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1 Traduzione 1 Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera 2 Conclusa a Strasburgo il 5 maggio 1989 Firmata dalla Svizzera il 5 maggio 1989 Applicata provvisoriamente dalla Svizzera dal 5 maggio 1989 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 1991 3 Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 9 ottobre 1991 Entra in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1993 (Stato 10 luglio 2013) Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati partecipanti alla Conven- zione culturale europea 4 , firmatari della presente Convenzione, considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa consiste nella realizzazione di una più stretta unione fra i propri membri, al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune; considerando che tanto la dignità quanto l’uguaglianza di ogni essere umano rappre- sentano elementi fondamentali di tali principi; considerando che la libertà d’espressione e di informazione, così come viene garan- tita dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali 5 costituisce uno dei principi fondamentali di una società democratica ed una delle condizioni essenziali per lo sviluppo della stessa e per quello di ogni essere umano; riaffermando il loro attaccamento ai principi relativi alla libera circolazione dell’in- formazione e delle idee e all’indipendenza dei radiotrasmettitori, che costituiscono una base indispensabile per la loro politica in materia di radiodiffusione; affermando l’importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura e per la libera formazione delle opinioni in condizioni tali da consentire la salvaguardia del pluralismo e dell’uguaglianza delle opportunità fra tutti i gruppi ed i partiti politici democratici; convinti del fatto che il costante sviluppo della tecnologia dell’informazione e della comunicazione debba servire a promuovere, indipendentemente dalle frontiere, il RU 1989 1877; FF 1990 III 757 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Le mod. del 1° ott. 1998 (RS 0.784.405.1; RU 2002 3130) sono introdotte nel presente testo. Le stesse valgono comunque unicamente nei rapporti con gli Stati parte. Vedi pertanto il suo specifico campo d’applicazione. 3 RU 1993 1076 4 RS 0.440.1 5 RS 0.101 0.784.405

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Traduzione1

Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera2

Conclusa a Strasburgo il 5 maggio 1989 Firmata dalla Svizzera il 5 maggio 1989 Applicata provvisoriamente dalla Svizzera dal 5 maggio 1989 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 19913 Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 9 ottobre 1991 Entra in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1993

(Stato 10 luglio 2013)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati partecipanti alla Conven-zione culturale europea4, firmatari della presente Convenzione,

considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa consiste nella realizzazione di una più stretta unione fra i propri membri, al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune;

considerando che tanto la dignità quanto l’uguaglianza di ogni essere umano rappre-sentano elementi fondamentali di tali principi;

considerando che la libertà d’espressione e di informazione, così come viene garan-tita dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali5 costituisce uno dei principi fondamentali di una società democratica ed una delle condizioni essenziali per lo sviluppo della stessa e per quello di ogni essere umano;

riaffermando il loro attaccamento ai principi relativi alla libera circolazione dell’in-formazione e delle idee e all’indipendenza dei radiotrasmettitori, che costituiscono una base indispensabile per la loro politica in materia di radiodiffusione;

affermando l’importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura e per la libera formazione delle opinioni in condizioni tali da consentire la salvaguardia del pluralismo e dell’uguaglianza delle opportunità fra tutti i gruppi ed i partiti politici democratici;

convinti del fatto che il costante sviluppo della tecnologia dell’informazione e della comunicazione debba servire a promuovere, indipendentemente dalle frontiere, il

RU 1989 1877; FF 1990 III 757 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della

presente Raccolta. 2 Le mod. del 1° ott. 1998 (RS 0.784.405.1; RU 2002 3130) sono introdotte nel presente

testo. Le stesse valgono comunque unicamente nei rapporti con gli Stati parte. Vedi pertanto il suo specifico campo d’applicazione.

3 RU 1993 1076 4 RS 0.440.1 5 RS 0.101

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diritto di espressione, di ricerca, di ricezione e di comunicazione delle informazioni e delle idee, qualunque sia la loro origine;

desiderosi di offrire al pubblico una più ampia scelta di servizi di programmi che consentano tanto la valorizzazione del patrimonio quanto lo sviluppo della creazione degli audiovisivi in Europa, e decisi a conseguire questo obiettivo culturale grazie agli sforzi tesi all’accrescimento della produzione e della circolazione di programmi di elevata qualità, venendo così a soddisfare i desideri del pubblico nel settore della politica, dell’educazione e della cultura;

riconoscendo la necessità del consolidamento del quadro generale di regole comuni;

tenendo a mente la Risoluzione n. 2 e la Dichiarazione della prima Conferenza ministeriale europea sulla politica delle comunicazioni di massa;

desiderosi di sviluppare i principi riconosciuti dalle Raccomandazioni esistenti in seno al Consiglio d’Europa sui principi relativi alla pubblicità televisiva, sull’ugua-glianza tra uomo e donna nei massmedia, sull’uso della capacità del satellite per la televisione e la radiodiffusione sonora e sulla promozione della produzione audio-visiva in Europa;

hanno stabilito quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto ed obiettivo

La presente Convenzione concerne i servizi di programmi incorporati nelle trasmis-sioni. Il suo obiettivo consiste nel facilitare, fra le Parti, la trasmissione transfronta-liera e la ritrasmissione di servizi di programmi televisivi.

