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IL NUOVO CODICE DEI IL NUOVO CODICE DEI dopo il Decreto correttivo ( Accademia La riforma degli app La riforma degli app La gestione e l’ese Corso d Parma, 29 giug I.T.E. “G.B. Bodoni” – Vi Donata Rancati – U I CONTRATTI PUBBLICI I CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) a per l’Autonomia : palti e delle concessioni. palti e delle concessioni. ecuzione dei contratti di formazione gno 2017, ore 10 - 17 iale Piacenza, 14 – Auditorium Ufficio Legale SMAT S.p.A. 1

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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIIL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIdopo il Decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

Accademia per l’Autonomia

La riforma degli appalti e delle concessioni.La riforma degli appalti e delle concessioni.La gestione e l’esecuzione dei contratti

Corso di

Parma, 29 giugno 2017, ore 10 I.T.E. “G.B. Bodoni” – Viale Piacenza, 14

Donata Rancati – Ufficio Legale SMAT S.p.A.

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIIL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIdopo il Decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

Accademia per l’Autonomia:

La riforma degli appalti e delle concessioni.La riforma degli appalti e delle concessioni.La gestione e l’esecuzione dei contratti

di formazione

Parma, 29 giugno 2017, ore 10 - 17Viale Piacenza, 14 – Auditorium

Ufficio Legale SMAT S.p.A.1

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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIIL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIdopo il Decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

… … post correttivopost correttivo::

1.1. Applicazione e regime transitorio: lo stato dell’arte…Applicazione e regime transitorio: lo stato dell’arte…2.2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche3.3. Nuovo codice degli appalti Nuovo codice degli appalti e e nuove norme in materia di prevenzione della corruzionenuove norme in materia di prevenzione della corruzione4.4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori4.4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori5.5. Il Responsabile del Procedimento: il D.Lgs. 50/2016, le linee guida Il Responsabile del Procedimento: il D.Lgs. 50/2016, le linee guida

2016 e il relativo Comunicato per ulteriori indicazioni interpretative2016 e il relativo Comunicato per ulteriori indicazioni interpretative6.6. Il Direttore dei lavori: il D.Lgs. 50/2016 e le linee guida in attesa di emanazioneIl Direttore dei lavori: il D.Lgs. 50/2016 e le linee guida in attesa di emanazione7.7. Subappalto e Subappalto e subaffidamentosubaffidamento: art. 105: art. 1058.8. Avvalimento: art. 89Avvalimento: art. 899.9. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia: art. 106Modifica di contratti durante il periodo di efficacia: art. 10610.10. Sospensione: art. 107Sospensione: art. 10711.11. Risoluzione: art. 108Risoluzione: art. 10812.12. Recesso: art. 109Recesso: art. 10913.13. L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti: art. 211L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti: art. 211

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIIL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIdopo il Decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

Applicazione e regime transitorio: lo stato dell’arte…Applicazione e regime transitorio: lo stato dell’arte…Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

nuove norme in materia di prevenzione della corruzionenuove norme in materia di prevenzione della corruzioneLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriIl Responsabile del Procedimento: il D.Lgs. 50/2016, le linee guida Il Responsabile del Procedimento: il D.Lgs. 50/2016, le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per ulteriori indicazioni interpretative2016 e il relativo Comunicato per ulteriori indicazioni interpretativeIl Direttore dei lavori: il D.Lgs. 50/2016 e le linee guida in attesa di emanazioneIl Direttore dei lavori: il D.Lgs. 50/2016 e le linee guida in attesa di emanazione

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia: art. 106Modifica di contratti durante il periodo di efficacia: art. 106

L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti: art. 211L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti: art. 211 2

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11. Applicazione Applicazione e regime transitorio: e regime transitorio: l’entrata in vigorel’entrata in vigore

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e contratti di concessione, sugli appalti pubblici e contratti di concessione, sugli appalti pubblici e erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti dei trasporti il riordino della disciplina vigente il riordino della disciplina vigente in materia in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. forniture. forniture. forniture.

((GU Serie Generale n.91 del 19GU Serie Generale n.91 del 19--44--2016 2016 -- SupplSuppl. Ordinario n. 10). Ordinario n. 10)

ArtArt. 220. (Entrata in vigore). 220. (Entrata in vigore)

Il presente codice, Il presente codice, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nellaentra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta UfficialeGazzetta Ufficiale..

e regime transitorio: e regime transitorio: l’entrata in vigorel’entrata in vigore

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure sulle procedure d'appalto degli enti d'appalto degli enti

dei trasporti dei trasporti e dei servizi postali, e dei servizi postali, nonchenonche' per ' per di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

. Ordinario n. 10). Ordinario n. 10)

entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nellaentra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

3

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11. Applicazione Applicazione e regime transitorio: e regime transitorio: l’entrata in vigorel’entrata in vigore

Le direttive devono Le direttive devono essere recepite correttamente: essere recepite correttamente: disapplicare il diritto internodisapplicare il diritto interno (CGE causa C(CGE causa C--103/1988, F.lli Costanzo)103/1988, F.lli Costanzo)

Le norme chiare, precise e concordanti Le norme chiare, precise e concordanti delle direttive, che non vengano delle direttive, che non vengano vengano recepite vengano recepite correttamente trovano immediata applicazione (c.d. correttamente trovano immediata applicazione (c.d. vengano recepite vengano recepite correttamente trovano immediata applicazione (c.d. correttamente trovano immediata applicazione (c.d.

La La legge delega ha demandato legge delega ha demandato al Governo di recepire le direttive nel rispetto del al Governo di recepire le direttive nel rispetto del del del goldgold platingplating::

““divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive” minimi richiesti dalle direttive”

(cfr. art(cfr. art. 1, comma 1, . 1, comma 1, lettlett. a), legge . a), legge delega e artdelega e art. 14 co. . 14 co. semplificazione per l’anno 2005») semplificazione per l’anno 2005»)

e regime transitorio: e regime transitorio: l’entrata in vigorel’entrata in vigore

essere recepite correttamente: essere recepite correttamente: in caso di contrasto si deve in caso di contrasto si deve 103/1988, F.lli Costanzo)103/1988, F.lli Costanzo)

delle direttive, che non vengano delle direttive, che non vengano recepite o non recepite o non correttamente trovano immediata applicazione (c.d. correttamente trovano immediata applicazione (c.d. self self executingexecuting))correttamente trovano immediata applicazione (c.d. correttamente trovano immediata applicazione (c.d. self self executingexecuting))

al Governo di recepire le direttive nel rispetto del al Governo di recepire le direttive nel rispetto del divieto divieto

divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli

. 14 co. . 14 co. 2424--bisbis legge legge 246/2005 «legge di 246/2005 «legge di

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11.Applicazione Applicazione e regime transitorio: e regime transitorio: i «numeri» del codicei «numeri» del codice

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e contratti di concessione, sugli appalti pubblici e contratti di concessione, sugli appalti pubblici e erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti dei trasporti il riordino della disciplina vigente il riordino della disciplina vigente in materia in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. forniture. ((GU Serie Generale n.91 del 19GU Serie Generale n.91 del 19--44--2016 2016 -- SupplSuppl. Ordinario n. 10). Ordinario n. 10)((GU Serie Generale n.91 del 19GU Serie Generale n.91 del 19--44--2016 2016 -- SupplSuppl. Ordinario n. 10). Ordinario n. 10)

• 220 articoli (contro i 257 • 220 articoli (contro i 257 --> 271 del > 271 del DlgsDlgs. 163/2006). 163/2006)• 106.741 termini (contro i 103.617 del • 106.741 termini (contro i 103.617 del DlgsDlgs. 163/2006). 163/2006)• Fase attuativa: emanazione di • Fase attuativa: emanazione di oltre oltre 50 provvedimenti tra decreti50 provvedimenti tra decretiministeriali e linee guida dell’ANACministeriali e linee guida dell’ANAC• • UltravigenzaUltravigenza del DPR 207/2010 e di altre disposizioni nel periododel DPR 207/2010 e di altre disposizioni nel periodotransitorio fino all’emanazione di decreti e linee guida ANACtransitorio fino all’emanazione di decreti e linee guida ANAC• Disciplina di dettaglio: affidata alla “soft• Disciplina di dettaglio: affidata alla “soft--law” dell’ANAClaw” dell’ANAC

e regime transitorio: e regime transitorio: i «numeri» del codicei «numeri» del codice

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure sulle procedure d'appalto degli enti d'appalto degli enti

dei trasporti dei trasporti e dei servizi postali, e dei servizi postali, nonchenonche' per ' per di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

. Ordinario n. 10). Ordinario n. 10). Ordinario n. 10). Ordinario n. 10)

. 163/2006). 163/2006). 163/2006). 163/2006)

50 provvedimenti tra decreti50 provvedimenti tra decreti

del DPR 207/2010 e di altre disposizioni nel periododel DPR 207/2010 e di altre disposizioni nel periodotransitorio fino all’emanazione di decreti e linee guida ANACtransitorio fino all’emanazione di decreti e linee guida ANAC

law” dell’ANAClaw” dell’ANAC5

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»

AVVISO DI RETTIFICAAVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:

«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e di concessione, sugli appalti pubblici e di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure sulle procedure dell'acqua, dell'energiadell'acqua, dell'energia, dei , dei trasporti e dei servizi postali, trasporti e dei servizi postali, vigente vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».vigente vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

(Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla del 19 aprile 2016). (16A05218)del 19 aprile 2016). (16A05218)

(GU Serie Generale n.164 del 15(GU Serie Generale n.164 del 15--77--2016)2016)

• • Correzione errori formali (180Correzione errori formali (180))

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»

Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:

«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti dei contratti sulle procedure sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'appalto degli enti erogatori nei settori

trasporti e dei servizi postali, trasporti e dei servizi postali, nonchenonche' per il riordino della ' per il riordino della disciplina disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

(Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla G.U. G.U. -- Serie Serie generale generale -- n. 91 n. 91

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11. Applicazione e regime transitorio: . Applicazione e regime transitorio: i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»

Tra linee guida e altri atti (decreti ministeriali, Tra linee guida e altri atti (decreti ministeriali, interministeriali interministeriali attuativi, che sono diventati attuativi, che sono diventati 55 55 con il correttivo, a cui vanno aggiunti i regolamenti di organizzazione con con il correttivo, a cui vanno aggiunti i regolamenti di organizzazione con cui l’ANAC disciplina l’esercizio di propri compiti specifici:cui l’ANAC disciplina l’esercizio di propri compiti specifici:-- 33 33 decreti (di cui decreti (di cui 17 17 decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti e decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti e -- 16 16 atti dell'ANAC;atti dell'ANAC;-- 6 6 D.P.C.M.D.P.C.M.

““L'obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente conoscibile,L'obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente conoscibile,rischia rischia così così di di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. Non Non solo: solo: l'obiettivo di l'obiettivo di un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere nella ritardata nella ritardata adozione degli a a ua viadozione degli a a ua vi, , così così nel frattempo continuando a applicarsinel frattempo continuando a applicarsile vecchie regole. le vecchie regole. ……È È evidente che la scommessa del nuovo codice evidente che la scommessa del nuovo codice potrpotrà̀ à̀ essere vinta essere vinta solo solo se la fase di adozione degli atti attuativi se la fase di adozione degli atti attuativi avverravverrà̀ à̀ in modo tempestivo,in modo tempestivo,ordinato e coordinatoordinato e coordinato…”.…”.(Parere (Parere ConsCons. Stato, comm. Speciale, . Stato, comm. Speciale, 1 1 aprile aprile 20162016, n. , n. 855855

. Applicazione e regime transitorio: . Applicazione e regime transitorio: i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»

interministeriali interministeriali e D.P.C.M.) si possono individuare e D.P.C.M.) si possono individuare 53 53 atti atti con il correttivo, a cui vanno aggiunti i regolamenti di organizzazione con con il correttivo, a cui vanno aggiunti i regolamenti di organizzazione con

cui l’ANAC disciplina l’esercizio di propri compiti specifici:cui l’ANAC disciplina l’esercizio di propri compiti specifici:decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti e decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti e 16 16 di altri Ministri);di altri Ministri);

L'obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente conoscibile,L'obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente conoscibile,perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi.

un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere frenatofrenatonel frattempo continuando a applicarsinel frattempo continuando a applicarsi

essere vinta essere vinta in modo tempestivo,in modo tempestivo,

855855).).7

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»

Art. 216 del D.Lgs. 50/2016Art. 216 del D.Lgs. 50/2016::

Le Le disposizioni del Codice che rinviano a provvedimenti attuativi disposizioni del Codice che rinviano a provvedimenti attuativi (decreti ministeriali (decreti ministeriali o linee guida ANAC) o linee guida ANAC) (decreti ministeriali (decreti ministeriali o linee guida ANAC) o linee guida ANAC) entrano entrano in vigore solo in vigore solo intervenuta l’emanazione intervenuta l’emanazione D.Lgs. 50/2016)D.Lgs. 50/2016)

Nel Nel periodo transitorio vengono dettate disposizioni che periodo transitorio vengono dettate disposizioni che l’l’ultravigenzaultravigenza del DPR 207/2010 e altri del DPR 207/2010 e altri provvedimentiprovvedimenti

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»

disposizioni del Codice che rinviano a provvedimenti attuativi disposizioni del Codice che rinviano a provvedimenti attuativi o linee guida ANAC) o linee guida ANAC) o linee guida ANAC) o linee guida ANAC)

intervenuta l’emanazione intervenuta l’emanazione di tali di tali atti (cfr. art. 216 del atti (cfr. art. 216 del

periodo transitorio vengono dettate disposizioni che periodo transitorio vengono dettate disposizioni che comportano comportano provvedimentiprovvedimenti

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»

… l’… l’ultravigenzaultravigenza del DPR 207/2010 e altri del DPR 207/2010 e altri Articoli Articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle lineeche restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle lineeANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile abrogati dal 19 aprile 2016 o dall’adozione degli atti attuativi*):2016 o dall’adozione degli atti attuativi*):

-- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);-- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);-- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);-- articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità); articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità); -- articoli da 215 a 238 (collaudo);articoli da 215 a 238 (collaudo);-- articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);-- articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)

* cfr., ad es. artt. 254,255 e 256 del * cfr., ad es. artt. 254,255 e 256 del d.p.r.d.p.r. 207/2010 abrogati dall’art. 9 del decreto 2 dicembre 2016 207/2010 abrogati dall’art. 9 del decreto 2 dicembre 2016 n. 263, adottato ai n. 263, adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»i «numeri» del codice… e lo «stato dell’arte»

del DPR 207/2010 e altri del DPR 207/2010 e altri provvedimentiprovvedimentiche restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle lineeche restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee--guida guida

ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono 2016 o dall’adozione degli atti attuativi*):2016 o dall’adozione degli atti attuativi*):

articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità); articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);

articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)

207/2010 abrogati dall’art. 9 del decreto 2 dicembre 2016 207/2010 abrogati dall’art. 9 del decreto 2 dicembre 2016 sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Il Il Legislatore del 2006 aveva optato per un modello unitario di Legislatore del 2006 aveva optato per un modello unitario di

mediante mediante l’adozione di un l’adozione di un generale regolamento generale regolamento governativo (governativo (

Il Il Legislatore della riforma ha optato per un sistema diversificato e Legislatore della riforma ha optato per un sistema diversificato e

basato basato essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:basato basato essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:

aa) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasportinazionale anticorruzione (d’ora innanzi solo nazionale anticorruzione (d’ora innanzi solo ANAC o ANAC o commissioni parlamentari;commissioni parlamentari;

bb) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante ) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante guida;guida;

cc) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante.) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante.

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Legislatore del 2006 aveva optato per un modello unitario di Legislatore del 2006 aveva optato per un modello unitario di attuazione delle attuazione delle regole da esso posteregole da esso poste,,

governativo (governativo (d.P.R.d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).5 ottobre 2010, n. 207).

Legislatore della riforma ha optato per un sistema diversificato e Legislatore della riforma ha optato per un sistema diversificato e più flessibile,più flessibile,

essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:

) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su , su proposta dell’Autorità proposta dell’Autorità ANAC o ANAC o Autorità), previo parere delle competenti Autorità), previo parere delle competenti

) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante ) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante erga erga omnesomnes, e in particolare le linee , e in particolare le linee

) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante.) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante.

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Provvedimenti attuativi Provvedimenti attuativi (e non) fino (e non) fino ad ora ad ora adottati dall’ANAC:adottati dall’ANAC:•• Delibera Delibera n. 973 del n. 973 del 14/09/2016 14/09/2016 -- Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

““Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura

•• Delibera Delibera n. 1005 del n. 1005 del 21/09/2016 21/09/2016 -- Linee Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ““Offerta economicamente più vantaggiosa”Offerta economicamente più vantaggiosa”

•• Delibera Delibera n. 1096 del 26 ottobre n. 1096 del 26 ottobre 2016 2016 -- Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ««Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento

•• Delibera Delibera n. 1097 del 26 ottobre n. 1097 del 26 ottobre 2016 2016 -- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ““Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore ““Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore indagini di mercato e formazione e indagini di mercato e formazione e gestione degli gestione degli elenchi di operatori elenchi di operatori

•• Delibera Delibera n. 1190 del 16 novembre n. 1190 del 16 novembre 2016 2016 -- Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ““Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti componenti delle commissioni giudicatrici” componenti delle commissioni giudicatrici”

•• Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 -- Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, comma 5, lettlett. c) del Codice» . c) del Codice»

•• Delibera n. 235 del 15/02/2017 Delibera n. 235 del 15/02/2017 -- rif.rif. Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 50/201650/2016

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

adottati dall’ANAC:adottati dall’ANAC:Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti recanti

Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneriae all’ingegneria””

Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti recanti

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento per l’affidamento di appalti e concessioni»di appalti e concessioni»

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie alle soglie di rilevanza comunitaria, di rilevanza comunitaria, Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie alle soglie di rilevanza comunitaria, di rilevanza comunitaria,

elenchi di operatori elenchi di operatori economicieconomici

Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale nell’Albo nazionale obbligatorio dei obbligatorio dei

Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80,

Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in househouse previsto dall’art. 192 del d.lgs. previsto dall’art. 192 del d.lgs.

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Regolamenti adottati dall’ANAC:Regolamenti adottati dall’ANAC:

•• Regolamento del Regolamento del 1515//0202//2017 2017 Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici materia di contratti pubblici

•• Regolamento del Regolamento del 0808//0303//2017 2017 Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità nazionale anticorruzioneservizi e forniture stipulati dall’Autorità nazionale anticorruzione

•• Regolamento del Regolamento del 2929//0303//2017 2017 Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di materia di inconferibilitàinconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di materia di materia di inconferibilitàinconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari comportamento dei pubblici funzionari

•• Regolamento del Regolamento del 2929//0303//2017 2017 Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo

•• Regolamento del Regolamento del 2929//0303//2017 2017 Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione materia di prevenzione della corruzione

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in

Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità nazionale anticorruzioneservizi e forniture stipulati dall’Autorità nazionale anticorruzione

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 14 marzo marzo 20132013, n. , n. 3333

Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

… alcuni provvedimenti … alcuni provvedimenti attuativi attuativi dell’ANAC «in itinere»:dell’ANAC «in itinere»:

• Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);

• Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto

• Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività partenariato pubblico privato

• Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

• Affidamento di servizi legali• Linee guida sul sistema di qualificazione degli operatori economici

qualificazione del contraente generale• Rapporto tra la misura di straordinaria e temporanea gestione e il sistema di qualificazione unico degli

operatori economici Consultazione on line del 16 giugno 2017 • Proposte per l’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Linee guida

avvalimento - Linee guida SOA - Regolamento SOA Consultazioni on line del 13 giugno 2017 contributi entro il 13 luglio 2017

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile art. 111, comma 1, del Codice);

Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e del contratto (art. 111, comma 2, del Codice);

delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di

guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.

guida sul sistema di qualificazione degli operatori economici – Linee guida sul sistema di

Rapporto tra la misura di straordinaria e temporanea gestione e il sistema di qualificazione unico degli operatori economici Consultazione on line del 16 giugno 2017 – invio contributi entro il 17 luglio 2017Proposte per l’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Linee guida

Regolamento SOA Consultazioni on line del 13 giugno 2017 – invio

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

… gli aggiornamenti di alcune … gli aggiornamenti di alcune linee linee guida dell’ANAC post correttivo «in itinere»:guida dell’ANAC post correttivo «in itinere»:

• Aggiornamento delle linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice2017 – invio contributi entro il 28 giugno 2017

• Aggiornamento delle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” - Consultazione on line del 12 giugno 2017 2017

• Aggiornamento delle linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici2017 – invio contributi entro il 28 giugno 2017

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

guida dell’ANAC post correttivo «in itinere»:guida dell’ANAC post correttivo «in itinere»:

Aggiornamento delle linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze

. c) del Codice” - Consultazione on line del 12 giugno

delle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e

on line del 12 giugno 2017 – invio contributi entro il 28 giugno

Aggiornamento delle linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Consultazione on line del 12 giugno

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Provvedimenti Provvedimenti attuativi fino ad ora attuativi fino ad ora adottati con decreti ministeriali:adottati con decreti ministeriali:Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/8/2016“Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia, ai 50 del 2016” (G.U. 31/8/2016 n. 203)Ministero Infrastrutture e Trasporti –D.M. 17 giugno 2016 – “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 2016)D.M. 2 dicembre 2016 - “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 codice” (GURI 25.1.2017;D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza dgiovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee”, ex art. 24, c. 2 e 5, codice” (GURI Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali servizi e forniture. (16A04194) (GU Serie Generale n.131 del 7-6-

+ Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18/7/2016 n. + Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18/7/2016 n. Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento Regolamento di esecuzione (UERegolamento di esecuzione (UE) 2016/7 ) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016della Commissione del 5 gennaio 2016

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

adottati con decreti ministeriali:adottati con decreti ministeriali:

“Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia, ai sensi dell’art. 212, coma 5, del decreto legislativo n.

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di del decreto legislativo n. 50 del 2016“ (G.U. n. 174 del 27 luglio

Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt.

recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di

singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, (GURI 13.2.2017);

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 24 maggio 2016progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di

-2016)

+ Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18/7/2016 n. + Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18/7/2016 n. 3 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara di gara unico europeo (DGUE) approvato dal unico europeo (DGUE) approvato dal

della Commissione del 5 gennaio 2016della Commissione del 5 gennaio 2016

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Provvedimenti attuativi «in itinere» da adottare con decreti Provvedimenti attuativi «in itinere» da adottare con decreti ministeriali:ministeriali:

Decreto Ministeriale recante "Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali" ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile dell'articolo 23, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50

… da modificare post correttivo….… da modificare post correttivo….

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Provvedimenti attuativi «in itinere» da adottare con decreti Provvedimenti attuativi «in itinere» da adottare con decreti

Decreto Ministeriale recante "Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali" ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile dell'articolo 23, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile

… da modificare post correttivo….… da modificare post correttivo….

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

IN SINTESI… ADOTTATI AD OGGI:IN SINTESI… ADOTTATI AD OGGI:

In questo primo anno di vita, In questo primo anno di vita, gli atti attuativi espressamente nominati dal codice, gli atti attuativi espressamente nominati dal codice, e sinora e sinora pubblicati:pubblicati:

-- 5/33 5/33 decreti;decreti;

-- 5/16 linee guida dell’ANAC;5/16 linee guida dell’ANAC;

-- 1/6 D.P.C.M.1/6 D.P.C.M.

…. cioè, dopo circa più di un anno, complessivamente, 11/55 atti …. cioè, dopo circa più di un anno, complessivamente, 11/55 atti attuativi!attuativi!

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

gli atti attuativi espressamente nominati dal codice, gli atti attuativi espressamente nominati dal codice,

…. cioè, dopo circa più di un anno, complessivamente, 11/55 atti …. cioè, dopo circa più di un anno, complessivamente, 11/55 atti

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11. Applicazione e regime transitorio: . Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Il decreto correttivo Il decreto correttivo come come ««occasione unicaoccasione unica»: »:

allo allo stato della normativa vigente stato della normativa vigente il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 è infatti l’unico decreto legislativo correttivo è infatti l’unico decreto legislativo correttivo che il Governo ha potuto emanare.che il Governo ha potuto emanare.

. Applicazione e regime transitorio: . Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

»: »:

stato della normativa vigente stato della normativa vigente

è infatti l’unico decreto legislativo correttivo è infatti l’unico decreto legislativo correttivo che il Governo ha potuto emanare.che il Governo ha potuto emanare.

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

… le potenzialità offerte dal correttivo sono state sfruttate nella loro … le potenzialità offerte dal correttivo sono state sfruttate nella loro pienezza? pienezza? Ogni intervento che è stato omesso non potrà essere più recuperato Ogni intervento che è stato omesso non potrà essere più recuperato in futuro, salvo nuove deleghe legislativein futuro, salvo nuove deleghe legislative

L’utilizzo del correttivo in tutte le sue potenzialità è infatti finalizzato L’utilizzo del correttivo in tutte le sue potenzialità è infatti finalizzato ad introdurre ora tutte le modifiche necessarie per evitare che il ad introdurre ora tutte le modifiche necessarie per evitare che il nuovo codice possa essere oggetto di continue e numerose modifiche nuovo codice possa essere oggetto di continue e numerose modifiche normative, così come accaduto con il d.lgs. n. 163/2006normative, così come accaduto con il d.lgs. n. 163/2006

Il precedente Il precedente codice è stato modificato, in dieci anni di vita, da 52 atti codice è stato modificato, in dieci anni di vita, da 52 atti normativi (normativi (inclusi i tre decreti correttivi intervenuti nel primo inclusi i tre decreti correttivi intervenuti nel primo bienniobiennio)!)!

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

… le potenzialità offerte dal correttivo sono state sfruttate nella loro … le potenzialità offerte dal correttivo sono state sfruttate nella loro

Ogni intervento che è stato omesso non potrà essere più recuperato Ogni intervento che è stato omesso non potrà essere più recuperato in futuro, salvo nuove deleghe legislativein futuro, salvo nuove deleghe legislative..

L’utilizzo del correttivo in tutte le sue potenzialità è infatti finalizzato L’utilizzo del correttivo in tutte le sue potenzialità è infatti finalizzato ad introdurre ora tutte le modifiche necessarie per evitare che il ad introdurre ora tutte le modifiche necessarie per evitare che il nuovo codice possa essere oggetto di continue e numerose modifiche nuovo codice possa essere oggetto di continue e numerose modifiche normative, così come accaduto con il d.lgs. n. 163/2006normative, così come accaduto con il d.lgs. n. 163/2006..

codice è stato modificato, in dieci anni di vita, da 52 atti codice è stato modificato, in dieci anni di vita, da 52 atti inclusi i tre decreti correttivi intervenuti nel primo inclusi i tre decreti correttivi intervenuti nel primo

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

««Le Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, intaccarlo, con con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissatala stessa legge delega si era prefissataLo schema di decreto tiene , in particolare, conto delle consultazioni effettuate Lo schema di decreto tiene , in particolare, conto delle consultazioni effettuate Lo schema di decreto tiene , in particolare, conto delle consultazioni effettuate Lo schema di decreto tiene , in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento dal Parlamento che che ha ha auditoaudito, tra l’altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di , tra l’altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’ANAC categoria, delle osservazioni formulate dall’ANAC nonché nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell’ambito della Cabina di regia consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell’ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell’articolo 212 del istituita ai sensi dell’articolo 212 del codicecodice

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza

lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che

la stessa legge delega si era prefissatala stessa legge delega si era prefissata..Lo schema di decreto tiene , in particolare, conto delle consultazioni effettuate Lo schema di decreto tiene , in particolare, conto delle consultazioni effettuate Lo schema di decreto tiene , in particolare, conto delle consultazioni effettuate Lo schema di decreto tiene , in particolare, conto delle consultazioni effettuate

, tra l’altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di , tra l’altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’ANAC categoria, delle osservazioni formulate dall’ANAC

delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni.

state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell’ambito della Cabina di regia consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell’ambito della Cabina di regia

codicecodice»»Relazione tecnica al correttivoRelazione tecnica al correttivo

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Nel decreto correttivo si Nel decreto correttivo si possono individuare quattro possono individuare quattro tipologie di intervento.tipologie di intervento.1) correzione di refusi ed errori materiali.1) correzione di refusi ed errori materiali.Molti di questi errori, oltre 180, sono stati già corretti con un Molti di questi errori, oltre 180, sono stati già corretti con un avviso di rettifica pubblicato nel luglio 2016;avviso di rettifica pubblicato nel luglio 2016;2) disciplina di coordinamento “esterno” e le conseguenti 2) disciplina di coordinamento “esterno” e le conseguenti 2) disciplina di coordinamento “esterno” e le conseguenti 2) disciplina di coordinamento “esterno” e le conseguenti abrogazioni delle numerose disposizioni di leggi speciali che abrogazioni delle numerose disposizioni di leggi speciali che hanno inciso sulla materia dei contratti pubblici;hanno inciso sulla materia dei contratti pubblici;3) rimozione di alcuni errori di recepimento delle direttive e 3) rimozione di alcuni errori di recepimento delle direttive e di attuazione della legge delega, che si traducono in di attuazione della legge delega, che si traducono in altrettante illegittimità delle disposizioni del codice per altrettante illegittimità delle disposizioni del codice per contrasto con le direttive o per eccesso di delega.contrasto con le direttive o per eccesso di delega.4) rimedi a difficoltà insorte nella prima applicazione dei 4) rimedi a difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza. dottrinale e dalla prima giurisprudenza.

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

possono individuare quattro possono individuare quattro

1) correzione di refusi ed errori materiali.1) correzione di refusi ed errori materiali.Molti di questi errori, oltre 180, sono stati già corretti con un Molti di questi errori, oltre 180, sono stati già corretti con un avviso di rettifica pubblicato nel luglio 2016;avviso di rettifica pubblicato nel luglio 2016;2) disciplina di coordinamento “esterno” e le conseguenti 2) disciplina di coordinamento “esterno” e le conseguenti 2) disciplina di coordinamento “esterno” e le conseguenti 2) disciplina di coordinamento “esterno” e le conseguenti abrogazioni delle numerose disposizioni di leggi speciali che abrogazioni delle numerose disposizioni di leggi speciali che hanno inciso sulla materia dei contratti pubblici;hanno inciso sulla materia dei contratti pubblici;3) rimozione di alcuni errori di recepimento delle direttive e 3) rimozione di alcuni errori di recepimento delle direttive e di attuazione della legge delega, che si traducono in di attuazione della legge delega, che si traducono in altrettante illegittimità delle disposizioni del codice per altrettante illegittimità delle disposizioni del codice per contrasto con le direttive o per eccesso di delega.contrasto con le direttive o per eccesso di delega.4) rimedi a difficoltà insorte nella prima applicazione dei 4) rimedi a difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza. dottrinale e dalla prima giurisprudenza.

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1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

Il decreto correttivo:Il decreto correttivo:… alcuni «ritorni al passato»?… alcuni «ritorni al passato»?

art. 95: appalto integratoart. 95: appalto integratoart. 95: appalto integratoart. 95: appalto integratoart. 105: subappaltoart. 105: subappalto… la reintroduzione nel codice (anziché … la reintroduzione nel codice (anziché nella soft law) alcuni aspetti della nella soft law) alcuni aspetti della disciplina della fase esecutiva dei lavori disciplina della fase esecutiva dei lavori (tempi di pagamento, penali, distinzione (tempi di pagamento, penali, distinzione tra tra c.r.ec.r.e. e collaudo …). e collaudo …)

1. Applicazione e regime transitorio: 1. Applicazione e regime transitorio: lo «stato dell’arte»lo «stato dell’arte»

… alcuni «ritorni al passato»?… alcuni «ritorni al passato»?

art. 95: appalto integratoart. 95: appalto integratoart. 95: appalto integratoart. 95: appalto integrato

… la reintroduzione nel codice (anziché … la reintroduzione nel codice (anziché nella soft law) alcuni aspetti della nella soft law) alcuni aspetti della disciplina della fase esecutiva dei lavori disciplina della fase esecutiva dei lavori (tempi di pagamento, penali, distinzione (tempi di pagamento, penali, distinzione

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22. . Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 33:: aggiunte definizioniaggiunte definizioni

art. art. 55:: precisazione su precisazione su in in househouse providingproviding

art. art. 2121:: integrazioni alla disciplina della programmazioneintegrazioni alla disciplina della programmazione

art. art. 2222:: dibattiti pubblici sulle grandi operedibattiti pubblici sulle grandi opere

art. art. 2323: : integrazioni alla disciplina della progettazioneintegrazioni alla disciplina della progettazione

art. art. 2424:: corrispettivi dei progettisti corrispettivi dei progettisti

art. art. 2525: : integrazioni alla disciplina della verifica preventiva integrazioni alla disciplina della verifica preventiva dell’interesse archeologicodell’interesse archeologico

art. art. 2626:: verifica della progettazione nell’appalto integratoverifica della progettazione nell’appalto integrato

art. art. 2727:: conferma di pareri, autorizzazioni ed intese e risoluzione di conferma di pareri, autorizzazioni ed intese e risoluzione di interferenzeinterferenze

art. art. 2929 integrazione alla disciplina dei termini del ricorso integrazione alla disciplina dei termini del ricorso superacceleratosuperaccelerato (art. (art. 120 120 c. c. 22--bisbis

art. art. 3030 integrazioni alla disciplina delle ritenuteintegrazioni alla disciplina delle ritenute

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

providingproviding

integrazioni alla disciplina della programmazioneintegrazioni alla disciplina della programmazione

dibattiti pubblici sulle grandi operedibattiti pubblici sulle grandi opere

integrazioni alla disciplina della progettazioneintegrazioni alla disciplina della progettazione

integrazioni alla disciplina della verifica preventiva integrazioni alla disciplina della verifica preventiva

verifica della progettazione nell’appalto integratoverifica della progettazione nell’appalto integrato

conferma di pareri, autorizzazioni ed intese e risoluzione di conferma di pareri, autorizzazioni ed intese e risoluzione di

integrazione alla disciplina dei termini del ricorso integrazione alla disciplina dei termini del ricorso c.p.ac.p.a.).)

integrazioni alla disciplina delle ritenuteintegrazioni alla disciplina delle ritenute

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. 31:art. 31: integrazioni alla normativa relativa al RUPintegrazioni alla normativa relativa al RUPart. 32art. 32:: integrazioni alla disciplina della determinazione a contrarre per integrazioni alla disciplina della determinazione a contrarre per

gli affidamenti infra 40.000 eurogli affidamenti infra 40.000 euroart. 34art. 34:: integrazioni alla disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM)integrazioni alla disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM)art. 35art. 35:: correzione del riferimento per il calcolo dell’anticipazionecorrezione del riferimento per il calcolo dell’anticipazioneart. 36art. 36: : integrazioni alla disciplina dei contratti sottointegrazioni alla disciplina dei contratti sotto

affidamento, opere di urbanizzazione, verifica requisiti)affidamento, opere di urbanizzazione, verifica requisiti)art. 38art. 38:: integrazioni alla disciplina della qualificazione delle stazioni integrazioni alla disciplina della qualificazione delle stazioni

appaltantiappaltantiappaltantiappaltantiart. 41: art. 41: integrazioni alla disciplina delle procedure telematicheintegrazioni alla disciplina delle procedure telematicheart. 47art. 47:: integrazioni alla disciplina dei requisiti di qualificazione dei integrazioni alla disciplina dei requisiti di qualificazione dei

consorzi stabiliconsorzi stabiliart. 48art. 48:: previsione della possibilità di designare per l’esecuzione imprese previsione della possibilità di designare per l’esecuzione imprese

consorziate diverse da quelle indicate in sede di garaconsorziate diverse da quelle indicate in sede di garaart. 50art. 50 obbligo di inserire le c.d. «clausole sociali» nei bandi ad alta obbligo di inserire le c.d. «clausole sociali» nei bandi ad alta

intensità di manodoperaintensità di manodoperaart. 59art. 59 disciplina dell’appalto integrato e integrazioni alla definizione di disciplina dell’appalto integrato e integrazioni alla definizione di

offerte irregolariofferte irregolari

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

integrazioni alla normativa relativa al RUPintegrazioni alla normativa relativa al RUPintegrazioni alla disciplina della determinazione a contrarre per integrazioni alla disciplina della determinazione a contrarre per

integrazioni alla disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM)integrazioni alla disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM)correzione del riferimento per il calcolo dell’anticipazionecorrezione del riferimento per il calcolo dell’anticipazioneintegrazioni alla disciplina dei contratti sottointegrazioni alla disciplina dei contratti sotto--soglia (modalità soglia (modalità di di affidamento, opere di urbanizzazione, verifica requisiti)affidamento, opere di urbanizzazione, verifica requisiti)integrazioni alla disciplina della qualificazione delle stazioni integrazioni alla disciplina della qualificazione delle stazioni

integrazioni alla disciplina delle procedure telematicheintegrazioni alla disciplina delle procedure telematicheintegrazioni alla disciplina dei requisiti di qualificazione dei integrazioni alla disciplina dei requisiti di qualificazione dei

previsione della possibilità di designare per l’esecuzione imprese previsione della possibilità di designare per l’esecuzione imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di garaconsorziate diverse da quelle indicate in sede di garaobbligo di inserire le c.d. «clausole sociali» nei bandi ad alta obbligo di inserire le c.d. «clausole sociali» nei bandi ad alta

disciplina dell’appalto integrato e integrazioni alla definizione di disciplina dell’appalto integrato e integrazioni alla definizione di

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. 60art. 60:: integrazioni alla disciplina della procedura apertaintegrazioni alla disciplina della procedura apertaartt. 77 e 78artt. 77 e 78: : integrazioni alla disciplina delle commissioni giudicatriciintegrazioni alla disciplina delle commissioni giudicatriciart. 79art. 79:: integrazioni alla disciplina delle offerte telematicheintegrazioni alla disciplina delle offerte telematicheart. 80art. 80:: integrazioni alla disciplina delle cause di esclusioneintegrazioni alla disciplina delle cause di esclusioneart. 83: art. 83: integrazioni alla disciplina del soccorso istruttorio integrazioni alla disciplina del soccorso istruttorio

di selezionedi selezioneart. 84art. 84:: disciplina del controllo dei requisiti SOAdisciplina del controllo dei requisiti SOAart. 84art. 84:: disciplina del controllo dei requisiti SOAdisciplina del controllo dei requisiti SOAart. 86art. 86: : integrazioni alla disciplina del certificato di esecuzione dei integrazioni alla disciplina del certificato di esecuzione dei

lavori (CEL)lavori (CEL)art. 89:art. 89: integrazioni alla disciplina dell’avvalimentointegrazioni alla disciplina dell’avvalimentoart. 93art. 93:: integrazioni alla disciplina della cauzione provvisoriaintegrazioni alla disciplina della cauzione provvisoriaart. 95:art. 95: integrazioni alla disciplina dei criteri di aggiudicazione (costo integrazioni alla disciplina dei criteri di aggiudicazione (costo

della manodopera e della sicurezza, punteggio dell’offerta della manodopera e della sicurezza, punteggio dell’offerta economica e varianti all’offerta)economica e varianti all’offerta)

art. 97art. 97:: revisione della disciplina delle offerte anomalerevisione della disciplina delle offerte anomale

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

integrazioni alla disciplina della procedura apertaintegrazioni alla disciplina della procedura apertaintegrazioni alla disciplina delle commissioni giudicatriciintegrazioni alla disciplina delle commissioni giudicatrici

integrazioni alla disciplina delle offerte telematicheintegrazioni alla disciplina delle offerte telematicheintegrazioni alla disciplina delle cause di esclusioneintegrazioni alla disciplina delle cause di esclusioneintegrazioni alla disciplina del soccorso istruttorio integrazioni alla disciplina del soccorso istruttorio e dei criteri e dei criteri

disciplina del controllo dei requisiti SOAdisciplina del controllo dei requisiti SOAdisciplina del controllo dei requisiti SOAdisciplina del controllo dei requisiti SOAintegrazioni alla disciplina del certificato di esecuzione dei integrazioni alla disciplina del certificato di esecuzione dei

integrazioni alla disciplina dell’avvalimentointegrazioni alla disciplina dell’avvalimentointegrazioni alla disciplina della cauzione provvisoriaintegrazioni alla disciplina della cauzione provvisoriaintegrazioni alla disciplina dei criteri di aggiudicazione (costo integrazioni alla disciplina dei criteri di aggiudicazione (costo della manodopera e della sicurezza, punteggio dell’offerta della manodopera e della sicurezza, punteggio dell’offerta

revisione della disciplina delle offerte anomalerevisione della disciplina delle offerte anomale

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. 101art. 101:: integrazioni alla disciplina dei soggetti nella fase integrazioni alla disciplina dei soggetti nella fase dell’esecuzionedell’esecuzione

art. 102art. 102:: integrazioni alla disciplina del collaudo e del integrazioni alla disciplina del collaudo e del

art. 103art. 103:: integrazioni alla disciplina della cauzione definitivaintegrazioni alla disciplina della cauzione definitiva

art. 105:art. 105: integrazioni alla disciplina del subappaltointegrazioni alla disciplina del subappalto

art. 106: art. 106: intergrazioneintergrazione alla disciplina delle modifiche ai contratti in alla disciplina delle modifiche ai contratti in corso di esecuzionecorso di esecuzione

art. 113art. 113--bis: bis: introduzione di articolo relativo a certificati di pagamenti e introduzione di articolo relativo a certificati di pagamenti e art. 113art. 113--bis: bis: introduzione di articolo relativo a certificati di pagamenti e introduzione di articolo relativo a certificati di pagamenti e penalipenali

art. 125: art. 125: integrazioni alla disciplina della procedura negoziata senza previa integrazioni alla disciplina della procedura negoziata senza previa indizione di garaindizione di gara

art. 133:art. 133: integrazioni alla disciplina dell’avvalimentointegrazioni alla disciplina dell’avvalimento

art. 136:art. 136: integrazioni alla disciplina dei sistemi di qualificazione nei settori integrazioni alla disciplina dei sistemi di qualificazione nei settori specialispeciali

artt. 142artt. 142--148: 148: semplificazioni della disciplina di affidamento dei semplificazioni della disciplina di affidamento dei servizi di cui all’allegato IXservizi di cui all’allegato IX

art. 152art. 152:: integrazione della disciplina dei concorsi di progettazioneintegrazione della disciplina dei concorsi di progettazione

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

integrazioni alla disciplina dei soggetti nella fase integrazioni alla disciplina dei soggetti nella fase

integrazioni alla disciplina del collaudo e del integrazioni alla disciplina del collaudo e del c.r.ec.r.e..

integrazioni alla disciplina della cauzione definitivaintegrazioni alla disciplina della cauzione definitiva

integrazioni alla disciplina del subappaltointegrazioni alla disciplina del subappalto

alla disciplina delle modifiche ai contratti in alla disciplina delle modifiche ai contratti in

introduzione di articolo relativo a certificati di pagamenti e introduzione di articolo relativo a certificati di pagamenti e introduzione di articolo relativo a certificati di pagamenti e introduzione di articolo relativo a certificati di pagamenti e

integrazioni alla disciplina della procedura negoziata senza previa integrazioni alla disciplina della procedura negoziata senza previa

integrazioni alla disciplina dell’avvalimentointegrazioni alla disciplina dell’avvalimento

integrazioni alla disciplina dei sistemi di qualificazione nei settori integrazioni alla disciplina dei sistemi di qualificazione nei settori

semplificazioni della disciplina di affidamento dei semplificazioni della disciplina di affidamento dei

integrazione della disciplina dei concorsi di progettazioneintegrazione della disciplina dei concorsi di progettazione

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. 163:art. 163: integrazioni alla disciplina degli appalti di protezione civileintegrazioni alla disciplina degli appalti di protezione civile

art. 165art. 165:: integrazioni alla disciplina delle concessioniintegrazioni alla disciplina delle concessioni

art. 178art. 178:: integrazioni alla disciplina della concessioni autostradaliintegrazioni alla disciplina della concessioni autostradali

art. 180art. 180:: integrazioni alla disciplina del partenariato pubblico privatointegrazioni alla disciplina del partenariato pubblico privato

art. 188art. 188: : integrazione alla disciplina del contratto di disponibilitàintegrazione alla disciplina del contratto di disponibilità

art. 195art. 195:: limiti alla disciplina del general limiti alla disciplina del general contractingcontracting

art. 201: art. 201: integrazioni alla disciplina delle infrastrutture prioritarieintegrazioni alla disciplina delle infrastrutture prioritarieart. 201: art. 201: integrazioni alla disciplina delle infrastrutture prioritarieintegrazioni alla disciplina delle infrastrutture prioritarie

art. 207:art. 207: abrogazione del collegio consultivo tecnicoabrogazione del collegio consultivo tecnico

art. 211:art. 211: integrazioni alla disciplina precontenzioso e abrogazione delle integrazioni alla disciplina precontenzioso e abrogazione delle raccomandazioni vincolantiraccomandazioni vincolanti

art. 213art. 213: : integrazioni alla disciplina dei costi standardintegrazioni alla disciplina dei costi standard

art. 215:art. 215: integrazione della disciplina dei pareri rilasciati dal Consiglio integrazione della disciplina dei pareri rilasciati dal Consiglio superiore lavori pubblicisuperiore lavori pubblici

art. 216art. 216:: regime transitorio per manutenzioni, appalti integrati, regime transitorio per manutenzioni, appalti integrati, commissioni giudicatrici, arbitrati, opere di urbanizzazione a commissioni giudicatrici, arbitrati, opere di urbanizzazione a scomputo e firma dei progetti scomputo e firma dei progetti

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

integrazioni alla disciplina degli appalti di protezione civileintegrazioni alla disciplina degli appalti di protezione civile

integrazioni alla disciplina delle concessioniintegrazioni alla disciplina delle concessioni

integrazioni alla disciplina della concessioni autostradaliintegrazioni alla disciplina della concessioni autostradali

integrazioni alla disciplina del partenariato pubblico privatointegrazioni alla disciplina del partenariato pubblico privato

integrazione alla disciplina del contratto di disponibilitàintegrazione alla disciplina del contratto di disponibilità

contractingcontracting

integrazioni alla disciplina delle infrastrutture prioritarieintegrazioni alla disciplina delle infrastrutture prioritarieintegrazioni alla disciplina delle infrastrutture prioritarieintegrazioni alla disciplina delle infrastrutture prioritarie

abrogazione del collegio consultivo tecnicoabrogazione del collegio consultivo tecnico

integrazioni alla disciplina precontenzioso e abrogazione delle integrazioni alla disciplina precontenzioso e abrogazione delle

integrazioni alla disciplina dei costi standardintegrazioni alla disciplina dei costi standard

integrazione della disciplina dei pareri rilasciati dal Consiglio integrazione della disciplina dei pareri rilasciati dal Consiglio

regime transitorio per manutenzioni, appalti integrati, regime transitorio per manutenzioni, appalti integrati, commissioni giudicatrici, arbitrati, opere di urbanizzazione a commissioni giudicatrici, arbitrati, opere di urbanizzazione a

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22. . Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 33:: DEFINIZIONI AGGIUNTE:DEFINIZIONI AGGIUNTE:

oooo--bis) «bis) «lavori di categoria prevalentelavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale », la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;l'intervento e indicate nei documenti di gara;

oooo--ter) «ter) «lavori di categoria scorporabilelavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, », la categoria di lavori, oooo--ter) «ter) «lavori di categoria scorporabilelavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, », la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al superiore al 10 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a ovvero di importo superiore a 150150..000 000 euro ovvero appartenenti alle euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo categorie di cui all'articolo 8989, comma , comma 1111;;

aaaaaaaaaa) «) «categorie di opere specializzatecategorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, », le opere e i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

», la categoria di lavori, generale », la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;l'intervento e indicate nei documenti di gara;

», la categoria di lavori, », la categoria di lavori, », la categoria di lavori, », la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo

per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, euro ovvero appartenenti alle euro ovvero appartenenti alle

», le opere e i lavori che, », le opere e i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

artart. . 3:3: DEFINIZIONI AGGIUNTE:DEFINIZIONI AGGIUNTE:

oooo--quaterquater) «) «manutenzione ordinariamanutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal », fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;valore del bene e la sua funzionalità;

oooo--quinquiesquinquies) «) «manutenzione straordinariamanutenzione straordinariaprevisto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalitàtipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità

Cfr. Cfr. slidesslides n. 223 ss.n. 223 ss.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

», fermo restando quanto previsto dal », fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il

manutenzione straordinariamanutenzione straordinaria», fermo restando quanto », fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalitàtipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;;

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 3:3: DEFINIZIONI AGGIUNTE:DEFINIZIONI AGGIUNTE:

gggggggggg--bis) «bis) «principio di unicità dell’invioprincipio di unicità dell’invio», il principio secondo il quale », il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati; banca dati; gggggggggg--ter) «ter) «unità progettualeunità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo », il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; funzionali e tecnologiche del progetto; gggggggggg--quater) «quater) «documento di fattibilità delle alternative progettualidocumento di fattibilità delle alternative progettualidocumento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;sotto il profilo tecnico ed economico;

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

», il principio secondo il quale », il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una

», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo », il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche,

documento di fattibilità delle alternative progettualidocumento di fattibilità delle alternative progettuali», il », il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 3:3: DEFINIZIONI AGGIUNTE:DEFINIZIONI AGGIUNTE:

ggggg-quinquiesggggg-quinquies) «) «programma biennale degli acquisti di beni e programma biennale degli acquisti di beni e serviziservizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di », il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta;dall’amministrazione preposta;dall’amministrazione preposta;dall’amministrazione preposta;

ggggg-sexiesggggg-sexies) «) «programma triennale dei lavori pubbliciprogramma triennale dei lavori pubbliciche le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione prepostavalutati dall’amministrazione preposta;;

Cfr. Cfr. slidesslides n. 203 ss.n. 203 ss.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

programma biennale degli acquisti di beni e programma biennale degli acquisti di beni e », il documento che le amministrazioni adottano al fine di », il documento che le amministrazioni adottano al fine di

individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati

programma triennale dei lavori pubbliciprogramma triennale dei lavori pubblici», il documento », il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 3:3: DEFINIZIONI AGGIUNTE:DEFINIZIONI AGGIUNTE:

ggggg-septiesggggg-septies) «) «elenco annuale dei lavorielenco annuale dei lavori», l’elenco degli interventi », l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

ggggg-octiesggggg-octies) «) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizielenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizil’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;annualità del programma stesso;

gggggggggg--noniesnonies) «) «quadro quadro esigenzialeesigenziale», il documento che viene redatto ed », il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;quale gli interventi stessi sono destinati;

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

», l’elenco degli interventi », l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizielenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», », l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima

», il documento che viene redatto ed », il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 33:: DEFINIZIONI AGGIUNTE:DEFINIZIONI AGGIUNTE:

gggggggggg--deciesdecies) «) «capitolato prestazionalecapitolato prestazionale», il documento che indica, in », il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro costruita e che traduce il quadro esigenzialeesigenzialeprestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;

gggggggggg--undeciesundecies) «c) «cottimoottimo», l'affidamento della sola lavorazione », l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

», il documento che indica, in », il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera

esigenzialeesigenziale in termini di requisiti e in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;

», l'affidamento della sola lavorazione », l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 3:3: DEFINIZIONI AGGIUNTE:DEFINIZIONI AGGIUNTE:

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; operativo legato alla gestione delle opere;

*Cfr. con *Cfr. con art. 59: APPALTO INTEGRATOart. 59: APPALTO INTEGRATO

11--bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. rispetto all'importo complessivo dei lavori.

