PENSIONE · Maggiorazione dei servizi pag. 53 Maggiorazioni per invalidità “ 57...

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PENSIONE e BUONUSCITA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA a cura di Michele Napoli marzo 2007 (ultimo aggiornamento agosto 2010)

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PENSIONEe

BUONUSCITA

DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

a cura di Michele Napoli

marzo 2007(ultimo aggiornamento agosto 2010)

INDICETipologie di pensione pag. 6Elementi fondamentali per il calcolo della pensione “ 8La quota “A” della pensione “ 9Come calcolare la media retributiva per la quota B “ 13L’anzianità pensionistica 14Come contare i periodi “ 15Servizio effettivo e servizio utile “ 17Variazioni data inizio anno scolastico “ 19Il certificato di servizio “ 20Servizi utili “ 21Il computo “ 24Presentazione/Revoca domanda di computo “ 26Servizi computabili “ 27Il riscatto dei servizi “ 30Servizi e periodi riscattabili “ 32Servizi e periodi non riscattabili “ 36Variazioni della retribuzione utile ai fini del calcolo dell’onere di riscatto “ 38Principali interventi legislativi dal 1992 in poi “ 40Ricongiunzione Legge 29/79 “ 47Totalizzazione “ 51

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Maggiorazione dei servizi pag. 53Maggiorazioni per invalidità “ 57Part-time/Pensione e part-time “ 59Calcolo della pensione “ 60Calcolo col sistema retributivo “ 61Calcolo col sistema misto “ 68Calcolo col sistema contributivo “ 72Opzione per il sistema contributivo “ 73La pensione per motivi di salute

- La dispensa- L’inabilità permanente e assoluta legge 335/95- La pensione di privilegio

““““

75767779

Le novità dal 1/1/2008 “ 81Le quote legge 247/07 “ 84Il cumulo “ 86Decorrenza della pensione “ 87Trattenimento in servizio “ 89Cessazioni per limiti di servizio “ 90Pubblico impiego – Anche le donne in pensione a 65 anni “ 91Effetti della legge 122 del 30/7/2010 “ 93

BUONUSCITACos' é la buonuscita “ 95Indennità integrativa speciale e buonuscita “ 97TFS o TFR “ 98

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Dal 1/1/2011 TFR per tutti pag. 99I riscatti “ 100Servizi utili o riscattabili “ 101Diritto al trattamento “ 104Arrotondamento “ 106

RIFERIMENTI NORMATIVIElenco sequenziale delle principali norme riguardanti pensione e buonuscita “ 107

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NotaFonte molto utile per chi si interessa di pensioni del pubblico impiego sono i siti:http://www.sportellopensioni.it/http://www.pensioninfo.it/La parte specifica del personale della scuola è curata da me e può essere raggiunta anche di-rettamente:http://www.michelenapoli.itPer accedere al materiale più interessante di sportellopensioni bisogna munirsi di una pas-sword annuale che viene fornita versando un’offerta di almeno 15 euro (in beneficenza).Nel sito sono indicate delle associazioni allo scopo.Ovviamente non bisogna trascurare i siti istituzionali quali www.inps.it e www.inpdap.itSegnalo inoltre:http://www.normattiva.it/http://www.infoleges.it/http://www.gazzettaufficiale.ipzs.it/http://rstampa.pubblica.istruzione.it/rassegna/rassegna.asphttp://www.pensionilex.kataweb.it/http://www.italia.gov.it/

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TIPOLOGIE DI PENSIONE

Per quanto concerne la misura, attualmente si possono maturare tre tipologie di pensione:

1) La pensione col calcolo retributivo ovvero basato sulla retribuzione in godimento alla cessazione e sulla media retributiva degli ultimi dieci anni .Riguarda coloro che avevano maturato (compresi i riscattati e le ricon-giunzioni, i periodi figurativi e le maggiorazioni, almeno 18 anni di an-zianità al 31/12/95.

2) La pensione col calcolo misto, ovvero retributivo per l’anzianità matu-rata al 31/12/95 e contributivo per quella maturata dal 1/1/96 alla cessazione.Riguarda quanti al 31/12/95 avevano meno di 18 anni di anzianità.

3) la pensione col calcolo contributivo, basato sui contributi versati e pertanto sulle retribuzioni ricevute nel corso della vita lavorativa.Richiede requisiti differenti dalle altre due e riguarda quanti hanno co-minciato a lavorare dopo il 31/12/95;

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possono optare per questo tipo di pensione:• coloro che rientrano al punto 2 (calcolo misto)• dopo il 1° gennaio 2008 (riforma Maroni) le donne che maturano

57 anni di età e 35 di contributi pensionistici

Attualmente la stragrande maggioranza dei pensionati matura la pensione del tipo retributivo (che è la più vantaggiosa), pochi i casi di tipo misto (sono pen-sioni di vecchiaia di quanti hanno cominciato a lavorare tardi) rarissimi i casi di pensioni di tipo contributivo, dovute essenzialmente alle opzioni oppure ottenute come seconda pensione maturata con contributi versati alle casse speciali o co-munque alla gestione separata. A partire dal 2013 sarà costante l'aumento di quelle di tipo misto che nell'arco di pochi anni diventeranno la norma; ma bisognerà attendere circa 20 anni, dopo il 2030, perché le pensioni di tipo contributivo siano le più numerose.

E’ opportuno chiarire che non rientrano in questo discorso le tipologie legate a situazioni particolari quali l’invalidità, la dispensa per salute, la pensione privile-giata, la pensione indiretta e quella di reversibilità …

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ELEMENTI FONDAMENTALI

Gli elementi per calcolare la pensione retributiva nel pubblico impiego sono es-senzialmente tre:

a) l’anzianità contributiva b) la situazione retributiva alla cessazionec) la media retributiva degli ultimi dieci anni

L’anzianità contributiva determina la percentuale (ma forse è più esatto dire le percentuali) per il calcolo.

Gli anni di riferimento per il calcolo della media sono dieci a partire dal 1/11/08, da quando è andata a regime la legge 335/95; nella fase transitoria, a partire dal 1/1/96 e fino al 1/11/08, il periodo di riferimento veniva incrementato prima di 6 mesi all'anno e poi di 8 mesi all'anno.

La retribuzione accessoria, sia quella corrisposta mensilmente, sia quella corri-sposta occasionalmente, può influire nel calcolo della media stipendiale, ma non ha alcun effetto nel determinare la retribuzione alla cessazione.

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LA QUOTA “A” DELLA PENSIONE

Riguarda il calcolo riferito all'anzianità pensionistica maturata fino al 31/12/1992. La retribuzione utile è quella in godimento alla cessazione, con esclusione di ogni forma di retribuzione accessoria, sia fissa mensile come la re-tribuzione professionale docente o il compenso individuale accessorio e similari, sia in forma occasionale come il fondo di istituto.Lo stipendio base, la parte di stipendio corrisposta come assegno ad personam o in modo aggiuntivo come previsto dai CCNL per gli ATA, sono maggiorati del 18%; l'indennità integrativa ne è esclusa nonostante il suo conglobamento nello stipendio a partire dal 1/1/2003.Un discorso a parte deve essere fatto per la retribuzione ricevuta per le ore ecce-denti o aggiuntive, previste in diverse situazioni: normalmente questa retribuzio-ne è da considerare accessoria, quindi utile oltre il 18% solo per la quota B.Nel caso in cui una cattedra della secondaria sia istituzionalmente superiore alle 18 ore per cui le ore eccedenti costituiscono obbligo di servizio, la relativa retri-buzione è considerata ai fini della pensione e della buonuscita come facente par-te dello stipendio base. Esempio: disciplina scolastica per la quale sono previste 7 ore di insegnamento in ogni classe; al docente vengono assegnati 3 corsi e per-tanto la cattedra è obbligatoriamente di di 21 ore (vedi Informative INPDAP n. 8 del 29/4/03 e n. 32 del 2/7/03).

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COME CALCOLARE LA MEDIARETRIBUTIVA PER LA QUOTA B

Pur pervenendo allo stesso risultato, l’INPS e l’INPDAP adoperano indici e cri-teri differenti per il calcolo della media retributiva utile per la quota B di pensio-ne (periodi posteriori al 31/12/92)

INDICI INPSAnno

retrib.Anno di presentazione della domanda

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071993 1,2037 1,2371 1,2686 1,3134 1,3612 1,4072 1,4551 1,4975 1,5366 1,58131994 1,1470 1,1789 1,2091 1,2519 1,2975 1,3415 1,3872 1,4278 1,4653 1,50801995 1,0781 1,0830 1,1367 1,1771 1,2201 1,2615 1,3046 1,3429 1,3783 1,41861996 1,0275 1,0563 1,0836 1,1221 1,1632 1,2028 1,2441 1,2807 1,3145 1,35301997 1,0000 1,0282 1,0548 1,0923 1,1325 1,1712 1,2115 1,2472 1,2802 1,31791998 1,0000 1,0000 1,0260 1,0626 1,1018 1,1395 1,1788 1,2137 1,2460 1,28271999 1,0000 1,0000 1,0359 1,0742 1,1111 1,1494 1,1836 1,2152 1,25122000 1,0000 1,0000 1,0371 1,0727 1,1099 1,1430 1,1737 1,20852001 1,0000 1,0000 1,0345 1,0705 1,1025 1,1321 1,16582002 1,0000 1,0000 1,0348 1,0659 1,0947 1,12742003 1,0000 1,0000 1,0301 1,0580 1,08962004 1,0000 1,0000 1,0272 1,05802005 1,0000 1,0000 1,03022006 1,0000 1,00002007 1,0000

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INDICI INPDAPAnno retribuzione Indice Anno retribuzione Indice

1992 100,0000 2002 134,52391993 104,2000 2003 137,83281994 108,3000 2004 140,57121995 114,1000 2005 142,96731996 118,5499 2006 145,81981997 120,6037 2007 148,33001998 122,7716 2008 153,12221999 124,7113 2009 154,14912000 127,9061 20102001 131,3291 2011

Dal 1/11/2009 il periodo di riferimento per la media è di 10 anni.L'INPDAP lo indica in giorni e fino alla data indicata veniva calcolato come nel-l'esempio che ha come riferimento il 1/9/2007:Periodo del 50% dal 1/1/93 al 31/12/95 e al 66,67% dal 1/1/95 alla cessazione:Periodo = (360x3x0,5) + (360x11+30x8)x0,6667 = 3340 giorni

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Prima occorre calcolare le retribuzioni utili annue, poi rivalutarle con gli indici relativi all’inflazione, infine dividere la somma per il periodo di riferimento.La retribuzione annua comprende lo stipendio, l’I.I.S., la maggiorazione del 18%, il salario accessorio eccedente la maggiorazione.

INDICI INPDAPa b c d e=axbxc:d f g=exf

retrib. utile % inc coeff. a. p. coeff. retr. riv. giorni2007 25.123,63 1,00 145,8198 145,8198 26.018,14 240 6.029.671,202006 24.227,25 1,00 145,8198 145,8198 25.119,50 360 8.721.810,002005 22.193,39 1,01 145,8198 142,9673 24.606,57 360 8.230.520,532004 21.301,88 1,02 145,8198 140,5712 23.842,47 360 8.114.107,412003 20.799,20 1,03 145,8198 137,8328 23.866,33 360 8.159.250,672002 20.285,96 1,04 145,8198 134,5239 23.264,11 360 8.232.816,842001 19.786,28 1,05 145,8198 131,3291 23.417,61 360 8.304.461,592000 19.301,77 1,06 145,8198 127,9061 23.762,38 360 8.397.127,421999 18.043,75 1,07 145,8198 124,7113 24.240,15 360 8.126.878,591998 17.898,70 1,08 145,8198 122,7716 24.853,25 220 5.051.106,29

3.340 77.489.641,87Media = 77.489.641,87 : 3.340 = 23.200,49

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Per gli anni 2007 e 1998 considerati parzialmente prendere in considerazione solo le retribuzioni annue dei mesi compresi nel periodo.

INDICI INPSa b c=axb d e=cxd

retrib. utile coeff. retr. riv. giorni2007 25.123,63 1,0000 25.123,63 240 6.029.671,202006 24.227,25 1,0000 24.227,25 360 8.721.810,002005 22.193,39 1,0302 22.863,63 360 8.230.906,942004 21.301,88 1,0580 22.875,95 360 8.235.341,652003 20.799,20 1,0896 22.662,81 360 8.158.611,002002 20.285,96 1,1274 22.870,39 360 8.233.340,872001 19.786,28 1,1658 23.066,85 360 8.304.064,282000 19.301,77 1,2085 23.326,19 360 8.397.428,061999 18.043,75 1,2512 22.576,34 360 8.127.482,401998 17.898,70 1,2827 22.958,66 220 5.050.905,75

3.340 77.489.562,14Media = 77.489.562,14 : 3.340 = 23.200,47

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L’ANZIANITA’ PENSIONISTICA

E’ costituita dalla somma dei periodi effettivi o figurativi utili al calcolo:a) Servizio di ruolob) Servizi preruolo prestati nelle scuole statalic) Servizi preruolo prestati in enti pubblici o enti localid) Servizi prestati alle dipendenze di privatie) Servizio militaref) Periodo di studi universitarig) Maggiorazioni h) Servizi figurativi quali la disoccupazione e la maternità fuori dal rapporto

di lavoro

La percentuale viene determinata in base agli anni e ai mesi, la frazione di mese si arrotonda a mese intero se é superiore a 15 giorni.L’arrotondamento può essere fatto una sola volta sulla somma complessiva dei servizi utili.

