I soggetti della sicurezza · 2017. 9. 12. · Datore di lavoro Articolo 16, comma 3 (modificato)...

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D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, art. 37 Coordinato D. Lgs. n. 106 /2009, I soggetti della sicurezza

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D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, art. 37 Coordinato D. Lgs. n. 106 /2009,

I soggetti della sicurezza

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AiFOS certificazionic/o CSMT - Università degli Studi di Brescia - via Branze, 45g ,

CNAI - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

Ispesl - Premio concorso nazionale sicurezzaanno 2007 “Alleggerisci il carico” anno 2008-2009 “Valutazione dei rischi”

Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA)Partner della campagna europea

Regione Lombardia Albo Regionale operatori “Lombardia Eccellente”

► Ente Nazionale di formazione per i

► Ente Nazionale di formazione per i

Regione Lombardia Albo Regionale operatori Lombardia Eccellente Decreto n. 10678/2009 Albo operatori accreditati per la formazione n. 164

Regione Autonoma della SardegnaAgenzia Formativa n. A00245

formazione per i corsi sulla Sicurezza sul Lavoro

► Operante ope legisart 32 D Lgs

formazione per i corsi sulla Sicurezza sul Lavoro

► Operante ope legisart 32 D Lgs

g

Ministero dell’Università e della Ricerca Anagrafe Nazionale Ricerche, prot. n.109/496 codice 57811NYF

E C M Ed i C ti M di iart. 32 D.Lgs.81/08art. 32 D.Lgs.81/08

E.C.M. Educazione Continua MedicinaProvaider del Ministero della Salute n. 13555

Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione

2 2

Certificato Sistema di Qualità RINAAzienda Certificata ISO 9001:2008Certificato n. 18025/08/S

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Il percorso formativo

lezione ARGOMENTI CORSO oreARTICOLAZIONE DEL CORSO lezione ARGOMENTI CORSO ore

1 Il sistema legislativo 4Complessive 32 oreARTICOLAZIONE DEL CORSO

2 I soggetti coinvolti 4

3 Valutazione dei rischi 4

4 L’attività del R.L.S. 4

5 Classificazione rischi 4AssenzeSono ammesse al massimo il 20% del

6 Rischi specifici 4

7 Misure di sicurezza 4monte ore complessivo

7 Misure di sicurezza 4

8 Comunicazione 4

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La formazione generale

►L’organizzazione della sicurezza

►I “ tti” d ll i►I “soggetti” della sicurezza

►Datore di Lavoro►Dirigente e Prepostog p►R.S.P.P.►Medico Competente►R.L.S.►I i ti Add tti►Incaricati e Addetti

►Il sistema pubblico della prevenzione

Hanno collaborato alla realizzazione del corso:Rocco Vitale, Chiara Ballarini, Ermanno Franchini, Paola Zanola

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Format e grafica: Silvia Toselli

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L’attività lavorativa

Ciclo lavorativo Breve descrizione

Complesso della struttura organizzata dal datore di

STRUTTURA CICLO PRODUTTIVO

Breve descrizione dell’attività lavorativa

Rappresenta la descrizione di

organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato al cui interno sono riconducibili i soggetti con responsabilità Rappresenta la descrizione di

come viene effettuata l’attività lavorativa.

i soggetti con responsabilità sulla salute e la sicurezza dei lavoratori

Allegato al Documento della Valutazione dei Rischi

Redatto con schemi a blocchi per una migliore ed immediata comprensione

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pdel ciclo produttivo stesso.

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Organigramma aziendale

ÈSchema con forme geometriche che indica chi fa che cosa

CHE COS’È ?

che indica chi fa che cosa all'interno dell'azienda e le relazioni gerarchiche tra i vari uffici e repartiuffici e reparti

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Art. 2, D. Lgs. n. 81/08Servizio di Prevenzione

Servizio di prevenzione e

DEFINIZIONE

protezione dai rischi:

Insieme delle persone sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzionefinalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

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Servizio di prevenzione e protezioneArt. 31, comma 6, D. Lgs. n. 81/08

a) Nelle aziende industriali soggette all’obbligo di notifica o rapporto;

SERVIZIO INTERNO OBBLIGATORIO

notifica o rapporto;b) Nelle centrali termoelettriche;c) Negli impianti ed installazioni in materia di

radiazioni ionizzantiradiazioni ionizzantid) Nelle aziende per la fabbricazione ed il

deposito separato di esplosivi, polveri e i i i

Interno

Esternomunizioni;e) Nelle aziende industriali con oltre 200

lavoratori;

Esterno

f) Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e

private con oltre 50 lavoratori.

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p

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All’interno di ogni aziendaLa squadra della Sicurezza

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Datore di lavoroDecreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

art. 15 - Misure generali di tutela art. 16 - Delega di funzioni

NORME DI LEGGE

g art. 17- Obblighi non delegabili art. 18 – Obblighi datore di lavoro altri articoli specifici con obblighi

Uso delle attrezzature di lavoro Uso dei D.P.I. Cantieri temporanei e mobili Segnaletica Movimentazione manuale Vid t i li Videoterminali Agenti fisici Sostanze pericolose Agenti biologici

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Agenti biologici

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Datore di lavoroArt. 2 D. Lgs. n. 81/08

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o

DEFINIZIONE

lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cuidell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la

bilitàresponsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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Datore di lavoroArt. 2 D. Lgs. n. 81/08

Per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomiasia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto d ll’ bi i d ll’ bit f i l d lidell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con

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l’organo di vertice medesimo

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Datore di lavoroArt. 17 D. Lgs. n. 81/08

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

OBBLIGHI NON DELEGABILI

le seguenti attività:

Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione delconseguente elaborazione del documento della Valutazione dei Rischi

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

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Delega di Funzioni

La delega di funzioni è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

1. deve risultare da atto scritto recante data certa;2. che il delegato possegga tutti i requisiti richiesti dalla specifica

natura delle funzioni delegate;natura delle funzioni delegate;3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,

gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;funzioni delegate;

4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

5 h l d l i tt t d l d l t i itt5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva

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pubblicità.

