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- A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI - Documento informatico Firma elettronica Contratti digitali VI - Documento informatico VII - Firma elettronica VIII - Firma elettronica qualificata e firma digitale IX - Firma autenticata X - Contratti digitali Emanuele Florindi

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Documento informaticoFirma elettronicaContratt i digital i

VI - Documento informaticoVII - Firma elettronicaVIII - Firma elettronica qualif icata e f irma digitaleIX - Firma autenticataX - Contratt i digital i

Emanuele Florindi

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VI – I l documento informatico

1. Definizione

Ciò che contraddistingue il documento informatico dalle altre tipologie di documento è essenzialmente una caratteristica negativa: il mancato utilizzo di carta, o di altri supporti, tanto che è possibile riferirsi ad esso utilizzando la locuzione paperless document. Il legislatore ha provveduto a fornire un’ulteriore definizione con il d.lgs. 5 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) che, all’articolo 1, lettera p, lo definisce come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” a cui viene contrapposto il “documento analogico”: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (p-bis).Non si tratta certamente di un nuovo tipo di forma (cd. forma elettronica da collocare accanto a forma orale e forma scritta), ma soltanto di una specie, sia pure nuova, di scrittura realizzata attraverso l'impiego di impulsi elettrici.

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VI – I l documento informatico

1. Definizione

Altre norme che regolano l'impiego dei documenti elettronici sono:Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009, n. 78384; Circolare del Ministero dell'Interno 6 agosto 2009. n. 104107; Circolare AGEA 27 gennaio 2009, n. 3 e 8 giugno 2010, n. 21 e 26 aprile 2010, n. 14; Circolare AGEA 20 luglio 2012 n. UMU.2012.1046; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 13 novembre 2012 n. AS993.Modulo Autocertificazione DPCM 10 febbraio 2010Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Mag 09 Modificata dalla Determ.ne DigitPA n. 69 del 28 luglio 2010Determinazione DigitPA n. 69 del 28 luglio 2010 - Modifiche alla Deliberazione CNIPA n. 45/2009DPCM 10 febbraio 2010 (Autocertificazione dispositivi automatici di firma)Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Mag 09 - Regole riconoscimento e verifica doc. informaticoDPCM 30 marzo 2009 (Regole tecniche firma digitale)Direttiva 1999/93/CE (Quadro comunitario per le firme elettroniche)Limiti d’uso garantiti agli utentiDPCM 19 luglio 2012 - Decreto sui dispositivi automatici di firma - HSMCircolare 48/2005 - Modalità di accreditamento

Altri provvedimenti relativi ai più svariati ambiti di applicazione.

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VI – I l documento informatico

2. Val idità e ri levanza

Art.201. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all' articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.[2. Abrogato]3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71.La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.

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2. Val idità e ri levanza

Art.21 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13) del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

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2. Val idità e ri levanza

Art.22 - Copie informatiche di documenti analogici.1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.[omissis]

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2. Val idità e ri levanza

Art.23 - Copie analogiche di documenti informatici1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.Art.23-bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

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2. Val idità e ri levanza

Art.23-ter - Documenti amministrativi informatici1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.[omissis]5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformita' all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, e' apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformita' del documento analogico a quello informatico.6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis

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VI – I l documento informatico

2. Val idità e ri levanza

In merito all’efficacia probatoria del documento informatico, dal CAD emergono quattro ipotesi: a) il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale può essere utilizzato per sottoscrivere le scritture private di cui all'art.1350 c.c. (art. 21, c. 2-bis);b) il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (21, c.2). c) il documento informatico sottoscritto con “firma elettronica debole” è rimesso alla libera valutazione del giudice (art. 21, c. 1);d) il documento informatico non firmato è equiparato alla riproduzione meccanica, con una piccola integrazione all’art. 2712 c.c. (artt. 20, comma 1-bis, 23-quater).