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COME CONTARE I PERIODI

I periodi devono essere contati in anni mesi e giorni seguendo il seguente criterio:

Esempio 1: Dal 15/10/84 al 4/6/88 sono anni 3, mesi 7 e gg. 21a) dal 15/10/84 al 14/10/87 sono anni 3 b) dal 15/10/87 al 14/5/88 sono mesi 7 c) dal 15/5/88 al 4/6/88 sono giorni 21

Esempio 2: Dal 1/3/01 al 31/5/01 sono mesi 3

Esempio 3: Dal 1/1/01 al 28/2/01 sono mesi 2 (l’anno non è bisestile)

Esempio 4: Dal 1/1/04 al 28/2/04 sono mesi 1 e gg. 28 (l’anno è bisestile)

Esempio 5: Dal 30/4/03 al 31/5/03 sono mesi 1 e gg. 2 a) dal 30/4 al 29/5 sono mesi 1 b) dal 30/5 al 31/5 sono gg. 2

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Quando si sommano più periodi, un anno è formato da 12 mesi e un mese sem-pre da 30 giorni.

I periodi consecutivi si contano come un periodo unico, altrimenti si può verifi-care un’assurdità:

Esempio 6: Dal 1/4 al 20/4 e dal 21/4 al 31/5. Unendo i due periodi si ottengo-no 2 mesi, separatamente invece darebbero il primo gg. 20, il secondo mesi 1 e gg. 11 che poi sommati darebbero mesi 2 e gg. 1.

Estremizzando il paradosso con un caso possibile (anche se difficilmente verifi-cabile realmente), un supplente che lavora un intero anno scolastico con una se-rie di nomine consecutive, se non unissimo i periodi si otterrebbe un risultato straordinario: in un solo anno scolastico potrebbe realizzare un servizio pari a mesi 12 e gg. 5.

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SERVIZIO EFFETTIVO E SERVIZIO UTILE

Fino al 1995 era molto importante distinguere il servizio effettivo dal servizio utile, ora questa distinzione è da ritenere superata.La distinzione era un residuo dei tempi in cui si andava in pensione con un’an-zianità di 14 anni, 6 mesi e un giorno (sembra ormai preistoria pensionistica, ma stiamo parlando di un’era conclusasi circa 15 anni fa!).Il servizio effettivo non comprendeva alcune maggiorazioni ed era quello che determinava il diritto alla pensione, il servizio utile comprendeva tutto e deter-minava il calcolo della pensione.(Insegnante con servizio effettivo di anni 14 e mesi 3 e una maggiorazione di 4 mesi per un servizio nella scuola speciale non poteva andare in pensione) Dal 1/1/96 il servizio utile per determinare il diritto viene indicato come “an-zianità contributiva”.

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Una curiosità: Per i pensionati INPS esiste una distinzione di questo tipo e ri-guarda i contributi figurativi della disoccupazione che non sono utili per rag-giungere i 35 anni, ma solo per determinare l’ammontare della pensione. Quando però viene trasferita una posizione dall’INPS allo Stato con la ricon-giunzione legge 29 sono valutati come quelli coperti da contribuzione.

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VARIAZIONI DATA INIZIO ANNO SCOLASTICO

Fino all’anno scol. 1976/77: 1° ottobre

1977/78: 20 settembre

Dal 1978/79 al 1985/86: 10 settembre

Dal 1986/87: 1° settembre

Per chi è stato immesso in ruolo in data diversa dal 1° settembre, viene ritenuto utile il periodo figurativo che manca alla cessazione per completare l’anno di servizio; il riconoscimento non è esteso alla buonuscita.

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IL CERTIFICATO DI SERVIZIO

Il documento principale da cui deve partire l’analisi della situazione relativa al-l’anzianità pensionistica è il certificato di servizio.A questo proposito va notato che il personale docente della scuola primaria ha un solo certificato di servizio che durante il preruolo l’ha seguito nei vari sposta-menti da una istituzione scolastica all’altra.In esso sono presenti anche i servizi preruolo prestati non alle dipendenze dello Stato, purché autorizzati dal Provveditorato agli Studi e quindi riconosciuti ai fini dell’acquisizione del punteggio per la graduatoria incarichi e supplenze (ser-vizi con i Comuni, col Patronato Scolastico ...).Gli insegnanti della scuola secondaria hanno un certificato per ogni istituzione scolastica in cui hanno prestato qualche servizio; questo pone un problema per-ché richiede molta attenzione per ricostruire con esattezza una situazione a volte molto sfaccettata.

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SERVIZI UTILI (basta documentarli col certificato di servizio)

1) I servizi di ruolo prestati in ogni amministrazione statale, dalla data di de-correnza economica, compresi i periodi di congedo straordinario e ordina-rio nonché le aspettative per infermità, anche se retribuite al 50%.

2) I servizi prestati con incarico triennale – dall’1/10/61 al 30/9/70 ai sensi della Legge 831/61.

3) I servizi prestati con incarico a tempo indeterminato:

a) per il personale della scuola secondaria (docente e a.t.a.) dall’1/10/68 al 9/9/78, ai sensi della Legge 282/69;

b) per il personale docente di scuola materna ed elementare: - dall’1/10/70 al 9/9/78, ai sensi della Legge 820/71.

4) I servizi prestati con incarico a tempo determinato, conferito ai sensi della Legge 463/78, dal 10/09/78 al 09/09/82.

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5) I servizi prestati come supplente annuale, a condizione che il servizio sia coinciso con l’inizio dell’anno scolastico, con ritenuta in conto Tesoro e con retribuzione estiva:

a) dal 10 settembre fino all’a.s. 85/86;b) dal 1° settembre, dall’a.s. 86/87.

6) I servizi prestati dai supplenti annuali e temporanei nelle scuole statali a partire dal 1° gennaio 1988, in quanto da tale data lo stipendio è assog-gettato alla ritenuta in conto Tesoro, con diritto all’acquisizione della pensione a carico dello stato ( Legge 67/88; C.M. 8/1/88, n. 6; C.M. 22/1/88, N. 21 ).

7) Il servizio militare.

8) Sono inoltre utili – senza onere – ai sensi della legge 523/54,i servizi di ruolo e non di ruolo prestati:a) dagli insegnanti nelle scuole parificateb) dagli insegnanti di asilo o di scuola materna eretta in ente morale

con iscrizione alla “Cassa pensioni insegnanti di asilo e di scuola elementare parificata”, amministrata dall’INPDAP.

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9) RICONGIUNZIONE DI SERVIZI per i quali é stato liquidato il trattamen-to di quiescenza: art. 151 – d.p.r. 1092/73.

a) E’ necessaria la domanda dell’interessato.b) La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di 6 mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto.

10) RIUNIONE E RICONGIUNZIONE DI SERVIZI per i quali non e’ stato liquidato il trattamento di quiescenza: art.151 – d.p.r. 1092/73

a) Si provvede d’Ufficio

11) PERSONALE NOMINATO COMMISARIO DI U.S.L. e collocato in aspettativa ai sensi del d.l. 6/2/91 – n. 35 – convertito con modificazione nella legge 4/4/91 – n. 111.Il periodo è valido ai fini pensionistici, in quanto l’Amministrazione che emette il provvedimento di aspettativa ha l’obbligo di effettuare il versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e di richiedere successiva-mente il rimborso del corrispettivo onere all’U.S.L. ( N.M. 5/6/92, n. 17895 e N.M.T. 6/4/92, n. 195060).

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IL COMPUTO

I servizi sono computabili, a domanda, in carta semplice, se sono coperti da contribuzione ai fini pensionistici.

I servizi non coperti da contribuzione, sono computabili se l’ente pubblico presso cui è stato prestato il servizio oppure l’interessato provvederanno “ora per allora” al versamento dei contributi relativi presso:

a) l’apposita cassa di previdenza;b) L’ I.N.P.S., ai sensi dell’art. 13, Legge 1338/62. I moduli per il versa-mento dei contributi si ritirano presso le sede I.N.P.S.

Per il personale statale non di ruolo, l’iscrizione all’I.N.P.S. decorre dal 1° settembre 1950, ai sensi della Legge 633/50.

Per il computo dei servizi scolastici, si tiene conto del periodo retribuito e non di quello prestato. Infatti, se il docente è stato retribuito anche durante il

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periodo estivo, il servizio si deve computare fino al 30 settembre dello stesso anno scolastico e non fino al 30 giugno, data in cui termina l’attività didattica.

La domanda di computo va fatta, ai sensi dell’art. 147 – D.P.R. 1092/73:a) almeno due anni prima del raggiungimento del limite massimo di età ( 65 anni), pena la decadenza;b) entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazio-ne, quando il dipendente cessi, prima dei due anni antecedenti il com-pimento del 65° anno di età, per dimissioni, decadenza, destituzione, ecc. ( C.M. 20/12/77, N. 333).

Nel caso di decesso in servizio del dipendente, gli aventi causa possono pro-durre domanda entro 90 giorni dal ricevimento dell’invito del provveditorato.

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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPUTOLa domanda va presentata all’INPDAP tramite la scuola. Fino al 31/8/2000 era-no di competenza del Provveditorato agli Studi.

REVOCA DELLA DOMANDA DI COMPUTOLa domanda di computo può essere ritirata solo prima che venga emesso il relativo procedimento. Considerato che il dipendente non è in grado di stabili-re, nella maggior parte dei casi, quali servizi siano computabili e quali riscat-tabili, al fine di evitare errori, è opportuno fare la domanda di computo conte-stualmente a quella di riscatto. In tal modo, l’INPDAP distingue i servizi computabili da quelli riscattabili, fermo restando il diritto dell’interessato a ri-correre, qualora dovesse riscontrare errori.

CONSERVAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPUTOE’ consigliabile conservare la fotocopia della domanda, con gli estremi di pro-tocollo della Scuola nella quale è stata presentata gerarchicamente, al fine di dimostrare in qualsiasi momento di averla prodotta, in caso di smarrimento della domanda medesima da parte dell’amministrazione

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SERVIZI COMPUTABILI(Art. 11 – D.P.R. 1092/73)

1) I servizi scolastici non di ruolo, prestati in ogni ordine e grado di scuola, gestite o finanziate dallo Stato, anche se prestati senza il prescritto titolo di studio, indipendentemente dal numero di ore settimanali ( C.M. 36/77).

2) I servizi prestati nei corsi di scuola popolare, anche se gestiti da privati, purché coperti da contribuzione ( C.M. 18/7/90, n. 193).

3) I servizi prestati nelle scuole festive, estive, reggimentali e carcerarie, con iscrizione all’I.N.P.S..

4) I servizi non di ruolo prestati in altre amministrazioni statali, con iscrizio-ni all’I.N.P.S..

5) I servizi non di ruolo prestati alle dipendenze di Comuni, Province e Re-gioni, oppure presso scuole “Legalmente Riconosciute”, con retribuzione a carico dell’Ente locale, ai sensi dell’art. 12, T.U. 1092/73.

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6) I servizi prestati alle dipendenze di enti o istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato: Patronati Scolastici, ANEA, UNSEA, INPS, ENPAS, INADEL, ecc., con iscrizione all’INPS.

7) I servizi prestati in Istituti Pareggiati, con fondi speciali di pensione ( art. 121 DPR 1092/73).

8) I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadra-mento di ruolo e/o non di ruolo, con iscrizione INPS (art. 15 DPR 1092/73).

9) Il tempo intercorso tra la risoluzione e la riaccensione del rapporto, nel caso di risoluzione del rapporto di impiego (destituzione per motivi discipli-nari), al quale faccia seguito la riammissione in servizio con diritto agli asse-gni non percepiti (riammissione disposta a seguito di revisione del procedi-mento disciplinare). 10) I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, per maternità, di cui agli artt. 4, 5 e 7 della Legge 1204/71 ( DPR 1026/76).

11) I periodi di aspettativa non retribuita, per tutta la durata del mandato, dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive ( C.M.T. 3/7/81, n. 112642).

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12) Servizio prestato dai docenti inca- ricati esterni nelle Università o negli Istituti di Istruzione universitaria, in discipline per le quali è previsto un corso accademico semestrale o comunque non annuale, a condizione che sia incari-co esterno retribuito, con ritenuta in conto Tesoro e che non vi sia stata opzio-ne per l’I.N.P.S. ( C.M. 36/70 ).

13) Periodi di aspettativa non retribuiti, concessa ai sensi dell’art. 31 Legge 20/5/70, n. 300, con la richiesta della valutazione, da parte dell’interessato, ai fini pensionistici. Qualora il periodo di cui sopra venga valutato ai fini pensio-nistici, l’impiegato è soggetto alla regolarizzazione contributiva dei periodi per i quali non sono state operate le ritenute in conto Tesoro (DPR 1092/73, art. 24 e C.M. 235/81).

