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Il patrimonio culturale immateriale Traccia di lezione Secondo l'articolo 2, della Convenzione del 2003, il patrimonio immateriale è definito come "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know- how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo lascito immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana". Il patrimonio culturale non è solo monumenti e collezioni di oggetti ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l’universo. artigianato tradizionale. Questo patrimonio culturale immateriale è fondamentale nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla globalizzazione e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto reciproco dei diversi modi di vivere. La sua importanza non risiede nella manifestazione culturale in sé, bensì nella ricchezza di conoscenza e competenze che vengono trasmesse da una generazione all’altra.

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Il patrimonio culturale immateriale

Traccia di lezione

Secondo l'articolo 2, della Convenzione del 2003, il patrimonio immateriale è definito come "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo lascito immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana".

Il patrimonio culturale non è solo monumenti e collezioni di oggetti ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l’universo. artigianato tradizionale.

Questo patrimonio culturale immateriale è fondamentale nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla globalizzazione e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto reciproco dei diversi modi di vivere. La sua importanza non risiede nella manifestazione culturale in sé, bensì nella ricchezza di conoscenza e competenze che vengono trasmesse da una generazione all’altra.

L‘UNESCO ha tra i suoi obiettivi prioritari l’attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni, per questo nel 2003 ha adottato la Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall’Italia nel 2007, nella quale è prevista una serie di procedure per l’identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale.

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003) è entrata in vigore il 20 aprile 2006 e l’Italia l’ha ratificata il 24 ottobre 2007 con la legge n. 167 del 27 settembre 2007

Ai sensi della Convenzione sono state istituite due liste di beni immateriali:

- La Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity), che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza;

- La Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding), che ha lo scopo di mobilitare la cooperazione internazionale e fornire assistenza ai portatori di interessi per adottare misure adeguate.

Inoltre è previsto il Registro delle Buone pratiche di salvaguardia (Register of Best Salvaguarding Practices), che contiene programmi, progetti e attività che meglio riflettono i principi e gli obiettivi della Convenzione.

L’elemento candidabile, per la cui iscrizione è criterio fondamentale non il valore universale bensì la rappresentatività della diversità e della creatività umana, deve dunque possedere le seguenti caratteristiche:

- essere trasmesso da generazione in generazione;

- essere costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in stretta correlazione con l’ambiente circostante e con la sua storia;

- permettere alle comunità, ai gruppi nonché alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale;

- promuovere il rispetto per le diversità culturali e per la creatività umana;

- diffondere l’osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo di ciascun paese.

In conformità alla Convenzione “le cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo” sono parte del patrimonio culturale immateriale (art. 2 lett. d). Una serie di organizzazioni internazionali è già attiva nel settore del “sapere tradizionale”. Queste organizzazioni promuovono progetti che comprendono il sapere culturale, biologico e medico tradizionale e approfondiscono le questioni inerenti a una tutela del diritto dei beni immateriali di tali conoscenze. La nozione di “sapere tradizionale” figura in diversi trattati internazionali.1

Gli elementi italiani iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale sono 8:

- 2008 Opera dei Pupi siciliani;

- 2008 Canto a tenore sardo;

- 2012 Saper fare liutario di Cremona;

- 2013 Dieta mediterranea, elemento “transnazionale” (comprendente oltre all’Italia anche Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, Spagna e Portogallo);

- 2013 Feste delle Grandi Macchine a Spalla (La Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri di Sassari, il trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo);

- 2014 Vite ad alberello di Pantelleria

- 2016 Falconeria elemento transnazionale (comprendente oltre all'Italia anche Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca,

Francia, Germania, Ungheria, Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar Arabia saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana).

- 2017 L'Arte dei pizzaiuoli napoletani

Nel 2014 il Comune di Cagliari ha avviato le procedure per l’iscrizione del Rito dello scioglimento del Voto e della Festa di Sant’Efisio nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, secondo i principi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO e in stretta collaborazione con l’Arcidiocesi, la Confraternita e i comuni di Pula, Villa San Pietro, Capoterra e Sarroch.