Dunque il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta e, se sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell’art 2702 c.c. mentre l'e-mail, non sottoscritta, è un documento informatico non firmato ed è equiparata alla riproduzione meccanica ex art. 2712.

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3. Aspett i processuali

Il ruolo ricoperto dal documento informatico nel processo civile è esattamente identico a quello di qualsiasi altro documento.Gli unici problemi che l’utilizzo del documento elettronico introduce sono meramente metodologici e riguardano l’individuazione delle norme allo stesso applicabili e, eventualmente le modalità di presentazione dello stesso (in forma cartacea? Su CD\DVD? altro?). Possiamo ricavare l’efficacia probatoria del documento elettronico attraverso l’esame congiunto delle disposizioni contenute nel codice civile (Capo II, Titolo II, Libro VI) e quelle contenute nel codice di procedura civile (Sezione III, Titolo I, Libro II).La principale problematica è relativa alle differenze probatorie tra quei documenti sottoscritti utilizzando una firma elettronica qualificata, quelli sottoscritti utilizzando una firma elettronica avanzata (per esempio PGP), quelli sottoscritti utilizzando una firma elettronica generata utilizzando altri sistemi (hash) e quelli non sottoscritti.

Secondo il CAD l'idoneità di un documento informatico a “soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”.Quindi MMS, SMS, e-mail, fotografie, registrazioni e filmati digitali sono “documenti informatici” a prescindere dal fatto che siano firmati o meno, esattamente come una lettera, una fotocopia una fotografia, un filmato o una registrazione non digitali, ma valore hanno?

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VI – I l documento informatico

4. eff icacia probatoria

Il documento elettronico privo di sottoscrizione può essere facilmente alterato in maniera tale da rendere impossibile la prova della sua alterazione.

Ora l'articolo 20, comma 1-bis del Cad stabilisce che 1-bis. l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, mentre l'articolo 2712 del c.c. stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, pertanto si può ritenere che compito del giudice sarà quello di valutare l'attendibilità di un qualsiasi documento informatico (fotografia, e-mail, suono o altro...) prodotto in giudizio al pari di qualsivoglia altra riproduzione meccanica...

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4. eccezione ex 2712

2. Al punto 9) dell'atto di citazione si afferma, invece, che la convenuta avrebbe diffamato pubblicamente l'odierna attrice attribuendole, [...]. Parte attrice sostiene tale temeraria opinione allegando la stampa di alcune pagine che afferma provenire dal profilo Facebook della convenuta. Tale affermazione è priva di qualsivoglia riscontro e l'origine di tali pagine è tutt'altro che pacifica così come il loro effettivo contenuto.Le pagine suddette, infatti, risultano di ignota origine, decontestualizzate e prive di qualsivoglia indicazione o riferimento in grado di identificare con certezza non soltanto l'indirizzo web da cui sarebbero state tratte, ma persino la data in cui ciò sarebbe avvenuto. E' appena il caso di osservare, infatti, che non vi è alcun elemento in grado di attribuire la pur minima parvenza di attendibilità ai messaggi riportati ed alle date indicate in calce agli stessi. Allo stesso modo non è possibile identificare, a distanza di oltre due anni, gli elementi caratterizzanti dei profili relativi ai soggetti che avrebbero inviato tali messaggi dato che, per la stessa natura con cui è strutturato Facebook, il nome dell'utente riportato accanto al messaggio (al pari della fotografia) non può certo essere ritenuto, in assenza di altri ed ulteriori elementi (quali, ad esempio il codice ID dell'utente), indicativo della effettiva identità dell'utente a cui è attribuita la paternità del messaggio stesso. Appare, quindi, in assenza di altri ed ulteriori elementi probatori, temerario attribuire agli odierni convenuti la paternità delle espressioni offensive. In particolare ci si interroga su quali verifiche siano state fatte per identificare negli odierni convenuti gli autori dei messaggi allegati dato che, dagli elementi probatori allegati all'atto di citazione, non risulta neppure verificato lo user id univoco abbinato ai tre utenti in questione. Per quanto sopra, questa difesa eccepisce l'assoluta inidoneità delle stampe, allegate all'atto di citazione ed identificate come All. 10, a provare la genuinità e la paternità delle espressioni attribuite ai convenuti, evidenziando altresì come le stesse siano inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda. In particolare se ne disconosce, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2712 c.c., la conformità ai fatti ed alle cose oggetto di causa.È noto che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass., 15 febbraio 2010, n. 3468).