Art. 2 Espressioni utilizzate

Ai fini della presente Convenzione:

a. «Trasmissione» designa l’emissione primaria, via trasmettitore terrestre, via cavo o mediante ogni tipo di satellite, codificata o meno, di servizi di programmi televisivi destinati alla ricezione del pubblico in generale. Non vengono contemplati i servizi di comunicazione operanti su chiamata indivi-duale;

b. «Ritrasmissione» indica il fatto di captare e trasmettere simultaneamente, qualunque siano i mezzi tecnici utilizzati, nella loro interezza e senza alcuna modifica, servizi di programmi televisivi o parti importanti di tali servizi trasmessi da radiotrasmettitori e destinati alla ricezione del pubblico in gene-rale;

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c.6 «Radiotrasmettitore» indica la persona fisica o giuridica responsabile dal punto di vista editoriale dell’elaborazione di servizi di programmi televisivi destinati alla ricezione del pubblico in generale e che trasmette o fa trasmet-tere da un terzo questi ultimi nella loro interezza e senza alcuna modifica;

d. «Servizio di programmi» indica l’insieme degli elementi di un determinato servizio, fornito da un radiotrasmettitore ai sensi del paragrafo precedente;

e. «Opere audiovisive d’origine europea» designa le opere di creazione la cui produzione o coproduzione è controllata da persone fisiche o giuridiche eu-ropee;

f.7 «Pubblicità» indica ogni annuncio pubblico trasmesso dietro rimunerazione o altro compenso similare o con uno scopo autopromozionale, al fine di in-centivare la vendita, l’acquisto o la locazione di un prodotto o di un servizio, di promuovere una causa o un’idea o di produrre qualche altro effetto desi-derato dall’inserzionista o dal radiotrasmettitore stesso;

g.8 «Televendita» designa la trasmissione di offerte dirette al pubblico al fine di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;

h.9 «Sponsorizzazione» designa la partecipazione di una persona fisica o giuri-dica – non impegnata in attività di radiodiffusione o di produzione di opere audiovisive – al finanziamento diretto o indiretto di un’emissione al fine di promuoverne il nome, la ragione sociale o il prestigio.

Art. 3 Campo d’applicazione

La presente Convenzione trova applicazione per tutti i servizi di programmi trasmessi o ritrasmessi da organismi o tramite mezzi tecnici dipendenti dalla giuri-sdizione di una Parte, che si tratti di cavo, di trasmettitore terrestre o di satellite, i quali possono essere ricevuti, direttamente o indirettamente, da una o più altre Parti.

Art. 4 Libertà di ricezione e di ritrasmissione

Le Parti assicurano la libertà di espressione e di informazione, in conformità all’arti-colo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali10; ed esse garantiscono la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di programmi che siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.

6 Nuovo testo giusta l’art. 3 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

7 Nuovo testo giusta l’art. 4 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

8 Nuovo testo giusta l’art. 5 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

9 Originaria lett. g 10 RS 0.101

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Art. 511 Obblighi delle Parti trasmittenti

1. Ognuna delle Parti trasmittenti deve assicurarsi che tutti i servizi di programmi trasmessi dal radiotrasmettitore di sua competenza siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Ai sensi della presente Convenzione, è di competenza di una Parte il radiotra-smettitore:

– che si considera essersi stabilito in questa Parte conformemente al para-grafo 3;

– al quale si applica il paragrafo 4.

3. Ai sensi della presente Convenzione, si considera che un radiotrasmettitore si sia stabilito in una Parte trasmittente nei seguenti casi:

a) il radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in questa Parte e le decisioni relative alla programmazione vengono prese in questa stessa Parte;

b) quando un radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in una Parte, ma le decisioni relative alla programmazione vengono prese in un’altra Parte, si considera che esso si sia stabilito nella Parte in cui una parte considerevole degli effettivi è impiegata per la radiodiffusione televisiva; se una parte con-siderevole degli effettivi è impiegata per la radiodiffusione televisiva in ognuna di tali Parti, si considera che il radiotrasmettitore si sia stabilito nella Parte in cui ha la propria sede sociale effettiva; se una parte considerevole degli effettivi impiegati per la radiodiffusione televisiva non opera in alcuna di tali Parti, si considera che il radiotrasmettitore si sia stabilito nella prima Parte in cui ha iniziato a trasmettere conformemente al diritto di tale Parte, a condizione che mantenga un legame economico stabile ed effettivo con la Parte stessa;

c) quando un radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in una Parte, ma le decisioni relative alla programmazione vengono prese in uno Stato che non partecipa alla presente Convenzione, o viceversa, si considera che esso si sia stabilito nella Parte in questione se una parte considerevole degli effettivi impiegata per la radiodiffusione televisiva opera in tale Parte;

d) se si considera che un radiotrasmettitore si sia stabilito in uno Stato membro della Comunità Europea, in applicazione dei criteri del paragrafo 3 dell’ar-ticolo 2 della Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 giugno 1997 che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività tele-visive, si considererà anche che tale radiotrasmettitore si sia stabilito in que-sto Stato ai sensi della presente Convenzione.

4. Il radiotrasmettitore al quale non si applica il paragrafo 3 è considerato di compe-tenza della Parte trasmittente se:

11 Nuovo testo giusta l’art. 7 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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a) utilizza una frequenza assegnata da tale Parte;

b) pur non utilizzando una frequenza assegnata da tale Parte, utilizza un canale satellitare che dipende dalla Parte stessa;

c) pur non utilizzando né una frequenza assegnata da una Parte né un canale satellitare che dipende da essa, utilizza un collegamento Terra–satellite, situato in tale Parte.

5. Nel caso in cui il paragrafo 4 non permettesse di definire la Parte trasmittente, il Comitato permanente esamina la questione in virtù dell’articolo 21 paragrafo 1 capoverso a della presente Convenzione, al fine di definire tale Parte.

6. La presente Convenzione non si applica ai programmi televisivi destinati a essere captati esclusivamente negli Stati che non partecipano alla presente Convenzione e che non sono captati direttamente o indirettamente dal pubblico di una o più Parti.

Art. 6 Trasparenza

1. Le responsabilità del radiotrasmettitore verranno indicate in modo chiaro e sufficiente nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità nazionale competente o nel contratto concluso con quest’ultima, o mediante altre misure giuridiche.

2. L’autorità competente della Parte trasmittente fornirà, su richiesta, informazioni concernenti il radiotrasmettitore. Tali informazioni dovranno indicare almeno il nome o la denominazione, la sede e lo statuto giuridico del radiotrasmettitore, il nome del rappresentante legale, la composizione del capitale, la natura, l’oggetto, la modalità di finanziamento del servizio di programmi che il radiotrasmettitore forni-sce o si appresta a fornire.

