02 delega di funzioni

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FORMAZIONE DIRIGENTI LA DELEGA DI FUNZIONI

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FORMAZIONE DIRIGENTI

LA DELEGA DI FUNZIONI

AGENDA La delega di funzioni Quanto è efficace lo strumento della “delega di funzioni” ?

Preposti e dirigenti

La delega di funzioni

I requisiti formali

I requisiti sostanziali

L’opportunità in capo al DDL di utilizzare la delega

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DELEGA DI FUNZIONI

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Contrariamente a quanto sostenuto per oltre un decennio dal precedente decreto 626/1994, il nuovo Testo Unico (D.lgs. n. 81/08) prevede la facoltà del Datore di Lavoro di ricorrere alla “delega di funzioni” , come sancito dall’art. 16.

DELEGA DI FUNZIONI

DELEGA DI FUNZIONIL’art. 30 comma 4 riduce ulteriormente le responsabilità per culpa in vigilando (colpa per mancata vigilanza) del Datore di lavoro che adotti in modo “Efficace” un “Modello di verifica e controllo”.

QUINDI…

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Tale novità legislativa è una pura semplificazione del sistema di sicurezza o una deresponsabilizzazione del Datore di Lavoro, attribuendo a questo ultimo un “mero” dovere di vigilanza sui lavoratori?

Di fatto stridono con gli obblighi derivati dalla salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro.Tali argomentazioni devono valere anche per l’obbligo di vigilanza del delegato in favore del sub-delegato.

VANTAGGIO O SVANTAGGIO?

?DELEGA DI FUNZIONI

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Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio la normativa, cercando di capire quali fossero le reali intenzioni del legislatore il quale sicuramente non voleva de-responsabilizzare il Datore di Lavoro delegante, che al contrario rimane il soggetto di riferimento in ambito di Sicurezza dei Lavoratori.

APPROFONDIAMO

DELEGA DI FUNZIONI

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In effetti la normativa identifica un “nuovo” soggetto imputabile penalmente, il “Delegato di funzione” , a cui vengono conferite – entro i limiti dell’atto stesso – responsabilità di pertinenza del Datore di Lavoro.

DELEGATO DI FUNZIONE

DELEGA DI FUNZIONI

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È opportuno ricordare come la delega di funzioni non deve essere confusa con la nomina formale del Dirigente per la Sicurezza e del Preposto, designazione non prevista per legge ma consigliata.

PREPOSTO E DIRIGENTE

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L’individuazione di queste figure non prevede né un potere di spesa né una nomina formale (in quanto, come detto, non obbligatoria).

DATORE DI LAVOROPotere decisionale e di spesa

DIRIGENTIVigilanza, potere decisionale nei limiti gerarchici

PREPOSTIVigilanza

DELEGA DI FUNZIONI

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I REQUISITI DELLA DELEGA

FORMALI SOSTANZIALI

Forma scrittaData certa

ProfessionalitàCompetenze ed

esperienza

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DATA CERTA

• Garantire l’apposizione sul documento di una “Data” che non possa essere alterata (l’art. 16, comma 1, lett. a).

I REQUISITI FORMALI

FORMA SCRITTA

• Maggiore consapevolezza da parte del delegante e del delegato delle responsabilità che ne derivano;• Permette di risolvere eventuali difficoltà inerenti all’identificazione dei responsabili di un illecito.

DELEGA DI FUNZIONI

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I REQUISITI SOSTANZIALIPROFESSIONALITA’

• Il Datore di lavoro dovrà scegliere il proprio delegato tra i soggetti che siano muniti di “Tutti i requisiti di professionalità ed esperienza” richiesti dal particolare ruolo attribuito (l’art. 16, comma 1, lett. b).

COMPETENZE ED ESPERIENZA

•Il Delegato di funzioni deve essere persona tecnicamente qualificata, e non semplicemente affidabile o idonea a ricoprire i compiti affidatigli, con lo scopo di tutelare i lavoratori esposti a un rischio, anche potenziale, derivato dalle mansioni svolte. Il legislatore fa anche riferimento all’ esperienza, cioè quel valore aggiunto esistente in virtù di quanto dimostrato “Sul campo”.

DELEGA DI FUNZIONI

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È evidente come l’opportunità in capo al Datore di Lavoro di nominare, tramite una delega di funzioni, un proprio delegato è duplice:Implementare il sistema sicurezza replicando, o quasi, la figura del controllore a tutela della sicurezza dei lavoratori;Permettere al delegato di acquisire quei poteri specifici e necessari per assumere posizioni di forza (non discutibili) nel far rispettare le norme in ambito antinfortunistico.

VANTAGGI DELLA DELEGA

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