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2012\4:,\0--M. G. 0668897435- , . ~~~~") ~:~~ Dipartimento del! 'Organizzazione Gi'l.«iiziaria, del personale e dei servizi Direzione generale del personale e del/a formazione Ufficio V - Pensioni Prot.n. ~06~ Roma,li 16 t1AR 2017 Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione ROMA AI Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ROMA Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ROMA Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia ROMA Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello Ai Sigg.ri Procwatori Generali della Repubblica presso le Com di Appello Ai Sigg,ri Commissari per la liquidazione degli Usi civici D.L. n. 20112011 convertito in legge n, 21412011 C.d. "decreto salvaIta1ia"~ art. 24 - Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni· Cin:olare della Presidenza Consiglio Ministri D. 2 deU'81312012 Cireo)a •• INPS n. 37 d.11413/~10~. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio studi Consulenza trattamento Personale, in data 8/312012,.ha diramato una circolare (la n.2) . -che si allega in copia - COn la quale ha esplicitamente fomito i necessari chiarimenti sulla questione in epigrafe indicata. Nell'ultima parte del paragrafo l della predetta circolare si è asserito che "gli aspetti propriamente pensionistici saranno tra.ttati in apposita circolare dell'Ente previdenziale". In merito a ciò, l'INPS ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale), in data 14/3/2012, ha diramato una propria circolare, la n. 37, avente per oggetto: " Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge

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2012\4:,\0--M. G. 0668897435-

, . ~~~~")~:~~Dipartimento del! 'Organizzazione Gi'l.«iiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale del personale e del/a formazioneUfficio V - Pensioni

Prot.n. ~06~ Roma,li 16 t1AR 2017Al Sig. Primo Presidente della CorteSuprema di Cassazione R O M A

AI Sig. Procuratore Generale presso laCorte Suprema di Cassazione R O M A

Al Sig. Presidente del TribunaleSuperiore delle Acque Pubbliche R O M A

Al Sig. Procuratore Nazionale AntimafiaROMA

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg.ri Procwatori Generali della Repubblicapresso le Com di Appello

Ai Sigg,ri Commissari per la liquidazione degliUsi civici

D.L. n. 20112011 convertito in legge n, 21412011 C.d. "decreto salvaIta1ia"~ art. 24- Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni·Cin:olare della Presidenza Consiglio Ministri D. 2 deU'81312012Cireo)a •• INPS n. 37 d.11413/~10~.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Serviziostudi Consulenza trattamento Personale, in data 8/312012,.ha diramato una circolare (la n.2) . -chesi allega in copia - COn la quale ha esplicitamente fomito i necessari chiarimenti sulla questione inepigrafe indicata.

Nell'ultima parte del paragrafo l della predetta circolare si è asserito che "gli aspettipropriamente pensionistici saranno tra.ttati in apposita circolare dell'Ente previdenziale".

In merito a ciò, l'INPS ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale), in data 14/3/2012, hadiramato una propria circolare, la n. 37, avente per oggetto: " Decreto legge n. 201 del 6 dicembre2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormentemodificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge

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__________ NR.9140-P. 4/21. --26. MAR. 2012 14:30- -M G 0668897435

OIPARilMOOO DEliA FI.JtWONE f'U88UCA

6 e '. e Ja "pensione anticipata", conseguita .sulla bue dei l'equiS'itidi cui ai commi lO e l I, lhmorestando guanto previsto dai commi 140, 15 fJis, J i e 18 del medesimo articolo.

Per i Javoral:Qrì dipeud-e[lti delle pubbliche amministrazioni. iscritti alle ca.sse ~tite dal)' a-INPDAP, uomini t: donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecch.iaia nell'anno~012 si consegue al compÌ1nUlto del 6tr anno di età (commi 6 e 7 dell'art. 2+) in presenza diun'alJzianit! contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimerJto ai quali i) primoaccredito contributivo decolTe succes:sivaJJlmte al l" gennaio 1996, fermj restando il limite:magnrlico minimo pari a 6'6 anni e queJJo contributivo pari a 20. J'ac;ce5l>O al pensionamento èaltresi condizionato aU'importo della peO$loneche deve risultare JU)D inferiore a 1,5 volte l'importodell'assegno sociale, Si pteGcinde daI predetto requisito di importo minimo Be in poo.'e.sso di un'etàanagrafica pari a 70 anni.ferma restando un1anzianità conttibuti"a effettiva di" anni.

Per ila\'Oratnrj dipendenti dclJe pubbliche amministrazioni uomini il requisito per il dh-ittò allapensione- anticipata nell'annO 2012 SI consegue aUa maturazione del "J,j!0 anno e un mese dianzianit! l:ontributiva (comma lO dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto allapensione anticipata ne1fatmo ~lt' si consegue alla matw'azion@ del 4)0 anno e un mese dianzianitl contributiva, I predetti requisiti contribuo\-i sono poi iner~nblti di un mese nell'anno201$ e dì un ulteriore .mese a deco,-,re,-e: daJJ'anno 2014. retmi restando gli incrementi delJa3~anza di vita a.. decorrere dal J Co gennaio iOJS. La domanda di pen.sione anticipata da parte di unlavoratore che abbia lU)"età anagrafica ìnferjo-rt! a 6~ anni comporta delle penalizzazioni st.dtratnmento a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2 qua.terdel dI n. 216 del2011, introdotto dalla legge d. conversione n. 1+ del f()li. 111base a quest'wtima pre"lsj()ne. Jédisposizioni il) materia di riduuone percentuale dei trattamenti pensionisaei ntm t1'o\-aIlO

applica.ziOJle limitatamente ai $oggt!:tti Gl.e Dlàtur.llDD il previsto requisito di anz.ianità contributivaentro il ~17. qualora l'anzianità contributiva (ierivi esdusivaIDl!Dte da prestazione effettiva dilavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternjtà, per l'a580lvirnento degfjobbJigIJi di leva, per infortunio, per rn.a.lattia e di cassa intq;ruiol1e guadagni ordinaria.

Il rcqui$Jto dì età. anagrafica per Ja. maturazlone del didtto alla pensione di ,,--ecchiaiaed ilrequisito deD'anz~nità contributiva per la rnattu'aliotre del diritto aJla pensione anticipata .':iono poisoggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza.di vita (comma 12 dell'art, i:40), Si segnala che con decreto interministeriale 6 di~re fOI I(Gazzetta ufficiale 13 dicembre 20J l, n. 289) è stato determinato l'increnrento dei requisiti Il

deoonete dalI"anno 201S.

E' oppCltt1.lno chr"rirecbe, in base alla legge (conuni.1 e 14-). j dipendenti cIle hanno maturaro irequisiti per il pensiona.mento entro la data del,,] ~jcembre 20 Il rimangono soggetti al regimeprev,i.gmte- JEr l'2CCe$SOe per la dew-rrenza del trattamento pensionistico dì vecthi.aia e di3nUanità. Pertanto, anche se sono al'ltc»'ain ~TVizjo. bili dipendenti non saoo soggetti,. neppure suOPZÌODe.al ow)vo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva,. CennQ restando che si

"

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_________ -NR.9140-p 6/2126. MAR.2012 14:31 -M. G. 0668897435

DIPAtUlMBKTO OEU.A F\ht%lONE PUe8UCA.