11--ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1--bis deve essere motivato nella determina a contrarre. bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero

la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori* ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio

bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente

bis deve essere motivato nella determina a contrarre. bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione) Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; 2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. lavori.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione) Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; 2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

… ancora … ancora Art. 59. (Scelta delle procedure e oggetto del contratto) Art. 59. (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicaziun bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono ipresupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono ipresupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Gli appalti relativi ai lavori Fatto salvo quanto previsto al comma 1lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibililocazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera elocazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera el’articolo 216, comma 4-bis**.

*e) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitadiretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del pdell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, de1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costabilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle ol'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'ammbase del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggettacquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicu

bisbis. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultinodall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalladall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dallavigore della presente disposizione.vigore della presente disposizione.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Art. 59. (Scelta delle procedure e oggetto del contratto) Art. 59. (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono ipresupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono ipresupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i

Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità,locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e)*. Si applica locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e)*. Si applica

*e) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino apapprovati provati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalladall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla dadata di entrata in ta di entrata in

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifichePARTE IPARTE III II -- CONTRATTI DI CONCESSIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE

TITOLO TITOLO I I -- PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

CAPO CAPO I I -- PRINCIPI GENERALI PRINCIPI GENERALI . 164. (Oggetto e ambito di . 164. (Oggetto e ambito di applicazione)applicazione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono lealle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aalle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni anonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. Innonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. Indisposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicdisposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicrichiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economrichiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economsvolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

. 165. (Rischio ed equilibri. 165. (Rischio ed equilibrio economicoo economico--finanziario nelle concessioni) finanziario nelle concessioni)

. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta quarantanove complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le nonorme applicabili rme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aalle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiggiudicatrici, udicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. Innonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogogni caso, le ni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicdisposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatratrici, a ici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economrichiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economicaica che può che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

finanziario nelle concessioni) finanziario nelle concessioni)

. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff)*, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento

finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica

quarantanove per cento del costo dell'investimento 37

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

… la parte IV del codice:… la parte IV del codice:PARTE IV PARTE IV -- PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITA' PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITA' DI AFFIDAMENTODI AFFIDAMENTO

TITOLO TITOLO I I -- PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 180. (Partenariato pubblico privato) Art. 180. (Partenariato pubblico privato) 1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee)*. Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.

*eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicanodi tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITA' PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITA'

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la

progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.

) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili

i contenuti delle decisioni Eurostat;38

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22. . Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

ArtArt. 180. (Partenariato pubblico privato) . 180. (Partenariato pubblico privato)

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.

6. […]. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della

Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera

[…]. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta

per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

LA MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO: LA MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO: I RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTATI RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTAT

««OrbeneOrbene, la Commissione speciale non può non rilevare come la riduzione , la Commissione speciale non può non rilevare come la riduzione percentuale al percentuale al 30%30% sia stata introdotta nel testo vigente in virtù dei rilievi contenutisia stata introdotta nel testo vigente in virtù dei rilievi contenutinel nel parere delle Commissioni parlamentari, parere delle Commissioni parlamentari, nell’evidente intento di garantire unanell’evidente intento di garantire unaeffettiva partecipazione al rischio da parte del concessionario privatoeffettiva partecipazione al rischio da parte del concessionario privatoeffettiva partecipazione al rischio da parte del concessionario privatoeffettiva partecipazione al rischio da parte del concessionario privatorimanendo impregiudicato il rispetto formale delle previsioni di quadro europeo erimanendo impregiudicato il rispetto formale delle previsioni di quadro europeo edelle decisioni di delle decisioni di EurostatEurostat, che, nell’ambito del trattamento contabile dei contratti, che, nell’ambito del trattamento contabile dei contrattisottoscritti dalla Pubblica Amministrazione nel quadro di partenariati con impresesottoscritti dalla Pubblica Amministrazione nel quadro di partenariati con impreseprivate, e specificamente dei casi nei quali gli private, e specificamente dei casi nei quali gli assetsassets possono essere classificati possono essere classificati e quindi non avere impatto sul deficit e sul debito pubblico, o viceversa, hae quindi non avere impatto sul deficit e sul debito pubblico, o viceversa, hapiù volte chiarito che è il superamento o meno della percentuale del 50%, da partepiù volte chiarito che è il superamento o meno della percentuale del 50%, da partedel contributo pubblico, a rilevare ai fini della classificazione del contributo pubblico, a rilevare ai fini della classificazione on balance/offon balance/offbalance la misura del contributo pubblicobalance la misura del contributo pubblico*…»*…»

*tuttavia cfr. allegato 4 al d.lgs. 118/2011 per modalità di contabilizzazione del leasing in costruendo…*tuttavia cfr. allegato 4 al d.lgs. 118/2011 per modalità di contabilizzazione del leasing in costruendo…

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

I RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTATI RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTAT

, la Commissione speciale non può non rilevare come la riduzione , la Commissione speciale non può non rilevare come la riduzione della della sia stata introdotta nel testo vigente in virtù dei rilievi contenutisia stata introdotta nel testo vigente in virtù dei rilievi contenuti

nell’evidente intento di garantire unanell’evidente intento di garantire unaeffettiva partecipazione al rischio da parte del concessionario privatoeffettiva partecipazione al rischio da parte del concessionario privato, pur, pureffettiva partecipazione al rischio da parte del concessionario privatoeffettiva partecipazione al rischio da parte del concessionario privato, pur, purrimanendo impregiudicato il rispetto formale delle previsioni di quadro europeo erimanendo impregiudicato il rispetto formale delle previsioni di quadro europeo e

, che, nell’ambito del trattamento contabile dei contratti, che, nell’ambito del trattamento contabile dei contrattisottoscritti dalla Pubblica Amministrazione nel quadro di partenariati con impresesottoscritti dalla Pubblica Amministrazione nel quadro di partenariati con imprese

possono essere classificati possono essere classificati offbalanceoffbalancee quindi non avere impatto sul deficit e sul debito pubblico, o viceversa, hae quindi non avere impatto sul deficit e sul debito pubblico, o viceversa, hapiù volte chiarito che è il superamento o meno della percentuale del 50%, da partepiù volte chiarito che è il superamento o meno della percentuale del 50%, da parte

on balance/offon balance/off

*tuttavia cfr. allegato 4 al d.lgs. 118/2011 per modalità di contabilizzazione del leasing in costruendo…*tuttavia cfr. allegato 4 al d.lgs. 118/2011 per modalità di contabilizzazione del leasing in costruendo…40

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

LA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING IN COSTRUENDOLA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING IN COSTRUENDO: punto 3.25 dell’allegato 4/2 al : punto 3.25 dell’allegato 4/2 al RILIEVI CRITICIRILIEVI CRITICI

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 126/2014, che ha modificato il D.Lgs. 118/2015 – precisata normativamente la distinzione tra leasing operativo (bene concesso in locazione, assenza dell’opzione di riscatto ecanone quale mero corrispettivo del godimento del bene) e leasing finanziario (contratto di finanziamento, facoltà di riscattallo scadere del termine previsto contrattualmente e canone come corrispettivo oltre che dell’utilizzo del bene anche quale quota - parte del prezzo del bene stesso) –il leasing in costruendo viene ricondotto nell’alveo del leasing finanziario e, quindi, nell’ambito delle operazioni finanziarieil leasing in costruendo viene ricondotto nell’alveo del leasing finanziario e, quindi, nell’ambito delle operazioni finanziarieche costituiscono, assieme ad altre figure (quali il leasing immobiliare e il L’operazione di leasing viene sostanzialmente assimilata all’assunzione di un debitocorrispettivo per l’uso del bene, ma comprende una quota di investimento e dev’essere contabilizzato secondo il metodo finanziario.Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, pertanto, il debito pari all'importo oggetto di finanziamento dovrà essere iscritto tra le "Accensioni di prestiti" e l'acquisizione del bene sarà ricompresa nelle spese di investimento (accerta l'entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio bilancio).Il bene, pur non essendo di proprietà dell'ente, sarà preso in carico contabilmente dal medesimo, inventariato tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento; i canoni periodici saranno a loro volta registrati, distinguendo la parte degli interessiimputare in bilancio tra le spese correnti) dalla quota capitale (da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa), mentre aconclusione del contratto di leasing la spesa per l'esercizio del riscatto sarà registrata tra le spese di investimento.Tali principi, per espressa volontà del legislatore, trovano, però, applicazione alle operazioni di leasing finanziario stipu1° gennaio 2015 (art. 3, comma 17 cit.) e cioè alle nuove perazioni3.25 cit.).

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

: punto 3.25 dell’allegato 4/2 al : punto 3.25 dell’allegato 4/2 al D.LgsD.Lgs 118/2011 118/2011

126/2014, che ha modificato il D.Lgs. 118/2015 precisata normativamente la distinzione tra leasing operativo (bene concesso in locazione, assenza dell’opzione di riscatto e

canone quale mero corrispettivo del godimento del bene) e leasing finanziario (contratto di finanziamento, facoltà di riscatto allo scadere del termine previsto contrattualmente e canone come corrispettivo oltre che dell’utilizzo del bene anche quale

leasing in costruendo viene ricondotto nell’alveo del leasing finanziario e, quindi, nell’ambito delle operazioni finanziarieleasing in costruendo viene ricondotto nell’alveo del leasing finanziario e, quindi, nell’ambito delle operazioni finanziarie, assieme ad altre figure (quali il leasing immobiliare e il lease back), debito che finanzia l’investimento.

di leasing viene sostanzialmente assimilata all’assunzione di un debito, il canone non rappresenta un mero corrispettivo per l’uso del bene, ma comprende una quota di investimento e dev’essere contabilizzato secondo il metodo

Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, pertanto, il debito pari all'importo oggetto di finanziamento dovrà essere iscritto tra le "Accensioni di prestiti" e l'acquisizione del bene sarà ricompresa nelle spese di investimento (si accerta l'entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio bilancio).Il bene, pur non essendo di proprietà dell'ente, sarà preso in carico contabilmente dal medesimo, inventariato tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento; i canoni periodici saranno a loro volta registrati, distinguendo la parte degli interessi (da imputare in bilancio tra le spese correnti) dalla quota capitale (da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa), mentre allaconclusione del contratto di leasing la spesa per l'esercizio del riscatto sarà registrata tra le spese di investimento.Tali principi, per espressa volontà del legislatore, trovano, però, applicazione alle operazioni di leasing finanziario stipulate dal

perazioni di leasing, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (alleg. 4/2 punto 41

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

LA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING IN COSTRUENDO: punto 3.25 dell’allegato 4/2 al LA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING IN COSTRUENDO: punto 3.25 dell’allegato 4/2 al D.LgsD.Lgs 118/2011 118/2011 RILIEVI CRITICIRILIEVI CRITICI

Così facendo tuttavia, il principio contabile, si poneva europea ed internazionale, ma anche con quella nazionaleIl riferimento è alla decisione Eurostat dell’11/02/2004 e al Il riferimento è alla decisione Eurostat dell’11/02/2004 e al comma 1 lettera eee) nel definire il contratto di “Partenariato Pubblico Privato”, che a tali contratti si applica la Decisione Eurostatspecifica che la locazione finanziaria rientra tra le operazioni in Partenariato Pubblico Privato (PPP): dopo il correttivo si precisa «si applicanodella finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Il sistema, come risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 126/2014, è persino penalizzante del ricorso ad un contratto di mutuo in quanto in quest’ultimo caso l’ente , ai fini dei vincoli del saldo di finanza pubblica , può in ogni caso tramite il fondo pluriennale vincolato imputare al titolo II del bilancio un importo pari alla spesa effettivamente esigibile nel esercizio ( come indicato al punto 3.18 del medesimo principio contabile).

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

LA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING IN COSTRUENDO: punto 3.25 dell’allegato 4/2 al LA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING IN COSTRUENDO: punto 3.25 dell’allegato 4/2 al

poneva in contrasto non solo con la normativa europea ed internazionale, ma anche con quella nazionale.

dell’11/02/2004 e al D.lgs 50/2016 il quale, all’art. 3 dell’11/02/2004 e al D.lgs 50/2016 il quale, all’art. 3 ) nel definire il contratto di “Partenariato Pubblico Privato”, disponeva

Eurostat 2004, e al successivo articolo 180 specifica che la locazione finanziaria rientra tra le operazioni in Partenariato Pubblico

si applicano, per i soli profili di tutela i contenuti delle decisioni Eurostat».

sistema, come risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 126/2014, è persino più penalizzante del ricorso ad un contratto di mutuo in quanto in quest’ultimo caso l’ente , ai fini dei vincoli del saldo di finanza pubblica , può in ogni caso tramite il fondo pluriennale vincolato imputare al titolo II del bilancio un importo pari alla spesa

( come indicato al punto 3.18 del medesimo

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

LA MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO: LA MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO: I RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTATI RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTAT

««In tale ottica, la Commissione speciale ritiene, in ogni caso, che In tale ottica, la Commissione speciale ritiene, in ogni caso, che introdotta sia in palese controtendenza con i criteri di ripartizione del rischio solointrodotta sia in palese controtendenza con i criteri di ripartizione del rischio solorecentemente decisi nell’ottica della riduzione della compartecipazione pubblica (erecentemente decisi nell’ottica della riduzione della compartecipazione pubblica (equindi degli oneri a carico delle pubbliche casse) e pone, pertanto, come elementoquindi degli oneri a carico delle pubbliche casse) e pone, pertanto, come elementocondizionante del parere la rivalutazione dell’innovazione medesima.condizionante del parere la rivalutazione dell’innovazione medesima.Dalla relazione tecnica e dalle AIR e VIR allegate, che non danno sufficientementeDalla relazione tecnica e dalle AIR e VIR allegate, che non danno sufficientementeconto, mediante dati numerici, statistici e comparati, delle criticità applicativeconto, mediante dati numerici, statistici e comparati, delle criticità applicativedeterminate dal tetto del 30%, si evince solamente, del resto, che l’innalzamentodeterminate dal tetto del 30%, si evince solamente, del resto, che l’innalzamentodella quota di concorso della parte pubblica per alleviare il rischio assunto daldella quota di concorso della parte pubblica per alleviare il rischio assunto dalconcessionario risponde alla richiesta degli operatori del settore, riducendosi, comeconcessionario risponde alla richiesta degli operatori del settore, riducendosi, comeè evidente, il margine di rischio del concessionarioè evidente, il margine di rischio del concessionario.».»

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

I RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTATI RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTAT

In tale ottica, la Commissione speciale ritiene, in ogni caso, che In tale ottica, la Commissione speciale ritiene, in ogni caso, che l’innovazionel’innovazioneintrodotta sia in palese controtendenza con i criteri di ripartizione del rischio solointrodotta sia in palese controtendenza con i criteri di ripartizione del rischio solorecentemente decisi nell’ottica della riduzione della compartecipazione pubblica (erecentemente decisi nell’ottica della riduzione della compartecipazione pubblica (equindi degli oneri a carico delle pubbliche casse) e pone, pertanto, come elementoquindi degli oneri a carico delle pubbliche casse) e pone, pertanto, come elementocondizionante del parere la rivalutazione dell’innovazione medesima.condizionante del parere la rivalutazione dell’innovazione medesima.Dalla relazione tecnica e dalle AIR e VIR allegate, che non danno sufficientementeDalla relazione tecnica e dalle AIR e VIR allegate, che non danno sufficientementeconto, mediante dati numerici, statistici e comparati, delle criticità applicativeconto, mediante dati numerici, statistici e comparati, delle criticità applicativedeterminate dal tetto del 30%, si evince solamente, del resto, che l’innalzamentodeterminate dal tetto del 30%, si evince solamente, del resto, che l’innalzamentodella quota di concorso della parte pubblica per alleviare il rischio assunto daldella quota di concorso della parte pubblica per alleviare il rischio assunto dalconcessionario risponde alla richiesta degli operatori del settore, riducendosi, comeconcessionario risponde alla richiesta degli operatori del settore, riducendosi, come

.».»

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22. . Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

LA MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO: LA MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO: I RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTATI RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTAT

««Nella relazione tecnicoNella relazione tecnico--finanziaria si afferma che tale aumento di costo per lafinanziaria si afferma che tale aumento di costo per lastazione stazione appaltante non comporta un aumento di oneri per il bilancio pubblico, inappaltante non comporta un aumento di oneri per il bilancio pubblico, inquanto “la disposizione del codice prevede che il riconoscimento del prezzo siaquanto “la disposizione del codice prevede che il riconoscimento del prezzo siaeventuale e, comunque, nella determinazione del prezzo tesso stabilisce un tettoeventuale e, comunque, nella determinazione del prezzo tesso stabilisce un tettomassimo e non un corrispettivo obbligatorio. La disposizione è ordinamentale emassimo e non un corrispettivo obbligatorio. La disposizione è ordinamentale edunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.La Commissione ritiene, al contrario, che non trattasi di disposizione meramenteLa Commissione ritiene, al contrario, che non trattasi di disposizione meramenteordinamentale e che l’aumento dei costi per il bilancio pubblico non sia, al più,ordinamentale e che l’aumento dei costi per il bilancio pubblico non sia, al più,esattamente quantificabile e determinabile, visto che la previsione di un limite delesattamente quantificabile e determinabile, visto che la previsione di un limite del4949% in luogo di quello del % in luogo di quello del 3030% comporterà inevitabilmente un tendenziale% comporterà inevitabilmente un tendenzialeaumento dei costi delle concessioni per le pubbliche stazioni appaltanti.aumento dei costi delle concessioni per le pubbliche stazioni appaltanti.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

I RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTATI RILIEVI CRITICI DEL CONSIGLIO DI STATO E LE DECISIONI EUROSTAT

finanziaria si afferma che tale aumento di costo per lafinanziaria si afferma che tale aumento di costo per laappaltante non comporta un aumento di oneri per il bilancio pubblico, inappaltante non comporta un aumento di oneri per il bilancio pubblico, in

quanto “la disposizione del codice prevede che il riconoscimento del prezzo siaquanto “la disposizione del codice prevede che il riconoscimento del prezzo siaeventuale e, comunque, nella determinazione del prezzo tesso stabilisce un tettoeventuale e, comunque, nella determinazione del prezzo tesso stabilisce un tettomassimo e non un corrispettivo obbligatorio. La disposizione è ordinamentale emassimo e non un corrispettivo obbligatorio. La disposizione è ordinamentale edunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.La Commissione ritiene, al contrario, che non trattasi di disposizione meramenteLa Commissione ritiene, al contrario, che non trattasi di disposizione meramenteordinamentale e che l’aumento dei costi per il bilancio pubblico non sia, al più,ordinamentale e che l’aumento dei costi per il bilancio pubblico non sia, al più,esattamente quantificabile e determinabile, visto che la previsione di un limite delesattamente quantificabile e determinabile, visto che la previsione di un limite del

% comporterà inevitabilmente un tendenziale% comporterà inevitabilmente un tendenzialeaumento dei costi delle concessioni per le pubbliche stazioni appaltanti.aumento dei costi delle concessioni per le pubbliche stazioni appaltanti.»»

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

CORREZIONI FORMALICORREZIONI FORMALIArtArt. 188. (Contratto di . 188. (Contratto di disponibilità*) disponibilità*) 3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma l’importo del contratto, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costrumessa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio dipubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'aassicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità pcontratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica, ponendo a base di gara

predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95,

. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di

) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di unpubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

CORREZIONI FORMALICORREZIONI FORMALIArt. 195. (Procedure di aggiudicazione del contraente Art. 195. (Procedure di aggiudicazione del contraente

11. . Il ricorso alla scelta di aggiudicare Il ricorso alla scelta di aggiudicare La scelta di aggiudicare La scelta di aggiudicare al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. sicurezza ed economicità. Le stazioni appaltanti non possono, comunque, Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l’importo procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore 100 milioni di eurodell’affidamento sia pari o inferiore 100 milioni di europrocedere ad affidamenti a contraente generale qualora l’importo procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore 100 milioni di eurodell’affidamento sia pari o inferiore 100 milioni di euro

*Art. 194. (Affidamento a contraente generale)

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnicoqualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Art. 195. (Procedure di aggiudicazione del contraente Art. 195. (Procedure di aggiudicazione del contraente generale*) generale*)

La scelta di aggiudicare La scelta di aggiudicare mediante affidamento mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità,

Le stazioni appaltanti non possono, comunque, Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l’importo procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore 100 milioni di eurodell’affidamento sia pari o inferiore 100 milioni di europrocedere ad affidamenti a contraente generale qualora l’importo procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore 100 milioni di eurodell’affidamento sia pari o inferiore 100 milioni di euro

. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

CORREZIONI «QUASI» FORMALI…CORREZIONI «QUASI» FORMALI…Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e

accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati comportano controllo o potere di veto previste conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore

concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un

persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. 27:art. 27: conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed

e risoluzione di interferenzee risoluzione di interferenze

SEMPLIFICAZIONI RILEVANTI PER L’OTTENIMENTO DI PARERI, SEMPLIFICAZIONI RILEVANTI PER L’OTTENIMENTO DI PARERI, AUTORIZZAZIONI E INTESE AUTORIZZAZIONI E INTESE

Il Il Decreto correttivo aggiunge un comma all’art. 27 del Codice, che Decreto correttivo aggiunge un comma all’art. 27 del Codice, che disciplina le procedure di approvazione dei progetti relativi a lavori.disciplina le procedure di approvazione dei progetti relativi a lavori.

Viene previsto che nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o Viene previsto che nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetti e in materia di siano intervenute variazioni nel progetti e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. intese già resi dalle diverse amministrazioni.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed inteseintese

SEMPLIFICAZIONI RILEVANTI PER L’OTTENIMENTO DI PARERI, SEMPLIFICAZIONI RILEVANTI PER L’OTTENIMENTO DI PARERI,

Decreto correttivo aggiunge un comma all’art. 27 del Codice, che Decreto correttivo aggiunge un comma all’art. 27 del Codice, che disciplina le procedure di approvazione dei progetti relativi a lavori.disciplina le procedure di approvazione dei progetti relativi a lavori.

Viene previsto che nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o Viene previsto che nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetti e in materia di siano intervenute variazioni nel progetti e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. intese già resi dalle diverse amministrazioni.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 2727:: conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed e risoluzione di interferenzee risoluzione di interferenze

E’ inoltre precisato che l'assenza delle variazioni deve essere oggetto di E’ inoltre precisato che l'assenza delle variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP, con l’esclusione specifica valutazione e attestazione da parte del RUP, con l’esclusione delle ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente delle ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese.autorizzazioni o le intese.autorizzazioni o le intese.autorizzazioni o le intese.In sede di conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è inoltre In sede di conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è inoltre richiesto che gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscano, richiesto che gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscano, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze: le conclusioni adottate dalla conferenza in merito delle interferenze: le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, al progetto di risoluzione delle alla localizzazione o al tracciato, al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative non possono essere interferenze e alle opere mitigatrici e compensative non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali (salva la ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità).(salva la ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità).

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed inteseintese

E’ inoltre precisato che l'assenza delle variazioni deve essere oggetto di E’ inoltre precisato che l'assenza delle variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP, con l’esclusione specifica valutazione e attestazione da parte del RUP, con l’esclusione delle ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente delle ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le

In sede di conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è inoltre In sede di conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è inoltre richiesto che gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscano, richiesto che gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscano, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze: le conclusioni adottate dalla conferenza in merito delle interferenze: le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, al progetto di risoluzione delle alla localizzazione o al tracciato, al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative non possono essere interferenze e alle opere mitigatrici e compensative non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali (salva la ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità).(salva la ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità).

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. 27:art. 27: conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed

e risoluzione di interferenzee risoluzione di interferenze

Per gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili il Decreto Per gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili il Decreto correttivo prevede anche un nuovo obbligo, consistente correttivo prevede anche un nuovo obbligo, consistente nell’elaborazione a spese del soggetto aggiudicatore del progetto di nell’elaborazione a spese del soggetto aggiudicatore del progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza: nel caso di risoluzione delle interferenze di propria competenza: nel caso di risoluzione delle interferenze di propria competenza: nel caso di risoluzione delle interferenze di propria competenza: nel caso di ritardato avvio o andamento dei lavori, imputabili all’inottemperanza ritardato avvio o andamento dei lavori, imputabili all’inottemperanza degli enti gestori, agli stessi è imputabile la responsabilità patrimoniale degli enti gestori, agli stessi è imputabile la responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed inteseintese

Per gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili il Decreto Per gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili il Decreto correttivo prevede anche un nuovo obbligo, consistente correttivo prevede anche un nuovo obbligo, consistente nell’elaborazione a spese del soggetto aggiudicatore del progetto di nell’elaborazione a spese del soggetto aggiudicatore del progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza: nel caso di risoluzione delle interferenze di propria competenza: nel caso di risoluzione delle interferenze di propria competenza: nel caso di risoluzione delle interferenze di propria competenza: nel caso di ritardato avvio o andamento dei lavori, imputabili all’inottemperanza ritardato avvio o andamento dei lavori, imputabili all’inottemperanza degli enti gestori, agli stessi è imputabile la responsabilità patrimoniale degli enti gestori, agli stessi è imputabile la responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. 27:art. 27: conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed

e risoluzione di interferenzee risoluzione di interferenze

Si tratta di previsioni importanti, che si pongono nell’ottica di una Si tratta di previsioni importanti, che si pongono nell’ottica di una efficiente collaborazione tra le Amministrazioni: in tal senso occorre efficiente collaborazione tra le Amministrazioni: in tal senso occorre ricordare che la legge Madia (legge 124/2015) ha espressamente ricordare che la legge Madia (legge 124/2015) ha espressamente introdotto l’art. 17introdotto l’art. 17--bis della legge 241/1990, che regola il nuovo istituto bis della legge 241/1990, che regola il nuovo istituto introdotto l’art. 17introdotto l’art. 17--bis della legge 241/1990, che regola il nuovo istituto bis della legge 241/1990, che regola il nuovo istituto del silenziodel silenzio--assenso “assenso “endoprocedimentaleendoprocedimentale”,che pone una seconda ”,che pone una seconda regola generale regola generale –– dopo quella prevista dall’art. 21dopo quella prevista dall’art. 21241/1990 nei rapporti tra cittadino e PA241/1990 nei rapporti tra cittadino e PA–– che riguarda i rapporti che riguarda i rapporti “interni” tra amministrazioni, quale che sia l’amministrazione coinvolta “interni” tra amministrazioni, quale che sia l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento e quale che sia la natura del procedimento

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed inteseintese

Si tratta di previsioni importanti, che si pongono nell’ottica di una Si tratta di previsioni importanti, che si pongono nell’ottica di una efficiente collaborazione tra le Amministrazioni: in tal senso occorre efficiente collaborazione tra le Amministrazioni: in tal senso occorre ricordare che la legge Madia (legge 124/2015) ha espressamente ricordare che la legge Madia (legge 124/2015) ha espressamente

bis della legge 241/1990, che regola il nuovo istituto bis della legge 241/1990, che regola il nuovo istituto bis della legge 241/1990, che regola il nuovo istituto bis della legge 241/1990, che regola il nuovo istituto ”,che pone una seconda ”,che pone una seconda

dopo quella prevista dall’art. 21dopo quella prevista dall’art. 21--nonies della legge nonies della legge che riguarda i rapporti che riguarda i rapporti

“interni” tra amministrazioni, quale che sia l’amministrazione coinvolta “interni” tra amministrazioni, quale che sia l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturatopluristrutturato..

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. 27:art. 27: conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed

e risoluzione di interferenzee risoluzione di interferenze

La nuova disposizione prevede che il silenzio dell’Amministrazione La nuova disposizione prevede che il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che non esterni alcuna volontà, è equiparato interpellata, che non esterni alcuna volontà, è equiparato un atto di assenso e non preclude all’Amministrazione procedente un atto di assenso e non preclude all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo. l’adozione del provvedimento conclusivo. l’adozione del provvedimento conclusivo. l’adozione del provvedimento conclusivo.

Il meccanismo del silenzioIl meccanismo del silenzio--assenso stigmatizza quindi l’inerzia delle assenso stigmatizza quindi l’inerzia delle amministrazioni coinvolte, che genera spesso gravi ritardi e maggiori amministrazioni coinvolte, che genera spesso gravi ritardi e maggiori costi nella realizzazione delle attività: il termine di trenta giorni (o il costi nella realizzazione delle attività: il termine di trenta giorni (o il diverso termine per le Amministrazioni preposte alla tutela di interessi diverso termine per le Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili) ha natura perentoria e, dunque, la sua scadenza fa venire sensibili) ha natura perentoria e, dunque, la sua scadenza fa venire meno il potere postumo di dissentire (limitando anche i poteri che le meno il potere postumo di dissentire (limitando anche i poteri che le Amministrazioni possono esercitare in autotutela).Amministrazioni possono esercitare in autotutela).

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed inteseintese

La nuova disposizione prevede che il silenzio dell’Amministrazione La nuova disposizione prevede che il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che non esterni alcuna volontà, è equiparato interpellata, che non esterni alcuna volontà, è equiparato opeope legislegis ad ad un atto di assenso e non preclude all’Amministrazione procedente un atto di assenso e non preclude all’Amministrazione procedente

assenso stigmatizza quindi l’inerzia delle assenso stigmatizza quindi l’inerzia delle amministrazioni coinvolte, che genera spesso gravi ritardi e maggiori amministrazioni coinvolte, che genera spesso gravi ritardi e maggiori costi nella realizzazione delle attività: il termine di trenta giorni (o il costi nella realizzazione delle attività: il termine di trenta giorni (o il diverso termine per le Amministrazioni preposte alla tutela di interessi diverso termine per le Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili) ha natura perentoria e, dunque, la sua scadenza fa venire sensibili) ha natura perentoria e, dunque, la sua scadenza fa venire meno il potere postumo di dissentire (limitando anche i poteri che le meno il potere postumo di dissentire (limitando anche i poteri che le Amministrazioni possono esercitare in autotutela).Amministrazioni possono esercitare in autotutela).

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. 27:art. 27: conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed

e risoluzione di interferenzee risoluzione di interferenze

Come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere rilasciato sulla legge Come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere rilasciato sulla legge 124/2015, l’art. 17124/2015, l’art. 17--bis si applica ai gestori di beni e servizi anche bis si applica ai gestori di beni e servizi anche quando siano titolari del procedimento (e debbano acquisire l’assenso quando siano titolari del procedimento (e debbano acquisire l’assenso di altre amministrazioni) e non solo quando siano chiamati a dare di altre amministrazioni) e non solo quando siano chiamati a dare di altre amministrazioni) e non solo quando siano chiamati a dare di altre amministrazioni) e non solo quando siano chiamati a dare l’assenso nell’ambito di procedimento di altre Amministrazione. A l’assenso nell’ambito di procedimento di altre Amministrazione. A favore di tale conclusione, viene richiamata la nozione (di matrice favore di tale conclusione, viene richiamata la nozione (di matrice comunitaria ed ormai accolta dalla prevalente giurisprudenza) comunitaria ed ormai accolta dalla prevalente giurisprudenza) “oggettiva” e “funzionale” di pubblica Amministrazione, in virtù della “oggettiva” e “funzionale” di pubblica Amministrazione, in virtù della quale si considera pubblica Amministrazione ogni soggetto che, a quale si considera pubblica Amministrazione ogni soggetto che, a prescindere dalla veste formaleprescindere dalla veste formale--soggettiva, sia tenuto ad osservare, soggettiva, sia tenuto ad osservare, nello svolgimento di determinate attività o funzioni, i principi del nello svolgimento di determinate attività o funzioni, i principi del procedimento amministrativo. procedimento amministrativo.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

conferma di pareri, autorizzazioni ed conferma di pareri, autorizzazioni ed inteseintese

Come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere rilasciato sulla legge Come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere rilasciato sulla legge bis si applica ai gestori di beni e servizi anche bis si applica ai gestori di beni e servizi anche

quando siano titolari del procedimento (e debbano acquisire l’assenso quando siano titolari del procedimento (e debbano acquisire l’assenso di altre amministrazioni) e non solo quando siano chiamati a dare di altre amministrazioni) e non solo quando siano chiamati a dare di altre amministrazioni) e non solo quando siano chiamati a dare di altre amministrazioni) e non solo quando siano chiamati a dare l’assenso nell’ambito di procedimento di altre Amministrazione. A l’assenso nell’ambito di procedimento di altre Amministrazione. A favore di tale conclusione, viene richiamata la nozione (di matrice favore di tale conclusione, viene richiamata la nozione (di matrice comunitaria ed ormai accolta dalla prevalente giurisprudenza) comunitaria ed ormai accolta dalla prevalente giurisprudenza) “oggettiva” e “funzionale” di pubblica Amministrazione, in virtù della “oggettiva” e “funzionale” di pubblica Amministrazione, in virtù della quale si considera pubblica Amministrazione ogni soggetto che, a quale si considera pubblica Amministrazione ogni soggetto che, a

soggettiva, sia tenuto ad osservare, soggettiva, sia tenuto ad osservare, nello svolgimento di determinate attività o funzioni, i principi del nello svolgimento di determinate attività o funzioni, i principi del

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

… … ALCUNE OPPORTUNE PRECISAZIONIALCUNE OPPORTUNE PRECISAZIONI

ArtArt. 29. . 29. Principi Principi in materia di in materia di trasparenza trasparenza

PUBBLICAZIONIPUBBLICAZIONI::

Gli Gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti devono essere pubblicati atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti devono essere pubblicati immediatamente e aggiornati sul profilo del committente.immediatamente e aggiornati sul profilo del committente.

RICORSIRICORSI::

L’eventuale proposizione del ricorso contro il provvedimento L’eventuale proposizione del ricorso contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e L’eventuale proposizione del ricorso contro il provvedimento L’eventuale proposizione del ricorso contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni è effettuato ai sensi dell’art. 120, comma 2le ammissioni è effettuato ai sensi dell’art. 120, comma 2--bisbis cpacpa

Il termine per l’impugnativa decorre Il termine per l’impugnativa decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili.dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili.

AMMISSIONIAMMISSIONI::

Le Le ammissioni alla procedura di affidamento avvengono ad esito della verifica della documentazione attestante l’assenza ammissioni alla procedura di affidamento avvengono ad esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi,

22--bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicovalutazione dei requisiti soggettivi, economico--finanziari e tecnicofinanziari e tecnicodecorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidla facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidE' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti privi di immediata lesività.privi di immediata lesività.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti devono essere pubblicati atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti devono essere pubblicati

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e cpacpa*.*.

dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili.dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili.

ammissioni alla procedura di affidamento avvengono ad esito della verifica della documentazione attestante l’assenza ammissioni alla procedura di affidamento avvengono ad esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economicoeconomico--finnziarifinnziari e tecnicoe tecnico--professionaliprofessionali..

bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della finanziari e tecnicofinanziari e tecnico--professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, professionali va impugnato nel termine di trenta giorni,

decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidla facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidententale. ale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentaliendoprocedimentali

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22. . Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

artart. 31:. 31: integrazioni integrazioni alla normativa alla normativa relativa relativa al al RUPRUP

Cfr. Cfr. slidesslides n. 254 ss.n. 254 ss.Cfr. Cfr. slidesslides n. 254 ss.n. 254 ss.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

alla normativa alla normativa RUPRUP

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modificheDETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E MOTIVAZIONEDETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E MOTIVAZIONE

. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) . 32. (Fasi delle procedure di affidamento) Prima Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, fornitore, le ragioni della scelta del fornitorele ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, , il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicononché il possesso dei requisiti tecnico--professionali, ove richiesti.professionali, ove richiesti.

Art. 36. (Contratti sotto soglia) Art. 36. (Contratti sotto soglia) Art. 36. (Contratti sotto soglia) Art. 36. (Contratti sotto soglia) . Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure . Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, motivatomotivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici anche senza previa consultazione di due o più operatori economici amministrazione diretta; amministrazione diretta;

art. 183, comma 8, del art. 183, comma 8, del D.lgsD.lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali) che richiede di «accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 267/2000 (T.U. Enti Locali) che richiede di «accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno».pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno».

Allegato 4/2, punto 5, del D.Lgs. n. 118/2011 sui principi contabili inoltre stabilisce che «ogni procedimento amministrativoAllegato 4/2, punto 5, del D.Lgs. n. 118/2011 sui principi contabili inoltre stabilisce che «ogni procedimento amministrativospesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture conspesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture conindividuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa»individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa»

slidesslides n.165 ss.n.165 ss.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modificheDETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E MOTIVAZIONEDETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E MOTIVAZIONE

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il

, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, , il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, professionali, ove richiesti.professionali, ove richiesti.

. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure . Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore

) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente adeguatamente anche senza previa consultazione di due o più operatori economici anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in o per i lavori in

267/2000 (T.U. Enti Locali) che richiede di «accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 267/2000 (T.U. Enti Locali) che richiede di «accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno».pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno».

Allegato 4/2, punto 5, del D.Lgs. n. 118/2011 sui principi contabili inoltre stabilisce che «ogni procedimento amministrativoAllegato 4/2, punto 5, del D.Lgs. n. 118/2011 sui principi contabili inoltre stabilisce che «ogni procedimento amministrativo che comporta che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture conspesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabtabili dell’esercizio ili dell’esercizio

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modificheI PRINCIPI DA RISPETTARE PER I CONTRATTI SOTTOSOGLIAI PRINCIPI DA RISPETTARE PER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA

. 36. (Contratti sotto soglia) . 36. (Contratti sotto soglia) 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, comma 1*, 34 **e 42***, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo

*Art. 30. comma 1.- L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezzaNell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, pispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dellosostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)Art. 42. (Conflitto di interesse) Cfr. slides n. 179 ss.

****Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) . Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellett

riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decrlegislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera per cento dell’importo totale del contratto.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modificheI PRINCIPI DA RISPETTARE PER I CONTRATTI SOTTOSOGLIAI PRINCIPI DA RISPETTARE PER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA

e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione

nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e

Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50****

L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità

può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo

. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire inseriscono, nel

clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale , prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

I PRINCIPI DA RISPETTARE PER I CONTRATTI SOTTOSOGLIAI PRINCIPI DA RISPETTARE PER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA

**Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

I PRINCIPI DA RISPETTARE PER I CONTRATTI SOTTOSOGLIAI PRINCIPI DA RISPETTARE PER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA

**Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli

previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modificheI PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIAI PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA

**Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale). I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione anche ai

fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali quali:

) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica; (si veda il d.m. (ambiente) 23 dicembre 2013)b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici; c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici; d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. (si veda il d.m. (ambiente) 11 gennaio 2017)

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modificheI PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIAI PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA

**Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale). I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione anche ai

fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione

ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali

) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi

c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di

d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

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22. . Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

I PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIAI PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA

**Art. **Art. 3434. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale). (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo

, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l’aumento progressivo della percentuale del d’asta indicato al comma 2.

. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

I PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIAI PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA

. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale). (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale). (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo

. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali

, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l’aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base

si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

I PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA: I PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA: ANAC, attraverso l’Osservatorio, CONTROLLA…ANAC, attraverso l’Osservatorio, CONTROLLA…

Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)[…][…] La sezione centrale dell’Osservatorio provvede La sezione centrale dell’Osservatorio provvede

l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 all’articolo 34 comma 1 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal all’articolo 34 all’articolo 34 comma 1 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi pubblica amministrazione.pubblica amministrazione.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

I PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA: I PRINCIPI DA RISPETTAREPER I CONTRATTI SOTTOSOGLIA: ANAC, attraverso l’Osservatorio, CONTROLLA…ANAC, attraverso l’Osservatorio, CONTROLLA…

La sezione centrale dell’Osservatorio provvede La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui

e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore nel settore della della

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

IL NUMERO DI OPERATORI DA CONSULTARE NELLE PROCEDURE NEGOZIATEIL NUMERO DI OPERATORI DA CONSULTARE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE

ArtArt. 36. (Contratti sotto soglia) . 36. (Contratti sotto soglia) 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 procedura negoziata operatori quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

IL NUMERO DI OPERATORI DA CONSULTARE NELLE PROCEDURE NEGOZIATEIL NUMERO DI OPERATORI DA CONSULTARE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa

di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la

procedura negoziata con consultazione di almeno dieci economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli

inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure

fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).62

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

LE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIELE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE

ArtArt. 36. (Contratti sotto soglia) . 36. (Contratti sotto soglia) 3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara per gli importi inferiori a quelli di cui per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2. all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2. 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

*2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

LE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIELE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con

per gli importi inferiori a quelli di cui per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2. all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.

. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di . Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui

funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis*, del decreto del Presidente

Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

IL CONTROLLO DEI REQUISITI NELLE PROCEDURE NEGOZIATEIL CONTROLLO DEI REQUISITI NELLE PROCEDURE NEGOZIATE

ArtArt. 36. (Contratti sotto soglia) . 36. (Contratti sotto soglia) 5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. 6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

IL CONTROLLO DEI REQUISITI NELLE PROCEDURE NEGOZIATEIL CONTROLLO DEI REQUISITI NELLE PROCEDURE NEGOZIATE

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può

. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

INTEGRAZIONI ALLE LINEE GUIDA SUL SOTTOSOGLIA (n. INTEGRAZIONI ALLE LINEE GUIDA SUL SOTTOSOGLIA (n. 44//20162016

ArtArt. . 3636. (Contratti sotto soglia) . (Contratti sotto soglia)

7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo comma 9.comma 9.8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. 9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

20162016))

. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli

Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi

Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216,

. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal

. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo

del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui , con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73,

, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

ANTICIPAZIONEANTICIPAZIONE

ArtArt. . 35. 35. (Contratti sotto soglia) (Contratti sotto soglia)

18. Sul valore stimato dell'appalto Sul valore del contratto di appalto calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 11993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.8

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 47 consorzi stabili: estensione dei requisiti 47 consorzi stabili: estensione dei requisiti utilizzabiliutilizzabili

I I consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, 46, comma 1, lettlett. f), al fine della qualificazione, possono utilizzare:. f), al fine della qualificazione, possono utilizzare:-- sia sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio;i requisiti di qualificazione maturati in proprio;-- sia sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio;i requisiti di qualificazione maturati in proprio;-- sia sia i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle singole prestazioni;consorziate designate per l’esecuzione delle singole prestazioni;-- siasia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate , mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.non designate per l’esecuzione del contratto.L’ANAC, con le linee guida di cui all’art. 84, comma 2 relative all’individuazione dei livelli standard di qualità dei controlli che le SOA devono effettuare, deve stabilire i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

47 consorzi stabili: estensione dei requisiti 47 consorzi stabili: estensione dei requisiti

consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettlett. c), ovvero i consorzi . c), ovvero i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art.

. f), al fine della qualificazione, possono utilizzare:. f), al fine della qualificazione, possono utilizzare:i requisiti di qualificazione maturati in proprio;i requisiti di qualificazione maturati in proprio;i requisiti di qualificazione maturati in proprio;i requisiti di qualificazione maturati in proprio;i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese

consorziate designate per l’esecuzione delle singole prestazioni;consorziate designate per l’esecuzione delle singole prestazioni;, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate , mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate

non designate per l’esecuzione del contratto.non designate per l’esecuzione del contratto., con le linee guida di cui all’art. 84, comma 2 relative

all’individuazione dei livelli standard di qualità dei controlli che le SOA i criteri per l’imputazione delle

prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 48 48 sostituibilità di consorziata indicata come esecutricesostituibilità di consorziata indicata come esecutriceA A condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18, 19 o consorziata, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18, 19 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara.gara.gara.gara.

sostituibilità sostituibilità di mandataria o di mandantidi mandataria o di mandantiSono dettate disposizioni analoghe anche in caso di perdita dei requisiti Sono dettate disposizioni analoghe anche in caso di perdita dei requisiti del mandatario o di uno dei mandanti.del mandatario o di uno dei mandanti.E’ E’ ammessa ammessa la sostituzione anche in fase di gara e anche la sostituzione anche in fase di gara e anche raggruppamento si riduca ad un unico soggettoraggruppamento si riduca ad un unico soggetto

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

sostituibilità di consorziata indicata come esecutricesostituibilità di consorziata indicata come esecutricecondizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la

mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18, 19 o consorziata, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18, 19 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di

di mandataria o di mandantidi mandataria o di mandantiSono dettate disposizioni analoghe anche in caso di perdita dei requisiti Sono dettate disposizioni analoghe anche in caso di perdita dei requisiti

la sostituzione anche in fase di gara e anche la sostituzione anche in fase di gara e anche qualora il qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggettoraggruppamento si riduca ad un unico soggetto

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 59 59 Oltre ai casi previsti dall’art. 83, comma Oltre ai casi previsti dall’art. 83, comma irregolari irregolari le offerte:le offerte:--che che non rispettano i documenti di gara;non rispettano i documenti di gara;--che che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nella lettera invito;nel bando o nella lettera invito;--che che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente anormalmente bassebasse..anormalmente anormalmente bassebasse..

* 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Oltre ai casi previsti dall’art. 83, comma Oltre ai casi previsti dall’art. 83, comma 99**, , sono considerate sono considerate

non rispettano i documenti di gara;non rispettano i documenti di gara;sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati

l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato

* 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In

in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Art. 60. (Procedura aperta) Art. 60. (Procedura aperta)

22--bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica. per via elettronica. per via elettronica. per via elettronica.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte

70

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22. . Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Art. Art. 7777

È stata modificata la rubrica dell’art. in questione da È stata modificata la rubrica dell’art. in questione da «Commissione di aggiudicazione» a «Commissione giudicatrice».«Commissione di aggiudicazione» a «Commissione giudicatrice».•È stato previsto che la stazione appaltante:•È stato previsto che la stazione appaltante:-- in in caso di affidamento di contratti di servizi e forniture di caso di affidamento di contratti di servizi e forniture di importo < alle soglie ex art. 35;importo < alle soglie ex art. 35;-- per per i lavori di importo < 1 milione di euro;i lavori di importo < 1 milione di euro;-- per per i lavori di importo < 1 milione di euro;i lavori di importo < 1 milione di euro;-- per per gli affidamenti che non presentano particolare complessità;gli affidamenti che non presentano particolare complessità;possa nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante possa nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante stessa, nel rispetto del principio di rotazione, stessa, nel rispetto del principio di rotazione, PresidentePresidente..

Prima Prima del correttivo, invece, la stazione appaltante poteva nominare del correttivo, invece, la stazione appaltante poteva nominare tutti i componenti interni in caso di affidamento di contratti al di tutti i componenti interni in caso di affidamento di contratti al di sotto delle soglie comunitariesotto delle soglie comunitarie..

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

È stata modificata la rubrica dell’art. in questione da È stata modificata la rubrica dell’art. in questione da «Commissione di aggiudicazione» a «Commissione giudicatrice».«Commissione di aggiudicazione» a «Commissione giudicatrice».•È stato previsto che la stazione appaltante:•È stato previsto che la stazione appaltante:

caso di affidamento di contratti di servizi e forniture di caso di affidamento di contratti di servizi e forniture di

i lavori di importo < 1 milione di euro;i lavori di importo < 1 milione di euro;i lavori di importo < 1 milione di euro;i lavori di importo < 1 milione di euro;gli affidamenti che non presentano particolare complessità;gli affidamenti che non presentano particolare complessità;

possa nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante possa nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante stessa, nel rispetto del principio di rotazione, stessa, nel rispetto del principio di rotazione, ad esclusione del ad esclusione del

del correttivo, invece, la stazione appaltante poteva nominare del correttivo, invece, la stazione appaltante poteva nominare tutti i componenti interni in caso di affidamento di contratti al di tutti i componenti interni in caso di affidamento di contratti al di

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Art. Art. 7777

In caso In caso di affidamento di contratti per i servizi e le di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo effettuati nell’ambito di attività di ricerca e innovativo effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, ANAC può, previa richiesta e confronto con la sviluppo, ANAC può, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, stazione appaltante sulla specificità dei profili, selezionare i membri della commissione anche fra quelli selezionare i membri della commissione anche fra quelli selezionare i membri della commissione anche fra quelli selezionare i membri della commissione anche fra quelli interni alla stazione appaltanteinterni alla stazione appaltante..