Capitolo II Disposizioni relative alla programmazione

Art. 7 Responsabilità del radiotrasmettitore

1. Tutti gli elementi dei servizi di programmi dovranno rispettare, nel contenuto e nella presentazione, la dignità della persona umana ed i diritti altrui fondamentali.

In particolare, tali elementi non dovranno:

a. essere contrari al buon costume, né, in particolare, avere un contenuto porno-grafico;

b. esaltare la violenza né essere atti ad incoraggiare il razzismo.

2. Gli elementi dei servizi di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non debbono essere trasmessi quando questi ultimi, a causa dell’orario di trasmissione e di ricezione, li possano guardare.

3. Il radiotrasmettitore vigila affinché i telegiornali presentino i fatti e gli avveni-menti in modo obiettivo così da favorire la libera formazione delle opinioni.

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Art. 812 Diritto di risposta

1. Ogni Parte trasmittente deve assicurarsi che tutte le persone fisiche o giuridiche, di qualsiasi nazionalità o qualunque sia il luogo di residenza, possano esercitare un diritto di risposta o similmente un ricorso giuridico o amministrativo nei confronti dei programmi trasmessi da radiotrasmettitori di sua competenza, giusta l’articolo 5. Essa si assicura in particolare che il termine e le altre modalità previste per l’eser-cizio del diritto di risposta siano sufficienti per permettere l’esercizio effettivo di questo diritto. L’esercizio effettivo del diritto di risposta o di altri simili ricorsi giuridici o amministrativi dev’essere garantito sia quanto ai termini sia quanto alle modalità d’applicazione.

2. A tal fine, il nome del servizio di programmi o quello del radiotrasmettitore responsabile di tale servizio di programmi viene identificato nel servizio di pro-grammi stesso ad intervalli regolari con ogni indicazione appropriata.

Art. 913 Accesso del pubblico all’informazione

Ogni Parte esamina e, se necessario, adotta misure giuridiche quali l’introduzione del diritto ad estratti di avvenimenti di grande interesse per il pubblico, al fine di evitare che il diritto del pubblico all’informazione venga rimesso in causa dall’eser-cizio, da parte di un radiotrasmettitore di sua competenza, di diritti esclusivi di trasmissione o ritrasmissione, ai sensi dell’articolo 3, di un tale avvenimento.

Art. 9bis 14 Accesso del pubblico agli avvenimenti di grande importanza

1. Ogni Parte conserva il diritto di adottare misure atte ad assicurare che i radiotra-smettitori di sua competenza non ritrasmettano in esclusiva avvenimenti che essa considera come di grande importanza per la società, con la conseguenza di privare una parte considerevole del pubblico della Parte stessa della possibilità di seguire tali avvenimenti in diretta o in differita su una televisione non criptata. In questo conte-sto, tale Parte può compilare una lista di avvenimenti che essa considera come di grande importanza per la società.

2. Le Parti si assicurano mediante mezzi appropriati, nel rispetto delle garanzie giuridiche offerte dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e, se occorre, dalla costituzione nazionale, che il radiotra-smettitore di loro competenza eserciti i diritti di esclusiva che ha acquistato dopo l’entrata in vigore del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, in modo da non privare una parte considerevole del pubblico di un’altra Parte della possibilità di seguire, integralmente o parzialmente in diretta, o se necessario o appropriato per ragioni obiettive d’interesse generale, integralmente o parzialmente in differita, su una televisione non criptata, secondo le

12 Nuovo testo giusta l’art. 8 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

13 Nuovo testo giusta l’art. 9 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

14 Introdotto dall’art. 10 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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disposizioni adottate dall’altra Parte in applicazione del paragrafo 1, gli avvenimenti che quest’altra Parte ha designato nel rispetto delle seguenti esigenze:

a) la Parte che applica le misure menzionate al paragrafo 1 compila una lista di avvenimenti, nazionali o internazionali, considerati di grande importanza per la società dalla Parte stessa;

b) la Parte compila tale lista secondo una procedura chiara e trasparente, a tem-po debito nonché in tempo utile;

c) la Parte determina se tali avvenimenti debbano essere trasmessi integralmen-te o parzialmente in diretta o, se necessario o appropriato per ragioni obietti-ve d’interesse generale, trasmessi integralmente o parzialmente in differita;

d) le misure adottate dalla Parte che compila la lista sono proporzionate e det-tagliate quanto serve al fine di permettere alle altre Parti di adottare le misure menzionate in questo paragrafo;

e) la Parte che compila la lista comunica al Comitato permanente tale lista non-ché le misure corrispondenti entro il termine fissato dal Comitato permanen-te;

f) le misure adottate dalla Parte che compila la lista rientrano nell’ambito delle limitazioni indicate nelle linee direttive del Comitato permanente menziona-te al paragrafo 3, e hanno ricevuto un parere favorevole dal Comitato perma-nente.

Le misure che si riferiscono a questo paragrafo si applicano unicamente agli avve-nimenti pubblicati dal Comitato permanente nella lista annuale menzionata al para-grafo 3 e ai diritti di esclusiva acquisiti dopo l’entrata in vigore del presente Proto-collo di emendamento.

3. Una volta all’anno, il Comitato permanente:

a) pubblica una lista consolidata degli avvenimenti designati e delle misure cor-rispondenti comunicati dalle Parti conformemente al paragrafo 2 lettera e;

b) stabilisce delle linee direttive adottate con la maggioranza dei tre quarti dei membri quale complemento alle condizioni enunciate al paragrafo 2 lettere a-e al fine di evitare il sorgere di differenze tra l’applicazione di questo arti-colo e quella delle disposizioni corrispondenti del diritto comunitario.

Art. 10 Obiettivi culturali

1.15 Ogni Parte trasmittente vigila, ogni volta che è possibile e tramite mezzi appro-priati, affinché il radiotrasmettitore di sua competenza riservi alle opere audiovisive di origine europea una quota maggioritaria del tempo di trasmissione non dedicato alle informazioni, a manifestazioni sportive, a giochi, alla pubblicità, a servizi di teletext o alla televendita. Questa quota, tenuto conto delle responsabilità del radio-trasmettitore nei confronti del suo pubblico in materia di informazione, di educazio-

15 Nuovo testo giusta l’art. 11 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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ne, di cultura e di svago, dovrà essere ottenuta progressivamente in base a criteri appropriati.

