euro)– Versamento contributo alla Banca d’Italia (200 euro)

RigettoCessazione della materia del

contendere Altre decisioni

– Interruzione (1)– Estinzione (2)

Richiesta supplementi istruttori (in sede di dispositivo a verbale)

La decisione

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• Pubblicazione dell’inadempienza (mancata attuazione decisioni Collegio) e/o della mancata cooperazione

• “Qualora risulti l’inadempimento dell’intermediario e nei casi dubbi, la segreteria tecnica ne informa il Collegio; ove quest’ultimo accerti l’inadempimento o la mancata cooperazione, ne viene data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell’ABF e, a cura e spese dell’intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale;

• “Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l’omissione o il ritardo nell’invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1”

L’ipotesi di inadempimento

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Al 30 settembre 2012 erano pervenuti, dall’avvio del “sistema”, oltre 11.000 ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario

Appendice statistica Ricorsi per Collegio

Collegio Sud Collegio Nord Collegio Centro TOTALI

n. var. % n. var. % n. var. % n.var. %

2009-2010 730 - 1492 - 1178 - 3400 -

2011 937 28,36 1391 -6,77 1239 5,18 3567 4,91

2012 (al 30.9.12)1180 25,93 1676 20,49 1181 -4,68 4037 13,18

totale 2847

4559

3598 11004

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47

Ripartizione dei ricorsi per Collegiopercentuale anno 2011

32,7%

25,9%41,4%

Nord Centro Sud percentuali anno 2012

41,5%

28,7%

29,8%

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48

Ricorsi in rapporto alla popolazione bancarizzata

41,

4%

35,9

7%

32,

7%

30,4

3%

25,

9%

33,6

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nord Centro Sud

N. ricorsi: ponderazione con popolazione "bancarizzata"

% ricorsi popolazione bancarizzata

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49

Ricorsi per tipologia di intermediario

TOTALI Banche Poste Italiane Intermediari

n. % n. % n. % n. %

TOTALI 11008   7363 66,89% 1685 15,31% 1960 17,81%

Collegio Sud 2848 25,87% 1779 62,46% 387 13,59% 682 23,95%

Collegio Nord 4561 41,43% 3183 69,79% 744 16,31% 634 13,90%

Collegio Centro 3599 32,69% 2401 66,71% 554 15,39% 644 17,89%

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50

Ricorsi per tipologia di ricorrente

TOTALI Consumatori Non consumatori

n. % n. % n. %

TOTALI 11008   8894 80,80% 2114 19,20%

Collegio Sud 2848 25,87% 2300 80,76% 548 19,24%

Collegio Nord 4561 41,43% 3657 80,18% 904 19,82%

Collegio Centro 3599 32,69% 2937 81,61% 662 18,39%

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51

Le decisioni dei Collegi

TOTALI Collegio Sud Collegio Nord Collegio Centro

n. var. % n. var. % n. var. % n. var. %

TOTALI 7299 - 2025 - 2993 - 2281 -

2009-2010 1547 - 436 - 728 - 383 -

2011 2760 78,41 718 64,68 1115 53,16 927 142,04

2012 (30 settembre)

2992 8,41 871 21,31 1150 3,14 971 4,75

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52

Le questioni ricorrenti

1 Conto corrente bancario 1138 15,53%

2 Mutuo 946 12,91%

3 Carte di credito 633 8,64%

4 Danno risarcibile 526 7,18%

5 Bancomat e carte di debito 449 6,13%

6 Centrale dei rischi private 427 5,83%

7 Contratti bancari - normativa di trasparenza 410 5,59%

8 Credito al consumo 268 3,66%

9 Apertura di credito 256 3,49%

10 Centrale dei rischi 248 3,38%

11 Quantificazione del danno 214 2,92%

12 Assegno bancario e postale 211 2,88%

13 Onere della prova 189 2,58%

14 Deposito di titoli in amministrazione 157 2,14%

15 Cessione del quinto 156 2,13%

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53

Esiti delle decisioni

48%

15%

37%

Accoglimenti Cessazione materia del contendere Rigetti

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5454

3. Caratteristiche dei principali ADR in

Francia, Germania, Regno Unito, Spagna

un esame comparato

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5555

La natura giuridica dei Sistemi ADR

Pubblica Privata

Regno Unito Francia

Spagna Germania

Indipendentemente dalla natura giuridica, la composizione è ispirata a principi di indipendenza e di competenza professionale, in linea con gli indirizzi comunitari

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5656

Le funzioni: due modelli

Decisorio/ Facilitativo/Aggiudicativo Consensuale

Regno Unito (*) Francia

Spagna

Germania

(*) con ‘forte’ componente conciliativa nella fase preliminare

La tipologia dei modelli adottati si riflette nella conclusione della procedura (decisione e/o conciliazione)

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5757

I rapporti con la funzione giurisdizionale

Preclusione/Sospensione ricorso all’AGGermania e Francia (1) Non preclusione ricorso all’AGSpagna (2)

Le decisioni sono sottoposte ad una judical review

Regno Unito

L’ADR non rappresenta un presupposto per ricorrere all’AG ordinaria (3)

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5858

Le condizioni di accesso (profili soggettivi)

Il ‘target’ principale è rappresentato dai Consumatori

nonché

Regno Unito Piccole e Medie Imprese

Francia Persone giuridiche

Germania Imprese

Spagna Persone Giuridiche e Investitori Istituzionali

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5959

Le condizioni di accesso (profili oggettivi)

ACCERTAMENTO DEI DIRITTI (*)

RISARCIMENTO DEL DANNO (**)

(*) Nel Regno Unito anche rettifica e rimozione delle clausole contrattuali

(**) Ad eccezione della Spagna

Necessità del reclamo preventivo (ad eccezione della Germania)

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6060

Profili Organizzativi ed Istruttoria

Ricondotti ad un Soggetto pubblico

Regno Unito

Spagna

Ricondotti a soggetti di natura privata

Germania (associazione degli

intermediari)

Francia (singoli

intermediari)

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6161

Le Fasi della Procedura

I SISTEMI SONO REGOLAMENTATI DA DISPOSIZIONI INTERNE

Francia e Spagna: è prevista l’interlocuzione fra le parti con varie modalità (internet, telefono)

Regno Unito: possibilità di “audizioni”

Spagna: approccio esclusivamente documentale

Germania: ‘distribuzione’ delle fasi fra gli ADR e le strutture di coordinamento

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6262

Conclusione della procedura

Decisione

Regno Unito

Germania

Spagna

Decisione/

Conciliazione tra le parti

Francia

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6363

Natura della decisione

Vincolante

… definitiva,

titolo esecutivo

Regno Unito

Non vincolante

Francia

Germania

Spagna

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6464

I rapporti con la funzionedi Vigilanza bancaria e finanziaria

Forti interrelazioni

Regno Unito (*)

Spagna

(*) FSA nomina i responsabili delle strutture e definisce le procedure

Assenza di relazioni (*)

Francia

Germania

(*) Tra cui impossibilità di utilizzo delle informazioni acquisite a fini di vigilanza