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I “Prodotti Speciali”

Prodotto per le cooperative socialiLe cooperative sociali dell'Emilia-Romagna possono usufruire di uno strumento di finanziamento a breve che Coop.E.R.Fidi ha convenzionato con CCFS, con Banca di Bologna e con Carisbo. Tale prodotto è utile per le cooperative sociali che hanno crediti certi nei confronti delle AUSL, con tempi di pagamento purtroppo molto dilazionati. L’importo massimo è di € 50.000 e la durata è di 12 mesi rinnovabile. La garanzia di Coop.E.R.Fidi è pari al 25% o al 50%.

Prodotto per la partecipazione/assegnazione di gare d’appaltoLe imprese cooperative dell'Emilia-Romagna possono ottenere la garanzia sulla fideiussione da rilasciare agli Enti appaltatori in caso di partecipazione a gare o aste e di assegnazione dei lavori.La garanzia di Coop.E.R.Fidi sarà pari al 50% o al 75% dell'importo della fideiussione. Nel caso di assegnazione dell'appalto la garanzia è da considerarsi automaticamente confermataLa garanzia a favore della banca resterà in vigore anche oltre il quinto anno nel caso di collaudo, certificazione o controlli da parte dell'Ente appaltatore, o nel caso di altre ipotesi previste dal contratto tra la cooperativa e l'Ente stesso, fermo restando che la durata dei lavori o della fornitura dei servizi previsti non può superare i cinque anni.L’importo massimo della fideiussione bancaria è pari a € 1.000.000.

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I “Prodotti Speciali”

Prodotto Leasing – INNO.TECS S.p.A

INNO.TECS Spa è la società del Gruppo C.C.F.S., specializzata nel leasing immobiliare. Coop.E.R.Fidi garantisce investimenti tramite la formula del leasing di immobili (comprese le operazioni c.d. "ad erigendum").Il servizio al movimento cooperativo si concretizza nel: fornire all'acquirente degli immobili costruiti dalle cooperative di produzione e lavoro lo strumento finanziario necessario per la copertura dell'investimento, proporre alle cooperative associate a C.C.F.S. e a COOP.E.R.FIDI lo strumento del leasing immobiliare per finanziare nuovi investimenti. L’importo massimo è di € 1.500.000 pari al 100% della spesa documentata esclusa IVA. La garanzia prestata da COOP.E.R.FIDI (massima 50%) resterà comunque in vigore solo per i primi 10 anni di ammortamento.

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FONDO DI COGARANZIA REGIONALE istituito con Deliberazione di Giunta n. 231 dell’ 8

febbraio 2010

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BENEFICIARI Sono beneficiarie le imprese dell’Emilia Romagna che operano in uno dei settori (classificazione ISTAT delle attività produttive 2007) indicati nell’allegato 1/a.I beneficiari finali della cogaranzia regionale:• devono essere iscritti nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;• devono essere iscritti, nel caso di imprese artigiane, all’Albo delle imprese artigiane;• per le operazioni di garanzia effettuate nell’ambito di quanto stabilito nel paragrafo 4.2 della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01) non dovranno risultare, alla data del 1°luglio 2008, quali imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dl 6 agosto 2008, anche se successivamente alla suddetta data del 1 luglio 2008, hanno cominciato ad essere in difficoltà a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;• per le operazioni di garanzia effettuate nell’ambito di altri regimi di aiuto, non dovranno risultare quali imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dl 6 agosto 2008.

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OPERAZIONI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alla cogaranzia del fondo regionale i finanziamenti chirografari o assistiti da garanzia reale o aperture di credito, di durata non superiore a 120 mesi, finalizzati:• al reintegro del capitale circolante;• al rafforzamento dei mezzi propri delle imprese, anche attraverso la forma di prestiti partecipativi;• al sostegno della liquidità aziendale;• alla realizzazione di progetti ristrutturazione finanziaria, quali la sostituzione di finanziamenti a breve e medio termine in regolare ammortamento e in essere presso il sistema bancario e finanziario nonché il consolidamento a medio/lungo termine di passività a breve;• a progetti di investimento per lo sviluppo aziendale, per l’innovazione di processo e di prodotto, organizzativa, tecnologica, commerciale, per l’ammodernamento delle attrezzature e dei macchinari, per la riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni, per la riduzione dei consumi di energia nella climatizzazione e illuminazione degli edifici esistenti adibiti a stabilimento produttivo e nei processi produttivi, per l’installazione di impianti di cogenerazione, trigenerazione, quadrigenerazione ad alto rendimento, per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia nonché per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;• a sostenere la nascita di imprese.