2. In caso di disaccordo tra una Parte ricevente ed una trasmittente sull’applicazione del paragrafo precedente, si può fare appello, a richiesta di una sola delle Parti, al Comitato permanente perché dia un parere consultivo sulla materia. Tale disaccordo non può venire sottoposto alla procedura di arbitrato prevista all’articolo 26.

3. Le Parti s’impegnano a ricercare in comune gli strumenti e le procedure più adatti per sostenere, senza discriminazione tra i radiotrasmettitori, l’attività e lo sviluppo della produzione europea, segnatamente nelle Parti con debole capacità di produzio-ne audiovisiva o di area linguistica ristretta.

4.16 Le Parti si assicurano che il radiotrasmettitore che dipende da loro trasmetta opere cinematografiche solo dopo le scadenze convenute con gli aventi diritto.

Art. 10bis 17 Pluralismo dei media

Nello spirito di cooperazione e di mutua assistenza che anima la presente Conven-zione, le Parti si sforzano di evitare che i servizi di programmi trasmessi o ritrasmes-si un radiotrasmettitore o da altre persone fisiche o giuridiche di loro competenza, ai sensi dell’articolo 3, mettano in pericolo il pluralismo dei media.»

Capitolo III Pubblicità e televendita18

Art. 1119 Norme generali

1. Ogni pubblicità e ogni televendita deve essere leale ed onesta.

2. La pubblicità e la televendita non devono essere fallaci né ledere gli interessi dei consumatori.

3. La pubblicità e la televendita destinate ai bambini e che fanno appello a bambini non devono pregiudicare gli interessi di quest’ultimi, ma tenere conto della loro particolare sensibilità.

4. La televendita non deve incitare i minorenni a concludere contratti per la vendita o la locazione di beni o di servizi.

5. L’inserzionista non deve esercitare alcuna influenza editoriale sul contenuto dei programmi.

16 Nuovo testo giusta l’art. 12 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

17 Introdotto dall’art. 13 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

18 Nuovo testo giusta l’art. 14 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

19 Nuovo testo giusta l’art. 15 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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Art. 1220 Durata

1. Il tempo di trasmissione dedicato alle televendite, agli spot pubblicitari e alle altre forme di pubblicità, eccetto per gli inserti dedicati alle televendite ai sensi del para-grafo 3, non deve essere superiore al 20 per cento della durata quotidiana delle trasmissioni. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari non deve essere superiore al 15 per cento della durata quotidiana delle trasmissioni.

2. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari e alle televendite durante una determinata ora d’orologio non deve superare il 20 per cento.

3. Gli inserti per le televendite trasmessi all’interno di un servizio di programmi non esclusivamente dedicato alla televendita devono avere una durata minima e ininter-rotta di quindici minuti. Sono autorizzati al massimo otto inserti al giorno. La loro durata totale non deve oltrepassare le tre ore giornaliere. Tali inserti devono essere chiaramente identificabili mediante mezzi ottici od acustici.

4. Ai sensi del presente articolo, la pubblicità non include:

– i messaggi trasmessi dal radiotrasmettitore per quanto concerne i suoi stessi programmi e i prodotti connessi derivati direttamente da tali programmi;

– i messaggi di interesse pubblico e gli appelli in favore di opere di beneficen-za trasmessi gratuitamente.

Art. 1321 Forma e presentazione

1. La pubblicità e la televendita devono essere chiaramente identificabili come tali e chiaramente separate dagli altri elementi del servizio di programmi tramite mezzi ottici e/o acustici. In linea di massima, gli spot pubblicitari e le televendite devono essere raggruppati in blocchi.

2. Per la pubblicità e la televendita non si devono utilizzare tecniche subliminali.

3. Sono vietate la pubblicità e la televendita clandestine, in particolare la presenta-zione di prodotti o di servizi nei programmi, nel caso in cui tale presentazione è realizzata a scopo pubblicitario.

4. La pubblicità e la televendita non devono ricorrere, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente telegiornali e servizi di attualità.

Art. 1422 Inserimento della pubblicità e della televendita

1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2–5 del presente articolo, la pubblicità e le tele-vendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera

20 Nuovo testo giusta l’art. 16 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

21 Nuovo testo giusta l’art. 17 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

22 Nuovo testo giusta l’art. 18 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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da non recare danno all’integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto.

2. Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avveni-menti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli interval-li.

3. La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un’altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superio-re di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti.

4. Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all’interno dei programmi stessi.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di ceri-monie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.

Art. 15 Pubblicità e televendita di prodotti determinati23

1.24 Sono vietate la pubblicità e la televendita di tabacchi.

2. La pubblicità e la televendita per le bevande alcoliche di ogni sorta devono essere conformi alle seguenti norme:25

a.26 non devono essere indirizzate specificatamente ai minori e nessun individuo che possa essere ritenuto un minore può essere associato in una pubblicità al consumo di bevande alcoliche;

b. non deve associare il consumo dell’alcool a prestazioni fisiche o alla guida automobilistica;

c. non deve suggerire che le bevande alcoliche siano dotate di proprietà tera-peutiche o che abbiano un effetto stimolante, sedativo o possano risolvere problemi personali;

23 Nuovo testo giusta l’art. 19 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

24 Nuovo testo giusta l’art. 19 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

25 Nuovo testo giusta l’art. 19 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

26 Nuovo testo giusta l’art. 19 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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d. non deve incentivare il consumo smodato di bevande alcoliche od offrire un’immagine negativa dell’astinenza o della sobrietà;

e. non deve sottolineare indebitamente la gradazione alcolica delle bevande.

3. La pubblicità dei farmaci e delle terapie mediche disponibili solo dietro prescri-zione medica è vietata alla Parte trasmittente.

