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Brevetti, Marchi e Design:aspetti strategici per lo sviluppo e la competitività dell’impresa

Ing. Corrado ModugnoStudio Torta

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D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della proprietà industriale Disposizioni generali e principi fondamentali (art. 1-6) Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei

diritti di proprietà industriale Marchi (art. 7-28) Indicazioni geografiche (art. 29-30) Disegni e modelli (art. 31-44) Invenzioni (art. 45-81) Modelli di utilità (art. 82-86) Topografie dei prodotti a semiconduttori (art. 87-97) Informazioni segrete (art. 98-99) Nuove varietà vegetali (art. 100-116)

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D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della proprietà industriale Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale

Disposizioni processuali (art. 117-143) Misure contro la pirateria (art. 144-146)

Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale Domande in generale (art. 147-173) Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione

dei marchi (art. 174-184) Pubblicità (art. 185-190)

Procedure speciali espropriazione, trascrizione, annotazioni, segretazione militare,

licenza obbligatoria, ecc. (art. 194-200) Ordinamento professionale (art. 201-222) Gestione servizi e diritti (art. 223-230) Disposizioni transitorie e finali (art. 231-246)

- continua -

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Principali tipologiedi proprietà industriale in Italia Invenzione

durata 20 anni tasse annuali dal 4° anno

Modelli di utilità durata 10 anni tasse ogni 5 anni

Disegni e modelli (anno di Grazia) durata 25 anni tasse ogni 5 anni

Marchio durata 10 anni rinnovabile

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Invenzioni

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Normative sui brevetti per Invenzione

Normativa italiana D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice di proprietà industriale)

Normativa comunitaria Regolam. n. 1768/92/CEE del Consiglio Regolam. n. 1610/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Direttiva n. 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Normativa internazionale Convenzione di Parigi (CUP) Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (CBE) Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

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Le Invenzioninel Codice di proprietà industriale

Oggetto e contenuto del brevetto (artt. 45-52)

Effetti e diritti del brevetto (artt. 53-61, 66, 68)

Titolare del brevetto (artt. 62-65)

Attuazione, decadenza, nullità, rinuncia (artt. 69-81)

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Art. 45(Oggetto del brevetto)

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali,per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

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Art. 45(Oggetto del brevetto)

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4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e dai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

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Art. 46(La novità)

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

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Art. 46(La novità)- continua -

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

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1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

Art. 47(Divulgazioni non opponibili)

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1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

Art. 48(Attività inventiva)

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Art. 49(Industrialità)

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1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un’ invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Art. 50(Liceità)

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1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.

Art. 51(Sufficiente descrizione)

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1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi

Art. 52(Rivendicazioni)

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Come si redige e come si legge un brevetto per invenzione (e per modelli di utilità)

Titolo Titolare Inventore Classificazione Riassunto Stato dell’arte Problema tecnico Soluzioni del problema tecnico Elenco figure Descrizione di una o più forme di attuazione Funzionamento Vantaggi Varianti Rivendicazioni

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1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

Art. 53(Effetti della brevettazione)

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4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 53(Effetti della brevettazione)

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Art. 60(Durata)

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

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Decorrenza degli effetti del brevetto (artt. 53,60)

0 3 12 18

Depositodomanda

Pubblicazionetitolo

Limite perestensione

Pubblicazionedomanda

n

Concessionebrevetto

20*12

Terminebrevetto

mesi

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1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di

vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di

vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Art. 66(Diritto di brevetto)

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1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non

commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di

un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie

prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai

medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

Art. 68(Limitazioni del diritto di brevetto)

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Art. 68(Limitazioni del diritto di brevetto)

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2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

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1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 64(Invenzioni dei dipendenti)

ServizioServizio

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Art. 64(Invenzioni dei dipendenti)

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2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

AziendaAzienda

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Art. 64(Invenzioni dei dipendenti)

- continua -

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

OccasionaleOccasionale

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Art. 64(Invenzioni dei dipendenti)

- continua -

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

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Art. 64(Invenzioni dei dipendenti)

- continua -

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

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1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.

Art. 65(Invenzioni dei ricercatori delle università e

degli enti pubblici di ricerca)

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Art. 65(Invenzioni dei ricercatori delle università e

degli enti pubblici di ricerca)- continua -

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

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Art. 65(Invenzioni dei ricercatori delle università e

degli enti pubblici di ricerca)- continua -

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

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Esempi di idee inventive

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Classificazione di idee inventive

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Il brevetto Europeo (EPC)

0 18 n n+6

Depositodomanda(locale)

Limite peropposizione

Pubblicazionedomanda

A1 (Domanda + RR)

A2 (Domanda)

A3 (RR)

RRRichiestaEsame

p

Concessionebrevetto IT

GB

DE

FR

p+3

Traduzionilingue

non ufficiali

p+9

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Il brevetto Internazionale (PCT)

0 12 16 18

Depositodomanda

locale

Depositodomanda

PCT

A1 (Domanda + RR)

A2 (Domanda)

A3 (RR)

RR+ WOPubblicazione

domanda

22

RichiestaIPRP

(Demand)

EP

GB

DE

US

EP

GB

DE

US

30

Fasi nazionali(IPRP=RR+WO)

