I soggetti della sicurezza · 2017. 9. 12. · Datore di lavoro Articolo 16, comma 3 (modificato)...
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, art. 37 Coordinato D. Lgs. n. 106 /2009,
I soggetti della sicurezza
AiFOS certificazionic/o CSMT - Università degli Studi di Brescia - via Branze, 45g ,
CNAI - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori
Ispesl - Premio concorso nazionale sicurezzaanno 2007 “Alleggerisci il carico” anno 2008-2009 “Valutazione dei rischi”
Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA)Partner della campagna europea
Regione Lombardia Albo Regionale operatori “Lombardia Eccellente”
► Ente Nazionale di formazione per i
► Ente Nazionale di formazione per i
Regione Lombardia Albo Regionale operatori Lombardia Eccellente Decreto n. 10678/2009 Albo operatori accreditati per la formazione n. 164
Regione Autonoma della SardegnaAgenzia Formativa n. A00245
formazione per i corsi sulla Sicurezza sul Lavoro
► Operante ope legisart 32 D Lgs
formazione per i corsi sulla Sicurezza sul Lavoro
► Operante ope legisart 32 D Lgs
g
Ministero dell’Università e della Ricerca Anagrafe Nazionale Ricerche, prot. n.109/496 codice 57811NYF
E C M Ed i C ti M di iart. 32 D.Lgs.81/08art. 32 D.Lgs.81/08
E.C.M. Educazione Continua MedicinaProvaider del Ministero della Salute n. 13555
Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione
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Certificato Sistema di Qualità RINAAzienda Certificata ISO 9001:2008Certificato n. 18025/08/S
Il percorso formativo
lezione ARGOMENTI CORSO oreARTICOLAZIONE DEL CORSO lezione ARGOMENTI CORSO ore
1 Il sistema legislativo 4Complessive 32 oreARTICOLAZIONE DEL CORSO
2 I soggetti coinvolti 4
3 Valutazione dei rischi 4
4 L’attività del R.L.S. 4
5 Classificazione rischi 4AssenzeSono ammesse al massimo il 20% del
6 Rischi specifici 4
7 Misure di sicurezza 4monte ore complessivo
7 Misure di sicurezza 4
8 Comunicazione 4
3
La formazione generale
►L’organizzazione della sicurezza
►I “ tti” d ll i►I “soggetti” della sicurezza
►Datore di Lavoro►Dirigente e Prepostog p►R.S.P.P.►Medico Competente►R.L.S.►I i ti Add tti►Incaricati e Addetti
►Il sistema pubblico della prevenzione
Hanno collaborato alla realizzazione del corso:Rocco Vitale, Chiara Ballarini, Ermanno Franchini, Paola Zanola
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Format e grafica: Silvia Toselli
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L’attività lavorativa
Ciclo lavorativo Breve descrizione
Complesso della struttura organizzata dal datore di
STRUTTURA CICLO PRODUTTIVO
Breve descrizione dell’attività lavorativa
Rappresenta la descrizione di
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato al cui interno sono riconducibili i soggetti con responsabilità Rappresenta la descrizione di
come viene effettuata l’attività lavorativa.
i soggetti con responsabilità sulla salute e la sicurezza dei lavoratori
Allegato al Documento della Valutazione dei Rischi
Redatto con schemi a blocchi per una migliore ed immediata comprensione
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pdel ciclo produttivo stesso.
Organigramma aziendale
ÈSchema con forme geometriche che indica chi fa che cosa
CHE COS’È ?
che indica chi fa che cosa all'interno dell'azienda e le relazioni gerarchiche tra i vari uffici e repartiuffici e reparti
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Art. 2, D. Lgs. n. 81/08Servizio di Prevenzione
Servizio di prevenzione e
DEFINIZIONE
protezione dai rischi:
Insieme delle persone sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzionefinalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
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Servizio di prevenzione e protezioneArt. 31, comma 6, D. Lgs. n. 81/08
a) Nelle aziende industriali soggette all’obbligo di notifica o rapporto;
SERVIZIO INTERNO OBBLIGATORIO
notifica o rapporto;b) Nelle centrali termoelettriche;c) Negli impianti ed installazioni in materia di
radiazioni ionizzantiradiazioni ionizzantid) Nelle aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e i i i
Interno
Esternomunizioni;e) Nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori;
Esterno
f) Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
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p
All’interno di ogni aziendaLa squadra della Sicurezza
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11
Datore di lavoroDecreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
art. 15 - Misure generali di tutela art. 16 - Delega di funzioni
NORME DI LEGGE
g art. 17- Obblighi non delegabili art. 18 – Obblighi datore di lavoro altri articoli specifici con obblighi
Uso delle attrezzature di lavoro Uso dei D.P.I. Cantieri temporanei e mobili Segnaletica Movimentazione manuale Vid t i li Videoterminali Agenti fisici Sostanze pericolose Agenti biologici
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Agenti biologici
Datore di lavoroArt. 2 D. Lgs. n. 81/08
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o
DEFINIZIONE
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cuidell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
bilitàresponsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
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Datore di lavoroArt. 2 D. Lgs. n. 81/08
Per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomiasia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto d ll’ bi i d ll’ bit f i l d lidell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
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l’organo di vertice medesimo
Datore di lavoroArt. 17 D. Lgs. n. 81/08
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
OBBLIGHI NON DELEGABILI
le seguenti attività:
Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione delconseguente elaborazione del documento della Valutazione dei Rischi
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
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Delega di Funzioni
La delega di funzioni è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
1. deve risultare da atto scritto recante data certa;2. che il delegato possegga tutti i requisiti richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;natura delle funzioni delegate;3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;funzioni delegate;
4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
5 h l d l i tt t d l d l t i itt5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva
16
pubblicità.