Il RUP può essere nominato Il RUP può essere nominato membro della commissione membro della commissione giudicatricegiudicatrice, sulla base di una valutazione rimessa alla , sulla base di una valutazione rimessa alla Stazione appaltante con Stazione appaltante con riferimento alla singola riferimento alla singola procedura.procedura.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

di affidamento di contratti per i servizi e le di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo effettuati nell’ambito di attività di ricerca e innovativo effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, ANAC può, previa richiesta e confronto con la sviluppo, ANAC può, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, stazione appaltante sulla specificità dei profili, selezionare i membri della commissione anche fra quelli selezionare i membri della commissione anche fra quelli selezionare i membri della commissione anche fra quelli selezionare i membri della commissione anche fra quelli

membro della commissione membro della commissione , sulla base di una valutazione rimessa alla , sulla base di una valutazione rimessa alla

riferimento alla singola riferimento alla singola

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche7777

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a compostazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a compogiudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77*, dell’art. 77*, all'articolo 35all'articolo 35--bis del decreto legislativo n. 165 del bis del decreto legislativo n. 165 del cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione apcause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione apcancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto. cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativam4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamaffidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola proceduraaffidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura

. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico am. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amessere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno eserciessere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno eserci

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 356. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35--bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 356. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35--bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvgiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approv

**1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titol**1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolpenale:penale:

) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di privati;privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, pec) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, pesovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomi2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomi

***Art. 42. (Conflitto di interesse) Cfr. slide n. 180 ss.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a compostazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componennente della commissione te della commissione bis del decreto legislativo n. 165 del bis del decreto legislativo n. 165 del 2001** 2001** e all'articolo e all'articolo 42*** 42*** del del codicecodice. La sussistenza di . La sussistenza di

cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione apcause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appalpaltante all’ANAC ai fini della tante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto. cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativam4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamentente al contratto del cui e al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola proceduraaffidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura..

. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico am. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amminministratore, non possono istratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno eserciessere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitattato le proprie funzioni d'istitutoo le proprie funzioni d'istituto

bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura l'articolo 51 del codice di procedura bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in quaqualità di membri delle commissioni lità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvgiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvaziazione di atti dichiarati illegittimi. one di atti dichiarati illegittimi.

**1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titol**1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo Io II del libro secondo del codice I del libro secondo del codice

) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, alall’acquisizione di beni, servizi e l’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vanvantaggi economici a soggetti pubblici e taggi economici a soggetti pubblici e

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, pec) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per r la concessione o l’erogazione di la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomi2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina na dei relativi segretari.dei relativi segretari.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) 1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.Vd. Aggiornamento Vd. Aggiornamento delle linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 delle linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”componenti delle commissioni giudicatrici”Consultazione on line del 12 giugno 2017 Consultazione on line del 12 giugno 2017 28 giugno 201728 giugno 2017

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

. 78. (Albo dei componenti delle commissioni

bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali delle offerte tecniche e per altri eventuali

delle linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 delle linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”componenti delle commissioni giudicatrici”Consultazione on line del 12 giugno 2017 Consultazione on line del 12 giugno 2017 –– invio contributi entro il invio contributi entro il

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Art. 80 (Cause di esclusione) regolarità contributiva: da verificare anche con riferimento agli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.due nuove ipotesi di esclusione:- in caso di presentazione di false dichiarazioni e

documentazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

- in caso di iscrizione dell’operatore al Casellario informatico tenuto dall’ANAC per i predetti motivi. In tal caso il motivo di esclusione permane finché opera l’iscrizione nel Casellario in questione.

esclusione dalle gare per incapacità a contrarre con la P.A. per tre anni dalla data di accertamento definitivo dei fatti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 80, se non è intervenuta sentenza definitiva di condanna.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

: da verificare anche con previdenziali di riferimento non

aderenti al sistema dello sportello unico

:presentazione di false dichiarazioni e

documentazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

caso di iscrizione dell’operatore al Casellario informatico tenuto dall’ANAC per i predetti motivi. In tal caso il motivo di esclusione permane finché opera l’iscrizione nel Casellario in

dalle gare per incapacità a contrarre con la dalla data di accertamento definitivo

dei fatti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 80, se non è intervenuta sentenza definitiva di condanna.

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22. . Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

ArtArt. . 80 80 (Cause di esclusione) (Cause di esclusione) La nuova versione dell’art. 93 del D.Lgs. n. prevede che nei casi di affidamenti sotto i euro la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di richiedere all’operatore economico la cauzione provvisoria.•Viene introdotta la possibilità di prestare cauzione anche mediante bonifico o assegni circolari,•I soggetti che possono beneficiare della riduzione •I soggetti che possono beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della garanzia sono le microimprese, piccole e medie imprese, nonché i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.•In caso di cumulo delle riduzioni, viene precisato che la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di richiedere all’operatore economico la cauzione

•Viene introdotta la possibilità di prestare cauzione anche mediante bonifico o assegni circolari,•I soggetti che possono beneficiare della riduzione •I soggetti che possono beneficiare della riduzione

% dell’importo della garanzia sono le microimprese, piccole e medie imprese, nonché i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,

•In caso di cumulo delle riduzioni, viene precisato che la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

ArtArt. . 83832. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto 2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell'ANAC con linee guida dell'ANAC adottate* adottate* decreto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14. comma 14.

*Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei *Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico Trasporti di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euroeuroConsultazione on line del 12 maggio 2017 Consultazione on line del 12 maggio 2017 –– invio contributi entro il 15 giugno 2017invio contributi entro il 15 giugno 2017

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto 2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori,

del Ministro delle infrastrutture e dei del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216,

*Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei *Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico Trasporti di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000

invio contributi entro il 15 giugno 2017invio contributi entro il 15 giugno 2017

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. 83: art. 83: integrazioni alla disciplina del soccorso istruttorio integrazioni alla disciplina del soccorso istruttorio

Nel Nel codice del 2016 mancava ancora una precisa distinzione fra la codice del 2016 mancava ancora una precisa distinzione fra la nozione di “elemento di natura formale della domanda” (che è nozione di “elemento di natura formale della domanda” (che è compatibile con il beneficio del soccorso) e quella di “irregolarità compatibile con il beneficio del soccorso) e quella di “irregolarità essenziale non sanabile” (che era sconosciuta al preesistente assetto essenziale non sanabile” (che era sconosciuta al preesistente assetto normativo ed impediva il beneficio del soccorso) e permaneva (in normativo ed impediva il beneficio del soccorso) e permaneva (in apparente distonia con la legge di delega) il carattere oneroso del apparente distonia con la legge di delega) il carattere oneroso del normativo ed impediva il beneficio del soccorso) e permaneva (in normativo ed impediva il beneficio del soccorso) e permaneva (in apparente distonia con la legge di delega) il carattere oneroso del apparente distonia con la legge di delega) il carattere oneroso del soccorso istruttorio (anche se l’ammontare della sanzione era stato soccorso istruttorio (anche se l’ammontare della sanzione era stato fortemente ridotto rispetto a quanto previsto dal ‘decreto Madia’ del fortemente ridotto rispetto a quanto previsto dal ‘decreto Madia’ del 2014).2014).

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

integrazioni alla disciplina del soccorso istruttorio integrazioni alla disciplina del soccorso istruttorio

codice del 2016 mancava ancora una precisa distinzione fra la codice del 2016 mancava ancora una precisa distinzione fra la nozione di “elemento di natura formale della domanda” (che è nozione di “elemento di natura formale della domanda” (che è compatibile con il beneficio del soccorso) e quella di “irregolarità compatibile con il beneficio del soccorso) e quella di “irregolarità essenziale non sanabile” (che era sconosciuta al preesistente assetto essenziale non sanabile” (che era sconosciuta al preesistente assetto normativo ed impediva il beneficio del soccorso) e permaneva (in normativo ed impediva il beneficio del soccorso) e permaneva (in apparente distonia con la legge di delega) il carattere oneroso del apparente distonia con la legge di delega) il carattere oneroso del normativo ed impediva il beneficio del soccorso) e permaneva (in normativo ed impediva il beneficio del soccorso) e permaneva (in apparente distonia con la legge di delega) il carattere oneroso del apparente distonia con la legge di delega) il carattere oneroso del soccorso istruttorio (anche se l’ammontare della sanzione era stato soccorso istruttorio (anche se l’ammontare della sanzione era stato fortemente ridotto rispetto a quanto previsto dal ‘decreto Madia’ del fortemente ridotto rispetto a quanto previsto dal ‘decreto Madia’ del

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 86 86 mezzi di prova: il mezzi di prova: il celcel

55--bis. L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di bis. L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2. dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito. gara o nell’avviso o nella lettera di invito.

Qualora Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzionilettera di invito, si applicano le sanzioni213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

bis. L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di bis. L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2. dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito. gara o nell’avviso o nella lettera di invito.

il responsabile unico del procedimento riporti nel il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzionilettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo previste dall’articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 93 93 cauzione provvisoriacauzione provvisoria

Nei Nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro la stazione appaltante è casi di affidamenti sotto i 40.000 euro la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di richiedere all’operatore economico la esonerata dall’obbligo di richiedere all’operatore economico la cauzione provvisoria.cauzione provvisoria.Viene Viene introdotta la possibilità di prestare cauzione anche mediante introdotta la possibilità di prestare cauzione anche mediante bonifico o assegni bonifico o assegni circolari, fatto salvo il limite all’utilizzo del circolari, fatto salvo il limite all’utilizzo del contante, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007.contante, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007.contante, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007.contante, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007.I I soggetti che possono beneficiare della riduzione del 50% soggetti che possono beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della garanzia sono le microimprese, piccole e medie dell’importo della garanzia sono le microimprese, piccole e medie imprese, nonché i raggruppamenti di operatori economici o imprese, nonché i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.e medie imprese.In In caso di cumulo delle riduzioni, viene precisato che la riduzione caso di cumulo delle riduzioni, viene precisato che la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.riduzione precedente.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

casi di affidamenti sotto i 40.000 euro la stazione appaltante è casi di affidamenti sotto i 40.000 euro la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di richiedere all’operatore economico la esonerata dall’obbligo di richiedere all’operatore economico la

introdotta la possibilità di prestare cauzione anche mediante introdotta la possibilità di prestare cauzione anche mediante circolari, fatto salvo il limite all’utilizzo del circolari, fatto salvo il limite all’utilizzo del

contante, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007.contante, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007.contante, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007.contante, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007.soggetti che possono beneficiare della riduzione del 50% soggetti che possono beneficiare della riduzione del 50%

dell’importo della garanzia sono le microimprese, piccole e medie dell’importo della garanzia sono le microimprese, piccole e medie imprese, nonché i raggruppamenti di operatori economici o imprese, nonché i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole

caso di cumulo delle riduzioni, viene precisato che la riduzione caso di cumulo delle riduzioni, viene precisato che la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 93 93 cauzione provvisoria: il comma cauzione provvisoria: il comma

cosa copre la garanzia….cosa copre la garanzia….6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

66. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo . La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 66. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo . La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia all'adozione di informazione antimafia interdittivainterdittivadegli articoli degli articoli 84 84 e e 91 91 del decreto legislativo del decreto legislativo garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.del contratto.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

cauzione provvisoria: il comma cauzione provvisoria: il comma 66……

. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo . La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo . La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo . La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo ogni fatto riconducibile all'affidatario o ogni fatto riconducibile all'affidatario o

interdittivainterdittiva emessa ai sensi emessa ai sensi del decreto legislativo del decreto legislativo 6 6 settembre settembre 20112011, n. , n. 159159; ; la la

garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

art. art. 93 93 cauzione provvisoria: gli schemicauzione provvisoria: gli schemi

Le Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma tipo di cui all’articolo 103, comma 9*9*• Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice

sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

cauzione provvisoria: gli schemicauzione provvisoria: gli schemi--tipotipo

garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema

garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modificheartart. . 95 95 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)*;b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di 40.000 euro pari o superiore a 40.000 euro;

*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifichecriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera,

fatti salvi gli affidamenti ai sensi

) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento senza previa consultazione di due

o per i lavori in amministrazione diretta;

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

artart. . 95 95 criterio del prezzo più basso:criterio del prezzo più basso:4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivoesecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione ; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;all'articolo 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto

; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione ; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui

di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di

importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di

notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

… ma l’art. 36 afferma:… ma l’art. 36 afferma:

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

[…]

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinariequanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modificheartart. . 95 95 i costi della manodopera:i costi della manodopera:10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera

*5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemenpresentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemenlivello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cperiodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: […]

) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, **16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabeMinistero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazioorganizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materiprevidenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratapplicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a queconsiderazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinatprezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essetransitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intentro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giornicompetenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Finodelle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulquanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)*.

*5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo

) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16****16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di

. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso. 86

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22. . Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

artart. . 95 95 il tetto massimo del il tetto massimo del punteggio economico:punteggio economico:10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

il tetto massimo del il tetto massimo del

bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del

87

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche97 metodi per la determinazione della soglia di anomalia97 metodi per la determinazione della soglia di anomalia

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte cheun ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo il RUP o la commissione giudicatrice procedono uno dei seguenti metodi:

) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superioreprima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resprima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resinvariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del

) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del venti per cento;

) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'usuperiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aridei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4 mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9

bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri

il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di

) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del venti per cento quindici per cento;

) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del venti per cento;

) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4 coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.88

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

artart. . 97 metodi per la determinazione della soglia di anomalia97 metodi per la determinazione della soglia di anomalia… cosa ne ha pensato il Consiglio di Stato?«La disciplina delle offerte anormalmente bassa è certamente cruciale per la corretta scelta dell’aggiudicatarioIn ordine alle modifiche che il decreto correttivo introdurre si formulano i seguenti rilievi.introdurre si formulano i seguenti rilievi.Vanno positivamente apprezzate le correzioni che il decreto intende apportare alle lettere b), d) e considerazione delle criticità emerse in sede applicazione, fatte peraltro oggetto anche di esplicita presa di posizione da parte dell’ANAC con comunicazione del presidente 5 ottobre 2016 […].»

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

97 metodi per la determinazione della soglia di anomalia97 metodi per la determinazione della soglia di anomalia… cosa ne ha pensato il Consiglio di Stato?

disciplina delle offerte anormalmente bassa è certamente dell’aggiudicatario.

In ordine alle modifiche che il decreto correttivo intende si formulano i seguenti rilievi.si formulano i seguenti rilievi.

Vanno positivamente apprezzate le correzioni che il decreto b), d) e e) del comma 2, in

considerazione delle criticità emerse in sede di prima applicazione, fatte peraltro oggetto anche di esplicita presa di

dell’ANAC con comunicazione del presidente 5

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

artart. . 97 metodi per la determinazione della soglia di anomalia97 metodi per la determinazione della soglia di anomalia… cosa affermava l’ANAC?«Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016

Oggetto: Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, soprattutto per quanto concerne la anche casi di ricorso non corretto alla possibilità offerta dal comma 8 del medesimo articolo, ovvero l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, quando vi siano almeno dieci offerte valide. Con il presente Comunicato si intendono fornire i seguenti chiarimenti.

Il Codice, all’art. 97, comma 2, prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e).

[…].»

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

97 metodi per la determinazione della soglia di anomalia97 metodi per la determinazione della soglia di anomalia

Oggetto: Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, soprattutto per quanto concerne la lett. b). Sono stati segnalati anche casi di ricorso non corretto alla possibilità offerta dal comma 8 del medesimo articolo, ovvero l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, quando vi siano almeno dieci offerte valide. Con il presente Comunicato si intendono fornire i seguenti chiarimenti.

Il Codice, all’art. 97, comma 2, prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e).

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

artart. . 102 102 c.r.ec.r.e./collaudo ./collaudo Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudoespressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, sostituito dal certificato di regolare esecuzionedirettore dei lavori.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e il certificato di collaudo, nei casi

espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal

i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare

rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni

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22. . Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche. . 102 102 … i collaudatori e i compensi… i collaudatori e i compensi

Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contrattorequisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo

compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale èversato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogopersonale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniturecomma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso allaentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale

del presente articolo.

è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, , mentre per i dipendenti di altre amministrazioni

pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle -legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con

pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle -legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con

. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui

per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale èil predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il

finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del la medesima disposizione si applica al compenso spettante al

dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di 92

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche. . 142142--148 semplificazioni della disciplina di affidamento dei servizi 148 semplificazioni della disciplina di affidamento dei servizi

di cui all’allegato IXdi cui all’allegato IX

LA RATIO:LA RATIO:«Come «Come rilevato dal Ministero riferente, le modifiche in esame si prefiggono (oltre adrilevato dal Ministero riferente, le modifiche in esame si prefiggono (oltre adaggiustamenti lessicali: v. il nuovo testo dell’art. 142, comma 4) coerenza eaggiustamenti lessicali: v. il nuovo testo dell’art. 142, comma 4) coerenza ecoordinamento fra l’art. 140 coordinamento fra l’art. 140 -- relativo ai servizi sociali e ad altri servizi specificirelativo ai servizi sociali e ad altri servizi specificicoordinamento fra l’art. 140 coordinamento fra l’art. 140 -- relativo ai servizi sociali e ad altri servizi specificirelativo ai servizi sociali e ad altri servizi specificidei settori speciali, di cui al Capo I, Titolo VI, Parte II del codice dei settori speciali, di cui al Capo I, Titolo VI, Parte II del codice relativo anch’esso ai servizi sociali e ad altri servizi, ma nei settori ordinari, servizirelativo anch’esso ai servizi sociali e ad altri servizi, ma nei settori ordinari, serviziquesti ultimi normati al successivo Capo questi ultimi normati al successivo Capo II»II»

Parere del Consiglio di Stato Parere del Consiglio di Stato sul correttivosul correttivo

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche148 semplificazioni della disciplina di affidamento dei servizi 148 semplificazioni della disciplina di affidamento dei servizi

rilevato dal Ministero riferente, le modifiche in esame si prefiggono (oltre adrilevato dal Ministero riferente, le modifiche in esame si prefiggono (oltre adaggiustamenti lessicali: v. il nuovo testo dell’art. 142, comma 4) coerenza eaggiustamenti lessicali: v. il nuovo testo dell’art. 142, comma 4) coerenza e

relativo ai servizi sociali e ad altri servizi specificirelativo ai servizi sociali e ad altri servizi specificirelativo ai servizi sociali e ad altri servizi specificirelativo ai servizi sociali e ad altri servizi specificidei settori speciali, di cui al Capo I, Titolo VI, Parte II del codice dei settori speciali, di cui al Capo I, Titolo VI, Parte II del codice -- e l’art. 142 e l’art. 142 --relativo anch’esso ai servizi sociali e ad altri servizi, ma nei settori ordinari, servizirelativo anch’esso ai servizi sociali e ad altri servizi, ma nei settori ordinari, servizi

Parere del Consiglio di Stato Parere del Consiglio di Stato sul correttivosul correttivo

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

artart. . 213: integrazioni alla disciplina dei costi standard213: integrazioni alla disciplina dei costi standard

33. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità: . Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:

hh--bisbis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza ) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e serviziprezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di , avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

213: integrazioni alla disciplina dei costi standard213: integrazioni alla disciplina dei costi standard

. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità: . Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:

) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza ) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le

elaborazione dei costi standard dei lavori e dei elaborazione dei costi standard dei lavori e dei , avvalendosi a tal fine, sulla base di , avvalendosi a tal fine, sulla base di

apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.

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2. 2. Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

artart. . 216: diritto transitorio in materia di requisiti dei progettisti interni216: diritto transitorio in materia di requisiti dei progettisti interni2727--septies. Con riferimento all'articolo 24, comma septies. Con riferimento all'articolo 24, comma siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di di progettazione.progettazione.

*3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

Il decreto correttivo: le principali modificheIl decreto correttivo: le principali modifiche

216: diritto transitorio in materia di requisiti dei progettisti interni216: diritto transitorio in materia di requisiti dei progettisti internisepties. Con riferimento all'articolo 24, comma septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3*, 3*, i tecnici diplomati che i tecnici diplomati che

siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività

*3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. 95

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. b) . b)

b) con il decreto di riordino, adozione di un b) con il decreto di riordino, adozione di un unico testo unico testo adeguata adeguata anche per anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture gli appalti di lavori, servizi e forniture pubblici e dei contratti di pubblici e dei contratti di concessione », concessione », recante recante le disposizioni legislative in le disposizioni legislative in materia di materia di procedure di procedure di recante recante le disposizioni legislative in le disposizioni legislative in materia di materia di procedure di procedure di esecuzione degli esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione appalti pubblici e dei contratti di concessione che sostituisce il codice che sostituisce il codice dei contratti dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in garantendo in ogni caso l’effettivo coordinamento e ogni caso l’effettivo coordinamento e la nuova disciplina, la nuova disciplina, anche in anche in riferimento, tra l’altro, riferimento, tra l’altro, materia di protezione e tutela ambientale materia di protezione e tutela ambientale e paesaggisticae paesaggisticaambientali, ambientali, di tutela di tutela e valorizzazione dei beni culturali e valorizzazione dei beni culturali e e di di trasparenza e trasparenza e anticorruzioneanticorruzione, al , al fine fine di evitare incertezze di evitare incertezze nel rispetto dei princìpi del Trattato nel rispetto dei princìpi del Trattato sul funzionamento sul funzionamento

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

unico testo unico testo normativo con contenuti di disciplina normativo con contenuti di disciplina gli appalti di lavori, servizi e forniture gli appalti di lavori, servizi e forniture denominato «denominato «codice degli appalti codice degli appalti

procedure di procedure di affidamento affidamento di gestione e di di gestione e di procedure di procedure di affidamento affidamento di gestione e di di gestione e di appalti pubblici e dei contratti di concessione appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle disciplinate dalle tre direttive, tre direttive,

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui di cui al al

ogni caso l’effettivo coordinamento e ogni caso l’effettivo coordinamento e l’ordinata transizione l’ordinata transizione tra la previgente e tra la previgente e riferimento, tra l’altro, riferimento, tra l’altro, al coordinamento con le al coordinamento con le disposizioni in disposizioni in

e paesaggisticae paesaggistica, di valutazione degli impatti , di valutazione degli impatti e valorizzazione dei beni culturali e valorizzazione dei beni culturali

di evitare incertezze di evitare incertezze interpretative ed interpretative ed applicative, applicative, sul funzionamento sul funzionamento dell’Unione europea;dell’Unione europea;

96

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzionecorruzione

««Gli Gli appalti pubblici appalti pubblici sono sono […] […] a a servizio delle politiche dell’UEservizio delle politiche dell’UEnon non solo per assicurare solo per assicurare una maggiore efficienza della spesa pubblica una maggiore efficienza della spesa pubblica servizi e forniture, sempre più necessaria a fronte del contingentamento delle risorse servizi e forniture, sempre più necessaria a fronte del contingentamento delle risorse finanziarie disponibili, finanziarie disponibili, ma ma anche di altre politiche pubbliche: anche di altre politiche pubbliche: ma ma anche di altre politiche pubbliche: anche di altre politiche pubbliche: l’innovazionel’innovazione, l’accesso al mercato e la crescita delle PMI, lo sviluppo della , l’accesso al mercato e la crescita delle PMI, lo sviluppo della concorrenza, la tutela ambientale e la responsabilità concorrenza, la tutela ambientale e la responsabilità

ANALISI ANALISI DI IMPATTO DELLA DI IMPATTO DELLA Nuovo codice degli appaltiNuovo codice degli appalti

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

servizio delle politiche dell’UEservizio delle politiche dell’UE, , una maggiore efficienza della spesa pubblica una maggiore efficienza della spesa pubblica per per lavori, lavori,

servizi e forniture, sempre più necessaria a fronte del contingentamento delle risorse servizi e forniture, sempre più necessaria a fronte del contingentamento delle risorse

, l’accesso al mercato e la crescita delle PMI, lo sviluppo della , l’accesso al mercato e la crescita delle PMI, lo sviluppo della concorrenza, la tutela ambientale e la responsabilità concorrenza, la tutela ambientale e la responsabilità socialesociale»»

DI IMPATTO DELLA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONEREGOLAMENTAZIONE

97

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzionecorruzione

«La visione strategica in cui si inseriscono le nuove direttive del 2014 in materia di «La visione strategica in cui si inseriscono le nuove direttive del 2014 in materia di appalti pubblici, appalti pubblici, il il cui percorso di approvazione prende avvio con la comunicazione della cui percorso di approvazione prende avvio con la comunicazione della Commissione 896 del 20 dicembre 2011, Commissione 896 del 20 dicembre 2011, riflette riflette l’obiettivo di promuovere un mercato sempre più sano e competitivol’obiettivo di promuovere un mercato sempre più sano e competitivoriflette riflette l’obiettivo di promuovere un mercato sempre più sano e competitivol’obiettivo di promuovere un mercato sempre più sano e competitivoaperto aperto a tutte le imprese a tutte le imprese europee europee e, gradualmente, a quelle extra europee, e, gradualmente, a quelle extra europee, dove dove concorrenza e accessibilità possano promuovere innovazione, nuove imprese, concorrenza e accessibilità possano promuovere innovazione, nuove imprese, occupazione e crescita.»occupazione e crescita.»

ANALISI ANALISI DI IMPATTO DELLA DI IMPATTO DELLA Nuovo codice degli appaltiNuovo codice degli appalti

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

«La visione strategica in cui si inseriscono le nuove direttive del 2014 in materia di «La visione strategica in cui si inseriscono le nuove direttive del 2014 in materia di

cui percorso di approvazione prende avvio con la comunicazione della cui percorso di approvazione prende avvio con la comunicazione della

l’obiettivo di promuovere un mercato sempre più sano e competitivol’obiettivo di promuovere un mercato sempre più sano e competitivo, , l’obiettivo di promuovere un mercato sempre più sano e competitivol’obiettivo di promuovere un mercato sempre più sano e competitivo, , e, gradualmente, a quelle extra europee, e, gradualmente, a quelle extra europee,

concorrenza e accessibilità possano promuovere innovazione, nuove imprese, concorrenza e accessibilità possano promuovere innovazione, nuove imprese,

DI IMPATTO DELLA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONEREGOLAMENTAZIONE

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzionecorruzione

… quanto vale in Italia il mondo degli appalti e delle … quanto vale in Italia il mondo degli appalti e delle … quanto vale in Italia il mondo degli appalti e delle … quanto vale in Italia il mondo degli appalti e delle concessioni?concessioni?

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

… quanto vale in Italia il mondo degli appalti e delle … quanto vale in Italia il mondo degli appalti e delle … quanto vale in Italia il mondo degli appalti e delle … quanto vale in Italia il mondo degli appalti e delle

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzionecorruzione

…172,6 …172,6 mldmld/anno/anno…172,6 …172,6 mldmld/anno/anno

cioécioé

il 10,7 % il 10,7 % del PIL!del PIL!

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

/anno/anno/anno/anno

del PIL!del PIL!

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzionecorruzione

«Il «Il mercato degli appalti pubblici, mercato degli appalti pubblici, secondo secondo le stime della Commissione le stime della Commissione europea*europea*vale vale in media in Europa in media in Europa caca. 1.900 miliardi di euro/anno . 1.900 miliardi di euro/anno L’Italia L’Italia rappresenta il quarto mercato, con 172,6 rappresenta il quarto mercato, con 172,6 mldmldGermania (417,9), Francia (313.5), Regno Unito (289,3Germania (417,9), Francia (313.5), Regno Unito (289,3L’incidenza L’incidenza sul PIL della spesa per appalti pubblici è, nella media europea, pari a sul PIL della spesa per appalti pubblici è, nella media europea, pari a L’incidenza L’incidenza sul PIL della spesa per appalti pubblici è, nella media europea, pari a sul PIL della spesa per appalti pubblici è, nella media europea, pari a 13% 13% […].[…].Per Per l’Italia tale valore è di l’Italia tale valore è di caca. il 10,7 % , . il 10,7 % , che la colloca al 24che la colloca al 24Valori Valori molto più elevati registrano Germania (14,9%), Francia (15%), Belgio (14,9), molto più elevati registrano Germania (14,9%), Francia (15%), Belgio (14,9), Olanda (20,75), Regno Unito (14,1Olanda (20,75), Regno Unito (14,1%)%)»»

CECE--Public Public ProcurementProcurement IndicatorsIndicators 20142014httphttp://://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procureec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/ind ment/ind ex_en.htmex_en.htm

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

. 1.900 miliardi di euro/anno . 1.900 miliardi di euro/anno […]. […]. mldmld/anno, media 2011/anno, media 2011--2014, 2014, dietro dietro

Germania (417,9), Francia (313.5), Regno Unito (289,3Germania (417,9), Francia (313.5), Regno Unito (289,3).).sul PIL della spesa per appalti pubblici è, nella media europea, pari a sul PIL della spesa per appalti pubblici è, nella media europea, pari a caca. il . il sul PIL della spesa per appalti pubblici è, nella media europea, pari a sul PIL della spesa per appalti pubblici è, nella media europea, pari a caca. il . il

che la colloca al 24che la colloca al 24°° posto insieme alla Greciaposto insieme alla Grecia..molto più elevati registrano Germania (14,9%), Francia (15%), Belgio (14,9), molto più elevati registrano Germania (14,9%), Francia (15%), Belgio (14,9),

ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procureec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procure

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzionecorruzione

Gli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in EuropaGli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in Europa

La Commissione UE ha elaborato una serie di indicatori di qualità del mercato degli appalti, con riferimento al 2014.Tali indicatori, elaborati sulla base delle pubblicazioni dei bandi su Tali indicatori, elaborati sulla base delle pubblicazioni dei bandi su

Tenders Electronic Daily), che è la banca dati europea che consente di pubblicare e consultare i bandi di gara europei,da assumere considerando alcune inevitabili vogliono offrire una rappresentazione di aspetti chiave della qualità del mercato degli appalti pubblici

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Gli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in EuropaGli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in Europa

La Commissione UE ha elaborato una serie di indicatori di qualità del mercato

indicatori, elaborati sulla base delle pubblicazioni dei bandi su TEDindicatori, elaborati sulla base delle pubblicazioni dei bandi su TEDè la banca dati europea che consente di

europei,considerando alcune inevitabili semplificazioni,

offrire una rappresentazione di aspetti chiave della qualità del

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzionecorruzione

Gli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in EuropaGli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in Europa

Indicatore 1 Percentuale di aggiudicazioni avvenute con un solo Indicatore 2 Percentuale di appalti negoziati senza pubblicazione preventiva di Indicatore 3 Percentuale di appalti effettuati da centrali di Indicatore 3 Percentuale di appalti effettuati da centrali di Indicatore 4 Percentuale di appalti assegnati con il criterio del solo prezzo più Indicatore 5 Velocità -tempi impiegati per l’aggiudicazioneIndicatore 6 Percentuale di appalti pubblicati che non contengono

informazioni

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Gli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in EuropaGli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in Europa

aggiudicazioni avvenute con un solo offerente;appalti negoziati senza pubblicazione preventiva di bando;appalti effettuati da centrali di aggregazione;appalti effettuati da centrali di aggregazione;appalti assegnati con il criterio del solo prezzo più basso;

tempi impiegati per l’aggiudicazione, in giorni;appalti pubblicati che non contengono sufficienti

103

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzionecorruzione

Gli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in EuropaGli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in Europa

La combinazione ponderata dei sei indicatori, evidenzia una performance non del mercato italiano degli appalti, mentre solo pochi paesi si trovano in situazioni ottimali

Alcuni indicatori, tuttavia, consentono di evidenziare effettive criticità specifiche dell’Italia:

Elevato numero di appalti aggiudicati con un solo offerente (indicatore 1)Insufficiente ricorso a centrali di aggregazione (indicatore 3);Elevati tempi di aggiudicazione (indicatore 5)

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Gli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in EuropaGli indicatori di performance del mercato degli appalti pubblici in Europa

La combinazione ponderata dei sei indicatori, evidenzia una performance non positiva mercato italiano degli appalti, mentre solo pochi paesi si trovano in situazioni

Alcuni indicatori, tuttavia, consentono di evidenziare effettive criticità specifiche

Elevato numero di appalti aggiudicati con un solo offerente (indicatore 1)Insufficiente ricorso a centrali di aggregazione (indicatore 3);Elevati tempi di aggiudicazione (indicatore 5)

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

La Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, COM (2014) 38 nell’allegato dedicato alla situazione italianapone particolare attenzione al tema degli appalti pubblici individuato come settore particolarmente esposto al rischio di corruzioneLa Relazione osserva come in Italia il ricorso a procedure negoziate La Relazione osserva come in Italia il ricorso a procedure negoziate (soprattutto senza pubblicazione del bando) nel 2010 rappresentava infatti il 14% del valore dei contratticontro il 6% della media dell’Unione, il il che rappresenta “un fattore di rischio di condotte corrotte e fraudolente”che rappresenta “un fattore di rischio di condotte corrotte e fraudolente”

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

La Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, COM (2014) 38 final, situazione italiana,

particolare attenzione al tema degli appalti pubblici individuato come settore particolarmente esposto al rischio di corruzione.

il ricorso a procedure negoziate il ricorso a procedure negoziate (soprattutto senza pubblicazione del bando) sia più frequente della media:

2010 rappresentava infatti il 14% del valore dei contratti,

che rappresenta “un fattore di rischio di condotte corrotte e fraudolente”che rappresenta “un fattore di rischio di condotte corrotte e fraudolente”.

106

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Secondo il sondaggio Eurobarometro del 2013, la corruzione sarebbe un fenomeno diffuso negli appalti pubblici gestiti dalle autorità nazionali italiani contro il 56% della media UE) e negli appalti gestiti dagli enti locali (69% dei rispondenti italiani contro il 60% della media UE).

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

del 2013, corruzione sarebbe un fenomeno diffuso

appalti pubblici gestiti dalle autorità nazionali (70% dei rispondenti

negli appalti gestiti dagli enti locali (69% dei rispondenti italiani contro il

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Nello specifico, in Italia le seguenti pratiche risultano particolarmente gare d’appalto pubbliche: capitolati su misura per favorire determinate imprese (abuso delle procedure negoziate (50%); abuso delle procedure negoziate (50%); conflitto di interesse nella valutazione delle offerte (offerte concordate (45%); criteri di selezione o di valutazione poco chiari (partecipazione degli offerenti nella stesura del capitolato (abuso della motivazione d’urgenza per evitare gare competitive (modifica dei termini contrattuali dopo la stipula del contratto (

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

risultano particolarmente diffuse nelle

su misura per favorire determinate imprese (52%);

di interesse nella valutazione delle offerte (54%);

di selezione o di valutazione poco chiari (55%); degli offerenti nella stesura del capitolato (52%);

della motivazione d’urgenza per evitare gare competitive (53%); dei termini contrattuali dopo la stipula del contratto (38%).

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

La Relazione rileva come anche il rischio di collusione sia elevato, dal momento che solo pochi prestatori sono in grado di fornire le opere, le forniture e i servizi interessati. Mette quindi in luce che, secondo studi empirici, in Italia la corruzione risulterebbe particolarmente lucrativa nella fase successiva all’aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti risulterebbe particolarmente lucrativa nella fase successiva all’aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti di opere/forniture/servizi. La Corte dei conti ha più volte constatato la correttezza della gara, il rispetto delle procedure e l’aggiudicazione dell’appalto all’offerta più vantaggiosa, anche se successivamente la qualità dei lavori viene intenzionalmente compromessa nella fase di esecuzione

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

La Relazione rileva come anche il rischio di collusione sia elevato, momento che solo pochi prestatori sono in grado di fornire le opere, le

quindi in luce che, secondo studi empirici, in Italia la corruzione risulterebbe particolarmente lucrativa nella fase successiva all’aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti risulterebbe particolarmente lucrativa nella fase successiva all’aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti

Corte dei conti ha più volte constatato la correttezza della gara, rispetto delle procedure e l’aggiudicazione dell’appalto all’offerta più

se successivamente la qualità dei lavori viene intenzionalmente

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

“Più che rivelare la presenta di pratiche corruttive,

queste irregolarità,

come anche le indicazioni date da Eurobarometrocome anche le indicazioni date da Eurobarometro

mettono a nudo i punti deboli dei dispositivi di controllo in vigore,

in particolare nella fase di realizzazione dell’appalto pubblico

Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Più che rivelare la presenta di pratiche corruttive,

Eurobarometro, Eurobarometro,

i punti deboli dei dispositivi di controllo in vigore,

particolare nella fase di realizzazione dell’appalto pubblico”.

dell’Unione sulla lotta alla corruzione,

COM (2014) 38 final

110

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione: la Corte dei Conticorruzione: la Corte dei Conti

“Numerose sono le decisioni emanate nel corso del 2016 in tema di danno all'immagine”.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di corruzione: la Corte dei Conticorruzione: la Corte dei Conti

“Numerose sono le decisioni emanate nel corso del 2016 in

Corte dei conti

Cerimonia di inaugurazione

dell’anno giudiziario 2017

Relazione sull’attivita’

111

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione: la Corte dei Conticorruzione: la Corte dei Conti

«In ambito contrattualistico e con riferimento alla in appalti di servizi o forniture è stato osservato che la dazione della tangente integra un costo aggiuntivo per le imprese appaltate e comporta un aumento del corrispettivo negoziale. Il maggior costo dell’opera commissionata o della prestazione richiesta scaturisce, infatti, dal maggior onere sopportato dall’imprenditore per le dazioni ai funzionari infedeli, dazioni ai funzionari infedeli, onere non necessariamente circoscritto soltanto alla fase di aggiudicazione della gara di appalto, ma concretizzabile anche dopo, ad esempio con attenuazione del rigore richiesto in sede di verifiche e controlli successivi, possibili riflessi sulla qualità del servizio e conseguente aggravio di costi per l’Amministrazione».

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di corruzione: la Corte dei Conticorruzione: la Corte dei Conti

ambito contrattualistico e con riferimento alla percezione di tangenti in appalti di servizi o forniture è stato osservato che la dazione della tangente integra un costo aggiuntivo per le imprese appaltate e comporta un aumento del corrispettivo negoziale.

maggior costo dell’opera commissionata o della prestazione richiesta scaturisce, infatti, dal maggior onere sopportato dall’imprenditore per le

non necessariamente circoscritto soltanto alla fase di

concretizzabile anche dopo, ad esempio con attenuazione del rigore richiesto in sede di verifiche e controlli successivi, possibili riflessi sulla qualità del servizio e conseguente aggravio di costi per

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della corruzione: la Corte dei Contiprevenzione della corruzione: la Corte dei Conti

«È stato, altresì, ribadito che non si configura, in automatico, un cd. “danno da mancata concorrenza” ulteriore rispetto all’aumento del prezzo di aggiudicazione per effetto delle dazioniL'omissione di gara pubblica od altre inosservanze delle regole di evidenza pubblica – quali indizi suscitanti il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo ottenibile dal confronto tra più offerte – non può indurre, infatti, a trascurare che il danno in contrattuale non corrisponda al minor prezzo ottenibile dal confronto tra più offerte – non può indurre, infatti, a trascurare che il danno in discorso, essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto all'illegittima distorsione delle regole della concorrenza, è tale da richiedere di essere autonomamente provato, secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, con l'ulteriore conseguenza che solo la dimostrazione dell'esistenza del nocumento consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione».

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della corruzione: la Corte dei Contiprevenzione della corruzione: la Corte dei Conti

non si configura, in automatico, cd. “danno da mancata concorrenza” ulteriore rispetto all’aumento

del prezzo di aggiudicazione per effetto delle dazioni. di gara pubblica od altre inosservanze delle regole di

quali indizi suscitanti il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo ottenibile dal confronto tra

non può indurre, infatti, a trascurare che il danno in contrattuale non corrisponda al minor prezzo ottenibile dal confronto tra

non può indurre, infatti, a trascurare che il danno in discorso, essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto all'illegittima distorsione delle regole della concorrenza, è tale da richiedere di essere autonomamente provato, secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, con l'ulteriore conseguenza che solo la dimostrazione dell'esistenza del nocumento consente il ricorso al criterio

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della corruzione: la Corte dei Contiprevenzione della corruzione: la Corte dei Conti

“Analogamente per il cd. danno da disservizioistituto parimenti elaborato in via pretoria quale effetto lesivo causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente o amministratore che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell’azione pubblica ed abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione, è stato ritenuto che lo stesso non può fondarsi su prove presuntive o è stato ritenuto che lo stesso non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie. Poiché deve costituire un pregiudizio economico essere fornita prova, da parte del P.M., che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile, in termini di somme dall'amministrazione inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti o di spese sostenute per ripristinare l’efficienza perduta”.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della corruzione: la Corte dei Contiprevenzione della corruzione: la Corte dei Conti

il cd. danno da disservizio, parimenti elaborato in via pretoria quale effetto lesivo causato

all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente o amministratore che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell’azione pubblica ed abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione,

non può fondarsi su prove presuntive o non può fondarsi su prove presuntive o

deve costituire un pregiudizio economico certo nell’an e deve essere fornita prova, da parte del P.M., che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile, in termini di somme dall'amministrazione inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti o di spese sostenute

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:nelle direttive comunitarienelle direttive comunitarie

Le tre direttive europee*riflettono la consapevolezza del legislatore europeo circa la vulnerabilità alla corruzione del settore degli appalti.È, infatti, da tempo che l’Unione europea valuta con preoccupazione le dinamiche corruttive nel settore della contrattazione pubblica, interrogandosi su quali disposizioni possano prevenire le condotte di reato a fini di tutela del fisiologico funzionamento del “mercato interno

*Le tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (c.d. “direttiva settori speciali”), 2014/24/UE (c.d. “direttiva appalti”) e 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (c.d. “direttiva concessioni”) - sono state pubblicate in GUUE L 94/65 del 28 marzo 2014. Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014: gli Stati membri nell’ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

la consapevolezza del legislatore europeo circa la vulnerabilità alla corruzione del settore degli appalti.È, infatti, da tempo che l’Unione europea valuta con preoccupazione le dinamiche corruttive nel settore della contrattazione pubblica,

su quali disposizioni possano prevenire le condotte di reato a fini di tutela del fisiologico funzionamento del “mercato interno”

tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni - 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei

”), 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari (c.d. “direttiva appalti”) e 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (c.d.

sono state pubblicate in GUUE L 94/65 del 28 marzo 2014. direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014: gli Stati membri dovevano recepirle

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:nelle direttive comunitarienelle direttive comunitarie

Le direttive sviluppano alcune leve fondamentali, elaborate nell’ambito della “Strategia Europa 2020”, della quale gli appalti pubblici costituiscono perno e strumento strategico trasversale per conseguire una migliore efficienza della spesa trasversale per conseguire una migliore efficienza della spesa pubblica, realizzando una maggiore semplificazione e flessibilità delle procedure, e attuando procedimenti corretti.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

sviluppano alcune leve fondamentali, elaborate nell’ambito della “Strategia Europa 2020”, della quale gli appalti pubblici costituiscono perno e strumento strategico trasversale per conseguire una migliore efficienza della spesa trasversale per conseguire una migliore efficienza della spesa pubblica, realizzando una maggiore semplificazione e flessibilità delle procedure, e attuando procedimenti corretti.

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:nelle direttive comunitarienelle direttive comunitarie

Le direttive si pongono nel solco tracciato fin della «Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea», del 26 maggio o degli Stati membri dell'Unione europea», del 26 maggio 1997, e della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, individuando specifiche disposizioni per la prevenzione della corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

pongono nel solco tracciato fin dall’adozione «Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione

nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea», del 26 maggio o degli Stati membri dell'Unione europea», del 26 maggio 1997, e della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel

individuando specifiche disposizioni per la prevenzione della corruzione nelle procedure di affidamento

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:nelle direttive comunitarienelle direttive comunitarie

Sempre nella stessa prospettiva si situanoCommissione europea indirizzati a contrastarenegli appalti:«A policy of more openness in public procurement also leads, «A policy of more openness in public procurement also leads, of course, to many other, perhaps less obvious benefits. Fair, transparent and non-discriminatory award procedures, together with the possibility for suppliers to have recourse to national courts to assert their rights, limit the risks of fraud and corruption in administration»Libro verde su Public Procurement in the European Union: Exploring the Way forward, COM(96) 583, 27 novembre 1996, p. I.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

situano gli studi dellacontrastare la corruzione

A policy of more openness in public procurement also leads, A policy of more openness in public procurement also leads, of course, to many other, perhaps less obvious benefits. Fair,

discriminatory award procedures, together with the possibility for suppliers to have recourse to national courts to assert their rights, limit the risks of fraud

Public Procurement in the European Union: Exploring the Way

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33. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:nelle direttive comunitarienelle direttive comunitarie

L' «UE dovrebbe inoltre concentrarsi maggiormente sulla corruzione in tutte le sue politiche rilevanti, sia interne che esterne. La Commissione proporrà quindi, in particolare, [di] elaborare norme aggiornate in materia di appaltiprendere atto che, «[d]all'analisi dei singoli Paesi risulta che il prendere atto che, «[d]all'analisi dei singoli Paesi risulta che il settore degli appalti pubblici è particolarmente esposto alla corruzione negli Stati membri, a causa delle insufficienze dei meccanismi di controllo e della gestione del rischiodovendo di conseguenza essere approfondita la valutazione dei rischi di corruzione, evidenziando le buone e le cattive pratiche nel settore degli appalti pubbliciComunicazione su La lotta contro la corruzione nell’UE, COM(2011) 308, 6 giugno 2011, p. 4

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

«UE dovrebbe inoltre concentrarsi maggiormente sulla corruzione in tutte le sue politiche rilevanti, sia interne che

Commissione proporrà quindi, in particolare, [di] elaborare norme aggiornate in materia di appalti», dovendosi

d]all'analisi dei singoli Paesi risulta che il d]all'analisi dei singoli Paesi risulta che il pubblici è particolarmente esposto alla

corruzione negli Stati membri, a causa delle insufficienze dei meccanismi di controllo e della gestione del rischio» e dovendo di conseguenza essere approfondita la valutazione dei rischi di corruzione, evidenziando le buone e le cattive

pubbliciComunicazione su La lotta contro la corruzione nell’UE, COM(2011) 308, 6 giugno

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

In relazione all’esigenza di presidiare il settore degli appalti pubblici da condotte di corruzione, è pertinente il disegno perseguito per tappe dal legislatore italiano di perseguito per tappe dal legislatore italiano di in un’unica autorità amministrativa dotata di caratteristiche di indipendenza l’attività di presidio dell’integrità della Pubblica Amministrazione*, ivi compresa, appunto, quella in materia di appalti.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

relazione all’esigenza di presidiare il settore degli appalti pubblici da condotte di corruzione, è pertinente il disegno perseguito per tappe dal legislatore italiano di centralizzare perseguito per tappe dal legislatore italiano di centralizzare in un’unica autorità amministrativa dotata di caratteristiche di indipendenza l’attività di presidio dell’integrità della

ivi compresa, appunto, quella in

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

L’esistenza dell’ANAC – non richiesta esplicitamente dalle direttive in questione – è adempimento di obblighi internazionali diversamente assunti dall’Italia, in particolare dell’art. 6, Convenzione delle NU contro la corruzione Convenzione “penale” stipulata in senso al Consiglio La portata di questi obblighi pattizi è assai estesa: gli Stati parti contraenti sono infatti tenuti, conformemente ai principi La portata di questi obblighi pattizi è assai estesa: gli Stati parti contraenti sono infatti tenuti, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, a elaborare, applicare e perseguire efficaci politiche di prevenzione; ad attuare e promuovere pratiche egualmente efficaci di prevenzione; a sottoporre il proprio sistema di prevenzione a valutazioni periodiche per valutarne, ancora una volta, l’efficacia e l’adeguatezza; a cooperare reciprocamente e con le Organizzazioni internazionali competenti nel settore, anche partecipando a progetti internazionali in materia.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

non richiesta esplicitamente dalle direttive in è adempimento di obblighi internazionali diversamente

in particolare dell’art. 6, comma 3, della corruzione e degli artt. 20-21 della

Convenzione “penale” stipulata in senso al Consiglio d’Europa. portata di questi obblighi pattizi è assai estesa: gli Stati parti

contraenti sono infatti tenuti, conformemente ai principi portata di questi obblighi pattizi è assai estesa: gli Stati parti

contraenti sono infatti tenuti, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, a elaborare, applicare e perseguire efficaci politiche di prevenzione; ad attuare e promuovere pratiche egualmente efficaci di prevenzione; a sottoporre il proprio sistema di prevenzione a valutazioni periodiche per valutarne, ancora una volta, l’efficacia e l’adeguatezza; a cooperare reciprocamente e con le Organizzazioni internazionali competenti nel settore, anche partecipando a progetti internazionali

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

L’A.N.AC. è direttamente coinvolta in tutte queste attività nel rispetto di ruolo, funzioni e competenze attribuitile poiché essa è l’istituzione principalmente responsabile in materia di prevenzione delle condotte di corruzioneanche in relazione ai compiti di coordinamento anche in relazione ai compiti di coordinamento organi ed enti italiani finalizzati a centralizzare autorità amministrativa dotata di caratteristiche di indipendenza l’attività di presidio dell’integrità della Pubblica Amministrazione, ivi compresa, appunto, quella in materia di appalti.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

. è direttamente coinvolta in tutte queste attività -nel rispetto di ruolo, funzioni e competenze attribuitile –,

principalmente responsabile in materia di prevenzione delle condotte di corruzione,

compiti di coordinamento con altri compiti di coordinamento con altri centralizzare in un’unica

autorità amministrativa dotata di caratteristiche di indipendenza l’attività di presidio dell’integrità della

ivi compresa, appunto, quella

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

All’assetto che attualmente contraddistingue funzioni e competenze dell’A.N.AC. si è giunti per tappe progressive:- la legge n. 190/2012- la legge 30 ottobre 2013, n.125, di conversione del - la legge 30 ottobre 2013, n.125, di conversione del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. - i decreti legislativi nn. 33 e 39/2013 di adempimento

delle deleghe contemplate nella legge 190/2012- il decreto del Presidente della Repubblica n. - la legge 18 agosto 2014 n.114, di conversione del

90/2014

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

All’assetto che attualmente contraddistingue status, ruolo, funzioni e competenze dell’A.N.AC. si è giunti per tappe

legge 30 ottobre 2013, n.125, di conversione del legge 30 ottobre 2013, n.125, di conversione del legge 31 agosto 2013, n. 101

. 33 e 39/2013 di adempimento legge 190/2012

decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013legge 18 agosto 2014 n.114, di conversione del d.l. n.