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VII Firma elettronica

1. Definizioni

Art.1h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

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VII Firma elettronica

1. Definizioni

Art.1p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

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VII Firma elettronica

2. La f irma elettronica

Spesso si sente parlare della cosiddetta firma elettronica “debole”, ma di cosa si tratta?Secondo la definizione del CAD la firma elettronica è l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.Non ha nessuna delle caratteristiche proprie della “firma” in quanto la paternità del documento non è certa e lo stesso è facilmente repudiabile, ma allora di cosa si tratta?Si tratta di un probabile errore del legislatore comunitario che ha sbagliato nel tradurre electronic signature con "firma elettronica".L'analisi comparata del testo inglese e del testo italiano rende evidente questa circostanza.

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VII Firma elettronica

3. La firma elettronica: analisi di una definizione

Direttiva 93 del 19991. "electronic signature" means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication;1) "firma elettronica", dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;

DLGV 82/05 (testo vigente) Art.1 c.1, q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1, c. 1)

In breve il termine “signature” ha sì il significato di “firma”, ma in senso molto ampio visto che non si tratta di una “sottoscrizione”, quanto piuttosto di un'impronta, tanto che nel dizionario britannico vengono fornite le seguenti definizioni:7. Biology, Medicine/Medical. a distinctive characteristic or set of characteristics by which a biological structure or medical condition is recognized. 10. Chemistry, Physics. a characteristic trace or sign that indicates the presence of a substance or the occurrence of a physical process or event: The satellite recorded a spectrum that is the signature of a nuclear explosion. –adjective 11. serving to identify or distinguish a person, group, etc.: a signature tune.

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VII Firma elettronica4. Ambiti di impiego

La firma elettronica, trova quindi il suo naturale ambito d'impiego in tutti quei campi in cui non è necessario garantire la paternità di un documento quanto, piuttosto, verificare rapidamente e senza incertezze eventuali modifiche apportate allo stesso.Per esempio, i due documenti seguenti sono privi di firma, quindi è impossibile impossibile se uno dei due è stato falsificato o alterato

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VII Firma elettronica4. Ambiti di impiego

L'impiego di una funzione di hash avrebbe reso evidente la falsificazione:Checksum MD5 del file A: DD1C2A32AB1F0E2A54BFE67EBF9343F2Checksum MD5 del file B: 416E90F61FB2EE4A3E7667B607DE7B59Ogni modifica, anche marginale, altera il valore del checksum del file.Tale sistema di sottoscrizione viene generalmente utilizzato nell'ambito della computer's forensics per garantire che un'evidenza informatica (immagini, cartelle, documenti) non è stata alterata.Tuttavia questo strumento non è comunque idoneo a garantire la paternità di un documento dato che il checksum può essere generato da chiunque conosca l'algoritmo utilizzato.

