08/11/20071 Il consenso condizionato: le riserve I Art. 2, par. 1, lett. d) CDV definisce la riserva...
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08/11/2007 1
Il consenso condizionato: le riserve I
• Art. 2, par. 1, lett. d) CDV definisce la riserva come “una dichiarazione unilaterale, comunque formulata o denominata, fatta da uno Stato al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o accessione a un trattato, per mezzo del quale esso si propone di escludere o modificare l’effetto giuridico di certe norme del trattato nella loro applicazione a quello Stato.”
• Distinzione rispetto alle cosiddette ‘dichiarazioni interpretative’
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Il consenso condizionato: le riserve II
• Regola tradizionale sino agli anni ‘50: accettazione della riserva da parte di tutte le parti al trattato
• Opinione consultiva della CIG nel caso sulla Convenzione del 1948 per la prevenzione e repressione del genocidio: solo le riserve incompatibili con l’oggetto e scopo del trattato sono inammissibili
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Il consenso condizionato: le riserve III
• La CDV sposa l’impostazione della CIG all’Art. 19(c): la disposizione nasce come sviluppo progressivo, ma diventa diritto positivo grazie all’ampia partecipazione degli Stati alla CDV
• Mancanza di un meccanismo di accertamento istituzionale o obbligatorio, quindi la valutazione della liceità della riserva rimane ‘competenza’ degli Stati parti al trattato: i rapporti rimangono sostanzialmente bilaterali
• Rileva come elemento decisivo la reazione alla riserva da parte dei singoli Stati parte. La CDV agli artt. 20 e 21 individua tre ‘scenari’ diversi
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Il consenso condizionato: le riserve IV
• 1) Le disposizioni oggetto della riserva si applicano secondo quanto previsto nella riserva tra lo Stato che l’ha formulata e lo Stato che non ha opposto obiezioni
• 2) Le disposizioni oggetto della riserva non si applicano ‘nella misura prevista dalla riserva’ tra lo Stato riservante e lo Stato che non l’accetta, ma non obietta all’entrata in vigore del trattato tra di esso e lo Stato riservante
• 3) Il trattato non entra in vigore tra lo Stato che formula la riserva e lo Stato che obietta a tale riserva e all’entrata in vigore del trattato tra di esso e lo Stato riservante
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Il consenso condizionato: le riserve V
• Esempio ipotetico in tema di diritti umani: un trattato multilaterale sulla protezione dei diritti umani tra le sue disposizioni contempla il divieto di comminare la pena capitale
• Lo Stato A appone una riserva che fa salva la piena applicazione del proprio codice penale in relazione ai crimini più efferati, punibili anche con la pena di morte
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Il consenso condizionato: le riserve VI
• 1) Il trattato entra in vigore nella sua interezza con piena efficacia della riserva tra lo Stato A e gli Stati che non obiettino alla riserva
• 2) La riserva viene ‘separata’ e perde efficacia nei confronti degli Stati che obiettino ad essa: il trattato è in vigore e applicabile nella sua interezza (orientamento della Corte di Strasburgo e del Comitato ONU diritti umani)
• 3) Il trattato non entra in vigore tra lo Stato A e gli Stati che obiettano alla riserva e all’entrata in vigore del trattato
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Il consenso condizionato: le riserve VII
• Esempio in tema di relazioni economiche e commerciali. 20 Stati concludono un trattato che liberalizza gli scambi economici e commerciali tra le parti. Una disposizione prevede anche la liberalizzazione degli investimenti da parte delle aziende di uno Stato parte nei rispettivi mercati degli altri Stati parte al trattato
• Lo Stato A appone una riserva che esclude la provincia della Ruritania dall’ambito di applicazione territoriale di questa disposizione
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Il consenso condizionato: le riserve VIII
• 1) Alcuni Stati accettano la riserva di A: si vincolano quindi a non addurre pretese a nome delle proprie aziende circa eventuali investimenti in Ruritania
• 2) Alcuni Stati non accettano la riserva di A, ma non obiettano all’entrata in vigore del trattato tra di essi e A. Due interpretazioni possibili: a) la riserva viene ‘separata’ e la disposizione sulla libertà di investimenti rimane applicabile per intero tra le Parti; b) la disposizione non si applica in relazione al territorio della Ruritania (“nella misura prevista dalla riserva”)
• 3) Alcuni Stati obiettano alla riserva e all’entrata in vigore del trattato tra di essi e lo Stato A
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Il consenso condizionato: le riserve IX
• Ambiguità dell’art. 21(4), l’ipotesi 2)
• Nella prassi prevalente in tema di diritti umani, l’obiezione alla riserva fa sì che lo Stato A si trovi vincolato per intero dal trattato
• Un obiezione generalizzata potrebbe portare lo Stato A a denunciare il trattato; gli altri Stati dovranno soppesare l’alternativa se a) obiettare alla riserva e quindi rischiare la denuncia da parte di A ovvero b) accettarla e vedere il trattato svuotato di alcune delle sue garanzie fondamentali
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Il consenso condizionato: le riserve X• Nell’esempio in tema di rapporti economici è possibile una
seconda interpretazione letterale (con esiti paradossali) che tenderebbe a svuotare di valore l’obiezione: la Ruritania non rientrerà nell’ambito di applicabilità della libertà di investimenti sia nel caso in cui la riserva di A venga accettata, che nel caso in cui non venga accettata (la disposizione non è applicabile nella misura prevista dalla riserva)
• Riflessione di politica legislativa: questa interpretazione comporta un incentivo per gli Stati sia ad apporre riserve in chiave di difesa di interessi nazionali, sia ad opporsi alle riserve e all’entrata in vigore del trattato
• Paradossalmente i due incentivi si annullano a vicenda ed in realtà, nella prassi, gli Stati sono molto cauti nell’apporre riserve