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33. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

Con la legge 190/2012 è stata istituita l’Autorità, sostituendo il preesistente organo incaricato di presidiare la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche, denominato C.I.V.I.T., e sono state tracciate le linee direttrici di un nuovo impianto in tema di politica della prevenzione della corruzione e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, le due principali funzioni originariamente attribuite al ricordato organo. funzioni originariamente attribuite al ricordato organo. La prevenzione della corruzione si caratterizza come pianificazione “a cascata”, al centro della quale si situa l’A.N.AC., quale sede di coordinamento fra se stessa e i molteplici altri attori che concorrono allo scopo indicato: esternamente a ciascuna Pubblica Amministrazione con Governo, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Comitato interministeriale, Corte dei Conti, Procure della Repubblica, Prefetti; all’interno di ciascuna di esse con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) e con l’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

stata istituita l’Autorità, sostituendo il preesistente organo incaricato di presidiare la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche,

e sono state tracciate le linee direttrici di un nuovo impianto in tema di politica della prevenzione della corruzione e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, le due principali funzioni originariamente attribuite al ricordato organo. funzioni originariamente attribuite al ricordato organo.

corruzione si caratterizza come una pianificazione “a cascata”, al centro della quale si situa l’A.N.AC., quale sede di coordinamento fra se stessa e i molteplici altri attori che concorrono allo scopo indicato: esternamente a ciascuna Pubblica Amministrazione con Governo, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Comitato interministeriale, Corte dei Conti, Procure della Repubblica, Prefetti; all’interno di ciascuna di esse con il Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) e con l’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

In questo complesso intreccio istituzionale e di competenze assume rilievo il Piano Nazionale Anticorruzione (indirizzato a ogni singola Pubblica Amministrazione perché tramite l’adozione del proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), comprensivo di un Piano Triennale per la Trasparenza (P.T.T.) modulato sulle Piano Triennale per la Trasparenza (P.T.T.) modulato sulle indicazioni di portata generale in esso contenute, utili anche a consentire un raccordo con le strategie nazionali ed internazionali - individui le specifiche esigenze e i rischi connessi all’esercizio della propria attività, misure organizzative necessarie per farvi fronte. La responsabilità circa l’attuazione e il rispetto del Piano è affidata a un dipendente dell’ente, il prevenzione della corruzione, che oggi è ormai anche Responsabile per la trasparenza.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

In questo complesso intreccio istituzionale e di competenze il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.),

indirizzato a ogni singola Pubblica Amministrazione perché –Piano Triennale per la

(P.T.P.C.), comprensivo di un Piano Triennale per la Trasparenza (P.T.T.) modulato sulle Piano Triennale per la Trasparenza (P.T.T.) modulato sulle indicazioni di portata generale in esso contenute, utili anche a consentire un raccordo con le strategie nazionali ed

individui le specifiche esigenze e i rischi attività, nonché moduli le

misure organizzative necessarie per farvi fronte. responsabilità circa l’attuazione e il rispetto del Piano è

il Responsabile per la , che oggi è ormai anche

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

Vi è altresì l’obbligo posto a carico di ciascuna Pubblica Amministrazione di dotarsi di un Codice di comportamento, modellato sulle proprie specifiche esigenze, non potendo proprie specifiche esigenze, non potendo prescindere dalle direttrici individuate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

posto a carico di ciascuna Pubblica Amministrazione di dotarsi di un

modellato sulle proprie specifiche esigenze, non potendo proprie specifiche esigenze, non potendo prescindere dalle direttrici individuate nel decreto del Presidente della Repubblica n.

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

Sull’indipendenza dell’ANAC si poteva non a torto dubitare al tempo della sua prima costituzione, stante l’intreccio di competenze e funzioni svolte da essa e dal Dipartimento della funzione pubblica e in ragione dei criteri che presiedevano alla nomina dei ragione dei criteri che presiedevano alla nomina dei componenti del Consiglio. A risolvere questo nodo è intervenuta la legge n. 125/2013, che ha determinato mandato e procedure di nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio, così da assicurarne l’indipendenza.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

poteva non a torto dubitare al tempo della sua prima costituzione, stante l’intreccio di competenze e funzioni svolte da essa e dal Dipartimento della funzione pubblica e in ragione dei criteri che presiedevano alla nomina dei ragione dei criteri che presiedevano alla nomina dei

risolvere questo nodo è intervenuta la legge n. mandato e

procedure di nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio, così da assicurarne

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

Con la legge 11 agosto 2014, n. 114 si è intervenuti disegno di un’Autorità posta a generale e diffuso presidio dell’integrità della Pubblica Amministrazione,provvedendo a far confluire nell’A.N.AC. le risorse di persone e le competenze dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubbliciil legislatore nazionale ha conferito all’Autorità il legislatore nazionale ha conferito all’Autorità Anticorruzione tutti i poteri necessari a contrastare in via preventiva il fenomeno della corruzione negli appalti pubblici, attribuendo alla stessa un potere d’intervento più ampio e integrato per quanto concerne le funzioni finalizzate ad assicurare un’azione coordinata dell’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione, concentrando quindi un unico soggetto tutti i compiti di vigilanza sulla correttezza delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e di accertamento che dall’esecuzione dei contratti di appalto non derivi alcun pregiudizio per il pubblico erario.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

intervenuti a completare il disegno di un’Autorità posta a generale e diffuso presidio dell’integrità

a far confluire nell’A.N.AC. le risorse di persone e le competenze dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:

ha conferito all’Autorità Nazionale ha conferito all’Autorità Nazionale Anticorruzione tutti i poteri necessari a contrastare in via preventiva il fenomeno della corruzione negli appalti pubblici,

alla stessa un potere d’intervento più ampio e integrato per quanto concerne le funzioni finalizzate ad assicurare un’azione coordinata dell’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto

unico soggetto tutti i compiti di vigilanza sulla correttezza delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e di accertamento che dall’esecuzione dei contratti di appalto non derivi alcun pregiudizio per il pubblico erario. 128

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

«E’ di conseguenza mutata la prospettiva dalla quale guardare al controllo in funzione di prevenzione della condotte di corruzione: non si intende più perseguire una logica di tipo formale, sugli esatti adempimenti posti in essere nell’ambito di gare e concessioni; l’obiettivo è, viceversa, quello individuare – appunto in funzione preventiva gare e concessioni; l’obiettivo è, viceversa, quello individuare – appunto in funzione preventiva anomalia negli appalti, così da consentire all’A.N.AC. di determinare linee generali di indirizzo sul piano della regolazione»

Nicoletta Parisi e Maria Luisa Chimenti

«Il ruolo di A.N.AC. e l’attuale assetto italiano in materia di prevenzione della corruzione, alla luce dell’esigenza di adempimento delle direttive materia di appalti pubblici»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

’ di conseguenza mutata la prospettiva dalla quale guardare al controllo in funzione di prevenzione della condotte di

non si intende più perseguire una logica di tipo sugli esatti adempimenti posti in essere nell’ambito di

l’obiettivo è, viceversa, quello di appunto in funzione preventiva – indici di

l’obiettivo è, viceversa, quello di appunto in funzione preventiva – indici di

anomalia negli appalti, così da consentire all’A.N.AC. di determinare linee generali di indirizzo sul piano della

Chimenti

l’attuale assetto italiano in materia di prevenzione della , alla luce dell’esigenza di adempimento delle direttive europee in

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

La “direttiva appalti” (la 2014/24), nell’art. 83, par. 4, prevede espressamente un obbligo per gli Stati membri autorità degli Stati membri competenti in materia) orientamenti e informazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici per l’applicazione del diritto sugli appalti pubblici e un ausilio alle amministrazioni aggiudicatrici per la conduzione delle gare d’appalto. pubblici e un ausilio alle amministrazioni aggiudicatrici per la conduzione delle gare d’appalto. Si tratta di funzioni già puntualmente svolte dall’A.N.AC. per l’intero settore dei contratti pubblici, non solo in quanto organo preposto all’esercizio di una funzione di vigilanza intesa come verifica e controllo del rispetto della disciplina di settore, ma anche perché soggetto regolatore del mercato di riferimentomediante la definizione di regole di condotta per gli operatori del settore

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

appalti” (la 2014/24), nell’art. 83, par. 4, prevede un obbligo per gli Stati membri (rectius: per le

autorità degli Stati membri competenti in materia) di fornire orientamenti e informazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici per l’applicazione del diritto sugli appalti pubblici e un ausilio alle amministrazioni aggiudicatrici per la pubblici e un ausilio alle amministrazioni aggiudicatrici per la

tratta di funzioni già puntualmente svolte dall’A.N.AC. per l’intero

organo preposto all’esercizio di una funzione di intesa come verifica e controllo del rispetto della

soggetto regolatore del mercato di riferimento, mediante la definizione di regole di condotta per gli operatori del

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANAC

L’attuale funzione esercitata dall’A.N.AC. comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.106, che, in attuazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici 2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblici 2004/17/CE e 2004/18/CE, ha assegnato all’Autorità il compito di predisporre i banditipo; su tale assetto è intervenuto, da ultimo, decretoaprile 2014, n. 66, che le riconosce la funzione di fissare i prezzi di riferimento per la programmazione delle attività contrattuali della pubblica amministrazione

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

L’attuale funzione esercitata dall’A.N.AC. risale all’art. 4, 2, della legge 12 luglio 2011, n.106,

, in attuazione delle direttive comunitarie sugli appalti

il compito di predisporre i bandi-

tale assetto è intervenuto, da ultimo, decreto-legge 24 la funzione di fissare i

prezzi di riferimento per la programmazione delle attività contrattuali della pubblica amministrazione

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme in in materia di prevenzione della materia di prevenzione della

L’ANACL’ANACCosti standard: Un caso…

Oggi 2012:

Cantone risolve il dilemma del prezzo della siringa.

Ma la corruzione nel settore rimane molto alta

di Tino Oldani

Sanità e costi standard: ancora una volta, la montagna ha partorito un topolino. Da sei anni si discute in Italia sulla assoluta necessità e urgenza di introdurre, nella spesa sanitaria di ogni regione, l'obbligo di rispettare un costo massimo (standard) per l'acquiapparecchiature, farmaci e materiali vari, con l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria nazionale, senza abbassare la qualitlanciare l'idea è stato, nel 2010, l'allora ministro del Tesoro, Giulio Tremonti, che fece centesimi in Sicilia, ma solo 3 in Toscana. Con i costi standard e con il federalismo fiscale, assicurò Tremonti, i prezzi si sarebbero allineati, risparmiando miliardi. Ma a causa delle resistenze delle Regioni del Sud, e di non pochi parlamentari, non se ne fece nulla,

Ora, dopo tante chiacchiere, il primo atto concreto è venuto non dal governo, bensì da Raffaele Cantone, commissario anticorrpaio di mesi fa (2 marzo), nell'indifferenza generale, ha emanato la delibera n. 212 che dilemma della siringa: d'ora in poi, quella da 5 ml, monouso, a tre pezzi e senza ago, dovrebbe costare in tutte le Regioni 2netto di Iva. Con ago montato, il prezzo può salire a 3,07 centesimi, netto di Iva). Costi basati su un campione di 283 amminconsiderare come prezzi massimi: le Regioni e le Asl virtuose, precisa la direttiva addirittura meno.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme Nuovo codice degli appalti e nuove norme materia di prevenzione della materia di prevenzione della corruzione:corruzione:

: ancora una volta, la montagna ha partorito un topolino. Da sei anni si discute in Italia sulla assoluta necessità e urgenza di introdurre, nella spesa sanitaria di ogni regione, l'obbligo di rispettare un costo massimo (standard) per l'acquisto di apparecchiature, farmaci e materiali vari, con l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria nazionale, senza abbassare la qualità dei servizi. Il primo a lanciare l'idea è stato, nel 2010, l'allora ministro del Tesoro, Giulio Tremonti, che fece l'esempio classico della siringa: quella da 5 ml costava 5

. Con i costi standard e con il federalismo fiscale, assicurò Tremonti, i prezzi si sarebbero allineati, risparmiando miliardi. Ma a causa delle resistenze delle Regioni del Sud, e di non pochi parlamentari, non se ne fece nulla, né allora, né dopo.

Ora, dopo tante chiacchiere, il primo atto concreto è venuto non dal governo, bensì da Raffaele Cantone, commissario anticorruzione, che un la delibera n. 212 che – udite, udite – pone fine una volta per tutte al

dilemma della siringa: d'ora in poi, quella da 5 ml, monouso, a tre pezzi e senza ago, dovrebbe costare in tutte le Regioni 2,73 centesimi, al netto di Iva. Con ago montato, il prezzo può salire a 3,07 centesimi, netto di Iva). Costi basati su un campione di 283 amministrazioni, da considerare come prezzi massimi: le Regioni e le Asl virtuose, precisa la direttiva Anac, sono libere di fare ancora meglio, spendendo

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

… cosa ha affermato l’ANAC nel Piano … cosa ha affermato l’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione con riferimento agli appalti pubblici?

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

… cosa ha affermato l’ANAC nel Piano … cosa ha affermato l’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione con riferimento

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

«I P.T.P.C. devono presentare almeno il seguente nucleo minimo di dati informazioni che saranno trasmessi in formato elaborabile al D.F.P. attraverso moduli definiti in raccordo con la C.I.V.I.T. disponibili sul sito del Dipartimento:[…]Gestione del rischioGestione del rischio- indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato

(comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, “aree di rischiole aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni sono indicate nell’Allegato 2, che ne riporta un elenco minimale, cui si aggiungono le ulteriori aree individuate da ciascuna amministrazione in base alle specificità»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

P.T.P.C. devono presentare almeno il seguente nucleo minimo di dati e che saranno trasmessi in formato elaborabile al D.F.P.

definiti in raccordo con la C.I.V.I.T. disponibili sul sito

delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, “aree di rischio”;

per tutte le amministrazioni sono indicate ne riporta un elenco minimale, cui si aggiungono le

da ciascuna amministrazione in base alle

Piano Nazionale AnticorruzioneDelibera CiVIT n. 72/2013

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Il concetto di corruzione, da combattere con l'adozione del Piano,va inteso in senso ampio e comprende tutte quelle situazioniin cui "nel corso dell'attività amministrativa,in cui "nel corso dell'attività amministrativa,si riscontri l'abuso, da parte di un soggettodel potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

dell'attività amministrativa,dell'attività amministrativa,soggetto

ottenere vantaggi privati "

Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013del Dipartimento della Funzione Pubblica

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Allegato 2) del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2013:«AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

Area: affidamento di lavori, servizi e fornitureDefinizione dell’oggetto dell’affidamentoIndividuazione dello strumento/istituto per l’affidamentoRequisiti di qualificazioneRequisiti di qualificazioneRequisiti di aggiudicazioneValutazione delle offerteVerifica dell’eventuale anomalia delle offerteProcedure negoziateAffidamenti direttiRevoca del bandoRedazione del cronoprogrammaVarianti in corso di esecuzione del contrattoSubappaltoUtilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

strumento/istituto per l’affidamento

rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto»136

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Autorità Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione -

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015

PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI– AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICIRisultati della valutazione dei PTPCAggiornamento delle indicazioni contenute nel PNAAggiornamento delle indicazioni contenute nel PNAIndicazioni per il processo di gestione del rischio di corruzione

3.1. Autoanalisi organizzativa e indicatori3.2. Mappatura dei processi

Fasi delle procedure di approvvigionamento4.1. Programmazione4.2. Progettazione della gara4.3. Selezione del contraente4.4. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto4.5. Esecuzione del contratto4.6. Rendicontazione del contratto

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Indicazioni per il processo di gestione del rischio di corruzione

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Autorità Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015: per l’area di rischio dei contratti pubblici il PTPC ed il collegamento agli obiettivi di

Presupposti generali di predisposizione del PTPC per l’area di rischio contratti pubblici• il PTPC deve rendere intellegibili i processi di approvvigionamento, divenendo un’occasione di riflessione • il PTPC deve rendere intellegibili i processi di approvvigionamento, divenendo un’occasione di riflessione sulla relativa efficienza, efficacia e qualità, anche nell’ottica di migliorare e rendere valutabile la performance dei soggetti tenuti alla sua redazione come • con questa finalità, il PTPC deve creare un collegamento tra gli obiettivi di uffici acquisti e il rispetto della misure di prevenzione della corruzione, in modo che il RPC sia adeguatamente e costantemente messo a conoscenza di eventuali scostamenti dall’attività programmata. In tale ottica, il principale adempimento del responsabile del procedimento e/o del direttore dell’esecuzione del contratto, da valutarsi anche ai fini della performance, è quello di assicurare un raccordo costante con il RPC al fine di garantire la massima trasparenza sui principali • questa sezione del PTPC deve essere collegata agli strumenti di programmazione (anche finanziaria e contabile) in modo da valutare la possibilità di adottare misure particolari per gli appalti che saranno oggetto delle principali scelte di investimento»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione -

per l’area di rischio dei contratti pubblici il PTPC ed il collegamento agli obiettivi di performance

generali di predisposizione del PTPC per l’area di rischio contratti pubblici• il PTPC deve rendere intellegibili i processi di approvvigionamento, divenendo un’occasione di riflessione • il PTPC deve rendere intellegibili i processi di approvvigionamento, divenendo un’occasione di riflessione sulla relativa efficienza, efficacia e qualità, anche nell’ottica di migliorare e rendere valutabile la

dei soggetti tenuti alla sua redazione come buyers pubblici;• con questa finalità, il PTPC deve creare un collegamento tra gli obiettivi di performance assegnati agli uffici acquisti e il rispetto della misure di prevenzione della corruzione, in modo che il RPC sia adeguatamente e costantemente messo a conoscenza di eventuali scostamenti dall’attività programmata. In tale ottica, il principale adempimento del responsabile del procedimento e/o del direttore dell’esecuzione del contratto, da valutarsi anche ai fini della performance, è quello di assicurare un raccordo costante con il RPC al fine di garantire la massima trasparenza sui principali alert relativi a fenomeni corruttivi;• questa sezione del PTPC deve essere collegata agli strumenti di programmazione (anche finanziaria e contabile) in modo da valutare la possibilità di adottare misure particolari per gli appalti che saranno

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Autorità Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015: Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

Selezione del contraente4.3.1 Processi e procedimenti rilevanti4.3.1 Processi e procedimenti rilevantiNella fase di selezione, gli enti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di interesse (cfr. considerando 16 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014) o possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all’imparzialità e indipendenza dell’azione pubblica.

processi che possono rilevare in questa fase sono, ad esempio: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell’offerte; l’aggiudicazione provvisoria; l’annullamento della gara; la gestione di elenchi o albi di operatori economici.»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione -

Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

gli enti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di (cfr. considerando 16 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014) o possibili applicazioni

del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all’imparzialità e indipendenza dell’azione pubblica.

sono, ad esempio: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell’offerte; l’aggiudicazione provvisoria; l’annullamento della gara; la gestione di elenchi o albi di operatori

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Autorità Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015: Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015

4.3.2 Possibili eventi rischiosiIn questa fase, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvoltiIn questa fase, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvoltiesempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l’aggiudicazione della garaPossono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l’applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

al Piano Nazionale Anticorruzione -

2015 per la selezione dell’operatore economico

In questa fase, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad In questa fase, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l’aggiudicazione della garaPossono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l’applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Autorità Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015: Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

4.3.3 Anomalie significativeIn relazione alla fase in esame, costituiscono elementi rivelatori di una non corretta gestione della proceduraIn relazione alla fase in esame, costituiscono elementi rivelatori di una non corretta gestione della proceduratitolo esemplificativo, l’assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante, l’immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), l’alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l’assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata, l’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un’unica offerta valida.»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione -

Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

costituiscono elementi rivelatori di una non corretta gestione della proceduracostituiscono elementi rivelatori di una non corretta gestione della procedural’assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante, l’immotivata

concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del

termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi o

l’alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l’assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata, l’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Autorità Nazionale Anticorruzione

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015:

Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

4.3.4 Indicatori

Per questa fase, un indicatore facilmente calcolabile riguarda il conteggio del numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Se, infatti, per alcune tipologia di prodotti/servizi il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenza di un’unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure attivate dall’amministrazione nel periodo in esame. Può, inoltre, essere utile calcolare, per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate.»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione -

Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

un indicatore facilmente calcolabile riguarda il conteggio del numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta

. Se, infatti, per alcune tipologia di prodotti/servizi il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenza di un’unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure attivate

Può, inoltre, essere utile calcolare, per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte

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Autorità Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione -

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015: Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

4.3.5 Esemplificazione di possibili misure• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari resenon accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni • Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari resenon accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara.

Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.

Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerteconsegna a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).

Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’intege della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).

Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni

• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni

Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai

Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.

Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo

Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).

Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.»143

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:Autorità Nazionale Anticorruzione

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione -Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015: Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

4.3.5 Esemplificazione di possibili misure• Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.• Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati.rosa di candidati.• Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimo di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.• Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cuiaffidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giuricon sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice

di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante affinità o pregressi rapporti professionali;

assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla garaall’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice.»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

• Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia

• Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi

a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui

c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);

di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o

assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Autorità Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015: Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

4.3.5 Esemplificazione di possibili misure• Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente • Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione

Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”.

Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore econ• Direttive interne che prevedano l’attivazione di verifiche di secondo livello in caso di e/o revoca della gara.• Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile.»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione -

Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

• Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente • Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui,

all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione.in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata

verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”.

sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico.

che prevedano l’attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento

• Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Autorità Nazionale Anticorruzione

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione -

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015:

Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

3.5 Esemplificazione di possibili misure

Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni temporali per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività

• Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’area.

• Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi

• Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.

• Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici.»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

per la selezione dell’operatore economico

Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni temporali per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività.

• Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’area.

• Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa

avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

• Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:

Autorità Nazionale Anticorruzione

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015:

Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

4.3.5 Esemplificazione di possibili misure

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.

• Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva.

• Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara..

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione -

Un esempio: le indicazioni che l’ANAC dava nel 2015 per la selezione dell’operatore economico

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti

• Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli

• Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara..»

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. q). q)

qq) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza,) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza,pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure dipubblicità, durata e tracciabilità delle procedure dipubblicità, durata e tracciabilità delle procedure dipubblicità, durata e tracciabilità delle procedure digara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare idi concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare iconflitti conflitti d’interesse e di favorire la trasparenza nel settored’interesse e di favorire la trasparenza nel settoredegli appalti pubblici e dei contratti di concessionedegli appalti pubblici e dei contratti di concessione

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza,) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza,pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure dipubblicità, durata e tracciabilità delle procedure dipubblicità, durata e tracciabilità delle procedure dipubblicità, durata e tracciabilità delle procedure digara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive,

di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare idi concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare id’interesse e di favorire la trasparenza nel settored’interesse e di favorire la trasparenza nel settore

degli appalti pubblici e dei contratti di concessionedegli appalti pubblici e dei contratti di concessione::

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. q) n. 1) . q) n. 1) procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandoprocedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

1)1) individuando individuando espressamente i casi nei quali, espressamente i casi nei quali, in via in via eccezionale, è possibile ricorrere alla eccezionale, è possibile ricorrere alla senza precedente pubblicazione di un bando di garasenza precedente pubblicazione di un bando di gara

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandoprocedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

espressamente i casi nei quali, espressamente i casi nei quali, eccezionale, è possibile ricorrere alla eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziataprocedura negoziata

senza precedente pubblicazione di un bando di garasenza precedente pubblicazione di un bando di gara;;

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. q) n. 2) . q) n. 2) Disciplina delle procedure di gare e delle relative fasi e durataDisciplina delle procedure di gare e delle relative fasi e durata

2) 2) disciplinando le suddette procedure di gara disciplinando le suddette procedure di gara e le e le sia sia mediante mediante l’unificazione delle banche l’unificazione delle banche dati esistenti dati esistenti sia sia mediante mediante l’unificazione delle banche l’unificazione delle banche dati esistenti dati esistenti nazionale anticorruzione nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della (ANAC), con esclusione della alla lettera z) , alla lettera z) , sia sia con la con la definizione di definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di idonee misure quali la previsione di poteri di controllo sull’applicazione delle norme in controllo sull’applicazione delle norme in materia di materia di concessioneconcessione, con , con particolare riguardo particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazionealla fase di esecuzione della prestazionefinalizzati finalizzati ad evitare la corruzione e i ad evitare la corruzione e i conflitti d’interesse conflitti d’interesse e la promozione della e la promozione della digitalizzazione delle digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della procedure stesse, in funzione della tracciabilitàtracciabilità;;

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Disciplina delle procedure di gare e delle relative fasi e durataDisciplina delle procedure di gare e delle relative fasi e durata

e le e le relative fasi e duratarelative fasi e durata, , dati esistenti dati esistenti nel settore presso l’Autorità nel settore presso l’Autorità dati esistenti dati esistenti nel settore presso l’Autorità nel settore presso l’Autorità

(ANAC), con esclusione della (ANAC), con esclusione della banca dati banca dati centralizzata di cui centralizzata di cui

idonee misure quali la previsione di poteri di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e vigilanza e materia di materia di appalti pubblici e di contratti di appalti pubblici e di contratti di

alla fase di esecuzione della prestazionealla fase di esecuzione della prestazione, , conflitti d’interesse conflitti d’interesse ed ed a favorire la trasparenza, a favorire la trasparenza,

procedure stesse, in funzione della procedure stesse, in funzione della loro loro

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. q) n. 2) . q) n. 2) Le banche datiLe banche datiArt. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)

l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche

proprio provvedimento, l’Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva.

finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzatinelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, l’Autorità e il Ministero modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell’Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l’utilizzo dei dati nell’interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza,

essa prodromiche e successive. proprio provvedimento, l’Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa

dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di

cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute

, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al

e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di

1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto

14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1,

, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. Ferma restando l’autonomia della banca dati

il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità

di competenze e ottimizzare l’utilizzo dei dati nell’interesse della operatori economici e delle stazioni appaltanti.

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. cosa prevedeva la legge delega (l. 2828//0101//Art. Art. 11, comma , comma 11, , lettlett. q) n. . q) n. 22) ) Le banche datiLe banche datiArt. Art. 213213. (Autorità Nazionale Anticorruzione). (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso leregioni e le province autonome. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di appositeconvenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e pressoconvenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e pressoaltre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L’Autorità stabilisce lemodalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme dicomunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio. confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisceinformazioni non veritiere, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniariasezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l’acquisizione delleinformazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni base di appositi accordi con le regioni stesse. La sezione centrale dell’Osservatorio provvede monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo

e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nelsettore della pubblica amministrazione.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

//20162016, n. , n. 1111)…)…

l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le

. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di appositeconvenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e pressoconvenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e pressoaltre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L’Autorità stabilisce lemodalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme dicomunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio. Neiconfronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisceinformazioni non veritiere, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. Lasezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l’acquisizione delle

ovvero di analoghe strutture delle regioni sullaLa sezione centrale dell’Osservatorio provvede a

monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 commae il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. q) n. 3) . q) n. 3) Trasparenza degli atti e regolarità dell’impresaTrasparenza degli atti e regolarità dell’impresa

33) assicurando comunque la trasparenza degli atti) assicurando comunque la trasparenza degli atti33) assicurando comunque la trasparenza degli atti) assicurando comunque la trasparenza degli attied il rispetto della regolarità contributiva, ed il rispetto della regolarità contributiva, dell’impresa appaltatricedell’impresa appaltatrice;;

Cfr. l’ art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 Cfr. l’ art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e, in precedenza, l’art. 38, comma 1, e, in precedenza, l’art. 38, comma 1, lettlett

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Trasparenza degli atti e regolarità dell’impresaTrasparenza degli atti e regolarità dell’impresa

) assicurando comunque la trasparenza degli atti) assicurando comunque la trasparenza degli atti) assicurando comunque la trasparenza degli atti) assicurando comunque la trasparenza degli attied il rispetto della regolarità contributiva, ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale fiscale e patrimonialee patrimoniale

Cfr. l’ art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 Cfr. l’ art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 lettlett. g) del D.Lgs. 163/2006. g) del D.Lgs. 163/2006

153

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. q) n. 4) . q) n. 4) Conti dedicati per tutta la filieraConti dedicati per tutta la filiera

4) imponendo il ricorso a 4) imponendo il ricorso a conti dedicati conti dedicati per le impreseper le impreseaggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i qualiaggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i qualiaggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i qualiaggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i qualiregolare tutti i regolare tutti i flussi finanziari flussi finanziari dei pagamenti verso tutti idei pagamenti verso tutti iprestatori d’opera e di lavoro e verso tutte le imprese cheprestatori d’opera e di lavoro e verso tutte le imprese cheentrano a vario titolo in rapporto con l’impresa aggiudicatariaentrano a vario titolo in rapporto con l’impresa aggiudicatariain relazione agli appalti assegnatiin relazione agli appalti assegnati;;

CfrCfr. . l'artl'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e . 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto12 novembre 2010, n. 187.12 novembre 2010, n. 187.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

per le impreseper le impreseaggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i qualiaggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i qualiaggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i qualiaggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i quali

dei pagamenti verso tutti idei pagamenti verso tutti iprestatori d’opera e di lavoro e verso tutte le imprese cheprestatori d’opera e di lavoro e verso tutte le imprese cheentrano a vario titolo in rapporto con l’impresa aggiudicatariaentrano a vario titolo in rapporto con l’impresa aggiudicataria

. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e . 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e l'artl'art. 6 della Legge . 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto--legge legge

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. q) n. 4) . q) n. 4)

Conti dedicati per tutta la filieraConti dedicati per tutta la filiera

Linee Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Consultazione Consultazione on line del 13 aprile 2017 on line del 13 aprile 2017 –– invio contributi entro il 2 maggio 2017invio contributi entro il 2 maggio 2017

L’AutoritàL’Autorità, sulla base delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e , sulla base delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e alla luce dell’allora vigente d.lgs. n. 163/2006, con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ha adottato le «Linee guida sualla luce dell’allora vigente d.lgs. n. 163/2006, con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ha adottato le «Linee guida sutracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136». tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136». tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136». tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

contesto legislativo su cui si basavano le predette Linee guida sulla tracciabilità risulta, oggi, sensibilmente mutato a contesto legislativo su cui si basavano le predette Linee guida sulla tracciabilità risulta, oggi, sensibilmente mutato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Da qui la necessità di un aggiornamento della seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Da qui la necessità di un aggiornamento della determinazione n. 4/2011. determinazione n. 4/2011.

tal tal fine è stata sottoposta a fine è stata sottoposta a consultazione pubblica, ai sensi del Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della consultazione pubblica, ai sensi del Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), lo schema di delibera di della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), lo schema di delibera di aggiornamento della determinazione n. 4/2011, finalizzato ad acquisire il punto di vista dei soggetti interessati sulle noviaggiornamento della determinazione n. 4/2011, finalizzato ad acquisire il punto di vista dei soggetti interessati sulle noviivi riportate. Si chiede, pertanto, di inviare osservazioni, indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondirivi riportate. Si chiede, pertanto, di inviare osservazioni, indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondirproporre integrazioni su specifici aspetti.proporre integrazioni su specifici aspetti.

termine per la presentazione delle osservazioni termine per la presentazione delle osservazioni era era fissato alle ore 18 del 2 maggio 2017, mediante compilazione fissato alle ore 18 del 2 maggio 2017, mediante compilazione dell’apposito modello.dell’apposito modello.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

invio contributi entro il 2 maggio 2017invio contributi entro il 2 maggio 2017

, sulla base delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e , sulla base delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e alla luce dell’allora vigente d.lgs. n. 163/2006, con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ha adottato le «Linee guida sualla luce dell’allora vigente d.lgs. n. 163/2006, con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ha adottato le «Linee guida sullallatracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136». tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136». tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136». tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

contesto legislativo su cui si basavano le predette Linee guida sulla tracciabilità risulta, oggi, sensibilmente mutato a contesto legislativo su cui si basavano le predette Linee guida sulla tracciabilità risulta, oggi, sensibilmente mutato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Da qui la necessità di un aggiornamento della seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Da qui la necessità di un aggiornamento della

consultazione pubblica, ai sensi del Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della consultazione pubblica, ai sensi del Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), lo schema di delibera di della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), lo schema di delibera di aggiornamento della determinazione n. 4/2011, finalizzato ad acquisire il punto di vista dei soggetti interessati sulle noviaggiornamento della determinazione n. 4/2011, finalizzato ad acquisire il punto di vista dei soggetti interessati sulle novità tà ivi riportate. Si chiede, pertanto, di inviare osservazioni, indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondirivi riportate. Si chiede, pertanto, di inviare osservazioni, indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire ee e

fissato alle ore 18 del 2 maggio 2017, mediante compilazione fissato alle ore 18 del 2 maggio 2017, mediante compilazione

155

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. q) n. 5) . q) n. 5) Sistema amministrativo Sistema amministrativo per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive corruttive

5) prevedendo 5) prevedendo un sistema amministrativo, un sistema amministrativo, regolato sotto regolato sotto 5) prevedendo 5) prevedendo un sistema amministrativo, un sistema amministrativo, regolato sotto regolato sotto penalità e penalità e premialitàpremialitàper per la denuncia obbligatoria delle richieste la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e estorsive e imprese imprese titolari di appalti pubblicititolari di appalti pubblici, , comprese comprese le imprese subappaltatrici e le le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici imprese fornitrici servizi, servizi, prevedendo altresì uno specifico prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa regime sanzionatorio nei casi di omessa denuncia e individuando le norme del codice denuncia e individuando le norme del codice la cui la cui comminazione di comminazione di sanzioni amministrative sanzioni amministrative da parte dell’ANAC;da parte dell’ANAC;

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e

regolato sotto regolato sotto la direzione dell’ANAC, la direzione dell’ANAC, di di regolato sotto regolato sotto la direzione dell’ANAC, la direzione dell’ANAC, di di

estorsive e estorsive e corruttive corruttive da parte delle da parte delle

imprese fornitrici imprese fornitrici di materiali, opere e di materiali, opere e

regime sanzionatorio nei casi di omessa regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva o tardiva la cui la cui violazione determina la violazione determina la

da parte dell’ANAC;da parte dell’ANAC;

156

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. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della corruzione:. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della corruzione:il sistema il sistema amministrativo per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive amministrativo per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive

Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 Art. 38 del D.Lgs.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della corruzione:. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della corruzione:amministrativo per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive amministrativo per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i

ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e

157

stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

il sistema amministrativo di penalità e il sistema amministrativo di penalità e Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)

10. […] Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialitàestorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denunciadi impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttivedei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa

Vd. slide n. Vd. slide n. 117 117 ss.ss.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

il sistema amministrativo di penalità e il sistema amministrativo di penalità e premialitàpremialità: : nel nuovo nel nuovo codicecodice

periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste

di appalti pubblici, comprese le imprese , opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico , opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico

tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating , in particolare, dei precedenti comportamenti

del soccorso istruttorio, all’applicazione delle estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e

dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di degli operatori economici tenuto nelle procedure di

in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente

previsto per il rilascio del rating di impresa.

158

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. q) n. 6) . q) n. 6) Accessibilità, visibilità e trasparenza degli atti progettualiAccessibilità, visibilità e trasparenza degli atti progettuali

6) attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza,6) attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza,anche in via telematica, in relazione agli anche in via telematica, in relazione agli atti progettualiatti progettuali, , al fine al fine di consentire un’adeguata ponderazionedi consentire un’adeguata ponderazionedell’offerta da parte dei concorrentidell’offerta da parte dei concorrenti;;

Cfr. art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Vd. slide n. 153 ssVd. slide n. 153 ss..

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…cosa prevedeva la legge delega (l. 28/01/2016, n. 11)…

. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico) . Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del

committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.

159

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivogli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivo

In particolare:In particolare:

a)a) le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di garab)b) i conflitti di interessii conflitti di interessib)b) i conflitti di interessii conflitti di interessic)c) il il ratingrating di legalitàdi legalitàd)d) il il selfself--cleaningcleaninge)e) la trasparenzala trasparenzaf)f) la riduzione del numero di stazioni appaltantila riduzione del numero di stazioni appaltanti

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

gli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivogli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivo

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara

la riduzione del numero di stazioni appaltantila riduzione del numero di stazioni appaltanti

160

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivogli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivo

a)a) le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara

DEFINIZIONE: art. 3, comma 1: procedure negoziateuuu) «le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più

Art. 19. Contratti di sponsorizzazione. . L’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro

mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventiricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziatoimparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

gli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivogli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivo

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara

negoziateprocedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori

economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto»;

. L’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è

sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto

ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di

che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto

161

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivogli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivo

a)a) le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di

Art. 32. Fasi delle procedure di affidamento14.Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 14.Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

gli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivogli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivo

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garagara::

. 32. Fasi delle procedure di affidamento.contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per , in forma pubblica amministrativa a cura

dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in gli affidamenti di importo non

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivogli articoli del nuovo codice come integrati dal correttivo

a)a) le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di rt. 36. (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazionerispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amminisfatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione diprecedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante

procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori quindici operatoridi rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sprocedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garagara::

e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei , nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del

e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa

o per i lavori in amministrazione diretta; per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le

previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo

quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di l rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese

la facoltà di ricorrere comunque alle procedure ordinarie*

Il numero dei soggetti da invitare:

c) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 35 per le forniture e i servizi, almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

d) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 procedura negoziata con consultazione di almeno rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatoeconomici*9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale deibandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino acomma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di impcinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Rerelativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo infpubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara: le regolegara: le regolerispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di

affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un

i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

*9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono . I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei

bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).lettera a).

IL PASTICCIACCIO DELLA COMBINAZIONE DI DUE DEROGHE

LA PROCEDURA NEGOZIATA SINO AD 1.000.000 DI EURO E L’UTILIZZABILITA’ DEL MASSIMMO RIBASSO SINO A 2.000.000 DI EURO

quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo» (art. 95, comma 4)

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garagara: : le regolele regole

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4,

IL PASTICCIACCIO DELLA COMBINAZIONE DI DUE DEROGHE:

LA PROCEDURA NEGOZIATA SINO AD 1.000.000 DI EURO (art. 36, comma 2, lett. c) e d)E L’UTILIZZABILITA’ DEL MASSIMMO RIBASSO SINO A 2.000.000 DI EURO

quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di

rt. 36. (Contratti sotto soglia) . Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle . Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle

negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara: gara: le regolele regole

. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure . Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario.

può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti

tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di

rt. 36. (Contratti sotto soglia) 5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito*. partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito*.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

Cfr. artt. 133 per i settori speciali

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara gara : : le regolele regole

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le

Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche

bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica è effettuata su un campione significativo in fase di

ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di LE LINEE GUIDA E L’AUTOREGOLAMENTAZIONE PER I SETTORI SPECIALI

rt. 36. (Contratti sotto soglia) . L’ANAC con proprie linee guida*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo

. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economiciUfficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016)

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara: gara: le regolele regoleLE LINEE GUIDA E L’AUTOREGOLAMENTAZIONE PER I SETTORI SPECIALI

da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori

Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte

articolo 216, comma 9.. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di

importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato

, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (pubblicate nella Gazzetta

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di QUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…

Capo IIProcedure di scelta del contraente per i settori ordinari

Art. 59. Scelta delle procedure e oggetto del contratto . Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure

aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garagara: : le regolele regoleQUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…

ordinari

Art. 59. Scelta delle procedure e oggetto del contratto . Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure

, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i

dall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la

senza previa pubblicazione di un bando di gara quando 63

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di QUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…

Art. 63*. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. di gara.

. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto conadeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

* Cfr. art. 125 per i settori speciali

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di le procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara: gara: le regolele regoleQUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto conadeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di garaQUANDO QUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…

Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83; criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;3) la tutela di diritti esclusivi, inclusii diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara

Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;

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criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun

e sulla opportunità della procedura negoziata;b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di garaQUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…QUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…

Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara

Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di

172

all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

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procedure negoziate senza previa pubblicazione di garaprocedure negoziate senza previa pubblicazione di garaQUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…QUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…

Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi 5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

procedure negoziate senza previa pubblicazione di garaprocedure negoziate senza previa pubblicazione di gara

Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

[…]

173

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

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le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di garaQUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…QUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…

Art. 106. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara

Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

174

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

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Art. 75. Inviti ai candidati*.

[…]

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di garaCOME COME SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.

*Cfr. artt. 127 e 131 per i settori speciali

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garale procedure negoziate senza previa pubblicazione di gara

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a

certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti

prestazione richiesta.

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Art. 99. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie all’articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di astazione appaltante redige una relazione contenente almeno le

a) le a) le procedure negoziate senza previa pubblicazione di garaprocedure negoziate senza previa pubblicazione di garaQUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…QUANDO SI USANO LE PROCEDURE NEGOZIATE…

stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le

[…]

f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’articolo 63 che giustificano l’utilizzazione procedure;

*Cfr. art. 139 per i settori speciali

Art. 99. Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti*.

. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

procedure negoziate senza previa pubblicazione di garaprocedure negoziate senza previa pubblicazione di gara

stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’articolo 63 che giustificano l’utilizzazione di tali

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

b) I CONFLITTI DI INTERESSE:b) I CONFLITTI DI INTERESSE:a partire dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione, a partire dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione, l’ordinamento l’ordinamento italiano italiano regola:regola:

i i conflitti di interesse con il nuovo articolo conflitti di interesse con il nuovo articolo agosto 1990, n. 241; agosto 1990, n. 241; i i conflitti di interesse con il nuovo articolo conflitti di interesse con il nuovo articolo agosto 1990, n. 241; agosto 1990, n. 241; l’incompatibilitàl’incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi con i nuovi , il cumulo di impieghi e incarichi con i nuovi articoli 53, co. 3articoli 53, co. 3--bis, e 53, co. 16bis, e 53, co. 16--ter, del ter, del 165; 165; la la questione del codice di comportamento dei dipendenti delle questione del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con il nuovo articolo 54 Pubbliche Amministrazioni con il nuovo articolo 54 marzo 2001, n. 165;marzo 2001, n. 165;

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

a partire dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione, a partire dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione,

conflitti di interesse con il nuovo articolo conflitti di interesse con il nuovo articolo 66-- bisbis della legge 7 della legge 7 conflitti di interesse con il nuovo articolo conflitti di interesse con il nuovo articolo 66-- bisbis della legge 7 della legge 7

, il cumulo di impieghi e incarichi con i nuovi , il cumulo di impieghi e incarichi con i nuovi ter, del ter, del D.Lgs. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 30 marzo 2001, n.

questione del codice di comportamento dei dipendenti delle questione del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con il nuovo articolo 54 Pubbliche Amministrazioni con il nuovo articolo 54 del D.Lgs. 30 del D.Lgs. 30

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

b) I CONFLITTI DI INTERESSE:b) I CONFLITTI DI INTERESSE:In relazione ad art. 1, comma 1, In relazione ad art. 1, comma 1, lettlett. q) n. 2) della legge delega. q) n. 2) della legge delega(Art. 24 “direttiva appalti”; art. 42 “direttiva settori speciali”; art. 35 (Art. 24 “direttiva appalti”; art. 42 “direttiva settori speciali”; art. 35 “direttiva concessioni”)“direttiva concessioni”)

I CONFLITTI DI INTERESSE:I CONFLITTI DI INTERESSE:definizione definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di controllo sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilitàprocedure stesse, in funzione della loro tracciabilità

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

. q) n. 2) della legge delega. q) n. 2) della legge delega(Art. 24 “direttiva appalti”; art. 42 “direttiva settori speciali”; art. 35 (Art. 24 “direttiva appalti”; art. 42 “direttiva settori speciali”; art. 35

di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di controllo sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d’interesse i conflitti d’interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilitàprocedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;;

178

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

b) I CONFLITTI DI INTERESSE:b) I CONFLITTI DI INTERESSE:ArtArt. . 4242. . Conflitto di interesseConflitto di interesse. .

. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le . Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire modo efficace modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse ogni ipotesi di conflitto di interesse delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da modo da evitare qualsiasi evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economiciparità di trattamento di tutti gli operatori economici

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le . Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere e risolvere in in frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere e risolvere in in

ogni ipotesi di conflitto di interesse ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in

distorsione della concorrenza e garantire la distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economiciparità di trattamento di tutti gli operatori economici..

179

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

b) I CONFLITTI DI INTERESSE:b) I CONFLITTI DI INTERESSE:Art. 42. Conflitto di interesse.

. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,

*Art. 7. Obbligo di astensione

dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovveril secondo grado, del coniuge o di conviventi,

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,

ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o deb

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigentastiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, svolgimento della procedura di aggiudicazione

degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o , un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come

nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione

dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62*.

dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro

, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,

di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,

di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si

180

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

b) I CONFLITTI DI INTERESSE:b) I CONFLITTI DI INTERESSE:Art. 42. Conflitto di interesse.

. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione partecipare alla procedura di aggiudicazione concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal

di aggiudicazione degli appalti e delle di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo

comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai 181

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

b) I CONFLITTI DI INTERESSE:b) I CONFLITTI DI INTERESSE:…conflitto di interesse come causa di esclusioneArt. 80. (Motivi di esclusione)[…]

. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto . Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazionisubappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora[…]d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, e) una distorsione della concorrenza derivante dal degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

come causa di esclusione:

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo

nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora:

d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimentodegli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui

non possa essere risolta con misure meno intrusive;182

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

b) I CONFLITTI DI INTERESSE:b) I CONFLITTI DI INTERESSE:…conflitto di interesse nella relazione di controlloArt. 212. Indirizzo e coordinamento[…]

. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni,. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni,anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

nella relazione di controllo:

Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di

, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili

ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli

l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

183

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

c) il c) il ratingrating di legalità:di legalità:Il rating di legalità è un istituto introdotto dall’art. 52012, n. 1: esso è concepito come strumento premiale delle imprese, ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e dell’accesso al credito bancario, legato alla dimostrazione da parte dei soggetti requisiti di onorabilità.L’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM) L’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM) legislatore una specifica competenza in materia -al fine di definire i requisiti e il procedimento per l’attribuzione del predetto rating di legalità. Tale Regolamento prevede, inoltre, il coinvolgimento diretto dell’A.N.AC. nella fase di acquisizione/valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del rating. Per dare seguito a tale previsione, è stato quindi siglato (l’11 dicembre 2014) un Protocollo di intesa tra le due Autorità, relativo alle attività di contrasto alla corruzione negli appalti pubblici e ai criteri per l’attribuzione del rating stesso alle imprese

*Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in vigore dal 15 dicembre 2014

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

introdotto dall’art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1: esso è concepito come strumento premiale delle imprese, ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e dell’accesso al credito bancario, legato alla dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti di particolari

garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM) – alla quale è assegnata dal garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM) – alla quale è assegnata dal ha approvato un apposito Regolamento*,

al fine di definire i requisiti e il procedimento per l’attribuzione del predetto rating di

Regolamento prevede, inoltre, il coinvolgimento diretto dell’A.N.AC. nella fase di acquisizione/valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del rating. Per

tale previsione, è stato quindi siglato (l’11 dicembre 2014) un Protocollo di intesa tra le due Autorità, relativo alle attività di contrasto alla corruzione negli appalti pubblici e ai criteri per l’attribuzione del rating stesso alle imprese

*Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in vigore dal 15 dicembre 2014184

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

c) il c) il ratingrating di legalità:di legalità:L’utilizzo del rating negli appalti pubblici risponde alla tanto avvertita esigenza che

le stazioni appaltanti possano tenere conto, nell’ambito delle procedure di scelta del contraente, di profili attinenti al rispetto dell’etica e della legalità e, più in generale, della reputazione dell’impresa. L’inserimento di criteri reputazionali nell’affidamento dei contratti pubblici L’inserimento di criteri reputazionali nell’affidamento dei contratti pubblici specifico connessi all’osservanza di alcuni criteri base di legalità, quali, ad esempio, non aver avuto condotte corruttive o collusive circolo virtuoso nel mercato: all’impresa che assume comportamenti corretti verrebbe, infatti, riconosciuto un rating di legalità elevato, da poter “spendere” nelle future gare»

Nicoletta

«Il prevenzione adempimento delle direttive europee pubblici»

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

del rating negli appalti pubblici risponde alla tanto avvertita esigenza che possano tenere conto, nell’ambito delle procedure di scelta del

profili attinenti al rispetto dell’etica e della legalità e, più in

nell’affidamento dei contratti pubblici - nello nell’affidamento dei contratti pubblici - nello specifico connessi all’osservanza di alcuni criteri base di legalità, quali, ad esempio, non aver avuto condotte corruttive o collusive - ha lo scopo di promuovere un circolo virtuoso nel mercato: all’impresa che assume comportamenti corretti verrebbe, infatti, riconosciuto un rating di legalità elevato, da poter “spendere”

Nicoletta Parisi e Maria Luisa Chimenti

«Il ruolo di A.N.AC. e l’attuale assetto italiano in materia di prevenzione della corruzione, alla luce dell’esigenza di adempimento delle direttive europee in materia di appalti pubblici»

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

c) il c) il ratingrating di legalità: nel nuovo di legalità: nel nuovo codicecodiceArt. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)10.. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazioneE' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee

guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice entrata in vigore della presente disposizione. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle riferimento ai tre anni precedenti. […]

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative , da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità

' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di , per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori

Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono

Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono

dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee

tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice tre mesi dalla data di Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto

parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di

e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I di cui al presente comma tengono conto, in

in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

c) il c) il ratingrating di legalità: nel nuovo di legalità: nel nuovo codicecodiceArt. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)

10. […] Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialitàestorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denunciadi impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contrattoimpresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

codicecodice

periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste

di appalti pubblici, comprese le imprese , opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico , opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico

tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating , in particolare, dei precedenti comportamenti

del soccorso istruttorio, all’applicazione delle estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e

dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di degli operatori economici tenuto nelle procedure di

in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente

previsto per il rilascio del rating di impresa.

