© Riproduzione riservata - aidp.it · controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte...
Transcript of © Riproduzione riservata - aidp.it · controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte...
© Riproduzione riservata
2
IL LICENZIAMENTO «COLLETTIVO»:
una fattispecie in continua evoluzione. Analisi giurisprudenziale
Milano, 5 luglio 2018
Avv. Francesco RotondiFounding Partner
LABLAW Studio Legale
© Riproduzione riservata
3
Art. 4 L. 223/1991
Attivazione della procedura di licenziamento collettivo
(vecchia «mobilità»)
«L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione
salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di
non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo» (comma 1)
La procedura
© Riproduzione riservata
4
Art. 4 L. 223/1991
Comunicazione di apertura, destinatari e avvio dell’esame congiunto
«Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione
preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19 L.
300/1970, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze
la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. […]» (comma 2)
«La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter
adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il
licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del
personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del
programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. […]» (comma 3)
« Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto
tra le parti […]» (comma 5)
La procedura
© Riproduzione riservata
5
Art. 4 L. 223/1991
Le due fasi della procedura e i tempi procedurali
«La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi
del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle
associazioni sindacali dei lavoratori» (comma 6)
«Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al
comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve
comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6» (comma
7)
«Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia
inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà» (comma 8)
La procedura
© Riproduzione riservata
6
Art. 4, comma 9, L. 223/1991
La chiusura della procedura
«Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8,
l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando
per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica,
del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale
indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5,
comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle
associazioni di categoria di cui al comma 2»
La procedura
© Riproduzione riservata
7
Art. 4 L. 223/1991 - Le principali modifiche normative:
Le parole «procedura di mobilità» sono sostituite dalle parole «procedura di licenziamento
collettivo»; le parole «collocare in mobilità» sono sostituite dalle parole «licenziare» (art. 2,
comma 72, L. 92/2012)
All'art. 4, comma 9, L. 223/1991, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» è
sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi» (art. 1, comma 44,
L. 92/2012)
All’art. 4, comma 12, L. 223/1991 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi
della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni
effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di
licenziamento collettivo» (art. 1, comma 45, L. 92/2012)
La procedura
© Riproduzione riservata
8
Art. 5 L. 223/1991
Criteri di scelta
«L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri
previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in
mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a ) carichi di famiglia;
b ) anzianità;
c ) esigenze tecnico-produttive ed organizzative» (comma 1)
«Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare, l'impresa è tenuta al rispetto dell’art. 9,
ultimo comma, D.L. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 79/1983. L'impresa
non può altresì licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in
considerazione» (comma 2)
I criteri di scelta
© Riproduzione riservata
9
Art. 5 L. 223/1991 - Le principali modifiche normative:
Le parole «collocare in mobilità» sono sostituite dalle parole «licenziare» (art. 2, comma 73,
L. 92/2012)
All’art. 5, comma 2, L. 223/1991 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può
altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale
di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazioni" (art. 6,
comma 5-bis, D.L. 148/1993)
Modifica dei rimedi applicabili in caso di licenziamento viziato (art. 1, comma 46, L.92/2012 /
art. 10 D.Lgs. 23/2015)
I criteri di scelta
© Riproduzione riservata
10
Art. 24
Norme in materia di riduzione del personale
«Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si
applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che,
in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano
effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità
produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali
disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione»
Norme in materia di riduzione del
personale
© Riproduzione riservata
11
Art. 24 L. 223/1991 - Le principali modifiche normative:
Estensione della procedura di licenziamento collettivo anche al personale
con qualifica dirigenziale (art. 16, L. 161/2014 -> Corte di giustizia dell'Unione
europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12)
Norme in materia di riduzione del
personale
© Riproduzione riservata
12
Una selezione giurisprudenziale
I criteri di scelta
La tematica dei cd. “licenziamenti indiretti”
Analisi giurisprudenziale
© Riproduzione riservata
13
Tribunale di Bergamo, 12 luglio 1994
«I criteri normativi dettati dall’art. 5 Legge n. 223/1991, dei carichi di famiglia, dell’anzianità
e delle esigenze tecniche produttive, rivestono carattere di sussidiarietà, che sono
vincolanti soltanto in assenza di accordi collettivi formati dai sindacati più rappresentativi
che ne prevedano di diversi»
Accordo sindacale
© Riproduzione riservata
14
Corte di Cassazione 11 dicembre 2015 n. 25048
«In materia di licenziamento collettivo, il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale
tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del
licenziamento può anche essere unico e consistere nella prossimità al pensionamento,
purché esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e
controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro: si tratta
infatti di un criterio oggettivo, che permette di scegliere a parità di condizioni il lavoratore
che subisce il danno minore del licenziamento, potendo sostituire il reddito da lavoro con il
reddito da pensione»
Accordo sindacale
© Riproduzione riservata
15
Corte di Cassazione 17 marzo 2014 n. 6112
«In tema di licenziamento collettivo, il richiamo operato dall’art. 5, comma 1, della L. n.