L’Amministrazione comunale è fortemente impegnata ad attuare iniziative di salvaguardia di tutto il patrimonio culturale, ma devono essere soprattutto i cittadini e i partecipanti alla Festa di Sant’Efisio a contribuire attivamente e concretamente alla salvaguardia dei beni culturali immateriali.

Ad integrazione del lavoro di salvaguardia svolto dall'Amministrazione, è stata creata una pagina facebook ufficiale, dedicata alla Festa dove sono pubblicate tutte le notizie inerenti i riti religiosi, la storia e le curiosità sulla Festa: https://www.facebook.com/santefisio

E' a disposizione dei cittadini e delle associazioni un recapito dove indirizzare il proprio sostegno e i suggerimenti per la candidatura: [email protected]

VD

https://youtu.be/0rIBULTnWuQ

Per maggiori informazioni sull'attuazione della Convenzione in Italia è possibile consultare il sito dell'UNESCO sul Patrimonio Culturale Immateriale.

Iter di candidatura

L'iter di candidatura prevede la compilazione, in bozza, dell'apposito formulario e il suo invio alla CNIU Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO , che successivamente procede ad inoltrare la domanda al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e ad eventuali altre Amministrazioni competenti per una valutazione di merito e per il successivo perfezionamento del dossier di candidatura, che può richiedere anche tempi molto lunghi, soprattutto per quanto riguarda la procedura di inventariazione dell'elemento.

Il Consiglio Direttivo della CNIU, al quale siedono anche i Ministeri competenti, ogni anno entro il 20 marzo seleziona la candidatura da presentare entro il 31 marzo a Parigi, presso il Segretariato dell’Intergovernmental Committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage, Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, per l'iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale o in quella del Patrimonio Intangibile dell’Umanità che necessita di salvaguardia urgente o nel Registro delle Buone Pratiche.

Il Segretariato entro il 30 giugno successivo avvia l'esame formale del dossier, dando tempo fino al 30 settembre per integrare la documentazione mancante o non idonea. La fase successiva prevede, entro il mese di dicembre, l'esame delle candidature da parte dell’Organo di Valutazione che, successivamente, tra aprile e giugno emana la decisione finale, rendendola nota almeno 4 settimane prima della riunione annuale del Comitato Intergovernativo. Nel corso di questa riunione annuale, che si

tiene, generalmente, tra novembre e dicembre, il Comitato valuta le proposte dell'Organo di Valutazione e prende le decisioni finali, iscrivendo o respingendo gli elementi candidati nelle rispettive Liste.

Obiettivi

La Convenzione si propone di rafforzare il sistema di protezione delle espressioni particolarmente vulnerabili dell’identità culturale dei popoli, costituito dalle tradizioni, dall’insieme dei saperi, delle espressioni linguistiche e artistiche in vari ambiti: teatro e musica, celebrazioni religiose e riti, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie.

Il patrimonio immateriale è il riflesso della vitalità dei popoli, risultato dell’incontro di diverse culture, “fiori fragili dell’umanità” secondo la definizione di Claude Lévi-Strauss. E se il patrimonio immateriale è l’espressione dell’anima dei popoli, la sua salvaguardia può costituire un vettore di sviluppo sostenibile per le comunità, gli individui e i territori che di tale patrimonio sono insieme creatori e custodi.

Gli organi

L'Assemblea Generale degli Stati Parte della Convenzione si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Fornisce orientamenti strategici per l'attuazione della Convenzione ed elegge i 24 membri del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Ai termini della Convenzione, gli Stati sono tenuti a contribuire al “Fondo del Patrimonio Culturale Immateriale” in base a quote percentuali fissate dall’Assemblea Generale (attualmente l’1%del contributo versato all’UNESCO). Le risorse del fondo sono finalizzate all’assistenza internazionale - tecnica e formativa - in favore dei Paesi in via di sviluppo.

Il Comitato del Patrimonio Immateriale si riunisce una volta l’anno in novembre. E’ composto da 24 membri, eletti per un mandato di quattro anni.