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IL RISCATTO DEI SERVIZI

La domanda va presentata all’INPDAP tramite la scuola in cui si è in servizio. Può essere presentata anche dal personale non di ruolo con almeno un anno di servizio.Conviene presentare la domanda appena possibile in quanto:

a) la presentazione non comporta l’obbligo di accettare il riscatto;b) l’onere viene calcolato in funzione dello stipendio e dell’età del richie-

dente all’atto della presentazione

Per il personale della scuola esisteva l’istituto dell’accettazione del riscatto che pertanto doveva essere accettato o respinto dall’interessato.Ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del DPR 351/98, il riscatto non può essere rifiu-tato dopo l’emissione del relativo decreto.Prima della sua emissione, l’Amministrazione deve informare del suo contenuto l’interessato che entro 5 giorni può rifiutarlo.In mancanza di una risposta nei termini previsti, l’Amministrazione provvede alla definitiva emissione del decreto.

N.B.: L’utilizzo dei periodi riscattati va visto con ottica diversa se avviene in re-gime di pensione retributiva oppure in regime di pensione contributiva.

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Pensione retributiva: i periodi sono utilizzati sia al fine di aumentare la percen-tuale di pensione, sia a quello di maturare il diritto (31 anni di servizio e un ri-scatto laurea di 4 anni permettono di maturare il diritto per 35 anni di contributi e fanno ottenere una percentuale per 35 anni e non per 31)Pensione contributiva: il riscatto perde la sua valenza per maturare l’anzianità retributiva richiesta in quanto il minimo è di soli 5 anni, ha solo l’effetto di far aumentare il montante dei contributi sui quali viene calcolata la pensione, anche se dà il vantaggio di poter detrarre dai redditi quanto versato secondo la normati-va vigente al momento del pagamento.

Il riscatto può essere chiesto anche parzialmente. Questa scelta è consigliabile solo quando la domanda si presenta poco prima del collocamento a riposo, in quanto si è in grado di stabilire con esattezza quale periodo manca per matu-rare il diritto. E’ pure possibile interrompere un pagamento rateale, limitando l’utilizzo alla parte pagata, con esclusione dei casi in cui il periodo sia stato utilizzato per la pensione (Legge 1646/62, art. 25).Se la domanda è presentata con anticipo non è possibile, nè conveniente fare scelte oculate.Il costo del riscatto può essere pagato in un numero di rate mensili pari a quel-lo dei mesi riscattati; in caso di pensionamento prima di aver esaurito le rate, queste vengono trasferite sulla pensione.

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SERVIZI E PERIODI RISCATTABILI

Il computo e il riscatto dei servizi è disciplinato dal DPR 1092/73.Altre norme sono intervenute in seguito, cominciamo a vedere i principali servi-zi riscattabili:

1) I servizi statali non di ruolo senza iscrizione all’I.N.P.S. (art. 14 DPR 1092/73).

2) I servizi prestati come Assistente Universitario (art. 14 DPR 1092/73).

3) I servizi prestati come incaricato universitario. 4) I servizi prestati come docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore (art. 14 DPR 1092/73) .

5) I servizi prestati come lettore di lingua e letteratura italiana presso universi-tà estere, prima della nomina a insegnante di ruolo nelle scuole statali di istru-zione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica (art. 14 DPR 1092/73).

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6) I servizi non di ruolo prestati presso le scuole o istituti pareggiati, con o senza iscrizione all’INPS ( R.D.L.vo 749/1920).

7) Il servizio prestato in scuola “ legalmente riconosciuta ”: a) per il personale docente, ai sensi dell’art. 116 DPR 417/74, con o senza iscrizione INPS, purché retribuito. b) per il personale a.t.a., ai sensi dell’art. 23 DPR 420/74, con o senza iscrizione INPS, purché retribuito. c) per tutto il personale, ai sensi della Legge 29/79

N.B.: Se i servizi sono coperti da contribuzione INPS, è più economico il ri-scatto ai sensi della Legge 29/79.Se, invece, i servizi non sono coperti da contribuzione INPS, l’unica possibili-tà è la richiesta di riscatto ai sensi del DPR 417/74 ovvero del DPR 420/74 (con esclusione del caso in cui il pagamento è avvenuto in “natura” (vitto, al-loggio e vestiario ) e quindi senza iscrizione INPS come da Delibera della C.d.C. n. 2104 del 16/3/89; C.M. 21/9/89 n. 319).

8) I periodi di ruolo e non di ruolo giuridico non coperti da contribuzione (art. 142 I comma DPR 1092/73; c.m. 3/7/84, n. 205; C.M. 11/9/85, n. 255).

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9) I servizi prestati nelle scuole e nei corsi popolari non statali, presso i dopo-scuola gestiti dai Patronati scolastici, quando l’Ente gestore non rientri tra quelli indicati dall’art. 12 del D.P.R. 1092/73 e qualora abbiano costituito tito-lo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali come dipendente di ruolo o non di ruolo.

10) I servizi prestati alle dipendenze del Consorzio Provinciale per l’Istruzio-ne Tecnica, con iscrizione I.N.P.S. (art. 28 Legge 177/76).

11) I periodi di Dottorato di ricerca ( C.M. 7/6/85, n. 183).

12) I servizi non di ruolo prestati dal personale docente presso corsi di scuola popolare gestiti da Enti privati, senza iscrizione INPS (art. 28 Legge 177/76; C.M. 18/7/90, n. 193; Parere del C. d. S. – Sez. II – n. 639 del 22/6/88).

13) I servizi prestati nelle scuole sussidiate ( C.M. 6/6/84, n. 175).

14) I periodi di aspettativa non retribuita, concessa ai sensi dell’art. 31 della Legge 300/1970, con la richiesta della valutazione, da parte dell’interessato, ai fini pensionistici. La valutazione di tali periodi comporta per l’interessato la regolarizzazione contributiva (art. 24 DPR 1092/73; C.M. 235/81 ).

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15) I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadra-mento di ruolo e/o non di ruolo, senza iscrizione INPS (art. 15 DPR 1092/73 ).

16) Periodo legale degli studi universitari, comprendente anche:a) periodo relativo alla frequenza di corsi di perfezionamento a livello uni-

versitario;b) periodo legale degli studi universitari per il conseguimento del diploma

ISEF;c) periodo legale degli studi universitari per il conseguimento del diploma

di vigilanza scolastica;d) periodo legale degli studi teologici, valido per l’insegnamento della Re-

ligione;e) periodo legale degli studi per il conseguimento del diploma di Accade-

mia di Belle Arti; f) la durata del corso di studi per il conseguimento del titolo di specializ-

zazione per il sostegno degli alunni Handicappati.

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SERVIZI E PERIODI NON RISCATTABILI

1) I periodi senza assegni, ad eccezione dei periodi di ruolo giuridico.

2) I servizi coincidenti: se ne valuta uno solo, secondo la normativa più favo-revole (art. 39 T.U. 1092/73 ). 3) I servizi statali per i quali si fruisce già la pensione INPS (Art. 41 T.U. 1092/73 ).

4) I servizi relativi ad incarichi conferiti ai sensi dell’art. 380 T.U. 3/57 (Art. 41 T.U. 1092/73 ).

5) Il servizio di Assistente di italiano presso scuole secondarie straniere (Nota del M.P.I. n. 5868 del 12/10/74, indirizzata all’Ispettorato per le pensioni – Divisione IV – Riscatti ).

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6) l servizio prestato in scuole “legalmente riconosciute”, quando il pagamen-to è avvenuto in “natura” (vitto, alloggio e vestiario) e quindi senza iscrizione INPS (Delibera della C.d.C. n. 2104 del 16/3/89; C.M. 21/9/89 n. 319).

7) Il periodo di sospensione dall’Ufficio o dalla scuola o dalla qualifica, che abbia comportato la privazione dello stipendio.

8) Il periodo di detenzione per condanna penale.

9) Il servizio militare e relative supervalutazioni già computati nella pensione INPS.

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VARIAZIONI DELLA RETRIBUZIONE UTILEAI FINI DEL CALCOLO DELL’ONERE DI RISCATTO

La retribuzione utile ai fini del calcolo dell’onere di riscatto ha subito nel tempo variazioni spesso determinanti:

1) L’art. 13 del T.U. 1092/73 la fissa nella misura dell’80% della retribuzio-ne annua con esclusione della tredicesima e dell’indennità integrativa spe-ciale

2) Dal 4/10/82 con l’entrata in vigore del D.L. 694/82, convertito nella legge 881/82, la tredicesima viene inclusa nella retribuzione utile

3) Dal 10/9/91, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della legge 274/91, la retri-buzione utile è pari alla retribuzione contributiva per cui viene compresa anche l’indennità integrativa speciale

4) Dal 1/1/93 per effetto del DPR 503/92 la retribuzione utile è pari a:a. retribuzione utile all’atto della presentazione della domanda per i

periodi da riscattare antecedenti il 31/12/92b. retribuzione media dal 1/1/92 alla data della domanda per i periodi

da riscattare dal 1/1/93 in poi (vedi anche il punto 6)

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5) dal 1/1/95, per l’applicazione del comma 1 dell’art. 15 della legge finanziaria 724 del 23/12/94, alla retribuzione di cui al punto precedente si aggiunge la maggiorazione del 18% dello stipendio di cui godono il personale della scuola e gli statali; la maggiorazione del 18% è utile sia per il calcolo della quota A (retribuzione all’atto della domanda), sia per il calcolo della media per la quota B; la retribuzione accessoria per la parte eccedente la maggiorazione del 18% è utile solo per il calcolo della media per la quota B, non incide nel calcolo della quota A (lo stesso principio va applicato per i riscatti)

6) La legge 335/95 istituisce la pensione contributiva, creando per il personale in servizio con anzianità inferiore ai 18 anni il regime di calcolo misto; il D.L 184/97 fissa i criteri per il riscatto dei periodi posteriori al 31/12/95 per coloro che sono nel regime misto oppure contributivo: la retribuzione utile è pari alla media stipendiale degli ultimi 12 mesi (360 giorni) dalla data della domanda e comprende anche il salario accessorio per la parte eccedente il 18% di maggiorazione.Per quanti sono in regime di pensione interamente retributiva i periodi posteriori al 31/12/95 sono da considerare alla stessa stregua di quelli dal 93 al 95.

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PRINCIPALI INTERVENTI LEGISLATIVI DAL 1992 IN POI

D.L. 503/92Il decreto legislativo n. 503/92 ha introdotto la possibilità di riscattare i periodi corrispondenti a quelli di congedo per motivi di famiglia concernenti l'assistenza e cura dei disabili con invalidità non inferiore all’80% a condizione che il perio-do sia successivo al 1° gennaio 1994.

D.L. 564/96Il decreto legislativo n.564/96 ha introdotto, a partire dal 1.1.97, alcune nuove ti-pologie di riscatto:1. il riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per mater-nità collocati al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che al momento della domanda si possano far valere almeno 5 anni di contribuzione ver-sata in costanza di effettiva attività lavorativa. Viene anche richiesto, a parere degli istituti previdenziali, che il periodo sia successivo al 1993 (tale collocazio-ne temporale, non presente nel D.Lgs. 564/96, dovrebbe essere superata con il Testo Unico sulla Maternità e Paternità di prossima pubblicazione).

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2. il riscatto dei periodi, successivi al 31.12,96, di interruzione e sospensione del rapporto di lavoro prevista da specifiche disposizioni normative o contrattuali, nel limite massimo di 3 anni (aspettative non retribuite, aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari e, per gli statali, i periodi di aspetta-tiva per infermità non retribuita o prolungamento del periodo di comporto). In alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere autorizzati alla pro-secuzione volontaria.4. il riscatto dei periodi, successivi al 31.12.96, di formazione e ricerca purché finalizzati al conseguimento di titoli o competenze professionali richieste per l'inserimento nel mondo del lavoro o per la progressione di carriera a condizio-ne, ovviamente, che il relativo periodo sia privo di copertura assicurativa e che sia stato conseguito il relativo titolo, ove previsto (con decreto del Ministero del lavoro saranno individuati i periodi di formazione professionale).4. il riscatto dei periodi, successivi al 31.12.96, corrispondenti a determinate ti-pologie di inserimento nel mondo del lavoro che per la loro natura non compor-tino già di per sé né l'insorgenza del rapporto di lavoro, né l'insorgenza dell'ob-bligo assicurativo (con decreto del Ministero del lavoro saranno individuate le tipologie di ingresso nel mercato del lavoro ammesse alla possibilità di riscatto).