Demand (+ emendamenti)

30

Fasinazionali

28

Invio IPRPal richiedente

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Siti per ricerche brevettuali gratuiti

1) BREVETTI DA TUTTO IL MONDO

http://ep.espacenet.com/

2) BREVETTI AMERICANI

http://www.uspto.gov/patft/index.html

3) BREVETTI TEDESCHI

http://www.dpma.de/suche/patentdatenbanken.html

4) BREVETTI SPAGNOLI

http://www.oepm.es/

5) BREVETTI INGLESI

http://www.patent.gov.uk/

6) BREVETTI FRANCESI

http://www.inpi.fr/

7) BREVETTI GIAPPONESI

http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl

8) BREVETTI AUSTRALIANI

http://www.ipaustralia.gov.au/

9) ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

http://www.wipo.org/

10) UFFICIO EUROPEO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (marchi, disegni e modelli)

http://oami.eu.int/

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Siti per ricerche brevettuali gratuiti

1) BREVETTI DA TUTTO IL MONDO

http://ep.espacenet.com/

esempio di ricerca con espacenet.com

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titolare

inventore

brevetto europeo

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vediamo in dettaglio ...

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brevetti equivalenti

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domanda di brevetto...

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…e corrispondente brevetto concesso.

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Il rapporto di ricercadell’EPO

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L’equivalente brevettostatunitense

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L’equivalente brevettogiapponese

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LA TUTELA DEL DESIGN IN CINA

Legge sui brevetti del 12.3.1984 e modificata il 4.9.1992

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DOMANDA all’ufficio brevetti cinese

ESAME (accoglimento o rifiuto)

PUBBLICAZIONE

CONCESSIONE

OPPOSIZIONE

PROCEDURA DI REGISTRAZIONEDEL DESIGN IN CINA

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DIRITTI DI DESIGN

In seguito alla concessione del brevetto di design, i terzi non possono fabbricare e vendere i prodotti

con il design tutelato dal brevetto

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REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

(Novità del design / diritto priorità)

1. Il design NON deve essere identico o simile ad un design divulgato in Cina o all'estero prima della data del deposito della domanda

2. E' possibile depositare in Cina un design già depositato all'estero, ma nel termine di 6 MESI dal primo deposito estero

(in questo caso la data del deposito cinese retroagisce a quella del primo deposito estero)

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I.

DEPOSITO DELLA DOMANDA

- All'Ufficio Brevetti cinese

- Una domanda di design per ogni tipo di prodotto(salvo prodotti della stessa categoria venduti in set)

- Indicazione del prodotto per il quale si chiede la tutela del design

- Disegni o fotografie del design del prodotto devono essere allegate alla domanda

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II.

ESAME

- Esame della novità

- Approvazione

- Pubblicazione

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III.

RIFIUTO

- Notifica rifiuto

- Entro 3 mesi: richiesta di RIESAME al PATENT REEXAMINATION BOARD (PRB)

- Decisione del PRB e notifica al richiedente

(non appellabile)

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IV.

OPPOSIZIONE

- Entro 6 mesi dalla concessione, da parte del titolare di un design anteriore

- Decisione dell'Ufficio Brevetti (revoca o conferma) e notifica alle parti

- Entro 3 mesi: richiesta di RIESAME al PRB

(la decisione è inappellabile)

(dopo 6 mesi dalla concessione del design, il titolare di un design anteriore può invece presentare un'azione di cancellazione al PRB)

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Durata del design

DURATA10 anni dalla data di deposito

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AZIONI A DIFESA DEL DESIGN

AZIONI GIUDIZIARIE

AZIONI AMMINISTRATIVE

davanti ai tribunali cinesi davanti all'autorità amministrativa

appello al tribunale

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LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA

Legge marchi del 23.8.1982 e modificata il 27.10.2001

Regolamento, ordine del 15.9.2002

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Due modalità di registrazione del marchio in CINA

Deposito nazionale cinese

Registrazione internazionale (Accordo/Protocollo di Madrid)

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DOMANDA all’ufficio marchi cinese

ESAME (accoglimento o rifiuto)

PUBBLICAZIONE

OPPOSIZIONE

CONCESSIONE

REGISTRAZIONE NAZIONALE CINESE

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ESTENSIONE ALLA CINA

REGISTRAZIONE/DOMANDA ITALIANA

DOMANDA ALL’OMPI (Ginevra)

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

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Esame in CINA

ACCOGLIMENTO O RIFIUTO

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TIPI DI MARCHIO

1. Ordinario (di prodotto o servizio)

2. Collettivo

3. Di certificazione

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MARCHIO ORDINARIO

E' il marchio dell'impresa: permette di identificare la provenienza del prodotto da un’impresa, distinguendolo

da quello dei concorrenti

I nomi geografici di paesi stranieri se sono famosi non possono essere usati come marchi ordinari, ma solo come marchi collettivi

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Marchio collettivo

("collective trademark")

- E' registrato a nome di una organizzazione

- E' usato nell'attività di impresa dai membri del gruppo ed indica la loro appartenenza all'organizzazione

- Se il marchio collettivo è geografico, si deve consentire a chiunque di fare parte dell'organizzazione

NON CORRISPONDE AL NOSTRO "MARCHIO COLLETTIVO"