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Datore di lavoroArticolo 16, comma 3 (modificato)

DELEGA DI FUNZIONI

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di

DELEGA DI FUNZIONI

vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

L’obbligo si intende assolto in caso di adozione ed gefficace attuazione del modello di organizzazione e di

gestione (art.30, comma 4)

17

(art.30, comma 4)

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Datore di lavoroArt. 16, nuovo comma 3-bis D.Lgs. n. 81/08

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e

TRASFERIMENTO DI DELEGA

lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le condizioni della delega sono le medesimeLe condizioni della delega sono le medesime.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al d l t i di l tt l t t d ll f i idelegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

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Le sanzioniArt. 55 D. Lgs. n. 81/2008

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

DATORE LAVORO - DIRIGENTI

2.500 fino a 6.400 € Arresto da 4 a 8 mesi Ammenda da 1.000 fino a 4.000 € Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da

vanno dai 750 fino a 6.000 € Sanzione amministrativa o pecuniariaSanzione amministrativa o pecuniaria

da 500 fino a 4.500 € Sanzione amministrativa o pecuniaria

da 100 fino a 500 € per ciascunda 100 fino a 500 € per ciascun lavoratore che nel subappalto non è munito del tesserino individuale di i i t

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riconoscimento

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Datore di lavoro e Dirigenti

La figura del “datore di lavoro” è sempre obbligatoria, o meglio, necessaria.

La figura del “dirigente” viene definita “eventuale” ovvero solo presente in aziende di medie e grandi dimensioni laddove il datore di lavoro non dirige e non sorveglia da solo il processodatore di lavoro non dirige e non sorveglia da solo il processo produttivo.

Le attività che caratterizzano ed identificano la figura del dirigenteLe attività che caratterizzano ed identificano la figura del dirigente attengono alla sfera:Organizzativa: che riguarda il luogo di lavoro con le relative

i di i t imisure di prevenzione e protezione Vigilanza: sull’attività di tutto il personale assegnato

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DirigenteArt. 2 D. Lgs n. 81/2008

Persona che in ragione delle

DEFINIZIONE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incaricoadeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’ tti ità l ti i il dl’attività lavorativa e vigilando su di essa.

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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08

Gli obblighi in materia di salute e sicurezza fanno capo congiuntamente al Datore di

OBBLIGHI DATORI LAVORO DIRIGENTI

fanno capo congiuntamente al Datore di lavoro o ai Dirigenti secondo la massima:

Una medesima obbligazioneUna medesima obbligazionepiù persone

E’ d l iE’ doveroso osservare come alcuni compiti, se svolti dal Dirigente, devono essere affidati con specifica Delega.

Altri compiti sono obbligatori senza nessuna delega da parte del Datore di

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g plavoro.

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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08

Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e

1- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI

organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

1 nominare il medico competente1. nominare il medico competente 2. designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di

prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in di i l i di t di l t i di icaso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo

soccorso e di gestione dell’emergenza;3. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità

e delle condizioni degli stessi;4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione

individuale

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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08

5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico

2- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI

che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

6 i hi d l’ d t d i i li l t i d ll6. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione;

7. inviare i lavoratori alla visita medica;8 nei casi di sorveglianza sanitaria in cui all’art 41 comunicare8. nei casi di sorveglianza sanitaria in cui all’art.41, comunicare

tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08

9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in

3- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI

caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

10.informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;p p

11.adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

12 t i d l i hi d i l t i di i d l l12.astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08

13. consentire ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

4- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI

misure di sicurezza e di protezione della salute;14. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi anche su supporto informatico Il documento èrischi, anche su supporto informatico. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

15. elaborare il documento di Valutazione dei Rischi e, t ti t i i t ti d iconsegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza;16. prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche

adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o per l'ambiente esterno verificando periodicamente l’ assenza di rischio;

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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08

17. comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi

5- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI

ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

18. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

19. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi d ll’ i d i l hi di le dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;

20. nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto munire i lavoratori di apposita tessera didi subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08

21. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica almeno una volta all’anno;

6- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI

riunione periodica, almeno una volta all anno;22. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti

organizzativi e produttivi;23 comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei23. comunicare annualmente all INAIL i nominativi dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;24. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di

li it i i dibiti ll isorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

25. l’obbligo, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento

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Datore di lavoro e dirigentiArt. 18 D. Lgs n. 81/08

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione

7- OBBLIGHI DATORI LAVORO - DIRIGENTI

necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative restano a carico dell’ amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione;

Detti interventi si intendono assolti – da parte dei dirigenti o funzionari – con la richiesta del loro adempimento

ll’ i i t i t t l tt h h l’ bbliall’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico

Il datore di la oro e i dirigenti sono ten ti a igilare in ordine Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare, in ordine all’adempimento degli obblighi, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati.