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5. Il riscatto dei periodi, successivi al 31.12.96, intercorrenti tra un rapporto di lavoro ed un altro nel caso di lavoro stagionale, temporaneo o discontinuo. Du-rante detti periodi occorre essere iscritti nelle liste di collocamento. In alternati-va, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria con requisito ridotto pari ad un solo anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.6. Il riscatto dei periodi, successivi al 31.12.96, svolti a part-time orizzontale verticale o ciclico. In alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono esse-re autorizzati alla prosecuzione volontaria sulla base di un requisito ridotto pari ad un solo anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

D.L. 184/97Il decreto legislativo n. 184/97 ha rivisto la normativa sul riscatto degli studi universitari per le domande presentate a partire dal 12.7.97, con la possibilità di riscattare i seguenti titoli:1. diploma universitario, detto laurea breve, conseguito con un corso di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre. 2. diploma di laurea conseguito con un corso di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei;

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3. diploma di specializzazione post-laurea conseguito con un corso di durata non inferiore a due anni;

4. dottorato di ricerca, per la durata prevista da specifiche disposizioni di legge (dal 1.1.1999 è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata dei lavoratori auto-nomi presso l'INPS durante il periodo di percezione della borsa di studio del dot-torato di ricerca). Se il dottorato di ricerca è svolto durante il rapporto di lavoro pubblico il periodo è utile ai fini contributivi ed il datore di lavoro deve versare i contributi. Tutte le domande di riscatto dei titoli universitari presentate dal 12.7.97 in poi, indipendentemente da quando è stato conseguito il titolo universitario, sa-ranno esaminate ai sensi della normativa introdotta dal decreto legislativo 184/97 che non richiede più, quale condizione di ammissione al riscatto, che il titolo conseguito sia richiesto per l'ammissione in servizio o la progressione di carriera. Possono essere riscattati anche due o più titoli universitari, ma lo stesso titolo può essere riscattato una sola volta, in una sola gestione pensionistica ed il pe-riodo non deve essere già coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa in nessuna gestione pensionistica.

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Lo stesso D.L. 184/97 ha pure disciplinato: 5. il riscatto dei periodi di lavoro all'estero in paesi per i quali non è attivabile il meccanismo della totalizzazione. Si tratta dei periodi di lavoro all'estero per le domande presentate dal 12.7.97 al 24.10.98. A partire dal 25.10.98 non sono più riscattabili i periodi lavorati nei paesi della Comunità europea per effetto dell'en-trata in vigore del Regolamento 1606/98 che ormai consente la totalizzazione dei periodi lavorati in tali paesi con i periodi di iscrizione ai fondi esclusivi.6. il riscatto dei periodi di aspettativa dei dipendenti statali e degli iscritti alla cassa degli ufficiali giudiziari che seguono il coniuge che lavora all'estero per conto dello Stato o di aziende private.

D.L. n. 151/01Ai sensi del Decreto Legislativo n° 151 del 26/3/01 (vedi informativa INPDAP n° 8 del 28/2/03), la maternità al di fuori del rapporto di lavoro è utile alle se-guenti condizioni:

a) astensione obbligatoria: è riconosciuta a domanda la contribuzione figura-tiva senza oneri (art. 25, comma 2);

b) astensione facoltativa: è riscattabile a domanda per un periodo massimo di 5 anni (art. 35, comma 5)

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Il requisito richiesto per la presentazione della domanda è il possesso di almeno 5 anni di contribuzione.La norma è retroattiva senza limiti temporali e supera il precedente art. 2 del D. Lvo 564/96 che riconosceva solo le maternità posteriori al 1/1/96.Si ricorda che fino al 31/12/71 (prima della legge 1204/71) l’astensione obbliga-toria era di 3 mesi (1+2), dal 1/1/72 di 5 mesi (2+3).

Decreto ministeriale 31/8/2007E’ il decreto attuativo dei commi 789 e 790 della legge 296/06 (legge finanziaria per il 2007). Estende anche ai periodi antecedenti il 31/12/96 la possibilità del ri-scatto dei periodi di aspettativa senza assegni per gravi motivi di famiglia in tutti i casi indicati all’art. 2, comma 1 del decreto legge 278/2000:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi;b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone al punto a);c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

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d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al punto a) a esclusione del richie-dente, derivanti alle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-trauma- tica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carat-tere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o fre-quenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilita-tivo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

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RICONGIUNZIONE LEGGE 29/1979

Sono ricongiungibili ai sensi dell'art. 2, se non contemporanei ad altri servizi:a) i servizi prestati presso privati con contribuzione INPSb) i versamenti volontari giacenti all’INPS c) i periodi di disoccupazione se c’è almeno una settimana di contributi

La ricongiunzione non può essere parziale, ma tutti i periodi giacenti all’INPS devono essere trasferiti; solo se al momento della domanda, aggiungendo i pe-riodi ricongiungibili si superano i 40 anni di servizio, l’onere viene calcolato sul servizio minimo influente.Esempio 1: nel 2001 viene presentata domanda di ricongiunzione da inse-gnante con 38 anni di servizio, sono ricongiungibili anni 3: paga l’onere per 2 anni anche se va in pensione nel 2002 con anni 41.Esempio 2: nel 1980 ha presentato domanda di ricongiunzione un insegnante che ha 5 anni ricongiungibili e riceve il decreto di pagamento nel 2004, dopo aver presentato domanda di pensione con 37 anni di servizio oltre alla ricon-giunzione; deve pagare l’onere per 5 anni, anche se arriva a 42 anni di servi-zio, perché il decreto viene emesso nel 2004, ma è come se venisse emesso nel 1980, anche come determinazione dell’importo.

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Conseguenze della domanda:La presentazione della domanda di ricongiunzione non obbliga ad accettare il pagamento dell’onere, ad eccezione del caso in cui i periodi siano indispensa-bili per accedere alla pensione.Quando si riceve il decreto indicante i periodi ricongiungibili e l’onere relati-vo si decide se:

a) annullare la richiesta e non pagare l’onere (salvo il caso previsto nel primo capoverso)

b) accettare il pagamento in forma ratealec) accettare il pagamento in un’unica soluzione.

La non accettazione del pagamento preclude la possibilità di presentare una nuova domanda per un periodo di 10 anni dalla data di presentazione di quella respinta (oppure in caso di pensionamento prima dell’ultimo giorno di servi-zio)

Il pagamento rateale (conveniente data la modesta entità degli interessi), in caso di pensionamento prima dell’estinzione del debito, si trasferisce sulla pensione. Il numero delle rate mensili è generalmente pari al numero dei mesi ricongiungibili, con un numero massimo di rate pari a 180 (15 anni).

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Calcolo dell’onere:La ricongiunzione legge 29 è in genere onerosa; il calcolo dell’onere viene ef-fettuato in funzione:

- della retribuzione e dell’età all’atto della domanda per i periodi antece-denti il 31/12/92;

- della media retributiva dal 1/1/92 alla data della domanda e l’età per i periodi posteriori al 31/12/92

- dell’aliquota contributiva e della retribuzione media degli ultimi 12 mesi dalla data della domanda per i periodi posteriori al 31/12/95 da utilizzare per il calcolo contributivo della pensione.

Dall’importo ottenuto applicando alla retribuzione i parametri relativi all’età, si detrae l’ammontare dei contributi che l’INPS trasferisce all’INPDAP, infine si calcola il 50% per conoscere l’onere a carico dell’interessato.Non è possibile fare un calcolo preventivo dell’onere se non si è in possesso del tabulato dell’INPS contenente i periodi e l’ammontare dei contributi.Qualora dopo la detrazione dei contributi giacenti all’INPS si ottenga un risul-tato negativo (i contributi superano l’importo calcolato), l’onere per il richie-dente é pari a 0 (zero), ma i contributi in eccesso non vengono restituiti, per-ché sono comunque incamerati dall’INPDAP.

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Ai sensi dell'art. 1 della legge 29/79 si possono invece ricongiungere le posi-zioni esistenti all'INPDAP con quelle presso l'INPS, in pratica il percorso in-verso. Era conveniente a volte in quanto non oneroso, per cui si poteva evitare la ricongiunzione dall'INPS all'INPDAP quando troppo onerosa.Per effetto dell'art. 12 della legge 122/10, dal 1/7/2010 anche le ricongiunzio-ni ai sensi dell'art. 1 è diventata onerosa.Nella maggior parte dei casi è così venuta meno la convenienza alla ricon-giunzione.

Prima in alternativa si poteva ricorrere, con gli stessi risultati, alla legge 322/58 che però è stata abrogata dalla stessa legge 122/10.

Evidente l'intenzione del legislatore di impedire ai pubblici dipendenti il tra-sferimento all'INPS in tutti quei casi in cui questo si dimostrava per qualche motivo conveniente e opportuno.

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LA TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione era stata introdotta dall’art. 71 della legge 388/2000 per per-mettere a quanti avevano posizioni contributive in più casse pensionistiche, ma non maturavano in nessuna di esse i requisiti alla pensione, di riunire gratuita-mente questi contributi e ottenere la pensione contributiva senza dover ricorrere alla ricongiunzione legge 29/79 in molti casi piuttosto onerosa.Il decreto legislativo n. 42/06 attuativo della legge delega 243/04, ha riveduto questo istituto con modifiche radicali a partire dal 1/1/2006:

- si può chiedere la totalizzazione al compimento dei 65 anni di età se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, oppure con 40 anni di servizi utili a pensione;

- dal 1/1/06 è fissata in 6 anni la durata minima di ogni periodo da riunire; dal 1/1/2008 é stata ridotta a 3 anni dall' 1, comma 76, lettera a) della leg-ge 247/07.

- possono ricorrervi anche i superstiti per la pensione di reversibilità;- la domanda deve essere presentata all’amministrazione presso la quale si

presta servizio al momento del pensionamento e può essere presentata an-che da chi ha già in corso una domanda di ricongiunzione legge 29/79, presentata prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo;

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- la pensione viene corrisposta pro-rata, ovvero ognuna delle casse interes-sate corrisponde la sua quota; viene erogata dall’INPS, che poi si rivale sia per gli importi sborsati per conto di altre casse che per gli oneri di ge-stione;

- il sistema di calcolo è quello contributivo, ma se il dipendente ha maturato in una o più casse i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, queste casse calcolano la loro quota di pensione col sistema vigente nelle stesse.

Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori autonomi o i li-beri professionisti che hanno periodi di contribuzione come lavoratori dipen-denti, oppure quanti sono iscritti alla gestione separata INPS, come i co.co.co o i lavoratori a progetto, i cui contributi prima non potevano essere trasferiti.

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MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI

1) Ai sensi dell’art. 63 della Legge 11/7/80 - n. 312 è riconosciuta la maggiorazione di un terzo al servizio prestato prima del 13/7/1980, data di entrata in vigore della legge:

dal personale direttivo (direttori degli Istituti statali per i sordomuti e

delle scuola statali per ciechi); dal personale docente e assistente educativo nelle istituzioni statali

aventi particolari finalità o nelle sezioni e classi speciali statali di cui al D.P.R. 31/10/75, n. 970;

dal personale docente nelle scuole carcerarie statali; dal personale docente nelle ex classi differenziali ed in quelle annesse

alle case di rieducazione e agli Istituti penali minorili statali; dal personale docente nelle scuole all’aperto e nelle scuole statali per i

nomadi.

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2) Ai sensi dell’art. 24 del T.U. 1092/73 sono aumentati della metà per i primi 2 anni e di un terzo per il tempo successivo, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati:

nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all’e-stero;

dagli insegnanti della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d’ Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali, ai sensi della Legge 2/4/68 n. 465;

dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall’Italia;

dagli insegnanti nelle scuole delle cessate colonie italiane; dagli insegnanti nelle scuole della Somalia, durante l’amministrazio-

ne italiana o in attuazione dell’assistenza tecnica accordata dall’Italia allo Stato somalo.

N.B.: Se il servizio di cui alla precedente lettere A) è stato reso in pe-riodi diversi, la maggiorazione si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

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Esempio:Un insegnante che ha prestato servizio per 2 anni all’estero e per 2 anni, in una scuola della zona di Trieste non amministrata dall’Italia, ha diritto alla seguente maggiorazione:- 50% dei primi 2 anni = anni 1- 1/3 dei successivi 2 anni = mesi 8

Complessivamente, quindi anni 1 e mesi 8.

1) Ai sensi dell’art. 24 del T.U. 1092/73 sono aumentati di un terzo i ser-vizi prestati: come insegnante elementare nelle scuole site nelle località delle pro-

vince di Trento e Bolzano indicate nell’allegato a) al R.D. 27/8/32, n. 1127;

come insegnante elementare nelle scuole di V categoria e rurali di-pendenti dai provveditorati di Trieste e di Gorizia ovvero site nei co-muni di Tarvisio e Malborghetto

dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle precedenti lettere A) e B).

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Le maggiorazioni di cui sopra:

a) Sono da concedere anche per i servizi non di ruolo (giusta decisione della C.d.C. – Sezione III giurisdizionale (pensioni civili) n. 35014 del 24/10/74 - C.M. 9/02/77 n. 36);

b) Si attribuiscono d’ufficio. Tuttavia è consigliabile che gli interessati pre-sentino apposita domanda, in carta semplice, con allegato il certificato di ser-vizio relativo ai periodi di cui si chiede la supervalutazione (C.M. 8/7/82, n. 209).

c) Non possono superare i 5 anni.

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MAGGIORAZIONI PER INVALIDITA’

Invalidi al 75%

La legge finanziaria per il 2001, la 388 del 23/12/2000, pubblicata sulla Gaz-zetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2000, all’art. 80 riconosce:

“A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 di-cembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è ri-conosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche ammini-strazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”

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Questa maggiorazione é utile sia ai fini del raggiungimento del diritto alla pen-sione, sia ai fini della determinazione della percentuale per il calcolo dell’impor-to della pensione. Per i sordomuti il riconoscimento vale dall’inizio dell’attività lavorativa. Non è chiaro se la decorrenza dal 1/1/02 sia riferita al diritto al rico-noscimento o al periodo di invalidità utile.