In quest'ottica, il comma 7 dell'àit.. 2~, nel qutlt!: si prevede che si pre$cinde dal requisito diimporto minimo della pensione nel caso iD cui il dipendente abbia un'ètà anagrafica di 70 anni,.appresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturaz.ìone del diritto a pt"nsioneanche in m\roredi Quei lavoratori chealtrimf"nti- in caso di vigenza del limite di impOl"to mi:nimo-nOn slITE'bbero in grado di fruire del trattamento neppllre aJla prescritta età anagrafica Inoltre, inlinea con i prlm;ipi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riformache, in caso di domanda. Jlammjnistrazione è tenuta a disporre. il trattenimento in $ervizio per que;dipendenti che non hanno ancora raggillnto il requisito dì contribuzione minimo pe. lamaturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 2~ del ]99J, nellir quale si atk:rmach~ "11pTi. (...) MUJndo ati nml può essere precktsa, .rC1iZl1 "(;io/ure l 'mt. 38, setundo rolflhJ4,ddlaIM~ là pomhilitil ptr il pern''''1. (..) <heal emnpi''''''''' "'l ~_ "'O'" - quale dusia ltJ data. di ~ - tum abbia anano, 7Illl!:uTiW il diriJ;tq a pensUme. th" àeroprl! a tale limiU per ilwlIb<ammto " riposa, al ",la uopo di rompletare il pmoda mi.i ••• di ",roi!rin rUhWlo dalla lI:gg<per il_eguimmtn di 10.1. dirillo, non;nw ""n"" (.) •• lenza 1i""'"I..·.

E' opportuno inoltre evidenziare cbe,. poiché jJ citato art. 24 ha generalizzato l'appJicaziolle delsistema contributivo pro-rata per Je anzianità maturate a decorrere dal I gtnn<lio 20 Hlt ,·-ieneinvece meno il concetto di m'Sllinla anzianità contributiva e, quindi. la tnodifica del sisterml rende

. inapplicabiJj dal l genuaiQ 20llii! tutte le disposizioni previgentl che fanno riferimento a taleoolldilk.ne e che consm.tono aJ per80n&le interessato di proseguire il servizio sjtlc) aIraggit.mgimeDto de1la stes1;a per consegui.l"e il massimo delJa pensione (es. al't. I. comma 4 qtthUjN.Zn.

del eH D. 'i-J3 del 1989, COnvertito in 1. n_ ~7 deJ ~990 per j dirigenti ci\'ili deJlo Stato in $el·••.·i;do al

l ottobre J97<J.oe art. 509. comma j,l',del d.lgs. D. i91 del J994- per il penlona.le del comparto scuola).

Si seplala chI:':rimangono fermi gJi specifici limiti ordinarnentali stabiliti per il personale ddleForze armate, della PoJi2.ia ad ordinamento civile e militare e dci Vigili del fuoco (dal dIgs. D. ]6'5del 1997 e dalle disposizioni speci.alidi settore). Per questo ))el"$onale. fra J'altro. la legge rinvia adapposito regolamento di delegifica:r.:ione Itl disciplina dell"armonizzat,ione dei requisiti di acce-..:so a.Itrartamento pensiol1i.stico rispetto al regime valevole per Ja generalità dei pubblici dipendenti(comma 18 dell'art. 2.•) e. pertanto, allo stato, le DLIOve DOrme sui requisiti di accesso n011 l>ODO

applicabili, $àIva invece l'appHcaz.iooe del $istcma COntributivo pro-TMA.

3. ntratteniJnerrto in seh'izio e la risoluzione unilau,ale deI rapporUt di lavoro.

II comnJa iO deU'aTt. 24- pw.-edè: "'RtJtiijermD dle l'athl(J~io1le dJk dis.posi:rit.mi di a/t all'articola

72th/ dtcrdtJ.Jegge ~5 giugno 2008, IL lliJ, C01lJJeltitQ «AI lJ1.1Xi.zjiaJr.wui con legge 6 ugt»to f()()8, 11. /33,

t tIl«mivc tnndi.fian:i4ni e inUgr~ aJ1l riferimn80 ai soggetti che trl/lbI.Tll1lOi 7Zquisili per ilpauitmafRCR/o a.tlB»rrm dal I" germa.iD 2Q}~ tiarz (;(rJdvdella ridetermi~u dei. requisiti di (lQ;CSJO t1.1p""Woammlo come di.uiplioata dal pr.-.. -' ..

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OlPAllTJMeNl'O DEUA FUNZIONE PUB8l1CA

Da tale disposizione discendono due dFetti;

- anclle a !legtlito dell'entrata in vigore della riforma SOnaapplicabili gli istituti previsti nelcitato art. 7:2 del dJ. n. J 12 del llOO8 e. cioè, il trattenimento in servizio oltre i limiti dì età,la risolll~ione unilaterale del rapporto di lavoro e l'esonero {per questo, nei limiti stabilitidal comma 1f.lett. e. ddJ'art il"')j

ipresupposti per fapplicazione degli istituti nei cotifronti di ooloro clrn maturano i requisitia doootn'fe dal l gennaiQ 20lt devono essere rimodttJati in base ai nuovi requisìl:i diaccesso al pensionamento. fattlr. eccezione per j'i!;tit'llto dell"eflonero che è stato abrogati>dalla .:bea di entrata in vigore della l. o. ~ l'l del 2011 (e. cioè. dal :lS dicembre !OlI; ladisposizione fa riferimento alla data di entrn.ta in vigore de) ~presentl!:decreto~, ma poichéla DOl"mQ è stata. inlJ--odo~ dalla leggt! di conversione., Ja sua portata va riferita alla data dìentrata in vigorE' della medesima legge1 tranne cile. per gli e1ioneri gjà concessi alla. data deli dicembre tOI l (cfr.: paragrafo successivo).

Pertanto, anClhe dopo Ja l·iforma.. i dipendenti potranno chiedere e )e amminisQ"'a.Zioni pottarmos{XA)roare il trattenimento in servWo (fermo quanto previsto dall'al"t, 9, comma ~l, del dJ, n, 78del !i010. convertito io l n. 12i del 20l0. circa il finamiamento), ma questo Bi riferirà al periodosuccessivo al coDllegWmento del nuovo requjsito anagrafko necc::ssario per Ja pensione dj vecchiaia,Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 6(i a 68 anni pot]'~ essere accordato ~olo adecorrEre dal 1 geonaio 20lS (salvo l'<tggiornamento del limite l'isl!ltante dall'adeguamento allaspenoza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nllOVO regime. J dipendenti che neIl'annoilOl! compianti 66 anDi di età, aVéndo maturato jl requisito anagrafico di 65 armi nelf .Bnno2<)j1(sempre che abbiano maturato il diritto a pensione enb-o il 2(11). rimangono soggetti: alprevigente regime e J'armninistrauone awebbe potuto accordare il trattenimentQ da 65 anni sino.a67. Pertanto, salvo l'l.':ventuale trattenimento in servizio concesso daU'amministraziQl'le Q

l'applicazione dell'eventuale fillestra., per questi dipendenti l'età di collocamento a ripos(I rimanefissata a. 55 afllli e il senrizio nOD può protrar.sj oltre il6SO anno di età.