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Formazione per i dirigentiArt. 37 D. Lgs n. 81/2008

I dirigenti ricevono un’adeguata e specifica formazione in relazione ai

OBBLIGO E AGGIORNAMENTO

ppropri compiti: I soggetti coinvolti e relativi obblighi Definizione e individuazione deiDefinizione e individuazione dei

fattori di rischio Valutazione dei rischi Individuazione delle misure tecniche Individuazione delle misure tecniche,

organizzative e procedurali

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTOFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTODEFINITA DALL’ACCORDO

STATO-REGIONI

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Le sanzioniArt. 55 D. Lgs. n. 81/2008

arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

DATORE LAVORO - DIRIGENTI

2.500 fino a 6.400 € arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 1.000 fino a 4.000 € arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da

vanno dai 750 fino a 6.000 € Sanzione amministrativa o pecuniariaSanzione amministrativa o pecuniaria

da 500 fino a 4.500 € Sanzione amministrativa o pecuniaria

da 100 fino a 500 € per ciascunda 100 fino a 500 € per ciascun lavoratore che nel subappalto non è munito del tesserino individuale di i i t

32

riconoscimento

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PrepostiDecreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

art. 19 - Obblighi art 37 - Formazione

NORME DI LEGGE

art. 37 Formazione art. 299 - Esercizio di fatto esempio di alcuni obblighi

Antincendio emergenze- Antincendio, emergenze- Uso delle attrezzature di lavoro- Uso dei D.P.I.

C ti i t i bili- Cantieri temporanei e mobili- Segnaletica- Movimentazione manuale- Videoterminali- Agenti fisici- Sostanze pericolose

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p- Agenti biologici

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Preposti Art. 2 D. Lgs. 09/04/08, n.81

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei

DEFINIZIONE

competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitoglidell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’ tt i d ll di ttil’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

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Chi è il preposto?Poteri e coordinamento

Al preposto per svolgere le proprie funzioni vengono riconosciuti alcuni margini di

LE FUNZIONI

vengono riconosciuti alcuni margini di autonomia e di potere nell’impartire ordini e nel dare istruzioni.

Il preposto è definito il “capo squadra” con poteri di supremazia e supervisione rispetto l di l t i d l i di tial gruppo di lavoratori da lui coordinati.

Non ha però gli oneri e la responsabilità del Datore di lavoro (o del Dirigente) che riguardano l’organizzazione della sicurezza.

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Il preposto di “fatto”Le effettive mansioni espletate

Gli obblighi e le responsabilità del Preposto non sono da collegarsi alla qualifica “formalmente” posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro ma in base alle mansioni effettivamentedel contratto di lavoro ma in base alle mansioni effettivamente espletate.Per individuare un “preposto di fatto” devono essere tenuti in considerazione alcuni indici:considerazione alcuni indici: Specializzazione Competenza

A bit di di i lità Ambito di discrezionalità Posizione gerarchica

Il “Preposto di fatto” è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia

solito impartire ordini non venendo sconfessato dai

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psuperiori gerarchici

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Obblighi dei prepostiArt. 19 D. Lgs. n. 81/08

1. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge delle disposizioni

IN BASE ALLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI

lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza informare i loro superiori diretti;della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad

i hi ifiun rischio grave e specifico;3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle

situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

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p

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Obblighi dei prepostiArt. 19 D. Lgs. n. 81/08

4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le

IN BASE ALLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI

di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

5. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericoloattività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente i di i di i l h i ifi hi d t il logni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;

7. frequentare appositi corsi di formazione

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Formazione dei PrepostiArt. 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/08

Ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e

ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE

g pun aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.salute e sicurezza del lavoro.

La formazione comprende: I soggetti coinvolti e gli obblighigg g g definizione ed individuazione dei

fattori di rischio valutazione dei rischivalutazione dei rischi individuazione delle misure tecniche

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

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prevenzione e protezione

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Cassazione

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Esercizio di fatto Disposizioni in materia penale

Articolo 299 D. Lgs. n. 81/08 Esercizio di fatto di poteri

DIRIGENTI – PREPOSTI

Esercizio di fatto di poteri direttiviLe posizioni di garanzia relative a Datori di Lavoro Dirigenti eDatori di Lavoro, Dirigenti e Preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare i tit iti i t iinvestitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti sopra definiti.

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Le sanzioniArt. 55 D. Lgs. n. 81/2008

arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

DATORE LAVORO - DIRIGENTI

2.500 fino a 6.400 € arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 1.000 fino a 4.000 € arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da

vanno dai 750 fino a 6.000 € Sanzione amministrativa o pecuniariaSanzione amministrativa o pecuniaria

da 500 fino a 4.500 € Sanzione amministrativa o pecuniaria

da 100 fino a 500 € per ciascunda 100 fino a 500 € per ciascun lavoratore che nel subappalto non è munito del tesserino individuale di i i t

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riconoscimento

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Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneR.S.P.P

art. 2 – DefinizioneNORME DI LEGGE

art. 29 – Valutazione dei rischi

art. 31 – Servizio di Prevenzione

art. 32 – Requisiti professionali

Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006

45 45

g

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Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneR.S.P.P