Ciechi o ipovedenti

La legge 113 del 29/3/85, avente per oggetto “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti” all’art. 9 – comma 2, riconosce ai centralinisti non vedenti una maggiorazione ai fini pensionistici di 4 mesi per ogni anno di lavoro effettivamente prestato.Non ci sono limiti al riconoscimento.La legge n. 120 del 28/3/91, avente come oggetto “Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pub-blica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegna-zione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola.”, con l’art. 2 estende ai privi della vista quanto previsto dalla legge 113/85 ovvero il riconoscimento ai fini pensionistici di una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di lavoro effettivamente prestato.La condizione di cieco è estesa all’ipovedente grave (art. 6 della legge 482/68).

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PART-TIME

Il servizio prestato a part-time viene così valutato:a) come se fosse a tempo normale ai fini dell’anzianità pensionistica;b) in proporzione (di norma il 50%) ai fini del calcolo della pensione (un anno a part-time al 50% vale sei mesi e fa aumentare la percentuale della pensione dello 0,90 anziché dell’1,80%).I servizi preruolo a part-time o comunque con orario ridotto si valutano per inte-ro sia ai fini del diritto sia ai fini del calcolo.

PENSIONE E PART-TIME

E’ possibile chiedere la pensione e il part.time, riscuotendo in proporzione (di norma al 50%) sia la pensione che il part-time.In questo caso il pagamento della buonuscita viene rinviato.Va chiesto per almeno due anni e dopo il primo anno si può chiedere la sospen-sione solo con fondate motivazioni.Alla cessazione del part-time la pensione viene riliquidata con la nuova percen-tuale maturata e la nuova anzianità.

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CALCOLO DELLA PENSIONE

Ai sensi della legge 335/95, la pensione viene calcolata:

a) col sistema retributivo per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi al 31/12/95

b) col sistema misto - retributivo per l’anzianità maturata al 31/12/95, contributi-vo per l’anzianità maturata dal 1/1/96 in poi (1) - per coloro che avevano meno di 18 anni di contributi al 31/12/95

c) col sistema contributivo per quanti hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 31/12/95 e per quanti optano per il contributivo (2)

(1) – per quanto riguarda i riscatti si deve guardare il periodo in cui sono stati fatti i servizi indipendentemente dal fatto che la domanda che la domanda sia stata presentata dopo il 31/12/96(2) – ai sensi della legge delega Maroni dal 1/1/08 le donne con 57 anni di età e 35 di con-tributi

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CALCOLO COL SISTEMA RETRIBUTIVO

La retribuzione base da considerare è quella in godimento alla cessazione per l’anzianità maturata al 31/12/92 e la media della retribuzione degli ultimi 10 anni per l’anzianità maturata dal 1/1/93 alla cessazione.Ma il parametro degli ultimi 10 anni (120 mesi) sarà valido solo a regime da no-vembre 2008, nella fase transitoria il periodo per il calcolo in mesi della media si ottiene con le formule:

fino 31/12/95: ((AnnoP – 1993) x 12 + Mese) x 0,5

dal 1/1/96: ((AnnoP – 1996) x 12 + Mese) x 0,66666 + 18

Esempio:Pensionamento al 1 settembre 2002((2002 – 1996) x 12 + 9) x 0,66666 + 18 = 71,3328 arrotondato a 71

Diciamo più semplicemente che fino al 95 si considera la metà (6 mesi all’anno) e dal 1/1/96 si considerano 2/3 (8 mesi all’anno).

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Nella tabella che segue si può ricavare in mesi il periodo da considerare.Esempio: pensionamento dal 1° marzo 2000 sono mesi 51 pensionamento dal 1° settembre 2005 sono mesi 95

MESI DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO DELLA MEDIA RETRIBUTIVAPer il personale della scuola le cessazioni non dipendenti da malattia decorrono dal 1° settembre

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08gen 0 6 12 18 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113feb 0 6 12 18 26 34 42 50 58 66 74 82 90 98 106 114mar 1 7 13 19 27 35 43 51 59 67 75 83 91 99 107 115apr 1 7 13 19 27 35 43 51 59 67 75 83 91 99 107 115mag 2 8 14 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116giu 2 8 14 21 29 37 45 53 61 69 77 85 93 101 109 117lul 3 9 15 21 29 37 45 53 61 69 77 85 93 101 109 117ago 3 9 15 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118set 4 10 16 23 31 39 47 55 63 71 79 87 95 103 111 119ott 4 10 16 23 31 39 47 55 63 71 79 87 95 103 111 119nov 5 11 17 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120dic 5 11 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113N.B. L'anno è quello della cessazione, il mese quello dal quale ha inizio la cessazione.

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Le due quote della parte B:

A norma di legge dal 1993 le medie per il calcolo della parte B della pensione sono due:a) media intera per il periodo 1/1/93-31/12/96a) media ridotta secondo i tetti calcolati ai sensi della legge 67/88 e aggiornati ogni anno in base al dato ISTAT sull’inflazione.

A titolo semplificativo viene indicata la procedura di applicazione dei tetti sulle pensioni per l’anno 2007:

Media intera periodo 1/1/92-31/12/97 = 56.180,25Oltre Fino a % Importo

Fascia A - 40.083,00 100% 40.083,00Fascia B (+33%) 40.083,00 53.310,39 80% 10.581,91Fascia C (+66%) 53.310,39 66.537,78 67,50% 1.937,16Fascia D (+90%) 66.537,78 76.157,70 55% -Fascia E 76.157,70 45% -Media ridotta periodo 1/1/98 – cessazione = 52.602,07

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Se la media non supera l’importo di € 40.083,00 non subisce alcuna decurtazio-ne per il calcolo del periodo dal 1/1/97 alla cessazione; attualmente per quanto riguarda il personale della scuola, solo i dirigenti scolastici superano il tetto indi-cato pertanto la stessa media è valida per entrambi i periodi.

Per i dipendenti del settore privato (INPS) i tetti retributivi oltre i quali le aliquo-te di rendimento per il calcolo della pensione sono ridotte furono introdotti dalla Legge 67/88.Per i pubblici dipendenti vengono applicati a partire dal 1/1/98.

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ALIQUOTE PENSIONE RETRIBUTIVA SCUOLA E STATOanni mesi 0 mesi 1 mesi 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 11

1 2,33 2,53 2,72 2,92 3,11 3,31 3,50 3,70 3,89 4,09 4,28 4,482 4,67 4,86 5,06 5,25 5,45 5,64 5,84 6,03 6,22 6,42 6,61 6,813 7,00 7,19 7,39 7,58 7,78 7,97 8,17 8,36 8,55 8,75 8,94 9,144 9,33 9,53 9,72 9,92 10,11 10,31 10,50 10,70 10,89 11,09 11,28 11,485 11,67 11,86 12,06 12,25 12,45 12,64 12,84 13,03 13,22 13,42 13,61 13,816 14,00 14,19 14,39 14,58 14,78 14,97 15,17 15,36 15,55 15,75 15,94 16,147 16,33 16,53 16,72 16,92 17,11 17,31 17,50 17,70 17,89 18,09 18,28 18,488 18,67 18,86 19,06 19,25 19,45 19,64 19,84 20,03 20,22 20,42 20,61 20,819 21,00 21,20 21,39 21,58 21,78 21,97 22,17 22,36 22,56 22,75 22,95 23,14

10 23,33 23,53 23,72 23,92 24,11 24,31 24,50 24,70 24,89 25,08 25,28 25,4711 25,67 25,86 26,06 26,25 26,45 26,64 26,84 27,03 27,22 27,42 27,61 27,8112 28,00 28,20 28,39 28,58 28,78 28,97 29,17 29,36 29,55 29,75 29,94 30,1413 30,33 30,52 30,72 30,91 31,11 31,30 31,50 31,69 31,89 32,08 32,28 32,4714 32,67 32,86 33,06 33,25 33,45 33,64 33,84 34,03 34,22 34,42 34,61 34,8115 35,00 35,15 35,30 35,45 35,60 35,75 35,90 36,05 36,20 36,35 36,50 36,6516 36,80 36,95 37,10 37,25 37,40 37,55 37,70 37,85 38,00 38,15 38,30 38,4517 38,60 38,75 38,90 39,05 39,20 39,35 39,50 39,65 39,80 39,95 40,10 40,2518 40,40 40,55 40,70 40,85 41,00 41,15 41,30 41,45 41,60 41,75 41,90 42,0519 42,20 42,35 42,50 42,65 42,80 42,95 43,10 43,25 43,40 43,55 43,70 43,8520 44,00 44,15 44,30 44,45 44,60 44,75 44,90 45,05 45,20 45,35 45,50 45,65

65

anni mesi 0 mesi 1 mesi 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 11 21 45,80 45,95 46,10 46,25 46,40 46,55 46,70 46,85 47,00 47,15 47,30 47,4522 47,60 47,75 47,90 48,05 48,20 48,35 48,50 48,65 48,80 48,95 49,10 49,2523 49,40 49,55 49,70 49,85 50,00 50,15 50,30 50,45 50,60 50,75 50,90 51,0524 51,20 51,35 51,50 51,65 51,80 51,95 52,10 52,25 52,40 52,55 52,70 52,8525 53,00 53,15 53,30 53,45 53,60 53,75 53,90 54,05 54,20 54,35 54,50 54,6526 54,80 54,95 55,10 55,25 55,40 55,55 55,70 55,85 56,00 56,15 56,30 56,4527 56,60 56,75 56,90 57,05 57,20 57,35 57,50 57,65 57,80 57,95 58,10 58,2528 58,40 58,55 58,70 58,85 59,00 59,15 59,30 59,45 59,60 59,75 59,90 60,0529 60,20 60,35 60,50 60,65 60,80 60,95 61,10 61,25 61,40 61,55 61,70 61,8530 62,00 62,15 62,30 62,45 62,60 62,75 62,90 63,05 63,20 63,35 63,50 63,6531 63,80 63,95 64,10 64,25 64,40 64,55 64,70 64,85 65,00 65,15 65,30 65,4532 65,60 65,75 65,90 66,05 66,20 66,35 66,50 66,65 66,80 66,95 67,10 67,2533 67,40 67,55 67,70 67,85 68,00 68,15 68,30 68,45 68,60 68,75 68,90 69,0534 69,20 69,35 69,50 69,65 69,80 69,95 70,10 70,25 70,40 70,55 70,70 70,8535 71,00 71,15 71,30 71,45 71,60 71,75 71,90 72,05 72,20 72,35 72,50 72,6536 72,80 72,95 73,10 73,25 73,40 73,55 73,70 73,85 74,00 74,15 74,30 74,4537 74,60 74,75 74,90 75,05 75,20 75,35 75,50 75,65 75,80 75,95 76,10 76,2538 76,40 76,55 76,70 76,85 77,00 77,15 77,30 77,45 77,60 77,75 77,90 78,0539 78,20 78,35 78,50 78,65 78,80 78,95 79,10 79,25 79,40 79,55 79,70 79,8540 80,00

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Come calcolare le aliquote:

Esempio 1: Docente che lascia il servizio al 31/8/2005 con anni 37 e mesi 4Al 31/12/92 aveva un’anzianità di anni 24 e mesi 7Al 31/12/97 aveva un’anzianità di anni 29 e mesi 7

Percentuale al 31/12/92: 52,25Percentuale al 31/12/97: 61,25Percentuale al 31/8/2005: 75,20

Esempio 2:Lo stesso caso con una variante: part-time al 50% negli anni scolastici 95/96 e 96/97:

Percentuale al 31/12/92: 52,25Percentuale al 31/12/97: 59,45Percentuale al 31/8/2005: 73,40

I due anni a part-time al 50% comportano un incremento di 1,8 anziché 3,6.

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CALCOLO COL SISTEMA MISTO

Riguarda coloro che al 31/12/95 avevano meno di 18 anni di contributi per i quali la pensione è calcolata col sistema retributivo per l’anzianità maturata al 31/12/95 e col sistema contributivo per il periodo dal 1/1/96 alla cessazione.

Per il calcolo contributivo è necessario conoscere la retribuzione pensionabile annua dal 1° gennaio 1996 alla cessazione oppure; tale retribuzione comprende tutti gli importi sottoposti alla trattenuta dell’8,75% per il fondo previdenziale:

1) stipendio base 2) assegno ad personam 3) maggiorazione del 18% dello stipendio base/salario accessorio (1)4) indennità integrativa speciale5) tredicesima

(1) Ogni anno scegliere tra i due importi quello maggiore.

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Sequenza delle operazioni per il calcolo:1) Individuare il montante individuale: si aggiunge il montante dell’anno

precedente al 33% della retribuzione utile e la somma si moltiplica per il coefficiente di capitalizzazione.

anno1

montanteanno

precedente

2 coeffic.

dicapitaliz.