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Marchio di certificazione

("certification mark")

- E' registrato a nome di una organizzazione

- E' usato nell'attività di impresa dai membri del gruppo e garantisce certe caratteristiche del prodotto e/o procedimenti di lavorazione e/o una determinata provenienza geografica

- Se il marchio collettivo è geografico, si deve consentire a chiunque rispetti il disciplinare di usarlo

CORRISPONDE AL NOSTRO "MARCHIO COLLETTIVO"

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Marchio "collettivo" internazionale

Cremona Liuteria

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SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

Segni visibili, compresi:

- parole,

- disegni

- lettere

- numeri

- marchi 3D

- combinazioni di colore

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TIPI DI MARCHI

Caratteri latini

Caratteri cinesi

DRAGO

Traduzione cinese

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©STUDIO TORTA 2006

CARATTERE DISTINTIVO

NON sono registrabili i segni:

- che costituiscono il nome generico del prodotto

- che indicano la funzione, la qualità o altre caratteristiche del prodotto

- che manchino di carattere distintivo

PERO'

SONO REGISTRABILI SE HANNO ACQUISITO CARATTERE DISTINTIVO CON L'USO ("secondary meaning")

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MARCHI GEOGRAFICI

I nomi geografici stranieri conosciuti dal pubblico NON sono registrabili come marchio

PERO'

Sono registrabili quelli che:

- hanno un altro significato,

- sono depositati come marchi collettivi o di certificazione

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MARCHI 3D

NON sono registrabili se la forma tridimensionale:

- è determinata dalla natura del prodotto

- è necessaria per ottenere un effetto tecnico

- determina il valore sostanziale del prodotto

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MANCANZA DI NOVITA'

NON sono registrabili i marchi identici o simili a marchi anteriori per prodotti/servizi identici o simili

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©STUDIO TORTA 2006

DEPOSITO DEL MARCHIO NAZIONALE

IN CINA

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DOMANDA all’Ufficio Marchi cinese

ESAME (accoglimento o rifiuto)

PUBBLICAZIONE

OPPOSIZIONE

CONCESSIONE

REGISTRAZIONE NAZIONALE CINESE

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Trademark Office Esamina e concede o rifiuta il marchio

Trademark Review and Adjudication Board

(TRAB)Decide i ricorsi e le controversie relative ai marchi

AMMINISTRAZIONI CINESI COMPETENTI

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I.

DOMANDA DI MARCHIO

- Si presenta all'Ufficio Marchi Cinese

- Si osserva la classificazione internazionale (Nizza)

- Una domanda di marchio per ogni classe

- Diritto di priorità (entro 6 mesi dal primo deposito estero)

(NON E' AMMESSO IL DEPOSITO PLURICLASSE)

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II.

ESAME

- Esame del carattere distintivo

- Esame di novità (assenza di conflitto con marchi anteriori )

- Approvazione

- Pubblicazione

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III.

RIFIUTO

- Se mancanza di carattere distintivo o di novità

- Notifica rifiuto

- Entro 15 gg: richiesta di RIESAME al TRAB

- Decisione del TRAB e notifica al richiedente

- Entro 30 gg: ricorso al tribunale cinese

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IV.

OPPOSIZIONE

- Entro 3 mesi da pubblicazione, da parte del titolare di marchi o altri diritti anteriori

- Decisione dell'Ufficio Marchi e notifica alle parti

- Entro 15 gg: richiesta di RIESAME al TRAB

- Decisione del TRAB e notifica al richiedente

- Entro 30 gg: ricorso al tribunale cinese

(dopo la concessione del marchio, il titolare di marchi o diritti anteriori può invece presentare un'azione di cancellazione al TRAB)

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V.

CONCESSIONE

- Se entro 3 mesi da pubblicazione, non viene presentata opposizione

- O se l'opposizione è superata favorevolmente

- Concessione del marchio ed emissione del certificato di registrazione

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Durata e rinnovo del marchio

- DURATA10 anni dalla data di registrazione

- RINNOVOentro 6 mesi prima della scadenza (può essere concessa una proroga di 6 mesi): in mancanza, il marchio è cancellato

(... e non può essere ridepositato se non dopo 1 anno dal mancato rinnovo)

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Revoca per mancato uso

- se non è usato entro 3 anni dalla registrazione

- se l'uso viene interrotto per 3 anni o più

(... e non può essere ridepositato se non dopo 1 anno)

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TUTELA DEL MARCHIO

E' vietato l'uso di un segno identico o simile per prodotti/servizi identici o simili

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AZIONI A DIFESA DEL MARCHIO

AZIONI GIUDIZIARIE

AZIONI AMMINISTRATIVE

davanti ai tribunali cinesi

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AZIONI AMMINISTRATIVE

1) AUTORITA' COMPETENTE

Administrative Department for Industry and Commerce

2) POTERI INVESTIGATIVI

- esame e copia di documenti (contratti, contabilità)

- ispezioni sul posto

- esame dei prodotti contraffatti

- sequestro dei prodotti per conservare le prove

(... le parti possono assistere, ma non impedire l'investigazione)