Si ~ala che l'art. 16 del dlgs. D. 50S del 1992 è stato nuovantetl.te modificato di recentedan'art. l del d.J. n. 158 del 2011. com...ertito iD l 1.1. 111 del 201 L Con l'ultimo inteNento

normaoV[J è stata valorizzata la discre2.ionaJità neUa concessione del tra:t~nlmeDto da partede11'ammini5tr.a.~ione.aspetto già evidenzjato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.1. nlI! del 2008, cOD\lertito jn I. n. 1309 del fOOS. Rimane fermo. pertanto. che li trattenimento inservilio non costituisce più oggetto di un diritto potestaci\'o in capo alJ'interessato, ma di undiritto condjrionato la (:ui soddisfazione dipellde dalle valuta1:ioni che J'ammittist:tazl.one co-mpie ÌJlordine all'OTgaz1jzzazione. al fabbisogno professionale e aUa disponibilitA finanziaria. Jn pmposjto.,,'a1gono anoora le indicazioni fornite con Ja circolare n. LOdel 2008 del Dipartimento dellafunzione pubblica. d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

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26. MAR.2012 14:31M.G. 0668897435-- ---·---NR. 914G-P. 8/21

DWJmMENTO DELlA FUNZIONE f'UBBLICA

Inoltre, nell'anno 2013 le amministr3tioni potranno pr~edere alla ruo!lIzione unilaterale del~pOI1o al compimento deJl'anzianìtà di 42 anni e .i mesi (considerato iJ mese aggituHÌ\"Q previstoda! COmma 10 secondo periodo dell'art 24 e l"adegl.l.amento alla speranza di vita) per i dipt:ndenti

uOnUDi e di tI anni e 5 mesi (COllBiderato.iI Jnese aggitultivo previsto dal predetto comma lO e

l'adeguamento aIb speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione. si segnala che, a.$eguito della riforma, con cui è stato generaJinata J'applicazione del sistema contributivo»tr Jeanzianità: maturate suocessivamente al l gennaio "OH!, non è più attuale il concetto dj •onziJmitàt1IJlSSima conJrib~ ed è quincfi mutato il presupposto per l'esercizio del potere Ilr.I.ilatf'rale dirisoluzi01'le, cbe, come visto. in vini! del. COmma 20 citato, per ì dipendenti (he matural)O irequisitia decorrere dalI gennaio iOl! è attualizuto agIi anni di anzianità contributiva nece~sari per larnaturaz.ione del diritto <illapensione anticipata. ln proposito, poiché la norma sulla pensioneanticipata prevede la possibilità di Ima penalitzaz.iolle nel trattamento per idipendenti cm.: sono inpossesso di un'età inferiore a 62 anni, si raccomanda alle amministrazioni di oon eserci:ta.I"e larisoluzione nei confronti dei soggetti per i q\lali potrebbe operare la penalh:za'!'i4)ne !E"g<JI(>.SIIIpunto si ricl1iama quanto gì1 evidenziato circa li recente intervento normativo operato dalla J. n.ade) 201i, di tonversione del dl. n,. !16del5!Oll (art. 6",oommai fJUIIktJ del dJ. D. i16 del 2011).

Resta inteso che il pre8llpp05to per l'applica!.ione delJ"istituto della risoluzione nei confronti dìcoloro che h~nno maturato i requisiti di età O di anzial)itcl -contributiva entrO ranno Wl I pereffetto deJb norma rimane filjsato secondo il regin'lt previgente al CQTTlpimento de. 40 anni dìantianità contributiva.

Riprendendo quantu detto nella circolare li. lO del !008, $i raccomanda anCOra una volta .alleamministrazioni di adottaI'(' dei criteri generali. GlÙibrati a seconda dene proprie esigenze. in modo

da seguire una linea di condotta toerente e da evitare comportamenti che condllcano a $celtecontDddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi. dovrebberoessere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottaridall'autorità politica. Tra questi criteri possono, ad ~pio, considerarsi l'esigenza djriorganiu.azione di BtruttUI"@: in rel:u:jone a progetti di innovazione tet.no-logica eammodernamento anche con riferimento aU'l.Itiliuo di nuove profesB~ona1ità,la rideternùnazlonedei &bbisogni di personale. la raziortalizZ,ltzione degli assetti organizzathti e i processi diriorganiuuione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito, ti segnala cfle l'art.16 della I. n_ 18$ del 20~ J, legge di stabiljtà per il 20h~.nel modificare l'art_ :13 del d.lgs_ fl. 165 del

2001, ha fattoriD\lio aIrapp1icazione dell'art. 72, comma Jl, del d.J. n. Ili del 2008 da.parte de)Jepubbliche amministraz.ioni nei casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o sianorilevate L'Ccedenze. Inoltre,. l'art. ]5, comma] bis, del dJ. D. 98 del 2011, convertito in 11}. li] deliOIJ, neU'ambito della disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede che ilcommissario straordinario nell'Bdottan le misure per ristabilire l'equiJibrio finanziario deU·ente,))OBsa esercitare u/tJ. jaUJ/tQ dì ali all1artia)1o 71', «Jm'1M Il, del Qt:enfio-iegge 25 g%OJ/D 2008. 'l Jl2,

fXltt,.11erlÌioam legge 6 pCDJf(I ~ 1l. l'S, o.ndU! 1Iei. co1!fhmli del persrm11k cAe non ahbia raggizmUJl'a~ mtlSlima CfJTJlrilruJiDu di qutzT47UD anni ••.•.

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26.MAR20InUI- -MG. o66889)435----.-----~~NR.9140-P. 9/21

D1PARllM~ D8..LAfUN1)ONE PUBBUCA

Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art 16, comma II, del d.l. n..98 de) ~Oll, convertitoin]. D. 111 del 2011, secondo clIi: or[7' lmuJ di rual1l%io7I2 rk/ rfJpptJrtc di lmJoro l'esercizio deI1tJfoccltdrim1W5Cilda alle pubbliclze omminisD"Wm preuisltJ dal t:l)ffImIJ. Il fkIl'a1'/U;t)1o 72 del der...reJo-.!egg'f! ft)

giup.a itOOS, n. l/~ C(11jl1U~ txm modi~ùmi, do.llaV 6 (Jgos{(J2(}O0',no 133, t! sr,"~modff~i. rum 7l«Wila di vlteritJri! moli~ gwlDra l'amministrtl.%imM mteressatd abbiap,~ del4rmi"",. i•• io. genua18 fI/JPO'ilia-iJzri di opp/ii;atiqj alO lJito Ji<lU""1. diorgrmizzm:iohe ~ sottoposto al vism dei C/'J1I1.f'etentiorgani di «mJrollo_ "'.

ln base a quanto prevÌSto dal comma a, 'etto e). dell'art. i4 in e6ame l'istituto dell'esonero dalS(tyìzio, dUciplinato dall'art 72, conuni da l a 6, del d.1.D. 112 de12008. oonvertito in J. n. lSS del2008, è stato soppres$O dalla legge di conversione n, 2]<1 del iOll e. quindj, a tar data dall'entrAtaip vjgore della legge stessa (28 dicembre ~Oll) e le norme di disciplina del rapporto continuano adapplica.rsì agli esoneri già concessi prima del + dicembre. Con la nOrma, inoltl'e, sono statedisapplicate le disposizioni di leggi regionali contenenti discipline analoghe a qtlelle rldl'istimtodell'esonero di cui alla normativa statale. Per quan.to rigullrda il regime dell'accesso al trattamentopensioniBtieo per il penonale in esonero, m ba&eal COJI11'Da1+ primo periodo si applica, come per lageneralità dei lavoratori, il regime prevL~nte sui I"t!quisiti e sulle Dnestre se il dipendellte hamaturata tali reqtljsiti en.tro il 31 dicembre 2011. Inoltre,. il previgente regime troverà applicazioneanche nei confronti del personale in esODero che matura i reqllisiti di accesso al trattamento

peosioaistico a dea:JlTere dal I ~nnaio iOI! il patto clJ.e1'l!Sonl"rofOsse in corso alla data del ",dicembre 201 J e dall'esito deUa procedura di cui aI successivo commI). l5 risulti la capienza delco-ntingen~ secondo le modalità che verranno definite nel decreto in[em;rinisteriale previsto nelmedesimo comma. Ai fini della norm<l,.l'eaonero si intende concesso se l'amministrazione, nellavèSte del dirigente competente i~ base all'ordinamento dell'Amnl;nistrazione s~sa, ha adottatouna determinazione formale dalla quale si desuma la volanti di aeeogl;mento deJl'i5tan~1ldell'inter~"ato. L'eventuale incapienza del fondo comporterà l'~pplicaùone del nuo\'{) regimt: e,quindi, la prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendellte sino alla matlU.az.ione dei nuovirequisiti di anzianità contributiva legale.