Ha le seguenti funzioni:

identificare gli elementi del patrimonio immateriale da iscrivere nella Lista Rappresentativa, nella Lista di salvaguardia urgente e nel Registro di buone pratiche;

esaminare l’applicazione della Convenzione tramite i rapporti periodici elaborati dagli Stati membri;

valutare le domande di assistenza internazionale presentate dagli Stati parte.

Riassunto della Convenzione

Obiettivo

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale mira a promuovere e a salvaguardare le espressioni, le pratiche e le conoscenze specialistiche della cultura tradizionale nella loro pluralità creativa. Essa vincola gli Stati contraenti ad adottare a livello nazionale le misure necessarie per garantire la sopravvivenza del proprio patrimonio culturale immateriale e li esorta a collaborare a livello sia regionale che internazionale in vista di questo obiettivo.

Le misure di salvaguardia previste dalla Convenzione comprendono l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la salvaguardia, la tutela, la protezione, la valorizzazione, il trasferimento e la rivitalizzazione dei diversi aspetti del patrimonio culturale immateriale. Oltre alla pura salvaguardia, il loro obiettivo consiste anche nel rafforzare la consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale immateriale. Come viene sottolineato in più punti della Convenzione, ai fini dell’attuazione le autorità competenti dovranno collaborare strettamente con i portatori del patrimonio culturale immateriale.

I principali strumenti previsti dalla Convenzione a tale scopo sono:

• la stesura di una “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità” e di una “Lista del patrimonio culturale

immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato”che definisce le componenti particolarmente minacciate che necessitano di tutela;

• l’istituzione di un “Fondo per il patrimonio culturale immateriale”, alimentato dai contributi degli Stati contraenti della Convenzione e da altre fonti, per il finanziamento del supporto tecnico e finanziario agli Stati contraenti nell’adempimento dei loro obblighi.

Natura giuridica

I destinatari della Convenzione sono gli Stati contraenti. La Convenzione non contiene diritti esigibili per via legale del singolo individuo e dunque neppure diritti a un sostegno per i portatori del patrimonio culturale immateriale. Nel suo carattere programmatico, la Convenzione non è immediatamente applicabile (non self-executing). Le sue finalità – salvaguardia e promozione del patrimonio culturale immateriale attraverso istituzioni appropriate e con il coinvolgimento dei suoi portatori – necessitano dell’attuazione a livello di singolo Paese.

Gli obblighi derivanti dalla Convenzione per gli Stati contraenti sono di natura generale e specifica:

• La Convenzione vincola in modo generale gli Stati contraenti ad adottare le misure atte a preservare il patrimonio culturale immateriale situato sul loro territorio sovrano. Gli obblighi generali deducibili da questo compito fondamentale valgono nell’ambito delle possibilità e dei mezzi a disposizione all’interno di uno Stato oppure nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno allo Stato. In quest’ottica, obblighi di carattere generale sono contenuti segnatamente negli articoli 13 (misure di salvaguardia), 14 (formazione ed educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità) e 15 (partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui). Queste disposizioni non hanno carattere giuridicamente vincolante e sono formulate di conseguenza in modo aperto (“fare ogni sforzo”, “adottare adeguate misure”, ecc.).

• Gli obblighi specifici hanno carattere giuridicamente vincolante: essi sono sanciti segnatamente negli articoli 11 e 12 (inventariazione del patrimonio culturale immateriale situato nell’area di sovranità), dall’articolo 26 (contributo al Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale), dall’articolo 29 (reporting relativo alle norme giuridiche e amministrative e alle altre misure di attuazione della Convenzione).

Campo di applicazione

La Convenzione si applica alle misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Ai sensi della Convenzione s’intendono per “patrimonio culturale immateriale” le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi ed in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Il patrimonio culturale immateriale è strettamente collegato con quello materiale: spesso un bene culturale può essere salvaguardato in modo efficace solo in relazione ad aspetti materiali e immateriali. Ciò risulta evidente, ad esempio, nelle attuali forme di esposizione nei musei. Attraverso le attuali possibilità di comunicazione multimediale nonché per mezzo di workshop e rappresentazioni dal vivo, i musei presentano spesso i loro oggetti materiali in relazione ad aspetti immateriali con cui i singoli oggetti esposti erano collegati nel loro contesto originario. I musei di storia culturale come il Museo svizzero all’aperto di Ballenberg optano in misura crescente per un approccio unitario che comprende anche aspetti immateriali ai fini della trasmissione culturale.