Datore di lavoroArticolo 16, comma 3 (modificato)
DELEGA DI FUNZIONI
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di
DELEGA DI FUNZIONI
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
L’obbligo si intende assolto in caso di adozione ed gefficace attuazione del modello di organizzazione e di
gestione (art.30, comma 4)
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(art.30, comma 4)
Datore di lavoroArt. 16, nuovo comma 3-bis D.Lgs. n. 81/08
Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e
TRASFERIMENTO DI DELEGA
lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le condizioni della delega sono le medesimeLe condizioni della delega sono le medesime.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al d l t i di l tt l t t d ll f i idelegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
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Le sanzioniArt. 55 D. Lgs. n. 81/2008
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
DATORE LAVORO - DIRIGENTI
2.500 fino a 6.400 € Arresto da 4 a 8 mesi Ammenda da 1.000 fino a 4.000 € Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
vanno dai 750 fino a 6.000 € Sanzione amministrativa o pecuniariaSanzione amministrativa o pecuniaria
da 500 fino a 4.500 € Sanzione amministrativa o pecuniaria
da 100 fino a 500 € per ciascunda 100 fino a 500 € per ciascun lavoratore che nel subappalto non è munito del tesserino individuale di i i t
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riconoscimento
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Datore di lavoro e Dirigenti
La figura del “datore di lavoro” è sempre obbligatoria, o meglio, necessaria.
La figura del “dirigente” viene definita “eventuale” ovvero solo presente in aziende di medie e grandi dimensioni laddove il datore di lavoro non dirige e non sorveglia da solo il processodatore di lavoro non dirige e non sorveglia da solo il processo produttivo.
Le attività che caratterizzano ed identificano la figura del dirigenteLe attività che caratterizzano ed identificano la figura del dirigente attengono alla sfera:Organizzativa: che riguarda il luogo di lavoro con le relative
i di i t imisure di prevenzione e protezione Vigilanza: sull’attività di tutto il personale assegnato
21
DirigenteArt. 2 D. Lgs n. 81/2008
Persona che in ragione delle
DEFINIZIONE
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incaricoadeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’ tti ità l ti i il dl’attività lavorativa e vigilando su di essa.
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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08
Gli obblighi in materia di salute e sicurezza fanno capo congiuntamente al Datore di
OBBLIGHI DATORI LAVORO DIRIGENTI
fanno capo congiuntamente al Datore di lavoro o ai Dirigenti secondo la massima:
Una medesima obbligazioneUna medesima obbligazionepiù persone
E’ d l iE’ doveroso osservare come alcuni compiti, se svolti dal Dirigente, devono essere affidati con specifica Delega.
Altri compiti sono obbligatori senza nessuna delega da parte del Datore di
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g plavoro.
Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08
Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
1- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
1 nominare il medico competente1. nominare il medico competente 2. designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in di i l i di t di l t i di icaso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e di gestione dell’emergenza;3. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi;4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale
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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08
5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
2- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI
che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
6 i hi d l’ d t d i i li l t i d ll6. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione;
7. inviare i lavoratori alla visita medica;8 nei casi di sorveglianza sanitaria in cui all’art 41 comunicare8. nei casi di sorveglianza sanitaria in cui all’art.41, comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
25
Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08
9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in
3- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
10.informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;p p
11.adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
12 t i d l i hi d i l t i di i d l l12.astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
26
Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08
13. consentire ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
4- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI
misure di sicurezza e di protezione della salute;14. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi anche su supporto informatico Il documento èrischi, anche su supporto informatico. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
15. elaborare il documento di Valutazione dei Rischi e, t ti t i i t ti d iconsegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;16. prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o per l'ambiente esterno verificando periodicamente l’ assenza di rischio;
27
Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08
17. comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi
5- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI
ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
18. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
19. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi d ll’ i d i l hi di le dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
20. nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto munire i lavoratori di apposita tessera didi subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
28
Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08
21. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica almeno una volta all’anno;
6- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI
riunione periodica, almeno una volta all anno;22. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi;23 comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei23. comunicare annualmente all INAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;24. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di
li it i i dibiti ll isorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
25. l’obbligo, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento
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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
7- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI
necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative restano a carico dell’ amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione;
Detti interventi si intendono assolti – da parte dei dirigenti o funzionari – con la richiesta del loro adempimento
ll’ i i t i t t l tt h h l’ bbliall’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico
Il datore di la oro e i dirigenti sono ten ti a igilare in ordine Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare, in ordine all’adempimento degli obblighi, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati.