Da parte del datore di lavoro Titolo di studio

DESIGNAZIONE

Titolo di studio Requisiti professionali Frequenza corsi e aggiornamenti

Collabora analisi dei Rischi Collabora alla stesura del Documento

CAPACITA’ E REQUISITI

Collabora alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi

Di fatto è il consulente aziendale int i di imateria di sicurezza

E’ il coordinatore del Servizio di

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Prevenzione e Protezione

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Servizio di prevenzioneCoordinato dal RSPP

individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e delle

COMPITI: I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti

l i di ialla valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza

elaborare le misure preventive e protettive;

al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza

ll’ i i d llprotettive; elaborare le procedure di sicurezza proporre i programmi di

i f i f i d i

nell’esercizio delle funzioni

informazione e formazione dei lavoratori;

partecipare alle consultazioni ed alla riunione periodica

fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza

47

p

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Servizio di prevenzione RSPP è il coordinatore del servizio

Il Responsabile del Servizio è nominato dal Datore di lavoro

RESPONSABILI INTERNI O ESTERNI

dal Datore di lavoro.

Può essere nominata una persona interna all’Azienda che sia in possessointerna all Azienda che sia in possesso delle capacità e dei requisiti professionali.

Qualora all’interno dell’Azienda non vi siano persone idonee il Datore di lavoro ricorre a persone esterne che siano in possesso dei requisiti professionali.

48

p

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Organizzazione del corso in moduliRequisiti Professionali e corsi di formazione

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R.S.P.P.La Formazione Continua

I responsabili e gli addetti dei servizi di

CORSI DI AGGIORNAMENTO

prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento previsti dall’Accordo Stato Regioni del p g26/01/2006

L’aggiornamento ha durataL aggiornamento ha durata quinquennale da svolgesi distribuito nel tempo.I corsi devono essere svolti dopo laI corsi devono essere svolti dopo la conclusione del Modulo B.I corsi sono organizzati in base ai macrosettori di attività ATECO

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macrosettori di attività ATECO

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Corsi di aggiornamentoQuinquennali e collegati al Modulo B

Le attività sono classificate in base al codice ATECO(Attività Economiche)

1.Agricoltura2.Pesca3.Costruzioni4.Manifatturiero

100 i R S P P h

5.Chimico6.Commercio7.Sanità8 P bbli A 100 ore per i R.S.P.P. che operano

in tutti i macrosettori di attività8.Pubblica Amm.ne9.Servizi, uffici

28 ore per gli Addetti al Servizio

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28 ore per gli Addetti al Servizioin tutti i macrosettori di attività

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R.S.P.P. – Datore di lavoroArt. 34, D. Lgs. n. 81/08

Il datore di lavoro può svolgere

DATORE DI LAVORO COME R.S.P.P.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio.

Tipologie di aziende dove non può svolgere direttamente tale incarico:

C t li t l tt i h Centrali termoelettriche Fabbriche, depositi esplosivi Ospedali e case di riposo Aziende con più di 200 lavoratori Aziende industriali con lavorazioni

chimiche, ecc.

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R.S.P.P. – Datore di lavoroArt. 34, comma 2, D. Lgs. n. 81/08

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di R S P P deve frequentare corsi

FORMAZIONE DEL DATORE DILAVOROcompiti di R.S.P.P. deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro edei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

D f t i diDeve frequentare corsi di aggiornamento

Uno specifico Accordo Stato Regioni ne sviluppa contenuti ed articolazioni.

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R.S.P.P. – Datore di lavoroArt. 34, nuovo comma 1-bis, D. Lgs. n. 81/08

a) Può svolgere direttamente i compiti di R S P P

AZIENDE CON MENO DI 5 DIPENDENTI

R.S.P.P.b) Può affidare incarico esterno

In ambedue i casi il Datore di Lavoro può:

svolgere direttamente i compiti di Primo Soccorso

svolgere direttamente compiti di Prevenzione Incendi e di evacuazione

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R.S.P.P. – Datore di lavoroArt. 34, nuovo comma 2-bis, D. Lgs. n. 81/08

Il datore di lavoro deve frequentare:

SINTESI: NELLE AZIENDE CON MENO DI 5 DIPENDENTI

Il datore di lavoro deve frequentare: a) Corso di formazione per RSPP da 16 a 48 oreb) Corso Primo Soccorsoc) Corso Prevenzione Incendic) Corso Prevenzione Incendi

Il Datore di Lavoro deve darne preventiva informazione al R t t d i L t i l SiRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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R.L.S.Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza

Rappresenta una delle principali novità della nuova disciplina della salute e della sicurezza sul

INNOVAZIONE

nuova disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro.I lavoratori verificano, tramite il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), le applicazioni e le misure di sicurezza.

Agevola la partecipazione attiva dei l t i t i ti

PARTECIPAZIONE

lavoratori come protagonisti Vigila sull’attuazione delle misure di

sicurezza

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Partecipa al processo del miglioramento

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Rappresentante dei lavoratori (RLS) Art. 2, D.Lgs. n. 81/08

Persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli

DEFINIZIONI

lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Aziende fino 15 lavoratori : viene eletto dai lavoratori o è individuato per più aziende nell’ambitoper più aziende nell ambito territoriale

Aziende con più di 15 lavoratori: pEletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda

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azienda

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Rappresentante dei lavoratori (RLS) Art. 47 D. Lgs. n. 81/08

Aziende fino 15 lavoratori Eletto direttamente dai

ELEZIONE - DESIGNAZIONE

Eletto direttamente dai lavoratori al loro interno

Aziende con più di 15 plavoratori Eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali inrappresentanze sindacali in azienda

Oltre le aziende devono essere considerate tutte le unità

produttive

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Giornata Nazionale per le elezioni

L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

ELEZIONE DIRETTA

lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettivasede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata

i l l l tnazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.