5. Periodo n.ansitorio.

n citato comwa 120dell'art. :24 ~lfllitimo periodo 8tabili.~ce che: G.4Ifint! di agevoll1re il~ di ritlurio~ degli tJsJeitI' orgQni%zI1tivi lUlk puhhliche aml1Z1:lIistnJftirm~ remM, z,100't, .fI1fui i~ di coII=mPIk> a ripo<Dper roggi.ngimenJo ikllimit. di dà fP'Ì adottali, prima ddI4 da",di eniTa!4 in JJigore del ~ det:rdo, nei cmifi'ordi dei dipmuknti ddk puhWdle t1mmÌ1tÌ5tTazio7li di C14.

all'l1ftiDolo I, cummtZ R. tkl d«n:trJ. Ugisloti'VO SO ma1"%O !ZOOl, tI. /65, tJ:»dre se avmJ:i. '!fJ'eUbSfJ«eSSitJllnl.tRleal]~ gtn7IQW rolSJ.".

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26.MAR.2012 14:31 -M. G 066889)4J5~- ---- -~NR. 9140-P. 10/21•.9~urtf~rJ.~OIPAATlMENTO DeuAfUNZIOOE PUB8l1CA

Come si e••.inee dal testo della dispositione, la finalità della nonna @ qllella di agevolare ilprocesso di riduzione degli assetti organizz.a.tivi C(KlDe$$O all'entrati in vjgore delle l-ece,Hi nOrme

di contenimento della spesa e degli apparati pubblici. lo base alla nonna SOno fatti saJvi gli effettidegli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati daUe amministrazioni primadEI 6 dicembre 2'011. anche se aventi decorrenza successiva alI gennaio 2012, a prescindere quindi

dalla sussistenti dei nuovi Yeqoisì.ti di pensi()Qamento in capo al dipenden~ interessato.

Per espressa previsione, la salvsgoardia concerne solo le ipotesi di raggiungimento de:) limite

di età. Ne consegue che invece debbono intendersi Rtr1lvoJti" dalla ouova di.i'j:ciplina - se aventi ]a

predetta deeorreota - lt~ dete.rrninuioni ed i provvedimenti di pension.amento eventualmente: giàadottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite dì età nei confronti di dipendenti soggetti

al nuovo regime ma sp~ovvisti dri nuovi requisiti alla data di decorrenza detratto. Sl fa riferimento

in particolare a provvedimenti dì collocamento in quiescenza aventi decorrenza dal .20JS perl'(!'Sercizio dcl recesso per il rsggiungimento della massima antiiUlità contribllti"3 coltll.roicato in

.app)jcazione deU'art 72, comma Il, del d.1. D. I H! d4':1!i!OOS a dipendenti con anzianità contributivainferiore a i2 anni e 5mesi per gli uomini e 4-1anni e'; mesi per le donne ed età inferiore a 6i anni(richiesta al fine di evitare pena:lizzazioni) o aU'accetbuione, già nell'annO' 2011, deUe di.n'UssionicomWlicate per il raggiungimento della quota nell'anno !Olil (I negli anni suceessjvj. Per i casi dirisoluzione unilaterale, l'amministrazione dovrà rivedere la propria determinazione dandonecomunicazione all'interessato, valutarldo ~ se del caso - una successiva comunicazìone sulla basedei nuovi requi.siti. Nei ta!Ji dì risoluzione dei ral)porti di Ja"'OrDo di impiego per il raggiungilOel1todel requisito della quota. il rapporto tra l'amministrazione ed il dìpendenté dovx-à COntinuare sinoal raggiungimento dei l'luovi requisiti e l'amministrazione dovrà darne oornunica.zìoneall'interessato e ritirare l'eventuale determinazione o annullare J"eventu..aleprovvedimento dieollocamentD in quiE$ceJlzl1 già adottato.

6. Personale del comparto scuola.

Per il persol1a1e direttivo, docente ed ammi:nistrativo del comparto scuoJa, rimane ferma lavigema deglì specifici termini di eeosaz.ione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'annoscolastico per le esigenze d~ servizio e specifiche indic.a:l:ioni saranno fornite dalla competente:

Djretione del Ministero delJ'istrut.jone, dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO PER

LA PUB8L1CA AMMINISTRAZIONE

E LA SEMPLlFlCAZIONE

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INPSIstiMDNazionaIePmviderJzclSociaIe

~

Direzione Generale

Roma, 14/03/2012

Circolare n. 37

Ai DirigentI centra/J e perifericiAi Respons~bllf delle AgenzieAi Coordinatori generali, centra1Je

periferid dei Rami professionaliAl CoordInatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

AI PresidenteAI Presidente e al Componenti del Consiglio diIndirizzo e VigilanzaAI Presidente e ai Componenti del Collegio deiSindaciAI Magistrato delJ~Corte dei Conti delegatoil/l'esercizio del controlloAi Presidenti del Comltatf amministratori

di fondi, gestionI e casseAl Presidente della Commissione centrale

per l'accertamento e la riscossionedei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionaliAi Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO; Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito COnmoclific:azionidalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, COme ulteriormente modificatodalla Leg!ite 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazloni deldeereto legge 29 dicembre 2011 n. 216.- Disposizlo"i In materia ditrattamenti pe.,sionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapportoper gli l$Critti alle casse gestite dall'ex INPDAP.

SOMMARIO: 1. Premessa -2. EQuoindenttino e pensioni privilegiate (art. 6) ~3. Interpretazione deJrarticolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146(artiCOlo 23, comma 5) -4, AmplIamento della platea del destinatari del sistema contributivo pro·retta(articolo 24, comma 2) -5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazIonIpension;stiche (articolo 24, comma 3)-6. DIsapplicazione deJla C.d. "finestra mobile" e deroghe (articolo 24~commi S e14) -

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7. Requisiti prescritti per il din"tto alla pensione di vecchIaia (articolo 24, commi6,7,9820) -B. RequIsiti prescritti per 1/ diritto alla pensione antiopata (articolo 24, comma10) -9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistemacontributivo (articolo 24, comma H)-.1:0.Adeguamenti agli incrementi del/a speranza di vita (altiCOlo 24, comma 13)

Il. Coeffidente di tra!WJrmaZione (articolo 24, comma 16) -1.2. Armonizzazioni (artIcolo 24, comma 18) -13. Totalizzazlone ai finI de"a pensione di vecchiaia e dI anz;anita (articolo 24,commalS) -14. Opzione per liquidazione del trattamento penslonistico escluSivamente conle regole del sistema contributivo (atticolo 24, COmma 7) -1,5. Inabilità a qualSiasi attiVn:à lavorativa ai sensi della legge n, 335/1995-16. Termine di pagamento del TFS e dei TFR In relazione a cessazioni dalservizia connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianita contributivaepreCisazianl sulle deroghe ai nuovi termini previsti datrart. J, comma 23, delD.L. n. 138/2011 COnvertito con modlficaziani dalla legge n. 148/2011.

1.. Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è statapubblicata la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con moditkazioni, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, avente per oggetto "Disposizioni urgentI per la cresc:ita, l'equità eil. consolidamento dei conf'I pubblici; la normativa è stata ulteriormente mOdificata dalla Legge 24febbraio 2012 n. 14, di conversiOnedel decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.Con la presente, açquisfto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sadali reso con notan. 2680 del 22 febbraio 2012, si forniscono le indicazioni per quanto COncernele disposizioni inmateria di trattamenti pensionistid e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gl"liscrittialle casse gestite dall'ex INPDAP.