30
Formazione per i dirigentiArt. 37 D. Lgs n. 81/2008
I dirigenti ricevono un’adeguata e specifica formazione in relazione ai
OBBLIGO E AGGIORNAMENTO
ppropri compiti: I soggetti coinvolti e relativi obblighi Definizione e individuazione deiDefinizione e individuazione dei
fattori di rischio Valutazione dei rischi Individuazione delle misure tecniche Individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTOFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTODEFINITA DALL’ACCORDO
STATO-REGIONI
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Le sanzioniArt. 55 D. Lgs. n. 81/2008
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
DATORE LAVORO - DIRIGENTI
2.500 fino a 6.400 € arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 1.000 fino a 4.000 € arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
vanno dai 750 fino a 6.000 € Sanzione amministrativa o pecuniariaSanzione amministrativa o pecuniaria
da 500 fino a 4.500 € Sanzione amministrativa o pecuniaria
da 100 fino a 500 € per ciascunda 100 fino a 500 € per ciascun lavoratore che nel subappalto non è munito del tesserino individuale di i i t
32
riconoscimento
33
PrepostiDecreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
art. 19 - Obblighi art 37 - Formazione
NORME DI LEGGE
art. 37 Formazione art. 299 - Esercizio di fatto esempio di alcuni obblighi
Antincendio emergenze- Antincendio, emergenze- Uso delle attrezzature di lavoro- Uso dei D.P.I.
C ti i t i bili- Cantieri temporanei e mobili- Segnaletica- Movimentazione manuale- Videoterminali- Agenti fisici- Sostanze pericolose
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p- Agenti biologici
Preposti Art. 2 D. Lgs. 09/04/08, n.81
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei
DEFINIZIONE
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitoglidell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’ tt i d ll di ttil’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
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Chi è il preposto?Poteri e coordinamento
Al preposto per svolgere le proprie funzioni vengono riconosciuti alcuni margini di
LE FUNZIONI
vengono riconosciuti alcuni margini di autonomia e di potere nell’impartire ordini e nel dare istruzioni.
Il preposto è definito il “capo squadra” con poteri di supremazia e supervisione rispetto l di l t i d l i di tial gruppo di lavoratori da lui coordinati.
Non ha però gli oneri e la responsabilità del Datore di lavoro (o del Dirigente) che riguardano l’organizzazione della sicurezza.
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Il preposto di “fatto”Le effettive mansioni espletate
Gli obblighi e le responsabilità del Preposto non sono da collegarsi alla qualifica “formalmente” posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro ma in base alle mansioni effettivamentedel contratto di lavoro ma in base alle mansioni effettivamente espletate.Per individuare un “preposto di fatto” devono essere tenuti in considerazione alcuni indici:considerazione alcuni indici: Specializzazione Competenza
A bit di di i lità Ambito di discrezionalità Posizione gerarchica
Il “Preposto di fatto” è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia
solito impartire ordini non venendo sconfessato dai
37
psuperiori gerarchici
Obblighi dei prepostiArt. 19 D. Lgs. n. 81/08
1. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge delle disposizioni
IN BASE ALLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI
lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza informare i loro superiori diretti;della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad
i hi ifiun rischio grave e specifico;3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
38
p
Obblighi dei prepostiArt. 19 D. Lgs. n. 81/08
4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
IN BASE ALLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
5. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericoloattività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente i di i di i l h i ifi hi d t il logni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
7. frequentare appositi corsi di formazione
39
Formazione dei PrepostiArt. 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/08
Ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e
ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE
g pun aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.salute e sicurezza del lavoro.
La formazione comprende: I soggetti coinvolti e gli obblighigg g g definizione ed individuazione dei
fattori di rischio valutazione dei rischivalutazione dei rischi individuazione delle misure tecniche
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
40
prevenzione e protezione
Cassazione
41
Esercizio di fatto Disposizioni in materia penale
Articolo 299 D. Lgs. n. 81/08 Esercizio di fatto di poteri
DIRIGENTI – PREPOSTI
Esercizio di fatto di poteri direttiviLe posizioni di garanzia relative a Datori di Lavoro Dirigenti eDatori di Lavoro, Dirigenti e Preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare i tit iti i t iinvestitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti sopra definiti.
42
Le sanzioniArt. 55 D. Lgs. n. 81/2008
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
DATORE LAVORO - DIRIGENTI
2.500 fino a 6.400 € arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 1.000 fino a 4.000 € arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
vanno dai 750 fino a 6.000 € Sanzione amministrativa o pecuniariaSanzione amministrativa o pecuniaria
da 500 fino a 4.500 € Sanzione amministrativa o pecuniaria
da 100 fino a 500 € per ciascunda 100 fino a 500 € per ciascun lavoratore che nel subappalto non è munito del tesserino individuale di i i t
43
riconoscimento
44
Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneR.S.P.P
art. 2 – DefinizioneNORME DI LEGGE
art. 29 – Valutazione dei rischi
art. 31 – Servizio di Prevenzione
art. 32 – Requisiti professionali
Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006
45 45
g
Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneR.S.P.P
Da parte del datore di lavoro Titolo di studio
DESIGNAZIONE
Titolo di studio Requisiti professionali Frequenza corsi e aggiornamenti
Collabora analisi dei Rischi Collabora alla stesura del Documento
CAPACITA’ E REQUISITI
Collabora alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
Di fatto è il consulente aziendale int i di imateria di sicurezza
E’ il coordinatore del Servizio di
46 46
Prevenzione e Protezione
Servizio di prevenzioneCoordinato dal RSPP
individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e delle
COMPITI: I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti
l i di ialla valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza
elaborare le misure preventive e protettive;
al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
ll’ i i d llprotettive; elaborare le procedure di sicurezza proporre i programmi di
i f i f i d i
nell’esercizio delle funzioni
informazione e formazione dei lavoratori;
partecipare alle consultazioni ed alla riunione periodica
fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza
47
p
Servizio di prevenzione RSPP è il coordinatore del servizio
Il Responsabile del Servizio è nominato dal Datore di lavoro
RESPONSABILI INTERNI O ESTERNI
dal Datore di lavoro.