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

d) il d) il selfself--cleaningcleaning: le : le whitewhite listslistsNelle direttive europee grande importanza è riposta nella previsione di un diritto riconosciuto agli operatori economici di poter dimostrare la propria affidabilità, pur in presenza di alcune delle cause di esclusione previste.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 114/2014, funziona nell’ordinamento italiano, anche in materia di appalti, un sistema di cosiddette white lists, che persegue l’analogo obiettivo stabilito dalle menzionate di appalti, un sistema di cosiddette white lists, che persegue l’analogo obiettivo stabilito dalle menzionate norme europee. In particolare si prevede l’iscrizione in elenchi (depositati presso le Prefetture) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei settori individuati dalla normativa come maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa.

L'iscrizione nell'elenco è di natura volontaria; tuttavia le Pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria (indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n.159) attraverso la consultazione, anche in via telematica, delle predette l’iscrizione in tali elenchi diventa obbligatoria per le imprese operanti nei settori più a rischio al fine di accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la Pubblica Amministrazione.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

direttive europee grande importanza è riposta nella previsione di un diritto riconosciuto agli operatori economici di poter dimostrare la propria affidabilità, pur in presenza di alcune delle cause di

funziona nell’ordinamento italiano, anche in materia che persegue l’analogo obiettivo stabilito dalle menzionate che persegue l’analogo obiettivo stabilito dalle menzionate

norme europee. In particolare si prevede l’iscrizione in elenchi (depositati presso le Prefetture) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei settori individuati dalla normativa come

L'iscrizione nell'elenco è di natura volontaria; tuttavia le Pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria (indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n.159) attraverso la consultazione, anche in via telematica, delle predette white listes; conseguentemente, l’iscrizione in tali elenchi diventa obbligatoria per le imprese operanti nei settori più a rischio al fine di accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali, diretti

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

d) il d) il selfself--cleaningcleaning: le : le whitewhite listslists e l’art. 80, comma 7, del nuovo codicee l’art. 80, comma 7, del nuovo codiceAgli operatori economici eventualmente inibiti nel partecipare alle gare di appalto per l’operare di delle cause di esclusione le direttive europee consentono, tuttavia, di essere ammessi ad esse sulla base della clausola c.d. self-cleaning: ciò nell’ipotesi in cui essi siano in grado di provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità.

Art. 80. (Motivi di esclusione) Art. 80. (Motivi di esclusione) . Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1

limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

e l’art. 80, comma 7, del nuovo codicee l’art. 80, comma 7, del nuovo codiceAgli operatori economici eventualmente inibiti nel partecipare alle gare di appalto per l’operare di delle

direttive europee consentono, tuttavia, di essere ammessi ad esse sulla base della nell’ipotesi in cui essi siano in grado di provare di aver adottato misure

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata

. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

e) il e) il ratingrating di legalità: nel nuovo di legalità: nel nuovo codicecodiceArt. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)

. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10.legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10.

10. L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all’articolo 81.L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’

, dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

codicecodice

. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa

. L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito , contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici

Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati

L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera

articolo 83, comma 10, o del conseguimento . L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

e) LA TRASPARENZALe direttive dell’Unione prevedono espressamente che «l’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in particolare principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e

vd. primo considerando della direttiva 2014/24/UE;

artt. 48 ss. della stessa direttiva

e art. 67 ss. della direttiva 2014/25/UE

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

dell’Unione prevedono espressamente che «l’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in particolare principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza»

considerando della direttiva 2014/24/UE;

ss. della stessa direttiva

art. 67 ss. della direttiva 2014/25/UE

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

e) LA TRASPARENZANel nostro ordinamento si può fare riferimento a (stabilita proprio con il fine della prevenzione delle condotte di corruzione, non solo per la materia degli appalti) contenuta nella legge n. 190/2012, come integrata dal decreto legislativo n. 33/2013, ove è previsto l’obbligo a carico di ciascuna Pubblica Amministrazione di pubblicare nel proprio sito istituzionale una serie di informazioni relative alla situazione di pubblicare nel proprio sito istituzionale una serie di informazioni relative alla situazione patrimoniale di dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché ai singoli affidamenti, e di trasmettere ad A.N.AC. dati aggregati ai fini della relativa pubblicazione. Ciò dovrebbe consentire al singolo (persona fisica e/o ente) di valutare la consistenza e la destinazione dei flussi di denaro pubblico erogato dalla singola P.A

Cfr. anche «PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016»,approvate con delibera dell’ANAC n. 1310 del 28/12/2016

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

nostro ordinamento si può fare riferimento a una disciplina di carattere generale (stabilita proprio con il fine della prevenzione delle condotte di corruzione, non solo per la

contenuta nella legge n. 190/2012, come integrata dal decreto , ove è previsto l’obbligo a carico di ciascuna Pubblica Amministrazione

di pubblicare nel proprio sito istituzionale una serie di informazioni relative alla situazione di pubblicare nel proprio sito istituzionale una serie di informazioni relative alla situazione patrimoniale di dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché ai singoli affidamenti, e di trasmettere ad A.N.AC. dati aggregati ai fini della relativa pubblicazione.

dovrebbe consentire al singolo (persona fisica e/o ente) di valutare la consistenza e la destinazione dei flussi di denaro pubblico erogato dalla singola P.A.

LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS.

97/2016»,approvate con delibera dell’ANAC n. 1310 del 28/12/2016

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

e) LA TRASPARENZALegge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)

Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)

. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella . 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella

Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo

secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. […]

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

e) LA TRASPARENZALegge 6 novembre 2012, n. 190Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica n. 265 del 13 novembre 2012)Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella amministrazione)

16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di

) autorizzazione o concessione;b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U.

. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica

16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

LA TRASPARENZA

6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella

. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare odi aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.

stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione

il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive resein un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavpubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologiaregione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.

il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette allamministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma i

. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzeconomici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dealla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesalle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)

. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)

. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.

ogni semestre alla commissione di cui al comma 2.ogni semestre alla commissione di cui al comma 2.

il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.

il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard

. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione,

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

f) la riduzione del numero di stazioni appaltantiLe direttive europee (artt. 37, 38, 39 della “direttiva appalti”; artt. 55, 56 e 57 della “direttiva settori speciali”) pongono il dell’aggregazione della domanda.La legge n. 114/2014 aveva già valorizzato, accanto alla tradizionale La legge n. 114/2014 aveva già valorizzato, accanto alla tradizionale figura della centrale di committenza (peraltro arricchita nella definizione e nelle attribuzioni), la possibilità per due o più amministrazioni aggiudicatrici di «eseguire» congiuntamente alcuni appalti specifici nonché nuove e peculiari norme in materia di appalti transfrontalieri congiunti.

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti. 37, 38, 39 della “direttiva appalti”; artt. 55,

pongono il tema

accanto alla tradizionale accanto alla tradizionale figura della centrale di committenza (peraltro arricchita nella definizione e nelle attribuzioni), la possibilità per due o più amministrazioni aggiudicatrici di «eseguire» congiuntamente alcuni appalti specifici nonché nuove e peculiari norme in materia di appalti transfrontalieri

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. . Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti[…] già da qualche anno è in corso una riflessione sull’esigenza di

ridurre il numero delle stazioni appaltanti italiane (censite in oltre 32.000) »Le direttive comunitarie « offrono un ampio ventaglio di modelli di Le direttive comunitarie « offrono un ampio ventaglio di modelli di centralizzazione, anche attraverso centrali di committenza transfrontaliere »

Cons. di Stato, Comm. Spec., parere 1

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

f) la riduzione del numero di stazioni appaltantigià da qualche anno è in corso una riflessione sull’esigenza di

ridurre il numero delle stazioni appaltanti italiane (censite in oltre

offrono un ampio ventaglio di modelli di offrono un ampio ventaglio di modelli di centralizzazione, anche attraverso centrali di committenza

. di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855, p.45

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti

Perche le Direttive europeee il Consiglio di Stato

auspicano

una riduzione del numerodelle stazioni appaltanti

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti

europeeStato

numeroappaltanti?

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti

risposta degli economisti:.d. « costi di transazione » delle pubbliche amministrazioni

Le procedure ad evidenza pubblica, articolateadempimenti defatiganti, comportano costi direttifinanziarie e professionali da impiegare e indirettimolto lunghi per il loro esperimento, tenutocontroversie in sede giudiziaria »

M. Clarich

Atti del convegno

tra esigenze di semplificazione, rilancio

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti

amministrazioni

articolate in fasi complesse condiretti in termini di risorse

indiretti in termini di tempi spessoanche conto delle frequenti

Clarich, «I contratti pubblici e la concorrenza»,

convegno «La nuova disciplina dei contratti pubbici

rilancio dell’eeconomia e contrasto alla corruzione »,

17-19 Settembre 2015, Varenna

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti

ma quanto incidono incompetenzascarsa conoscenza

sugli «sprechi»sugli «sprechi»nell’acquisizione di beni e servizi per la PA?

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti

82% degli sprechi è dovuto proprio all’incompetenzaconoscenza della normativa da parte dei

BANDIERA, A. PRAT, T. VALLETTI, Active and passiveevidence from a policy experiment, in, 2009, pp. 1278 ss

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti

all’incompetenza e scarsadei procurer

passive waste in governing spending:ss.

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3. 3. Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di prevenzione della prevenzione della corruzione:corruzione:gli articoli del nuovo codicegli articoli del nuovo codice

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti

un’analisi degli stessi studiosi conclude che:

solo il 10% degli enti pubblici italiani «menosolo il 10% degli enti pubblici italiani «menoaggiudicazione ottenuti dal 10% degli enti «più

otterrebbe un risparmio intorno al 1,6-2,1 del

O BANDIERA, A. PRAT, T. VALLETTI, «How

Why? Evidence from a Change in Procurement

Review

Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di Nuovo codice degli appalti e nuove norme in materia di

f) la riduzione del numero di stazioni appaltanti

«meno virtuosi» pagasse i prezzi di«meno virtuosi» pagasse i prezzi divirtuosi»,

del PIL italiano

«How much public money is wates, and

Procurement Law», in American Economic

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LaLa programmazioneprogrammazione ee lala progettazioneprogettazionecosacosa prevedevaprevedeva lala leggelegge delegadelega (l(l.. 2828//0101//

Art. 1, comma 1, Art. 1, comma 1, lettlett. . bbbb

bbbb) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applicazione di ) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché nonché prevedendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, prevedendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l’effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;l’effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

progettazioneprogettazione deglidegli acquistiacquisti ee deidei lavorilavori:://20162016,, nn.. 1111))……

) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applicazione di ) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti,

la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo,

prevedendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, prevedendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l’effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;l’effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;

203

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44. . La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. art. 21 21 del D.lgs. del D.lgs. 5050//2016 2016 e art. e art. 128 128 del D.Lgs. del D.Lgs. ambito soggettivo di applicazione per il programma triennale dei lavori pubbliciambito soggettivo di applicazione per il programma triennale dei lavori pubblici

Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i

1.L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili aisensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoridel D.Lgs. del D.Lgs. 163163//2016 2016 a a confronto…confronto…

ambito soggettivo di applicazione per il programma triennale dei lavori pubbliciambito soggettivo di applicazione per il programma triennale dei lavori pubbliciArt. 128. Programmazione dei lavori pubblici

L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio

204

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai

legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. art. 21 21 del D.lgs. 50/2016 e art. del D.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 505, della legge 208/2015 a confronto…1, comma 505, della legge 208/2015 a confronto…ambito soggettivo di applicazione per il programma biennale degli acquistiambito soggettivo di applicazione per il programma biennale degli acquisti

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

Art. 1, comma 505

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori

505.

servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. […]

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori1, comma 505, della legge 208/2015 a confronto…1, comma 505, della legge 208/2015 a confronto…

ambito soggettivo di applicazione per il programma biennale degli acquistiambito soggettivo di applicazione per il programma biennale degli acquisti

Art. 1, comma 505

505.Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni

205

amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.

[…]

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…art. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…ambito soggettivo di applicazioneambito soggettivo di applicazione

… sono state recepite le … sono state recepite le indicazioni del Consiglio di Stato indicazioni del Consiglio di Stato codice:codice:«Si richiede, invece, un supplemento di riflecompatibilità con le peculiarità dei settodiscipline quali quelle relative agli atti discipline quali quelle relative agli atti pubblici (art. 21) […], quanto meno nei casi in cui siano amministrazioni aggiudicatrici ma Ove l'estensione ai settori speciali di regoritenuta necessaria oltre i limiti derivanti delega (trasparenza e apertura dei mercadeguata motivazione nell'AIR, come già osservato in tema di derodivieto di gold plating.»

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…art. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…

indicazioni del Consiglio di Stato indicazioni del Consiglio di Stato nel parere sul nel parere sul

di riflessione in ordine alla settori speciali dell'estensione di atti di programmazione dei contratti atti di programmazione dei contratti

quanto meno nei casi in cui gli enti aggiudicatori non aggiudicatrici ma imprese.

egole dettate per i settori ordinari sia derivanti dai principi prescritti dalla legge

rcati), occorrerà darne conto con come già osservato in tema di deroghe al

206

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…art. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…ambito soggettivo di applicazioneambito soggettivo di applicazione

… sono state recepite le … sono state recepite le indicazioni del Consiglio di Stato indicazioni del Consiglio di Stato codice:codice:le discipline relative all’attività di programmazione si applicano solo alle «amministrazioni aggiudicatrici» e cioè «amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; economici; organismi di diritto pubblico; comunque denominati, costituiti da detti Il decreto correttivo ha precisato:«8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…art. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…

indicazioni del Consiglio di Stato indicazioni del Consiglio di Stato nel parere sul nel parere sul

le discipline relative all’attività di programmazione si applicano solo alle e cioè a:

pubblici territoriali; altri enti pubblici non di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi,

comunque denominati, costituiti da detti soggetti»

. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.»

207

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…art. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…ambito soggettivo di applicazioneambito soggettivo di applicazione

… il decreto correttivo… il decreto correttivo- stabilisce ora che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi

sia approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio nonché, per gli enti locali, con il bilancio nonché, per gli enti locali, disciplinano la programmazione economico

- ha abrogato l’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, che era rivolto alle sole «amministrazioni pubbliche»

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…art. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…

ora che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza nonché, per gli enti locali, secondo le norme che nonché, per gli enti locali, secondo le norme che

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti

ha abrogato l’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, che era rivolto alle sole «amministrazioni pubbliche»

208

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44. . La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. art. 21 21 del D.lgs. del D.lgs. 5050//2016 2016 e art. e art. 128 128 del D.Lgs. del D.Lgs. le opere pubbliche incompiute e le prioritàle opere pubbliche incompiute e le prioritàArt. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per

la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoridel D.Lgs. del D.Lgs. 163163//2016 2016 a confronto…a confronto…

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i

209

esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…art. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…i lavori da inserire nel programma triennalei lavori da inserire nel programma triennaleArt. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…art. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 128 del D.Lgs. 163/2016 a confronto…

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a

, i lavori

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi

210

, i lavori

l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento

. Ai fini

articolo

base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorigli atti necessari per l’inserimento nel programma: nell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016gli atti necessari per l’inserimento nel programma: nell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorigli atti necessari per l’inserimento nel programma: nell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016gli atti necessari per l’inserimento nel programma: nell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da

Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere

. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima

fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti,

211

fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorigli atti necessari per l’inserimento nel programma: nell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006gli atti necessari per l’inserimento nel programma: nell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 52, comma 1, (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 52, comma 1, lettera c), legge n. 27 del 2012)

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorigli atti necessari per l’inserimento nel programma: nell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006gli atti necessari per l’inserimento nel programma: nell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 52, comma 1,

212

), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 52, comma 1,

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

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44. . La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. art. 21 21 del D.lgs. del D.lgs. 5050//2016 2016 e art. e art. 128 128 del D.Lgs. del D.Lgs. indicazione dei beni oggetto di cessione o di diritto di godimentoindicazione dei beni oggetto di cessione o di diritto di godimento

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoridel D.Lgs. del D.Lgs. 163163//2016 2016 a confronto…a confronto…

indicazione dei beni oggetto di cessione o di diritto di godimentoindicazione dei beni oggetto di cessione o di diritto di godimento

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di

213

indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. art. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 505, l. 208/2015 a 1, comma 505, l. 208/2015 a il programma degli acquistiil programma degli acquisti

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori1, comma 505, l. 208/2015 a 1, comma 505, l. 208/2015 a confronto…confronto…

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

Art. 1, comma 505

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici

505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di

214

Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese

d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513,

pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 21 del D.lgs. 50/2016 e art. 21 del D.lgs. 50/2016 e artt. 128 del D.Lgs. 163/2006 e 1, comma 505, l. 208/2015 artt. 128 del D.Lgs. 163/2006 e 1, comma 505, l. 208/2015 a a confrontoconfronto… le modalità di pubblicazione… le modalità di pubblicazione

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

Art. 128Art. 1, comma 505

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i

Art. 128 comma 2 secondo periodo:Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella triennale dei lavori pubblici, nonché i

relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.

resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

Art. 1, comma 505:Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriartt. 128 del D.Lgs. 163/2006 e 1, comma 505, l. 208/2015 artt. 128 del D.Lgs. 163/2006 e 1, comma 505, l. 208/2015

Art. 1, comma 505

Art. 128 comma 2 secondo periodo:Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella

215

resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

Art. 1, comma 505:Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorila previsione di un decreto del MIT che disciplini i programmi e gli elenchi annuali…la previsione di un decreto del MIT che disciplini i programmi e gli elenchi annuali…

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorila previsione di un decreto del MIT che disciplini i programmi e gli elenchi annuali…la previsione di un decreto del MIT che disciplini i programmi e gli elenchi annuali…

Programma Art. 128 del D.Lgs. 163/2016

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito

216

in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti

pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE entro trenta giorni dall'approvazione, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriil diritto transitorio il diritto transitorio in materia di programmi ed elenchi annuali…in materia di programmi ed elenchi annuali…

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3*.

Art. 216, comma 3:*3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriin materia di programmi ed elenchi annuali…in materia di programmi ed elenchi annuali…

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3*.

*3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le

217

applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima

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4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori:la trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

… il Consiglio di Stato nel suo parere sul codice aveva affermato:«L'art. 22 disciplina il dibattito pubblico nella pianificazione e programmazione di lavori di rilevanza sociale e di impatto territoriale e sulle popolazioni ivi insediate. Si tratta di uno dei punti qualificanti del sulle popolazioni ivi insediate. Si tratta di uno dei punti qualificanti del nuovo codice, con il quale si dà attuazione ai criteri direttivi di trasparenza e partecipazione previsti alle lettere comma 1, della legge delega.»

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori:la trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

… il Consiglio di Stato nel suo parere sul codice aveva affermato:disciplina il dibattito pubblico nella pianificazione e

programmazione di lavori di rilevanza sociale e di impatto territoriale e Si tratta di uno dei punti qualificanti del Si tratta di uno dei punti qualificanti del

, con il quale si dà attuazione ai criteri direttivi di trasparenza e partecipazione previsti alle lettere ppp) e qqq) dell'art. 1,

218

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4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori:la trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

… il decreto correttivo:ha rinviato al decreto che dovrà essere emanato dal MITanche le modalità di monitoraggio sull'applicazione anche le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblicoe ha previsto la costituzione di apposita Commissionea costo zero…;

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori:la trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

rinviato al decreto che dovrà essere emanato

le modalità di monitoraggio sull'applicazione le modalità di monitoraggio sull'applicazione

e ha previsto la costituzione di apposita

219

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoritrasparenza nella partecipazionetrasparenza nella partecipazione… nel D.Lgs. 50/2016e nella legge delega… nel D.Lgs. 50/2016e nella legge delega

Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori… nel D.Lgs. 50/2016e nella legge delega… nel D.Lgs. 50/2016e nella legge delega

Art. 1, comma 1, lett. ppp

ppp) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati

220

dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori… e dibattito pubblico: il decreto del MIT che dovrà essere emanato… e dibattito pubblico: il decreto del MIT che dovrà essere emanatoArt. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi di entrata in vigore del presente codice avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decretosono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. medesimo decreto sono, altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del medesimo decreto sono, altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavori… e dibattito pubblico: il decreto del MIT che dovrà essere emanato… e dibattito pubblico: il decreto del MIT che dovrà essere emanatoArt. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico) Art. 1, comma 1, lett.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data

avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono, altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del

qqq) introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, la città o

221

medesimo decreto sono, altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al

sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo;

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con art. 93 del D.Lgs. 163/2006art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con art. 93 del D.Lgs. 163/2006le finalità della progettazionele finalità della progettazione

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; f) il risparmio e l'efficientamento energetico l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con art. 93 del D.Lgs. 163/2006art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con art. 93 del D.Lgs. 163/2006

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa

222

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; l'efficientamento ed il recupero energetico nella

nonché la valutazione del ciclo di vita e della

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere

preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

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44. . La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoril’art. l’art. 23 23 del D.Lgs. del D.Lgs. 5050//2016 2016 ed il rinvio a ed il rinvio a decreti del MITdecreti del MITper i contenuti deli tre livelli di progettazione e per una progettazione semplificataper i contenuti deli tre livelli di progettazione e per una progettazione semplificata

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 43-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoridecreti del MITdecreti del MIT

per i contenuti deli tre livelli di progettazione e per una progettazione semplificataper i contenuti deli tre livelli di progettazione e per una progettazione semplificata

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della

Con il decreto di cui al primo

223

Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale

Fino alla data di entrata in articolo 216, comma 4.

bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto lo schema del decreto del del MIT per MIT per i contenuti deli tre livelli di i contenuti deli tre livelli di natura del decretonatura del decreto

• Il decreto appartiene alla categoria “tradizionale” dei regolamenti ministeriali di attuazione ed esecuzione, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400: il decreto ha pertanto natura normativa e non appartiene alla diversa categoria della soft law

• La materia oggetto del decreto comporta infatti un intervento dettagliato, di natura essenzialmente tecnica, con la collaborazione di altre Amministrazioni (il decreto deve essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo).

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorii contenuti deli tre livelli di i contenuti deli tre livelli di progettazione:progettazione:

Il decreto appartiene alla categoria “tradizionale” dei regolamenti ministeriali di attuazione ed esecuzione, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400: il decreto ha pertanto natura normativa e non appartiene

La materia oggetto del decreto comporta infatti un intervento dettagliato, di natura essenzialmente tecnica, con la collaborazione di altre Amministrazioni (il decreto deve essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:lo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:confronto con il confronto con il d.p.r.d.p.r. 207/2010207/2010

• Il testo riprende sostanzialmente – con le necessarie variazioni ed integrazioni la struttura della parte II, titolo II, capo I (progettazione) del emanato in attuazione del previgente codice dei contratti, a sua volta derivato dal d.p.r. n. 554 del 1999, che costituisce il primo regolamento attuativo nel quale sono stati introdotti tre livelli di progettazionesono stati introdotti tre livelli di progettazione

• Il Consiglio di Stato nel suo parere (22/2017 del 10 gennaio 2017) ritiene che tale scelta sia derivata “dalla considerazione che i regolamenti presentano una strutturazione ormai sedimentata all’interno della quale risulta più agevole e di minore impatto introdurre sia contenuti innovativi, sia operare una manutenzione delle norme già esistenti, mercé modifiche o integrazioni puntuali”

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:lo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:

con le necessarie variazioni ed integrazioni –la struttura della parte II, titolo II, capo I (progettazione) del d.p.r. n. 207 del 2010, emanato in attuazione del previgente codice dei contratti, a sua volta derivato dal

n. 554 del 1999, che costituisce il primo regolamento attuativo nel quale progettazioneprogettazione

Il Consiglio di Stato nel suo parere (22/2017 del 10 gennaio 2017) ritiene che tale dalla considerazione che i regolamenti [precedenti]

presentano una strutturazione ormai sedimentata all’interno della quale risulta più agevole e di minore impatto introdurre sia contenuti innovativi, sia operare una manutenzione delle norme già esistenti, mercé modifiche o integrazioni

225

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:lo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:le innovazioni più significativele innovazioni più significative

1) È stata prevista la possibilità di articolare il progetto di fattibilità in un’unica fase di elaborazione o in due fasi, in relazione al tipo e alla dimensione

2) Risultano più “conservativi” i capi III e IV, concernenti il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, per i quali la novità più importante è data dall’introduzione, tra i documenti da predisporre, di alcune relazioni specialistiche ed elaborati grafici attualmente richiesti e disciplinati soltanto da specifiche normative di attualmente richiesti e disciplinati soltanto da specifiche normative di

Ad es., tra le “Relazioni tecniche e specialistiche”, di cui all’art. 18 per il progetto definitivo ed all’art. 28 per il progetto esecutivo, sono state inserite le seguenti:

- Relazione antincendio- Relazione acustica di progetto- Relazione inerente il superamento delle barriere architettoniche- Relazione sulla cantierizzazioneed il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:lo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:

stata prevista la possibilità di articolare il progetto di fattibilità in un’unica fase di elaborazione o in due fasi, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento

più “conservativi” i capi III e IV, concernenti il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, per i quali la novità più importante è data dall’introduzione, tra i documenti da predisporre, di alcune relazioni specialistiche ed elaborati grafici attualmente richiesti e disciplinati soltanto da specifiche normative di settoreattualmente richiesti e disciplinati soltanto da specifiche normative di settore

es., tra le “Relazioni tecniche e specialistiche”, di cui all’art. 18 per il progetto definitivo ed all’art. 28 per il progetto esecutivo, sono state inserite le seguenti:

Relazione inerente il superamento delle barriere architettoniche

ed il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera.

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:lo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:le innovazioni più significativele innovazioni più significative

3) Inoltre, i contenuti delle altre relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo e di quello esecutivo già inserite nel D.P.R. 207/2010 sono stati integralmente rivisti, aggiornati ed integrati, anche a seguito dell’aggiornamento di alcune normative, quali, ad esempio, le norme tecniche per le costruzioni, le normative sull’efficienza e la riqualificazione energetica, le normative ambientali, in particolare riguardo alla problematica dei rifiuti e dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, nonché le norme sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico

Si tratta in particolare delle seguenti Relazioni:Si tratta in particolare delle seguenti Relazioni:- archeologica- geologica- idrogeologica ed idraulica- geotecnica- sulle strutture- tecnica delle opere architettoniche e degli aspetti funzionali dell’intervento- tecnica degli impianti- sulla gestione delle materie- sulle interferenze

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:lo schema del decreto del MIT per i contenuti deli tre livelli di progettazione:

, i contenuti delle altre relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo e di quello esecutivo già inserite nel D.P.R. 207/2010 sono stati integralmente rivisti, aggiornati ed integrati, anche a seguito dell’aggiornamento di alcune normative, quali, ad esempio, le norme tecniche per le costruzioni, le normative sull’efficienza e la riqualificazione energetica, le normative ambientali, in particolare riguardo alla problematica dei rifiuti e dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, nonché le norme sulla verifica preventiva

tecnica delle opere architettoniche e degli aspetti funzionali dell’intervento

227

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoril’art. 23 del D.Lgs. l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, 50/2016, lo schema del decreto lo schema del decreto per i contenuti deli tre livelli di per i contenuti deli tre livelli di progettazioneprogettazione... e l’introduzione e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifichenel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifiche

1. efficientamento energetico:f) il risparmio e l'efficientamento energetico l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle

2. contenuto minimo del quadro esigenziale:Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro predisporre le stazioni appaltanti

Cfr. art. 15, comma 6, del D.P.R. 207/2010: il documento preliminare

. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e cada realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:

a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;

c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;

f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;

h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambienta

i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;

l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;

n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto lo schema del decreto del MITdel MIT

nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifichenel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifiche

l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere

il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono

. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento

a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali;

i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;

m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;228

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoril’art. 23 del D.Lgs. l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, 50/2016, lo schema del decreto lo schema del decreto per i contenuti deli tre livelli di per i contenuti deli tre livelli di progettazioneprogettazione... e l’introduzione e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifichenel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifiche

3. progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi

*art. 3, comma 1, lett. o-quater) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarper eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto lo schema del decreto del MITdel MIT

nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifichenel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifiche

manutenzione ordinaria*:

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previstimodalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti

», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;

229

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoril’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, lo schema del decreto del MITlo schema del decreto del MITper i contenuti deli tre livelli di progettazioneper i contenuti deli tre livelli di progettazione... e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifichee l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifiche

4. previsione di 4 casi in cui è possibile articolare il progetto di fattibilità in due fasi

Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibpuò essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre rein un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige idocumento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1,nonché schemi Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il nonché schemi Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali

5. progetto di fattibilità per le opere previste in variante urbanistica

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5

* art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001:

L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo urbanistico.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto del MITlo schema del decreto del MIT

e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifichee l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifiche

previsione di 4 casi in cui è possibile articolare il progetto di fattibilità in due fasi:

soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1,

Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di

grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in

progetto di fattibilità per le opere previste in variante urbanistica:

. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare* di cui al comma 2

del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoril’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, lo schema del decreto del MITlo schema del decreto del MITper i contenuti deli tre livelli di progettazioneper i contenuti deli tre livelli di progettazione... e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11

6. requisiti del progetto di fattibilità:

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanisticheverifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economicomisure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economicofinanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie

7. gli oneri per il dibattito pubblico:

Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblicoalla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto del MITlo schema del decreto del MIT

e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifichemodifiche

progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, , idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le

deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-

indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità

dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e

ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoril’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, lo schema del decreto del MITlo schema del decreto del MITper i contenuti deli tre livelli di progettazioneper i contenuti deli tre livelli di progettazione... e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11

8. oneri per la d.l. tra gli oneri di progettazione:

Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista

9. validità dei prezzari:

Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni

art. 133, comma 8, del D.Lgs. 163/2006

Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utial 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territorialiMinistero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto del MITlo schema del decreto del MIT

e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifichemodifiche

Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.

i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate*

stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

232

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoril’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, lo schema del decreto del MITlo schema del decreto del MITper i contenuti deli tre livelli di progettazioneper i contenuti deli tre livelli di progettazione... e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11

10. individuazione dei costi della manodopera:

Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera

*cfr. art. 95, comma 10:

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle dismateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura isensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiverificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

11. scorporo dei costi della sicurezza:

I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al *cfr. art. 95, comma 10:

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizionsicurezza sui luoghi di lavoro. 10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza pointellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai codell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d

*cfr. art. 97, comma 6:

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dlegislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base anormalmente bassa.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorilo schema del decreto del MITlo schema del decreto del MIT

e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 e l’introduzione nel codice di alcuni contenuti del decreto con il correttivo: 11 modifichemodifiche

Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua manodopera* sulla base di quanto previsto nel presente comma.

economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a

I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso*

. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia

233

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 93 del D.Lgs. 163/2006 a confronto:art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 93 del D.Lgs. 163/2006 a confronto:la discrezionalità della stazione appaltante la discrezionalità della stazione appaltante relativamente ai contenuti delle fasi progettualirelativamente ai contenuti delle fasi progettuali

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente dimensione dell’intervento indica le

caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E’ consentita altresì l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 93 del D.Lgs. 163/2006 a confronto:art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 93 del D.Lgs. 163/2006 a confronto:

relativamente ai contenuti delle fasi progettualirelativamente ai contenuti delle fasi progettuali

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente

234

necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E’ consentita altresì l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con art. 93 del D.Lgs. 163/2006art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con art. 93 del D.Lgs. 163/2006il primo livello della progettazioneil primo livello della progettazioneArt. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemiNella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con art. 93 del D.Lgs. 163/2006art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con art. 93 del D.Lgs. 163/2006

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche

Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali

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gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le

l progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemiNella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché

grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 17art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 17il primo livello della progettazioneil primo livello della progettazioneArt. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, , idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 17art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 17--23 del D.P.R. 207/201023 del D.P.R. 207/2010

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i Artt- 17-23 D.P.R. 207/2010

articolo 19 del decreto del , il progetto di fattibilità tecnica ed

economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini , idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche,

di verifiche preventive dell'interesse archeologico,

Sezione II - Progetto preliminare

Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminareArt. 18. Relazione illustrativa del progetto preliminareArt. 19. Relazione tecnica

236

di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure

deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento

indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione

calcolati secondo le modalità indicate dal dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire,

già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.

Art. 19. Relazione tecnicaArt. 20. Studio di prefattibilità ambientaleArt. 21. Elaborati grafici del progetto preliminareArt. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economicoArt. 23. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006il secondo livello della progettazioneil secondo livello della progettazioneArt. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul presente, dal progetto di fattibilità; il

progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.

delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul

237

delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 24art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 24il secondo livello della progettazioneil secondo livello della progettazione

23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Artt. 24-35 D.P.R- 207/2010

Sezione IV - Progetto esecutivo

Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivoArt. 34. Relazione generale del progetto esecutivoArt. 35. Relazioni specialisticheArt. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivoArt. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivoArt. 37. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impiantiArt. 38. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue partiArt. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodoperaArt. 40. CronoprogrammaArt. 41. Elenco dei prezzi unitariArt. 42. Computo metrico estimativo e quadro economicoArt. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 24art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 24--35 del D.P.R. 207/201035 del D.P.R. 207/2010

207/2010

Progetto esecutivo

Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivoArt. 34. Relazione generale del progetto esecutivoArt. 35. Relazioni specialisticheArt. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo

238

Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivoArt. 37. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impiantiArt. 38. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue partiArt. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della

Art. 40. CronoprogrammaArt. 41. Elenco dei prezzi unitariArt. 42. Computo metrico estimativo e quadro economicoArt. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006:art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006:il terzo livello della progettazioneil terzo livello della progettazioneArt. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale progetto definitivo, e deve essere

sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006:art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006:

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale

239

esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 33art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 33il terzo livello della progettazioneil terzo livello della progettazioneArt. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Artt. 33-43 D.P.R. 207/2010

Sezione IV - Progetto esecutivo

Art. 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo Art. 35 - Relazioni specialistiche Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera Art. 40 - Cronoprogramma Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari Art. 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico Art. 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 33art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. 33--43 del D.P.R. 207/2010:43 del D.P.R. 207/2010:

43 D.P.R. 207/2010

Progetto esecutivo

Documenti componenti il progetto esecutivo Relazione generale del progetto esecutivo Relazioni specialistiche Elaborati grafici del progetto esecutivo

240

Elaborati grafici del progetto esecutivo Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della

Cronoprogramma Elenco dei prezzi unitari Computo metrico estimativo e quadro economico Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 91 del D.Lgs. 163/2006 a confronto: art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 91 del D.Lgs. 163/2006 a confronto: progettazione definitiva ed esecutivaprogettazione definitiva ed esecutiva

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Art. 91. Procedure di affidamento

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In

caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 3.

l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 91 del D.Lgs. 163/2006 a confronto: art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 91 del D.Lgs. 163/2006 a confronto:

Art. 91. Procedure di affidamento

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività

241

l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. del D.P.R. 207/2010:art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. del D.P.R. 207/2010:le verifiche dei livelli di progettazione e gli accessi alle areele verifiche dei livelli di progettazione e gli accessi alle areeArt. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. 10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.

*Art. 15. Disposizioni sulla redazione del progetto (L)(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002)

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanisticosua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettpubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area inte2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti proclettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla rcomunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stcomunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata medraccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonificricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmaziricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. (L)

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. del D.P.R. 207/2010:art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con gli artt. del D.P.R. 207/2010:le verifiche dei livelli di progettazione e gli accessi alle areele verifiche dei livelli di progettazione e gli accessi alle areeArt. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) Art. 93. Livelli della

progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. 10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto

8 giugno 2001, n. 327*. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e

242

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L) 2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. (L)

categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 94 del D.Lgs. 163/2006:art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 94 del D.Lgs. 163/2006:la progettazione di forniture e servizila progettazione di forniture e serviziArt. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 94 del D.Lgs. 163/2006:art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 94 del D.Lgs. 163/2006:

Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in

appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di

1. Il regolamento* stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.

243

illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo

l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a

offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di

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La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 279 del D.P.R. 207/2010:art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 279 del D.P.R. 207/2010:la progettazione di forniture e servizila progettazione di forniture e servizi

*Art. 279. Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, è articolata di reAl fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decraprile 2008, n. 81; c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggettilettera b); d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio; e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; f) lo schema di contratto. 2. La progettazione è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. Per i contratt300, comma 2, lettera b), la progettazione di servizi o forniture può avvenire nell'ambito di gare per l'affidamento di serviprogettazione concernenti servizi o forniture, finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione. Il bando di gpuò integrare o ridurre i contenuti del progetto di cui al comma 1. 3. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in due o piùapprofondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche; in tale ipotesi, il concorso di particola in due gradi secondo le modalità previste dall'articolo 109 del codice, intendendosi per progettazione preliminare iprogettazione individuato dal bando di concorso e per progettazione definitiva o esecutiva il restante o i restanti livelli dindividuati dal predetto bando di concorso. 4. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 94 e 101, comma 2, del codice, per i requisiti dei concorrenti si applicarticoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 del codice, in quanto compatibili; si applica l'articolo 90, comma 8, del codice. 5. E' facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel bando requisiti ulteriori in ragione della natura dei servizprestate. 6. Ai concorsi di progettazione si applica l'articolo 260, comma 1, in quanto compatibile.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 279 del D.P.R. 207/2010:art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a confronto con l’art. 279 del D.P.R. 207/2010:

*Art. 279. Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, è articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:

illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9

c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio;

244

2. La progettazione è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. Per i contratti di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b), la progettazione di servizi o forniture può avvenire nell'ambito di gare per l'affidamento di servizi o di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture, finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione. Il bando di gara o di concorso

3. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in due o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche; in tale ipotesi, il concorso di progettazione si articola in due gradi secondo le modalità previste dall'articolo 109 del codice, intendendosi per progettazione preliminare il primo livello di progettazione individuato dal bando di concorso e per progettazione definitiva o esecutiva il restante o i restanti livelli di progettazione

4. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 94 e 101, comma 2, del codice, per i requisiti dei concorrenti si applicano le norme degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 del codice, in quanto compatibili; si applica l'articolo 90, comma 8, del codice. 5. E' facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel bando requisiti ulteriori in ragione della natura dei servizi e delle forniture

6. Ai concorsi di progettazione si applica l'articolo 260, comma 1, in quanto compatibile.

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4. 4. La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriart. 24 del D.Lgs. 50/2016: art. 24 del D.Lgs. 50/2016: le novità del correttivole novità del correttivo

Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento importo a porre a base di gara dell'affidamentodel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.

La programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavoriLa programmazione e la progettazione degli acquisti e dei lavorile novità del correttivole novità del correttivo

Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio , da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente . I predetti corrispettivi possono essere utilizzati sono utilizzati dalle stazioni

appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione

Cfr. d.m. 17 giugno 2016

245

appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore

bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento

dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2

ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai

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L’artL’art. 31 . 31 (prima e post correttivo) (prima e post correttivo) del del D.lgs. 50/2016 D.lgs. 50/2016

e l’arte l’art. 10 del D.Lgs. 163/2016 . 10 del D.Lgs. 163/2016

a confrontoa confronto

ee

5. Il Responsabile del procedimento5. Il Responsabile del procedimento

ee

le Linee guida le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50recanti recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioniprocedimento per l’affidamento di appalti e concessioni

approvate approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre del 26 ottobre 2016 2016 e in corso di aggiornamento post correttivoe in corso di aggiornamento post correttivo

D.lgs. 50/2016 D.lgs. 50/2016

5. Il Responsabile del procedimento5. Il Responsabile del procedimento

n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, , «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioniprocedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,»,

dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 e in corso di aggiornamento post correttivoe in corso di aggiornamento post correttivo

246

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5. Il Responsabile del procedimento: la nomina5. Il Responsabile del procedimento: la nominaartart. . 31 31 del D.lgs. 50/2016 e art. del D.lgs. 50/2016 e art. 10 10 del D.Lgs. 163/2016 a del D.Lgs. 163/2016 a

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti atto relativo ad ogni singolo intervento individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui

articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centracommittenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il Rnominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiut6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tfigura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della forniturservizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedupreviste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economicoamministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermodivieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli afdei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, commcomprensive di eventuali incarichi di progettazione.

5. Il Responsabile del procedimento: la nomina5. Il Responsabile del procedimento: la nominadel D.Lgs. 163/2016 a del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui

, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,

dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta

. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato

1.Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di

247

. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. 6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente talefigura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo ildivieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7,

accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

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5. Il Responsabile del procedimento: … ancora la nomina5. Il Responsabile del procedimento: … ancora la nominaartart. . 31 31 del D.lgs. 50/2016 e art. del D.lgs. 50/2016 e art. 10 10

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.

13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.

con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

5. Il Responsabile del procedimento: … ancora la nomina5. Il Responsabile del procedimento: … ancora la nomina10 10 del D.Lgs. 163/2016 a del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.

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5. Il Responsabile del procedimento: bando e 5. Il Responsabile del procedimento: bando e artart. . 31 31 del D.lgs. 50/2016 e art. del D.lgs. 50/2016 e art. 10 10 del D.Lgs. 163/2016 a del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

5. Il Responsabile del procedimento: bando e 5. Il Responsabile del procedimento: bando e ruprupdel D.Lgs. 163/2016 a del D.Lgs. 163/2016 a

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

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5. Il Responsabile del procedimento: i compiti5. Il Responsabile del procedimento: i compitiartart. . 31 31 del D.lgs. 50/2016 e art. del D.lgs. 50/2016 e art. 10 10 del D.Lgs. 163/2016 a del D.Lgs. 163/2016 a

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazioneb) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di

prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

5. Il Responsabile del procedimento: i compiti5. Il Responsabile del procedimento: i compitidel D.Lgs. 163/2016 a del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di

250

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

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5. Il Responsabile del procedimento: 5. Il Responsabile del procedimento: modalità di affidamento dell’incarico di supportomodalità di affidamento dell’incarico di supporto

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

modalità di affidamento dell’incarico di supportomodalità di affidamento dell’incarico di supporto

Artt. 91 e 125 del D.Lgs. 163/2006

Art. 91. Procedure di affidamento

8. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

251

normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette

medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento

previste dal presente codice.

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

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5. Il Responsabile del procedimento: 5. Il Responsabile del procedimento: il controllo effettivo sull’esecuzione delle prestazioni… il controllo effettivo sull’esecuzione delle prestazioni… una nuova previsione!una nuova previsione!Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113.

il controllo effettivo sull’esecuzione delle prestazioni… il controllo effettivo sull’esecuzione delle prestazioni…

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle

12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore

sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in

architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione,

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umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113.

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5. Il Responsabile del procedimento: la disciplina di dettaglio5. Il Responsabile del procedimento: la disciplina di dettaglioartart. . 31 31 del D.lgs. 50/2016 e art. del D.lgs. 50/2016 e art. 10 10 del D.Lgs. 163/2016 a del D.Lgs. 163/2016 a

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

5. L’ANAC con proprio atto con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.

massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.

5. Il Responsabile del procedimento: la disciplina di dettaglio5. Il Responsabile del procedimento: la disciplina di dettagliodel D.Lgs. 163/2016 a del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto

Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … la natura vincolante…… la natura vincolante…

Le linee Le linee guida sulla nomina, sul ruolo e sui compiti del responsabile unico del guida sulla nomina, sul ruolo e sui compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (sensi dell’art. 31, comma 5 del sensi dell’art. 31, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 50/2016, tipologia di linee guida sia da ascrivere tale intervento dell’ANAC, tipologia di linee guida sia da ascrivere tale intervento dell’ANAC, Consiglio di Stato «è Consiglio di Stato «è da ritenere che si tratti di da ritenere che si tratti di vincolantevincolante» (Parere n. 00855 del 1» (Parere n. 00855 del 1°°/04/2016)/04/2016)vincolantevincolante» (Parere n. 00855 del 1» (Parere n. 00855 del 1°°/04/2016)/04/2016)

Si tratta, infatti, di Si tratta, infatti, di disposizioni disposizioni integrative della fonte primaria, in materia di integrative della fonte primaria, in materia di statusstatus (requisiti di professionalità) e di competenze di un (requisiti di professionalità) e di competenze di un amministrativo.amministrativo.

Con il decreto correttivo pare «rinforzata» questa interpretazione, essendo Con il decreto correttivo pare «rinforzata» questa interpretazione, essendo riportati nell’articolo del codice ulteriori contenuti delle linee guida (già riportati nell’articolo del codice ulteriori contenuti delle linee guida (già emanate…): per es., i requisiti di nomina, che il Consiglio di Stato aveva emanate…): per es., i requisiti di nomina, che il Consiglio di Stato aveva ritenuto «esulare» dal contenuto delle linee guida vincolanti.ritenuto «esulare» dal contenuto delle linee guida vincolanti.

: : n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

guida sulla nomina, sul ruolo e sui compiti del responsabile unico del guida sulla nomina, sul ruolo e sui compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (RUP) sono RUP) sono emanate ai emanate ai

D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 50/2016, che non specifica a quale che non specifica a quale tipologia di linee guida sia da ascrivere tale intervento dell’ANAC, tipologia di linee guida sia da ascrivere tale intervento dell’ANAC, ma, secondo il ma, secondo il

da ritenere che si tratti di da ritenere che si tratti di linee guida di natura linee guida di natura /04/2016)/04/2016)/04/2016)/04/2016)

integrative della fonte primaria, in materia di integrative della fonte primaria, in materia di (requisiti di professionalità) e di competenze di un (requisiti di professionalità) e di competenze di un organo organo

Con il decreto correttivo pare «rinforzata» questa interpretazione, essendo Con il decreto correttivo pare «rinforzata» questa interpretazione, essendo riportati nell’articolo del codice ulteriori contenuti delle linee guida (già riportati nell’articolo del codice ulteriori contenuti delle linee guida (già emanate…): per es., i requisiti di nomina, che il Consiglio di Stato aveva emanate…): per es., i requisiti di nomina, che il Consiglio di Stato aveva ritenuto «esulare» dal contenuto delle linee guida vincolanti.ritenuto «esulare» dal contenuto delle linee guida vincolanti.

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 ... ... non più non più duplice natura… duplice natura…

Le Le linee guida elaborate dall’ANAC e sottoposte al parere del Consiglio di Stato linee guida elaborate dall’ANAC e sottoposte al parere del Consiglio di Stato contenuto: da un lato attuano l’art. 31, comma 5, dall’altro lato contenuto: da un lato attuano l’art. 31, comma 5, dall’altro lato interpretative delle disposizioni dell’art. 31 codice nel suo complesso.interpretative delle disposizioni dell’art. 31 codice nel suo complesso.

Il Consiglio di Stato aveva precisato che «Il Consiglio di Stato aveva precisato che «mentre mentre nella parte in cui attuano l’art. 31, comma 5, del nella parte in cui attuano l’art. 31, comma 5, del codice, hanno portata vincolante, nella parte in cui forniscono una esegesi dell’art. 31 nel suo codice, hanno portata vincolante, nella parte in cui forniscono una esegesi dell’art. 31 nel suo complesso, sono adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, codice, e hanno una funzione di complesso, sono adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, codice, e hanno una funzione di orientamento e orientamento e moral moral suasionsuasion».».orientamento e orientamento e moral moral suasionsuasion».».

Dopo il correttivo….

«si evidenzia, in primo luogo, che il d.lgs. 56/2017 ha ampliato l’ambito oggettivo delle Linee guida, prevedendo che le stesse disciplinino, altresì, i presupposti e le modalità di nomina del RUP

Nella versione originale delle Linee guida, tali materie, in assenza di un’espressa delega, erano state disciplinate ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice con previsioni di non vincolante.