2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (articolo 6)

L'articolo In oggetto abroga gli istituti deU'ac;certamelltodella dipendenza dell'infermità da causadi servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennilZo e del/Clpensione privilegiata, demandando, ave previsto, la competenza in materia di tutela delleinfermità dipendenti da causa di setvizio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e lemalattie professionali (gestita dall'INAIL).Per esplicita disposiZione legislativa,. ai fini e;;he qui interessano, il riconoscimento dell'equoindennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla nonnativa vigentealla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti delpersonale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all'Arma deicarabinieri, alle Forze di Polizia'ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Statoe Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia dì finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorsopubblico.La nOrmativa previgente continua, altresì, ad esplicare:i suoi effetti: .1) per i proçeclimenti di riconoscimento dell'equo Indennizzo e della pensione privilegiata giàavviati alla data del 6 dicembre 2011~2) nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti I termini per la domanda di prestazionei

CIIriguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono:a) per gli iscritti alla CPDELrCPS,CPI e CPUG,cinque 21nnidalla cessazione dal serviZIO;b) per gli iscritti alla CTPS,cinque anni dalla cessazione, elevati a died anni qualora !'"Infermitàsia derivata da parkinsonismoi nell'ipotesi In cui vi sia stato il riwnoscimento, per la medesimainfermità, delta causa di servizio in costanza di attività lavorativ~ non sussiste alcun termine(artiCOlo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nel confronti degli ist:littl alla CassaStato resta, in Ogl11 caso, fermo Cjuanto prec:isato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15ottobre 2008;

3) nelle ipotesi di procedimenti awiabili d'ufficio relatiVI ad eventi intervenuti anteriormente al6 dicembre 2011.

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3. Xrtterpreta%ione dell'articolo 47,. comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo23, comma 6)

L'art. 47, comma 2, della legge 24 aprile 1980 n. 146 prevede che; \\1 dipendenti dello Stato e dialtre pubbliche amminlstrazioni, nonché I dipendenti degli enti e degli altri istituti di dkittopvbblico, sottoposti aJla vigilanza del/o Stato, eha non siano membri "del Parlamento e sianochiamatf alruffido cli Ministro e dI Sottosegretario, sono co/locatl In aspett.ltiva per il periododurante il quale esercitano le loro ft;nzioni, conservando per intero il trattamento economico lorospettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dal membri delParlamentaR.L.'art. 23, COmma 6, del decreto legge n. 201/2011 dispone che ai fini del trattamento diquiescenza e previdenza (sia trattamento di fine servizio che di fine rapporto) dei dipendentipubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'Ufficio di Ministro eSottosegretario, si debba prendere a riferimento, per la determinazione delle relative prestazioni,l'ultimo trattamento economico In godimento prima del conferimento dell'incariC":Ogovernativo,Inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di pOSIzIone,ed esclusa laretribuzione di risultato; il periodo di aspettativa è, comunque, considerato utile ai finidell'anZianità di serviZio.Conseguentemente l'obbligo contributivo sia a fini pensicmistici che previdenziali dovrà essereassolto, secondo l'ordInaria lipartizione in quota datoriale e quota personale, con riferimentoall'ultimo trattamento economico In godimento prima del confelimento dell'incarico governativo,di;!l MinisterOpresso il quale sono eserdtate le funzioni di Ministro o Sottosegretario.

4. Attrpliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rabJ (articolo24, çomma2)

A decorrere da/1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrereda tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo ilsistema contributivo.Con tale disposlzionel nei confronti del soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al31 dicembre 1995, fenna restando la valutazione con il sistema retributivo delle anzianitàcontributive maturate fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione relativa alle anzianitàcontl1butive maturate a partire dal 1a gennaio 2012 è determinata con il sistema di calcolocontributivo.La diSposizione in esame trova appllca#::ionenei confronti di tutti gli isCritti alle casse gestitedall'ex Inpdapi ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell'articolo 24 della legge in eSame (siveda infra Il paragrafo 12), per i quali è prevista l'emanazione, entro il 30 giugno 2012, di unregolamento, ai sensi dell'art, 17, comma 2, della legge n. 400/88, ai tini dell'armonIzzazione deirequisiti di accessoal pensionamento.L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dallO gennaio 2012 comporta per il personalemilitare, delle forze di polizia civili e militari e del COrPQnazionale del viglli del fuoco il venIrmeno della dispOSizionedi cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (accesso alpensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), salVi;!l'ipotesi In cui dettopersonale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima deWClttantaper cento.Nulla è innovato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, cOmma 12, della legge Elagosto1995, n. 335, già destinatari del C.d. sistema di calcolo misto di pensione.

s. certezza dei diritti per i requisIti di accesso e defltri%ione delle prestazionipensioniStiche (articolo 24, comtml3)

1 lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva,previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione peMionlsticasecondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa dewrrenza.Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini de;trattamenti pensionlstid di anzianità (sistema delle quote owero massima anzianità contributiva)çhe ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, per; soggetti di Ct.IiSOpra,anche nelcaso di accesso al pensionarnento in data sl•.lI:cesslva al 31 dicembre 2011, ferma restandol'applicazione delle disposizioni di cui aWarticolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamenteper pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) < del D.L, 31 maggio 2010, n. 78 convertito con

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modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.Gli iscritti In possesso dei requisiti prescritti per il dltitto al trattamento pensionistlco entr-o il 31dicembre 2011, possono chiedere all'ente prevldenziale la certificazione di tale dlrltto, aventevalore meramente dichiarativo, posto che Il diritto risulta già acquisito In virtù dei requisitianagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1u ~ennaio 2012. Nel ribadire che la predettacertificazlone deve essere rilasciata solamente a condizione che gli iscritti, al 31 dicembre 2011,siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione, per lemodalità di r1Jasdo della certificazione in esame si rimanda a quanto illustrato "aliCI circolareINPDAP n. 44 del 13 settembre 2005.Nel confronti dei soggetti che maturano a decorrere dallo gennaio 2012 i requisiti per 11 diritto apensIone prescritti dalla disposizione legiSlativa In esamel le pensioni di vecchialal di vecchiaiaanticipata e di an~lanità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia »,conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti esplicitati al paragrafo 7 della presentecircolare; b) «pensione antidpata», conseguita esclusivamente sulla base del requisiti illustrati aiparagrafi 8 e 9 della presente drcolare.