Può essere nominata una persona interna all’Azienda che sia in possessointerna all Azienda che sia in possesso delle capacità e dei requisiti professionali.
Qualora all’interno dell’Azienda non vi siano persone idonee il Datore di lavoro ricorre a persone esterne che siano in possesso dei requisiti professionali.
48
p
Organizzazione del corso in moduliRequisiti Professionali e corsi di formazione
49
R.S.P.P.La Formazione Continua
I responsabili e gli addetti dei servizi di
CORSI DI AGGIORNAMENTO
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento previsti dall’Accordo Stato Regioni del p g26/01/2006
L’aggiornamento ha durataL aggiornamento ha durata quinquennale da svolgesi distribuito nel tempo.I corsi devono essere svolti dopo laI corsi devono essere svolti dopo la conclusione del Modulo B.I corsi sono organizzati in base ai macrosettori di attività ATECO
50
macrosettori di attività ATECO
Corsi di aggiornamentoQuinquennali e collegati al Modulo B
Le attività sono classificate in base al codice ATECO(Attività Economiche)
1.Agricoltura2.Pesca3.Costruzioni4.Manifatturiero
100 i R S P P h
5.Chimico6.Commercio7.Sanità8 P bbli A 100 ore per i R.S.P.P. che operano
in tutti i macrosettori di attività8.Pubblica Amm.ne9.Servizi, uffici
28 ore per gli Addetti al Servizio
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28 ore per gli Addetti al Servizioin tutti i macrosettori di attività
R.S.P.P. – Datore di lavoroArt. 34, D. Lgs. n. 81/08
Il datore di lavoro può svolgere
DATORE DI LAVORO COME R.S.P.P.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio.
Tipologie di aziende dove non può svolgere direttamente tale incarico:
C t li t l tt i h Centrali termoelettriche Fabbriche, depositi esplosivi Ospedali e case di riposo Aziende con più di 200 lavoratori Aziende industriali con lavorazioni
chimiche, ecc.
52
R.S.P.P. – Datore di lavoroArt. 34, comma 2, D. Lgs. n. 81/08
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di R S P P deve frequentare corsi
FORMAZIONE DEL DATORE DILAVOROcompiti di R.S.P.P. deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro edei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
D f t i diDeve frequentare corsi di aggiornamento
Uno specifico Accordo Stato Regioni ne sviluppa contenuti ed articolazioni.
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R.S.P.P. – Datore di lavoroArt. 34, nuovo comma 1-bis, D. Lgs. n. 81/08
a) Può svolgere direttamente i compiti di R S P P
AZIENDE CON MENO DI 5 DIPENDENTI
R.S.P.P.b) Può affidare incarico esterno
In ambedue i casi il Datore di Lavoro può:
svolgere direttamente i compiti di Primo Soccorso
svolgere direttamente compiti di Prevenzione Incendi e di evacuazione
54
R.S.P.P. – Datore di lavoroArt. 34, nuovo comma 2-bis, D. Lgs. n. 81/08
Il datore di lavoro deve frequentare:
SINTESI: NELLE AZIENDE CON MENO DI 5 DIPENDENTI
Il datore di lavoro deve frequentare: a) Corso di formazione per RSPP da 16 a 48 oreb) Corso Primo Soccorsoc) Corso Prevenzione Incendic) Corso Prevenzione Incendi
Il Datore di Lavoro deve darne preventiva informazione al R t t d i L t i l SiRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
55
56
R.L.S.Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza
Rappresenta una delle principali novità della nuova disciplina della salute e della sicurezza sul
INNOVAZIONE
nuova disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro.I lavoratori verificano, tramite il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), le applicazioni e le misure di sicurezza.
Agevola la partecipazione attiva dei l t i t i ti
PARTECIPAZIONE
lavoratori come protagonisti Vigila sull’attuazione delle misure di
sicurezza
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Partecipa al processo del miglioramento
Rappresentante dei lavoratori (RLS) Art. 2, D.Lgs. n. 81/08
Persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
DEFINIZIONI
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
Aziende fino 15 lavoratori : viene eletto dai lavoratori o è individuato per più aziende nell’ambitoper più aziende nell ambito territoriale
Aziende con più di 15 lavoratori: pEletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
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azienda
Rappresentante dei lavoratori (RLS) Art. 47 D. Lgs. n. 81/08
Aziende fino 15 lavoratori Eletto direttamente dai
ELEZIONE - DESIGNAZIONE
Eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
Aziende con più di 15 plavoratori Eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali inrappresentanze sindacali in azienda
Oltre le aziende devono essere considerate tutte le unità
produttive
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Giornata Nazionale per le elezioni
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
ELEZIONE DIRETTA
lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettivasede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata
i l l l tnazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.