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VII Firma elettronica4. Ambiti di impiego

La prova della modifica del documento è estremamente semplice in quanto i due valori sono notevolmente differenti e la sottoscrizione effettuata utilizzando una firma elettronica è, sul piano probatorio, l iberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.La prima osservazione da fare è che in tal modo viene sicuramente rispettato il principio di prova per iscritto che il codice civile richiede per poter ammettere la prova per testimoni in caso di forma richiesta ad probationem tantum.Due differenti eccezioni potrebbero essere sollevate: a) controparte eccepisce che il documento è completamente falso; b) controparte eccepisce che il documento, pur essendo stato da lei realizzato, ha subito in seguito delle modifiche.Nel caso sub b) il giudice, e la parte interessata, possono agevolmente accertare, tramite verifica diretta, se il documento prodotto in giudizio è stato alterato, ovvero non ha subito modifiche, basta indicare l'algoritmo utilizzato ed il checksum di controllo, digitare$ sha512sum file oppure$ sha512sum -c hashed il gioco è fatto! Con un rischio di errore talmente basso da rasentare l'impossibilità!

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Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitaleSecondo il CAD la f.e. Avanzata è l'insieme dei dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati mentre la f.e. Qualificata è un particolare tipo di f.e. avanzata basato su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. La firma digitale è un particolare tipo di f.e. avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

VIII Firma elettronica quali f icata e f irma digitale1. Differenze

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VIII Firma elettronica qualif icata e f irma digitale2. Certif icati qualif icati

Certif icato qualif icato art.28 “il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva” (cfr art.1 lett.f).In breve, i certificati qualificati devono includere:- l’indicazione che il certificato rilasciato è un certificato qualificato;- l’identificazione e lo Stato nel quale è stabilito il prestatore di servizi di certificazione;- il nome del firmatario del certificato o uno pseudonimo identif icato come tale;- l’indicazione di un attributo specifico del firmatario, da includere se pertinente, a seconda dello scopo per cui il certificato è richiesto;- i dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della firma sotto il controllo del firmatario;- un’indicazione dell’inizio e del termine del periodo di validità del certificato; - il codice d’identificazione del certificato; - la firma elettronica avanzata del prestatore di servizi di certificazione che ha rilasciato il certificato; - i limiti d’uso del certificato, ove applicabili;- i limiti del valore dei negozi per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.Qualora manchino tali requisiti avremo dei certificati elettronici semplici, ovvero degli attestati che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l’identità informatica dei titolari stessi.

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VIII Firma elettronica qualif icata e f irma digitale4. Funzionamento

La definizione di “firma elettronica qualificata” lascia piuttosto perplessi non essendo ben chiaro come la firma elettronica qualificata funzioni ed in cosa differisca dalla f.e. digitale; sembrerebbe che per la firma e.q. sia sufficiente un “qualcosa” che garantisca la connessione univoca al firmatario, su cui il firmatario possa conservare un controllo esclusivo e che sia collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (e che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma).La firma digitale richiede, invece, una coppia di chiavi, una pubblica ed una privata, ma come funziona il tutto?

Tizio's PrivKt

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pMC+sGS72ie1W8B+cY8vmC9SRhH5SaMI4HGEbywiIpbJMiNMDIrW25mJbK6mj385b3QGNA7IlMgdGYIXT8YW7eEl9wdjgMxNfrqDMn1bo7aCEapC3tUn5oJyTkjyy6NB

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Caro amico ti scrivo...

Tizio:

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VIII Firma elettronica qualif icata e f irma digitale4. Funzionamento

Caio:

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Tizio's PubKt

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VIII Firma elettronica qualif icata e f irma digitale5. Eff icacia

Il CAD stabilisce che il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, firma digitale (o altra firma qualificata) ha l'efficacia prevista dall'art.2702 cc (scrittura privata).

Una volta riconosciuta, la scrittura privata fa piena prova fino alla proposizione di querela di falso. È evidente che, nel caso della firma elettronica qualificata, la portata dell’istanza di verificazione di scrittura privata, la cui funzione principale è di accertare l’autografia della scrittura per controllare la presunzione di veridicità dettata dall’art. 2702 c.c., risulta assai limitata soprattutto alla luce della presunzione secondo cui l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.

Utilizzando il sistema di crittografia a doppia chiave, infatti, la verificazione si risolve necessariamente in un mero confronto oggettivo tra le chiavi depositate e quelle che, in concreto, sono state utilizzate per sottoscrivere il documento.