La cogaranzia del fondo regionale può essere, inoltre, prestata per operazioni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare di durata non superiore a 120 mesi, effettuate per i progetti di investimenti nonché per operazioni di factoring di durata non superiore a 120 mesi.

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LA GARANZIA COMPLESSIVA La garanzia complessiva, quale risultante della somma della cogaranzia regionale e

della cogaranzia dei confidi, sarà prestata, a seconda della fascia di rating (medio bassa, media, rilevante) in cui si colloca l’impresa beneficiaria, in misura pari al 50% eall’80% del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante.DURATA DELLA COGARANZIA DEL FONDO REGIONALE La cogaranzia del fondo regionale, ha una durata pari a quella del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante. Tale durata non può in alcun caso - e qualunque sia la durata del finanziamento, della locazione finanziaria o del contratto di factoring sottostante - eccedere 120 mesi.IMPORTO MASSIMO DELLA COGARANZIA REGIONALE L’importo massimo della cogaranzia regionale, qualunque sia l’ammontare del finanziamento, della locazione finanziaria o della operazione di factoring sottostante, non può eccedere la somma complessiva di € 1.500.000,00. Tale somma è ridotta a € 750.000,00 per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

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Allegato 1/a ELENCO DEI SETTORI AMMESSIPossono accedere alla cogaranzia del fondo regionale le imprese operanti, come attività principale, nelle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007):•SEZIONE B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”, tutta la sezione;•SEZIONE C “Attività manifatturiere”, tutta la sezione;•SEZIONE D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, tutta la sezione;•SEZIONE E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”, tutta la sezione;•SEZIONE F “Costruzioni”, tutta la sezione;•SEZIONE H “Trasporto e magazzinaggio”, tutta la sezione;•SEZIONE I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, limitatamente al gruppo 56.2 “Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione”;•SEZIONE J “Servizi di informazione e comunicazione”, tutta la sezione;•SEZIONE L “Attività immobiliari”, limitatamente ai gruppi 68.1 “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” e 68.2 “Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing;

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Allegato 1/a ELENCO DEI SETTORI AMMESSI• SEZIONE M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, purché svolte in forma di

impresa e non in forma libero-professionale, limitatamente al gruppo 69.2 “Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro” e alle divisioni 70 “Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale”, 71 “Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche”, 72 “Ricerca scientifica e sviluppo”, 73 “Pubblicità e ricerche di mercato”, 74 “Altre attività professionali, scientifiche e tecniche”;

• SEZIONE N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”, limitatamente alle divisioni 77 “Attività di noleggio e leasing operativo”, 78 “Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale”, 80 “Servizi di vigilanza e investigazione”, 81 “Attività di servizi per edifici e paesaggio”, 82 “Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese”;

• SEZIONE P “Istruzione”, limitatamente alle attività dei gruppi 85.1 “Istruzione prescolastica” e 85.2 “Istruzione primaria”, svolte in forma di impresa;

• SEZIONE Q “sanità e assistenza sociale”, limitatamente alle attività delle divisioni 87 “Servizi di assistenza sociale residenziale” e 88 “Assistenza sociale non residenziale”, svolte in forma di impresa;

• SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, tutta la sezione, svolte in forma di impresa

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Allegato 1/a ELENCO DEI SETTORI NON AMMESSI

Sono escluse dalla possibilità di accedere alla cogaranzia del fondo regionale le imprese operanti, come attività principale, alle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007):•SEZIONE A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”, tutta la sezione;•SEZIONE G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”, tutta la sezione;•SEZIONE K “Attività finanziarie e assicurative”, tutta la sezione;•SEZIONE O “Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria”, tutta la sezione;•SEZIONE S “Altre attività di servizi”, tutta la sezione;•SEZIONE T “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”;•SEZIONE U “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali”, tutta la sezione;

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CONTRIBUTI PUBBLICI

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Contributi Pubblici

Ogni anno Coop.E.R.Fidi ha la possibilità di gestire contributi che gli Enti Pubblici Locali, in particolare le Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna, stanziano per abbattere il tasso di interesse che le Pmi cooperative dell’Emilia-Romagna pagano sui finanziamenti bancari ottenuti attraverso le nostre convenzioni.