6. DlstlppllQl%ione del/II c.d. "finestra mobile'" e deroghe (articolD 24, commi 5 e 14)Nel confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensioneanticipata dal 10 gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in esame, non trovanoapplicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente perle penSioni di Vecchiaia e di anzianità) del D.L 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifichenella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelle di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L,13 agosto 2011, n. 138 Ci"lnvertito con modificazionì dalla legge 14 settembre 2011, n. 148(finestra di uscita per il personale del comparto Scuola e AFAM), fatta eccezione per le fattispeciespecificate nella presente circolare.In merito all'articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L, 13 agosto 2011, n. 138 convertito conmodlflcazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 si rappresenta che la previsione legislativa fvicontenuta (accesso al trattamento pensfonistico del personale del comparto scuola e AFAM adecorrerei rispettivamente, dal primo settembre O primo novembre dell'anno successiVO allamaturazlone dei requisiti) avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dì detto personaleche avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 10 gennaio 2012, comespecificato nella cil"t:Olare INPDAP n, 16 del 9 novembre 2011.In conseguenza della disapplicazione effettuata dall'articolo 24, comma 5 della legge in esame(che ha effetto sempre per requisiti maturati a partire dal 10 gennaio 2012) le istruzionicontenute nel paragrafo 1 della citata circoli,;Ire si intendono superate e l'accesso al pensionamentodel persomllle del comparto scuola e AFAM continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cuiall'articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con rifelimento all'anno dimaturazione dei reqUisiti e non già all'anno successivo, come previsto dal citato articolo 1, comma21, della legge n. 148/2011, fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare.La finestra mobile continua a trovare appllcazfone nei seguenti casi:1) Soggetti che maturano [ requisiti prescritti per il (Ilritto CI penSione entrO il 31 dicembre 2011;2) lavoratric:i che accedono al pensionamento in Virtù di quanto disposto dall'articolo l, comma 9della I~ge n. 243/2004, ossIa che conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionlstico dianzianlta, in presenza di un'anzianità contributiva pari O superiore a trentacinque anni e di un'etàparola superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 10 gennaio 2013, agliincrementi della speranza di vita) optando per la liquidaZione del trattamento medesimo secondole regole dI calcolo del sistema contributivo (disposizIone prevista, in via sperimentale, solo perpensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nel confronti delle lavoratrlcl del comparto scuolaed ArAM il regime derre decorrenze è Quello di cui afl'articolo 1, comma 21 del decreto legge n,138/2011 che non è stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggettiche a decorrere dal 1CI gennaio 2012 maturano I requisiti per il penSionamento indicati ai commida 6 a 11 dell'articolo 24 della legge In esame. Conseguentemente, per coloro che maturano ildiritto ad esempio dallo gennaio al 31 dicembre 201~ la decorrenza del relativo trattamentopenslol1lstico è fissata allO settembre o novembre 2013 in relazione al comparto dr appartenenza(Scllol~ o AFAM).3) addettf alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile20111 n. 57 ancorché maturino f requisiti ~er il pensioni;lmento dallo gennaio 2012 (cfr. notaoperlltiva INPDAP n. 43 del 28 dicembre 2011);4) favoratori che accedono 211 trattamento penslonfstico in regime dI totalizzazione ai sensi deldecreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m. i., ai Cluali continua ad applicarsi il comma 3, del

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più volte citato articolo 12 della legge n, 122/2010. Per il personale del comparto scuola ed AFAM,come chiarito dal t-'linlstero del lavoro e delle politiche sociali I:On la l'IO~ n, 04/UL.000094S/Pdel23 febbraio 2011, COntinuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9della legge n. 449/1997, (".Osicorne successivamente modificate dall'articolo 1, comma 21, deldecreto legge n. 138/2011. In altri terminI, chi consegue l requisiti minimi per il diritto apensione in regime di totalizzazlone dallO gennaio 2012, accede al tral:tamento penslonlsticodalll'mizio dell'anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola oAFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Si precisa che tale particolareregime opera solo Qualora l'ultimo perIodo di iscrizione previdenziale sIa riconducibile ad attivitàdisciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza deltrattamento penslonistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data dimaturazione dei prescritti requisiti;noncl'lé, r'lel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiChesociali, dì concerto con Il Ministro dell'economia e delle fimmze, nei confronti di:5) lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 sullabase dI accordi sIndacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011; nel caso di moblJrtàai sensidegli articoli 4 e 24 della citata legge n. 223/1991 j requisiti per il pensionamento devono esserematurati entro il periodo di fruizIone dell'indennità di mobilità;6) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a caricodei fondi dI soHdarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dic:embre1996, n.662 nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro lamedesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gliinteressati restano tuttavia in carico del fondi medesimi fino al compimento di almeno 50annl dietà, ancorché maturino prima del oompimento della predetta età i requisiti per l'acc;:essoalpensionamento previsti prima della data di entrata In vigore del decreto legge r'I.201/2011;7) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati allaprosecuzione volontaria della contribuzione; si predsa che per data di autorizzazione sì deveintendere la data di presentazione della relativa domanda risultata accoglibile;8) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno In oorso l'iStitutO dell'esonero dal servizIodi cui all'alticolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008} n. 112, convertito conmodifica%ioni con legge 6 agosto 2008, n, 133; l'istituto dell'esonero si considera, comunque, incorso qualora il prowedimento dr concessione sia stato emanato prima del 4 dicembrE!2011;dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'Istituto dell'esonero, tranne cheper i ~5i sopra specificati;9) lavoratori li cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragIone di accordiindIviduali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di proc;:eduracivile, o in appJJcazionadi accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazionicomparativamente più rappresentative a livello nazIonale, a condizione ct'le rrcorrano i seguentielementi:~ la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali lecomunìcazionl obbligatorie agli Ispettorati del laVOro o ad altri soggetti equipollentI, IndIcati nelmedesimo decreto mini5teriale;- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafiCi e contributivi che, in base alla prevlgentedisciplina pensionistlca, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro unperiodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del çitato decreto-leggen. 201 del 2011.lO) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli condIsabilità grave ai sensi dell'arfu:,,:olo42, COmmi:!S, del testo unico di cui al dec::retolegislativo ~6marzO 2001, n, 151, i Quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inil;io del predettocongedo, il requisito contribLJtivo per "acçesso al pensionamento indipendentemente dall'etàanagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, esuccessive modiflcazioni e integrazioni (40 anni di anzianità contributiva).

7. RequlSIl:i prescritti per il dlrlUt# alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7,9e 20)

Per gli Iscritti alle forme eschJSllle dell'assicurazione generale obbligatoria, che maturano adecorrere dal 11:1 gennaio 2012 i requisiti presCritti per il diritto a pensione, Il requisito anag:a~c;:'?per l'accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni in presenza di un1anzlanltacontributiva minima pari a 20 anni.

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26,MAR,201214:33--M, G, 0668897435- - ---- ---NR,9140-P, 16/21--

Per i lavoratori COnriferimento ai quali il primo accredito contrlblJtivo decorre dallo gennaio1996, fermi restando li limite anagrafico minimo pari a 66 anni e ql,lello contributivo pari CI20,l'accesso al pensionamenw è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare nonInferiore ;:li l,S, volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia); tale importo èannualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale,apPositamente calcolata dall'ISTAT, COn riferimento al qufnquennio precedente l'anno darivalutare. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a1,5 l'importo mensile dell'assegno sodale stabilito per il medesimo anno.Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se In possesso di un'età anagrafica pari asettanta anni, ferma restando un'anzianità contributive effettiva di cinque anni. Si specifica cheper "contribuZione effetthla" deve Intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontariache da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurat"lva.Considerato che i requisiti di accessa al sistema pensionistico devono essere adeguati agliincr-ementi della speranza di vita eli sensi dell'articolo 12 del D.L 31 maggio 2010, n, 78convertito con modificazJoni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., a decorrel"E!dal 1Co gennaio2013 il requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3 mesI.Per un'immediata visualizzazione dei reQu!slti prescritti a partire dal 1D gennaio 2012 per il dirittoalla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) checontributivo lI<, si ri orta uno schema rie ilo atlvo.ANNO ETA' ANZIANITA' C::ONTRIBUnvA2012 66 anni 20 anni

2013 66 anni e 3 mesi 20 anni

* Nel sistema di calcolo contlibutiVO, oltre ai sopra riportati requisiti, l'importo della pensionedeve essere non inferiore a 1,5 'Volte l'Importo dell'assegno sodale, tranne i casi di accesso alpensionamento con 70 anni età (in questo caso la contribuzione effettiva minima richiesta è pari a5 anni).