60 60

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Quanti R.L.S.Elezioni e nomine

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei

R.L.S. IN TUTTE LE AZIENDE

o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento dellestrumenti per l espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

La legge stabilisce il numero minimo

1 RLS ogni 200 lavoratori 1 RLS ogni 200 lavoratori

3 RLS da 201 a 1000 lavoratori

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6 oltre i 1000 lavoratori

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Corso di Formazione per R.L.S.Art. 37, D. Lgs. n. 81/08

La durata minima deicorsi è di 32 ore:

DURATA DEI CORSI

corsi è di 32 ore: 20 ore sugli argomenti

minimi 12 ore sui rischi 12 ore sui rischi

specifici presenti in azienda e le

ti i diconseguenti misure di prevenzione e protezione adottate

Verifica finale diapprendimento.

62

pp

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Corso di Formazione per R.L.S.Art. 37, D. Lgs. n. 81/08

principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI

legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e

d li di i t iprocedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.

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Corso di Formazione per R.L.S.Art. 37, D. Lgs. n. 81/08

L’aggiornamento periodico

AGGIORNAMENTO PERIODICO

L aggiornamento periodico obbligatorio, disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale, non può essere inferiore ainon può essere inferiore ai seguenti parametri:

4 l i h 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori

8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

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Rappresentante Territoriale RLSTArt. 48, D. Lgs. n. 81/08

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le competenze del R.L.S. nelle aziende, o

DEFINIZIONE

(RLST) esercita le competenze del R.L.S. nelle aziende, o unità produttive, del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il R.L.S.

Il RLST è eletto o designato dagli accordi collettivi nazionali di l i t f d li di t ilavoro, interconfederali o di categoria.

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative

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p

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Corso di Formazione per R.L.S.T.

l rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e

FORMAZIONE SPECIFICA

diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzionecompetenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del

t t d i l t i l i t it i lrappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Il percorso formativo deve essere di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8

ore di aggiornamento annuale.

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gg

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Rappresentante di sito produttivoArt. 49, D. Lgs. n. 81/08

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi

DEFINIZIONE

sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

i porti sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità i porti, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima

centri intermodali di trasporto;i i ti id i i impianti siderurgici;

cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno; contesti produttivi con complesse problematiche legate alla

interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

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Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

ATTRIBUZIONI

svolgono le lavorazioni; riceve le informazioni e la

documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure divalutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati

i l i ll hi li i i tipericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

68 68

g riceve una formazione adeguata

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Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori

preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi alla

VIENE CONSULTATO

ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione

ll i d ità d ttinella azienda o unità produttiva; sulla designazione del responsabile e

degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico gcompetente;

è consultato in merito all’ organizzazione della formazione

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della formazione

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Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori

promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità

ATTRIBUZIONI

misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori;

formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di normaeffettuate dalle autorità competenti,dalle quali è, di norma, sentito;

partecipa alla riunione periodica;f t i it ll tti ità di i fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati non siano

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g p gidonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo

ATTRIBUZIONI

sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari permezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai d ti t ti i li i i i f ti hdati contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

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Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su sua richiesta e per

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento della Valutazione dei RischiRischi.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del d t di l itt t d lldatore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI

(Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenti da redigersi per i contratti di

72 72

g pappalto)

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Art. 50 D. Lgs. n. 81/08Rappresentante dei Lavoratori

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al:DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischivalutazione dei rischi

al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a ll’ i i d ll f i iconoscenza nell’esercizio delle funzioni.

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

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Medico competenteArt. 2 D. Lgs. n. 81/08

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali

DEFINIZIONE

dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuarenominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. n. 81/08.

L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute

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occupazionale (ICOH).

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Medico competenteArt. 38 D. Lgs. n. 81/08

Medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

REQUISITI

preventiva dei lavoratori e psicotecnica Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei

lavoratori e in psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinicaigiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro

Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, 277n.277;

Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di

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gmedico nel settore del lavoro per almeno 4 anni.

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Medico competenteArt. 38 D. Lgs. n. 81/08

Il medico competente è tenuto a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

formativi universitari da definire con apposito decreto.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è g paltresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina con programma triennale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti didisciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

I medici sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito I medici sono iscritti nell elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

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Art. 25 D. Lgs n. 81/08Compiti del medico competente

Alla valutazione dei rischi, e della sorveglianza sanitaria. Alla predisposizione della attuazione delle misure per la

COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E RSPP

Alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

All’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenzalavoratori, per la parte di competenza

All’ organizzazione del servizio di primo soccorsoconsiderando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e l li i d lità i ti d l lle peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmivolontari di “promozione della salute”, secondo i principi dellaresponsabilità sociale.