Gli Enti Pubblici stanziano i contributi indicando le finalità; Coop.E.R.Fidi cura l’istruttoria per richiedere all’Ente l’erogazione dei contributi, dopo aver valutato quali pratiche hanno i requisiti e dopo aver calcolato l’ammontare del contributo stesso.

Coop.E.R.Fidi gestisce i contributi stanziati dalle CCIAA di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì/Cesena, Rimini. In alcune provincie altri Enti Pubblici (Comuni e Provincie) partecipano a queste iniziative, aumentando così la disponibilità dei fondi e favorendo il ricorso al credito da parte delle nostre imprese cooperative socie del loro territorio.

Le operazioni che sono agevolate riguardano gli investimenti in attrezzature, in immobili, in nuova tecnologia. Alcuni Enti stanziano fondi anche per agevolare il ricorso al credito bancario per liquidità e per trasformazione dei debiti da breve a medio termine.

Solitamente questi contributi sono erogati in base al c.d. Regime de Minimis, previsto dalla Comunita’ Europea. Di conseguenza, non potranno presentar domanda per tali contributi pubblici le imprese appartenenti ai settori della produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli e al settore dei trasporti (l’intervento in garanzia da parte di Coop.E.R.Fidi non è in Regime de Minimis in quanto non è aiuto di stato e quindi possono richiedere la garanzia di Coop.E.R.Fidi le cooperative di tutti i settori).

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IL NUOVO REGIME DE MINIMIS

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Il nuovo regime de minimis

Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Ce n. 1998/2006, che disciplina il regime de minimis nel periodo 2007-2013. Le principali novità riguardano l'innalzamento del limite massimo a 200.000 euro nell'arco di tre anni finanziari e l'allargamento dei settori ammissibili, tra i quali rientra anche il settore dei trasporti.

La regola

Possono essere concessi aiuti nel senso più generale del termine ad una medesima impresa, fino al massimo di 200.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il massimale è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro al lordo di qualsiasi imposta.Gli aiuti che sono erogati in più quote devono essere attualizzati al momento della concessione.

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Il nuovo regime de minimis

La novità più rilevante riguarda la soglia degli aiuti de minimis, innalzata a 200.000 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Cosa cambia

l nuovo regolamento introduce significative novità che vanno a modificare l'istituto de minimis. Queste si possono così riassumere:

– un nuovo ammontare soglia, portato a 200.000 euro,– una modifica della definizione del triennio di riferimento,– un allargamento dei soggetti beneficiari.

La soglia

Il periodo di riferimentoUn'altra importante novità è la definizione del periodo di riferimento. Il nuovo regolamento specifica che il richiamato periodo di tre anni viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa.

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Il nuovo regime de minimis

E’ possibile concedere aiuti alle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli solo se questi non sono legati al prezzo e/o al quantitativo dei prodotti, se non sono connessi all'esportazione verso paesi terzi o siano condizionati all'impiego di prodotti interni.

I nuovi soggetti beneficiari

A differenza di quanto previsto dal regolamento n. 69/2001, le nuove disposizioni vengono ad ampliare la portata del regime di aiuti, considerando ammissibili anche il comparto della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e il settore del trasporto, seppure con delle specificità e delle limitazioni.

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

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Il nuovo regime de minimis

Settore dei trasporti

Per il settore trasporto possono essere concesse sovvenzioni per interventi consulenziali o programmi d'investimento con l'esplicita esclusione dell'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada. Oltre a ciò, il limite massimo per gli aiuti alle imprese di trasporto è fissato a 100.000 euro come anche il valore della garanzia presentata per finanziamenti che non deve eccedere i 750.000 euro.Viene confermato il divieto a riconoscere sovvenzioni pubbliche alle imprese in difficoltà o aiuti per la ristrutturazione o il salvataggio aziendale. Risultano ancora non ammissibili gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione o quelle misure che favoriscono l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri.Viene confermato il corollario che permette ad una stessa impresa di cumulare aiuti de minimis con altre tipologie di sovvenzione sempre che con tale cumulo non si dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata da uno specifico regolamento di esenzione per categoria o anche attraverso una decisione della Commissione.

Fonte: Finanziamenti su misura News - Rivista di agevolazioni e tecniche finanziarie - Ipsoa Editore

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