Inventari e liste del patrimonio culturale immateriale: diversi Paesi, hanno criticato l’inventariazione sistematica del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale come un modo di procedere poco idoneo per il patrimonio culturale immateriale. L’inventariazione del patrimonio culturale immateriale è stata definita come uno strumento amministrativo statale i cui costi

sproporzionati gravano in ultima analisi sulla promozione della prassi culturale e potrebbero portare in definitiva a una musealizzazione di queste forme di espressione di per sé dinamiche. L’inventariazione è stata tuttavia inserita successivamente nella Convenzione quale elemento centrale, poiché costituisce il presupposto per l’identificazione dei beni culturali immateriali, consentendo così una conservazione e una promozione mirate dei singoli elementi del patrimonio culturale immateriale. L’inventariazione costituisce inoltre la base per la selezione di elementi da includere nella “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità” internazionale prevista dalla Convenzione, che ha lo scopo di promuovere il riconoscimento pubblico e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Gli Stati che hanno già ratificato la Convenzione assolvono in molteplici modi al loro obbligo di inventariazione (art. 12). Nella maggior parte dei Paesi esistono banche dati relative a studi su espressioni, conoscenze e abilità culturali tradizionali nonché organi di documentazione e di archiviazione. Alcuni Paesi hanno inoltre istituito commissioni che selezionano singoli elementi per creare un repertorio nazionale. In molti Stati mancano tuttavia ancora inventari di portata nazionale. Sarà compito del Comitato intergovernativo elaborare nelle proprie direttive raccomandazioni concernenti il contenuto e il grado di dettaglio delle liste d’inventario. A fronte delle molteplici forme e del carattere dinamico del patrimonio culturale immateriale, dagli Stati contraenti della Convenzione non ci si può tuttavia attendere un’inventariazione completa con aggiornamenti a brevi intervalli di tempo. Il Comitato dovrà pertanto emanare raccomandazioni pratiche e concedere ampi margini di libertà ai singoli Stati.

Commento ai singoli articoli del trattato

La Convenzione è composta da un preambolo e da quaranta articoli, suddivisi in nove sezioni: 1.Norme generali (artt. 1-3); 2. Organi della Convenzione (artt. 4-10), 3. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale (artt. 11-15), 4.

Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale (artt. 16-18), 5. Cooperazione e assistenza internazionali (artt.19-24), 6. Fondo per il patrimonio culturale immateriale (art. 25-28), 7. Rapporti (artt. 29-30), 8. Disposizioni transitorie (art. 31) e 9. Disposizioni finali (artt. 32-40).

Preambolo

Nel preambolo viene sottolineato complessivamente in tredici considerando l’importanza del patrimonio culturale immateriale e la necessità della sua salvaguardia. La Convenzione viene posta inoltre nel suo contesto giuridico.

Riallacciandosi alla Raccomandazione dell’UNESCO per la salvaguardia della cultura e del folclore tradizionali del 1989, alla Dichiarazione dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e alla Dichiarazione di Istanbul del 2002, il patrimonio culturale immateriale viene considerato nel suo ruolo di “fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo” (2° considerando).

Nel contempo, si ricorda che “i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell’intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati all’articolo 1. Si tratta di a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; (b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati; (c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e (d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Il campo di applicazione della Convenzione viene circoscritto all’articolo 2 per mezzo di una definizione articolata in due parti del patrimonio culturale immateriale. Secondo la prima parte (art. 2) il patrimonio culturale immateriale comprende prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e capacità nonché gli

strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad esse collegati che

• le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte dei loro beni culturali;

• vengono trasmessi di generazione in generazione;

• sono costantemente ricreati dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia;

• danno loro un senso d’identità e di continuità.