223/1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale,
comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito
aziendale, potendo essere limitata a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da
autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, che devono risultare infungibili
rispetto alle altre. I profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di
tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i quali, all’esito della
procedura, potrà operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. La dimostrazione
della ricorrenza delle specifiche professionalità, o comunque delle situazioni oggettive che
rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del
datore di lavoro»
Ambito di applicazione dei criteri
© Riproduzione riservata
16
Corte di Cassazione 16 ottobre 2015 n. 21015
«Il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli
dipendenti addetti al reparto o settore ove sono ravvisati esuberi, se essi siano idonei - per
il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le
posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può
essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo
soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di
addetti ad altre realtà organizzative»
Ambito di applicazione dei criteri
© Riproduzione riservata
17
Corte di Cassazione 11 luglio 2013 n. 17177
«Ne consegue, che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può
essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive
esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, ed è onere del
datore provare il fatto che determina l'oggettiva limitazione di queste esigenze, e
giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata. Da ciò deriva il
principio enunciato, il cui limite è rappresentato dalla presenza di specifiche
professionalità o comunque situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque
comparazione»
Ambito di applicazione dei criteri
© Riproduzione riservata
18
Corte di Cassazione 31 luglio 2012 n. 13705
«In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di
ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad una singola unità produttiva o
ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione, al fine di individuare i lavoratori da
avviare alla mobilità, può essere limitata - ove sia giustificata dalle ragioni tecnico-
produttive che hanno condotto alla scelta di riduzione del personale - agli addetti delle
singole unità produttive interessate alla ristrutturazione, dovendosi intendere come tali
ogni articolazione dell'azienda che si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di
indipendenza tecnica e amministrativa ove si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una
frazione o ad un momento essenziale dell'attività, con esclusione delle articolazioni
aziendali che abbiano funzioni ausiliari o strumentali (Nella specie, la S.C., in applicazione
dell'anzidetto principio, ha ritenuto giustificata la scelta di limitare il licenziamento ai
dipendenti dell'unità che, producendo macchinari non più richiesti dal mercato, veniva
chiusa, tanto più che le loro posizioni erano solo apparentemente fungibili rispetto ai
dipendenti delle altre unità produttive, tutte distanti a più di duecentocinquanta chilometri)»
«Fungibilità territoriale» ?
© Riproduzione riservata
19
Corte di Cassazione 22 aprile 2005 n. 8474
«In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale l'applicazione dei criteri di
scelta dei lavoratori da collocare in mobilità può essere ristretta in ambito più limitato
rispetto al "complesso aziendale" cui fa riferimento l'art. 5 della legge n. 223 del 1991, ma
ciò può avvenire non in base ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro bensì
esclusivamente se la predeterminazione del campo di selezione (reparto, stabilimento ecc,
e/o singole lavorazioni o settori produttivi) sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive
e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. (Nella specie, la Corte
cass. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di merito, che aveva ritenuto
corretta l'individuazione del criterio di scelta del personale da licenziare dipendente dalla
compagnia che assicura sui treni il servizio di vagone letto ed appartenente alla categoria
dei manutentori pulitori, in misura corrispondente all'intero ambito territoriale - come per il
personale viaggiante - ma circoscritto all'ambito territoriale più ristretto di cento chilometri
dalla sede dove si era verificata l'eccedenza di personale, perché il tipo di lavoro svolto
non rendeva gli addetti fungibili sull'intero territorio nazionale, in quanto era necessario
che la mansioni fossero svolte in loco)»
«Fungibilità territoriale» ?
© Riproduzione riservata
20
Direttiva 98/59
1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:
a) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di
lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei
licenziamenti effettuati è, a scelta degli Stati membri
i) per un periodo di 30 giorni:
almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100
lavoratori;
almeno pari al 10 % del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano
abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori;
ii) oppure, per un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, indipendentemente dal numero di
lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati;
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
21
Corte di Giustizia, Sent. 12 ottobre 2004, C-55/02
«49. … la nozione di licenziamento di cui all’art. 1, n. 1, lett. 1) della direttiva non può
essere definita mediante un rinvio alle legislazioni degli stati membri, bensì possiede una
dimensione comunitaria.
