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AXA MPS VALORE AUTONOMIA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA PAGABILE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E TEMPORANEA CASO MORTE, A PREMIO MENSILE Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informa- tiva, le Condizioni di assicurazione, il Glossario ed il Modulo di proposta, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota infor- mativa. AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Gruppo AXA

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    AXA MPS VALORE AUTONOMIA

    CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA PAGABILEIN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E

    TEMPORANEA CASO MORTE, A PREMIO MENSILE

    Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informa-tiva, le Condizioni di assicurazione, il Glossario ed il Modulo diproposta, deve essere consegnato al contraente prima dellasottoscrizione della proposta di assicurazione.

    Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota infor-mativa.

    AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Gruppo AXA

  • CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIAPAGABILE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI

    ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E TEMPORANEACASO MORTE, A PREMIO MENSILE

    AXA MPS VALORE AUTONOMIACOD. TARIFFA VA10

    NOTA INFORMATIVA

    La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo con-tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

    Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizionedella polizza.

    A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

    1. Informazioni generali

    a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS Assicurazioni Vita S.P.A. Essa è costi-tuita nella forma giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA;

    b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma;c) Recapito telefonico: 0039 06 50870601; numero verde: 800231187; sito internet: www.axa-mps.it,

    e-mail: [email protected];d) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Vita e

    Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974 ed è iscritta al registro delleImprese di Roma con il n. 01075910586.

    2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresaIl patrimonio netto della Compagnia ammonta a 628,8 milioni di euro di cui 499 milioni di euro sonorelativi al capitale sociale e 129,8 milioni di euro al totale delle riserve patrimoniali.

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  • L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del mar-gine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativavigente, è pari a 147%.

    B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

    3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

    AXA MPS Valore Autonomia è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita del-l’Assicurato. Alla data di sottoscrizione del contratto l’Assicurato non potrà avere un’età superiore a70 anni.Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

    a) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza:l’erogazione a favore dell’Assicurato di una rendita vitalizia mensile nel caso in cui l’Assicuratostesso si trovi in uno stato di non autosufficienza.

    b) Prestazione in caso di decesso:l’erogazione ai Beneficiari di un capitale in caso di morte dell’Assicurato.

    Si rinvia rispettivamente agli artt. 13 e 16 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di detta-glio delle singole prestazioni.

    Avvertenza: ferme le esclusioni e le carenze di cui agli Artt. 4 e 17 delle Condizioni di Assicu-razione, e a patto che il Contraente sia in regola con i premi dovuti, la copertura assicurativaper il caso di non autosufficienza è operativa vita natural durante, la copertura assicurativa peril caso di morte è operativa fino all’ottantesimo anno di vita dell’Assicurato.

    Presupposto per la sottoscrizione del contratto è l’accertamento dello stato di salute dell’assi-curando, ed è pertanto necessaria la compilazione e la sottoscrizione del questionario sullostato di salute da parte dell’assicurando stesso.Si sottolinea l’importanza di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute sulla propo-sta di contratto relative alla compilazione del questionario sanitario.

    4. PremiPer le garanzie previste dal presente contratto, il Contraente è tenuto alla corresponsione di premi conperiodicità mensile.Il premio mensile pagato dal Contraente è costituito da due componenti come di seguito descritto.

    4.1 Premio per la prestazione da non autosufficienza dell’AssicuratoIl premio mensile per la prestazione da non autosufficienza dell’Assicurato è determinato in base:• all’importo della rendita assicurata;• allo stato di salute dell’Assicurato;• all’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto;• al sesso dell’Assicurato;• all’attività professionale svolta dall’Assicurato.

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  • 4.2 Premio per la prestazione in caso di decesso dell’AssicuratoIl premio mensile per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato è determinato in base:• all’importo del capitale assicurato in caso morte pari ad e 10.000;• all’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto;• al sesso dell’Assicurato;• all’attività professionale svolta dall’Assicurato.I premi determinati con le modalità di cui sopra, sono costanti per tutta la durata della copertura assi-curativa. Il premio per la prestazione in caso di decesso è dovuto dal Contraente fino alla data deldecesso stesso o, al massimo, fino al compimento dell’ottantesimo anno di età dell’Assicurato. Ildiritto della Compagnia alla riscossione del premio si interrompe comunque al ricevimento delladenuncia dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato.