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3) POTERI SANZIONATORI

- ordinare immediata cessazione della violazione,

- confiscare o distruggere i prodotti e le attrezzature usate per la produzione

- sanzione pecuniaria

Entro 15 gg è possibile ricorrere ìn tribunale, o le misure diventano esecutive

4) DANNI

L'Administrative Department invita alla mediazione. Se fallisce, le parti agiscono davanti al tribuinale

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R I S A R C I M E N T O D E I D A N N I

PER CONTRAFFAZIONE

Criteri di calcolo

- utili del contraffattore

- o perdite subite, comprese le spese sostenute per impedire la contraffazione

- se i criteri sopra sono inapplicabili, il tribunale condanna a 500,000 Yuan, o meno, a seconda della gravità delle circostanze

Venditore ignaro

Se uno vende prodotti acquistati da un terzo ed è ignaro della contraffazione, e prova di averli acquistati legalmente ed indica il nome del fornitore, non risponde dei danni

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PROVVEDIMENTI DI URGENZA

1) INIBITORIA CAUTELAREOrdinata dal tribunale, su istanza di parte, se sussiste un danno irreparabile nel caso in cui non venga subito bloccata subito la contraffazione 

2) DESCRIZIONEPrima di iniziare la causa si può chiedere che le prove vengano descritte, se possono poi andare perdute o se risulta difficile acquisirle in seguito. Il tribunale decide in 48 ore e l'esecuzione è immediata

3) CAUZIONEIl tribunale può ordinare il versamento di una cauzione

4) CAUSA DI MERITOSe non inizia la causa entro 15 gg, il tribunale può ordinare revoca delle misure

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LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI

IN CINA

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LOMBARDIA REGIONE DI PRODOTTI TIPICI(DOP-IGP, DOCG-DOC-IGT)

FORMAGGIBitto, Formai de Mut Dell'alta Valle

Brembana, Gorgonzola, Grana Padano, Provolone Valpadana, Quartirolo

Lombardo, Taleggio, Valtellina Casera

SALUMIBresaola della Valtellina, Salame

Brianza

VINIDOCG: Franciacorta, Sforzato della Valtellina, Valtellina SuperioreDOC: Botticino, Capriano del Colle, Cellatica, Garda, Garda Colli Mantovani, Lambrusco Mantovano, Lugana, Oltrepò Pavese, San Colombano al Lambro, San Martino della Battaglia, Terre di Franciacorta, Valcalepio, Valtellina Rosso.

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Art. 16 - Legge marchi

Divieto di usare e registrare marchi che contengano indi-cazioni di provenienza geografica dei prodotti non veritiere, creando confusione per il pubblico

Art. 5 - Legge sulla concorrenza sleale

Divieto di danneggiare i concorrenti mediante l’uso di indicazioni ingannevoli di origine dei prodotti

Art. 30 - Legge sulla qualità dei prodotti

Divieto di indicare luoghi di produzione non veritieri, e di usare illegalmente i nomi o gli indirizzi di altri produttori

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CINA

Marchi ordinari

Marchi di certificazione

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Modalità di deposito della domanda

1°)

MARCHIO NAZIONALE

CINESE

2°)

MARCHIO INTERNAZIONALE

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I CONTRATTI DI IMPRESA

CON PARTNERS CINESI

Corrado Modugno

[email protected]

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IMPRESA ITALIANA

JOINT VENTURE

LICENSING

DISTRIBUTORE

VENDITA DI PRODOTTI

SUBFORNITURA

AGENTE

FRANCHISEE

VENDITA DI MACCHINARI

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IMPRESA ITALIANA

SUBFORNITORE CINESE

Ordini Fornitura

Subfornitura

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CONTRATTO DI SUBFORNITURA(checklist)

1. Identificazione del prodotto del committente- descrizione del prodotto- specifiche tecniche e funzionali- progetti, schede tecniche

2. Fornitura esclusiva- obbligo di fabbricazione in esclusiva per il committente

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3. Procedimenti di lavorazione del prodotto- procedimenti del committente- uso di stampi o attrezzature del committente

4. Controlli del committente presso gli impianti del subfornitore

5. Garanzia del subfornitore- garanzia per difetti di conformità- termini per la denuncia dei difetti- durata della garanzia- rimedi (sostituzione del prodotto, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto, risarcimento del danno)

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6. Consegne- Incoterms CCI ed. 2000 (FOB, CIF, ecc.)- modalità di consegna (imballaggio, containers)- termini di consegna

7. Prezzi e modalità di pagamento

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8. Proprietà industriale (P.I.)

- titolarità dei brevetti, know-how, design, marchi del committente

- uso da parte del subfornitore solo per fabbricare il prodotto per il committente

- diritti del committente sugli sviluppi realizzati dal subfornitore

- obbligo di segretezza del subfornitore

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IMPRESA ITALIANA

SUBFORNITORE CINESE

Ordine FornituraTerzo

acquirente

Tutela del prodotto:

Contratto (esclusiva)

Marchi

Design

Brevetti

Fornitura in contraffazione

Rischio di contraffazione

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9. Legge applicabile

10. Arbitrato o foro competente

11. Durata

12. Clausole varie

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Vendita di prodotti o macchinari

IMPRESA ITALIANA

Contratto di vendita del prodotto/macchinario

ACQUIRENTE CINESE

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CONTRATTO DI VENDITA(checklist)

1. Identificazione del prodotto

2. Prezzo

3. Pagamenti / garanzie del pagamento

4. Consegna

5. Garanzia

6. Macchinari: collaudo, supervisione montaggio,

… ecc.