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Il destinataria per verificarne l'autenticità non deve fare altro che selezionare “verifica” e la chiave pubblica del firmatario:*** PGP SIGNATURE VERIFICATION ****** Status: Good Signature*** Signer: Avv. Emanuele Florindi <florindi@****> (0xA1120B93)*** Signed: 16/03/2007 16.26.47*** Verified: 16/03/2007 16.46.19*** BEGIN PGP VERIFIED MESSAGE ***

Il sottoscritto, Pinco Pallino riconosce di essere debitore dellasomma di euro 1000. CHIEDE di poter pagare la somma tramite rate mensili per un importo pari ad euro 100 mensili.Prende atto che il mancato pagamento anche se derivante dall'omessoversamento di una sola rata dell'importo proposto, comporteràl'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione.

*** END PGP VERIFIED MESSAGE ***

VIII Firma elettronica qualif icata e f irma digitale6. Verif ica

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Come nel caso dell'hash la verifica si riduce ad una banale operazione matematica e la modifica anche di un solo carattere darà esito negativo*** PGP SIGNATURE VERIFICATION ****** Status: Bad Signature*** Alert: Signature did not verify. Message has been altered.*** Signer: Avv. Emanuele Florindi <florindi@*****> (0xA1120B93)*** Signed: 16/03/2007 16.26.47*** Verified: 16/03/2007 16.50.19*** BEGIN PGP VERIFIED MESSAGE ***

Il sottoscritto, Pinco Pallino riconosce di essere debitore dellasomma di euro 10000. CHIEDE di poter pagare la somma tramite rate mensili per un importo pari ad euro 100 mensili.Prende atto che il mancato pagamento anche se derivante dall'omessoversamento di una sola rata dell'importo proposto, comporteràl'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione.

*** END PGP VERIFIED MESSAGE ***

VIII Firma elettronica qualif icata e f irma digitale6. Verif ica

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VIII Firma elettronica qualif icata e f irma digitale6. Verif ica

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IX firma autenticata1. art. 25 CAD

Molto importante è l’art. 25 Firma autenticata.1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell 'art icolo 2703 del codice civi le, la f irma elettronica o qualsiasi altro tipo di f irma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato .2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

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X Contratt i digitali1. Definizioni

I contratti digitali rappresentano il genus rispetto alla species contratti telematici. Questi ultimi, sono dei contratti digitali caratterizzati dall’incontro a distanza tra acquirente e venditore.

Come già per i documenti, definiremo digitali soltanto quei contratti conclusi esclusivamente in forma elettronica, rectius elettronicamente, cioè senza che le parti utilizzino alcun documento cartaceo. Una volta che si è esposta la definizione di contratto digitale, si rende necessario distinguere tra contratti digitali in senso stretto e contatti digitali in senso ampio facendo riferimento alla prestazione caratteristica del contratto.

I contratt i digital i in senso stretto sono quei contratti che hanno una prestazione caratteristica eseguita interamente e direttamente tramite il trasferimento elettronico di dati.

I contratt i digital i in senso ampio sono quei contratti che, pur essendo stati conclusi elettronicamente, hanno per oggetto la consegna di un bene materiale o che, comunque, non hanno avuto adempimento in forma esclusivamente digitale.

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X Contratt i digitali2. Contratti telematici

I contratti telematici devono farsi rientrare nella categoria dei contratti inter absentes, ma con alcune particolarità. La prima è che non esiste un solo tipo di contratto telematico, pertanto l’approccio dovrà essere differente a seconda della situazione.Possiamo individuare tre modalità di utilizzo del computer nella stipulazione di un contratto telematico: 1) come mezzo di comunicazione della volontà; 2) come un automatico;3) come mezzo integrativo della volontà umana (contratto cibernetico)..