    Il pagamento dei premi può avvenire mediante:• addebito sul c/c bancario, previa autorizzazione;• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.

    In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata con-trattuale, è possibile effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico ban-cario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia, ovvero comunicando alla Compagniagli estremi del nuovo c/c bancario sul quale effettuare l’addebito, sempre previa autorizzazione.

    Il contratto non prevede il riscatto e pertanto, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 18 delleCondizioni di assicurazione in materia di interruzione e ripristino, in caso di mancato paga-mento dei premi, il Contraente perde quanto versato.

    Qualora il Contraente non intenda accettare l’eventuale modifica alle condizioni tariffarie incorso di contratto, prevista dall’Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, la prestazione verràridotta.

    Si rinvia all’Art. 12 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio

    5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utiliIl presente contratto non prevede alcuna partecipazione agli utili.

    C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

    6. Costi

    6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

    6.1.1. Costi gravanti sul premio

    Tipologia Importo Periodicità di prelievo Modalità di prelievo

    Spese fisse di emissione e 10 Sul primo premio versato In aggiunta al premio inizialeCaricamento percentuale 25% Su ciascun premio Compreso nel premio

    Costo per erogazione rendita 5% Su ciascun premio Compreso nel premio

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  • Avvertenza: eventuali accertamenti delle condizioni dello stato di salute dell’Assicuratopotranno essere effettuati presso i medici di fiducia dell’Assicurato stesso. I relativi costi, nonquantificabili, saranno a carico dell’Assicurato.

    6.1.2. Costi per riscattoIl contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata.

    6.1.3. Costi per l’erogazione della renditaLe spese di erogazione della rendita sono fissate in misura pari al 5% del premio e sono ricompresenel premio stesso, come indicato al precedente punto 6.1.1.

    6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utiliNon previsti.

    * * *

    Nella tabella di seguito è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimen-to all’intero flusso commissionale relativo al prodotto nel corso dell’ultimo esercizio:

    * Il contratto è di nuova commercializzazione, pertanto, la quota parte indicata rappresenta una stima sulla base di quan-to stabilito nelle convenzioni di collocamento considerando i primi 10 anni di durata contrattuale.

    7. ScontiIl contratto non prevede sconti.

    8. Regime fiscale

    Trattamento fiscale dei premiSui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte e di perditadell’autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ed entro il limite massimo diEuro 1.291,14 è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei premistessi.

    Trattamento fiscale delle prestazioniLe somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione di rendita collegata a problemi di non auto-sufficienza sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).Il capitale corrisposto in caso di morte dell’Assicurato è esente dall’imposta sui redditi e non concor-re alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione.

    D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

    9. Modalità di perfezionamento del contrattoSi rinvia all’Art. 3 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di conclusione del contratto e dientrata in vigore delle coperture assicurative.

    Quota parte percepita in media dagli intermediariAnno 2010 57,40%*

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  • 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premiIl contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. Avvertenza: in tal caso, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 18 delle Condizioni di assicurazio-ne in materia di interruzione e ripristino, la copertura assicurativa cessa e nulla è più dovutodalla Compagnia.

    Si rinvia all’Art. 12 e 18 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

    11. Riscatto e riduzioneIl contratto non prevede il riscatto della prestazione e pertanto, in caso di mancato pagamentodei premi, il contratto si risolve e nulla è più dovuto dalla Compagnia.

    In caso di sospensione del pagamento dei premi, il Contraente può riprendere il versamento e ripri-stinare l’assicurazione nei termini e secondo modalità e condizioni economiche di cui all’Art. 18delle Condizioni di assicurazione.

    Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche alle condizioni tariffarie incorso di contratto, la prestazione assicurata viene ridotta secondo quanto previsto dall’Art. 12 delleCondizioni di assicurazione.

    Per eventuali richieste di informazioni il Contraente può rivolgersi alla Compagnia - AXA MPS Assi-curazioni Vita S.p.A. - Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma 00128 - Italia, fax: 0039 0651760323, e-mail: [email protected]; numero verde: 800231187.