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Convenzione di Vienna delle Nazioni Unitesui contratti internazionali di vendita di merci (“CV”)

Ratifica Entrata in vigore

Riserva art. 95 Riserva art. 95

CINA 11.12.86 1.1.88 Non si applica CV a Stati non contraenti

Forma scritta

ITALIA 11.12.86 1.1.88 - -

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CONVENZIONE DI VIENNA SULLA VENDITA

1. Ambito di applicazione (artt. 1-6)

2. Disposizioni generali (artt. 7-13)

3. Conclusione del contratto (artt. 14-24)

4. Vendita di merci – disposizioni generali (artt. 25-29)

5. Obblighi del venditore (artt. 30-52)

- Consegna (artt. 31-34)

- Conformità della merce (artt. 35-44)

- Inadempimento del venditore (artt. 45-52)

6. Obblighi del compratore (artt. 53-65)

- Pagamento (artt. 54-59)

- Presa in consegna (artt. 60-65)

- Inadempimento del compratore (artt. 61-65)

7. Altre norme (66-101)

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AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Materie regolate: vendita/appalto di merci (art. 3)

- se il compratore non fornisce parte sostanziale dei materiali

- se il fornitore non fornisce in modo preponderante prestazioni di manodopera

2. Applicazione: Italia e Cina sono parti contraenti (art. 1.a)

- il contratto di vendita internazionale è regolato dalla C.V.

3. Deroghe: la C.V. è derogabile su accordo delle parti (art. 6)

- con la Cina, però, non è derogabile la forma scritta (artt. 12 e 95)

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OBBLIGHI DEL VENDITORE

CONSEGNA

1. Consegna secondo le previsioni del contratto

2. Se non è stabilito il luogo di consegna:- consegna al primo trasportatore perché la merce pervenga al compratore

- se non è previsto il trasporto: consegna nel luogo dove le parti sapevano che si trovavano le merci

- in ogni altro caso: consegna presso la sede d’affari del venditore

3. Data di consegna:- alla data stabilita

- se stabilito un periodo: in qualsiasi momento in quel periodo; ma se risulta che la scelta spetta al compratore, consegna alla data richiesta dal compratore

- se non è stabilito nulla: consegna entro un termine ragionevole dalla stipulazione

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4. Trasporto

5. Se il venditore consegna la merce ad un trasportatore:

- deve identificarla come la merce oggetto del contratto (con segni sulla merce o nei doc. di trasporto),

- altrimenti, deve notificare al compratore un avviso di spedizione, indicando specificamente la merce.

In difetto, la merce non si considera messa a disposizione del compratore ed il rischio non passa.

Passaggio del rischio

(a) Quando il compratore prende in consegna la merce;

(b) Oppure, quando il venditore mette la merce a disposizione del compratore, se quest’ultimo si rende inadempiente all’obbligo di presa in consegna

(c) Se trasporto:

- quando il venditore rimette la merce al trasportatore nel luogo determinato nel contratto,

- oppure, se non è stabilito un luogo determinato, quando la merce viene rimessa al primo trasportatore

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CONFORMITA’ DELLA MERCE

La merce non è conforme se:

(a) E’ difforme dall’accordo delle parti, e

(b) Salvo diverso accordo, se:

- non è idonea all’uso normale,

- non è idonea all’uso specifico espressamente o implicitamente noto al venditore, salvo che risulti che il compratore non aveva fatto affidamento sulla competenza del venditore,

- non possiede le qualità del campione,

- non è imballata secondo i criteri usuali, o in maniera idonea

(Il venditore non risponde se il compratore conosceva o non avrebbe potuto ignorare il difetto di conformità)

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DENUNCIA DEI DIFETTI

1. Esame della merce

Nel tempo più breve possibile

2. Denuncia del difetto di conformità

Entro un termine ragionevole dal momento in cui l’ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo, e precisandone la natura

Non oltre due anni dalla consegna, salvo pattuizione di una garanzia di maggiore durata

(Il venditore non può fare valere la decadenza se conosceva o non avrebbe potuto ignorare il difetto di conformità e non lo ha comunicato al compratore)

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RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO DEL VENDITORE

I. ADEMPIMENTO

1. Richiesta di adempimento

2. Concessione di un termine supplementare per adempiere,

3. Se merce non conforme, richiesta di riparazione, se ragionevole

4. Se merce non conforme ed il difetto di conformità è un inadempimento essenziale, richiesta di sostituzione

5. Se merce non conforme e il venditore non rimedia, il compratore può ridurre il prezzo (anche se già corrisposto) proporzionalmente alla differenza di valore

II. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- se inadempimento essenziale del venditore,

- se il venditore non adempie entro il termine di grazia concesso dal compratore

III. RISARCIMENTO DEL DANNO

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OBBLIGHI DEL COMPRATORE

PAGAMENTO DEL PREZZO

1. Mancata determinazione del prezzo

Si ritiene sia quello abitualmente praticato nel settore per merci analoghe in circostanze comparabili