4. La pubblicità degli altri farmaci e di altre terapie mediche deve essere chiaramen-te identificabile in quanto tale, leale, veritiera e controllabile, e deve conformarsi all’esigenza dell’assenza di effetti nocivi per l’individuo.

5.27 È vietata la televendita per i farmaci e le terapie mediche

Art. 1628 Pubblicità e televendita rivolte specificamente ad una sola Parte

1. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di mettere in pericolo il sistema televisivo di una Parte, la pubblicità e la televendita rivolte specificamente e fre-quentemente al pubblico di una sola Parte, che non sia quella trasmittente, non devono eludere le regole relative alla pubblicità televisiva e alla televendita di quella Parte.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se:

a) le regole di cui si tratta discriminano tra messaggi pubblicitari o televendite trasmessi da radiotrasmettitori di competenza di questa Parte e la pubblicità o la televendita trasmesse da un radiotrasmettitore o da altre persone fisiche o giuridiche di competenza di un’altra Parte; o

b) le Parti interessate hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali in questo campo.

Capitolo IV Sponsorizzazione

Art. 17 Norme generali

1. Nel caso in cui un’emissione o una serie di emissioni venga sponsorizzata tutta o in parte, ciò deve essere chiaramente ed appropriatamente indicato nei titoli all’ini-zio e/o alla fine della trasmissione.

2. Il contenuto e la programmazione di un’emissione sponsorizzata non possono, in nessun caso, essere influenzati dallo sponsor così da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del radiotrasmettitore nei confronti delle emissioni.

3. Le emissioni sponsorizzate non devono incentivare la vendita, l’acquisto o la locazione di prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, in particolare facendo rife-

27 Introdotto dall’art. 21 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

28 Nuovo testo giusta l’art. 22 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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rimenti specifici a titolo promozionale a tali prodotti o servizi nel corso delle emis-sioni medesime.

Art. 18 Sponsorizzazioni vietate

1.29 I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche che abbiano quale attività principale la fabbricazione o la vendita di prodotti o la fornitura di servizi la cui pubblicità o televendita sono vietate in virtù dell’arti-colo 15.

2.30 Le aziende che, tra le varie attività, si occupano della fabbricazione o della vendita di farmaci o di terapie mediche, possono sponsorizzare dei programmi a condizione che esse si limitino alla promozione del nome o dell’immagine dell’azienda, senza fare la promozione di farmaci o di terapie mediche specifiche disponibili solo dietro prescrizione medica nella Parte trasmittente.

3.31 È vietata la sponsorizzazione dei telegiornali e dei servizi di attualità.

Capitolo IVbis:32 Servizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime o alla televendita

Art. 18bis Servizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano per analogia ai servizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime.

2. Sono autorizzate altre forme di pubblicità su tali servizi entro i limiti previsti dall’articolo 12 paragrafi 1 e 2.

Art. 18ter Servizi di programmi dedicati esclusivamente alla televendita

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano per analogia ai servizi di programmi dedicati esclusivamente alla televendita.

2. La pubblicità è autorizzata su questi servizi entro i limiti quotidiani fissati dall’articolo 12 paragrafo 1. L’articolo 12 paragrafo 2 non si applica.

29 Nuovo testo giusta l’art. 23 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

30 Introdotto dall’art. 24 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

31 Originario par. 2 32 Introdotto dall’art. 26 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in

vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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Capitolo V Mutua assistenza

Art. 19 Cooperazione fra le Parti

1. Le Parti si impegnano ad assistersi mutualmente nell’attuazione della presente Convenzione.

2. A tale scopo:

a. ogni Stato contraente designa una o più autorità comunicandone la denomi-nazione e l’indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, al mo-mento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

b. ogni Stato contraente che ha designato più autorità indica, nella comunica-zione contemplata al comma a, la competenza spettante ad ognuna delle autorità.

3. Un’autorità designata da una Parte:

a. fornirà le informazioni indicate nell’articolo 6 paragrafo 2 della presente Convenzione;

b. fornirà, su richiesta di un’autorità designata da un’altra Parte, informazioni relative al diritto ed alla prassi interni nei settori contemplati dalla presente Convenzione;

c. coopererà con le autorità designate dalle altre Parti ogni volta che risulterà utile farlo e soprattutto nel caso in cui tale cooperazione possa consolidare l’efficacia delle misure adottate nell’applicazione della presente Convenzio-ne;

d. esaminerà qualsiasi difficoltà creatasi nell’applicazione della presente Convenzione che le verrà notificata da un’autorità designata da un’altra Par-te.

Capitolo VI Comitato permanente

Art. 20 Comitato permanente

1. È costituito, ai sensi della presente Convenzione, un Comitato permanente.

2. Ogni Parte ha la possibilità di farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua competenza, la Comunità europea33 esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari a quello dei suoi Stati membri che sono Parti nella presente Convenzione;

33 Nuovo termine giusta l’art. 33 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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la Comunità europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati mem-bri interessati esercitino il loro, e viceversa.

3. Ogni Stato secondo l’articolo 29 paragrafo 1 che non partecipa alla presente Convenzione può farsi rappresentare al Comitato permanente da un osservatore.

4. Il Comitato permanente può, nel compimento della propria missione, ricorre ad esperti. Ha la possibilità di invitare, di sua iniziativa o su richiesta dell’organismo interessato, qualsiasi organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo, tecnicamente qualificato nei settori contemplati dalla presente Conven-zione, ad essere rappresentato da un osservatore durante una delle sue riunioni o parte di essa. ...34

5. Il Comitato permanente viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La sua prima riunione si svolge durante i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunisce poi quando un terzo delle Parti od il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ne presenta la richiesta, dietro iniziativa del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, conformemente alle disposizioni dettate dall’articolo 23 paragrafo 2 oppure su richiesta di una o più Parti conformemente alle disposizioni degli articoli 21 comma c e 25 paragrafo 2.