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La valutazione dei rischiArt. 29 D. Lgs. n. 81/08

Il datore di lavoro effettua la valutazione dei

COLLABORAZIONE CON IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento di valutazione in collaborazione con:

Il responsabile del servizio di Prevenzione e protezione

Il di t t Il medico competente

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Serietà e correttezzaUna firma responsabile

La cattiva abitudine di presentare il Documento della Valutazione dei Rischi già redatto e compilato alla “firma” del medico pcompetente è un atto da rifiutare in quanto:

Scorretto contrario alla legge e allaScorretto, contrario alla legge e alla deontologia

del medico del lavoro

La firma in calce al Documento della Valutazione dei Rischi attesta che il

di t t di idmedico competente approva e condivide sia i criteri sia i risultati della valutazionee, di fatto, ne condivide strumenti,

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adempimenti, procedure e responsabilità

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La valutazione dei rischiEd il medico competente

Il medico competente, ferma restando la responsabilità primaria

RUOLO IMPORTANTE

del datore di lavoro, ha un ruolo importante (ed obbligatorio) quale protagonista, assieme al RSPP, nella valutazione dei rischi e nella redazione del Documento della Valutazione dei Rischi

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Art. 25 D. Lgs n. 81/08Compiti del medico competente

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e

CONTROLLI SANITARI

p ptenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogniresponsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso conla documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di l l d t i it i i lilavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione

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Art. 25 D. Lgs n. 81/08Compiti del medico competente

Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e a richiesta

INFORMAZIONI E RELAZIONI

sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.C i i itt di t l d i di Comunica per iscritto, mediante la redazione di una relazione sanitaria, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

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g p

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Art. 25 D. Lgs n. 81/08Compiti del medico competente

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei

AMBIENTI DI LAVORO

rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e dellatempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Partecipa alla Riunione Periodica presentando una rela ione s ll’andamento degli infort ni malattie professionalirelazione sull’andamento degli infortuni, malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei proprititoli

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abilitativi e requisiti, al Ministero della salute.

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Art. 25, comme 1, nuovo c) D. Lgs n. 81/08Compiti del medico competente

La cartella è conservata con

CARTELLA SANITARIA

salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario perstrettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativitrascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina delmomento della nomina del medico competente.

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Il protocollo sanitarioArt. 41 D. Lgs n. 81/08

Gli accertamenti preventivi e periodici devono essere

COMPITO DEL MEDICO COMPETENTE

Gli accertamenti preventivi e periodici devono essere organizzati dal medico competente secondo un protocollo sanitario organizzato e definito dal medico che si avvale di Linee Guida emanate da istituzioni pubbliche e associazioniLinee Guida emanate da istituzioni pubbliche e associazioni scientifiche

Il t ll S it i i di l ti l i d ll i it di h dIl protocollo Sanitario indica le tipologie delle visite mediche da eseguirsi e la loro periodicità.Gli esiti della visita medica devono essere allegati ad una specifica cartella sanitaria

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Medico competenteArt. 41 D. Lgs n. 81/08

ÀLa sorveglianza sanitaria non si esaurisce nella tradizionale visita preventiva e

VISITE MEDICHE E GIUDIZIO DI IDONEITÀ

nella tradizionale visita preventiva e periodica ma presenta un quadro più articolato e definito la cui finalità è formulato dal medico competente informulato dal medico competente in giudizio di idoneità che, in base alla mansione specifica, deve esprimere:

id ità idoneità; idoneità parziale, temporanea o

permanente, con prescrizioni o limitazioni;

inidoneità temporanea; inidoneità permanente.

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p

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Medico competenteArt. 41 D. Lgs n. 81/08

O O

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea i ti i li iti t li di lidità

FORMULAZIONE DEL PARERE

vanno precisati i limiti temporali di validità.Dei giudizi di idoneità/non idoneità il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.Il destinatario delle prescrizioni è il lavoratore e non il datore di lavoro.Le eventuali prescrizione debbono riferirsi ad azioni o pcomportamenti che il lavoratore deve adottare.Al medico spetta però il compito di indicare al datore di lavoro, ove tecnicamente possibile misure di tutela specifiche per iove tecnicamente possibile, misure di tutela specifiche per i lavoratori.Miglioramenti tecnici, aspetti ergonomici, DPI, formazione, ecc.

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Le sanzioniArt. 58 D. Lgs. n. 81/2008

Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per:

MEDICO COMPETENTE

da 200 a euro 800 per:- mancata consegna cartella sanitaria

Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per:- mancanza del Programma Sanitario- conservazione cartella sanitariaconservazione cartella sanitaria- mancata informazione ai lavoratori

Arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per:- mancata collaborazione DVR- mancata visita agli ambienti di lavoro

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g

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Le sanzioniArt. 58 D. Lgs. n. 81/2008

Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2 000 euro per:

MEDICO COMPETENTE

a 2.000 euro per: - informazione ai lavoratori risultati visite- comunicazione scritta dei risultati anonimi della sorveglianza sanitariaanonimi della sorveglianza sanitaria

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 000 4 0001.000 a 4.000 euro per:- mancata sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore

- visite da non effettuare per stato di accertamento della gravidanza

- giudizio scritto di idoneità o inidoneità

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g

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LavoratoreArt. 2, D. Lgs. n. 81/08

Persona che, indipendentemente dalla

DEFINIZIONE

indipendentemente dalla tipologia contrattualesvolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazionenell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza

t ib i h l l firetribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

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Differenti tipologie di lavoratoriArt. 2, D. Lgs. n. 81/08

Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società

DEFINIZIONE

che presta la sua attività per conto delle società Soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di

orientamento o di stage promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoromomenti di alternanza tra studio e lavoro

Allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, tt t di l i ti hi i i fi i iattrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e

biologici, videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo utilizza i laboratori in questione

Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile

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Obblighi dei lavoratoriArt. 20, D. Lgs. n. 81/08

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e p psicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effettilavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione alle istruzioni e aiformazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

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Obblighi dei lavoratoriArt. 20, D. Lgs. n. 81/08

Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratoreeuro per il lavoratore

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Obblighi dei lavoratoriArt. 20, D. Lgs. n. 81/08

Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di trasporto e nonché i dispositivi

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;a loro disposizione;

Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonché qualsiasi

t l di i di i l di ieventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

arresto fino a un mese o ammenda

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arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore

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Obblighi dei lavoratoriArt. 20, D. Lgs. n. 81/08

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

g Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che

non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

arresto fino a un mese oarresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore

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Obblighi dei lavoratoriArt. 20, D. Lgs. n. 81/08

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

pp pp p ppriconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi che sonoTale obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi che sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Lavoratore dipendente o Lavoratore autonomo: sanzione amministrativa da 50 a 300 €

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Impresa familiareArt. 21, D. Lgs. n. 81/08

Componenti impresa familiare

CHI SONO

Munirsi dei DPI necessari Applicare direttamente le

COSA DEVONO FARE

familiare Lavoratori autonomi Lavoratori con

contratto d’opera

Applicare direttamente le norme del D.Lgs.81- Uso attrezzature di lavoro

Utilizzo corretto dei DPIcontratto d opera Coltivatori diretti Soci società semplici

i i lt

- Utilizzo corretto dei DPI- Uso corretto di impianti ed apparecchiature elettricheM i i di it t diin agricoltura

Artigiani Piccoli commercianti

Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità.

Sono soggetti alle sanzioni come tutti i lavoratori

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Impresa familiare, autonomi, ecc.Art. 21, D. Lgs. n. 81/08

Tutti i soggetti delle imprese familiari e altri

FORMAZIONE

imprese familiari e altri definiti dalla legge devono partecipare ai corsi di formazione sullacorsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro sui rischi propri d ll tti ità ltdelle attività svolte

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Gestione delle emergenzeArt. 18, D. Lgs. n. 81/08

Il Datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori

DESIGNAZIONE

preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione Delle misure di prevenzione

incendiincendi Lotta antincendio Evacuazione dei luoghi di

l i di i llavoro in caso di pericolo grave e immediato

Salvataggio Primo soccorso Gestione dell’emergenza

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Gestione delle emergenzeArt. 43, D. Lgs. n. 81/08

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo rifiutare la

DESIGNAZIONE

giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in

numero sufficiente e disporre dinumero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici d ll’ i d d ll’ ità d ttidell’azienda o dell’unità produttiva.

arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore

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lavoratore

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Pericolo grave ed immediatoArt. 44, D. Lgs. n. 81/08

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato si allontana dal posto di lavoro o da una zona

DIRITTI DEI LAVORATORI

può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,

d i it l di t l i lprende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

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Vigilanza e controlloGli organismi di vigilanza e controllo

ASL

V.V.F.

MINISTERO DEL LAVORO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORODEL LAVORO

INAILINAIL

ISPESL

Coordinamento tra gli enti

Banca dati infortuni

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Banca dati infortuni

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La vigilanza nell’ASL

Presso ogni ASL (o USL) opera il Servizio di Prevenzione e

SPSAL

Sicurezza degli Ambienti di Lavoro che svolge le seguenti funzioni: Assistenza e servizi Attività amministrativa/autorizzativa Vigilanza e controlli Attività di Polizia GiudiziariaAttività di Polizia Giudiziaria

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Ufficiali di Polizia Giudiziaria

Gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL che svolgono l’attività di vigilanza sono nominati Ufficiali di polizia giudiziaria con decreto del Prefetto (art. 21 Legge 833/78)

La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è riferita qesclusivamente alla competenza specifica del Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro dell’ASL.

Sono ufficiali di P.G. anche gli ispettori delle Direzioni provinciali del lavoro

Tutti gli Ispettori sono dotati di un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla prefettura

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I compiti della Polizia Giudiziaria

Prendere notizia dei reati

NEI CASI DI IPOTESI DI REATO

Impedire la prosecuzione delreato(prescrizione, disposizione, sequestro)q )

Ricercare gli autori del reato Assicurare le prove (perquisizione

sequestro, individuazione disequestro, individuazione di testimoni)

Svolgere indagini disposte o delegate dall’Autorità Giudiziariadelegate dall Autorità Giudiziaria

Dare comunicazione del reato al Pubblico Ministero, senza ritardo.

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I compiti della Polizia Giudiziaria

Accedere ai luoghi di lavoro, senza alcuna limitazione

SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Assumere le prime sommarie informazioni testimoniali Impartire le prescrizioni Precedere con perquisizionip q Procedere con i sequestri

Perquisizioni e sequestri possono essere effettuati con delega daPerquisizioni e sequestri possono essere effettuati con delega da parte dell’Autorità Giudiziaria.In caso di sequestro probatorio, al fine di acquisire le prove di reato la convalida è effettuata dal Pubblico Ministeroreato, la convalida è effettuata dal Pubblico Ministero.Il sequestro preventivo, attivato per prevenire ulteriori o maggiori rischi, è convalidato dal GIP: Giudice delle Indagini Preliminari

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I compiti della Polizia Giudiziaria

L’organo di vigilanza, con l’art. 14

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

del D.Lgs. n.81/08, ha a disposizione un altro strumento di natura interdittiva per la psospensione dell’attività imprenditoriale.