2. Mancata determinazione del luogo di pagamento- presso la sede d’affari del venditore, o

- luogo della consegna, se pagamento contro rimessa della merce

3. Mancata determinazione della data di pagamentoquando il venditore consegna la merce ed il compratore ha avuto la possibilità di esaminarla, a meno che il contratto non condizioni la consegna al preventivo pagamento

PRESA IN CONSEGNA… e

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RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE

I. ADEMPIMENTO

- Richiesta di adempimento (pagare il prezzo, ritirare la merce)

- Concessione di un termine supplementare per adempiere,

II. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- se inadempimento essenziale del compratore,

- se il compratore non adempie entro il termine di grazia concesso dal venditore

III. RISARCIMENTO DEL DANNO

IV. INTERESSI

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Licensing

IMPRESA ITALIANA

LICENZIATARIO CINESE

Contratto di licenzadi brevetto e/o know-how

Tutela della tecnologia:

Trattative (NDA)

Contratto di licenza

Brevetto

Know-how

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ACCORDO DI SEGRETEZZA

Tra ........ (il "Licenziante")

e …. (il “Ricevente")

premesso

- che il Licenziante è titolare delle informazioni relative alla fabbricazione del prodotto:.................................. (“Prodotto");

- che il Ricevente desidera conoscere tali informazioni per valutare l'opportunità di concludere un contratto di licenza di fabbricazione del Prodotto;

si conviene quanto segue

Trattative

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Art. 1

Con il termine "Informazioni" si intende qualsiasi informazione tecnica, commerciale, aziendale od altra informazione del Licenziante. Esso non comprende le informazioni che erano di dominio pubblico alla data di stipulazione del presente accordo, o lo sono diventate in seguito senza colpa del Ricevente. 

Art. 2

Le Parti convengono che le Informazioni comunicate dal Licenziante al Ricevente restano di proprietà del Licenziante. 

Art. 3

Il Ricevente, senza il preventivo consenso scritto del Licenziante , si impegna

- a non rivelare, divulgare o comunicare altrimenti a terzi le Informazioni,

- a non usarle se non per lo scopo di valutazione sopra specificato.

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Art. 4

Il Ricevente si impegna a proteggere le Informazioni, adottando i mezzi necessari per impedirne la conoscenza a terzi. 

Art. 5

Gli obblighi di segretezza del Ricevente previsti nel presente accordo resteranno in vigore fino a quando le Informazioni del Licenziante diventeranno di pubblico dominio senza colpa del Ricevente. 

Art. 6

Dietro semplice richiesta del Licenziante, il Ricevente si impegna a restituire tutti i documenti e le altre Informazioni al Licenziante, senza trattenerne copia. 

Art. 7

Per ogni atto di violazione del presente accordo, il Ricevente si impegna a corrispondere al Licenziante , a titolo di penale, la somma di …

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LA NORMATIVA CINESE SUL LICENSING___________________

1. Technology Import and Export Administrative Regulations, del 10.12.2001 (in vigore dal 1.1.2002)

2. Rules on Registration of Technology Import and Export Contracts, Order n° 17 del 30.12.2001 (in vigore dal 1.1.2002)

3. Administrative measures on Prohibited and Restricted Imports; Catalogue of Technologies Prohibited and restricted for Imports

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Tipi di contratto

1. Cessione di brevetto

2. Licenza di brevetto

3. Licenza di know-how

4. Servizi tecnici (training, assistenza, consulenza)

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I. TECNOLOGIE "LIBERE"

Semplice registrazione - Contratto valido con la sottoscrizione

- Registrazione MOC (key projects) o autorità decentrate

- Registrazione on-line China Int'l Electronic Commerce Network

II. TECNOLOGIE "LIMITATE"

Approvazione - Contratto valido con l'approvazione

- Esame di convenienza per il Paese da parte del MOC

- Rifiuto o "Proposal for Import License"

- Con la "Proposal" l'importatore può negoziare il contratto di licensing

- Firma del contratto e sottoposizione al MOC

- Se approvato, rilascio della "Import License"

- Registrazione on-line China Int'l Electronic Commerce Network

III. TECNOLOGIE "VIETATE"

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CLAUSOLE OBBLIGATORIE(Garanzie del licenziante)

1. Garanzia di titolarità della tecnologia

2. Garanzia per violazione di diritti di privativa anteriori di terzi

3. Garanzia per violazione di diritti di terzi

4. Garanzia che la tecnologia è completa, priva di errori ed in grado di conseguire lo scopo convenuto

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CLAUSOLE VIETATE

1. Tie-in

2. Royalty per brevetti scaduti o invalidi

3. Restrizioni allo sviluppo di perfezionamenti

4. Restrizioni all'uso di tecnologie concorrenti

5. Restrizioni irragionevoli all'acquisto di materiali

6. Restrizioni irragionevoli dei volumi di produzione e dei prezzi

7. Restrizioni irragionevoli delle esportazioni

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TECHNOLOGY LICENSE AGREEMENT

By and between ...

with its office at ... (ITALY)

(hereinafter referred to as "LICENSOR")

and ...

with its office at ... (CHINA)

(hereinafter referred to as "LICENSEE")

It is agreed as follows

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Article 1Definitions

1.1. The term " PRODUCTS" means the washing machine model TRIPLE A specified in the LICENSOR's brochure attached hereto as Exhibit "A".