    12. Revoca della propostaIl Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione allaCompagnia con lettera raccomandata. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stes-sa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell’efficacia della revoca fafede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

    13. Diritto di recessoIl Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazio-ne alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indiriz-zata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma.Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto adecorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso. Entro trenta giorni dalricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato.

    14. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e ter-mini di prescrizione

    Si rinvia all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione chel’avente diritto è tenuto a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. Al fine dell’erogazione della rendita per la perdita dell’autosufficienza, la Compagnia si impegna adaccertare lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione delladenuncia. Una volta accertato e riconosciuto il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia decor-so il periodo di franchigia pari a 90 giorni, la Compagnia inizia a corrispondere la rendita mensileassicurata.

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  • Decorsi 180 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore dell’Assicurato.

    Al fine dell’erogazione della prestazione caso morte, la Compagnia effettua il pagamento entro 20giorni dalla data di ricezione della denuncia dell’avvenuto decesso. Decorso tale termine sono dovu-ti gli interessi moratori a favore dei beneficiari.

    I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due annidal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come da L. 166 del 27/10/2008.Decorso tale termine senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizio-ne, gli importi derivanti dal contratto verranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero del-l’Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R.n.116 del 22/6/2007 in materia di “Rapporti dormienti”).

    15. Legge applicabile al contrattoAl contratto si applica la legge italiana.

    16. Lingua in cui è redatto il contrattoIl contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti inlingua italiana.

    17. ReclamiEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltra-ti per iscritto alla Compagnia (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Servizio Clienti - Via AldoFabrizi, 9 - Roma 00128 - Italia, per fax: 0039 06 51760323, per e-mail: [email protected]).Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscon-tro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degliUtenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della docu-mentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamenteal sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal-market/finservices-retail/finnet/index en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

    18. Comunicazioni del Contraente alla CompagniaSi richiama l'attenzione del Contraente sulle disposizioni di cui all'art.1926 del codice civile in meri-to alle comunicazioni da rendere alla Compagnia in caso di modifiche di professione dell'Assicura-to eventualmente intervenute in corso di contratto.

    19. Conflitto di interessiCon riferimento alla specifica tipologia contrattuale non si ravvedono situazioni di conflitto di inte-ressi. La Compagnia opera, in ogni circostanza, in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e siimpegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.

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  • AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati edelle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

    Roma, dicembre 2010Il rappresentante legale

    L’Amministratore DelegatoFrederic de Courtois

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    AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia - Tel. +39 06 50870.1 - Fax +39 06 50870295 - Sito Internet:www.axa-mps.it - e-mail: [email protected]. - Capitale Sociale e 499.000.000 i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586 - PartitaIVA: 00959221003 - Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208).La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

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    CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIAPAGABILE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI

    ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E TEMPORANEACASO MORTE, A PREMIO MENSILE

    AXA MPS VALORE AUTONOMIACOD. TARIFFA VA10

    CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

    SEZIONE 1CONDIZIONI GENERALI

    Art. 1 - Oggetto del contrattoIl presente contratto garantisce, nel caso in cui l’Assicurato si trovi in uno stato di non autosufficien-za, come descritto al successivo Art. 14, la corresponsione di una rendita mensile vitalizia posticipa-ta di cui all’Art. 13.In caso di decesso dell’Assicurato, è prevista la corresponsione di un capitale caso morte, comedescritto al successivo Art. 16.Ferme le esclusioni e le carenze di cui agli Artt. 4 e 17, e a patto che il Contraente sia in regola coni premi dovuti per la prestazione in caso di non autosufficienza di cui al successivo Art. 13, è opera-tiva vita natural durante, la prestazione in caso di decesso di cui al successivo Art. 16 è operativa finoall’ottantesimo anno di vita.

    Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbedato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il verostato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto:a) quando esiste dolo o colpa grave:

    - di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesidal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Trascorso dettotermine la Compagnia decade da tale diritto;

    - di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento;b) quando non esiste dolo o colpa grave:

    - di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da fare all’Assicurato entro tre mesi dalgiorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

    - di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio con-venuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

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    La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dallasua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale,delle somme dovute.Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comu-nicazioni inerenti:– modifiche all’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;– variazione degli estremi di c/c bancario.

    Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigoreIl contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’ac-cettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante invio del documento di polizza.In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamen-to del premio, sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscrit-to al Contraente il rifiuto della proposta.L’Assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso.

    Art. 4 - EsclusioniIl rischio di non autosufficienza e di morte sono coperti qualunque possa esserne la causa, senza limi-ti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi:a) attività dolosa dell’Assicurato;b) partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi;c) partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato ita-

    liano;d) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi

    di Stato;e) malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefa-

    centi o abuso di farmaci;f) negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazio-

    ne di rendita non viene erogata se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha consultato imedici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;

    g) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilo-ta non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;

    h) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’assicurato non sia regolarmente abilitato a normadelle disposizioni in vigore;

    i) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di par-ticelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x,ecc.);

    j) malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette oindirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza dell’Assicurazione e già dia-gnosticati in tale data all’Assicurato.

    In questi casi, non è prevista alcuna prestazione.Non sono assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità totale e permanente e/o nonautosufficienti o avessero già in corso accertamenti a tale scopo al momento dell’ingresso in assicu-razione.

  • Art. 5 - BeneficiariL’Assicurato è il Beneficiario della prestazione di cui all’Art. 13.Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione di cui all’Art. 16 e può in qualsiasi momentorevocare o modificare tale designazione.La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispetti-

    vamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;b) dopo la morte del Contraente;c) dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compa-

    gnia di volersi avvalere del beneficio.In tali casi le operazioni di vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate periscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

    Art. 6 - Cessione, pegno e vincoloIl Contraente può cedere ad altri il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Com-pagnia ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deveeffettuare la relativa annotazione sull’originale della polizza o su appendice.In ragione della sua forma e delle finalità assicurative il contratto in specie non ammette la conces-sione di prestiti né il Contraente può darlo in pegno ad altri o comunque vincolarne le prestazioniassicurate.

    Art. 7 - Pagamenti della CompagniaLe richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti neces-sari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.In caso si verifichi lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato, l’Assicurato stesso o chi per suoconto, dovrà darne avviso con lettera raccomandata alla Compagnia.La denuncia deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria per verificare lo statodi salute dell’Assicurato: certificato del medico curante o del medico ospedaliero che espone lo statodi non autosufficienza dell’Assicurato, con la data della sua sopravvenienza e l’origine incidentale opatologica dello stato di non autosufficienza, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lohanno visitato e curato.La Compagnia accerterà lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato tramite un medico di suafiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all’accerta-mento stesso.La rendita sarà corrisposta se lo stato di dipendenza dell’Assicurato risulterà confermato in manieradefinitiva, ovvero tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute del-l’Assicurato stesso.La Compagnia esegue il pagamento per la prestazione in caso di non autosufficienza secondo lemodalità di cui al successivo Art. 13.In caso di decesso dell’Assicurato, devono essere consegnati:- l’originale della polizza ed eventuali appendici;- il certificato di morte;- la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo(modello della Compagnia);- copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il deces-

    so è avvenuto in assenza del testamento, con l’indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;

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  • - certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;- decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari minori d’età o interdetti, con l’indicazione della

    persona designata alla riscossione.

    La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione di carattere sanitario, nonprevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istrut-torie.La Compagnia esegue il pagamento per la prestazione caso morte entro venti giorni dal ricevimentodella documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal terminestesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verrannoeseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.

    Art. 8 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

    Art. 9 - Diritto di revoca e di recesso della propostaNella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta contrat-tuale dandone comunicazione ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a. mediante lettera raccomanda-ta.AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a. si impegna a restituire per intero il premio eventualmente corri-sposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comuni-cazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contrat-to, indirizzata al seguente recapito:AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma.Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto adecorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal tim-bro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compa-gnia rimborsa al Contraente il premio versato.