Tali misure sono definite nelle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolarelavoro irregolare.

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Gravi violazioniAi fini dell’adozione della sospensione dell’attività

Violazioni di carattere generale Mancata elaborazione del DVR Mancata elaborazione del Piano di Emergenzag Mancata formazione ed addestramento

Violazioni nei cantieriViolazioni nei cantieri Mancata redazione del PSC Mancata redazione del POS Mancata nomina del Coordinatore Mancata nomina del Coordinatore

Violazioni al rischio di seppellimentoM t li i d ll t di t Mancata applicazione delle armature di sostegno

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Gravi violazioniAi fini dell’adozione della sospensione dell’attività

Violazioni che espongono al rischio di Elettrocuzione Lavori in prossimità di linee aeree Presenza di conduttori nudi in tensione Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti

(impianto di terra, interruttore differenziale)

Violazioni che espongono al rischio di amianto Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei Mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei

lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

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Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni

Il D.Lgs. n. 81/08 prescrive che la violazione degli obblighi

LA PROCEDURA

previsti costituisce reato: illecito penale. Il reato esiste anche in assenza di conseguenze dannose in caso di violazione di norme prevenzionali.p L’azione penale è obbligatoria in caso di lesioni gravi (prognosi definitiva superiore a 40 gg) o con danno permanente. Le violazioni delle norme penali sono sanzionate dallaLe violazioni delle norme penali sono sanzionate dalla Magistratura La sanzione penale prevista per la violazione delle norme previdenziali è di norma un’ammenda ma nei casi più gravi èprevidenziali è, di norma, un ammenda ma, nei casi più gravi è previsto l’arresto.Il D. Lgs. n. 758/94 prevede il sistema sanzionatorio relativo alle pene alternative dell’arresto o del’ammenda

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pene alternative dell’arresto o del’ammenda.

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Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni

Consente il pagamento della metà dell’ammenda prevista e

L’ISTITUTO DELL’OBLAZIONE

l’estinzione del reato.Il reato viene trasformato in illecito amministrativo.L’estinzione del reato, senza il coinvolgimento della Magistratura, g gsi attua con l’adempimento alla prescrizione dell’organo di vigilanza e, successivamente, pagare una somma pari ad un quarto della somma massima dell’ammenda stabilita.quarto della somma massima dell ammenda stabilita.La prescrizione viene impartita al fine di eliminare la violazione fissandone il periodo per la regolarizzazione (massimo 6 mesi, prorogabili di altri 6)prorogabili di altri 6),L’Ufficiale di P.G. informa il Pubblico Ministero della notizia di reato inerente alla contravvenzione e, successivamente, ne comunica l’adempimento e l’avvenuto pagamento

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comunica l’adempimento e l’avvenuto pagamento.

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Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni

Dal momento dell’iscrizione della notizia di reato il procedimento penale è sospeso sino alla comunicazione dell’ufficiale di P G

PROCEDIMENTO PENALE

penale è sospeso sino alla comunicazione dell ufficiale di P.G. circa l’ottemperanza o meno della prescrizione e dell’avvenuto pagamento della sanzione.Nel caso di inadempimento della prescrizione l’ufficiale di P GNel caso di inadempimento della prescrizione l ufficiale di P.G.a) Comunica al P.M. le scadenze dei terminib) Il P.M. avvia le procedure di legge) L i d l di l d l i hi dic) La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di

archiviazione o l’assunzione di prove mediante incidente probatorio, sequestro preventivo o altri atti urgenti di indagine preliminare

d) La contravvenzione si estingue al pagamento della somma prevista

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pe) Il P.M. richiede l’archiviazione

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Reati di Pericolo e di Danno

REATI PERICOLO REATI DI DANNOREATI PERICOLO REATI DI DANNO

Contenuti nelle nome sulla Previsti dal codice penale conoContenuti nelle nome sulla salute e sicurezza sul lavoro e sono tesi a prevenire infortuni

Previsti dal codice penale cono tesi a punire gli autori di infortuni e malattie professionali

I reati di pericolo sono previsti a I reati di danno sono previsti dalI reati di pericolo sono previsti a carico del Datore di lavoro; Dirigente; Preposti es: artt. 89 –90 Dlgs n 626/94

I reati di danno sono previsti dal codice penale (es: omicidio colposo e lesioni colpose)90 Dlgs n. 626/94 colpose)Artt. 589 e 590 e consistono in veri e propri delitti

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Responsabilità colposaDi pericolo e di sanno

Colpa generica è la colpa per negligenza,i d i i iimprudenza o imperizia

Colpa specifica è la colpa per inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline

Gli elementi costitutivi della colpa sono la mancanza di volontà del f tt l’i d ll l di d tt ti ( itt llfatto, l’inosservanza delle regole di condotta preventive (scritte nella colpa specifica o non scritte in quella generica)

Perché si possa parlare di reato colposo occorre sempre che vi sia un’azione commessa con coscienza e volontà, ma anche, e qui è la differenza dal reato doloso che la conseguenza dannosa non sia

l

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voluta.

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Il processo penale

Per i reati di lesioni colpose o di

IN TRIBUNALE

omicidio colposo non è applicabile la procedura prevista dal D. Lgs. n. 758/94 ma il Codice Penale ed il relativo processo che di conclude con: Sentenza di assoluzioneSentenza di assoluzione Sentenza di proscioglimento Sentenza di condanna

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