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X Contratt i digitali3. Mezzo di comunicazione della volontà

Gli utenti si limitano ad utilizzare il computer per comunicare tra loro scambiandosi informazioni, decidendo la prestazione ed infine concludendo il contratto direttamente on-line.

Questa situazione non presenta novità di rilievo rispetto ai tradizionali contratti inter absentes, siano essi conclusi a mezzo posta o per telefono.

L'unico aspetto veramente importante da tenere presente è che, sebbene la telematica metta a disposizione delle parti differenti sistemi di contrattazione a distanza, questi strumenti non possono assolutamente essere considerati identici dal punto di vista dell'efficacia probatoria.

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X Contratt i digitali4. Contratt i telematici semplici

La sua realizzazione non richiede, infatti, conoscenze particolari da parte del venditore e può essere gestita in maniera più facile e sicura.Navigando in Internet è facilissimo imbattersi in veri e propri "negozi virtuali" in cui fare acquisti semplicemente "cliccando" su un tasto oppure, inviando un'e-mail.Ognuna di queste due forme di conclusione del contratto presenta delle caratteristiche proprie su cui vale la pena di soffermarsi.In primis, è necessario osservare che non si può includere l'acquisto tramite e-mail tra i negozi automatici in quanto si presuppone necessariamente la lettura del messaggio da parte di un operatore umano.In entrambi i casi si deve considerare la pubblicazione e l'offerta di merce all'interno del sito Internet come un'offerta al pubblico e pertanto soggetta alle disposizioni dell'art. 1336 c.c. e del DLGS 206/05, ma nel caso di negozio automatico il contratto si considererà concluso nel momento in cui l'acquirente clicca sul tasto "invia", o su altro tasto dal significato similare.La dottrina identifica, infatti, il momento della conclusione del contratto con la digitazione dei numeri della propria carta di credito, senza che sia necessaria alcuna accettazione da parte del venditore.

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X Contratt i digitali5. Contratti telematici avanzati

Questi limiti vengono superati dai contratti cibernetici, in altre parole da quei contratti in cui il computer, utilizzando un programma di intelligenza artificiale, è in grado di adattarsi ad un numero virtualmente infinito di situazioni.Il programmatore, infatti, non si limita ad inserire alcune istruzioni prestabilite e immodificabili, ma "istruisce" il computer affinché sia in grado di stabilire l'approccio migliore con ogni singolo cliente, oppure come comportarsi in una determinata situazione. In tale fattispecie il computer andrebbe considerato, cum grano salis!, un commesso elettronico piuttosto che un automatico. Non possiamo parlare di rappresentanza in senso tecnico, in quanto non esistono due soggetti con due volontà distinte, ma tuttavia, non sembra trascurabile il fatto che la “volontà” del computer, se pure è la stessa del dominus per quanto riguarda l'origine, è, invece, sua, cioè del computer stesso, quanto al modo e al tempo in cui concretamente si manifesta, in alcuni casi tale volontà potrebbe apparire non prevedibile anche per lo stesso programmatore.Le variabili potrebbero essere talmente numerose e talmente articolate da non permettere a nessuno di prevedere quella che sarà la scelta, rectius il risultato dell'elaborazione, del computer. In ogni caso il dominus ha la certezza che il computer ha fatto la scelta migliore, in base alle istruzioni impartitegli in precedenza.In altri termini, il computer non si limita a trasmettere le decisioni prese dall'uomo, ma è in grado di elaborare, decidere e trasmettere decisioni proprie, come se fosse un essere che pensa e vuole autonomamente

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XI Patologie dei contratt i digitali1. Contratti telematici avanzati

Possibilità di imputare al dominus gli effetti giuridici dei contratti telematici automatici, e, soprattutto, cibernetici.Parte della dottrina sostiene che le decisioni del computer devono essere sempre imputate all'uomo che lo ha programmato, in quanto nel programma "va ravvisata la proiezione nel futuro del pensiero e della volontà dell'uomo e, quindi, anche la capacità, sia pure contenuta entro limiti predeterminati, di intendere e di volere". Si conclude poi affermando che, in alcune particolari situazioni, le decisioni del computer possono non essere state previste dal programmatore ed essere pertanto estranee alla sua volontà, se non addirittura contrarie ad essa.