6. La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per lo svolgimento di una riunione del Comitato permanente.

7.35 Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9bis paragrafo 3 lettera b e all’arti-colo 23 paragrafo 3, le decisioni del Comitato permanente vengono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

8. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno.

Art. 21 Funzioni del Comitato permanente

1. Il Comitato permanente è incaricato di controllare l’applicazione della presente Convenzione. Il Comitato può:

a. fare raccomandazioni alle Parti riguardo all’applicazione della Convenzione;

b. suggerire le modifiche alla Convenzione che potrebbero essere necessarie ed esaminare quelle che vengono proposte conformemente alle disposizioni det-tate dall’articolo 23;

c. esaminare, su richiesta di una o più Parti, ogni questione relativa all’inter-pretazione della Convenzione;

d. facilitare per quanto è necessario la risoluzione amichevole di qualsiasi diffi-coltà che gli venga notificata conformemente alle disposizioni contemplate dall’articolo 25;

34 Per. abrogato dall’art. 24 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, con effetto per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

35 Nuovo testo giusta l’art. 27 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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e. formulare raccomandazioni al Comitato dei Ministri per invitare ad aderire alla Convenzione Stati non contemplati dall’articolo 29 paragrafo 1;

f.36 esprimere un parere sugli abusi del diritto in applicazione dell’articolo 24bis paragrafo 2 lettera c.

2.37 Inoltre il Comitato permanente:

a) stabilisce le linee direttive giusta l’articolo 9bis paragrafo 3 lettera b al fine di evitare il sorgere di differenze tra l’applicazione delle regole contenute nella presente Convenzione relative all’accesso del pubblico agli avvenimenti di grande importanza e l’applicazione delle disposizioni corrispondenti del diritto comunitario;

b) esprime un parere sulle misure adottate dalle Parti che hanno compilato una lista di avvenimenti, nazionali o internazionali, considerati di grande impor-tanza per la società, conformemente all’articolo 9bis paragrafo 2;

c) pubblica una volta all’anno una lista consolidata degli avvenimenti designati e delle misure giuridiche corrispondenti comunicati dalle Parti conforme-mente all’articolo 9bis paragrafo 2 lettera e.

Art. 22 Rapporti del Comitato permanente

In seguito ad ognuna delle sue riunioni, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sui dibattiti svolti e su tutte le decisioni adottate.

Capitolo VII Emendamenti

Art. 23 Emendamenti

1. Ogni Parte può proporre emendamenti relativi alla presente Convenzione.

2. Ogni proposta di emendamento viene notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa il quale la comunica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipi della Convenzione culturale europea38, alla Comunità euro-pea e ad ogni Stato non membro che ha aderito o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 30. Il Segreta-rio Generale del Consiglio d’Europa convoca una riunione del Comitato permanente, al più presto due mesi dopo la comunicazione della proposta di emendamento.

3. Ogni proposta di emendamento viene esaminata dal Comitato permanente il quale sottopone il testo adottato con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri al

36 Introdotta dall’art. 28 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

37 Introdotto dall’art. 28 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

38 RS 0.440.1

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Comitato dei Ministri, per riceverne l’approvazione. Dopo tale approvazione, il testo viene trasmesso alle Parti per l’accettazione.

4. Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale dell’accettazione dell’emendamento da parte delle stesse.

5.39 Tuttavia, dopo aver consultato il Comitato permanente, il Comitato dei Ministri può decidere che un determinato emendamento entrerà in vigore allo scadere di un periodo di 2 anni a decorrere dalla data alla quale è stato aperto all’accettazione, fatto salvo il caso in cui una Parte ha notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa un’obiezione alla sua entrata in vigore. Nel caso in cui tale obiezione sia stata notificata, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale la Parte alla Convezione che ha notificato l’obiezione avrà depo-sitato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

6.40 Se un emendamento è stato approvato dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrato in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, né uno Stato né la Comunità europea possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione senza accettare nel contempo tale emendamento.

Capitolo VIII Violazioni addotte della presente Convenzione

Art. 24 Violazioni addotte della presente Convenzione

1. La Parte che constati una violazione della presente Convenzione comunica alla Parte trasmittente la violazione addotta e le due Parti si sforzano di risolvere il problema sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 19, 25 e 26.

2. Se la violazione addotta è manifesta, seria e grave, sicché solleva importanti problemi di interesse pubblico e riguarda l’articolo 7 paragrafi 1 o 2, 12, 13 para-grafo 1 prima frase, 14 o 15 paragrafi 1 o 3 e se essa continua due settimane dopo la comunicazione, la Parte ricevente può sospendere, a titolo provvisorio, la ritrasmis-sione del servizio di programmi in causa.

3. In tutti gli altri casi di violazione addotta, ad eccezione di quelli previsti al para-grafo 4, la Parte ricevente può sospendere, a titolo provvisorio, la ritrasmissione del servizio di programmi in causa otto mesi dalla comunicazione, quando la violazione addotta continua.

4. La sospensione provvisoria della ritrasmissione non è ammessa nelle violazioni addotte all’articolo 7 paragrafi 3, 8, 9 o 10.

39 Introdotto dall’art. 29 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

40 Introdotto dall’art. 29 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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Art. 24bis 41 Abusi addotti dei diritti conferiti dalla presente Convenzione

1. Vi è abuso di diritto se il servizio di programmi di un radiotrasmettitore è intera-mente o principalmente rivolto al territorio di una Parte diversa da quella che è competente per tale radiotrasmettitore (la «Parte ricevente») e se quest’ultimo si è stabilito in questa Parte per sottrarsi alle leggi inerenti agli ambiti contemplati nella presente Convenzione che esso avrebbe dovuto applicare se si fosse stabilito sul territorio dell’altra Parte.