    Art. 10 - Foro CompetentePer le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziariadel luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

    SEZIONE 2CONDIZIONI PARTICOLARI

    Art. 11 - DurataIl presente contratto è a vita intera pertanto la durata coincide con la vita dell’Assicurato. Alla datadi sottoscrizione del Contratto l’Assicurato non potrà avere un’età superiore a 70 anni.Presupposto per la sottoscrizione del contratto è l’accertamento dello stato di salute dell’assicuran-do, ed è pertanto necessaria la compilazione e la sottoscrizione del questionario sullo stato di saluteda parte dell’assicurando stesso.

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  • Art. 12 - Premi e costiIl presente contratto prevede il pagamento di premi con periodicità mensile.Il premio mensile pagato dal Contraente è costituito da due componenti come di seguito descritto.

    12.1 Premio per la prestazione da non autosufficienza dell’AssicuratoIl premio mensile per la prestazione da non autosufficienza dell’Assicurato è determinato in base:• all’importo della rendita assicurata;• all’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto;• al sesso dell’Assicurato;• allo stato di salute dell’Assicurato;• all’attività professionale svolta dall’Assicurato.

    12.2 Premio per la prestazione in caso di decesso dell’AssicuratoIl premio mensile per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato è determinato in base:• all’importo del capitale assicurato in caso morte e pari ad e 10.000;• all’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto;• al sesso dell’Assicurato;• all’attività professionale svolta dall’Assicurato.

    I premi determinati con le modalità di cui sopra, sono costanti per tutta la durata della copertura assi-curativa. Il premio per la prestazione in caso di decesso è dovuto dal Contraente fino alla data deldecesso stesso o, al massimo, fino al compimento dell’ottantesimo anno di età dell’Assicurato. Ildiritto della Compagnia alla riscossione del premio si interrompe comunque al ricevimento delladenuncia dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato.

    Il contratto prevede un costo di emissione pari a e10, in aggiunta alla prima rata di premio.Inoltre su ciascun premio è previsto un caricamento percentuale del 25% e un costo per l’erogazio-ne della vendita del 5%, già compreso nel premio stesso.La Compagnia si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di contratto, qua-lora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. In tal caso la Compagniasi impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza dell’annualità di polizza, il nuovopremio da pagare per l’annualità assicurativa successiva. Il Contraente potrà comunque richiedere lebasi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. Il pagamento del nuovo premio implical’accettazione della modifica contrattuale.Il Contraente che non intenda accettare la modifica dovrà informarne la Compagnia, mediante unacomunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la pre-stazione assicurata viene ridotta, con effetto dalla ricorrenza annuale, di un importo pari alla diffe-renza tra la prestazione inizialmente pattuita e quella assicurabile con il nuovo premio.Al ricevimento della denuncia dello stato di non autosufficienza, cessa il diritto della Compagniaalla riscossione dei premi pattuiti. In caso di mancato accertamento dello stato di non autosuffi-cienza sarà consentito al Contraente proseguire il rapporto contrattuale, dietro corresponsione deipremi arretrati.Nel caso in cui l’Assicurato, al momento della denuncia dello stato di non autosufficienza, non siain regola con il pagamento dei premi, vale quanto previsto al successivo Art. 18.L’interruzione del pagamento, anche di una sola rata di premio, comporta l’interruzione della coper-tura assicurativa, che potrà essere riattivata secondo quanto previsto al successivo Art. 18.