Per esplicita previsione normativa, j requisiti anagrafiCi illustrati al presente paragrafo devonoessere tali da garantIre un'età minima di accesso al penSionamento non Inferiore a 67 anni per j

soggetti che maturano jf diritto alla prima decorrenza utJle al pensionamento dall'anno 2021jqualora, per effetto del predetti adeguamenti agli Incrementi della speranza di vita, non siaassicurata l'età mjnima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati ipredetti requisiti anagriilfici.Al fine di agevolare il processo dì riduzione degli assetti organizzativi delle pubblicheamministrazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di etàgià adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1CI gennaio2012,

8. R.equlslti prescrltti per il diritto alla pensione antiçiplIl:a (articolo 241 comma fO)

Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento CI partire dallOgennaio 2012, la pensione antidpata si consegueesclusivamente a condizione che risulti maturataun'anzianltà contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e l mese per le donne. Talirequisiti sono aumentati dì un ulteriore mese per Ilanno 2013 e di un ulteriore mese CI decorreredal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza dì vita Cldecorrere dal 1li' gennaio 2013.Per un'immedIata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 10 gennaio 2012 per il dirittoalla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (conb1butivo pro-rata) checontributivo, si riporta uno SChema r1epllogativo già aggiomato agli attuali valori inerentil'incremento della speranu di vitaAnno Anzianltii wntributiva

Uomini Donne2012 42 anni e 1 meSe 41 anni e 1 mese2013 4:2 anni e 5 mesI 41 anni e 5 mesi2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

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26.MAR.201214:33--M.G.0668891435--·-------NR.9140-P. 1)/21--

Sulla quota retributivCI del trattamento penslonistico relativa alle anzianità corttributlve rnaturateantecedentemente allo gennaiO 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale perogni anno di anticipo nell'accesso al pensionarnento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione èelevata i.'I 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (owerorispetto ai 60 anni dì età).Nel caSo in cui l'età al pensionamento non sia intera la rIduzione percentuale è proporzionale alnumero dei mesI.Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, Iimitatarnente al soggetti chematurano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora lapredetta anzianità contributiva ivl prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva dilavoro, Includendo l periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degliobblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integr'CIzione guadagni ordinaria.

9. Ulteriore possibilità tli accesso,alla pensione antidpata nel sistema contributivo(artiCOlo 24, comlfUt 11)

Nei confronti dei lavoratotì con riferimento ai quali Il primo accredito contributivo decorre dallogennaio 1996, il diritto alla pensione anticipatal oltre ai casi illustrati al precedente paragrafo 8, Siconsegue, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condl2'lone cherisultino in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontaredella prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantific:atoper l'anno2012, inmisura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.L'importo della soglia mensile è annualmente rivalutato sulla base della varia~ione mediaquinquennale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT con rifelimehto al quinquennioprecedente l'anno da rivalutarej l'Importo della soglia mensile non può in ogni çaso essereinferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sodale,Ançhe per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivol i requisItianagrafld previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.SI specifica che per "contribuzione effettiva" deve intendersi solo la contribUZione, sia obbligatoriache volontaria che da riscattol effettivamente versata e accreditata con esclusione Quindi di quell(lfiguratIva,

lO. AdeguiJmenti agII incrementi della spul"Bnza di vita (articolo 24,. comma 13)Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato condecorrenza lO gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previstedall'articolo 12 della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, dicui al comma 12-ter del citato articolo, devono rifelirsi al blennio,

:t:t. Coeffldente di trasformazione (artictJlo 24, comma .16)

Con effetto dal lO gennaio 2013 il çoefficlente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6,della legge n. 335/1995 è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, soggetto adadeguamenti in relazione agli incrementi della speranza vita.Ogniqualvolta il predetto a~eguamento comporti, con riferimento al valore originaliamenteIndicato in 70 anni per l'ann02012, l'incremento dello stesso tale da superare di una Q più unità Ilpredetto valore di 70, il coeffiCiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti atali valori superiori a 70 anni, nell'ambIto della procedura di cui all'articolo l, comma 111 dellacitata legge n. 335/1995.Gli aggiornamentI dei coefficienti di trasfonnazione successivi a quello decorrente dallO gennaio2019 sono effettuatI con perlodidtà bIennale.

12. Armo"izzaz/onl (articolo 24 comma 1.8)

Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti dNer'5i da quelli prevIstiper la generalità dei lavoratori a decorrere dal 10 gennaio 2012, la disposizione in 85amedemanda ad un regolamento, ai sensI dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400/881 da emanare

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26.MAR.2012 14:33M.G.0668897435---~----NR.9·140-P. 18/21··~-

entro Il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze, l'aClozionedi misure di armonizzazione dei requisiti diaccesso al sfstema penslonistico. tenendo conto delle obiettive peculiantà ed esigenze dei settorid'l attiVItà nonché dei rispettivi ordinamenti,Per quanto attiene agli iscritti alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap, la norma in esame trovaapplicazione nel confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica),dell'Arma del Carabinieri, delle forze di polizia <Id ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpoforestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo naLlanale deivigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allosvolgimento della specifica attivita lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, adesempIo, gli appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge n.248/1990(controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiOmiSlIr8,' esperto di assistenza al volo emeteo).Nel confronti dì detto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i reQuisitiprescritti per il diritto a pensione che ti regime delle decorrenZe vigenti al 31 dicembre 2011 (siveda la circolare Inpdap n. 1B dlri:lmata In data 8 ottobre 2010), in quanto tale regime èdisapplicato solo per coloro r quali accedono al pensionamento secondo le disposizioni previstedalla legge in esame.Come già precIsato al paragraf04, l'armonizzazione riguarda esclusiVamente i requisiti minimi diaccesso al pensionamento; di conseguenUl, anche nel confronti del personale in esame èintrodotto il sistema rnntributivo pro-rata. per le aOl.ianità contributive maturate a partire dai 10

gennaio 2012,

13. Totaliuaz;one ai fini della pensiotle di vecdliali, e di anz;anltj (atticolO Z4, comma19)

Con il comma in esame, a seguito della ·soppresslone delle parole "dì durata non inferiore a treannI" contenute aWarticolo 11 comma 1 del decreto legislativo 2 febbraiO 2006 n. 42, la facoltà dicumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dallaanzianItà contributiva posseduta in dascuna gestione assicurativa.In quanto nonnatiVa di carattere speciale non specificamente modificata daWart. 24 della legge inesame, restano ferme le ulteriori disposizJoni vigenti in materia di pensione in regIme ditotalizzazione, iVi compresi i reqUisiti anagrafiCI prescritti (65 anni) ovverol in c:asodi accessoindipendentemente dall'età, i quaranta anni di an2:ianità crmtributiva nonché il regime delledecorrenze di cui alParticolo 12, COmma3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010.In materia di decorrenze dei trattamenti pensionistìd in regime di totalizzazione del personale delcomparto scuola e AFAM si rinvIa a quanto specificato al paragrafo 6 punto 4) della presentecircolare.Alle prestazioni pensionlstiche in regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazionel'adeguamento arra speranta di vita di cui dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modlfrcaz/oni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

14, Opzio"e per Ilquldazloné del trattamento pensionistico esclusivamente con le regoledel sistema contributivo (articolo 24, comma 7)

In riferimento alla facOltà di opzione del trattamento pensionlstico esclusivamente con le regoledel sistema contributivo, con il comma 7 deWart. 24 sono state soppresse le parole hivi compresequelle relative ai requisiti dI accesso alla prestazione di cuI al comma 19"contenute nell'articolo 21

comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.!.; la soppressione della dtata locuzione fa venire meno" rinvio ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaIa nel sIstema contributivo.DI conseguenza, anche se resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all'AGO e alle formesostitutive ed e5clusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valereun'anzIanità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamentopenSlonistico esdusivamente COnle regole del sistema contributivo a condizione che, al momentodell'opzione, abbiano anche maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cuialmeno 5 l''Iel sistema medesimo, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamentopel"lsiol"lfstico esclusivamente con le !'egofe di calcolo del sistema contributivo ai applicano ireQ\Jislti di accesso a/la pensione di vecchiaia e alla pensione antiCipata, Introdotti dall'art. 24 deldecreto in esame, previstl per i lavoratori in possesso di an.l!:ianitàcontributiva al 31 dicembre1995.