E' evidente che, al verificarsi di una simile fattispecie, il programmatore non sarà vincolato dall'affare concluso dal computer, soltanto nel caso in cui riesca a dimostrare che questo è stato indotto a concludere il contratto da un malfunzionamento, rectius da un errore, che lo ha spinto ad uscire dai limiti di quel "mandato digitale" rappresentato dal programma. Resta il problema, non indifferente, della tutela del terzo che, fidandosi delle apparenze ha concluso il contratto cibernetico.

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XI Patologie dei contratt i digitali2. “Rappresentanza” cibernetica...

L'unica soluzione possibile sembra debba essere ravvisata nell'estensione per analogia della disciplina dell'errore commesso dal rappresentante e quindi, in base al rinvio effettuato dall'articolo 1390 c.c., della disciplina dell'errore in generale.

Ammettendo tale soluzione un simile esame dovrebbe essere esteso a tutti i contratti digitali, in modo da poterne identificare con precisione le caratteristiche tipiche allo scopo di individuarne i fondamenti giuridici.Una volta compiuta questa operazione, sarà agevole applicare alle varie fattispecie di contratto digitale, le disposizioni codicistiche con cui queste presentano le maggiori affinità.

Indipendentemente dal fatto che a compiere materialmente un determinato atto sia stato un computer, questo deve, necessariamente, essere stato precedentemente programmato da un operatore umano, che ha provveduto ad "istruire preventivamente la macchina" determinando comportamenti e risposte alle richieste della controparte.Il giudice nell'esaminare il "comportamento" tenuto dal computer dovrà necessariamente confrontarlo con quello previsto, almeno in linea di massima, dal programmatore per poi verificare se, ed eventualmente perché, la macchina se ne sia discostata. E' evidente che ciò può essere avvenuto fondamentalmente per tre ragioni:

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XI Patologie dei contratt i digitali2. “Rappresentanza” cibernetica...

A. Il programmatore è incorso in un errore di battitura mentre digitava le istruzioni per la macchina, ovvero la macchina stessa ha commesso un errore nel trasmettere i dati (errore ostativo), in tal caso troverà applicazione l'articolo 1433 Codice Civile.

B. Il programma è stato volontariamente manomesso in modo da commettere errori; la manomissione potrà essere stata compiuta da uno dei contraenti (1439, primo comma), oppure da un terzo, ma essere stata sfruttata a proprio vantaggio da uno dei contraenti (1439, secondo comma), in tal caso troveranno applicazione gli articoli 1439 e 1440 del Codice Civile.

C. Il computer ha concluso il negozio perché caduto in errore su un elemento essenziale dello stesso, o a causa di un errore nell'elaborazione delle informazioni oppure perché il programmatore ha erroneamente programmato alcune delle istruzioni necessarie alla macchina per elaborare i dati, in tali casi troveranno applicazione gli articoli 1428 e ss. del Codice Civile.

È, comunque, necessario mitigare la portata di quanto appena affermato ricordando che è sempre opportuno leggere gli articoli sopra riportati alla luce di quanto stabilito dall'articolo 1390 del Codice Civile in relazione ad eventuali vizi della volontà in cui sia incorso il rappresentante.

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Avv.Emanuele Florindi

<[email protected]>

Grazie per l 'attenzione!

Per approfondire:http://www.ciace-florindi.ithttp://www.telediritto.it http://www.accademiascienzeforensi.it

© 2013 by Emanuele Florindi [email protected] Il presente materiale è soggetto a licenza CC Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0).

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