3 montanteanno prec. rivalutato

(1x2)

4 retribuzione

annuautile

533% dellaretribuz.

utile.(4 x 33%)

6montante

(3+5)1996 16.913,35 5.581,40 5.581,401997 5.581,40 1,055871 5.893,24 17.927,43 5.916,05 11.809,291998 11.809,29 1,053597 12.442,23 18.259,74 6.025,71 18.467,941999 18.467,94 1,056503 19.511,43 18.704,83 6.172,59 25.684,022000 25.684,02 1,051781 27.013,97 18.946,94 6.252,49 33.266,462001 33.266,46 1,047781 34.855,96 19.467,42 6.424,25 41.280,212002 41.280,21 1,043698 43.084,08 19.988,18 6.596,10 49.680,182003 49.680,18 1,041614 51.747,57 23.427,81 7.731,18 59.478,752004 59.478,75 1 59.478,75 15.618,54 5.154,12 64.632,87Il montante individuale alla cessazione è di € 64.632,87

I coefficienti di capitalizzazione cambiano ogni anno e rappresentano l’adeguamento delle re-tribuzioni al valore reale al momento della cessazione e sono riferiti alla variazione quinquen-nale del PIL (prodotto interno lordo).

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2) Calcolare la pensione annua applicando al montante la percentuale indica-ta dal coefficiente di trasformazione il quale è determinato dall’età dell’in-teressato in anni e mesi come da tabelle:

Tabella coefficienti calcolo contributivo in vigore sino al 31/12/09età 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1157 4,720 4,732 4,743 4,755 4,767 4,778 4,790 4,802 4,813 4,825 4,837 4,848 58 4,860 4,872 4,884 4,897 4,909 4,921 4,933 4,945 4,957 4,970 4,982 4,994 59 5,006 5,019 5,032 5,045 5,058 5,071 5,085 5,098 5,111 5,124 5,137 5,150 60 5,163 5,177 5,192 5,206 5,220 5,234 5,249 5,263 5,277 5,291 5,306 5,320 61 5,334 5,349 5,364 5,379 5,394 5,409 5,424 5,439 5,454 5,469 5,484 5,499 62 5,514 5,530 5,546 5,562 5,578 5,594 5,610 5,626 5,642 5,658 5,674 5,690 63 5,706 5,723 5,740 5,757 5,774 5,791 5,809 5,826 5,843 5,860 5,877 5,894 64 5,911 5,930 5,949 5,967 5,986 6,005 6,024 6,042 6,061 6,080 6,099 6,117 65 6,136

Tabella coefficienti calcolo contributivo in vigore sino dal 1/1/2010età 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1157 4,419 4,429 4,439 4,449 4,459 4,469 4,479 4,488 4,498 4,508 4,518 4,52858 4,538 4,549 4,559 4,570 4,580 4,591 4,601 4,612 4,622 4,633 4,643 4,65459 4,664 4,675 4,686 4,698 4,709 4,720 4,731 4,742 4,753 4,765 4,776 4,78760 4,798 4,810 4,822 4,834 4,845 4,857 4,869 4,881 4,893 4,905 4,916 4,92861 4,940 4,953 4,966 4,978 4,991 5,004 5,017 5,029 5,042 5,055 5,068 5,08062 5,093 5,107 5,120 5,134 5,148 5,161 5,175 5,189 5,202 5,216 5,230 5,24363 5,257 5,272 5,286 5,301 5,315 5,330 5,345 5,359 5,374 5,388 5,403 5,41764 5,432 5,448 5,463 5,479 5,495 5,510 5,526 5,542 5,557 5,573 5,589 5,60465 5,620

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Montante maturato € 154.360,15Età alla cessazione anni 60 e mesi 8

Cessazione dal servizio nel 2009Coefficiente = 5,277Quota B della pensione comprensiva della tredicesima = € 8.145,59Pensione annua quota B = € 7.519,00 (8.145,59:13x12)Pensione mensile lorda quota B = € 626,58

Cessazione dal servizio nel 2010Coefficiente = 4,893Quota B della pensione comprensiva della tredicesima = € 7.552,84Pensione annua quota B = € 6.971,85 (7.552,84:13x12)Pensione mensile lorda quota B = € 580,99

Se il pensionato ha meno di 57 anni (dispensa per motivi di salute), si applica il coefficiente valido per i 57 anni, se ne ha più di 65 il coefficiente valido per i 65 anni.

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CALCOLO COL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Questo tipo di calcolo riguarda:

1) quanti non hanno alcuna posizione contributiva precedente il 31/12/95, neppure in seguito a riscatto o ricongiunzione di periodi utili;

2) quanti essendo in regime di sistema misto optano per il sistema contributi-vo ai sensi del comma 23 dell’art. 1 della legge 335/95 e della legge 503/01;

3) quanti optano per il sistema contributivo ai sensi del comma 9 dell’art. 1 della legge 243/04

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OPZIONE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

L’art. 1, comma 23, della legge 335/95 permette l’opzione per il sistema contri-butivo, limitato poi a quanti sono in regime di calcolo misto dalla legge 503/01. Dopo l’intervento della legge 243/04 che ha innalzato l’età minima per la pen-sione contributiva a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, si è notevolmente ristretta la possibilità di utilizzare questa opzione; a mio avviso solo nel caso di chi ha cominciato a lavorare tardi e raggiunge il limite di età senza maturare il minimo di 20 anni per la pensione di anzianità (col contributivo ne bastano 15).L’art. 1, comma 9, della legge 243/04 permette l’opzione al personale femminile per accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 57 di età.

Queste opportunità non possono essere prese a cuor leggero, in quanto il calcolo è fortemente penalizzante.

Le norme applicative specifiche sono state emanate col D. L.vo 180/97 e col D.L. 158/01, convertito nella legge 248/01.

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Nei casi di opzione, la procedura prevede il calcolo della pensione distinguendo l’anzianità in due periodi:

1) periodo fino al 31/12/952) periodo dal 1/1/96 alla cessazione

Si procede al calcolo dei montanti seguendo criteri differenti e infine si somma-no i risultati per ottenere il montante complessivo al quale applicare i coeffi-cienti della tabella allegata alla legge 335/95 fino al 31/12/09 e quella aggiornata dalla legge 247/07 dal 1/1/2010 in poi.La procedura di calcolo del primo montante è piuttosto complessa, per un appro-fondimento si rimanda alla circolare INPDAP n. 62 del 27/11/97; quella del se-condo periodo segue la procedura prevista dalla legge 335/95 ed è identica a quella seguita per il calcolo col sistema misto.

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LA PENSIONE PER MOTIVI DI SALUTE

Vi rientrano tre tipologie:1) la dispensa dal servizio per motivi di salute2) l’inabilità permanente e assoluta legge 335/953) la pensione di privilegio

In tutti questi casi bisogna sottoporsi alla visita collegiale presso la A.S.L. di competenza, esibendo la documentazione medica rilasciata dagli ospedali e dai medici che hanno seguito la patologia nel corso degli anni.La visita può essere richiesta dall’interessato, ma anche dall’Amministrazione, qualora le condizioni di salute pregiudichino il servizio.La domanda può essere presentata all’Amministrazione in qualsiasi momento e il pensionamento decorre dal completamento dell’iter procedurale.Se il parere del collegio medico è favorevole, si è collocati d’ufficio in aspettati-va in attesa del decreto di pensione; durante l’aspettativa si applicano le norme previste dal CCNL in materia di riduzione dello stipendio.

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La dispensa per motivi di saluteLe condizioni di salute per ottenere la dispensa dal servizio non sono di invalidi-tà totale, ma è sufficiente “un’inidoneità fisica assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”, oppure, caso più frequente, “un’inidoneità fisica assoluta e permanente alle proprie attività istituzionali”.Nel secondo caso viene riconosciuta l’inidoneità alle proprie funzioni, ma l’ido-neità ad altre mansioni, con la possibilità, a scelta dell’interessato, di essere de-stinato ad altra attività compatibile con le sue condizioni di salute invece di esse-re dimesso dal servizio.Inoltre la valutazione della patologia viene fatta in funzione dell’attività profes-sionale: un’irreversibile compromissione delle corde vocali è motivo valido per il docente, non per il personale ATA.La dispensa per motivi di salute fa accedere alla pensione calcolata sulla base dello stipendio e dell’anzianità pensionistica maturati, purchè sia acquisito il re-quisito minimo di anzianità che é di 15 anni.

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L’inabilità permanente e assoluta legge 335/95

Fino al 1995 questa possibilità era riconosciuta ai lavoratori del settore privato, non a quelli del pubblico impiego, per i quali è stata introdotta a partire dal 1/1/96 dal comma 12 dell’art. 2 della legge 335/95.Presuppone il riconoscimento di “un’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa”Importante: chi ha ottenuto la dispensa per motivi di salute (punto precedente), entro due anni può chiedere di essere sottoposto a visita medica per il riconosci-mento dell’inabilità legge 335, usufruendo delle più favorevoli condizioni per il calcolo della pensione.Infatti il calcolo della pensione in questo caso segue una procedura molto più complessa, ma più favorevole:

1) si calcola la pensione con l’anzianità che avrebbe maturato lavorando fino a 65 anni (se ha diritto ad un calcolo di tipo retributivo) oppure fino a 60 anni (se ha diritto ad una pensione col sistema misto), col limite massimo di 40 anni

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2) si calcola la pensione di privilegio cui avrebbe diritto se la patologia cau-sa del pensionamento fosse dovuta a causa di servizio

3) si calcola l’80% della base pensionabile (ovvero della retribuzione pensio-nabile relativa alla quota A e alla quota B della pensione)

La pensione cui ha diritto corrisponde all’importo minore dei tre. E questo in applicazione della norma che mentre da una parte riconosce l’au-mento dell’anzianità pensionistica, dall’altro prescrive che l’importo della pen-sione non può superare la pensione di privilegio, né l’80% della base retributiva.

N.B.: Per il personale della scuola e per i dipendenti statali il calcolo della pen-sione di privilegio (2) coincide con quello della base pensionabile (3).

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La pensione di privilegio

Si ha diritto quando la patologia che ha causato il pensionamento, quindi di cat. A, è dovuta a causa di servizio, anche se l’invalidità è sopraggiunta in un secon-do momento in seguito ad aggravamento.Il suo calcolo è differenziato a secondo della cassa pensionistica alla quale si ap-partiene e le differenze nel risultato finale possono essere anche notevoli.Per il personale della scuola e per i dipendenti statali, appartenenti alla stessa cassa pensionistica gestita dall’INPDAP (la CPS), è pari all’80% della base pen-sionabile.

Come calcolare la base pensionabile:(Retribuzione utile alla cessazione x aliquota pensione al 31/12/92) +(Retribuzione media quota B x aliquota pensione quota B) ed infine(Somma ottenuta : aliquota pensione intera)

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Esempio di calcolo:Insegnante di scuola secondaria di 2° gradoAnzianità al 31/12/92 anni 7 e mesi 8 – aliquota 17,889 – Retribuzione utile alla cessazione € 27.189,42 (per calcolo quota A)Anzianità alla cessazione anni 22 e mesi 4 – aliquota 48,20% – Retribuzione media quota B = € 25.121,66

Base contributiva = = (27.189,42 x 0,17889) + (25.121,66 x (0,482 – 0,17889)) / 0,4820 = 25.889,09

Pensione di privilegio = 25.889,09 x 0,8 = 20.711,27

N.B.: Per coloro che superano i tetti retributivi si deve suddividere la parte B in due quote: 1/1/93-31/12/97 e 1/1/98-cessazione. Per quanto riguarda il personale della scuola solo i dirigenti scolastici superano i tetti retributivi.

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LE NOVITA' DAL 1/1/2008

La legge 243/04 (Riforma Maroni) è stata integrata dalla legge 247/07 (Riforma Prodi) che ne ha modificato essenzialmente la parte sui requisiti necessari per accedere alla pensione, attutendo il cosiddetto “scalone”.

REQUISITI LEGGE 247/07 IN VIGORE DAL 1/1/08

Decorrenza pensione Età Anzianità contrib. Quote1/9/20081/9/2009

58 35Qualsiasi 40

1/9/201059 3660 35

Qualsiasi 40

95

1/9/20111/9/2012

60 3661 35

Qualsiasi 40

96

1/9/2013

61 3662 35

Qualsiasi 40

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Vediamo cosa cambia per il personale della scuola, sintetizzando le novità in vi-gore dal 1/1/2008:

1 - Osserviamo innanzitutto che mentre per gli altri lavoratori dipendenti la quo-ta 95 è il requisito richiesto a partire dal 1/7/09, per il personale della scuola, che verrebbe penalizzato in quanto dispone di una sola finestra di uscita, decorre in-vece dal 1/1/2010.

2 - Per il solo personale della scuola all’art. 1, comma 2 della legge 247/07 viene ribadita la norma che per l’uscita al 1° settembre, i requisiti possono essere ma-turati entro il 31 dicembre dello stesso anno.

3 – Va in vigore quanto previsto dal comma 3 dell’art 1 della legge 243 per quanto riguarda la norma di salvaguardia: coloro che al 31/12/07 avevano matu-rato i requisiti allora vigenti, mantengono il diritto acquisito, indipendentemente dall’aver presentato o meno la richiesta di certificazione.