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  • Art. 13 - Prestazione in caso di non autosufficienza dell’AssicuratoIl contratto prevede l’erogazione a favore dell’Assicurato di una rendita vitalizia mensile posticipa-ta, di importo minimo pari ad euro 500 e massimo euro 2.500, come indicato in proposta, nel caso incui l’Assicurato stesso si trovi in uno stato di non autosufficienza, come descritto al successivo Art.14, e fintanto che si trovi in tale stato.La Compagnia si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato entro 180 gior-ni dalla data di ricezione della denuncia. Nel caso in cui la Compagnia entro i 180 giorni utili accer-tasse la mancata esistenza dei requisiti necessari all’erogazione della rendita, il Contraente sarà tenu-to al pagamento delle rate di premio in arretrato e relative a premi scaduti successivamente alladenuncia.Per il ricorso ad un’eventuale procedura arbitrale si rimanda all’Art. 19 delle Condizioni di Assicu-razione.La prestazione di rendita verrà corrisposta, se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo chesiano trascorsi 90 giorni (periodo di franchigia) a partire dalla data di denuncia dello stato di nonautosufficienza. Qualora gli accertamenti per lo stato di non autosufficienza necessitino di più di90 giorni, all’atto dell’accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e nonerogate.Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza, e il diritto alla prestazione assicu-rata, e purché sia decorso il suddetto periodo di franchigia, la compagnia inizia a corrispondere larendita mensile assicurata.Decorsi 180 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore dell’Assicurato.La rendita vitalizia non consente valore di riscatto, è di carattere personale e quindi non trasmissibi-le agli eredi.Nel caso in cui l’Assicurato deceda prima che lo stato di non autosufficienza sia stato accertato, saràerogata la prestazione di cui al successivo Art. 16.L’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana deve essere presumibilmente permanente,tuttavia se l’Assicurato dovesse riacquistare l’autosufficienza, cessa l’erogazione della presta-zione prevista ed il contratto rimane in vigore solo per la prestazione di cui al successivo Art.16.In caso di perdita dell’autosufficienza nel periodo di carenza si rinvia al successivo Art. 17.

    Il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti terri-toriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le Con-dizioni di carenza riportate all’Art. 17 e le esclusioni indicate all’Art. 4.

    Art. 14 - Definizione dello stato di non autosufficienzaL’Assicurato è riconosciuto non autosufficiente, nel caso in cui risulti incapace di svolgere e pertan-to necessita di una costante assistenza nel compimento di almeno 3 dei seguenti 4 atti “elementari”della vita quotidiana:- andare al bagno ed usarlo e mantenere un livello ragionevole di igiene personale (es. lavarsi, rader-

    si, pettinarsi, ecc.);- essere in grado di vestirsi, svestirsi e riporre gli indumenti;- bere e mangiare, anche con cibo preparato da altri;- spostarsi verticalmente dal letto alla sedia e dalla sedia al letto.Inoltre viene riconosciuto lo stato di non autosufficienza nel caso che all’Assicurato sia stata diagno-sticata una patologia nervosa o mentale a causa organica quale il morbo di Parkinson o il morbo di

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  • Alzheimer che abbia causato, in modo presumibilmente irreversibile, la perdita delle capacità men-tali. Per perdita delle capacità mentali si intende la capacità di pensare, di capire, ragionare o ricor-dare. Questa inabilità si manifesta con l’incapacità di badare a se stessi senza la supervisione conti-nua di un’altra persona. Il grado di disabilità mentale deve essere verificato da un neurologo o un psi-chiatra con “Mini Mental State Examination” (Folstein M.M.S.E.), punteggi inferiori a 15 sono rap-presentativi della necessità di una supervisione costante.

    Art. 15 - Rivedibilità dello stato di non autosufficienzaL’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a cono-scenza, a mezzo lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza.La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assi-curato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia, e di richiedere la produzione di ognidocumento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non autosufficienza.In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospesofino all’avvenuto accertamento.Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, ilpagamento della rendita assicurata viene interrotto e il contratto rimane in essere solo per la presta-zione di cui al successivo Art. 16.

    Art. 16 - Prestazione in caso di decesso dell’AssicuratoIn caso di decesso dell’Assicurato entro l’ottantesimo anno di età, è previsto il pagamento a favoredei Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale caso morte di importo pari ae 10.000.

    Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senzatenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le Condizioni di caren-za riportate all’Art. 17 e le esclusioni indicate all’Art. 4.

    In caso di morte dell’Assicurato nel periodo di carenza si rinvia al successivo Art. 17.

    Art. 17 - Condizioni di carenzaLa garanzia in caso di perdita dell’autosufficienza prevista dal presente Contratto è operante alleseguenti condizioni di carenza:- per infortunio: nessuna carenza;- per malattia: lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da 1 anno

    dalla data di decorrenza del contratto;- per malattie nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    Parkinson, Alzheimer): lo stato di non autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partireda 3 anni dalla data di decorrenza del contratto;

    In caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato durante i periodi di carenza sopra indi-cati la Compagnia corrisponderà al contraente i premi versati al netto delle spese.