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26.MAR.201n4:34--M.G.06688974J5~------··~-NR. 9140-P.19/21--

JS. Inabilità il qualsiasi aftirifà lavorativa ai sensi della legge n. 335/1.995

Come precisato al paragrafo 4 della presente circolare, la quota di pensione riferita alle anzianitàcontributive maturate a dec:orrere da) 10 gennaio 2012 è calc:olatacon il sistema rontrlbutivo. DIconseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza 5uccessivaallo gennaio 2012,la relBtiva maggiorazione 51calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nel limiti diun'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periOdo mancante alraggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).

16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine ,lIPporto in relazionea cessazlortl ditI servizio COnnesse il pelJ$/onamenti COli 40 anni di anzianitàcontributiva e precj.~ionJ sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall'art, 1, comma 23r

del D.L n. J38/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 1.48/20J1.

Le modlfid'le introdotte dall'art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le presl:Bzionipens/onistlche rendono necessarie alcune precisazioni sull'ambito di applicazione dei termini dipagamento delle prestazioni di fine servizio del dipendenti pubblici, di cui all'art. 3 del D.L. 28marzo 1997, n. 79 convertita dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come recentemente modificatodall'art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazloni dallalegge 14 settembre 2011, n. 148.DalI" gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40anni di an~al1ità contributiva a prescindere dall'età per chi non ha già matl1rato tale requisito al31.12.2011, sia la nozione di anzlanità t;ontr1butiva masslm<:l(40 anni dI contribuzione ovvero unminor numero dì anni con riferimento ad alcuni regimi speC::lali),tipIca del .sIstema di calcoloretributivo, alle cessazioni COn40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato Iltel1Tline di 6 mesi (o quello di 105 giornI previsto dalle deroghe del D,L. 138/2011 - si vedaInfra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizIo.Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accessoe c:alcolodella pensione e Lhitl'cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento diappartenenza, i trattamenti di fine selVizio e fine rapporto non possono essere messi inpagamento prima di 24 mesi dall'interNzicne del rapporto dI lavoro.Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o QuellOdi 105 giorni previsto dalle deroghe del O.L.138/2011) per il personale che ha maturato l'anzianità contributiva massima al fini pensionistici(40 anni ovvero anzianità cOl1tributiveInferioti con rifetìmento al dipendenti appartenenti a regimipensionistid spedali, per esempio il personale militare) entro il 31 dIcembre 2011 anche se cessasuccessiVamentealla predetta data.Per il personale interessato dalle deroghe di cui all'art. l, COmmi5123, del D.L. 138{2011,convertito c:on modificaZioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto apensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del compartoAFAM), valgono i vecchi termini dI pagamento dei TFS e del TFR anteriOri a quelli introdottIdall'art. 1, comma 22, del D,L. 138{2011, con la precisazione riportata di segulto sulla scortadelle osserva~ioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sodali con nota prato n. 2680del 22 febbraiO 2012.Conseguentemente, le Indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 enella nota operativa Inpdi;lp n. 41 del 30 110Vembl'e2011, relative ai termini di pagamento deitrattamentI di fine servìzio e fine rapporto per gli Iscritti alla gestioni prevtdenziaJiex Inpdap, sonomodificate come di seguito indicato e riepilogato.

Termine breve: entro 105 giorni dalla ces5é1zione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breveche prevede che la prestazione deve essere liqUidata entro 105 giorni dalla cessazione. Inparticolare, si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere aJJ'Inps gestione exInpdap la documentazione necessaria entro lS giomi dalla cessazione del dipendente; questoIstituto, a sua volta, prowede a corrispondere la prestazione, o la l'lima rata di questa, entro itre mesi sUCCE"ssivialla ricezjone della documentazione stessa. Decorsi Questi due peliodi(compleSSivamentepari a 105 giorni) sono dovuti gli InteressI,

lermine di sei mesi

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2&.MAR.201214:34--M.G. 0&&8897435-- -----~NR. 9140-P. 20/21_._

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagatnento prima di sei mesi dal/i;! çessazionedel rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: .- raggiunglmento del limiti dI età;- cessazioni dal servizIo conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato perraggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti diservi4io);- cessa:t"ione dal servizio connesso ad un penSfOr'larnento conseguito con l/anzianità contributivamassIma ai fini pensionisticl (per esempIo 40 anni per fa generalità dei lavoratori dipendentiOVVero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimipensionist:iCiSpeciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Istituto non può procedere alla liquidazione e alpagamento dell.:!prestaZione, owero della prima rata di QUesta, prima che siano decorsi sei mesidalla Cessazionedel rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'Istituto deve mettere in plIg"mentola presta2ione entro 3 mesi. Dec:orsiquesti due periodi (complessivamente pali a 270 giorni) sonodOVutiglJ interessi.

Termine dI 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazionedel rapporto di tavoro, C1uandoquesta è alll/enuta per cause dìverse da quelle sopra richiamate,anche nell'ipotesi in cui non sia stato ml:lturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordanoin particolare:- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego).Nei casi rientranti nel termine in esame l'Istituto non può procedere alla liquidazione e alpagamento della prestazione, ovvero della prima rata di Questa, prima che siano decorsi 24 mesidalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, 11st'ltutodeve mettere in pagamento I"prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) 50nodovuti gli interessi.

Deroghe

Non sono interessate dai termini sopra indIcati le seguenti tipologie di dipendenti per' i C1ualicontinua a trovare app/lcazione la diSciplina previgente all'art. 1, comma 22, del dec:reto legQe13agosto 2011, convertito con modificazioni di3l1alegge 14 settembre 2011, n. 148:- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafid per il pensionamento, sia dianzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;- personale del comparto $cuola e delle istitulioni di alta formazione artistica e specializzazionemusicale (AFAM) Interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione(rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31dicembre 2011; Iientra nella disciplina derogatoria anche Il personale docente dipendente daistituzioni scolastIche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamentire disposlzicmi relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono j seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per Inabilità, decesso, limiti di età o diservizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età oI"i:Iggiungimentodella massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condiz:ioneche i relativirequisiti siano .stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola eAFAMi cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazionidal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro li tempo determinato perraggiungi mento del termine finale fissato nel ~ontratto stesso;2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla çessazionedel rapporto di lavoro per tutte le altrecasistiçhe.

Page 18: 0--M. G.0668897435- ~:~~ ~~~~)giustizia.lazio.it/appello.it/note/CIRC.13 - D.L.201 del 2001 convertito in L.214 del..._____ .._NR_ 9140-P. 7/21-_ 26 MAR.201f14:31--M. G. 0668897435--OlPAllTJMeNl'O

________ NR.9140_P.21/21 _26.MAR.201n4:34--M. G. 0668897435--

1n relaziOne al j;lunto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prato n. 2680 del 22 febbraio2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all'art. 1, comma 23, deldecreto legge 13 agosto 2011, n. 138, IIIl.IStt'ata nel punto "3.5 Deroghe" della arcolare n. 16 del9 novembre 2011, va intesa nel senso che per I lavoratori çh!a alla data del 12 agosto 2011abbiano maturato j requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta "quota") ma nonabbiano ancora raggiunto il limite dI età previsto dall'ordinamento di appartenenza owerol'anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche Qualora il lavoratoreabbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso perlimiti di età ovvero di anzianità cOhtributiva massima (es. 40 anni).

Il Direttore GeneraleNori