Si precisa espressamente che ai sensi della Convenzione trova riconoscimento unicamente il patrimonio culturale immateriale che è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile”. Con questo criterio di compatibilità si intende escludere pratiche disumane giustificate con rimando alla tradizione, come ad esempio la circoncisione femminile.

Per quanto concerne la delimitazione rispetto al campo di applicazione della Convenzione sul patrimonio mondiale del 1972, l’articolo 3 lettera a stabilisce che il testo della Convenzione non può essere inteso in modo tale da alterare o diminuire lo status o il livello di protezione di un bene legato a un elemento del patrimonio culturale immateriale e soggetto alla Convenzione del 1972.

La seconda parte della definizione è costituita da un elenco non esaustivo di manifestazioni del patrimonio culturale immateriale (art. 2). Di conseguenza, il patrimonio culturale immateriale riguarda i seguenti settori:

• tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale (esempi: saghe, fiabe, canti epici e proverbi);

• arti dello spettacolo (esempi: spettacoli musicali o teatrali, balli mascherati, teatri di marionette o rappresentazioni di gruppi circensi);

• consuetudini sociali, eventi rituali e festivi (esempi: rituali stagionali, processioni e cortei, usanze carnevalesche, stili di vita tradizionali);

• cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo (esempi: conoscenze mediche o agricole tradizionali, spesso di rilevanza fondamentale per lo sviluppo sostenibile;

• conoscenze specialistiche in materia di artigianato tradizionale (esempi: la lavorazione del legno, della terra, dei metalli, del cuoio, del vetro, della carta, tecniche di tessitura tradizionali o della cosiddetta Bauernmalerei, preparazione tradizionale di alimenti).

La nozione di salvaguardia (art. 2) è di ampio respiro e comprende in particolare:

l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione e il ravvivamento. Tutte queste misure hanno lo scopo di garantire la “vitalità” del patrimonio culturale immateriale nel suo carattere dinamico e mutevole e di impedire una musealizzazione di singoli elementi. La Convenzione si concentra dunque sulle condizioni contestuali in cui il patrimonio culturale immateriale può essere praticato, utilizzato e tramandato a lungo termine. Di conseguenza, le misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale comprendono in ugual misura diversi ambiti della politica culturale, quali la salvaguardia e la promozione culturali, la mediazione culturale, la formazione culturale, lo scambio culturale e la garanzia dell’accesso alla cultura.

Per quanto concerne la relazione con altri strumenti (art. 3), si stabilisce che “nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte (…)” (art. 3 lett. b).

Conseguentemente, nel testo della Convenzione non vengono menzionati in alcun punto presupposti e giustificazioni per ingerenze nella garanzia della proprietà in caso di diritti di proprietà intellettuale.

Inoltre, la formulazione della riserva al presente (“tout instrument international […] auquel ils sont parties”) rende evidente che non sono comprese unicamente le convenzioni già stipulate, bensì anche le future regolamentazioni internazionali concernenti la proprietà intellettuale e lo sfruttamento delle risorse biologiche ed ecologiche.

La lettera a definisce la relazione con la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972.

Organi

L’organizzazione istituzionale creata con la Convenzione è minima. Essa comprende l’Assemblea generale degli Stati contraenti della Convenzione e il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Quale organo sovrano della Convenzione funge l’Assemblea generale degli Stati contraenti della Convenzione (art. 4) che si riunisce ogni due anni in una seduta ordinaria. Il Comitato intergovernativo (art. 5) assicura l’attuazione degli obiettivi della Convenzione ed elabora direttive operative per la sua attuazione che vengono approvate dall’Assemblea generale. Tra i suoi compiti (art. 7) figurano in particolare la gestione di una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale nonché di una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato nonché l’esame delle candidature. Il Comitato intergovernativo risponde del proprio operato all’Assemblea generale; esso è tenuto a fare rapporto a quest’ultima in merito alle sue attività (art. 8 cpv. 1). Il Comitato è composto da rappresentanti competenti in materia di 18 Stati contraenti alla Convenzione; il loro numero viene tuttavia aumentato a 24 non appena avranno aderito alla Convenzione 50 Stati (art. 5, art. 6 ).

Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale

Gli Stati contraenti della Convenzione si impegnano ad adottare le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul loro territorio (art. 11 lett. a). Con il riferimento al principio di territorialità si intende sottolineare che per uno Stato contraente della Convenzione non deriva alcuna misura di salvaguardia al di fuori del proprio territorio sovrano.

Ai fini di una salvaguardia e di una promozione mirate, ogni Stato membro identifica i diversi elementi del patrimonio culturale immateriale sul proprio territorio sovrano e redige una o più liste d’inventario che devono essere aggiornate regolarmente (art. 11 lett. b, art. 12). Per tutte le sue misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare nella sua identificazione, ogni Stato contraente si impegna a favore di una partecipazione possibilmente ampia delle comunità, dei gruppi ed eventualmente degli individui che creano, gestiscono e tramandano questo patrimonio (art. 11 lett. b, art. 15).

La Convenzione raccomanda quindi una serie di ulteriori misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale (art. 13): di conseguenza, gli Stati contraenti dovrebbero tener conto della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nelle loro politiche culturali, designare uno o più servizi specializzati, promuovere la ricerca nel campo del patrimonio culturale immateriale, creare opportunità di formazione adeguate, istituire centri di documentazione e assicurare l’accesso a tali centri.

Nel campo dell’educazione dovranno essere intrapresi sforzi volti a sensibilizzare la società riguardo al patrimonio culturale immateriale, ai pericoli che lo minacciano e alla necessità di salvaguardarlo e a informare, adottando inoltre a tale scopo opportune misure di formazione e di valorizzazione nella società (art. 14 lett. a-b). Gli Stati contraenti dovranno altresì impegnarsi nella tutela degli spazi naturali e dei luoghi della memoria la cui sopravvivenza è necessaria ai fini dell’espressione del patrimonio culturale immateriale (art. 14 lett. c).

Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Per promuovere la visibilità del patrimonio culturale immateriale, la consapevolezza della sua importanza nonché il dialogo interculturale, il Comitato intergovernativo redigerà, su proposta dei rispettivi Stati contraenti, una “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità”, aggiornandola e pubblicandola regolarmente (art. 16 cpv. 1). Per la predisposizione di misure appropriate volte a preservare le tradizioni minacciate da scomparsa viene utilizzata una “Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato”, d’intesa con gli Stati contraenti interessati (art. 17). Il Comitato elabora inoltre criteri per la gestione di entrambe le liste (art. 16 cpv. 2, art. 17 ).

Per la salvaguardia del patrimonio gli Stati contraenti possono presentare al Comitato programmi, progetti e attività. Il Comitato esamina e sceglie le proposte accompagnandone l’attuazione attraverso lo sviluppo di best practices (art. 18).

Cooperazione e assistenza internazionali

Gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d’interesse generale per l’umanità. Essi si impegnano pertanto a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale secondo le finalità della Convenzione (art. 19 , art. 1 lett. d).

Gli Stati contraenti possono presentare singolarmente o congiuntamente richieste di assistenza internazionale – di regola solo sussidiaria – per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sul proprio territorio sovrano (art. 23, art. 24 ). Il sostegno può essere accordato per mezzo di diverse forme di assistenza finanziaria e tecnica (art. 21). Le richieste vengono esaminate dal Comitato (art. 22; art. 7 lett. g). L’assistenza internazionale può essere concessa tra l’altro per le seguenti finalità: salvaguardia del patrimonio elencato nella “Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato”, stesura di liste d’inventario

nazionali, sostegno a programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (art. 20).

Fondo per il patrimonio culturale immateriale

Con la Convenzione viene istituito un “Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”(art. 25). Gli Stati contraenti si impegnano a versare almeno ogni due anni un contributo al fondo, la cui entità viene calcolata in base a un coefficiente unitario valido per tutti gli Stati e stabilita dall’Assemblea generale, ma che non può superare l’1 per cento del contributo regolare di uno Stato contraente al bilancio preventivo regolamentare dell’UNESCO (art. 26 ). All’atto del deposito del suo certificato di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, uno Stato aderente alla Convenzione può chiedere l’esonero da tale obbligo di versamento di contributi per mezzo di una dichiarazione (art. 26 ).