1.2. The term "KNOW-HOW" means the technical documentation for the manufacture of the PRODUCTS specified in Exhibit "B".

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1.3. The term “PATENTS” means the Chinese patents registrations covering the PRODUCTS specified in Exhibit "C".

1.4. The term "TERRITORY" means the following countries: People's Republic of China, ............

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Article 2License

LICENSOR grants to LICENSEE the right to use the

PATENT and the KNOW-HOW in order to manufacture

and sell the PRODUCTS in the TERRITORY.

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Article 3

LICENSEE's Exclusivity

LICENSOR shall not manufacture and sell the

PRODUCTS in the TERRITORY, or license the

PRODUCTS to third parties in the TERRITORY.

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Article 4

LICENSOR's Exclusivity

LICENSEE shall not manufacture and sell the

PRODUCTS outside the TERRITORY in Countries

where the LICENSOR sells the PRODUCTS directly

or has granted exclusive rights to third parties.

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Article 5

Supply of KNOW-HOW

5.1. LICENSOR shall deliver to LICENSEE the KNOW-HOW within 30 days after the date of receipt of the payment set out under article 6.1.

5.2. KNOW-HOW shall be in English language.

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Article 6Payments

6.1. LICENSEE shall pay to LICENSOR an initial lump-sum of 50.000,00 Euro within 30 days after the signature of this agreement.

6.2. In addition, for the entire duration of this agreement, LICENSEE shall pay to LICENSOR a royalty of 5% to be calculated on the invoiced price of all PRODUCTS sold by LICENSEE in the TERRITORY.

6.3. In any case, LICENSEE shall pay to LICENSOR a minimum guaranted royalty of 30.000,00 Euro for each year during the term of this agreement.

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Article 7Secrecy

LICENSEE shall not, during the term of this agreement and thereafter, disclose or otherwise reveal to third parties the KNOW-HOW furnished by LICENSOR to LICENSEE, or any other information of the LICENSOR, without the prior written consent of LICENSOR.

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Article 8

Guarantees

8.1. LICENSOR guarantees to be the owner of the PATENTS and KNOW-HOW defined above, and to have full rights to enter into the present Agreement with the LICENSEE.

8.1. LICENSOR guarantees to have filed/registered the PATENTS and to have possession of the KNOW-HOW defined above.

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8.2. LICENSOR is hereby exempted from any liability in case the PATENT or the KNOW-HOW infringe rights of third parties.

8.2. LICENSOR declares to have performed the patent search enclosed hereto without finding any patents of third parties that cover the PATENT or the KNOW-HOW or the PRODUCTS under this Agreement. No other liability is undertaken by LICENSOR in connection with rights of third parties.

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8.3. LICENSOR guarantees that the technology provided is complete, error-free, effective and capable of achieving its intended purpose.

8.3. LICENSORS guarantees that he will communicate the KNOW-HOW to the LICENSEE to the extent that it is reasonably necessary to manufacture the PRODUCTS for a licensee that is reasonably experienced in the industrial field of the PRODUCTS.

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Article 9

Applicable Law

The present agreement is governed by the Italian Laws.

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Article 10

ICC Arbitration

Any dispute arising out of or in connection with this agreement shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with said Rules.

Article 10

CIETAC Arbitration

Any dispute arising from or in connection with this Contract shall be submitted to China International Economic and Trade Arbitration Commission for arbitration which shall be conducted in accordance with the Commission's arbitration rules in effect at the time of applying arbitration. The arbitral award is final and binding upon both parties.

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ConciliazioneItaly-China Business Mediation Center

Camera ArbitraleNazionale e Internazionale di Milano

ArbitratoCLAUSOLA PER ARBITRATO INTERNAZIONALE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento. Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge ... La sede dell'arbitrato sarà ...La lingua dell'arbitrato sarà ...

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Convenzione di New York (1958)sull'arbitrato internazionale

Ratifica Riserva Riserva

CINA 22.1.1987 Non si applica ai lodi pronunciati in Stati non contraenti

Si applica solo ai rapporti commerciali secondo la legge nazionale

ITALIA 31.1.1969 - -

ACCORDO ARBITRALE DELLE PARTI IN FORMA SCRITTA

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Article 10

Jurisdiction

The Courts of .... (Italy) shall have exclusive jurisdiction for any dispute arising out of or in connection with this Agreement.

Article 10

Jurisdiction

The Courts of .... (People's Republic of China) shall have exclusive jurisdiction for any dispute arising out of or in connection with this Agreement.

ACCORDO ITALIA - CINA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE (1991)

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Contratto di agenzia

IMPRESA ITALIANA

AGENTE CINESE

CLIENTI CINESI

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ACCORDO DI AGENZIA

Tra ........ ("Fabbricante")

e …...... (“Agente")

si conviene quanto segue

Art. 1Prodotti e territorio

Il Fabbricante incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti ... ("Prodotti") nel territorio della Repubblica Popolare Cinese ("Territorio"). L'incarico si intende esclusivo/ non esclusivo.