60 60
Quanti R.L.S.Elezioni e nomine
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei
R.L.S. IN TUTTE LE AZIENDE
o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento dellestrumenti per l espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
La legge stabilisce il numero minimo
1 RLS ogni 200 lavoratori 1 RLS ogni 200 lavoratori
3 RLS da 201 a 1000 lavoratori
61
6 oltre i 1000 lavoratori
Corso di Formazione per R.L.S.Art. 37, D. Lgs. n. 81/08
La durata minima deicorsi è di 32 ore:
DURATA DEI CORSI
corsi è di 32 ore: 20 ore sugli argomenti
minimi 12 ore sui rischi 12 ore sui rischi
specifici presenti in azienda e le
ti i diconseguenti misure di prevenzione e protezione adottate
Verifica finale diapprendimento.
62
pp
Corso di Formazione per R.L.S.Art. 37, D. Lgs. n. 81/08
principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza
CONTENUTI MINIMI DEI CORSI
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e
d li di i t iprocedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.
63
Corso di Formazione per R.L.S.Art. 37, D. Lgs. n. 81/08
L’aggiornamento periodico
AGGIORNAMENTO PERIODICO
L aggiornamento periodico obbligatorio, disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale, non può essere inferiore ainon può essere inferiore ai seguenti parametri:
4 l i h 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
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Rappresentante Territoriale RLSTArt. 48, D. Lgs. n. 81/08
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le competenze del R.L.S. nelle aziende, o
DEFINIZIONE
(RLST) esercita le competenze del R.L.S. nelle aziende, o unità produttive, del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il R.L.S.
Il RLST è eletto o designato dagli accordi collettivi nazionali di l i t f d li di t ilavoro, interconfederali o di categoria.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative
65 65
p
Corso di Formazione per R.L.S.T.
l rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
FORMAZIONE SPECIFICA
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzionecompetenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
t t d i l t i l i t it i lrappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Il percorso formativo deve essere di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8
ore di aggiornamento annuale.
66
gg
Rappresentante di sito produttivoArt. 49, D. Lgs. n. 81/08
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi
DEFINIZIONE
sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
i porti sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità i porti, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima
centri intermodali di trasporto;i i ti id i i impianti siderurgici;
cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno; contesti produttivi con complesse problematiche legate alla
interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
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Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
ATTRIBUZIONI
svolgono le lavorazioni; riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure divalutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati
i l i ll hi li i i tipericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
68 68
g riceve una formazione adeguata
Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi alla
VIENE CONSULTATO
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
ll i d ità d ttinella azienda o unità produttiva; sulla designazione del responsabile e
degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico gcompetente;
è consultato in merito all’ organizzazione della formazione
69 69
della formazione
Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità
ATTRIBUZIONI
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di normaeffettuate dalle autorità competenti,dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica;f t i it ll tti ità di i fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati non siano
70 70
g p gidonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo
ATTRIBUZIONI
sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari permezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai d ti t ti i li i i i f ti hdati contenuti in applicazioni informatiche.
Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
71 71
Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su sua richiesta e per
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento della Valutazione dei RischiRischi.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del d t di l itt t d lldatore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI
(Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenti da redigersi per i contratti di
72 72
g pappalto)
Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al:DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischivalutazione dei rischi
al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a ll’ i i d ll f i iconoscenza nell’esercizio delle funzioni.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
73 73
74
Medico competenteArt. 2 D. Lgs. n. 81/08
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali
DEFINIZIONE
dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuarenominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. n. 81/08.
L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute
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occupazionale (ICOH).
Medico competenteArt. 38 D. Lgs. n. 81/08
Medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
REQUISITI
preventiva dei lavoratori e psicotecnica Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e in psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinicaigiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, 277n.277;
Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di
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gmedico nel settore del lavoro per almeno 4 anni.
Medico competenteArt. 38 D. Lgs. n. 81/08
Il medico competente è tenuto a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
formativi universitari da definire con apposito decreto.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è g paltresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina con programma triennale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti didisciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
I medici sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito I medici sono iscritti nell elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
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Art. 25 D. Lgs n. 81/08Compiti del medico competente
Alla valutazione dei rischi, e della sorveglianza sanitaria. Alla predisposizione della attuazione delle misure per la
COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E RSPP
Alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
All’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenzalavoratori, per la parte di competenza
All’ organizzazione del servizio di primo soccorsoconsiderando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e l li i d lità i ti d l lle peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmivolontari di “promozione della salute”, secondo i principi dellaresponsabilità sociale.