    Esclusivamente per la garanzia prevista in caso di decesso operano le seguenti condizioni di caren-za:- Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e altre patologie ad essa collegate: a partire da 7

    anni dalla data di decorrenza del contratto.

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    In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di carenza sopra indicato il contratto si estinguee nulla è dovuto dalla Compagnia.

    Art. 18 - Interruzione e ripristino del pagamento dei premiEntro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha diritto di ripren-dere il versamento dei premi e ripristinare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumen-tate degli interessi stabiliti in misura pari al 3% in base annua. Trascorsi sei mesi dalla predetta sca-denza, il ripristino può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scrittadella Compagnia che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo eventuale è a carico delContraente, e decidere tenendo conto del loro esito.In ogni caso di ripristino, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle oreventiquattro del giorno del pagamento dell’importo dovuto.Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non potrà piùessere ripristinata.

    Art. 19 - Collegio medico arbitraleLe controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosuf-ficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizio-ni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio ditre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consigliodell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, ilCollegio Medico ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di resi-denza dell’Assicurato.Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendoper metà delle spese e competenze per il terzo medico.È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definiti-vo dello stato di non autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso.Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalitàdi legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi icasi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppioesemplare, uno per ognuna delle Parti.Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di fir-mare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbalestesso.

    Art. 20 - Riscatto Il contratto non prevede riscatti.

    Roma, dicembre 2010 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.

    AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia - Tel. +39 06 50870.1 - Fax +39 06 50870295 - Sito Internet:www.axa-mps.it - e-mail: [email protected]. - Capitale Sociale e 499.000.000 i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586 - PartitaIVA: 00959221003 - Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208).La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

  • CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIAPAGABILE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI

    ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E TEMPORANEACASO MORTE, A PREMIO MENSILE

    AXA MPS VALORE AUTONOMIACOD. TARIFFA VA10

    GLOSSARIO

    TERMINOLOGIA GENERALE

    DEFINIZIONI GENERALI

    anno assicurativoPeriodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

    appendiceDocumento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito aquesto per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la compagnia ed il contraente.

    assicuratoPersona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente econ il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi datianagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

    beneficiarioPersona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contra-ente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifical’evento assicurato.

    carenzaPeriodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’even-to assicurato avvenga in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

    caricamentiParte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dellacompagnia.

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    cessione e vincoloCondizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di vincola-re le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comuni-cazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In casodi vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assensoscritto del vincolatario.

    compagniaSocietà autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche società oimpresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

    conclusione del contrattoMomento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’accettazione della proposta, comuni-candola per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza. In ogni caso ilcontratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premiosempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraen-te il rifiuto della proposta.

    condizioni contrattuali (o di polizza)Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

    condizioni generaliClausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del con-tratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizio-ni particolari e speciali.

    condizioni particolariInsieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base pre-viste dalle condizioni generali.

    condizioni specialiInsieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base pre-viste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.

    conflitto di interessiInsieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della compagnia può collidere con quello del con-traente.

    contraentePersona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula ilcontratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla compagnia.

    costi (o spese)Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risor-se finanziarie gestite dalla compagnia.

  • decorrenzaMomento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che siastato pagato il premio pattuito.

    detraibilità fiscale (del premio versato)Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondola normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

    dichiarazioni precontrattualiInformazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che con-sentono alla compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la suaassicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la compagnia suaspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la compagnia stessa può chiedere l’annullamento delcontratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no inten-zionale o gravemente negligente.

    diritti (o interessi) di frazionamentoIn caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premioper tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assi-curata.

    diritto proprio (del beneficiario)Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto delladesignazione del contraente.

    durata contrattualePeriodo durante il quale il contratto è efficace.

    durata del pagamento dei premiPeriodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del pianodi versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

    esclusioniRischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla compagnia, elencati inapposite clausole del contratto di assicurazione.

    età assicurativaModalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età neisei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

    fascicolo informativoL’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:- nota informativa;- condizioni di assicurazione;- glossario;- modulo di proposta.