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Art. 2Compiti dell'Agente

L’Agente si impegna a promuovere, in conformità alle istruzioni ricevute dal Fabbricante, la vendita dei Prodotti nel Territorio.

L'Agente non ha alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Fabbricante, né di impegnare quest'ultimo nei confronti di terzi.

L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Fabbricante, se non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultimo.

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Art. 3Obbligo di non concorrenza

Per tutta la durata del presente contratto, l'Agente si impegna a non trattare prodotti concorrenti con i Prodotti.

Art. 4Minimo di affari

L'Agente s’impegna a procurare al Fabbricante vendite di Prodotti a clienti nel Territorio per una cifra complessiva non inferiore ai seguenti minimi per ciascun anno: .... Qualora anche uno solo di tali minimi non venga conseguito, il Fabbricante avrà la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato.

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Art. 5Marchi del Fabbricante

L'Agente si impegna ad usare i marchi del Fabbricante solo al fine di promuovere i Prodotti nel Territorio. In tale uso egli si atterrà alle istruzioni ricevute dal Fabbricante. L'Agente si impegna a cessare ogni uso di tali marchi al momento dello scioglimento del presente contratto.

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Art. 6Provvigione

Il Fabbricante corrisponderà all'Agente una provvigione del ....% da calcolarsi sulle somme incassate dal Fabbricante quale corrispettivo per le vendite di Prodotti concluse nel Territorio per effetto dell'intervento dell'Agente.Le provvigioni saranno pagate dal Fabbricante entro le seguenti scadenze ..., dietro ricevimento di idoneo documento contabile dell'agente.

Art. 7Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore il ... e termina il ...

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Contratto di distribuzione

IMPRESA ITALIANA

DISTRIBUTORE CINESE

CLIENTI CINESI

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CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE

(Checklist)

1. Definizione di "Prodotti" e "Territorio"

2. Conferimento dell'incarico di distribuire i Prodotti nel Territorio

3. Distribuzione esclusiva / non esclusiva

4. Modalità della distribuzione

5. Obbligo di non concorrenza

6. Minimi di acquisto

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Checklist - SEGUE

7. Condizioni di vendita

- Ordini

- Prezzi

- Pagamenti

- Consegne

- Garanzia

8. Marchi del Concedente

9. Segretezza

... ecc.

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FRANCHISING

IMPRESA ITALIANA

SOCIETA' COMMERCIALE CINESE

FRANCHISEES CINESI

PUNTI VENDITA DIRETTI

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Contratto di franchising

Requisiti del Franchisor

- Disponibilità del marchio, ditta, ecc.

- Capacità di prestare training ed assistenza continuativa

- Gestione diretta di almeno 2 punti vendita in Cina

- Godere di buona reputazione commerciale e finanziaria

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Obblighi del Franchisor

1. Comunicare il know-how commerciale

2. Concessione diritti d'uso del marchio, know-how, ecc. al franchisee

3. Training ed assistenza al franchisee

4. Fornitura di beni secondo il contratto(Di regola, il Franchisor non può imporre al franchisee l'acquisto di beni del Franchisor, ma deve indicare gli standard di qualità e vari fornitori)

5. Promozione e pubblicità

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Pagamenti

1. Quota di affiliazione (membership fee)

2. Corrispettivo per l'uso (usage fee)

3. Cauzione (deposit) da restituire allo scioglimento del contratto

Durata contratto

Almeno 3 anni

Registrazioni

- Registrazione contratto di franchising presso i locali dipartimenti del MOC

- Registrazione contratto di franchising per l'uso del marchio all'Ufficio marchi

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Joint venture societaria

IMPRESA ITALIANA

JV SOCIETARIA CON PARTNER CINESE

Costituzione JV,stipulazione atti societari e

contratti collegati

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PROCEDURE

1. Atti:- Letter of Intent e Feasibility Study

- Shareholders' Agreement e contratti collegati

- Statuto (Articles of Association)

2. Approvazione del dipartimento locale del MOC Approval Letter (condizioni dell'approvazione) e Approval Certificate (conferma l'approvazione)

3. Registrazione e rilascio della Business License da parte del SAIC (State Administration for Industry and Commerce)

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1. Investimentocapitale registrato e finanziamenti a medio o lungo termine

2. Capitale registrato

a. Per piccole società (fino a 3 milioni USD): capitale registrato70% (minimo) ed indebitamento 30% (massimo),

b. Finanziamenti aggiuntivi: modifica statuto, rideposito statuto, approvazione (procedura complessa),

c. Conferimenti dei soci: denaro, impianti, materiali, tecnologia (limiti %)

d. Versamento entro 6 mesi

(ma nello Statuto si può prevedere: 20% entro 90 giorni dal rilascio della Business License ed il resto entro 1 anno o più, secondo scaglioni di

importi)

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GESTIONE

BOARD OF DIRECTORS

a. FUNZIONI: organo deliberativo della società

b. NOMINATO dai soci

c. COMPOSIZIONE: secondo le quote di partecipazione al capitale

d. PRESIDENTE BOARD: rappresenta la società

e. DELIBERE: maggioranza semplice (assoluta per modifiche statuto, aumento capitale, liquidazione)

f. RIUNIONI: anche per fax, videoconferenza

g. Il Board nomina il GENERAL MANAGER (gestione quotidiana)