78
La valutazione dei rischiArt. 29 D. Lgs. n. 81/08
Il datore di lavoro effettua la valutazione dei
COLLABORAZIONE CON IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento di valutazione in collaborazione con:
Il responsabile del servizio di Prevenzione e protezione
Il di t t Il medico competente
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Serietà e correttezzaUna firma responsabile
La cattiva abitudine di presentare il Documento della Valutazione dei Rischi già redatto e compilato alla “firma” del medico pcompetente è un atto da rifiutare in quanto:
Scorretto contrario alla legge e allaScorretto, contrario alla legge e alla deontologia
del medico del lavoro
La firma in calce al Documento della Valutazione dei Rischi attesta che il
di t t di idmedico competente approva e condivide sia i criteri sia i risultati della valutazionee, di fatto, ne condivide strumenti,
80
adempimenti, procedure e responsabilità
La valutazione dei rischiEd il medico competente
Il medico competente, ferma restando la responsabilità primaria
RUOLO IMPORTANTE
del datore di lavoro, ha un ruolo importante (ed obbligatorio) quale protagonista, assieme al RSPP, nella valutazione dei rischi e nella redazione del Documento della Valutazione dei Rischi
81
Art. 25 D. Lgs n. 81/08Compiti del medico competente
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
CONTROLLI SANITARI
p ptenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogniresponsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso conla documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;
Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di l l d t i it i i lilavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione
82
Art. 25 D. Lgs n. 81/08Compiti del medico competente
Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e a richiesta
INFORMAZIONI E RELAZIONI
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.C i i itt di t l d i di Comunica per iscritto, mediante la redazione di una relazione sanitaria, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
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g p
Art. 25 D. Lgs n. 81/08Compiti del medico competente
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei
AMBIENTI DI LAVORO
rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e dellatempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
Partecipa alla Riunione Periodica presentando una rela ione s ll’andamento degli infort ni malattie professionalirelazione sull’andamento degli infortuni, malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei proprititoli
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abilitativi e requisiti, al Ministero della salute.
Art. 25, comme 1, nuovo c) D. Lgs n. 81/08Compiti del medico competente
La cartella è conservata con
CARTELLA SANITARIA
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario perstrettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativitrascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina delmomento della nomina del medico competente.
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Il protocollo sanitarioArt. 41 D. Lgs n. 81/08
Gli accertamenti preventivi e periodici devono essere
COMPITO DEL MEDICO COMPETENTE
Gli accertamenti preventivi e periodici devono essere organizzati dal medico competente secondo un protocollo sanitario organizzato e definito dal medico che si avvale di Linee Guida emanate da istituzioni pubbliche e associazioniLinee Guida emanate da istituzioni pubbliche e associazioni scientifiche
Il t ll S it i i di l ti l i d ll i it di h dIl protocollo Sanitario indica le tipologie delle visite mediche da eseguirsi e la loro periodicità.Gli esiti della visita medica devono essere allegati ad una specifica cartella sanitaria
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Medico competenteArt. 41 D. Lgs n. 81/08
ÀLa sorveglianza sanitaria non si esaurisce nella tradizionale visita preventiva e
VISITE MEDICHE E GIUDIZIO DI IDONEITÀ
nella tradizionale visita preventiva e periodica ma presenta un quadro più articolato e definito la cui finalità è formulato dal medico competente informulato dal medico competente in giudizio di idoneità che, in base alla mansione specifica, deve esprimere:
id ità idoneità; idoneità parziale, temporanea o
permanente, con prescrizioni o limitazioni;
inidoneità temporanea; inidoneità permanente.
87
p
Medico competenteArt. 41 D. Lgs n. 81/08
O O
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea i ti i li iti t li di lidità
FORMULAZIONE DEL PARERE
vanno precisati i limiti temporali di validità.Dei giudizi di idoneità/non idoneità il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.Il destinatario delle prescrizioni è il lavoratore e non il datore di lavoro.Le eventuali prescrizione debbono riferirsi ad azioni o pcomportamenti che il lavoratore deve adottare.Al medico spetta però il compito di indicare al datore di lavoro, ove tecnicamente possibile misure di tutela specifiche per iove tecnicamente possibile, misure di tutela specifiche per i lavoratori.Miglioramenti tecnici, aspetti ergonomici, DPI, formazione, ecc.
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Le sanzioniArt. 58 D. Lgs. n. 81/2008
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per:
MEDICO COMPETENTE
da 200 a euro 800 per:- mancata consegna cartella sanitaria
Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per:- mancanza del Programma Sanitario- conservazione cartella sanitariaconservazione cartella sanitaria- mancata informazione ai lavoratori
Arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per:- mancata collaborazione DVR- mancata visita agli ambienti di lavoro
89
g
Le sanzioniArt. 58 D. Lgs. n. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2 000 euro per:
MEDICO COMPETENTE
a 2.000 euro per: - informazione ai lavoratori risultati visite- comunicazione scritta dei risultati anonimi della sorveglianza sanitariaanonimi della sorveglianza sanitaria
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 000 4 0001.000 a 4.000 euro per:- mancata sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore
- visite da non effettuare per stato di accertamento della gravidanza
- giudizio scritto di idoneità o inidoneità
90
g
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LavoratoreArt. 2, D. Lgs. n. 81/08
Persona che, indipendentemente dalla
DEFINIZIONE
indipendentemente dalla tipologia contrattualesvolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazionenell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
t ib i h l l firetribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
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Differenti tipologie di lavoratoriArt. 2, D. Lgs. n. 81/08
Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società
DEFINIZIONE
che presta la sua attività per conto delle società Soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento o di stage promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoromomenti di alternanza tra studio e lavoro
Allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, tt t di l i ti hi i i fi i iattrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo utilizza i laboratori in questione
Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
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Obblighi dei lavoratoriArt. 20, D. Lgs. n. 81/08
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e p psicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effettilavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione alle istruzioni e aiformazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
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Obblighi dei lavoratoriArt. 20, D. Lgs. n. 81/08
Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:
preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratoreeuro per il lavoratore
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Obblighi dei lavoratoriArt. 20, D. Lgs. n. 81/08
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di trasporto e nonché i dispositivi
I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:
i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;a loro disposizione;
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonché qualsiasi
t l di i di i l di ieventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
arresto fino a un mese o ammenda
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arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore
Obblighi dei lavoratoriArt. 20, D. Lgs. n. 81/08
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:
g Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
arresto fino a un mese oarresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore
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Obblighi dei lavoratoriArt. 20, D. Lgs. n. 81/08
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di
I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:
pp pp p ppriconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Tale obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi che sonoTale obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi che sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Lavoratore dipendente o Lavoratore autonomo: sanzione amministrativa da 50 a 300 €
98
Impresa familiareArt. 21, D. Lgs. n. 81/08
Componenti impresa familiare
CHI SONO
Munirsi dei DPI necessari Applicare direttamente le
COSA DEVONO FARE
familiare Lavoratori autonomi Lavoratori con
contratto d’opera
Applicare direttamente le norme del D.Lgs.81- Uso attrezzature di lavoro
Utilizzo corretto dei DPIcontratto d opera Coltivatori diretti Soci società semplici
i i lt
- Utilizzo corretto dei DPI- Uso corretto di impianti ed apparecchiature elettricheM i i di it t diin agricoltura
Artigiani Piccoli commercianti
Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità.