50. Tale nozione dev’essere interpretata nel senso che comprende qualsiasi cessazione
del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore e, quindi, senza il suo consenso. Essa non
esige che le cause sottese alla cessazione del rapporto lavorativo corrispondano alla
volontà del datore di lavoro»
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
22
Corte di Giustizia, Sent. 10 dicembre 2009, C-323/08
«34. È vero che la Corte ha interpretato in senso lato i termini «ragioni non inerenti alla
persona del lavoratore» utilizzati all’art. 1, n. 1, della direttiva stessa (v., in tal senso,
sentenze 12 ottobre 2004, causa C-55/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-9387,
punto 49, nonché 7 settembre 2006, cause riunite da C-187/05 a C-190/05, Agorastoudis
e a., Racc. pag. I-7775, punto 28). Tuttavia, dal testo della medesima discende che la
nozione di «licenziamenti collettivi» ai sensi della disposizione in parola presuppone sia
l’esistenza di un datore di lavoro, sia un atto da parte di quest’ultimo.
35 Conformemente alla definizione datane all’art. 1, n. 1, primo comma, lett. a), della
direttiva 98/59, detta nozione riguarda ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro
per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore sempre che sussistano taluni
requisiti di natura quantitativa e temporale.»
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
23
Corte di Giustizia, Sent. 10 dicembre 2009, C-323/08
«34. È vero che la Corte ha interpretato in senso lato i termini «ragioni non inerenti alla
persona del lavoratore» utilizzati all’art. 1, n. 1, della direttiva stessa (v., in tal senso,
sentenze 12 ottobre 2004, causa C-55/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-9387,
punto 49, nonché 7 settembre 2006, cause riunite da C-187/05 a C-190/05, Agorastoudis
e a., Racc. pag. I-7775, punto 28). Tuttavia, dal testo della medesima discende che la
nozione di «licenziamenti collettivi» ai sensi della disposizione in parola presuppone sia
l’esistenza di un datore di lavoro, sia un atto da parte di quest’ultimo.
35 Conformemente alla definizione datane all’art. 1, n. 1, primo comma, lett. a), della
direttiva 98/59, detta nozione riguarda ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro
per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore sempre che sussistano taluni
requisiti di natura quantitativa e temporale.»
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
24
Corte di Giustizia, Sent. 11 novembre 2014, C-422/14
«47. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva
98/59 debba essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda,
unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi
essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso
rientra nella nozione di «licenziamento» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma,
lettera a), della medesima direttiva, oppure costituisce una cessazione del contratto di
lavoro assimilabile a un siffatto licenziamento, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1,
secondo comma, di detta direttiva.
48. In proposito va ricordato che la direttiva 98/59 non definisce espressamente la nozione
di «licenziamento». Tuttavia, in considerazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva
medesima e del contesto in cui si colloca l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a),
di quest’ultima, occorre rilevare che si tratta di una nozione di diritto dell’Unione che non
può essere definita mediante un rinvio alle legislazioni degli Stati membri.
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
25
Corte di Giustizia, Sent. 11 novembre 2014, C-422/14
«…Nel caso di specie, tale nozione deve essere interpretata nel senso che
comprende qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore e,
quindi, senza il suo consenso (sentenze Commissione/Portogallo, C-55/02,
EU:C:2004:605, punti da 49 a 51, nonché Agorastoudis e a., da C-187/05 a C-190/05,
EU:C:2006:535, punto 28).
49. Inoltre, occorre rilevare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che i
licenziamenti si distinguono dalle cessazioni del contratto di lavoro le quali, in presenza
dei presupposti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 98/59,
sono assimilate ai licenziamenti per la mancanza di consenso da parte del lavoratore
(sentenza Commissione/Portogallo, C-55/02, EU:C:2004:605, punto 56)…»
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
26
Corte di Giustizia, Sent. 21 settembre 2017, C- 149/16
«25. Per quanto riguarda la nozione di «licenziamento» di cui all’articolo 1, paragrafo 1,
primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, la Corte ha dichiarato che tale direttiva
deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda,
unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una modifica sostanziale degli
elementi essenziali del suo contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona
del lavoratore stesso rientra in tale nozione (sentenza dell’11 novembre 2015, Pujante
Rivera, C-422/14, EU:C:2015:743, punto 55).
26. Ne discende che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a sfavore
del lavoratore, a una modifica non sostanziale di un elemento essenziale del contratto di
lavoro per ragioni non inerenti alla persona di tale lavoratore o a una modifica sostanziale
di un elemento non essenziale di detto contratto per ragioni non inerenti alla persona di
tale lavoratore non può essere qualificato come «licenziamento» ai sensi della citata
direttiva.»
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
27
Corte di Giustizia, Sent. 21 settembre 2017, C- 149/16 (si veda anche C-429/16)
«25. Per quanto riguarda la nozione di «licenziamento» di cui all’articolo 1, paragrafo 1,
primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, la Corte ha dichiarato che tale direttiva
deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda,
unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una modifica sostanziale degli
elementi essenziali del suo contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona
del lavoratore stesso rientra in tale nozione (sentenza dell’11 novembre 2015, Pujante
Rivera, C-422/14, EU:C:2015:743, punto 55).