2. Se un abuso di diritto viene addotto da una Parte, si applica la procedura seguen-te:

a) le Parti interessate si sforzano di risolvere il disaccordo in via amichevole;

b) se, entro tre mesi, le Parti non vi sono riuscite, la Parte ricevente sottopone la questione al Comitato permanente;

c) dopo aver ascoltato le Parti in causa, ed entro sei mesi a partire dalla data alla quale il Comitato permanente è stato adito, quest’ultimo valuta se un abuso di diritto è stato commesso o meno e notifica il suo parere alle Parti interessate.

3. Se il Comitato permanente conclude che vi è stato abuso di diritto, la Parte com-petente per il radiotrasmettitore adotta le misure appropriate per porre rimedio all’abuso e informa il Comitato di tali misure.

4. Se la Parte competente per il radiotrasmettitore non ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 entro un periodo di 6 mesi, le Parti in causa si sottopongono alla proce-dura d’arbitrato prevista all’articolo 26 paragrafo 2 e nell’Allegato alla presente Convenzione.

5. Una Parte ricevente non può adottare misure nei confronti di un servizio di pro-grammi prima della fine della procedura d’arbitrato.

6. Tutte le misure proposte o adottate in virtù del presente articolo devono essere conformi all’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali42.

Capitolo IX Risoluzione delle vertenze

Art. 25 Conciliazione

1. In caso di difficoltà nell’applicazione della presente Convenzione, le Parti inte-ressate debbono cercare di risolvere ogni disaccordo in via amichevole.

2. A meno che una delle Parti interessate non si opponga, il Comitato permanente può esaminare la questione, tenendosi a disposizione delle Parti interessate, per arri-

41 Introdotto dall’art. 30 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

42 RS 0.101

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vare nel minor tempo possibile ad una soluzione soddisfacente e, all’occorrenza, formulare un parere consultivo su tale materia.

3. Ogni Parte interessata s’impegna a fornire al Comitato permanente, nel più breve termine possibile, tutte le informazioni e le agevolazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni in virtù del paragrafo precedente.

Art. 26 Arbitrato

1. Se non possono risolvere la loro controversia sulla base delle disposizioni dell’articolo 25, le Parti interessate possono, di comune accordo, sottoporre la que-stione all’arbitrato secondo la procedura prevista nell’allegato alla presente Conven-zione. In mancanza di tale accordo entro sei mesi a decorrere dalla prima richiesta per aprire la procedura di conciliazione, la controversia può essere sottoposta all’arbitrato dietro richiesta di una delle Parti.

2. Ogni Parte ha la facoltà, in qualsiasi momento, di riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, nei confronti di ogni altra Parte che accetta lo stesso obbligo, l’applicazione della procedura d’arbitrato prevista nell’allegato alla presente Convenzione.

Capitolo X Altri accordi internazionali e diritto interno delle Parti

Art. 27 Altri accordi o intese internazionali

1. Nelle loro relazioni scambievoli, le Parti che sono membri della Comunità euro-pea applicano le regole in vigore nella Comunità e non applicano dunque le regole derivanti dalla presente Convenzione se non nella misura in cui non esiste alcuna regola comunitaria sulla stessa questione particolare.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà impedire alle Parti di concludere accordi internazionali che completino o sviluppino le sue disposizioni o che estendano il loro campo di applicazione.

3. In caso di accordi bilaterali, la presente Convenzione non modifica in nulla i di-ritti e gli obblighi delle Parti che derivano da tali accordi e che non compromettono né il godimento da parte delle altre Parti dei diritti che loro spettano in virtù della presente Convenzione, né l’adempimento dei propri obblighi derivanti dalla stessa.

Art. 2843 Rapporti tra la Convenzione e il diritto interno delle Parti

Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire alle Parti di applicare regole più restrittive o più dettagliate di quelle previste nella presente Convenzione ai servizi di programmi trasmessi da radiotrasmettitori di loro compe-tenza, ai sensi dell’articolo 5.

43 Nuovo testo giusta l’art. 31 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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Capitolo XI Disposizioni finali

Art. 29 Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli altri Stati che partecipano alla Convenzione culturale europea44, nonché a quella della Comunità europea. La Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approva-zione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sca-denza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui sette Stati, di cui almeno cinque membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. Uno Stato ha la facoltà, al momento della firma o in data successiva ma prece-dente l’entrata in vigore della presente Convenzione, di dichiarare di applicare la Convenzione a titolo provvisorio.

4. Per tutti gli Stati indicati al paragrafo 1, nonché per la Comunità europea, i quali manifesteranno ulteriormente il proprio consenso ad essere vincolati dalla Conven-zione, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sca-denza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 30 Adesione di Stati non membri

1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo consultazione con gli Stati contraenti, invitare qualsiasi altro Stato ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa a mag-gioranza secondo la procedura contemplata dall’articolo 20 d dello Statuto del Consiglio d’Europa45 e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere al Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 31 Clausola territoriale

1. Ogni Stato ha la facoltà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, di desi-gnare il o i territori per i quali la presente Convenzione avrà validità.

44 RS 0.440.1 45 RS 0.192.030

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2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo alla designazione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad altri territori designati nella propria dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore in quei territori il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella dichiarazione, tramite notifica indiriz-zata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successi-vo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 32 Riserve

1.46 Al momento della firma o al momento in cui deposita il suo strumento di ratifi-ca, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può dichiarare che si riserva il diritto di opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio, solo nella misura in cui essa non sia conforme alla sua legislazione nazionale, dei servizi di programmi contenenti pubblicità per le bevande alcoliche secondo le regole previste all’articolo 15 paragrafo 2 della presente Convenzione;

Altre riserve non sono ammesse.

2. Una riserva formulata conformemente al paragrafo precedente non può essere oggetto di obiezioni.

3. Ogni Stato contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo 1 può ritirarla in tutto o in parte indirizzandone notifica al Segretario Generale del Con-siglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

4. La Parte che ha espresso una riserva in merito ad una disposizione della presente Convenzione non può pretendere l’applicazione di tale disposizione da un’altra Parte; tuttavia può, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa l’ha accettata.