All’esito della modifica introdotta, è stata eliminata la distinzione tra disposizioni delle Linee guida aventi natura vincolante e previsioni non vincolanti e, pertanto, assumono natura vincolante» (ANAC, Documento in consultazione per integrazione Linee guida n. 3)

: : n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

linee guida elaborate dall’ANAC e sottoposte al parere del Consiglio di Stato linee guida elaborate dall’ANAC e sottoposte al parere del Consiglio di Stato avevanoavevano un duplice un duplice contenuto: da un lato attuano l’art. 31, comma 5, dall’altro lato contenuto: da un lato attuano l’art. 31, comma 5, dall’altro lato sembravanosembravano voler fornire indicazioni voler fornire indicazioni interpretative delle disposizioni dell’art. 31 codice nel suo complesso.interpretative delle disposizioni dell’art. 31 codice nel suo complesso.

nella parte in cui attuano l’art. 31, comma 5, del nella parte in cui attuano l’art. 31, comma 5, del codice, hanno portata vincolante, nella parte in cui forniscono una esegesi dell’art. 31 nel suo codice, hanno portata vincolante, nella parte in cui forniscono una esegesi dell’art. 31 nel suo complesso, sono adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, codice, e hanno una funzione di complesso, sono adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, codice, e hanno una funzione di

che il d.lgs. 56/2017 ha ampliato l’ambito oggettivo delle Linee guida, prevedendo che le stesse disciplinino, altresì, i presupposti e le modalità di nomina del RUP.

Nella versione originale delle Linee guida, tali materie, in assenza di un’espressa delega, erano state disciplinate ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice con previsioni di moral suasion aventi natura

All’esito della modifica introdotta, è stata eliminata la distinzione tra disposizioni delle Linee guida aventi natura vincolante e previsioni non vincolanti e, pertanto, tutte le disposizioni contenute nel

» (ANAC, Documento in consultazione per integrazione Linee guida n. 3)255

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5 5 Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … cosa prevede l’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016… cosa prevede l’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016

Ai Ai sensi sensi dell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’ANACdell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’ANACdefinisce infatti:definisce infatti:

-- una una disciplina di maggiore dettaglio sui disciplina di maggiore dettaglio sui presupposti e sulle modalità di nominapresupposti e sulle modalità di nominapresupposti e sulle modalità di nominapresupposti e sulle modalità di nomina

-- gli gli ulteriori requisiti di professionalità ulteriori requisiti di professionalità in relazione alla complessità dei in relazione alla complessità dei lavori;lavori;

-- l’importo l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il RUP può coincidere con il progettista o progettista o contrattocontratto. .

n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … cosa prevede l’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016… cosa prevede l’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016

dell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’ANACdell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’ANAC, con proprio , con proprio atto atto

disciplina di maggiore dettaglio sui disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del compiti specifici del RUP, RUP, sui sui presupposti e sulle modalità di nominapresupposti e sulle modalità di nomina;;presupposti e sulle modalità di nominapresupposti e sulle modalità di nomina;;

ulteriori requisiti di professionalità ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, rispetto a quanto disposto dal Codice, lavori;lavori;

massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il progettista o progettista o con il direttore con il direttore dell’esecuzione dell’esecuzione del del

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … a chi si applicano…… a chi si applicano…Le Le disposizioni in esso contenute si applicano anche disposizioni in esso contenute si applicano anche

alle alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione

ee, per espresso rinvio dell’art. 114, , per espresso rinvio dell’art. 114, ai settori speciali ai settori speciali elettricità, elettricità, acquaacqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). , trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

Disposizioni Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti Disposizioni Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generalecontraente generale, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni , mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti

Art. 31, comma 10Art. 31, comma 10

« « Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono

: : n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

disposizioni in esso contenute si applicano anche disposizioni in esso contenute si applicano anche

stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione

ai settori speciali ai settori speciali (gas, energia termica, (gas, energia termica, , trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). , trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del

, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni , mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici:pubblici:

Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenutetenute» »

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : … cosa prevede l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016… cosa prevede l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016dopo il decreto correttivo…dopo il decreto correttivo…

…… unauna nominanomina supersuper anticipata!anticipata!«Per ogni singola procedura per l’affidamento di unappaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ognidi adozione o di aggiornamento dei programminell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento,programmazione, un responsabile unico delprogrammazione, della progettazione, dell'affidamento,programmazione, della progettazione, dell'affidamento,

[…]la sostituzione del RUP individuato nellacomma 1, non comporta modifiche alla stessanell’organico della suddetta unità organizzativa, ilservizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimentorifiutato.»

*Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltantiprogrammazione dei lavori pubblici) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio secondo le norme che disciplinano la programmazione economico

: : … cosa prevede l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016… cosa prevede l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

anticipata!anticipata!un appalto o di una concessione le stazioni

ogni singolo intervento individuano nell’attoprogrammi di cui all’articolo 21, comma 1*, ovvero

intervento, per le esigenze non incluse inprocedimento (RUP) per le fasi della

dell'affidamento, dell'esecuzione.dell'affidamento, dell'esecuzione.

programmazione di cui all'articolo 21,stessa. Laddove sia accertata la carenza

il RUP è nominato tra gli altri dipendenti inprocedimento è obbligatorio e non può essere

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti Programma degli acquisti e

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

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Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : linee guida linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … incompatibilità del RUP…… incompatibilità del RUP…

RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico

funzioni di RUP non possono essere assunte dal personaleversa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42* del Codice (conflitto

dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenzaI del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art

stante l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazionel’altro, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzionitenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (arttenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (artdirigente preposto all’unita organizzativa responsabile ovvero assegnatemedesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice).

ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltantestazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazionequalsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nelparticolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinanodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

. 5. (Responsabile del procedimento)dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad

istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato

preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo

… incompatibilità del RUP…… incompatibilità del RUP…pubblico ufficiale.

conflitto di interesse),non passata in giudicato, per i reati previsti nel

dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001,all’assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, trafunzioni direttive,

(art. 5, comma 2**, legge 7 agosto 1990, n. 241) al(art. 5, comma 2**, legge 7 agosto 1990, n. 241) alassegnate ai dipendenti di ruolo addetti all’unità

appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto dellaaggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in

finanziario, economico o altro interesse personale che puònel contesto della procedura di appalto o di concessione. In

determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del

ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dellanonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario

dell’articolo 4. 259

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … qualificazione del RUP e incompatibilità…… qualificazione del RUP e incompatibilità…

Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previstocomportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatricespecifiche disposizioni contenute nel Piano triennale didall’amministrazione.

Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissariocommissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ma il decretoindicazioni fornite dal Consiglio di Stato :

«4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgeretecnico o amministrativo relativamente al contratto del cuiRUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento

Nelle Linee guida – anche nel documento attualmente sottopostomodificazioni introdotte dal corretivo – si afferma:Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissariodella commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), fermegiurisprudenziali in materia di possibile coincidenza»

n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … qualificazione del RUP e incompatibilità…… qualificazione del RUP e incompatibilità…

previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice diaggiudicatrice, nonché in osservanza delle

prevenzione della corruzione adottato

commissario di gara e di presidente delladecreto correttivo ha precisato, seguendo le

svolgere alcun'altra funzione o incaricocui affidamento si tratta. La nomina del

riferimento alla singola procedura».

sottoposto alla consultazione per recepire le

commissario di gara e di presidenteferme restando le acquisizioni

260

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del n. 3 del 2016: … qualificazione del RUP …2016: … qualificazione del RUP …2.3. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendentiInoltre, nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presentinessun soggetto in possesso della professionalità necessaria,[il responsabile del procedimento propone all’amministrazioneobbligatorio secondo le procedure e con le modalità previsteCodice] la stazione appaltante può procedere alla nomina dirichiesti, affidando lo svolgimento delle attività di supportocompetenze, ai sensi dell’art. 31, comma 11, secondo le proceduretitolo III, sez. II, capo III** del Codice.Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazioneGli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazionei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenzaGli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipareconcessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimiespletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altrocollegato a questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice.Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una strutturaproposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera proceduraparticolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE –*TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA (artt.**TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CAPO I - MODALITA’ COMUNICAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI (artt

2016: … qualificazione del RUP …2016: … qualificazione del RUP …dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice.

presenti carenze accertate o in esso non sia compreso

aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supportodalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del

di un soggetto che non sia in possesso dei requisitisupporto all’attività di RUP a soggetti aventi le specifiche

procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I* e

assicurazione di responsabilità civile professionale perassicurazione di responsabilità civile professionale percompetenza.

partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti edei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano

altro soggetto che risulti controllato, controllante o

struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, suprocedura o di parte di essa, nel caso di appalti di

valutazioni e competenze altamente specialistiche.

35- 36)COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

(artt. 66-93) 261

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … requisiti requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori…di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori…

4.1 Il RUP deve essere in possesso di specifica formazionesoggetta a costante aggiornamento,e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionaledi attività analoghe a quelle da realizzare in terminiimporto dell’intervento, alternativamente:

a. alle dipendenze di stazioni appaltanti,svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativob. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo,consulenza in favore di imprese operanti nell’ambitoprivati;

: : n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori…di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori…

formazione professionale,

professionale nello svolgimentotermini di natura, complessità e/o

appaltanti, nel ruolo di RUP o nellotecnico/amministrativo;

autonomo, subordinato o dinell’ambito dei lavori pubblici o

262

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … requisiti requisiti di professionalità del RUP di professionalità del RUP una nuova previsione delle Linee guida una nuova previsione delle Linee guida per i lavori di importo inferiore a 150.000,00per i lavori di importo inferiore a 150.000,00

4.2. Nello specifico, per quanto concernelavori:a) Per gli importi inferiori a 150.000 europossesso, di un diploma rilasciato da unsecondo grado al termine di un corso di studidi perito industriale, perito commerciale,secondo grado al termine di un corso di studidi perito industriale, perito commerciale,perito edile, geometra/tecnico delle costruzioniprecedenti) e di anzianità di servizio ednell’ambito dell’affidamento di appalti eassenza di idonea figura in organico, il ruoloun dirigente laureato in materie giuridicheIn tale evenienza, la stazione appaltanteoggetto dell’appalto, è necessaria la costituzionesupporto ai sensi dell’art. 31, comma 11, del

: : n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

di professionalità del RUP di professionalità del RUP per i lavori:per i lavori:una nuova previsione delle Linee guida una nuova previsione delle Linee guida per i lavori di importo inferiore a 150.000,00per i lavori di importo inferiore a 150.000,00

concerne gli appalti e le concessioni di

euro il RUP deve essere almeno inun istituto tecnico superiore distudi quinquennale (es. diploma

commerciale, peritoagrario, agrotecnico,studi quinquennale (es. diploma

commerciale, peritoagrario, agrotecnico,costruzioni e titoli equipollenti ai

esperienza di almeno tre anniconcessioni di lavori. In caso di

ruolo di RUP può essere affidato agiuridiche.appaltante valuta se, per il particolare

costituzione di una struttura didel codice.

263

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … requisiti requisiti di professionalità del RUP di professionalità del RUP per i lavori:per i lavori:la considerazione dell’equipollenza e dell’assorbela considerazione dell’equipollenza e dell’assorbe

b) Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro ilalternativamente, di:1. un diploma rilasciato da un istituto tecnico superioreun corso di studi quinquennale (es. diploma di peritoperito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnicoequipollenti ai precedenti ecc.), e di un’anzianitàdecennale nell’ambito dell’affidamento di appalti2. laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento2. laurea triennale nelle materie oggetto dell’interventoarchitettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie,ambientali, scienze e tecnologie geologiche, oequipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizioprevisione di apposite sezioni speciali per l’iscrizionealmeno triennale nell’ambito di affidamento di appalti3. laurea quinquennale nelle materie suindicate,professione ed esperienza almeno biennale nell’affidamentodi lavori.

per i lavori:per i lavori:la considerazione dell’equipollenza e dell’assorbela considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenzanza

RUP deve essere almeno in possesso,

superiore di secondo grado al termine diperito industriale, perito commerciale,

geometra/tecnico delle costruzioni e titoliun’anzianità di servizio ed esperienza almeno

appalti e concessioni di lavori.dell’intervento da affidare, quali ad esempiodell’intervento da affidare, quali ad esempio

agrarie, scienze e tecnologie forestali eequipollenti, scienze naturali e titoli

all’esercizio della professione, nelle more dellal’iscrizione al relativo Albo ed esperienza

appalti e concessioni di lavori;suindicate, abilitazione all’esercizio della

nell’affidamento di appalti e concessioni

264

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … requisiti requisiti di professionalità del RUP di professionalità del RUP per i lavori:per i lavori:la considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenzala considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenza

c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 diCodice, il RUP deve essere in possesso, alternativamente,1. laurea triennale nelle materie di cui alla lett.

nelle more della previsione di apposite sezionianzianità di servizio ed esperienza almenoappalti e concessioni di lavori.

2. laurea quinquennale nelle materie di cui allaprofessione ed esperienza almeno triennale

2. laurea quinquennale nelle materie di cui allaprofessione ed esperienza almeno triennalelavori.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUPgeometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollentiun’anzianità di servizio ed esperienza di almenoappalti e concessioni di lavori.

*architettura, ingegneria, scienze e tecnologieambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti,ai precedenti

per i lavori:per i lavori:la considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenzala considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenza

di euro e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 delalternativamente, di:

b)*, abilitazione all’esercizio della professione,sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo e

quinquennale nell’ambito dell’affidamento di

alla lettera b)*, abilitazione all’esercizio dellatriennale nell’affidamento di appalti e concessioni di

alla lettera b)*, abilitazione all’esercizio dellatriennale nell’affidamento di appalti e concessioni di

RUP i tecnici in possesso di diploma diequipollenti ai precedenti, purché in possesso di

almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di

tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali eequipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti

265

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … requisiti requisiti di professionalità del RUP di professionalità del RUP per i lavori:per i lavori:la considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenzala considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenza

d) Per gli importi pari o superiori alla soglia diil RUP deve essere in possesso di una Laureanelle materie indicate alla lettera b)*, abilitazioneprofessione, nelle more della previsione diper l’iscrizione al relativo Albo, e anzianitàper l’iscrizione al relativo Albo, e anzianitàalmeno quinquennale nell’ambito dell’affidamentoconcessioni di lavori

**architettura, ingegneria, scienze e tecnologietecnologie forestali e ambientali, scienze eequipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti

per i lavori:per i lavori:la considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenzala considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenza

di cui all’art. 35 del Codice,magistrale o specialistica

abilitazione all'esercizio dellaapposite sezioni specialidi servizio ed esperienzadi servizio ed esperienza

dell’affidamento di appalti e

tecnologie agrarie, scienze etecnologie geologiche o

equipollenti ai precedenti

266

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … requisiti requisiti di professionalità del RUP di professionalità del RUP per appalti di particolare complessitàper appalti di particolare complessità

4.3 In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigoredelle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice,a prescindere dall’importo del contratto,per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizionedel Codice,il RUP deve possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettmanager adeguata formazione in materia di Project Managementil RUP deve possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettmanager adeguata formazione in materia di Project Managementdegli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali,essendo necessario enfatizzare [sigh!] le competenze didi specifici progetti, anche attraverso il coordinamentointerventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento,nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione

*oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia dida particolare complessità in relazione alla tipologiacomponenti innovativi, alla esecuzione in luoghi cheparticolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche

per appalti di particolare complessitàper appalti di particolare complessità

vigore del nuovo sistema di qualificazione

definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo)*

lett. c) [rectius d)!] la qualifica di projectManagement nel rispetto delle norme e

lett. c) [rectius d)!] la qualifica di projectManagement nel rispetto delle norme e

pianificazione e gestione dello sviluppocoordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli

dell’intervento, il raggiungimento degli obiettiviprestazione e il controllo dei rischi.

di 15 milioni di euro e sono caratterizzatidelle opere, all’utilizzo di materiali e

che presentano difficoltà logistiche ogeologiche e ambientali;

267

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … requisiti requisiti di professionalità del RUP di professionalità del RUP per appalti di particolare complessitàper appalti di particolare complessità

Il 29/11/2016 è stata pubblicata dall'UNI (Ente nazionaleunificazione) la norma UNI 11648:2016.Tale norma è prescrittiva e definisce i requisitiprofessionale del project manager, di equivalenti figureprogetti o di altri ruoli organizzativi che svolgono equivalenticonformità con la UNI ISO 21500:2012.conformità con la UNI ISO 21500:2012.

Gli Organismi di Certificazione (tra cui Aicq, Sicev, Cepasaltri) che hanno sviluppato schemi di certificazioneProject Manager, dovranno accreditare i propri scheminorma UNI 11648:2016.

nazionale italiano di

relativi all'attivitàfigure che gestiscono

equivalenti funzioni in

Cepas, KHC, Aica edcertificazione per la figura del

schemi in conformità alla

268

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … l’attività formativa per il RUPl’attività formativa per il RUP

44..44.. LeLe stazionistazioni appaltanti,appaltanti,nell’ambitonell’ambito dell’attivitàdell’attività formativaformativa specificaspecifica didi cuicui all’artall’art.. 3131organizzanoorganizzano interventiinterventi rivoltirivolti aiai RUP,RUP,nelnel rispettorispetto delledelle normenorme ee deglidegli standardstandard didi conoscenzaconoscenzaManagement,Management,inin materiamateria didi pianificazione,pianificazione, gestionegestione ee controllocontrollo deidei progetti,progetti,nonchénonché inin materiamateria didi usouso delledelle tecnologietecnologie ee deglidegli strumentistrumenti

*9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità dellapuò, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispettouna struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenzeriferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazioneper tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramentomateria di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di

Cancellata nelle Linee guida oggetto di consultazione la previsioneiscritti agli albi professionali:2.3 Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

3131,, commacomma 99*,*, deldel codice,codice,

conoscenzaconoscenza InternazionaliInternazionali ee NazionaliNazionali didi ProjectProject

progetti,progetti,strumentistrumenti informaticiinformatici..

della progettazione e della programmazione complessiva,rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituiredipendenze del vertice della pubblica amministrazione di

formazione obbligatoria, organizza attività formativa specificaidonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in

di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

previsione della formazione obbligatoria prevista per i soli

regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 D.P.R.professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-

legge 14 settembre 2011, n. 148” 269

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … requisiti requisiti di professionalità del RUP di professionalità del RUP per servizi e fornitureper servizi e forniturela considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenzala considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenza

a) Per i servizi e le forniture di importo inferioredel Codice, il RUP è in possesso, alternativamente,

1. diploma di istruzione superiore di secondo gradotecnico superiore al termine di un corsoun’anzianità di servizio ed esperienza almenoun’anzianità di servizio ed esperienza almenodell’affidamento di appalti e concessioni di servizi

2. laurea triennale ed esperienza almenodell’affidamento di appalti e concessioni di servizi

3. laurea quinquennale ed esperienza almenodell’affidamento di appalti e concessioni di servizi

n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 per servizi e fornitureper servizi e forniture

la considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenzala considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenza

inferiore alle soglie di cui all’art. 35alternativamente, di:

grado rilasciato da un istitutocorso di studi quinquennale e

almeno quinquennale nell’ambitoalmeno quinquennale nell’ambitoservizi e forniture;

almeno triennale nell’ambitoservizi e forniture;

almeno biennale nell’ambitoservizi e forniture.

270

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … requisiti requisiti di professionalità del RUP di professionalità del RUP per servizi e fornitureper servizi e forniturela considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenzala considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenza

b)Per i servizi e le forniture pari o superiore alleCodice,il RUP è in possesso di diploma di laureaspecialisticaspecialisticae di un’anzianità di servizio ed esperienzanell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioniPossono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloroche sono in possesso di diploma di istruzione superiorerilasciato da un istituto tecnico superiore al terminequinquennalee un’anzianità di servizio ed esperienza di almenodell’affidamento di appalti e concessioni di servizi

n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 per servizi e fornitureper servizi e forniture

la considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenzala considerazione dell’equipollenza e dell’assorbenza

soglie di cui all’art. 35 del

triennale, magistrale o

di almeno cinque anniconcessioni di servizi e forniture.

colorosuperiore di secondo grado

termine di un corso di studi

almeno dieci anni nell’ambitoservizi e forniture

271

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … requisiti requisiti di professionalità del RUP di professionalità del RUP

b)b) PerPer appaltiappalti cheche rivestonorivestono particolareparticolare complessitàcomplessitànecessariamentenecessariamente valutazionivalutazioni ee competenzecompetenze altamentealtamentepossessopossesso deldel titolotitolo didi studiostudio nellenelle materiematerie attinentiattinenti

PerPer gligli acquistiacquisti attinentiattinenti aa categoriecategorie particolariparticolari didi prodottiprodottidispositividispositivi antincendio,antincendio, sistemisistemi informatici)informatici) lala stazionestazioneaiai requisitirequisiti didi anzianitàanzianità didi servizioservizio eded esperienzaesperienzadelladella laurealaurea magistralemagistrale oo quinquennale,quinquennale, didi specifichespecifichetecnichetecniche oo dell’abilitazionedell’abilitazione all’esercizioall’esercizio delladella professione,professione,tecnichetecniche oo dell’abilitazionedell’abilitazione all’esercizioall’esercizio delladella professione,professione,disposizionidisposizioni didi leggelegge..InIn ogniogni caso,caso, aa decorreredecorrere dalladalla datadata didi entrataentrataqualificazionequalificazione delledelle stazionistazioni appaltantiappaltanti didi cuicui all’artall’artdall’importodall’importo deldel contratto,contratto, ilil RUPRUP dovràdovrà possedere,possedere,presentepresente lettera,lettera, lala qualificaqualifica didi ProjectProject ManagerManager,,ProjectProject ManagementManagement nelnel rispettorispetto delledelle normenormeInternazionaliInternazionali ee NazionaliNazionali,, essendoessendo necessarionecessariopianificazionepianificazione ee gestionegestione dellodello svilupposviluppo didi specificispecificicoordinamentocoordinamento didi tuttetutte lele risorserisorse aa disposizione,disposizione,l’unitarietàl’unitarietà dell’intervento,dell’intervento, ilil raggiungimentoraggiungimento deglideglilala qualitàqualità delladella prestazioneprestazione ee ilil controllocontrollo deidei rischirischi..

: : n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

di professionalità del RUP di professionalità del RUP per servizi e fornitureper servizi e forniture

complessitàcomplessità,, valevale aa diredire cheche richiedanorichiedanoaltamentealtamente specialistiche,specialistiche, èè necessario,necessario, ilil

attinentiattinenti all’oggettoall’oggetto dell’affidamentodell’affidamento..prodottiprodotti oo serviziservizi (es(es.. dispositividispositivi medici,medici,

stazionestazione appaltanteappaltante puòpuò richiedere,richiedere, oltreoltredidi cuicui allealle letteralettera a)a) ee b),b), ilil possessopossesso

specifichespecifiche competenzecompetenze e/oe/o abilitazioniabilitazioniprofessione,professione, sese previstoprevisto dalledalle vigentivigentiprofessione,professione, sese previstoprevisto dalledalle vigentivigenti

entrataentrata inin vigorevigore deldel nuovonuovo sistemasistema didiall’artall’art.. 3838 deldel Codice,Codice, aa prescindereprescindere

possedere,possedere, oltreoltre aiai requisitirequisiti giàgià indicatiindicati nellanella,, ,, adeguataadeguata formazioneformazione inin materiamateria didi

normenorme ee deglidegli standardstandard didi conoscenzaconoscenzaenfatizzareenfatizzare [sigh!][sigh!] lele competenzecompetenze didi

specificispecifici progetti,progetti, ancheanche attraversoattraverso ililee gligli interventiinterventi finalizzatifinalizzati adad assicurareassicurare

deglidegli obiettiviobiettivi neinei tempitempi ee neinei costicosti previsti,previsti,..

272

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … i compiti del RUP…i compiti del RUP…non bastano 3 alfabeti!non bastano 3 alfabeti!

5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sonocomma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento

Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nelAltri compiti assegnati al RUP sono individuati nela specifici adempimenti che caratterizzano le fasidell’esecuzione del contratto.

Inoltre, per espressa previsione dell’art. 31, commadella legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tuttiprocedure di programmazione, progettazione,esecuzione previste dal Codice, che non sianoattribuiti ad altri organi o soggetti.

: : n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

specificati all’art. 31,affidamento.

nel Codice in relazionenel Codice in relazionefasi dell’affidamento e

comma 3, il RUP, ai sensii compiti relativi alle

progettazione, affidamento edsiano specificatamente

273

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5. 5. Il Il Responsabile del ProcedimentoResponsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … i compiti del RUP… i compiti del RUP… nella fase di programmazionenella fase di programmazione

5.1.2. Nella fase di programmazione, il RUP formulafornisce dati e informazioni utili, oltre chepredisposizione del programma triennale dei lavorirelativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazionealtro atto di programmazione di contratti pubblicialtro atto di programmazione di contratti pubblicipreinformazione, nelle fasi di affidamento,approvazione del progetto di fattibilità tecnicadefinitivo ed esecutivo, nelle procedure di sceltaper l’affidamento di appalti e concessioni,controllo periodico del rispetto dei tempi programmatidi prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzionedei lavori.

: : n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

formula proposte eche al fine dellalavori pubblici e dei

preparazione di ognipubblici e dell’avviso dipubblici e dell’avviso di

affidamento, elaborazione etecnica ed economica,

scelta del contraentein occasione del

programmati e del livelloesecuzione e collaudo

274

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5. 5. Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento: : le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … … i compiti del RUP… i compiti del RUP… nella fase di programmazione e di progettazionenella fase di programmazione e di progettazione

5.1.3. Il responsabile del procedimento:a) promuove, sovrintende e coordina le indaginipreliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti23, comma 1, del Codice [livelli di progettazione];b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanisticab) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanisticac) svolge le attività necessarie all’espletamento delladei servizi, curando gli adempimenti di pubblicitàdeliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale dellatenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economicadelle procedure di appalto di progettazione ed esecuzioneaffidamento della concessione di lavori pubblici;

: : n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

nella fase di programmazione e di progettazionenella fase di programmazione e di progettazione

indagini e gli studiaspetti di cui all’art.

urbanistica;urbanistica;della conferenza

pubblicità delle relativedella conferenza

economica posto a baseesecuzione e di

275

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase di programmazione e di nella fase di programmazione e di progettazione di lavoriprogettazione di lavori

… d) individua i lavori di particolare rilevanza sottopaesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico,certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazionestruttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi,1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;2. processi produttivi innovativi o di alta precisione2. processi produttivi innovativi o di alta precisione3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logisticaidrauliche, geologiche e ambientali;4. complessità di funzionamento d’uso o necessitàloro funzionalità;5. esecuzione in ambienti aggressivi che, comealterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non7. complessità in relazione a particolari esigenze connesseo conservativi;8. necessità di un progetto elaborato in formaarchitettonica, strutturale e impiantistica; …

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

progettazione di lavoriprogettazione di lavorisotto il profilo architettonico, ambientale,

artistico, conservativo o tecnologico accertando edell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla

interventi, delle seguenti caratteristiche:

precisione dimensionale e qualitativa;precisione dimensionale e qualitativa;logistica o particolari problematiche geotecniche,

necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la

come tali, siano capaci di provocare malattie oe danneggiare piante e coltivazioni;non usuali;connesse a vincoli architettonici, storico-artistici

completa e dettagliata in tutte le sue parti,

276

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase di programmazione e di progettazione di lavorinella fase di programmazione e di progettazione di lavori

…e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedenteindirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordinestrategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare,indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare;f) per la progettazione dei lavori, inoltre, verifica la possibilitàin possesso di idonea competenza oppure proponeprogettazione o del concorso di idee;g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento,g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento,delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente,progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggettistima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;h) coordina le attività necessarie alla redazione delverificando che siano indicati gli indirizzi che devono esserediversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazionii) coordina le attività necessarie alla redazione del progettosiano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilitàj) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascunocirca la rispondenza dei contenuti del documento alla normativastima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenzavigore, e l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativodisponibilità degli immobili; …

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

nella fase di programmazione e di progettazione di lavorinella fase di programmazione e di progettazione di lavoriprecedente [lavori di particolare rilevanza] fornisce

ordine agli obiettivi generali da perseguire, allesoddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e

possibilità di ricorrere alle professionalità internel’utilizzo della procedura del concorso di

dell’intervento, promuove e definisce, sulla basedell’intervento, promuove e definisce, sulla basecompetente, le modalità di verifica dei vari livellisoggetti esterni delle attività di progettazione e la

del progetto di fattibilità tecnica ed economica,essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e irilevazioni e degli elaborati richiesti;

progetto definitivo ed esecutivo, verificando chefattibilità tecnica ed economica;

ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifichenormativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la

rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e inamministrativo necessari per conseguire la piena

277

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase di nella fase di programmazione, di progettazione e di affidamento di lavoriprogrammazione, di progettazione e di affidamento di lavorik) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori diavvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazionel) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimentopreposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni delverifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;m) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elencofattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua articolazione1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elencofattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua articolazione2. la quantificazione, nell’ambito del programma enecessari per appaltare l’intero lavoro;n) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemicontratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottarenegoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazionecompetitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, ancheo) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e neicompetitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminareconsentire osservazioni allo stesso;p) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nominail criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicandocomponenti interni o per la richiesta all’A.N.AC. di una listaCodice;

programmazione, di progettazione e di affidamento di lavoriprogrammazione, di progettazione e di affidamento di lavoridi importo inferiore a un milione di euro, anchedel Codice [struttura stabile a supporto dei RUP,

amministrazione di riferimento];riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto

del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della

attesta:nell’elenco annuale, del progetto preliminare di

articolazione per lotti;nell’elenco annuale, del progetto preliminare di

articolazione per lotti;dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari

sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia diadottare; nel caso di procedura competitiva con

pubblicazione di un bando, promuove il confrontoanche di quelli successivi all’aggiudicazione;

casi di partenariato per l’innovazione e di dialogopreliminare per l’illustrazione del progetto e per

nomina della commissione nel caso di affidamento conindicando se ricorrono i presupposti per la nomina dilista di candidati, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del 278

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase di nella fase di programmazione, di progettazione e programmazione, di progettazione e

q) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione deidirigente dell’amministrazione aggiudicatrice prepostocondizioni che giustificano l’affidamento dell’incarico a soggettir) accerta e certifica, sulla base degli atti fornitipreposto alla struttura competente, le situazioni di carenzadi collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla staziones) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’Acompetenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolocompetenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolot) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi

della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimentocomma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.*

*32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presentepubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggettol’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera,stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazionigennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente,in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza suiproprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogateL’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relativel’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmetteomesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cuil’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n

programmazione, di progettazione e programmazione, di progettazione e di affidamento di lavoridi affidamento di lavoridei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal

alla struttura competente, la sussistenza dellesoggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice;

dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatricecarenza di organico in presenza delle quali le funzionistazione appaltante;

dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di suadall’articolo 213, comma 3, del Codice;dall’articolo 213, comma 3, del Codice;

interventi di sua competenza e collabora con il responsabileall’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1,

presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute al’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Leinformazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31

sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabilirielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nelcatalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno,

trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hannocui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica

n. 163.279

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… Verifica Verifica della documentazione della documentazione amministrativaamministrativa

Il controllo della documentazione amministrativa,RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure,nell’organico della stazione appaltante, daufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delleorganizzative proprie della stazione appaltante.In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamentoIn ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamentocontrollo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimentoprocedure e adotta le decisioni conseguentieffettuate

amministrativaamministrativa

amministrativa, è svolto daloppure, se presente

da un appositodelle disposizioni

coordinamento ecoordinamento esvolgimento delle

alle valutazioni

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… Valutazione Valutazione delle offerte anormalmente bassedelle offerte anormalmente basse

Nel bando di gara la stazione appaltante indicaaggiudicazione con il criterio del minor prezzo,congruità delle offerte è rimessa direttamente alin ragione della particolare complessità delle valutazionispecificità delle competenze richieste, debba odella struttura di supporto istituita ai sensi dell’artdella struttura di supporto istituita ai sensi dell’artdel Codice, o di commissione nominata ad hoc.Nel caso di aggiudicazione con il criterioeconomicamente più vantaggiosa individuatamiglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verificaanormalmente basse è svolta dal RUP con ilcommissione nominata ex articolo 77 del Codice.

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

delle offerte anormalmente bassedelle offerte anormalmente basse

indica se, in caso diprezzo, la verifica di

al RUP e se questi,valutazioni o dellao possa avvalersi

dell’art. 31, comma 9,dell’art. 31, comma 9,

criterio dell’offertaindividuata sulla base del

verifica sulle offerteil supporto della.

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5. Il 5. Il Responsabile del Procedimento: Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase dell’esecuzione dei lavorinella fase dell’esecuzione dei lavori

Il responsabile del procedimento:a) impartisce al direttore dei lavori, conistruzioni occorrenti a garantire la regolaritàdei lavori alla consegna dei lavori dopo che ilsvolge le attività di accertamento della data dialtro termine di realizzazione degli stessi;b) provvede, sentito il direttore dei lavorib) provvede, sentito il direttore dei lavoriin fase di esecuzione, a verificare che l’esecutoresubappaltatrici i costi della sicurezza relativisubappalto, senza alcun ribasso;c) adotta gli atti di competenza a seguitosegnalazioni del coordinatore per la sicurezzadirettore dei lavori, laddove tali figure non coincidanod) svolge, su delega del soggetto di cuidecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [il datorecompiti ivi previsti, qualora non sia previstasicurezza e di coordinamento; …

Responsabile del Procedimento: Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

con disposizioni di servizio, ledei lavori. Autorizza il direttore

il contratto è divenuto efficace edi effettivo inizio, nonché di ogni

lavori e il coordinatore della sicurezzalavori e il coordinatore della sicurezzal’esecutore corrisponda alle impreserelativi alle prestazioni affidate in

seguito delle iniziative e dellesicurezza in fase di esecuzione sentito il

coincidano;cui all’articolo 26, comma 3, deldatore di lavoro o committente], i

la predisposizione del piano di

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5. Il 5. Il Responsabile del Procedimento: Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase dell’esecuzione dei lavorinella fase dell’esecuzione dei lavori

… e) assume il ruolo di responsabile dei lavorinorme sulla sicurezza e salute dei lavoratori suisvolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori,fermi restando i compiti e le responsabilità di99, comma 1, e 101, comma 1, del decretorichiede la nomina del coordinatore per la sicurezzadel coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneloro attività;loro attività;f) prima della consegna dei lavori, tieneintegrative del piano di sicurezza e di coordinamentooperatori economici, quando tale piano sialegislativo 9 aprile 2008, n. 81;g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazionesentito il direttore dei lavori, la proposta deldei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamentosubappaltatori o dei lavoratori autonomi dalcontratto;…

Responsabile del Procedimento: Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

lavori, ai fini del rispetto dellesui luoghi di lavoro. Il RUP, nellolavori, salvo diversa indicazione ecui agli articoli 90, 93, comma 2,legislativo 9 aprile 2008, n. 81

sicurezza in fase di progettazione eesecuzione dei lavori e vigila sulla

tiene conto delle eventuali propostecoordinamento formulate dagli

sia previsto ai sensi del decreto

dell’amministrazione aggiudicatrice,del coordinatore per l’esecuzione

all’allontanamento dell’esecutore o deidal cantiere o alla risoluzione del

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase dell’esecuzione dei lavorinella fase dell’esecuzione dei lavori

… h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioniavvalimento siano svolte direttamente dalledell’impresa ausiliaria che il titolare del contrattodegli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento,direttore dei lavori;i) predispone, con riferimento ai compitiCodice, un piano di verifiche da sottoporre all’organotermine dell’esecuzione, presenta una relazionetermine dell’esecuzione, presenta una relazionesulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;j) controlla il progresso e lo stato di avanzamentodelle evidenze e delle informazioni del direttoredegli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualitàcontrollo dei rischi. In particolare verifica: le modalitàe delle prestazioni in relazione al risultato richiestoil rispetto della normativa tecnica; il rispettodocumentazione contrattuale (contratto everifiche di cui all’art. 31, comma 12 del Codice

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

prestazioni oggetto di contratto didalle risorse umane e strumentali

contratto utilizza in adempimentoavvalimento, anche facendo ricorso al

compiti di cui all’art. 31, comma 12 delall’organo che lo ha nominato e, al

relazione sull’operato dell’esecutore erelazione sull’operato dell’esecutore e

avanzamento dei lavori sulla basedirettore dei lavori, al fine del rispetto

qualità delle prestazioni e delmodalità di esecuzione dei lavori

richiesto dalle specifiche progettuali;rispetto delle clausole specificate nella

capitolati) anche attraverso leCodice; …

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase dell’esecuzione dei lavorinella fase dell’esecuzione dei lavori

… k) autorizza le modifiche, nonché le varianti,corso di validità anche su proposta del direttorepreviste dall'ordinamento della stazione appaltanteconformità alle previsioni dell’art. 106 del Codicerelazione di cui all’art., 106, comma 14, delcorso d’opera, in cui sono riportate le ragionireso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersilavori per l’accertamento delle condizioni chelavori per l’accertamento delle condizioni chel) approva i prezzi relativi a nuove lavorazionipreviste, determinati in contraddittorio tra ilaffidataria, rimettendo alla valutazione della stazionedi prezzo che comportino maggiori spese rispettoquadro economico;m) irroga le penali per il ritardato adempimentoin contraddittorio con l’appaltatore, anche sulladal direttore dei lavori;n) ordina la sospensione dei lavori pernecessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

varianti, dei contratti di appalto indirettore dei lavori, con le modalitàappaltante da cui il RUP dipende in

Codice e, in particolare, redige laCodice, relativa alle varianti indi fatto e/o di diritto che hanno

avvalersi dell’ausilio del direttore deigiustificano le varianti.giustificano le varianti.

lavorazioni originariamente nonDirettore dei Lavori e l’impresa

stazione appaltante le variazionirispetto alle somme previste nel

adempimento degli obblighi contrattualisulla base delle indicazioni fornite

ragioni di pubblico interesse odall’art. 107 del Codice; …

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase dell’esecuzione dei lavorinella fase dell’esecuzione dei lavori

… o) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzioneappena siano venute a cessare le cause dellatermine di conclusione del contratto, calcolatodurata della sospensione e gli effetti da questap) in relazione alle contestazioni insorteesecutore circa aspetti tecnici che possono influireconvoca le parti entro il termine di quindicidirettore dei lavori e promuove, in contraddittorio,direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio,al fine di risolvere la controversia;q) attiva la definizione con accordo bonarioCodice delle controversie che insorgono inlavori e deve essere sentito sulla proposta di transazionecomma 3 del Codice;r) propone la costituzione del collegio consultivodel Codice; (il collegio tecnico consultivocorrettivo)s) propone la risoluzione o la modifica delrealizzino i presupposti; …

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

dell’esecuzione del contratto nonsospensione e indicare il nuovo

calcolato tenendo in considerazione laquesta prodotti;insorte tra stazione appaltante ed

influire sull’esecuzione dei lavori,quindici giorni dalla comunicazione del

contraddittorio, l’esame della questionecontraddittorio, l’esame della questione

bonario ai sensi dell’art. 205 delin ogni fase di realizzazione deitransazione ai sensi dell’art. 208,

consultivo tecnico di cui all’art. 207è stato abrogato dal decreto

del contratto ogni qual volta se ne

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase dell’esecuzione dei lavorinella fase dell’esecuzione dei lavori

… t) rilascia il certificato di pagamento,contributiva dell’affidatario e del subappaltatore,ricezione del SAL da parte del direttore deiappaltante ai fini dell’emissione del mandatostazione appaltante, che deve intervenire entrodel certificato di pagamento oppure dalla datarichiesta equivalente di pagamento qualora successivacertificato di pagamento;certificato di pagamento;u) all’esito positivo del collaudo o dellacertificato di pagamento ai sensi dell’art. 101regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatorev) rilascia all’impresa affidataria copiaultimazione dei lavori emesso dal direttore deiw) conferma il certificato di regolare esecuzionedei lavori nei casi in cui la stazione appaltantedi collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

previa verifica della regolaritàsubappaltatore, entro 7 giorni dalla

dei lavori, e lo invia alla stazionemandato di pagamento da parte della

entro 30 giorni dalla data di rilasciodata di ricezione della fattura o della

successiva alla data di rilascio del

verifica di conformità rilascia il101, comma 4, previa verifica dellasubappaltatore;

copia conforme del certificato didei lavori;

esecuzione rilasciato dal direttoreappaltante non abbia conferito l’incarico

del Codice; …

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… nella fase dell’esecuzione dei lavorinella fase dell’esecuzione dei lavori

… x) trasmette all’amministrazione aggiudicatricedelle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez.e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II delnonché dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilitàcollaudo, sulle domande dell’esecutore e suila documentazione relativa alle fasi della progettazione,dell’esecuzione del contratto ed in particolare:dell’esecuzione del contratto ed in particolare:1. il contratto, la relazione al conto finale,gli allegati documenti di svolgimento della spesa2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato3. la documentazione relativa agli esitigiurisdizionali del contenzioso sulle controversiederivanti dall’esecuzione del contratto di cui allay) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori

dell’esecutore, con le modalità telematiche

*cfr. art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (slide n.

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

aggiudicatrice, ai sensi e per gli effettiI del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214

del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038,1994, n. 20, entro sessanta giornisull’ammissibilità del certificato di

risultati degli avvisi ai creditori,progettazione, dell’affidamento e

::finale, gli ordinativi di pagamento con

spesa a essi relativa;certificato di collaudo;esiti stragiudiziali, arbitrali o

controversie relative a diritti soggettivialla parte VI del codice;

lavori entro 30 giorni dalla richiestatelematiche stabilite dall’A.N.A.C.*…

. 79)288

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… per appalti di servizi e forniture e concessioni di serviziper appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

8.1. Fermo restando quanto previsto dall’artdisposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990a) in ordine alla singola acquisizione,competenti secondo l’ordinamento dellaaggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazion1. nella fase di predisposizione ed eventualeprogrammazione ai sensi dell’art. 31, comma 4programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 42. nella fase di procedura di scelta deldell’appalto;3. nella fase di monitoraggio dei tempi diaffidamento;4. nelle fasi di esecuzione e verifica dellaeseguite alle prescrizioni contrattuali;b) svolge, nei limiti delle proprie competenzefunzioni di direttore dell’esecuzione del contrattoprevisto al punto 10.1 [importo massimo e tipologiapuò coincidere con il progettista o con ilcontratto];….

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

per appalti di servizi e forniture e concessioni di serviziper appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

dall’art. 31, da altre specifiche1990, n. 241, il RUP:

formula proposte agli organidella singola amministrazione

informazioni:eventuale aggiornamento della4, lett. a) Codice;4, lett. a) Codice;

del contraente per l’affidamento

di svolgimento della procedura di

della conformità delle prestazioni

competenze professionali, anche lecontratto, fermo restando quantotipologia di lavori per i quali il RUP

il direttore dell’esecuzione del

289

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… per appalti di servizi e forniture e concessioni di serviziper appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

… d) richiede all'amministrazione aggiudicatricecommissione nel caso di affidamento coneconomicamente più vantaggiosa;e) svolge, in coordinamento con il direttorele attività di controllo e vigilanza nella fasefornendo all’organo competente dell’amministrazionedi competenza, dati, informazioni ed elementidell’applicazione delle penali, della risoluzionedell’applicazione delle penali, della risoluzionestrumenti di risoluzione delle controversie, secondononché ai fini dello svolgimento delle attività diprestazioni eseguite con riferimento alle prescrizionif) autorizza le modifiche, nonché le variantipreviste dall’ordinamento della stazione appaltantelimiti fissati dall’art. 106 del Codice;g) compie, su delega del datore di lavoro committente,con il direttore dell’esecuzione ove nominato,anche attraverso la richiesta di documentazione,rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sullalavoratori sui luoghi di lavoro;…

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

per appalti di servizi e forniture e concessioni di serviziper appalti di servizi e forniture e concessioni di serviziaggiudicatrice la nomina della

con il criterio dell’offerta

dell’esecuzione ove nominato,di esecuzione, acquisendo e

dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli attielementi utili anche ai fini

contrattuale e del ricorso aglicontrattuale e del ricorso aglisecondo quanto stabilito dal codice,

verifica della conformità delleprescrizioni contrattuali;

varianti contrattuali con le modalitàappaltante da cui il RUP dipende, nei

committente, in coordinamentole azioni dirette a verificare,

documentazione, attestazioni e dichiarazioni, ilsulla sicurezza e sulla salute dei

290

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 … i compiti del RUP… … i compiti del RUP… per appalti di servizi e forniture e concessioni di serviziper appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

… h) svolge, su delega del soggetto di cui all’articololegislativo 9 aprile 2008, n. 81 [datore di lavoro], ii) provvede alla raccolta, verifica edell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventicon il responsabile della prevenzione della corruzionequanto prescritto dall’articolo 1, comma 32, dellaj) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale1. copia degli atti di gara;1. copia degli atti di gara;2. copia del contratto;3. documenti contabili;4. risultanze degli accertamenti della prestazione5. certificati delle eventuali prove effettuatek) conferma l’attestazione di regolare esecuzionedell’esecuzione; rilascia l’attestazione di regolaredirettore dell’esecuzione qualora nominato;l) predispone, con riferimento ai compiti diCodice, un piano di verifiche da sottoporre all’organotermine dell’esecuzione, presentare una relazionesulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

per appalti di servizi e forniture e concessioni di serviziper appalti di servizi e forniture e concessioni di serviziall’articolo 26, comma 3, del decreto

i compiti ivi previsti;trasmissione all’Osservatoriodi sua competenza e collabora

corruzione anche in relazione adella legge n. 190/2012 e s.m.i.;

dell’eventuale verifica di conformità:

prestazione effettuata;effettuate;

esecuzione attestata dal direttoreregolare esecuzione su proposta del

di cui all’art. 31, comma 12 delall’organo che lo ha nominato e, al

relazione sull’operato dell’esecutore e291

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 Importo Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavoricoincidere con il progettista o con il direttore dei lavori

9.1. Il RUP può svolgere, per uno o più interventiprofessionali, anche le funzioni di progettista o di direttorepossesso dei seguenti requisiti:a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigenterichiesta;b. esperienza almeno triennale o quinquennale, dadell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzaredell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzareimporto dell’intervento;c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione,

esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare,organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori nonspeciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profiloartistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonchéinterventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all’artCodice [d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, laprocedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento,progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 n. 3 del 2016

massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavoricoincidere con il progettista o con il direttore dei lavori

e nei limiti delle proprie competenzedirettore dei lavori, a condizione che sia in

vigente per l’esercizio della specifica attività

da graduare in ragione della complessitàrealizzare in termini di natura, complessità e/orealizzare in termini di natura, complessità e/o

programmazione, progettazione, affidamento edparametrare, ad opera del dirigente dell’unità

dell’intervento.possono coincidere nel caso di lavori di

profilo architettonico, ambientale, storico-nel caso di progetti integrali ovvero diPer gli appalti di importo inferiore a

all’art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, della verifica è effettuata dal responsabile unico del

comma 9.svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività didirezione lavori e del collaudo.]… 292

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 n. 3 del 2016 Importo Importo massimo e tipologia di massimo e tipologia di servizi e forniture servizi e forniture coincidere coincidere con il progettista o con il direttore con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contrattodell’esecuzione del contratto10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti dellefunzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto

*, del codice, e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attivitàmedesimo intervento, dell’attività di progettazione.

direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dalprestazioni di importo superiore a 500.000 euro;interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologicointerventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologicoprestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità

funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto,socio sanitario, supporto informatico);

interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti oelevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità

. per ragioni concernente l’organizzazione internacoinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono

7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibiledell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza

servizi e forniture servizi e forniture per i quali il RUP può per i quali il RUP può dell’esecuzione del contrattodell’esecuzione del contrattodelle proprie competenze professionali, anche le

contratto. Restano fermi il disposto dell’art. 26, commadell’attività di validazione e lo svolgimento, per il

dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

tecnologico;tecnologico;pluralità di competenze (es. servizi a supporto dellatrasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza,

o di processi produttivi innovativi o dalla necessitàfunzionalità;

interna alla stazione appaltante, che impongano ilafferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento

incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

293

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per ulteriori indicazioni interpretativeulteriori indicazioni interpretative

… a meno di un mese dalla pubblicazione dallenovembre 2016)…

Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016

Oggetto: Alcune indicazioni interpretative sulleOggetto: Alcune indicazioni interpretative sulle«Nomina, ruolo e compiti del responsabilel’affidamento di appalti e concessioni».

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per

dalle Linee guida n. 3/2016 (22

2016

sulle Linee guida n. 3 recantisulle Linee guida n. 3 recantiresponsabile unico del procedimento per

294

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per ulteriori indicazioni interpretativeulteriori indicazioni interpretative

Le Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compitiprocedimento per l’affidamento di appalti evigore il 22/11/2016, data di pubblicazione sulladall’art. 213, comma 2, del codice. Per effettosuddette Linee guida, ai sensi dell’art. 216superate le disposizioni di cui alla parte II, titolosuperate le disposizioni di cui alla parte II, titolo

Le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016ai requisiti di professionalità del RUP, si applicanobandi o avvisi con cui si indice la procedurapubblicati successivamente all’entrata in vigorenonché alle procedure e ai contratti in relazionevigore delle Linee guida, non siano ancora statiofferte. Pertanto, per le procedure bandite primaLinee guida n. 3/2016, il RUP in possesso dei requisitiprevigente potrà portare a termine il proprio incaricopossieda i requisiti professionali richiesti dalle Lineedelle relative funzioni.

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per

compiti del responsabile unico dele concessioni», sono entrate insulla Gazzetta Ufficiale prevista

effetto dell’entrata in vigore delle216, comma 8, del codice, sono

titolo I, capo I, del d.p.r. 207/2010.titolo I, capo I, del d.p.r. 207/2010.