26. Ne discende che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a sfavore
del lavoratore, a una modifica non sostanziale di un elemento essenziale del contratto di
lavoro per ragioni non inerenti alla persona di tale lavoratore o a una modifica sostanziale
di un elemento non essenziale di detto contratto per ragioni non inerenti alla persona di
tale lavoratore non può essere qualificato come «licenziamento» ai sensi della citata
direttiva.»
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
28
Tribunale di Roma, Sentenza del 24 maggio 2018, n. 4316, dott.ssa Calvosa
«In nessun caso possa qualificarsi come licenziamento la risoluzione consensuale del
rapporto fondata sul riconoscimento di mensilità aggiuntive, che certamente il lavoratore
non avrebbe percepito nel caso di recesso unilaterale dal rapporto e, in termini più
generali, che il licenziamento implichi sempre una manifestazione di volontà
esclusivamente datoriale, cui il lavoratore è costretto suo malgrado a soggiacere.
In altri termini, ritiene il Tribunale che vi sia una sostanziale incompatibilità fra il
provvedimento espulsivo del datore di laoro e qualsivoglia mutamento del rapporto,
concordato tra le parti, anche al fine di evitare il suddetto recesso unilaterale anticipato»
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
29
Corte di Cassazione, Sentenza del 22 gennaio 2007, n. 1334
«In tema di licenziamenti collettivi, l'art. 24 l. 23 luglio 1991 n. 223, deve essere
interpretato - anche alla luce del d.lg. 26 maggio 1997 n. 151, che, nel dare attuazione alla
direttiva comunitaria 24 giugno 1992 n. 56, ha apportato una serie di modifiche allo stesso
art. 24 - nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come
sufficiente ad integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, non possono includersi altre
differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore
di lavoro; tali diverse ipotesi restano, pertanto, assoggettate alle procedure di mobilità ed
ai criteri di scelta stabiliti dagli art. 4 e 5 l. n. 223 del 1991 solo ove si raggiunga il suddetto
numero di cinque licenziamenti. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio,
ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'impugnativa di
licenziamento di un lavoratore fondata sull'assunta violazione del citato art. 24 commi 4 e
5 l. n. 223 del 1991, così respingendo il ricorso con cui si era dedotto che le molteplici
risoluzioni e dequalificazioni disposte dalla società datrice di lavoro nei giorni precedenti al
suo licenziamento esprimevano l'inequivoca intenzione di procedere a non meno di cinque
licenziamenti, che avrebbe richiesto il rispetto delle disposizioni procedimentali di cui al
richiamato art. 24, dovendosi, in effetti, qualificare il licenziamento intervenuto nei suoi
confronti come il frammento di una procedura collettiva illegittimamente espletata)»
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
30
Corte di Cassazione, Sentenza del 29 marzo 2010, n. 7519
«Ai fini della sussistenza di un licenziamento collettivo e della applicabilità della relativa
disciplina, il termine licenziamento va inteso in senso tecnico, non potendo ad esso
parificarsi qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto)
da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o
prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla
medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il
ricorso ai licenziamenti»
«Licenziamento Indiretto»
© Riproduzione riservata
32
Ufficio di Roma
Via Delle Tre Madonne, 8
00197 Roma
Tel: +39 06 80 73 201
Fax: +39 06 80 88 208
Ufficio di Padova
Piazza Alcide De Gasperi, 47
35122 Padova
Tel. +39 049 66 17 46
Fax. +39 049 65 83 92
Ufficio di Genova
Via Fiasella, 3 Int. 17
16121 Genova
Tel. +39 010 58 72 78
Fax. +39 010 59 45 08
Ufficio di Bari
Corso Vittorio Emanuele II, 30
70128 Bari
Tel: +39 0883 40 37 72
Fax: +39 0883 48 13 72
Ufficio di Pescara
Strada Comunale Piana, 3
65129 Pescara
Tel. +39 085 54 024
Fax. +39 085 43 17 582
Contatti:
Avv. Francesco Rotondi
www.lablaw.com
Ufficio di Napoli
Via Del Parco Margherita, 23
80122 Napoli
Tel: +39 081 25 12 3546
Fax: +39 081 40 90 22
Ufficio di Milano
Corso Europa, 22
20122 Milano
Tel: +39 02 30 31 11
Fax: +39 02 30 31 12
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
I nostri uffici
LABLAW oggi
© Riproduzione riservata
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor
incidunt ut labore et dolore magna aliqua. [FONT Arial (Corpo) 18][FONT Arial (Corpo) 11]
Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur.
Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.
© Riproduzione riservata
THE ALLIANCE
GLOBAL EMPLOYMENT AND LABOUR LAW
33