Art. 33 Denuncia

1. Ogni Parte ha la facoltà, in qualsiasi momento, di denunciare la presente Convenzione, inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

46 Nuovo testo giusta l’art. 32 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

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Art. 34 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea47, alla Comunità europea e ad ogni altro Stato che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c. le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 29, 30 e 31;

d. ogni rapporto derivante dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22;

e. ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la pre-sente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 5 maggio 1989, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi-glio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità europea e ad ogni Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

47 RS 0.440.1

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Allegato

Arbitrato 1. Le richieste di arbitrato vengono notificate al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Nel documento viene indicato il nome dell’altra parte in causa e l’oggetto della contesa. Il Segretario Generale comunica le informazioni ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.

2. In caso di vertenza tra due Parti di cui una Stato membro della Comunità eco-nomica europea, essa stessa Parte, la richiesta di arbitrato va indirizzata sia a questo Stato membro sia alla Comunità, che notificheranno congiuntamente al Segretario Generale, entro un termine di un mese dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro o la Comunità, oppure lo Stato membro e la Comunità assieme, si costitui-scono parte in causa. Se una tale notifica non perviene nel termine indicato, lo Stato membro e la Comunità sono reputati essere una sola e medesima parte in causa per l’applicazione delle disposizioni concernenti la costituzione e la procedura del tribu-nale arbitrale. Lo stesso dicasi se lo Stato membro e la Comunità si costituiscono congiuntamente parte in causa. Nell’ipotesi di cui al presente paragrafo, il termine di un mese previsto nella prima frase del paragrafo 4 è portato a due mesi.

3. Il tribunale preposto all’arbitrato si compone di tre membri: ogni parte in causa nomina un arbitro; i due arbitri nominati designano di comune accordo il terzo arbi-tro, il quale assume la presidenza del tribunale. Quest’ultimo arbitro non deve essere cittadino di una delle parti in causa, né avere la propria dimora abituale sul territorio di una di queste Parti, né trovarsi al servizio di una delle stesse, né, infine, essersi già occupato della controversia con una diversa qualifica.

4. Qualora, entro un mese a decorrere dalla comunicazione della richiesta da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, una delle Parti non ha nominato un arbitro, il Presidente della Corte europea dei Diritti dell’Uomo procede, su richiesta dell’altra Parte, alla nomina di tale arbitro entro un nuovo termine di un mese. Se il Presidente della Corte ne è impossibilitato o è cittadino di una delle Parti in causa, la nomina viene effettuata dal Vicepresidente della Corte o dal membro più anziano della Corte che sia disponibile e non sia cittadino di una delle Parti in causa. Viene seguita la stessa procedura nel caso in cui il presidente del tribunale arbitrale non sia stato nominato nell’arco di un mese a decorrere dalla designazione del secondo arbi-tro.

5. Le disposizioni dettate dai paragrafi 2 e 3, a seconda dei casi, sono valide per l’assegnazione di qualsiasi seggio vacante.

6. Quando due Parti o più stabiliscono di comune accordo di fare causa, nominano congiuntamente un arbitro.

7. Le Parti in causa ed il Comitato permanente forniscono al tribunale arbitrale tutte le agevolazioni necessarie per la condotta efficace della procedura.

8. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole per la procedura da seguire. Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei membri. La sentenza ha carattere definitivo ed obbligatorio.

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9. La sentenza del tribunale arbitrale viene notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa il quale la comunica a tutte le Parti della Convenzione.

10. Ogni Parte in causa sostiene le spese relative all’arbitro da essa nominato; queste Parti sostengono, in misura uguale, le spese dell’altro arbitro, così come le altre spese relative all’arbitrato.

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Campo d’applicazione il 10 luglio 201348

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Albania 27 aprile 2005 1° agosto 2005Austria 7 agosto 1998 1° dicembre 1998Bosnia e Erzegovina 5 gennaio 2005 1° maggio 2005Bulgaria 3 marzo 1999 1° luglio 1999Ceca, Repubblica 17 novembre 2002 1° marzo 2004Cipro 10 ottobre 1991 1° maggio 1993Croazia 12 dicembre 2001 1° aprile 2002Estonia 24 gennaio 2000 1° maggio 2000Finlandia* 18 agosto 1994 1° dicembre 1994Francia* 21 ottobre 1994 1° febbraio 1995Germania 22 luglio 1994 1° novembre 1994Italia 12 febbraio 1992 1° maggio 1993Lettonia* 26 giugno 1998 1° ottobre 1998Liechtenstein* 12 luglio 1999 1° novembre 1999Lituania 27 settembre 2000 1° gennaio 2001Macedonia* 18 novembre 2003 1° marzo 2004Malta 21 gennaio 1993 1° maggio 1993Moldova* 26 marzo 2003 1° luglio 2003Montenegro 26 febbraio 2008 1° giugno 2008Norvegia* 30 luglio 1993 1° novembre 1993Polonia 7 settembre 1990 1° maggio 1993Portogallo 30 maggio 2002 1° settembre 2002Regno Unito 9 ottobre 1991 1° maggio 1993 Guernesey 2 settembre 1994 1° gennaio 1995 Jersey 2 settembre 1994 1° gennaio 1995Romania* 13 luglio 2004 1° novembre 2004San Marino 31 gennaio 1990 1° maggio 1993Santa Sede 7 gennaio 1993 1° maggio 1993Serbia 14 settembre 2009 1° gennaio 2010Slovacchia* 20 gennaio 1997 1° maggio 1997Slovenia* 29 luglio 1999 1° novembre 1999Spagna 19 febbraio 1998 1° giugno 1998Svizzera* 9 ottobre 1991 1° maggio 1993Turchia 21 gennaio 1994 1° maggio 1994

48 RU 1993 1077, 1995 3044, 2004 2441, 2007 4461 e 2013 2449. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Ucraina* 26 marzo 2009 1° luglio 2009 Ungheria* 2 settembre 1996 1° gennaio 1997

* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera La Svizzera si riserva il diritto di opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio, se non conforme alla legislazione nazionale, di programmi con pubblicità per le bevande alcoliche, secondo le regole previste all’articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione.

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