Sono soggetti alle sanzioni come tutti i lavoratori
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Impresa familiare, autonomi, ecc.Art. 21, D. Lgs. n. 81/08
Tutti i soggetti delle imprese familiari e altri
FORMAZIONE
imprese familiari e altri definiti dalla legge devono partecipare ai corsi di formazione sullacorsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro sui rischi propri d ll tti ità ltdelle attività svolte
100
Gestione delle emergenzeArt. 18, D. Lgs. n. 81/08
Il Datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori
DESIGNAZIONE
preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione Delle misure di prevenzione
incendiincendi Lotta antincendio Evacuazione dei luoghi di
l i di i llavoro in caso di pericolo grave e immediato
Salvataggio Primo soccorso Gestione dell’emergenza
101
Gestione delle emergenzeArt. 43, D. Lgs. n. 81/08
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo rifiutare la
DESIGNAZIONE
giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre dinumero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici d ll’ i d d ll’ ità d ttidell’azienda o dell’unità produttiva.
arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore
102
lavoratore
Pericolo grave ed immediatoArt. 44, D. Lgs. n. 81/08
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato si allontana dal posto di lavoro o da una zona
DIRITTI DEI LAVORATORI
può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
d i it l di t l i lprende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
103
104
Vigilanza e controlloGli organismi di vigilanza e controllo
ASL
V.V.F.
MINISTERO DEL LAVORO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORODEL LAVORO
INAILINAIL
ISPESL
Coordinamento tra gli enti
Banca dati infortuni
105
Banca dati infortuni
La vigilanza nell’ASL
Presso ogni ASL (o USL) opera il Servizio di Prevenzione e
SPSAL
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro che svolge le seguenti funzioni: Assistenza e servizi Attività amministrativa/autorizzativa Vigilanza e controlli Attività di Polizia GiudiziariaAttività di Polizia Giudiziaria
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Ufficiali di Polizia Giudiziaria
Gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL che svolgono l’attività di vigilanza sono nominati Ufficiali di polizia giudiziaria con decreto del Prefetto (art. 21 Legge 833/78)
La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è riferita qesclusivamente alla competenza specifica del Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro dell’ASL.
Sono ufficiali di P.G. anche gli ispettori delle Direzioni provinciali del lavoro
Tutti gli Ispettori sono dotati di un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla prefettura
107
I compiti della Polizia Giudiziaria
Prendere notizia dei reati
NEI CASI DI IPOTESI DI REATO
Impedire la prosecuzione delreato(prescrizione, disposizione, sequestro)q )
Ricercare gli autori del reato Assicurare le prove (perquisizione
sequestro, individuazione disequestro, individuazione di testimoni)
Svolgere indagini disposte o delegate dall’Autorità Giudiziariadelegate dall Autorità Giudiziaria
Dare comunicazione del reato al Pubblico Ministero, senza ritardo.
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I compiti della Polizia Giudiziaria
Accedere ai luoghi di lavoro, senza alcuna limitazione
SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI VIGILANZA E CONTROLLO
Assumere le prime sommarie informazioni testimoniali Impartire le prescrizioni Precedere con perquisizionip q Procedere con i sequestri
Perquisizioni e sequestri possono essere effettuati con delega daPerquisizioni e sequestri possono essere effettuati con delega da parte dell’Autorità Giudiziaria.In caso di sequestro probatorio, al fine di acquisire le prove di reato la convalida è effettuata dal Pubblico Ministeroreato, la convalida è effettuata dal Pubblico Ministero.Il sequestro preventivo, attivato per prevenire ulteriori o maggiori rischi, è convalidato dal GIP: Giudice delle Indagini Preliminari
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I compiti della Polizia Giudiziaria
L’organo di vigilanza, con l’art. 14
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
del D.Lgs. n.81/08, ha a disposizione un altro strumento di natura interdittiva per la psospensione dell’attività imprenditoriale.
Tali misure sono definite nelle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolarelavoro irregolare.