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Le cause di invalidità dei trattati I
• Vizi della volontà: errore (art. 48), dolo (art. 49), violenza (artt. 51-52)
• Violazione delle norme interne sulla stipulazione dei trattati (artt. 8-46-47)
• Violazione di norme di jus cogens (art. 53)
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Le cause di invalidità dei trattati II
• Art. 51 CDV prevede la violenza sul rappresentante dello Stato quale causa di invalidità
• Caso di scuola: presa in ostaggio a Berlino del Primo Ministro della Cecoslovacchia nel 1939 da parte del regime nazista e firma della capitolazione a favore della Germania
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Le cause di invalidità dei trattati III
• L’art. 52 CDV dispone che “un trattato è nullo se la sua conclusione è stata ottenuta attraverso la minaccia o l’uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite”
• In sostanza, l’art. 52 diventa un corollario del divieto generale sull’uso della forza
• Trattati ottenuti attraverso un uso legittimo della forza militare sono validi: caso dell’Irak e di Haiti
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Le cause di invalidità dei trattati IV
• Violazione delle norme interne sulla stipulazione dei trattati: due ipotesi
• 1) Il soggetto che esprime il consenso non è legittimato a farlo secondo l’ordinamento interno (art. 8)
• Tale invalidità è sanabile attraverso conferma o comportamento concludenti dello Stato che producano una situazione di affidamento in buona fede
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Le cause di invalidità dei trattati V
• 2) Violazione manifesta di una norma interna sulla stipulazione di trattati di importanza fondamentale può invalidare il trattato (art. 46)
• Prassi e giurisprudenza mostrano limitate possibilità di applicazione
• Rilevanza dei comportamenti successivi alla luce del principio della buona fede (art. 45): in caso di acquiescenza lo Stato perderà il diritto ad invocare la violazione
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Le cause di invalidità dei trattati VI
• Contrasto con una regola di jus cogens (art. 53): “Un trattato è nullo se al momento della sua conclusione è in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa di diritto internazionale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale nel suo insieme quale norma alla quale nessuna deroga è permessa e che può essere modificata solo da una norma successiva avente lo stesso carattere.”
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Le cause di invalidità dei trattati VII
• Esempi di norme di jus cogens: divieto dell’uso della forza, divieto della pirateria, divieto della schiavitù, divieto di genocidio, divieto di discriminazione razziale
• Jus cogens e obblighi erga omnes
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Le cause di estinzione e sospensione I
• Termine finale e condizione risolutiva
• La violazione del trattato
• Il mutamento fondamentale delle circostanze
• L’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione
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Le cause di estinzione e sospensione II
• L’art. 60 della CDV (violazione del trattato)
• Il requisito della violazione ‘sostanziale’
• L’art. 60, par. 3, definisce la violazione sostanziale come la violazione di una disposizione essenziale per il perseguimento dell’oggetto e dello scopo del trattato
• La violazione sostanziale nei trattati bilaterali
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Le cause di estinzione e sospensione III
• Violazione sostanziale e trattati multilaterali
• Ipotesi 1): risposta unanime di sospensione o estinzione del trattato o nei rapporti con lo Stato responsabile o in tutti i rapporti (trattati in materia di diritto dell’ambiente)
• Ipotesi 2): sospensione da parte degli Stati lesi nei confronti dello Stato responsabile (trattati in materia di protezione consolare)
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Le cause di estinzione e sospensione IV
• Ipotesi 3): sospensione da parte degli Stati lesi nei confronti dello Stato responsabile e degli altri Stati contraenti (trattati in materia di disarmo)
• Le eccezioni: non si applica a disposizioni e trattati in materia di diritti dell’uomo (art. 60, par. 5)
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Le cause di estinzione e sospensione V
• Il mutamento fondamentale delle circostanze (art. 62 CDV)
• Formulazione negativa dell’art. 62
• E’ applicabile quando ‘a) l’esistenza di tali circostanze aveva costituito una base essenziale del consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; b) l’effetto del mutamento è di trasformare radicalmente la portata degli obblighi da adempiere secondo il trattato.’
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Le cause di estinzione e sospensione VI
• Eccezioni all’applicabilità del mutamento fondamentale delle circostanze:
• a) in tema di trattati territoriali
• b) quando il mutamento fondamentale è causato da una violazione di uno o più obblighi internazionali da parte dello Stato che lo invoca
• La causa Gabcikovo/Nagymaros
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Le cause di estinzione e sospensione VII
• L’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione del trattato (art. 61 CDV)
• Specificazione del mutamento fondamentale delle circostanze: la situazione d’impossibilità deve derivare dalla ‘scomparsa o distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all’esecuzione del trattato’
• Tale causa d’estinzione o sospensione non opera quando l’impossibilità è causata da una violazione di uno o più obblighi internazionali da parte dello Stato che lo invoca
• La causa Gabcikovo/Nagymaros
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Le cause di estinzione e sospensione VII
• La rottura delle relazioni diplomatiche e lo stato di belligeranza
• Art. 63 dà risposta negativa per quanto riguarda la rottura delle relazioni diplomatico-consolari
• Lo stato di belligeranza non incide sulla validità dei trattati multilaterali
• Per quanto concerne i trattati bilaterali o con pochi Stati rileva l’oggetto e scopo del trattato