Oltre ai contributi obbligatori degli Stati contraenti, i mezzi del fondo sono costituiti da: contributi facoltativi degli Stati contraenti; fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO; contributi, donazioni o lasciti di Stati che non aderiscono alla Convenzione, di organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite (in particolare del programma di sviluppo delle Nazioni Unite), di altre organizzazioni internazionali nonché di organismi pubblici o privati e di persone fisiche; dagli interessi maturati sui capitali del fondo; da fondi ottenuti mediante raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a favore del fondo (art. 25, art. 26-28).

Rapporti

Gli Stati contraenti presentano al Comitato intergovernativo, secondo le modalità e con la periodicità previste da quest’ultimo, rapporti sulle norme legislative e amministrative emanate nonché in merito ad altre misure adottate per l’attuazione della Convenzione (art. 29, art. 7 lett. f). I rapporti devono contenere informazioni significative sulle liste d’inventario nazionali (art. 12 ).

Sulla base di questi rapporti e delle sue attività, in occasione di ogni seduta il Comitato intergovernativo sottopone all’Assemblea

generale un rapporto che viene sottoposto anche all’attenzione della Conferenza generale dell’UNESCO (art. 30, v. art. 8 ).

Disposizioni transitorie

Dopo l’entrata in vigore della Convenzione non hanno luogo ulteriori proclamazioni di “capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità”; gli elementi già dichiarati “capolavori” vengono accolti dal Comitato nella “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità” senza tuttavia ricorrere preliminarmente a dei criteri ancora da definire (art. 16 ) ai fini dell’inserimento in tale Lista (art. 31).

Disposizioni finali

Le disposizioni finali della Convenzione comprendono le clausole finali abituali per gli accordi multilaterali: ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati membri dell’UNESCO (art.32), adesione da parte di altri Stati e regioni sovrane (art. 33), entrata in vigore della Convenzione (art. 34), disposizioni speciali per i sistemi costituzionali federali o non unitari (art. 35), denuncia della Convenzione da parte degli Stati aderenti (art. 36), funzioni del Direttore generale dell’UNESCO quale depositario della Convenzione (art. 37), modifica della Convenzione (art. 38), definizione dei testi autorevoli della Convenzione (art. 39) e registrazione della Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite (art. 40).

Sul piano istituzionale, una volta ratificata la Convenzione, occorre definire rapidamente le procedure per la selezione dei patrimoni italiani da dichiarare “patrimonio dell’Umanità”, che dovranno prevedere il coinvolgimento degli addetti ai lavori, delle comunità locali e naturalmente dei Comuni, che sono il terminale fondamentale di qualunque intervento territoriale.

Urgente è poi chiarire il nodo delle risorse. Per procedere a interventi che siano concreti e non solo di immagine, lo Stato deve

mettere a disposizione fondi adeguati. Sarebbe ad esempio augurabile l’istituzione di un Fondo per il Patrimonio Immateriale, da utilizzare in accordo con le rappresentanze delle Regioni e degli Enti Locali.

Si dovrebbe poi procedere alla definizione, insieme a tutti i livelli istituzionali interessati, di Linee guida nazionali, che contengano un piano di interventi di medio periodo, da realizzare a livello nazionale e territoriale. Il percorso di costruzione di queste Linee dovrebbe prevedere innanzitutto una seria riflessioni sull’esistente, sulle politiche concrete che in molti casi sono già attuate dalle istituzioni territoriali. Mi riferisco sia alle reti museali (musei delle tradizioni popolari, musei del territorio, ecomusei e strutture analoghe), ai diversi “archivi sonori e multimediali” – pubblici e privati – e alle altre iniziative che costituiscono il perno del sistema di “conservazione” dei patrimoni immateriali; ma anche alle esperienze più avanzate di “valorizzazione” (festival rassegne, carnevali, feste ecc). Inoltre occorrerebbe analizzare con attenzione la legislazione regionale, che in molti casi prevede delle strategie di intervento significative. La legislazione più innovativa andrebbe valorizzata e diffusa anche nelle regioni che ne sono sprovviste.