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Gravi violazioniAi fini dell’adozione della sospensione dell’attività
Violazioni di carattere generale Mancata elaborazione del DVR Mancata elaborazione del Piano di Emergenzag Mancata formazione ed addestramento
Violazioni nei cantieriViolazioni nei cantieri Mancata redazione del PSC Mancata redazione del POS Mancata nomina del Coordinatore Mancata nomina del Coordinatore
Violazioni al rischio di seppellimentoM t li i d ll t di t Mancata applicazione delle armature di sostegno
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Gravi violazioniAi fini dell’adozione della sospensione dell’attività
Violazioni che espongono al rischio di Elettrocuzione Lavori in prossimità di linee aeree Presenza di conduttori nudi in tensione Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti
(impianto di terra, interruttore differenziale)
Violazioni che espongono al rischio di amianto Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei Mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei
lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
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Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
Il D.Lgs. n. 81/08 prescrive che la violazione degli obblighi
LA PROCEDURA
previsti costituisce reato: illecito penale. Il reato esiste anche in assenza di conseguenze dannose in caso di violazione di norme prevenzionali.p L’azione penale è obbligatoria in caso di lesioni gravi (prognosi definitiva superiore a 40 gg) o con danno permanente. Le violazioni delle norme penali sono sanzionate dallaLe violazioni delle norme penali sono sanzionate dalla Magistratura La sanzione penale prevista per la violazione delle norme previdenziali è di norma un’ammenda ma nei casi più gravi èprevidenziali è, di norma, un ammenda ma, nei casi più gravi è previsto l’arresto.Il D. Lgs. n. 758/94 prevede il sistema sanzionatorio relativo alle pene alternative dell’arresto o del’ammenda
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pene alternative dell’arresto o del’ammenda.
Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
Consente il pagamento della metà dell’ammenda prevista e
L’ISTITUTO DELL’OBLAZIONE
l’estinzione del reato.Il reato viene trasformato in illecito amministrativo.L’estinzione del reato, senza il coinvolgimento della Magistratura, g gsi attua con l’adempimento alla prescrizione dell’organo di vigilanza e, successivamente, pagare una somma pari ad un quarto della somma massima dell’ammenda stabilita.quarto della somma massima dell ammenda stabilita.La prescrizione viene impartita al fine di eliminare la violazione fissandone il periodo per la regolarizzazione (massimo 6 mesi, prorogabili di altri 6)prorogabili di altri 6),L’Ufficiale di P.G. informa il Pubblico Ministero della notizia di reato inerente alla contravvenzione e, successivamente, ne comunica l’adempimento e l’avvenuto pagamento
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comunica l’adempimento e l’avvenuto pagamento.
Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
Dal momento dell’iscrizione della notizia di reato il procedimento penale è sospeso sino alla comunicazione dell’ufficiale di P G
PROCEDIMENTO PENALE
penale è sospeso sino alla comunicazione dell ufficiale di P.G. circa l’ottemperanza o meno della prescrizione e dell’avvenuto pagamento della sanzione.Nel caso di inadempimento della prescrizione l’ufficiale di P GNel caso di inadempimento della prescrizione l ufficiale di P.G.a) Comunica al P.M. le scadenze dei terminib) Il P.M. avvia le procedure di legge) L i d l di l d l i hi dic) La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di
archiviazione o l’assunzione di prove mediante incidente probatorio, sequestro preventivo o altri atti urgenti di indagine preliminare
d) La contravvenzione si estingue al pagamento della somma prevista
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pe) Il P.M. richiede l’archiviazione
Reati di Pericolo e di Danno
REATI PERICOLO REATI DI DANNOREATI PERICOLO REATI DI DANNO
Contenuti nelle nome sulla Previsti dal codice penale conoContenuti nelle nome sulla salute e sicurezza sul lavoro e sono tesi a prevenire infortuni
Previsti dal codice penale cono tesi a punire gli autori di infortuni e malattie professionali
I reati di pericolo sono previsti a I reati di danno sono previsti dalI reati di pericolo sono previsti a carico del Datore di lavoro; Dirigente; Preposti es: artt. 89 –90 Dlgs n 626/94
I reati di danno sono previsti dal codice penale (es: omicidio colposo e lesioni colpose)90 Dlgs n. 626/94 colpose)Artt. 589 e 590 e consistono in veri e propri delitti
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Responsabilità colposaDi pericolo e di sanno
Colpa generica è la colpa per negligenza,i d i i iimprudenza o imperizia
Colpa specifica è la colpa per inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline
Gli elementi costitutivi della colpa sono la mancanza di volontà del f tt l’i d ll l di d tt ti ( itt llfatto, l’inosservanza delle regole di condotta preventive (scritte nella colpa specifica o non scritte in quella generica)
Perché si possa parlare di reato colposo occorre sempre che vi sia un’azione commessa con coscienza e volontà, ma anche, e qui è la differenza dal reato doloso che la conseguenza dannosa non sia
l
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voluta.
Il processo penale
Per i reati di lesioni colpose o di
IN TRIBUNALE
omicidio colposo non è applicabile la procedura prevista dal D. Lgs. n. 758/94 ma il Codice Penale ed il relativo processo che di conclude con: Sentenza di assoluzioneSentenza di assoluzione Sentenza di proscioglimento Sentenza di condanna
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