2016, ivi comprese quelle riferiteapplicano alle procedure per le quali i

procedura di scelta del contraente sianovigore delle Linee guida medesime,

relazione ai quali, alla data di entrata instati inviati gli inviti a presentare le

prima dell’entrata in vigore dellerequisiti richiesti dalla normativa

incarico anche nel caso in cui nonLinee guida per lo svolgimento

295

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5. 5. Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: le linee guida le linee guida dell’Anacdell’Anac n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per ulteriori indicazioni interpretativeulteriori indicazioni interpretative

Il paragrafo 5.2. delle linee guida n. 3/2016documentazione amministrativa da parte del RUP»,della documentazione amministrativa è svoltoistituito ad hoc oppure, se presente nell’organicoun apposito ufficio/servizio a ciò deputato,un apposito ufficio/servizio a ciò deputato,organizzative proprie della stazione appaltantecommissione aggiudicatrice composta interamenteprevisto – ad esempio - per il periodo transitorio,all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto,della documentazione amministrativa può essereaggiudicatrice medesima. In ogni caso, il RUP dovràcoordinamento e controllo, finalizzata ad assicuraredelle procedure, e adottare le decisioni conseguenti

Il Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento: n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per n. 3 del 2016 e il relativo Comunicato per

2016, rubricato «Verifica dellaRUP», stabilisce che il controllo

svolto dal RUP, da un seggio di garanell’organico della stazione appaltante, da

deputato, sulla base delle disposizionideputato, sulla base delle disposizioniappaltante. La nomina di una

interamente da soggetti interni, cometransitorio, può essere assimilata

pertanto, in tal caso, la verificaessere rimessa alla commissione

dovrà esercitare una funzione diassicurare il corretto svolgimento

conseguenti alle valutazioni effettuate.

296

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L’ artL’ art. 101 del D.Lgs. 50/2016 . 101 del D.Lgs. 50/2016

e l’art. 130 e l’art. 130 del D.Lgs. 163/2006 del D.Lgs. 163/2006

+ gli artt. 147 + gli artt. 147 –– 151 del 151 del D.P.R. 207/2010 D.P.R. 207/2010

6. 6. Il Direttore dei lavori: Il Direttore dei lavori:

a a confrontoconfronto……

e le Linee guida «e le Linee guida «in itinerein itinere» da ormai un anno…» da ormai un anno…

D.P.R. 207/2010 D.P.R. 207/2010

» da ormai un anno…» da ormai un anno…

297

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6. 6. Il Direttore dei lavori: Il Direttore dei lavori: art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 130 del D.Lgs. 163/2006 art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 130 del D.Lgs. 163/2006 + art. 147 del D.P.R. 207/2010 a confronto…+ art. 147 del D.P.R. 207/2010 a confronto…

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) del D.Lgs50/2016

art. 130 del D.Lgs. 163/2006 e art. 147 del D.P.R. 207/2010

Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti)1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico delprocedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico‐contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Art. 130 (Direzione dei lavori) D.Lgs. 163/20061. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

Art. 147 (Ufficio della direzione dei lavori) D.P.R. 207/20101. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnicoogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 130 del D.Lgs. 163/2006 art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 130 del D.Lgs. 163/2006 + art. 147 del D.P.R. 207/2010 a confronto…+ art. 147 del D.P.R. 207/2010 a confronto…

art. 130 del D.Lgs. 163/2006 e art. 147 del D.P.R. 207/2010

298

Art. 130 (Direzione dei lavori) D.Lgs. 163/20061. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

Art. 147 (Ufficio della direzione dei lavori) D.P.R. 207/20101. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

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6. 6. Il Direttore dei lavori: Il Direttore dei lavori: art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 147 e 148 del D.P.R. art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 147 e 148 del D.P.R. 207/2010 a confronto…207/2010 a confronto…

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Artt. 147-148 D.P.R. 207/2010

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di

Art. 147. Ufficio della direzione dei lavori

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art. 148. Direttore dei lavoricoordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. ….

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 147 e 148 del D.P.R. art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 147 e 148 del D.P.R.

148 D.P.R. 207/2010

Art. 147. Ufficio della direzione dei lavori

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Direttore dei lavori

299

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio

6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive

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6. 6. Il Direttore dei lavori: Il Direttore dei lavori: art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 148 e 151 del D.P.R. 207/2010 a confronto…art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 148 e 151 del D.P.R. 207/2010 a confronto…

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Artt. 147-148 D.P.R. 207/2010

3…Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia diobblighi nei confronti dei dipendenti;b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i

Art. 148. Direttore dei lavori4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;manutenzione, modificandone e aggiornandone i

contenuti a lavori ultimati;c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice.

Art. 151. Sicurezza nei cantieri1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 148 e 151 del D.P.R. 207/2010 a confronto…art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 148 e 151 del D.P.R. 207/2010 a confronto…148 D.P.R. 207/2010

Art. 148. Direttore dei lavori4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

300

aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice.

Art. 151. Sicurezza nei cantieri1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

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6. 6. Il Direttore dei lavori: Il Direttore dei lavori: art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 149 del D.P.R. 207/2010art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 149 del D.P.R. 207/2010a confronto…a confronto…

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) Art. 149. Direttori operativi

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lelavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delleclausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;denuncia dei calcoli delle

strutture;b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalaretempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattualiproponendo i necessari interventi correttivi;d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difettiprogettuali o esecutivi;e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori eproponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;h) direzione di lavorazioni specialistiche.

denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;h) direzione di lavorazioni specialistiche.

art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 149 del D.P.R. 207/2010art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 149 del D.P.R. 207/2010

Art. 149. Direttori operativi

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

301

denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;h) direzione di lavorazioni specialistiche.

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6. 6. Il Direttore dei lavori: Il Direttore dei lavori: art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 150 del D.P.R. 207/2010art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 150 del D.P.R. 207/2010a confronto…a confronto…

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;e) l'assistenza alle prove di laboratorio;f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 150 del D.P.R. 207/2010art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 150 del D.P.R. 207/2010

Art. 150. Ispettori di cantiere

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per

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a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;e) l’assistenza alle prove di laboratorio;f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.

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6. 6. Il Direttore dei lavori: Il Direttore dei lavori: art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 151 del D.P.R. 207/2010 a confronto…art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 151 del D.P.R. 207/2010 a confronto…

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1*, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.

*Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 151 del D.P.R. 207/2010 a confronto…art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e art. 151 del D.P.R. 207/2010 a confronto…

Art. 151. Sicurezza nei cantieri

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del

bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1*, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le

…2. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 131, comma 2, del codice.

303

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni

e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 sono approvate le linee guida che individuano le modalità

e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo , in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con

particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre

articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al

progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per

comma 2, del codice.

3. I provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all’Autorità da parte del responsabile del procedimento.

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6. 6. Il Direttore dei Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

Si tratta di Linee guida aventi natura diversa da quelle relative al Responsabile del Procedimento (linee guida n. 3/2016),

il Consiglio di Stato nel parere espresso sui due schemi di linee guida

(n. 02282/2016 e data 03/11/2016) afferma espressamente che:

«i decreti ministeriali in materia di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione hanno una portata di completamento della fonte primaria, con “una chiara efficacia innovativa nell’ordinamento, che si accompagna ai caratteri di generalità e astrattezza” della disciplina

lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

Si tratta di Linee guida aventi natura diversa da quelle relative al Responsabile del Procedimento (linee guida n. 3/2016),

il Consiglio di Stato nel parere espresso sui due schemi di linee

03/11/2016) afferma espressamente

decreti ministeriali in materia di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione hanno una portata di attuazione e

, con “una chiara efficacia innovativa nell’ordinamento, che si accompagna ai caratteri di generalità e astrattezza” della disciplina introdotta».

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6. 6. Il Direttore dei Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

Tali atti devono essere considerati quali ‘regolamenti ministerialicomma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con tutte le conseguenze in termini di:

- forza e valore dell’atto (tra l’altro: resistenza all’abrogazione da parte di fonti sottoordinate, disapplicabilità entro i limiti fissati dalla giurisprudenza amministrativa in sede giurisdizionale);

- forma e disciplina procedimentale stabilite dallo stesso comma 3 (ad esempio: comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione) comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione) e dal successivo comma 4 della legge da ultimo citata;

- implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore delle Regioni (art. 117, sesto comma, Cost.), tenuto conto dell’esistenza nella materia dei contratti pubblici di titoli di competenza di queste ultimenovembre 2007, n. 401).

Rispetto alle regole codificate nell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988 per i regolamenti ministeriali, la legge delega “rafforza” il procedimento, prescrivendo in aggiunta – nell’evidente considerazione dell’importanza e delicatezza della materia il parere delle competenti commissioni parlamentari

lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

regolamenti ministeriali’ ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con tutte le conseguenze in termini di:

resistenza all’abrogazione da parte di fonti sotto-entro i limiti fissati dalla giurisprudenza amministrativa in

stabilite dallo stesso comma 3 (ad esempio: comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione) comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione) e dal successivo comma 4 della legge da ultimo citata;

implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore tenuto conto dell’esistenza nella materia

dei contratti pubblici di titoli di competenza di queste ultime (cfr. Corte cost. 23

Rispetto alle regole codificate nell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988 per i regolamenti ministeriali, la legge delega “rafforza” il procedimento, prescrivendo in

nell’evidente considerazione dell’importanza e delicatezza della materia –il parere delle competenti commissioni parlamentari

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6. 6. Il Direttore dei Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

Con l’istituto delle linee guida di carattere generale, il Parlamento ha inteso sostituire il previgente strumento del regolamento generale di esecuzione e attuazione del codice, prevedendo comunque uno strumento di natura regolamentare.

In sintesi, la legge delega ha inteso prevedere un atto di natura regolamentare, con un procedimento parzialmente diverso rispetto a quello di formazione dei regolamenti previsti dall’art. 17, l. n. 400/1988di formazione dei regolamenti previsti dall’art. 17, l. n. 400/1988

Come nello schema classico di regolamento ex art. 17, l. n. 400/1998proposta ministeriale, approvata con delibera del Consiglio dei Ministri, si fonde con essa in un unico atto formale, così nel modulo dell’art. 111 codice, la “proposta” dell’ANAC e l’”approvazione” ministeriale devono fondere in un unico atto, avente la veste formale di decreto ministeriale, nel cui preambolo verrà menzionata la proposta dell’ANAC quale atto dell’iter procedimentale di formazione del regolamento

lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

l’istituto delle linee guida di carattere generale, il Parlamento ha inteso sostituire il previgente strumento del regolamento generale di esecuzione e attuazione del codice, prevedendo comunque uno strumento di natura

In sintesi, la legge delega ha inteso prevedere un atto di natura regolamentare, con un procedimento parzialmente diverso rispetto a quello di formazione dei regolamenti previsti dall’art. 17, l. n. 400/1988.di formazione dei regolamenti previsti dall’art. 17, l. n. 400/1988.

Come nello schema classico di regolamento ex art. 17, l. n. 400/1998, la proposta ministeriale, approvata con delibera del Consiglio dei Ministri, si fonde con essa in un unico atto formale, così nel modulo dell’art. 111

la “proposta” dell’ANAC e l’”approvazione” ministeriale […] si devono fondere in un unico atto, avente la veste formale di decreto ministeriale, nel cui preambolo verrà menzionata la proposta dell’ANAC quale atto dell’iter procedimentale di formazione del regolamento.

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6. 6. Il Direttore dei Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

Le linee guida relative al Direttore dei lavori e al Direttore dell’esecuzione «tardano» ad uscire… e occorre «prudenza» nel fare riferimento agli schemi attualmente predisposti dall’ANAC.Il Consiglio di Stato nel parere di novembre ha evidenziato numerose criticità di tali linee guida, le più rilevanti sono costituite da:- ripetizioni di norme primarie;- reiterazioni e duplicazioni di prescrizioni di rango - reiterazioni e duplicazioni di prescrizioni di rango - abrogazioni non coerenti con il D.Lgs. 50/2016;- AIR (analisi di impatto regolamentare) non coerente;- definizioni e terminologia non precise;- formulazione discorsiva anziché come articolato;- mancata chiarezza dei rapporti con le altre figure (

lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

relative al Direttore dei lavori e al Direttore «tardano» ad uscire… e occorre «prudenza» nel fare

riferimento agli schemi attualmente predisposti dall’ANAC.Il Consiglio di Stato nel parere di novembre ha evidenziato numerose criticità di tali linee guida, le più rilevanti sono costituite da:

e duplicazioni di prescrizioni di rango secondario;e duplicazioni di prescrizioni di rango secondario;abrogazioni non coerenti con il D.Lgs. 50/2016;AIR (analisi di impatto regolamentare) non coerente;

formulazione discorsiva anziché come articolato;mancata chiarezza dei rapporti con le altre figure (vd. RUP, CSE…)

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6. 6. Il Direttore dei Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

.. Un esempio:

i problemi rilevati dal Consiglio di Stato in materia di consegna dei lavori

«6.2 La consegna lavori

Nel complesso, il paragrafo in esame dovrebbe essere riformulato risultare maggiormente organico e tale da consentire quindi una più agevole comprensione dei precetti in esso contenuti su questo delicato profilo comprensione dei precetti in esso contenuti su questo delicato profilo dell’esecuzione dei contratti.

Nello specifico, la Commissione segnala quanto segue.

Il paragrafo 6.2.1 richiama, quanto ai termini e le modalità della consegna dei lavori, quelle «indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale d’appalto, laddove nelle previgenti disposizioni del regolamento di cui al 207/2010 questi profili erano oggetto di apposita disciplina (artt. 153

lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

i problemi rilevati dal Consiglio di Stato in materia di consegna dei lavori

, il paragrafo in esame dovrebbe essere riformulato in modo da risultare maggiormente organico e tale da consentire quindi una più agevole comprensione dei precetti in esso contenuti su questo delicato profilo comprensione dei precetti in esso contenuti su questo delicato profilo

Nello specifico, la Commissione segnala quanto segue.

Il paragrafo 6.2.1 richiama, quanto ai termini e le modalità della consegna dei lavori, quelle «indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale d’appalto, laddove nelle previgenti disposizioni del regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010 questi profili erano oggetto di apposita disciplina (artt. 153 – 157)…

308

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6. 6. Il Direttore dei Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

.. Un esempio:

i problemi rilevati dal Consiglio di Stato in materia di consegna dei lavori

…Nel fornire chiarimenti rispetto ai rilievi precedentemente espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella nota di prot. 37348 del 6 ottobre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala che la diversa scelta operata nelle linee guida in esame discende dal fatto che la consegna dei lavori «afferisce propriamente all’esecuzione del contratto», ma che, in considerazione dei possibili riflessi in termini all’esecuzione del contratto», ma che, in considerazione dei possibili riflessi in termini di contenzioso, la materia sarà regolata a mezzo di capitolatidell’ANAC.

Tuttavia, si osserva in contrario che:

a) la giustificazione addotta non impedisce, ed anzi i paventati rischi di contenzioso impongono, di regolare sin d’ora aspetti di particolare rilievo quali appunto le modalità e i termini di consegna dei lavori (sulla falsariga del previgente art. 153 n. 207/2010), che rientrano pacificamente ai compiti del direttore dei lavori (ed infatti: i paragrafi 7.3.1.4 - 7.3.1.6, in materia di varianti e modifiche contrattuali, disciplinano aspetti di stretta esecuzione, con immediate ricadute sulla posizione soggettiva del contraente privato);

lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

i problemi rilevati dal Consiglio di Stato in materia di consegna dei lavori

fornire chiarimenti rispetto ai rilievi precedentemente espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella nota di prot. 37348 del 6 ottobre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala che la diversa scelta operata nelle linee guida

la consegna dei lavori «afferisce propriamente all’esecuzione del contratto», ma che, in considerazione dei possibili riflessi in termini all’esecuzione del contratto», ma che, in considerazione dei possibili riflessi in termini di contenzioso, la materia sarà regolata a mezzo di capitolati-tipo e contratti-tipo

i paventati rischi di contenzioso impongono, di regolare sin d’ora aspetti di particolare rilievo quali appunto le modalità e i termini di consegna dei lavori (sulla falsariga del previgente art. 153 d.P.R.

che rientrano pacificamente ai compiti del direttore dei lavori (ed infatti: i 7.3.1.6, in materia di varianti e modifiche contrattuali, disciplinano

aspetti di stretta esecuzione, con immediate ricadute sulla posizione soggettiva del

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6. 6. Il Direttore dei Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

.. Un esempio:

i problemi rilevati dal Consiglio di Stato in materia di consegna dei lavori

… b) inoltre, l’ultimo periodo del paragrafo in esame detta una norma riferita al contenuto dei capitolati speciali, cui si demanda di regolare le conseguenze della ritardata consegna imputabile al direttore dei lavori;

c) da ultimo, nella versione delle linee guida sottoposta al parere di questa Commissione, c) da ultimo, nella versione delle linee guida sottoposta al parere di questa Commissione, ed in conseguenza dell’abrogazione del citato art. 153, regolamentazione le conseguenze dei ritardi nella consegna imputabili all’esecutore e, inoltre, le spese ad essa relative;

d) anche in questo caso sarebbe opportuno dettare una regolamentazione apposita di questi aspetti nelle presenti linee guida.»

lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

i problemi rilevati dal Consiglio di Stato in materia di consegna dei lavori

) inoltre, l’ultimo periodo del paragrafo in esame detta una norma riferita al contenuto dei capitolati speciali, cui si demanda di regolare le conseguenze della ritardata consegna

c) da ultimo, nella versione delle linee guida sottoposta al parere di questa Commissione, c) da ultimo, nella versione delle linee guida sottoposta al parere di questa Commissione, ed in conseguenza dell’abrogazione del citato art. 153, non sono più oggetto di regolamentazione le conseguenze dei ritardi nella consegna imputabili all’esecutore e,

anche in questo caso sarebbe opportuno dettare una regolamentazione apposita di

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6. 6. Il Direttore dei Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

… … il Governo, con il correttivo, sceglie di il Governo, con il correttivo, sceglie di reintrodurre nel reintrodurre nel codice (anziché nella codice (anziché nella alcuni alcuni aspetti della disciplina della fase esecutiva aspetti della disciplina della fase esecutiva dei lavori dei lavori (tempi (tempi di pagamento, di pagamento, distinzione tra distinzione tra c.r.ec.r.e. e collaudo …). e collaudo …)distinzione tra distinzione tra c.r.ec.r.e. e collaudo …). e collaudo …)

lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: lavori e il Direttore dell’esecuzione del contratto: le linee guida in attesa di emanazionele linee guida in attesa di emanazione

il Governo, con il correttivo, sceglie di il Governo, con il correttivo, sceglie di codice (anziché nella codice (anziché nella soft lawsoft law) )

aspetti della disciplina della fase esecutiva aspetti della disciplina della fase esecutiva di pagamento, di pagamento, penali, penali,

. e collaudo …). e collaudo …). e collaudo …). e collaudo …)

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ArtArt. . 113113--bisbis del D.lgs. del D.lgs. 50/2016, inserito dal D.Lgs. 56/201750/2016, inserito dal D.Lgs. 56/2017a confronto con l’art. 143 del D.P.R. 207/2010:a confronto con l’art. 143 del D.P.R. 207/2010:i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli accontii termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 art. 143 del D.P.R. 207/2010

Art. 113–bis. (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti

Art. 143. Termini di pagamento degli acconti e del saldo

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il può superare i quarantacinque giorni decorrenti

dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

50/2016, inserito dal D.Lgs. 56/201750/2016, inserito dal D.Lgs. 56/2017a confronto con l’art. 143 del D.P.R. 207/2010:a confronto con l’art. 143 del D.P.R. 207/2010:i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli accontii termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

art. 143 del D.P.R. 207/2010

Art. 143. Termini di pagamento degli acconti e del saldo

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il

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stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

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L’artL’art. . 113113--bisbis del D.lgs. del D.lgs. 50/2016, inserito dal D.Lgs. 56/2017,50/2016, inserito dal D.Lgs. 56/2017,a confronto con l’art. 143 del D.P.R. 207/2010 e con l’art. 141 del D.Lgs. 163/2006:a confronto con l’art. 143 del D.P.R. 207/2010 e con l’art. 141 del D.Lgs. 163/2006:i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi al saldoi termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi al saldo

art. 113-bis del D.lgs.50/2016

art. 143 del D.P.R. 207/2010

Art. 113–bis. (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il

Art. 143. Termini di pagamento degli acconti e del saldo

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia unico del procedimento rilascia il

certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

preventivamente presentato garanzia presentazione della garanzia stessa.3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5.

Art. 141. (Collaudo dei lavori pubblici)9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimogiorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituiscepresunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera,ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assumacarattere definitivo.10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.

50/2016, inserito dal D.Lgs. 56/2017,50/2016, inserito dal D.Lgs. 56/2017,a confronto con l’art. 143 del D.P.R. 207/2010 e con l’art. 141 del D.Lgs. 163/2006:a confronto con l’art. 143 del D.P.R. 207/2010 e con l’art. 141 del D.Lgs. 163/2006:i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi al saldoi termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi al saldo

art. 143 del D.P.R. 207/2010

Art. 143. Termini di pagamento degli acconti e del saldo

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla

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preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5.

Art. 141. (Collaudo dei lavori pubblici)9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato

giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo

bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.

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L’art. 113L’art. 113--bisbis del D.lgs. 50/2016, introdotto dal D.Lgs. 56/2017 a del D.lgs. 50/2016, introdotto dal D.Lgs. 56/2017 a confronto con l’art. 145 del D.P.R. 207/2010: le penaliconfronto con l’art. 145 del D.P.R. 207/2010: le penali

art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 art. 145 del D.P.R. 207/2010Art. 113–bis. (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)

2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato

Art. 145. Penali e premio di accelerazione

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione allatipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.contratto. Le penali dovute per il ritardato

adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dalresponsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto,in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunquecomplessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legateall'eventuale ritardo.

del D.lgs. 50/2016, introdotto dal D.Lgs. 56/2017 a del D.lgs. 50/2016, introdotto dal D.Lgs. 56/2017 a confronto con l’art. 145 del D.P.R. 207/2010: le penaliconfronto con l’art. 145 del D.P.R. 207/2010: le penali

art. 145 del D.P.R. 207/2010

Art. 145. Penali e premio di accelerazione

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione allatipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

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dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dalresponsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto,in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunquecomplessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legateall'eventuale ritardo.

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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIIL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

7. IL SUBAPPALTO7. IL SUBAPPALTO

IlIl subappaltosubappalto èè disciplinatodisciplinatodeldel DD..LgsLgs.. 5050//20162016deldel DD..LgsLgs.. 5050//20162016soprattuttosoprattutto dopodopo l’entratal’entratadecretodecreto correttivo,correttivo,quantoquanto giàgià previstoprevistoDD..LgsLgs.. 163163//20062006

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIIL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

7. IL SUBAPPALTO7. IL SUBAPPALTO

disciplinatodisciplinato all’artall’art.. 10510520162016 ee perper moltimolti aspetti,aspetti,20162016 ee perper moltimolti aspetti,aspetti,

l’entratal’entrata inin vigorevigore deldelcorrettivo,correttivo, vieneviene riprodottoriprodotto

previstoprevisto dall’artdall’art.. 118118 deldel

315

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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIIL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI7. IL SUBAPPALTO7. IL SUBAPPALTO

CContinuaontinua adad applicarsiapplicarsiprevistaprevista dall’artdall’art.. 118118 deldelperper tuttitutti gligli appaltiappalti eesonosono statistati banditibanditi entroentro(bandi(bandi didi garagara pubblicatipubblicati(bandi(bandi didi garagara pubblicatipubblicatiinviateinviate entroentro taletale datadata))

SiSi applicaapplica ilil DD..LgsLgs.. 5050//20162016daldal DD..LgsLgs.. 5656//20172017 (che(chedaldal 2020 maggiomaggio 20172017),), perperlele concessioniconcessioni successivesuccessive

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIIL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI7. IL SUBAPPALTO7. IL SUBAPPALTO

applicarsiapplicarsi lala disciplinadisciplinadeldel DD..LgsLgs.. 163163//20062006

lele concessioniconcessioni checheentroentro ilil 1919 aprileaprile 20162016

pubblicatipubblicati oo letterelettere didi invitoinvitopubblicatipubblicati oo letterelettere didi invitoinvito

20162016,, comecome correttocorretto(che(che èè entratoentrato inin vigorevigore

perper tuttitutti gligli appaltiappalti eesuccessivesuccessive..

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ArtArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. . 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto163/2016 a confronto: : subappalto e divieto di cessionesubappalto e divieto di cessioneil correttivo uniforma ulteriormente…

art. 105 del D.lgs. 50/2016

art. 118 del 163/2016

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere proprio le opere o i lavori, i

servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. . 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. subappalto e divieto di cessionesubappalto e divieto di cessione

il correttivo uniforma ulteriormente…

art. 118 del D.Lgs.163/2016

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere

317

eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontomassima, definizione dei massima, definizione dei subaffidamentisubaffidamentimodifiche… modifiche… il correttivo uniforma ulteriormente…

art. 105 del D.lgs. 50/2016

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subE’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: : quota quota subaffidamentisubaffidamenti e obbligo di comunicazione delle e obbligo di comunicazione delle

il correttivo uniforma ulteriormente… art. 118 del D.Lgs. 163/2016

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento

11 Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il

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manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento Fatto salvo quanto previsto dal

comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoquota massimaquota massima

Una prima novità riguarda la quota massima dei lavori subappaltabili:

• il subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Per le opere di cui all’art. 89, comma 11, (e, quindi, “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”: le c.d. S.I.O.Svalore superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori), l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: :

la quota massima dei lavori

il subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori,

le opere di cui all’art. 89, comma 11, (e, quindi, “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole

319

per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”: le c.d. S.I.O.S. di valore superiore al dieci per cento dell’importo totale dei

l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoquota massimaquota massima

Quota massima di lavori subappaltabilisulla base delle categorie post decreto248/2016Quota massima di lavori subappaltabili per leSIOS*Singolarmente di importo superiore al 10%dell’importo delle opere*S.I.O.S. (strutture, impianti e opere speciali): OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS-32

Categorie scorporabili diverse dalle SIOS aqualificazione obbligatoria**Singolarmente di importo superiore al 10%dell’importo delle opere** Tutte le OG + OS 3, OS 5, OS 8, OS 10, OS 20-A, OS 20-B, OS 24, OS 28, OS 33, OSS 34, OS 35

Categorie non a qualificazione obbligatoria***Singolarmente di importo superiore al 10%dell’importo delle opere*** OS 1, OS 6, OS 7, OS 9, OS 12-B, OS 15, OS16, OS 17, OS 19, OS 22, OS 23, OS 26, OS 27, OS29, OS 31

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: :

decreto3030%% dell’importodell’importo complessivocomplessivo deldel contrattocontratto didilavori,lavori, serviziservizi oo fornitureforniture

le

%

A, OS

3030%% dell’importodell’importo complessivocomplessivo dalladalla SIOSSIOS(dada computarecomputare nell’ambitonell’ambito deldel 3030%% complessivocomplessivodelledelle opereopere dada subappaltaresubappaltarea differenza di quanto previsto dall’art. 1,comma 2, decreto del Ministero delleInfrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016n. 248, in vigore dal 19 gennaio 2017, che, sulpunto, disciplina praeter legem)

320

a

%

totalmentetotalmente subappaltabilisubappaltabili (subappaltonecessario in assenza di qualificazionedell’aggiudicatario)(comunquecomunque dada computarecomputare nell’ambitonell’ambito deldel 3030%%complessivocomplessivo delledelle opereopere dada subappaltaresubappaltare)

%

OSOS

totalmentetotalmente subappaltabili,subappaltabili, mama altresìaltresì eseguibilieseguibilidall’aggiudicatariodall’aggiudicatario ancheanche sese privoprivo delladellaqualificazionequalificazione(comunque(comunque dada computarecomputare nell’ambitonell’ambito deldel 3030%%complessivocomplessivo delledelle opereopere dada subappaltaresubappaltare)

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontole categorie di lavori… prima le categorie di lavori… prima Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: :

(tratto da: (tratto da: www.bosettiegatti.eu)www.bosettiegatti.eu)

321

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontole categorie di lavori dopo il decreto del MIT 10 novembre 2016 n. 248le categorie di lavori dopo il decreto del MIT 10 novembre 2016 n. 248Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: : le categorie di lavori dopo il decreto del MIT 10 novembre 2016 n. 248le categorie di lavori dopo il decreto del MIT 10 novembre 2016 n. 248

322

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontodefinizione dei definizione dei subaffidamentisubaffidamenti

DISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTODISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO

nell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 nell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 correttivo, nell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 50/2016correttivo, nell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

le condizioni, al ricorrere delle quali un contratto di fornitura con posa in opera o di nolo a caldo deve considerarsi rientrante nel novero dei subappalti sono due:

- importo del sub contratto superiore al 2% del - importo del sub contratto superiore al 2% del contratto di appalto o a 100 mila euro;

- valore della manodopera e del personale superiore al 50% dell’importo da affidare.

In assenza anche di una sola delle due condizioni sopra riportate, il sub-contratto non subappalto.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: :

DISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTODISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO

nell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 nell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e, dopo il e, dopo il correttivo, nell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 50/2016correttivo, nell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

le condizioni, al ricorrere delle quali un contratto di fornitura con posa in opera o di nolo a caldo deve considerarsi rientrante nel novero dei subappalti sono due:

importo del sub contratto superiore al 2% del

323

importo del sub contratto superiore al 2% del contratto di appalto o a 100 mila euro;

valore della manodopera e del personale superiore al 50% dell’importo da affidare.

In assenza anche di una sola delle due condizioni sopra contratto non può essere considerato

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontodefinizione dei definizione dei subaffidamentisubaffidamenti

DISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTODISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTOnell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016nell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016

Nell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 nell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 50/2016la mancanza di una delle due condizioni dettate dalla norma la configurabilità di un sub-contratto, escluso dalle regole del subappalto:subappalto:possono quindi considerarsi escluse dal regime dei subappalti forniture con posa in opera o i noli a anche solo da una delle seguenti condizioni• importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle

prestazioni affidate o a 100.000 euro;• incidenza del costo della manodopera e del

superiore al 50 per cento affidare.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: :

DISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTODISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO

. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e, dopo il correttivo, nell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

mancanza di una delle due condizioni dettate dalla norma determina contratto, escluso dalle regole del

324

quindi considerarsi escluse dal regime dei subappalti le forniture con posa in opera o i noli a caldo, che siano caratterizzati

condizioni:importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle

a 100.000 euro;incidenza del costo della manodopera e del personale non

per cento dell'importo del sub-contratto da

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontodefinizione dei definizione dei subaffidamentisubaffidamenti

DISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTODISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTOnell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016nell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016

La configurabilità di un contratto come subdiverso da subappalto, comporta che il contratto non debba essere sottoposto ad “autorizzazione” della stazione appaltante, ma a mera “comunicazione” prima dell’inizio appaltante, ma a mera “comunicazione” prima dell’inizio della prestazione.

Il decreto correttivo estende, come già previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, le ipotesi di subda subappalti: questa disciplina rende maggiormente efficiente la gestione delle lavorazioni impiantistiche con forniture specialistiche caratterizzate da particolare how e brevetti.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: :

DISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTODISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTOnell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016nell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016

configurabilità di un contratto come sub-contratto, diverso da subappalto, comporta che il contratto non debba essere sottoposto ad “autorizzazione” della stazione appaltante, ma a mera “comunicazione” prima dell’inizio

325

appaltante, ma a mera “comunicazione” prima dell’inizio

Il decreto correttivo estende, come già previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, le ipotesi di sub-contratti diversi

disciplina rende maggiormente efficiente la gestione delle lavorazioni impiantistiche con forniture specialistiche caratterizzate da particolare known

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoquota massima, definizione dei quota massima, definizione dei subaffidamentisubaffidamenticomunicazione delle modifichecomunicazione delle modifiche

COMUNICAZIONE DEL SUBAFFIDAMENTOCOMUNICAZIONE DEL SUBAFFIDAMENTOnell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016nell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione deve contenere:- il nome del sub-contraente;- l’importo del sub-contratto- l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (le

informazioni sull’oggetto del contratto consentire la verifica circa la contestuale sussistenza di entrambe le condizioni previste dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

Dovranno altresì essere comunicate alla stazione appaltante eventuali modificazioni delle informazioni contenute nella comunicazione iniziale.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: : subaffidamentisubaffidamenti e obbligo di e obbligo di

COMUNICAZIONE DEL SUBAFFIDAMENTOCOMUNICAZIONE DEL SUBAFFIDAMENTOnell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016nell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016

sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione deve contenere:

contraente;

326

contrattol’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (le

sull’oggetto del contratto dovranno la verifica circa la contestuale sussistenza

le condizioni previste dal comma 11 del D.Lgs. 50/2016).

altresì essere comunicate alla stazione appaltante eventuali modificazioni delle informazioni contenute nella

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoquota massima, definizione dei quota massima, definizione dei subaffidamentisubaffidamenticomunicazione delle modifichecomunicazione delle modifiche

CONTROLLI NEL SUBAFFIDAMENTOCONTROLLI NEL SUBAFFIDAMENTO

La vigente normativa non prevedecontrollo circa il regolaredovute al personale e circarisultante dal DURC, cosìdovute al personale e circarisultante dal DURC, cosìsubappaltatori dai commi 950/2016, che richiama quantoe 6, del D.Lgs. 50/2016 per glii cottimisti.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: : subaffidamentisubaffidamenti e obbligo di e obbligo di

CONTROLLI NEL SUBAFFIDAMENTOCONTROLLI NEL SUBAFFIDAMENTO

prevede per i sub-contraenti ilpagamento delle retribuzioni

circa la regolarità contributivacome invece disposto per i

327

circa la regolarità contributivacome invece disposto per i

9 e 10 dell’art. 105 del D.Lgs.quanto previsto dall’art. 30, commi 5

gli appaltatori, i subappaltatori e

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto2 novità…2 novità…

art. 105 del D.lgs. 50/2016

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto::

art. 118 del D.Lgs. 163/2016

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; b) la subfornitura a catalogo di

328

annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,

allegato A

bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: condizioni per l’autorizzazione condizioni per l’autorizzazione modificate dal decreto correttivomodificate dal decreto correttivo

art. 105 del D.lgs. 50/2016

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: modificate dal decreto correttivomodificate dal decreto correttivo

art. 118 del D.Lgs. 163/2016

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle

329

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei

codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori,

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla

del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: condizioni per l’autorizzazionecondizioni per l’autorizzazione

art. 105 del D.lgs. 50/2016

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 118 del D.Lgs. 163/2016

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

contratto di subappalto presso la stazione

Comma 2.

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

330

qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e

cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto,

indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

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PROCEDURE:

Con il correttivo le procedure, già previste dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, vengono riproposte con alcune variazioni nel

- non è più previsto che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto

- è confermato (rispetto all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006) che: b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: condizioni per l’autorizzazionecondizioni per l’autorizzazione

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

- è previsto per la prima volta che:

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

La previsione del divieto di autorizzare subappalti nei confronti di soggetti che abbiano partecipato autonomamente alla stessa procedura, già presente in molti codici di autodisciplina delle Stazioni appaltanti, risolve una giurisprudenza, si erano registrate opinioni divergenti

procedure, già previste dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, vengono riproposte con alcune variazioni nel comma 4 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016:

facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le

subappalto

è confermato (rispetto all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006) che: b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di

del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento

autorizzare subappalti nei confronti di soggetti che abbiano partecipato autonomamente alla stessa procedura, già presente in molti codici di

appaltanti, risolve una vexata quaestio sulla quale, anche in giurisprudenza, si erano registrate opinioni divergenti

331

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: le c.d. «super specializzate»le c.d. «super specializzate»

art. 105 del D.lgs. 50/2016

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11*, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

*11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.

S.I.O.S. (strutture, impianti e opere speciali): OG 11, OS 2OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 118 del D.Lgs.163/2016

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11*, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle

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infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si

S.I.O.S. (strutture, impianti e opere speciali): OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, B, OS 21, OS 25, OS 30

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: l’indicazione della terna l’indicazione della terna post correttivopost correttivo

art. 105 del D.lgs. 50/2016

6. E’ obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35. 6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: post correttivopost correttivo

art. 118 del D.Lgs.163/2016

E’ obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le

6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore

333

qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione

comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre . Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la

tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui

: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di prima della stipula del contratto stesso, per

l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

comma 13 dell'articolo 80.

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LE LIMITAZIONI ALL’OBBLIGO DI INDICARE UNA CORRETTIVO

La riscrittura dell’obbligo di indicare una terna di subappaltatori viene limitato al soprasoglia e, indipendentemente dall’importo, agli appalti che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge 190/2012*:

si riduce, pertanto, significativamente nel appaltanti di conoscere anticipatamente la terna dei subappaltatori, salvo che per

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: l’indicazione della ternal’indicazione della terna

appaltanti di conoscere anticipatamente la terna dei subappaltatori, salvo che per le limitate tipologie di attività individuate dal legislatore nella legge anticorruzione.

*53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;e) noli a freddo di macchinari;f) fornitura di ferro lavorato;g) noli a caldo;h) autotrasporti per conto di terzi;i) guardianìa dei cantieri.

LE LIMITAZIONI ALL’OBBLIGO DI INDICARE UNA TERNA DI SUBAPPALTATORI NEL

riscrittura dell’obbligo di indicare una terna di subappaltatori viene limitato al e, indipendentemente dall’importo, agli appalti che riguardino le

attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate 190/2012*:

riduce, pertanto, significativamente nel sottosoglia la possibilità per le stazioni appaltanti di conoscere anticipatamente la terna dei subappaltatori, salvo che per

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

appaltanti di conoscere anticipatamente la terna dei subappaltatori, salvo che per le limitate tipologie di attività individuate dal legislatore nella legge

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

334

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: la responsabilità solidale perla responsabilità solidale per il rispetto dei contratti collettivi il rispetto dei contratti collettivi e la regolarità contributivae la regolarità contributiva

art. 105 del D.lgs. 50/2016

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c)**, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectiussecondo periodo)

Art. 29. Appalto Art. 29. Appalto 2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

**13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: […]b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: il rispetto dei contratti collettivi il rispetto dei contratti collettivi

art. 118 del D.Lgs. 163/2016

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c)**, l'appaltatore è liberato dalla

rectius: di cui al

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. […]

335

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o , nonché con

entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

**13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

del subappalto. […]

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: il rispetto dei contratti collettivi e la regolarità contributivail rispetto dei contratti collettivi e la regolarità contributiva

art. 105 del D.lgs. 50/2016

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: il rispetto dei contratti collettivi e la regolarità contributivail rispetto dei contratti collettivi e la regolarità contributiva

art. 118 del D.Lgs. 163/2016

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale

nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì,

6. […]. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a

336

per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla

appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico

contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: il versamento diretto agli enti previdenzialiil versamento diretto agli enti previdenziali

art. 105 del D.lgs. 50/2016

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 30 commi 5 e 6: «5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: il versamento diretto agli enti previdenzialiil versamento diretto agli enti previdenziali

art. 118 del D.Lgs.163/2016

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i

337

«5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: il pagamento diretto dei subappaltatoriil pagamento diretto dei subappaltatori

art. 105 del D.lgs. 50/2016

art. 118 del D.Lgs.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei prestatore di servizi ed al

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

D.Lgs. 163/2016

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei

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di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui

5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: il ribasso massimo applicabile al subappaltoil ribasso massimo applicabile al subappalto

art. 105 del D.lgs. 50/2016

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: il ribasso massimo applicabile al subappaltoil ribasso massimo applicabile al subappalto

art. 118 del D.Lgs. 163/2016

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla

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ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: la congruità dell’incidenza della manodoperala congruità dell’incidenza della manodopera

art. 105 del D.lgs. 50/2016

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: la congruità dell’incidenza della manodoperala congruità dell’incidenza della manodopera

art. 118 del D.Lgs. 163/2016

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di

mano d'opera relativa allo specifico contratto

verificata dalla Cassa edile in base all'accordo

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per

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per i lavori non

comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: i piani di sicurezzai piani di sicurezza

art. 105 del D.lgs. 50/2016

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 118 del D.Lgs. 163/2016

legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al

coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o

341

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: i termini per il rilascio dell’autorizzazionei termini per il rilascio dell’autorizzazione

art. 105 del D.lgs. 50/2016

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: i termini per il rilascio dell’autorizzazionei termini per il rilascio dell’autorizzazione

art. 118 del D.Lgs. 163/2016

cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto

forme di controllo o di collegamento a norma

subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti

consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola

342

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento

dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante

richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: divieto del subappalto di subappalto e disciplina del subappalto nei divieto del subappalto di subappalto e disciplina del subappalto nei consorzi consorzi e possibilità di costituire associazioni in partecipazionee possibilità di costituire associazioni in partecipazione

art. 105 del D.lgs. 50/2016

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: divieto del subappalto di subappalto e disciplina del subappalto nei divieto del subappalto di subappalto e disciplina del subappalto nei

e possibilità di costituire associazioni in partecipazionee possibilità di costituire associazioni in partecipazioneart. 118 del D.Lgs. 163/2016

ulteriore

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese

, nonché

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in

343

l'associante non intende eseguire direttamente le ; si applicano altresì

Ai fini

, la

intende eseguire direttamente le prestazioni

scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

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Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: limitate possibilità di disciplina delle regioni a statuto speciale e delle limitate possibilità di disciplina delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e certificazioni del subappaltoprovince autonome e certificazioni del subappalto

art. 105 del D.lgs. 50/2016

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori. pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e art. 118 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: limitate possibilità di disciplina delle regioni a statuto speciale e delle limitate possibilità di disciplina delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e certificazioni del subappaltoprovince autonome e certificazioni del subappalto

art. 118 del D.Lgs.163/2016

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di

344

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto

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8. L’avvalimento:8. L’avvalimento:art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 89 del D.lgs. 50/2016 art. 49 del D.Lgs. 163/2016

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 rectius: di cui agli articoli 45 e 46), per un determinato appalto, può soddisfare la

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore

1.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore

economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34; f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. 3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.

art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 49 del D.Lgs. 163/2016

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso

345

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34; f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. 3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.

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8. L’avvalimento:8. L’avvalimento:art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 89 del D.lgs. 50/2016

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 49 del D.Lgs. 163/2016

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo

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pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione,

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori

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8. L’avvalimento:8. L’avvalimento:art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 89 del D.lgs. 50/2016

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. gara.

art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 49 del D.Lgs. 163/2016

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano

ragione dell'importo dell'appalto posto a base di

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione

347

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

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8. L’avvalimento:8. L’avvalimento:art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 89 del D.lgs. 50/2016 art. 49 del D.Lgs. 163/2016

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnicolettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.(comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, legge n. 161 del 2014)

7. (abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008)avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. .

8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 49 del D.Lgs. 163/2016

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti

finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.(comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, legge n. 161 del 2014)

7. (abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008)

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8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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8. L’avvalimento:8. L’avvalimento:art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 89 del D.lgs. 50/2016

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità..

art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 49 del D.Lgs. 163/2016

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso

11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

349

responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le

l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la

informatico presso l'Osservatorio.

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8. L’avvalimento:8. L’avvalimento:art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 89 del D.lgs. 50/2016

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 49 del D.Lgs. 163/2016

1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..

350

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8. L’avvalimento:8. L’avvalimento:art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 89 del D.lgs. 50/2016

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.

art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto art. 89 del D.lgs. 50/2016 e art. 49 del D.Lgs. 163/2016 a confronto

art. 49 del D.Lgs. 163/2016

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino , oltre ai lavori

opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento

351

periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti

qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui

che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica

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ArtArt. . 89 del 89 del D.lgs. D.lgs. 50/2016:50/2016:le indicazioni del Consiglio di Stato recepite dal correttivole indicazioni del Consiglio di Stato recepite dal correttivo

L'art. 89 recepisce l'art. 63 della direttiva 2014/24/UE (e le analoghe

disposizioni delle direttive utilities e concessioni), nonché il criterio

della legge di delega.

Esso individua le modalità con cui un concorrente può soddisfare la

richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine oggettivo facendo

affidamento sulle capacità di altri soggetti.

Non sono riprodotte, correttamente, alcune limitazioni previgente art. 49 d.lgs. n. 163/2006, che apparivano disciplina comunitaria, in particolare il divieto di avvalimento plurimo e frazionato e i limiti all'avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei di impresa.

le indicazioni del Consiglio di Stato recepite dal correttivole indicazioni del Consiglio di Stato recepite dal correttivo

L'art. 89 recepisce l'art. 63 della direttiva 2014/24/UE (e le analoghe

disposizioni delle direttive utilities e concessioni), nonché il criterio zz)

Esso individua le modalità con cui un concorrente può soddisfare la

richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine oggettivo facendo

alcune limitazioni contenute nel che apparivano in contrasto con la

di avvalimento plurimo e ai raggruppamenti temporanei

352

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ArtArt. . 89 del 89 del D.lgs. D.lgs. 50/2016:50/2016:

le indicazioni del Consiglio di Stato recepite dal correttivole indicazioni del Consiglio di Stato recepite dal correttivo

«La Commissione reputa molto opportuna la dei controlli in corso di esecuzione previsti dall’art. 89, comma 9.

Allo scopo di rendere efficaci i predetti controllidurante l’esecuzione del contratto, si suggerisce di l’art. 89, comma 1, ultimo periodo, introducendo per il l’art. 89, comma 1, ultimo periodo, introducendo per il contratto di avvalimento un onere di specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione

Solo in tal modo si potrà evitare il ricorso a quelli che la dottrina ha definito “avvalifici” e si potranno rendere effettivi i controlli previsti […]»

le indicazioni del Consiglio di Stato recepite dal correttivole indicazioni del Consiglio di Stato recepite dal correttivo

reputa molto opportuna la valorizzazione previsti dall’art. 89, comma

predetti controlli, da svolgere durante l’esecuzione del contratto, si suggerisce di modificare

. 89, comma 1, ultimo periodo, introducendo per il . 89, comma 1, ultimo periodo, introducendo per il di specificazione dei

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione.

Solo in tal modo si potrà evitare il ricorso a quelli che la ” e si potranno rendere effettivi

353

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9. Le 9. Le modifiche ai contratti durante il periodo di modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia:efficacia:

ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto::

L’art. 106 recepisce le indicazioni delle nuove direttive (artt. 72 dir. 2014/24/UE e 89 dir. 2014/25/UE), che, innovando il sistema precedente, disciplinano la fase dell’esecuzione del contratto e, in particolare, l’aspetto delle possibili modifiche contrattuali, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia.contrattuali, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia.La ratio non è dettare regole in ambiti «privatistici» disciplinati dall’autonomia procedimentale degli Stati membri, ma assicurare il rispetto del principio della concorrenza anche nella fase esecutiva.

modifiche ai contratti durante il periodo di modifiche ai contratti durante il periodo di

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a

L’art. 106 recepisce le indicazioni delle nuove direttive (artt. 72 dir. 2014/24/UE e 89 dir. 2014/25/UE), che, innovando il sistema precedente, disciplinano la fase dell’esecuzione del contratto e, in particolare, l’aspetto delle possibili modifiche contrattuali, sulla base della giurisprudenza della Corte di contrattuali, sulla base della giurisprudenza della Corte di

non è dettare regole in ambiti «privatistici» disciplinati dall’autonomia procedimentale degli Stati membri, ma assicurare il rispetto del principio della

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto::le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

… la Corte di Giustizia ha ritenuto che alcune modifiche contrattuali, soprattutto in contratti di lunga durata, devono considerarsi inevitabili e consentite e, tuttavia, ha ribadito in materia di appalti pubblici un generale divieto di apportare modifiche oggettive e soggettive al contratto già concluso ed modifiche oggettive e soggettive al contratto già concluso ed in corso di esecuzione.

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a

le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

… la Corte di Giustizia ha ritenuto che alcune modifiche contrattuali, soprattutto in contratti di lunga durata, devono considerarsi inevitabili e consentite e, tuttavia, ha ribadito in materia di appalti pubblici un generale divieto di apportare modifiche oggettive e soggettive al contratto già concluso ed modifiche oggettive e soggettive al contratto già concluso ed

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontole modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

L’art. 106 è un articolo «complesso», che mette insieme:revisione prezzi (comma 1 lett. a), corrispondente all’art. 133 del D.Lgs. 163/2006)prestazioni supplementari (comma 1 lett. b), corrispondente agli artt. 57 e 221 del D.Lgs. 163/2006, rispettivamente per settori ordinari e settori speciali)da coordinare con gli artt. 63 e 125 del D.Lgs. 50/2016, relativi a complementari e ripetizione di lavori o servizi analoghicomplementari e ripetizione di lavori o servizi analoghivarianti in corso d’opera (comma 1 lett. c) e 4-10, 12 e 14 corrispondenti all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 37 della Legge 114/2014)varianti in corso d’opera entro il 15% (comma 2, corrispondente, parzialmente, alle varianti entro il limite del 5% dell’art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006)modifiche non sostanziali stabilite nei documenti di gara vicende soggettive dell’esecutore del contratto (comma 1 artt. 37 e 116 del D.Lgs. 163/2006)proroga tecnica (comma 11)cessione del credito (comma 13) corrispondente all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto::

corrispondente all’art. 133 del D.Lgs. 163/2006)corrispondente agli artt. 57 e 221 del

D.Lgs. 163/2006, rispettivamente per settori ordinari e settori speciali)da coordinare con gli artt. 63 e 125 del D.Lgs. 50/2016, relativi a forniture

analoghianaloghi10, 12 e 14 corrispondenti all’art. 132 del

corrispondente, parzialmente, alle varianti entro il limite del 5% dell’art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs.

non sostanziali stabilite nei documenti di gara (comma 1, lett. e)comma 1 lett. d) corrispondente agli

. 116 del D.Lgs. 163/2006356

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 132 del D.Lgs. 163/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo Art. 132. Varianti in corso d'opera

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devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

Le linee guida n. 3/2016 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016) al punto 6) ruolo del RUP rispetto alle modifiche contrattuali, affermando che il RUP:

k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavoripreviste dall'ordinamento della stazione appaltante conformità alle previsioni dell’art. 106 del Codice e, relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

Le linee guida n. 3/2016 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016) al punto 6) lett. k) sottolineano il ruolo del RUP rispetto alle modifiche contrattuali, affermando che il RUP:

k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso del direttore dei lavori, con le modalità

stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in

d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno Il RUP può avvalersi dell’ausilio del direttore

che giustificano le varianti.