Anche nel dibattito di questi mesi è ritornata la questione su cui di solito ci sono le più aspre divisioni: le priorità tra le politiche di tutela e quelle di valorizzazione. Si sottolinea da più parti la necessità di un atteggiamento per quanto possibile pragmatico. Non c’è dubbio che per il nostro Paese l’intervento più urgente riguardi la tutela e la salvaguardia di patrimoni che sono per loro natura volatili, soggetti a deperimento e a scomparsa. Si dice con ragione che ogni volta che un anziano “depositario” dei saperi tradizionali muore, è come se bruciasse una biblioteca. Queste memorie vanno per quanto possibile salvate, utilizzando per questo le metodologie scientifiche più aggiornate e le tecnologie più avanzate. Occorre anche tener presente però che questi temi sono entrati nel dibattito pubblico diffuso e hanno interessato la politica soprattutto per il successo di alcune

esperienze di valorizzazione “spinta”, in cui patrimoni locali sono diventati di fatto attrattiva turistica, generando significative ricadute sul territorio. Queste esperienze, che spesso rispondono anche ad esigenze locali di riappropriazione della propria memoria culturale, si stanno sempre più diffondendo nel nostro Paese, da sud a nord, anche in assenza di politiche nazionali. Sarebbe auspicabile quindi che le comunità e gli operatori locali, insieme agli studiosi, unissero le forze per elaborare politiche di valorizzazione coerenti ed efficaci, rispettose e non invasive, che coniughino lo sviluppo locale con il miglioramento della coesione sociale e con una maggiore coscienza della storia e delle peculiarità locali. Evitando magari approcci facili e disinvolti, purtroppo molto presenti in questo settore, che spesso mettono a repentaglio gli stessi patrimoni che si vorrebbero salvaguardare.

Lombardia

Il Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L  è stato istituito a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 27 del 2008 “Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”, che ha fatto proprio lo spirito della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia con la legge n. 167 del 2007.

Il R.E.I.L. si articola – coerentemente con le indicazioni Unesco – in cinque settori:

Registro dell’Oralità, dedicato alle tradizioni orali (formalizzate e non), alle modalità espressive, ai registri linguistici, ai valori e alle memorie collettive

Registro delle Arti e dello Spettacolo, dedicato alle performance artistico-espressive, come la musica, il ballo, il teatro, le arti figurative, fino a comprendere le rappresentazioni tradizionali dello spettacolo di piazza e degli artisti ambulanti

Registro delle Ritualità, dedicato ai riti religiosi e laici, alle feste, alle pratiche sociali collettive legate ai cicli di vita e dell’anno, all’intrattenimento e ad altri momenti significativi della vita culturale dei singoli e delle comunità

Registro dei Saperi Naturalistici, dedicato alle pratiche e alle conoscenze legate alla natura e all’universo

Registro dei Saperi Tecnici, dedicato alle tecniche lavorative e ai saperi agricoli e artigianali collegati alla produzione di oggetti duraturi ed effimeri, all’alimentazione, all’allevamento, alla caccia e alla pesca, ecc.

La costruzione del Registro, come strumento di identificazione per la salvaguardia, prevede la partecipazione delle comunità e dei soggetti detentori e protagonisti del patrimonio culturale immateriale.

In cosa consiste il servizioIl servizio consiste nell’individuazione dei beni immateriali per attivare la procedura di iscrizione al Registro.L’iscrizione nel Registro è uno dei requisiti necessari per un’eventuale candidatura internazionale.

A chi è rivoltoEnti pubblici, Istituti Culturali, Musei, Ecomusei, Biblioteche, Università, Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni culturali, Comunità di pratica, operatori e privati cittadini.

Da considerare anche:

L’Italia diventa membro della Convenzione Unesco sulla Protezione e Promozione delle espressioni della diversità culturale (20 ottobre 2005) attraverso la ratifica del Parlamento avvenuta il 31 gennaio 2007.

I testi delle due convenzioni L’art 7-bis del codice Protocollo di intesa per la festa di Sant’Efisio