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  • franchigiaPeriodo durante il quale, pur essendosi verificato l’evento assicurato, la Compagnia non effettua ilpagamento della prestazione assicurata.

    infortunioEvento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiet-tivamente constatabili.

    impignorabilità e insequestrabilitàPrincipio secondo cui le somme dovute dalla compagnia al contraente o al beneficiario non possonoessere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

    impresa di assicurazioneSocietà autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagniao impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

    ISVAPIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni divigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativadeterminate dal Governo.

    liquidazionePagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.

    non autosufficienzaIncapacità di svolgere in modo presumibilmente almeno 3 delle 4 attività della vita quotidiana.

    nota informativaDocumento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la compagnia deve consegnare al contra-ente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relativealla compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

    perfezionamento del contrattoMomento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

    periodo di copertura (o di efficacia)Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

    prescrizioneEstinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I dirit-ti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

    principio di adeguatezzaPrincipio in base al quale la compagnia è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattualeogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze ealla sua propensione al rischio.

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  • propostaDocumento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manife-sta alla compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche edalle condizioni in esso indicate.

    questionario sanitario (o anamnestico)Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che lasocietà utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

    quietanzaDocumento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della compagniain caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invecedall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla compagnia (RID bancario).

    recesso (o ripensamento)Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

    revocaDiritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

    riattivazioneFacoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamen-to dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente medianteil versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

    ricorrenza annualeL’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

    riscattoFacoltà del contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valo-re maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

    rischio demograficoRischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato (morte o soprav-vivenza), caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi del-l’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l’impegno della compagnia di erogare laprestazione assicurata.

    riserva matematicaImporto che deve essere accantonato dalla compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrat-tualmente nei confronti degli assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relati-vi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

    riduzione di prestazionePeriodo durante il quale la Compagnia non effettua il pagamento della prestazione assicurata.

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  • scadenzaData in cui cessano gli effetti del contratto.

    sinistroVerificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garan-zia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.

    società (di assicurazione)Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagniao impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

    valuta di denominazioneValuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

    POLIZZA - DEFINIZIONI

    contratto (di assicurazione sulla vita)Contratto con il quale la compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una pre-stazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita del-l’assicurato.

    polizzaDocumento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.

    polizza caso morte (o in caso di decesso)Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la compagnia si impegna al pagamento della presta-zione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’assicurato. Può essere temporanea,se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corsodella durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effet-tuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’assicurato.

    polizza di assicurazione sulla vitaContratto di assicurazione con il quale la compagnia si impegna a pagare al beneficiario un capitaleo una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o lasopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possonodistinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

    polizza di puro rischioCategoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla pro-tezione da rischi attinenti alla vita dell’assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono ilpagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

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    PREMIO - DEFINIZIONI

    premio annuoImporto che il contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamentiprevisto dal contratto di assicurazione

    PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI

    garanzia principale Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la compagnia si impegna a pagare la prestazioneassicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengo-no definite complementari o accessorie.

    prestazione assicurataSomma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al veri-ficarsi dell’evento assicurato

    PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

    capitale in caso di decessoImporto pagato al beneficiario in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale.

    PRESTAZIONI IN CASO DI VITA

    rendita vitalizia in caso di perdita dell’autosufficienzaIn caso di perdita dell’autosufficienza dell’assicurato nel compimento degli atti elementari della vitaquotidiana, pagamento di una rendita da corrispondere dal momento del riconoscimento dello statodi non autosuficienza finchè l’assicurato è non autosufficiente e in vita.

    AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma - Italia - Tel. +39 06 50870.1 - Fax +39 06 50870295 - Sito Internet:www.axa-mps.it - e-mail: [email protected]. - Capitale Sociale e 499.000.000 i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586 - PartitaIVA: 00959221003 - Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208).La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

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    CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA PAGABILEIN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E

    TEMPORANEA CASO MORTE, A PREMIO MENSILE

    Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informa-tiva, le Condizioni di assicurazione, il Glossario ed il Modulo diproposta, deve essere consegnato al contraente prima dellasottoscrizione della proposta di assicurazione.

    Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota infor-mativa.

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