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e artt. 132 e 133 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e artt. 132 e 133 del D.Lgs. 163/2016 a confronto1) le modifiche previste nei documenti 1) le modifiche previste nei documenti

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*;

*511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale dacontratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valoindifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o undiminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originariocontrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratmancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di riccon decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione delmedesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo,il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le particonsensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contrattofermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripriscontrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale fina

evitare disservizi.

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e artt. 132 e 133 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e artt. 132 e 133 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: : 1) le modifiche previste nei documenti 1) le modifiche previste nei documenti di gara (cfr. revisione prezzi)di gara (cfr. revisione prezzi)

art. 133 del D.Lgs. 163/2016

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di

revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo

Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi[…]2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.[…]4. In deroga a quanto previsto dal

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23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*;

*511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a

comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera o), legge n. 106 del 2011)

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e artt. 132 e 133 del D.Lgs. 163/2016 Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e artt. 132 e 133 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: 1) le modifiche previste nei documenti di gara (cfr. a confronto: 1) le modifiche previste nei documenti di gara (cfr. revisione prezzi)revisione prezzi)

La disciplina della revisione prezzi non risulta particolarmente innovativa e, sia per i lavori che per i servizi e le forniture, «scatta» solo in relazioni a modifiche – in aumento o in «scatta» solo in relazioni a modifiche – in aumento o in diminuzione – non inferiori al 10% rispetto al prezzo originario

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e artt. 132 e 133 del D.Lgs. 163/2016 Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e artt. 132 e 133 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: 1) le modifiche previste nei documenti di gara (cfr. a confronto: 1) le modifiche previste nei documenti di gara (cfr.

La disciplina della revisione prezzi non risulta particolarmente innovativa e, sia per i lavori che per i servizi e le forniture,

in aumento o in in aumento o in non inferiori al 10% rispetto al prezzo originario

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:2) le modifiche per prestazioni supplementari2) le modifiche per prestazioni supplementari

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:2) le modifiche per prestazioni supplementari2) le modifiche per prestazioni supplementari

art. 132 del D.Lgs. 163/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo

originale che si sono resi necessari e non erano inclusi

Cfr.:

Per settori ordinari

361

nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli

1) risulti impraticabile per motivi economici o

apparecchiature, servizi o impianti esistenti

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una

- art. 63 D.Lgs. 50/2016 vd. già art. 57 D.Lgs. 163/2006

Per settori speciali- art. 125 D.Lgs. 50/2016vd. già art. 221 D.Lgs. 163/2006

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Settori ordinariSettori ordinari: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di garaart. 63 del D.lgs. 50/2016art. 63 del D.lgs. 50/2016 (forniture complementari e ripetizione di nuovi lavori o servizi)(forniture complementari e ripetizione di nuovi lavori o servizi)e art. e art. 57 57 del D.Lgs. 163/2016 del D.Lgs. 163/2016 ((forniture complementari, lavori e servizi complementari forniture complementari, lavori e servizi complementari

e e ripetizione di nuovi lavori o servizi)ripetizione di nuovi lavori o servizi)art. 63 del D.lgs. 50/2016 art. 57 del D.Lgs. 163/2016

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente non può comunque di regola superare i tre anni;

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara(forniture complementari e ripetizione di nuovi lavori o servizi)(forniture complementari e ripetizione di nuovi lavori o servizi)forniture complementari, lavori e servizi complementari forniture complementari, lavori e servizi complementari ripetizione di nuovi lavori o servizi)ripetizione di nuovi lavori o servizi)

art. 57 del D.Lgs. 163/2016

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente

362

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

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Settori specialiSettori speciali: procedura negoziata senza previa indizione di gara: procedura negoziata senza previa indizione di garaart. 125 del D.lgs. 50/2016art. 125 del D.lgs. 50/2016 (forniture complementari e ripetizione di nuovi lavori o servizi)(forniture complementari e ripetizione di nuovi lavori o servizi)e art. 221 del D.Lgs. 163/2016 e art. 221 del D.Lgs. 163/2016 (forniture complementari, lavori e servizi complementari (forniture complementari, lavori e servizi complementari

e ripetizione di nuovi lavori o servizi)e ripetizione di nuovi lavori o servizi)art. 125 del D.lgs. 50/2016 art. 221 del D.Lgs. 163/2016

[…]

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche

3. […]

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'imprenditore operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure,- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto

iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;

: procedura negoziata senza previa indizione di gara: procedura negoziata senza previa indizione di gara(forniture complementari e ripetizione di nuovi lavori o servizi)(forniture complementari e ripetizione di nuovi lavori o servizi)(forniture complementari, lavori e servizi complementari (forniture complementari, lavori e servizi complementari e ripetizione di nuovi lavori o servizi)e ripetizione di nuovi lavori o servizi)

art. 221 del D.Lgs. 163/2016

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel

363

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori,

quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:2) le modifiche per prestazioni supplementari2) le modifiche per prestazioni supplementari

L’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di affidare in modo diretto al contraente originale lavori, servizi o forniture supplementari, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti con il limite del 50% per gli appalti ordinari* (rispetto al valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica): risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;

comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

*l’art. 114, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 afferma però espressamente “all’esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112”:tuttavia si rende necessario un coordinamento di tale articolo con l’art. 125 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina per i settori speciali l’uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

. b), del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di affidare in modo diretto al contraente originale lavori, servizi o forniture supplementari, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti con il limite del 50% per gli appalti ordinari* (rispetto al valore del

in caso di più modifiche successive, tale limitazione si

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente

però espressamente che “all’esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le

”:tuttavia si rende necessario un coordinamento di tale articolo con l’art. 125 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina per i settori speciali l’uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara 364

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:le «vere» varianti…le «vere» varianti…

art. 106 del D.lgs. 50/2016 art. 132 del D.Lgs. 163/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1.c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da

Art. 132. Varianti in corso d'opera (Le varianti di cui alle lettere b), c) e d), sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 114 del 2014)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista;e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 132 del D.Lgs. 163/2016

Art. 132. Varianti in corso d'opera Le varianti di cui alle lettere b), c) e d), sono trasmesse, unitamente al progetto

esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 114 del

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e

365

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista;

bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 132 del D.Lgs. 163/2016

settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per

366

l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più

successive non sono intese ad aggirare il presente

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:la sostituzione di un nuovo contraentela sostituzione di un nuovo contraente

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:la sostituzione di un nuovo contraentela sostituzione di un nuovo contraente

art. 132 del D.Lgs. 163/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui

aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti

conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di

cfr.:

- art. 116 del D.Lgs. 163/2006 (vicende soggettive dell’esecutore del contratto)

- art. 37, commi 17 e 18, del D.Lgs. 163/2006(sostituzione del mandatario o dei mandanti in rtiin caso di fallimento, morte, interdizione o inabilitazione)

367

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del

inabilitazione)

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. […]e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4*. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

*4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 132 del D.Lgs. 163/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4*. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di

*4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o

Art. 132. Varianti in corso d'opera

3 . Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

368

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

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e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma

Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le

Art. 106 del D.lgs. 50/2016:Art. 106 del D.lgs. 50/2016:le modifiche di cui alla le modifiche di cui alla lettlett. e)…. e)…

soglie di importi per consentire le

…???

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4.

Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifichesoglie di importi per consentire le modifiche

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:le modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettualile modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettuali

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35;b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:a) le soglie fissate all'articolo 35;b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:le modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettualile modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettuali

art. 132 del D.Lgs. 163/2016

2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle

Art. 132. Varianti in corso d'opera

1.[…]e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista;

370

quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità

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3 sole condizioni per le modifiche di cui al comma 2:

- 2 condizioni economiche (sub soglia e sub 15% dell’importo contrattuale)

- 1 condizione sostanziale (no alterazione elementi essenziali del

modalità di calcolo:

in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:le modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettualile modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettuali

in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche

adempimenti successivi:

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

2 condizioni economiche (sub soglia e sub 15% dell’importo contrattuale)

elementi essenziali del contratto)

caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:le modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettualile modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettuali

caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto

La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera , entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva

comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della

371

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… sono «scomparse» le c.d. «varianti non varianti»

e le varianti nei limiti del 5%...

Art. 132 del D.Lgs. 163/2006

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:le modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettualile modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettuali

10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le variantio in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. aumento relativo a tali varianti non può superarecontratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

… sono «scomparse» le c.d. «varianti non varianti»

ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:le modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettualile modifiche diverse dal comma 1… dopo il correttivo non solo più per errori progettuali

10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del

e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto

372

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:le varianti per errore progettualele varianti per errore progettuale

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 132 del D.Lgs. 163/2016

responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti

l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e

Art. 132. Varianti in corso d'opera

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso

373

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o

identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la

conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:il calcolo del prezzoil calcolo del prezzo

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b)* e c)**, 2*** e 7****, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

*prestazioni supplementari

**varianti in corso d’opera**varianti in corso d’opera

***varianti nei limiti del 15%

****limite del 50% per prestazioni supplementari e varianti in corso d’opera

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto:

art. 132 del D.Lgs. 163/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b)* e c)**, 2*** e 7****, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di

Art. 132. Varianti in corso d'opera

374

****limite del 50% per prestazioni supplementari e

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 7 del D.lgs. 163/2006 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 7 del D.lgs. 163/2006 a confronto:adempimenti pubblicitari e informativiadempimenti pubblicitari e informativi

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è 6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 7 del D.lgs. 163/2006 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 7 del D.lgs. 163/2006 a confronto:adempimenti pubblicitari e informativiadempimenti pubblicitari e informativi

art. 7 del D.lgs. 163/20096

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui

, ed è pubblicato conformemente articolo 130 per i settori

Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

10. É istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

375

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:adempimenti pubblicitari e informativiadempimenti pubblicitari e informativi

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui

articolo 213, comma 13.

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:adempimenti pubblicitari e informativiadempimenti pubblicitari e informativi

art. 37 L. 114/2014

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera nonché quelle di importo inferiore o pari al

10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213,

tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata,

Art. 37. (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall’articolo 7* del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’ANAC

376

stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, . In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e

trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui

entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:adempimenti adempimenti pubblicitari pubblicitari e informativie informativi

Comunicato del Presidente del 23.11.2016

Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex art.106, co.14, del d.lgs.50/2016

ragione della nuova disciplina dell’art.106 del d.lgs. 18.4.2016, n.50 rispetto all’art.132 del d.lgs.163/2006 e all’art.3790/2014, convertito in legge n.114/2014, si fornisce in allegato il nuovo Modulo di trasmissione delle varianti in corso d’contratti di lavori da compilarsi a cura del responsabile del procedimento (

Il nuovo Modulo prevede di fornire anche alcune brevi informazioni (non documentazione) tese a facilitare il coordinamento varianti in corso d’opera propriamente intese e gli altri istituti di modifica del contratto nella fase di esecuzione.

Restano valide le indicazioni generali già fornite con i precedenti comunicati (v. Comunicato del 4.3.2016) in ordine all’accertamento delle cause delle varianti a cura del RdP. Restano valide le indicazioni generali già fornite con i precedenti comunicati (v. Comunicato del 4.3.2016) in ordine all’accertamento delle cause delle varianti a cura del RdP.

Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera entro trenta giorni dall’approvparte della stazione appaltante, ex art.106, comma 14, d.lgs. 50/2016, e sulle sanzioni amministrative pecuniarie in caso dex art.213, comma 13, del codice stesso.

.: Modulo di trasmissione delle “varianti in corso d’opera” dei contratti sopraperiodo, d.lgs.50/2016 e dei precedenti comunicati, nonché alcune informazioni sulle “modifiche”

Raffaele Cantone

Depositato in Segreteria del Consiglio il 1 dicembre 2016

Il Segretario, Maria Esposito

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:

art.106, co.14, del d.lgs.50/2016

ragione della nuova disciplina dell’art.106 del d.lgs. 18.4.2016, n.50 rispetto all’art.132 del d.lgs.163/2006 e all’art.37, d.l.90/2014, convertito in legge n.114/2014, si fornisce in allegato il nuovo Modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera dei contratti di lavori da compilarsi a cura del responsabile del procedimento (RdP).

Il nuovo Modulo prevede di fornire anche alcune brevi informazioni (non documentazione) tese a facilitare il coordinamento travarianti in corso d’opera propriamente intese e gli altri istituti di modifica del contratto nella fase di esecuzione.

Restano valide le indicazioni generali già fornite con i precedenti comunicati (v. Comunicato del 4.3.2016) in ordine Restano valide le indicazioni generali già fornite con i precedenti comunicati (v. Comunicato del 4.3.2016) in ordine

Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante, ex art.106, comma 14, d.lgs. 50/2016, e sulle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo

dei contratti sopra-soglie di lavori o concessioni ex art.106, co.14, e dei precedenti comunicati, nonché alcune informazioni sulle “modifiche” – formato pdf 200 kb

377

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:adempimenti adempimenti pubblicitari pubblicitari e informativie informativi

Comunicato del Presidente del 23.11.2016

Modulo di trasmissione delle “varianti in corso d’opera” dei contratti sopraperiodo, d.lgs.50/2016 e dei precedenti comunicati, nonché alcune informazioni sulle “modifiche”

ter Variante in corso d’opera ex art.106, co.2, d.lgs. 50/2016 come catalogatater Variante in corso d’opera ex art.106, co.2, d.lgs. 50/2016 come catalogata

RdP

Fattispecie art.106, co.2, d.lgs.50/2016, con breve descrizione errori/omissioni:

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 L. 114/2014 a confronto:

dei contratti sopra-soglie di lavori o concessioni ex art.106, co.14, e dei precedenti comunicati, nonché alcune informazioni sulle “modifiche” – formato pdf 200 kb

come catalogatacome catalogata

Fattispecie art.106, co.2, d.lgs.50/2016, con breve descrizione errori/omissioni:

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto::le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

ANAC:

FAQ sulle VARIANTI (art.106 D.lgs. 50/2016)

(aggiornato al 20 gennaio 2017)

1) In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto assumono la connotazione di varianti in corso d’opera?

Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche:

a) derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma1, lettera c) del D.lgs. 50/2016)

b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra dei valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 % ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto di lavornei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. ( cfr. art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016)

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a

le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

1) In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto assumono la connotazione di varianti in corso d’opera?

Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche:

a) derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma1,

derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra dei

valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 % ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. ( cfr. art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016)

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto::le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

2) Quali sono le soglie e le condizioni per la trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti in corso d’opera?

L’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando:

•Se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (previsto dall’art. 106, comma 14, dovrebbe essere il presupposto di tutte le successive specificazioni]previsto dall’art. 106, comma 14, dovrebbe essere il presupposto di tutte le successive specificazioni]

•Nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria

•Nei settori speciali

•Negli interventi emergenziali sottoposti a deroga

•Varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario)

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a

le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

) Quali sono le soglie e le condizioni per la trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti in corso

di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando:

determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d) [questa condizione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 14, dovrebbe essere il presupposto di tutte le successive specificazioni]previsto dall’art. 106, comma 14, dovrebbe essere il presupposto di tutte le successive specificazioni]

Nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara)

•Varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto::le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

Art. 106

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a

le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono

di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle

sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte

. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontoconfronto::le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

3) Da quale data decorre il termine di 30 giorni per ottemperare all’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera ?

Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 50/2016. 50/2016.

Il termine perfezionamento va riferito al provvedimento di approvazione della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò dalla Stazione Appaltante

Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4 unitamente al numero di protocollo.

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a . 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a

le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

3) Da quale data decorre il termine di 30 giorni per ottemperare all’obbligo di

Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 106, comma 8 del D.lgs.

provvedimento di approvazione della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò dalla Stazione Appaltante.

precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4 unitamente al numero di protocollo.

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontole modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

5) Dove devono essere indicate nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera le modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 1, lett. a), b) ed e) intervenute precedentemente all’approvazione della variante?

modifiche di cui all’art. 106 co. 1 lett. a), b) ed e) devono essere comunicate all’interno del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 7 – bis. Trattandosi di mera informazione, le modifiche non vanno documentate con atti da allegare al modulo: semmai le esigenze istruttorie lo richiedessero, l’ufficio competente ne farà esplicita richiesta.

6) Le modifiche ex art. 106 comma 1, lett. a), b) ed e), d.lgs.50/2016 devono essere trasmesse all’autorità?

, l’obbligo vige esclusivamente per le varianti in corso d’opera. Le modifiche ex art. 106 comma 1, d.lgs.50/2016 devono essere indicate nel modello se presenti, in caso di trasmissione della variante. Vedasi anche punto

7) Se presenti, è necessario trasmettere la documentazione relativa alle modifiche del contratto?

, va trasmessa all’Autorità solo la documentazione riguardante le varianti in corso d’opera. Vedasi punti 5) e 6).

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto::

5) Dove devono essere indicate nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera le modifiche del contratto ai . a), b) ed e) intervenute precedentemente all’approvazione della variante?

. a), b) ed e) devono essere comunicate all’interno del modulo di trasmissione delle bis. Trattandosi di mera informazione, le modifiche non vanno documentate con atti

da allegare al modulo: semmai le esigenze istruttorie lo richiedessero, l’ufficio competente ne farà esplicita richiesta.

. a), b) ed e), d.lgs.50/2016 devono essere trasmesse all’autorità?

, l’obbligo vige esclusivamente per le varianti in corso d’opera. Le modifiche ex art. 106 comma 1, lett.a),b) ed e), d.lgs.50/2016 devono essere indicate nel modello se presenti, in caso di trasmissione della variante. Vedasi anche punto

7) Se presenti, è necessario trasmettere la documentazione relativa alle modifiche del contratto?

, va trasmessa all’Autorità solo la documentazione riguardante le varianti in corso d’opera. Vedasi punti 5) e 6).

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontole modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

) Come si deve calcolare l’importo complessivo netto delle sole lavorazioni in aumento della variante?

L’importo da indicare è quello che deriva dalla somma di ogni singola lavorazione tenendo conto sia di quelle in aumento che in diminuzione. Tale valore è quello che va confrontato con la soglia rivelatrice del 10 % ecc. Il Modulo richiede anche l’importo delle solavorazioni in aumento poiché esse possono rivelare variazioni sostanziali del progetto esplicativo contenuto nel Comunicato del 17/02/2016 paragrafo 5*.

Comunicato del Presidente del 17 febbraio 2016

Indicazioni sull’applicazione dell’art. 37, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114

Il criterio di valutazione delle varianti anche rispetto al valore assoluto delle variazioni alle lavorazioni

La generica formulazione dell’art. 37, d.l. 90/2014 in ordine all’individuazione della soglia di rilevanza del 10% rende necessario chiarire se occorra tenere conto del La generica formulazione dell’art. 37, d.l. 90/2014 in ordine all’individuazione della soglia di rilevanza del 10% rende necessario chiarire se occorra tenere conto del “valore assoluto” o del “valore relativo” delle variazioni apportate al computo metrico e alla stima dei lavori semplicemente lavorazioni). Se l’art. 37, d.l. 90/2014 richiama l’importo della variante rispetto al contratto originario, l’art.132, comma 3, d.lgs. 163/2006, per finalitàdiverse, fa riferimento a valori percentuali delle categorie di lavoro dell’appalto (entro 10% o 5% le variazioni non sono cochiamano, infatti, informalmente: “varianti non varianti”).

A titolo esemplificativo, nel caso si avesse una diminuzione del 4 % di alcune lavorazioni e allo stesso tempo un aumento delcontratto pari al 5%, dunque inferiore alla soglia rivelatrice, anche se le lavorazioni variate nel loro complesso raggiungerdiminuzione del 40 % e un aumento del 49 %, si verificherebbe un aumento netto pari al 9 %, ma nel complesso si registrereball’89 %. Trattasi di circostanze che possono dar luogo a variazioni sostanziali del progetto che potrebbero non essere comun

Qualora si limitasse la trasmissione all’ANAC delle varianti che rispondano solo a un criterio legato alla somma in termini dconcerne gli aumenti e le diminuzioni, potrebbe favorirsi la tendenza ad approvare varianti di natura sostanziale che non verinteresse generale acquisire anche la trasmissione di varianti che determinano un aumento delle lavorazioni superiore alla so

conclusione, nel silenzio della norma, si esprime l’avviso che la trasmissione all’ANAC debba farsi anche quando la somma degdelle varianti in corso superi il 10 % dell’oggetto del contratto originario, con la conseguente integrazione del punto 3 delalinea) con la seguente indicazione: «in alternativa alla condizione che precede, le lavorazioni in aumento siano al netto contratto originario».

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto: :

) Come si deve calcolare l’importo complessivo netto delle sole lavorazioni in aumento della variante?

da indicare è quello che deriva dalla somma di ogni singola lavorazione tenendo conto sia di quelle in aumento che in . Tale valore è quello che va confrontato con la soglia rivelatrice del 10 % ecc. Il Modulo richiede anche l’importo delle sole

lavorazioni in aumento poiché esse possono rivelare variazioni sostanziali del progetto che potrebbero. Sul punto si rinvia all’esempio

24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il criterio di valutazione delle varianti anche rispetto al valore assoluto delle variazioni alle lavorazioni

90/2014 in ordine all’individuazione della soglia di rilevanza del 10% rende necessario chiarire se occorra tenere conto del 90/2014 in ordine all’individuazione della soglia di rilevanza del 10% rende necessario chiarire se occorra tenere conto del “valore assoluto” o del “valore relativo” delle variazioni apportate al computo metrico e alla stima dei lavori (categorie omogenee, categorie scorporate o

90/2014 richiama l’importo della variante rispetto al contratto originario, l’art.132, comma 3, d.lgs. 163/2006, per finalitàdiverse, fa riferimento a valori percentuali delle categorie di lavoro dell’appalto (entro 10% o 5% le variazioni non sono considerate varianti ex art.132, codice; si

A titolo esemplificativo, nel caso si avesse una diminuzione del 4 % di alcune lavorazioni e allo stesso tempo un aumento del 9 % di altre, si avrebbe un aumento netto del contratto pari al 5%, dunque inferiore alla soglia rivelatrice, anche se le lavorazioni variate nel loro complesso raggiungerebbero il 13%. Così nel caso si avesse una diminuzione del 40 % e un aumento del 49 %, si verificherebbe un aumento netto pari al 9 %, ma nel complesso si registrerebbero variazioni interne del progetto pari all’89 %. Trattasi di circostanze che possono dar luogo a variazioni sostanziali del progetto che potrebbero non essere comunicate all’ANAC.

Qualora si limitasse la trasmissione all’ANAC delle varianti che rispondano solo a un criterio legato alla somma in termini di importo economico per quanto concerne gli aumenti e le diminuzioni, potrebbe favorirsi la tendenza ad approvare varianti di natura sostanziale che non verrebbero comunicate all’ANAC, laddove è interesse generale acquisire anche la trasmissione di varianti che determinano un aumento delle lavorazioni superiore alla soglia di rilevanza del 10%.

conclusione, nel silenzio della norma, si esprime l’avviso che la trasmissione all’ANAC debba farsi anche quando la somma degli incrementi netti delle lavorazioni delle varianti in corso superi il 10 % dell’oggetto del contratto originario, con la conseguente integrazione del punto 3 del Comunicato del 17.3.2015 (dopo il terzo alinea) con la seguente indicazione: «in alternativa alla condizione che precede, le lavorazioni in aumento siano al netto complessivamente superiori al 10 % del

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontole modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

9) I dati identificativi della stazione appaltante sono tutti obbligatori?

Si, è necessario identificare la stazione appaltante attraverso tutti i dati richiesti nel modulo.

10) Al fine di descrivere la variante in corso d’opera è possibile allegare una relazione al modulo?

La descrizione della variante deve essere presentata in forma concisa esclusivamente La descrizione della variante deve essere presentata in forma concisa esclusivamente all'interno del modello fornito dall'Autorità, oltre che nella documentazione del progetto e della variante.

11) E' obbligatorio indicare il protocollo e la data del provvedimento di approvazione della variante in corso d'opera?

Si, la stazione appaltante dovrà indicare nel modello il numero di protocollo e la data del provvedimento di approvazione della variante.

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto::le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

) I dati identificativi della stazione appaltante sono tutti obbligatori?

, è necessario identificare la stazione appaltante attraverso tutti i dati richiesti nel

10) Al fine di descrivere la variante in corso d’opera è possibile allegare una relazione al

descrizione della variante deve essere presentata in forma concisa esclusivamente descrizione della variante deve essere presentata in forma concisa esclusivamente all'interno del modello fornito dall'Autorità, oltre che nella documentazione del progetto

) E' obbligatorio indicare il protocollo e la data del provvedimento di approvazione

, la stazione appaltante dovrà indicare nel modello il numero di protocollo e la data del

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontole modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

12) Quali sono i criteri per la predisposizione della relazione del

La relazione deve rispettare le indicazioni fornite nel comunicato del 17.3.2015 e all’art161, commi 7 e 8, dPR 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016 (linee guida o DDMM).

13) Quali sono gli allegati obbligatori alla trasmissione della variante in corso d’opera?

Gli allegati da trasmettere all’Autorità sono elencati nel modello al punto 11, lettera A. Gli Gli allegati da trasmettere all’Autorità sono elencati nel modello al punto 11, lettera A. Gli atti elencati nel punto 11 B) vanno prodotti se posti in essere

14) Quali sono le modalità di trasmissione degli allegati

Gli allegati da trasmettere sono quelli posti in essere dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori. Si precisa che l’elenco in formato cartaceo della documentazione va allegato alla nota di trasmissione della variante, il medesimo elenco va anche inserito nel supporto. Inoltre, i documenti elettronici contenuti nel supporto informatico devono avere un nome che consenta di identificarne chiaramente il contenuto.

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto::le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

) Quali sono i criteri per la predisposizione della relazione del RdP sulla variante?

relazione deve rispettare le indicazioni fornite nel comunicato del 17.3.2015 e all’art. 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016 (linee guida

13) Quali sono gli allegati obbligatori alla trasmissione della variante in corso d’opera?

Gli allegati da trasmettere all’Autorità sono elencati nel modello al punto 11, lettera A. Gli Gli allegati da trasmettere all’Autorità sono elencati nel modello al punto 11, lettera A. Gli atti elencati nel punto 11 B) vanno prodotti se posti in essere.

14) Quali sono le modalità di trasmissione degli allegati?

allegati da trasmettere sono quelli posti in essere dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori. Si precisa che l’elenco in formato cartaceo della documentazione va allegato alla nota di trasmissione della variante, il medesimo elenco va anche inserito nel supporto. Inoltre, i documenti elettronici contenuti nel supporto informatico devono avere un nome che consenta di identificarne chiaramente il

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontole modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

15) Qual è la modalità di invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera?

Il modulo va inoltrato all’indirizzo pec dell’Autorità [email protected] unitamente a all’indice dettagliato dei documenti che contestualmente dovranno essere inoltrati con supporto informatico tramite raccomandata A/R presso la sede istituzionale dell’Autorità.

Si precisa altresì, che la comunicazione dovrà contenere il modulo debitamente compilato a firma dal RdP.

16) In riferimento al punto 12 ultimo capoverso del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, quale tipo di supporto informatico deve essere inoltrato e come?

Per supporto informatico s'intende CD-ROM ovvero DVD non riscrivibile, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R presso la sede istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contestualmente all’invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera.

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto::le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

15) Qual è la modalità di invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso

dell’Autorità [email protected] unitamente a all’indice dettagliato dei documenti che contestualmente dovranno essere inoltrati con supporto informatico tramite raccomandata A/R presso la sede istituzionale

Si precisa altresì, che la comunicazione dovrà contenere il modulo debitamente

) In riferimento al punto 12 ultimo capoverso del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, quale tipo di supporto informatico deve essere inoltrato e

ROM ovvero DVD non riscrivibile, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R presso la sede istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contestualmente all’invio del modulo di trasmissione delle varianti in

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ArtArt. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confrontole modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

17) Sono previste sanzioni per la mancata trasmissione della variante ?

Si. La mancata trasmissione della variante nei tempi previsti comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, co. 13 D.lgs. 50/2016. E’ ovvio poi che la variante deve essere trasmessa con l’apposito modulo.

18) Una volta superata la soglia di rilevanza ed avendo già trasmesso una variante, 18) Una volta superata la soglia di rilevanza ed avendo già trasmesso una variante, successivamente, vanno trasmesse tutte le ulteriori varianti a prescindere dalla loro entità oppure devono essere trasmesse solo in occasione del nuovo superamento della soglia di rilevanza?

Le varianti approvate dopo una precedente trasmissione, devono essere comunicate solo e soltanto se esse nell’insieme e/o per effetto delle altre condizioni di cui al Comunicato pubblicato il 4.3.2016 (non modificate nell’ultimo Comunicato del 2.12.2016), superino la soglia di rilevanza.

. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.Lgs. 163/2016 a confronto::le modifiche ai contratti durante il periodo di efficaciale modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia

17) Sono previste sanzioni per la mancata trasmissione della variante ?

. La mancata trasmissione della variante nei tempi previsti comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, co. 13 D.lgs. 50/2016. E’ ovvio poi che la variante deve essere trasmessa con l’apposito modulo.

18) Una volta superata la soglia di rilevanza ed avendo già trasmesso una variante, 18) Una volta superata la soglia di rilevanza ed avendo già trasmesso una variante, successivamente, vanno trasmesse tutte le ulteriori varianti a prescindere dalla loro entità oppure devono essere trasmesse solo in occasione del nuovo superamento della

Le varianti approvate dopo una precedente trasmissione, devono essere comunicate solo e soltanto se esse nell’insieme e/o per effetto delle altre condizioni di cui al Comunicato pubblicato il 4.3.2016 (non modificate nell’ultimo Comunicato del 2.12.2016), superino la

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.lgs. 163/2006 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.lgs. 163/2006 a confronto:opzione di prorogaopzione di proroga

art. 106 del D.lgs. 50/2016

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più

Proroga tecnica:

favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.lgs. 163/2006 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.lgs. 163/2006 a confronto:

Proroga tecnica: istituto giurisprudenziale

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.lgs. 163/2006 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.lgs. 163/2006 a confronto:il quinto d’obbligoil quinto d’obbligo

art. 106 del D.lgs. 50/2016 art. 132 del D.Lgs. 163/2006

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto..

Art. 132. Varianti in corso d'opera

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.lgs. 163/2006 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 132 del D.lgs. 163/2006 a confronto:

art. 132 del D.Lgs. 163/2006

Art. 132. Varianti in corso d'opera

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10

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per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

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Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 117 del D.lgs. 163/2006 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 117 del D.lgs. 163/2006 a confronto:la cessione dei creditila cessione dei crediti

art. 106 del D.lgs. 50/2016 art. 117 del D.Lgs. 163/2006

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni

Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 152 del 2008)

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 117 del D.lgs. 163/2006 a confronto:Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e art. 117 del D.lgs. 163/2006 a confronto:

art. 117 del D.Lgs. 163/2006

Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

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autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 152 del 2008)

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

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10. Sospensione 10. Sospensione dell’esecuzione del contratto: dell’esecuzione del contratto: artart. 107. 107

ArtArt. . 107 107 del D.lgs. 50/2016 e del D.lgs. 50/2016 e artt. 158artt. 158--160. 160. 132 del 132 del 207/2010 207/2010 a a confronto…confronto…

Nell’art. 107 solo apparentemente sono riprodotti:

- il tradizionale riparto delle tipologie di sospensione legittima,

- il regime specifico, in termini di ritualità e tempestività di - il regime specifico, in termini di ritualità e tempestività di iscrizione/esplicitazione delle relative riserve

- la disciplina della sospensione illegittima (ancora come nozione negativa, costruita “per sottrazione” dalle ipotesi di sospensione legittima).

L’art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, presenta non poche rilevanti novità, talune delle quali peraltro appaiono, a ben vedere, piuttosto frutto di un’elaborazione frettolosa…

Consiglio di Stato

Parere sul Codice dei contratti

dell’esecuzione del contratto: dell’esecuzione del contratto:

132 del 132 del D.P.R. D.P.R.

sono riprodotti:

tradizionale riparto delle tipologie di sospensione legittima,

, in termini di ritualità e tempestività di , in termini di ritualità e tempestività di riserve

illegittima (ancora come nozione negativa, sospensione legittima).

. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, presenta non poche rilevanti novità, , a ben vedere, piuttosto frutto di

Consiglio di Stato

Parere sul Codice dei contratti

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Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensione… le circostanze speciali e la competenza del sospensione… le circostanze speciali e la competenza del

art. 107 del D.lgs. 50/2016

Art. 107. (Sospensione)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensione… le circostanze speciali e la competenza del sospensione… le circostanze speciali e la competenza del d.l.d.l.

art. 158 del D.P.R. 207/2010

momento della stipulazione del contratto, il direttore dei

Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

393

dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di

ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

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Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensione… le ragioni di necessità o pubblico interesse e la competenza del RUPsospensione… le ragioni di necessità o pubblico interesse e la competenza del RUP

art. 107 del D.lgs. 50/2016 artt. 158

Art. 107. (Sospensione)

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

Art. 159. Ulteriori disposizioni … sospensione e ripresa dei lavori Proroghe e tempo per l’ultimazione …

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Proroghe e tempo per l’ultimazione …4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensioneoltre i termini suddetti.

Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensione… le ragioni di necessità o pubblico interesse e la competenza del RUPsospensione… le ragioni di necessità o pubblico interesse e la competenza del RUP

artt. 158- 159 del D.P.R. 207/2010

Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

Art. 159. Ulteriori disposizioni … sospensione e ripresa dei lavori Proroghe e tempo per l’ultimazione …

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Proroghe e tempo per l’ultimazione …4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensioneoltre i termini suddetti.

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Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensione… i tempi e la competenza del RUP per disporre la ripresasospensione… i tempi e la competenza del RUP per disporre la ripresa

art. 107 del D.lgs. 50/2016

Art. 107. (Sospensione)

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensione… i tempi e la competenza del RUP per disporre la ripresasospensione… i tempi e la competenza del RUP per disporre la ripresa

artt. 158 del D.P.R. 207/2010

Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del

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dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

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Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensione… le cause imprevedibili o di forza maggiore … le contestazioni e l’avviso all’ANACsospensione… le cause imprevedibili o di forza maggiore … le contestazioni e l’avviso all’ANAC

art. 107 del D.lgs. 50/2016

Art. 107. (Sospensione)

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 158 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensione… le cause imprevedibili o di forza maggiore … le contestazioni e l’avviso all’ANACsospensione… le cause imprevedibili o di forza maggiore … le contestazioni e l’avviso all’ANAC

artt. 158 del D.P.R. 207/2010

cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a

Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

396

sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale

avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo

8. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità.

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Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 159 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 159 del D.P.R. 207/2010 a confronto:istanza di proroga e decorrenza del tempo contrattualeistanza di proroga e decorrenza del tempo contrattuale

art. 107 del D.lgs. 50/2016 artt. 159 del D.P.R. 207/2010

Art. 107. (Sospensione)

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Art. 159. Sospensione e ripresa dei lavori

8. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10.In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.11. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo 154, dall'ultimo dei verbali di consegna.12. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.13. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 159 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 159 del D.P.R. 207/2010 a confronto:istanza di proroga e decorrenza del tempo contrattualeistanza di proroga e decorrenza del tempo contrattuale

artt. 159 del D.P.R. 207/2010

Art. 159. Sospensione e ripresa dei lavori

8. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10.In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

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10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.11. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo 154, dall'ultimo dei verbali di consegna.12. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.13. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

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Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 160 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 160 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensioni totali o parziali e quantificazione del danno rimandata al decreto del MITsospensioni totali o parziali e quantificazione del danno rimandata al decreto del MIT

art. 107 del D.lgs. 50/2016

Art. 107. (Sospensione)

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice

e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma

*Art. 1382. (Effetti della clausola penale).1. La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.2. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 160 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 160 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensioni totali o parziali e quantificazione del danno rimandata al decreto del MITsospensioni totali o parziali e quantificazione del danno rimandata al decreto del MIT

artt. 160 del D.P.R. 207/2010

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento

uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento

Art. 160. Sospensione illegittima

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

398

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di

approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i

garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento Con il decreto

verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione

apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o

sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

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Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 160 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 160 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensioni… applicabilità a contratti relativi a servizi e fornituresospensioni… applicabilità a contratti relativi a servizi e forniture

art. 107 del D.lgs. 50/2016

Art. 107. (Sospensione)

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture

Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 160 del D.P.R. 207/2010 a confronto:Art. 107 del D.lgs. 50/2016 e art. 160 del D.P.R. 207/2010 a confronto:sospensioni… applicabilità a contratti relativi a servizi e fornituresospensioni… applicabilità a contratti relativi a servizi e forniture

399

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11. 11. Risoluzione del contrattoRisoluzione del contrattoartart. . 108 108 del D.lgs. 50/2016 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135e artt. 135--139 del D.Lgs. 163/2006 a 139 del D.Lgs. 163/2006 a confronto: i rinvii agli artt. 106 e 80 del D.Lgs. 50/2016confronto: i rinvii agli artt. 106 e 80 del D.Lgs. 50/2016

art. 108 del D.lgs. 50/2016

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

139 del D.Lgs. 163/2006 a 139 del D.Lgs. 163/2006 a confronto: i rinvii agli artt. 106 e 80 del D.Lgs. 50/2016confronto: i rinvii agli artt. 106 e 80 del D.Lgs. 50/2016

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,

400

le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del

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11. 11. Risoluzione del Risoluzione del contrattocontratto. 108 del D.lgs. 50/2016 . 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135e artt. 135--139 del D.Lgs. 163/2006 a confronto:139 del D.Lgs. 163/2006 a confronto:

i rinvii agli artt. 106 e 80 del D.Lgs. i rinvii agli artt. 106 e 80 del D.Lgs. 50/201650/2016art. 108 del D.lgs. 50/2016 art. 135 del D.Lgs. 163/2006

. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che

1-bisdell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011)sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3bis e 3316usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

139 del D.Lgs. 163/2006 a confronto:139 del D.Lgs. 163/2006 a confronto:

art. 135 del D.Lgs. 163/2006

bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

401

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

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11. 11. Risoluzione del contratto Risoluzione del contratto art. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135-139 del D.Lgs. 163/2006 a confronto

Nell’art. 108 viene introdotto dal decreto correttivo un comma 1-bis in cui si stabilisce - analogamente quanto previsto con riguardo alla risoluzione del contratto di concessione dall'art. 176codice - che alle fattispecie di risoluzione del contratto codice - che alle fattispecie di risoluzione del contratto di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 108 non si applicano i termini previsti dall’artnovies della l. n. 241 del 1990.

139 del D.Lgs. 163/2006 a confronto

dal decreto correttivo un analogamente a

previsto con riguardo alla risoluzione del . 176, comma 2,

che alle fattispecie di risoluzione del contratto che alle fattispecie di risoluzione del contratto a), b), c) e d) del comma 1 dell’art.

previsti dall’art. 21-

402

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11. 11. Risoluzione del Risoluzione del contrattocontrattoartart. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135163/2006 a 163/2006 a confronto: il grave inadempimentoconfronto: il grave inadempimento

art. 108 del D.lgs. 50/2016 art. 136 del D.Lgs. 163/2006

3. Quando il Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta quandoaccerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135--139 del D.Lgs. 139 del D.Lgs. confronto: il grave inadempimentoconfronto: il grave inadempimento

art. 136 del D.Lgs. 163/2006

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

403

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

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11. 11. Risoluzione del Risoluzione del contrattocontrattoartart. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135--139 del D.Lgs. 163/2006 a 139 del D.Lgs. 163/2006 a il ritardo per negligenzail ritardo per negligenza

art. 108 del D.lgs. 50/2016 art. 136 del D.Lgs. 163/2006

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

139 del D.Lgs. 163/2006 a 139 del D.Lgs. 163/2006 a confronto:confronto:

art. 136 del D.Lgs. 163/2006

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

404

di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

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11. 11. Risoluzione del Risoluzione del contrattocontrattoartart. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135163/2006 a 163/2006 a confronto: il grave inadempimentoconfronto: il grave inadempimento

art. 108 del D.lgs. 50/2016 art. 135 del D.Lgs. 163/2006

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135--139 del D.Lgs. 139 del D.Lgs. confronto: il grave inadempimentoconfronto: il grave inadempimento

art. 135 del D.Lgs. 163/2006

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

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11. 11. Risoluzione del Risoluzione del contrattocontrattoartart. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135163/2006 a 163/2006 a confronto: lo stato di consistenzaconfronto: lo stato di consistenza

art. 108 del D.lgs. 50/2016

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, 7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135--139 del D.Lgs. 139 del D.Lgs. confronto: lo stato di consistenzaconfronto: lo stato di consistenza

art. 138 del D.Lgs. 163/2006

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede

406

2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1.

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11. 11. Risoluzione del Risoluzione del contrattocontrattoartart. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135163/2006 a 163/2006 a confronto: obblighi dell’appaltatoreconfronto: obblighi dell’appaltatore

art. 108 del D.lgs. 50/2016 art. 139 del D.Lgs. 163/2006

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135--139 del D.Lgs. 139 del D.Lgs. confronto: obblighi dell’appaltatoreconfronto: obblighi dell’appaltatore

art. 139 del D.Lgs. 163/2006

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

407

La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

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11. 11. Risoluzione del Risoluzione del contrattocontrattoartart. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135163/2006 a 163/2006 a confronto: non è più prevista la risoluzione confronto: non è più prevista la risoluzione per inadempimento dei contratti di cottimoper inadempimento dei contratti di cottimoart. 108 del D.lgs. 50/2016 art. 137 del D.Lgs. 163/2006

Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135--139 del D.Lgs. 139 del D.Lgs. confronto: non è più prevista la risoluzione confronto: non è più prevista la risoluzione

per inadempimento dei contratti di cottimoper inadempimento dei contratti di cottimoart. 137 del D.Lgs. 163/2006

Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa

408

responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

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11. 11. Risoluzione del Risoluzione del contrattocontrattoartart. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135163/2006 a 163/2006 a confronto: non è più prevista la risoluzione confronto: non è più prevista la risoluzione per inadempimento dei contratti di cottimoper inadempimento dei contratti di cottimoart. 108 del D.lgs. 50/2016 art. 137 del D.Lgs. 163/2006

Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135. 108 del D.lgs. 50/2016 e artt. 135--139 del D.Lgs. 139 del D.Lgs. confronto: non è più prevista la risoluzione confronto: non è più prevista la risoluzione

per inadempimento dei contratti di cottimoper inadempimento dei contratti di cottimoart. 137 del D.Lgs. 163/2006

Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa

409

responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

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12. 12. Recesso dal contrattoRecesso dal contratto: art: art. . 109 109 del D.lgs. 50/2016 e del D.lgs. 50/2016 e a confronto: una sostanziale coincidenzaa confronto: una sostanziale coincidenzaart. 109 del D.lgs. 50/2016

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

del D.lgs. 50/2016 e del D.lgs. 50/2016 e art. 134 art. 134 del D.Lgs. 163/2006 del D.Lgs. 163/2006

art. 134 del D.Lgs. 163/2006

previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo

stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo

410

stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue

quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

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13. L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti13. L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti

Art. 211. (Pareri di precontenzioso dell’ANAC) 2. Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.

13. L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti13. L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti

. (Pareri di precontenzioso dell’ANAC) 2. Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionaledelle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo

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13.13. L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:il parere del Consiglio di Stato sul codiceil parere del Consiglio di Stato sul codice

«[…] Il secondo comma della disposizione in esame attribuisce all'ANAC unpotere di invito nei confronti delle stazioni appaltanti ad agire inautotutela. Il potere di raccomandazione così introdotto è presidiato da sanzione amministrativa pecuniaria (da 250 a 25.000 euro) confronti del dirigente responsabile e dalla previsione della sua incidenzaconfronti del dirigente responsabile e dalla previsione della sua incidenzasul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti ex art. 36 dello schemadi decreto.In questo caso la "copertura" della legge delega è rappresentata dal criteriodirettivo contenuto nella citata lett. t), secondo il quale la vigilanza èesercitata attraverso "poteri di controllo, raccomandazione, interventocautelare, di deterrenza e sanzionatorio" .

L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:il parere del Consiglio di Stato sul codiceil parere del Consiglio di Stato sul codice

secondo comma della disposizione in esame attribuisce all'ANAC unpotere di invito nei confronti delle stazioni appaltanti ad agire inautotutela. Il potere di raccomandazione così introdotto è presidiato da una sanzione amministrativa pecuniaria (da 250 a 25.000 euro) neiconfronti del dirigente responsabile e dalla previsione della sua incidenzaconfronti del dirigente responsabile e dalla previsione della sua incidenza

delle stazioni appaltanti ex art. 36 dello schema

In questo caso la "copertura" della legge delega è rappresentata dal criterio. t), secondo il quale la vigilanza è

esercitata attraverso "poteri di controllo, raccomandazione, intervento

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13.13. L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:il parere del Consiglio di Stato sul codiceil parere del Consiglio di Stato sul codice

[…]Tuttavia la formulazione attuale presenta significative criticità:a) sul piano della compatibilità con il sistema delle autonomie, in quantointroduce un potere di sospensione immediata e uno di annullamentomascherato che esorbitano dai meccanismi collaborativi ammessi dallaConsulta con la sentenza 14 febbraio 2013, 20, pronunciatasi sull'art. 21Consulta con la sentenza 14 febbraio 2013, 20, pronunciatasi sull'art. 21bis della legge n. 287/1990;b) sul crinale della ragionevolezza e della presunzione di legittimità degliatti amministrativi, in quanto la sanzione colpisce il rifiuto di autotutela,ossia un provvedimento amministrativo di cui è da presumere lalegittimità fino a prova contraria. Si crea in questo modo una sorta diresponsabilità da atto legittimo.

L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:il parere del Consiglio di Stato sul codiceil parere del Consiglio di Stato sul codice

la formulazione attuale presenta significative criticità:a) sul piano della compatibilità con il sistema delle autonomie, in quantointroduce un potere di sospensione immediata e uno di annullamentomascherato che esorbitano dai meccanismi collaborativi ammessi dallaConsulta con la sentenza 14 febbraio 2013, 20, pronunciatasi sull'art. 21Consulta con la sentenza 14 febbraio 2013, 20, pronunciatasi sull'art. 21

b) sul crinale della ragionevolezza e della presunzione di legittimità degliatti amministrativi, in quanto la sanzione colpisce il rifiuto di autotutela,

di cui è da presumere lalegittimità fino a prova contraria. Si crea in questo modo una sorta di

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13.13. L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:il parere del Consiglio di Stato sul codiceil parere del Consiglio di Stato sul codice

È da preferire allora una riformulazione in chiave di controllocollaborativo, ispirata alla disciplina dettata dall'art. 21287 /1990, compatibile con i principi costituzionali e con i limiti dellalegge delega, che parla di "controllo" al fine di giustificare il poterelegge delega, che parla di "controllo" al fine di giustificare il poteredell'ANAC, usando una locuzione coincidente con la qualificazione usatadalla Consulta con riguardo alla legittimazione processale conferitadall'art. 21 bis cit. all'Autorità garante della concorrenza e del mercato[Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 20] […]»

L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:il parere del Consiglio di Stato sul codiceil parere del Consiglio di Stato sul codice

È da preferire allora una riformulazione in chiave di controllocollaborativo, ispirata alla disciplina dettata dall'art. 21-bis della legge n.287 /1990, compatibile con i principi costituzionali e con i limiti dellalegge delega, che parla di "controllo" al fine di giustificare il poterelegge delega, che parla di "controllo" al fine di giustificare il poteredell'ANAC, usando una locuzione coincidente con la qualificazione usatadalla Consulta con riguardo alla legittimazione processale conferitadall'art. 21 bis cit. all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

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13.13. L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:il parere del Consiglio di Stato sul codiceil parere del Consiglio di Stato sul codice

Si tratta dell’intervento che ha generato maggiore clamore mediatico, cui è subito seguita una riformulazione «manovrina» (art. 52-ter del d.l. 50/2017, introdotto dalla legge n. 96 del 2017) introdotto dalla legge n. 96 del 2017) per rendere la previsione coerente con la legge delega e con la Costituzione, salvaguardandone l’efficacia…

L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:il parere del Consiglio di Stato sul codiceil parere del Consiglio di Stato sul codice

Si tratta dell’intervento che ha generato maggiore

riformulazione nella c.d. 50/2017,

2017) 2017) rendere la previsione coerente con la legge

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13.13. L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:l’art. 52l’art. 52--ter del ter del d.l.d.l. 50/201750/2017

bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1

2. Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti dellagara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventualeffetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appalalla raccomandazione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entlimite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide asul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo

L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:L’abrogazione delle raccomandazioni vincolanti:

bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante,

che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da , emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un

parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare

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alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.

. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in bis e 1-ter.

2. Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì

delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.

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Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!

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