4 – Va in vigore quanto previsto dall’art. 1, comma 6, lettera b della legge 243 in materia di pensione contributiva: pur restando fermo il requisito di almeno 5 anni di contribuzione, l’età minima viene elevata a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini; anche per le donne, però, si chiede il requisito dei 65 anni qualora non maturino un importo della pensione pari all’assegno sociale maggiorato del 20%. Con 35 anni di contribuzione si potrà accedere alla pensione contributiva

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con il requisito dell’età vigente per le altre pensioni e non necessariamente di 65 anni.

5 – Va in vigore in via sperimentale fino al 2015 quanto previsto dall’art. 1, comma 9 della legge 243 che permette solo al personale femminile di optare per la pensione contributiva con il requisito di 35 anni di contribuzione e 57 di età; ovviamente il calcolo contributivo è fortemente penalizzante.

6 – In materia di riscatti viene introdotta la norma che permette, a quanti presen-tano la domanda dal 1/1/08 in poi, di pagare l’onere a rate mensili senza interes-si in 10 anni. Coloro che non hanno cominciato a lavorare possono riscattare il periodo di studi universitari ratealmente; la domanda va presentata all’INPS che si farà carico, successivamente, di trasferire la posizione in altro istituto previ-denziale quando l’interessato inizierà l’attività lavorativa.

7 – Contrariamente a quanto previsto dalla legge 335/95, il periodo di studi uni-versitari posteriore al 31/12/95, utile per il calcolo contributivo, è utile anche come anzianità contributiva per maturare i 35 oppure i 40 anni.

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LE QUOTE

Dal 2010, in applicazione della legge 247/07, anche per il personale della scuola si applica il criterio delle quote. Oltre a raggiungere la quota, bisogna aver ma-turato un minimo di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva:

Quota Età minima Anzianità minima2010 95 59 352011 96 60 352012 96 60 352013 97 61 35

Oltre il 2013 97 61 35

Come verificare se si é maturata la quotaPer il personale della scuola la data di riferimento per maturare i requisiti è quel-la del 31 dicembre.Per verificare se si matura il diritto alla pensione di anzianità si deve:1) innanzitutto verificare se si maturano l'età minima e i 35 anni di anzianità sen-za arrotondamenti (34 anni, 11 mesi e 29 giorni al 31 dicembre non fanno matu-

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rare il requisito!);3) sommare l'età e l'anzianità in anni, mesi e giorni per verificare se si raggiunge la quota

Esempi del calcolo della quota 95 nel 2010:Primo esempio:Età al 31 dicembre anni 59, mesi 8 e giorni 12Anzianità al 31 dicembre anni 35, mesi 3 e giorni 18Totale 94, mesi 11 e giorni 30 ovvero 95Si raggiunge la quota 95 e si matura il diritto.Secondo esempio:Età al 31 dicembre anni 59, mesi 5 e giorni 20Anzianità al 31 dicembre anni 35, mesi 6 e giorni 9Totale 94, mesi 11 e giorni 29Non si raggiunge la quota 95 e non si matura il diritto.Terzo esempio:Età al 31 dicembre anni 60, mesi 3 e giorni 8Anzianità al 31 dicembre anni 34, mesi 10 e giorni 19Totale 95, mesi 1 e giorni 19Si raggiunge la quota 95, ma non i 35 di anzianità, non si matura il diritto

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IL CUMULO

L'art.19 del decreto legge n. 112/08 convertito nella legge 133 del 6/8/2008 ha rivoluzionato la normativa riconoscendo la possibilità di cumulo, senza limiti, sia per il lavoro dipendente che autonomo.La norma è applicabile limitatamente alle pensioni dirette, escluse , però, quelle col sistema contributivo per le quali il cumulo totale è limitato ai casi di limite di anzianità (40 anni di servizio) o di età (pensione di vecchiaia). Attualmente nel 2010 la pensione di vecchiaia si matura: uomini a 65 anni – donne del settore privato a 60 anni – donne del settore pubblico a 61 e gradata-mente dal 2018 a regime a 65 anni.La normativa si applica anche a quanti sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore del decreto legge.

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DECORRENZA DELLA PENSIONE

Per il personale a tempo indeterminato le dimissioni decorrono dal 1° settembre e la pensione decorre dalla stessa data se si maturano i requisiti entro il 31 di-cembre dello stesso anno. Infatti per il personale della scuola non si osservano le norme sulle finestre di uscita vigenti per tutti gli altri lavoratori dipendenti pub-blici e privati.

E questo ai sensi del comma 9 dell'art. 59 della legge 449 del 27/2/97, la cui ap-plicazione è stata ribadita dal comma 1 dell'art. 12 della legge 122/ del 30/7/10.

Le dimissioni vanno presentate con notevole anticipo per favorire la gestione de-gli organici, di norma in gennaio, entro la data indicata dall'apposita circolare ministeriale.

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Tutto ciò non è applicabile al personale a tempo determinato il quale non deve presentare le dimissioni dal servizio, ma decade per cessazione della nomina.

Per ottenere la pensione pertanto deve rispettare le norme vigenti per i lavoratori dipendenti e non quelle valide per il personale della scuola.

Quindi la pensione decorre dalla data prevista dalle norme sulle uscite (dette fi-nestre), se alla cessazione (quindi al 31 agosto) ha maturato i requisiti per la pensione.

Ciò riguarda essenzialmente gli insegnanti di religione non immessi in ruolo.

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TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 72 del decreto legge 112/08 convertito nella legge 133 del 6/8/2008, il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età non è più un diritto, ma è facoltà dell’amministrazione accogliere la richiesta che deve essere avan-zata da 24 a 12 mesi prima del compimento dei 65 anni.

Con la direttiva n. 13 del 2/2/09 del MIUR viene precisato che l’istanza di tratte-nimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato rag-giungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni. Infatti restano validi i commi 2 e 3 del-l’art. 509 del DPR 297/94 che danno diritto, non soggetto a valutazione discre-zionale dell’Amministrazione, nel caso in cui non si sia maturata l’anzianità mi-nima o massima per il pensionamento, di chiedere di restare in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità o comunque non oltre il settantesimo anno.

Il diritto decade se l’anzianità necessaria non può essere raggiunta entro il 70° anno.

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CESSAZIONI PER LIMITI DI SERVIZIO

Lo stesso art. 72 della legge 133/08 riconosceva all’amministrazione la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro (recesso) in presenza di anzianità contribu-tiva di 40 anni, con un preavviso di sei mesi. Con la direttiva n. 13 del 2/2/09 del MIUR veniva precisato che si doveva applicare il recesso nei casi di personale appartenente a categorie in esubero, personale il cui servizio è non era ottimale per motivi di salute, personale con demeriti nel servizio per incapacità.

L’art. 6, comma 3 della legge 15/09 ne aveva di fatto annullato gli effetti limi-tando l’anzianità pensionistica agli anni di effettivo lavoro.

Il decreto legge 78/09, convertito nella legge 102/09, ripristina le primitive indi-cazioni dal 3/8/09: si valuta tutta l’anzianità pensionabile.

La circolare n. 4 della Funzione Pubblica, emanata in agosto 2009, indica gli orientamenti applicativi.

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PUBBLICO IMPIEGOANCHE LE DONNE IN PENSIONE A 65 ANNI

Il decreto legge n. 78 del 1/7/09 con i provvedimenti anticrisi è stato convertito nella legge 102/09. L'art. 22-ter, in applicazione delle disposizioni diramate dal-la Comunità Europea, modifica l'età minima per la pensione di vecchiaia delle donne del pubblico impiego.

dal 1 gennaio 2010 anni 61dal 1 gennaio 2012 anni 62dal 1 gennaio 2014 anni 63dal 1 gennaio 2016 anni 64dal 1 gennaio 2018 anni 65

Limitatamente al pubblico impiego, la stessa variazione si applica all'età mini-ma per la pensione col sistema interamente contributivo che la legge 243/2004 aveva fissato in 60 anni per le donne e 65 per gli uomini (art. 1, c. 6, lettera b). Per le donne del settore privato resta invariata a 60 anni in entrambi i casi.

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Ma la Comunità Europea non ha considerato sufficiente questo provvedimento ed ha chiesto una maggiore rapidità nell'attuazione della parità; l'art. 12 della legge 122/10 ha modificato l'art. 22-ter della legge 102/09 per cui l'età di 65 anni va a regime a partire dal 1/1/2012.

Resta il diritto acquisito per coloro che al 31/12/2011 maturano i requisiti richie-sti di 61 anni di età e almeno 20 di anzianità (15 per chi era in servizio al 31/12/92).

La stessa variazione si applica per maturare la pensione contributiva.

Pertanto a partire dal 30/7/2010 le scadenze sono così modificate:dal 1 gennaio 2010 anni 61dal 1 gennaio 2012 anni 65

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EFFETTI DELLA LEGGE 122 DEL 30/7/2010

Fino al decreto legge 78/10 convertito nella legge 122 del 30/7/10 era possibile attutire gli effetti di questa norma discriminatoria tra dipendenti pubbliche e pri-vate trasferendo la posizione assicurativa all'INPS.

Ma il legislatore ha volutamente eliminato questa possibilità perché l'art. 12 la rende di fatto non praticabile o non remunerativa:

a) viene abrogata la legge 322/58 che permetteva il trasferimento non oneroso della posizione all'INPS

b) viene resa onerosa la ricongiunzione dall'INPDAP all'INPS fino al 30/6/2010 a costo zero

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La pensione differita

In mancanza di altri provvedimenti, l'abrogazione della legge 322/58 è iniqua e punitiva per il pubblico impiego anche per quanto concerne la pensione differita.

Contrariamente a quanto succede nel settore privato, i pubblici dipendenti non possono lasciare il servizio prima di aver maturato i requisiti per la pensione se non continuando a versare i contributi volontari.

L'INPDAP non permette, come l'INPS, di lasciare il lavoro e aspettare la pensio-ne di vecchiaia e non si può più ovviare a questa carenza trasferendo all'INPS la posizione assicurativa.

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COS'E' LA BUONUSCITA

TFS = Trattamento di fine servizioTFR = Trattamento di fine rapportoCon un linguaggio comprensibile a tutti diremo: la liquidazione

Fino al 31/12/2000 i due istituti distinguevano il personale del pubblico impiego (TFS) da quello del settore privato (TFR).La differenza vale tuttora per il personale del pubblico impiego in servizio alla suddetta data che non aderisce al fondo integrativo di settore (Espero per il per-sonale della scuola).Il personale della scuola assunto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 è in regime di TFR eccetto il caso in cui:

- il nuovo rapporto di lavoro segua senza soluzione di continuità un precedente rapporto di lavoro con iscrizione al regime TFS;

- il nuovo rapporto di lavoro abbia una retrodatazione giuridica ante-cedente il 31/12/2000Per il personale assunto a tempo determinato la data di passaggio al TFR è stata fissata al 30/5/2000.

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Nel TFS, a sua volta, possiamo distinguere due differenti sottospecie:- la buonuscita dei dipendenti statali e del personale della scuola- l’indennità premio di fine servizio dei dipendenti degli Enti Locali e della Sani-tàLa differenza non è solo formale:

- la buonuscita lorda è calcolata moltiplicando per gli anni utili l’80% di 1/12 dell’ultimo stipendio annuo, comprensivo dell’indennità integrati-va speciale e della tredicesima:

- l’indennità premio di fine servizio lorda è calcolata moltiplicando per gli anni utili l’80% di 1/15 della media stipendiale degli ultimi 12 mesi, comprensiva di indennità integrativa speciale e tredicesima.

La retribuzione da considerare ai fini del calcolo è quella soggetta alla trattenuta del 2,50% sull’80% (in pratica il 2% sul 100%).

La contribuzione versata è:per la buonuscita del 7,10% di cui il 2,50% a carico del dipendenteper l’indennità di fine servizio del 3,605 di cui il 2,50% a carico del dipendente

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INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE E BUONUSCITA

Fino al 1994 si erano succeduti una serie interminabile di ricorsi e di sentenze favorevoli al riconoscimento, in quanto era inserita nel calcolo dell’indennità di fine servizio, ma non in quello della buonuscita.Finalmente con la legge n° 87 del 29/1/94 fu riconosciuto l’inserimento di una parte dell’indennità integrativa speciale, il 60%, nella buonuscita, retrodatando il diritto di 10 anni, quindi a partire dal 1/12/1984.Perché solo il 60% e non il 100%?Si osservava che il calcolo della buonuscita era più favorevole di quello del-l’in-dennità di fine servizio, per cui bastava il 60% per omogeneizzare i due istituti che, seppur differenziandosi per il calcolo, portavano a risultati molto simili.Con il primo CCNL dei dirigenti scolastici e successivamente con quello del 2001-05 per il personale della scuola, si procedeva a conglobare l’indennità inte-grativa speciale nello stipendio base, di fatto includendola per intero nel calcolo della buonuscita del personale cui erano diretti i contratti.Riassumendo:Fino al 30/11/84 l’I.I.S. non era compresa nel calcolo della buonuscitaDal 1/12/84 al 31/12/92 veniva incluso il 60% dell’importoDal 1/1/93 per il personale della scuola (dal 1/1/92 per i dirigenti) viene incluso l’intero importo.

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TFS O TFR

Anche tra il TFS e il TFR esistono differenze fondamentali.Vediamole:

1) I dipendenti privati non hanno mai subito alcuna trattenuta per il fondo TFR totalmente a carico del datore di lavoro; i dipendenti pubblici hanno sempre pagato il contributo del 2,50 sull’80% della retribuzione. Ma la nota stonata è che ai dipendenti pubblici in regime di TFR (assunti dopo 31/12/2000) lo stipendio viene diminuito dell’importo corrispondente a tale trattenuta che viene incamerato dallo Stato. I dipendenti privati posso-no chiedere in taluni casi un anticipo pari al 70% del TFR maturato, i di-pendenti pubblici non possono farlo: Altra nota stonata: non possono farlo neppure i dipendenti pubblici in regime di TFR.

2) Il calcolo del TFS è sicuramente più vantaggioso di quello del TFR, spe-cialmente per chi nella carriera subisce forti variazioni di stipendio: l’inse-gnante che diventa dirigente, chi dopo anni di precariato viene immesso in ruolo… Infatti il TFS è calcolato sull’ultimo stipendio, il TFR viene cal-colato anno per anno in base alla retribuzione ottenuta nell’anno solare.

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DAL 1/1/2011 TFR PER TUTTI

La legge 122 del 30/7/2010 che converte il decreto legge 78 del 31/5/2010 sosti-tuisce per quanti erano in regime di TFS la buonuscita col TFR a partire dal 1/1/2011. Pertanto questi dipendenti riceveranno una liquidazione composta da due tranches:

1) buonuscita per l'anzianità utile maturata al 31/128/20102) TFR dal 1/1/2011 alla cessazione

In questo modo si attua la parità assoluta tra pubblici e privati, ma con un picco-lo neo (piccolo si fa per dire!).

Diversamente dai dipendenti privati:a) i dipendenti pubblici continueranno a pagare una parte dei contributi, un one-re che con la formula del TFR non procura alcun vantaggio;b) i dipendenti pubblici non potranno chiedere alcun anticipo sul TFR maturato

Inoltre le buonuscite superiori a 90 mila euro saranno corrisposte in due o tre rate.

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I RISCATTI

Si possono riscattare servizi non coperti dalla contribuzione per la buonuscita per i quali non sia stata liquidata alcuna indennità.Se fatti per tempo i riscatti della buonuscita sono sempre convenienti. Infatti mentre l’onere viene calcolato in riferimento alla retribuzione e all’età al momento della domanda, il beneficio lo si riceve sull’ultimo stipendio.I riscatti fatti all’ultimo momento non sono quasi mai convenienti, spesso posso-no diventare autolesionisti.E’ bene, infatti ricordare che contrariamente a quanto avviene per le pensioni, ai fini della buonuscita vige l’arrotondamento annuale: uno spezzone di 6 mesi e un giorno vale un anno, uno di 6 mesi vale zero.Esempio di riscatto fatto all’ultimo momento, ma conveniente:Insegnante che ha maturato 36 anni e 3 mesi di anzianità utile, non ha riscattato circa 9 mesi di servizio preruolo; riscattando solo 4 mesi di quei 9 disponibili raggiunge un’anzianità di anni 36 e mesi 7 che si arrotonda a 37.Esempio di caso da evitare.Dipendente che ha 33 anni e 8 mesi di servizio utile che arrotonda a 34 ed ha omesso di riscattare del servizio preruolo per circa 20 mesi; se presenta la do-manda per riscattare tutto, si ritrova con un’anzianità di anni 35 e mesi 4 che si arrotonda a 35.

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SERVIZI UTILI O RISCATTABILI

Sono utili ex-se:

- Servizio di ruolo nello Stato- Servizio con iscrizione al Fondo Previdenziale INADEL- Servizio con iscrizione al Fondo Previdenziale Ferrovieri- Servizio con iscrizione al Fondo Previdenziale Postelegrafonici- Servizio militare prestato in costanza di servizio di ruolo- Servizio militare terminato dopo il 30/1/87- Incarico triennale docente scuola secondaria dal 61/62 al 67/68- Incarico a tempo indeterminato docente nella scuola secondaria dal 68/69 al 77/78- Incarico a tempo indeterminato al personale ATA dal 68/69 al 77/79- Incarico a tempo indeterminato docenti elementare e materna dal 71/72 - Incarico a tempo determinato docenti e ATA dal 78/79 al 80/81- Servizio come supplente annuale dal 81/82 in poi con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico

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Sono riscattabili a domanda, se sprovvisti di contribuzione per la buonuscita e non hanno dato luogo al ricevimento di analoga indennità:

- Servizio di ruolo con retribuzione ridotta- Servizio statale non di ruolo con contributi all'INPS- Periodi di ruolo giuridico se coperti da contribuzione per la pensione- Servizio con Enti di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dello Stato- Doposcuola con i Patronati Scolastici con contributi INPS- Servizio negli Educandati dello Stato e nei Convitti Nazionali- Doposcuola con le Amministrazioni Comunali se non è stata corrisposta l’in-dennità di fine rapporto- Servizio di assistente straordinario o incaricato nell'Università e nella scuola secondaria- Servizio di insegnante nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute- Servizio nelle scuole elementari parificate, sussidiate e sussidiarie- Servizio presso Enti parastatali- Servizio quale insegnante di religione senza titolo e senza contribuzione TFS- Periodo di dottorato di ricerca- Periodo da borsista, assegnista, contrattista e assistente universitario- Periodo legale di studi universitari - Periodo legale per il conseguimento del diploma ISEF

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- Periodo legale dei corsi di perfezionamento post-universitari- Periodo legale di studi per il conseguimento del diploma di Accademia di Belle Arti- Le maggiorazioni di servizio ai fini pensionistici previsti dalla legge- Servizio militare prestato prima del 31/1/87, se il congedo è avvenuto prima di tale data

P.S. Gli elenchi non sono esaustivi ma riguardano i casi più frequenti.

Riscatti in regime di TFR:Non sono previsti riscatti di servizi preruolo per chi viene assunto in regime di TFR; in fase transitoria è prevista una sola deroga, ai sensi dell’art. 1, comma 9 del DPCM 20/12/99, e riguarda coloro che erano in servizio alla data del 30/5/2000 con assunzione a tempo determinato.

Eventuali servizi preruolo con contribuzione per la buonuscita vengono liquidati se complessivamente ammontano almeno ad un anno in quanto si è verificata l’interruzione del rapporto di lavoro, presentando domanda all’INPDAP.

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DIRITTO AL TRATTAMENTO

Si acquisisce il diritto al trattamento al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro, in regime di TFR se è stato prestato un servizio di almeno 15 giorni nell’arco del mese, in regime di TFS occorreva almeno un anno di contribuzio-ne al Fondo, ma ormai la condizione non è più riscontrabile.

I tempi di attesa sono disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 79/97 convertito con modifiche nella legge n. 140/97.

Tipo di cessazione Tempi di attesa1 – pensionamenti con 40 anni di servizio2 – cessazioni per limiti di età (65 anni)3 – cessazioni per inabilità fisica4 – decesso del dipendente

3 mesi e mezzo (105 giorni)Provveditorato: 15 giorni

INPDAP: 3 mesi

1 – cessazione con per dimissioni2 – licenziamento del dipendente

9 mesi (270 giorni)Provveditorato: 6 mesi

INPDAP: 3 mesi

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I tempi indicati sono quelli massimi, ma è normale che l’iter si completi in tempi più brevi: se il provveditorato invia all’INPDAP la documentazione al 10 di gen-naio, dopo 170 giorni, l’INPDAP la deve liquidare al massimo entro il 10 aprile, altrimenti deve corrispondere gli interessi per ritardato pagamento.Infatti in caso di ritardo si ha diritto agli interessi legali; purtroppo l’INPDAP corrisponde automaticamente gli interessi legali per i ritardi imputabili all’Ente, non in caso di responsabilità del Provveditorato. In caso di decesso in servizio del dipendente, la buonuscita tocca in ordine prio-ritario al coniuge e ai figli, oppure ai genitori oppure infine ai fratelli.Se c’è un solo figlio: 60% al coniuge, 40% al figlio.Se ci sono più figli: 40% al coniuge e 60% ai figliNel caso invece di decesso dopo il pensionamento si applica la normativa sulle successioni.

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ARROTONDAMENTO

Contrariamente a quanto avviene per le pensioni:

1) l’arrotondamento viene fatto sui mesi residui, una sola volta, sul TOTALE dell’anzianità maturata:

- 30 anni e 6 mesi si arrotonda a 30 anni - 30 anni, 6 mesi e 1 giorno si arrotonda a 31 anni

2) la buonuscita viene calcolata sull’effettiva anzianità anche nel caso in cui si superino i 40 anni utili.

In caso di part-time l’anzianità viene rapportata all’orario di lavoro settimanale: - dipendente con 4 anni part-time al 50%, il periodo vale 2 anni– docente elementare con un anno a part-time di ore 14; si applica, come per la

pensione, il calcolo: 360:24 = x : 14 n cui x è il numero dei giorni utili e cioè x = 360 x 14 / 24 = 210 (pari a mesi 7)

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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Testo Unico n° 1092 del 29 dicembre 1973E’ “la bibbia” cui si deve far riferimento per la normativa riguardante i riscatti e la regolarizzazione dei servizi.

2) Legge n° 29 del 7 febbraio 1979La normativa per trasferire i contributi pensionistici da una cassa all’altra, per esempio dall’INPS all’INPDAP.

3) Decreto legge n° 17 del 29/1/83, convertito nella legge 79 del 25/3/83E’ meglio conosciuto come “Decreto Goria” dal nome del ministro che lo emanò a sorpresa e fece molto scalpore perché costituiva il primo colpo di piccone alle pensioni baby.

4) Legge n. 274 del 8 agosto 1991Determina la retribuzione utile per calcolare l’onere dei riscatti corrispondente alla retribuzione contributiva, quindi comprensiva dell’I.I.S. prima esclusa dal calcolo, a partire dal 10/9/91.

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5) Decreto Legislativo n° 503 del 30 dicembre 92E’ la prima vera riforma delle pensioni, nota come riforma Amato; introduce la media retributiva nel calcolo della pensione e riforma radicalmente, anche se con gradualità, le pensioni baby.

6) Legge n° 335 dell’8 agosto 1995E’ la seconda riforma pensionistica; istituisce la pensione contributiva e la previ-denza complementare, dà un diverso assetto alle pensioni di anzianità ed esten-de al pubblico impiego la pensione di invalidità.

7) Decreto Legge n. 564 del 16 settembre 1996Riconosce ulteriori possibilità di riscatto a partire dal 1/1/97 come la maternità senza rapporto di lavoro posteriore al 1/1/93 (successivamente sarà annullato questo limite dal D.L. 151/01)

8) Decreto Legge n. 184 del 30 aprile 1997Definisce a partire dal 12/7/97 le norme per riscatti di periodi di studio, per pro-secuzione volontaria e ricongiunzione di lavoro all’estero.

9) Legge finanziaria n° 449 del 27 dicembre 1997Rende più restrittive alcune norma riguardanti le pensioni di anzianità.

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10) Legge finanziaria n° 388 del 23/12/2000Interviene sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro ed introduce la totalizza-zione dei periodi assicurativi che sarà poi riveduta e modificata dalla legge 243/04 e dal Decreto Legislativo n° 42/2006

11) Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001Estende il riscatto della maternità senza rapporto di lavoro ai periodi antecedenti il 1993.

12) Legge n° 243 del 23 agosto 2004E' nota come riforma Maroni ed è imperniata sul famoso “scalone”Rivede ancora il sistema delle pensioni di anzianità.

13) Decreto Legislativo n° 42 del 2 febbraio 2006Riforma l’istituto della totalizzazione.

14) Decreto ministeriale del 31/8/2007E’ il decreto attuativo dei commi 789 e 790 della legge 296/06 (legge finanziaria per il 2007). Estende anche ai periodi antecedenti il 31/12/96 la possibilità del

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riscatto dei periodi di aspettativa senza assegni per gravi motivi di famiglia in tutti i casi indicati all’art. 2, comma 1 del decreto legge 278/2000.

Legge 247 del 23/12/07Modifica la riforma Maroni attenuando “lo scalone” ed introducendo il criterio delle quote; contiene novità in materia di riscatti e di lavoro giovanile

Legge 133 del 6/8/2008Viene convertito il decreto legge 112/08 col quale si modifica la normativa sul cumulo (art, 19) e quella sulle cessazioni per limiti di età o di anzianità contribu-tiva.

Legge 102 del 3/8/2009Viene convertito il decreto legge 78/09 noto come “legge anticrisi” che all'art. 22ter dispone l'innalzamento graduale dell'età a 65 anni per le donne del pubbli-co impiego.

Legge 122 del 30/7/2010Viene convertito il decreto legge 78/10 noto come “manovra Tremonti” che con l'art. 12 introduce significative variazioni in materia di pensione e buonuscita.In particolare modifica il concetto di finestre di uscita (con esclusione del perso-

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nale scolastico), modifica l'art. 22-ter della legge 102/09, aggancia l'età pensio-nabile alle aspettative di vita, abroga la legge 322/58 e rende onerosa la ricon-giunzione dall'INPDAP all'INPS, sostituisce la buonuscita col TFR a partire dal 1/1/2011.

M. Napoli 2010

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